Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo
Riferimenti: AC N.1582/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 243
Data: 16/12/2019
Organi della Camera: VII Cultura


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Istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo

16 dicembre 2019
Schede di lettura


Indice

Premessa|Gli osservatori dello spettacolo|Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Formulazione del testo|


Premessa

La proposta di legge istituisce, anzitutto, il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, allo scopo di favorire il dialogo e la cooperazione fra l'osservatorio dello spettacolo costituito presso il MIBACT al fine di fornire al legislatore uno strumento di monitoraggio sul settore (d'ora in avanti: osservatorio nazionale dello spettacolo) e gli osservatori regionali dello spettacolo. In tale contesto, attribuisce anche all'osservatorio nazionale funzioni ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente.

Inoltre, enuncia i principi generali in materia di spettacolo dal vivo (che in gran parte ricalcano quelli già vigenti) e prevede la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni dello spettacolo.

 

La relazione illustrativa evidenzia che il quadro normativo di riferimento per il settore dello spettacolo dal vivo appare incompleto e privo di alcuni fondamentali strumenti di analisi e di coordinamento delle politiche pubbliche. In particolare, l'osservatorio nazionale dello spettacolo nel tempo è stato sottoutilizzato e, ad oggi, appare uno strumento obsoleto rispetto ai metodi di analisi più moderni. Al contempo, sottolinea che gli osservatori regionali dello spettacolo sono del tutto slegati fra loro e rispetto all'osservatorio nazionale.

Ciò ha determinato forti disparità fra le regioni e una mancanza di coordinamento fra i soggetti coinvolti.


Gli osservatori dello spettacolo

L' art. 5 della L. 163/1985 ha previsto l'istituzione, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione dell'allora Ministero del turismo e dello spettacolo, di un osservatorio dello spettacolo con il compito di: raccogliere e aggiornare dati e notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero; acquisire elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo; elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, idonei a consentire di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel complesso e nei suoi singoli settori sui mercati nazionali e internazionali.
Ha, altresì, previsto che, a questi fini, per esigenze particolari, il Ministro può avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.
Infine, ha disposto che le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio nazionale, nonché per le collaborazioni, sono a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), previsto dall'art. 1 della medesima legge.
In particolare, le risorse destinate all'osservatorio nazionale dello spettacolo sono appostate sul cap. 1390 dello stato di previsione del MIBACT (uno dei capitoli afferenti al FUS).
Nell'ambito dell'osservatorio nazionale opera un centro di documentazione presso il quale sono disponibili 1.150 tra libri e documenti in materia di spettacolo, incluse le relazioni annuali al Parlamento sull'utilizzazione del FUS.
Il centro può fornire tutoraggio nei confronti dei giovani ricercatori con offerta dei dati disponibili, analisi delle problematiche di studio, discussione delle metodologie utilizzate nelle tesi e nelle ricerche, esposizione delle chiavi di ricerca perseguite dagli studiosi, confronto sugli obiettivi raggiungibili con il livello di informazione statistica, indirizzo dell'attività di studio secondo le necessità del ricercatore, confronto sulle tesi sostenute alla luce delle conoscenze dei singoli problemi del settore in studio.
 
Con riguardo alle attività dell'osservatorio nazionale dello spettacolo, si ricorda, in particolare, che, negli ultimi anni, è stato sviluppato il Progetto Panorama Spettacolo, ideato dalla Direzione generale Cinema e dalla Direzione generale spettacolo del MIBACT con l'intento di produrre informazione statistica territoriale che fosse di supporto alle attività di definizione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi nel settore culturale. Esso ha tratto origine da un Protocollo d'intesa stipulato tra il MIBACT e la SIAE, con il quale quest'ultima si è impegnata a fornire all'osservatorio nazionale dati georeferenziati relativi all'attività di spettacolo in Italia (v. infra).
Nei documenti di ricerca prodotti nell'ambito del progetto, sono proposte analisi territoriali dell'offerta e della domanda di spettacolo, realizzate utilizzando uno strumento di indagine di tipo GIS (Geographical Information Systems) e strumenti propri della metodologia statistica.
Il progetto è stato inserito come studio progettuale nel Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 predisposto dall'ISTAT.
Di seguito, i link ai documenti prodotti nell'ambito del progetto:
Qui ulteriori informazioni.
 
Al contempo, la SIAE si è dotata di un proprio osservatorio per lo spettacolo, il cui compito è quello di monitorare l'attività dello spettacolo e dell'intrattenimento in Italia con analisi riguardanti concerti, cinema, teatro, lirica, commedie musicali, ballo, mostre, sport, attrazioni dello spettacolo viaggiante. L'osservatorio SIAE pubblica gli Annuari statistici dello spettacolo, gli andamenti semestrali, gli andamenti stagionali e il progetto Cinque anni di cinema.
Al contempo, sulla base del protocollo di intesa con il Mibact rinnovato ogni anno, SIAE fornisce dati allo stesso Mibact. Qui il protocollo del 7 giugno 2019, con il quale, in particolare, SIAE si è impegnata a ad alimentare l'archivio dei dati di dettaglio riguardanti l'attività di spettacolo e di intrattenimento rilevata nei singoli comuni italiani nel 2018, distinti per genere, manifestazione e mese di evento. I dati aggregati dovevano essere inviati al Mibact entro il 31 luglio 2019.
 
Inoltre, in varie regioni sono stati attivati osservatori dello spettacolo regionali. A titolo di esempio, si vedano: art. 38, L. regione Veneto 17/2019; art. 10, L. regione Basilicata 37/2014; art. 11, L. regione Campania 6/2007; art. 6, L. regione Sardegna 18/2006; art. 6, L. regione Puglia 6/2004; art. 8, L. regione Emilia Romagna 13/1999.
 
Proprio allo scopo di avviare un dialogo e una collaborazione fra osservatori regionali e osservatorio nazionale dello spettacolo era stato attivato, con riferimento al triennio 2007-2009, il progetto ORMA (Osservatorio delle risorse e dei mercati dell'arte), al quale hanno aderito 19 tra regioni e province autonome e che è stato finanziato, oltre che dalle stesse, anche dal MIBACT, attraverso i fondi previsti nell'ambito del Patto per le attività culturali di spettacolo sottoscritto nel gennaio 2007 con la Conferenza delle regioni, l'ANCI e l'UPI.
L'attuazione del progetto è stata affidata a: Fondazione Fitzcarraldo di Torino (osservatorio regionale del Piemonte), Fondazione ATER Formazione di Modena (osservatorio regionale dell'Emilia Romagna), società ECCOM Progetti di Roma (che collabora con l'osservatorio nazionale dello spettacolo). I tre enti hanno appositamente costituto un'associazione temporanea di impresa. Sul progetto, si veda, più approfonditamente, Antonio Taormina, Italian Regions and the Coordination of Cultural Observatories: ORMA Project (in Cristina Ortega Nuere, New challenges of cultural observatories, 2011)

Contenuto

Principi generali in materia di spettacolo dal vivo

L'articolo 1, commi da 1 a 7, enuncia i principi generali in materia di spettacolo dal vivo, che – come già accennato – in gran parte ricalcano quelli vigenti recati dall'art. 1 della L. 175/2017.

 

Si valuti, dunque, l'opportunità di intervenire novellando o abrogando il citato art. 1 della L. 175/2017.

 

In particolare, dispone che la Repubblica (che, in base all'art. 114 Cost., è costituita da Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni):

  • riconosce lo spettacolo dal vivo quale libera espressione del pensiero artistico, parte fondamentale del patrimonio culturale e artistico della nazione, elemento di coesione e identità nazionale, strumento di diffusione della cultura italiana in Europa e all'estero, nonché di integrazione culturale nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, e di integrazione multietnica;
  • riconosce allo spettacolo dal vivo un ruolo primario nella crescita culturale, sociale, civile e morale dei cittadini e del Paese, nonché un valore economico, in quanto strumento di promozione dell'economia nazionale e locale.

A tali fini:

  • promuove la produzione, la distribuzione e l'esercizio dello spettacolo dal vivo, con particolare attenzione alla contemporaneità e alle attività di sperimentazione e di ricerca, in particolare da parte delle giovani generazioni;
  • promuove e tutela la salvaguardia delle tradizioni locali dello spettacolo dal vivo;
  • tutela e valorizza i teatri storici, nonché le strutture per lo spettacolo (dal vivo) e il materiale documentario aventi valore di beni culturali;
  • sostiene gli autori, gli artisti interpreti e gli operatori dello spettacolo dal vivo e ne tutela la libertà espressiva e la proprietà intellettuale;
  • favorisce una diffusione omogenea, per qualità e per quantità, dell'offerta di spettacolo dal vivo nel territorio nazionale e adotta azioni positive volte a sviluppare il mercato, anche in termini di domanda e di infrastrutture, prestando particolare attenzione ai territori più svantaggiati;
  • promuove la formazione professionale e universitaria nell'ambito dello spettacolo dal vivo, nonché l'educazione ai diversi linguaggi artistici ed espressivi nelle scuole di ogni ordine e grado.
Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, co. 7, lett. c) ed f), della L. 107/2015 ha inserito fra gli obiettivi di potenziamento dell'offerta formativa il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e che l'art. 2 del d.lgs. 60/2017 ha stabilito che le istituzioni scolastiche prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, in ambito, per quanto qui più interessa, artistico, musicale, teatrale, coreutico.
In seguito, l'art. 2, co. 4, lett. i), della L. 175/2017 ha previsto fra i criteri direttivi per l'esercizio di una delega per la revisione e il riassetto della disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, l'introduzione di norme, e la revisione di quelle vigenti, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3% del FUS per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado. I termini per l'esercizio della delega, tuttavia, sono spirati senza l'adozione dei decreti legislativi.

Più nello specifico, l'art. 1, co. 1-7, dispone che la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo dal vivo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare:

  • le attività teatrali;
  • le attività liriche, concertistiche, corali;
  • le attività musicali popolari contemporanee;
  • le attività di danza classica e contemporanea;
  • le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante.
Qui approfondimenti sul circo contemporaneo:
  • le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici;
  • i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

Inoltre, stabilisce che la Repubblica riconosce:

  • il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;
  • il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore;
  • la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee.
Qui approfondimenti sul teatro di figura.
  • la tradizione dei corpi di ballo italiani;
  • l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani ed extra-urbani;
  • l'attività dei centri di sperimentazione, di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.

Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo

 

L'articolo 3 istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l'osservatorio nazionale dello spettacolo e gli osservatori dello spettacolo delle regioni e delle province autonome.

 

L'articolo 2 – benché esplicitamente riferito alle "finalità" della legge – indica piuttosto gli obiettivi che si intende raggiungere con l'istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.

 

Si valuti, dunque, l'opportunità di adeguare il testo dell'articolo 2, inclusa la rubrica.

 

Si tratta, in particolare, di:

  • prevedere una "programmazione nazionale degli interventi, degli obiettivi e delle priorità". Si intenderebbe, in base all'art. 8, co. 1 e 2, che si tratti della programmazione nazionale del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.

Infatti, l'articolo 8, commi 1 e 2, dispone che il programma triennale delle attività del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo è predisposto dall'osservatorio nazionale dello spettacolo previo parere vincolante del Consiglio superiore dello spettacolo (v. infra).

Il programma – che individua le principali linee di intervento finalizzate a garantire i livelli essenziali delle prestazioni dello spettacolo dal vivo – è approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previo parere della Conferenza Stato-regioni.

Al riguardo, si ricorda che, nella sentenza n. 251 del 2016, la Corte costituzionale ha sottolineato che "Il parere come strumento di coinvolgimento delle autonomie regionali e locali non può non misurarsi con la giurisprudenza di questa Corte che, nel corso degli anni, ha sempre più valorizzato la leale collaborazione quale principio guida nell'evenienza, rivelatasi molto frequente, di uno stretto intreccio fra materie e competenze e ha ravvisato nell' intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione (di recente, sentenze n. 21 e n. 1 del 2016)".
Ha, inoltre, evidenziato che, "È pur vero che questa Corte ha più volte affermato che il principio di leale collaborazione non si impone al procedimento legislativo. Là dove, tuttavia, il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all'intesa.
Quest'ultima si impone, dunque, quale cardine della leale collaborazione anche quando l'attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal Governo sulla base dell'art. 76 Cost.
Tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi, condizionati quanto alla validità a tutte le indicazioni contenute non solo nella Costituzione, ma anche, per volontà di quest'ultima, nella legge di delegazione, finiscono, infatti, con l'essere attratti nelle procedure di leale collaborazione, in vista del pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze".

Si valuti, dunque, l'opportunità di prevedere l'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Si valuti, altresì, l'opportunità di precisare nel testo dell'art. 2 che si tratta della programmazione nazionale del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.

  • rafforzare l'impegno, anche finanziario, delle istituzioni nazionali e territoriali e prevedere le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili. Al contempo, sostenere l'attuazione di economie di scala, attraverso l'introduzione di metodologie e strumenti di analisi comuni, ottimizzando i costi relativi alla loro progettazione e gestione, nonché alla rilevazione e alla elaborazione dei dati;
  • prevedere l'adozione di strumenti di verifica e di valutazione degli interventi realizzati, anche con riferimento all'efficacia della spesa, utilizzando i dati raccolti a livello territoriale;
  • promuovere il coordinamento tra i soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, al fine di assicurare un supporto tecnico e scientifico, un sostegno alla formazione del personale e la predisposizione di protocolli comuni per lo svolgimento delle attività;
  • promuovere relazioni e collaborazioni con altri organismi, quali istituti di ricerca, nonché istituti di statistica, di rilevazione e di elaborazione dei dati, che operano nel settore.

 

Al fine dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite al Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, l'articolo 11, comma 1, autorizza il MIBACT, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a procedere – nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, "fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno" e dei vincoli normativi assunzionali – ad assunzioni di personale e all'acquisizione di beni strumentali necessari.

Al riguardo, si segnala che la disciplina del patto di stabilità interno – che aveva costituito, fin dalla sua introduzione nel 1999, lo strumento mediante il quale erano stabiliti gli obiettivi ed i vincoli della gestione finanziaria di regioni ed enti locali, ai fini della determinazione della misura del concorso dei medesimi al rispetto degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea – è stata superata dalla nuova regola contabile dell' equilibrio di bilancio, introdotta per gli enti territoriali, a decorrere dal 2016, ai sensi della L. 243/2012. Quest'ultima ha dettato le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi alla sostenibilità del debito pubblico, dando attuazione, per gli enti territoriali, a quanto previsto dalla L. Cost. 1/2012, che ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio.
Si ricorda, inoltre, che, a seguito di recenti sentenze della Corte costituzionale (n. 247/2017 e n. 108/2018), sostanzialmente orientate a ridurre i vincoli sulla gestione di bilancio degli enti territoriali, dal 2019 il vincolo di finanza pubblica per gli enti locali coincide con gli equilibri ordinari, secondo la disciplina contabile armonizzata (di cui al d.lgs. 118/2011) e le disposizioni del TUEL (d.lgs. 267/2000), in base ai quali gli enti territoriali "si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo", desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto. Essi inoltre possono utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal d.lgs. n. 118/2011.
Il mancato rispetto dell'equilibrio da parte dell'ente comporta l'applicazione, nell'esercizio finanziario successivo, di alcune sanzioni, tra le quali figura anche il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo.

E' necessario, dunque, adeguare il testo.

L'articolo 8, comma 3, prevede che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo, tramite l'osservatorio dello spettacolo, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle Camere e alla Conferenza Stato-regioni una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.

 

Competenze delle regioni

 

L'articolo 1, comma 8, stabilisce che le regioni adeguano la propria legislazione alle disposizioni previste dalla legge, ferme restando le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. All'adeguamento – che, in base all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, riguarda anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano – si procede, in base allo stesso periodo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Si valuti l'opportunità di unificare le disposizioni, coordinandole.

 

Più nello specifico, l'articolo 6 dispone che le regioni concorrono all'attuazione dei principi generali di cui all'art. 1 nell'ambito della competenza legislativa concorrente, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, istituiscono osservatori per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività di spettacolo dal vivo.

Inoltre, le medesime regioni, si intenderebbe attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo:

  • verificano, in rapporto ai risultati conseguiti, l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio, anche attraverso attività di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l'osservatorio nazionale dello spettacolo;
  • promuovono e sostengono, anche con la partecipazione di province, città metropolitane e comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le attività di spettacolo dal vivo assicurando la trasparenza, l'equità e l'equilibrio nella programmazione degli spettacoli e nella loro diffusione nel territorio.

Si valuti l'opportunità di integrare il testo dell'art. 6, facendo riferimento, per l'esercizio delle funzioni di cui al co. 1, lett. b) e c), agli osservatori regionali dello spettacolo.

Inoltre, si valuti l'opportunità di adeguare la rubrica dello stesso art. 6, che fa riferimento solo agli osservatori regionali dello spettacolo e non anche alle regioni.

Osservatorio nazionale dello spettacolo

 

L'articolo 4, commi da 1 a 5, attribuisce all'osservatorio nazionale dello spettacolo funzioni ulteriori rispetto a quelle conferite in base alla legislazione vigente.

In particolare, dispone, innanzitutto, che l'osservatorio nazionale svolge funzioni consultive nei confronti della Conferenza unificata, a supporto delle politiche di settore, e instaura rapporti continuativi con regioni ed enti locali, nonché con gli osservatori regionali dello spettacolo.

Inoltre, stabilisce che lo stesso ha funzioni di orientamento, informazione e consulenza – in particolare per quanto riguarda i finanziamenti, anche dell'Unione europea, e i servizi di supporto e tutoraggio –, in favore di soggetti che intendono intraprendere attività di spettacolo dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di specifiche banche dati di carattere normativo, amministrativo e professionale.

Dispone, inoltre, che, nello svolgimento della propria attività, l'osservatorio nazionale può avvalersi della collaborazione di università, istituti di statistica, centri di ricerca e documentazione, banche dati di organizzazioni rappresentative degli operatori di settore, centri di formazione artistica e professionale per lo spettacolo dal vivo, nonché di altri soggetti pubblici e privati

Per quanto riguarda i finanziamenti dell' UE, si segnala il Programma Europa Creativa che sostiene i settori culturali e creativi europei, tra i quali sono esplicitamente ricomprese " le arti dello spettacolo". Il Programma in corso (2014-2020) è disciplinato dal regolamento (UE) n. 1295/2013, mentre quello futuro (2021-2027) non è stato ancora adottato, ma sono in corso i negoziati tra le Istituzioni europee ( proposta di regolamento COM(2018)366).

A sua volta, l'osservatorio nazionale collabora con analoghe istituzioni pubbliche e private estere, in particolare europee, anche al fine di consentire la diffusione e integrazione delle attività italiane dello spettacolo dal vivo nell'ambito dell'Unione europea.

La SIAE fornisce all'osservatorio nazionale una relazione annuale contenente i dati sull'andamento delle attività di spettacolo dal vivo richiesti dal medesimo osservatorio.

In tal modo si sancisce, dunque, a livello legislativo, quanto negli anni sviluppatosi in base ai protocolli di intesa tra SIAE e Mibact (v. ante).

 

Ulteriori funzioni dell'osservatorio nazionale, da svolgere però con la collaborazione degli osservatori regionali, nonché del Consiglio superiore dello spettacolo, sono individuate dall'articolo 5.

Il Consiglio superiore dello spettacolo – che ha preso il posto della previgente Consulta per lo spettacolo – è stato istituito dall'art. 3 della L. 175/2017. A tale organismo sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. L'organo, che dura in carica 3 anni, è composto da 15 componenti, di cui 4 scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo e 11 – di cui 3 designati dalla Conferenza unificata – quali personalità del settore, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente.
Con DM 30 gennaio 2018, n. 73 sono stati disciplinati il funzionamento del Consiglio superiore e il regime di incompatibilità dei suoi componenti, mentre con DM 576 del 28 novembre 2019 (il cui testo, come indicato nel sito del MIBACT, sarà disponibile dopo la registrazione da parte degli organi di controllo) si è proceduto alla nomina dello stesso Consiglio superiore.

Si tratta, in particolare, di:

  • provvedere all'istruttoria tesa all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative allo spettacolo dal vivo (ai sensi dell'art. 7);
  • definire, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le modalità operative per lo svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali "o in collaborazione" con essi, nel territorio di loro competenza.

All'art.5, comma 1, lett. b), si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento specifico alla collaborazione con gli osservatori regionali, già prevista comunque dall'alinea dello stesso comma;

  • individuare strumenti, modalità e criteri per il monitoraggio delle attività dello spettacolo, nonché le modalità per la valutazione periodica e l'analisi dei dati raccolti, al fine di garantirne la qualità e la confrontabilità, anche a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione;
  • coordinare le proprie attività con gli organismi europei e internazionali competenti in materia di spettacolo dal vivo, con specifico riferimento al trasferimento dei dati e all'adeguamento agli standard internazionali.

Si valuti l'opportunità di una diversa collocazione di quest'ultimo punto – peraltro, non propriamente definibile come una "funzione" che l'osservatorio nazionale deve svolgere –, dal momento che l'alinea del comma 1 fa riferimento allo svolgimento delle funzioni elencate "in collaborazione con gli osservatori regionali e con il Consiglio superiore dello spettacolo".

 

Inoltre, l'osservatorio nazionale dello spettacolo:

  • in base all'articolo 8, comma 1, predispone – come già detto – il programma triennale delle attività del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo;
  • in base all'articolo 9, provvede, avvalendosi degli osservatori regionali e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, a realizzare e gestire il Sistema informativo nazionale dello spettacolo. Al Sistema informativo concorrono tutti i sistemi informativi in materia di spettacolo dal vivo esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

Livelli essenziali delle prestazioni dello spettacolo dal vivo

 

L'articolo 7 stabilisce che i livelli essenziali delle prestazioni dello spettacolo dal vivo – definiti, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., come i livelli qualitativi e quantitativi delle attività che devono essere garantiti in modo omogeneo nel territorio nazionale – costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni.

Dispone, inoltre, che gli stessi livelli essenziali delle prestazioni devono essere individuati, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

 

Copertura finanziaria

 

L'articolo 4, comma 6, dispone che agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal medesimo art. 4 – ad eccezione di quelle relative alla SIAE e alla collaborazione dell'osservatorio nazionale con università e altri istituti (per le quali si stabilisce che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) – si provvede a valere sulle risorse del FUS.

L'articolo 10 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Entrata in vigore

 

L'articolo 11, comma 2, prevede che la legge entra in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.


Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.


Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge si giustifica perché in parte si interviene su argomenti già disciplinati da fonte primaria, in parte si definiscono principi fondamentali della materia.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Con la sentenza 255/2004, la Corte costituzionale ha ricondotto le attività di sostegno degli spettacoli alla materia "promozione e organizzazione di attività culturali", affidata alla competenza legislativa concorrente dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

In particolare, nella sentenza 255/2004 la Corte aveva evidenziato la necessità ineludibile di una riforma profonda della disciplina del finanziamento allo spettacolo dal vivo, caratterizzata da una procedura accentrata di ripartizione del FUS al nuovo titolo V della Costituzione. La Corte sottolineava che " per i profili per i quali occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative […] dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni".
Successivamente alla sentenza della Corte, era stata dunque approvata la L. 239/2005 che ha previsto che i decreti ministeriali concernenti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo dal vivo sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata.

In generale, nella sentenza 307/2004 – ripercorrendo quanto già evidenziato, nel contesto del previgente titolo V, parte seconda, della Costituzione, con le sentenze nn. 276 del 1991, 348 del 1990, 562 e 829 del 1988 (esplicitamente citate nella sentenza 307/2004) – la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni di cui all'art. 117 della Costituzione".

 

Si ricorda, infine, che l'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. stabilisce che allo Stato spetta la competenza legislativa esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.


Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Per quanto qui più interessa:

  • l'art. 9, primo comma, Cost. prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura;
  • l'art. 33, primo comma, Cost. prevede che l'arte e la scienza sono libere.
  • l'art. 3, secondo comma, Cost. prevede che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L'art. 7, co. 2 e l'art. 8, co. 2, prevedono l'intervento di decreti ministeriali.

Coordinamento con la normativa vigente

L'articolo 1 interviene nello stesso ambito trattato dall'art. 1 della L. 175/2017, senza novellare o abrogare lo stesso.


Formulazione del testo

All'articolo 1, co. 3, dopo le parole "strutture per lo spettacolo", occorre aggiungere le parole "dal vivo".

All'articolo 4, co. 5, occorre eliminare l'avverbio "periodicamente", in considerazione del fatto che si prevede una relazione annuale.

All'articolo 8, co. 2 e 3, occorre fare riferimento, a seguito dell'art. 1 del D.L. 104/2019 (L. 132/2019), al Ministro e al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.