Interventi in materia di accesso aperto all'informazione scientifica 7 settembre 2018 |
ContenutoLa proposta di legge – che consta di un solo articolo – intende modificare la disciplina in materia di libero accesso alle informazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, recata dall'art. 4 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013). La relazione illustrativa specifica che l'intervento si rende necessario al fine di rendere più efficace la legislazione.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il 17 luglio 2012 la
Commissione
europea aveva adottato la
La Raccomandazione europea del 2012
Raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE).
La Commissione – ricordato che le politiche di accesso aperto (c.d.
Open access – OA) sono volte ad assicurare l'accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni
inter pares, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica (punto 5 dei
considerando), e che tali politiche dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici (punto 6 dei
considerando) – aveva evidenziato che "l'accesso aperto ai dati della ricerca scientifica migliora la qualità dei dati, riduce le necessità di duplicazione delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico e contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche" (punto 10 dei
considerando).
In particolare, la Commissione aveva raccomandato agli Stati membri di provvedere affinché l'accesso aperto alle pubblicazioni prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici avvenga quanto prima possibile, e comunque
non più di 6 mesi dopo la data di pubblicazione e di 12 mesi nel caso delle pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane.
Aveva altresì, raccomandato di provvedere affinché gli organismi di finanziamento della ricerca responsabili della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca e le istituzioni accademiche che ricevono finanziamenti pubblici definiscano politiche istituzionali per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto alle stesse.
La materia è stata introdotta nell'ordinamento italiano dal citato
La normativa vigenteart. 4 del
D.L. 91/2013 (
L. 112/2013).
In particolare, il
co. 2 ha affidato all'autonomia dei soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti alla ricerca scientifica la definizione delle misure necessarie per la
promozione dell'accesso aperto ai risultati delle ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici, specificando che ciò vale quando le stesse sono documentate in articoli pubblicati su
periodici a carattere scientifico che abbiano
almeno 2 uscite all'anno, ed includano una scheda di progetto in cui sono menzionati tutti i soggetti che vi hanno concorso.
Ha specificato, inoltre, che l'accesso aperto si realizza, alternativamente:
Il
co. 2-bis ha escluso l'applicazione delle disposizioni di cui al co. 2 nel caso in cui i diritti su tali risultati siano tutelati, come diritti di proprietà industriale, dal
d.lgs. 30/2005.
Il
co. 3 ha disposto che, al fine di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, nonché di ottimizzare le risorse disponibili, il MIBAC e il MIUR adottano strategie coordinate per l'unificazione delle banche dati che rispettivamente gestiscono, quali quelle riguardanti l'
Anagrafe nazionale delle ricerche, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.
Da ultimo, è intervenuta la
La Raccomandazione europea del 2018
Raccomandazione 2018/790/UE del 25 aprile 2018, che, nel sostituire la precedente 2012/417/UE, ne ha sostanzialmente confermato i principi. Per quanto riguarda i
tempi entro cui deve avvenire la ripubblicazione
on line a titolo gratuito, la Raccomandazione 2018/790/UE ha specificato che gli Stati membri dovrebbero garantire che l'accesso aperto alle pubblicazioni derivanti da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici sia concesso non appena possibile, "
preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (
al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane)".
L'articolo 1, co. 1, lett. a), modifica il co. 2 dell'art. 4 del D.L. 91/2013. In particolare:
In tal modo, si opera un allineamento ai tempi indicati dalle Raccomandazioni europee.
L'articolo 1, co. 1, lett. b), dispone la Nullità dei contratti che ostacolano l'accesso apertonullità di qualsiasi forma contrattuale che possa impedire, di fatto, l'accesso aperto ai risultati delle ricerche scientifiche. In particolare, introducendo a tal fine il co. 2-ter nello stesso art. 4 del D.L. 91/2013, stabilisce che è nullo il contratto di edizione:
In base all'
art. 118 della
L. 633/1941, per
contratto di edizione si intende il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno.
L'
art. 119 stabilisce, tra l'altro, che il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto. Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.
L'articolo 1, co. 1, lett. c), prevede l'istituzione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, di una Istituzione della Commissione per la divulgazione dell'informazione scientificaCommissione per la divulgazione dell'informazione scientifica, con il compito di individuare le migliori forme di diffusione dell'informazione culturale scientifica attraverso i canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Stabilisce, inoltre, che le trasmissioni relative all'informazione culturale e scientifica devono essere previste all'interno del contratto nazionale di servizio stipulato con la RAI Radiotelevisione italiana Spa. A tali fini, introduce il co. 3-bis nel medesimo art. 4 del D.L. 91/2013.
L'ultimo
affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale alla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, per una durata decennale a decorrere dal 30 aprile 2017, è stato operato – ai sensi dell'
art. 49 del d.lgs. 177/2005 – con
DPCM 28 aprile 2017.
In base all'
art. 45 del d.lgs. 177/2005, la concessionaria svolge il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sulla base di un
contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri (oltre che di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali), e rinnovato ogni cinque anni.
Qui il testo del contratto di servizio per il periodo 2018-2022.
Qui la pagina dedicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico.
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Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge è corredata di relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeLa proposta di legge modifica disposizioni normative primarie. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteNel quadro delineato dalla Costituzione – che ha affidato la "ricerca scientifica e tecnologica" alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma) – la Corte costituzionale ha affermato innanzitutto che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 della Costituzione) anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni" (sentenza n. 307/2004). Inoltre, ha evidenziato che "la ricerca scientifica deve essere considerata non solo una ‘materia', ma anche un ‘valore' costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati" (sentenza n. 423/2004). |
Rispetto degli altri princìpi costituzionaliL'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. L'art. 33 dispone che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. |
Incidenza sull'ordinamento giuridicoAttribuzione di poteri normativi L'art. 1, co. 1, lett. c), attribuisce al Ministro dello sviluppo economico la competenza a istituire una Commissione per la divulgazione dell'informazione scientifica. Non è, tuttavia, specificato l'atto con cui il Ministro provvede a tale istituzione.
Collegamento con lavori legislativi in corso Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia. |
Formulazione del testoAll'articolo 1, co. 1, lett. c), le parole "il canale radiotelevisivo pubblico" dovrebbero essere sostituite con le parole "i canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale". |