Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Finanze |
Titolo: | D.L. 55/2018: Interventi per le popolazioni colpite dal sisma del 2016 - A.S. 435 |
Riferimenti: | AC N.804/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 4 |
Data: | 04/06/2018 |
Organi della Camera: | VI Finanze, COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA E DI ALTRI ATTI URGENTI DEL GOVERNO |
Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
D.L. 55/2018 – A.S. 435
4 giugno 2018
Servizio Studi
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Dossier n. 22
Servizio Studi
Dipartimento finanze
Tel. 06 6760-9496 st_finanze@camera.it - @CD_finanze
Progetti di legge n. 4
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Premessa: la sospensione dei termini tributari e contributivi per il sisma in centro Italia
Articolo 1, commi 3, 4 e 5 (Sospensione canone Rai)
Articolo 1, comma 6 (Proroga dei termini di pagamento delle utenze)
Premessa: la sospensione dei termini tributari e contributivi per il sisma in centro Italia
Il presente dossier analizza le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 55/2018, recante misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia. Al riguardo, appare utile richiamare in sintesi le disposizioni in rilevo già approvate, relative alla sospensione dei termini tributari e contributivi, nonché di ulteriori adempimenti.
A seguito degli eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) del 1° settembre 2016 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016, a favore dei contribuenti colpiti da tali eccezionali eventi sismici.
Il termine del 16 dicembre è stato successivamente prorogato da ultimo al 30 novembre 2017 dal decreto-legge n. 8/2017 e al 31 dicembre 2017 per i soggetti diversi dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi e dagli agricoltori dal decreto-legge n. 50/2017. Per tali soggetti il decreto-legge n. 8/2017, ha previsto la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti nell'anno 2018. La garanzia dello Stato su tali finanziamenti è stata concessa con il decreto del MEF del 3 agosto 2017.
L'articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016, in aggiunta alla sospensione disposta dal decreto del MEF del 1° settembre 2016, ha previsto la sospensione dei termini per una serie di adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e da quello del 26 ottobre 2016. Si segnala, in particolare, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere (comma 1), nonché la sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma (comma 2). Il comma 11-bis è poi intervenuto in materia di canone Rai, già oggetto di sospensione, disponendo sulla ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato addebitato in bolletta, da effettuarsi con le modalità previste dal comma 11 del medesimo articolo 48.
I residenti nei comuni colpiti dal sisma potevano richiedere ai propri sostituti di imposta di non operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 (art. 48, comma 1-bis). La ripresa del versamento delle ritenute non operate era prevista entro il 16 dicembre 2017, anche mediante rateizzazione degli importi ai quali era applicabile la sospensione.
Fino alla scadenza dei termini delle sospensioni, sono stati conseguentemente sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.
Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori è stata attribuita la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per il pagamento dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017 e di quelli dovuti nell'anno 2018. I soggetti che chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la quota capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1° gennaio 2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) in cinque anni, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
È stata prevista, inoltre, l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre 2018 (termine così prorogato dal decreto-legge n. 50 del 2017) da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario.
Infine, stata è disposta la proroga, dal 28 febbraio al 30 giugno 2017, del termine per emanare ordinanze sindacali di sgombero di fabbricati, propedeutiche ad usufruire delle agevolazioni fiscali (esclusione base imponibile Irpef e Ires, esenzione Imu e Tasi fino alla ricostruzione).
L'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 91/2017 ha previsto l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dall'imposta di registro o di bollo, per gli immobili, ricevuti per successione da persone fisiche, demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
L'articolo 2 del decreto-legge n. 148/2017 ha prorogato dal 30 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi. Come precedentemente previsto, alla ripresa dei versamenti, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2018. L'articolo 2-bis dello stesso provvedimento ha inoltre stabilito la proroga al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione dei mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (la proroga è al 31 dicembre 2020 se le abitazioni sono localizzate in una "zona rossa") e la ripresa della riscossione dal 1° giugno 2018.
La legge di bilancio 2018 (n. 205/2017, comma 736) ha prorogato al 31 maggio 2018 il termine a decorrere dal quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori (per i quali rimane fermo il termine del 16 dicembre 2017 per la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni) possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili (in luogo delle precedenti 9 rate) di pari importo. Inoltre, è stato differito al mese di novembre 2018 il pagamento delle rate, già in scadenza nel mese di novembre 2017, da parte degli istituti autonomi per le case popolari situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata (comma 1127).
Per un'ampia analisi dei temi connessi alla ricostruzione post-sisma, si veda il dossier dell'Unità di Valutazione di Impatto del Senato "Terremoti. L'Aquila 2009, Pianura padana 2012, Centro Italia 2016: risorse e leggi per la ricostruzione" e il relativo focus.
Articolo 1, commi 1 e 2
(Proroga e sospensione dei termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi)
Il comma 1 modifica l’articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016, che detta la disciplina in merito alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari (versamenti e adempimenti tributari in genere, come previsto dal decreto del MEF del 1° settembre 2016, cui vengono aggiunti ulteriori adempimenti elencati al comma 1 del citato articolo) prevista a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sismici.
In particolare, viene modificato il comma 11 dell'articolo 48, disponendo che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, decorra dal 16 gennaio 2019, anziché dal 31 maggio 2018, con la contestuale rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in sessanta rate mensili di pari importo, invece delle ventiquattro previste dal testo previgente (comma 1, lettera a), punti 1) e 2)).
Al medesimo comma 11, viene aggiunto un periodo che disciplina le conseguenze dell’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, che comporta l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché le relative sanzioni e interessi. La cartella dovrà essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione. Il contribuente può evitare l’iscrizione a ruolo avvalendosi del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997 (comma 1, lettera a), punto 3)).
Si ricorda che il ravvedimento consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
L’istituto è stato innovato profondamente dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) e, in misura minore, dal decreto legislativo n. 158/2015 (recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario in ossequio alla delega fiscale, cd. decreto sanzioni). Nell'ottica di semplificazione del rapporto tra fisco e contribuenti, incentivando la compliance fiscale, il ravvedimento operoso è stato rimodulato attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione: in sintesi, per effetto delle citate modifiche il ravvedimento può essere utilizzato dal contribuente per regolarizzare le violazioni commesse fino alla scadenza dei termini di accertamento, con specifiche ed ulteriori riduzioni delle sanzioni, allo scopo di garantire una maggiore premialità al contribuente che si attivi tempestivamente.
Si segnala che nella relazione tecnica del Governo viene offerta una rappresentazione previsionale dell'impatto finanziario della sospensione dei versamenti, nell'ipotesi di ripresa degli stessi mediante piani di rateizzazione (in sessanta rate) a partire dal 1° gennaio 2019. Da tale analisi emerge:
- un effetto negativo relativo alle entrate tributarie per l'anno in corso, pari a 34,42 milioni di euro (di cui 30,92 milioni di tributi erariali e 3,5 milioni di tributi locali), per il 2019, pari a 35,4 milioni di euro (di cui 31,8 milioni di tributi erariali e 3,6 milioni di tributi locali) e per il 2020, pari a 980.000 euro (di cui 880.000 di tributi erariali e 100.000 di tributi locali);
- un effetto positivo relativo alle entrate tributarie per l'anno 2021, 2022 e 2023 pari 23,6 milioni di euro (di cui 21,2 milioni di tributi erariali e 2,4 milioni di tributi locali).
Pertanto, tale intervento dovrebbe determinare la proroga di versamenti per un ammontare complessivo di 118 milioni di euro che, attraverso i saldi appena descritti, dovrebbe tradursi in un effetto complessivo nullo in termini di copertura finanziaria.
Viene inoltre modificato il comma 13 dell'articolo 48, che dispone la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Anche per tali adempimenti viene prorogato, dal maggio 2018 al 31 gennaio 2019, il termine entro il quale dovranno essere effettuati, prevedendo che le somme dovute potranno essere rateizzate fino a un massimo di sessanta rate mensili, in luogo delle ventiquattro previste dal testo previgente (comma 1, lettera b)).
Anche in questo caso, la relazione tecnica del Governo offre una rappresentazione previsionale degli effetti finanziari, per cui risultano sulla base dei dati a disposizione effettivamente sospesi 118,283 milioni di euro e, supponendo che tutti i soggetti optino per la rateizzazione in sessanta rate mensili, gli oneri stimati sono pari a 39,4 milioni di euro per l'anno in corso, 35,5 milioni per il 2019 e 3,9 per il 2020, a fronte di risparmi pari a 23,7 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.
Il comma 2 modifica l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 8/2017, stabilendo che nei comuni interessati dai terremoti del 2016 è prorogata al 1° gennaio 2019 la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS (articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010), nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.
Sulla base di quanto rappresentato nella relazione tecnica del Governo, il minor gettito atteso per l'anno in corso risulterebbe pari a 10 milioni di euro, di cui 6 milioni di pertinenza erariale, 2 milioni di minor gettito degli enti previdenziali e 2 milioni di minor gettito per altri enti. Tali importi sarebbero compensati dai corrispettivi aumenti di gettito per l'anno 2019, derivanti dalla ripresa di notifiche e riscossioni.
Articolo 1, commi 3, 4 e 5
(Sospensione canone Rai)
Il comma 3 stabilisce la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del pagamento del canone di abbonamento Rai alle radioaudizioni per i territori colpiti dagli eventi sismici.
In particolare, la norma indica l'ambito oggettivo per tale sospensione, facendo riferimento ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016): si tratta rispettivamente di 62 Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto (allegato 1), dei 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 (allegato 2), e dei 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 (allegato 2-bis, introdotto, con una novella al decreto-legge n. 189, dall'articolo 18-undecies del decreto-legge n. 8/2017, che ha provveduto ad ampliare il cratere sismico), per complessivi 140 Comuni individuati.
Si tratta, nel dettaglio, quanto all'Allegato 1, dei comuni: REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).
Quanto all'Allegato 2, del Comuni: Sono stati inseriti nel cratere i comuni: REGIONE ABRUZZO: 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo. REGIONE LAZIO: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI). REGIONE MARCHE: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto d'Esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsampietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC). REGIONE UMBRIA: 69. Spoleto (PG). Quanto all'allegato 2-bis, il cratere comprende i comuni di Barete (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Pizzoli (AQ), Farindola (PE), Castel Castagna (TE), Colledara (TE), Isola del Gran Sasso (TE), Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE).
Il Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, come convertito in legge, reca la Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, prevedendo, in materia di abbonamento alle radioaudizioni, che chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento. Si stabilisce la presunzione di detenzione o di utenza di un apparecchio radioricevente in presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, nonché nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica, con la previsione di specifica dichiarazione per superare tali presunzioni. Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
La norma in esame prevede, poi, il versamento delle somme - oggetto di temporanea sospensione - mediante una rateizzazione con le seguenti caratteristiche:
Ø fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo
Ø mancata applicazione di sanzioni e interessi
Ø decorrenza dei versamenti dal 1° gennaio 2021.
In caso di insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata, si prevede l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché, in tal caso, delle relative sanzioni e interessi, prevedendosi che la relativa cartella sia notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione.
L'iscrizione a ruolo non è invece eseguita se il contribuente si avvale dell'istituto del ravvedimento.
Si ricorda che il ravvedimento (art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
L’istituto è stato innovato profondamente dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) e, in misura minore, dal decreto legislativo n. 158/2015 (recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario in ossequio alla delega fiscale, cd. decreto sanzioni). Nell'ottica di semplificazione del rapporto tra fisco e contribuenti, incentivando la compliance fiscale, il ravvedimento operoso è stato rimodulato attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione: in sintesi, per effetto delle citate modifiche il ravvedimento può essere utilizzato dal contribuente per regolarizzare le violazioni commesse fino alla scadenza dei termini di accertamento, con specifiche ed ulteriori riduzioni delle sanzioni, allo scopo di garantire una maggiore premialità al contribuente che si attivi tempestivamente.
Il comma 4 prevede che la ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato previsto mediante addebito nella bolletta elettrica sia effettuata secondo le modalità stabilite dal precedente comma 3.
Andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine alla disposizione recata dal comma 4, posto che il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato, ivi indicato, risulta già ricompreso nell'ambito applicativo generale del Regio decreto-legge in materia di canone di radioaudizione, di cui al comma 3, al fine di chiarire la portata effettiva della norma.
La norma fa riferimento al canone ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge n. 208/2015 in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato con sistema di addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica.
La citata lettera c) ha infatti novellato il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, aggiungendo, con la lettera c), una ulteriore previsione nell'ambito dell'articolo 3 del regio decreto, e prevedendo che per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica - per i quali la detenzione di un apparecchio si presume sulla base dell'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica - il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Ai sensi di tale previsione, le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'Erario mediante versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997. Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre, mentre sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.
Si ricorda che la sospensione del pagamento del canone tv era già stata stabilita, in via generale, dal decreto del MEF del 1° settembre 2016. Inoltre, con il decreto-legge n. 8/2017 (con l'articolo 11, comma 1, lettera f), dello stesso) si era già disposto in merito alla ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato, di cui all'articolo 1, comma 153, lettera c) della l. n. 208/2015, dettando la relativa normativa nell'articolo 48, comma 11-bis del decreto-legge n. 189/2016, comma tuttora vigente, e che risulta non novellato dalla norma in esame.
In particolare, il decreto del MEF del 1° settembre 2016 aveva previsto che, nei confronti delle persone fisiche aventi, al 24 agosto 2016, residenza ovvero sede operativa nel territorio dei comuni indicati, ovvero anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni in questione, fossero sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del decreto-legge n. 78/2010, come convertito, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016, non procedendosi al rimborso di quanto già versato. Su tale previsione, e sulla proroga del relativo termine, era intervenuto poi l'art. 48 del decreto-legge n. 189/2016 (che ha dettato la normativa quadro in materia di terremoto, poi oggetto di numerose novelle e integrazioni), come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016.
Il comma 11-bis all’articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016 - come detto tuttora vigente, e non novellato dalla norma in esame - ha previsto che:
Ø la ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato addebitato in bolletta è effettuata con le modalità previste dal comma 11 del medesimo articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016;
Ø la ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla tv si prevede avvenga entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi;
Ø qualora per effetto degli eventi sismici la famiglia anagrafica non detenga più alcun apparecchio televisivo, il canone non è dovuto per il secondo semestre 2016 e per l’anno 2017.
Andrebbe inoltre valutata l’opportunità di coordinare le disposizioni in esame rispetto a quanto previsto dal vigente comma 11-bis del decreto-legge n. 189/2016 - norma non novellata dalla disposizione in esame e vigente - ove si fa riferimento alle modalità di ripresa dei versamenti del canone tv previsti dal medesimo decreto n. 189, all'articolo 48, comma 11, atteso che nel decreto-legge qui esaminato si dettano specifiche distinte modalità in ordine ai versamenti dei canoni.
Il comma 5 demanda infine ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la disciplina delle modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di canone di abbonamento Rai nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della norma in esame. A tal fine, viene previsto, per l'emanazione di tale provvedimento direttoriale, il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.
Articolo 1, comma 6
(Proroga dei termini di pagamento delle utenze)
Il comma 6 modifica l'art. 2-bis, comma 24, del decreto-legge n. 148/2017 che, a sua volta, aveva modificato e integrato il decreto-legge n. 189/2016, prevedendo che la proroga della sospensione di cui all’articolo 48, comma 2, di tale ultimo decreto-legge, relativa ai termini di pagamento delle fatture emesse da società operanti nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarassero l’inagibilità del fabbricato, dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Tale proroga è differita dal decreto-legge in esame dal 31 maggio 2018 al 1° gennaio 2019.
Articolo 1, commi 7, 8 e 9
(Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica e copertura finanziaria)
Il comma 7 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fispe) di 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2022 e 47,3 milioni per il 2023[1].
Il comma 8 contiene innanzitutto la quantificazione degli oneri finanziari del decreto-legge, pari a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, 78,1 milioni per il 2019, 12,08 milioni per il 2020, 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 47,3 milioni per il 2023.
Le relative coperture finanziarie vengono individuate come segue.
Le coperture per l'anno 2018 sono reperite attingendo per 40 milioni di euro al Fispe, per 24 milioni al Fondo per le esigenze indifferibili[2] e per 27,2 milioni ai fondi speciali di parte corrente del MEF (cfr. infra).
Si segnala che l'importo di 27,2 milioni di euro che si intende attingere dai fondi speciali di parte corrente per l'anno 2018 non corrisponde alla somma degli utilizzi parziali degli accantonamenti relativi ai singoli ministeri indicati dall'articolo 1, comma 8, lettera c) del provvedimento, che ammonta invece a 27,02 milioni di euro. Questa cifra risulta invece coerente con la quantificazione dell'onere indicata nell'alinea del comma 8. La relazione tecnica allegata al decreto-legge non menziona la questione, trattandosi probabilmente di un mero refuso.
Le coperture per l'anno 2019 sono ottenute per 43,1 milioni mediante corrispondente riduzione del Fispe, per 15 milioni mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili e per 10 milioni mediante riduzione dei fondi speciali di parte corrente del MEF (cfr. infra). I restanti 10 milioni di euro sono coperti delle maggiori entrate e minori spese disposte dal medesimo decreto-legge (articolo 1, commi 1, lettere a) e b), e commi 2, 3, 4 e 5).
Le coperture per l'anno 2020 sono ottenute per 8,18 milioni riducendo i fondi speciali di parte corrente del MEF e per 3,9 milioni dalle maggiori entrate e minori spese disposte dal decreto-legge (cfr. i commi dell'articolo 1 indicati sopra).
Gli oneri relativi agli anni 2012, 2022 e 2023, infine, sono interamente coperti dalle maggiori entrate e dalle minori spese individuate dallo stesso decreto-legge (cfr. i commi dell'articolo 1 indicati sopra).
Quanto, in particolare, ai fondi speciali di parte corrente, sono parzialmente utilizzati gli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (7 milioni di euro per il 2018 e 5 per ciascuno degli anni 2019 e 2020), al Ministero dello sviluppo economico (1 milione per il 2018), al Ministero dell'interno (1 milione per il 2018), al Ministero dell'ambiente (1 milione per il 2018), al MEF (7,02 milioni per il 2018) e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (10 milioni per il 2018, 5 milioni per il 2019 e 3,28 milioni per il 2020)[3].
Il comma 9, infine, contiene l'autorizzazione al MEF ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Il Fondo è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004.
[2] Il fondo è stato istituito dalla legge di bilancio per il 2015 (legge n. 190 del 2014) con la denominazione di "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione".
[3] Gli stanziamenti di questi fondi speciali correnti sono iscritti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2018.