Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Istituzione del servizio di psicologia scolastica
Riferimenti: AC N.3121/XVIII AC N.1413/XVIII AC N.3365/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 572
Data: 16/05/2022
Organi della Camera: VII Cultura


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Istituzione del servizio di psicologia scolastica

16 maggio 2022
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto

  1. Premessa e quadro normativo di riferimento

 

La proposta di legge A.C. 1413, come le omologhe A.C. 3121 e A.C. 3365, è volta a istituire il servizio di psicologia scolastica all'interno delle scuole di ogni ordine e grado

 

Il tema dell'assistenza e del supporto psicologico in ambito scolastico, nel corso del tempo, è stato oggetto di diversi interventi, caratterizzati – in linea di massima – da prospettive, strumenti e finalità specifiche.

 

Si ricorda, ad esempio, l'istituto dei centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti delle scuole secondarie superiori, per attività informativa e di consulenza rispetto alle problematiche della tossicodipendenza, di cui all'art. 87 della L. 685/1975.

 

Più di recente, la previsione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico a studenti e famiglie ha ricevuto particolare attenzione da parte del legislatore statale, in conseguenza dell'emergenza pandemica da COVID-19, per lo più tramite lo stanziamento di risorse dedicate.

In questa direzione rilevano:

1)     innanzitutto, l'art. 231, comma 2, lett. a) del D.L. 34/2020, che, nel disporre un incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all'art. 1, comma 601, della L. 296/2006) volto ad assicurare la ripresa e lo svolgimento dell'a.s. 2020/2021, ha individuato quale destinazione d'impiego anche l'assistenza psicologica. In proposito, si ricorda che nel Protocollo di intesa fra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali per garantire l'avvio dell'a.s. 2020/2021 in condizioni di sicurezza, adottato con D.D. 87 del 6 agosto 2020, era stato fatto presente che, sulla base di una Convenzione tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, doveva essere promosso un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. A tale scopo si suggeriva, fra l'altro, il ricorso a sportelli di ascolto e si evidenziava che il supporto psicologico doveva essere coordinato dagli Uffici scolastici regionali e dagli Ordini degli psicologi regionali e poteva essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, comunque senza alcun intervento di tipo clinico. Il 16 ottobre 2020 era, dunque, intervenuto il protocollo di intesa fra il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi e il Ministero dell'istruzione, avente durata pari a 9 mesi, seguito da un accordo integrativo siglato il 22 ottobre 2020. Il protocollo era stato trasmesso agli Uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche ed educative con nota 1746 del 26 ottobre 2020;

2)     un nuovo incremento del medesimo fondo è stato poi disposto dal successivo D.L. 41/2021, che, sempre per il 2021, all'art. 31, comma 1, lett. b), ha ulteriormente dettagliato la finalità nella prestazione di «specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Sia nel caso sub 1) che nel caso sub 2), si è previsto che le risorse dovevano essere assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del Fondo per il funzionamento (art. 231, comma 4, D.L. 34/2020; art. 31, comma 2, D.L. 41/2021);

3)     un terzo intervento per l'assistenza psicologica è stato poi realizzato con l'art. 58, comma 4-bis, lett. a), del D.L. 73/2021, in sede di riparto delle risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, istituito dal comma 4 dello stesso art. 58. In tal caso, è stato previsto che il Fondo doveva essere ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il D.I. 265 del 16 agosto 2021, conseguentemente intervenuto, ha comunque fatto riferimento ai criteri di riparto del Fondo per il funzionamento previsti dal DM 834/2015;

4)     da ultimo, è intervenuta la legge di bilancio per il 2022 (L. 234/2021), con l'art. 1, commi 697-698. Le disposizioni in parola incrementano il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, per il 2022, di € 20 mln. L'incremento è specificamente destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologici in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse devono essere assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del medesimo fondo.

 

Anche a livello regionale, non sono mancati interventi di segno analogo a quelli operati dal legislatore statale. Possono qui richiamarsi, a titolo di esempio, la disciplina prevista dalle leggi della Regione Abruzzo 3/2004 e della Regione Marche 23/2021, che istituiscono il servizio di psicologia scolastica; la legge della Regione Puglia 46/2019, che integra e potenzia la già costituita unità regionale di psicologia scolastica; la DGR n. 39 dell'8 febbraio 2022, con cui la Regione Lazio ha adottato un piano di interventi per la tutela della salute mentale e per la prevenzione del disagio psichico di giovani e adolescenti da attuare nel periodo 2022-2025, anche in ambito scolastico.

 

Nel contesto ordinamentale appena delineato, e alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi anni, la proposta di legge in esame, al pari delle omologhe, aspira – nelle intenzioni dei proponenti – a offrire una disciplina organica della materia, portando a regime il servizio per l'assistenza e il supporto psicologico in ambito scolastico.

Dal punto di vista della struttura, la p.d.l. A.C. 1413 consiste di 11 articoli; le p.d.l. A.C. 3121 e A.C. 3365, sostanzialmente coincidenti, di 7 articoli. Tutte e tre, pur con soluzioni in parte differenti e diversi gradi di analiticità in relazione ai singoli temi, presentano un primo articolo che istituisce il servizio e la figura dello psicologo scolastico; seguono, quindi, un gruppo di articoli dedicati agli ambiti d'intervento e alle finalità del servizio, anche con riguardo al quadro dei rapporti con le strutture scolastiche e con altre strutture esterne alla scuola; poi un altro gruppo di articoli con i titoli di accesso e le modalità di reclutamento, con le disposizioni finanziarie in chiusura.

 

  1. Analisi dei contenuti

 

La p.d.l. AC 1413 all'articolo 1 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'istituzione, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, del servizio di psicologia scolastica, configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative alle tematiche e alle problematiche proprie del mondo della scuola. In base alla disposizione, il servizio di psicologia scolastica è finalizzato a: a) contribuire al miglioramento della vita scolastica; b) supportare le istituzioni scolastiche, lo studente, i docenti, il personale non docente e le famiglie; c) fronteggiare e prevenire i fenomeni di insuccesso formativo, dispersione e abbandono scolastico, nonché di disagio sociale e relazionale degli studenti.

Alla luce di quanto disposto dal D.L. 1/2020, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, occorre riferire al Ministero dell'istruzione la previsione.

Con formulazioni sostanzialmente sovrapponibili fra loro, gli articoli 1 delle p.d.l. A.C. 3121 e A.C. 3365 istituiscono la figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, con una duplice finalità: 1) sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni e degli studenti; 2) individuare, contrastare e prevenire eventuali situazioni di disagio personale e sociale, fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, nonché di bullismo, supportando le istituzioni scolastiche e le famiglie. La p.d.l. A.C. 3121 affida a un decreto del Ministro dell'istruzione la definizione dei termini per l'attivazione del servizio di psicologia scolastica.

 

L'articolo 2 della p.d.l. A.C. 1413 individua le aree d'intervento del servizio di psicologia:

a) progettazione e programmazione di attività idonee a promuovere strategie, competenze e abilità in campo formativo, didattico e organizzativo;

b) formazione del personale direttivo, docente e amministrativo delle scuole in base alla rilevazione dei bisogni di formazione nel settore psico-educativo rilevati e in base all'età di riferimento degli studenti;

c) consulenza psicologica individuale e di gruppo per gli studenti, gli insegnanti, i genitori e il personale non docente, finalizzata a ottimizzare le prestazioni scolastiche e le relazioni umane, a sostenere il processo di formazione e crescita dello studente, a prevenire disagi, patologie e devianze e a valorizzare le responsabilità genitoriali nei percorsi formativi scolastici.

Una analoga previsione, dedicata alle aree d'intervento, si trova anche negli articoli 3 delle p.d.l. A.C. 3121 e A.C. 3365, le quali, pur con sfumature diverse, recano il seguente, ampio catalogo:

-         supporto nell'inserimento, o reinserimento a seguito di periodi di lontananza, dell'alunno o studente all'interno del sistema scolastico;

-         sostegno alla costruzione della personalità degli alunni o studenti e allo sviluppo delle competenze emotive e sociali;

-         predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

-         supporto al benessere degli alunni o studenti e del personale scolastico;

-         individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyber- bullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;

-         supporto e formazione nei confronti dei docenti, con riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni o studenti;

-         supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

-         consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il supporto alla genitorialità;

-         interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano nell'ambito della scuola;

-         consulenza psicologica individuale e di gruppo per gli alunni o studenti, il personale docente e ATA e i genitori, finalizzata a ottimizzare le prestazioni scolastiche e le relazioni umane, a sostenere il processo di formazione e crescita dell'alunno o studente, a prevenire disagi, patologie e devianze e a valorizzare le responsabilità genitoriali nei percorsi formativi scolastici.

 

L'articolo 3 della p.d.l. A.C. 1413 stabilisce i compiti e le funzioni del servizio di psicologia scolastica.

Con riferimento ai compiti,  il servizio: a) instaura con gli studenti, i dirigenti scolastici, il personale docente e non docente e le famiglie rapporti individuali e di gruppo, secondo quanto disposto dal codice deontologico predisposto dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP); b) richiede la collaborazione delle famiglie per le problematiche inerenti al rapporto tra scuola e famiglia; c) accede alle informazioni in possesso dell'istituto scolastico relative agli studenti al fine di attivare percorsi sinergici con i servizi sociosanitari del territorio. Con riferimento a tale ultimo profilo, l'articolo 9 reca una clausola volta ad assicurare che l'accesso alle informazioni e ai dati e il relativo trattamento avvenga nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali e della riservatezza. Si valuti l'opportunità di inserire un rinvio espresso all'articolo 9.   

Per quanto attiene, invece, alle funzioni, la disposizione individua le attività attraverso cui esse si realizzano: a) consulenza e informazione nei confronti del dirigente scolastico, degli organi collegiali e dei docenti, con riferimento agli aspetti psicologici specifici per fascia di età degli alunni, sulle problematiche di ordine psicologico e relazionale connesse allo svolgimento dell'attività didattica e formativa; b) formazione destinata ai docenti in tema di psicologia scolastica, volta a sostenere la gestione delle situazioni di disagio; c) consulenza psicologica dedicata alle famiglie, volta al sostegno del ruolo genitoriale e alla mediazione nel rapporto tra scuola e famiglia; d) informazione e sostegno agli studenti su temi riguardanti l'età evolutiva quali lo sviluppo fisico, emotivo, relazionale e cognitivo; e) individuazione di soggetti con problemi di ordine psicologico e loro sostegno, anche su indicazione e in collaborazione con il corpo docente e con le famiglie; f) promozione di percorsi individualizzati volti a sviluppare le potenzialità e l'autonomia dello studente, a soddisfare i suoi bisogni emotivi e cognitivi, nonché ad apprendere un metodo di studio efficace; g) orientamento e ri-orientamento finalizzati a supportare lo studente e la famiglia nella scelta del percorso di studi o professionale più rispondente agli interessi e alle capacità dello studente, anche affiancando i servizi di offerta orientativa proposti dalle regioni e dalle università; h) screening finalizzati alla diagnosi precoce di eventuali disturbi specifici di apprendimento; i) counseling e sostegno psicologico rivolti agli studenti per favorirne il successo formativo e personale; l) prevenzione di comportamenti a rischio quali dipendenze patologiche, bullismo, cyberbullismo e disturbi del comportamento alimentare; m) in caso di studenti con rilevanti problematiche, richiedere l'intervento dei servizi sociosanitari territoriali, svolgendo una funzione di coordinamento; n) promozione di adeguate competenze relazionali per favorire l'integrazione e la gestione del conflitto nel rispetto reciproco e delle diversità; o) collaborazione con i consigli di classe e con le famiglie per la gestione degli studenti con bisogni educativi speciali; p) interazione, ove necessario, con le famiglie e con le figure professionali competenti al fine del sostegno e dell'integrazione delle persone disabili nel contesto scolastico.

Ad analoga finalità di individuazione delle modalità operative attraverso cui si realizzano le funzioni dello psicologo scolastico sono dedicati gli articoli 2 delle p.d.l. A.C. 3121 e A.C. 3365. Entrambe le proposte prefigurano un rapporto di stretto coordinamento e collaborazione fra psicologo scolastico e dirigente scolastico, ma può segnalarsi una diversità di sfumature, là dove la p.d.l. A.C. 3121 richiama la più ampia libertà professionale dello psicologo scolastico, mentre la p.d.l.  A.C. 3365 fa riferimento alla diretta dipendenza dello psicologo scolastico dal dirigente scolastico.

Tale coordinamento si realizza in diverse forme, che si sostanziano nel riconoscimento di un ruolo d'impulso al dirigente scolastico. In particolare:

1)     su richiesta del dirigente scolastico, lo psicologo scolastico formula pareri e suggerimenti scritti su tutte le aree di intervento poi definite dall'articolo 3 (analizzato sopra);

2)     il dirigente scolastico, su richiesta dei consigli di classe, dispone la partecipazione dello psicologo scolastico alle lezioni, al fine di osservare il clima relazionale esistente e di migliorarne l'efficacia. A seguito delle osservazioni compiute durante le lezioni, lo psicologo scolastico ne riporta gli esiti al dirigente scolastico e fornisce ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli studenti;

3)     su indicazione del dirigente scolastico, lo psicologo scolastico convoca i genitori e organizza colloqui con la famiglia e con ogni altro soggetto che ritenga rilevante per lo sviluppo dello studente.

Inoltre, la p.d.l. A.C. 3121 prevede che lo psicologo scolastico fornisca supporto diretto agli studenti, ai docenti, alle famiglie e alle altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola, al fine di migliorare le relazioni tra tali soggetti.

Lo psicologo scolastico – secondo il comma 4 dell'articolo 2 di entrambe le p.d.l. – accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica da esso ritenute utili. Si valuti in proposito – analogamente a quanto avviene nell'articolo 9 della p.d.l. A.C. 1413 – l'opportunità d'inserire una clausola volta ad assicurare che l'accesso alle informazioni e ai dati e il relativo trattamento avvengano nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali e della riservatezza.

 

L'articolo 4 della p.d.l. A.C. 1413 definisce i destinatari del servizio di psicologia scolastica, individuandoli negli studenti di ogni età, nei dirigenti scolastici, nei docenti, nelle famiglie degli studenti e nel personale scolastico non docente. Analoga finalità è assolta, per quanto attiene alle omologhe p.d.l. A.C. 3121 e A.C. 3365, dagli articoli 2 e 3, già illustrati.

 

L'articolo 5 della p.d.l. A.C. 1413 disciplina l'organizzazione del servizio di psicologia scolastico.

Si prevede, innanzitutto, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca debba provvedere all'istituzione del servizio in ogni istituto scolastico. Anche qui, alla luce di quanto disposto dal D.L. 1/2020, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, occorre riferire al Ministero dell'istruzione la previsione.

Al fine di garantire un'erogazione uniforme del servizio sul territorio, si prevede poi che debba essere garantita la presenza di: 1 psicologo per gli istituti scolastici con un numero di studenti fino a 400; 3 psicologi negli istituti scolastici con un numero di studenti da 401 a 800; almeno 3 psicologi per gli istituti scolastici con un numero di studenti superiore a 801. Nella sede dell'istituto deve essere assicurata la presenza di uno psicologo per un minimo di 36 ore settimanali.

La proposta in esame ammette infine che ciascuno psicologo, nell'ambito del servizio di psicologia scolastica, possa coordinare un gruppo di tirocinanti abilitati all'esercizio della professione di psicologo.

 

Si ricorda che l'art. 2 della L. 56/1989 ("Ordinamento della professione di psicologo") e, in sede attuativa, il D.M. 13 gennaio 1992, n. 239, prevedono la necessaria frequenza di un tirocinio annuale post-lauream ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione alla professione.

 

Nelle omologhe p.d.l. A.C. 3121 e A.C. 3365 non si rinvengono contenuti normativi corrispondenti; il parametro delle 36 ore settimanali, che la p.d.l. A.C. 1413 richiama come consistenza oraria minima che deve essere garantita dal servizio in ogni istituto, è impiegato dalle p.d.l. A.C. 3121 e A.C. 3365, nei rispettivi articoli 4 – su cui poi si tornerà – per stabilire la durata ordinaria della prestazione lavorativa di ciascun professionista. 

 

L'articolo 6 della p.d.l. A.C. 1413 disciplina i rapporti del servizio psicologico con gli organi scolastici. Al riguardo, si dispone anzitutto che il servizio di psicologia scolastica ha accesso a tutte le informazioni relative agli studenti in possesso dell'istituto scolastico. Come già precisato sopra, l'articolo 9 reca una clausola volta ad assicurare che l'accesso alle informazioni e ai dati e il relativo trattamento avvengano nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali e della riservatezza. Si valuti l'opportunità di inserire un rinvio espresso all'articolo 9.     

Quanto alla specifica mappatura delle funzioni svolte verso i servizi scolastici, esse sono così elencate: a) consulenza finalizzata al superamento della dispersione scolastica e all'educazione alla salute; b) collaborazione e consulenza per la realizzazione della carta dei servizi e del piano educativo di istituto; c) consulenza e collaborazione per la realizzazione di attività di ricerca psicopedagogica, anche in sinergia con le università o con i servizi sociosanitari territoriali; d) collaborazione con il Collegio dei docenti per l'organizzazione delle attività di formazione e aggiornamento dei docenti e del personale non docente; e) collaborazione per la realizzazione del piano dell'offerta formativa nell'area relativa ai programmi di educazione alla salute.

 

Nelle omologhe p.d.l. A.C. 3121 e A.C. 3365 non si rinvengono contenuti normativi corrispondenti, fatte salve le prescrizioni enucleabili dagli articoli 2 e 3 delle proposte in parola.

 

L'articolo 7 della p.d.l. A.C. 1413 ha a oggetto i rapporti con le strutture sociosanitarie territoriali. In particolare, si prevede che il servizio di psicologia collabori in modo coordinato e sinergico con: a) il dirigente scolastico e gli organi scolastici per l'organizzazione della rete di collegamento con le istituzioni scolastiche e sociosanitarie territoriali; b) il servizio materno-infantile competente per territorio per gli alunni presi in carico dal medesimo; c) i gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, i gruppi di lavoro e di studio di istituto e i gruppi di lavoro per l'inclusività, partecipando agli stessi, e, in caso di alunni disabili, collabora altresì alla definizione del profilo dinamico funzionale e della programmazione educativa individualizzata.

Anche qui, nelle omologhe p.d.l. A.C. 3121 e A.C. 3365 non si rinvengono contenuti normativi corrispondenti, fatte salve le prescrizioni enucleabili dagli articoli 2 e 3 delle proposte in parola, specie nella parte in cui prevedono il confronto e il dialogo dello psicologo scolastico con le figure e i soggetti che operano a vario titolo nella scuola.

 

L'articolo 8 della p.d.l. A.C. 1413 introduce un meccanismo di monitoraggio e valutazione. Si prevede che, al fine di garantire l'efficacia e il rispetto degli standard di qualità, il servizio di psicologia scolastica si avvale di strumenti di monitoraggio e di valutazione dell'attività predisposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'Ordine e con gli Ordini regionali degli psicologi. Il monitoraggio e la valutazione sono effettuati mediante strumenti adeguati per la raccolta quotidiana dei dati relativi all'attività svolta. Con riguardo a tale disposizione, si rileva che, alla luce di quanto disposto dal D.L. 1/2020, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, occorre riferire al Ministero dell'istruzione la previsione. 

 

Nelle omologhe p.d.l. A.C. 3121 e A.C. 3365 non si rinvengono contenuti normativi corrispondenti.

 

L'articolo 9 disciplina gli aspetti deontologici e doveri verso l'utenza. Si prevede, in particolare, che il servizio di psicologia scolastica è tenuto a: a) fornire all'istituto scolastico, agli studenti e alle loro famiglie nonché al per- sonale docente e non docente informazioni chiare e adeguate sulle sue prestazioni, sulle loro finalità e modalità, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali; b) conseguire il consenso informato allo svolgimento delle sue prestazioni da parte del destinatario o, nel caso di studenti minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

 

Nelle omologhe p.d.l. A.C. 3121 e A.C. 3365 non si rinvengono contenuti normativi corrispondenti.

 

L'articolo 10 della p.d.l. A.C. 1413 norma l'accesso al ruolo di psicologo scolastico. In dettaglio, la proposta prevede che all'interno dei servizi di psicologia scolastica possono operare in qualità di psicologi i soggetti laureati in psicologia e iscritti all'ordine professionale da almeno cinque anni, con formazione ed esperienza curricolare nell'ambito degli indirizzi di psicologia clinica, dell'età evolutiva o della gestione delle organizzazioni. La specializzazione post lauream almeno quadriennale costituisce criterio preferenziale per l'assegnazione al servizio di psicologia scolastica.

Si prevede, infine, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, indice un concorso pubblico per il reclutamento degli psicologi da assegnare ai servizi di psicologia scolastica. Con riguardo a tale disposizione, si rileva innanzitutto che, alla luce di quanto disposto dal D.L. 1/2020, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, occorre riferire al Ministero dell'istruzione la previsione. Si valuti, inoltre, l'opportunità di disciplinare più in dettaglio, in sede di norma primaria, le modalità di svolgimento del concorso.

 

Più articolate le disposizioni che, con previsioni quasi del tutto coincidenti, le omologhe p.d.l. A.C. 3121 e A.C. 3365 dedicano al reclutamento e al rapporto di lavoro dello psicologo scolastico.

 

Gli articoli 4 delle p.d.l. A.C. 3121 e A.C. 3365 hanno a oggetto il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico, la cui disciplina è demandata ad un'apposita sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca, stabilendo al contempo due vincoli: da un lato, la prestazione di lavoro ordinario ha una durata pari a 36 ore settimanali; dall'altro lato, la retribuzione non può essere inferiore a quella di un docente neoimmesso in ruolo.

 

Circa la quantificazione delle 36 ore settimanali, si tratta del parametro individuato attualmente dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca. Per quanto attiene al versante della retribuzione, la locuzione "neoimmessi in ruolo", impiegata dalla p.d.l. A.C. 3121, è invalsa fra gli operatori del settore per indicare coloro che abbiano superato il periodo di prova, con conseguente effettiva immissione in ruolo; l'espressione è però tendenzialmente assente nel lessico normativo. Si valuti, al riguardo, l'opportunità di adeguare la formula impiegata nel testo, anche allineandola alla formula impiegata dalla p.d.l. A.C. 3365. Per i soggetti immessi in ruolo al termine del suddetto periodo di prova, è prevista l'attribuzione di una retribuzione "base", cioè senza il calcolo dell'anzianità di servizio pregressa e della eventuale precedente retribuzione; successivamente all'immissione, l'interessato potrà chiedere la ricostruzione della carriera a fini retributivi. L'entità degli importi è attualmente indicata nella tabella C1 allegata al contratto collettivo nazionale di settore (pp. 157 ss.). Più in generale, in ragione della natura della prestazione esercitata, si valuti l'opportunità di un approfondimento in ordine alla scelta di applicare alla categoria il contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca, come prospettato nel testo, ovvero contratti e parametri propri delle professioni sanitarie.

 

Gli articoli 5 delle p.d.l. A.C. 3121 e A.C. 3365 in materia di titoli di accesso, prevedono che possano accedere al ruolo di psicologo scolastico gli psicologi, in possesso di laurea magistrale in psicologia, regolarmente iscritti all'albo professionale con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva; la sola p.d.l. A.C. 3121 prevede che questi soggetti possano accedere al ruolo anche ove vantino esperienza almeno quinquennale in ambito scolastico.

 

Gli articoli 6 delle p.d.l. A.C. 3121 e A.C. 3365 disciplinano le modalità di reclutamento. Si registrano, tuttavia, delle differenze.

La p.d.l. A.C. 3365 si limita a prevedere che con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono fissati i criteri e le modalità per il reclutamento del personale destinato a svolgere l'attività di psicologo scolastico e per l'istituzione del servizio di psicologia scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Più strutturata la disciplina prefigurata dalla p.d.l. A.C. 3121.

Al riguardo, la proposta dispone che:

1)     lo psicologo scolastico è assunto in prova alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, previo concorso pubblico per titoli ed esami; il periodo della prova è pari a 1 anno scolastico;

2)     le modalità di svolgimento del concorso suddetto sono disciplinate dal Ministero dell'istruzione, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 400/1988;

 

Il rinvio è alla norma generale sui regolamenti ministeriali. Il relativo regime giuridico si caratterizza fra l'altro, in base ai commi 3 e 4 dell'art. 17 della L. 400/1988, per la necessità di acquisire il previo parere del Consiglio di Stato, per la sottoposizione al visto e alla registrazione della Corte dei conti, per la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministeri prima dell'emanazione e per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

3)     dopo il superamento della prova, lo psicologo scolastico – analogamente a quanto avviene per i docenti – è inquadrato in ruoli provinciali ed è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1, commi 70-74, della L. 107/2015;

4)     Sempre in analogia con quanto avviene per i docenti, l'assegnazione dello psicologo scolastico a una specifica istituzione scolastica ha durata triennale e avviene secondo le modalità di cui all'art. 1, commi 79-82, della L.107/2015. Si prevede, inoltre, che nel caso in cui sia formulata una sola proposta di incarico non è ammesso il rifiuto; inoltre, al termine del triennio, l'incarico non è soggetto a tacito rinnovo.

 

Le tre proposte di legge qui in esame recano in chiusura le disposizioni finanziarie.

L'articolo 11 della p.d.l. A.C. 1413 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, valutati in 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. Appare opportuno, in proposito, aggiornare la copertura finanziaria.

L'articolo 7 della p.d.l. A.C. 3121 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, determinati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004.

L'articolo 7 della p.d.l. A.C. 3365 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'art. 1, comma 200, della L. 190-2014.

 

 


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge appaiono riconducibili a una pluralità di titoli di competenza legislativa dello Stato. Possono qui richiamarsi, fra l'altro, la competenza esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'art. 117, comma 2, lett. m), Cost.; la competenza esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione, di cui all'art. 117, comma 2, lett. n), Cost.; le competenze concorrenti in materia di istruzione e di professioni, di cui all'art. 117, comma 3, Cost.