Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Disposizioni in materia di energia e imprese
Riferimenti: AC N.3614/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione   Numero: 196
Data: 29/06/2022
Organi della Camera: I Affari costituzionali


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Disposizioni in materia di energia e imprese

29 giugno 2022
Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale


Indice

Contenuto|Precedenti decreti-legge sulla stessa materia|Motivazioni della necessità ed urgenza|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto


Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; consta di 59 articoli suddivisi in 251 commi.

L'articolo 1, al comma 1, dispone che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA entro il 30 giugno, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA per l'anno 2022. Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 6 del decreto-legge n. 21/2022, il quale ha esteso la platea dei beneficiari dei bonus sociali elettricità e gas, elevando da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE entro il quale è ammesso l'accesso ai bonus. L'interpretazione autentica chiarisce che se sono state pagate somme eccedenti nell'anno in corso perché l'attestazione ISEE è intervenuta dopo l'inizio dell'anno, si procede a compensazione ovvero a rimborso. Se il pagamento non è stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del bonus.

L'articolo 2 incrementa alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il decreto-legge n. 21 del 2022. In particolare: il comma 1 incrementa il credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, elevando dal 20 al 25 per cento la spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del medesimo combustibile, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022; il comma 2 incrementa ulteriormente il credito d'imposta, riconosciuto dal decreto legge n. 17 del 2022 e già elevato dal decreto-legge n. 21 del 2022, per le imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), portando dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; il comma 3 innalza il credito d'imposta concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, elevando dal 12 al 15 per cento l'importo della spesa agevolabile, sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

L'articolo 3 concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta; esso è pari al 28 per cento della spesa sostenuta, nel primo trimestre 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività di trasporto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e purché l'acquisto sia comprovato mediante le relative fatture. Viene abrogato l'articolo 17 del decreto-legge n. 21 del 2022, che ha istituito un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.

 

L'articolo 4 prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito di imposta in ragione del 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas nel primo trimestre 2022 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito all'ultimo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore del 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferimento al medesimo trimestre del 2019.

L'articolo 5 definisce i rigassificatori come "interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti" e definisce le regole per la realizzazione di nuovi impianticompresi quelli galleggianti, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina – allo scopo – di un commissario straordinario del Governo.

L'articolo 6 introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, come dispone in linea generale l'articolo 57, comma 1 (salva l'eccezione prevista dallo stesso articolo 57, comma 2, descritto più avanti).

L'articolo 7 reca norme in materia di semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Il comma 1 prevede che, nei procedimenti autorizzativi per impianti da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, in caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) dello Stato le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti sostituiscano il provvedimento di VIA e ad esse si applicano le norme richiamate del Codice dell'ambiente. Il comma 2 stabilisce che le suddette deliberazioni confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, così come quelle adottate dal Consiglio dei ministri inerente il caso di amministrazioni dissenzienti; il procedimento deve concludersi entro i successivi sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende rilasciata se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio della VIA. Il comma 3 prevede che alle riunioni delle Consiglio dei ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 2, possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome che esprimono definitivamente la posizione delle amministrazioni di riferimento e di quelle non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.

L'articolo 8, comma 1, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.

L'articolo 9, comma 1, interviene sulle disposizioni previste dal cd. "decreto energia" relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa. La norma in esame consente al Ministero della difesa e ai terzi concessionari di tali beni di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, derogando a taluni requisiti specifici previsti dalla normativa in materia ma consentendo l'accesso al regime di sostegni economici offerto dalla medesima normativa, a fronte del pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica. Il comma 2 consente alle Autorità di sistema portuale di costituire comunità energetiche rinnovabili.

L'articolo 10 reca novelle alla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del Codice dell'ambiente. In particolare le modifiche riguardano: il diritto di voto in capo al rappresentante del Ministero della cultura nella Commissione tecnica PNRR-PNIEC, che viene eliminato; la precisazione dei soggetti tenuti ad avviare l'istruttoria di VIA e il relativo termine; il provvedimento di proroga della VIA; la soppressione dell'obbligo di VIA statale per alcune tipologie di elettrodotti.

L'articolo 11 contiene una norma di semplificazione delle opere volte al miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti oppure a consentire l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili. Tali opere potranno essere realizzate mediante denuncia di inizio attività. L'effetto atteso è di ridurre le perdite di rete e assicurare un minore impatto ambientale degli impianti.

L'articolo 12 interviene sulla disciplina relativa alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, contenuta nell'articolo 5-bis del D.L. n. 14/2022 (L. n. 28/2022). La lettera a) novella il comma 2 di detto articolo, escludendo l'assimilazione, da parte della società Terna Spa, alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico per gli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile, dei quali la medesima società  effettua il dispacciamento. La lettera b) detta una disciplina relativamente all'approvazione di regimi di esercizio dei predetti impianti in deroga alle condizioni autorizzative previste dall'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

L'articolo 13 dispone, con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 - per il periodo del suo mandato - delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti, ecc.). La norma attribuisce al Commissario, sentita la regione Lazio, il potere di provvedere tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE. E' prevista la possibilità di nomina di uno o più subcommissari e si dispone che il Commissario straordinario si avvalga di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche. Viene stabilito che per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l'azione di responsabilità di cui all'art. 1 della L. n. 20/1994 sia limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta e che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente. Si stabilisce infine che per ogni opera del programma degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025 deve essere specificato anche il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società «Giubileo 2025».

L'articolo 14 proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento. La norma precisa altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all'intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento. La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati. Il comma 3 dell'articolo 57 del provvedimento in esame precisa che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

L'articolo 15 contiene una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina. L'efficacia della misura è subordinata, ai sensi del comma 14, alla previa approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'art.108 TFUE. Segnatamente, il comma 1 autorizza SACE S.p.A. a concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese - ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale. L'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla sua attività. Ai sensi del comma 2, la garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, e opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dal rilascio delle garanzie è accordata di diritto, ai sensi del comma 10, la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie. Ai sensi del comma 13, SACE S.p.A. assume gli impegni a valere sulle risorse disponibili del Fondo a copertura degli oneri statali già costituito per la "Garanzia Italia SACE" a sostegno della liquidità delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da COVID-19. La nuova garanzia SACE qui prevista può essere concessa entro l'importo complessivo massimo dei 200 miliardi della "Garanzia Italia SACE" previsto dal decreto-legge n. 23/2020. Inoltre, ai sensi del comma 7, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la "Garanzia Italia SACE" - di cui al citato articolo 1 e, per le imprese cd. "mid cap", all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 23/2020 – ai fini della determinazione, nei casi di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia applicabile (le cui soglie sono comunque indicate nel successivo comma 5, lett. c)), e di ogni altra disposizione operativa riguardante lo svolgimento dell'istruttoria per il rilascio della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle operazioni di cessione del credito pro-solvendo o pro-soluto. I commi 3 e 4 delimitano l'ambito soggettivo della garanzia, indicando le imprese che possono beneficiarne. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà e in ogni caso, sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria (comma 3). Sono poi in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea (comma 4). Il comma 5 indica le condizioni per usufruire della garanzia e in quale misura percentuale può essere concessa. Il comma 6 disciplina le condizioni di cumulo della misura in esame con altri interventi di sostegno, in conformità alla disciplina UE sugli aiuti di Stato. Ai sensi del comma 11, SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività di escussione della garanzia e di recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. Ai sensi del comma 12, i finanziatori devono fornire un rendiconto periodico a SACE S.p.A. circa l'attuazione della misura e la Società ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 16 contiene misure di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese - subordinatamente alla previa approvazione della Commissione europea – per far fronte alle difficoltà derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti alle sanzioni e contro-sanzioni adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Le misure hanno valore fino al 31 dicembre 2022 e consentono – a carico del Fondo di garanzia PMI - il rilascio di garanzie a fronte di investimenti per la realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, con esplicita esclusione delle imprese soggette a sanzioni a seguito del conflitto in Ucraina.

L'articolo 17 modifica la disciplina relativa alle garanzie che SACE in via ordinaria è autorizzata a rilasciare a condizioni di mercato sui finanziamenti alle imprese italiane, ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge n. 269/2003. Vengono pertanto ampliate le finalità degli interventi suscettibili di dare origine alle misure di sostegno e – mediante un allegato – vengono definiti i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio delle garanzie e dell'operatività della garanzia dello Stato, superando la precedente formulazione che richiedeva l'intervento di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 18, comma 1, istituisce per il 2022, nello stato di previsione del MISE, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato de1ivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

L'articolo 19 rifinanzia il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.

 

L'articolo 20, comma 1, prevede che, previa autorizzazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia (di cui all'articolo 106 del TUB - d.lgs. n. 385/1993), e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000), purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e, comunque, non superiore a 35.000 euro.

L'articolo 21 eleva dal 20 al 50 per cento la misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023).

 

L'articolo 22 rimodula complessivamente l'aliquota del credito d'imposta Formazione 4 per le piccole e medie imprese. In particolare, la misura dell'agevolazione viene elevata per le piccole imprese dal 50 al 70 per cento e, per le medie imprese, dal 40 al 50 per cento, con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. La maggiorazione spetta a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.Per quanto invece riguarda progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, qualora non soddisfino i suindicati requisiti, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40 per cento per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese.

 

L'articolo 23 eleva al 40 per cento (per due anni) la misura massima del credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di funzionamento delle sale stesse.

L'articolo 24, comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni per l'anno 2023 e di 150 milioni per l'anno 2024 il Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo), per sostenere le imprese che partecipano alla realizzazione dei progetti stessi. Il comma 2 dispone in ordine alla copertura dei relativi oneri finanziari.

L'articolo 25, comma 1, istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonché l'elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un'approfondita valutazione delle opportunità prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori. Il comma 2 costituisce, per le predette finalità e al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri (CAIE), una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il MISE e composta dal personale in servizio presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 26 reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Atrraverso tale intervento normativo si mira, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

L'articolo 27 consente ai concessionari autostradali di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione al quale è previsto l'affidamento entro il 31 dicembre 2023, al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.

L'articolo 28 istituisce la figura dei "patti territoriali dell'alta formazione delle imprese". Si tratta di accordi stipulati dalle Università con altri soggetti privati e pubblici per promuovere e migliorare l'offerta formativa universitaria, con specifico riguardo alla formazione delle figure professionali necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro: l'ambito elettivo di applicazione – come chiarito dalla relazione illustrativa – è dunque quello delle discipline STEM. L'attivazione dei patti è riservata alle Università aventi sede in Regioni caratterizzate da particolari indici relativi al numero dei laureati e al loro impiego inferiori alla media nazionale. La disposizione, per gli anni 2022-2028, prevede un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di 290 milioni di euro, di cui 20 milioni dì euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

L'articolo 29, comma 1, prevede che le disponibilità del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (di cui all'articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981 (L. n. 394/1981), possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei suddetti casi è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto. Il comma 2 prevede che la misura si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia dell'articolo in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.

L'articolo 30, comma 1, stabilisce il potere del MISE di adottare ogni atto o provvedimento necessario, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, alle seguenti condizioni: nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro; al di fuori dei casi in cui operano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021); in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni. Il suddetto potere comprende: l'indizione della conferenza di servizi decisoria; della conferenza di servizi preliminare; l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. L'esercizio dei poteri sostitutivi sopra descritti può essere richiesto anche dal soggetto proponente. Il comma 2 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle seguenti condizioni: ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti necessari di cui al comma 1; ovvero, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni. L'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei ministri si concreta nell'individuazione dell'amministrazione, dell'ente, dell'organo o dell'ufficio, ovvero in alternativa nella nomina di uno o più commissari ad acta, ai quali esso attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.

Gli articoli 31 e 32 riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti.

L'articolo 33 istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, ai fini della concessione, per il medesimo 2022, con un successivo decreto ministeriale, di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato. Al decreto ministeriale è demandata - fermo restando il limite di spesa complessiva, corrispondente alle suddette risorse - la definizione dei profili concernenti: l'importo dell'indennità, la misura del limite massimo del reddito complessivo percepito nel periodo d'imposta relativo al 2021 (al rispetto del quale è subordinato il diritto in esame), i criteri e le modalità di concessione dell'indennità, la quota delle risorse da destinare agli iscritti ai regimi gestiti dai suddetti enti di diritto privato ed i relativi criteri di ripartizione delle risorse.

L'articolo 34 dispone che Anpal Servizi S.p.A. ricontrattualizzi per due mesi, decorrenti dal 1° giugno 2022 e prorogabili per un periodo massimo di tre mesi, il personale che presta assistenza tecnica presso le regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data (cosiddetti navigator). Si dispone altresì che la ricontrattualizzazione avvenga per lo svolgimento non solo delle suddette attività, ma anche di quelle in favore dei beneficiari del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), anche se non beneficiari del Reddito di cittadinanza. Aver prestato la suddetta attività di assistenza tecnica costituisce, inoltre, titolo per un punteggio aggiuntivo nei concorsi per l'assunzione di personale nei Centri per l'impiego.

L'articolo 35 autorizza l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi TPL, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro ed è riconosciuto esclusivamente in favore delle persone fisiche che, nel 2021, hanno dichiarato un reddito personale ai fini IRPEF non superiore ai 35.000 euro. Il buono è nominativo e non cedibile, è utilizzabile per un solo abbonamento, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini ISEE. Il beneficio è erogabile fino ad esaurimento delle risorse a tal fine indirizzate, pari a 79 milioni di euro per il 2022, di cui 1 milione è destinato alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio. Il buono è fruibile a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto attuativo interministeriale Lavoro/MEF/Infrastrutture (da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in commento) e fino al 31 dicembre 2022.

L'articolo 36 incrementa di 50 milioni di euro per il 2022 il fondo per consentire l'erogazione, fino al 30 giugno 2022, dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale destinati a studenti.

L'articolo 37 prevede un finanziamento di 100 milioni di euro per il 2022 a favore del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

L'articolo 38 prevede la stipula di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni pubbliche per realizzare il progetto "Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale". Il progetto, realizzato da Poste italiane, ha l'obiettivo di rendere accessibili i servizi delle amministrazioni anche nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti tramite uno "sportello unico" di prossimità situato nel territorio del comune.

 

L'articolo 39 dispone che le risorse stanziate sul Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche dall'articolo 14-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, nonché dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del medesimo bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui all'art. 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017).

L'articolo 40 dispone una misura per far fronte ai maggiori costi a carico degli enti del SSN dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, prevedendo l'incremento, per l'anno 2022, del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 200 milioni di euro. Il riparto di queste maggiori risorse è previsto a beneficio di tutte le Regioni, incluse quelle a statuto speciale, e delle province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Il comma 3 incrementa di 170 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario previsto per gli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti, autorizzato dal D.L. n. 17/2022, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Il comma 4 consente agli enti locali di approvare il bilancio di previsione per il 2022 con l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021. La norma ha carattere eccezionale, in considerazione della crisi in Ucraina e dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'articolo 41 istituisce un fondo di 80 milioni di euro di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, destinato alle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e Sardegna che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021, rispetto al 2019, del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto).



L'articolo 42 istituisce un Fondo con una dotazione complessiva di 665 milioni di euro per gli anni 2023-2026 volto a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con più di 600.000 abitanti: si tratta dei comuni di Roma (278 milioni), Milano (139 milioni), Napoli (94 milioni), Torino (87 milioni) e Palermo (67 milioni). Con decreti interministeriali, da adottare entro novanta giorni d'intesa con i comuni destinatari, sono individuati il Piano degli interventi e le schede progettuali con gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, in coerenza con gli impegni previsti nel PNRR. I decreti disciplinano inoltre le modalità di erogazione delle risorse, di monitoraggio e di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma. Agli interventi ricompresi nel Piano si applicano le procedure di semplificazione previste per il PNRR.

L'articolo 43, comma 1 istituisce, presso il Ministero dell'interno, un fondo finalizzato a favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o che si trovano in stato di dissesto finanziario. I commi da 2 a 7, al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, come risultante sulla base del rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP alla data del 30 aprile 2022, ridotto dai contributi ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, prevedono la facoltà, per i Sindaci di tali comuni, di sottoscrivere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per il ripiano del disavanzo stesso. La sottoscrizione dell'accordo è subordinata all'impegno del comune sottoscrittore ad adottare una serie di iniziative previste dalla legge di bilancio 2022, tra le quali l'incremento, fino ad almeno l'1%, dell'addizionale comunale all'Irpef, i cui effetti finanziari in termini di maggiori entrate e minori spese sono oggetto di verifica da parte di uno specifico tavolo tecnico allo scopo istituito presso il Ministero dell'interno. I commi 9 e 10 riconoscono al Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard per gli anni dal 2022 al 2026 il rimborso delle spese sostenute, in correlazione alle maggiori attività richieste per la realizzazione delle riforme previste in materia di federalismo fiscale nel PNRR e delle attività assegnate alla Commissione dalla legge di bilancio per il 2022. Il comma 11 prevede che, qualora il termine di deliberazione del bilancio di previsione del comune venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI, nonché della tariffa corrispettiva coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Qualora l'approvazione o la modifica di provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva intervenga dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, si dispone che il comune provveda ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

L'articolo 44 estende l'ambito di applicazione delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022. In particolare la disposizione incrementa le disponibilità di posti per l'accoglienza diffusa per un massimo di ulteriori 15.000 unità; incrementa, per un massimo di ulteriori 20.000 unità, i potenziali destinatari del contributo di sostentamento; integra, nel limite di 27 milioni di euro per l'anno 2022, il contributo in favore delle regioni per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dall'Ucraina richiedenti e titolari della protezione temporanea (commi 1 e 2).  Inoltre, si prevede un incremento di 112,749 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse che finanziano i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari, da destinare in via prioritaria all'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina (comma 3). Infine, si autorizza Dipartimento della protezione civile ad assegnare ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea, un contributo una tantum, nel limite di 40 milioni per l'anno 2022, allo scopo di rafforzare l'offerta di servizi sociali (comma 4).

L'articolo 45, al comma 1, è inteso a semplificare e accelerare, nel rispetto della normativa europea, il dispiegamento delle misure di ntervento all'estero del Servizio nazionale di protezione civile, novellando una previsione del Codice di settore. Il comma successivo istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con uno stanziamento di euro 3.000.000 per l'anno 2022,volto a consentire l'anticipazione delle spese connesse all'impiego delle risorse rescEU.

L'articolo 46 prevede che, per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possano essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle scuole italiane.

L'articolo 47, commi 1-13, in attuazione della Raccomandazione (UE) del Consiglio del 19 aprile 2022 (2022/C166/01), consente ai rifugiati di guerra provenienti dall Ucraina di ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnìa ("banconote ucraine") con banconote denominate in euro - a determinate condizioni - presso le filiali territoriali della Banca d'Italia e quelle delle banche aventi sede e succursali in Italia che intendono partecipare allo schema nazionale di cambio. L'articolo, inoltre, ai commi da 14 a 17, dispone e disciplina l'erogazione di uno o più prestiti a beneficio del Governo dell'Ucraina per un importo non superiore a 200 milioni di euro.

L'articolo 48 autorizza le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 attuativi dei Fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi Ucraina, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/562 del 6 aprile 2022. Le risorse di cofinanziamento nazionale che si rendono disponibili, per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento al 100% a carico della UE, sono riassegnate alle stesse Amministrazioni titolari per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei Programmi operativi complementari (POC) 2014-2020.

L'articolo 49, commi 1-3, provvede ad incrementare, nel limite massimo del 50 per cento, il valore iniziale di determinati strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, finalizzati all'acquisto di servizi e attività per la digitalizzazione della PA (comma 1). A tale fine, si provvede a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, con i medesimi soggetti aggiudicatari, gli accordi quadro, le convenzioni ed i contratti quadro, in corso alla data del 28 febbraio 2022 (commi 2 e 3). Il comma 4 modifica la disciplina dell'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche prevedendo che, come avviene per le convenzioni, anche gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. possono essere stipulati per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali, ove previsto dal bando di gara. Il comma 5 modifica composizione e funzionamento del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, istituito presso la Ragioneria generale dello Stato. I commi 6-8 prevedono che la Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia s.r.l. per il rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle politiche di spesa pubblica connesse alla realizzazione del PNRR e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali. Il comma 9 incrementa di 40 milioni di euro per l'anno 2022 il limite fissato dalla legislazione vigente per le spese di acquisto di beni e servizi dell'INPS.

L'articolo 50, comma 1, modifica la disciplina antiriciclaggio identificando come unica Autorità di vigilanza europea competente in materia l'autorità bancaria europea (ABE). Il comma 2 modifica il Testo unico della finanza per dare attuazione alla riforma adottata a livello europeo in materia di autorizzazione e vigilanza sui servizi di comunicazione dei dati sulle operazioni effettuate sui mercati finanziari, mentre i commi 3 e 4 dispongono in merito all'attuazione di tali modifiche. Il comma 5 integra l'articolo 53 del decreto legge n. 34 del 2020 (cosiddetto "decreto Crescita"), inserendo a margine dello stesso il nuovo comma 1-quater, per effetto del quale, in ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, viene consentito alle imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali già ricevuti di accedere ai regimi di aiuto concessi a livello nazionale o territoriale ai sensi del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

L'articolo 51, al comma 1, reca disposizioni in materia di rinnovo di incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura, nonché di autorizzazione di ulteriori incarichi presso il medesimo Ministero, provvedendo alla quantificazione dei relativi limiti di spesa. Il comma 2 autorizza l'integrazione della segreteria tecnica costituita presso la Soprintendenza speciale per il PNRR (ex articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021) con ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma 3 reca un contributo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, in favore della società Ales Spa. Il comma 5 introduce la proroga di due anni della validità delle graduatorie di un concorso pubblico per il reclutamento di 13 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di garantire la pronta operatività e la funzionalità del Dipartimento della protezione civile. Il comma 6 precisa che, fermo restando il numero massimo di 3 sedi della Scuola superiore della magistratura, gli uffici di ciascuna sede possono essere ubicati in immobili diversi. Il comma 7 include il CSM tra i soggetti che possono avvalersi della SOGEI (Società generale d'informatica) s.p.a per lo sviluppo e la sicurezza del proprio sistema informatico. Il comma 8 reca alcune modifiche al Codice dell'ordinamento militare (COM) che riconfigurano il Comando operativo di vertice interforze quale vertice militare al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall'ordinamento militare. Con l'obiettivo di superare eventuali disagi derivanti dal temporaneo blocco informatico del sito del Ministero della transizione ecologica, disposto per preservarlo da un recente attacco hacker, il comma 9 dell'articolo 51 proroga di 60 giorni tutti i termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del medesimo dicastero e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ad eccezione dei termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022. Il comma 10 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del divieto di diffondere o consentire la diffusione dei contenuti proposti dai canali di informazione Russia Today e Sputnik.

L'articolo 52 incrementa di 925 milioni di euro, per l'anno 2022, le risorse volte a sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato.



L'articolo 53 – attraverso una novella - autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana nella quale confluiscono le risorse assegnate allo scopo di contrastare la malattia.

L'articolo 54 differisce al 31 luglio 2022 il termine per l'adozione delle nuove linee guida per la disciplina sui trasporti eccezionali, nonché alla stessa data del 31 luglio la disciplina transitoria per le autorizzazioni al trasporto eccezionale di massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi.

L'articolo 55 aumenta dal 10 al 25 per cento l'imposta sugli extraprofitti nel settore energetico introdotta con il D.L. n. 21/2022 e ne estende il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2021. Inoltre, prevede che il contributo sia versato in due date: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022.

L'articolo 56 dispone, al comma 1, l'incremento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, della programmazione 2021-2027, di 1.500 milioni di euro per il 2025, in termini di competenza. Il comma 2 reca disposizioni funzionali ad operare le riduzioni delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, della programmazione 2014-2020, ai fini del reperimento delle risorse poste a copertura finanziaria degli oneri complessivi del provvedimento in esame, ai sensi di quanto richiesto dall'articolo 58, comma 4, lettera f), nell'importo di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 3 miliardi di euro per l'anno 2025. Per gli interventi infrastrutturali, il comma 3 definisce una specifica procedura per la revoca dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, che prevede: i) l'individuazione da parte del CIPESS, dopo apposita ricognizione, degli interventi infrastrutturali privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante; ii) la definizione di obiettivi (iniziali, intermedi e finali) con i relativi termini temporali di conseguimento, stabiliti in relazione ad un cronoprogramma finanziario e procedurale; iii) il definanziamento dell'intervento nel caso di mancato rispetto degli obiettivi indicati dal CIPESS. Non si procede al definanziamento nel caso in cui siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti, intendendosi come tali – secondo la definizione introdotta dall'articolo in esame - quelle derivanti dalla stipulazione del contratto. La procedura di revoca delle risorse non si applica agli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 rientranti nei progetti in essere del PNRR, cui sono estese le procedure gestionali e finanziarie in deroga, stabilite per le risorse del PNRR (comma 4).

L'articolo 57 reca disposizioni transitorie, come visto nella descrizione degli articoli 6, 7 e 14, ai quali si rinvia.

L'articolo 58 reca disposizioni di carattere finanziario. In particolare:

il comma 1 dispone il parziale reintegro della riduzione della dotazione finanziaria delle Missioni e dei Programmi di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, operata dal D.L. n. 17/2022 per finalità di copertura finanziaria. Il comma 2 incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Il comma 3 reca la quantificazione degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso al maggiore indebitamento, fino all'anno 2032. Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria. Il comma 5 dispone la sostituzione dell'Allegato 1 della legge di bilancio 2022, modificando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, precedentemente fissati dalla legge di bilancio 2022 e già modificati dall'articolo 38, comma 2-bis, del D.L. n. 21 del 2022. Il comma 6, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 59 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Alcune disposizioni del provvedimento modificano esplicitamente alcuni articoli del decreto-legge n. 21 del 2022, ancora in corso di conversione al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame; in particolare, il comma 5 dell'articolo 3, dispone l'abrogazione dell'articolo 17, volto a istituire il fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto; l'articolo 55 poi modifica la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette, prevista dall'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022; si segnala che la modifica del decreto-legge ancora in corso di conversione è intervenuta nel corso dell'esame in seconda lettura di quest'ultimo (il decreto-legge n. 50 in esame infatti è entrato in vigore il 18 maggio mentre la deliberazione finale della Camera in seconda lettura sul decreto-legge n. 21 è intervenuta il 19 maggio ed il 20 maggio si è avuta la pubblicazione e l'entrata in vigore della relativa legge di conversione, la legge n. 51 del 2022); l'articolo 2 commi 1, 2 e 3 modificano poi in modo implicito la disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di energia da parte delle imperse recata dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge n. 21 del 2022; al riguardo, si richiama quindi quanto in più occasioni osservato dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione in ordine all'opportunità di evitare interventi con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge in corso di conversione (si veda ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020).


Motivazioni della necessità ed urgenza

Il provvedimento, composto da 59 articoli per un totale di 251 commi, appare riconducibile alla finalità unitaria dell'adozione di misure di contrasto delle ricadute della crisi ucraina, con riferimento anche alla connessa necessità di adottare misure in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti; a tale riguardo, il provvedimento appare qualificabile come "provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitori più vari"; il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare "in concreto non pertinente".

Il provvedimento reca anche ulteriori disposizioni quali quelle di cui all'articolo 13 (Commissario straordinario per i rifiuti della città di Roma in vista del Giubileo del 2025); all'articolo 39 (disposizioni sul fondo unico delle associazioni e società sportive dilettantistiche); all'articolo 43 commi 9 e 10 (rimborso delle spese del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard); all'articolo 49, comma 5 (modifica della composizione e del funzionamento del comitato scientifico per la revisione della spesa pubblica); all'articolo 51 commi 1 e 4 (rinnovo di incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura), 5 (proroga della graduatoria di uno specifico concorso per dirigenti della protezione civile), 6 (disposizioni sulla sede degli uffici della Scuola superiore della magistratura), 7 (possibilità per il CSM di avvalersi della SOGEI per lo sviluppo del proprio sistema informatico) e 8 e 11 (norme sul comando operativo interforze); all'articolo 54 (differimento adozione linee guida sui trasporti eccezionali).


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale diritto di asilo, immigrazione, tutela della concorrenza, sistema tributario, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, profilassi internazionale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere a), b), e), q) ed s) della Costituzione), alle materie di competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro, tutela della salute, governo del territorio, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica (articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regionale agricoltura e trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma).

 

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

  • l'articolo 13, comma 2, prevede l'intesa con la regione Lazio, oltre che con il Commissario straordinario, ai fini dell'adozione del DPCM chiamato a nominare i subcommissari per la gestione dei rifiuti a Roma;
  • l'articolo 36, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture per la ripartizione tra le regioni delle ulteriori risorse stanziate per il trasporto pubblico locale;
  • l'articolo 40, comma 4, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la ripartizione delle risorse destinate agli enti locali per far fronte agli aumenti dei prezzi energetici;
  • l'articolo 41, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la ripartizione del contributo straordinario alle province e alle città metropolitane volto a compensare le minori entrate derivanti dalle imposte provinciale di trascrizione e sulla RC Auto;
  • l'articolo 42, comma 2, prevede l'intesa con i comuni destinatari dei finanziamenti del PNRR ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione del piano di interventi di ciascun comune;
  • l'articolo 43, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno chiamato a ripartire il fondo per il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane.

L'articolo 5 definisce i rigassificatori come "interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti" e definisce le regole per la realizzazione di nuovi impianti – compresi quelli galleggianti, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina – allo scopo – di un commissario straordinario del Governo.

Al riguardo, si ricorda che la norma prevede anche, al comma 2, che il commissario straordinario rilasci con "un procedimento unico" l'autorizzazione per la realizzazione di impianti di rigassificazione di cui all'articolo 59 del decreto-legge n. 159 del 2007. Sul punto si valuti quindi l'opportunità di specificare se con il richiamo alla norma del 2007 si voglia fare salva anche l'intesa con la regione in materia prevista appunto da quella norma.

L'articolo 39 dispone che le risorse stanziate dall'articolo 14-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, nonché dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del medesimo bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui all'art. 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, l. bilancio 2018), sottraendole invece al fondo per le associazioni sportive previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione. Si ricorda infatti che la sentenza n. 40 del 2022 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020 nella parte in cui non prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle risorse del fondo. La norma trasferisce quindi risorse da un fondo per il quale, per effetto della sentenza, è prevista l'intesa a un fondo, quello istituito dalla legge di bilancio per il 2018, in cui invece, in modo che potrebbe risultare non coerente con la medesima sentenza, l'intesa non è prevista.