Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina 9 marzo 2022 |
Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Collegamento con lavori legislativi in corso|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoL'articolo 1 reca disposizioni concernenti la partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO sul fianco Est dell'Alleanza.
Nello specifico, il comma 1 autorizza, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, il contributo che l'Italia intende offrire a questa iniziativa è rappresentato da 1.350 unità di personale militare, di cui 1.278 facenti parte della VJTF e le restanti per il supporto logistico. Si prevede, inoltre, l'impiego di 77 mezzi terrestri e 5 mezzi aerei e 2 unità navali operative nel secondo semestre del 2022. Relativamente al primo semestre il contributo nazionale alle forze in prontezza alleate è garantito dai gruppi navali Standing Naval Forces di cui al successivo comma 2, lettera b). Il Governo, precisa, inoltre, che l'area geografica di intervento si estende all'area di responsabilità della NATO (preminentemente sul fianco EST), con sedi definire in tale area. Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari a euro 86.129.645.
Il comma 2 dell'articolo 1 proroga, fino al 31 dicembre 2022, il contributo italiano al potenziamento dei dispositivi della NATO previsti dalle schede 36/ 2021, 37/2021, 38/2021 e 40/2021 della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021(DOC. XXVI, n. 4), concernente la relazione analitica sulle missioni internazionali svolte nel 2020, anche ai fini della loro proroga nell'anno 2021.
Nel dettaglio, la lettera a) autorizzata, per l'anno 2022, la prosecuzione della partecipazione italiana al potenziamento del dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza. Nello specifico, l'Italia continuerà a garantire con un velivolo KC-767 dell'Aeroautica il rifornimento in volo dei velivoli radar AWACS di proprietà comune della NATO impegnati nelle attività di sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza. L'Italia continuerà, inoltre, ad assicurare un ulteriore assetto aereo (CAEW) per incrementare le capacità di sorveglianza dello spazio aereo nell'area sud-orientale. Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari a euro 3.264.360.
La lettera b) autorizza fino al 31 dicembre 2022 la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (Mar Mediterraneo e Mar Nero). Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, le misure di potenziamento adottate dalla NATO sono intese a colmare le criticità in seno alle Standing Naval Forces (SNFs), che costituiscono lo strumento navale a più alta prontezza operativa a disposizione dell'Alleanza. In relazione a questa operazione la consistenza massima del contingente nazionale autorizzata dal decreto legge in esame è pari a 235 unità. È previsto, inoltre, l'impiego 2 mezzi navali (a cui si aggiunge una unità navale on call che potrà essere resa disponibile attingendo ad assetti impiegati in operazioni nazionali) e di un mezzo aereo. Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari a euro 17.690.219, di cui euro 4.000.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2023.
La lettera c) autorizza fino al 31 dicembre 2022 la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza NATO in Lettonia (Enhanced forward presence). Il contributo nazionale, inserito nell'ambito del Battlegroup a framework canadese, consta di 250 unità di personale militare e 139 mezzi terrestri. Sono, inoltre, consentite, compatibilmente con la missione, attività per incrementare/implementare l'interoperabilità con gli assetti aerei nazionali impegnati nelle attività di air policing nell'area (cfr.infra). Il fabbisogno finanziario della missione è stato stimato in euro 30.229.104, di cui euro 6.000.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2022.
La lettera d) autorizza, fino al 31 dicembre 2022, la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento dell'Air Policing della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza Il contributo nazionale in questa missione è pari a 130 unità. È previsto l'impiego di n. 12 mezzi aerei. Sarà, inoltre, possibile, compatibilmente con la missione, svolgere attività per incrementare/implementare l'interoperabilità con gli assetti terrestri presenti in teatro operativo. Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari a euro 37.267.925, di cui euro 11.000.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2023.
Il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III (norme sul personale), IV (disposizioni penali) e V (altre disposizioni) della legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016) che prevedono, rispettivamente norme sul personale, in materia penale e in materia contabile. La legge n. 145 del 2016 reca una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e i ai molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse. Ulteriori disposizioni riguardano, poi, le procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltreconfine.
Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge in esame autorizza la spesa di euro 86.129.645, per l'anno 2022 relativamente alla partecipazione italiana al dispositivo di cui al comma 1. Per le finalità di cui al comma 2, la spesa autorizzata è di euro 67.451.608 per l'anno 2022 e di euro 21.000.000 per l'anno 2023. L'articolo 2 prevede la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative dell'Ucraina. A tal proposito il Governo precisa che la disposizione è intesa a corrispondere alle richieste di supporto indirizzate alla Comunità internazionale, Italia inclusa, rendendo disponibili equipaggiamenti per la protezione individuale e più in generale della popolazione civile dagli effetti del conflitto in atto (materiali Counter-IED per la rilevazione di oggetti metallici e ordigni esplosivi, elmetti e giubbotti antiproiettile).
L'articolo 3 autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ad adottare, fino al 31 dicembre, interventi di assistenza o di cooperazione in favore del Governo e della popolazione ucraina, in deroga alla vigente normativa, ad eccezione delle norme penali, di quelle in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di quelle derivanti da obblighi inderogabili discendenti dall'appartenenza all'Unione europea.
L'articolo 4, al comma 1, dispone un incremento di 10 milioni di euro della dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria per potenziare le misure di sicurezza a tutela delle sedi, del personale e degli interessi italiani nei Paesi maggiormente esposti alle conseguenze dell'aggravamento delle tensioni in Ucraina. La disposizione autorizza altresì il MAECI a sostenere le spese per il vitto e per l'alloggio del personale e di tutti quei cittadini che per ragioni di sicurezza si trovino a risiedere in alloggi individuati dal Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare. Il comma 2 reca un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l'esercizio finanziario in corso per l'invio di dieci militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti, al fine di potenziare le misure di protezione delle sedi e del relativo personale. Ai militari inviati è assicurato un trattamento economico pari a quello del restante personale dell'Arma impiegato nella rete all'estero.
L'articolo 5 potenzia la funzionalità dell'Unità di crisi del MAECI. In particolare, il comma 1, reca un'autorizzazione di la spesa di 1 milione per l'esercizio in corso per il potenziamento delle attività realizzate dall'Unità di crisi a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza. Il comma 2 incrementa di 100.000 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa per gli interventi destinati a potenziare la tutela di cittadini e interessi italiani all'estero e gli stanziamenti destinati alla copertura delle indennità aggiuntive per il personale dell'Unità, originariamente prevista dall'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 decreto L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementata di euro 100.000 per l'anno 2022. è. I commi 1 e 2, in particolare, incrementano gli stanziamenti rispettivamente. Il comma 3 prevede il differimento al 31 dicembre ed al 31 marzo 2023, dei termini entro cui poter registrarsi sul sito "Dove siamo nel mondo" (portale che consente ai connazionali di segnalare volontariamente all'Unità di crisi la propria ubicazione esatta all'estero, in modo da consentire, in caso di eventi bellici, tensioni politiche o disastri naturali, di orientare i soccorsi o realizzare evacuazioni). Nello specifico, si dispone il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per accedere ai servizi dell'Unità di crisi mediante credenziali diverse da SPID nonché, al 31 marzo 2023, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute. Tali differimenti erano stati originariamente disposti dall'art. 24 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183.
L'articolo 6 reca disposizioni di natura finanziaria.
Ai sensi dell'articolo 7 il decreto legge entra vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero 25 febbraio 2022. Per un approfondimento del contenuto del decreto legge si rinvia al seguente dossier
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Relazioni allegate o richiesteIl provvedimento è corredato dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa. |
Collegamento con lavori legislativi in corsoSi segnala che lo scorso 1° marzo il Governo ha approvato il decreto legge n. 16 del 2022 che reca ulteriori misure urgenti per la crisi n Ucraina. Il decreto legge è stato pubblicato nella gazzetta del 28 febbraio ed assegnato il 1° marzo alle Commissioni riunite I e IV della Camera dei deputati (C. 3492). Nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento in commento, il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 2.0100 che fa confluire nel provvedimento il citato decreto-legge n. 16 del 2022. In proposito, si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10; tale ordine del giorno impegna il Governo "ad operare per evitare la "confluenza" tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari"; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. "DL proroga termini") il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo "a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10" Si ricorda anche, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di "un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza" rileva che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare."
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Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLe disposizione di cui all'articolo 2, riguardante la cessione di mezzi ed equipaggiamenti militare all'Ucraina, a titolo gratuito non letali di protezione è riconducibile alla materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione). Con riferimento, poi, alle disposizioni che riguardano la partecipazione italiana a missioni internazionali e il relativo regime giuridico, con particolare riferimento alle norme penali applicabili, rilevano le lettere d) ed l) del comma 2 dell'articolo 117, che attribuiscono, tra l'altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate e giurisdizione e norme processuali. |