Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici n. 41 - XVIII Aprile 2021 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 41 |
Data: | 19/04/2021 |
Organi della Camera: | Assemblea |
XVIII LEGISLATURA
Il controllo parlamentare sulle nomine
negli enti pubblici
Numero 41 - Aprile 2021
SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE
A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare ( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it
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INDICE
Cariche rinnovate nei mesi di febbraio e marzo 2021 o tuttora in itinere
SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR
Automobile Club d'Italia - ACI
Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale
Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna
Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale
Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale
Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare
Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP
Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB
Consiglio nazionale delle ricerche - CNR
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC
Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Ente parco nazionale del Gran Paradiso
Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga
Ente parco nazionale della Val Grande
Ente parco nazionale del Vesuvio
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM
Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - INVALSI
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA
RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
Unione Italiana tiro a segno - UITS
Il 30 e il 31 marzo 2021, rispettivamente, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno dato entrambe pareri favorevoli sia sulla proposta di rinnovo relativa all’incarico di Mauro Cipolletta quale direttore generale del Grande progetto Pompei sia su quella concernente la nomina di Giovanni Di Blasio quale vice direttore[1]. Si ricorda che l’incarico direttoriale di Cipolletta è scaduto il 31 dicembre 2020.
Il 31 marzo 2021 sul sito della Camera dei deputati è stato pubblicato un avviso[2] relativo alla presentazione di candidature a componente del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a. ai fini dell'elezione dei due componenti di propria spettanza, ai sensi dell’articolo 49, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Analogo avviso, riferito alle nomine di propria spettanza, è stato pubblicato nel sito del Senato della Repubblica in pari data.
Il Ministro della cultura[3] con decreto del 24 marzo 2021 ha nominato Marta Donzelli quale presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC e, con decreto del giorno successivo 25 marzo 2021, Cristiana Capotondi, Guendalina Ponti, Andrea Purgatori e Valentina Gemignani quali componenti del relativo consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426.
Il 23 e il 24 marzo 2021, rispettivamente, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina.
Il 6 dicembre 2020 era scaduto il mandato del precedente presidente della Fondazione Felice Laudadio e il 26 gennaio 2021 erano scaduti anche i componenti del consiglio di amministrazione Giancarlo Giannini, Carlo Verdone e Roberto Andò[4].
Il 9 marzo 2021 e il 25 febbraio 2021, rispettivamente, l'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati[5] e la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica[6] hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Claudio Gandolfi a presidente del Consorzio dell’Oglio[7].
L’8 marzo 2021 sul sito del Ministero dell’università e della ricerca è stato pubblicato un avviso di chiamata pubblica alla candidatura relativo all’incarico di presidente del Consiglio nazionale delle ricerche - CNR[8] [9]. Si ricorda che il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto del 10 febbraio 2021[10], ha nominato, quali componenti del consiglio di amministrazione del suddetto Ente, Lucio d’Alessandro[11], scelto sulla base della terna proposta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), Patrizio Bianchi, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e Gabriele Fava, scelto sulla base della terna proposta dall’Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria. Il 14 febbraio 2021 sono pervenute le dimissioni di Bianchi, divenuto Ministro dell’istruzione, e quelle di Fava, rassegnate “per incompatibilità con l’incarico di componente del consiglio di presidenza della Corte dei conti.”[12]. Il 19 febbraio 2021 in sostituzione di Fava è stata quindi nominata, con analogo decreto, Nicoletta Amodio. Si ricorda che i suddetti mandati hanno durata quadriennale. Alla data del 31 marzo 2021 risultano quindi vacanti l’incarico di presidente e quello di consigliere d’amministrazione del suddetto Ente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili[13] del 4 marzo 2021, Luciano Guerrieri è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale[14], a decorrere dal 14 marzo 2021 per la durata di un quadriennio[15]. Si ricorda che il 13 marzo 2021 è scaduto l’incarico di Stefano Corsini quale presidente della suddetta Autorità.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, emanato sulla base della designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di un rappresentante delle regioni interessate alla risicoltura, Michele Pairotto è stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi - ENR[16].
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021, Caterina Petrillo è stata nominata presidente del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park, per un quadriennio[17]. Il 27 aprile 2020 era scaduto l’incarico di Sergio Paoletti, quale presidente del suddetto Consorzio[18]. Il consiglio di amministrazione dell’Ente è ora quindi completo[19].
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021, Carlo Doglioni è stato nuovamente nominato presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV[20] [21]. Il mandato ha durata quadriennale. Il 27 aprile 2020 era scaduto il precedente incarico presidenziale di Doglioni. Il consiglio di amministrazione dell’Ente è ora quindi completo.
Il 19 febbraio 2021, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, Diederik Sybolt Wiersma è stato nuovamente nominato presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM, per un ulteriore mandato quadriennale[22] [23]. Il 18 maggio 2020 era scaduto il suo precedente incarico presidenziale. Il consiglio di amministrazione dell’Ente è ora quindi completo.
Il 18 febbraio 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Angelo Sticchi Damiani quale presidente dell'Automobile Club d'Italia - ACI. Si ricorda che il 31 dicembre 2020 è scaduto il precedente mandato dello stesso Sticchi Damiani quale presidente del suddetto Ente.
Il 3 febbraio 2021 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alberto Chiovelli è stato nominato - a seguito delle dimissioni del Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar di Sicilia orientale Annunziata (vedasi subito infra) - commissario straordinario della suddetta Autorità, a decorrere dalla data del provvedimento fino al ripristino degli ordinari organi di vertice[24]. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo presidente della citata Autorità.
Il 1° febbraio 2021, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Andrea Annunziata è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Il giorno successivo ha assunto l’incarico, dismettendo quello di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, la cui scadenza naturale era prevista il 4 aprile 2021.
Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato di Ezio Mesini, presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare.
Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati di Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti, componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR.
Occorre sempre nominare il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale. Il 16 dicembre 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti[25] ha nominato, con proprio decreto, Cinzia Zincone[26] quale commissario straordinario della suddetta Autorità, in sostituzione del precedente commissario, Pino Musolino, dimessosi in pari data per assumere l’incarico di presidente di altra Autorità portuale[27].
Si ricorda che il 6 agosto 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva disposto lo scioglimento del comitato di gestione della suddetta Autorità di sistema portuale, nominando contestualmente Musolino commissario straordinario dell’Autorità medesima per un periodo massimo di sei mesi[28]. L’Autorità in precedenza era guidata dallo stesso Musolino in qualità di presidente.
Il 17 ottobre 2020 è scaduto il mandato del componente del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN Piergiorgio Picozza, designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico.
Il 28 ottobre 2020 Nicola Zaccheo si è dimesso dall’incarico di presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC[29]. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo presidente dell’Ente. Inoltre, a seguito delle dimissioni intervenute rispettivamente il 6 e il 20 maggio 2020, sono cessati i mandati dei consiglieri di amministrazione dell’Ente Manlio Mele e Angela Stefania Bergantino, che pertanto devono essere rinnovati.
Il 1° dicembre 2020 è scaduto il mandato di Rodolfo Giampieri quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale[30].
Il 3 dicembre 2020 è scaduto il mandato di Massimo Bocci quale presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande[31].
Inoltre, l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, attualmente non ancora materialmente istituita, rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico[32].
Il 7 dicembre 2020 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP Pietro Tagliatesta e Giovanni Bocchieri.
L’11 febbraio 2021 sono scaduti i mandati di Antonella Valeriani e Francesco Massicci quali componenti dell’organo di vertice della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP.
Il 16 febbraio 2021 è scaduto l’incarico di Enrico Corali quale presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA. Il 29 maggio 2021 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto Gabriele Beni, Speranzina De Matteo, Francesco Laratta e Leonardo Di Gioia.
Occorre rinnovare la carica di presidente, quella di vice presidente nonché quelle dei dodici consiglieri dell’Unione Italiana tiro a segno - UITS, allo stato vacanti. Si ricorda che con decreto del Ministro della difesa del 18 novembre 2020 Igino Rugiero è stato confermato “senza soluzione di continuità” quale commissario straordinario della suddetta Unione[33]. La conferma opererà, per l’appunto, fino alla nomina del nuovo presidente dell’Ente, la cui elezione avrebbe dovuto avvenire entro il 15 marzo 2021, “salvo specifica deroga autorizzata dal CONI per motivate e giustificate cause di forza maggiore.”. Il 12 marzo 2021, peraltro, il commissario straordinario, ha annunciato l’intenzione di avviare[34] le procedure di indizione dell’Assemblea ordinaria nazionale elettiva. Nel testo del comunicato si evidenzia che la riunione del suddetto organismo “[…] verosimilmente, avrà luogo a Roma alla fine del mese di giugno 2021.”.
Il 10 aprile 2021 scadrà l’incarico di Ugo Patroni Griffi, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale[35].
Il 26 aprile 2021 scadrà l’incarico di Tommaso Pellegrino quale presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Il 26 aprile 2021 scadrà inoltre l’incarico di Agostino Casillo quale presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio.
Il 16 maggio 2021 scadrà il mandato di Gabriella Muscolo quale componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM.
Il 9 giugno 2021 scadrà l’incarico di Tommaso Navarra quale presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.
Il 30 giugno 2021 scadrà il mandato di Pasqualino Monti quale presidente dell’Autorità
di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale[36].
Il 12 luglio 2021 scadrà il mandato di Italo Cerise quale presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso.
Il 15 luglio 2021 scadrà il mandato di Anna Genovese quale componente della Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB.
Il 15 luglio 2021 scadranno i mandati del presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, Stefano Laporta, e quello dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Ente Mauro Libè, Alfredo De Girolamo Vitolo, Miriam Lanza e Giovanni Immordino.
Il 17 luglio 2021 scadrà il mandato di Massimo Deiana quale presidente dell’Autorità
di sistema portuale del Mare di Sardegna[37].
Il 1° agosto 2021 scadrà il mandato di Anna Maria Ajello quale presidente dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - INVALSI nonché quello dei consiglieri di amministrazione del medesimo Ente Arduino Salatin e Roberto Ricci.
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Si segnala, circa il rinnovo dei presidenti delle Autorità di sistema portuale, che nel sito del Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti – ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili- è stato pubblicato, il 27 agosto 2020, un “Avviso di raccolta di manifestazione di interesse per il conferimento, in via esclusiva e a tempo pieno, di incarico di Presidente di Autorità di sistema portuale.”. Detto avviso riguarda le seguenti Autorità di sistema portuale: - Mari Tirreno meridionale e Ionio; - Mare Adriatico orientale; - Mare lonio; - Mar Tirreno centro-settentrionale; - Mare Adriatico centro-settentrionale; - Mare Adriatico centrale; - Mar Ligure occidentale; - Mar Tirreno centrale; - Mar Ligure orientale; - Mar Adriatico settentrionale; - Mar Tirreno settentrionale; - Mare di Sicilia orientale; - Mare Adriatico meridionale[38]. Il termine per trasmettere le manifestazioni d’interesse scadeva il 27 settembre 2020.
Successivamente, il 29 marzo 2021 nel sito del suddetto ministero, ora ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è stato pubblicato un analogo avviso, con scadenza 25 aprile 2021, riferito al rinnovo del presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale e di quello del Mare di Sardegna[39].
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Si ricorda che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 2 dell’articolo 100, rubricato “Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, dispone che “I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo.”[40]. La legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha modificato l’ultimo periodo di tale comma, specificando che: “Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125[41], entro il 31 gennaio 2021.”.
Si segnala che conseguentemente sono state effettuate talune nomine nei suddetti Enti[42].
Si evidenzia inoltre che l’articolo 103 del medesimo decreto legge n. 18 del 2020, rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, dispone una generale sospensione del decorso dei termini endoprocedimentali, nonché un’estensione dell’efficacia temporale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che esplica potenzialmente i suoi effetti sulla materia delle nomine esaminate in questa sezione della presente pubblicazione.
Si segnala, altresì, che l’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito, con modificazioni[43], dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede - con alcune eccezioni - che per gli organi amministrativi e di controllo degli enti pubblici, ordinari e straordinari, i termini della prorogatio di 45 giorni, prevista in via generale dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, “sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza” e, “comunque”, fino alla ricomposizione dei suddetti organi di amministrazione e controllo. L’ultimo periodo del comma 1 stabilisce inoltre che “Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.
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Per completezza informativa si segnala che è in scadenza il mandato di Giuseppe Leoni quale presidente dell’Aero Club d’Italia. Leoni è stato nuovamente nominato al suddetto incarico il 20 luglio 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze, per completare il quadriennio olimpico 2017-2021. La suddetta nomina non è stata preceduta dalla richiesta di parere parlamentare, in linea con la prassi seguita negli scorsi anni. Si ricorda che la nomina del presidente dell’Aero Club d’Italia è preceduta dalla designazione elettiva dell’assemblea dell’Ente medesimo[44].
Si segnala altresì che il Ministro della transizione ecologica[45], con lettera pervenuta alla Camera il 31 marzo 2021, ha dato comunicazione della ulteriore proroga dell’incarico di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Asinara, per la durata di sei mesi a decorrere dal 2 marzo 2021, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco[46] [47] [48].
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Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle relative schede di seguito riportate.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR |
Componenti del consiglio direttivo: Fabio Beltram
Maria Luisa Meneghetti |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 e dell'articolo 2, comma 140, del D.L. n. 262/2006 |
20/7/2020 |
D.P.R. su proposta del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo) |
Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti[49], nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2016 per la durata di un quadriennio, in sostituzione di Stefano Fantoni e Sergio Benedetto, il cui mandato era scaduto nel maggio del 2016.
Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia, per la durata di quattro anni a partire dalla data del relativo decreto[50].
Il 19 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati di Daniele Checchi, Paolo Miccoli[51], Raffaella Rumiati e Susanna Terracini quali componenti del consiglio direttivo della stessa Agenzia[52].
Si ricorda invece che il mandato del presidente Antonio Felice Uricchio scadrà il 3 maggio 2023[53] [54]. Il plenum dell’organo è costituito, infatti, da sette componenti nominati ciascuno per un quadriennio.
In precedenza il consiglio direttivo dell'ANVUR era costituito da Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro e Giuseppe Novelli a seguito della nomina quadriennale intervenuta con D.P.R. 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, Andrea Graziosi era stato nominato in sua sostituzione componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni[55].
Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito, come sopra ricordato, da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo “devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne”. I componenti sono nominati, per un mandato di quattro anni non rinnovabile, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca[56] [57], sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[58].
L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR - istituita con il citato decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006 - sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare, l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca[59].
Ente |
Carica da rinnovare e soggetto candidato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Automobile Club d'Italia - ACI
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Presidente:
Angelo Sticchi Damiani
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 Annuncio del 12/1/2021 sia alla Camera sia al Senato Parere favorevole della IX Commissione della Camera il 18/2/2021 |
Procedura di nomina in corso
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D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [60] previa elezione da parte dell’assemblea dell’Ente |
Il 18 febbraio 2021 la IX Commissione della Camera dei deputati (Trasporti, poste e telecomunicazioni) ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Angelo Sticchi Damiani quale presidente dell'Automobile Club d'Italia - ACI.
Il 12 gennaio 2021 era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, la lettera del 7 gennaio 2021 con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere parlamentare sulla suddetta proposta.
La proposta era stata assegnata alla IX Commissione della Camera, che ne aveva iniziato l’esame il 20 gennaio 2021, procedendo alla audizione informale del candidato il 27 gennaio 2021, e alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato.
Il 30 dicembre 2020 il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, aveva deliberato l’avvio della procedura per la suddetta nomina, in considerazione dell’avvenuta elezione del medesimo Sticchi Damiani da parte dell’Assemblea dei soci[61].
Il 31 dicembre 2020 è altresì scaduto il precedente mandato dello stesso Sticchi Damiani quale presidente del suddetto Ente. Si ricorda che Sticchi Damiani è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 6 ottobre 2017, per il quadriennio olimpico 2017-2020.
La Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 30 agosto 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 12 settembre 2017. L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 19 e del 27 settembre 2017. La nomina di Sticchi Damiani era stata quindi deliberata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017. Si ricorda che Sticchi Damiani era stato rieletto dall'Assemblea dell'ACI il 10 novembre 2016.
Presidente uscente dell’ACI era infatti lo stesso Sticchi Damiani, che era stato nominato per un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2012.
Come previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, dello statuto dell'ACI, il presidente è eletto dall’assemblea dell'Ente[62] ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.
Sono organi dell’ACI l’assemblea, il consiglio generale, il comitato esecutivo, il presidente, il consiglio sportivo nazionale, la giunta sportiva e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente dell'ACI presiede il comitato esecutivo e il consiglio generale.
Ai sensi dell'articolo 1 dello statuto, l'Automobile Club d'Italia - ACI è la Federazione associativa degli Automobile Club regolarmente costituiti. Qualificato come ente pubblico non economico senza scopo di lucro, tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, rappresentandolo presso la Fédération Internationale de l’Automobile - F.I.A. e presso il CONI.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio |
Presidente:
Autorità in fase di costituzione
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
Autorità in fase di costituzione |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il ruolo di presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio rientra tra quelli per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili[63] - aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare, entro il 27 settembre 2020, una manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico[64].
Si ricorda che la suddetta Autorità di sistema portuale - comprendente i porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia - è stata istituita dall’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha modificato l’articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come novellato dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante “Riordino della legislazione in materia portuale”, scindendo l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto in due Autorità: l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e l’Autorità di sistema portuale dello Stretto[65].
L'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio è destinata a subentrare all’Autorità portuale di Gioia Tauro, i cui organi di amministrazione[66] resteranno in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 169 del 2016 alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge n. 84 del 1994, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili d’intesa[67] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[68] [69].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale |
Presidente:
Rodolfo Giampieri |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
1°/12/2020
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Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [70], d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 1° dicembre 2020 è scaduto il mandato di Rodolfo Giampieri, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale[71].
Giampieri è stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giampieri con lettera del 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 22 novembre 2016 esprimendo parere favorevole, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva a sua volta espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Ancona, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente. Presidente dell’Autorità portuale di Ancona era lo stesso Giampieri, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 gennaio 2015. In precedenza Giampieri era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto ministeriale del 7 novembre 2013 ed era stato prorogato con analoghi decreti ministeriali del 9 maggio 2014 e del 12 novembre 2014. Giampieri era succeduto a Luciano Canepa, nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 marzo 2009 e in seguito commissario straordinario con analogo provvedimento del 7 maggio 2013.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili d’intesa[72] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[73] [74].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale |
Presidente:
Ugo Patroni Griffi |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
10/4/2021 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [75], d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 10 aprile 2021 scadrà il mandato di Ugo Patroni Griffi, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale[76] [77]. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva nominato Patroni Griffi con proprio decreto del 5 aprile 2017 per la durata di un quadriennio a decorrere dal 10 aprile 2017[78].
Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 16 febbraio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 21 febbraio 2017. Al riguardo l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 28 febbraio e dell’8 marzo 2017.
L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Bari, di Brindisi e di Manfredonia i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente[79].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili d’intesa[80] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[81] [82].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale |
Presidente:
Pino Musolino |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
6/8/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [83], d’intesa con la regione interessata |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Data nomina |
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Commissario straordinario:
Cinzia Zincone |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 (Non ancora comunicata alla Camera) |
16/12/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili |
Occorre sempre nominare il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale. Il 16 dicembre 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato, con proprio decreto, Cinzia Zincone[84] quale commissario straordinario della suddetta Autorità, in sostituzione del precedente commissario, Pino Musolino, dimessosi in pari data per assumere l’incarico di presidente di altra Autorità di sistema portuale[85].
Si ricorda che il 6 agosto 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva disposto lo scioglimento del comitato di gestione della suddetta Autorità di sistema portuale, nominando contestualmente Musolino commissario straordinario dell’Autorità medesima per un periodo massimo di sei mesi[86].
L’Autorità in precedenza era guidata dallo stesso Musolino in qualità di presidente. Il provvedimento di scioglimento è stato motivato dalla mancata approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019. Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020[87].
Musolino era stato nominato presidente del suddetto Ente il 7 marzo 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la durata di un quadriennio a decorrere dall’8 marzo 2017. Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 10 gennaio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 17 gennaio 2017. La richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 25 gennaio 2017, esprimendo parere favorevole. La richiesta era stata altresì assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 25 gennaio 2017, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2017.
Si ricorda che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Venezia, i cui organi erano restati in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Presidente uscente dell’Autorità portuale lagunare era Paolo Costa, nominato per quattro anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° ottobre 2012[88].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili d’intesa[89] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[90] [91].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna
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Presidente:
Massimo Deiana |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
17/7/2021 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [92], d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 17 luglio 2021 scadrà il mandato di Massimo Deiana quale presidente dell’Autorità
di sistema portuale del Mare di Sardegna[93]. Deiana è stato nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 luglio 2017, notificato all’interessato in pari data[94]. Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina con lettera del 13 giugno 2017, annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 16 e il 20 giugno 2017. Al riguardo l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 20 e del 21 giugno 2017.
L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Cagliari e di Olbia e Golfo Aranci i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente[95].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.
Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili d’intesa[96] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[97] [98].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale |
Presidente:
Pasqualino Monti |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
30/6/2021 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [99], d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 30 giugno 2021 scadrà il mandato di Pasqualino Monti quale presidente dell’Autorità
di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale[100].
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 28 giugno 2017, notificato all’interessato il 30 giugno 2017, ha nominato Pasqualino Monti presidente della suddetta Autorità per la durata di un quadriennio.
Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 6 giugno 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 13 giugno 2017. Tale richiesta di parere era stata assegnata alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 giugno 2017, esprimendo parere favorevole. La richiesta di parere era stata altresì assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 20 giugno 2017, aveva espresso anch’essa parere favorevole nella seduta del 21 giugno 2017.
L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Palermo i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[101].
Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili d’intesa[102] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[103] [104].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale |
Presidente:
Andrea Annunziata
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
(dimissioni dal 2/2/2021) |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d’intesa con la regione interessata |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Data nomina |
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Commissario straordinario:
Alberto Chiovelli |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 (Non ancora comunicata alla Camera) |
3/2/2021 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili |
Il 3 febbraio 2021 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [105] - Alberto Chiovelli è stato nominato commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar di Sicilia orientale, a decorrere dalla data del provvedimento e fino al ripristino degli ordinari organi di vertice[106].
Il 1° febbraio 2021 Andrea Annunziata è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Il giorno successivo ha assunto l’incarico, dismettendo quello di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, la cui scadenza naturale era prevista il 4 aprile 2021. Annunziata era stato infatti nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 4 aprile 2017[107], per la durata di un quadriennio. Tale incarico presidenziale deve pertanto essere ora rinnovato[108].
Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina con lettera del 7 marzo 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 14 marzo 2017. Al riguardo l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 21 e del 29 marzo 2017.
L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Augusta e di Catania i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[109].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili d’intesa[110] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[111] [112].
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale |
Presidente:
Andrea Annunziata |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 Annuncio del 7/1/2021 alla Camera e del 12/1/2021 al Senato Parere favorevole della IX Commissione della Camera del 27/1/2021 |
1°/2/2021 (a decorrere dal 2/2/2021) |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 1° febbraio 2021, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [113] - Andrea Annunziata è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Il giorno successivo ha assunto l’incarico, dismettendo quello di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, la cui scadenza naturale era prevista il 4 aprile 2021[114]. L’incarico ha durata quadriennale.
Il 27 gennaio 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera aveva espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 20 gennaio 2021 e aver audito il candidato il giorno successivo, 21 gennaio 2021.
Al Senato la proposta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 gennaio 2021, che ne aveva avviato l’esame il 13 gennaio 2021 e il 19 gennaio 2021 aveva svolto l’audizione informale[115] del candidato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari[116].
Il 7 gennaio 2021 alla Camera dei deputati e il 12 gennaio 2021 al Senato della Repubblica[117] era stata annunciata la lettera del 21 dicembre 2020 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina. La lettera è corredata dall’intesa del presidente della regione Campania, cosi come previsto dalla legge.
Il 5 dicembre 2020 era scaduto il mandato di Pietro Spirito quale presidente della medesima Autorità[118]. Spirito era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 5 dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 16 novembre 2016 esprimendo parere contrario, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva viceversa espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Napoli e di Salerno, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[119].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sono organi delle Autorità il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - d’intesa[120] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[121] [122].
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale |
Presidente:
Luciano Guerrieri |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 Annuncio del 14/1/2021 sia alla Camera sia al Senato Parere favorevole della 8ª Commissione del Senato del 3/2/2021 Parere favorevole della IX Commissione della Camera del 18/2/2021 |
4/3/2021 (a decorrere dal 14 marzo 2021) |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili[123] del 4 marzo 2021, Luciano Guerrieri è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, a decorrere dal 14 marzo 2021 per la durata di un quadriennio.
Il 14 gennaio 2021 era stata annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica la lettera del 13 gennaio 2021 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina[124]. La lettera è corredata dall’intesa del presidente della regione Toscana, cosi come previsto dalla legge.
La richiesta era stata assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, che ne aveva avviato l’esame nella seduta del 20 gennaio 2021 e aveva audito il candidato il 27 gennaio 2021, esprimendo parere favorevole il 18 febbraio 2021. La richiesta era stata altresì assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato che il 3 febbraio 2021, dopo l’audizione informale del candidato, intervenuto in videoconferenza, aveva a sua volta espresso parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.
Si ricorda che il 13 marzo 2021 è scaduto l’incarico di Stefano Corsini quale presidente della suddetta Autorità. Corsini era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 marzo 2017, per la durata di un quadriennio.
Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 10 gennaio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 17 gennaio 2017. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 25 gennaio 2017 esprimendo parere favorevole. La richiesta era stata altresì assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 25 gennaio 2017, aveva parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2017.
L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Livorno e di Piombino, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[125].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 169 del 2016 alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge n. 84 del 1994, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili d’intesa[126] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[127] [128].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
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Autorità garante della concorrenza e del mercato -AGCM |
Componente:
Gabriella Muscolo |
Nomina d’intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’art. 10, comma 2, L. n. 287/1990 |
16/5/2021 |
Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati |
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Il 16 maggio 2021 scadrà il mandato di Gabriella Muscolo quale componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM. Muscolo è stata nominata con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il 2 aprile 2014, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e si è insediata il 16 maggio 2014, subentrando a Piero Barucci.
Si ricorda che il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati hanno nominato d’intesa tra loro, con determina del 20 dicembre 2018, Roberto Rustichelli quale presidente dell’Autorità, ai sensi della suddetta disposizione normativa[129].
Il 1° ottobre 2018 era cessato anticipatamente l’incarico del precedente presidente, Giovanni Pitruzzella, che ha assunto le funzioni di avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pitruzzella era stato nominato per sette anni con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il 18 novembre 2011.
Il 14 settembre 2018 i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati avevano diramato un avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la nomina a presidente dell’Autorità, il cui termine era scaduto il 14 ottobre 2018.
L'Autorità è attualmente composta, oltre che da Roberto Rustichelli e Gabriella Muscolo, da Michele Ainis, nominato con analoga determina il 3 marzo 2016 e insediatosi il successivo 8 marzo 2016, subentrando a Salvatore Rebecchini. Il mandato di Ainis scadrà l’8 marzo 2023.
Ai sensi del citato articolo 10, comma 2, della legge n. 287 del 1990 l'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale. Il presidente e i componenti sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Il mandato dei componenti dell'AGCM dura sette anni e non può essere rinnovato.
La composizione dell'AGCM è stata modificata dall'articolo 23, comma 1, lett. d), del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cosiddetto "Salva Italia"), che ne ha ridotto la consistenza, dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente[130] [131].
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM (c.d. antitrust), istituita dall’articolo 10 della legge n. 287 del 1990, vigila sugli abusi di posizione dominante, sulle operazioni di concentrazione e sulle intese o i cartelli che possano ledere la concorrenza. Come stabilito dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, valuta ed eventualmente sanziona i casi di conflitto d'interesse in cui incorrano i componenti del Governo. Spettano all’Autorità competenze in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare |
Presidente:
Ezio Mesini
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 8, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 145/2015 |
20/3/2020 |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti |
Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato del presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, Ezio Mesini, nominato con decreto del 20 marzo 2017.
La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 febbraio 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 23 febbraio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, sulla suddetta proposta di nomina, che era stata assegnata alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l’avevano esaminata nella seduta del 28 febbraio 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina era stata altresì assegnata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, che ne avevano avviato l’esame nella seduta del 7 marzo 2017, esprimendo poi parere favorevole nella seduta del 14 marzo 2017, dopo aver proceduto all’audizione informale di Mesini.
Istituito e disciplinato dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2015, recante “Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”, il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare è composto dal presidente, dal Direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse UNMIG del Ministero dello sviluppo economico, dal Direttore della Direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e dal Sottocapo di stato maggiore della Marina militare. Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un periodo di tre anni.
Il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.
Il Comitato, che relaziona ogni anno al Parlamento e alla Commissione europea sull’attività di regolamentazione e di vigilanza svolta, non sembra configurarsi come un autonomo ente pubblico poiché, sebbene disponga di un organismo centrale e di articolazioni sul territorio, ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP
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Commissari componenti dell’organo di vertice:
Antonella Valeriani
Francesco Massicci
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Richieste di parere parlamentare ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 252/2005 e dell'art.1 della L. n. 14/1978 |
11/2/2021
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D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze |
L’11 febbraio 2021 sono scaduti i mandati di Antonella Valeriani e Francesco Massicci quali commissari componenti dell’organo di vertice della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP[132]. Si ricorda, per completezza informativa, che il 7 marzo 2023 scadrà il mandato del presidente, Mario Padula.
Valeriani e Massicci sono stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2014 per la durata di un quadriennio. Con analogo decreto, emanato in pari data, Rino Tarelli era stato nominato presidente della COVIP fino al 21 ottobre 2014[133] [134]. Successivamente, alla scadenza del mandato di Tarelli, il consigliere Massicci aveva operato anche in qualità di presidente facente funzione della Commissione[135]. In seguito, con decreto del Presidente della Repubblica del 7 marzo 2016, Mario Padula è stato nominato presidente della Commissione per un quadriennio[136], completando in tal modo la composizione dell’organo. Successivamente, la durata del mandato dei componenti dell’organo è stata estesa a sette anni dall'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19[137].
L'organo di vertice della COVIP è composto, secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della Commissione e di indiscussa moralità e indipendenza, “nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14” [138], con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano ora in carica sette anni non rinnovabili. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP, originariamente istituita con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è regolata dall'articolo 18 del summenzionato decreto legislativo n. 252 del 2005, con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed esercita l'alta vigilanza sul settore della previdenza complementare adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[139].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare Previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB
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Componente della Commissione:
Anna Genovese
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1, terzo co., del D.L. n. 95/1974, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 216/1974 e dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
15/7/2021 |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri |
Il 15 luglio 2021 scadrà il mandato di Anna Genovese quale componente della Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 2014 per la durata di sette anni.
La nomina di Genovese era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, su proposta del Presidente del Consiglio, dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato e la VI Commissione (Finanze) della Camera, nelle rispettive sedute del 25 giugno e del 3 luglio 2014[140]. Il parere parlamentare era stato richiesto, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 16 giugno 2014 annunciata alla Camera e al Senato il 17 giugno 2014.
Il 15 dicembre 2013 era scaduto il mandato di Michele Pezzinga, nominato componente della CONSOB con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2006[141].
Si ricorda che l’8 marzo 2019 Paolo Savona è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, presidente della Commissione, per la durata di sette anni. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei Ministri il 7 marzo 2019, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
La VI Commissione (Finanze) della Camera e alla 6a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato avevano espresso al riguardo parere favorevole nelle sedute rispettivamente del 7 marzo e del 26 febbraio 2019. La richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina era stata trasmessa il 6 febbraio 2019 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978, e annunciata in pari data sia alla Camera sia al Senato.
Il 13 settembre 2018 la CONSOB aveva reso noto con un comunicato che in pari data il presidente pro tempore, Mario Nava, aveva rassegnato le proprie dimissioni alla Commissione, la quale, preso atto del loro carattere irrevocabile, le aveva contestualmente accettate, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
Si ricorda che Mario Nava era stato nominato presidente della Commissione con decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 2018, per un periodo di sette anni. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri a seguito della scadenza del mandato di Giuseppe Vegas, intervenuta il 14 dicembre 2017.
Si ricorda inoltre che con decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2018 Paolo Ciocca è stato nominato componente della CONSOB per un periodo di sette anni. Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2018, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri[142].
Quanto ai restanti componenti della Commissione, si ricorda che, con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2016, sono stati nominati Giuseppe Maria Berruti e Carmine Di Noia[143]. Pertanto risultano, allo stato, in carica quali componenti della CONSOB, oltre ad Anna Genovese e al presidente Savona, Giuseppe Maria Berruti, Carmine Di Noia e Paolo Ciocca[144].
L’articolo 1, terzo comma, del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e poi modificato dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, prevede che “La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta. Le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari.”[145]. Il richiamo all’articolo 1 e non all’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 determina che anche le nomine dei componenti diversi dal presidente siano soggette al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Quanto alla durata del mandato del presidente e dei componenti, originariamente prevista - come appena ricordato - in cinque anni rinnovabili, è stata prolungata a sette anni non rinnovabili, per effetto dell'articolo 47-quater del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Istituita dal summenzionato articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e poi modificato dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, la CONSOB è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori nonché all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Presidente:
Massimo Inguscio
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009
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20/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro |
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Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Data nomina |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Lucio d’Alessandro (eletto dal c.d.a. vicepresidente dell’Ente il 25/2/2021) |
10/2/2021
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Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su designazione della CRUI |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Patrizio Bianchi (dimessosi il 14 febbraio 2021, a seguito della nomina a Ministro dell’istruzione) |
10/2/2021 (dimissioni il 14 febbraio 2021) |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Gabriele Fava (dimessosi il 14 febbraio 2021 per ritenuta incompatibilità)
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10/2/2021 (dimissioni il 14 febbraio 2021)
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Decreto del Ministro dell'università e della ricerca sulla base di una terna proposta dalla Confindustria e dall'Unione italiana delle CCIAA |
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indi Nicoletta Amodio |
19/2/2021 |
L’8 marzo 2021 sul sito del Ministero dell’università e della ricerca è stato pubblicato un avviso di chiamata pubblica alla candidatura relativo all’incarico di presidente del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR[146] [147], sottoscritto dal coordinatore del comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213[148] (vedasi infra nella presente scheda).
Nell’avviso si specificava che le domande degli interessati dovevano essere inviate, corredate dal relativo curriculum vitae, mediante posta elettronica certificata entro il 23 marzo 2021.
Si ricorda che il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto del 10 febbraio 2021[149], ha nominato, quali componenti del consiglio di amministrazione del suddetto Ente, Lucio d’Alessandro[150], scelto sulla base della terna proposta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in sostituzione di Alberto Tesi, Patrizio Bianchi, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in sostituzione di Tommaso Edoardo Frosini, e il prof. Gabriele Fava, scelto sulla base della terna proposta dall’Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria, in sostituzione di Mario Giovanni Melazzini. Poiché il 14 novembre 2019 è stato nominato il componente del consiglio di amministrazione Nicola Fantini, eletto dal personale dell’Ente tra i ricercatori e tecnologi di ruolo, per completare l’organismo restava da nominare il presidente dell’Ente (vedasi infra e supra nella presente scheda). Si ricorda tuttavia che il 13 febbraio 2021 Patrizio Bianchi è entrato in carica quale Ministro dell’istruzione. Il sito dell’Ente ha quindi reso noto, il 14 febbraio 2021, di aver ricevuto le dimissioni di Bianchi da componente del consiglio di amministrazione, unitamente a quelle di Fava, rassegnate “per incompatibilità con l’incarico di componente del consiglio di presidenza della Corte dei conti.”. Pertanto residuavano in carica solo due consiglieri su cinque. Il 13 febbraio 2021 non si è tenuta la prevista riunione dell’organo “data la mancanza del numero legale”. Il 19 febbraio 2021 in sostituzione di Fava è stata quindi nominata, con analogo decreto, Nicoletta Amodio. Si ricorda che i suddetti mandati hanno durata quadriennale. Il 9 febbraio 2020 era scaduto l’incarico del consigliere di amministrazione dell’Ente Tommaso Edoardo Frosini[151], mentre il 20 febbraio 2020 sono cessati i mandati del presidente del medesimo Ente, Massimo Inguscio[152], e del consigliere di amministrazione Mario Giovanni Melazzini[153].
Alla data del 31 marzo 2021 risulta quindi vacante l’incarico di presidente e quello del consigliere d’amministrazione del suddetto Ente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
Si ricorda che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 14 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[154] ha trasmesso il decreto del Ministro del medesimo dicastero, assunto in pari data, con cui Nicola Fantini è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione del CNR, in qualità di eletto dal personale dell’Ente tra i ricercatori e tecnologi di ruolo, per la durata di un quadriennio. Tale comunicazione è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato. Fantini è subentrato a Vito Mocella, il cui mandato era scaduto il 13 novembre 2019 unitamente a quello di Alberto Tesi[155].
Si ricorda che il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR è guidato da un consiglio di amministrazione composto, oltreché dal presidente, da quattro componenti, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto dell’Ente.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[156] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della scelta dei presidenti dei suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[157] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, individuate tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[158].
Il nuovo statuto[159] del CNR[160], entrato in vigore dal 1° agosto 2018, prevede, all’articolo 7, comma 1, che per la nomina del presidente si applichino le procedure previste per la generalità degli enti di ricerca dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[161] testé illustrato.
La medesima disposizione statutaria prevede invece una disciplina specifica per i componenti del consiglio di amministrazione. Essi sono nominati dal Ministro dell’università e della ricerca: uno designato sulla base di una terna proposta dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI); uno designato sulla base di una terna proposta dall'Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria; uno su designazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e uno eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi di ruolo, attraverso procedure di consultazione, anche telematica, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente[162]. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione dei suddetti enti di ricerca siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR, come specificato dall’articolo 2 del suo statuto, ha il compito - quale ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea - di svolgere, promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie, e di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al Governo e alle amministrazioni pubbliche.
Ente |
Carica da rinnovare e soggetto candidato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Consorzio dell’Oglio |
Presidente:
Claudio Gandolfi
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge n. 14/1978 Annuncio 17/2/2021, sia al Senato sia alla Camera. Pareri favorevoli espressi dalla 13ª Commissione del Senato il 25/2/2021 e dalla VIII Commissione della Camera il 9/3/2021 |
Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro della transizione ecologica |
Con lettera del 25 gennaio 2021, annunciata il 17 febbraio 2021 sia al Senato sia alla Camera, il Ministro pro tempore dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[163] - ha chiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla proposta di nomina di Claudio Gandolfi a presidente del Consorzio dell’Oglio[164]. La proposta è stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica che ne ha avviato e concluso l’esame il 25 febbraio 2021, esprimendo parere favorevole. Parimenti la proposta alla Camera dei deputati è stata assegnata all'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) che, dopo averne avviato l'esame e aver svolto l’audizione informale del candidato in video conferenza il 2 marzo 2021, ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 marzo 2021.
L’Ente è allo stato guidato da Luigi Santus, in qualità di presidente facente funzione. In precedenza il Consorzio era guidato da Angelo Bergomi, nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 febbraio 2014[165]. La procedura di nomina è ora regolata dall'articolo 9 dello statuto dell’Ente[166], approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 giugno 2020, n. 130, in attuazione dell'articolo 27-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
L’attuale consiglio di amministrazione è stato nominato dall'assemblea degli utenti del 21 ottobre 2020. Oltre a Luigi Santus, ne fanno parte Franco Frosio, Giuseppe Falconi, Marco Ruffini, Ivan Gabatel e Fabio Baresi.
Il Consorzio dell'Oglio è stato istituito quale ente autonomo, sulla base del regio decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito dalla legge 27 giugno 1929, n. 1189, con sede a Brescia, per la costruzione, la manutenzione e l’esercizio dell’opera regolatrice dell’invaso del lago d’Iseo, per l’esecuzione delle opere di presidio e di sistemazione conseguenti all’esercizio della chiusa lacuale e per il coordinamento e la disciplina delle utenze dell’acqua del lago e del suo emissario. Il Consorzio è stato confermato, unitamente ai Consorzi dell’Adda e del Ticino, quale ente pubblico non economico, vigilato dal Ministero della transizione ecologica, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 532, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70[167].
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park |
Presidente:
Caterina Petrillo |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 (nomina non ancora comunicata alla Camera) |
19/2/2021
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Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021, Caterina Petrillo è stata nominata presidente del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park, per un quadriennio[168]. Il consiglio di amministrazione, composto dalla presidente Petrillo e dai consiglieri Alberto Aloisio e Sabrina Strolego, è ora quindi completo.
Il 27 aprile 2020 era scaduto l’incarico di Sergio Paoletti, quale presidente del suddetto Consorzio[169]. Paoletti era stato in precedenza nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un quadriennio, con decreto del 27 aprile 2016. Il suddetto Ministro aveva comunicato al Parlamento la summenzionata nomina con lettera del 2 maggio 2016, annunciata al Senato e alla Camera rispettivamente l’11 e il 13 maggio 2016[170].
Si ricorda che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 23 dicembre 2020, Alberto Aloisio è stato nominato componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione del suddetto Ente, sempre per un quadriennio a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione di Michele Morgante, il cui incarico era scaduto il 14 ottobre 2019.
Quanto alla nomina di Morgante, effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015 per la durata di un quadriennio, il medesimo Ministro l’aveva comunicata con lettera del 20 ottobre 2015, annunciata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015[171].
Si ricorda che il 17 aprile 2020, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su designazione dalla comunità scientifica ed economica di riferimento, Sabrina Strolego è stata nominata componente del consiglio di amministrazione del suddetto Ente[172], in sostituzione di Laura Chies, il cui incarico, di durata quadriennale, era scaduto il 9 febbraio 2020[173]. Laura Chies era stata nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, su designazione della comunità scientifica ed economica di riferimento, subentrando a Roberto Della Marina, il cui mandato quadriennale era scaduto l'11 novembre 2015.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[174] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[175] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[176].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[177]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[178] [179].
L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento.
Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca - ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 15 prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente, mentre è oggetto di una analitica regolamentazione l’iter per individuare il rappresentante della comunità scientifica ed economica di riferimento[180] [181].
Il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park ha il compito, ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, di favorire e promuovere l’innovazione e lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, trasferendone i risultati al mercato. Il Consorzio inoltre ha il compito di supportare la creazione di nuove imprese innovative, tenendo conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante.
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC
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Presidente: Nicola Zaccheo |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
28/10/2020 (Dimissioni) |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [182] |
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Consiglieri di amministrazione: |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
D.P.C.M. su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (vedasi infra nel testo) |
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Angela Stefania Bergantino |
20/5/2020 (Dimissioni)
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Manlio Mele |
6/5/2020 (Dimissioni) |
Il 28 ottobre 2020 Nicola Zaccheo si è dimesso dall’incarico di presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC, a seguito della sua nomina a presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, intervenuta il 19 ottobre 2020. Si rende pertanto necessario procedere all’elezione del nuovo presidente dell’Ente.
Zaccheo era stato nominato il 24 gennaio 2019 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri intervenuta in pari data, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Si ricorda che la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e la 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, rispettivamente il 9 e il 16 gennaio 2019, avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina, trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La proposta era stata annunciata il 19 dicembre 2018 sia alla Camera sia al Senato.
Nel mese di ottobre 2018 era scaduto il mandato del precedente presidente dell’Ente, Vito Riggio, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica il 21 ottobre 2013.
Prima di tale nomina presidenziale Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 novembre 2012, incarico prorogato con analogo provvedimento del 14 maggio 2013. In precedenza Riggio era già stato nominato presidente dell’ENAC con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2007[183] e prima ancora con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 2003[184].
Inoltre, sono cessati i mandati, a seguito delle dimissioni intervenute rispettivamente il 6 e il 20 maggio 2020, dei consiglieri di amministrazione dell’Ente Manlio Mele e Angela Stefania Bergantino. Si ricorda che i suddetti consiglieri erano stati nominati, per un quinquennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[185] del 14 settembre 2016 unitamente ad Alfredo Pallone e Luisa Riccardi, tuttora in carica.
Si ricorda che l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, modificando l’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ENAC, ha portato da quattro a cinque anni la durata del mandato del presidente dell'Ente, prevedendo altresì la possibilità che detto mandato possa essere rinnovato per due volte consecutive dopo la prima (in precedenza era ammesso un solo rinnovo). Il presidente dell'ENAC, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 4, è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienze riferite al trasporto aereo e all’aviazione, ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le Commissioni parlamentari competenti per materia. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 4 stabilisce invece che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione rimane in carica cinque anni, esercitando le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente, e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Le nomine dei consiglieri di amministrazione devono essere comunicate alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della suddetta legge n. 14 del 1978.
L'ENAC costituisce l'Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. Tra i compiti dell'ENAC rientrano: il controllo della sicurezza; la garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero; il compimento di valutazioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico prodotto dagli aeromobili. L'ENAC rappresenta altresì l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione civile.
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente nazionale risi - ENR
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Componente del consiglio di amministrazione:
Michele Pairotto |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 (nomina non ancora comunicata alla Camera)
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1°/3/2021 |
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base della designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di un rappresentante delle regioni interessate alla risicoltura |
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, emanato sulla base della designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di un rappresentante delle regioni interessate alla risicoltura, Michele Pairotto è stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi - ENR[186] [187].
Pertanto il consiglio di amministrazione dell’Ente è ora completo. Il 5 ottobre 2019 era cessato dal suddetto ruolo Silvano Saviolo. Successivamente, il 30 dicembre 2019, Marco Protopapa, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome quale rappresentante delle regioni interessate alla risicoltura, aveva rinunciato all’incarico[188].
Si ricorda che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2019, è stato rinnovato il consiglio di amministrazione del suddetto Ente per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del decreto stesso. Il consiglio risultava composto, oltre che dal Presidente Paolo Carrà[189] - già confermato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019, con decorrenza 5 ottobre 2019 - da Stefano Greppi, Riccardo Preve e Maria Grazia Tagliabue.
Il 5 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del medesimo Ente, nominati il 5 ottobre 2015 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Oltre ai già citati Carrà, Preve, Tagliabue e allo stesso Saviolo faceva parte dell’organismo anche Gianmaria Melotti.
Si ricorda che, in forza dell'articolo 5 dello statuto dell'Ente, modificato con decreto interministeriale del 25 febbraio 2015, il presidente è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988[190]. La durata dell’incarico è di quattro anni e il medesimo soggetto non può essere confermato per più di due volte.
Ai sensi dell’articolo 6 dello statuto, il consiglio di amministrazione dell'Ente è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto, oltre che dal presidente, da un membro in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola, in modo da assicurare una calibrata rappresentanza delle componenti della filiera medesima. Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione diversi dal presidente, pure quadriennale, può invece essere rinnovato una sola volta, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6. Ove nel corso del quadriennio si verifichi nel consiglio di amministrazione una vacanza, il presidente, entro trenta giorni, deve richiedere al Ministero vigilante la nomina di altro componente appartenente alla stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quadriennio iniziato dal componente sostituito.
L'Ente nazionale risi - ENR è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si occupa della tutela del settore risicolo conducendo azioni volte al miglioramento della produzione. L'Ente controlla altresì la commercializzazione del riso italiano, stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento, e agevola la filiera a porre in essere azioni volte a orientare le scelte commerciali degli operatori[191].
L’articolo 15 dello statuto dell’Ente precisa peraltro che l’attività dell’ENR è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni |
Presidente:
Tommaso Pellegrino
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Richiesta eventuale di parere parlamentare - ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991, come modificato dall’art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 - da richiedere solo in caso di mancata intesa con la regione o le regioni interessate
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26/4/2021
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Decreto del Ministro della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna, dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta del relativo parere |
Il 26 aprile 2021 scadrà l’incarico di Tommaso Pellegrino quale presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Pellegrino è stato infatti nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[192] - il 26 aprile 2016, per un mandato di durata quinquennale.
Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che aveva espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, che dopo averne avviato l'esame nella seduta del 12 aprile 2016 ed aver proceduto in pari data all'audizione informale di Pellegrino, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.
L'11 aprile 2016 era scaduto il mandato del commissario straordinario uscente dell'Ente parco, Amilcare Troiano. Già presidente dell'Ente parco campano per cinque anni dal 25 febbraio 2009, Troiano era stato investito del mandato commissariale con decreto ministeriale del 4 aprile 2014 e detto incarico era stato prorogato con analoghi decreti del 30 settembre 2014, del 2 aprile 2015 e, da ultimo, dell'8 ottobre 2015 per sei mesi a decorrere dall'11 ottobre 2015.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.
L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando profondamente la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.
La novella prevede che il Ministro della transizione ecologica predisponga una terna di soggetti caratterizzati da particolare esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. La disposizione prevede inoltre che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[193].
La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina. Parimenti, il parere delle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, che prima era richiesto in ogni caso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora appare necessario solo ove non intervenga la suddetta intesa. Inoltre, sul piano sistematico, la disposizione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sopra illustrata, rendendo, in quanto norma speciale, inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, inibisce contestualmente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembra, alla luce di una prima interpretazione della norma, che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, tra cui i commissari straordinari degli Enti parco, non siano più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.
Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[194]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[195].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
nazionale del Gran Paradiso |
Presidente:
Italo Cerise |
Richiesta eventuale di parere parlamentare - ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991, come modificato dall’art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 - da richiedere solo in caso di mancata intesa con la regione o le regioni interessate
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12/7/2021 |
Decreto del Ministro della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna, dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta del relativo parere |
Il 12 luglio 2021 scadrà il mandato di Italo Cerise quale presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[196] - del 12 luglio 2016, per un mandato di cinque anni. Il suddetto Ministro aveva richiesto il relativo parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 10 giugno 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 10 e il 21 giugno 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l'aveva esaminata nella seduta del 14 giugno 2016, esprimendo parere favorevole, e all'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 22 giugno 2016 e aver proceduto all'audizione informale di Cerise nella seduta del 28 giugno 2016, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 29 giugno 2016.
Nelle more della suddetta procedura di nomina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 20 giugno 2016 annunciata alla Camera e al Senato il 24 e il 28 giugno 2016, aveva comunicato, ai sensi dell’articolo 9 della citata legge n. 14 del 1978, di aver nominato, con proprio decreto del 10 giugno 2016, lo stesso Italo Cerise commissario straordinario dell'Ente, per la durata di tre mesi e comunque non oltre la nomina del presidente. Con la nomina presidenziale di Cerise, tale mandato commissariale era venuto automaticamente meno.
Per Cerise si tratta del secondo mandato quale presidente del citato Ente parco, avendo già rivestito l’incarico per cinque anni, a seguito della nomina intervenuta con decreto ministeriale del 29 aprile 2011. Nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 28 aprile 2010, poi prorogato con analoghi decreti del 6 agosto 2010, del 27 ottobre 2010 e del 31 gennaio 2011, Cerise era succeduto nell’incarico commissariale a Giovanni Picco, a sua volta presidente dell'Ente parco per cinque anni dal 14 dicembre 2004 e commissario straordinario dal 16 febbraio 2010.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.
L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando profondamente la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.
La novella prevede che il Ministro della transizione ecologica predisponga una terna di soggetti caratterizzati da particolare esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. La disposizione prevede inoltre che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[197].
La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina. Parimenti, il parere delle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, che prima era richiesto in ogni caso, ai sensi dell’articolo 1 della sopra ricordata legge n. 14 del 1978, ora appare necessario solo ove non intervenga la suddetta intesa. Inoltre, sul piano sistematico, la disposizione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sopra illustrata, rendendo, in quanto norma speciale, inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, inibisce contestualmente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembra, alla luce di una prima interpretazione della norma, che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, tra cui i commissari straordinari degli Enti parco, non siano più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.
Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[198]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[199].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga |
Presidente:
Tommaso Navarra
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Richiesta eventuale di parere parlamentare - ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991, come modificato dall’art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 - da richiedere solo in caso di mancata intesa con la regione o le regioni interessate
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9/6/2021
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Decreto del Ministro della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna, dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta del relativo parere |
Il 9 giugno 2021 scadrà l’incarico di Tommaso Navarra quale presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Navarra è stato infatti nominato al suddetto incarico il 9 giugno 2016 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, - ora della transizione ecologica[200] - per la durata di un quinquennio.
Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che aveva espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 12 aprile 2016 e aver proceduto in pari data all'audizione informale di Navarra, aveva infine espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.
Il 7 luglio 2015 era scaduto il mandato del presidente uscente del predetto Ente parco, Arturo Diaconale, che era stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 7 luglio 2010. Nel corso del susseguente periodo il consiglio direttivo dell'Ente aveva assicurato la gestione dell’Ente, dopo aver nominato al suo interno, il 18 agosto 2015, Maurizio Pelosi quale vicepresidente[201].
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.
L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando profondamente la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.
La novella prevede che il Ministro della transizione ecologica predisponga una terna di soggetti caratterizzati da particolare esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. La disposizione prevede inoltre che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[202].
La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina. Parimenti, il parere delle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, che prima era richiesto in ogni caso, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, ora appare necessario solo ove non intervenga la suddetta intesa. Inoltre, sul piano sistematico, la disposizione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sopra illustrata, rendendo, in quanto norma speciale, inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, inibisce contestualmente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembra, alla luce di una prima interpretazione della norma, che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, tra cui i commissari straordinari degli Enti parco, non siano più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.
Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[203]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[204].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale della Val Grande |
Presidente:
Massimo Bocci |
Richiesta eventuale di parere parlamentare - ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991, come modificato dall’art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 - da richiedere solo in caso di mancata intesa con la regione o le regioni interessate
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3/12/2020
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Decreto del Ministro della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna, dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta del relativo parere |
Il 3 dicembre 2020 è scaduto il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande, Massimo Bocci[205], nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[206] - del 3 dicembre 2015, per la durata di un quinquennio. La richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, era stata trasmessa dal predetto Ministro, con lettera del 4 novembre 2015 annunciata alla Camera e al Senato il 10 e il 16 novembre 2015, ed era stata assegnata alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che l'aveva esaminata nella seduta del 17 novembre 2015 esprimendo parere favorevole, nonché alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, la quale, dopo averne iniziato l'esame nella seduta del 17 novembre 2015 e dopo aver proceduto all'audizione informale di Bocci nella seduta del 24 novembre 2015, aveva espresso anch'essa parere favorevole nella stessa seduta. Bocci era subentrato nella presidenza dell'Ente parco piemontese a Pierleonardo Zaccheo, che era stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 16 febbraio 2010. Dopo la scadenza del relativo mandato, la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo sotto la guida del vicepresidente, Giuseppe Monti.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.
L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando profondamente la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.
La novella prevede che il Ministro della transizione ecologica predisponga una terna di soggetti caratterizzati da particolare esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. La disposizione prevede inoltre che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[207].
La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina. Parimenti, il parere delle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, che prima era richiesto in ogni caso, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, ora appare necessario solo ove non intervenga la suddetta intesa. Inoltre, sul piano sistematico, la disposizione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sopra illustrata, rendendo, in quanto norma speciale, inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, inibisce contestualmente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembra, alla luce di una prima interpretazione della norma, che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, tra cui i commissari straordinari degli Enti parco, non siano più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.
Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di Ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[208]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[209].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Vesuvio
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Presidente:
Agostino Casillo
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Richiesta eventuale di parere parlamentare - ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991, come modificato dall’art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 - da richiedere solo in caso di mancata intesa con la regione o le regioni interessate
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26/4/2021
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Decreto del Ministro della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna, dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta del relativo parere |
Il 26 aprile 2021 scadrà l’incarico di Agostino Casillo quale presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio. Casillo infatti è stato nominato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[210] - il 26 aprile 2016, per un mandato quinquennale.
Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Casillo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che aveva al riguardo espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 12 aprile 2016 e aver proceduto in pari data all'audizione informale di Casillo, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.
Nelle more di tale procedura di nomina, lo stesso Ministro, con lettera del 19 aprile 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 26 e il 27 aprile 2016, aveva comunicato, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, di aver prorogato, con proprio decreto del 1° aprile 2016, il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco vesuviano, Ugo Leone, per la durata di trenta giorni e comunque non oltre la nomina del presidente. Con la ricordata nomina di Casillo a presidente, il mandato commissariale di Leone era dunque automaticamente venuto meno.
Si ricorda che Leone era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale dell'11 febbraio 2014 e detto incarico era stato prorogato con ulteriori decreti ministeriali del 29 luglio 2014, del 18 febbraio 2015 e del 24 luglio 2015. In precedenza Leone era stato nominato presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio con decreto ministeriale del 15 gennaio 2008 e il relativo mandato quinquennale, prorogato al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 424, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)[211], era cessato il 14 febbraio 2014 allo scadere del periodo di prorogatio. Leone era succeduto a Amilcare Troiano che, già presidente dell'Ente parco dal 24 ottobre 2001 fino al 24 ottobre 2006, ne era poi divenuto commissario straordinario.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.
L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando profondamente la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.
La novella prevede che il Ministro della transizione ecologica predisponga una terna di soggetti caratterizzati da particolare esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. La disposizione prevede inoltre che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[212].
La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina. Parimenti, il parere delle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, che prima era richiesto in ogni caso, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, ora appare necessario solo ove non intervenga la suddetta intesa. Inoltre, sul piano sistematico, la disposizione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sopra illustrata, rendendo, in quanto norma speciale, inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli Enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, inibisce contestualmente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembra, alla luce di una prima interpretazione della norma, che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, tra cui i commissari straordinari degli Enti parco, non siano più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.
Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di Ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[213]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[214].
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC |
Presidente:
Marta Donzelli |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 426 del 1997 Annuncio del 24/2/2021 alla Camera e del 25/2/2021 al Senato. Pareri favorevoli della 7ª Commissione del Senato del 23/3/2021 e della VII Commissione della Camera del 24/3/2021 |
24/3/2021 |
Decreto del Ministro della cultura Il presidente e tre componenti sono nominati su designazione dello stesso Ministro |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Cristiana Capotondi,
Guendalina Ponti
Andrea Purgatori
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25/3/2021 |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Valentina Gemignani |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 426 del 1997 Annuncio del 17/3/2021 alla Camera e del 16/3/2021 al Senato. Parere favorevole della 7ª Commissione del Senato del 23/3/2021 e della VII Commissione della Camera del 24/3/2021 |
25/3/2021 |
Decreto del Ministro della cultura su designazione dal Ministro dell'economia e delle finanze |
Il Ministro della cultura[215] con decreto del 24 marzo 2021 ha nominato Marta Donzelli quale presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC e, con decreto del giorno successivo 25 marzo 2021, Cristiana Capotondi, Guendalina Ponti, Andrea Purgatori e Valentina Gemignani quali componenti del relativo consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426.
Il 23 e il 24 marzo 2021 rispettivamente la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina. Le richieste di parere erano state formulate con lettera del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo - ora della cultura - del 24 febbraio 2021 con riferimento alla proposta di nomina di Donzelli e a quelle di Capotondi, Ponti e Purgatori, nomine da effettuare su designazione dello stesso Ministro[216]. Il 16 e 17 marzo 2021 era stata invece annunciata, rispettivamente al Senato e alla Camera, la lettera del Ministro della cultura dell’11 marzo 2021 con cui era stata trasmessa la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Gemignani a componente del consiglio di amministrazione del suddetto Ente, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze[217].
Il 6 dicembre 2020 era scaduto il mandato del presidente uscente della medesima Fondazione, Felice Laudadio, nominato per quattro anni con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 6 dicembre 2016[218].
Il 26 gennaio 2021 erano scaduti anche i restanti componenti del consiglio di amministrazione. Si ricorda che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto del 26 gennaio 2017, aveva confermato, su propria designazione, Nicola Giuliano, Aldo Grasso e Carlo Verdone, nonché, su designazione del Ministro dell’economia e delle finanze, Olga Cucurullo, quali componenti del consiglio di amministrazione della suddetta Fondazione, per la durata di quattro anni. Per tutti i componenti si trattava del secondo mandato consiliare[219].
Nicola Giuliano si è poi dimesso dalla carica di componente del consiglio di amministrazione[220] ed era stato sostituito da Giancarlo Giannini, nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 aprile 2017 fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione della Fondazione[221]. Il 22 gennaio 2018 si era quindi dimessa Olga Cucurullo, senza essere sostituita.
Successivamente, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 23 ottobre 2018 era stato nominato Roberto Andò[222], anch’egli fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione della Fondazione. La nomina di un nuovo componente del consiglio di amministrazione della Fondazione si era resa necessaria a seguito della decadenza di Aldo Grasso, dichiarata nella seduta del medesimo consiglio di amministrazione del 19 marzo 2018.
Si ricorda che il 14 novembre 2016 erano scaduti i mandati del precedente presidente della Fondazione, Stefano Rulli, e dei suddetti componenti del consiglio di amministrazione successivamente confermati, che erano stati nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 14 novembre 2012.
Sono organi della Fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti. I mandati sono tutti quadriennali e possono essere confermati per non più di due volte.
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato e integrato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32, il consiglio di amministrazione della Fondazione è nominato con decreto del Ministro della cultura previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ed è composto, oltre che dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, da quattro componenti, tre designati dallo stesso Ministro e uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Centro sperimentale di cinematografia, nato nel 1935 e qualificato ente pubblico dalla legge 24 marzo 1942, n. 419, è stato trasformato dall'articolo 1 del citato decreto n. 426 del 1997 nella Fondazione Scuola nazionale di cinema con personalità giuridica di diritto privato, successivamente ridenominata Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32. La Fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle sue disposizioni di attuazione per quanto non espressamente previsto dal decreto legislativo n. 426 del 1997. L'articolo 6 di tale decreto legislativo è peraltro la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine in oggetto: in quanto ente di diritto privato, la Fondazione non sarebbe infatti ricompresa nel campo di applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.
Finalità della Fondazione, istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia che riunisce la Scuola nazionale di cinema e la Cineteca nazionale, sono lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza; la conservazione e la promozione del patrimonio cinematografico; la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie e linguaggi innovativi nei campi connessi.
Ente |
Cariche da rinnovare e soggetti candidati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Grande progetto Pompei
|
Direttore generale di progetto:
Mauro Cipolletta |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2013 Annuncio del 22/3/2021 alla Camera e del 24/3/2021 al Senato Pareri favorevoli per entrambe le nomine della 7ª Commissione del Senato del 30/3/2021 e della VII Commissione della Camera del 31/3/2021 |
Procedure di nomina in corso |
D.P.C.M. su proposta del Ministro della cultura[223] (vedasi infra nel testo) |
Vice direttore generale vicario:
Giovanni Di Blasio |
Il 30 e il 31 marzo 2021, rispettivamente, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno dato entrambe pareri favorevoli sia sulla proposta di rinnovo relativa all’incarico di Mauro Cipolletta quale direttore generale del Grande progetto Pompei sia su quella concernente la nomina di Giovanni Di Blasio quale vice direttore. Per i due incarichi le relative proposte delineano una durata differenziata. Il nuovo incarico direttoriale di Cipolletta dovrebbe terminare il 30 giugno 2021, quello del vice direttore dovrebbe proseguire fino al 31 dicembre 2021.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 17 marzo 2021[224], annunciata alla Camera dei deputati il 22 marzo 2021 e al Senato della Repubblica il 24 marzo 2021, aveva richiesto i relativi pareri parlamentari. Le sopraindicate proposte di nomina sono state quindi assegnate alle suddette Commissioni permanenti[225].
Si ricorda che l’incarico direttoriale di Cipolletta è scaduto il 31 dicembre 2020, essendo stato prorogato fino a tale data il 4 agosto 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo - ora Ministro della cultura.
Il 23 giugno 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 30 giugno 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
La relativa richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 9 giugno 2020, annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica il 10 giugno 2020.
Il precedente incarico di Cipolletta era scaduto il 31 dicembre 2019. Cipolletta era stato, infatti, originariamente nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018.
La scadenza coincideva con quella originariamente prevista dal comma 5-ter[226] dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale comma aveva, da ultimo, prorogato dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale erano assicurate le funzioni del direttore generale di progetto.
L'articolo 7, comma 4, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha nuovamente prorogato, fino al 31 dicembre 2022, le funzioni dell'Unità "Grande Pompei", nonché quelle del direttore, del vicedirettore generale vicario e della struttura di supporto.
Si segnala che, in assenza di un intervento legislativo di ulteriore proroga, le suddette funzioni sarebbero confluite in quelle della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, a decorrere dal 31 dicembre 2019.
Si ricorda che sulla iniziale proposta di nomina di Cipolletta la Ministra pro tempore per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con lettera del 2 febbraio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018[227]. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che l’aveva esaminata nella seduta del 7 febbraio 2018 esprimendo parere favorevole, e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 febbraio 2018 esprimendo anch’essa parere favorevole.
In precedenza, il mandato di direttore generale del Grande progetto Pompei è stato rivestito da Luigi Curatoli[228], che era a sua volta succeduto a Giovanni Nistri, primo titolare del suddetto incarico per effetto del D.P.C.M. del 27 dicembre 2013.
Le nomine del direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei e del vice direttore sono previste dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica, e sono effettuate mediante decreto del Ministro della cultura, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Tra i compiti del direttore generale di progetto rientrano la definizione e l'approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito. L’organo svolge, altresì, la funzione di stazione appaltante e cura l’esecuzione di tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti, nonché la fase di attuazione e di esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.a.. Il direttore assume, inoltre, direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito archeologico e collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, riferendo con cadenza semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.
Il Grande Progetto Pompei è stato approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare -ISMEA
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Presidente:
Enrico Corali
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
16/2/2021
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D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali |
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Componenti del consiglio di amministrazione:
Gabriele Beni
Speranzina De Matteo
Francesco Laratta
Leonardo Di Gioia |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
29/5/2021 |
Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
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Il 16 febbraio 2021 è scaduto l’incarico di Enrico Corali quale presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2017, per la durata di un quadriennio.
La nomina di Corali era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2017 a seguito dei pareri favorevoli espressi sulla relativa proposta di nomina dalla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e dalla 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2017.
Il 29 maggio 2021 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto Gabriele Beni, Speranzina De Matteo, Francesco Laratta e Leonardo Di Gioia che sono stati nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 maggio 2017[229]. Il 7 gennaio 2017 erano scaduti il mandato dello stesso Corali quale commissario straordinario dell'Ente, nonché quelli dei sub-commissari Gabriele Beni e Francesco Laratta, che erano stati nominati per un anno dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreti rispettivamente del 7 e del 13 gennaio 2016[230].
Presidente uscente dell'Istituto era Ezio Castiglione, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2014. Il consiglio di amministrazione uscente era altresì composto da Adolfo Orsini e dai predetti Francesco Laratta e Gabriele Beni, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 settembre 2014, oltre che da Gianni Fava, nominato con analogo decreto del 13 novembre 2014, su designazione della conferenza delle regioni e delle province autonome.
Il vigente statuto dell’ISMEA è stato approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 661, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
L’articolo 4 dello statuto definisce struttura, modalità di nomina e funzioni degli organi dell’Ente, costituiti dal presidente, dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale.
Il comma 2 precisa che il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400[231]. La nomina deve pertanto essere effettuata con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro competente che, nel caso di specie, è il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il comma 3 stabilisce che il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, esercita le funzioni delegategli dal consiglio e in caso di urgenza provvede alle deliberazioni di competenza di tale organo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso.
In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, nominato dal consiglio tra i propri componenti.
Il comma 4 definisce le competenze del consiglio di amministrazione, dotato di poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico[232], mentre il comma 5 stabilisce che esso è composto, oltre che dal presidente, da quattro membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'Istituto, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, assicurando l’equilibrio tra i generi. Il comma 7 stabilisce che i componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili mentre il presidente può essere confermato per non più di due volte, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Il comma 8 prevede infine che per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali può essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a un anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, con i poteri del consiglio e del presidente, eventualmente coadiuvato da un sub-commissario.
Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare per il presidente è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978, mentre le nomine dei componenti del consiglio di amministrazione devono essere trasmesse alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.
L’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, ente pubblico economico vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, svolge funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione di dati concernenti i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale SISTAN, di cui fa parte. L'Istituto, che partecipa anche del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, svolge altresì attività di ricerca, analisi e informazione per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN |
Componente del consiglio direttivo:
Piergiorgio Picozza |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009
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17/10/2020 |
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Componente designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico (ma vedasi infra nel testo) |
Il 17 ottobre 2020 è scaduto il mandato del componente del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN Piergiorgio Picozza, designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico. La nomina era stata formalizzata con disposizione del presidente dell’Ente del 17 ottobre 2016[233].
Si ricorda invece che, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019, Paolo Valente e Pierluigi Campana sono stati nominati quali rappresentanti del suddetto Ministero nel consiglio direttivo dell’Istituto[234], in sostituzione di Caterina Petrillo e Fabio Zwirner, i cui mandati erano scaduti il 14 ottobre 2019 [235].
Si ricorda che fanno parte del consiglio direttivo, oltre al presidente Zoccoli[236], i componenti della giunta esecutiva, i direttori delle sezioni e dei laboratori dell’ente, due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca - ora università e ricerca - Valente e Campana[237], un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo, Antonio Passeri, e un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo, Marino Nicoletto[238]. I mandati del presidente, dei rappresentanti ministeriali e dei rappresentanti del personale sono quadriennali e tale incarico può essere rivestito per un massimo di due volte.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[239] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[240].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[241].
L'articolo 9 detta poi speciali disposizioni con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche - CNR e dello stesso Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, Istituto per il quale sono fatte salve le specifiche norme statutarie in materia. Gli organi di vertice dell’Istituto sono pertanto nominati con una procedura che deroga da quella stabilita, in via generale, per gli enti di ricerca e sopra illustrata.
L’articolo 11 dello statuto dell’Ente prevede infatti che il presidente sia selezionato sulla base di una procedura interna al medesimo Istituto[242]. Quanto al consiglio direttivo, organo che esercita le funzioni di indirizzo sulla base delle indicazioni generali determinate nei piani pluriennali, esso opera le scelte di programmazione scientifica avvalendosi dei pareri delle commissioni scientifiche nazionali e del consiglio tecnico-scientifico. L’articolo 12 dello statuto ne stabilisce la composizione, caratterizzata dalla contemporanea presenza di soggetti individuati ratione muneris e rappresentanti ministeriali, nonché di un rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica[243] e di un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica[244]. Quanto alla modalità di definitiva formalizzazione delle nomine dei soggetti di designazione ministeriale, il nuovo statuto dell’Ente non detta una disciplina speciale. Può pertanto ritenersi che si applichino le disposizioni ordinariamente previste per gli enti di ricerca, ovvero che essa debba intervenire mediante apposito decreto ministeriale. In questo senso del resto, come evidenziato supra, depone la prassi più recente.
Si ricorda infine che il comma 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
L’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del proprio statuto[245], ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, di compiere ricerche e di favorire lo sviluppo tecnologico pertinente all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e con il mondo dell’impresa.
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV
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Presidente:
Carlo Doglioni |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
19/2/2021 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca[246] del 19 febbraio 2021, Carlo Doglioni è stato nuovamente nominato presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV[247] [248]. Il mandato ha durata quadriennale. Il 27 aprile 2020 era scaduto il precedente incarico di Doglioni, nominato per un mandato quadriennale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 aprile 2016[249]. Il consiglio di amministrazione è ora quindi completo.
Il 17 gennaio 2020 al Senato e il 27 gennaio 2020 alla Camera è stata invece annunciata la lettera dell’8 gennaio 2020, con cui il Ministero[250] dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto del Ministro dello stesso dicastero 30 dicembre 2019, con il quale Francesca Bozzano e Roberto Scarpa sono stati nominati componenti di nomina governativa del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto, entrambi per la durata di un quadriennio. La comunicazione del decreto di nomina è stata trasmessa alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.
Si ricorda che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica era stata annunciata, invece, la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[251] aveva trasmesso il decreto del Ministro del suddetto dicastero 24 ottobre 2019, con il quale Fabio Florindo e Gilberto Saccorotti sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dello stesso Istituto, su designazione della comunità scientifica di riferimento.
Si ricorda che il 14 ottobre 2019 erano scaduti i mandati, di durata quadriennale, dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del suddetto Istituto Alessandro Nicola Pino, Giulio Selvaggi, Claudio Faccenna e Giancarlo Neri.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[252] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[253].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[254]. Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell’INGV, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[255] [256]. L’articolo 8, comma 1, dello statuto[257], prevede che: “1. Il Consiglio di Amministrazione dell’INGV è nominato con decreto del Ministro ed è composto dal Presidente e da quattro membri in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, di cui due direttamente individuati dal Ministro tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell’INGV ed esperti di alta amministrazione. Gli altri due componenti vengono eletti dalla comunità scientifica e tecnologica dell’INGV. Le modalità e le procedure di elezione sono disciplinate dal ROF [Regolamento di organizzazione e funzionamento – N.d.R.].”[258].
Si ricorda che il comma 5 dell’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca - ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Ai sensi del proprio statuto, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati. L’Ente, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante, opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica nei campi della geofisica e geochimica, della sismologia e della vulcanologia.
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM |
Presidente:
Diederik Sybolt Wiersma |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 (nomina non ancora comunicata alla Camera) |
19/2/2021 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo) |
Il 19 febbraio 2021, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca[259], Diederik Sybolt Wiersma è stato riconfermato presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM, per un ulteriore mandato quadriennale[260]. Il 18 maggio 2020 era scaduto il suo precedente incarico presidenziale[261]. Il consiglio di amministrazione è ora quindi completo.
Wiersma era stato nominato il 18 maggio 2016, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la durata di un quadriennio. La nomina era stata comunicata con lettera dello stesso Ministro del 19 maggio 2016, annunciata sia alla Camera sia al Senato il 7 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
Wiersma era subentrato al precedente presidente Massimo Inguscio, dimessosi il 19 febbraio 2016 a seguito della sua nomina a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche - CNR.
Per completezza si ricorda che, oltre al presidente, fanno parte del consiglio di amministrazione dell'INRiM Vito Fernicola, designato dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento[262] ed Ettore Vittone, componente di designazione governativa[263], nominati per quattro anni con decreti ministeriali rispettivamente del 27 marzo e del 22 maggio 2018. Essi scadranno pertanto rispettivamente il 27 marzo e il 22 maggio 2022.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[264] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[265]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[266] [267]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca - ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 6, comma 2, prevede che il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di enti e istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca, sia nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, duri in carica quattro anni e possa essere confermato una sola volta.
L’articolo 7, a sua volta, disciplina ai commi 2 e 3 le modalità di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, richiamando al riguardo le procedure di cui al sopra ricordato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[268]. Il procedimento elettorale per la scelta del rappresentante dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento è preceduto da una selezione da parte di un comitato - nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente - che individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque nominativi, da sottoporre al voto del personale di ruolo dell’Ente[269].
L’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM è - come ricorda l’articolo 1 del proprio statuto - ente pubblico nazionale di ricerca, istituito con decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di ordinamento autonomo, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione, dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2004, e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. L’INRiM svolge e promuove la ricerca nell’ambito della metrologia, sviluppa i campioni e i metodi di misura più avanzati e le relative tecnologie, mediante i quali assolve alle funzioni di istituto metrologico primario ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP
Già Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Pietro Tagliatesta (designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali)
Giovanni Bocchieri (designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome) |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
7/12/2020 |
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (vedasi infra nel testo) |
Il 7 dicembre 2020 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP Pietro Tagliatesta, designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e Giovanni Bocchieri, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome[270].
Bocchieri era stato nominato, unitamente ad Anita Pisarro, con decreto dello stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 dicembre 2016 per la durata di 4 anni. Pisarro si era quindi dimessa il 4 giugno 2020 ed era stata sostituita da Pietro Tagliatesta, nominato con decreto 2 luglio 2020 del medesimo Ministro su propria designazione, per la residua durata del mandato del consiglio, la cui scadenza è stata fissata al 7 dicembre 2020 dal sopra citato decreto ministeriale 7 dicembre 2016[271].
Si ricorda che l’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ha previsto, tra l’altro, la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto da cinque a tre, compreso il presidente[272]. La norma ha inoltre stabilito che il presidente e il consiglio di amministrazione siano nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e che due componenti, tra cui il presidente, siano designati dal medesimo Ministro, e il terzo dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. I soggetti designati debbono essere tutti individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto.
Diversamente quanto al consiglio di amministrazione dispone lo statuto dell’Ente[273], che - si ricorda - ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo. L’articolo 6, comma 3, del vigente statuto stabilisce, tenuto conto di quanto previsto dal sopra illustrato articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo n. 218 del 2016[274], che il consiglio sia composto dal presidente dell’Istituto e da quattro componenti di comprovata esperienza scientifica e professionale nei settori di attività dell’ente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni tra soggetti provenienti dagli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto, uno nominato d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e uno eletto dai ricercatori e dai tecnologi dell’Istituto.
La norma statutaria non appare quindi coincidente con le disposizioni relative alla nomina degli organi dell’Ente, contenute nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, pur esplicitamente richiamato nello statuto medesimo. Lo statuto invece conferma la durata quadriennale del consiglio[275].
Quanto al presidente dell’Ente, l’articolo 5, comma 1, dello statuto prevede che debba essere nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, duri in carica quattro anni e sia rinnovabile una sola volta.
Si ricorda che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 febbraio 2020 Sebastiano Fadda è stato nominato presidente dell’Istituto. Non risulta che la nomina sia stata preceduta dalla richiesta di parere parlamentare.
Il 1° gennaio 2020 era scaduto l’incarico del precedente presidente Stefano Sacchi.
Sacchi era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2016. La nomina era stata deliberata in pari data dal Consiglio dei ministri. Si ricorda che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera dell’11 agosto 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 13 settembre 2016, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina. Tale richiesta era stata assegnata alla 11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, che l'aveva esaminata nella seduta del 21 settembre 2016 esprimendo parere favorevole, e alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che, dopo averla esaminata nella seduta del 27 settembre 2016, aveva, a sua volta, espresso parere favorevole nella seduta del 28 settembre 2016.
In precedenza Sacchi aveva rivestito l’incarico di commissario straordinario dell'ISFOL, per effetto della nomina intervenuta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino alla data di conclusione delle procedure di nomina dei nuovi organi dell'Istituto[276].
Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare, sembra che alla nomina del presidente debba applicarsi tuttora l’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La relativa proposta dovrebbe quindi essere sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Per quanto riguarda i consiglieri di amministrazione appare conseguentemente necessaria, invece, la comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge.
L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - INAPP è un ente pubblico di ricerca, che svolge attività di ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e di valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale, al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. L’Istituto, in precedenza denominato Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL[277], ha assunto l’attuale denominazione il 1° dicembre 2016[278].
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - INVALSI |
Presidente:
Anna Maria Ajello |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009
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1/8/2021
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Decreti del Ministro della pubblica istruzione[279] su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Componente del consiglio di amministrazione:
Arduino Salatin |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Roberto Ricci
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Decreto del Ministro della pubblica istruzione su designazione della comunità scientifica o disciplinare di riferimento (vedasi infra nel testo) |
Il 1° agosto 2021 scadrà il mandato di Anna Maria Ajello quale presidente dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - INVALSI nonché quello dei consiglieri di amministrazione del medesimo Ente Arduino Salatin e Roberto Ricci, che sono stati nominati dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con propri decreti del 3 agosto 2017[280], per la durata di un quadriennio a decorrere dal 1° agosto 2017.
A tale data scadevano i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione uscente. Il predetto Ministro infatti, con propri decreti del 29 luglio 2013, aveva nominato Cinzia Angelini e il già citato Arduino Salatin consiglieri per la durata di un quadriennio a decorrere dal 1° agosto 2013, insieme a Paolo Sestito quale presidente dell’Istituto[281]. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Sestito a decorrere dal 4 dicembre 2013, il Ministro, con proprio decreto del 5 febbraio 2014, aveva nominato la suddetta Anna Maria Ajello nuovo presidente dell’Istituto fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione.
Gli enti di ricerca originariamente vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[282] - sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro competente (nel caso di specie il Ministro dell’istruzione), durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro[283] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[284].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[285]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’INVALSI, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[286] [287]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti dei suddetti enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Lo statuto dell’Ente in esame all’articolo 9, comma 1, stabilisce che sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico e il collegio dei revisori dei conti. Il comma 2 del medesimo articolo richiama per quanto riguarda la nomina del presidente e dei consiglieri di amministrazione quanto previsto dal sopra illustrato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009.
Il comma 3 ribadisce che i componenti del consiglio di amministrazione, tra cui il presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca - ora da intendersi quale Ministro dell’istruzione[288] - e durano in carica quattro anni[289] [290].
L’INVALSI, ente di ricerca di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria, fa parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione SNV, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. L’Istituto effettua, tra l’altro, verifiche sistematiche sulle conoscenze degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA
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Presidente:
Stefano Laporta
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Richiesta di parere ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 e dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 123/2010
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15/7/2021 |
D.P.C.M, su proposta del Ministro della transizione ecologica[291], previo parere delle competenti commissioni parlamentari |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Alfredo De Girolamo Vitolo
Miriam Lanza
Giovanni Immordino |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
Decreto del Ministro della transizione ecologica (ma vedasi infra nel testo |
Il 15 luglio 2021 scadranno i mandati del presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, Stefano Laporta, e quello dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Ente Mauro Libè, Alfredo De Girolamo Vitolo, Miriam Lanza e Giovanni Immordino.
Laporta è stato nominato presidente dell’Ente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2017 per la durata di un quadriennio, insediandosi con decorrenza 15 luglio 2017.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva richiesto, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale 21 maggio 2010 n. 123, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Laporta con lettera del 16 marzo 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 21 marzo 2017. Su tale proposta di nomina avevano espresso pareri favorevoli la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato e l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera nelle rispettive sedute del 28 marzo e del 5 aprile 2017.
Per effetto della nomina presidenziale di Laporta era venuto automaticamente meno l’incarico di commissario straordinario dell’ISPRA attribuito a Bernardo De Bernardinis con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 marzo 2017. In precedenza l’Ente era amministrato dallo stesso De Bernardinis in qualità di presidente, dapprima nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2010 e poi confermato per un ulteriore mandato triennale con analogo decreto del 16 gennaio 2014.
Mauro Libè, Alfredo De Girolamo Vitolo, Miriam Lanza e Giovanni Immordino sono stati invece nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 maggio 2017, anch’essi per un mandato quadriennale.
Il 7 settembre 2016 erano scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione precedente, composto oltre che dagli stessi De Girolamo Vitolo e Libè, da Vittorio Amadio e Michele Fina, nominati per tre anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 settembre 2013.
Sono organi dell'ISPRA il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico e il collegio dei revisori dei conti. L’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123, prevede che il presidente sia nominato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2[292], del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora della transizione ecologica, tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto, previo parere motivato delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia. Decorsi venti giorni dalla trasmissione alle commissioni, ove il parere non sia stato reso, si procede comunque alla nomina[293].
Quanto al profilo del controllo parlamentare, la disposizione regolamentare appare sostanzialmente ripetitiva rispetto alla previsione dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che detta una identica disciplina[294] [295] . Per tale ragione e per il rango primario della disposizione da ultimo citata, dovrebbe ritenersi necessaria, per quanto riguarda le nomine dei consiglieri di amministrazione, la comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978[296].
Per quanto concerne la composizione del consiglio di amministrazione dell’Ente, l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 123 del 2010 prevedeva che esso fosse composto dal presidente e da altri sei membri scelti tra persone con competenze tecniche, scientifiche o gestionali nei settori di competenza dell'Istituto e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica. Tuttavia - poiché ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli organi di amministrazione degli enti pubblici devono essere costituiti da non più di cinque componenti - non sono mai stati nominati più di quattro componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto oltre al presidente.
Il nuovo statuto dell’Ispra[297] all’articolo 4, comma 1, prevede ora che “Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed è composto oltre che dal Presidente dell'Istituto, da quattro membri nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: a) tre scelti tra persone con competenze tecniche e/o scientifiche e/o gestionali nei settori di competenza dell'Istituto; b) uno eletto tra il personale dell'Istituto inquadrato nel profilo di ricercatore o tecnologo di cui al contratto Enti Pubblici di Ricerca.”.
Si ricorda infatti che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, deve essere assicurata la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti di ricerca[298].
L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 3 dello statuto prevede inoltre che “Il Presidente dura in carica quattro anni e l'incarico è rinnovabile per una sola volta.”. il comma 3 del medesimo articolo dispone che “Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n, 382: se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, ovvero analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.”.
Si ricorda infine il disposto del tuttora vigente articolo 4, comma 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, che nell’estendere da tre a quattro anni la durata dei mandati dei componenti degli organi dell’ISPRA ha stabilito che essi possono essere confermati una sola volta. Lo Statuto ha pertanto previsto tale limite per il presidente (articolo 3, comma 1, ultimo periodo), per i componenti del collegio dei revisori (articolo 5, comma 1, ultimo periodo) e per quelli del consiglio scientifico (articolo 6, comma 1, ultimo periodo), senza però nulla disporre in merito ai componenti del consiglio di amministrazione.
L'ISPRA è stato istituito dall’articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha attribuito all'Istituto le funzioni già proprie dei soppressi Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APAT, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM. Sempre per effetto della citata legge n. 132 del 2016, l’ISPRA fa parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente[299].
Sottoposto alla vigilanza del Ministero della transizione ecologica, l'Istituto è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
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Componenti del consiglio di amministrazione:
Marcello Foa (nominato presidente dal consiglio di amministrazione il 31/7/2018)
Fabrizio Salini (nominato amministratore delegato dal consiglio di amministrazione il 31/7/2018) |
La nomina dei componenti del consiglio di designazione ministeriale in quanto tali non è soggetta a forme di controllo parlamentare. Successivamente il presidente della società è nominato, nel proprio ambito, dal consiglio di Amministrazione. L’efficacia della nomina è subordinata al parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi |
(Vedasi infra nel testo) |
L’assemblea degli azionisti nomina 7 componenti di cui:
2 su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze (vedasi infra nel testo). |
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Igor De Biasio Giampaolo Rossi |
Nominati dall'assemblea degli azionisti previa elezione da parte della Camera dei deputati |
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2 componenti designati elettivamente dalla Camera dei deputati (vedasi infra nel testo). |
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Beatrice Coletti Rita Borioni |
Nominati dall'assemblea degli azionisti previa elezione da parte del Senato della Repubblica |
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2 componenti designati elettivamente dal Senato della Repubblica (vedasi infra nel testo |
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Riccardo Laganà |
Nessuna forma di controllo parlamentare |
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Eletto dall’assemblea dei dipendenti |
Il 31 marzo 2021 sul sito della Camera dei deputati è stato pubblicato un avviso[300] relativo alla presentazione di candidature a componente del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a. ai fini dell'elezione dei due componenti di propria spettanza, ai sensi dell’articolo 49, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Analogo avviso, riferito alle nomine di propria spettanza, è stato pubblicato nel sito del Senato della repubblica in pari data.
Secondo quanto previsto dallo statuto della società all’articolo 21.3, i componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per 3 anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo anno di carica[301]. L’articolo 16.4 del medesimo statuto stabilisce poi che l’assemblea debba essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il nuovo consiglio dovrà quindi eleggere nel suo seno il nuovo presidente della società. L’elezione diverrà efficace nel caso in cui Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprima in merito parere favorevole con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il consiglio eleggerà inoltre, su proposta dell’assemblea, l’amministratore delegato della società, incarico per cui non sono previste forme di controllo parlamentare. Si ricorda che l’assemblea degli azionisti della società, riunitasi il 27 luglio 2018, ha nominato i componenti dell’attuale consiglio di amministrazione dell’azienda, costituito da Igor De Biasio e Giampaolo Rossi (eletti dalla Camera dei deputati il 18 luglio 2018), Rita Borioni e Beatrice Coletti (elette dal Senato della Repubblica il 18 luglio 2018), Riccardo Laganà (eletto dall’assemblea dei dipendenti della società il 19 luglio 2018), nonché Marcello Foa e Fabrizio Salini (designati dal Consiglio dei ministri del 27 luglio 2018 su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze).
Il consiglio di amministrazione si è insediato il 31 luglio 2018 ed ha eletto Salini amministratore delegato[302], conformemente all’indicazione del Consiglio dei ministri, nonché Marcello Foa presidente. Tuttavia la nomina presidenziale di Foa non è divenuta efficace perché la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nella seduta del 1° agosto 2018, ha espresso a riguardo parere contrario, non essendo stata conseguita la maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione prevista dall'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177[303], come modificato dall’articolo 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 220, che ha modificato la governance dell’Azienda.
Il successivo comma 6 dell’articolo 49, come modificato, regola la composizione del consiglio di amministrazione prevedendo che, dei sette componenti ora previsti, due siano eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato, due siano designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno infine sia designato dall'assemblea dei dipendenti di RAI S.p.a. tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa[304].
Il successivo comma 6-bis dispone che i componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica siamo eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e di RAI S.p.a. almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet[305].
Il comma 7 del medesimo articolo 49 prevede che la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione sia deliberata dall'assemblea e acquisti efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il successivo comma 8 prevede che in caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti siano nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente[306]. Ulteriori disposizione relative alla elezione, all’equilibrio di genere, ai requisiti, alle incompatibilità e alla durata di carica sono dettate dagli articoli 21 e 22 del vigente statuto della società[307].
Si ricorda che il precedente consiglio di amministrazione, nominato ai sensi della previgente disciplina, era composto da Carlo Freccero, Guelfo Guelfi, Arturo Diaconale, Franco Siddi, Rita Borioni e Giancarlo Mazzuca, che erano stati designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 4 agosto 2015 (insieme a Paolo Messa, dimessosi poi il 1° giugno 2017), nonché da Marco Fortis, indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze quale proprio rappresentante, e da Monica Maggioni, indicata dal medesimo Ministero come presidente della società. Il 5 agosto 2015 il consiglio di amministrazione dell'Azienda aveva effettivamente nominato Monica Maggioni presidente della RAI e in pari data era stato espresso il prescritto parere favorevole della predetta Commissione parlamentare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Unione Italiana tiro a segno - UITS |
Presidente:
Incarico vacante
(L’ente allo stato è guidato dal commissario straordinario Igino Rugiero) |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
(vedasi infra nel testo) |
Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, all’esito dell’elezione da parte dell’assemblea nazionale dell’Ente |
Vice presidente:
Incarico vacante
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Decreto del Ministro della difesa, previa designazione del consiglio direttivo che lo sceglie tra i propri membri eletti dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi |
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12 consiglieri (tra cui viene designato il vice presidente)
Incarichi vacanti
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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Decreto del Ministro della difesa, all’esito dell’elezione da parte dell’assemblea nazionale dell’Ente tra i tesserati |
Occorre rinnovare le cariche di presidente, di vice presidente nonché quelle dei dodici consiglieri dell’Unione Italiana tiro a segno - UITS, allo stato vacanti.
Si ricorda che con decreto del Ministro della difesa del 18 novembre 2020 Igino Rugiero è stato confermato “senza soluzione di continuità” quale commissario straordinario dell’Unione[308]. La conferma opererà, per l’appunto, fino alla nomina del nuovo presidente dell’Ente, la cui elezione avrebbe dovuto avvenire entro il 15 marzo 2021, “salvo specifica deroga autorizzata dal CONI per motivate e giustificate cause di forza maggiore.”. Il 12 marzo 2021, peraltro, il commissario straordinario, ha annunciato l’intenzione di avviare[309] le procedure di indizione dell’Assemblea Ordinaria Nazionale Elettiva. Nel testo del comunicato si evidenzia che la riunione del suddetto organismo “[…] verosimilmente, avrà luogo a Roma alla fine del mese di giugno 2021.”.
Il 4 novembre 2020 era scaduto il precedente incarico commissariale di Rugiero, che era stato nominato il 4 novembre 2019 con decreto del Ministro della difesa fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per non più di un anno.
La nomina di Rugiero aveva fatto seguito alla scadenza del mandato del precedente commissario Francesco Soro, intervenuta il 22 ottobre 2019. Soro era stato nominato dal Ministro della difesa, con proprio decreto del 22 ottobre 2018, fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per un periodo massimo di un anno. Il 2 ottobre 2018 era scaduto il precedente mandato commissariale dello stesso Soro, nominato con analogo decreto del Ministro della difesa il 2 ottobre 2017 per un periodo massimo di un anno.
Si ricorda che il 31 dicembre 2016 era scaduto il mandato del presidente Ernfried Obrist, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 2013 per la durata del quadriennio olimpico 2013 - 2016[310].
Obrist era stato successivamente rieletto dall’assemblea nazionale dell’Ente, ma la nomina non è mai stata formalizzata. Si ricorda inoltre che il commissario Soro aveva da ultimo convocato l’assemblea nazionale per l’elezione delle cariche per il 22 e 23 novembre 2019, ma la riunione era stata sconvocata dall’attuale commissario straordinario, frattanto nominato.
L’articolo 17 del vigente statuto prevede che il presidente nazionale abbia la rappresentanza legale dell'UITS e che sia responsabile del funzionamento dell'Unione nei confronti del Ministero della difesa, del CONI e dell'Assemblea nazionale, in base ai compiti affidatigli dalla legge e dallo statuto. Il comma 3 del suddetto articolo 17 prevede che il presidente sia dapprima eletto dall'assemblea nazionale[311] e quindi nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Il presidente nazionale è coadiuvato, ai sensi del suddetto comma, da un vice presidente nazionale, designato dal consiglio direttivo che lo sceglie tra i propri membri eletti dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi. La nomina è quindi formalizzata con decreto del Ministro della difesa. L’articolo 18, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio direttivo sia composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, dapprima eletti dall'assemblea nazionale tra i tesserati[312] e quindi nominati dal Ministro della difesa.
Altri organi centrali dell'UITS sono l'assemblea nazionale (composta dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale[313], dai rappresentanti dei gruppi sportivi e dai rappresentanti eletti dalle sezioni e dai gruppi sportivi, da un atleta e un tecnico sportivo in attività eletti in ciascuna delle sezioni che svolgono attività sportiva e in ciascuno dei gruppi sportivi[314]), il consiglio di presidenza (composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dal consiglio direttivo) e il collegio dei revisori dei conti (composto da tre membri). I componenti di tali organi, ai sensi dell’articolo 39 dello statuto, restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta.
Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare, la nomina del presidente e del vicepresidente appare soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, che prevede in merito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Per quanto riguarda i consiglieri di amministrazione trova invece applicazione l’articolo 9 della medesima legge, che dispone che i relativi decreti siano comunicati alle Camere. La medesima disciplina è applicabile alla nomina dei commissari straordinari.
L'Unione italiana tiro a segno - UITS è un ente pubblico a base associativa[315] sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Finalità dell'Ente sono l'istruzione e l'esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa e il rilascio della relativa certificazione. All'UITS sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano - CONI.
[1] Per i due incarichi le relative proposte delineano una durata differenziata. Il nuovo incarico direttoriale di Cipolletta dovrebbe terminare il 30 giugno 2021, quello del vice direttore Di Blasio dovrebbe proseguire fino al 31 dicembre 2021.
[2] Il testo dell’avviso pubblicato sul sito della Camera dei deputati è il seguente: “31/03/2021 Avviso per la presentazione di candidatura a componente del consiglio di amministrazione della RAI
Per la presentazione di candidatura a componente del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ai fini dell'elezione da parte della Camera dei deputati (Art. 49, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)
1. Coloro che intendono candidarsi a componente del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., ai fini dell'elezione da parte della Camera dei deputati, devono inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, entro il 30 aprile 2021 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cdarai2021@certcamera.it
2. I candidati nell'inviare la propria candidatura devono allegare i seguenti documenti:
a) un dettagliato curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché quanto indicato al comma 4-bis del medesimo articolo;
b) una dichiarazione - resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - circa il fatto che nei loro confronti non ricorrano le cause di ineleggibilità o decadenza di cui ai commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
c) copia di un documento di identità in corso di validità.
3. I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet indicati al comma 6-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che a tal riguardo non verrà richiesta alcuna autorizzazione.”.
[3] L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, in corso di conversione, ha disposto che “Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».”. Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto, tra l’altro, l’istituzione del Ministero del turismo, mediante l’inserimento degli articoli aggiuntivi 54-bis, 54-ter e 54-quater al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
[4] Il sito della Fondazione riporta che il consigliere di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC Olga Cuccurullo si era dimessa il 22 gennaio 2018.
[5] L’VIII Commissione della Camera ha avviato l'esame e svolto l’audizione informale del candidato in video conferenza il 2 marzo 2021.
[6] La 13ª Commissione del Senato ha avviato e concluso l’esame il 25 febbraio 2021.
[7] Il parere era stato richiesto con lettera del 25 gennaio 2021, annunciata il 17 febbraio 2021 sia alla Camera sia al Senato, dal Ministro pro tempore dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[7] - ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[8] Nell’avviso si specificava che le domande degli interessati dovevano essere inviate, corredate dal relativo curriculum vitae, mediante posta elettronica certificata entro il 23 marzo 2021.
[9] Si anticipa che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 12 aprile 2021 Maria Chiara Carrozza è stata nominata, a decorrere dalla medesima data, presidente del CNR. L’incarico ha durata quadriennale.
[10] La notizia risulta dal sito internet dell’Ente. Allo stato le suddette nomine non risultano, infatti, comunicate alla Camera ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
[11] Si segnala che il consiglio di amministrazione ha eletto all’unanimità d’Alessandro vicepresidente dell’Ente il 25 febbraio 2021. Il vicepresidente, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del vigente statuto, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
[12] Pertanto residuavano in carica solo due consiglieri di amministrazione su cinque. Il 13 febbraio 2021 non si è tenuta la prevista riunione dell’organo “data la mancanza del numero legale.”.
[13] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, in corso di conversione, ha disposto che “Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.
[14] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 38 e il relativo richiamo nel testo.
[15] Il 14 gennaio 2021 era stata annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica la lettera del 13 gennaio 2021 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - aveva richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina. La lettera è corredata dall’intesa del presidente della regione Toscana, cosi come previsto dalla legge.
La richiesta era stata assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, che ne aveva avviato l’esame nella seduta del 20 gennaio 2021 e aveva audito il candidato il 27 gennaio 2021, esprimendo infine parere favorevole il 18 febbraio 2021. La richiesta era stata altresì assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato che il 3 febbraio 2021, dopo l’audizione informale del candidato, intervenuto in videoconferenza, aveva anch’essa espresso in merito parere favorevole.
[16] Il decreto di nomina precisa che il mandato di Pairotto scadrà unitamente a quello degli altri componenti del consiglio di amministrazione, quindi il 19 novembre 2023.
[17]Allo stato la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
[18] Si segnala che il 9 dicembre 2020 era stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scadeva il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.
[19] Si ricorda che con decreto del suddetto Ministro del 23 dicembre 2020, Alberto Aloisio è stato nominato componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione del suddetto Ente, sempre per un quadriennio a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione di Michele Morgante, il cui incarico era scaduto il 14 ottobre 2019.
[20] Allo stato la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
[21] Si segnala che il 9 dicembre 2020 era stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scadeva il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.
[22] Allo stato la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
[23] Si segnala che il 9 dicembre 2020 era stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scadeva il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.
[24] La suddetta nomina non risulta annunciata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[25] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.
[26] La nomina di Zincone non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[27] Musolino è stato infatti nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale il 15 dicembre 2020.
[28] Anche la nomina commissariale di Musolino non risulta ancora comunicata alla Camera.
[29] Ciò a seguito della sua nomina a presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, intervenuta il 19 ottobre 2020.
[30] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 38 e il relativo richiamo nel testo.
[31] Il 19 gennaio 2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati - Avvisi procedure di nomina” del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica - è stato reso noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente in esame. Sulle nuove procedure di nomina si veda infra nella relativa scheda. Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[32] Si veda al riguardo infra la nota 38 e il relativo richiamo nel testo.
[33] Tale decreto non risulta comunicato alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[34] Il testo del suddetto comunicato è il seguente: “Gentilissimi Presidenti e Cari amici e amiche del Tiro a Segno, come promesso, Vi informo che abbiamo ricevuto il Decreto Interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e finanze, concernente l’approvazione del Nuovo Statuto UITS, di cui si allega copia, e che lo stesso è stato trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione in “sunto” nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per quanto sopra e come da norma, trascorsi 15 giorni dalla data del Decreto (8 marzo 2021), sarà mia cura dare mandato al Segretario Generale di attivare tutte le procedure (logistica, individuazione azienda per voto elettronico, procedure per servizi sanitari COVID19 e quant’altro necessario) per l’indizione dell’Assemblea Ordinaria Nazionale Elettiva, a cui farà seguito la delibera per la convocazione che, verosimilmente, avrà luogo a Roma alla fine del mese di giugno 2021. Cordialmente. Igino Rugiero”.
[35] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 38 e il relativo richiamo nel testo.
[36] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 25 aprile 2021. Si veda al riguardo infra la nota 39 e il relativo richiamo nel testo.
[37] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 25 aprile 2021. Si veda al riguardo infra la nota 39 e il relativo richiamo nel testo.
[38] Detto avviso recita: “Data di pubblicazione: 27-08-2020 Data di scadenza: 27-09-2020 Ufficio di riferimento: Ufficio di Gabinetto
Nei prossimi mesi occorrerà procedere al rinnovo degli organi di vertice delle seguenti Autorità di sistema portuale: - Mar Tirreno meridionale e Ionio; - Mare Adriatico orientale; - Mare Ionio; - Mar Tirreno centro-settentrionale; - Mare Adriatico centro-settentrionale; - Mare Adriatico centrale; - Mar Ligure occidentale; - Mar Tirreno centrale; Mar Ligure orientale; - Mar Adriatico settentrionale; - Mar Tirreno settentrionale; - Mare di Sicilia orientale; - Mare Adriatico meridionale.
L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, stabilisce che il Presidente di ciascuna delle Autorità di sistema portuale sia nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d 'intesa con il Presidente della regione o i Presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari.
La norma in parola, al comma 1, prevede che "Il Presidente è scelto fra cittadini dei paesi membri dell'Unione europea, aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale".
In relazione a ciò il Ministro intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di coloro che fossero interessati a ricoprire in via esclusiva e a tempo pieno il ruolo di Presidente delle predette Autorità di sistema portuale. Gli interessati possono presentare la manifestazione d'interesse tramite l'invio del proprio curriculum vitae, specificando le esperienze e qualificazioni professionali conseguite nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Il curriculum vitae deve essere redatto, in ogni suo campo, in lingua italiana secondo il modello di cv europeo e deve essere inviato, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, entro il 27 settembre 2020, al seguente indirizzo ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it, specificando nell'oggetto l'Autorità o le Autorità di sistema portuale per le quali si intende presentare la candidatura. Il presente avviso non ha natura concorsuale ed è pubblicato al solo fine di raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse. Al riguardo, si precisa che non è prevista alcuna procedura selettiva, non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico l'elenco di coloro che avranno presentato il proprio curriculum vitae. I curricula verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.”.
[39] Detto avviso recita: “29 marzo 2021 - Nei prossimi mesi occorrerà procedere al rinnovo degli organi di vertice delle seguenti Autorità di sistema portuale: Mare di Sicilia occidentale; Mare di Sardegna.
L’articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall’articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, stabilisce che il Presidente di ciascuna delle Autorità di sistema portuale sia nominato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, d’intesa con il Presidente della Regione o i Presidenti delle Regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari.
La norma in parola, al comma 1, prevede che “Il Presidente è scelto fra cittadini dei paesi membri dell’Unione europea, aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale”.
Per questo, il Ministro intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di coloro che fossero interessati a ricoprire in via esclusiva e a tempo pieno il ruolo di Presidente delle predette Autorità di sistema portuale.
Gli interessati possono presentare la manifestazione d’interesse tramite l’invio del proprio curriculum vitae, specificando le esperienze e qualificazioni professionali conseguite nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Il curriculum vitae deve essere redatto, in ogni suo campo, in lingua italiana secondo il modello di cv europeo e deve essere inviato, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, entro il 25 aprile 2021, al seguente indirizzo ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it, specificando nell’oggetto l’Autorità o le Autorità di sistema portuale per le quali si intende presentare la candidatura.
Al curriculum vitae dovrà essere allegata una sintetica relazione motivazionale dalla quale si evincano gli elementi distintivi del profilo del candidato, ivi comprese le competenze trasversali, relazionali, organizzative e manageriali, nonché le aspirazioni e gli interessi professionali connessi all’incarico da svolgere e gli obiettivi che si intenderebbe perseguire.
Il presente avviso non ha natura concorsuale ed è pubblicato al solo fine di raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse.
Al riguardo, si precisa che non è prevista alcuna procedura selettiva, non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico l’elenco di coloro che avranno presentato il proprio curriculum vitae.
I curricula verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.”.
[40] Si segnala che l'articolo 33, comma 1, lett. a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha soppresso il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 100, norma che disponeva, sempre fino al termine del suddetto stato di emergenza, la sospensione delle procedure di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, relative alle nomine nei suddetti Enti di ricerca.
[41] La disposizione è entrata in vigore il 4 dicembre 2020, giorno successivo alla pubblicazione della suddetta legge di conversione n. 159 del 2020, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, della medesima legge.
[42] Nel mese di gennaio 2021 sono stati in specie completati i consigli di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM e della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, in entrambi i casi con la nomina del componente di designazione ministeriale. Sempre nel mese di gennaio è stato nominato il componente del consiglio di designazione ministeriale del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park (vedasi infra nelle relative schede). Nel mese di febbraio 2021 sono invece stati nominati i presidenti dell’INGV, dell’INRiM e del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park. I consigli di amministrazione dei suddetti Enti sono ora completi. Nel mese di febbraio sono state effettuate nomine relative anche al CNR. Si vedano infra le relative schede.
[43] L’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, nel testo risultante dalla legge di conversione, dispone: “In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.
[44] Il summenzionato decreto di nomina riferisce, in un Considerato contenuto nella sua premessa, che la V sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8693/2019, ha sottolineato in motivazione come alle amministrazioni governative titolari del potere di nomina del presidente dell'Aero Club d'Italia non residui alcuna discrezionalità, ove il nominando sia possesso dei requisiti previsti per la nomina e il procedimento di designazione di competenza dell'assemblea dell’Ente si sia svolto legittimamente. Si ricorda che l’articolo 5 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, stabilisce che “Il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge.”.
[45] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[46] Si anticipa che la comunicazione è stata annunciata alla Camera il 1° aprile 2021 e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).
[47] Si ricorda che l’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, innovando profondamente la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco e rendendo inapplicabile al riguardo, in quanto norma speciale, l’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Per ragioni sistematiche ciò inibisce adesso l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge n. 14, con riferimento ai suddetti enti. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione al Parlamento degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembra, alla luce di una prima interpretazione della norma, che i decreti ministeriali di nomina dei commissari straordinari non siano più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge.
[48] Si ricorda che l’incarico è stato conferito originariamente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 febbraio 2020, n. 48, e quindi prorogato una prima volta con decreto 18 agosto 2020, n. 178.
[49] Si ricorda che le richieste di parere parlamentare relative alle proposte di nomina di Beltram e Meneghetti erano state trasmesse dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 6 giugno 2016, annunciate alla Camera e al Senato l'8 giugno 2016. Le richieste erano state assegnate alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che aveva espresso parere favorevole relativamente a ciascuna di esse nella seduta del 22 giugno 2016, nonché alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 27 giugno 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole per le suddette proposte nella seduta del 28 giugno 2016.
[50] L’8 aprile 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle suddette proposte di nomina. Le relative richieste di parere parlamentare erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 9 marzo 2020, annunciata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica il 1° aprile 2020. L’avvio della procedura per la nomina era stata deliberata nella riunione del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca.
[51] Paolo Miccoli era altresì presidente uscente dell’ANVUR, essendo stato eletto nell’ambito del consiglio direttivo il 15 novembre 2017, con decorrenza 8 gennaio 2018. Miccoli era subentrato al precedente presidente Andrea Graziosi, il cui mandato di componente del consiglio era scaduto il 7 gennaio 2018. Si ricorda che l'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia, convochi e presieda le sedute del consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.
[52] Le nomine da ultimo ricordate erano intervenute con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2015, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dopo che la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nelle rispettive sedute del 16 e del 24 settembre 2015, avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina. Le richieste di parere parlamentare erano state inoltrate dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015.
[53] Antonio Felice Uricchio è stato infatti nominato componente del consiglio direttivo con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019. La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato consiliare di Andrea Graziosi. Uricchio è stato quindi eletto presidente il 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020.
[54] La nomina di Uricchio quale presidente è stata peraltro oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo da parte dei consiglieri di amministrazione Bertram e Meneghetti. In sede cautelare il T.A.R. del Lazio (Sezione Terza), con ordinanza n. 03901/2020, ha sospeso l’efficacia della suddetta nomina. A sua volta il Consiglio di Stato, con decreto del 14 aprile 2020, ha disposto la sospensione dell’efficacia della suddetta ordinanza sospensiva, fissando la discussione alla Camera di consiglio del 14 maggio 2020. L’impugnazione della elezione a presidente di Uricchio si fondava, in particolare, sulla circostanza che alla relativa elezione avrebbero preso parte consiglieri, che, ormai in regime di prorogatio, non avrebbero potuto, ad avviso dei ricorrenti, a essa validamente concorrere. Il 19 ottobre 2020 nel sito dell’ANVUR è stato pubblicato un comunicato nel quale si riferisce che a seguito della sentenza del 7 ottobre 2020 emanata dal suddetto organo giudicante, con la quale è stata confermata la legittimità dell’elezione del presidente Uricchio, quest’ultimo ha provveduto a nominare Alessandra Celletti vicepresidente dell’Ente, conferendo altresì deleghe ai consiglieri.
[55] Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 76 del 2010, in sede di prima applicazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei predetti mandati risultava sfalsata. Infatti, la suddetta norma prevedeva che: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta scadenza dei mandati di Luisa Ribolzi nel 2014, nonché di Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris e Massimo Castagnaro nel 2015, il consiglio direttivo dell'ANVUR risultava composto dai soli Stefano Fantoni, presidente, Andrea Graziosi, vicepresidente, e Sergio Benedetto. Per tale motivo si era reso dunque necessario procedere alla nomina dei quattro componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia, scaduti poi, come evidenziato supra nel testo, il 14 ottobre 2019.
[56] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[57] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in vigore dal 10 gennaio 2020, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[58] L'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 76 del 2010, con cui è stato emanato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia, prevede tra l'altro che: "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".
[59] Si veda supra la nota 57.
[60] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.
[61] Si segnala che sul sito dell’ACI risulta che il 19 novembre 2020 in seconda convocazione l’assemblea dell’Ente ha eletto Angelo Sticchi Damiani quale presidente per il quadriennio 2021 - 2024. Il 23 settembre 2020 la commissione elettorale dell’Ente aveva pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla suddetta elezione, che risultava composto soltanto dal nominativo dello stesso Sticchi Damiani.
[62] L’articolo 8, comma 1, lett. a), dello statuto dell’Ente precisa che l’elezione avviene a scrutinio segreto, mentre la lett. l) del medesimo comma affida all’assemblea il compito di adottare il regolamento per la elezione del Presidente.
[63] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.
[64] Si veda al riguardo supra la nota 38 e il relativo richiamo nel testo.
[65] Si ricorda che con decreto ministeriale del 25 ottobre 2019 Paolo Mario Mega è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto
[66] L’ultimo commissario straordinario alla guida della suddetta Autorità portuale è Andrea Agostinelli, nominato con decreto ministeriale del 5 maggio 2016, unitamente al commissario straordinario aggiunto Davide Barbagiovanni Minciullo.
[67] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[68] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 a opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[69] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[70] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.
[71] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 38 e il relativo richiamo nel testo.
[72] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[73] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[74] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[75] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.
[76] L’Autorità amministra i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli.
[77] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 38 e il relativo richiamo nel testo.
[78] Il decreto di nomina era stato notificato all’interessato il 10 aprile 2017. Da tale adempimento, come specificato nel decreto di nomina, è decorso il quadriennio di durata dell’incarico.
[79] Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale barese era Francesco Palmiro Mariani, che, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2015, era stato prorogato con analoghi decreti dell’11 gennaio 2016 e del 14 luglio 2016. Mariani inoltre era già stato nominato due volte presidente dell'Autorità portuale di Bari per quattro anni con decreti ministeriali del 7 giugno 2011 e del 1° dicembre 2006, ed era già stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 19 gennaio 2011 prima della sua conferma a presidente. Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Brindisi era invece Mario Valente che, nominato con decreto ministeriale del 10 luglio 2015, era stato prorogato con analoghi provvedimenti dell’11 gennaio 2016 e del 14 luglio 2016. Valente era succeduto al presidente Hercules Haralambides, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011 succedendo a Giuseppe Giurgiola, a sua volta nominato presidente con decreto ministeriale del 5 aprile 2007. L’Autorità portuale di Manfredonia era invece sottoposta a regime commissariale. Commissario era Gaetano Falcone, e commissario aggiunto Guido Capurso, nominati rispettivamente il 5 agosto e 6 settembre 2005 e confermati da ultimo l’8 novembre 2005.
[80] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[81] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[82] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[83] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.
[84] La nomina di Zincone non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[85] Musolino è stato infatti nominato presidente della Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale il 15 dicembre 2020.
[86] Anche la nomina commissariale di Musolino non risulta ancora comunicata alla Camera.
[87] Si veda al riguardo supra la nota 38 e il relativo richiamo nel testo.
[88] In precedenza Costa era già stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Venezia con decreto ministeriale del 1° luglio 2008. Inoltre era stato nominato commissario straordinario del medesimo Ente, dapprima con decreto ministeriale del 23 maggio 2008 e quindi con decreto ministeriale del 10 agosto 2012, nelle more delle procedure amministrative volte, rispettivamente, alla sua prima e alla sua seconda nomina presidenziale.
[89] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[90] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[91] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[92] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.
[93] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 25 aprile 2021. Si veda al riguardo infra la nota 39 e il relativo richiamo nel testo.
[94] Da tale adempimento, come specificato nello stesso decreto, è decorso il quadriennio di durata dell’incarico.
[95] Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale cagliaritana era Roberto Isidori, che, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 ottobre 2015, era stato prorogato con analogo provvedimento del 29 aprile 2016, dopo essere subentrato a Vincenzo Di Marco, nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 29 gennaio 2014 e prorogato con analoghi decreti del 7 agosto 2014, del 10 novembre 2014, del 23 gennaio 2015 e del 24 aprile 2015. Di Marco era succeduto a Piergiorgio Massidda, a sua volta nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 26 novembre 2013. Per quanto concerne invece l’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, commissario straordinario uscente era Pietro Preziosi, che, nominato con decreto ministeriale del 19 giugno 2015, era stato prorogato con analoghi provvedimenti del 22 dicembre 2015 e del 24 giugno 2016. Preziosi era subentrato nel predetto incarico a Nunzio Martello che, nominato con decreto ministeriale del 6 marzo 2014, era stato prorogato con analoghi decreti del 9 settembre 2014, del 9 dicembre 2014 e del 18 marzo 2015. Martello era a sua volta subentrato a Fedele Sanciu, nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 5 settembre 2013, dopo la scadenza del secondo e ultimo mandato quadriennale del presidente Paolo Silverio Piro.
[96] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[97] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[98] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[99] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.
[100] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 25 aprile 2021. Si veda al riguardo infra la nota 39 e il relativo richiamo nel testo.
[101] Presidente uscente dell’Autorità portuale palermitana era Vincenzo Cannatella, nominato per quattro anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 luglio 2014. Già nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 20 settembre 2013 e prorogato con analogo decreto del 21 marzo 2014, Cannatella era succeduto ad Antonio Bevilacqua che, nominato anch’esso commissario straordinario con decreto ministeriale del 15 marzo 2013, era stato precedentemente nominato per due mandati quadriennali presidente della suddetta Autorità portuale, con decreti ministeriali del 29 gennaio 2009 e 29 settembre 2004.
[102] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[103] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[104] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[105] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.
[106] Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[107] Il decreto di nomina è stato notificato lo stesso giorno all’interessato. Da tale adempimento, come specificato nel decreto di nomina, è decorso il quadriennio di durata dell’incarico.
[108] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 38 e il relativo richiamo nel testo.
[109] Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Augusta era Antonio Donato, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 maggio 2016. Donato era succeduto ad Alberto Cozzo, che era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 13 novembre 2014 ed era stato prorogato con analoghi decreti del 14 maggio 2015 e del 13 novembre 2015. Precedente commissario straordinario era stato Enrico Maria Pujia, nominato con decreto ministeriale del 3 dicembre 2013 e prorogato con analogo provvedimento del 4 giugno 2014. Il 6 ottobre 2013 era scaduto il mandato dell'ultimo presidente dell'Autorità portuale megarese, Aldo Garozzo. Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Catania era invece Nunzio Martello, nominato con decreto ministeriale del 15 aprile 2016. Martello era succeduto nel predetto incarico a Cosimo Indaco che, nominato con decreto ministeriale del 22 settembre 2014, era stato prorogato con analoghi provvedimenti del 9 aprile 2015 e del 13 ottobre 2015. Precedenti commissari straordinari erano stati Giuseppe Alati, nominato con decreto ministeriale del 18 marzo 2014, e Cosimo Aiello, nominato con provvedimento del 10 agosto 2012 e più volte prorogato. Ultimo presidente dell'Autorità portuale etnea era stato invece Santo Castiglione, il cui secondo mandato quadriennale era scaduto il 2 luglio 2012.
[110] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[111] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 a opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[112] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[113] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.
[114] Annunziata è stato sostituito alla guida della suddetta Autorità da Alberto Chiovelli, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 3 febbraio 2021 Commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar di Sicilia orientale a decorrere dalla data del provvedimento fino al ripristino degli ordinari organi di vertice. Si veda al riguardo infra nella relativa scheda.
[115] L’audito è intervenuto in videoconferenza.
[116] Si ricorda che il termine per l’espressione del parere dell’8ª Commissione del Senato è scaduto il 27 gennaio 2021.
[117] Al Senato l’assegnazione ha quindi preceduto l’annuncio in Assemblea.
[118] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale rientrava tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 38 e il relativo richiamo nel testo.
[119] Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Napoli era Antonio Basile, prorogato da ultimo con decreto ministeriale del 2 maggio 2016. Presidente uscente dell’Autorità portuale di Salerno era invece Andrea Annunziata, nominato con decreto ministeriale del 12 novembre 2012 per quattro anni a decorrere dal 19 novembre 2012.
[120] In caso di mancata intesa trova applicazione l'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[121] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 a opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[122] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[123] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.
[124] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 38 e il relativo richiamo nel testo.
[125] L’ultimo commissario straordinario dell’Autorità portuale livornese è stato Giuliano Gallanti, che era stato da ultimo prorogato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 maggio 2016 e che, già prorogato con decreto ministeriale del 13 novembre 2015, era stato nominato commissario straordinario con analogo provvedimento del 14 maggio 2015. In precedenza Gallanti era stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Livorno per quattro anni con decreto ministeriale dell’11 aprile 2011. Commissario straordinario in carica dell’Autorità portuale di Piombino era invece Luciano Guerrieri, che, prorogato con decreti ministeriali del 6 maggio 2016, 6 novembre 2015, 5 maggio 2015, 30 ottobre 2014, 29 luglio 2014 e 27 gennaio 2014, era stato nominato il 23 luglio 2013 dopo la scadenza del suo secondo mandato quadriennale alla presidenza della suddetta Autorità portuale.
[126] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[127] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 a opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[128] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[129] Si segnala che il Presidente Rustichelli, insediatosi il 6 maggio 2019, terminerà il mandato il 6 maggio 2026.
[130] Con la conclusione dei mandati di Antonio Pilati nel dicembre 2011 e di Carla Rabitti Bedogni nel novembre 2013, l'AGCM si era allineata alla ridotta consistenza numerica prevista.
[131] Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità (delibera AGCM 24 maggio 2017, n. 26614), “in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente con maggiore anzianità nell’ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.”.
[132] La nuova denominazione dell’organo è derivata dalla novella di cui all’articolo 1, comma 22, lett. b), del decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, che ha modificato l’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. La novella ha inoltre confermato la composizione dell’organismo collegiale già prevista dall'articolo 23, comma 1, lett. g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto "Salva Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ne aveva ridotto la consistenza dai cinque componenti, compreso il presidente, inizialmente previsti a tre componenti, compreso sempre il presidente. Il relativo mandato durava quattro anni e, per effetto del divieto generale di conferma previsto dall'articolo 23, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 201 del 2011, i componenti non potevano più essere riconfermati, contrariamente a quanto previsto dalla legge istitutiva. Per effetto di tale modificazione, scaduti nei mesi di febbraio ed agosto 2012 i mandati dei commissari Eligio Boni e Giancarlo Morcaldo, non erano stati nominati nuovi commissari in loro sostituzione, consentendo con ciò alla COVIP di raggiungere la consistenza numerica prevista nel ricordato decreto-legge n. 201 del 2011.
[133] Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo aveva trasmesso le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina di Tarelli, Valeriani e Massicci con lettere del 17 dicembre 2013, annunciate alla Camera e al Senato l'8 gennaio 2014. Al riguardo l'11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato aveva espresso pareri favorevoli nella seduta del 15 gennaio 2014, mentre l'XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, dopo aver avviato e proseguito l'esame nelle sedute del 14, 15, 22 e 28 gennaio 2014, aveva espresso pareri favorevoli nella seduta del 5 febbraio 2014. Tali nomine erano state definitivamente approvate dal Consiglio dei ministri il 6 febbraio 2014.
[134] Si ricorda che, in precedenza, nei mesi di dicembre 2012 e febbraio 2013, erano venuti a scadere i mandati del precedente presidente, Antonio Finocchiaro, e del commissario Giuseppe Stanghini. Per effetto di tali scadenze la COVIP risultava presieduta e composta dal predetto Rino Tarelli, che era stato nominato commissario con D.P.R. del 22 ottobre 2010. A tal proposito, si osserva che la scadenza del mandato presidenziale conferito a Tarelli con il citato D.P.R. dell'11 febbraio 2014 era fissata il 21 ottobre 2014, presumibilmente in osservanza del limite quadriennale allora previsto per la durata del mandato dei componenti della Commissione. Si ricorda inoltre che nel corso del 2013 il Governo aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fiorella Kostoris a presidente della Commissione, che tuttavia non aveva avuto alcun seguito. In un primo momento il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare con lettera del 24 dicembre 2012, annunciata al Senato il 16 gennaio 2013 e alla Camera il 22 gennaio 2013. Tale proposta, presentata alle Camere successivamente al loro scioglimento disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 225, era stata assegnata all’11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, che non l'aveva esaminata entro il termine previsto per l'espressione del parere. La proposta era stata altresì assegnata all’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che l'aveva esaminata nella seduta del 22 gennaio 2013 senza esprimere alcun parere e lasciando parimenti scadere infruttuosamente il termine regolamentare previsto. Successivamente all’avvio della XVII Legislatura, il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva rinnovato la predetta richiesta di parere parlamentare con lettera del 29 marzo 2013, annunciata alla Camera l'8 maggio 2013 e al Senato il 14 maggio 2013. Anche in questo caso le competenti Commissioni parlamentari non avevano espresso alcun parere.
[135] In particolare l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, aveva disposto che sino alla nomina degli altri componenti della COVIP, il componente in carica al momento della entrata in vigore del decreto medesimo continuasse ad assicurare lo svolgimento delle funzioni demandate alla Commissione da norme di legge e di regolamento.
[136] Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Padula con lettera del 3 febbraio 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 4 febbraio 2016. Su tale richiesta l’11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 16 febbraio 2016. L’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 17 febbraio 2016 ed aver proceduto in pari data all'audizione di Padula, aveva espresso anch'essa parere favorevole nella seduta del 18 febbraio 2016. La nomina di Padula era stata quindi approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
[137] L’articolo 1, comma 15-ter, del decreto-legge n. 244 del 2016 specifica che l’estensione della durata si applica ai componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto.
[138] La disposizione è stata interpretata nel senso che la richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari sia obbligatoria non solo per il presidente ma anche per i restanti componenti dell’organo collegiale.
[139] Per mera completezza informativa si ricorda che il testo originario dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, istitutiva l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale IVARP, cui sarebbero state attribuite le funzioni già affidate all'ISVAP e alla COVIP, ad eccezione di quelle attribuite alla Commissione dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sarebbero state invece assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La COVIP avrebbe dovuto soggiacere alla decadenza dei propri organi in carica e a un commissariamento propedeutico alla sua successiva soppressione. Tali previsioni concernenti la COVIP sono state però cassate dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del predetto decreto-legge n. 95 del 2012.
[140] La VI Commissione della Camera aveva esaminato la proposta di nomina nelle sedute del 24 e del 25 giugno 2014, procedendo altresì all'audizione di Genovese in quella del 1° luglio 2014.
[141] La durata del mandato di Pezzinga, originariamente prevista in cinque anni, era stata portata a sette anni, per effetto dell'articolo 47-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, sul quale si veda infra nella presente scheda.
[142] Al riguardo si ricorda che la Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto - ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974 e dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 - i pareri parlamentari sulle proposte di nomina di Nava e Ciocca con lettere del 22 dicembre 2017, annunciate alla Camera e al Senato il 9 gennaio 2018. Tali proposte erano state assegnate alla VI Commissione (Finanze) della Camera e alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato, le quali, dopo aver proceduto riunite all’audizione di Nava e Ciocca nella seduta del 17 gennaio 2018, nelle rispettive sedute in pari data avevano espresso su entrambe le proposte pareri favorevoli.
[143] Le relative proposte di nomina erano state trasmesse - ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974 e dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 - dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 22 dicembre 2015, annunciate alla Camera e al Senato rispettivamente l'11 e il 12 gennaio 2016. Al riguardo la VI Commissione (Finanze) della Camera, dopo averle esaminate nella seduta del 14 gennaio 2016, aveva espresso pareri favorevoli nella seduta del 20 gennaio 2016, mentre la 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato aveva espresso pareri favorevoli nella seduta del 20 gennaio 2016. Le Commissioni congiunte, nella seduta del 19 gennaio 2016, avevano proceduto all'audizione di Berruti e Di Noia. La deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri è infine intervenuta il 28 gennaio 2016.
[144] Si segnala che l'articolo 22, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che le deliberazioni della CONSOB concernenti determinati aspetti dell'organizzazione interna e del funzionamento della Commissione medesima debbano essere adottate con non meno di quattro voti favorevoli.
[145] La consistenza numerica della CONSOB era stata modificata dall'articolo 23, comma 1, lett. e), del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. “Salva Italia”), che ne aveva disposto la riduzione da cinque a tre componenti, sempre compreso il presidente. Successivamente tuttavia l'articolo 22, comma 13, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abrogato il citato articolo 23, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 201 del 2011, determinando il ripristino della antevigente composizione. Sulla base di siffatto quadro normativo, a seguito delle dimissioni rassegnate da Luca Enriques il 16 giugno 2012 e della scadenza del mandato di Vittorio Conti avvenuta il 21 luglio 2013, non era seguita la nomina di un nuovo componente della CONSOB, che si era così allineata alla ridotta consistenza numerica prevista. A seguito poi della scadenza del mandato di Michele Pezzinga, avvenuta il 15 dicembre 2013, con decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 2014 era stata nominata componente della Commissione Anna Genovese. La CONSOB risultava pertanto allora composta da Giuseppe Vegas, presidente, Paolo Troiano e Anna Genovese.
[146] Si anticipa che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 12 aprile 2021 Maria Chiara Carrozza è stata nominata, a decorrere dalla medesima data, presidente del CNR. L’incarico ha durata quadriennale.
[147] Dal 16 marzo 2021 l’avviso risulta pubblicato anche sul sito del CNR.
[148] Il coordinatore specificava nell’avviso di essere stato nominato con decreto ministeriale n. 847 del 6 novembre 2020, come modificato dal decreto ministeriale n. 240 del 3 marzo 2021.
[149] La notizia è tratta dal sito internet dell’Ente. Allo stato le suddette nomine non risultano, infatti, comunicate alla Camera ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
[150] Si segnala che il consiglio di amministrazione ha eletto all’unanimità d’Alessandro vicepresidente dell’Ente il 25 febbraio 2021. Il vicepresidente, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del vigente statuto sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
[151] Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, aveva nominato Tommaso Edoardo Frosini e Gloria Saccani Jotti componenti del consiglio di amministrazione del CNR per un quadriennio. In particolare Frosini era stato nominato su designazione della Conferenza Stato -regioni - province autonome, mentre Saccani Jotti era stata scelta all'interno della terna proposta al suddetto Ministro dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
[152] Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 16 febbraio 2016, annunciata alla Camera il 26 febbraio 2016, aveva comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nominato, con proprio decreto 15 febbraio 2016, Massimo Inguscio presidente dell’Ente per la durata di un quadriennio a decorrere dal 20 febbraio 2016. Inguscio, già presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM, aveva sostituito Luigi Nicolais che era stato nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 febbraio 2012.
[153] Il 22 gennaio 2019 era stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 10 gennaio 2019 con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto ministeriale n. 13 del 9 gennaio 2019 concernente la nomina di Mario Giovanni Melazzini a componente del consiglio di amministrazione, in sostituzione di Gloria Saccani Jotti, dimissionaria dal 19 aprile 2018, a seguito dell’assunzione del mandato parlamentare. Il mandato di Melazzini è poi scaduto il 20 febbraio 2020, contestualmente a quello degli altri componenti del consiglio.
[154] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[155] Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 17 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 1° dicembre 2015, aveva comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 13 novembre 2015, Lagalla e Mocella componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata di quattro anni. Lagalla era stato nominato su designazione della Conferenza dei Rettori delle università CRUI, mentre Mocella era stato nominato su designazione del personale dell’Ente stesso. A seguito dell’elezione di Roberto Lagalla all’Assemblea regionale siciliana, nel marzo 2018 il Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca aveva provveduto a nominare, su designazione della Conferenza dei Rettori delle università italiane CRUI, Alberto Tesi quale consigliere di amministrazione, “per il restante periodo del quadriennio di nomina in corso”. I mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione dell’Ente Maria Cristina Messa, Gloria Saccani Jotti, Vito Valassi e Gennaro Ferrara erano scaduti nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015.
[156] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[157] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[158] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[159] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[160] Emanato con provvedimento del presidente del CNR n. 93/2018.
[161] Si segnala che mentre l’articolo 7 dello statuto del 2018 del CNR fissa in cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009, al comma 1, stabilisce che: “Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è composto da sette componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione della comunità scientifica di riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10 può essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.”.
[162] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[163] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, in corso di conversione, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[164] L’articolo 9 dello statuto dell’Ente prevede che: “Il Presidente è il rappresentante legale dei Consorzio. Il Presidente è nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla base di comprovata esperienza e adeguata professionalità ai compiti previsti dal presente Statuto, fermo restando l'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto d'interesse. Il Presidente dura in carica 4 anni e può essere rinnovato nell'incarico per una volta.”.
[165] Non risulta che in merito a tale nomina siano stati richiesti i pareri delle competenti Commissioni della Camera e del Senato.
[166] L’articolo 10, comma 2, dello statuto dell’Ente prevede infatti che: “Per i casi di assenza o di impedimento il Presidente designa il Consigliere che lo sostituisce. In difetto di designazione e in caso di vacanza, il Presidente è sostituito dai Consigliere più anziano di età facente parte del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può affidare parte delle sue mansioni od incarichi per la trattazione di speciali questioni ad uno o più consiglieri anche se funzionari governativi.”.
[167] Il Consorzio dell’Oglio, insieme agli omologhi Consorzio dell'Adda e Consorzio del Ticino, era stato soppresso dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che aveva contestualmente disposto l’affidamento delle loro funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ad un unitario Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, vigilato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale disposizione tuttavia è stata soppressa, prima della costituzione del nuovo ente, dall'articolo 27-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Ai citati Consorzi sono state quindi riattribuite le funzioni esercitate in precedenza.
[168]Allo stato la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
[169] Si segnala che il 9 dicembre 2020 era stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scadeva il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.
[170] Il 23 febbraio 2016 era scaduto il mandato del precedente presidente del Consorzio, Adriano De Maio, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 febbraio 2012.
[171] Il 10 agosto 2015 era scaduto il mandato di Paola Secchiero, che era stata nominata componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
[172] Il decreto di nomina è stato trasmesso dal Ministero al Consorzio con lettera del 22 maggio 2020.
[173] Il sito dell’Ente specifica che Sabrina Strolego ricopre altresì il ruolo di vicepresidente, in precedenza rivestito da Laura Chies.
[174] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[175] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[176] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[177] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[178] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[179] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[180] L’articolo 15 dello statuto dispone: “1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente.
2. Il terzo consigliere è designato dalla comunità scientifica ed economica di riferimento dell'Ente, che si esprime nell'assemblea composta dai rappresentanti legali o dai delegati dei seguenti enti e dai rappresentanti di ricercatori e tecnologi come segue:
a) un delegato della Regione Friuli Venezia Giulia;
b) un delegato espresso congiuntamente da Università di Trieste, Università di Udine e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati;
c) un delegato espresso congiuntamente dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Friuli Venezia Giulia e da Confindustria del Friuli Venezia Giulia;
d) tre rappresentanti dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Ente, di cui due eletti nel Consiglio tecnico-scientifico.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vicepresidente. Qualora il Consiglio non sia operante nel suo plenum, assume la carica di Vicepresidente pro tempore il secondo componente designato dal Ministro ai sensi del comma uno.
4. L'assemblea è convocata dal Presidente di Area Science Park almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consigliere in carica, con l'invito, agli enti per cui è previsto dal comma secondo, a esprimere un delegato comune. Entro il medesimo termine, il Presidente indice le elezioni per l'individuazione del terzo rappresentante dei ricercatori e tecnologi in servizio presso l'Ente; l'elettorato attivo e passivo e il procedimento elettorale sono disciplinati dall'articolo 20, comma secondo.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.
[181] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[182] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, in corso di conversione, ha disposto che “Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.
[183] Tale mandato presidenziale, inizialmente di durata quadriennale, era stato prolungato di un anno per effetto del riordino dell'Ente operato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188.
[184] In precedenza Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’ENAC con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2003.
[185] Il decreto è stato firmato per il Presidente del Consiglio dei ministri dal Sottosegretario di Stato Claudio De Vincenti.
[186]Allo stato la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
[187] Il decreto di nomina precisa che il mandato di Pairotto scadrà unitamente a quello degli altri componenti del consiglio di amministrazione, quindi il 19 novembre 2023.
[188] Si segnala che, nelle premesse del decreto di nomina del consiglio di amministrazione del 19 novembre 2019, si fa riferimento a una nota del 2 agosto 2019 “con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha designato il Dr. Marco Protopapa, quale rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell’Ente in parola […]”. Nel decreto del 1° marzo 2021 in premessa si legge “VISTO il decreto ministeriale n. 11690 del 19 novembre 2019 con il quale è stato costituito, per la durata di un quadriennio, il Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi, e tra gli altri è stato nominato, su designazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Dott. Marco Protopapa, quale componente;”. Nel suddetto atto si legge inoltre “VISTA la nota del 30 dicembre 2019, con la quale il Dott. Marco Protopapa ha rassegnato le dimissioni dal predetto incarico;” mentre il dispositivo del medesimo decreto del 1° marzo 2021 recita: “A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del quadriennio, il Dott. Michele Pairotto è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi con sede in Milano, in sostituzione del Dott. Marco Protopapa.”. Peraltro, nel sito dell’Ente nazionale risi Marco Protopapa è stato riportato, per un certo tempo, tra i componenti del consiglio di amministrazione.
[189] Sulla proposta di nomina di Carrà, trasmessa con lettera del 2 agosto 2019 del Ministro pro tempore per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta - ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - e annunciata il 18 settembre 2019 alla Camera e il 24 settembre 2019 al Senato, la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute svoltesi il 2 ottobre 2019. L’avvio della procedura di nomina era stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 luglio 2019, a seguito della proposta avanzata il 5 luglio 2019 dal Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il 31 agosto 2019 era scaduto il mandato dello stesso Carrà quale presidente dell'Ente. Carrà, infatti, era stato confermato con decreto del Presidente della Repubblica il 31 agosto 2015 per la durata di un quadriennio. Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, nelle rispettive sedute del 7 e del 15 luglio 2015. Nelle more di tale riconferma, il medesimo Ministro, con proprio decreto del 19 marzo 2015, aveva nominato Carrà commissario straordinario dell’ENR sino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ciò in quanto il 3 febbraio 2015 era scaduto il precedente mandato presidenziale dello stesso Carrà, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2011.
[190] Tale norma dispone che: “1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.”.
[191] Si segnala che il decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 10 agosto 2018 ha revocato, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 908/2014, il riconoscimento dell’Ente nazionale risi quale organismo pagatore nazionale per il settore risicolo. Le relative funzioni sono state affidate, ai sensi dell’articolo 2 del medesimo decreto, all’AGEA, a decorrere dall’esercizio 2019.
[192] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[193] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.
[194] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.
[195] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".
[196] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[197] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.
[198] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.
[199] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".
[200] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[201] Ciò ai sensi del comma 6 dell’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell’articolo 16 dello statuto dell’Ente Parco. Nelle more della nomina del nuovo presidente, infatti, la gestione dell'Ente parco è assicurata dal consiglio direttivo sotto la guida del vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
[202] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.
[203] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.
[204] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".
[205] Il 19 gennaio 2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati - Avvisi procedure di nomina” del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica - è stato reso noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente in esame. Sulle nuove procedure di nomina si veda infra nella presente scheda.
[206] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[207] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.
[208] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.
[209] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".
[210] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[211] Tale comma recita: “424. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013.”.
[212] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.
[213] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.
[214] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".
[215] L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».”. Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto, tra l’altro, l’istituzione del Ministero del turismo, mediante l’inserimento degli articoli aggiuntivi 54 bis, 54 ter e 54 quater al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
[216] Alla Camera la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) aveva iniziato l’esame delle proposte di nomina di Donzelli, Capotondi, Ponti e Purgatori il 9 marzo 2021.
[217] In precedenza l’incarico era rivestito da Olga Cuccurullo dimessasi, secondo quanto riportato dal sito del suddetto Ente, il 22 gennaio 2018. Si veda infra nella presente scheda.
[218] Sulla relativa proposta di nomina, trasmessa dal suddetto Ministro con lettera del 10 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 15 novembre 2016, avevano espresso pareri favorevoli la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera nelle rispettive sedute del 23 e del 28 novembre 2016.
[219] Le richieste di parere parlamentare sulle relative proposte di nomina erano state trasmesse dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con lettera del 7 dicembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 14 dicembre 2016. Tali richieste erano state assegnate alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che le aveva esaminate nella seduta del 20 dicembre 2016 esprimendo al riguardo pareri favorevoli, e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che dopo averne avviato l’esame nella seduta del 10 gennaio 2017 aveva espresso, anch’essa, pareri favorevoli nella seduta dell’11 gennaio 2017.
[220] Con nota del 22 febbraio 2017 prot. n. 1515/17.
[221] Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera del 3 marzo 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 14 marzo 2017, aveva richiesto, ai sensi del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 426 del 1997, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giancarlo Giannini. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che ne avevano iniziato l’esame nelle rispettive sedute del 28 marzo 2017 e l’avevano concluso nelle sedute del 29 marzo 2017, entrambe esprimendo parere favorevole.
[222] Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera del 28 agosto 2018, annunciata alla Camera e al Senato l’11 settembre 2018, aveva richiesto, ai sensi del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 426 del 1997, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Roberto Andò. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che ne aveva iniziato l’esame nella seduta del 19 settembre 2018, esprimendo parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2018. La richiesta era stata altresì assegnata alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che ne aveva iniziato l’esame nella seduta del 19 settembre 2018, esprimendo parere favorevole nella seduta del 25 settembre 2018.
[223] L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, in corso di conversione, ha disposto che “Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».”. Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto, tra l’altro, l’istituzione del Ministero del turismo, mediante l’inserimento degli articoli aggiuntivi 54 bis, 54 ter e 54 quater al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
[224] Nella richiesta di parere si precisa che: “[…] con nota del 20 gennaio 2021, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo [ora Ministro della cultura -N.d.R.] pro tempore ha espresso l'auspicio che il Generale di Divisione Mauro Cipolletta, nominato Direttore generale del Grande progetto Pompei con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2018 e successivamente confermato, fino al 31 dicembre 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2020, possa continuare a svolgere tali funzioni fino al 30 giugno 2021. Il Ministro, con la medesima nota, nell'ottica di assicurare al Direttore generale di progetto una valida cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni, ha, altresì, proposto di nominare il Generale di Brigata Giovanni Di Blasio in qualità di Vice Direttore generale vicario dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021”.
[225] La 7 ª Commissione del Senato ha iniziato e concluso l’esame delle proposte il 30 marzo 2021, mentre la VII Commissione della Camera ha iniziato l’esame in pari data, concludendolo il giorno successivo.
[226] Il comma 5-ter, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 4, lett. a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recita: “Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.”.
[227] L’annuncio è quindi intervenuto successivamente all’espressione dei pareri, in concomitanza con la prima seduta della XVIII Legislatura.
[228] Curatoli era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2016 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il suo incarico era stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 con analogo decreto dell’8 giugno 2017.
[229] Tali nomine non risultano comunicate alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[230] Il commissariamento dell'ISMEA era stato previsto dall'articolo 1, commi 659 - 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in conseguenza dell'incorporazione di diritto nel predetto Istituto della società Istituto sviluppo agroalimentare - ISA S.p.a. e della Società gestione fondi per l'agroalimentare - SGFA S.r.l..
[231] Tale norma dispone che: “1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.”.
[232] L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 4 dello statuto prevede che le deliberazioni del consiglio siano assunte su proposta del direttore generale, ad eccezione di quelle relative alla individuazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ovvero concernenti la designazione di amministratori o sindaci nelle società partecipate o finanziate.
[233] La designazione di Picozza era stata comunicata dal Ministero dello sviluppo economico con nota del 13 ottobre 2016.
[234] Il 17 gennaio 2020 al Senato e il 27 gennaio 2020 alla Camera è stata annunciata la lettera dell’8 gennaio 2020 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il suddetto decreto di nomina. La comunicazione è stata trasmessa alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera. Si ricorda che l’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[235] Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 14 ottobre 2015 - a seguito della scadenza dei mandati di Angela Bracco e Paolo Bonifazi, a suo tempo nominati per quattro anni con decreto ministeriale del 10 agosto 2011 - aveva nominato a tali incarichi, su propria designazione, il suddetto Zwirner e Maurizio Biasini, per la durata di un quadriennio. Con decreto del suddetto Ministro del 2 marzo 2018, Biasini era stato sostituito per la residua durata del mandato da Caterina Petrillo. Inoltre con lettera del 4 giugno 2019 Zwirner aveva presentato le sue dimissioni a far data dal 1° luglio 2019. Si ricorda che Zwirner era stato altresì nominato componente della giunta esecutiva dell'INFN, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dello statuto dell'Ente.
[236] Si ricorda che l’8 luglio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 2 luglio 2019 con cui il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto 27 giugno 2019 con il quale ha nominato Antonio Zoccoli presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, con decorrenza 1° luglio 2019. La nomina ha determinato la cessazione del mandato del precedente presidente, Fernando Ferroni. Come specificato nel decreto di nomina, l’anticipata cessazione del mandato del precedente presidente è avvenuta con l’accordo di quest’ultimo. Il mandato di Ferroni sarebbe scaduto il 22 ottobre 2019. Per Ferroni si trattava del secondo e quindi ultimo mandato alla guida dell'Istituto, in quanto in precedenza aveva già presieduto l’Istituto per un quadriennio, a seguito della nomina intervenuta, con analogo decreto ministeriale, il 21 ottobre 2011. Ferroni era stato nominato con decreto ministeriale del 30 settembre 2015, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 13 e il 14 ottobre 2015. La nomina, di durata quadriennale, decorreva dal 22 ottobre 2015.
[237] Quanto alle modalità di formalizzazione di tali nomine ministeriali si veda infra nel testo.
[238] Passeri e Nicoletto sono stati nominati con deliberazione del consiglio direttivo dell’Ente n. 15196 del 28 giugno 2019, che ha ratificato la loro elezione rispettivamente da parte del personale ricercatore, tecnologo e tecnico amministrativo, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettere g) e h) dello statuto dell’Ente.
[239] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[240] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[241] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[242] L’articolo 11 recita: “1. Non meno di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente annuncia al Consiglio Direttivo l’avvio della procedura per la designazione del nuovo Presidente, comunicando altresì la data dell’elezione. 2. Entro quarantacinque giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo nella quale è stato annunciato l’avvio della procedura, ciascun Direttore di Sezione o Laboratorio Nazionale, espletata una consultazione della comunità scientifica nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con strumenti telematici, non più di tre nomi di candidati alla carica di Presidente. 3 Il Presidente, o un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato, accertato per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l’incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio curriculum che viene reso disponibile al Consiglio Direttivo. 4 Il Consiglio Direttivo si riunisce alla data prevista per l’elezione e designa il Presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra i candidati di cui al comma 3, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne del o dei candidati con minor numero di preferenze. 5. Il Presidente provvede a comunicare l’esito della procedura di designazione al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca ai fini della nomina.”.
[243] In merito al diritto alla rappresentanza di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti di ricerca si veda l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
[244] Il comma 2 dell’articolo 12 dello statuto dell’Ente, approvato il 27 settembre 2017 e in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa che: “Fanno parte del Consiglio Direttivo dell’Istituto: a) il Presidente; b) i componenti della Giunta Esecutiva; c) i Direttori delle Sezioni; d) i Direttori dei Laboratori Nazionali; e) due Rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di cui uno componente della Giunta Esecutiva, ai sensi dell’articolo 14, comma 3; f) un Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico; g) un Rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica; h) un Rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.”. Il comma 3 a sua volta precisa che i rappresentanti eletti di cui al comma 2, punti e), f), g) e h) durano in carica quattro anni e possono ricoprire l’incarico per un massimo di due mandati. Quanto alla giunta esecutiva, l’articolo 14, comma 2, dello statuto prevede che: “la Giunta Esecutiva è formata dal Presidente e da cinque componenti dei quali due con funzione di vice Presidente.”. Il successivo comma 3 del medesimo articolo, quanto alla composizione di tale organo dispone che: “Quattro componenti, eletti dal Consiglio Direttivo, sono scelti fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche nei campi di ricerca dell’Ente, fra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi dell’Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. Un componente è designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed è scelto tra persone con competenze amministrative e gestionali. La carica di componente della Giunta Esecutiva non può essere ricoperta per più di due mandati.”.
[245] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto. Come evidenziato supra nel testo, l’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 già prevede al riguardo che “Restano in vigore le particolari disposizioni del vigente ordinamento dell’ente relative alla nomina degli organi statutari.”.
[246] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[247] Allo stato la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
[248] Si segnala che il 9 dicembre 2020 era stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scadeva il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.
[249] In precedenza Stefano Gresta era stato nominato presidente dell’Ente per quattro anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 marzo 2012.
[250] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[251] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[252] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[253] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[254] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[255] Il comma 3 prevede invece che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.
[256] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[257] Vedasi la delibera del consiglio di Amministrazione n. 424 del 15 settembre 2017.
[258] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[259] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[260] Allo stato la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
[261] Si segnala che il 9 dicembre 2020 era stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scadeva il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.
[262] Fernicola è subentrato a Aldo Godone, che era stato nominato per quattro anni con analogo decreto ministeriale del 14 gennaio 2014.
[263] Vittone è subentrato a Livio Battezzati, nominato su designazione del predetto Ministro con decreto del 20 febbraio 2014.
[264] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[265] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[266] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[267] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[268] L’articolo 7, comma 2, dello statuto stabilisce che: “Il Consiglio di Amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge. I componenti dell’organo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.
L’articolo 7, comma 3, dello statuto dispone che: “Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'INRiM, designati:
a. due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica, in conformità al disposto di cui all’art. 11 del D.lgs. 213/2009;
b. uno dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’INRiM, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo dell’INRiM in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. Il provvedimento di avvio della procedura concernente la nomina del Comitato di Selezione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato sul sito web dell’INRiM.
c. Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. I componenti del Comitato di Selezione non possono essere selezionati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, che costituisce un collegio perfetto, informa i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. Per le sue sedute non sono previsti compensi o gettoni di presenza. Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.”.
[269] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[270] Il sito dell’Ente, nella sezione “amministrazione trasparente dedicata al consiglio di amministrazione riporta quanto segue: “Alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 100, comma 2), i mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca (D. Lgs n. 218/2016) scaduti sono prorogati fino al perdurare dello stato di emergenza, avviato con Delibera Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. Nel medesimo periodo sono sospese le procedure di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.”. Sul punto si veda supra la nota n. 40 e il relativo richiamo nel testo.
[271] I suddetti decreti di nomina non risultano comunicati alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[272] Si ricorda che, in precedenza, lo statuto dell’Ente, allora denominato ISFOL, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 gennaio 2011, già aveva ridotto la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto da nove a cinque membri.
[273] Lo statuto dell’INAPP è stato approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 2 del 17 gennaio 2018, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ed è in vigore dal 2 maggio 2018.
[274] Tale lettera assicura la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti di ricerca. Sul punto si veda subito infra nel testo.
[275] La durata quadriennale dell’incarico e la possibilità di un solo rinnovo dei componenti il consiglio di amministrazione erano già previsti dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.
[276] Il commissariamento dell'ISFOL si era reso necessario a seguito delle dimissioni rassegnate il 21 dicembre 2015 da Pietro Antonio Varesi, nominato presidente dell'Istituto per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2012, nonché da Paola Antonia Profeta e da Renato Pirola, nominati componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto, sempre per quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 febbraio 2013.
[277] L'ISFOL, istituito nel 1973, aveva assorbito, ai sensi dell’articolo 7, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’Istituto affari sociali - IAS.
[278] Il comma 3-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, prevede che: “Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.”.
[279] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[280] I suddetti decreti sono stati annunciati il 12 settembre 2017 alla Camera dei deputati e il 10 ottobre 2017 al Senato della Repubblica.
[281] Si ricorda che la nomina del consiglio di amministrazione dell'INVALSI, avvenuta con i citati decreti ministeriali del 29 luglio 2013, aveva fatto venir meno il commissariamento dell’Istituto, che era stato disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 a seguito delle dimissioni del presidente dell'INVALSI, Piero Cipollone, e del comitato di indirizzo dell'Istituto. Era stato perciò nominato commissario straordinario Giuseppe Cosentino, il cui mandato era stato poi prorogato con D.P.C.M. del 9 novembre 2011. A seguito quindi delle dimissioni rassegnate da Cosentino il 23 dicembre 2011, il mandato commissariale era stato conferito al già ricordato Paolo Sestito con D.P.C.M. del 29 febbraio 2012, in seguito prorogato con analoghi provvedimenti del 3 agosto 2012 e del 27 marzo 2013. Il vigente statuto dell’Invalsi è stato adottato dal consiglio di amministrazione il 29 settembre 2017. Il precedente statuto dell’Ente era stato adottato il 25 giugno 2015.
[282] Attualmente la maggior parte dei suddetti Enti di ricerca ricade nella sfera di vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca. L’Ente in esame è invece tra quelli sottoposti alla vigilanza di entrambi i Ministeri, istruzione e università e ricerca. I poteri di nomina, però, per detti enti sono rimasti affidati al Ministero dell’istruzione. Si veda subito infra la nota successiva.
[283] L’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida, tra l’altro, al Ministero dell’istruzione congiuntamente con il Ministero dell'università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione.
[284] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[285] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[286] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[287] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[288] Si vedano supra le note 282 e 283 della presente scheda.
[289] Lo statuto non richiama invece espressamente il limite previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 213 del 2009 (vedasi supra nel testo della presente scheda), che consente per tutti i componenti del consiglio di amministrazione degli Enti di ricerca un solo ulteriore mandato dopo il primo. Si ricorda che l’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo. Peraltro l’articolo 22, comma 3, dello statuto prevede che “per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e le altre disposizioni di leggi vigenti che disciplinano la materia.”.
[290] L’articolo 11, comma 1, dello statuto, confermando le disposizioni generali di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 213 del 2009, prevede infine che “Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di pari opportunità, è composto da tre membri, tra cui il Presidente, di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale e internazionale. Uno degli altri due membri è eletto dal personale dell’INVALSI tra ricercatori e tecnologi di I e II livello a tempo indeterminato attraverso procedure di consultazione anche telematica con procedure definite da apposito regolamento, nominati con decreto del Ministro, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.”.
[291] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[292] Tale comma prevede che: “I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.”.
[293] Si ricorda che l’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[294] L’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recita: “1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge.”.
[295] Del resto il D.P.C.M di nomina di Laporta nel preambolo fa espresso riferimento alla legge n. 14 del 1978.
[296] Detta disposizione prevede infatti che “Le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei Ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.”.
[297] Approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente il 27 gennaio 2020.
[298] Per ciò che attiene gli organi scientifici, l’articolo 8, comma 1, lettera b) del citato decreto ministeriale n. 123 del 2010 prevedeva che nel consiglio scientifico fosse presente un componente eletto dal personale tecnico-scientifico dell'ISPRA, mentre una analoga disposizione non era prevista per il consiglio di amministrazione, quale organo di governo.
[299] In tale contesto l’Istituto svolge tra l’altro, ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, attività di ricerca e sperimentazione, attività conoscitiva, di controllo, di monitoraggio, di formazione e di informazione in materia ambientale.
[300] Il testo dell’avviso pubblicato sul sito della Camera dei deputati è il seguente: “31/03/2021 Avviso per la presentazione di candidatura a componente del consiglio di amministrazione della RAI
Per la presentazione di candidatura a componente del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ai fini dell'elezione da parte della Camera dei deputati (Art. 49, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)
1. Coloro che intendono candidarsi a componente del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., ai fini dell'elezione da parte della Camera dei deputati, devono inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, entro il 30 aprile 2021 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cdarai2021@certcamera.it
2. I candidati nell'inviare la propria candidatura devono allegare i seguenti documenti:
a) un dettagliato curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché quanto indicato al comma 4-bis del medesimo articolo;
b) una dichiarazione - resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - circa il fatto che nei loro confronti non ricorrano le cause di ineleggibilità o decadenza di cui ai commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
c) copia di un documento di identità in corso di validità.
3. I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet indicati al comma 6-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che a tal riguardo non verrà richiesta alcuna autorizzazione.”.
[301] La disposizione specifica che i componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili una sola volta.
[302] L'articolo 49, comma 10, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, affida al consiglio di amministrazione la nomina dell'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. Il successivo comma 10-bis dispone che l'amministratore delegato deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato. Il comma 11 dispone in particolare che l'amministratore delegato rimanga in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della società, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti.
[303] Il suddetto comma 5 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005 dispone che: “La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.”.
[304] Il comma 6-ter dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005 dispone che: “Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 del presente articolo. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.”.
[305] In ottemperanza di tale disposizione gli attuali componenti del consiglio di amministrazione di designazione parlamentare sono stati eletti fra coloro che hanno presentato la loro candidatura nell’ambito di una procedura di selezione il cui avviso, alla stregua del comma 6-bis dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, era stato pubblicato nei siti internet della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica il 30 aprile 2018.
[306] La norma specifica che nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.
[307] L’articolo 21 del vigente statuto RAI, al punto 21.1 precisa che “Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri; dal primo rinnovo successivo al 3 febbraio 2016 il consiglio di amministrazione è composto da sette membri. Gli amministratori sono nominati dall’assemblea secondo quanto previsto al successivo articolo 21.5. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell’autorevolezza richiesta dall’incarico, l’assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.” L’articolo 2.1. stabilisce che “Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina giudice costituzionale ai sensi dell’articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuti onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprano la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprano la carica di cui all’articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all’articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.”. Per una complessiva valutazione degli elementi concernenti requisiti soggettivi, modalità di nomina, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza di presidente, vice presidente, amministratore delegato e componenti del consiglio si rinvia a una complessiva disamina e valutazione degli articoli 21 e 22 dello statuto della suddetta società e alle disposizioni di legge sopra richiamate.
[308] Tale decreto non risulta comunicato alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[309] Il testo del comunicato è il seguente: “Gentilissimi Presidenti e Cari amici e amiche del Tiro a Segno, come promesso, Vi informo che abbiamo ricevuto il Decreto Interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e finanze, concernente l’approvazione del Nuovo Statuto UITS, di cui si allega copia, e che lo stesso è stato trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione in “sunto” nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per quanto sopra e come da norma, trascorsi 15 giorni dalla data del Decreto (8 marzo 2021), sarà mia cura dare mandato al Segretario Generale di attivare tutte le procedure (logistica, individuazione azienda per voto elettronico, procedure per servizi sanitari COVID19 e quant’altro necessario) per l’indizione dell’Assemblea Ordinaria Nazionale Elettiva, a cui farà seguito la delibera per la convocazione che, verosimilmente, avrà luogo a Roma alla fine del mese di giugno 2021. Cordialmente. Igino Rugiero”.
[310] Il 30 gennaio e il 6 febbraio 2013 la 4ª Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica e la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati avevano entrambe espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
[311] Il successivo comma 4 dell’articolo 17 precisa che: “Per l'elezione del Presidente nazionale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea. In caso di parità di voti o di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum richiesto per l'elezione, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. ln caso di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum della maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea anche nel turno di ballottaggio, si può procedere a una ulteriore votazione.”.
[312] La norma specifica che otto consiglieri sono eletti dai presidenti delle sezioni di tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre, garantendo tra questi la presenza di esponenti di entrambi i sessi, dai rappresentanti degli atleti. Sono eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.
[313] Ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, “Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze Armate dello Stato.”.
[314] Le modalità di elezione degli atleti e dei tecnici sportivi sono stabilite nel regolamento di attuazione dello statuto adottato dal Consiglio direttivo.
[315] In particolare, sebbene ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come novellato dal comma 23 dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, per effetto dell'articolo 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'UITS ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.