Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi - Schema D.Lgs. attuazione art. 7 L. 86/2019
Riferimenti: SCH.DEC N.227/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 227
Data: 14/12/2020
Organi della Camera: VII Cultura, VIII Ambiente

 

 

Servizio Studi

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Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute

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Dossier n. 341

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 227

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Presupposti normativi 5

Contenuto del provvedimento. 12

Articoli 1 e 2  (Oggetto e definizioni) 13

Articolo 3 (Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome) 15

Articolo 4  (Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione) 19

Articolo 5  (Gestione degli impianti sportivi da parte delle associazioni e società sportive senza scopo di lucro) 29

Articolo 6 (Convenzioni Consip) 31

Articolo 7 (Regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza in materia di impianti sportivi e Decreto ministeriale in materia di ordine e sicurezza pubblici e di prevenzione incendi e sicurezza antincendio degli impianti sportivi) 33

Articolo 8  (Commissione unica per l'impiantistica sportiva) 37

Articoli 9, 10 e 11  (Clausola di invarianza, abrogazioni e entrata in vigore) 39

 


Presupposti normativi

 

L’oggetto della delega e i principi e criteri direttivi

 

Lo schema di decreto legislativo in commento è stato presentato alle Camere in attuazione dell'articolo 7 della L. 86/2019, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.

 

I princìpi e criteri direttivi della delega in esame sono:

 

-        ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo (co.2, lett. a));

Si ricorda che con il D.M. Interno 18 marzo 1996 sono state dettate le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi sia di nuova costruzione che esistenti, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100. L’art. 20 di tale decreto disciplina altresì i complessi e gli impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori. Tale decreto è stato modificato ed integrato con il D.M. Interno 6 giugno 2005, soprattutto con riferimento alla realizzazione nell'àmbito degli impianti sportivi di spazi e servizi ad uso del pubblico non strettamente funzionali all'attività sportiva e per la gestione della sicurezza degli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 (se all’aperto) o 4.000 (se al chiuso) spettatori. Con un altro decreto del Ministero dell’interno, emanato nella stessa data, sono state dettate disposizioni specifiche per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio;

 

-        organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività (co. 2, lett. b));

 

-        indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile (co. 2, lett. c)).

In base all’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al c.c., la c.d. abrogazione tacita deriva dall’incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o dalla circostanza che la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore;

 

-        semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti dall'art. 1, co. 304, della L. 147/2013 e dall'art. 62 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione (L. 190/2012), finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti, di cui all'art. 1, co. 305, della citata L. 14/2013, o di strutture pubbliche inutilizzate (co. 2, lett. d)).

L’art. 1, co. 304-305, della L. 147/2013 ha semplificato la procedura amministrativa per l’ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, stabilendo, altresì, che gli interventi sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente ad impianti localizzati in aree già edificate (si veda infra);

 

-        individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all'accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport (co. 2, lett. e)).

Per prevenire e contrastare i fenomeni di violenza durante lo svolgimento di manifestazioni sportive connesse con il gioco del calcio, diverse misure di adeguamento degli impianti sportivi e degli accessi agli stessi sono state successivamente disposte con il D.L. 28/2003 (L. 88/2003). L’art. 10 del D.L. 8/2007 (L. 41/2007) ha integrato le disposizioni del citato D.L. 28/2003 stabilendo che all’adeguamento degli impianti sportivi calcistici di capienza superiore alle 7.500 unità possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti stessi. La stessa norma ha disciplinato il procedimento per il rilascio degli eventuali titoli abilitativi necessari per l’adeguamento;

 

-        individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata, l'Ente di promozione sportiva o la società o associazione sportiva utilizzatori e la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente alla Federazione sportiva nazionale, alla Disciplina sportiva associata, all'Ente di promozione sportiva o alla società o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 50/2016 (co. 2, lett. f)).

L'art. 80 del d.lgs. 50/2016 prevede che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, una serie di delitti e illeciti professionali, tributari e contributivi. Per completezza, si ricorda che tale articolo è stato modificato dall'art. 1, co. 20, lett. o), del D.L. 32/2019;

  

-        individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo (co. 2, lett. g));

 

-        definizione della disciplina della somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo sport, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, co. 5-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) (co. 2, lett. h)).

L'art. 4, co. 5-bis, del D.L. 104/2013 demanda al Ministero dell'istruzione l'adozione di specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia. In argomento, si vedano le Linee guida per l'educazione alimentare 2015 e si segnala che con D.D. 693 del 20 aprile 2018, per un periodo di tre anni, è stato istituito, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato tecnico scientifico (CTS) per l’educazione alimentare.

 

Dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

 

Il quadro normativo vigente

 

Sull'impiantistica sportiva la legislazione vigente prevede una molteplicità di disposizioni. Relativamente all'ambito fiscale, si ricorda che la L. 205/2017 (art. 1, co. 363-366) ha introdotto il c.d. Sport bonus, riconoscendo a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso del 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari. Per il 2019, la L. 145/2018 (art. 1, co. 621-628) ha previsto un credito di imposta pari al 65 per cento dell'importo erogato nello stesso anno per le finalità indicate, oltre che per le imprese - nel limite del 10 per mille dei ricavi annui - anche per le persone fisiche e gli enti non commerciali, per i quali lo stesso credito non poteva eccedere il 20 per cento del reddito imponibile. La disciplina recata dalla L. 145/2018 è stata estesa al 2020 dalla L. 160/2019 (art. 1, co. 177-179), che in particolare ha stabilito anche che il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro.  

Ulteriori risorse per l'impiantistica sportiva sono state stanziate al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa.

In particolare, la L. 205/2017 (art. 1, co. 352, lett. a)) ha disposto il riconoscimento in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per il 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro.

Inoltre, la L. 145/2018 (art. 1, co. 653) ha incrementato, per il 2019, le risorse del Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive (istituito dall'art. 5 della L. 1295/1957) nella misura di 12,8 milioni di euro, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo.

 

Per quanto concerne, in senso stretto, l'ammodernamento e la realizzazione di impianti sportivi, nonchè le connesse procedure, il D.L. 2/1987 (L. 65/1987) - come modificato dal D.L. 22/1988 (L. 92/1988) oggetto entrambi di abrogazione ad opera dell'articolo 10 dello schema in esame - ha definito un primo inquadramento volto: a ospitare gli incontri del campionato mondiale di calcio del 1990; a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità; a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali.

 

In base ai DD.LL. 2/1987 e 22/1988, gli interventi venivano realizzati dai comuni, secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto dell'allora Ministro del turismo e dello spettacolo, competente in materia di sport. I programmi erano formulati sulla base dei criteri e parametri che tenessero conto delle necessità di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive. A tale fine, criteri e parametri erano definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere del CONI e del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo. Le domande dei soggetti interessati dovevano indicare le opere da realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista e devono essere corredate da una mappa relativa alle strutture sportive esistenti sul territorio del soggetto richiedente. Alla elaborazione del piano di riparto tra le regioni dei fondi stanziati per la realizzazione degli interventi, provvedeva una commissione tecnica presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composta dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo o da loro delegati. Il piano così predisposto veniva sottoposto, per il parere, al Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva. I programmi erano elaborati su base regionale dalla commissione tecnica integrata dall'assessore competente della regione cui si riferiva il singolo programma. L'insieme dei programmi così definiti costituiva il piano nazionale di settore. Il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva era nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo ed era composto dal Ministro stesso, che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati. Per la realizzazione degli interventi la Cassa depositi e prestiti e l'Istituto per il credito sportivo erogavano mutui ventennali e decennali.

 

Successivamente, l'art. 1, co. 304 e 305, della L. 147/2013 e l'art. 62 del D.L. 50/2017 (L.96/2017) - anch'essi oggetto di abrogazione ad opera dell'articolo 10 dello schema in esame - hanno semplificato la procedura amministrativa, stabilendo, altresì, che gli interventi sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente ad impianti localizzati in aree già edificate.

 

La procedura prevede, innanzitutto, la presentazione, al comune, di uno studio di fattibilità - che rappresenta il progetto preliminare -, corredato di un piano economico-finanziario (PEF) e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici dell'impianto in via prevalente. Ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio, lo studio di fattibilità può comprendere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, comunque in aree contigue. E', comunque, esclusa la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Se l'impianto ha una capienza superiore a 5.000 posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20 per cento della superficie utile. Tali immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale. Inoltre, in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, lo studio di fattibilità può contemplare la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto delle aree o degli impianti, rispettivamente, per non più di 90 e 30 anni. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 5.000 posti, lo studio di fattibilità può prevedere che, da 5 ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a 3 ore dopo la loro conclusione, entro 150 metri - o entro 300 metri, nel caso di una capienza superiore a 16.000 posti - dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali è consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto. Infine, in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali:

-        fino a 200 mq della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali;

-        fino a 100 mq della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata. 

Il comune convoca una conferenza di servizi preliminare sullo studio di fattibilità, al fine di dichiarare, entro 90 giorni dalla sua presentazione, l'eventuale pubblico interesse della proposta. Se la fase preliminare si conclude positivamente, il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo, che comprende, ove necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA). Il progetto definitivo è corredato di un piano economico-finanziario e di una bozza di convenzione. Il comune - o la regione, se il progetto comporta atti di competenza regionale - convoca una conferenza di servizi decisoria - che si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e in caso in sede unificata con quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale - con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e delibera in via definitiva sul progetto. La procedura deve concludersi entro 120 giorni - o entro 180 giorni, nel caso di atti di competenza regionale - dalla presentazione del progetto definitivo. Il verbale conclusivo di approvazione del progetto costituisce, nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore. Costituisce, altresì, verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale. Nel caso di impianti sportivi privati, costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale. Qualora non siano rispettati i termini relativi alla dichiarazione di pubblico interesse o alla delibera definitiva di approvazione del progetto, sono previsti interventi sostitutivi, diversi a seconda delle dimensioni dell'impianto.

Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, sul progetto approvato si svolge una procedura ad evidenza pubblica, che deve essere conclusa entro 90 giorni dalla sua approvazione. In tal caso, il proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 183, co. 8, del Codice dei contratti pubblici, in materia di finanza di progetto, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto. Laddove il proponente non risulti aggiudicatario, questi può esercitare il diritto di prelazione, divenendo aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata.

Si segnala altresì che sul piano tecnico inerente i livelli minimi qualitativi e quantitativi di funzionalità di ciascun impianto sportivo oggetto di nuova costruzione o ammodernamento, il CONI ha adottato le "Norme specifiche per l'impiantistica sportiva", con deliberazione n. 149 della Giunta nazionale del 6 maggio 2008. Il CONI ha altresì adottato il regolamento recante "Principi informatori per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva" con delibera n. 1476 del 30 ottobre 2012.

 

Infine, l'art. 1, co. 27, del D.L. 32/2019 (L. 55/2019) ha previsto che, dal 1° gennaio 2020, la società Sport e Salute s.p.a. è qualificata di diritto centrale di committenza, al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, art. 38, co. 1-bis).

 

 

La procedura per l’emanazione dei decreti legislativi

 

In base allo stesso articolo 7 della L. 86/2019, i decreti legislativi dovevano essere adottati entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore - ossia, entro il 31 agosto 2020 - su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e h) con il Ministro per la pubblica amministrazione nonchè, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il termine per l’esercizio della delega è poi stato prorogato di 3 mesi dall’art. 1, co. 3, della L. 27/2020, in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale derivante dalla diffusione del COVID-19.

Nella lettera di trasmissione dello schema alle Camera, il Ministro per i rapporti con il Parlamento segnala che l'intesa con la Conferenza unificata non è stata ancora acquisita. Lo schema di decreto è stato pertanto assegnato con riserva.

 

Sempre l'articolo 7 della L. 86/2019 ha stabilito che gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di 45 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Ha altresì previsto che se il termine per l'espressione del parere scade nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di 90 giorni (c.d. “tecnica dello scorrimento”). Si tratta della circostanza concretamente realizzatasi. Pertanto, per effetto dello scorrimento, il termine per l’esercizio della delega è fissato al 28 febbraio 2021.

 

Infine, l'articolo 7 della L. 86/2019 ha stabilito che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.


Contenuto del provvedimento

 

Lo schema di decreto legislativo in titolo - composto da 11 articoli, suddivisi in 5 Capi - interviene sulle norme relative alla costruzione e all'ammodernamento degli impianti sportivi. Esso riordina e riforma la legislazione vigente, innovando il procedimento amministrativo che consente la costruzione e l'ammodernamento degli impianti, riducendo anzitutto i termini previsti per le diverse fasi, semplificando le modalità di svolgimento delle conferenze di servizi, consentendo anche alle associazioni e società sportive professionistiche utilizzatrici dell'impianto di presentare la proposta di riqualificazione.

Pertanto si prevede l'abrogazione delle disposizioni vigenti che regolano la materia (su cui si veda la scheda di lettura relativa agli articoli 9, 10 e 11).

Si demanda inoltre ad un successivo DPCM la definizione delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, attualmente contenuta nei DD.MM. 18 marzo 1996 e 6 giugno 2005.

Viene inoltre riorganizzata la composizione della Commissione unica per l'impiantistica sportiva operante presso il CONI, e ne vengono ridefiniti i compiti.

Lo schema di decreto, oltre alle relazioni illustrativa e tecnica, è corredato dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e dall'analisi tecnico-normativa (ATN).


Articoli 1 e 2
(Oggetto e definizioni)

 

L'articolo 1 reca l'oggetto dello schema di decreto, mentre l'articolo 2 ne dettaglia le definizioni.

 

L'articolo 1 definisce come oggetto dello schema di decreto le norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi.

Si segnala che l'art. 7, co.1, della L. 86/2019 include nell'oggetto della delega anche gli impianti sportivi scolastici. Si valuti l'opportunità di una integrazione in tal senso.

Inoltre, al medesimo art. 7, co.2, lett. g) e h), tra i principi e criteri direttivi sono menzionati, rispettivamente, l'individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare all'Istituto per il credito sportivo e la definizione della disciplina della somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi.

 

L'articolo 2 elenca le definizioni ai fini dello schema di decreto, quali:

 

a)     associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

La disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche è recata dall’art. 90 della L. 289/2002 (novellato dall'art. 4 del D.L. 72/2004 - L. 128/2004), il cui comma 17 specifica che esse possono assumere una delle seguenti forme: associazione sportiva priva di personalità giuridica (articoli 36 e ss. c.c.); associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (D.P.R. n. 361 del 2000); società sportiva di capitali o cooperativa senza scopo di lucro. In proposito si segnala che l'atto del Governo n. 230, abrogando l'art. 90, co. 17, della citata L. 289/2002, reca una nuova disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche;

 

b)    Comitato olimpico nazionale italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale (CIO) che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale.

La disciplina del Comitato olimpico nazionale italiano è dettata dal d. lgs. 242/1999, come modificato dal d.lgs. 15/2004 e dalla L. 8/2018. Il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport. Ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qui lo statuto del CONI;

 

c)     Commissione unica per l'impiantistica sportiva: l'organo competente a certificare l'idoneità ai fini sportivi di tutti gli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle norme emanate dalle Federazioni sportive nazionali ed internazionali relative alla pratica dei rispettivi sport;

 

d)    Impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, la zona spettatori, nonché eventuali servizi accessori e di supporto;

 

e)     Istituto per il credito sportivo (ICS): l'ente di diritto pubblico, istituito dalla L. 1295/1957, che svolge attività bancaria nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali.

L'Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. 20 ottobre 2000, n. 453, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. Si tratta quindi di una banca pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

-        dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI;

-        dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;

-        dalle riserve.

In forza dell'articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente Statuto, l’Istituto gestisce e amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato: il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva; il Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva.

 

Si segnala l'opportunità di includere, tra le definizioni, anche quelle di "società sportiva professionistica", citata più volte nell'articolato.


Articolo 3
(Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome)

 

L'articolo 3 definisce il riparto di competenze legislative fra Stato, Regioni e Province autonome con riferimento allo schema di atto del Governo in esame.

 

In dettaglio, il comma 1 specifica che le disposizioni recate nello schema di decreto in commento sono adottate, in attuazione dell’articolo 117, primo[1], secondo e terzo comma della Costituzione:

-                  nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza[2];

-                  nell’esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo e governo del territorio[3].

Il comma 1, nell'affermare che le disposizioni recate nello schema di provvedimento in esame rientrano nell'esercizio del potere esclusivo statale nella materia "ordine pubblico e sicurezza" o, in alternativa, del potere di dettare principi nelle materie "ordinamento sportivo" e "governo del territorio", di competenza concorrente, mira implicitamente a sancire il rispetto da parte del legislatore delegato del riparto di competenze legislative fra Stato e Autonomie.

Al riguardo, giova segnalare che la Corte ha affermato che l'autoqualificazione non è determinante per ritenere che le singole disposizioni siano effettivamente principi o norme fondamentali e, in quanto tali, riconducibili alla competenza statale, dovendo essere sempre valutato, in ciascun caso, il carattere sostanziale delle norme cui il legislatore attribuisce tale qualifica (ex multis, v. sentenze nn. 355, 354 del 1994 e 1033 del 1988). La qualificazione del legislatore non può, quindi, assumere valore precettivo, tale da attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza. Essa costituisce, piuttosto, un'esplicita indicazione dell'intenzione del legislatore ed acquista valore sintomatico delle caratteristiche delle disposizioni.

 

L'articolo dispone altresì che:

-                  le Regioni ordinarie esercitino le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell’articolo 117, terzo, quarto e sesto comma della Costituzione (comma 2).

Ai sensi dell'art.117, terzo comma, rilevano senz'altro le competenze legislative concorrenti relative all'ordinamento sportivo e al governo del territorio, già menzionate, come detto, dal comma 1. Parrebbe peraltro non potersi escludere, nell'ambito delle materie di competenza concorrente rilevanti in questa sede, anche la "protezione civile".

L'art.117, quarto comma, relativo alla cd. competenza legislativa residuale, riserva alle Regioni la potestà legislativa su ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

L'art.117, sesto comma, riguarda invece la potestà regolamentare, che spetta alle Regioni su ogni materia eccettuate le seguenti:

i)                quelle rientranti nella legislazione esclusiva dello Stato, che spettano a quest'ultimo, salva la possibilità in ogni caso di delega regionale;

ii)              la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite agli enti locali, riservate a questi ultimi;

 

-                  le Regioni a statuto speciale e le Province autonome diano attuazione allo schema di decreto compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (comma 3). Il comma 3 reca una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali.

Essa trova fondamento nel rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal provvedimento in esame) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale[4].

 

La norma in esame specifica che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.

L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (che includono anche quelle che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".

Tale disposizione attribuisce dunque agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.


Articolo 4
(Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione)

 

 

L’articolo 4 reca misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione delle procedure amministrative per l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, innovando la disciplina prevista dall'art. 1, co. 304 e 305, della L. 147/2013 e dall'art. 62 del D.L. 50/2017 (L.96/2017), oggetto di abrogazione ad opera dell'articolo 10 dello schema di decreto in esame.

 

Presentazione e contenuto del documento di fattibilità delle alternative progettuali (commi da 1 a 3)

 

In particolare, il comma 1 stabilisce che il soggetto che intenda realizzare l’intervento presenti al Comune, eventualmente d’intesa con una o più associazioni o società sportive che utilizzano l'impianto, un documento di fattibilità delle alternative progettuali (la normativa vigente utilizza invece il termine "studio di fattibilità"), a valere quale progetto di fattibilità tecnica ed economica, corredato da un piano economico-finanziario, che individui, tra le diverse soluzioni, quella con il miglior rapporto costi benefici per la collettività.

L'art. 1, co. 304, della L. 147/2013, stabilisce che l'accordo (e non l'intesa) con le associazioni o società sportive utilizzatrici "in via prevalente" dell'impianto debba corredare (e non essere eventuale) lo studio di fattibilità. Peraltro, l'indicazione "in via prevalente" riferita alle associazioni e società sportive utilizzatrici dell'impianto, non presente nel comma 1 in esame, viene invece prevista dal comma 2 (su cui si veda infra) della disposizione in commento. Si valuti l'opportunità di un approfondimento.

 

L'art. 3, co. 1, lett. gggg-quater), del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) definisce il "documento di fattibilità delle alternative progettuali" come il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico. L'art. 23, co. 5, del medesimo d.lgs. 50/2016 stabilisce poi che il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del codice, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui al suddetto articolo 35 del codice. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa. 

 

L’intervento deve essere volto a favorire l’ammodernamento dell’impianto o la costruzione di nuovi impianti sportivi avendo particolare riguardo ai profili della sicurezza degli impianti per i fruitori e gli spettatori. L’intervento dovrà prevedere, altresì, una riqualificazione delle infrastrutture sportive che non siano più adeguate alle esigenze funzionali.

 

In base a quanto previsto dal comma 2, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, al fine di favorire il raggiungimento di un complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, potrà prevedere la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto. Il comma in questione, tuttavia, prevede l’esclusione della realizzazione, tra tali complessi immobiliari, di immobili destinati all’edilizia residenziale, riproducendo quanto previsto dall'art. 62, co. 1, del D.L. 50/2017. Tali immobili devono essere ricompresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo.

Rispetto al citato art. 62, co. 1, del D.L. 50/2017, non è più prevista la possibilità di realizzare, per impianti superiori a 5.000 posti, alloggi di servizio per atleti e dipendenti dell'associazione o della società sportiva utilizzatrice, nel limite del 20 per cento della superficie utile.

Si precisa altresì che, nel caso di impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilità può prevederne la demolizione e la ricostruzione, anche con volumetria e sagome diverse. L'art. 62, co. 1, del D.L. 50/2017 aggiunge al riguardo la possibilità di una riconversione o riutilizzazione a fini sportivi, non prevista dal testo in commento.

 

Sempre nell’ottica di assicurare un complessivo equilibrio economico-finanziario, il documento di fattibilità potrà prevedere lo sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi delle aree di pertinenza dell’impianto durante tutti i giorni della settimana.

Una ulteriore misura per assicurare il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario è data dalla possibilità di inserire, nel documento di fattibilità, il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di sostegno da parte del Comune o delle altre amministrazioni o enti pubblici coinvolti, nonché la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto sugli impianti o la cessione dei suddetti diritti su altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, oltre all’eventuale trasferimento della proprietà dell’impianti alla società o all’associazione sportiva "professionistica" che utilizza l’impianto "in via prevalente".

In ogni caso il diritto di superficie e il diritto di usufrutto, qualora concessi, non potranno avere una durata superiore a quella della concessione con una durata massima, comunque, di novant’anni nel caso del diritto di superficie e di trent’anni per quanto attiene al diritto di usufrutto. Anche in questo caso, si riproduce quanto previsto dall'art. 62, co. 1, del D.L. 50/2017.

 

Si precisa peraltro che le misure di sostegno pubblico non rilevano ai fini del computo dei limiti previsti dall'art. 165, co. 2, del d.lgs. 50/2016.

L'art. 165, co. 2, del d.lgs. 50/2016, relativo al rischio e all'equilibrio economico-finanziario nelle concessioni, stabilisce che per raggiungere detto equilibrio economico-finanziario, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al 49 per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

 

Il comma 3 disciplina una parte delle attività commerciali, confermando quanto già disposto dall'art. 62, co. 3, del D.L. 50/2017. In particolare, si prevede che per gli impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, il documento di fattibilità possa prevedere, entro un perimetro di 300 metri dagli impianti, l’occupazione di suolo pubblico da parte della associazione o della società sportiva utilizzatrice dell’impianto sportivo, in via esclusiva, per una durata compresa tra le cinque ore prima dell’inizio delle competizioni ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione.

Qualora su tali aree siano già state rilasciate autorizzazioni o concessioni di occupazione di suolo pubblico ad altri soggetti, tali autorizzazioni o concessioni restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso arco di tempo. Dovrà essere previsto un onere di indennizzo a carico della società sportiva utilizzatrice dell’impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva.

Per quanto attiene, invece, gli impianti omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, l’area riservata a tali attività commerciali è ridotta ad un perimetro di 150 metri dall’impianto. In questo caso, tuttavia, restano valide ed efficaci le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico che fossero già state rilasciate.

 

Valutazione e approvazione del progetto (commi da 4 a 11)

 

Il comma 4 stabilisce che, su istanza dell’interessato, il Comune, previa conferenza di servizi preliminare dichiari, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del documento di fattibilità, il pubblico interesse della proposta indicando le condizioni per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. Rispetto all'art. 1, co. 304, della L. 147/2013, tale termine risulta ridotto di un terzo, atteso che a legislazione vigente si prevede che la conferenza di servizi preliminare si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità.

Nel caso di impianti sportivi pubblici la conferenza di servizi preliminare esamina, confrontandole tra loro, eventuali istanze concorrenti in modo da individuare quella che sarà dichiarata di interesse pubblico.

A tale riguardo, andrebbe chiarito se la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di realizzazione o ristrutturazione dell'impianto debba essere approvata dal Consiglio comunale, tenuto conto che la norma in esame si riferisce genericamente al Comune.

 

Il comma in questione prevede dei tempi particolarmente stringenti, in quanto stabilisce che il sindaco convochi la conferenza di servizi preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dell’istanza che dovrà essere accompagnata dal documento di fattibilità. La normativa vigente non reca tale previsione.

La conferenza di servizi preliminare dovrà tenersi nei successivi 15 giorni. Il comma stesso prevede una clausola per superare eventuali inerzie. Infatti, qualora il sindaco non convochi la conferenza preliminare nei termini stabiliti, il soggetto proponente potrà presentare una apposita richiesta di convocazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di sport: a questo punto, sentito il sindaco, si procede alla convocazione della conferenza preliminare entro 15 giorni dalla ricezione della nuova richiesta. Si segnala che al successivo comma 7 è previsto un meccanismo analogo di superamento dell'inerzia, nel caso di mancata convocazione della conferenza di servizi decisoria: tuttavia, al comma 7, si stabilisce non solo un nuovo termine di convocazione ma anche un termine entro cui deve svolgersi la conferenza di servizi. Si valuti pertanto l'opportunità di un approfondimento sulle due fattispecie.

 

Secondo quanto disciplinato dal comma 5, a seguito della dichiarazione di pubblico interesse, il soggetto proponente presenterà al Comune il suo progetto definitivo. Tale progetto dovrà tra l’altro contenere:

 

-                  la bozza di convenzione con l’Amministrazione comunale nella quale si dovranno prevedere la realizzazione delle opere di urbanizzazione nonché la durata e le condizioni contrattuali dell’eventuale cessione del diritto di superficie o di usufrutto. La convenzione, inoltre, dovrà riconoscere al soggetto proponente il più ampio grado di autonomia sulla progettazione, costruzione, gestione e utilizzo dell’impianto sportivo, ferme restando le norme in materia di salute, sicurezza, ordine pubblico e tutela del patrimonio culturale. Nella bozza di convenzione, inoltre, dovrà essere presente la determinazione del canone o del prezzo eventualmente dovuto per la cessione dei diritti in questione, nonché l'indicazione della concessione di un contributo pubblico o di altre misure di sostegno che dovranno tenere conto dei benefici dell’intervento per la società sportiva e per la comunità territoriale nel suo complesso in termini di crescita economica, integrazione sociale e riqualificazione urbanistica dell’area;

 

-                  un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito che indichi l’importo delle spese volte alla predisposizione della proposta ed i costi sostenuti per la predisposizione del progetto definitivo e di acconto, nel suo complesso, nonché l’effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione e gestione dell’impianto.

La normativa vigente, di cui all'art. 62, co. 2, lett. a) e b), del D.L. 50/2017, menziona la convenzione e il piano economico-finanziario solo con riferimento agli interventi da realizzare su impianti sportivi privati.

Vengono fatte salve le procedure di prevenzione degli incendi di cui al D.P.R. 151/2011.

 

Il comma 6 specifica che, qualora siano previsti interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti o nel caso di appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici:

-                  il piano economico-finanziario dovrà essere asseverato ai sensi della normativa del codice dei contratti pubblici;

-                  la bozza di convenzione deve specificare anche le caratteristiche e i criteri generali dei servizi e della gestione,

 

Il comma 7 si occupa nel dettaglio delle successive fasi autorizzative stabilendo che il Comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale devono essere invitati tutti i soggetti che hanno competenze in ordine al progetto presentato, delibera in via definitiva l’approvazione entro 60 giorni dalla presentazione del progetto, qualora vi sia una valutazione positiva del progetto stesso. Nell’ambito della conferenza di servizi decisoria il Comune può richiedere al proponente eventuali modifiche al fine di assicurare una valutazione positiva del progetto stesso. Rispetto all'art. 1, co. 304, della L. 147/2013, i termini per la conclusione della conferenza di servizi decisoria sono dimezzati, in quanto nella disciplina vigente sono fissati in 120 giorni dalla presentazione del progetto.

A tale riguardo si valuti l'opportunità di chiarire se le "modifiche strettamente necessarie" al progetto possono essere richieste solo dal Comune (come parrebbe dalla formulazione proposta) o anche da altri soggetti partecipanti alla conferenza dei servizi decisoria; questo anche in considerazione del fatto che nella normativa attualmente in vigore tali modifiche sono invece richieste collegialmente dalla conferenza dei servizi e non dai singoli enti ad essa partecipanti.

 

Qualora il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è, in questo caso, convocata dalla Regione che deve deliberare entro 90 giorni (e non 180 giorni, come prescrive l'art. 1, co. 304, della L. 147/2013) dalla presentazione del progetto.

Gli altri soggetti partecipanti alla conferenza di servizi possono altresì chiedere al proponente di procedere a modifiche progettuali al fine di superare eventuali lacune o criticità della proposta. Anche in questo caso, così come già previsto per la conferenza di servizi preliminare, qualora vi sia una inerzia a convocare la conferenza di servizi decisoria entro 15 giorni dalla presentazione del progetto definitivo da parte delle amministrazioni preposte, i soggetti interessati possono presentare un’istanza di convocazione della conferenza decisoria al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità politica delegata in materia di sport che provvedono, una volta sentito il Sindaco o il Presidente della Regione interessata, a seconda del livello di competenze coinvolte. In questo caso, si provvede alla convocazione entro 30 giorni dalla nuova istanza di convocazione, e la conferenza di servizi deve tenersi entro una data non superiore a 20 giorni.

 

Ferma restando la normativa sulla prevenzione degli incendi, il provvedimento finale, una volta adottato, sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessari alla realizzazione dell’opera e costituisce la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera stessa. Nel medesimo provvedimento finale può essere prevista la concessione di contributi pubblici o di altre forme di sostegno pubblico o specifiche esenzioni qualora necessarie al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa.  

 

Il comma 8 specifica che la conferenza di servizi decisoria si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona. Si segnala che tale previsione rappresenta una novità rispetto al quadro normativo vigente in base al quale la conferenza di servizi decisoria si riunisce generalmente in modalità simultanea e sincrona (art. 62, co. 2-bis, del D.L. 50/2017). Tale semplificazione si somma ad una ulteriore novità, contenuta nello schema di decreto e già accennata, costituita dal dimezzamento dei tempi dei termini di conclusione del procedimento.   

Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che qualora la conferenza di servizi decisoria, o la conferenza preliminare di cui al comma 4, non si concluda con la valutazione favorevole del progetto, il soggetto proponente, in base alle osservazioni motivate che saranno espresse nell’ambito della conferenza di servizi, può presentare una proposta modificata. In questi casi si procede direttamente a convocare una nuova conferenza di servizi decisoria.

 

Il comma 9 specifica che, ferme restando le summenzionate procedure in materia di prevenzione incendi, in caso di approvazione del progetto, tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato finalizzati alla messa in esercizio dell’impianto o all’avvio delle attività, se non sono già ricompresi nel verbale di approvazione del progetto stesso, sono sostituiti da una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dell’interessato all’amministrazione competente, in base all'art. 19 della L. 241/1990.

 

Il comma 10, invece, specifica che, in caso di superamento dei termini di convocazione e svolgimento delle conferenze di servizi preliminare e decisoria (commi 4 e 7), per inadempimento da parte del Comune o da parte della Regione interessata, il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata in materia di sport, sempre su istanza del soggetto proponente, assegna - entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza - a ciascun ente un termine massimo di 30 giorni per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, senza l'adozione dei provvedimenti da parte degli enti preposti, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport, potrà procedere alla nomina di un Commissario ad acta con il compito di adottare, entro 30 giorni, i provvedimenti necessari.

L'art. 1, co. 304, lett. c), della L. 147/2013 prevede un meccanismo analogo sui opteri sostitutivi, distinguendo tuttavia se si tratta:

-                  di impianti con un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato 30 giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della Regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di 60 giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari;

-                  di impianti con un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, per i quali decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di 30 giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale è invitato a partecipare il presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di 60 giorni, i provvedimenti necessari.

 

In merito a tale comma, al fine di preservare le finalità acceleratorie della disposizione in esame e anche a garanzia del legittimo affidamento del soggetto proponente, si potrebbe valutare l'opportunità di specificare quali siano i "provvedimenti necessari" adottabili dal Commissario ad acta.

 

Il comma 11 stabilisce che, qualora vi siano degli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici o nel caso di appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, il progetto approvato costituisce la base per una procedura di affidamento che viene indetta dall’amministrazione che ha convocato la conferenza dei servizi decisoria. Tale procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla sua approvazione. Al riguardo, l'art. 1, co. 304, lett. d), della L. 147/2013 prevede una procedura di evidenza pubblica, che deve concludersi entro 90 giorni dalla sua approvazione.

Alla gara dovrà essere invitato anche il soggetto promotore dell’iniziativa. Qualora l’aggiudicatario dovesse essere diverso dal soggetto che ha promosso l’iniziativa, l’aggiudicatario sarà tenuto a subentrare negli accordi precedentemente sottoscritti dal promotore dell’iniziativa stessa. In questo caso, si conferma la disciplina vigente.

 

Progetto avanzato da associazioni o società sportive (commi 12 e 13)

 

Il comma 12 specifica che le misure di semplificazione e di incentivazione dell’articolo in questione si applicano anche qualora la proposta di ammodernamento e riqualificazione degli impianti sia presentata dall’associazione o dalla società sportiva professionistica utilizzatrice dell’impianto.

Lo stesso comma 12 prevede inoltre che, al fine di contribuire al consolidamento patrimoniale delle società e delle associazioni sportive proponenti, il documento di fattibilità può prevedere la cessione, anche a titolo gratuito a fronte del valore dell’intervento, del diritto di superficie o del diritto di usufrutto sull’impianto sportivo o sulle altre aree attigue, per una durata fino a novantanove anni. O il trasferimento della proprietà all'associazione o società sportiva. Si segnala che in questo caso non si far riferimento alla società sportiva "professionistica".

Il comma in questione specifica che, tranne nei casi tassativamente previsti dall’ordinamento dell’Unione europea, per quanto attiene le opere di urbanizzazione, le società e le associazioni sportive possono procedere liberamente all’affidamento dei lavori. In caso di lavori di impianto inferiore a 1 milione di euro ovvero, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, qualora le sovvenzioni pubbliche dirette non superino il 50 per cento di detto importo, non trovano applicazione né le previsioni del d.lgs. 50/2016, né gli altri riferimenti al codice dei contratti pubblici di cui allo schema di decreto, e non si applica il comma 11.

 

Il comma 13, inoltre, introduce una ulteriore possibilità stabilendo che le società sportive professionistiche e i Comuni dove le stesse hanno la propria sede legale possono liberamente negoziare il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita o di utilizzo di aree del patrimonio disponibile urbanisticamente destinato alla costruzione di impianti sportivi. Nella determinazione del prezzo si tiene conto degli eventuali costi per rimozione dei manufatti e bonifiche ambientali.

Qualora ci si trovi in presenza di più società sportive professionistiche interessate all’acquisto e all'utilizzo delle suddette aree, il Comune dovrà indire una procedura negoziata. Se per ragioni non imputabili all'associazione o società sportiva i lavori non possono essere avviati entro 120 giorni dalla conclusione del contratto o nel diverso termine fissato da quest'ultimo, la Società può procedere alla riconsegna dell'area e alla restituzione del corrispettivo versato, richiedendo il rimborso delle spese.

Sul piano della formulazione, si valuti l'opportunità di una riflessione sulla terminologia utilizzata ai commi 12 e 13, atteso che si fa riferimento sia alle "associazioni o società sportive professionistiche", sia alle "società sportive professionistiche" sia alle "associazioni o società sportive".

 

Ulteriori disposizioni (commi da 14 a 18)

 

Il comma 14 prevede che gli interventi disciplinati dal decreto in questione siano realizzati prioritariamente, ove possibile, attraverso il recupero di impianti già esistenti. Tale previsione riproduce quanto disposto dall'articolo 1, co. 305, della L. 147/2013.

 

Il comma 15 si occupa della ristrutturazione e della nuova costruzione di impianti sportivi la cui capienza sia inferiore a 500 posti al coperto a 2.000 posti allo scoperto. In questi casi il comma in questione consente di destinare all’interno dell’impianto sportivo, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni degli enti locali, una superficie fino a 200 metri quadri della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e una superficie fino a 100 metri quadrati della superficie utile volta al commercio di articoli che siano strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata. Tale disposizione riproduce quanto previsto dall'art. 62, co. 5-bis, del D.L. 50/2017.

 

Il comma 16, al fine di favorire il finanziamento dei soggetti proponenti specifica che il soggetto promotore può avere accesso alle soluzioni di finanziamento offerte dall’Istituto per il credito sportivo o da altro intermediario bancario finanziario che operi nel settore nonché, qualora possibile, alle agevolazioni offerte a valere sui fondi speciali gestiti dall’Istituto per il credito sportivo.

 

Da ultimo si segnala che il comma 17 prevede che, fino all’entrata in vigore del regolamento unico previsto dall'art. 216, co. 27-octies, del codice dei contratti pubblici, il progetto definitivo dovrà essere redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006.

 

Il comma 18, infine, contiene una clausola di salvaguardia di eventuali regimi di maggiore semplificazione previsti dalla normativa vigente in merito alla tipologia degli interventi promossi.

In merito a quest'ultimo comma non appare chiara la formulazione della clausola di salvaguardia del regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente. Si valuti pertanto l'opportunità di indicare esplicitamente a quali norme ci si riferisce.


Articolo 5
(Gestione degli impianti sportivi da parte delle associazioni e società sportive senza scopo di lucro)

 

L'articolo 5 consente di affidare la gestione gratuita - per una durata di almeno 5 anni - dell'impianto sportivo alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, sulla base di un progetto preliminare presentato da queste ultime agli enti locali e previo riconoscimento dell'interesse pubblico. La disposizione riproduce quanto previsto dall'art. 15, co. 6, del D.L. 185/2015 (L. 9/2016), abrogato dal successivo articolo 10 dello schema.

 

In particolare, la disposizione prevede che le "associazioni e le società sportive senza fini di lucro" possono presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile.

Sul piano della formulazione, si valuti l'opportunità di chiarire se i soggetti cui si fa riferimento sono le associazioni e le società sportive dilettantistiche, secondo la definizione recata dall'articolo 2 dello schema.

Si rammenta che in base all'articolo 4 dello schema in commento, i soggetti che vogliono realizzare l'intervento presentano un documento di fattibilità, corredato da un piano economico-finanziario, cui segue - dopo la dichiarazione di interesse pubblico - un progetto definitivo. Si valuti pertanto l'opportunità di un approfondimento sulla terminologia impiegata.

Qualora l'ente locale riconosca l'interesse pubblico del progetto - si valuti l'opportunità di specificare si si tratti della dichiarazione di pubblico interesse resa ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 4, comma 4, dello schema in esame - affida la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva.

 

In argomento, si ricorda anche che il D.L. 87/2018  (L. 96/2018: art. 13 ) – nel sopprimere le previsioni introdotte dalla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 353-361), in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro – ha ripristinato la normativa in materia di uso e gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla stessa L. bilancio 2018, che, in particolare, aveva individuato le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro quali interlocutori privilegiati degli enti locali. Nello specifico, in base all'art. 90, co. 24, 25 e 26, della L. 289/2002 - come novellato dal D.L. 87/2018 - è previsto che:

Al riguardo, si segnala che l'art. 12 dello schema di decreto legislativo attutivo dell'art. 5 della L. 86/2019, attualmente all'esame delle Camere (atto del Governo n. 230) riproduce le disposizioni in esame sull'uso degli impianti sportivi, e che l'art. 52 del medesimo atto del Governo n. 230 abroga i citati co. 24, 25 e 26, della L. 289/2002.

 

Si rileva che, a differenza del procedimento di cui all'articolo 4, non è indicata una eventuale fase successiva alla dichiarazione di pubblico interesse, che prevede la presentazione di un progetto definitivo. Si valuti pertanto l'opportunità di un richiamo o di una integrazione in tal senso.

La durata della gestione è proporzionale al valore dell'intervento e comunque non è inferiore a 5 anni.

 

Sul piano della formulazione, si valuti una integrazione della rubrica che menzioni la gestione degli impianti da parte delle associazioni e società sportive indicate.


Articolo 6
(Convenzioni Consip)

 

L’articolo 6 stabilisce che le associazioni sportive o le società sportive possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile necessaria ad un impianto sportivo pubblico, gestito dalle medesime associazioni o società. La disposizione riproduce quanto previsto dall'art. 15, co. 7, del D.L. 185/2015 (L. 9/2016), abrogato dal successivo articolo 10 dello schema.

 

Sul piano della formulazione, si valuti l'opportunità di chiarire se i soggetti cui si fa riferimento sono le associazioni e le società sportive dilettantistiche.

 

Le convenzioni rientrano tra i principali strumenti di acquisto a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA di Consip. La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione, estendendo la facoltà di ricorrere a tali convenzioni o ad altri centri di aggregazione regionale per la fornitura (di energia elettrica, gas o altro combustibile) per impianti sportivi, risponde ad esigenze di semplificazione e di efficientamento della spesa.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012 - come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 581, della legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019) - impone alle amministrazioni pubbliche e alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, oppure ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti, per quanto riguarda alcune categorie merceologiche, comprendenti, tra l'altro, energia elettrica e gas, carburanti rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento.

La legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 457, legge n. 296/2006) ha previsto l’operatività di un sistema a rete, costituito da Consip SpA, che opera come centrale di committenza nazionale, e dalle centrali di committenza regionali, per razionalizzare la spesa della PA e per realizzare sinergie nell’utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi.


Articolo 7
(Regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza in materia di impianti sportivi e Decreto ministeriale in materia di ordine e sicurezza pubblici e di prevenzione incendi e sicurezza antincendio degli impianti sportivi)

 

I commi 1 e 2 dell’articolo 7 demandano ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità da questi delegata in materia di sport (attualmente il Ministro per le politiche giovanili e lo sport) l'adozione di un regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza in materia di impianti sportivi. Il successivo comma 3 - erroneamente numerato come comma 2 nello schema - demanda ad un regolamento del Ministro dell'interno il riordino e l'aggiornamento delle norme, relative agli impianti sportivi, in materia di ordine e sicurezza pubblici nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.

 

Più in particolare, il regolamento unico di cui ai commi 1 e 2 concerne il riordino e la riforma delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi. Esso è adottato (ai sensi dell'art. 17, co. 3, della L. 400/1988) entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali (comma 1).

Si valuti l'opportunità di chiarire se le disposizioni oggetto di riordino e di riforma siano costituite esclusivamente da norme non di rango legislativo, considerato che la figura del regolamento ministeriale (di cui al comma 3 richiamato dell'articolo 17 della L. n. 400) non comprende ipotesi di delegificazioni.

Il regolamento unico in esame concerne (comma 2):  

-        il riordino, l’ammodernamento e il coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, con riferimento agli ambiti specifici dell’impiantistica sportiva (lettera a));

-        la definizione (lettera b)) dei criteri progettuali e gestionali per la costruzione, la modificazione e l’esercizio degli impianti sportivi, con particolare riguardo a: l'ubicazione dell’impianto; l'area di servizio annessa al medesimo; gli spazi riservati agli spettatori e all’attività sportiva; i sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva; le vie di uscita; le aree di sicurezza e i varchi; i servizi di supporto della zona spettatori; gli spogliatoi; le strutture, le finiture, gli arredi, i depositi e gli impianti tecnici; i dispositivi di controllo degli spettatori; i distributori automatici di cibi e bevande, la cui somministrazione dovrà avvenire in ottemperanza alle linee guida del Ministero dell'istruzione inerenti all'educazione alimentare nelle scuole[5]; la sicurezza antincendio; l'ordine e la sicurezza pubblici. Si ricorda che il riferimento alle suddette linee guida è richiesto da uno specifico principio di delega[6], con riferimento alla somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi nonché in ogni luogo in cui venga praticato lo sport;

-        l'articolazione delle disposizioni in funzione della tipologia dell’impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti (lettera c));

-        la formulazione in un'apposita sezione di prescrizioni relative agli impianti per il gioco del calcio, con distinzione tra i vari livelli di attività (lettera d));

-        la formulazione di specifiche previsioni relativamente alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi (lettera e));

-        l'individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l’accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi e dei mezzi di soccorso e dei criteri progettuali e gestionali intesi a prevenire i fenomeni di violenza all’interno e all’esterno degli impianti sportivi, tenuto conto della redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi (lettera f));

Riguardo al primo ambito di criteri, lo schema fa uno specifico riferimento a quelli intesi a regolare l’accesso e l’esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzino l’impianto. Riguardo ai criteri inerenti ai mezzi di soccorso, si fa uno specifico riferimento agli spazi di manovra e allo stazionamento dei medesimi mezzi, nel rispetto del massimo affollamento previsto per l’impianto e del sistema di vie d’uscita dallo stesso;

-        il recepimento delle norme tecniche europee (UNI EN) (lettera g));

L'acronimo UNI EN indica le norme tecniche definite dal CEN (Comitato europeo di normazione) e obbligatoriamente recepite dall'UNI (Ente Italiano di Normazione);

-        l'indicazione dei criteri per l’elaborazione di listini di prezzi digitali e interoperabili (a mezzo di formati aperti con modelli informativi), per la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli stessi (lettera h));

-        la disciplina, nel rispetto delle norme di cui all’art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[7], del procedimento per la verifica di conformità dell’impianto e per il rilascio del certificato di idoneità statica.

In base al suddetto art. 80, l'autorità di pubblica sicurezza non può autorizzare l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo prima che una commissione tecnica abbia verificato la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte allo sgombero nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico del richiedente.

Il comma 3, come accennato, demanda ad un regolamento del Ministro dell'interno (da adottarsi ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della L. n. 400) il riordino e l'aggiornamento delle norme, relative agli impianti sportivi, in materia di ordine e sicurezza pubblici nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio. Si valuti l'opportunità di esplicitare l'oggetto delle norme, in quanto nel presente comma 2 non c'è un riferimento agli impianti sportivi, nonché di indicare i profili di ordine e sicurezza pubblici interessati.

Si valuti inoltre l'opportunità di chiarire se le disposizioni oggetto di riordino e di aggiornamento siano costituite esclusivamente da norme non di rango legislativo, considerato che la figura del regolamento ministeriale (di cui al comma 3 richiamato dell'articolo 17 della L. n. 400) non comprende ipotesi di delegificazioni.

Sotto il profilo redazionale, si segnala - oltre all'errore suddetto nella numerazione dei commi - che la previsione del regolamento ministeriale di cui al comma 3 non è contemplata dalla rubrica del presente articolo (la quale fa riferimento esclusivamente al regolamento unico) e che non è previsto un termine temporale per l'adozione del regolamento in oggetto.

 


Articolo 8
(Commissione unica per l'impiantistica sportiva)

 

L'articolo 8 attribuisce la titolarità, in capo alla Commissione unica per l'impiantistica sportiva operante presso il CONI, della competenza a certificare l'idoneità, a fini sportivi, di tutti gli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, ad eccezione degli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza antincendio.

 

La disposizione stabilisce che l'organo competente a certificare l'idoneità a fini sportivi di tutti gli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, è la Commissione unica per l'impiantistica sportiva, che opera presso il CONI nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni sportive internazionali in relazione alla pratica dei relativi sport.

 

Attualmente, la Commissione impianti sportivi (CIS) del CONI, in base al R.D.L. 302/1939 e successive modificazioni, è chiamata ad esprimere un parere tecnico - denominato "parere in linea tecnico-sportiva" - sulla funzionalità sportiva connessa alla costruzione, all'acquisto, all'ampliamento e alle modifiche agli impianti sportivi (anche scolastici), nel caso di importi superiori a 1.032.913,8 euro; per importi inferiori il parere è reso dal Delegato provinciale del CONI. Con deliberazione del Consiglio nazionale n. 1421 del 25 giugno 2010, il CONI ha approvato il "Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva, successivamente aggiornato con la deliberazione n. 1470 del 3 luglio 2012.

Della Commissione impianti sportivi fanno parte fra l'altro rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonchè del Comitato italiano paralimpico. In base alla deliberazione n. 1470 del 3 luglio 2012, la composizione e il suo funzionamento sono oggetto di apposito regolamento approvato dagli organi deliberanti del CONI. Per ulteriori informazioni si veda qui.

 

Si prevede poi che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare ai sensi dell'art. 17, co. 3, della L. 400/1988 entro 90 giorni dalla (data di) entrata in vigore del decreto in esame, sono riorganizzati i compiti e la composizione della Commissione unica.

Restano esclusi dalle competenze della Commissione gli aspetti di prevenzione degli incendi e di sicurezza antincendio.


Articoli 9, 10 e 11
(Clausola di invarianza, abrogazioni e entrata in vigore)

 

Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria, le abrogazioni e l'entrata in vigore.

 

L'articolo 9 stabilisce che dall'attuazione dello schema di decreto non derivano nuovi o maggiori oneri e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

L'articolo 10 prevede l'abrogazione - a decorrere dalla (data di) entrata in vigore dello schema di decreto - delle seguenti disposizioni:

 

-        il D.L. 2/1987 (L. 65/1987), che ha disciplinato soggetti, procedure e modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree;

 

-        il D.L. 22/1988 (L. 92/1988), che ha novellato il D.L. 2/1987 ridefinendo la composizione e le competenze degli organismi da essa previsti, nonchè le modalità di riparto dei fondi stanziati per i programmi destinati agli impianti sportivi;

 

-        l'art. 1, co. 304 e 305, della L. 147/2013, che dettano la procedura amministrativa per l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi (co. 304), sostituita dall'articolo 4 dello schema di decreto, e impongono la previsione che gli interventi devono essere realizzati prioritariamente mediante recupero di quelli esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate (co. 305, riprodotto dall'articolo 4, co. 14, dello schema);

 

-        l'art. 15, co. 6 e 7, del D.L. 185/2015 (L. 9/2016), sulla gestione degli impianti da parte delle associazioni e società sportive senza fini di lucro, riprodotto dagli articoli 5 e 6 dello schema in esame;

 

-        l'art. 62, co. 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter del D.L. 50/2017, che integrano la summenzionata procedura amministrativa e sono sostituiti dall'articolo 4 dello schema in esame.

Di tale art. 62 del D.L. 50/2017, restano in vigore i co. 1-bis e 1-ter, che consentono ai soggetti che vogliano proporre interventi sugli impianti sportivi di derogare agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del d.lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, previa individuazione dal parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria la conservazione o riproduzione.

Si segnala che nell'Analisi tecnico-normativa (ATN) si prevede una novella all'art. 62, co. 1-bis, del D.L. 50/2017, che in sostanza elimina il riferimento ai commi abrogati dallo schema in commento: tale novella non è presente nell'articolato. Si valuti pertanto l'opportunità di una integrazione del testo.

 

L'articolo 11 dispone che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 



[1] Ai sensi di tale disposizione, Stato e Regioni sono tenuti ad esercitare la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

[2] Ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera h), allo Stato è attribuita in via esclusiva la competenza legislativa in materia di "ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale".

[3] Ai sensi dell'art.117, terzo comma, in cui allo Stato è attribuita la facoltà di stabilire i principi fondamentali, che le Regioni sono chiamate a rispettare nel dettare la (restante) disciplina della materia.

[4] La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale". Si veda in proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l’effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.

[5]     Si ricorda che tali linee guida sono emanate dal Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 4, comma 5-bis, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128. Esse devono essere intese a "disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari", nonché ad "incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia". Per le attuali linee guida, cfr. la seguente url.

[6]     Cfr. l'articolo 7, comma 2, lettera h), della L. n. 86 del 2019.

[7]     Testo unico di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773.