Contributi MIUR per l'anno 2019 ad enti operanti nel campo della didattica 11 luglio 2019 |
Indice |
Presupposti normativi|Gli enti attualmente beneficiari dei contributi|Il riparto 2018|Contenuto| |
Presupposti normativiL'art. 1, co. 40-43, della L. 549/1995 aveva disposto che i contributi dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, previsti dagl atti normativi elencati nella tabella A allegata, dovevano essere iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascuno dei Ministeri interessati.
In particolare, per quanto concerne il Ministero della pubblica istruzione, la tabella A aveva previsto l'accorpamento dei contributi previsti dagli atti normativi sotto indicati:
(importi in milioni di lire)
La dotazione dei capitoli (successivamente alle previsioni per il 1996) doveva essere quantificata annualmente nella tab. C della legge stabilità. Il riparto delle risorse doveva effettuato annualmente con decreto del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali dovevano essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti. Aveva, inoltre, disposto che gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non avessero fatto pervenire, alla data del 15 luglio di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, erano esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferiva lo stato di previsione stesso.
In seguito, l'approvazione di varie disposizioni legislative recanti contributi a specifici enti ha indotto il legislatore ad accorpare nuovamente il complesso degli stanziamenti di ciascun Ministero. In particolare, l'art. 32, co. 2 e 3, della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha disposto l'unificazione degli importi erogati a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 (fra i quali, per il MIUR, i soggetti di cui alla L. 549/1995), in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero.
Per quanto concerne il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (così denominato in base all'
art. 2 del d.lgs. 300/1999, a seguito dell'unificazione dei due previgenti ministeri), la tabella 1 ha previsto l'accorpamento dei contributi previsti dagli atti normativi sotto indicati:
(importi in migliaia di euro)
Ha, altresì, prescritto che il riparto è effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Aveva, altresì, stabilito che la dotazione delle UPB veniva quantificata annualmente nella tab. C della legge di stabilità. A seguito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009), operata con L. 163/2016, gli stanziamenti sono ora determinati direttamente dalla II sezione della legge di bilancio.
Sono stati, pertanto, unificati in un'unica UPB (UPB 25.1.2.1 - cap. 5843) i contributi ai c.d.
enti operanti nel campo della didattica – di cui al presente schema – e quelli agli istituti scientifici speciali (poi, in base al DM 44/2008, che ha abrogato il DM 623/1996, "enti privati che svolgono attività di ricerca"), facenti capo, rispettivamente, al settore dell'istruzione e al settore dell'università e della ricerca.
A seguito della riarticolazione del MIUR in due distinti dicasteri durante la XV legislatura (
D.L. 181/2006 -
L. 233/2006), le relative risorse, a partire dal 2007, sono state riallocate nei due stati di previsione.
Nella XVI legislatura si è disposta la riunificazione dei due Ministeri (
art. 1 del D.L. 85/2008 –;
L. 121/2008), ma le somme assegnate agli enti operanti nel campo della didattica e agli enti privati di ricerca continuano ad essere allocate in capitoli distinti e sono erogate sulla base di distinte procedure.
In particolare, l'importo riservato agli enti operanti nel campo della didattica è allocato sul cap. 1261.
Per completezza, si ricorda che, a seguito dell'
art. 7, co. 24, del D.L. 78/2010 (
L. 122/2010) – che ha previsto, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, una riduzione pari al 50%, rispetto al 2009, degli stanziamenti destinati ad enti e fondazioni facenti capo ai vari Ministeri, disponendo di procedere al riparto con decreto del Ministro competente – per gli anni 2010, 2011 e 2012 alle Camere non era stato trasmesso lo schema per il riparto dei contributi agli enti operanti nel campo della didattica.
In occasione del riparto 2013 - come evidenziato dal rappresentante del Governo nella
seduta del 5 marzo 2014 della VII Commissione della Camera - il MIUR si era nuovamente persuaso che lo schema dovesse essere sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari.
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Gli enti attualmente beneficiari dei contributiGli enti ancora beneficiari di contributi ai sensi degli atti normativi indicati nella Tab. A allegata alla L. 549/1995 e nella Tabella 1 della L. 448/2001, sono i seguenti:
Al riguardo, si ricorda che il
DM n. 1 del 2 gennaio 1997 individua le
tipologie di spese per le quali è prevista l'erogazione di contributi e sussidi. Si tratta, per le istituzioni non statali per ciechi e sordomuti, di: materiale didattico; visite a musei, biblioteche, centri, industrie, ecc.; gite scolastiche a scopo culturale-ricreativo, di durata giornaliera; manutenzione e rinnovamento di strutture ed attrezzature della scuola elementare annessa. Sono escluse le spese che riguardano il personale che realizza le attività metodologico-didattiche.
Per quanto concerne la Federazione Nazionale delle Istituzioni pro ciechi, le spese ammesse al sussidio sono: tutte le spese riconducibili alla produzione ed alla distribuzione gratuita del materiale tiflologico; le spese riferite allo studio ed alla ricerca tecnologica relative al suddetto materiale tiflologico.
Il DM indica, inoltre la procedura per l'erogazione dei contributi e dispone che la
misura degli stessi sarà determinata in relazione all'entità delle somme spese e, per le istituzioni scolastiche, del numero di alunni frequentanti la scuola elementare annessa.
Le istanze devono essere inoltrate al MIUR entro il 31 gennaio di ogni anno finanziario, con l'elenco delle spese ammesse sostenute dal 1° settembre dell'anno precedente e con un preventivo di quelle che si intende effettuare entro il 31 agosto. Entro il 30 settembre deve essere inoltrata tutta la documentazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese, allegando una dichiarazione dalla quale risulti che, per le stesse spese, non sono state erogate somme da parte della regione, della provincia, del comune o di altri enti pubblici e privati.
Si ricorda che la Fondazione MIC Museo internazionale delle ceramiche di Faenza risulta inclusa anche nella
tabella triennale 2018-2020 delle
istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario dello Stato ex
L. 534/1996, con un contributo, per il 2018, di € 50.000 (
D.I. n. 161/2018);
Si ricorda che la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci risulta inclusa anche nella
tabella triennale 2018-2020 delle
istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario dello Stato ex
L. 534/1996, con un contributo, per il 2018, di € 50.000 (
D.I. n. 161/2018) e nella
tabella triennale 2018-2020 per il finanziamento di iniziative per la
diffusione della cultura scientifica, con un contributo, per il 2018, di € 1.250.000 (v.
Atto del Governo n. 78, su cui la 7^ Commissione del Senato ha espresso parere favorevole il 30 aprile 2019 e la VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con osservazione il 14 maggio 2019).
Inoltre, nello schema di riparto è stata sempre inclusa l'Opera nazionale Montessori (L. 66/1983: £ 300 mln annui dal 1983.
Non sono, invece,
più beneficiari: gli Enti per l'incremento e l'insegnamento delle arti e della musica, in quanto il
R.D. 2031/1937 è; stato abrogato dall'
art. 24 del D.L. 112/2008 (
L. 133/2008) (peraltro, beneficiari dei contributi fino al 2013); l'Ente per le scuole materne della Sardegna, soppresso dal 1° giugno 1998 con
L. 353/1998; gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRE), soppressi contestualmente all'istituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), alla quale erano stati assegnati i relativi contributi. La loro soppressione è stata confermata dall'
art. 19, co. 1, del D.L. 98/2011 (
L. 111/2011), che ha soppresso l'ANSAS e ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) a decorrere dal 1° settembre 2012.
Fino al 2014 erano inserite tra i beneficiari anche le
Associazioni professionali per discipline.
Al riguardo, la premessa del decreto di riparto per l'anno 2015 (
D.I. 30 marzo 2016, n. 234) evidenziava che non era stato possibile individuare le Associazioni professionali per discipline che avessero effettivamente svolto attività di collaborazione diretta con il MIUR e che pertanto si era ritenuto di non assegnare alcun contributo alle stesse e di ripartire la somma a favore degli altri enti.
La relazione illustrativa dello schema di riparto per l'anno 2016 (
A.G. n. 359) rilevava che, considerata l'esigua disponibilità dello stanziamento, l'assegnazione a tali Associazioni avrebbe comportato "una ulteriore diminuzione delle somme da erogare agli Enti per legge".
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Il riparto 2018Sullo schema di riparto relativo al 2018 (A.G. 50), la VII Commissione della Camera e la 7^ Commissione del Senato avevano espresso entrambe parere favorevole con osservazioni il 30 ottobre 2018. In particolare, la VII Commissione della Camera aveva chiesto al Governo, per il futuro, di trasmettere con lo schema di riparto anche i criteri di assegnazione dei contributi e i rendiconti dell'attività svolta dai beneficiari. Inoltre, aveva invitato il MIUR a svolgere – trasmettendone tempestivamente al Parlamento gli esiti – "un'approfondita analisi e, se del caso, una revisione critica sull'efficienza, sull'efficacia e sulla rispondenza dell'impiego da parte dei beneficiari dei finanziamenti erogati alle finalità di legge, prendendo come indici di miglioramento della situazione (…) l'ammodernamento delle strutture, l'innovazione dei metodi di lavoro, l'impiego delle nuove tecnologie e altri parametri idonei a motivare la validità dell'erogazione dei contributi". La 7^ Commissione del Senato aveva invitato il Governo a rivalutare l'erogazione dei contributi in questione, soprattutto in merito all'esiguità dello stanziamento destinato al Museo internazionale della ceramica di Faenza, nonché a valutare l'opportunità di una variazione della cadenza temporale della procedura. Lo aveva, altresì, invitato a verificare l'opportunità di apportare modifiche o integrazioni alla normativa vigente, idonee a garantire un quadro unitario, aggiornato, più equilibrato e omogeneo. Qui il D.I. di riparto 2018. |
ContenutoLo schema di decreto in esame reca la ripartizione dell'importo disponibile per il 2019 sul cap. 1261, pari ad € 1.006.160, fra i soggetti indicati in precedente paragrafo, ancora beneficiari dei contributi. Lo stanziamento disponibile per il 2019 è superiore dell'1,6% rispetto a quello disponibile per il 2018, pari ad € 990.152 (qui il D.I. di riparto 2018).
Allo schema è allegata la relazione illustrativa. Non risultano, invece, allegati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai medesimi soggetti che, in base alla L. 549/1995 – richiamata nella premessa dello schema - devono essere trasmessi alle Camere.
La relazione illustrativa fa presente, con riferimento alla richiesta formulata dalla VII Commissione della Camera, in occasione dell'esame dello schema relativo al riparto 2018, di conoscere i criteri di assegnazione dei contributi, che come già evidenziato nelle precedenti relazioni, il contributo ha subito, nel corso degli anni, una riduzione di circa il 40% rispetto alla cifra inizialmente assegnata per legge. Pertanto, come già negli anni precedenti, si è tenuto conto, per il riparto 2019, di tale riduzione, seguendo un principio di equità. Con riferimento alla richiesta di trasmissione al Parlamento dei rendiconti dell'attività svolta dagli enti, fa presente che gli enti beneficiari trasmettono (evidentemente, al MIUR) i bilanci consuntivi e una relazione dettagliata riguardante le attività svolte nel corso dell'anno. Evidenzia, altresì, che "tale documentazione consente una puntuale verifica della rispondenza alle finalità di legge da parte dei soggetti beneficiari del finanziamento erogato". Relativamente alle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e alla Federazione nazionale istituzioni pro-ciechi, evidenzia che le stesse forniscono un'attestazione riepilogativa dei costi sostenuti rientranti nelle tipologie di spese ammesse. Pertanto, come per i passati esercizi finanziari, si propone un importo complessivo da ripartire sulla base di quanto previsto dal già citato DM 1/1997. In particolare, sottolinea che alla Federazione nazionale pro-ciechi verrà assegnato il 50% della somma disponibile, considerata la complessità della struttura e l'elevato numero di alunni disabili iscritti, e che gli ulteriori beneficiari saranno gli enti che hanno presentato domanda e che si elencano qui di seguito:
Di seguito si riporta una tabella nella quale si mette a confronto il riparto dei contributi relativo al 2018 – quale risultante dal relativo D.I. – con la proposta di riparto per il 2019, con le variazioni percentuali 2019/2018.
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