Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | D.L. 149/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 |
Serie: | Progetti di legge Numero: 378 |
Data: | 12/11/2020 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
D.L. 149/2020 - A.S. n. 2013
![]() |
|
![]() |
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 315
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Dipartimento finanze
Tel. 066760-9496 - st_finanze@camera.it - @CD_finanze
Progetti di legge n. 378
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Articolo 3 (Controlli antimafia).
Articolo 4 (Credito d’imposta locazioni)
Articolo 5 (Cancellazione della seconda rata IMU)
Articolo 6 (Proroga versamento ISA)
Articolo 7 (Sospensione dei versamenti tributari)
Articolo 8, commi 5 e 6 (Estensione e compatibilità degli aiuti con disciplina UE)
Articolo 9 (Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)
Articolo 10 (Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)
Articolo 12 (Norme sui trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19)
Articolo 15 (Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)
Articolo 16 (Rifinanziamento CAF).
Articolo 17 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro relative ad agenti biologici)
Articolo 19 (Potenziamento delle risorse umane dell'INAIL)
Articolo 21 (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)
Articolo 26 (Differimento entrata in vigore class action)
Articolo 27 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
Articolo 28 (Indennità in favore di operatori nel settore dello sport)
Articolo 29 (Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)
Articolo 31 (Disposizioni finanziarie)
Articolo 32 (Entrata in vigore)
Articolo 1
(Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali)
L’articolo 1 sostituisce l’allegato 1 al decreto Ristori per estendere la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto ivi previsto. In particolare, al suddetto elenco sono aggiunti alcuni codici ATECO con le relative percentuali di calcolo del contributo a fondo perduto, per tutto il territorio nazionale. Inoltre, incrementa di 11,1 milioni di euro per il 2020 il Fondo di ristoro. Aumenta dal 150 al 200 per cento il contributo a fondo perduto per i seguenti operatori: gelaterie e pasticcerie; gelaterie e pasticcerie ambulanti; bar e altri esercizi simili senza cucina; alberghi. Tale aumento riguarda esclusivamente gli operatori con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale (c.d. zone arancioni e rosse), caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto. Abroga la disposizione del decreto Ristori che consentiva al Ministro dello sviluppo economico, ai fini del riconoscimento del contributo, l'eventuale individuazione di ulteriori settori economici aventi diritto al contributo stesso, ma va segnalato che la stessa disposizione viene reintrodotta, con l’aggiornamento dei riferimenti normativi, dal successivo articolo 8, comma 5. Introduce il contributo a fondo perduto nel 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Entro tale limite, il contributo a fondo perduto è determinato entro il 30 per cento della quota prevista dal decreto Ristori per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle rientranti nell’Allegato 1 al provvedimento in esame. Tali soggetti sono gli operatori con sede operativa nei centri commerciali e gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Per gli operatori economici che svolgono come attività prevalente una di quelle che non rientrano nel decreto Ristori, il contributo - a determinate condizioni - è fissato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall’articolo 25 del Decreto Rilancio.
In particolare, il comma 1 sostituisce l’allegato 1 al decreto Ristori (D.L. n. 137/2020 - AS 1994).
La seguente tabella evidenzia i nuovi codici ATECO contenuti nell'Allegato 1.
TABELLA ORIGINARIA |
NUOVA TABELLA |
||
Codice ATECO |
% |
Codice ATECO |
% |
493210 - Trasporto con taxi |
100,00% |
493210 - Trasporto con taxi |
100,00% |
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente |
100,00% |
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente |
100,00% |
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano |
200,00% |
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano |
200,00% |
|
|
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA |
100,00% |
551000 - Alberghi |
150,00% |
551000 - Alberghi |
150,00% |
552010 - Villaggi turistici |
150,00% |
552010 - Villaggi turistici |
150,00% |
552020 - Ostelli della gioventù |
150,00% |
552020 - Ostelli della gioventù |
150,00% |
552030 - Rifugi di montagna |
150,00% |
552030 - Rifugi di montagna |
150,00% |
552040 - Colonie marine e montane |
150,00% |
552040 - Colonie marine e montane |
150,00% |
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
150,00% |
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
150,00% |
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
150,00% |
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
150,00% |
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
150,00% |
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
150,00% |
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
150,00% |
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
150,00% |
561011 - Ristorazione con somministrazione |
200,00% |
561011-Ristorazione con somministrazione |
200,00% |
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
200,00% |
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
200,00% |
561030 - Gelaterie e pasticcerie |
150,00% |
561030-Gelaterie e pasticcerie |
150,00% |
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
150,00% |
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
150,00% |
561042 - Ristorazione ambulante |
200,00% |
561042-Ristorazione ambulante |
200,00% |
561050 - Ristorazione su treni e navi |
200,00% |
561050-Ristorazione su treni e navi |
200,00% |
562100 - Catering per eventi, banqueting |
200,00% |
562100-Catering per eventi, banqueting |
200,00% |
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina |
150,00% |
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina |
150,00% |
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
200,00% |
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
200,00% |
591400 - Attività di proiezione cinematografica |
200,00% |
591400-Attività di proiezione cinematografica |
200,00% |
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
200,00% |
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
200,00% |
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
200,00% |
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
200,00% |
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento |
200,00% |
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento |
200,00% |
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca |
200,00% |
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca |
200,00% |
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
200,00% |
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
200,00% |
823000 - Organizzazione di convegni e fiere |
200,00% |
823000-Organizzazione di convegni e fiere |
200,00% |
855209 - Altra formazione culturale |
200,00% |
855209 - Altra formazione culturale |
200,00% |
900101 - Attività nel campo della recitazione |
200,00% |
900101 - Attività nel campo della recitazione |
200,00% |
900109 - Altre rappresentazioni artistiche |
200,00% |
900109 - Altre rappresentazioni artistiche |
200,00% |
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
200,00% |
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
200,00% |
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
200,00% |
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
200,00% |
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie |
200,00% |
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie |
200,00% |
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
200,00% |
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
200,00% |
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) |
200,00% |
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo} |
200,00% |
931110 - Gestione di stadi |
200,00% |
931110-Gestione di stadi |
200,00% |
931120 - Gestione di piscine |
200,00% |
931120-Gestione di piscine |
200,00% |
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti |
200,00% |
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti |
200,00% |
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca |
200,00% |
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca |
200,00% |
931200 - Attività di club sportivi |
200,00% |
931200-Attività di club sportivi |
200,00% |
931300 - Gestione di palestre |
200,00% |
931300-Gestione di palestre |
200,00% |
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
200,00% |
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
200,00% |
931999 - Altre attività sportive nca |
200,00% |
931999-Altre attività sportive nca |
200,00% |
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici |
200,00% |
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici |
200,00% |
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
400,00% |
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
400,00% |
932930 - Sale giochi e biliardi |
200,00% |
932930-Sale giochi e biliardi |
200,00% |
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
200,00% |
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
200,00% |
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby |
200,00% |
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby |
200,00% |
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca |
200,00% |
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca |
200,00% |
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) |
200,00% |
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali} |
200,00% |
960420 - Stabilimenti termali |
200,00% |
960420-Stabilimenti termali |
200,00% |
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie |
200,00% |
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie |
200,00% |
|
|
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca |
100,00% |
|
|
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) |
100,00% |
|
|
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point |
50,00% |
|
|
742011-Attività di fotoreporter |
100,00% |
|
|
742019-Altre attività di riprese fotografiche |
100,00% |
|
|
855100-Corsi sportivi e ricreativi |
200,00% |
|
|
855201-Corsi di danza |
100,00% |
|
|
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone |
100,00% |
|
|
960110-Attività delle lavanderie industriali |
100,00% |
|
|
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere |
100,00% |
|
|
522130-Gestione di stazioni per autobus |
100,00% |
|
|
931992-Attività delle guide alpine |
200,00% |
|
|
743000-Traduzione e interpretariato |
100,00% |
|
|
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
50,00% |
|
|
910100-Attività di biblioteche ed archivi |
200,00% |
|
|
910200-Attività di musei |
200,00% |
|
|
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
200,00% |
|
|
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
200,00% |
|
|
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi |
100,00% |
Incrementa di 11,1 milioni di euro per il 2020 il Fondo di ristoro, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno dal decreto Rilancio (articolo 177, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020).
L'articolo1, comma 1, del D.L. n. 137/2020 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avessero la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del DPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dichiarassero di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 allo stesso provvedimento.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 ed è concesso al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19".
Il Fondo di ristoro è stato istituito con una originaria dotazione di 76,55 milioni di euro per l’anno 2020, quale ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’abolizione della prima rata dell’IMU 2020. La dotazione è stata incrementata di 85,95 milioni di euro per il medesimo anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per effetto dell’articolo 78 del decreto Agosto, che ha abolito la seconda rata IMU 2020 per alcune categorie di immobili, essenzialmente inerenti le attività del turismo e dello spettacolo, nonché, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, l’abolizione dell’IMU dovuta per gli anni 2021 e 2022.
Per il riparto delle risorse del Fondo autorizzate dall’articolo 177, comma 2, del D.L. n. 34/2020, destinate al ristoro ai comuni delle minori entrate connesse all'abolizione della prima rata dell'IMU 2020, è stato adottato il D.M. interno 22 luglio 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali acquisita nella seduta del 23 giugno 2020.
Per le risorse autorizzate dall’articolo 78 del decreto Agosto, finalizzate al ristoro ai comuni della perdita di gettito conseguente all’abolizione della seconda rata dell’IMU e per gli anni 2021 e 2022 dell’IMU dovuta per gli immobili adibiti a sale cinematografiche e teatrali, il comma 5 ha previsto che al loro riparto si provvedesse con uno o più decreti del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge Agosto.
I decreti di ristoro previsti dall’articolo 78, comma 5, del decreto Agosto avrebbero dovuto essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge Agosto; tuttavia, l'articolo 9, comma 3, D.L. 137/2020 (decreto Ristori) ha fissato un nuovo termine per la loro emanazione, più precisamente entro il 28 dicembre 2020 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto).
Il comma 2 aumenta di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1 al decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) il contributo a fondo perduto agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive.
Tale aumento riguarda esclusivamente gli operatori dei settori economici di seguito individuati con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 (c.d. zone arancioni e rosse) e dell’articolo 30 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura pertanto si rinvia):
codici ATECO
- 561030-gelaterie e pasticcerie;
- 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti;
- 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina;
- 551000-Alberghi.
L’Allegato 1 al decreto Ristori ha previsto le seguenti percentuali:
Codice ATECO |
Percentuali |
561030- Gelaterie e pasticcerie |
150% |
561041- Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
150% |
563000- Bar e altri esercizi simili senza cucina |
150% |
551000- Alberghi |
150% |
Il comma 3 abroga il comma 2 dell’articolo 1 del decreto Ristori (D.L. 137/2020).
La disposizione abrogata aveva demandato a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai soli fini del riconoscimento del contributo e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020, l'eventuale individuazione di ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 allo stesso provvedimento, a condizione che tali settori fossero stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020.
La relazione tecnica attribuisce a questa abrogazione un effetto di risparmio pari a 50 milioni. Occorre tuttavia far presente che l’articolo 8, comma 5, del decreto in esame contiene una norma avente la medesima finalità e la stessa dotazione finanziaria della disposizione abrogata. L’articolo 8, comma 5, infatti, demanda ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di individuare ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli già riportati negli Allegati 1 e 2, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo a fondo perduto riconosciuto dall’articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, come integrato e implementato dall’articolo 1 del decreto n. 149 del 2020 (il decreto che si sta commentando), e aventi diritto al contributo a fondo perduto per gli operatori economici con partita IVA, di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 (il decreto-legge n. 137 ovviamente non reca né il riferimento al DPCM del 3 novembre, ancora non emanato al momento dell’adozione del decreto-legge n. 137, che risale al 28 ottobre 2020, né agli allegati 1 e 2 del decreto in commento, anch’essi successivi).
Il comma 4 riconosce il contributo a fondo perduto nel 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro.
Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell’articolo 1 del decreto Ristori (D.L. n. 137 del 2020).
La disposizione richiamata ha demandato a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei termini e delle modalità per la trasmissione delle istanze di riconoscimento del contributo e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della disposizione in esame.
Fermo restando il limite di spesa di 280 milioni di euro per il 2021, il comma 5 prevede che il contributo a fondo perduto è determinato entro il 30 per cento della quota prevista dall’articolo 1 del D.L. n. 137 del 2020 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO rientranti nell’Allegato 1 al provvedimento in esame.
Tali soggetti sono quelli indicati nel comma 4:
- gli operatori con sede operativa nei centri commerciali;
- gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.
Per gli operatori economici che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell’Allegato 1, il contributo spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 del D.L. n. 137 del 2020 ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020.
Il co. 3 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ha previsto che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il co. 4 del medesimo articolo ha previsto che il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
L'art. 25, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, ha definito la condizione cui è subordinata la spettanza del contributo da esso introdotto: l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. La condizione stabilita dal presente comma non deve invece essere rispettata dai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché dai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
I commi 5 e 6 dello stesso articolo hanno definito l'ammontare del contributo, ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (comma 5):
a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Il contributo è in ogni caso riconosciuto (comma 6) per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il comma 6 reca la copertura dei relativi oneri, valutati in 508 milioni di euro per il 2020 e 280 milioni di euro per il 2021, ai quali si provvede, per 458 milioni di euro per il 2020 e 280 milioni di euro per il 2021, ai sensi dell’articolo 31 (alla cui scheda di lettura si rinvia) e per 50 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione disposta dal comma 3.
Articolo 2
(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)
L’articolo 2 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che:
- alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva;
- dichiarano, ai sensi dell’articolo 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al provvedimento in esame;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del provvedimento in esame. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Estende al contributo a fondo perduto le procedure di erogazione di cui ai commi da 3 a 11 dell’articolo 1 del decreto Ristori. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell’Allegato 2 al provvedimento in esame.
Nel dettaglio, il comma 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che:
- alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva;
- dichiarano, ai sensi dell’articolo 35 del DPR n. 633/1972, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al provvedimento in esame;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del provvedimento in esame.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
La misura intende sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19».
Il comma 2 estende al contributo a fondo perduto le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’articolo 1 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020).
Il comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 137/2020 ha previsto che il contributo a fondo perduto da esso introdotto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il comma 4 ha previsto che il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato indicati in precedenza ai soggetti riportati nell'Allegato 1 al D.L. 137/2020 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Il comma 5 ha previsto che per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) e che non abbiano restituito il predetto ristoro, il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente.
I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 hanno introdotto un contributo a fondo perduto. In particolare, il comma 1 ha disposto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986). Il contributo non spetta (comma 2):
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8 (60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica da parte dell'Agenzia delle entrate)
- agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR (gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta)
- ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo testo unico (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e assimilati)
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità di 600 euro previste per il mese di marzo 2020 dagli articoli 27 (liberi professionisti - titolari di partita IVA - e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS), 38 (lavoratori dello spettacolo) del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.
Il contributo spetta esclusivamente (comma 3):
ai titolari di reddito agrario, definito come la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso (articolo 32 del TUIR)
ai soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019:
- corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (articolo 85, comma 1, lettera a) del TUIR);
- corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (articolo 85, comma 1, lettera b) del TUIR);
- compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (articolo 54, comma 1, del TUIR).
Il comma 4 dell'art. 1 del D.L. 137/2020 ha definito la condizione cui è subordinata la spettanza del contributo: l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. La condizione non deve invece essere rispettata dai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché dai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
I commi 5 e 6 hanno definito l'ammontare del contributo, ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (comma 5):
a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Il contributo è stato in ogni caso riconosciuto (comma 6) per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Ai sensi del comma 7, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, base imponibile dell'IRAP ai sensi del decreto legislativo n. 446 del 1997.
I commi 8, 9 e 10 hanno indicano le modalità per ottenere il contributo a fondo perduto. I soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi (comma 8). L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 10.
Ai sensi del comma 9, l’istanza contiene anche l’autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12.
Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale (Confisca).
L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.
Le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle precedenti disposizioni sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (articolo 10).
Ai sensi del comma 11, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n. 1778 “Fondi di Bilancio”.
L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell’Allegato 2 al provvedimento in esame.
Il comma 3 rinvia all’articolo 31 per la copertura degli oneri, valutati in 563 milioni di euro per il 2020.
Articolo 3
(Controlli antimafia)
L'articolo 3 dispone l'applicazione in relazione ai contributi a fondo perduto previsti dal presente decreto-legge nonché dal decreto-legge n. 137 del 2020, del protocollo d'intesa per la prevenzione di infiltrazioni criminali sottoscritto congiuntamente dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e finanze, dall'Agenzia delle entrate.
Questo articolo concerne la prevenzione di infiltrazioni criminali, ai fini dell'attribuzione dei contributi a fondo perduto previsti sia dal presente decreto-legge sia dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ("Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19").
Si dispone l'applicazione, per questo riguardo, del Protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, previsto dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19").
Siffatto Protocollo d'intesa è chiamato a disciplinare - secondo la previsione appunto del decreto-legge n. 34 del 2020 (nel citato articolo 25, comma 9) - i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011, anche attraverso procedure semplificate, ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo, l'applicabilità dell'articolo 92, commi 3 e seguenti, del medesimo decreto legislativo n. 159, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale.
Il decreto legislativo n. 159 del 2011 (recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") raccoglie gli articoli da 83 a 101 entro un Libro II, in materia di documentazione antimafia (con una sotto-ripartizione in: documentazione antimafia, comunicazioni antimafia, informazioni antimafia; si aggiungono due capi dedicati rispettivamente a: la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; le disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, Testo unico degli enti locali, ossia scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare).
I sopra citati commi 3 e seguenti dell'articolo 92 del Codice antimafia prevedono che decorso il termine di trenta giorni (di cui al comma 2, primo periodo) ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 - ossia le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti; gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico; i concessionari di lavori o di servizi pubblici; i contraenti generali cui il soggetto aggiudicatore abbia affidato la realizzazione dell'opera - procedono all'erogazione anche in assenza dell'informazione antimafia.
I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le misure.
La revoca si applica anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente.
Il versamento delle erogazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali (cfr. articolo 67, comma 1, lettera g) del Codice) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti pubblici richiedenti, dell'informazione antimafia liberatoria.
In attuazione del citato articolo 25, comma 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa in data 8 giugno 2020, tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate.
Il Protocollo prevede - quale fattore di semplificazione - che non si proceda a nuovi accertamenti antimafia in caso di iscrizione dell'operatore economico presso le cosiddette white list ovvero presso la "Anagrafe antimafia degli esecutori" predisposta per gli interventi di ricostruzione post-sisma in centroItalia. In tali casi, l'iscrizione 'sostituisce' le verifiche previste dal Codice antimafia.
Il medesimo Protocollo detta disposizioni diversificate a seconda dell'importo del contributo.
Per le erogazioni non superiori a 150.000 euro di valore complessivo, la documentazione antimafia non è richiesta, alla luce delle recenti modifiche normative (intervenute con l'articolo 78, comma 3-quinquies, del decreto legge n. 18 del 2020, modificativo dell'articolo 83, comma 3, lettera e) del Codice antimafia, decreto legislativo n. 159 del 2011).
Ad ogni modo, l'Agenzia delle Entrate richiederà la comunicazione antimafia per un campione delle istanze ricevute, individuato in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio assegnato. Ed essa corrisponde i contributi sotto condizione risolutiva, legata all'esito dei successivi accertamenti.
Per le erogazioni superiori a 150.000 euro di valore complessivo, l'Agenzia delle entrate acquisisce l'autocertificazione con la quale il soggetto richiedente nonché i soggetti sottoposti alla verifica antimafia (cfr. l'articolo 85, commi 1 e 2, del Codice antimafia), attestano di non trovarsi nelle condizioni ostative (di cui all'articolo 67, del medesimo Codice).
L'Agenzia procede all'assegnazione del contributo richiesto in via d'urgenza (ai sensi dell'art. 92, comma 3, del Codice antimafia), sotto condizione risolutiva legata all'esito dei successivi accertamenti.
In ogni caso, ove il controllo riguardi un soggetto non censito nella Banca dati nazionale unica antimafia ovvero quando dalla consultazione della predetta Banca dati emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del Codice antimafia, il prefetto è tenuto a disporre le necessarie verifiche.
Se tali verifiche prefettizie conducano al rilascio di documentazione interdittiva antimafia, si procede (da parte dell'Agenzia delle entrate) all'attività di recupero del contributo erogato.
Il Protocollo inoltre tratta delle modalità di consultazione della Banca dati nazionale unica da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima potrà avvalersi di un sistema di trasmissione automatizzata delle informazioni necessarie per il rilascio della documentazione antimafia, disciplinato mediante apposita convenzione di natura tecnico-informatica (la cui elaborazione è rimessa alle competenti strutture dipartimentali).
Articolo 4
(Credito d’imposta locazioni)
L’articolo 4 estende ad alcuni specifici settori (commercio al dettaglio e servizi alla persona) nonché ad alcune imprese (agenzie di viaggio e tour operator) operanti nelle cd. zone rosse il credito d’imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d’azienda (istituito dal articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 e ampliato dall’articolo 8 del decreto-legge n. 137 del 2020), per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Preliminarmente si ricorda che l’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto rilancio) introduce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento per l'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento). Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. L’agevolazione è commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Ai sensi dell’articolo 122 del medesimo decreto Rilancio, i soggetti beneficiari possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dei crediti d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Si ricorda inoltre che lo stesso articolo 28 prevede che per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, la percentuale è pari al 30%. Per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta 2019, le percentuali sono stabilite al 20% (contratti di locazioni) e al 10% (contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda).
L’articolo 8 del decreto-legge Ristori (decreto-legge n. 137 del 2020, in sede di conversione in legge al momento di redazione del presente lavoro) prevede che alle imprese operanti in alcuni settori (indicati nella tabella dell'Allegato 1 al decreto), coinvolti dalle ulteriori restrizioni previste dalle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020, spetti il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dal sopra citato articolo 28 anche per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi. L’agevolazione spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
Il comma 1 dell’articolo in esame attribuisce il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 137 sopra menzionato, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al decreto in esame (in sostanza, nel commercio al dettaglio e nei servizi alla persona) e alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1 79.11 e 79.12, ovvero agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, che hanno la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).
Per rendere pubblici i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici, l’articolo 30 riprende alcune previsioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 e dispone che il Ministero della salute settimanalmente pubblichi sul proprio sito istituzionale e comunichi ai Presidenti di Camera e Senato i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici; con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, il medesimo Ministro può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia istituita ad hoc e sentito altresì il Comitato tecnico scientifico, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull’intero territorio nazionale. Tali ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione.
Il comma 2 dell’articolo in esame quantifica gli oneri della misura così estesa in 234,3 milioni di euro per l’anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguentemente all’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020 –, che individua le aree ove applicare le misure di contenimento epidemiologico disposte con il citato D.P.C.M. del 3 novembre 2020; rinvia, per la copertura finanziaria, all’articolo 31 del provvedimento (per cui si veda la relativa scheda di lettura).
Articolo 5
(Cancellazione della seconda rata IMU)
L’articolo 5 estende la cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, sostanzialmente dove si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e si trovino nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute.
Si ricorda preliminarmente che l’articolo 9 del decreto legge 137 del 2020 (decreto Ristoro) ha abolito il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dalla Tabella 1 allegata al provvedimento.
Si segnala inoltre che già per effetto dei decreti legge Rilancio e Agosto non è dovuta l’IMU 2020 sugli immobili delle imprese del settore turistico e ricettivo (stabilimenti balneari, termali, alberghi e immobili destinati alle attività turistiche, immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni), sono esentati dalla seconda rata IMU 2020 cinema, teatri, discoteche e sale da ballo; per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022.
Più in dettaglio, l’articolo 5, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica, cancella la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020 concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività sottoposte a chiusura riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, sostanzialmente attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e si trovino nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cd. zone rosse, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto, che detta le norme per l’adozione di eventuali successive ordinanze, alla cui scheda di lettura si rinvia.
Le norme si aggiungono alla predetta esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per le strutture turistiche, ricettive e fieristiche già stabilita dall’articolo78 del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto Agosto) e alla richiamata cancellazione della seconda rata IMU per alcune tipologie di immobili dei settori ricettivi, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di eventi disposta dall’articolo 9 del decreto legge 137 del 2020 (decreto Ristoro) che, a tale scopo, vengono espressamente fatte salve.
Ai sensi di tali provvedimenti, l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19, per cui si rinvia al relativo tema web.
Si segnala che tale disposizione non viene ripetuta nella norma in commento.
Si ricorda che la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 2019) ha riformato l'assetto dell'imposizione reale immobiliare, unificando le due previgenti forme di prelievo - IMU e TASI - e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo, relativo all’Imposta Municipale Propria – IMU. L’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, sostanzialmente la somma delle precedenti IMU e TASI, e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Sono introdotte modalità di pagamento telematiche. Tra le principali innovazioni la riforma:
§ ha concesso di dedurre completamente l'IMU sugli immobili strumentali già dal 2022, rimodulando le deduzioni per gli anni 2020 e 2021 (rispettivamente pari al 60 per cento)
§ ha eliminato la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge;
§ ha precisato che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU;
§ ha chiarito gli effetti tributari delle variazioni di rendita catastale (quelle intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo);
§ ha precisato il valore delle aree fabbricabili (è quello venale al 1° gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno);
§ ha consentito ai comuni di affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione dell'IMU ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2019, era affidato il servizio di gestione della vecchia IMU o della TASI.
Ai sensi del comma 2, per il ristoro ai comuni della perdita di gettito conseguente all’abolizione della seconda rata dell’IMU in esame, il Fondo di ristoro istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno dal decreto Rilancio (articolo 177, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020) viene incrementato è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 e al comma 3 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 137 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Come precisato nella Relazione tecnica, dall’agevolazione in esame, tenuto conto che si riferisce alla sola seconda rata IMU, si stima una perdita di gettito per l’anno 2020 pari a 38,7 milioni di euro, di cui 7,3 milioni a titolo di IMU quota Stato e 31,4 milioni a titolo di IMU quota comune.
Tale Fondo di ristoro, si rammenta, è stato istituito dal decreto Rilancio con una originaria dotazione di 76,55 milioni di euro per l’anno 2020, quale ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’abolizione della prima rata dell’IMU 2020. La dotazione è stata incrementata di 85,95 milioni di euro per il medesimo anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per effetto dell’articolo 78 del decreto Agosto, che ha abolito la seconda rata IMU 2020 per alcune categorie di immobili, essenzialmente inerenti le attività del turismo e dello spettacolo, nonché l’IMU dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli. Da ultimo, il decreto legge n. 137 del 2020 (decreto Ristoro) ha ulteriormente aumentato la dotazione di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020 in relazione all’estensione dell’abolizione della seconda rata 2020 ad ulteriori categorie di immobili.
Per il riparto delle risorse del Fondo autorizzate dall’articolo 177, comma 2, del D.L. n. 34/2020 Rilancio, destinate al ristoro ai comuni delle minori entrate connesse all'abolizione della prima rata dell'IMU 2020, è stato adottato il D.M. interno 22 luglio 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali acquisita nella seduta del 23 giugno 2020. Si segnala, peraltro, che il D.M. 22 luglio 2020 provvede al riparto di 74,90 milioni, corrispondenti alla dotazione del Fondo come prevista nel testo originario del decreto-legge n. 34/2020, poi incrementata, nel corso dell’iter parlamentare, a 76,55 milioni.
Per le risorse autorizzate dall’articolo 78 del decreto Agosto, finalizzate al ristoro ai comuni della perdita di gettito conseguente all’abolizione della seconda rata dell’IMU 2020 e per gli anni 2021 e 2022 dell’IMU dovuta per gli immobili adibiti a sale cinematografiche e teatrali, il comma 5 ha previsto che al loro riparto si provveda con uno o più decreti del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Tali decreti e quelli previsto dal comma 3 dell’articolo 9 del decreto Ristoro avrebbero dovuto essere adottati entro il 28 dicembre 2020, vale a dire sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge Ristoro.
Il comma 2 in esame fissa ora un nuovo termine per la loro emanazione, più precisamente entro l’8 gennaio 2021 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame).
Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 31, norma di copertura generale del provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia.
Si ricorda infine che i commi aggiuntivi 4-quinquies- 4-septies dell’articolo 1 del decreto legge n. 125/2020 (decreto Proroghe Covid 19) - all'esame del Parlamento per la conversione al momento della redazione della presente scheda - prorogano al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. E’ altresì prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020. L’eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.
Articolo 6
(Proroga versamento ISA)
L’articolo 6 estende a tutti i soggetti ISA operanti in determinati settori economici, con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa, nonché esercenti l’attività di gestione di ristoranti in zona arancione, la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a prescindere dall’eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
Preliminarmente si ricorda che l’articolo 98 del decreto legge n. 104 del 2020, ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all’applicazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale.
La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Gli indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (comma 931 della legge n. 205 del 2017). Contestualmente all'adozione degli indici cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore (articolo 7-bis del decreto legge n. 193 del 2016).
Inoltre, si prevede che l’Agenzia delle entrate rende disponibili, ai soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, i dati in suo possesso utili per l’applicazione degli ISA nell’area riservata del suo sito internet istituzionale.
L’articolo 148 del decreto legge 34 del 2020 (decreto Rilancio) introduce alcune modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 volte a valorizzazione l’utilizzo delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria per evitare l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi per il contribuente. La disposizione sposta inoltre i termini per l’approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile.
Il comma 1 dell’articolo in esame stabilisce che per alcune attività economiche e professionali, soggette agli ISA è disposto lo slittamento del secondo acconto delle imposte dal 30 novembre al 30 aprile 2021, a prescindere dal calo di fatturato.
In particolare, la disposizione prevede che ai soggetti che esercitano le economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, la sopra citata proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
I beneficiari della norma in esame sono i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (ricettività alberghiera, ristorazione, somministrazione di cibi e bevande, turismo, sport, scommesse, spettacolo, benessere fisico, cultura, organizzazione di fiere e altri eventi, trasporti, altre attività) e nell'Allegato 2 al decreto in esame (commercio al dettaglio e servizi alla persona) aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Tali aree sono individuate con le ordinanze del Ministro della salute previste dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (cosiddette zone rosse) nonché dall’articolo 30 del decreto in esame, concernente l’adozione delle suddette ordinanze a seguito del monitoraggio dei dati inerenti l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La stessa previsione si applica altresì ai soggetti che esercitano l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (zone arancioni).
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo (valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020).
Articolo 7
(Sospensione dei versamenti tributari)
L’articolo 7 dispone la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'IVA a beneficio dei soggetti che esercitano una serie di attività economiche danneggiate dalle misure previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dal presente decreto-legge.
Nel dettaglio, l'articolo in esame dispone che, per i seguenti soggetti:
- che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale,
- per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto (aree arancioni e rosse),
- nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto (regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta),
sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 (ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del D.P.R. n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
b) ai versamenti relativi all’IVA.
Il comma 2 precisa che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Il comma 3 dispone che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Per una ricostruzione delle misure riguardanti la sospensione degli adempimenti fiscali e il potere di accertamento fin qui introdotte in risposta all'emergenza da COVID-19, si rinvia al tema web della Camera dei deputati in materia di accertamento e riscossione.
Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l’anno 2020, conseguenti all’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020. Per la copertura finanziaria si rinvia all’articolo 31.
La relazione tecnica precisa che all'onere di 549 milioni di euro per l'anno 2020 corrisponde un maggior gettito per lo stesso importo nell'anno 2021.
Articolo 8, commi 1-4 e 7
(Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee)
L’articolo 8 rinvia alle ordinanze del Ministro della salute per la classificazione e l'aggiornamento delle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (comma 1), rinviando altresì a un fondo appositamente istituito per la copertura degli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui ad alcuni articoli del provvedimento in esame (comma 2). L'articolo consente inoltre di impiegare per le regolazioni contabili le risorse del medesimo fondo di cui sopra, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio rese necessarie da eventuali maggiori esigenze (comma 3). Le risorse del fondo non utilizzate entro l'anno 2020 potranno essere conservate in conto residui per essere utilizzate per le medesime finalità anche negli esercizi successivi (comma 4). La copertura degli oneri derivanti dal presente articolo viene individuata nelle risorse di cui all'articolo 31 (comma 7).
Nel dettaglio, il comma 1 rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 30 del presente decreto (si veda la relativa scheda) per quanto riguarda la classificazione e l’aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (area arancione e rossa).
Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dall’estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell’articolo 30 del presente decreto, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del MEF. Il fondo ha una dotazione di 340 milioni di euro per l’anno 2020 e di 70 milioni di euro per l’anno 2021.
Il comma 3 precisa che le risorse del fondo sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall’attuazione degli articoli 5, 11, 13 e 14, il comma autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 1 le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
Sul piano della formulazione del testo, si segnala che il riferimento corretto è al fondo di cui al comma 2 anziché al comma 1.
Il comma 4 dispone che le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi.
Anche per questo comma si segnala che, sul piano della formulazione del testo, il riferimento corretto è al fondo di cui al comma 2 anziché al comma 1.
Il comma 7 rinvia all'articolo 31 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo.
Articolo 8, commi 5 e 6
(Estensione e compatibilità degli aiuti con disciplina UE)
L’articolo 8, al comma 5, demanda ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la possibilità di individuare ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli già riportati negli Allegati 1 e 2 del decreto legge, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo a fondo perduto riconosciuto dall’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 137/2020, come integrato e implementato dall’articolo 1 del D.L. in esame, e aventi diritto al contributo a fondo perduto per gli operatori economici con partita IVA, di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.
La possibilità di estendere i codici ATECO riferiti ai settori ammissibili ai contributi, opera entro un limite massimo di spesa, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, alla cui copertura si provvede ai sensi dell’articolo 31 (comma 7).
L’articolo 8, comma 6 dispone che le misure di sostegno disciplinate dagli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto legge si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell’emergenza da COVID-19 (cd. Temporary Framework), della Commissione europea.
Per quanto riguarda il comma 5, si rinvia al commento relativo all’articolo 1, comma 3. In sostanza, il comma 5 riscrive in termini tecnicamente più aggiornati quanto già previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020. Quest’ultima disposizione però - oltre ad essere tecnicamente riscritta dal comma 5 in esame – è stata abrogata dall’articolo 1, comma 3 del decreto in esame. Nel merito, la norma abrogata consentiva di individuare ulteriori codici ATECO per ammettere al contributo a fondo perduto ulteriori settori economici pregiudicati dalle misure restrittive adottate per fronteggiare la pandemia.
A parte gli aspetti redazionali, consistenti nell’aggiornamento dei riferimenti normativi, si segnala che nella successione dei due decreti muta il modo di individuare i settori economici ammissibili all’estensione dei contributi a fondo perduto di cui agli articoli 1 e 2. Nel primo caso erano quelli “direttamente pregiudicati” dalle misure restrittive, mentre nel secondo caso si parla di settori economici “gravemente pregiudicati” dalle medesime misure restrittive.
In secondo luogo, si segnala che la possibilità di estendere i benefici a due diversi contributi a fondo perduto (quelli di cui agli articoli 1 e 2 del decreto in esame) comporta che il requisito della tipologia di settori economici interessati dalle misure restrittive si possa combinare con un richiamo alla distribuzione geografica degli stessi, visto che l’articolo 2 riguarda le cosiddette zone rosse (quelle a massima gravità che si collocano nello “scenario di tipo 4”).
Sotto il profilo della tecnica legislativa, si valuti l’opportunità di semplificare l’intervento unificando il comma 3 dell’articolo 1 con il comma 5 dell’articolo 8 in modo da sostituire direttamente ed espressamente la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 137.
In questo modo si favorirebbe anche una formulazione più univoca delle norme di copertura finanziaria.
Venendo al comma 6, esso prevede che le disposizioni del decreto legge, contenute:
§ nell’articolo 1, che ridetermina ed estende il contributo a fondo perduto già riconosciuto dall’articolo 1 del D.L. n. 137/2020 (cd. D.L. Ristori);
§ nell’articolo 2, che riconosce un contributo a fondo perduto per gli operatori economici con partita IVA;
§ nell'articolo 4, che dispone un’estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, già riconosciuto dall’ articolo 28 del D.L. n. 34 del 2020 e ampliato dall’articolo 8 del D.L. n. 137/2020;
§ nell’articolo 5, che estende l’ambito di applicazione della cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020, già disposta dall’articolo 9 del D.L. n. 137/2020,
si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni e integrazioni (cd. “Temporary Framework”).
Si rammenta che i regimi di aiuto a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle recenti misure restrittive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, già previsti nel primo decreto-legge “Ristori” (d.l. 137 del 2020), e qui estesi, si applicano anch’essi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo. Per essi, non risulta, alla data attuale, pubblicata l’autorizzazione da parte della Commissione UE ai sensi del Temporary Framework.
Sul sito istituzionale della Commissione europea è tenuto in costante aggiornamento l'elenco delle decisioni sugli aiuti di Stato ad essa notificati dai diversi Stati membri, ai sensi del Quadro Temporaneo, e la sintesi dei regimi autorizzati per l'Italia e gli altri paesi UE.
In via generale, i regimi di aiuti nel contesto dell'attuale pandemia trovano la loro legittimazione nell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che:
§ al paragrafo 2, lettera b), dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti pubblici destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
§ al paragrafo 3, lettera b), dispone che possono essere compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro (previa approvazione della Commissione UE, al fine di valutare il carattere mirato alla finalità e la loro adeguatezza e proporzionalità).
Dunque, gli aiuti concessi a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE devono compensare i danni causati direttamente dalla pandemia da Covid-19, ad esempio, i danni causati direttamente dalle misure di quarantena che impediscono al beneficiario di esercitare la sua attività economica.
Gli Stati membri possono indennizzare le imprese di settori particolarmente colpiti dalla pandemia (ad es., il settore del commercio, dei trasporti, del turismo, della cultura, dell'accoglienza) e notificare tali misure di compensazione dei danni alla Commissione, che le valuterà direttamente[1].
Per contro, gli altri tipi di aiuti volti a porre rimedio in modo più generale alla crisi economica innescata dalla pandemia da Covid-19 devono essere valutati dalla Commissione alla luce della diversa base di compatibilità rappresentata dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.
Su tale base giuridica poggia l'adozione del Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (cd. Temporary Framework - Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss. mod. e int): una disciplina quadro degli aiuti di Stato, temporanea e straordinaria, volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico nazionale, fortemente colpito dalla crisi, in deroga ai limiti e alle condizioni ordinarie consentite dalla vigente normativa europea a tutela della concorrenza (cfr. punti 15 -16 della Comunicazione).
Il Quadro Temporaneo non sostituisce, ma integra gli altri strumenti di intervento pubblico consentiti in via ordinaria sulla base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato. Si richiama, in particolare, il già citato Regolamento generale di esenzione per categoria, Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. GBER, che dichiara, a date condizioni, alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, esentandole dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE; nonché la disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore, cd . "de minimis", di cui al Regolamento n. 1407/2013/UE, al Regolamento n. 1408/2013/UE, modificato dal Regolamento n. 2019/316/UE, per il settore agricolo, e al Regolamento n. 717/2014/UE per il settore ittico. Inoltre, rimane comunque applicabile la disciplina sugli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà, ammissibili alle condizioni previste dai relativi Orientamenti (Comunicazione 2014/C 249/01).
Dunque, le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate - a date condizioni - tra loro, nonché possono essere cumulate con i regimi di aiuti ordinari consentiti, purché siano rispettate le regole di cumulo previste.
Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato più volte, da ultimo, il 13 ottobre 2020, con la Comunicazione della Commissione C(2020)7127 final. Con tale comunicazione, le disposizioni del Quadro temporaneo sono state estese per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che vengono prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021 e sono state ulteriormente estese le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia rientra ora, a date condizioni, nei regimi del Temporary Framework (cfr. Sezione 3.12, punti 86-87 del Quadro).
La versione consolidata del Temporary Framework è stata pubblicata dalla Commissione UE, sul sito istituzionale.
Per una illustrazione analitica, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare.
Articolo 9
(Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)
L'articolo 9 integra le disposizioni dell’articolo 4 del decreto legge n. 34 del 2020 relativamente alle prestazioni acquistate dal Ssn, nel periodo emergenziale, da strutture private accreditate. Esso modifica il comma 5 della disposizione richiamata ed inserisce i nuovi commi 5-bis e 5-ter.
Con l’inserimento del comma 5-bis viene riconosciuto un contributo una tantum a tutte le strutture private accreditate che, in virtù di provvedimenti regionali, abbiano sospeso le attività di ricovero e ambulatoriali per effetto del COVID (sia quelle che sono entrate nella rete COVID, sia quelle che sono rimaste fuori). Il ristoro - fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato per l'anno 2020 – tiene comunque conto della produzione resa e rendicontata nel corso dell'anno 2020. Detto ristoro "una tantum", legato all'emergenza in corso, mira a remunerare i soli costi fissi sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura.
Con le modifiche apportate al comma 5 dell’art. 4 del decreto legge n. 34 del 2020 (trasformato in disposizione a regime fino al termine dell’emergenza epidemiologica), si intende invece regolamentare un aspetto tipicamente finanziario legato agli acconti da riconoscere e già riconosciuti alle stesse strutture private accreditate che, a seguito di un provvedimento regionale per effetto del COVID, abbiano sospeso le attività. Nel medesimo comma 5, si prevedono acconti in misura mensile correlati al 90 per cento del budget assegnato alle strutture private accreditate, da operarsi salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati.
Conseguentemente, le regioni e le province autonome, una volta definito - ai sensi del comma 5-bis - l'importo spettante alla struttura privata accreditata sulla base della produzione resa, come rendicontata, e sulla base della rendicontazione dei costi fissi, a ristoro dei quali verrà riconosciuto il contributo "una tantum", potranno operare i dovuti conguagli rispetto agli acconti erogati ai sensi del comma 5.
La disposizione sopra illustrata ai sensi del comma 5-ter, si applica anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria.
L’articolo 9 integra le disposizioni dell’art. 4 del decreto legge n. 34 del 2020[2] relativamente alle prestazioni acquistate dal Ssn, nel periodo emergenziale, da strutture private accreditate.
Sul punto si ricorda che, nella prima fase dell’emergenza epidemiologica, la circolare 2619 del 29 febbraio 2020 del Ministero della salute ha impegnato le regioni ad adottare piani di emergenza in grado di garantire, ai pazienti critici affetti da COVID-19, un adeguato numero di posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive. La successiva circolare 2627 del 1 marzo 2020 del Ministero della salute ha poi fornito le indicazioni operative per incrementare la disponibilità di posti letto del Ssn, prevedendo fra l’altro l'utilizzo delle strutture private accreditate, da valutarsi prioritariamente per ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19. Tali indicazioni sono state disciplinate dall’art. 3 del decreto legge n. 18 del 2020[3] che ha previsto il rafforzamento delle reti di assistenza territoriale anche grazie l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate. Conseguentemente, l’art. 32 del decreto legge n. 23 del 2020 ha disciplinato la procedura relativa all’acquisto, da parte del Ssn, di prestazioni da soggetti privati accreditati fornendo le indicazioni relative alla definizione della remunerazione della specifica funzione assistenziale e dell’incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il citato art. 32 è stato successivamente abrogato dall’art. 4 del decreto n. 34 del 2020, che ha integrato e disciplinato la procedura relativa all’acquisto, da parte del Ssn, di prestazioni dai soggetti privati accreditati.
Più in particolare, il citato art. 4 del decreto legge n. 34 del 2020[4] ha dato facoltà, alle regioni, anche quelle sottoposte a piano di rientro[5], e alle province autonome, di riconoscere alle strutture sanitarie accreditate inserite nei piani regionali di emergenza per pazienti critici affetti da COVID-19, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani, e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19[6]. A tal fine, le regioni e le province autonome sono state autorizzate a stipulare accordi contrattuali con strutture private accreditate (ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992), in deroga al limite di spesa previsto a legislazione vigente[7].
Le modalità di definizione della funzione assistenziale e dell'incremento tariffario sono demandati ad un decreto interministeriale Salute/MEF, previa Intesa con la Conferenza Stato-regioni. Il decreto dovrà determinare tali importi in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento Ssn 2020 nonché con le risorse previste all'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020, e quindi alla somma di 160 mln di euro quale indennità per le strutture private, accreditate e non, che, su richiesta delle regioni o delle province autonome o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture (a normativa vigente con il prolungamento del periodo emergenziale fino al 31 gennaio 2021, le disposizioni di cui sopra sono state prorogate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica). Il decreto non risulta ancora adottato. Sono infatti in corso interlocuzioni con il MEF per la verifica della compatibilità economica rispetto alle risorse disponibili e per la quantificazione degli oneri connessi al riconoscimento della maggiorazione tariffaria nonché dei criteri per il riconoscimento delle funzioni. Finora, nelle more dell’adozione del decreto, il riconoscimento di specifiche remunerazioni per le strutture che, a vario titolo, sono entrate nei piani COVID ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. a) e b) del decreto legge n. 18 del 2020, è avvenuto secondo regole regionali, sulla base di provvedimenti specifici adottati.
Infine, il comma 4 del citato art. 4 stabilisce che, nella vigenza dell'accordo rinegoziato, gli enti del Ssn corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.
Più nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo in esame, alla lettera a), interviene sul comma 5 dell’art. 4 del decreto legge n. 34 del 2020, con la finalità di rendere stabili (a regime) le disposizioni da questo recate (precedentemente la norma transitoria si riferiva al periodo compreso tra la vigenza del decreto legge n. 34 del 2020 e l’adozione del decreto interministeriale Salute/MEF di determinazione della specifica funzione assistenziale e dell’incremento tariffario cfr. v. supra). In tal senso, le regioni e le province autonome possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per il 2020 (che abbiano sospeso le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti per impiegare il personale sanitario prioritariamente nella gestione dell'emergenza, come previsto dall’art. 5-sexies del decreto legge n. 18 del 2020), acconti in misura mensile correlati al 90 per cento del budget assegnato alle medesime strutture private accreditate, da operarsi salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati.
La successiva lettera b) introduce nell’art. 4 del decreto legge n. 34 del 2020 i commi 5-bis e 5-ter.
Ai sensi del nuovo comma 5-bis, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, le regioni e le province autonome che, in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per il 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget a queste assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti stipulati per il 2020 (accordi di cui all’art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992). Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per il 2020.
Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.
Si ricorda che il ricorso agli erogatori privati accreditati da parte delle regioni rientra nell'ambito della loro programmazione regionale, nel rispetto dei tetti di spesa previsti dalla normativa vigente (a cui come detto supra l’art. 4 del decreto legge n. 34 del 2020 deroga per gli accordi stipulati con le strutture private accreditate inserite nei piani regionali per i pazienti critici COVID). Più nello specifico, la possibilità di ricorrere alle strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni urgenti ed improcrastinabili che le aziende sanitarie pubbliche non riescono ad assorbire è possibile, seppure nel rispetto dei budget assegnati nel corso dell'anno che a loro volta devono essere rispettosi dei tetti previsti. Tale possibilità è riconosciuta anche per effetto delle norme di cui al decreto legge n. 104 del 2020, laddove - se da una parte sono previsti compensi incentivanti al personale medico e infermieristico del settore pubblico - dall'altra non esclude la possibilità per le regioni di rivolgersi al settore privato accreditato per concorrere allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto dei budget assegnati.
Pertanto, dal punto di vista procedurale, le regioni e le province autonome, una volta definito - ai sensi del comma 5-bis - l'importo spettante alla struttura sulla base della produzione resa, come rendicontata, e sulla base della rendicontazione dei costi fissi, a ristoro dei quali verrà riconosciuto il contributo "una tantum", potranno operare i dovuti conguagli rispetto agli acconti erogati ai sensi del comma 5.
La disposizione sopra illustrata, ai sensi del nuovo comma 5-ter, si applica anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.
Articolo 10
(Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)
L’articolo 10, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, autorizza per l’anno 2021 l’arruolamento, a domanda, di personale dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell’Ispettorato generale della Sanità militare, e in particolare di 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente (di cui 14 dell’Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell’Aeronautica militare) e di 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo (30 dell’Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell’Aeronautica militare).
Gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati in 4,89 milioni di euro per l’anno 2021.
Per quanto concerne le modalità, i requisiti, le procedure e il trattamento giuridico ed economico, il comma 1 della disposizione in esame rinvia a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto-legge n. 18/2020.
A tal proposito si ricorda che il richiamato articolo 7 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) consente all’Esercito di arruolare in via straordinaria e per un anno (dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021), 120 medici e 200 infermieri militari, da inquadrare, rispettivamente, con il grado di tenente (gli ufficiali medici) e di maresciallo (i sottufficiali infermieri).
Al richiamato personale in servizio temporaneo (ferma attiva della durata di un anno), viene riconosciuto il trattamento giuridico ed economico dei loro parigrado in servizio permanente (comma 4). Per quanto attiene alle modalità di arruolamento, la disposizione in esame delinea un procedimento particolarmente semplificato.
Per quanto, attiene, ai requisiti per la partecipazione alla selezione in esame (comma 2), si prevede che gli aspiranti all’arruolamento siano cittadini italiani di età non superiore ai 45 anni, in possesso di una laurea magistrale in medicina e chirurgia, con l’abilitazione professionale, per gli aspiranti ufficiali medici e in infermieristica, con l’abilitazione professionale, per gli aspiranti sottufficiali infermieri. Si prevede, inoltre, che i candidati:
1. non siano stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare, non siano stati dimessi d’autorità da precedenti ferme nelle Forze armate;
2. non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
Si ricorda che successivamente, il comma 1 dell’articolo 19 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. "Decreto Rilancio") ha, a sua volta, autorizzato per l’anno 2020, l’arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle seguenti misure per ciascuna categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare.
Inoltre, l’articolo 21, attraverso l’inserimento nel Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) del nuovo articolo 2197 –ter.1. ha autorizzato, in via eccezionale per l’anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare (comma 1). Il reclutamento è stato previsto mediante concorso per titoli riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale, che non abbiano riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna. tale previsione è oggetto di modifica da parte del comma 5 dell’articolo dell’articolo in esame (cfr.infra).
Per un approfondimento dell’articolo 7 del decreto legge n. 18 del 2020 si veda il seguente dossier.
Per un approfondimento degli articoli 9 e 21 del decreto legge n. 19 del decreto legge n. 34 del 2020 si veda il seguente dossier.
Il comma 2 dispone che le domande di arruolamento dovranno pervenire entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi 20 giorni.
Il comma 3 dispone che i periodi di servizio prestato ai sensi dell’articolo in esame costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.
Per quanto riguarda gli ufficiali medici reclutati ai sensi dell’articolo in esame, il comma 4 rinvia all’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 19 n. 34/2020, che prevede che, qualora i medici arruolati siano iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, essi restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Il comma 5 interviene sui titoli del concorso per titoli previsto dall’articolo 2197-ter.1 del Codice dell’ordinamento militare, per il reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli per l’anno 2020, introdotto dall’art. 21, comma 1, lett. b), D.L. n. 34/2020 (cd. Rilancio).
Tale articolo è volto a consentire, in via eccezionale per l’anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare (comma 1), mediante concorso per titoli riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale, che non abbiano riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.
Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge, scopo della modifica è quello di non limitare la partecipazione al concorso ai soli sergenti e volontari in servizio permanente col diploma di laurea in scienze infermieristiche (come prevede la disposizione vigente), ma di consentire la partecipazione anche a coloro che siano in possesso del titolo di studio e della relativa abilitazione come, per esempio, di: igienista dentale, fisioterapista, tecnico di laboratorio biometrico, tecnico ortopedico, ostetrico, tecnico di radiologia medica.
Più nel dettaglio, la norma in esame interviene sull’articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66/2010), per sostituire le parole “la professione sanitaria infermieristica” con “le professioni sanitarie di cui all’articolo 212, comma 1”.
Si ricorda che il richiamato articolo 212 del Codice dell’ordinamento militare riguarda i requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e, in particolare, il comma 1 richiama le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative e tecnico-sanitarie.
Il comma 6 quantifica gli oneri derivanti dal presente articolo in 4,89 milioni di euro per l’anno 2021, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 32, di copertura finanziaria del decreto-legge in esame.
Per un approfondimento in merito all’attività svolta dalla sanità militare nell’emergenza COVID 19, si veda, da ultimo, il documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2020-2022 (Doc. CCXXXIV, n. 3) ed il relativo dossier di approfondimento curato dal dipartimento difesa del Servizio Studi della Camera).
Per sanità militare deve intendersi il complesso dell’organizzazione sanitaria delle Forze armate del Paese.
Secondo il Codice ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010, artt. 181-213), il Servizio sanitario militare (SSM) è un sistema di strutture e servizi che deve assicurare prioritariamente il complesso delle attività che concorrono a garantire l’efficienza psicofisica del personale militare e civile della Difesa.
La sanità militare ha infatti il compito primario di assicurare l’assistenza sanitaria in operazioni e in addestramento, sia all’interno che al di fuori del territorio nazionale, nonché, in subordine, di concorrere all’assistenza e al soccorso della collettività nazionale e internazionale nei casi di pubbliche calamità.
Essa agisce attraverso i servizi sanitari di ciascuna delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri che, nel loro insieme, ma con le loro specificità, costituiscono il “servizio sanitario militare”.
La sanità militare costituisce un settore di centrale interesse per la Difesa e tale servizio, secondo il D.M. Sanità-Difesa del 4 marzo 2015, che ne individua dettagliatamente i beneficiari, va erogato ad un bacino di potenziali utenti (personale in servizio e in congedo dell’Esercito, Marina, Aeronautica, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza, dipendenti civili della Difesa, e loro familiari) stimabile, secondo la Corte dei conti (delibera 16/2019/G) in almeno di 400.000 unità.
L’attuale organizzazione territoriale della sanità militare è schematizzata nel diagramma seguente:
Fonte: Corte dei conti (delibera 16/2019/G), su dati Ministero della difesa
1 Centro Ospedaliero Militare dal 2018 (precedentemente Dipartimento militare di medicina legale- DMML)
2 Istituti di Medicina Aerospaziale di Milano e Roma
3 Istituto di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aerospaziale
4 5 DMML nel 2017, ridotti a 4 nel 2018 (dopo il ripristino del COM di Milano)
5 Già Centro Studi e Ricerche EI, dal 2017 riorganizzato quale Dipartimento del Policlinico Militare “Celio”
6 Dipende dall’Ufficio Studi del Comando Subacqueo Incursori (COMSUBIN
7 Sezioni di Sanità CC (40 dal 1° gennaio 2017, dopo l’assorbimento del Corpo Forestale, in precedenza 38)
Il sistema della sanità militare, nel corso del 2018, si è avvalso complessivamente di circa 6.300 unità, comprendenti medici, infermieri, aiutanti di sanità, tecnici, e relativo supporto logistico operativo, articolato su due aliquote: quella della sanità di sostegno (o territoriale), a carattere ospedaliero e pari a 2.460 unità, e la sanità di aderenza, operante a contatto con gli appartenenti alla Difesa, pari a 3.838 unità. Si segnala che, per sanità di aderenza, in ambito militare si intende la componente sanitaria organicamente inquadrata in ciascuna unità combattente, e che con essa si sposta, per assicurare l’assistenza a favore del personale dell’unità stessa, durante le attività di caserma, di addestramento e di effettivo impiego operativo.
Restringendo il campo alla sanità territoriale, la medesima delibera riporta i dati relativi alla consistenza del personale dedicato alla sanità territoriale e i relativi costi (tab. 1 pag. 35). Nell’anno 2018:
§ per l’Esercito, compreso il Policlinico militare del Celio, la consistenza del personale ammonta a 1.486 unità, con un costo lordo di circa 77 milioni di euro;
§ per la Marina, la consistenza del personale è di 553 unità, con un costo di 30,8 milioni;
§ per l’Aeronautica, la consistenza del personale è di 354 unità, con un costo di 21,3 milioni;
§ per i Carabinieri, la consistenza del personale è di 18 unità, con un costo di 1,3 milioni.
In totale, comprese le strutture interforze, il personale della sanità territoriale militare ammonta a 2.446 unità, e il costo totale a 134,3 milioni per l’anno 2018.
Articolo 11
(Sospensione versamento contributi per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive)
L’articolo 11 estende la sospensione dei termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 - già prevista dal decreto Ristori per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM del 24 ottobre 2020 - anche ai datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori produttivi o operanti in determinate zone.
Nel dettaglio, per quanto concerne l’ambito di applicazione, la suddetta sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 – di cui all’articolo 13 del D.L. 137/2020 (attualmente in fase di conversione)[8] – viene estesa in favore dei datori di lavoro privati:
§ appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al presente decreto. Per tali beneficiari viene specificato che la sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL, contrariamente a quanto previsto per i datori di lavoro privati che beneficiano della sospensione in base al richiamato art. 13 del D.L. 137/2020 (comma 1);
§ che hanno unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute sulla base di quanto previsto dagli articoli 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e 30 del decreto legge in esame (cfr. la relativa scheda di lettura) che affidano al medesimo Ministro - nell'ambito del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - l’inclusione di nuove regioni in uno "scenario di tipo 4", con l'attribuzione di un livello di rischio "alto", appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del presente decreto (comma 2). Si valuti l’opportunità di esplicitare anche per i beneficiari di cui al comma 2 se la sospensione in oggetto non debba operare, similmente a quanto previsto dal comma 1, relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
I dati identificativi dei suddetti datori di lavoro verranno comunicati all’INPS da parte dell’Agenzia delle Entrate (comma 3).
I pagamenti dei contributi così sospesi sono effettuati alternativamente, senza applicazione di sanzioni e interessi (comma 4):
§ in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
§ mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Gli oneri conseguenti all’applicazione dei benefici in commento - attribuiti in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato – sono valutati in 206 milioni di euro per il 2020, a cui si provvede ai sensi dell’articolo 31 (alla cui scheda di lettura si rimanda) (commi 5 e 6).
Sul punto, si ricorda che l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020 classifica nel suddetto scenario di tipo 4 le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta. Conseguentemente, per le regioni che verranno successivamente inquadrate nell'ambito in esame – a seguito delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute – l’articolo 8 provvede alla copertura dei relativi oneri, con riferimento all’articolo 11, nei limiti del riparto del fondo di cui ai commi da 2 a 4 del precedente articolo 8 (cfr. la relativa scheda di lettura).
La Relazione tecnica allegata al decreto, precisa che la stima dell’ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto di sospensione, valutato in 206 mln di euro per il 2020, è stata effettuata estraendo da UNIEMENS i contributi relativi al mese di competenza ottobre 2019 a carico del datore di lavoro e identificati dai codici ATECO contenuti negli Allegati 1 e 2.
In particolare, si è tenuto conto di un’aliquota contributiva complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%, della agevolazione delle regioni del mezzogiorno per le quali opera una riduzione dell’aliquota contributiva del 30%[9], nonché del provvedimento di sospensione già operato per il mese di novembre 2020 dall’art. 13 del D.L. 137/2020. Con riferimento ai diversi interventi previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo in esame, i monti retributivi del mese di novembre sono pari a:
§ 462,8 milioni di euro, di cui 98,2 milioni nelle regioni del mezzogiorno;
§ 234,2 milioni di euro, di cui 9,5 milioni nelle regioni del mezzogiorno.
L'articolo 12 reca alcune modifiche alla disciplina degli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 (trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga). Le modifiche concernono: un differimento di termini nelle procedure relative ai trattamenti in oggetto (comma 1); un'estensione dell'ambito di applicazione dei medesimi trattamenti, con l'introduzione del riferimento ai lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro al 9 novembre 2020 (comma 2). In relazione a tali modifiche, vengono posti specifici limiti di spesa (comma 3), con conseguente norma di copertura finanziaria (comma 4).
In particolare, il comma 1 prevede il differimento al 15 novembre 2020 dei termini ricadenti nel periodo 1° settembre 2020-30 settembre 2020 e relativi (a pena di decadenza) alla richiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame o alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti. Di conseguenza, si sopprime la norma di differimento posta dall'articolo 12, comma 7, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, attualmente in fase di conversione alle Camere, che prevedeva il differimento al 31 ottobre 2020 dei soli termini in oggetto in scadenza nel periodo 1° settembre 2020-10 settembre 2020.
Il comma 2 estende la possibilità di applicazione dei trattamenti in oggetto ai lavoratori il cui rapporto di lavoro dipendente avesse decorrenza successiva alla data del 13 luglio 2020, purché essi fossero alle dipendenze del datore richiedente la prestazione già al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto).
La limitazione, nell'ambito della normativa previgente rispetto al presente comma 2, ai lavoratori alle dipendenze del datore alla data del 13 luglio 2020 era specificata nella circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020 (che recepiva sul punto un'espressa indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)[10].
Il comma 3 prevede che i trattamenti derivanti dai precedenti commi 1 e 2 siano concessi entro un limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni per i trattamenti ordinari di integrazione e gli assegni ordinari e in 16,7 milioni per i trattamenti di integrazione salariale in deroga. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Si valuti l’opportunità di chiarire se gli stanziamenti si riferiscano all'anno 2021, come indicato nella norma di copertura di cui al successivo comma 4, e se le clausole di monitoraggio e salvaguardia in esame si applichino con riferimento a ciascuno dei due limiti di spesa summenzionati.
Il comma 4 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3 mediante: ricorso alle maggiori entrate derivanti dalla contribuzione addizionale connessa ai trattamenti in oggetto; rinvio, per una quota pari a 55,3 milioni di euro per il 2021, alle disposizioni di cui al successivo articolo 31; riduzione di 1 milione di euro per il 2022 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.
Riguardo ad un quadro normativo sugli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 12, commi da 1 a 8 e da 12 a 17, del citato D.L. n. 137 del 2020, nel dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera relativo al medesimo D.L. n. 137, D.L. attualmente, come detto, in fase di conversione alle Camere (dossier n. 307 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 374 nella numerazione del Servizio Studi della Camera).
I commi da 1 a 4 dell'articolo 13 definiscono uno specifico limite di spesa per il congedo - con indennità e riconoscimento della contribuzione figurativa - per i lavoratori dipendenti genitori di alunni, in relazione a fattispecie di sospensione, in alcune regioni, dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, nonché - in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata - in relazione anche ad altre fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza o a ipotesi di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Tale limite, pari a 52,1 milioni di euro per il 2020, costituisce uno stanziamento autonomo e separato rispetto a quello posto dall'articolo 21-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126., come modificato dalla novella di cui all'articolo 22, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, attualmente in fase di conversione alle Camere, per i congedi relativi, tra le altre fattispecie, alla sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici[11].
Il comma 5 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 2,4 milioni di euro per il 2020, per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca del congedo di cui al presente articolo 13.
Il comma 6 reca la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo e rinvia al successivo articolo 31 per la copertura finanziaria.
Più in particolare, le fattispecie oggetto dello stanziamento di cui al comma 4 riguardano:
- le sospensioni dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, sospensioni derivanti automaticamente, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, per gli anni di frequenza successivi al primo, dall'eventuale inclusione della regione - nell'ambito del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - in uno "scenario di tipo 4" (contraddistinto da "massima gravità"). Al riguardo, il comma 6 del presente articolo 13 fa riferimento all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, la quale classifica in tale ambito le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta. Tuttavia, la norma in esame trova applicazione anche con riferimento alle altre regioni successivamente inquadrate nell'ambito in esame, nei limiti del riparto del fondo di cui ai commi da 2 a 4 del precedente articolo 8 - mentre lo stanziamento di cui al presente articolo 13 concerne esclusivamente le quattro regioni summenzionate -. Si ricorda che sono invece in ogni caso escluse le ipotesi in cui la sospensione dell'attività didattica in presenza sia disposta autonomamente da parte di ordinanze degli enti territoriali;
- con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata[12], le sospensioni dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, purché le medesime sospensioni siano state disposte ai sensi del citato D.P.C.M. 3 novembre 2020. Si valuti l'opportunità di chiarire tale profilo, considerato che il suddetto D.P.C.M. prevede, con riferimento a tutte le regioni, la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali[13];
- sempre con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, le ipotesi di chiusure dei centri diurni a carattere assistenziale, purché siano state disposte ai sensi del citato D.P.C.M. 3 novembre 2020. Si valuti l'opportunità di chiarire a quali fattispecie del D.P.C.M. si faccia riferimento, considerato anche che l'articolo 12 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 prevede che le attività sociali e socio-sanitarie, erogate in base ad autorizzazione o convenzione nei centri semiresidenziali per disabili, siano svolte secondo piani territoriali, adottati dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Il diritto al congedo in esame è riconosciuto ad uno solo dei genitori e a condizione che la relativa attività lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile. Si consideri l'opportunità di chiarire, anche ai fini di una valutazione circa i profili di parità di trattamento, se trovino applicazione anche le altre condizioni poste per i congedi disciplinati dal citato articolo 21-bis del D.L. n. 104, e successive modificazioni. Tali condizioni richiedono che: il figlio e il genitore siano conviventi; il figlio (ai fini del riconoscimento dell'indennità e della contribuzione figurativa) sia di età non superiore a quattordici anni; nei medesimi giorni l'altro genitore svolga attività lavorativa, con modalità diversa dal lavoro agile (in relazione a tale condizione, è fatto salvo il diritto al congedo, qualora il lavoratore sia padre o madre anche di altri figli minori di anni quattordici, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo del lavoro in modalità agile o del congedo medesimo).
Riguardo al profilo temporale, si valuti l'opportunità di chiarire se lo stanziamento di cui al presente articolo 13 e le risorse derivanti dal riparto del fondo di cui all'articolo 8, commi da 2 a 4, concernano le sole sospensioni e chiusure disposte nell'ambito dell'orizzonte temporale del citato D.P.C.M. 3 novembre 2020, il quale è vigente fino al 3 dicembre 2020, o se possano trovare applicazione, nel rispetto dei limiti di spesa, anche per eventuali proroghe delle disposizioni sulle sospensioni e chiusure in oggetto.
Si ricorda che i congedi di cui al suddetto articolo 21-bis sono riconosciuti con riferimento ai periodi, o frazioni di periodo, compresi entro il termine del 31 dicembre 2020.
Per il congedo di cui al presente articolo 13 trova applicazione lo stesso trattamento previsto per i congedi di cui al citato articolo 21-bis.
In particolare, in luogo della retribuzione, viene riconosciuta dall'INPS - ovvero dall'amministrazione pubblica datrice di lavoro[14] - un'indennità pari al cinquanta per cento della medesima retribuzione, con il riconoscimento, ai fini previdenziali, della contribuzione figurativa relativa all'intera retribuzione. La base di calcolo dell'indennità è determinata secondo gli stessi criteri vigenti per la base di calcolo dell'indennità per i congedi parentali[15]. Di conseguenza, si fa riferimento alla retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo; l'importo di tale base di calcolo non comprende il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore[16].
Per le modalità di pagamento dell'indennità, trovano applicazione (implicitamente) i criteri vigenti per i trattamenti di maternità relativi alle lavoratrici dipendenti e per i congedi parentali[17].
Si valuti l'opportunità di chiarire i criteri di computo del periodo di congedo in esame ai fini dell'anzianità di servizio, considerato che, nell'ordinamento, tali criteri sono stabiliti in maniera non univoca per i trattamenti di maternità e per i congedi parentali.
Si ricorda che i periodi relativi ai trattamenti di maternità delle lavoratrici dipendenti, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie, mentre, per i periodi di congedo parentale, sono esclusi i suddetti effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia (ai sensi dell'articolo 34, comma 5, dello stesso testo unico).
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del summenzionato limite di spesa di cui al comma 4; qualora emerga, anche in via prospettica, che quest'ultimo sia stato raggiunto, l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande.
Come accennato, il successivo comma 5 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 2,4 milioni di euro per il 2020, per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche (docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario) che usufruisca del congedo di cui al presente articolo 13.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[18] osserva che lo stanziamento è stato determinato considerando il numero dei figli aventi dodici e tredici anni nelle quattro regioni individuate dalla citata ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020.
Ai fini della copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo in esame, pari a 54,5 milioni di euro per l’anno 2020, nonché, per l'anno 2021, a 31,4 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, il comma 6 rinvia al successivo articolo 31.
Sotto il profilo letterale, si segnala che nel comma 3 dell'articolo 13 si fa riferimento alla chiusura delle scuole, anziché alla sospensione dell'attività didattica in presenza.
Articolo 14
(Bonus baby-sitting per lavoratori autonomi nelle regioni caratterizzate da un livello di rischio epidemiologico alto)
Limitatamente ad alcune zone caratterizzate da un livello di rischio epidemiologico alto, l’articolo 14 riconosce il diritto a fruire della corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia. La misura è disposta in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell’INPS genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura. Tale diritto è riconosciuto nei soli casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
In dettaglio, la fruizione del bonus baby-sitting in esame è riconosciuta, a decorrere dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame) (commi da 1 a 3):
§ ai genitori lavoratori, anche affidatari, iscritti alla Gestione separata INPS[19] o alle gestioni speciali dell’INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
§ limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute sulla base di quanto previsto dagli articoli 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e 30 del decreto legge in esame (cfr. la relativa scheda di lettura) che affidano al medesimo Ministro - nell'ambito del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - l’inclusione di nuove regioni in uno "scenario di tipo 4", con l'attribuzione di un livello di rischio "alto". Al riguardo, il successivo comma 7, nel quantificare gli oneri conseguenti all’applicazione del presente articolo 14, fa riferimento all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, la quale classifica nel suddetto scenario di tipo 4 le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta. Considerato tale richiamo, il limite di spesa di cui al successivo comma 6 si intende riferito a tali regioni, mentre per le regioni che verranno successivamente inquadrate nell'ambito in esame - in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute - si provvede nei limiti del riparto del fondo di cui ai commi da 2 a 4 del precedente articolo 8 (cfr. la relativa scheda di lettura). Sono invece escluse le ipotesi in cui la sospensione dell'attività didattica in presenza sia disposta autonomamente da parte di ordinanze degli enti territoriali;
§ alternativamente ad entrambi i genitori;
§ subordinatamente alle condizioni che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore;
§ alle medesime condizioni, ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata:
- iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza. Sul punto, si ricorda che il richiamato DPCM del 3 novembre 2020 dispone per tutto il territorio nazionale che le scuole secondarie di secondo grado ricorrano totalmente alla didattica a distanza[20] (per le zone ad alto rischio tale previsione opera dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado[21]), ma riconosce a tutte le regioni la possibilità di svolgere attività in presenza se necessaria a realizzare l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
- ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. Analogamente a quanto esposto con riferimento al precedente punto, si ricorda che il richiamato DPCM[22] riconosce ai suddetti centri la facoltà di svolgere la loro attività se assicurano, attraverso eventuali specifici protocolli adottati dalle regioni, il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio.
Il suddetto beneficio – riconosciuto nel limite di spesa di 7,5 mln di euro per il 2020 (comma 6) - non è erogato per le prestazioni rese dai familiari (comma 4), viene erogato mediante il libretto di famiglia di cui all’art. 54-bis del D.L. 50/2017[23] e la sua fruizione relativamente ai servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido[24] (comma 5).
Riguardo al profilo temporale, si valuti l'opportunità di chiarire se lo stanziamento di cui al presente articolo 14 e le risorse derivanti dal riparto del fondo di cui all'articolo 8, commi da 2 a 4, concernano le sole sospensioni e chiusure disposte nell'ambito temporale di validità del citato DPCM 3 novembre 2020, il quale trova applicazione fino al 3 dicembre 2020, o se possano trovare applicazione, nel rispetto dei limiti di spesa previsti, anche per eventuali proroghe delle disposizioni sulle sospensioni e chiusure in oggetto.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del summenzionato limite di spesa sulla base delle domande pervenute, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, e procede al rigetto delle domande presentate se dal monitoraggio emerga il superamento del medesimo limite di spesa (comma 6).
Alla copertura dei relativi oneri - pari a 7,5 milioni di euro per il 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per il 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno – si provvede ai sensi dell’articolo 31 (alla cui scheda di lettura si rimanda) (comma 8).
Articolo 15
(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)
L’articolo 15 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore» con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo saranno fissati con decreto interministeriale Lavoro/MEF, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le erogazioni del Fondo non sono cumulabili con il contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA e con le misure di sostegno a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche
L’articolo 15 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore» con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo, istituito per far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività commerciale (associazioni e circoli), ovvero alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome (di cui alla legge n. 266 del 1991, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome (di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000), nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997), iscritte nella relativa anagrafe.
Per una panoramica delle misure a sostegno del Terzo settore intervenute nel periodo emergenziale, si rinvia al paragrafo a queste dedicato contenuto all’interno del Tema web Politiche sociali per fronteggiare l'emergenza coronavirus pubblicato nella sezione Portale della documentazione del sito istituzionale della Camera dei Deputati.
Si ricorda inoltre che sulla G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020, è stato pubblicato il decreto 15 settembre 2020 istitutivo del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), in cui saranno compresi tutti gli enti del Terzo settore (ETS), superando in tal modo la molteplicità dei registri regionali e provinciali ancora ad oggi esistenti. Dal momento della sua pubblicazione in G. U. partirà il processo di implementazione, da parte deli uffici regionali e provinciali del Runts, della piattaforma telematica nazionale, che si concluderà con l’individuazione di una data specifica da parte del Ministero del Lavoro a partire dalla quale il Runts sarà operativo (probabilmente tra i mesi di marzo e aprile 2021). I primi ETS ad accedere al nuovo Registro unico saranno le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), che verranno automaticamente trasmigrate nelle corrispondenti sezioni regionali del Runts, con l'eliminazione contestuale dei registri attuali delle APS e delle ODV. Fino a quando non diventerà definitivamente operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore, continueranno ad essere applicate le norme previste per le diverse tipologie di associazioni ed i relativi Registri di iscrizione. Per quanto riguarda le Onlus, che costituiscono una qualifica fiscale (e non una specifica categoria di ETS) e che risultano quindi iscritte nell'apposita Anagrafe tenuta presso l'Agenzia delle entrate, tali organizzazioni dovranno individuare e quindi richiedere l’iscrizione nella sezione più adatta del Runts in cui collocarsi.
Al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale, ai sensi del comma 2, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono da fissare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Il comma 3 stabilisce la non cumulabilità delle erogazioni del Fondo con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del decreto legge n.137 del 2020[25], che hanno, rispettivamente, previsto l’erogazione di:
§ un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 del medesimo decreto;
§ le misure di sostegno in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ai sensi del comma 4, agli oneri derivanti dalla disposizione in commento si provvede come stabilito dalla norma di copertura di cui all'articolo 31 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).
Articolo 16
(Rifinanziamento CAF)
L’articolo 16 autorizza per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all’INPS, al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni agevolate di ricevere l’assistenza dei Centri di assistenza fiscale (CAF) nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE.
Preliminarmente si ricorda che ogni anno viene sottoscritta una convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa alla certificazione ISEE (da ultimo Certificazione ISEE 2020-2021: convenzione tra INPS e CAF).
L'erogazione di molti degli interventi e servizi sociali è legata infatti, nella misura o nel costo, alla situazioni economica del nucleo familiare del richiedente, ponderata attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), istituito dal D.Lgs. 109/1998 quale prova dei mezzi per l'accesso a prestazioni agevolate. L'ISEE, ridisciplinato dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge n. 201 del 2011 e calcolato sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi.
Le modalità per presentare la DSU sono le seguenti:
§ INPS - la DSU può essere compilata on line, direttamente dall'interessato, utilizzando il servizio dell'INPS.
§ CAF - la DSU può essere compilata e trasmessa attraverso i CAF, che prestano assistenza gratuita ai cittadini sulla base di una convenzione stipulata con INPS;
§ ISEE precompilato - dal 2020 la normativa ISEE introduce la DSU precompilata, caratterizzata dalla presenza di dati precompilati forniti dall'Agenzia delle Entrate e da INPS, cui vanno aggiunti quelli autodichiarati da parte del cittadino. Il servizio è disponibile in via sperimentale sul sito dell'INPS, che mette a disposizione anche tre tutorial per spiegare le diverse fasi necessarie all'acquisizione della pre-compilata. Il cittadino può accedere al servizio direttamente o tramite i CAF, conferendo apposita delega.
Il comma 1 dell’articolo in esame stabilisce che al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale - CAF, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Tale intervento è stato sollecitato dalla Consulta nazionale dei CAF in quanto, come sottolineato anche dalla relazione illustrativa che accompagna il testo del decreto, alla data del 21 luglio 2020 sono state già state presentate 6,6 milioni di DSU, pari a circa il 90 per cento di quanto avvenuto nell’intero anno precedente (nel corso del 2019 sono state presentate attraverso i CAF circa 7,4 milioni di DSU).
A tale proposito la Relazione sottolinea che l’INPS ha rappresentato che tale crescita del flusso di domande di rilascio dell’ISEE attraverso i CAF, dovuta sostanzialmente agli effetti della pandemia e alle connesse misure, provocherà dalla seconda settimana di novembre l’esaurimento di tutte le risorse a disposizione dell’Ente previdenziale a tali fini, con la conseguenza di dover disdettare la convenzione in corso con i CAF con grave pregiudizio per i cittadini più fragili tipicamente beneficiari di prestazioni sociali agevolate attraverso ISEE.
L’ultimo periodo del comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dall’applicazione della disposizione in esame (pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno) si provvede ai sensi dell'articolo 31, alla cui scheda di lettura si rinvia.
Il comma 2 autorizza inoltre l’INPS ad utilizzare le risorse già destinate alla stipula di una convenzione con i CAF limitata alle attività connesse al reddito di emergenza - Rem (articolo 82, comma 10, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) per la quota parte non utilizzata.
Si ricorda che il comma 7 del richiamato articolo 82 stabilisce che il reddito di emergenza è riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Inoltre, le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il successivo comma 10 del richiamato articolo 82, che ha fissato l'autorizzazione di spesa per il 2020 per l'erogazione del Rem in 971,3 milioni di euro, ha infatti compreso in tale autorizzazione 5 milioni di euro per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem.
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 44 del 29 luglio 2020 è stato adottato il sopra citato schema di convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività di raccolta e la trasmissione delle domande di reddito di cittadinanza (RdC), di pensione di cittadinanza (PdC), delle comunicazioni (modelli RdC – PdC Com) e delle domande di reddito di emergenza (Rem) per l’anno 2020.
L'articolo 17 sostituisce gli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. n. 81 del 2008[26], e successive modificazioni, concernenti le misure di sicurezza sul lavoro relative agli "agenti biologici classificati"[27]. In particolare, tali allegati concernono, rispettivamente, le attività nei laboratori (o nei locali destinati ad animali da laboratorio) e le attività nei processi industriali che comportino l'uso dell'agente biologico o un'esposizione allo stesso. La nuova versione degli allegati mutua il contenuto dell'ultima versione degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE[28], e successive modificazioni. Si ricorda infatti che i citati allegati V e VI sono stati per intero novellati dalla direttiva (UE) 2019/1833[29]; tali novelle devono essere recepite dagli Stati membri entro il 20 novembre 2021, ma tale termine è anticipato[30] al 24 novembre 2020 per quanto riguarda l'applicazione (dei medesimi allegati) concernente il virus SARS-CoV-2.
Il presente articolo 17 costituisce un recepimento immediato in via integrale della nuova versione dei suddetti allegati della normativa europea.
Le principali modifiche rispetto alla versione previgente dei citati allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni, riguardano:
- il titolo degli allegati (si segnala, in particolare, che nel titolo dell’allegato XLVIII viene sostituito il termine ‘specifiche’ con il termine ‘contenimento’);
- l’introduzione di titoli di riferimento per le diverse misure (informazioni generali, luogo di lavoro, impianti, attrezzature, sistema di funzionamento, rifiuti, altre misure);
- l’introduzione di una nozione iniziale in cui viene specificato il significato del termine ‘raccomandato’;
- l’introduzione di alcune note a piè di pagina esplicative;
- alcuni cambiamenti terminologici (per esempio, ‘sigilli’ anziché ‘dispositivi di chiusura’, ‘scarico’ anziché ‘emissione’, ‘indumenti protettivi’ anziché ‘tute di protezione’, ‘scarico’ anziché ‘smaltimento’, ‘stoccaggio in condizioni di sicurezza’ anziché ‘deposito’, ‘area controllata’ anziché ‘zona controllata’, ‘convalidati’ anziché ‘collaudati’ con riferimento ai mezzi chimici o fisici indispensabili all’inattivamento);
- la riorganizzazione dell'ordine delle voci, in base ad un criterio contenutistico delle stesse;
- la riqualificazione da facoltative a raccomandate per le misure relative ad alcune fattispecie.
Articolo 18
(Modifiche all’articolo 42 -bis , del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Sospensione versamenti tributari e contributivi Lampedusa e Linosa)
L’articolo 18 estende innanzitutto il differimento della scadenza dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa ai versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019. Consente inoltre di effettuare tali versamenti nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione di quelli riguardanti l'IVA. L'articolo specifica infine che tale riduzione, per i soggetti che svolgono attività economica, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento dell'UE per gli aiuti di Stato "de minimis".
In particolare, il comma 1 apporta alcune modifiche all’articolo 42-bis (Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori), del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.
Si rammenta che l'articolo 42-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 differisce al 21 dicembre 2020 la scadenza di tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali che scadono entro il 21 dicembre 2020 medesimo dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa.
a) Il differimento della scadenza dei termini viene innanzitutto esteso ai versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019. Si consente inoltre di effettuare tali versamenti, entro la medesima data del 21 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione di quelli riguardanti l'IVA (che dovranno essere effettuati per l'intero importo);
b) dopo il comma 1, è inserito il comma 1-bis con il quale si stabiliscono una serie di condizioni per poter accedere alla riduzione del 40% dell'importo dovuto prevista dal comma 1 di cui sopra. In particolare, si prevede che, per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40% di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti:
1. del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”,
2. del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e
3. del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione devono presentare una apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Per le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, il comma aggiuntivo rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, par. 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione eventuali aiuti di Stato che intendano concedere, a meno che essi siano coperti da un'esenzione generale per categoria o siano di minore importanza, con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "de minimis")[31].
Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, esenta dal monitoraggio sulle sovvenzioni statali i piccoli contributi elargiti dallo Stato per un importo massimo di 200.000 euro per ciascuna impresa, per un periodo di 3 anni (articolo 3, par. 2, c. 1)[32]. Tale importo è ridotto a 100.000 euro per imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi (articolo 3, par. 2, c. 2).
Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, stabilisce di regola un massimale di 20.000 euro per impresa nell'arco di 3 esercizi finanziari (articolo 3, par. 2), che può essere incrementato a 25.000 euro nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 3-bis. Da ultimo il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 maggio 2020 ha confermato per l'Italia il limite triennale di 25.000 euro per impresa. Viene inoltre fissato un importo complessivo massimo nazionale, per l'Italia pari a 840.502.950 euro su tre anni (articolo 3, par. 3, All. II).
Il massimale applicabile ai settori della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, è invece pari a 30.000 euro, su base triennale (articolo 3, par. 2), con un limite cumulativo nazionale che per l'Italia è fissato a 96.310.000 euro, sempre su tre esercizi finanziari (articolo 3, par. 3, All. I).
Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l’anno 2020, e rinvia all’articolo 31 per la necessaria copertura finanziaria.
L'articolo 19 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l'applicazione della norma transitoria (di cui all'articolo 10 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) che consente all’INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, a 200 medici specialisti ed a 100 infermieri.
Si ricorda che gli incarichi in esame sono previsti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed anche (in tale ambito) in considerazione del ruolo di "soggetto attuatore" svolto dall’INAIL[33].
Gli incarichi conferiti dall’INAIL ai sensi della norma transitoria in esame sono di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili non oltre il termine del 31 dicembre 2021 (31 dicembre 2020, nella disciplina precedente il presente articolo 19[34]).
I medesimi incarichi sono ammessi in deroga alle norme di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e all'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente: il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulazione di contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro[35]; i limiti di spesa per le pubbliche amministrazioni relativi a varie tipologie di contratti di lavoro, diverse da quello dipendente a tempo indeterminato.
Per le modalità relative agli incarichi, la norma transitoria oggetto di proroga fa rinvio a quelle stabilite dall'articolo 2-bis del citato D.L. n. 18.
Agli oneri finanziari derivanti dalla proroga di cui al presente articolo 19, quantificati in 20 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell’INAIL e destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, quantificati in 10,3 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi del successivo articolo 31.
L'articolo 20 amplia le possibilità di utilizzo di uno stanziamento già disposto per l'assegno ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 a carico dei due Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS. Si prevede, in particolare, che lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, pari a 1.600 milioni di euro per il 2020, possa essere utilizzato anche per erogazioni dell'assegno in oggetto relative a periodi precedenti il 13 luglio 2020.
Si ricorda che i Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (cosiddetti Fondi di solidarietà bilaterali alternativi) sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione. Per l'assegno ordinario in oggetto (con causale COVID-19) a carico dei due Fondi suddetti l'articolo 12, comma 8, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, attualmente in fase di conversione alle Camere, prevede un ulteriore concorso a carico dello Stato, pari a 450 milioni di euro per il 2021; prima di quest'ultimo stanziamento, in base alle norme precedenti (ivi compresa la norma oggetto dell'intervento di cui al presente articolo 20) ed ai relativi decreti di attuazione, sono stati assegnati: 2.400 milioni di euro al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; 1.200 milioni al Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.
Articolo 21
(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole,
della pesca e dell’acquacoltura)
L’articolo 21 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020.
La disposizione, in particolare, riconosce il predetto beneficio dell’esonero contributivo ai medesimi soggetti beneficiari della stessa misura per il mese di novembre 2020, ai sensi dell’articolo 16 del dl 137/2020, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 del presente decreto (comma 1).
Si ricorda che l’articolo 16 sopra richiamato, riconosce il beneficio, in particolare, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (commi 1, 2 e 3).
L’esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. In particolare, per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l’esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Inoltre, per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l’esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021. (commi 4 e 5).
L’INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici ATECO, nell’ambito delle filiere di cui sopra (comma 6).
L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (comma 2).
Relativamente ai limiti derivanti dalla normativa europea concernenti gli aiuti di Stato si ricorda che le norme dell'Unione europea in tale materia sono individuate dagli artt. 107-109 del TFUE (si veda l'apposita sezione del sito web del MIPAAF).
L'articolo 107 del TFUE, in particolare, definisce ciò che costituisce un aiuto di Stato e ne dichiara in via di principio l'incompatibilità con il mercato interno. Per quanto concerne il settore agricolo e forestale, è prevista, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE, la compatibilità con il mercato interno di quegli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Inoltre, conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del medesimo TFUE, la Commissione europea può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo economico dei settori agricolo e forestale e quello delle zone rurali, sempreché gli stessi non alterino le condizioni degli scambi.
A partire dal 14 marzo 2019, l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408 del 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (quelli – fino a una certa soglia – che non richiedono una preventiva notifica alla Commissione, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE) - come da ultimo modificato - ha portato il massimale di aiuto concedibile per singola impresa nell'arco di tre esercizi finanziari dai precedenti 15.000 euro a 20.000 euro (a 25.000 euro a determinate condizioni). Si prevede, inoltre, che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli - nell'arco di tre esercizi finanziari - non possa superare il limite nazionale stabilito in appositi allegati al regolamento.
Si ricorda, inoltre, il decreto ministeriale 19 maggio 2020 recante "Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli". Rileva, infine, in materia di aiuti di Stato, la comunicazione della Commissione 1863/2020 sul "Quadro temporaneo", nel suo testo consolidato, da ultimo, con la modifica del 13 ottobre scorso.
È, altresì, abrogato l’articolo 7 del dl 137/2020, che introduce, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive, recentemente introdotte, per contenere la diffusione dell’epidemia "Covid-19" (comma 3).
Gli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede, per 12,2 milioni di euro per l’anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l’anno 2021, ai sensi dell'articolo 32 (alla cui scheda di lettura si rinvia) e per 100 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3 (comma 4).
In base alla relazione tecnica al provvedimento, l’ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell’esonero è stato identificato estraendo:
1. dagli agli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di dicembre 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura identificati dai codici ateco contenuti nell’allegato 3;
2. dagli archivi DMAG i contributi per gli operai agricoli di competenza del mese di dicembre 2019;
3. dagli archivi F24 i pagamenti effettuati nel mese di dicembre 2019 dai pescatori autonomi;
4. dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l’anno 2019 dagli imprenditori agricoli professionali e dai CDCM.
Gli effetti finanziari dell’esonero, tenuto conto delle diverse scadenze di pagamento, si manifesteranno nel 2020 per i soggetti appartenenti alle platee di cui ai punti 3 e 4 e nel 2021 per i soggetti di cui ai punti 1 e 2.
Da tale elaborazione risulta che i contributi esonerati al lordo degli effetti fiscali è pari a 112,2 milioni di euro per l’anno 2020 e 226,8 milioni per il 2021
Per quanto riguarda gli effetti fiscali si potrebbero avere maggiori entrate per gli anni 2021 e 2022. Tali effetti, in via cautelativa, non sono stati considerati.
Si ricorda, relativamente alle recenti disposizioni legislative relative alla previdenza del settore agricolo, che la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha previsto l'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi (art. 1, comma 503).
Precedentemente, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) aveva previsto, per il settore agricolo, un esonero contributivo totale per i primi tre anni e uno sgravio contributivo, al 66% nel quarto anno e al 50% nel quinto anno, a favore degli imprenditori agricoli che non avessero raggiunto i 40 anni di età e che si iscrivessero per la prima volta alla previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 (art.1, commi 117-118). La legge di bilancio 2017 ( legge n. 232 del 2016) aveva altresì previsto, all'articolo 1, comma 344, l'esonero contributivo triennale, da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivessero per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017. Tale esonero era esteso anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni iscritti nella previdenza agricola nel 2016 e le cui aziende fossero ubicate nei territori montani e nelle aree svantaggiate.
Da ultimo, l'art. 222, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020), ha previsto l'esonero dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali - a carico dei datori di lavoro - per alcuni comparti agricoli (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura). In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 15 settembre 2020.
Inoltre, l'art. 58-quater del decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto Agosto (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020), integrando il suddetto art. 222, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha specificato che il riferimento alle imprese appartenenti alle filiere vitivinicole - ai fini del predetto esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 - è relativo anche alle imprese associate ai codici ATECO 11.02.10 (Produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in regioni determinate) e 11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini speciali).
L’articolo 22 concede alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. La misura intende far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per il 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta. Il contributo è pari alla differenza tra l’ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l’ammontare del fatturato dello stesso periodo del 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa, l’importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'articolo in esame, nonché la procedura revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione relativa alla ripartizione del contributo tra i soci produttori è demandata a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
L'articolo in esame sostituisce l’articolo 58-bis del decreto agosto (D.L. n. 104/2020 - L. n. 126/2020).
Nella previgente formulazione, l’articolo 58-bis aveva istituito nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di € 20 mln per il 2020. Il comma 1 aveva indicato le finalità del Fondo: sostenere, nel limite di 20 milioni di euro per il 2020 che costituisce tetto di spesa massimo, interventi di promozione della commercializzazione dei prodotti di quarta gamma; stimolare la ripresa e il rilancio del relativo comparto; sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti. Il comma 2 aveva demandato a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. agosto, la definizione dei criteri e delle modalità di accesso e di ripartizione del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il comma 3 aveva specificato le modalità di copertura degli oneri relativi.
Nel dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 58-bis (Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta), concede alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. La misura intende far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla L. n. 77/2011, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19.
L'art. 2 della L. 77/2011 definisce quali prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.
In base al comma 2, il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per il 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo (recte modulo) aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al d.lgs. n. 150/2012 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).
In base all'art. 16, co. 3, d.lgs. 150/2012, gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso. Il registro dei trattamenti riporta: i dati anagrafici relativi all'azienda; la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari; la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.
Il contributo è pari alla differenza tra l’ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l’ammontare del fatturato dello stesso periodo del 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.
Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa, l’importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.
Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'articolo in esame, nonché la procedura revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.
Per il comma 4 il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Il comma 5 reca la copertura dei relativi oneri, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2020, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, istituito dall’articolo 1, comma 200, della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), come rifinanziato dall’articolo 114, comma 4, del decreto agosto (D.L. 104/2020).
Articolo 23
(Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19)
L’articolo 23 interviene sul giudizio penale di appello consentendo, fino al 31 gennaio 2021, che la decisione sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale.
In particolare, in base al comma 1, dal 9 novembre al 31 gennaio 2021 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza), i giudizi di appello penale sono trattati dalla corte d’appello in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori delle altre parti, salvo che:
§ sia necessaria la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale;
§ una delle parti o il PM richieda espressamente la discussione orale;
§ l’imputato manifesti la volontà di comparire.
Il comma 2 delinea il procedimento prevedendo che:
§ il PM deve formulare le sue conclusioni almeno 10 giorni prima dell’udienza, con atto trasmesso alla cancelleria della corte d’appello per via telematica. Per la trasmissione delle conclusioni, la disposizione consente l’impiego di due modalità:
- la procedura disciplinata dall’art. 16 del decreto-legge n. 179 del 2012 in base alla quale la comunicazione è fatta all’indirizzo di posta elettronica certificata della cancelleria;
- i sistemi individuati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
§ la cancelleria trasmette immediatamente l’atto, sempre per via telematica, attraverso posta elettronica certificata, ai difensori delle altre parti;
§ i difensori delle altre parti, almeno 5 giorni prima dell’udienza, possono presentare le proprie conclusioni per atto scritto trasmesso alla cancelleria della corte d’appello per via telematica. In questo caso la disposizione rinvia alle modalità di cui all’art. 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. DL Ristori, A.S. 1994, in corso di esame) che prevede, per le comunicazioni relative alla conclusione delle indagini preliminari, l’impiego del portale del processo penale telematico e, per tutti gli altri atti, l’impiego della posta elettronica certificata.
Si valuti l’opportunità di specificare se, richiamando integralmente l’art. 24 del decreto-legge n. 137 del 2020, si intenda comunque fare riferimento esclusivamente alla PEC.
Il comma 3 prevede che la decisione in camera di consiglio possa essere assunta mediante collegamenti da remoto, ai sensi dell’art. 23, comma 9, del decreto n. 137 del 2020 (c.d. decreto Ristori, A.S. 1994). Il dispositivo sarà comunicato alle parti.
Si ricorda che in base alla disposizione richiamata, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto, considerando il luogo dal quale si collega il giudice, qualunque esso sia, camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. L’applicazione di questa disposizione presuppone un previo provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi del Ministero della Giustizia, volto a regolare i collegamenti da remoto.
Il procedimento per tabulas delineato dai primi tre commi non si applica nei casi di rinnovazione dibattimentale nonché quando le parti – PM o difensore – facciano richiesta di discussione orale o quando l’imputato richieda di partecipare all’udienza. Il comma 4 richiede che tali richieste siano formulata per iscritto, almeno 15 giorni prima dell’udienza, attraverso le modalità telematiche individuate per ciascuna parte dal comma 2.
I commi 5 e 6 recano la disciplina transitoria, prevedendo:
§ che il giudizio cartolare non si possa applicare nei procedimenti nei quali l’udienza è fissata entro il 24 novembre 2020, ossia entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge (comma 5);
§ che per le udienze previste tra il 25 novembre e il 9 dicembre (ossia tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), la eventuale richiesta di discussione orale o di partecipazione dell’imputato all’udienza possa essere presentata fino a 5 giorni prima dell’udienza stessa, in luogo dei 15 giorni previsti dal comma 4 (comma 6).
Si ricorda che una disciplina analoga è prevista dall’art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020 (A.S. 1994, in corso di esame), sempre fino al 31 gennaio 2021, per i procedimenti penali in Cassazione. Tale articolo disciplina la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio (ai sensi dell’art. 127 c.p.p.) e in pubblica udienza (ai sensi dell’art. 614 c.p.p.) in camera di consiglio – con modalità da remoto - senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale, e disciplina le modalità e la tempistica per la relativa richiesta.
Articolo 24
(Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)
L’articolo 24 prevede, fino al 31 gennaio 2021, la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al Covid-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati. La disposizione prevede altresì una sospensione - di massimo sessanta giorni - del computo della prescrizione nel caso in cui un processo venga rinviato per assenza legata al Covid-19 di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimenti connessi; per lo stesso periodo sono sospesi i termini di custodia cautelare. L’articolo 24 estende inoltre le disposizioni relative alla sospensione dei processi anche alla sospensione del corso dei termini dei procedimenti disciplinari a carico di magistrati.
Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 24 dispone, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria fissato dall’articolo 1 del d.l. n. 19 del 2020 (conv. legge n. 35 del 2020), ossia fino al 31 gennaio 2021, la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l’udienza debba essere rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso, citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, nei casi in cui l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro della Salute.
L'intervento legislativo, come sottolinea la relazione illustrativa, mira a salvaguardare l’accertamento processuale e le esigenze poste alla base delle misure di custodia cautelare applicate agli imputati contro il rischio di estinzione del reato di prescrizione o, rispettivamente, di decorso dei termini massimi di custodia cautelare per il caso in cui il giudizio subisca una battuta d’arresto, nello svolgimento dell’attività istruttoria, per l’impossibilità di acquisire una prova cui debba partecipare una persona (testimone, consulente tecnico, perito o imputato in procedimento connesso) la cui assenza sia giustificata da motivazioni legate alla crisi epidemiologica in atto.
E’ opportuno rilevare come la disposizione facendo riferimento ai "giudizi penali" sembra voler escludere ogni possibile sospensione con riguardo alla fase delle indagini (ovvero prima dell'esercizio dell'azione penale o di quella disciplinare). La sospensione sembra poter trovare applicazione sia con riguardo ai giudizi di primo grado che di secondo grado, sia che si tratti di procedimenti in fase dibattimentale oppure ancora in sede di udienza preliminare o in fase di trattazione di giudizio abbreviato (condizionato).
E' necessario inoltre osservare come le ragioni dell’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso che determinano la sospensione del procedimento risultino tipizzate: sono come detto giustificate le sole assenze dovute a "restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario". Per tale ragione non sembrano poter giustificare la sospensione processuale le assenze dovute ai meri divieti di spostamento invece valore i meri divieti di spostamento (da e verso zone rosse o arancioni) imposti dall’ultimo D.p.c.m del 3 novembre 2020.
La disposizione non sembra chiarire poi se tale sospensione debba operare anche nel caso in cui in una precisa udienza debbano essere ascoltati più testi, solo alcuni dei quali "impossibilitati" a partecipare per le ragioni di contenimento dell’epidemia sanitaria su elencate.
Negli stessi casi, prevede sempre il comma 1, sono sospesi anche il corso della prescrizione e i termini di fase delle misure cautelari di cui all'articolo 303 c.p.p.
Quanto alla sospensione, per il medesimo periodo in cui è sospeso e rinviato il giudizio, anche dei termini di prescrizione del reato è opportuno rilevare come si tratti di una previsione che era già contenuta nell'articolo 83 del d.l. n. 18 del 2020 c.d. decreto legge cura Italia.
Con riguardo proprio a quest'ultima disposizione, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale da parte dei Tribunali di Siena (Ordinanze 21 maggio 2020), Spoleto (Ordinanze, 27 maggio 2020), Crotone (Ordinanza 19 giugno 2020) e Roma (Ordinanza 18 giugno 2020). Per la legittimità di tale sospensione si veda fra le altre Cassazione Penale, Sez. III, 17 luglio 2020, n. 21367.
Con riguardo invece alla sospensione dei termini di fase delle misure cautelari, è opportuno rilevare come la disposizione faccia riferimento soltanto ai termini di fase delle misure cautelari custodiali previsti dall'articolo 303 c.p.p. e non anche a quelli delle altre misure coercitive e interdittive di cui all'articolo 308 c.p.p., che di conseguenza continueranno a decorrere normalmente.
Si valuti l'opportunità di estendere la sospensione anche ai termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare, di cui all'articolo 308 c.p.p.
Il comma 2 dell’articolo 24 disciplina poi la durata della sospensione del processo, mutuando - come evidenzia, anche in questo caso, la relazione illustrativa - quanto già previsto dall'articolo 159, comma 1, n. 3 c.p. in tema di sospensione del procedimento per l’impedimento delle parti o del loro difensore, stabilendo che, in tali casi l’udienza non possa essere rinviata oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata della custodia cautelare al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.
Ai sensi del comma 3 nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, c.p.p., non si deve tenere conto dei periodi di sospensione dei giudizi penali determinati dall’assenza di testi, consulenti, periti e imputati connessi dovuta a ragioni di quarantena o isolamento fiduciario, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.
E' opportuno ricordare, che l'articolo 83 del decreto legge cura Italia richiamava l'articolo 304, comma 6 c.p.p. per escludere i procedimenti per cui valeva la sospensione obbligatoria delle attività processuali durante la c.d. fase 1 dell’emergenza sanitaria.
Secondo la giurisprudenza tale richiamo avrebbe fatto riferimento indistintamente sia ai termini di fase di cui all'articolo 303 c.p.p. commi 1, 2 e 3, c.p.p. sia ai termini complessivi di custodia cautelare di cui all'articolo 303, comma 4 c.p.p. (si vedano Cass., Sez. VII, 24.03.2020, n. 17474; Cass., Sez. VII, 06.05.2020, n. 15488).
Secondo la disposizione in esame invece si prevede che i periodi di sospensione e rinvio dei processi, dovuti all’assenza dei soggetti previsti dalla norma, non valgano ai fini del computo dei termini di fase, ma solo ai fini del limite della durata complessiva della custodia cautelare previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 303, comma 4 e 304, comma 6 c.p.p. (ossia i termini aumentati della metà di cui all’art. 303, comma 4, c.p.p. ovvero, se più favorevoli, i due terzi del massimo edittale previsto per il reato contestato).
L'ultimo comma (comma 4) dell'articolo 24, estende infine le disposizioni relative alla sospensione dei processi in caso di assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, per ragioni imposte dal rispetto dell’obbligo di quarantena o isolamento fiduciario, anche alla sospensione del corso dei termini dei procedimenti disciplinari a carico di magistrati previsti dall’articolo 15, commi 2 e 6, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (ossia i termini entro cui il P.G. deve formulare le proprie richieste conclusive e il Csm deve pronunciarsi sull’incolpazione e il termine entro cui deve concludersi il giudizio di rinvio in caso di annullamento della pronuncia disciplinare da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).
È opportuno ricordare che a detto procedimento ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 si applicano le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, in quanto compatibili.
Articolo 25
(Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali)
L’articolo 25 estende in primo luogo la possibilità di svolgere con modalità da remoto le prove orali del concorso per esame a 300 posti per notaio (bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018) e dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019). La disposizione interviene poi in materia di elezione degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali consentendone lo svolgimento con modalità telematiche.
L'articolo 25, comma 1, interviene sul comma 3 dell'articolo 254 del decreto-legge c.d. rilancio (d.l. n. 34 del 2020, conv. nella legge n. 77 del 2020) espungendo il riferimento alla data del 30 settembre 2020.
La disposizione del decreto-legge rilancio, nella sua formulazione antecedente alla entrata in vigore del decreto legge qui in conversione, stabilisce che il presidente della commissione nominata per il concorso notarile e il presidente della commissione centrale per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d’appello, possano autorizzare, per gli esami orali del concorso per esame a 300 posti per notaio (bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018) e dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019), programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento mediante videoconferenza ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare. La norma precisa che debbano essere comunque rispettate le prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.
La modifica apportata dal decreto-legge in esame è quindi finalizzata, come del resto precisa la relazione illustrativa, a rendere possibile, in considerazione dell’andamento dell’emergenza sanitaria, lo svolgimento con modalità da remoto delle prove orali delle procedure su ricordate
Per quanto riguarda il concorso notarile, bandito con decreto dirigenziale del 16 novembre 2018, le prove scritte si sono svolte nell’aprile 2019. Alla data del 31 ottobre 2020 sono state aperte 1.409 (su 1585) buste per le quali sono stati valutati idonei n. 216 candidati.
Relativamente all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, bandito con il decreto del Ministro della giustizia dell’11 giugno 2019, le prove scritte si sono svolte nelle giornate del 10-12 dicembre 2019. Si ricorda inoltre che l’articolo 5 del decreto-legge n. 22 del 2020, (conv. l. n. 41 del 2020) ha sospeso fino all’8 giugno (60 gg a decorrere dal 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 22) lo svolgimento delle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e degli esami di abilitazione per l’accesso alle medesime professioni, ivi inclusa, quindi, quella forense
I commi da 2 a 5 recano disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini e dei collegi professionali.
Più nel dettaglio il comma 2 prevede che il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, sia nazionali che territoriali, possa avvenire - del tutto o in parte - secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. La disciplina delle modalità di espressione del voto a distanza e delle procedure di insediamento degli organi è demandata, ai sensi del comma 3, a ciascun Consiglio nazionale dell'ordine o del Collegio, che deve provvedere con proprio regolamento, da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti entro l'8 gennaio 2021 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge qui in conversione e quindi dal 9 novembre 2020).
Il comma 4 interviene poi in materia di rinnovo degli Ordini e dei Collegi professionali che siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge (al 9 novembre quindi), attribuendo, anche in questo caso, al Consiglio nazionale dell'ordine o del collegio la facoltà di differire la data di celebrazione delle relative elezioni in modo da consentire l’adozione della modalità telematica previste dal comma 2.
Il comma 5 dispone, in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge n. 444 del 1994, che – sino all’insediamento degli organi secondo le nuove modalità telematiche – sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai Collegi e dagli Ordini professionali che, in ragione della crisi pandemica, non hanno potuto procedere ai rispettivi rinnovi.
L'articolo 3 del decreto legge n. 293 del 1994 convertito nella legge n. 444 del 1994 (il decreto-legge in conversione richiama erroneamente la legge di conversione) prevede la nullità degli atti, diversi da quelli di ordinaria amministrazione, ovvero da quelli urgenti e indifferibili, adottati nel periodo di proroga dagli organi amministrativi scaduti.
Con riguardo ai commi da 2 a 5 dell'articolo 25 la relazione illustrativa sottolinea come tali previsioni rispondano alla necessaria esigenza di estendere anche agli ordini professionali vigilati da Ministeri diversi da quello della giustizia le procedure già previste dall’articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Essa costituisce, infatti - precisa sempre la relazione -un imprescindibile strumento per assicurare che gli iscritti agli ordini professionali possano esercitare il proprio diritto all’elezione dei rappresentati – territoriali e nazionali – anche attraverso strumenti telematici, al fine di assicurare la suprema esigenza di tutela della salute.
Parimenti, si ritiene necessario specificare – a contrario – che i regolamenti attuativi della disposizione necessitano dell’approvazione del Ministero vigilante esclusivamente nel caso in cui detta approvazione sia esplicitamente prevista dalle norme istitutive dei singoli ordini.
L’articolo 31 del decreto legge n. 137 del 2020, c.d. decreto ristori, ancora in corso di conversione, prevede specifiche disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia con modalità telematiche da remoto, demandandone la disciplina a regolamenti dei consigli nazionali degli ordini. Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 31 prevede la possibilità di procedere, per l’elezione degli organi territoriali o, se prevista in forma assembleare, anche nazionali, degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia, con modalità telematiche da remoto, per evitare - come specifica la relazione illustrativa - che la consultazione elettorale esponga i partecipanti a rischi per la salute e determini un pericolo di ulteriore diffusione del contagio. Tali modalità devono essere disciplinate con regolamento che deve essere adottato entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto in conversione (e quindi entro il 28 dicembre 2020) dal consiglio nazionale dell'ordine, previa approvazione del Ministero della giustizia. Il comma 2 dell'articolo 31 prevede che con il medesimo regolamento il consiglio nazionale possa anche prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali. Infine ai sensi del comma 3 il consiglio dell'ordine può differire di al massimo novanta giorni la data prevista per lo svolgimento delle suddette elezioni, nel caso in cui questa data sia stata già fissata alla data di entrata in vigore del decreto in conversione (e quindi al 29 ottobre 2020).
Si valuti l'opportunità di precisare che è fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legge n. 137 del 2020 con riguardo agli ordini professionali vigilati dal ministero della giustizia.
Articolo 26
(Differimento entrata in vigore class action)
L’articolo 26 differisce di ulteriori 6 mesi (dal 19 novembre 2020 al 19 maggio 2021) la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva.
Più nel dettaglio, l’articolo 26 del decreto-legge in esame interviene sull'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, che prevede il differimento dell’entrata in vigore della legge medesima per permettere al Ministero della giustizia di predisporre le modifiche ai sistemi informativi necessarie al compimento delle attività processuali relative all’azione di classe e alla tutela inibitoria collettiva attraverso modalità telematiche. Tale termine era stato inizialmente individuato dalla stessa legge n. 31/2019 in dodici mesi (19 aprile 2020), divenuti poi diciannove mesi in base a quanto stabilito dall’art. 8, comma 5, del decreto-legge 162/2019 (c.d. “milleproroghe”), come modificato in sede di conversione dalla legge 8/2020.
La norma in esame dispone un’ulteriore proroga di sei mesi (dai precedenti 19 mesi agli attuali 25) per l’entrata vigore della legge n. 31, differendola quindi dal 19 novembre 2020 al 19 maggio 2021.
La legge n. 31 del 2019 riforma l'istituto dell'azione di classe, in precedenza previsto dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile, nel quale viene inserito un nuovo titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva).
La riforma, in sintesi, prevede:
§ l'estensione dell'ambito di applicazione dell'azione di classe. Eliminando anzitutto - data la nuova collocazione della disciplina, sottratta al codice del consumo - ogni riferimento a consumatori e utenti, l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di "diritti individuali omogenei"; l'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della "classe", nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che abbiano come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che si siano iscritte in un elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Destinatari dell'azione di classe saranno imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività. Dal punto di vista oggettivo, l'azione sarà esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni;
§ l'ampliamento degli strumenti di tutela, con la previsione, sempre nel codice di procedura civile, accanto all'azione di classe, di un'azione inibitoria collettiva verso gli autori di condotte pregiudizievoli di una pluralità di individui. Chiunque abbia interesse, oltre alle suddette organizzazioni e associazioni, potrà chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti, commesso nello svolgimento delle rispettive attività, o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva.
In particolare, per quanto riguarda l'azione di classe, la legge ne articola il procedimento in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all'ammissibilità dell'azione e alla decisione sul merito, di competenza del tribunale delle imprese, e l'ultima, affidata ad un decreto del giudice delegato, relativa alla liquidazione delle somme agli aderenti alla classe. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento, anche la procedura di esecuzione forzata potrà essere esercitata in forma collettiva.
Quanto all'adesione all'azione - che in precedenza il codice del consumo consentiva solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito - la riforma prevede:
§ che si possa aderire all'azione di classe nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione. In questo caso, sarà il tribunale che dichiara la domanda ammissibile a fissare un termine e a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe;
§ che si possa aderire all'azione anche in una fase successiva, dopo la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio, e che dunque accerta la responsabilità del convenuto. Anche in questo caso sarà il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, ad assegnare un termine per l'adesione.
Inoltre, la legge:
§ individua il giudice competente a conoscere dell'azione nella sezione specializzata in materia di impresa dei tribunali (e delle corti di appello);
§ prevede un ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini di pubblicità della procedura;
§ disciplina il compenso da corrispondere, in caso di accoglimento della domanda, a coloro che svolgono la funzione di rappresentanti della classe ed ai difensori, riconoscendo la c.d. quota lite. Si tratta di un compenso ulteriore rispetto alla somma che il convenuto dovrà pagare a ciascun aderente alla classe a titolo di risarcimento e l'ammontare dovrà essere determinato calcolando una percentuale rispetto dell'importo complessivo che il convenuto dovrà pagare; la misura della percentuale è inversamente proporzionale al numero dei componenti la classe (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti).
Articolo 27
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
L’articolo 27 amplia, fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19.
La dotazione del Fondo viene inoltre rifinanziata per l’anno 2021 per 300 milioni di euro, dei quali una quota fino a 100 milioni per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, anche destinato a studenti.
Il comma 1, novellando in particolare l'articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, amplia fino al 31 gennaio 2021 il periodo di riferimento nel quale, nel caso di riduzione dei ricavi tariffari, sono concessi i finanziamenti del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale durante l’emergenza Covid e che era in precedenza fissato dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020: il periodo nel quale viene valutata la riduzione dei ricavi tariffari a partire dal 23 febbraio 2020 viene pertanto ampliato fino al 31 gennaio 2021.
Il Fondo è stato istituito dal comma 1 dell’art. 200 del D.L. n. 34/2020 (DL Rilancio), presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, poi incrementata di 400 milioni per lo stesso 2020 ad opera dell’art. 44, comma 1 del D.L: n. 104/2020. In tale ultima norma si è previsto che l’incremento sia utilizzabile, per 300 milioni di euro, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti occorrenti. Il comma 1-bis del ciato art. 44 ha poi autorizzato ciascuna regione e Provincia autonoma all’attivazione di tali servizi aggiuntivi, nei limiti del 50 per cento delle risorse attribuibili, applicando alla spesa di 300 milioni, autorizzata dal comma 1, le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto ministeriale attuativo della ripartizione del Fondo (previsto dall’articolo 200, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020).
Si ricorda che le imprese destinatarie del Fondo, elencate nel comma 2 dello stesso art. 200, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio sono le seguenti:
§ le imprese di trasporto pubblico locale e regionale;
§ gli enti affidanti di contratti di servizio grosscost: si tratta dei contratti in cui il gestore riceve un corrispettivo concordato che è commisurato ai soli costi del servizio offerto ed indipendente dalle entrate del servizio stesso: il rischio commerciale è pertanto a carico dell'ente affidante che gestisce i ricavi incassati;
§ la gestione governativa navigazione laghi;
§ la gestione governativa della ferrovia circumetnea;
§ la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero.
Si ricorda che tale Fondo è destinato altresì, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti dalle misure previste dall’articolo 215 del D.L. n. 34/2020, che prevede il ristoro degli abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali, ai soggetti che non abbiano potuto usufruirne durante il periodo interessato dalle limitazioni per il contrasto al Covid-19.
I criteri di ripartizione del Fondo, sono stati definiti, come previsto dal comma 2 dell’art. 200, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, al fine di evitare sovra compensazioni. Il decreto attuativo è il Decreto interministeriale dell'11 agosto 2020 n. 340, che ha disposto l'assegnazione alle Regioni, a titolo di anticipazione, di complessivi 412 milioni di euro, su 500 totali stanziati, a compensazione dei mancati introiti per le aziende di trasporto pubblico locale nel periodo di lockdown. L'anticipazione è pari al 55% dei ricavi certificati relativi al periodo dal 23 febbraio al 3 maggio 2018, in attesa dei dati certificati 2019. Complessivamente alle regioni sono stati attribuiti circa 406,219 milioni di euro, mentre 6,245 milioni sono attribuiti complessivamente alle gestioni governative (Ferrovia Circumetnea, Servizio ferroviario Domodossola- confine svizzero e Gestione governativa navigazione laghi). Gli 88 milioni di euro circa che costituiscono il residuo di risorse da ripartire, secondo quanto comunicato, consentiranno di rivedere eventualmente le attuali assegnazioni in sede di riparto definitivo. Il 9 settembre 2020 è stato inoltre emanato il decreto dirigenziale n. 262 , di impegno e contemporaneo pagamento dei 406,219 milioni €, sul capitolo 1318/MIT, a titolo di anticipazione e a valere sul fondo.
Il comma 2 rifinanzia poi il Fondo, per 300 milioni di euro per l'anno 2021, sempre per le finalità di cui al comma 1. La norma dispone inoltre che tali risorse possano essere utilizzate, oltre che per le finalità già previste dall’articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 100 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto, così come già previsto l’anno 2020 del D.L. n. 104/2020.
La condizione per usufruire del finanziamento è che tali servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità.
L’articolo 44 del decreto-legge n.104 del 2020 si prevede che il finanziamento sia possibile ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità.
In base a tale disposizione pertanto, dei 300 milioni aggiuntivi stanziati per il 2021, 200 milioni di euro saranno destinati al ristoro dei minori ricavi delle aziende di TPL già individuate dall’art. 200, comma 1 del DL 34/2020 e 100 milioni di euro per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche scolastico.
Si rinvia, con il comma 3, ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2, nonché per le residue risorse tenuto conto delle modalità e dei criteri già definiti con il decreto interministeriale 11 agosto 2020, n. 340.
Il comma 4 dispone che per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2 si provveda ai sensi dell'articolo 31
L'articolo 28 opera alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina di cui all'articolo 17 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, attualmente in fase di conversione alle Camere.
Quest'ultimo prevede - nel limite di spesa di 124 milioni di euro per il 2020 - in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva - riconosciuti dal CONI o dal CIP - e le società e associazioni sportive dilettantistiche un’indennità per il mese di novembre 2020, pari a 800 euro.
Le modifiche di cui al presente articolo 28 prevedono che la condizione a cui è subordinato il beneficio - costituita dalla cessazione, riduzione o sospensione dell'attività del collaboratore in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - si consideri in ogni caso soddisfatta per tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati (comma 1) e che il suddetto limite di spesa sia incrementato dalle eventuali risorse residue, già stanziate per l'erogazione delle precedenti indennità (relative ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020) in favore dei soggetti in esame (comma 2)[36].
Si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito dei rapporti di collaborazione interessati dalla norma interpretativa di cui al comma 1, considerato anche che non vengono posti riferimenti circa la data di inizio del rapporto.
Si ricorda che le indennità in esame sono corrisposte dalla società Sport e salute S.p.A.
Riguardo ad un quadro normativo sulle indennità in oggetto, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 17 del citato D.L. n. 137 del 2020, nel dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera relativo al medesimo D.L. n. 137, D.L. attualmente, come detto, in fase di conversione alle Camere (dossier n. 307 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 374 nella numerazione del Servizio Studi della Camera).
Articolo 29
(Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)
L’articolo 29 destina al Fondo istituito dal D.L. 137/2020 – ora ridenominato Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche – l’autorizzazione di spesa prevista dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020) a favore delle (sole) associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal CONI.
In particolare, dispone che gli € 30 mln per il 2020 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel citato registro[37], di cui all’art. 218-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse – pari a € 50 mln per il 2020 – relative al Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito dall’art. 3 del D.L. 137/2020.
Inoltre, prevede che lo stesso Fondo assume la denominazione di Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Al riguardo, si ricorda, anzitutto, che l’art. 218-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha autorizzato la spesa di € 30 mln per il 2020 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel citato registro tenuto dal CONI[38], al fine di assicurare alle stesse adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell’incremento delle attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani.
In base alla stessa disposizione, le risorse devono essere ripartite con DPCM, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Lo stesso DPCM non risulta intervenuto.
Successivamente, l’art. 3 del D.L. 137/2020, in corso di conversione, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19[39], ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche con una dotazione di € 50 mln per il 2020[40].
Le relative risorse – che sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere successivamente assegnate al Dipartimento per lo sport – sono destinate all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche in questione.
I criteri di ripartizione sono stabiliti con provvedimento del Capo del medesimo Dipartimento, che dispone anche la loro erogazione.
Per effetto di quanto previsto dalla disposizione in esame e, dunque, della confluenza delle risorse previste dall’art. 218-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), le modalità di riparto delle stesse potrebbero intendersi superate superate dalla previsione dell’art. 3 del D.L. 137/2020, che dispone che i criteri di ripartizione e l’erogazione delle stesse sono definite dall’autorità amministrativa.
Al riguardo, tuttavia, la relazione illustrativa evidenzia che l’intervento normativo permette di procedere all’emanazione di un unico atto “dell’autorità governativa delegata in materia di sport” per delineare i criteri di ripartizione delle risorse.
Si valuti, dunque, l’opportunità di chiarire se la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo e l’erogazione delle stesse continuano ad essere rimessi a provvedimenti del capo del Dipartimento per lo sport, ovvero se si intende affidarli a provvedimenti dell’autorità governativa delegata in materia di sport, ossia al Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
A fini di chiarezza normativa, inoltre, si valuti l’opportunità di operare novellando l’art. 3 del D.L. 137/2020, nonché l’art. 218-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), quest’ultimo nella parte in cui prevede che le risorse sono ripartite con DPCM, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
Per un excursus completo sulle misure per il contenimento della diffusione del virus nell’ambito dello sport – introdotte a partire da marzo 2020 –, nonché sugli interventi disposti per contrastare gli effetti del contenimento e per la ripresa e il rilancio del settore, si rinvia al tema web Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) nell'ambito dello sport, curato dal Servizio Studi della Camera.
In questa sede si ricorda solo che alle associazioni e società sportive dilettantistiche sono state destinate, per il 2020, anche le risorse del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale istituito dall’art. 217 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), pari a € 40 mln.
In particolare, i criteri di gestione del Fondo sono stati definiti con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2020, che ha previsto, per quanto qui più interessa, che le risorse del Fondo nell'anno 2020 sono destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto dal CONI, secondo i criteri stabiliti con successivo atto dell'Ufficio per lo sport. In attuazione, sono intervenuti il decreto del Capo dell’Ufficio per lo sport 11 giugno 2020 (qui l’allegato 1) e, successivamente, per l’utilizzo di risorse residuate a conclusione della procedura avviata con lo stesso, il decreto del Capo per il Dipartimento per lo sport 9 novembre 2020 (qui l’allegato 1).
Qui la pagina dedicata sul sito del Dipartimento per lo sport.
Articolo 30
(Pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica e procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive)
L’articolo 30 - introducendo un comma 16-bis nell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020, e successive modificazioni - disciplina la pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica e definisce una procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive.
La novella prevede, in primo luogo, che il Ministero della salute pubblichi, sul proprio sito internet istituzionale, con cadenza settimanale, i risultati del monitoraggio del rischio sanitario connesso all'evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e che comunichi tali risultati ai Presidenti di Camera e Senato.
Sulla base dei dati acquisiti e delle relative elaborazioni condotte dalla Cabina di regia per la classificazione del rischio, il Ministro della salute, sentito sui medesimi dati il Comitato tecnico-scientifico, può individuare, con ordinanza, sentiti i presidenti di regione interessati, le regioni a più alto rischio epidemiologico. Tale regioni sono destinatarie di misure più restrittive - rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale - definite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono quindi stabilite alcune disposizioni relative ai profili temporali dell'efficacia delle suddette ordinanze del Ministro della salute. In ogni caso, sempre con ordinanza del Ministro della salute e sentito il presidente della regione interessata, possono essere individuate parti del territorio regionale nelle quali non si applichino le misure medesime.
Sono inoltre previste forme di pubblicità dei verbali della Cabina di regia e del Comitato tecnico-scientifico.
Si prevede, infine, la pubblicazione, entro il 12 novembre, dei dati del monitoraggio posti a base dell’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020.
Come detto, la disciplina in esame è inserita all'interno dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, le cui misure si applicano fino al 31 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 33, e successive modificazioni.
La suddetta procedura di adozione delle ordinanze ministeriali di individuazione delle regioni a più alto rischio è identica a quella prevista dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, il quale trova applicazione fino al 3 dicembre 2020.
L'articolo 2, comma 1, e l'articolo 3, comma 1, del citato D.P.C.M. recano, infatti, la procedura per l'emanazione delle ordinanze ministeriali di individuazione delle regioni con rischio "alto" da collocare, rispettivamente, nello "scenario di tipo 3" (di elevata gravità) e nello "scenario di tipo 4" (di massima gravità). La procedura prevista dal decreto è identica a quella ora stabilita dalle disposizioni in esame[41].
Come accennato, l'articolo 30 in esame, in conformità all'impostazione già seguita dal citato D.P.C.M. 3 novembre 2020[42], prevede che nelle regioni a più alto rischio così individuate possano essere stabilite misure più restrittive con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito di quelle contemplate dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 2020, e successive modificazioni. Si valuti l'opportunità di chiarire se resti ferma la procedura di emanazione dei decreti suddetti prevista dall'articolo 2 del medesimo D.L. n. 19, e successive modificazioni.
Si ricorda che il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, richiamato dalla novella di cui al presente articolo 30, reca la disciplina sui criteri relativi alle attività di monitoraggio in esame (sulla base dei princìpi generali stabiliti dall'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020).
Il suddetto decreto del Ministro della salute prevede altresì che tramite una Cabina di regia (la quale assicuri il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, nonché dell’Istituto Superiore di Sanità) il Ministero della salute operi una classificazione settimanale del livello di rischio della trasmissione del virus SARS-CoV-2 nelle regioni e province autonome. In merito, la novella di cui all'articolo 30 prevede che la Cabina di regia elabori i dati in coerenza con il documento "Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", di cui all’allegato 25 del citato D.P.C.M. 3 novembre 2020.
Riguardo al Comitato tecnico-scientifico, si ricorda che esso è stato istituito dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020.
Il Comitato è composto dal segretario generale del Ministero della salute, dal direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal direttore dell'ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e dal coordinatore dell'ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato. Il Comitato può essere integrato in relazione a specifiche esigenze.
La novella in esame stabilisce che i verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia siano pubblicati per estratto, concernente il monitoraggio dei dati, sul sito internet istituzionale del Ministero della salute.
Sempre in base alla novella di cui al presente articolo 30, le ordinanze ministeriali:
- sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che risulti necessaria, a seguito del monitoraggio, l'adozione di misure più rigorose;
- vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla cui base sono adottate, fatta salva la possibilità di reiterazione dei medesimi provvedimenti.
Si segnala che tali disposizioni fanno riferimento alle ordinanze "di cui ai commi precedenti", mentre queste ultime sono in realtà disciplinate dal secondo periodo del presente comma 16-bis.
La novella prevede che l’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che abbia determinato le misure restrittive comporti in ogni caso una nuova classificazione.
Si prevede inoltre che, con ordinanza del Ministro della salute, adottata d’intesa con i presidenti delle regioni interessate, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia, in ogni momento può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l’esenzione dall’applicazione di tali misure restrittive.
Si segnala che quest'ultima disposizione fa riferimento alle misure "di cui al periodo precedente" e che anche in questo caso il riferimento dovrebbe concernere il secondo periodo del comma medesimo.
Analogamente a quanto previsto dalla novella di cui all'articolo 30 in esame, gli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 prevedono: la possibilità di stabilire, con ordinanza ministeriale (sentiti i presidenti delle regioni interessate), l'esenzione dalle misure in determinati territori della regione; la riclassificazione ove si presenti un livello di rischio inferiore per 14 giorni; la durata minima di 15 giorni dell'efficacia delle ordinanze; il venir meno di tale efficacia allo scadere dell'efficacia del D.P.C.M. di riferimento.
Infine, la novella di cui al presente articolo 30 reca una disposizione di carattere transitorio. Essa stabilisce che, entro il 12 novembre 2020 (tre giorni dalla data di entrata in vigore della stessa novella), siano pubblicati i dati sulla base dei quali è stata emanata l’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020 (pubblicata sulla G.U. n. 276 del 5 novembre 2020).
Tale ordinanza ha operato, agli allegati 1 e 2, una prima individuazione delle regioni ove applicare le misure più restrittive previste dal D.P.C.M. 3 novembre 2020.
Si valuti l'opportunità di integrare l'oggetto della rubrica del presente articolo 30, la quale fa riferimento al solo profilo della pubblicazione dei dati.
Articolo 31
(Disposizioni finanziarie)
L’articolo 31 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie, queste ultime in parte basate sui margini di risparmio risultati dal minore utilizzo delle risorse stanziate per alcune delle misure introdotte dai provvedimenti approvati fino a settembre (comma 1). L'articolo provvede inoltre ad attribuire al MEF il compito di monitoraggio delle risorse al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all’indebitamento (comma 2), a disporre il trasferimento tempestivo, dal bilancio dello Stato all’INPS, delle risorse relative alle misure la cui attuazione compete all’INPS (comma 3) e ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria (comma 5).
Nel dettaglio, il comma 1 indica gli articoli del decreto-legge in esame da cui derivano oneri, e precisamente gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 27. Tali oneri sono determinati complessivamente in 2.568,8 milioni di euro per l’anno 2020 e 1.006,99 milioni di euro per l’anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 1.021,79 milioni di euro per l’anno 2021.
Il comma prosegue poi indicando le seguenti fonti di copertura finanziaria:
a) quanto a 160 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020.
Si tratta delle somme, pari a 680 milioni di euro per l'anno 2020, stanziate dall'articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 per riconoscere un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore dei seguenti soggetti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 1); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 2 e 3); lavoratori dello spettacolo (comma 4); lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5). Le indennità in esame non concorrono alla formazione del reddito (ai fini delle imposte sui redditi) e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 7). Le possibilità e i divieti di cumulo delle suddette indennità sono disciplinati dal comma 6. Il comma 9 reca la quantificazione degli oneri complessivi della misura (pari appunto a 680 milioni di euro per l'anno 2020) nonché l'indicazione delle fonti di copertura.
b) Quanto a 1.200 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 115, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
Si tratta del Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. Per un approfondimento sulla costituzione del fondo e il ritardo nei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, si veda il volume II del Dossier dei Servizi studi di Camera e Senato relativi al decreto legge n. 34 del 2020.
c) Quanto a 200 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 202.
Si tratta del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA.
d) quanto a 830 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 e di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.
Le autorizzazioni di spesa ridotte da questa lettera riguardano i trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga previsti per l'emergenza COVID-19 dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020.
In particolare, l’articolo 19 del decreto-legge n. 34 detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro e i lavoratori che, nel 2020, accedono ai suddetti strumenti di sostegno al reddito per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che potevano essere concessi per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Il comma 9, come modificato dall'articolo 68, comma 1, lettera i), del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilisce un limite massimo di spesa per tali prestazioni pari a 11.599,1 milioni di euro per l'anno 2020.
È intervenuto successivamente l’articolo 1 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevedendo - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga - la concessione di diciotto settimane di trattamento collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il beneficio può concernere i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il comma 11 di tale articolo definisce i limiti di spesa per i trattamenti, distintamente con riferimento alle varie tipologie, pari a 5.174 milioni di euro per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e per gli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS, a 2.889,6 milioni per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e a 156,7 milioni per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato.
e) Quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, per detto importo, definitivamente all’erario.
L'articolo 148, comma 1, della legge finanziaria 2001 stabilisce che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
f) Quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, relative all’attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari.
g) quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011.
Si tratta dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale). La relazione tecnica chiarisce che le relative economie sono state accertate sulla base delle risultanze emerse dall’attività di monitoraggio finalizzata allo svolgimento dell’apposita Conferenza dei servizi.
h) Quanto a 230 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, come rifinanziato dall’articolo 34, comma 1, decreto-legge n. 137 del 2020.
Si ricorda che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo in questione presenta una dotazione nel bilancio di previsione 2020-2022 pari a 24 milioni per il 2020, 359 milioni per il 2021 e 586,1 milioni per il 2022.
La dotazione del FISPE è stata incrementata dall'articolo 34 del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. Ristori) di 246 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2023.
i) quanto a 790,8 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare, e a 793,17 milioni di euro, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per l’anno 2021, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 7, 10 e 11 (alle cui schede, nel presente dossier, si rinvia).
Il comma 2 dispone che, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all’indebitamento per l’anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l’eventuale adozione delle iniziative previste dall’articolo, 17, comma 13 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) effettua il monitoraggio delle risorse di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020 e del presente decreto.
Si rammenta che l'articolo 34, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020 demanda a sua volta al MEF il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge n. 18 del 2020, dal decreto-legge n. 34 del 2020, dal decreto-legge n. 23 del 2020, dal decreto-legge n. 104 del 2020 e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l’anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l’eventuale adozione delle iniziative previste dall’articolo, 17, comma 13, della legge di contabilità e finanza pubblica.
Per una ricostruzione delle risorse rese disponibili con le prime tre autorizzazioni al maggiore indebitamento netto approvate dal Parlamento, e dei relativi impieghi, si rinvia alla scheda sull'articolo 34 del Dossier dei Servizi studi di Camera e Senato relativo al decreto-legge n. 137 del 2020 e all'ulteriore documentazione ivi richiamata.
Per quanto riguarda la procedura di monitoraggio prevista dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), si rammenta che il relativo articolo 17, comma 13, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.
La relazione tecnica chiarisce che, con riferimento agli effetti in termini di solo fabbisogno e indebitamento netto, il provvedimento in esame dispone interventi nell’ambito delle autorizzazioni al ricorso all’indebitamento già approvate nel corso del 2020 dal Parlamento, ulteriori rispetto a quanto già disposto con il precedente decreto legge n. 137 del 2020 e in relazione al minor utilizzo di alcune misure previste dagli interventi effettuati in maggio ed agosto. Resta fermo il limite massimo del saldo netto da finanziare stabilito con i decreti legge legati all’emergenza COVID-19. Di conseguenza, la stima dell’indebitamento netto per l’anno in corso, già rivista dal 10,5% al 10,7% del PIL con il decreto-legge n. 137 del 2020, è ulteriormente rivista al 10,8% del PIL per l’anno in corso, in coerenza con quanto approvato dal Parlamento con le apposite risoluzioni sulla Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) 2020 e sulla relativa Relazione al Parlamento per l’ulteriore scostamento di bilancio.
Il comma 3 dispone che le risorse destinate all’attuazione da parte dell’INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all’Istituto medesimo.
Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
L'articolo 32 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dal 9 novembre 2020.
[1] In questi termini letterali si esprime il paragrafo 15 del Temporary Framework (versione consolidata), citato più avanti.
[2] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.
[3] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.
[4] Il termine dell’efficacia delle disposizioni recate dall’art. 4, commi da 1 a 3, del decreto legge n. 34 del 2020 è stato prorogato al 31 dicembre 2020 dall’Allegato, n. 30 al decreto legge n. 83 del 2020 di proroga termini.
[5] Sono sette le Regioni attualmente sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro (PdR): Puglia, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Campania, Lazio e Molise; Calabria e Molise sono commissariate.
[6] Nel corso dell’esame parlamentare della legge di conversione del decreto legge n. 34 del 2020, l’applicazione della specifica funzione assistenziale e dell’incremento tariffario sono state estesi anche agli enti del Ssn quali: aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; IRCCS, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Ssn.
[7] I limiti di spesa a cui derogare sono stai fissati dall'art. 45, comma 1-ter, del decreto legge n. 124 del 2019 (c.d. Decreto fiscale) che lo fissa in un valore non superiore al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 e dall’articolo 8-sexies, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 502 del 1992, ai sensi del quale il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.
[8] Il richiamato art. 13 sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive previste dal decreto del Presidente del Consiglio del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che svolgono come attività prevalente una tra quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del medesimo DPCM
[9] Sul punto, si ricorda infatti che l’art. 27 del D.L. 104/2020 ha introdotto, per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, un esonero contributivo parziale (cosiddetto decontribuzione sud), pari al 30 per cento dei contributi dovuti, in favore dei datori di lavoro del settore privato - con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico - operanti nelle regioni che, con riferimento al 2018, presentano un prodotto interno lordo pro capite non superiore al 90 per cento di quello medio dei 27 Paesi attualmente facenti parte dell'Unione europea e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).
[10] Si ricorda che l'intera circolare citata è stata redatta "su conforme parere" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
[11] Riguardo al suddetto articolo 22, si rinvia alla scheda di lettura nel dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera relativo al citato D.L. n. 137 del 2020, D.L., come detto, attualmente in fase di conversione alle Camere (dossier n. 307 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 374 nella numerazione del Servizio Studi della Camera).
[12] Per quest'ultima nozione, cfr. l'articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104.
[13] Cfr. l'articolo 1, comma 9, lettera s), e l'articolo 3, comma 4, lettera f), del medesimo D.P.C.M.
[14] La circolare dell'INPS n. 116 del 2 ottobre 2020 specifica infatti, con riferimento ai congedi di cui al citato articolo 21-bis, che, per i dipendenti pubblici, la domanda di congedo deve essere presentata all'amministrazione datrice di lavoro, secondo le indicazioni fornite da quest'ultima. La medesima circolare specifica che il limite di spesa concerne i soli congedi richiesti dai lavoratori del settore privato.
[15] Il comma 2 del presente articolo 13 opera infatti un richiamo dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, con esclusione del comma 2 dello stesso articolo 23; tale richiamo è identico, dunque, a quello operato dall'articolo 34 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, per l'indennità relativa ai congedi parentali. Riguardo al suddetto comma 2 dell'articolo 23, comma escluso dall'ambito di tali richiami, cfr. infra.
[16] Tali ratei non vengono computati in quanto il comma 2 del presente articolo 13 esclude dal richiamo normativo il comma 2 del suddetto articolo 23 del testo unico (cfr. supra). Per le modalità specifiche di calcolo della retribuzione media globale giornaliera, cfr. gli altri commi del medesimo articolo 23.
[17] Riguardo a tali criteri, cfr. l'articolo 22, comma 2, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 151, e successive modificazioni (tale comma è richiamato, per i congedi parentali, dall'articolo 34, comma 4, del medesimo testo unico), nonché la citata circolare dell'INPS n. 116 del 2 ottobre 2020.
[18] Cfr. l'A.S. n. 2013.
[19] Si ricorda che in tale Gestione (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell’INPS o ad altri enti, pubblici o privati).
[20] Cfr. l’art. 1, c. 9, lett. s), del medesimo DPCM.
[21] Cfr. l’art. 3, c. 4, lett. f), del medesimo DPCM.
[22] Cfr. l’art. 12, c. 1, del medesimo DPCM.
[23] Ai sensi del richiamato art. 54-bis, le persone fisiche (non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa) possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale utilizzando il Libretto di Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l'INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di: piccoli lavori domestici (inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione); assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare; attività degli assistenti di stadio. Ogni Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento con valore nominale di 10 euro per prestazioni non superiori ad un'ora; di tale somma 1,65 euro e 0,25 euro sono a carico dell'utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla Gestione separata e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 0,10 euro sono invece destinati al finanziamento degli oneri gestionali; gli utilizzatori, devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione.
[24] Si ricorda che il bonus asilo nido è stato introdotto dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, c. 355, della L. 232/2016), a decorrere dal 2017, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati. Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. La legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 343 e 344, della L. 160/2019) ha modificato la normativa relativa al bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione. A decorrere dal 2020, il bonus di 1.500 euro viene rimodulato e incrementato in base a soglie ISEE differenziate: rimane pari a 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; è incrementato di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l'importo di 2.500 euro); è incrementato di ulteriori 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro, (raggiungendo così l'importo di 3.000 euro). Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.
[25] Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19
[26] Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
[27] L'elenco di tali agenti è posto dall'allegato XLVI del medesimo D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni. Si ricorda che l'inserimento in tale allegato del virus SARS-CoV-2 (con l'impiego della locuzione "Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)") è stato operato con la novella di cui all'articolo 4 del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125.
[28] Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.
[29] Direttiva 2019/1833/UE della Commissione, del 24 ottobre 2019, "che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico".
[30] L'anticipazione del termine è stata stabilita dalla novella posta dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020.
[31] Per maggiori dettagli, si rinvia alla Nota tematica del Parlamento europeo: "Politica della concorrenza", febbraio 2020.
[32] Per una ricostruzione dell'impatto che l'epidemia da Covid 19 ha avuto sul regime degli aiuti di Stato, si rinvia alla Nota su Atti dell'Unione europea n. 52 "Aiuti di Stato: misure approvate dalla Commissione europea nell'emergenza del coronavirus", giugno 2020.
[33] Si ricorda che i "soggetti attuatori", in base all'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono individuati - anche tra enti pubblici, economici e non economici, e soggetti privati - dal medesimo Capo del Dipartimento della protezione civile per fronteggiare l’emergenza in oggetto.
[34] La disciplina precedente faceva riferimento anche alla cessazione dell'emergenza, qualora tale cessazione fosse intervenuta prima del 31 dicembre 2020. Il riferimento alla cessazione è ora implicitamente soppresso dalla proroga in esame.
[35] Per le ipotesi ammesse di contratti di lavoro autonomo o di collaborazione, cfr. il comma 6 del citato articolo 7 del D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni.
[36] Per le eventuali risorse residue rispetto allo stanziamento previsto per l'indennità in oggetto relativa al mese di giugno 2020, il D.M. 28 settembre 2020 prevedeva invece che tali somme fossero "utilizzate per elevare l’importo dell’indennità riconosciuta per il mese di giugno 2020, sino ad un importo massimo complessivo di 1.000 euro pro capite, con riferimento ai soli richiedenti che nell’anno 2019" avessero percepito compensi superiori complessivamente a 10.000 euro annui.
Si ricorda altresì che le somme residue rispetto agli stanziamenti relativi alle indennità in esame per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sono state utilizzate ai fini del concorso alla copertura finanziaria del suddetto stanziamento concernente l'indennità per il mese di giugno.
[37] Il registro per il riconoscimento delle associazioni e società sportive dilettantistiche è stato istituito, con deliberazione 1574 del 18 luglio 2017, sulla base dell’art. 5, co. 2, lett. c), del d.lgs. 242/1999, ai sensi del quale il Consiglio nazionale del CONI delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina.
Qui le discipline sportive ammissibili per l’iscrizione nel registro.
Si ricorda, altresì, che nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI vi è una Sezione CIP (Comitato italiano paralimpico), dedicata alle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate ai seguenti organismi sportivi:
- Federazioni e Discipline sportive paralimpiche riconosciute dal CIP;
- Federazione sportive nazionali paralimpiche e Discipline sportive associate paralimpiche le cui attività siano state riconosciute dal CIP;
- Enti di promozione sportiva paralimpica riconosciuti dal CIP.
Qui approfondimenti.
[38] Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), come incrementato dall’art. 265, co. 5, dello stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020).
[39] Al riguardo, si veda quanto segnalato nel dossier del Servizio Studi n. 374 del 2 novembre 2020, con riferimento all’opportunità di chiarire – alla luce della cornice descritta dalla premessa del decreto-legge, che sottolinea la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con il DPCM 24 ottobre 2020, concetto ribadito anche dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa – se potranno beneficiare delle risorse anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche che hanno avute conseguenze da provvedimenti emanati precedentemente al DPCM 24 ottobre 2020. Si tratta di un aspetto sul quale ha richiamato l’attenzione anche la I Commissione del Senato nel parere reso il 4 novembre 2020.
[40] Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’art. 34 dello stesso D.L.
[41] I quattro scenari di riferimento (dal meno grave al più grave) della situazione di trasmissibilità sono definiti dal documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, di cui all’allegato 25 del medesimo D.P.C.M. del 3 novembre 2020.
[42] Si ricorda infatti che gli articoli 2, comma 4, e 3, comma 4, del medesimo D.P.C.M. 3 novembre 2020 definiscono le misure di contenimento applicabili nelle regioni che rientrano, rispettivamente, nello "scenario di tipo 3" e nello "scenario di tipo 4"; tali misure si applicano, come detto, fino al 3 dicembre 2020.