Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
Riferimenti: AC N.2394/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 261/1
Data: 20/02/2020
Organi della Camera: II Giustizia

Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

D.L. 161/2019 - A.C. 2394

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 203/1

 

 

 

Dipartimento Giustizia

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Progetti di legge n. 261/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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D19161A

 


INDICE

 

Contenuto del decreto-legge............................................................................ 3

§  Articolo 1 (Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)..................................................................... 9

§  Articolo 2, comma 1 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)................................................................... 11

§  Articolo 2, commi da 2 a 8 (Modifiche alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni attuative in materia di intercettazioni anche mediante captatore informatico).................................................................. 49

§  Articolo 3 (Disposizioni finanziarie)............................................................ 58

 


 

Contenuto del decreto-legge

Il decreto legge n. 161 del 2019, così come modificato dal Senato, interviene in materia di intercettazioni per:

·        prorogare al 1° maggio 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni - introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (c.d. riforma Orlando) – troverà applicazione. È specificato, al riguardo, che la riforma si applicherà solo ai procedimenti penali iscritti dal 1° maggio 2020: per tutti i procedimenti in corso, dunque, continuerà ad applicarsi la disciplina attuale;

·        apportare alcune modifiche alla stessa disciplina delle intercettazioni di cui al D.lgs. 216; anche tali modifiche troveranno applicazione per i procedimenti penali iscritti dal 1° maggio 2020.

 

 

Il decreto legislativo n. 216 del 2017, di riforma del sistema delle intercettazioni, è stato emanato sulla base della delega legislativa di cui ai commi da 82 a 84 dell’articolo 1 della legge di riforma del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale n. 103 del 23 giugno 2017.

Il decreto legislativo n. 216 del 2017 in estrema sintesi:

·         inserisce nel codice penale il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, per punire con la reclusione fino a quattro anni chiunque, partecipando a incontri o conversazioni private con la persona offesa, ne registra il contenuto all'insaputa dell'interlocutore (microfoni o telecamere nascoste), per diffonderlo allo scopo di recare un danno all'altrui reputazione;

·         a tutela della riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, vieta la trascrizione, anche sommaria, di queste comunicazioni;

·         interviene con riguardo alla garanzia di riservatezza delle comunicazioni non rilevanti a fini di giustizia penale ovvero contenenti dati sensibili prevedendo che, quando l'ufficiale di polizia giudiziaria che procede all'intercettazione ascolta una comunicazione di questa natura, non la trascriva, neanche sommariamente. L'ufficiale dovrà invece annotare, anche sommariamente, i contenuti di quelle comunicazioni affinché il PM sappia che è stata operata questa scelta e possa compiere valutazioni diverse, chiedendo la trascrizione anche di quelle comunicazioni quando le ritenga utili alle indagini;

·         in relazione alla procedura di selezione delle intercettazioni, disciplina la fase del deposito dei verbali e delle registrazioni, con la possibilità offerta alle parti di prenderne cognizione, e la fase dell'acquisizione del materiale intercettato al fascicolo delle indagini, che segue una duplice procedura a seconda che le intercettazioni debbano o meno essere utilizzate per motivare una misura cautelare. Nel primo caso, l'acquisizione è disposta dal PM a seguito del provvedimento del giudice che adotta la misura cautelare; nel secondo caso è disposta dal giudice che ha autorizzato le operazioni all'esito di un contradditorio tra accusa e difesa che può essere anche solo cartolare;

·         prevede che i difensori possano ottenere la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni acquisite al fascicolo, e copia dei verbali delle operazioni. La trascrizione delle intercettazioni, attualmente prevista al termine dell'udienza di stralcio, dovrà invece essere effettuata all'apertura del dibattimento; solo in quella fase le parti potranno estrarre copia delle intercettazioni;

·         prevede che tutti gli atti delle intercettazioni non acquisiti al fascicolo siano restituiti al PM per la conservazione nell'archivio riservato tenuto presso l'ufficio del PM e siano coperti da segreto; ogni accesso all'archivio dovrà essere registrato. Il GIP potrà accedere e ascoltare le registrazioni; i difensori delle parti potranno ascoltare le registrazioni ma non potranno ottenere copia delle registrazioni e degli atti;

·         per quanto riguarda l'uso delle intercettazioni nel procedimento cautelare, la riforma prevede che, tanto nella richiesta di misura cautelare fatta dal PM, quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possano essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del PM o a motivare la decisione del giudice. Anche in questa fase, i difensori potranno esaminare gli atti e le registrazioni, ma non estrarre copia.

·         dispone poi che sia il PM ad acquisire al fascicolo delle indagini le comunicazioni o conversazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare; ciò farà seguito, peraltro, a un vaglio di rilevanza del materiale intercettativo presentato dal PM a corredo della richiesta, effettuato dal giudice della cautela, che dovrà restituire al PM gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili per la conservazione nell'archivio riservato;

·         disciplina le intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (c.d. trojan). Tali intercettazioni saranno consentite nei luoghi di privata dimora solo quando vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un'attività criminosa; il presupposto non è richiesto però se si procede per uno dei gravi delitti previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale. Il PM e il giudice dovranno motivare l'esigenza di impiego di questa modalità e indicare in quali luoghi e tempi sarà possibile attivare il microfono. Dovrà essere costantemente garantita la sicurezza e l'affidabilità della rete di trasmissione attraverso la quale i dati intercettati vengono trasferiti agli impianti della procura della Repubblica e spetterà a un decreto del Ministro della giustizia definire i dettagli tecnici dei programmi informatici da utilizzare, che dovranno comunque assicurare la possibilità di disattivare il dispositivo alla fine delle operazioni rendendolo inservibile;

·         semplifica i presupposti per disporre le intercettazioni nei procedimenti per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quando tali reati siano puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a 5 anni. Se si procede per tali delitti, infatti, l'intercettazione dovrà risultare necessaria (e non indispensabile) e saranno sufficienti indizi di reato (anche non gravi). Per utilizzare in tali indagini l'intercettazione ambientale con trojan in luoghi di privata dimora, permane il requisito della attualità dell'attività criminosa;

 

Il suddetto decreto legislativo, anche per dare modo alle procure di adeguare le loro infrastrutture ad alcune novità introdotte, ha previsto che solo alcune delle norme in esso contenute entrassero in vigore trascorsi i quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre tutte le altre, di natura più operativa e collegate all’adeguamento delle infrastrutture delle procure, avrebbero dovuto applicarsi alle intercettazioni autorizzate dopo il 180° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo (e quindi il 26 luglio 2018). La data relativa all’effettiva applicazione della riforma è stata tuttavia più volte prorogata, da ultimo dal decreto-legge 14 giugno 2019 (c.d. sicurezza bis) al 1° gennaio 2020 (si veda infra).

Sono stati esclusi dalle proroghe l’articolo 1 (nuovo delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente) e l’articolo 6 (semplificazione dei presupposti per disporre le intercettazioni nei procedimenti per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del decreto legislativo 216/2017: tali disposizioni sono entrate in vigore contestualmente all’entrata in vigore del decreto legislativo.

 

Si ricorda inoltre che, oltre alle proroghe relative alla sua effettiva applicazione, la “riforma Orlando” del sistema delle intercettazioni è stata altresì oggetto di modifica ad opera della legge n. 3 del 2019, c.d. “Legge Spazzacorrottiche, riformando l’articolo 6 del d.lgs. n. 216 del 2017 e implementando l’art. 266, comma 2-bis, del codice di procedura penale  ha ammesso l’intercettazione a mezzo captatore informatico anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 codice penale per i reati dei pubblici ufficiali contro la P.A. puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

 

Con riguardo alle novità apportate alla disciplina delle intercettazioni il decreto legge n. 161 interviene sia sul codice di procedura penale sia sulle disposizioni di attuazione. In diversi casi, tra l’altro, sono soppresse le disposizioni della riforma del 2017, e ripristinati i testi nella versione anteriore all'intervento normativo, attualmente vigente; le modifiche apportate dal Senato in taluni casi hanno invece ripristinato il testo della riforma Orlando.

 

Tra le modifiche più rilevanti al codice di procedura penale, il decreto legge, come modificato dall’esame in Senato:

·        estende il regime del divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento;

·        inserisce nel catalogo dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni, anche i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) ovvero al fine di agevolare le associazioni di stampo mafioso;

·        dispone che le attività di intercettazione ambientale mediante utilizzo del trojan già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, ed esclude esplicitamente i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli per i quali è necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono». Inoltre, in relazione a tali delitti, l’intercettazione con trojan presso il domicilio deve indicare espressamente le ragioni che giustificano l’utilizzo di questa modalità presso tale luogo;

·        sopprime la riforma del 2017 con riguardo all’iniziale valutazione discrezionale della polizia giudiziaria chiamata a decidere cosa trascrivere e cosa annotare per il pubblico ministero, e stabilisce che quest’ultimo debba vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano particolari categorie di dati personali, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini;

·        con riferimento all’esecuzione delle intercettazioni, ripropone sostanzialmente la formulazione antecedente la riforma del 2017, con particolare riguardo: alla trasmissione dei verbali delle intercettazioni; all'immediata comunicazione ai difensori che hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni; all'apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza camerale. In tale fase il decreto-legge specifica che lo stralcio può riguardare, oltre alle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza;

·        ripristina le disposizioni (già abolite dalla riforma) relative alla possibilità che alle operazioni di stralcio partecipino sia il PM che i difensori; questi ultimi possono estrarre copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni disposte dal giudice e possono far eseguire la loro copia, su idoneo supporto o carta;

·        introduce la possibilità per il giudice, con il consenso delle parti, di disporre l’utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni già effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, senza procedere alla trascrizione integrale attraverso perizia. In caso di contestazioni si dovrà procedere alla trascrizione integrale;

·        estende la possibilità di usare i risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi rispetto a quello nel quale l’intercettazione è stata autorizzata purché si tratti di uno dei reati per il quale il codice consente l’uso di questo mezzo di prova. Le intercettazioni potranno essere utilizzate solo se “rilevanti e indispensabili” per l’accertamento della responsabilità penale;

·        consente l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate per mezzo del captatore anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o dei gravi delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale (ai sensi dell’art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p.). I risultati delle intercettazioni devono essere indispensabili per l’accertamento di tali delitti;

·        impone al pubblico ministero, ove non abbia proceduto al deposito in precedenza, una volta concluse le indagini preliminari, di indicare le intercettazioni ritenute rilevanti ai fini del procedimento, con interlocuzione con la difesa e, in caso di contrasto di vedute, con un intervento del giudice per la selezione del materiale. Simile procedura è stata prevista, con i dovuti adattamenti, anche nel caso di richiesta di giudizio immediato;

·        con riguardo all’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari, prevede che esso contenga anche l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal PM. La nuova disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà, entro il termine di venti giorni, di depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti di cui chiede copia. Su tale istanza provvede con decreto motivato il pubblico ministero;

·        prevede l'abrogazione degli articoli riguardanti il complesso procedimento di stralcio nonché la trascrizione delle intercettazioni in fase dibattimentale introdotti dalla riforma Orlando.

 

Con riguardo alle modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il decreto-legge, a seguito dell’esame in Senato, tra l’altro:

·        interviene sulla disciplina dell'archivio delle intercettazioni confermando sostanzialmente la riforma Orlando prevedendo modalità che incentivano la digitalizzazione degli archivi e tutelano la segretezza dei dati e la regolamentazione delle modalità di accesso;

·        consente ai difensori delle parti non solo di ascoltare le registrazioni – come disposto già nella riforma Orlando – ma anche di ottenere copia delle registrazioni e degli atti custoditi nell’archivio;

·        demanda a decreti del Ministro della giustizia la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante trojan, che dovranno avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia; dei criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio da parte dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso; delle modalità e termini di informatizzazione di tutte le attività di deposito e di trasmissione relative alle intercettazioni.

 

 

 


 

 

Articolo 1
(
Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)

 

L’articolo 1 proroga il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni- introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (c.d. riforma Orlando) – troverà applicazione.

Il decreto-legge, nella sua formulazione vigente, intervenendo sull’art. 9 del d.lgs. n. 216/2017, fissa tale termine al 1° marzo 2020. Con una modifica approvata dal Senato il suddetto termine è stato posticipato di altri due mesi, al 1° maggio 2020.

L'articolo 1 del decreto in conversione inoltre, sempre nella formulazione vigente, specifica che la riforma troverà applicazione solo ai procedimenti penali iscritti dal 1° marzo 2020. Il Senato è intervenuto anche su questo termine, proponendone il differimento al 1° maggio 2020. Per tutti i procedimenti in corso dunque continuerà ad applicarsi la disciplina attuale.

 

L’articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017 prevedeva nella sua versione originaria che le disposizioni di riforma della disciplina delle intercettazioni (con alcune eccezioni) avrebbero dovuto applicarsi alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi del giudice emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (e quindi il 26 luglio 2018). Tale termine è stato quindi prorogato, dapprima, dal decreto-legge n. 91 del 2018, al 1°aprile 2019, successivamente, dalla legge n. 145 del 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) al 1°agosto 2019 e da ultimo dal decreto-legge 14 giugno 2019 (c.d. sicurezza bis) al 1° gennaio 2020.

 

Nella Relazione illustrativa che correda il disegno di legge di conversione del provvedimento in esame, si precisa che tale proroga si rende necessaria per l'esigenza, diffusa su gran parte del territorio nazionale, di completare l'avviata opera di adeguamento strutturale ed organizzativo presso tutti gli uffici delle procure della Repubblica alle nuove disposizioni e di calibrare tali attività in funzione delle modifiche al decreto legislativo n. 216 del 2017, introdotte dal decreto legge in esame. In particolare il rinvio risulterebbe necessario per consentire agli uffici giudiziari una migliore predisposizione degli aspetti organizzativi connessi con l'avvio della digitalizzazione del sistema documentale e del software delle intercettazioni predisposto dal Ministero della giustizia e consentirebbe inoltre al Ministero di verificare ulteriori fabbisogni anche formativi per gli uffici interessati.

 

Si segnala che il Consiglio Superiore della Magistratura nel parere reso al Ministro della giustizia, approvato il 13 febbraio 2020, ha evidenziato l'esigenza di un ulteriore “differimento dell’efficacia delle nuove disposizioni di almeno tre mesi”.

 

In secondo luogo, la disposizione modifica il comma 2 del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017.

In particolare, il decreto legge, nella sua formulazione vigente, proroga al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione (art. 2, comma 1, lett. b) del citato decreto legislativo n. 216 del 2017) che introduce un’eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (di cui all’art. 114 c.p.c.), tale da consentire la pubblicabilità dell’ordinanza di custodia cautelare.

Il Senato ha differito di ulteriori due mesi anche questo termine (1° maggio 2020).

 

 

 


 

Articolo 2, comma 1
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)

 

 

 

L’articolo 2 del decreto legge contiene, al comma 1, modifiche al codice di procedura penale, e al comma 2, modifiche alle disposizioni di attuazione.

 

In particolare, la lett. a) del comma 1 interviene sull’art. 114 c.p.p., relativo al divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

 

Il decreto legislativo n. 216 del 2017 è intervenuto sul comma 2 dell’art. 114, che vieta la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. In particolare, la c.d. riforma Orlando ha inserito un’eccezione a questa regola, consentendo la pubblicazione dell’ordinanza di custodia cautelare (ex art. 292 c.p.p.), formulata nel rispetto dei criteri posti dalla riforma stessa che impongono - tanto nella richiesta della misura da parte del pubblico ministero, quanto nell’ordinanza del giudice che concede la misura – di riprodurre solo i brani delle comunicazioni intercettate che risultino necessari a sostenere la richiesta del pubblico ministero o a motivare la decisione del giudice.

 

Senza intaccare l’intervento del legislatore nel 2017, il decreto-legge inserisce nell’art. 114 il comma 2-bis, attraverso il quale vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis del codice di rito (v. infra).

Il Senato è intervenuto su questa disposizione inserendo anche il richiamo all'articolo 454 c.p.p., finalizzato a realizzare una maggiore coerenza con le peculiarità del giudizio immediato (v. infra, lett.o).

 


 

Normativa applicabile ai procedimenti penali iscritti prima del 1° maggio 2020

Riforma Orlando
(d.lgs. n. 216 del 2017)

A.C. 2394
Normativa applicabile ai procedimenti penali iscritti dal 1° maggio 2020

Codice di procedura penale

Parte I

Libro II - Atti

Titolo I - Disposizioni generali

 

 

[art. 2, co. 1, lett. a)]

Art. 114

Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292.

2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292.

 

 

2-bis. E’ sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454.

3 – 6-bis (omissis)

 

 

 


 

 

La lett. b) – non modificata dal Senato - interviene sul comma 2 dell’art. 242 c.p.p., sulle modalità di trascrizione delle registrazioni, sopprimendo l’intervento riformatore del 2017 e ripristinando la formulazione ante-riforma.

 

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Codice di procedura penale

Libro III - Prove

Titolo II - Mezzi di prova

Capo VII - Documenti

 

 

[art. 2, co. 1, lett. b)]

Art. 242

Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici

Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni

1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione.

1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione.

1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione.

2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268, comma 7.

2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 493-bis, comma 2.

2. Quando è acquisita una registrazione, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268, comma 7.

 

Il d.lgs. n. 216 del 2017 era intervenuto sull’art. 242 c.p.p. con funzioni di coordinamento, disponendo che quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice se necessario ne dispone la trascrizione a norma dell’art. 493-bis, comma 2. Tale disposizione è ora abrogata dal decreto legge (v. infra, lett. q) e conseguentemente, il legislatore ripristina la formulazione anteriore alla riforma, che individua le modalità di trascrizione a norma dell’art. 268 comma 7 del codice.

Il decreto-legge, inoltre, modifica la rubrica dell’articolo e il contenuto del comma 2 sostituendo all’espressione “nastro magnetofonico” quella più attuale “registrazione”.

 

Nel corso dell'esame in Senato è stata inserita la nuova lettera 0c), la quale interviene sulla disciplina relativa ai limiti di ammissibilità delle intercettazioni, dettata dal comma 1 dell'articolo 266 c.p.p.

 

Si tratta della disposizione che prevede l’ammissibilità delle intercettazioni con riferimento ai delitti puniti con l’ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a 5 anni, nonché quando si procede per alcuni specifici delitti (delitti contro la P.A. puniti con reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni; stupefacenti; armi; contrabbando; alcuni delitti commessi col mezzo del telefono; pedopornografia; delitti di contraffazione; occupazione aggravata di immobili; stalking).

 

La modifica approvata dal Senato prevede l'inserimento nel catalogo dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni anche dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso), ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di stampo mafioso.

 

 

Anche la lett. c) modifica l’art. 266 del codice, per consentire l’uso del captatore informatico (c.d. trojan) per intercettare le comunicazioni tra presenti in un domicilio privato, a prescindere dall’attualità di un’attività criminosa, anche quando si procede per il delitto commesso da un incaricato di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione.

 

Si ricorda che il d.lgs. n. 216 del 2017 è intervenuto sull’art. 266 per specificare che, in tutti i casi in cui sono consentite le intercettazioni di comunicazioni tra presenti, è consentito anche procedervi con l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Quando le comunicazioni tra presenti avvengono nel domicilio privato, l’intercettazione, anche con captatore, è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un’attività criminosa (comma 2). Aggiungendo un comma 2-bis, la riforma del 2017 ha previsto che questa forma di intercettazione sia sempre consentita, e dunque anche nei luoghi di privata dimora, indipendentemente dall’attualità dell’attività criminosa, quando si procede per uno dei delitti di grave allarme sociale previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater.

È poi intervenuta la legge c.d. Spazzacorrotti (legge n. 3 del 2019) che ha integrato il catalogo di delitti che consentono l’uso del captatore per intercettazioni nel domicilio privato con i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

 

Novellando l’art. 266 il decreto-legge - nella formulazione originaria - non interviene sulla riforma del 2017 ma aggiunge ai delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., i delitti degli incaricati di un pubblico servizio, con gli stessi requisiti di pena edittale (reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni). Nel corso dell'esame in Senato è stata approvata una modifica, con la quale si è previsto che se si procede per delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, il decreto che autorizza l'intercettazione mediante captatore informatico deve indicare espressamente le ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nel domicilio (rectius nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p.).

A seguito della modifica, dunque, per l’utilizzo del trojan nel domicilio sono previsti 3 regimi diversi:

-         In generale, si può utilizzare il captatore nelle intercettazioni tra presenti che avvengano nel domicilio solo se vi è fondato motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa (comma 2 dell’art. 266 c.p.p.);

-         In via d’eccezione, quando si procedere per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, l’uso del captatore per intercettare comunicazioni tra presenti che avvengano nel domicilio è sempre consentito (comma 2-bis, art. 266 c.p.p.);

-         In via di ulteriore eccezione, quando si procede per un delitto dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la p.a. con pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, l’uso del captatore è consentito solo “previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale”.

 

Normativa applicabile ai procedimenti penali iscritti prima del 1° maggio 2020

Riforma Orlando

(d.lgs. n. 216 del 2017)

A.C. 2394
Normativa applicabile ai procedimenti penali iscritti dal 1° maggio 2020

Codice di procedura penale

Libro III - Prove

Titolo III - Mezzi di ricerca della prova

Capo IV -Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

 

 

[art. 2, co. 1, lett. c)]

Art. 266

Limiti di ammissibilità

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

(omissis)

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

(omissis)

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

(omissis)

f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

 

2-bis. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4.

2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.

 

 

La lett. d) – non modificata dal Senato - interviene sull’art. 267 c.p.p., relativo alle forme e presupposti delle intercettazioni, con la duplice finalità di:

-       coordinare questa disposizione con la possibilità di usare il captatore informatico nei procedimenti per delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la p.a. (v. sopra);

-       eliminare la previsione introdotta nel 2017 in base alla quale la polizia giudiziaria annota le conversazioni che non può trascrivere informandone il p.m.

 

In particolare, il decreto-legge:

-         con la modifica del comma 1, che individua il contenuto del decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante captatore informatico, specifica che la misura si applica anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione; corregge inoltre l'intervento operato dalla legge n. 3 del 2019, esplicitamente escludendo anche per i delitti contro la pubblica amministrazione la necessità di indicare «?i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono».

La c.d. Spazzacorrotti, infatti, pur volendo equiparare i delitti contro la p.a. ai gravi delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., per i quali non è richiesta l’indicazione dei luoghi e del tempo di attivazione del microfono, per un mero errore materiale non aveva operato in tal senso;

 

-         con la modifica del comma 2-bis, relativo all’attivazione delle intercettazioni in via d’urgenza da parte del p.m., estende questa possibilità anche ai procedimenti per delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a., oltre che ai delitti degli incaricati di un pubblico servizio contro la p.a.;

-         con la soppressione dell’ultimo periodo del comma 4, elimina la previsione del 2017 in base alla quale l’ufficiale di polizia giudiziaria doveva provvedere alla trascrizione delle comunicazioni omettendo tutte le conversazioni irrilevanti o relative a dati personali definiti sensibili dalla legge (art. 268, comma 2-bis), limitandosi a indicare nel verbale soltanto data, ora e dispositivo su cui la registrazione è intervenuta, informando preventivamente il pubblico ministero, con annotazione. La soppressione del periodo è collegata alla sostituzione del comma 2-bis dell’art. 268 (v. infra, lett. e);

-         con la sostituzione del comma 5, precisa che i decreti che autorizzano le intercettazioni devono essere annotati in un registro riservato tenuto sotto la direzione del Procuratore della Repubblica.

 

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Riforma Orlando

(d.lgs. n. 216 del 2017)

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Normativa applicabile ai procedimenti penali iscritti dal 1° maggio 2020

 

 

[art. 2, co. 1, lett. d)]

Art. 267

Presupposti e forme del provvedimento

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

 

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.







   A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. L’ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell’articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. L’ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell’articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni.

5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

 

 

La lett. e) modifica l’art. 268 c.p.p. sull’esecuzione delle operazioni di intercettazione.

La principale novità riguarda la soppressione della riforma del 2017 nella parte in cui (comma 2-bis) vieta alla polizia giudiziaria la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni irrilevanti ai fini delle indagini (per l’oggetto, i soggetti coinvolti, o la trattazione di dati personali sensibili) e demanda al p.m. il compito di ordinare la trascrizione delle suddette intercettazioni “quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova” (comma 2-ter).

 

In base al d.lgs. n. 216 del 2017, il PM avrebbe dovuto ricevere notizia di tali comunicazioni dall’annotazione della polizia giudiziaria prevista dall’art. 267, comma 4 (v. sopra), al fine di potere assumere in prima persona la decisione circa la rilevanza/irrilevanza. L’ufficiale di polizia giudiziaria è infatti un mero delegato all’ascolto e il pubblico ministero, che è l’organo delegante su cui direttamente incombe il dovere di non trascrivere nei c.d. brogliacci le conversazioni irrilevanti o inutilizzabili, è chiamato a dettare le opportune istruzioni e direttive al delegato per concretizzare l’obbligo di informazione preliminare sui contenuti delle conversazioni di cui possa apparire dubbia la rilevanza. La riforma distingueva le comunicazioni irrilevanti ai fini delle indagini da quelle relative a dati sensibili: le prime potevano essere trascritte solo se il PM le avesse giudicate rilevanti per i fatti oggetto di prova; quelle relative a dati sensibili godevano invece di maggior tutela potendo essere trascritte solo se ritenute necessarie a fini di prova.

 

Il nuovo comma 2-bis - come modificato nel corso dell'esame in Senato - stabilisce che il pubblico ministero debba vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini (nel testo vigente del decreto-legge "salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini"). Viene meno l’iniziale valutazione discrezionale della polizia giudiziaria chiamata a decidere cosa trascrivere e cosa annotare per il p.m. Il comma 2-ter è conseguentemente abrogato.

 

In relazione alla formulazione del testo, si evidenzia che l’espressione “dati sensibili”, già utilizzata dalla riforma Orlando, è oggi superata alla luce dell’art. 9 del Regolamento 2016/679/UE che ha riformato la disciplina del trattamento dei dati personali qualificando quelli che un tempo erano i dati sensibili come “categorie particolari di dati personali”. Peraltro l’espressione “categorie particolari di dati personali” é correttamente utilizzata dal comma 6 dell’art. 268 c.p.p. oltre che dal nuovo art. 89-bis delle disposizioni di attuazione (v. infra).

 

Nei commi successivi dell’art. 268, il decreto-legge - come modificato nel corso dell'esame in Senato - ripropone la formulazione antecedente la riforma del 2017. In particolare,

-         i verbali delle intercettazioni delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche sono immediatamente trasmessi al PM che li deposita entro 5 giorni – unitamente agli atti di autorizzazione delle operazioni - nell’archivio di cui all’art. 269 (v. infra) (comma 4), salvo il ritardato deposito, autorizzato dal GIP, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, quando dal deposito possa derivare “grave pregiudizio” alle indagini (comma 5);

-         effettuato il deposito, il PM ne dà immediatamente comunicazione ai difensori delle parti (il testo originario del decreto-legge si riferisce al solo difensore dell'imputato), che hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni entro il termine stabilito dal PM (salva proroga del giudice);

-         una volta scaduto il termine per l'esame degli atti da parte dei difensori, parte l’apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell’ambito di una apposita udienza camerale (comma 6). In tale fase il decreto-legge specifica che lo stralcio può riguardare, oltre alle registrazioni di cui è vietata l’utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza;

-         alle operazioni di stralcio possono partecipare sia il PM che i difensori; questi ultimi possono estrarre copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni disposte dal giudice e possono far eseguire la loro copia, su idoneo supporto o carta (comma 8);

-          le trascrizioni delle intercettazioni, depurate delle parti irrilevanti e inutilizzabili, in quanto espressive di atti per loro natura “irripetibili” sono inserite nel fascicolo del dibattimento di cui all’art. 431 c.p.p. (comma 7). A tal fine, il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni. Con una modifica apportata dal Senato, è stato previsto che il giudice possa, con il consenso delle parti, disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni già effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, senza procedere alla trascrizione integrale attraverso perizia e alla stampa in forma intellegibile; tali modalità dovranno essere applicate solo in caso di contestazioni.

Si segnala che tale proposta recepisce le osservazioni formulate dal procuratore della Repubblica di Catanzaro, dottor Gratteri, ascoltato in audizione informale, dalla Commissione giustizia del Senato.

 

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[art. 2, co. 1, lett. e)]

Art. 268

Esecuzione delle operazioni

1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.

1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.

1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.

2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.

2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.

2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.

 

2-bis. È vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

2-bis. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.

 

2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Può altresì disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge.

2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Può altresì disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge.

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.

3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l’ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all’articolo 348, comma 4.

3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l’ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all’articolo 348, comma 4.

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso.

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

7. Il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.

 

 

La lett. f) - come modificata nel corso dell'esame in Senato - interviene sull’art. 269 c.p.p. relativo alla conservazione della documentazione, eliminando le previsioni della riforma del 2017 relative alla disciplina del segreto sugli atti relativi alle intercettazioni. In particolare,

-         intervenendo sul comma 1, il decreto-legge specifica che gli atti dovranno essere conservati nell’archivio gestito dal Procuratore della Repubblica (v. infra, art. 89-bis disp. att. c.p.p.) ed elimina la disposizione in base alla quale tali atti sono coperti da segreto. Con riguardo al profilo della segretezza degli atti il Senato ha sostanzialmente ripristinato il contenuto della riforma Orlando specificando che non sono coperti dal segreto solo i verbali e le registrazioni acquisite al fascicolo o comunque utilizzate nel corso delle indagini preliminari. Nel corso dell'esame in Senato è stata apportata anche un'ulteriore modifica volta a specificare che l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni è consentito al Gip e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuati ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dalla successiva lett. o), per l'esercizio dei loro diritti e facoltà;

-         per coordinamento, è abrogato il comma 1-bis, in base al quale i soli verbali e le registrazioni acquisiti al fascicolo delle indagini non sono più coperti da segreto. La disposizione è ora confluita nel comma 1;

-         con la sostituzione del comma 2 è ripristinata la formulazione ante-riforma in base alla quale, quando la documentazione relativa alle intercettazioni non è necessaria al procedimento, le parti possono chiederne al giudice la distruzione, a tutela della riservatezza.

 

Normativa applicabile ai procedimenti penali iscritti prima del 1° maggio 2020

Riforma Orlando
(d.lgs. n. 216 del 2017)

A.C. 2394
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[art. 2, co. 1, lett. f)]

Art. 269

Conservazione della documentazione

1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.

1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio riservato presso l’ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e sono coperti da segreto.

 

 

 

 

 

 

                                  Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell’imputato per l’esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l’accesso all’archivio e l’ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.

1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell’ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l’esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l’accesso all’archivio e l’ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.

 

1-bis. Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5.

1-bis. Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, a tutela della riservatezza, possono chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.

3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.

3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.

 

 

La lett. g) - come modificata dal Senato - interviene sull’articolo 270 c.p.p. in materia di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per mezzo del captatore in un procedimento “diverso”.

 

Nel corso dell'esame in Senato è stata approvata una modifica che incide sul comma 1 dell'articolo 270 c.p.p.

Tale disposizione, nella sua formulazione vigente, non incisa dalla riforma Orlando, prevede che i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali l’intercettazione è stata disposta, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

La Corte costituzionale, nel giustificare le limitazioni all’utilizzo, ha sottolineato che nel diverso procedimento nel quale si usano le intercettazioni come prova manca la garanzia del previo intervento autorizzativo da parte del giudice, con il rischio che il primo provvedimento finisca per diventare una sorta di “autorizzazione in bianco” ad eseguire intercettazioni (Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 1991, n. 366 e sentenza 24 febbraio 1994, n.63). La giurisprudenza ha però di fatto depotenziato l’area operativa di questo divieto di utilizzazione. È stata infatti accolta una nozione sostanziale di “diverso procedimento”, per la quale tale concetto va collegato al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell’ambito di altro, differente procedimento (Cass., sez. IV, Sentenza 19 gennaio 2010 n. 7320).

Sul punto si segnala inoltre la recentissima decisione delle Sezioni Unite (Cass, SU, Sentenza 2 gennaio 2020, n. 51) con la quale la Cassazione ha affermato che: «il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge».

 

La modifica approvata dal Senato estende la possibilità di usare i risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi: oltre che per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, tale possibilità è prevista anche per l’accertamento dei reati inclusi nel catalogo di cui all’art. 266 c.p.p. In sostanza, se si procede per un delitto per il quale l’art. 266 c.p.p. consente l’uso delle intercettazioni, i risultati già acquisiti nell’ambito delle indagini per un diverso delitto, potranno essere utilizzati.

Affinché l’uso in procedimenti diversi sia consentito, il Senato ha aggiunto al requisito attuale della indispensabilità per l’accertamento della responsabilità penale, anche quello della rilevanza.

 

Si valuti se il concetto di “rilevanza” non sia già ricompreso nel concetto di “indispensabilità”.

 

La lett. g) (n. 1) sostituisce il comma 1-bis dell’articolo 270 c.p.p. Il comma 1-bis come riscritto dal decreto-legge nella sua formulazione originaria prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 270 c.p.p. (v. sopra), i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico possano essere utilizzate anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, purché tali reati siano ricompresi tra quelli previsti dal comma 2-bis dell’articolo 266 c.p.p.

 

Si tratta dei delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., e dei delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

 

Il Senato ha circoscritto l'utilizzabilità in procedimenti diversi dei risultati delle intercettazioni realizzate con il trojan ai soli casi in cui tali risultati risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui al citato comma 2-bis dell'articolo 266 c.p.p.

 

Il n. 2 della lett. g) apporta modifiche di coordinamento - conseguenti alle modifiche apportate all’articolo 268 c.p.p. e alla abrogazione degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater - al comma 2 dell’articolo 270 c.p.p.

 

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(d.lgs. n. 216 del 2017)

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[art. 2, co. 1, lett. g)]

Art. 270

Utilizzazione in altri procedimenti

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili  per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1.

 

 

1-bis. I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall’articolo 266, comma 2-bis.

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8.

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater.

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8.

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

 

 

La lett. h), nella formulazione originaria del decreto-legge, intervenendo sull’articolo 291 c.p.p., sopprimeva le disposizioni della riforma Orlando che, in relazione al procedimento di applicazione delle misure cautelari, prevedeva che la domanda cautelare presentata dal PM dovesse contenere anche i “verbali di cui all’articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti”, vale a dire il contenuto anche sommario delle intercettazioni effettuate.

Il Senato ha ripristinato invece il contenuto della riforma del 2017, aggiungendo che tali verbali devono comunque essere stati conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269 c.p.p.


 

 

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(d.lgs. n. 216 del 2017)

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Libro IV - Misure cautelari

Titolo I - Misure cautelari personali

Capo IV - Forma ed esecuzione dei provvedimenti

[art. 2, co. 1, lett. h)]

Art. 291

Procedimento applicativo.

1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all’articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all’articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269 nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

1-bis [abrogato]

 

 

 

1-ter. Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate.

1-ter. Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate.

2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 27.

2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 27.

2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 27.

2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata.

2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata.

2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata.

 

La lett. i) interviene sul comma 3 dell’articolo 293 c.p.p.

Il testo originario del decreto legge ripristina la formulazione di tale disposizione antecedente alla riforma del 2017, disponendo l'abrogazione del terzo e del quarto periodo del comma 3 dell'articolo 293 c.p.p.

 

L’articolo 293 c.p.p. reca la disciplina degli adempimenti esecutivi delle ordinanze con cui si dispone una misura cautelare. Il compito di dare esecuzione alle ordinanze del giudice, in tema di misure cautelari, è affidato agli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, i quali devono espletare adempimenti che si differenziano a seconda che si tratti di eseguire la custodia cautelare (comma 1 dell’articolo 293 c.p.p.) o altre misure (comma 2 dell’articolo 293 c.p.p.). Una volta notificate od eseguite le ordinanze cautelai devono essere depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse. Del deposito deve essere dato avviso al difensore. Il novero degli atti oggetto di deposito comprende oltre alla ordinanza applicativa anche la richiesta avanzata dal PM nonché gli atti posti a suo fondamento (comma 3 dell’articolo 293 c.p.p.). Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 1997 (Sentenza 24 giugno 1997, n.192) alla previsione del deposito – è appena il caso di ricordare- che si è aggiunta l’ovvia possibilità di ottenere copia degli atti depositati. Il decreto legislativo n. 216/2017 ha integrato – aggiungendovi i due periodi dei quali il decreto legge in conversione dispone l’abrogazione - il comma 3 dell’articolo 293 c.p.p. con la previsione secondo cui il difensore ha diritto di esaminare ed estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, nonché di ottenere la trasposizione delle registrazioni su un supporto idoneo.

 

Con una modifica approvata dal Senato è stata invece reintrodotta la formulazione del comma 3 dell'articolo 293 c.p.p., prevista dalla riforma Orlando. Si prevede così il diritto del difensore di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate confluiti nella richiesta di misura cautelare (ex art. 291 c.p.p.) nonché di ottenere la trasposizione delle registrazioni su un supporto idoneo.

 

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[art. 2, co. 1, lett. i)]

Art. 293

Adempimenti esecutivi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:

(omissis)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:

(omissis)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:

(omissis)

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato.

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato.

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato.

1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.

1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.

1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore.

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.

4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

 

La lett. l) - non modificata dal Senato- apporta modifiche di coordinamento (conseguenti alle modifiche e alle abrogazioni previste dal decreto-legge in conversione) all’articolo 295, in materia di verbale di vane ricerche, ripristinando la formulazione antecedente alla riforma Orlando.

Il verbale di vane ricerche è un atto compiuto dalla polizia giudiziaria, redatto a seguito della mancata esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, in cui vengono indicate in modo specifico le indagini svolte. Tale verbale costituisce il presupposto del decreto dichiarativo di latitanza. Al fine di corroborare le ricerche del potenziale latitante, il comma 3 dell’articolo 295 c.p.p. prevede un’autonoma ipotesi di intercettazione che consente al giudice e al PM – ove ne ricorrano i presupposti – di disporre l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazioni. Il decreto legislativo n. 216 ha integrato il comma 3 dell’articolo 295 prevedendo che ove possibile trovino applicazione anche i nuovi articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater. Tale intervento mirava a “ridurre” la distanza fra la disciplina in tema di intercettazioni volte alla agevolazione delle ricerche del latitante e quella più generale prevista per l’intercettazione quale strumento investigativo tout court.

 

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[art. 2, co. 1, lett. l)]

Art. 295

Verbale di vane ricerche

1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.

1. Identico.

1. Identico.

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'articolo 296, lo stato di latitanza.

2. Identico.

2. Identico.

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270.

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270.

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270.

3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis nonché dell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4).

3-bis. Identico.

3-bis. Identico.

3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte.

3-ter. Identico.

3-ter. Identico.

 

 

La lett. m) aggiunge un ulteriore comma all’articolo 415-bis, relativo all’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari.

 

L’articolo 415-bis c.p.p. obbliga il PM che non ritenga di formulare richiesta di archiviazione, a far notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari (comma 1). L’indagato, nel termine di venti giorni a decorrere dal ricevimento dell’avviso, ha facoltà di prendere visione degli atti e di estrarne copia (comma 2), di presentare memorie, produrre documenti, depositare la documentazione relative alle indagini eventualmente svolte dal difensore, chiedere l’espletamento di specifici atti di indagine, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (comma 3). Nel caso in cui il PM, a seguito delle richieste dell’indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salva la possibilità di proroga (richiesta dal PM e disposta dal Gip) per una sola volta e per non più di sessanta giorni (comma 4). L’espletamento oltre i suffetti termini dà luogo alla inutilizzabilità dell'attività compiuta (comma 5).

 

Il nuovo comma 2-bis prevede che nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 268 c.p.p. (vedi sopra, lett. e), l’avviso contiene anche l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti (con una modifica approvata dal Senato è stato precisato che si tratta degli atti depositati) relativi ad intercettazioni e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal PM. La nuova disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà, entro il termine di 20 giorni, di depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti di cui chiede copia. Su tale istanza provvede con decreto motivato il PM. Nel caso di reiezione dell’istanza, o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui al comma 6 dell’articolo 268 c.p.p.

 

 

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Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare

Titolo VIII - Chiusura delle indagini preliminari

[art. 2, co. 1, lett. m)]

Art. 415-bis

Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari

1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

 

 

2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, l’avviso contiene inoltre l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma 6.

Commi 3-5 (omissis)

 

 

 

 

La lett. n) - non modificata dal Senato - sopprime, ripristinando anche in questo caso il testo antecedente al decreto legislativo n. 216 del 2017, il comma 4-bis dell’articolo 422 c.p.p. in tema di attività di integrazione probatoria del giudice. La modifica opera un coordinamento con l’abrogazione degli articoli 268-bis e 268-ter c.p.p. prevista dalla lett. q) (v. infra).

 

L’articolo 422 c.p.p. prevede che quando il giudice ritiene di non essere in grado di decidere sulla base del materiale di cui dispone dopo le conclusioni indicate dall’articolo 421 c.p.p. ivi inclusa la documentazione di indagini autonomamente condotte dalle parti e quindi allo stato degli atti ovvero quando il giudice deve valutare la non necessità di ordinare il completamento delle indagini (art 421-bis), il giudice può disporre, anche d’ufficio l’assunzione di prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. I poteri istruttori del Gup si estendono anche ai mezzi di ricerca della prova, come prevede espressamente il comma 4-bis introdotto dal decreto legislativo n. 216 il quale richiama le conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite al fascicolo che il Gup utilizza per decidere circa il vaglio sull’esercizio dell’azione penale da parte del PM. Il comma 4-bis del quale il decreto legge in conversione prevede la soppressione – stabilisce che devono applicarsi, in questi casi, purché compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater. Si tratta di una previsione ritenuta a garanzia dell’imputato, anche nella prospettiva dell’opzione esercitabile in funzione della definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato.

 

 

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[art. 2, co. 1, lett. n)]

Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare

Titolo IX - Udienza preliminare

Art. 422

Attività di integrazione probatoria del giudice

1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.

2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.

2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.

3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.

4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.

4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.

 

4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater.

4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater.

 

 

La lett. o) aggiunge un ulteriore comma all’articolo 454 c.p.p.

 

L’articolo 454 c.p.p. stabilisce che la richiesta di giudizio immediato deve intervenire entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro, per ottenere la misura dell’accelerazione che il procedimento subisce a seguito della scelta operata dal PM. Il comma 2 dell’articolo impone al PM di depositare il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al Gip.

 

Il nuovo comma 2-bis prevede che, nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 268 c.p.p. (vedi lett. e), con la richiesta di giudizio immediato il PM deve depositare anche l’elenco delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini probatori.

La nuova disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà di depositare, entro 15 giorni dalla notifica all’imputato e alla persona offesa della richiesta di giudizio immediato del PM (articolo 456, comma 4 c.p.p.), l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. In seguito ad una modifica apportata dal Senato è stato previsto che tale termine possa essere prorogato su richiesta del difensore di ulteriori 10 giorni. Sull’istanza provvede il PM con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme dell’articolo 268, comma 6 (vedi lett.e).

 

 

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Libro VI - Procedimenti speciali

Titolo IV - Giudizio immediato

[art. 2, co. 1, lett. o)]

Art. 454

Presentazione della richiesta del pubblico ministero

1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.

1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.

1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.

 

 

2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l’elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall’articolo 456, comma 4, il difensore può depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma 6. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato di ulteriori dieci giorni su richiesta del difensore.

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Identico.

2. Identico.

 

 

La lett. p) - non modificata dal Senato - interviene sull’articolo 472 c.p.p. in materia di dibattimento a porte chiuse, ripristinando la formulazione del comma 1 antecedente alla riforma Orlando. Si tratta di un intervento di coordinamento, conseguente all’abrogazione dell’art. 268-ter (v. infra, lett. q).

 

L’articolo 472 c.p.p., prevedendo “i casi in cui si procede a porte chiuse”, reca delle precise eccezioni alla regola generale della pubblicità del processo penale. Il comma 1 dell’articolo 472 c.p.p. prevede che il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell’autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse dello Stato. Sempre a tutela della riservatezza il decreto legislativo n. 216 ha integrato il comma 1 dell’articolo 472 c.p.p. prevedendo che il giudice dispone che si proceda a porte chiuse alle operazioni previste dall’articolo 268-ter (vedi lett. q)) in riferimento alla procedura volta ad acquisire ulteriori risultati dell’attività di captazione prodotta dal PM, quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni anche ulteriori e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell’istruzione dibattimentale.

Proprio quest’ultima previsione è abrogata dal decreto legislativo in conversione.

 

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Libro VII - Giudizio

Titolo II - Dibattimento

Capo I - Disposizioni generali

[art. 2, co. 1, lett. p)]

Art. 472

Casi in cui si procede a porte chiuse

1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato.

1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato. Il giudice dispone che si proceda a porte chiuse alle operazioni di cui all’articolo 268-ter quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell’istruzione dibattimentale.

1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato. Il giudice dispone che si proceda a porte chiuse alle operazioni di cui all’articolo 268-ter quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell’istruzione dibattimentale.

2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.

 

 

La lett. q) - sulla quale il Senato non è intervenuto - abroga gli articoli 268-bis (Deposito di verbali e registrazioni), 268-ter (Acquisizione al fascicolo delle indagini), 268-quater (Termini e modalità della decisione del giudice) e 493-bis (Trascrizione delle intercettazioni) c.p.p.

 

I primi tre articoli, introdotti dal decreto legislativo n. 216 del 2017, intervengono sul procedimento di selezione delle intercettazioni ai fini del loro inserimento nel fascicolo ovvero del loro definitivo stralcio. Più nel dettaglio l’art. 268-bis disciplina la fase del deposito dei verbali e delle registrazioni con la possibilità offerta alle parti di prenderne cognizione mentre gli artt. 268-ter e 268-quater regolano la fase dell’acquisizione del materiale intercettato al fascicolo delle indagini, che segue una duplice procedura a seconda che le intercettazioni debbano o meno essere utilizzate per motivare una misura cautelare. Nel primo caso, l’acquisizione è disposta dal PM a seguito del provvedimento del giudice che adotta la misura cautelare; nel secondo caso è disposta dal giudice che ha autorizzato le operazioni all’esito di un contradditorio tra accusa e difesa che può essere anche solo cartolare).

L’art. 493-bis disciplina, invece, tra gli atti introduttivi del dibattimento, la trascrizione delle intercettazioni.

 


 

Articolo 2, commi da 2 a 8
(Modifiche alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni attuative in materia di intercettazioni anche mediante captatore informatico)

 

 

 

Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge in conversione apporta modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

 

Più nel dettaglio la lett. a) sostituisce l’art. 89 disp.att.c.p.p. in materia di verbali e registrazioni delle intercettazioni.

 

Rispetto alla riforma Orlando, il decreto-legge, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato:

-         conferma la disciplina del comma 1 dell’art. 89, relativa al contenuto del verbale delle operazioni di intercettazione;

-         sopprime il comma 2 dell’art. 89, già riproduttivo della normativa vigente, che disciplina le modalità materiali (involucri, custodie, ec…) di conservazione delle registrazioni, presumibilmente per la natura oggi digitale degli archivi;

-         con riguardo alle intercettazioni mediante trojan, il decreto-legge conferma la riforma Orlando, prevedendo che possano essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia (si veda il DM 20 aprile 2018). Il Senato ha apportato una modifica lessicale volta a imporre ("devono essere impiegati") l’utilizzo di tali programmi (nuovo comma 2);

-         interviene sul trasferimento delle comunicazioni intercettate prevedendo che questo possa essere effettuato esclusivamente nell'archivio digitale e non negli impianti della procura della Repubblica, come previsto dalla riforma Orlando. Il Senato è intervenuto su quest’ultima previsione rispristinando la formulazione della riforma Orlando e quindi prevedendo che le comunicazioni intercettate siano conferite esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica. La norma conferma, inoltre, che durante il trasferimento dei dati devono essere operati controlli costanti di integrità, in modo da assicurare l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato (nuovo comma 3);

-         specifica che, in caso di impossibilità di un contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'art. 268 c.p.p. debba dare atto delle ragioni impeditive – non necessariamente di ordine tecnico, come previsto dalla riforma Orlando - e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate (nuovo comma 4);

-         conferma la riforma del 2017 prevedendo che al termine delle operazioni si provveda alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi.

 

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Norme di attuazione del codice di procedura penale

Titolo I - Norme di attuazione

Capo VI - Disposizioni relative alle prove

[art. 2, co. 2, lett. a)]

 

Art. 89

Verbale e nastri registrati delle intercettazioni

Art. 89

Verbale e nastri registrati delle intercettazioni

Art. 89

Verbale e registrazioni delle intercettazioni

1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.

1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.

2. I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267 comma 5 del codice.

2. I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267 comma 5 del codice.

2. I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267 comma 5 del codice.

 

2-bis. Ai fini dell’installazione e dell’intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.

2. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili devono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.

 

2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l’acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità, in modo da assicurare l’integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato.

3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite, dopo l’acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, e quanto registrato e trasmesso.

 

2-quater. Quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all’articolo 268 del codice dà atto delle ragioni tecniche impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.

4. Quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice dà atto delle ragioni tecniche impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.

 

2-quinquies. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all’articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell’operazione si dà atto nel verbale.

5.                 Al      termine         delle
operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si dà atto nel verbale.

 

 

La lett. b) del comma 2 interviene sull'articolo 89-bis disp.att.c.p.p. relativo all'archivio delle intercettazioni con particolare riguardo alle modalità di conservazione della documentazione: l’archivio riservato presso l'ufficio del Pm, già previsto dalla riforma Orlando, è sostituito da un apposito archivio digitale, gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica (comma 1).

Nella gestione dell’archivio deve essere garantita la segretezza della documentazione specificando – rispetto alla riforma del 2017 – che la segretezza riguarda le intercettazioni non necessarie per il procedimento, quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione o riguardanti categorie particolari di dati personali.

 

Si tratta delle categorie particolari di dati personali individuate dall’art. 9 del regolamento UE 2016/679/UE (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

 

Come già previsto dalla riforma Orlando, spetta al Procuratore della Repubblica impartire le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto (comma 2).

 

Si conferma che all’archivio possono accedere i seguenti soggetti:

Ogni accesso è annotato in apposito registro informatico, nel quale sono indicati data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati (comma 3).

 

Il decreto-legge conferma che i difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e, diversamente dalla riforma Orlando, aggiunge la possibilità di ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454 c.p.p. L’inserimento dell’art. 454, relativo alla richiesta di giudizio immediato, è frutto dell’esame in Senato e risponde alle medesime finalità delle modifiche apportate dall’art. 114 c.p.p. (v. sopra, art. 1 DL).

Rispetto alla riforma del 2017, il decreto-legge specifica che ogni rilascio di copia deve essere annotato in apposito registro informatico, in cui sono indicati data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia (comma 4).

 

 

Normativa applicabile ai procedimenti penali iscritti prima del 1° maggio 2020

Riforma Orlando
(d.lgs. n. 216 del 2017)

A.C. 2394
Normativa applicabile ai procedimenti penali iscritti dal 1° maggio 2020

[art. 2, co. 2, lett. b)]

 

Art. 89-bis

Archivio riservato delle intercettazioni

Art. 89-bis

Archivio riservato delle intercettazioni

 

1. Presso l’ufficio del pubblico ministero è istituito l’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.

1. Nell’archivio digitale istituito dall’art. 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.

 

2. L’archivio è gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita.

 

 

 

 

 

                                                         Il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

2. L’archivio è gestito con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l’utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

 

3. All’archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all’ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

3. All’archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

 

4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell’archivio, ma non possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.

4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell’archivio ma non e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415 bis e 454 del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.

 

La lett. c) apporta una modifica di coordinamento al comma 1-bis dell'articolo 92 disp. att.cpp.

 

Normativa applicabile ai procedimenti penali iscritti prima del 1° maggio 2020

Riforma Orlando
(d.lgs. n. 216 del 2017)

A.C. 2394
Normativa applicabile ai procedimenti penali iscritti dal 1° maggio 2020

Capo VII - Disposizioni relative alle misure cautelari

[art. 2, co. 2, lett. c)]

Art. 92

Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare

1. L'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione.

1. Identico.

1. Identico.

 

1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell’archivio riservato di cui all’articolo  89-bis, gli atti contenenti le comunicazioni e  conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili.

1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell’archivio riservato di cui all’articolo 89-bis, gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili.

 

 

Il comma 3 dell'articolo 2 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante trojan, programmi informatici che, ai sensi del comma 4, devono avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia.

 

Il comma 5 rimette ad un decreto ministeriale, di natura non regolamentare (adottato dal Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali) la fissazione dei criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l’accesso all’archivio dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso, nonché per disciplinare le modalità di consultazione e richiesta di copie. Nel corso dell'esame in Senato è stato soppresso il riferimento alle modalità di consultazione e di richiesta di copie.

 

Il comma 6 da ultimo demanda ad un decreto ministeriale (da adottarsi previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione) la definizione delle modalità e dei termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

 

Il comma 7 interviene sull’articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2017, dedicato alle intercettazioni per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, rendendo il medesimo regime applicabile anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, coerentemente con quanto previsto all’articolo 1.

 

Il comma 8 prevede infine che le disposizioni di cui all'articolo 2 trovino applicazione con riguardo ai procedimenti iscritti successivamente al 29 febbraio 2020. Il Senato ha modificato anche questo termine per prorogarlo al 30 aprile 2020.

 

 


 

Articolo 3
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall'attuazione del decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.