Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | D.L. 111/2020 - Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 |
Serie: | Progetti di legge Numero: 343 |
Data: | 17/09/2020 |
D.L. 111/2020 - A.S. n. 1931
Settembre 2020
Servizio Studi
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Dossier n. 290
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
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Progetti di legge n. 343
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Articolo 1 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
Articolo 2 (Disposizioni in materia di trasporto scolastico)
(Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021)
Articolo 4, comma 1 (Sospensione dei versamenti tributari e contributivi per Lampedusa e Linosa)
Articolo 6 (Entrata in vigore)
L'articolo 1 stabilisce che le risorse di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 104 del 2020 possono essere utilizzate, nel limite di 300 milioni di euro, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale - destinato anche a studenti - occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall’applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID19 e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante-Covid abbiano avuto un riempimento superiore all’80% della capacità (co. 1). Il comma 2 autorizza ciascuna regione e Provincia autonoma all’attivazione di tali servizi aggiuntivi, nei limiti del 50 per cento delle risorse attribuibili applicando alla spesa autorizzata dal comma 1 le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione dell’articolo 200, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020.
Il comma 1 prevede che le risorse dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 (D.L. agosto) - che ha incrementato di 400 milioni di euro la dotazione, per l’anno 2020, del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale per sostenere il trasporto pubblico locale - possano essere utilizzate, oltre che per le finalità di all’articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di compensazioni per le imprese di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale, anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle seguenti misure di contenimento:
Ø misure derivanti dall’applicazione delle Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico
Ø e Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato.
La disposizione indica il fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge n. 19 del 2020 e al decreto-legge n. 33 del 2020.
Si tratta del D.L. 25/03/2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del D.L. 16/05/2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. riaperture).
Per una ricostruzione dei contenuti delle citate Linee Guida per la gestione del servizio di trasporto in emergenza sanitaria, con riguardo alle specifiche misure da adottare in relazione alla emergenza sanitaria, anche con riferimento ai coefficienti di riempimento dei mezzi di trasporto, si vedano nel dettaglio gli appositi paragrafi in calce alla presente scheda di lettura sulle Linee guida in materia di trasporto.
La disposizione prevede tale destinazione di risorse ove i predetti servizi di trasporto, nel periodo ante COVID, abbiano avuto un 'riempimento superiore all’80% della capacità'.
Si valuti di chiarire le modalità di accertamento della prevista condizione del riempimento superiore alla percentuale indicata. Si valuti altresì di chiarire l'arco temporale in rilievo per la verifica dell'indicata parametro, atteso che la disposizione fa riferimento al 'periodo ante COVID'.
Si prevede comunque che la destinazione a tale ulteriore finalità prevista dalla norma in esame sia nel limite di 300 milioni di euro.
L'articolo 44 del D.L. agosto ha incrementato di 400 milioni di euro la dotazione, per l’anno 2020, del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale che abbiano subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell’emergenza Covid-19, prevedendo inoltre il riversamento all’entrata del bilancio dello Stato della eventuale eccedenza ricevuta in anticipazione dalle regioni rispetto a quanto spettante a conguaglio.
Si tratta del Fondo istituito dal comma 1 dell’art. 200 del D.L. n. 34/2020 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare le imprese di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale, elencate nel comma 2 dello stesso art. 200, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Si tratta delle seguenti:
§ le imprese di trasporto pubblico locale e regionale;
§ gli enti affidanti di contratti di servizio grosscost: si tratta dei contratti in cui il gestore riceve un corrispettivo concordato che è commisurato ai soli costi del servizio offerto ed indipendente dalle entrate del servizio stesso: il rischio commerciale è pertanto a carico dell'ente affidante che gestisce i ricavi incassati;
§ la gestione governativa navigazione laghi;
§ la gestione governativa della ferrovia circumetnea;
§ la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero.
I criteri di ripartizione del Fondo, sono definiti in base al comma 2 dell’art. 200, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, al fine di evitare sovra compensazioni.
Per quanto riguarda l’emanazione del decreto attuativo previsto dal richiamato articolo 200, il 18 giugno 2020 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata sul decreto interministeriale, MIT/MEF, che dispone l'assegnazione alle Regioni, a titolo di anticipazione, di complessivi 412 milioni di euro, su 500 totali stanziati, a compensazione dei mancati introiti per le aziende di trasporto pubblico locale nel periodo di lockdown. L'anticipazione è pari al 55% dei ricavi certificati relativi al periodo dal 23 febbraio al 3 maggio 2018, in attesa dei dati certificati 2019 non ancora disponibili. Complessivamente alle regioni vengono attribuiti circa 406,219 milioni di euro, mentre 6,245 milioni sono attribuiti complessivamente alle gestioni governative (Ferrovia Circumetnea, Servizio ferroviario Domodossola- confine svizzero e Gestione governativa navigazione laghi). La tabella dell'attribuzione delle risorse è pubblicata sul sito del MIT. Gli 88 milioni di euro circa che costituiscono il residuo di risorse da ripartire, secondo quanto comunicato, consentiranno di rivedere eventualmente le attuali assegnazioni in sede di riparto definitivo. La Conferenza Unificata ha preso atto il 27 luglio 2020 delle comunicazioni della Commissione Europea sulle disposizioni concernenti la distribuzione del fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari ai passeggeri del trasporto pubblico locale nel periodo 23 febbraio-31 dicembre 2020. La Conferenza delle Regioni nel prendere atto delle comunicazioni ha trasmesso al Governo un breve documento con alcune raccomandazioni, in particolare chiedendo al ministero delle infrastrutture e trasporti di "procedere con urgenza alla definizione dei dati necessari al calcolo delle sovracompensazioni, sia ai fini dell’osservanza delle indicazioni della Commissione europea, sia al fine di un eventuale riequilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio in essere”.
In attuazione del disposto dell’articolo 200, comma 2, del Decreto legge n. 34/2020, è stato quindi emanato il Decreto interministeriale dell'11 agosto 2020 n. 340, relativo alla compensazione dei mancati ricavi per le aziende che operano nel settore del trasporto pubblico locale causa COVID-19.
Il 9 settembre 2020 è stato inoltre emanato il decreto dirigenziale n. 262 ("Decreto di impegno e contemporaneo pagamento, capitolo 1318, per compensazione dei mancati ricavi per le aziende che operano nel settore del trasporto pubblico locale causa COVID-19").
Per ulteriori approfondimenti in ordine alle misure adottate in materia di trasporti in relazione all'emergenza sanitaria da Covid 19 si veda anche il tema a cura della Camera.
In base al comma 2, ciascuna Regione e Provincia autonoma è autorizzata all’attivazione dei servizi aggiuntivi di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa autorizzata al comma 1 della disposizione le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, attuativo dell’articolo 200, comma 2, del decreto-legge n. 34 già sopra richiamato.
La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione del comma 2 è volta a consentire l'immediato utilizzo da parte di regioni e province autonome delle risorse previste dall'articolo 44 del D.L. agosto, anche per i servizi aggiuntivi di trasporto e nelle more dell'adozione del relativo decreto attuativo.
Il comma 2 prevede quindi che con il decreto attuativo di cui al citato articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 (D.L. agosto) si provvede poi alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per le finalità dei servizi aggiuntivi, indicate al comma 1 della norma in esame, nonché alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi.
Si rammenta più nel dettaglio che il comma 1 dell'art. 44 prevede che l’incremento di 400 milioni sia ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto N. 104, previa intesa in sede di Conferenza Unificata e secondo i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 200 del decreto-legge n. 34/2020.
Si rammenta peraltro che il comma 2 del citato articolo 44 dispone che qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a ciascuna regione a valere sul fondo dovesse risultare superiore alla quota spettante a conguaglio, l’eccedenza dovrà essere versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità.
Per ulteriori approfondimenti sull'articolo 44 del D.L. agosto, si veda il relativo dossier.
La RT della disposizione afferma che essa non determina effetti finanziari, in quanto esclusivamente finalizzata ad includere anche le spese aggiuntive per il trasporto pubblico locale e regionale connesse alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, tra le finalizzazioni delle risorse di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, nel limite di 300 milioni di euro per l’anno 2020, senza determinare alcuna variazione all’ammontare complessivo delle stesse.
Servizi di trasporto e emergenza sanitaria: le Linee guida
Le Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico
Le Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione delf Covid-19 in materia di trasporto pubblico, elaborate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sono in allegato al DPCM del 7 settembre 2020, che proroga al 7 ottobre 2020 le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel DPCM del 7 agosto 2020[1].
Il documento stabilisce le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, contemperando il contenimento e il contrasto del rischio sanitario con le attività di istruzione, di formazione, di lavoro, culturali e produttive.
Nel documento viene precisato che la tutela dei passeggeri non è indipendente dall’adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali “misure di sistema”[2], ossia: l'articolazione dell’orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa, fondamentali per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connesse alla mobilità dei cittadini; la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado (mediante intese, a livello territoriale con gli enti locali, nell’ambito di un coordinamento tra le Direzioni generali regionali del Ministero dell'Istruzione e i competenti Assessorati regionali all’istruzione). È raccomandata, quando possibile, l’incentivazione della mobilità sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.).
Si richiamano, per implementare i servizi, le seguenti disposizioni:
· l’articolo 200 ("disposizioni in materia di trasporto pubblico locale") del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con particolare riferimento al comma 6 bis. Tale comma prevede che, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all’articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi ci cui all’articolo 82, comma 5, lettera b, del medesimo codice;
· l’articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", concernente le procedure di semplificazione per l’affidamento dei servizi.
Le linee guida ritengono inoltre "fortemente auspicabile" l'aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta. Tali servizi aggiuntivi, laddove dichiarati indispensabili dagli enti di governo del trasporto pubblico locale per assicurare il servizio con l’avvio dell’anno scolastico, sulla base di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo straordinario ovvero del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale (TPL) di cui alla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2013) e successive modificazioni, per le Regioni a statuto ordinario, e di un Fondo straordinario per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. In tale contesto viene previsto che il Governo provveda a stanziare, nella legge di bilancio per l’anno 2021, risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di euro per le Province e i Comuni.
[1]Le risorse già stanziate a favore delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto pubblico, conseguenti alla ridotta capacità di riempimento prevista dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione delle entrate di cui al decreto legge n.104 del 2020, potranno essere utilizzate anche per i servizi aggiuntivi.
Si ricorda che la legge n. 228/2012, all'articolo 1, comma 301, ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. A partire dal 2018 il Fondo TPL è disciplinato dalle norme del decreto legge n. 50 del 2017, che ha modificato sia il criterio di finanziamento del Fondo, in attesa del riordino del sistema della fiscalità regionale, sia i criteri per il riparto. In particolare, l'articolo 27 (commi 1-8), del decreto legge ha rideterminato la consistenza del Fondo fissandola per legge in 4.789,5 milioni di euro per l'anno 2017 e in 4.932,6 milioni € a decorrere dall'anno 2018, disapplicando pertanto il precedente meccanismo di quantificazione del Fondo che era ancorato al gettito delle accise su benzina e gasolio.
La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha peraltro previsto due modifiche all'entità del Fondo. È stato infatti incrementato il Fondo di 500.000 euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di assicurare che i treni passeggeri siano dotati di adeguate misure atte a garantire il primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza. Inoltre è stata disposta una riduzione di 58 milioni di euro, per gli anni 2019 e 2020, nonché per gli anni 2021 e successivi del Fondo. Lo stanziamento del Fondo nel Bilancio triennale 2018-2020 ammonta a 4.933,054 milioni di euro per il 2018, a 4.876,554 milioni di euro per il 2019 ed a 4.875,554 milioni di euro per il 2020.
Le analisi contenute nella Relazione della Corte dei Conti relative ai risultati 2019 per missioni e programmi del MIT, evidenzia che il Programma 13.6, Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, rappresenta la voce di spesa maggiore della Missione 13 (“Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto”), pari a circa 6,31 miliardi di euro nel 2019, in quanto vi è compreso il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (Fondo TPL) i cui stanziamenti si trovano sul cap. 1315 nello Stato di previsione del MIT ed ammontano a circa 4,9 miliardi € annui, che vengono erogati dal Ministero alle Regioni a Statuto ordinario in due tranche (acconto dell'80% e saldo), in base a percentuali di ripartizione fisse. Il programma, inoltre, è finalizzato, da una parte, al finanziamento della realizzazione di linee metropolitane nelle più grandi città, e, dall'altra, direttamente al finanziamento delle procedure di acquisto di autobus e metropolitane e materiale rotabile.
La Relazione della Corte dei Conti, a proposito del Fondo TPL, rileva in particolare che: "Nonostante tale sistema stia garantendo, comunque, la necessaria provvista di risorse finanziarie, anche sulla base delle Intese acquisite in sede di Conferenza unificata, permangono, a livello regionale, le criticità di adeguamento agli standard di efficientamento e di programmazione dei servizi, nonché di ritardo nell'erogazione dei corrispettivi di servizio a favore delle imprese del settore, da parte della stessa Regione e degli Enti affidanti. La piattaforma informatica presso l'Osservatorio per il TPL, sulla quale dovrebbero transitare i dati trasportistici che le aziende sono tenute a comunicare e che ciascuna Regione può utilizzare per la programmazione dei servizi di trasporto, ancora non risulta pienamente efficace: a detta del Ministero, infatti, è "necessario un sostanziale irrobustimento della struttura della piattaforma telematica attualmente utilizzata e strettamente connessa allo sviluppo dello studio delle attività integrative e migliorative".
Le linee guida indicano le seguenti misure di carattere generale: la sistematica sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro utilizzati da viaggiatori e/o lavoratori secondo le modalità definite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità; l'installazione di dispenser di soluzioni disinfettanti; l'uso della mascherina, per la protezione del naso e della bocca, all'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi; la vendita di biglietti con sistemi telematici; l'installazione di punti vendita e distributori di dispositivi di sicurezza nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti; la previsione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori in caso di accertata temperatura corporea superiore a 37,5?; sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all'interno delle stazioni e autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto; interventi gestionali di regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro; misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa.
Il distanziamento di un metro non è necessario nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.
Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto potranno essere installati separazioni removibili tra i sedili. È in corso un accordo tra MIT- INAIL e IIT per individuare il materiale idoneo per consentire la separazione tra una seduta e l’altra, al fine di consentire un indice di riempimento dei mezzi pressoché totale. Le aziende di trasporto possono avviare forme autonome di individuazione di materiale idoneo da sottoporre alla certificazione sanitaria del CTS.
Per prevenire il rischio di contagio le linee guida sottolineano inoltre l'importanza della responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico.
In particolare, viene raccomandato di: non usare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore); acquistare, se possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app; seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone; utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro; sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti; evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente; nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso; utilizzare l’app Immuni.
Indicazioni specifiche sono fornite con riguardo alle singole modalità di trasporto. Per quanto riguarda in particolare il trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, lagunare, costiero e ferroviario di interesse delle Regioni e delle P.A., le linee guida dispongono che:
· l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MT in data 20 marzo 2020;
· i passeggeri devono utilizzare necessariamente una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca;
· la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire secondo flussi separati: con tempi di attesa del mezzo di trasporto idonei a evitare contatti, anche attraverso aperture differenziate delle porte;
· devono essere contrassegnati con marker i posti che eventualmente non possono essere occupati.
· è consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale. Tale coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell’aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani, infatti la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall’esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata. Inoltre, per i tram di vecchia generazione è possibile l’apertura permanente dei finestrini. Potrà essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un suo filtraggio attraverso idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS;
· nelle stazioni della metropolitana occorre prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti o prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti;
· occorre applicare marker sui sedili non utilizzabili;
· è necessario sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo;
· adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri.
Le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato
Il D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, le cui risorse sono destinate ai comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria (art. 229, co. 2-bis).
Quanto alla gestione del servizio, nella fase di elaborazione di apposite Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, il 6 agosto 2020 l’ANCI ha inviato alla Ministra delle infrastrutture e dei trasporti una lettera e una nota di dettaglio sui costi sostenuti dai comuni per il servizio del trasporto scolastico e la stima su un possibile aggravio derivante proprio dalle misure contenute nelle Linee guida. L'ANCI ha dunque chiesto di "individuare risorse a livello centrale da destinate direttamente ai comuni, per assicurare il servizio di trasporto scolastico, essenziale a garantire il diritto allo studio".
Le suddette Linee guida per il trasporto scolastico dedicato hanno quindi costituito l'Allegato 16 del D.P.C.M. 7 agosto 2020, in vigore fino al 7 settembre 2020. Il D.P.C.M. 7 settembre 2020, le cui disposizioni si applicano dall'8 settembre 2020 e sono efficaci fino al 7 ottobre 2020, ha sostituito l'Allegato 16 al D.P.C.M. 7 agosto 2020. In base alle Linee guida, in via generale come sopra ricordato è stabilito un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all'80 per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi; inoltre.
· è consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato solo nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo non sia superiore ai 15 minuti.
· Le modalità di riempimento - le quali dettagliano anche la salita degli alunni e la discesa dal mezzo - prevedono che non venga occupato il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente) e che vengano impiegati anche marker segnaposto.
· In relazione all'organizzazione del servizio, le Linee guida disciplinano anche i casi di criticità rispetto al numero di mezzi destinati al trasporto scolastico dedicato, in relazione a un elevato numero di studenti iscritti al servizio: il comune, sentite le scuole, sulla base delle indicazioni condivise con la Regione, determinerà le fasce orarie del trasporto, non oltre le due ore antecedenti l'ingresso usuale a scuola e un'ora successiva all'orario di uscita previsto.
· Per gli alunni in difficoltà come ad esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di sintomatologia Covid-19, o presenza di disabilità, sarà possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento.
In materia di servizio di trasporto scolastico, a fini di inquadramento si ricorda che, secondo l’art. 5, co. 1, del d.lgs. 63/2017, nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità per gli alunni e gli studenti, sono incentivate le forme di mobilità sostenibile. Il co. 2 dispone, a sua volta, che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati. Il successivo co. 3 prevede che tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.
Tale previsione si inquadra fra quelle, complessivamente recate dal medesimo d.lgs., finalizzate a garantire l’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado. A tal fine, in particolare, l’art. 2 dello stesso d.lgs. dispone che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, devono programmare gli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli alunni e degli studenti, al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità, servizi di mensa, fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi, servizi per gli alunni e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare. Ai sensi dell’art. 3, i servizi di cui all’art. 2 devono essere erogati in forma gratuita, ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi. In caso di contribuzione delle famiglie, gli enti locali individuano i criteri di accesso ai servizi e le eventuali fasce tariffarie in considerazione del valore dell’ISEE, ferma restando la gratuità totale qualora già prevista.
L'art. 3, co. 2, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) consente la riduzione o l'azzeramento della quota corrisposta dalle famiglie per i servizi di trasporto scolastico rispetto ai costi sostenuti dall'ente locale, in relazione alle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Sulla possibilità di erogare gratuitamente i servizi di trasporto scolastico e sulla relativa qualificazione è intervenuta la delibera 25/2019 della Corte dei conti, sezione autonomie, che ha operato una ricostruzione delle definizioni di “trasporto pubblico locale” e di “servizio pubblico a domanda individuale”. La Corte ha affermato che il servizio di trasporto scolastico non può essere qualificato come “trasporto pubblico locale” in quanto "privo degli elementi qualificanti di questo". Al trasporto scolastico, infatti, può accedere solo una ben precisa tipologia di utenza (studenti residenti sul territorio e, per il servizio di cui all’art. 5, co. 2, del d.lgs. 63/2017, solo studenti della scuola primaria statale), i percorsi e gli orari sono strettamente funzionali alla fruizione del servizio scolastico e non vi è una tariffazione ma, al più, una contribuzione.
Quanto all'esclusione del trasporto scolastico dal novero dei servizi pubblici a domanda individuale previsti dal citato D.M. 31 dicembre 1983, la Corte – ricordando che questi ultimi includono "tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale" - ha evidenziato che, nonostante ne presenti alcuni tratti caratteristici, "osta alla qualificazione del servizio di trasporto scolastico come servizio pubblico a domanda individuale la circostanza che la sua erogazione è doverosa per legge." Piuttosto, la Corte ha evidenziato che "l’unica qualificazione del servizio di che trattasi rispettosa del dettato normativo che ne disciplina l’erogazione, porta a ricondurre il trasporto scolastico ad un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio la cui mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito". Ciò, anche in linea con le finalità generali del d.lgs. 63/2017 di sostegno del diritto allo studio.
Conclusivamente, dunque, ha enunciato il seguente principio di diritto: «Gli Enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d’invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l’Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall’Ente per l’erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano».
L'articolo 2 autorizza i comuni a finanziare i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni di euro e nel limite, per ciascun comune, del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019, attraverso le risorse del fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020.
L'unico comma dell'articolo in esame stabilisce che le risorse di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.
Si valuti l'opportunità di specificare le modalità con le quali coordinare le decisioni di spesa aggiuntiva in modo tale che siano rispettati sia il limite complessivo (150 milioni di euro) sia quello di spesa di ciascun comune (30% della corrispondente spesa del 2019). Ciò anche al fine di evitare che la maggiore spesa da parte dei comuni di maggiori dimensioni determini il rapido raggiungimento del limite complessivo e conseguentemente l'esclusione dei comuni minori.
Per un approfondimento sul servizio del trasporto scolastico, anche con specifico riferimento alla gestione durante l'emergenza sanitaria, si veda la scheda relativa all'articolo 1.
Si rammenta che a seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19, il decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo per assicurare l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3).
Tale fondo concorre ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.
Il riparto del fondo è demandato a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 10 luglio 2020, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza stato-città ed autonomie locali, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (calcolate al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo a ristoro delle predette minori entrate e delle maggiori spese), come valutati da un apposito Tavolo tecnico.
Tuttavia, al fine di assicurare una celere erogazione di risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, si è previsto, in ogni caso, l'erogazione a ciascun ente, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, del 30 per cento del fondo a titolo di acconto sulle somme spettanti.
Al fine di monitorare la tenuta delle entrate locali, è prevista l'istituzione di un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 sull'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate rispetto ai fabbisogni di spesa di ciascun ente.
Il Tavolo tecnico è stato istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020. Esso si avvale del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. - ed è composto da: due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, due rappresentanti del Ministero dell’interno, due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le città metropolitane, un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Con il successivo D.M. del Ministero dell'interno 16 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane, a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020.
La ripartizione delle risorse del Fondo tra i singoli enti beneficiari di ciascun comparto è stata effettuata con il Decreto del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020.
Successivamente, l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. Agosto) ha disposto un incremento della dotazione del Fondo suddetto nell’importo di 1,67 miliardi di euro per l’anno 2020, di cui 1,22 miliardi di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.
L’incremento è finalizzato a garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica di COVID-19 (al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese).
Il riparto delle suddette risorse incrementali del Fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo tecnico appositamente istituito con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2020, in attuazione del comma 2 dell’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché del riparto delle risorse iniziali del Fondo già effettuato con il decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020[3].
Le risultanze intermedie del tavolo tecnico sono evidenziate nelle Note metodologiche allegate al D.M. del Ministero dell'interno del 16 luglio 2020[4], che reca i criteri e le modalità di riparto del Fondo per il comparto comuni (Allegato A) e per il comparto province e città metropolitane (Allegato B), a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020.
La finalità dell'articolo in esame viene individuata nella necessità di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge n. 19 del 2020 (recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, e al decreto-legge n. 33 del 2020 (recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'epidemia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020.
Per una più ampia ricostruzione delle misure contenute nelle Linee guida sul trasporto in relazione all'emergenza sanitaria, si vedano gli appositi paragrafi alla scheda relativa all'articolo 1.
L'articolo 3 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021 in favore degli enti locali, al fine di individuare spazi ulteriori per lo svolgimento dell'attività didattica e per far fronte alle relative spese di conduzione e adattamento. Un ulteriore importo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è destinato agli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Inoltre, 5 milioni di euro disponibili in conto residui sono destinati alle medesime finalità.
In dettaglio, per facilitare le procedure di reperimento degli spazi per il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, il comma 1 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, destinando tali risorse agli enti locali.
Si ricorda che, in base alla L. 23/1996, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
- i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
- le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.
La L. 56/2014 (art. 1, co. 85) ha confermato che tra le funzioni fondamentali delle province rientra la gestione dell'edilizia scolastica.
Le finalità cui sono destinate le risorse sono quelle di cui all'art. 32, co. 2, lett.a), del D.L. 104/2020 (A.S. 1925, in fase di conversione).
L'articolo 32 del D.L. 104/2020 incrementa il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021 (comma 1) destinando quota parte delle risorse a determinate finalità quali: l'acquisizione di ulteriori spazi per l'attività didattica; il sostegno finanziario ai patti di comunità per l'ampliamento della permanenza a scuola degli studenti; la stipula di contratti a tempo determinato, consentendo sostituzioni dal primo giorno di assenza; lo svolgimento di prestazioni straordinarie e l’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa anche per remunerare prestazioni aggiuntive (commi 2 e 3). Al relativo riparto delle risorse incrementali tra le finalità suddette si provvede con decreto (comma 5).
In particolare, in base all'art. 32, co. 2, lett. a), del D.L. 104/2020, una quota di risorse per il 2020 e per il 2021 è volta fra l'altro a permettere - attraverso il trasferimento di risorse - agli enti locali titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica di disporre di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021 mediante affitto, acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee e di far fronte alle spese di conduzione e di adattamento alle esigenze didattiche.
La disposizione in commento stanzia quindi risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate con il D.L. 104/2020, destinandole prioritariamente agli affitti di spazi e alle relative spese di conduzione, all'adattamento alle esigenze didattiche e al noleggio di strutture temporanee.
Il 19 agosto 2020, in attuazione dell'art. 32, co. 2, lett. a), del D.L. 104/2020 e del D.I. 28 agosto 2020, n. 109, in corso di registrazione, di riparto delle risorse, il Ministero dell'istruzione ha lanciato un avviso pubblico per l'assegnazione di risorse agli enti locali titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica per affitti e acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee. Nel suddetto avviso pubblico si rende noto che, con il citato decreto, alla finalità relativa agli spazi ulteriori per la didattica sono stati destinati 29 milioni di euro per l’anno 2020 e 41 milioni di euro per l’anno 2021. Con avviso n. 28141 del 7 settembre 2020 è stato approvato l'elenco definitivo degli enti locali beneficiari delle risorse relative alla voce "noleggi di strutture temporanee a uso didattico", mentre con avviso n. 28139 del 07 settembre 2020 è stato approvato l'elenco degli enti locali beneficiari delle risorse di cui alla voce "affitti" e di cui, per la parte relativa ai medesimi affitti, alla voce "spese derivanti dalla conduzione degli spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche".
Con particolare riguardo all'adattamento e all'uso gli ambienti scolastici nella fase emergenziale, si segnala altresì che l'art. 232, co. 8, del D.L. 34/2020 (L.77/2020) prevede che, per supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l’adattamento, per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, degli ambienti e delle aule per il contenimento del contagio relativo al COVID-19, “il fondo per le emergenze” di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica è incrementato, per il 2020, di 30 milioni di euro. In attuazione è intervenuto il D.M. 77/2020.
Inoltre, in base all’art. 231, co. 1, lett. f), del D.L 34/2020 alla finalità di adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi delle scuole possono essere destinate anche le risorse incrementali del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Per ulteriori informazioni si veda qui.
Nel Piano Scuola 2020/2021 si ribadisce che gli enti locali effettuano, nei territori di rispettiva competenza, la ricognizione degli spazi scolastici esistenti, anche con la collaborazione delle scuole, per conoscere dati o approfondire specifiche situazioni di contesto; predispongono l’adeguamento di spazi mai (o non più) adibiti ad edifici scolastici, anche procedendo all’assegnazione in uso alle scuole di spazi solitamente destinati alla cittadinanza, da riadattare a fini della frequenza scolastica, nonché alla realizzazione di soluzioni esterne di idonee dimensioni ad accogliere classi, in spazi interni o anche esterni alle pertinenze scolastiche. E' inoltre riportato un Allegato tecnico, recante il "Quadro indicativo delle rispettive competenze di enti locali e istituzioni scolastiche in vista della riapertura delle scuole a settembre".
Secondo il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre, siglato il 6 agosto tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali, "qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'istituto scolastico, gli enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza".
Si stabilisce poi che con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del "fondo di cui al primo periodo". Si segnala che il primo periodo non fa riferimento ad alcun fondo, ma si limita ad autorizzare una spesa.
Il comma 2 indica le modalità di copertura degli oneri, cui si provvede:
- quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'art. 1, co. 717, L. 208/2015, novellato da ultimo dall'art. 232, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020). Si tratta di risorse destinate al pagamento, da parte dello Stato all’INAIL, di canoni di locazione in relazione alla realizzazione, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui alla L. 153/1969, delle scuole innovative, compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento;
- quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'art. 1, co. 678, della L. 205/2017. Si tratta di risorse destinate al pagamento, da parte dello Stato all’INAIL, di canoni di locazione per il completamento del programma relativo alla realizzazione di scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne;
- quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'art. 3, co. 4, del d.lgs. 65/2017. Si tratta di risorse finalizzate al pagamento, da parte dello Stato, di canoni di locazione da corrispondere all’INAIL, relativi alle aree per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l’infanzia innovativi a gestione pubblica.
In base alle relazioni illustrativa e tecnica presentate in prima lettura al disegno di legge di conversione (A.S. 1931), le risorse in questione sono disponibili in quanto, pur essendo state avviate le procedure per l'individuazione e la stima delle aree di costruzione, "non è stata conclusa questa fase preliminare e non sono state stipulate le relative convenzioni attuative con l'INAIL per disciplinare anche le modalità di corresponsione dei canoni una volta realizzate le scuole innovative e i Poli per l'infanzia".
Si precisa inoltre che "le risorse in questione non saranno impegnate contabilmente negli anni 2020 e 2021 per mancanza della convenzione con l'INAIL, che costituisce il presupposto giuridico dell'impegno contabile. Pertanto, queste risorse possono essere destinate ad altra e più urgente finalità senza determinare un danno alle procedure in corso, in considerazione della disponibilità sul capitolo di bilancio di riferimento delle risorse, che consente peraltro agevolmente di poter spostare anche in avanti negli anni l'ammortamento dei futuri impegni con l'INAIL".
Il comma 3 stabilisce poi che, per le medesime finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi del citato art. 32, co. 2, del D.L. 104/2020, il Ministero dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall'art. 58-octies del D.L. 124/2019 (L. 157/2019).
L'art. 58-octies del D.L. 124/2019 (L. 157/2019) ha previsto l’istituzione di un’apposita sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica, le cui risorse – pari a 5 milioni di euro per il 2019 e a 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025 – sono destinate a finanziare le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, incluse quelle emerse a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'art. 20-bis del D.L. 8/2017 (L. 45/2017) (per le zone 1 e 2).
Alle stesse finalità sono destinate ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo art. 58-octies del D.L. 124/2019.
Anche in questo caso, si prevede che i criteri e le modalità di riparto sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione fa riferimento a criteri e modalità di riparto "del fondo di cui al primo periodo": si segnala nuovamente che il primo periodo del comma 3 non istituisce alcun fondo, ma prevede uno stanziamento di risorse.
L'articolo 4, comma 1, differisce al 21 dicembre 2020 tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali che scadono entro il 21 dicembre 2020 medesimo dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa. Gli stessi soggetti potranno, altresì, versare il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge n. 34 del 2020 con la rateizzazione disposta dall’articolo 97 del decreto-legge n. 104 del 2020.
Il comma in esame dispone, in particolare, che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data.
Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, della rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili prevista dall’articolo 97 del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. Agosto). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Nella relazione illustrativa il Governo motiva tale disposizione con il grave disagio socio economico derivante dallo stato di emergenza nel quale si trova in particolare il comune di Lampedusa e Linosa
Si rammenta che l’articolo 126, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 proroga dal 30 giugno al 16 settembre 2020 il termine di ripresa della riscossione dei versamenti tributari e contributivi sospesi a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e per gli enti non commerciali. La disposizione proroga altresì (comma 2) dal 31 luglio al 16 settembre 2020 il versamento delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni. La disposizione sposta al 16 settembre 2020 anche il termine di ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi per i comuni maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (comma 3). L’articolo 127 del medesimo decreto-legge dispone la proroga di alcuni termini per i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) e dell'articolo 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi) del decreto-legge n. 18 del 2020.
Si rammenta altresì che l’articolo 97 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede la possibilità di beneficiare di un’ulteriore rateizzazione del pagamento di una serie di versamenti già sospesi da precedenti decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma introduce la possibilità che gli importi sospesi possano essere versati per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Pertanto i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa potranno versare il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in 24 rate mensili di pari importi a decorrere dal 1° gennaio 2021. La norma prevede, infine, che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Nella relazione tecnica allegata al decreto-legge, il Governo fornisce una stima degli importi interessati dalla disposizione:
- entrate di natura tributaria: 4 milioni di euro nell'anno 2020;
- contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali: 8,1 milioni di euro nell’anno 2020;
- importi dovuti per la precedente sospensione scaduta il 15 dicembre 2017: sulla base di informazioni acquisite dall’Agenzia delle Entrate si stimano tributi non ancora versati alla scadenza della sospensione per 15 milioni di euro.
L'articolo 4, commi da 2 a 4, estende alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa le agevolazioni introdotte nel 2019 in favore delle imprese agricole ricadenti nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017. Le agevolazioni consistono nell'erogazione di: mutui agevolati per investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile; contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile; mutui agevolati a un tasso pari a zero di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola, il mutuo agevolato ha una durata complessiva, incluso il periodo di preammortamento, non superiore a 15 anni. La definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni sopra descritte è demandata a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. Per le suddette finalità è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Il comma 2 estende alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa le agevolazioni introdotte dall’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 123/2019 (L. 156/2019). A tali agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell’Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per i settori interessati. La finalità ascritta all'intervento è quella di consentire il pieno rilancio dell’attività turistica ed alberghiera, in considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19.
L’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 123/2019 ha previsto che alle imprese agricole che ricadono nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 possano essere concessi:
- mutui agevolati per investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile;
- contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile;
- mutui agevolati a un tasso pari a zero di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.
Per le iniziative nel settore della produzione agricola, il mutuo agevolato ha una durata complessiva, incluso il periodo di preammortamento, non superiore a 15 anni.
Il comma 3 demanda la definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni sopra descritte, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.
Il comma 4 autorizza per le suddette finalità la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per il 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
L'articolo 5 riconosce, a determinate condizioni, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario, con relativa indennità, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. I profili temporali delle norme in esame sono oggetto del comma 5. Il suddetto congedo è riconosciuto dall'INPS nel rispetto di un limite di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2020 (comma 6). Il comma 7 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 1,5 milioni di euro per il 2020, per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca del suddetto congedo. Alla copertura degli stanziamenti di cui ai commi 6 e 7 si provvede mediante riduzione di risorse destinate ad interventi di integrazione salariale (comma 8).
Più in particolare, il comma 1 prevede che un genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato, abbia diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (territorialmente competente) a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. Il diritto è escluso per le prestazioni lavorative che non possano essere rese in modalità agile (comma 2) nonché per i giorni in cui l'altro genitore svolga (a qualunque titolo) lavoro in modalità agile ovvero non svolga alcuna attività lavorativa o usufruisca del congedo straordinario summenzionato (comma 4) (resta fermo che il dipendente possa svolgere la prestazione in modalità agile, ove quest'ultima si basi su un accordo con il datore di lavoro, ai sensi della disciplina generale in materia[5]).
Si ricorda che l'eventuale adozione della misura della quarantena a seguito di contatti all'interno di plessi scolastici è attualmente oggetto dell'allegato 21 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 - allegato inserito dal successivo D.P.C.M. del 7 settembre 2020 e che costituisce la trasposizione del documento recante indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, adottato dall'Istituto superiore di sanità il 28 agosto 2020 insieme con altre amministrazioni[6] -.
La formulazione del comma 1 - così come quella di cui al successivo comma 2, relativa al congedo straordinario - fa riferimento esclusivamente ai casi di quarantena disposta per la fattispecie suddetta, e non anche alle ipotesi in cui essa sia stata disposta per contatti al di fuori del plesso scolastico[7]. Si valuti l'opportunità di una valutazione di tale profilo.
La norma di cui al presente comma 1 sul diritto alla modalità di lavoro agile si aggiunge ad altre norme che, in via transitoria, prevedono tale diritto per alcune fattispecie - sempre a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione -[8].
Tali norme transitorie prevedono, fino al 15 ottobre 2020[9]:
- il riconoscimento del diritto in esame in favore dei lavoratori dipendenti portatori di handicap grave, o aventi nel proprio nucleo familiare un soggetto portatore di handicap grave o immunodepresso[10];
- il riconoscimento del diritto in oggetto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, ai dipendenti del settore privato maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro[11].
Il successivo comma 5 fa riferimento ai periodi o frazioni di periodo compresi entro il 31 dicembre 2020; si valuti l'opportunità di chiarire se tale limitazione temporale riguardi - oltre che l'istituto del congedo straordinario di cui ai commi 2 e seguenti - anche il diritto alla modalità di lavoro agile, di cui al presente comma 1.
Il comma 2 riconosce, con riferimento alla suddetta ipotesi di quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, il diritto ad un congedo straordinario del genitore lavoratore dipendente, per tutto o parte del periodo in oggetto, entro il limite di spesa di cui al successivo comma 6 e qualora sussistano le seguenti condizioni: la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile; nei medesimi giorni (comma 4) l'altro genitore svolga attività lavorativa, con modalità diversa dal lavoro agile; i periodi o le frazioni di periodo in oggetto siano compresi entro il termine del 31 dicembre 2020 (comma 5).
Per tale congedo, in luogo della retribuzione, viene riconosciuta dall'INPS un'indennità pari al cinquanta per cento della medesima retribuzione, con il riconoscimento, ai fini previdenziali, della contribuzione figurativa relativa all'intera retribuzione (comma 3). La base di calcolo dell'indennità è determinata secondo gli stessi criteri vigenti per la base di calcolo dell'indennità per i congedi parentali[12]. Di conseguenza, si fa riferimento alla retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo; l'importo di tale base di calcolo non comprende il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore[13].
Per le modalità di pagamento dell'indennità, trovano applicazione (implicitamente) i criteri vigenti per i trattamenti di maternità relativi alle lavoratrici dipendenti e per i congedi parentali[14].
Si valuti l'opportunità di chiarire i criteri di computo del periodo di congedo in esame ai fini dell'anzianità di servizio, considerato che, nell'ordinamento, tali criteri sono stabiliti in maniera non univoca per i trattamenti di maternità e per i congedi parentali.
Si ricorda che i periodi relativi ai trattamenti di maternità delle lavoratrici dipendenti, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie, mentre, per i periodi di congedo parentale, sono esclusi i suddetti effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia (ai sensi dell'articolo 34, comma 5, dello stesso testo unico).
Come accennato, il congedo è riconosciuto dall'INPS (su domanda) entro un limite complessivo di spesa, pari a 50 milioni di euro (per il 2020) (comma 6). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del medesimo limite; qualora emerga, anche in via prospettica, che quest'ultimo sia stato raggiunto, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Riguardo alla limitazione della fattispecie ai soli casi di quarantena (del minore di quattordici anni) disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, cfr. supra.
Si ricorda altresì che, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alcune forme di congedo sono state ammesse, per i lavoratori pubblici e privati, fino al 31 agosto 2020, dagli articoli 23 e 25 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
Il comma 7 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 1,5 milioni di euro per il 2020, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca dei congedi di cui ai commi da 2 a 6.
La relazione tecnica[15] allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che l'autorizzazione di spesa è stata definita sulla base dei seguenti fattori: numero di minori aventi meno di quattordici anni, tasso di incidenza della quarantena nell'ambito della suddetta fascia di età, indice di diffusione dei contagi adeguato in considerazione degli effetti derivanti dalla riapertura delle scuole, durata della quarantena.
Il comma 8 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari complessivamente a 51,5 milioni di euro per il 2020, riducendo nella misura corrispondente un'autorizzazione di spesa[16] destinata ad interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 (trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga).
Il comma 9 specifica che le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dal 9 settembre 2020.
[1] Una prima versione delle linee guida era in allegato al DPCM del 26 aprile 2020.
[2] Per le Regioni e le Province autonome è fatta salva la possibilità di introdurre prescrizioni diverse che tengano conto delle condizioni territoriali e logistiche, nonché delle rispettive dotazioni di parco mezzi.
[3] Si veda al riguardo il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020.
[4] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020.
[5] Per tale disciplina generale, cfr. il capo II della L. 22 maggio 2017, n. 81, e successive modificazioni. Per alcune delle disposizioni specifiche e transitorie vigenti, cfr. infra. Si ricorda che l'articolo 18, comma 1, della suddetta L. n. 81 definisce il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa; la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla disciplina legislativa e dalla contrattazione collettiva.
[6] Queste ultime sono: Ministero della salute, Ministero dell’istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Riguardo all'eventuale adozione della misura della quarantena, il capitolo 2.2.3 del documento afferma che, qualora un alunno o un operatore scolastico risulti positivo al virus SARS-CoV-2, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale valuterà se prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti; la chiusura di una scuola o di una parte della stessa dovrà essere valutata dal suddetto dipartimento in base al numero di casi confermati, a eventuali cluster e al livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola - osserva sempre il documento - non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il medesimo dipartimento potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire l'eventuale circolazione del virus. Il successivo capitolo 2.3 specifica che, qualora un alunno o un operatore scolastico risulti contatto stretto di un contatto stretto, non vi è alcuna precauzione da prendere, a meno che, per un successivo accertamento di positività, non si ricada direttamene nella fattispecie (e nelle relative indicazioni) di cui al suddetto capitolo 2.2.3.
[7] Si ricorda che, per i casi in cui la quarantena sia stata invece disposta per la positività del figlio (al virus SARS-CoV-2), i genitori conviventi rientrano a loro volta nell'ambito della quarantena precauzionale, la quale è equiparata, ai fini lavoristici, alla condizione di malattia del lavoratore (cfr. l'articolo 26, comma 1, e l'articolo 87, comma 1, alinea, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27).
[8] Riguardo al profilo temporale della norma di cui al presente comma 1, cfr. infra.
[9] In base alle proroghe di termini disposte dall'articolo 1, comma 3, e dal relativo allegato 1 del D.L. 30 luglio 2020, n. 83.
[10] Cfr. l’articolo 39, commi 1 e 2-bis, del citato D.L. n. 18 del 2020 (per la proroga del termine, cfr. supra, in nota).
[11] Cfr. l’articolo 90, comma 1, secondo periodo, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (per la proroga del termine, cfr. supra, in nota).
Si ricorda altresì che un'ulteriore fattispecie (di cui al primo periodo del medesimo articolo 90, comma 1, del D.L. n. 34) ha trovato applicazione fino al 14 settembre 2020 (in base alle specifiche norme di proroga di cui ai citati articolo 1, comma 3, e allegato 1 del D.L. n. 83). Tale norma riconosceva il diritto in esame ai lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi fosse altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa) e che non vi fosse genitore non lavoratore.
[12] Il presente comma 3 opera infatti un richiamo dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, con esclusione del comma 2 dello stesso articolo 23; tale richiamo è identico, dunque, a quello operato dall'articolo 34 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, per l'indennità relativa ai congedi parentali. Riguardo al suddetto comma 2 dell'articolo 23, comma escluso dall'ambito di tali richiami, cfr. infra.
[13] Tali ratei non vengono computati in quanto il presente comma 3 esclude dal richiamo normativo il comma 2 del suddetto articolo 23 del testo unico (cfr. supra). Per le modalità specifiche di calcolo della retribuzione media globale giornaliera, cfr. gli altri commi del medesimo articolo 23.
[14] Riguardo a tali criteri, cfr. l'articolo 22, comma 2, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 151, e successive modificazioni (tale comma è richiamato, per i congedi parentali, dall'articolo 34, comma 4, del medesimo testo unico).
[15] Cfr. l'A.S. n. 1931.
[16] Di cui all'articolo 22-ter del citato D.L. n. 18 del 2020 (convertito nella L. n. 27 del 2020), e successive modificazioni.