Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato
Riferimenti: SCH.DEC N.288/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 288
Data: 14/09/2021
Organi della Camera: VII Cultura, IX Trasporti

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato

A.G. n. 288
14 settembre 2021

marzo 2018


A.G. 288

 

 

 

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Dossier n. 446

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Lo schema di decreto legislativo. 5

La direttiva (UE) 2018/1808. 5

La norma di delega. 8

Contenuto dello schema di decreto legislativo. 11

 


Lo schema di decreto legislativo

 

Lo schema in esame, adottato in attuazione delle disposizioni di cui alla legge di delegazione europea 2019-2020 si compone di 73 articoli.

 

Con l'intervento in questione il legislatore delegato ha ritenuto di intervenire con l’integrale sostituzione del decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici digitali) pur mantenendo, in larga parte, il contenuto di diversi articoli del richiamato decreto, che non risultano pertanto modificate.

 

Il provvedimento recepisce nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

 

 

 

La direttiva (UE) 2018/1808

La direttiva (UE) 2018/1808 mira ad adeguare la previgente direttiva 2010/13/UE[1] alla recente evoluzione del mercato dei servizi di media audiovisivi[2], caratterizzato tra l'altro dalla convergenza tra televisione e servizi Internet.

A tal fine vengono innanzitutto aggiornate le definizioni della direttiva del 2010 (articolo 1), introducendo concetti come "servizio di piattaforma per la condivisione di video" (lettera a-bis), "video generato dall'utente" (lettera b-bis), "fornitore della piattaforma per la condivisione di video" (lettera d-bis).

Vengono inoltre inserite le seguenti, principali modifiche:

1)     l'obbligo, per gli Stati membri, di assicurare la libertà di ricezione e di non limitare la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da parte di altri Stati membri. Eventuali deroghe sono disciplinate dall'articolo 3;

2)     la facoltà, per gli Stati membri, di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose di quelle in commento, purché conformi al diritto dell'Unione. Anche ai fornitori di servizi soggetti alla giurisdizione di altri Stati membri può essere richiesto di conformarsi a tali norme qualora forniscano servizi destinati, in tutto o per la maggior parte, allo Stato membro in questione. La relativa procedura è descritta dall'articolo 4;

3)     ai sensi dell'articolo 4-bis, gli Stati membri incoraggiano "il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione tramite codici di condotta adottati a livello nazionale" nella misura consentita dai rispettivi ordinamenti giuridici. I codici devono:

-         essere concepiti in modo da essere ampiamente accettati dai principali soggetti interessati;

-         stabilire chiaramente e senza ambiguità i loro obiettivi;

-         fornire un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti degli obiettivi fissati;

-         prevedere un'applicazione effettiva, comprensiva di sanzioni effettive e proporzionate.

Alla Commissione europea spetta il compito di agevolare la messa a punto di codici di condotta dell'Unione "conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità";

4)     l'obbligo, per gli Stati membri, di garantire che i servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione:

-         non contengano istigazione alla violenza o all'odio o pubbliche provocazioni a commettere reati di terrorismo (articolo 6);

-         tutelino i minori ed il loro sviluppo fisico, mentale o morale (articolo 6-bis);

-         siano resi "costantemente e progressivamente" più accessibili alle persone con disabilità, mediante misure proporzionate (articolo 7);

-         non siano dissimulati a fini commerciali o modificati senza il consenso esplicito dei fornitori (articolo 7-ter).

Rimane la facoltà di dare debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale (articolo 7-bis);

5)     una dettagliata disciplina delle comunicazioni commerciali audiovisive, che ne assicuri la riconoscibilità, tuteli il rispetto della dignità umana, non promuova discriminazioni e tuteli i minori (articolo 9). E' previsto, in diversa forma, il divieto di comunicazioni commerciali per prodotti specifici (sigarette, medicinali e cure mediche, bevande alcoliche);

6)     il divieto di sponsorizzazione da parte di imprese la cui attività principale sia la produzione o vendita di sigarette, anche elettroniche (articolo 10, par. 2); l'impossibilità di sponsorizzare notiziari e programmi di attualità, con la facoltà, per gli Stati membri, di vietare la sponsorizzazione anche dei programmi per bambini, dei documentari e dei programmi religiosi (articolo 10, par. 4),

7)     il divieto di inserimento di prodotti in notiziari, programmi di attualità, programmi per i consumatori, programmi religiosi e per bambini. L'inserimento di prodotti in altri tipi di programmi è subordinato a specifiche prescrizioni, elencate nell'articolo 11. Un divieto assoluto vige per le sigarette, elettroniche o a base di tabacco, per altri prodotti basati sul tabacco, per medicinali e cure mediche ottenibili solo su prescrizione;

8)     l'obbligo, per gli Stati membri, di assicurare che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione garantiscano che i loro cataloghi contengano almeno il 30 per cento di opere europee e che queste siano poste in rilievo. Rimane la possibilità, per gli Stati membri, di chiedere ai fornitori anche di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee (articolo 13);

9)     la regolamentazione di spot pubblicitari e televendite, che sono ammessi negli eventi sportivi se isolati (articolo 19, par. 2) e la cui riproduzione in film prodotti per la televisione, opere cinematografiche e notiziari è consentita per ogni periodo programmato di trenta minuti (articolo 20, par. 2). Nella fascia oraria compresa tra le 06.00 e le 18.00 la percentuale di spot non può essere superiore al 20 per cento (articolo 23).

Viene inserito un nuovo capo (Capo IX-bis, articoli 28-bis - 28-ter) che disciplina i servizi di piattaforma per la condivisione di video. Dopo avere preliminarmente definito i criteri per individuare quale servizi siano soggetti alla giurisdizione degli Stati membri (articolo 28-bis), il Capo detta misure (articolo 28-ter) a beneficio di:

1)     i minori, a tutela del loro sviluppo fisico, mentale e morale;

2)     il grande pubblico in caso di istigazione alla violenza o all'odio e, in generale, nei confronti di contenuti la cui diffusione costituisce un'attività che rappresenta un reato ai sensi del diritto dell'Unione

Il Capo IX (articoli 30, 30-bis e 30-ter) riguarda le autorità e organismi di regolamentazione degli Stati membri. Questi ultimi sono incaricati di designare una o più autorità o organismi di regolamentazione, giuridicamente e funzionalmente indipendenti, imparziali e trasparenti, dotati di risorse umane e finanziarie (articolo 30). Le autorità nazionali devono adottare le misure necessarie per "scambiare tra loro e comunicare alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione della presente direttiva" (articolo 30-bis). L'articolo 30-ter istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi dei media audiovisivi (ERGA), composto dai rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali. Oltre ad offrire consulenza tecnica alla Commissione europea, ha la funzione di facilitare lo scambio di buone prassi, collaborare ai fini dell'applicazione del documento in titolo e formulare pareri su aspetti tecnici e pratici, su richiesta della Commissione.

Alla Commissione viene affidato il compito di monitorare l'applicazione del documento in titolo mediante la redazione di una relazione sulla sua applicazione entro il 19 dicembre 2022 ed una sul suo impatto e valore aggiunto entro il 19 dicembre 2026 (articolo 33).

Gli Stati membri sono invece chiamati ad adottare misure che promuovano lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica, presentando relazioni alla Commissione entro il 19 dicembre 2022 (articolo 33-bis).

 

 

 

La norma di delega

 

L'articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) reca la delega per l'attuazione della suddetta direttiva (UE) 2018/1808, indicando i principi e i criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi nella predisposizione dello schema di decreto legislativo.

 

Il comma 1 prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

 

a) riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato;

 

In base all'articolo 1, lettera a-bis, della direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva (Ue) 2018/1808, per  «servizio di piattaforma per la condivisione di video», si intende un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento.

 

b)        prevedere misure che assicurino un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori riguardo ai contenuti audiovisivi, compresi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video. I relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, dovrebbero essere affidati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore;

 

c)        prevedere specifiche misure che tutelino i consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi. La regolazione di tali procedure dovrebbe essere affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

L'articolo 1, lettera e) della summenzionata direttiva 2010/13/UE definisce «radiodiffusione televisiva» o «trasmissione televisiva» (vale a dire un servizio di media audiovisivo lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi.

La lettera g) del medesimo articolo definisce invece «servizio di media audiovisivo a richiesta» (vale a dire un servizio di media audiovisivo non lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media.

 

d)        prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, vale a dire i video on demand, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di media audiovisivi e radiofonici digitali di cui alla lettera a);

 

In materia di promozione delle opere europee da parte dei servizi media audiovisivi era già stata emanata una precedente delega ad opera dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante la disciplina del cinema e dell'audiovisivo. Tale norma delegava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi sulla base di una serie di principi e criteri direttivi e in conformità della direttiva 2010/13/UE. Quest'ultima, all'articolo 13, chiedeva agli Stati membri di assicurare che i servizi media audiovisivi a richiesta promuovessero la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse.  La promozione poteva riguardare anche il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee, all'acquisizione di diritti sulle stesse e/o il rilievo dato alle opere nel catalogo dei programmi offerti. I principi e i criteri direttivi della delega contenuta nel richiamato articolo 34 della legge 220/2016 prevedevano, tra l'altro, l'introduzione di procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e di programmazione di opere italiane ed europee con possibilità di eventuali deroghe e meccanismi di flessibilità; la definizione di un sistema di regole certo e coerente basato sul principio di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia; l'individuazione di un sistema più forte con meccanismi di mercato più funzionali a una maggiore concorrenza. In virtù di tale delega, il d. lgs. 204/2017 ha novellato il testo unico dei servizi dei media audiovisivi proprio sul fronte della promozione delle opere europee, definendo obblighi di programmazione e di investimento.

Successivamente, sul versante europeo, la direttiva (UE) 2018/1808 - oggetto di recepimento con l'articolo in esame - è intervenuta sull'articolo 13 della direttiva 2010/13/UE rafforzando le disposizioni in materia di promozione delle opere europee nei servizi di media audiovisivi a richiesta. La nuova formulazione dell'articolo 13 prevede infatti che gli Stati membri assicurino che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione garantiscano che i loro cataloghi contengano almeno il 30% di opere europee e che queste siano messe in rilievo. Agli Stati membri è concessa la facoltà di imporre obblighi finanziari ai fornitori di servizi di media stabiliti nel loro territorio, mediante investimenti diretti e contributi ai fondi nazionali, nonché di chiedere contributi anche ai fornitori stabiliti in altri Stati membri ma che si rivolgono al pubblico nel loro territorio (in questo caso viene specificato che i contributi si basano solo sulle entrate provenienti dagli Stai membri destinatari dei servizi). L'articolo 13 chiarisce tuttavia che i suddetti obblighi finanziari non si applicano ai fornitori con un fatturato o un pubblico di modesta entità;

 

e)        prevedere misure finalizzate all'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video. Prevedere inoltre misure volte a rivedere i limiti di affollamento pubblicitario nella fascia oraria in cui è possibile trasmettere gli annunci in un'ottica di maggiore flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità.

 

L'articolo 23 della direttiva 2010/13/UE fissa un limite complessivo di trasmissione per la pubblicità televisiva: nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 18 e tra le 18 e le 24, la percentuale di spot pubblicitari e di televendita non deve superare il 20%.  L'articolo 26 lascia comunque agli Stati membri la possibilità di prevedere condizioni diverse per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale;

 

f) garantire la protezione dei minori da contenuti, anche pubblicitari, che possono arrecare danno al loro sviluppo fisico, mentale o morale. Includere inoltre il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo;

 

La direttiva (UE) 2018/1808, intervenendo sulla direttiva 2010/13/Ue ha rafforzato le disposizioni in materia di tutela dei minori. In particolare, ha inserito l'articolo 28-ter che obbliga gli Stati membri ad assicurare che le piattaforme di condivisione tutelino i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale (paragrafo 1, lett. a). Gli Stati membri devono inoltre incoraggiare la previsione di codici di condotta per proteggere i minori dalla pubblicità relativa a prodotti alimentari e bevande ad alto contenuto di sale, zucchero e grassi (oltre che alcoliche). L'articolo prevede inoltre, sempre a tutela dei minori, l'istituzione di sistemi di verifica dell'età degli utenti che accedono alle piattaforme, e di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale.

 

g)        promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video;

 

h)        aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, nell'ottica dell'ulteriore rafforzamento delle prerogative di indipendenza;

 

i)         rivedere l'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

 

 

 

Contenuto dello schema di decreto legislativo

 

Lo schema di decreto in esame sostituisce interamente il decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici digitali).

 

Può essere utile ricordare, preliminarmente, che il suddetto Testo unico aveva, nel corso degli anni, subito diverse modifiche legislative introdotte con la cosiddetta tecnica della “novella”.

Il legislatore delegato, in considerazione del fatto che sono trascorsi più di quindici anni dall’emanazione del Testo unico del 2005, e che diverse previsioni, pur non toccate direttamente dalla direttiva, richiedevano un aggiornamento e un maggiore coordinamento, ha ritenuto di intervenire con l’integrale sostituzione del richiamato decreto legislativo n. 177 del 2005. 

 

A tale riguardo, quindi, nell’illustrare i contenuti degli articoli dello schema di decreto, si darà conto solamente delle principali modifiche apportate dallo schema di decreto in esame senza soffermarsi sugli articoli che sostanzialmente riprendono in maniera pedissequa i contenuti degli articoli dell’originale decreto legislativo n. 177 del 2005.

 

Gli articoli 1 e 2, che riguardano l’ambito di applicazione del provvedimento, prevedono, tra le novità, l’inserimento delle comunicazioni commerciali audiovisive e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video.

 

L’articolo 3 contiene un rafforzamento del principio del cosiddetto Paese di origine attraverso l’introduzione di disposizioni volte ad individuare lo Stato membro competente ad adottare la procedura in caso di violazione delle norme del decreto legislativo in questione da parte delle emittenti televisive e dei fornitori di servizi a richiesta, le cui trasmissioni hanno carattere transfrontaliero.

 

L’articolo 4 contiene un aggiornamento complessivo di tutte le definizioni adottate dallo schema di decreto in modo che le stesse siano conformi a quanto stabilito dalla direttiva, mentre con l’articolo 5 vengono integrati i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video.

 

L’articolo 6 prevede delle attività di promozione e di alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video.

Tali attività sono monitorate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero dello sviluppo economico.

 

Gli articoli da 7 a 9 riprendono, in pratica, quanto già contenuto negli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo n. 177 del 2015.

 

L’articolo 10 riprende anch'esso i contenuti del citato decreto legislativo n. 177, elencando le funzioni che il Ministero dello Sviluppo economico svolge nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia.

 

Parimenti anche l’articolo 11 ripercorre i contenuti del decreto legislativo n. 177 del 2005 in merito alle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Gli articoli da 12 a 32 riprendono sostanzialmente i contenuti degli articoli 11,12, 13, 14 e dell’intero titolo terzo del decreto legislativo n. 177 del 2005 riguardo alle competenze delle regioni, alla disciplina di operatore di rete radiotelevisiva, alla disciplina dell'emittente su frequenze terrestri, dell'emittente via satellite e va cavo, nonché delle disposizioni concernenti la radiodiffusione sonora in tecnica analogica e digitale e televisiva in tecnica digitale.

 

L’articolo 32-bis, invece, reca delle nuove misure e degli specifici divieti per i fornitori di servizi di media che siano soggetti alla giurisdizione italiana, a tutela della dignità umana.

Nello specifico, le previsioni contenute riguardano il divieto di diffusione di materiale volto all’istigazione alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di un gruppo.

 

L’articolo 32-ter prevede, in capo ai fornitori di servizi di media, l’obbligo di sviluppare dei piani d’azione sull’accessibilità che siano finalizzati a rendere sempre più accessibili i loro servizi alle persone con disabilità.

In tale ambito, presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, viene istituito il punto di contatto unico online accessibile, anche per le persone con disabilità, e disponibile al pubblico per fornire informazioni e raccogliere reclami sulle questioni relative all’accessibilità.

 

L’articolo 32-quater introduce alcune disposizioni di natura procedurale, mentre gli articoli da 33 a 40 riprendono sostanzialmente i contenuti degli articoli 34, 35- e 38 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005 con particolare riguardo alla tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e alla protezione dei diritti d'autore.


Gli articoli 41 e 42, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva, contengono alcune specifiche norme in merito al ruolo che hanno i fornitori di piattaforme per la condivisione di video, che siano stabiliti sul territorio nazionale, precisando che tali soggetti soggiacciono alla giurisdizione italiana e al controllo da parte dell’Autorità di settore in merito all’espletamento dei loro servizi.

 

Gli articoli da 43 a 49 recano alcune piccole modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti commerciali.

In particolare si precisa che sono vietate le televendite che contengono messaggi di vilipendio alla dignità umana o che comportino discriminazioni fondate sulla razza, sul sesso o sulla nazionalità o che offendono convinzioni religiose e politiche o inducono a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o per la tutela dell’ambiente.

Con riguardo ai profili di tutela della salute, si segnala che è vietata la televendita di sigarette, sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica o altri prodotti del tabacco o contenenti comunque nicotina.

 

Tra i suddetti articoli da 43 a 49 si segnala che l’articolo 45, in linea con quanto contenuto nella direttiva oggetto di recepimento, interviene con l’obiettivo di assicurare un maggiore equilibrio tra le esigenze di protezione dei consumatori e le istanze delle emittenti televisive nella pianificazione della distribuzione degli spazi pubblicitari. L’articolo in esame introduce un sistema maggiormente flessibile in materia di limiti di affollamento in modo da tenere conto delle nuove realtà di mercato attraverso un limite massimo, a seconda delle diverse fasce orarie, al cosiddetto affollamento pubblicitario delle trasmissioni stesse.

 

L’articolo 51 sostituisce il testo dell’articolo 43 del richiamato decreto legislativo n. 177 prevedendo delle norme a tutela del pluralismo delle fonti di informazione che tengano conto delle mutate condizioni di mercato che vedono oggi la presenza sempre più rilevante di diverse piattaforme multinazionali.

In particolare, la norma in questione attribuisce all’Autorità di settore maggiori poteri istruttori e sanzionatori qualora riscontri l’esistenza di posizioni di significativo potere da parte di un operatore di mercato che siano lesive del pluralismo.

A tale riguardo viene data la possibilità all’Autorità di intervenire affinché tali posizioni vengano rimosse. Qualora le imprese in questione non ottemperino agli obblighi imposti dall’Autorità, quest’ultima può infliggere sanzioni amministrative e pecuniarie che possono giungere ad un ammontare complessivo pari all’1% del fatturato dell’anno precedente in cui viene effettuata la contestazione.

 

Gli articoli da 52 a 58 prevedono delle misure per la promozione delle opere europee. In particolare gli articoli 53 e 54 stabiliscono degli obblighi di programmazione in favore di opere europee in generale rispetto alle quali una quota deve essere riservata ad opere di espressione originale italiana.

 

Gli articoli da 59 a 66 contengono alcune modifiche e integrazioni di natura meramente ordinamentale volte ad allineare il presente decreto legislativo a quanto previsto dalla direttiva nel suo complesso.

 

Gli articoli 67 e 68, invece, introducono alcune modifiche di coordinamento con particolare riguardo alla necessità di adeguare l’apparato sanzionatorio alla mutata realtà del settore, disciplinato dallo schema di decreto legislativo.

 

Da ultimo gli articoli 69, 70 e 71 recano la disciplina dell’abrogazione e introducono delle norme transitorie e di coordinamento.

 

L’articolo 72 contiene una clausola di in varianza finanziaria, mentre l’articolo 73 dispone che il Testo unico oggetto dello schema di decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 



[1]     Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

[2]     L'articolo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE definisce "servizio di media audiovisivo" una comunicazione commerciale audiovisiva o un servizio il cui obiettivo principale sia "la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche".