Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Definizione di nuove classi del corso di laurea in "Scienza dei materiali" e dei corsi di laurea magistrale in "Scienze dei materiali" e in "Data science"
Riferimenti: SCH.DEC N.193/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 193
Data: 10/09/2020
Organi della Camera: VII Cultura


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Definizione di nuove classi del corso di laurea in "Scienza dei materiali" e dei corsi di laurea magistrale in "Scienze dei materiali" e in "Data science"

10 settembre 2020
Atti del Governo


Indice

Sintesi dell'atto|Presupposti normativi|Contenuto|Formulazione del testo|


Sintesi dell'atto

Lo schema di decreto ministeriale in titolo istituisce una nuova classe di laurea in "Scienza dei materiali" (L. Sc. Mat.) e due classi di laurea magistrale in "Scienze dei materiali" (LM Sc. Mat.) e in "Data Science" (LM Data). Per ciascuna delle summenzionate classi di laurea sono individuati gli obiettivi formativi qualificanti nell'Allegato 1.

Si segnala che lo schema di decreto definisce la classe di laurea "Scienza dei materiali" sia nel testo che nell'allegato, mentre nella relazione illustrativa e nella lettera di trasmissione di fa riferimento alla denominazione "Scienze dei materiali".

Tra gli sbocchi professionali della classe di laurea in "Scienza dei materiali" (L. Sc. Mat.)  sono citati gli impieghi con ruoli tecnici presso laboratori di ricerca o di controllo di qualità, presso aziende per la produzione, la trasformazione e lo sviluppo dei materiali e in centri di analisi dedicati alle caratteristiche strumentali dei materiali.

Tra gli sbocchi professionali della classe di laurea magistrale in "Scienze dei materiali" (LM Sc. Mat.) sono citati gli impieghi in ruoli tecnici di elevata responsabilità nei campi della ricerca, dell'innovazione, dello sviluppo, della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi e della qualificazione e diagnostica dei materiali presso aziende per lo sviluppo, la produzione e la trasformazione dei materiali nonché in laboratori industriali di aziende ed enti pubblici e privati. Inoltre è possibile svolgere attività libero-professionale o da dipendente nell'ambito di società di servizi e consulenza.

Tra gli sbocchi professionali della classe di laurea magistrale in "Data Science" (LM Data) si citano gli impieghi: nel settore terziario e nelle pubbliche amministrazioni, per lo sviluppo e gestione di servizi innovativi basati sui dati; nel settore industriale e aziendale, per gestire progetti e proporre soluzioni innovative nel campo dei sistemi informativi e informatici e nell'ambito dei processi decisionali di livello operativo, tattico/manageriale e strategico/direzionale; nei settori scientifici, tecnologici, biologici e sanitari come figure di supporto agli specialisti del campo per le attività riguardanti gestione, trattamento e analisi dei dati e per la modellistica.

Sullo schema di decreto sono stati acquisiti gli orientamenti dei seguenti organismi:

  • Consiglio universitario nazionale (CUN). 
La relazione illustrativa rende noto che l'istituzione di nuove classi di laurea e di laurea magistrale è stata appositamente richiesta dal CUN nell'adunanza del 5 dicembre 2018. In quella sede, il CUN ha chiesto di istituire nuove classi di laurea professionalizzanti (il cui decreto istitutivo è stato già sottoposto al parere parlamentare - AG n. 183) e cinque nuove classi interdisciplinari, tre delle quali oggetto del presente provvedimento. Le ulteriori due classi di laurea magistrale in "Neuroscienze" e "Ingegneria dei materiali" sono ancora in attesa di un approfondimento.
  • Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU).

Ai sensi dell'art. 17, co. 95, della L. 127/1997, sui decreti ministeriali recanti i criteri generali per la definizione, da parte degli atenei, dell'ordinamento degli studi dei corsi universitari, è acquisito fra l'altro il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

 


Presupposti normativi

 

L'atto in esame si colloca nella disciplina dell'istruzione terziaria universitaria.

L'art. 11 della L. 341/1990 ha attribuito autonomia didattica agli atenei, demandando loro la definizione degli ordinamenti degli studi dei corsi universitari, nel quadro però di criteri generali definiti dal Ministero competente, in base all'art. 17, co. 95, della L. 127/1997. Il regolamento sull'autonomia didattica degli atenei è stato disciplinato dapprima con D.M. 509/1999 e poi con D.M. 270/2004.

Per quanto qui di interesse, le università rilasciano titoli di laurea (L), di durata triennale, per conseguire i quali occorre acquisire 180 crediti formativi universitari (CFU), e di laurea magistrale (LM), di durata biennale, per conseguire i quali occorre acquisire 120 CFU. I corsi di studio dello stesso livello sono raggruppati in classi di appartenenza (art. 4 del D.M. 270/2004). Le classi di laurea sono attualmente disciplinate dal D.M. 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2007, mentre le classi di laurea magistrale sono disciplinate dal D.M. 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007. Rispetto ad entrambi i DD.MM. sono state emanate linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle università dei corsi di studio con D.M. 26 luglio 2007.

Lo schema di decreto in esame interviene dunque sulle classi di laurea (L) e sulle classi di laurea magistrale (LM).

Attualmente, sono attivi corsi di laurea in Scienza dei materiali, non afferenti ad una apposita classe ma rientranti in classi di laurea diverse (L-27 Scienze e tecnologie chimiche e L-30 Scienze e tecnologie fisiche). Risulta anche esistente la classe di laurea magistrale LM 53 - Scienza e ingegneria dei materiali. Nell'atto in esame, non è indicato se l'istituzione di una specifica classe di laurea e di laurea magistrale nei suddetti ambiti renda necessario disciplinare la sorte dei corsi di laurea e di laurea magistrale esistenti. Si valuti l'opportunità di un chiarimento.  

I corsi di laurea in Scienza dei materiali attualmente esistenti sono inclusi nel Piano lauree scientifiche (PLS), nato nel 2004 come "Progetto lauree scientifiche" su iniziativa dell'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della Conferenza dei Presidi di Scienze e Tecnologie e di Confindustria, al fine di "favorire l'acquisizione di competenze scientifiche meglio rispondenti alle sfide della società contemporanea ed alle attese del mondo del lavoro da parte degli studenti e a rafforzare l'impatto della formazione sulla società". Il PLS si articola in 9 Progetti nazionali distinti per  discipline, cui aderiscono tutte le sedi universitarie italiane nelle quali è attivo un corso di laurea in quella disciplina. 

L'istituzione delle classi di laurea

L'art. 4 del D.M. 270/2004 stabilisce che le classi dei corsi di studio sono individuate, modificate o istituite con decreto ministeriale, anche su proposta delle università, sentito il CUN. In base all'art. 10 del D.M.270/2004, i decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:

  • attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base (co.1, lett.a));
  • attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe (co.1, lett.b)).

In aggiunta a ciò, sono previste anche:

  • attività formative autonomamente scelte dallo studente coerenti con il progetto formativo (co.5, lett.a));
  • attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti (co.5, lett.b));
  • attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano (co.5, lett.c));
  • attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali (co.5, lett.d));
  • attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni (co.5, lett.e)).
L'allegato 3 (Linee guida sulla programmazione delle università relativa all'istituzione dei corsi di studio) al D.M. n. 989 del 25 ottobre 2019 (con cui sono state fornite le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati), integrato dal D.M. 6 agosto 2020, ha confermato che ciascun ateneo può utilizzare, per il triennio 2019-2021, negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DD.MM.16 marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, entro il limite del 20% dell'offerta formativa.

 


Contenuto

Lo schema di decreto ministeriale definisce una nuova classe di laurea in "Scienza dei materiali" (L. Sc. Mat.) e due classi di laurea magistrale in "Scienze dei materiali" (LM Sc. Mat.) e in "Data Science" (LM Data).

Lo schema di decreto si compone di 7 articoli e un allegato, che costituisce parte integrante dell'atto.

L'articolo 1 definisce le classi del corso di laurea in Scienza dei materiali e le classi dei corsi di laurea magistrale in Scienze dei materiali e Data Science dettagliate nell'allegato 1, stabilendo che le università istituiscono i corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle suddette classi nel rispetto dell'art. 9 del D.M. 270/2004, come sostituito dall'art. 17, co. 3, lett.a), del d.lgs. 19/2012.

In base all'art. 17, co. 3, lett. a), del d.lgs. 19/2012 - che ha sostituito l'art. 9, co. 2, del D.M.270/2004 - le università possono procedere all'istituzione e all'attivazione dei corsi di studio con apposite deliberazioni, previo accreditamento iniziale con le modalità stabilite dal citato d.lgs. 19/2012 e dai conseguenti decreti attuativi (da ultimo il D.M. 6/2019) e dal D.M. n. 989 del 25 ottobre 2019, previo parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico e verifica da parte dell'ANVUR di determinati requisiti. Nel caso di mancata conferma dell'accreditamento di uno o più corsi, le università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati.
L'art. 4 del D.M. 6/2019 specifica che i nuovi corsi di studio sono istituiti previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 giugno antecedente l'anno accademico di attivazione.

 

Non possono essere istituiti due diversi corsi di studio afferenti alla medesima classe di laurea qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti e di laurea magistrale qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 crediti.

Tali previsioni riproducono quanto previsto dall'art. 1, co. 3, del D.M. 16 marzo 2007 per le classi di laurea e dall'art. 1, co. 2, del D.M. 16 marzo 2007 per le classi di laurea magistrale.

 

I regolamenti didattici di ateneo, che disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, sono redatti in conformità all'art. 11 del D.M. 270/2004 e del provvedimento in esame.

I regolamenti didattici di ateneo sono approvati dal Ministero e sono emanati con decreto rettorale. Ogni ordinamento didattico, previa consultazione delle università con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, determina:
  • le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
  • il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
  • i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
  • le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, nonché le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

 

L'articolo 2 demanda ai regolamenti didattici di ateneo l'individuazione delle strutture didattiche competenti, anche interdipartimentali e interateneo, per l'attivazione e la gestione dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale in esame.

 

Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili (di base e caratterizzanti), l'articolo 3 stabilisce che, nel regolamento didattico di ateneo, le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art. 12, co. 2, del D.M. 270/2004, secondo criteri di stretta funzionalità agli obiettivi specifici del corso.

Secondo l'art. 12, co. 2, del D.M. 270/2004, il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:
  • l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
  • gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
  • i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
  • la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
  • le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

 

Le università garantiscono l'attribuzione, a ciascun insegnamento attivato, di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea e di laurea magistrale non possono comunque essere previsti in totale, rispettivamente, più di 20 o di 12 esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo, ai sensi dell'art. 11, co. 7, lett. d), e dell'art. 12, co. 2, lett. d), del D.M. 270/2004

Si precisa poi che, per il conteggio dei 20 o 12 esami o verifiche di profitto, si considerano le attività formative:

  • di base;
  • caratterizzanti;
  • affini o integrative;
  • autonomamente scelte dallo studente.
Queste ultime sono conteggiate nel numero di 1, come previsto nell'Allegato 1 del D.M. 26 luglio 2007. Nell'Allegato 1 del D.M. 26 luglio 2007 si giustifica tale previsione con la possibile varietà e non omogeneità delle attività scelte dallo studente quanto a CFU corrispondenti.

 

L'articolo 4 prevede che, per ogni corso di laurea e di laurea magistrale, i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa (l'art. 3, co. 1, dei DD.MM. 16 marzo 2007 specifica "il numero intero di crediti"), indicando, limitatamente alle attività formative di base e caratterizzanti (di cui all'art. 10, co. 1, lett. a) e b), del D.M. 270/2004), il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare in conformità all'allegato 1 e al numero di crediti ivi previsto (comma 1).

I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi negli ambiti disciplinari indicati negli allegati (comma 2).

L'art. 3, co. 2, dei DD.MM. 16 marzo 2007 attribuisce ai regolamenti didattici di ateneo la definizione del numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari; l'art. 11, co. 2, del D.M. 270/2004 affida infatti ai regolamenti didattici di ateneo la disciplina degli ordinamenti didattici che include, fra l'altro, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli, per le attività di base e caratterizzanti, a uno o più settori scientifico-disciplinari. Al regolamento didattico del corso di studio, in base all'art. 12 del D.M. 270/2004, è demandata invece, per quanto qui rileva, la disciplina dei curricula offerti agli studenti e la determinazione dei crediti e delle propedeuticità di ogni insegnamento e altra attività formativa.

 

Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti (comma 3).

 

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'art. 10, co. 5, del D.M.270/2004, fissando, per quelle autonomamente scelte dallo studente (lett. a) e per quelle affini o integrative (lett. b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 e 18 per i corsi di laurea, e pari a 8 e a 12 per i corsi di laurea magistrale (comma 4). In particolare, per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti (comma 5).

 

Il comma 6 affida ai regolamenti didattici di ateneo la determinazione dei casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera.

 

Il comma 7 stabilisce che, nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano eventualmente gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

 

In ambito europeo è stato approvato il Quadro delle qualifiche dello spazio europeo dell'istruzione superiore con i suoi descrittori dei cicli, concordato nel 2005 dai Ministri dell'istruzione coinvolti nel cosiddetto processo di Bologna. Il Quadro rappresenta la cornice generale nella quale ogni singolo Paese deve collocare il proprio Quadro di riferimento nazionale dei titoli di istruzione superiore. Un elemento fondamentale del Framework è costituito dai " descrittori di Dublino" che puntualizzano, per i corsi di studio ai vari livelli, cinque tipologie di apprendimenti che gli studenti dovranno dimostrare di aver acquisito per poter conseguire il titolo corrispondente al corso.

 

La disciplina del riconoscimento dei crediti è dettata dai commi 8 e 9, e prevede le seguenti ipotesi:

  • trasferimento di uno studente da un corso di laurea o di laurea magistrale a un altro, oppure da una università all'altra: i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU già maturati, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento didattico del corso di laurea o di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze. Si prevede peraltro l'obbligo di adeguata motivazione nel caso di mancato riconoscimento di crediti;
  • trasferimento di uno studente tra corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe: la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50 per cento di quelli già maturati. Tale limite percentuale non si applica nel caso di studenti provenienti da università telematiche. Anche in questo caso, il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato.

 

L'articolo 5 ribadisce quanto previsto dall'art. 5 dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dall'art. 5 del D.M. 270/2004 in merito alla corrispondenza dei CFU dei corsi di laurea e di laurea magistrale a 25 ore di impegno medio per studente (comma 1). Si valuti al riguardo se specificare che ciascun CFU corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.

Si conferma inoltre che i regolamenti didattici di ateneo determinano per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico (comma 2). Gli studenti che maturano tutti crediti necessari per la laurea e la laurea magistrale, secondo le modalità previste nei "rispettivi regolamenti didattici", ai sensi dell'art. 7 del D.M. 270/2004, possono conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università (comma 3). Si valuti l'opportunità di precisare se le modalità richiamate siano quelle dei "regolamenti didattici del corso di laurea", come previsto dall'art. 5, co. 3, del D.M. 16 marzo 2007, tenuto conto che potrebbe generarsi confusione con i regolamenti didattici di ateneo. Rispetto alla disposizione in commento, l'art. 5, co. 3, del D.M. 16 marzo 2007 sulle classi di laurea precisa che nei 180 crediti complessivi per il conseguimento del titolo sono inclusi "quelli relativi alla preparazione della prova finale" e che la relativa acquisizione consente agli studenti di "essere ammessi a sostenere la prova finale" e conseguire il titolo di studio. Analogamente dispone l'art. 5, co. 3, del D.M. 16 marzo 2007 sulle classi di laurea magistrale. Si valuti dunque l'opportunità di una integrazione in tal senso.

 

L'articolo 6 dispone che le università rilasciano i titoli di laurea e di laurea magistrale con la denominazione del corso di studio e con l'indicazione della classe di laurea magistrale, assicurando che la denominazione del corso di studio corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

Le università provvedono a rilasciare, ai sensi dell'art. 11, co. 8, del D.M. 270/2004, e con le modalità indicate nel D.M. 30 aprile 2004, prot. n. 9, e successive modificazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

In merito al supplemento al diploma si veda da ultimo il D.D. n. 389 del 5 marzo 2019, cui sono allegati: il modello aggiornato di supplemento al diploma ( Allegato 1); le nuove linee guida per la compilazione del supplemento al diploma ( Allegato 2 e Allegato 3); le linee guida nazionali per la digitalizzazione del supplemento al diploma ( Allegato 4).

 

L'articolo 7 stabilisce che, nel primo triennio di applicazione, eventuali modifiche tecniche alla tabella delle attività formative indispensabili relativa alle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui all'allegato 1 sono adottate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN.

 


Formulazione del testo

Nelle premesse, si valuti se richiamare anche il D.M. n. 989 del 25 ottobre 2019, recante le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati, come integrato dal D.M. 6 agosto 2020.

All'articolo 3, comma 1, si valuti l'opportunità di richiamare espressamente, oltre ai regolamenti didattici di ateneo, di cui all'art. 11, co. 7, lett. d), anche i regolamenti didattici dei corsi di studio, cui fa riferimento l'art. 12, co. 2, lett. d), del D.M. 270/2004 citato nel testo.

All'articolo 5, comma 3, si valuti se richiamare più specificamente i commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.M. 270/2004, dedicati al conseguimento del titolo di studio riferito, rispettivamente, alla laurea e alla laurea magistrale.