Riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca per il 2018 28 giugno 2018 |
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Presupposti normativi|Contenuto|Formulazione del testo|| |
Presupposti normativiL'istituzione del Fondo e i soggetti destinatari
Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MIUR (FOE) è stato istituito dal d.lgs. 204/1998 – recante disposizioni per il L'istituzione del FOEcoordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica – il cui art. 1 ha stabilito, anzitutto, che il Governo, nel (ora) Documento di economia e finanza – DEF, determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali. Sulla base degli indirizzi citati, nonché di altri elementi – risoluzioni parlamentari di approvazione del DEF, direttive del Presidente del Consiglio, proposte delle amministrazioni statali – è predisposto, approvato e aggiornato annualmente dal CIPE (le cui funzioni in materia sono coordinate dal MIUR) il Programma nazionale per la ricerca, che definisce gli obiettivi generali e le modalità di realizzazione degli interventi.
L'art. 7 del medesimo d.lgs. 204/1998 ha previsto, I soggetti cui il FOE è destinatoquindi, che, a partire dal 1° gennaio 1999, dovevano essere determinati con un'unica autorizzazione di spesa e affluire ad un unico Fondo, denominato Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), finanziato dall'attuale MIUR e istituito nel relativo stato di previsione, gli stanziamenti da destinare, ai sensi di varie disposizioni legislative, a:
Ha, altresì, previsto che allo stesso Fondo dovessero affluire i contributi che sarebbero stati stabiliti per legge in relazione alle attività, oltre che dello stesso INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, di:
In base al D.I. 30 settembre 2010 – con il quale sono stati rideterminati, tra l'altro, i soggetti incaricati dell'attuazione del PNRA, in particolare affidando al CNR, ai sensi dell'art. 9, punto 2), del d.lgs. 213/2009, le attività di programmazione scientifica e di coordinamento (art. 3), le risorse destinate al Programma sono attualmente assegnate allo stesso CNR, nell'ambito del FOE (art. 7).
In base allo stesso art. 7, il CNR provvede ad erogare quota parte del finanziamento all'ENEA per la gestione delle campagne in Antartide;
Con successivi interventi, sono stati inclusi fra i destinatari del FOE anche altri enti. Si tratta, in particolare, di:
Per completezza, si ricorda che ulteriori 0,5 mln annui del FOE erano stati destinati dall'
art. 60, co. 3, del D.L. 69/2013 (
L. 98/2013) all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Tuttavia, dal 2017, le risorse destinate all'ANVUR hanno un'autonoma evidenza nello stato di previsione del MIUR, essendo allocate sul cap. 1688.
Il principio relativo alla confluenza su un unico Fondo delle autorizzazioni di spesa relative agli enti di ricerca vigilati dal MIUR – dettato, come si è visto, dall'art. 7 del d.lgs. 204/1998 – è stato, nel tempo, superato. Come, infatti, si vedrà infra, per specifiche autorizzazioni di spesa relative a singoli enti sono stati istituiti appositi capitoli.
L'ammontare del Fondo
L'art. 7 del d.lgs. 204/1998 aveva stabilito che l'ammontare del FOE doveva essere determinato in tab. C della legge di stabilità. Attualmente – a seguito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009) operata con L. 163/2016, in base alla quale i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, articolata in due L'andamento del FOE negli ultimi annisezioni –, l'ammontare del FOE è stabilito direttamente dalla sezione II della legge di bilancio ed è allocato sul cap. 7236 dello stato di previsione del MIUR.
Di seguito si riporta l'andamento delle risorse del FOE dal 2010 al 2018.
(milioni di euro)
Le modalità di riparto del Fondo tra gli enti
L'art. 7 del d.lgs. 204/1998 ha disposto che il FOE è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più DM, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il MIUR può erogare acconti, calcolati sulla base delle I criteri di riparto del FOEprevisioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente.
Le regole per la ripartizione del FOE sono state definite, da ultimo, con il d.lgs. 218/2016 che, introducendo alcune regole comuni a 20 enti pubblici di ricerca vigilati da vari Ministeri, ha anche dettato previsioni specifiche per quelli vigilati dal MIUR, in parte superando alcune previsioni recate dal d.lgs. 213/2009, con cui era stato operato un riordino degli stessi enti. In particolare, in base al combinato disposto dell'art. 5, co. 1 e dell'art. 6, co. 2, del d.lgs. 218/2016, il MIUR tiene conto, ai fini della ripartizione del FOE, della programmazione strategica preventiva (di cui all'art. 5 del d.lgs. 213/2009), della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR: effettuata, ogni 5 anni, dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca - ANVUR), nonché dei Piani triennali di attività (di cui al già citato art. 5 del d.lgs. 213/2009 e all'art. 7 del d.lgs. 218/2016).
L'
art. 5 del d.lgs. 213/2009 dispone che, in conformità alle linee guida enunciate nel Programma nazionale della ricerca, i consigli di amministrazione dei singoli enti vigilati dal MIUR, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un
piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elaborano un
documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal MIUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.
A sua volta, l'
art. 7 del d.lgs. 218/2016 dispone che (tutti) gli enti di ricerca, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel PNR, tenuto conto, fra l'altro, delle linee di indirizzo del Ministro vigilante, adottano un
PTA, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la
consistenza e le
variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 9. Il PTA è approvato dal Ministero vigilante entro 60 giorni dalla ricezione (decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato).
Le quote del FOE assegnate per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per le stesse, possono essere destinate ad altre attività o ad altri progetti, previa autorizzazione del MIUR (art. 5, co. 2, del d.lgs. 218/2016).
Qui il quadro dei decreti di riparto dal 2001 al 2015 pubblicato sul sito del MIUR. Per il 2016 il riparto è stato operato con
DM 8 agosto 2016 n. 631.
Da ultimo, il riparto per il 2017 è stato effettuato con il DM 8 agosto 2017, n. 608, il cui art. 2 ha stabilito che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione per il 2018 e 2019, avrebbero potuto considerare quale riferimento il 100% dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria, salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica. Aveva, altresì, previsto che il decreto per il riparto 2018 sarebbe stato trasmesso alle Commissioni parlamentari entro il 30 aprile 2018.
Le risorse del Fondo destinate al finanziamento premiale
L'art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016 ha innovato la disciplina in materia di finanziamento premiale, disponendo che il MIUR promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei PTA e di specifici programmi e progetti proposti dai medesimi enti, e stabilendo che, in via sperimentale, per il solo 2017, erano stanziati € 68 mln (a valere sulle risorse del FOE) da destinare a tali finalità. Tali somme sono state allocate sul cap. 7237 dello stato di previsione del MIUR.
Conseguentemente, l'art. 20, co. 1, ha abrogato l'
art. 4 del d.lgs. 213/2009, che, fra l'altro, aveva disposto che una quota non inferiore al 7% del FOE e soggetta ad incrementi annuali – cd.
quota premiale – doveva essere ripartita sulla base dei risultati della VQR e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti, secondo criteri disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
I criteri per l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento premiale per il 2017 (oltre che delle risorse premiali per l'anno 2016, che sarebbero dovute essere ripartite secondo i criteri definiti con il DM 2527 del 26 settembre 2017), sono stati definiti, da ultimo, dall'art. 1, co. 647 e 648, della L. 205/2017, che, nello specifico, ha previsto che:
Tali previsioni hanno superato anche quanto disposto dall'
art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016, che aveva previsto che le modalità di assegnazione delle risorse per il finanziamento premiale 2017 dovevano essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne doveva fissare anche criteri, modalità e termini.
Peraltro, lo
schema di decreto ministeriale trasmesso alla Camera, a titolo informativo, l'11 ottobre 2017 non prendeva a riferimento né i PTA, né specifici programmi e progetti presentati dagli enti (come previsto dallo stesso
art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016), ma si basava essenzialmente sui risultati della VQR, mutuando i criteri stabiliti per il riparto della quota premiale 2016 (
DM 2527 del 26 settembre 2017).
Le risorse premiali per il 2016 e il 2017 sono state quindi ripartite con DM 5 febbraio 2018, n. 92.
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ContenutoPremessa
Lo schema di decreto è composto di 2 articoli e 16 tabelle – che ne fanno parte integrante –, che riepilogano le previsioni di assegnazione ordinarie e non ordinarie complessive (tab. 1, peraltro non esplicitamente così denominata), nonché il dettaglio e le specifiche delle assegnazioni non ordinarie per tipologia di finalità (tab. 2, 3 e 4) e per singolo ente (tab. 5-16).
Lo schema è, inoltre, corredato di relazione illustrativa.
Le risorse disponibili
L'art. 1 reca la ripartizione del FondoLe risorse 2018 ordinario per il 2018, per un importo complessivo pari a € 1.698.929.808. Come evidenziato dal co. 1, le risorse, allocate, come già detto, sul cap. 7236 dello stato di previsione del MIUR, risultano dalla somma di € 1.697.347.760, disponibili per il 2018 in base al DM 28 dicembre 2017, di ripartizione in capitoli, e di € 1.582.048, stanziati dai già citati decreti di riparto del FOE 2016 e 2017 (DM 631/2016 e DM 608/2017) per assunzioni per chiamata diretta, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 213/2009 e dell'art. 1, co. 3, lett. h), del DM 10 agosto 2015, n. 599 - con il quale è stato ripartito il FOE 2015 - da corrispondere a conclusione delle procedure assunzionali. Si tratta di risorse accantonate, in quanto non utilizzate, che sono ripartite ora tra gli enti rispecchiando sostanzialmente – tranne che per CNR (leggermente in negativo), INGV e ASI (leggermente in positivo) – le percentuali relative alle assegnazioni ordinarie. In base alla premessa dello schema, esse sono comunque destinate a finalità assunzionali.
In base all'
art. 13 del
d.lgs. 213/2009, gli enti di ricerca vigilati dal MIUR potevano assumere per
chiamata diretta, con
contratti a tempo indeterminato,
nei limiti del 3% dell'organico e delle disponibilità di bilancio,
ricercatori o tecnologi italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica, che si fossero distinti per merito eccezionale o che avessero conseguito riconoscimenti scientifici di livello internazionale. I contratti erano subordinati al nulla osta del Ministro, sulla base del parere favorevole del Comitato di esperti per la politica della ricerca (
CEPR).
Il citato art. 1, co. 3, lett.
h), del
DM 599/2015, assegnando a tale finalità € 791.024 per il 2015, ha disposto che, nel caso in cui nel corso dell'esercizio 2015 tale importo non fosse stato utilizzato, totalmente o parzialmente, la residua somma sarebbe stata accantonata per la medesima destinazione nell'esercizio 2016, o
ripartita in proporzione fra gli enti solo dopo 18 mesi dall'emanazione del regolamento ministeriale che doveva definire le modalità di assegnazione.
Queste ultime, in realtà, sono poi state definite (invece che con un regolamento ministeriale) con
DM 12 maggio 2016 n. 305.
La medesima cifra di € 791.024 è stata poi assegnata, per il 2016, dall'art. 1, co. 4, lett.
f), del DM 631/2016 e, per il 2017, dall'art. 1, co. 4, lett.
d), del DM 608/2017. Entrambe le disposizioni hanno previsto (unicamente) che, nel caso di mancato utilizzo delle risorse nel corso dell'esercizio indicato, le stesse sarebbero state accantonate per la medesima destinazione nell'esercizio successivo (dunque, rispettivamente, nel 2017 e nel 2018).
A seguito della mancata conclusione delle procedure assunzionali, le risorse stanziate per il 2015 sono state ripartite proporzionalmente con
D.D.G. 20 novembre 2017, prot. 3266.
Per completezza si ricorda, peraltro, che una nuova disciplina delle chiamate dirette, applicabile a 20 enti di ricerca pubblici (nonché ad INAIL e ANPAL, limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferiti ai medesimi in virtù di disposizioni legislative), è poi stata introdotta con l'
art. 16 del
d.lgs. 218/2016, che ha previsto la possibilità di assunzioni con contratto a tempo indeterminato per chiamata diretta di ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, che si sono distinti per merito eccezionale o che sono stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
Tali assunzioni sono effettuate,
previa valutazione del merito eccezionale da parte di apposite commissioni e previo nulla osta del Ministro vigilante,
nell'ambito del 5% dell'organico
dei ricercatori e dei tecnologi e nel limite del numero di assunzioni effettuate nel medesimo anno per concorso, a condizione che a ciò siano destinate entrate ulteriori e apposite, che possono provenire anche, annualmente, dai Ministeri vigilanti.
Gli enti devono comunque dimostrare di non aver superato il limite per l'indicatore di spese per il personale.
Nell'ambito dell'importo indicato, le assegnazioni complessive ai 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR – al netto degli importi destinati a società Sincrotrone di Trieste, INDIRE e INVALSI – ammontano, come indicato dal co. 2, a € 1.669,9 mln. Rispetto al 2017 (€ 1.580,4 mln), si registra un incremento del 5,7%.
Le assegnazioni ai 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR
I contributi ai 12 enti di ricerca vigilati sono determinati come somma di due addendi, Il riparto 2018ossia assegnazioni ordinarie e altre assegnazioni.
Al riguardo, si rappresenta, preliminarmente, una discrasia fra i dati esposti, da un lato, nella tab. 1 – che, come si è già detto, fa parte integrante del decreto e che, in base all'art. 2, costituisce la base di riferimento per l'assegnazione ordinaria da prendere a riferimento per l'elaborazione dei bilanci di previsione 2019 e 2020 – e, dall'altro, nell'art. 1, co. 2, nelle tab. da 5 a 16 (anch'esse facenti parte integrante del decreto), nonché nelle due elaborazioni riassuntive presenti dopo la tab. 1. Infatti, nella tab. 1, le assegnazioni relative alle risorse provenienti dagli esercizi 2016 e 2017 e destinate a fini assunzionali, ora ripartite tra gli enti in misura (tendenzialmente) proporzionale, hanno un'evidenza autonoma rispetto alle assegnazioni ordinarie, contrariamente a quanto viene indicato nell'art. 1, co. 2, e nelle tab. da 5 a 16, nell'ambito dei quali l'importo delle assegnazioni ordinarie comprende anche tali risorse (al pari di quanto viene esposto nelle elaborazioni riassuntive presenti dopo la tab. 1). Anche la relazione illustrativa specifica che le stesse risorse fanno parte dell'assegnazione ordinaria. In ragione della rilevanza che la questione assume per gli enti, sembrerebbe necessario procedere ad un allineamento.
Al riguardo, si ricorda che, mentre nel DM 599/2015, recante il riparto del FOE per il 2015, si esplicitava che le risorse assegnate per il 2015 per le assunzioni per chiamata diretta costituivano parte delle assegnazioni ordinarie, nei DM 631/2016 e 608/2017 le stesse risorse sono state indicate separatamente dalle assegnazioni ordinarie (invece, la VII Commissione della Camera, nel
parere del 3 agosto 2016 sullo schema di riparto per il 2016 – Atto n. 319 –, aveva formulato la condizione che fosse indicato esplicitamente che la quota destinata alle chiamate dirette faceva parte dell'assegnazione ordinaria).
Una ulteriore discrasia si riscontra fra l'art. 1, co. 2, lett. e), e la tab. 1 da un lato, e la tab. 9 dall'altro, per quanto riguarda l'importo di € 10 mln stanziato, come già detto, a decorrere dal 2018, dall'art. 24, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) per la copertura degli oneri relativi all'assunzione, da parte dell'INGV, di 200 unità complessive di personale. Infatti, nell'art. 1, co. 2, lett. e), e nella tab. 1, detto importo è considerato fra le assegnazioni ordinarie. Nella tab. 9, invece, lo stesso è considerato quale "assegnazione straordinaria". Anche in tal caso, per la ragione sopra esposta, sembrerebbe necessario procedere ad un allineamento.
Al riguardo, si ricorda che, nel riparto relativo al
2017, le corrispondenti somme
non rientravano nell'assegnazione ordinaria.
Per semplicità espositiva, si evidenzia sin da subito che, nel prosieguo del presente dossier, saranno considerati gli importi derivanti dall'art. 1, co. 2, e dalle tab. da 5 a 8 e da 10 a 16 (evidentemente, tali importi sarebbero diversi ove le assegnazioni derivanti dai riparti 2016 e 2017, nonché, limitatamente all'INGV, ex art. 24, co. 1, del D.L. 104/2013, non facessero parte delle assegnazioni ordinarie).
In particolare, in base all'art. 1, co. 2, e alle tab. da 5 a 8 e da 10 a 16, il totale delle assegnazioni ordinarie ammonta a € 1.080,1 mln e costituisce il 64,7% dell'importo complessivamente destinato ai 12 enti e il 107,7% del totale dell'assegnazione ordinaria 2017 (con percentuali differenti a seconda degli enti, come evidenziato nel prospetto allegato al presente dossier, da un minimo del 104,9% per il CNR a un massimo del 125,3% per l'INGV).
Il riparto delle assegnazioni ordinarie per il 2018 include – oltre alle somme già stanziate dai DM 631/2016 e 608/2017 per le chiamate dirette e agli importi destinati all'INGV ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D.L. 104/2013 – anche:
Al riguardo, la relazione illustrativa ricorda che la legge di bilancio per il 2018 non ha previsto nessuno stanziamento specifico per il cap. 7237, destinato al finanziamento premiale. Sembrerebbe opportuno esplicitare nella premessa del decreto il meccanismo di assegnazione dei citati € 68 mln e se tali importi sono ripartiti con finalità premiali.
Conclusivamente, dunque, al riparto della quota delle assegnazioni ordinarie del FOE 2018 concorrono criteri ulteriori rispetto a quelli indicati dall'art. 7 del d.lgs. 218/2016.
Gli altri contributi, per un totale complessivo di € 589,8 mln (pari al 35,3% dell'importo complessivamente destinato ai 12 enti), sono costituiti: - dalle somme per attività di ricerca a valenza internazionale, per un importo complessivo di € 530,2 mln. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 2 dello schema. Al riguardo, il co. 5 dell'art. 1 dispone che le rispettive assegnazioni possono essere erogate anche in anticipo rispetto all'emanazione del decreto in esame, previa motivata richiesta da parte degli enti; - dalle somme per il finanziamento di progettualità di carattere straordinario, per un totale complessivo di € 35,6 mln. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 3 dello schema; - dalle somme per progetti bandiera e progetti di interesse, per un totale di € 24 mln. Le specifiche dell'unico progetto bandiera finanziato, Cosmo Skymed – individuato dal Programma nazionale per la ricerca 2011-2013 –, sono riportate nella tab. 4 dello schema. Gli importi complessivi da assegnare a ciascun ente, suddivisi per assegnazioni ordinarie, progetti bandiera, attività di ricerca a valenza internazionale, progettualità di carattere straordinario, e totale, sono riportati nelle lettere da a) a l) del co. 2 dell'art. 1. Il dettaglio della ripartizione delle somme originariamente stanziate dai DM 631/2016 e 608/2017 per le chiamate dirette e delle assegnazioni non ordinarie è riportato nelle tab. da 2 a 16.
In particolare:
Per completezza, si ricorda che l'art. 1, co. 1110 e 1111, della
L. 205/2017 ha attribuito all'INGV € 5 mln annui dal 2018 per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano. Le risorse sono allocate sul cap. 7736 dello stato di previsione del MIUR.
Per completezza, si ricorda che l'
art. 1, co. 649, della L. 205/2017 ha assegnato all'OGS un finanziamento di € 12 mln per il 2018 per l'acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base antartica. Le risorse sono allocate sul cap. 7636 dello stato di previsione del MIUR.
Per completezza, si ricorda che l'
art. 1, co. 1157, della L. 205/2017 ha autorizzato la spesa di € 2 mln per il 2019 a favore dell'Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine-Stazione zoologica Anton Dohrn al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione. Le risorse sono allocate sul cap. 7337 dello stato di previsione del MIUR.
La relazione illustrativa dello schema evidenzia che, come negli anni precedenti, si è ritenuto di non operare le riduzioni delle assegnazioni ad alcuni enti di ricerca previste dall'art. 51, co. 9, della L. 449/1997 a favore del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, in considerazione della minore disponibilità di risorse e al fine di destinare risorse ai progetti straordinari, bandiera e di interesse.
Il co. 3 dell'art. 1 dispone che i contributi per la partecipazione degli enti di ricerca finanziati dal MIUR a consorzi per un'infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium ERIC) (di cui al regolamento (CE) n. 723/2009) – ovvero ai progetti realizzati dalla stessa infrastruttura – costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci degli stessi ERIC. In particolare, precisa che ciò vale per la partecipazione attraverso:
Al riguardo, la premessa dello schema evidenzia che la partecipazione del Governo italiano agli ERIC avviene attraverso gli enti e le istituzioni di ricerca afferenti al MIUR, i quali assumono la qualifica di
representing entity e che i finanziamenti, nella forma di contributi
in-kind o contributi finanziari da parte di tali
representing entity, sono assicurati agli enti e istituzioni di ricerca che vi partecipano anche attraverso i relativi contributi annuali a valere sul FOE, oltre ad eventuali altre fonti di copertura.
Le ulteriori assegnazioni
Il co. 4 dell'art. 1 concerne le ulteriori assegnazioni previste a livello legislativo. Si tratta, in particolare, di:
Per completezza, si ricorda che ulteriori risorse destinate alla società Sincrotrone di Trieste sono allocate sul cap. 1678/pg. 2 dello stato di previsione del MIUR (
art. 2, co. 11, del D.L. 547/1994-
L. 644/1994);
Per completezza, si ricorda che, al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole, previsto dal regolamento di cui al DPR 80/2013, l'art. 1, co. 144, della
L. 107/2015 ha autorizzato la spesa di € 8 mln per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a favore dell'INVALSI. La spesa è destinata prioritariamente alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali, all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.
Successivamente, l'art. 27, co. 4, del
d.lgs. 62/2017 ha autorizzato la spesa, a favore dell'INVALSI, di € 1,1 mln per il 2017, € 3,5 mln per il 2018 e € 4,1 annui dal 2019 per le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti nella scuola primaria, le prove nazionali sugli apprendimenti nella scuola secondaria di primo grado e le prove scritte a carattere nazionale nella scuola secondaria di secondo grado.
Tali somme sono allocate sul cap. 7436 dello stato di previsione del MIUR.
Le indicazioni per gli anni successivi
L'art. 2, co. 1, reca – come Indicazioni 2019 e 2020già accennato – le indicazioni per il 2019 e il 2020. In particolare, per tali anni stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100% dell'assegnazione ordinaria stabilita per il 2018 indicata nella tab. 1, fatte salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
Il co. 2 reca disposizioni specifiche per l'ASI, sempre ai fini della elaborazione dei bilanci di previsione per il 2019 e il 2020, relativamente alle assegnazioni per le "Attività di ricerca a valenza internazionale, riferite alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA). Dispone, infatti, che per tali assegnazioni l'ASI potrà considerare il 100% della quota assegnata nel 2018, salvo eventuali riduzioni derivanti dai programmi di collaborazione o da disposizioni normative e di riduzione del FOE.
Il co. 3 dispone che le assegnazioni (e le correlate motivazioni) saranno pubblicate sul sito del MIUR, mentre il co. 4 prevede che all'assunzione dei relativi impegni di spesa si provvederà con decreti dirigenziali.
Nel prospetto allegato si dà conto della ripartizione del Fondo nell'esercizio 2017, a confronto con le risorse di cui si propone l'assegnazione per il 2018 (come risultanti dall'art. 1, co. 2, e dalle tab. da 5 a 8 e da 10 a 16), con riferimento alla quale è presente anche il dettaglio della ripartizione dei contributi straordinari. |
Formulazione del testoOccorre nominare la tabella 1. |