Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Cultura |
Titolo: | Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato |
Riferimenti: | AC N.2525/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 287/2 |
Data: | 30/05/2020 |
Organi della Camera: | VII Cultura |
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
D.L. 22/2020 – A.C. 2525
30 MAGGIO 2020
Servizio Studi
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Dossier n. 238/2
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Progetti di legge n. 287/2
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D20022b
INDICE
Schede di lettura
§
PREMESSA...................................................................................................
5
§
Articolo 1, commi 1 e 2 e da 3 a 9 (Esami di Stato e regolare valutazione dell’anno scolastico 2019/2020).....................................................................................................
9
§
Articolo 1, comma 2-bis (Valutazione finale degli alunni della scuola primaria dall’a.s. 2020/2021)...................................................................................................
38
§
Articolo 2, commi da 01 a 07 (Modalità di svolgimento della procedura concorsuale straordinaria per il reclutamento di docenti della scuola secondaria).......
39
§
Articolo 2, comma 08 (Percorsi di specializzazione per il sostegno)..........
45
§
Articolo 2, commi 1 e 2 (Misure urgenti per l'avvio dell’anno scolastico 2020/2021)
47
§
Articolo 2, comma 2-bis (Corsi di formazione per la sicurezza a scuola)..
52
§
Articolo 2, commi 3, 3-ter e 5 (Prestazioni didattiche e lavorative del personale scolastico)
54
§
Articolo 2, commi 3-bis e 6 (Risorse per la didattica digitale e viaggi di istruzione)
60
§
Articolo 2, commi 4, 4-bis e 4-ter (Nuove graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze del personale docente ed educativo)...............................................
62
§
Articolo 2-bis (Tavolo di confronto sui percorsi abilitanti)........................
67
§
Articolo 2-ter (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali)
68
§
Articolo 3 (Funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione)
70
§
Articolo 4 (Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego)
73
§
Articolo 4-bis (Utilizzo di graduatorie concorsuali)...................................
75
§
Articolo 5 (Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l’accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia)................................
78
§
Articolo 6 (Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari e disposizioni in materia di formazione continua in medicina)................................................................
82
§
Articolo 7 (Sospensione delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi di università e istituzioni AFAM).........................................................................................
88
§
Articolo 7-bis (Abilitazione scientifica nazionale)......................................
92
§
Articolo 7-ter (Interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica).........
95
§
Articolo 7-quater (Conseguimento del titolo di studio nelle istituzioni AFAM per l’a.a. 2018/2019).................................................................................................
102
§
Articolo 7-quinquies (Scuola superiore meridionale)...............................
103
§
Articolo 8 (Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria)............
107
§
Articolo 9 (Entrata in vigore)....................................................................
108
Il decreto legge si colloca fra i provvedimenti adottati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Esso è composto di 9 articoli ai quali, durante l’esame al Senato, se ne sono aggiunti altri 7. Sempre al Senato, è stata deliberata l’estensione del titolo, inserendo il riferimento anche a disposizioni in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica.
Al riguardo, si ricorda che le prime misure attuate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 erano recate dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (L. 13/2020) che, allo scopo di evitare la diffusione del virus nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di sospensione, con DPCM, del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza, nonché la sospensione dei viaggi di istruzione, sia sul territorio nazionale, sia all'estero (art. 1, co. 2, lett. d) ed f).
A seguire, erano dunque intervenuti vari DPCM che avevano progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali, tali previsioni.
In particolare, il DPCM 4 marzo 2020 aveva stabilito che sull’intero territorio nazionale, a decorrere dal 5 marzo 2020 (e fino al 15 marzo 2020) erano sospesi, fra l’altro, i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Erano esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Erano, inoltre, sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (art. 1, co. 1, lett. d) ed e)).
Lo stesso DPCM ha, inoltre, previsto – con disposizioni poi presenti in tutti i successivi DPCM - che, per tutta la durata della sospensione, i dirigenti scolastici devono attivare modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e che nelle università e nelle istituzioni AFAM le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le università e le istituzioni AFAM, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, devono assicurare, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico (art. 1, co. 1, lett. da g) a i)).
Tali sospensioni erano state dapprima confermate (dall’8 marzo 2020 al 15 marzo 2020) dal DPCM 8 marzo 2020 (art. 2, co. 1, lett. h), e art. 5, co. 1) e successivamente prorogate (dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020) dal DPCM 9 marzo 2020 (che aveva esteso all’intero territorio nazionale le misure previste per la regione Lombardia e altre 14 province dall'art. 1 del medesimo DPCM 8 marzo 2020, tra cui anche la sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza e la previsione secondo cui gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi).
Successivamente, il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (L. 35/2020) ha previsto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, può essere disposta, con DPCM, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento, ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus, la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, delle attività delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni AFAM, di master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma restando la possibilità di svolgimento delle attività con modalità a distanza, nonché la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, sia sul territorio nazionale sia all'estero (art. 1, co. 2, lett. p e q), e art. 2, co. 1).
Ha, altresì, disposto (art. 5, co. 1) l’abrogazione, salvo alcune disposizioni, del D.L. 6/2020, facendo però salvi gli effetti prodotti sulla base dei DPCM emanati ai sensi dello stesso D.L.
Si sono, dunque, succeduti vari altri DPCM che hanno confermato senza soluzione di continuità le sospensioni indicate.
Qualche variazione è intervenuta, limitatamente alla formazione superiore, con il DPCM 26 aprile 2020 che, confermando la sospensione (fino al 17 maggio 2020) dei servizi educativi per l’infanzia, nonché delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e nelle istituzioni AFAM – con esclusione dei corsi di formazione specifica in medicina generale –, e la prosecuzione delle attività didattiche a distanza, ha previsto che, a decorrere dal 4 maggio 2020, nelle università e nelle istituzioni AFAM possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che siano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
E’, poi, intervenuto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, che ha previsto che le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni AFAM, di corsi per le professioni sanitarie e università per anziani sono svolte con modalità definite con DPCM ai sensi del D.L. 19/2020 (art. 1, co. 13).
In prima attuazione, il DPCM 17 maggio 2020 ha confermato, sostituendolo, quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020. Le disposizioni da esso recate sono efficaci fino al 14 giugno 2020 (art. 1, co. 1, lett. q), r), s), t).
Articolo 1, commi 1 e 2 e da 3 a 9
(Esami di Stato e regolare valutazione dell’anno scolastico
2019/2020)
L’articolo 1, commi 1 e 2 e da 3 a 9, modificato dal Senato, definisce la cornice generale della disciplina speciale, per l’anno scolastico 2019/2020, per la valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché per l’ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado alla classe successiva, per l’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dei medesimi studenti, e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, demandando l’adozione delle specifiche misure a ordinanze del Ministro dell’istruzione, in parte già intervenute.
In particolare, si prevede la semplificazione degli esami di Stato.
Al riguardo, il testo del decreto-legge, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’8 aprile 2020, profilava due diverse discipline, a seconda che l’attività didattica potesse riprendere o meno in presenza entro il 18 maggio 2020.
Essendo ormai trascorsa la data del 18 maggio 2020 senza la ripresa dell’attività didattica in presenza, ed essendo, peraltro, intervenute varie ordinanze che disciplinano le previsioni riferite a tale ipotesi, nel prosieguo della scheda in esame si darà conto solo di quest‘ultima.
Per le previsioni relative all’ipotesi in cui l’attività didattica fosse invece ripresa entro il 18 maggio 2020, si veda il dossier n. 287 del 15 aprile 2020.
Le disposizioni si applicano alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione che, in base alla L. 62/2000, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
Più nel dettaglio, il comma 1 dispone che, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione possono essere adottate, esclusivamente per l’a.s. 2019/2020, specifiche misure sulla “valutazione” degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.
Al riguardo, si evidenzia che, benché il comma 1 faccia riferimento generico alla “valutazione”, le specifiche recate dai commi successivi riguardano tutte la “valutazione finale”. Anche la rubrica dell’articolo fa riferimento specifico alla “valutazione dell’anno scolastico 2019/2020”.
Si ricorda, peraltro, che in materia di valutazione dispone anche l’art. 87, co. 3-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in base al quale “La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.
Valutazione finale e ammissione degli studenti alla classe successiva
Il comma 4, lett. a), nel testo modificato dal Senato, dispone che le ordinanze disciplinano le modalità, anche telematiche, di valutazione finale degli studenti in sede di svolgimento dello scrutinio finale
[1]
.
Tali previsioni riguardano gli alunni della scuola primaria e gli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Infatti, si dispone che si procede in deroga a quanto previsto, per il primo ciclo, dall’art. 2 del d.lgs. 62/2017 e, per il secondo ciclo, dall’art. 4 del DPR 122/2009.
L’art. 2 del d.lgs. 62/2017 dispone che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nel primo ciclo, compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi. Essa è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, ovvero dal consiglio di classe. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono degli stessi insegnamenti. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
Sono oggetto di valutazione, fino al 31 agosto 2020, le attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione
[2]
.
La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico. Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal DPR 249/1998, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
[3]
.
L’art. 4 del DPR 122/2009 dispone che nella scuola secondaria di secondo grado la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi e concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico.
Per il recupero di eventuali debiti formativi, si veda infra.
In base al comma 3, lett. a), e al comma 4, alinea, le ordinanze devono disciplinare anche i requisiti per l’ammissione alla classe successiva degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base del programma svolto, nonché del possibile recupero degli apprendimenti nel successivo a.s.
A tal fine, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, si deroga:
-
per la scuola secondaria di primo grado, alle disposizioni riguardanti la frequenza minima necessaria e la possibile non ammissione.
Al riguardo, si fa riferimento all’art. 5, co. 1, e all’art. 6, co. 2-5, del d.lgs. 62/2017
[4]
.
L’art. 5, co. 1, del d.lgs. 62/2017 dispone che, ai fini della validità dell’a.s., per la valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.
L’art. 6, co. 1, dello stesso d.lgs. dispone, per quanto qui interessa, che gli alunni sono ammessi alla classe successiva, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, co. 6, del DPR 249/1998 - recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - in materia di sanzioni o provvedimenti adottati dal consiglio di istituto che comportano l’allontanamento dalla comunità, ovvero l’esclusione dallo scrutinio finale.
I commi da 2 a 5 dello stesso art. 6 prevedono, invece, in particolare, che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva.
-
per la scuola secondaria di secondo grado, alle disposizioni riguardanti la votazione minima necessaria e la possibile sospensione, in sede di scrutinio finale, del giudizio per gli studenti che non abbiano conseguito la medesima votazione (art. 4, co. 5 e 6, DPR 122/2009) e a quelle sulla frequenza minima necessaria (art. 14, co. 7, DPR 122/2009).
L’art. 4, co. 5, del DPR 122/2009 dispone che sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.
Il co. 6 del medesimo art. 4 prevede che, nello scrutinio finale, il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.
A sua volta, l’art. 14, co. 7, dispone che, nella scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, in relazione ad assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
In attuazione, è intervenuta l’ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020.
La stessa, che concerne la valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione, con riferimento agli aspetti fin qui esposti, prevede, in particolare, che:
·
si procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza;
·
gli studenti sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline (e, nel caso del secondo ciclo, anche di un voto di comportamento inferiore a sei decimi), che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. Per la scuola primaria – alla quale il decreto-legge non fa esplicito riferimento - si deroga all’art. 3, co. 3, del d.lgs. 62/2017, in base al quale i docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione;
·
nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo allo studente, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva;
·
sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
·
per l’attribuzione del credito scolastico nel terzo o quarto anno della scuola secondaria di secondo grado, in caso di media inferiore a sei decimi, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’a.s. 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato (v. infra). La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.
Successivamente, con nota prot. 8464 del 28 maggio 2020, il Ministero ha chiarito che, in caso di studenti ammessi alla classe successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, anche i voti inferiori a sei decimi sono riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo on line dell’istituzione scolastica.
In merito alle possibilità di integrazione del credito scolastico, si precisa che tale integrazione non può essere superiore ad un punto.
Integrazione e recupero degli apprendimenti
Il comma 2, primo, secondo e terzo periodo, come modificato dal Senato, stabilisce che le ordinanze definiscono i criteri generali dell’eventuale integrazione e dell’eventuale recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/2020, mentre le strategie e le modalità di attuazione di tali attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche [5] . Le stesse attività di integrazione ed eventuale recupero degli apprendimenti devono svolgersi nel corso dell’attività didattica ordinaria dell’a.s. 2020/2021, a decorrere dal 1° settembre 2020, e devono tenere conto delle specifiche necessità degli alunni e degli studenti delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle Indicazioni nazionali per i licei, dalle Linee guida per gli istituti tecnici e dalle Linee guida per gli istituti professionali.
Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione sono state adottate con DM 254/2012. Il 22 febbraio 2018 è stato presentato al MIUR il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, predisposto dal Comitato scientifico per le Indicazioni nazionali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, con cui è stata proposta alle scuole una rilettura delle Indicazioni nazionali emanate nel 2012, anche in ragione delle novità introdotte dal d.lgs. 62/2017.
Le Indicazioni nazionali per i licei sono state adottate con DM 211/2010; le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli istituti tecnici e negli istituti professionali per il primo biennio sono state adottate, rispettivamente, con Direttiva 57/2010 e Direttiva 65/2010, mentre quelle per il secondo biennio e il quinto anno sono state adottate, rispettivamente, con Direttive 4/2012 e 5/2012.
In attuazione, è intervenuta la già citata ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020, che reca anche prime disposizioni per l’integrazione e il recupero degli apprendimenti.
La stessa, con riferimento ai profili indicati, prevede, in particolare, che:
·
per gli studenti ammessi alla classe successiva (tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado) in presenza, nell’a.s. 2019/2020, di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe (nel primo ciclo) e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale;
·
i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. Nel caso di trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione;
·
le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Tali attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e proseguono, se necessario, per l’intera durata dell’a.s. 2020/2021. Le stesse sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.
Successivamente, con la già citata nota prot. 8464 del 28 maggio 2020, il Ministero ha chiarito che, per le discipline non più impartite nella classe successiva, il consiglio di classe predispone comunque il percorso di recupero nel piano di apprendimento individualizzato. Del raggiungimento o del mancato raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento si tiene conto nella valutazione finale dell’a.s. 2020/2021 secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti.
Ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione
In base al comma 3, lett. a), come modificato dal Senato, e al comma 4, alinea, le ordinanze disciplinano i requisiti per l’ammissione all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo, tenuto conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base del programma svolto. A tal fine, si deroga alle medesime disposizioni già richiamate nel caso dei requisiti per l’ammissione alla classe successiva.
A sua volta, il comma 6, primo e secondo periodo, prevede che, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato si prescinde, innanzitutto, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, dal possesso del requisito relativo alla partecipazione alle prove INVALSI e, per la scuola secondaria di secondo grado, anche di quello relativo allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (art. 7, co. 4, art. 13, co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 62/2017).
Inoltre, per la scuola secondaria di primo grado, si prescinde dalle già richiamate disposizioni sulla frequenza minima necessaria e sulla possibile non ammissione.
Al riguardo, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, si fa riferimento – come già visto per l’ammissione alla classe successiva – all’art. 5, co. 1, e all’art. 6, co. 2-5, del d.lgs. 62/2017
[6]
.
L’art. 6, co. 1, del d.lgs. 62/2017 dispone, per quanto qui interessa, che gli alunni che frequentano la classe terza del percorso di istruzione secondaria di primo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie sono ammessi all'esame conclusivo del primo ciclo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, co. 6, del DPR 249/1998, in materia di sanzioni o provvedimenti adottati dal consiglio di istituto che comportano l’allontanamento dalla comunità o implicano la non ammissione allo stesso esame.
I commi da 2 a 5 dello stesso articolo prevedono, invece, in particolare, che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione allo stesso esame.
Analogamente, per la scuola secondaria di secondo grado si prescinde anche dalla frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato e dalla votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto, e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 13, co. 2, lett. a) e d), d.lgs. 62/2017).
Infine, sempre per la scuola secondaria di secondo grado, si prevede che nello scrutinio finale per l’ammissione all’esame di Stato si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta.
Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 62/2017, è considerata requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo la partecipazione alle rilevazioni nazionali sugli apprendimenti nella classe terza, effettuate, entro il mese di aprile, dall’INVALSI, attraverso prove standardizzate, computer based, in italiano, matematica e inglese.
Le indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI nella scuola secondaria di primo grado sono state fornite dall’allora MIUR con nota 2936 del 20 febbraio 2018. Il requisito si è applicato a decorrere dall’a.s. 2017/2018.
Per l'a.s. 2019/2020, con nota prot. n. 7826 del 23 ottobre 2019, l’INVALSI aveva comunicato il calendario della rilevazione degli apprendimenti degli studenti delle terze classi della scuola secondaria di primo grado. Per le classi non campione, le prove si sarebbero dovute svolgere tra il 1° e il 30 aprile 2020. Per le classi campione, le prove si sarebbero dovute svolgere dal 3 all’8 aprile 2020.
A seguito dell’emergenza Coronavirus (COVID-19), lo svolgimento delle prove è poi stato sospeso (v. in particolare, il comunicato stampa del 10 marzo 2020).
Inoltre, in base all’art. 13 del d.lgs. 62/2017 – come modificato, quanto alle decorrenze, dall'art. 6, co. 3-septies e 3-octies, del D.L. 91/2018 (L. 108/2018), –, l’ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è disposta dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, per gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie e che – fatto salvo quanto previsto dal già citato art. 4, co. 6, DPR 249/1998, come previsto nell’alinea, – siano in possesso dei seguenti requisiti:
-
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale (dall’a.s. 2018/2019) (lett. a));
-
conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ogni disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Tuttavia, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare l’ammissione, con adeguata motivazione (dall’a.s. 2018/2019) (lett. d));
-
svolgimento delle attività previste nel triennio nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (dall’a.s. 2019/2020)
[7]
(lett. c)).
Al riguardo, si ricorda che, in una delle FAQ predisposte dal Ministero dell’istruzione nella pagina web per supportare la didattica a distanza, si precisa che la sospensione delle attività didattiche vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
-
partecipazione, durante l’ultimo anno, alle prove predisposte dall’INVALSI, computer based, volte a verificare gli apprendimenti in italiano, matematica ed inglese (dall’a.s. 2019/2020) (lett. b))
[8]
.
Per l'a.s. 2019/2020, con nota prot. n. 7826 del 23 ottobre 2019, l’INVALSI aveva comunicato il calendario della rilevazione degli apprendimenti degli studenti delle quinte classi della scuola secondaria di secondo grado. Per le classi non campione, le prove si sarebbero dovute svolgere dal 2 al 31 marzo 2020. Per le classi campione, le prove si sarebbero dovute svolgere dal 9 al 12 marzo 2020.
Anche in questo caso, a seguito dell’emergenza Coronavirus (COVID-19), lo svolgimento delle prove è poi stato sospeso (v. ante).
Commissioni per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione
In base al comma 3, lett. c), e al comma 4, alinea, le ordinanze disciplinano le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo che siano composte da commissari appartenenti esclusivamente all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno, in deroga all’art. 16, co. 4, del d.lgs. 62/2017.
L’art. 16, co. 4, del d.lgs. 62/2017 dispone che, per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, presso ogni scuola si costituisce una commissione d’esame ogni due classi, presieduta da un Presidente esterno e composta da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. I commissari e il presidente sono nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro.
In attuazione di quanto previsto dal decreto-legge, è intervenuta l’OM 197 del 17 aprile 2020, che ha confermato la costituzione di una commissione ogni 2 classi. Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. Nella composizione della commissione si tiene conto dell’equilibrio fra le varie discipline di ciascun indirizzo. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano e di uno o più commissari che insegnano le discipline di indirizzo. Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe.
Svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione
In base al comma 4, lett. b), come modificato dal Senato, le ordinanze, in deroga all’art. 8 del d.lgs. 62/2017, disciplinano la rimodulazione [9] dell’esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalle stesse ordinanze, nonché le modalità e i criteri per l’attribuzione del voto finale.
In base all’art. 8 del più volte citato d.lgs. 62/2017, l’esame conclusivo del primo ciclo si articola in tre prove scritte (italiano o lingua nella quale si svolge l’insegnamento, competenze logico-matematiche, lingue straniere, con articolazione in due sezioni) predisposte dalla commissione d’esame e in un colloquio.
La valutazione finale, espressa in decimi, deriva dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Per il superamento dell’esame è richiesta una valutazione di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
Lo svolgimento dell’esame è stato disciplinato con DM 741 del 3 ottobre 2017
[10]
.
Da ultimo, con nota prot. n. 5772 del 4 aprile 2019 erano state fornite indicazioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato nell’a.s. 2018/2019.
In attuazione, è intervenuta l’ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020.
In particolare, la stessa ha previsto che:
·
l’esame di Stato coincide, per l’a.s. 2019/2020, con la valutazione finale da parte del consiglio di classe;
·
prima della presentazione orale, gli studenti trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe, individuata per ogni alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza. La tematica consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nel percorso di studi, sia in contesti di vita personali. Lo stesso elaborato può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale;
·
la presentazione orale si svolge, entro il 30 giugno 2020, con il collegamento telematico tra ciascun alunno e i docenti del consiglio di classe;
·
l’elaborato è valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi;
·
la valutazione finale è espressa in decimi. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione se consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. Si può conseguire la lode.
Successivamente, con la già citata nota prot. 8464 del 28 maggio 2020, il Ministero ha chiarito che, in caso di mancata trasmissione dell’elaborato da parte dei candidati interni al consiglio di classe, di tale mancata trasmissione si tiene conto secondo quanto stabilito nei criteri per la valutazione finale, deliberati dai collegi dei docenti. Per i candidati interni tale mancanza non comporta, di per sé e in automatico, il non superamento dell’esame.
In relazione alla presentazione dell’elaborato, ha precisato che questa deve avvenire alla presenza dell’intero consiglio di classe, presieduto dal coordinatore di classe. L’ordinanza non preclude ai docenti la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso, mentre è esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle singole discipline. Le operazioni relative alla presentazione degli elaborati sono opportunamente verbalizzate.
Svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione
In base al comma 4, lett. c), le ordinanze, in deroga agli artt. 17 e 18 del d.lgs. 62/2017, disciplinano l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, anche in modalità telematica, articolandone i contenuti e il punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione.
Inoltre, il comma 6, secondo periodo, dispone che, nell’integrazione del punteggio che è nella disponibilità della commissione d’esame, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta.
Il comma 6, terzo periodo, dispone che le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento costituiscono comunque parte del colloquio.
In base agli artt. 17 e 18 del più volte citato d.lgs. 62/2017, l’esame di Stato si articola in due prove a carattere nazionale (italiano o lingua nella quale si svolge l’insegnamento, in forma scritta, e una o più discipline caratterizzanti il corso di studio, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositiva/esecutiva musicale e coreutica) – salvo per specifici indirizzi di studio, per i quali può essere prevista una terza prova scritta – e un colloquio, nell’ambito del quale lo studente espone anche, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.
Con decreto del Ministro sono individuate annualmente le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio
[11]
.
Il Ministro sceglie i testi della prima e della seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.
Il punteggio finale, espresso in centesimi, è il risultato della somma dei punti attribuiti alle prove di esame (20 per ciascuna delle due prove nazionali e 20 per il colloquio
[12]
) e del credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno (fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto). Il punteggio minimo è sessanta centesimi.
La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti.
Inoltre, all’unanimità, può motivatamente attribuire la lode a chi abbia conseguito il punteggio di cento centesimi senza fruire della predetta integrazione, a condizione che abbia conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe e il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.
In attuazione di quanto previsto dal decreto-legge, è intervenuta l’ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020.
In particolare, la stessa ha dato anzitutto conto, nelle premesse, che il Comitato tecnico scientifico, nelle sedute del 24 e 25 aprile, ha espresso parere favorevole allo svolgimento degli esami di maturità in presenza con la modalità in “unico colloquio” purché sia possibile garantire, in idonei ambienti, il distanziamento fisico tra tutti gli attori (membri della commissione, studente), siano rispettate le misure necessarie alla tutela della salute di docenti, studenti, personale di supporto amministrativo, nonché quelle relative alla sanificazione degli ambienti e alla pulizia.
Con riferimento a tale aspetto, con comunicato stampa del 16 maggio 2020, il Ministero dell’istruzione ha reso noto che per assicurare il corretto svolgimento degli esami di Stato una delegazione di esperti del Comitato tecnico scientifico sarà distaccata presso lo stesso Ministero.
Inoltre, lo stesso comunicato ha dato conto anche della presentazione del documento con le misure organizzative, di prevenzione e protezione per lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato predisposto dal Comitato tecnico-scientifico, facendo presente che lo stesso sarebbe stato inviato alle scuole dopo la firma di un apposito Protocollo condiviso con le Organizzazioni sindacali (v. infra). Nello specifico, il comunicato stampa evidenzia che “Sarà assicurata la pulizia quotidiana di tutti gli spazi che dovranno essere utilizzati. Le aule dove si tengono le prove saranno pulite anche alla fine di ogni sessione d’esame (mattina/pomeriggio). Ci saranno percorsi predefiniti di entrata e uscita. I locali dovranno essere ben areati. Previsto il distanziamento di 2 metri fra candidati e commissari e fra gli stessi commissari. Sarà necessario indossare la mascherina. Gli studenti potranno abbassarla nel corso del colloquio, ma restando a distanza di sicurezza, 2 metri. Non sono necessari i guanti: negli istituti ci saranno prodotti igienizzanti. Ogni candidato potrà portare con sé al massimo un accompagnatore, che dovrà anche lui rispettare le misure di distanziamento e indossare la mascherina”.
Nel dispositivo, l’OM 10/2020 ha previsto che:
·
la sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il 17 giugno 2020 alle ore 8,30, con l’avvio dei colloqui;
·
il documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame, è elaborato dal consiglio di classe entro il 30 maggio 2020 (anziché entro il termine del 15 maggio previsto dal d.lgs. 62/2017). Il documento illustra, inoltre, le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il V anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale e, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL;
·
il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 60 punti (anziché 40) di cui 18 per la classe III, 20 per la classe IV e 22 per la classe V. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe III e della classe IV e all’attribuzione del credito scolastico per la classe V sulla base, rispettivamente, delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A;
·
l’esame – della durata complessiva indicativa di 60 minuti – è articolato in:
-
discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta. L’argomento dell’elaborato è assegnato a ciascun candidato, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, entro il 1° giugno 2020
[13]
. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno;
-
discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe;
-
analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, al fine a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare;
-
esposizione, da parte del candidato, mediante una breve relazione, ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza maturata nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;
-
accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”;
·
per la valutazione del colloquio, la commissione dispone di 40 punti (anziché 60). Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, nello stesso giorno in cui si svolge il colloquio, secondo i criteri di valutazione stabiliti nell’allegato B;
·
il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è confermato pari a sessanta centesimi;
·
la commissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 50 punti (anziché 30) e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 30 punti (anziché 50). Inoltre, all’unanimità, può motivatamente attribuire la lode a chi abbia conseguito il punteggio di cento centesimi senza fruire della predetta integrazione, a condizione che abbia conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe e il punteggio massimo previsto per la prova d'esame;
·
nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
Successivamente, con la già citata nota prot. 8464 del 28 maggio 2020, il Ministero ha precisato che l’argomento dell’elaborato, assegnato dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, è comunicato al candidato entro il 1° giugno con modalità tali da garantire la certezza della data di spedizione (ad esempio, tramite il registro elettronico o l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola).
La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato ai docenti delle discipline d’indirizzo per posta elettronica deve includere in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata.
Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame.
Inoltre, ha chiarito che l’assegnazione da parte della sottocommissione dei materiali per il colloquio dei singoli candidati è effettuata il giorno stesso in cui si svolgono i colloqui, prima del loro inizio.
Con comunicato del 19 maggio 2020 il MIUR ha reso nota la sigla dell’intesa con le organizzazioni sindacali con la quale è stato recepito il Documento prodotto dal Comitato tecnico-scientifico con le misure per garantire lo svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo in presenza in condizioni di sicurezza.
In base al comunicato, il Protocollo siglato prevede, oltre alle regole sanitarie prodotte dagli esperti, apposite misure di accompagnamento per le scuole. In particolare, “il Ministero dell’Istruzione avvierà un servizio di help desk per le istituzioni scolastiche attraverso l’attivazione, dal prossimo 28 maggio, di un numero verde che servirà a raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e a fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo”.
E’ previsto anche un Tavolo nazionale, composto da rappresentanti del Ministero e organizzazioni sindacali che verificherà che gli esami di Stato si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste. In qualunque momento potrà essere chiesta al Comitato tecnico-scientifico l’adozione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica. Ci saranno infine tavoli di lavoro anche in ogni Ufficio Scolastico Regionale per monitorare la situazione territoriale con la collaborazione, oltre che dei sindacati, anche degli enti locali, dei servizi di igiene epidemiologica, della Croce Rossa e della Protezione Civile operanti sul territorio. I Tavoli regionali si raccorderanno con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete ai tavoli locali istituiti presso gli ambiti territoriali.
Il Ministero garantirà l’erogazione delle risorse necessarie per l’attuazione delle indicazioni contenute nel Documento tecnico scientifico. Fornirà poi supporto per la formazione, anche in modalità online, sull’uso dei dispositivi di protezione individuale e sui contenuti del Documento tecnico scientifico, come previsto dalla Convenzione con la Croce Rossa e dai piani d’intervento regionali.
A sua volta, il comma 4, lett. d), dispone che le ordinanze disciplinano anche la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell’eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all’art. 2 del d.lgs. 262/2007, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell’eccellenza.
In base all’art. 2 del d.lgs. 262/2007, la valorizzazione delle eccellenze, che riguarda gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, considera sia le prestazioni individuali di singoli studenti, sia i risultati raggiunti da gruppi di studenti. Nella valorizzazione dell'eccellenza può essere considerato il conseguimento di certificazioni di competenze ad elevato livello di standardizzazione e con validità internazionale collegabili ai percorsi di istruzione, come può avvenire nel campo delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche. Per la valorizzazione dell'eccellenza si può inoltre tenere conto della votazione conseguita dagli studenti nell'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
In base all’art. 3, l'individuazione delle eccellenze avviene mediante procedure di confronto e di competizione nazionali e internazionali, nonché olimpiadi e certamina, organizzate di norma per fasi successive, dal livello della singola istituzione scolastica fino al livello nazionale.
Il Ministero dell’istruzione sottoscrive specifiche intese con soggetti pubblici e privati, compresi regioni ed enti locali, interessati a partecipare all'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e in grado di rispettare i criteri specificamente previsti, fra i quali l’avere a riferimento, per ogni iniziativa, un'autorità scientifica significativa, la disponibilità di risorse organizzative e professionali, il prestigio scientifico.
Ai sensi dell’art. 4, il riconoscimento dei risultati raggiunti avviene tramite certificazione delle eccellenze, garantisce l'acquisizione di credito formativo e può dare origine a varie forme di incentivo, quali benefit e accreditamenti per l'accesso a istituti e luoghi della cultura, l’ammissione a tirocini formativi, la partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali, viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici, benefici di tipo economico.
In base all’art. 5, prima dell’avvio di ogni anno scolastico il Ministro dell’istruzione definisce, con proprio decreto, il programma nazionale di promozione dell'eccellenza che fornisce le informazioni sulle iniziative proposte per l'intero anno scolastico.
Il programma annuale per l’a.s. 2019/2020 è stato definito con DM 541 del 18 giugno 2019, che ha previsto che accedono al beneficio dei riconoscimenti e dei premi gli studenti che ottengono la votazione di 100 e lode nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che raggiungono risultati elevati nelle competizioni elencate nella tabella A.
Ha, altresì, previsto che la quota pro-capite di incentivo per gli studenti meritevoli nelle diverse tipologie di eccellenza sarebbe stata determinata con successivi provvedimenti del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro i limiti delle risorse finanziarie allocate sul cap. 1512 dello stato di previsione dell’allora MIUR
[14]
.
Studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali, ovvero degenti, immunodepressi, detenuti o impossibilitati a lasciare il domicilio
Il comma 5 dispone, anzitutto, che le ordinanze prevedono specifiche modalità per l’adattamento delle previsioni agli studenti con disabilità e a quelli con disturbi specifici dell’apprendimento
[15]
, ovvero con bisogni educativi speciali
[16]
.
In attuazione, con riferimento alla valutazione finale per l’a.s. 2019/2020 e alle prime disposizioni per il recupero e l’integrazione degli apprendimenti, è intervenuta la già citata ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020.
In particolare, la stessa ha previsto che:
·
per gli studenti con disabilità certificata, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato (PEI), come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano educativo individualizzato;
·
per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento certificati e per gli studenti con bisogni educativi speciali non certificati che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato (PDP), la valutazione degli apprendimenti è coerente con quest’ultimo. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato.
Per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, è intervenuta la già citata ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020.
In particolare, la stessa ha previsto che, per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento:
·
l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del PEI e del PDP;
·
nel diploma finale non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.
Per gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo, è intervenuta la già citata ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020.
In particolare, la stessa – riprendendo, con i dovuti adattamenti, le previsioni recate dall’art. 20 del d.lgs. 62/2017 – ha previsto che:
·
per gli studenti con disabilità, il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame – che, come a regime, può essere equipollente o non equipollente
[17]
– in coerenza con quanto previsto all’interno del PEI;
·
in caso di prova equipollente, la commissione correla, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori;
·
il consiglio di classe individua gli studenti con disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate ai sensi dell’art. 20, co. 5, del d.lgs. 62/2017;
·
il consiglio di classe acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti con disabilità sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, provvede il presidente, sentita la sottocommissione;
·
per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame degli studenti con disabilità, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico;
·
il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione;
·
gli studenti con DSA sono ammessi a sostenere l’esame di Stato sulla base del PDP
[18]
;
·
il consiglio di classe individua gli studenti con disturbi specifici di apprendimento che sostengono l’esame con le prove differenziate ai sensi dell’art. 20, co. 13, del d.lgs. 62/2017;
·
la commissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame;
·
la commissione correla, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.
Inoltre, il comma 4, lett. c), come modificato dal Senato, dispone che, con specifico riferimento allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le ordinanze tengono conto, per gli studenti con disabilità, delle previsioni di cui all'art. 20 del d.lgs. 62/2017, in quanto compatibili.
Peraltro, si evidenzia che, nel corso dell’esame al Senato, è stata introdotta un’analoga previsione anche nel comma 3, lett. d), riferito, tuttavia, come si è visto, all’ipotesi in cui la didattica in presenza fosse ripresa entro il 18 maggio 2020.
A sua volta, il comma 4-ter, introdotto dal Senato, dispone che, per l'a.s. 2019-2020, ove per alunni con disabilità – a seguito delle sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19 – sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia stabiliti nel PEI, i dirigenti scolastici valutano l'opportunità, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica (di cui all’art. 15, co. 10, della L. 104/1992), di consentire la reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nell' a.s. 2019-2020.
Al riguardo, si richiama l’art. 14, co. 1, lett. c), della stessa L. 104/1992.
In base alla disposizione citata, nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento (ex art. 4, secondo comma, lett. l), del DPR 416/1974), su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
Con riferimento al già citato gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, inoltre, il comma 4-bis, introdotto dal Senato, dispone che lo stesso può effettuare sedute in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente, fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31gennaio 2020.
Ai sensi dell’art. 15, co. 10, della L. 104/1992, al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni o studenti con accertata condizione di disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell’alunno o dello studente, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno o lo studente, nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.
In base al co. 11, all'interno del Gruppo di lavoro operativo è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.
A loro volta, i commi 7-quater e 7-quinquies, anch’essi introdotti dal Senato, dispongono che, fino al termine dell’a.s. 2020/2021, per garantire il diritto all’istruzione agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, le scuole, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale che, per queste fattispecie, deve definire le modalità di svolgimento del servizio dei docenti di sostegno impegnati in attività di istruzione domiciliare (art. 16, co. 2-bis, d.lgs. 66/2017), possono programmare, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, l’attività di istruzione domiciliare in presenza nel domicilio dello studente, in riferimento a quanto previsto dal PEI, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano le condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare con l’impiego del personale già in servizio presso l’istituzione scolastica, anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurando tutte le prescrizioni previste per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19. Tali attività non autorizzano la sostituzione del personale impiegato e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Inoltre, sempre il comma 5, come modificato dal Senato, dispone che le ordinanze prevedono specifiche modalità per l’adattamento delle previsioni anche agli studenti degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o impossibilitati a lasciare il domicilio. Tutte le previsioni dello stesso comma non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
A sua volta, la lett. a-bis) del comma 3, introdotta dal Senato, in combinato disposto con il comma 4, alinea, dispone che le ordinanze disciplinano anche i casi relativi agli alunni che per la loro specifica condizione di salute, con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione, e per il conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, non possono riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza e sostenere sempre in presenza l’esame conclusivo del primo e del secondo ciclo.
Si valuti, dunque, l’opportunità di coordinare le due disposizioni.
Al riguardo, si evidenzia, peraltro, che l’ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020 prevede che i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
Candidati esterni
Per l’ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione, il comma 6, primo periodo, prevede innanzitutto che, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, si prescinde dal possesso del requisito relativo alla partecipazione alle prove INVALSI e, per la scuola secondaria di secondo grado, anche di quello relativo allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (art. 10, co. 6, e art. 14, co. 3, ultimo periodo, d.lgs. 62/2017).
Inoltre, il comma 7, primo periodo, dispone che i candidati esterni svolgono gli esami preliminari per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo in presenza, al termine dell’emergenza epidemiologica.
Al riguardo, la già citata ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020 ha previsto che le sessioni degli esami preliminari si terranno a partire dal 10 luglio 2020.
L’art. 10, co. 5 e 6, del d.lgs. 62/2017 prevede che sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, in qualità di candidati privatisti, coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. Ai fini dell’ammissione, i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI presso una istituzione scolastica statale o paritaria.
L’art. 14, co. 1, del d.lgs. 62/2017 dispone che sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, in qualità di candidati esterni, coloro che, tra l’altro: compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrano di aver adempiuto all'obbligo di istruzione; sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età; hanno cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
Il co. 2 prevede che l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno, ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
Infine, il co. 3, ultimo periodo, stabilisce che l’ammissione all'esame di Stato è subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui sosterranno lo stesso esame alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, nonché allo svolgimento di attività assimilabili ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Con riguardo allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, il comma 4, lett. b), come modificato dal Senato, prevede che le ordinanze, in deroga all’art. 10 del d.lgs. 62/2017, prevedono specifiche disposizioni per i candidati privatisti, nonché per i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale, salvaguardando l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni.
Al riguardo, la già citata ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020 ha disposto, esplicitamente riferendosi ai candidati privatisti, che:
- ai fini del superamento dell’esame di Stato, gli stessi candidati trasmettono un elaborato, assegnato dal consiglio di classe ed effettuano la presentazione orale secondo modalità e calendario individuati e comunicati dall’istituzione scolastica sede d’esame;
- l’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe e può essere realizzato sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale. Esso mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo;
- la valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale.
- le operazioni relative ai candidati privatisti si concludono entro il 30 giugno 2020.
Successivamente, con la già citata nota prot. 8464 del 28 maggio 2020, il Ministero ha chiarito che per i candidati privatisti la trasmissione dell’elaborato e la sua presentazione sono obbligatori e la mancanza anche di uno solo dei due elementi determina il mancato conseguimento del diploma.
Con riguardo allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, il già citato comma 7, primo periodo, dispone che i candidati esterni sostengono lo stesso nel corso della sessione straordinaria di cui all’art. 17, co. 11, del d.lgs. 62/2017.
L’art. 17, co. 11, del d.lgs. 62/2017 prevede che, per i candidati risultati assenti ad una o più prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.
Infine, il secondo periodo del comma 7 prevede che l’esame di Stato dei candidati esterni sarà comunque configurato negli stessi termini previsti dalle ordinanze ministeriali per i candidati interni.
Al contempo, il comma 4, lett. c), come modificato dal Senato, dispone che le ordinanze dettano specifiche previsioni per i candidati esterni, sia privatisti, sia provenienti da percorsi di istruzione parentale.
Si valuti l’opportunità di coordinare le previsioni, disciplinando in un unico comma lo svolgimento degli esami conclusivi del secondo ciclo da parte dei candidati esterni.
Al riguardo, la già citata ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020 ha previsto che le disposizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni, nell’ambito della sessione straordinaria, sono adottate con specifica ordinanza, fermo restando che la configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni.
Corsi per adulti della provincia autonoma di Bolzano
I commi 7-bis e 7-ter, introdotti dal Senato, riguardano gli studenti frequentanti i corsi per adulti della provincia autonoma di Bolzano finalizzati al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (art. 6 della L.P. 11/2010). In particolare, si dispone che:
·
gli studenti che nell'a.s. 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo sostengono l'esame preliminare, in deroga a quanto stabilito dal co. 7, con modalità definite con provvedimento dell'intendenza scolastica
[19]
. In particolare, l’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, gli studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dinnanzi alla commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al co. 1;
·
gli studenti che nell'a.s. 2019/2020 intendono sostenere gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe, sostengono tali esami con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.
Ammissione con riserva alla formazione superiore e ad altre procedure per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado
Il comma 7, terzo periodo, introdotto dal Senato, dispone che, qualora le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni non si concludano in tempo utile, gli stessi, limitatamente all’anno accademico 2020/2021, partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, nonché ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e dalle altre istituzioni di formazione superiore successive al diploma, con riserva del superamento dello stesso esame di Stato.
In base al quarto periodo, anch’esso introdotto dal Senato, tali disposizioni si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste.
Potrebbe trattarsi di soggetti italiani residenti all'estero, soggetti di altri paesi dell’Unione europea, soggetti di paesi terzi, che intendano iscriversi ad un percorso di istruzione terziaria italiano.
Infine, il quinto periodo, anch’esso introdotto dal Senato, dispone che, nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria e la conclusione della sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, i candidati esterni possono altresì partecipare, sempre con riserva di superamento del predetto esame di Stato, a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, fermo quanto previsto dall’art. 3, co. 6, del d.lgs. 95/2017.
L’art. 3, co. 6, del d.lgs. 95/2017 - come modificato dall'art. 37, co. 1, lett. b), del d.lgs. 172/2019 – prevede che ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato:
a) il prescritto titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente prevista possono essere conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare;
b) l'iscrizione agli albi o elenchi professionali, ove prevista, può essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza.
Scuole italiane all’estero
Il comma 8 dispone che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell’istruzione, può emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l’applicazione delle ordinanze adottate dallo stesso Ministro dell’istruzione alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al d.lgs. 64/2017, anche avuto riguardo all’evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.
Si valuti l’opportunità di approfondire le ragioni della previsione di un diverso atto normativo per l’intervento in Italia (ordinanze) e per la scuola italiana nel mondo (decreti del Ministro).
Secondo i più recenti dati forniti dall’UNESCO, di fronte alla pandemia da Covid 19 oltre centottanta Stati hanno disposto la chiusura di istituti scolastici e di università e circa 1 miliardo e mezzo di studenti hanno interrotto, posticipato o sospeso l’esercizio del loro diritto all’istruzione (il 91,3% del totale).
Ottantacinque Paesi hanno fermato l’attività didattica su tutto il territorio nazionale, mentre altri quindici Stati hanno introdotto blocchi a livello regionale.
La Cina, primo ad avere disposto la sospensione delle lezioni frontali, registra una proroga della sospensione delle attività formative da parte di scuole ed atenei: si tratta di 233 milioni di studenti. Ha interrotto le proprie attività anche il sistema formativo sud-coreano (7 milioni di studenti) ed il Pakistan (45 milioni di discenti).
In Sudamerica sono stati chiusi tutti gli istituti d’istruzione in Venezuela, Perù, Argentina, Cile mentre in Brasile questa decisione è stata presa - contro la volontà del presidente Bolsonaro - dallo Stato di San Paolo. Nessuna restrizione in Messico.
Negli Stati Uniti ci sono istituti chiusi in venti Stati, tra cui New York e la California, mentre analoghe misure sono state adottate in tre province del Canada.
In Medio Oriente sono sospese le lezioni in Giordania, Libano, Palestina ed in Israele; hanno sospeso le attività tutte le scuole di sedici Stati africani, compresi Sudafrica, Marocco, Libia ed Egitto.
In Europa, ventisette Paesi e 65 milioni di studenti sono senza lezioni. In particolare, secondo quanto riferisce un rapporto di Eurydice-Italia (la rete europea d’informazione sull’istruzione), aggiornati al 19 marzo scorso, in molti Stati dell’UE si è fatto ricorso alla didattica a distanza per sovvenire alle esigenze degli studenti privati del diritto di frequentare le tradizioni lezioni in presenza, sia attraverso modalità centralizzate in capo ai rispettivi dicasteri, sia in forme decentrate, rimesse ai singoli istituti scolastici.
In Finlandia, l’organizzazione della didattica è demandata direttamente alle singole scuole. Esistono già numerosi materiali online che gli insegnanti possono utilizzare per l’insegnamento/apprendimento a distanza.
Il Ministero dell’istruzione francese ha predisposto una sezione apposita dove è possibile trovare tutte le informazioni e le raccomandazioni per la comunità scolastica.
In Germania, gli insegnanti sono chiamati a garantire la disponibilità di canali di comunicazione e a inoltrare materiale didattico e compiti ai propri studenti.
In Grecia, il Ministero dell’istruzione mette a disposizione materiale didattico per tutti i livelli e tutte le materie che può essere utilizzato tramite il principale servizio online del Ministero.
In Spagna, le scuole e gli insegnanti utilizzeranno le reti dell’amministrazione scolastica per consentire agli studenti di proseguire i processi di apprendimento.
Disposizioni finanziarie
Il comma 9, come modificato dal Senato, prevede che le disposizioni di cui all’articolo in commento devono garantire, per il primo ciclo di istruzione, l’assenza di nuovi o maggiori oneri. Per il secondo ciclo, devono garantire il limite di spesa di € 174,9 annui.
Si tratta del limite di spesa previsto per i compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni esaminatrici, quale risultante dall’autorizzazione di spesa pari a € 138 mln annui prevista dall’art. 3, co. 2, della L. 1/2007, aumentata, dal 2007, a € 183 mln annui dall’art. 1, co. 3, del D.L. 147/2007 (L. 176/2007) e ridotta di € 8,1 mln annui, dal 2014, dall’art. 18, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).
L’entità dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa – evidentemente derivante dalla diversa composizione delle commissioni per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo – deve essere riscontrata, al termine degli esami di Stato, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I risparmi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati per metà al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006), e, per l’altra metà, destinati al recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/2020 nel corso dell’a.s. 2020/2021, nel rispetto del saldo dell’indebitamento netto
[20]
.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è stato istituito nello stato di previsione del MIUR dall’art. 1, co. 601, della L. 296/2006. Le risorse del Fondo sono allocate sui capp. 1195, 1196, 1204, 1194 e 2394.
Il comma 2-bis dell’articolo 1, introdotto dal Senato, modifica il sistema di valutazione finale degli alunni della scuola primaria a decorrere dall’a.s. 2020/2021.
In particolare, si dispone che, dall’a.s. 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo
[21]
, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione.
Ciò, in deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 2, co. 1, del d.lgs. 62/2017.
L’art. 2, co. 1, del d.lgs. 62/2017 prevede che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
Si valuti l’opportunità di chiarire se anche la valutazione periodica debba essere espressa con giudizio descrittivo.
Inoltre, trattandosi di una innovazione a regime, si valuti l’opportunità di novellare la disposizione citata, piuttosto che prevedere la deroga.
I commi da 01 a 07 dell’articolo 2, introdotti dal Senato, modificano l’articolazione e le modalità di svolgimento della prova scritta della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevista dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019) e bandita lo scorso aprile, in particolare disponendo che la stessa è articolata in quesiti a risposta aperta (e non più a risposta multipla) e si svolge nel corso dell’a.s. 2020/2021.
Inoltre, dispongono che la disciplina della prova orale e le modalità di acquisizione da parte dei vincitori della medesima procedura dei crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) richiesti per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria è definita con decreto ministeriale di natura non regolamentare (e non più con regolamento).
Preliminarmente, si ricorda che l’art. 1, co. 1-16 e 19, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha previsto l’indizione di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di 24.000 docenti su posto comune e su posto di sostegno – poi aumentati a 32.000 dall’art. 1, co. 230, del D.L. 34/2020 – nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a soggetti che, fra l’altro, hanno svolto, fra gli a.s. 2008/2009 e 2019-2020, almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali, ovvero sono stati impegnati in progetti regionali di formazione che prevedono attività di carattere straordinario
[22]
.
Almeno un anno di servizio deve essere stato svolto nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.
In particolare, ha disposto che la procedura straordinaria è bandita per le classi di concorso e per le tipologie di posto per le quali si prevede che, negli a.s. dal 2020/2021 al 2022/2023, vi saranno posti vacanti e disponibili
[23]
.
Tuttavia, in considerazione del meccanismo di assunzione dei vincitori, ha anche previsto che, ove occorra, le relative immissioni in ruolo possono essere disposte anche successivamente all’a.s. 2022/2023, fino all’esaurimento della graduatoria. Ha, infatti, stabilito (co. 4) che, annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote
[24]
, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle GAE nella quota destinata ai concorsi, la quota parte delle facoltà assunzionali destinata alle GAE, non coperta con le stesse, è destinata per il 50% alle graduatorie della procedura straordinaria da bandire e per il 50% a quelle del concorso ordinario, per titoli ed esami, sempre per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria, da bandire contestualmente alla procedura straordinaria
[25]
. L’eventuale posto dispari è destinato alle graduatorie del medesimo concorso ordinario.
In particolare, la procedura straordinaria per il reclutamento prevede:
-
lo svolgimento di una prova scritta informatizzata, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti le classi di concorso e sulle metodologie didattiche (co. 9, lett. a)). La prova si intende superata con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente (co. 10);
-
la formazione (in ogni regione, per ciascuna classe di concorso e per il sostegno) di una graduatoria di vincitori, risultante dal punteggio conseguito nella prova scritta e da quello attribuito alla valutazione dei titoli, nel limite dei posti ante indicato (co. 9, lett. b));
-
l’immissione in ruolo dei vincitori, nel limite dei posti annualmente autorizzati e, conseguentemente, la loro ammissione al percorso annuale di formazione iniziale e prova (co. 9, lett. c));
-
durante il periodo di formazione iniziale e prova, l’acquisizione, con oneri a carico dello Stato, dei 24 CFU/CFA richiesti per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria
[26]
, qualora gli immessi in ruolo non ne siano già in possesso (co. 13, lett. a));
-
una prova orale – ad integrazione del periodo di formazione iniziale e prova – che precede la valutazione finale di tale periodo prevista dall’art. 13, co. 1, del d.lgs. 59/2017 e si intende superata con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente (co. 13, lett. b));
-
l’abilitazione dei vincitori all’esercizio della professione docente, per la relativa classe di concorso, all’atto della conferma in ruolo (co. 9, lett. f)).
Il bando per complessivi 24.000 posti, emanato con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020
[27]
.
In base all’art. 3, le domande potevano essere presentate dal 28 maggio al 3 luglio 2020.
Al riguardo, tuttavia, con decreto direttoriale n. 639 del 27 maggio 2020 i termini sono stati sospesi, avendo ravvisato la necessità di operare l’incremento dei posti a bando prevista dall’art. 230 del D.L. 34/2020 prima di procedere all’apertura della presentazione delle domande di partecipazione e avendo preso atto che, a seguito dello stesso incremento, le organizzazioni sindacali hanno richiesto un confronto.
L’art. 12 del bando, ribadendo che la procedura straordinaria consiste in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli, ha disposto che alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 80 punti, alla valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20 punti.
Ai sensi dell’art. 13, la prova scritta è costituita da 80 quesiti a risposta multipla (4 opzioni, di cui solo una corretta) di cui:
·
per posto comune: competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 45 quesiti; competenze didattico/metodologiche: 30 quesiti; capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: 5 quesiti;
·
per posto comune per le classi di concorso A024, A025, B02 relativamente alla lingua inglese: competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 50 quesiti; competenze didattico metodologiche: 30 quesiti;
· per posto di sostegno, suddivisa per il primo e il secondo grado: ambito normativo: 15 quesiti; ambito psicopedagogico e didattico: 30 quesiti; ambito della conoscenza delle disabilità e degli altri bisogni educativi speciali in una logica bio-psico-sociale: 30 quesiti; capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: 5 quesiti.
Rispetto al quadro descritto, si prevede ora, anzitutto, che la prova scritta è svolta nel corso dell’a.s. 2020/2021 (e, dunque, non prima del 1° settembre 2020) (comma 01).
Inoltre, fermo restando che la stessa si intende superata con il punteggio minimo di 7/10 o equivalente, che si svolge con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando ed è distinta per classe di concorso e tipologia di posto, si dispone ora, innanzitutto, che la stessa è articolata in quesiti a risposta aperta (e non più in quesiti a risposta multipla, dunque chiusa). Il numero degli stessi quesiti non è individuato – evidentemente rimettendone la determinazione al bando, di cui, come si vedrà infra, si prevede la modifica – ma si dispone che sia definito in modo tale da rispettare la proporzione prevista dall’art. 12 dello stesso bando nel punteggio attribuibile, rispettivamente, alla prova scritta e alla valutazione dei titoli (comma 02).
In particolare, si stabilisce che (comma 02):
§ per i posti comuni, i quesiti riguardano l’accertamento delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese;
§ per i posti di sostegno, i quesiti riguardano le metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità e sono, altresì, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure relativi all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, nonché la capacità di comprensione del testo in lingua inglese.
Per le classi di concorso di lingua inglese, la prova scritta è svolta interamente in inglese ed è composta da quesiti a risposta aperta riguardanti l’accertamento delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche.
Per le classi di concorso relative ad altre lingue straniere, i quesiti sono svolti nelle rispettive lingue, fermo restando l’accertamento della capacità di comprensione del testo in lingua inglese (comma 03).
Si dispone, inoltre, che l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, di cui all’art. 37 del d.lgs. 165/2001
[28]
, avviene nel corso della prova orale (comma 04, secondo periodo).
Alla luce di quanto previsto, si valuti, dunque, l’opportunità di novellare l’art. 1 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), in particolare nella parte in cui lo stesso prevede lo svolgimento di una prova scritta composta da quesiti a risposta multipla, al contempo introducendo nello stesso le previsioni relative all’accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Conseguentemente, si stabilisce che il bando – i cui effetti sono fatti salvi – è adeguato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, anche al fine di consentire, qualora le condizioni epidemiologiche generali lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella cui afferisce il posto per il quale il candidato ha presentato la domanda (comma 04, primo periodo).
Inoltre, si prevede che ai vincitori immessi in ruolo nell’a.s. 2021/2022 che, ai sensi dell’art. 1, co. 4, del D.L. 126/2019, sarebbero rientrati nella quota dei posti destinati alla procedura per l’a.s. 2020/2021, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020 (comma 06).
Ai relativi oneri, quantificati in € 2,16 mln per il 2023 e in € 1,08 mln annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica", di cui all’art. 1, co. 202 della L. 107/2015 (comma 07).
Da ultimo, si stabilisce che il decreto del Ministro dell’istruzione che, in base all’art. 1, co. 13, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), deve definire, con regolamento ai sensi dell’art. 17, co. 3, della L. 400/1988, diversi aspetti della procedura, fra cui le modalità di acquisizione dei CFU/CFA per i vincitori e la disciplina della prova orale, è, invece, di natura non regolamentare (comma 05).
A tal fine, si novella la disposizione indicata.
Più nello specifico, per quanto qui più interessa, il regolamento – che deve intervenire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (29 dicembre 2019) – definisce, per i vincitori della procedura straordinaria:
a) le modalità di acquisizione, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei 24 CFU/CFA, ove non ne siano già in possesso;
b) i contenuti e le modalità di svolgimento della prova orale, che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova, da superare con il punteggio di 7/10 o equivalente, nonché l'integrazione dei comitati di valutazione con non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico.
Il comma 08 dell’articolo 2, introdotto dal Senato, prevede una procedura semplificata per l’accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno per i soggetti che hanno maturato una esperienza specifica di almeno tre annualità di servizio.
In particolare, dispone che, a decorrere dal V ciclo dei percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, i soggetti che nei 10 anni scolastici precedenti hanno svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, su posto di sostegno nel grado di istruzione cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte (senza, cioè, necessità di sostenere il test preliminare).
Le annualità di servizio sono valutate ai sensi dell’art. 11, co. 14, della L. 124/1999.
In base alla disposizione richiamata, si considera svolto come anno scolastico intero il servizio che ha avuto una durata di almeno 180 giorni o quello prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Si ricorda che l’art. 13 del regolamento emanato con DM 249/2010 – che disciplina i requisiti e le modalità di formazione iniziale degli insegnanti – ha disposto che, in attesa dell’istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università.
Ha, altresì, previsto che le caratteristiche dei corsi per il conseguimento della specializzazione, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari (CFU) e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti con decreto ministeriale. Ai corsi possono accedere gli insegnanti abilitati.
I corsi sono a numero programmato definito dal Ministero dell’università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.
In attuazione, è stato adottato il DM 30 settembre 2011 che, in particolare, ha disposto (art. 6) che la prova di accesso si articola in un test preliminare, una o più prove scritte ovvero pratiche, una prova orale, nonchè nella valutazione dei titoli (culturali e professionali). E’ ammesso alle prove scritte o pratiche un numero di candidati che, avendo conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nel test preliminare, è pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. Sono ammessi alla prova orale quanti conseguono almeno 21/30 nelle prove scritte.
Successivamente, l’art. 12 del d.lgs. 66/2017 – come, da ultimo, modificato dall’art. 10 del d.lgs. 96/2019 – ha ridisciplinato il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. In particolare, ha disposto che il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:
a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 CFU, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 CFU;
b) è attivato presso le università autorizzate dal Ministero nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;
c) è programmato a livello nazionale dal Ministero in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;
d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.
Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 CFU relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea magistrale.
Le modalità attuative devono essere definite con decreto interministeriale.
Preso atto che tale decreto non era stato emanato e che, dunque, restavano in vigore anche per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria le disposizioni di cui al DM 249/2010, il DM 8 febbraio 2019, n. 92 ha integrato le disposizioni del DM 30 settembre 2011, al fine di tener conto del mutato quadro normativo e delle esperienze maturate nei primi tre cicli.
Sulla base delle novità introdotte con il DM 92/2019, il IV ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno è stato avviato con DM 21 febbraio 2019.
Il V ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno è stato avviato con DM 12 febbraio 2020 n. 95, che aveva fissato per il 2 e 3 aprile 2020 le date per lo svolgimento dei test preliminari.
A causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, le date di svolgimento dei test preliminari sono poi state dapprima differite al 18 e 19 maggio 2020 con DM 11 marzo 2020 n. 176, che ha anche prorogato il termine ultimo per la conclusione dei corsi del IV ciclo a maggio 2020.
Da ultimo, le date di svolgimento dei test preliminari per l’accesso ai percorsi del V ciclo sono state fissate al mese di settembre 2020 (22 settembre 2020: scuola infanzia; 24 settembre 2020: scuola primaria; 29 settembre 2020: scuola secondaria di I grado; 1° ottobre 2020: scuola secondaria di II grado) con DM 28 aprile 2020, n. 41.
L'articolo 2, commi 1 e 2, modificato dal Senato, demanda ad ordinanze del Ministro dell'istruzione l'adozione di misure per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, anche in deroga a norme vigenti, in merito: alla data di inizio delle lezioni; alle procedure riguardanti le immissioni in ruolo, le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le supplenze; all'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti; alle graduatorie relative alle scuole italiane all'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI); all'adozione dei libri di testo; alle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi.
In dettaglio, il comma 1, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, consente ad una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, in relazione:
a)
all’inizio delle lezioni, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni (di cui all'art. 3 del d.lgs. 281/1997), anche tenendo conto dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti nell'ambito dell'attività didattica ordinaria (su cui si veda la scheda relativa all'art.1) e della conclusione delle procedure di avvio dell’anno scolastico, che - secondo la relazione illustrativa all’A.S. 1774 - potrebbero subire dei rallentamenti.
In base all'art. 74 del d.lgs. 297/1994, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato. Inoltre, secondo il citato art. 74 del d.lgs. 297/1994, spetta al Ministro dell'istruzione la determinazione, con propria ordinanza, del termine delle attività didattiche e delle lezioni, delle scadenze per le valutazioni periodiche e del calendario delle festività e degli esami. Ai sensi dell'art. 138, co. 1, lett. d), del d.lgs. 112/1998, alle Regioni è delegata invece la determinazione del calendario scolastico.
Nel caso in esame si prevede una procedura derogatoria rispetto a quella vigente, nella misura in cui si prevede l'intesa in Conferenza Stato-Regioni per la determinazione dell'inizio delle lezioni.
b)
all’adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo
[29]
, da concludersi comunque entro il 20 settembre 2020
[30]
, nonché di quelli relativi alle utilizzazioni
[31]
, assegnazioni provvisorie
[32]
e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse (31 agosto) previsto dall’art. 4, co. 1 e 2, del D.L. 255/2001 (L. 333/2001), fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili.
In base all'art. 4, co. 1 e 2, del D.L. 255/2001, le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. Entro lo stesso termine del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto.
Si ricorda peraltro che, in base all'art. 399, co. 3, del d.lgs. 297/1994, come novellato da ultimo dall'1, co. 17-octies, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020-2021 vige un obbligo di permanenza quinquennale nella scuola di titolarità per i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato;
b-bis) a prevedere, nelle stesse modalità e con i medesimi criteri indicati all’art. 1, co. 2, che a partire dal 1° di settembre 2020 siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l’eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti.
Si segnala che tale previsione è disciplinata più in dettaglio proprio all'art. 1, co. 2, in cui si precisa peraltro che l'eventuale integrazione e recupero sono riferiti all'anno scolastico 2019/2020.
Si valuti l’opportunità di un coordinamento tra le due disposizioni;
c)
all'utilizzo - solo per l'anno scolastico 2020/2021 - delle vigenti graduatorie ai fini dell'assegnazione temporanea per un anno, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, del personale scolastico all'estero. In base al successivo comma 2, le ordinanze del Ministro dell'istruzione riguardanti le attività del sistema della formazione italiana nel mondo sono formulate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).
Si ricorda che il d.lgs. 64/2017, adottato a norma dell'art. 1, co. 180 e 181, lett. h), della L. 107/2015, all'art. 19 detta le modalità di selezione del personale da destinare all'estero, attraverso un bando emanato dal Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni sei anni e sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione; per i posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza sessennale.
La prima applicazione delle procedure di cui al citato art. 19 si è avuta proprio nell'anno scolastico 2019-2020 in virtù dell'art. 6, co. 3 del D.L. 91/2018, che ha fatto decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 anziché dall’anno scolastico 2018/2019 i relativi effetti. Sempre l'art. 6, co. 3, del D.L. 91/2018 ha prorogato per l'anno scolastico 2018/2019 la validità delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/2018, con riferimento alle assegnazioni temporanee di cui all'art. 24 e alle destinazioni all'estero sui posti che si rendevano disponibili nell'ambito di determinati contingenti.
Nell’anno scolastico 2019/2020 sono stati emanati due bandi, rispettivamente, per i dirigenti scolastici - D.D. n. 2020 dell’8 gennaio 2019 - e per il personale docente e ATA - D.D. n. 2021 dell’8 gennaio 2019. Le graduatorie relative al personale docente e ATA sono state approvate con D.D. n. 1084 del 15 luglio 2019, distinte per area linguistica, per tipologia di istituzione e per codice funzione, mentre quelle relative alla selezione dei dirigenti scolastici, distinte per aree linguistiche, sono state approvate con D.D. n. 1087 del 15 luglio 2019.
Come risulta dalla apposita pagina web del Ministero dell'istruzione, le predette graduatorie sono state rettificate più volte anche a seguito di esclusioni o riammissioni di candidati.
La relazione illustrativa all’A.S. 1774 segnalava che alcune di esse - in particolare quelle riferite al personale docente e ATA di cui al citato D.D. n. 1084 del 15 luglio 2019 - risultano mancanti o esaurite, sia per le nomine nel frattempo effettuate sia per rinunce o esclusioni e, pertanto, il Dicastero dell'istruzione dovrebbe emanare un nuovo bando. Evidenziava, altresì, che, stante l'eccezionale situazione emergenziale e la sospensione delle procedure concorsuali (su cui si rimanda alla scheda di lettura relativa all'art. 4), si prevede la vigenza delle precedenti graduatorie corrispondenti, ove esistenti, di cui ai DD.MM. 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, concernenti l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico.
In tal modo, il MAECI può procedere alle assegnazioni temporanee, attingendo alle predette graduatorie, per un anno scolastico, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 64/2017.
L'art. 24 del d.lgs. 64/2017 dispone che il MAECI, di concerto con il Ministero dell'istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea tanto presso scuole statali all’estero quanto presso altre iniziative rientranti nell’ambito della formazione italiana nel mondo, per una durata di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il relativo personale è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'art. 19 ed è collocato fuori ruolo, conservando, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.
d)
all’eventuale conferma, nel caso in cui l'attività didattica in presenza non riprenda il 18 maggio, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga agli artt. 151, co. 1, e 188, co. 1, del d.lgs. 297/1994, come modificati dall'art. 6 del D.L.104/2013 (L. 128/2013).
I citati art. 151, co. 1 - relativo alla scuola primaria - e 188, co. 1 - relativo alla scuola secondaria di primo grado - stabiliscono che i libri di testo possono essere adottati dal collegio dei docenti, sentiti i consigli d'interclasse, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso (secondo l'art. 15 del D.L. 112/2008). Si segnala che le adozioni dei testi scolastici, o l'eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti entro la seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.
Con la nota n. 4586 del 15 marzo 2019, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il MIUR ha fornito indicazioni sull’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020, rinviando alla nota n. 2581 del 9 aprile 2014 la ricostruzione normativa applicabile.
Con D.M. n. 2 del 13 maggio 2020 sono stati determinati i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021.
In attuazione si veda l'ordinanza ministeriale n.17 del 22 maggio 2020 relativa alle adozioni dei libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021.
d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.
Si segnala che il 23 aprile 2020 si è insediato il Comitato di esperti nominato dal Ministro dell'istruzione per proporre iniziative anche sulle modalità di avvio dell'anno scolastico 2020/2021. Inoltre, il 5 maggio 2020, il Ministro ha riunito in videoconferenza il tavolo permanente di lavoro con le Regioni e gli enti locali in vista della ripresa della scuola a settembre (qui il comunicato stampa).
Il 7 maggio il Ministro ha incontrato i sindacati in merito ad un possibile protocollo sulla sicurezza per la riapertura delle scuole (qui il comunicato stampa).
Il 28 maggio 2020 il Comitato tecnico-scientifico istituito per l’emergenza Coronavirus ha presentato un documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico.
L'articolo 2, comma 2-bis, introdotto dal Senato, integra - solo per l'anno scolastico 2020/2021 - i corsi di formazione per la sicurezza a scuola con le misure di prevenzione igienico-sanitarie per prevenire e limitare i rischi da COVID-19.
In dettaglio, la disposizione stabilisce che, limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, almeno un'ora dovrà essere dedicata alle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del virus COVID-19.
Si ricorda che i corsi di formazione per la sicurezza a scuola riguardano i lavoratori del settore nonché, limitatamente alla parte generale dei corsi, gli studenti che partecipano ai percorsi di alternanza scuola-lavoro. La norma introdotta dal Senato - la quale fa riferimento al modulo sui rischi specifici - non concerne questi ultimi soggetti.
In base al d.lgs. 81/2008, ciascun lavoratore deve ricevere dal datore di lavoro una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori aventi alcuni incarichi in materia di sicurezza;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
e) sui rischi specifici cui sia esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
f) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
g) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Pertanto, la formazione sulla sicurezza, obbligatoria per tutti i lavoratori, deve riguardare:In vigore dal 29 marzo 2016
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali. In attuazione si veda l'Accordo del 21 dicembre 2011, secondo il cui Allegato 2 il settore Istruzione rientra nelle macrocategorie di rischio medio.
L'articolo 2, comma 3, modificato dal Senato, prevede che, per contenere ogni diffusione del contagio, il personale docente assicura le attività didattiche nelle modalità a distanza, anche utilizzando la Carta del docente, e che le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici, nonché del personale scolastico, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile.
Il comma 3-ter, introdotto dal Senato, demanda alla contrattazione con le organizzazioni sindacali la definizione delle prestazioni lavorative nella modalità a distanza.
Il comma 5 stabilisce che, esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, in relazione alla reiterazione del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo a seguito di valutazione negativa, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico.
In dettaglio, il comma 3 dispone che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici a disposizione.
Si ricorda che l'art. 120 del D.L.18/2020 (L. 27/2020) ha stanziato, per il 2020, 85 milioni di euro per lo svolgimento della didattica a distanza, dei quali 5 milioni di euro destinati a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. Le risorse sono state ripartite con il D.M. 187/2020.
In aggiunta a tali risorse, il 17 aprile 2020 il Ministero dell'istruzione ha emanato un avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, nell'ambito dell’Asse II (Infrastrutture per l'istruzione) del Programma operativo nazionale (PON) “Per la Scuola” 2014-2020", finalizzato all’acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione internet destinati alle scuole del primo ciclo mediante i Fondi strutturali europei. Le domande sono state presentate dal 20 al 27 aprile 2020. Secondo i dati del Ministero le scuole che hanno aderito sono state 4.905, pari all’87,2% dei 5.625 istituti che potevano partecipare, per un totale di finanziamenti che saranno assegnati pari a 63.679.174,05 euro. La graduatoria è disponibile qui.
Emergenza sanitaria e apprendimento a distanza
In tutti i provvedimenti attuativi dei DD.LL. 6/2020 e 19/2020 di contenimento dell'emergenza sanitaria [33] , si stabilisce che i dirigenti scolastici attivano, per la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. La previsione di proseguire le attività didattiche con modalità a distanza è contenuta anche nel D.L. 19/2020. La sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale è stata disposta con il D.P.C.M. 4 marzo 2020, a decorrere dal 5 marzo, ed è stata da ultimo prorogata al 14 giugno 2020 dal D.P.C.M. 17 maggio 2020.
Nella nota n. 278 del 6 marzo 2020, il Ministero dell'istruzione ha fornito le prime indicazioni per la didattica a distanza, affidando all’Ufficio scolastico regionale competente il monitoraggio dell’effettivo stato di attuazione delle azioni promosse dalle istituzioni scolastiche per garantire le modalità di apprendimento a distanza. Gli esiti del monitoraggio sono ritenuti funzionali ad attivare ulteriori misure di sostegno nelle situazioni di maggiore criticità, anche in collaborazione con il Ministero dell’istruzione ed i Dipartimenti interessati. Successivamente, nella nota n. 279 dell'8 marzo 2020, il Ministero ha dettagliato le modalità di svolgimento della didattica a distanza, "che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture". Ha altresì affermato che "ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile".
Nella citata nota n. 279 si consiglia comunque di "evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline ed evitare sovrapposizioni. [...] Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali".
Indicazioni più dettagliate sono contenute nella nota n. 388 del 17 marzo 2020, che distingue la progettazione delle attività didattiche a distanza tra scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado; essa declina inoltre l'apprendimento a distanza anche per gli alunni con disabilità e per gli alunni con DSA e con bisogni educativi speciali non certificati. Sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità attraverso la didattica a distanza si veda la lettera del 27 aprile 2020 che il Ministro ha rivolto a tutto il personale scolastico, alle famiglie e agli studenti.
Qui la pagina del Ministero dell'istruzione dedicata alla didattica a distanza.
Sulla questione, il Ministro dell'istruzione, nell'informativa resa al Senato il 26 marzo 2020, ha comunicato che "il 67 per cento delle scuole che hanno attivato l'attività a distanza prevede per essa specifiche forme di valutazione. Attualmente più di 6,7 milioni di alunni sono raggiunti attraverso mezzi diversi da attività didattiche a distanza. L'89 per cento delle scuole ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con disabilità; l'84 per cento ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con DSA; il 68 per cento ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) non certificati; il 48 per cento delle scuole ha svolto riunioni degli organi collegiali a distanza." Inoltre, durante il question time del 6 maggio 2020 alla Camera dei deputati, in risposta alle interrogazioni nn. 3-01517 e 3-01519, il Ministro ha riferito di un secondo monitoraggio sulla didattica a distanza da cui risulta che le istituzioni scolastiche hanno raggiunto quasi tutti gli studenti che avevano bisogno di un tablet o di un pc. Sono stati acquistati 205 mila dispositivi digitali e oltre 117 mila studenti sono stati raggiunti dalla connessione.
Con modifica approvata dal Senato, si specifica che i docenti possono anche acquistare i servizi di connettività utilizzando le risorse della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, di cui all'art. 1, co. 121, della L. 107/2015.
L'art. 1, co. 121, della L. 107/2015 ha istituito la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta ha un importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico e può essere utilizzata per:
§
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale;
§
l'acquisto di pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;
§
l'acquisto di hardware e software;
§
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
§
rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
§
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
§
iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.
Con il D.P.C.M. 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. 28 novembre 2016, sono stati definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta. Per le suddette finalità è stata autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
Si segnala che dall'11 marzo al 31 marzo 2020, in coincidenza con l'avvio della didattica a distanza, le possibilità di acquisto della Carta del docente con riferimento agli hardware sono state già ampliate includendo anche "webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili". Qui il comunicato stampa. Successivamente, tale possibilità di acquisto è stata prorogata fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020). Qui il comunicato stampa. Per maggiori informazioni sui prodotti acquistabili si veda qui.
Si precisa inoltre che le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, fermo quanto stabilito in merito alla didattica a distanza e tenuto conto dell’art. 87 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici.
Si ricorda che l'art. 87, co. da 1 a 3, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) stabilisce che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Esso precisa che queste ultime:
§
limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
§
prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della L.81/2017;
§
qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio: in tal caso, il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, prevedendosi comunque l'equiparazione del periodo trascorso in esenzione" al servizio prestato, ai fini degli effetti economici e previdenziali.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’art. 18, co. 2, della predetta L. 81/2017, secondo cui il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa, non trova applicazione. Per maggiori approfondimenti si veda qui.
Si segnala che con la nota n. 323 del 10 marzo 2020 il Ministero dell'istruzione, in coincidenza con la sospensione delle attività didattiche in presenza per ragioni sanitarie, ha disposto che ciascun dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all’insegnamento. Sono state peraltro dettate indicazioni specifiche per gli assistenti tecnici (con particolare riguardo alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza), per il personale addetto alle aziende agrarie, per i collaboratori scolastici, cuochi, guardarobieri e infermieri, per i quali si limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi.
Il comma 3-ter , introdotto dal Senato, dispone che, fino al perdurare dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (ossia fino al 31 luglio 2020), le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca" nella modalità a distanza sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il medesimo comparto “Istruzione e ricerca”.
L'ultimo CCNL del comparto "Istruzione e ricerca" è relativo al periodo 2016/2018.
Si segnala che le modalità e i criteri per erogare le prestazioni a distanza, una volta definiti in sede di contrattazione, possono trovare applicazione solo per il periodo successivo al contratto stesso, non potendo disciplinare le prestazioni già rese in questa fase. Inoltre, l'ambito temporale di applicazione di tale contratto sarebbe limitato alla durata dello stato di emergenza, che potrebbe risultare più breve rispetto al tempo necessario per stipulare il contratto stesso.
Si valuti dunque l'opportunità di un chiarimento.
Restano ferme le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo in esame e le summenzionate disposizioni vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni. Si precisa comunque che dall’attuazione di tali previsioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 5 dispone, solo per l'anno scolastico 2019/2020, la sostituzione delle attività di verifica del periodo di formazione e di prova - che dovrebbero essere svolte dai dirigenti tecnici nel caso di reiterazione del periodo di prova conseguente ad un giudizio negativo - con un parere consultivo del dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione, qualora tali attività non siano svolte entro il 15 maggio.
Per quanto riguarda il personale docente ed educativo, il periodo di formazione e di prova - il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo - è disciplinato dall'art. 1, co. da 115 a 120, della L. 107/2015 nonché dagli articoli da 437 a 440 del d.lgs. 297/1994. Con D.M. 850 del 27 ottobre 2015 sono stati definiti gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova
[34]
. La prova ha la durata di un anno scolastico; il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.
Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, Quest'ultimo, quando è chiamato ad esprimere il proprio parere (obbligatorio, ma non vincolante) sul superamento del periodo di formazione e di prova, è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, all'esito di un giudizio sfavorevole del dirigente scolastico, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile, disposto con provvedimento motivato del dirigente scolastico. Il provvedimento indica altresì gli elementi di criticità emersi ed individua le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo. Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal comitato per la valutazione al termine del secondo periodo di prova.
In argomento, si segnala peraltro che l'art. 121-ter del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), già art 32 del D.L. 9/2020 ha stabilito, per tutte le scuole che non possono completare i prescritti giorni di lezione, la decurtazione proporzionale dei termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale.
L'articolo 2, comma 3-bis, introdotto dal Senato, incrementa di 2 milioni di euro per il 2020 le risorse destinate all’innovazione digitale e alla didattica laboratoriale.
Il comma 6 del medesimo articolo 2 stabilisce che, per tutto l’anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione e le altre iniziative comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Più nello specifico, il comma 3-bis prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa cui all'art. 1, co. 62, della L. 107/2015 di 2 milioni di euro per il 2020, al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica.
Per il 2020, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 62, della L. 107/2015 è stata incrementata di 2 milioni di euro dall'art. 1, co. 257, della L. 160/2019 e di 85 milioni di euro dall'art. 120 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).
Si ricorda che la L. 105/2017, all'art. 1, co. 56, ha previsto l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), in coerenza con il quale le scuole promuovono proprie azioni nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Per la realizzazione di tali attività, l'art. 1, co. 62, della medesima legge ha originariamente autorizzato, a decorrere dal 2016, la spesa di euro 30 milioni annui (poi ridotti dalla L. 145/2018, per gli anni 2019, 2020 e 2021, di 1,44 milioni di euro per l'anno 2019, 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 2,16 milioni di euro per l'anno 2021 e incrementati nuovamente per l'anno 2020 - come si è detto - di 2 milioni di euro dalla L.160/2019 e di 85 milioni di euro dal D.L. 18/2020), ripartiti tra le istituzioni scolastiche sulla base di procedure selettive.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co 200, della L.190/2014.
Il comma 6 conferma, per tutto l’anno scolastico 2019/2020, la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione era stata inizialmente disposta dagli artt. 1 e 2 del D.L. 6/2020 (poi abrogati dal D.L. 19/2020 - L. 35/2020) per i comuni e le aree interessate dal contenimento del virus COVID-19. I successivi provvedimenti attuativi ne hanno esteso l'applicazione all'intero territorio nazionale, per periodi temporali limitati, legati alla vigenza delle misure di contenimento. L'arti. 1, co. 1, del summenzionato D.L. 19/2020 ha ammesso la possibilità di adottare misure - tra cui la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione - per periodi predeterminati, "ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020". Da ultimo, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 (attuativo del D.L.19/2020) ha prorogato, fra l'altro, la sospensione dei viaggi di istruzione fino al 17 maggio 2020.
Con la disposizione in commento, si stabilisce dunque in via generale, senza alcun limite temporale, la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione per l'intero anno scolastico 2019/2020 (che termina il 31 agosto 2020), anche oltre la durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, pari a sei mesi (quindi fino al 31 luglio 2020).
Si ricorda che l'art. 28, co. 9, del D.L. 9/2020 (poi abrogato dal D.L. 18/2020) aveva previsto il rimborso per il mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione sospesi limitatamente al periodo 23 febbraio - 15 marzo 2020 in virtù del D.L. 6/2020 e dei conseguenti provvedimenti attuativi. Si segnala inoltre che l'articolo 88-bis, comma 8, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha eliminato qualsiasi riferimento temporale, potendosi dunque applicare il rimborso a tutti i viaggi e iniziative di istruzione disposti in ragione della citata dichiarazione dello stato di emergenza.
Per le modalità e i limiti al rimborso, si veda la relativa scheda di lettura contenuta nel dossier n. 232/2 "Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. "Cura Italia". Parte I - Schede di lettura - D.L. 18/2020 – A.C. 2463" - Volume II - Articoli 71-127.
I commi 4, 4-bis e 4-ter dell’articolo 2 – nel testo come risultante dalle modifiche apportate dal Senato – disciplinano, anzitutto, le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, introdotte dall'art. 1-quater del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), e le procedure per il conferimento delle stesse, al fine dell'individuazione, nonché della graduazione degli aspiranti.
In particolare, si stabilisce che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le medesime procedure sono disciplinate, per l’a.s. 2020/2021 e l’a.s. 2021/2022, con ordinanza del Ministro dell’istruzione (e non con regolamento). Tutto il procedimento sarà informatizzato.
Al contempo, si precisa che le graduatorie di istituto – che, a seguito dello stesso D.L. 126/2019 (L. 159/2019), devono essere costituite in base alle indicazioni dei soggetti inseriti nelle medesime graduatorie provinciali – sono utilizzate per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie
[35]
.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 4, co. 1-3, della L. 124/1999 distingue tre tipologie di supplenze del personale docente che danno luogo al conferimento di incarichi a tempo determinato:
·
supplenze annuali (cioè, fino al 31 agosto), per la copertura di cattedre e posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (co. 1).
In base al co. 6 dello stesso art. 4 – nel testo previgente le modifiche apportate dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019) (v. infra) – per il conferimento di tali supplenze si utilizzano le graduatorie ad esaurimento (GAE)
[36]
;
·
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (fino, cioè, al 30 giugno), per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ovvero per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (intendendo per posti orario gli abbinamenti di spezzoni che non raggiungono l’orario di cattedra) (co. 2).
In base al co. 6 dello stesso art. 4 – nel testo previgente le modifiche apportate dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019) (v. infra) – anche per il conferimento di tali supplenze si utilizzano le GAE;
·
supplenze temporanee più brevi (c.d. brevi e saltuarie), nei casi diversi da quelli citati (co. 3).
In base al co. 7 dello stesso art. 4, per il conferimento di tali supplenze si utilizzano le graduatorie di istituto.
In attuazione del co. 5 dello stesso art. 4 – che prevede che la disciplina per il conferimento delle supplenze è definita con regolamento emanato con decreto del Ministro dell’istruzione (ex art. 17, co. 3 e 4, L. 400/1988) – è intervenuto, da ultimo, il D.M. 131/2007.
In base all’art. 1, co. 5, dello stesso regolamento, anzitutto, per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, in caso di esaurimento delle GAE, si utilizzano le graduatorie di istituto. Al riguardo, l’art. 5 prevede che il dirigente scolastico, sulla base delle domande prodotte, costituisce apposite graduatorie, in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola o alla tipologia di posto, distinte in tre fasce, da utilizzare nell’ordine:
·
prima fascia, che comprende gli aspiranti inseriti nelle GAE per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di istituto;
·
seconda fascia, che comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente GAE ma forniti di specifica abilitazione o idoneità al concorso cui è riferita la graduatoria di istituto;
·
terza fascia, che comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto
[37]
.
Da ultimo, al fine di ottimizzare l’attribuzione degli incarichi di supplenza del personale docente, l’art. 1-quater, co. 1, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) – novellando l’art. 4, co. 6, della L. 124/1999 e introducendo nello stesso art. 4 il co. 6-bis – ha disposto che, per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche si utilizzano, in subordine alle GAE, apposite graduatorie provinciali, distinte per posto e classe di concorso. A sua volta, il co. 2 ha precisato che per le supplenze su posto di sostegno è costituita una specifica graduatoria provinciale.
In base alla norma istitutiva, le nuove graduatorie provinciali hanno efficacia dall’a.s. 2020/2021.
Ai sensi del co. 3 dello stesso art. 1-quater, i soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle “supplenze brevi e temporanee”, per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo, sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento.
In particolare, il comma 4 riconduce nell’ambito dell'art. 4 della L. 124/1999 il contenuto dell’art. 1-quater, co. 2 e 3, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), di cui il comma 4-bis dispone conseguentemente l’abrogazione.
Più nello specifico:
·
la lett. a) introduce nel co. 6-bis dell’art. 4 della L. 124/1999 la previsione – di cui al co. 2 dell’art. 1-quater del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) – in base alla quale una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno;
·
la lett. b) inserisce nello stesso art. 4 della L. 124/1999 il co. 6-ter, che riprende, con qualche variazione, il contenuto del co. 3 del medesimo art. 1-quater del D.L. 126/2019 (L. 159/2019). In particolare, rispetto a quest’ultimo, nello stabilire la tipologia di supplenze che è possibile conferire sulla base delle graduatorie di istituto, si sostituisce il riferimento alle “supplenze brevi e temporanee” con quello, più puntuale, alle “supplenze temporanee di cui al comma 3”, ossia alle c.d. supplenze brevi e saltuarie.
A sua volta, il comma 4-ter stabilisce che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dell’individuazione nonché della graduazione degli aspiranti, le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo e le procedure di conferimento delle stesse, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione, ovvero per l’a.s. 2020/2021 e l’a.s. 2021/2022, con ordinanza del Ministro dell’istruzione.
Ciò in deroga a quanto dispone l’art. 4, co. 5, della L. 124/1999 che, come già visto, prevede l’emanazione di un regolamento (ex art. 17, co. 3, L. 400/1988).
Più nello specifico, si stabilisce che l’ordinanza del Ministro è emanata ai sensi del co. 1 dell’art. 2 in esame, ovvero, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione.
Al contempo, peraltro, si precisa che la stessa è adottata sentiti contestualmente, il CSPI, nei termini di cui all’art. 3, e il Ministero (il riferimento, in questo caso, è alla struttura) dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica nei medesimi termini.
Inoltre, si stabilisce che i termini per il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti (ex art. 3, L. 20/1994) e per il controllo preventivo di regolarità contabile da parte degli Uffici di bilancio (ex art. 5, co. 3, d.lgs. 123/2011) della medesima ordinanza sono ridotti a 15 giorni.
Al riguardo, si ricorda che gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla competente sezione del controllo entro 30 giorni dal ricevimento. Anche in quest'ultimo caso, la sezione esercita il controllo entro 30 giorni dalla ricezione, trascorsi i quali i provvedimenti divengono comunque esecutivi.
In relazione al controllo preventivo della Corte dei conti, i decreti legge emergenziali hanno previsto in alcuni casi che i termini siano dimezzati per gli atti di attuazione delle disposizioni contenute negli stessi decreti-legge (si v., da ultimo, l’art. 2, co. 4, del D.L. 19/2020-L. 35/2020).
Si dispone, altresì, che la presentazione delle domande per l’inserimento nelle graduatorie provinciali, la loro valutazione, nonché le attività per la definizione delle stesse graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini (della costituzione) dell'anagrafe nazionale docenti.
Si stabilisce, infine, che la valutazione delle istanze è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi del supporto delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento, fermo restando che l'approvazione delle graduatorie è effettuata dall'”ufficio scolastico provinciale territoriale competente”.
Sotto il profilo della formulazione del testo, si valuti l’opportunità di fare riferimento all’ufficio scolastico territoriale competente per provincia.
Al riguardo, si ricorda che, in base all’art. 2, co. 3, del DPCM 140/2019, recante il regolamento di organizzazione dell’allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, lo stesso Ministero era articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici, su base regionale.
In base all’art. 8, co. 3, l'ufficio scolastico regionale è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio.
L'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, istituisce presso il Ministero dell'istruzione un Tavolo di confronto in materia di percorsi abilitanti.
In dettaglio, il comma 1 istituisce presso il Ministero dell'istruzione un «Tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti», in modo da garantire anche ai neolaureati un percorso di accesso all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata.
Il comma 2 stabilisce che il Tavolo è presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti:
-
della Conferenza universitaria nazionale dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze della formazione (CUNSF);
-
delle associazioni professionali dei docenti;
-
dalle associazioni professionali dei dirigenti scolastici.
Detti componenti sono nominati dal Ministro dell'istruzione.
In base al comma 3, al Tavolo partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Parrebbe non chiaro se la partecipazione delle associazioni di categoria avvenga a titolo diverso rispetto a quella dei componenti di cui al comma 2.
Si valuti l'opportunità di un chiarimento.
Secondo il comma 4, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri, nonché la durata del Tavolo.
Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, rimborsi spese o gettoni di presenza comunque denominati.
Il comma 5 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, consente, in via straordinaria, l’attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato.
Preliminarmente, si ricorda che, in base all’art. 1, co. 4, lett. g), della L. 62/2000, l’utilizzo di personale docente abilitato rappresenta uno dei requisiti da soddisfare per il riconoscimento della parità scolastica.
In particolare, si prevede, che per l’a.s. 2020/2021, le scuole dell’infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, ai fini delle sostituzioni, personale docente abilitato, possono prevedere, in via straordinaria, l’attribuzione di incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l’infanzia, in base al d.lgs. 65/2017.
Si tratta della possibilità già consentita, in via transitoria, per l’a.s. 2019/2020, dall’art. 1-sexies del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).
I servizi educativi per l'infanzia, che comprendono anche gli asili nido destinati a bambini fino a 3 anni di età, sono organizzati a livello locale dai comuni e da soggetti privati, sulla base delle normative emanate dalle singole regioni e province autonome
[38]
.
Alcuni comuni prevedono la possibilità di accreditare gli asili gestiti da privati, qualora siano rispettati e garantiti i requisiti di organizzazione e accoglienza previsti dai relativi regolamenti comunali per la gestione dei servizi all'infanzia.
L'assunzione degli educatori avviene tramite bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad opera dei comuni.
Per quanto concerne il titolo di accesso, l'art. 14, co. 3, del d.lgs. 65/2017 ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università. Ha, altresì, previsto che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti, entro il 31 maggio 2017 (data della sua entrata in vigore) nell'ambito delle specifiche normative regionali.
Le modalità di svolgimento del corso di specializzazione sono state definite con il D.M. 378 del 9 maggio 2018. Chiarimenti sono poi stati forniti con nota 14176/2018.
Rispetto a quanto previsto dal D.L. 126/2029, si precisa ora che il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido ai fini degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
L'articolo 3, modificato dal Senato, riduce (da quarantacinque giorni, come termine ordinario) a sette giorni il termine per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge e per tutta la durata dello stato di emergenza. Tale termine ridotto sia applica anche ai pareri non ancora resi su provvedimenti già trasmessi.
Inoltre, si proroga la scadenza della componente elettiva del CSPI e si riducono a regime i termini ordinario e d'urgenza per l'espressione dei pareri del CSPI.
In dettaglio, il comma 1 prevede che, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi dal 9 aprile 2020) e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (ossia fino al 31 luglio 2020), il CSPI rende il suo parere entro sette giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si può prescindere dal parere.
Il CSPI è un organo consultivo del Ministero dell'istruzione ed è disciplinato dal d.lgs. 233/1999. In base all'art. 2 del citato d.lgs., il CSPI formula proposte ed esprime pareri obbligatori:
a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
b) sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;
d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.
Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli, esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.
A legislazione vigente, i pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di quarantacinque giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di quarantacinque giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.
La disposizione in commento introduce dunque una deroga a tale previsione, recata dall'art. 3 del d.lgs. 233/1999, riferendola alla durata dello stato di emergenza.
Il comma 2 riduce a sette giorni anche il termine per l'espressione dei pareri sui provvedimenti già trasmessi successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza (quindi dal 31 gennaio 2020), per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo. Su tali provvedimenti, a prescindere dal tempo già trascorso, si applica il termine di sette giorni che decorre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (9 aprile 2020).
La relazione illustrativa all'A.S. 1774 motivava tale riduzione dei termini con la necessità di garantire speditezza all'azione del Ministero specialmente per le fasi connesse all'attuazione degli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame (conclusione dell'anno scolastico in corso e avvio del prossimo).
Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, proroga al 31 agosto 2021 la componente elettiva (in scadenza nel 2020) del CSPI in deroga alle disposizioni di cui al d.lgs. 233/1999, al fine di garantire la continuità delle funzioni da esso svolte e la regolarità dei provvedimenti ministeriali sottoposti al suo parere obbligatorio. L'attuale CSPI è stato costituito con D.M. 31 dicembre 2015 e dura in carica cinque anni.
In base all'art. 2, co. 5, del d.lgs. 233/1999, il CSPI è formato da trentasei componenti. Di tali componenti:
a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione;
b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;
c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta;
d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
La proroga in questione riguarda dunque i componenti di cui alle lett. a) e c) del comma 5 dell'art. 2 del d.lgs. 233/1999, le cui elezioni si sono svolte il 28 aprile 2015, in base all'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 marzo 2015, n. 7.
Il comma 2-ter, introdotto dal Senato, prevede inoltre di ridurre a regime da quarantacinque a venti giorni il suddetto termine ordinario per l'espressione dei pareri del CSPI. Parallelamente, viene ridotto da quindici a dieci giorni il termine minimo ridotto, assegnato dal Ministro in situazioni di urgenza.
A tal fine si novella l'art. 3, co. 5, del d.lgs. 233/1999.
L'articolo 4 reca una interpretazione autentica dell'articolo 87, comma 5, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), precisando che la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria è riferita solo allo svolgimento delle relative prove.
La disposizione puntualizza che la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, prevista dall'art. 87, co. 5, primo periodo, del D.L. 18/2020 (pari a sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, quindi fino al 16 maggio 2020) implica l'impossibilità a svolgere le relative prove concorsuali.
L'art. 87, co. 5, primo periodo, del D.L.18/2020, al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia da COVID-19, ha previsto la sospensione per sessanta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Sono state escluse dalla sospensione le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. E' rimasta ferma la conclusione delle procedure per le quali risultasse già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni, che si istauravano e si svolgevano in via telematica e che si potevano concludere anche utilizzando le modalità del lavoro agile.
Al riguardo, si segnala che il D.P.C.M. 26 aprile 2020, attuativo del D.L. 19/2020 (L. 35/2020), all'art. 1, co. 1, lett. q), ha confermato la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche secondo quanto previsto dall'art. 87, co. 5, del D.L. 18/2020 e dall'art.4 del D.L. in commento; tuttavia, l'efficacia di tale D.P.C.M. è durata fino al 17 maggio 2020.
La circolare n. 2 del 1° aprile 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione ha chiarito che le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego sono state sospese, a meno che la valutazione dei candidati fosse effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, a prescindere dalla fase della procedura. In altri termini, rilevava la modalità della procedura e non lo stato della stessa, con la conseguenza che una procedura concorsuale interamente telematica poteva essere esperita anche se si trovava nella fase iniziale.
L'interpretazione autentica recata dalla disposizione in esame parrebbe non limitare la possibilità di emanare nuovi bandi di concorso. Ciò ha consentito dunque al Dicastero dell'istruzione di procedere all'emanazione di nuove procedure concorsuali.
Si segnala infatti che, nella riunione del 6 aprile, contestualmente all'approvazione del decreto-legge in esame, il Consiglio dei ministri (si veda il comunicato stampa), ha autorizzato il Ministero dell’istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 4.500 unità di personale docente, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dall’anno scolastico 2020/2021. Tali assunzioni derivano dall'art. 1, co. 18-quater e 18-septies, del D.L. 126/2019, e riguardano situazioni in cui non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti nelle graduatorie utili, in considerazione dei tempi di applicazione della disciplina relativa all’istituto c.d. “Quota 100".
In aggiunta a ciò, con D.P.C.M. 31 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 23 aprile 2020) il Ministero dell'istruzione è stato autorizzato ad avviare, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, procedure concorsuali per esami e titoli per il reclutamento di 25.000 posti di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Al riguardo, il relativo bando è stato emanato con decreto n. 499, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020. Parallelamente, nella medesima Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, con decreto n. 510 è stato pubblicato anche il bando relativo alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, per complessivi 24.000 posti.
L'art. 230 del D.L. 34/2020 (A.C. 2500, attualmente in fase di conversione) ha previsto un incremento complessivo di 16.000 posti, equamente ripartiti fra le due procedure, del numero dei posti previsti nell’ambito del citato concorso ordinario e della summenzionata procedura straordinaria.
E' stato altresì emanato con decreto n. 498, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, il bando relativo al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria, per complessivi 12.863 posti.
Inoltre, nella medesima Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, con decreto n. 497 è stata bandita la procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune.
L’articolo 4-bis, introdotto dal Senato, modifica la disciplina relativa alla possibilità di inserimento in altre graduatorie dei soggetti presenti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi ordinari del 2016, stabilendo, in particolare, che lo stesso possa avvenire anche con riguardo ad una (sola) regione (e non più ad una pluralità di regioni) diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell’elenco aggiuntivo di origine [39] .
A tal fine, novella l’art. 1, co. 18-bis, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che i bandi dei concorsi ordinari avviati nel 2016 a seguito di quanto previsto dall’art. 1, co. 114, della L. 107/2015
[40]
prevedevano – in attuazione dell’art. 400, co. 15, del d.lgs. 297/1994, come modificato dall'art. 1, co. 113, lett. g), della stessa L. 107/2015 – che la graduatoria di merito era composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10%.
Successivamente, limitatamente alla scuola dell’infanzia, l’art. 1-quater del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) ha previsto che le graduatorie di merito del concorso bandito nel 2016 ai sensi della L. 107/2015 erano valide nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso.
Ancora in seguito, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, l’art. 17, co. 2, lett. a), del d.lgs. 59/2017 ha stabilito la possibilità di coprire i posti di docente vacanti e disponibili anche con i soggetti che avevano raggiunto, nel concorso bandito nel 2016, il punteggio minimo previsto dal bando (c.d. idonei), in deroga al limite percentuale di cui all'art. 400, co. 15, del d.lgs. 297/1994.
A seguito di quest’ultima previsione, è stata emanata, con riferimento alla scuola secondaria, la nota MIUR n. 26145 dell'8 giugno 2017, che ha previsto la pubblicazione di elenchi, graduati secondo il merito, di tutti i candidati che avevano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando.
Da ultimo, l’art. 1, co. 604, della L. 205/2017 ha disposto che (tutte) le graduatorie di merito dei concorsi per docenti sono utili, fino al termine di validità, per le immissioni in ruolo di coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando.
A seguito di ciò, il MIUR, con nota prot. n. 10031 del 20 febbraio 2018 ha raccomandato la pubblicazione degli elenchi graduati dei candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando del concorso 2016, così come previsto dall’art. 17, co. 2, lett. a), del d.lgs. 59/2017, ed esteso dall’art. 1, co. 604, della L. 205/2017 anche ai concorsi dell’infanzia e della primaria, sia per posto comune che di sostegno
[41]
.
In tale quadro, l’art. 1, co. 18-bis, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha previsto che i soggetti inseriti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi ordinari banditi nel 2016 possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva, anche con riguardo a regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria o dell’elenco aggiuntivo di origine, delle graduatorie:
-
per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, degli stessi concorsi ordinari banditi nel 2016. A tal fine, infatti, è stato richiamato l'art. 4, co. 1-quater, lett. a), del D.L. 87/2018 (L. 96/2018)
[42]
. Si è trattato, evidentemente, di una previsione “circolare”;
-
per la scuola secondaria di primo e secondo grado, del concorso straordinario non selettivo bandito nel 2018. A tal fine, infatti, è stato richiamato il concorso di cui all’art. 17, co. 2, lett. b), (e co. 3), del d.lgs. 59/2017 (il cui bando è stato pubblicato nella GU-IV serie speciale del 16 febbraio 2018).
Rispetto a tali previsioni, si consente ora ai soggetti inseriti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi 2016 per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria la possibilità, a domanda, di essere inseriti in una fascia aggiuntiva delle graduatorie del concorso straordinario, non selettivo, bandito nel 2018 (e non più dello stesso concorso ordinario bandito nel 2016). A tal fine, si richiama l’art. 4, co. 1-quater, lett. b), del D.L. 87/2018 (L. 96/2018).
Si tratta del concorso il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale – 4ª serie speciale – del 9 novembre 2018.
In tal modo si allineano, dunque, le previsioni relative alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria a quanto già previsto per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Inoltre, si stabilisce che, sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria, l’inserimento può avvenire anche in una sola regione diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell’elenco aggiuntivo di origine (e non più in una pluralità di regioni).
Non si modifica la previsione, recata sempre dall’art. 1, co. 18-bis, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), in base alla quale la disciplina attuativa è stata demandata a un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. 126/2019.
Si valuti l’opportunità di modificare tale previsione, sia al fine di fare riferimento, a seguito di quanto disposto dal D.L. 1/2020 (L. 12/2020), al Ministro dell’istruzione, sia al fine di adeguare il termine previsto per l’adozione del decreto.
L'articolo 5 dispone la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e degli esami di abilitazione per l’accesso alle medesime professioni.
Più nel dettaglio l'articolo estende l'applicazione (in quanto compatibili) delle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. l. n. 27 del 2020), anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l’accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero.
Il comma 5, primo periodo, dell'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, il c.d. decreto legge cura Italia, (conv. legge n. 27 del 2020), prevede, al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia, la sospensione per sessanta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) e quindi fino al 16 maggio 2020, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Sono esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. (Per l'interpretazione autentica di tale disposizione si rinvia alla scheda relativa all'articolo 4).
Ai sensi dell'articolo 1 d.P.R. n. 137 del 2012 per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.
Con riguardo al potere di vigilanza del Ministero della giustizia, tale Dicastero svolge la funzione di vigilanza su alcuni Ordini professionali. L’attività di vigilanza rientra nel più ampio concetto di controllo: un particolare esame volto a rivedere, appunto vigilare o riscontrare la regolarità di una funzione esercitata da un soggetto diverso da quello che pone in essere il controllo stesso. Essa si esplica attraverso richieste di chiarimenti ai Consigli degli ordini professionali e, in alcune ipotesi, può estendersi ad attività di tipo ispettivo. Secondo una previsione sostanzialmente omogenea delle leggi che regolano gli Ordini professionali, compete al Ministro della giustizia lo scioglimento dei Consigli che non siano in grado di funzionare (per qualsiasi ragione) o commettano reiterati atti illegittimi.
In particolare gli ordini (sia nazionali che territoriali) sui quali il Ministero svolge una funzione di vigilanza sono:
·
l'Ordine degli Agenti di cambio (Il titolo professionale di riferimento è quello di agente di cambio);
·
l' Ordine nazionale dei Dottori agronomi e Dottori forestali (I titoli professionali di riferimento sono Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo e forestale junior, Zoonomo, Biotecnologo agrario);
·
l' Ordine degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati (I titoli professionali di riferimento sono: Agrotecnico, Agrotecnico laureato);
·
l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Il titolo professionale di riferimento è quello di architetto) titoli professionali di riferimento: Architetto);
·
l'Ordine degli Assistenti sociali (I titoli professionali di riferimento sono: Assistente sociale specialista, Assistente sociale);
·
l'Ordine degli Attuari (I titoli professionali di riferimento sono: Attuario, Attuario junior);
·
l'Ordine degli Avvocati (Il titolo professionale di riferimento è quello di Avvocato);
·
l'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (I titoli professionali di riferimento sono: Dottore commercialista, Ragioniere commercialista, Esperto contabile);
·
l'Ordine dei Geologi (I titoli professionali di riferimento sono: Geologo, Geologo junior);
·
l'Ordine dei Geometri (I titoli professionali di riferimento sono: Geometra, Geometra laureato)
·
l'Ordine dei Giornalisti (Il titolo professionale di riferimento è quello di giornalista);
·
l' Ordine degli Ingegneri (I titoli professionali di riferimento sono: Ingegnere civile e ambientale, Ingegnere industriale, Ingegnere dell’informazione, Ingegnere civile e ambientale junior, Ingegnere industriale junior, Ingegnere dell’informazione junior);
·
l'Ordine dei Notai (Il titolo professionale di riferimento è quello di notaio);
·
l'Ordine dei Tecnologi alimentari (Il titolo professionale di riferimento è quello di tecnologo alimentare);
·
l' Ordine dei Periti agrari e Periti agrari laureati (I titoli professionali di riferimento sono: Perito agrario, Perito agrario laureato);
·
l'Ordine dei Periti industriali e Periti industriali laureati (I titoli professionali di riferimento sono: Perito industriale, Perito industriale laureato).
Con riguardo all'ordine degli psicologi l’attività del Ministero è limitata alla fase elettorale in quanto la vigilanza vera e propria è svolta dal Ministero della salute. Le residue competenze della Giustizia sono da attribuire ad un difetto di coordinamento normativo.
Il Ministero della giustizia, inoltre svolge la funzione di vigilanza e controllo:
Ai sensi dell'articolo 3 del d.m. 3 febbraio 2016, la vigilanza del Ministero è esercitata anche nei confronti:
·
delle Conservatorie dei registri immobiliari, che sono uffici delle Agenzie delle entrate
·
del Pubblico registro automobilistico che è tenuto dall’ACI, ma il Ministero della giustizia non ha il controllo su questo ente
·
degli Istituti vendite giudiziarie, che sono persone giuridiche o fisiche private
Il Ministero esercita infine la vigilanza sulle seguenti casse di previdenza ed assistenza professionali, unitamente al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze:
Compete, poi, al Ministero della giustizia - per alcune delle professioni
[43]
su cui esercita la vigilanza - anche il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero. I titoli possono essere stati conseguiti in ambito europeo ed extra-europeo da cittadini sia italiani, sia stranieri. Il decreto di riconoscimento del titolo consente di svolgere la relativa professione in Italia, ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato, nella parte generale, in modo che tutti possano averne conoscenza.
Come detto, quindi, i professionisti che hanno conseguito all'estero il titolo professionale e vogliono esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale e se dall’esame della domanda emerga la non conoscenza di materie considerate fondamentali per lo svolgimento della professione in Italia, può essere chiesto all’interessato il superamento di una prova attitudinale o di seguire un tirocinio di adattamento (quest’ultimo però è escluso per le professioni di avvocato, dottore commercialista e revisore contabile). Vengono valutati però anche studi ed esperienze professionali, se documentati, al fine di un’eventuale diminuzione della misura compensativa.
L'articolo 6 introduce misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari. Durante l'esame presso il Senato, sono stati approvati alcuni emendamenti che propongono modifiche e integrazioni a tali norme, introducendo disposizioni specifiche sulla sessione 2020 (comma 2-bis) nonché - con il nuovo comma 2-ter - l'inserimento di una norma transitoria in materia di formazione continua in medicina.
Più nel dettaglio, la disposizione prevede, al comma 1, che qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministro dell’università e della ricerca, con uno o più decreti, possa definire - anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 206 del 2007 [44] , volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali - l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio:
·
delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo (la disposizione in esame richiama le professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328).
In attuazione di tale disposizione sono state adottate le ordinanze ministeriali n. 5 (agrotecnici), n. 6 (geometri), n. 7 (periti agrari) e n. 8 (periti industriali) del 14 maggio 2020;
· delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile,
nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale [45] .
Nel corso dell'esame presso il Senato, è stata approvata una disposizione che prevede la soppressione dell'iniziale richiamo a quanto previsto dall'articolo 5.
In attuazione del presente comma 1, è stato adottato il D.M. 29 aprile 2020, prot. n. 57, recante le modalità di svolgimento della prima sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328 del 2001
[46]
, nonché delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale.
Con l'inserimento del comma 2-bis da parte del Senato, si prevede che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possano essere adottate, per la sessione relativa al 2020, disposizioni specifiche - anche in deroga alle relative norme vigenti - sull’organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento: degli esami di abilitazione per l’iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati" - soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti [47] -; degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.
Si ricorda che per gli esami oggetto del presente comma le sessioni hanno cadenza annuale [48] .
Si valuti l'opportunità di specificare che il concerto del Ministero della salute concerne i soli profili di competenza, considerato che la norma riguarda anche la professione di consulente del lavoro, che appare estranea alla suddetta competenza.
Ai sensi del comma 2, con i medesimi decreti del Ministro dell'università e della ricerca di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni su ricordate, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale.
In attuazione di quest'ultima disposizione, sono stati adottati:
-
il D.M. 9 aprile 2020, prot. n. 12, recante la disciplina per consentire modalità alternative di svolgimento dei tirocini pratici necessari per abilitare i medici e i professionisti dell'area sanitaria;
-
il D.M. 29 aprile 2020, prot. n. 58, recante modalità di svolgimento delle attività pratiche e laboratoriali necessarie per il conseguimento dei titoli di studio.
Nel corso dell'esame presso il Senato, è stato approvato il comma 2-ter che propone l'introduzione di una norma transitoria in materia di formazione continua in medicina (ECM). Tale disposizione riconosce, per il 2020, come maturati i crediti da acquisire (per il medesimo anno) nell'ambito della suddetta formazione, qualora i soggetti abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (a quest'ultimo riguardo, si ricorda che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi, a decorrere dalla medesima delibera). In tale ambito, la norma fa riferimento ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti che siano dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o che siano liberi professionisti. Per tali soggetti, qualora ricorra la condizione summenzionata, i 50 crediti da acquisire nell'anno 2020 (come quota della misura integrale di 150 crediti, relativi al triennio 2020-2022) si intendono in ogni caso maturati.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 16-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni:
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la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private;
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i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
-
per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.
Il comma 3 dell'articolo riguarda specificamente la professione forense. La disposizione prevede infatti che il semestre di tirocinio professionale, di cui all’articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio (la disposizione richiama infatti il "numero minimo di udienze di cui all’articolo 8, comma 4 del Decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70").
Con riguardo alla professione forense la disciplina del tirocinio professionale è dettata dalla legge n. 247 del 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) e dal su ricordato DM 17 marzo 2016 n. 70.
Ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 247 il tirocinio ha la durata di 18 mesi; deve essere svolto in forma continuativa (la sua interruzione senza giustificato motivo per oltre 6 mesi comporta la cancellazione dal registro dei praticanti) e, secondo quanto precisato al comma 5, può essere svolto con diverse modalità:
·
presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;
·
presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario, ma per non più di dodici mesi;
·
per non più di sei mesi, in altro Paese dell’Unione europea, presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione;
·
sempre per non più di sei mesi, in via “anticipata”: in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, secondo quanto previsto da apposite convenzioni con le università, stipulate ai sensi dell’art. 40 della legge n. 247 del 2012.
In ogni caso, proprio al fine di far conseguire al praticante tutte le capacità necessarie per la gestione di uno studio legale, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente Consiglio dell’Ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa. Un anno di tirocinio può anche essere sostituito dal conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, come previsto dal comma 9 dell’art. 41.
È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
Con modifica approvata nel corso dell'esame presso il Senato, si prevede che possano beneficiare della riduzione della durata del tirocinio i tirocinanti che abbiano conseguito la laurea nella citata sessione indipendentemente dalla data nella quale si sia svolta la seduta di laurea.
Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 101 prevede, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, la proroga al 15 giugno 2020 dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019.
La disposizione prevede inoltre durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, la sospensione di tutte le attività formative dei tirocini, di cui all’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, all’interno degli uffici giudiziari. È demandata al Ministro della giustizia con proprio decreto tutti la predisposizione degli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.
L’articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 (conv. legge 9 agosto 2013, n. 98) prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.
Il comma 4, infine, con riguardo alle professioni diverse da quelle indicate dai commi 1 e 3, prevede che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all’organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l’altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l’ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (vedi supra).
L’articolo 7 – nel testo risultante dalle modifiche apportate dal Senato – prevede la sospensione, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), fino al 30 giugno 2020, sia delle procedure elettorali in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia di quelle che dovrebbero svolgersi fino al perdurare dello stato di emergenza per il COVID-19.
Più nello specifico, si dispone la sospensione, fino al 30 giugno 2020
[49]
, in deroga alle disposizioni degli statuti degli atenei e delle istituzioni AFAM, delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero da svolgersi “durante lo stato di emergenza” dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
Al riguardo, si ricorda che lo stato di emergenza dichiarato con la suddetta delibera opera fino al 31 luglio 2020.
Poiché, invece, il termine della sospensione è il 30 giugno 2020, si valuti l’opportunità di una modifica del testo.
Inoltre, si dispone che gli atenei e le istituzioni AFAM:
- fino al 30 giugno 2020, possono adottare, nell’ambito della propria autonomia, gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19;
-
dal 1° luglio 2020 possono proseguire le procedure elettorali, nell’ambito della propria autonomia e nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.
Al riguardo, si ricorda che, in base all’art. 2 della L. 240/2010 – come modificato, per quanto qui interessa, dall’art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – sono elettivi gli incarichi universitari relativi a Rettore, membro del Senato accademico e organi monocratici a capo delle varie articolazioni universitarie (ad es., Direttori di Dipartimento), nonché ad alcuni dei membri del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione, delle Commissioni paritetiche docenti-studenti e dell’organo deliberante delle strutture di raccordo, comunque denominate, eventualmente istituite tra più Dipartimenti.
In particolare, il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane e il suo mandato dura 6 anni e non è rinnovabile.
Il Senato accademico è costituito su base elettiva e conta un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore alle 35 unità, inclusi il Rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti. Tra i suoi componenti, almeno 2/3 terzi devono essere docenti di ruolo (almeno 1/3 dei quali Direttori di Dipartimento), eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo. La durata in carica del Senato accademico è fissata in un massimo di 4 anni e il mandato dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta.
Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero massimo di 11 membri, inclusi il Rettore, componente di diritto, e una rappresentanza elettiva degli studenti. Gli altri componenti sono designati o scelti, secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Un numero di consiglieri non inferiore a 3 nel caso in cui il Cda sia composto di 11 membri e non inferiore a 2 nel caso in cui il Cda sia composto di un numero inferiore di membri, deve essere esterno ai ruoli dell’ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione. Il presidente del Cda è eletto dal medesimo consiglio tra il Rettore o uno dei consiglieri esterni. La durata massima del Cda è fissata in 4 anni, analogamente alla durata del mandato dei suoi componenti, ad eccezione di quello dei rappresentanti degli studenti, di durata, invece, biennale. In tutti i casi, il mandato è rinnovabile per una sola volta. Al fine di garantire un rinnovo graduale dell’intero Cda, è prevista la possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri.
Nel Nucleo di valutazione, composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo, deve essere assicurata una rappresentanza elettiva degli studenti.
Rappresentanze elettive degli studenti sono, infine, presenti nelle commissioni paritetiche studenti-docenti istituite in ciascun Dipartimento e nell’organo deliberante delle strutture di raccordo, comunque denominate, eventualmente istituite tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare.
Nell’ambito delle istituzioni AFAM sono, invece, elettivi, in base al DPR 132/2003 – emanato sulla base della L. 508/1999 –, gli incarichi relativi a Direttore, membro del Consiglio accademico, membro della Consulta degli studenti e, limitatamente ad alcune sue componenti, membro del Consiglio di amministrazione.
In particolare, in base all’art. 6, il Direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti – fino all’intervento del regolamento concernente i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti di cui all’art. 2, co. 7, lett. a), della L. 508/1999 – dallo statuto.
Ai sensi dell’art. 7, il Consiglio di amministrazione è composto da 5 componenti, di cui: il Presidente e il Direttore dell’istituzione AFAM; un docente dell'istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio accademico; uno studente designato dalla Consulta degli studenti; un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati. Qualora enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, il Cda è integrato di ulteriori componenti, fino ad in massimo di 2, nominati dal Ministro dell’università e della ricerca, su designazione dei predetti soggetti.
In base all’art. 8, il Consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di 13, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede, docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente, oltre a due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
In base all’art. 12, la Consulta degli studenti è composta da 3 studenti eletti per gli istituti fino a 500 studenti, da 5 per gli istituti fino a 1.000, da 7 per gli istituti fino a 1.500, da 9 per gli istituti fino a 2.000, da 11 per gli istituti con oltre 2.000 studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.
Ai sensi dell’art. 4, co. 2, gli organi citati durano in carica 3 anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l’incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, subentra nell’incarico il sostituto individuato “dalla legge” o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei professori di prima fascia delle strutture interessate.
Al riguardo, si evidenzia che non ci sono previsioni legislative che disciplinino il sostituto del rettore universitario o del Direttore delle istituzioni AFAM.
Sembrerebbe, dunque, che l’intenzione sia quella di prevedere una clausola di salvaguardia nel caso in cui gli statuti non dispongano in materia.
Si ricorda che la regola della continuità degli organi amministrativi è espressione del più generale principio di continuità dell'azione amministrativa, di derivazione giurisprudenziale, non codificato in un’unica e specifica disposizione di legge.
Per la Corte costituzionale, il principio di continuità dell'azione amministrativa è strettamente correlato a quello di buon andamento (si cfr. Corte cost. 24 gennaio 2017, n. 15).
Secondo tale principio, deve essere mantenuta la continuità dell'ufficio, anche in caso di discontinuità del suo titolare. Così, innanzitutto, in caso di impedimento temporaneo del titolare dell'ufficio, spesso la legge individua il soggetto che ha il compito di sostituirlo (supplente), oppure, quando ciò non accade, l'ufficio può essere affidato al titolare di un ufficio diverso, che ne diviene ad interim il reggente.
In secondo luogo, quando il rapporto di ufficio si estingue per scadenza del termine, il titolare resta in carica fino all’insediamento del successore (prorogatio). In tale materia, il D.L. 293/1994 (L. 444/1994) reca una disciplina generale che assicura la continuità dell’esercizio delle pubbliche funzioni e regola l’avvicendamento tra i titolari di organi. In particolare, si stabilisce che la prorogatio si verifica ope legis quando il precedente titolare è scaduto ed il nuovo non è stato ancora nominato. Durante tale periodo, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili, purché venga specificata in motivazione l’urgenza e l’indifferibilità.
Dunque, nel caso di specie, la previsione legislativa specifica è quella in base alla quale, ove gli statuti non individuino il sostituto, subentra il decano dei professori di prima fascia.
Si valuti, dunque, l’opportunità di sopprimere le parole “dalla legge o”.
I soggetti che subentrino nell’incarico in base a quest’ultima previsione, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge esercitano a qualsiasi titolo le funzioni degli organi monocratici o collegiali, proseguono nell’incarico fino al subentro dei nuovi organi, eventualmente anche in deroga rispetto alle durate previste per i singoli mandati nelle università e nelle istituzioni AFAM, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni.
L’articolo 7-bis, introdotto dal Senato, prevede l’istituzione di un VI quadrimestre nella tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020.
Conseguentemente, reca un ulteriore differimento di alcuni termini relativi ai procedimenti per l’acquisizione dell’ASN per le tornate 2018-2020 e 2020-2022, già differiti dall’art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in deroga alla disciplina generale.
Preliminarmente, dunque, anche a fini di chiarezza normativa, si valuti l’opportunità di operare direttamente novellando il citato art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020.
Al riguardo, si ricorda che l'ASN – introdotta dall'art. 16 della L. 240/2010 – attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso al ruolo dei professori universitari e richiede requisiti differenti per la fascia dei professori ordinari e per quella dei professori associati.
La durata dell’ASN – originariamente prevista in 4 anni – è stata elevata prima a 6 anni
[50]
e, da ultimo, a 9 anni dall’art. 5, co. 1, del D.L. 126/2019 (L. 156/2019), che ha stabilito che ciò si applica anche ai titoli di ASN conseguiti precedentemente alla data della sua entrata in vigore.
Le procedure per il conseguimento dell'ASN sono svolte per settori concorsuali che, in base all’art. 15 della stessa L. 240/2010, sono raggruppati in macrosettori concorsuali e possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari.
A seguito delle novelle apportate all’art. 16 della L. 240/2010 dall’art. 14 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014), la procedura per il conseguimento dell’ASN è passata da una procedura a indizione annuale ad una procedura “a sportello”, con la previsione che le domande di partecipazione sono presentate senza scadenze prefissate. Inoltre, è stata prevista l'istituzione per ciascun settore concorsuale, a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per il conseguimento dell’ASN alle funzioni di professore ordinario e di professore associato.
E’ stato, dunque, emanato il DPR 95/2016, il cui art. 3, co. 1, ha disposto che con decreto del competente direttore generale del Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione. Ha, altresì disposto che le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel regolamento, durante tutto l'anno.
A sua volta, l'art. 6 ha stabilito che il procedimento per la formazione di una commissione nazionale, con mandato biennale, per ciascun settore concorsuale, composta da 5 membri, è avviato con decreto direttoriale. In particolare, ha disposto che, dalla seconda tornata, il procedimento per la formazione della nuova commissione è avviato nel terzo semestre di durata della commissione in carica.
Infine, l'art. 8, co. 3, ha disposto che la commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura. Su tale previsione è poi intervenuto l'art. 4, co. 5-sexies, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), estendendo il termine di 30 giorni.
Successivamente, è stato emanato il DM 120/2016, recante criteri e parametri per la selezione dei membri delle Commissioni e per la formulazione dei giudizi di valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione della ASN.
Con Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1531 è stata definita la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’ASN per il primo biennio.
La procedura per il conseguimento dell’ASN per il medesimo biennio è stata definita con Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532
[51]
.
Da ultimo, la procedura per la selezione dei commissari per il biennio 2018-2020 è stata avviata con D.D. 1502 del 30 aprile 2018, poi modificato con D.D. 2119 dell'8 agosto 2018.
Con D.D. 2175 del 9 agosto 2018 è stata definita la procedura per il conseguimento dell'ASN per il medesimo biennio. In particolare, era stato stabilito che la domanda di partecipazione per la nuova tornata di ASN doveva essere presentata, telematicamente, nei seguenti termini:
a)
I quadrimestre: dal 10 settembre 2018 ed entro le 15.00 del 10 gennaio 2019;
b)
II quadrimestre: dall' 11 gennaio 2019 ed entro le 15.00 dell'11 maggio 2019;
c)
III quadrimestre: dal 12 maggio 2019 ed entro le 15.00 del 12 settembre 2019;
d)
IV quadrimestre: dal 13 settembre 2019 ed entro le 15.00 del 13 gennaio 2020;
e)
V quadrimestre: dal 14 gennaio 2020 ed entro le 15.00 del 14 maggio 2020
[52]
.
Rispetto a tali previsioni, l’art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha apportato alcune deroghe.
In particolare, si è disposto, anzitutto, che i lavori delle Commissioni per la valutazione delle domande presentate nel IV quadrimestre della tornata 2018-2020 si concludono (anziché entro il 13 maggio 2020) entro il 10 luglio 2020.
Inoltre, è stata differita (dal 14 maggio 2020) all’11 luglio 2020 la data di scadenza per la presentazione delle domande – e, dunque, per l’avvio dei lavori delle Commissioni – relative al V quadrimestre della medesima tornata 2018-2020, al contempo precisando che la valutazione riferita alle stesse deve concludersi entro il termine generale di 3 mesi e 30 giorni e, dunque, entro il 10 novembre 2020.
Ancora, si è disposto che le Commissioni costituite a seguito dell’avvio della tornata 2018-2020, restano in carica, in deroga alla previsione di mandato biennale di cui all’art. 16, co. 3, lett. f), della L. 240/2010, fino al 31 dicembre 2020.
Infine, è stato previsto che il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali per la tornata ASN 2020-2022 sarà avviato entro il 30 settembre 2020, in deroga alla previsione di cui all’art. 6 del DPR 95/2016
Rispetto al quadro esposto, fermo restando quanto previsto dall’art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) relativamente al IV e V quadrimestre della tornata 2018-2020, si prevede, innanzitutto, come già detto, l’istituzione di un VI quadrimestre, con riferimento al quale le domande di partecipazione devono essere presentate dal 12 luglio 2020 al 12 novembre 2020, e i lavori della Commissione per la valutazione delle medesime domande devono concludersi entro il 15 marzo 2021.
Conseguentemente, si dispone – intervenendo su quanto da ultimo previsto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – che:
· le Commissioni nazionali costituite a seguito dell’avvio della tornata 2018-2020 restano in carica fino al 30 giugno 2021 (anziché fino al 31 dicembre 2020);
· il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali per la tornata 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021 (anziché entro il 30 settembre 2020).
L'articolo 7-ter, introdotto durante l'esame al Senato, consente, fino al 31 dicembre 2020, ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32 del 2019, prevedendo specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici (comma 1). Si stabilisce, inoltre, la condizione risolutiva del contratto, in caso sopravvenga documentazione interdittiva, e si disciplinano i casi di occupazione di urgenza ed espropriazione (commi 2 e 3). Infine, sono previste ulteriori funzioni a carico dei medesimi sindaci e presidenti di province e città metropolitane (comma 4).
Il comma 1 prevede che i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operino, fino al 31 dicembre 2020, con i poteri dei commissari straordinari per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
[53]
("c.d. Sblocca cantieri"), al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza COVID-19, fatto salvo il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
Si segnala che in base all'ordinamento in materia di enti locali, la legge n. 56 del 2014 prevede i sindaci delle città metropolitane, mentre non è prevista la figura del Presidente di tali enti.
Quanto ai poteri attribuiti, l'art. 4, comma 2, del citato D.L. 32/2019 consente ai commissari straordinari di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori.
I commissari straordinari provvedono, in particolare, all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi, al fine dell’applicazione delle migliori pratiche.
L’approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, è sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale.
In materia di tutela di beni culturali e paesaggistici viene peraltro stabilito dalla richiamata normativa il principio del silenzio-assenso per il rilascio di determinati atti amministrativi propedeutici all’approvazione del progetto (autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta), il cui termine è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni; decorso tale termine, in assenza di pronuncia da parte dell’autorità competente, l’autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta si intende rilasciato.
In materia di tutela ambientale i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.
Il comma 2 dell’art. 4 del D.L. 32/2019 prevede, inoltre, la possibilità da parte dell’autorità competente di chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il citato termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta viene sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo.
Il comma 3 dell’art. 4 del D.L. 32/2019 attribuisce ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l’esecuzione degli interventi previsti, prevedendo la possibilità di derogare al Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 50 del 2016), fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d. lgs. 159 del 2011), e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all‘Unione europea.
Il comma 3 dell’art. 4 del D.L. 32/2019 prevede, inoltre, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, che i Commissari straordinari provvedano, con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
Ai sensi del comma 1, lett. a), in esame, si prevede la deroga alle seguenti disposizioni del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50):
- articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12.
L’art. 32 disciplina le fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, prevedendo al comma 8 la stipulazione del contratto entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario e disciplina altresì l'esecuzione d'urgenza prima della stipula, ammessa esclusivamente al ricorrere di determinate condizioni ivi espressamente previste. Il comma 9 stabilisce che il contratto non possa comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (cd stand still sostanziale o termine dilatatorio). Si rammenta che il suddetto termine di stand still non trova applicazione con la conseguenza che, quindi, il contratto essere stipulato anteriormente in determinate ipotesi (comma 10, art. 32). Il comma 11 (cd. stand still processuale) prevede un effetto sospensivo automatico della stipula del contratto di venti giorni dalla proposizione del ricorso, con contestuale proposizione dell’istanza cautelare. Il comma 12 stabilisce che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
- articolo 33, comma 1.
L’art. 33 disciplina i controlli sugli atti delle procedure di affidamento. Il comma 1 assoggetta la proposta di aggiudicazione ad approvazione dell'organo competente, secondo l'ordinamento della stazione appaltante, entro i termini temporali previsti dall'ordinamento medesimo. In mancanza, il termine è di trenta giorni. Sono quindi disciplinate alcune ipotesi di interruzione del predetto termine.
- articolo 37.
L'art. 37 detta disposizioni per le stazioni appaltanti qualificate, che possono procedere direttamente e autonomamente agli acquisti, disciplinando i casi per le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione e che procedono ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti, aventi la necessaria qualifica. Si ricorda che l'art. 37, comma 4, che disciplina, inoltre, le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. 32/2019.
La deroga qui introdotta è funzionale per procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza.
- articoli 77 e 78.
In estrema sintesi, l’art. 77 prevede - per i casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. A tal fine, l’art. 78 ha previsto la creazione presso l'ANAC di un Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, al fine di rafforzare regole di garanzia, trasparenza ed imparzialità.
Si segnala che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con Comunicato 15 luglio 2019 ha sospeso l'operatività dell'Albo dei commissari di gara previsto all'articolo 78, in quanto l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 32/2019 ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell'art. 77, comma 3 sulla modalità di scelta dei commissari tra gli esperti iscritti all'Albo.
Alla luce del quadro richiamato, si valuti l’opportunità di chiarire, nella disposizione in esame, il riferimento alla deroga prevista all'articolo 78 del Codice dei contratti pubblici.
- articolo 95, comma 3.
L'art. 95, che disciplina i criteri di aggiudicazione dell'appalto, al comma 3, in particolare, individua i casi in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, debba essere prevista come criterio esclusivo di aggiudicazione (servizi di ristorazione scolastica, servizi di ingegneria e architettura e acquisizioni di forniture e servizi).
Con la deroga prevista si adotta il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma.
Inoltre, si fissa in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara il termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure aperte, sotto le soglie di rilevanza comunitaria (di cui all'art. 35 del codice). Ciò è stabilito dal comma 1, lett. b), dell'articolo in esame in deroga all’articolo 60 del Codice.
L’art. 60 stabilisce che per la procedura aperta il termine per la presentazione delle offerte è pari a 35 giorni, che può essere ridotto a 15 giorni (art. 60, comma 3 d.lgs. n. 50/2016) o in dieci giorni se la presentazione delle offerte è fatta per via elettronica.
Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che i contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
In proposito, vengono anzitutto in rilievo alcune disposizioni contenute nel d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) e, specificamente, gli artt. 92, co. 3 e 94, co. 2 e 3. Il primo dei due articoli (l’art. 92, co. 3) prevede che, in caso di urgenza, le stazioni appaltanti possano procedere alla stipula, all’approvazione o all’autorizzazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia. Tuttavia, in questa ipotesi, i contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni previsti dall’art. 67 del medesimo Codice antimafia sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Inoltre, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, emergano circostanze rilevanti ai sensi del Codice antimafia tali per cui, ove note, sarebbe stata preclusa la conclusione del contratto, le stazioni appaltanti sono tenute a revocare le autorizzazioni e le concessioni o a recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (art. 94, co. 2). Tuttavia, revoca o recesso sono preclusi nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero qualora l’operatore economico che fornisce beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico non sia sostituibile in tempi rapidi (art. 94, co. 3).
Si valuti altresì di specificare a che tipologia di documentazione interdittiva si fa riferimento in disposizione, al fine di chiarire l'ambito applicativo di condizione risolutiva ex lege.
In base al comma 3, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i sindaci e presidenti delle province e delle città metropolitane provvedono, con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il decreto vale come atto impositivo del vincolo all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità.
La disposizione prevista al comma 3 in esame risulta analoga all’art. 4, comma 3 del D.L. n. 32 del 2019, già citato nel comma 1 dell’articolo 7-ter in esame.
Analoghe disposizioni sono altresì recate da specifiche disposizioni in materia di gestione commissariale, tra le quali il D.L. n. 109/2018 (art. 1, comma 5), emanato a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018.
Ai sensi del comma 4 i sindaci e i presidenti delle province e città metropolitane:
· vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
· possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;
· possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;
· promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
Si ricorda che la disposizione in esame viene in rilievo in relazione alla materia governo del territorio, di competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione), fermo restando che la disciplina dei contratti pubblici investe anche materie di esclusiva competenza statale come la tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e) e l'ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l). Si segnala inoltre che la previsione relativa all'attribuzione ai 'sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane' dei poteri dei commissari straordinari di cui all'art. 4 del D.L. 32/2019, finalizzati a garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, appare suscettibile di approfondimento in ordine al profilo della competenza legislativa esclusiva dello Stato sulla materia "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, secondo comma, lettera m), in relazione al profilo di garanzia di livelli minimi delle prestazioni in oggetto, inerenti la disponibilità di edifici scolastici su tutto il territorio nazionale.
Si valuti in proposito l'opportunità di approfondire, anche al fine di assicurare una maggiore determinatezza nella definizione dei poteri in deroga, il coordinamento tra il richiamo ai poteri attribuiti ai commissari straordinari previsti dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, che consente tra l’altro di derogare in generale alle norme del Codice dei contratti pubblici, e le specifiche deroghe indicate dal comma 1, lettere a) e b), nonché un coordinamento con le disposizioni sulla medesima materia da ultimo inserite nel decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. "DL rilancio") attualmente all'esame della Camera (articolo 232).
Si segnala in proposito che disposizioni di semplificazione in materia di edilizia scolastica sono state disposte ai sensi dell'articolo 232 del D.L. 34/2020, di seguito specificamente richiamate nel box di ricostruzione normativa.
Quanto alle misure in materia di edilizia e scolastica e sicurezza nelle scuole dettate a seguito dell'emergenza da Covid-19 (cfr la Nota breve n. 185/2, aggiornata al 22 maggio 2020), si ricorda che l'art. 232, co. 1-3 e 5-9, del D.L. 34/2020 ha introdotto varie disposizioni in materia di edilizia scolastica finalizzate, in particolare, a semplificare le procedure di approvazione e autorizzazione degli interventi, a garantire liquidità agli enti locali e alle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, a velocizzare l’esecuzione di interventi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche disposta a seguito dell’emergenza da COVID-19 e ad incrementare, per il 2020, le risorse della sezione per le emergenze del Fondo unico per l’edilizia scolastica. Specifiche disposizioni riguardano, in particolare, gli interventi finanziati con i c.d. “mutui BEI” e quelli connessi alla realizzazione di scuole innovative.
L’art. 232, co. 4, del D.L. 34/2020 ha autorizzato gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto. La deroga proposta mira alla semplificazione delle procedure di pagamento da parte degli enti locali, durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell’emergenza.
In particolare, poi, il co. 5 di tale art. 232 ha previsto, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica che i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
In base al comma 6 della citata disposizione, la conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro e non oltre sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di della conferenza sostituisce a ogni effetto a tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
In base al co. 7, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell'istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali.
L’art. 114 del D.L. 34/2020 ha prorogato, per l’anno 2020, i termini per l’utilizzo dei finanziamenti autorizzati – dall’art. 30, comma 14-ter, del D.L. 34/2019 – in favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole.
L’articolo 7-quater – introdotto dal Senato – individua a livello legislativo, in deroga alle disposizioni statutarie e regolamentari delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la data ultima per lo svolgimento dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio dell’anno accademico 2018/2019, fissandola al 31 luglio 2020.
Dispone, inoltre, che è conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle stesse prove.
Si tratta di una disposizione simmetrica a quella già introdotta per le università dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020).
In particolare, l’art. 101, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – operando in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo – ha disposto che l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020.
Ha, altresì, disposto che è conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle stesse prove.
L'articolo 7-quinquies, introdotto dal Senato, modifica la disciplina relativa alla Scuola superiore meridionale prevista in via sperimentale dalla legge di bilancio 2019, in particolare implementando i compiti del comitato ordinatore e anticipando al secondo anno di sperimentazione la possibilità che la stessa Scuola assuma carattere di stabilità.
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, l’art. 1, co. 409-413, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha previsto l’istituzione in via sperimentale, per un triennio, a decorrere dall’a.a. 2019-2020, da parte dell’università degli studi di Napoli Federico II, in propri locali, della Scuola superiore meridionale, allo scopo, fra l’altro, di assicurare una più equa distribuzione delle Scuole superiori nel territorio nazionale
[54]
.
In particolare, in base alle disposizioni istitutive, la Scuola superiore meridionale organizza corsi di diversa tipologia, sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato ordinatore, formato da due membri designati, rispettivamente, dall’università degli studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie federate
[55]
, nonché da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
[56]
.
Più in particolare, i corsi sono i seguenti:
§
corsi ordinari e master;
§
corsi di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università;
§
corsi di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata, anche in tal caso in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università;
§
corsi di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione post-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati.
Per le attività della Scuola superiore meridionale è stata autorizzata una spesa pari a € 8,209 mln per il 2019, € 21,21 mln per il 2020, € 18,944 mln per il 2021, € 17,825 per il 2022, € 14,631 mln per il 2023, € 9,386 mln per il 2024, € 3,501 mln per il 2025
[57]
.
E’ stato, infine, previsto che, allo scadere del triennio di operatività sperimentale, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), la Scuola superiore meridionale assume, con apposito provvedimento legislativo, carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. Inoltre, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, potrà entrare a far parte delle scuole universitarie federate.
In caso di mancato reperimento delle risorse o in caso di valutazione non positiva da parte dell’ANVUR, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dall’Università degli studi di Napoli Federico II, nell’ambito delle risorse di cui si è detto.
La Scuola superiore meridionale è stata istituita e, in base alle informazioni disponibili sul sito, si articola in sette aree scientifiche, destinate a aumentare nel 2021:
·
Archeologia e culture del mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio
·
Global history and governance
·
Testi, tradizioni e culture del libro. Studi italiani e romanzi
·
Cosmology, space science & space technology
·
Mathematical and physical sciences for advanced materials and technologies
·
Modeling and engineering risk and complexity
·
Molecular and translational medicine.
Per ogni area, vi sono due canali di formazione, il corso ordinario e il dottorato di ricerca.
La didattica del corso ordinario propone attività integrative per studenti iscritti ai corsi di laurea triennali, a ciclo unico e magistrali dell’Università di Napoli Federico II, con lezioni di complemento e approfondimento, esercitazioni singole e collegiali, corsi di laboratorio e seminari.
Il dottorato si basa su una didattica avanzata e partecipata, con corsi specialistici, attività seminariali e di laboratorio e occasioni di confronto con docenti e giovani ricercatori, nonché con esponenti dei maggiori centri di ricerca nazionali e internazionali.
Uno degli obiettivi principali è quello di presentare i problemi e i metodi della ricerca attuale nelle varie discipline, e a tal fine il sito evidenzia che si stimolerà la partecipazione dei dottorandi all’ambiente di ricerca post-dottorale della SSM.
Rispetto al quadro esposto, il comma 1 dispone, anzitutto, che il comitato ordinatore è nominato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca e che lo stesso comitato cura altresì l’attuazione del piano strategico, ne coordina tutte le attività discendenti e formula ai competenti organi dell’Università degli studi di Napoli Federico II le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti (lett. a) e b)).
Dalle informazioni disponibili sul sito della Scuola superiore meridionale, le designazioni relative al comitato ordinatore sono state già effettuate.
A tal fine, novella l’art. 1, co. 411, della L. 145/2018.
Inoltre, anticipa a decorrere dal secondo anno di operatività, e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale, la possibilità per la Scuola di assumere carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare, sempre fermo restando il reperimento della copertura finanziaria e la valutazione positiva dei risultati da parte dell'ANVUR (lett. c)).
Ciò determina anche un possibile anticipo della possibilità di entrare a far parte delle scuole universitarie federate.
A tal fine, novella l’art. 1, co. 413, della stessa L. 145/2018.
A sua volta, il comma 2 dispone che le modalità per l’istituzione, il funzionamento e l’organizzazione della Scuola superiore meridionale sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, nei limiti finanziari indicati dalla L. 145/2018.
Inoltre, stabilisce che nelle more dell’insediamento dei nuovi organi statutari, tutte le funzioni necessarie all’attuazione del suddetto decreto ministeriale sono svolte dal già citato comitato ordinatore.
L'articolo 8 reca le clausole di salvaguardia e le di invarianza finanziaria.
In dettaglio, si stabilisce che le disposizioni del decreto in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (comma 1).
Inoltre, si prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle misure contenute nel provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).
L'articolo 9 dispone che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
[1] Il testo originario del decreto-legge disponeva che le ordinanze disciplinano le modalità, anche telematiche, di valutazione finale degli studenti, “ivi compresi gli scrutini finali”.
[2] Tale previsione è abrogata, dal 1 settembre 2020, dall’art. 2, co. 9, della L. 92/2019, che ha previsto l’introduzione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo alla data della sua entrata in vigore, dell’insegnamento trasversale dell'educazione civica, in sostituzione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. L’insegnamento dell’educazione civica resta comunque oggetto delle valutazioni periodiche e finali.
[3] In base allo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di primo grado, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
[4] Il testo originario del decreto-legge prevedeva una deroga completa dell’art. 6 del d.lgs. 62/2017.
[5] Il testo originario del decreto-legge prevedeva, invece, che sono le ordinanze a definire strategie e modalità delle attività indicate.
[6] Il testo originario del decreto-legge prevedeva una deroga completa dell’art. 6 del d.lgs. 62/2017.
[7] In particolare, in base a quanto disposto dall’art. 1, co. 784-787, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018), i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono svolti, a decorrere dall’a.s. 2018/2019, per una durata complessiva minima di:
- 210 ore nel triennio terminale dei percorsi di istruzione professionale (a fronte delle previgenti 400 ore);
- 150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici (a fronte delle previgenti 400 ore);
- 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali (a fronte delle previgenti 200 ore).
[8] Limitatamente alla disciplina “tedesco” per le scuole in lingua tedesca, e alle discipline “italiano” e “tedesco” per le scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano, la decorrenza di tale disposizione è stata posticipata all’a.s. 2022/2023 dall’art. 6, co. 5-bis, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020).
[9] Il testo originario del decreto-legge usava il termine “sostituzione”.
[10] Con note prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 e n. 7885 del 9 maggio 2018, l’allora MIUR aveva fornito indicazioni al riguardo.
[11]
Per l’a.s. 2019/2020, le discipline oggetto della seconda prova sono state individuate con DM 28 gennaio 2020. Qui le tabelle allegate: Licei; Istituti tecnici; Istituti professionali; Lingua slovena. Qui il motore di ricerca delle materie.
[12] Con il decreto del Ministro con cui sono definite le discipline oggetto della seconda prova è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.
[13] Gli stessi docenti di indirizzo possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.
[14] In base al DM 30 dicembre 2019, di riparto in capitoli per il 2020 e il triennio 2020-2022, la disponibilità del cap. 1512 per il 2020 è pari a € 1.712.791.
[15] La L. 170/2010 ha riconosciuto quali disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia.
Qui la sezione dedicata sul sito del Ministero dell’istruzione.
[16] Nell’area dei bisogni educativi speciali (BES) sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici; quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.
Qui la sezione dedicata sul sito del Ministero dell’istruzione.
[17] In base all’art. 20 del d.lgs. 62/2017, per gli studenti con disabilità, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nel quale non viene fatta menzione delle prove differenziate (co. 2). Agli studenti che sostengono prove non equipollenti è, invece, rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame (co. 5). Per gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto (co. 6).
Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico (co. 3). La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità (co. 4).
[18] Il già citato art. 20 del d.lgs. 62/2017 dispone che, per gli studenti con DSA, la commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati (co. 10). In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto (co. 13).
[19]
Qui il sito dell’Intendenza scolastica italiana della provincia di Bolzano.
Qui il sito dell’Intendenza scolastica ladina della provincia di Bolzano.
Qui il sito dell’Intendenza scolastica tedesca della provincia di Bolzano.
[20] Il testo originario del decreto-legge prevedeva che i risparmi fossero interamente riassegnati al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
[21] Si veda la scheda riferita all’art. 1, co. 1-2 e 3-9.
[22] Per completezza, si ricorda che, in base allo stesso art. 1, co. 1-16 e 19, del D.L. la procedura straordinaria è, altresì, finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni esplicitamente previste. A tal fine, è intervenuto un distinto bando: si tratta del D.D. 497 del 21 aprile 2020.
[23] Ogni soggetto può partecipare alla procedura straordinaria in un’unica regione sia per il sostegno, sia per una classe di concorso.
[24] In base all’art. 17, co. 1 e 2, del d.lgs. 59/2017 – come modificato dalla L. 145/2018 – ai soggetti iscritti nelle GAE è destinato, annualmente, il 50% dei posti vacanti e disponibili.
Per il restante 50%, si procede mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei seguenti concorsi:
- concorsi ordinari banditi nel 2016 ai sensi dell’art. 1, co. 114, della L. 107/2015;
- concorso (straordinario) riservato ai docenti abilitati bandito nel 2018 ai sensi del co. 3 dello stesso art. 17, alle quali, al netto dei posti coperti con le graduatorie dei concorsi ordinari banditi nel 2016, è destinato il 100% dei posti per gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020, l'80% per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli a.s. 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli a.s. 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale;
- futuri concorsi ordinari, ai quali sono destinati i posti non coperti con le graduatorie dei concorsi banditi nel 2016 e nel 2018.
All'avvenuto esaurimento delle GAE per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime sono coperti con le suddette graduatorie di merito.
[25]
Il bando del concorso ordinario, per titoli ed esami, organizzato su base regionale, finalizzato al reclutamento di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per complessivi 25.000 posti è stato emanato con decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020.
Successivamente, l’art. 1, co. 230, del D.L. 34/2020 ha incrementato di 8.000 il numero dei posti destinati al concorso ordinario.
In base al bando, le prove concorsuali per i posti comuni consistono in una eventuale preselezione, in due prove scritte distinte per la scuola secondaria di primo e secondo grado e in una prova orale. Per i posti di sostegno, invece, dopo l’eventuale preselezione, si sostengono una prova scritta distinta per la scuola secondaria di primo e secondo grado e la prova orale.
[26] In base all’art. 5 del d.lgs. 59/2017, si tratta di 24 crediti, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
[27] Qui l’allegato A: prospetto ripartizione posti.
Qui l’allegato B: prospetto aggregazioni territoriali.
Qui l’allegato C: programmi prova scritta.
Qui l’allegato D: tabella dei titoli valutabili.
[28] In base all’art. 37 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 7, co. 1, del d.lgs. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.
[30] Il testo originario del decreto-legge prevedeva il termine del 15 settembre.
[31] L'utilizzazione in altra istituzione scolastica è disciplinata dall'art. 455 del d.lgs. n. 297/1994.
[33] In particolare, i DD.P.C.M. 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 10 aprile 2020 26 aprile 2020, 17 maggio 2020.
[34] In base al D.M. 850 del 27 ottobre 2015, sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova: i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo; i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova; i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
[35] Il testo originario del co. 4 dell’art. 2 del D.L. prevedeva, invece, che le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di costituzione delle graduatorie di istituto sulla base delle indicazioni dei soggetti in esse inseriti sono attuate nell'a.s. 2020/2021 per spiegare efficacia a decorrere dall'a.s. 2021/2022.
Inoltre, stabiliva che, per l’a.s. 2020/2021, rimangono valide le vigenti graduatorie di istituto, rimandandone le procedure di aggiornamento all’a.s. 2020/2021, con effetto a decorrere dall’a.s. 2021/2022. Al contempo, anticipava (dall’a.s. 2021/2022) all’a.s. 2020/2021 l'aggiornamento delle GAE, sempre con effetto a decorrere dall’a.s. 2021/2022.
[36]
Le graduatorie permanenti dei docenti – nelle quali erano inseriti i docenti che avevano superato le prove dei concorsi per l’accesso ai ruoli (art. 401, d.lgs. 297/1994) – sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento (GAE) dalla L. finanziaria 2007 (art. 1, co. 605, lett. c), L. 296/2006), che aveva fatto salva l’inclusione nelle medesime, da effettuare per il biennio 2007-2008, di determinate categorie di soggetti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, di quanti, alla data della sua entrata in vigore, stessero già frequentando, fra l’altro, alcuni corsi abilitanti speciali (destinati, tra l’altro, a soggetti in possesso del diploma dell'istituto magistrale conseguito fra il 1999 e il 2002).
In seguito, l’art. 5-bis del D.L. 137/2008 (L. 169/2008) ha disposto l’inserimento nella terza fascia di ulteriori gruppi di docenti.
Ancora dopo, l’art. 14, co. 2-ter, del D.L. 216/2011 (L. 14/2012), pur ribadendo che le graduatorie restano ad esaurimento, ha istituito una fascia aggiuntiva, riferita ad ulteriori docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’esito della frequenza di corsi attivati negli a.a. 2008/09, 2009/10 e 2010/11.
[37]
In virtù di quanto disposto dall’art. 1, co. 4, del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), come modificato dall’art. 9, co. 20, del D.L. 70/2011 (L. 106/2011), a decorrere dall’a.s. 2011/2012, l’aggiornamento delle graduatorie di istituto e delle GAE ha cadenza triennale. I termini di validità delle GAE e delle graduatorie di istituto, dunque, erano allineati.
In seguito, tuttavia, l’art. 1, co. 10-bis, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) – lasciando fermi i termini per l’aggiornamento della seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto – ha differito (dall’a.s. 2017/2018) all’a.s. 2019/2020 il termine per l'aggiornamento, con validità triennale, delle GAE e della prima fascia delle graduatorie di istituto.
Pertanto, con DM 1° giugno 2017, n. 374 si è proceduto all’aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, con validità per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
Con DM 24 aprile 2019, n. 374 si è, invece, proceduto all’aggiornamento delle GAE e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, con validità per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
[39] In base all’art. 400, co. 01 e 02, del d.lgs. 297/1994, i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale. All'indizione dei concorsi provvede il Ministero dell’istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale.
[40] D.D. n. 105 del 23 febbraio 2016 per posti comuni nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria; D.D. n. 106 del 23 febbraio 2016 per posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado; D.D. n. 107 del 23 febbraio 2016 per posti di sostegno nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.
[41] Per completezza, si ricorda che l’art. 1, co. 18, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha disposto che le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 sono validi per un ulteriore anno, determinando, quindi, una validità pari a 5 anni. Infatti, già l’art. 1, co. 603, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) aveva posticipato di un anno la validità delle graduatorie in questione (in quella norma, non erano stati citati anche gli elenchi aggiuntivi) rispetto ai 3 anni previsti, a regime, dal già citato art. 400, co. 01, del d.lgs. 297/1994.
[42] Si ricorda che l’art. 4, co. 1-ter e 1-quater, del D.L. 87/2018 (L. 96/2018) ha introdotto una nuova disciplina per la copertura dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.
In particolare – fermo restando che, annualmente, per il 50% dei posti si provvede attingendo, fino al loro esaurimento, alle graduatorie ad esaurimento (GAE) (co. 1-ter) –, ha disposto che, per il restante 50% (o oltre, nel caso di esaurimento delle GAE) si procede anzitutto mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi nel 2016 (ex art. 1, co. 114, L. 107/2015), con riferimento a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (c.d. idonei) (co. 1-quater, lett. a)). Alla copertura dei posti non coperti con il ricorso alle graduatorie dei concorsi del 2016 si provvede:
• per metà dei posti, mediante ricorso alle graduatorie di un nuovo concorso straordinario – disciplinato dai commi da 1-quinquies a 1-nonies dello stesso art. 4 –, fino a integrale scorrimento delle stesse (co. 1-quater, lett. b));
• per l’altra metà dei posti, mediante ricorso alle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami banditi con cadenza biennale. All’esaurirsi di ciascuna graduatoria regionale del concorso straordinario, i posti rimasti vacanti sono comunque coperti con l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi ordinari (co. 1-quater, lett. c)).
[43] Il riconoscimento del titolo professionale di architetto conseguito all’estero è di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.
[44] Recante la disciplina, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, sul riconoscimento del possesso di una qualifica professionale, conseguita in altri Paesi dell'Unione. È opportuno in proposito rilevare che il decreto-legge indica come data del decreto legislativo erroneamente il 6 novembre 2007. Il Senato ha proposto la correzione di tale errore materiale, prevedendo il riferimento alla data del 9 novembre 2007.
[45] E' opportuno ricordare che con il D.M. 24 aprile 2020, n. 38 è stato disposto il differimento delle date della prima sessione degli esami di Stato per le professioni richiamate dal comma 1 dell'articolo 6.
[46] Riguardo ad esse, cfr. supra.
[47] Riguardo a tali elenchi, cfr., rispettivamente, gli articoli 78 e 88 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.
[48] Cfr. l'allegato V, paragrafo 7, del citato D.Lgs. n. 230 del 1995, e successive modificazioni, e l'articolo 3, terzo comma, della L. 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni.
[49] Il testo del decreto-legge prevede che la sospensione opera fino al 31 luglio 2020.
[50] Art. 14 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014), che ha riferito tale aumento anche alle abilitazioni conseguite nelle tornate 2012 e 2013.
[51] L’art. 6, co. 1, del D.L. 91/2018 (L. 18/2018) ha prorogato (dal 6 agosto 2018) al 31 ottobre 2018 il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni per la valutazione delle domande presentate nel V quadrimestre di quella tornata.
[53] "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici".
[54] Come indicato nelle Linee guida per l’accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a ordinamento speciale, approvate dal Consiglio direttivo dell’ANVUR con delibera n. 177 del 1 agosto 2018, le Scuole Superiori sono istituti universitari autonomi che svolgono attività di didattica e ricerca universitaria, e sono dotate di un corpo docente permanente, un proprio bilancio e autonomia gestionale ed organizzativa. Alcune Scuole sono dedicate esclusivamente alla didattica dottorale, per altre, invece, l’offerta formativa include anche attività pre-dottorali, prevedendo corsi ordinari che si affiancano e integrano l’offerta universitaria della laurea e della laurea magistrale, nonché corsi di master, di primo e secondo livello, e formazione permanente, prevalentemente rivolta a laureati e professionisti. A completamento di questi percorsi, le Scuole rilasciano appositi diplomi di licenza, mentre gli atenei partner rilasciano il diploma di laurea, ovvero laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico. In convenzione con altri Atenei, a seconda delle disposizioni statutarie, inoltre, le Scuole possono attivare corsi di laurea magistrale (comprese le lauree magistrali a ciclo unico). In tale caso le Scuole rilasciano congiuntamente con gli atenei convenzionati il relativo diploma di laurea magistrale.
Sempre in base alle Linee guida, nel sistema italiano operano sei Scuole Superiori: Scuola Normale Superiore di Pisa, con sedi a Pisa e Firenze; Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA); Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori) di Pavia; IMT (Istituti, Mercati e Tecnologie) di Lucca; Gran Sasso Science Institute (GSSI) de L’Aquila.
[55]
Al riguardo, si ricorda che la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di studi e perfezionamento Sant'Anna e l’Istituto universitario di studi superiori IUSS di Pavia sono costituiti, ai sensi dell’art. 3 della L. 240/2010, del DM 635/2016 e del DM 264/2017, in un'unica Federazione, denominata Scuole Universitarie Federate. Ciascun ateneo conserva l’autonomia scientifica, gestionale e amministrativa. La Federazione si realizza attraverso:
-
un consiglio di amministrazione unico, presieduto da un unico Presidente;
-
il coordinamento delle attività di formazione, ricerca scientifica, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione;
- la gestione coordinata delle rispettive strutture amministrative ai fini della razionalizzazione delle risorse in termini di efficienza ed efficacia.
[56] Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni o rimborsi spese.
[57] Al riguardo, si vedano le specifiche presenti nella relazione tecnica all’A.C. 1334-B (poi, L. 145/2018).