Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Riorganizzazione dei ministeri
Riferimenti: AC N.2242/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 204/2
Data: 08/11/2019
Organi della Camera: I Affari costituzionali

 

 

Servizio Studi

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

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Dossier n. 170/2

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimenti: Istituzioni; Affari Esteri; Ambiente; Attività produttive; Bilancio; Cultura; Difesa; Trasporti.

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Progetti di legge n. 204/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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D19104b.docx

 


INDICE

 

 

 

Schede di lettura

§ Articolo 1 (Trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo)........................... 3

§ Articoli 1-bis e 1-ter (Misure per assicurare la tutela dei beni culturali e la valorizzazione e la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura)... 11

§ Articolo 1-quater (Commissario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino)............................................................ 17

§ Articolo 2 (Attribuzione al Ministero degli affari esteri delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese)............................................................................................ 19

§ Articolo 3, commi 1-5 (Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate)..... 49

§ Articolo 3, commi 6-7 (Compensi per lavoro straordinario del personale delle Forze armate impegnato nell’operazione “Strade sicure”)............. 56

§ Articolo 3-bis (Incremento del fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)......... 58

§ Articolo 3-ter (Corpo nazionale dei vigili del fuoco).................................. 60

§ Articolo 4 (Istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)............................................ 62

§ Articolo 5 (Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)................................................................................. 68

§ Articolo 6 (Organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).............................................................................................. 76

§ Articolo 7 (Proroga dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)..... 78

 

 

 

 

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo)

 

 

L'articolo 1 trasferisce di nuovo al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo già esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT).

 

L'articolo 1 del D.L 86/2018 (L. 97/2018) aveva trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, con decorrenza dal 1º gennaio 2019, anche le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

Le disposizioni recate dal predetto articolo 1 non sono oggetto di abrogazione espressa.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Dossier n. 42/2 del 1° agosto 2018 predisposto in occasione dell’esame dell’A.C. 1041, e in particolare alla scheda relativa all'articolo 1.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame trasferisce al MIBAC anche le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all’esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.

 

Il comma 2, modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone la soppressione, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, del Dipartimento del turismo del MIPAAFT e il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale.

Presso il MIBAC sono altresì istituiti i posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale.

Nel corso dell’esame al Senato, è stata inserita la previsione per cui si procede all'istituzione anche di ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi.

 

Inoltre, sempre secondo la modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato, agli oneri derivanti dal comma 2, quantificati nel limite massimo di 3.592.500 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del MIBAC è rideterminata nel numero massimo di 27 posizioni di livello generale e di 167 posizioni di livello non generale.

In connessione con la prevista istituzione presso il MIBAC di ulteriori 25 posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi, nel corso dell’esame al Senato è stato previsto l'incremento da 167 a 192 del numero delle posizioni di livello non generale la cui rideterminazione è disposta dal precedente periodo nell'ambito della dotazione organica dirigenziale del medesimo Ministero.

 

Il comma 3 prevede che la soppressione del Dipartimento del turismo del MIPAAFT determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di 2 posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario.

Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del MIPAAFT è rideterminata nel numero massimo di 11 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale.

 

Il comma 3-bisintrodotto nel corso dell’esame al Senato - incrementa complessivamente di 500.000 euro annui, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, a decorrere dal 2020 la dotazione finanziaria destinata all'erogazione del trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione del MIBAC.

La disposizione rinvia espressamente all'articolo 4, comma 5, lettera g) del DPCM 76/2019 (Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance).

 

Il comma 3-ter – introdotto anch’esso al Senato - prevede che all'onere predetto, pari a 692.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Il comma 4, al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del MIBAC e del MIPAAFT, prevede che, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, siano adottati con DPCM, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

A tal fine il predetto comma richiama espressamente le modalità previste dall’art. 4-bis del D.L 86/2018 (L. 97/2018), il quale ha previsto che la procedura sopra descritta fosse applicabile dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 86/2018 e fino al 30 giugno 2019.

In proposito, si ricorda che tali modalità derogano al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988 (nonché dall’articolo 4 del d.lgs. 300/1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione, adottati con D.P.R., sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

A differenza dei regolamenti adottati con D.P.R., in base alla procedura di emanazione dei DPCM non è riconosciuta l’obbligatorietà del parere da parte del Consiglio di Stato ma solo la facoltà al Presidente del Consiglio di richiederlo, né è previsto il parere delle Commissioni parlamentari.

 

Le fonti dell’organizzazione ministeriale

La Costituzione riserva alla legge l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e la determinazione del numero, delle attribuzioni e dell’organizzazione dei ministeri (art. 95, terzo comma, Cost.).

Nel rispetto della riserva di legge (relativa), l’organizzazione interna dei ministeri è disciplinata da una pluralità di fonti normative.

Le strutture di primo livello (dipartimenti o direzioni generali) sono stabilite direttamente dalla legge, che nel caso di specie è rappresentata dal d.lgs. 300/1999, il quale fissa per ciascun ministero il numero massimo di dipartimenti o di direzioni generali, a seconda del modello organizzativo prescelto.

Nell’ambito di tale struttura primaria, si provvede a definire il numero (nonché l’organizzazione, la dotazione organica e le funzioni) degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali, mediante regolamenti di delegificazione adottati con D.P.R. ex art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988 (così dispone l’art. 4, co. 1, del D.lgs. 300/1999).

L’articolazione interna degli uffici di livello dirigenziale generale è demandata al ministro che provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti (art. 17, co. 4-bis, lett. e), L. 400/1988 e art. 4, co. 4, d.lgs. 300/1999).

Anche per la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione, l’assetto ordinario delle fonti ministeriali (art. 7 del d.lgs. 300/1999) prevede che siano istituiti e disciplinati con regolamento ex art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988.

Negli ultimi anni il legislatore ha già fatto ricorso a procedure di semplificazione e accelerazione dei processi di riorganizzazione ministeriale mediante l’adozione di DPCM, in deroga alle procedure ordinarie ed in ogni caso in via transitoria.

In particolare, si ricordano i seguenti precedenti:

- l’art. 2, comma 10-ter, del D.L. 95/2012 (c.d. spending review) aveva previsto la possibilità di adottare i regolamenti di organizzazione conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche del personale, con finalità di contenimento della spesa pubblica, con D.P.C.M., anziché con D.P.R. La deroga aveva carattere provvisorio e, a seguito di una serie di proroghe, è stata ammessa fino al 28 febbraio 2014;

- successivamente, l’art. 16, co. 4, D.L. 66/2014 ha autorizzato nuovamente i Ministeri, al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, ad adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione nella forma di DPCM, anziché di regolamenti di delegificazione, fino al 15 luglio 2014, termine poi prorogato al 15 ottobre 2014 (art 2, co. 4-bis, D.L. 90/2014). In questo caso era prevista la possibilità di includere anche la disciplina degli uffici di diretta collaborazione;

- di nuovo, l’articolo 4-bis, del D.L 86/2018 (L. 97/2018), il quale ha previsto che la procedura sopra descritta fosse applicabile da tutti i ministeri dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 86/2018 e fino al 30 giugno 2019.

 

 

Si ricorda, inoltre, che nel decreto in esame vi sono disposizioni di analogo tenore (quali quelle recate dagli articoli 2, 4, 5, 6) che prevedono la revisione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri interessati dalle modifiche apportate dal DL medesimo, a tal fine stabilendo la possibilità di avvalersi delle modalità derogatorie di cui all’articolo 4-bis del D.L. n. 86/2018 entro termini diversi.

 

In merito si valuti pertanto l’opportunità di prevedere, in luogo delle molteplici autorizzazioni richiamate, una disposizione unica che autorizzi i Ministeri interessati dal riordino a provvedere alla riorganizzazione con le modalità derogatorie del procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988, entro un unico termine valido per tutte le amministrazioni.

 

Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del MIPAAFT, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

 

Il comma 5 autorizza il MIBAC ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2019, delle competenti strutture e dotazioni organiche del MIPAAFT per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo.

 

Il comma 6 ritrasferisce - a decorrere dal 1° gennaio 2020 - dal MIPAAFT al MIBAC le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal DPCM 12 novembre 2018.

Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del MIPAAFT a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del D.L. 86 del 2018 (L. 97/2018) e del DPCM 12 novembre 2018.

 

Secondo la relazione illustrativa, il personale interessato è quello individuato col D.D. del MIPAAFT del 2 gennaio 2019.

 

La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del MIBAC.

Il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al MIPAAFT ai sensi del DPCM 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del MIBAC.

 

In base al comma 7, sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal MIPAAFT.

Con la legge di bilancio per il 2020 ovvero con successivo decreto del MEF si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

 

Il comma 8 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al MIPAAFT in materia di turismo transitano in capo al MIBAC.

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 9).

 

Il comma 10 incrementa la dotazione organica del MIBAC in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del MIPAAFT, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del MIPAAFT.

 

Il comma 11 prevede che al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

 

In base al comma 12, sino al 31 dicembre 2019, il MIPAAFT provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito.

A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del MIBAC. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

 

Il comma 13 apporta alcune novelle al D.Lgs. 300/1999.

All’articolo 2 (comprendente l'elenco dei Ministeri), comma 1, sono reintrodotte le precedenti denominazioni dei due Dicasteri interessati dalla disposizione in esame, ovvero Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (lettera a).

All’articolo 33, comma 3, è soppressa la lettera b-bis) che disciplina attualmente le attribuzioni del MIPAAFT in materia di turismo (lettera b).

All'articolo 34 (relativo all'ordinamento del MIPAAFT), comma 1, il numero massimo dei dipartimenti è ridotto da quattro a tre (lettera c).

All’articolo 52, al comma 1, è inserita la precisazione per cui il MIBAC esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali, beni paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo (lettera d).

All’articolo 53, relativo alle funzioni attribuite al MIBAC, comma 1, è introdotta la previsione per cui il MIBAC cura altresì la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche (lettera e).

All’articolo 54, comma 1, il numero massimo degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è elevato da venticinque a ventisette (lettera f).

 

Il comma 14 novella l'articolo 16 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), il quale ha disposto la trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico, attualmente sottoposto alla vigilanza del MIPAAFT.

In particolare, sostituisce, a seconda del caso, il riferimento al "Ministro" o al "Ministero" delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con quello al "Ministro" o al "Ministero" per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il comma 15 opera analoga sostituzione nelle leggi 91/1963 (Riordinamento del Club alpino italiano) e 6/1989 (Ordinamento della professione di guida alpina).

Il comma 16 dispone:

§  che la denominazione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione Ministero per i beni e le attività culturali;

§  e che la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

 

Il comma 17 prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del MIBAC.

 

Il comma 18 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

 


 

Articoli 1-bis e 1-ter
(Misure per assicurare la tutela dei beni culturali e la valorizzazione e la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura)

 

 

Gli articoli 1-bis e 1-ter, introdotti durante l’esame al Senato, recano varie misure finalizzate ad assicurare i servizi pubblici essenziali di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché di valorizzazione e fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura.

 

Preliminarmente, si ricorda che l’art. 1, co. 1, del D.L. 146/2015 (L. 182/2015) – modificando l’art. 1, co. 1, lett. a), della L. 146/1990 – ha disposto che, in relazione alla "tutela del patrimonio storico-artistico", rientrano tra i servizi pubblici essenziali non solo i servizi di vigilanza sui beni culturali, ma anche l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura[1] che appartengono a soggetti pubblici e sono destinati alla pubblica fruizione, nonché espletano un servizio pubblico.

 

In particolare, l’articolo 1-bis autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 appartenenti alla posizione economica F2 e 50 appartenenti alla posizione economica F1, da individuare mediante apposita procedura selettiva (comma 1).

Le assunzioni sono finalizzate ad assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione e sono autorizzate nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del DPCM 20 giugno 2019.

 

L'art. 4 del DPCM 20 giugno 2019 ha autorizzato il MIBACT a indire procedure di reclutamento nel triennio 2019-2021 per 400 unità di personale nel profilo professionale di assistente - Area funzionale II, posizione economica F2, nonché ad assumere, sul budget assunzionale 2019 derivante dalle cessazioni del personale non dirigenziale dell’anno 2018, ulteriori 500 unità di personale non dirigenziale, afferente al medesimo profilo professionale di assistente.

 

La disciplina della procedura selettiva è definita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. In particolare, il decreto interministeriale individua, anzitutto, l'inquadramento delle unità di personale, nel rispetto della dotazione organica prevista dalla tabella B allegata al regolamento di organizzazione di cui al DPCM 76/2019, e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura. Individua, altresì le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svolgimento della procedura, con riferimento alle sedi di assegnazione del personale (comma 2).

 

In base alla tabella B allegata al DPCM 76/2019, la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero è costituita da 18.976 unità di personale, suddivise in 5.419 di Area III, 12.857 di Area II e 700 di Area I.

 

Ai fini indicati, è autorizzata la spesa di € 2.623.798 per il 2020 e di € 5.247.596 annui a decorrere dal 2021, nonché – per lo svolgimento della procedura selettiva – la spesa di € 145.000 per il 2020. Ai relativi oneri – pari ad € 2.768.798 per il 2020 e ad € 5.247.596 annui a decorrere dal 2021 – si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nello stato di previsione del MEF per il 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MIBAC (comma 3).

 

Il MIBACT comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate e i relativi oneri (comma 4).

 

A sua volta, l’articolo 1-ter, comma 1, dispone che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del già citato DPCM 20 giugno 2019, nonché delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare nelle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, e previa verifica dell’impossibilità di utilizzare proprio personale dipendente, il MIBACT può avvalersi della società Ales (Arte, lavoro e servizi) s.p.a. per lo svolgimento delle medesime attività.

 

Si valuti l’opportunità di fare riferimento solo a “istituti e luoghi della cultura” (nella cui definizione sono già ricompresi i musei e i parchi archeologici).

 

A tali fini, alla società Ales s.p.a. è assegnato un contributo di € 5 mln nel 2019, € 330.000 nel 2020 ed € 245.000 nel 2021.

Ai relativi oneri si provvede, in base al comma 2 dell’articolo 1-ter:

-        quanto a € 5 mln nel 2019, a valere sulle risorse di cui all'art. 2, co. 1, del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) che, per il medesimo anno, ha autorizzato la spesa di € 15.410.145, al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero e delle sue strutture periferiche;

-        quanto a € 330.000 nel 2020 e € 245.000 nel 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nello stato di previsione del MEF per il 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MIBAC.

 

Si ricorda che A.L.E.S. s.p.a Arte Lavoro e Servizi è stata, costituita, come evidenzia l’art. 1 dello statuto, ai sensi dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997 e dell'art. 10, co. 1, lett. a), 2 e 3, del d.lgs. 468/1997 (d.lgs. poi abrogato dal d.lgs. 150/2015), ed è sottoposta alla vigilanza esclusiva del MIBACT, che esercita i diritti dell’azionista[2], secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro in conformità al modello del “in house providing”. Essa – per quanto qui più interessa – svolge attività volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali, occupandosi, fra l’altro, della gestione di musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche, archivi, compresa la conduzione dei servizi al pubblico e la guardiania.

Per completezza, si ricorda, inoltre, che l'art. 1, co. 322, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha disposto la fusione per incorporazione della società ARCUS s.p.a. – Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo - in ALES s.p.a.

 

Le più recenti previsioni relative alle assunzioni nel MIBACT

 

L’art. 1, co. 338, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha autorizzato l’allora MIBAC, ferma restando la dotazione organica, ad assumere, rispettivamente, dal 2020 e dal 2021, 500 e 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui, per ciascun anno, 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1.

Alla copertura degli oneri derivanti, quantificati in € 18,6 mln per il 2020 e in € 37,2 mln annui dal 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego di cui all'art. 1, co. 365, lett. b), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017).

Il successivo co. 339 ha autorizzato il medesimo Ministero a procedere ad un ulteriore scorrimento delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell’art. 1, co. 328-330, della L. di stabilità 2016 (L. 208/2015) per l'assunzione di 500 funzionari di Area III, nel limite massimo di spesa di € 3,75 mln e “per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso. Anche tali assunzioni sono effettuate nel rispetto della dotazione organica.

Alla copertura degli oneri si provvede, anche in tal caso, a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego.

Infine, il co. 342 ha autorizzato lo stesso Ministero a coprire, nel 2019, sempre nel rispetto della dotazione organica, i posti vacanti nei profili professionali delle Aree II e III assumendo, nel limite massimo del 50% delle facoltà assunzionali per il 2019, i candidati idonei presenti nelle graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010 a seguito di procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, alla II e alla III Area. Le assunzioni avvengono in ordine di graduatoria e nel limite dei posti previsti in ciascun bando.

È utile anche ricordare che, in base al co. 399, della stessa L. 145/2018, per il 2019 i Ministeri non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019[3].

Tuttavia, successivamente, l’art. 14, co. 10-decies, del D.L. 4/2019 (L. 26/2019) ha disposto che, in deroga a quanto disposto dall’art. 1, co. 399, della L. 145/2018, l’allora MIBAC era autorizzato ad assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato, dal 15 luglio 2019, per un massimo di 551 unità (91 tramite scorrimento delle graduatorie approvate nell’ambito del concorso a 500 posti Area III-F1, e 460 attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative ai concorsi interni già espletati), avvalendosi integralmente delle facoltà assunzionali ordinarie per il 2019. 

Per quanto relativo alle risorse necessarie all’attuazione di tale previsione, è stato ridotto, per un importo pari ad 898.005 per il 2019, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all’attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’art. 6, co. 2, del D.L. 154/2008), nello stato di previsione del MEF.

Elementi informativi di dettaglio sono, inoltre, stati forniti dal rappresentante del Governo nella VII Commissione della Camera il 30 maggio 2019, rispondendo all’interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02184.

Da ultimo, nella G.U. 4a serie speciale n. 63 del 9 agosto 2019 è stato pubblicato un bando per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza.

 

I commi 3 e 4 dell’articolo 1-ter dispongono in merito all’utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura.

 

Nello specifico, il comma 3 modifica l’art. 110, co. 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004, prevedendo che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati anche alla fruizione dei medesimi.

Si tratta di una finalizzazione che si aggiunge a quelle previste a legislazione vigente.

 

Attualmente, infatti, l'art. 110, co. 3, del d.lgs. 42/2004 stabilisce che detti proventi sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.

 

Il comma 4 reca una previsione specifica relativa all’utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso negli Istituti e nei musei dotati di autonomia speciale. Dispone, infatti, che, per migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli stessi, i proventi in questione, al netto della quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi Istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati – con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – al Fondo risorse decentrate del MIBACT – in deroga a quanto disposto dall’art. 23, co. 2, del d.lgs. 75/2017[4], per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi Istituti e musei, nel limite massimo del 15% del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

 

In base all’art. 29, co. 2 e 3, del già citato DPCM 76/2019, sono istituti dotati di autonomia speciale:

a) quale ufficio di livello dirigenziale generale: la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro; la Biblioteca nazionale centrale di Roma; la Biblioteca nazionale centrale di Firenze; l'Archivio centrale dello Stato; il Centro per il libro e la lettura; l'Istituto centrale per la grafica; l'Opificio delle pietre dure.

Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale:

a) quali uffici di livello dirigenziale generale: la Galleria Borghese; le Gallerie degli Uffizi; la Galleria nazionale d'Arte moderna e contemporanea; le Gallerie dell'Accademia di Venezia; il Museo e Real Bosco di Capodimonte; il Museo nazionale Romano; il Parco archeologico del Colosseo; il Parco archeologico di Pompei; la Pinacoteca di Brera; la Reggia di Caserta;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: il Complesso monumentale della Pilotta; i Musei nazionali delle Marche; i Musei nazionali dell'Umbria; le Gallerie Estensi; le Gallerie nazionali d'arte antica; i Musei reali; il Museo delle Civiltà; il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare; il Museo archeologico nazionale di Napoli; il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria; il Museo archeologico nazionale di Taranto; i Musei del Bargello; il Parco archeologico dei Campi Flegrei; il Parco archeologico di Ercolano; il Parco archeologico di Ostia antica; il Parco archeologico di Paestum; il Palazzo Ducale di Mantova; il Palazzo Reale di Genova; Villa Adriana e Villa d'Este.

 

 


 

Articolo 1-quater
(Commissario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino)

 

 

L’articolo 1-quater, introdotto durante l'esame al Senato, modifica le norme che disciplinano le attribuzioni e i compiti del Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, prevedendo in particolare che allo stesso spetta un compenso - determinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e gravante sulla contabilità speciale intestata al Commissario medesimo - e introducendo l’obbligo, in capo al Commissario, di riferire, con cadenza almeno bimestrale, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati.

 

Si ricorda che l’art. 61 del D.L. 50/2017 s.m.i. prevede una serie di interventi necessari per assicurare la realizzazione delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. In particolare, l’articolo in questione ha previsto la nomina di un commissario del Governo chiamato a predisporre un piano di interventi volto, tra l'altro, alla progettazione e realizzazione, ovvero all'adeguamento e al miglioramento, di impianti a fune, collegamenti fra gli stessi, piste per lo sci da discesa. In attuazione di tali disposizioni, l'incarico commissariale in questione è stato affidato, con D.P.C.M. del 17 ottobre 2017, all'ing. Luigivalerio Sant'Andrea.

In base al disposto del comma 9 dell’art. 61, il commissario così nominato cessa dalle sue funzioni il 31 dicembre 2021 (termine risultante dalla proroga operata dall’art. 4, comma 12-quinquies, lett. b), del D.L. 32/2019).

Il successivo comma 10 prevede che, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il commissario invia alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute. In attuazione di tale disposizione, nel mese di febbraio 2019, è stata trasmessa al Parlamento la “Prima relazione sulle attività svolte dal Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo 2020-2021, corredata della rendicontazione contabile delle spese sostenute, riferita all'anno 2018” (Doc. CCXLIII, n. 1).

In tale relazione viene ricordato che “Il Piano degli interventi è stato inviato in data 14 dicembre 2017, ai sensi del citato articolo 61, comma 2, del D.L. n.50/2017, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per il successivo invio alle competenti Commissioni parlamentari. Nei mesi a seguire sono state indette e successivamente svolte tre conferenze di servizi, rispettivamente, il giorno 8 gennaio, 31 maggio e 31 luglio 2018, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e dell'articolo 61, comma 3 del decreto-legge 50/2017 per l'approvazione degli interventi ricompresi nel Livello 1, Livello 2 e parte degli interventi del Livello 3”. Nella citata relazione è altresì riportata una tabella sintetica degli interventi al fine di “indicare, in termini percentuali, lo stato di consistenza delle attività amministrative svolte nonché della realizzazione degli stessi interventi”.

 

La lettera a) sopprime il secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell’art. 61 del D.L. 50/2017 ove si dispone che al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate e si stabilisce che gli eventuali rimborsi spese sono ricompresi a carico dei relativi interventi.

 

La lettera b) introduce una disposizione secondo cui la carica di Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente (nuovo comma 1-bis dell’art. 61 del D.L. 50/2017).

La stessa disposizione stabilisce inoltre che al Commissario è riconosciuto un compenso:

§  determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui all’art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011;

 

L’art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011 dispone, tra l’altro, che il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile e che “la parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui”.

 

§  i cui oneri gravano sulla contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.

 

La lettera c) introduce un’ulteriore norma che impone al Commissario di riferire, con cadenza almeno bimestrale, alla "Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali” di cui al DPCM 25 settembre 2019, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati (nuovo comma 1-ter dell’art. 61 del D.L. 50/2017).


 

Articolo 2
(Attribuzione al Ministero degli affari esteri delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese)

 

 

L’articolo 2 trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni (con le relative risorse umane e strumentali) esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di politica commerciale e promozionale con l’estero e di sviluppo dell’internazionalizzazione del sistema Paese. Di conseguenza, vengono posti in capo al Ministero degli affari esteri i poteri di vigilanza e di controllo su alcuni enti operanti nel settore, quali ICE Agenzia e SIMEST.

Inoltre, trasferisce dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri le competenze sulle autorizzazioni per le esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche e per le esportazioni di materiali a duplice uso.

Il comma 1 dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l’estero e di sviluppo dell’internazionalizzazione del sistema Paese.

Le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del MISE sono trasferite al MAECI, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

 

Le risorse del bilancio Stato destinate all’esercizio delle funzioni sopra indicate, risultano iscritte nello stato di previsione della spesa del MISE, nella MissioneCommercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”. La Missione consta di due programmi di spesa “Politica commerciale in ambito internazionale[5]” e “Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy[6].

La Missione in questione è di competenza esclusiva del MISE. Su essa, secondo i dati assestati 2019 (A.C. 2018) è stanziato per l’anno 2019 circa il 5,7% delle spese finali del MISE. Nel dettaglio, per l’anno 2019 risultano stanziati 265,7 milioni di euro in conto competenza, 345,6 milioni in termini di cassa e 191,3 milioni in termini di residui. Per l’anno 2020 le previsioni assestate a legislazione vigente recano 194 milioni in conto competenza e 261,6 milioni in termini di cassa, mentre per l’anno 2021 recano circa 121 milioni sia in competenza che in cassa.

Sul programma di spesa “Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del "Made in Italy", risulta stanziata la quasi totalità delle risorse della Missione stessa pari al 97,8% (si tratta di 259,8 milioni di euro per il 2019, 188,4 milioni per il 2020 e 115,5 milioni per il 2021).

La spesa di tale programma è in buona parte costituita da contributi agli investimenti nonché da trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, in particolare, all'ICE Agenzia. Tra gli obiettivi strategici del Programma rientrano infatti le somme per l'attuazione ed il monitoraggio del Piano straordinario del "Made in Italy"di cui all’art. 30 del D.L. n. 133/2014 – iscritte sul cap. 7482 "Fondo per la promozione del Made in Italy", che reca, da solo a previsioni assetate 2019, stanziamenti di competenza pari a 140 milioni di euro. Per il medesimo capitolo le previsioni a legislazione vigente 2020 sono pari a 70 milioni di euro (e nessuno stanziamento per il 2021). Nel medesimo programma sono altresì stanziati i finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia - ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (per complessivi 92,9 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021) da trasferire all’Ente stesso, e le risorse da destinare alla realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del made in Italy ai sensi della legge n. 350/2004 (cap. 7481, per complessivi 11,8 milioni per il 2019 e 11,1 milioni per ciascuno degli anni del biennio 2020-2021).

Sul programma di spesa “Politica commerciale in ambito internazionale” è stanziato il restante 2,2% delle risorse della Missione per l’anno 2019 (5,9 milioni in conto competenza, di cui 4,9 milioni sono di spese di personale per il programma).

Quanto all’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, questo, sulla base del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158 è stato articolato su 15 Uffici di livello dirigenziale generale costituenti autonomi centri di responsabilità, coordinati da un Segretario generale, in luogo della precedente struttura organizzata per dipartimenti[7]. Tra gli Uffici di livello dirigenziale generale istituiti con il DPCM richiamato, vi erano: la Direzione generale per la politica commerciale internazionale (disciplinata dall’articolo 7 del Regolamento) e la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi (disciplinata dall’articolo 8 del Regolamento), aventi sede a Roma, in Viale Boston. Alla prima direzione era stata assegnata, a livello contabile, la gestione del programma di spesa “Politica commerciale in ambito internazionale” e alla seconda direzione era stata assegnata la gestione del programma di spesa “Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del "Made in Italy".

Con il recente D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93 è stato adottato un nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del D.L. n. 86/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 97/2018. Il Regolamento in questione, entrato in vigore il 5 settembre 2019, dispone che il MISE sia articolato in dodici Uffici di livello dirigenziale generale, coordinati da un Segretario generale. Le funzioni in materia di commercio internazionale sono state attribuite alla Direzione generale per il commercio internazionale in luogo delle due precedenti direzioni[8].

Si segnala che alla data del 4 settembre, giorno prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione, la dotazione organica delle due direzioni risultava pari a 145 unità di cui 10 di livello dirigenziale (II fascia).

 

Le funzioni della Direzione generale per il commercio internazionale (articolo 7 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93)

 

Ai sensi dell’articolo 7 del recente regolamento di organizzazione del MISE, la nuova Direzione si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni, su cui incidono in modo sostanziale i successivi commi dell’articolo in esame (cfr. dettagliatamente infra):

a) elaborazione di indirizzi e negoziazione delle proposte di politica commerciale nell'ambito dell'UE, recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e relativa applicazione;

b) partecipazione, nell'ambito dell'UE, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio con i Paesi terzi;

c) attività funzionali all'accesso di beni, servizi italiani nei mercati esteri;

d) attivazione degli strumenti europei di difesa commerciale (strumenti antidumping, anti sovvenzione, clausole di salvaguardia);

e) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale negli ambiti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e della United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), nonché rapporti con le altre istituzioni economiche e finanziarie internazionali per gli ambiti di competenza;

f) disciplina del regime degli scambi e gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attività di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali; applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni ai divieti di importazione ed esportazione;

g) attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 496/1995, sullo sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993»;

h) elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di promozione dell'internazionalizzazione del sistema produttivo; programmazione e gestione dell’attività di promozione straordinaria del made in Italy, ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della L. n. 350/2003 e dell'articolo 30 della D.L. n. 133/2014;

i) supporto tecnico alla Cabina di regia per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 14, comma 18-bis del D.L. n. 98/2011; segreteria tecnica della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

l) esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 18, del D.L. n. 98/2011, relative all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE, salvo le competenze del Segretario generale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera t);

m) organizzazione e coordinamento delle missioni di sistema e perla promozione degli scambi commerciali;

n) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione dei relativi organismi e meccanismi, quali tavoli e business forum, bilaterali di consultazione intergovernativa;

o) azioni a tutela del made in Italy, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale;

p) partecipazione alla gestione ed alla divulgazione dei programmi finanziari europei rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi;

q) raccolta, studio ed elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi per aree geo-economiche;

r) gestione delle attività e dei progetti di facilitazione del commercio internazionale, anche attraverso l'indirizzo del Comitato nazionale sulla Trade Facilitation presieduto dal direttore generale;

s) stipula e gestione di accordi e intese per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale con: regioni, anche tramite il coordinamento dell'attività degli Sportelli regionali di cui alla L. n. 56/2005; associazioni ed enti pubblici e privati rappresentativi di categorie, di sistemi, di cluster o di filiere, di università e parchi scientifici e tecnologici;

t) crediti all'esportazione e relative attività di trattazione e coordinamento in ambito nazionale, europeo ed internazionale; rapporti con la società per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE S.p.a.);

u) rapporti con la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.a.) ed esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100; gestione ed attività di indirizzo e controllo del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, del D.L. n. 251/1981(legge n. 394/1981), del Fondo di cui all'articolo 3 della L. n. 295/1973, dei Fondi di Venture Capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 v) elaborazione di progetti e di interventi in materia di internazionalizzazione delle imprese in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni che a vario titolo operano nel commercio estero, anche avvalendosi degli strumenti finanziari istituiti dall'UE;

z) attività funzionale alla facilitazione dell'attrazione di investimenti esteri diretti in Italia e di negoziazione per la promozione degli investimenti italiani all'estero;

aa) esercizio dei compiti relativi alle camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere;

bb) supporto al Ministro per la partecipazione al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo.

Ai sensi dell’articolo 7, inoltre, presso la Direzione generale operano:

a) il Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento anti-tortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali (art. 5, L. n.221/2017) ;

b) il Comitato di coordinamento dell'attività in materia dell'attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30, comma 7 del D.L. n. 133/2014.

Inoltre, il direttore generale, in rappresentanza del MISE a) presiede il Comitato di indirizzo e rendicontazione per l'amministrazione del Fondo unico di Venture Capital di cui all'articolo 1, comma 932, L. n. 296/2006;

b) presiede il Comitato agevolazioni per quanto concerne i Fondi di cui alla legge n. 394 del 1981 e alla legge n. 295 del 1973;

c) è membro del Comitato di monitoraggio del fondo a copertura delle garanzie dello Stato del portafoglio SACE istituito con DPCM 19 novembre 2014;

d) è membro del Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento anti-tortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221;

e) è membro del Comitato della politica commerciale, di cui all'articolo 207, comma 3, TFUE, in qualità di rappresentante titolare.

 

Ai sensi del comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la Direzione per il commercio internazionale del MISE è soppressa e le dotazioni organiche dirigenziali non generali del MAECI e del MISE e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al MAECI, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione.

Presso il MAECI sono inoltre istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400/1988, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con il presente articolo, dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali del MAECI.

 

In proposito si ricorda che in base all’articolo 17, comma 4-bis, lett. e) della Legge n. 400/1988, l’articolazione interna degli uffici di livello dirigenziale generale è demandata al ministro che provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti (si cfr. anche art. 4, co. 4, D.Lgs. 300/1999).

Le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di I livello dell’amministrazione centrale del MAECI sono attualmente regolate dal D.M. 3 febbraio 2017, n. 233.

 

La disposizione prevede che, a seguito del trasferimento, la dotazione organica dirigenziale del MISE resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in cento ventitré posizioni di livello non generale.

 

Attualmente, il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93 fissa la dotazione organica dirigenziale del MISE in 19 dirigenti di prima fascia e 130 dirigenti di seconda fascia.

 

Ai sensi del comma 3, con D.P.C.M., da adottarsi, entro il 22 ottobre 2019 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.), su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di 100 unità di personale non dirigenziale e di 7 unità di personale dirigenziale non generale assegnato alla Direzione generale per la politica commerciale internazionale e alla Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8 del D.P.C.M. n.158/2013, nonché delle risorse strumentali e finanziarie e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse, alla data del 4 settembre 2019.

 

Si ricorda in proposito che la data del 4 settembre è il giorno prima dell’entrata in vigore del nuovo D.P.C.M. di riorganizzazione del Ministero che ha unificato in un’unica Direzione generale per il commercio internazionale le due citate Direzioni generali.

Si ricorda anche in questa sede che, da informazioni ricevute per le vie brevi dal Ministero dello sviluppo economico, a quella data le unità di personale assegnate alle due Direzioni erano pari a 145, di cui 10 di livello dirigenziale di II fascia.

Si evidenzia altresì che allo stato non è stato comunque ancora adottato il decreto ministeriale volto a definire l’esatta dotazione organica della nuova Direzione.

 

Conseguentemente a quanto sopra previsto, la dotazione organica del MAECI è incrementata con corrispondente riduzione della dotazione organica del MISE.

Per le finalità di cui sopra è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro il 17 ottobre 2019 (venticinque giorni dall'entrata in vigore del DL in esame).

Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del MAECI.

Il personale transitato nei ruoli del MAECI che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., svolge le funzioni di esperto negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari ai sensi dell’articolo 168 del D.P.R. n. 18/1967, è mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell’incarico biennale in corso alla medesima data, che può essere rinnovato per un ulteriore biennio, fermo restando il limite complessivo di otto anni per l’incarico in questione di cui all’articolo 168, quinto comma e il numero massimo di posti funzione istituiti ai sensi dello stesso articolo.

All'esito del trasferimento, il MAECI provvede all'esercizio delle funzioni in materia di commercio internazionale ed internazionalizzazione nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

 

Il comma 4 apporta modifiche varie al D.Lgs. n. 300/1999 di riforma dell’organizzazione del Governo, e nel dettaglio:

a) integra le attribuzioni del MAECI, di cui all’articolo 12, comma 1, inserendovi la definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell’internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del MEF, del MISE e delle regioni”;

b) sopprime le competenze del MISE in materia di definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, abrogando la lettera e) dell’articolo 27, comma 2-bis;

c) interviene sulla disciplina delle aree funzionali del MISE di cui all’articolo 28:

1) abrogandone, il comma 1, la lettera b) concernente i compiti e le funzioni del Ministero rientranti nell’area funzionale internazionalizzazione.

La lettera b), comma 1, dell’articolo 28 assegnava al Ministero i seguenti compiti in materia di internazionalizzazione: indirizzi di politica commerciale con l'estero, in concorso con il MAECI e il MEF; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali in materia commerciale; tutela degli interessi della produzione italiana all'estero; valorizzazione e promozione del made in Italy, anche potenziando le relative attività informative e di comunicazione, in concorso con le amministrazioni interessate; disciplina del regime degli scambi e gestione delle attività di autorizzazione; collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, di competenza del MAECI e del MEF, e concorso al relativo coordinamento con le politiche commerciali e promozionali; coordinamento delle attività della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero, disciplina del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi internazionali e comunitarie ferme restando le competenze del MEF e del MAECI; attività di semplificazione degli scambi, congiuntamente con il MAECI, e partecipazione nelle competenti sedi internazionali; coordinamento, per quanto di competenza, dell'attività svolta dagli enti pubblici nazionali di supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di competenza del MISE; sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali, promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e distretti produttivi, con la partecipazione di enti territoriali, sistema camerale, sistema universitario e parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze dei Ministeri interessati; politiche e strategie promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private che svolgono attività di internazionalizzazione; promozione integrata all'estero del sistema economico, in collaborazione con il MAECI e con gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti internazionali in materia fieristica, ivi comprese le esposizioni universali e coordinamento della promozione del sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con il MAECI; coordinamento, avvalendosi anche degli sportelli regionali, delle attività promozionali nazionali, raccordandole con quelle regionali e locali, nonché coordinamento, congiuntamente al MAECI ed al MEF, secondo le modalità e gli strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attività promozionali in ambito internazionale; sostegno agli investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero, ferme restando le competenze del MEF e del MAECI; promozione degli investimenti esteri in Italia, congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e con gli enti preposti; promozione della formazione in materia di internazionalizzazione; sviluppo e valorizzazione del sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero.

 

2) modificandone il comma 2, sopprime i compiti del MISE inerenti la promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale.

 

Il comma 5modificato nel corso dell’esame al Senato - interviene sull’ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri abrogando la disposizione – contenuta nell’articolo 33 primo comma del D.P.R. n. 18/1967 – che prevede il concerto con il Ministro dello sviluppo economico per l’emanazione del decreto di istituzione e di soppressione dei posti di organico istituiti in ciascuna rappresentanza diplomatica e in ciascun ufficio consolare in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, cui sono collegate funzioni commerciali espletate dai funzionari diplomatici e per quelli che debbono essere ricoperti da personale della carriera degli assistenti commerciali.

 

Nel corso dell’esame al Senato il predetto comma 5 è stato integrato con la previsione di ulteriori abrogazioni di norme, in primo luogo, del Decreto luogotenenziale n. 12 del 16 gennaio 1946, concernente le attribuzioni del soppresso Ministero del commercio con l’estero.

Vengono poi abrogati, sempre nel D.P.R. n. 18/1967:

§  il secondo comma dell'articolo 34, il quale dispone che per la nomina dei capi delle rappresentanze diplomatiche, la destinazione all'estero, il trasferimento da sede a sede e il richiamo al Ministero del personale sono disposti con decreto del Ministro degli affari esteri.

§  il secondo comma dell'articolo 57, il quale mantiene ferma, per quanto riguarda i rapporti con il Ministero del commercio con l'estero, la disposizione contenuta nell'art. 6 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 (Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero).

 

Tale norma, afferma la relazione illustrativa all’emendamento che ha introdotto al Senato la modifica al comma 5, non ha più ragion d'essere in quanto le attribuzioni del soppresso Ministero del commercio estero sono state in gran parte assunte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in virtù della novella apportata dal comma 4 dell’articolo in esame all'articolo 12 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

 

In ragione del trasferimento delle competenze in materia di commercio estero ed internazionalizzazione dal MISE al MAECI, Il comma 6, interviene sulla disciplina dell’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE Agenzia, di cui all’articolo 14, commi 18 e ss. del D.Lgs.n.98/2011.

Nel dettaglio, il comma 6, alla lettera a):

§  trasferisce dal MISE al MAECI i poteri di indirizzo e di vigilanza sull’ICE Agenzia. Tali poteri sono ora esercitati dal MAECI, d'intesa con il MISE e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di rispettiva competenza (novella al comma 18 dell’art. 14 del D.Lgs.n.98/2011);

§  conferma in capo al Ministro degli affari esteri e la cooperazione internazionale e al Ministro dello sviluppo economico i poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, secondo un ordine invertito (novella al comma 18-bis dell’art. 14 del D.Lgs. n. 98/2011.

 

Rimane immutato l’assetto vigente secondo il quale le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, co-presieduta dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana;

 

§  ferme le competenze dell’ICE in materia di assistenza e consulenza alle imprese italiane operanti nel commercio internazionale e di promozione della cooperazione nei diversi settori economici per incrementarne l’internazionalizzazione in raccordo con gli enti territoriali competenti e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, il comma rimette ad un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale – anziché ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico – l’indicazione delle modalità applicative e la struttura responsabile per assicurare alle singole imprese l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni disponibili nei settori e nelle aree di interesse all'estero (novella al comma 20 dell’art. 14 del D.L. n. 98/2011);

§  quanto all’iter di nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, si introduce la proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (in luogo della proposta del Ministro dello sviluppo economico), rimanendo ferma la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri e la nomina del CDA con D.P.R. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro dello sviluppo economico (novella al comma 23 dell’art. 14 del D.L. n. 98/2011);

§  quanto ai compensi spettanti ai membri del CDA, la loro determinazione viene rimessa ad un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (in luogo di un decreto del Ministro dello sviluppo economico) (novella al comma 21 dell’art. 14 del D.L. n. 98/2011);

 

Inoltre, il comma 6, alla lettera b): dispone il trasferimento del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese dallo stato di previsione della spesa del bilancio statale del MISE allo stato di previsione del MAECI (novella al comma 19 dell’art. 14 del D.L. n. 98/20119).

Con riferimento a tale previsione si osserva che le risorse del predetto Fondo sono state destinate dall’art. 30, comma 9 del D.L. n. 133/2014 ad alimentare il Fondo per l’attuazione del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, istituito ai sensi del citato articolo 30 nello stato di previsione del MISE (cap.7482/MISE). Le competenze gestionali su tale Piano sono trasferite al MAECI dal successivo comma 9.

 

Infine, il comma, alla lettera c) e d) prevede:

§  che un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale fissi le modalità con le quali l’Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari e che il medesimo decreto individui, su proposta del direttore generale dell’Agenzia, il contingente massimo di personale all’estero nell’ambito della sua dotazione organica. Il personale all’estero può essere notificato (novella al comma 25, primo periodo dell’art. 14 del D.l. n. 98/2011).

 

La norma previgente prevedeva che le modalità operative dell’Agenzia nell’ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari fossero fissate da una convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero veniva individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica dell’ICE e poteva essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri.

 

§  che il personale dell'Agenzia all'estero operi nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dalla Cabina di regia per l’internazionalizzazione (anziché dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri) (novella al comma 25, quinto periodo dell’art.14 del D.l. n. 98/2011).

 

Il comma 7 dispone che - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. - lo statuto dell’Agenzia - ICE sia modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del MAECI, d’intesa, per le materie di competenza, con il MISE.

 

Il comma 8 interviene sull’articolo 4, comma 61, della legge n. 350/2003, il quale dispone l’istituzione presso il MISE di un Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy».

Il comma in esame aggiunge la previsione che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il Fondo – attualmente iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio statale relativo al MISE sul cap.7481 - è trasferito allo stato di previsione del MAECI.

A legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), il capitolo in questione presenta uno stanziamento di 11,1 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019 -2021.

 

Il comma 9modificato nel corso dell’esame al Senato - interviene sulla disciplina del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all’articolo 30 del D.L. n. 133/2014.

Nel dettaglio, il comma modifica l’articolo 30, prevedendo:

§  che le modifiche al Piano sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di competenza[9], rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni (lett. a) che aggiunge un ultimo periodo al comma 1);

§  che il Piano deve prevedere anche il sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali (lett. a-bis che introduce la lett. l-bis) al comma 2 dell’art. 30). Tale finalità è stata introdotta nel corso dell’esame al Senato;

§  che sia il MAECI (e non più il MISE) il soggetto competente a stipulare la convenzione con l'ICE per la definizione delle iniziative promozionali e delle risorse finanziarie necessarie per perseguirle (lett. b) che novella il comma 5)

§  sulla base della modifica introdotta al Senato in prima lettura, il Comitato di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri mantiene la sua sede presso il MISE e lo stesso Comitato è presieduto dal membro rappresentante del MISE, rimanendo in capo al MAECI un membro rappresentativo (al Senato è stata, nel dettaglio, soppressa la novella apportata al comma 7 dell’articolo 30 dal testo originario del decreto legge in esame);

§  che sia il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (e non più il Ministro dello sviluppo economico) a presentare al Parlamento, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti (lett. c) che novella il comma 8);

 

Il comma 10 trasferisce al MAECI le funzioni – già spettanti al MISE – concernenti i rapporti con la Società SIMEST e l’esercizio delle relative funzioni di vigilanza ed indirizzo, di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100.

 

SIMEST Società italiana per le imprese all'estero S.p.A., istituita ex lege, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 100 del 24 aprile 1990, come società a diretta partecipazione statale, è ora controllata - attraverso SACE S.p.A. (76%) - da Cassa depositi e prestiti S.p.A., a sua volta controllata dallo Stato (il MEF detiene l’82,77% di quest’ultima società). Come rileva la Corte dei Conti, (cfr. Relazione approvata il 2 aprile 2019 sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SIMEST S.p.A. (per l’anno 2017)), l’Amministrazione ministeriale, ai sensi della legge n.100/1990, come modificata dall’articolo 23-bis del D.L. n. 95/2012, ha potere di indirizzo sull’azione della Società, anche con riferimento alla gestione di una serie di Fondi per l’internazionalizzazione quali il Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981, il Fondo di cui alla legge n. 295 del 1973 e il Fondo unico di Venture Capital di cui alla legge n. 296 del 2006. Tali Fondi sono collocati fuori bilancio e gestiti in regime di contabilità speciale.

Permane, inoltre, il potere di vigilanza ed indirizzo esercitato dal Ministero ai sensi dell’art 2, comma 3, della legge n. 100 del 1990, essendo questo tenuto a presentare, annualmente, al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della predetta legge. Si tratta della Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese miste all'estero (Doc. LXXXV).

Relativamente all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle Società controllate da parte della Capogruppo (CDP S.p.A) esso non è subordinato alla consultazione preventiva e vincolante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui al D.M. 18 giugno 2004.

Il Ministero, che mantiene una funzione di vigilanza, è peraltro tenuto ai sensi dell’art.18 del D. Lgs. n. 143/1998 a presentare una Relazione annuale al Parlamento sull’attività svolta dalla SIMEST quale gestore dei fondi [Fondo 295 del 1973 e del Fondo 394 del 1981] per il sostegno finanziario all’esportazione e all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano (Doc. XXXV-bis).

L'attività di direzione e coordinamento di Cassa Depositi e Prestiti – società indirettamente controllante la SIMEST - è esercitata negli ambiti e secondo le forme del “Regolamento sull'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società partecipate rientranti nella gestione separata” approvato da CDP il 23 marzo 2016 e recepito dal CDA di SIMEST nella riunione del 21 aprile 2016; la stessa Società ha ratificato l’esercizio da parte di SACE, società controllante, dell’attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

 

Nel corso dell’esame al Senato, sono stati introdotti 6 nuovi commi da 10-bis a 10-septies.

I commi sono conseguenti al trasferimento al MAECI delle funzioni – già spettanti al MISE – concernenti i rapporti con la Società SIMEST e l’esercizio delle relative funzioni di vigilanza ed indirizzo, di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100.

 

Nel dettaglio, il nuovo comma 10-bis aggiorna i riferimenti alla competenza del Ministero e del Ministro contenuti nella legge n. 100/1990, in merito all'operatività di SIMEST.

 

I commi da 10-ter a 10-septies prevedono l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sostituzione del Ministero dello sviluppo economico, delle funzioni e delle competenze previste dalle disposizioni normative relative all'operatività del Fondo rotativo per operazioni di Venture Capital (FVC) di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'operatività del Comitato di indirizzo e rendicontazione (CIR), comitato interministeriale competente all'amministrazione di tale Fondo.

In particolare, il comma 10-ter attribuisce al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sostituzione del Ministro dello sviluppo economico, la competenza ad emanare i decreti previsti dall'articolo 18-quater, commi 3 e 5, del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019), relativi alla disciplina delle condizioni e modalità dell'intervento del FVC in tutti i paesi extra UE, e alle sanzioni applicabili in caso di violazione della disposizione finalizzata a contrastare fenomeni di delocalizzazione.

 

Il comma 10-quater modificando l'articolo 46 della L. n. 273/2002, attribuisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sostituzione del Ministero dello sviluppo economico, la competenza a costituire fondi rotativi per il finanziamento di operazioni di venture capital e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, attribuendo tale competenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in sostituzione del Ministero dello sviluppo economico.

 

Il comma 10-quinquies aggiorna l'articolo 5, della legge 21 marzo 2001, n. 84, relativo al Fondo Balcani istituito presso SIMEST, attribuendo la relativa competenza, in ordine alla ripartizione delle risorse, anziché al Ministro del commercio estero, al Ministro degli affari esteri.

 

Il comma 10-sexies aggiorna la disposizione dell'articolo 1, comma 6-bis, del D.L. n. 35/2005, attribuendo al Ministro degli affari esteri, anziché al Ministro dello sviluppo economico la competenza a disporre l'integrazione della composizione del Comitato di Indirizzo e Rendicontazione (CIR) con un rappresentante della regione che assegna a SIMEST propri fondi rotativi con finalità di venture capital per le specifiche delibere di impiego dei medesimi.

 

Il comma 10-septies dispone che le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei fondi di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico inerenti al Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, L. n. 296/2006, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

Il comma 11 interviene sulla composizione del Comitato agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione di cui all'art. 3 della legge n. 295 del 1973 e l’ulteriore Fondo rotativo per l’internazionalizzazione di cui all’articolo 2, del D.L. n. 251/1981 (convertito con modificazioni in legge n. 394/1981).

Il comma, specificamente, novella l’articolo 1, comma 270, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017), al fine di disporre che:

§  due membri del Comitato, di cui uno con funzioni di presidente siano rappresentanti del MAECI (anziché del MISE), mentre al MISE spetta un solo membro.

§  Secondo la formulazione previgente della norma, al MAECI spettava un solo membro. Riamane ferma la norma nella parte in cui dispone che il Comitato sia composto anche da un rappresentante del MEF

§  il membro del Comitato designato dalle regioni è nominato con decreto del MAECI (e non più del MISE);

§  le competenze ed il funzionamento del Comitato sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (e non più dello sviluppo economico), rimanendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il nuovo comma 11-bis, introdotto al Senato, prevede l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in sostituzione del Ministero dello sviluppo economico, delle funzioni e delle competenze previste dalle disposizioni normative riguardanti gli interventi del citato Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione di cui all'art. 3 della legge n. 295/1973 e del Fondo rotativo per l’internazionalizzazione di cui all’articolo 2, del D.L. n. 251/1981 (convertito con modificazioni in legge n. 394/1981), disciplinati dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (cfr. infra, box ricostruttivo della normativa).

 

Il comma 12 - attraverso una novella al comma 3 dell’articolo 6 del D.L. n. 112/2008 – rimette ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (e non più del Ministero dello sviluppo economico), da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione di termini, modalità degli interventi, obblighi del gestore, nonché composizione e compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo per l’internazionalizzazione di cui all’articolo 2, del D.L. n. 251/1981 (convertito, con modificazioni in legge n. 394/1981).

 

Il già citato Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, gestito da SIMEST, è stato istituito con l’art. 2 del D.L. n. 251/1981 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 394/81), per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.

L’articolo 6, commi 1 e 4, (Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese) del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, ha disposto che le iniziative delle imprese italiane possono fruire delle agevolazioni finanziarie del Fondo esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento europeo relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis) – Reg. (UE) n. 1407/2013.

Il comma 3, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 152 della legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012), ha demandato i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In attuazione di quanto disposto dal comma è stato adottato il D.M. 7 settembre 2016 e il D.M. 8 aprile 2019.

La gestione degli interventi di agevolazione è disciplinata da una convenzione stipulate tra SIMEST e Ministero dello sviluppo economico.

Quanto alle gestione del Fondo si rinvia all’ultima Relazione della Corte dei Conti relativa al Giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, Volume I, Capitolo relativo ai Fondi di rotazione e gestioni fuori bilancio, pag. 529 e ss.

Da ultimo, il D.L. n. 34/2019, è stato esteso l'ambito di operatività del Fondo, il quale prima poteva intervenire per operazioni in mercati diversi da quelli dell'Unione europea, ora può intervenire per iniziative riguardanti mercati anche diversi da quelli UE.

 

Nel corso dell’esame al Senato, è stato sostituito il comma 13 il quale – nella sua formulazione originaria - attribuiva ad un decreto del MAECI (anziché del MISE) di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze il riparto delle risorse iscritte sul capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio statale relativo al MISE destinate al contributo in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e di Camere di commercio italiane all'estero, di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518.

La nuova disposizione stabilisce, invece, che in ogni caso restano salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico quale amministrazione vigilante sulle Camere di commercio all’estero di cui alla Legge n. 518/1970.

 

Il nuovo comma 13-bis, introdotto al Senato, trasferisce al MAECI la sede e la competenza sull'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche. A tal fine, apporta una novella alla norma istitutiva dell’Osservatorio, contenuta nell’articolo 6 della legge n. 304/1990.

 

Il comma 14 interviene sulla legge 18 novembre 1995, n. 496 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, trasferendo al MAECI le competenze sulle autorizzazioni per le esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione.

In particolare:

§  con la lettera a) viene modificato l’articolo 3, comma 2 della L. 496/1995 prevedendo che le autorizzazioni allo svolgimento sul territorio nazionale delle attività di distruzione di armi chimiche e al trasferimento nei confronti degli Stati parte della Convenzione vengano rilasciate, rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il testo previgente della norma assegnava le autorizzazioni in parola ai non più esistenti Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e Ministero del commercio con l’estero;

§  la lettera b) modifica l’articolo 3, comma 3 della medesima L. 496/1995 aggiornando il riferimento all’Amministrazione competente al rilascio delle autorizzazioni alla distruzione di armi chimiche sul territorio nazionale, individuata nel Ministero dello sviluppo economico (e non più in quello dell’industria, del commercio e dell’artigianato). Il MISE vi provvede previo espletamento dell’istruttoria su conforme parere del comitato consultivo istituito dall’art. 5 della legge 496/1995;

§  la lettera c) novella il comma 4 dell’articolo 3 della legge n. 496/1995, prevedendo che il Ministero  degli  affari esteri e della cooperazione internazionale (attualmente il MISE) rilasci le prescritte autorizzazioni al trasferimento  previo parere del comitato istituito dall’articolo 5  del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221[10], e successive modificazioni, con le modalità e nelle forme ivi  stabilite. Il comitato, ove chiamato ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione, potrà avvalersi di esperti in materia di difesa, sanità e ricerca: nella precedente formulazione era previsto che il comitato fosse integrato da un rappresentante del Ministero della sanità[11].

Per la nuova disciplina dell’autorità nazionale e del Comitato si veda il commento al successivo comma 15.

§  con la lettera d), che modifica l’articolo 4 della L. 496/1995, è conferito al MAECI, e non più al Ministero del commercio con l’estero (attualmente il MISE), il rilascio delle autorizzazioni per le esportazioni nei confronti dei Paesi non parte della Convenzione dei composti chimici elencati nelle tabelle 2 e 3 dell’annesso della Convenzione di Parigi.

 

La Convenzione di Parigi sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione (aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993) costituisce uno dei principali pilastri su cui si basa il regime multilaterale di disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa. La Convenzione, entrata in vigore il 29 aprile 1997, ha sancito definitivamente il divieto assoluto di sviluppare, produrre, o diversamente acquisire, immagazzinare o detenere armi chimiche o trasferire, direttamente o indirettamente, armi chimiche a chiunque ed utilizzare armi chimiche in qualunque circostanza, prescrivendone la completa eliminazione.

Il testo convenzionale impone obblighi assai restrittivi agli Stati Parte, con il duplice obiettivo di assicurare la distruzione degli arsenali chimici esistenti entro una data limite, attualmente prevista al 2023 (disarmo) ed evitare, tramite appositi controlli internazionali, che i processi chimici industriali possano essere sfruttati in modo improprio per lo sviluppo di armi chimiche (non proliferazione).

Per garantire l’attuazione degli obblighi in questione, la Convenzione stabilisce misure di verifica, tra cui le ispezioni internazionali condotte dall’OPAC, impone limiti nel trasferimento a Stati non Parte di alcuni prodotti chimici e richiede agli Stati Parte di adottare una legislazione nazionale di attuazione, comprese sanzioni specifiche nei casi di violazione.

La Convenzione, al 23 settembre 2019, ha raggiunto le 193 adesioni, tra cui quelle di tutti gli Stati dell’Unione Europea.

L’Italia, già firmataria della Convenzione nel 1993, l’ha ratificata con la L. n. 496/1995, successivamente integrata dalla L. 4 aprile 1997 n. 93[12] e dal DPR 289 del 16 luglio 1997[13].

Quanto alle misure di attuazione della Convenzione in Italia, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-MAECI designato quale Autorità Nazionale per l’attuazione della Convenzione (ai sensi della legge 496/1995 come modificata dalla legge 93/1997) si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione del Ministero dell’Interno, del Ministero della Difesa, del Ministero dello Sviluppo Economico-MISE e può chiedere la collaborazione di altri Ministeri per gli adempimenti di rispettiva competenza. Il regolamento di attuazione, approvato con il rammentato DPR n. 289/1997 ha istituito la struttura dell’Autorità nazionale presso un Ufficio dirigenziale nell’ambito della Direzione Affari Politici del MAECI, definendo altresì gli adempimenti di competenza degli altri Ministeri ed in particolare dei Ministeri dell’Interno, della Difesa e dello Sviluppo Economico ed indicando le procedure per concedere le autorizzazioni alle esportazioni ed alle attività sul territorio nazionale sottoposte agli obblighi della Convenzione.

Tra i compiti dell’Autorità nazionale si segnalano i seguenti:

       assistere alle attività di verifica condotte in Italia dagli ispettori internazionali;

       assistere le industrie nazionali nel dare attuazione alla Convenzione, anche mediante attività informativa di concerto con il MISE;

       vigilare sull’applicazione della legislazione nazionale, prestare assistenza giuridica e predisporre note tecniche di chiarimento delle norme della Convenzione;

       ricevere, controllare e trasmettere all’OPAC le dichiarazioni sulle attività svolte dalle industrie chimiche e farmaceutiche nazionali tenute a dare attuazione della Convenzione e raccolte dal MISE;

       svolgere attività di Polizia Giudiziaria per il controllo degli adempimenti previsti dalla legge di ratifica della Convenzione;

       partecipare alle attività internazionali previste dalla struttura organizzativa dell’OPAC e organizzare seminari divulgativi e di approfondimento nazionali ed internazionali;

       promuovere e coordinare le attività delle altre Amministrazioni;

      predisporre la Relazione Annuale al Parlamento sullo stato di esecuzione della convenzione e sugli adempimenti effettuati, prevista dalla legge 496/1995 (art. 9, co, 2, lett. c).

La più recente relazione sullo stato di esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati in Italia, relativa al 2018, è stata trasmessa alla Camera dei deputati il 2 aprile 2019 (Doc. CXXXI, n. 1).

 

Il comma 15 apporta modifiche al già ricordato D.Lgs. n. 221/2017 di recepimento della normativa europea di riordino e semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Vengono trasferite al MAECI le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni di beni e materiali a duplice uso.

In particolare:

§  la lettera a) modifica l’articolo 4, comma 1 del D.Lgs. n. 221/2017, individuando nel MAECI (e non più nel MISE) l’autorità competente all’applicazione delle disposizioni del decreto.

 

Si rammenta che le competenze dell’autorità, come delineate dal comma 2 dell’articolo 4 del D.Lgs. 221/2017 consistono nel rilascio delle autorizzazioni previste per l’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione, l’assistenza tecnica ed il transito di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati; delle autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura; delle autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.

 

§  la lettera b) novella il comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 221/2017 prevedendo che il comitato consultivo, istituito presso l’autorità competente (modificata dalla precedente lettera a) e ora individuata nel MAECI) venga nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (e non più del Ministro dello sviluppo economico). Quanto alla composizione, fanno parte del comitato il direttore dell’Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento-UAMA del MAECI (di cui all’articolo 7-bis della legge n. 185/1990[14]), che svolge le funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno, della difesa, dell’economia e delle  finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché uno dell’Agenzia delle dogane e dei  monopoli. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del MAECI.

Nella previgente formulazione della norma, il comitato consultivo aveva un’analoga composizione ma era presieduto dal direttore generale competente per la politica commerciale internazionale del MISE e un rappresentante del medesimo dicastero svolgeva le funzioni di segretario.

 

L’UAMA - Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento - istituita nel 2012 - ha il compito di rilasciare le autorizzazioni e le proroghe alle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché le autorizzazioni alla prosecuzione delle trattative contrattuali per i Paesi non NATO - UE, garantendo l’applicazione della normativa italiana, integrata da quella europea ed internazionale. E’ diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

§  con la lettera c) si modificano i commi 4 e 7 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 221/2017. E’ previsto che il decreto di nomina alla partecipazione alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, di esperti tecnici di provata competenza nei regimi di controllo dei prodotti a duplice uso, ai quali non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi spese, sia emanato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (in luogo del Ministro delle attività produttive) (comma 4); ad un decreto del MAECI (non più del MISE) è demandata, sentite le altre amministrazioni facenti parte del comitato consultivo di cui al comma 3, la disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato.

 

Il comma 16 dispone che entro il 15 dicembre 2019 devono essere apportate al regolamento di organizzazione del MISE le modifiche conseguenti alle disposizioni dell’articolo in esame, con le modalità di cui all’articolo 4-bis del D.L. n. 86/2018 (in proposito si rinvia, supra, alla scheda di lettura dell’articolo 1).

Fino al 31 dicembre 2019, il MAECI si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del MISE.

 

Il comma 17 autorizza il ministro dell’economia e finanze ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti all’attuazione dell’articolo in esame, con proprio decreto.

 

Il comma 18 reca la clausola di salvaguardia finanziaria.

 

 

 

Le competenze in materia di commercio con l’estero ante D.L. 104/2019

 

L’organizzazione istituzionale del commercio con l’estero è assai articolata e frutto di una serie di interventi legislativi che nel tempo si sono susseguiti, talvolta sovrapponendosi. A livello statuale, il Ministero del commercio internazionale, le cui competenze sono state comunque significativamente rideterminate in forza della normativa europea sul mercato comune, è stato successivamente assorbito nel Ministero dello sviluppo economico cui sono state trasferite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 85/2008, che ha novellato l’articolo 2 del D.lgs. n. 300/1999.

Sotto tale profilo, al MISE è stata attribuita la competenza a definire le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e dell'economia e delle finanze (art. 27, co. 2-bis, lett. e) del D.Lgs. n. 300/1999).

Come sopra accennato (cfr. scheda di lettura commento al comma 1 dell’articolo), le risorse finanziarie stanziate a bilancio statale per finanziare le attività del Ministero inerenti le competenze in questione risultano iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, nella MissioneCommercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”. La Missione consta di due programmi di spesa “Politica commerciale in ambito internazionale. Le risorse in questione non esauriscono però gli stanziamenti e gli interventi per l’internazionalizzazione, i quali trovano un sostegno anche in appositi Fondi, a carattere prevalentemente rotativo, gestiti fuori bilancio da SIMEST, sulla base di apposite convenzioni con l’Amministrazione ministeriale competente (il MISE, fino all’intervento contenuto nel D.L. in esame, cfr. infra parte relativa alla SIMEST). Essendo gestioni fuori bilancio, la Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato, ne fornisce apposita disamina. Si rinvia sul punto, all’ultima Relazione della Corte, Volume I, Tomo II, pagg. 34 e ss.)

 

Al Comitato Interministeriale Attrazione Investimenti Esteri (CIAIE) istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall’articolo 30, comma 7 del D.L. n. 133/2014, contestualmente alla previsione di un Piano di promozione straordinaria del Made in Italy (cfr., infra) è stata poi attribuita la funzione di  formulare proposte, anche normative, per rendere più efficaci le attività di attrazione degli investimenti esteri e favorire specifici progetti di investimento in Italia, attraverso l'interlocuzione con le Amministrazioni centrali e locali coinvolte nelle diverse procedure amministrative sottese all'investimento stesso. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento.

Il comma 9 dell’articolo in esame interviene disponendo il subentro del MAECI nelle competenze prima spettanti al MISE (inclusa la sede del CIAIE, che viene trasferita presso il Ministero subentrante).

 

L’ICE- Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, istituita in luogo dell’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) dall’art. 14, commi 17-27 del D.L. n. 98/2011, come sostituito dall’articolo 22, comma 6 del D.L. n. 201/2011 e ss. mod., è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (fino all’intervento legislativo qui in esame)[15]. La SIMEST opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo.

Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese e la programmazione delle relative risorse finanziarie, sono assunte da una Cabina di Regia per l'internazionalizzazione, co presieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il turismo, e composta, oltre che dei Ministri indicati, anche del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'ICE-Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Anche su tale punto interviene il D.L. n. 104, il quale ora invece dispone che sia un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale fissi le modalità con le quali l’Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

 

SACE, già Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero, trasformato in S.p.A. ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 269/2003, è ora controllata da CDP S.p.A. che ne detiene il 100% delle partecipazioni, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23-bis del D.L. n. 95/2012. Ha compiti che consistono nell'assicurazione, la riassicurazione, la coassicurazione e la garanzia dei rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, nonché dei rischi a questi complementari, ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali e le società a questi collegate o da questi controllate, anche estere, nella loro attività con l'estero o di internazionalizzazione dell'economia italiana (articoli 2, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 143/1998, e ss. mod e int, in particolare, D.L. n. 35/2005 e 1, commi 1335 e ss., della Legge n. 296/2006)[16].

 

Gli sportelli unici all'estero, istituiti dalla legge n. 56/2005, recante una razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese, esercitano poi funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche all'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di coordinamento di attività promozionali realizzate in loco da enti pubblici e privati. L’attività degli sportelli, sostenuta dal MISE e dal MAECI, è svolta in raccordo funzionale e operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione in Italia istituiti ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 161/2001.

SIMEST Società italiana per le imprese all'estero S.p.A., istituita ex lege, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 100 del 24 aprile 1990, come società a diretta partecipazione statale, è ora controllata da Cassa depositi e prestiti attraverso SACE S.p.A. (76%) e partecipata da azionisti di minoranza, tra cui primarie banche italiane e associazioni imprenditoriali. La Società ha per oggetto la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane, ovvero da imprese aventi stabili organizzazioni in uno Stato dell’Unione Europea, controllate da  imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico - economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e/o di collaborazione commerciale ed industriale all’estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche. Rientrano tra i compiti della società la stipula di apposite convenzioni con l’Amministrazione ministeriale competente (prima MISE, ora, MAECI), o altre amministrazioni previste dall'ordinamento, per la gestione di una serie di interventi nazionali di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, nonché stipulare convenzioni con le regioni, con l’ICE, con la SACE, con altri soggetti pubblici e organismi italiani o esteri e con soggetti privati per lo svolgimento dei propri compiti e per il raggiungimento di specifiche finalità.

Nel dettaglio, sopra già accennato, e come evidenziato dalla Corte dei Conti nella Relazione al Rendiconto dello Stato per l’anno 2018, con il D.Lgs. n. 143/1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata attribuita alla SIMEST S.p.A. la gestione di diversi interventi di sostegno finanziario alle esportazioni ed alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano che, in precedenza, era stata affidata al Medio credito centrale (MCC). L’attività riguarda la concessione di contributi per operazioni di credito all’esportazione (D.Lgs. n. 143/1998, Capo II) e per investimenti in imprese all’estero (L. n.100/1990, art.4 e L. n. 317/1991, art. 14), a valere sul Fondo previsto dall’art. 3 della legge n. 295 del 1973, e la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo di rotazione ex art. 2, del D.Lgs.n.251/1981 convertito in L. n. 394 del 1981. L’amministrazione dei citati Fondi è affidata ad uno specifico Comitato ministeriale (Comitato Agevolazioni), istituito presso la SIMEST stessa.

Il D.L. n. 104, con l’articolo qui in esame, interviene sulla composizione del Comitato agevolazioni, disponendo che due membri del Comitato, di cui uno con funzioni di presidente siano rappresentanti del MAECI (anziché del MISE), mentre al MISE spetta un solo membro; e che le competenze del Comitato siano disciplinate con decreto del Ministro degli affari esteri.

 

Le Camere di Commercio Italiane all’Estero sono associazioni di imprenditori e professionisti, italiani e locali, riconosciute a livello statale ai sensi della legge n. 518/1978. Esse operano per favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane e promuovere il Made in Italy nel mondo. Alle Camere di commercio sono riconosciuti contributi statali per le spese di funzionamento.

A questo proposito, appare opportuno ricordare che, sul piano finanziario, il commercio internazionale e l’internazionalizzazione del sistema produttivo è qualificata come uno dei 34 obiettivi strategici che vengono perseguiti con la spesa pubblica statale.

All’interno del bilancio statale, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, un’apposita Missione di spesa reca infatti le risorse per le iniziative di sostegno in materia. Tale missione è volta al perseguimento di due finalità (programmi di spesa): il sostegno alla politica commerciale in ambito internazionale e il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e la promozione del Made in Italy. Sul riparto annuale delle risorse stanziate in bilancio per le Camere di Commercio, interviene il D.L. n. 104 (cfr. art. 2, comma 13) disponendo che esso sia effettuato con decreto del MAECI (anziché del MISE) di concerto con il MISE e con il MEF.

 

Dunque, attraverso l’articolato quadro di competenze e di risorse sopra descritto, il legislatore statale ha perseguito un’azione politica volta al sostegno del sistema produttivo nazionale all’estero. Tale azione ha trovato concretizzazione in molteplici iniziative legislative, tra le quali:

-        la costituzione, il riconoscimento e il finanziamento di organi con funzioni di assistenza e di consulenza alle imprese svolta all’estero (quali, gli sportelli unici per le imprese istituiti con legge n. 56/2005 e di Camere di commercio italiane all’estero, la cui disciplina e modalità di riconoscimento è contenuta nella legge n. 518/1978 e ss. mod. e int.);

-        la costituzione di enti o società pubbliche cui è stata demandata la gestione di specifiche attività e misure di sostegno all’export. Tra tali società la SACE S.p.A., per la quale è prevista una compiuta disciplina, via via implementata nel tempo, concernente l’erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia (cfr. art. 6, D.L. n. 269/2003, come modificato dalla legge di bilancio per il 2018, L. n. 205/2017);

-        la concessione di crediti agevolati per l’esportazione e l’assicurazione degli stessi crediti, anche attraverso la costituzione di Fondi statali finalizzati alla stabilizzazione del tasso di interesse e di cambio in operazioni di export-credit (cfr. l’apposito Fondo istituito presso il Mediocredito centrale, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 295/1973, per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti che concessi per attività di sostegno all’export, gestito da SIMEST e da ultimo rifinanziato dall’art. 12 del D.L. n. 91/2018);

-        la tutela del Made in Italy e il sostegno ad iniziative di penetrazione commerciale. Come sopra accennato, la tutela del “Made in” è una questione giuridica, che presuppone “a monte” una valutazione della disciplina europea ad essa connessa, quale quella a tutela del mercato unico, alla cui base vi è l'unione doganale (articoli 28-29, TFUE) fondata su norme standardizzate che vengono applicate in modo uniforme da tutte le amministrazioni doganali degli Stati membri UE. Anche in ragione di tale valutazione, la disciplina nazionale adottata a tutela dell’origine italiana dei prodotti, cd. “Made in Italy”, ha, allo stato, carattere prevalentemente sanzionatorio, finalizzato a reprimere gli abusi nella comunicazione e, in particolare, pratiche commerciali volte ad attribuire anche solo intuitivamente alla merce immessa sul mercato caratteristiche o origini falsamente italiane così da sviare o quantomeno influenzare il consumatore nella sua libertà di scelta (cd. fenomeno del “italian sounding”). La tutela del “Made in Italy” ha avuto un avvio, a livello nazionale, con l’approvazione della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004, articolo 4, comma 49 e ss.), intervenuta nel quadro delle disposizioni penali a tutela dell’economia e del mercato per espandere la copertura sanzionatoria già prevista dal codice penale nel caso di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). Tale impianto sanzionatorio è stato ripetutamente modificato da successivi interventi normativi. La medesima legge, all’art. 4, comma 61, ha previsto l’istituzione presso il MISE di un Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», trasferito dal D.L. qui in esame al MAECI.

A livello nazionale, il commercio con l’estero è stato sostenuto anche con l’adozione di appositi Piani. Si richiama in particolare il Piano pluriennale di promozione straordinaria del Made in Italy, di cui all’art. 30 del D.L. n. 133/2014 via via rifinanziato, da ultimo con la legge di bilancio per il 2019, legge n. 145/2018, che ne ha esteso l’operatività all’anno 2020 (cfr. sul punto, supra, scheda di lettura). La norma nazionale ha in sostanza delineato una serie di azioni politiche finalizzate al sostegno all’export e all’internazionalizzazione delle imprese[17], oltre che all’attrazione degli investimenti esteri e ha stanziato risorse per il perseguimento degli obiettivi individuati, la cui realizzazione è stata demandata ad una normativa secondaria attuativa.

 

Per ciò che riguarda le regioni, il nuovo assetto costituzionale delle competenze delineato con la riforma del Titolo V della Costituzione, ha favorito l’espansione degli uffici di rappresentanza delle regioni : l’art. 117, ultimo comma, della Costituzione, ha riconosciuto alle Regioni la facoltà di concludere, nelle materie di loro competenza, accordi con Stati e intese con enti territoriali interni a Stati esteri, circoscrivendo tale facoltà ai soli casi e nell’ambito delle forme disciplinate da leggi dello Stato.

Dunque, allo scopo di assicurare un coordinamento unitario degli interventi a sostegno dell’internazionalizzazione varie Regioni hanno sottoscritto con il MISE (invero, già a partire dalla seconda metà degli anni novanta), “Accordi di programma” pluriennali, che prevedono la condivisione e il cofinanziamento di progetti promozionali, realizzati in collaborazione con l’ICE-Agenzia e rivolti alle aree geografiche e ai settori produttivi individuati nelle “Linee direttrici annuali”, emanate dal Ministro. I programmi promozionali - elaborati di concerto tra MISE, ICE e Regioni – hanno poi dato vita a Convenzioni operative annuali, sottoscritte dalla singola Regione e l’ICE, finanziate al 50 per cento da ciascuna delle due parti, con l’eventuale compartecipazioni di soggetti privati.

Una ulteriore espressione del rapporto di partenariato tra Ministero e Regioni si è realizzata mediante i progetti interregionali, i quali sono volti ad incentivare la collaborazione e l’aggregazione di più Regioni (almeno tre) a favore di attività comuni, per massimizzare l’impatto sui mercati di riferimento e combinare l’intervento pubblico nazionale con gli interventi regionali su progetti e iniziative di ampio respiro, ovvero inerenti a settori produttivi comuni a più Regioni.

 


 

 

Articolo 3, commi 1-5
(Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate)

 

L’articolo 3, commi 1-5, provvede alla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si tratta delle risorse stanziate nel fondo, istituito dall’articolo 35 del D.L. 113/2018, per l’adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare i D.Lgs. 94 e 95 del 2017.

 

Per gli approfondimenti normativi sul tema del riordino si rinvia al box successivo.

 

In particolare, il comma 1 ridetermina le risorse annuali del fondo, mentre il comma 2 provvede alla loro rimodulazione negli anni, al fine di garantire la copertura finanziaria dell’attuazione della delega prevista dalla legge di conversione del D.L. n. 113/2018 - per l’adozione entro il 30 settembre 2019 di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Le risorse annuali del Fondo (iscritto sul cap. 3029 del Ministero dell’economia e finanze) sono determinate dal comma 1 come illustrato nella tabella che segue.

Anno

Importo
(in milioni di euro)

2019

       68,70 (*)

2020

119,08

2021

118,97

2022

119,21

2023

119,30

2024

119,28

2025

118,99

2026

119,19

2027

118,90

dal 2028

119,27

(*)  Di cui 49,70 in conto residui. Tale importo risulta, infatti, iscritto con il ddl di assestamento per l’esercizio finanziario 2019 (A.S. 1388), in conto residui sul cap. 3029/MEF relativo al Fondo, a seguito delle risultanze definitive contenute nel Rendiconto dell’esercizio 2018 (A.S. 1387).

 

Come illustrato nella Relazione tecnica, la dotazione complessiva del Fondo come indicata al comma 1 risulta dalle risorse autorizzate da una serie di provvedimenti normativi.

Secondo la stessa norma istitutiva del Fondo (articolo 35 del D.L. n. 113/2018), in esso confluiscono le risorse (riga A della tabella che segue) dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. a) del D.L. n. 148/2017 e non utilizzate in attuazione dell’articolo 8, comma 6, della legge n. 124/2015. Sempre secondo la norma istitutiva del Fondo, a tali risorse si aggiunge una quota (riga B della tabella) pari a 5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 244/2012.

Con la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019, articolo 1, comma 451), le risorse sono state incrementate di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 (riga C della tabella).

Il Fondo, infine, è stato ridotto in seguito al D.Lgs. n. 126/2018, concernente la revisione dei ruoli delle forze di polizia (riga D della tabella), a copertura degli oneri recati dal provvedimento medesimo, correttivo della delega di cui al D.Lgs. n. 95/2017 per la revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia.

La tabella seguente ricostruisce le risorse confluite nel Fondo in seguito ai citati provvedimenti normativi dall’anno 2019.

 (milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Dal 2028

A)

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

B)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

C)

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

D)

-1,01

-0,92

-1,03

-0,79

-0,70

-0,72

-1,02

-0,82

-1,1

-0,73

Tot.

19

119,08

118,97

119,21

119,30

119,28

118,99

119,19

118,90

119,27

 

Gli importi come ricostruiti dalla tabella coincidono con quanto disposto dal comma 1. Relativamente alle disponibilità per il 2019, il comma 1 dell’articolo in esame considera oltre ai 19 milioni di euro presenti in conto competenza sul capitolo 3029 del MEF anche i 49,7 milioni di residui passivi - accertati in sede di rendiconto 2018 ed iscritti sul relativo capitolo con il ddl di assestamento per l’esercizio finanziario 2019 - per un totale di 68,7 milioni. Per gli anni successivi le risorse determinate dal comma 1 risultano coincidenti con quelle esposte nella tabella riepilogativa precedente.

 

 

 

 

In relazione al tema concernente il riordino delle carriere si ricorda che con il decreto legislativo n. 94 del 2017, sono state adottate misure per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi della delega prevista dall'articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012.

Il richiamato provvedimento di delega non ha previsto la facoltà di adottare successivi decreti legislativi correttivi; tale facoltà è stata, invece, prevista dalla legge n. 124/2015, concernente il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia.

Il decreto legislativo n. 94 del 2017 ha carattere trasversale e riguarda tutti i ruoli del personale militare. Le disposizioni in esso contenute incidono sul reclutamento, l’avanzamento, la formazione, i compiti, le responsabilità e i trattamenti economici connessi agli accresciuti impegni del personale militare.

In sintesi viene stabilito il principio generale in base al quale gli ufficiali hanno una carriera a sviluppo dirigenziale e unitario e sono distinti in tre componenti: ufficiali generali e ammiragli, ufficiali superiori e ufficiali inferiori. La categoria dei sottufficiali è comprensiva dei ruoli marescialli (per i quali il Codice prescrive il conseguimento della laurea) e sergenti, gli uni con carriera a sviluppo direttivo e gli altri esecutivo. Inoltre per i gradi apicali di entrambi i ruoli, è prevista l'attribuzione di specifiche qualifiche connesse all'assunzione di funzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo d'appartenenza e all'anzianità posseduta. La categoria dei graduati, comprende il ruolo dei volontari in servizio permanente (da caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto), caratterizzati da una carriera a sviluppo meramente esecutivo, e quella dei militari di truppa, nel cui alveo sono ricompresi i militari di leva, i volontari in ferma prefissata e, più in generale le varie tipologie di allievi (carabinieri, finanzieri, frequentatori delle Accademie/scuole militari, etc.). È evidenziato il carattere di specialità dell'ordinamento del personale militare prevedendo, all'uopo, l'applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione solo se espressamente richiamate. Le corrispondenze con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile sono aggiornate alla luce dei nuovi gradi e qualifiche previsti nell'ordinamento militare.

A sua volta, con il decreto legislativo n. 95 del 2017 è stata data attuazione alla delega recata dall’art. 8 della legge n. 124/2015 (legge di riorganizzazione della p.a.) per la revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato; Arma dei carabinieri; Corpo della Guardia di finanza; Corpo di polizia penitenziaria).

Complessivamente, la riforma disposta con il D.Lgs. 95/2017 ha perseguito le seguenti finalità:

-       l'adeguamento delle dotazioni organiche di ciascun corpo rendendole più vicine alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell'ambito dei diversi ruoli;

-       la semplificazione dell'ordinamento, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo e la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure di selezione, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici;

-       l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché dell'anzianità di servizio;

-       l'elevazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di base, nonché al possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l'immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali; l'ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità

-       l'adeguamento, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al potenziamento delle funzioni;

-       l'adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.

Sulla materia è intervenuto successivamente il decreto legislativo n. 126 del 2018, quale decreto correttivo ed integrativo del decreto n. 95/2017 (in attuazione del medesimo art. 8 della legge n. 124 del 2015).

 

Il comma 2 provvede alla rimodulazione finanziaria delle risorse del Fondo rispetto a quanto indicato al comma 1, al fine di adeguarne gli importi annuali alle effettive esigenze di copertura finanziaria della delega introdotta della legge di conversione del D.L. 113/2018 (L. 132/2018).

Si ricorda infatti che, a seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame al Senato all’art. 1 della legge di conversione del D.L. 113/2018 (L. 132/2918) è stata introdotta una disposizione di delega al Governo per l’adozione – entro il 30 settembre 2019 - di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia nei limiti delle risorse del fondo.

 

Per garantire la copertura finanziaria all’attuazione di tale delega, il comma 2 provvede, come anticipato sopra, a rimodulare le risorse individuate dal comma 1, riducendo gli stanziamenti per gli anni dal 2019 al 2022 e incrementando quelle per gli anni 2023 e 2024.

 

Si ricorda che l’articolo 3-bis, introdotto nel corso dell’esame del Senato, incrementa di 60,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione del fondo (vedi oltre).

 

Nella tabella che segue il dettaglio delle rimodulazioni operate dal comma 2 sull’importo rideterminato dal comma 1.

(milioni di euro)         

Anno

Importo previgente

Rimodulazioni comma 2

Importo rimodulato

2019

       68,70 (*)

-8

60,70

2020

119,08

-7

112,08

2021

118,97

-6

112,97

2022

119,21

-7

112,21

2023

119,30

17

136,30

2024

119,28

11

130,28

2025

118,99

--

118,99

2026

119,19

--

119,19

2027

118,90

--

118,90

dal 2028

119,27

--

119,27

(*) Di cui 49,70 in conto residui.

 

Come si anticipava, l’importo rimodulato viene incrementato a decorrere dal 2020 ad opera del successivo articolo 3-bis, alla cui scheda di lettura si rinvia per la dotazione effettiva del Fondo.

In merito alla rimodulazione delle risorse del Fondo, la Relazione tecnica precisa che gli impegni di spesa connessi all’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 132/2018 sono stimati nel limite massimo di 60,7 milioni per il 2019, 112 milioni per il 2020, 113 milioni per il 2021, 112,2 milioni per il 2022, 136,3 milioni per il 2023, 130,2 milioni per il 2024 e a 119 milioni a decorrere dall’anno 2025.

 

Il comma 3 prevede un rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 6,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,5 milioni per l'anno 2020, di 3,5 milioni per l'anno 2021 (3,3 milioni secondo una modifica introdotta nel corso dell’esame del Senato) e di 3,8 milioni per l'anno 2022. Con la modifica approvata dal Senato risulta allineato il testo della norma al Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla Relazione tecnica.

 

Si ricorda che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 3075). Nella legge di bilancio per il 2019 la dotazione di competenza di tale capitolo è di 397,128 milioni per il 2019, 358,442 per il 2020 e 464,541 per il 2021.

 

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri recati dai precedenti commi 2 e 3, quantificati pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2019, 4,5 milioni per l'anno 2020, 3,5 milioni per l'anno 2021 (3,3 milioni secondo una modifica introdotta nel corso dell’esame del Senato), 3,8 milioni per l'anno 2022, 17 milioni per l'anno 2023 e a 11 milioni per l'anno 2024. Con la modifica approvata dal Senato risulta allineato il testo della norma al Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla Relazione tecnica.

A tali oneri si provvede:

a)    quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, 7 milioni per l'anno 2020, 6 milioni per l'anno 2021 e 7 milioni per l'anno 2022, mediante riduzione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

b)    quanto a 17 milioni per l'anno 2023 e a 11 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

La tabella seguente riepiloga gli effetti finanziari sul saldo netto da finanziare dei commi 2, 3 e 4, come indicati nel citato Prospetto:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ONERI

 

 

 

 

 

 

Comma 2: Rimodulazione risorse del Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di Polizia e delle Forze armate di cui al comma 1

 

 

 

 

17

11

Comma 3: Incremento del FISPE

6,5

4,5

3,3*

3,8

 

 

TOTALE ONERI
commi 2 e 3

6,5

4,5

3,3*

3,8

17

11

COPERTURA

 

 

 

 

 

 

Comma 4, lett. a): utilizzo risorse liberate nel quadriennio 2019-2022 con la rimodulazione delle risorse del Fondo operata dal comma 2

8

7

6

7

 

 

Comma 4, lett. b): Riduzione del FISPE

 

 

 

 

17

11

TOTALE RISORSE A COPERTURA
comma 4

8

7

6

7

17

11

* Nella tabella sono riportati gli oneri connessi al rifinanziamento del FISPE nel 2021 come indicati nel Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla Relazione tecnica, pari cioè a 3,3 milioni in luogo dei 3,5 milioni indicati, probabilmente per un refuso, dalla norma del decreto-legge. Con una modifica apportata al Senato si è provveduto a correggere tale importo.

Come si evince dalla tabella, le risorse che si liberano nel quadriennio 2019-2022, per un totale di 28 milioni di euro, con la rimodulazione operata dal comma 2 sul Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate, vengono utilizzate per incrementare il FISPE. Dal FISPE, poi, vengono attinte le risorse per coprire gli oneri recati dalla medesima rimodulazione nel biennio 2023-2024, sempre per un totale di 28 milioni di euro.

Si sottolinea, tuttavia, che il FISPE, viene incrementato nel quadriennio 2019-2022 di un importo inferiore a quello della riduzione del Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate, ciò al fine di tenere conto del minore impatto dell’utilizzo delle risorse del Fondo sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, dovuti agli effetti indiretti già scontati in bilancio per maggiori entrate tributarie e contributive, e che tuttavia non si determineranno in conseguenza della diversa destinazione delle risorse stesse. Tali effetti aggiuntivi, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sono illustrati nella tabella che segue, tratta dal Prospetto riepilogativo allegato alla Relazione tecnica per il quadriennio 2019-2022.

(milioni di euro)

Fabbisogno e indebitamento netto

2019

2020

2021

2022

EFFETTI FINANZIARI

 

 

 

 

Comma 2: Rimodulazione risorse del Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere Forze di Polizia e Forze armate: Effetti in termini di minori entrate tributarie e contributive

3,88

3,4

2,91

3,4

Comma 3: Incremento del FISPE

6,5

4,5

3,3*

3,8

Totale effetti finanziari (commi 2 e 3)

10,38

7,9

6,21

7,2

COPERTURA

 

 

 

 

Comma 4, lett. a): utilizzo risorse liberate nel quadriennio 2019-2022 con la rimodulazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 operata dal comma 2

8

7

6

7

TOTALE RISORSE A COPERTURA (comma 4)

8

7

6

7

Differenza

-2,38

-0,9

-0,21

-0,2

* Nella tabella gli effetti del rifinanziamento del FISPE nel 2021 sono riportati nell’importo di 3,3 mln come esposto nel Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla Relazione tecnica (si ricorda che la norma originaria del D.L. indica, invece, probabilmente per un refuso, l’importo di 3,5 milioni; importo corretto in sede di esame parlamentare dal Senato).

 

In base alla formulazione della norma di copertura di cui al comma 4, emergerebbe, peraltro, una compensazione insufficiente, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 5).


 

Articolo 3, commi 6-7
(Compensi per lavoro straordinario del personale delle Forze armate impegnato nell’operazione “Strade sicure”)

 

 

L’articolo 3, commi 6 e 7 stanziano risorse aggiuntive pari a 4.645.204 euro per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impegnati nell’operazione “Strade sicure”. Alla copertura dei relativi oneri si provvede con le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019.

 

L’articolo 3, comma 6 stanzia risorse pari a 4.645.204 euro, per il periodo dal 1°luglio al 31 dicembre 2019, al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impegnati nell’operazione “Strade sicure” da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2019 dall’art. 1, co. 688, della legge n. 205 del 2017.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (legge n. 205 del 2017) ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Inoltre ha autorizzato una spesa pari a 123 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con specifica destinazione di euro:

-       120.536.797 per il personale delle forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);

-       2.463.203 per il personale delle forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

 

Tale disposizione è stata successivamente modificata dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che ha previsto un incremento del contingente pari a 15 unità al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, e dall'articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, che ha previsto l’incremento di 500 unità a partire dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019 al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019.

La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994). Nelle successive legislature in diverse occasioni e attraverso specifici provvedimenti legislativi, si è nuovamente disposto l'invio di contingenti di personale militare da affiancare alle forze dell'ordine nell'ambito di operazioni di sicurezza e di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata. Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall'articolo 89 del Codice dell'ordinamento militare il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla "salvaguardia delle libere istituzioni".

L’articolo 3, comma 7 provvede alla copertura degli oneri finanziari della disposizione, pari a 4.645.204 euro. Al riguardo si provvede, limitatamente a 3.737.108 euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al fondo ex articolo 613 del D.Lgs. n. 66 del 2010; limitatamente a 908.096 euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

 

Si ricorda che all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevede che per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'articolo 550 (pagamento degli emolumenti al personale e per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori), e ai bisogni di cui all'articolo 552 (forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione) è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti è fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Inoltre l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, istituisce il Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi. In particolare in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

 


 

Articolo 3-bis
(Incremento del fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

 

L'articolo 3-bis incrementa di 60,5 milioni annui a decorrere dal 2020 la dotazione del fondo - previsto dall'art. 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 - le cui somme sono destinate all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto.

 

Le risorse del fondo sono state rimodulate dall'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto-legge alla cui scheda si rinvia.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzioni, specificate nell’elenco 1 allegato al decreto-legge (v. infra), degli stanziamenti di competenza e di cassa delle dotazioni finanziarie dei seguenti ministeri:

§  Ministero dell'economia e delle finanze, la cui riduzione è pari a 10 milioni di euro dal 2020;

§  Ministero della giustizia, la cui riduzione è pari a 3 milioni di euro dal 2020;

§  Ministero dell'interno, la cui riduzione è pari a 18,5 milioni di euro nel 2020 e a 15,5 milioni di euro dal 2021;

§  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui riduzione è pari a un milione di euro dal 2020;

§  Ministero della difesa, la cui riduzione è pari a 28 milioni di euro nel 2020 e a 31 milioni dal 2021.

A seguito della rimodulazione (vigente) operata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge e dall'incremento disposto dall’articolo in esame, la dotazione del fondo è così rideterminata (in milioni di euro):

Anno

Dotazione art. 3

Dotazione con incremento

2019

60,70

60,7

2020

112,08

172,58

2021

112,97

173,47

2022

112,21

172,71

2023

136,30

196,8

2024

130,28

190,78

2025

118,99

179,49

2026

119,19

179,69

2027

118,90

179,4

dal 2028

119,27

179,77

L'elenco 1 espone inoltre le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi:

(milioni di euro)

MINISTERI

2020

dal 2021

ECONOMIA E DELLE FINANZE

     10,0

        10,0

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica

8,5

8,5

Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali

8,5

8,5

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza

1,5

1,5

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica

1,5

1,5

GIUSTIZIA

     3,0

          3,0

Missione: 1 - Giustizia

3,0

3,0

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria

3,0

3,0

INTERNO

18,5

15,5

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza

9,5

9,5

Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

8,5

8,5

Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

1,0

1,0

Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

9,0

6,0

Programma: 6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

9,0

6,0

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

1,0

1,0

Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza

1,0

1,0

Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

1,0

1,0

DIFESA

28,0

31,0

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio

16,0

13,0

Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

16,0

13,0

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

12,0

18,0

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

12,0

18,0

TOTALE

60,5

60,5

 


 

Articolo 3-ter
(Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

L'articolo 3-ter apporta alcune limitate modifiche alle qualifiche e al trattamento economico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

§  sostituisce la vigente denominazione di “dirigente medico” con quella di “dirigente sanitario”;

§  riduce da 6.222,48 a 5.267,28 euro l'indennità di rischio annua per gli allievi vigili del fuoco;

§  determina gli importi (attualmente non definiti) del trattamento economico per il personale con ala la qualifica di assistente capo con scatto convenzionale del ruolo degli operatori e degli assistenti del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali.

 

In particolare, l’articolo in esame sostituisce le Tabelle B e C del decreto legislativo n. 217 del 2005 recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tale provvedimento è stato oggetto di rivisitazione normativa con il decreto legislativo n. 97 del 2017 (che ha altresì inciso sull'altra fonte 'ordinamentale' relativa al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il decreto legislativo n. 139 del 2006) nonché con il decreto legislativo 'correttivo' n. 127 del 2018, il quale ha riformulato le citate tabelle.

 

La Tabella B reca le qualifiche e gli incarichi di funzione dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché la determinazione numerica dei relativi posti in dotazione organica.

L’articolo in esame ridenomina in "dirigenti sanitari" l’area denominata dirigenti "medici"; questa è articolata nelle qualifiche di dirigente superiore medico e primo dirigente medico, che, con la modifica apportata alla tabella, diventano dirigente superiore sanitario e primo dirigente sanitario.

 

La Tabella C reca la misura dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile, dell'assegno di specificità, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La modifica agisce su un duplice ordine di previsioni:

§  ridetermina l'indennità di rischio annua (su dodici mensilità) per gli allievi vigili del fuoco (variandola da 6.222,48 euro - che è l'importo stabilito per le altre qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco - in 5.267,28 euro);

§  determina le postazioni (che ora la tabella non reca) per stipendio, indennità mensile, assegno di specificità (graduato secondo l'anzianità) per la qualifica di assistente capo con scatto convenzionale entro il ruolo degli operatori e degli assistenti del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali.

 


 

Articolo 4
(Istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

 

 

L’articolo 4 istituisce, fino al 31 dicembre 2020, la struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 15 unità di personale, sotto il controllo diretto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

La struttura tecnica viene istituita al fine di potenziare i controlli di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione (comma 1).

Ai sensi del comma 2 tale struttura tecnica non incide sulle competenze dei capi di dipartimento (è infatti fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5 della legge n. 300 del 1999) e sono inoltre mantenute ferme le previsioni dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 che disciplina l’Organismo indipendente di valutazione della performance e le disposizioni dell’articolo 30 del medesimo decreto legislativo (che contiene le disposizioni transitorie).

Si ricorda in proposito, che, ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. 150/2009, come da ultimo modificato con D.Lgs. 74 del 2017 (di riforma del sistema di valutazione dei dipendenti pubblici), all’interno di ogni amministrazione è previsto un Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che ha preso il posto degli ex servizi di controllo interno[18].

 

Tale organismo esercita, in piena autonomia, determinate attività, tra le quali rientrano: il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni; la comunicazione delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, la validazione della Relazione sulla performance (e relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione); la garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione; la proposta di valutazione dei dirigenti di vertice; la verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità, nonché indagini sul personale dipendente. Infine, la disciplina di riordino delle norme in materia di pubblicità e trasparenza nelle p.a. (di cui al D.Lgs. 33/2013) ha previsto che l'OIV debba verificare (articolo 44) la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

L’OIV esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

Sullo stato complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli all’interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si rinvia alla Relazione 2018 a cura dell’OIV del Ministero.

 

L’articolo 30 del citato D.Lgs. 150 del 2009, richiamato dalla disposizione in commento, stabilisce la disciplina transitoria applicabile fino alla prima costituzione degli OIV, nonché alcune abrogazioni.

 

In relazione alle norme citate, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire la portata normativa del richiamo all’art. 30 del D.Lgs. 150/2009 che prevede norme transitorie e abrogative che hanno già esaurito i lori effetti.

 

Restano infine ferme le competenze dell’ANSFISA, come stabilite dall’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018.

 

L’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 ha previsto la soppressione dell'ANSF (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie) e il trasferimento sia del personale che delle funzioni alla nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).

 

Le funzioni della struttura tecnica sono le seguenti:

·       definizione dei criteri per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione;

·       definizione dei parametri del controllo interno al fine di misurare i risultati dell’attività amministrativa sotto il profilo della “funzionalità organizzativa”;

·       vigilanza ed effettuazione di verifiche di audit interno anche a campione sulla conformità alle disposizioni vigenti e alle direttive del Ministro nei confronti dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e per gli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento all’organizzazione e al funzionamento delle strutture, prevenzione della corruzione, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché ai principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità.

 

Tale ultima attività viene svolta sulla base di parametri definiti in raccordo con il Responsabile della prevenzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, della legge n. 190 del 2012 e con l’organismo di valutazione indipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è posta in essere anche ai fini dell’esercizio dei poteri ministeriali di annullamento per ragioni di legittimità e di superamento dell’inerzia o del ritardo nell’adozione di provvedimenti da parte dei dirigenti competenti ovvero di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico. In tal caso il Ministro previa contestazione della condotta, può nominare un commissario ad acta.

 

Il comma 3 prevede che l’assegnazione delle unità di personale a tale struttura tecnica (12 funzionari, 2 dirigenti di seconda fascia e un dirigente generale) sia effettuata in deroga alla dotazione organica del Ministero.

Il personale non dirigenziale può essere individuato sia tra il personale del Ministero sia tra il personale di ruolo di altre amministrazioni pubbliche collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dalle amministrazioni cui il citato personale afferisce. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14 della legge n. 127 del 1997, richiamata nella disposizione in commento, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. Si prevede inoltre che, in attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando (articolo 56, comma settimo del decreto del presidente della repubblica n. 3 del 1957).

Quanto agli incarichi dirigenziali viene esclusa l’applicazione dei limiti previsti dall’articolo 19, commi 5-bis e 6.

 

L’articolo 19, comma 5-bis dispone che, ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di funzioni dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli purché dipendenti delle pubbliche amministrazioni ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

Il comma 6 dell’articolo 19 prevede che gli incarichi di funzioni dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere il termine di tre anni per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 (Segretario generale di ministeri, incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente) e 4 (incarichi di funzione dirigenziale di livello generale) e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.

 

Ai sensi del comma 4 la struttura può inoltre avvalersi di 12 consulenti o esperti nominati secondo le previsioni dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 entro un limite di spesa di 144 mila euro per il 2019 e 480 mila euro per il 2020.

 

L’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2011 stabilisce che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a)  l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b)  l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c)  la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d)  devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

 

Il comma 5, modificato nel corso dell’esame al Senato, autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a procedere, fino al 31 luglio 2020, anche con riferimento ai compiti ed alle funzioni sopra descritti, alla riorganizzazione dei propri uffici - compresi gli uffici di diretta collaborazione - mediante uno o più regolamenti, adottati con DPCM, previo parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze previa delibera del Consiglio dei ministri (sul punto si veda altresì la scheda art. 1).

I regolamenti sopra indicati non dovranno comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e saranno soggetti al controllo di legittimità della Corte dei conti. Il vigente regolamento di organizzazione per il Ministero interessato cessa di avere vigore a decorrere dalla data di efficacia dei predetti decreti. 

 

Il comma 6, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede la copertura degli oneri pari a 400 mila euro per il 2019 e 1,5 milioni di euro per il 2020 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato introdotto un comma aggiuntivo 6-bis.

Esso modifica l'art. 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 che istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali precisando alcuni aspetti concernenti le modalità di esercizio delle prerogative dell’Agenzia e delle responsabilità in capo ai gestori delle infrastrutture.

La novella al comma 1 dell'art. 12 prevede innanzi tutto che L'Agenzia promuova e assicuri la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, nelle forme e modalità previste dai commi da 3 a 5 del citato articolo 12. Si precisa inoltre che restano fermi “i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori".

Il testo vigente affida all'Agenzia il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali.

Con ulteriore novella al comma 17 del predetto articolo 12 si stabilisce che gli enti proprietari e i soggetti gestori assicurino al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso a infrastrutture, cantieri, sedi legali e operative. Dovrà essere inoltre garantito l'accesso a tutta la documentazione pertinente.

 


 

Articolo 5
(Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

 

 

L’articolo 5 ridefinisce l’organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare superando il modello incentrato sulla figura del segretario generale e sulle direzioni generali e adottando una struttura per dipartimenti, individuati nel numero massimo di due.

 

Il comma 1 novella l’articolo 37 del decreto legislativo numero 300 del 1999, riscrivendo interamente il comma 1 di tale norma in materia di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Viene previsto che il Ministero dell’ambiente si articoli in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 300 medesimo, in numero non superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all’articolo 35 dello stesso decreto legislativo n. 300.

 

Il comma 2 della norma prevede che, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il regolamento di organizzazione possa essere adottato con le modalità di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018; questo ha previsto la possibilità (che era prevista fino al 30 giugno 2019) di adottare i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988, che prevede invece regolamenti governativi di delegificazione, adottati con D.P.R., sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia. La norma indica la finalità di semplificare ed accelerare il riordino dell’organizzazione del ministero con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge.

 

La nuova disposizione prevede, in materia di ordinamento del Ministero, che:

§  il Ministero dell’ambiente si articoli in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 300 medesimo;

§  il numero dei dipartimenti non possa essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all’articolo 35 dello stesso decreto legislativo n. 300.

 

L'articolo 37 comma 1 previgente stabiliva invece che il Ministero si articolasse in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvedeva ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto legislativo, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Rispetto al testo previgente, nel nuovo testo:

§  viene prevista l'articolazione in Dipartimenti, non indicati nel numero specifico, bensì con un riferimento al numero massimo di due;

§  viene meno la esplicita previsione che siano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, contenuta nel testo previgente;

 

Su tale aspetto, si veda tuttavia quanto previsto, in ordine a che siano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in relazione ai provvedimenti di attuazione aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 300/1999 (v. infra).

 

§  si inserisce il riferimento, altresì, all'articolo 5 del D. Lgs. 300, oltre che all'articolo 4 dello stesso D. Lgs., in ordine alla disciplina dei dipartimenti;

§  in base alla norma previgente, inoltre, le direzioni si prevedeva fossero coordinate da un Segretario generale, al cui conferimento di incarico si provvedeva ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale figura viene soppressa.

 

Le modalità di nomina del Segretario generale erano state già incise dall'art. 2, comma 4, lett. b), D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 (su cui si veda infra).

 

Anche tale previsione, con riferimento al Segretario generale del Ministero dell'ambiente, viene infatti meno nella nuova disposizione, che ne sopprime la figura.

 

Si veda, al riguardo, il testo a fronte in calce alla presente scheda.

 

La relazione illustrativa afferma che la norma istituisce due dipartimenti (sebbene la formulazione normativa si limiti, in base al dato normativo, a prevedere un numero non superiore a due, per i dipartimenti), con 'una nuova direzione generale interamente dedicata ai cambiamenti climatici'. La relazione fa poi riferimento al superamento del modello di governance incentrato sul segretariato generale, adeguandosi invece alla maggior parte delle strutture ministeriali vigenti, con una organizzazione per dipartimenti individuati 'in numero di due di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l’altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell’aria e di crescita sostenibile'. Tale articolazione non appare evincersi dalla formulazione della disposizione.

 

Si valuti di chiarire la formulazione della norma, che fa riferimento ad un numero non superiore a due - quanto ai dipartimenti -  atteso che l'articolo 35 richiamato in disposizione elenca una molteplicità di aree e materie, al fine di meglio definire l'articolazione dei dipartimenti indicati in norma rispetto alle funzioni del Ministero.

 

In ordine alle funzioni del Ministero, si ricorda che l'articolo 35, recante l'Istituzione del ministero dell'ambiente e le sue attribuzioni, come in vigore dal 13 luglio 2018, prevede che al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico (funzione inserita dall'art. 2, comma 4, lett. a), D.L. n. 86 del 2018, come convertito);

c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati (funzione altresì inserita dall'art. 2, comma 4, lett. a), D.L. n. 86 del 2018, come convertito);

d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

 

Si segnala che la norma in esame fa riferimento ad 'aree funzionali', mentre l'articolo 35 del D.Lgs. 300 si riferisce a funzioni e compiti relativi alle indicate - distintamente, dalle lettere a) -e) - materie.

 

Si ricorda che il D.P.C.M. 19/06/2019, n. 97 reca il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione (Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 2019, n. 201).

 

In base al regolamento attualmente vigente per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, il Ministero è articolato in: a) un Segretariato generale e sette Direzioni generali; b) Uffici di diretta collaborazione del Ministro. Le Direzioni generali sono coordinate dal Segretario generale.

Le Direzioni generali hanno le seguenti denominazioni:

a) Direzione generale per l'economia circolare (EcI);

b) Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SuA);

c) Direzione generale per il patrimonio naturalistico ed il mare (PNM);

d) Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (ClEA);

e) Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA);

f) Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS);

g) Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione (IPP).

 

Si ricorda poi che il decreto legislativo n. 300 del 1999 ha recato la Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il Capo VIII detta disposizioni relative al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. L'articolo 37 di tale D.Lgs, come vigente prima del decreto-legge in esame (in vigore dal 13 luglio 2018), stabilisce al comma 1 che il Ministero si articoli in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto legislativo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In base alla norma previgente, le direzioni sono coordinate da un Segretario generale; a conferimento dell'incarico di Segretario generale si provvede ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare, il comma 1 qui oggetto di novella, è stato interessato da successive novelle intervenute, da ultimo - prima del decreto-legge qui in esame - con l'art. 2, comma 4, lett. b), D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 (per approfondimenti, si veda il relativo dossier). Quest'ultima disposizione (che aveva anche - lo si ricorda - con i commi 1, 2, e 3, disposto il trasferimento in capo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dei compiti, attribuiti in precedenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di coordinamento e monitoraggio di determinati interventi di emergenza ambientale e in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo) aveva attribuito al Ministero dell'ambiente, integrando i compiti individuati con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni relative alla promozione dell’economia circolare e all’uso efficiente delle risorse, nonché al coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati.

In base al comma 2, non novellato dalla disposizione in esame, il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11.

 

La norma in esame, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, prevede che i maggiori oneri derivanti dalla disposizione siano compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.

La dotazione organica dirigenziale del ministero viene rideterminata nel numero massimo di:

§  10 posizioni di livello generale (in tale categoria sono ricompresi anche i Capi dipartimento). Si segnala che nella disposizione previgente era indicato un numero massimo di sei direzioni generali;

 

La relazione tecnica indica che al fine di istituire un posto funzione ulteriore di capo dipartimento e un posto funzione ulteriore di dirigente di livello generale, per un onere complessivo massimo per l’amministrazione pari ad euro 580.654,60, si provvede a sopprimere cinque posti di funzione dirigenziale di livello non generale pari ad euro 650.000.

 

§  e 48 posizioni di livello non generale

prevedendosi quindi che ciò avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In ordine alla disciplina prevista per i dipartimenti, si ricorda che l'articolo 4 del D.Lgs. n. 300 stabilisce che l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Si segnala che tale norma prevede l'applicazione dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in base al quale sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

Il regolamento si attiene alla normativa sul procedimento amministrativo.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del D.Lgs. 300, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. Tale disposizione si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

Con le medesime modalità si procede anche alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

I regolamenti raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

 

L'articolo 5 reca norme sui dipartimenti, stabilendo che questi sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.

Nell'esercizio dei poteri di direzione, in particolare, il capo del dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

f) è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;

h) è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite.

 

Il comma 2 della norma in esame prevede che, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il regolamento di organizzazione possa essere adottato con le modalità di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018.

La norma in esame include anche gli uffici di diretta collaborazione. Si indica la finalità di semplificare ed accelerare il riordino dell’organizzazione del ministero con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 5 qui in esame (in proposito si rinvia, supra, alla scheda di lettura dell’articolo 1).

 

Si segnala che la disposizione in esame fissa il termine a decorrere dalla entrata in vigore del decreto-legge in esame, anziché della legge di conversione dello stesso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Articolo 37

Ordinamento

Testo previgente

Testo modificato con il decreto-legge in esame

1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite dall'articolo 35 del presente decreto.

2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11.

2. Identico.

 

 


 

Articolo 6
(Organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca)

 

 

L'articolo 6 dispone il decremento di un posto di livello dirigenziale generale nell’ambito della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, conseguentemente prevedendo l’adozione di nuovi regolamenti di organizzazione e regolando, nelle more, l’efficacia degli incarichi dirigenziali in essere.

 

A tal fine novella l'art. 1, co. 345, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), che aveva disposto l’incremento della dotazione organica del MIUR di due posti di livello dirigenziale generale, finalizzando lo stesso a consentire una maggiore efficacia dell’azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero, nonché a potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia.

Ora si elimina il riferimento all'esigenza di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal MIUR e, conseguentemente, si riduce ad una unità l'incremento della dotazione organica di livello dirigenziale generale.

 

In attuazione di quanto disposto dalla L. 145/2018, con DPCM 4 aprile 2019, n. 47 era stato adottato un nuovo regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - che aveva abrogato il DPCM 11 febbraio  2014, n. 98 – e aveva previsto, in tab. A, 29 dirigenti di prima fascia.

 

Conseguentemente, si prevede che il MIUR adegua la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, incluso quello relativo agli uffici di diretta collaborazione[19], che possono essere adottati con DPCM, se emanati entro il (ormai trascorso) 31 ottobre 2019.

Si tratta della modalità consentita, fino al 30 giugno 2019, dall’art. 4-bis del D.L. 86/2018 (L. 97/2018), che è richiamato dal testo[20].

Nella seduta del 22 ottobre 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato due regolamenti, da adottarsi con altrettanti DPCM, che recano, rispettivamente, la nuova organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la nuova organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

In base al comunicato stampa, “Il nuovo disegno organizzativo del Ministero mantiene la ripartizione in tre distinte strutture Dipartimentali – rispettivamente dedicate all’istruzione, alla formazione superiore e alla ricerca e ai servizi trasversali all’amministrazione.

La riforma – pur operando ad invarianza della spesa – mira a realizzare sinergie organizzative, realizzando un accorpamento all’interno della medesima struttura dirigenziale generale di strutture che svolgono funzioni analoghe.

Il secondo regolamento apporta limitate modifiche all’organizzazione e al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, istituendo, tra l’altro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l’Ufficio legislativo, il nucleo di monitoraggio della normativa nelle materie di competenza del Ministero, con l’obiettivo di garantire la qualità della regolazione e del coordinamento legislativo in ambiti normativi che risentono di frammentarietà e stratificazione”.

I DPCM non risultano ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

 

Infine, si stabilisce che, nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.

 

Sul mancato conferimento degli incarichi di direttore generale presso il MIUR, si vedano l’interrogazione a risposta in VII Commissione della Camera 5-02706 e l’interrogazione a risposta scritta alla Camera 4-03450.

 

 


 

Articolo 7
(Proroga dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

 

 

L’articolo 7 stabilisce la proroga delle funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, per il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019.

 

La composizione dell'AGCOM è disciplinata dalla legge istitutiva n. 249 del 1997 e dalla legge n. 481 del 1995, successivamente modificate dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge n. 214 del 2011), che ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da otto a quattro, a cui si aggiunge il Presidente.

A pena di decadenza, i componenti dell'AGCOM non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità.

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico, i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore delle comunicazioni.

I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.

 

Nomina dei Commissari

 

I quattro commissari, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, sono eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno e ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando pertanto un solo nominativo per il Consiglio.

Le Assemblee di Camera dei deputati e Senato della Repubblica procedono pertanto ciascuna all'elezione di due commissari con voto limitato. La votazione ha luogo a scrutinio segreto e per schede.

I componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati, a meno che non siano stati eletti per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di commissari che non abbiano portato a termine il mandato (art. 1, comma 3 legge n. 249/1997 e art. 2, comma 8, legge n. 481/1995).

In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede alla sua sostituzione procedendo all'elezione di un nuovo commissario, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità.

 

I componenti dell'Autorità attualmente in carica sono stati nominati per sette anni con D.P.R. 11 luglio 2012, pubblicato sulla G.U. del 25 luglio 2012 e scadranno il 25 luglio 2019, data di scadenza dei sette anni dalla data di insediamento del collegio, avvenuta il 25 luglio 2012

In base all'art. 1, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, infatti, ai componenti dell'AGCOM si applicano le disposizioni per le altre Autorità di pubblica utilità, di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in ordine alla durata settennale del mandato.

I sette anni sono calcolati a decorrere dalla data di insediamento del collegio. In tal senso il Consiglio di Stato, in un parere del 19/4/2012 (sezione Prima, n. 03608/2012), avente ad oggetto l'ammissibilità dell'istituto della prorogatio al collegio del Garante della privacy, calcola i sette anni della durata del mandato dei componenti del collegio dalla data di insediamento dello stesso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno proceduto alla elezione a scrutinio segreto dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle sedute del 6 giugno 2012. I componenti dell'Autorità nominata in precedenza, nel 2005, erano scaduti il 15 maggio 2012 (cfr. Parere del Consiglio di Stato n. 03676/2012 del 9 maggio 2012 sull'applicabilità della propogatio agli organi collegiali dell'AGCOM).

I componenti dell'AGCOM eletti il 6 giugno 2012 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica sono stati: Maurizio Dècina (eletto dalla Camera dei deputati con 163 voti); Antonio Martusciello (eletto dalla Camera dei deputati con 148 voti); Antonio Preto (eletto dal Senato della Repubblica con 94 voti); Francesco Posteraro (eletto dal Senato della Repubblica con 91 voti).

A seguito del decesso del commissario Antonio Preto, l'Assemblea del Senato della Repubblica, in data 1° febbraio 2017, ha proceduto alla elezione del prof. Mario Morcellini, nominato con DPR 6 marzo 2017,

La Camera dei deputati, a seguito delle dimissioni del commissario dell'Autorità Maurizio Dècina, nel settembre 2013 ha eletto il prof. Antonio Nicita.

 

 

Attualmente i commissari dell'AGCOM, dopo le sostituzioni avvenute, sono i seguenti:

·        Antonio Martusciello e Francesco Posteraro (Commissione per i servizi e i prodotti);

·        Antonio Nicita e Mario Morcellini (Commissione per le infrastrutture e reti).

Sotto il profilo procedurale si ricorda che in occasione della sostituzione del commissario Maurizio Dècina a seguito di dimissioni, è stata attivata dalla Camera dei deputati una particolare procedura on line per ricevere le candidature che è stata definita dalla Conferenza dei capigruppo della Camera nella riunione del 22 ottobre 2013 e resa nota dalla Presidenza della Camera con comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Camera.

La Conferenza ha convenuto che i gruppi parlamentari, i singoli deputati e i soggetti interessati potessero far pervenire alla Presidenza i curricula dei candidati che intendessero proporre o proporsi per tale carica.

I curricula pervenuti sono stati quindi portati a conoscenza di tutti i deputati e dei gruppi attraverso la loro pubblicazione nel Portale Intranet della Camera dei deputati, secondo l'ordine di ricezione.

La votazione per l'elezione del nuovo componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è quindi avvenuta il 14 novembre 2013: l'Assemblea della Camera ha eletto con 297 voti il prof. Antonio Nicita, che è stato nominato con DPR 26 novembre 2013, fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità.

 

Nomina del Presidente

 

Il Presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo economico (ex Ministro delle comunicazioni).

Il Presidente del Consiglio procede pertanto alla designazione del nominativo del presidente e tale designazione deve essere previamente sottoposta al parere delle commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 481 del 1995, che disciplina le altre autorità di pubblica utilità. In base a tale rinvio, le Commissioni parlamentari si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti ed il parere è da ritenersi necessario e vincolante, in quanto la norma dispone espressamente che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari.

La norma richiamata prevede anche che le Commissioni parlamentari competenti possano procedere all'audizione delle persone designate.

Il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro per lo Sviluppo economico, ha designato, in data 8 giugno 2012, il professor Angelo Marcello Cardani, che è stato quindi nominato Presidente con D.P.R. 11 luglio 2012, per la durata di sette anni, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. Il mandato del Presidente scade il 25 luglio 2019, analogamente a quanto previsto per i componenti.

Si ricorda infatti che la richiamata disposizione prevede espressamente che le designazioni effettuate dal Governo nelle Autorità per i servizi di pubblica utilità siano previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole, che è espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Il precedente Presidente dell'Autorità, Corrado Calabrò, fu nominato il 9 maggio 2005 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro delle Comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di organizzazione dell'AGCOM, il Presidente rappresenta l'Autorità. Convoca le riunioni degli Organi collegiali, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni. Cura inoltre i rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea, con le organizzazioni internazionali e con le pubbliche amministrazioni nazionali.

 

 



[1]     Si tratta degli istituti e luoghi della cultura cui fa riferimento l’art. 101, co. 3, del d.lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. In base al co. 1 del medesimo art. 101, sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

[2]     Inizialmente era partecipata al 30% dal MIBAC e al 70% da Italia Lavoro s.p.a. In seguito, l’art. 26 della L. 69/2009, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato, ha trasferito la partecipazione azionaria detenuta in Ales da Italia Lavoro s.p.a. al MIBAC.

[3]     Per approfondimenti, si veda il dossier “Le leggi - Legge di bilancio 2019 - Volume I - Articolo 1, commi 1 – 401.

[4]     L’art. 23, co. 1, del d.lgs. 75/2017 prevede che, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, opera, tenuto conto delle risorse di cui al co. 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. Il co. 2 dispone che, nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

[5]     Le attività finanziate con il programma di spesa “Politica commerciale in ambito internazionale” in questione sono: Contributo alla definizione delle strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, volte tra l'altro a migliorare l'accesso al mercato estero dei beni, dei servizi e degli investimenti. Gestione Accordi di cooperazione economica bilaterale con i Paesi terzi; Difesa commerciale. Autorizzazioni all'import/export, incluse quelle concernenti i prodotti dual use; embarghi; repressione infrazioni in materia di divieti economici. Gestioni cauzioni in ambito PAC e relativo contenzioso”.

[6]     Le attività finanziate con il programma di spesa “Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy” sono: elaborazione di indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e promozione scambi. Rapporti con istituzioni economiche finanziarie internazionali. Finanziamenti per l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Realizzazione del Piano straordinario per il Made in Italy. Sostegno e vigilanza di enti e associazioni operanti nel settore della promozione. Coordinamento con Regioni. Collaborazione economica con Paesi terzi. Coordinamento missioni diplomazia commerciale.  Sostegno a internazionalizzazione imprese e rapporti con la Società Italiana per le Imprese all'Estero. Studi e analisi sul commercio estero. Coordinamento del sostegno pubblico al credito all'export in ambito internazionale. Attività di supporto alla Commissione permanente del CIPE. Gestione di progetti per l'internazionalizzazione nel quadro della programmazione finanziaria europea e nazionale e a valere su utili di bilancio di SIMEST SPA.

[7]     A seguito di tale riorganizzazione si è dunque proceduto a riallocare le risorse iscritte – a bilancio statale – nello stato di previsione della spesa del Ministero, allocandole in 17 centri di responsabilità amministrativa (CDR), rappresentati dai 15 uffici di livello dirigenziale generale, dal Segretariato generale e dal Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione del Ministro, coinvolti nella definizione degli obiettivi del Ministero.

[8]     Gli Uffici di livello dirigenziale generale sono i seguenti: a) Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese; b ) Direzione generale per la tutela della proprietà  industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi; c) Direzione generale per gli incentivi alle imprese; d) Direzione generale per il commercio internazionale; e) Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica; f) Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; g) Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e  la sicurezza informatica -  Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e delle tecnologie dell'informazione; h) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; i) Direzione generale per le attività territoriali; l) Direzione generale per il mercato, la concorrenza,  la  tutela del consumatore e la normativa tecnica;  m) Direzione generale per la vigilanza  sugli  enti  cooperativi, sulle società e sul sistema camerale; n) Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio

[9]     Si tratta delle azioni di cui all’art. 30, comma 2, lett. da c) ad f), e dunque della:

c)  valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

d)  sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

e)  realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano (tale azione era limitata all’Expo 2015);

f)   realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;

[10]   Recante Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Si tratta del recepimento della normativa europea di riordino e semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

[11] Si tratta del Comitato consultivo per l’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura di prodotti listati per effetto di misure restrittive disposte dall’UE istituito presso il MISE-Direzione generale per la politica commerciale internazionale che è l’autorità nazionale competente per l’applicazione delle disposizioni di adeguamento alla normativa europea in tali materie.

[12] Norme di attuazione e modifiche della L. 18 novembre 1995, n. 496, concernente la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993.

[13] Regolamento recante norme sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione.

[14] Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

[15] Il MISE, prima dell’intervento in esame, li esercitava, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ora è il MAECI che li esercita d’intesa con il MISE e MEF, per le materie di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto previsto dall’art. 22, comma 6 del D.l. n. 201/2011, i poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, sono assunte dalla Cabina di regia.

[16] SACE, inoltre, rilascia, a condizioni di mercato e nel rispetto della normativa europea, garanzie e coperture assicurative per imprese estere, relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia; le medesime garanzie e assicurazioni possono costituire oggetto di rilascio anche a favore di  banche nazionali ovvero a favore di altri operatori finanziari, per crediti destinati al finanziamento delle suddette attività.

La Società può, altresì, concludere accordi di riassicurazione e coassicurazione con imprese ed enti anche esteri, nonché contratti di copertura del rischio assicurativo con primari operatori del settore.

 

[17] Si ricorda che l’art. 30 del D.L. n. 133/2014 ha previsto l’istituzione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e per l’attrazione degli investimenti, le cui finalità sono: l’ampliamento del numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale; l’espansione delle quote italiane del commercio internazionale; la valorizzazione dell’immagine del Made in Italy nel mondo; il sostegno alle iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.

Il citato art. 30, comma 2, del D.L. n. 133/2014 delinea le seguenti linee di intervento: a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese, in particolare PMI;

b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale; c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti; d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano; f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding; g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle PMI; h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri; i) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher; l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia. A tal fine, il citato art. 30 del D.L. n. 133/2014, nell’indicare le finalità da perseguire attraverso il Piano in questione (comma 2, lettere da a) a l)), ha demandato l’adozione del Piano a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro degli affari esteri, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (attualmente denominato “Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”) con specifico riferimento alle azioni relative al settore agroalimentare (cfr. D.M. del 20 febbraio 2015). L’art. 30 citato, al comma 3, prevede che l'ICE-Agenzia provveda all'attuazione del piano, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali.

[18]   In relazione alle modalità di nomina, l'OIV è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti, scelti tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica (DFP). Le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica, nel rispetto di criteri stabiliti dal DFP. La durata dell’incarico di componente dell’OIV è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura comparativa.

[19] L'attuale regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato adottato con DPCM 4 aprile 2019, n. 48.

[20]   L’art. 4-bis del D.L. 86/2018 (L. 97/2018) ha previsto la possibilità, fino al 30 giugno 2019, di adottare i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Si è trattato di una deroga al procedimento ordinario stabilito dall’art. 17, co. 4-bis, della L. 400/1988 (nonché dall’art. 4 del d.lgs. 300/1999), che – nel combinato disposto con il co. 2 – prevede l’adozione dei medesimi regolamenti con DPR, su proposta del Ministro competente e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.