Disciplina dell'accesso ai corsi universitari 29 ottobre 2018 |
ContenutoGli A.C. 334 e 612 prevedono l'eliminazione dell'accesso programmato per tutti i corsi di Gli obiettivi delle proposte di leggelaurea e di laurea magistrale.
L'A.C. 812 reca, invece, una nuova disciplina dell'accesso ai corsi di laurea e/o di laurea magistrale, nonché alle scuole di specializzazione per le professioni legali, basata esclusivamente sul fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, ferma rimanendo la programmazione numerica dei posti che, tuttavia, per i percorsi di area sanitaria (perlomeno, per i corsi di laurea e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico) riguarda l'ammissione al secondo anno di corso. Un ulteriore obiettivo riguarda la possibilità di accedere alle scuole di specializzazione di area sanitaria, per tutti gli studenti che conseguono la laurea magistrale in medicina e chirurgia.
L'A.C. 1162, infine, prevede l'eliminazione dell'accesso programmato ai corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria e ai corsi di laurea e di laurea magistrale in Architettura, e l'introduzione, durante il primo anno di ciascun corso di studi universitario, di quote minime di esami di profitto da superare.
Sull'intenzione di rivedere il sistema di accesso ai corsi a numero programmato –
attualmente disciplinato dalla L. 264/1999 – attraverso l'adozione di un modello che assicuri
procedure idonee a orientare gli studenti verso le loro effettive attitudini, si era espresso il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel corso dell'
audizione sulle linee programmatiche, svolta l'11 luglio 2018 nelle Commissioni congiunte 7^ del Senato e VII della Camera.
Il medesimo obiettivo è presente tra le linee di intervento della
nota di aggiornamento del DEF 2018.
Successivamente, nel
comunicato stampa del Consiglio dei Ministri svoltosi il 15 ottobre 2018, è stata data indicazione che il disegno di legge di bilancio (deliberato nella medesima data) "abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi".
Il 16 ottobre 2018, peraltro, un
comunicato stampa del MIUR ha precisato che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della salute hanno chiesto, in sede di Consiglio dei Ministri, di aumentare sia gli accessi sia i contratti delle borse di studio per Medicina, specificando che "si tratta di un percorso da iniziare già quest'anno per gradi". Il medesimo comunicato ha annunciato, altresì, che, "Per assicurare l'aumento dei posti disponibili e avviare un percorso condiviso, a breve sarà convocata una prima riunione con tutti i soggetti interessati, a cominciare dalla CRUI".
Nel prosieguo del dossier verranno esaminate le disposizioni delle due proposte di legge che – a differenza degli A.C. 334 e 612, meramente abrogativi – propongono una diversa disciplina dell'accesso ai corsi universitari, iniziando dall'A.C. 812, di contenuto molto più ampio, e proseguendo con l'A.C. 1162.
Programmazione degli accessi ai percorsi universitari (artt. 1-4)
L'A.C. 812 prevede, anzitutto, l'abrogazione della L. 264/1999 (art. 1), e l'introduzione di una nuova disciplina in materia di accesso ai corsi universitari (artt. 2-4).
La principale novità è costituita dalla previsione che la determinazione del numero di posti nei corsi Percorsi da programmare a livello nazionaleuniversitari ad accesso programmato a livello nazionale è effettuata esclusivamente sulla base del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, il cui monitoraggio è affidato (esclusivamente) al MIUR (a fronte della legislazione vigente che, come meglio si vedrà infra, prevede in taluni casi il coinvolgimento di altri Ministeri).
In particolare, l'art. 2 (raffrontabile con l'art. 1 della L. 264/1999) conferma, innanzitutto, la programmazione dei posti a livello nazionale per una serie di percorsi di area sanitaria (medici e non medici), indicati nel testo come "corsi di laurea" (espressione che, già contenuta nella L. 264/1999, attualmente individua, però, solo i percorsi universitari di primo livello). Tuttavia, rispetto alla normativa vigente – come risulta dall'art. 5 –, la programmazione dei posti per tali percorsi (perlomeno, per i corsi di laurea e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico) si riferisce non all'accesso al primo anno di corso (comune a tutti i percorsi dell'area), ma all'ammissione al secondo anno. A legislazione vigente – alla quale nel dossier si fa riferimento per la terminologia –, si tratta, in particolare, di:
In base al
DM 16 marzo 2007, di determinazione delle classi di laurea magistrale, si tratta della classe
LM-41;
In base al già citato DM 16 marzo 2007, si tratta della classe
LM-42;
In base al già citato DM 16 marzo 2007, si tratta della classe
LM-46;
In base al
D.I. 19 febbraio 2009, di determinazione delle classi delle
lauree delle professioni sanitarie, e al
DM 8 gennaio 2009, di determinazione delle classi delle
lauree magistrali delle professioni sanitarie, si tratta dei corsi riconducibili alla classe di laurea
L/SNT1 – Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, e alla classe di laurea magistrale
LM/SNT1 – Scienze infermieristiche e ostetriche;
In base ai già citati D.I. 19 febbraio 2009 e DM 8 gennaio 2009, si tratta dei corsi riconducibili alla classe di laurea
L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione, e alla classe di laurea magistrale
LM/SNT2 – Scienze riabilitative delle professioni sanitarie;
In base ai già citati D.I. 19 febbraio 2009 e DM 8 gennaio 2009, si tratta dei corsi riconducibili alla classe di laurea
L/SNT3 – Professioni sanitarie tecniche, e alla classe di laurea magistrale
LM/SNT3 – Scienze delle professioni sanitarie tecniche.
Al riguardo, si ricorda che i citati D.I. 19 febbraio 2009 e DM 8 gennaio 2009 hanno individuato, altresì, le classi di laurea e di laurea magistrale per la formazione del personale sanitario della prevenzione (rispettivamente, L/SNT4 – Professioni sanitarie della prevenzione e LM/SNT4 – Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione). All'art. 2, co. 1, lett. a) – e ovunque ciò sia necessario nell'intero testo – occorre, dunque, riferirsi anche ai corsi di laurea magistrale. Inoltre, al medesimo art. 2, co. 1, lett. a), è necessario fare riferimento anche alle lauree e alle lauree magistrali relative al personale sanitario della prevenzione, nonché esplicitare il riferimento anche al personale sanitario ostetrico.
Inoltre, conferma la programmazione dei posti a livello nazionale per l'accesso al primo anno con riferimento ai seguenti percorsi:
Tali corsi sono riconducibili, in base ad altro
DM 16 marzo 2007, di determinazione delle
classi di laurea, alla classe di laurea
L-17 – Scienze dell'architettura, nonché, in base al già citato DM 16 marzo 2007, alla
classe di laurea magistrale
a ciclo unico
LM-4 – Architettura e ingegneria edile-architettura;
Al riguardo, si segnala che la disciplina citata nel testo (art. 3, co. 2, della L. 341/1990) è superata.
Infatti, in materia vige ora l'
art. 3 del regolamento emanato con
DM 249/2010 – adottato ai sensi dell'art. 2, co. 416, della L. 244/2007 – che prevede che il percorso formativo per l'insegnamento nella
scuola dell'infanzia e nella
scuola primaria è costituito da un
corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, comprensivo di tirocinio a partire dal secondo anno, riconducibile alla classe di laurea magistrale
Scienze della formazione primaria
LM-85 bis;
Anche in tal caso, la disciplina citata nel testo (art. 4, co. 2, L. 341/1990) è superata.
In materia, infatti, si ricorda che – dopo che l'accesso alle scuole di specializzazione (SSIS) previste dall'art. 4, co. 2, della L. 341/1992 è stato sospeso, a partire dall'a.a. 2008/2009, dall'art. 64, co. 4-
ter, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) – il già citato
art. 3 del
DM 249/2010 ha disposto che il percorso formativo è costituito da un
corso di laurea magistrale biennale e da un successivo anno di
tirocinio formativo attivo (TFA), per l'accesso al quale, ai sensi dell'art. 5, la programmazione è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Da ultimo, peraltro, il
d.lgs. 59/2017 – adottato in attuazione dell'art. 1, co. 180 e 181, lett.
b), della L. 107/2015 – ha introdotto il
sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, nella
scuola secondaria di primo e secondo grado, sia su posti comuni che su posti di sostegno.
Tale sistema – che dovrebbe avviarsi nel 2019 – è articolato in un
concorso pubblico nazionale, in un successivo
percorso triennale di formazione iniziale,
tirocinio e inserimento nella funzione docente – destinato a tutti i vincitori del concorso, previa sottoscrizione di un contratto triennale retribuito (FIT) – e in una procedura di
accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo. In particolare, per quanto qui più interessa, i titolari di contratto FIT devono frequentare, nel primo anno, un corso di specializzazione per l'insegnamento secondario e conseguire, al termine dello stesso, il relativo
diploma di specializzazione. L'accesso ai ruoli, a tempo indeterminato, si ottiene a seguito di valutazione positiva del percorso triennale;
In materia dispone anche l'art. 6, al quale si rinvia per il quadro normativo vigente;
Con riferimento a quest'ultima previsione – pur recata dalla L. 264/1999 – sembrerebbe opportuna una riflessione. Non risulta, infatti, che la stessa abbia finora avuto attuazione concreta. Probabilmente, ciò è dovuto alla attribuzione alle università, recata dall'art. 2, co. 1, lett. c), della L. 264/1999, del compito di programmare gli accessi ai corsi e alle scuole di specializzazione individuati dai decreti ministeriali attuativi delle disposizioni in materia di autonomia universitaria di cui all'art. 17, co. 95, della L. 127/1997 (v. infra).
L'art. 3 (raffrontabile con l'art. 2 della L. 264/1999) Percorsi da programmare a livello nazionale in accordo con le universitàprevede la "programmazione a livello nazionale in accordo con le università" – o, stando alla rubrica dell'articolo, "in accordo con il sistema universitario" – degli accessi ai seguenti percorsi:
Si tratta dei medesimi percorsi per i quali, in base alla normativa vigente, la programmazione degli accessi spetta alle singole università, sulla base di quanto previsto dai singoli ordinamenti didattici. Al riguardo, occorrerebbe chiarire il meccanismo con il quale si addiverrebbe ad una unica programmazione nazionale sulla base di quanto eventualmente previsto solo da alcuni atenei nell'ambito dei propri ordinamenti didattici. Un chiarimento sembrerebbe utile anche rispetto alle previsioni recate dal successivo art. 4 che, invece, fa riferimento alla programmazione anche di questi corsi esclusivamente sulla base del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo. In ogni caso, occorrerebbe valutare l'impatto delle disposizioni in commento sull'autonomia universitaria.
Resta, invece, assegnata alla (sola) Università di Trieste la programmazione degli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede a Gorizia.
L'art. 4 (raffrontabile con l'art. 3 della L. 264/1999) definisce i principi e i criteri che il Criteri generali per regolamentare l'accessoMinistro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve rispettare per la definizione, ai sensi dell'art. 9, co. 4, della L. 341/1990 e su conforme parere del CUN, dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione.
La principale novità rispetto alla L. 264/1999 è individuabile - come già detto - nella previsione di determinazione del numero di posti disponibili annualmente a livello nazionale – anche con riferimento ai corsi per i quali attualmente la programmazione degli accessi spetta alle singole università – esclusivamente sulla base del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo. A tale fabbisogno il sistema universitario deve fare riferimento nell'organizzazione e nell'erogazione della propria offerta formativa. Dunque, il fabbisogno del sistema sociale e produttivo – che, a legislazione vigente, è un criterio sussidiario rispetto all'offerta formativa del sistema universitario – diventa, così, criterio esclusivo.
Nello specifico – fermo restando che la determinazione a livello nazionale dei posti disponibili è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati –, si dispone che il monitoraggio e la valutazione del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo sono affidati, per tutti i percorsi, esclusivamente al MIUR che, sulla base di tale parametro, deve fornire indicazioni agli atenei per consentire un'adeguata organizzazione dell'offerta formativa.
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l'
art. 3, co. 1, lett. a), della
L. 264/1999 dispone che,
La disciplina vigente per la determinazione dei fabbisogni
per i corsi di laurea e di laurea specialistica di
area sanitaria, i corsi di laurea in
architettura e i corsi di laurea per l'accesso all'
insegnamento (art. 1, co. 1, lett.
a) e
b)), la determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale è definita sulla base della valutazione dell'
offerta potenziale del sistema universitario, tenendo
anche conto del
fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.
Con particolare riferimento al
fabbisogno dell'
area sanitaria, l'
art. 6-ter del
d.lgs. 502/1992 – introdotto dal d.lgs. 229/1999 – ha disposto che, entro il 30 aprile di ciascun anno, il
Ministro della salute, sentiti la Conferenza Stato-regioni e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina, con uno o più decreti, il
fabbisogno per il
Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione,
ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
degli accessi ai corsi di diploma di laurea e alle scuole di formazione specialistica. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale. A tali fini i decreti tengono conto di: obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali; modelli organizzativi dei servizi; offerta di lavoro; domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa.
Per ulteriori specifiche riguardanti l'accesso ai
corsi di formazione specialistica dei medici (art. 1, co. 1, lett.
c), della L. 264/1999), si v
. infra.
Criteri specifici per la
programmazione degli accessi ai corsi di studio finalizzati all'insegnamento sono stati previsti dall'
art. 5 del già citato
DM 249/2010, con riferimento sia all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, sia all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. In particolare, l'art. 5 dispone che il numero complessivo dei posti annualmente disponibili è determinato
sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione (comprendente le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali), previo parere del MEF e del Ministro per la pubblica amministrazione.
Ai fini della
determinazione del fabbisogno, si tiene conto, per le scuole statali, della programmazione regionale degli organici (deliberata ai sensi dell'art. 39 della L. 449/1997) e del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nell'a.s. precedente. Il numero di posti così individuato è maggiorato nel limite del 30% per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.
Da ultimo, tuttavia, l'
art. 3 del già citato
d.lgs. 59/2017 – sostanzialmente superando,
in parte qua, la previsione di cui all'art. 5 del DM 249/2010 – ha previsto, con riferimento all'
accesso nella scuola secondaria, che il concorso è bandito con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali.
Per quanto riguarda gli accessi alle
scuole di specializzazione per le professioni legali – utili per l'accesso alle professioni di magistrato, avvocato e notaio, e che sono istituite dalle università sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici – l'
art. 16 del
d.lgs. 398/1997 dispone che il
numero dei laureati da ammettere è determinato con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'
università e della ricerca,
di concerto con il
Ministro della
giustizia, in
misura non inferiore al 10% del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del 20% del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola, e delle condizioni di ricettività delle scuole.
Successivamente, peraltro, la
L. 150/2005, nel conferire, per quanto qui interessa, una delega al Governo per la modifica della disciplina relativa all'accesso in magistratura, ha individuato quale criterio direttivo (art. 2, co. 1, lett.
b), n. 1) la previsione secondo cui, tra l'altro, il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione nelle professioni legali è determinato, fermo quanto previsto dall'art. 16 del d.lgs. 398/1997, in
misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario.
Pertanto, la competenza per la definizione del fabbisogno per l'area sanitaria passerebbe dal Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni e gli Ordini e Collegi professionali interessati, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mentre quella per la determinazione del numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali passerebbe dal concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il Ministro della giustizia, al solo Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Quanto alla nuova disciplina per la determinazione del numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali, occorrerebbe un chiarimento circa il richiamo – contenuto nell'art. 2, co. 1, lett. e) – alla disciplina recata dall'art. 16 del d.lgs. 398/1997.
Ai fini della ripartizione fra le università dei posti programmati a La ripartizione dei postilivello nazionale – fermo restando che essa è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca –, la valutazione dell'offerta potenziale delle università è effettuata dal MIUR tenendo conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, anche locale, e di altri elementi, in parte già ora previsti. Si tratta di:
Rispetto alla normativa vigente, non si tiene più conto dell'esigenza di una equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio. Si conferma, invece, la previsione relativa all'organizzazione di attività di informazione e di orientamento degli studenti da parte degli atenei e del MIUR, e quella relativa all'introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle università.
Al riguardo, si ricorda che l'introduzione graduale di tale obbligo era stata prevista dall'art. 3, co. 1, lett.
d), della L. 264/1999.
Da ultimo, peraltro, le modalità per le preiscrizioni all'università e alle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale sono state definite per l'
a.a. 2013-2014 con
DM 26 marzo 2013 n. 220. Nella domanda di preiscrizione – da presentare (entro il 31 maggio 2013) utilizzando la procedura
on line all'epoca disponibile nella sezione
Preiscrizioni del
portale Universitaly del MIUR (v.
infra) – gli studenti potevano indicare, in ordine di priorità, fino ad un massimo di 3 corsi di studio per ciascuna delle diverse istituzioni (Università, Accademia, ecc.).
Si affida, infine, allo Stato il compito di assicurare l'attuazione delle nuove previsioni, anche attraverso "idonei finanziamenti" per l'adeguamento delle strutture universitarie.
Al riguardo si segnala che, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Modalità di accesso ai percorsi universitari di area sanitaria diversi da quelli delle scuole di specializzazione (art. 5)
L'art. 5 dispone, innanzitutto, l'istituzione di un primo anno accademico di area sanitaria comune a tutti i percorsi "Primo anno di corso comune e verifica per l'accesso al secondo annodiversi dai corsi di specializzazione", cui sono iscritti tutti gli studenti che vi fanno richiesta. In particolare, tutti gli studenti iscritti al primo anno frequentano i medesimi corsi e sostengono i medesimi esami, indipendentemente dal tipo di corso al quale intendono accedere.
Preliminarmente, occorre chiarire se l'istituzione di un primo anno accademico comune riguardi anche i percorsi di laurea magistrale (non a ciclo unico) dell'area sanitaria ai quali possono essere iscritti tutti gli studenti che vi fanno richiesta, in possesso di una laurea di primo livello della medesima area.
Per l'ammissione al secondo anno, è necessario innanzitutto il superamento di tutti gli esami del primo anno, nonché il raggiungimento di determinati punteggi in una prova di verifica, che – unica per tutti i corsi indicati e di contenuto identico nel territorio nazionale – è strutturata sulla base degli studi effettuati durante il primo anno, ed è volta ad accertare la predisposizione degli studenti alle discipline oggetto dei corsi. Il bando relativo alla prova di verifica deve essere pubblicato almeno 60 giorni prima della prova e deve prevedere la pubblicazione dei risultati entro i 15 giorni successivi al suo svolgimento. Modalità e contenuti delle prove sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli ulteriori requisiti e i punteggi minimi di accesso per l'iscrizione al secondo anno di ciascuno dei corsi di area sanitaria sono definiti, invece, con regolamento adottato con decreto del medesimo Ministro, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Occorrerebbe chiarire come si combini la previsione di programmazione a livello nazionale degli accessi (art. 2, co. 1, lett. a), con quella che stabilisce, prima dello svolgimento della prova di verifica, i punteggi minimi, superati i quali si accede comunque al percorso prescelto (art. 5).
Il medesimo art. 5 stabilisce fin da subito che gli studenti possono sostenere la prova di verifica per non più di due volte. Inoltre, dispone che coloro che non ottengono alcun punteggio utile per l'accesso possono "utilizzare" i crediti conseguiti durante il primo anno accademico in tutti i corsi di studio non ad accesso programmato di tutte le "facoltà di area scientifica".
Al riguardo, si ricorda, innanzitutto, che, in base all'
art. 5 del
DM 270/2004, recante il regolamento in materia di
autonomia didattica degli atenei, il
riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso di studio,
compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.
Occorre, dunque, chiarire la previsione di "utilizzo" dei crediti. Inoltre, occorre specificare meglio il riferimento alle "facoltà di area scientifica".
Al riguardo, si ricorda che il
DM 4 ottobre 2000 ha identificato, ai fini del raggruppamento dei settori scientifico disciplinari,
14 aree, alle quali continua a fare riferimento il
DM 30 ottobre 2015 n. 855, concernente la rideterminazione degli attuali macrosettori e settori concorsuali: Area 01 - Scienze matematiche e informatiche; Area 02 - Scienze fisiche; Area 03 - Scienze chimiche; Area 04 - Scienze della terra; Area 05 - Scienze biologiche; Area 06 - Scienze mediche; Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie; Area 08 - Ingegneria civile e Architettura; Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione; Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; Area 12 - Scienze giuridiche; Area 13 - Scienze economiche e statistiche; Area 14 - Scienze politiche e sociali.
Infine, si rammenta che, a seguito della
L. 240/2010, che ha modificato, tra l'altro, l'articolazione interna degli atenei, la struttura portante delle università è costituita ora dal
dipartimento, cui sono attribuite, in particolare, le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche (art. 2, co. 2, lett.
a)). La stessa legge ha previsto, inoltre, la possibilità di "istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare,
strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio" (art. 2, co. 2, lett.
c).
Accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria (art. 6)
L'art. 6 sancisce, anzitutto, ilAccedono alle scuole di specializzazione tutti i laureati di area sanitaria principio secondo cui agli studenti "iscritti" ai – correttamente: "laureati all'esito dei" – corsi di laurea magistrale a ciclo unico (indicati nel testo come "corsi di laurea") di area sanitaria deve essere sempre consentita la possibilità di accedere ai relativi corsi di specializzazione, anche quando questo comporti nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, si rinvia a quanto in precedenza osservato con riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
In particolare, dispone che, per ogni anno accademico, il numero dei posti disponibili nelle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, nonché "in medicina generale", non può essere inferiore al numero complessivo dei laureati nell'anno accademico precedente nella classe di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia. Inoltre, stabilisce che il numero dei posti disponibili è determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche per quanto riguarda i corsi di formazione specifica in medicina generale, con riferimento ai quali – ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 368/1999 – la competenza a determinare il contingente numerico da ammettere annualmente è attribuita alle regioni e alle province autonome. Peraltro, tale attribuzione non viene esplicitamente modificata, limitandosi solo l'art. 6 in commento a novellare il citato art. 25 del d.lgs. 368/1999 con l'inserimento di un nuovo comma che stabilisce che il contingente numerico da ammettere ai corsi è fissato tenendo conto del fabbisogno di professionalità del Servizio sanitario nazionale, nonché del numero complessivo dei laureati in medicina e chirurgia nell'a.a. precedente.
Al riguardo, sembrerebbe, dunque, necessario innanzitutto un chiarimento. Inoltre, si evidenzia che, in virtù dell'attuale riparto di competenze costituzionali, l'attribuzione a livello statale della determinazione del contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi di formazione in medicina generale sembrerebbe ledere la competenza regionale in materia di formazione professionale. In ogni caso, al co. 2, il riferimento corretto sarebbe ai "corsi di formazione specifica in medicina generale" (e non alle scuole di specializzazione in medicina generale). Infine, nella rubrica dell'articolo – che fa riferimento all'"area medica" – occorrerebbe riferirsi all'"area sanitaria".
Con riferimento a quanto esposto, si ricorda, infatti, che, in base all'
art. 20 del
d.lgs. 368/1999 – come modificato, da ultimo, dall'art. 15 del
D.L. 90/2014 (L. 114/2014) – la
formazione dei medici specialisti, che permette di ottenere un
diploma di medico chirurgo specialista, è effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine. Il riordino delle
scuole di specializzazione di area sanitaria è stato operato – in attuazione del co. 3-
bis del citato art. 20 del d.lgs. 368/1999 –, con
D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, che ha articolato le medesime scuole in
tre aree: area medica, area chirurgica e area dei servizi clinici. Il percorso delle diverse specializzazioni varia
da 3 a 5 anni.
La
programmazione dei posti da assegnare ad ogni scuola di specializzazione di area sanitaria
La determinazione del fabbisogno di medici specialisti
si basa sulla rilevazione del
fabbisogno di medici specialisti, che è determinato a livello
interministeriale, sentita la Conferenza Stato-regioni, con cadenza triennale, partendo da una rilevazione regionale.
Nello specifico, l'
art. 35 del
d.lgs. 368/1999 – come modificato dall'art. 21, co. 2, lett.
b), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – dispone che con
cadenza triennale, ed entro il 30 aprile del terzo anno, le
regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale,
individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare e lo comunicano al Ministero della salute e al MIUR. Entro il 30 giugno del terzo anno, il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni,
determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di
migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.
In relazione a tale decreto interministeriale, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute,
determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.
A sua volta, l'art. 36 del d.lgs. 368/1999 – come modificato dall'art. 21, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – prevede che le prove di ammissione alle scuole di specializzazione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale e che all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Da ultimo, il regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina è stato adottato con DM 10 agosto 2017, n. 130, il cui art. 2, co. 1, dispone – fra l'altro – l'obbligo, a pena di esclusione, di superare l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole.
Per quanto riguarda l'esercizio della professione di medico chirurgo di La formazione specifica in medicina generalemedicina generale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 368/1999 è necessario, invece, il possesso di un diploma di formazione specifica in medicina generale. In base all'art. 24 – come sostituito dall'art. 9 del d.lgs. 277/2003 –, il diploma è rilasciato all'esito di corsi triennali di formazione specifica in medicina generale – gestiti dalle regioni, in virtù della loro competenza in materia di formazione professionale – della durata di tre anni, riservati ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale. L'art. 25 – come sostituito dall'art. 9 del d.lgs. 277/2003 – stabilisce che, entro il 31 ottobre di ogni anno, le regioni e le province autonome determinano il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili. Le medesime regioni e province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso, in conformità ai princìpi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema. Il concorso si svolge nel giorno e nell'ora fissati dal Ministero della salute e nel luogo stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma.
Modalità di accesso ai percorsi universitari diversi da quelli di area sanitaria (art. 7)
L'art. 7 (raffrontabile con l'art. 4 della L. 264/1999) disciplina, anzitutto, le modalità di accesso ai percorsi di cui agli artt. 2 e 3, diversi da quelli riferibili all'area sanitaria, per i quali si prevede la programmazione dei posti a livello nazionale. In particolare, conferma che l'ammissione ai corsi è disposta dagli atenei previo superamento di prove di cultura generale e di accertamento della predisposizione alle discipline oggetto dei corsi. Conferma, altresì, che il bando deve essere pubblicato almeno 60 giorni prima del loro svolgimento e che i risultati devono essere comunicati entro i successivi 15 giorni. Dispone, infine, che le modalità di svolgimento e i contenuti delle prove sono determinati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto.
Rispetto alla normativa vigente, dunque, la nuova disciplina sembrerebbe estesa anche alle scuole di specializzazione per le professioni legali, per le quali varrebbe, pertanto, la previsione secondo cui è il solo Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a definire le modalità di svolgimento e i contenuti delle prove per l'accesso. Al contempo, tuttavia, non si abroga l'art. 16 del d.lgs. 398/1997 – anzi, come già detto, lo si richiama all'art. 2, co. 1, lett. e) – che disciplina attualmente l'accesso a tali scuole di specializzazione. Anche al riguardo è necessario un chiarimento.
In base all'
art. 16 del
d.lgs. 398/1997 – e all'art. 4 del regolamento per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui al
D.I. 21 dicembre 1999, n. 537, emanato, in attuazione dell'art. 17, co. 114, della L. 127/1997, dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia –, l'accesso alla scuola di specializzazione per le professioni legali avviene mediante
concorso per titoli ed esame, indetto con decreto adottato di concerto fra i due Ministri. Le prove di esame hanno contenuto identico sul territorio nazionale e consistono nella soluzione a 50 quesiti a risposta multipla su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.
Nulla dispone per quanto concerne la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera (per i quali il co. 1-bis dell'art. 4 della L. 264/1999 – aggiunto dall'art. 44, co. 3-bis, del D.L. 78/2010 -L.122/2010 – prevede lo svolgimento direttamente nella medesima lingua).
Un'ultima previsione riprende il contenuto dell'art. 4, co. 2, della L. 264/1999, che, in particolare, nel prevedere che i requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari (da istituire ai sensi dell'art. 17, co. 95, della L. 127/1997), diversi dai corsi di laurea (o laurea magistrale), dai corsi di specializzazione e dai dottorati di ricerca, sono determinati dagli stessi decreti istitutivi, dispone che i medesimi decreti non possono comunque introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla legge. Tuttavia, rispetto alla normativa vigente, si specifica che ciò è previsto "limitatamente ai corsi di specializzazione universitaria". Al contempo, però, si mantengono i riferimenti normativi relativi anche ad altre tipologie di corsi (quali, ad esempio, i corsi di laurea). Occorre, dunque, un chiarimento. In ogni caso, è necessario aggiornare il riferimento agli artt. 1, 2, 3, co. 1 e 4, co. 1, della L. 341/1990, in considerazione del fatto che le vigenti tipologie di corsi di studio universitari sono recate dall'art. 3 del DM 270/2004.
Utilizzo di procedure telematiche nelle università (art. 8)
L'art. 8 ricalca l'art. 5-bis della L. 264/1999, aggiunto dall'art. 48, co. 1, del D.L. 5/2012 (L. 35/2012), come Obbligo di preiscrizione telematicamodificato dall'art. 10, co. 7, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012). In particolare, conferma, anzitutto, l'obbligo di iscrizione telematica alle università e la costituzione, nonché l'aggiornamento, da parte del MIUR, di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, che consenta il reperimento di ogni dato utile per la scelta da parte degli studenti.
Al riguardo, si ricorda che dal 2012 è attivo il
portale Universitaly, rivolto agli studenti e alle famiglie degli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado e che devono scegliere l'università, agli studenti universitari che vogliono continuare gli studi, alle scuole secondarie di secondo grado che vogliano monitorare la propria didattica e alle università che vogliono proporre in maniera chiara e funzionale la propria offerta formativa.
Al fine di attuare tale previsione, e in relazione a quanto disposto dall'art. 15 della L. 183/2011 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, conferma, inoltre, la possibilità per le università di accedere all'anagrafe nazionale degli studenti per verificare la veridicità dei titoli autocertificati.
La disciplina dell'
anagrafe nazionale degli studenti (ANS) – che è istituita presso il MIUR e raccoglie le informazioni relative agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche statali e paritarie – è recata dall'
art. 3 del
d.lgs. 76/2005, che le ha attribuito il
trattamento dei dati sui percorsi scolastici,
formativi e in
apprendistato dei singoli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria (l'anagrafe è poi stata integrata anche con i dati relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia a seguito dell'art. 10, co. 8, del D.L. 179/2012-L. 221/2012).
Il predetto art. 3 (come modificato dall'art. 1-
quater del D.L. 134/2009-L.167/2009) dispone, altresì, che l'anagrafe deve operare il trattamento anche dei
dati relativi alla valutazione degli studenti e che il MIUR deve acquisire dalle istituzioni scolastiche i dati personali, sensibili e giudiziari, relativi agli studenti, oltre ad ulteriori dati che si rivelino utili per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della dispersione scolastica.
L'anagrafe è stata avviata con
DM 5 agosto 2010, n. 74, il cui art. 1, co. 7, ha disposto, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), che i dati acquisiti all'Anagrafe sono
conservati fino al termine dell'anno solare successivo alla conclusione di ogni ciclo scolastico.
Con
nota 30 maggio 2012, prot. n. 2595, il MIUR ha fornito ai rettori le indicazioni per l'accesso all'anagrafe degli studenti. In particolare, ha fatto presente che "All'atto dell'iscrizione universitaria lo studente diplomato entra a far parte del mondo universitario con la stessa identità riconosciutagli nel sistema di istruzione. Questo comporta che l'Anagrafe nazionale dell'istruzione diventi, dal prossimo anno accademico, il flusso di alimentazione dell'Anagrafe nazionale dell'università" e che "durante tutto il percorso universitario lo studente continuerà ad essere individuato con le caratteristiche acquisite nel percorso di studi secondario, individuate attraverso il codice fiscale posseduto".
Inoltre, conferma che le università possono accedere in modalità telematica alle banche dati dell'INPS per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEEU). Infine, stabilisce, a partire dall'a.a. 2018/2019 (a fronte del riferimento all'a.a. 2013-2014 presente nell'art. 5-bis della L. 264/1999), l'obbligo di verbalizzazione con modalità informatiche degli esiti degli esami di profitto e di laurea sostenuti dagli studenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università sono conseguentemente tenute ad adeguare i propri regolamenti.
Al riguardo, si evidenzia, che, a seguito dell'art. 5-
bis della L. 264/1999, la verbalizzazione con modalità informatiche degli esami di profitto è generalmente prevista nelle università: a titolo di esempio, si vedano:
università di Firenze,
università di L'Aquila,
università di Catania,
università di Milano.
Adozione degli atti secondari (art. 9)
L'art. 9 dispone, infine, che "fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i decreti attuativi della medesima legge devono essere emanati entro tre mesi" dalla data della sua entrata in vigore. Il riferimento sembrerebbe essere agli artt. 5, co. 3, e 7, co. 1, che prevedono che con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determini le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai diversi percorsi a numero programmato (ad eccezione delle scuole di specializzazione di area sanitaria).
Si valuti, tuttavia, l'opportunità di un chiarimento, in considerazione del fatto che, attualmente, su tali aspetti si provvede annualmente.
L'art. 1 sopprime la programmazione dei posti a livello nazionale per i già citati percorsi di area sanitaria (medici e non medici) e per quelli in architettura. A tal fine, abroga l'art. 1, co. 1, lett. a), della L. 264/1999 e novella – a fini di coordinamento – gli artt. da 2 a 4 della medesima legge.
L'art. 2 prevede l'introduzione di un meccanismo selettivo degli studenti – si intenderebbe "iscritti a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale", e non solo a quelli afferenti all'area sanitaria e ad architettura –, consistente nell'individuare quote minime di esami di profitto da superare durante il primo anno di corso, pena la decadenza dall'iscrizione. L'individuazione di tali quote minime è affidata ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In ogni caso, devono essere previste apposite deroghe per gli studenti lavoratori, per quelli che hanno familiari a carico e per quelli che, con certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente, dimostrano che sono stati impossibilitati a sostenere gli esami a causa dello stato di salute. |
Relazioni allegate o richiesteLe proposte di legge sono corredate di relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeL'intervento con legge è necessario perché si modifica una materia attualmente disciplinata con norme di pari rango. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa materia "università" non è espressamente citata nell'art. 117 della Costituzione. Tuttavia, l'ambito della disciplina degli studi universitari può essere rappresentato come «un settore (della materia) dell'istruzione nel quale alle università è affidata, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, la competenza a definire, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, i propri ordinamenti» (C. cost., sentenza 102/2006). In relazione al richiamo, nell'art. 6 dell'A.C. 812, dei corsi di formazione specifica in medicina generale, rileva, invece, la materia "formazione professionale", attribuita alla competenza legislativa delle regioni (art. 117, terzo comma, Cost.). |
Rispetto degli altri princìpi costituzionaliL'art. 33, sesto comma, della Costituzione, prevede che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. |
Compatibilità comunitariaLa direttiva 2005/36/CE – modificata, da ultimo, dalla direttiva 2013/55/UE (qui la versione consolidata) - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede il riconoscimento automatico dei titoli di formazione di medico, infermiere, ostetrico, odontoiatra, veterinario, farmacista e architetto conformi a condizioni minime di formazione specificate per ogni professione e che, ad esempio, includono formazione pratica o tirocinio. Peraltro, in materia di istruzione e formazione professionale, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea assegna alla stessa "competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri" (art. 6) che possono concretizzarsi, per il Parlamento europeo ed il Consiglio, in "azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri", e, per il Consiglio, in raccomandazioni (artt. 165, par. 4 e 166, par. 4). |
Incidenza sull'ordinamento giuridicoRiflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative
A seguito delle modifiche proposte dall'art. 3 dell'A.C. 812, la programmazione degli accessi ai corsi universitari ivi indicati, oggi attribuita direttamente alle università, sarebbe definita a livello nazionale, in accordo con le università (o, in base alla rubrica, con il sistema universitario). Attribuzione di poteri normativi
Gli artt. 4, co. 1, e 6, co. 2, dell'A.C. 812 prevedono l'adozione annuale di alcuni decreti ministeriali. Decreti ministeriali – di cui occorre chiarire la cadenza: v. par. Contenuto – sono previsti anche dagli artt. 5, co. 3 e 7, co. 1, dello stesso A.C. 812. Infine, l'art. 5, co. 6, prevede l'adozione, con decreto ministeriale, di un regolamento. L'art. 2 dell'A.C. 1162 prevede l'adozione di un decreto ministeriale. Per l'oggetto, si veda par. Contenuto. Coordinamento con la normativa vigente
Con particolare riferimento all'A.C. 812, la materia viene completamente ridisciplinata, prevedendo l'abrogazione della L. 264/1999. In alcuni passaggi interni, tuttavia, come evidenziato nel par. Contenuto, sono necessari coordinamenti e aggiornamenti in relazione alla normativa vigente. Collegamento con lavori legislativi in corso
Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia. |