Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Riferimenti: AC N.2463/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione   Numero: 79
Data: 14/04/2020
Organi della Camera: I Affari costituzionali


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Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

14 aprile 2020
Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale


Indice

Contenuto|Precedenti decreti-legge sulla stessa materia|Collegamento con lavori legislativi in corso|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali|


Contenuto

Il provvedimento dispone una pluralità di interventi volti a fronteggiare le diverse emergenze determinate dalla pandemia in corso.
Di seguito si dà conto del contenuto delle misure previste, sulla base di un'articolazione suddivisa per argomenti.
 
Sanità

In tema di sanità le misure contenute nel decreto-legge sono essenzialmente finalizzate al potenziamento delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale nel contrasto all'epidemia da Covid-19. 

In sintesi:

  • viene disposto un incremento per il 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del "fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" della dirigenza medica e sanitaria e del "fondo condizioni di lavoro e incarichi" del personale del comparto sanità. L'incremento è complessivamente pari a 250 milioni di euro ed è inteso ad elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus COVID-19. Viene altresì incrementata di 100 milioni di euro, la quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (art.1);

  • viene consentito al Ministero della salute di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni,40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici (anche relativi ad assunzioni a tempo indeterminato). Le unità in esame sono destinate agli uffici periferici (art. 2);

  • viene previsto sia il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie,agli operatori socio-sanitari ed a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza sia una deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto (art. 2-bis);

  • viene consentito, in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale e vengono dettate  norme transitorie sulle modalità di svolgimento della prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea nelle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche (art. 2-ter);

  • viene previsto che le Regioni (art. 2-quater), per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, vale a dire per poter avviare le assunzioni straordinarie di personale sanitario, procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

  • vengono dettate alcune norme transitorie, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tale ambito temporale, si consente: ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale; ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica; ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta (2-quinquies);

  • viene prevista la possibilità, per le aziende sanitarie locali e gli enti delSsn, di procedere, per il 2020, ad incrementare, con ore aggiuntive, il monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna. L'incremento del monte ore della specialistica avviene nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro, a valere sul Fondo sanitario nazionale, nei limiti posti dall'art. 18 del decreto in commento (2-sexies);

  • vengono disciplinate alcune misure dirette al potenziamento delle reti di assistenza territoriale per far fronte alla situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, quali la stipula di accordi contrattuali per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie (art. 3);

  • viene consentito alle regioni ed alle province autonome, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 (pari a 6 mesi da questa data),  di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sia all'interno che all'esterno di strutture, pubbliche o private, di ricovero, cura, accoglienza ed assistenza. e opere edilizie strettamente necessarie a rendere le citate strutture idonee all'accoglienza possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali (art. 4);

  • al fine di consentire  al  medico  di  medicina  generale  o  al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire  l'attività  assistenziale  ordinaria,  le  regioni  e  le province autonome istituiscono presso  una  sede di continuità assistenziale già esistente, una Unità speciale di continuità assistenziale  ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti  affetti  da COVID-19  che  non  necessitano  di  ricovero  ospedaliero.  Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all'unità speciale, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Tali pazienti possono essere presi in carico dall'unità speciale .Per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso, il triagedeve essere effettuato in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso. Le disposizioni hanno efficacia fino al 31 luglio 2020 (art.4-bis);

  • vengono previste norme di deroga relative ad alcuni dispositivi di protezione individuali (DPI) e ad altri dispositivi medici, con riferimento alle procedure di acquisto e di pagamento (comma 1) ed alle caratteristiche dei medesimi dispositivi (art. 5-bis);

  • vengono previsti specifici interventi per far fronte ad indifferibili esigenze dovute ad insufficienze respiratorie acuto-croniche, garantendo ai pazienti in trattamento con ossigenoterapia la possibilità di avvalersi anche in ambiente non domestico del dispositivo che consente la ricarica dell'ossigeno liquido (art. 5-ter);

  • il Dipartimento della protezione civile viene autorizzato ad aprire un conto corrente bancario per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di dispositivi medici, relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (5-quater):

  • vengono stabilite norme particolari e di deroga, nonché un finanziamento specifico, per l'acquisto di cinquemila impianti di ventilazione assistita e dei materiali indispensabili per il funzionamento dei medesimi ventilatori.L'intervento è inteso all'incremento della dotazione dei suddetti dispositivi nei reparti di terapia intensiva, incremento necessario per la gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19 (art. 5-quinquies);

  • si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di procedere alla rimodulazione o alla sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. Si prevede inoltre che agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non si applichino le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore (in relazione, tra l'altro, alla regolamentazione dei riposi,delle pause, ferie, turni notturni,), purchè venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale. (art. 5-sexies);

  • viene data facoltà all'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, a 200 medici specialisti ed a 100 infermieri (art. 10);

  • per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19,viene incrementato di 4 milioni, per ciascun anno del triennio 2020-2022, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità; (ISS). Tale somma è quasi interamente dedicata al reclutamento di personale (art.11);

  • viene previsto che gli enti e le aziende del Ssn, verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine stabilite e fino al perdurare dello stato di emergenza (31 luglio 2020), possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti attualmente vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità; e gli operatori socio-sanitari. Per i medesimi fini e per il medesimo periodo il personale dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza (art. 12);

  • viene consentito, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea. Le regioni e le province autonome possono pertanto procedere al reclutamento di tali professionisti in relazione al solo periodo dell'emergenza epidemiologica in base a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del DL. n. 14/2020 e nei limiti delle risorse ivi previste (art.13);

  • in considerazione della rapida evoluzione della situazione epidemiologica e dell'emergenza in atto, viene considerata non applicabile la misura della quarantena con sorveglianza attiva (anche in caso di contatti stretti con soggetti affetti da Covid-19) nei confronti dei dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori (art. 14); 

  • per far fronte alla situazione epidemiologica da Covid–19, limitatamente al periodo dell'emergenza, viene consentita  la produzione, importazione ed immissione in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) in deroga alle vigenti disposizioni, nel rispetto di una particolare procedura diretta a consentire il riscontro delle caratteristiche tecniche e dei requisiti di sicurezza dei prodotti (art. 15);
  • vengono dettate alcune norme transitorie sull'uso, negli ambienti di lavoro in generale, di mascherine chirurgiche e sull'uso, nell'ambito dell'intera collettività, di mascherine filtranti (art. 16);
  • sono previste disposizioni concernenti la sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Le misure hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili e trovano applicazione limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza relativo al suddetto virus (art. 17);
  • viene incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, sia in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, sia per le misure di incremento delle assunzioni nel comparto sanitario disposte dal decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 (art-18);
  • viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per l'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 22-bis);.
  • viene infine introdotta una nuova disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo; si introduce il principio della laurea abilitante, ferma restando la condizione di svolgimento e di superamento (in una delle forme già previste) di un tirocinio, e si prevede il relativo adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea (art. 102).

Misure fiscali

Numerose misure di carattere fiscale, introdotte inizialmente per la cd. zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9 del 2020, sono state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale dal decreto-legge n. 18 del 2020.

In particolare, il decreto-legge 9 ha disposto la sospensione dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, relativi alle cartelle di pagamento per le sole zone nei territori maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19. Tale la misura è stata estesa al territorio nazionale ed è stata ampliata dal decreto-legge n. 18 del 2020, che sospende i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. E' inoltre differito al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari (articolo 68). Con Circolare 6/E del 23 Marzo 2020 l'Ageniza delle entrate ha reso i primi charimenti sulla sospensione dei termini e sull'accertamento con adesione.

Ulteriori chiarimenti sono pubblicati nella circolare 8/E del 3 aprile 2020 dell'Agenzia delle entrate.

 

Analogamente, il decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 61) sospende i versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi, misura già introdotta dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, estendendo tale sospensione, inizialmente prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori; prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. L'articolo 21 del decreto legge n. 23 del 2020 (cd. decreto liquidità) proroga la sospensione dei versamanti al 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Si prevede, per i contribuenti che decidano di non avvalersi delle sospensioni, che della circostanza sia data menzione (articolo 71 del decreto-legge in esame). Secondo le modifiche introdotte al Senato, con decreto MEF sono definite le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità.

Il decreto-legge n. 18 del 2020 ha introdotto inoltre un insieme di ulteriori interventi fiscali, validi per tutto il territorio nazionale e intesi in particolare a tutelare i lavoratori e salvaguardare il sistema produttivo. Si ricordano le seguenti misure:

  • la sospensione dei versamenti da autoliquidazione per i titolari di partita Iva di minori dimensioni, nonché per tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti; l'esclusione da ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni, ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (art. 62);
  • l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (art. 63);
  • la concessione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64), nonché di un credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (art. 65); viene previsto un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari ed è ampliato l'ambito soggettivo e oggettivo del c.d. tax credit per le edicole (art. 98);
  • la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66), in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel corso dell'esame al Senato le agevolazioni sono state estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti.

E' anticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi, con la sola eccezione relativa alle norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, per le quali viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.E' differito al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata (art. 61-bis, introdotto al Senato).

Viene sospesa dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020 l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria, tra l'altro, in materia di accertamento, riscossione, risposte a istanze dei contribuenti (art. 67). Sono conseguentemente prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali.

In caso di cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti si consente di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro (art. 55).

Infine,  è differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo e si consente ai comuni di approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020 (articolo 107).

Con riferimento al settore dei giochi, il decreto-legge n. 18 del 2020 dispone la proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi c.d. Amusement With Prizes (AWP o new slot) e Video Lottery Terminal (VLT), del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché la proroga dei termini per l'indizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, la proroga dei termini per l'indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 69). L'articolo 70 dispone, per l'anno 2020, l'incremento di otto milioni di euro delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nel corso dell'esame al Senato, tale articolo è stato soppresso in quanto confluito, quale articolo 31, nel decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. decreto liquidità).

Con la circolare n. 8/E l'Agenzia delle entrate ha fornito risposte ad alcuni quesiti posti da associazioni, professionisti e contribuenti in merito all'applicazione delle misure contenute nel decreto-legge. Le tematiche affrontate sono varie: le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle attività degli enti impositori, nonché dei versamenti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali.

Misure finanziarie

Sotto il profilo degli interventi di natura finanziaria, sia il decreto-legge n. 9 del 2020 che il decreto-legge n. 18 del 2020 hanno potenziato l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa; il primo provvedimento ha inserito (art. 26) , tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, ai fini dell'accesso alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l'ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. Il secondo decreto-legge ha esteso i benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emcoronavirus (art. 54).

Nel corso dell'esame al Senato sono stati ampliati i requisiti di accesso al Fondo: è aumentato a 400.000 euro l'importo massimo del mutuo e sono inclusi i mutui già ammessi ai benefici per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate nonché i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.

Il decreto legge n. 23 del 2020 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari alle ditte individuali e agli artigiani, nonché ai mutui contratti da meno di un anno.

Sono inoltre sospese le rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 54-quater, introdotto al Senato).    

Con specifico riferimento alle imprese, il decreto-legge n. 18 del 2020:

  • autorizza il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 a erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, avvalendosi di INVITALIA quale soggetto gestore della misura (art. 5);

  • prevede che, fino al 2 marzo 2021, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori del comuni colpiti dall'epidemia di COVID-19 come individuati nell'Allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020; per tale finalità il Fondo viene rifinanziato di 50 milioni di euro per il 2020 (art. 49-bis, che riproduce il testo dell'art. 25 del D.L. n. 9/2020).
    Si fa presente che l'articolo 49 del DL 18/2020, che prevedeva 
    il potenziamento e l'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è stato invece abrogato dall'art. 13 del DL 23/2020, il quale ha introdotto una nuova disciplina transitoria - fino al 31 dicembre 2020 - maggiormente implementativa dell'intervento del Fondo anche alla luce della più recente normativa sugli aiuti di Stato);
  • concede alle PMI e alle micro imprese una generale moratoria sui prestiti, sotto forma, tra l'altro, di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e sul mantenimento di fidi o altre forme di finanziamento bancario (art. 56);
  • concede la garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta (art. 57);
  • prevede che le imprese beneficiarie di mutui concessi da INVITALIA e ubicate nei territori dei primi comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 (di cui all'Allegato 1 al DPCM 1°; marzo 2020) possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento (art. 72-ter, che riproduce sostanzialmente il testo dell'art. 6 del DL 9/2020);
  • autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei contratti di sviluppo (art. 80).

Riguardo all'intervento di Cassa depositi e prestiti S.p.A., si ricorda che che la Società, compie, attraverso l'utilizzo dei fondi della raccolta postale, e degli altri fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato (le cd. risorse in gestione separata), operazioni di interesse pubblico, tra le quali operazioni di sostegno al tessuto economico produttivo nazionale, anche per ciò che concerne l'internazionalizzazione delle imprese. Le operazioni - realizzate a favore delle piccole e medie imprese, nonchè anche a favore delle grandi imprese - sono realizzate attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio.

Per ciò che concerne l'intervento di CDP a sostegno delle imprese per far fronte all'emergenza COVID-19, è consultabile una specifica sezione del sito internet dell'Istituto che riepiloga le misure in favore delle imprese e quelle in favore degli enti territoriali. L'insieme delle misure originariamente messe in campo a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 18 è; stato  rafforzato da ulteriori interventi, annunciati il 2 aprile 2020

  Nelle settimane precedenti CDP aveva varato un Piano di interventi da 17 miliardi di euro a sostegno dell'economia italiana per l'emergenza COVID-19. Esso prevede l'erogazione di liquidità a tassi calmierati per le PMI e imprese di media dimensione (Mid-cap) tramite il sistema bancario; la concessione di finanziamenti agevolati, garanzie e moratorie sui finanziamenti a medio-lungo termine per supportare le attività; di export e internazionalizzazione delle Pmi, il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 dei mutui per i comuni della prima Zona rossa.

 A tali interventi si aggiungono ulteriori 2 miliardi di euro a supporto delle imprese di media e grande dimensione (indicativamente con fatturato superiore ai 50 milioni di euro) per esigenze temporanee di liquidità, supporto al capitale circolante e sostegno agli investimenti previsti dai piani di sviluppo delle aziende, in attesa dell'avvio operativo dei meccanismi di garanzia previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020

Quanto alle misure in materia di internazionalizzazione delle imprese, si segnala, in particolare, che il decreto-legge:

  • incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del Fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale i Pesi diversi da quelli dell'UE nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire flussi turistici verso l'Italia (art. 54-bis, che riproduce il testo dell'art. 27 D.L. n. 9/2020);
  • autorizza SACE S.p.A., ferma restando l'operatività di sostegno all'esportazione prevista dal D.lgs. n. 143/1998, a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19 (articolo 59).

  • prevede che possa essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (articolo 58);
  • istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni (articolo 72, comma 1).

A tutela dei risparmiatori, si modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito per ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018; in primo luogo, si consente di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio; inoltre, si proroga il termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 aprile al 18 giugno 2020 (articolo 50).

Si consente ai confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi sono tenuti a versare al relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco (articolo 51).

Al fine di tutelare gli investimenti di lungo termine del settore assicurativo, si amplia la possibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare l'aggiustamento per la volatilità (volatility adjustment) alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio (ad esempio, i titoli di Stato), riducendo il valore di riferimento dello spread nazionale corretto per il rischio da 100 a 85 punti base, quale soglia necessaria per l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento ai fini del calcolo della migliore stima delle riserve tecniche (articolo 52).

Per quanto rigarda le assicurazioni, inoltre, è prorogato di ulteriori 15 giorni (oltre ai 15 giorni già previsti dalla normativa vigente) il termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia nei contratti RC auto e natanti fino all'effetto della nuova polizza. La proroga opera unicamente per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020. Su richiesta dell'assicurato, inoltre, possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti RC auto e natanti. E' infine prorogato di ulteriori 60 giorni il termine entro il quale, per i sinistri con soli danni a cose, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta, nonché il termine entro il quale, per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, l'impresa di assicurazione deve proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerta. Anche tale proroga trova applicazione fino al 31 luglio 2020 (art. 125).

Sono posticipati i termini entro i quali le assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. devono essere convocate (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio). Si consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. E' incentivato un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con istruzioni di voto (articolo 106).

Misure a sostegno del lavoro

 Le misure a sostegno del lavoro riguardano, principalmente, norme speciali in tema di ammortizzatori sociali e di riduzione dell'orario di lavoro, con la previsione di appositi congedi ed indennità, nonché lo svolgimento del lavoro agile.

Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica:

  • vengono previste disposizioni speciali - quali semplificazioni procedurali, deroghe ai limiti di durata complessiva ed esenzioni dalle addizionali contributive - per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e di assegno ordinario richiesti per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che possono essere concessi per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (art. 19, co. 1-4);
  • l'assegno ordinario corrisposto dal Fondo di integrazione salariale viene riconosciuto - nel 2020 e per un massimo di nove settimane - anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo che occupano mediamente più di 5 dipendenti (in luogo dei 15 richiesti in via generale) (art. 19, co. 5);
  • si riconosce la possibilità, per le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, avessero già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (per un periodo non superiore a nove settimane); la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso (art. 20);
  • si riconosce la possibilità, per i datori di lavoro iscritti al suddetto Fondo residuale di solidarietà e che, alla data del 23 febbraio 2020, avessero già in corso un trattamento di assegno di solidarietà, di presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 (per un periodo non superiore a nove settimane); la concessione dell'assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso (art. 21);
  • viene consentito alle regioni e province autonome di riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (con esclusione del lavoro domestico) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa vigente in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro (art. 22);
  • si dispone che i datori di lavoro che accedono ai suddetti trattamenti di integrazione salariale possono procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato (anche di somministrazione) in deroga a determinate previsioni normative che escludono la proroga in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (art. 19-bis, introdotto al Senato);
  • si dispone che i trattamenti di integrazione salariale ordinaria o in deroga e di assegno ordinario sono concessi per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi ai datori di lavoro operanti nei comuni della cd. zona rossa, individuati dal DPCM 1° marzo 2020 (art. 19, c. da 10-bis a 10-quater, art. 20, commi 7-bis e 7-ter, e art. 22, c. 8-bis e 8-ter, introdotti al Senato). Ulteriori quattro settimane (non cumulabili con i predetti ulteriori tre mesi) sono invece concesse, in determinati casi, ai datori di lavoro operanti nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (art. 22, c. 8-quater, introdotto al Senato).

Vengono poi introdotte alcune norme speciali a sostegno dei lavoratori per la riduzione dell'orario di lavoro. In particolare:

  • a  seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica, vengono riconosciuti:
    • ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni INPS - a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore - un congedo, continuativo o frazionato, di durata complessiva non superiore a quindici giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni (o anche di età superiore nei casi di figli con disabilità grave), con un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e con il riconoscimento della contribuzione figurativa (art. 23, co. 1, 3 e 4, e art. 25, co. 1);
    • la possibilità (prevista anche per i lavoratori autonomi iscritti alle casse privatizzate) di fruire, in alternativa ai suddetti benefici e in presenza dei medesimi presupposti, di un voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, elevato a 1.000 euro per i dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato), nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica (art. 23, co. 8 e art. 25, co. 3);
    • ai lavoratori dipendenti privati - in presenza di figli minori tra i 12 e i 16 anni e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore - il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (art. 23, co. 6);
    • ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, di permesso retribuito per l'assistenza di familiari disabili, che si aggiungono ai tre giorni di permesso mensile riconosciuti dalla L. 104/1992 (art. 24).
  • viene riconosciuta (entro diversi limiti di spesa) un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore dei seguenti soggetti, qualora non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme  previdenziali obbligatorie :
    • dei liberi professionisti (titolari di partita IVA) iscritti alla Gestione separata INPS e di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (iscritti alla medesima Gestione) (art. 27);
    • dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (art. 28);
    • dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (art. 29);
    • degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30);
    • di lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro (art. 38);
    • di titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti  di  promozione  sportiva,  società  e  associazioni  sportive  dilettantistiche  (tale indennità è erogata dalla società Sport e salute S.p.A.) (art. 96).
  • si prevede l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (art. 63);
  • il periodo trascorso in quarantena (con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) viene equiparato a malattia (non computabile ai fini del periodo di comporto) per i lavoratori del settore privato e a degenza ospedaliera per i lavoratori pubblici  (artt. 26 e 87);
  • viene istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa (art. 44);
  • si dispone che fino al termine dell'emergenza, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono cedere le ferie e i riposi maturati fino al 31 dicembre 2019 (art. 87, c. 4-bis, introdotto al Senato).

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica, viene prevista la sospensione o la proroga dei termini connessi a determinate prestazioni. In particolare:

  • vengono prorogati;
    • i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione per la NASpI e la DIS-COLL e per quella agricola, portandoli, rispettivamente, a centoventotto giorni (in luogo di sessantotto) dalla cessazione del rapporto di lavoro e al 1° giugno 2020 (in luogo del 31 marzo 2020 (art. 32 e art. 33);
    • al 20 marzo 2020, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020 (art. 60).
  • vengono sospesi:
    • fino al 31 maggio 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico (art. 37, c. 1)
    • fino al 30 giugno i termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria(art. 37, c. 2);
    • fino al 1° giugno 2020, i termini di decadenza relativi a prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL (art. 34);
    • fino al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per determinati soggetti (imprese turistiche,federazioni sportive, teatri, bar, ecc.). I versamenti sospesi sono poi pagati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (30 giugno per le federazioni sportive) (art. 61);
    • per due mesi dal 17 marzo 2020, le misure di condizionalità connesse al godimento di determinate prestazioni (quali reddito di cittadinanza, CIG, NASpI e DIS-COLL), ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici, ed alcune procedure relative al cosiddetto collocamento obbligatorio. La sospensione non opera per le offerte di lavoro congruo nell'ambito del comune di appartenenza (art. 40);
    • per 60 giorni dal 17 marzo 2020, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e le procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020 (art. 46);
    • per 60 giorni dal 17 marzo 2020, lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Sono escluse dalla sospensione, le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica (art. 87, co. 5);
    • le attività dei comitati centrali e periferici dell'INPS (art. 41);
    • per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020, il decorso di alcuni termini temporali relativi a prestazioni a carico dell'INAIL (ossia i termini di decadenza relativi alle domande di prestazioni erogate dall'INAIL, i termini di prescrizione per le azioni giudiziali relative alle medesime prestazioni, nonché i termini per la domanda di revisione della rendita di inabilità che scadrebbero nel suddetto periodo (art. 42).

Per favorire il ricorso al lavoro agile, si dispone:

  • che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile (applicabile a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato) costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (art. 87, co. 1-4);
  • che fino al 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti con disabilità grave o immunodepressi, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave o immunodepressa, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 39);
  • un diritto di precedenza in favore dei lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, ai quali è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (art. 39, co. 2);
  • che le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (art. 75);
  • allo scopo di promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, l'aumento delle forniture di personal computer portatili e di tablet, a tal fine modificando la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A. (art. 87-bis, introdotto al Senato).

Politiche sociali

Il decreto legge prevede alcune misure per rispondere alle esigenze delle famiglie, nonchè misure di carattere sociale,  necessarie per fronteggiare l'emergenza derivante dalla sospensione di alcuni servizi allo scopo di contenere la diffusione del contagio da Covid-19. In sintesi:

  • per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata emergenziale,  ovvero fino al 31 luglio 2020, viene prevista la non  applicabilità del regime di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore dell'Ente del Terzo settore presso cui si svolge l'attività di volontariato (2-septies); viene data  facoltà ai Comuni, durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, di fornire assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari. Le regioni e province autonome possono istituire unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità (4-ter);
  • viene autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per le case rifugio pubbliche e private presenti su tutto il territorio nazionale (art. 18-bis);
  • a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, vengono riconosciuti specifici congedi parentali e indennità in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (artt. 23 e 25);

  • viene incrementato di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020,il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa (art. 24);
  • viene rinviato al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale  (ASP) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore. Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2020, le imprese sociali possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Per quanto riguarda l'approvazione dei bilanci, viste le misure poste in essere nel periodo emergenziale e la conseguente difficoltà di convocare gli organi sociali, viene rinviato al 31 ottobre 2020 i termine utile per l'approvazione dei bilanci di esercizio degli enti del terzo settore per i quali la scadenza del termine di approvazione ricade all'interno del periodo emergenziale; Nel corso dell'esame al Senato, sono tate aggiunte alcune previsioni; è stato chiarito che le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi cinque per mille per l'anno 2017 entro il 31 ottobre 2020 e che alla medesima data del 31 ottobre 2020 sono prorogati i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali. Inoltre, per il solo 2020, il comma 3-bis, ha modificato il termine per la redazione del rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite dal cinque per mille (18 mesi dalla data di ricezione delle somme medesime in luogo di un anno). Il rinvio al 31 ottobre 2020 del termine utile per l'approvazione dei bilanci di esercizio nel caso in cui la scadenza di tale termine ricada all'interno del periodo emergenziale vale anche per le Associazioni e Fondazioni, le Associazioni non riconosciute e i Comitati nonché per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, per i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,lo stesso differimento di termini è applicato alle associazioni, riconosciute o  non  riconosciute, alle fondazioni  e  agli altri  enti  di  carattere  privato,  diversi  dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 35);
  • vengono stabilite le condizioni di operatività delle strutture pubbliche o private accreditate presso il Sistema Sanitario nazionale,  che erogano prestazioni diurne per persone con disabilità, disponendo la chiusura per quelle che svolgono prestazioni di tipo sanitario e socio-sanitario non indifferibili. Per le strutture che svolgono attività indifferibili per persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario è consentita l'attività purché sia possibile il rispetto delle misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19. Non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile l'assenza dal posto di lavoro di  uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità (art. 47);
  • viene prevista la disciplina in base alla quale le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia rientranti nel nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e dei centri diurni per persone non autosufficienti.

    Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori privati e vengono retribuite con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio standard; mentre la restante quota è soggetta alla verifica del mantenimento delle strutture che attualmente hanno sospeso l'attività. I pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga nel caso fossero riconosciuti ai gestori nel periodo di sospensione dei servizi (art. 48).

  • vengono estese alcune agevolazioni fiscali- ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette - a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione. Viene inoltre  prevista la possibilità, per il donatore e per l'ente donatario di incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità, un soggetto terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispettivamente,di comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita agevolati fiscalmente (art. 71-bis);

  • viene disposta, per il 2020, una deroga ai requisiti attualmente previsti per i destinatari della Carta famiglia, prevedendo che quest'ultima venga rilasciata anche alle famiglie con un unico figlio a carico di età non superiore ai ventisei anni (attualmente la Carta è rilasciata alle famiglie con almeno tre figli a carico). Nel corso dell'esame al Senato, è stato soppresso il rinvio aldecreto legge 6/2020per la definizione della platea dei destinatari, aggiornandocosì la misura alle reali dimensioni (anche economiche) dell'emergenza da COVID-19, ormai estese a tutto il territorio nazionale.  Agli oneri, stimati in 500mila euro per il 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia (art. 90-bis).

Pubblica amministrazione

In primo luogo, è prevista la nomina di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19. Se ne definisce l'ambito delle competenze (art. 122).

Al contempo, è disposta:

  • la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull'emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese (art. 103, co. 1, 1-bis, 3, 4 e 5);
  • l'estensione della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione viene esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali. Sono stabilite norme speciali per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (art. 103, co. 2 e 6);
  • la proroga fino al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio (art. 104).

Al fine di procedere all'immediata assunzione di dirigenti statali, sono dettate alcune disposizioni relative alle modalità di conclusione del VII corso-concorso per il reclutamento di dirigenti, bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), attualmente in fase di svolgimento, nonché alla conseguente assegnazione degli allievi alle amministrazioni. Più in generale, in relazione alla sospensione dei concorsi e alla perdurante necessità di ricambio generazionale nella PA, si demanda ad un regolamento, da adottare entro il 31 luglio 2020, l'aggiornamento, in via sperimentale, della disciplina vigente in materia di reclutamento e accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego (art. 74, co. 7-bis e 7-ter).

Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (art. 75).

La Presidenza del Consiglio (o Ministro delegato) è inoltre autorizzata ad avvalersi - fino al 31 dicembre 2020 - di un contingente di esperti, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Altresì conferma (fino a naturale scadenza) gli incarichi ad esperti già conferiti a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio (art. 76).

E' disposta al contempo una proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti da disposizioni vigenti con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020. La proroga decorre dalla data di scadenza per l'adozione del d.P.C.M. prevista dalle rispettive disposizioni normative (art. 116).

E' altresì consentito lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni, anche nel caso in cui non sia stata precedentemente disciplinata tale facoltà, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri (art. 73).

Sotto altro profilo, è prorogato il termine ultimo per l'indizione del referendum ex art. 138 Cost. sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019. Viene previsto che la consultazione referendaria sia indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum sulla legittimità del referendum, comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020 (art. 81).

Infine, si ricorda che è autorizzata la spesa per il pagamento degli straordinari, dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il personale delle Forze di polizia, Forze armate, Guardia costiera, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prefetture, Amministrazione civile dell'interno, Polizia penitenziaria e dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria (art. 74) e norme sulla profilassi del personale delle Forze di polizia.

Misure in materia di contratti pubblici

In materia di contratti pubblici si segnalano i seguenti interventi volti a introdurre semplificazioni nelle procedure di acquisto di servizi, lavori e forniture per far fronte all'emergenza epidemiologica:

  • si autorizzano le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, finalizzati ad agevolare il lavoro agile e a favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 ;(il quale prevede che si possa accedere a tale procedura per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili che impediscono il rispetto dei termini per le procedure consuete) (art. 75);
  • si apporta una modifica al comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) al fine di precisare che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo (nella misura del 20 per cento del valore del contratto di appalto, come previsto dall'art. 32, comma 8, del Codice) a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza di lavori, servizi o forniture (art. 91, co. 2);
  • si prevede che, nella vigenza dello stato di emergenza nazionale e, in ogni caso, sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attivitàvdi contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie europee recate dal Codice dei contratti pubblici e a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità (art. 99, co. 3).

Misure in materia di ambiente ed energia

Per quanto concerne la materia ambientale, si prorogano al 30 giugno 2020 i termini di scadenza dei seguenti adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti:

  • presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), per il quale la normativa vigente fissa il termine ordinario di presentazione al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 113, co. 1, lett. a));
  • presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli (la normativa vigente fissa il termine di presentazione al 31 marzo) (art. 113, co. 1, lett. b));
  • presentazione al Centro di Coordinamento RAEE (CDCRAEE) della comunicazione, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE, delle quantità di RAEE trattate nell'anno precedente (la normativa vigente fissa il termine al 30 aprile di ogni anno) (art. 113, co. 1, lett. c));
  • versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (art. 113, co. 1, lett. d)).

Nel corso dell'esame al Senato è stata, inoltre, introdotta una disposizione che consente di derogare alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal Codice dell'ambiente per l'effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti (art. 113-bis).

In materia di energia si segnalano i seguenti interventi:

  • si demanda all'ARERA di prevedere, per i comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani; L'ARERA disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi nonché, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 72 bis, inserito dal Senato, che riproduce il testo dell'art. 4 del DL 9/2020);

  • si prevedono proroghe di termini relativi a varie fasi delle procedure in materia di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico (art. 125-bis, introdotto dal Senato).

Scuola, università, alta formazione e ricerca

Per quanto concerne la scuola, gli interventi sono rivolti, anzitutto, a salvaguardare la validità dell'anno scolastico, sostenere la didattica a distanza durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, anche attraverso contratti per supplenze brevi e saltuarie, disciplinare la valutazione nello stesso periodo, nonché ad assicurare materiali per la pulizia straordinaria dei locali e dispositivi di protezione e igiene personale.

In particolare:

  • si prevede che, qualora le scuole del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione (previsti a regime), l'a.s. 2019-2020 conserva comunque validità. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio (art. 121-ter);
  • si dispone che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta a distanza nell'a.s. 2019/20, produce gli stessi effetti della valutazione in presenza (art. 87, co. 3-ter);
  • si incrementano di € 85 mln per il 2020 le risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale. L'incremento è destinato: per € 10 mln, a consentire alle scuole statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; per € 70 mln, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle medesime piattaforme, nonché alla necessaria connettività di rete; per € 5 mln a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. Le scuole possono comunque utilizzare le risorse loro assegnate per le piattaforme e gli strumenti digitali, qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le altre due finalità.
    Per le prime due finalità sopra indicate, sono altresì stanziati € 2 mln per il 2020 a favore delle scuole paritarie (art. 120, co. 1-3, 5-5-bis, 6-6-bis e 7);
  • si autorizzano le scuole statali a sottoscrivere, per l'a.s. 2019-2020, contratti sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2020) con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia e in quelle del primo ciclo la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza (art. 120, co. 4-7);
  • si prevede che, al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle scuole statali le relative risorse finanziarie. Inoltre, nel limite di tali risorse, le scuole statali stipulano contratti a tempo determinato con personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza (art. 121);
  • si autorizza la spesa di € 43,5 mln nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione – incluse, dunque, le scuole paritarie degli enti locali – di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personale (art. 77).

Inoltre, si prevede:

  • che i soggetti vincitori della procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi di pulizia scolastica che non hanno potuto prendere servizio il 1º marzo 2020 a causa della chiusura della scuola di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla stessa data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali (art. 121-bis);
  • che, fino al 31 luglio 2020, le sedute degli organi collegiali delle scuole possono svolgersi in videoconferenza, anche ove ciò non sia previsto nei regolamenti interni (art. 73, co. 2-bis);
  • un rimborso per i viaggi e le iniziative di istruzione sospesi, da corrispondere anche mediante un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno dall'emissione (tranne nei casi in cui il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria, nei quali è sempre corrisposto un rimborso). Sono fatti salvi, con effetto per l'a.s. 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 6/2020, che ha disposto la sospensione) dalle scuole committenti con gli organizzatori aggiudicatari, per i quali, tuttavia, le scuole possono modificare le modalità di svolgimento anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni (art. 88-bis, co. 8-10).

 

Infine, si dispone la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per i soggetti che gestiscono servizi educativi e scuole per l'infanzia, ovvero servizi didattici di primo e secondo grado. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 61, co. 1, 2, lett. h), 3 e 4).

 

Per l'università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli interventi intendono anzitutto garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza.

In particolare:

  • si prevede che le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, svolte o erogate con modalità a distanza, sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e ricercatori di ruolo, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. Esse sono computate anche ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di tipo A (ai fini della proroga del contratto) e della valutazione per il passaggio dei ricercatori a tempo determinato di tipo B al ruolo di professore associato, nonché ai fini dell'assolvimento degli obblighi derivanti dai contratti di insegnamento. Per la valutazione finalizzata al passaggio dei ricercatori di tipo B al ruolo di professore associato si prevede anche che le Commissioni valutatrici tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica derivanti dallo stato di emergenza. Le previsioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni AFAM. (art. 101, co. 2-4, 6-ter e 7);
  • si prevede che la data ultima per lo svolgimento dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio dell'a.a. 2018/2019 è il 15 giugno 2020 e che le attività formative svolte con modalità a distanza sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU) e dell'attestazione della frequenza obbligatoria. Le previsioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni AFAM (art. 101, co. 1, 5 e 7).

 

Inoltre, si differiscono vari termini relativi alla procedura per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) per le tornate 2018-2020 e 2020-2022 (art. 101, co. 6) e si prevede che le università (nonché gli istituti di ricerca) promuovono, anche mediante convenzioni, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e informatiche (art. 101, co. 6-bis).

 

Ancora, si istituisce, per il 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema delle università, anche non statali, nonché delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici vigilati dal MUR, con una dotazione pari a € 50 mln. Delle risorse possono beneficiare anche i collegi universitari di merito accreditati (art. 100, co. 1).

 

Infine, per fronteggiare le particolari condizioni di sofferenza del Servizio Sanitario Nazionale:

  • si introduce una nuova disciplina per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, superando la previsione relativa all'esame di Stato. In particolare, si stabilisce che è abilitante la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (classe LM/41), previa acquisizione dell'idoneità conseguita al termine di un tirocinio pratico-valutativo di 3 mesi, da svolgere nell'ambito del corso di laurea medesimo. Si introducono altresì disposizioni transitorie valide, in particolare, per gli studenti iscritti al suddetto corso di laurea alla data di entrata in vigore del decreto-legge e per i laureati in medicina e chirurgia il cui tirocinio non è svolto all'interno del corso di studi. Infine, si dispone che il MUR e le università adeguano con modalità semplificate gli ordinamenti didattici dei corsi di studio della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, a decorrere dall'a.a. 2020/2021 (art. 102, co. 1-4);
  • si prevede che l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea nelle professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione (L/SNT/2, L/SNT/3 e L/SNT/4), limitatamente alla seconda sessione dell'a.a. 2018-2019, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante il corso di studio, secondo le modalità alternative di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016 e, cioè, tramite una prova con domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale. Inoltre, si dispone che, per la durata dell'emergenza, qualora il riconoscimento di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, questa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi secondo le modalità alternative sopra indicate (art. 102, co. 5).

 

Per la ricerca, oltre al Fondo di cui si è già detto, si prevede:

  • la proroga, fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020) dei mandati dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca di cui al d.lgs. 218/2016, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza. Tale previsione non si applica, però, all'ISTAT, per il quale si specifica che il Consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020 (art. 100, co. 2, primo periodo);
  • la sospensione, fino alla medesima data del 31 luglio 2020, delle procedure di nomina (di cui all'art. 11 del d.lgs. 213/2009) dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione dei (soli) enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di designazione governativa (art. 100, co. 2, secondo periodo).
  • la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza nel mese di luglio 2020 - e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento - su richiesta dei beneficiari di agevolazioni concesse dal MUR, nella forma del credito agevolato, a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla ricerca (FAR) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano (art. 100, co. 3).

 

 Più in generale, si dispone una proroga di tre mesi del termine per l'adozione, con DPCM, dei regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, per i quali l'art. 3, co. 6, primo periodo, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) prevedeva l'adozione entro il 30 giugno 2020 (art. 116).

Trasporti

Con riferimento ai trasporti si segnalano innanzi tutto le misure di sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonchè dei termini dei versamenti dell'IVA che scadono nel mese di marzo (art. 61, comma 1), per i soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali (art. 61, comma 2, lett. n) , per i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift (comma 2, lett. o) e per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare (comma 2, lett. p). I versamenti vanno effettuati entro il 31 maggio 2020 (art. 61, comma 4).

Per quanto riguarda il settore aereo:

  • con riferimento alla situazione di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., si prevede la costituzione di una nuova società pubblica, o interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, o a prevalente partecipazione pubblica, autorizzando espressamente il Commissario straordinario a porre in essere ogni atto a ciò necessario o conseguente (art. 79, co. da 3 a 8).
  • si riconosce formalmente l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale per il settore del trasporto aereo prevedendo misure compensative dei danni subiti per le imprese passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico (art. 79, co. 1 e 2);
  • si dispone l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, prevedendo, altresì, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di finanziare interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito il settore aereo (art. 94).

Per quanto riguarda il settore marittimo si prevede (art. 92, co. 1-3):

  • la non applicazione della tassa d'ancoraggio (fino al 30 aprile 2020);
  • la sospensione dei canoni relativi alle operazioni portuali, dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti e dei canoni di concessione di aree e banchine portuali, fino al 31 luglio 2020, comunque con pagamento entro il 31 dicembre 2020;
  • il differimento di trenta giorni dei pagamenti dei diritti doganali, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge;
  • la sospensione dei canoni demaniali anche per le concessioni di aree del demanio marittimo rilasciate dalle Autorità portuali e dalle Autorità di sistema portuale, che dovranno essere pagati entro il 30 settembre 2020, senza applicazione di interesse (art. 92, comma 2);

  • la possibilità del comandante della nave, ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, di stipulare, fino al 31 agosto 2020, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo, in forma scritta anzichè per atto pubblico, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione (art. 103-bis, secondo periodo).

Con riferimento al trasporto stradale ed al trasporto pubblico locale:

  • si prevede l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada o a visita e prova in considerazione di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ai sensi dell'articolo 78 dello stesso Codice nonché dei  veicoli che debbano essere sottoposti a revisione ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strada (art. 92, co. 4);
  • si dispone un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di Taxi e NCC, per dotare i veicoli di paratie divisorie per separare il posto guida dai posteriori, istituendo un apposito fondo a tal fine e rinviando ad un apposito decreto ministeriale per le disposizioni attuative (art. 93);
  • si stabilisce, in via del tutto eccezionale e transitoria, che il pagamento delle sanzioni per violazioni del Codice della strada sia ridotto del 30 per cento anche se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, anziché entro i cinque giorni ordinariamente previsti (art. 108, co. 2);
  • si prevede la proroga di ulteriori 15 giorni, rispetto a quanto stabilito dalla legge, del termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti fino all'effetto della nuova polizza. La proroga trova applicazione fino al 31 luglio 2020 (art. 125, co. 2);
  • a tutela delle società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale, regionale e scolastico si esclude la possibilità di ridurre i corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi (art. 92, comma 4-bis), nonché si attribuisce alle amministrazioni la possibilità di sospendere le procedure relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in corso, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza, escluse quelle aggiudicate alla data del 23 febbraio 2020 (art. 92, commi 4-ter e 4-quater);

  • si proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2020 il termine entro il quale dovrà avvenire la stipula, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli atti convenzionali di concessione relativi all'autostrada A22 Brennero-Modena (art. 92, co. 4-quinquies) e si differisce al 1° gennaio 2021 l'efficacia di alcune norme relative all'esercizio dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa (art. 92, co. 4 sexies).

Con riferimento agli impianti a fune si prevedono :

  • la proroga di dodici mesi dei termini per lo svolgimento nell'anno 2020 delle attività tecniche e amministrative (revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive) previste per funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, qualora non sia posibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni e ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico (art. 62-bis);
  • norme per consentire gli interventi urgenti di ripristino dell'mpianto di Funivie Spa di Savona, prevedendo la nomina di un Commissario straordinario, nonchè la possibilità per la regione Liguria di erogare nel 2020 nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, una indennità in favore dei lavoratori dipendenti di imprese del territorio di Savona impossibilitati a lavorare in relazione alla frana causata dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2019 lungo tale impianto (art. 94-bis).

Giustizia

Le disposizioni in tema di giustizia contenute nel decreto-legge 18/2020,  così come modificato nel corso dell'esame in Senato, hanno principalmente lo scopo di agevolare il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli uffici e nelle aule giudiziarie , dettando misure volte a limitare l'accesso ai luoghi di giustizia e a consentire lo svolgimento dei soli procedimenti urgenti e non differibili, anche mediante l'utilizzo di modalità telematiche . In particolare:
  • per quanto riguarda la giustizia civile e la giustizia penale, il provvedimento detta disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali. In particolare, il provvedimento dispone in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 nonché la possibilità, dal 16 aprile al 30 giugno, di adottare misure organizzative - che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze - volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. Specifiche disposizioni sono volte a potenziare il processo telematico, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali – dalle indagini alle udienze di trattazione – da remoto. Sulle scadenze dettate dall'art. 83, peraltro, è intervenuto il recente decreto-legge n. 23 del 2020 che, senza novellare espressamente il decreto-legge in commento, ha prorogato il termine del 15 aprile all'11 maggio e quello del 16 aprile, per l'avvio della seconda fase, al 12 maggio.
  • per la giustizia amministrativa, sono previsti la sospensione dei termini nel periodo intercorrente tra l'8 marzo ed il 15 aprile 2020, il rinvio delle udienze pubbliche e camerali, la decisione con decreto monocratico per i procedimenti cautelari promossi o pendenti tra l'8 marzo ed il 15 aprile 2020, la decisione sulla base degli atti, senza discussione orale, fino al 30 giugno 2020 di tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, e l'adozione di misure organizzative analoghe a quelle previste dall'art. 83 (art. 84);
  • in materia di giustizia contabile, oltre all'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 83 e 84, sono previste norme specifiche in tema di controllo preventivo di legittimità, al quale non si applica la sospensione dei termini, potendo i magistrati riunirsi tempestivamente anche in via telematica, e di controversie pensionistiche, che passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati (art. 85).

Per quanto riguarda più specificamente la situazione delle carceri ed il trattamento dei detenuti, il decreto-legge in esame:

  • autorizza la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2020 per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle proteste dei detenuti in relazione alla diffusione epidemiologica del Covid-19. Per la realizzazione dei relativi interventi è autorizzata l'esecuzione dei lavori con le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, di cui all'articolo 163 del codice dei contratti (art. 86);
  • estende, fino al 30 giugno 2020, la disciplina già prevista a regime dalla legge n. 199 del 2010 in base alla quale la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso il domicilio. Il decreto-legge, in particolare, estende provvisoriamente il campo d'applicazione della misura, riduce gli adempimenti burocratici per velocizzarne l'applicazione e aggiunge modalità di controllo a distanza (i cosiddetti braccialetti elettronici). L'accesso alla misura resta comunque escluso per determinate categorie di condanne, nonché per i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare nonché per quelli coinvolti nei disordini e nelle sommosse scoppiate dal 7 marzo 2020;
  • estende le licenze concesse ai detenuti in semilibertà fino al 30 giugno 2020 (art. 124).

 

Ulteriori misure concernono:

  • la possibilità che il Capo della protezione civile disponga la requisizione, in uso o in proprietà, di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati, e che il Prefetto disponga la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; sono altresì stabiliti i criteri e i tempi di liquidazione dell'indennità al proprietario del bene oggetto di requisizione; la possibilità di disporre le requisizioni predette dura fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (ossia fino al 31 luglio 2020), ovvero fino al termine al quale sarà ulteriormente prorogato lo stato di emergenza (art. 6);
  • la possibilità di escludere la responsabilità del debitore ex articolo 1218 del codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti se determinati dal rispetto delle misure di contenimento (art. 91, co. 1);
  • la concessione ai magistrati onorari di un contributo economico mensile di valore pari a 600 euro, per un massimo di 3 mesi, a fronte della sospensione delle udienze e delle attività processuali disposta ai sensi dell'art. 83 (art. 119);
  • la proroga del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, attualmente in carica, nell'esercizio delle proprie funzioni fino al termine di 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, già dichiarato per sei mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (art. 118).

Enti territoriali

Per quanto concerne gli enti territoriali, si prevede innanzitutto la proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili, con l'obiettivo di alleggerire i carichi amministrativi degli enti (art. 107).

In particolare:

  • si interviene sul termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, e degli enti territoriali, che vengono prorogati, dal termine ordinario del 30 aprile, al 30 giugno 2020;
  • si dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali e dei termini per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 previsti per gli enti del settore sanitario; sono altresì differiti i termini entro cui la giunta approva i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 dei suddetti enti ed il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale (ora fissati, rispettivamente, al 30 giugno e al 31 luglio 2020);
  • si differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva; si consente inoltre ai comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020;
  • si dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, ordinariamente fissato al 31 luglio di ciascun anno;
  • si prevede il rinvio di una serie di termini inerenti la procedura di dissesto finanziario e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali;
  • si stabilisce, fino al 31 dicembre 2020, l'ampliamento di alcuni termini nell'ambito delle procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, anche conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Si prevede la possibilità di svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali (art.73).

Si stanziano risorse per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica (art.115).

Si consente alle regioni e agli enti locali di calcolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità considerando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 (art.107-bis).

Viene poi riconosciuta alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti e, a determinate condizioni, già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo. Per la medesima finalità è consentito agli enti locali l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e (della quasi totalità) delle sanzioni previste dal TU in materia edilizia (art. 109).

Si prevede, quindi, la sospensione della quota capitale dei mutui contratti dalle regioni ordinarie (art. 111) e dagli enti locali (art. 112) con la Cassa depositi e prestiti (CDP) e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, con destinazione dei relativi risparmi al rilancio dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica.

Infine, viene prorogato di 6 mesi il termine entro cui le province e le città metropolitane sono tenute a restituire il questionario predisposto dalla Società Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.A. (denominato FP20U) nell'ambito del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard (art. 110).

Cultura e spettacolo

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura.

In particolare, anzitutto, si istituiscono nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi da ripartire – uno di parte corrente, l'altro di conto capitale – volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento per il 2020, rispettivamente, di € 80 mln e di € 50 mln (art. 89).

 

Con riferimento ai soggetti che lavorano nei settori si prevede:

  • la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, sale cinematografiche, teatri e sale da concerto, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, nonché per i soggetti che organizzano corsi di carattere artistico o culturale e per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 61, co. 1, 2, lett. c), e), g), q), s), 3 e 4);
  • il riconoscimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a € 50.000, che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, di un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a € 600. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di € 48,6 mln per il 2020 (art. 38);
  • la destinazione della quota del 10% dei compensi per "copia privata" incassati nel 2019 dalla SIAE al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori) (art. 90).

 

Inoltre, come precisato con comunicato stampa del Mibact del 27 marzo 2020, agli stessi lavoratori si applicano – in base alle diverse situazioni - altre disposizioni del D.L. 18/2020. In particolare:

  • il Fondo per il reddito di ultima istanza potrà fornire sostegno ai lavoratori intermittenti non eventualmente coperti da altri ammortizzatori sociali. Si tratta del Fondo volto a garantire il riconoscimento, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, di un'indennità, nel limite di € 300 mln per il 2020 (art. 44);
  • gli altri lavoratori autonomi con professionalità che non rientrano tipicamente in quelle dei lavoratori dello spettacolo, ma che sono comunque impegnati in questo settore – ossia, i titolari di partita IVA e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa -, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono beneficiare dell'indennità di € 600 euro per il mese di marzo (art. 27).

Tutti i lavoratori, infine, possono beneficiare del sistema di integrazione salariale.

 

Con riferimento agli utenti, si prevede che, a seguito della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, l'organizzatore dell'evento provvede, su richiesta del soggetto interessato, all'emissione di un voucher di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione (art. 88).

Informazioni, settore postale e comunicazioni

Gli interventi nel settore dell'informazione intendono garantire la filiera della stampa e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti.

In particolare:

  • si prevede la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 61, co. 1, 2, lett. s), e 4)
  • si prevede, per il 2020, un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (di cui all'art. 57-bis del D.L. 50/2017-L. 96/2017), concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati, e non già entro il limite del 75% dei soli investimenti incrementali, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento derivante dall'emergenza sanitaria in atto (art. 98, co. 1);
  • per il 2020, si amplia l'ambito soggettivo e oggettivo relativo alle agevolazioni fiscali per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (di cui all'art. 1, co. 806, della L. 145/2018) (c.d. tax credit edicole). In particolare, si estende la disciplina alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e/o periodica a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita; si ampliano le fattispecie di spesa compensabili includendo anche i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali; si incrementa (da € 2.000) a € 4.000 l'importo massimo riconosciuto a ciascun beneficiario (art. 98, co. 2).

Con riferimento al settore delle comunicazioni:

  • si prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 30 giugno 2020 le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, definite imprese di pubblica utilità, intraprendano misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi (art. 82);
  • si dispone che le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche assicurino interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio e soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi regionali (art. 82, co. 1, 2, 4 e 5);  si specifica che restano fermi gli obblighi derivanti dal decreto-legge n. 21 del 2012 in materia di poteri speciali nei settori strategici e le prerogative conferite dalla medesima normativa al governo, nonché quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del D.L. 105 del 2019 in materia di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.   Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio (comma 5). Le misure straordinarie adottate sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente, laddove necessario al perseguimento delle finalità della norma e nel rispetto delle proprie competenze (art. 82, co. 6).
  • con riferimento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si prevede che sia prorogato fino a non oltre 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni; viene inoltre eliminata la limitazione ai soli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili e urgenti, che era inizalmente prevista nella proroga (art. 117, modificato dal Senato).

Con riferimento al settore postale:

  • si prevedono specifiche modalità, coerenti con l'esigenza di salvaguardare la salute degli operatori postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi nell'ambito del servizio universale postale (art. 108, co. 1). Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari, gli operatori postali procedono alla consegna degli invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma o avviso di arrivo e la compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo di emergenza sono sospesi (art. 108, co. 1-bis).

Sport

Per quanto concerne lo sport, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.

In particolare, si dispone:

  • la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (art. 61, co. 1, 2, lett. b), e 5);
  • la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini indicati al punto precedente, per soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 61, co. 1, 2, lett. b), e 4);
  • la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche. Anche in questo caso, alla ripresa della riscossione, i versamenti dei canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (art. 95);
  • il riconoscimento in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società e associazioni sportive dilettantistiche, su domanda degli interessati e al verificarsi di determinate condizioni, di una indennità di € 600 per il mese di marzo 2020, nel limite di spesa complessivo di € 50 mln (art. 96).

Agricoltura e pesca

Per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, si prevede

 

  • la possibilità da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di concedere anche ai lavoratori del comparto agricolo il trattamento di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e, comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e della pesca (art. 22);
  • un'indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 28);
  • un'indennità in favore degli operai agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30);
  • la proroga dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020 del termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2019, per  gli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato, per i piccoli coloni, i compartecipanti familiari, nonché per i piccoli coltivatori diretti che integrino le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue (art.32).

Viene, poi, stabilito:

  • la possibilità per ISMEA di concedere gratuitamente garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca, utilizzando una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 49);
  • l'istituzione del Fondo per la promozione integrata, dotato di 150 milioni di euro per il 2020, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare (art. 72);
  • l'aumento, dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni,  della percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole (art. 78, co.1, 1-bis e 1-ter);
  • la possibilità per le amministrazioni di posticipare al momento del saldo le verifiche relative alla conformità dei provvedimenti di concessione dei contributi alla regolarità contributiva, fiscale, europea, in materia di aiuti di Stato, e di certificazione antimafia, resa non più obbligatoria fino al 31 dicembre 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria, ai fini del pagamento dei contributi derivanti dalla PAC. Vengono, poi, apportata due ulteriori modifiche al codice antimafia: la prima prevede che la documentazione antimafia sia acquisita in caso di elargizione di fondi statali per i terreni agricoli solo nel caso in cui l'importo degli stessi fondi sia superiore a 5.000 euro; la seconda stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti che erogano aiuti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro (art. 78, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, comma 2-undecies e 3-quinquies);
  • l'istituzione di un Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020 per la copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui dalle imprese agricole, nonché per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno dovuto sospendere l'attività l'arresto temporaneo dell'attività di pesca (art. 78, co.2);
  •  la configurazione come pratica commerciale sleale vietata la subordinazione dell'acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 e l'introduzione delle relative sanzioni  (art. 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater);
  • l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia (art. 78, comma 2-quinquies);
  • l'incremento di di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, ldella dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (art. 78, co.3);
  • la previsione, ai fini dell'adempimento delle misure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli, che la visita medica abbia validità annuale e consenta al lavoratore di prestare la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi lavorativi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici. E' res,poi, possibile stipulare apposite convenzioni affinché il medico competente non sia tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro; in tal caso, il giudizio di idoneità produce effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati (art. 78, commi 2-sexies e 2-decies);
  • la possibilità  di poter costituire pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose (art. 78, commi 2-duodecies e 2-quaterdecies);
  • la sospensione per le imprese del settore florovivaistico fino al 15 luglio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché la sospensione tra il 1 aprile e il 30 giugno 2020 dei versamenti IVA (art. 78, comma 2-quinquiesdecies);
  • l'incrementa di 50 milioni per l'anno 2020 dell Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (art. 78, comma 3);
  • l'incremento dell'indennità a favore del personale dell'ICQRF - Ispettorato centrale della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (art. 78, comma 3-bis);
  • l'autorizzazione alle Regioni e Province autonome all'utilizzo del latte, dei prodotti e derivati del latte negli impianti di digestione anaerobica siti nel proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle procedure di autorizzazione previste per l'uso e la trasformazione delle biomasse. Agli imprenditori agricoli è consentito, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero (art. 78, comma 3-ter);
  • la possibilità, nelle more dell'emergenza sanitaria in atto, di rilasciare da parte degli organismi di certificazione dei prodotti biologici e a denominazione protetta i certificati di idoneità senza procedere alle visite in azienda (art. 78, comma 3-quater);
  • la proroga al 31 dicembre 2020 della validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020 nonché la predisposizione di strumenti di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati e le autorità sanitarie (art. 78, commi 3-sexies e septies);
  • la fissazione del 30 settembre 2020 come termine per la pubblicazione del bando per gli incentivi a favore degli impianti di biogas gestiti, a determinate condizioni, dagli imprenditori agricoli (art. 78, comma 3-octies);
  • la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (art. 78, comma 3-novies);
  •  la concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni nell'allegato n. 1 al DPCM del 1 marzo 2020, avvalendosi di una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro per il 2020 (art. 78, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies);
  • la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti in essere al 1 marzo 2020, richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive (art. 78, comma 4-sexies)
  • la possibilità di inviare in via telematica la copia per immagine della delega agli intermediari abilitati ai fini della presentazione delle dichiarazioni all'Agenzia delle entrate, all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali, alle Università e agli altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati (art. 78, comma 4-septies);
  • l'applicazione della sospensione prevista dall'articolo 103 anche ai certificati di abilitazione alla vendita, di abilitazione e dell'attività di consulente e all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari (art. 78, comma 4-octies)
  • l'estensione delle agevolazioni del Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca agli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 78, comma 4-novies);
  •  la proroga al 31 dicembre 2020 di tutte le certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale (art. 103-bis)
  • l'estensione, con specifico riguardo alle attività agricole, del grado di parentela - dal quarto al sesto grado - entro il quale la prestazione saltuaria svolta dai parenti ed affini può non essere configurata rapporto di lavoro autonomo o subordinato (art. 105).

Difesa

Per quanto concerne il comparto della Difesa, un primo gruppo di disposizioni è volto a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus COVID-19 (articoli 7, 8 e 9).

In particolare:

  • si prevede una procedura semplificata per l'arruolamento, eccezionale e temporaneo (un anno), di 320 unità di personale medico e infermieristico dell'Esercito (120 medici e 200 infermieri militari), definendone il relativo stato giuridico ed economico (art. 7);
  • si autorizza il Ministero della Difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica (art. 8);
  • si stanzia, per l'anno 2020, l'importo 4,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. Si autorizza, inoltre, per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro (art. 9);

Con ulteriori norme:

  • si dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida.La previsione vale per quel personale comunque impegnato in attività d'istituto (comprese attività formative e di addestramento), non solo dunque se impiegato nel contenimento della diffusione del Covid-19 nuovo articolo 73-bis, introdotta al Senato).
  • si autorizza la spesa per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza COVID -19 per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Guardia costiera, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle prefetture, dell'Amministrazione civile dell'interno e dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria (art. 74)

Infine:

  • si integra di 253 unità il contingente di personale delle Forze armate che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del dispositivo "Strade sicure". L'integrazione è disposta per novanta giorni, a partire dal 17 marzo 2020, e a tale scopo si autorizzata per il 2020 la spesa di euro 10,2 milioni di euro circa, di cui 8 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. Viene, altresì, precisato che l'intero contingente militare impegnato nella richiamata operazione "Strade sicure" può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19. Infine, si introduce una disposizione di carattere contabile riguardante le regolazioni delle operazioni di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa, che vengono sono posticipate al 31 maggio 2020 (art. 74-ter, introdotto al Senato);

  • si estendono ai procedimenti penali pendenti presso la magistratura militare le disposizioni previste dall'articolo 83 in materia di rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali (art. 83, co. 21);
  • si applicano al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'esigenza epidemiologica da COVID -19, le disposizioni che riconoscono il bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting per l'assistenza e la sorveglianza di figli minori fino al 12° anno di età, nel limite complessivo di 1.000 euro (art. 25, co. 3);
  • si prevede che, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio (art. 87, co. 6).

Immigrazione

In materia di immigrazione si segnalano, in primo luogo, una serie di disposizioni relative all'accoglienza degli immigrati in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza (art. 86-bis).

A tal fine, vengono prorogati al 31 dicembre 2020 i progetti degli enti locali in scadenza al 30 giugno nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), la cosiddetta seconda accoglienza.

Inoltre, viene introdotta la possibilità che gli stranieri rimangano – fino alla fine dello stato di emergenza - nei centri di accoglienza che li ospitano (centri di prima e seconda accoglienza e CAS - centri di accoglienza straordinaria), anche se sono venute meno le condizioni per la loro permanenza, previste dalle disposizioni vigenti, nelle medesime strutture.

Si prevede poi che nelle strutture del SIPROIMI possano essere ospitati anche i richiedenti protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (su disposizione del prefetto) ed in generale persone in stato di necessità (su disposizione degli enti locali).

Infine, si dà facoltà ai prefetti di modificare i contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari in determinate strutture di accoglienza (CAS, strutture ricettive temporanee per i minori non accompagnati, hotspot), sempre con il fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19.

In secondo luogo, il decreto estende fino al 31 agosto 2020 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, così come la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale o per ricongiugimento familiare, o per lavoro per casi particolari disciplinati dal TU immigrazione, nonchè l'efficacia di ulteriori titoli di soggiorno in Italia. E' inoltre prevista la proroga dei termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale (art. 103, co. 2-quater e e 2-quinques).

Infine, si segnala la disposizione che, in deroga all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, consente alle pubbliche amministrazioni, per la tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.

Misure in materia di edilizia e urbanistica

In materia di edilizia e urbanistica si segnalano le seguenti norme introdotte durante l'esame al Senato:

  • la previsione di una una procedura d'urgenza, per il riparto di risorse attribuite per la riduzione del disagio abitativo, pari complessivamente a 69,5 milioni di euro, a favore delle regioni, per l'annualità 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli (art. 65, commi 2-ter e 2-quater);

la proroga di 90 giorni dei termini di validità e di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge n. 1150/1942 e dei relativi piani attuativi e propedeutici, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (art. 103, comma 2-bis).

Proroga di deleghe legislative

Con una disposizione di carattere generale, introdotta all'articolo 1 del disegno di legge di conversione (art. 1, co. 3) si prevede la proroga – ovvero differimento – di tre mesi dei termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020. Sono richiamati espressamente, quanto alle deleghe con termini scaduti alla data d'entrata in vigore della legge di conversione, i principi e i criteri direttivi previsti dalle rispettive leggi di delegazione.


Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Per contrastare l'emergenza epidemiologica in corso sono stati emanati, precedentemente a quello in commento, i decreti-legge n. 6, 9, 11 e 14 del 2020.

Successivamente al decreto in commento sono stati quindi emanati i decreti-legge n. 19, 22 e 23.

Si segnala peraltro che il decreto-legge n. 6 del 2020 (convertito dalla legge n. 13 del 2020) è stato abrogato - fatta eccezione per due specifiche disposizioni - dal decreto-legge n. 19 del 2020 mentre i contenuti dei decreti-legge n. 9, 11 e 14 sono confluiti nel provvedimento in esame; il disegno di legge di conversione ne prevede contestualmente l'abrogazione, facendo salvi gli effetti del periodo di vigenza (articolo 1, comma 2). Sul punto cfr. anche infra il paragrafo "Rispetto degli altri principi costituzionali".

Per l'abrogazione di alcune specifiche disposizioni del provvedimento in commento ad opera del decreto-legge n. 23 del 2020, entrato in vigore l'8 aprile 2020, si rinvia al paragrafo "Rispetto degli altri principi costituzionali".


Collegamento con lavori legislativi in corso


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento dispone una pluralità di interventi tutti finalizzati a fronteggiare le diverse emergenze determinate dalla pandemia in corso.

Esso appare quindi riconducibile, in primo luogo, alla materia profilassi internazionale, di esclusiva competenza legislativa statale (art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione) e tutela della salute, di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni (art. 117, terzo comma della Costituzione).

Assumono altresì rilievo ulteriori materie di competenza esclusiva dello Stato, sulla base delle singole disposizioni previste dal provvedimento, quali in particolare: difesa e forze armate; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; referendum statali; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; previdenza sociale (art. 117, secondo comma, lettere d), e), f), l) ed o) della Costituzione; assumono infine rilievo ulteriori materie di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni quali: commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma della Costituzione). 

Con riferimento alla conseguente esigenza di un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, si segnala che, da un lato, molte disposizioni attribuiscono alle regioni e province autonome facoltà che spetterà poi alle stesse esercitare (si vedano ad esempio gli articoli 1, 3, 4, 18 e 22); dall'altro lato, altre disposizioni prevedono l'espressione di pareri da parte della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza Stato-città (si vedano ad esempio gli articoli 111, 114, 115 e 122).

 L'articolo 47 dispone la chiusura, fino alla data prevista dal DPCM 9 marzo 2020 (cioè il 3 aprile 2020) delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni diurne per persone con disabilità, quando tali prestazioni non siano indifferibili; in proposito si segnala l'opportunità di un approfondimento; infatti, mentre per le altre restrizioni previste dal DPCM del 9 marzo la proroga, se necessaria, potrà essere disposta con un nuovo DPCM, solo per le strutture di assistenza delle persone con disabilità occorrerebbe procedere con fonte di rango legislativo.

 L'articolo 72 istituisce, al comma 1, un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, nell'ambito delle misure di contrasto dell'emergenza; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere, per le iniziative che coinvolgono il settore agroalimentare, materia di esclusiva competenza regionale, l'intesa della Conferenza Stato-regioni, e, per le altre, che coinvolgono anche la materia di competenza concorrente "sostegno all'innovazione dei settori produttivi", il parere della medesima Conferenza.

 L'articolo 73 consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra le altre, dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali; in particolare, il comma 1, primo periodo, attribuisce tale facoltà ai consigli degli enti locali e alle giunte comunali che non abbiano già regolamentato tale modalità a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità definiti dal "Presidente del consiglio, ove previsto " o dal sindaco; al riguardo, la disposizione parrebbe potersi prestare ad un'interpretazione letterale che consente al presidente del consiglio comunale la definizione dei criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute, oltre che del consiglio, anche della giunta; una siffatta interpretazione implicherebbe però un'attribuzione allo stesso di un potere inedito, tenuto conto, per un verso, che è il sindaco chiamato a presiedere le riunioni della giunta e, per l'altro, che il presidente del consiglio non partecipa neppure alle medesime riunioni.

 L'articolo 99 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva a raccolta e utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19; il comma 4 prevede poi che i maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale; al riguardo, andrebbe chiarito a quali decreti di assegnazione regionale si faccia riferimento.

 L'articolo 115 opera, per un verso, una deroga alle disposizioni vigenti che limitano il trattamento accessorio dei dipendenti al fine di consentire agli enti locali di finanziare le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto; per l'altro, istituisce un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, diretto a contribuire al pagamento dello straordinario e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale; al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere il parere da parte della Conferenza unificata, data la competenza regionale in materia di polizia amministrativa locale.

 L'articolo 122 prevede la nomina, con DPCM, di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19; la norma prevede che nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario collabori con le regioni; il Commissario può adottare "anche su richiesta delle regioni" in via d'urgenza "i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale"; tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incida, le quali possono chiederne il riesame; la norma ha anche cura di specificare che i provvedimenti del Commissario non avranno portata normativa; essi quindi sembrano trovare copertura nell'articolo 120 della Costituzione, là dove questo menziona un potere statale d'intervento sostitutivo per il caso di pericolo grave per l'incolumità pubblica; al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire le modalità di coordinamento tra Commissario e regioni.


Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Un numero significativo di disposizioni del provvedimento risulta ora abrogata dal decreto-legge n. 23 del 2020, entrato in vigore l'8 aprile 2020; si tratta in particolare degli articoli 17 (sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica  da COVID); 49 (Fondo centrale di garanzia PMI); 53 (Misure  per il credito all'esportazione); 62 (Sospensione  dei  termini  degli  adempimenti  e  dei  versamenti  fiscali  e  contributivi), limitatamente al  comma 7; 70 (Potenziamento dell'Agenzia delle  dogane e dei monopoli).

Peraltro, ad eccezione dell'articolo 17, il testo del decreto-legge n. 23 non specifica se l'abrogazione operi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 23 o anche retroattivamente (l'articolo 40 del decreto-legge n. 23 chiarisce infatti che l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 18 opera a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 23; per un'altra disposizione abrogata, l'articolo 62, comma 7, è la relazione illustrativa del decreto-legge n. 23 ad indicare la volontà di fare salvi con legge gli effetti della disposizione, si veda p. 19 dello stampato dell'A.C. 2461); si tratta di un punto meritevole di approfondimento: da un lato, infatti, l'abrogazione di una norma da parte di un successivo atto normativo opera usualmente, salvo che sia diversamente indicato, pro futuro; dall'altro lato però, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, le disposizioni dei decreti-legge non convertiti perdono efficacia sin dall'inizio; nel caso specifico appare ragionevole ritenere che l'impossibilità per il Parlamento di convertire le specifiche disposizioni richiamate, a causa della loro abrogazione ad opera di un successivo decreto-legge, comporti anch'essa la loro decadenza sin dall'inizio (si tratta pur sempre infatti di una loro mancata conversione); in tale ipotesi si potrebbe pertanto porre l'esigenza, sempre ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, di disciplinare con legge gli effetti delle disposizioni non convertite, in particolare chiarendo se sia necessario fare salvi gli effetti prodotti nel periodo della loro vigenza.

Per altre disposizioni andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento con ulteriori misure del decreto-legge n. 23 del 2020; in particolare la sospensione fino al 15 aprile di termini dei procedimenti in materia di giustizia e amministrativi prevista dal decreto-legge in esame (fin dal testo originario), rispettivamente, da un lato, all'articolo 83, commi 1 e 2, e all'articolo 103, commi 1 e 5, al 15 risulta ora prevista, ai sensi del decreto-legge n. 23, all'11 maggio per i termini in materia di giustizia e al 15 maggio per i termini amministrativi. 

Un "intreccio" suscettibile di approfondimento si pone anche con riferimento al coordinamento tra il comma 3-ter dell'articolo 87 e l'articolo 1, comma 4, lettera a) del decreto-legge n. 22 del 2020; il citato comma 3-ter dispone infatti che la valutazione degli effetti degli apprendimenti  effettuati nell'ambito della attività didattica svolta a distanza valgano ai fini degli scrutini finali mentre l'articolo 1, comma 4, lettera a) del decreto-legge n. 22 rimette ad un'ordinanza del Ministro dell'istruzione, nel caso in cui l'attività didattica non riprenda il 18 maggio 2020, la definizione delle modalità di valutazione finale degli alunni; il citato comma 3-ter entrerà in vigore al momento della conversione del decreto-legge in esame e quindi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 22, il 9 aprile 2020 e potrebbe pertanto comportare, in assenza di un raccordo tra le due previsioni, un'abrogazione tacita dell'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 22.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito nell'articolo unico del disegno di legge di conversione una disposizione (il comma 3) che prevede la proroga di tre mesi del termine per l'attuazione delle deleghe scadenti tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020; la proroga opererà a decorrere dal termine attuale di scadenza, se successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero a decorrere da tale data di entrata in vigore, se precedente.

In proposito si ricorda che l'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988 vieta che il Governo possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; alla Camera i limiti di contenuto previsti dalla legge n. 400 del 1988 sono  stati considerati applicabili, sia dalla Presidenza in sede di valutazione sull'ammissibilità delle proposte emendative, sia dal Comitato per la legislazione nei suoi pareri, anche al disegno di legge di conversione nel suo iter parlamentare; ciò è avvenuto anche successivamente alla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale che pure ha riconosciuto al Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, nel rispetto, tuttavia, del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto e allo scopo.

Ciò premesso, l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione, nel prorogare di tre mesi tutti i termini di delega scadenti tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, appare comunque riconducibile al modello di delega legislativa stabilito dall'articolo 76 della Costituzione; la proroga mantiene infatti la delega entro un tempo limitato e mantiene fermi i principi e criteri direttivi individuati dai provvedimenti di delega originari; anche l'oggetto risulta definito attraverso il riferimento alle deleghe i cui termini scadano in un determinato arco temporale, quello tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020; per le deleghe i cui termini scadano tra il 10 febbraio e la data di entrata in vigore della legge di conversione si tratterà, in vero, di un differimento e non di una proroga; in proposito si ricorda comunque che la sentenza n. 156 del 1985 della Corte costituzionale ha riconosciuto al Legislatore il potere di prorogare e differire termini di delega.

La Corte costituzionale ha infatti affermato in quell'occasione, con riferimento al caso allora in esame, che "il Parlamento, nel concedere in modo reiterato la proroga del termine per l'emanazione dei provvedimenti delegati (come poteva certamente fare giacché l'organo che ha l'autorità di fissare una scadenza può anche prorogarla) ha pur sempre effettuato le proprie valutazioni nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 76 della Costituzione. Né tale facoltà di valutazione discrezionale del legislatore delegante viene meno nell'ipotesi di proroga di un termine quando questo sia già scaduto, non essendovi alcun ostacolo di natura costituzionale che impedisca al legislatore ordinario di far rivivere retroattivamente una delega ormai scaduta" (considerato in diritto, punto 3).

È  parimenti vero che la proroga renderà in alcuni casi complessa l'individuazione del termine di delega, soprattutto nel caso in cui si verifichi il combinato disposto tra la proroga medesima e altre modalità "mobili" di definizione del termine di delega (quali quella prevista per il recepimento delle direttive dell'Unione europea, ove assumono rilievo i termini di recepimento delle singole direttive; quella per l'adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi, ove assumono rilievo le diverse date di entrata in vigore dei singoli decreti legislativi "principali" e quella prevista in caso di adozione della "tecnica dello scorrimento"). Per l'indicazione dei provvedimenti di delega che dovrebbero essere interessati dalla proroga si rinvia alla scheda sull'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione nel dossier-schede di lettura.