D.L. 18/2020 - Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. "Cura Italia") - Quadro di sintesi degli interventi 13 aprile 2020 |
SanitàIn tema di sanità le misure contenute nel decreto-legge sono essenzialmente finalizzate al potenziamento delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale nel contrasto all'epidemia da Covid-19. In sintesi:
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Misure fiscaliNumerose misure di carattere fiscale, introdotte inizialmente per la cd. zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9 del 2020, sono state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale dal decreto-legge n. 18 del 2020. In particolare, il decreto-legge 9 ha disposto la sospensione dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, relativi alle cartelle di pagamento per le sole zone nei territori maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19. Tale la misura è stata estesa al territorio nazionale ed è stata ampliata dal decreto-legge n. 18 del 2020, che sospende i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. E' inoltre differito al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari (articolo 68). Con Circolare 6/E del 23 Marzo 2020 l'Ageniza delle entrate ha reso i primi charimenti sulla sospensione dei termini e sull'accertamento con adesione. Ulteriori chiarimenti sono pubblicati nella circolare 8/E del 3 aprile 2020 dell'Agenzia delle entrate.
Analogamente, il decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 61) sospende i versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi, misura già introdotta dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, estendendo tale sospensione, inizialmente prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori; prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. L'articolo 21 del decreto legge n. 23 del 2020 (cd. decreto liquidità) proroga la sospensione dei versamanti al 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi. Si prevede, per i contribuenti che decidano di non avvalersi delle sospensioni, che della circostanza sia data menzione (articolo 71 del decreto-legge n. 20 del 2020). Secondo le modifiche introdotte al Senato, con decreto MEF sono definite le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità. Il decreto-legge n. 18 del 2020 ha introdotto inoltre un insieme di ulteriori interventi fiscali, validi per tutto il territorio nazionale e intesi in particolare a tutelare i lavoratori e salvaguardare il sistema produttivo. Si ricordano le seguenti misure:
E' anticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi, con la sola eccezione relativa alle norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, per le quali viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.E' differito al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata (art. 61-bis, introdotto al Senato). Viene sospesa dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020 l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria, tra l'altro, in materia di accertamento, riscossione, risposte a istanze dei contribuenti (art. 67). Sono conseguentemente prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali. In caso di cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti si consente di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro (art. 55). Infine, è differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo e si consente ai comuni di approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020 (articolo 107). Con riferimento al settore dei giochi, il decreto-legge n. 18 del 2020 dispone la proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi c.d. Amusement With Prizes (AWP o new slot) e Video Lottery Terminal (VLT), del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché la proroga dei termini per l'indizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, la proroga dei termini per l'indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 69). L'articolo 70 dispone, per l'anno 2020, l'incremento di otto milioni di euro delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nel corso dell'esame al Senato, tale articolo è stato soppresso in quanto confluito, quale articolo 31, nel decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. decreto liquidità). Con la circolare n. 8/E l'Agenzia delle entrate ha fornito risposte ad alcuni quesiti posti da associazioni, professionisti e contribuenti in merito all'applicazione delle misure contenute nel decreto-legge. Le tematiche affrontate sono varie: le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle attività degli enti impositori, nonché dei versamenti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali. |
Misure finanziarieSotto il profilo degli interventi di natura finanziaria, sia il decreto-legge n. 9 del 2020 che il decreto-legge n. 18 del 2020 hanno potenziato l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa; il primo provvedimento ha inserito (art. 26) , tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, ai fini dell'accesso alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l'ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. Il secondo decreto-legge ha esteso i benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus (art. 54). Nel corso dell'esame al Senato sono stati ampliati i requisiti di accesso al Fondo: è aumentato a 400.000 euro l'importo massimo del mutuo e sono inclusi i mutui già ammessi ai benefici per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate nonché i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa. Il decreto legge n. 23 del 2020 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari alle ditte individuali e agli artigiani, nonché ai mutui contratti da meno di un anno. Sono inoltre sospese le rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 54-quater, introdotto al Senato). Con specifico riferimento alle imprese, il decreto-legge n. 18 del 2020:
Riguardo all'intervento di Cassa depositi e prestiti S.p.A., si ricorda che che la Società, compie, attraverso l'utilizzo dei fondi della raccolta postale, e degli altri fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato (le cd. risorse in gestione separata), operazioni di interesse pubblico, tra le quali operazioni di sostegno al tessuto economico produttivo nazionale, anche per ciò che concerne l'internazionalizzazione delle imprese. Le operazioni - realizzate a favore delle piccole e medie imprese, nonchè anche a favore delle grandi imprese - sono realizzate attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio. Per ciò che concerne l'intervento di CDP a sostegno delle imprese per far fronte all'emergenza COVID-19, è consultabile una specifica sezione del sito internet dell'Istituto che riepiloga le misure in favore delle imprese e quelle in favore degli enti territoriali. L'insieme delle misure originariamente messe in campo a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 18 è; stato rafforzato da ulteriori interventi, annunciati il 2 aprile 2020. Nelle settimane precedenti CDP aveva varato un Piano di interventi da 17 miliardi di euro a sostegno dell'economia italiana per l'emergenza COVID-19. Esso prevede l'erogazione di liquidità a tassi calmierati per le PMI e imprese di media dimensione (Mid-cap) tramite il sistema bancario; la concessione di finanziamenti agevolati, garanzie e moratorie sui finanziamenti a medio-lungo termine per supportare le attività; di export e internazionalizzazione delle Pmi, il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 dei mutui per i comuni della prima Zona rossa. A tali interventi si aggiungono ulteriori 2 miliardi di euro a supporto delle imprese di media e grande dimensione (indicativamente con fatturato superiore ai 50 milioni di euro) per esigenze temporanee di liquidità, supporto al capitale circolante e sostegno agli investimenti previsti dai piani di sviluppo delle aziende, in attesa dell'avvio operativo dei meccanismi di garanzia previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020.
Quanto alle misure in materia di internazionalizzazione delle imprese, si segnala, in particolare, che il decreto-legge:
A tutela dei risparmiatori, si modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito per ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018; in primo luogo, si consente di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio; inoltre, si proroga il termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 aprile al 18 giugno 2020 (articolo 50). Si consente ai confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi sono tenuti a versare al relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco (articolo 51). Al fine di tutelare gli investimenti di lungo termine del settore assicurativo, si amplia la possibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare l'aggiustamento per la volatilità (volatility adjustment) alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio (ad esempio, i titoli di Stato), riducendo il valore di riferimento dello spread nazionale corretto per il rischio da 100 a 85 punti base, quale soglia necessaria per l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento ai fini del calcolo della migliore stima delle riserve tecniche (articolo 52). Per quanto rigarda le assicurazioni, inoltre, è prorogato di ulteriori 15 giorni (oltre ai 15 giorni già previsti dalla normativa vigente) il termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia nei contratti RC auto e natanti fino all'effetto della nuova polizza. La proroga opera unicamente per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020. Su richiesta dell'assicurato, inoltre, possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti RC auto e natanti. E' infine prorogato di ulteriori 60 giorni il termine entro il quale, per i sinistri con soli danni a cose, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta, nonché il termine entro il quale, per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, l'impresa di assicurazione deve proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerta. Anche tale proroga trova applicazione fino al 31 luglio 2020 (art. 125). Sono posticipati i termini entro i quali le assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. devono essere convocate (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio). Si consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. E' incentivato un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con istruzioni di voto (articolo 106). |
Misure a sostegno del lavoroLe misure a sostegno del lavoro riguardano, principalmente, norme speciali in tema di ammortizzatori sociali e di riduzione dell'orario di lavoro, con la previsione di appositi congedi ed indennità, nonché lo svolgimento del lavoro agile. Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica:
Vengono poi introdotte alcune norme speciali a sostegno dei lavoratori per la riduzione dell'orario di lavoro. In particolare:
In conseguenza dell'emergenza epidemiologica, viene prevista la sospensione o la proroga dei termini connessi a determinate prestazioni. In particolare:
Per favorire il ricorso al lavoro agile, si dispone:
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Politiche socialiIl decreto legge prevede alcune misure per rispondere alle esigenze delle famiglie, nonchè misure di carattere sociale, necessarie per fronteggiare l'emergenza derivante dalla sospensione di alcuni servizi allo scopo di contenere la diffusione del contagio da Covid-19. In sintesi:
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Pubblica amministrazioneIn primo luogo, è prevista la nomina di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19. Se ne definisce l'ambito delle competenze (art. 122). Al contempo, è disposta:
Al fine di procedere all'immediata assunzione di dirigenti statali, sono dettate alcune disposizioni relative alle modalità di conclusione del VII corso-concorso per il reclutamento di dirigenti, bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), attualmente in fase di svolgimento, nonché alla conseguente assegnazione degli allievi alle amministrazioni. Più in generale, in relazione alla sospensione dei concorsi e alla perdurante necessità di ricambio generazionale nella PA, si demanda ad un regolamento, da adottare entro il 31 luglio 2020, l'aggiornamento, in via sperimentale, della disciplina vigente in materia di reclutamento e accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego (art. 74, co. 7-bis e 7-ter). Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (art. 75). La Presidenza del Consiglio (o Ministro delegato) è inoltre autorizzata ad avvalersi - fino al 31 dicembre 2020 - di un contingente di esperti, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Altresì conferma (fino a naturale scadenza) gli incarichi ad esperti già conferiti a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio (art. 76). E' disposta al contempo una proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti da disposizioni vigenti con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020. La proroga decorre dalla data di scadenza per l'adozione del d.P.C.M. prevista dalle rispettive disposizioni normative (art. 116). E' altresì consentito lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni, anche nel caso in cui non sia stata precedentemente disciplinata tale facoltà, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri (art. 73). Sotto altro profilo, è prorogato il termine ultimo per l'indizione del referendum ex art. 138 Cost. sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019. Viene previsto che la consultazione referendaria sia indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum sulla legittimità del referendum, comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020 (art. 81). Infine, si ricorda che è autorizzata la spesa per il pagamento degli straordinari, dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il personale delle Forze di polizia, Forze armate, Guardia costiera, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prefetture, Amministrazione civile dell'interno, Polizia penitenziaria e dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria (art. 74) e norme sulla profilassi del personale delle Forze di polizia. |
Misure in materia di contratti pubblici
In materia di
contratti pubblici si segnalano i seguenti interventi volti a introdurre semplificazioni nelle procedure di acquisto di servizi, lavori e forniture per far fronte all'emergenza epidemiologica:
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Misure in materia di ambiente ed energiaPer quanto concerne la materia ambientale, si prorogano al 30 giugno 2020 i termini di scadenza dei seguenti adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti:
Nel corso dell'esame al Senato è stata, inoltre, introdotta una disposizione che consente di derogare alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal Codice dell'ambiente per l'effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti (art. 113-bis). In materia di energia si segnalano i seguenti interventi:
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Scuola, università, alta formazione e ricercaPer quanto concerne la scuola, gli interventi sono rivolti, anzitutto, a salvaguardare la validità dell'anno scolastico, sostenere la didattica a distanza durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, anche attraverso contratti per supplenze brevi e saltuarie, disciplinare la valutazione nello stesso periodo, nonché ad assicurare materiali per la pulizia straordinaria dei locali e dispositivi di protezione e igiene personale. In particolare:
Inoltre, si prevede:
Infine, si dispone la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per i soggetti che gestiscono servizi educativi e scuole per l'infanzia, ovvero servizi didattici di primo e secondo grado. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 61, co. 1, 2, lett. h), 3 e 4).
Per l'università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli interventi intendono anzitutto garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza. In particolare:
Inoltre, si differiscono vari termini relativi alla procedura per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) per le tornate 2018-2020 e 2020-2022 (art. 101, co. 6) e si prevede che le università (nonché gli istituti di ricerca) promuovono, anche mediante convenzioni, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e informatiche (art. 101, co. 6-bis).
Ancora, si istituisce, per il 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema delle università, anche non statali, nonché delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici vigilati dal MUR, con una dotazione pari a € 50 mln. Delle risorse possono beneficiare anche i collegi universitari di merito accreditati (art. 100, co. 1).
Infine, per fronteggiare le particolari condizioni di sofferenza del Servizio Sanitario Nazionale:
Per la ricerca, oltre al Fondo di cui si è già detto, si prevede:
Più in generale, si dispone una proroga di tre mesi del termine per l'adozione, con DPCM, dei regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, per i quali l'art. 3, co. 6, primo periodo, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) prevedeva l'adozione entro il 30 giugno 2020 (art. 116). |
TrasportiCon riferimento ai trasporti si segnalano innanzi tutto le misure di sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonchè dei termini dei versamenti dell'IVA che scadono nel mese di marzo (art. 61, comma 1), per i soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali (art. 61, comma 2, lett. n) , per i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift (comma 2, lett. o) e per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare (comma 2, lett. p). I versamenti vanno effettuati entro il 31 maggio 2020 (art. 61, comma 4). Per quanto riguarda il settore aereo:
Per quanto riguarda il settore marittimo si prevede (art. 92, co. 1-3):
Con riferimento al trasporto stradale ed al trasporto pubblico locale:
Con riferimento agli impianti a fune si prevedono :
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Giustizia
Le disposizioni in tema di giustizia contenute nel decreto-legge 18/2020,
così come modificato nel corso dell'esame in Senato, hanno principalmente lo scopo di
agevolare
il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli uffici e nelle aule giudiziarie
, dettando misure volte a limitare l'accesso ai luoghi di giustizia e a consentire lo svolgimento dei soli procedimenti urgenti e non differibili, anche mediante l'utilizzo di modalità telematiche
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In particolare:
Per quanto riguarda più specificamente la situazione delle carceri ed il trattamento dei detenuti, il decreto-legge in esame:
Ulteriori misure concernono:
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Enti territorialiPer quanto concerne gli enti territoriali, si prevede innanzitutto la proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili, con l'obiettivo di alleggerire i carichi amministrativi degli enti (art. 107). In particolare:
Si prevede la possibilità di svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali (art.73). Si stanziano risorse per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica (art.115). Si consente alle regioni e agli enti locali di calcolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità considerando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 (art.107-bis). Viene poi riconosciuta alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti e, a determinate condizioni, già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo. Per la medesima finalità è consentito agli enti locali l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e (della quasi totalità) delle sanzioni previste dal TU in materia edilizia (art. 109). Si prevede, quindi, la sospensione della quota capitale dei mutui contratti dalle regioni ordinarie (art. 111) e dagli enti locali (art. 112) con la Cassa depositi e prestiti (CDP) e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, con destinazione dei relativi risparmi al rilancio dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica. Infine, viene prorogato di 6 mesi il termine entro cui le province e le città metropolitane sono tenute a restituire il questionario predisposto dalla Società Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.A. (denominato FP20U) nell'ambito del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard (art. 110). |
Cultura e SpettacoloPer quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura. In particolare, anzitutto, si istituiscono nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi da ripartire – uno di parte corrente, l'altro di conto capitale – volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento per il 2020, rispettivamente, di € 80 mln e di € 50 mln (art. 89).
Con riferimento ai soggetti che lavorano nei settori si prevede:
Inoltre, come precisato con comunicato stampa del Mibact del 27 marzo 2020, agli stessi lavoratori si applicano – in base alle diverse situazioni - altre disposizioni del D.L. 18/2020. In particolare:
Tutti i lavoratori, infine, possono beneficiare del sistema di integrazione salariale.
Con riferimento agli utenti, si prevede che, a seguito della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, l'organizzatore dell'evento provvede, su richiesta del soggetto interessato, all'emissione di un voucher di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione (art. 88). |
Informazione, settore postale e comunicazioniGli interventi nel settore dell'informazione intendono garantire la filiera della stampa e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti. In particolare:
Con riferimento al settore delle comunicazioni:
Con riferimento al settore postale:
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SportPer quanto concerne lo sport, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. In particolare, si dispone:
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Agricoltura e pescaPer il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, si prevede:
Viene, poi, stabilito:
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DifesaPer quanto concerne il comparto della Difesa, un primo gruppo di disposizioni è volto a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus COVID-19 (articoli 7, 8 e 9). In particolare:
Con ulteriori norme:
Infine:
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ImmigrazioneIn materia di immigrazione si segnalano, in primo luogo, una serie di disposizioni relative all'accoglienza degli immigrati in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza (art. 86-bis). A tal fine, vengono prorogati al 31 dicembre 2020 i progetti degli enti locali in scadenza al 30 giugno nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), la cosiddetta seconda accoglienza. Inoltre, viene introdotta la possibilità che gli stranieri rimangano – fino alla fine dello stato di emergenza - nei centri di accoglienza che li ospitano (centri di prima e seconda accoglienza e CAS - centri di accoglienza straordinaria), anche se sono venute meno le condizioni per la loro permanenza, previste dalle disposizioni vigenti, nelle medesime strutture. Si prevede poi che nelle strutture del SIPROIMI possano essere ospitati anche i richiedenti protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (su disposizione del prefetto) ed in generale persone in stato di necessità (su disposizione degli enti locali). Infine, si dà facoltà ai prefetti di modificare i contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari in determinate strutture di accoglienza (CAS, strutture ricettive temporanee per i minori non accompagnati, hotspot), sempre con il fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19. In secondo luogo, il decreto estende fino al 31 agosto 2020 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, così come la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale o per ricongiugimento familiare, o per lavoro per casi particolari disciplinati dal TU immigrazione, nonchè l'efficacia di ulteriori titoli di soggiorno in Italia. E' inoltre prevista la proroga dei termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale (art. 103, co. 2-quater e e 2-quinques). Infine, si segnala la disposizione che, in deroga all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, consente alle pubbliche amministrazioni, per la tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge. |
Misure in materia di edilizia e urbanisticaIn materia di edilizia e urbanistica si segnalano le seguenti norme introdotte durante l'esame al Senato:
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Proroga di deleghe legislativeCon una disposizione di carattere generale, introdotta all'articolo 1 del disegno di legge di conversione (art. 1, co. 3) si prevede la proroga – ovvero differimento – di tre mesi dei termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020. Sono richiamati espressamente, quanto alle deleghe con termini scaduti alla data d'entrata in vigore della legge di conversione, i principi e i criteri direttivi previsti dalle rispettive leggi di delegazione. |