Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: D.L. 137/2020 - Tutela della salute e misure di sostegno economico connesse all'emergenza COVID
Serie: Progetti di legge   Numero: 374
Data: 02/11/2020
Organi della Camera: V Bilancio

D.L. 137/2020 - A.S. n. 19942 novembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

marzo 2018


 

 

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Dossier n. 307

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 374

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 7

Articolo 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive) 9

Articolo 2 (Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295). 16

Articolo 3 (Fondo per il sostegno delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche)  19

Articolo 4 (Sospensione delle procedure esecutive immobiliari) 23

Articolo 5, commi 1 e 5 (Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di parte corrente). 25

Articolo 5, commi 2 e 5 (Misure a sostegno degli operatori turistici). 28

Articolo 5, commi 3 e 5 (Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali) 29

Articolo 5, comma 4  (Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli dal vivo)  31

Articolo 5, commi 6 e 7 (Tax credit vacanze). 34

Articolo 6 (Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali)  39

Articolo 7 (Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura). 44

Articolo 8 (Credito d’imposta locazioni). 46

Articolo 9  (Esenzione seconda rata IMU). 48

Articolo 10 (Proroga presentazione modello 770). 51

Articolo 11 (Finanziamento della prosecuzione degli interventi di integrazione salariale relativi alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica). 52

Articolo 12, commi da 1 a 8 e da 12 a 17 (Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 e sgravi contributivi per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale). 53

Articolo 12, commi 9-11 (Disposizioni in materia di licenziamento). 62

Articolo 13 (Sospensione versamento contributi per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive) 65

Articolo 14 (Nuove misure in materia di Reddito di emergenza). 67

Articolo 15 (Indennità per alcune categorie di lavoratori). 71

Articolo 16 (Esonero contributivo in favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura) 77

Articolo 17 (Indennità in favore di operatori nel settore dello sport) 79

Articolo 18 (Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta). 84

Articolo 19 (Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta) 87

Articolo 20 (Attività di tracciamento e di supporto telefonico e telematico da parte del Ministero della salute, relativamente alle persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e alle persone che hanno avuto contatti). 89

Articolo 21  (Misure per la didattica digitale integrata). 91

Articolo 22  (Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente o durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza ed Autorizzazione di spesa per sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche)  97

Articolo 23 (Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nel periodo d’emergenza) 102

Articolo 24 Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19). 111

Articolo 25 (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)  114

Articolo 26  (Udienze e procedure concorsuali della Corte dei conti). 117

Articolo 27 (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario). 119

Articolo 28 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà). 122

Articolo 29 (Durata straordinaria dei permessi premio). 125

Articolo 30 (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare). 127

Articolo 31 (Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia). 133

Articolo 32  (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 136

Articolo 33 (Fondo anticipazione di liquidità). 139

Articolo 34 (Disposizioni finanziarie). 142

Articolo 35 (Entrata in vigore). 156

 


Schede di lettura


Articolo 1
(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

 

 

L’articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi della normativa in materia di IVA, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Con uno o più decreti di attuazione, ai soli fini del riconoscimento del contributo e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal Governo il 24 ottobre 2020. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato indicati in precedenza ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25 del “Decreto Rilancio”  e che non abbiano restituito il predetto ristoro, il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di concessione del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”, il contributo oggetto dell'articolo in esame è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. L'ammontare del contributo è determinato: per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, come quota del contributo già erogato; per i soggetti che non hanno presentato istanza di concessione di tale contributo come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dalla disciplina contenuta nel medesimo Decreto Rilancio. In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.

 

Nel dettaglio, il comma 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del DPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 ed è concesso al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

Il comma 2 demanda a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai soli fini del riconoscimento del contributo e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020, l'eventuale individuazione di ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Il comma 3 prevede che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il comma 4 prevede che il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato indicati in precedenza ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Il comma 5 prevede che per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) e che non abbiano restituito il predetto ristoro, il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente.

 

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 hanno introdotto un contributo a fondo perduto. In particolare, il comma 1 ha disposto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986). Il contributo non spetta (comma 2):

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8 (60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica da parte dell'Agenzia delle entrate)

- agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR (gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta)

- ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo testo unico (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e assimilati)

- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità di 600 euro previste per il mese di marzo 2020 dagli articoli 27 (liberi professionisti - titolari di partita IVA - e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS), 38 (lavoratori dello spettacolo) del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.

Il contributo spetta esclusivamente (comma 3):

ai titolari di reddito agrario, definito come la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso (articolo 32 del TUIR)

ai soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019:

- corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (articolo 85, comma 1, lettera a) del TUIR);

- corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (articolo 85, comma 1, lettera b) del TUIR);

- compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (articolo 54, comma 1, del TUIR).

Il comma 4 definisce la condizione cui è subordinata la spettanza del contributo: l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

La condizione stabilita dal presente comma non deve invece essere rispettata dai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché dai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

I commi 5 e 6 definiscono l'ammontare del contributo, ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (comma 5):

a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;

b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;

c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Il contributo è in ogni caso riconosciuto (comma 6) per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ai sensi del comma 7, il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, base imponibile dell'IRAP ai sensi del decreto legislativo n. 446 del 1997.

I commi 8, 9 e 10 indicano le modalità per ottenere il contributo a fondo perduto.

I soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi (comma 8).

L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.

L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.

Ai sensi del comma 9, l’istanza contiene anche l’autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente articolo, l’applicabilità dell’art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale.

Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12.

Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale (Confisca).

L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

Le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (articolo 10).

Ai sensi del comma 11, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n. 1778 “Fondi di Bilancio”.

L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 12 disciplina l'attività di controllo dei dati, recupero dei contributi non spettanti e relativa sanzione,

In particolare, l'attività di controllo dei dati dichiarati dal richiedente viene attribuita agli uffici delle imposte ai sensi degli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973 riguardanti le funzioni, nonché i poteri di accesso, ispezione e verifica degli uffici medesimi.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (dal 100 al 200% della misura del contributo) e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 (4% annuo), in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, da commi da 421 a 423, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004).

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge n. 185 del 2008, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 78 del 2010. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 546 del 1992 (recante disposizioni sul processo tributario).

Il comma 13 stabilisce che, qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.

Il comma 14, infine, dispone che, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale.

Il comma 15 reca la quantificazione degli oneri, valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, e indica la copertura finanziaria facendo rinvio all'articolo 265.

 

Il comma 6 prevede che per i soggetti che non hanno presentato istanza di concessione del contributo a fondo perduto di cui al suddetto articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

Il comma 7 dispone che l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

a) per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del D.L. n. 34/2020, come quota del contributo già erogato;

b) per i soggetti che non hanno presentato istanza di concessione del contributo a fondo perduto previsto dal suddetto articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020 (sui quali si veda il box sopra); qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10 per cento, prevista dal comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al provvedimento in esame.

Il comma 8 prevede che, in ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.

Il comma 9 dispone che per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 e che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al provvedimento in esame agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 10 rinvia alle disposizioni contenute nei commi da 7 a 14 dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020, che si applicano in quanto compatibili.

Il comma 11 demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei termini e delle modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e di ulteriori disposizioni per l'attuazione dell'articolo in esame.

Il comma 12 prevede che le disposizioni recate dall'articolo in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modificazioni.

 

Per approfondimenti sul nuovo quadro degli aiuti di Stato (Temporary framework) si veda l’apposito tema dell’attività parlamentare.

 

Il comma 13 abroga l'articolo 25-bis (Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento) del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020).

 

L’articolo 25-bis ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per il 2020 in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie.

In particolare, il comma 1 ha previsto che, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020 in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie.

Il comma 2 ha demandato la disciplina attuativa a un decreto del MEF da adottare, di concerto con il MISE, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il decreto dovrà altresì assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentino una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari ad almeno il 50 per cento rispetto a quello del 2019.

Il comma 3 ha previsto che agli oneri derivanti dalla disposizione in esame si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

In base al comma 4, l’efficacia delle suddette misure è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

 

Il comma 14 reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.458 milioni di euro per il 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per lo stesso 2020, ai quali si provvede, quanto a 5 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 25-bis del D.L. n. 34/2020 e, quanto a 2.503 milioni di euro per il 2020, ai sensi dell'articolo 34 (alla cui scheda di lettura pertanto si rinvia).


Articolo 2
(
Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295)

 

 

L’articolo 2 incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva al fine di concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

 

Nel dettaglio, il comma 1 incrementa di ulteriori 5 milioni di euro per l’anno 2020 l'apposito comparto del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 1295 del 1957 per le finalità relative alla concessione di contributi in conto interessi (si veda infra) di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 23 del 2020.

 

Si rammenta che l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 23 del 2020 prevede che il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 1295 del 1957 (si veda il box precedente), può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Nella relazione tecnica, il Governo chiarisce che nella fase dell’emergenza pandemica da Covid-19 la prima e più urgente necessità dei soggetti che a vario titolo esercitano attività sportive è quella relativa alle esigenze di liquidità. La misura in esame si giustificherebbe pertanto in considerazione del fatto che le misure di contenimento del contagio hanno pesantemente inciso sui ricavi dei soggetti operanti nel mondo dello sport.

In base ai dati contenuti nel rapporto CONI sui Numeri dello sport riferito all’anno 2018, riportata nella relazione tecnica, le società iscritte al Registro CONI sono 110.409, mentre i rapporti di affiliazione che caratterizzano lo sport dilettantistico sono 139.917.

 

L'Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. 20/10/2000, n. 453, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. Si tratta quindi di una banca pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni.

Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito:

a)    dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI;

b)   dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;

c)    dalle riserve.

Dai dati più recenti, riportati dal bilancio dell'esercizio finanziario 2019, risulta un patrimonio netto di circa 916 milioni di euro e un utile di esercizio pari a circa 17,4 milioni di euro.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 368 del 1998, e dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.

 

            In forza dell'articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente Statuto, l’Istituto gestisce e

amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato:

a)    Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva;

b)   Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva.

 

Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva

L’Istituto può concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive, anche se accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., utilizzando, nel rispetto delle procedure fissate dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, le disponibilità di un Fondo speciale costituito presso l’Istituto

medesimo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 e alimentato con il versamento da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’aliquota a esso spettante, a norma dell’articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 496 del 1948, colpiti da decadenza.

I contributi sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto. Alla fine dell'esercizio finanziario 2019, il Fondo speciale per i contributi presentava una disponibilità di 197,5 milioni di euro.

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 653) ha incrementato, per il 2019, le risorse del Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive nella misura di 12,8 milioni di euro a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo.

 

Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva

Ai sensi dell’articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002, presso l’Istituto è istituito il Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive.

Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall’Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, su proposta dell’Istituto, sentito il CONI.

Al Fondo possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato e da Enti Pubblici.

Le disponibilità dei Fondi Speciali di cui al precedente articolo 7, previa deliberazione del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, possono essere depositate su conti correnti accesi presso l’Istituto o altre banche e possono essere investite in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o da altre entità sovranazionali, o in quote di fondi comuni di investimento. I Fondi Speciali devono, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi e per l’assolvimento delle obbligazioni a fronte delle garanzie prestate.

I proventi netti dei suddetti investimenti, così come periodicamente accertati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, sono portati a incremento dei Fondi medesimi.

Al termine dell'esercizio finanziario 2019, il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva presentava una consistenza di 59,6 milioni di euro.

 

Per una rassegna degli interventi più recenti in materia di impianti sportivi e promozione dello sport, si rinvia al dossier curato nell'ambito dei temi della Camera.

 

Il comma 2 rinvia all'articolo 34 per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma precedente.


Articolo 3
(Fondo per il sostegno delle associazioni e
delle società sportive dilettantistiche)

 

 

L’articolo 3 istituisce il Fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, le cui risorse sono destinate alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, adottati al fine di contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

In particolare, il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di € 50 mln per il 2020.

Le relative risorse – che sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere successivamente assegnate al Dipartimento per lo Sport – sono destinate all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche in questione.

I criteri di ripartizione sono stabiliti con provvedimento del Capo del medesimo Dipartimento, che dispone anche la loro erogazione.

 

Alla copertura degli oneri derivanti si provvede ai sensi dell’art. 34.

 

La formulazione del testo, che fa riferimento ai “provvedimenti statali” di sospensione delle attività sportive, sembra essere più ampia della cornice descritta dalla premessa del decreto-legge, che sottolinea la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con il DPCM 24 ottobre 2020.

Il concetto è ribadito, con specifico riferimento all’articolo in commento, dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa, che precisano che si intende così consentire il rifinanziamento degli interventi di sostegno adottati negli scorsi mesi, tenuto conto del servizio di interesse generale svolto dalle società sportive dilettantistiche e dalle associazioni sportive dilettantistiche per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani.

 

Si valuti, dunque, l’opportunità di chiarire se potranno beneficiare delle risorse anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche che hanno avute conseguenze da provvedimenti emanati precedentemente al DPCM 24 ottobre 2020.

 

Per un excursus completo sulle misure per il contenimento della diffusione del virus nell’ambito dello sport  – introdotte a partire da marzo 2020 –, nonché sugli interventi disposti per contrastare gli effetti del contenimento e per la ripresa e il rilancio del settore, si rinvia al tema web Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) nell'ambito dello sport, curato dal Servizio Studi della Camera.

 

Con riferimento al più recente periodo, appare utile ricordare che, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, le restrizioni per il mondo dello sport sono state progressivamente ampliate dai provvedimenti emanati fra il 13 e il 24 ottobre 2020.

In particolare, il DPCM 13 ottobre 2020 – le cui disposizioni si sono applicate dal 14 ottobre 2020 (in sostituzione di quelle del DPCM 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM 7 settembre 2020) – aveva stabilito, tra l’altro, che (art. 1, co. 6, lett. e), f) e g), e art. 12, co. 1 e 3):

§ per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – era consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento pari al 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipavano alle suddette competizioni, erano consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali[1];

§ erano consentite l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgevano attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI)[2], fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome;

§ era consentito lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport[3], da parte delle società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal CONI, dal CIP, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; erano invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.

Le disposizioni del DPCM si applicavano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

Successivamente, il DPCM 18 ottobre 2020 aveva modificato – con decorrenza dal 19 ottobre 2020 – alcune delle previsioni recate dal DPCM del 13 ottobre 2020, disponendo, in particolare, che (art. 1, co. 1, lett. d), nn. 1 e 2, e art. 2, co. 1 e 3):

§  erano consentiti – alle stesse condizioni di presenza di pubblico e di percentuale massima di riempimento previste dal DPCM 13 ottobre 2020 – soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Per le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipavano alle suddette competizioni nulla variava;

§  era consentito lo svolgimento degli sport di contatto unicamente ai fini dello svolgimento delle competizioni di cui al precedente punto; l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto erano consentite solo in forma individuale e non erano consentite gare e competizioni. Erano altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale[4].

Restavano ferme le clausole di salvaguardia previste per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Da ultimo, tali previsioni sono state superate dal DPCM 24 ottobre 2020, le cui disposizioni si applicano dal 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

In particolare, nel periodo indicato (art. 1, co. 9, lett. e), f), g), h), mm), e art. 12, co. 1 e 2):

§  sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; continuano ad essere consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle suddette competizioni;

§  sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome;

§  fatto salvo quanto previsto in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, è sospeso lo svolgimento degli sport di contatto;

§  sono sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

§  sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti[5].

Le disposizioni del DPCM si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

Con specifico riferimento agli interventi disposti per contrastare gli effetti del contenimento a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, si ricorda, tra l’altro, che alle stesse sono state destinate, per il 2020, le risorse del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale istituito dall’art. 217 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), pari a € 40 mln[6].

Si ricorda, altresì, che l’art. 218-bis dello stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha autorizzato la spesa di € 30 mln per il 2020 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal CONI, al fine di assicurare alle stesse adeguato ristoro e sostegno per la ripresa e l’incremento delle attività.

 


Articolo 4
(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari)

 

 

L’articolo 4 proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Stabilisce inoltre l'inefficacia di ogni procedura esecutiva dello stesso tipo, effettuata dal 25 ottobre 2020, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

A tal fine l'articolo in esame novella l'art. 54-ter del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. cura Italia) il quale prevedeva, nella sua formulazione precedente alla entrata in vigore del decreto legge qui in conversione, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, la sospensione su tutto il territorio nazionale fino al 30 ottobre 2020[7] di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell'articolo 555 c.p.c. (Forma del pignoramento) che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

 

L’articolo 4 oltre ad estendere l'ambito temporale di applicazione della sospensione fino al 31 dicembre 2020, integrando sempre l'articolo 54-ter, prevede anche che sia inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 137 in esame.

 

Riguardo a tale disposizione, si osserva che essa prevede l'inefficacia delle procedure esecutive avviate nel periodo di vigenza della sospensione operata dall'art. 54-ter (la quale operava, in base al decreto-legge n. 18 come convertito, comunque fino al 30 ottobre 2020), quindi nel periodo di vigenza della presente proroga al 31 dicembre 2020 (in vigore dal 29 ottobre 2020), comunque entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge n. 137. Si rileva peraltro come l'inefficacia operi con riguardo a procedure effettuate in un arco temporale compreso tra il 25 ottobre (si ricorda in proposito che la legge n. 27 del 2020 è stata promulgata il 24 aprile e pubblicata in GU il 29 aprile) e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

 

Si valuti l'opportunità di meglio precisare l'ambito operativo della disposizione.

 

La disciplina del pignoramento immobiliare è contenuta negli artt. 555-559 del codice di procedura civile, nonché negli artt. 2914, n. 1, 2915, 2916, 2923 del codice civile. Il pignoramento immobiliare si compie con il realizzarsi delle seguenti attività:

a)    iniziativa del creditore procedente, che si concreta in un atto scritto (c.d. libello) contenente la descrizione dei beni e dei diritti immobiliari individuati che si intendono sottoporre ad esecuzione;

b)   sottoscrizione dell'atto;

c)    ingiunzione ex art. 492 da parte dell'ufficiale giudiziario;

d)   notificazione al debitore;

e)    trascrizione nei pubblici registri immobiliari;

f)    deposito nella cancelleria del tribunale competente (art. 557), onde consentire la formazione del fascicolo dell'esecuzione.

 

Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 10, comma 3-bis del D.P.R. n. 917 del 1986).

 

È opportuno ricordare che l'art. 76, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 52, comma 1, lettera g) del D.L. n. 69 del 2013 (conv. legge n. 98 del 2013), il c.d. “Decreto del fare”, ha previsto l’interruzione delle procedure esecutive sugli immobili adibiti a “prima casa”, intraprese dalle agenzie di riscossione pubblica. Il divieto di pignoramento si applica solo se:

§  il debitore abbia quel bene immobile come unica proprietà;

§  il debitore vi risieda anagraficamente;

§  l’immobile sia accatastato a uso esclusivo di civile abitazione;

§  l’immobile non appartenga alla categoria “abitazione di lusso” o di pregio che ricade nelle categorie catastali A/8 e A/9 cioè ville, castelli e dimore storiche.

 

Sempre in tema di pignoramento immobiliare l'articolo 41-bis del decreto legge n. 124 del 2019 (conv. legge n. 157 del 2019) ha introdotto una disciplina, seppure «in via eccezionale, temporanea e non ripetibile», che prevede una particolare forma di rinegoziazione del mutuo in favore del consumatore che non ha potuto pagare il mutuo ed è soggetto al pignoramento immobiliare.

In base a questa disciplina, il consumatore può proporre, fino al 31.12.2021, un’istanza di rinegoziazione del mutuo laddove abbia visto la propria abitazione principale oggetto di un pignoramento tra il 1° gennaio 2010 e il 30 giugno 2019.

La legge, però, prevede tre condizioni che devono congiuntamente sussistere per avvalersi di questa facoltà:

§  il beneficio spetta a condizione che non vi siano altri creditori intervenuti nella procedura di pignoramento oltre al creditore procedente.

§  il debitore deve aver rimborsato almeno il 10% del capitale del credito ipotecario originariamente finanziato alla data della presentazione dell’istanza di rinegoziazione.

§  il debito complessivo non deve essere superiore a euro 250.000.

In base all'articolo 41-bis il consumatore può richiedere quindi una rinegoziazione del mutuo in essere ovvero anche un finanziamento con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia prima casa che potrà operare nella misura del 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.

 

 

 


Articolo 5, commi 1 e 5
(Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di parte corrente)

 

 

L’articolo 5, comma 1, incrementa di ulteriori € 100 mln per il 2020 la dotazione del Fondo di parte corrente – istituito dall’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e dell’audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19[8].

Il comma 5 dispone che alla copertura degli oneri derivanti si provvede ai sensi dell’articolo 34.

 

Si valuti l’opportunità di operare – come già con i precedenti interventi – novellando l’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

 

L’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di due Fondi – uno di parte corrente, l’altro in conto capitale[9] – volti a sostenere l’emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, con uno stanziamento, per il 2020, originariamente pari, rispettivamente, a € 80 mln e a € 50 mln.

Successivamente, l’art. 183, co. 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), novellando il citato art. 89, co. 1, aveva incrementato per il 2020 a € 145 mln le risorse del Fondo di parte corrente e a € 100 mln le risorse del Fondo in conto capitale[10]. Ha previsto, altresì, un possibile incremento delle risorse, per € 50 mln nel 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del MIBACT.

Da ultimo, l’art. 80, co. 2, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), sempre novellando il medesimo art. 89, co. 1, ha disposto che la dotazione del Fondo di parte corrente era incrementata a € 185 mln, mentre la dotazione del Fondo in conto capitale è incrementata a € 150 mln.

 

In attuazione, sono intervenuti vari decreti ministeriali. In particolare:

§  con DM 188 del 23 aprile 2020 sono stati destinati € 20 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, agli organismi operanti nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul FUS nel 2019.

Tali risorse sono poi state incrementate di € 6,8 mln, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, con DM 278 del 10 giugno 2020[11];

§  con DM 211 del 28 aprile 2020 sono stati destinati € 5 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, allo spettacolo viaggiante. Modifiche al medesimo decreto sono poi state apportate con DM 313 del 10 luglio 2020.
In base al
comunicato del MIBACT del 24 ottobre 2020, ulteriori € 5 mln sono stati destinati allo spettacolo viaggiante con un nuovo decreto;

§  con DM 273 del 5 giugno 2020 si è provveduto ad assegnare al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo € 100 mln per il 2020, provenienti dal Fondo in conto capitale, destinati agli interventi di cui al Capo III della L. 220/2016 (incentivi fiscali, contributi automatici, contributi selettivi, contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).
Ulteriori risorse, provenienti dal Fondo in conto capitale, sono state attribuite al medesimo Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, nonché a Istituto Luce Cinecittà Srl con
DM 463 del 14 ottobre 2020, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione; 

§  con DM 274 del 5 giugno 2020 sono stati destinati € 20 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno delle sale cinematografiche.
Ulteriori € 20 mln sono stati destinati alle sale cinematografiche, sempre a valere sul Fondo di parte corrente, al fine di potenziare il ristoro dei mancati introiti da biglietteria, con
DM 315 del 10 luglio 2020. Lo stesso decreto ha inoltre destinato ulteriori € 2 mln, sempre del Fondo di parte corrente, al sostegno della programmazione delle sale all’aperto nella stagione estiva.
Altri € 20 mln sono stati destinati alle sale cinematografiche, sempre a valere sul Fondo di parte corrente, con
DM 450 del 7 ottobre 2020;

§  con DM 313 del 10 luglio 2020 sono stati destinati € 10 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno dell’esercizio teatrale privato (e, al contempo, sono state apportate modifiche al DM 211 del 28 aprile 2020).
Successivamente, con
DM 407 del 17 agosto 2020 è stato consentito l’accesso al beneficio anche alle piccole sale teatrali (fra 100 e 299 posti) e, al contempo, sono stati aggiornati i criteri previsti dal DM 313/2020.
Ancora dopo, con
DM 467 del 16 ottobre 2020 – il cui testo sarà visibile dopo la registrazione – si è proceduto ad un ulteriore riparto del Fondo di parte corrente e alla modifica del DM 313/2020, come già modificato dal DM 407/2020. In particolare, in base al comunicato stampa, sono stati destinati ulteriori € 4 mln ad integrazione di quanto stanziato con DM 313/2020 e € 5 mln per sostenere i mancati incassi da biglietteria del 2020 dei teatri di rilevante interesse culturale, dei centri di produzione teatrale, dei teatri di tradizione e dei centri di produzione danza;

§  con DM 380 del 5 agosto 2020 sono stati destinati € 10 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, per il sostegno all’industria musicale, discografica e fonografica. Modifiche al DM 380/2020 sono poi state apportate con DM 460 del 13 ottobre 2020, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione;

§  con DM 397 del 10 agosto 2020 sono stati destinati € 10 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, per il ristoro degli operatori nel settore della musica dal vivo (organizzazione di concerti, attività di booking e intermediazione di concerti, attività di management e consulenza di artisti, proprietà e gestione di spazi adibiti alla musica dal vivo: c.d. live club; attività di organizzazione di festival di musica dal vivo);

§  con DM 487 del 29 ottobre 2020, il cui testo sarà disponibile dopo la registrazione, sono stati destinati € 10 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, alle scuole di danza. In base al comunicato stampa potranno beneficiare delle risorse le scuole di danza private con sede legale in Italia non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche e non facenti capo al CONI.


Articolo 5, commi 2 e 5
(Misure a sostegno degli operatori turistici)

 

 

L’articolo 5, comma 2, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator nonché le guide e gli accompagnatori turistici, in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.  Il comma 5 dispone che alla copertura degli oneri derivanti si provvede ai sensi dell’articolo 34.

 

L'art. 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio, convertito dalla legge n. 77 del 2020) ha istituito un apposito fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2020. Successivamente, l'art. 77, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto agosto) ha novellato il citato articolo 182, estendendo le finalità di sostegno del fondo alle guide e agli accompagnatori turistici e incrementando la dotazione dello stesso da 25 a 265 milioni di euro.

Come sopra accennato, il comma 1 in esame dispone un ulteriore incremento di 400 milioni di euro.

Il comma 5 stabilisce che alla copertura degli oneri si provveda ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge in esame (v. la relativa scheda).

 

Si ricorda che in attuazione dell'art. 182 citato, il D.M. 12 agosto 2020 ha fissato le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo, pari a 25 milioni di euro per il 2020, alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Tale decreto individua i beneficiari tra i soggetti che, al momento della presentazione dell’istanza, esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai seguenti codici ATECO: 79.11 (agenzie di viaggio) e 79.12 (tour operator). Il decreto reca inoltre le modalità di calcolo del contributo da erogare al beneficiario, le cause di revoca delle somme accordate, la disciplina dei controlli. Successivamente, a seguito dell'incremento delle risorse disposto dal D.L. n. 104, con D.M. 5 ottobre 2020, si è previsto che ulteriori 220 milioni di euro fossero destinati, per l'anno 2020, al ristoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator, con le medesime modalità di cui al decreto 12 agosto 2020. Con ulteriore decreto datato 5 ottobre 2020, sono state dettate, inoltre, le modalità applicative per il riparto di una quota parte - pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020 - destinata a guide turistiche e accompagnatori turistici (codice ATECO 79.90.20).

 

 

 


Articolo 5, commi 3 e 5
(Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali)

 

 

L’articolo 5, comma 3, incrementa di ulteriori € 50 mln per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Il comma 5 dispone che alla copertura degli oneri derivanti si provvede ai sensi dell’articolo 34.

 

Si valuti l’opportunità di operare novellando – come già con il precedente intervento – l’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

 

L’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), istituendo nello stato di previsione del MIBACT il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali[12] con una dotazione iniziale di € 171,5 mln per il 2020, lo ha destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché al ristoro delle perdite derivanti – inizialmente – dal (solo) annullamento, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre[13].

Inoltre, ha previsto che le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, devono essere stabilite con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo[14].

Successivamente, l’art. 80, co. 1, lett. a), del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), novellando l’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), ha incrementato di € 60 mln la dotazione iniziale del Fondo – portandola, dunque a € 231,5 mln per il 2020 –, e ha ampliato le possibilità di utilizzo dello stesso, stabilendo che le risorse possono essere destinate anche al ristoro delle perdite derivanti dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

 

In attuazione, sono finora intervenuti:

§  il DM 267 del 4 giugno 2020, cha ha destinato € 30 mln al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri. Le risorse sono assegnate alle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e degli istituti culturali di cui alla L. 534/1996 e alla L. 549/1995, per l’acquisto di libri;

§  il DM 268 del 4 giugno 2020, che ha destinato € 10 mln al c.d. “tax credit librerie”, ossia al credito di imposta, istituito dall’art. 1, co. 319, della L. 205/2017 a decorrere dal 2018, di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano;

§  il DM 297 del 26 giugno 2020, che ha destinato € 50 mln ai musei civici, ai musei diocesani, agli altri musei e luoghi della cultura non statali dotati di personalità giuridica, agli altri musei e luoghi della cultura non statali di appartenenza pubblica dotati di autonomia organizzativa e di bilancio, anche costituiti in forma di fondazione, istituzione e azienda speciale. Ulteriori € 20 mln sono stati destinati ai musei e ai luoghi della cultura non statali con DM 448 del 7 ottobre 2020;

§  il DM 364 del 30 luglio 2020, che ha destinato € 10 mln al sostegno dei piccoli editori;

§  il DM 371 del 3 agosto 2020, che ha destinato € 20 mln al ristoro delle perdite subite dagli operatori per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all’estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020 (qui la rettifica del 3 settembre 2020);

§  il DM 372 del 3 agosto 2020, che ha destinato € 20 mln al ristoro delle perdite subite dagli operatori per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno una mostra d’arte in Italia o all’estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020 (qui la rettifica del 3 settembre 2020). Modifiche al DM 372/2020 sono poi state apportate con DM 468 del 19 ottobre 2020, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione.

Ulteriori risorse sono state destinate allo stesso scopo con DM 485 del 29 ottobre 2020, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione. In base al comunicato stampa, si tratta di ulteriori € 15 mln;

§  il DM 394 del 10 agosto 2020, che ha destinato € 12 mln al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno uno spettacolo programmato in Italia, per un pubblico di almeno 1.000 persone se all’aperto e di 200 persone se al chiuso, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020;

§  il DM 461 del 14 ottobre 2020, che ha destinato € 5 mln al sostegno dei traduttori editoriali.


Articolo 5, comma 4
(
Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli dal vivo)

 

 

L’articolo 5, comma 4, prevede la possibilità di rimborsare i titoli di accesso relativi a spettacoli dal vivo nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Per i suddetti titoli di acquisto, i termini per presentare la corrispondente istanza di rimborso decorrono dalla data in entrata in vigore del decreto-legge in esame (quindi dal 29 ottobre 2020).

 

 

In dettaglio, limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, la disposizione estende l'applicazione dell'articolo 88, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) anche al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021.

 

Si riepiloga brevemente la disciplina recata dal citato art. 88, co. 1 e 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), come modificato dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020). Esso ha stabilito l'applicazione dell'art. 1463 del codice civile - ossia la sopravvenuta impossibilità della prestazione - ai contratti di acquisto:

§  di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali;

§  di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

In base al principio generale di cui all'articolo 1463 del codice civile, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.

Il periodo di decorrenza della sopravvenuta impossibilità della prestazione - che comunque doveva essere motivata in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da COVID-19 - si è verificato dalla data di adozione del D.P.C.M. 8 marzo 2020[15] (cioè dall'8 marzo medesimo) fino al 30 settembre 2020.

 

In virtù della disposizione in commento, solo per i contratti di acquisto di biglietti che riguardino gli spettacoli dal vivo, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione anche nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (quindi il 26 ottobre 2020) e il 31 gennaio 2021 (nuovo termine finale di vigenza dello stato di emergenza, come previsto dalla delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020[16]).

 

 Il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, entrato in vigore il 26 ottobre 2020, rientra nei provvedimenti che possono essere adottati in attuazione del D.L. 19/2020 e del D.L. 33/2020, come modificati da ultimo dal D.L. 125/2020, per il contenimento della diffusione del virus da COVID-19.

In base al D.L. 19/2020, tali provvedimenti contengono misure assunte per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 gennaio 2021, termine dello stato di emergenza, e possono disporre, per quanto di interesse:

§  la limitazione o la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso (art. 1, co. 2, lett. g));

§  la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo (art. 1, co. 2, lett.i));

§  la limitazione o la sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (art. 1, co. 2, lett.r)).

Inoltre, il D.L. 33/2020, all'art. 1, co. 8, stabilisce che - dal 18 maggio al 31 gennaio 2021 - è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono secondo le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 del citato D.L. 19/2020.

 

            Pertanto, dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020, il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 - all'art. 1, co. 9, lett. m) - prevede la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. Resta invece consentito, a determinate condizioni, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (art. 1, co. 9, lett. r)).

 

La conseguenza della sopravvenuta impossibilità della prestazione è il rimborso di quanto corrisposto per i titoli di accesso e i biglietti, che - in base al co. 2 dell'art. 88 - avviene su apposita istanza dei soggetti acquirenti, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.18/2020 (cioè entro il 16 aprile 2020), o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione. In base alla disposizione in commento, per i biglietti relativi agli spettacoli dal vivo, il termine di trenta giorni per presentare istanza di rimborso decorre dal 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame).

 

All'istanza di rimborso, presentata all'organizzatore dell'evento anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, deve essere allegato il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o all'emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione. Si segnala che non viene esplicitato a chi spetti la decisione tra i due strumenti.

L’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata venga annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata.

 

 

 

 


Articolo 5, commi 6 e 7
(Tax credit vacanze)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 5 modifica la disciplina del tax credit vacanze estendendo tale beneficio al periodo d'imposta 2021 e rendendolo utilizzabile, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021. Sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.

Il comma 7 reca la copertura del relativo onere.

 

Il comma 6 in esame reca novelle all'art. 176 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio, convertito dalla legge n. 77 del 2020). Il comma 1 dell'art. 176 riconosce (per il periodo d'imposta 2020 nonché, secondo la novella in esame, per il periodo d'imposta 2021) un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE inferiore ai 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, dalle aziende di agriturismo e dai bed and breakfast. Tali imprese dovranno essere in possesso dei titoli prescritti (dalle norme nazionali o regionali) per l’esercizio dell’attività. Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 30 giugno 2021 (tale termine è stato prorogato dalla novella in esame dal 31 dicembre 2020).

Come sopra accennato, il beneficio è riconosciuto una sola volta.

 

L'agevolazione è concessa per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale. L'ammontare massimo del credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a 500 euro per nucleo familiare (300 euro per i nuclei di due persone, 150 euro per i nuclei di una sola persona).

Il beneficio è fruibile esclusivamente:

§  nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;

§  il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione di imposta.

Lo sconto sul corrispettivo è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

 

Il medesimo comma 6, inoltre, introduce un nuovo comma 5-bis all'art. 176. Tale nuovo comma stabilisce che, ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità applicative già definite ai sensi del comma 6 dell'art. 176. Quest'ultimo demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’INPS e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle modalità applicative, da eseguire anche avvalendosi della società per azioni PagoPA. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020.

Per ulteriori dettagli sui contenuti dell'art. 176, v. infra.

 

Il comma 7 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 6, stimati in 280 milioni di euro per l'anno 2021 e in 122,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

§  quanto a 280 milioni per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 34 del presente decreto-legge;

§  quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione;

§  quanto a 72,50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo del FISPE - Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

Si segnala che lo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'A.G. 198 (recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al bonus vacanze e al contributo a fondo perduto, assegnato in data 20 ottobre 2020 alle commissioni bilancio di Camera e Senato) ha evidenziato che:

§  la spesa correlata al contributo a fondo perduto (di cui all'articolo 25 del DL 34/2020), stimata in 6.192 milioni per il 2020, si è rilevata più elevata di quanto preventivato dalla relazione tecnica;

§  la spesa correlata al cd. tax credit vacanze, stimata in 1677,2 milioni di euro, ha fatto registrare, al contrario, margini di economia.

Dalla Relazione allegata e dalle Premesse allo schema di decreto si evince, in particolare, che per quanto riguarda il tax credit vacanze sono stati generati bonus per un valore complessivo di 689,76 milioni di euro (per effetto di una stima iniziale eccessivamente prudenziale).

Pertanto, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone, all'esito al monitoraggio e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, la assegnazione di 500 milioni di euro al finanziamento della misura di cui all'articolo 25 del DL 34/2020 (contributo a fondo perduto).

Si ricorda che lo schema di decreto n. 198 è stato adottato in attuazione dell'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n.34 del 2020, il quale reca disposizioni per il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020, definendo una procedura, in deroga alla legge di contabilità, che consente la compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure.

La 5a commissione del Senato ha espresso parere favorevole in data 27 ottobre 2020. La V commissione della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole in data 29 ottobre 2020. Al momento della redazione della presente scheda il decreto ministeriale non risulta pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al relativo dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.

 

 

Contenuto dell'articolo 176 del D.L. n. 34 del 2020 come modificato dall'art. 5, comma 6, in esame

 

L'articolo 176, comma 1, riconosce, per i  periodi  di imposta 2020 e 2021, per una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al DPCM n. 159 del 2013) inferiore ai 40.000 euro per il pagamento di servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, dalle aziende di agriturismo e dai bed and breakfast. Tali imprese dovranno essere in possesso dei titoli prescritti (dalle norme nazionali o regionali) per l’esercizio dell’attività. Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 30 giugno 2021.

 

La disposizione specifica che, ai fini del riconoscimento del beneficio, si può considerare l'ISEE in corso di validità, ordinario ovvero corrente (ai sensi dell'art. 9 del DPCM n. 159 del 2013).

 

Il DPCM n. 159 del 2013 reca il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE. L'art. 9 del regolamento stabilisce che può essere calcolato l'ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'Indicatore e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle variazioni della situazione lavorativa ivi elencate.

Si ricorda qui, in estrema sintesi, che l'ISEE, istituito dal D.lgs. 109/1998, è un indicatore utilizzato per confrontare, mediante apposite scale di equivalenza volte a misurare forfettariamente le differenti condizioni soggettive, la situazione economica del nucleo familiare del soggetto che richiede prestazioni sociali agevolate. È calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pagina dedicata sul sito dell'INPS.

 

Si ricorda, inoltre, che la legge n. 96 del 2006 reca disciplina dell'agriturismo. L'art. 2 della legge citata stabilisce che per attività agrituristiche debbano intendersi le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (di cui all'articolo 2135 c.c.), anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Si segnala, infine, che è all'esame della 10a commissione del Senato il disegno di legge A.S. n. 1413, approvato dalla Camera dei deputati, il quale conferisce al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo, contestualmente individuando i relativi principi e criteri direttivi. Per un inquadramento generale della materia si veda la relativa Nota n. 122 (luglio 2019).

 

Il comma 2 stabilisce che il credito si può riconoscere ad un solo componente del gruppo familiare, nella misura massima di:

§  500 euro per nucleo familiare;

§  300 euro per i nuclei familiari di due persone;

§  150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona.

 

Il comma 3 stabilisce le seguenti condizioni per la fruizione del beneficio, a pena di decadenza:

§  le spese devono essere sostenute in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio;

§  il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale (di cui al d.lgs. n. 127/2015, art. 2, recante la disciplina sulla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi); si specifica che la fattura o il documento dovranno riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;

§  il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator.

 

Ai sensi del comma 4 il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Il comma 5 prevede il rimborso dello sconto all'impresa turistica ricettiva, all'agriturismo o al bed and breakfast, sotto forma di credito d'imposta. Si chiarisce che il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997). Non si applicano a tali crediti compensabili i limiti generali (700.000 euro) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, pari 250.000 euro) di cui, rispettivamente, all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Il medesimo credito di imposta può essere oggetto di cessione a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza (tale locuzione è stata inserita in sede di coordinamento formale nel corso dell'esame presso la Camera), anche parziale, di tutte le condizioni previste, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato. La norma pone in capo all'Agenzia delle entrate il compito di provvedere al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

 

Si ricorda che l’articolo 17 del d.lgs. 241 del 1997 disciplina la compensazione dei crediti. Al fine di compensare i crediti con i propri debiti, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Al fine di contrastare indebite compensazioni, l'art. 3 del D.L. n. 124 del 2019 (conv. dalla l. n. 157 del 2019) consente di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito; estende l’obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione; introduce una specifica disciplina sanzionatoria.

 

Ai sensi del nuovo comma 5-bis, sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo   le   modalità applicative già definite ai sensi del successivo comma 6. Quest'ultimo demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’INPS e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi della società per azioni PagoPA.

In attuazione del presente comma è stato adottato il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020.

 

La piattaforma pagoPA è la piattaforma per la gestione del sistema dei pagamenti pubblici, che consente a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA. PagoPA S.p.A. è la società partecipata dallo Stato creata allo scopo di diffondere i servizi digitali in Italia costituita ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 135 del 2018. Tale articolo 8 ha trasferito, dall'Agenzia per l'Italia Digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, i compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento. A tale fine ha previsto la costituzione di una società per azioni interamente partecipata dallo Stato per lo svolgimento delle suddette attività. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni per assicurare la massima diffusione delle forme di pagamento con strumenti elettronico.

Sul sistema pagoPA, si veda il relativo sito internet.

 

Con il provvedimento del 17 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per richiedere e utilizzare il Bonus vacanze. Istruzioni semplificate su quanto vale, come chiederlo e a chi spetta sono state messe a disposizione in una guida e in un vademecum dedicato.

Con la Circolare 18/E del 3 luglio 2020, l'Agenzia delle entrate, inoltre, ha fornito alcuni chiarimenti sulla fruizione del beneficio, riguardanti l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo, i requisiti per la fruizione, le modalità di rimborso dello sconto al fornitore, la cessione del credito.

 

Il comma 7 dell'art. 176 reca la copertura degli oneri.

 

 


Articolo 6
(Misure urgenti di sostegno all'export e
al sistema delle fiere internazionali)

 

 

L’articolo 6, comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri, cd. “Fondo Legge n. 394/1981".

Il comma 2 rifinanzia di 200 milioni per l'anno 2020 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, di cui all'art. 72 del D.L. n. 18/2020, per l’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto "Fondo 394/1981".

Il comma 3 estende l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione del Fondo Legge n. 394/1981 destinata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani. Tra i soggetti beneficiari della Sezione, vengono incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e, a valere sulle risorse della Sezione, nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, tramite SIMEST S.p.A., ai soggetti beneficiari, anche contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili.

Il comma 4 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dalle misure di cui all’articolo in esame si provveda ai sensi dell’articolo 34.

 

Segnatamente, il comma 1 incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2020 le disponibilità del Fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri, istituito all'articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981 (convertito, con modificazioni, in Legge n. 394/1981), cd. Fondo L. n. 394/1981.

Contestualmente, il comma 2 incrementa di euro 200 milioni per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri istituito dall'art. 72, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma, che consistono nell’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese a valere sul Fondo Legge n. 394/1981.

 

 

La relazione illustrativa afferma che il rifinanziamento dei Fondi è indispensabile al fine di una prima risposta alle esigenze derivanti dalle numerose domande presentate dalle imprese a SIMEST nel periodo successivo 17 settembre 2020, data a partire dalla quale si sono applicati a questo strumento i più ampi margini di intervento resi possibili dal "Temporary framework" della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a seguito dell'emergenza Covid – 19 (sul punto, cfr. infra, comma 3).

 

Il rifinanziamento interviene inoltre a seguito della comunicazione, il 21 ottobre 2020, di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Fondo 394/81, con contestuale chiusura della ricezione da parte di SIMEST S.p.a. delle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo in questione e del relativo cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata (cfr. Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2020).

 

Il Fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri è stato istituito con l’art. 2 del d.l. n. 251/1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 394/81.

L’articolo 6 del D.L. n. 112/2008 (conv. dalla l. n. 133/2008), come modificato dall’art. 42 del D.L. n. 83/2012, ha riformato la disciplina dei finanziamenti, prevedendo che essi possano essere concessi nei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento UE sugli aiuti di importanza minore “de minimis”, Reg. n. 1407/2013/UE (art. 6, co. 1 del D.L. 112/2008 e ss. mod. e int.) e comunque in conformità alla normativa UE sugli aiuti di Stato.

L’articolo 18-bis del D.L.. n. 34/2019 ha esteso l’operatività del Fondo al finanziamento di iniziative intraprese dalle imprese italiane in mercati anche dell’Unione europea oltre che, come già previsto, extra UE. Le iniziative ammesse ai benefici del Fondo sono:

a) la realizzazione di programmi di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

b) studi di pre - fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

c) altri interventi prioritari (art. 6, co. 2 del D.L. 112/2008).

Il 70 per cento annuo delle risorse del Fondo è destinato alle piccole e medie imprese (PMI) per le predette iniziative (art. 6, co. 3 del D.L. n. 112/2008).

Il D.M. 7 settembre 2016, il D.M. 8 aprile 2019 e il D.M. 11 giugno 2020, adottati in attuazione della predetta disciplina, hanno fissano i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo.

La gestione degli interventi di agevolazione è affidata a SIMEST sulla base di una apposita convenzione stipulata con il Ministero competente (già MISE, ora MAECI). Il Fondo è gestito fuori bilancio, con un apposito conto di tesoreria (n. 22044).

L’organo competente ad amministrare il Fondo è il Comitato Agevolazioni[17].

Quanto alla gestione contabile del Fondo, si rinvia all’ultima Relazione della Corte dei Conti relativa al Giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2019, pp. 53 e ss.

 

Il Fondo è stato rifinanziato più volte con i decreti legge adottati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare:

§  il D.L. n. 18/2020, all’articolo 54-bis ha rifinanziato il Fondo di 350 milioni per l’anno 2020 ;

§  il D.L. n. 34/2020, all’articolo 48, ha disposto un ulteriore rifinanziamento di 200 milioni per l’anno 2020;

§  il D.L. n. 104/2020, all’articolo 91, ha istituito, presso il Fondo, una sezione dedicata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali. Contestualmente, ne ha ulteriormente incrementato le disponibilità di 300 milioni di euro per il 2020, demandando al “Comitato Agevolazioni” la determinazione della quota parte delle predette risorse da destinare alla Sezione enti fieristici. La sezione opera, a condizioni di mercato, mediante interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonché concessione di finanziamenti, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

 

Oltre ad essere stato rifinanziato, il Fondo Legge n. 394/1981 è stato potenziato nella sua operatività, ai sensi di quanto consentito dal quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, cd. Temporary Framework.

In primo luogo, è stato previsto l’intervento combinato del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, istituito dall’articolo 72, comma 1, del D.L. n. 18/2020. Una delle finalità di tale nuovo Fondo (contemplata dal citato comma 1, lett. d)) è infatti quella di erogare cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese a valere sul Fondo Legge n. 394/1981.

In secondo luogo, l’articolo 48 del D.L. n. 34/2020, ha previsto che:

§  fino al 31 dicembre 2021, il Comitato agevolazioni con propria delibera, possa, in conformità alla normativa UE in materia di aiuti di Stato, elevare i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Legge n. 394/1981, fino al doppio di quelli attualmente previsti;

§  fino al 31 dicembre 2021, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Legge n. 394/1981 nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi dal Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, possono eccedere gli importi massimi degli aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione UE;

§  fino al 31 dicembre 2020, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Legge n. 394/1981 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia (in deroga alla disciplina ordinaria del Fondo).

 

Quanto al Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, la dotazione finanziaria iniziale prevista dall’articolo 72, comma 1 del D.L. n. 18/2020 ammontava a 150 milioni di euro per l'anno 2020. Tale dotazione è stata successivamente integrata, per lo stesso anno, di 250 milioni dal D.L. n. 34/2020 (articolo 48) e di 63 milioni di euro dal D.L. n. 104/2020 (articolo 91)[18].

Infine, si segnala che l’articolo 58 del D.L. n. 18/2020 ha disposto, che, fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Legge n. 394/1981, può essere concessa una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

 

Il comma 3 apporta modifiche e integrazioni alla disciplina della Sezione speciale del Fondo Legge n. 394/1981 destinata al supporto al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, contenuta nell’articolo 91 del D.L. n. 104/2020.

L’operatività della Sezione, secondo la formulazione originaria dell’articolo 91, è stata prevista solo a favore degli enti fieristici, sotto forma di società di capitali.

Il comma in esame estende l’ambito di applicazione del Fondo anche a favore delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale (novella al comma 1 dell’articolo 91 del D.L. n. 104).

La relazione illustrativa rileva, al riguardo, che alcuni “enti fiera” organizzano direttamente gli eventi fieristici, mentre altri enti lasciano tale aspetto a separate imprese, la cui rilevanza, ai fini dell'internazionalizzazione del sistema Paese, è da considerarsi equivalente a quella degli enti fieristici stessi. Di qui la necessità dell’intervento estensivo in esame.

 

In secondo luogo, il comma 3 dispone che - a valere sulle risorse della Sezione e nel rispetto della disciplina europea vigente in materia di aiuti di Stato - possano essere concessi, tramite SIMEST S.p.A., ai soggetti beneficiari, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni (integrazione al comma 3 dell’articolo 91 del D.L. n. 104/2020).

 

La relazione illustrativa afferma che, con la norma in esame, si intende far beneficiare il settore delle misure di sostegno a ristoro dei costi fissi non coperti previsti dall'ultimo aggiornamento del " Temporary framework " della Commissione europea.

 

Tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE, duramente colpita dalla crisi da COVID-19, rientra l'adozione del Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01 e ss. mod e int.", una disciplina quadro degli aiuti di Stato, temporanea e straordinaria, volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga ai limiti e alle condizioni ordinarie consentite.

La base giuridica di tali misure di sostegno è nell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, il quale dispone che possono essere compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, previa approvazione della Commissione UE, al fine di valutare il carattere mirato alla finalità e la loro adeguatezza e proporzionalità.

Al riguardo, si segnala che il 31 luglio 2020, La Commissione UE ha approvato il regime di aiuti relativo al Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri e l’operatività combinata con il Fondo Legge 394/1981 (di cui al D.L. n. 18/2020 e al D.L. n. 34/2020). Gli aiuti possono essere concessi nell'ambito della misura a partire dalla sua approvazione da parte della Commissione ed entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

 

Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato più volte, da ultimo, il 13 ottobre 2020, con la Comunicazione della Commissione C(2020)7127 final. Con tale comunicazione, le disposizioni del Quadro temporaneo sono state estese per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che vengono prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021. Inoltre, sono state ulteriormente estese tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia rientra ora, a date condizioni, nei regimi consentiti. Per una illustrazione analitica, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare.

 

Il comma 4 dispone che - agli oneri di cui all’articolo in esame - pari a 350 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 34, che reca la copertura finanziaria del provvedimento.


Articolo 7
(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)

 

 

L’articolo 7 introduce, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive, recentemente introdotte, per contenere la diffusione dell’epidemia "Covid-19".

 

In particolare, il comma 1 fa riferimento alle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 (DPCM 24 ottobre 2020).

Si ricorda che il  DPCM 24 ottobre 2020, ha sostituito il precedente DPCM 13 ottobre 2020, così come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020. Le disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020 si applicano dal 26 ottobre al 24 novembre 2020. Esso prevede, in particolare, all'art. 1, comma 9, le seguenti disposizioni di interesse per la filiera agroalimentare, alle lettere:

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché' fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché' l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Il comma 2 prevede che l’erogazione dei sopra richiamati contributi debba avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

Al proposito, si ricorda che la predetta Comunicazione della Commissione è stata modificata e integrata il 3 aprile scorso dalla Comunicazione C(2020) 2215 final, l’8 maggio dalla Comunicazione C(2020) 3156 final, il 29 giugno dalla Comunicazione C(2020) 4509 final e, infine, il 13 ottobre con la Comunicazione C(2020) 7127 final.

 Per un approfondimento sugli aiuti di Stato nell’Unione europea, nell’attuale epidemia da Covid-19, si rinvia all’apposito tema web del Servizio studi della Camera dei deputati.

 

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione della platea dei beneficiari e dei criteri per usufruire dei benefici. Si prevede, inoltre, che all’attuazione della misura in esame provveda l’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.  

 

Il comma 4, infine, stabilisce che agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell’articolo 34, che reca le disposizioni finanziarie del provvedimento in esame.


Articolo 8
(Credito d’imposta locazioni)

 

 

L’articolo 8 estende, per alcuni specifici settori, il credito d’imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d’azienda (articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020) anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. L’agevolazione si applica indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

 

Preliminarmente si ricorda che l’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto rilancio) introduce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento per l'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento). Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. L’agevolazione è commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Ai sensi dell’articolo 122 del medesimo decreto Rilancio, i soggetti beneficiari possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dei crediti d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Si ricorda inoltre che lo stesso articolo 28 prevede che per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, la percentuale è pari al 30%. Per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta 2019, le percentuali sono stabilite al 20% (contratti di locazioni) e al 10% (contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda).

 

Il comma 1 dell’articolo in esame stabilisce che alle imprese operanti in alcuni settori (indicati nella tabella dell'Allegato 1), coinvolti dalle ulteriori restrizioni previste dalle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dal sopra citato articolo 28 del decreto-legge n. 34 anche per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi.

Tale agevolazione spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

 

Il comma 2 stabilisce che alla norma in esame si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute al richiamato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

Il comma 3 dispone inoltre che l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Si ricorda che tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE e dei diversi Stati membri colpiti dalla crisi rientra l'adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato. La Comunicazione della Commissione "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01", è volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

A tal proposito si ricorda che il 13 ottobre 2020 la Commissione, con la Comunicazione C(2020)7127 final, ha adottato la quarta modifica del Temporary Framework, che proroga le disposizioni del quadro temporaneo fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che vengono prorogate fino al 30 settembre 2021, nonché estende le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia rientra ora, a date condizioni, nei regimi consentiti. Per una panoramica completa della materia si rinvia al tema Gli aiuti di Stato nell’attuale epidemia da COVID: il nuovo quadro UE realizzato dal Servizio Studi della Camera.

 

Il comma 4 provvede alla copertura finanziaria della disposizione stabilendo che gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo (valutati in 259,2 milioni di euro per l’anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto) si provvede ai sensi dell’articolo 34 alla cui scheda di lettura si rimanda.

 


Articolo 9
(Esenzione seconda rata IMU)

 

 

L’articolo 9 abolisce il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dalla Tabella 1 allegata al provvedimento.

L’agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.

Per il ristoro ai comuni della relativa perdita di gettito, il Fondo di ristoro appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno è incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020.

 

L’articolo 9 abolisce il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020, in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19, come indicate nella tabella allegata al provvedimento in esame.

Si tratta in sostanza dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi.

 

L’agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.

 

Le norme si aggiungono all’esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per le strutture turistiche, ricettive e fieristiche già stabilita dall’articolo78 del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto Agosto) che, a tale scopo, vengono espressamente fatte salve.

 

In ragione dell’emergenza sanitaria ed economica, i provvedimenti d’urgenza emanati dal Governo hanno disposto determinate esenzioni dal pagamento dell’IMU dovuta nel 2020 per i settori maggiormente colpiti dalla crisi.

In particolare, l’articolo 177 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ha abolito la prima rata dell'IMU 2020, quota-Stato e quota-Comune, per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come di immobili classificati nella categoria catastale D2, vale a dire agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

L’agevolazione opera anche per gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Successivamente l’articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto Agosto) ha esentato dal pagamento della seconda rata dell’IMU 2020 i predetti immobili già esentati dalla prima; ha poi disposto l’esenzione dalla sola seconda rata IMU 2020 dovuta sugli immobili - rientranti nella categoria catastale D3 - destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il decreto Agosto ha inoltre specificato che l’esenzione dalla seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D2) si applica anche alla prima rata già esentata per effetto dell'articolo 177 sopra menzionato.

Il medesimo provvedimento prevede poi, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, che l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022, subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Il Governo nella relazione illustrativa chiarisce che le fattispecie già contemplate dall’articolo 78, ove non prevedano la condizione della corrispondenza tra il proprietario dell’immobile e il gestore dell’attività ivi esercitata, continuano ad applicarsi secondo tale disposizione, indipendentemente dal fatto che le stesse siano ricomprese nella tabella allegata al presente decreto e che la norma preveda in generale la suddetta condizione.

 

Ai sensi del comma 2, l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19, per cui si rinvia al relativo tema web.

 

Ai sensi del comma 3, per il ristoro ai comuni della perdita di gettito conseguente all’abolizione della seconda rata dell’IMU in esame, il Fondo di ristoro istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno dal decreto Rilancio (articolo 177, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020) viene incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020.

Come precisato nella Relazione tecnica, dall’agevolazione in esame, tenuto conto che si riferisce alla sola seconda rata IMU, si stima una perdita di gettito per l’anno 2020 pari a 121,3 milioni di euro, di cui 19,7 milioni a titolo di IMU quota Stato e 101,6 milioni a titolo di IMU quota comune.

Tale Fondo di ristoro, si rammenta, è stato istituito dal decreto Rilancio con una originaria dotazione di 76,55 milioni di euro per l’anno 2020, quale ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’abolizione della prima rata dell’IMU 2020. La dotazione è stata incrementata di 85,95 milioni di euro per il medesimo anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per effetto dell’articolo 78 del decreto Agosto, che ha abolito la seconda rata IMU 2020 per alcune categorie di immobili, essenzialmente inerenti le attività del turismo e dello spettacolo (v. supra), nonché, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, l’abolizione dell’IMU dovuta per gli anni 2021 e 2022.

Per il riparto delle risorse del Fondo autorizzate dall’articolo 177, comma 2, del D.L. n. 34/2020, destinate al ristoro ai comuni delle minori entrate connesse all'abolizione della prima rata dell'IMU 2020, è stato adottato il D.M. interno 22 luglio 2020[19], di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali acquisita nella seduta del 23 giugno 2020.

Per le risorse autorizzate dall’articolo 78 del decreto Agosto, finalizzate al ristoro ai comuni della perdita di gettito conseguente all’abolizione della seconda rata dell’IMU e per gli anni 2021 e 2022 dell’IMU dovuta per gli immobili adibiti a sale cinematografiche e teatrali, il comma 5 ha previsto che al loro riparto si provveda con uno o più decreti del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge Agosto.

I decreti di ristoro previsti dall’articolo 78, comma 5, del decreto Agosto avrebbero dovuto essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge Agosto; il comma 3 in esame fissa ora un nuovo termine per la loro emanazione, più precisamente entro il 28 dicembre 2020 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame).

 

Il comma 4 quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 in 121,3 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 34, norma di copertura generale del provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia.

 


Articolo 10
(Proroga presentazione modello 770)

 

 

L’articolo 10 proroga al 10 dicembre 2020 (anziché al 31 ottobre) il termine per l’invio all’Agenzia delle entrate del modello 770 che attesta le ritenute fiscali operate dai sostituti d’imposta e i relativi versamenti nel corso dell’anno d’imposta 2019.

 

Preliminarmente si ricorda che il modello 770/2020 (anno d’imposta 2019) è utilizzato dai sostituti d’imposta (comprese le Amministrazioni dello Stato) per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

§  redditi di lavoro dipendente e assimilati;

§  redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

§  dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;

§  locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione unica;

§  somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;

§  somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;

§  somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Il modello 770/2020, che avrebbe dovuto presentato entro il 31 ottobre, è stato approvato con il provvedimento n. 8963/2020 dell’Agenzia delle entrate.

 

L’articolo in esame proroga il termine di presentazione del modello sopra citato al 10 dicembre 2020.

 

Tale intervento è stato sollecitato da alcune categorie di professionisti (ad es. con lettera dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro) che lamentavano una coincidenza dei termini con altre scadenze, come per la presentazione delle domande di cassa integrazione.

 

Si rammenta che l’articolo 4, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 prevede che i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati.

 


Articolo 11
(Finanziamento della prosecuzione degli interventi di integrazione salariale relativi alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica)

 

 

L’articolo 11 consente - ai fini sia del finanziamento degli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui al successivo articolo 12 sia dell’adozione di ulteriori interventi legislativi in materia - la conservazione in conto residui, nell’esercizio finanziario relativo al 2021, di una quota delle risorse già stanziate per il 2020 per i suddetti interventi di integrazione. Tale quota è pari a 3.588,4 milioni di euro. Si ricorda che il successivo articolo 34, comma 3, lettere b) e c), dispone una riduzione, nella misura di 3.000 milioni di euro, degli stanziamenti in materia relativi al 2020. Dal combinato disposto dei due articoli deriva che, nell’ambito dell’importo di cui all’articolo 11, una quota pari a 588,4 milioni può (in tutto o in parte) essere utilizzata nel 2020 ovvero (in caso di mancato utilizzo) essere conservata in conto residui nell’esercizio finanziario relativo al 2021, mentre il restante importo, pari a 3.000 milioni di euro, può essere utilizzato esclusivamente nel 2021, mediante la suddetta conservazione in conto residui (peraltro, nell'ambito di tali quote, il comma 13 dell'articolo 12 dispone l'utilizzo per il 2020 di una quota pari a 582,7 milioni e per il 2021 di una quota pari a 1.501,9 milioni, in termini di saldo netto da finanziarie). Come emerge dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[20], la rimodulazione temporale delle risorse è stata definita anche in base ai dati relativi all’effettivo utilizzo dei trattamenti di integrazione in esame. La medesima relazione tecnica rileva che gli effetti dell'articolo 11 relativi all’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni sono già scontati nelle previsioni contenute nel Documento programmatico di bilancio per il 2021.

 

Più in particolare, la disposizione in esame novella l'articolo 265, comma 9, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ponendo una deroga, ai fini suddetti, al meccanismo previsto dal medesimo comma 9; si ricorda che da quest’ultimo deriverebbe il versamento, entro il 20 dicembre 2020, ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, delle risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020.

Si ricorda che il suddetto meccanismo concerne le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, dal medesimo D.L. n. 34 del 2020 e dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126[21].

 


Articolo 12, commi da 1 a 8 e da 12 a 17
(Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 e sgravi contributivi per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale)

 

 

I commi da 1 a 6 e 8 dell’articolo 12 prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di sei settimane di trattamento, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021; il beneficio può concernere i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e determina - ai sensi del comma 2 e fatte salve le fattispecie di esonero di cui al comma 3 - l'obbligo del versamento di un contributo specifico a carico del datore di lavoro. Nel suddetto periodo 16 novembre 2020-31 gennaio 2021, gli interventi di integrazione (con la causale COVID-19) non possono superare il limite di sei settimane - ivi compresi gli interventi contemplati da norme precedenti - (comma 1 citato). I commi 8, 12 e 13 concernono i limiti di spesa per i nuovi trattamenti in oggetto e la copertura finanziaria. I limiti vengono posti distintamente con riferimento alle seguenti tipologie: trattamenti ordinari di integrazione salariale ed assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS; trattamenti di integrazione salariale in deroga; assegni ordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS[22] (relativamente a questi ultimi, il concorso finanziario statale è definito dal citato comma 8).

Il comma 7 dispone un differimento di termini nelle procedure relative ai trattamenti di integrazione (con causale COVID-19) previsti da norme precedenti.

Il comma 14 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato[23], con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale. L'esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nel mese di giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile[24]. Il beneficio è concesso per un periodo aggiuntivo rispetto a quello eventuale di godimento dello sgravio di cui all'articolo 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126. Il riconoscimento dello sgravio di cui al comma 14 è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea (comma 16). La copertura finanziaria dello sgravio è definita dal comma 17.

Il comma 15 prevede che i datori che abbiano richiesto lo sgravio in base al suddetto articolo 3 del D.L. n. 104 possano rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 12 in esame.

 

Si ricorda che, in base alla normativa finora vigente di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, all’articolo 70-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 1 del citato D.L. n. 104 del 2020, gli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 possono essere autorizzati, con riferimento a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di trentasei settimane, fatto salvo un periodo aggiuntivo per alcune aree territoriali[25].

Il comma 1 del presente articolo 12 prevede che le suddette ulteriori sei settimane di trattamento, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, costituiscano la misura massima che possa essere richiesta nel medesimo periodo (con la causale COVID-19); gli interventi di integrazione - o le frazioni di intervento - richiesti ed autorizzati, prima del 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto), per periodi (o frazioni di periodo) collocati successivamente al 15 novembre 2020 concorrono al calcolo del suddetto limite delle sei settimane.

Riguardo all’ambito dei datori di lavoro interessati dalle varie tipologie di intervento summenzionate, si ricorda che, anche in virtù del carattere residuale e di chiusura dei trattamenti di integrazione salariale in deroga[26], esse, nel loro complesso, coprono quasi tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato[27].

Riguardo ai lavoratori, si ricorda che, per i trattamenti con causale COVID-19 previsti dal citato articolo 1 del D.L. n. 104 del 2020, possono essere beneficiari - secondo l'interpretazione seguita dalla circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020 (che recepisce sul punto un'espressa indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)[28] - esclusivamente i lavoratori alle dipendenze del datore alla data del 13 luglio 2020[29]. Si valuti l’opportunità di chiarire quale sia il corrispondente requisito temporale ai fini della fruizione degli interventi di integrazione di cui al presente articolo 12.

Le norme di cui all’articolo 12 non fanno riferimento al trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA)[30], trattamento che è stato invece oggetto di specifiche previsioni da parte delle norme precedenti (relative agli interventi di integrazione con causale COVID-19). Si consideri l'opportunità di valutare tale profilo, considerato anche che le norme transitorie restrittive delle possibilità di recesso dal rapporto di lavoro, di cui ai successivi commi da 9 a 11, non operano distinzioni tra i settori produttivi (cfr., al riguardo, la relativa scheda di lettura).

 

Si ricorda che - mentre, in generale, i trattamenti di integrazione salariale non riguardano i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti rientranti in una tipologia di apprendistato diversa da quello professionalizzante (cfr. l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) - i trattamenti in deroga in esame sono ritenuti applicabili (cfr. la circolare dell'INPS n. 86 del 15 luglio 2020, emanata d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) a tutti i lavoratori apprendisti ed ai lavoratori a domicilio; restano esclusi i dirigenti.

Per i datori aventi più di cinque dipendenti, i trattamenti in deroga sono subordinati alla conclusione di un accordo - che può essere concluso anche in via telematica - tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro (comma 1 del citato articolo 22 del D.L. n. 18, e successive modificazioni). Si ricorda altresì che: per i trattamenti in deroga - così come per gli altri trattamenti in oggetto con causale COVID-19 - l’obbligo dello svolgimento della procedura aziendale di informazione, consultazione ed esame congiunto può essere adempiuto, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi alla comunicazione preventiva circa la richiesta di intervento medesimo[31]; anche per i trattamenti in deroga (così come per gli altri interventi di integrazione salariale in oggetto) sono riconosciuti la contribuzione figurativa e gli oneri accessori (comma 1 citato dell’articolo 22 del D.L. n. 18).

Si ricorda altresì che i trattamenti ordinari e gli assegni ordinari di integrazione salariale, concessi con la causale COVID-19 in oggetto, non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata previsti dalle norme generali (relative alle medesime tipologie di trattamento) e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste[32].

 

Ai sensi del comma 2 del presente articolo 12, le sei settimane di intervento di integrazione in esame sono ammesse per i datori di lavoro per i quali sia stato già interamente autorizzato l’ultimo periodo di nove settimane previsto dalla disciplina già vigente (periodo di cui all’articolo 1, comma 2, del citato D.L. n. 104 del 2020)[33] e sono riconosciute solo dopo il decorso del suddetto periodo già autorizzato[34]; le suddette condizioni non si applicano per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle chiusure o limitazioni delle attività economiche di cui al D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (in tale fattispecie rientrano alcuni ambiti dei settori commerciali, artigianali, del turismo, della cultura e dello sport).

In base al medesimo comma 2, il riconoscimento delle sei settimane determina l’obbligo del versamento di un contributo da parte del datore di lavoro[35], ad esclusione dei casi individuati dal successivo comma 3. L'esonero concerne: i datori di lavoro che abbiano subìto, nel primo semestre del 2020, una riduzione del fatturato aziendale - rispetto al primo semestre del 2019 - pari o superiore al 20 per cento; i datori rientranti nelle suddette fattispecie limitative di cui al  D.P.C.M. 24 ottobre 2020; i datori che abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019[36]. Si valuti l’opportunità di chiarire se quest’ultima esclusione riguardi anche i datori di lavoro diversi dalle imprese nonché se i suddetti parametri, relativi al fatturato, riguardino tali datori, considerato che la norma adopera l’aggettivo "aziendale".

Fatti salvi i casi di esclusione summenzionati, il datore di lavoro deve versare un contributo a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, relativo alle sei settimane in oggetto (comma 4).

Il contributo è pari (comma 2 citato) ad una determinata quota percentuale della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; tale aliquota è pari al 9 per cento per i datori di lavoro che abbiano avuto una riduzione (inferiore, come detto, al 20 per cento) del fatturato (con riferimento ai periodi temporali summenzionati) e al 18 per cento per i datori di lavoro che non abbiano avuto alcuna riduzione del fatturato.

Alla domanda relativa al trattamento per le sei settimane in oggetto, il datore di lavoro (comma 4 citato) allega un’autocertificazione[37] concernente la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato (con riferimento ai periodi temporali summenzionati). In mancanza di autocertificazione, si applica la suddetta aliquota del 18 per cento (fatti salvi i casi di esclusione del contributo). Sono comunque disposte le necessarie verifiche, relative alla sussistenza dei requisiti - inclusi nell’autocertificazione - per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l’INPS e l’Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

Le domande relative ai trattamenti di cui all’articolo in esame devono essere presentate all’INPS[38], a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui abbia avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (comma 5); in fase di prima applicazione, il termine di decadenza scade il 30 novembre 2020 (la norma transitoria fa infatti riferimento alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto).

In caso di pagamento diretto della prestazione al dipendente da parte dell’INPS[39], il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui sia collocato il periodo di integrazione salariale[40], ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione (comma 6); tuttavia, qualora il termine così determinato sia anteriore al 28 novembre 2020, il termine medesimo è costituito da quest’ultima data. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico (in via definitiva) del datore di lavoro inadempiente.

Riguardo al suddetto termine relativo all’invio per il pagamento o per il saldo, si ricorda che, nel caso di pagamento diretto dei trattamenti in esame (con la causale COVID-19), la normativa[41] (che già pone il principio di decadenza summenzionato) prevede che la domanda del datore di lavoro contenga anche i dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione pari al 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo - anticipazione che l’INPS dispone entro quindici giorni dal ricevimento della domanda -. In merito, si segnala che, secondo l'interpretazione seguita dalla circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020, nella richiesta del datore di lavoro relativa alla prestazione si può rinunziare al meccanismo dell'acconto. Si ricorda inoltre che, nel caso di decadenza summenzionata, l'INPS provvede al recupero, nei confronti del datore di lavoro, dell'acconto eventualmente corrisposto[42].

In merito ai termini temporali relativi alle procedure per gli interventi di integrazione con causale COVID-19, il comma 7 del presente articolo 12 prevede il differimento al 31 ottobre 2020 dei termini ricadenti nel periodo 1° settembre 2020-10 settembre 2020 e relativi (a pena di decadenza) alla richiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame o alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti[43].

Il comma 8 prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS[44] garantiscano l’erogazione dell’assegno ordinario di integrazione salariale con le medesime modalità di cui al presente articolo 12. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla suddetta prestazione - con causale COVID-19 e per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo 16 novembre 2020-31 gennaio 2021 - è stabilito nel limite massimo di 450 milioni di euro per il 2021 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze[45]. Le risorse sono successivamente trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 12 stabilisce i limiti di spesa per i trattamenti di integrazione di cui al presente articolo 12 - ad esclusione dell’assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS, per il quale, come detto, il concorso finanziario statale viene determinato dal comma 8 -. I limiti di spesa di cui al comma 12 sono pari a: 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e per gli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS[46]; 473,3 milioni per i trattamenti di integrazione salariale in deroga. L’importo complessivo dei due limiti è pari, quindi, a 1.634,6 milioni.

Ai sensi del medesimo comma 12, l’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa; qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Si valuti l’opportunità di chiarire se le clausole di monitoraggio e salvaguardia in esame si applichino con riferimento a ciascuno dei limiti di spesa di cui al comma 12.

Sotto il profilo temporale, i limiti di cui al comma 12 sono posti in termini globali, mentre il successivo comma 13, nella quantificazione degli oneri, opera una distinzione tra il 2020 e il 2021, ipotizzando - come spiega la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[47] - che una determinata quota degli oneri ricada nel 2021 "per il fisiologico operare delle procedure amministrative e conseguenti registrazioni contabili".

Il comma 13 quantifica gli oneri derivanti dal presente articolo 12 in: 582,7 milioni di euro per il 2020 e 1.501,9 milioni per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare; 1.288,3 milioni - interamente relativi all’anno 2021 - in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e di fabbisogno di cassa; ai fini della relativa copertura finanziaria, il comma 13 rinvia alle disposizioni di cui al precedente articolo 11, comma 1 (cfr. la relativa scheda di lettura).

 

Come accennato, il comma 14 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato[48], con esclusione di quello agricolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano gli interventi di integrazione salariale di cui al presente articolo 12. L'esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nel mese di giugno 2020[49] ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile. Si valuti l’opportunità di chiarire se il riferimento concerna i soli interventi di integrazione concessi con causale COVID-19.

Il beneficio è concesso per un periodo aggiuntivo rispetto a quello eventuale (avente un limite massimo di quattro mesi) di godimento dello sgravio di cui all'articolo 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

Il presente comma 14 specifica altresì (in conformità con le disposizioni di cui al suddetto articolo 3 del D.L. n. 104) che: lo sgravio non concerne i premi e i contributi dovuti all’INAIL[50]; resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Si ricorda che la circolare dell’INPS n. 105 del 18 settembre 2020 - emanata con riferimento al citato articolo 3 del D.L. n. 104 - ha specificato che l’esonero contributivo in esame è compatibile con le richieste dei suddetti interventi di integrazione salariale con causale COVID-19[51], qualora queste ultime concernano una o più unità produttive diverse dall’unità o dalle unità per le quali si opti per l’esonero.

Peraltro, il comma 15 del presente articolo 12 prevede che i datori i quali abbiano richiesto lo sgravio in base al suddetto articolo 3 del D.L. n. 104 possano rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 12 in esame.

Si valuti l’opportunità di chiarire se, per i datori di lavoro che avessero fatto (prima dell’entrata in vigore del presente decreto) richiesta di intervento di integrazione salariale (con causale COVID-19) per periodi compresi in quello oggetto del comma 1 dell’articolo 12, il trattamento di integrazione sia compatibile con lo sgravio o se, in ipotesi contraria, i datori possano revocare (ai fini del godimento dello sgravio) la richiesta di intervento di integrazione.

Dal richiamo del citato articolo 3 del D.L. n. 104 deriva altresì che:

-         ai datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo di cui al comma 14 in esame si applichino i divieti e le sospensioni di cui ai commi da 9 a 11 del presente articolo 12, in materia di risoluzioni del rapporto di lavoro. La violazione delle norme relative ai suddetti divieti e sospensioni comporta la revoca dell’esonero contributivo, con efficacia retroattiva, e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale con causale COVID-19[52];

-         l'esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta).

Il comma 16 subordina l'applicazione del beneficio di cui al comma 14 all'autorizzazione della Commissione europea (in base al richiamato articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e specifica che la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, e successive modificazioni[53]. Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, e successive modificazioni, la Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[54] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi entro il 30 giugno 2021[55].

Il comma 17 provvede alla quantificazione delle minori entrate derivanti dal comma 14 ed alla relativa copertura finanziaria. Alle minori entrate relative al 2021, valutate pari a 61,4 milioni di euro, si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo 12. Alle minori entrate relative al 2022, valutate pari a 3 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

 


Articolo 12, commi 9-11
(D
isposizioni in materia di licenziamento)

 

 

I commi da 9 a 11 dell’articolo 12 estendono fino al 31 gennaio 2021 il periodo entro il qual resta preclusa la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto, con alcune eccezioni, le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

 

Le disposizioni in esame, in considerazione della facoltà di fruire di ulteriori ammortizzatori sociali entro il 31 gennaio 2021, secondo quanto disposto dai commi 1 e 14 del medesimo articolo 12 (alle cui schede di lettura si rinvia per un esame più approfondito), escludono la possibilità, entro la stessa data, di interrompere il vincolo contrattuale da parte dei datori di lavoro che non vi abbiano fatto integralmente ricorso.

 

In sintesi, il comma 1 dell’articolo 12, prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica possono  presentare domanda  di  concessione dei  trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per una durata massima di sei settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Il comma 14 dell’articolo 12, invece, prevede, in via eccezionale, in favore dei datori di lavoro privati[56] (esclusi quelli del settore agricolo), che non richiedano le misure di cui al comma 1, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021.

 

In tal senso, la interpretazione delle disposizioni in esame rimanda al contenuto dell’articolo 14 del dl 104/2020, che preclude espressamente il ricorso alle procedure di licenziamento suddette ai datori di lavoro che non abbiano fatto integralmente ricorso agli ammortizzatori sociali (a differenza delle disposizioni di cui ai commi da 9 ad 11 dell’articolo 12), fino al 31 dicembre 2020[57].

In particolare, le disposizioni in commento prevedono che:

§  resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223[58] (cfr. infra, scheda di approfondimento sull’istituto del licenziamento collettivo) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto (comma 9);

§  resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604[59] e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge[60](comma 10).

 

In base al comma 11, le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

§  dal venir meno del soggetto imprenditoriale: a) per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (sempre che nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c); b) in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;

§  nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione  del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi), ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22[61].

 

 

L’istituto del licenziamento collettivo (che non trova applicazione nei confronti dei dirigenti) è disciplinato principalmente dall’articolo 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223. Le cause che giustificano il ricorso a tale istituto risiedono nella riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro e nella cessazione dell’attività. L’ipotesi di licenziamento collettivo si verifica nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni nell’unità produttiva oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia. La normativa si applica a tutti i licenziamenti che, nel medesimo arco temporale e nello stesso territorio siano riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. Qualora sia assente il requisito quantitativo o quello temporale, si applica invece la disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. È sempre obbligatoria la verifica della sussistenza di un nesso di causalità tra la trasformazione produttiva effettuata ed il ridimensionamento dei dipendenti (Cass., 4 dicembre 1998, n. 12297), nonché un nesso di congruità tra gli stessi (cioè una piccola trasformazione produttiva non può comportare un rilevante numero di licenziamenti). Spetta al datore di lavoro provare l’effettività e la definitività della diminuzione del fabbisogno di forza-lavoro, attraverso la mancata sostituzione dei lavoratori licenziati o l’assenza di ulteriori assunzioni. Si ricorda che la procedura stabilita per il licenziamento collettivo è applicata anche alle aziende in CIGS, qualora nel corso o al termine del programma si verifichi la necessità di procedere anche ad un solo licenziamento. La procedura è contenuta nell’articolo 4 della L. 223/1991, che disciplina la procedura per la dichiarazione di mobilità (identica in caso di licenziamenti collettivi). In particolare, tale procedura può essere avviata dall’impresa che sia stata ammessa alla CIGS, qualora nel corso di attuazione del programma – che l’impresa stessa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale – ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative (comma 1). La procedura (commi 2-13) consta in una fase cd. Sindacale e in una fase cd. Amministrativa, nel corso delle quali il datore di lavoro ed i sindacati tentano di trovare soluzioni alternative al licenziamento.

 

 

 


Articolo 13
(Sospensione versamento contributi per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive)

 

 

L’articolo 13 sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive previste dal decreto del Presidente del Consiglio del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

In dettaglio, per quanto concerne l’ambito di applicazione, la sospensione riguarda i datori di lavoro appartenenti ai predetti settori, con sede operativa nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una tra quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto in esame, i cui dati identificativi verranno comunicati all’INPS e all’Inail da parte dell’Agenzia delle Entrate (commi 1 e 2).

 

I pagamenti dei contributi così sospesi sono effettuati alternativamente, senza applicazione di sanzioni e interessi (comma 3):

§  in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021;

§  mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

 

Gli oneri conseguenti all’applicazione dei benefici in commento - attribuiti in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato – sono valutati in 504 milioni di euro per il 2020, a cui si provvede ai sensi dell’articolo 34 che disciplina la copertura finanziaria del decreto in esame (alla cui scheda di lettura si rimanda) (commi 4 e 5).

 

La Relazione tecnica allegata al decreto, precisa che la stima dell’ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto di sospensione, valutato in 504 mln di euro per il 2020, è stata effettuata estraendo da UNIEMENS i contributi relativi al mese di novembre 2019 a carico del datore di lavoro e identificati dai codici ATECO contenuti nell’Allegato 1.

In particolare, si è tenuto conto di un’aliquota contributiva complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%, nonché della agevolazione delle regioni del mezzogiorno per le quali opera una riduzione dell’aliquota contributiva del 30%[62]. I monti retributivi del mese di novembre sono pari a circa 1,56 miliardi di cui 302 milioni nelle regioni del mezzogiorno. Sono stati inoltre considerati premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese oggetto di sospensione con una aliquota media del 3%.

 


Articolo 14
(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)

 

 

Ai nuclei familiari già beneficiari del Reddito di emergenza, l’articolo 14 riconosce la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Possono richiedere l’accesso all’erogazione delle quote anche i nuclei familiari finora non beneficiari del Rem. I requisiti di accesso rimangono gli stessi di quelli richiesti per le tre precedenti quote, l’unica modifica apportata è quella relativa al valore del reddito familiare, ora riferito al mese di settembre. Resta fermo anche l’elenco delle incompatibilità, se non per l’aggiunta di quelle riferite alle indennità elencate dall’articolo 15 del decreto in esame. La richiesta per le due ulteriori mensilità del Rem deve essere presentata all'INPS entro il 30 novembre 2020. Il riconoscimento della quota del Rem e? effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per il 2020, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza.

 

Il Reddito di emergenza (REM) è stato istituito dall’art. 82 del Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020[63]) in qualità di sostegno economico straordinario per quei nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell'emergenza, che non avevano avuto accesso ai sostegni a tal fine previsti dal Decreto Cura Italia (decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020). L’erogazione del beneficio è stata prevista in due quote (ovvero per due volte), ciascuna delle quali compresa fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).

Nel corso dell'esame del disegno di conversione del decreto legge 34/2020, sono stati modificati i termini per la presentazione della domanda relativa al Rem (entro il 31 luglio 2020 in luogo del 30 giugno 2020). Ancora nel corso dell'esame parlamentare è stato inserito il comma 2-bis che, ai fini del riconoscimento del REM, ha semplificato le procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile, intendevano presentare domanda per l'accesso al Rem medesimo.  Più precisamente, si è previsto che gli occupanti abusivi di un immobile possano autocertificare la loro residenza nell'immobile occupato qualora siano presenti persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora.

In seguito, l'art. 23 del decreto legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto agosto), ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (Rem), ha riconosciuto l'erogazione di una ulteriore singola quota del Rem ai nuclei familiari in possesso dei requisiti già richiesti per accedere alle due precedenti quote. I termini per la presentazione della domanda sono stati fissati al 15 ottobre 2020.

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto e presentato secondo le modalità stabilite dall'Istituto. L'INPS è responsabile dell’erogazione e del monitoraggio della misura.

 

La richiesta per le due ulteriori mensilità del Rem (novembre e dicembre) deve essere presentata all'INPS entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

 

Come ricorda la circolare n. 102 dell’INPS dell’11 settembre 2020, i requisiti economici sono relativi all’intero nucleo familiare, come individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE valida al momento della presentazione della domanda del Rem. Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente, mentre non è valida l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

 

Il Rem e? riconosciuto in presenza cumulativamente dei seguenti requisiti:

§  un valore del reddito familiare riferito al mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia corrispondente all’ammontare del beneficio;

 

La soglia del reddito familiare per il diritto al Rem è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne (scala di equivalenza utilizzata per il Reddito di cittadinanza). Tale scala di equivalenza può raggiungere la soglia massima di 2, elevabile fino a 2,1 solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

 

§  assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 15 (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo) del presente decreto-legge;

 

L’articolo 15, comma 1, del decreto in esame cita le indennità riconosciute dall’articolo 9 del decreto legge n. 104 del 2020, relative ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. Inoltre al comma 2 riconosce, a seguito di determinate condizioni, una indennità ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo, mentre al comma 3 riconosce, sempre a determinate condizioni (specificate al successivo comma 4), una indennità onnicomprensiva a: lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori iscritti ai Fondi pensioni dello spettacolo. Il comma 5 riconosce inoltre indennità ai lavoratori a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali. Il comma 7 del citato articolo 15 chiarisce che tali indennità non sono fra loro cumulabili e non sono cumulabili con il Rem di cui all’articolo in commento. Il successivo comma 8 ricorda che le indennità sopra elencate non concorrono alla formazione del reddito. Si sottolinea inoltre che l’indennità relativa a titolari di rapporti di collaborazione in ambito sportivo, di cui all’art. 17 del decreto in esame, come espressamente specificato all’interno dell’articolo stesso, non è riconosciuta ai  percettori del Rem.

Per quanto riguarda le incompatibilità definite dagli art. 82 del decreto legge n. 34 del 2020 e 23 del decreto legge n. 104 del 2020  relativamente ad ulteriori indennità riconosciute nel periodo emergenziale si rinvia alla Circolare 102 dell’INPS dell’11 settembre 2020. Preme qui ricordare che Il Rem, inoltre, non e? compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda: a) titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità). Il Rem è invece compatibile con i trattamenti assistenziali non pensionistici, quali indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità; b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo; c) percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.

 

§  possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a (requisiti di residenza), c e d (requisiti economici), 2-bis (accertamento residenza occupanti abusivi di immobile) e 3 (incompatibilità), dell’art. 82 del decreto legge n. 34 del 2020.

 

Più precisamente:

§  residenza in Italia al momento della presentazione della domanda;

§  un valore del patrimonio mobiliare familiare riferito al 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE. Come specificato dalla citata circolare INPS, il possesso del predetto requisito, non rilevabile sulla DSU presentata ai fini ISEE, viene autodichiarato in fase di presentazione della domanda ed e? oggetto di successiva verifica;

§  un valore dell'ISEE inferiore a 15.000 euro riferito al 2018.

 

Il riconoscimento della quota del Rem di cui ai commi 1 e 2 e? effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per il 2020 nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza. Resta ferma l’applicazione di quanto previsto dall’art. 265, comma 9, del decreto legge n. 34 del 2020, che prevede che eventuali risorse residue relative alle misure di cui ai decreti legge n. 18, 23 e 34 del 2020 non utilizzate al 15 dicembre 2020 sono versate dai soggetti responsabili entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (comma 4).

 

L'autorizzazione di spesa per l'erogazione del Rem per il 2020 è stata fissata dall’art. 82, comma 10, del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) in 966,3 milioni di euro (a cui si aggiungono 5 milioni per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem) ed è iscritta su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza".

Come rilevato dalla Relazione tecnica (RT) allegata al provvedimento, il tasso di accoglimento delle domande è risultato molto inferiore (circa il 50 per cento in meno) di quanto inizialmente stimato. La spesa per le quote Rem previste dal decreto legge n. 34 del 2020, a tutto settembre 2020 è stata pari a 318,5 milioni di euro a fronte di 290 mila nuclei beneficiari, con ancora circa 6 mila domande in istruttoria che se considerate prudenzialmente accolte impegnerebbero ulteriori 7 milioni considerato un costo mensile medio della prestazione pari a 558 euro. A tale somma complessiva di 325,5 mln di euro, la Relazione aggiunge gli oneri previsti per la mensilità stabilita dall’art. 23 del decreto legge n.104 del 2020 (c.d. Decreto agosto) che stima pari a 172,5 milioni. In base a tali previsioni, rispetto al limite di spesa autorizzato dal Decreto Rilancio (966,3 milioni di euro per il 2020) residuerebbero pertanto, per il 2020, risorse per 468,3 milioni di euro; poiché la RT stima che la disposizione in esame possa interessare un numero di nuclei pari a 404 mila con una spesa complessiva di 452 milioni per il 2020, le risorse residue risultano capienti per la copertura delle mensilità Rem di novembre e dicembre 2020.

Per quanto riguarda la platea dei beneficiari, l'Osservatorio statistico INPS rileva, al 31 luglio 2020 (termine per la presentazione della domanda per le due quote Rem di cui all’art. 82 del Decreto rilancio), che risultano aver fatto domanda di Reddito di Emergenza 599.942 nuclei: al 48% di questi (290.072) è stato erogato il beneficio, al 51% (303.817) è stato respinto, mentre il restante 1% (6.053) è in attesa di definizione della domanda. La distribuzione geografica delle domande pervenute rispecchia quella osservata per il Reddito di Cittadinanza: maggiore concentrazione nelle regioni del Sud e delle Isole (46%), a seguire le regioni del Nord (34%) e infine quelle del Centro (20%). La Relazione tecnica al provvedimento specifica che, dagli archivi dell’Istituto, al 25 ottobre 2020, risultano 146mila nuclei familiari percettori di Rem, in applicazione dell’art.23 del decreto legge n. 104 del 2020; inoltre risultano 226mila nuclei richiedenti in attesa di lavorazione della domanda.

 

Il comma 5 reca una norma di chiusura, ai sensi della quale per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

 


Articolo 15
(Indennità per alcune categorie di lavoratori)

 

 

I commi da 1 a 8 dell’articolo 15 riconoscono un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori; il successivo comma 9 pone un termine di decadenza per la presentazione della domanda relativa ad una precedente indennità onnicomprensiva, prevista per le medesime categorie ed anch'essa pari a 1.000 euro. Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 3 e 4); lavoratori dello spettacolo (comma 6). Ai soggetti beneficiari della suddetta precedente indennità onnicomprensiva la nuova prestazione è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda (comma 1), mentre gli altri interessati - ai sensi del comma 7 - devono presentare domanda all'INPS entro il 30 novembre 2020; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 8). L'indennità in esame (così come quella precedente) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (comma 8 citato).  I divieti di cumulo della nuova indennità sono disciplinati dal suddetto comma 7.

Il comma 10 reca uno stanziamento, pari a 9,1 milioni di euro per il 2020, ai fini del soddisfacimento di tutte le domande relative all'indennità di marzo 2020 (pari a 600 euro) per i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Il comma 11 reca il richiamo normativo ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo.

 

Si ricorda che la precedente indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, è stata prevista, per le categorie di lavoratori in oggetto, dall'articolo 9, commi 1-7 e 9, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126[64].

Come accennato, il comma 1 del presente articolo 15 prevede che ai soggetti beneficiari di tale precedente indennità - per la quale il termine di decadenza per la presentazione della domanda è posto al 13 novembre 2020 dal successivo comma 9 - la nuova prestazione sia erogata dall'INPS senza necessità di domanda. Per gli altri soggetti - che non rientrino nelle condizioni (non del tutto identiche a quelle nuove[65]) poste per la precedente indennità o che, in ogni caso, non abbiano presentato la relativa domanda entro il suddetto termine del 13 novembre 2020 - la prestazione è erogata su domanda, da presentare entro il 30 novembre 2020 ai sensi del successivo comma 7, e secondo i requisiti di cui ai commi da 2 a 6.

Si valuti l’opportunità di chiarire se il riconoscimento, ai sensi del comma 1, della nuova indennità ai summenzionati soggetti già beneficiari sia escluso qualora sia nel frattempo insorta una delle cause ostative previste dalle norme in materia[66].

 

I soggetti individuati dal comma 2 sono i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali[67], nonché i lavoratori in regime di somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei suddetti settori, qualora rientrino in tutte le seguenti fattispecie: abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2020); abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo - tale condizione non è prevista ai fini della precedente indennità summenzionata di 1.000 euro (cfr. il comma 1 del citato articolo 9 del D.L. n. 104) -; alla suddetta data di entrata in vigore, non siano titolari di pensione[68] o di trattamento di disoccupazione NASpI né siano titolari di rapporto di lavoro dipendente.

Si ricorda che ai lavoratori stagionali suddetti sono state già riconosciute (fatte salve alcune differenze nelle relative condizioni) l'indennità di 1.000 euro, di cui al citato comma 1 dell'articolo 9 del D.L. n. 104, e un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 e pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020[69]; le indennità relative ai mesi di aprile e maggio 2020 sono state riconosciute[70] anche in favore dei suddetti lavoratori in regime di somministrazione. Per la summenzionata indennità relativa al mese di marzo 2020, il comma 10 del presente articolo 15 reca uno stanziamento, pari a 9,1 milioni di euro per il 2020, ai fini del soddisfacimento di tutte le domande[71].

Riguardo ai lavoratori dipendenti a tempo determinato diversi da quelli stagionali, cfr., per i settori summenzionati del turismo e degli stabilimenti termali, il successivo comma 5.

I soggetti individuati dal comma 3 - che corrispondono (con talune differenze concernenti le relative condizioni) a categorie per le quali sono state già riconosciute la suddetta indennità di 1.000 euro, di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 9 del D.L. n. 104, nonché (in precedenza) un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020[72] - sono:

§  i lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2020)[73] e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

§  i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81[74], che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2020);

§  i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2020) siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale[75] e che non abbiano un contratto in essere alla suddetta data di entrata in vigore. Ai fini in esame, gli stessi soggetti, per tali contratti, devono aver maturato, con riferimento al suddetto arco temporale, almeno un contributo mensile[76] nella cosiddetta Gestione separata INPS[77] e in ogni caso il soggetto deve risultare già iscritto (per i contratti in esame) alla data del 17 marzo 2020 alla medesima Gestione separata;

§  gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, con reddito annuo per il 2019, derivante dalle medesime attività, superiore ad euro 5.000, purché titolari di partita IVA attiva e iscritti alla suddetta Gestione separata INPS, alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2020) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione[78] né di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello di lavoro intermittente (comma 4). Si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento alla data di presentazione della domanda, considerato che la necessità di presentazione di una domanda è esclusa (in base ai commi 1 e 7) per i soggetti beneficiari della suddetta precedente indennità di 1.000 euro.

Come chiarito dalla circolare dell'INPS n. 67 del 29 maggio 2020 - emanata con riferimento alle indennità riconosciute per i lavoratori in esame per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - la compatibilità di un rapporto di lavoro intermittente è riconosciuta anche in favore dei soggetti che presentino la domanda in base alle fattispecie soggettive in esame diverse rispetto a quella relativa ai lavoratori intermittenti.

I soggetti individuati dal comma 5 - corrispondenti (con talune differenze concernenti le relative condizioni) a categorie per le quali sono state già riconosciute la suddetta indennità di 1.000 euro, di cui al comma 5 del citato articolo 9 del D.L. n. 104, nonché (in precedenza) un’indennità, pari a 600 euro, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020[79] - sono i lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali[80], in possesso, in via cumulativa, dei seguenti requisiti:

§  titolarità nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2020) di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

§  titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

§  assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2020), di pensione[81] o di rapporto di lavoro dipendente.

Si ricorda che l'ambito in esame non concerne i lavoratori stagionali (nei summenzionati settori del turismo e degli stabilimenti termali), che sono invece oggetto del precedente comma 2.

I soggetti individuati dal comma 6 sono gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo[82] che rientrino in una delle seguenti fattispecie e che non siano titolari di pensione[83]: possesso di almeno 30 contributi giornalieri, versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2020), dai quali derivi un reddito non superiore a 50.000 euro (tale fattispecie è l’unica prevista per la precedente indennità di marzo 2020, pari a 600 euro[84]); possesso di almeno 7 contributi giornalieri, versati al Fondo nel summenzionato periodo, dai quali derivi un reddito non superiore a 35.000 euro (fattispecie già contemplata, come requisito alternativo a quello precedente, per il riconoscimento dell’indennità, pari a 600 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020[85], nonché per la summenzionata precedente indennità di 1.000 euro[86]). Per i lavoratori dello spettacolo in esame, il presente articolo non riproduce le disposizioni - previste con riferimento alle indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020[87], ma non con riferimento alla suddetta indennità precedente di 1.000 euro - di esclusione dal beneficio per i soggetti titolari, ad una determinata data, di rapporto di lavoro dipendente. Si valuti l’opportunità di chiarire tale profilo. Sotto il profilo redazionale, inoltre, si valuti l'opportunità di esplicitare che la condizione di assenza di un trattamento pensionistico concerne entrambe le fattispecie soggettive summenzionate, nonché di espungere il principio che l'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, considerato che tale principio è formulato in termini generali dal successivo comma 8.

Il comma 7, in primo luogo, specifica che le indennità di cui ai precedenti commi da 1 a 6 non sono cumulabili tra di esse né con il Reddito di emergenza, di cui all'articolo 14 del presente decreto. Si ricorda che il comma 1 del successivo articolo 17 esclude il cumulo delle indennità in esame con quella ivi prevista (relativa a titolari di rapporti di collaborazione in ambito sportivo). Si valuti l’opportunità di chiarire se le indennità in esame siano cumulabili con il Reddito di cittadinanza, considerato che i commi in esame - al contrario di alcune delle disposizioni precedenti, relative a indennità simili - non pongono né un divieto di cumulo con il Reddito di cittadinanza né un’ipotesi di integrazione temporanea (in relazione al medesimo divieto) dell’importo di quest’ultimo trattamento. Si valuti inoltre l'opportunità di chiarire se dal divieto di cumulo con i trattamenti pensionistici (divieto che ricorre nei commi in esame) sia esclusa - in conformità alle norme precedenti relative alle indennità simili - l'ipotesi dell'assegno ordinario di invalidità[88], di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222[89].

Il medesimo comma 7 prevede che la domanda per le indennità di cui ai precedenti commi da 2 a 6 debba essere presentata all'INPS entro il 30 novembre 2020, in base a un modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e secondo le modalità di presentazione stabilite dallo stesso; come detto, per i soggetti beneficiari della precedente indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro e relativa alle medesime categorie di lavoratori (indennità richiamata dal comma 1), non c'è necessità di domanda. Come accennato, il comma 9 pone, per la suddetta precedente indennità onnicomprensiva, un termine (a pena di decadenza) per la presentazione della domanda; il termine scade il 13 novembre 2020 (quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto).

Il comma 8, in primo luogo, specifica che (così come già previsto per le precedenti indennità simili) le indennità di cui ai commi da 1 a 6 non concorrono alla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi). In secondo luogo, si prevede che le medesime indennità siano erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro (per il 2020). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Si prevede inoltre - mediante il richiamo dell'articolo 265, comma 9, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni - che, qualora residuino risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse siano versate dall'INPS entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Si consideri l'opportunità di una valutazione circa la compatibilità dei termini summenzionati con l'attività amministrativa necessaria per l'esame delle domande.

Riguardo alle norme di cui ai commi 9 e 10, cfr. supra, sub, rispettivamente, il comma 7 ed il comma 2.

Il comma 11 rinvia per la copertura degli oneri di cui al presente articolo alle disposizioni di cui al successivo articolo 34.

Si valuti l’opportunità di una riformulazione della rubrica del presente articolo, considerato che la medesima menziona solo alcune delle categorie di soggetti interessati dalle disposizioni in oggetto.

 

 


Articolo 16
(Esonero contributivo in favore delle filiere agricole,
della pesca e dell’acquacoltura)

 

 

L’articolo 16 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

 

In dettaglio, il predetto esonero contributivo è disposto al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da Covid 19.

 

Esso è riconosciuto alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (commi 1, 2 e 3).

L’esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. In particolare, per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l’esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Inoltre, per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l’esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021. (commi 4 e 5).

L’INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici ATECO, nell’ambito delle filiere di cui sopra (comma 6).

Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 273 milioni di euro per l’anno 2020 e 83 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 34, alla cui scheda illustrativa si rinvia (comma 7).

 

Si ricorda, relativamente alle recenti disposizioni legislative relative alla previdenza del settore agricolo, che la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha previsto la seguente misura:

§  l'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi (art. 1, comma 503).

Precedentemente, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) aveva previsto, per il settore agricolo, un esonero contributivo totale per i primi tre anni e uno sgravio contributivo, al 66% nel quarto anno e al 50% nel quinto anno, a favore degli imprenditori agricoli che non avessero raggiunto i 40 anni di età e che si iscrivessero per la prima volta alla previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 (art.1, commi 117-118). La legge di bilancio 2017 ( legge n. 232 del 2016) aveva altresì previsto, all'articolo 1, comma 344, l'esonero contributivo triennale, da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivessero per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017. Tale esonero era esteso anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni iscritti nella previdenza agricola nel 2016 e le cui aziende fossero ubicate nei territori montani e nelle aree svantaggiate.

Da ultimo, l'art. 222, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020), ha previsto l'esonero dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali - a carico dei datori di lavoro - per alcuni comparti agricoli (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura). In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 15 settembre 2020.

Inoltre, l'art. 58-quater del decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto Agosto (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020), integrando il suddetto art. 222, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha specificato che il riferimento alle imprese appartenenti alle filiere vitivinicole - ai fini del predetto esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 - è relativo anche alle imprese associate ai codici ATECO 11.02.10 (Produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in regioni determinate) e 11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini speciali).


Articolo 17
(Indennità in favore di operatori nel settore dello sport)

 

 

L’articolo 17 prevede - nel limite di spesa di 124 milioni di euro per il 2020 - in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva - riconosciuti dal CONI o dal CIP - e le società e associazioni sportive dilettantistiche un’indennità per il mese di novembre 2020, pari a 800 euro. Il beneficio è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L’indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A[90]. Il presente articolo, inoltre, reca, al comma 5, una norma di interpretazione autentica, relativa all'indennità già prevista per il mese di giugno 2020 per le medesime categorie di collaboratori[91].

Si ricorda, più in generale, che un’indennità, pari a 600 euro, è stata riconosciuta per il mese di marzo 2020 - per un ambito di categorie più limitato rispetto a quello summenzionato[92] - e per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 - per un ambito di categorie identico a quello di cui al presente articolo 17 -[93]; per il mese di marzo 2020, la normativa non poneva la suddetta condizione della cessazione, riduzione o sospensione dell’attività relativa al rapporto di collaborazione (in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).

L'articolo 17 in esame reca, per la nuova indennità relativa al mese di novembre 2020, una disciplina integrale, non facendo rinvio, per alcuni profili, ad un successivo decreto ministeriale, al contrario delle norme legislative relative alle suddette precedenti indennità, norme che hanno previsto l'emanazione di decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport[94].

Il nuovo beneficio per il mese di novembre 2020 - pari, come detto, a 800 euro - è riconosciuto, ai sensi del comma 1 dell’articolo in esame, per i titolari di rapporti di collaborazione presso: il CONI; il CIP; le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate del CONI e del CIP; gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP; le società e associazioni sportive dilettantistiche, limitatamente - come specifica il comma 2 - a quelle iscritte nel relativo registro curato dal CONI - registro che contiene anche una sezione concernente le società ed associazioni dilettantistiche facenti capo al CIP -[95]. Si segnala, al riguardo, che la faq pubblicata sul sito della società Sport e salute S.p.A. richiede, ai fini in oggetto, che l’iscrizione nel registro sia avvenuta entro il 17 marzo 2020.

Il comma 3 prevede che per i soggetti già beneficiari dell'indennità in esame per il mese di marzo, aprile, maggio o giugno 2020 l'indennità per il mese di novembre sia erogata senza necessità di ulteriore domanda, a condizione che "permangano i requisiti"[96].

Si valuti l'opportunità di chiarire - sia per i summenzionati soggetti già beneficiari (per i quali vale peraltro il meccanismo di erogazione automatica) sia per gli altri interessati - i termini applicativi del suddetto requisito della cessazione, riduzione o sospensione (in conseguenza dell'emergenza epidemiologica) dell’attività relativa al rapporto di collaborazione, considerato che alcune attività sportive sono in normale corso di svolgimento (anche in ambito dilettantistico).

Riguardo all'esclusione della necessità di un'ulteriore domanda per i summenzionati soggetti già beneficiari, si consideri l'opportunità di valutare, anche sotto il profilo dell'azione amministrativa, gli effetti della mancanza di un'autocertificazione relativa all'aggiornamento dei requisiti e delle assenze di una causa di esclusione, considerato che la dichiarazione già rilasciata faceva riferimento ad un ambito temporale diverso.

Al contrario delle norme relative alle indennità per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020[97] - norme che limitavano il beneficio ai rapporti di collaborazione già attivi alla data del 23 febbraio 2020 -, la nuova disciplina non pone requisiti relativi alla data di costituzione del rapporto (fermo restando il summenzionato requisito della cessazione, riduzione o sospensione dell’attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica). Si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo. Si segnala, al riguardo, che la faq pubblicata sul sito della società Sport e salute S.p.A. richiede che il rapporto di collaborazione sussistesse alla data di entrata in vigore (29 ottobre 2020) del presente decreto.

Il comma 1 del presente articolo 17 conferma che l'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) ed esclude dall'ambito della prestazione i titolari di altro reddito da lavoro o di alcuni trattamenti (costituiti da indennità simili, nonché dal Reddito di cittadinanza, dal Reddito di emergenza e da trattamenti di integrazioni salariali); i redditi da lavoro (da lavoro dipendente o assimilati a quelli da lavoro dipendente o da lavoro autonomo) ed i trattamenti suddetti sono individuati in termini sostanzialmente omologhi rispetto ai divieti di cumulo già posti per le indennità relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020, ad eccezione del divieto di cumulo - che non viene richiamato - con l'indennità in favore dei lavoratori domestici[98]. Si valuti l'opportunità di un chiarimento di tale profilo.

Inoltre, così come le disposizioni relative alle precedenti indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, il comma 1 esplicita che dal divieto di cumulo con il reddito da lavoro dipendente deriva anche l'incompatibilità con le pensioni di ogni genere e con gli assegni ad esse equiparati[99], fatto salvo il cumulo[100] con l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222[101].

Fermo restando il suddetto automatismo per i soggetti già beneficiari di almeno una delle precedenti indennità, gli altri interessati devono presentare - ai sensi del comma 2 - alla società Sport e salute S.p.A. la domanda entro il 30 novembre 2020, insieme con un'autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1; la richiesta deve essere presentata mediante la piattaforma informatica già costituita dalla suddetta società ai fini della presentazione delle domande per le precedenti indennità in oggetto. Le domande sono istruite da Sport e salute S.p.A. secondo l'ordine cronologico di presentazione; il beneficio è erogato fino a concorrenza delle risorse - costituite dal limite di spesa di 124 milioni di euro (per il 2020), al netto delle somme erogate, come detto, in via automatica (senza presentazione di domanda) per il medesimo mese di novembre 2020 -. Ai fini dell'esame delle domande, la società Sport e salute S.p.A. acquisisce dal CONI il summenzionato registro sulla base di apposite intese (comma 2 citato).

Il comma 4, in relazione al limite di spesa di 124 milioni di euro, dispone un incremento - di importo identico al suddetto limite - delle risorse statali da trasferire a Sport e salute S.p.A. Il comma 7 rinvia per la copertura di tale nuovo stanziamento alle disposizioni di cui al successivo articolo 34.

Il comma 6 reca, in primo luogo, le clausole di monitoraggio e salvaguardia relative al suddetto limite di spesa e la clausola sui costi di funzionamento (clausole identiche a quelle stabilite per il beneficio in oggetto per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020). In base ad esse, la società Sport e salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti (rispetto al limite di spesa) la società Sport e Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento (relativi alla gestione del beneficio in esame) la società Sport e salute S.p.A. fa fronte mediante il complesso delle proprie disponibilità di bilancio.

Il comma 6, inoltre, prevede - mediante il richiamo dell'articolo 265, comma 9, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni - che, qualora residuino (dal suddetto stanziamento di 124 milioni) risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse siano versate da Sport e salute S.p.A. entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Si consideri l'opportunità di una valutazione circa la compatibilità dei termini summenzionati con l'attività amministrativa necessaria per l'esame delle domande.

 

Riguardo alle eventuali risorse residue rispetto allo stanziamento - pari a 90 milioni di euro per il 2020 - previsto per l'indennità in oggetto relativa al mese di giugno 2020, il D.M. 28 settembre 2020 prevede che tali somme siano "utilizzate per elevare l’importo dell’indennità riconosciuta per il mese di giugno 2020, sino ad un importo massimo complessivo di 1.000 euro pro capite, con riferimento ai soli richiedenti che nell’anno 2019 abbiano percepito compensi superiori complessivamente a 10.000 euro annui".

Si ricorda altresì che le somme residue rispetto agli stanziamenti relativi alle indennità in esame per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sono state utilizzate ai fini del concorso alla copertura finanziaria del suddetto stanziamento concernente l'indennità per il mese di giugno.

 

Come accennato, il comma 5 del presente articolo 17 reca una norma di interpretazione autentica, relativa all'applicazione dell'indennità in oggetto per il mese di giugno 2020. Si prevede che, ai fini dell'erogazione automatica stabilita dalla relativa disciplina - in base alla quale per i soggetti già beneficiari di almeno una delle indennità precedenti (relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020) l'indennità relativa al mese di giugno è corrisposta senza necessità di domanda[102] -, si qualifichino come cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati. Si consideri l'opportunità di valutare i motivi per i quali tale norma di interpretazione autentica sia limitata ai soggetti che rientrino nell'ambito dell'erogazione automatica.

La relazione illustrativa e la relazione tecnica (allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto[103]) osservano che la norma di interpretazione autentica è intesa a risolvere alcune difficoltà, emerse in sede attuativa, e che la fattispecie riguarda la domanda presentata da circa 17.000 soggetti.

 


Articolo 18
(
Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta)

 

 

L’articolo 18 stanzia 30 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard con deroga di riparto per le autonomie speciali, per permettere l’esecuzione di un numero stimato di circa 2 milioni di test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo modalità definite da un Accordo nazionale di settore.

 

L’articolo 18 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta, (PLS), secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore (v. infra).

Scopo della norma è potenziare la capacità di risposta dell’assistenza territoriale, anche per allentare la pressione sui Dipartimenti di prevenzione delle ASL e per ridurre i tempi di attesa dei numerosi assistiti nel caso in cui siano identificati quali “contatti stretti” di casi confermati di COVID-19 (comma 1).

La copertura di questa nuova autorizzazione di spesa (comma 2) per far fronte al rapido peggioramento dei tassi epidemiologici della pandemia in corso, è corrispondentemente fissata, per l’anno 2020, in 30 milioni a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno, in base alla seguente tabella di riparto (Allegato 1 al decreto in esame).

 

Regioni

Quota accesso 2020

RISORSE PER MMG TAMPONI RAPIDI

 PIEMONTE

7,36%

2.209.433,59

 V. D'AOSTA

0,21%

63.013,50

 LOMBARDIA

16,64%

4.993.267,96

 BOLZANO

0,86%

257.461,47

 TRENTO

0,89%

267.069,57

 VENETO

8,14%

2.442.545,00

 FRIULI V.G.

2,06%

619.330,03

 LIGURIA

2,68%

804.230,97

 E.ROMAGNA

7,46%

2.237.377,56

 TOSCANA

6,30%

1.889.704,34

 UMBRIA

1,49%

447.008,12

 MARCHE

2,56%

769.003,80

 LAZIO

9,68%

2.903.510,03

 ABRUZZO

2,19%

656.940,83

 MOLISE

0,51%

153.958,45

 CAMPANIA

9,30%

2.790.545,16

 PUGLIA

6,62%

1.986.526,10

 BASILICATA

0,93%

280.312,58

 CALABRIA

3,19%

957.153,68

 SICILIA

8,16%

2.448.426,26

 SARDEGNA

2,74%

823.181,00

 TOTALE

100%

30.000.000,00

 

Si deve rilevare che il presente riparto tra regioni e province autonome deroga – come già è avvenuto per il recente riparto del Fondo sanitario nazionale 2020 effettuato a seguito dell’emergenza COVID-19 -  alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali (regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano) il differente concorso al finanziamento sanitario corrente, che prevede la compartecipazione di tale autonomie speciali al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno standard non soddisfatto dalle fonti ordinarie (quali entrate proprie degli enti del SSN, tra cui ticket sanitari e ricavi per attività intramoenia, e fiscalità generale delle regioni, quale IRAP - nella componente di gettito destinata alla sanità - e addizionale regionale all'IRPEF), tranne la Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è fissata dal 2009 nella misura fissa del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario. Tale compartecipazione viene commisurata in relazione alla parte indistinta del finanziamento del fabbisogno sanitario corrente, in base alle quote rilevate per l'anno precedente.  Le autonomie speciali sono conseguentemente escluse dal riparto delle somme da erogare alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA e dal Fondo sanitario nazionale che finanzia le spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi, oltre che la quota residuale da destinare alla Regione siciliana (qui un approfondimento).

 

La somma stimata di 30 milioni di euro nel 2020, in base alla RT, è frutto del calcolo del costo unitario medio ipotizzato per ciascun test antigenico rapido (15 euro) per il numero dei tamponi, pari a 2 milioni, che si valuta verranno richiesti nei mesi di novembre e dicembre 2020 per la somministrazione sia presso gli studi medici  - per un costo di 18 euro considerato il maggior costo organizzativo -, sia al di fuori degli stessi studi medici per un costo unitario minore - 12 euro, stimato il minore impatto delle misure di prevenzione e protezione da adottare. Con riferimento ai luoghi al di fuori degli studi medici, si nota che gli accordi raggiunti (qui il testo dell’ipotesi di Accordo con i MMG e qui quella analoga con i PLS sui cui dovrà essere sancita l’intesa in Conferenza Stato-regioni) citano espressamente le sedi messe a disposizione dalle Aziende sanitarie e Agenzie - incluse eventuali strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune ovvero da forme organizzative complesse dell’assistenza primaria - ovvero, ove possibile e se vi è l’adesione del medico, presso il domicilio del paziente.

L’Accordo chiarisce inoltre che il target affidato al personale medico convenzionato riguarda per i propri assistiti: a) i contatti stretti asintomatici individuati dal medico di medicina generale oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido; b) i casi sospetti di contatto che il medico di medicina generale si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido. Qualora il medico si trovi ad operare in strutture rese disponibili dall’Azienda sanitaria, per gli assistiti di altri medici di medicina generale, il target è rappresentato dai contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento identificati in base ad una lista trasmessa dal Dipartimento di Sanità Pubblica/Igiene e Prevenzione al medico individuato che si è reso disponibile alla somministrazione del tampone rapido. In proposito si deve fare riferimento alla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 che ha definito la differente durata dei periodi di isolamento fiduciario (casi di infezione) e quarantena (contatti stretti non positivi) per i casi sintomatici e asintomatici.

La scelta di individuare il target sopra definito che raggruppa segnatamente i casi asintomatici risiede anche nel valore diagnostico del test rapido antigenico volto sicuramente ad escludere le infezioni da Sars-CoV-2 per i casi sospetti, in quanto non vi è la possibilità di falsi negativi (mentre, viceversa, non assicura la diagnosi di positività, essendo possibili falsi positivi).

 

Si osserva in proposito che la norma appare dettare un obbligo e non una facoltà per i medici interessati alla somministrazione del test antigenico rapido. Peraltro, i contenuti dei citati Accordi, come definiti da un apposito Atto di indirizzo della Conferenza Stato-Regioni per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di Sars-Cov-2s, sono stati sottoscritti tra Sisac - Struttura Interregionale dei Sanitari Convenzionati per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale -, e alcune sigle sindacali, pertanto senza l’unanimità delle rappresentanze delle parti interessate.

 


Articolo 19
(
Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

 

 

L’articolo 19 dispone specifiche misure per l’implementazione del sistema diagnostico distrettuale del virus SARS-CoV-2 di cui al precedente articolo 18, in caso di positività del test antigenico rapido erogato dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS).

 

L’articolo 19 dispone che i MMG e i PLS interessati,  a seguito della comunicazione da parte di regioni e province autonome al Sistema Tessera Sanitaria (TS) dei quantitativi dei tamponi antigenici rapidi ad essi consegnati, sono tenuti, utilizzando le funzionalità del Sistema stesso, a predisporre il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l’indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto ai fini dell’adozione dei provvedimenti di sanità pubblica - quali isolamento fiduciario e quarantena - e del tracciamento dei contatti, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica, che verranno individuate con apposito decreto (v. comma 2).

In proposito si ricorda che attualmente il Sistema Tessera Sanitaria prevede la gestione delle banche dati relative alla App Immuni per il tracciamento dei contatti con l’inserimento – ora a carattere obbligatorio – degli esiti positivi e alle funzionalità di supporto alla campagna di screening sierologico dedicata alle scuole.

 

La norma, al comma 1, ricorda che il presupposto normativo della predetta comunicazione è definito nell’articolo 17-bis del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia, L. 27/2020) che ha previsto una serie di disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19, stabilendo regole semplificate in materia di comunicazione e diffusione dei dati, designazione dei soggetti autorizzati ed informativa.

 

In proposito si ricorda che il trattamento dei dati in questione mediante l’utilizzo del sistema TS appartiene alle categorie particolari individuate all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, che, al paragrafo 1, definisce particolari categorie di dati personali dei quali è vietato il trattamento. Tra questi sono espressamente richiamati quelli relativi alla salute della persona. Lo stesso articolo 9, par. 2, del citato Regolamento, peraltro, individua i presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati. Il trattamento è consentito se trova fondamento nel consenso esplicito dell’interessato ovvero nella necessità del trattamento stesso per una serie di motivi tassativamente elencati.

 

Al Sistema Tessera Sanitaria è attribuito il compito di rendere immediatamente disponibili i seguenti dati in modo da garantire con tempestività la coerenza dei contenuti informativi dei diversi sistemi interessati:

 

a)   all’assistito, il referto elettronico (indipendentemente dall’esito), nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per agevolarne la consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali;

 

b)   il solo referto elettronico con esito positivo, al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la piattaforma nazionale di cui alla precedente lettera a);

 

La relazione illustrativa chiarisce che, conseguentemente, saranno le ASL a trasmettere i dati relativi ai casi di positività, acquisiti dai MMG e dai PLS, alle regioni e alle province autonome, che, a loro volta, li invieranno alla piattaforma istituita per la sorveglianza epidemiologica presso l’ISS.

 

c)   il numero dei tamponi antigenici rapidi effettivamente eseguiti, aggregato per regione o provincia autonoma, al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del citato D.L. Cura Italia (v. approfondimento), ai fini dello svolgimento dei compiti affidatigli in materia di approvvigionamento dei dispositivi necessari all’effettuazione dei test in commento.

 

d)   il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l’indicazione degli esiti, positivi o negativi, alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità - ISS ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640[104] che differenzia i casi per sintomaticità/asintomaticità e contatto stretto, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, per l’espletamento dei compiti affidatagli in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive, ai sensi dell’art. 47-ter del D.lgs. n. 300 del 1999. La finalità della norma è l’espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive sul territorio nazionale e, in particolare, per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.

 

Il comma 2 stabilisce, in coerenza con il precedente comma, che le modalità attuative delle disposizioni in esame sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.


Articolo 20
(Attività di tracciamento e di supporto telefonico e telematico da parte del Ministero della salute, relativamente alle persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e alle persone che hanno avuto contatti)

 

 

L’articolo 20 prevede che il Ministero della salute: attivi un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico, rivolto a persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e a persone che abbiano avuto un contatto, stretto o casuale, con un soggetto positivo al medesimo virus, ivi compresi quelli che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto generata dalla cosiddetta app Immuni; inserisca, in quest’ultima applicazione, i casi di positività. Le suddette attività sono intese alla "sorveglianza sanitaria" nonché all’informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle aziende sanitarie locali. Si prevede, ai fini dello svolgimento delle medesime attività, che i dati relativi ai casi positivi siano resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria-TS[105], ovvero tramite sistemi di interoperabilità.

La norma stabilisce che il Ministro della salute possa disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del servizio con proprio decreto oppure delegare la definizione di tale disciplina al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19[106].

Per le attività di cui al presente articolo 20 si dispone un’autorizzazione di spesa pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 3 milioni per il 2021. Per la relativa copertura finanziaria la norma fa rinvio al successivo articolo 34.

 

Come accennato, il servizio presta supporto telefonico e telematico, tra l'altro, ai soggetti che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto dalla app Immuni, "i cui dati" (secondo il comma 1 del presente articolo 20) "sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività". Si valuti l’opportunità di chiarire la portata di tale norma, considerato il carattere volontario dell’adesione all’app Immuni e che, nell’attuale configurazione, l’inserimento nella suddetta app di un caso di positività è operato dal medesimo paziente, su invito dell’operatore sanitario che gli ha comunicato l’esito del test diagnostico.

Per quanto concerne il sistema di tracciamento Immuni, cfr. infra.

Si valuti l’opportunità di chiarire quale sia la tipologia dell’eventuale atto di delega da parte del Ministro della salute (per la suddetta ipotesi alternativa rispetto alla definizione dell’organizzazione e del funzionamento delle attività in esame con decreto ministeriale) e di chiarire la nozione di contatto casuale[107].

Sotto il profilo redazionale, si segnala che nella numerazione dei commi del presente articolo risulta mancante un comma 2 e che la rubrica dell’articolo non fa riferimento a tutte le attività contemplate dallo stesso.

 

L'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 70 del 2020, e successive modificazioni, istituisce, presso il Ministero della salute, una piattaforma per il tracciamento dei contatti tra le persone che installino, su base volontaria, un’apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare (app Immuni); la piattaforma è intesa a consentire la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto[108] con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2, nonché l’adozione delle misure di sanità pubblica e di cura (inerenti in particolare alle persone interessate dai contatti stretti in esame).

Riguardo al funzionamento del sistema di tracciamento basato sulla piattaforma tecnologica, si ricorda che l'utente della app Immuni, qualora sia risultato positivo ad un test diagnostico, trasferisce, su invito dell’operatore sanitario che gli ha comunicato l’esito del test, le sue chiavi anonime nell’applicazione in oggetto. Quest’ultima restituisce un codice numerico (OTP), che il paziente comunica all’operatore sanitario e che viene da questi inserito all’interno di un’interfaccia gestionale dedicata, accessibile mediante il Sistema Tessera Sanitaria-TS[109]. Il caricamento viene confermato dall’utente. La app notifica, quindi, agli altri utenti che siano venuti in contatto con il soggetto positivo il rischio a cui sono stati esposti e le indicazioni da seguire.

Si ricorda che il decreto del 3 giugno 2020 del Ragioniere generale dello Stato, emanato di concerto con il Segretario generale del Ministero della salute, ha definito le modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema Tessera Sanitaria. Vi si prevede che l'operatore sanitario acceda al Sistema TS, anche tramite SAR[110], e, con il profilo attribuitogli, inserisca i dati forniti dal paziente, concernenti il codice OTP e la data di inizio dei sintomi. Successivamente, il Sistema TS invia tali dati al server di backend del Sistema di allerta COVID-19.

 


Articolo 21
(Misure per la didattica digitale integrata)

 

 

L’articolo 21 incrementa di 85 milioni di euro, per il 2020, il Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale, destinando le risorse all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Tali risorse sono ripartite tra le scuole e possono essere anticipate loro in un'unica soluzione dal Ministero dell'istruzione.

 

In dettaglio, il comma 1 aumenta di 85 milioni di euro per il 2020 le risorse di cui all'art. 1, co. 62, della L. 107/2015 destinate all’innovazione digitale e alla didattica laboratoriale. Il relativo Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, al cap. 8107.

 

Si ricorda che la L. 105/2017, all'art. 1, co. 56, ha previsto l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), in coerenza con il quale le scuole promuovono proprie azioni nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Per la realizzazione di tali attività, l'art. 1, co. 62, della medesima legge ha originariamente autorizzato, a decorrere dal 2016, la spesa di euro 30 milioni annui (poi ridotti dalla L. 145/2018, per gli anni 2019, 2020 e 2021, di 1,44 milioni di euro per l'anno 2019, 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 2,16 milioni di euro per l'anno 2021 e incrementati nuovamente per il 2020, su cui si veda infra), ripartiti tra le istituzioni scolastiche sulla base di procedure selettive.

 

Per il 2020, tali risorse sono state già incrementate di 2 milioni di euro dall'art. 1, co. 257, della L. 160/2019, di 85 milioni di euro dall'art. 120 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), e di 2 milioni di euro dall'art. 2, co. 3-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020).

 

La relazione tecnica al disegno di legge presentato in prima lettura precisa in particolare che le risorse di cui al citato art. 120 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) sono state utilizzate "dalle 8.223 istituzioni scolastiche per acquistare, e poi concedere in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti meno abbienti, 211.469 dispositivi digitali e per fornire loro connettività per 117.727 studentesse e studenti che ne risultavano privi".

 

Al connesso onere, in virtù del comma 7, si provvede ai sensi dell'articolo 34 (su cui si rinvia alla relativa scheda).

 

 

 

 

 

 

Si rammenta, per quanto qui di interesse, che a seguito dei provvedimenti di contenimento della diffusione del virus da COVID-19 connessi alla dichiarazione dello stato di emergenza[111], a partire da febbraio 2020 (per alcune zone d'Italia) e poi dal 5 marzo 2020 (per tutto il Paese) è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Detta sospensione ha riguardato, con successive proroghe disposte con D.P.C.M[112]., il restante anno scolastico 2019/2020 fino a giugno 2020. L'art. 1, co. 2, lett. p), del D.L. 19/2020, ha infatti demandato ai D.P.C.M. l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto - per quanto di interesse - la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale.

Per l'anno scolastico 2020/2021, iniziato durante lo stato di emergenza, sono state adottate ulteriori misure connesse all'attività didattica a distanza, in termini sia di ulteriori risorse, sia di perfezionamento del quadro normativo.

 

Le risorse

Dovendosi dunque attivare la didattica a distanza per proseguire l'anno scolastico 2019/2020, l'art. 120 del D.L. 18/2020 ha stanziato risorse aggiuntive, pari a 85 milioni per il 2020, per: l'acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali (10 milioni di euro)[113]; la messa a disposizione di dispositivi digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti (70 milioni di euro); la formazione del personale (5 milioni di euro). In attuazione è intervenuto il D.M. 187/2020.

Con gli avvisi nn. 4878 del 17 aprile 2020 (per le scuole del primo ciclo), 10478 del 6 maggio 2020 (per i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) e 11978 del 15 giugno 2020 (per le scuole del secondo ciclo) sono state stanziate apposite risorse a valere sui fondi del Programma operativo nazionale PON “Per la Scuola” 2014-2020 per l'acquisto di prodotti informatici. Sempre sui fondi PON, con l'avviso n. 31068 del 27 ottobre 2020, è stata avviata la presentazione di proposte progettuali, da parte delle scuole statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Sardegna per l’acquisizione di strumenti e dispositivi digitali volti a potenziare la didattica digitale integrata, anche da concedere in comodato d’uso agli studenti che ne siano privi.

L'art. 231 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha incrementato di 331 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, co. 601, della L. 296/2006, destinando parte delle risorse al potenziamento della didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale.

Fondi aggiuntivi sono stati stanziati con D.M. 9 giugno 2020, n. 27, che ha destinato quota parte - pari a 24.000.255 euro - delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per la dotazione di strumenti per la didattica digitale integrata e per la didattica a distanza.

Da ultimo, con il D.M. 27 ottobre 2020, n. 151, un'ulteriore quota parte - pari a 3.658.929 euro - delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale è stata stanziata per assicurare la connettività per l’accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti.

 

Il quadro normativo

In questo contesto emergenziale, il Dicastero ha fornito le prime indicazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento della didattica a distanza già nella nota n. 388 del 17 marzo 2020.

Sul piano delle prestazioni dei docenti, l'art. 2, co. 3, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha stabilito che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre, per l'acquisto di servizi di connettività, delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

Peraltro, secondo l'art. 2, co. 3-ter, del medesimo D.L. 22/2020, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, dovevano essere regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca". In proposito, è in corso di perfezionamento il contratto collettivo nazionale integrativo con le organizzazioni sindacali per definire le modalità di svolgimento della DDI da parte dei docenti nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o isolamento domiciliare fiduciario, su cui si veda la nota n. 1934 del 26 ottobre 2020.

Venendo ai contenuti dell'attività didattica a distanza, il Ministero dell'istruzione ha elaborato il Piano Scuola 2020/2021, adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, che ha stabilito, per la tematica in argomento, la necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI). Sulla base di ciò sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, di cui al D.M. 7 agosto 2020, n. 89, secondo le quali: la "didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola". Benchè l'anno scolastico 2020/2021 sia iniziato con attività didattica in presenza, secondo le suddette Linee guida, il Piano scolastico per la didattica digitale integrata, allegato o integrato nel PTOF, "riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili". Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata rappresenta quindi uno strumento di supporto alla didattica, attivabile in base all'evoluzione della situazione epidemiologica.

Si fa presente infatti che, anche in base alle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", che sono contenute, da ultimo, nell'Allegato 21 al D.P.C.M. 24 ottobre 2020, è possibile che si verifichino situazioni in cui singole classi o singoli istituti debbano sospendere le attività didattiche in presenza e attivare la didattica a distanza a seguito di casi positivi al COVID-19, di quarantena o isolamento fiduciario.

In merito al tema in esame, tale D.P.C.M. 24 ottobre 2020 - efficace dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020 - all'art.1, co. 9, lett. s), ha disposto che, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 275/1999, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività[114]. L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua invece a svolgersi in presenza, salvo i casi di quarantene o isolamenti si singole classi o singoli istituti. Si veda al riguardo la nota n. 1927 del 25 ottobre 2020, che fornisce indicazioni operative a seguito del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

Infine, con riferimento alla DDI per gli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi si veda l'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020. Quanto ai profili di tutela della privacy si vedano le linee guida specifiche "Didattica Digitale integrata e tutela della privacy - Indicazioni generali".

 

Tali risorse, in base al comma 2, sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali:

-         per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità. La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che "dalla rilevazione dei fabbisogni delle istituzioni scolastiche conclusasi lo scorso 1° settembre 2020 le scuole necessitano ancora di 283.461 personal computer e di connettività per 336.252 studenti che ne sono privi." La rilevazione dei fabbisogni di strumentazione tecnologica e connettività presso ciascuna istituzione scolastica era infatti prevista nelle Linee guida per la didattica digitale integrata. Si veda al riguardo la nota n. 1482 del 25 agosto 2020.

Si rammenta che, in base all'art. 1803 c.c., il comodato è il contratto gratuito col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Al riguardo, la nota n. 562 del 28 marzo 2020 richiama i compiti e le funzioni del consegnatario disciplinati all’art. 30 del D.M. 28 agosto 2018, n. 129 e precisa che le scuole possono stipulare appositi accordi di rete, anche attraverso l’ampliamento di reti già esistenti, per l’utilizzo ottimale delle dotazioni per la didattica a distanza, attivando in questo modo reti di solidarietà e di collaborazione tra scuole anche per lo scambio di esperienze e di buone pratiche e per l’utilizzo e l’acquisto condiviso di dispositivi e di strumenti digitali per la didattica a distanza;

 

-         per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

Sul sito web del Ministero dell'istruzione è dedicata una pagina alle piattaforme per la didattica digitale integrata. Il 28 settembre 2020, d'intesa tra Presidenza del Consiglio e Ministero dell'istruzione nell'ambito dell'iniziativa "Solidarietà digitale al servizio della scuola", è stato emanato un avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse rivolto ai fornitori di piattaforme di e-learning e risorse educative digitali a supporto all’attività didattica, con speciale attenzione agli studenti in situazioni di particolare difficoltà.

 

Le suddette risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione, tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie (comma 3).

In proposito si segnala che, nonostante l'art. 120 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) citasse, come criteri di riparto, la distribuzione per reddito nella relativa regione e il numero di studenti di ciascuna scuola, in fase attuativa il D.M. 187/2020 ha utilizzato, quale criterio relativo alla distribuzione del reddito per il riparto delle risorse, il dato INVALSI sullo status socio-economico delle famiglie di provenienza degli studenti delle singole istituzioni scolastiche e non quello ISTAT in quanto quest'ultimo è riferito a tutti i cittadini e alle famiglie residenti indipendentemente dal loro legame con le scuole e, peraltro, non è disponibile a livello di singole istituzioni scolastiche e aree territoriali. Il numero degli studenti utilizzato è stato quello derivante dall’Anagrafe nazionale degli studenti, rilevato per l’anno scolastico 2019-2020.

 

Il comma 4 stabilisce che le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi mediante ricorso agli strumenti di cui all’art. 1, co. 449 e 450, della L. 296/2006. Si tratta di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A. In particolare:

§  il comma 449 citato riguarda l’obbligo di approvvigionamento tramite l’utilizzo delle convenzioni-quadro per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie;

§  il comma 450 citato riguarda l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione – MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario. Tale disposizione, menzionando l'obbligo per le amministrazioni statali di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ne esclude l’applicazione per le "scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie", per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, senza alcuna precisazione in merito alla tipologia di acquisti effettuati. In particolare, la disposizione stabilisce che per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del MIUR (ora Ministero dell'istruzione), linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni.

Il MIUR, a dicembre 2018, ha adottato le Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del codice dei contratti pubblici, in cui già si prevede la possibilità per le scuole, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA. Tale possibilità di ricorso al Mercato elettronico è dunque ribadita dalla disposizione in commento.

 

Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi anche in deroga alle disposizioni del d.lgs. 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici.

Nella nota n. 562 del 28 marzo 2020 sono state fornite alle scuole le indicazioni operative per le modalità di acquisto.

 

Il comma 5 autorizza il Ministero dell’istruzione ad anticipare, in un'unica soluzione, alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite di quelle iscritte in bilancio.

Restano fermi i controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

Il Titolo VI del D.M. 28 agosto 2018, n. 129, emanato ai sensi dell'art. 1, co. 143, della L. 107/2015, agli artt. 49-53 detta norme sul “Controllo di regolarità amministrativa e contabile" delle scuole, disciplinando i criteri generali per l’espletamento dei controlli svolti presso le istituzioni scolastiche, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l’efficacia delle verifiche. In particolare, l’articolo 49 prevede che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile, ovvero l’insieme delle attività atte a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sia effettuato non più dal Collegio dei revisori dei conti, come era invece previsto dal D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, bensì da due revisori dei conti, che operano in posizione paritetica e rappresentano, rispettivamente, il MIUR (ora Ministero dell'istruzione) e il MEF. L'incarico di revisione ha durata triennale, rinnovabile una sola volta con riferimento allo stesso ambito territoriale. Per una sintesi dei contenuti, si veda la circolare n. 74 del 5 gennaio 2019.

 

Il comma 6 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.


Articolo 22
(Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente o durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza ed Autorizzazione di spesa per sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche)

 

 

Il comma 1 dell'articolo 22, in primo luogo, modifica la disciplina[115] che riconosce, a determinate condizioni e in via transitoria, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente[116]. Le novelle estendono l'ambito di applicazione di tali norme, facendo riferimento ai casi in cui le suddette ipotesi riguardino un figlio minore di anni sedici (anziché minore di anni quattordici, come previsto in precedenza) e introducendo nell'ambito delle possibili fattispecie, finora costituite da alcuni casi di quarantena precauzionale, l'ipotesi che il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza. Per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sono escluse l'indennità e la contribuzione figurativa per l'ipotesi di congedo. Con riferimento, invece, ai casi di congedo accompagnato da indennità e contribuzione figurativa, la novella eleva il relativo limite di spesa da 50 a 93 milioni di euro (per il 2020).

Il comma 1 inoltre, incrementa da 1,5 a 4 milioni di euro (per il 2020) un'autorizzazione di spesa per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca del suddetto congedo.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1.

 

Più in particolare, la disciplina in esame - come integrata dal presente articolo 22, in base alle novelle sopra indicate - prevede, in primo luogo, che un genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato, abbia diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni sedici, disposta dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (territorialmente competente) a seguito di contatto[117] verificatosi all'interno del plesso scolastico, ovvero nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, o all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, ovvero - in base all'ipotesi aggiunta dalla novella di cui al presente articolo 22 - per tutto o parte del periodo in cui il figlio (convivente e infrasedicenne) sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza. Il diritto è riconosciuto con riferimento ai periodi (o frazioni di periodo) compresi entro il 31 dicembre 2020. Il medesimo diritto è escluso per le prestazioni lavorative che non possano essere rese in modalità agile nonché per i giorni in cui l'altro genitore svolga (a qualunque titolo) lavoro in modalità agile ovvero non svolga alcuna attività lavorativa o usufruisca del congedo straordinario summenzionato (resta fermo che il dipendente possa svolgere la prestazione in modalità agile, ove quest'ultima si basi su un accordo con il datore di lavoro, ai sensi della disciplina generale in materia[118]); è fatto salvo il diritto al lavoro in modalità agile, qualora il lavoratore sia padre o madre anche di altri figli minori di anni quattordici, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure in esame (lavoro in modalità agile o congedo summenzionato). Quest'ultima norma di salvezza[119] non è oggetto delle novelle relative all'elevamento del limite di età del figlio; si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo.

 

Si ricorda che l'eventuale adozione della misura della quarantena a seguito di contatti all'interno di plessi scolastici è attualmente oggetto dell'allegato 21 del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, allegato che costituisce la trasposizione del documento recante indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, adottato dall'Istituto superiore di sanità il 28 agosto 2020 insieme con altre amministrazioni[120].

 

Le norme in esame sul diritto alla modalità di lavoro agile si aggiungono ad altre norme che, in via transitoria, prevedono tale diritto per alcune fattispecie[121].

 

Il diritto al suddetto congedo straordinario del genitore lavoratore dipendente - in base alla disciplina come integrata dalle novelle di cui al presente articolo 22 - è attribuito, fermo restando il rispetto di determinate condizioni[122], esclusivamente per le ipotesi in cui la quarantena del figlio, convivente e minore di anni sedici, sia stata disposta (dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale) a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico o per i casi in cui il medesimo figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza; qualora il figlio sia di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sono escluse l'indennità e la contribuzione figurativa (fermo restando il diritto alla conservazione del posto). Il diritto al congedo in esame è riconosciuto qualora sussistano le seguenti condizioni:

§  la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile;

§  nei medesimi giorni l'altro genitore svolga attività lavorativa, con modalità diversa dal lavoro agile[123]. In relazione a tale condizione, è fatto salvo il diritto al congedo, qualora il lavoratore sia padre o madre anche di altri figli minori di anni quattordici, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure in esame (lavoro in modalità agile o congedo summenzionato); quest'ultima norma di salvezza[124] non è oggetto delle novelle relative all'elevamento del limite di età del figlio; si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo;

§  i periodi o le frazioni di periodo in oggetto siano compresi entro il termine del 31 dicembre 2020;

§  sia rispettato per l'istituto in esame il relativo limite di spesa[125], che la novella di cui al presente articolo 22 eleva da 50 a 93 milioni di euro (per il 2020).

Per tale congedo, in luogo della retribuzione, viene riconosciuta dall'INPS - ovvero dall'amministrazione pubblica datrice di lavoro[126] - un'indennità pari al cinquanta per cento della medesima retribuzione, con il riconoscimento, ai fini previdenziali, della contribuzione figurativa relativa all'intera retribuzione (come detto, per i casi in cui la fattispecie sottostante riguardi un figlio di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sono escluse l'indennità e la contribuzione figurativa). La base di calcolo dell'indennità è determinata secondo gli stessi criteri vigenti per la base di calcolo dell'indennità per i congedi parentali[127]. Di conseguenza, si fa riferimento alla retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo; l'importo di tale base di calcolo non comprende il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore[128].

Per le ipotesi suddette di congedo senza indennità e senza contribuzione figurativa, si valuti l'opportunità di chiarire se il diritto sia subordinato alle medesime condizioni poste per il riconoscimento del congedo con indennità.

 

Per le modalità di pagamento dell'indennità, trovano applicazione (implicitamente) i criteri vigenti per i trattamenti di maternità relativi alle lavoratrici dipendenti e per i congedi parentali[129].

 

Si valuti l'opportunità di chiarire i criteri di computo del periodo di congedo in esame ai fini dell'anzianità di servizio, considerato che, nell'ordinamento, tali criteri sono stabiliti in maniera non univoca per i trattamenti di maternità e per i congedi parentali.

Si ricorda che i periodi relativi ai trattamenti di maternità delle lavoratrici dipendenti, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie, mentre, per i periodi di congedo parentale, sono esclusi i suddetti effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia (ai sensi dell'articolo 34, comma 5, dello stesso testo unico).

 

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del summenzionato limite di spesa; qualora emerga, anche in via prospettica, che quest'ultimo sia stato raggiunto, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

 

Si ricorda altresì che, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alcune forme di congedo sono state ammesse, per i lavoratori pubblici e privati, fino al 31 agosto 2020, dagli articoli 23 e 25 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

 

Come accennato, il presente articolo 22 (novella di cui al comma 1, lettera d)) incrementa da 1,5 a 4 milioni di euro (per il 2020) un'autorizzazione di spesa[130] per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca dei suddetti congedi.

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[131] osserva che l'autorizzazione di spesa è stata definita sulla base dei seguenti fattori: numero di minori aventi meno di quattordici anni, tasso di incidenza della quarantena nell'ambito della suddetta fascia di età, indice di diffusione dei contagi, durata della quarantena.

 

Il comma 2 del presente articolo 22 provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'elevamento del limite di spesa per i suddetti congedi e dal summenzionato incremento dell'autorizzazione di spesa per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche. A tal fine, si dispone la riduzione, nella misura di 45,5 milioni di euro (per il 2020), dello stanziamento previsto per la corresponsione di un'indennità temporanea in favore dei lavoratori domestici[132].

Si ricorda che il termine per la presentazione della domanda relativa a tale indennità è scaduto il 30 agosto 2020[133].

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[134] rileva, in merito alla riduzione del suddetto stanziamento, che si è operata una valutazione dei dati relativi alle domande già accolte e a quelle in corso di lavorazione.


Articolo 23
(Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale
nel periodo d’emergenza)

 

 

L’articolo 23 introduce disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile, nel periodo decorrente dall’entrata in vigore del decreto legge in esame fino al 31 gennaio 2021 (comma 1).

Le disposizioni che interessano tutti i procedimenti, sia civili che penali concernono: la possibilità che le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano essere celebrate a porte chiuse (comma 3); la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenza o collegamenti da remoto di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate (comma 4); con riferimento alle udienze da remoto, la possibilità per il giudice di partecipare all’udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario (comma 7); la possibilità di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio (comma 9).

Con specifico riguardo ai procedimenti penali si consentono il compimento di atti tramite collegamenti da remoto nella fase delle indagini preliminari (comma 2) e lo svolgimento con collegamenti da remoto delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti (comma 5). Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di svolgimento da remoto dei procedimenti penali in Cassazione (comma 8) e delle deliberazioni collegiali per i procedimenti penali (comma 9).

Con riguardo ai procedimenti civili, disposizioni specifiche sono previste per le udienze in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio, consentendo che l’udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte (comma 6).

 

L’articolo 23, in combinato con quanto già previsto dall’art. 221 del decreto-legge n. 34 del 2020, delinea la procedura applicabile ai procedimenti civili e penali nella nuova fase emergenziale, dal 29 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Si tratta di disposizioni che, in quanto compatibili, dovranno inoltre essere applicate anche ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.

 

Il comma 1, in particolare, fa salve le disposizioni dell’art. 221 del D.L. n. 34/2020, ove non espressamente derogate dallo stesso articolo 23 (vedi infra). Si tratta di previsioni riguardanti essenzialmente i procedimenti civili che, per effetto del decreto-legge n. 125 del 2020, in corso di conversione al Senato (AS. 1970), sono destinate a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2020.

Andrebbe valutata l’opportunità di rendere omogenei i due diversi termini (31 gennaio 2021 e 31 dicembre 2020) previsti dai decreti legge n. 125 e n. 137 per la disciplina applicabile alle attività giurisdizionali della fase emergenziale.

 

Di seguito si dà conto della disciplina applicabile alle attività giurisdizionali in entrambi i settori, e di quella applicabile rispettivamente nel settore penale e in quello civile per effetto del decreto-legge in esame e del richiamato art. 221 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Procedimenti civili e penali

Per quanto riguarda i procedimenti civili e penali, il comma 3 prevede che le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano essere celebrate a porte chiuse, ai sensi rispettivamente dell’art. 128 c.p.c. e dell’articolo e dell'articolo 472, comma 3, c.p.p.

L’articolo 128 c.p.c. stabilisce la regola generale della pubblicità delle udienze, consentendo però, nel contempo, al giudice di poter disporre che le udienze si svolgano a porte chiuse, “se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume”.

Si ricorda che la possibilità di prevedere udienze civili a porte chiuse era già stata prevista, nella prima fase emergenziale, dal decreto-legge n. 18 del 2020. All’epoca, l’adozione di questa modalità era rimessa al capo dell’ufficio giudiziario nell’ambito delle misure organizzative che egli poteva adottare per ridurre la presenza del pubblico nella sede giudiziaria (art. 83, comma 7).

L’articolo 472, comma 3, c.p.p. prevede che il giudice disponga che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

 

In base al comma 4, quando ad una udienza civile o penale debba partecipare un detenuto, un internato, una persona in stato di custodia cautelare, fermata o arrestata, la partecipazione avviene, ove possibile, mediante videoconferenza o collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (vedi sopra)., applicate, in quanto compatibili le disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza di cui ai commi 3, 4, e 5 dell’articolo 146-bis c.p.p.

La norma in esame richiama le disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza, di cui all’art. 146-bis disp.att.c.p.p.

In particolare, ai sensi del richiamato comma 3, quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri. Il comma 4 afferma che è sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. In base al comma 5, il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

È disposta inoltre l’abrogazione della disciplina relativa alla partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti di cui al comma 9 dell’articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale disciplina, come sopra ricordato, era destinata a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2021.

Il comma 9 dell’art. 221 del DL 34/2020 contiene disposizioni relative alla partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti, stabilendo che la stessa è assicurata mediante videoconferenze o collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili le disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza di cui ai commi 3, 4, e 5 dell’articolo 146-bis c.p.p. Rispetto alla disciplina introdotta dall’articolo in esame il comma 9 specificava che:

§  resta fermo quanto previsto in materia di procedimento a distanza e di riprese audiovisive dei dibattimenti dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

§  il consenso dell'imputato o del condannato deve espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale;

§  l’udienza deve essere tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e deve svolgersi con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

§  prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento.

 

Il comma 7, con riferimento alle udienze da remoto, consente al giudice di partecipare all’udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario, derogando espressamente alla disciplina dell’art. 221, comma 7, del DL n. 34/2020, concernente la trattazione da remoto dell’udienza civile. Pur derogando espressamente ad una previsione concernente le udienze civili, la disposizione in esame appare riferibile alle udienze da remoto sia civili che penali. Si valuti l’opportunità di esplicitare il campo di applicazione della disposizione.

Si ricorda che l’art. 221, comma 7, consente – fino al 31 dicembre 2020 - la trattazione da remoto dell’udienza civile, con il consenso delle parti, quando non debbano presenziarvi soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento.

 

In base al comma 9, inoltre, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto, considerando il luogo dal quale si collega il giudice, qualunque esso sia, camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. L’applicazione di questa disposizione presuppone un previo provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi del Ministero della Giustizia, volto a regolare i collegamenti da remoto.

Si ricorda che una analoga previsione è stata in vigore nella prima fase emergenziale, fino al 30 giugno 2020, per effetto dell’art. 83, comma 12-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020.

 

Procedimenti penali

Con specifico riguardo al processo penale, l’articolo in esame riprende, in parte, il contenuto di alcune disposizioni del decreto legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), adottate per fronteggiare il primo periodo emergenziale e la cui applicazione è stata circoscritta al periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

Si tratta di disposizioni riguardanti la fase delle indagini preliminari, lo svolgimento delle udienze, i procedimenti penali in Cassazione e lo svolgimento da remoto delle deliberazioni collegiali.

Le norme il cui contenuto viene parzialmente riprodotto sono quelle di cui all’art. 83, dal comma 12 bis al comma 12 quinquies sulle modalità di celebrazione delle attività processuali durante la fase dell’emergenza. Tali disposizioni sono state oggetto di modifica da parte del decreto legge n. 28 del 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 70 del 2020.

 

In particolare il comma 2 interviene per consentire, nella fase delle indagini preliminari, il compimento di atti tramite collegamenti da remoto.

Al riguardo si prevede che:

§  il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possano avvalersi di tali collegamenti per compiere atti che richiedono la partecipazione dell’indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

Con riferimento all’ambito applicativo della disposizione, la stessa sembra riguardare potenzialmente tutti gli atti di indagine (interrogatori, assunzione di sommarie informazioni, accertamenti tecnici non ripetibili), senza prevedere come necessaria una connotazione di urgenza degli atti stessi. La disposizione in esame fa inoltre specifico riferimento alle ipotesi (di cui all’art. 370 c.p.p.) in cui per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, il pubblico ministero si avvalga della polizia giudiziaria.

§  il giudice può procedere, mediante i suddetti collegamenti da remoto, all’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale (di cui all’articolo 294 c.p.p.);

§  l’individuazione e regolazione dei collegamenti da remoto sia rimessa – come nelle ipotesi delle udienze da remoto di cui al comma 5 -  ad un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Si segnala che, in relazione allo svolgimento dei processi penali da remoto, previsto dal DL 18/2020, era stato adottato in data 21 maggio 2020, un provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati. Nel dettaglio il documento individua gli strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento delle udienze civili, delle udienze penali e degli atti di indagini preliminari, compresi gli interrogatori, come previsto dall’art. 83, commi 7, lett. f), 12, 12-bis e 12-quater e 12 quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28.

 

La disposizione individua inoltre specifiche misure concernenti le modalità di partecipazione:

§  per le persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare si applicano le modalità di cui al comma 4 (vedi sopra);

§  l’identità delle persone che partecipano all’atto, invitate a presentarsi presso l’ ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, attrezzato per i collegamenti da remoto, è accertata un ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

§  il compimento dell’atto deve avvenire con modalità idonee a salvaguardarne la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore;

§  il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salva la facoltà dello stesso di recarsi nel luogo ove si trova il suo assistito;

§  il pubblico ufficiale dà atto nel verbale delle modalità con cui è stata accertata l'identità dei partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità di procedere alla sottoscrizione del verbale.

 

Come accennato, il comma 2 dell’articolo in esame riproduce in parte il contenuto del comma 12 quater dell’articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020 (convertito nella legge n. 77 del 2020) che, come detto, ha trovato applicazione nel periodo tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020. Rispetto alla citata disciplina le novità introdotte con il decreto legge in esame consistono nell’esplicitazione della possibilità della polizia giudiziaria  e non solo del pubblico ministero di svolgere attività da remoto nella fase delle indagini e nella specificazione che l’attività da remoto che il giudice può svolgere in questa fase è l’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale (il comma 12 quater faceva generico riferimento all’attività del giudice nella fase delle indagini preliminari).

 

Con riguardo allo svolgimento delle udienze, il comma 5 dispone che possano svolgersi, con collegamenti da remoto, le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti.

E’ specificato che lo svolgimento dell'udienza debba avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Si ricorda al riguardo, che il comma 5 riproduce in larga parte il contenuto del comma 12 bis dell’art. 83 del DL 18/2020 (come modificato dal DL 28/2020). In particolare in merito allo svolgimento delle udienze da remoto si segnala la Relazione n. 46  “La legge n.27 del 2020 (di conversione del d.l. 17 marzo 2020, n.18) e il d.l. n. 28 del 2020” dell’Uffici del Massimario e del ruolo della Core di Cassazione. In tale Relazione si specifica che la disposizione che prevede modalità idonee per salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti, “piuttosto che rappresentare una mera affermazione di principio, pare richiamare il giudice all’obbligo di accertarsi che sia sempre attivo il collegamento con la postazione remota in cui si trovano le parti, essendo egli comunque tenuto alla rinnovazione degli atti qualora tale collegamento non fosse stato in concreto idoneo a permettere un’efficace interlocuzione ai soggetti del giudizio”.

 

Oltre a richiedere, come già previsto dal comma 2, un provvedimento del Direttore generale dei servizi informativi e automatizzati del Ministero per l’individuazione dei collegamenti da remoto, la disposizione individua alcune misure per garantire comunque, anche da remoto, che lo svolgimento dell’udienza consenta il rispetto del principio del contraddittorio:

§  il giudice comunica a tutti i soggetti che devono partecipare all’udienza giorno, ora e modalità di collegamento;

§  l’unico soggetto che deve necessariamente trovarsi presso l’ufficio giudiziario è l'ausiliario del giudice, che darà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate;

§  spetta ai difensori attestare l'identità dei soggetti assistiti, i quali partecipano all'udienza dalla medesima postazione da cui si collega il difensore;

§  se l’imputato/indagato si trova agli arresti domiciliari, tanto lui quanto il difensore potranno partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza. In tal caso l’identità della persona arrestata o fermata sarà accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente;

§  l’ausiliario del giudice darà atto nel verbale delle modalità con cui è stata accertata l'identità dei partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità di procedere alla sottoscrizione del verbale.

 

È inoltre specificato che non possono tenersi con modalità da remoto:

§  le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti;

§  le udienze di discussione di cui agli articoli 441 (Giudizio abbreviato) e 523 (svolgimento della discussione finale) del codice di procedura penale.

Le norme del codice di procedura penale richiamate, sono quelle relative allo svolgimento del giudizio abbreviato (art. 441) e quelle relative allo svolgimento della discussione di cui all’art. 523, inserito nel capo V (Discussione finale), del Titolo II (Dibattimento) del codice di procedura penale. In particolare, è escluso che possano svolgersi da remoto le attività previste dall’art. 523 c.p.p. (formulazione e illustrazione delle conclusioni, anche di parte civile, repliche, dichiarazioni finali dell’imputato).

 

Non possono inoltre tenersi da remoto salvo che le parti vi consentano le udienze preliminari e dibattimentali.

Il comma 5 dell’articolo in esame riproduce in larga parte il contenuto del comma 12 bis dell’articolo 83 del citato DL 18/2020. L’unica differenza sostanziale rispetto alla citata disposizione, in vigore dal 9 marzo al 30 giugno, consiste nella disciplina delle udienze escluse dalla possibilità di svolgimento da remoto, in quanto il comma 12-bis (così come modificato dal DL 28/2020) prevedeva l’esclusione delle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, salvo che le parti espressamente vi consentano (la clausola di salvezza valeva dunque per tutte le udienze escluse e non solo per le udienze preliminari e dibattimentali).

 

Il comma 8  riguarda i procedimenti penali in Cassazione e disciplina la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio (ai sensi dell’art. 127 c.p.p.) e in pubblica udienza (ai sensi dell’art. 614 c.p.p.). Tali ricorsi saranno trattati in camera di consiglio – con modalità da remoto - senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale.

La richiesta deve venire dal difensore abilitato al patrocinio in Cassazione almeno 25 giorni prima dell’udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata.

In assenza di tale richiesta, dunque, la trattazione avviene per tabulas:

§  entro i 15 giorni che precedono l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste, spedendole alla cancelleria della Corte per posta elettronica certificata;

§  la cancelleria inoltra tali richieste, con posta elettronica certificata, ai difensori delle altre parti;

§  entro i 5 giorni che precedono l’udienza, i difensori delle parti possono formulare e inviare, per posta elettronica certificata, le proprie conclusioni;

§  la Corte può deliberare da remoto (v. infra) e non si applica l’art. 615 c.p.p. sulla lettura del dispositivo in udienza;

§  il dispositivo è comunicato alle parti.

È inoltre specificato che:

§  sono esclusi dall’applicazione delle suddette previsioni i procedimenti per i quali l’udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame;

§  per i procedimenti nei quali l’udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto legge, la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro 10 giorni dall’entrata in vigore stessa.

Il comma 8 ricalca in larga parte il contenuto del comma 12 ter dell’articolo 83 del DL 18/2020. Le sole differenze sono ravvisabili nelle previsioni, contenute nel commac12 ter che prevedevano: il rinvio dell’udienza per le udienze già fissate, per le quali non sia possibile presentare richiesta con 25 giorni di anticipo, , così da consentire al difensore di optare per la discussione orale; la sospensione in tutti i casi in cui sia il difensore dell’imputato a chiedere la discussione orale, dei termini di prescrizione e di custodia cautelare per il tempo in cui il procedimento è rinviato.

 

Con riguardo allo svolgimento da remoto delle deliberazioni collegiali per i procedimenti penali (comma 9) :

§  dopo la deliberazione in camera di consiglio, il presidente del collegio sottoscrive il dispositivo che dovrà essere depositato in cancelleria “prima possibile”;

§  le disposizioni che prevedono che le deliberazioni collegiali, possano svolgersi a distanza e che il luogo da cui si collegano i magistrati debba considerarsi camera di consiglio a tutti gli effetti di legge, non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il procedimento penale da remoto e che stabiliscono il divieto di svolgimento da remoto delle udienze di discussione finale.

Il comma 9 riproduce sostanzialmente il contenuto del comma 12 quinquies dell’articolo 83 del DL 18/2020 così come modificato dal DL 28/2020. Si ricorda che, in relazione al comma 12 quinquies dell’art. 83, il Primo Presidente della Cassazione ha dettato, con il decreto n. 44 del 2020, Misure per la celebrazione di adunanze non partecipate da “remoto” le modalità di deliberazione collegiale a distanza; sulla base del decreto si sono tenute diverse camere di consiglio.

 

Procedimenti civili

Con riguardo ai soli procedimenti civili, il comma 6 detta disposizioni specifiche per le udienze civili in materia di separazione consensuale dei coniugi (art. 711 c.p.c.) e di revisione delle condizioni di divorzio (art. 9, legge n. 898 del 1970), consentendo che l’udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte, come già previsto dall’art. 221, comma 4, del DL 34/2020 (v. infra).

Affinché ciò sia possibile, la disposizione richiede che le parti:

§  rinuncino espressamente all’udienza almeno 15 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. Nella rinuncia dovranno altresì dichiarare di procedere in tal senso “liberamente” e con la consapevolezza delle norme processuali che consentirebbero la partecipazione;

§  confermino le conclusioni rassegnate nel ricorso;

§  confermino di non aver intenzione di giungere a una conciliazione.

 

Infine con riguardo ai procedimenti civili, come sopra detto, il comma 1 dell’articolo 23 fa salve le disposizioni non espressamente derogate dell’articolo 221 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Conseguentemente, durante la nuova fase emergenziale – per effetto del DL 125/2020, fino al 31 dicembre 2020 – continuano ad applicarsi le norme che:

§  prevedono l’obbligatorio deposito telematico da parte del difensore di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; ciò evidentemente solo negli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico. In relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l’anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento. Resta ferma la possibilità, per il capo dell’ufficio, di autorizzare il deposito con modalità non telematica quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista un’indifferibile urgenza (art. 221, comma 3, DL 34/2020);

§  consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (e dunque quando non siano essenziali le parti) mediante il deposito telematico di note scritte. In particolare, il comma 4 dell’art. 221 prevede la possibilità di procedere con lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Sono scanditi i tempi della comunicazione da parte del giudice delle modalità telematiche ed è data possibilità alle parti di chiedere comunque la trattazione orale;

§  consentono il deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e conseguentemente l’assolvimento dell’obbligo di pagamento del contributo unificato con modalità telematiche (art. 221, comma 5, DL 34/2020);

§  consentono la partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti su loro richiesta disciplinandone le modalità (postazioni, contraddittorio, termine per il deposito dell'istanza, comunicazione alle parti delle modalità del collegamento, verbalizzazione in base all’art. 221, comma 6, DL 34/2020);

§  consentono la trattazione da remoto dell’udienza civile, con il consenso delle parti, quando non debbano presenziarvi soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice (art. 221, comma 7, DL 34/2020). Questa disposizione è espressamente derogata dal decreto-legge in esame per quanto riguarda il luogo dal quale si collega all’udienza il giudice: l’art. 221 prescrive infatti che il giudice debba trovarsi all’interno dell’ufficio giudiziario mentre l’art. 23 gli consente di partecipare all’udienza anche da un luogo diverso (e dunque anche dal domicilio);

§  disciplinano modalità alternative di giuramento, in forma scritta e con deposito telematico, da parte del consulente tecnico d'ufficio sostituendole temporaneamente all’udienza pubblica prevista dall’art. 193 c.p.c. (art. 221, comma 8, DL 34/2020).

 

In base al comma 10 dell’articolo 23, infine, tutte le citate disposizioni dettate per i procedimenti civili si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali.

Si ricorda che analoga previsione era contemplata dall’art. 83, comma 21, del decreto-legge n. 18 del 2020 per la prima fase emergenziale.

 


Articolo 24
Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito
di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)

 

 

L’articolo 24 prevede misure – la cui efficacia è limitata al 31 gennaio 2021 - di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), stablilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. La disposizione deroga espressamente alla disciplina vigente in materia di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale, contenuta nell’art. 221, comma 11, del D.L. 34/2020.

 

 

Più nel dettaglio, il comma 1 regolamenta il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, c.p.p. (avviso di conclusione delle indagini preliminari) presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali.

L’articolo 415-bis c.p.p. contiene la disciplina relativa all’avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Ai sensi del comma 3 l’avviso deve contenere altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio

 

 Tale deposito, nel periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame e il 31 gennaio 2021:

§  deve avvenire esclusivamente utilizzando il portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite in tale provvedimento, anche in deroga alle previsioni  del regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (D.M. 21 febbraio 2011, n. 44);

§  si concretizza al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali.

 

La disposizione contiene una deroga alla disciplina  vigente in materia di deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, contenuta nell’art. 221, comma 11, del decreto legge n. 34 del 2020. La deroga consiste nella previsione diretta dell’obbligo di deposito telematico, in luogo della previsione che demanda ad un decreto del Ministro della giustizia l’autorizzazione di tale deposito.

L’articolo 221, comma comma 11 del DL 34/2020 convertito nella legge  n. 77 del 2020, contiene disposizioni concernenti il deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori e della polizia giudiziaria.

Più nel dettaglio la norma:

§  demanda ad un decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare - previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici - l’autorizzazione del deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze da parte del difensore dell’indagato una volta ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ( art. 415-bis, comma 3, c.p.p), nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;

§  quanto alle modalità del deposito rinvia ad un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (D.M. 21 febbraio 2011, n. 44)

§  stabilisce che il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale suddetto.

 

Il comma 2 demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia, l’individuazione degli ulteriori atti per quali sarà reso possibile (dunque non obbligatorio come nel casi del deposito degli atti di cui all’art. 415-bis c.p.p.) il deposito telematico.

 

Il comma 3 consente agli uffici giudiziari nei quali è reso possibile il deposito telematico (ai sensi dei commi 1 e 2), di utilizzare il portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

 

I commi 4 e 5 dettano la disciplina, anch’essa con efficacia temporale limitata al periodo decorrente tra l’entrata in vigore del decreto legge in esame ed il 31 gennaio 2021, concernente gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2.

In particolare:

§  è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata

Il Registro generale degli indirizzi elettronici è disciplinato dall’art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, il quale prevede che lo stesso sia gestito dal Ministero della giustizia. Il Registro contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata degli utenti privati individuati dei soggetti abilitati esterni ossia: appartenenti ad un ente pubblico; professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge; ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l’invio dell’albo deve essere sempre fatto dall’ordine di appartenenza o dall’ente che si difende).

§  è demandata ad apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati l’indicazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari nonché delle specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio;

§  si prevede che il deposito sia effettuato presso i suddetti indirizzi PEC e pubblicato sul Portale dei servizi telematici;

§  sono previste specifiche modalità di attestazione del deposito a cura della cancelleria per i depositi a mezzo PEC: il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico, nonché ad inserire nel predetto fascicolo una copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio.

 

Infine il comma 6 specifica che gli atti (di cui all’articolo 415-bis, comma 3), per i quali il comma 1 dell’articolo in esame prevede, nella fase dell’emergenza il deposito telematico obbligatorio, nonchè gli atti individuati da decreto del Ministro della giustizia come possibile oggetto di deposito telematico, non possono essere inviati tramite posta elettronica certificata e un eventuale invio degli stessi non produce alcun effetto di legge.

 


Articolo 25
(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)

 

 

L’articolo 25 estende con riguardo alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, l’applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 28 del 2020 in tema di discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d’ufficio.

 

Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 25 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge n. 28 del 2020[135] (conv. legge n. 70 del 2020) che consentono la discussione orale mediante collegamento da remoto con riguardo al processo ammnistrativo, continuino a trovare applicazione in relazione alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar che si svolgono da 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

 

Le disposizioni del decreto-legge n. 28 richiamate dall'articolo qui in commento prevedono la possibilità per le parti costituite di chiedere con apposita istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, la discussione orale mediante collegamento da remoto.

Lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti da remoto deve non solo garantire che siano assicurati il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori stessi all'udienza, ma anche assicurare in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informativo della giustizia amministrativa e dei relativi apparati, nei limiti delle risorse assegnate attualmente ai singoli uffici. Sempre secondo l'articolo 4 del decreto-legge n. 28 si dà luogo alla discussione con modalità da remoto:

-          a richiesta di tutte le parti costituite;

-          su disposizione del presidente del collegio:

o   quando lo ritenga necessario anche in assenza di istanza di parte;

o   nei casi in cui l'istanza non sia presentata congiuntamente da tutte le parti costituite, previa valutazione dell'istanza e delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti.

 

In tutti i casi in cui venga disposta la discussione da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza di trattazione, l'avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Di tutte le operazioni che si svolgono in udienza si redige processo verbale, ivi inclusi l’accertamento dell’identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. In alternativa alla discussione da remoto è prevista la possibilità per le parti di depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente ad ogni effetto in udienza.

 

Il comma 3 dell'articolo 25 precisa poi che per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l’istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo dell’articolo 4 (vedi supra) del decreto-legge n. 28 del 2020, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza pubblica o camerale.

 

In base all'articolo 4 del decreto legge n. 28 le parti costituite possono chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto con apposita istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito.

 

Sempre il comma 1 dell'articolo 25 specifica che fino al 31 gennaio 2021 il decreto del presidente del Consiglio di Stato, con il quale ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010, sono definite le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, può essere adottato prescindendo dai prescritti pareri del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, del Consiglio nazionale forense, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.

 

E' opportuno ricordare che il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge n. 28 ha modificato il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010, intervenendo in materia di adozione delle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. Tale disposizione demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio di Stato l'adozione delle regole tecniche-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario (al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione siciliana). Il decreto in questione, sempre secondo quanto previsto dall'articolo 13, deve essere adottato sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative - che devono esprimersi perentoriamente entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.

 

Con riguardo alla disciplina applicativa delle udienze da remoto è opportuno ricordare l'adozione di Linee Guida del Presidente del Consiglio di Stato del 25 maggio 2020 sulle udienze da remoto con la partecipazione degli avvocati ex art. 4, d.l. n. 28 del 2020 e successivamente del Decr. Pres. CdS n. 134 del 22 maggio 2020 -Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti  ed infine del Decr. Pres. CdS n. 151 del 2020 - Disciplina collegamenti da remoto per l'A.P. del 24 giugno 2020.

 

Il comma 2 dell'articolo 25 prevede, poi, che sempre con riguardo al periodo 9 novembre 2020 - 31 gennaio 2021 e fatta salva la possibilità di discussione orale da remoto, gli affari in trattazione passino in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 del Codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. In questi casi il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.

 

Con riguardo al processo cartolare "coatto" è opportuno ricordare che esso è stato previsto dall'articolo 84, comma 5 del decreto legge n. 18 del 2020 e successivamente modificato ed esteso nella sua applicazione temporale dal decreto legge n. 28 del 2020. Tale disposizione ha sollevato sia in dottrina che in giurisprudenza dubbi di costituzionalità. Sul punto si veda la sentenza della prima sezione del Tar Campania del 29 maggio 2020, n. 2074 (che ha ritenuto vista la situazione emergenziale non sussistenti i suddetti dubbi).

 

L'articolo 60 del Codice contempla la possibilità di definire il merito della causa con sentenza in forma semplificata, all'esito dell'udienza cautelare. Tale possibilità postula la completezza non solo dell'istruttoria, ma anche del contraddittorio tra le parti in causa.

 

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Articolo 26
(Udienze e procedure concorsuali della Corte dei conti)

 

 

L’articolo 26 dispone - finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 - lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico. 

Dispone inoltre, per la medesima Corte, circa lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali.   

 

Il comma 1 dispone lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze ed udienze pubbliche della Corte dei conti.

Questo, finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

La disposizione richiama l'articolo 91, comma 2 del Codice di giustizia contabile (decreto legislativo n. 174 del 2016), secondo cui il presidente o il giudice monocratico della Corte dei conti può disporre che l'udienza si svolga a porte chiuse, se ricorrano ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

Tale modalità di svolgimento diviene obbligataria, in tempo di emergenza epidemiologica.

La disposizione mantiene salva l'applicabilità dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 (il quale a sua volta fa altresì rinvio agli articoli 83 e 84 di quel medesimo decreto-legge). Si tratta del novero di disposizioni in materia di giustizia contabile relative al rinvio delle udienze, alla sospensione dei termini (che tuttavia non si applica al controllo preventivo di legittimità espletato dalla Corte dei conti), alla semplificazione del procedimento monocratico presso la giustizia contabile circa le controversie pensionistiche, a misure organizzative (ad esempio collegamenti da remoto e videoconferenze) calibrate sull'emergenza, all'adozione (con decreti del Presidente della Corte dei conti)[136] delle regole tecniche ed operative circa le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi della medesima Corte.

 

Si ricorda che il citato articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. 'cura Italia') è stato man mano modificato dall'articolo 36 del decreto-legge n. 23 del 2020 e dall'articolo 5 del decreto-legge n. 28 del 2020. E l'articolo 26-ter del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. 'decreto agosto') ne ha prorogato il termine, sostituendo a quello innanzi stabilito (31 agosto 2020) altro individuato per relationem cioè riferito al permanere dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Il comma 2 novella l'articolo 257 del decreto-legge n. 34 del 2020, relativo alla semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti.

La novella mira a sostituire il termine ultimo ai fini dello svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata ed attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, rendendolo - anziché fisso e predeterminato come era (il 31 dicembre 2020) - mobile, finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica.

Nonché sopprime - alla luce della diversa modulazione temporale sopra ricordata - il 'vincolo' che le procedure concorsuali cui applicare le modalità decentrate e digitali, dovessero essere solo quelle "in corso" ossia già avviate.

 Infine prevede che, là dove si menziona il "personale" della Corte dei conti, si intenda da annoverare la componente altresì dei magistrati.

Pertanto la disposizione si applica anche alle procedure concorsuali relative al personale di magistratura contabile.

 

In ordine al reclutamento di personale di magistratura contabile, può ricordarsi come la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) abbia - all'articolo 1, comma 322 - autorizzato l'assunzione di referendari della Corte dei conti anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over, secondo una pluriennale modulazione di spesa lì dettata.

L'articolo 23 del decreto-legge n. 162 del 2019 ha rideterminato il ruolo organico della magistratura contabile nel numero di 636 unità (incrementandolo così di 25 unità), di cui 532 fra consiglieri, primi referendari e referendari, e 100 presidenti di sezione (oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonché al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto).

 

Secondo i dati riportati nella relazione del Presidente della Corte dei conti per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020, l’organico magistratuale, che prevede una dotazione pari a 611 posti, si presentava (al 1° gennaio 2020) con una copertura effettiva di 437 unità, cui si dovevano aggiungere alcune unità in posizione di fuori ruolo e aspettativa, con una vacanza in organico di 167 magistrati (pari a circa il 28,5 per cento), con un trend positivo rispetto all'anno precedente (+ 4,9 per cento) per l'azione di reclutamento di nuovi referendari.

Con riguardo alla distribuzione sul territorio del medesimo personale, nella medesima relazione si evidenziava come esso eserciti la propria attività, in assegnazione principale, per il 73,2 per cento presso le sedi regionali (in numeri assoluti, 320 unità) e per il 26,7 per cento per cento presso gli uffici di Roma (in numeri assoluti, 117 unità). I magistrati addetti ai diversi settori del controllo erano, ad avvio di 2020, 176 (pari al 40,2 per cento) – distribuiti per 104 unità nelle sezioni regionali e 72 presso gli uffici centrali -, quelli con funzioni giudicanti 138 (pari al 31,5 per cento) – distribuiti per 114 unità nelle sezioni regionali e 24 in quella centrale -, mentre i magistrati con funzioni requirenti si attestano su 118 unità (pari al 27 per cento) – distribuiti per 102 unità nelle sezioni regionali e 16 in quella centrale.

Per quanto riguarda il personale amministrativo, a fronte dell’organico di 2.594 unità di personale amministrativo, risultavano in servizio (al 1° gennaio 2020) 2.160 dipendenti, tenuto conto anche di quelli in posizione di comando, con una copertura pari all’ 83,2 per cento delle posizioni. Si aggiungono 54 unità di personale dirigenziale.

È stata avviata una programmazione delle assunzioni di un contingente di personale amministrativo, tra cui 288 unità di funzionari amministrativi.


Articolo 27
(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

 

 

L’articolo 27 consente di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica (comma 1).

In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione sulla base degli atti, salvo l’iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell’impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo (comma 2).

Il comma 3 esonera i componenti dei collegi giudicanti dal partecipare alle udienze o alle camere di consiglio, qualora risiedano, siano domiciliati o dimorino in luoghi diversi dalla commissione di appartenenza, previa richiesta e comunicazione al Presidente di sezione.

Infine il comma 4 rinvia, salvo quanto espressamente previsto dalle norme in esame, alla disciplina generale sulle udienze da remoto contenuta nell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

 

Più nel dettaglio, ai sensi del comma 1 è consentito svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario. Lo svolgimento attraverso le suddette modalità, sia delle udienze pubbliche e camerali che delle camere di consiglio, deve essere autorizzato con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale, secondo le rispettive competenze; tale decreto, che deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza pubblica o la camera di consiglio, può altresì disporre lo svolgimento delle predette udienze o camere di consiglio anche solo parzialmente tramite collegamenti da remoto, in base alle dotazioni informatiche e alle risorse tecniche e finanziarie disponibili per la giustizia tributaria.

Qualora venga disposta la discussione da remoto, la segreteria ha l’onere di comunicare alle parti l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento, di regola almeno tre giorni prima della trattazione. Delle udienze che si svolgono da remoto si redige apposito verbale nel quale si dà atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, in particolare per ciò che riguarda la trattazione dei dati personali, che deve avvenire nel rispetto della relativa disciplina. Tanto i verbali redatti quanto i provvedimenti adottati in occasione di un collegamento da remoto si considerano assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

Il comma 2 prevede che, in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione sulla base degli atti, salvo l’iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. In tal caso la parte interessata deve formulare apposita istanza, da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono in ogni caso considerati presenti a tutti gli effetti.

Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di termini non inferiori a:

§  dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali;

§  cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie di replica.

Nell’impossibilità di rispettare i predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo, di modo che sia possibile assicurare il rispetto dei termini medesimi. Nei casi di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

Il comma 3 esonera i componenti dei collegi giudicanti dal partecipare alle udienze o alle camere di consiglio, qualora risiedano, siano domiciliati o comunque dimorino in luoghi diversi da quelli in cui ha sede la commissione di appartenenza, previa richiesta e comunicazione al Presidente della sezione interessata.

Infine il comma 4 rinvia alla disciplina generale contenuta nell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per l’individuazione delle modalità di svolgimento delle udienze da remoto, per le parti non espressamente disciplinate dall’articolo in esame.

Modificando il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che reca la disciplina del processo tributario, il citato articolo 16 del decreto-legge n. 119 del 2018 ha introdotto nel processo tributario alcune misure volte alla digitalizzazione di taluni procedimenti, segnatamente quelli riguardanti le comunicazioni via posta elettronica certificata, le notificazioni e il deposito di atti tramite modalità telematiche.

A sua volta il predetto articolo 16 è stato recentemente modificato dall’articolo 135, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), che, sostituendone integralmente il comma 4, ha introdotto alcune novità operative a regime: in particolare, accanto alla già vigente possibilità per le parti di richiedere l’udienza da remoto, per effetto del decreto Rilancio anche il giudice tributario può disporre che l’udienza si tenga a distanza per alcune specifiche controversie, individuate in applicazione di specifici criteri stabiliti dai Presidenti delle Commissioni tributarie.

Il decreto Rilancio ha inoltre esteso l’applicabilità della disciplina sulla partecipazione a distanza alle udienze in camera di consiglio; ha consentito la partecipazione da remoto non solo alle parti processuali, ma anche al giudice tributario e al personale amministrativo delle commissioni tributarie; ha permesso di richiedere l’udienza da remoto per le parti non solo all’atto del ricorso, o nel primo atto difensivo, ma anche successivamente, purché prima dell’avviso di trattazione dell’udienza.

Nel confermare le procedure per l’emanazione delle regole tecnico operative per le udienze da remoto, il decreto ha aggiunto al relativo iter il parere del Garante per la protezione dei dati personali; ha eliminato la previsione che imponeva alle sezioni tributarie di dedicare almeno un’udienza al mese alla trattazione di controversie per le quali fosse stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

Più specificamente, il richiamato comma 4 prevede che la partecipazione alle camere di consiglio e alle udienze pubbliche (di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza.

La partecipazione da remoto all'udienza pubblica (di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di trattazione di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (in base all’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992 la segreteria della Commissione tributaria deve dare comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni prima della data stessa).

Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla.


Articolo 28
(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

 

 

L’articolo 28 prevede che al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse licenze di durata superiore nel complesso ai quarantacinque giorni l'anno, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. In ogni caso, precisa la disposizione, la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020. 

 

Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo consente al detenuto in regime di semilibertà di poter fruire di licenze con durata superiore a quella prevista dal comma 1 dell'articolo 52 della legge n. 354 del 1975 (legge sull'ordinamento penitenziario).

 

L'articolo 52 O.P. prevede che al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno.

 

Tale possibilità è esclusa nel caso in cui il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. La norma precisa inoltre che in questi casi continuino ad applicarsi le “ulteriori disposizioni” di cui all’art. 52 della legge sull’ordinamento penitenziario (O.P.) e pertanto:

·        durante la licenza al condannato si applica il regime della libertà vigilata;

 La libertà vigilata, è appena il caso di ricordare, è una misura di sicurezza non detentiva, che consiste nella concessione della libertà al condannato, il quale è affidato alla pubblica sicurezza, per la sorveglianza, ed al Centro di Servizio Sociale, per il sostegno e l’assistenza.

 

·        se il condannato trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essergli revocata;

 

·        se il condannato non rientra in istituto al termine della licenza o dopo che la stessa sia stata revocata, può essergli revocato il regime di semilibertà, oltre ad essere punibile in via disciplinare o, nei casi più gravi, penalmente per il reato di evasione (a norma dell’art. 385, primo comma, del codice penale)

 

Il regime di semilibertà è una misura alternativa alla detenzione, che consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Tale istituto è disciplinato dagli articoli 48 e seguenti della legge n. 354 (O.P.). L'ordinamento penitenziario contempla di fatto tre diverse fattispecie di semilibertà. Una prima ipotesi di semilibertà riguarda pene detentive brevi: è regolata dal comma 1 dell’art. 50 O.P., e concerne le pene dell’arresto o della reclusione non superiori a sei mesi, sempreché l’interessato non possa fruire dell’affidamento in prova. Una seconda ipotesi concerne pene detentive di entità media o alta, in corso di esecuzione, tanto che è necessario siano state scontate almeno per la metà (o per due terzi, se riguardano alcuni dei reati elencati all’art. 4-bis O.P. o infine per almeno vent’anni, in caso di condanna all’ergastolo): in questi casi, quale che sia il residuo da scontare, la prima parte del comma 2 dell’art. 50 consente appunto di proseguire l’esecuzione in regime di semilibertà. La terza ipotesi, disciplinata sempre dal comma 2 dell'art. 50 O.P. è definita “surrogatoria” perché la misura viene applicata in luogo dell’affidamento in prova. (con riguardo a quest'ultima ipotesi è opportuno ricordare che la sentenza  n. 74 del 2020 della Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 50, comma 6, della legge n. 354 del 1975 nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà ex art. 47, comma 4, O.P., in quanto compatibile, anche nell’ipotesi della semilibertà cosiddetta "surrogatoria" dell'affidamento in prova, prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50 per la quale la semilibertà viene applicata riguardo a pene inferiori ai quattro anni, quando non sia possibile disporre l’affidamento in prova al servizio sociale).

 

 

Il comma 2 dell'articolo 28 stabilisce che in ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi, in nessun caso, oltre il 31 dicembre 2020.

 

E' appena il caso di rilevare che una analoga previsione era contemplata dall'articolo 124 del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto legge cura Italia). Tale disposizione prevedeva infatti che le licenze concesse ai detenuti in semilibertà avessero durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza non avesse ravvisato gravi motivi ostativi.

 

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Fonte: Ministero della giustizia Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 


Articolo 29
(Durata straordinaria dei permessi premio)

 

 

L’articolo 29 prevede che fino al 31 dicembre 2020, ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio e che siano già stati assegnati al lavoro all’esterno o ammessi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno, i permessi premio, se ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali previsti. Tale previsione, tuttavia, non è applicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti.

 

Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 29 prevede che ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio e che siano già stati assegnati al lavoro all’esterno o ammessi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno, ove ne ricorrano i presupposti, i permessi premio possano essere concessi, anche in deroga ai limiti temporali fissati dall'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975 (O.P.).

 

L’art. 30-ter O.P. stabilisce che ai condannati che hanno tenuto una regolare condotta durante l’esecuzione della pena e che non risultano essere socialmente pericolosi, possono essere concessi i cd. permessi premio dal magistrato di sorveglianza sentito il Direttore dell’Istituto penitenziario. Tali permessi si prefiggono il fine di consentire ai condannati di coltivare, fuori dall’Istituto penitenziario, interessi affettivi, culturali, di lavoro ecc. La durata dei permessi non può essere superiore ogni volta a 15 giorni e non può comunque superare la misura complessiva di 45 giorni in ciascun anno di espiazione della pena.

 

Il lavoro all'esterno, disciplinato dall'articolo 21 O.P. e dall'articolo 48 del d.P.R. n. 230 del 2000 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), è uno strumento di sostegno al detenuto che consiste in una particolare modalità di esecuzione della pena.

 

L'articolo 18 del decreto legislativo n. 121 del 2018 (recante la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) prevede la possibilità per i detenuti (minorenni) di essere ammessi a frequentare i corsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale all'esterno dell'istituto, previa intesa con istituzioni, imprese, cooperative o associazioni, nei casi in cui si ritenga che la frequenza esterna faciliti il percorso educativo e contribuisca alla valorizzazione delle potenzialità individuali e all'acquisizione di competenze certificate e al recupero sociale.

 

Come sottolinea la relazione illustrativa il beneficio aggiuntivo opera per detenuti che già hanno dato prova di affidabilità per essere stati già assegnati al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e aver già goduto di permessi. Peraltro, la concessione dello speciale beneficio qui previsto avviene in presenza dei presupposti generali per l’accesso ai permessi premio e, quindi, solo a favore dei soggetti non pericolosi e che hanno tenuto una condotta regolare.

 

 

Questa disciplina derogatoria non trova però applicazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, per una serie di categorie di condannati. La disciplina infatti non si applica ai condannati per i delitti indicati dall’articolo 4-bis O.P. e dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi) e 612-bis (atti persecutori) c.p., e rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-bis c.p., o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando in caso di cumulo sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell’esecuzione la connessione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), c.p.p. tra i reati la cui pena è in esecuzione.

 

La disposizione così come formulata sembrerebbe introdurre due diverse tipologie di preclusioni:

·         una preclusione "parziale" per i condannati per i delitti indicati dall'articolo 4-bis OP, diversi da quelli di terrorismo, eversione e associazione mafiosa e per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis c.p. i quali potrebbero avere accesso al beneficio in caso di cumulo con altri reati se hanno già espiato la pena relativa ai suddetti delitti;

·         una preclusione "totale" per i condannati per i delitti di terrorismo eversione e associazione mafiosa ("delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-bis c.p., o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste") i quali, in caso di cumulo con altri reati non potrebbero in nessun caso accedere al beneficio anche nel caso in cui avessero già espiato la pena relativa ai suddetti delitti.

 

Analoga previsione è prevista peraltro con riguardo all'accesso alla detenzione domiciliare dal successivo articolo 30 del decreto legge qui in conversione (vedi infra).

Si valuti l'opportunità di uniformare la formulazione della disposizione in esame a quella più precisa contenuta nell'articolo 30.


Articolo 30
(
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

 

 

L’articolo 30 prevede, fino al 30 dicembre 2020, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, possa essere eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici.

 

Il comma 1 dell’articolo 30 introduce una disciplina speciale in materia di detenzione domiciliare, applicabile dal 29 ottobre al 31 dicembre 2020, che ricalca sostanzialmente analoga disciplina prevista per la prima fase emergenziale dall’art. 123 del decreto-legge n. 18 del 2020 e in vigore fino al 30 giugno scorso.

Durante questa nuova fase emergenziale, su istanza del condannato, la pena detentiva che non superi i 18 mesi, anche se residuo di una pena più lunga, può essere eseguita presso l'abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.

Il medesimo comma esclude dall’ambito soggettivo di applicazione di questa misura le seguenti categorie di soggetti:

§  i condannati per taluno dei delitti (ostativi) indicati dall'art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) e dagli artt. 572 (Maltrattamenti contro familiari o conviventi) e 612-bis (Atti persecutori) del codice penale. Con formulazione analoga a quella prevista dall’art. 29 del decreto-legge (v. sopra), la lett. a) del comma 1 precisa che in caso di condanna per delitti commessi per finalità di terrorismo mediante il compimento di atti di violenza e per i delitti riconducibili all’associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), la preclusione opera anche quando i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi quando, in caso di cumulo, il giudice della cognizione o dell’esecuzione abbia accertato la connessione (ex art. 12, comma 1, lettere b) e c), c.p.p.) tra i reati la cui pena è in esecuzione. In sostanza, dunque, anche quando la pena per il delitto ostativo sia stata già scontata, la misura della detenzione domiciliare speciale non si può applicare se il reato per il quale si sta ancora scontando una pena era connesso a quello ostativo;

§  i delinquenti abituali, professionali o per tendenza (articoli 102, 105 e 108 del codice penale) (lett. b);

§  i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis dell’ordinamento penitenziario, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge (lett. c).

Il regime di sorveglianza particolare prevede restrizioni al trattamento e ai diritti dei detenuti ritenuti pericolosi per la sicurezza penitenziaria. Tale istituto è disciplinato dagli articoli 14-bis e ss. dell'O.P. In base all’art. 14 bis possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a 6 mesi (prorogabile più volte, ma ogni volta in misura non superiore a 3 mesi) i detenuti che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza negli istituti penitenziari; quelli che con la violenza o la minaccia impediscono le attività degli altri detenuti; quelli che nella vita penitenziaria mettono in stato di soggezione altri detenuti. L'art. 14-ter O.P. prevede che avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare possa essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo.

§  detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 18 (partecipazione a disordini o a sommosse), 19 (promozione di disordini o di sommosse), 20 (evasione) e 21 (fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori) del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (DPR n. 230 del 2000) (lett. d);

§  detenuti nei cui confronti, dopo l’entrata in vigore del decreto-legge, venga redatto un rapporto disciplinare (ex art. 81, comma 1, Reg.) per la promozione o la partecipazione a disordini o a sommosse (art. 77, comma, 1, nn. 18 e 19, Reg.) (lett. e);

§  detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato (lett. f).

 

Con particolare riguardo alle cause ostative il decreto-legge in conversione ricalca sostanzialmente quelle già previste dal comma 1 dell’articolo 123 del DL 18/2020 e dal comma 2 dell'art. 1 della legge 199/2010. Come evidenzia la relazione illustrativa, rispetto alla legge del 2010 si evidenziano alcune differenze: in primo luogo sono stati aggiunti i condannati per i delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, con la precisazione che la preclusione opererà anche nel caso in cui abbiano già espiato la parte di pena relativa ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, quando sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell’esecuzione la connessione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b e c, c.p.p. con i reati la cui pena è ancora in esecuzione. Inoltre, sono stati esclusi, quali elementi preclusivi per l'accesso alla misura, il fatto che vi sia la «concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga» ovvero il fatto che sussistano «specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti». La ragione di tale scelta - rileva la relazione illustrativa – è che “si tratta di due presupposti che limitano l’utilizzo dell’istituto e che in questa fase di urgenza sono di complesso accertamento. Pertanto, rispetto a detenuti la cui pena complessiva o residua da espiare è contenuta si è ritenuto possibile derogare a quei presupposti. Peraltro, in questa prospettiva, è stato espressamente previsto (al comma 3) che deve essere sempre disposta «l’applicazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici”, per elidere il rischio concreto di fughe, ma anche di reiterazione di condotte delittuose”.

 

 

La procedura prevista per l'applicazione della misura dell'esecuzione domiciliare delle pene detentive non superiori a 18 mesi rimane in larga parte quella contemplata dall'art. 1 della legge n. 199 del 2010 (v. infra), le cui disposizioni sono richiamate, in quanto compatibili, proprio dal comma 8 dell'articolo in esame.

Conseguentemente, in base al comma 2 la detenzione domiciliare è applicata dal magistrato di sorveglianza, salvo che egli ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura, su istanza dell'interessato ma anche – in base all’art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 199 del 2010 - per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del PM.

Ai fini dell’applicazione delle pene detentive domiciliari, il comma 6 consente - differentemente da quanto previsto dalla legge n. 199 del 2010 - alla direzione dell’istituto penitenziario di omettere la relazione sul complessivo comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione.

La direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che:

§  la pena da eseguire non è superiore a 18 mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena,

§  non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e

§  il condannato ha fornito l’espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo (vedi infra commi 3 e 4).

La stessa Direzione dovrà inoltre trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione richiesta dall’art. 94 del TU stupefacenti.

 

Si tratta della certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, della documentazione relativa alla procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche e all'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato.

 

 

Il comma 3 prevede che, nei casi in cui sia disposa l'esecuzione domiciliare della pena detentiva ai sensi del comma 1, deve essere applicata - con il consenso del condannato (comma 4) - anche la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. L'applicazione della suddetta procedura di controllo - che cessa in ogni caso quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di 6 mesi -  è esclusa per:

§  i condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi;

§  i condannati minorenni.

Il comma 5 specifica che la distribuzione dei dispositivi di controllo - i cosiddetti braccialetti elettronici - debba avvenire secondo un programma adottato con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, d'intesa con il capo del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno entro il 9 novembre 2020 (10 giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge) e periodicamente aggiornato. In particolare, con tale provvedimento deve essere individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, che possono essere utilizzati, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti.

Il comma 5 prevede, inoltre, che l'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. L’ultimo periodo del comma esclude l’attivazione degli strumenti di controllo «nel caso in cui la pena residua non superi di 30 giorni la pena per la quale è imposta l’applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici». In sostanza, dunque, il c.d. braccialetto elettronico sembrerebbe non applicarsi ai condannati la cui pena da eseguire è inferiore a 7 mesi. Andrebbe valutata l’opportunità di coordinare tale previsione con quanto disposto al comma 3 che prevede l’applicazione delle procedure di controllo elettronico quando la pena è superiore ai sei mesi.

 

Come evidenzia la relazione tecnica, attualmente sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento della pubblica sicurezza, il contratto di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi di controllo prevede fornitura e servizio di 1000- 1200 braccialetti al mese per l'intera durata contrattuale (il contratto scade il 31 dicembre 2021), riconoscendo pertanto alla amministrazione la facoltà di installare circa 43.200 braccialetti elettronici. La relazione ritiene che «sia l’entità del numero dei braccialetti disponibili sia la possibilità di riutilizzo di questi dispositivi - in quanto le procedure di controllo vengono disattivate per quei soggetti condannati che stanno eseguendo la pena detentiva presso il proprio domicilio e la cui pena residua da espiare scende sotto la soglia dei sei mesi - assicura la sostenibilità dell’intervento, garantendo la piena attuazione della disposizione in esame e confermando altresì il grado di adeguatezza delle dotazioni tecnologiche rispetto all’effettivo fabbisogno».

Con riguardo, in generale, all'impiego dei braccialetti elettronici si rinvia alla nota breve n. 173.

 

 

Con particolare riguardo ai condannati minorenni nei cui confronti è disposta l’esecuzione della pena detentiva domiciliare, il comma 7 prevede che l’ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l’equipe educativa dell’istituto, deve provvedere, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dell’avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall’articolo 3 (prescrizioni e modalità esecutive delle misure penali di comunità) dell’Ordinamento penitenziario minorile (d.lgs. n. 121 del 2018), da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l’approvazione.

 

Come anticipato, il comma 8 fa salva l’applicazione delle ulteriori disposizioni dell’art. 1 della legge n. 199 del 2010 (v. infra), ove compatibili.

 

Il comma 9, infine, prevede che la disciplina della detenzione domiciliare speciale, dettata dai commi da 1 a 8 dell’articolo 30, si applichi ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 31 dicembre 2020 (termine indicato dal comma 1).

 

 

La disciplina introdotta dal decreto-legge deroga espressamente a quanto previsto, a regime, dall’art. 1, commi 1, 2 e 4, della legge n. 199 del 2010 che, per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario, ha dapprima introdotto in via temporanea la misura dell’esecuzione nel domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e poi ha stabilizzato la misura (dal 2013), allungando a 18 mesi il residuo di pena che si può eseguire nel domicilio.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 199 prevede che ai condannati con pena detentiva (anche residua) non superiore a diciotto mesi, possa essere concessa dal tribunale di sorveglianza la possibilità di scontare la pena presso la propria abitazione o un altro luogo, pubblico o privato.

La misura - ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 199 - non può essere concessa:

§  ai condannati per i reati particolarmente gravi (quelli previsti dall’art. 4 bis O.P.)

§  ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 105 e 108 del codice penale)

§  ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis O.P.)

§  qualora vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o commettere altri delitti

§  qualora il condannato non abbia un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla tutela delle persone offese dal reato commesso.

Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 199 prevede che nel caso in cui la condanna a diciotto mesi - o meno - di reclusione sia comminata a una persona in libertà, è lo stesso pubblico ministero che, al momento della condanna, ne sospende l’esecuzione, previo accertamento dell’esistenza e dell’idoneità dell’alloggio, nonché, se si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente, previa verifica della documentazione medica attestante lo stato di tossicopendenza o alcooldipendenza e del programma di recupero, trasmettendo quindi gli atti al magistrato di sorveglianza per la concessione della detenzione domiciliare.

Il comma 4 dell'articolo 1 disciplina invece il caso in cui il condannato, con pena da scontare fino a 18 mesi, sia in carcere. In tal caso il condannato potrà presentare una richiesta al magistrato di sorveglianza. In ogni caso - anche senza la richiesta dell’interessato - la direzione dell’istituto di pena preparerà per ciascun detenuto che rientra nelle condizioni previste dalla legge una relazione sul comportamento tenuto durante la detenzione e sulla idoneità dell’alloggio, oppure raccoglierà la documentazione medica e terapeutica, qualora si tratti di persona dipendente da droga o alcool, intenzionata a seguire un programma di cura che potrà essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del TU stupefacenti (DPR n. 309 del 1990). Il magistrato di sorveglianza provvederà - ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 -con un’ordinanza per la concessione della detenzione domiciliare.

In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico (comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 199).

L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna, competente per gli interventi di sostegno e controllo, segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette le relazioni trimestrali e conclusiva (comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 199).


Articolo 31
(Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)

 

 

L’articolo 31 prevede specifiche disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia con modalità telematiche da remoto, demandandone la disciplina a regolamenti dei consigli nazionali degli ordini.

 

 Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 31 prevede la possibilità di procedere, per l’elezione degli organi territoriali o, se prevista in forma assembleare, anche nazionali, degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia, con modalità telematiche da remoto, per evitare - come specifica la relazione illustrativa - che la consultazione elettorale esponga i partecipanti a rischi per la salute e determini un pericolo di ulteriore diffusione del contagio. Tali modalità devono essere disciplinate con regolamento che deve essere adottato entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto in conversione (e quindi entro il 28 dicembre 2020) dal consiglio nazionale dell'ordine, previa approvazione del Ministero della giustizia.

 

Con riguardo al potere di vigilanza del Ministero della giustizia, tale Dicastero svolge la funzione di vigilanza su alcuni Ordini professionali. L’attività di vigilanza rientra nel più ampio concetto di controllo: un particolare esame volto a rivedere, appunto vigilare o riscontrare la regolarità di una funzione esercitata da un soggetto diverso da quello che pone in essere il controllo stesso. Essa si esplica attraverso richieste di chiarimenti ai Consigli degli ordini professionali e, in alcune ipotesi, può estendersi ad attività di tipo ispettivo. Secondo una previsione sostanzialmente omogenea delle leggi che regolano gli Ordini professionali, compete al Ministro della giustizia lo scioglimento dei Consigli che non siano in grado di funzionare (per qualsiasi ragione) o commettano reiterati atti illegittimi.
In particolare gli ordini (sia nazionali che territoriali) sui quali il Ministero svolge una funzione di vigilanza sono:

·         l'Ordine degli Agenti di cambio (Il titolo professionale di riferimento è quello di agente di cambio);

·         l' Ordine nazionale dei  Dottori agronomi e Dottori forestali (I titoli professionali di riferimento sono Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo e forestale junior, Zoonomo, Biotecnologo agrario);

·         l' Ordine degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati (I titoli professionali di riferimento sono: Agrotecnico, Agrotecnico laureato);

·         l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Il titolo professionale di riferimento è quello di architetto) titoli professionali di riferimento: Architetto);

·         l'Ordine degli Assistenti sociali (I titoli professionali di riferimento sono: Assistente sociale specialista, Assistente sociale);

·         l'Ordine degli Attuari ( I titoli professionali di riferimento sono: Attuario, Attuario junior);

·         lOrdine degli Avvocati (Il titolo professionale di riferimento è quello di Avvocato);

·         l'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (I titoli professionali di riferimento sono: Dottore commercialista, Ragioniere commercialista, Esperto contabile);

·         l'Ordine dei Geologi (I titoli professionali di riferimento sono: Geologo, Geologo junior);

·         l'Ordine dei Geometri (I titoli professionali di riferimento sono: Geometra, Geometra laureato)

·         l'Ordine dei Giornalisti (Il titolo professionale di riferimento è quello di giornalista);

·         l' Ordine degli Ingegneri (I titoli professionali di riferimento sono: Ingegnere civile e ambientale, Ingegnere industriale, Ingegnere dell’informazione, Ingegnere civile e ambientale junior, Ingegnere industriale junior, Ingegnere dell’informazione junior);

·         l'Ordine dei Notai (Il titolo professionale di riferimento è quello di notaio);

·         l'Ordine dei Tecnologi alimentari (Il titolo professionale di riferimento è quello di tecnologo alimentare);

·         l' Ordine dei Periti agrari e Periti agrari laureati (I titoli professionali di riferimento sono: Perito agrario, Perito agrario laureato);

·         l'Ordine dei Periti industriali e Periti industriali laureati (I titoli professionali di riferimento sono: Perito industriale, Perito industriale laureato).

 

Con riguardo all'ordine degli psicologi l’attività del Ministero è limitata alla fase elettorale in quanto la vigilanza vera e propria è svolta dal Ministero della salute. Le residue competenze della Giustizia sono da attribuire ad un difetto di coordinamento normativo.


Il Ministero della giustizia, inoltre svolge la funzione di vigilanza e controllo:

Ai sensi dell'articolo 3 del d.m. 3 febbraio 2016, la vigilanza del Ministero è esercitata anche nei confronti:

delle Conservatorie dei registri immobiliari, che sono uffici delle Agenzie delle entrate

del Pubblico registro automobilistico che è tenuto dall’ACI, ma il Ministero della giustizia non ha il controllo su questo ente

degli Istituti vendite giudiziarie, che sono persone giuridiche o fisiche private

 

Il Ministero esercita infine la vigilanza sulle seguenti casse di previdenza ed assistenza professionali, unitamente al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze:

 

 

Il comma 2 dell'articolo 31 prevede che con il medesimo regolamento il consiglio nazionale possa anche prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

 

Infine ai sensi del comma 3 il consiglio dell'ordine può differire di al massimo novanta giorni la data prevista per lo svolgimento delle suddette elezioni, nel caso in cui questa data sia stata già fissata alla data di entrata in vigore del decreto in conversione (e quindi al 29 ottobre 2020).


Articolo 32
(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

L’articolo 32 reca autorizzazioni di spesa per complessivi 67.761.547 euro, relativamente a:

-           indennità di ordine pubblico e prestazioni di lavoro straordinario, delle Forze di polizia;

-           oneri connessi all'impiego delle polizie locali;

-           prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'autorizzazione è riferita all'impiego di tale personale nel periodo tra il 16 ottobre ed il 24 novembre 2020.

 

Il comma 1 dispone che lo stanziamento sia finalizzato alla prosecuzione - per il periodo dal 16 ottobre 2020 fino al 24 novembre 2020 - del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19 nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica.

A tal fine sono autorizzate risorse per il pagamento della indennità di ordine pubblico (euro 44.177.280, si evince dalla relazione tecnica) nonché delle prestazioni di lavoro straordinario (euro 15.304.267) del personale delle Forze di polizia.

Così come sono autorizzate risorse per fare fronte agli oneri connessi all'impiego delle polizie locali (euro 8.280.000, si evince dalla relazione tecnica).

La quantificazione degli oneri è calcolata (si legge nella relazione tecnica) sulla base delle unità di personale impiegate giornalmente durante il periodo di maggiore virulenza dell'epidemia nei mesi di marzo-aprile 2020 ossia: 58.000 unità per le Forze di polizia (16.000 unità per la Polizia di Stato; 35.000 unità per l'Arma dei Carabinieri; 7.000 unità per la Guardia di Finanza) e 12.000 unità delle polizie locali.

 

Per le prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede il comma 2, autorizzando 734.208 euro per il medesimo lasso temporale. 

La quantificazione dell'onere è calcolata (si legge nella relazione tecnica) sulla base dell'impiego di trentadue unità di personale, impiegate in squadre specialistiche per attività di soccorso pubblico o di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di elevato bio-contenimento.

 

Il comma 3 reca la disposizione di copertura finanziaria degli oneri complessivamente previsti - pari a 67.761.547 euro ­- mediante rinvio a quanto statuito dall'articolo 34 del decreto-legge (v. infra).

 

L'arco temporale cui fa riferimento il presente articolo - dal 16 ottobre al 24 novembre 2020 - è scandito, per il termine a quo, secondo la cessazione degli effetti delle analoghe previsioni dettate per le Forze di polizia dall'articolo 37 del decreto-legge n. 104 del 2020.

E più in generale, il 15 ottobre 2020 era la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica, prevista dalla delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e 'recepita' dal decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (successivamente la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 ha prorogato quel termine al 31 gennaio 2021, e le si è affiancato il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125).

Per il termine ad quem, è la medesima proiezione temporale prevista dal d.P.C.m. 20 ottobre 2020 (all'articolo 12) per le misure lì dettate, valevoli appunto fino al 24 novembre 2020.

 

Questo articolo si iscrive in una sequenza di previsioni.

Dapprima l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2020, indi con l'identico testo l'articolo 74, comma 01, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020 (abrogativo del decreto-legge n. 9) autorizzavano la spesa di 4.111.000 euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. La spesa era finalizzata allo svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19.

Ai medesimi fini, l'articolo 74, comma 1, ancora del decreto-legge n. 18 del 2020 autorizzava una nuova spesa in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento dell'epidemia, per un periodo di ulteriori 90 giorni, a decorrere dalla scadenza del periodo iniziale di 30 giorni sopra ricordato. Siffatta autorizzazione di spesa è stata pari a complessivi 59.938.776 euro per l'anno 2020 (dei quali 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale).

Il combinato disposto sopra ricordato del decreto-legge n. 18 'copriva' dunque un periodo complessivo di quattro mesi. Poiché la data di effettivo impiego delle Forze di polizia per l'emergenza epidemiologica era stata il 24 febbraio 2020, il termine di 'esaurimento' delle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge n. 18 si collocava sul finire del mese di giugno 2020.

Seguivano le disposizioni dell'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2020. Esse non agivano sulla proiezione temporale di tale termine, il quale rimaneva pressoché immutato (30 giugno 2020). Agivano bensì sull'estensione della platea dei destinatari.

Infatti il personale delle Forze di polizia impegnato nell'emergenza era stato in fatto ben superiore a quello inizialmente stimato. Se il decreto-legge n. 18 stimava l'impegno di 4.000 unità, il dispositivo effettivo impiegato era giunto a 55.700 unità (impegnate nelle attività per assicurare l'osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio). Ad esse si erano aggiungete allora 1.000 unità della Guardia di finanza (impegnate nei controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, con supporto ai Prefetti sul territorio) nonché circa 12.000 unità di appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, messi a disposizione dei Prefetti.

Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2020 mirava a 'ricalibrare' le analoghe previsioni del decreto-legge n. 18, alla luce dell'andamento effettivo dell'impiego di forze dell'ordine nell'opera di contenimento dell'epidemia. Pertanto autorizzava l'ulteriore spesa per le Forze di polizia di 13.045.765 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, di 111.329.528 euro per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.

Ed il suo comma 3 si rivolgeva al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quale autorizzava - con una proiezione temporale fino al 31 luglio 2020 - tra l'altro il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario, per 693.120 euro.

Successivamente, l'articolo 37 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha autorizzato (al comma 1) - per la prosecuzione dal 1°(gradi) luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020 del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della emergenza epidemiologica - l'ulteriore spesa di 24.696.021 euro, di cui 20.530.146 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e 4.165.875 euro per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali (altra previsione, recata dal comma 4, concerneva il Corpo della polizia penitenziaria).

Precedentemente per le polizie locali, l'articolo 115 del decreto-legge n. 18 del 2020 aveva istituito presso il Ministero dell'interno per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro, al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

 

 


Articolo 33
(Fondo anticipazione di liquidità)

 

 

L’articolo 33 attribuisce alle Regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente, con conseguente ampliamento della capacità di spesa di tali enti.

 

Nello specifico, l'articolo autorizza detti enti al ricorso, limitatamente al 2020, alle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione  senza la necessità di operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

 

Si tratta di una disposizione in linea con la richiesta avanzata dalle Autonomie speciali in sede di sottoscrizione dell'Accordo quadro tra Governo, Regioni a statuto speciale e le Province autonome in materia di finanza pubblica  per assicurare le risorse necessarie  per l'espletamento delle relative funzioni istituzionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connessa all'emergenza Covid-19[137].

Nell'ultimo considerato della parte motiva si precisa che le Regioni esprimono avviso favorevole al richiamato accordo evidenziando alcune questioni e sollecitando il Governo affinchè "proceda ad individuare una soluzione al fondo di anticipazione liquidità al fine dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione".

 

Gli enti che potranno beneficiare di tale facoltà, come detto, sono esplicitamente identificati dalla norma in esame come "le Regioni a statuto speciale", senza menzione alla Province autonome di Trento e Bolzano. Invero, nella relazione illustrativa, oltre a non rinvenirsi alcuna motivazione circa tale esclusione, si opera un riferimento alle "Autonomie speciali", che si presta a ricomprendere anche le Province autonome.

Qualora l'intento del Legislatore fosse quello di includere tali enti tra i beneficiari della disposizione in commento, si valuti l'opportunità di integrare l'art.33 con un riferimento esplicito alle Province autonome di Trento e Bolzano.

 

Le modalità di utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti territoriali, incluse le autonomie speciali, sono disciplinate, in via ordinaria, dal D.Lgs. n.118 del 2011[138].

Ai sensi dell'art.42 del citato D.Lgs., il risultato di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi[139]. Esso è distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati.

La quota vincolata del risultato di amministrazione è rappresentata dalle entrate accertate e dalle corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la Regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

 

Per quanto concerne, nello specifico, le modalità contabili di utilizzo del fondo anticipazione di liquidità occorre avere riguardo al paragrafo 3.20-bis contenuto nell'allegato n.4/1 al medesimo D.L.gs..

Le anticipazioni di liquidità (diverse da quelle erogate dal tesoriere dell'ente) sono registrate tra le accensioni di prestiti e non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.

Il paragrafo richiama quanto disposto all'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, ai sensi del quale "non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio".

 

Per le anticipazioni di liquidità che devono essere chiuse entro l'anno, la circostanza che non si tratti di risorse aggiuntive è rappresentata contabilmente dall'imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione e dell'impegno di spesa concernente il rimborso.

 

Per le anticipazioni di liquidità a rimborso pluriennale, l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

 

Nel citato paragrafo si precisa altresì che il "meccanismo di creazione del fondo di anticipazione con corrispondente accantonamento in ogni caso costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese".

 

Le anticipazioni di liquidità in favore degli enti territoriali sono concesse a vario titolo sulla base di disposizioni normative, fra le quali si segnalano quelle che autorizzano anticipazioni per i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle pubbliche amministrazioni.

Tali norme sono dirette ad abbattere i tempi medi di pagamento, la cui lunghezza ha condotto ad una recente condanna nei confronti dell'Italia da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (Causa C-122/18 del 28 gennaio 2020).

Il primo importante strumento legislativo adottato per affrontare il problema è il decreto-legge  n.35 del 2003[140]. Più di recente e in connessione al possibile aggravarsi del fenomeno per via dell'emergenza da Covid-19, è stata introdotta la disciplina di cui agli articoli 115 e seguenti del decreto-legge n.34 del 2020 (cd. decreto crescita)[141].

Al riguardo, si segnala che la Corte costituzionale ha in talune occasioni censurato disposizioni legislative che hanno consentito agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, per finalità diverse, con effetto di accrescere la capacità di spesa dell'ente, senza che sia al contempo individuabile un'effettiva copertura giuridica. Sono in proposito indicative, fra le altre, le sentenze n.4 del 2020 e la n.181 del 2015[142].

 

L'articolo in esame (al comma 1, secondo periodo) quantifica infine gli oneri in termini di indebitamento  e  fabbisogno (pari  a  5 milioni di euro per l'anno 2020, a 83  milioni  di  euro  per  l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2024  e 2025), che sono coperti ai sensi dell'articolo 34 (alla cui scheda si rinvia).


Articolo 34
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 34 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie, queste ultime prevalentemente basate sui margini di risparmio risultati dal minore utilizzo delle risorse stanziate per alcune delle misure introdotte dai provvedimenti approvati fino a settembre (comma 3). L'articolo provvede inoltre ad incrementare la dotazione del FISPE (comma 1), a quantificare gli effetti in termini di minori entrate IRPEF derivanti dalla riduzione del credito di imposta per le vacanze (comma 2), a disporre il trasferimento tempestivo, dal bilancio dello Stato all’INPS, delle risorse relative alle misure la cui attuazione compete all’INPS (comma 4) e ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria (comma 5).

 

Nel dettaglio, il comma 1 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, di 246 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2023.

 

Si ricorda che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo in questione presenta una dotazione nel bilancio di previsione 2020-2022 pari a 24 milioni per il 2020, 359 milioni per il 2021 e 586,1 milioni per il 2022.

Si segnala che le risorse del FISPE sono utilizzate a copertura dall’articolo 5, comma 7, del provvedimento in esame, con una riduzione di 72,5 milioni per il 2022, nonché dal successivo comma 3, lettera n), dell’articolo in esame con una riduzione di ulteriori 131 milioni di euro per il 2022.

 

Il comma 2 reca la quantificazione, pari a 161 milioni di euro per l'anno 2022, degli oneri in termini di minori entrate derivanti dal successivo comma 3, lettera a).

 

Nella relazione tecnica il Governo chiarisce che si tratta della stima di minore entrate IRPEF derivanti dalla riduzione del credito di imposta per le vacanze previsto dal successivo comma 3, lettera a) (si veda di seguito).

 

Il comma 3 reca innanzitutto la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, comma 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 32 e 33, e dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati complessivamente, in termini di effetti sul saldo netto da finanziare (SNF) in:

-         5.553,096 milioni di euro per l’anno 2020,

-         612 milioni di euro per l’anno 2021,

-         161 milioni di euro per l’anno 2022,

-         50 milioni di euro per l’anno 2023,

che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in:

-         881,4 milioni di euro per l’anno per l’anno 2021,

-         298 milioni di euro per l’anno per l’anno 2022,

-         73 milioni di euro per l’anno per l’anno 2023,

-         21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

 

Alla copertura finanziaria di tali oneri si provvede come segue:

a)   quanto a 860 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell’articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, relativo al tax credit vacanze.

 

Si tratta delle somme stanziate per la fruizione del credito d'imposta per le vacanze previsto dall'articolo 176 del D.L. n. 34 del 2020. È relativo al periodo d’imposta 2020 e utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale. Il beneficio è destinato a nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro. Per le modalità di attuazione del credito d'imposta, si veda il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020. Il medesimo articolo 176 reca al comma 7 la quantificazione degli oneri derivanti dal credito d'imposta in circa 1.677,2 milioni di euro per l’anno 2020 e in circa 733,8 milioni per l’anno 2021.

In merito alla disponibilità delle somme stanziate per il credito d’imposta per le vacanze, si segnala che lo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (Atto del Governo 198[143]) - adottato in attuazione dell’articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, che consente, a seguito del monitoraggio delle misure previste dai decreti-legge emergenziali (nn. 18, 23 e 34 del 2020), la compensazione finanziaria dei maggiori effetti finanziari derivanti da alcune previsioni di spesa a valere sulle risorse di altre misure che, all’esito del monitoraggio, risultino non utilizzate - riporta i dati di monitoraggio relativi a due misure previste dal decreto-legge n. 34 del 2020, disciplinate all’articolo 25 (contributo a fondo perduto esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario) e all’articolo 176 (tax credit vacanze), evidenziando che mentre la spesa relativa al contributo a fondo perduto si è rilevata più elevata di quanto stimato (6.192 milioni per il 2020), la spesa riguardante il c.d. tax credit vacanze, originariamente stimata in 1.677,2 milioni, ha fatto registrare, al contrario, margini di economia.

Nello specifico, nel preambolo dello schema di decreto, è riportato che alla data del 23 settembre 2020 il tax credit vacanze ha generato 1.547.676 bonus per un valore complessivo di 689,76 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento di 1.677,2 milioni) e che, di tali bonus, solo 653.863 (meno della metà) risultano effettivamente utilizzati.

Con lo schema di decreto, pertanto, il Ministro dell’economia e delle finanze dispone l’assegnazione di 500 milioni di euro al finanziamento della misura di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Contributo a fondo perduto) a valere sulle risorse non utilizzate del tax credit vacanze.

Considerando, quindi, la riduzione di 500 milioni disposta con l’AG 198 e quella di 860 milioni disposta dal comma in esame, la dotazione di risorse per il tax credit vacanze per il 2020, di cui all’articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020, risulta ridimensionata a 317,2 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento originario di 1.677,2 milioni).

 

b)   Quanto a 1.680 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.

 

Si tratta dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento delle integrazioni salariali previsto dall'articolo 22-ter del decreto-legge n. 18 del 2020 (introdotto dall'articolo 71 del decreto-legge n. 34 del 2020), il quale istituisce nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito capitolo di bilancio con dotazione, per il 2020, pari a 2.673,2 milioni di euro – in luogo dei 2.740,8 milioni precedentemente previsti – al fine di garantire, se necessario, un ulteriore finanziamento degli strumenti di integrazione salariale.

 

c)   Quanto a 1.320 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 e di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

 

Le autorizzazioni di spesa ridotti da questa lettera riguardano i trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga previsti per l'emergenza COVID-19 dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020.

In particolare, l’articolo 19 del decreto-legge n. 34 detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro e i lavoratori che, nel 2020, accedono ai suddetti strumenti di sostegno al reddito per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che potevano essere concessi per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Il comma 9, come modificato dall'articolo 68, comma 1, lettera i), del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilisce un limite massimo di spesa per tali prestazioni pari a 11.599,1 milioni di euro per l'anno 2020.

È intervenuto successivamente l’articolo 1 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevedendo - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga la concessione di diciotto settimane di trattamento collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il beneficio può concernere i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il comma 11 di tale articolo definisce i limiti di spesa per i trattamenti, distintamente con riferimento alle varie tipologie, pari a 5.174 milioni di euro per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e per gli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS, 2.889,6 milioni per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, 156,7 milioni per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

 

d)   Quanto a 32 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020.

 

Si tratta dell'indennità di 600 euro riconosciuta - inizialmente per il mese di marzo e poi estesa al mese di aprile 2020 dal decreto-legge n. 34 del 2020 - in favore dei liberi professionisti (titolari di partita IVA) e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS. Per tale autorizzazione, l'articolo 27, comma 2, prevede un limite di spesa di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.

 

e)   Quanto a 18,7 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020.

 

In questo caso la riduzione riguarda l'autorizzazione di spesa relativa all'indennità di 600 euro riconosciuta in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali). Per tale autorizzazione, l'articolo 28, comma 2, prevede un limite di spesa di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.

 

f)    Quanto a 18,8 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020.

 

Si tratta dell'autorizzazione di spesa relativa all'indennità di 600 euro riconosciuta in favore degli operai agricoli a tempo determinato. Per tale autorizzazione, l'articolo 30, comma 2, prevede un limite di spesa di 396 milioni di euro per l'anno 2020.

 

g)   Quanto a 3,4 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020.

 

La riduzione riguarda l'autorizzazione di spesa relativa all'indennità di 600 euro riconosciuta in favore dei lavoratori dello spettacolo. Per tale autorizzazione, l'articolo 38, comma 2, prevede un limite di spesa di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020.

 

h)   Quanto a 101,3 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all’articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo.

 

L’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Il comma 1, in particolare, prevede un limite di spesa pari, per effetto delle modifiche successivamente intervenute, a 1.150 milioni di euro per l'anno 2020.

Il Decreto interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - firmato il 30 aprile 2020 e registrato con il n. 10 il 4 maggio 2020, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con repertorio n. 1254 dell’8 maggio 2020 - provvede all’individuazione della quota del limite di spesa da destinare al sostegno al reddito dei professionisti, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 28 marzo 2020.

Il Decreto prevede il riconoscimento di una indennità una tantum, non soggetta a imposizione fiscale, pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa indicato all’articolo 1 del Decreto, pari a 220 milioni di euro per il 2020. Tale limite di spesa viene conseguentemente ridotto dalla lettera in esame.

 

i)    Quanto a 804 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 84, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2020.

 

I commi da 1 a 12 dell’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevedono un complesso di indennità temporanee in favore di alcune categorie di lavoratori. Per tali prestazioni il comma 12 pone un limite di spesa unico disposto da successivi provvedimenti nella misura di 3.850,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Le indennità di cui ai commi da 1 a 12 riguardano: i liberi professionisti iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS  e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (iscritti alla medesima Gestione) (commi da 1 a 3); i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (comma 4); i lavoratori dipendenti stagionali, nonché i lavoratori in regime di somministrazione, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (commi 5 e 6) e i lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, i lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 8 e 9); gli operai agricoli a tempo determinato (comma 7); i lavoratori dello spettacolo (commi 10 e 11).

 

l)    Quanto a 730 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 55, del decreto-legge n. 225 del 2010 (recante proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, come modificato dall’articolo 1, comma 167, della legge n. 147 del 2013.

 

L'articolo 2, comma 55, del decreto-legge n. 225 del 2010 prevede che le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono trasformate in crediti d'imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d'esercizio.

La relazione tecnica conferma che le predette risorse presentano la necessaria disponibilità.

 

La relazione tecnica precisa inoltre che le coperture finanziarie delle lettere da d) a l) corrispondono a risorse pari a 978,2 milioni di euro per l’anno 2020 rinvenienti dall’attività di monitoraggio di cui al primo periodo del comma 8 dell’articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. Nell’ambito del monitoraggio è emerso che l’intervento di cui all’articolo 29 del decreto legge n. 18 del 2020 ha necessità di essere rifinanziato per l’anno 2020 per 9,1 milioni di euro. La relazione presenta quindi a seguire le quantificazioni derivanti da detto monitoraggio.

 

 

 

 

 

 

Riepilogo dei dati relativo all’indennizzo erogato da INPS a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19

 

 

 

Si rammenta che i commi 8 e 9 dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020 recano disposizioni per il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020, prevedendo, in base agli esiti del monitoraggio, una procedura, in deroga alla legge di contabilità, che consente la compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure.

In particolare, il comma 8 prevede che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020 siano soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Sulla base degli esiti del monitoraggio, il comma 8 introduce una procedura (in deroga a quella prevista dall'articolo 17, comma 12-bis, della legge n. 196 del 2009 - legge di contabilità e finanza pubblica) per la compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure, ivi incluse quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, che consente al Ministro dell’economia e delle finanze di provvedere, con proprio decreto, sentiti i Ministri competenti, alla riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, allo scopo utilizzando le risorse delle predette misure che, all’esito del monitoraggio, risultino non utilizzate.

Nel caso di risorse non utilizzate che risultino trasferite su conti di tesoreria ai fini della gestione, il comma 8 ne prevede, ai fini del loro utilizzo ai fini della compensazione, il versamento all’entrata per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.

Gli schemi di decreti sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro sette giorni dalla data di trasmissione, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette misure.

Tale procedura di compensazione finanziaria derogatoria della legge di contabilità e finanza pubblica è autorizzata per il solo esercizio finanziario 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica di COVID-19, fermo restando il divieto di utilizzo delle risorse relative a oneri inderogabili[144], nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall’articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità e finanza pubblica (come peraltro previsto dal predetto comma 12-bis della legge di contabilità medesima).

Per gli anni successivi, pertanto, per la compensazione finanziaria degli oneri derivanti dalle misure predette, si dovrà fare riferimento alla apposita procedura disciplinata dell’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, per i casi in cui siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri derivanti dalle leggi di spesa rispetto alle previsioni. Tale procedura prevede che con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provveda alla riduzione degli stanziamenti previsti negli stati di previsione (con esclusione delle spese per oneri inderogabili) [145].

Il comma 8, infine, nell’introdurre tale facoltà di compensazione con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze delle risorse autorizzate dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020, specifica che resta comunque fermo quanto stabilito dall’articolo 169, comma 6, secondo periodo, del D.L. n.34 del 2020[146].

Il comma 9 prevede che, all'esito del monitoraggio di cui al comma precedente, eventuali risorse relative alle misure di cui al decreti-legge n. 18, 23 e 34 del 2020 non utilizzate al 15 dicembre 2020 sono versate dai soggetti responsabili entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Per ulteriori dettagli su tali procedure di monitoraggio e compensazione dei maggiori effetti finanziari, si rinvia alla scheda relativa all'articolo 265 nel Dossier sul decreto-legge n. 34 del 2020.

 

m)   Quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 137 milioni di euro per l’anno 2022, a 23 milioni di euro per l’anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Si tratta del Fondo istituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, con dotazione in termini di sola cassa. Il Fondo, allocato sul cap. 7593 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta nel bilancio per il 2020-2023 uno stanziamento pari a 186 milioni per il 2020, 463 milioni per il 2021, 514 milioni per il 2022.

 

n)   Quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

 

o)   Quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

 

Si tratta dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Il fondo, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), è iscritto sul capitolo n. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nella legge di bilancio per il 2020 il Fondo presenta una dotazione pari a circa 20,2 milioni di euro nel 2020, 66,2 milioni nel 2021, 121,9 milioni nel 2022. La dotazione del Fondo è stata successivamente incrementata dal decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 265, comma 5) di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni per l’anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. La dotazione è stata nuovamente incrementata dal decreto-legge n. 104 del 2020 (articolo 114, comma 4) di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

 

p)   Quanto a 887,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 34,43 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, 12, 13, 22, 32 e dal comma 3, lettera a) del presente articolo.

 

Il comma 4 demanda al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge n. 18 del 2020, dal decreto-legge n. 34 del 2020, dal decreto-legge n. 23 del 2020, dal decreto-legge n. 104 del 2020 e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l’anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l’eventuale adozione delle iniziative previste dall’articolo, 17, comma 13, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

Si rammenta che, tra le misure finora introdotte per far fronte all’emergenza sanitaria e alle sue ripercussioni di natura socio-economica, soltanto quelle contenute nei decreti-legge n.18 (c.d. “cura Italia”), n. 23 (c.d. “liquidità”), n. 34 (c.d. “rilancio”) e n. 104 (c.d. “agosto”) del 2020 determinano un impatto rilevante sui tre saldi di finanza pubblica - saldo netto da finanziare (SNF), indebitamento netto e fabbisogno[147].

Tali misure sono state finanziate con le risorse rese disponibili per effetto delle prime tre deliberazioni – intervenute nel marzo, nell’aprile e nel luglio 2020 – con cui le Camere hanno autorizzato il ricorso al maggior indebitamento netto, ai sensi dell’articolo 81, secondo comma, della Costituzione (primo, secondo e terzo “scostamento di bilancio” autorizzati nel 2020).

In particolare, il 5 marzo scorso, il Governo ha presentato al Parlamento la prima Relazione, successivamente integrata l'11 marzo, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012. I nuovi obiettivi di finanza pubblica, che prevedevano, per il solo anno 2020, un incremento di 25 miliardi di euro del saldo netto da finanziare (SNF) e del fabbisogno, nonché un incremento di 20 miliardi dell'indebitamento netto, sono stati autorizzati dal Parlamento con l'approvazione, l'11 marzo, della Risoluzione n. 6-00103 della Camera e della Risoluzione n. 6-00102 del Senato. Si tratta del primo “scostamento di bilancio” autorizzato nel 2020.

Il Governo si impegnava con tale relazione a rispettare, a partire dal 2021, il percorso di rientro previsto dal quadro programmatico di finanza pubblica indicato dalla Nota di aggiornamento del DEF 2019, e cioè una riduzione dell'indebitamento netto nominale a -1,8% del PIL nel 2021 e a -1,4% del PIL nel 2022.

Le risorse finanziarie rese disponibili da tale autorizzazione, sono state impiegate quasi integralmente per finanziare le misure contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020 (circa 24,8 miliardi di euro in termini di SNF, 18,6 miliardi in termini di fabbisogno e 20 miliardi in termini di indebitamento netto) a eccezione di 10,9 milioni di euro (in termini di SNF, fabbisogno e indebitamento netto) usati per finanziare le misure del decreto-legge n. 23 del 2020, e di 3.340 milioni (in termini di solo fabbisogno) utilizzati per finanziare le misure contenute nel decreto-legge n. 34 del 2020.

In occasione della presentazione del Documento di economia e finanza (DEF) 2020, il 24 aprile scorso, il Governo ha presentato al Parlamento una seconda Relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 243 del 2012. I nuovi obiettivi di finanza pubblica, che rappresentano il secondo “scostamento di bilancio” autorizzato nel 2020, sono stati autorizzati dal Parlamento con l'approvazione, rispettivamente il 29 e il 30 aprile scorso, della Risoluzione n. 6/00107 della Camera e della Risoluzione n. 6/00106 del Senato.

Il Governo è stato così autorizzato a ricorrere a:

un incremento del SNF di 155 miliardi di euro nell'anno 2020, 25 miliardi nel 2021 e 32,75 miliardi nel 2022;

maggiore fabbisogno per 65 miliardi di euro nell'anno 2020, 25 miliardi nel 2021 e 32,75 miliardi nel 2022;

maggiore indebitamento netto per 55 miliardi di euro nell'anno 2020, 24,85 miliardi nel 2021, 32,75 miliardi nel 2022;

gli oneri del servizio del debito derivante dagli effetti delle misure da adottare vengono presentati separatamente. Occorre quindi aggiungere, per ciascun saldo di finanza pubblica, 0,33 miliardi di euro nel 2020, 1,45 miliardi nel 2021 e 2,15 miliardi nel 2022.

Per effetto di tali incrementi, il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche risultava pari al 10,4% del PIL nel 2020 e al 5,7% nel 2021. Il livello del debito pubblico era invece previsto attestarsi al 155,7% del PIL nel 2020 e al 152,7% del PIL nel 2021.

Circa il piano di rientro dallo scostamento previsto, la Relazione evidenziava che l’elevato rapporto debito/PIL, seppur in discesa nel 2021 rispetto al picco che si sarebbe registrato quest’anno, consentiva di delineare un sentiero di rientro solo a partire dagli anni successivi al 2021.

Le risorse finanziarie rese disponibili dalla seconda autorizzazione al maggiore indebitamento sono state quasi integralmente impiegate per il finanziamento delle misure introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2020.

Il 23 luglio 2020 il Governo ha presentato la terza Relazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, in cui illustra l’ulteriore aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di bilancio di medio termine (OMT). I nuovi obiettivi di finanza pubblica, che rappresentano il terzo “scostamento di bilancio” del 2020, sono stati autorizzati dal Parlamento con l'approvazione, il 29 luglio, della Risoluzione n. 6/00123 della Camera e della Risoluzione n. 6/00124 del Senato.

Nello specifico, il Governo è stato autorizzato ad apportare le seguenti modifiche ai saldi di finanza pubblica:

-        un incremento del SNF, in termini di competenza e di cassa, di 32 miliardi di euro per l'anno 2020, 7 miliardi per il 2021, 2,5 miliardi per il 2022, 5,3 miliardi per il 2023, 4,8 miliardi per il 2024, 3,3 miliardi per il 2025 e 1,7 miliardi a decorrere dall'anno 2026;

-        maggiore fabbisogno per 32 miliardi di euro per l'anno 2020, 6,1 miliardi per il 2021, 1 miliardo per il 2022, 6,2 miliardi per il 2023, 5 miliardi per il 2024, 3,3 miliardi per il 2025 e 1,7 miliardi a decorrere dal 2026;

-        il profilo del maggiore indebitamento netto autorizzato coincide con quello del fabbisogno per tutti gli anni considerati, ad eccezione del 2020, per il quale si autorizza un incremento di 25 miliardi.

Per effetto della terza autorizzazione allo scostamento, il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è fissato all’11,9% del PIL nel 2020, mentre il nuovo livello di debito pubblico si attesta al 157,6% del PIL nel 2020.

Nella Relazione il Governo confermava comunque l’impegno a perseguire un percorso di progressivo avvicinamento all’OMT nel corso dei prossimi esercizi finanziari, nonché l’obiettivo di ricondurre verso la media dell’area euro il rapporto debito/PIL nel prossimo decennio attraverso una strategia di rientro incentrata su un adeguato surplus di bilancio primario e sul rilancio della crescita economica attraverso il rilancio degli investimenti, pubblici e privati, grazie anche alla semplificazione delle procedure amministrative.

Le risorse finanziarie rese disponibili dalla terza autorizzazione al maggiore indebitamento sono state quasi integralmente impiegate per il finanziamento delle misure introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020.

Si rammenta, infine, che il 6 ottobre scorso, in occasione della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF 2020, il Governo ha trasmesso al Parlamento una nuova Relazione che illustra un ulteriore aggiornamento del piano di rientro verso l’OMT, autorizzato dalle Camere il 14 ottobre[148]. Tali deliberazioni definiscono i nuovi obiettivi di finanza pubblica in vista della manovra per il 2021. Le risorse derivanti da questo quarto scostamento saranno comunque impiegate nei prossimi mesi per realizzare misure aggiuntive per il sostegno e il rilancio dell’economia in considerazione dell’attuale scenario determinato dall’emergenza economica e sanitaria.

 

Nella relazione tecnica, il Governo conferma che, con riferimento agli effetti sull’indebitamento netto, il provvedimento dispone interventi nell’ambito delle autorizzazioni al ricorso all’indebitamento già approvate nel corso del 2020 dal Parlamento. In particolare, da ultimo con la Relazione al Parlamento del 22 luglio 2020 (presentata al Parlamento il 23 luglio), il livello di indebitamento netto per l’anno 2020 era stato fissato all’11,9% del PIL.

Già nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Nadef) 2020 era stato rilevato un minore utilizzo di alcune misure previste dagli interventi effettuati in maggio ed agosto, che insieme ad altri fattori determinava il miglioramento relativo del quadro di finanza pubblica tendenziale.

Con il Documento Programmatico di Bilancio (DPB) per il 2021, in considerazione anche delle informazioni più aggiornate circa l’effettivo utilizzo delle misure di integrazione salariale, il Governo ha ulteriormente rivisto in miglioramento il quadro di finanza pubblica tendenziale. Rimanendo entro i limiti di indebitamento autorizzati per il 2020, il presente provvedimento si avvale pertanto degli spazi di indebitamento che si sono resi disponibili a seguito del minore utilizzo rilevato di alcune misure disposte dagli interventi adottati in maggio ed agosto, in particolare per quanto riguarda diversi crediti di imposta, fra cui quelli relativi alla fiscalità differita attiva (DTA), ai canoni di locazione degli immobili non residenziali, all’acquisto di veicoli a bassa emissione, il bonus per i lavoratori presenti in azienda nel mese di marzo e le misure di integrazione salariale. Il limite di utilizzo del margine dell’indebitamento netto è determinato dal saldo netto da finanziare, che viene rimodulato per effetto delle variazioni in riduzione proposte dal presente decreto. Resta quindi fermo anche il limite massimo del SNF stabilito con i decreti legge legati all’emergenza COVID-19.

Di conseguenza, la stima dell’indebitamento netto per l’anno in corso è rivista dal 10,5% al 10,7% del PIL, livello inferiore rispetto a quello approvato dal Parlamento con le apposite risoluzioni sia nel mese di luglio e sia da ultimo in sede di Nadef pari al 10,8%.

 

Per quanto riguarda la procedura di monitoraggio prevista dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), si rammenta che il relativo articolo 17, comma 13, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

 

Il comma 5 dispone che le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

 

Il comma 6 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

 

 

 

 


Articolo 35
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 35 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 29 ottobre 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Qui la pagina curata dal CONI contenente i link ai protocolli resi disponibili dalle diverse federazioni e dalle discipline sportive associate.

[2] Qui le linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, emanate ai sensi dell’art. 1, lett. f), del DPCM del 17 maggio 2020 (al riguardo, v. infra).

[3] In attuazione, è stato adottato il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 13 ottobre 2020 che, fatto presente che sono da considerare discipline sportive da contatto quelle che prevedono durante lo svolgimento dell'attività sportiva occasioni di contatto ravvicinato, anche occasionali, che non consentono il rispetto delle misure di distanziamento sociale, le ha indicate nella tabella allegata, specificando quelle per le quali lo svolgimento era consentito solo in forma individuale.

[4] A seguito del DPCM 18 ottobre 2020, il 22 ottobre 2020 era stato emanato un “Nuovo protocollo attuativo delle “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”.

[5] Qui le FAQ pubblicate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, si veda la n. 24 che chiarisce come deve essere interpretato quanto indicato nella circolare N. 15350/117(2)/1 Uff III-Prot.Civ. del Ministero dell’interno del 27 ottobre 2020 con riferimento alle attività di allenamento svolte in forma individuale.

[6] In particolare, i criteri di gestione del Fondo sono stati definiti con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2020, che ha previsto, per quanto qui più interessa, che le risorse del Fondo nell'anno 2020 sono destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro (tenuto dal CONI) di cui all'art. 7, co. 2, del D.L. 136/2004 (L. 186/2004), secondo i criteri stabiliti con successivo atto dell'Ufficio per lo sport. In attuazione, è intervenuto il decreto del Capo dell’Ufficio per lo sport 11 giugno 2020 (qui l’allegato 1). Qui la pagina dedicata sul sito del Dipartimento per lo sport.

[7] Sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27 del 2020 del decreto-legge n. 18 del 2020. Tale legge di conversione è entrata in vigore il 30 aprile 2020 (giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale).

[8] Al riguardo, si veda il tema web Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) per il settore dei beni e delle attività culturali, curato dal Servizio Studi della Camera.

[9] La relazione tecnica all’A.S. 1766 (relativo al D.L. 18/2020) faceva presente che il Fondo di parte corrente è destinato agli operatori dei settori, mentre il Fondo di parte capitale è destinato a sostenere gli investimenti finalizzati al rilancio degli stessi settori. Le risorse di parte corrente sono allocate sul cap. 1919, mentre quelle in conto capitale sono allocate sul cap. 7250.

[10] Per completezza, si ricorda che, peraltro, l’art. 84, co. 15, dello stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha stabilito che, a parziale copertura delle ulteriori misure di sostegno dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fra i quali rientrano anche i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, si provvede per € 9,6 mln, a valere sulle risorse del Fondo di parte corrente destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo.

[11] Al riguardo, con comunicato stampa dell’11 giugno 2020, il MIBACT aveva fatto presente che l’incremento permetteva di soddisfare tutte le domande pervenute.

[12] In base alla L. di assestamento 2020 (L. 128/2020), il Fondo è allocato sul cap. 2062.

[13] Al riguardo, si veda il tema web Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) per il settore dei beni e delle attività culturali, curato dal Servizio Studi della Camera.

[14] Al riguardo, sia la Commissione Affari costituzionali della Camera, nel parere reso il 10 giugno 2020, sia la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere reso in pari data, avevano richiamato l’attenzione sulla mancata previsione di coinvolgimento, ai fini dell’emanazione dei decreti, della Conferenza unificata.

[15] Il D.P.C.M. 8 marzo 2020 ha previsto le seguenti misure di contenimento valevoli su tutto il territorio nazionale (art. 2, co. 1, lett. b) e d)): la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; la sospensione dell'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 42/2004.

Per un riepilogo di tutti i provvedimenti di contenimento si veda il Dossier del Servizio studi del Senato n. 306 di ottobre 2020, Le misure di contenimento del contagio nei D.P.C.M. di attuazione.

 

[16] La prima dichiarazione dello stato di emergenza, con scadenza fino al 31 luglio 2020, si è avuta con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020; la seconda dichiarazione, con scadenza fino al 15 ottobre 2020, si è avuta con delibera del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020; la terza dichiarazione, con scadenza fino al 31 gennaio 2021, si è avuta con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020.

 

[17]Ai sensi dell’articolo 1, comma 270, della Legge di bilancio 2018 (L. n. 2015/2017, modificato da ultimo dal D.L. n. 104/2019) il Comitato è composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In attuazione della legge di bilancio 2018, è stato adottato il D.M. 24 aprile 2019, che disciplina le competenze e il funzionamento del Comitato.

[18] Il Fondo è finalizzato anche alla realizzazione delle seguenti iniziative ed attività:

·       realizzazione, anche attraverso ICE, di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;

·       potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e da ICE;

·       cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni;

·       stipula da parte del il MAECI, fino al 31 dicembre 2020, di convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese (articolo 48 del D.L. n. 34/2020).

[19] Si segnala, peraltro, che il D.M. 22 luglio 2020 provvede al riparto di 74,90 milioni, corrispondenti alla dotazione del Fondo come prevista nel testo originario del decreto-legge n. 34/2020, poi incrementata, nel corso dell’iter parlamentare, a 76,55 milioni.

[20]            Cfr. l’A.S. n. 1994.

[21]            Cfr. infatti il rinvio posto dall’articolo 114, comma 6, del medesimo D.L. n. 104.

[22]  Tali Fondi sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

[23] In base all’interpretazione seguita costantemente dall’INPS, la locuzione "datori di lavoro privati" comprende anche gli enti pubblici economici - cfr. la circolare dell’INPS n. 105 del 18 settembre 2020, che esclude dall’ambito in oggetto le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (nozione che non ricomprende gli enti pubblici economici) -. Si ricorda che la suddetta circolare n. 105 concerne l'articolo 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il quale disciplina lo sgravio contributivo di cui il comma 14 in esame prevede una possibilità di prosecuzione. Cfr., in merito, infra.

[24] Riguardo al calcolo del beneficio, cfr. infra.

[25] Alcuni periodi aggiuntivi sono stati previsti: per la durata massima di tre mesi, con riferimento ai territori di alcuni comuni della provincia di Lodi e di un comune della provincia di Padova (articolo 19, commi 10-bis e 10-ter, articolo 20, comma 7-bis, e articolo 22, commi 8-bis e 8-ter, del citato D.L. n. 18); limitatamente ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata aggiuntiva massima di quattro settimane (non cumulabili con il periodo di tre mesi suddetto), con riferimento ai territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (commi 8-quater e 8-quinquies del citato articolo 22 del D.L. n. 18).

[26] Questi ultimi concernono i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Cfr. anche infra.

[27] Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti (atleti ed altre figure) iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, i trattamenti di integrazione salariale in deroga (con la causale COVID-19 in oggetto) sono stati concessi secondo un’autonoma disciplina e non sono oggetto del presente articolo 12. Per la relativa disciplina, cfr. la novella di cui all'articolo 2, comma 1, del citato D.L. n. 104 del 2020 ed il comma 2 del medesimo articolo 2.   

[28]  Si ricorda che l'intera circolare citata è stata redatta "su conforme parere" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[29] Non sono posti requisiti di anzianità pregressa di lavoro (cfr. l'articolo 19, comma 8. del citato D.L. n. 18, e successive modificazioni).

 Il termine suddetto del 13 luglio 2020 concerne anche il trattamento CISOA (come specifica il paragrafo 5 della suddetta circolare n. 115); riguardo a tale trattamento, cfr. infra.

 Per l'applicazione del termine per le ipotesi "di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto", cfr. i paragrafi 3 e 5 della medesima circolare n. 115.

[30] Si ricorda che il trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457, concerne i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti (anche da parte di coltivatori diretti) con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante, nonché i soci di cooperative agricole che prestino attività retribuita come dipendenti. Per una ricognizione in materia, nonché per la possibilità, per i lavoratori agricoli a tempo determinato (che non rientrino nelle suddette nozioni), di usufruire dei summenzionati trattamenti di integrazione salariale in deroga, cfr. la circolare dell’INPS n. 84 del 10 luglio 2020. Si ricorda altresì che i periodi dei suddetti trattamenti in deroga, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo - in sostanza, come detto, lavoratori agricoli a tempo determinato -, sono equiparati a lavoro ai fini del calcolo delle specifiche prestazioni di disoccupazione agricola (comma 1 del citato articolo 22 del D.L. n. 18, e successive modificazioni).

[31] Cfr. il comma 2 del citato articolo 19 del D.L. n. 18, e successive modificazioni, e il comma 6 del citato articolo 22 del D.L. n. 18, e successive modificazioni, nonché il paragrafo 4 della citata circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020 (anche per quanto riguarda le modalità particolari relative ad alcuni Fondi di solidarietà bilaterali).

[32] Cfr. il comma 3 del citato articolo 19 del D.L. n. 18 nonché il paragrafo 3 della circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020.

[33] Con riferimento ad una norma analoga già vigente, il messaggio dell'INPS n. 3729 del 15 ottobre 2020 ha chiarito che la domanda può essere in ogni caso presentata prima del rilascio dell'autorizzazione relativa al periodo precedente.

[34] La citata circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020 specifica, in relazione ad una precedente norma analoga, che, qualora per il periodo decorso non sia stato fruito per intero il trattamento, il datore può egualmente fare domanda per le ulteriori settimane, ma senza possibilità di recupero delle settimane precedenti di trattamento.

[35] Si ricorda che per i trattamenti in esame (con causale COVID-19) non è previsto alcun contributo addizionale (cfr. il comma 4 del citato articolo 19 del D.L. n. 18), fatte salve la fattispecie in esame nonché quella relativa all’ultimo periodo di nove settimane previsto dalla disciplina già vigente (periodo di cui all’articolo 1, comma 2, del citato D.L. n. 104 del 2020). La disciplina del contributo posta per quest'ultimo periodo è identica a quella stabilita dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo 12, ad esclusione dell'introduzione (nella disciplina relativa alle sei settimane in oggetto) della fattispecie di esonero dal contributo per i datori interessati dalle suddette chiusure o limitazioni di cui al D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

[36] Riguardo al criterio di individuazione del momento dell'avvio dell'attività ai fini in oggetto, cfr. il paragrafo 2.1 della circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020.

[37] Ai sensi del richiamato articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

[38]  Riguardo alle modalità di presentazione della domanda, cfr. la circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020, il messaggio dell'INPS n. 3525 del 1°-10-2020 ed il messaggio dell'INPS n. 3729 del 15 ottobre 2020, emanati con riferimento ai precedenti trattamenti con causale COVID-19.

[39] Si ricorda che la forma del pagamento diretto al dipendente è tassativa nelle richieste del datore di lavoro relative ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, fatta salva la possibilità di anticipo della prestazione da parte del datore di lavoro per i casi di aziende con unità produttive site in cinque o più regioni o province autonome (cfr. il messaggio dell'INPS n. 3144 del 25 agosto 2020).

[40] Si ricorda che, con riguardo ad una norma precedente in materia, l’INPS ha interpretato tale locuzione come riferita al mese successivo a quello in cui sia cessato l’intervento di integrazione salariale (cfr. la circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020).

[41] Cfr. l’articolo 22-quater, comma 4, e l’articolo 22-quinquies del citato D.L. n. 18 del 2020.

[42]Cfr., al riguardo, la citata circolare dell'INPS n. 78 del 2020.

[43] Riguardo a quest’ultima fattispecie, cfr. supra.

[44] Come già ricordato, i Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (cosiddetti Fondi di solidarietà bilaterali alternativi) sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.               

[45] Si ricorda che per l'assegno ordinario in oggetto (con causale COVID-19) sono stati già assegnati, prima del presente stanziamento, in base alle norme precedenti ed ai relativi decreti di attuazione: 2.400 milioni di euro al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; 1.200 milioni al Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

[46] La citata circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020 specifica che per il Fondo di solidarietà bilaterale intersettoriale, costituito (ai sensi dell'articolo 40 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015) in ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, le domande di assegno ordinario con causale COVID-19 sono accolte in via prioritaria "considerando i limiti dei tetti aziendali previsti dai decreti interministeriali attuativi dei rispettivi Fondi" e che, in caso di indisponibilità o disponibilità parziale per la copertura della prestazione richiesta, le aziende potranno accedere alla prestazione nei limiti delle risorse statali in oggetto.

[47] Cfr. l’A.S. n. 1994.

[48] Riguardo a tale nozione, cfr. supra, in nota.

[49] In particolare, in conformità con l’interpretazione della circolare dell’INPS n. 105 del 18 settembre 2020 (emanata, come detto, con riferimento al citato articolo 3 del D.L. n. 104 del 2020), l’importo massimo del beneficio è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle suddette ore di fruizione nel mese di giugno 2020. Per alcune tipologie di contributi escluse dal beneficio, cfr. infra.

[50] Per ulteriori tipologie di contributi escluse dallo sgravio, cfr. la citata circolare dell’INPS n. 105.

[51] Gli interventi di integrazione salariale ammessi in base alla relativa normativa generale (anziché con causale COVID-19) sono pienamente compatibili con l’esonero contributivo in esame, come specifica la citata circolare dell’INPS n. 105.

[52] Riguardo ad altre condizioni per la fruizione dell’esonero in esame, derivanti da norme generali, cfr. la citata circolare dell’INPS n. 105.

[53] La suddetta Comunicazione è stata novellata dalle seguenti Comunicazioni: C/2020/2215 del 3 aprile 2020, C/2020/3156 dell'8 maggio 2020, C/2020/4509 del 29 giugno 2020 e C/2020/7127 del 13 ottobre 2020.

[54] Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura.

[55] Qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021".

[56] In base all’interpretazione seguita dall’INPS in casi analoghi, la locuzione "datori di lavoro privati" comprende anche gli enti pubblici economici (cfr. la circolare dell’INPS n. 57 del 28 aprile 2020).

[57] In particolare, la disposizione dell’articolo 1 del dl 104/2020, prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori nove settimane riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane. Le 18 settimane devono essere fruite all’interno del periodo che va dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. L’articolo 3 dello stesso decreto prevede, invece, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano gli interventi di integrazione salariale di cui al precedente articolo 1.

[58] Ai sensi dell’art. 4, l'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo; l’articolo 5 individua invece i criteri attraverso i quali scegliere i lavoratori da licenziare; l’articolo 24 definisce l’ambito soggettivo e dimensionale delle imprese cui si applicano le disposizioni degli artt. 4 e 5.

[59] Ai sensi dell’articolo 3, il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

[60] Le procedure di cui all’articolo 7, ai fini del licenziamento per giustificato motivo di cui all’art. 3, comportano una comunicazione del datore di lavoro nella quale egli deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La comunicazione prelude ad un tentativo di conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore previa convocazione dalla Direzione territoriale del lavoro: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione .

[61] Ai sensi del predetto articolo 1, a decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti …una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

[62] Sul punto, si ricorda infatti che l’art. 27 del D.L. 104/2020 ha introdotto, per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, un esonero contributivo parziale (cosiddetto decontribuzione sud), pari al 30 per cento dei contributi dovuti, in favore dei datori di lavoro del settore privato - con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico - operanti nelle regioni che, con riferimento al 2018, presentano un prodotto interno lordo pro capite non superiore al 90 per cento di quello medio dei 27 Paesi attualmente facenti parte dell'Unione europea e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,  Puglia, Sardegna, Sicilia).

[63]Misure urgenti in materia di salute, sostegno n.77/2020.al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.

[64]  Per le varie indennità ancora precedenti, cfr. infra.

[65]  Cfr., al riguardo, infra, sub i commi da 2 a 6.

[66] Riguardo a tali norme, cfr. infra.

[67] La circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020 (emanata con riferimento all’indennità riconosciuta per il mese di marzo 2020 in favore dei suddetti lavoratori stagionali) ricomprende nel beneficio anche i casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato per la scadenza del termine previsto dal medesimo contratto.

La circolare opera anche la ricognizione delle attività rientranti nei suddetti settori.

[68] Le circolari INPS emanate con riferimento alle indennità simili per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[69] Ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e dell’articolo 84, commi 5 e 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

[70] Ai sensi dei citati commi 5 e 6 dell’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020.

[71] Cfr. (nell'A.S. n. 1994) la parte della relazione tecnica concernente l'articolo 34 del presente decreto.

[72] Per l’indennità relativa al mese di marzo, cfr. il D.M. 30 aprile 2020; per l’indennità relativa ai mesi di aprile e maggio, cfr. i commi 8 e 9 del citato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020.

[73] La circolare dell'INPS n. 67 del 29 maggio 2020 - emanata con riferimento alle indennità riconosciute per i suddetti lavoratori stagionali per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - ha specificato che la fattispecie concerneva i lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro fosse cessato (anche per scadenza del termine) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (termine temporale, quest’ultimo, posto dalla disciplina relativa ai mesi summenzionati) e sempre che la medesima cessazione fosse avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

[74] Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.

[75] In merito al lavoro autonomo, la norma in esame richiama la nozione generale di contratto d’opera, di cui all’articolo 2222 del codice civile.

[76] Il summenzionato requisito del contributo mensile si commisura con riferimento all'intero periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2020); per l'interpretazione, infatti, di una norma analoga, cfr. il paragrafo 4.3 del messaggio dell'INPS n. 3160 del 27 agosto 2020.

[77] Si ricorda che in tale Gestione (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell’INPS o ad altri enti, pubblici o privati).

[78]  Le circolari INPS emanate con riferimento alle indennità simili per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[79]  Ai sensi del D.M. 13 luglio 2020.

[80] La circolare dell’INPS n. 94 del 14 agosto 2020 - relativa al citato D.M. 13 luglio 2020 - opera una ricognizione delle attività rientranti nei suddetti settori.

[81]  Le circolari INPS emanate con riferimento a indennità simili per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[82] Fondo gestito dall’INPS.

[83] Le circolari INPS emanate con riferimento alle indennità simili per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[84]  Indennità di cui all’articolo 38 del citato D.L. n. 18 del 2020. Il periodo temporale al quale doveva essere commisurato il requisito contributivo era costituito dall'anno 2019.

[85]  Indennità di cui ai commi 10 e 11 del citato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020. Anche in tal caso il periodo temporale al quale dovevano essere commisurati i requisiti contributivi era costituito dall'anno 2019.

[86] Di cui al comma 4 del citato articolo 9 del D.L. n. 104 del 2020. Anche in tal caso il periodo temporale al quale dovevano essere commisurati i requisiti contributivi era costituito dall'anno 2019.

[87]  Cfr. supra, nelle note, per i riferimenti.

[88]  Cfr., da ultimo, il comma 6 del citato articolo 9 del D.L. n. 104 del 2020.

[89] L'assegno può concernere gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

[90]  L'assetto attuale di Sport e salute S.p.A. è disciplinato dall'articolo 1, commi 629-633, della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145 del 2018). Tali disposizioni hanno mutato la denominazione della CONI Servizi S.p.A. in Sport e salute S.p.A. e, nell’ambito del nuovo sistema di finanziamento delineato, hanno attribuito alla stessa società il compito di provvedere al sostegno degli organismi sportivi, sulla base degli indirizzi generali adottati dal CONI. I commi 630 e 632 disciplinano il meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato e, conseguentemente, di attribuzione delle risorse destinate al CONI e a Sport e salute S.p.A.

 Le medesime disposizioni della legge di bilancio 2019 hanno, inoltre, ridisciplinato la governance della società in oggetto.

[91] Indennità di cui all'articolo 12 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e al D.M. 28 settembre 2020 (quest'ultimo è stato emanato dopo che un precedente D.M. del 27 agosto 2020 non era stato ammesso alla registrazione da parte della Corte dei conti).

[92]  Nella disciplina relativa all’indennità di marzo 2020 - di cui all'articolo 96 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e al D.M. 6 aprile 2020 - non erano inclusi i rapporti di collaborazione presso: il CONI; il CIP; le suddette federazioni e discipline associate del CIP; gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal medesimo CIP.

[93] La disciplina relativa alle indennità di aprile e maggio 2020 è posta dall’articolo 98, commi da 1 a 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e dal D.M. 29 maggio 2020. Per la disciplina relativa all'indennità per il mese di giugno 2020, cfr. supra, in nota.

[94] Riguardo ai decreti emanati, cfr. supra, nelle note.

[95] Riguardo all'ambito delle categorie interessate dalle precedenti indennità, cfr. supra.

[96] Si ricorda che, per i soggetti già beneficiari dell'indennità in esame per il mese di marzo 2020, il comma 3 del citato articolo 98 del D.L. n. 34 prevedeva che l'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 venisse erogata senza necessità di ulteriore domanda. Riguardo all'analogo automatismo relativo al mese di giugno 2020, cfr. la parte della scheda relativa al comma 5 del presente articolo.

[97] Cfr., per i riferimenti normativi, supra, nelle note.

[98]  Indennità di cui all’articolo 85 del citato D.L. n. 34 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020). Per l'indennità relativa ai collaboratori sportivi in esame per il mese di giugno 2020, l'incompatibilità in oggetto - non esplicitata nell'articolo 12 del D.L. n. 104 del 2020 - è stata confermata dal suddetto D.M. 28 settembre 2020.

[99] Si ricorda infatti che le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi, reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[100]  Si ricorda che il cumulo non è stato previsto per l'indennità in oggetto relativa al mese di marzo.

[101] L'assegno può concernere gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

[102]  Cfr. il comma 3 del citato articolo 12 del D.L. n. 104 del 2020 e l'articolo 3 del citato D.M. 28 settembre 2020.

[103]Cfr. l'A.S. n. 1994.

[104] In base a tale norma, la sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 è affidata all’Istituto superiore di sanità che, allo scopo, predispone e gestisce una specifica piattaforma dati, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad alimentare.

[105] Riguardo al Sistema Tessera Sanitaria, cfr. il relativo portale.

[106] Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, e successive modificazioni, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario, preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19, definendone l'ambito delle competenze. Nello svolgimento delle sue funzioni, può adottare provvedimenti, di natura non normativa, anche in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite. I provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame.

 

[107] Per le nozioni di "contatto" e di "contatto stretto", cfr. la circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, prot. 18584. La medesima circolare illustra le azioni chiave dopo l'identificazione di un caso, ai fini delle attività di tracciamento (contact tracing), sorveglianza epidemiologica e sorveglianza attiva dei contatti.

[108] Per le nozioni di "contatto" e di "contatto stretto", cfr. supra, in nota.

[109] Riguardo al Sistema Tessera Sanitaria, cfr., come detto, il relativo portale.

[110] "Sistema di accoglienza regionale", attraverso il quale gli operatori sanitari trasmettono i dati verso il Sistema TS.

[111] La prima dichiarazione dello stato di emergenza, con scadenza fino al 31 luglio 2020, si è avuta con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020; la seconda dichiarazione, con scadenza fino al 15 ottobre 2020, si è avuta con delibera del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020; la terza dichiarazione, con scadenza fino al 31 gennaio 2021, si è avuta con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020.

[112] Per un riepilogo di tutti i provvedimenti di contenimento si veda il Dossier del Servizio studi del Senato n. 306 di ottobre 2020, Le misure di contenimento del contagio nei D.P.C.M. di attuazione.

[113] In occasione dell’attuale emergenza sanitaria, a seguito di specifiche call lanciate il 28 febbraio 2020, il Ministero dell'istruzione ha invitato tutti i produttori di hardware e di software che desiderassero rendere disponibili a titolo gratuito i propri prodotti a manifestare tempestivamente la propria disponibilità. Con la nota n. 562 del 28 marzo 2020, il Dicastero ha poi precisato che "le piattaforme per l’apprendimento a distanza [erano] state già messe a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione. In particolare, è stata implementata una pagina dedicata sul sito istituzionale del Ministero, che rende disponibili piattaforme telematiche certificate, contenuti didattici digitali e specifici strumenti di assistenza. (...) Le predette piattaforme per la didattica a distanza [sono state] offerte a titolo gratuito a tutte le Istituzioni scolastiche da parte di operatori del settore, previa sottoscrizione con il Ministero di apposito protocollo di intesa".

 

[114] Tale soluzione è prospettata nello scenario n. 3 contenuto nel documento Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Lo scenario 3 è quello in cui si è trovata l'Italia a fine ottobre 2020, come dichiarato dal Presidente del Consiglio nell'Aula del Senato il 29 ottobre 2020.

[115] Di cui all'articolo 21-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[116] La circolare dell'INPS n. 116 del 2 ottobre 2020 - che concerne i soli lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusivo riferimento ai congedi summenzionati - specifica che, ai fini in oggetto, si considerano equiparati ai genitori gli affidatari o collocatari (del minore) e che, in ogni caso, il requisito della convivenza implica che il minore abbia la stessa residenza anagrafica del richiedente.

[117] Si ricorda che, per i casi in cui la quarantena sia stata invece disposta per la positività del figlio (al virus SARS-CoV-2), i genitori conviventi rientrano a loro volta nell'ambito della quarantena precauzionale, la quale è equiparata, ai fini lavoristici, alla condizione di malattia o di ricovero ospedaliero del lavoratore (cfr. l'articolo 26, comma 1, e l'articolo 87, comma 1, alinea, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni).

Per la nozione di "contatto stretto", cfr. la circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, prot. 18584.

[118] Per tale disciplina generale, cfr. il capo II della L. 22 maggio 2017, n. 81, e successive modificazioni. Per alcune delle disposizioni specifiche e transitorie vigenti, cfr. infra. Si ricorda che l'articolo 18, comma 1, della suddetta L. n. 81 definisce il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa; la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla disciplina legislativa e dalla contrattazione collettiva.

[119] Di cui al comma 5 del citato articolo 21-bis del D.L. n. 104 del 2020.

[120] Queste ultime sono: Ministero della salute, Ministero dell’istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Riguardo all'eventuale adozione della misura della quarantena, il capitolo 2.2.3 del documento afferma che, qualora un alunno o un operatore scolastico risulti positivo al virus SARS-CoV-2, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale valuterà se prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti; la chiusura di una scuola o di una parte della stessa dovrà essere valutata dal suddetto dipartimento in base al numero di casi confermati, a eventuali cluster e al livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola - osserva sempre il documento - non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il medesimo dipartimento potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire l'eventuale circolazione del virus. Il successivo capitolo 2.3 specifica che, qualora un alunno o un operatore scolastico risulti contatto stretto di un contatto stretto, non vi è alcuna precauzione da prendere, a meno che, per un successivo accertamento di positività, non si ricada direttamente nella fattispecie (e nelle relative indicazioni) di cui al suddetto capitolo 2.2.3.

[121]  Cfr. l'articolo 26, comma 2-bis, e l’articolo 39, commi 1 e 2-bis, del citato D.L. n. 18 del 2020, l’articolo 90, comma 1, secondo periodo, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e l'articolo 21-ter del citato D.L. n. 104 del 2020 (per la proroga dei termini, relativamente ai citati articolo 39, commi 1 e 2-bis, del D.L. n. 18 e articolo 90, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 34, cfr. l'articolo 1, comma 3, e il relativo allegato 1 del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, e successive modificazioni).

[122] Riguardo a queste ultime, cfr. infra.

[123] La circolare dell'INPS n. 116 del 2 ottobre 2020 - che concerne, come detto, i soli lavoratori dipendenti del settore privato - individua (rispettivamente, nei paragrafi 2.3 e 2.4) le situazioni di compatibilità o di incompatibilità dei congedi in esame con le tipologie di assenza dal lavoro dell'altro genitore.

[124] Di cui al comma 5 del citato articolo 21-bis del D.L. n. 104 del 2020.

[125] La circolare dell'INPS n. 116 del 2 ottobre 2020 specifica che il limite di spesa concerne i soli congedi richiesti dai lavoratori del settore privato. Tale specificazione è anche contenuta nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (cfr. l’A.S. n. 1994).

[126] La circolare dell'INPS n. 116 del 2 ottobre 2020 specifica infatti che, per i dipendenti pubblici, la domanda di congedo deve essere presentata all'amministrazione datrice di lavoro, secondo le indicazioni fornite da quest'ultima.

[127] Il comma 4 del citato articolo 21-bis del D.L. n. 104 del 2020 opera infatti un richiamo dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, con esclusione del comma 2 dello stesso articolo 23; tale richiamo è identico, dunque, a quello operato dall'articolo 34 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, per l'indennità relativa ai congedi parentali. Riguardo al suddetto comma 2 dell'articolo 23, comma escluso dall'ambito di tali richiami, cfr. infra.

[128] Tali ratei non vengono computati in quanto il citato articolo 21-bis, comma 4, del D.L. n. 104 del 2020 esclude dal richiamo normativo il comma 2 del suddetto articolo 23 del testo unico (cfr. supra). Per le modalità specifiche di calcolo della retribuzione media globale giornaliera, cfr. gli altri commi del medesimo articolo 23.

[129] Riguardo a tali criteri, cfr. l'articolo 22, comma 2, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 151, e successive modificazioni (tale comma è richiamato, per i congedi parentali, dall'articolo 34, comma 4, del medesimo testo unico), nonché la citata circolare dell'INPS n. 116 del 2 ottobre 2020.

[130] Di cui al comma 8 del citato articolo 21-bis del D.L. n. 104 del 2020.

[131] Cfr. l’A.S. n. 1994.

[132] Indennità di cui all'articolo 85 del citato D.L. n. 34 del 2020.

[133] Ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del citato D.L. n. 104 del 2020.

[134] Cfr. l’A.S. n. 1994.

[135] Con riguardo all'articolo 4 e alla sua attuazione si veda la seguente sezione del sito della giustizia amministrativa:https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/udienze-da-remoto-art4dl282020.

[136] Per questo riguardo, si sono finora succeduti i decreti del Presidente della Corte dei conti n. 138 del 1° aprile 2020, n. 153 del 18 maggio 2020, n. 287 del 27 ottobre 2020.

[137] L'accordo è stato sottoscritto nel corso della Conferenza Stato-Regioni tenutasi il 20 luglio 2020 (Rep. atti n.115/CSR).

[138] "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

[139] Il risultato di amministrazione non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, che sono rappresentate dal fondo pluriennale vincolato.

[140] "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali". L'art.1, comma 10, istituisce un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili con tre distinte sezioni, una relativa agli enti locali, una alle Regioni e Province autonome e una agli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

[141] Con cui è stato istituito un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, Province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale, mutuando l'impianto del citato D.L. n.35 del 2003.

[142] Per il cui commento si rinvia alle Note brevi del Servizio studi del Senato n. 172 "Uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni: la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020", febbraio 2020 e n.212 "I piani di riequilibrio degli enti locali nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza n. 115 del 2020", luglio 2020.

[143] Lo schema ha ricevuto parere favorevole da parte della 5a commissione del Senato in data 27 ottobre 2020. La V commissione della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole in data 29 ottobre 2020.

[144] Ossia le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa).

[145] In particolare, la legge n. 196/2009 (articolo 17, commi 12 e seguenti) assegna al Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, il monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni. Nel caso in cui siano in procinto di verificarsi tali scostamenti, il comma 12-bis definisce una procedura per la copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, che consente:

§  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, di provvedere, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente (con esclusione delle spese per oneri inderogabili);

§  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di provvedere - laddove la riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente non risulti sufficiente - alla riduzione di stanziamenti previsti negli stati di previsione del bilancio dello Stato (con esclusione delle spese per oneri inderogabili).

In entrambi i casi, gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle commissioni competenti per i profili finanziari, le quali devono esprimersi entro 7 giorni. Gli schemi dei decreti sono altresì corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi.

[146] L’articolo 169, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del decreto-legge n. 18 del 2020 - da accertarsi con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze - possono essere destinati ad alimentare il Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020) per far fronte agli oneri derivanti dal regime di sostegno pubblico all’ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni, con un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020. I citati articoli 55, 56 e 57 del decreto-legge n. 18 del 2020 recano varie misure di sostegno finanziario alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica.

[147] Per maggiori dettagli sulle risorse rese disponibili dalle autorizzazioni parlamentari e sui relativi impieghi nei decreti citati, si veda la Documentazione di finanza pubblica n. 19 redatta dai Servizi di documentazione della Camera e del Senato.

[148] Per ulteriori dettagli, si veda la Documentazione di finanza pubblica n. 18 redatta dai Servizi di documentazione della Camera e del Senato.