Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: D.L. 34/2020 - Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia (cd. Decreto Rilancio)
Riferimenti: AC N.2500/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione   Numero: 82
Data: 08/06/2020
Organi della Camera: I Affari costituzionali


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D.L. 34/2020 - Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia (cd. Decreto Rilancio)

8 giugno 2020
Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale


Indice

Contenuto|Precedenti decreti-legge sulla stessa materia|Collegamento con lavori legislativi in corso|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali|Attribuzione di poteri normativi|


Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge. Consta di 266 articoli e 1049 commi. È suddiviso in 8 Titoli.

Il Titolo I (Salute e sicurezza) comprende gli articoli da 1 a 23.

Il Titolo II (Sostegno alle imprese e all'economia) è suddiviso in 2 Capi: il Capo I (Misure di sostegno) consta degli  articoli da 24 a 52. Il Capo II (Regime quadro della disciplina degli aiuti) comprende gli articoli da 53 a 65.

Il Titolo III (Misure in favore dei lavoratori) è suddiviso in 2 Capi. Il Capo I (Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) comprende gli articoli da 66 a 81. Il Capo II (Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali) comprende gli articoli da 82 a 103.

Il Titolo IV (Disposizioni per la disabilità e la famiglia) comprende gli articoli 104 e 105.

Il Titolo V (Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali) comprende gli articoli da 106 a 118.

Il Titolo VI (Misure fiscali) comprende gli articoli da 119 a 164.

Il Titolo VII (Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio) consta di 2 Capi. Il Capo I (Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione) comprende gli articoli da 165 a 167.  Il Capo II (Regime di sostegno pubblico per l'ordinato procedimento delle misure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni) comprende gli articoli da 168 a 175.

Il Titolo VIII (Misure di settore) consta di 13 Capi. Il Capo I (Misure per il turismo e la cultura) comprende gli articoli da 176 a 185. Il Capo II (Misure per l'editoria) comprende gli articoli da 186 a 195. Il Capo III (Misure per le infrastrutture e i trasporti) comprende gli articoli da 196 a 215. Il Capo IV (Misure per lo sport) comprende gli articoli da 216 a 218.  Il Capo V (Misure in materia di giustizia) comprende gli articoli da 219 a 221. Il Capo VI (Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura) comprende gli articoli da 222 a 226. Il Capo VII (Misure per l'ambiente) comprende gli articoli da 227 a 229.  Il Capo VIII (Misure in materia di istruzione) comprende gli articoli da 230 a 235. ll Capo IX (Misure in materia di università e ricerca) comprende gli articoli da 236 a 238.  Il Capo X (Misure per l'innovazione tecnologica) comprende gli articoli da 239 a 240. il Capo XI (Coesione territoriale) comprende gli articoli da 241 a 246. Il Capo XII (Accelerazione concorsi) è articolato in 3 Sezioni. La Sezione I (Decentramento e digitalizzazione delle procedure) comprende gli articoli da 247 a 249. La Sezione II (Disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese) comprende gli articoli da 250 a 262. La Sezione III (Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni) consta del solo articolo 263. Il Capo XIII (Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza COVID-19) comprende gli articoli da 264 a 266.


Si riportano di seguito le principali misure prese nelle diverse aree settoriali nelle quali è possibile suddividere il provvedimento, indicando i principali articoli per ogni area.

Misure in materia di lavoro

Le misure a sostegno del lavoro contenute nel presente decreto riguardano, principalmente, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità, l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, nonché la regolamentazione del lavoro agile. Alcune disposizioni sono volte a promuovere e garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative. A seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica, il decreto in esame proroga per i mesi di aprile e maggio le indennità già riconosciute per il mese di marzo in favore di determinate categorie di lavoratori dal decreto cura Italia e ne introduce di nuove (v. articoli da 68 a 73, 80, 84, 86-87, 90, da 92 a 95, 98-99 , 192, 247-249, 263).

Misure fiscali

Il provvedimento contiene un complesso e articolato sistema di misure fiscali. Tra le altre, si segnalano: l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata – pari al 40 per cento -  dell'acconto dell'IRAP 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni, fermo restando l'obbligo di versamento degli acconti 2019 (art. 24); la definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise (art.123); la proroga dei versamenti sospesi dai decreti legge in materia di emergenza (D.L. 9/2020, D.L. 18/2020 e D.L. 23/2020) e del versamento dei tributi e contributi sospesi in un'unica soluzione al 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data (artt.126 e 127); in materia di accise, tra l'altro, il differimento di adempimenti e la rimessione in termini per i versamenti (artt. da 129 a 132).

Misure finanziarie

Quanto alle misure di sostegno finanziario alle imprese: si incrementa il Fondo per le garanzie rilasciate da SACE ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 23/2020, di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 31) si rifinanzia nella misura di 3.950 milioni di euro per il 2020 il Fondo di garanzia per le PMI (art. 31, co. 2); si prevede la garanzia di SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito in misura pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine maturati dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro (art. 35); si prevedono molteplici interventi per il rafforzamento delle startup innovative; si introducono misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale (art. 39). Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato: si prevede che ai regimi di aiuto concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'emergenza da COVID-19, accedono anche le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti. Tali imprese accedono ai regimi di aiuti del Temporary Framework al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione (art. 53); si traspone sostanzialmente nell'ordinamento interno il contenuto di varie sezioni della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni. Per quanto concerne il settore del turismo: si istituisce nello stato di previsione del MIBACT un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato. Con riferimento a ulteriori misure di natura finanziaria, si segnalano: il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con contenuto ammontare di ricavi e fatturato; la misura del contributo è variabile in relazione al fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 25).

Sanità

In tema di sanità il decreto-legge è finalizzato ad un complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, nelle sue diverse articolazioni, territoriale ed ospedaliera, sia sotto il profilo organizzativo che per quanto attiene alle assunzioni di personale, nonché per l'aumento dei contratti di specializzazione medica. Vengono stanziati complessivamente 3,2 miliardi destinati a tali ambiti. Vengono poi disposte alcune proroghe di termini e l'estensione di alcuni benefici in ragione del perdurare dello stato di emergenza. al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov-2, per l'anno 2020,  le regioni e le province autonome sono chiamate a predisporre specifici piani regionali di potenziamento dell'offerta citata (art. 1) da recepire nei Programmi operativi regionali per la gestione dell'emergenza Covid-19, previsti dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020, art.18); viene operato un rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario nazionale mediante l'adozione di uno specifico piano di riorganizzazione in grado di fronteggiare in maniera adeguata le emergenze pandemiche – quale quella da COVID-19 in corso -; viene potenziata e rafforzata l'infrastruttura del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), e stabilita l'estensione del Fascicolo alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale; viene disposto che gli incarichi individuali a tempo indeterminato previsti per il personale delle professioni sanitarie e socio-sanitarie (art. 2-ter D.L. 18/2020) possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, per la durata di 6 mesi, e siano prorogabili, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020 (art. 3).

Protezione civile

Si prevede il rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali per l'anno 2020  di 1.500 milioni di euro, di cui 1.000 milioni di euro sono destinati agli interventi di competenza del commissario straordinario, da trasferire sulla relativa contabilità speciale; si autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico (art. 261).

Politiche sociali

In tema di politiche sociali il decreto-legge, oltre all'introduzione del Reddito di emergenza, quale nuova misura di sostegno straordinario al reddito, dispone alcuni incrementi di fondi e di servizi di natura assistenziale. Viene incrementata di 100 milioni di euro per il 2020 la seconda sezione del Fondo per il Terzo settore, a valere sulla copertura disposta al comma 7 dell'articolo 265, con la finalità di sostenere ulteriormente gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo Settore a causa delle emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia COVID-19 (art. 67); viene istituito il Reddito di emergenza (Rem), un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo emergenziale da COVID-19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia.

Enti territoriali

Il provvedimento contiene varie misure volte al sostegno economico degli enti territoriali, con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica, nonché a favorire il pagamento dei debiti commerciali degli enti medesimi. Tra le disposizioni più rilevanti si segnalano: l'istituzione di un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, destinato ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19 (art. 106); il reintegro della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 dell'importo di 400 milioni, distolto dal fondo medesimo a seguito di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, emessa in relazione all'emergenza Covid-19 per garantire misure urgenti di solidarietà alimentare (art. 107); la rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, per un importo per l'anno 2020 in 184,8 milioni di euro, in aumento di circa 58,3 milioni di euro rispetto alla previgente dotazione di bilancio (art. 108).

Pubblica amministrazione

In relazione all'attività delle pubbliche amministrazioni, il D.L. contiene alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, avviati in relazione all'emergenza COVID-19 (art. 264). In particolare, tra l'altro, si prevede fino al 31 dicembre 2020: l'ampliamento della possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione; una riduzione dei termini per l'esercizio dell'autotutela da parte delle Amministrazioni e la sospensione, salvo che per eccezionali ragioni, della possibilità per l'Amministrazione di revocare in via di autotutela il provvedimento, con riguardo ai procedimenti sopra citati. Con la medesima finalità, sono introdotte a regime: modifiche al dPR 445 del 2000 che rafforzano i controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive ed determinano inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci presentate dagli interessati ai benefici; modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82 del 2005) in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati; disposizioni in base alle quali nell'ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione "non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione". È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle PA. Per quanto riguarda il personale delle PA, il decreto interviene attraverso l'introduzione di alcune semplificazioni per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco sono dettate specifiche disposizioni di semplificazione delle procedure assunzionali e formative (artt. 258-260) insieme ad ulteriori disposizioni riguardanti il comparto.

Giustizia

Gli interventi nel settore della giustizia, concernono in primo luogo il personale, con riguardo sia alle nuove assunzioni, sia alle modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento. Al riguardo il decreto legge: prevede le modalità di avviamento delle procedure, già autorizzate, per il reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (art. 252); consente fino al 31 luglio, con possibilità di proroga, alla commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario di effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica (art. 253); consente l'applicazione delle modalità di collegamento a distanza anche con riguardo alle procedure di correzione delle prove scritte e l'espletamento di quelle orali rispettivamente del concorso notarile bandito con decreto dirigenziale del 16 novembre 2018 e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense bandito con decreto del Ministro della giustizia dell'11 giugno 2019 (art. 254). Ulteriori disposizioni concernono:  l'autorizzazione, fino al 31 luglio 2021, all'ISTAT ad effettuare rilevazioni, elaborazioni e analisi statistiche sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa; lo stanziamento di risorse economiche per una pluralità di misure finalizzate a garantire la funzionalità dell'amministrazione della giustizia, assicurando condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19 all'interno sia degli uffici giudiziari, sia delle carceri (art. 219).

Coesione territoriale e Mezzogiorno

Per quanto riguarda gli interventi in materia di coesione territoriale e Mezzogiorno si segnalano le seguenti misure: la possibilità, per gli anni 2020 e 2021, di utilizzare in via eccezionale le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia (art. 241); si introduce una maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, anche al fine di agevolare l'attività di ricerca in ambito Covid-19 (art. 244); si prevede la concessione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti beneficiari della misura agevolativa "Resto al Sud", a copertura del fabbisogno di circolante, nella misura di 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e di 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria, per far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19 (art. 245).

Scuola, università, alta formazione e ricerca

Per quanto concerne la scuola, gli interventi sono rivolti, fra l'altro, a garantire lo svolgimento in sicurezza sia degli esami di Stato dell'a.s. 2019/2020, sia dell'a.s. 2020/2021, ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica durante la sospensione delle attività didattiche, a sostenere le scuole paritarie, nonché il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni. In particolare: al fine di contenere, nelle scuole statali, il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 2020/2021, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con uno stanziamento di € 400 mln nel 2020 ed € 600 mln nel 2021 (art. 235). per il 2020, si autorizza la spesa di € 39,23 mln da destinare alle scuole statali e paritarie per interventi volti a garantire lo svolgimento degli esami di Stato dell'a.s. 2019/2020 in condizioni di sicurezza, assicurando interventi di pulizia degli ambienti scolastici e acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 231, co. 6, 7, 8, 10,11 e 12); per il 2020, si incrementa di 15 mln il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni, stabilendo modalità specifiche per la ripartizione delle risorse, al fine di assicurare tempestività nell'erogazione delle stesse (art. 233, co. 1, 2 e 5); si dispone, modificando quanto previsto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020), che le prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese, nel rispetto delle direttive sanitarie, negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, che le pubbliche amministrazioni forniscono durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici (e, dunque, per quanto concerne gli alunni con disabilità, le prestazioni rese dall'assistente all'autonomia e alla comunicazione) possono essere fornite anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto (art. 109). Si introduce, poi, un Piano di investimenti straordinari nella ricerca, che prevede: l'autorizzazione all'assunzione, nel 2021, di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B e di ricercatori a tempo indeterminato negli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR. A tal fine, dal 2021 il FFO è incrementato di € 200 mln annui e il Fondo ordinario per gli enti pubblici citati (FOE) è incrementato di € 50 mln annui (art. 238, co. 1-3);  l'incremento del FFO di € 100 mln per il 2021 ed € 200 mln annui a decorrere dal 2022, al fine di promuovere l'attività di ricerca (art. 238, co. 5);

Cultura e Spettacolo

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivate dalla sospensione degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura. Ciò, sia rafforzando alcuni strumenti introdotti dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020), sia introducendo strumenti nuovi. In particolare: per il 2020, si incrementa (da € 130 mln) a € 245 mln la dotazione complessiva dei Fondi di parte corrente e di parte capitale introdotti dal D.L. 18/2020 e destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo; per il 2020 si introduce la possibilità di prevedere una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta per il cinema e l'audiovisivo, anche in deroga alle percentuali previste a regime (art. 183, co. 7); si istituisce il Fondo cultura, con una dotazione di € 50 mln per il 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per tutela, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale; si istituisce il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione, per il 2020, di € 210 mln, destinato al sostegno di musei ed altri istituti e luoghi della cultura non statali e di imprese e istituzioni culturali, fra le quali librerie e l'intera filiera dell'editoria; si prevede che l'indennità di € 600 riconosciuta per il mese di marzo ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente e abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a € 50.000 (art. 38, D.L. 18/2020) è erogata anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Sport

Per quanto concerne lo sport, gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. A tal fine, in parte si rafforzano interventi già previsti dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in parte si introducono nuove previsioni. In particolare: si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale – le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport - alimentato da una quota della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere. Il finanziamento del Fondo è determinato nel limite massimo di € 40 mln per il 2020 ed € 50 mln per il 2021 (art. 217);si prevede che il conduttore di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo ha diritto, per le 5 mensilità da marzo a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito (art. 216, co. 3). Con riferimento ai lavoratori sportivi, si prevede che (art. 98): ai titolari di rapporti di collaborazione presso Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Società e Associazioni sportive dilettantistiche che, su domanda e al verificarsi di determinate condizioni, sono risultati beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di € 600 riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A. (D.L. 18/2020-L. 27/2020: art. 96), la medesima indennità è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, nel limite di spesa complessivo fino a € 80 mln.

Informazione e comunicazioni

Gli interventi nel settore dell'informazione proseguono nello sforzo di garantire la filiera dell'editoria e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti, soprattutto attraverso lo strumento dei crediti di imposta. In particolare: si rafforza il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 98) che ha commisurato l'importo del medesimo credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali. per il 2020: ai fini dell'IVA, si introduce, un regime straordinario di forfettizzazione delle rese di quotidiani e periodici, che ne consente la riduzione del 95% (invece dell'80% previsto in via ordinaria) (art. 187); si prevede che per i giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) e ammessi a cassa integrazione in deroga ai sensi del D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 22), la relativa contribuzione figurativa è accreditata presso l'INPGI (art. 193).. Con riferimento al settore delle comunicazioni: si istituisce un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali per l'anno 2020. L'entità del contributo è pari a 50 milioni di euro (articolo 195).

Infrastrutture

Per quanto riguarda il settore delle infrastrutture, le misure previste sono principalmente rivolte ad introdurre semplificazioni in grado di accelerare gli interventi al fine di far fronte all'emergenza da COVID-19 e alla crisi economica che ne è derivata e di favorire una maggiore ed immediata liquidità per le imprese operanti nel settore. In particolare: si prevede la possibilità di eseguire le opere edilizie, strettamente necessarie a perseguire le finalità per il riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, in deroga alle disposizioni previste dal Testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali; per le medesime opere edilizie, si introduce altresì, fino al termine dello stato di emergenza, una deroga agli obblighi in materia di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. n. 151/2011 (art. 2, co. 13); si prevede l'esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020, dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC, prevista dall'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 (art. 65); si dispone la proroga, per l'anno 2020, dei termini per l'utilizzo dei finanziamenti autorizzati – dall'art. 30, comma 14-ter, del D.L. 34/2019 –; in favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività (art. 123).

Trasporti

Per quanto concerne il settore dei trasporti si prevedono diversi interventi di supporto al trasporto aereo, marittimo, ferroviario, intermodale, locale, nonchè in materia di mobilità sostenibile e di autotrasporto. Con riferimento al settore del trasporto ferroviario: è autorizzata la spesa di  1 miliardo e 190 milioni di euro (così ripartita: 70 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034), al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020 (art. 214, co.3). Con riferimento al settore marittimo: si attribuisce alle Autorità di sistema portuali e all'Autorità portuale di Gioia Tauro la possibilità di accordare delle riduzioni fino all'azzeramento dei canoni concessori per l'anno 2020  in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nei periodi indicati una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 sia per le concessioni dei beni demaniali sia per le concessioni per i servizi portuali e relativi a operazioni portuali e per concessioni di aree e banchine marittime e servizi di supporto ai passeggeri, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge Cura Italia,  (art. 199, co. 1, lett. a). Con riferimento al settore del trasporto aereo: viene istituito un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di compensare i danni subiti dagli operatori nazionali nel settore del trasporto aereo in ragione dell'epidemia di COVID 19 (art. 198). Viene contestualmente ridotto (e integralmente destinato al sostegno delle compagnie aeree che adempiono ad oneri di servizio pubblico) da 500 a 350 milioni il Fondo previsto dal comma 7 dell'articolo 79 del decreto.legge n.18 del 2020 (art. 202, co. 1, lettera e); viene riformulata la disciplina conntenuta nell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, avente ad oggetto la costituzione di una nuova società pubblica di trasporto aereo, eliminando i riferimenti specifici alla crisi di Alitalia, e prevedendo un limite di capitalizzazione con risorse pubbliche della medesima società, pari a 3 miliardi di euro (per tale finalità è istituito un Fondo di pari importo). Si prevede altresì la stipula con questa società di un contratto di servizio e la possibilità per la stessa di acquisire rami d'azienda facenti capo anche a società in amministrazione straordinaria (art. 202). Con riferimento al trasporto pubblico locale: viene istituito un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19 (art. 200 co. 1 e 2). Con riferimento al trasporto intermodale: sono rifinanziati per l'anno 2020 il "ferrobonus" (20 milioni di euro) ed il "marebonus" (30 milioni di euro) (art. 197).

Ambiente ed energia

Per quanto concerne gli interventi in materia ambientale: si incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per il 2021 il Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km (art. 44); si prevede l'istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di un contributo straordinario aggiuntivo di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA), costituite nei parchi nazionali, che svolgono attività economiche eco-compatibili e attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco, le quali abbiano sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19 (art. 227); si prevede la soppressione del Comitato tecnico istruttorio previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) per assicurare un supporto tecnico-giuridico alla "Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS" posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente; tale soppressione è compensata dalla facoltà, concessa alla Commissione, di avvalersi di enti pubblici di ricerca (art. 228). Quanto alle misure in materia di energia: si prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA, operi, per i mesi di maggio e giugno e luglio 2020, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti. La riduzione opera nell'ambito del limite delle risorse stanziate dall'articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, che costituiscono limite massimo di spesa (art. 30); si introducono misure a sostegno del meccanismo dei "Certificati bianchi": vengono prorogati i termini entro i quali i soggetti obbligati devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, nonché i termini di emissione di Certificati non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica; vengono introdotte disposizione per le unità di cogenerazione ad alto rendimento entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019 (art. 41).

Agricoltura e pesca

Al comparto dell'agricoltura e della pesca e dell'acquacoltura è dedicato il Capo VI. Contiene  disposizioni volte: all'istituzione di un Fondo di emergenza nello stato di previsione del MIPAAF a tutela delle filiere in crisi, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione è rinviata a uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (art. 222); allo stanziamento di 100 milioni di euro, per l'anno, 2020, da destinare alle imprese viticole - obbligate alla tenuta del Registro telematico - che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica (art. 223); all'aumento dal 50% al 70% della percentuale di anticipo dei contributi PAC che può essere richiesta con la procedura ordinaria, ferma restando la possibilità di richiedere, in alternativa, l'anticipo, in pari percentuale, per il 2020 con la procedura semplificata introdotta con il DL c.d. Cura Italia (art. 224, co. 1).

Immigrazione

In materia di immigrazione sono disposte misure straordinarie di accoglienza dei richiedenti asilo attraverso la possibilità di utilizzare i posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per l'accoglienza dei richiedenti asilo (ossia dei cittadini stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva). Si tratta di una misura temporanea, che si applica al massimo per sei mesi dopo la cessazione dello stato di emergenza (quindi fino al 31 gennaio 2021). La disposizione deroga espressamente le previsioni di cui all'articolo 1-sexies del D.L. 426/1989, che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 113/2018, riserva l'accoglienza nel SIPROIMI a coloro ai quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale e non anche, come in precedenza, ai richiedenti lo status (art. 16). Sono inoltre introdotte (art. 103) due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico. Vengono inasprite le sanzioni tanto per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro, dichiarano il falso, quanto per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 103 le istanze di regolarizzazione dei lavoratori (di cui al comma 1) sono presentate previo pagamento (con le modalità di cui al decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5) di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore, a copertura degli oneri connessi all'espletamento della procedura di emersione. È previsto inoltre il pagamento di un ulteriore contributo forfetario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi questo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali. Si valuti in proposito l'opportunità di prevedere un termine per l'adozione del decreto di cui al comma 7 anche tenendo conto del termine ultimo per la presentazione delle istanze, fissato al 15 luglio 2020.

Difesa

Per quanto concerne il comparto della Difesa  il provvedimento reca una serie di misure  volte a potenziare ulteriormente le strutture e il personale militare maggiormente impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto del virus Covid - 19. Si prevedono, inoltre, norme volte a semplificare talune attività del comparto (concorsi e formazione), a concilaire il lavoro del personale militare con eventuali esigenze di carattere familiare, a valorizzare il patrimonio immobiliare della Difesa. Si autorizza per l'anno 2020: l'arruolamento eccezionale, a domanda, di 70 ufficiali medici (di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e di 100 sottufficiali infermieri (di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare); la spesa di euro 88.818.000 di euro, per sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari (art. 19);  si autorizza l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, in virtù dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza( articolo 20); si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvalga del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, in via eccezionale e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 (articolo 100); si interviene sulle procedure concorsuali, indette o da indirsi, per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, in un' ottica di semplificazione finalizzata anche a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID -19 (articolo 259).

Per ulteriori elementi si rinvia al dossier schede di lettura Articoli 1-118 e Articoli 119-266.


Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus sono stati fin qui emanati, oltre al provvedimento in esame, i decreti-legge n. 6, 9, 11, 14, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 30 e 33 del 2020 (in particolare, i decreti-legge n. 11, 28 e 29 intervengono principalmente in tema di giustizia; il decreto-legge n. 22 in tema di scuola e il decreto-legge n. 26 in tema di scadenze elettorali).

Il decreto-legge n. 6, del 23 febbraio, rapidamente convertito dalla legge n. 13, del 5 marzo, è stato successivamente abrogato, salvo una specifica disposizione, dal decreto-legge n. 19; i decreti-legge n. 9, 11 e 14 non sono stati convertiti e il loro contenuto è confluito nel decreto-legge n. 18.

23 disposizioni del presente provvedimento, entrato in vigore il 19 maggio, modificano esplicitamente norme del decreto-legge n. 18 del 2020, la cui legge di conversione è entrata in vigore solo il 24 aprile scorso, meno di un mese prima dell'emanazione del provvedimento; si tratta dell'articolo 1, comma 6; dell'articolo 68, comma 1; degli articoli da 69 a 81; dell'articolo 109; dell'articolo 138; dell'articolo 154; dell'articolo 184; dell'articolo 216; dell'articolo 219; dell'articolo 221; dell'articolo 224; dell'articolo 251.

Per le forme di "intreccio" tra il provvedimento in esame e il decreto-legge n. 23, ancora in corso di conversione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, si rinvia al paragrafo Collegamento con lavori legislativi in corso.

Sia l'articolo 9 sia l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 19 del 2020 si riferiscono alla medesima materia (proroga dei piani terapeutici che includono la fornitura di protesi e di altri dispositivi) ma la disposizione dell'articolo 4-bis risulta di più ampia portata e, poiché è stata inserita nel corso dell'esame parlamentare ed è quindi entrata in vigore, con la legge di conversione del decreto-legge n. 19, il 23 maggio, essa sembra tacitamente abrogare l'articolo 9, entrato in vigore il 19 maggio; al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire il coordinamento tra le due disposizioni.   


Collegamento con lavori legislativi in corso

Alcune disposizioni del provvedimento abrogano disposizioni del decreto-legge n. 23 del 2020, ancora in corso di conversione al momento dell'emanazione del provvedimento; in particolare l'articolo 4, comma 6, abroga l'articolo 32 del decreto-legge n. 23 del 2020; l'articolo 78, comma 3, abroga l'articolo 34 del decreto-legge n. 23 e l'articolo 125, comma 5, abroga l'articolo 30 del decreto-legge n. 23. Al riguardo, si ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali, nel parere espresso nella seduta del 9 gennaio 2020 sul disegno di legge di conversione C. 2284 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2019 - che abrogava una disposizione di un decreto-legge ancora in corso di conversione - aveva invitato la Commissione di merito ad "approfondire – alla luce delle caratteristiche della decretazione d'urgenza, come delineata dall'articolo 77 della Costituzione – le conseguenze dell'intreccio tra più provvedimenti d'urgenza sul lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, quale definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari".Il Comitato poi nel parere espresso lo scorso 12 maggio sul disegno di legge di conversione C. 2461 di conversione del decreto-legge n. 23 del 2020 - che pure abrogava alcune disposizioni del decreto-legge n. 18 -  ha invitato le Commissioni di merito ad approfondire "l'esigenza di precisare i termini di decorrenza delle abrogazioni di talune norme del decreto-legge n. 18 del 2020 [...] eventualmente facendo salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza delle norme abrogate e disciplinando gli effetti delle disposizioni non convertite".

Numerose altre disposizioni integrano non testualmente, interpretano o modificano implicitamente il contenuto del decreto-legge n. 23 del 2020; l'articolo 31, comma 1, incrementa il fondo cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23; l'articolo 33, comma 1, dispone in materia di contratti finanziari mantenendo fermo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 23; l'articolo 35, comma 5, istituisce nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 23 una sezione speciale; l'articolo 38, comma 6, prevede che le imprese accedono a fondi per le PMI innovative sulla base delle modalità "tempo per tempo vigenti", ivi compreso l'articolo 13 del decreto-legge n. 23; l'articolo 41, comma 1, sui certificati bianchi, proroga al 30 novembre il termine previsto dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 e già prorogato dal decreto-legge n. 23; l'articolo 126, comma 1, dispone in merito all'effettuazione dei versamenti sospesi dall'articolo 18 del  decreto-legge n. 23; anche il comma 2 interviene sull'articolo 19 del decreto-legge n. 23; l'articolo 161, comma 2, prevede che la disposizione in materia di sospensione del pagamento dei diritti doganali si applichi anche tra i soggetti indicati dall'articolo 18 del decreto-legge n. 23.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile ad un ampio ventaglio di materie, sia di esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione (immigrazione, lettera b); sistema tributario e contabile dello Stato, lettera e); ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, lettera g); norme generali sull'istruzione, lettera n), profilassi internazionale, lettera q), tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, lettera s) sia di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione).

 

A fronte di questo intreccio di competenze, in più occasioni il provvedimento dispone la necessaria attivazione di procedure di concertazione del sistema delle autonomie territoriali: sono previste nel complesso 18 forme di coinvolgimento (intese, pareri, accordi) del sistema delle conferenze (Conferenza Stato-Città e autonomie locali, Conferenza Stato-Regioni e province autonome, Conferenza Unificata).

 

Al riguardo, si valuti l'opportunità di inserire forme di coinvolgimento del sistema delle Conferenze anche con riferimento alle seguenti disposizioni:

  •  articolo 178, comma 1, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per il settore turistico;
  •   articolo 179, comma 1, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per la promozione del turismo;
  •  articolo 182, comma 1, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per le agenzie di viaggio e tour operator;
  •  articolo 183, comma 2, laddove si prevede un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per il sostegno delle istituzioni culturali (filiera dell'editoria, librerie, musei);
  •  articolo 184, comma 1, laddove si prevede un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per la valorizzazione e digitalizzazione dei beni culturali;
  •  articolo 199, comma 8, laddove si prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di riparto delle risorse per le autorità portuali;
  •  articolo 225, comma 5, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'economia sui criteri per i mutui ai consorzi di bonifica;
  •  articolo 226, comma 3, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'ambiente per la ripartizione del contributo per le zone economiche ambientali;
  •  articolo 229, comma 1, lettera a), laddove si prevede un decreto del Ministro dell'ambiente sul bonus mobilità;
  •  articolo 229, comma 4, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'ambiente per l'attuazione delle disposizioni in materia di Mobility Manager;
  •  articolo 233, commi 3 e 4, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per ripartizione risorse per servizi per l'infanzia (comma 3) e scuole (comma 4) paritarie;
  •  articolo 235, comma 1, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per ripartizione fondo per l'emergenza COVID;
  •  articolo 239, comma 2, laddove si prevede un DPCM di riparto delle risorse del fondo per l'innovazione tecnologica;

 

Sotto un altro profilo, si valuti infine l'opportunità di approfondire il comma 12 dell'articolo 2.  Tale disposizione consente al Commissario straordinario per l'emergenza COVID di delegare sue funzioni, senza specifiche formalità, ai presidenti delle regioni che agiscono come subcommissari; al riguardo, andrebbe infatti valutata l'opportunità di specificare maggiormente i casi nei quali si procederà a tale delega di funzioni e il procedimento e la tipologia di atto con i quali si potrà procedere a tale delega.


Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L'articolo 103, al comma 14, prevede il raddoppio delle sanzioni amministrative e aggrava il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. caporalato) per il datore di lavoro che impiega in modo irregolare gli stranieri che hanno richiesto il permesso di lavoro temporaneo. Tanto il raddoppio delle sanzioni amministrative, quanto l'aggravante penale, scaturiscono quindi – in base al testo - dalla presentazione da parte del lavoratore dell'istanza di permesso di soggiorno temporaneo. Si tratta di una condizione soggettiva del lavoratore che il datore di lavoro potrebbe ignorare. In proposito, si ricorda che "nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa" (art. 3, legge n. 689 del 1981) e che, in base al codice penale, "nessuno può essere punito per una azione o omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà" (art. 42 c.p.). Si valuti pertanto se l'incremento delle sanzioni, tanto amministrative quanto penali, legato alla presentazione da parte del lavoratore dell'istanza di permesso di soggiorno temporaneo , non costituisca una ipotesi di responsabilità oggettiva da valutare ai sensi dell'articolo 27, primo comma della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale al riguardo, con definita a partire dalla sentenza n. 364 del 1988.
Nella sentenza n. 364 del 1988, in particolare, la Corte costituzionale ha ricordato come l'art. 27, primo comma, Cost., dichiarando che la responsabilità penale è personale, non soltanto presuppone la "personalità" dell'illecito penale (la pena, appunto "in virtù" della "personalità" della responsabilità penale, va subita dallo stesso soggetto al quale è personalmente imputato il reato) ma compendia tutti i requisiti subiettivi minimi d'imputazione.

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 264, nell'inasprire le sanzioni per dichiarazioni mendaci nella presentazione di autocertificazioni stabilisce anche il "divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per due anni". Al riguardo, si valuti l'opportunità di definire più puntualmente la fattispecie, anche in considerazione del principio di proporzionalità che anche le sanzioni amministrative devono rispettare - alla luce dell' articolo 3 della Costituzione e, per il tramite dell'articolo 117, primo comma, Cost., dell'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - ai sensi della sentenza n. 112 del 2019 della Corte costituzionale.

Si ricorda che la sentenza n. 112 del 2019 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la confisca amministrativa dell'intero "prodotto" di operazioni finanziarie illecite e dei "beni utilizzati" per commetterle, anziché del solo "profitto" ricavato da queste operazioni; in proposito la Corte ha rilevato che queste particolari forme di confisca – combinate con le elevatissime sanzioni pecuniarie previste dal Testo unico della finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998) – conducono a risultati punitivi in contrasto con il principio della necessaria proporzionalità della sanzione, che la Corte ha ritenuto applicabile anche agli illeciti amministrativi di carattere "punitivo".

Il comma 8 dell'articolo 265 dispone che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio da parte del Ministero dell'economia  e  delle  finanze; sulla base degli esiti del monitoraggio, il Ministro dell'economia è   autorizzato   ad apportare  con  propri  decreti,  sentito  il  Ministro  competente,  le  occorrenti variazioni  di  bilancio,  provvedendo  a rimodulare le  predette  risorse - comprese, sembra doversi desumere, quelle stabilite da specifiche autorizzazioni legislative presenti nel provvedimento -  tra  le misure  previste  dal  decreto,  ad  invarianza  degli  effetti  sui  saldi  di  finanza pubblica.

Al riguardo si valuti l'opportunità di valutare la disposizione alla luce del vigente sistema delle fonti.

Si ricorda infatti che la vigente legislazione contabile - che dà attuazione alla riserva di legge in materia di bilancio stabilita dall'articolo 81 della Costituzione - consente variazioni compensative solo tra stanziamenti di bilancio non riconducibili a fattore legislativo, mentre per questi ultimi si può intervenire con la legge annuale di bilancio (art. 23, comma 3 e art. 33, commi da 4 a 4-sexies della legge n. 196 del 2009).

Allo stesso tempo si segnala che una disposizione di identico tenore risulta contenuta nel decreto-legge n. 18 del 2020 (art. 126, co. 7).


Attribuzione di poteri normativi

Si segnala che dei 266 articoli 75 prevedono provvedimenti attuativi; in termini di commi, provvedimenti attuativi sono richiesti in 100 dei 1049 commi complessivi; sono in tutto previsti 103 provvedimenti attuativi: 1 DPR, 5 DPCM, 71  decreti ministeriali, 26 atti di altra natura; sono altresì nel complesso previste 18 forme di coinvolgimento (intese, pareri, accordi) del sistema delle Conferenze (Conferenza Stato-regioni, Conferenza Stato-Città, Conferenza Unificata); 5 pareri del Garante per la protezione dei dati personali; 2 pareri della Conferenza nazionale dei rettori; in 12 casi è infine prevista l'autorizzazione, o la dichiarazione di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, della Commissione europea.

Per un quadro dei provvedimenti attuativi si veda la tabella allegata qui