Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | Ricognizione degli assetti organizzativi delle principali società a partecipazione pubblica n. 42 - XVIII Luglio 2021 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 42 |
Data: | 19/07/2021 |
Organi della Camera: | Assemblea |
Camera dei deputati
XVIII LEGISLATURA
Ricognizione degli assetti organizzativi
delle principali società a partecipazione pubblica
Luglio 2021
Indice
1. Il controllo pubblico sulle società partecipate dallo Stato e il loro monitoraggio 1
3. Aggiornamenti sull’attuazione della normativa in materia di equilibrio di genere negli organi delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni 24
Dopo un lungo periodo durante il quale il sistema economico italiano è stato caratterizzato da una massiccia presenza dei soggetti pubblici - in particolare dello Stato - nell’economia, negli anni Ottanta e nel corso degli anni Novanta sono state effettuate vaste operazioni di privatizzazione. La normativa relativa alle privatizzazioni ha lasciato peraltro indeterminato il problema delle modalità di esercizio del controllo pubblico sull’attività delle società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici rimaste sotto l’effettivo controllo dello Stato. In questo silenzio della normativa è venuto meno anche il controllo parlamentare. Le nomine dei presidenti e vicepresidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali erano, infatti, soggette alla disciplina prevista dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, che per prima aveva introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo di un parere parlamentare preventivo in ordine a nomine o proposte di nomina di competenza del Governo, affidandolo a una Commissione bicamerale, la Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali. La Commissione bicamerale era altresì competente a esprimere un parere preventivo sui programmi pluriennali d’intervento delle imprese a partecipazione statale, oltre al controllo sull’attuazione di tali programmi, sull’ingresso di imprese a partecipazione statale in nuovi settori produttivi, sull’acquisizione di imprese e sugli smobilizzi (articolo 13 della legge n. 675 del 1977).
Tale disciplina speciale per le partecipazioni statali fu mantenuta anche dopo l’approvazione della successiva legge di carattere generale 24 gennaio 1978, n. 14, recante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”, definiti come “istituti e (…) enti pubblici anche economici”, in base alla quale le proposte di nomina di presidenti e di vicepresidenti di enti pubblici sono trasmesse dal Governo alle Camere per l’espressione del parere parlamentare (articolo 1 della legge n. 14 del 1978), mentre, sempre con riferimento ai medesimi enti, per le nomine dei componenti dei consigli di amministrazione o dei commissari straordinari è prevista la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta legge n. 14 del 1978).
Venuti meno gli enti di gestione delle partecipazioni statali, la disciplina generale di cui alla legge n. 14 del 1978 è stata ritenuta non applicabile alle società di diritto comune derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici, con il conseguente venir meno di ogni tipo di controllo parlamentare. A fronte dell’affievolimento delle funzioni parlamentari di controllo - indirizzo sulle società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni, è da notare che la Corte dei conti reputò, in relazione ai profili del controllo di sua competenza, che il semplice passaggio dalla forma giuridica dell’ente pubblico a quella della società di diritto comune non potesse essere considerato elemento sufficiente a escludere che le nuove società ricadessero nella sfera di controllo della magistratura contabile, riaffermando la propria competenza a esercitare il controllo nei confronti delle società derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali sulle quali lo Stato eserciti la propria influenza dominante.
Attualmente il Ministero dell’economia e delle finanze esercita, tramite proprie partecipazioni esclusive o prevalenti, anche quando inferiori al 50 per cento, il controllo su di un gruppo rilevante di società, o perché caratterizzate dallo svolgimento di attività a carattere prevalentemente pubblicistico (es. Consip e Invitalia), o perché derivanti da enti o altri organismi fornitori di servizi pubblici trasformati in società per azioni (es. Ferrovie dello Stato, Poste italiane, Ipzs, ecc.) o, infine, perché svolgono attività in settori ritenuti strategici (es. Eni, Enel e Leonardo).
Lo sviluppo di una specifica Banca dati informatizzata, aggiornata periodicamente, permette attualmente al Servizio per il Controllo parlamentare di svolgere un monitoraggio costante del settore e di fornire notizie dettagliate in ordine alle suddette società.
Tale monitoraggio, che comprendeva inizialmente (marzo 2010) per ciascuna delle società di primo livello le società partecipate con una quota di capitale superiore o uguale al 45 per cento, era stato successivamente esteso alle società partecipate con una quota superiore o uguale al 30 per cento del capitale, quota che realizzava una potenziale situazione di controllo ai sensi della normativa allora vigente, corrispondendo tale percentuale alla soglia alla quale si determinava di norma, con riferimento alle società quotate, l’obbligo di Opa totalitaria.
A seguito dell’entrata in vigore del regolamento di attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120 (vedasi infra, Paragrafo 3), che prevede il rispetto delle cosiddette “quote di genere” nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, è altresì disponibile, per ciascuna società, la percentuale del genere meno rappresentato.
L’allegato 2 riporta altresì, con riferimento alle società partecipate dal Mef, l’indicazione dei dati relativi al rispetto della normativa in materia delle quote di genere (cfr. infra Paragrafo 3). Parimenti l’allegato 6 riporta dati analoghi con riferimento alle società partecipate dagli altri Ministeri.
Il testo originario del comma 7 dell’articolo 106 precisava che le disposizioni del medesimo articolo erano applicabili alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.
Si segnala che alla data del 30 giugno 2021 Anpal Servizi S.p.a. risulta ancora controllata da Anpal. Conseguentemente la suddetta società non è riportata negli allegati del presente dossier.
L’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, autorizza la costituzione della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. - partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti (successivamente ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna - per realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026.
Si segnala nuovamente, come avvenuto in precedenza (cfr. n. 38 - Luglio 2020, n. 39 - Ottobre 2020, n. 40 - Gennaio 2021 e n. 41 - Aprile 2021 della presente pubblicazione) che la società alla data del 30 giugno 2021 non risulta ancora riportata nella Banca dati Cciaa. Conseguentemente di essa non si dà conto negli allegati del presente dossier.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, la platea delle società di primo livello partecipate direttamente dal Mef è quindi pari a 32, risultando invariata rispetto al precedente numero del presente dossier (cfr. Allegato 1).
Si segnala inoltre che la quota di partecipazione del Mef in Mefop - Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione S.p.a. si riduce, secondo le risultanze dalla Banca dati Cciaa, dal 59,05 per cento (31 marzo 2021) al 57,70 per cento (30 giugno 2021).
Si segnala inoltre che il 28 maggio 2021 la Banca dati Cciaa ha registrato la modifica della ragione sociale di Istituto Luce-Cinecittà che è divenuta S.p.a. in luogo di S.r.l..
Si segnala infine che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 maggio 2021, sono state dettate disposizioni relative al fondo destinato affidato a Cassa depositi e prestiti - Cdp S.p.a.. In particolare il decreto dispone che, a titolo di apporto al patrimonio destinato, possano essere assegnati a Cassa depositi e prestiti S.p.a., in nome e per conto del patrimonio destinato medesimo, titoli di Stato emessi con appositi decreti del Dipartimento del Tesoro nel limite massimo di 44 miliardi di euro (articolo 1). Ai fini della dotazione iniziale sono assegnati a titolo di apporto titoli di Stato per un controvalore di tre miliardi di euro, dei quali il Dipartimento del Tesoro dispone l’emissione entro quindici giorni lavorativi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto e la conseguente assegnazione (articolo 3).
Si ricorda che l’articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, autorizza Cdp S.p.a. a costituire - nell’ambito delle iniziative volte a fronteggiare l’emergenza economica determinata dal Covid 19 - un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il patrimonio destinato può essere articolato in comparti ed essere finanziato mediante l'emissione, a valere sul patrimonio destinato o su singoli comparti del medesimo, di titoli obbligazionari o di altri strumenti finanziari di debito, muniti di garanzia statale.
Il 6 maggio 2021 l’assemblea di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato la costituzione del Patrimonio Rilancio. La misura è rivolta alle imprese italiane con fatturato superiore a 50 milioni di euro, che potranno rafforzare la propria struttura patrimoniale grazie a un portafoglio di interventi, con limitati impatti sulla governance, quali strumenti ibridi di patrimonializzazione e aumenti di capitale.
Il 6 aprile 2021 Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. ha acquisito il 35 per cento di Italian cool design S.r.l.. La società, costituita il 17 marzo 2021, ha un capitale sociale di 157.143 euro, dispone di un consiglio di amministrazione composto da tre membri e ha per oggetto sociale la concessione di finanziamenti, l’incasso, il pagamento e il trasferimento di fondi, la trasmissione o l’esecuzione di ordini di pagamento, nonché la compensazione di debiti e crediti.
Il 30 aprile 2021 Eni S.p.a. ha reso noto che il proprio consiglio di amministrazione, riunitosi il giorno precedente, ha approvato l'avvio di un progetto strategico volto a definire il piano industriale e finanziario del nuovo veicolo societario che nascerà dall’unione delle attività retail e energia rinnovabile, denominato Eni gas e luce e renewables. Nel corso del 2022 saranno valutate, subordinatamente alle condizioni di mercato, molteplici opzioni per la miglior valorizzazione di questa società, comprese la quotazione in borsa tramite un'offerta pubblica iniziale (Ipo), oppure la cessione o lo scambio di una quota di minoranza. Si segnala che alla data di chiusura del presente dossier la nuova società non risulta ancora nella Banca dati Cciaa.
Il 4 maggio 2021 la Banca dati Cciaa ha registrato la riduzione dal 75 al 70 per cento della quota del capitale sociale di Sennder Italia S.r.l. di proprietà di Poste italiane S.p.a..
Il 6 maggio 2021 la Banca dati Cciaa riporta la nuova società PSIA S.r.l., costituita il 30 aprile 2021 e sottoposta al controllo totalitario di Poste italiane S.p.a.. La società è guidata da un amministratore unico, è dotata di un capitale sociale di 10.000 euro e ha per oggetto sociale la detenzione e la gestione di partecipazioni.
Si ricorda che l’11 gennaio 2021 Poste italiane S.p.a. ha sottoscritto con Bnl S.p.a., gruppo Bnp Paribas, un accordo quadro vincolante per rafforzare la partnership nella cessione del quinto dello stipendio o della pensione (c.d.“Crediti Cq”), che prevede l’acquisizione da parte di Poste italiane di una partecipazione azionaria pari al 40 per cento del capitale sociale di Bnl Finance S.p.a., società controllata dalla suddetta banca, leader nella cessione del quinto e nella delegazione di pagamento, con oltre 230 mila clienti e un portafoglio crediti pari a oltre 2,8 miliardi di euro a fine 2020. L’ingresso di Poste Italiane nel capitale di Bnl Finance avverrà successivamente alla scissione, da parte della stessa in favore della controllante Bnl, delle attività fuori perimetro, costituite principalmente da circa 2 miliardi di euro di crediti. L’operazione è soggetta all’autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza e il closing è previsto entro la fine del primo semestre del 2021. Si segnala, come già avvenuto in occasione della precedente pubblicazione (n. 41 - Aprile 2021) che alla data di chiusura del presente dossier nella Banca dati Cciaa la società Bnl Finance S.p.a. risulta ancora integralmente controllata da Bnl S.p.a.. Conseguentemente di essa non si dà conto nei relativi allegati di questa pubblicazione concernenti Poste italiane S.p.a..
●gli enti che godono di contribuzione periodica a carico dello Stato e gli enti che si finanziano con imposte, contributi, tasse che sono autorizzati a imporre o che siano a essi devolute (articolo 2). I rappresentanti dei collegi sindacali e/o di revisione degli enti sono tenuti a fornire alla Corte ogni informazione utile ai fini dell’espletamento del suo controllo;
●gli enti che godono di un apporto al patrimonio in capitale, servizi, beni ovvero mediante concessione di garanzia. In questo caso, è previsto specificamente che il controllo sia esercitato da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione (articolo 12);
●le società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni, fino a quando permanga la partecipazione maggioritaria dello Stato o degli altri pubblici poteri al capitale sociale (sentenza della Corte costituzionale 28 dicembre 1993, n. 466 - cfr. supra, Paragrafo 1).
Al riguardo si segnala che nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 sono pervenute alla Camera le seguenti relazioni concernenti il controllo su società direttamente partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, presentate dalla Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958:
●Amco - Asset management company S.p.a. per l’esercizio 2019 (Doc. XV, n. 407, annuncio all’Assemblea del 20 aprile 2021);
●Sogesid S.p.a. per l’esercizio 2019 (Doc. XV, n. 416, annuncio all’Assemblea del 25 maggio 2021);
●Consip S.p.a. per l’esercizio 2019 (Doc. XV, n. 417, annuncio all’Assemblea del 27 maggio 2021);
●Mefop - Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione S.p.a. per l’esercizio 2019 (Doc. XV, n. 420, annuncio all’Assemblea del 7 giugno 2021);
●Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. per l’esercizio 2019 (Doc. XV, n. 427, annuncio all’Assemblea del 25 giugno 2021).
È pervenuta inoltre la relazione relativa a Ales - Arte lavoro e servizi S.p.a. per l’esercizio 2019 (Doc. XV, n. 409, annuncio all’Assemblea del 4 maggio 2021), società interamente partecipata dal Ministero della Cultura, nonché quella concernente Anas S.p.a. per l’esercizio 2019 (Doc. XV, n. 412, annuncio all’Assemblea del 14 maggio 2021). La società da ultimo citata, pur essendo attualmente una società di secondo livello essendo integralmente controllata da Ferrovie dello Stato S.p.a. dal 2018, è oggetto di una autonoma relazione della Corte dei conti.
Si segnalano infine le seguenti operazioni di cessione o di acquisizione operate in Italia e all’estero, anche mediante società controllate indirettamente, da parte di società controllate dal Mef, che comunque non determinano effetti sul perimetro delle società oggetto di monitoraggio.
🕮 Il 12 aprile 2021 Eni S.p.a. ha reso noto di aver acquisito, attraverso la sua controllata Eni Vietnam, da Krisenergy (Vietnam 115) Ltd., il 100 per cento di interesse nel Blocco 115/09, nel bacino del Song Hong, nell’offshore del Vietnam centrale, divenendone l’operatore. L’area contrattuale è adiacente al Blocco 114, nel quale Eni Vietnam e il suo partner Essar Exploration and Production Limited hanno recentemente annunciato la scoperta a gas e condensati di Ken Bau. La nuova area contrattuale confina inoltre con il Blocco 116, operato e detenuto al 100 per cento da Eni Vietnam. Il Blocco 115/09 copre un’area di 7.382 chilometri quadrati con profondità dell’acqua variabili tra 90 e 1.000 metri.
🕮 Il 19 aprile 2021 Eni S.p.a. ha reso noto di aver ricevuto, attraverso la sua controllata Eni Rak, l’assegnazione del Blocco 7 situato nell’onshore di Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti, con un’area di 430 chilometri quadrati. Eni Rak sarà l’operatore del Blocco con il 90 per cento di interesse partecipativo assieme alla compagnia nazionale di Ras Al Khaimah, Rak gas, con il rimanente 10 per cento.
🕮 Il 6 maggio 2021 Eni S.p.a. ha reso noto che Equinor e Vårgrønn, compagnia di energie rinnovabili fondata da HitecVision e da Eni, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la partecipazione congiunta alla procedura competitiva preannunciata dalle autorità norvegesi per lo sviluppo di impianti eolici offshore galleggianti nell’area di Utsira Nord, nella zona ovest di Utsira e Haugalandet nel Mare del Nord norvegese, una delle aree più importanti al mondo per quanto riguarda la disponibilità di risorse eoliche. Il Ministero norvegese del petrolio e dell’energia, infatti, ha identificato due aree per l’assegnazione di concessioni marine destinate allo sviluppo di rinnovabili offshore (Utsira nord and Sørlige Nordsjø II) e al momento le autorità sono impegnate nella definizione della procedura di gara.
🕮 Il 12 giugno 2021 Cdp S.p.a. ha reso noto che il consorzio formato da Cdp Equity, Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con Atlantia S.p.a. per l’acquisizione dell’88,06 per cento del pacchetto azionario di Autostrade per l’Italia S.p.a. - Aspi. L’acquisizione sarà effettuata mediante Holding Reti Autostradali S.p.a. - Hra, una nuova società di diritto italiano di proprietà (diretta o indiretta) di Cdp Equity (51 per cento), Blackstone Infrastructure Partners (24,5 per cento) e dei fondi gestiti da Macquarie Asset Management (24,5 per cento).
🕮 Il 15 giugno 2021 Eni S.p.a. ha annunciato di aver firmato con l'Egitto, l'Egyptian General Petroleum Corporation - Egpc e Lukoil un accordo per l’unione e per l’estensione al 2036, con la possibilità di ulteriore prolungamento al 2041, delle concessioni delle aree contrattuali di Meleiha e Meleiha Deep, nel deserto occidentale dell’Egitto. Eni ritiene che l’accordo assicuri condizioni contrattuali migliorative e sia capace di mobilitare considerevoli risorse in un’area altamente produttiva. La costruzione di un nuovo impianto di trattamento del gas, che sarà connesso al Western Desert Gas Complex di Alessandria d’Egitto, valorizzerà ulteriormente le riserve di gas della regione, rafforzando il ruolo di Eni come maggior produttore di gas in Egitto.
La legge 12 luglio 2011, n. 120 (cosiddetta legge Golfo-Mosca), recante “Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”, ha previsto una specifica disciplina per assicurare un maggiore equilibrio tra i generi nell’ambito delle società quotate e in quelle sottoposte a controllo pubblico. In particolare, l’articolo 1 del provvedimento ha inserito un comma 1-ter dopo il comma 1-bis dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Detto comma 1-ter stabilisce che lo statuto delle società quotate debba prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato doveva originariamente ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti e tale criterio di riparto doveva applicarsi alle società quotate per tre mandati consecutivi.
L’articolo 3 della citata legge n. 120 del 2011, rubricato “Società a controllo pubblico”, prevede poi che le disposizioni della legge si applichino anche alle società costituite in Italia, non quotate in mercati regolamentati e controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. I termini e le modalità di attuazione di tali disposizioni, in forza del comma 2 del suddetto articolo 3, sono stati definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Ciò al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate la vigilanza sull'applicazione della normativa in esame, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.
Con l’entrata in vigore, il 12 febbraio 2013, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, che reca il regolamento di attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 120 del 2011, è divenuta operativa la normativa che detta i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale, costituite in Italia e non quotate sui mercati regolamentati.
Il regolamento, in particolare, dispone che le società a controllo pubblico prevedano, nei propri statuti, che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo (un quinto, per il primo rinnovo).
Il regolamento di cui al D.P.R. n. 251 del 2012 prevede inoltre, all’articolo 2, comma 3, un meccanismo di arrotondamento qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, per cui tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. Le società pubbliche non quotate devono prevedere, altresì, le modalità di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di partecipazione del genere meno rappresentato prevista dalla normativa. La quota di partecipazione si applica anche ai sindaci supplenti, che subentrano nell'ordine atto a garantirne il rispetto, nel caso di cessazione dell’incarico di uno o più sindaci effettivi.
Sul piano della decorrenza, il regolamento prevede che l’obbligo del rispetto della quota di genere nella composizione degli organi sociali delle società pubbliche valga (anche in caso di sostituzione) per tre mandati consecutivi, a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 251 del 2012 (quindi dal 12 febbraio 2013).
In ordine alle sanzioni, si prevede una doppia diffida, ciascuna con termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il secondo termine, è prevista la decadenza degli organi. La normativa dispone che si provveda di seguito alla ricostituzione dell'organo venuto meno nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.
Sulla materia delle quote di genere è intervenuta la disposizione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Detto comma - considerato che il comma 2 del medesimo articolo dispone che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico - prevede in primo luogo che “Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno”.
Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 175 del 2016 stabilisce inoltre che, qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto debba prevedere che “la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.”.
La struttura di controllo è stata quindi individuata, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 maggio 2017, nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, denominata “valorizzazione dell’attivo e del patrimonio pubblico”. Sembra pertanto che la verifica sul rispetto delle norme in materia di parità di genere nella composizione degli organi delle società a controllo pubblico non quotate sia ora affidata al suddetto Dipartimento del Tesoro (con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2016) e al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità (riguardo alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 251 del 2012). Peraltro, le due normative sopra indicate presentano, sul piano pratico, profili di parziale coincidenza.
Inoltre si evidenzia che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, all’articolo 1, comma 302 e ss., interviene nella materia della parità di genere negli organi amministrativi delle società quotate, dettando una disciplina parzialmente diversa da quella prevista in precedenza.
Poiché la nuova formulazione del citato comma 1-ter dell’articolo 147-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998 è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, unitamente alla generalità delle norme della legge n. 160 del 2019, la nuova disciplina delle quote di genere è applicabile solo a partire dai rinnovi dei consigli di amministrazione delle società quotate effettuati dall’inizio del 2020.
Poiché la novella non modifica l’articolo 1 della legge n. 120 del 2011, ma interviene direttamente sull’articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, non sembra che essa possa determinare effetti riflessi sulla normativa di cui all’articolo 3 della legge n. 120 del 2011 e, conseguentemente, sul regolamento di cui al D.P.R. n. 251 del 2012, che trae fondamento dal medesimo articolo 3 e, mediatamente, dall’articolo 1 della medesima legge n. 120 del 2011, che è rimasto immutato nella sua formulazione originaria.
Pertanto ove il numero dei consiglieri sia pari o inferiore a cinque, le vecchie e le nuove disposizioni in ogni caso porterebbero a risultati coincidenti.
Si ricorda peraltro che l’articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 175 del 2016 ha stabilito che “L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.”. La questione di una eventuale estensione delle nuove regole anche alle società non quotate, quindi, appare di portata essenzialmente teorica in quanto le società non quotate non dovrebbero disporre, in forza alle vigenti disposizioni di legge, di consigli di amministrazione che eccedano i cinque componenti.
Ciò premesso, il monitoraggio i cui esiti sono riferiti nel presente dossier riguarda anche la verifica dell’applicazione della normativa in materia di quote di genere. Infatti, nell’ambito della consueta ricognizione svolta sui rinnovi degli organi di amministrazione delle società partecipate, il Servizio per il Controllo parlamentare, dal primo rinnovo degli organi amministrativi di queste società successivo all’approvazione del citato regolamento di cui al D.P.R. n. 251 sulle “quote di genere”, ha rilevato, per ogni singola società, la percentuale relativa alla rappresentanza di genere in tali organi.
Quanto alla novella di cui all’articolo 1, comma 302 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 sopra illustrata, si segnala che alla data del 30 giugno 2021 le società quotate comprese nel presente monitoraggio Avio, Banca Monte dei Paschi di Siena, Enav, Enel, Eni, Leonardo, Poste italiane, Rai Way e Saipem hanno ricostituito i propri organi sociali dopo il 1° gennaio 2020, effettuando cosi il primo rinnovo nella vigenza della nuova disciplina, che risulta per queste società pienamente rispettata.
TABELLA 1 Quote di genere negli organi di gestione delle società a partecipazione pubblica oggetto di monitoraggio dopo il primo, il secondo o il terzo rinnovo dall’entrata in vigore della legge 120/2011 e del D.P.R. 251/2012
(Fonte: elaborazione propria da dati resi disponibili dalle CCIAA)
Società oggetto di monitoraggio attualmente amministrate da organi nominati in sede di primo rinnovo dopo l’entrata in vigore della normativa sulle “quote di genere” |
Società oggetto di monitoraggio che hanno rispettato la quota minima di genere negli organi di gestione dopo il primo rinnovo (limite minimo di 1/5 per il genere meno rappresentato) |
Percentuale di attuazione dopo il primo rinnovo |
Società oggetto di monitoraggio attualmente amministrate da organi nominati in sede di secondo o di terzo rinnovo degli organi di gestione dopo l’entrata in vigore della normativa sulle “quote di genere” |
Società oggetto di monitoraggio che hanno rispettato la quota minima di genere negli organi di gestione dopo il secondo o il terzo rinnovo (limite minimo di 1/3 per il genere meno rappresentato) |
Percentuale di attuazione dopo il secondo o terzo rinnovo |
36 |
29 |
80,6% |
105 |
89 |
84,8% |
A titolo di confronto, si segnala che delle 23 società oggetto del presente monitoraggio amministrate da un consiglio di amministrazione che hanno effettuato rinnovi successivi al terzo, 19 presentano una percentuale di presenza del genere meno rappresentato superiore al 33 per cento, con una incidenza percentuale dell’82,6 per cento del totale.
Sempre in materia di quote di genere, si segnala che il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri aveva pubblicato il 20 ottobre 2017 i dati, aggiornati a fine settembre 2017, relativi al rispetto delle norme in materia di equilibrio di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni e all’attività di monitoraggio da esso compiuta sull’applicazione del D.P.R n. 251 del 2012.
Solo in 11 casi i termini per l’adeguamento previsti a seguito della seconda diffida erano trascorsi invano, determinando la decadenza dell’organo composto in violazione delle regole sull’equilibrio di genere. 40 procedimenti erano ancora complessivamente in itinere, alla data del 4 ottobre 2017, come evidenziato dalla Tabella 2.
TABELLA 2 Procedimenti finalizzati all’adozione del provvedimento di diffida da parte del Dipartimento per le pari opportunità (12 febbraio 2013 – 4 ottobre 2017)
(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)
II Dipartimento per le pari opportunità aveva contestualmente pubblicato ulteriori dati, frutto delle elaborazioni mensili effettuate dalla società Cerved Group, dai quali si rilevava che la percentuale delle donne che ricoprivano ruoli di vertice nelle società a partecipazione pubblica era sensibilmente aumentata in Italia nel quadriennio 2013-2017.
In particolare, a settembre 2017, le donne rappresentavano il 30,9 per cento (quasi un terzo) dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche non quotate, facendo registrare, rispetto ad aprile 2014 (prima acquisizione di dati Cerved), un incremento di 12,6 punti percentuali (dal 18,3 al 30,9 per cento). In termini numerici, le titolari d’incarico erano aumentate di 660 unità. Detto incremento si era peraltro realizzato in un contesto caratterizzato da un forte calo del numero delle società controllate da pubbliche amministrazioni, ridottosi di oltre il 20 per cento (da circa 4000 società nel 2014 a circa 3100 a settembre 2017), con una contestuale diminuzione di quasi 8 mila unità del numero dei componenti di genere maschile dei loro organi collegiali di direzione e controllo, come evidenziato nella Tabella 3.
TABELLA 3 Composizione per genere degli organi delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni (aprile 2014 – settembre 2017)
(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)
Il Dipartimento aveva segnalato, tuttavia, che il forte decremento delle posizioni ricoperte dagli uomini negli organi collegiali delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni era stato però accompagnato da un incremento delle nomine di uomini come amministratori unici. Infatti, mentre il numero di donne che ricoprivano questa carica era rimasto pressoché invariato dal 2014 (le donne risultavano circa 100 sia all’inizio sia alla fine del periodo di riferimento), nel settembre 2017 si contavano 100 amministratori unici uomini in più rispetto al 2014, anche per la maggiore incidenza di società guidate da organi monocratici, aspetto illustrato nella Tabella 4.
TABELLA 4 Numero società controllate dalla P.A. (2014 – 2017)
(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)
L’incremento delle società amministrate da un amministratore unico, passate nel periodo di riferimento dal 29 al 40 per cento del totale, aveva quindi determinato effetti anche sulle dinamiche concernenti l’equilibrio dei generi. Secondo i dati relativi all’anno 2017, nel 92 per cento dei casi l’amministratore unico risultava essere di genere maschile, come rilevato nella Tabella 5.
TABELLA 5 Amministratori unici per genere (2017)
(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)
Come sopra ricordato, l’entrata in vigore dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2016, che ha previsto anche riguardo agli amministratori unici norme in materia di equilibrio di genere, ha inciso in tale stato di cose.
In effetti i dati pubblicati dal Dipartimento, aggiornati a marzo 2019, sembrano indicare una tendenza all’aumento della percentuale di amministratori unici donna, come evidenzia la Tabella 6.
TABELLA 6 Distribuzione per tipologia di organo amministrativo e genere dei componenti (marzo 2019)
(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)
DONNE NEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DA P.A. - MARZO 2019 |
||||
ORGANO AMMINISTRATIVO |
N. società |
donne |
uomini |
% donne |
Consiglio di Amministrazione |
1789 |
2188 |
5296 |
28,5 |
Amministratore Unico |
1551 |
191 |
1360 |
12,3 |
Elaborazione Dipartimento Pari Opportunità su dati Cerved |
TABELLA 7 Prospetto riepilogativo (marzo 2019)
(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)
Nel Sud e nelle Isole la percentuale di presenza femminile nei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica continua a risultare inferiore al 20 per cento del totale, quota minima prevista (in sede di primo rinnovo degli organi) di presenza del genere meno rappresentato.
La circostanza sembra indicare che la normativa per la parità di genere non sia stata in tali ambiti territoriali oggetto di generalizzata applicazione, nel periodo preso in esame dalla suddetta relazione.
La relazione illustra quindi i dati rilevati dal Dipartimento, relativi alle comunicazioni circa la composizione degli organi sociali, effettuate dalle società ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 251 del 2012. Dette comunicazioni sono state, dal 12 febbraio 2016 al 12 febbraio 2019, n. 1119 (n. 1027 sono pervenute on line tramite la piattaforma web e 92 tramite Pec).
Da tali comunicazioni si rileva che, quanto alle società che hanno adempiuto l’obbligo, 262 hanno nominato un amministratore unico, che in 27 casi è di genere femminile. Le donne, pertanto, rappresentano il 10,3 per cento degli organi monocratici di amministrazione delle società che hanno comunicato la composizione dei loro organi. Per quanto riguarda la percentuale di donne negli organi collegiali di queste società, essa risulta pari al 35 per cento.
Nel medesimo periodo, sia a seguito delle comunicazioni on line pervenute al Dipartimento, sia per effetto delle estrazioni effettuate tramite il database fornito dalla società Cerved Group nel 2014, sono stati complessivamente avviati n. 194 procedimenti corrispondenti ad altrettanti casi di inottemperanza rispetto alle prescrizioni del D.P.R. n. 251 del 2012. Con riferimento ai predetti procedimenti, il 20 per cento delle società non in regola si è adeguato alla normativa dopo l’avvio; il 36 per cento di tali società si è adeguato dopo il primo provvedimento di diffida e il 41 per cento dopo il secondo provvedimento di diffida. Non vi è stata, da parte di tali società, alcuna contestazione in merito alla procedura adottata al riguardo. Inoltre, soltanto il 3 per cento delle suddette società sono incorse nella decadenza di cui all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 251 del 2012. La Tabella 8 ricapitola i dati testé esposti.
TABELLA 8 Prospetto riepilogativo (12 febbraio 2016 - 12 febbraio 2019)
(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)
ATTI EMANATI |
PROCEDIMENTI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA Dipartimento pari opportunità 12 febbraio 2016 - 12 febbraio 2019 |
||||
n. atti |
Percentuale società adeguate dopo l’avvio del procedimento |
Percentuale società adeguate dopo I diffida |
Percentuale società adeguate dopo II diffida |
Comunicazione decadenza organo |
|
Avvio del procedimento |
194 |
20% |
36% |
41% |
3% |
La Tabella 9 evidenzia poi l’incidenza percentuale femminile nei consigli di amministrazione e tra i sindaci effettivi e supplenti.
TABELLA 9 Percentuale di donne negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche (2016 - 2019)
(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)
La Tabella 10 confronta l’incidenza percentuale femminile nei consigli di amministrazione, nonché tra i sindaci effettivi e quelli supplenti nelle diverse aree geografiche dell’Italia. Anche tali dati evidenziano che la percentuale di donne nei consigli di amministrazione nel Sud e nelle Isole risulta ancora al di sotto della quota stabilita dalla legge.
TABELLA 10 Percentuale di donne negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche per ripartizione geografica (2019)
(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)
La Tabella 11 confronta il numero delle società pubbliche amministrate rispettivamente da amministratori unici e da consigli di amministrazione nel 2016 con gli analoghi dati registrati nel 2019.
TABELLA 11 Numero di società pubbliche guidate da amministratori unici e da consigli di amministrazione (2016-2019)
(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)
La Tabella 12 confronta le percentuali di amministratori unici suddivisi per genere rilevati rispettivamente nel 2016 e nel 2019.
TABELLA 12 Percentuale degli amministratori unici suddivisi per genere (2016-2019)
(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)
1 Tale impedimento all'esercizio della funzione di controllo si sarebbe realizzato sia mediante il mancato invito ai magistrati della Corte dei conti a partecipare alle sedute degli organi di amministrazione e revisione di tali società, sia mediante l'omesso invio dei documenti concernenti la gestione delle stesse, sia con il mancato riconoscimento, da parte del Governo, del persistente obbligo di sottoporre a controllo della Corte dei conti gli enti trasformati in società per azioni e, comunque, con la mancata ottemperanza dell'obbligo di adottare i provvedimenti necessari al ripristino di tale controllo, così come richiesto dalla Corte dei conti.
2 L’articolo 100, secondo comma, della Costituzione prescrive che: “La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.”.
3 L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.
4 L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».”. Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto, tra l’altro, l’istituzione del Ministero del turismo, mediante l’inserimento degli articoli aggiuntivi 54-bis, 54-ter e 54-quater nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5 Convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
6 La nuova formulazione dell’articolo 106 del decreto legislativo n. 58 del 1998, nel regolare l’offerta pubblica di acquisto totalitaria, prevede che: “1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.
1-bis. Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata.
1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile. […].”.
7 Si ricorda che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, all’articolo 9, comma 1, rubricato “Gestione delle partecipazioni pubbliche”, prevede che: “Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.”.
8 Alla data del 30 giugno 2021 solo società controllate dal Mef risultano avere partecipazioni pari o superiori al 25 per cento in altre società.
9 Tra le società partecipate direttamente dal Mef, Arexpò, Consap, Consip, Equitalia Giustizia, Expo 2015, Invimit Sgr, Istituto Luce-Cinecittà, Italia trasporto aereo, Mefop, PagoPa, Ram, Sogesid, Sose e Studiare Sviluppo non risultano detenere, alla data di chiusura del presente dossier, partecipazioni pari o superiori al 25 per cento in altre società con sede in Italia. Si segnala che nella Banca dati Cciaa non sono presenti informazioni relative a Stm Holding, società di cui il Mef controlla il 50 per cento del capitale sociale, in quanto la suddetta società ha sede all’estero, cosi come la sua partecipata Stmicroelectronics.
10 Per tali società il rinnovo sarebbe dovuto avvenire, sulla base delle previsioni statutarie di ciascuna società, entro centoventi o centottanta giorni dalla data di scadenza e quindi entro il 30 aprile o il 30 giugno del 2019.
11 Per queste società il rinnovo sarebbe dovuto avvenire, sulla base delle previsioni statutarie di ciascuna società, entro centoventi o centottanta giorni dalla data di scadenza e quindi entro il 30 aprile o il 30 giugno del 2020.
12 In taluni casi sono riportate più date di scadenza, qualora il singolo statuto preveda che il termine per il rinnovo degli organi sia prorogato o sia prorogabile dagli amministratori in presenza di specifiche condizioni.
13 L’articolo 106, rubricato “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”, nel testo originario prevedeva: “1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. 2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.
8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.
14 L’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, inserito dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, aveva aggiunto un periodo al comma 1 del suddetto articolo 106 che disponeva: "È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.". Tale secondo periodo del comma 1 è stato peraltro soppresso per effetto dell’articolo 3, comma 6, lett. a), del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
15 L’attuale formulazione dell’articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 dispone quindi che “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.”.
16 Tale comma disponeva: “1. Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.”.
17 Vedasi supra la nota n. 13.
18 Il comma 8 del medesimo articolo 106 chiarisce che, per quanto riguarda le società a controllo pubblico, l'applicazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
19 Al riguardo si deve tenere presente che l’aggiornamento di tale Banca dati non sempre è immediato.
20 La società risulta iscritta nei registri Cciaa il 16 novembre 2020.
21 La costituzione è stata disposta, come prevede la suddetta norma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (successivamente ridenominato Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. La norma precisa che con il decreto, che rappresenta l’atto costitutivo della società, sono definiti l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono fissati i criteri, in riferimento al mercato, per stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono invece deliberate a norma del codice civile.
22 La sottoscrizione era prevista nell’anno 2020. L’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha soppresso tale riferimento temporale.
23 L’articolo 87 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha disposto che: “All’articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, secondo periodo, le parole «L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.» sono sostituite dalle seguenti: «L’esercizio dell’attività è subordinato alle valutazioni della Commissione europea.»; b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione, è autorizzata, con le modalità di cui al comma 4, la costituzione della società anche ai fini dell’elaborazione del piano industriale. Il capitale sociale iniziale è determinato in 20 milioni di euro, cui si provvede a valere sul fondo di cui al comma 7. Il Consiglio di amministrazione della società redige ed approva, entro trenta giorni dalla costituzione della società, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell’offerta, che include strategie strutturali di prodotto. Il piano industriale può prevedere la costituzione di una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché l’acquisto o l’affitto, anche a trattativa diretta, di rami d’azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria. Il piano è trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza, nonché alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale si prescinde dallo stesso. La società procede all’integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione europea».”.
24 Il 7 giugno 2021, con decreto del Presidente della Repubblica, Raffaele Michele Tangorra è stato nominato commissario straordinario dell’Anpal. Con la nomina di Tangorra sono venuti meno gli incarichi del Presidente dell’Ente Domenico Parisi e dei componenti del consiglio di amministrazione Claudio Di Berardino e Giovanni Capizzuto, oltre che quello del direttore generale Paola Nicastro.
25 La norma precisa che, ai fini dell’esercizio del controllo analogo, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Anpal, definisce con apposite direttive priorità ed obiettivi della società, approva le linee generali di organizzazione interna e, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, lo statuto.
26 Il testo dell’articolo 5-quinquies è il seguente: “1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, è istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la società per azioni denominata «Italia Infrastrutture Spa», con capitale sociale pari a 10 milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui all’articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La società, previa stipula di una o più convenzioni con le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a regioni ed enti locali e che siano sottoposti alle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse destinate alle convenzioni di cui al presente comma sono erogate alla società su un conto di tesoreria intestato alla medesima società, appositamente istituito, con le modalità previste dalle medesime convenzioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adottato lo statuto della società. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, designa il consiglio di amministrazione. 2. La società può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e con oneri a carico della società stessa nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalità nelle materie oggetto d’intervento della società medesima.
3. Per le convenzioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
4. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l’anno 2019 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, al terzo periodo dell’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e all’importo di euro 9.309.900 annui a decorrere dall’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, all’importo di 11,5 milioni di euro per l’anno 2019 e all’importo di 7.309.900 euro a decorrere dall’anno 2020»;
b) quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”.
27 La norma precisa che sulla società il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili eserciterà il controllo previsto per le società in house, ai sensi dell’articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
28 L’articolo 40, rubricato “Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.” dispone: “1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, un commissario ed un vicecommissario per la società GSE S.p.a., i quali durano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. Il consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decade alla data di nomina del commissario, senza l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE S.p.a. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
2. Il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal commissario. Al vicecommissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50% di quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.”.
29 Si segnala che non è allo stato attingibile per via telematica nella Banca dati Cciaa l’elenco delle partecipazioni societarie di Banca Mps S.p.a.. Tale elenco è quindi stato ricavato induttivamente da plurime fonti aperte e aggiornato sulla base del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2020. Ugualmente, per la stessa ragione, l’elenco delle partecipazioni del gruppo Leonardo S.p.a. contenuto nel presente dossier è stato aggiornato sulla base del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2020. Il requisito del controllo è stato quindi verificato, per le società di entrambi i sopramenzionati gruppi, tramite visura Cciaa compiuta direttamente su ciascuna società controllata di secondo livello. Tali verifiche sono state effettuate, come per le restanti società comprese nel monitoraggio di cui al presente numero del dossier, con riferimento alla data del 30 giugno 2021.
30 In quella occasione Invitalia S.p.a. aveva reso noto il perfezionamento del suddetto accordo, per l’avvio di una nuova fase di sviluppo ecosostenibile dell’Ilva di Taranto. L’accordo prevede un aumento di capitale di AmInvest Co. Italy S.p.a. (società affittuaria degli impianti in cui Arcelor Mittal ha già investito 1,8 miliardi di euro) per 400 milioni di euro, che darà a Invitalia il 50 per cento dei diritti di voto della società medesima. L’accordo dispone inoltre un secondo aumento di capitale da effettuare nel mese di maggio 2022. In quella occasione è previsto che Invitalia e Arcelor Mittal sottoscrivano un importo rispettivamente fino a 680 e a 70 milioni di euro. Al termine dell’operazione Invitalia sarà l’azionista di maggioranza con il 60 per cento del capitale della società, mentre Arcelor Mittal ne deterrà il 40 per cento. L’accordo contiene, poi, un articolato piano di investimenti ambientali e industriali, che prevede, tra l’altro, l’avvio del processo di decarbonizzazione dello stabilimento, con l’attivazione di un forno elettrico capace di produrre fino a 2,5 milioni di tonnellate di acciaio l’anno, con l’obiettivo di trasformare l’ex Ilva di Taranto nel più grande impianto di produzione di acciaio “green” in Europa, assicurando al contempo il completo assorbimento, nell’arco del piano, dei 10.700 lavoratori attualmente impegnati nello stabilimento.
31 Dal 15 aprile 2021 la partecipazione di Invitalia risulta nella Banca dati Cciaa.
32 Il restante 70 per cento del capitale sociale è, allo stato, di proprietà di Gem Investments S.r.l..
33 Contestualmente Leonardo e G.e.m. hanno sottoscritto un’intesa commerciale e industriale volta a sviluppare, tra l’altro, sinergie in alcune aree di competenza di G.e.m. complementari al business di Leonardo.
34 G.e.m. conta circa 130 dipendenti ed è caratterizzata da una produzione realizzata quasi esclusivamente in house. Attiva sul mercato civile e su quello militare, la società vanta una presenza sia in Italia sia all’estero e importanti collaborazioni con player nazionali e internazionali.
L’operazione è stata decisa, tenuto conto dell’assoggettamento di Enel e di Cdpe al comune controllo del Ministero dell’economia e delle finanze, previo motivato parere favorevole del comitato parti correlate di Enel, che ha positivamente valutato l’interesse della società al compimento dell’operazione stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni. L’operazione, in base alle soglie dimensionali, è risultata qualificabile, secondo le disposizioni applicabili, come “operazione di minore rilevanza”.
36 Si veda al riguardo il n. 40 - Gennaio 2021 - del presente dossier.
37 L’ operazione prevede la fusione per incorporazione di Nexive Group e di Nexive Servizi in Poste Italiane; la scissione parziale di Nexive Network in favore di Poste Italiane, quanto al ramo d’azienda relativo alle attività di recapito della corrispondenza, che comprendono l’interessenza azionaria in Nexive S.c.a.r.l., e in favore di Postel S.p.a., società interamente e direttamente controllata da Poste Italiane, quanto al ramo d’azienda relativo alle attività di stampa.
38 Poste italiane precisa che “la suddetta operazione beneficia dell’esenzione dall’applicazione della ‘Linea Guida Gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati’ adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, prevista per le operazioni poste in essere con società controllate, ai sensi dell’art. 14, comma 2 del Regolamento Consob n. 17221/2010 (e s.m.i.) e dell’art. 7.4.5 della citata Linea Guida.”.
39 L’operazione di riassetto è stata quindi deliberata dai consigli di amministrazione di Poste Italiane e delle altre società interessate il 24 giugno 2021.
40 Al riguardo si veda il n. 41 - Aprile 2021 - della presente pubblicazione.
41 Leonardo S.p.a. reputa che l’operazione consolidi la propria offerta con un’infrastruttura applicativa multimediale mission critical aderente agli standard 3Gpp (Third Generation Partnership Project). Le competenze di Alea permetteranno di rafforzare la posizione nell’ambito della banda larga, favorendo nel contempo la realizzazione di infrastrutture di comunicazione integrate, sia a banda larga sia a banda stretta, e riducendo i tempi per l’immissione di nuovi prodotti sul mercato.
42 Tale controllo è esercitato mediante la Sezione del controllo sugli Enti. Con tale tipo di controllo si evidenziano gli esiti della gestione, mediante una valutazione complessiva dell’azione e dell’efficacia dell’attività monitorata e della sua efficiente ed economica realizzazione, attraverso la verifica di documenti economico finanziari, oltre che contabili, quali sono i bilanci d’esercizio e i conti consuntivi. La Corte dei conti vigila affinché gli enti che gestiscono quote di risorse pubbliche si attengano a parametri di legittimità e improntino la loro gestione a criteri di efficacia ed economicità.
43 L’articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, di riforma dell’attività di controllo della Corte dei conti, ha mantenuto fermo il controllo sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, disciplinato dalla citata legge 21 marzo 1958, n. 259, stabilendo che le relazioni della Corte contengano anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
44 Tale articolo era stato abrogato dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ma la Corte costituzionale, con sentenza n. 139 del 17 maggio 2001, ha accolto il ricorso della Corte dei conti dichiarando l’annullamento del suddetto comma.
45 Ai fini dell’espletamento del controllo è previsto che gli enti debbano far pervenire alla Corte dei conti i consuntivi e i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono. Egualmente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio.
46 La società ha fatto riferimento al tasso di cambio di 847,87 pesos cileni per 1 euro vigente al 15 aprile 2021.
47 Leonardo segnala che Hensoldt è la società leader in Germania nel campo dei sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza, con un portafoglio in continua espansione nella cyber security, gestione dei dati e robotica, evidenziando che con Hensoldt Ag sussiste una partnership consolidata che include la collaborazione sul programma Eurofighter Typhoon, come operatori indipendenti all'interno del consorzio.
Leonardo evidenzia che il perfezionamento dell’operazione “è soggetto alle condizioni abituali, incluse le autorizzazioni normative in Germania e in un numero selezionato di Paesi” e che è suo intendimento mantenere una solida struttura finanziaria anche attraverso cessioni e la quotazione di Leonardo Drs.
49 Euronext gestisce 7 mercati azionari europei (Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Parigi e Milano).
Cdp S.p.a. sottolinea che in pari data Euronext, al fine di reperire risorse finanziarie per l’acquisto di Borsa Italiana, ha annunciato un ulteriore aumento di capitale in opzione a tutti gli azionisti (incluse Cdpe, Intesa Sanpaolo e Cdc, che si sono impegnate a sottoscrivere pro quota, mantenendo invariate le proprie percentuali di partecipazione). Il relativo impegno per Cdpe è pari a 134 milioni di euro. Borsa Italiana entra a far parte del gruppo Euronext, rappresentandone il maggior contributore in termini di ricavi.
51 Relativamente all’offerta si veda il n. 40 - Gennaio 2021 - del presente dossier.
52 La cessione della suddetta quota si inquadra nell’ambito di un’offerta per l’acquisto del 100 per cento del capitale azionario della suddetta società, per il quale Visa corrisponderà un importo totale di 1,8 miliardi di euro, comprensivi del prezzo di acquisto e dell’incentivazione al management.
53 Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto.
54 Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”.
55 Per le società a controllo pubblico si delinea, inoltre, un controllo a carattere "diffuso", posto che la segnalazione sul mancato rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge può essere altresì fatta pervenire al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità da chiunque vi abbia interesse (articolo 4, comma 4, del regolamento).
56 Nell’ambito delle sei società controllate dai Ministeri diversi dal Mef, si segnala che una donna guida l’unica società il cui ordinario organo di vertice è monocratico. Un’altra delle suddette società è sottoposta a regime commissariale, con la contemporanea presenza di un commissario liquidatore e di un commissario giudiziale, entrambi appartenenti al genere maschile.
57 Si segnala che l’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 - come modificato dapprima dall’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, e quindi dall’articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - stabilisce che “Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.”. Per le suddette società, anche se a controllo pubblico, appare quindi da escludere la permanenza dell’obbligo relativo all’equilibrio di genere, una volta esauriti i rinnovi previsti dalla disciplina di cui alla legge n. 120 del 2011 e al D.P.R. n. 251 del 2012.
58 L’articolo 9 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, ha aggiunto “l’indirizzo” ai compiti di controllo e monitoraggio già assegnati alla struttura.
59 Si ricorda, invece, che per le società di proprietà pubblica non quotate (e non controllate da società quotate) il rispetto della quota di genere dovrebbe, come sopra illustrato nel testo, essere garantito in via permanente ai sensi del sopracitato articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2016. Si veda al riguardo supra la nota 57.
60 Vedasi peraltro quanto illustrato supra alle note n. 57 e n. 59.
61 Si veda al riguardo il comunicato Consob del 30 maggio 2020.
62 La Consob ha ulteriormente chiarito, attraverso le modifiche regolamentari da ultimo introdotte, che il rafforzamento dei presidi voluto dal Legislatore a tutela del genere meno rappresentato vale per sei mandati consecutivi, da computare ex novo, a partire dal primo rinnovo degli organi sociali dopo l'entrata in vigore della legge n.160 del 2019, cioè dal primo gennaio 2020.
63 Oppure in luogo di quella del 20 per cento prevista per il primo rinnovo.
64 Che comprendono, come ricordato supra nel testo, anche alcune società quotate alle quali si applicano le specifiche norme sul rispetto delle quote di genere e non le norme speciali previste per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni. In tale dato sono altresì ricomprese le società guidate da amministratori unici e quelle dirette da organi, anche collegiali, non soggetti a rinnovi periodici (Commissari straordinari, commissari liquidatori).
65 Sono pertanto escluse le società partecipate di livello inferiore al secondo.
66 Per le società in precedenza non sottoposte a controllo pubblico, il conteggio dei rinnovi decorre, per le società di primo livello, dall’acquisto del loro controllo da parte del Mef o degli altri Ministeri considerati nel presente dossier. Per le società controllate di secondo livello decorre, invece, dall’acquisto del controllo da parte della società capogruppo.
67 Per quanto riguarda le società controllate dai Ministeri diversi dal Mef, su un totale di 6 società, 4 risultano guidate da consigli di amministrazione e risultano in regola con gli obblighi in materia di parità di genere, una è guidata da un amministratore unico donna e una, in liquidazione, è sottoposta a regime commissariale (al riguardo vedasi supra la nota n. 56).
68 Per una disamina del contenuto della suddetta relazione si veda in particolare il n. 23 - Ottobre 2016 - del presente dossier.
69 Nella rilevazione immediatamente precedente effettuata dal Dipartimento, aggiornata al 30 settembre 2018, tale percentuale risultava invece del 12 per cento.
70 Nella rilevazione immediatamente precedente effettuata dal Dipartimento, aggiornata al 30 settembre 2018, tale percentuale era peraltro leggermente più alta, ammontando al 47,6 per cento del totale.
71 Al 30 settembre 2018 tale percentuale era pari al 27,9 per cento.
72 Al 30 settembre 2018 tale percentuale ammontava al 32,1 per cento.
73 La relazione è stata annunciata nella seduta della Camera del 30 gennaio 2020.
74 La relazione (pagina 9 e seguenti) precisa: “Il TUSPP ha introdotto un’organica disciplina riguardante la composizione dell’organo amministrativo delle società a controllo pubblico, prevedendo il criterio generale per cui, di norma, l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito da un amministratore unico (art. 11, comma 2), salvi i casi in cui, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l’assemblea della società, con delibera motivata, disponga che quest’ultima sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri (art. 11, comma 3, come sostituito dall’art. 7 del decreto legislativo n. 100/2017). In particolare, per quanto riguarda la disciplina sull’equilibrio di genere, un elemento di novità introdotto dal Testo Unico è costituito dal fatto che la quota di genere che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a rispettare, nella misura di almeno un terzo, nella scelta degli amministratori delle società controllate, è da computarsi non sul numero dei membri dell’organo amministrativo interessato dalla nomina, ma avendo riguardo al numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno dallo stesso ente pubblico socio (art. 11, comma 4, primo periodo). Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo Statuto prevede, ai sensi del secondo periodo del citato comma 4, che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei “criteri” stabiliti dalla legge n. 120/2011 (vale a dire che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti). A seguito dell’entrata in vigore del Testo unico sono state, pertanto, approfondite da parte del Dipartimento per le pari opportunità una serie di questioni interpretative rilevanti ai fini dell’attuazione della normativa in materia di quote di genere. In primo luogo, si è posto il problema di stabilire su chi ricada l’obbligo del rispetto del principio di equilibrio di genere, di cui all’articolo 11, comma 4, primo periodo, del TUSPP e, in secondo luogo, quali siano le finalità di tale disposizione. Sul primo quesito, si è ritenuto che, rispetto a quanto previsto dalla legge n. 120/2011, l’art. 11, comma 4, primo periodo del TUSPP, abbia introdotto un ulteriore e differente obbligo specificamente a carico delle Pubbliche Amministrazioni ’controllanti’, le quali, nella nomina degli amministratori delle società controllate, sono tenute a far sì che i soggetti nominati appartenenti al genere meno rappresentato siano pari ad almeno un terzo del numero complessivo delle designazioni o delle nomine effettuate nel corso dell’anno solare dalle stesse Pubbliche Amministrazioni.
La disposizione in questione, che, come già evidenziato, dal punto di vista soggettivo introduce un obbligo specifico a carico delle Pubbliche Amministrazioni e non delle società controllate, si ritiene finalizzata ad estendere la portata applicativa del principio della parità di genere anche alle società dotate di un organo amministrativo monocratico, posto che le previsioni di cui al D.P.R. n. 251/2012 impongono il rispetto del suddetto principio alle società che sono dotate di organi amministrativi e di controllo a composizione collegiale. Viceversa, l’obbligo sancito dall’art. 11, comma 4, secondo periodo, del TUSPP, al pari di quelli previsti dal D.P.R. n. 251/2012, grava direttamente sulle società controllate, le quali, in ossequio a tale previsione, nel caso di organi amministrativi collegiali, sono tenute ad adeguare i propri statuti, al fine di garantire che la nomina degli amministratori avvenga nel rispetto dei “criteri” stabiliti dalla legge n. 120/2011. Pertanto, la lettura congiunta delle disposizioni relative agli obblighi previsti dalla legge n. 120/2011 e dal D.P.R. n. 251/2012 porta a concludere che gli obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 175/2016 si aggiungono agli obblighi già previsti a carico delle società controllate dal D.P.R. n. 251/2012. Peraltro, tale disposizione, sotto il profilo oggettivo, non è incompatibile con la disciplina di cui alla legge n.120/2011 e al D.P.R. n. 251/2012 (applicabile esclusivamente alle società dotate di organi pluripersonali), in quanto impone alle Pubbliche Amministrazioni il rispetto di un criterio di calcolo della “quota di genere” sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno che è ulteriore e distinto rispetto a quello che le società controllate sono tenute ad osservare in forza del citato D.P.R. n. 251/2012, il quale, per il rispetto della quota di genere, richiede di aver riguardo alla composizione del singolo organo collegiale preso in considerazione e non al numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno dall’ente pubblico controllante. Infine, merita evidenziare che le disposizioni sulla parità di genere di cui all’art. 11, comma 4, del TUSPP presentano alcune peculiarità. Innanzitutto, esse intervengono sulla parità di genere limitatamente alla composizione degli organi amministrativi, mentre le previsioni di cui alla legge n. 120/2011 e al D.P.R. n. 251/2012 afferiscono alla composizione degli organi amministrativi e di controllo collegiali delle società a controllo pubblico. Inoltre, tali disposizioni non hanno limiti temporali di durata ma hanno un’efficacia permanente, diversamente hanno natura transitoria quelli introdotti dalla legge n. 120/2011 e dal D.P.R. n. 251/2012. Alla scadenza del termine di efficacia previsto dal D.P.R. n. 251/2012 residua, in capo alle Pubbliche Amministrazioni, l’obbligo sancito dall’art. 11, comma 4, del Testo Unico, che ha un’efficacia permanente ed è, pertanto, applicabile anche oltre il limite temporale stabilito dalla legge n. 120/2011, ossia tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell’organo.”.
75 Si legge nella relazione che ciò è avvenuto mediante: “l’organizzazione e la partecipazione ad eventi e convegni sul tema, nonché attraverso la diffusione, in specifici e programmati periodi, della campagna di comunicazione istituzionale ‘QUOTE DI GENERE – Un Paese più equilibrato ha un futuro migliore’.
Il Dipartimento per le pari opportunità, a partire dal 2016, ha realizzato nell’ambito di un progetto cofinanziato con risorse comunitarie, in collaborazione con l’Università di Udine, una Banca dati delle professioniste in rete per le Pubbliche Amministrazioni, denominata ProRete PA, con la finalità di contribuire a promuovere la presenza femminile nei processi decisionali ed economici. La Banca dati, disponibile all’indirizzo www.prorete-pa.pariopportunita.gov.it, è volta a far convergere domanda e offerta di professionalità da inserire nelle posizioni di vertice di società controllate da Pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici, promuovendo la partecipazione delle donne ai processi decisionali e l’emergere di nuovi modelli di governance basati sulla parità e sul merito.”.
76 La relazione evidenzia che le professioniste possono inserire direttamente il proprio curriculum mettendo le competenze acquisite a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, le quali hanno a disposizione un bacino di professionalità al quale attingere in occasione delle nomine. La relazione sottolinea, altresì, che l’iscrizione è volontaria e gratuita e che la scelta di utilizzare ProRetePA in maniera vincolante o consultiva è rimessa alla libera volontà della singola Pubblica Amministrazione interessata. La relazione evidenzia inoltre come, tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, siano stati sottoscritti cinque protocolli d’intesa - con il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), con Confprofessioni - Confederazione italiana libere professioni (CONFPROF) e con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (CONSLAV) - per promuovere la presenza femminile nei board.
77 La relazione sottolinea che ciò consentirà al Dipartimento di svolgere attività di analisi ed elaborazione di dati, nonché attività di ricerca, anche tramite soggetti terzi, finalizzate a verificare nel tempo gli effetti della legge n. 120 del 2011, individuando potenziali profili di criticità sui quali eventualmente formulare proposte di intervento, in linea con i propri compiti istituzionali. L’Osservatorio definirà linee di indirizzo per svolgere analisi periodiche a carattere scientifico sulla presenza femminile negli organi delle società italiane, divulgando i relativi risultati, con cadenza annuale. Le parti contraenti si sono impegnate, inoltre, a condividere i risultati degli approfondimenti svolti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, sul tema della presenza femminile ai vertici delle società italiane.