Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: D.L. 55/2018: Interventi per le popolazioni colpite dal sisma del 2016 - A.C. 804
Riferimenti: AC N.804/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 4/2
Data: 04/07/2018
Organi della Camera: VIII Ambiente

3 luglio 2018

marzo 2018


 

 

 

 

 

Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

D.L. 55/2018 - A.C. 804

 

 

 

 

 

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Dossier n. 22/2

 

 

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 4/2

 

 

 

 

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D18055B

 



 

I N D I C E

 

 

Articolo 01 (Proroga stato di emergenza) 1

Articolo 02 (Disposizioni in materia di creazione di aree attrezzate per proprietari di seconde case) 3

Articolo 03 (Disposizioni in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata) 5

Articolo 04 (Indennità di occupazione di suolo pubblico) 6

Articolo 05 (Interventi di immediata esecuzione e differimento di termini) 7

Articolo 06 (Revisione della soglia di obbligatorietà delle S.O.A) 10

Articolo 07 (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative) 11

Articolo 08 (Disposizioni in materia di ruderi e collabenti) 17

Articolo 09 (Semplificazioni in materia di strumenti urbanistici attuativi) 19

Articolo 010 (Semplificazioni amministrative) 22

Articolo 011 (Soggetti attuatori) 23

Articolo 012 (Semplificazione dei lavori della Conferenza permanente) 28

Articolo 013 (Disposizioni in materia di centrali uniche di committenza) 30

Articolo 014 (Disposizioni in materia di materiali da scavo) 31

Articolo 015, commi 1, lett. a)), e 2 (Proroga dei mutui dei comuni colpiti da eventi sismici) 34

Articolo 015, comma 1, lett. b)) (Proroga dell’indennità degli amministratori locali  dei comuni colpiti da eventi sismici) 35

Articolo 1, commi 1 e 2 (Proroga e sospensione termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi) 38

Articolo 1, commi 3, 4 e 5 (Sospensione canone RAI) 41

Articolo 1, comma 6 (Differimento dei termini di sospensione dal pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia) 44

Articolo 1, comma 6-bis (Esenzioni in favore delle utenze localizzate in "zona rossa") 47

Articolo 1, comma 6-ter (Deroga raccolta differenziata rifiuti) 48

Articolo 1, commi 6-quater e 8-bis (Deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale) 50

Articolo 1, commi 7, 8 e 9 (Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica e copertura finanziaria) 52

Articolo 1-bis (Proroga della sospensione dei mutui) 54

Articolo 1-ter (Indennità di importo equiparato al trattamento di integrazione salariale) 55

Articolo 1-quater (Deroghe alla disciplina sulle distanze dal confine stradale) 56

Articolo 1-quinquies (Linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione) 58

Articolo 1-sexies (Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati) 59

Articolo 1-septies (Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi) 66

 


Articolo 01
(Proroga stato di emergenza)

 

 

L’articolo 01, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga lo stato di emergenza per le aree terremotate fino al 31 dicembre 2018, indicando risorse nel limite complessivo di 300 milioni di euro. La disposizione stabilisce inoltre una deroga alle previsioni del nuovo codice della protezione civile, in base alla quale lo stato di emergenza in parola potrà essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi.

 

Con una novella all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, viene inserito in tale disposizione un nuovo comma 4-bis: tale disposizione prevede che lo stato di emergenza, già prorogato con successivi provvedimenti - da ultimo con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, per 180 giorni - sia ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2018.

 

Ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di 300 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile.

 

La disposizione stabilisce inoltre una deroga espressa alle previsioni del nuovo codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), stabilendo che lo stato di emergenza in parola possa essere in futuro ulteriormente prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi.

Si ricorda che l’articolo 24, comma 3, del nuovo codice della protezione civile stabilisce un limite temporale per la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, che non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

 

In ordine alle proroghe dello stato di emergenza per il sisma del Centro Italia, si ricorda che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo 2018, n. 52, è stata recata la proroga di centottanta giorni dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017. Per il proseguimento degli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale in rassegna, si sono previste risorse nel limite complessivo di euro 570.000.000,00, di cui euro 300.000.000,00 mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali e euro 270.000.000,00 mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla  citata contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, intestata al commissario straordinario.

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 aveva già disposto una proroga dello stato di emergenza: in considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la norma aveva previsto che la durata dello stato di emergenza già dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, fosse prorogata fino al 28 febbraio 2018. Si prevedeva, allora, che lo stato di emergenza in questione potesse essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni (come poi avvenuto, con la sopracitata Deliberazione del 22/02/2018). Allo scopo di fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attività di assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza, assicurando le necessarie attività senza soluzione di continuità, oltre che per fare fronte all'anticipazione disposta ai sensi delle norme richiamate, si portava da 500 a 700 milioni di euro il relativo limite di spesa.

 


 

Articolo 02
(Disposizioni in materia di creazione di aree attrezzate per proprietari di seconde case)

 

 

L'articolo 02, introdotto durante l’esame al Senato, è finalizzato a consentire la messa a disposizione di aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili da parte dei proprietari di seconde case danneggiate dagli eventi sismici in questione (nuovo art. 4-ter del D.L. 189/2016).

Messa a disposizione di aree attrezzate (art. 4-ter, comma 1)

Il comma 1 del nuovo articolo 4-ter, introdotto nel testo del D.L. 189/2016 dalla norma in esame, prevede che possano essere messe a disposizione, a cura delle Regioni interessate, su richiesta dei singoli Comuni, aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili.

Ambito soggettivo di applicazione

I soggetti a cui è destinata la norma (e che potranno quindi collocare camper, roulotte e altre unità immediatamente amovibili) sono quelli di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), del D.L. 189/2016.

Tale lettera fa riferimento ai proprietari ovvero agli usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento o ai familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma (con esito B, C o E nella scheda AeDES)[1], diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

Poiché la lettera a) fa riferimento alle “prime case” e la lettera b) alle unità immobiliari che, alla data dell’evento sismico, “risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente … ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario”, ne risulta che la lettera c) fa riferimento in sostanza alle “seconde case” non affittate oppure “alle secondo case” concesse in affitto ma non adibite a residenza.

Ambito temporale di applicazione

La norma in esame ha un ambito temporale di applicazione limitato, in quanto opera nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.

Inserimento delle aree nel piano comunale di emergenza (art. 4-ter, comma 2)

Il comma 2 del nuovo articolo 4-ter, dispone che le aree attrezzate in questione sono inserite nel piano comunale di emergenza e individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 1/2018.

L’art. 12 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) dispone che lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni. Lo stesso articolo, tra l’altro, affida ai Comuni la “predisposizione dei piani comunali o di ambito, … sulla base degli indirizzi nazionali e regionali”.

Con il termine di “aree di emergenza” si fa riferimento a “luoghi destinati ad attività di protezione civile e (che) devono essere preventivamente individuate nella pianificazione di emergenza”[2].

Copertura finanziaria (art. 4-ter, comma 3)

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dall’articolo in esame fissando un tetto di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, individuando la copertura nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione delle aree terremotate (ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.L. 189/2016).

Criteri per l’attuazione dell'articolo in esame (art. 4-ter, comma 3)

Il comma 3, infine, demanda ad un’apposita ordinanza del Commissario straordinario la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse, nonché le modalità e le procedure per l’individuazione e la fruizione delle aree.

 

 


 

Articolo 03
(Disposizioni in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)

 

 

L'articolo 03, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che i contributi per gli interventi di ricostruzione e o di recupero degli immobili privati distrutti o gravemente danneggiati siano concessi anche per le finalità di adeguamento antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.

In particolare, con riguardo alla concessione dei contributi per gli immobili distrutti, la lettera a), che modifica la lettera a) dell’art. 6, comma 1,  del D.L. 189/16, prevede che le superfici preesistenti di tali immobili siano aumentabili anche ai fini dell’adeguamento antincendio e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. La norma vigente prevede la concessione di un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico. La disposizione in esame prevede l’aumento di tali superfici anche per le finalità di adeguamento antincendio e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

La lettera b), che modifica la lettera c) dell’art. 6, comma 1,  del D.L. 189/16, prevede che il contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, sia concesso anche per l’eliminazione delle barriere architettoniche e l'adeguamento energetico ed antincendio. La norma vigente prevede la concessione di un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio. Con la novella in esame nell’ambito delle finalità di miglioramento sismico sono inclusi anche l’adeguamento energetico e antincendio e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

 


 

Articolo 04
(Indennità di occupazione di suolo pubblico)

 

 

L'articolo 04, introdotto al Senato, modifica le disposizioni in tema di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nelle zone colpite dal sisma; in particolare, per effetto delle modifiche in esame, nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo sono inserite anche le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione.

 

A tale scopo viene modificato l'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il quale contiene i criteri e le modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata.

Il comma 8 del richiamato articolo chiarisce che rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento quelle relative alle prestazioni tecniche e amministrative; con le modifiche in esame viene introdotto il comma 8-bis, ai sensi del quale sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo anche le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione.

 

Tra le entrate tributarie di cui dispongono i comuni vi sono la Tosap e il Cosap, rispettivamente la tassa e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è disciplinata dal Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico e le occupazioni sottostanti il suolo medesimo. I comuni, a norma dell’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 hanno facoltà - in sostituzione della predetta tassa – di assoggettare l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, ad apposito canone.

 


 

Articolo 05
(Interventi di immediata esecuzione e differimento di termini)

 

 

L'articolo 05, introdotto durante l’esame al Senato, integra la disciplina vigente (recata dall’art. 8 del D.L. 189/2016) che consente l’effettuazione di interventi di immediato ripristino dell’agibilità degli edifici lievemente danneggiati, prevedendo che i progetti di immediato ripristino possono riguardare singole unità immobiliari (lett. a). Sono altresì prorogati i termini in materia di interventi di immediata esecuzione e di presentazione delle schede Aedes.

 

La lettera a), che inserisce il comma 1-bis nell’articolo 8 del D.L. 189/2016, nel disporre che i progetti di immediato ripristino possono riguardare singole unità immobiliari, prevede altresì che, in tale caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell’intervento all’obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 8, ossia alla finalità di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dagli eventi sismici.

Si ricorda che l'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 189 prevede, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici del Centro Italia, che per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.

 

La lettera b) della disposizione novella poi l’articolo 8, comma 4, del D.L. 189, in materia di interventi di immediata esecuzione, introducendo le seguenti modifiche alla normativa vigente:

 

§  si estende al 31 dicembre 2018 - rispetto al 30 aprile 2018 attualmente previsto - il termine (di sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 della norma) e comunque non oltre la data del 31 dicembre, secondo la novella - entro il quale gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi per la ricostruzione (novella al primo periodo del comma 4);

Si ricorda che l'articolo 5, comma 2, del D.L. 189/2016, ha stabilito le diverse fattispecie di contributi alla ricostruzione, definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge  sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, e che sono erogati per far fronte alle tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici elencati nella norma, nei Comuni colpiti dal sisma.

 

§  si elimina il vincolo attualmente previsto al differimento del termine in parola, attualmente previsto in un'unica volta, potendosi quindi procedere a più differimenti, a seguito della novella; inoltre, si posticipa al 31 luglio 2019 -  rispetto al 31 luglio 2018 attualmente previsto -  il termine entro il quale adottare i possibili differimenti con ordinanza del Commissario (novella al secondo periodo del comma 4);

Si ricorda infatti che l'attuale disposizione, dettata dal secondo periodo del comma 4 in parola, dispone che con ordinanza il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018.

§  si inserisce una nuova previsione relativamente ai centri e nuclei di particolare interesse: in base ad essa, per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e) del D.L. 189, qualora l’intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata nel termine di 150 giorni:

- dall’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi

- o dalla approvazione della deperimetrazione con Deliberazione della Giunta Regionale.

Si ricorda che l’articolo 5, comma 1, lettera e) del D.L. 189, ha stabilito che ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dal sisma, con propri provvedimenti il Commissario straordinario provvede a definire i criteri in base ai quali le Regioni, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi.

Si ricorda poi che l’articolo 11 del D.L. n. 189 reca l'articolata disciplina in materia di interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali.

 

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 05 in esame, è poi differito al 31 dicembre 2018 il termine per la compilazione e la presentazione della scheda AeDES da parte del tecnico incaricato - attualmente previsto al 31 marzo 2018 dalla normativa primaria.

 

L'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al comma 5, prevede che i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda AeDES, provvedono entro la data del 31 marzo 2018 alla compilazione ed alla presentazione della scheda AeDES, corredata della relativa perizia giurata e della documentazione prevista dalle ordinanze commissariali. L'inosservanza del termine o delle modalità di redazione e presentazione della scheda AeDES previste dalle ordinanze commissariali determina la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo previsto dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

In materia sono altresì intervenuti l'art. 9, comma 1, dell'Ordinanza 24 aprile 2018, n. 55 nonché l'Ordinanza 28 marzo 2018, n. 52

 

Conseguentemente, il termine del 30 giugno 2018, di cui all'Ordinanza 24 aprile 2018, n. 55, in materia di deposito delle schede Aedes, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e non si applica, fino a tale data, la sanzione della inammissibilità della domanda per mancato rispetto del termine.

La citata ordinanza n. 55 ha previsto, ferme restando le ulteriori disposizioni previste dal citato art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 2017, per la compilazione e la presentazione della scheda AeDES il termine perentorio al 30 giugno 2018, stabilendo, al comma 2 dell'articolo 9, che il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'inammissibilità della domanda, salvo la ricorrenza nel ritardo di cause non imputabili al richiedente.

Con tali disposizioni, attraverso norma primaria, si incide su disposizioni di tipo ordinanziale adottate dal commissario.

 


 

Articolo 06
(Revisione della soglia di obbligatorietà delle S.O.A)

 

 

L'articolo 06, introdotto nel corso dell’esame al Senato, aumenta da 150.000 euro a 258.000 euro l’importo dei lavori superato il quale è obbligatoria l’attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione,  da parte delle società organismi di attestazione (SOA), per le imprese affidatarie degli interventi di immediata riparazione degli edifici con danni lievi. La norma, che modifica il comma 5 dell’articolo 8 del D.L. 189/2016, deroga alla disciplina sui contratti pubblici, che prevede in via generale che l’attestazione venga rilasciata per lavori di importo superiore a 150.000 euro.

 

L’articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede una procedura specifica per l’avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro. L’articolo 8 prevede - al comma 5 – che i lavori vengano affidati obbligatoriamente a imprese in possesso di determinati requisiti, tra i quali, alla lettera c), il possesso della qualificazione prevista dall'articolo 84 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/16) per i lavori di importo superiore ai 150.000 euro. Tale importo è elevato dalla norma in esame a 258.000 euro.

L'art. 84 del Codice dei contratti pubblici disciplina il Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici prevedendo che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

Si ricorda, infine, che previsioni analoghe alla norma in esame sono state disposte per i territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto. Il decreto n. 3106 del 7 novembre 2017, recante l’approvazione e l’aggiornamento delle “Linee Guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012”, ha previsto infatti la qualificazione rilasciata dalle SOA per lavori di importo pari o superiore a 258.000 euro come indicato dall’ordinanza n. 51/15.

 

 


 

Articolo 07
(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

 

 

L’articolo 07, introdotto nel corso dell’esame al Senato, riscrive integralmente la disciplina in materia di interventi eseguiti senza titolo abilitativo per immediate esigenze abitative (contenuta nell’art. 8-bis del D.L. 189/2016), al fine precipuo di garantire la temporaneità delle nuove opere e  – tramite la previsione della prestazione di apposite garanzie, sotto forma di cauzioni o fideiussioni – la loro demolizione una volta completata la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

Ambito di applicazione (comma 1, primo periodo)

Il nuovo comma 1 dell’art. 8-bis del D.L. 189/2016, conseguente alla riscrittura operata dall'articolo in esame, fa rientrare nell’attività edilizia libera (per la quale quindi non è necessario nessuno dei titoli abilitativi previsti dal testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001) le opere o i manufatti o le strutture (che nel seguito, per brevità, saranno indicati con il termine generico di “installazioni”) realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari (o loro parenti entro il terzo grado), usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici e dichiarati inagibili.

Nell’assoggettare tali installazioni all’attività edilizia libera, la norma fa riferimento all’art. 6, comma 1, lettera e-bis) del D.P.R. 380/2001. In base a tale richiamata disposizione, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

 

Tale parte della disposizione riproduce, in gran parte, quanto previsto dal testo vigente.

Rispetto al testo vigente viene precisato che le nuove installazioni devono essere utilizzate in luogo delle soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla protezione civile.

Rispetto al testo vigente viene altresì precisato che sono fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico.

Si fa notare che l’art. 6 del D.P.R. 380/2001, nel disciplinare le attività di edilizia libera, dispone che tali attività devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Si fa altresì notare che il testo vigente della lettera a) del comma 2 prevede che il responsabile dell’installazione presenti una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti, tra l’altro, il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica.

 

Un’altra differenza rispetto al testo vigente risiede nell’ampliamento del periodo temporale a cui la norma fa riferimento: mentre la disposizione vigente riguarda le installazioni realizzate o acquistate dal 24 agosto 2016 fino al 24 agosto 2017, il nuovo testo in esame prolunga il periodo in questione fino all’entrata in vigore della disposizione in esame.

Condizioni per l’applicazione (comma 1, secondo periodo)

Il secondo periodo del comma 1 detta, con riferimento alle nuove installazioni, una serie di condizioni aggiuntive per l’assoggettamento (disposto dal periodo precedente) al regime di edilizia libera.

La norma richiede infatti che le predette opere o manufatti o strutture:

·     consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee;

Tale condizione è finalizzata a rendere l’ambito di applicazione il più aderente possibile al testo unico dell’edilizia. Vengono infatti richiamate le “esigenze contingenti e temporanee” e l’amovibilità dell’installazione a cui fa riferimento l’art. 6, comma 1, lettera e-bis) del D.P.R. 380/2001.

Si tratta di una condizione che sembra restringere l’ambito di applicazione rispetto a quanto previsto dal testo vigente, ove non vengono dettate prescrizioni sul tipo di immobile.

·     siano realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile.

Tale seconda condizione, che restringe l’applicazione della norma ai soggetti che hanno l’abitazione principale inagibile, sembra avere una finalità analoga a quella prevista dalla lettera f) del testo vigente del comma 1, in base alla quale il richiedente non deve disporre a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune, nonché a quella di cui alla successiva lettera g), secondo cui il nuovo edificio deve risultare adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche o di un parente entro il terzo grado.

 

Risultano invece soppresse nel nuovo testo le condizioni presenti nel testo vigente (alle lettere a)-g) del comma 1). Non viene più richiesto (come invece prevede la lettera b) del vigente comma 1) che il richiedente sia altresì proprietario o suo parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento sull'area su cui è stata realizzata la nuova installazione. Così come non viene più richiesto (come invece prevede la lettera c) del vigente comma 1) che l’area su cui è stata realizzata l’installazione ricada in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del piano di assetto del parco vigenti alla data dell'evento sismico.

Risultano altresì soppresse le condizioni di cui alle lettere d) ed e) del testo vigente, che impongono limiti alla volumetria della nuova installazione (che non può superare quella dell'immobile dichiarato inagibile) e l’obbligo di presentare domanda di accesso al contributo pubblico previsto dal D.L. 189/2016 per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile.

In realtà tali condizioni risultano contemplate, seppur in modo implicito, rispettivamente dall’ultimo periodo del comma 1 e dal comma 5.

 

Un’ulteriore differenza rispetto al testo vigente si riscontra in relazione alla comunicazione di avvio lavori prevista dalla citata lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001.

Mentre il testo vigente conferma l’obbligo di presentazione di tale comunicazione, il nuovo testo in esame precisa che tale comunicazione non è più necessaria (il testo infatti prevede l’applicazione della disciplina in esame alle opere e ai manufatti succitati alle condizioni precedentemente citate “anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera e-bis)”).

Si fa notare che, in base al testo vigente del comma 6, la presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l'immobile non è ancora utilizzabile a fini abitativi.

La nuova disciplina non riproduce inoltre la disposizione, contemplata dal testo vigente, che prevede la presentazione della comunicazione previa acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica e del nulla osta dell'Ente parco.

Esclusione delle sanzioni per assenza di autorizzazione paesaggistica o per lavori ad essa difformi (comma 2)

Il comma 2 precisa che - limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato - non si applicano le sanzioni previste dall’art. 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L’art. 181, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, dispone che chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del D.P.R. 380/2001, vale a dire con l’arresto fino a due anni e l'ammenda da 30.986 a 103.290.

Resta fermo l’obbligo di demolizione o rimozione delle strutture e il ripristino dello stato dei luoghi disposto dal comma 1.

Inefficacia dei provvedimenti di demolizione e sequestro finora emanati (comma 3)

Il comma 3 stabilisce l'inefficacia delle ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e delle misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni indicate dal comma 1.

Disciplina applicabile dopo la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma (comma 1, terzo periodo, e comma 4)

Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Il terzo periodo del nuovo testo del comma 1 prevede che, entro 90 giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti che hanno realizzato o acquistato le installazioni temporanee di cui al primo periodo devono provvedere alla demolizione o rimozione delle installazioni e al ripristino dello stato dei luoghi.

Tale disposizione conferma quanto già previsto dal testo vigente, secondo cui gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (SAE).

 

In caso di inadempimento ai citati obblighi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, il comma 4 dispone che provvede il Comune nel cui territorio è stato realizzato l’intervento, a spese del responsabile dell’installazione.

Possibilità di mantenere le installazioni al verificarsi di date condizioni

Il terzo periodo del nuovo testo del comma 1 consente di mantenere in essere le installazioni qualora - in base ad accertamenti eseguiti dagli uffici comunali - siano state rispettate:

-   le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data dell’entrata in vigore della disposizione in esame;

-   e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

La norma dispone che, qualora si opti per il mantenimento delle installazioni, sono fatti salvi:

-   il rispetto della cubatura massima edificabile nell’area di proprietà privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell’edificio esistente dichiarato inagibile;

Si tratta di una disposizione che riprende quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del testo vigente, secondo cui la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo abilitativo non deve essere superiore a quella dell'immobile dichiarato inagibile.

-   e la corresponsione del contributo per il rilascio del permesso di costruire (disciplinato dall’art. 16 del D.P.R. 380/2001).

Norme volte a garantire l’esecuzione delle demolizioni (commi 5 e 6)

Garanzia allegata alla domanda di contributo

Al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di demolizione (previsti dalle disposizioni testé commentate), il comma 5 prevede che la domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da apposita garanzia. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, abbiano già presentato la domanda di contributo, devono provvedere alla necessaria integrazione documentale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

Il testo vigente della lettera e) del comma 1 prevede che il richiedente deve aver già presentato ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di avvio lavori (prevista dalla disciplina vigente) la domanda di accesso al contributo per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile.

Modalità di prestazione della garanzia

Il comma 5 stabilisce che la garanzia deve essere prestata:

-   sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;

-   ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

 

Il comma 6 disciplina l’importo della garanzia, stabilendo che deve essere pari al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell’immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del Comune nel cui territorio l’intervento è stato eseguito.

Viene altresì prevista, sempre dal comma 6, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile (limitazione della responsabilità del fideiussore allo stesso termine della obbligazione principale), nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

Obblighi documentali in capo al soggetto responsabile dell’installazione

Dal combinato disposto delle norme dettate dai commi 5 e 6 si ricava che il soggetto responsabile delle installazioni in questione – qualora abbia già presentato domanda di contributo– è tenuto, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, a:

-   presentare al Comune apposita perizia asseverata da cui risulti l’importo della futura demolizione e del rispristino dello stato dei luoghi;

-   integrare la domanda di contributo con la prestazione di una garanzia di importo corrispondente a quello indicato nella citata perizia.

 

Non è invece più presente, come si è avuto modo di sottolineare in precedenza, l’obbligo di presentare la comunicazione di avvio dei lavori.

 

 


 

Articolo 08
(Disposizioni in materia di ruderi e collabenti)

 

 

L'articolo 08, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina che regola l’inammissibilità ai contributi per la ricostruzione dei ruderi e degli edifici collabenti, sopprimendo il riferimento alla mancanza di un allaccio alle reti di pubblici servizi. Prevede, altresì, la non applicazione di tale disciplina agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale.

 

In particolare, la lettera a) modifica il comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016 che prevede attualmente che non sono ammissibili a  contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi.

La norma in esame sopprime il riferimento alla mancanza di un allacciamento alle reti di pubblici servizi. La soppressione sembrerebbe motivata dall’esigenza di non considerare tale requisito ai fini dell’attestazione dell’utilizzabilità di taluni edifici destinati ad attività produttiva (ad es. nel caso di talune tipologie di fabbricati rurali destinati ad attività agricola).

L'articolo 10, comma 2 del D.L. 189/16 specifica che, ai fini della verifica delle condizioni per l’ammissibilità a contributo, l’utilizzabilità degli edifici alle date precedentemente citate deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata, debitamente documentata. Devono essere verificate le condizioni per l’ammissibilità a contributo, da parte dell’ufficio per la ricostruzione competente, anche avvalendosi delle schede AeDES.

Il comma 3 dell’articolo 10 consente la concessione a favore dei proprietari dei suddetti immobili, che alla data del sisma non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, di un contributo, esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell’immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area.

L’ordinanza n. 19 del 2017 (G.U. 89/17), al comma 1 dell’art. 18 (Ruderi ed edifici collabenti), ribadisce l’esclusione dalla ammissibilità ai contributi per la ricostruzione privata per gli edifici aventi le caratteristiche indicate dall’art. 10 del decreto-legge 189/16, stabilendo al comma 2 che la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 viene comprovata mediante certificazioni o accertamenti di autorità pubbliche, comunicazioni o dichiarazioni dei proprietari, usufruttuari o titolari dei diritti reali di garanzia acquisite agli atti di pubbliche amministrazioni ovvero tramite documentazione fotografica o immagini, raffiguranti lo stato dei luoghi in data anteriore agli eventi sismici.

Si segnala che, nell’ambito delle disposizioni per il sisma del 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, le linee guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012 hanno specificato, tra l’altro, che “nel caso di ex fienili o ex caselli annessi a fabbricati ad uso residenziale e non produttivo, usati come autorimessa e/o cantina, è evidente che l’utilizzabilità è assicurata dalla presenza del solo requisito della sicurezza statica, mentre per edifici di tipologia diversa, ma sempre annessi alla residenza e ad uso non produttivo, il requisito della sicurezza deve essere accompagnato dalla presenza di almeno una fornitura, elettrica o idrica. Nel caso invece di fabbricati rurali strumentali dell’azienda agricola l’utilizzabilità è assicurata dalla presenza del solo requisito della sicurezza statica”.

Nell’ambito delle categorie catastali, la categoria F/2 - “Unità collabenti”, riguarda quelle unità immobiliari fatiscenti, ruderi, unità immobiliari demolite parzialmente, con il tetto crollato. Per quanto riguarda le modalità dell’accatastamento delle suddette unità “collabenti”, l’articolo 6, comma 1, del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale), prevede che, ai fini della applicazione delle modalità semplificate di denuncia, indicate all'articolo 7, siano definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria anche le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili (art. 6, comma 1, lettera c), per cui alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

 

La lettera b), attraverso l'inserimento del comma 3-bis all'articolo 10, prevede che le disposizioni riguardanti i ruderi e collabenti non si applichino agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n. 42/2004).

L'art. 10 del Codice individua le categorie di beni culturali, ossia delle cose assoggettate alle disposizioni di tutela contenute nel Titolo I della Parte seconda dello stesso Codice. In tali categorie rientrano i beni che sono considerati beni culturali (co. 3) a seguito della dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13. Per approfondire si rinvia al focus “La nozione di bene culturale”. 

 


 

Articolo 09
(
Semplificazioni in materia di strumenti urbanistici attuativi)

 

 

L'articolo 09, introdotto durante l'esame al Senato, prevede l’esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (c.d. screening di VAS) per gli strumenti urbanistici attuativi di interventi di ricostruzione o ripristino, alle condizioni fissate dalla norma.

Strumenti attuativi interessati dalla norma

La norma in esame fa riferimento agli strumenti urbanistici contemplati dal primo periodo del comma 2 dell’art. 11 del D.L. 189/2016.

Occorre però premettere che l’art. 5, comma 1, lettera e), del medesimo decreto-legge, affida al Commissario straordinario il compito di definire i criteri in base ai quali le Regioni, su proposta dei Comuni, perimetrano (entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali) i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi.

Per tali “centri e nuclei di particolare interesse”, il comma 1 dell’art. 11 del D.L. 189 prevede che la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione sia curata dai Comuni (anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione e assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate), predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di ricostruzione o ripristino degli edifici pubblici o privati, nonché il ripristino e la realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione primaria.

Il comma 2 detta ulteriori disposizioni che si applicano agli stessi strumenti attuativi contemplati dal comma 1.

 

I criteri da seguire per le perimetrazioni sono stati definiti con l’ordinanza 23 maggio 2017, n. 25, pubblicata nella G.U. 5 giugno 2017, n. 128. In attuazione di tale norma sono stati emanati diversi decreti di perimetrazione, relativamente al territorio dei comuni di Torricella Sicura, Valle Castellana, Cortino, Amatrice, Arquata del Tronto, Visso, Castelsantangelo sul Nera, Montegallo, Preci e Norcia.

Condizioni per l’esclusione dalla VAS

L’esclusione contemplata dalla norma non opera automaticamente, ma solo al verificarsi di alcune condizioni.

La norma prevede infatti l’esclusione solo per gli strumenti attuativi che non prevedano contemporaneamente:

a) aumento della popolazione insediabile (in proposito la norma fissa, come criterio di calcolo, l’attribuzione a ogni abitante da insediare di centoventi metri cubi di volume edificabile) rispetto a quella residente al censimento della popolazione effettuato dall’ISTAT nel 2011;

b) aumento delle aree urbanizzate esistenti nel periodo antecedente agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

c) opere o interventi soggetti a procedure di VIA (valutazione di impatto ambientale) o VINCA (valutazione d’incidenza).

 

L’articolo 3 della direttiva VAS (direttiva n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) dispone che i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale e che deve essere effettuata una valutazione ambientale per una serie di piani e programmi tra cui quelli per i settori “della pianificazione territoriale”.

Lo stesso articolo, al paragrafo 3, prevede però che se i citati piani e programmi “determinano l'uso di piccole aree a livello locale” o “modifiche minori dei piani e dei programmi”, allora la valutazione ambientale è necessaria “solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente”.

Tenendo in considerazione le citate disposizioni (recepite nella legislazione nazionale dalla parte seconda del D.Lgs. 152/2006), il Comune dell’Aquila, nell’ambito del processo di ricostruzione per gli eventi sismici dell’aprile 2009, ha deliberato di non assoggettare a VAS il piano di ricostruzione per una serie di motivi, in particolare per la circostanza che “gli interventi previsti dal Piano di Ricostruzione pur riguardando una porzione estesa del territorio, sono da ritenersi prevalentemente rivolti alla ricostruzione post-sisma, di tipo conservativo” e che “il Piano di Ricostruzione, interessa i centri storici del capoluogo e delle frazioni, prevedendo, pertanto, prevalentemente interventi di tipo conservativo” (determinazione n. 43 del 10 marzo 2014). Lo stesso dicasi per altri comuni della provincia dell’Aquila (è il caso ad esempio del Comune di Fontecchio, che conclude il rapporto di screening del dicembre 2013, proponendo di non sottoporre a VAS il piano di ricostruzione dato che “determina l’uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori di piani e programmi, non comportando impatti significativi sull’ambiente”).

Effetti della norma

L’effetto principale della disposizione in esame è quello di velocizzare l’iter di approvazione dei piani attuativi in questione.

Nel Rapporto 2017 sull’attuazione della VAS in Italia, redatto dal Ministero dell'ambiente, si legge che “occorre tuttavia precisare che, essendo la VAS un endoprocedimento integrato nel percorso di formazione, adozione e approvazione del piano/programma, i tempi complessivi risentono del processo di programmazione e pianificazione, che è regolato da tempistiche dettate da norme e circostanze diverse. Nel settore urbanistico comunale, che per altro è quello in cui si concentrano la maggior parte delle VAS svolte, è noto che la fase di concertazione che precede l’adozione del piano in Consiglio comunale, nonché quella di consultazione pubblica sulle osservazioni, prima dell’approvazione definitiva, sono sovente soggette ad un allungamento dei tempi che prescinde totalmente dagli aspetti di VAS” e che “la normativa fissa termini temporali soltanto per alcune fasi procedimentali ma non per il procedimento nel suo complesso … Peraltro, trattandosi di termini ordinatori e non perentori, la complessità del procedimento porta in alcuni casi a procedimenti che eccedono i termini stabiliti, in particolare rispetto alla fase di emanazione del parere motivato”.

 

 


 

Articolo 010
(Semplificazioni amministrative)

 

 

L'articolo 010, introdotto nel corso dell’esame al Senato,  prevede che l’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi sia svolta dal comune che rilascia tali titoli anziché dall’ufficio speciale per la ricostruzione. La norma modifica l’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede il rilascio del titolo edilizio da parte del comune all’esito dell’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, sopprimendo il riferimento all’ufficio speciale per la ricostruzione. Con tale modifica la norma risulta allineata a quanto già previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.L. 189/16 e dalle ordinanze commissariali.

 

L’articolo 12 del D.L. 189/2016, che disciplina la procedura per la concessione e per l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata,  prevede la presentazione dell'istanza di concessione dei contributi all’ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente a specifici allegati (scheda AeDES, relazione tecnica asseverata, progetto degli interventi) e alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio da parte del comune.

L’articolo 3 del D.L. 189/16, che disciplina l’istituzione e le funzioni dell’uffici speciali per la ricostruzione post-sisma 2016, prevede al comma 3, come sostituito dall’art. 2-bis, comma 2, lett. a), del D.L. 148/17, che gli Uffici  speciali  per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i  procedimenti  relativi  ai  titoli abilitativi edilizi, e che, fermo restando ciò, i comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio,  dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e  assicurando  il  necessario  coordinamento  con  l'attività di quest'ultimo.

In linea con quanto sopra stabilito, l'art. 10, comma 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19/17, come modificato dall’art. 5, comma 9 dell’ordinanza 46/18, specifica che l'Ufficio speciale, che riceve la domanda, all'esito della verifica preliminare di cui al comma 1 dell'art. 12 per la concessione del contributo, trasmette al  comune territorialmente competente, con le modalità informatiche di cui all'art. 7, comma 1, la documentazione necessaria per le verifiche di competenza in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento.

 

 


 

Articolo 011
(Soggetti attuatori)

 

 

L'articolo 011, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica la disciplina riguardante i soggetti attuatori per gli interventi riguardanti gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici, al fine di prevedere il coinvolgimento dei comuni quali soggetti attuatori e consentire ad altri soggetti, oltre al Ministero dei beni culturali, di assumere le funzioni di soggetto attuatore per i lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza europea o per quelli per i quali non si siano proposte le diocesi. Ulteriori disposizioni consentono alle diocesi di seguire le procedure previste per la ricostruzione privata, per la selezione dell’impresa esecutrice, per la realizzazione delle opere di  importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento.

I comuni tra i soggetti attuatori

L'articolo 15 del D.L. 189/2016 indica i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto medesimo; essi sono così individuati, nel testo vigente:

a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;

b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l'Agenzia del demanio;

e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano indicato e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea (stabilita dall’art. 35 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, pari a euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni).

 

La lettera a), modificando la citata  lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 del D.L. 189/2016, aggiunge, dopo le previste Diocesi, anche i Comuni come nuovo soggetto attuatore.

 

Si ricorda che il comma 2 dell'attuale art. 15 dispone, relativamente agli interventi di cui alla citata lettera a) del comma 1, che il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo alla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza.

 

Con la lettera b), si introduce un nuovo comma 1-bis nell'art. 15 oggetto di novella, prevedendo che per lo svolgimento degli interventi in questione i Comuni possano avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell’articolo 50-bis del decreto-legge n. 189.

 

Si ricorda che l'art. 50-bis del D.L. 189, inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, ha introdotto una articolata serie di disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile per far fronte alle esigenze poste dalla gestione dei territori colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016.

Si prevede, al riguardo, che in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione i Comuni del cratere sismico possano assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale e nei limiti di spesa ivi indicati, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (comma 1). Inoltre, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 50 in parola, i Comuni medesimi possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale indicati. In base al comma 2, con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il comma 3 stabilisce che le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze, mentre è data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità. Si ricorda poi che il comma 3-bis stabilisce che, nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al citato comma 3. Tali contratti, prevede il successivo  comma 3-ter dell'art. 50-bis, possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche, disponendosi di seguito nella norma in ordine ai relativi compensi. Il comma 3-quinquies della norma richiamata vincola il numero dei contratti che i Comuni sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, che non può essere superiore a trecentocinquanta. Successive disposizioni disciplinano i profili delle assunzioni da parte delle Province e della protezione civile.

 

Si ricorda al riguardo che ruolo e funzioni del RUP sono disciplinate dalla legge sul procedimento amministrativo, L. 241 del 90 e, per appalti e concessioni, dal Codice dei contratti pubblici, D. lgs. 50/2016, dove l'art. 31 stabilisce che questi è di livello apicale, nominato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, mentre laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. In materia, con riferimento all'affidamento di appalti e concessioni, sono intervenute anche apposite Linee guida dell'ANAC, n. 3 del 26 ottobre 2016.

 

Posto che la disposizione, alla lettera b), formula un rinvio generale all'articolo 50-bis del D.L. 189 del 2016, ove si prevedono fattispecie diverse in ordine alla assunzione di personale da parte dei Comuni del cratere sismico, comprese forme di assunzione di tipo contrattuale, si valuti l’opportunità di definire l'ambito del rinvio a tale disposizione, alla luce dei vincoli previsti dall'ordinamento circa requisiti e presupposti per la nomina del responsabile unico del procedimento.

Le funzioni di soggetto attuatore

La lettera c) novella il comma 3 dell'articolo 15:

Ø tale norma attribuisce la funzione di soggetto attuatore al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli interventi di cui alla già richiamata lettera e) del comma 1 (vale a dire sui beni ecclesiastici) ove di importo superiore alla soglia di rilevanza europea: la disposizione in esame aggiunge - in alternativa - la fattispecie dei beni ecclesiastici per i quali non si siano proposte le Diocesi. Si estende, quindi, la fattispecie di tale diverso soggetto attuatore anche alle opere per le quali le Diocesi non si siano proposte;

Ø al tempo stesso, si prevede che - oltre al MiBact - nella fattispecie in questione (di opera soprasoglia o per la quale alcuna Diocesi si sia proposta) possano essere soggetti attuatori in tal caso anche gli altri soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d) del medesimo articolo 15, ossia:

-        Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione (lettera a);

-        il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (lettera c);

-         l'Agenzia del demanio (lettera d).

La norma provvede a integrare il novero dei soggetti attuatori per tale tipologia di interventi senza definire un criterio per l’individuazione concreta del soggetto attuatore competente.

Interventi di competenza delle Diocesi per importi non superiori a 500.000 euro

Con la lettera d), si introduce un nuovo comma 3-bis, che prevede che gli interventi di competenza delle Diocesi (di cui al comma 1, lettera e) dell’articolo 15 del D.L. 189/16), di importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento, ai fini della selezione dell'impresa esecutrice, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata di cui al comma 13 dell'articolo 6 del D.L. 189/16.

L'art. 6 del D.L. n. 189/2016, che reca i criteri e le modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, prevede al comma 13, come modificato dall’art. 1, comma 740, della legge di bilancio 2018 (L. 205/17), che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del medesimo D.L. 189/16, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati dal commissario straordinario, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

 

In tale ambito, è prevista, inoltre, l’emanazione di una ordinanza commissariale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.L. 189/16, sentito il Presidente della Conferenza Episcopale italiana (CEI) e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di stabilire le modalità di attuazione della suddetta disposizione, dirette ad assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.

Ulteriori disposizioni

Il comma 3-bis prevede, altresì, che resti confermato il protocollo d’intesa, firmato il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), che definisce le  modalità attraverso  cui  rendere stabile e continuativa la consultazione e  la  collaborazione  tra  i soggetti contraenti al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione.

 

L’art. 14, comma 9 del D.L. 189/16 prevede che per la fase di programmazione e ricostruzione dei  beni  culturali e delle opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a) e c), si promuove un Protocollo di intesa tra il commissario  straordinario per la ricostruzione, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il rappresentante delle diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine  di  concordare  priorità,  modalità  e termini per il recupero dei beni danneggiati.

Con l'ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017 è stata prevista la messa in sicurezza delle chiese danneggiate con interventi finalizzati a garantire la continuità  dell'esercizio del culto. In particolare, l'ordinanza ha approvato i seguenti criteri, individuati dal gruppo di lavoro costituito a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa del 21 dicembre 2016, per la formazione del programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità del culto: assenza di altri luoghi di culto nell'ambito territoriale di riferimento delle comunità; apertura al culto dell'edificio interessato alla data del 24 agosto 2016; livello di danneggiamento modesto, anche risolvibile con interventi strutturali di carattere locale (l’allegato A contiene l'elenco delle chiese interessate  e l'allegato B la ripartizione delle risorse per diocesi, con ammontare complessivo pari a 14,4 milioni di euro, posto a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016).

Successivamente, con l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017 è stato approvato il primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), come indicati nell'allegato n. 1 alla medesima ordinanza redatto in conformità ai criteri individuati dal Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di intesa del 21 dicembre 2016

 

Infine, si prevede che, entro sessanta giorni dalla data dell’entrata in vigore della disposizione, venga istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale, al fine di definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle Diocesi per la realizzazione delle opere (di cui al comma 1, lettera e) dell’art. 15 del D.L. 189/16) di importo superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea.

 

 


 

Articolo 012
(Semplificazione dei lavori della Conferenza permanente)

 

 

L’articolo 012 modifica la disciplina sulla composizione della Conferenza permanente di cui all'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016. Tale norma stabilisce che la Conferenza è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato ed è composta da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco e del Comune territorialmente competenti. Come sopra accennato, la novella prevede che, in assenza dell'Ente parco, partecipi alla Conferenza il rappresentante di altra area naturale protetta.

 

L'articolo 16 del D.L. 189/2016 ha istituito la Conferenza permanente, quale organo a competenza intersettoriale, al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici. Essa opera come una vera e propria conferenza di servizi decisoria: infatti, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, che è adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte (cfr. art. 14-quater, co. 1, L. 241/1990). Si prevede, inoltre, che la determinazione conclusiva del procedimento ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. La determinazione comporta la non applicazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi edilizi. Tale è l’effetto del rinvio all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 7 del Testo unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001), che esclude talune opere e interventi pubblici dall’applicazione del titolo II del T.U., in cui sono contenute le norme riguardanti i titoli abilitativi edilizi tra i quali il permesso di costruire e la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Per tali opere e interventi non è richiesto, pertanto, il rilascio di titoli abilitativi edilizi.

La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento.

 

Quanto alle funzioni della Conferenza permanente, esse riguardano:

-      l’espressione del parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;

-      il potere di approvare i progetti, che sono predisposti dai soggetti attuatori (di cui all’art. 15 del D.L. 189/2016) e, in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali, dai Comuni, dalle unioni dei Comuni, dalle unioni montane e dalle Province interessati. La norma specifica che i predetti progetti sono approvati ai sensi dell’articolo 27 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/16), che disciplina le diverse fasi relative alla procedura di approvazione dei progetti sui lavori, definendo norme di dettaglio in relazione all’attività svolta dalle conferenze di servizi;

-      l’approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali (di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali) e l’acquisizione dell’autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

-      l’espressione del parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali, previsto dall'art. 27 del D.L. n. 189/2016. Tale programma, secondo quanto prevede l’articolo 27 citato, è approvato dal Commissario straordinario, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario nonché agli acquedotti.

 

 

 


 

Articolo 013
(Disposizioni in materia di centrali uniche di committenza)

 

 

L'articolo 013, introdotto durante l’esame al Senato, interviene sulla disciplina in materia di centrali di committenza (di cui all’articolo 18 del D.L. 189/2016)  allo scopo di ampliare il novero dei soggetti di cui possono avvalersi i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza.

 

In particolare, la lettera a) modifica il comma 1 del citato articolo 18, allo scopo di consentire ai soggetti attuatori “anche” il ricorso alla centrale unica di committenza laddove la norma vigente prevede l’obbligo per i soggetti attuatori di avvalersi di tale centrale.  

La lettera b) modifica inoltre il comma 2 del medesimo articolo 18 consentendo ai soggetti attuatori costituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di avvalersi anche delle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite ai sensi della normativa vigente.

La lettera c), infine, che aggiunge il comma 5-bis al citato articolo 18, attribuisce ai Presidenti di Regione - Vicecommissari le funzioni di coordinamento delle attività dei soggetti attuatori, dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali.

 

Il carattere unico della centrale di committenza disposto dalla versione originale dell'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2016 era già stato attenuato dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017. Questo aveva infatti attribuito alle Regioni sopra menzionate l'obbligo di avvalersi, quali centrali di committenza, dei soggetti aggregatori regionali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014.

 

 


 

Articolo 014
(Disposizioni in materia di materiali da scavo)

 

 

L'articolo 014 estende - da 18 a 30 mesi - il periodo massimo consentito per il trasporto e il deposito di materiali di scavo in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale. In tal caso i materiali assumono fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto.

 

L'articolo - aggiunto durante l'esame in Senato - modifica l'art. 28, comma 13-ter, D.L. n. 189 del 2016 in materia di deroghe alla disciplina relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo, estendendo l'arco temporale attualmente indicato.

I commi da 13-bis a 13-octies all'art. 28 del D.L. 189/2016, recano una serie di deroghe alla vigente disciplina relativo all'utilizzo delle terre e rocce da scavo. In particolare, il comma 13-ter, qui oggetto di novella, stabilisce, in deroga alle disposizioni normative ivi richiamate, che i materiali in parola possono essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a diciotto mesi - che divengono trenta per effetto della disposizione 014 qui in esame-, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto, e alla condizione che non si superino i valori di concentrazioni soglia di contaminazione richiamati dalla norma, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione.

 

Nel dettaglio, si ricorda che il comma 13-bis del D.L. 189 ha infatti stabilito che la gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza è disciplinata dai successivi commi 13-ter e seguenti, in deroga alla disciplina contenuta nelle seguenti disposizioni ivi richiamate: art. 266 del D.Lgs. 152/2006; D.M. Ambiente n. 161/2012; D.L. 69/2013.

In particolare, il comma 13-ter ha poi stabilito che, in deroga:

-   alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69

-   e all'articolo 5 del regolamento di cui al D.M. n. 161 del 2012 del Ministro dell'ambiente i materiali in questione possono essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a diciotto mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto (ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del codice dell'ambiente); si prevede la condizione che le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 (ora abrogato) non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione.

 

A tale riguardo occorre sottolineare che è stato poi adottato il D.P.R. n. 120 del 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017) recante un regolamento di delegificazione contenente disposizioni di riordino e di semplificazione della materia delle terre e rocce da scavo. Tale regolamento ha abrogato:

-   il citato DM n. 161/2012

-   gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del D.L. 69/2013

-   nonché l'articolo 184-bis, comma 2-bis del cd. Codice ambientale.

Questi ultimi avevano modificato la disciplina che consente l'utilizzo delle terre e rocce da scavo al di fuori della normativa sui rifiuti, definendo i casi in cui si applicava il D.M. 161/2012.

Si fa presente che, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 120 del 2017, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, sono stati abrogati taluni richiami normativi presenti nella disposizione del comma 13-ter, qui oggetto di novella, riferimenti che non sono interessati dalla disposizione in esame - recante una estensione temporale della disciplina di deroga.

 

Nel dettaglio, il DPR n. 120 del 2017, articolo 1, comma 1, precisa che il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo viene operata con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), provenienti sia da cantieri di piccole dimensioni che da quelli di grandi dimensioni (assoggettati o meno a valutazione di impatto ambientale, VIA, o ad autorizzazione integrata ambientale, AIA), compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture. Al fine di una corretta delimitazione dell’ambito di applicazione, l’articolo 2 del medesimo regolamento introduce le definizioni di «cantiere di piccole dimensioni», «cantiere di grandi dimensioni» e «cantiere di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA».

Le disposizioni relative ai grandi cantieri sottoposti a VIA/AIA sono contenute negli articoli 4-7 e 9-18 del regolamento. Tali disposizioni sostituiscono quelle dettate dal D.M. 161/2012, nonché dal comma 2-bis dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 (introdotto nel testo del Codice dall’art. 41, comma 2, del D.L. 69/2013).

Le norme relative ai grandi cantieri non assoggettati a VIA/AIA sono invece contenute negli artt. 4-7 (che contengono disposizioni comuni a tutte le tipologie di cantieri e quindi si applicano anche ai cantieri in questione) e nell’art. 22.

Le disposizioni relative ai piccoli cantieri sono invece contenute, oltre che in quelle comuni di cui agli artt. 4-7, negli articoli 20-21.

Le citate disposizioni relative ai grandi cantieri non assoggettati a VIA/AIA e ai piccoli cantieri sostituiscono quelle dettate dall’art. 41-bis del D.L. 69/2013 e dall’art. 266, comma 7, del D.Lgs. 152/2006.

Il regolamento reca (art. 4) i requisiti generali che le terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere qualificate come sottoprodotti elencando le seguenti condizioni cumulative:

a)  sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) il loro utilizzo (conforme a taluni requisiti previsti da altre norme del regolamento) si realizza:

1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nel quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali, oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c)  sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

 

Gli articoli 5 e 6 del regolamento recano disposizioni applicabili a tutte e tre le tipologie di cantieri che producono terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti (piccoli cantieri, grandi cantieri sottoposti o meno a VIA/AIA).

L’articolo 5 chiarisce che il deposito (delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti) prima dell'utilizzo può essere effettuato anche in un luogo diverso dal sito di produzione e dal sito di destinazione, purché siano rispettati taluni requisiti (indicati nel comma 1). L'articolo 6 definisce gli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti.

 

 


 

Articolo 015, commi 1, lett. a)), e 2
(Proroga dei mutui dei comuni colpiti da eventi sismici)

 

 

L’articolo 015, lett.a), introdotto nel corso dell’esame del Senato, interviene sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (nonché alle Province in cui questi ricadono), trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, prorogando le rate in scadenza nel 2018 e 2019.

In particolare, si prevede che il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

 

Il comma 2, introdotto nel corso dell’esame del Senato, provvede alla copertura delle disposizioni introdotte con il comma 1, lettera a). In particolare, ai relativi oneri, quantificati in 3,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.L. n. 189/2016 (recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”), su cui confluiscono:

·     le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, istituito dall’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge, destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione;

·     le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici;

·     le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

 

Tali risorse sono versate a tal fine dal Commissario straordinario, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, all’entrata del bilancio dello Stato.

 

 


 

Articolo 015, comma 1, lett. b))
(Proroga dell’indennità degli amministratori locali
dei comuni colpiti da eventi sismici)

 

 

L’articolo 015, lett. b), introdotto nel corso dell’esame del Senato, estende di un anno (quindi fino all’11 aprile 2020) la facoltà conferita al sindaco e agli assessori dei comuni – aventi una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e colpiti dagli eventi sismici ed in cui sia stata individuata, con ordinanza sindacale, una zona rossa - di riconoscere l'indennità di funzione stabilita per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti (in luogo della indennità prevista per la classe demografica di appartenenza), con oneri a carico del bilancio comunale.

 

I comuni interessati dalla disposizione in esame sono quelli colpiti dagli eventi sismici:

§  del 24 agosto 2016, elencati nell'Allegato 1 del D.L. 189/2016;

§  del 26 e del 30 ottobre 2016, elencati nell'Allegato 2 del D.L. 189/2016;

§  del 18 gennaio 2017, elencati nell'Allegato 2-bis del D.L. 189/2016.

 

La disposizione apporta alcune modifiche all'art. 44, comma 2-bis, del D.L. 189/2016 (comma introdotto dall’art. 9-bis del D.L. 8/17), che dava la possibilità di aumentare le indennità di funzione di sindaci e assessori per un anno. Successivamente, tale termine è stato portato a due anni con il D.L. 148/2017 (art. 2-bis, comma 29) che, al contempo, ha inciso anche sul monte orario dei permessi e licenze degli amministratori locali.

 

La disposizione in esame proroga di un ulteriore anno la deroga al regime delle indennità, disciplinate dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL).

 

Il relativo trattamento economico degli amministratori locali è costituito dall’indennità di funzione e dai gettoni di presenza (articolo 82 TUEL). L’indennità di funzione è corrisposta per le cariche di sindaco, presidente del consiglio comunale e assessori. I gettoni di presenza sono corrisposti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute. La loro corresponsione è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni.

L'articolo 82 del TUEL introduce alcuni parametri relativi al trattamento economico degli amministratori locali, demandando ad un decreto del Ministero dell'interno la determinazione monetaria del trattamento. La disposizione è stata attuata con il D.M. 4 aprile 2000, n. 119. L'ammontare base delle indennità dei sindaci e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali è indicato nella Tabella A del citato D.M. 119 del 2000.

 

 

Tabella A (gli importi, in lire nel testo del decreto sono stati ricalcolati in euro)

Indennità di funzione mensile dei sindaci


Comuni

fino a

1.000

abitanti

1.291,14

»

da

1.001

a

3.000 abitanti

1.446,08

»

da

3.001

a

5.000 abitanti

2.169,12

»

da

5.001

a

10.000 abitanti

2.788,87

»

da

10.001

a

30.000 abitanti

3.098,74

»

da

30.001

a

50.000 abitanti

3.460,26

»

da

50.001

a

100.000 abitanti

4.131,66

»

da

100.001

a

250.000 abitanti

5.009,63

»

da

250.001

a

500.000 abitanti

5.784,32

»

oltre

500.000

abitanti

7.798,50

 

L'ammontare dell'indennità degli assessori è proporzionale a quella dei sindaci. La proporzione varia a seconda della classe demografica dell'ente locale.

 

Il D.L. n. 78/2010, oltre a sopprimere la parametrazione dell’indennità dei sindaci al trattamento economico fondamentale del segretario generale (art. 5, co. 6, lett. b), ha ridotto l’indennità di funzione di sindaci, assessori ed altri amministratori locali, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari a: 3% per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; 7% per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti; 10% per i restanti comuni (art. 5, co. 7).

Nell’operare la riduzione dell’indennità, il DL 78/2010 ha rinviato ad un nuovo decreto ministeriale che non risulta ancora approvato e “deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi” (Corte dei conti, Sezione riunite, deliberazione 24 novembre 2012, n. 1). Per gli importi dell’indennità è dunque necessario fare riferimento a quelli indicati dal D.M. del 2000, diminuiti del 10% ad opera della L. 23 dicembre 2005 n. 266 (art. 1, comma 54).

Il D.L. 78/2010 ha provveduto a ridisciplinare la materia rinviando anche in questo caso ad un nuovo decreto ministeriale che non risulta ancora approvato e "deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi" (Corte dei conti, Sezione unite, deliberazione 24 novembre 2012, n. 1).

Per gli importi dell'indennità è dunque necessario fare riferimento a quelli indicati dal D.M. del 2000, diminuiti del 10% ad opera della L. 266/266 (art. 1, comma 54).

 

A sua volta l'art. 1, commi 135-136, della L. 56/2014 (c.d. legge Delrio) ha previsto un aumento del numero massimo di consiglieri e degli assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti con invarianza della spesa.

 

In particolare (comma 135), nei comuni fino a 3.000 abitanti, il numero dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato da 6 a 10 e il numero massimo degli assessori è stabilito in 2 (come previsto per i comuni da 1.000 a 3.000 abitanti, mentre sotto i 1.000 non era previsto alcun assessore). Nei comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, il numero dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato a 12 (in precedenza era di 7 per i comuni da 3.000 a 5.000 abitanti e di 10 per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 4 (come previsto per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, mentre tra i 3.000 e 5.000 abitanti era stabilito in 3). Al fine di assicurare l'invarianza di spesa connessa all'aumento di cui sopra, i comuni interessati provvedono, prima di applicarla a rideterminare gli oneri connessi allo status degli amministratori locali (indennità, rimborsi spese ecc.), previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (comma 136).

 

La disposizione in esame, dunque, deroga alle citate disposizioni (art. 82 TUEL e art. 1, comma 136, l. 56/2014); fa, in ogni caso, espressamente salva la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza (rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2008) che si applica a decorrere dal 1º gennaio 2009 per i comuni che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità (art. 61, comma 10, D.L. 112/2008).

 

L'art. 61, comma 10, del D.L. 112/2008 ha previsto che, a decorrere dal 1º gennaio 2009, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del TUEL, venissero rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non avessero rispettato il patto di stabilità. Inoltre, il D.L. 112 ha eliminato la facoltà per gli organi degli enti locali di incrementare, con delibera del consiglio o della giunta, le indennità di funzione (art. 76, comma 3).

 

 

 


 

Articolo 1, commi 1 e 2
(Proroga e sospensione termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

 

 

L’articolo 1 proroga il termine per la ripresa della riscossione dei tributi per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, al 16 gennaio 2019, aumentando, altresì, il numero delle rate mensili (sessanta) per l’eventuale rateizzazione. Sono disciplinate le conseguenze dell’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, contemplando anche l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento. E’ prorogato al 31 gennaio 2019 il termine per gli adempimenti e pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, prevedendo la rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili, a decorrere dal mese di gennaio 2019. Su richiesta del dipendente, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta. Sono poi posticipati al 31 dicembre 2018 i termini per l'adozione delle ordinanze di sgombero e per la dichiarazione di distruzione o inagibilità del fabbricato (comma 1).

Al comma 2 vengono prorogati al 1° gennaio 2019 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori.

 

In particolare, il comma 1 modifica l’articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189/2016, che detta la disciplina in merito alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari (definiti dal decreto del MEF del 1° settembre 2016, cui vengono aggiunti ulteriori adempimenti elencati al comma 1 del citato articolo) prevista a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sismici.  Si dispone che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, decorra dal 16 gennaio 2019, anziché dal 31 maggio 2018, con la contestuale rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in sessanta rate mensili di pari importo, invece delle ventiquattro previste dal testo previgente (comma 1, lettera a), punti 1) e 2)).

Al medesimo comma 11, viene aggiunto un periodo che disciplina le conseguenze dell’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata, vale a dire l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché le relative sanzioni e interessi. La cartella dovrà essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione. Il contribuente può evitare l’iscrizione a ruolo avvalendosi del ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997 (comma 1, lettera a), punto 3)).

 

Si ricorda che il ravvedimento consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

L’istituto è stato innovato profondamente dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) e, in misura minore, dal decreto legislativo n. 158/2015 (recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario in ossequio alla delega fiscale, cd. decreto sanzioni). Nell'ottica di semplificazione del rapporto tra fisco e contribuenti, incentivando la compliance fiscale, il ravvedimento operoso è stato rimodulato attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione: in sintesi, per effetto delle citate modifiche il ravvedimento può essere utilizzato dal contribuente per regolarizzare le violazioni commesse fino alla scadenza dei termini di accertamento, con specifiche ed ulteriori riduzioni delle sanzioni, allo scopo di garantire una maggiore premialità al contribuente che si attivi tempestivamente.

 

Viene, inoltre, modificato il comma 13 dell'articolo 48, che dispone la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza, rispettivamente, nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Anche per tali adempimenti il termine viene prorogato dal 31 maggio 2018 al 31 gennaio 2019, prevedendo che le somme dovute possano essere rateizzate fino a un massimo di sessanta rate mensili, in luogo delle ventiquattro previste dal testo previgente, a decorrere dal mese di gennaio 2019 (comma 1, lettera b)).

 

Con riferimento al versamento delle somme oggetto di sospensione ai sensi delle lettere a) e b), a seguito delle modifiche apportate al Senato, su richiesta del dipendente da lavoro subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta.

 

È stata introdotta, inoltre, al Senato, una lettera a-bis) che, al fine di un coordinamento con altre norme previste nel decreto che intervengono sulla ripresa dei versamenti del canone, sopprime il riferimento alla ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato previsto all'articolo 48, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

 

La nuova lettera b-bis), introdotta al Senato, modifica entrambi i termini per l'adozione delle ordinanze di sgombero e per la dichiarazione di distruzione o inagibilità del fabbricato (primo e terzo periodo, comma 16, articolo 48, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), posticipandoli al 31 dicembre 2018.

La previgente disciplina prevedeva che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 30 giugno 2017, non concorressero alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Ai fini di tale deduzione dal reddito imponibile, il contribuente avrebbe potuto dichiarare, entro il 30 giugno 2017, la distruzione o l'inagibilità del fabbricato all'autorità comunale.

 

Il comma 2 modifica l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 8/2017, stabilendo che nei comuni interessati dai terremoti del 2016 è prorogata al 1° gennaio 2019 la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS (articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010), nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 3, 4 e 5
(Sospensione canone RAI)

 

 

I commi 3-5 prevedono, per i territori dell’Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, la sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1° gennaio 2021. Prevedono, inoltre, il rimborso degli importi già versati fra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni nei confronti delle persone fisiche o di soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio di 17 comuni colpiti dall’evento sismico del 24 agosto 2016 era stata inizialmente stabilita, per il periodo fra il 24 agosto 2016 e il 16 dicembre 2016, dal decreto del MEF 1° settembre 2016[3].

Successivamente, il periodo di sospensione era stato prorogato dapprima al 30 settembre 2017 (art. 48, co. 10, del D.L. 189/2016-L. 229/2016, che aveva contestualmente esteso l’ambito di applicazione a ulteriori 45 comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e a 69 comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016), poi al 30 novembre 2017 (art. 11, co. 1, del D.L. 8/2017-L. 45/2017, che aveva anche esteso l’ambito di applicazione a 9 comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017), e, da ultimo, limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati all’art. 11, co. 3, del D.L. 8/2017 (titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché esercenti attività agricole) al 31 dicembre 2017 (art. 43, co. 1, del D.L. 50/2017-L. 96/2017).

A differenza delle disposizioni che ora si commenteranno, sia il DM 1° settembre 2016 che le previsioni successivamente intervenute escludevano il rimborso di quanto già (eventualmente) versato.

Con riguardo al recupero delle somme non versate, l’art. 48, co. 11, del D.L. 189/2016 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 1, lett. a), del D.L. in esame – ha previsto lo stesso entro il 16 gennaio 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2019 – ovvero ancora, per i soggetti il cui termine di sospensione scadeva il 30 novembre 2017, entro il 16 dicembre 2017 – senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il co. 11-bis dello stesso art. 48 ha precisato che tali previsioni si applicano anche al recupero dei versamenti del canone di abbonamento per uso privato (in deroga alla previsione di addebito nelle fatture emesse dall’impresa elettrica: v. infra) e – a differenza delle disposizioni che ora si commenteranno – ha previsto che, nei casi in cui per effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non deteneva più alcun apparecchio televisivo, il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non era dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017.

 

In particolare, il comma 3, nello stabilire la sospensione indicata nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016 (L. 229/2016)[4], fa riferimento al canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al R.D.L. 246/1938 (L. 880/1938), che riguarda sia gli utenti privati, sia gli abbonamenti per audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico.

 

Dalla relazione tecnica riferita all’A.S. 435 sembrerebbe evincersi, invece, che la previsione riguardi (unicamente) il canone RAI per uso privato.

 

Il R.D.L. 246/1938, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 153, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016), prevede anzitutto, nel Titolo I (art. 1), che, in generale, chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento. Si stabilisce la presunzione di detenzione o di utenza di un apparecchio radioricevente in presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, nonché nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Tali presunzioni possono essere superate solo con specifica dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000. Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Disposizioni specifiche sono poi previste, nel Titolo II (artt. 2-26), per gli utenti privati – per i quali, in particolare, si dispone che, per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica (art. 3, come novellato dall’art. 1, co. 153, lett. c), della L. 208/2015)  – e, nel titolo III (art. 27), per il canone dovuto per audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico.

 

Circa il recupero delle somme oggetto di sospensione, lo stesso comma 3 dispone che esse sono versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1º gennaio 2021.

In base al comma 4, per gli utenti privati tali modalità di recupero sostituiscono l’addebito nelle fatture emesse dall’impresa elettrica.

 

Si valuti l’opportunità di fare riferimento, al comma 4, al recupero dei versamenti sospesi anziché alla ripresa dei versamenti. Si valuti, inoltre, l’opportunità di indicare con quale atto verranno disciplinate nel dettaglio le modalità di recupero dei versamenti sospesi.

 

Sempre il comma 3 dispone che, in caso di insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, ovvero dell'unica rata, si procede all'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché, in tal caso, dei relativi interessi e sanzioni, e alla notifica della relativa cartella, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione.

L'iscrizione a ruolo non è invece eseguita se il contribuente si avvale dell'istituto del ravvedimento.

 

Si ricorda che il ravvedimento (art. 13 del d.lgs. 472/1997) consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

L’istituto è stato innovato profondamente dalla legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014) e, in misura minore, dal d.lgs. 158/2015 (recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario in ossequio alla delega fiscale, c.d. decreto sanzioni). Nell'ottica di semplificazione del rapporto tra fisco e contribuenti, incentivando la compliance fiscale, il ravvedimento operoso è stato rimodulato attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione: in sintesi, per effetto delle citate modifiche, il ravvedimento può essere utilizzato dal contribuente per regolarizzare le violazioni commesse fino alla scadenza dei termini di accertamento, con specifiche ed ulteriori riduzioni delle sanzioni, allo scopo di garantire una maggiore premialità al contribuente che si attivi tempestivamente.

 

Il comma 5 demanda infine ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate – da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge – la disciplina delle modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di canone di abbonamento Rai nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la medesima data di entrata in vigore, precisando che sulle somme rimborsate non sono dovuti interessi.

Nulla è invece previsto circa il rimborso delle somme versate fra il 1° e il 31 dicembre 2017 dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole (di cui all’art. 11, co. 3, del D.L. 8/2017).

 


 

Articolo 1, comma 6
(Differimento dei termini di sospensione dal pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia)

 

 

Il comma 6 modifica l’articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge n. 148/2017, al fine di differire i termini di sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia di cui all’articolo 48, comma 2 del decreto-legge “sisma” n. 189/2016.

 

Il comma modifica l’articolo 2-bis, comma 24, del decreto legge n. 148/2017 al fine di differire dal 31 maggio 2018 al 1° gennaio 2019 la sospensione dei termini di cui all’articolo 48, comma 2 del decreto-legge “sisma” n. 189/2016, relativi al pagamento delle fatture emesse da società operanti nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

 

La sospensione di tali termini, inizialmente fissata dall’articolo 48, comma 2, del D.L. n. 189/2016 fino al 24 febbraio 2017, è stata più volte prorogata e differita da provvedimenti precedenti a quello in esame, da ultimo l’articolo 2-bis, comma 24 del D.L. n. 148/2017.

 

Il comma 2 dell’articolo 48 del D.L. n. 189/2016 ha previsto la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma, come individuati nell’Allegato 1 del decreto legge per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 (dunque fissando la sospensione fino al 24 febbraio 2017), come individuati dall’Allegato 2 a decorrere dal 26 ottobre 2016 (dunque fissando la sospensione fino al 26 aprile 2017), come individuati dall’allegato 2-bis (introdotto dal D.L. 8/2017) a decorrere dal 18 gennaio 2017 (dunque fino al 18 luglio 2018) [5].

In particolare, il comma ha demandato alle Autorità di regolazione competenti (dunque, l’AEEGSI, ora ARERA, per i servizi energetici e idrici) di provvedere:

§  a disciplinare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi,

§  ad introdurre agevolazioni anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni interessati;

§  a individuare, contestualmente, anche le modalità per la copertura dell’onere derivante da tali agevolazioni, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo[6].

 

Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 244/2016, che, all’articolo 14, comma 2, ha prorogato di ulteriori 6 mesi il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del D.L. n. 189/2016, portandolo dunque, per i comuni di cui Allegato 1, dal 24 febbraio 2017 al 24 agosto 2017, per quelli di cui all’Allegato 2, dal 24 aprile 2017 al 24 ottobre 2017, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, disponendo che la proroga venisse concessa con le modalità di cui al citato articolo 48, comma 2.

 

La sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia prevista dall'articolo 48, comma 2, del D.L. n. 189/2016, come prorogata dall'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 244/2016 è stata poi differita al 31 maggio 2018 dall’articolo 2-bis, comma 24 del D.L. n. 148/2017, limitatamente ai soggetti di cui sopra. Tale norma ha disposto che non si faccia luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 148 (6 dicembre 2017)[7].

 

Da ultimo, come anticipato, il comma 6 in esame ha differito la sospensione dei termini di pagamento fino al 1° gennaio 2019.

 

In attuazione della norma di differimento introdotta dal decreto-legge in esame, si segnala che l’ARERA, per ciò che attiene ai servizi energetici, con un comunicato del 1 giugno 2018, ha informato dell’adozione della delibera 312/2018/R/com.

L’ARERA ha informato che è stata di conseguenza differita l'emissione della fattura unica di conguaglio - che dovrà comprendere anche gli importi non fatturati fino allo scadere del termine di sospensione dei pagamenti - non oltre il 31 marzo 2019.

Per consentire ai clienti/utenti di far fronte al pagamento della fattura unica di conguaglio, è sempre prevista, afferma l’ARERA, la possibilità di rateizzare gli importi dovuti (purché complessivamente superiori a 50 euro per singola fornitura) senza interessi per una durata di 36 mesi; le singole rate avranno periodicità pari a quella di fatturazione. Il venditore del mercato libero e i gestori potranno comunque offrire condizioni di rateizzazione migliorative rispetto a quelle minime previste. I clienti e gli utenti finali potranno richiedere di provvedere anticipatamente al pagamento degli importi dovuti, optare per un periodo inferiore di rateizzazione o pagare l'importo dovuto in un'unica soluzione.

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 6-bis
(Esenzioni in favore delle utenze localizzate in "zona rossa")

 

 

Il comma 6-bis, introdotto al Senato,  affida alle Autorità di regolazione competenti in materia di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia il compito di introdurre, con propri provvedimenti, specifiche esenzioni fino alla data del 31 dicembre 2020 a favore delle utenze localizzate in una "zona rossa", istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del comma in esame. Quanto alle modalità di copertura delle esenzioni, la norma dispone che le Autorità procedano attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

 

A tal fine, il comma 6-bis integra l’articolo 2-bis, comma 25 del decreto-legge n. 148 del 2017, il quale già demanda a provvedimenti delle predette Autorità di regolazione la disciplina delle modalità di rateizzazione dei pagamenti tariffari sospesi e l’introduzione di agevolazioni, anche di natura tariffaria, ? favore delle utenze situate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici tra agosto 2016 e gennaio 2017.

 

Si ricorda in proposito che il comma 24 dell’articolo 2-bis ha introdotto norme relative alla sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia nei comuni italiani colpiti dai sismi di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017, differendola al 31 maggio 2018. L’articolo 1, comma 6 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia, ha differito dal 31 maggio 2018 fino al 1° gennaio 2019 la sospensione dei termini suddetti.

Il richiamato comma 25 ha demandato a provvedimenti delle Autorità di regolazione la disciplina delle modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del sopra indicato comma 24, introducendo altresì la previsione che le predette Autorità di regolazione introducano agevo1azioni, anche di natura tariffaria, ? favore delle utenze situate nei Comuni colpiti dai predetti sismi, individuando le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 6-ter
(Deroga raccolta differenziata rifiuti)

 

 

Il comma 6-ter, introdotto al Senato, prevede, per i comuni del cratere sismico, la possibilità di deroga al sistema di vincoli alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, deroga che decorre a partire dal 24 agosto 2016, fino ai dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza. Si prevede la possibilità per i Comuni di stipulare un accordo di programma con il Ministro dell’ambiente e la Regione interessata.

 

I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, facenti dunque parte del cratere sismico, a partire dal 24 agosto 2016 e fino ai dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede possano derogare agli obblighi di cui al comma 1 dell’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. Codice dell'ambiente.

La norma derogata stabilisce che in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;

b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;

c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

 

Si ricorda che il comma 1-bis della norma oggetto di deroga prevede, nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, che il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

a)  le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;

b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;

c)  la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.

 

La disposizione qui in esame stabilisce che, al fine di stabilire la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da destinare al riciclo, ogni comune - ai sensi del comma 1-bis, lettera c), del citato articolo 205 - possa stipulare un accordo di programma con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione interessata.

Rispetto al richiamato articolo 205, comma 1-bis, del cd. codice dell'ambiente, la norma in esame sembra formulata in termini di facoltà in ordine alla definizione di un accordo di programma.

 

Si ricorda inoltre che con l'art. 01, anch'esso introdotto dal Senato, si è intervenuti in materia di proroga temporale dello stato di emergenza (fino al 31 dicembre 2018, prorogabile per ulteriori dodici mesi).

 

 


 

Articolo 1, commi 6-quater e 8-bis
(Deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale)

 

 

L’articolo 1, comma 6-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede in via transitoria, con riferimento a determinate aree ed imprese, la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale.

 

In particolare, (in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, del d.lgs. 148/2015), il trattamento è concesso, per il 2019, entro un limite massimo di 6 mesi e nel rispetto di uno stanziamento complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro per il medesimo anno, limitatamente alle imprese che rientrino nelle seguenti condizioni:

§  abbiano un organico superiore a 400 unità lavorative;

§  siano ubicate nei comuni (colpiti dal sisma del 24 agosto 2016) di cui all'allegato 1 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, e siano contestualmente comprese in un'area riconosciuta come di crisi industriale complessa; presentino processi di riassetto produttivo con connesse problematiche occupazionali.

Il trattamento in deroga in esame è ammesso a titolo di riorganizzazione aziendale ed è subordinato alla conclusione di un accordo in sede governativa nonché allo svolgimento, da parte della regione interessata, di misure di politica attiva intese al reimpiego dei lavoratori sospesi.

 

L'elenco di cui al suddetto allegato 1 comprende comuni che rientrano nelle seguenti aree di crisi industriale complessa: area di Rieti (riconosciuta con D.M. del 13 aprile 2011); area di Val Vibrata-Valle del Tronto-Piceno (riconosciuta con D.M. del 10 febbraio 2016); area di Terni-Narni (riconosciuta con D.M. del 7 ottobre 2016).

Si ricorda che, secondo la disciplina generale, il trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale della riorganizzazione aziendale non può avere una durata superiore a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Ai fini di tale calcolo, si tiene conto anche dei periodi eventuali di trattamento ordinario di integrazione salariale, sempre se relativi, nel quinquennio mobile, alla medesima unità produttiva (il limite di cumulo delle due tipologie suddette di trattamento è pari invece a 30 mesi per le imprese - industriali o artigiane - dell'edilizia e del settore lapideo).

 

Il comma 8-bis, introdotto al Senato, reca la copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 6-quater, ove si prevede, in via transitoria, con riferimento a determinate aree ed imprese, la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale.

In particolare, alla copertura degli oneri, entro il limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del DL n.185/2008.

 

L'articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008, ha disposto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi. Alla lettera a) del comma 1 viene indicato il Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Attualmente, le risorse del richiamato Fondo sono destinate a specifici interventi di politiche attive del lavoro, o (nel caso di risorse non destinate a determinati interventi previsti dalla normativa) al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

 

 


 

Articolo 1, commi 7, 8 e 9
(Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica e copertura finanziaria)

 

 

Il comma 7 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fispe) di 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2022 e 47,3 milioni per il 2023[8].

 

Il comma 8 contiene innanzitutto la quantificazione degli oneri finanziari del decreto-legge, pari a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, 78,1 milioni per il 2019, 12,08 milioni per il 2020, 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 47,3 milioni per il 2023.

Le relative coperture finanziarie vengono individuate come segue.

Le coperture per l'anno 2018 sono reperite attingendo per 40 milioni di euro al Fispe, per 24 milioni al Fondo per le esigenze indifferibili[9] e per 27,02 milioni ai fondi speciali di parte corrente del MEF (cfr. infra).

Le coperture per l'anno 2019 sono ottenute per 43,1 milioni mediante corrispondente riduzione del Fispe, per 15 milioni mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili e per 10 milioni mediante riduzione dei fondi speciali di parte corrente del MEF (cfr. infra). I restanti 10 milioni di euro sono coperti delle maggiori entrate e minori spese disposte dal medesimo decreto-legge (articolo 1, commi 1, lettere a) e b), e commi 2, 3, 4 e 5).

Le coperture per l'anno 2020 sono ottenute per 8,18 milioni riducendo i fondi speciali di parte corrente del MEF e per 3,9 milioni dalle maggiori entrate e minori spese disposte dal decreto-legge (cfr. i commi dell'articolo 1 indicati sopra).

Gli oneri relativi agli anni 2021, 2022 e 2023, infine, sono interamente coperti dalle maggiori entrate e dalle minori spese individuate dallo stesso decreto-legge (cfr. i commi dell'articolo 1 indicati sopra).

Quanto, in particolare, ai fondi speciali di parte corrente, sono parzialmente utilizzati gli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (7 milioni di euro per il 2018 e 5 per ciascuno degli anni 2019 e 2020), al Ministero dello sviluppo economico (1 milione per il 2018), al Ministero dell'interno (1 milione per il 2018), al Ministero dell'ambiente (1 milione per il 2018), al MEF (7,02 milioni per il 2018) e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (10 milioni per il 2018, 5 milioni per il 2019 e 3,18 milioni per il 2020)[10].

Il comma 9, infine, contiene l'autorizzazione al MEF ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


 

Articolo 1-bis
(
Proroga della sospensione dei mutui)

 

 

L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, modifica le norme relative alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti. Nei comuni colpiti dal sisma il termine di sospensione dei pagamenti viene prorogato al 31 dicembre 2020, mentre per le strutture localizzate in una zona rossa la proroga è estesa al 31 dicembre 2021.

 

In particolare, il termine di sospensione dei pagamenti del 31 dicembre 2016, già prorogato al 31 dicembre 2018 (articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244), limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, viene ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2020. Nel caso di attività economiche e soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale, il termine di sospensione dei pagamenti viene posticipato al 31 dicembre 2021.

 

La disciplina era stata oggetto di integrazione per effetto dell’articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge n. 148/2017, che aveva previsto la possibilità per i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti di optare per la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, le banche e gli intermediari finanziari erano obbligati a informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Ove non avessero adempiuto a tali obblighi, le rate sarebbero state comunque sospese fino al 31 dicembre 2018, limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, e fino al 31 dicembre 2020, nel caso di strutture localizzate nella zona rossa.

Tali termini, in coerenza con le suesposte modifiche apportate all’articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 244/2016, vengono posticipati, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 (comma 2 dell’articolo in esame).

 

 

 


 

Articolo 1-ter
(Indennità di importo equiparato al trattamento di integrazione salariale)

 

 

L’articolo 1-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede l'estensione dal 2017 al 2018 della possibilità di impiego delle risorse già destinate alla concessione, in favore di alcuni lavoratori interessati da eventi sismici, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nonché della relativa contribuzione figurativa.

 

Resta fermo il limite delle risorse finanziarie già stanziate (pari a 124,5 milioni di euro), come ripartite tra le Regioni interessate - Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria - da parte della Convenzione del 23 gennaio 2017, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle suddette Regioni (la cui operatività è stata definita dall’articolo 12, comma 1, del D.L. 8/2017, modificato dalla norma in esame).

Gli eventi sismici oggetto della norma sono quelli del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

La misura in esame concerne i lavoratori del settore privato (compreso quello agricolo) impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a séguito dell'evento sismico, qualora per i medesimi non trovino applicazione (anche in relazione all'ubicazione dell'azienda) disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

 

La misura trova applicazione anche per il caso in cui i lavoratori in oggetto siano impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con essi conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico. Tuttavia, per questa seconda fattispecie, l'indennità è riconosciuta per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.

Per i lavoratori del settore agricolo, la norma specifica che le indennità in esame non sono equiparate al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

 

 


 

Articolo 1-quater
(Deroghe alla disciplina sulle distanze dal confine stradale)

 

 

L'articolo 1-quater, introdotto al Senato, consente la demolizione e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, in deroga alle norme concernenti le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati.

Si prevede che la deroga sia rilasciata dall'ente proprietario della strada, in sede di Conferenza dei servizi. Infatti sono stabilite dall’articolo 1-quater le seguenti condizioni per l'intervento di demolizione e ricostruzione, che dovranno essere pertanto essere oggetto di valutazione:

§  non deve creare pregiudizio alla sicurezza stradale;

§  deve rispettare la distanza minima dalla strada non inferiore a quella esistente.

Si ricorda che l’ente proprietario della strada, in base al Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992, art. 14) è competente al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni relative alla strada, nonché per la segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni del Codice relative alla costruzione delle strade e alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal Codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

 

Le norme che vengono derogate del Codice della Strada sono contenute negli articoli 16 e 17 che recano appunto le disposizioni di carattere generale concernenti le fasce di rispetto e le distanze di sicurezza dalle strade. Si tratta di norme che sono poste anche a garanzia della sicurezza stradale e per la violazione delle quali sono previste sanzioni amministrative.

In particolare si tratta dei seguenti articoli:

o  l’art. 16, comma 1, che stabilisce le fasce di rispetto in rettilineo e le aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati e vieta, tra l’altro, ai proprietari di costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale (lett. b), prevedendo ai commi 2 e 3 che in corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto si deve aggiungere l'area di visibilità e che in corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione; le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano;

o  l’art. 17, che stabilisce le fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.

 

Il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice (di cui al D.P.R. 495/1992) definisce nel dettaglio le fasce di rispetto da osservare fuori dai centri abitati, per ciascuna tipologia di strada (articoli da 26 a 28). Le fasce di rispetto fuori dai centri abitati sono in sintesi le seguenti:

o  le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a)   60 m per le strade di tipo A (autostrade);

b)  40 m per le strade di tipo B (Strade extraurbane principali);

c)   30 m per le strade di tipo C (Strade extraurbane secondarie);

d)  20 m per le strade di tipo F (Strade locali), ad eccezione delle "strade vicinali";

e)   10 m per le "strade vicinali" di tipo F .

o  all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 30 m per le strade di tipo A;

b) 20 m per le strade di tipo B;

c) 10 m per le strade di tipo C .

 

 


 

Articolo 1-quinquies
(Linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione)

 

 

L'articolo, introdotto dal Senato, dispone che il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del Centro Italia predisponga e pubblichi sul proprio sito internet istituzionale Linee Guida contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.

 

La norma indica la finalità di:

§  assicurare la corretta e omogenea attuazione della normativa relativa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e alle ordinanze del Commissario straordinario e del Capo del Dipartimento della protezione civile

§  nonché di fornire indicazioni utili per l'interpretazione e il coordinamento della medesima normativa.

 

Al Commissario Straordinario è assegnato un termine per provvedere a tale adozione, di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sentiti i seguenti soggetti:

-   il Capo del Dipartimento della Protezione Civile

-   i soggetti attuatori degli interventi

In proposito si ricorda che l'art. 15 del d.l. 189/2016 conv. in legge n. 229/2016 ha identificato tali soggetti attuatori nelle Regioni interessate dagli eventi sismici, nel Ministero Beni culturali, nel Ministero Infrastrutture e trasporti, nell'Agenzia del demanio nonché nelle Diocesi per gli interventi sottoposti alla propria giurisdizione e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Sulla disposizione relativa ai soggetti attuatori interviene anche la disposizione Art. 011 del decreto-legge in esame.

-      il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari.

 

L'articolo in esame richiede un aggiornamento periodico delle Linee guida, con frequenza almeno trimestrale, in considerazione dei provvedimenti adottati.

La norma reca una clausola di invarianza finanziaria.

 

 

 

 


 

Articolo 1-sexies
(Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati)

 

 

L’articolo 1-sexies, inserito nel corso dell’esame al Senato, introduce una disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio e realizzati, prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, sugli edifici privati collocati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e danneggiati dagli eventi stessi (commi 1-5). Sono inoltre semplificate le modalità per la certificazione di idoneità sismica necessaria per la chiusura delle pratiche di condono edilizio ancora in corso, al fine di accelerare l’iter per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici (commi 6-8).

 

Nel documento predisposto dal Commissario straordinario per la ricostruzione, consegnato alla Commissione speciale del Senato nel corso dell’audizione del 13 giugno 2018, viene sottolineato che «nei territori colpiti dalla crisi simica iniziata il 24 agosto 2016 è stata rilevata una criticità nel percorso di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti, derivante dall’esistenza di modeste difformità in materia paesaggistica consistenti anche in minimi incrementi della volumetria o della superficie degli edifici, che risultano ostativi rispetto al procedimento di concessione dei contributi[11]. Proprio al fine di rendere operante ed effettiva la ricostruzione appare necessario intervenire ipotizzando due distinti interventi:

-   il primo finalizzato all’introduzione di una modalità accelerata per la definizione delle procedure di sanatoria pendenti e introdotte sulla base della legislazione precedente;

-   il secondo intervento normativo deve affrontare la criticità relativa agli abusi non sanabili regolamentando “una procedura in sanatoria” per i soli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici».

La norma in esame pare finalizzata ad attuare tali interventi.

Ambito di applicazione: interventi sanabili (comma 1, primo periodo)

La disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo in esame si applica, per quanto stabilito dal comma 1, agli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio.

La norma fa riferimento alle ipotesi contemplate dall’art. 22, comma 1, lettera a), del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), in base al quale sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio.

In base all’art. 3, comma 1, lettera b), del citato D.P.R., si considerano interventi di manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso”.

 

L’ambito di applicazione della norma riguarda gli interventi citati che siano stati realizzati:

·     sugli edifici privati situati nei comuni (elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016) colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e danneggiati dagli eventi sismici medesimi;

Che l’ambito di applicazione sia limitato agli edifici danneggiati lo si evince dal fatto che, più avanti, il comma 1 prevede che la domanda di SCIA in sanatoria possa essere presentata dal proprietario dell'immobile “contestualmente alla domanda di contributo” per la riparazione/ricostruzione dell’immobile danneggiato.

Gli allegati 1, 2 e 2-bis contengono rispettivamente l’elenco dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché del 18 gennaio 2017.   

 

·     prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016;

Si valuti l’opportunità di chiarire se la norma riguarda solo gli interventi realizzati prima dell’evento sismico del 24 agosto 2016 o anche quelli realizzati prima degli altri eventi simici successivi a tale data.

 

·     in assenza di SCIA o in difformità da essa.

Procedura per la sanatoria edilizia degli interventi (comma 1, primo periodo, e comma 3)

Presentazione della domanda (comma 1, primo periodo)

Il comma 1 consente al proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, di presentare, contestualmente alla domanda di contributo, la SCIA in sanatoria.

 

La norma in esame prevede inoltre che la SCIA in sanatoria sia presentata:

§  in deroga alle previsioni di cui all'articolo 37, comma 4, nonché all'articolo 93 del D.P.R. 380/2001;

L’art. 37, comma 4, del D.P.R. 380/2001 consente la sanatoria dell’intervento realizzato qualora risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda.

L’articolo 93 disciplina invece la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, prevendo che chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni nelle zone sismiche, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, e ad allegare alla domanda il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

§  avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione/ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto;

§  previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione.

L’articolo 94 del D.P.R. 380/2001 dispone che nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione e che tale autorizzazione deve essere rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta.

Ulteriori adempimenti (comma 3, primo periodo)

Il comma 3 prevede che il tecnico incaricato:

-      provveda alla redazione della valutazione della sicurezza ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo;

Tali norme tecniche – come ricorda la norma in esame – sono state emanate in attuazione dell’art. 52 del D.P.R. 380/2001, in base al quale “in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti …”.

L’ultimo aggiornamento delle citate norme tecniche è stato adottato con il D.M. 17 gennaio 2018 che ha sostituito la disciplina recata dalle norme precedenti, approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

-      accertando, altresì, con apposita relazione asseverata che le difformità strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio.

Effetti dell’autorizzazione sismica e del permesso in sanatoria (comma 3, secondo periodo)

Il secondo periodo del comma 3 stabilisce che è fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione sismica prevista dall’art. 94 del D.P.R. 380/2001 che costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale. Si consideri, in proposito, che il comma 1 prevede che l’autorizzazione sismica (disciplinata dall’art. 94 citato) deve essere acquisita prima della presentazione della SCIA in sanatoria.

 

La norma in esame individua inoltre nel rilascio dell’autorizzazione, unitamente alla SCIA in sanatoria, una causa estintiva «del reato oggetto di contestazione». Si tratta evidentemente di un reato edilizio, riconducibile alle fattispecie di natura contravvenzionale previste dall’art. 44 del TU edilizia.

 

La disposizione richiamata, infatti, salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, punisce:

-   con l'ammenda fino a 20.658 euro l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal TU, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;

-   con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10.328 a 103.290 euro l’esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi, nonostante l'ordine di sospensione;

-   con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30.986 a 103.290 euro la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio e gli interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

Le disposizioni dell’art. 44 si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.

Sanzioni da pagare (comma 1, secondo periodo)

Il secondo periodo del comma 1 prevede il pagamento di una sanzione di importo compreso tra 516 e 5.164 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile.

Si tratta di una norma che fa salva la sanzione prevista dall’art. 37, comma 4, del D.P.R. 380/2001, nel caso (derogato dal primo periodo del comma 1, illustrato nel paragrafo precedente di questa scheda) in cui l’intervento sia sanabile in quanto conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda.

Criteri per calcolare l’aumento di valore dell’immobile

La norma in esame disciplina altresì i criteri per calcolare l’aumento di valore dell’immobile, prevedendo che sia valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (recante  norme  per  l'automazione  delle procedure di aggiornamento degli  archivi  catastali  e  delle  conservatorie  dei registri immobiliari).

Si tratta di un criterio che differisce rispetto a quello contemplato dal D.P.R. 380/2001: l’art. 37, comma 4, prevede infatti che l’aumento di valore dell'immobile sia valutato dall'Agenzia del territorio.

Soglia di tollerabilità entro la quale non è necessaria la sanatoria edilizia (comma 2)

Il comma 2 disciplina la soglia entro la quale le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta – rispetto a quanto previsto nel titolo abilitativo – non vengono considerate rilevanti ai fini della valutazione di conformità dell’intervento rispetto al titolo abilitativo.

In particolare, la norma in esame tollera violazioni non eccedenti, per singola unità immobiliare, il 5% delle misure progettuali.

Il comma 2-ter dell'art. 34 del D.P.R. 380/2001, relativamente al permesso di costruire, prevede invece una soglia del 2% entro la quale non si ha parziale difformità dal titolo abilitativo.

Sanatoria paesaggistica degli interventi (comma 4)

Il comma 4 consente di richiedere l’autorizzazione paesaggistica, per gli interventi edilizi sanabili ai sensi del comma 1, nei seguenti casi:

a) per le opere realizzate su immobili che al momento dell’esecuzione delle opere medesime non erano sottoposti a vincolo paesaggistico;

b) per le opere realizzate in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 157 del 2006, anche se eseguite su immobili già sottoposti a vincolo paesaggistico.

Il riferimento al D.Lgs. 157/2006 è motivato dal fatto che – come ricordato anche dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel parere del 16 dicembre 2015 – il divieto di sanatoria paesaggistica postuma, oggi contenuto nell’art. 146, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, è stato introdotto dal D.Lgs. 157/2006 ed è applicabile solo a partire dalla data di entrata in vigore di tale decreto.

 

Si fa notare che la norma in esame, nel riferirsi alla possibilità di richiedere l’autorizzazione paesaggistica, richiama sia l’art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (che disciplina l’autorizzazione paesaggistica ordinaria) che l’art. 3 del D.P.R. n. 31 del 2017 (che disciplina l’autorizzazione paesaggistica semplificata).

Si segnala, inoltre, i commi 4 e 5 dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 dispongono, tra l’altro, che l’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. La norma in esame non prevede disposizioni in merito all’applicazione di tali commi.

 

Il comma 4 dispone altresì che resta ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilità dell'intervento con le norme di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico.

Soglia di tollerabilità entro la quale non è necessaria la sanatoria paesaggistica (comma 5)

In base al comma 5, non sono considerati difformità che necessitino di sanatoria paesaggistica gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali, nella misura massima del 2% per ogni dimensione rispetto al progetto originario, riconducibili a carenza di rappresentazione dei medesimi progetti ordinari, alle tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti e alle tolleranze delle misure, purché tali interventi eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e finiture esistenti.

Semplificazione delle modalità di certificazione sismica in relazione alle pratiche pendenti (commi 6 e 8)

La finalità della norma, dichiarata esplicitamente dal comma 6, è quella di accelerare l’attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici in questione, per i quali:

·     sia stata presentata in passato domanda di sanatoria edilizia, entro i termini e con le modalità previsti dai condoni edilizi disposti negli anni 1985, 1994 e 2003.

La norma richiama gli estremi normativi dei condoni edilizi finora approvati, vale a dire: la legge 47/1985 (c.d. primo condono edilizio); l’art. 39 della legge 724/1994 (c.d. secondo condono edilizio); l’art. 32 del D.L. 269/2003 (c.d. terzo condono edilizio).

·     la domanda di sanatoria non sia stata ancora definita alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

 

Il comma 8 precisa che l’ambito di applicazione è limitato ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

In altre parole, le semplificazioni operate dalla norma in esame (illustrate nel paragrafo seguente) si applicano solo alle domande di condono relative a immobili danneggiati dagli eventi sismici in questione.

 

Con riferimento all’ambito di applicazione illustrato, il comma 6 prevede che la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l’adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell’agibilità, sia sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige un certificato di idoneità statica ai sensi del D.M. 15/05/1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali.

Con il D.M. 15 maggio 1985 sono stati disciplinati gli accertamenti e le norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive.

Tale decreto prevede (all’art. 1) che il certificato di idoneità statica deve essere allegato alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria quando le opere abusivamente eseguite abbiano un volume complessivo superiore a 450 metri cubi. Lo stesso decreto provvede poi ad elencare (all’art. 2) gli accertamenti da eseguire ai fini della certificazione di idoneità statica richiesta dal precedente articolo. Tali accertamenti includono: una serie di documenti che dovranno essere acquisiti dal tecnico incaricato; il controllo dei materiali e dei particolari costruttivi; verifiche dimensionali e prove di carico.

 

Lo stesso comma 6 dispone che il certificato di idoneità statica redatto attesta il rispetto di quanto previsto dal D.M. 15 maggio1985.

Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del D.M. 15 maggio 1985, il comma in esame prevede che il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi. In tal caso, l’autorizzazione statica o sismica è rilasciata dalla Conferenza regionale di cui al comma 4 dell’art. 16 del D.L. 189/2016.

Il richiamato comma 4 prevede che i pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, relativi ad alcune tipologie di intervento, siano resi da apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco e del Comune territorialmente competenti.

 

Autorizzazione in sanatoria di interventi che conducono a risultati diversi rispetto a quello oggetto della domanda (comma 7)

Il comma 7 della disposizione in esame disciplina il rilascio dell’autorizzazione prevista dal comma 6, nel caso in cui il progetto di riparazione o ricostruzione dell’edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria.

In tal caso il progetto deve essere corredato da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.

Articolo 1-septies
(Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)

 

 

L'articolo 1-septies, introdotto al Senato, dispone che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017.

 

Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, ha disposto la nomina del commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali e la procedura per l'attuazione della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015. 

 

Nell'ambito di tale procedura, è previsto che il Commissario straordinario provveda a dare notizia ai beneficiari di agevolazioni fiscali, previdenziali ed assicurative, identificati sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni o agli enti che le hanno concesse, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990, dell’avvio del procedimento di recupero.

 

La comunicazione di avvio del procedimento indica quali sono, in linea generale ed esemplificativa, i costi ammissibili per i danni materiali ed economici provocati dalle calamità naturali, sulla base di quanto stabilito dalla normativa rilevante in materia; indica quali sono i mezzi di prova a disposizione dei beneficiari e invita a presentare, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite.

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 dispone anche che, durante il periodo concesso per l’invio dei dati e delle osservazioni, resta sospeso il termine assegnato al Commissario straordinario per l’adozione del provvedimento di recupero. Tale termine, previsto all’articolo 48, comma 2 della legge n. 234 del 2012 ha una durata pari a 45 giorni dal decreto di nomina del Commissario medesimo.

 

La disposizione in esame amplia il termine per l'invio dei dati e delle osservazioni, già esteso da trenta a centoventi giorni per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018. Trascorso il termine, il Commissario straordinario quantifica, entro i successivi 25 giorni, l’importo degli aiuti da recuperare, determinato come differenza tra il totale delle agevolazioni complessivamente concesse e l’importo dei danni ammissibili subiti da ciascun beneficiario.

 

Si ricorda che l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dichiara compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”. Nella valutazione dei regimi di aiuto di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, la Commissione europea è tenuta a verificare che le circostanze relative alle calamità naturali invocate per giustificare la concessione dell’aiuto e che le seguenti condizioni siano soddisfatte, In particolare, deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale e che l’aiuto non deve comportare un trasferimento eccedente rispetto alla compensazione del danno ma solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale. Secondo il costante parere della Commissione europea, terremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche costituiscono calamità naturali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, e dunque le imprese danneggiate a seguito di tali eventi possono, in via di principio, qualificarsi come beneficiari di aiuto per l’importo del danno subito. La norma del Trattato trova una sua declinazione giuridica nell’articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. L’articolo 50 citato dispone che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati (tra gli altri) da terremoti sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti condizioni: a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità dell'evento; e b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa. I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità sono adottati nei tre anni successivi alla data dell'evento. Gli aiuti sono concessi entro quattro anni dall'evento. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni vi sono quelli materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.

In ambito nazionale, si richiama la disciplina relativa agli aiuti di Stato recata dalla legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’UE, ed in particolare l’articolo 48, comma 2, relativo alle procedure di recupero che reca disposizioni sulla procedura e sui termini per dare attuazione alle decisioni di recupero notificate dalla Commissione europea all’Italia. La disposizione prevede - nel caso di più amministrazioni interessate - la nomina di un commissario straordinario che con proprio provvedimento individua - entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina - i soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto, nonché gli importi ed i termini del pagamento.

 



[1]     La c.d. scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, utilizzata per la prima volta in occasione del terremoto umbro-marchigiano del 1997, è stata oggetto di alcuni aggiornamenti a fronte di eventi successivi. È stata, quindi, utilizzata in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009, formalmente allegata all’Ordinanza 3753 del 6 aprile quale strumento per censire gli edifici danneggiati dal sisma, e successivamente nel terremoto in Emilia del 2012. La scheda AeDES, già pubblicata nel D.P.C.M. del 5 maggio 2011, e quindi divenuta strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità postsismica degli edifici ordinari, è stata aggiornata con il D.P.C.M. 8 luglio 2014, che contiene il relativo manuale di compilazione della suddetta scheda. Con il DPCM del 14 gennaio 2015 è stata inoltre approvata la nuova scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo manuale operativo.

Agli esiti B, C ed E della scheda AeDES corrispondono i seguenti giudizi sull’immobile:

B:  edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento;

C:  edificio parzialmente inagibile.

E:  edificio inagibile.

[2]     Cfr. Indicazioni operative adottate dal Dipartimento della Protezione civile in data 31 marzo 2015, inerenti "La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza”.

[3]     Il DM citato aveva stabilito la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016.

Al riguardo, si rammenta che la Corte costituzionale, nel ribadire la legittimità dell’imposizione del canone radiotelevisivo, aveva chiarito, con la sentenza 284/2002, che lo stesso costituiva in sostanza un’imposta di scopo.

[4]     Si tratta, rispettivamente, dei 62 comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (allegato 1), dei 69 comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 (allegato 2), e dei 9 comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 (allegato 2-bis, introdotto dall'art. 18-undecies del D.L. 8/2017 (L. 45/2017).

[5]     Si evidenzia che con la delibera 474/2016/R/com, approvata il 25 agosto 2016, l'AEEGSI aveva già sospeso i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas, compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti canalizzate e del servizio idrico integrato (comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone), emesse o da emettere, a partire dal 24 agosto 2016, per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati da successivi provvedimenti delle autorità competenti.  L’Autorità aveva altresì previsto che tale sospensione producesse effetti dalla data di emanazione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti per l’identificazione dei Comuni e dei provvedimenti straordinari che sarebbero stati adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni interessate dai medesimi eventi sismici.

[6]     Con le successive deliberazioni 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e da ultimo, in particolare, con la deliberazione 81/2018/R/com, l’AEEGSI, ora ARERA, per ciò che concerne i servizi energetici, ha dato attuazione a quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del decreto legge 189/16 e, tenuto conto delle esigenze di tutela di tutte le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, ha approvato le disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le suddette popolazioni. In particolare, con le summenzionate deliberazioni, l’Autorità ha:

-      individuato, in conformità alla normativa vigente in materia, i soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento;

-      introdotto agevolazioni di natura tariffaria a favore delle utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, prevedendo che a favore di tali utenze non si applichino:

-     le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti nonché le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze;

-     i corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e le relative componenti UI, nonché i corrispettivi applicati dai gestori del SII per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze, ivi inclusi i contributi di allacciamento;

-      previsto il riconoscimento in fattura delle suddette agevolazioni per un periodo pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data dell’evento sismico.

[7]     Il comma 25 dell’art. 2-bis del D.L. n. 148/2017 ha altresì demandato a provvedimenti delle Autorità di regolazione la disciplina delle moda1ità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, ai sensi del sopra indicato comma 24, introducendo altresì la previsione che le predette Autorità di regolazione introducano agevo1azioni, anche di natura tariffaria, ? favore delle utenze situate nei Comuni colpiti dai predetti sismi, individuando le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. Il comma 6-bis dell’articolo 1 del decreto legge in esame, introdotto al Senato, integra il comma 25 citato, introducendo la previsione di specifiche agevolazioni tariffarie per le utenze situate nelle aree terremotate individuate come “zona rossa”, con provvedimento del Sindaco. Si rinvia alla relativa scheda di lettura.

[8]     Il Fondo è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004.

[9]     Il fondo è stato istituito dalla legge di bilancio per il 2015 (legge n. 190 del 2014) con la denominazione di "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione".

[10]   Gli stanziamenti di questi fondi speciali correnti sono iscritti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2018.

[11]   Si ricorda che l’art. 26 dell’ordinanza commissariale n. 19/2017 dispone che “sono esclusi dai contributi di cui alla presente ordinanza gli immobili sui quali risultano eseguiti interventi in carenza o totale difformità dal titolo abilitativo e che non siano previamente sanati con le modalità di cui al precedente art. 10”.

Il citato articolo 10 è stato riscritto in più parti dall’ordinanza commissariale n. 46/2018. In particolare con la riscrittura è stato disposto che qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero nel corso delle successive verifiche svolte dal Comune, “si accerti che l'immobile oggetto dell'intervento è interessato da abusi parziali o totali, ancorché per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, se questi risultano sanabili sulla base della vigente normativa urbanistica e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il Comune invita il richiedente a presentare la relativa istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il comune informa l'Ufficio speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilità”. E’ stato altresì disposto che qualora l'interessato presenti l'istanza di sanatoria, “il Comune provvede a definire con unico provvedimento la richiesta di sanatoria e l'istruttoria sul titolo abilitativo per gli interventi di ricostruzione entro quaranta giorni dal deposito dell'istanza di sanatoria”.