Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Cultura |
Titolo: | Schema di decreto legislativo su disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 |
Riferimenti: | SCH.DEC N.86/XVIII |
Serie: | Atti del Governo Numero: 86 |
Data: | 03/06/2019 |
Organi della Camera: | VII Cultura, XII Affari sociali |
XVIII LEGISLATURA
Schema di decreto legislativo su disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
A.G. n. 86
Servizio Studi
Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura
Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute
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Dossier n. 134
Servizio Studi
Dipartimento cultura
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Atti del Governo n. 86
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica
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Criticità riscontrate in merito al d.lgs. 66/2017 e obiettivi dell'intervento correttivo
Contenuto dello schema di decreto legislativo
Articolo 1 (Modifiche all'art. 1 del d.lgs. 66/2017)
Articolo 2 (Modifiche all'art. 2 del d.lgs. 66/2017)
Articolo 3 (Modifiche all'art. 3 del d.lgs. 66/2017)
Articolo 4 (Modifiche all'art. 5 del d.lgs. 66/2017)
Articolo 5 (Modifiche all'art. 6 del d.lgs. 66/2017)
Articolo 6 (Modifiche all'art. 7 del d.lgs. 66/2017)
Articolo 7 (Modifiche all'art. 8 del d.lgs. 66/2017)
Articolo 8 (Modifiche all'art. 9 del d.lgs. 66/2017)
Articolo 9 (Modifiche all'art. 10 del d.lgs. 66/2017)
Articolo 10 (Modifiche all'art. 12 del d.lgs. 66/2017)
Articolo 11 (Modifiche all'art. 14 del d.lgs. 66/2017)
Articolo 12 (Modifiche all'art. 15 del d.lgs. 66/2017)
Articolo 13 (Introduzione dell'art. 15-bis al d.lgs. 66/2017)
Articolo 14 (Modifiche all'art. 16 del d.lgs. 66/2017)
Articolo 15 (Modifiche all'art. 19 del d.lgs. 66/2017)
Lo schema di decreto legislativo in esame - deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 2019 e assegnato alle Commissioni parlamentari il 29 maggio - introduce disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 66/2017, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107". Il d.lgs. n. 66 è entrato in vigore il 31 maggio 2017: la legge delega n. 107/2015 aveva previsto, all'art. 1, co. 184, la possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno, con gli stessi principi e criteri direttivi e con la stessa procedura dettata dai commi 181 e 182 della citata L. 107/2015. La scadenza per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 66/2017 è dunque fissata al 31 maggio 2019.
La procedura di adozione prevede la proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, e il parere della Conferenza unificata.
Si fa notare che sia sul d.lgs. n. 66/2017 sia sull'atto in esame risultano esserci la proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il concerto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze: non compare il concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In proposito, nell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) si fa invece riferimento all'interlocuzione con altre amministrazioni, tra cui: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, la Conferenza Stato-Regioni, l'ANCI, l'INPS, e la Conferenza nazionale universitaria dei delegati per la disabilità (CNUDD). Quanto all'interlocuzione con il Ministero della salute, viene citata la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro presso lo stesso Dicastero.
Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati.
Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
Detta procedura si applica anche ai decreti correttivi: poiché lo schema di decreto legislativo in titolo è stato assegnato il 29 maggio (con termine di scadenza per l'espressione del parere parlamentare fissato al 29 luglio, successivamente alla scadenza del termine per l'esercizio della delega "correttiva") il nuovo termine di esercizio della delega stessa viene prorogato e pertanto scade il 29 agosto 2019.
Lo schema di decreto legislativo è stato comunque assegnato con riserva, in quanto privo del parere della Conferenza unificata.
Si ricorda che i principi e i criteri direttivi concernenti la delega in materia di "promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione" sono i seguenti:
1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;
3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Lo schema di decreto legislativo si compone di 15 articoli, che novellano il d.lgs. 66/2017. All'atto sono allegati il documento dell'INVALSI "La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica nel SNV. Documento di lavoro", del luglio 2018, il nuovo modello di Piano per l'inclusione che ciascuna scuola deve compilare, la Tabella riassuntiva dei descrittori/indicatori delle domande-guida e delle interviste inserite nel protocollo di visita dei nuclei esterni di valutazione.
Il tema dell'inclusione scolastica ha una cornice internazionale e nazionale. Già la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ha riconosciuto l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni Paese e in particolare ha affermato che "i bambini con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di eguaglianza rispetto agli altri bambini". L'Italia ha ratificato detta Convenzione con la L. 18/2009: in quella sede è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità. Attualmente è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è disciplinato dal D.I. 6 luglio 2010, n. 167.
Sempre in ambito internazionale, con risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001 è stata approvata la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la quale "fornisce sia un linguaggio unificato e standard, sia un modello concettuale di riferimento per la descrizione della salute e degli stati ad essa correlati". Essa è stata adottata come una delle classificazioni delle Nazioni unite ed è stata oggetto di numerosi aggiornamenti, attraverso una specifica procedura di aggiornamento curata dall'OMS.
Nel campo dell'istruzione, il modello di integrazione scolastica è stato introdotto già con la L. 517/1977. La L. 104/1992, all'art. 8, comma 1, prevede che l'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano anche mediante: provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente (lett. d); l'organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola (lett. m). L'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, prevede che al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L'art. 13 disciplina l'integrazione scolastica, stabilendo, fra l'altro, la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati; la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico. L'art. 14 ha previsto che il Ministro della pubblica istruzione (ora MIUR) provvede: alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati nonché all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado; all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata; a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età.
Anche il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (d.lgs. 297/1994) ha confermato tali disposizioni, prevedendo un Capo IV - all'interno del Titolo VII - dedicato agli "alunni in particolari condizioni", la cui sezione I, paragrafo I riguarda il diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato. In particolare, l'art. 314 garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. L'art. 315 ribadisce inoltre che l'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza anche attraverso: la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma previsti dalla legge.
Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti. In base all'art. 316, il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati.
La L. 328/2000 ha stabilito all'art. 14 che i comuni, d'intesa con le aziende sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale per realizzare la piena integrazione delle persone disabili, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro; il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche.
Nel corso del tempo, l'area dello svantaggio si è dimostrata più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. Pertanto, è stata dedicata particolare attenzione ai bisogni educativi speciali (BES), intesi come bisogni espressi da quegli alunni che vivono una situazione particolare, che li ostacola nell’apprendimento e nello sviluppo, tali soggetti hanno necessità di interventi commisurati alla loro situazione di difficoltà e ai fattori che la originano e/o mantengono. A livello culturale, anche in ambito scolastico è stato adottato il predetto modello diagnostico ICF, che considera la persona nella sua totalità e consente di individuare i bisogni educativi speciali prescindendo da preclusive tipizzazioni. In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare BES per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. La direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012, recante "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" ha incluso nei bisogni educativi speciali le aree:
· della disabilità (L. 104/1992);
· dei disturbi evolutivi specifici (disturbi specifici dell'apprendimento - DSA - di cui alla L. 170/2010, deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, disturbi dell'attenzione e dell'iperattività, funzionamento cognitivo limite e disturbo evolutivo specifico misto);
· dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
La direttiva ha esteso, dunque, a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'insegnamento. Strumento privilegiato è il percorso definito in un Piano didattico personalizzato (PDP), per il quale già le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al DM 12 luglio 2011, avevano indicato i contenuti minimi e i tempi massimi di definizione (entro il primo trimestre), prevedendo la sua articolazione per le discipline coinvolte nel disturbo.
Con Decreto MIUR prot. 797 del 19 ottobre 2016 è stato adottato il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 nel quale sono contenute specifiche indicazioni ai docenti sull'inclusione e disabilità. Ai fini di favorire il costante miglioramento dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, con D.M. 28 luglio 2016, n. 162 è stato disciplinato il regolamento sul trattamento dei dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti dall’Anagrafe nazionale degli studenti in una partizione separata. In base a quanto citato nell'AIR allegata allo schema di decreto legislativo in esame, l'Anagrafe separata è stata compilata da circa il 70 per cento delle scuole con riferimento ai dati dell'anno scolastico 2018-2019.
Da ultimo, il d.lgs. 66/2017 ha dettato principi sull'inclusione scolastica, la quale:
a)
riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
b)
si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
c)
è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
Sul piano degli organismi interessati al processo di inclusione, si segnala che con la circolare ministeriale 262/1988 è stato istituito per la prima volta l'Osservatorio permanente per l’integrazione degli alunni con disabilità presso l'Ufficio studi e programmazione del Ministro della pubblica istruzione, poi ricostituito con D.M. 30 dicembre 2011 presso la Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione con funzione consultiva e propositiva in materia di problematiche interistituzionali e interprofessionali relative all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità in ogni ordine e grado di scuola. Detto Osservatorio permanente per l'integrazione degli alunni con disabilità è stato disciplinato con D.M. 10 agosto 2015, n. 597.
Da ultimo, il d.lgs. 66/2017 ha ripristinato, presso l’Amministrazione del Dicastero, l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica (D.M. 686/2017), presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, composto da un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Detto Osservatorio dovrebbe raccordarsi con il summenzionato Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, supportando il Ministero con analisi e studi sulle tematiche dell’inclusione attraverso l’esame costante delle azioni svolte, la verifica dell’attuazione dei progetti individuali di inclusione sulla base di accordi interistituzionali e con pareri sull’impiego dell’innovazione in ambito metodologico, didattico e disciplinare.
Nella redazione dell'atto in esame, si sono svolte numerose consultazioni, effettuate proprio nell'ambito dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si articola in una Consulta delle associazioni e in un Comitato tecnico-scientifico.
Data la pluralità di attori coinvolti, risulta difficile il monitoraggio dello stato di attuazione delle politiche di integrazione scolastica, come affermato dalla Corte dei conti, nella Deliberazione del 16 luglio 2018, n. 13/2018/G: in quella sede la Corte dei conti ha evidenziato alcuni motivi che rendono difficile l'attuazione dei principi legislativi suesposti. Tali ragioni sono:
a)
inadeguatezza di una pianificazione delle “risorse per l’integrazione” a livello centrale;
b)
rigidità delle procedure operative;
c)
debolezza esecutiva degli strumenti di coordinamento fra i diversi soggetti istituzionali (accordi di programma tra enti locali, Asl, scuola);
d)
mancanza di informazioni ispirate all’evidenza statistica e numerica dei dati;
e)
carenza nell’attività di rilevazione e valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle prassi di integrazione e di inclusione;
f)
incertezza ed episodicità delle risorse finanziarie dedicate.
La Corte dei conti, nella suddetta Deliberazione, ha quindi provato a ricostruire ed esporre, nell’ambito dell’intervento pubblico a favore delle persone diversamente abili, la programmazione strategica e finanziaria, nel segmento istruzione, l’impiego delle risorse per il diritto allo studio e la rendicontazione della spesa sostenuta, i percorsi e le azioni poste in essere per l’inclusione scolastica a livello territoriale, vagliando i dati relativi all’ultimo quinquennio, prendendo come riferimento gli anni scolastici 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017). Tale analisi è più volte citata nell'AIR che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame.
L'inclusione scolastica nella giurisprudenza costituzionale
Sull'importanza della frequenza scolastica dei bambini con disabilità, intesa quale "fattore fondamentale per il complessivo sviluppo della personalità", si è pronunciata in varie occasioni la Corte costituzionale. La sentenza 215/1987 ha affermato che "la partecipazione [dei portatori di handicap] al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce (...) un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato, al dispiegarsi cioè di quelle sollecitazioni psicologiche atte a migliorare i processi di apprendimento, di comunicazione e di relazione attraverso la progressiva riduzione dei condizionamenti indotti dalla minorazione". La giurisprudenza costituzionale più recente (sent. 83/2019) è stata finalizzata "a circondare di adeguate garanzie l’effettività del diritto all’istruzione degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali, anche attraverso adeguate dotazioni strumentali e finanziarie. Muovendo dalla considerazione che sulla condizione giuridica della persona con disabilità confluisce un complesso di «valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale» (sentenze n. 232 del 2018, n. 258 del 2017, n. 275 del 2016, n. 215 del 1987), la Corte ha insistito sulla «certezza delle disponibilità finanziarie» necessaria a garantire i servizi che danno attuazione ai diritti costituzionali (sentenza n. 192 del 2017): servizi che richiedono di essere erogati «senza soluzioni di continuità, in modo che sia assicurata l’effettività del diritto della persona con disabilità all’istruzione e all’integrazione scolastica» (sentenza n. 110 del 2017). Per la Corte, è innegabile che "l’apprendimento e l’integrazione nella scuola sono, a loro volta, funzionali ad un più pieno inserimento dell’alunno con disabilità nella società e nel mondo del lavoro (sentenza n. 215 del 1987; nello stesso senso, sentenza n. 80 del 2010, che, a sua volta, richiama le sentenze n. 251 del 2008 e n. 226 del 2000)". |
Secondo la relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto legislativo, occorre "rimediare ad alcune difficoltà insorte nella prima applicazione" del d.lgs. 66/2017, nonché "assicurare una maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con disabilità" e a garantire supporto alle scuole nella realizzazione dell'inclusione.
L'AIR analizza in dettaglio le criticità riscontrate, che riguardano:
·
la diversificazione tra i territori a livello tanto di assegnazione di personale (sia educativo che assistenziale), quanto di servizi di cui l'alunno disabile ha diritto di beneficiare. Sul piano delle assegnazioni di personale, si registrano delle differenze a livello nazionale in merito a:
o
incidenza per regione degli alunni con disabilità nella scuola statale;
o
rapporto alunni disabili/docenti per ogni regione. In proposito, si segnala che il totale degli studenti disabili nella scuola statale, nell'anno scolastico 2018-2019, è pari a 245.723 unità, mentre il personale docente ed educativo assegnato su posti di sostegno, nel medesimo anno scolastico, è pari a 141.412 unità;
·
il frastagliamento di competenze tra più soggetti chiamati a garantire il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni con disabilità;
·
l'inadeguatezza delle figure mediche che compongono le Commissioni mediche per gli accertamenti da svolgere in età evolutiva;
·
l'appesantimento documentale;
·
l'inadeguatezza dei livelli di professionalità nella figura del docente di sostegno;
·
la non rispondenza dell'attività svolta dai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) rispetto ai bisogni degli alunni con disabilità, in quanto eccessivamente lontana dal contesto specifico in cui l'alunno è inserito;
·
la scarsa partecipazione delle famiglie degli alunni con disabilità o degli studenti disabili maggiorenni alle decisioni che li riguardano.
Gli obiettivi specifici dell'intervento correttivo risultano dunque:
·
innalzare gli standard qualitativi nazionali;
·
intervenire sulla funzione dei GIT;
·
individuare modalità più ampie di partecipazione delle famiglie;
·
introdurre l'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica distinto dall'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. 104/1992;
·
introdurre figure mediche adeguate nelle unità di valutazione multidisciplinare;
·
assicurare maggiore attenzione al contesto di riferimento dell'alunno con disabilità secondo il modello ICF;
·
migliorare i livelli di professionalità del docente di sostegno;
· rendere più omogenee a livello nazionale le procedure di assegnazione del personale educativo e assistenziale e nel riconoscimento dei servizi;
· alleggerire il contenzioso relativo all'attribuzione delle ore di sostegno;
· ridefinire i documenti a supporto del processo di inclusione scolastica e superare la dicotomia "diagnosi funzionale - profilo dinamico-funzionale".
L'articolo 1 modifica marginalmente l'art. 1 del d.lgs. 66/2017, correggendo quello che la relazione illustrativa definisce "un mero errore di drafting". Tra i principi e le finalità dell'inclusione scolastica, si afferma infatti che l'inclusione "costituisce (e non più "è", come nel testo vigente) impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica".
Testo del d.lgs. n. 66/2017
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Testo del d.lgs. n. 66/2017 con le modifiche apportate dall'atto del Governo n. 86
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Art. 1.
Principi e finalità
1. L'inclusione scolastica:
a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.
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Art. 1
Principi e finalità
1. L'inclusione scolastica:
a) identica;
b) identica;
c) costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
2. Identico.
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L'articolo 2, novellando l'articolo 2 del d.lgs. 66/2017, è volto a chiarire i destinatari delle misure del decreto, ossia le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti certificati ai sensi della L. 104/1992 e non più quelli "con disabilità certificata" ai sensi della L. 104/1992, collegandosi così alle modifiche di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4 (si veda infra).
Viene inoltre soppresso il comma 2, secondo cui l'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano educativo individualizzato (PEI). La motivazione di tale soppressione - secondo la relazione illustrativa - risiede nel fatto che le modalità di realizzazione dell'inclusione scolastica sono specificate nelle ulteriori modifiche apportate dall'atto in esame.
Testo del d.lgs. n. 66/2017
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Testo del d.lgs. n. 66/2017 con le modifiche apportate dall'atto del Governo n. 86
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Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.
2. L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.
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Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado certificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.
2. Soppresso.
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L'articolo 3 interviene sull'articolo 3 del d.lgs. 66/2017 relativo alle prestazioni che lo Stato, le Regioni e gli enti locali sono chiamati a garantire per l'inclusione scolastica. Esso introduce al comma 1 dell'articolo 3 del d.lgs. 66/2017 il principio "dell'accomodamento ragionevole", come definito dall'art. 2 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la L. 18/2009. Tale principio "indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali".
Le modifiche apportate al comma 2, lett. b) e d), dell'articolo 3 del d.lgs. 66/2017 sostituiscono le espressioni "disabilità certificata" e "disabilità" con "accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica", introducendo l'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'art. 12, comma 5, della L. 104/1992 come novellato dal successivo articolo 4 dello schema di decreto legislativo, distinto dalla disabilità legata alla condizione di handicap e certificata in base all'art. 4 della L. 104/1992. Una modifica analoga è apportata anche in altre parti dello schema di decreto legislativo in esame, anche se in quelle sedi viene usata l'espressione "accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica". Tale modifica è apportata in particolare:
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dall'articolo 4 (che novella l'art. 5 del d.lgs. 66/2017);
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dall'articolo 6 (che novella l'art. 7 del d.lgs. 66/2017);
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dall'articolo 8 (che novella l'art. 9 del d.lgs. 66/2017);
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dall'articolo 9 (che novella l'art. 10 del d.lgs. 66/2017);
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dall'articolo 10 (che novella l'art. 12 del d.lgs. 66/2017);
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dall'articolo 12 (che novella l'art. 15 del d.lgs. 66/2017).
In primo luogo, si invita a valutare l'opportunità di uniformare l'espressione utilizzata nell'intero testo. In secondo luogo, si segnala che nel d.lgs. 66/2017 l'espressione "disabilità certificata" - che viene sostituita dall'atto in esame - ricorre anche agli articoli 13, comma 2, 14, comma 1, e 19, comma 7, che tuttavia non vengono modificati dallo schema di decreto legislativo in titolo. Inoltre, tra le novelle apportate dall'atto in esame all'articolo 9 (si veda la scheda riferita all'articolo 8), viene utilizzata nuovamente l'espressione "con disabilità" - che sembra caratterizzare la vigente normativa ed è infatti oggetto di modifica - e non la nuova espressione "con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica". Si valuti dunque se apportare le dovute modificazioni di coordinamento anche alle citate disposizioni del d.lgs. 66/2017.
I commi 4 e 5, lett. a), dell'articolo 3 del d.lgs. 66/2017 subiscono modifiche per quanto attiene al profilo professionale dei collaboratori scolastici. Le norme vigenti inducono a supporre una (impropria) sovrapposizione di competenze tra i collaboratori scolastici e il personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione (AAC), laddove si dice che sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale AAC "in coerenza con le mansioni" dei collaboratori scolastici. Nella novella si chiarisce invece che tali criteri sono individuati "ferme restando le diverse competenze" dei collaboratori scolastici, come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca vigente.
Una ulteriore modifica apportata al comma 4 dell'articolo 3 del d.lgs. 66/2017 riguarda il coinvolgimento, mediante l'intesa, della Conferenza unificata, in luogo della Conferenza Stato-Regioni, nella individuazione dei predetti criteri.
Si segnala che la sostituzione della Conferenza Stato-Regioni con la Conferenza unificata comporta anche una modifica del riferimento normativo citato nel comma 4 dell'articolo 3 del d.lgs. 66/2017: sarebbe infatti opportuno richiamare, oltre all'articolo 3, anche l'articolo 9 del d.lgs. 281/1997.
Il comma 5 dell'articolo 3 è modificato ulteriormente - all'alinea - nel senso di sostituire l'espressione "enti locali" con "enti territoriali" e, alla lett. c), nella ridefinizione della nozione di accessibilità e fruibilità degli spazi fisici delle scuole di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), della L. 104/1992.
Tale ultima norma fa riferimento a "interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico".
La novella introduce dunque il concetto di "accessibilità e fruibilità fisica, senso-percettiva e comunicativa degli strumenti" delle scuole. In proposito, la relazione illustrativa sottolinea la necessità di eliminare le barriere senso-percettive, cioè tutte quelle situazioni che rendono difficile l'autonomia dei soggetti con disabilità sensoriale, introducendo anche i facilitatori senso-percettivi o predisponendo postazioni informatiche dotate di specifici ausili.
Sul piano della formulazione tecnica della novella, si rileva che le parole da sostituire all'articolo 3, comma 5, lett. c), del d.lgs. 66/2017 sarebbero "degli spazi fisici" e non solo "spazi fisici".
Si introduce inoltre il comma 5-bis, in base al quale con accordo in sede di Conferenza unificata sono definite le procedure di determinazione del fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali riferiti alle lettere a), b) e c) del comma 5, le modalità attuative degli stessi ed i relativi standard qualitativi.
L'ordine più corretto parrebbe "fabbisogno di risorse professionali, servizi e strutture", corrispondenti infatti agli ambiti contenuti, rispettivamente, nelle lettere a), b) e c) del comma 5.
Testo del d.lgs. n. 66/2017
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Testo del d.lgs. n. 66/2017 con le modifiche apportate dall'atto del Governo n. 86
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Art. 3.
Prestazioni e competenze
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:
a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1;
b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;
d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.
3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), anche apportandole necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA.
4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.
5. Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:
a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto;
b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.
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Art. 3
Prestazioni e competenze
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18.
2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:
a) identica;
b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
c) identica;
d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.
3. Identico.
4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.
5. Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:
a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall’articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente;
b) identica;
c) l'accessibilità e la fruibilità (degli) fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
5-bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità e le sedi per l’individuazione e l’indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali, relativi alle lettere a), b), c) del comma 5, nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere.
6. Identico.
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L'articolo 4 dello schema modifica la disciplina relativa all'accertamento della condizione di disabilità delle persone in età evolutiva ed al profilo di funzionamento - profilo relativo anche all'inclusione scolastica e conseguente all'accertamento della condizione di disabilità -.
Le nuove norme decorrono - così come le disposizioni vigenti, oggetto ora di novella - dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 66/2017, e successive modificazioni. Riguardo ai termini di progressiva applicazione, cfr., tuttavia, sub il successivo articolo 15, comma 1, lettera c), capoverso 7-bis, dello schema.
Le novelle riguardano essenzialmente la domanda per l'accertamento suddetto (anche con l'introduzione di un'ulteriore domanda per l'accertamento ai fini dell'inclusione scolastica), la composizione delle relative commissioni mediche e la procedura di definizione del profilo di funzionamento.
Più in dettaglio, le novelle recano le seguenti modifiche:
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si opera una revisione della composizione speciale delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali per il caso di accertamento di disabilità di persone in età evolutiva (comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo 4); tale composizione speciale (rispetto alla disciplina generale sulle commissioni in oggetto) è stata introdotta dalle norme oggetto di novella, ma, in virtù del suddetto termine di decorrenza del 1° settembre 2019, non trova ancora applicazione. Le novelle, in primo luogo, specificano che i due membri medici specialisti devono essere, rispettivamente, specialisti in pediatria o in neuropsichiatria infantile e nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto (la formulazione attuale fa riferimento alle medesime tre specializzazioni, ma senza stabilire suddivisioni); resta fermo che le funzioni di presidente sono svolte da un medico specialista in medicina legale e che della commissione fa parte anche un medico dell'INPS. In secondo luogo, le novelle prevedono che l'ulteriore membro, non medico, della commissione può essere - oltre che un assistente specialistico o un operatore sociale - anche uno psicologo, in servizio presso le aziende sanitarie locali
[1]
, e che tale componente sia individuato, anziché dall'ente locale, dall'INPS nel caso in cui le regioni abbiano affidato a tale Istituto (attraverso convenzione) le funzioni relative all'accertamento dell'handicap. Riguardo a quest'ultimo caso, considerato anche che, secondo la novella, non fa parte della commissione, in tale ipotesi, il medico dell'INPS, sembrerebbe opportuno chiarire se trovino comunque applicazione gli altri criteri di composizione suddetti.
Potrebbe inoltre essere opportuno chiarire: se resti fermo il principio (posto dalla disciplina generale sulle commissioni in oggetto) che i tre medici membri (diversi dal medico dell'INPS) debbano essere scelti tra quelli dipendenti o convenzionati dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente; quale sia la nozione di età evolutiva (a cui si fa riferimento per la composizione specifica in oggetto); se anche l'eventuale membro assistente specialistico o operatore sociale debba essere individuato tra quelli in servizio presso aziende sanitarie locali;
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si introduce un'ulteriore procedura di accertamento, su richiesta dei genitori o di chi eserciti la responsabilità genitoriale e contestuale all'accertamento summenzionato di disabilità di persona in età evolutiva (comma 1, lettera b), numero 2)). La nuova procedura è svolta dalle medesime commissioni mediche e concerne l'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento. Quest'ultimo, come già prevede la formulazione attuale della disciplina (confermata dal presente articolo 4 e dal successivo articolo 5), ricomprende sia la diagnosi funzionale sia il profilo dinamico-funzionale, è predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS
[2]
ed è un documento propedeutico alla predisposizione del Progetto individuale (redatto su richiesta dei genitori o di chi eserciti la responsabilità genitoriale) e del Piano educativo individualizzato (PEI). Al riguardo, la successiva novella di cui al comma 1, lettera f), specifica che i genitori o chi eserciti la responsabilità genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento all’istituzione scolastica ed all’ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto;
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la domanda per l'accertamento suddetto della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica deve essere corredata dal certificato medico diagnostico-funzionale, redatto dall'azienda sanitaria locale e contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento (comma 1, lettera a)). Resta fermo che la domanda suddetta deve essere presentata all'INPS, ai fini dell'accertamento da parte delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali.
Il suddetto certificato sostituisce, quindi, il certificato introduttivo del medico curante (richiesto, a corredo della domanda, nella procedura generale di accertamento della condizione di handicap).
Si rileva che la novella fa letteralmente riferimento, riguardo all'individuazione dell'amministrazione competente (INPS) a ricevere la domanda e del termine entro cui essa deve dare riscontro, nonché alla previsione del corredo del certificato medico diagnostico-funzionale, solo alla domanda di accertamento di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica e non anche alla domanda generale di accertamento di disabilità di persona in età evolutiva. Sembrerebbe opportuna una valutazione di tale profilo;
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riguardo alla procedura di definizione del summenzionato profilo di funzionamento, le novelle, in primo luogo, operano una revisione (comma 1, lettera c)) della composizione dell'unità di valutazione multidisciplinare (operante nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e competente alla definizione del medesimo profilo). In base alla nuova formulazione, l'unità è costituita da un medico specialista in neuropsichiatria infantile o da un altro medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore, e da almeno due tra le figure di esercente una professione sanitaria nell’area della riabilitazione, di psicologo dell’età evolutiva, di assistente sociale in rappresentanza dell'ente locale di competenza. La formulazione finora vigente prevede invece che l'unità sia composta da: un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona; uno specialista in neuropsichiatria infantile; un terapista della riabilitazione; un assistente sociale o un rappresentante dell'ente locale di competenza.
In secondo luogo, le novelle (comma 1, lettera d), numero 3)) - confermando il principio che il profilo di funzionamento è redatto dalla suddetta unità con la collaborazione dei genitori - inseriscono il riferimento alla collaborazione, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella misura massima possibile, da parte del medesimo soggetto interessato e modificano la norma sulla partecipazione alla redazione da parte dell'amministrazione scolastica. A quest'ultimo riguardo, la formulazione attuale prevede che il rappresentante dell'amministrazione sia individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata, mentre la novella rende tassativo il riferimento all'istituzione scolastica di appartenenza, prevedendo la partecipazione del dirigente scolastico della stessa ovvero di un docente specializzato in materia di sostegno didattico.
Sembrerebbe opportuno chiarire se il riferimento all'istituzione scolastica consenta anche la designazione di un docente specializzato che sia in servizio, nell'ambito dello stesso istituto, presso una scuola di ordine e grado diversi da quella frequentata dal soggetto.
Le altre novelle del presente articolo 4 recano precisazioni o correzioni formali, nonché una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
Sotto il profilo redazionale, si rileva che: nella novella di cui al comma 1, lettera b), numero 1), si cita, in fine, la sola legge di conversione n. 111 del 2011, e non anche il relativo decreto-legge (n. 98 del 2011), del quale propriamente fa parte l'articolo 19, comma 11, ivi citato; le novelle al comma 6 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 66 dovrebbero essere collocate in una lettera a sé stante; nella novella di cui al comma 1, lettera f), numero 1), sarebbe opportuno richiamare anche l'articolo 9 del d.lgs. 281/1997 (oltre che l'articolo 3 dello stesso).
Testo del d.lgs. n. 66/2017
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Testo del d.lgs. n. 66/2017 con le modifiche apportate dall'atto del Governo n. 86
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Art. 5. Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
1. La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.
2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o dall'operatore sociale di cui al comma 1, individuati dall'ente locale, nonché dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.»;
b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).»;
c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.
3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, composta da:
a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
c) un terapista della riabilitazione;
d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.
4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;
b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;
c) è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;
d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità trasmettono la certificazione di disabilità all'unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la famiglia e le disabilità, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti:
a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS;
b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.
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Art. 5. Commissioni mediche.
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104
1. La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata dal certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.
2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l’altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall’INPS quando l’accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell’articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n.295 del 1990. »;
b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Contestualmente all’accertamento previsto dall’articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.»;
c) identica.
3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell’ambito del SSN, composta da:
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione, uno psicologo dell’età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.
4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;
b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;
c) è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;
d) identica.
5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento di cui al comma 4, all’istituzione scolastica e all’ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto.
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la famiglia e le disabilità, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti:
a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS;
b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della classificazione ICF dell'OMS.
6-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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L'articolo 5 dello schema modifica la procedura di definizione del Progetto individuale, con riferimento all'ipotesi in cui quest'ultimo concerna un soggetto per il quale sia stata accertata (secondo la procedura oggetto delle novelle di cui al precedente articolo 4) la condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.
Le norme procedurali in esame costituiscono disposizioni speciali rispetto alla disciplina generale del Progetto individuale, posta, con riferimento ai soggetti in condizione di handicap, dall'articolo 14 della L. 328/2000, e successive modificazioni. Tali disposizioni speciali, sia nella formulazione finora vigente sia in quella posta dalle novelle di cui al presente articolo 5, decorrono dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 66/2017, e successive modificazioni. Riguardo ai termini di progressiva applicazione, cfr., tuttavia, sub il successivo articolo 15, comma 1, lettera c), capoverso 7-bis, dello schema.
In particolare, in base alla formulazione finora vigente, il Progetto individuale - su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi eserciti la responsabilità genitoriale - è redatto dal competente ente locale sulla base del summenzionato profilo di funzionamento ed anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche; la novella inserisce nella procedura l'intesa con la competente azienda sanitaria locale e prevede in via tassativa e specifica la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.
La novella reca, inoltre, una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
Testo del d.lgs. n. 66/2017
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Testo del d.lgs. n. 66/2017 con le modifiche apportate dall'atto del Governo n. 86
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Art. 6.
Progetto individuale
1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.
2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
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Art. 6.
Progetto individuale
1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente locale d’intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.
2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell’istituzione scolastica interessata.
2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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L'articolo 6 novella l'articolo 7, comma 2, lettere da a) a g), in merito al Piano educativo individualizzato (PEI) che, in base alle modifiche, viene elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, istituito presso ciascuna scuola e disciplinato dal successivo articolo 9, comma 10 (lett. a)).
Valutando i soggetti che a normativa vigente elaborano e approvano il PEI (docenti contitolari o consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare), nel Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione si registrano le stesse presenze, mentre la novità delle novelle sta nella partecipazione anche di un rappresentante designato dall'ente locale.
Il PEI tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica (e non più della certificazione di disabilità) e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS (lett b)). In proposito, la relazione illustrativa chiarisce che essendo il PEI redatto dalla scuola frequentata dall'alunno disabile, esso è il documento in cui indicare le barriere che limitano la partecipazione e i facilitatori che la promuovono, data l'importanza della dimensione del contesto di riferimento.
Quanto ai contenuti del PEI, la lett. c) stabilisce anzitutto che esso individua obiettivi educativi e didattici, oltre agli strumenti, alle strategie e alle modalità per realizzare un ambiente di apprendimento, già previsti dalla normativa in vigore. Un'ulteriore novità risiede inoltre nel richiamo agli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica, la quale dovrà riorientare in senso inclusivo le proprie procedure.
La lett. d) viene interamente riscritta. Essa precisa che il PEI esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione.
Con la lett. e) si sostituisce la definizione di "alternanza scuola-lavoro" con quella di "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", introdotta dall'art. 1, co. 784, della L. 145/2018.
In ordine ai tempi di redazione del PEI, la lett. g) individua due finestre temporali chiare in cui elaborare tale documento in via provvisoria (giugno) e in via definitiva (ottobre), scindendone dunque in due fasi l'elaborazione. Viene confermata la sua redazione a partire dalla scuola dell'infanzia e il suo aggiornamento in caso di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Rispetto alla disposizione vigente, sono invece distinti i casi di passaggio tra i diversi gradi di istruzione - nei quali è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione - e di trasferimento di iscrizione - nei quali è garantita l'interlocuzione tra le scuole interessate (e non tra i docenti interessati) ed è ridefinito il PEI in base alle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione.
La novella introduce poi i commi 2-bis e 2-ter all'articolo 7. Con il comma 2-bis si afferma che la realizzazione delle modalità attuative debba avvenire ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite di organico docente e ATA assegnato a livello regionale e che la dotazione organica non può essere incrementata. Il comma 2-ter affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione sia delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno sia del modello di PEI che sarà adottato dalle istituzioni scolastiche.
Non si prevede la fissazione di un termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Le nuove disposizioni introdotte all'articolo 7 del d.lgs 66/2017 decorrono dal 1°settembre 2019, in base alle modifiche apportate all'articolo 19, comma 2, dall'articolo 15 dell'atto in esame.
Testo del d.lgs. n. 66/2017
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Testo del d.lgs. n. 66/2017 con le modifiche apportate dall'atto del Governo n. 86
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Art. 7. Piano educativo
individualizzato
1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».
2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;
b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;
h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.
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Art. 7. Piano educativo
individualizzato
1.
Identico.
2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
a) è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione di cui al comma 10 dell’articolo 9;
b) tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, di cui all’articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS;
c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione;
e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
f) identica;
g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;
h) identica.
2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell’organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell’attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l’adeguamento dell’organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.
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L'articolo 7 novella l'articolo 8 del d.lgs. 66/2017, relativo al Piano per l'inclusione. A seguito delle modifiche apportate, tale documento, redatto dalle scuole nella definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, include anche l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni studente, nel rispetto del già citato principio di accomodamento ragionevole (si veda la scheda relativa all'articolo 3).
Secondo la relazione illustrativa, le modifiche consentono al docente di sostegno di essere inserito in un ambito organizzativo più ampio, caratterizzato da risorse interne ed esterne alla scuola, da facilitatori, dal superamento di barriere, nell'ottica di favorire la partecipazione di tutto il personale scolastico ai processi di inclusione.
Testo del d.lgs. n. 66/2017
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Testo del d.lgs. n. 66/2017 con le modifiche apportate dall'atto del Governo n. 86
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Art. 8.
Piano per l'inclusione
1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.
2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.
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Art. 8.
Piano per l'inclusione
1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.
2. Identico.
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L'articolo 8 novella l'articolo 9 del d.lgs. 66/2017, che aveva sostituito l'art. 15 della L. 104/1992 in merito ai Gruppi per l'inclusione scolastica. Le modifiche riguardano i capoversi da 4 a 9 dell'articolo 9 e sono relativi ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT).
Sulle criticità derivanti dall'attuale composizione dei GIT si è soffermata l'AIR, nella quale i compiti del GIT in merito alla verifica e alla proposta di ore di sostegno sono descritti come "non ben definiti normativamente" e in contrasto con i principi della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità. Ciò in quanto "l'organo tecnico che definisce le misure di sostegno deve essere più vicino possibile al contesto frequentato dall'alunno con disabilità". In aggiunta a ciò i poteri di verifica del GIT rispetto alla proposta di ore di sostegno inviata dai dirigenti scolastici sono ritenuti, sempre nell'AIR, eccessivamente discrezionali.
A fronte di ciò, le novelle stabiliscono anzitutto che è costituito il GIT per ciascun ambito territoriale provinciale o a livello delle città metropolitane maggiori, mentre a legislazione vigente è istituito il GIT per ciascuno degli ambiti territoriali di cui alla L. 107/2015.
Si ricorda che l'art. 1, co. 66, della L. 107/2015 ha stabilito che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i ruoli del personale docente fossero regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. L'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, è definita considerando:
a) la popolazione scolastica;
b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.
Successivamente, l'art. 1, co. 796, della L. 145/2018 ha disposto che, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non potessero comportare che ai docenti fosse attribuita la titolarità su ambito territoriale. Tale innovazione, che di fatto elimina già gli ambiti territoriali, non è stata accompagnata però da una modifica esplicita delle norme vigenti relative agli ambiti territoriali.
Si fa presente che gli ambiti territoriali di cui all'art. 1, co. 66, della L.107/2015 sono richiamati anche all'articolo 11 del d.lgs. 66/2017, relativo alle sezioni dei docenti per il sostegno didattico, che tuttavia non viene modificato dallo schema di decreto legislativo in commento.
Si prevede poi che il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative (in luogo di un dirigente tecnico o scolastico - che lo presiede, di tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, di due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e di uno per il secondo ciclo di istruzione). Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede.
Quanto ai compiti, il GIT può confermare la richiesta del dirigente scolastico in merito al fabbisogno di misure di sostegno oppure esprimere un parere difforme: non c'è più alcun potere di "verifica" (capoverso 4).
Non è ben chiaro quale sia la conseguenza del parere difforme del GIT.
Agli oneri relativi al personale docente all'interno dei GIT si provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 66/2017, cioè a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, co. 202, della L. 107/2015 denominato Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.
Il capoverso 5 afferma poi che il GIT agisce in coordinamento con l'Ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI, nell'uso dei molteplici sostegni disponibili, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.
Le modifiche al capoverso 6 precisano esclusivamente che le associazioni delle persone con disabilità chiamate ad integrare il GIT devono essere quelle "maggiormente rappresentative".
Il capoverso 7, interamente riscritto, affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la definizione:
·
delle modalità di funzionamento del GIT;
·
della composizione del GIT;
·
delle modalità per la selezione nazionale dei componenti del GIT;
·
degli ulteriori compiti attribuiti al GIT;
·
delle forme di monitoraggio del funzionamento del GIT;
·
della sede del GIT;
·
della durata del GIT;
·
dell'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica.
Non è previsto un termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Non è inoltre chiaro come si concilia la selezione nazionale dei componenti del GIT con la nomina di quest'ultimo con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.
Le modifiche al capoverso 9 attengono ai Gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI), composti - in base al capoverso 8 - da docenti curriculari, docenti di sostegno e eventualmente dal personale ATA nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento della scuola. Il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e - a differenza della normativa vigente -può avvalersi (e non "si avvale") della consulenza delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio dell'inclusione scolastica. Una ulteriore innovazione attiene alla previsione di una collaborazione tra il GLI e il GIT per realizzare il Piano di inclusione e il PEI.
Viene altresì introdotto il capoverso 10, corrispondente al comma 10 dell'art. 15 della L. 104/1992, con il quale si costituiscono presso ogni scuola i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione, al fine di definire il PEI e di verificare il processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno.
Come già accennato nella scheda sull'articolo 6 dello schema di decreto, riferita al PEI, la composizione del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione ricalca quella già prevista dalla legislazione vigente per la redazione del PEI stesso, cioè i docenti contitolari o consiglio di classe, con la partecipazione di:
·
genitori del ragazzo con disabilità o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
·
figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe e con il ragazzo con disabilità;
e con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare e con - questa è la novità rispetto all'attuale disciplina - un rappresentante designato dall'ente locale.
Come rilevato nella scheda relativa all'articolo 3, si segnala che il nuovo capoverso 10 utilizza l'espressione bambino/alunno/studente "con disabilità", che invece nel resto dell'articolato viene sostituita dall'espressione "con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica".
Si stabilisce inoltre che ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso e che dalla relativa attività non devono derivare nuovi oi maggiori oneri.
Il nuovo capoverso 11 stabilisce poi che nel Gruppo di lavoro operativo è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione. Secondo la relazione illustrativa tale modello partecipativo risponde ai principi della citata Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità.
Sono altresì introdotti due nuovi commi all'articolo 9, i commi 2-bis e 2-ter. Il comma 2-bis demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'individuazione delle istituzioni scolastiche - quali centri territoriali di supporto (CTS) - di riferimento per la consulenza, la formazione, il collegamento e il monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e nuove tecnologie per la disabilità. I CTS collaborano con i GIT per il supporto alle scuole.
Si ricorda che il base alla direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 i Centri territoriali di supporto sono stati istituiti dagli Uffici scolastici regionali mediante il progetto "Nuove tecnologie e disabilità" e sono collocati presso "scuole polo".
Il comma 2-ter inserisce una clausola di invarianza finanziaria.
Testo del d.lgs. n. 66/2017
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Testo del d.lgs. n. 66/2017 con le modifiche apportate dall'atto del Governo n. 86
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Art. 9. Gruppi per l'inclusione scolastica
1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:
5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:
a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;
8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.».
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.
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Art. 9. Gruppi per l'inclusione
scolastica
1. Identico.
2. Identico.
3. Identico.
4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane maggiori, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell’ambito dell’inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all’ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell’articolo 20 comma 4.
5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l’ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell’uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l’Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:
a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica;
b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica.
8. Identico.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell’inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall’Ente Locale. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall’attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.
11. All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.».
2.
Identico.
2-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuate, quali i centri Territoriali di Supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l’erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione.
2-ter. Dall’individuazione dei Centri Territoriali di Supporto (CTS), di cui al comma 2-bis, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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L'articolo 9 novella l'articolo 10 del d.lgs. 66/2017, ora rubricato Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno e non più "Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico", modificando la procedura in merito alla richiesta complessiva di posti di sostegno, tenuto conto delle innovazioni introdotte dall'articolo 8 dello schema di decreto circa i compiti del GIT.
In dettaglio, il comma 1 prevede che il dirigente scolastico, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole, invia all'Ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva (e non più distinta per ciascun grado di istruzione) di posti di sostegno, dopo aver raccolto le osservazioni e i pareri del GLI e sentito il GIT (che può confermare la richiesta o esprimere parere difforme), tenendo conto:
·
delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola;
·
della presenza di altre misure di sostegno.
Non è più previsto il compito del GIT di verificare la quantificazione delle risorse stabilita dal dirigente scolastico e di formulare la proposta all'Ufficio scolastico regionale. Resta invece confermato che l'Ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno (comma 2).
Con il nuovo comma 3 il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette agli enti competenti la richiesta di assegnazione di misure di sostegno ulteriori rispetto a quello didattico, sulla base dei PEI.
Si ricorda che, in base alle novelle apportate dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame, il PEI viene redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva entro ottobre.
Le nuove disposizioni introdotte all'articolo 10 del d.lgs 66/2017, pur decorrendo dal 1° settembre 2019, si applicano dall'anno scolastico 2020-2021, in base alle modifiche apportate all'articolo 19, comma 2, dall'articolo 15 dell'atto in esame.
Testo del d.lgs. n. 66/2017
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Testo del d.lgs. n. 66/2017 con le modifiche apportate dall'atto del Governo n. 86
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Art. 10. Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal presente decreto:
a) il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;
b) il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, studentessa o studente con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;
c) l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.
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Art. 10. Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.
2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell’autonomia per i posti di sostegno.
3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l’ordinario avvio dell’anno scolastico, trasmette sulla base dei PEI, di cui all’articolo 7, comma 2, la richiesta agli enti preposti all’assegnazione delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quello didattico.
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L'articolo 10 novella l'articolo 12 del d.lgs. 66/2017, in merito alla formazione dei docenti per il sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A legislazione vigente, la specializzazione per le attività di sostegno didattico si consegue attraverso un corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale annuale, attivato nelle università in cui sono presenti i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria e programmato a livello nazionale.
La modifica al comma 1 è in linea con le altre modifiche apportate al testo, laddove si sostituisce l'espressione "disabilità certificata" con "accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica" (sull'utilizzo di questa espressione si veda la scheda relativa all'articolo 3).
La novella al comma 5 amplia l'oggetto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'art. 17, co. 3 della L. 400/1988, e non più dall'art. 17, co. 95, della L. 127/1997.
L'art. 17, co. 3, della L. 400/1988 reca la procedura generale per l'emanazione dei regolamenti ministeriali e interministeriali, mentre l'art. 17, co. 95, della L. 127/1997 riguarda i criteri generali concernenti l'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, i quali sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il CUN e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca), di concerto con altri Ministri interessati.
Una ulteriore novella attiene al contenuto di tale decreto (per la cui adozione non è previsto un termine, come nel testo vigente), con il quale sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative non solo del citato corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale, ma anche del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, anche con l'integrazione dei crediti formativi universitari (CFU) già previsti dal comma 3 per l'accesso al corso di specializzazione stesso. Tale ampliamento parrebbe rispondere ad uno degli obiettivi indicati nell'AIR sulla necessità di migliorare il livello di professionalità del docente di sostegno.
Testo del d.lgs. n. 66/2017
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Testo del d.lgs. n. 66/2017 con le modifiche apportate dall'atto del Governo n. 86
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Art. 12. Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con disabilità certificata nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.
2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:
a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;
b) è attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;
d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.
3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.
4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.
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Art. 12. Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola
primaria
1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.
2. Identico.
3. Identico.
4. Identico.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di laurea in scienze della formazione primaria, anche con l’integrazione dei CFU di cui al comma 3, i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.
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Articolo 11
(Modifiche all'art. 14 del d.lgs. 66/2017)
L'articolo 11 novella l'articolo 14 del d.lgs. 66/2017, relativo alla continuità del progetto didattico.
La modifica concerne il comma 3 dell'articolo 14 sui requisiti per i docenti di sostegno titolari di contratto a tempo determinato. Si stabilisce quindi che, per i posti di sostegno, possono essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico (requisito non presente a legislazione vigente) ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo.
Si ricorda che l'art. 4-bis del D.L. 87/2018, abrogando l'art. 1, co. 131, della L. 107/2015, ha eliminato il termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti a tempo determinato del personale della scuola, per la copertura di posti vacanti e disponibili.
Testo del d.lgs. n. 66/2017
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Testo del d.lgs. n. 66/2017 con le modifiche apportate dall'atto del Governo n. 86
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Art. 14.
Continuità del progetto educativo e didattico
1. La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI.
2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.
3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
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Art. 14.
Continuità del progetto educativo e didattico
1. Identico.
2. Identico.
3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all’articolo 12, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
4. Identico.
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Articolo 12
(Modifiche all'art. 15 del d.lgs. 66/2017)
L'articolo 12 novella l'articolo 15 del d.lgs. 66/2017, sull'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica. La modifica al comma 2, lett. a), dell'art. 15, sostituisce l'espressione "disabilità certificata" con "accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica", allineandola alle altre disposizioni novellate dall'atto in esame. Si rinvia sul punto alla scheda relativa all'articolo 3.
Testo del d.lgs. n. 66/2017
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Testo del d.lgs. n. 66/2017 con le modifiche apportate dall'atto del Governo n. 86
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Art. 15.
Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica
1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
2. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti compiti:
a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata a livello nazionale e internazionale;
b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;
c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare;
e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.
3. L'Osservatorio di cui al comma 2 è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto da un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, nonché, dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri facoltativi di cui al comma 2, lettera e), nonché la durata dell'Osservatorio di cui al comma 2.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Art. 15.
Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica
1. Identico.
2. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti compiti:
a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica a livello nazionale e internazionale;
b) identica;
c) identica;
d) identica;
e) identica.
3. Identico.
4. Identico.
5. Identico.
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Articolo 13
(Introduzione dell'art. 15-bis al d.lgs. 66/2017)
L'articolo 13 introduce il nuovo articolo 15-bis, recante misure di accompagnamento alle nuove modalità di inclusione previste dal d.lgs. 66/2017, come novellato dall'atto in esame.
Dette misure di accompagnamento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (per la cui adozione non è previsto alcun termine) e riguardano:
·
iniziative formative per il personale scolastico;
·
attivazione di progetti e iniziative per il supporto alle scuole;
·
composizione di un comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento, ai cui componenti non spettano compensi.
Non è chiara la natura del comitato, né se sia un organo istituito a livello centrale del Dicastero o ad altri livelli.
Articolo 14
(Modifiche all'art. 16 del d.lgs. 66/2017)
L'articolo 14 novella l'articolo 16 del d.lgs. 66/2017 sull'istruzione domiciliare, inserendo i commi 2-bis e 2-ter.
Il comma 2-bis demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti di sostegno impegnati in attività di istruzione domiciliare, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri (comma 2-ter).
Anche in questo caso, non è previsto un termine per l'adozione del decreto ministeriale.
Testo del d.lgs. n. 66/2017
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Testo del d.lgs. n. 66/2017 con le modifiche apportate dall'atto del Governo n. 86
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Art. 16.
Istruzione domiciliare
1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.
2. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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Art. 16.
Istruzione domiciliare
1.
Identico.
2.
Identico.
2-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.
2-ter. Dall’attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell’istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Articolo 15
(Modifiche all'art. 19 del d.lgs. 66/2017)
L'articolo 15 novella l'articolo 19 del d.lgs. 66/2017 in tema di decorrenze e norme transitorie.
Per le modifiche apportate al comma 2 dell'articolo 19 si rinvia alle schede degli articoli 6 e 9, in merito alle decorrenze e all'applicazione degli articoli 7 (Piano educativo individualizzato) e 10 (Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno) del d.lgs. 66/2017.
Sul piano redazionale, si segnala che all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 66/2017 dovrebbero essere soppresse le parole "Dalla medesima data".
Il comma 6 è soppresso in conseguenza delle modifiche apportate al comma 2.
Il nuovo comma 7-bis consente una graduale attuazione di alcune disposizioni del d.lgs. 66/2017 agli alunni certificati ai sensi della L. 104/1992 nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, tenuto conto della ridefinizione di alcune procedure che interessano gli enti locali, le aziende sanitarie locali e le scuole. Si tratta delle seguenti disposizioni:
·
articolo 5, commi da 1 a 5, sulle modifiche alla L. 104/1992;
·
articolo 6, sul progetto individuale;
·
articolo 7, sul Piano educativo individualizzato;
·
articolo 10, sull'individuazione e l'assegnazione delle misure di sostegno.
Anche se la norma di cui al comma 7-bis fa riferimento alla "graduale attuazione", essa sembra porre un meccanismo valido anche a regime. Potrebbe essere opportuno chiarire tale profilo, considerato che, in base alla formulazione della norma, in caso di ricorso agli istituti facoltativi in esame allorché il soggetto sia già inserito in un certo grado di istruzione, sembrerebbero trovare applicazione anche a regime (prima del passaggio ad un successivo grado di istruzione) le norme già vigenti, anziché quelle nuove. Sembrerebbe inoltre opportuno chiarire gli effetti del richiamo (nella medesima norma di cui al comma 7-bis) alla disciplina della richiesta complessiva dei posti di sostegno, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 66/2017.
Il nuovo comma 7-ter prevede un regime transitorio relativo al funzionamento dei GIT di cui all'articolo 9 del d.lgs. 66/2017 (si veda anche la scheda sull'articolo 8). In dettaglio, si stabilisce che fino alla costituzione dei GIT, la richiesta di posti di sostegno avanzata dal dirigente scolastico è inviata all'Ufficio scolastico regionale senza consultazione del GIT. In questa fase transitoria, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale procede ad assegnare i posti di sostegno senza attendere la conferma o il parere dei GIT.
Testo del d.lgs. n. 66/2017
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Testo del d.lgs. n. 66/2017 con le modifiche apportate dall'atto del Governo n. 86
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Art. 19.
Decorrenze e norme transitorie
1. A decorrere dal 1° settembre 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6 e all'articolo 10 decorrono dal 1° settembre 2019. Dalla medesima data, il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79, è soppresso e il Profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto.
3. I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, sono istituti con le seguenti decorrenze:
a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;
b) il GIT dal 1° settembre 2019.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019 e quelle di cui al comma 2 del medesimo articolo dall'anno scolastico 2019/2020.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno accademico individuato con il decreto di cui al comma 5 del medesimo articolo; a decorrere dal predetto anno accademico, non possono essere effettuati percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria con disabilità certificata, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
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Art. 19.
Decorrenze e norme transitorie
1. Identico.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all’articolo 7 e all'articolo 10 decorrono dal 1° settembre 2019. Le disposizioni di cui all’articolo 10 si applicano dall’anno scolastico 2020/2021. A decorrere dal 1° settembre 2019 (Dalla medesima data), il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79, è soppresso e il Profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto.
3. Identico.
4. Identico.
5. Identico.
6. Soppresso.
7. Identico.
7-bis. Al fine di garantire la graduale attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 5, commi da 1 a 5, all’articolo 6, all’articolo 7 e all’articolo 10 si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di istruzione.
7-ter. Fino alla costituzione dei Gruppi per inclusione territoriale di cui all’articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal dirigente scolastico all’ Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale procede all’assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT.
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[1] Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della L. 15 ottobre 1990, n. 295, le commissioni sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta esse debbano pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie, e che, in sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
[2] La relazione illustrativa dello schema osserva che la nozione di "funzionamento" fa riferimento alla Classificazione internazionale suddetta, secondo cui la disabilità è intesa come interazione negativa fra un problema di salute e il contesto in cui la persona vive ed il funzionamento, invece, ha un'accezione positiva, facendo riferimento agli aspetti positivi della medesima interazione.