Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
Serie: Progetti di legge   Numero: 358
Data: 12/10/2020
Organi della Camera: I Affari costituzionali

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – DL 125/2020

 

 

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Dossier n. 297

 

 

 

 

                                                                    

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Progetti di legge n. 358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

 

Articolo 1: comma 1; comma 2, lettera b); comma 3, lettera a)  (Proroga di termini; obbligo di 'mascherina') 7

Articolo 1, comma 2, lett. a) (Misure regionali in deroga ai d.P.C.m) 14

Articolo 1, comma 3, lettera b) (Modifiche all'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020) 18

Articolo 1, comma 4 (Modifica all’art. 87, comma 8, dl 18/2020) 21

Articolo 2 (Sistema di allerta COVID-19) 23

Articolo 3 (Termini temporali delle procedure per gli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19) 37

Articolo 4 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 relativa all'inserimento del virus SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici posto dalla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro) 38

Articolo 5 (Ultrattività del d.P.C.m. 7 settembre 2020) 39

Articolo 6 (Copertura finanziaria) 50

Articolo 7 (Entrata in vigore) 51

allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020

Voci inserite dal presente decreto-legge

Articolo 87, commi 6, 7 e 8, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) 57

Articolo 106 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) 59

Articolo 4 del D.L. 23/2020 (L. 40/2020) (Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi) 63

Articolo 33 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi) 65

Articolo 34 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali) 69

Articolo 221, comma 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (Disposizioni concernenti il processo telematico, la partecipazione da remoto alle udienze civili, i colloqui) 73

Articolo 35 del D.L. 104/2020  (Proroga del contingente delle Forze armate impiegato nel dispositivo “Strade Sicure”) 75

Voci espunte dal presente decreto-legge

Articolo 42, comma 1, quarto periodo, D.L. 23/2020 (L. 40/2020)  voce espunta (Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) 81

Articolo 6, comma 6, del D.L. 28/2020 (L. 70/2020) - voce espunta (Sistema di allerta Covid-19) 83

Voce modificata dal presente decreto-legge

Articolo 101, comma 6-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati) 87

Voci inserite o modificate dal decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato in sede di conversione

Articolo 12, D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario) 93

Articolo 73-bis del D.L. 18/2020 (L. 77/2020) (Misure precauzionali di profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 95

Articolo 83, D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (Sorveglianza sanitaria) 97

Voci non modificate

Articolo 2-bis, commi 1 e 5, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario) 101

Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e socio-sanitario al Servizio sanitario nazionale) 107

Articolo 3, comma 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Potenziamento delle reti di assistenza territoriale) 111

Articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Disciplina delle aree sanitarie temporanee) 112

Articolo 4-bis, comma 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Unità speciali di continuità assistenziale) 113

Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali) 117

Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del D.L.18/2020 (L. 27/2020) (Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione) 119

Articolo 15, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale) 123

Articolo 16, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) 125

Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale) 127

Articolo 22-bis, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Iniziative di solidarietà in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari) 129

Articolo 39 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) e articolo 90, commi 1 secondo periodo, 3 e 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (Disposizioni in materia di lavoro agile) 131

Articolo 72, comma 4-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)  (Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà) 133

Articolo 73 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Semplificazioni in materia di organi collegiali - Sedute in videoconferenza dei consigli e delle giunte regioni ed enti locali) 135

Articolo 100, comma 2, primo periodo, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Governance degli enti pubblici di ricerca) 139

Articolo 102, comma 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Modalità di svolgimento delle prove compensative per il riconoscimento di qualifiche professionali sanitarie) 141

Articolo 122, comma 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19) 143

Articolo 1, comma 4-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) (Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica) 149

Articolo 3, comma 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) (Termine per l'espressione dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione) 151

Articolo 6, comma 4, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) (Esami di abilitazione e tirocini professionalizzanti e curriculari) 153

Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) (Organi delle università e delle istituzioni AFAM) 155

Articolo 27-bis, comma 1, del D.L. 23/2020 (L. 40/2020) (Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti) 159

Articolo 38, commi 1 e 6, del D.L. 23/2020 (L. 40/2020) (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata) 161

Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del D.L. 23/2020 (L. 40/2020) (Sperimentazione e uso compassionevole dei medicinali in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19) 163

Articolo 4, commi 1 e 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19) 167

Articolo 9 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (Proroga piani terapeutici) 169

Articolo 81, comma 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (Sospensione dei termini relativi alle sanzioni in materia di obblighi statistici) 171

Articolo 100 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro) 173

Articolo 232, comma 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (Stati di avanzamento lavori in edilizia scolastica) 175

Articolo 232, comma 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (Accelerazione dell’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica) 177

 


Articolo 1: comma 1; comma 2, lettera b); comma 3, lettera a)
(Proroga di termini; obbligo di 'mascherina')

 

 

Si proroga il termine di efficacia di disposizioni dettate dai decreti-legge nn. 19, 33 e 83 del 2020.

E si prevede l'obbligo (con alcune esenzioni) di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi all'aperto o al chiuso (diversi dalle abitazioni private).

 

Le disposizioni richiamate in titolo posticipano il termine - che diversamente scadrebbe il 15 ottobre 2020 - di cessazione degli effetti previsti da tre decreti-legge (come convertiti in legge).

Sono, rispettivamente, i decreti-legge n. 19, n. 33 e n. 83 del 2020.

Il primo reca misure urgenti volte al contenimento dell'epidemia da Covid-19, con un termine ultimo fino al quale esse possano essere adottate; gli altri due recano ulteriori misure nonché (il decreto-legge n. 83) una proroga del termine colà previsto.

Vale ricordare come - 'in parallelo' al presente decreto-legge - la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 abbia prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Altro 'parallelismo', relativo all'adozione di un d.P.C.m. recante disposizioni attuative, è incorso in una dilazione. Ma di questo si dirà infra a proposito dell'articolo 5 del decreto-legge.

 

Sul termine previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (cfr. suo art. 1, co. 1) incide l'articolo 1, comma 1, lettera a).

Il termine del 15 ottobre 2020 (divenuto tale per effetto del decreto-legge n. 83 del 2020; era il 31 luglio 2020 nella originaria previsione del decreto-legge n. 19) diviene ora: 31 gennaio 2021.

Sul termine di applicazione delle misure previste dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (cfr. suo art. 3, co. 1) incide l'articolo 1, comma 2, lettera b).

Il termine del 15 ottobre 2020 diviene: 31 gennaio 2021.

Sul termine previsto dal decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (cfr. art. 1, co. 3), riferito all'efficacia del suo Allegato 1, incide l'articolo 1, comma 3, lettera a).

Il termine del 15 ottobre 2020 diviene: 31 dicembre 2020.

Il nuovo termine è dunque diverso dagli altri sopra ricordati - e si riferisce ad un dispositivo meramente 'proroga-termini', quale approntato dall'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 (su cui v. infra la scheda di lettura dedicata).

 

Invariato permane, del decreto-legge n. 83, l'articolo 1, comma 4.

Esso dispone: "i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020".

 

Nella sequenza di decreti-legge sopra ricordata, il presente decreto-legge si pone con una specificità, connessa all'andamento epidemiologico.

Dunque l'articolo 1, comma 1, lettera b) introduce - tra le misure adottabili secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio o sulla totalità di esso - l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni private) e in tutti i luoghi all'aperto.

Sono esclusi da tali obblighi (di avere con sé e di indossare i dispositivi) alcuni soggetti:

-                 coloro i quali stiano svolgendo un'attività sportiva (circolare del Ministero dell'interno del 10 ottobre 2020 relativa al presente decreto-legge specifica che l'attività "motoria" di contro è da intendersi ricompresa nell'obbligo);

-                 i bambini di età inferiore ai sei anni;

-                 i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con loro versino nella medesima incompatibilità.

La disposizione pare rinviare ad ulteriori determinazioni in via applicativa, circa profili quali, ad esempio, la dimostrazione da parte del soggetto di essere affetto dalle patologie. Per il riguardo sanzionatorio, si intende che si applichi la disciplina posta dall'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 19 del 2020 (atto entro il quale è introdotto il nuovo obbligo, mediante novella dell'articolo 1, comma 2, nel quale si viene ad inserire una lettera hh-bis)).  

Ancora, l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione ora previsto incontra l'eccezione di luoghi o "circostanze di fatto", tali che sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento (espressione diversa da distanziamento e suscettibile di maggiore determinazione) rispetto a persone non conviventi.

Per i luoghi delle attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché di consumo di cibi e bevande, resta ferma l'applicazione dei protocolli e linee guida anti-contagio (i quali, si ricorda, sono allegati ai d.P.C.m. recanti le disposizioni attuative).

Rimane suscettibile di approfondimento se questo insieme di previsioni possa generare 'asimmetrie' circa l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione in luoghi all'aperto in condizioni di "isolamento", e luoghi al chiuso in condizioni di distanziamento secondo le diversificate previsioni di protocolli e linee guida.

 

Si ricorda come il d.P.C.m. 26 aprile 2020 recasse (all'articolo 3, comma 2) la previsione dell'obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non fosse possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. E prevedeva come non soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che con loro interagissero.

 

Il decreto-legge n. 125 del 2020, qui in esame, si iscrive in una sequenza di atti normativi, con i quali è stata affrontata l'epidemia da Covid-19.

Questa successione normativa, nella quale è scandita la risposta dell'ordinamento giuridico innanzi ad un evento dirompente quale l'epidemia, è scandita secondo 'fasi' diverse. 

In un primo momento, l'epidemia è stata affrontata quale emergenza di protezione civile, secondo la strumentazione giuridica offerta dal Codice di protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018).

Quest'ultimo definisce una concatenazione di atti giuridici - deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri, per un lasso temporale determinato (non superiore a dodici mesi, prorogabile per non più di ulteriori dodici mesi); ordinanze del Presidente del Consiglio; ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile - commisurata a fenomeni (come terremoti e disastri naturali) tali da poter sì recare limitazioni di diritti individuali (come il divieto di ingresso e dimora in zone o edifici pericolanti), verosimilmente però non così estese quali le restrizioni imposte dall'emergenza da Covid-19.

Al contempo si è dispiegata l'emissione di ordinanze di carattere contingibile e urgente da parte del Ministero della salute, secondo un potere riconosciutogli - in materia di igiene e di sanità pubblica e di polizia veterinaria - dall'articolo 32 della legge n. 833 del 1978 (con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni; all'interno della regione o del comune, il medesimo articolo prevede l'emanazione di analoghe ordinanze da parte del Presidente della Giunta regionale o del sindaco).

Posta la pervasività e la persistenza dell'epidemia, e l'incidenza sui diritti di libertà che essa importa per preservare la salute individuale e collettiva, si è aggiunto in seguito il ricorso allo strumento legislativo (straordinario).

Questo, tenuto conto della riserva di legge prevista dall'articolo 16 della Costituzione (secondo il quale "ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza") e delle altre previsioni costituzionali che vengono ad assumere rilievo (quali, in particolare, gli articoli 13, 14, 16 e 41 della Costituzione).

Si è così avviata una complessa successione di decreti-legge.

Se alcuni decreti-legge risultano prevalentemente rivolti all'adozione di puntuali disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria e socio-economica, altri sono stati volti altresì, o soprattutto, a definire una cornice di strumentazione giuridica per l'adozione delle misure.

Tali il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e, in maggior misura, il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Si è inteso così dare, alla filiera normativa e provvedimentale prima delineata dal Codice di protezione civile indi ricalibrata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la legittimazione di una deliberazione del Parlamento e di una norma di rango primario.

È in particolare il decreto-legge n. 19 del 2020 a segnare un cambio di passo, rispetto ad un sistema 'duale' nella gestione delle emergenze (sistema di protezione civile, da un lato, e ordinanze ex legge n. 833 del 1978, dall'altro) che il decreto-legge n. 6 ancor manteneva, dal momento che esso elencava misure (tendenzialmente quelle già contemplate nell'ordinanza del Ministero della salute del 21 febbraio 2021) a mero titolo esemplificativo, demandando alle autorità competenti l’adozione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, e lasciando ampia discrezionalità ai d.P.C.m..

Il decreto-legge n. 19 ha proceduto di contro ad una tipizzazione delle misure per fronteggiare l'emergenza, maggiormente definendo inoltre il rapporto tra Stato e regioni, con un coordinamento in capo al Presidente del Consiglio. Per questo, il decreto-legge n. 19 può dirsi saliente passaggio nella modellazione istituzionale della gestione dell'emergenza, e tuttora strumento giuridico di riferimento.  

In questo impianto (quale definito dal citato decreto-legge n. 19), il ruolo delle Regioni risultava circoscritto alla introduzione di misure ulteriormente restrittive, per far fronte all'emergenza epidemiologica innanzi a situazioni territoriali tali da implicare un aggravamento del rischio sanitario. Alle misure delle Regioni era preclusa ogni incisione sulle attività produttive (cfr. articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 19 del 2020). Ed il perimetro dell’intervento regionale in materia risultava circoscritto dalla avocazione in sussidiarietà allo Stato di funzioni amministrative, nonché legislative, per fronteggiare un'emergenza sanitaria involgente profilassi internazionale (cfr. la sentenza n. 841 del 2020 resa dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sul ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio avverso l'ordinanza 29 aprile 2020, n. 37 del Presidente di quella regione).

Rispetto a tale organizzazione ordinamentale della risposta all'epidemia, ha segnato un'evoluzione il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

Esso ha da un lato stabilito un progressivo allentamento di divieti e vincoli calibrati sulla fase più acuta dell'emergenza, dall'altro ha ammesso un'incidenza regolatoria regionale sulle "attività economiche, produttive e sociali" (come recita il suo articolo 1, comma 14). La risposta all'emergenza epidemiologica si apriva così ad una maggiore articolazione, nel concorso tra Stato e Regioni, circa l'adozione delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

Il decreto-legge n. 33 ha inteso teso ad avviare quella che nel lessico corrente ricorre definita come la 'fase due' della vicenda e gestione dell'epidemia.

A seguire, il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 ha inciso quasi esclusivamente sulla modulazione temporale dell'efficacia delle misure fin lì adottate.

Infine giunge il presente decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, in una congiuntura in cui l'andamento epidemiologico mostra segni di ripresa. Esso reca la previsione di un 'obbligo di mascherina' nonché di una direzione restrittiva (od ampliativa ma solo a determinate condizioni, indicate con decreto del Ministero della salute) delle misure derogatorie che le Regioni possano introdurre onde garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali. 

 

L'insieme di decreti-legge sopra ricordati costituisce per così dire l'intelaiatura giuridica entro cui si collocano le puntuali misure adottate per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

Questo l'elenco dei decreti-legge succedutisi (al momento di pubblicazione del presente dossier), riconnessi a quell'emergenza:

  7 ottobre 2020, n. 125. Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (GU n. 248 7-10-2020).

11 settembre 2020, n. 117. Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni (GU n. 227 del 12-9-2020).

8 settembre 2020, n. 111. Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 223 del 8-9-2020).

14 agosto 2020, n. 104. Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (GU n. 203 del 14-8-2020) - Suppl. ordinario n. 30.

14 agosto 2020, n. 103. Modalità operative, precauzionali per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 (GU n. 203 del 14-8-2020).

30 luglio 2020, n. 83. Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (GU n. 190 del 30-7-2020).

16 luglio 2020, n. 76. Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020) (per alcune disposizioni).

16 giugno 2020, n. 52. Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro (GU n. 151 del 16-6-2020).

19 maggio 2020, n. 34. Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 128 del 19-5-2020) - Suppl. ordinario n. 21.

16 maggio 2020, n. 33. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 125 del 16-5-2020).

10 maggio 2020, n. 30. Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 (GU n. 119 del 10-5-2020).

10 maggio 2020, n. 29. Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati (GU n.119 del 10-5-2020).

30 aprile 2020, n. 28. Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19 (GU n. 111 del 30-4-2020).

20 aprile 2020, n. 26. Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (G.U. n. 103 del 20-4-2020).

8 aprile 2020, n. 23. Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (GU n. 94 del 8-4-2020).

8 aprile 2020, n. 22. Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (GU n. 93 del 8-4-2020).

25 marzo 2020, n. 19. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 79 del 25-3-2020).

17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 70 del 17-3-2020).

9 marzo 2020, n. 14. Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 (GU n. 62 del 9-3-2020).

8 marzo 2020, n. 11. Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (GU n.60 del 8-3-2020).

2 marzo 2020, n. 9. Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 53 del 2-3-2020).

23 febbraio 2020, n. 6. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 45 del 23-2-2020).

 

La successione di decreti-legge sopra ricordati si è dispiegata nel corso dello stato di emergenza da Covid-19.

A seguito della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus effettuata dall'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020, infatti, il Consiglio dei ministri ha deliberato il giorno successivo (31 gennaio) la dichiarazione dello stato di emergenza connesso al rischio sanitario, per la durata di sei mesi decorrenti dalla data della dichiarazione (dunque fino al 31 luglio 2020).

Siffatta competenza è attribuita al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile). La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale (aggiunge l'articolo 24, comma 3 di tale Codice) non può superare i dodici mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori dodici mesi.

Successivamente, una delibera del Consiglio dei ministri (del 29 luglio 2020) ha prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020.

Infine la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza, fino al 31 gennaio 2021.

 

 

 

 


Articolo 1, comma 2, lett. a)
(Misure regionali in deroga ai d.P.C.m)

 

 

Ai sensi del comma 2, lettera a), la facoltà delle Regioni di introdurre misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in deroga a quelle contenute nei d.P.C.m. è esercitabile solo se si tratti di misure più restrittive, salvo che sia altrimenti disposto dai medesimi d.P.C.m.

 

La disposizione in esame novella l’articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge n.33 del 2020.

Detto comma 16 delinea un quadro normativo, in cui le Regioni sono tenute all'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della   situazione   epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza del sistema sanitario nazionale.

 

Gli esiti del monitoraggio, posto in essere al fine di "garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali", sono comunicati giornalmente al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

 

Sulla base dell'andamento della situazione epidemiologica nel territorio, è consentito alle Regioni introdurre misure derogatorie rispetto a quelle disposte dai d.P.C.m. (adottati ai sensi dell'art. 2[1] del decreto-legge n. 19/2020), esclusivamente nelle more  dell'adozione di ulteriori d.P.C.m e con contestuale informazione nei confronti del Ministro della salute.

Le richiamate misure derogatorie, prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, potevano essere sia di carattere ampliativo, che di carattere restrittivo, rispetto a quanto disposto nei d.P.C.m..

La modifica introdotta dalla lettera a) in commento, da un lato, conferma la possibilità per le Regioni di adottare misure "in peius" e, dall'altro, comprime il margine di discrezionalità in capo alle stesse per l'adozione di misure ampliative. Queste possono essere adottate nei soli casi (eventualmente) previsti dai d.P.C.m, nel rispetto dei criteri ivi indicati, previa intesa con il Ministro della salute (non essendo più sufficiente la mera comunicazione al medesimo titolare del Dicastero).

Nella relazione illustrativa al decreto-legge, si specifica che tale novella è ritenuta opportuna, alla luce della recrudescenza dell'infezione da Covid-19, al fine di evitare che possano essere adottate misure di contrasto all'epidemia meno restrittive di quelle previste a livello nazionale, tranne nei casi in cui si tratti di modulare diversamente le predette misure sul territorio, in ragione della diffusione del virus.

Nella tabella che segue si confronta il testo dell'art. 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge n.33 del 2020 precedente all'entrata in vigore del presente decreto-legge (prima colonna) e la versione vigente (seconda colonna).

 

Art. 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge n.33 del 2020

Testo previgente

Testo vigente (conseguente alla novella in esame)

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 [..] nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative.

 

Dalla formulazione vigente si evince che qualora la Regione intenda adottare misure derogatorie ampliative, oltre ad acquisire l'intesa del Ministro della salute, sia anche tenuta a informare dell'iniziativa il medesimo titolare del Dicastero.

Si valuti in proposito una riformulazione del terzo periodo che tenga conto del carattere ultroneo del richiamato obbligo informativo nel caso di adozione di misure ampliative.

 

La disposizione in commento costituisce un ulteriore tassello che si inserisce nella complessa dinamica con la quale si è articolato il rapporto Stato-regioni a partire dallo scoppio dell'epidemia[2].

Un primo spartiacque è costituito dal decreto-legge n.6 del 2020, che ha innovato, con esclusivo riguardo alla pandemia in corso, la modalità di gestione dell'emergenza sanitaria[3], attribuendo un ruolo centrale nella gestione dell'emergenza ai d.P.C.m., cui è demandata l'adozione di misure di contrasto[4] al Covid-19.

Con riguardo al coinvolgimento delle Regioni in tale assetto, si segnala:

§  che i detti d.P.C.m. sono adottati sentiti i Presidenti di regione ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, a seconda dell'ampiezza del territorio interessato dalle medesime misure;

§  che ai Presidenti di regione e ai sindaci è attribuita la facoltà di adottare, nelle more dell'adozione dei d.P.C.m. e nei casi di estrema necessità ed urgenza, misure di contrasto alla pandemia, la cui efficacia è subordinata  alla comunicazione al Ministro della salute entro le successive ventiquattro ore.

 

Successivamente, con il decreto-legge n.19 del 2020[5] (art.3, commi 1 e 3), si chiarisce che alle Regioni[6] è consentito introdurre esclusivamente misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti, per far fronte a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, sempre nelle more dell'adozione dei d.P.C.m.. Si esplicita altresì che quanto disposto vale anche nel caso di atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

 

Nel momento in cui iniziano ad emergere importanti risultati sul fronte del contenimento dell'emergenza sanitaria e si palesa la volontà di favorire la ripresa dell'attività economica, il decreto-legge n.33 del 2020 novella le disposizioni richiamate, rafforzando il ruolo delle regioni nella gestione dell'emergenza.

Ciò è particolarmente evidente in due disposizioni:

§   art.1, comma 16 (disposizione come detto incisa dal presente decreto legge, v. supra),  con cui è attribuita alle Regioni, unitamente al monitoraggio della situazione epidemiologica e conseguentemente agli esiti dello stesso, la facoltà di  introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte dai d.P.C.m.;

§   art.1, comma 14 (non inciso dal decreto-legge in esame), ai sensi del quale alle Regioni spetta la definizione dei protocolli e delle linee guida per la prevenzione e la riduzione del rischio di contagio cui è subordinato lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. Al riguardo, la Conferenza delle Regioni ha adottato le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", che costituiscono l'allegato n.9 al d.P.C.m. 7 agosto 2020, tutt'ora in vigore[7].

 

 

 

 

 


Articolo 1, comma 3, lettera b)
(Modifiche all'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020)

 

 

L'articolo 1, comma 3, lettera b), novella l'allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020, recante un elenco di norme i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre 2020) dal decreto legge in esame.

 

Di seguito si dà conto delle modifiche all'allegato. Per l'illustrazione dei contenuti delle norme prorogate si veda l'apposita sezione del presente dossier.

 

La lettera b) in esame inserisce le seguenti nuove voci:

ü  Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'art. 87 reca misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio. Peraltro, l'art. 37-ter del decreto-legge n. 104 del 2020 (come modificato in sede di conversione) inserisce, nel medesimo allegato 1, il riferimento ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 87 in oggetto. Il comma 8 dell'articolo 87, menzionato dal decreto-legge n. 104 ma non dalla lettera b) in commento, è novellato dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto-legge n. 125 (si rinvia alla relativa scheda). Si valuti l'opportunità di un coordinamento tra le diverse disposizioni concernenti l'art. 87 del decreto-legge n. 18 del 2020.

ü  Articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti.

ü  Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante disposizioni inerenti alla sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato.

ü  Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante disposizioni inerenti alla sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi.

ü  Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali.

ü  Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante disposizioni in materia di giustizia.

ü  Articolo 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, concernente l'operazione «Strade sicure».

 

Modifica la voce recante l'articolo 101, comma 6 -ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Rispetto al testo previgente, la nuova formulazione limita la menzione al solo comma 6-ter dell'articolo 101 citato, inerente alle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

 

Sopprime le seguenti voci:

ü  Articolo 42, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

ü  Articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, in materia di sistema di allerta Covid-19.

 

Si ricorda che l'articolo 37-ter del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato in sede di conversione, inserisce le seguenti nuove voci:

ü  Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ü  Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.

Quanto all'inserimento, da parte del medesimo art. 37-ter del D.L. n. 104/2020, della nuova voce 16-ter, la quale menziona l'art. 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, v. supra.

 

L'art. 37-ter del decreto-legge n. 104 del 2020, inoltre, modifica la voce recante l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (recante misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario), espungendo il riferimento al comma 1 di tale articolo 12, con conseguente inclusione nell'ambito della proroga al 31 dicembre 2020 anche della norma di cui al comma 2 dello stesso articolo 12.

 

Inoltre, si segnala che, ai sensi dell'allegato 1 al D.L. n. 83/2020, i termini di cui all'articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernenti reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, sono prorogati al 31 dicembre 2021 e non sono quindi oggetto di proroga da parte della norma in commento.

Infine, si segnala che risulta prorogato dalla norma in esame al 31 dicembre 2020 l'articolo 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4, del decreto-legge 19 n. 34 del 2020, mentre non è oggetto di proroga il primo periodo del comma 1. Quest'ultimo, infatti, era stato prorogato solo fino al 14 settembre 2020 del decreto-legge n. 83 del 2020. L'articolo 90 citato reca disposizioni in materia di lavoro agile.


Articolo 1, comma 4
(Modifica all’art. 87, comma 8, dl 18/2020)

 

 

L'articolo 1, comma 4, modificando l’articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che gli accertamenti diagnostici funzionali all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 87 (prorogati al 31 dicembre 2020 dall’articolo 1, comma 3, lettera b), n. 1, del decreto in esame), relativi all’esposizione a rischio di contagio da COVID-19 nonché quelli relativi alle assenze per malattia o quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possano essere effettuati dal rispettivo servizio sanitario di ciascuna Forza di polizia, Forza Armata o Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

 

In dettaglio, la disposizione in commento modifica l’articolo 87, comma 8 del dl 18/2020 nella parte in cui prevedeva che per il predetto personale agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1 del medesimo art. 87, relativi al periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, potessero provvedere i competenti servizi sanitari.

Tale disposizione viene sostituita dal riferimento ai commi 6 e 7 dell’articolo 87, consentendo, pertanto, ai competenti servizi sanitari di effettuare gli accertamenti diagnostici nelle fattispecie previste dai predetti commi.

 

La disposizione del comma 6, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19, consente ai responsabili di livello dirigenziale di uffici e reparti delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti e per ragioni comunque riconducibili alla situazione emergenziale connessa con l'epidemia in atto, di dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il relativo personale. Il periodo di dispensa temporanea dal servizio è considerato come congedo/licenza straordinaria, ma non è computabile nel limite dei 45 giorni annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 37 del citato d.P.R. n. 3.

Il comma 7 prevede che il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19, venga collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia. Si prevede, altresì, che tali periodi di assenza - in considerazione del carattere emergenziale del contesto di riferimento - siano esclusi dal computo:

dei giorni di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il quale stabilisce che il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni;

del periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza previsto per il personale militare in ferma e rafferma volontaria, pari a due anni per l'intero periodo di ferma, come previsto dagli articoli 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e 49 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

dei giorni di assenza per malattia previsti dall’articolo 4 e dall’articolo 15, rispettivamente, dei Decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, di recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente e per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i quali prevedono che il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 18 mesi e, in casi particolarmente gravi di un ulteriore periodo di pari durata.

 

Per effetto della ulteriore disposizione dettata dall’articolo 1, comma 3, lettera b), n. 1, del decreto in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia), il termine di efficacia delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, come modificate dal comma 8, è stabilito al 31 dicembre 2020: viene infatti modificato l’Allegato 1 del decreto legge 83/2020, prevedendo la introduzione di un numero 16-bis che, appunto, contempla la durata della efficacia della fattispecie in commento in quanto l’intero Allegato rinvia alla disposizione del comma 3 dell’articolo 1 del dl 83/2020. Tale ultima disposizione è stata, a sua volta, modificata dal decreto in esame per effetto dell’articolo 1, comma 3, lett. a) che sostituisce il termine di efficacia delle disposizioni dell’Allegato 1, originariamente previsto al 15 ottobre 2020, con il nuovo termine del 31 dicembre 2020.

Peraltro, occorre considerare quanto disposto dall’articolo 37 ter, lett.b), del dl 104/2020 (alla cui scheda di lettura si rinvia), recentemente convertito in legge, che introduce nell’Allegato 1 del dl 83/2020 il numero 16-ter prorogando gli effetti dei commi commi 6, 7 e 8 del predetto art. 87 fino al 15 ottobre 2020 e comunque “per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”, in base al meccanismo di scorrimento che sta caratterizzando la dichiarazione dello stato di emergenza stessa.

Per effetto del combinato disposto tra le disposizioni del decreto in esame potrebbe ritenersi prorogato al 31/12/2020 anche il suddetto comma 8 dell’articolo 87, alla luce dello stretto collegamento normativo con i commi 6 e 7 nonostante l’articolo 37-ter, del dl 104/2020,  ne proroghi gli effetti, insieme ai commi 6 e 7 fino al 15 ottobre 2020 e comunque “per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”. Al riguardo appare opportuno un chiarimento.

 

 

 


Articolo 2
(Sistema di allerta COVID-19)

 

 

L'articolo 2 reca alcune novelle all'articolo 6 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, concernente la disciplina dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare per un sistema di allerta e della gestione e dell'utilizzo della relativa piattaforma (cosiddetta app Immuni); tale sistema di allerta si riferisce alle persone che siano entrate in contatto stretto[8] con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2.

Le novelle concernono: l'introduzione del riferimento all'interoperabilità con le piattaforme che svolgano le medesime finalità nel territorio dell'Unione europea (lettera a) del comma 1 del presente articolo 2); il differimento del termine finale per l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché del termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati (lettera b) del comma 1). Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal suddetto differimento, valutati pari a 3 milioni di euro per il 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 2).

Riguardo alla suddetta introduzione del riferimento all'interoperabilità con le piattaforme che svolgano le medesime finalità nel territorio dell'Unione europea, si ricorda che quest'ultima ha definito uno strumento per garantire l’interoperabilità delle applicazioni mobili nazionali di tracciamento dei contatti e di allerta (cosiddetto gateway federativo), con riferimento agli Stati membri che abbiano deciso di far progredire la loro collaborazione in questo settore su base volontaria; la base giuridica di tale strumento è costituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1023 della Commissione, del 15 luglio 2020[9]. Il sistema di interoperabilità dovrebbe divenire operativo nel corso dell'ottobre 2020[10].

La novella di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo 2 specifica che l'applicazione dell'interoperabilità al sistema di allerta italiano deve essere preceduta da una valutazione d'impatto relativa alla protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, del 27 aprile 2016[11].

Riguardo ai termini finali summenzionati (relativi all'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché al trattamento dei relativi dati personali e alla cancellazione o alla conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati), la formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto faceva riferimento alla durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - con un termine finale di chiusura, posto al 31 dicembre 2020 -. La novella di cui al comma 1, lettera b), fa invece riferimento alla futura cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione (anche a carattere transfrontaliero) del virus SARS-CoV-2. La novella demanda l'individuazione di tale momento ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi su proposta del Ministro della salute; in ogni caso, il termine non può ricadere in un periodo successivo al 31 dicembre 2021.

 Il successivo comma 2, come accennato, dispone che, ai fini della copertura degli oneri derivanti dal suddetto differimento, valutati pari a 3 milioni di euro per il 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Contenuto dell'articolo 6 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, come novellato dal presente articolo 2

 

L'articolo 6 in esame istituisce presso il Ministero della salute una piattaforma per il tracciamento dei contatti tra le persone che installino, su base volontaria, un’apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare; la piattaforma è intesa a consentire la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2, nonché l’adozione delle misure di sanità pubblica e di cura (inerenti in particolare alle persone interessate dai contatti stretti in esame). Compete allo stesso Ministero della salute, sentito il Garante Privacy, l'adozione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati. La disposizione chiarisce che i dati raccolti non possono essere trattati per finalità diverse da quelle specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica, e il mancato utilizzo dell'applicazione non comporterà alcuna conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati. Si prevede infine che la piattaforma venga realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla Sogei (società a totale partecipazione pubblica) e tramite programmi informatici di titolarità pubblica.

 

Più nel dettaglio il comma 1 prevede l’istituzione di una piattaforma informatica unica nazionale che consenta la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2, contatto rilevato tramite l’installazione, su base volontaria, di un’apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero della salute viene qualificato come il soggetto titolare del trattamento, agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali - secondo la quale il titolare del trattamento[12], singolarmente o insieme con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali -. Il medesimo Dicastero si coordina, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con gli altri soggetti individuati dal comma 1 - che assumono anch’essi la responsabilità del trattamento agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali[13] -, ai fini della gestione del sistema suddetto e dell’adozione delle misure di sanità pubblica e di cura (inerenti in particolare alle persone interessate dai contatti stretti in esame). Al riguardo, il comma 1 specifica altresì che le modalità operative del sistema di allerta sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

Il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informano periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sullo stato di avanzamento del progetto.

Come accennato, la gestione del sistema suddetto e l’adozione delle correlate misure di sanità pubblica e di cura sono assicurate dal coordinamento tra il Ministero della salute (che opera sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie) ed un complesso di soggetti, nel rispetto delle relative competenze. Tali soggetti sono: quelli operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni (tra i quali figurano le regioni, gli enti locali, le strutture del Servizio sanitario nazionale); i soggetti attuatori di cui all’articolo 1 dell'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile (soggetti individuati - anche tra enti pubblici, economici e non economici, e soggetti privati - dal medesimo Capo del Dipartimento della protezione civile per fronteggiare l’emergenza da COVID-19); l’Istituto superiore di sanità; le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Il coordinamento con queste ultime è attuato anche mediante il Sistema Tessera Sanitaria[14]; in merito, il decreto del 3 giugno 2020 del Ragioniere generale dello Stato, emanato di concerto con il Segretario generale del Ministero della salute, ha definito le modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema Tessera Sanitaria (con particolare riguardo, per il caso di accertata positività di un utente, all'inserimento di tale dato, da parte del medesimo utente[15], nel sistema di allerta).

 

Riguardo agli orientamenti ed iniziative assunti in sede europea sui sistemi di tracciabilità in esame[16], si ricorda, in primo luogo, che la Commissione europea ha adottato la Raccomandazione (UE) 2020/518, dell'8 aprile 2020, "relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per l'uso della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi da Covid-19 e uscirne, in particolare per quanto riguarda le applicazioni mobili e l'uso di dati anonimizzati sulla mobilità". La Commissione, in tale atto, ha indicato l'obiettivo di sviluppare un approccio europeo comune per lo sviluppo degli strumenti in oggetto ed ha enunciato alcuni principi generali a cui essi dovrebbero essere improntati.

Successivamente, il 16 aprile 2020, la Commissione ha emesso una comunicazione recante "Orientamenti sulle app a sostegno della lotta alla pandemia di covid-19 relativamente alla protezione dei dati" (C(2020)124). In base a tali orientamenti:

-        l’installazione dei sistemi in esame dovrebbe avvenire su base volontaria - senza conseguenze negative per le persone che non vi aderiscano - e dar luogo alla generazione di identificativi tramite pseudonimi;

-        i titolari del trattamento dovrebbero essere le autorità sanitarie nazionali (o i soggetti che svolgono un compito nel pubblico interesse nel campo della salute);

-        si raccomanda il ricorso a sistemi che traccino solo i dati di prossimità tra persone e non anche i dati di geolocalizzazione delle medesime;

-        si formula il principio di cancellazione o trasformazione in forma anonima definitiva dei dati.

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato il 21 aprile 2020 le Linee guida sull'uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell’emergenza legata al COVID-19. Il documento afferma, tra l’altro, che: la disciplina europea sulla protezione dei dati reca "norme specifiche che consentono l'uso di dati anonimi o personali per sostenere le autorità pubbliche e altri soggetti, a livello nazionale e dell'UE, nel monitoraggio e nel contenimento della diffusione del virus SAR-CoV-22"; il ricorso agli strumenti in esame per il tracciamento dei contatti "dovrebbe essere volontario e non dovrebbe basarsi sulla tracciabilità dei movimenti individuali, bensì sulle informazioni di prossimità relative agli utenti".

Il 13 maggio 2020 gli Stati membri dell'Unione europea, con il sostegno della Commissione europea, hanno concordato gli orientamenti per l'interoperabilità transfrontaliera delle applicazioni di tracciamento nell'UE. Gli orientamenti sono stati adottati dagli Stati membri nella sede dell'eHealth Network, una rete che collega le autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online designate dagli Stati membri, istituita sulla base dell'articolo 14 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 (direttiva concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera).

Tali orientamenti fanno seguito al "pacchetto di strumenti (toolbox) per l'uso di applicazioni mobili di tracciamento dei contatti e allerta in risposta alla pandemia di Covid-19", definito il 15 aprile 2020 nella medesima sede dell'eHealth Network; quest'ultimo documento ha indicato i seguenti requisiti essenziali per le applicazioni mobili di tracciamento dei contatti e allerta: volontarietà, trasparenza, carattere temporaneo, cyber security, uso di dati anonimizzati e della tecnologia Bluetooth, interoperabilità transfrontaliera e fra sistemi operativi. In base ai suddetti orientamenti concordati il 13 maggio - che intendono guidare nella progettazione e implementazione delle app e delle soluzioni di back end -, l'interoperabilità si riferisce ad app che siano in grado di scambiare le informazioni minime necessarie in modo che gli utenti, ovunque si trovino nell'UE, siano avvisati se siano stati in prossimità di un altro utente risultato positivo al virus SARS-CoV-2. La notifica e il follow-up dovrebbero essere conformi alle procedure definite dalle autorità sanitarie pubbliche, tenuto conto delle implicazioni relative alla privacy ed alla sicurezza dei dati.

Come accennato, l'interoperabilità tra le piattaforme che svolgano le  finalità in esame nel territorio dell'Unione europea è stata poi oggetto della decisione di esecuzione (UE) 2020/1023 della Commissione, del 15 luglio 2020. Cfr., al riguardo, supra, sub la novella di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 del presente D.L. n. 125.

 

L'articolo 6 in esame, al comma 2, demanda al Ministero della salute - all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 - l'adozione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, par. 5, del Regolamento su ricordato e dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice della privacy (d.lgs. n. 196 del 2003).

Si ricorda che con provvedimento del 1° giugno 2020 il Garante per la protezione dei dati personali, esaminata la valutazione d'impatto presentata dal Ministero della salute, ha autorizzato il medesimo Ministero all'avvio del trattamento dei dati personali relativo al sistema di allerta in oggetto (riguardo a tali atti, cfr. infra).

 

In base all'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, quando un tipo di trattamento - nel caso in cui preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie - può presentare, considerati la natura l'oggetto il contesto le finalità del trattamento un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento deve effettuare, in via preventiva, una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati personali.

 

L'articolo 36, par. 5, del Regolamento GDPR riconosce agli Stati membri la facoltà di prescrivere che i titolari del trattamento consultino l'autorità di controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare, ai fini dello svolgimento di un compito di interesse pubblico, tra cui quelli concernenti la protezione sociale e la sanità pubblica.

 

Ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice della privacy (d.lgs. n. 196 del 2003), con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati per la privacy, il Garante può, con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

 

È opportuno ricordare che l'articolo 76 del decreto-legge n. 18 del 2020 (conv. L. n. 27 del 2020), c.d. cura Italia, ha previsto "al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19", la nomina di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica.

Successivamente, il 24 marzo 2020, nell’ambito del progetto “Innova per l’Italia” (un progetto nato su iniziativa del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Università e Ricerca, con Invitalia e il supporto tecnico di Agid, a sostegno dei soggetti individuati per la gestione dell’emergenza da Coronavirus) sono poi state pubblicate due fast call specificamente finalizzate al reperimento:

a) «di App e soluzioni tecniche di teleassistenza per pazienti domestici»;

b) di «soluzioni per il tracciamento continuo, l’alerting e il controllo tempestivo del livello di esposizione al rischio delle persone e dell’evoluzione dell’epidemia sul territorio».

Per procedere alla valutazione delle soluzioni pervenute dai partecipanti alle fast call nonché per effettuare attività di analisi e studio degli impatti dell’epidemia in corso il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, in data 31 marzo 2020, in attuazione dell'articolo 76 del decreto-legge cura Italia, ha nominato un “Gruppo di lavoro data-driven per l’emergenza di Covid-19”. Il Gruppo di lavoro[17] ha valutato le proposte presentate e, come ha sottolineato il Ministro Pisano nel corso dell'audizione in videoconferenza in Commissione lavori pubblici del Senato, "ha concluso indicando tra tutte le soluzioni esaminate, quelle denominate "Immuni" e "CovidApp" le maggiormente idonee a essere testate in parallelo per eventuale uso nell'emergenza Coronavirus. La task force ha evidenziato di ritenere che "Immuni", dal punto di vista tecnico più avanzata, si avvicinasse maggiormente ad una visione europea incipiente nel Consorzio del Progetto Europeo PEPP-PT "Pan European Privacy-Preserving Proximity Tracing"[18]. Come ricorda ancora il Ministro Pisano nel proprio intervento, con nota del 10 aprile 2020 il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione insieme con il Ministro della salute hanno trasmesso al Presidente del Consiglio una breve relazione riepilogativa "constatando che l'app Immuni (della società Bending Spoons S.p.A.) era risultata la più idonea come base per la realizzazione del sistema nazionale di contact tracing digitale".  Successivamente, il 16 aprile 2020, con l’ordinanza n. 10 del 2020, il Commissario per l’emergenza ha disposto di procedere alla stipula, con la società Bending Spoons S.p.A. di un contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito.

 

Con riguardo alla "valutazione di impatto", si tratta di una previsione in linea con quanto raccomandato dalla Commissione europea e dal Comitato europeo per la protezione dei dati. Sia la Commissione sia il Comitato ritengono che debba essere effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima di implementare le app in questione, in quanto il trattamento configura una probabilità di rischio elevato. Il Comitato peraltro ha raccomandato anche la pubblicazione degli esiti di tali valutazioni.

 

In base al citato comma 2 dell'articolo 6, in linea con quanto previsto dagli Orientamenti della Commissione europea (vedi supra) e con le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali[19], il sistema di tracciamento digitale deve assicurare in particolare, che:

 

• gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati (lettera a));

La disposizione richiama gli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo, i quali disciplinano i contenuti della informativa prevista all'inizio del trattamento e differenziata a seconda che i dati vengano raccolti presso l'interessato (art. 13 GDPR) o meno (art. 14 GDPR).

 

• per impostazione predefinita, i dati personali raccolti dall'applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di essere rientrati tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al virus SARS-CoV-2 - contatti individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute - nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti (lettera b));

 

La disposizione richiama l'articolo 25 del Regolamento,  il quale introduce il principio di privacy by design e privacy by default, un approccio concettuale innovativo che impone alle aziende l'obbligo di avviare un progetto prevedendo, fin da subito, gli strumenti e le corrette impostazioni a tutela dei dati personali. 

 

In proposito è opportuno rilevare come secondo gli orientamenti della Commissione europea le app volte a contrastare la crisi da Covid-19 dovrebbero consentire all'utente di attivare separatamente ed eventualmente in combinazione tra loro le diverse funzionalità previste (informazioni, controllo dei sintomi, tracciamento dei contatti e allerta).

 

• il trattamento effettuato sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati. È esclusa in ogni caso la geo-localizzazione dei singoli utenti (lettera c));

 

In proposito è opportuno segnalare che l'app "Immuni" è basata sulla tecnologia bluetooth, ritenuta anche dalla Commissione europea la più idonea (ai fini in esame) tra le app di tracciamento digitale, perché assicura l'anonimato e al tempo stesso stima con sufficiente precisione la vicinanza tra le persone. Anche il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) nel su ricordato parere ha raccomandato l'impiego di sistemi di prossimità quali il bluetooth, in quanto maggiormente selettivi e di minore impatto sulla privacy. Come ha ribadito il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, nell'audizione informale dello scorso 8 aprile 2020 in Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera, "il bluetooth, restituendo dati su interazioni più strette di quelle individuabili in celle telefoniche assai più ampie, parrebbe migliore nel selezionare i possibili contagiati all'interno di un campione più attendibile perché ...limitato ai contatti significativi".  Secondo il Garante, il bluetooth è il sistema da preferire, in quanto esso è la misura più selettiva, che garantisce cioè il minor ricorso possibile a dati identificativi sia in fase di raccolta sia in fase di conservazione.

 

Secondo il Garante per la privacy, nel parere reso in data 29 aprile (si veda nota n. 7) il sistema di contact tracing prefigurato appare conforme ai principi di miniminizzazione e ai criteri di privacy by design e by default (vedi supra) nella misura in cui prevede la raccolta dei soli dati di prossimità dei dispositivi, il loro trattamento in forma anonima (o quando non è possibile) in forma pseudo anonima escludendo il ricorso a dati di geolocalizzazione e limitandone la conservazione al tempo strettamente necessario ai fini del perseguimento dello scopo indicato.

 

• siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento (lettera d));

 

• i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute. I dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine (lettera e));

 

La Commissione europea ha stabilito una serie di principi in materia per contenere la divulgazione e l'accesso ai dati. In particolare in relazione alla funzionalità controllo dei sintomi e telemedicina, e all'obiettivo di garantire l'assistenza sanitaria adeguata, l'orientamento è che si possa decidere che le autorità sanitarie ed epidemiologiche accedano alle informazioni fornite dal paziente; è altresì contemplata la possibilità per il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) di ricevere i dati aggregati dalle autorità nazionali ai fini della sorveglianza epidemiologica. La Commissione europea, nel distinguere i dati delle persone infette da quelli delle persone che sono state in contatto (epidemiologico) con la persona infetta precisa che:

Per quanto concerne i dati delle persone che sono state in contatto (epidemiologico) i principali orientamenti della Commissione sono:

 

? i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento GDPR possano essere esercitati anche con modalità semplificate (lettera f)).

 

 I diritti richiamati dalla disposizione sono: il diritto di accesso (art. 15 GDPR); il diritto di rettifica (art. 16 GDPR); il diritto all'oblio (art. 17 GDPR); il diritto di limitazione di trattamento (art.18 GDPR); il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR); il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali (art. 21 GDPR); il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22 GDPR).

 

Come accennato, con provvedimento del 1° giugno 2020 il Garante per la protezione dei dati personali, esaminata la valutazione d'impatto presentata dal Ministero della salute, ha autorizzato il medesimo Ministero all'avvio del trattamento dei dati personali relativo al sistema di allerta in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni definite dal provvedimento medesimo; il Garante ha chiesto tra l'altro, come ricorda anche il relativo comunicato stampa, che: gli utenti siano informati adeguatamente del fatto che le notifiche di esposizione (generate dal sistema), in determinate circostanze, non riflettono un’effettiva condizione di rischio (al riguardo, il provvedimento fa riferimento all'ipotesi in cui i soggetti, durante il contatto stretto, fossero in condizioni contraddistinte da un adeguato grado di protezione); sia garantita agli utenti la possibilità di disattivare temporaneamente l’app attraverso una funzione facilmente accessibile nella schermata principale.

 

Il comma 3 dell'articolo 6 in esame precisa che i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica.

 

La disposizione richiama - recependo un suggerimento espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere del 29 aprile - gli articoli 5, par. 1, lett. a) (che prevede che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato) e 9, par. 2, lett. i) e j); queste ultime due lettere ammettono il trattamento di dati personali che sia necessario, rispettivamente: "per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale"; a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, "sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato".

 

Con riguardo alla finalità dei dati raccolti, la Commissione consiglia di non utilizzare tali dati per scopi diversi dalla lotta alla Covid-19. Sempre secondo la Commissione europea, le finalità relative alla ricerca scientifica e la statistica dovrebbero essere esplicitate agli utenti dell'app fin dall'inizio.

 

Il mancato utilizzo dell'applicazione - ai sensi del comma 4 - non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole, né alcuna limitazione del principio della parità di trattamento.

 

In proposito è opportuno ricordare che il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha precisato che: i titolari del trattamento dei dati dovranno garantire che il consenso al trattamento dei dati sulla base previsto dall'app soddisfi requisiti rigorosi; il consenso non dovrebbe essere inteso come liberamente espresso se la persona non ha l'effettiva possibilità di rifiutare o di revocare il proprio consenso senza subire pregiudizio. Gli Orientamenti della Commissione, pur ribadendo la necessità che l'installazione dell'app sul dispositivo debba avvenire senza conseguenze negative per la persona che decide di non scaricare o utilizzare l'app stessa, non esemplifica quali possano essere le conseguenze negative paventate dal Comitato europeo.

 

La locuzione "conseguenza pregiudizievole" è stata ritenuta dal Garante per la privacy, nel parere del 29 aprile, da preferire - in quanto più ampia - a "conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati"

 

Il comma 5, oltre a prevedere che sia la piattaforma che i programmi informatici per la realizzazione della stessa e per l'utilizzo dell'applicazione siano di titolarità pubblica, stabilisce che debba essere realizzata dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla Sogei.

 

Ai sensi del comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 112 del 2008 (conv. L. n. 133 del 2008), richiamato dalla diposizione in esame, i diritti dell'azionista per la Sogei, quale Società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 5 precisa altresì che i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione debbano essere resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ex articolo 69 ("Riuso delle soluzioni e standard aperti") del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005).

Vale ricordare che con la firma dell'ordinanza n. 10 del 2020 e la sottoscrizione del relativo contratto, la titolarità esclusiva del diritto d'autore e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale sul codice sorgente e sulle altre componenti applicative dalla Bending Spoons s.p.a. è passata al Governo che ha avuto anche la garanzia del completamento degli sviluppi informatici necessari per consentire la messa in esercizio del sistema nazionale di contact tracing digitale. Secondo quanto previsto dal decreto-legge in esame, in linea con le indicazioni della Commissione, il codice dell'applicazione deve essere reso pubblico e accessibile (c.d. open source).

 

Il comma 6 reca i termini - ora prorogati, come detto, dalla novella di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del presente D.L. n. 125 - per l'utilizzo dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare e della piattaforma relative alla gestione del sistema di allerta, nonché per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati. Riguardo ai nuovi termini temporali, cfr. supra.

Si valuti l'opportunità di chiarire espressamente a chi competa assicurare la cancellazione (o la conversione in forma anonima definitiva) dei dati personali trattati.

Tale previsione, come sottolinea la stessa relazione illustrativa, riprende le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, espresse dapprima nel parere reso in data 2 febbraio 2020 sulla bozza di ordinanza del Dipartimento della protezione civile e successivamente ribadite nella ricordata audizione parlamentare dell'8 aprile. In quest'ultima sede il Garante nel richiamare anche la giurisprudenza costituzionale sulle disposizioni emergenziali, ha sottolineato "è fondamentale l'efficacia temporalmente limitata della norma, da revocare non appena terminato lo stato di necessità o comunque, ove la prassi ne dimostri la scarsa utilità".

 

Il Garante della privacy (nel già citato intervento in Commissione trasporti della Camera dell'8 aprile) ha inoltre sottolineato l'importanza di "sancire (con il presidio di sanzioni adeguate) l'obbligo di cancellazione dei dati decorso il periodo di potenziale utilizzo ... e l'illiceità di qualsiasi riutilizzo dei dati per fini diversi da quelli di tracciamento dei contatti".

 

Il comma 7 reca la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri inerenti all'implementazione della piattaforma e relativi al 2020. Tali oneri sono quantificati in 1.500.000 euro; ad essi si provvede mediante utilizzo di risorse assegnate per il 2020 al Commissario straordinario, con delibera del Consiglio dei ministri, a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Come detto, alla quantificazione ed alla copertura degli oneri finanziari relativi al 2021, derivanti dal differimento dei termini temporali operato dal presente articolo 2, provvede il comma 2 di quest'ultimo; cfr. supra, al riguardo.

 

 

Privacy e Costituzione

 

L'acquisizione e trattamento di dati personali mediante un tracciamento dei contatti involge profili costituzionalistici, in quanto incidente sul diritto alla riservatezza.

Benché questo diritto non trovi espressa diretta menzione nel dettato della Costituzione, è incontroverso che esso riceva protezione costituzionale, così per effetto dell'articolo 14 (inviolabilità del domicilio) e dell'articolo 15 (libertà e segreto di corrispondenza) e dell'articolo 21 (libertà di manifestazione del pensiero) della Costituzione, come per una più ampia orditura costituzionale, relativa allo svolgimento della personalità e alla dignità sociale di ciascuno (articoli 2 e 3).

Ci si muove, dunque, in un ambito (come rimarcava la sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 1993) "strettamente connesso alla protezione del nucleo essenziale della dignità umana e al pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali" - a fronte della "formidabile capacità intrusiva posseduta dai mezzi tecnici" moderni - "al fine di salvaguardare l'inviolabile dignità dell'uomo da irreversibili e irrimediabili lesioni" (e "l'ampiezza della garanzia apprestata dall'art. 15 della Costituzione alle comunicazioni che si svolgono tra soggetti predeterminati entro una sfera giuridica protetta da riservatezza è tale da ricomprendere non soltanto la segretezza del contenuto della comunicazione, ma anche quella relativa all'identità dei soggetti e ai riferimenti di tempo e di luogo della comunicazione stessa"). A partire dalla sentenza n. 34 del 1973, è costante affermazione della Corte costituzionale (circa la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione, qui considerabile come una delle matrici del diritto alla riservatezza) che si tratti di un diritto dell'individuo inviolabile, rientrante tra i valori supremi costituzionali (v. anche sentenza n. 366 del 1991), attinente (v. sent. n. 10 del 1993) al nucleo essenziale dei valori della personalità - "come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana" (sentenza n. 366 del 1991), con un valore espressivo e identificativo della personalità umana e della vita di relazione nella quale questa si svolge, e con una posizione privilegiata ai fini di una salvaguardia della intangibilità degli aspetti più significativi della vita intima della persona.

Per quanto concerne l'ordinamento europeo, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo dedica al diritto alla riservatezza uno specifico novero di disposizioni, recate dall'articolo 7, avente ad oggetto il rispetto della vita privata e familiare («Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni») e dall'articolo 8, avente ad oggetto la protezione di dati personali. Di questo, il primo paragrafo dispone che «ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano». Nel secondo paragrafo si prevede che «tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge» (inoltre ogni individuo «ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di ottenerne la rettifica»; ed il rispetto delle regole circa la protezione dei dati personali dev'essere soggetto al controllo di un'autorità indipendente).

Come ha ricordato la prof.ssa Cartabia presidente della Corte costituzionale nell'esporre (il 28 aprile 2020) la relazione annuale sulla giurisprudenza costituzionale (riferita all'anno 2019), "la nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza sul modello dell'art. 48 della Costituzione di Weimar o dell'art. 16 della Costituzione francese, dell'art. 116 della Costituzione spagnola o dell'art. 48 della Costituzione ungherese. Si tratta di una scelta consapevole. Nella Carta costituzionale non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell'assetto dei poteri. La Costituzione, peraltro, non è insensibile al variare delle contingenze, all'eventualità che dirompano situazioni di emergenza, di crisi, o di straordinaria necessità e urgenza, come recita l'art. 77 Cost., in materia di decreti-legge. La Repubblica ha attraversato varie situazioni di emergenza e di crisi - dagli anni della lotta armata a quelli della più recente crisi economica e finanziaria - che sono stati affrontati senza mai sospendere l'ordine costituzionale, ma ravvisando all'interno di esso quegli strumenti che permettessero di modulare i principi costituzionali in base alle specificità della contingenza: necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità sono i criteri con cui, secondo la giurisprudenza costituzionale, in ogni tempo deve attuarsi la tutela «sistemica e non frazionata» dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dei relativi limiti".

Può aggiungersi, sulla scorta della giurisprudenza della medesima Corte costituzionale, come nelle operazioni di bilanciamento tra valori e diritti costituzionali diversi e potenzialmente collidenti, "non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango (sentenza n. 143 del 2013)", ha ricordato la sentenza n. 20 del 2019.

Essa ha ribadito come il diritto alla riservatezza dei dati personali sia "manifestazione del diritto fondamentale alla intangibilità della sfera privata (sentenza n. 366 del 1991)", che "attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti". Esso trova riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.) ed è stato già riconosciuto, in relazione a molteplici ambiti di disciplina, nella giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 173 del 2009, 372 del 2006, 135 del 2002, 81 del 1993 e 366 del 1991). Nonché riceve specifica protezione in varie norme europee e convenzionali. Nell'epoca attuale, il diritto alla riservatezza "si caratterizza particolarmente quale diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e si giova, a sua protezione, dei canoni elaborati in sede europea per valutare la legittimità della raccolta, del trattamento e della diffusione dei dati personali".

Si tratta dei "principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in virtù dei quali deroghe e limitazioni alla tutela della riservatezza di quei dati devono operare nei limiti dello stretto necessario, essendo indispensabile identificare le misure che incidano nella minor misura possibile sul diritto fondamentale, pur contribuendo al raggiungimento dei legittimi obiettivi sottesi alla raccolta e al trattamento dei dati".

 

 


Articolo 3
(Termini temporali delle procedure per gli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19)

 

 

L'articolo 3 modifica alcuni termini temporali, relativi alle procedure per gli interventi di integrazione salariale riconosciuti in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, le novelle differiscono al 31 ottobre 2020 i termini (posti a pena di decadenza) già scaduti, in base a fattispecie transitorie, il 31 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, concernenti la richiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame o la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti.

Si ricorda che gli interventi in oggetto consistono nelle seguenti prestazioni (tutte con causale COVID-19): trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale, trattamenti di integrazione salariale in deroga.

 

Nella disciplina vigente prima delle presenti novelle, la suddetta data del 31 agosto 2020 costituiva il precedente differimento per i termini in oggetto già scaduti il 31 luglio 2020, mentre la data suddetta del 30 settembre 2020 costituiva il differimento dei termini in oggetto che si collocavano tra il 1° e il 31 agosto 2020.

Per una ricognizione dell'intera disciplina relativa ai trattamenti in esame (con causale COVID-19) - ivi compresi i termini temporali (relativi alle suddette fasi procedurali) che trovano applicazione per le ipotesi successive rispetto a quelle summenzionate - si rinvia al dossier dei Servizi Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati[20] concernente l'A.C. n. 2700, disegno di legge di conversione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (cfr. ivi la scheda relativa all'articolo 1).

 


Articolo 4
(Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 relativa all'inserimento del virus SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici posto dalla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro)

 

 

L'articolo 4 concerne l'inserimento del virus SARS-CoV-2 (con l'impiego della locuzione "Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)") nell'elenco degli "agenti biologici classificati", posto dalla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Si ricorda che tale elenco è definito - con riferimento alle attività lavorative che comportano l'uso dell'agente biologico medesimo o un'esposizione allo stesso - ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativa agli agenti biologici[21]. La novella in esame costituisce il recepimento della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020[22].

La nuova voce viene inserita (in conformità con la citata direttiva) con un livello di classificazione 3. In quest'ultimo rientrano - ai sensi dell'articolo 268 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - gli agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani, che costituiscono un serio rischio per i lavoratori e che possono propagarsi nella comunità, ma per i quali di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

La presente novella specifica (sempre in conformità con la direttiva) che: il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2; il lavoro (riguardante il medesimo agente) che sia invece propagativo deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3, a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica.

 

Riguardo ai livelli di contenimento (relativi agli agenti biologici), cfr. l'allegato XLVII e l'allegato XLVIII del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni. In merito, la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto[23] afferma che la versione vigente di tali allegati è già conforme alle nuove prescrizioni del legislatore europeo relative all’agente biologico SARS-CoV-2.

 

 


Articolo 5
(Ultrattività del d.P.C.m. 7 settembre 2020)

 

 

L'articolo 5 dispone - fino al 15 ottobre 2020, salvo sopraggiunga prima un nuovo d.P.C.m. - l'ultrattività del d.P.C.m. 7 settembre 2020 (che diversamente risulterebbe cessare gli effetti il 7 ottobre) nonché circa l'applicazione dei previsti obblighi di avere con sé e indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

 

Per intendere il contenuto di questo articolo del decreto-legge, occorre tener conto della 'procedimentalizzazione' della gestione dell'emergenza epemiologica quale disegnata dal decreto-legge n. 19 del 2020, sul versante del confronto tra Governo e Parlamento.

Esso ha disposto (all'articolo 1, comma 1) che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, possano essere adottate le misure in quel decreto-legge enumerate, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino ad un termine ultimo (prorogato - dal 15 ottobre 2020 che era in ultimo - al 31 gennaio 2021 dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 125 in esame: v. supra).

Inoltre ha previsto (all'articolo 2) che le misure siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché sentiti - o su proposta di - i Presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale; per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico). Il Presidente del Consiglio dei ministri (o un Ministro da lui delegato) illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi formulati in sede parlamentare. Ove ciò non sia possibile per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere nei quindici giorni successivi l'adozione del provvedimento (adempimento informativo ex post comunque previsto da specifica disposizione del decreto-legge n. 19).

Questo articolato procedimento decisionale e informativo dunque 'attrae' al confronto di Governo e Parlamento la strumentazione dei d.P.C.m. (preesistente, in quanto prevista dal Codice di protezione civile) e ne dispone una scansione al più mensile.

In conformità a tale quadro normativo, il d.P.C.m. 7 settembre 2020 - il quale ha dettato ulteriori disposizioni attuative dei decreti-legge n. 19 e n. 33 - ha confermato l'efficacia di disposizioni (o introdotto di nuove) fino al 7 ottobre 2020, appunto secondo la proiezione temporale mensile massima consentita dal decreto-legge n. 19.

Per mantenere l'efficacia delle disposizioni oggetto del d.P.C.m. si richiede così un nuovo d.P.C.m. - e che sia previamente esperito in ambedue le Camere il procedimento parlamentare di formulazione di eventuali indirizzi, salvo che il Governo decida di comunque provvedere, per particolare ragione di urgenza connessa alle misure da realizzare, riferendone nei quindici giorni successivi.

In attesa del perfezionamento di tali passaggi, si creerebbe con la scadenza del termine del 7 ottobre 2020 un vuoto normativo e una cesura nell'efficacia delle disposizioni.

A tale inconveniente fa fronte l'articolo 5 del decreto-legge, disponendo l'ultrattività del d.P.C.m. del 7 ottobre 2020, fino a quando non sopraggiunga il nuovo (mensile) d.P.C.m. destinato a 'sostituirlo' - e comunque non oltre il 15 ottobre 2020.

Del pari dispone - per il medesimo lasso temporale - circa l'applicazione dell'obbligo sia di avere sempre con sé sia di indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

L'ambito di applicazione dell'obbligo di indossare il dispositivo, quanto a soggetti e luoghi, è il medesimo stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto-legge (v. scheda supra, cui si rinvia).

Se la disposizione miri a disporre l'immediata applicabilità dell'obbligo di indossare il dispositivo di protezione, parrebbe suscettibile di approfondimento la sua formulazione testuale, giacché essa recita: "continuano ad applicarsi", laddove tale obbligo è di nuova previsione, ed il citato comma 1, lettera b) sancisce, per esso, la "possibilità" di prevederne l'obbligatorietà (con ciò demandando al d.P.C.m. ulteriori determinazioni). Potrebbe ritenersi altresì connesso a tale riguardo, quello dell'applicazione - nel lasso temporale fino al 15 ottobre 2020 - dell'apparato sanzionatorio previsto dal decreto-legge n. 19.

 

 

Il d.P.C.m. del 7 settembre 2020

 

Il d.P.C.m. del 7 settembre 2020 reca ulteriori disposizioni attuative dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020.

 

Le disposizioni del d.P.C.m. - ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto medesimo - "si applicano dalla data dell'8 settembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 7 ottobre 2020".

Tuttavia, il decreto-legge n. 125 del 2020, all'art. 5, ha disposto che, nelle more dell’adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri successivo all’introduzione delle nuove norme, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuino ad applicarsi le disposizioni del d.P.C.m. del 7 settembre 2020.

Il d.P.C.m. del 7 settembre - a sua volta - recava proroga, fino al 7 ottobre, delle misure di cui al d.P.C.m. del 7 agosto 2020, come da esso modificato, nonché delle disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020 (fatte salve alcune esclusioni).

 

Più specificamente, il d.P.C.m. del 7 settembre è intervenuto a modificare il d.P.C.m. del 7 agosto in ordine ai seguenti profili:

§  in relazione alla ripresa dei servizi educativi e dell'attività didattica, il d.P.C.m. del 7 settembre ha specificato che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere all'avvio e al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 "anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità" di cui all'allegato 21 introdotto dal medesimo d.P.C.m. del 7 settembre (art. 1, comma 6, lett. r), del d.P.C.m. del 7 agosto, come modificata dal d.P.C.m. del 7 settembre);

§  con riferimento alle attività delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, il d.P.C.m. del 7 settembre ha introdotto - in aggiunta alle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca (allegato 18 del d.P.C.m. del 7 agosto) - un nuovo parametro di conformità costituito dal Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22 inserito dal medesimo d.P.C.m. del 7 settembre (art. 1, comma 6, lett. s), del d.P.C.m. del 7 agosto, come modificata dal d.P.C.m. del 7 settembre);

§  circa le limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, il d.P.C.m. del 7 settembre ha aggiunto una nuova motivazione idonea a derogare alle limitazioni di cui all'art. 4 del d.P.C.m. del 7 agosto, consistente nell'"ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva" settembre (art. 4, comma 1, lett. i-bis), del d.P.C.m. del 7 agosto, aggiunta dal d.P.C.m. del 7 settembre);

§  riguardo alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero, il d.P.C.m. del 7 settembre ha introdotto una nuova ipotesi di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi da 1 a 5, del d.P.C.m. del 7 agosto. Si è previsto, infatti, che tali disposizioni non si applichino "agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo" (art. 6, comma 6, lett. d-bis), del d.P.C.m. del 7 agosto, aggiunta dal d.P.C.m. del 7 settembre);

§  sempre in relazione alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario di cui all'art. 6 del d.P.C.m. del 7 agosto, il d.P.C.m. del 7 settembre ha disposto la non applicazione, a determinate condizioni, delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, anche al personale della Polizia di Stato nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 6, comma 7, lett. g), del d.P.C.m. del 7 agosto, come modificata dal d.P.C.m. del 7 settembre).

Oltre alla (sopra segnalata) introduzione degli allegati 21 e 22, il d.P.C.m. del 7 settembre ha sostituito gli allegati 15 ("Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico"), 16 ("Linee guida per il trasporto scolastico dedicato") e 20 ("Spostamenti da e per l'estero") del d.P.C.m. del 7 agosto.

 

Per quanto concerne le ordinanze del Ministro della salute di cui il d.P.C.m. del 7 settembre conferma l'efficacia fino al 7 ottobre 2020, si evidenzia che:

§  l'ordinanza del 12 agosto 2020 ("Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19") - successivamente modificata dall'ordinanza del 21 settembre 2020 - reca disciplina dell'ingresso nel territorio nazionale per le persone che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hautsde-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna.

Il d.P.C.m. del 7 settembre esclude, tuttavia, dall'applicazione di tale disciplina i soggetti di cui all'art. 6, commi 6 e 7, del d.P.C.m. del 7 agosto;

§  l'ordinanza del 16 agosto 2020 ("Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19") impone l'obbligo, sull'intero territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie, dalle ore 18 alle ore 6,  anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove, per le caratteristiche fisiche, risulti più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

All'art.1, comma 1, l'ordinanza fa salve le disposizioni del d.P.C.m. del 7 agosto, con la conseguenza che l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie troverà attuazione - in relazione alle specifiche esigenze oggetto di tutela da parte dell'ordinanza in commento - anche in fasce orarie diverse.

L'ordinanza del 16 agosto provvede, altresì, a sospendere - sia all'aperto che al chiuso - le attività del ballo aventi luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento ovvero che si svolgano in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

 

 

 

 

I precedenti d.P.C.m. di attuazione

 

Per l'attuazione delle misure previste dapprima dal decreto-legge n. 6 e successivamente dai decreti-legge n. 19 e n. 33, sono stati adottati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i diversi Ministeri interessati (tra cui interno, difesa, economia) e le Regioni competenti ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni, nel caso di misure di interesse per l'intero territorio nazionale.

 

I due d.P.C.m. adottati per primi in attuazione del decreto-legge n. 6/2020 sono caratterizzati dalla introduzione di misure la cui applicazione è circoscritta a determinati territori:

§  il  d.P.C.m. del 23 febbraio 2020: 1) introduce misure urgenti di contenimento del contagio nelle prime zone colpite dal coronavirus, corrispondenti ad alcuni Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati in allegato al decreto medesimo (tra esse, il divieto di allontanamento dai/ accesso nei Comuni medesimi, nonché la sospensione di: manifestazioni, eventi riunioni; servizi educativi dell'infanzia e scuole di ogni ordine e grado; procedure concorsuali; attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità; servizi di trasporto); 2) ai fini del contenimento del virus sul territorio nazionale, dispone la misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per i soggetti che hanno transitato o sostato in detti Comuni dal 1° febbraio 2020;

§  il  d.P.C.m. del 25 febbraio 2020 reca misure di contenimento differenziate per territori. Talune misure interessano i Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte, per i quali è consentito il ricorso a forme di lavoro agile ed è disposta la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive (rimanendone consentito lo svolgimento soltanto a porte chiuse e nei Comuni non inclusi nell'allegato al Dpcm del 23 febbraio).

Altre misure riguardano i Comuni interessati dall'applicazione del d.P.C.m. del 23 febbraio: per le scuole in cui l'attività didattica è stata sospesa si introducono misure di promozione della didattica a distanza; si prevede la possibilità di riduzione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici giudiziari.

Ulteriori misure iniziano a coinvolgere l'intero territorio nazionale (tra esse, la sospensione di viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche).

 

Le disposizioni dei due d.P.C.m., simultaneamente vigenti, cessano di produrre effetti a seguito dell'adozione del  d.P.C.m. del 1° marzo 2020, il quale:

§  da una parte, recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento dell'emergenza (ivi inclusa la proroga della chiusura delle scuole e del divieto di accesso e di allontanamento dai Comuni ricompresi nelle cd. "zone rosse"), e individua ulteriori fasce di territorio per le quali sono disposte analoghe limitazioni, ma meno stringenti, dirette comunque a evitare assembramenti di persone;

§  dall'altra, introduce misure dirette a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi (tra le quali l'attivazione di modalità di lavoro agile) e a garantire uniformità, sull'intero territorio nazionale, all'attuazione dei programmi di profilassi (misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale).

Con d.P.C.m. del 4 marzo 2020, sono individuate stringenti misure da applicarsi sull'intero territorio nazionale, quali: la sospensione dell'attività convegnistica e degli eventi sociali e spettacoli tali da non consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; la sospensione di eventi e competizioni sportive svolte in luoghi pubblici e privati, salva, per i Comuni non compresi nella zona rossa, la facoltà di svolgere tali eventi a porte chiuse; la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche scolastiche e dell'istruzione universitaria e terziaria.

 

Il  d.P.C.m. dell'8 marzo 2020 sostituisce integralmente le disposizioni recate dai precedenti Dpcm del 1° e del 4 marzo, introducendo misure efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole disposizioni, fino al 3 aprile 2020.

In sostituzione delle cd. "zone rosse" attivate sulla base dei precedenti decreti, si prevede la costituzione di un'area unica comprendente il territorio della regione Lombardia e di altre 14 Province (5 dell'Emilia-Romagna, 5 del Piemonte, 3 del Veneto e 1 delle Marche).

Nell'ambito di tale area è prevista l'applicazione di misure rafforzate per il contenimento del contagio (tra cui la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata, in uscita e all'interno dei territori, garantendo gli spostamenti necessari per motivi di lavoro o di salute nonché il rientro presso la propria abitazione).

Per l'intero territorio nazionale, permane la sospensione, fino al 15 marzo, dei servizi educativi e di istruzione, anche terziaria e universitaria, mentre, fino al 3 aprile, sono previste restrittive misure di prevenzione dirette a limitare la diffusione del contagio, quali la sospensione: di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura; dell'apertura dei musei; delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi. Lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar è subordinato all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Sempre in attuazione del decreto-legge n. 6, hanno fatto seguito al d.P.C.m. dell'8 marzo:

§  il  d.P.C.m.  del 9 marzo 2020, che estende all'intero territorio nazionale, con efficacia fino al 3 aprile, le misure restrittive previste dall'art. 1 del d.P.C.m. 8 marzo 2020 per la regione Lombardia e le ulteriori 14 Province, vietando, altresì, sull'intero territorio nazionale, ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

§  il  d.P.C.m. dell'11 marzo 2020, che introduce più stringenti misure, efficaci fino al 25 marzo, applicabili all'intero territorio nazionale.

In particolare il decreto dispone: la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole e tabaccai, imponendo ai gestori l'obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; la chiusura dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), consentendo tuttavia la ristorazione con consegna a domicilio; la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

Restano garantiti i servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti pubblici locali, e i servizi bancari, assicurativi e postali.

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali viene raccomandato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile e incentivate ferie e congedi retribuiti per i dipendenti. Fabbriche e aziende possono continuare la loro attività solo se garantiscono appositi protocolli di sicurezza;

§  il  d.P.C.m. del 22 marzo 2020, che ha ulteriormente rafforzato, sull'intero territorio nazionale e fino al 3 aprile, le misure restrittive già adottate, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività produttive e agli spostamenti fra territori comunali diversi.

Il decreto sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali non essenziali, diverse da quelle elencate nell'allegato 1 (tra cui industrie alimentari e di bevande, commercio di macchinari ed attrezzature, trasporti, servizi alle famiglie) e dalle attività professionali (tale elenco è stato modificato dal decreto Mise del 25 marzo 2020).

Rimangono inoltre funzionanti, senza restrizioni di giorni e orari, le farmacie, i servizi bancari e postali, i servizi essenziali e le attività accessorie e funzionali a questi ultimi.

Viene posto il divieto alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

È garantita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, oltre che di prodotti agricoli e alimentari ed ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

I d.P.C.m. del 9 marzo, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo, la cui efficacia è stata inizialmente prorogata fino al 13 aprile dal primo Dpcm adottato in attuazione del decreto-legge n. 19 (Dpcm del 1° aprile 2020), hanno cessato di produrre effetti a decorrere dal 14 aprile 2020, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 8 del Dpcm del 10 aprile 2020, anch'esso adottato in attuazione del decreto-legge n. 19.

 

In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, con   d.P.C.m. del 10 aprile 2020, è stata disposta l'applicazione sull'intero territorio nazionale, dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020, di misure di contenimento del contagio sia di carattere generale (l'art. 1 riproduce, con alcune integrazioni, le previsioni già recate dai provvedimenti attuativi efficaci fino al 13 aprile, tra le quali il divieto di spostamento in un Comune diverso, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute) sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali che restano consentite (individuate nell'allegato 3).

Il decreto - rispetto ai provvedimenti precedenti - amplia il novero delle attività consentite, ricomprendendovi espressamente "le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3" (art. 2).

Restano inoltre consentite le attività delle filiere dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Il decreto ripropone, infine, le generali misure di informazione e prevenzione già introdotte con i precedenti provvedimenti, disciplina l'ingresso delle persone fisiche nel territorio nazionale e detta disposizioni per le navi da crociera e navi di bandiera estera.

 

Successivamente, il Dpcm del 26 aprile 2020 ha previsto che le proprie disposizioni si applicassero, in sostituzione di quelle del Dpcm del 10 aprile, dal 4 al 17 maggio 2020, fatta eccezione per alcune disposizioni di cui all'art. 2 (nello specifico: i commi 7, 9 e 11), già applicabili a decorrere dal 27 aprile simultaneamente con le disposizioni del Dpcm del 10 aprile (ex art. 10, comma 1, del decreto del 26 aprile) [24].

Nel dettare misure di contenimento del virus applicabili sull'intero territorio nazionale, il decreto introduce, in alcuni ambiti di regolamentazione, rilevanti novità generalmente tendenti ad attenuare le restrizioni rispetto al decreto del 10 aprile:

§  aggiunge agli spostamenti già consentiti (motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute) gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

Sempre in tema di spostamenti, sancisce, tuttavia, il divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, rimanendo in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

§  rende nuovamente possibile l'accesso a parchi, ville e giardini pubblici, condizionandolo al divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza;

§  reintroduce l'attività sportiva tra quelle consentite e rimuove, tanto per l'attività sportiva quanto per quella motoria, il limite della prossimità alla propria abitazione;

§  consente lo svolgimento delle cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone;

§  in aggiunta alla ristorazione con consegna a domicilio, consente anche la ristorazione con asporto.

Nel riproporre le generali misure di informazione e prevenzione, introduce l'obbligo, sull'intero territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (escludendo dall'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina).

 

In data 16 maggio è entrato in vigore il decreto-legge n. 33/2020, il quale ha delineato il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020, con appositi d.P.C.m. (ovvero con ordinanze, statali, regionali o comunali) sarebbero stati disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Il giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge n. 33, in data 17 maggio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 il d.P.C.m. 17 maggio 2020, che ha dettato, in attuazione del decreto-legge n. 19/2020 e del suddetto decreto-legge n. 33, specifiche prescrizioni, efficaci fino al 14 giugno 2020, relative a molteplici ambiti di applicazione.

La concomitante vigenza del decreto-legge n. 33 e del d.P.C.m. del 17 maggio determina la graduale ripresa delle attività:

§  a decorrere dal 18 maggio gli spostamenti delle persone all'interno della stessa regione non sono assoggettati ad alcuna limitazione.

Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti in una regione diversa così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza e per motivi di salute. L'art. 6 del d.P.C.m. individua gli Stati dai quali e verso i quali, a decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti sono consentiti senza limitazioni (salvo quelle disposte per specifiche aree del territorio nazionale o in relazione alla provenienza da alcuni Stati);

§  lo svolgimento delle funzioni religiose è consentito nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose;

§  a decorrere dal 15 giugno 2020, torna a essere consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative al chiuso o all'aria aperta;

§  a decorrere dal 25 maggio l'attività sportiva di base e l'attività motoria svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;

§  si sancisce la riapertura delle attività commerciali al dettaglio (nel rispetto della distanza di sicurezza e con ingressi dilazionati), dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, salvo preventivo accertamento della compatibilità di svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale;

§  dal 15 giugno sono consentiti, nel rispetto delle norme di sicurezza, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;

§  a determinate condizioni è assicurato il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

§  nel rispetto degli appositi protocolli, torna a essere consentito lo svolgimento di tutte le attività produttive industriali e commerciali.

Per quanto concerne gli allegati, il d.P.C.m. del 17 maggio:

§  non ripropone taluni allegati presenti nel d.P.C.m. del 26 aprile connessi alla sospensione di determinate attività (commercio al dettaglio, servizi per la persona e attività produttive industriali e commerciali-Ateco) di cui si dispone la riapertura.

Ai fini della ripresa dello svolgimento in sicurezza di tali attività, introduce un nuovo allegato - "Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020" - cui le Regioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sono tenute a conformarsi nell'elaborazione di protocolli e linee guida per la prevenzione del rischio di contagio.

Conserva, invece, i seguenti allegati già presenti nel d.P.C.m. del 26 aprile: Misure igienico-sanitarie; Misure per gli esercizi commerciali; i tre Protocolli condivisi per il contrasto della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, nei cantieri e nel settore del trasporto e della logistica; Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in materia di trasporto pubblico;

§  introduce i protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 33/2020, e dell'art. 1, comma 1, lett. o), del Dpcm medesimo, e contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio nello svolgimento delle funzioni religiose, nonché gli ulteriori seguenti allegati: Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19, redatte dal Dipartimento per le politiche della famiglia per regolare lo svolgimento dell'attività ludica o ricreativa all'aperto; linee guida per l'organizzazione di "Spettacoli dal vivo e cinema"; Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020.

 

Le disposizioni del d.P.C.m. dell'11 giugno 2020 hanno trovato applicazione dalla data del 15 giugno 2020, in sostituzione di quelle del d.P.C.m. del 17 maggio, con efficacia fino al 14 luglio 2020 (fatti salvi i diversi termini di durata di singole misure previsti da altre disposizioni del decreto, nonché quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del medesimo d.P.C.m. con riferimento a eventi e competizioni sportive).

Rispetto al d.P.C.m. precedente, la ripresa coinvolge ulteriori attività.

Previa verifica di compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica nei territori regionali, e nel rispetto dei protocolli e linee guida regionali, è consentito lo svolgimento: degli sport di contatto; delle attività dei comprensori sciistici; delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo; delle attività di centri benessere, di centri termali, di centri culturali e di centri sociali.

Inoltre è consentito, a decorrere dal 12 giugno 2020, lo svolgimento di eventi e competizioni sportive (rimasti sospesi ai sensi del d.P.C.m. del 17 maggio) riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali.

La ripresa di tali eventi e competizioni è subordinata al loro svolgimento a porte chiuse ovvero all'aperto, senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, nell'ottica di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e gli accompagnatori che vi partecipano.

Il d.P.C.m. del 14 luglio 2020 ha prorogato fino al 31 luglio 2020 l'efficacia delle disposizioni del d.P.C.m. dell'11 giugno nonché delle ordinanze del Ministro della salute del 30 giugno e del 9 luglio.

Ha inoltre sostituito gli allegati n. 9 e n. 15 del d.P.C.m. dell'11 luglio con nuovi allegati (n. 1 e n. 2 al d.P.C.m. in questione).

I due allegati recano, rispettivamente, le Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative e le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (in quest'ultimo si introducono poche novità relative al trasporto di passeggeri effettuato con autobus per i servizi non di linea (NCC) e autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza, nonché per i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano, prevedendo possibilità di deroga al distanziamento interpersonale di un metro in presenza di ulteriori condizioni rispetto a quelle già previste, quali il divieto di viaggiare in piedi e la misurazione della temperatura prima di salire a bordo).

 

Il d.P.C.m. del 7 agosto 2020 reca disposizioni che sostituiscono quelle del d.P.C.m. dell'11 giugno 2020 (come prorogato dal d.P.C.m. del 14 luglio) e sono efficaci dal 9 agosto al 7 settembre 2020, salvo proroghe.

Il provvedimento - all'art. 1, commi 1, 2 e 3 - riproduce le disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute del 1° agosto 2020, riguardanti, rispettivamente, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto (e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza), l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, la derogabilità delle precedenti disposizioni esclusivamente ai sensi di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico (l'ordinanza ha cessato di produrre effetti con l'adozione del d.P.C.m. in questione).

Rispetto al d.P.C.m. dell'11 giugno, il decreto del 7 agosto introduce elementi di novità nel settore del trasporto stradale, aggiungendo ulteriori condizioni in presenza delle quali è possibile derogare al distanziamento interpersonale di un metro sugli autobus impiegati nei servizi non di linea (NCC) a media e lunga percorrenza e in quelli autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza (modifiche all'Allegato 15 relative all'utilizzo di sedili singoli in verticale con schienale alto da contenere il capo del passeggero e il divieto di sedili vis à vis).

Inoltre viene inserito un allegato recante "Linee guida per il trasporto scolastico dedicato" (Allegato 16), il quale prevede misure di sicurezza specifiche nel settore del trasporto in vista della ripresa dell'attività didattica in presenza per il nuovo anno scolastico.

 

 


Articolo 6
(Copertura finanziaria)

 

 

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria in relazione a tutte le disposizioni del decreto-legge in esame, ad eccezione di quelle relative al n. 34-bis (Operazione "Strade sicure") dell'allegato 1 al decreto-legge n. 83 del 2020, per i cui oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali.

 

 

Nel dettaglio, il comma 1 reca la clausola di invarianza finanziaria in quanto precisa che all’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a eccezione di quanto previsto dal comma 2.

 

Il comma 2 dispone che, per l’attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-bis (Operazione "Strade sicure") dell’allegato 1 al decreto-legge n. 83 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2020, come modificato dal presente decreto, è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di euro 6.197.854 di cui euro 1.365.259 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

 

La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) è stata recentemente rideterminata dall’articolo 18, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020, e, successivamente, dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per complessivi 3.150 milioni di euro per l’anno 2020. L’articolo 34 del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. Agosto) prevede un incremento del Fondo per le emergenze nazionali di 580 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

 


Articolo 7
(Entrata in vigore)

 

L'articolo 7 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 8 ottobre 2020.

 

 


 Voci dell'allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci inserite dal presente decreto-legge


Articolo 87, commi 6, 7 e 8, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

 

Le disposizioni dell’articolo 87, commi 6 e 7 del D.L. 18/2020, che consentono di effettuare gli accertamenti diagnostici del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai rispettivi servizi sanitari sono   prorogate al 31 dicembre 2020.

 

In dettaglio, per effetto del combinato disposto di alcune disposizioni del dl 125/2020 da un lato viene modificata la disciplina dell’articolo 87, comma 8 nei termini suesposti (dall’articolo 1, comma 4, del decreto in esame, alla cui scheda si rinvia) dall’altro, se ne prorogano gli effetti sino al 31 dicembre 2020 (dall’articolo 1, comma 3, lettera b), n.1, del decreto in esame, che introduce nell’Allegato 1 del D.L. 83/2020 il numero 16 bis[25], la proroga al 31 dicembre 2020 dei commi 6 e 7 di cui sopra).

 

L’articolo 87, comma 6 del decreto-legge n. 18 del 2020 consente (fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19) ai responsabili di livello dirigenziale di uffici e reparti delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti e per ragioni comunque riconducibili alla situazione emergenziale connessa con l'epidemia in atto, di dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il relativo personale. Il periodo di dispensa temporanea dal servizio è considerato come congedo/licenza straordinaria, ma non è computabile nel limite dei 45 giorni annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 37 del citato d.P.R. n. 3.

Il comma 7 del medesimo articolo prevede che il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19, fino al termine stabilito dal precedente comma 1, venga collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia (si prevede, altresì, che tali periodi di assenza - in considerazione del carattere emergenziale del contesto di riferimento - siano esclusi dal computo ad altri fini, puntualmente enumerati dalla disposizione).

Il comma 8 dell’articolo 87, prevedeva che, per il predetto personale, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1 del medesimo art. 87, relativi al periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, potessero provvedere i competenti servizi sanitari.

Tale disposizione viene sostituita dal riferimento ai commi 6 e 7 dell’articolo 87, consentendo, pertanto, ai competenti servizi sanitari di effettuare gli accertamenti diagnostici nelle fattispecie previste dai predetti commi.

 

 

Peraltro, occorre considerare quanto disposto dall’articolo 37 ter, lett.b), del dl 104/2020 (alla cui scheda di lettura si rinvia), recentemente convertito in legge, che introduce nell’Allegato 1 del dl 83/2020 il numero 16-ter, prorogando gli effetti dei commi commi 6, 7 e 8 del predetto art. 87 “per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”, in base al meccanismo di scorrimento che sta caratterizzando la dichiarazione dello stato di emergenza stessa.

Per effetto del combinato disposto tra le disposizioni del decreto in esame potrebbe ritenersi prorogato al 31/12/2020 anche il suddetto comma 8 dell’articolo 87, alla luce dello stretto collegamento normativo con i commi 6 e 7 nonostante l’articolo 37-ter, del dl 104/2020,  ne proroghi gli effetti, insieme ai commi 6 e 7 fino al 15 ottobre 2020 e comunque “per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”. Al riguardo appare opportuno un chiarimento.

 



Articolo 106 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

 

La proroga in esame concerne le norme di cui all'art. 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 applicabili alle assemblee sociali convocate entro il 31 dicembre 2020 (termine previsto dal comma 7 dell'art. 106 e così prorogato).

Il comma 1 dell'articolo 106 qui richiamato, posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.A. e s.r.l. dev'essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio). Il comma 2 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., il comma 3 consente che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. I commi 4 e 5 mirano a incentivare un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Il comma 6 prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF. Il comma 8, infine, dispone che per le società a controllo pubblico l’applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Come sopra accennato, il comma 1, in deroga a quanto previsto rispettivamente per le società per azioni (S.p.A.) e per le società a responsabilità limitata (s.r.l.) dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria dev'essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio). Il medesimo comma consente alle società cooperative, nel cui atto costitutivo è previsto che si tengano assemblee separate dei soci ai sensi dell'art. 2540 c.c., "di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020".

 

Il comma 2 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, viene stabilito che le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le s.r.l. e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

§  il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;

§  l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;

§  l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., il comma 3 consente che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

I commi 4 e 5 dell'articolo 106 mirano a incentivare un più ampio ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti nell'assemblea delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

L'articolo 135-undecies del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) dispone che, salvo diversa previsione statutaria, le società con azioni quotate in mercati regolamentati designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto, è sempre revocabile (così come le istruzioni di voto) ed è conferita, senza spese per il socio, mediante la sottoscrizione di un modulo il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea mentre con specifico riferimento alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che, per conto proprio o di terzi, abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. In forza della delega contenuta nei commi 2 e 5 dell'articolo 135-undecies del TUF la Consob ha disciplinato con regolamento alcuni elementi attuativi della disciplina appena descritta. In particolare, l'articolo 134 del regolamento Consob n. 11971/1999 ("regolamento emittenti") stabilisce le informazioni minime da indicare nel modulo e consente al rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del TUF, ove espressamente autorizzato dal delegante, di esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

 

Per effetto del comma 4 dell'articolo 106, le società con azioni quotate in mercati regolamentati possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante al quale i soci possono conferire deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, che detta le regole generali (e meno stringenti) applicabili alla rappresentanza in assemblea, in deroga all’articolo 135-undecies, comma 4, del TUF che, invece, in ragione della specifica condizione del rappresentante designato dalla società, esclude la possibilità di potergli conferire deleghe se non nel rispetto della più rigorosa disciplina prevista dall'articolo 135-undecies stesso. Per effetto del comma 5, le disposizioni di cui al comma 4 sono applicabili anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

 

Il comma 6 prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Viene tuttavia esclusa l'applicabilità del comma 5 dell'articolo 135-undecies del TUF, per cui viene esclusa la possibilità di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

La possibilità di designare un rappresentante che raccolga un numero indefinito di deleghe viene prevista in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), ai sensi del quale lo statuto delle banche popolari determina il numero massimo (comunque non superiore a 20) di deleghe che possono essere conferite a un socio; all'articolo 135-duodecies del TUF, che esclude l'applicabilità alle società cooperative della disciplina sulle deleghe di voto; all’articolo 2539, primo comma, del codice civile, che, con riferimento alle banche di credito cooperativo stabilisce che ciascun socio può rappresentare fino a 10 soci, nonché alle disposizioni statutarie che prevedono un limite al numero di deleghe che possono essere conferite a un medesimo soggetto.

 

Il comma 8, infine, dispone che per le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 175 del 2016, l’applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 



Articolo 4 del D.L. 23/2020 (L. 40/2020)
(Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi)

 

Con la proroga in esame si stabilisce che, fino 31 dicembre 2020, specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, ove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.

 

L'articolo 4 del decreto legge n. 23 del 2020 ha infatti stabilito una disciplina applicabile alla conclusione dei contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari (disciplinati dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, Testo unico bancario - TUB), dei contratti di credito (125-bis del TUB), dei contratti relativi a servizi di pagamento (126-quinquies del TUB) e dei contratti relativi al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta (126-quinquiesdecies del TUB), ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Con riferimento ai tali contratti, i quali devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, l'articolo in esame stabilisce che, gli stessi si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.

 

In particolare, viene disposto che, durante lo stato di emergenza, risultino soddisfatti i requisiti di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici previsti dall’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), a condizione la comunicazione mediante la quale viene espresso il consenso sia:

§  accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente;

§  faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo,

§  sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.

 

Viene inoltre previsto che il requisito della consegna di copia del contratto sia soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole e che l’intermediario consegni la copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

Si prevede, infine, che il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto possa essere utilizzato dal cliente per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

 

 

 

 

 



Articolo 33 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020)
(Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi)

 

L'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che, fino 31 dicembre 2020 (termine così prorogato dal decreto-legge n. 125 del 2020 in esame), specifici contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari e assicurativi si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni. Per effetto del comma 2-bis viene ripristinato fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo di notificare preventivamente alla CONSOB i documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), che ricomprendono anche i prodotti di investimento assicurativo (IBIP).

 

L'articolo 33 del D.L. 34/2020, estendendo le previsioni già adottate dall'articolo 4 del decreto legge n. 23 del 2020 con riferimento alla conclusione dei contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, dei contratti di credito, dei contratti relativi a servizi di pagamento e dei contratti relativi al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta, stabilisce una disciplina applicabile, fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, alla conclusione di specifiche categorie di contratti legati all'attività finanziaria e assicurativa.

Si tratta, in particolare, dei contratti relativi allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, disciplinati dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza - TUF), dei contratti relativi all'adesione ad offerte al pubblico di prodotti finanziari, disciplinati dalle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 95 del TUF, per gli strumenti finanziari comunitari e i prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) aperti, e dell'articolo 98-quater per le quote o azioni di OICR aperti, nonché dei contratti di assicurazione disciplinati dall'articolo 1888 del codice civile e dell’articolo 165 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private - CAP).

 

Con riferimento ai tali contratti, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, l'articolo in esame stabilisce che gli stessi si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.

 

In particolare, viene disposto che, durante lo stato di emergenza, risultano soddisfatti i requisiti di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici previsti dall’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), a condizione la comunicazione mediante la quale viene espresso il consenso sia:

§  accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente;

§  faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo,

§  sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.

 

Viene inoltre previsto che il requisito della consegna di copia del contratto sia soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole e che l’intermediario consegni la copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

La direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori definisce (articolo 2) il "supporto durevole" come ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.

 

Si prevede, infine, che il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto possa essere utilizzato dal cliente per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

 

Il comma 2-bis stabilisce che, nell'ambito delle misure di cui all'articolo in esame volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del TUF, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 165 del 2019, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020.

 

Con il decreto legislativo n. 165 del 2019 sono state adottate disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 129 del 2017, di attuazione della direttiva 2014/65/UE (cosiddetta "MiFID II"), relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari.

 

Nell'ambito del riparto di competenze fra la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), il decreto legislativo correttivo alle norme di attuazione della "MiFID II" ha eliminato l'obbligo (ripristinato fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo in esame) di notifica preventiva alla CONSOB dei documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), che ricomprendono anche i prodotti di investimento assicurativo (IBIP).

 

In particolare, l'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2019 ha abrogato l'articolo 4-decies del TUF che contiene tale prescrizione.

Sono stati di conseguenza modificati anche i seguenti articoli del TUF:

§  4-sexies. In particolare, è stata eliminata la lettera c) del comma 2, che identifica la CONSOB come autorità competente alla notifica preventiva del KID. È stato inoltre riformulato il comma 5, sostituendo la delega regolamentare relativa alle modalità di attuazione degli obblighi abrogati con una delega a individuare, a fini di vigilanza, modalità di accesso ai KID prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati;

§  4-septies, con l’eliminazione del rinvio agli obblighi del 4-decies;

§  193-quinquies, con abrogazione del comma 2, che sanziona la violazione degli obblighi eliminati;

§  194-septies eliminando dalle fattispecie elencate nel comma l le violazioni del 4-decies.

 

 

 

 

 



Articolo 34 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020)
(Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali)

 

L'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge in esame dispone che all'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 2020, dopo il numero 30-bis e 30-ter sia inserito, quale numero 30-quater:

§  articolo 34 del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali.

 

In estrema sintesi, l'articolo 34 consente temporaneamente, in deroga alla normativa vigente, la stipula per via telefonica dei contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (commi 1 e 2). L'articolo dispone inoltre che i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza (comma 3).

 

Più nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che i contratti relativi al servizio di collocamento dei Buoni postali fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020 (19 maggio 2020) e fino termine del periodo di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 - ossia il 31 luglio 2020 - possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all’articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. n. 144 del 2001 (concernente i servizi di bancoposta), previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente.

Per effetto del decreto-legge in esame, tale possibilità di stipula viene estesa anche ai contratti stipulati fino al 31 dicembre 2020. Si segnala al riguardo che tale termine non coincide con la nuova durata dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, e fissata al 31 gennaio 2021.

 

L'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 144 del 2001 dispone che alle attività di raccolta di risparmio e alle attività connesse o strumentali svolte in seno all’attività di bancoposta siano applicabili le disposizioni in materia di vigilanza (articolo 5 del Testo unico bancario - TUB), di emissioni di obbligazioni e titoli (articolo 12 TUB), in materia di succursali estere (articolo 15 commi 1, 2 e 16 commi 1, 2 e 5 TUB), tutte le norme relative alle partecipazioni nelle banche (dunque articoli da 19 a 24 TUB), i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza posti a carico degli esponenti aziendali (articolo 26 TUB), di esercizio della vigilanza, con l’esclusione delle norme sui controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie (articoli da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68 TUB), di provvedimenti straordinari in relazione a banche autorizzate in Italia, nel caso di crisi (articolo 78 TUB). Si applicano inoltre alcune disposizioni di trasparenza, in particolare quelle delle norme sull’emissione e sul rimborso della moneta elettronica (articoli 114-bis e 114-ter del TUB), relative a operazioni e servizi bancari e finanziari e in materia di diritto di recesso (articoli da 115 a 120-bis TUB) e alle modalità di calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale – TAEG per la concessione di finanziamenti e le tutele previste in materia di credito al consumo (articoli da 121, comma 3, a 126 del TUB), con esclusivo riferimento all'attività di intermediario svolta da Poste Italiane in seno all’attività di bancoposta. Sono altresì operative le disposizioni introdotte nel Testo Unico a seguito del recepimento della disciplina europea dei servizi di pagamento (articoli da 126-bis a 128-quater del TUB), nonché regole generali, spese addebitabili, controlli, contenzioso (articolo 129 del TUB). Infine, si applicano le norme che sanzionano l’omissione delle comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario e in intermediari finanziari (articolo 140 TUB) e le disposizioni sanzionatorie contenute negli articoli da 143 a 145 del TUB.

 

Il comma 1 prosegue prevedendo che, prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente, gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 206 del 2005, ivi comprese le informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso.

Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto.

Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l’esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020.

 

Il comma 2 precisa che resta salva l’applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l’art. 67-quaterdecies sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza.

 

L'articolo 67-quaterdecies del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza) stabilisce che il consumatore può effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di pagamento, ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, che gli sono comunicate.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge n. 143 del 1991, l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 82 del 2005, sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, è in capo all'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento l'onere di provare che la transazione di pagamento è stata autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non è stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L'uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.

Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito di contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità delle operazioni medesime.

 

Il comma 3 dispone infine che i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.

 

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, la disposizione è finalizzata ad assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell’economia del Paese nonché a prevedere l’adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia.

Si tratterebbe di una soluzione volta a contemperare l’esigenza di accesso ai prodotti di risparmio postale, nella forma di buoni fruttiferi postali, di quella parte della popolazione con bassa propensione all’uso di canali telematici digitali e di quella che non dispone affatto di tali canali, con quella di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del coronavirus di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali.

La norma per tale via assicurerebbe maggiori risorse per il sostegno, tra l’altro, del finanziamento delle infrastrutture nazionali e del sistema imprenditoriale attraverso il risparmio postale.

 

 



Articolo 221, comma 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020)
(Disposizioni concernenti il processo telematico, la partecipazione da remoto alle udienze civili, i colloqui)

 

Il decreto-legge in esame ha inserito nell’Allegato 1 del decreto-legge n. 83 il nuovo numero 33-bis, con il quale è disposta la prorogadal 31 ottobre al 31 dicembre 2020 – delle disposizioni di cui all’articolo 221, commi da 3 a 10, del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) concernenti, in particolare, il processo telematico e le udienze da remoto nel processo civile. Sono altresì prorogate fino a tale data le disposizioni che prevedono:

- la partecipazione mediante collegamenti da remoto alle udienze penali da parte degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei condannati detenuti;

- lo svolgimento a distanza dei colloqui dei detenuti, internati e imputati negli istituti penitenziari e negli istituti penitenziari e penali per minorenni.

 

 

In particolare, per quanto riguarda il processo civile, sono prorogate fino alla fine dell’anno le norme relative:

 

§  al deposito telematico degli atti del processo civile ed al pagamento del contributo unificato con le medesime modalità. Il comma 3 dell’art. 221 del D.L. Rilancio prevede infatti l’obbligatorio deposito telematico da parte del difensore di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, anche con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; ciò evidentemente solo negli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico. In relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l’anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento. Resta ferma la possibilità, per il capo dell’ufficio, di autorizzare il deposito con modalità non telematica quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista un’indifferibile urgenza;

 

§  alla possibilità di svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (e dunque quando non siano essenziali le parti) mediante il deposito telematico di note scritte. In particolare, il comma 4 dell’art. 221 prevede la possibilità di procedere con lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Sono scanditi i tempi della comunicazione da parte del giudice delle modalità telematiche ed è data possibilità alle parti di chiedere comunque la trattazione orale;

 

§  al deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e conseguentemente all’assolvimento dell’obbligo di pagamento del contributo unificato. Il comma 5 dell’art. 221, D.L. 34/2020 prevede infatti, quanto al deposito degli atti, la facoltà per gli avvocati di provvedere con modalità telematiche e, quanto al pagamento del contributo, una volta scelta la strada del processo telematico, l’obbligo di utilizzare mezzi telematici.

 

§  alla partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti su loro richiesta. Il comma 6 dell’art. 221 disciplina infatti le modalità della partecipazione da remoto alle udienze civili (postazioni, contraddittorio, termine per il deposito dell'istanza, comunicazione alle parti delle modalità del collegamento, verbalizzazione);

 

§  alla trattazione da remoto dell’udienza civile, con il consenso delle parti, quando non debbano presenziarvi soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice. Il comma 7 dell’art. 221 disciplina le modalità per l’espressione del consenso, per il collegamento audiovisivo a distanza, la garanzia del contraddittorio, la verbalizzazione;

 

§  alle modalità di giuramento in forma scritta, e con deposito telematico, del consulente tecnico d'ufficio. Il comma 8 dell’art. 221 sostituisce infatti, in via temporanea, queste modalità all’udienza pubblica prevista dall’art. 193 c.p.c.

 

 

In relazione al procedimento penale, il decreto-legge proroga fino al 31 dicembre 2020 la disposizione (art. 221, comma 9, D.L. 34/2020) che consente la partecipazione mediante videoconferenze o collegamenti da remoto a qualsiasi udienza penale da parte degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza di cui ai commi 3, 4, e 5 dell’articolo 146-bis c.p.p. (comma 9).

 

Infine, il decreto-legge proroga fino al 31 dicembre 2020 la disposizione (art. 221, comma 10) che consente che negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone siano svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica. Questa disposizione, peraltro, si applica solo su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate.

 

 



Articolo 35 del D.L. 104/2020
(Proroga del contingente delle Forze armate impiegato nel dispositivo “Strade Sicure”)

 

Il numero 34-bis dell’Allegato 1 al decreto-legge n. 83 riguarda l’ulteriore proroga – dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 – del contingente di 753 di unità di personale militare facente parte del dispositivo “Strade sicure”.

 

Più in particolare, l’articolo 1, comma 3, lettera b) del D.L. in esame, inserisce fra le disposizioni prorogate al 31 dicembre 2020 dell’Allegato 1 al decreto-legge n. 83 anche l’articolo 35 del D.L. n. 104/2020 (cd. decreto “Agosto”, A.C. 2700).

Tale disposizione, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, ha prorogato al 15 ottobre 2020, l’integrazione di 753 del contingente di personale militare facente parte del dispositivo “Strade sicure”, impegnato nelle attività di  controllo del territorio secondo quanto previsto dal decreto legge n. 92 del 2008 (recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (cfr. infra).

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 22 comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 9 del 2020 ha disposto una prima integrazione di 253 unità del contingente di personale militare facente parte del dispositivo “Strade sicure”.

Successivamente, l’articolo 74-ter del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), nel confermare la richiamata integrazione ha, altresì, precisato che l'intero dispositivo di "Strade sicure", - pari a 7.050 unità, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019 -, può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19.

Da ultimo, l’articolo 22 del DL n. 34 del 2020 (c.d. “decreto Rilancio”) ha, ulteriormente, integrato, di ulteriori 500 unità, – da affiancare, quindi, alle 7.303 unità già autorizzate (7.050 + 253) -, il contingente delle Forze armate facente parte del dispositivo "Strade sicure", fino alla data del 31 luglio 2020.

 

Inoltre, il comma 2 del citato articolo 35, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, ha autorizzato per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.933.010 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.

Sempre in relazione al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, si segnala che l’articolo 44-ter del medesimo decreto, introdotto durante l’esame parlamentare, ha autorizzato per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di 6.330.298 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal solo contingente di 7.050 unità delle Forze armate impiegato nell’operazione “Strade Sicure”, senza considerare, quindi, le ulteriori 753 unità la cui permanenza nel dispositivo era prevista fino al 15 ottobre 2020.

Si segnala, infine, che in relazione all’attuazione della disposizione in esame, il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legge in esame autorizza per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di euro 6.197.854 di cui euro:

 

1.     euro 1.365.259 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario

2.     euro 4.832.595 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.

A

lla copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

 

Per un approfondimento si veda la scheda di lettura relativa al successivo articolo 6.

 

 

 

L'operazione "Strade sicure" rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate, sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di contrasto alla criminalità e al terrorismo in numerose città italiane. L'operazione è svolta in massima parte dall'Esercito, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, questi ultimi, in particolare, con funzioni di comando e controllo nelle sale operative.

Per l'Esercito rappresenta a tutt'oggi l'impegno più oneroso in termini di uomini, mezzi e materiali.

Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall'articolo 89 del Codice dell'ordinamento militare  (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla "salvaguardia delle libere istituzioni" e lo svolgimento di  "compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza".

La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994, Cfr. operazione "Forza Paris" in Sardegna 15 luglio 1992).

Da ultimo, il comma 132 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019) ha prorogato  fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del Piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Scopo dell'intervento è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività:

1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;

2. il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza

Il Piano di impiego è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio. Il Piano è stato successivamente prorogato.

 

Si segnala, infine, che lo scorso 18 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha trasmesso al Parlamento il decreto ministeriale 5 febbraio 2020 , recante la proroga di un contingente di 7.050 unità di personale delle Forze armate per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

Per un approfondimento dell'operazione "Strade sicure" al seguente link il  documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione "Strade Sicure", approvato dalla Commissione Difesa della Camera nella seduta del 30 luglio 2020.

Si veda, altresì, il seguente tema: Impiego delle Forze armate nella tutela del territorio

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci espunte dal presente decreto-legge


 

Articolo 42, comma 1, quarto periodo, D.L. 23/2020 (L. 40/2020)
voce espunta
(Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento
dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

 

Il numero 28 dell’Allegato 1 è stato espunto. A tale proposito, si evidenzia che l’art. 31 del decreto legge n. 104 del 2020 ha disposto, entro il 15 settembre, la nomina del Presidente e del Direttore generale dell’Agenas e la contemporanea cessazione dell’incarico conferito al Commissario straordinario dall’art. 42 del decreto legge n. 23 del 2020.

 

Si ricorda che l’articolo 42 del decreto legge 23/2020 aveva disposto la nomina di un Commissario straordinario per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). La norma, al quarto periodo del comma 1, disponeva che il mandato del commissario cessasse alla conclusione dello stato di emergenza (31 luglio 2020), o alla scadenza delle eventuali proroghe. L’allegato 1, n. 28 al decreto legge n. 83 del 2020 ne aveva prorogato il mandato dal 31 luglio al 15 ottobre 2020.

 

 



Articolo 6, comma 6, del D.L. 28/2020 (L. 70/2020) - voce espunta
(Sistema di allerta Covid-19)

 

Riguardo all'espunzione della disposizione in oggetto dall'allegato e alla ridefinizione dei termini temporali della medesima disposizione, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 2 del presente decreto.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voce modificata dal presente decreto-legge


 

Articolo 101, comma 6-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(Procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati)

 

Il numero 18 dell'allegato 1 del D.L. 83/2020 (L. 124/2020), come sostituito dal comma 3, lett. b), numero 2, dell’articolo 1 del decreto-legge in esame e in combinato disposto con lo stesso comma 3, lett. a), proroga ulteriormente (dal 15 ottobre 2020) al 31 dicembre 2020 l'efficacia delle disposizioni in base alle quali, nell’espletamento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, le commissioni tengono conto delle limitazioni all’attività di ricerca scientifica conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

 

In particolare, il numero 18 dell'allegato 1 del D.L. 83/2020 (L. 124/2020), come modificato dal decreto-legge in esame, contiene il riferimento solo al co. 6-ter dell'articolo 101 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

 

Prima delle suddette modifiche, il numero 18 conteneva anche il riferimento ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 del medesimo art. 101.

Come evidenzia anche la relazione illustrativa, le modifiche sono necessitate dalla circostanza che le altre disposizioni – relative all’equiparazione delle attività formative e di servizio agli studenti rese con modalità a distanza a quelle svolte in presenza, sia per il profilo della valutazione professionale dei docenti che per quello curriculare degli studenti – sono state medio tempore modificate dall’art. 33 del D.L. 104/2020, che ne ha previsto la vigenza in via ordinaria (e non più in via transitoria fino al perdurare dello stato di emergenza).

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 101, co. 6-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha previsto che, nell'espletamento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, ai sensi dell’art. 24, co. 5, della L. 240/2010 (v. infra), le commissioni valutatrici, nell’applicazione dei regolamenti di ateneo adottati sulla base dei criteri fissati con DM 344/2011, tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020.

Come è noto, in base alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza era stato dichiarato fino al 31 luglio 2020 (dunque, quanto previsto dall’art. 101, co. 6-ter, del D.L.18/2020-L. 27/2020 valeva originariamente fino a tale data).

Successivamente, il numero 18 dell'allegato 1, in combinato disposto con l’art. 1, co. 3, del D.L. 83/2020 (L. 124/2020), ha prorogato al 15 ottobre 2020 (nuovo termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020) l’efficacia di quanto previsto dall’art. 101, co. 6-ter, citato.

 

Per effetto della proroga ora disposta, le Commissioni valutatrici, nell’applicazione dei regolamenti di ateneo adottati sulla base dei criteri fissati con il già citato DM 344/2011, tengono conto delle limitazioni all’attività di ricerca scientifica perduranti (solo) fino al 31 dicembre 2020, e non fino al 31 gennaio 2021, nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020[26].

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di una riflessione.

 

La L. 240/2010 ha confermato, anticipandone la decorrenza, la scelta, già fatta dalla L. 230/2005, di messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato, individuando, invece, due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato.

In particolare, l’art. 24, co. 1, ha disposto che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Il co. 3 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – ha previsto che la prima tipologia (lett. a)) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A). La seconda tipologia (lett. b)) consiste in contratti triennali – originariamente non rinnovabili, ma divenuti definitivamente tali proprio a seguito dell’intervento disposto dalla L. di bilancio 2017 –, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a), o che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN), o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell’art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005) (RtD di tipo B).

Il co. 5 prevede che nel terzo anno della seconda tipologia di contratto l’università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l’ASN, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore di seconda fascia (associato). In base al co. 5-bis – introdotto dall’art. 19, co. 1, lett. f), del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) – è possibile anticipare già a dopo il primo anno di contratto il passaggio in questione, qualora l’università abbia le necessarie risorse nella propria programmazione e nei limiti delle risorse assunzionali disponibili per l'inquadramento nella qualifica di professore associato. Resta fermo il previo esito positivo della valutazione che, in tal caso, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

Con riferimento al passaggio dei ricercatori a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, il DM 344/2011 ha precisato che, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, le università disciplinano la stessa avendo riguardo ai seguenti aspetti: a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; b) conseguimento della titolarità di brevetti; c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci inserite o modificate dal decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato in sede di conversione


Articolo 12 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(Misure straordinarie per la permanenza in servizio
del personale sanitario)

 

L’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto in esame proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato 1 del decreto legge n. 83 del 2020. Conseguentemente, il n. 8 dell’Allegato 1 consente, fino al 31 dicembre 2020, l’adozione delle misure previste dall’articolo 12, comma 1, del decreto legge 18/2020 (Decreto cura Italia) per la permanenza in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, dei dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanita? e degli operatori socio-sanitari.

Si ricorda che l’articolo 37-ter del decreto legge 104 del 2020 (inserito durante l’esame del disegno di legge di conversione del medesimo decreto legge), sopprime il riferimento al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legge n. 18 del 2020. Pertanto è da intendersi collocato entro l'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 l'intero articolo 12.

 

Occorre al riguardo ricordare che il comma 1, lettera a) dell’articolo aggiuntivo 37-ter, inserito nel corpo del decreto legge n. 104 del 2020 durante l’esame del disegno di legge di conversione, modifica la riga n. 8 dell’Allegato 1 del decreto legge n. 83 del 2020 (sopprimendo il riferimento al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legge n. 18 del 2020).

L'articolo 12 del decreto legge n. 18 del 2020, al comma 1, dispone che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine previste, e fino al perdurare dello stato di emergenza (posto in un primo tempo al 31 luglio, poi esteso al 15 ottobre, ora prolungato, con la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, fino al 31 gennaio 2020), possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanita? e gli operatori socio-sanitari.

Il successivo comma 2 prevede che, ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato possa essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.

Con la modifica introdotta dall'articolo 37-ter del decreto-legge n. 104 come convertito, la proroga ora in esame, inizialmente incidente esclusivamente sul comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge n. 18 del 2020, risulta estesa al personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato, di cui al comma 2 del medesimo articolo 12.

Dunque la modifica contenuta nell’art. 37-ter (sopprimendo il riferimento al comma 1 e riferendosi pertanto a tutto l’articolo 12), permette il trattenimento in servizio anche del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato (in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza).

 

 

 



Articolo 73-bis del D.L. 18/2020 (L. 77/2020)
(Misure precauzionali di profilassi
del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

Poiché si dà conto della configurazione dell'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020 nel suo complesso - il cui termine, in scadenza il 15 ottobre 2020, è prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 125 - è da menzionare altresì la voce introdotta in quell'Allegato, in sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020.

Si tratta delle disposizioni recate da:

§  articolo 73-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

 

L'articolo 73-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 (il testo riproduce l'articolo 21 del decreto-legge n. 9 del 2020), dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida.

La previsione vale per quel personale comunque impegnato in attività d'istituto (comprese attività formative e di addestramento), non solo dunque se impiegato nel contenimento della diffusione del Covid-19.

E vale altresì per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Le misure precauzionali volte a tutelare la salute del personale sono definite dai servizi sanitari secondo linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il personale dipende.

Le misure precauzionali sono definite - secondo uniformi procedure - dai servizi sanitari competenti.

Per tali si intendono:

§  i servizi sanitari istituiti per i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente (di cui all’articolo 6, primo comma, lettera z) della legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale);

§  le unità sanitarie locali (competenti agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al Servizio sanitario nazionale - con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla sopra citata lettera z) - ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge n. 833 del 1978);

§  le strutture del Servizio sanitario militare (di cui agli articoli 181 e seguenti del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il codice dell'ordinamento militare).

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 9 del 2020, nel quale la disposizione era originariamente contenuta, evidenziava come alcune ordinanze adottate da Regioni (anche non interessate direttamente da episodi di contagio) prevedessero che i soggetti di rientro da aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte di autorità sanitarie dovessero osservare un periodo di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Tale misura di contenimento poteva, quindi, interessare anche il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con ricadute sulla loro disponibilità operativa. La ratio della disposizione è dunque nello scongiuramento di tale negativa conseguenze.

 

Si ricorda che la previsione si estende altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

 

Queste sono organi amministrativi istituiti nell'ambito delle Prefetture per l'esame 'decentrato' delle domande di protezione internazionale (sono composte da: il presidente, funzionario di carriera prefettizia; un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR); un numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non inferiore a quattro (individuati nell'ambito del contingente di personale qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, reclutato dal Ministero dell'interno).

Le Commissioni territoriali sono venti (è il numero massimo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008 quale oggi vigente, che insieme prevede che presso ogni Commissione, se in condizioni di sovraccarico, possano essere istituite sezioni, fino ad un massimo complessivo di trenta sul territorio nazionale).



Articolo 83, D.L. 34/2020 (L. 77/2020)
(Sorveglianza sanitaria)

 

L’articolo 37-ter, comma 1, lett. b), del dl 104/2020, integra con il numero 16-quater l'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020, prevedendo che le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria previste dall’articolo 83 del dl 34/2020 siano prorogate fino al 15 ottobre 2020.

 

 

In dettaglio, l’articolo 37-ter in esame (cfr. la scheda relativa) ha posticipato (ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 83/2020) al 15 ottobre 2020 e comunque fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso, ma non oltre il 31 dicembre 2021, i termini previsti da un novero di disposizioni, tra cui, appunto l’articolo 83 del dl 34/2020 siano prorogate fino al 15 ottobre 2020.

L'articolo 83 del decreto-legge n. 34 citato dispone che i datori di lavoro pubblici e privati, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV, assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possano caratterizzare una maggiore rischiosità.

 

In dettaglio, la sorveglianza eccezionale è prevista dall’articolo fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, che definisce le competenze e le modalità nello svolgimento della sorveglianza sanitaria ordinaria[27], e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (comma 1).

Nel caso non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente (ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL che tale sorveglianza sanitaria possa essere svolta da propri medici del lavoro (ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale da parte degli stessi datori di lavoro di cui sopra). L’INAIL provvede su tali richieste anche avvalendosi del contingente di personale di 200 medici specialisti di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18[28]. Con decreto interministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro delle economie e finanze acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, viene definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. Al personale medico di cui sopra non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di cui agli articoli 25 (Obblighi del medico competente), 39 (Svolgimento dell'attività di medico competente), 40 (rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale) e 41 (Sorveglianza sanitaria) (comma 2).

Qualora, a seguito dell’esperimento delle procedure di sorveglianza sanitaria di cui al presente articolo, fosse accertata la inidoneità del lavoratore alla mansione, ciò non potrebbe in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro (comma 3).

Nell’ambito delle finalità previste dalla disposizione in esame, l’INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 15 mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite massimo di spesa di 20,895 milioni di euro per l’anno in corso e 83,579 milioni di euro per il 2021 (comma 4).

 

Nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020, l’Unione Europa ha istituito una linea di finanziamento specifica per far fronte al tema dell’occupazione giovanile, mediante il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG). Con il PON IOG, a titolarità del Ministero del lavoro, viene attuata in Italia l'iniziativa Garanzia Giovani, che è il Piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Esso prevede, nei Paesi con un tasso di disoccupazione superiore al 25%, appositi stanziamenti per la realizzazione di misure di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo.

Il PON ha un budget di circa 2,8 miliardi di euro, di cui oltre 2,1 milioni di contributo UE, a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE). La parte restante costituisce il cofinanziamento nazionale. In merito allo stato di utilizzo delle risorse del programma, alla data del 3 dicembre 2019[29] risultano pagamenti per circa 1,3 miliardi, con un livello di avanzamento del programma del 47,5% rispetto al complesso delle risorse programmate.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci non modificate


Articolo 2-bis, commi 1 e 5, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)

 

Le norme oggetto della presente proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, norme di cui all’articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, concernono sia il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie ed agli operatori socio-sanitari (comma 1, lettera a), e commi da 2 a 4[30]) ovvero a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza (comma 5) sia (al comma 1, lettera b)) una deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di professionisti sanitari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto.

In particolare, il comma 1, lettera a), ed i commi da 2 a 4 dell’articolo 2-bis consentono il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa - a soggetti iscritti agli albi delle professioni sanitarie, nonché agli operatori socio-sanitari. Gli incarichi in oggetto sono di durata non superiore a sei mesi.

Il conferimento è ammesso in deroga alle norme di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e all'articolo 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente: il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulazione di contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro[31]; i limiti, con riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti ivi individuati, del livello della spesa per emolumenti o gettoni o altre utilità, comunque denominate, per i titolari di incarichi di qualsiasi tipo[32]. Il conferimento è altresì ammesso in deroga, se necessario, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale[33], nei limiti delle risorse indicate per ciascuna regione (o provincia autonoma) e per varie finalità dal decreto direttoriale 10 marzo 2020 e dalle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77[34].

Il conferimento può riguardare i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini[35]: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi.

In tale ambito, il comma 3 concerne specificamente i medici e la lettera a) del comma 1 reca disposizioni particolari per i medici in formazione specialistica, mentre i commi 2 e 4 stabiliscono disposizioni comuni.

In particolare, il comma 3 specifica che gli incarichi possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

Riguardo ai medici in formazione specialistica[36], il comma 1, lettera a), fa riferimento, per gli incarichi in oggetto, a quelli iscritti all'ultimo o penultimo anno dei relativi corsi di specializzazione.

Il comma 1, lettera a), specifica altresì che: i medici in formazione specialistica restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta; il periodo di attività, svolto dai suddetti medici durante gli incarichi in oggetto, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione; le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche ed assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Il comma 2 prevede, in primo luogo, che i contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 siano nulli di diritto.

In secondo luogo, il comma 2 dispone che le attività di lavoro ai sensi del presente articolo siano computate ai fini del requisito di anzianità posto dalla disciplina transitoria - relativa a possibili procedure concorsuali riservate per l'accesso all'impiego in pubbliche amministrazioni - di cui all'articolo 20, commi 2, 11 e 11-bis, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni.

 

Facendo qui riferimento al termine specifico di applicazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, si ricorda che la suddetta disciplina transitoria prevede che, nel periodo 2018-2022, possano essere banditi, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate[37], in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

§  sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015[38], di un contratto di lavoro flessibile[39] presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

§  abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

 

Il comma 4 fa salvi gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), già conferiti, per le medesime finalità, dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale fino al 10 marzo 2020 (data di entrata in vigore del citato D.L. n. 14), fermi restando il limite massimo di durata stabilito dalla suddetta lettera a) e le previsioni di cui al comma 2.

Il comma 5 consente, in via transitoria[40], il ricorso alla stipulazione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di contratti di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) con personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza (la possibilità è ammessa anche qualora il soggetto non sia iscritto, in conseguenza del collocamento a riposo, al relativo albo professionale); più in particolare, la norma individua le categorie interessate nei dirigenti medici, veterinari, sanitari e nel personale del ruolo sanitario del comparto sanità collocati in quiescenza, nonché negli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

La fattispecie di cui al comma 5 è stabilita in deroga alle norme che, per le pubbliche amministrazioni, limitano le possibilità sia di ricorso a tale tipo di contratti sia di conferimento di incarichi a soggetti già titolari di un trattamento di quiescenza.

Gli incarichi di lavoro autonomo oggetto delle deroghe in esame non possono avere una durata superiore a sei mesi. Il comma 5 fa anche riferimento al limite temporale costituito ora dal 31 dicembre 2020. Si valuti l’opportunità di chiarire se quest'ultimo limite sia posto con riferimento alla durata dell'incarico o al conferimento del medesimo.

Le deroghe sono poste al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza e sono ammesse previa verifica dell’impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore.

Le deroghe summenzionate concernono le norme di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente: il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti ivi individuati, di alcuni incarichi - tra cui quelli di consulenza - a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza[41]; il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulazione di contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro[42].

Gli incarichi di cui al presente comma 5 possono essere conferiti, se necessario, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale[43], nei limiti delle risorse indicate per ciascuna regione (o provincia autonoma) e per varie finalità dal decreto direttoriale 10 marzo 2020 e dalle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77[44].

Per i compensi relativi ai suddetti incarichi, non si applicano le limitazioni[45] per il cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico liquidato in base alla cosiddetta quota 100.

Il comma 1, lettera b), dell’articolo 2-bis in esame reca una deroga alla disciplina transitoria[46] relativa all'assunzione di professionisti sanitari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e con orario a tempo parziale; la normativa concerne i seguenti professionisti sanitari (in formazione specialistica): medici; medici veterinari; odontoiatri; biologi; chimici; farmacisti; fisici; psicologi.

Si ricorda che la disciplina transitoria summenzionata ammette che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale procedano, entro il 31 dicembre 2022, alla stipulazione di tali contratti con i suddetti professionisti sanitari in formazione specialistica che, avendo partecipato alle procedure concorsuali (come consentito dalla medesima disciplina transitoria[47]), siano utilmente collocati nelle relative graduatorie separate. La possibilità di partecipazione (e la conseguente possibilità di assunzione a tempo determinato e parziale) concerne i soggetti iscritti al terzo anno o successivi del relativo corso di formazione specialistica.

La deroga di cui alla presente lettera b) consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale previsto dalla medesima disciplina transitoria. La lettera b) in esame specifica che le assunzioni devono essere effettuate in ogni caso nell’ambito delle strutture accreditate della rete formativa e che l'attività dei soggetti così assunti deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione. Restano fermi i limiti e le altre modalità posti dalla suddetta disciplina transitoria, anche con riferimento al trattamento economico (relativo ai soli medici in formazione specialistica).

La disciplina transitoria - rispetto alla quale è posta la presente deroga -demanda la definizione - per i soggetti interessati dai summenzionati rapporti di lavoro a tempo determinato - delle modalità di svolgimento della formazione specialistica - la quale prosegue a tempo parziale - e delle attività formative (teoriche e pratiche) previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria a specifici accordi tra le regioni o le province autonome e le università interessate; questi ultimi sono conclusi sulla base di un accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome[48]. Con la deroga temporanea di cui alla lettera b) si consente che le assunzioni siano effettuate sulla base di accordi conclusi (dalla regione o dalla provincia autonoma e dalle università interessate) anche in assenza dell'accordo quadro summenzionato[49].

 

Si ricorda che i contratti di lavoro a tempo determinato in esame possono essere stipulati nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ente o azienda e nei limiti di spesa per il personale vigenti, sempre che sussistano le condizioni - inerenti anche alla mancanza di altre risorse umane - poste dall’articolo 1, comma 548-ter, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore a quella residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dalla disciplina per determinate fattispecie di impedimento (servizio militare, gravidanza o malattia), e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi (mentre l’interruzione definitiva del percorso di formazione comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro). Gli specializzandi assunti a termine sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale (per i medici il trattamento, qualora sia inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest’ultimo). Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato. I soggetti così assunti a termine sono poi inquadrati, a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, a tempo indeterminato nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la condizione dell'esaurimento della graduatoria dei soggetti già specialisti alla data di scadenza del bando (bando in relazione al quale lo specializzando era stato inserito nella graduatoria separata).

 

Si ricorda che l'articolo 2-quater del citato D.L. n. 18 del 2020 prevede che le regioni procedano alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale ai sensi e per gli effetti degli articoli 2-bis e 2-ter dello stesso D.L. n. 18, e successive modificazioni[50].

 



Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e socio-sanitario al Servizio sanitario nazionale)

 

Le norme oggetto della presente proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, norme di cui ai commi da 1 a 3[51] e 5 dell'articolo 2-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, consentono, in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale. Il citato comma 5 reca, in merito, norme specifiche relative ai medici in formazione specialistica.

 

Il conferimento in esame (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) può concernere il personale delle professioni sanitarie e gli operatori socio-sanitari.

Riguardo al richiamo concernente le professioni sanitarie, si ricorda che il conferimento può riguardare i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini[52]: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi.

Riguardo ai medici in formazione specialistica[53], il comma 5 del presente articolo 2-ter, e successive modificazioni, fa riferimento, per gli incarichi in oggetto, a quelli iscritti all'ultimo o penultimo anno dei relativi corsi di specializzazione.

Gli incarichi in esame hanno la durata di un anno - la durata è stata, tuttavia, ridotta a sei mesi per i medici in formazione specialistica[54] -, non sono rinnovabili e sono conferiti mediante procedure comparative per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, svolte con forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso - per una durata minima di cinque giorni - solo sul sito dell'azienda che lo bandisca (commi 1 e 2).

Si valuti l’opportunità di chiarire se si faccia riferimento alla sola tipologia del contratto di lavoro dipendente o anche ad altre tipologie di contratto di lavoro.

Il conferimento è ammesso in deroga, se necessario, limitatamente agli oneri relativi al 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale[55], nei limiti delle risorse indicate per ciascuna regione (o provincia autonoma) e per varie finalità dal decreto direttoriale 10 marzo 2020 e dalle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77[56].

In ogni caso, il ricorso agli incarichi in esame è subordinato alla previa verifica - da parte dei medesimi enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore (comma 1).

Le attività professionali svolte in base ai suddetti incarichi a termine costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (comma 3)[57].

Il citato comma 5[58] prevede, in relazione al termine di durata di sei mesi, stabilito, come detto, per gli incarichi in esame se conferiti ai medici in formazione specialistica, la possibilità di una proroga della durata di questi ultimi incarichi fino al 31 dicembre 2020, previa definizione dell'accordo di cui all'articolo 1, comma 548-bis, settimo periodo, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni.

Si ricorda che la norma richiamata di cui al comma 548-bis prevede, in materia di formazione specialistica a tempo parziale[59], la stipulazione di specifici accordi tra le regioni, le province autonome e le università interessate, sulla base di un accordo quadro, adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome[60]. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2020[61], gli accordi tra la regione o la provincia autonoma e le università interessate possono essere operanti anche in assenza dell'accordo quadro summenzionato[62].

Il comma 5 dispone altresì che, per le ipotesi di proroga in esame, l'accordo tenga conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero - all'interno dell'ordinaria durata legale del corso di studio - delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Ai sensi del medesimo comma 5: i medici in formazione specialistica restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa effettuata; il periodo di attività, svolto nell'ambito dei suddetti incarichi dai medici, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

Si segnala che l'articolo 17-ter del citato D.L. n. 18 del 2020 reca alcune specificazioni sulle modalità di applicazione dell’articolo 2-ter in esame alle aziende ospedaliero-universitarie.

 

Si ricorda che l'articolo 2-quater del citato D.L. n. 18 del 2020 prevede che le regioni procedano alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale ai sensi e per gli effetti degli articoli 2-bis e 2-ter dello stesso D.L. n. 18, e successive modificazioni[63].

 

 


Articolo 3, comma 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)

 

L’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto in esame proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato 1 del decreto legge n. 83 del 2020. Conseguentemente, il n. 4 dell’Allegato 1 consente (alle regioni, alle province autonome e alle aziende sanitarie) di adottare, fino al 31 dicembre 2020, le misure previste dall’articolo 3 del decreto legge n. 18 del 2020 (Decreto cura Italia) per incrementare la dotazione dei posti letto nelle terapie intensive e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive nonché la dotazione di personale sanitario, necessari a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

 

Nel periodo emergenziale da COVID-19, al fine di ampliare la disponibilità di strutture ospedaliere e personale sanitario nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, come indicato dalla circolare del 1° marzo 2020 del Ministero della salute, l’articolo 3 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto che le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie possano stipulare accordi contrattuali[64] con le strutture private accreditate in deroga al limite di spesa previsto per i medesimi[65] (pari al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011), per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie (comma 1). Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi attesi mediante le citate forme contrattuali, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie vengono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi della vigente normativa[66] (comma 2).

Inoltre, al fine di fronteggiare l’eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, il citato articolo 3, al comma 3, ha disposto che le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome o delle aziende sanitarie, mettano a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture (comma 3).

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 del decreto legge n. 18 del 2020, le disposizioni hanno efficacia fino al protrarsi dello stato di emergenza, ora prolungato, dalla delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, fin al 31 gennaio 2021. La disposizione ora in commento pone al 31 dicembre 2020 il termine per la loro efficacia.

 



 

Articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(Disciplina delle aree sanitarie temporanee)

 

L’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto in esame proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato 1 del decreto legge n. 83 del 2020. Conseguentemente, il n. 5 dell’Allegato 1 consente fino al 31 dicembre 2020 l’adozione delle misure adottate dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge n. 18 del 2020 (Decreto cura Italia) per permettere, alle regioni ed alle province autonome, l’attivazione di aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell’emergenza COVID-19.

 

L’articolo 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (legge n. 27 del 2020) ha consentito alle regioni ed alle province autonome, sino al termine dello stato di emergenza, ora prorogato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell’emergenza COVID-19. Il termine, posto ora dalla disposizione in commento, è fissato al 31 dicembre 2020.

Più in particolare, le aree sanitarie temporanee possono essere attivate sia all’interno che all’esterno di strutture, pubbliche o private, di ricovero, cura, accoglienza ed assistenza (comma 1). Fino al termine dello stato di emergenza, alle aree sanitarie temporanee non si applicano i requisiti di accreditamento (di cui all’articolo 8-quater del D.Lgs. 502/1992[67]). Ai sensi del comma 2, le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le citate strutture idonee all’accoglienza possono essere eseguite in deroga a: le disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le leggi regionali, i piani regolatori e i regolamenti edilizi locali. Inoltre, il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del  D. Lgs. 81/2008[68]

I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente. Tali disposizioni si applicano anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli IRCCS ed alle strutture accreditate ed autorizzate.

 

 



 

Articolo 4-bis, comma 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(Unità speciali di continuità assistenziale)

 

 

L’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto in esame proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato 1 del decreto legge n. 83 del 2020. Conseguentemente, il n. 6 dell’Allegato 1 consente fino al 31 dicembre 2020 l’adozione delle misure previste dall’articolo 4-bis, comma 4, del decreto legge 18/2020 (Decreto cura Italia) per permettere, alle regioni ed alle province autonome, l’istituzione di Unità speciali di continuità assistenziale (USCA).

 

 

 

Al fine di garantire l'attività assistenziale ordinaria, l’articolo 4-bis del Decreto cura Italia ha impegnato le regioni e le province autonome ad istituire, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una Unità speciale di continuità assistenziale ogni 50.000 abitanti. Per l'attuazione dell'intervento sono stati stanziati 104 milioni di euro.

Più precisamente, le USCA sono state costituite per consentire ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici di continuità assistenziale (ex guardia medica) di garantire l'attività di assistenza territoriale ordinaria, indirizzando alle USCA, a seguito del controllo a distanza attraverso triage telefonico, i pazienti sospetti di essere affetti da COVID-19. A seguito della segnalazione, tali pazienti possono essere presi in carico dall'Unità speciale. La norma del Cura Italia specifica inoltre che, per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso, il triage deve essere effettuato in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso.

L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta.

Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. In considerazione della necessità di rafforzare, nella cd. fase 2, le attività di sorveglianza e monitoraggio presso le Residenze sanitarie assistite (RSA) e di incrementare al contempo le prestazioni domiciliari nei confronti dei soggetti fragili, l'art. 1, comma 6, del Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020), ha integrato la composizione delle Unità con medici specialisti convenzionati. Inoltre, in considerazione delle funzioni assistenziali svolte sul territorio, ogni Unità è stata tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale di attività, da consegnare all'ente sanitario di competenza, per essere a sua volta trasmessa alla regione di riferimento.

Per l'incarico di natura convenzionale è previsto un compenso orario pari a 40 euro lordi. L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle 8.00 alle 20.00, e ai medici per le attività svolte nell'ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.

 

La circolare del Ministero della salute n. 7865 del 25 marzo 2020 Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19 ha inoltre ribadito la necessità di potenziare la presa in cura e la sorveglianza territoriale attiva per i pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio affetti da COVID-19, per i dimessi, o paucisintomatici non ricoverati e per i pazienti in isolamento fiduciario per i contatti di caso o per i pazienti sintomatici senza evidenza di contatto, nonché per i pazienti fragili, cronici e affetti da patologie invalidanti. Per coloro i quali non possa essere garantito l'isolamento, la circolare dispone la presa in carico da parte dei servizi di sanità pubblica territorialmente competenti, in raccordo con i MMG e l'Unità speciale di continuità assistenziale. La stessa circolare specifica che, garantita la necessaria assistenza sanitaria, i servizi sociali delle amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato, mediante coprogettazioni e attraverso l'adozione di specifici protocolli, definiscono tutte le misure necessarie per assicurare alle persone sole e prive di caregiver la massima tutela e il supporto per le necessità quotidiane.

Ad oggi, tutte le Regioni hanno istituito le USCA, con DGR od ordinanze, seppur con alcune differenze rispetto alla tipologia dei pazienti da prendere in carico, alla composizione delle Unità e perfino al rapporto tra USCA e numero di abitanti.

 

Per le stesse finalità di rafforzamento delle USCA, i successivi commi 7 e 7-bis dell’art. 1 del Decreto Rilancio hanno inoltre previsto che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono:

·       conferire, fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale. Gli incarichi sono conferiti affinché gli assistenti sociali supportino le USCA nella valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e nell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali. Gli incarichi possono essere conferiti in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità, per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi. Il conferimento di incarichi avviene in deroga alla normativa vigente;

·       conferire, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di psicologo, regolarmente iscritti nell'albo professionale. Gli incarichi sono conferiti a supporto delle USCA, in numero non superiore ad uno psicologo ogni due Unità per un monte settimanale massimo di 24 ore. L'intervento è finalizzato ad una corretta gestione delle implicazioni piscologiche generate dalle particolari condizioni seguite all'evento pandemico da COVID-19.

Per l'intervento sono state stanziate risorse pari a 61 milioni di euro, complessivamente impegnati per spese di personale.

Come stabilito dal comma 4 del predetto articolo, le disposizioni avevano efficacia fino al protrarsi dello stato di emergenza (originariamente fissato al 31 luglio 2020, successivamente prolungato al 15 ottobre 2020, ora esteso, dalla delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, fino al 31 gennaio 2021). Per l’adozione di misure finalizzate all’istituzione delle USCA, la disposizione ora in commento pone il termine del 31 dicembre 2020.

 L’intervento legislativo viene attuato nei limiti delle risorse disponibili, come autorizzate a legislazione vigente.

 

 

 



Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi
di protezione e medicali)

 

La proroga in esame dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 concerne le norme transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all'ambito delle mascherine chirurgiche utilizzabili dagli operatori sanitari. Tali norme sono poste dai commi 1 e 3 dell'articolo 5-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

 

In particolare, il comma 1 del citato articolo 5-bis prevede che, nel periodo temporale summenzionato, il Dipartimento della protezione civile, i "soggetti attuatori", individuati dal Capo del medesimo Dipartimento, nonché il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, siano autorizzati, nell’ambito delle risorse disponibili per la gestione dell’emergenza, ad acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei per prevenire contatti, droplets ("goccioline") e trasmissione aerea, come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, ed altri dispositivi medici, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La deroga è intesa a facilitare ed accelerare le relative procedure contrattuali e di pagamento.

I summenzionati "soggetti attuatori", ai sensi del presente comma 1, che fa rinvio all'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono quelli individuati - anche tra enti pubblici, economici e non economici, e soggetti privati - dal medesimo Capo del Dipartimento della protezione civile per fronteggiare l’emergenza in oggetto.

Il successivo comma 3 consente, per il periodo temporale summenzionato, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità ed in conformità alle attuali evidenze scientifiche, il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee).

 



Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del D.L.18/2020 (L. 27/2020)
(Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche
professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione
alle dipendenze della pubblica amministrazione)

 

L’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto in esame proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato 1 del decreto legge n. 83 del 2020. Conseguentemente, il n. 9 dell’Allegato 1 consente fino al 31 dicembre 2020 l’adozione delle misure transitorie adottate dall’articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 18/2020 (Decreto cura Italia) in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell’Unione europea o in Stati terzi nonché in materia di cittadinanza relativamente all'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione.

 

Per permettere, a regioni e province autonome, di attingere ad ulteriori risorse umane e far così fronte alle carenze di personale sanitario, l’articolo 13, comma 1, del Decreto cura Italia, consente, per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ora prorogato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, l’esercizio temporaneo di professioni sanitarie con qualifica conseguita all’estero (Stati dell’Unione europea e Stati terzi). A tal fine, gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo dello Stato di provenienza, alle regioni e province autonome, le quali possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti.

Si ricorda che la disposizione in commento pone l’efficacia di tali misure fino al 31 dicembre 2020.

 

Per il periodo indicato, l’esercizio temporaneo della professione sanitaria avviene in deroga agli articoli 49 sul riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni e 50 sugli esercenti le professioni sanitarie del DPR n. 394/1999 ed alle disposizioni di cui al D. Lgs. 206/2007 che disciplina, tra l’altro, l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

 

Il successivo comma 1-bis, in deroga all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e fermo restando ogni altro limite di legge, consente alle pubbliche amministrazioni di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare.

 

Il D. Lgs 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) come modificato dalla legge 97/2013 (legge comunitaria 2013) ha esteso l’accesso al pubblico impiego, già previsto per i cittadini dell’Unione Europea, anche ai cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti (art. 38 del D.Lgs 165/2001), ma non a tutti indistintamente. In particolare la possibilità di svolgere un lavoro presso una pubblica amministrazione e? possibile per i lavoratori stranieri titolari di:

o  permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo (ex carta di soggiorno);

o  status di rifugiato;

o  status di protezione sussidiaria.

Possono, inoltre, accedere al pubblico impiego i familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

L’accesso al pubblico impiego per i cittadini stranieri non e? stato esteso ai ruoli che, nelle amministrazioni pubbliche, implicano esercizio di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell’interesse nazionale.

 

Il testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998) prevede diversi titoli di soggiorno che consentono lo svolgimento di una attività lavorativa, quali:

o  permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

o  permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale;

o  permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;

o  permesso di soggiorno per attesa occupazione;

o  permesso di soggiorno per motivi familiari;

o  permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti (ex carta di soggiorno);

o  permesso di soggiorno per richiesta asilo;

o  permesso di soggiorno per asilo politico;

o  permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;

o  permesso di soggiorno per motivi umanitari (in corso di validità al momento dell’approvazione del DL 113/2018 che lo ha abrogato);

o  permesso di soggiorno per “casi speciali” – regime transitorio (equivalente per la durata del regime transitorio al permesso per “motivi umanitari” abrogato);

o  permesso di soggiorno per “protezione speciale (introdotto dal DL 113/2018);

o  permesso di soggiorno per calamità (introdotto dal DL 113/18);

o  permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (introdotto dal DL113/18);

o  permesso di soggiorno per “casi speciali”;

o  protezione sociale ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 286/1998;

o  particolare sfruttamento lavorativo ai sensi dell’art 22 co. 12-quater DLgs 286/1998;

o  vittime di violenza domestica ai sensi dell’art. 18-bis D.Lgs. 286/1998;

o  permesso di soggiorno per apolidia.

 

Alcune categorie di permessi di soggiorno consentono l’attività lavorativa in condizioni particolari:

o  permesso di soggiorno per motivi di studio / formazione permesso di soggiorno per motivi di tirocinio;

o  permesso di soggiorno per assistenza minore;

o  permessi di soggiorno rilasciati in casi particolari di ingresso ex art. 27 del testo unico immigrazione;

o  permessi rilasciati per motivi di: ricerca scientifica;

o  attività sportiva;

o  lavoro di tipo artistico;

o  vacanza lavoro;

o  missione volontariato;

o  permesso di soggiorno per cure mediche;

o  permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 co. 2 lett. d-bis D.Lgs. n. 286/1998 (introdotto dal DL n. 113/2018);

o  permesso di soggiorno per residenza.

 

Non consentono attività lavorativa i permessi di soggiorno per: turismo; motivi religiosi; giustizia; attesa cittadinanza; attesa apolidia.

 



Articolo 15, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine
chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

 

L’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto in esame proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato 1 del decreto legge n. 83 del 2020. Conseguentemente, il n. 10 dell’Allegato 1 consente fino al 31 dicembre 2020 l’adozione delle misure straordinarie adottate dall’articolo 15, comma 1, del decreto legge 18/2020 (Decreto cura Italia) per la produzione, in deroga alle vigenti disposizioni, di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.

 

L’articolo 15 del Decreto cura Italia è intervenuto per far fronte alla situazione emergenziale da COVID-19 connotata dalla oggettiva e grave carenza di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale (DPI). Pertanto, fermo restando quanto previsto dall’art. 5-bis dello stesso decreto legge 18/2020 (recante misure finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali, ugualmente prorogate dal provvedimento in commento, segnatamente dal n. 7 dell’Allegato 1, alla cui scheda si rinvia), l’articolo 15 del Cura Italia ha consentito di importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI, in deroga alle vigenti disposizioni, avviando una procedura di validazione straordinaria relativamente alla tempistica necessaria per la conformità alle prescrizioni europee in materia (marchio CE). In tal modo, è stata resa possibile anche sul territorio nazionale, la produzione e la fornitura, in tempi rapidi, sia delle mascherine chirurgiche (dispositivi medici), sia dei DPI (dispositivi per la protezione dei lavoratori sanitari quali guanti, occhiali, visiere, camici, maschere protettive facciali filtranti e scarpe).

Infine, si ricorda che l'art. 66-bis del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020) ha specificato che le procedure di cui all'art.15 del decreto legge 18/2020 restano vigenti per le produzioni in Italia, mentre per le importazioni e le immissioni in commercio dei prodotti importati si introducono, in via sostitutiva e per il solo periodo emergenziale, procedure di validazione a cura delle regioni, che a tal fine devono definire le modalità di presentazione delle domande di validazione, individuare le strutture competenti per la medesima validazione, e provvedere ai relativi controlli. In ogni caso, la validazione deve essere operata secondo i criteri semplificati definiti da comitati tecnici appositamente costituiti, rispettivamente per le mascherine chirurgiche e per i dispositivi di protezione individuale. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai medesimi comitati, che supportano l'attività delle regioni.

 



Articolo 16, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(Ulteriori misure di protezione a favore dei
lavoratori e della collettività)

 

La proroga in esame dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 concerne le norme transitorie relative all’uso, in determinati contesti, delle mascherine chirurgiche e alle relative tipologie, nonché alle tipologie delle mascherine filtranti ammesse nell’ambito dell’intera collettività. Tali norme sono poste dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

 

In particolare, il citato comma 1 prevede che, nel periodo temporale summenzionato, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio siano incluse tra i dispositivi di protezione individuale (DPI), con riferimento a tutti i casi in cui i lavoratori (ivi compresi quelli addetti ai servizi domestici e familiari) e i volontari (sia in ambito sanitario sia in altri ambiti), nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Tale prescrizione è in sostanza relativa ad un livello minimo di protezione (salve le norme e le valutazioni specifiche, relative ad un livello più elevato).

Si ricorda che la norma transitoria oggetto della novella consente, mediante il richiamo del comma 3 dell'articolo 5-bis del citato D.L. n. 18 (norma anch’essa oggetto di proroga al 31 dicembre 2020 da parte del presente decreto), il ricorso anche a mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee), previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, la nozione generale dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori è costituita dall’attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante la sua attività, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Per le attrezzature che rientrano in tale nozione si applicano gli obblighi previsti dal medesimo D.Lgs. n. 81 del 2008.

 

Il comma 2 del citato articolo 16 del D.L. n. 18 consente, nel periodo temporale summenzionato, l’impiego, da parte delle persone presenti sull’intero territorio nazionale, di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

 

 



Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(Disposizioni sul trattamento dei dati personali
nel contesto emergenziale)

 

Il punto n. 12 dell’Allegato contiene il riferimento all’articolo 17-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 2020, relativo al trattamento dei dati personali nel contesto dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19.

In particolare, le disposizioni oggetto di proroga fino al 31 dicembre 2020 sono quelle di cui ai commi 1 e 6 del citato articolo 17-bis.

 

Il comma 1, amplia il novero di soggetti cui è consentito effettuare trattamenti dei dati personali, inclusa la comunicazione di tali dati tra i medesimi soggetti, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. I trattamenti possono riguardare anche le particolari categorie di dati cui appartengono quelli relativi alla salute nonché quelli relativi alle condanne penali e ai reati (artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/678 UE). I soggetti abilitati a tali trattamenti sono:

§  soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

§  soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

§  gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;

§  le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale

§  i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

 

Il trattamento dei dati deve essere effettuato nel rispetto:

§  delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 concernenti il trattamento di categorie particolari di dati (tra i quali vi sono quelli relativi alla salute) e dati relativi a condanne penali e reati con particolare riferimento ai presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati;

§  delle disposizioni del D.lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) concernenti il trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante.

 

Si ricorda che l’articolo 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, individua particolari categorie di dati personali dei quali è vietato il trattamento. Tra questi sono espressamente richiamati quelli relativi alla salute della persona. Lo stesso articolo 9, par. 2, del Regolamento, peraltro, individua i presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati. Il trattamento è consentito se trova fondamento nel consenso esplicito dell’interessato ovvero nella necessità del trattamento stesso per una serie di motivi tassativamente elencati. In particolare il trattamento può definirsi necessario quando è svolto:

-        per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato (lett g);

-        per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali (lett.h);

-        per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale (lett i).

L’articolo 10 del citato Regolamento specifica che il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o, se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, deve prevedere garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

L’articolo 2-sexies, del D.lgs, n. 196 del 2003 (Codice per la protezione dei dati personali) disciplina il trattamento delle categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, consentendolo solo se previsto dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante. Al riguardo il comma 2 del citato articolo elenca le ipotesi in cui, con riguardo alla legislazione vigente, l’interesse pubblico può considerarsi rilevante, in relazione a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale (lett. t); compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica (lett. u).

 

Il comma 6, specifica che, al termine dello stato di emergenza – e dunque, per effetto della proroga, dopo il 31 dicembre 2020, i soggetti di cui al comma 1 adotteranno misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell’emergenza, all’ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

 

 



Articolo 22-bis, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(Iniziative di solidarietà in favore dei familiari di medici,
personale infermieristico e operatori socio-sanitari)

 

L’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto in esame proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato 1 del decreto legge n. 83 del 2020. Conseguentemente, il n. 13 dell’Allegato 1 consente di adottare, fino al 31 dicembre 2020, le iniziative di solidarietà previste dall’articolo 22-bis, comma 1, del decreto legge 18/2020 (Decreto cura Italia). Inizialmente, il beneficio era stato previsto in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari. Il decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha esteso il beneficio ai familiari di tutti gli esercenti le professioni sanitarie e alla professione di assistenti sociali.  Si valuti pertanto l’opportunità di modificare la rubrica della proroga in esame.

 

Nel corso dell'emergenza da COVID-19, molti esercenti le professioni sanitarie e anche molti operatori socio-sanitari e sociali sono stati contagiati, e in seguito sono deceduti per effetto diretto ovvero come concausa del contagio del virus.

L'art. 22-bis del decreto legge 18/2020, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per l'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Successivamente, l'art. 10, comma 1, lettera a),  del decreto legge n. 34 del2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha modificato l'articolo 22-bis, con la finalità di estendere tale beneficio ai familiari di tutti gli esercenti le professioni sanitarie e la professione di assistenti sociali.

A tal fine, si valuti l’opportunità di modificare la rubrica della proroga in esame.

Infine, si segnala che l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Protezione civile del 5 aprile 2020 ha inteso assicurare un ulteriore sostegno economico ai familiari delle persone decedute nell'esercizio della propria funzione ed attività a causa del coronavirus. A tal fine, il Dipartimento della protezione civile è stato autorizzato a ricevere risorse finanziare derivanti da erogazioni liberali allo scopo espressamente finalizzate dal donante.

 

 

 



Articolo 39 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) e articolo 90, commi 1 secondo periodo, 3 e 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020)
(Disposizioni in materia di lavoro agile)

 

L’articolo 1, comma 3, lettera a), proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 le disposizioni richiamate dai numeri 14 e 32 dell’Allegato 1 al D.L. 83/2020, concernenti la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working in forma semplificata - prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente -, nonché il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile riconosciuto prioritariamente in favore di soggetti rientranti in condizioni di disabilità o di rischio per la salute.

 

Le disposizioni richiamate dai suddetti numeri 14 e 32 dell’Allegato 1 al D.L. 83/2020 sono quelle di cui agli articoli 39 del D.L. 18/2020 e 90, commi 1 secondo periodo, 3 e 4, del D.L. 34/2020, già prorogate fino al 15 ottobre 2020 dal medesimo decreto n. 83.

 

Nel dettaglio, viene disposta la proroga sino al 31 dicembre 2020:

§  del diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave[69], dei lavoratori immunodepressi, dei familiari conviventi di persone immunodepresse, nonché dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19 - in ragione dell’età, o della condizione di immunodepressione, o dell’esito di patologie oncologiche, o dello svolgimento di terapie salvavita o comunque di una comorbilità accertata dal medico competente che possono caratterizzare una maggiore rischiosità - a condizione che tale modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 39, c. 1 e 2-bis, D.L. 18/2020 e art. 90, c. 1, secondo periodo, D.L. 34/2020);

Si ricorda che parte della suddetta platea di lavoratori rientra anche nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 26, c. 1-bis, del D.L. 104/2020. Tale articolo riconosce, dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. La modalità agile può essere realizzata anche attraverso la destinazione a mansione diversa (ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti) o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

§  del diritto di precedenza in favore dei lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. Anche tale disposizione si applica ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse (art. 39, c. 2, D.L. 18/2020);

§  della possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. In tali casi, gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica[70] (art. 90, c. 4, D.L. 34/2020);

§  dell’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 90, c. 3);

 

La norma in commento non prevede invece la proroga dell’articolo 90, comma 1, primo periodo, del D.L. 34/2020 in quanto già scaduta il 14 settembre 2020. Tale disposizione riconosceva, a determinate condizioni, il diritto di precedenza nello svolgimento del lavoro in modalità agile ai genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio minore di 14 anni.

 

 



Articolo 72, comma 4-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(
Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese
e potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero
in situazione di difficoltà
)

 

Il numero 15 dell’allegato 1 del decreto-legge n. 83/2020 – in combinato disposto con il comma 3, lett. a), dell’articolo 1 del provvedimento in esame – proroga ulteriormente (dal 15 ottobre 2020) al 31 dicembre 2020 l’efficacia della disposizione intesa a garantire l’erogazione di misure assistenziali ai connazionali residenti all’estero

L’art. 72, comma 4-bis del decreto-legge n. 18/2020 ha autorizzato:

a)    la spesa di 1 milione di per l’anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all’estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;

b)    la spesa di euro 4 milioni per l’anno 2020 ad integrazione delle misure per l’assistenza ai cittadini all’estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

La disciplina di cui al richiamato decreto legislativo prevede che l’ufficio consolare possa concedere, ai cittadini che versino in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilità fissate annualmente dal MAECI, sussidi e, in via eccezionale, erogazioni in danaro, in caso di comprovata urgenza, nel caso vi sia uno stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile. Inoltre, in casi eccezionali, il capo dell’ufficio consolare può chiedere l’imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali. Il comma successivo, 4-ter autorizza l’erogazione, nei limiti dell’importo complessivo fissato dal comma precedente, l’erogazione di tali sussidi da parte degli uffici consolari. Il termine, fissato originariamente al 31 luglio dal decreto-legge n. 18/2020, è stato prorogato al 15 ottobre dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 83/2020.

La disposizione in commento proroga fino al 31 dicembre di quest’anno l’autorizzazione all’erogazione di sussidi – nei limiti dell’importo complessivo di spesa predetto - senza promessa di restituzione anche a connazionali non residenti nella circoscrizione consolare, in considerazione delle particolari difficoltà vissute dai cittadini che si trovino anche temporaneamente all’estero in relazione alla pandemia in atto.



Articolo 73 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(Semplificazioni in materia di organi collegiali - Sedute in videoconferenza dei consigli e delle giunte regioni ed enti locali)

 

Il punto n. 16 dell'allegato 1 richiama l'articolo 73 del D.L. n.18 del 2020 che consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri. Lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti che non si già siano dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria, potrà pertanto proseguire sino al 15 ottobre 2020.

 

Il comma 1, primo periodo, attribuisce tale facoltà ai consigli degli enti locali e alle giunte comunali che non abbiano già regolamentato tale modalità alle seguenti condizioni:

i)      che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità definiti dal "Presidente del consiglio, ove previsto[71]" o dal sindaco;

Per quanto concerne le Province e le città metropolitane le funzioni di presidente del consiglio sono svolte, rispettivamente, dal presidente della provincia (ai sensi dell'art.1, comma 55, primo periodo, della legge n.56 del 2014) e dal sindaco metropolitano (ai sensi dell'art.1, comma 8, della medesima legge);

ii)    che le videoconferenze si svolgano con sistemi che garantiscano l'individuazione dei partecipanti;

iii)  che sia garantita la regolarità dello svolgimento delle sedute e che sia assicurato lo svolgimento delle funzioni del segretario comunale, provinciale e metropolitano, ai sensi dell'art.97 del TUEL;

In proposito, l'art.97 del TUEL prevede che il segretario svolga compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Fra le funzioni ad esso attribuite, si segnala in particolare, ai fini della disposizione in esame, la partecipazione "con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione".

iv)   che sia assicurata adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

 

La finalità dell'intervento normativo è quella di contenere la diffusione del virus evitando la contemporanea presenza fisica di amministratori locali in spazi inevitabilmente circoscritti, in cui può non essere agevole assicurare il rispetto delle distanze minime.

 

Il comma 2 estende l'applicabilità delle disposizioni appena illustrate agli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché agli enti e organismi del sistema camerale. La facoltà di disporre lo svolgimento delle videoconferenze è demandato ai rispettivi presidenti anche nel caso di assenza di una regolamentazione in tale senso, a condizione che siano identificabili, con certezza, i partecipanti e sia assicurata la sicurezza delle comunicazioni.

 

Ai sensi del comma 2-bis, la facoltà di svolgimento delle sedute in videoconferenza, fino alla cessazione dello stato di emergenza, riguarda altresì gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, anche  nel caso in cui non sia stata già prevista negli atti "regolamentari interni" di cui all'art.40 del testo unico (TU) delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n.297 del 1994.

Si tratta dei cosiddetti "regolamenti tipo" disciplinati dal citato art.40 del TU, ai sensi del quale, in mancanza dei regolamenti interni previsti dal titolo I, gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero dell'istruzione.

 

Sino al termine dell'emergenza, il comma 3 dispone la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1, commi 8 e 55, del TUEL, relative alle assemblee dei sindaci nelle province e alle conferenze metropolitane nelle città metropolitane, istituite con la legge n.56 del 2014. Detta sospensione è esplicitamente riferita all'esercizio delle funzioni consultive attribuite ai predetti organi, incluse quelle previste in relazione all'approvazione dei bilanci e consuntivi.

 

L'assemblea dei sindaci (di cui all'art.1, commi 54, lett. b), 55 e 56 della legge n.56/2014) e la conferenza metropolitana (di cui all'art.1, commi 7, 8 e 9, l. n.56/2014) sono organi composti dai sindaci appartenenti al territorio su cui insiste l'area vasta. La conferenza metropolitana, ai sensi dell'art.1, comma 8, della legge n.56/2014 esprime il proprio parere sugli schemi di bilancio, prima della loro approvazione definitiva da parte del consiglio e ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto. Inoltre, la conferenza adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano, ai sensi del comma 9 (dell'art.1, della l.n.56). L'assemblea dei sindaci svolge le medesime funzioni della conferenza metropolitana ai sensi dell'art.1, comma 55.

 

Ai sensi del comma 4 anche le associazioni private, incluse quelle non riconosciute, le fondazioni e "le società, comprese le società cooperative e i consorzi" possono svolgere le sedute (s'intende dei rispettivi organi) mediante il ricorso alla videoconferenza, anche nell'evenienza in cui tale possibilità non sia stata già prevista. A tal fine, la norma prescrive: il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità che devono essere a tal fine previamente fissati; l'individuazione di sistemi che permettano l'identificazione con certezza dei partecipanti; il rispetto delle forme di pubblicità secondo le modalità individuate da ciascun ente.

 

Il comma 5 dispone che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano agli adempimenti per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili nei propri bilanci.

 

 

 


Articolo 100, comma 2, primo periodo, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(Governance degli enti pubblici di ricerca)

 

 

Il numero 17 dell'allegato 1 del D.L. 83/2020 (L. 124/2020) – in combinato disposto con il comma 3, lett. a), dell’articolo 1 del decreto-legge in esame – proroga ulteriormente (dal 15 ottobre 2020) al 31 dicembre 2020 l'efficacia delle disposizioni volte a garantire la continuità della governance degli enti pubblici di ricerca durante il periodo di emergenza.

 

In particolare, il numero 17 dell'allegato 1 del D.L. 83/2020 (L. 124/2020) contiene il riferimento all'articolo 100, comma 2, primo periodo, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

 

A seguito delle disposizioni in esame, si prevede innanzitutto una proroga ulteriore dei mandati dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca di cui al d.lgs. 218/2016, per i quali l’art. 100, co. 2, primo periodo, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) aveva stabilito, laddove scaduti alla data della sua entrata in vigore, ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020 fino al 31 luglio 2020 dal Consiglio dei ministri, una proroga fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo.

Successivamente, tale proroga era stata estesa fino al 15 ottobre 2020 (nuovo termine dello stato di emergenza adottato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020), dal numero 17 dell'allegato 1, in combinato disposto con l’art. 1, co. 3, del D.L. 83/2020 (L. 124/2020), per effetto del quale era stata altresì prevista la proroga dei mandati dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca qualora (eventualmente) in scadenza nel periodo fino al nuovo termine dello stato di emergenza.

Per effetto delle disposizioni in esame, i termini previsti dal D.L. 83/2020 sono ora ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2020.

 

La relazione illustrativa fa presente, al riguardo, che la garanzia della continuità della governance è necessaria anche in relazione allo slittamento delle attività gestionali, relative all'anno in corso, e alla necessità di adottare i relativi ulteriori provvedimenti contabili ad esse riferite.

 

Si ricorda che dalla proroga era già stato escluso l’ISTAT, per il quale l’art. 100, co. 2, primo periodo, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha specificato che il Consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020.

 

La disposizione riguarda, dunque, in virtù del richiamo al d.lgs. 218/2016, i 14 enti pubblici vigilati (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR)[72] e 5 (dei 6) enti vigilati da altri Ministeri[73].

 

Con riguardo all’ISTAT, si ricorda che gli organi di governo sono il Presidente e il Consiglio. Il Presidente dell’Istituto nazionale di statistica è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. È scelto fra i professori ordinari di materie statistiche, economiche e affini; la sua carica dura quattro anni e può essere rinnovata una sola volta[74].

La composizione del Consiglio è disciplinata dall’art. 4 del DPR 166/2010 che specifica che “il consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri”.

Il Consiglio è composto da cinque membri e in particolare:

·     dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede;

·     da due membri designati, tra i propri componenti, dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

·     da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica.

In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del membro nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno tre componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente[75].



Articolo 102, comma 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(Modalità di svolgimento delle prove compensative per il
riconoscimento di qualifiche professionali sanitarie)

 

La proroga in esame dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 concerne una norma transitoria sulle modalità di svolgimento delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell’Unione), nell’ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale prova[76].

La norma transitoria è posta dall’articolo 102, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Il citato comma 6 prevede che, nel periodo temporale summenzionato, la prova in oggetto possa essere effettuata con modalità a distanza, con svolgimento della prova pratica secondo la modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica del 30 settembre 2016, prot. 46319 (circolare concernente le prove finali dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea delle professioni sanitarie). Tale modalità consiste nello svolgimento di una prova con domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale; la suddetta modalità è alternativa a quella definita dal precedente punto 1 della circolare, che prevede lo svolgimento di una simulazione pratica[77].

 

 

 



Articolo 122, comma 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento
delle misure sanitarie di contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19)

 

Tra i termini di cui l'allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020 dispone la posticipazione al 15 ottobre 2020, indi prorogato al 31 dicembre 2020 dal decreto-legge n. 125 in esame, figura quello riferito all'operato del Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19.

Questo Commissario è stato istituito dall'articolo 122 del decreto-legge n. 2020, il quale ha previsto (al comma 4) che esso operi "fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe".

L'attivazione ed esercizio dei poteri e facoltà del Commissario ha dunque una proiezione temporale determinata per relationem, con riferimento alla durata dello stato emergenziale.

 

L'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio fosse nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto.

Le sue competenze sono conseguentemente ritagliate nel modo che segue:

§  organizzare, acquisire e produrre ogni genere di beni strumentali utili a contenere l'emergenza, nonché programmare e organizzare ogni attività connessa. Rientrano tra tali compiti: il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie; l'individuazione dei fabbisogni; l'acquisizione e distribuzione di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di queste attività il Commissario può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house nonché delle centrali di acquisto. Per i contratti di acquisto di beni strumentali o comunque la stipulazione di atti negoziali volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, è prevista la esenzione dal controllo della Corte dei Conti (sono benintesi fatti salvi gli obblighi di rendicontazione) nonché dalla disciplina del controllo di regolarità amministrativa e contabile, interno alla Presidenza del Consiglio;

§  provvedere (raccordandosi con le regioni e le aziende sanitarie) al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere (anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali), con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva;

§  disporre la requisizione e circa la gestione di beni mobili, mobili registrati e immobili (anche tramite il Capo del Dipartimento per la protezione civile o se necessario ai prefetti territorialmente competenti);

§  adottare ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza (v. anche l'articolo 5 del decreto-legge n. 18);

§  provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti - o alla riconversione di quelli esistenti tramite il commissariamento di rami d'azienda - per la produzione dei beni necessari per il contenimento, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all’emergenza (v. al riguardo l'articolo 99 del decreto-legge n. 18), organizzandone la raccolta e controllandone l’impiego;

§  organizzare e svolgere le attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all’emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell’attuazione delle misure;

§  provvedere alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE, di cui al regolamento (CE) 2012/2002) e delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione destinato all’emergenza.

Circa la competenza sopra ricordata in materia di requisizioni, invero la disposizione deve essere coordinata con quanto previsto dall'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 18, il quale attribuisce la medesima competenza al Capo del Dipartimento della protezione civile, entro un 'corpo' di disposizioni che disciplinano sia il procedimento sia le garanzie. Inoltre il Commissario può avvalersi dei prefetti, ove disponga la requisizione 'in proprio' e senza tramiti.

Per la copertura finanziaria delle attività commissariali, si attinge alle risorse del Fondo per le emergenze nazionali (è il Fondo di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile, decreto legislativo n. 1 del 2018).

 

Nello svolgimento delle sue funzioni, ancora prevede l'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, il Commissario "collabora con le regioni" - alle quali spetta la competenza normativa in materia di sanità secondo l'articolo 117 della Costituzione.

E nell'ambito di quelle funzioni il Commissario può adottare - "anche su richiesta delle regioni" - in via d'urgenza "i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale".

Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incida, le quali possono chiederne il riesame.

I provvedimenti del Commissario non hanno portata normativa - senza così incidenza sulla ripartizione di competenza normativa profilata dall'articolo 117 della Costituzione (che la attribuisce alle regioni, per quanto concerne la organizzazione dei servizi sanitari), trovando piuttosto copertura sotto l'articolo 120 della Costituzione, là dove questo menziona un potere statale d'intervento sostitutivo per il caso di pericolo grave per l'incolumità pubblica.

I provvedimenti possono essere adottati "in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea". Può valere ricordare, per inciso, come numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici recepiscano norme europee, siano pertanto da ascrivere agli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (cfr. ad es. la sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 2019).

Le misure adottate dal Commissario devono essere in ogni caso "adeguatamente proporzionate" alle finalità perseguite.

 

Sono previsioni configuranti un generale potere derogatorio in capo al Commissario.

Per questo riguardo, la giurisprudenza costituzionale sin dai suoi esordi (già con la sentenza 8 del 1956: lì si trattava del potere prefettizio d'ordinanza, previsto dall'articolo 2 del Testo unico di pubblica sicurezza) ebbe modo di rilevare come il diritto emergenziale e i poteri che esso imputa a Governo ed amministrazione non si pongano extra ordinem bensì debbano presentare alcuni connotati (come efficacia limitata nel tempo, calibrata sui dettami della necessità ed urgenza; adeguata motivazione; efficace pubblicazione ove non siano provvedimenti individuali; conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico). Rimane fermo - può aggiungersi, ancora sulla scorta della giurisprudenza costituzionale - che qualsivoglia conferimento di poteri amministrativi debba rispettare un principio di legalità sostanziale, talché i poteri conferiti non è sufficiente siano finalizzati alla tutela di un bene o valore, debbono essere altresì determinati nel contenuto e nelle modalità, sì da mantenere costantemente una pur elastica copertura legislativa dell'azione amministrativa (evitando di risultare - come rilevava la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 1995 -  "non adeguatamente circoscritti nell'oggetto, tali da derogare a settori di normazione primaria richiamati in termini assolutamente generici, e a leggi fondamentali per la salvaguardia dell'autonomia regionale, senza prevedere, inoltre, l'intesa per la programmazione generale degli interventi".

 

Infine, l'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha disposto la gratuità dell'incarico di Commissario (salvo eventuali rimborsi spese) e la sua compatibilità con altri incarichi pubblici o privati.

Egli si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico costituito presso il medesimo Dipartimento.

Può avvalersi altresì di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, "nel numero da lui definito".

Sull'attività del Commissario è il Presidente del Consiglio (o un Ministro da lui delegato) a riferire in Parlamento.

 

Con d.P.C.M. 18 marzo 2020 Commissario è stato nominato il dott. Domenico Arcuri.

Al momento di pubblicazione del presente fascicolo, il Commissario ha emesso diciassette ordinanze (tra le quali possono rammentarsi la n. 11 del 26 aprile 2020 sui prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali, ossia l'ordinanza che è intervenuta a calmierare i prezzi di vendita al pubblico delle  mascherine facciali ad uso medico, stabilendo che il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine di tipo I, II e IIR, non possa essere superiore a 0,50 euro cadauna, al netto dell'Iva[78]; la n. 10 del 16 aprile 2020 sulla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d'uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito; la n. 4 del 23 marzo 2020 su agevolazioni alle imprese).

Ed ha emesso alcuni bandi di gara, in ultimo il 2 ottobre 2020 con l'indizione di una "Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della Direttiva 2014/24/Ue per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge dall’articolo 1 della L. n. 77/2020" (altri bandi precedenti sono stati: "Richiesta di Offerta per Test molecolari SARSCoV-2"; "Gara in procedura semplificata e di massima urgenza per l’acquisizione di kit, reagenti e consumabili per l'effettuazione di 150.000 test sierologici finalizzati ad un'indagine campione sulla diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2"; "Avviso di indizione di gara in procedura semplificata e di massima urgenza per l’acquisizione e la distribuzione di 2.000.000 kit rapidi qualitativi per l'effettuazione di test sierologici sull’intero territorio nazionale prioritariamente destinati agli operatori scolastici"; "Avviso di indizione di gara in procedura aperta semplificata e di massima urgenza per l’acquisizione e la distribuzione di banchi scolastici e sedute attrezzate sull’intero territorio nazionale"; "Avviso di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici a partecipare a procedure negoziate per la conclusione di uno o più contratti aventi ad oggetto la fornitura di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria Covid-19”; "Avviso di indagine di consultazione preliminare di mercato per l’acquisizione di relazioni e altra documentazione tecnica e di manifestazione di interesse da parte di operatori economici a partecipare a una procedura negoziata avente ad oggetto l’acquisizione della disponibilità temporanea di quattro strutture movimentabili da adibire a terapia intensiva").

 

Nelle sue comunicazioni rese su "ulteriori iniziative in relazione all'emergenza da Covid-19" in Senato il 28 luglio e presso la Camera dei deputati il 29 luglio 2020, il Presidente del Consiglio si è soffermato sull'articolo 122 del decreto-legge n. 18, istitutivo del Commissario.

Egli ha rilevato (citando dal resoconto della seduta d'Assemblea in Senato): "tale norma, nell'istituire il commissario straordinario dispone, al suo quarto comma, che le sue funzioni cessino alla scadenza dello stato di emergenza o delle relative eventuali proroghe. Quindi, la mancata proroga dello stato di emergenza finirebbe per far cessare l'operatività del commissario, il cui lavoro, accanto a quello della Protezione civile, si sta rivelando fondamentale. La struttura commissariale, infatti, sta continuando a svolgere i suoi compiti, con particolare riguardo alla produzione e alla distribuzione di beni strumentali utili a contenere e a contrastare l'emergenza - parliamo ovviamente delle note apparecchiature e dei dispositivi medici di protezione individuale - ma anche al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, con specifico riferimento ai reparti di terapia intensiva e subintensiva, nonché al rafforzamento delle filiere produttive dei beni necessari per il contrasto all'emergenza. Sta inoltre ponendo in essere un'importante attività di sostegno al Ministero della giustizia per assicurare il regolare svolgimento delle attività processuali, rese difficili, com'è noto, dalle esigenze di distanziamento. Soprattutto in questa fase la struttura commissariale sta procedendo all'acquisizione e alla distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni altro bene strumentale, compresi gli arredi utili a garantire per settembre l'ordinato avvio dell'anno scolastico".

 

 

 



Articolo 1, comma 4-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020)
(Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione
a livello di istituzione scolastica)

 

Il numero 21 dell'allegato 1 del D.L. 83/2020 (L. 124/2020) – in combinato disposto con il comma 3, lett. a), dell’articolo 1 del decreto legge in esame – proroga ulteriormente (dal 15 ottobre 2020) al 31 dicembre 2020 l'efficacia delle disposizioni volte a garantire l’operatività del gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica.

 

In particolare, il numero 21 dell'allegato 1 del D.L. 83/2020 (L. 124/2020) contiene il riferimento all'articolo 1, comma 4-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020).

 

Più nello specifico, a seguito delle disposizioni in esame, si prevede la ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2020 della possibilità, stabilita dall’art. 1, co. 4-bis, del D.L 22/2020 (L. 41/2020) - e già prorogata fino al 15 ottobre 2020 (termine dello stato di emergenza adottato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020), dal numero 21 dell'allegato 1 in combinato disposto con l’art. 1, co. 3, del D.L. 83/2020 (L. 124/2020) -, di svolgere in videoconferenza le sedute del gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica, di cui all’art. 15, co. 10, della L. 104/1992.

 

Ai sensi dell’art. 15, co. 10, della L. 104/1992, al fine della definizione dei Piani educativi individualizzati (PEI) e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni o studenti con accertata condizione di disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell’alunno o dello studente, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno o lo studente, nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

In base al co. 11, all'interno del Gruppo di lavoro operativo è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.



Articolo 3, comma 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020)
(
Termine per l'espressione dei pareri del Consiglio superiore
della pubblica istruzione
)

 

Il numero 22 dell'Allegato 1 del D.L. 83/2020 (L. 124/2020) – in combinato disposto con il comma 3, lett. a), dell’articolo 1 del decreto-legge in esame – proroga ulteriormente (dal 15 ottobre 2020) al 31 dicembre 2020 l'efficacia delle disposizioni che prevedono un termine ridotto di sette giorni (derogatorio rispetto a quello ordinario di venti giorni) per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI).

 

In dettaglio, il  numero 22 del citato Allegato 1 menziona l'articolo 3, comma 1, del D.L. 22/2020 secondo cui, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 22/2020 (quindi dal 9 aprile 2020) e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza  - inizialmente disposto con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 per la durata di 6 mesi, fino al 31 luglio 2020) - il CSPI rende il suo parere entro sette giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si può prescindere dal parere.

Detta disciplina costituisce una deroga alla vigente legislazione, secondo la quale i pareri del CSPI, disciplinati dall'art. 3, co. 5, del d.lgs. 233/1999 come modificato dall'art. 3, co. 2-ter, del D.L. 22/2020, sono resi nel termine ordinario di venti giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a dieci giorni. Decorso il termine di venti giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.

 

Il D.L. 83/2020 (L. 124/2020) ha già disposto una prima proroga, dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020, della disposizione in commento, consentendo così di prolungare l'applicazione del termine ridotto di sette giorni per l'espressione dei pareri del CSPI. Ciò, in corrispondenza del nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, fissato appunto al 15 ottobre 2020.

La disposizione in esame introduce dunque una seconda proroga della deroga alla disciplina recata dal citato art. 3, co. 5, del d.lgs. 233/1999, riferendola al termine del 31 dicembre 2020.

Si segnala al riguardo che tale termine non coincide con la nuova durata dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, e fissata al 31 gennaio 2021.

 

Il CSPI è un organo consultivo del Ministero dell'istruzione ed è disciplinato dal d.lgs. 233/1999. In base all'art. 2 del citato d.lgs., il CSPI formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;

b) sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;

c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;

d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.

Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli, esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.



Articolo 6, comma 4, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020)
(Esami di abilitazione e tirocini professionalizzanti e curriculari)

 

Il numero 23 dell'Allegato 1 del D.L. n. 83/2020 (conv. L. 124 del 2020) - richiamando l'articolo 6, comma 4, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) - proroga (dal 31 luglio) al 15 ottobre (indi al 31 dicembre, ai sensi del D.L. 125/2020 in esame) l'efficacia delle disposizioni che prevedono che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione professionali, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, le amministrazioni competenti all’organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo al fine di consentire, tra l’altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l’ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea entro il 15 giugno 2020.

 

In dettaglio, il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 22 del 2020 (conv. L. n. 41 del 2020) con riguardo alle professioni diverse da quelle indicate dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 6, prevede che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020), le amministrazioni competenti all’organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l’altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l’ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.  

 

L'articolo 6 del d.l. n. 22 introduce misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari.

I commi 1 e 3 dell'articolo 6 riguardano specificatamente: le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo (la disposizione in esame richiama le professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328); le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile; la professione di revisione legale e infine la professione forense.

Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 101 del d.l. n. 18 prevede, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, la proroga al 15 giugno 2020 dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019.

 

Con la proroga prevista dal decreto-legge n. 125 del 2020 in esame, tale disciplina trova applicazione con riguardo anche a tutte le sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.



 

Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020)
(Organi delle università e delle istituzioni AFAM)

 

Il numero 24 dell'allegato 1 del D.L. 83/2020 (L. 124/2020) – in combinato disposto con il comma 3, lett. a), dell’articolo 1 – proroga ulteriormente (dal 15 ottobre 2020) al 31 dicembre 2020 l'efficacia delle disposizioni volte a garantire la continuità degli organi delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

 

In particolare, il numero 24 dell'allegato 1 del D.L. 83/2020 (L. 124/2020) contiene il riferimento all'articolo 7, co. 1, terzo e quarto periodo, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020).

 

Preliminarmente, si ricorda che il primo, il secondo e il quinto periodo dell’art. 7, co. 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) hanno previsto la sospensione, fino al 30 giugno 2020, in deroga alle disposizioni degli statuti degli atenei e delle istituzioni AFAM, delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici, in corso alla data della entrata in vigore dello stesso D.L., ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (primo periodo). Fino a tale data potevano comunque essere svolti gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni (secondo periodo) Dal 1 luglio 2020, gli enti potevano proseguire le procedure elettorali (quinto periodo).

 

In tale contesto, a seguito delle disposizioni in esame, si proroga ulteriormente l’efficacia di quanto stabilito dal terzo periodo del co. 1 dell'art. 7 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) – efficacia già prorogata fino al 15 ottobre 2020 (nuovo termine dello stato di emergenza adottato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020), dal numero 24 dell'allegato 1 in combinato disposto con l’art. 1, co. 3, del D.L. 83/2020 (L. 124/2020) –, prevedendo che, fino al 31 dicembre 2020, nei casi di impossibilità a proseguire l’incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 22/2020 (L. 41/2020) – ovvero, evidentemente, del D.L. 83/2020 (L. 124/2020), nonché del D.L. in esame – subentra nell’incarico il sostituto individuato “dalla legge” o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei professori di prima fascia delle strutture interessate.

Al riguardo, si ricorda che, in occasione dell’esame parlamentare del D.L. 22/2020 (v. Dossier del Servizio Studi n. 287/2 del 30 maggio 2020), si era evidenziato che alla data di entrata in vigore dello stesso non c’erano previsioni legislative che disciplinassero il sostituto del rettore universitario o del Direttore delle istituzioni AFAM. Sembrava, dunque, che l’intenzione fosse quella di prevedere una clausola di salvaguardia nel caso in cui gli statuti non avessero disposto in materia, disponendo, in via legislativa con lo stesso D.L. 22/2020 (L. 41/2020), che, in tale ipotesi, subentra il decano dei professori di prima fascia.

 

La relazione illustrativa conferma quanto già indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del D.L. 83/2020 (L. 124/2020), ossia che non sono ancora del tutto operativi i meccanismi di sostituzione dell’organo secondo le procedure ordinarie.

 

Conseguentemente, si dispone anche, con riferimento al quarto periodo del co. 1 dell'art. 7 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), che i soggetti che subentrano nell’incarico in base quanto previsto dal citato terzo periodo, nonché coloro che alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 22/2020 (L. L. 41/2020) – ovvero, del D.L. 83/2020 (L. 124/2020), nonché del D.L. in esame – esercitano a qualsiasi titolo le funzioni degli organi monocratici o collegiali, proseguono nell’incarico fino al subentro dei nuovi organi, eventualmente anche in deroga alle durate previste per i singoli mandati nelle università e nelle istituzioni AFAM, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni.

 

Al riguardo, si ricorda che, in base all’art. 2 della L. 240/2010 – come modificato, per quanto qui interessa, dall’art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – sono elettivi gli incarichi universitari relativi a Rettore, membro del Senato accademico e organi monocratici a capo delle varie articolazioni universitarie (ad es., Direttori di Dipartimento), nonché ad alcuni dei membri del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione, delle Commissioni paritetiche docenti-studenti e dell’organo deliberante delle strutture di raccordo, comunque denominate, eventualmente istituite tra più Dipartimenti.

In particolare, il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane e il suo mandato dura 6 anni e non è rinnovabile.

Il Senato accademico è costituito su base elettiva e conta un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore alle 35 unità, inclusi il Rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti. Tra i suoi componenti, almeno 2/3 terzi devono essere docenti di ruolo (almeno 1/3 dei quali Direttori di Dipartimento), eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo. La durata in carica del Senato accademico è fissata in un massimo di 4 anni e il mandato dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero massimo di 11 membri, inclusi il Rettore, componente di diritto, e una rappresentanza elettiva degli studenti. Gli altri componenti sono designati o scelti, secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Un numero di consiglieri non inferiore a 3 nel caso in cui il Cda sia composto di 11 membri e non inferiore a 2 nel caso in cui il Cda sia composto di un numero inferiore di membri, deve essere esterno ai ruoli dell’ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione. Il presidente del Cda è eletto dal medesimo consiglio tra il Rettore o uno dei consiglieri esterni. La durata massima del Cda è fissata in 4 anni, analogamente alla durata del mandato dei suoi componenti, ad eccezione di quello dei rappresentanti degli studenti, di durata, invece, biennale. In tutti i casi, il mandato è rinnovabile per una sola volta. Al fine di garantire un rinnovo graduale dell’intero Cda, è prevista la possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri.

Nel Nucleo di valutazione, composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo, deve essere assicurata una rappresentanza elettiva degli studenti.

Rappresentanze elettive degli studenti sono, infine, presenti nelle commissioni paritetiche studenti-docenti istituite in ciascun Dipartimento e nell’organo deliberante delle strutture di raccordo, comunque denominate, eventualmente istituite tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare.

In argomento, da ultimo, l’art. 19, co. 1, lett. a), del D.L. 76/2020 (L. 120/2020), novellando l’art. 1, co. 2, della L. 240/2010, ha previsto la possibilità che le università sperimentino, sulla base di accordi di programma con il MUR, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese, per quanto qui interessa, modalità di composizione e costituzione degli organi di governo diverse da quelle indicate nell’art. 2 della stessa L. 240/2010.

 

Nell’ambito delle istituzioni AFAM sono, invece, elettivi, in base al DPR 132/2003 – emanato sulla base della L. 508/1999 –, gli incarichi relativi a Direttore, membro del Consiglio accademico, membro della Consulta degli studenti e, limitatamente ad alcune sue componenti, membro del Consiglio di amministrazione.

In particolare, in base all’art. 6, il Direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti – fino all’intervento del regolamento concernente i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti di cui all’art. 2, co. 7, lett. a), della L. 508/1999 – dallo statuto.

Ai sensi dell’art. 7, il Consiglio di amministrazione è composto da 5 componenti, di cui: il Presidente e il Direttore dell’istituzione AFAM; un docente dell'istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio accademico; uno studente designato dalla Consulta degli studenti; un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati. Qualora enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, il Cda è integrato di ulteriori componenti, fino ad in massimo di 2, nominati dal Ministro dell’università e della ricerca, su designazione dei predetti soggetti.

In base all’art. 8, il Consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di 13, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede, docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente, oltre a due studenti designati dalla Consulta degli studenti.

In base all’art. 12, la Consulta degli studenti è composta da 3 studenti eletti per gli istituti fino a 500 studenti, da 5 per gli istituti fino a 1.000, da 7 per gli istituti fino a 1.500, da 9 per gli istituti fino a 2.000, da 11 per gli istituti con oltre 2.000 studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.

Ai sensi dell’art. 4, co. 2, gli organi citati durano in carica 3 anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

In argomento, da ultimo, durante l’esame parlamentare del D.L. 104/2020 (A.C. 2700) è stato previsto (art. 33, co. 2-bis), inserendo nell’art. 2 della L. 508/1999 il co. 8-bis, che, sulla base di accordi di programma con il MUR, le istituzioni AFAM possono sperimentare, anche in deroga DPR 132/2003, e comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al co. 8 del medesimo art. 2, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese, per quanto qui interessa, modalità di composizione e costituzione degli organi di governo.



Articolo 27-bis, comma 1, del D.L. 23/2020 (L. 40/2020)
(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

 

L’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto in esame proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato 1 del decreto legge n. 83 del 2020. Conseguentemente, il n. 25 dell’Allegato 1 consente di adottare, fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni previste dall’articolo 27-bis, comma 1, del decreto legge 23/2020 (c.d. Decreto liquidità). In base a specifiche convenzioni regionali, tale norma ha esteso alle farmacie convenzionate con il Ssn la possibilità di erogare agli assistiti i medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente (i c.d. farmaci ospedalieri distribuiti dalle strutture aziendali del Ssn).

 

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 1, del decreto legge n. 23 del 2020, i farmaci ospedalieri, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti anche dalle farmacie convenzionate con il Ssn in regime di distribuzione per conto, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi della lett. a), comma 1, articolo 8 del decreto legge 347/2001[79] (L. 405/2001).

 

In base alla lett. a), comma 1, del citato articolo 8, le regioni e le province autonome hanno facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente da effettuarsi anche tramite tali farmacie, con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale.

 

Si ricorda ancora che la disposizione in commento pone ora l’efficacia della misura alla data del 31 dicembre 2020.

 

 

 



Articolo 38, commi 1 e 6, del D.L. 23/2020 (L. 40/2020)
(Disposizioni urgenti in materia contrattuale
per la medicina convenzionata)

 

La proroga in esame dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 concerne una norma transitoria relativa alla corresponsione di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta - norma posta dal comma 1 dell’articolo 38 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.

La proroga in esame fa letteralmente riferimento anche al comma 6 dello stesso articolo 38 - comma concernente gli specialisti ambulatoriali convenzionati -. Si valuti se tale richiamo sia superfluo, considerata la portata normativa del comma[80].

 

Il suddetto comma 1 prevede la corresponsione in via immediata - con i relativi arretrati - ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta degli incrementi del trattamento economico contemplati dall’Atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 ed integrato in data 29 agosto 2019.

Più in particolare, i suddetti incrementi - relativi sia alla quota capitaria (cioè, per assistito) sia alla quota oraria - per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono riconosciuti, in via transitoria, nelle more della conclusione dell’accordo collettivo nazionale per il 2016-2018 relativo alla medicina generale ed alla pediatria di libera scelta (commi 1 e 2 del citato articolo 38); il riconoscimento concerne anche gli arretrati. Gli incrementi medesimi cessano qualora le trattative per il suddetto accordo non si concludano - secondo la formulazione del comma 2 dello stesso articolo 38 - entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; considerato che tale comma non è stato richiamato dalle successive disposizioni legislative connesse alle varie proroghe dello stato di emergenza in oggetto, il termine per la conclusione dell'accordo, ai fini in esame, sembrerebbe continuare a decorrere - anche in base alla norma di chiusura di cui all'articolo 1, comma 4, del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124 - dal 31 luglio 2020.

Le relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione del citato D.L. n. 23[81] rilevano che gli incrementi previsti dal suddetto Atto di indirizzo sono pari all’1,84% per il periodo 1° gennaio 2018-31 marzo 2018 e al 4,23% dal 1° aprile 2018.

Per i medici di medicina generale, ai sensi del comma 2 del citato articolo 38, il nuovo accordo collettivo deve tener conto - in termini coerenti con la parte normativa prevista dal suddetto Atto di indirizzo - anche dei compiti di cui al comma 3 dello stesso articolo 38. Quest’ultimo comma reca il principio secondo cui i medici di medicina generale devono garantire la reperibilità a distanza per tutta la giornata, anche con l’ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.

 

Si ricorda che il comma 6 del citato articolo 38 prevede, per gli specialisti ambulatoriali convenzionati - medici e odontoiatri, veterinari ed altri professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali -, l’adeguamento in via immediata del trattamento economico relativo al 2018, in base al summenzionato Atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata; la relazione tecnica del disegno di legge di conversione del citato D.L. n. 23[82] rileva che l’adeguamento consiste esclusivamente nella decorrenza anticipata - dal 1° aprile 2018, anziché dal 1° settembre 2018 - dell’incremento già riconosciuto, pari al 4,23%, dall’accordo collettivo nazionale sottoscritto il 25 giugno 2019 e oggetto dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 31 marzo 2020.

Si ricorda che il comma 7 del citato articolo 38 specifica che agli oneri derivanti dal medesimo articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

 

 



Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del D.L. 23/2020 (L. 40/2020)
(Sperimentazione e uso compassionevole dei medicinali
in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

 

La proroga in esame dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 concerne la disciplina transitoria - posta dall'articolo 40[83] del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 - sulla sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché sull’uso compassionevole[84] dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti.

Le misure temporanee in esame hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili. Tali norme assorbono la disciplina già posta ai fini in oggetto dall’articolo 17 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) - articolo abrogato, con decorrenza dal 9 aprile 2020, dal comma 8 del presente articolo 40 (il comma 2 dell'articolo 1 della citata L. di conversione n. 40 fa salvi gli effetti giuridici prodottisi prima dell'abrogazione) -.

 

Più in particolare, il comma 1 dell'articolo 40 prevede che, per la suddetta finalità, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) possa accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, degli studi osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali. Sia in tale comma sia in alcuni dei commi successivi, la disciplina presenta alcune modifiche e precisazioni terminologiche rispetto alla versione di cui al suddetto articolo 17 abrogato. Esse, tra l’altro[85]: limitano l’ambito ai medicinali, espungendo il riferimento ai dispositivi medici; estendono le norme specifiche e transitorie in oggetto alla categoria degli studi osservazionali (si ricorda che tali studi - nell’ambito dei quali i farmaci sono prescritti secondo le indicazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio - non sono assoggettati alla disciplina generale in materia di sperimentazione clinica dei medicinali[86]); distinguono, ai fini dell’applicazione delle norme in oggetto, in conformità alla distinzione operata dal D.M. 7 settembre 2017, tra la fattispecie di un programma di uso terapeutico compassionevole per una pluralità di pazienti (sulla base di un protocollo clinico) e l’ipotesi di usi terapeutici compassionevoli nominali (inerenti a singoli pazienti, con impiego del medicinale in base alle evidenze scientifiche e non nell'ambito di un protocollo clinico definito).

In base al comma 2 dell'articolo 40, con riferimento all’ambito suddetto (costituito dai pazienti affetti dal virus COVID-19), i protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV[87], degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preventivamente valutati da parte della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA. La Commissione comunica gli esiti della valutazione anche al Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile[88]. Relativamente agli studi di fase I, la Commissione si avvale del parere della Commissione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione (Commissione istituita presso l’Istituto superiore di sanità ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 2001, n. 439); tale parere non era contemplato nel suddetto articolo 17 abrogato.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 40, il comitato etico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive-IRCCS "Lazzaro Spallanzani" è individuato quale comitato etico unico nazionale per la valutazione degli studi e dei programmi in oggetto (con riferimento, come detto, ai pazienti affetti da COVID-19) ed esprime il relativo parere nazionale, anche tenendo conto della valutazione della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’AIFA. Il suddetto comitato etico (comma 4 dell'articolo 40) acquisisce, dai promotori, tutta la documentazione necessaria, unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV[89], degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché degli eventuali emendamenti; la versione posta dal suddetto articolo 17 abrogato faceva riferimento esclusivamente all’acquisizione degli studi sperimentali sui medicinali di fase II, III e IV, degli eventuali emendamenti e delle richieste dei medici per gli usi compassionevoli.

Il comma 4 dell'articolo 40 specifica altresì che per le valutazioni delle richieste di usi terapeutici compassionevoli nominali (inerenti, come detto, a singoli pazienti, con impiego del medicinale in base alle evidenze scientifiche e non nell'ambito di un protocollo clinico definito) si applicano le disposizioni già vigenti in materia (attualmente stabilite dal citato D.M. 7 settembre 2017). Tale norma di chiusura non figurava nel suddetto articolo 17. Al riguardo, le circolari dell’AIFA del 6 aprile 2020 (emanata durante la vigenza del medesimo articolo 17) e del 22 maggio 2020 hanno specificato che per le richieste di usi terapeutici nominali resta competente il comitato etico locale.

Il comma 5 dell'articolo 40 prevede che il suddetto parere del comitato etico nazionale sia comunicato all’AIFA e sia quindi pubblicato, insieme con il protocollo approvato da parte del parere, sul sito internet istituzionale di quest’ultima. Il comma demanda inoltre all’AIFA di emanare, entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sentito il comitato etico dell'Istituto Spallanzani, una circolare che - al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 - definisca le procedure semplificate per l'acquisizione delle domande di sperimentazione clinica e per le modalità di adesione agli studi, in deroga alle procedure vigenti. In merito, come accennato, era stata già emanata dall’AIFA la circolare del 6 aprile 2020, durante la vigenza del suddetto articolo 17; successivamente, è stata emanata la circolare del 22 maggio 2020. Anche le procedure e le modalità stabilite dalla circolare trovano applicazione limitatamente al periodo temporale summenzionato.

Il comma 6 dell'articolo 40 prevede (tale disposizione non era presente nell’articolo 17 abrogato) che per gli studi sperimentali di cui al medesimo articolo senza scopo di lucro non occorra la stipula di una specifica polizza assicurativa. In merito, la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del citato D.L. n. 23[90] osserva che, in considerazione dell’emergenza in oggetto, "è stato previsto che le menzionate sperimentazioni ove siano non profit, rientrino nelle coperture delle polizze assicurative già in essere nelle strutture sanitarie coinvolte nella sperimentazione".

Il comma 7 dell'articolo 40 reca la clausola di invarianza finanziaria, specificando che le amministrazioni pubbliche svolgono i compiti previsti dalle norme in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Riguardo ai compiti del comitato etico nella sperimentazione clinica, si ricorda, in sintesi, che l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211, stabilisce che esso debba esprimere il proprio parere prima dell'inizio di qualsiasi sperimentazione clinica (in merito alla quale sia stato interpellato come comitato competente). Il medesimo articolo detta i criteri per la formulazione del parere. Il comitato etico è "un organismo indipendente, composto da personale sanitario e non, che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela, esprimendo, ad esempio, un parere sul protocollo di sperimentazione, sull'idoneità degli sperimentatori, sulla adeguatezza delle strutture e sui metodi e documenti che verranno impiegati per informare i soggetti e per ottenerne il consenso informato" (articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto legislativo). L'articolo 7 dello stesso D.Lgs. n. 211, e successive modificazioni, disciplina il parere unico in caso di sperimentazioni, basate su un unico protocollo, condotte da più centri.

Riguardo ai compiti del comitato etico nelle procedure inerenti all’uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione, cfr. il D.M. 7 settembre 2017.

Riguardo al comitato etico dell'IRCCS Lazzaro Spallanzani, si veda la pagina internet ad esso dedicata.

 

 

 



Articolo 4, commi 1 e 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020)
(Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali
per l’emergenza COVID-19)

 

L’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto in esame proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato 1 del decreto legge n. 83 del 2020. Conseguentemente, il n. 30 dell’Allegato 1 consente di adottare, fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni previste dall’articolo 4, commi 1 e 3 del decreto legge 34/2020 (Decreto rilancio) intese a disciplinare il riconoscimento, alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti ed alla gestione dell’emergenza.

 

L’articolo 4 del decreto legge 34/2020 (Decreto rilancio) ha previsto, limitatamente al periodo dello stato di emergenza (originariamente fissato al 31 luglio 2020, poi posticipato al 15 ottobre 2020 e ora prolungato al 31 gennaio 2021 dalla delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020), che le regioni, anche quelle sottoposte a  piano di rientro[91], e le province autonome, possano riconoscere alle strutture sanitarie  inserite nei piani adottati per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio (di cui all’articolo 3, del decreto legge 18/2020[92], oggetto della proroga di cui al n. 4 dell’Allegato 1 al provvedimento in commento), la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani, e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19.

La remunerazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario sono riconosciuti anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), del D. Lgs.  118/2011[93], compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l’anno 2020, vale a dire: alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, agli  istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, alle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale.

La proroga ora in esame fissa l’efficacia di tali disposizioni al 31 dicembre 2020.



Articolo 9 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020)
(Proroga piani terapeutici)

 

L’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto in esame proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato 1 del decreto legge n. 83 del 2020. Conseguentemente, il n. 30-bis dell’Allegato 1 consente, fino al 31 dicembre 2020, di prorogare di ulteriori 90 giorni i piani terapeutici in scadenza durante il periodo emergenziale.

 

 Più in dettaglio, i piani terapeutici a cui ci si riferisce includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici (erogati dal Ssn ai sensi del D.p.c.m 12 gennaio 2017 di definizione dei Nuovi LEA) per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio.

La norma impegna inoltre le Regioni Le Regioni ad adottare procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

La disposizione ora in commento fissa l’efficacia di tali norme al 31 dicembre 2020.

 



Articolo 81, comma 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020)
(Sospensione dei termini relativi alle sanzioni
in materia di obblighi statistici)

 

È prorogato dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 quanto previsto al numero 31 dell’allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020 riguardante la sospensione dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni relative agli obblighi di fornire dati statistici.

 

Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2020 aveva a sua volta prorogato da luglio al 15 ottobre 2020 i termini relativi alle disposizioni elencate dall’allegato 1 del medesimo, stabilendo altresì che esse tali norme debbano essere attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

 

Il numero 31 dell'allegato 1 dispone la proroga delle previsioni dell'articolo 81, comma 2, del D.L. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio) convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 2020.

 

La citata disposizione del c.d. decreto rilancio dispone la sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni amministrative relative agli obblighi di fornire dati statistici per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale (Psn).

L'obbligo è previsto nell'art. 7 del D.Lgs. 322 del 1989 e riguarda tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici. All'obbligo sono sottoposti anche i soggetti privati limitatamente alle rilevazioni previste nel Psn e inserite in un elenco che l’Istat è tenuto a predisporre annualmente.

Nell’art. 7 del d.lgs. n. 322 del 1989 si prevede inoltre che sia annualmente definita anche la tipologia dei dati la cui mancata fornitura configura violazione dell'obbligo ivi sancito. L'inosservanza dell'obbligo di fornire i dati richiesti, cui la legge equipara la fornitura scientemente errata o incompleta, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, definita ai sensi dell’articolo 11 del medesimo decreto.

I proventi delle sanzioni amministrative confluiscono in apposito capitolo di bilancio dell’Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dallo stesso Psn.

 

 

 



Articolo 100 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020)
(Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)

 

L’articolo 1, comma 3, lett.a) proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 la disposizione di cui all’articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.

 

Tale facoltà di avvalimento è prevista, eccezionalmente, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 per far fronte all’emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e si aggiunge alla facoltà di avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019- 2021)[94].

 

Nel dettaglio, l’art. 1, comma 3, lett. a), attraverso la modifica dell’articolo 1, comma 3 del dl 83/2020, proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 la disposizione dell’articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - richiamato dal numero 33 dell’Allegato 1, al suddetto dl 83/2020.

 

 

 

 



Articolo 232, comma 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020)
(Stati di avanzamento lavori in edilizia scolastica)

 

L’articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge in esame, modificando l’art. 1, comma 3, del D.L. 83 del 2020, proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, quanto disposto dall’articolo 232, comma 4, del D.L. 34/2020 che autorizza gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.

 

Come ricordato dall’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) (Atto di segnalazione n. 5 del 29 aprile 2020), in materia di sospensione delle attività contrattuali rilevano le seguenti disposizioni: l’art. 107 (sospensione) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e gli articoli 10 (sospensione dei lavori) e 23 (sospensione dell’esecuzione) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione).

In materia, invece, di emissione e pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto, i riferimenti normativi risultano l’art. 113-bis (termini di pagamento. clausole penali, recentemente sostituito dall’art. 5, comma 1, della L. 37/2019 – Legge europea 2018) del Codice medesimo e l’art. 14 (documenti contabili) del citato D.M. 49/2018.

Dal complesso delle richiamate disposizioni si evince che al verificarsi delle circostanze di cui ai commi 1, 2 e 4 del citato art. 107 del Codice dei contratti pubblici (cioè circostanze speciali, ragioni di necessità o di pubblico interesse, o cause imprevedibili o di forza maggiore), il direttore dei lavori dispone la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione in cui si dà atto dello stato di avanzamento dei lavori.

In sostanza, con l’attuale normativa vigente, non è prevista in corrispondenza della sospensione dei lavori l’emissione di un certificato di pagamento relativo allo stato avanzamento lavori, che, quindi, interviene, in aderenza a quanto previsto dall’art. 14, comma 1, lett. d), del D.M. 49/2018, secondo i termini e le modalità definite nella documentazione di gara e nel contratto, indipendentemente dalla sospensione.

Su tale ultimo punto, il Codice dei contratti pubblici disciplina la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia all’art. 106 e, per quel che qui interessa, al comma 1, lett. c) di tale disposizione, che prevede la modifica del contratto da parte del RUP, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

§  la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore (…). Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

§  la modifica non altera la natura generale del contratto.

 

Pertanto, l’art. 232, comma 4, del D.L. 34/2020 – tenuto conto che non richiama espressamente l’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 – appare finalizzato a superare l’ostacolo al pagamento anticipato rappresentato dalla previsione di tale ultima disposizione, secondo cui per il pagamento anticipato del SAL occorre preliminarmente modificare – in modo consensuale – il contratto di appalto tramite un atto aggiuntivo, in cui indicare le nuove modalità di pagamento delle rate in acconto, svincolando, così, l’emissione del SAL dagli importi indicati nel contratto medesimo.

L’art. 232, comma 4, appare in linea con la richiesta formulata nella citata segnalazione ANAC n. 5/2020, ove si sottolinea che è necessario consentire “alle stazioni appaltanti di emettere lo stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione dei lavori a causa dell’epidemia in corso, potrebbe rappresentare uno strumento di aiuto particolarmente efficace per gli operatori economici per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività”.

 

Si ricorda, infine, che il comma 4 dell’art. 6 del D.L. 162/2019 (cd. decreto proroga termini) ha prorogato (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica. In particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013). Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente link.

 

 

 



Articolo 232, comma 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020)
(Accelerazione dell’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica)

 

Il numero 34 dell'allegato 1 del D.L. 83/2020 (L. 124/2020) – in combinato disposto con il comma 3, lett. a), dell’articolo 1 del decreto-legge in esame – proroga ulteriormente (dal 15 ottobre 2020) al 31 dicembre 2020 l’efficacia di alcune previsioni riguardanti interventi di edilizia scolastica, originariamente introdotte per accelerare l’esecuzione degli stessi interventi nella fase di sospensione delle attività didattiche.

 

Infatti, il numero 34 dell'allegato 1 contiene il riferimento all'articolo 232, comma 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), le cui previsioni riguardano, esplicitamente, “la fase di sospensione delle attività didattiche disposta a seguito dell’emergenza da COVID-19”.

 

In proposito, si ricorda che, con OM n. 69 del 23 luglio 2020, è stato disposto che le lezioni dell’a.s. 2020/2021 sull’intero territorio nazionale potevano avere inizio a decorrere dal giorno 14 settembre 2020. Le regioni dovevano adottare le restanti determinazioni in materia di calendario scolastico, fermo restando che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

 

Pertanto, poiché la fase di sospensione delle attività didattiche è superata, si valuti l’opportunità di intervenire modificando direttamente il testo dell’art. 232, co. 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

 

Nel merito, a seguito delle disposizioni in esame, si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2020 anzitutto della applicabilità della previsione in base alla quale per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione di risorse in materia di edilizia scolastica, i concerti o i pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali sono acquisiti entro 10 giorni dalla relativa richiesta formale.

Al riguardo si ricorda, anzitutto, che, con specifico riferimento a pareri, visti e nulla osta relativi a interventi di edilizia scolastica, l’art. 1, co. 260, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha previsto, a regime, che gli stessi sono resi dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Decorso inutilmente tale termine, gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo.

Nella disciplina generale sui procedimenti amministrativi recata dall’art. 16 della L. 241/1990, invece, i pareri degli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono resi entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta[95].

In base all’art. 17-bis della medesima L. 241/1990, gli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni pubbliche ovvero di gestori di beni o servizi pubblici, sono resi entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento. In caso di decorso del termine senza che sia stato comunicato l'atto di assenso, concerto o nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

 

Si proroga al medesimo termine del 31 dicembre 2020, altresì, la applicabilità della previsione in base alla quale, decorso il termine di 10 giorni, nei 3 giorni successivi il Ministero dell’istruzione indice apposita conferenza di servizi, convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

Al riguardo si ricorda che, in base all’art. 232, co. 6, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) la conferenza di servizi si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro 7 giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi si intende quale silenzio assenso.

Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell’istruzione procede all’adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza[96].

 

 



[1] L'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, al comma 1, demanda l'adozione delle misure di contenimento (elencate nell'articolo 1) ai d.P.C.m., per l'adozione dei quali si procede: i) su proposta del Ministro della salute o ii) su impulso delle regioni (con una proposta dei Presidenti delle regioni interessate, qualora le misure riguardino esclusivamente una o più regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, qualora le misure riguardino l'intero territorio nazionale). In entrambi i casi, il decreto è adottato sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia (nonché sentiti i Presidenti delle regioni interessate o il Presidente della Conferenza delle regioni nel caso sub i)).

[2] Un rapporto che in alcuni momenti e in alcuni casi specifici è risultato particolarmente teso, sebbene il potere statale di adottare atti uniformi a livello nazionale trovi un solido fondamento in primis nella competenza legislativa esclusiva in materia di profilassi internazionale (ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera q), della Costituzione). Competenza che peraltro si somma a quella ex art.117, terzo comma, che demanda allo Stato l'individuazione dei principi (anche) nella materia concorrente "tutela della salute", alla competenza legislativa (eventualmente) derivante dalla chiamata in sussidiarietà alla luce dell'art.118 della Costituzione e della giurisprudenza in materia, nonché alla facoltà del Governo di sostituirsi a organi delle Regioni nel caso di "pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica" ai sensi dell'art.120 della Costituzione. Cionondimeno, le disposizioni (tuttora) vigenti in materia di igiene e di sanità pubblica e di polizia veterinaria di cui all'articolo 32 della legge n. 833 del 1978 (sostanzialmente ribadite dall'art.117, comma 1, del decreto legislativo n.112 del 1998) hanno ingenerato, specie in talune Regioni e in taluni comuni, l'aspettativa di poter assumere, in autonomia, misure per far fronte alla situazione di emergenza nell'ambito territoriale di competenza. Si ricorda infatti che le disposizioni da ultimo richiamate (cui si aggiungono, per i sindaci, anche quelle dettate dall'art.50 del TUEL) attribuiscono al Ministro della salute, al Presidente di regione e al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, in deroga alla normativa vigente, ripartendolo sulla base dell'ampiezza territoriale dell'emergenza (comunale, regionale, o sovraregionale/nazionale).

[3] Va peraltro rilevato che l'emergenza, nella primissima fase, è stata gestita secondo quanto previsto dal Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Il giorno seguente alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus dell'Organizzazione mondiale della sanità, il Consiglio dei ministri ha infatti adottato la deliberazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 ("Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili") e demandato inizialmente la gestione dell'emergenza alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile (che operano in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico). Successivamente, il fulcro della gestione dell'emergenza è stato rappresentato dalle ordinanze di carattere contingibile e urgente del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978, a partire da quelle del 21 e 22 febbraio, adottate d'intesa, rispettivamente, con il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione Veneto, per l'istituzione delle prime zone rosse.

[4] Come noto l'elenco delle misure adottabili contenuto all'art.1 del decreto-legge era esemplificativo, non tassativo e per le stesse non era previsto un periodo di vigenza massimo. Tali circostanze avevano indotto parte della dottrina a dubitare della costituzionalità della fonte primaria.

[5] Con cui peraltro venivano superate le richiamate criticità contenute nel decreto-legge n.6, in particolare con la tipizzazione delle misure adottabili con d.P.C.m. e la previsione che le stesse avessero una durata predeterminata, non superiore a trenta giorni, ancorché le misure fossero reiterabili e modificabili sino alla conclusione dello stato di emergenza.

[6] Quanto ai Sindaci, era fatto loro divieto di adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti cui erano sottoposte le ordinanze regionali (art.3, comma 2).

[7] Le cui misure sono state prorogate sino al 7 ottobre dall'art. 1, comma 1, del d.P.C.m. 7 settembre 2020 ("Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"). A sua volta, l'art.5 del presente decreto-legge (si veda la relativa scheda di lettura) proroga le misure recate nel d.P.C.m. da ultimo richiamato, sino all'adozione di ulteriore d.P.C.m. e comunque non oltre il 15 ottobre.

 

[8] Per la nozione di contatto stretto, cfr. la circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, prot. 18584.

[9]  Decisione "che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1765 per quanto riguarda lo scambio transfrontaliero di dati tra applicazioni mobili nazionali di tracciamento dei contatti e di allerta nell’ambito della lotta alla pandemia di COVID-19".

[10]   Le specifiche tecniche di interoperabilità sono volte a consentire controlli incrociati con riferimento agli utenti provenienti da altri Stati membri (senza la necessità di scaricare diverse app nazionali).

In merito, gli Stati membri hanno sviluppato, su base volontaria, e con il sostegno della Commissione, la suddetta infrastruttura digitale, denominata gateway federativo. Quest'ultima dovrebbe garantire la trasmissione di informazioni fra i server back-end delle applicazioni nazionali, consentendo alle medesime di funzionare senza soluzione di continuità anche a livello transfrontaliero.

[11] Regolamento "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)". Riguardo al suddetto articolo 35, cfr. infra.

[12]            Tale soggetto può essere una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un servizio o altro organismo, secondo la nozione di cui all’articolo 4, primo comma, numero 7), del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

[13]            In base al primo comma, numero 8), del citato articolo 4 del regolamento 2016/679/UE, è un soggetto responsabile del trattamento una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un servizio o un altro organismo che tratti dati personali per conto del titolare del trattamento. Cfr. anche l’articolo 28 dello stesso regolamento.

[14] Riguardo al Sistema Tessera Sanitaria, cfr. il relativo portale.

[15] L'inserimento di tale dato avviene su base volontaria, come specificato nella valutazione d'impatto presentata dal Ministero della salute (riguardo a tale documento, cfr. infra).

[16] Cfr., al riguardo, la Nota UE n. 47/1, "L'uso di applicazioni mobili di tracciamento in risposta alla pandemia di Covid-19", 5 maggio 2020, del Servizio studi del Senato e il Dossier n. 33, "Orientamenti della Commissione europea sulle app a sostegno della lotta alla pandemia di COVID-19 relativamente alla protezione dei dati", 29 aprile 2020, dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati.

[17] Per le conclusioni si veda https://innovazione.gov.it/task-force-dati-le-relazioni-delle-attivita-dei-gruppi-che-hanno-valutato-le-app/.

[18] XVIII, 8a Commissione, Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, riunione n. 57 del 29 aprile 2020.  

[19] Si veda in proposito il parere del Garante per la protezione dei dati personali sulla proposta normativa per la previsione di una applicazione volta al tracciamento dei contagi da SARS-CoV-2 del 29 aprile 2020. In tale parere il Garante ha ritenuto, in linea generale, il sistema di contact tracing prefigurato dall'articolo in esame "non in contrasto con i principi di protezione dei dati personali".

[20] Dossier n. 281/2 secondo la numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 332/2 secondo la numerazione del Servizio Studi della Camera.

[21] Disciplina di cui al titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

[22] Il termine per il recepimento della direttiva scade il 24 novembre 2020.

[23] Cfr. l'A.S. n. 1970.

[24] Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2020 (GU n. 115 del 6 maggio 2020) è intervenuto a modificare gli Allegati 1, 2 e 3 del d.P.C.m. del 26 aprile.

[25] In attuazione, peraltro, dell’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto in esame.

[26]   Con riguardo alle limitazioni all’attività di ricerca scientifica derivanti dallo stato di emergenza nazionale, si rinvia al tema web Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) per il mondo dell'istruzione (scuola, istruzione e formazione professionale, università, Istituzioni AFAM) curato dal Servizio Studi della Camera.

[27] In coerenza con quanto declinato nel Documento tecnico, pubblicato il 23 aprile u.s., elaborato dall’Istituto ed approvato dal Comitato tecnico scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, in deroga alle disposizioni generali di cui al d.lgs. n. 81/2008 e in conseguenza dello stato emergenziale, al fine di individuare le misure preventive, aggiuntive o specifiche per una tutela, quanto maggiore possibile, rispetto ad un eventuale contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati saranno tenuti a sottoporre i lavoratori alle misure di sorveglianza sanitaria eccezionale. Trattasi di sorveglianza sanitaria eccezionale, in quanto misura connessa ad uno stato emergenziale e finalizzata alla prevenzione esclusiva del rischio da contagio, ad esclusione quindi degli altri rischi specifici della mansione, normati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

[28] Tale contingente è assunto conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

[29] Bollettino statistico del Ministero dell'economia e delle finanze, recante il Monitoraggio politiche di coesione – Programmazione 2014-2020 – Situazione al 31 dicembre 2019.

[30] I citati commi da 2 a 4 fanno riferimento al comma 1, quindi essi sono implicitamente compresi nella proroga in oggetto.

[31] Per le ipotesi ammesse di contratti di lavoro autonomo o di collaborazione, cfr. il comma 6 del citato articolo 7 del D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni.

[32] Cfr., a quest'ultimo riguardo, i commi 3 e 20 del citato articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010, e successive modificazioni. Tali limiti, in ogni caso, non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, in quanto le relative norme costituiscono per essi soltanto disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

[33] Riguardo ai limiti della spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, cfr. l'articolo 11, commi da 1 a 4.1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, e successive modificazioni.

[34] Alle suddette colonne fa rinvio l'articolo 2, comma 7, dello stesso D.L. n. 34.

[35] Per l’individuazione di essi, cfr. l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, nonché, per l'ordine degli psicologi, l’articolo 01 della L. 18 febbraio 1989, n. 56.

[36] Si ricorda che il conseguimento dell'abilitazione professionale (entro la data di inizio delle attività didattiche) è richiesto per la frequenza di tutte le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, ai sensi dell'articolo 2, comma 433, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

[37] Per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale le procedure in oggetto possono riguardare anche l'assunzione di personale dirigenziale.

[38] Nella suddetta data è entrata in vigore la L. 7 agosto 2015, n. 124, recante la delega in base alla quale è stato emanato il D.Lgs. n. 75 del 2017.

[39] Sono esclusi i contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni. 

[40] Cfr., in merito, infra.

[41] I suddetti incarichi di consulenza sono in ogni caso ammessi se conferiti a titolo gratuito.

[42] Per le ipotesi ammesse di contratti di lavoro autonomo o di collaborazione, cfr. il comma 6 del citato articolo 7 del D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni.

[43] Riguardo ai limiti della spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, cfr. l'articolo 11, commi da 1 a 4.1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, e successive modificazioni.

[44]   Alle suddette colonne fa rinvio l'articolo 2, comma 7, dello stesso D.L. n. 34.

[45] Limitazioni di cui all'articolo 14, comma 3, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

[46] Di cui all’articolo 1, commi da 547 e 548-ter, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni.

[47] Si ricorda che la possibilità di partecipazione riguarda le procedure concorsuali concernenti la specifica disciplina oggetto del corso.

[48] Si ricorda che secondo i princìpi posti dalla disciplina legislativa in oggetto, la formazione teorica è svolta presso le università e quella pratica presso l’ente o azienda d’inquadramento (purché accreditato ai fini della formazione specialistica).

[49] Si ricorda che, in base alla disciplina generale di cui al D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, ogni regione stipula protocolli d’intesa con le università ubicate nel proprio territorio ai fini dello svolgimento dell'attività assistenziale sanitaria.

[50] Riguardo all'articolo 2-ter, cfr. infra.

[51] I commi 2 e 3 dell'articolo 2-ter in esame fanno riferimento al comma 1 dello stesso articolo, quindi essi sono implicitamente compresi nella proroga in oggetto.

[52] Per l’individuazione di essi, cfr. l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, nonché, per l'ordine degli psicologi, l’articolo 01 della L. 18 febbraio 1989, n. 56.

[53] Si ricorda che il conseguimento dell'abilitazione professionale (entro la data di inizio delle attività didattiche) è richiesto per la frequenza di tutte le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, ai sensi dell'articolo 2, comma 433, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.     

[54] In merito, cfr. anche infra.

[55] Riguardo ai limiti della spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, cfr. l'articolo 11, commi da 1 a 4.1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, e successive modificazioni.

[56] Alle suddette colonne fa rinvio l'articolo 2, comma 7, dello stesso D.L. n. 34.

[57] Cfr., per le procedure concorsuali relative, rispettivamente, al personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, l’articolo 11 del regolamento di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, e l’articolo 11 del regolamento di cui al D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

[58] Nel testo come successivamente novellato dall'articolo 3 del citato D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020.

[59] La norma concerne la formazione specialistica a tempo parziale delle varie professioni sanitarie.

[60] Più in particolare, l’accordo nazionale e gli accordi specifici concernono le modalità di svolgimento della suddetta formazione a tempo parziale e delle attività formative, teoriche e pratiche, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.

[61] Ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera b), del citato D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020. Anche tale disposizione è oggetto di proroga da parte del presente decreto.

[62] Si ricorda che, in base alla disciplina generale di cui al D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, ogni regione stipula protocolli d’intesa con le università ubicate nel proprio territorio ai fini dello svolgimento dell'attività assistenziale sanitaria.

[63] Riguardo all'articolo 2-bis, cfr. supra.

[64] Ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 42.

[65] Dall’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale).

[66] Ai sensi dell’articolo 8-ter del medesimo D.Lgs. 502/1992.

[67]            Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[68] Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

[69] Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3, c. 3, della L. 104/1992, la disabilità assume il carattere di gravità qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

[70] Per quanto riguarda lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, il comma 2 del richiamato articolo 90 precisa che questo può attuarsi anche attraverso l’uso di strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

[71] Si rammenta in proposito che ai sensi dell'art. 69 del TUEL nei comuni con meno di 15.000 abitanti le funzioni di presidente del consiglio comunale sono svolte dal sindaco.

[72] Si tratta di: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia spaziale italiana (ASI); Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Istituto italiano di studi germanici; Istituto nazionale di astrofisica (INAF); Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” (INDAM); Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS); Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM); Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”; Stazione zoologica “Anton Dohrn”; Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

[73]            In base al d.lgs. 218/2016, gli enti pubblici di ricerca vigilati da altri Ministeri sono: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali); Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA, vigilata dal Ministero dello sviluppo economico); Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP, già Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori-ISFOL, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali); Istituto nazionale di statistica (ISTAT, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri); Istituto superiore di sanità (ISS, vigilato dal Ministero della salute); Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA, vigilato dal Ministero dell’ambiente).

[74] L'attuale presidente è in carica dal 4 febbraio 2019 (prof. Gian Carlo Blangiardo).

[75] Qui sono consultabili gli atti di nomina dei componenti del Consiglio del 14 dicembre 2015.

[76] Cfr. la disciplina di cui al D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".

[77] Entrambe le modalità, secondo la suddetta circolare, possono essere integrate con un colloquio, ove la Commissione, in accordo con gli ordini professionali o le associazioni di categoria, lo ritenga necessario.

 

[78] Circa le mascherine facciali di tipo chirurgico quali beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, vale ricordare come una novella introdotta (dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 33 del 2020) nell'articolo 122 (quale suo comma 1-bis) del decreto-legge n. 18 del 2020, ha previsto che il Commissario possa stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici. Questo, al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici onde assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni. Rientrano in tale ambito di azione le misure atte a ristorare gli aderenti ai protocolli dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto. Rimane ferma la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.

[79]            Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.

[80] Cfr. infra.

[81] Cfr. l'A.C. n. 2461.

[82] Cfr. l'A.C. n. 2461.

[83] Benché la norma di proroga richiami esclusivamente i commi 1, 3 e 5 del citato articolo 40, gli altri commi del medesimo articolo sono implicitamente compresi, per connessione, nella proroga in oggetto.

[84] L’uso compassionevole concerne i medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, con riferimento all’impiego degli stessi al di fuori della sperimentazione. Cfr., in materia, il D.M. 7 settembre 2017.

[85] Per altre differenze rispetto all’articolo 17 abrogato, cfr. infra.

[86] Cfr. l’articolo 1, comma 1, e l’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico.

[87] Per "protocollo" degli studi sperimentali suddetti deve intendersi "il documento in cui vengono descritti l'obiettivo o gli obiettivi, la progettazione, la metodologia, gli aspetti statistici e l'organizzazione della sperimentazione" (articolo 2, comma 1, lettera h), del citato D.Lgs. n. 211 del 2003). Per la distinzione delle fasi nella sperimentazione clinica si fa rinvio al sito internet AIFA.

[88] Si ricorda che il Comitato è composto dal Segretario Generale del Ministero della Salute, dal Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal Direttore dell’Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal Direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dal Coordinatore dell’Ufficio Promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato. Il Comitato può essere integrato in relazione a specifiche esigenze.

[89] Per la distinzione delle fasi nella sperimentazione clinica, cfr. supra, in nota.

[90] Cfr. l'A.C. n. 2461.

[91] Sono sei le Regioni attualmente sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro (PdR): Puglia, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Campania e Molise; Calabria e Molise sono commissariate. Nell’ultimo tavolo di verifica del 22 luglio 2020, la fase di commissariamento della Regione Lazio è stata dichiarata conclusa.

[92] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

[93] D.Lgs. 118/2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

[94] La norma richiama quanto già disposto dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del lavoro in data 25 novembre 2019, in relazione alla situazione emergenziale in corso nel nostro Paese che comporta la necessità di intensificare le ispezioni al fine di consentire una regolare dinamica di ripresa delle attività produttive che salvaguardi le basilari esigenze di salute e sicurezza dei lavoratori. La Convenzione citata in norma per altro prevede in via generale la possibilità del Ministro del lavoro di “avvalersi del Comandante dei carabinieri per la tutela del lavoro e per il suo tramite delle strutture dallo stesso gerarchicamente dipendenti onde disporre a pieno di specifiche professionalità, le cui prerogative, tipiche della polizia giudiziaria meglio si attagliano alle citate esperienze operative”.

[95] Tale termine non si applica in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

[96] In base all’art. 14-ter, co. 2, della L. 241/1990, invece, in caso di indizione di conferenza di servizi simultanea, i lavori della stessa si concludono non oltre 45 giorni decorrenti dalla data della prima riunione. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in 90 giorni.