Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) 14 maggio 2018 |
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ContenutoIl decreto-legge detta norme finalizzate ad assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), prorogando la durata in carica dei rispettivi componenti.
Il decreto-legge consta di due articoli. L'art. 1, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone, al comma 1, che i componenti dell'ARERA continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti della predetta Autorità, non oltre il novantesimo giorno dal giuramento del primo governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018.
Si ricorda che il testo originario dell'articolo in esame prevedeva, quale
termine per l'esercizio delle funzioni
in prorogatio, comunque il novantesimo giorno dall'
insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Durante l'esame presso la Camera, è stato altresì introdotto all'articolo 1 un nuovo comma 1-bis, il quale prevede che l'ARERA, durante il periodo di prorogatio di cui al comma 1, trasmetta alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Il comma prevede altresì che, nella prima relazione, l'Autorità dia conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legge e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione, nonché delle linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli atti emanati dalla predetta Autorità, da considerare di ordinaria amministrazione, ovvero indifferibili e urgenti.
L'art. 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.
Si ricorda che gli attuali membri dell'ARERA sono stati nominati con D.P.R. 11 febbraio 2011, per una durata di sette anni, come previsto dall'art. 2, comma 7 della legge n. 481/1995. La scadenza del Consiglio dell'Autorità era dunque prevista per l'11 febbraio 2018. In prossimità della scadenza del mandato settennale, con deliberazione 64/2018/A dell'8 febbraio 2018 l'ARERA ha ritenuto di conformarsi al parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388 e, pertanto, di operare, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica prorogatio, per una durata massima di sessanta giorni dalla scadenza naturale del mandato del Collegio, stabilendo altresì che, in detto regime di prorogatio, il Collegio medesimo eserciti le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti. Il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 5388 del 2010, ha precisato come la durata del periodo di prorogatio sia desumibile in via interpretativa dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e come il termine di sessanta giorni ivi previsto non sia ulteriormente prorogabile. Stante l'improrogabilità del termine desumibile dalla predetta fonte normativa ed in vista della sua scadenza, si è ritenuto necessario introdurre nell'ordinamento un'apposita disposizione di legge, allo scopo di garantire la funzionalità dell'ARERA per un ulteriore periodo di tempo, in attesa del rinnovo del Collegio. È quindi intervenuto il decreto-legge in esame al fine – come si legge nella relazione illustrativa – "di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni dell'ARERA e, al tempo stesso, di consentire, eventualmente anche al nuovo Governo, di procedere alla ricostituzione del collegio dell'Autorità".
L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA, ex Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - AEEGSI, originariamente Autorità per l'energia elettrica e il gas - AEEG) è un organismo collegiale indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481, avente funzioni di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico e dei rifiuti. L'azione dell'Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, a garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, nonché a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.
In particolare, si ricorda che la legge istitutiva,
legge 14 novembre 1995, n. 481 ha inizialmente individuato per l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG)
competenzenei
settori dell'energia elettrica, del gas molto generali, interessanti settori in corso di liberalizzazione ai sensi della disciplina europea in materia. La
legge n. 481/1995 ha così riconosciuto all'Autorità le seguenti funzioni :
Per i settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze dell'Autorità delineate dalla
legge n. 481/1995comprendono tutte le attività della relativa filiera. In particolare, l'Autorità:
Le competenze regolatorie riconosciute dalla legge istitutiva in materia energetica sono state ampliate e specificate, parallelamente all'evoluzione del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia a livello europeo. Le direttive europee del c.d. "Terzo pacchetto Energia" (direttive 2009/72/UE e 2009/73/UE) hanno infatti imposto che la funzione regolatoria in materia energetica si affidata ad un organismo che offra le massime garanzie di essere "funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico e privato" (
articolo 35 della direttiva 2009/72/UE).
In attuazione delle Direttive del "Terzo pacchetto", il D. Lgs. n. 93/2011 (articoli 16, 32, 37,39 e 42-46), da ultimo modificato dalla legge europea 2014 ( legge n. 115/2015) e dalla legge europea 2015-2016 ( Legge n. 122/2016), ha dunque specificato ulteriormente le funzioni dell'Autorità e la sua posizione di autonomia rispetto al Ministero dello sviluppo economico. Con D.L. n. 201/2011 (l'articolo 21, comma 19) e successivo il D.P.C.M. attuativo, D.P.C.M. 20 luglio 2012, le competenze regolatorie e di controllo dell'Autorità sono state poi estese ai servizi idrici (AEEGSI). Successivamente, il D. Lgs. 4 luglio 2014 n. 102, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva europea 2012/27/UE di promozione dell'efficienza energetica, ha attribuito all'Autorità specifiche funzioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento; in tale ambito, l'Autorità esercita altresì i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge istitutiva, nonché i poteri sanzionatori. Da ultimo, con la Legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 527-530, Legge n.205/2017) le competenze dell'Autorità sono state estese altresì al ciclo dei rifiuti e l'Autorità stessa è stata ridenominata "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA).
Ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 1, comma 528 della legge di bilancio 2018 (
L. n. 205/2017), il collegio dell'Autorità è composto da
cinque membri, i quali durano in carica
sette anni e non possono essere confermati (
articolo 2, comma 8 della legge n. 481/1995). Si ricorda che i componenti del collegio attualmente
in prorogatio sono stati nominati, per una durata settennale, con
DPR 11 febbraio 2011.
I membri
in prorogatio sono Guido Pier Paolo Bortoni – Presidente, Alberto Biancardi, Rocco Colicchio, Valeria Termini. Il quinto membro, Luigi Carbone, si è dimesso con decorrenza 11 gennaio 2016 (cfr.
sito istituzionale dell'ARERA).
Quanto al
procedimento di nomina dei membri del Collegio dell'Autorità, il combinato disposto dell'articolo 1, comma 528 della legge di bilancio 2018 (
legge n. 205/2017) e dell'articolo 2, comma 7 della
legge n. 481/1995 prevede che essi siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le designazioni effettuate dal Governo devono essere previamente sottoposte al
parere delle
competenti Commissioni parlamentari e in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a
maggioranza dei due terzi dei componenti. Ai sensi dell'
art. 2, co. 8, della L. n. 481/1995, i componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore e, come già sopra detto, durano in carica
sette anni e
non possono essere confermati.
Si ricorda, infine, che nel corso dell'esame in prima lettura presso la Commissione speciale della Camera si è proceduto all'audizione, il 23 aprile 2018, dei rappresentanti dell'ARERA. L'Autorità in quella sede ha segnalato, tra l'altro, di aver adottato preventivamente delle Linee guida interne volte ad individuare ex ante macro tipologie di atti qualificabili di ordinaria amministrazione ovvero indifferibili ed urgenti. In tale ambito, sono stati ritenuti adottabili quegli atti che prevedano determinati presupposti preventivamente stabiliti dalle leggi nazionali, dalla normativa europea o da pregressi provvedimenti amministrativi.
Si rammenta al riguardo, come nel parere
2169
del 2012, il Consiglio di Stato abbia espresso talune valutazioni in ordine al carattere di indifferibilità e urgenza degli atti, richiamando le osservazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che aveva proposto che fossero preventivamente individuate le categorie di atti suscettibili di adozione nel periodo di
prorogatio. In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che "tale preventiva indicazione dovrà tuttavia essere limitata a quegli atti, la cui mancata approvazione potrebbe determinare, largamente esemplificando, un'inevitabile interruzione del servizio, od il mancato rispetto di termini preventivamente fissati dalla legge o da altre fonti, o l'illegittima conquista di posizioni da parte di un operatore ai danni della generalità degli operatori del settore, o a quegli atti diretti a tutelare i soggetti passivi dalle informazioni per essi lesive o la par condicio fra operatori e fra fruitori delle trasmissioni (ad es., partiti politici) o, infine, a quei procedimenti, la cui interruzione porterebbe ad esentare taluni soggetti dalle sanzioni che ad essi dovrebbero essere applicate".
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