Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca per il 2018
Riferimenti: SCH.DEC N.28/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 28
Data: 28/06/2018
Organi della Camera: VII Cultura


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Riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca per il 2018

28 giugno 2018
Atti del Governo n.28


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|Formulazione del testo||


Presupposti normativi

L'istituzione del Fondo e i soggetti destinatari

 

Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MIUR (FOE) è stato istituito dal d.lgs. 204/1998 – recante disposizioni per il L'istituzione del FOEcoordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica – il cui art. 1 ha stabilito, anzitutto, che il Governo, nel (ora) Documento di economia e finanza – DEF, determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali.

Sulla base degli indirizzi citati, nonché di altri elementi – risoluzioni parlamentari di approvazione del DEF, direttive del Presidente del Consiglio, proposte delle amministrazioni statali – è predisposto, approvato e aggiornato annualmente dal CIPE (le cui funzioni in materia sono coordinate dal MIUR) il Programma nazionale per la ricerca, che definisce gli obiettivi generali e le modalità di realizzazione degli interventi.

 

Il DEF 2018 ( Doc. LVII n. 1) sottolinea che i conti tendenziali degli enti di ricerca sono stati elaborati sia sulla IL DEF 2018 base delle disposizioni recate dall'art. 1, co. 747-749, della L. 208/2015 – che hanno confermato le dinamiche di crescita annuale del fabbisogno finanziario e dell'indebitamento netto di tale comparto di spesa già previste per gli esercizi precedenti (art. 1, co. 637, 638, 639 e 642 della L. 296/2006) –, sia sulla crescita effettiva del fabbisogno realizzato nel corso degli anni precedenti dai principali enti pubblici di ricerca (CNR, INFN, ASI, ENEA, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e INGV), soggetti alla regola del fabbisogno.
In particolare, il co. 747 dell'art. 1 della L. 208/2015 ha disposto, confermando l'applicabilità dell'art. 1, co. 638 e 642, della L. 296/2006 anche per il triennio 2016-2018, che gli stessi enti devono garantire (evidentemente, in fase gestionale) che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ogni anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 4% annuo, e che tale fabbisogno è (altresì) incrementato degli oneri contrattuali del personale, limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
Il co. 749, novellando, l'art. 1, co. 639, della medesima L. 296/2006, ha disposto che il fabbisogno programmato di ciascuno degli stessi enti è determinato annualmente dal MEF (evidentemente, in fase programmatoria) nella misura inferiore fra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del 4%. Ha, altresì, disposto che non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale: a) i pagamenti derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi e delle attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano, nei limiti dei finanziamenti concessi; b) i pagamenti dell'ASI relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo" ai sensi della L. 10/2001 e dell'art. 15, co. 2, del d.lgs. 128/2003; c) i pagamenti del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Elettra Sincrotrone di Trieste.
Nel Programma nazionale di riforma 2018, che costituisce la Parte III del DEF, si conferma l'obiettivo italiano di raggiungere, nel 2020, un livello di investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo pari all' 1,53% del PIL, a fronte di un valore registrato per il 2016, pari all'1,29% (al di sotto anche della media dell'UE, pari al 2,0%).
 
Il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 è stato approvato dal CIPE il 1 maggio 2016, in Il PNR 2015-2020 coerenza con quanto stabilito dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), presentata dall'Italia nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020.
Esso è basato su sei programmi di intervento: Internazionalizzazione, Capitale umano, Programma nazionale infrastrutture, Cooperazione pubblico privato e ricerca industriale, Efficacia e qualità della spesa, Programma per il Mezzogiorno.
In particolare, individua 12 aree di specializzazione suddivise in 4 gruppi, in funzione della presenza di caratteristiche comuni, per ciascuno dei quali individua strumenti di sostegno e sviluppo differenziati. Nello specifico, sono considerate prioritarie le aree Aerospazio, Agrifood, Fabbrica Intelligente, Salute; ad alto potenziale, le aree Blue Growth, Chimica Verde, Design Creatività Made in Italy, Cultural Heritage; in transizione, le aree Smart Communities, Tecnologie per gli Ambienti di Vita; consolidate, le aree Energia, Mobilità e Trasporti.
Evidenzia, altresì, che le aree così definite compongono in un quadro coerente le scelte strategiche compiute a livello europeo – soprattutto con il programma quadro Horizon 2020 – con le politiche di intervento definite a livello nazionale e regionale. Più specificamente, sottolinea che "Nella pratica, si sta facendo riferimento alle quindici priorità di H2020, mediate ed interpretate attraverso il criterio delle priorità nazionali e regionali".

 L'art. 7 del medesimo d.lgs. 204/1998 ha previsto, I soggetti cui il FOE è destinatoquindi, che, a partire dal 1° gennaio 1999, dovevano essere determinati con un'unica autorizzazione di spesa e affluire ad un unico Fondo, denominato Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), finanziato dall'attuale MIUR e istituito nel relativo stato di previsione, gli stanziamenti da destinare, ai sensi di varie disposizioni legislative, a:

  • Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
  • Agenzia spaziale italiana (ASI);
  • Osservatorio geofisico sperimentale (di Trieste). Successivamente, l'art. 7 del d.lgs. 381/1999 ha disposto che esso mutava la denominazione in Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS;
  • enti di ricerca già confluiti in un unico capitolo ai sensi dell'art. 1, co. 40-44, della L. 549/1995 e finanziati dal Ministero, ossia, Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli e Istituto nazionale di geofisica. Quest'ultimo è poi confluito, in base all'art. 1 del d.lgs. 381/1999, nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV;
  • Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM). Esso è poi confluito nel CNR ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 127/2003.

 

Ha, altresì, previsto che allo stesso Fondo dovessero affluire i contributi che sarebbero stati stabiliti per legge in relazione alle attività, oltre che dello stesso INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, di:

 

  • Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);
  • Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA).

In base al D.I. 30 settembre 2010 – con il quale sono stati rideterminati, tra l'altro, i soggetti incaricati dell'attuazione del PNRA, in particolare affidando al CNR, ai sensi dell'art. 9, punto 2), del d.lgs. 213/2009, le attività di programmazione scientifica e di coordinamento (art. 3), le risorse destinate al Programma sono attualmente assegnate allo stesso CNR, nell'ambito del FOE (art. 7).

In base allo stesso art. 7, il CNR provvede ad erogare quota parte del finanziamento all'ENEA per la gestione delle campagne in Antartide;
  • Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Quest'ultimo è stato poi dapprima trasformato in Istituto nazionale della Montagna e, quindi, soppresso dall'art. 1, co. 1280, della L. 296/2006, che ha contestualmente previsto il trasferimento delle relative funzioni all'Ente italiano Montagna, a sua volta soppresso dall'art. 7, co. 19, del D.L. 78/2010  (L. 122/2010).

 

Con successivi interventi, sono stati inclusi fra i destinatari del FOE anche altri enti. Si tratta, in particolare, di:

  • Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (art. 9, co. 3, lett. g), del d.lgs. 381/1999);
  • Istituto nazionale di alta matematica - INDAM (art. 10, co. 1, lett. g), del d.lgs. 381/1999);
  • Istituto italiano di studi germanici (art. 4, co. 5, del d.lgs. 419/1999).
    L'Istituto è stato poi qualificato ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale, dall'art. 1-quinquies del D.L. 250/2005 (L. 27/2006);
  • Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi (art. 1, co. 5, della L. 62/1999);
  • Istituto nazionale di astrofisica – INAF (art. 16, co. 1, lett. a), del d.lgs. 138/2003);
  • Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM (art. 15, co. 1, lett. a), del d.lgs. 38/2004);
  • Sincrotrone di Trieste Spa, con riferimento al quale l'art. 2, co. 2, del D.L. 7/2005 (L. 43/2005) ha disposto che, per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento era integrato, dal 2005, con un importo annuo pari a € 14 mln, a valere sul FOE, con erogazione diretta;
  • Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa (INDIRE) e Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) (anch'essi enti di ricerca vigilati dal MIUR), con riferimento ai quali l'art. 19, co. 3, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha disposto che, a decorrere dal 2013, le risorse derivanti dagli interventi di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica (recati dal medesimo art. 19) confluiscono sul FOE per essere destinate al funzionamento dei due enti.

 

Per completezza, si ricorda che ulteriori 0,5 mln annui del FOE erano stati destinati dall' art. 60, co. 3, del D.L. 69/2013 ( L. 98/2013) all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Tuttavia, dal 2017, le risorse destinate all'ANVUR hanno un'autonoma evidenza nello stato di previsione del MIUR, essendo allocate sul cap. 1688.

 

Il principio relativo alla confluenza su un unico Fondo delle autorizzazioni di spesa relative agli enti di ricerca vigilati dal MIUR – dettato, come si è visto, dall'art. 7 del d.lgs. 204/1998 – è stato, nel tempo, superato. Come, infatti, si vedrà infra, per specifiche autorizzazioni di spesa relative a singoli enti sono stati istituiti appositi capitoli.

 

L'ammontare del Fondo

 

L'art. 7 del d.lgs. 204/1998 aveva stabilito che l'ammontare del FOE doveva essere determinato in tab. C della legge di stabilità.

Attualmente – a seguito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009) operata con L. 163/2016, in base alla quale i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, articolata in due L'andamento del FOE negli ultimi annisezioni –, l'ammontare del FOE è stabilito direttamente dalla sezione II della legge di bilancio ed è allocato sul cap. 7236 dello stato di previsione del MIUR.

Di seguito si riporta l'andamento delle risorse del FOE dal 2010 al 2018.

 

(milioni di euro)

anno 2010 (rendiconto)

1.769,0

anno 2011 (rendiconto)

1.794,2

anno 2012 (rendiconto)

1.794,6

anno 2013 (rendiconto)

1.768,5

anno 2014 (rendiconto)

1.754,8

anno 2015 (rendiconto)

1.721,3

anno 2016 (rendiconto)

1.713,8

anno 2017 (assestamento)

1.677,5

anno 2018 (bilancio)

1.697,3

 

 

Le principali disposizioni di riduzione e incremento del Fondo
 
Negli ultimi anni, varie previsioni normative hanno previsto riduzioni del FOE, altre hanno previsto aumenti per specifiche finalizzazioni.
Gli effetti di tali disposizioni sono stati ricompresi dai già citati documenti di bilancio.
 
Riduzioni del FOE
 
L' art. 8, co. 4-bis, del D.L. 95/2012 ( L. 135/2012), ha previsto una riduzione del FOE, per un importo pari ad € 51,2 mln, a decorrere dal 2013.
 
L' art. 1, co. 343 e 344, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha, invece, previsto una riduzione del FOE per € 42,9 mln nel 2015 e per € 43 mln dal 2016.
In particolare, il co. 343 aveva previsto l'adozione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto interministeriale al fine di rideterminare i compensi dei componenti degli organi, consentendo il conseguimento di risparmi lordi di spesa per € 916.000 nel 2015 ed € 1 mln dal 2016. Al riguardo, nella premessa del DM 10 agosto 2015, n. 599, con il quale era stato operato il riparto del FOE per il 2015, si evidenziava che gli effetti del co. 343 citato "sono contenuti nelle assegnazioni ordinarie del presente decreto nelle more del perfezionamento del decreto". Il decreto non risulterebbe tuttavia intervenuto.
Il co. 344 ha previsto l'adozione, sempre entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto ministeriale con indirizzi per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi, prevedendo, in relazione a ciò, la riduzione del  medesimo Fondo di € 42 mln dal 2015. E' stato, conseguentemente, adottato il DM 22 aprile 2015, n. 240.
 
Successivamente, l' art. 1, co. 374, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha ridotto l'autorizzazione di spesa relativa al FOE di € 4 mln, a decorrere dal 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente.
 
Ancora in seguito, l' art. 3, co. 2, del D.L. 42/2016 ( L. 89/2016) ha disposto che al contributo previsto dall'art. 2, pari (allora) a € 3 mln annui a decorrere dal 2016, destinato alla stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) – di cui all'art. 31- bis del D.L. 5/2012 ( L. 35/2012) – si provvede, per ciascun anno, quanto a € 1 mln, mediante corrispondente riduzione del FOE (e quanto a € 2 mln, mediante corrispondente riduzione del Fondo di finanziamento ordinario delle università - FFO).
 
Incrementi del FOE
 
L' art. 24, co. 1, del D.L. 104/2013 ( L. 128/2013) ha autorizzato  l' assunzione nel quinquennio 2014-2018, da parte dell' INGV, di complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a € 2 mln nel 2014, € 4 mln nel 2015, € 6 mln nel 2016, € 8 mln nel 2017 e € 10 mln dal 2018.
 
L' art. 1, co. 373, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha incrementato di € 15 mln per ciascun anno del triennio 2016-2018 la dotazione del Fondo, destinando le risorse all' Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare.
 
L' art. 1, co. 247-250, della stessa L. 208/2015 ha previsto un incremento del FOE di € 8 mln per il 2016 e di € 9,5 mln dal 2017, finalizzato all' assunzione di ricercatori, disponendo che l'assegnazione delle risorse sarebbe stata effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli stessi criteri con i quali viene ripartito il FOE.
I criteri per la ripartizione delle risorse sono stati definiti con DM 26 febbraio 2016, n. 105, che, in particolare, ha disposto l'assunzione di 215 unità.
 
L' art. 1, co. 305, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto un incremento del FOE di € 25 mln dal 2018, da destinare al sostegno specifico delle " attività di ricerca a valenza internazionale".
 
L' art. 1, co. 633, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto un incremento del FOE di € 2 mln per il 2018 e di € 13,5 mln dal 2019 da destinare all'assunzione di ricercatori.
I criteri per la ripartizione delle risorse e la conseguente ripartizione sono stati stabiliti con DM 163 del 28 febbraio 2018 che, in particolare, ha disposto l'assunzione, oltre che di ricercatori – come previsto dalla legge –, anche di tecnologi, per complessive 307 unità.
 
Infine, l' art. 1, co. 632, della stessa L. 205/2017 ha previsto un incremento del FOE di € 350.000 dal 2020 ai fini della trasformazione del regime di progressione stipendiale per classi da triennale in biennale per il personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l 'INAF.

 

Le modalità di riparto del Fondo tra gli enti

 

L'art. 7 del d.lgs. 204/1998 ha disposto che il FOE è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più DM, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il MIUR può erogare acconti, calcolati sulla base delle I criteri di riparto del FOEprevisioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente.

 

Le regole per la ripartizione del FOE sono state definite, da ultimo, con il d.lgs. 218/2016 che, introducendo alcune regole comuni a 20 enti pubblici di ricerca vigilati da vari Ministeri, ha anche dettato previsioni specifiche per quelli vigilati dal MIUR, in parte superando alcune previsioni recate dal d.lgs. 213/2009, con cui era stato operato un riordino degli stessi enti.

In particolare, in base al combinato disposto dell'art. 5, co. 1 e dell'art. 6, co. 2, del d.lgs. 218/2016, il MIUR tiene conto, ai fini della ripartizione del FOE, della programmazione strategica preventiva (di cui all'art. 5 del d.lgs. 213/2009), della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR: effettuata, ogni 5 anni, dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca - ANVUR), nonché dei Piani triennali di attività (di cui al già citato art. 5 del d.lgs. 213/2009 e all'art. 7 del d.lgs. 218/2016).

 

L' art. 5 del d.lgs. 213/2009 dispone che, in conformità alle linee guida enunciate nel Programma nazionale della ricerca, i consigli di amministrazione dei singoli enti vigilati dal MIUR, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal MIUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.
A sua volta, l' art. 7 del d.lgs. 218/2016 dispone che (tutti) gli enti di ricerca, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel PNR, tenuto conto, fra l'altro, delle linee di indirizzo del Ministro vigilante, adottano un PTA, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 9. Il PTA è approvato dal Ministero vigilante entro 60 giorni dalla ricezione (decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato).

 

Le quote del FOE assegnate per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per le stesse, possono essere destinate ad altre attività o ad altri progetti, previa autorizzazione del MIUR (art. 5, co. 2, del d.lgs. 218/2016).

 

Qui il quadro dei decreti di riparto dal 2001 al 2015 pubblicato sul sito del MIUR. Per il 2016 il riparto è stato operato con DM 8 agosto 2016 n. 631.

 

Da ultimo, il riparto per il 2017 è stato effettuato con il DM 8 agosto 2017, n. 608, il cui art. 2 ha stabilito che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione per il 2018 e 2019, avrebbero potuto considerare quale riferimento il 100% dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria, salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica. Aveva, altresì, previsto che il decreto per il riparto 2018 sarebbe stato trasmesso alle Commissioni parlamentari entro il 30 aprile 2018.

 

Le risorse del Fondo destinate al finanziamento premiale

 

L'art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016 ha innovato la disciplina in materia di finanziamento premiale, disponendo che il MIUR promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei PTA e di specifici programmi e progetti proposti dai medesimi enti, e stabilendo che, in via sperimentale, per il solo 2017, erano stanziati € 68 mln (a valere sulle risorse del FOE) da destinare a tali finalità. Tali somme sono state allocate sul cap. 7237 dello stato di previsione del MIUR.

Conseguentemente, l'art. 20, co. 1, ha abrogato l' art. 4 del d.lgs. 213/2009, che, fra l'altro, aveva disposto che una quota non inferiore al 7% del FOE e soggetta ad incrementi annuali – cd. quota premiale – doveva essere ripartita sulla base dei risultati della VQR e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti, secondo criteri disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

I criteri per l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento premiale per il 2017 (oltre che delle risorse premiali per l'anno 2016, che sarebbero dovute essere ripartite secondo i criteri definiti con il DM 2527 del 26 settembre 2017), sono stati definiti, da ultimo, dall'art. 1, co. 647 e 648, della L. 205/2017, che, nello specifico, ha previsto che:

  • il 70% doveva essere attribuito in proporzione all'ultima assegnazione effettuata in base alla VQR, quale disposta con il decreto di riparto della quota premiale 2015 (DM 27 ottobre 2017, n. 850);
  • il 30% doveva essere attribuito in proporzione alla quota (ordinaria) del FOE 2017 attribuita a ciascun ente con DM 8 agosto 2017, n. 608.

 

Tali previsioni hanno superato anche quanto disposto dall' art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016, che aveva previsto che le modalità di assegnazione delle risorse per il finanziamento premiale 2017 dovevano essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne doveva fissare anche criteri, modalità e termini.
Peraltro, lo schema di decreto ministeriale trasmesso alla Camera, a titolo informativo, l'11 ottobre 2017 non prendeva a riferimento né i PTA, né specifici programmi e progetti presentati dagli enti (come previsto dallo stesso art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016), ma si basava essenzialmente sui risultati della VQR, mutuando i criteri stabiliti per il riparto della quota premiale 2016 ( DM 2527 del 26 settembre 2017).

 

Le risorse premiali per il 2016 e il 2017 sono state quindi ripartite con DM 5 febbraio 2018, n. 92.

 


Contenuto

Premessa

 

Lo schema di decreto è composto di 2 articoli e 16 tabelle – che ne fanno parte integrante –, che riepilogano le previsioni di assegnazione ordinarie e non ordinarie complessive (tab. 1, peraltro non esplicitamente così denominata), nonché il dettaglio e le specifiche delle assegnazioni non ordinarie per tipologia di finalità (tab. 2, 3 e 4) e per singolo ente (tab. 5-16).

 

Lo schema è, inoltre, corredato di relazione illustrativa.

 

Le risorse disponibili

 

L'art. 1 reca la ripartizione del FondoLe risorse 2018 ordinario per il 2018, per un importo complessivo pari a € 1.698.929.808.

Come evidenziato dal co. 1, le risorse, allocate, come già detto, sul cap. 7236 dello stato di previsione del MIUR, risultano dalla somma di € 1.697.347.760, disponibili per il 2018 in base al DM 28 dicembre 2017, di ripartizione in capitoli, e di 1.582.048, stanziati dai già citati decreti di riparto del FOE 2016 e 2017 (DM 631/2016 e DM 608/2017) per assunzioni per chiamata diretta, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 213/2009 e dell'art. 1, co. 3, lett. h), del DM 10 agosto 2015, n. 599 - con il quale è stato ripartito il FOE 2015 - da corrispondere a conclusione delle procedure assunzionali. Si tratta di risorse accantonate, in quanto non utilizzate, che sono ripartite ora tra gli enti rispecchiando sostanzialmente – tranne che per CNR (leggermente in negativo), INGV e ASI (leggermente in positivo) – le percentuali relative alle assegnazioni ordinarie. In base alla premessa dello schema, esse sono comunque destinate a finalità assunzionali.

 

In base all' art. 13 del d.lgs. 213/2009, gli enti di ricerca vigilati dal MIUR potevano assumere per chiamata diretta, con contratti a tempo indeterminato, nei limiti del 3% dell'organico e delle disponibilità di bilancio, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica, che si fossero distinti per merito eccezionale o che avessero conseguito riconoscimenti scientifici di livello internazionale. I contratti erano subordinati al nulla osta del Ministro, sulla base del parere favorevole del Comitato di esperti per la politica della ricerca ( CEPR).
Il citato art. 1, co. 3, lett. h), del DM 599/2015, assegnando a tale finalità € 791.024 per il 2015, ha disposto che, nel caso in cui nel corso dell'esercizio 2015 tale importo non fosse stato utilizzato, totalmente o parzialmente, la residua somma sarebbe stata accantonata per la medesima destinazione nell'esercizio 2016, o ripartita in proporzione fra gli enti solo dopo 18 mesi dall'emanazione del regolamento ministeriale che doveva definire le modalità di assegnazione.
Queste ultime, in realtà, sono poi state definite (invece che con un regolamento ministeriale) con DM 12 maggio 2016 n. 305.
La medesima cifra di € 791.024 è stata poi assegnata, per il 2016, dall'art. 1, co. 4, lett. f), del DM 631/2016 e, per il 2017, dall'art. 1, co. 4, lett. d), del DM 608/2017. Entrambe le disposizioni hanno previsto (unicamente) che, nel caso di mancato utilizzo delle risorse nel corso dell'esercizio indicato, le stesse sarebbero state accantonate per la medesima destinazione nell'esercizio successivo (dunque, rispettivamente, nel 2017 e nel 2018).
A seguito della mancata conclusione delle procedure assunzionali, le risorse stanziate per il 2015 sono state ripartite proporzionalmente con D.D.G. 20 novembre 2017, prot. 3266.
 
Per completezza si ricorda, peraltro, che una nuova disciplina delle chiamate dirette, applicabile a 20 enti di ricerca pubblici (nonché ad INAIL e ANPAL, limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferiti ai medesimi in virtù di disposizioni legislative), è poi stata introdotta con l' art. 16 del d.lgs. 218/2016, che ha previsto la possibilità di assunzioni con contratto a tempo indeterminato per chiamata diretta di ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, che si sono distinti per merito eccezionale o che sono stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
Tali assunzioni sono effettuate, previa valutazione del merito eccezionale da parte di apposite commissioni e previo nulla osta del Ministro vigilante, nell'ambito del 5% dell'organico dei ricercatori e dei tecnologi e nel limite del numero di assunzioni effettuate nel medesimo anno per concorso, a condizione che a ciò siano destinate entrate ulteriori e apposite, che possono provenire anche, annualmente, dai Ministeri vigilanti.
Gli enti devono comunque dimostrare di non aver superato il limite per l'indicatore di spese per il personale.

 

Nell'ambito dell'importo indicato, le assegnazioni complessive ai 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR – al netto degli importi destinati a società Sincrotrone di Trieste, INDIRE e INVALSI – ammontano, come indicato dal co. 2, a € 1.669,9 mln. Rispetto al 2017 (€ 1.580,4 mln), si registra un incremento del 5,7%.

 

Le assegnazioni ai 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR

 

I contributi ai 12 enti di ricerca vigilati sono determinati come somma di due addendi, Il riparto 2018ossia assegnazioni ordinarie e altre assegnazioni.

 

Al riguardo, si rappresenta, preliminarmente, una discrasia fra i dati esposti, da un lato, nella tab. 1 – che, come si è già detto, fa parte integrante del decreto e che, in base all'art. 2, costituisce la base di riferimento per l'assegnazione ordinaria da prendere a riferimento per l'elaborazione dei bilanci di previsione 2019 e 2020 – e, dall'altro, nell'art. 1, co. 2, nelle tab. da 5 a 16 (anch'esse facenti parte integrante del decreto), nonché nelle due elaborazioni riassuntive presenti dopo la tab. 1.

Infatti, nella tab. 1, le assegnazioni relative alle risorse provenienti dagli esercizi 2016 e 2017 e destinate a fini assunzionali, ora ripartite tra gli enti in misura (tendenzialmente) proporzionale, hanno un'evidenza autonoma rispetto alle assegnazioni ordinarie, contrariamente a quanto viene indicato nell'art. 1, co. 2, e nelle tab. da 5 a 16, nell'ambito dei quali l'importo delle assegnazioni ordinarie comprende anche tali risorse (al pari di quanto viene esposto nelle elaborazioni riassuntive presenti dopo la tab. 1).

Anche la relazione illustrativa specifica che le stesse risorse fanno parte dell'assegnazione ordinaria.

In ragione della rilevanza che la questione assume per gli enti, sembrerebbe necessario procedere ad un allineamento.

 

Al riguardo, si ricorda che, mentre nel DM 599/2015, recante il riparto del FOE per il 2015, si esplicitava che le risorse assegnate per il 2015 per le assunzioni per chiamata diretta costituivano parte delle assegnazioni ordinarie, nei DM 631/2016 e 608/2017 le stesse risorse sono state indicate separatamente dalle assegnazioni ordinarie (invece, la VII Commissione della Camera, nel parere del 3 agosto 2016 sullo schema di riparto per il 2016 – Atto n. 319 –, aveva formulato la condizione che fosse indicato esplicitamente che la quota destinata alle chiamate dirette faceva parte dell'assegnazione ordinaria).

 

Una ulteriore discrasia si riscontra fra l'art. 1, co. 2, lett. e), e la tab. 1 da un lato, e la tab. 9 dall'altro, per quanto riguarda l'importo di € 10 mln stanziato, come già detto, a decorrere dal 2018, dall'art. 24, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) per la copertura degli oneri relativi all'assunzione, da parte dell'INGV, di 200 unità complessive di personale.

Infatti, nell'art. 1, co. 2, lett. e), e nella tab. 1, detto importo è considerato fra le assegnazioni ordinarie. Nella tab. 9, invece, lo stesso è considerato quale "assegnazione straordinaria".

Anche in tal caso, per la ragione sopra esposta, sembrerebbe necessario procedere ad un allineamento.

Al riguardo, si ricorda che, nel riparto relativo al 2017, le corrispondenti somme non rientravano nell'assegnazione ordinaria.

 

Per semplicità espositiva, si evidenzia sin da subito che, nel prosieguo del presente dossier, saranno considerati gli importi derivanti dall'art. 1, co. 2, e dalle tab. da 5 a 8 e da 10 a 16 (evidentemente, tali importi sarebbero diversi ove le assegnazioni derivanti dai riparti 2016 e 2017, nonché, limitatamente all'INGV, ex art. 24, co. 1, del D.L. 104/2013, non facessero parte delle assegnazioni ordinarie).

 

In particolare, in base all'art. 1, co. 2, e alle tab. da 5 a 8 e da 10 a 16, il totale delle assegnazioni ordinarie ammonta a € 1.080,1 mln e costituisce il 64,7% dell'importo complessivamente destinato ai 12 enti e il 107,7% del totale dell'assegnazione ordinaria 2017 (con percentuali differenti a seconda degli enti, come evidenziato nel prospetto allegato al presente dossier, da un minimo del 104,9% per il CNR a un massimo del 125,3% per l'INGV).

 

Il riparto delle assegnazioni ordinarie per il 2018 include – oltre alle somme già stanziate dai DM 631/2016 e 608/2017 per le chiamate dirette e agli importi destinati all'INGV ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D.L. 104/2013 – anche:

 

  • € 9,5 mln stanziati, a decorrere dal 2017, dall'art. 1, co. 247-250 della L. 208/2015, per l'assunzione di ricercatori, ripartiti secondo i criteri definiti con il già citato DM 105/2016;
  • € 2 mln stanziati allo stesso fine, per il 2018, dall'art. 1, co. 633, della L. 205/2017, già ripartiti con il citato DM 163/2018 (ma evidentemente non assegnati);
  • € 68 mln che, come chiarito per le vie brevi dal MIUR, sono ripartiti secondo i criteri per l'assegnazione della quota premiale 2017 di cui al già citato DM 5 febbraio 2018, n. 92, adottato in attuazione dell'art. 1, co. 647, della L. 205/2017.

Al riguardo, la relazione illustrativa ricorda che la legge di bilancio per il 2018 non ha previsto nessuno stanziamento specifico per il cap. 7237, destinato al finanziamento premiale.

Sembrerebbe opportuno esplicitare nella premessa del decreto il meccanismo di assegnazione dei citati € 68 mln e se tali importi sono ripartiti con finalità premiali.

 

Conclusivamente, dunque, al riparto della quota delle assegnazioni ordinarie del FOE 2018 concorrono criteri ulteriori rispetto a quelli indicati dall'art. 7 del d.lgs. 218/2016.

 

Gli altri contributi, per un totale complessivo di € 589,8 mln (pari al 35,3% dell'importo complessivamente destinato ai 12 enti), sono costituiti:

 - dalle somme per attività di ricerca a valenza internazionale, per un importo complessivo di € 530,2 mln. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 2 dello schema.

   Al riguardo, il co. 5 dell'art. 1 dispone che le rispettive assegnazioni possono essere erogate anche in anticipo rispetto all'emanazione del decreto in esame, previa motivata richiesta da parte degli enti;

- dalle somme per il finanziamento di progettualità di carattere straordinario, per un totale complessivo di 35,6 mln. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 3 dello schema;

- dalle somme per progetti bandiera e progetti di interesse, per un totale di € 24 mln. Le specifiche dell'unico progetto bandiera finanziato, Cosmo Skymed – individuato dal Programma nazionale per la ricerca 2011-2013 –, sono riportate nella tab. 4 dello schema.

 

Gli importi complessivi da assegnare a ciascun ente, suddivisi per assegnazioni ordinarie, progetti bandiera, attività di ricerca a valenza internazionale, progettualità di carattere straordinario, e totale, sono riportati nelle lettere da a) a l) del co. 2 dell'art. 1. Il dettaglio della ripartizione delle somme originariamente stanziate dai DM 631/2016 e 608/2017 per le chiamate dirette e delle assegnazioni non ordinarie è riportato nelle tab. da 2 a 16.

 

In particolare:

 

  • al CNR (tab. 5) è destinata un'assegnazione totale di € 594,5 mln, di cui € 534,6 mln quale assegnazione ordinaria, che – come evidenzia la premessa dello schema – comprende € 2,6 mln in favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
    Al riguardo, si ricorda che, a differenza degli anni scorsi, la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) non ha esplicitamente previsto tale assegnazione. La medesima premessa dello schema sottolinea che si procede in tal senso in continuità con quanto disposto con il DM 608/2017.

 

  • All'Agenzia spaziale italiana (ASI) (tab. 6) è destinata un'assegnazione totale di € 542,3 mln, di cui € 88,0 mln quale assegnazione ordinaria.

 

  • All'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (tab. 7) è destinata un'assegnazione totale di € 282,5 mln, di cui € 250,5 mln quale assegnazione ordinaria.

 

  • All'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (tab. 8) è destinata un'assegnazione totale di € 99,5 mln, di cui € 84,1 mln quale assegnazione ordinaria.

 

  • All'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) (tab. 9) è destinata un'assegnazione totale di € 64,4 mln, di cui € 60,7 mln quale assegnazione ordinaria.
Per completezza, si ricorda che l'art. 1, co. 1110 e 1111, della L. 205/2017 ha attribuito all'INGV € 5 mln annui dal 2018 per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano. Le risorse sono allocate sul cap. 7736 dello stato di previsione del MIUR.

 

  • All'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) (tab. 10) è destinata un'assegnazione totale di € 21,3 mln, di cui € 20,0 quale assegnazione ordinaria.

 

  • All'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) (tab. 11) è destinata un'assegnazione totale di € 18,6 mln, di cui € 14,4 mln quale assegnazione ordinaria.
Per completezza, si ricorda che l' art. 1, co. 649, della L. 205/2017 ha assegnato all'OGS un finanziamento di € 12 mln per il 2018 per l'acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base antartica. Le risorse sono allocate sul cap. 7636 dello stato di previsione del MIUR.

 

  • Alla stazione zoologica "Anton Dohrn" (tab. 12) è destinata un'assegnazione totale di € 13,9 mln, di cui € 12,9 mln quale assegnazione ordinaria.
Per completezza, si ricorda che l' art. 1, co. 1157, della L. 205/2017 ha autorizzato la spesa di € 2 mln per il 2019 a favore dell'Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine-Stazione zoologica Anton Dohrn al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione. Le risorse sono allocate sul cap. 7337 dello stato di previsione del MIUR.

 

  • Al Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (tab. 13) è destinata un'assegnazione totale di € 26,5 mln, di cui € 8,7 mln quale assegnazione ordinaria.

 

  • All'Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (INDAM) (tab. 14) è destinata un'assegnazione totale di € 2,9 mln, di cui € 2,5 mln quale assegnazione ordinaria.

 

  • Al Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi (tab. 15) sono destinati € 2,3 mln quale assegnazione ordinaria.

 

  • All'Istituto italiano di studi germanici (tab. 16) sono destinati € 1,3 mln quale assegnazione ordinaria.

 

La relazione illustrativa dello schema evidenzia che, come negli anni precedenti, si è ritenuto di non operare le riduzioni delle assegnazioni ad alcuni enti di ricerca previste dall'art. 51, co. 9, della L. 449/1997 a favore del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, in considerazione della minore disponibilità di risorse e al fine di destinare risorse ai progetti straordinari, bandiera e di interesse.

 

Il co. 3 dell'art. 1 dispone che i contributi per la partecipazione degli enti di ricerca finanziati dal MIUR a consorzi per un'infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium ERIC) (di cui al regolamento (CE) n. 723/2009) – ovvero ai progetti realizzati dalla stessa infrastruttura – costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci degli stessi ERIC.

In particolare, precisa che ciò vale per la partecipazione attraverso:

  • contributi in natura (in-kind);
  • contributi a valere sul FOE (come determinati nella tabella relativa alle attività di ricerca a valenza internazionale).
Al riguardo, la premessa dello schema evidenzia che la partecipazione del Governo italiano agli ERIC avviene attraverso gli enti e le istituzioni di ricerca afferenti al MIUR, i quali assumono la qualifica di representing entity e che i finanziamenti, nella forma di contributi in-kind o contributi finanziari da parte di tali representing entity, sono assicurati agli enti e istituzioni di ricerca che vi partecipano anche attraverso i relativi contributi annuali a valere sul FOE, oltre ad eventuali altre fonti di copertura.

 

Le ulteriori assegnazioni

 

Il co. 4 dell'art. 1 concerne le ulteriori assegnazioni previste a livello legislativo. Si tratta, in particolare, di:

  • € 14,0 mln alla società Sincrotrone di Trieste;
Per completezza, si ricorda che ulteriori risorse destinate alla società Sincrotrone di Trieste sono allocate sul cap. 1678/pg. 2 dello stato di previsione del MIUR ( art. 2, co. 11, del D.L. 547/1994- L. 644/1994);
  • € 9,6 mln per il funzionamento dell'INDIRE;
  • € 5,4 mln per il funzionamento dell'INVALSI.
Per completezza, si ricorda che, al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole, previsto dal regolamento di cui al DPR 80/2013, l'art. 1, co. 144, della L. 107/2015 ha autorizzato la spesa di € 8 mln per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a favore dell'INVALSI. La spesa è destinata prioritariamente alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali, all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.
Successivamente, l'art. 27, co. 4, del d.lgs. 62/2017 ha autorizzato la spesa, a favore dell'INVALSI, di € 1,1 mln per il 2017, € 3,5 mln per il 2018 e € 4,1 annui dal 2019 per le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti nella scuola primaria, le prove nazionali sugli apprendimenti nella scuola secondaria di primo grado e le prove scritte a carattere nazionale nella scuola secondaria di secondo grado.
Tali somme sono allocate sul cap. 7436 dello stato di previsione del MIUR.

 

Le indicazioni per gli anni successivi

 

L'art. 2, co. 1, reca – come Indicazioni 2019 e 2020già accennato – le indicazioni per il 2019 e il 2020. In particolare, per tali anni stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100% dell'assegnazione  ordinaria stabilita per il 2018 indicata nella tab. 1, fatte salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica.

 

Il co. 2 reca disposizioni specifiche per l'ASI, sempre ai fini della elaborazione dei bilanci di previsione per il 2019 e il 2020, relativamente alle assegnazioni per le "Attività di ricerca a valenza internazionale, riferite alla contribuzione  annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA). Dispone, infatti, che per tali assegnazioni l'ASI potrà considerare il 100% della quota assegnata nel 2018, salvo eventuali riduzioni derivanti dai programmi di collaborazione o da disposizioni normative e di riduzione del FOE.

 

Il co. 3 dispone che le assegnazioni (e le correlate motivazioni) saranno pubblicate sul sito del MIUR, mentre il co. 4 prevede che all'assunzione dei relativi impegni di spesa si provvederà con decreti dirigenziali.

 

Nel prospetto allegato si dà conto della ripartizione del Fondo nell'esercizio 2017, a confronto con le risorse di cui si propone l'assegnazione per il 2018 (come risultanti dall'art. 1, co. 2, e dalle tab. da 5 a 8 e da 10 a 16), con riferimento alla quale è presente anche il dettaglio della ripartizione dei contributi straordinari.


Formulazione del testo

Occorre nominare la tabella 1.