Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: D.L. 79/2018: Fatturazione elettronica per le cessioni di carburante
Serie: Progetti di legge   Numero: 9/1
Data: 20/07/2018
Organi della Camera: VI Finanze


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Fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

20 luglio 2018
Progetti di legge


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L'articolo 1, non modificato al Senato, rinvia al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018, della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

In particolare, l'articolo in esame modifica i commi 917, 927 e 928 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), che hanno introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati.

La fatturazione elettronica (e-fattura) nella legge di bilancio 2018 
La legge di bilancio 2018 (commi 909, 915-917 e 928) ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria (e-fattura) nelle operazioni tra privati (con modifiche alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e, contestualmente, l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).
Si prevedono alcuni esoneri (ad esempio per coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato) e sono dettate le specifiche conseguenze della violazione dell'obbligo di e-fattura (la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie). Si prevede inoltre la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La legge di bilancio ha anche introdotto misure premiali per incentivare la tracciabilità dei pagamenti (riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti).
In tale quadro, la legge di bilancio ha anticipato l'obbligo della fatturazione elettronica (comma 917) al 1° luglio 2018 per alcune operazioni e, in particolare, per:
  • cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A..
Più in generale, ai sensi del comma 920 – con una modifica all'articolo 22, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, D.P.R. IVA – è introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA.
Per ulteriori informazioni sull'incentivazione della fatturazione elettronica nel tempo, si rinvia al tema web dedicato all'IVA.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 30 aprile 2018 ha individuato le prime linee guida per l'entrata in vigore dell'obbligo di e-fattura.

Si segnala in questa sede che è all'esame della Camera il decreto-legge n. 87 del 2018 (cd. decreto "dignità", A.C. n. 924). L''articolo 11 di tale provvedimento posticipa i termini per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) da parte dei soggetti passivi IVA riferiti al 2018. In particolare:

  • in caso di comunicazione trimestrale, la trasmissione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 è effettuata entro il 28 febbraio 2019, in luogo del mese di novembre 2018;
  • ove si opti per la trasmissione semestrale, i termini sono fissati al 30 settembre per il primo semestre ed al 28 febbraio dell'anno successivo, per il secondo semestre.

Le norme in esame, con una prima modifica (lettera a) del comma 1, che a sua volta modifica la lettera a) del comma 917 della legge di bilancio 2018), posticipano al 1° gennaio 2019 l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione a soggetti IVA.

Più in dettaglio si posticipa al 1° gennaio 2019 l'applicazione del comma 920 della legge di bilancio 2018, che introduce un generale obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, ha fornito ulteriori chiarimenti sull'ambito applicativo dell'e-fattura.

L'Agenzia anzitutto chiarisce che l'obbligo di fatturazione elettronica introdotto dalla legge di bilancio 2018 riguarda le cessioni di benzina e gasolio, effettuate tra soggetti passivi d'imposta, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. In sostanza, sono la tipologia di carburante ed il suo utilizzo ad imporre l'obbligo di fatturazione elettronica, così che ne sono escluse le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all'uso in motori per autotrazione. Ove, al momento della cessione, non vi sia certezza sull'impiego di una determinata tipologia di carburante– astrattamente idoneo ad essere utilizzato in motori tra loro diversi (ad es. il gasolio, che può essere impiegato tanto per il funzionamento del motore di un'imbarcazione/aeromobile, quanto per quello di un auto/motoveicolo) – le esigenze di presidio e contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA impongono che la fatturazione sia elettronica.
La predetta circolare chiarisce tra l'altro alcuni aspetti relativi alla fatturazione elettronica negli appalti, nonché alla registrazione e conservazione delle fatture elettroniche.

Resta dunque ferma la decorrenza dell'obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio 2018 per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A. (lettera b) del comma 917).

Più precisamente, si tratta delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.  Si intende per filiera di imprese l'insieme di soggetti, destinatari della normativa sul Piano straordinario contro le mafie (di cui all' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136), che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

 

Per quanto riguarda le cessioni di carburanti diverse da quelle effettuate a soggetti IVA (cessioni ai privati consumatori), esse - vedi anche alla successiva lettera b) - dal 1° luglio 2018 non devono essere certificate con scontrino o ricevuta fiscale, ma a partire dalla stessa data l'esercente dell'impianto è obbligato alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: il comma 909, lettera b) della legge di bilancio 2018 ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2018, l'obbligo di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori.

Con il provvedimento del 28 maggio 2018, n. 106701, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno definito le regole che devono essere seguite dai gestori di distributori di carburanti a elevata automazione per comunicare i dati relativi ai corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio.

La lettera b) del comma 1 modifica la decorrenza di alcune norme della legge di bilancio 2018 prevista dal comma 927, che nella originale formulazione dispone l'applicazione dal 1° luglio 2018 di tutte le norme che anticipano l'applicazione della e-fattura (ovvero dei commi da 920 a 926).

Con le modifiche in esame, coerentemente alle modifiche poste alla lettera a), la decorrenza di tali norme viene differenziata.

In particolare, si applicano dal 1° luglio 2018 le norme che:

  • consentono di dedurre dalle imposte sui redditi e di detrarre dall'IVA le sole spese per carburante effettuate con pagamenti tracciabili (nuovi commi 922 e 923);
  • attribuiscono agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta, pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, utilizzabile in compensazione e nei limiti della normativa UE in tema di aiuti cd. de minimis (commi 924 e 925).

Si applicano invece dal 1° gennaio 2019 le norme che:

  • rendono obbligatoria la fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA (comma 920, già commentato alla lettera a));
  • escludono dall'obbligo di certificazione fiscale con scontrino o ricevuta (con modalità diverse dalla fattura), previsto dalla legge per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione, solo gli acquisti effettuati al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione (comma 921), dunque ai privati consumatori;
  • abrogano le disposizioni vigenti in tema di documentazione, da parte delle imprese, degli acquisti di carburanti per autotrazione (cd. scheda carburante) elencate al comma 926. Tali modalità di documentazione, nonostante il posticipo della e-fattura, continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2018. Le imprese tuttavia, come visto sopra, devono utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per godere delle agevolazioni fiscali connesse all'acquisto dei carburanti (deduzione ai fini delle imposte sui redditi e detrazione IVA).

L'articolo 2 (anch'esso non modificato nel corso dell'esame al Senato) al comma 1 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fispe) di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

Il Fondo è stato istituito dall' articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Il comma 2 contiene la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari recati dal decreto-legge in esame - derivanti dal rinvio al 1° gennaio 2019 dell'obbligo della fatturazione elettronica, di cui all'articolo 1, e dal rifinanziamento del FISPE per l'anno 2020, di cui al precedente comma 1.

Tale oneri sono quantificati complessivamente in 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, in 29 milioni per l'anno 2019 e in 12,6 milioni per l'anno 2020.

Le relative coperture finanziarie vengono individuate come segue:

  • quanto ai 56,6 milioni per l'anno 2018, le coperture sono reperite:

  • per 3 milioni a valere sul fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MiSE) in corrispondenza dei residui passivi eliminati per effetto del programma di riaccertamento straordinario dei residui disposto dal decreto-legge n. 66 del 2014;
  • per 3 milioni a valere sul fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MiSE in corrispondenza dei residui passivi riaccertati annualmente ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009);
  • per 30,9 milioni mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per l'anno 2018, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al MiSE, per 1 milione di euro, e quello relativo al MEF, per 29,9 milioni;
  • per 20 milioni mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili.
Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 199, della legge di stabilità 2015 ( legge n. 190 del 2014) nello stato di previsione del MEF (capitolo 3073), con una dotazione originaria di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni a decorrere dal 2018. L'articolo 1, comma 690, della legge di bilancio 2018 ( legge n. 205 del 2017), che ha da ultimo modificato la norma istitutiva, ha aumentato la dotazione del Fondo a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, confermandone la dotazione a regime per 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il fondo è diretto a finanziare le seguenti finalità:
-   interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili;
-   prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania;
-   altri lavori socialmente utili.
Il fondo è annualmente ripartito con D.P.C.M., adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  • quanto ai 29 milioni per l'anno 2019, la copertura è posta interamente sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2018, allo scopo utilizzando per 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al MiSE e per 27 milioni quello relativo al MEF;

  • quanto ai 12,6 milioni per l'anno 2020, la copertura è posta a valere sulle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo 1 del decreto-legge in esame.

 

Le maggiori entrate si riferiscono alle maggiori imposte dirette che si prevede saranno versate per effetto della attesa emersione di base imponibile.

Il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 29 giugno 2018, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (articolo 3, anch'esso non modificato).