Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 29-XVIII dicembre 2020 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 29 |
Data: | 23/12/2020 |
Organi della Camera: | Assemblea |
Camera dei deputati |
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XVIII LEGISLATURA |
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SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE |
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L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO PARLAMENTARE |
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MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI |
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n. 29 – Dicembre 2020 |
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A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare ( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it |
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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. |
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NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI
Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici
Cariche rinnovate nel mese di novembre 2020 o tuttora in itinere
SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR
Agenzia spaziale italiana - ASI
Automobile Club d'Italia - ACI
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale
Autorità di sistema portuale del Mare Ionio
Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale
Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale
Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - AGIA
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare
Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP
Consiglio nazionale delle ricerche - CNR
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC
Ente parco nazionale della Val Grande
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM
Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM
Istituto nazionale di statistica - ISTAT
Stazione zoologica “Anton Dohrn”
Unione Italiana tiro a segno - UITS
Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo
Note annunciate al 30 novembre 2020 in attuazione di atti di indirizzo.
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI
Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-30 novembre 2020
Presidenza del Consiglio dei ministri
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Ministero dell'economia e delle finanze
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministro per le pari opportunità e la famiglia.
Ministero dello sviluppo economico
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, al fine di offrire notizie, dati statistici e altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I, relativa alle attività di controllo parlamentare sulle nomine di vertice negli enti pubblici e nelle autorità amministrative indipendenti di competenza governativa.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti negli atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni), approvati in Assemblea o in Commissione, che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto sulle relazioni al Parlamento, distinte tra “governative” e “non governative”, la cui trasmissione sia prevista da norme di legge. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, introdotte da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nell’arco temporale di riferimento.
La presente Sezione illustra l’attività di monitoraggio sulle nomine di vertice in enti pubblici sottoposte a procedure di controllo parlamentare.
La Sezione I dà conto delle nomine governative soggette a controllo parlamentare ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”.
Tale legge, agli articoli da 1 a 8, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri e i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, debbano richiedere il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.
La richiesta di parere da parte del Governo deve indicare la procedura seguita per l’individuazione della candidatura, i motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e gli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.
La medesima procedura si applica qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, nonché per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte. Trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere senza che le Commissioni si siano pronunciate l’organo competente può provvedere alla nomina[1].
Alla luce delle norme richiamate, il monitoraggio effettuato, su cui si riferisce in questa sede, consiste, in primo luogo, nel verificare se il Governo abbia effettivamente richiesto il parere parlamentare previsto dalla legge n. 14 del 1978 per la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti degli istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l’esito.
Inoltre, l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 prende in considerazione le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) degli istituti ed enti pubblici di cui presidenti e vicepresidenti sono nominati previo parere parlamentare in ottemperanza dell’articolo 1. In tali casi, l’articolo 9 stabilisce che i relativi provvedimenti debbano essere comunicati alle Camere entro il termine di quindici giorni. Anche tali provvedimenti devono fornire i motivi che li giustificano, le procedure seguite e una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano. Nell’ambito del monitoraggio di cui si dà conto in questa pubblicazione rientra pertanto anche l’accertamento dell’avvenuta comunicazione nei termini di legge. Per completezza di informazione, si verifica altresì se le prescritte procedure siano state attivate anche in occasione dei precedenti rinnovi.
Infine, qualora la legge istitutiva di un singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978, si procede al controllo sull’effettiva osservanza di tali ulteriori disposizioni.
Affinché il monitoraggio effettuato non si esaurisca nella mera presa d’atto degli atti posti in essere dal Governo, si provvede altresì a segnalare tempestivamente al Parlamento le cariche scadute o di prossima scadenza e le procedure previste per il loro rinnovo[2]. A tal fine sono predisposte schede informative relative a ciascun ente i cui organi siano soggetti a rinnovo nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, che ha cadenza mensile, con una proiezione relativa ai mesi immediatamente successivi. Ogni scheda è corredata da tutti gli elementi normativi che si ritengano utili ai fini della più compiuta valutazione parlamentare delle scelte operate dal Governo. All’individuazione delle scadenze oggetto di monitoraggio si perviene attraverso la consultazione della banca dati predisposta e costantemente aggiornata dal Servizio per il controllo parlamentare.
Il 25 novembre 2020 è stata annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica la lettera del 23 novembre 2020 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Zeno D’Agostino a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale[3]. La richiesta è stata assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato[4]. Il 10 novembre 2020 è scaduto il mandato dello stesso D’Agostino quale presidente della suddetta Autorità[5].
Il 25 novembre 2020 è stata annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica la lettera del 23 novembre 2020 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pino Musolino a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale[6] [7]. La richiesta è stata assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato[8]. Si ricorda che il 25 novembre 2020 è scaduto l’incarico di Francesco Maria Di Majo quale presidente della suddetta Autorità di sistema portuale[9].
Il 19 novembre 2020, con decreti del Ministro dell’università e della ricerca, Duilio Farina e Fabrizio Giulianini sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana - ASI, su designazione rispettivamente del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell’economia e delle finanze[10]. La composizione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia risulta così completa.
Il 18 novembre 2020 è stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del 16 novembre 2020, con cui il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Carlo Gaudio a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA[11]. La procedura di nomina è stata avviata a seguito delle dimissioni dell’intero consiglio di amministrazione operative dal 2 aprile 2019[12]. Occorre quindi anche nominare i quattro restanti componenti del consiglio di amministrazione del suddetto Ente.
Il 13 novembre 2020 i Presidenti dei due rami del Parlamento, d’intesa tra loro, hanno nominato Carla Garlatti titolare dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA. Il 28 aprile 2020 era scaduto il mandato della precedente titolare dell’incarico, Filomena Albano.
Il 16 dicembre 2020 sarebbe scaduto il mandato di Carla Roncallo quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale. Poiché il 19 ottobre 2020 Roncallo è stata nominata componente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato Francesco Di Sarcina commissario straordinario della suddetta Autorità, in attesa della ricostituzione degli organi ordinari, onde assicurare la necessaria continuità amministrativa[13] [14].
Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, emanato il 4 settembre 2020, Luciano Magnanelli è stato nominato vicepresidente della Lega navale italiana - LNI, in sostituzione di Piero Fabrizi[15]. Con analogo decreto del 14 ottobre 2020 Roberto Recchia, Domenico Romanò, Davide Strukelj, Umberto Verna, Raffaele Mancuso, Fabrizio Monacci, Roberto Galasso e Alfredo Vaglieco sono stati nominati componenti del consiglio direttivo nazionale. Tutte le suddette nomine hanno durata triennale, a decorrere dall’8 luglio 2020.
Il 1° luglio 2020, con decreto del presidente dell’Istat, Maria Rosaria Prisco è stata proclamata eletta componente del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica - ISTAT in rappresentanza di ricercatori e tecnologi. L’incarico deve essere ora formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[16].
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (vedasi infra), tale nomina deve intervenire entro il 31 dicembre 2020 per evitare la decadenza del consiglio dell’Ente recentemente nominato.
Il 5 ottobre 2019 è scaduto l’incarico del componente del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi - ENR, Silvano Saviolo, a suo tempo designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura.
Il 14 ottobre 2019 è scaduto l’incarico del componente del consiglio di amministrazione di designazione ministeriale del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park, Michele Morgante. Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico di Sergio Paoletti, presidente del medesimo Ente[17].
Il 14 ottobre 2019 è scaduto l’incarico di Pierangelo Marcati, componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM.
Il 14 ottobre 2019 è scaduto il mandato del componente di designazione governativa del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, Mauro Magnani.
Il 13 novembre 2019 è scaduto l’incarico di Alberto Tesi, il 9 febbraio 2020 quello di Tommaso Edoardo Frosini e il 20 febbraio 2020 quello di Mario Giovanni Melazzini, quali consiglieri di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche - CNR. Il 20 febbraio 2020 è scaduto altresì il mandato del presidente del medesimo Ente, Massimo Inguscio.
Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato di Ezio Mesini, presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare.
Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico del presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV, Carlo Doglioni[18].
Il 18 maggio 2020 è scaduto il mandato di Diederik Sybolt Wiersma, presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM[19].
Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati di Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti, componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR.
Il 6 agosto 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto lo scioglimento del comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, nominando contestualmente Pino Musolino commissario straordinario dell’Autorità medesima per un periodo massimo di sei mesi[20]. Pertanto risulta possibile procedere alla nomina del nuovo presidente del suddetto ente.
Il 17 ottobre 2020 è scaduto il mandato del componente del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN Piergiorgio Picozza, designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico.
Il 28 ottobre 2020 Nicola Zaccheo si è dimesso dall’incarico di presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC[21]. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo presidente dell’Ente. Inoltre, a seguito delle dimissioni intervenute rispettivamente il 6 e il 20 maggio 2020, sono cessati i mandati dei consiglieri di amministrazione dell’Ente Manlio Mele e Angela Stefania Bergantino.
Il 4 novembre 2020 è scaduto l’incarico di Igino Rugiero quale commissario straordinario dell’Unione italiana tiro a segno - UITS.
Il 10 novembre 2020 è scaduto il mandato di Sergio Prete quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ionio[22] [23].
Il 1° dicembre 2020 scadrà il mandato di Rodolfo Giampieri, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale[24].
Il 1° dicembre 2020 scadrà il mandato di Daniele Rossi, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale[25] [26].
Il 1° dicembre 2020 scadrà il mandato di Paolo Emilio Signorini quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale[27] [28].
Il 3 dicembre 2020 scadrà il mandato di Massimo Bocci quale presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande.
Il 5 dicembre 2020 scadrà il mandato di Pietro Spirito quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale[29].
Inoltre, l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, attualmente non ancora materialmente istituita, rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico[30].
Il 6 dicembre 2020 scadrà il mandato del presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC Felice Laudadio. Il 26 gennaio 2021 scadranno anche i restanti componenti del consiglio di amministrazione Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, Roberto Andò e Olga Cuccurullo[31].
Il 7 dicembre 2020 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP Pietro Tagliatesta e Giovanni Bocchieri.
Il 31 dicembre 2020 scadrà il mandato di Angelo Sticchi Damiani quale presidente dell'Automobile Club d'Italia - ACI[32].
Il 31 dicembre 2020 scadrà l’incarico di Mauro Cipolletta quale direttore generale del Grande progetto Pompei.
L’11 febbraio 2021 scadranno i mandati di Antonella Valeriani e Francesco Massicci quali componenti dell’organo di vertice della Commissione di vigilanza sui fondi pensione -COVIP.
Il 16 febbraio 2021 scadrà l’incarico di Enrico Corali quale presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA[33].
Il 13 marzo 2021 scadrà l’incarico di Stefano Corsini quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale[34].
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Si segnala che il 25 novembre 2020 è stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, la lettera del Ministro dello sviluppo economico del 20 novembre 2020 con la quale è stata data comunicazione della nomina di Federico Testa a presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA nonché di quelle di Tullio Berlenghi e di Giovanni Giuliano a consiglieri di amministrazione della medesima Agenzia[35], ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
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Si segnala, circa il rinnovo dei presidenti delle Autorità di sistema portuale, che nel sito del Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato, il 27 agosto 2020, un “Avviso di raccolta di manifestazione di interesse per il conferimento, in via esclusiva e a tempo pieno, di incarico di Presidente di Autorità di sistema portuale.”. Detto avviso riguarda le seguenti Autorità portuali: - Mari Tirreno meridionale e Ionio; - Mare Adriatico orientale; - Mare lonio;- Mar Tirreno centro-settentrionale; Mare Adriatico centro-settentrionale; - Mare Adriatico centrale; - Mar Ligure occidentale; - Mar Tirreno centrale; - Mar Ligure orientale; - Mar Adriatico settentrionale; - Mar Tirreno settentrionale; - Mare di Sicilia orientale; - Mare Adriatico meridionale[36]. Il termine per trasmettere le manifestazioni d’interesse scadeva il 27 settembre 2020.
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Si ricorda che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 2 dell’articolo 100, rubricato “Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, dispone che “I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo.”[37]. La legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha modificato l’ultimo periodo di tale comma, specificando che: “Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125[38], entro il 31 gennaio 2021.”.
Nelle prossime settimane dovrebbero pertanto essere effettuate le nomine in tali enti di ricerca.
Si evidenzia inoltre che l’articolo 103 del medesimo decreto legge n. 18 del 2020, rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, dispone una generale sospensione del decorso dei termini endoprocedimentali, nonché un’estensione dell’efficacia temporale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati[39], che esplica potenzialmente i suoi effetti sulla materia delle nomine esaminate in questa sezione della presente pubblicazione.
Si segnala, altresì, che l’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito, con modificazioni[40], dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede - con alcune eccezioni - che per gli organi amministrativi e di controllo degli enti pubblici, ordinari e straordinari, i termini della prorogatio di 45 giorni, prevista in via generale dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, “sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza” e, “comunque”, fino alla ricomposizione dei suddetti organi di amministrazione e controllo. L’ultimo periodo del comma 1 stabilisce inoltre che “Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.
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Si segnala infine che l’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, la cui legge di conversione è all’esame del Parlamento, prevede che il mandato dei componenti in carica del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale sia prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale[41]. L’organismo è composto dal presidente Mauro Palma e da Emilia Rossi, i cui mandati sarebbero scaduti il 1° febbraio 2021 e da Daniela De Robert, il cui mandato sarebbe terminato il 3 marzo 2021. Per effetto dell’intervento legislativo ora illustrato i suddetti mandati scadranno nelle corrispondenti date dell’anno 2023.
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Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle relative schede di seguito riportate.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR |
Componenti del consiglio direttivo: Fabio Beltram
Maria Luisa Meneghetti |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 e dell'articolo 2, comma 140, del D.L. n. 262/2006 |
20/7/2020 |
D.P.R. su proposta del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo) |
Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti[42], nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2016 per la durata di un quadriennio, in sostituzione di Stefano Fantoni e Sergio Benedetto, il cui mandato era scaduto nel maggio del 2016.
Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia, per la durata di quattro anni a partire dalla data del relativo decreto[43].
Il 19 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati di Daniele Checchi, Paolo Miccoli[44], Raffaella Rumiati e Susanna Terracini quali componenti del consiglio direttivo della stessa Agenzia[45].
Si ricorda invece che il mandato del presidente Antonio Felice Uricchio scadrà il 3 maggio 2023[46] [47]. Il plenum dell’organo è costituito, infatti, da sette componenti nominati ciascuno per un quadriennio.
In precedenza il consiglio direttivo dell'ANVUR era costituito da Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro e Giuseppe Novelli a seguito della nomina quadriennale intervenuta con D.P.R. 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, Andrea Graziosi era stato nominato in sua sostituzione componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni[48].
Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito, come sopra ricordato, da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo “devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne”. I componenti sono nominati, per un mandato di quattro anni non rinnovabile, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca[49] [50], sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[51].
L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR - istituita con il citato decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006 - sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare, l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca[52].
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Agenzia spaziale italiana - ASI |
Componente del consiglio di amministrazione:
Duilio Farina |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 (Nomine non ancora comunicate alle Camere) |
19/11/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca all’esito di una procedura complessa su designazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (v. infra nel testo) |
Componente del consiglio di amministrazione
Fabrizio Giulianini
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Decreto del Ministro dell'università e della ricerca all’esito di una procedura complessa su designazione del Ministro dell’economia e delle finanze (v. infra nel testo) |
Con decreti del Ministro dell’università e della ricerca del 19 novembre 2020 Duilio Farina e Fabrizio Giulianini sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana - ASI, su designazione rispettivamente del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell’economia e delle finanze. Farina, in particolare, sostituisce Alessandra Celletti, dimessasi il 20 febbraio 2020 da componente del consiglio[53] [54]. Prima della nomina di Giulianini invece risultava non ricoperto l’incarico di componente del consiglio designato dal Ministero dell’economia e delle finanze, non essendo intervenuta tale nomina in occasione del rinnovo del presidente e dell’intero consiglio. La composizione del consiglio di amministrazione risulta così completa.
Si ricorda che il 3 maggio 2019 si era insediato il nuovo consiglio di amministrazione dell'Agenzia[55] composto, oltre che dalla Celletti, da Giorgio Saccoccia, in qualità di presidente, e dai consiglieri Luisa Riccardi e Maurizio Cheli[56]. La nomina dei suddetti soggetti, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 aprile 2019, era stata comunicata alle Camere, ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e annunciata il 2 maggio 2019 alla Camera dei deputati e il 14 maggio 2019 al Senato della Repubblica.
L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 11 gennaio 2018, n. 7, prevede che “il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca [ora dell’università e della ricerca – N.d.R. [57] [58]], sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal presidente, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e da altri quattro componenti, scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze”[59]. Il comma 3 del medesimo articolo 7 stabilisce che i componenti del consiglio di amministrazione restino in carica quattro anni e possano essere confermati una volta sola[60].
Si segnala che il nominativo di Giorgio Saccoccia era compreso nella rosa di cinque candidati individuati dal Comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, comitato previsto dal comma 1 dell’articolo 11 del già citato decreto legislativo n. 213 del 2009[61] [62].
Con l’insediamento dei suddetti componenti del consiglio era cessato l’incarico di Piero Benvenuti quale commissario straordinario dell'Agenzia. Benvenuti era stato nominato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 14 novembre 2018, per la durata di un semestre e comunque non oltre la data di insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. Nell’espletamento dell’incarico il commissario straordinario Benvenuti era coadiuvato da Giovanni Cinque, con funzioni di sub-commissario.
Si ricorda che, in precedenza, con decreto sempre del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 31 ottobre 2018, era stato revocato, con effetto immediato, il presidente Roberto Battiston: quest’ultimo era stato nominato una prima volta presidente dell'ASI, per la durata di un quadriennio, con decreto 16 maggio 2014, alla scadenza del mandato del commissario straordinario dell'Ente, Aldo Sandulli[63]. Battiston era stato poi confermato nell’incarico, per un ulteriore quadriennio, il 7 maggio 2018.
Per quanto riguarda la precedente composizione del consiglio di amministrazione, si evidenzia che Alessandro Aresu e Sergio Marchisio, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca dell’8 ottobre 2014. Il Ministro aveva inoltre nominato membri del consiglio, il 21 luglio 2014, Enrico Costa e Alberto Rosso, designati rispettivamente dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e dal Ministro della difesa.
L’ASI, istituita nel 1988, ha la responsabilità, nell’ambito delle competenze del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, ora dell’università e della ricerca, e in coordinamento con i Ministeri della difesa, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, di promuovere, coordinare e condurre le attività spaziali nazionali e di predisporre ed attuare il Piano spaziale nazionale. Strumento operativo principale della politica di intervento pubblico nel settore spaziale, l’ASI opera nei settori della scienza e della tecnologia, della sperimentazione e della promozione dei servizi avanzati, delle telecomunicazioni, della protezione civile, della difesa, del monitoraggio ambientale e della gestione delle risorse naturali.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Automobile Club d'Italia - ACI
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Presidente:
Angelo Sticchi Damiani
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
31/12/2020 |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa elezione da parte dell’assemblea dell’Ente |
Il 31 dicembre 2020 scadrà il mandato di Angelo Sticchi Damiani, quale presidente dell'Automobile Club d'Italia - ACI[64].
Sticchi Damiani è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 6 ottobre 2017, per il quadriennio olimpico 2017-2020.
La Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 30 agosto 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 12 settembre 2017. L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 19 e del 27 settembre 2017. La nomina di Sticchi Damiani era stata quindi deliberata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017. Si ricorda che Sticchi Damiani era stato rieletto dall'Assemblea dell'ACI il 10 novembre 2016.
Presidente uscente dell’ACI era infatti lo stesso Sticchi Damiani, che era stato nominato per un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2012.
Come previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, dello statuto dell'ACI, il presidente è eletto dall’assemblea dell'Ente[65] ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.
Sono organi dell’ACI l’assemblea, il consiglio generale, il comitato esecutivo, il presidente, il consiglio sportivo nazionale, la giunta sportiva e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente dell'ACI presiede il comitato esecutivo e il consiglio generale.
Ai sensi dell'articolo 1 dello statuto, l'Automobile Club d'Italia - ACI è la Federazione associativa degli Automobile Club regolarmente costituiti. Qualificato come ente pubblico non economico senza scopo di lucro, tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, rappresentandolo presso la Fédération Internationale de l’Automobile - F.I.A. e presso il CONI.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale |
Presidente
Rodolfo Giampieri |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
1°/12/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 1° dicembre 2020 scadrà il mandato di Rodolfo Giampieri, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale[66].
Giampieri è stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giampieri con lettera del 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 22 novembre 2016 esprimendo parere favorevole, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva a sua volta espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Ancona, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente. Presidente dell’Autorità portuale di Ancona era lo stesso Giampieri, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 gennaio 2015. In precedenza Giampieri era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto ministeriale del 7 novembre 2013 ed era stato prorogato con analoghi decreti ministeriali del 9 maggio 2014 e del 12 novembre 2014. Giampieri era succeduto a Luciano Canepa, nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 marzo 2009 e in seguito commissario straordinario con analogo provvedimento del 7 maggio 2013.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[67] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[68] [69].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale |
Presidente
Daniele Rossi |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
1°/12/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 1° dicembre 2020 scadrà il mandato di Daniele Rossi, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale[70] [71] [72].
Rossi è stato nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 1° dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Rossi con lettera del 3 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 22 novembre 2016 esprimendo parere favorevole, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva espresso parimenti parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Ravenna, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[73].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[74] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[75] [76].
Ente |
Carica da rinnovare e soggetto candidato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale |
Presidente
Zeno D’Agostino |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 Annuncio del 25/11/2020 sia alla Camera sia al Senato |
Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 25 novembre 2020 è stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del 23 novembre 2020 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Zeno D’Agostino a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale[77]. La richiesta è stata assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato[78]. Si rammenta che il 10 novembre 2020 è scaduto il mandato dello stesso D’Agostino quale presidente della suddetta Autorità[79] [80].
Si ricorda che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto dell’8 novembre 2016, ha nominato D’Agostino presidente della suddetta Autorità per la durata di un quadriennio, a decorrere dal 10 novembre 2016. Lo stesso Ministro, con lettera del 6 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato l'11 ottobre 2016, aveva trasmesso la relativa proposta di nomina sulla quale avevano espresso pareri favorevoli l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera nelle rispettive sedute del 26 ottobre e del 2 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Trieste, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente. Il commissario straordinario uscente dell'Autorità portuale giuliana era lo stesso D'Agostino che, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 febbraio 2015, era stato successivamente prorogato con analoghi decreti del 20 agosto 2015, del 25 febbraio 2016 e del 29 agosto 2016. D'Agostino era subentrato alla presidente Marina Monassi, nominata per quattro anni con decreto ministeriale del 20 gennaio 2011.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[81] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[82] [83].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale |
Presidente
Pino Musolino |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
6/8/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con la regione interessata |
Si ricorda che il 6 agosto 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto lo scioglimento del comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, nominando contestualmente Pino Musolino commissario straordinario dell’Autorità medesima per un periodo massimo di sei mesi[84] [85].
L’Autorità in precedenza era guidata dallo stesso Pino Musolino in qualità di presidente. Il provvedimento di scioglimento è motivato dalla mancata approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019. Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020[86].
Musolino era stato nominato presidente del suddetto Ente il 7 marzo 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la durata di un quadriennio a decorrere dall’8 marzo 2017. Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 10 gennaio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 17 gennaio 2017. La richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 25 gennaio 2017, esprimendo parere favorevole. La richiesta era stata altresì assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 25 gennaio 2017, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2017.
Si ricorda che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Venezia, i cui organi erano restati in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Presidente uscente dell’Autorità portuale lagunare era Paolo Costa, nominato per quattro anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° ottobre 2012[87].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[88] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[89] [90].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Ionio |
Presidente:
Sergio Prete |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
10/11/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 10 novembre 2020 è scaduto il mandato di Sergio Prete quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ionio[91] [92].
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva nominato Prete presidente della suddetta Autorità con proprio decreto dell’8 novembre 2016.
Con lettera del 6 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato l'11 ottobre 2016, lo stesso Ministro aveva trasmesso la relativa proposta di nomina sulla quale avevano espresso pareri favorevoli l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera nelle rispettive sedute del 26 ottobre e del 2 novembre 2016.
Si ricorda che l'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Taranto, i cui organi erano rimasti in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Il commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto era lo stesso Prete, nominato con decreto ministeriale del 10 luglio 2015 e quindi prorogato con analoghi decreti dell'11 gennaio 2016 e del 14 luglio 2016. Prete inoltre era già stato nominato presidente dell'Autorità portuale tarantina per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali.
Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.
Il presidente, secondo la vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[93] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[94] [95].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale |
Presidente
Paolo Emilio Signorini |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
1°/12/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 1° dicembre 2020 scadrà il mandato di Paolo Emilio Signorini quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale[96] [97].
Signorini è stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Signorini con lettera del 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 16 novembre 2016, esprimendo parere favorevole, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Genova e di Savona, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[98].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[99] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[100] [101].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale |
Presidente
Carla Roncallo
(Allo stato l’Ente è amministrato dal commissario straordinario Francesco Di Sarcina. Vedasi infra nel testo) |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
16/12/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate |
Il 16 dicembre 2020 sarebbe scaduto il mandato di Carla Roncallo quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale[102]. Poiché il 19 ottobre 2020 Carla Roncallo è stata nominata componente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato Francesco Di Sarcina commissario straordinario dell’Ente, in attesa della ricostituzione degli organi ordinari, onde assicurare la necessaria continuità amministrativa[103]. Si ricorda che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020[104].
Roncallo era stata nominata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 9 dicembre 2016, per la durata di un quadriennio a decorrere dal 16 dicembre 2016.
Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla sopraindicata proposta di nomina con lettera del 10 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 23 novembre 2016.
Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 6 dicembre 2016 esprimendo parere favorevole, e alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averla esaminata nella seduta del 6 dicembre 2012, aveva espresso anch’essa parere favorevole nella seduta del 7 dicembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di La Spezia e di Marina di Carrara, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[105].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[106] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[107] [108].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale |
Presidente
Pietro Spirito |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
5/12/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 5 dicembre 2020 scadrà il mandato di Pietro Spirito quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale[109].
Spirito è stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 5 dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 16 novembre 2016 esprimendo parere contrario, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva viceversa espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Napoli e di Salerno, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[110].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[111] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[112] [113].
Ente |
Carica da rinnovare e soggetto candidato |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale |
Presidente:
Pino Musolino
|
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 Annuncio del 25/11/2020 sia alla Camera sia al Senato |
Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 25 novembre 2020 è stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pino Musolino a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale[114] [115]. La richiesta è stata assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato[116].
Si ricorda che il 25 novembre 2020 è scaduto l’incarico di Francesco Maria Di Majo quale presidente della suddetta Autorità di sistema portuale[117].
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato, con decreto del 24 novembre 2016, Di Majo al suddetto incarico per un quadriennio, a decorrere dal 25 novembre 2016. Lo stesso Ministro, con lettera del 27 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 3 novembre 2016, aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, sulla quale avevano espresso parere favorevole l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera nelle rispettive sedute dell’8 e del 15 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Civitavecchia, i cui organi di amministrazione[118] sono restati in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[119] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[120] [121].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio |
Presidente:
Autorità in fase di costituzione
|
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
Autorità in fase di costituzione |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il ruolo di presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio rientra tra quelli per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare, entro il 27 settembre 2020, una manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico[122].
Si ricorda che la suddetta Autorità di sistema portuale - comprendente i porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia - è stata istituita dall’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha modificato l’articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come novellato dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante “Riordino della legislazione in materia portuale”, scindendo l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto in due Autorità: L'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e l’Autorità di sistema portuale dello Stretto[123].
L'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio è destinata a subentrare all’Autorità portuale di Gioia Tauro, i cui organi di amministrazione[124] resteranno in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 169 del 2016 alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge n. 84 del 1994, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[125] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[126] [127].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale |
Presidente:
Stefano Corsini |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
13/3/2021 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 13 marzo 2021 scadrà l’incarico di Stefano Corsini quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale[128].
Corsini era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 marzo 2017, per la durata di un quadriennio.
Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 10 gennaio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 17 gennaio 2017. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 25 gennaio 2017 esprimendo parere favorevole. La richiesta era stata altresì assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 25 gennaio 2017, aveva parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2017.
L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Livorno e di Piombino, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente[129].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 169 del 2016 alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge n. 84 del 1994, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[130] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[131] [132].
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA |
Titolare: Carla Garlatti |
Nomina d’intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento ai sensi dell’art. 2 della L. n. 112/2011 |
13/11/2020 |
Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato e della Camera |
Il 13 novembre 2020 i Presidenti dei due rami del Parlamento, d’intesa tra loro, hanno nominato Carla Garlatti titolare dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA. L’incarico ha durata quadriennale.
Il 28 aprile 2020 era scaduto il mandato della precedente titolare dell’incarico, Filomena Albano, che era stata nominata, sempre per un quadriennio, con determinazione adottata il 3 marzo 2016[133], d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati[134].
Si ricorda che nei siti web della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dell’Autorità garante dell’infanzia e adolescenza il 12 marzo 2020 era stato pubblicato un avviso pubblico relativo alla “Manifestazione di interesse per la nomina a titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”. L’avviso specificava, tra l’altro, che “[…] Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità per la nomina alla carica di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza devono comunicare tale disponibilità, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di disponibilità, devono allegare i seguenti documenti: un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112; copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.
Si ricorda che l’Albano era subentrata a Vincenzo Spadafora, che per primo aveva rivestito tale incarico, il cui mandato era scaduto il 29 novembre 2015, essendo stato nominato con analoga determinazione del 29 novembre 2011.
Come precisato dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112, l'Autorità garante è organo monocratico il cui mandato dura quattro anni[135]. Il titolare dell'Autorità garante è scelto “tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.”.
L’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA è stata istituita dall'articolo 1 della citata legge n. 112 del 2011 “al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali [...] dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti [...]". L'Autorità "[...] esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati [...] con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.".
Spettano all'Autorità funzioni consultive, di indirizzo e di segnalazione, anche nei confronti del Governo, nonché la promozione di attività conoscitive e di indagine segnatamente in sinergia con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, i Garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. L'Autorità garante riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare |
Presidente:
Ezio Mesini
|
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 8, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 145/2015 |
20/3/2020 |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti |
Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato del presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, Ezio Mesini, nominato con decreto del 20 marzo 2017.
La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 febbraio 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 23 febbraio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, sulla suddetta proposta di nomina, che era stata assegnata alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l’avevano esaminata nella seduta del 28 febbraio 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina era stata altresì assegnata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, che ne avevano avviato l’esame nella seduta del 7 marzo 2017, esprimendo poi parere favorevole nella seduta del 14 marzo 2017, dopo aver proceduto all’audizione informale di Mesini.
Istituito e disciplinato dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2015, recante “Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”, il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare è composto dal presidente, dal Direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse UNMIG del Ministero dello sviluppo economico, dal Direttore della Direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e dal Sottocapo di stato maggiore della Marina militare. Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un periodo di tre anni.
Il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.
Il Comitato, che relaziona ogni anno al Parlamento e alla Commissione europea sull’attività di regolamentazione e di vigilanza svolta, non sembra configurarsi come un autonomo ente pubblico poiché, sebbene disponga di un organismo centrale e di articolazioni sul territorio, ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP
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Componenti dell’organo di vertice:
Antonella Valeriani
Francesco Massicci
|
Richieste di parere parlamentare trasmesse ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005 e dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
11/2/2021
|
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze |
L’11 febbraio 2021 scadranno i mandati di Antonella Valeriani e Francesco Massicci quali componenti dell’organo di vertice della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP[136]. Si ricorda, per completezza informativa, che il 7 marzo 2023 scadrà il mandato del presidente, Mario Padula.
Valeriani e Massicci sono stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2014 per la durata di un quadriennio. Con analogo decreto, emanato in pari data, Rino Tarelli era stato nominato presidente della COVIP fino al 21 ottobre 2014[137] [138]. Successivamente, alla scadenza del mandato di Tarelli, il consigliere Massicci aveva operato anche in qualità di presidente facente funzione della Commissione[139]. In seguito, con decreto del Presidente della Repubblica del 7 marzo 2016, Mario Padula è stato nominato presidente della Commissione per un quadriennio[140], completando in tal modo la composizione dell’organo. Successivamente, la durata del mandato dei componenti è stata estesa a sette anni dall'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19[141].
L'organo di vertice della COVIP è composto, secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della Commissione e di indiscussa moralità e indipendenza, “nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14” [142], con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano ora in carica sette anni non rinnovabili. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP, originariamente istituita con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è regolata dall'articolo 18 del summenzionato decreto legislativo n. 252 del 2005, con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed esercita l'alta vigilanza sul settore della previdenza complementare adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[143].
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Presidente:
Massimo Inguscio |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
20/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Alberto Tesi |
13/11/2019
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Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su designazione della CRUI |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Tommaso Edoardo Frosini |
9/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Mario Giovanni Melazzini |
20/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca sulla base di una terna proposta dalla Confindustria e dall'Unione italiana delle CCIAA |
Il 9 febbraio 2020 è scaduto l’incarico del consigliere di amministrazione del Consiglio nazionale delle Ricerche - CNR Tommaso Edoardo Frosini[144], mentre il 20 febbraio 2020 sono cessati i mandati del presidente del medesimo Ente, Massimo Inguscio[145], e del consigliere di amministrazione Mario Giovanni Melazzini[146].
Si ricorda che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 14 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[147] ha trasmesso il decreto del Ministro del medesimo dicastero con cui Nicola Fantini è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione del CNR, in qualità di eletto dal personale dell’Ente tra i ricercatori e tecnologi di ruolo, per la durata di un quadriennio. Tale comunicazione è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato. Fantini è subentrato a Vito Mocella, il cui mandato era scaduto il 13 novembre 2019 unitamente a quello di Alberto Tesi[148], tuttora in attesa di rinnovo.
Si ricorda che il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR è guidato da un consiglio di amministrazione composto, oltreché dal presidente, da quattro componenti, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto dell’Ente.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[149] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della scelta dei presidenti dei suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[150] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, individuate tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[151].
Il nuovo statuto[152] del CNR[153], entrato in vigore dal 1° agosto 2018, prevede, all’articolo 7, comma 1, che per la nomina del presidente si applichino le procedure previste per la generalità degli enti di ricerca dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[154].
La medesima disposizione statutaria prevede invece una disciplina specifica per i componenti del consiglio di amministrazione. Essi sono nominati dal Ministro dell’università e della ricerca: uno designato sulla base di una terna proposta dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI); uno designato sulla base di una terna proposta dall'Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria; uno su designazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e uno eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi di ruolo, attraverso procedure di consultazione, anche telematica, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente[155]. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione dei suddetti enti di ricerca siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR, come specificato dall’articolo 2 del suo statuto, ha il compito - quale ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea - di svolgere, promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie, e di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al Governo e alle amministrazioni pubbliche.
Ente |
Carice da rinnovare e soggetto candidato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA
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Presidente:
Carlo Gaudio |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 annunciata alle Camere il 18/11/2020
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Procedura di nomina in corso |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Data scadenza |
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Componenti del consiglio di amministrazione:
Alessandra Gentile Michele Pisante Marco Remaschi (designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome) Domenico Perrone (eletto da e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell’Ente) |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
29/5/2021 (Dimissioni accettate dal ministro il 2/4/2019)
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Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 2 componenti designati dallo stesso Ministro Un componente è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; un altro componente è eletto da e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell’Ente |
Il 18 novembre 2020 è stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del 16 novembre 2020, con cui il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Carlo Gaudio a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA. La richiesta è stata assegnata alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati e alla 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato[156]. La procedura di nomina è stata avviata a seguito delle dimissioni dell’intero consiglio di amministrazione operative dal 2 aprile 2019[157]. Occorre quindi anche nominare i quattro restanti componenti del consiglio.
Al riguardo si ricorda che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto del 29 maggio 2017[158], aveva nominato Michele Pisante e Alessandra Gentile componenti del consiglio di amministrazione per la durata di un quadriennio. Quindi, con decreto del medesimo Ministro dell’11 settembre 2017 Marco Remaschi era stato nominato quale membro designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Infine, con analogo decreto del 31 ottobre 2017 era stato nominato Domenico Perrone quale membro eletto da e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell’Ente[159].
L’Ente allo stato, per effetto delle dimissioni sopra ricordate, è guidato dal commissario straordinario Gian Luca Calvi, inizialmente nominato con D.P.C.M. del 18 aprile 2019 per la durata di sei mesi[160] e dal medesimo Gaudio e da Massimo Bagarani in qualità di sub-commissari[161]. L’incarico del commissario è stato rinnovato con D.P.C.M. 24 dicembre 2019, per ulteriori sei mesi, e comunque non oltre la definizione della procedura di nomina del nuovo presidente e del consiglio di Amministrazione[162] [163].
Si ricorda che, con decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2017, Salvatore Parlato era stato nominato presidente dell’Ente per la durata di un quadriennio. La nomina era stata deliberata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 7 aprile 2017. La Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Parlato con lettera del 21 febbraio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 23 febbraio 2017. Al riguardo la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 14 e del 22 marzo 2017.
In forza di tale nomina era automaticamente cessato il mandato commissariale dello stesso Parlato, che era stato da ultimo confermato in tale incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il 26 gennaio 2017. Il 2 gennaio 2017 erano scaduti il mandato commissariale dello stesso Parlato e quelli dei sub-commissari Alessandra Gentile e Michele Pisante, che erano stati prorogati per un periodo massimo di un anno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto del 31 dicembre 2015. Parlato, Gentile e Pisante erano stati inizialmente nominati dal predetto Ministro con decreti del 2 gennaio 2015 e del 31 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 1, commi 381 - 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che aveva disposto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria - INEA nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA, che aveva nel contempo assunto la nuova denominazione sopra indicata di CREA.
Il commissario straordinario si era sostituito agli organi di amministrazione del CRA, ossia al presidente Giuseppe Alonzo, che era stato nominato per quattro anni con D.P.R. del 13 marzo 2012, e al consiglio di amministrazione, composto altresì da Salvatore Tudisca, Francesco Adornato, Rita Clementi, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'11 luglio 2012, e da Gianni Salvadori, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e nominato con decreto ministeriale del 13 novembre 2014.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dello statuto dell’Ente[164], il presidente, nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400[165], è scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale[166]. Il primo periodo del comma 5 del medesimo articolo prevede che il presidente duri in carica quattro anni e possa essere confermato una sola volta.
L’articolo 5, comma 1, del vigente statuto stabilisce poi che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico o di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e uno scelto su base elettiva dai e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell'Ente[167]. Il successivo comma 3, primo periodo, dispone che il consiglio di amministrazione duri in carica quattro anni e che i componenti possano essere rinnovati una sola volta.
Il CREA, ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico, è vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. All'interno del Consiglio operano numerose strutture scientifiche che, nell'ambito della riorganizzazione dell'Ente operata nel 2015, hanno dato vita a 12 centri di ricerca distribuiti sul territorio nazionale.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park |
Presidente:
Sergio Paoletti |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009
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27/4/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Componente del consiglio di amministrazione: Michele Morgante |
14/10/2019
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Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico di Sergio Paoletti, presidente del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park[168], mentre il 14 ottobre 2019 era scaduto l’incarico del componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione dello stesso Ente di ricerca, Michele Morgante.
Paoletti è stato nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un quadriennio, con decreto del 27 aprile 2016. Il suddetto Ministro ha comunicato al Parlamento la summenzionata nomina con lettera del 2 maggio 2016, annunciata al Senato e alla Camera rispettivamente l’11 e il 13 maggio 2016[169].
Quanto alla nomina di Morgante, effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015 per la durata di un quadriennio, il medesimo Ministro l’aveva comunicata con lettera del 20 ottobre 2015, annunciata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015[170].
Si ricorda che il 17 aprile 2020, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su designazione dalla comunità scientifica ed economica di riferimento, Sabrina Strolego è stata nominata componente del consiglio di amministrazione del suddetto Ente[171], in sostituzione di Laura Chies, il cui incarico, di durata quadriennale, era scaduto il 9 febbraio 2020[172]. Laura Chies era stata nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, su designazione della comunità scientifica ed economica di riferimento, subentrando a Roberto Della Marina, il cui mandato quadriennale era scaduto l'11 novembre 2015.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[173] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[174] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[175].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[176]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[177] [178].
L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento.
Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 15 prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente, mentre è oggetto di una analitica regolamentazione l’iter per individuare il rappresentante della comunità scientifica ed economica di riferimento[179] [180].
Il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park ha il compito, ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, di favorire e promuovere l’innovazione e lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, trasferendone i risultati al mercato. Il Consorzio inoltre ha il compito di supportare la creazione di nuove imprese innovative, tenendo conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC
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Presidente: Nicola Zaccheo |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
28/10/2020 (Dimissioni) |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti |
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Consiglieri di amministrazione: |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
D.P.C.M. su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (vedasi infra nel testo) |
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Angela Stefania Bergantino |
20/5/2020 (Dimissioni)
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Manlio Mele |
6/5/2020 (Dimissioni) |
Il 28 ottobre 2020 Nicola Zaccheo si è dimesso dall’incarico di presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC, a seguito della sua nomina a presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, intervenuta il 19 ottobre 2020. Si rende pertanto necessario procedere all’elezione del nuovo presidente dell’Ente.
Zaccheo era stato nominato il 24 gennaio 2019 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri intervenuta in pari data, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Si ricorda che la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, rispettivamente il 9 e il 16 gennaio 2019, avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina, trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La proposta era stata annunciata il 19 dicembre 2018 sia alla Camera sia al Senato.
Nel mese di ottobre 2018 era scaduto il mandato del precedente presidente dell’Ente, Vito Riggio, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica il 21 ottobre 2013.
Prima di tale nomina presidenziale Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 novembre 2012, incarico prorogato con analogo provvedimento del 14 maggio 2013. In precedenza Riggio era già stato nominato presidente dell’ENAC con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2007[181] e prima ancora con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 2003[182].
Inoltre, sono cessati i mandati, a seguito delle dimissioni intervenute rispettivamente il 6 e il 20 maggio 2020, dei consiglieri di amministrazione dell’Ente Manlio Mele e Angela Stefania Bergantino. Si ricorda che i suddetti consiglieri erano stati nominati, per un quinquennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[183] del 14 settembre 2016 unitamente ad Alfredo Pallone e Luisa Riccardi.
Si ricorda che l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, modificando l’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ENAC, ha portato da quattro a cinque anni la durata del mandato del presidente dell'Ente, prevedendo altresì la possibilità che detto mandato possa essere rinnovato per due volte consecutive dopo la prima (in precedenza era ammesso un solo rinnovo). Il presidente dell'ENAC, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 4, è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienze riferite al trasporto aereo e all’aviazione, ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 4 stabilisce invece che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione rimane in carica cinque anni, esercitando le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente, e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Le nomine dei consiglieri di amministrazione devono essere comunicate alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della suddetta legge n. 14 del 1978.
L'ENAC costituisce l'Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. Tra i compiti dell'ENAC rientrano: il controllo della sicurezza; la garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero; il compimento di valutazioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico prodotto dagli aeromobili. L'ENAC rappresenta altresì l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione civile.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente nazionale risi - ENR
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Componente del consiglio di amministrazione:
Silvano Saviolo |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
5/10/2019 |
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base della designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di un rappresentante delle regioni interessate alla risicoltura |
A seguito della scadenza, intervenuta il 5 ottobre 2019, dell’incarico del componente del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi - ENR Silvano Saviolo, a suo tempo designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, deve essere nominato un ulteriore componente del suddetto consiglio di amministrazione.
Si ricorda infatti che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2019, è stato rinnovato il consiglio di amministrazione dell’Ente per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del decreto stesso. Il consiglio risulta allo stato composto, oltre che dal Presidente Paolo Carrà[184] - già confermato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019, con decorrenza 5 ottobre 2019 - da Stefano Greppi, Riccardo Preve e Maria Grazia Tagliabue[185]. Il 5 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del medesimo Ente, nominati il 5 ottobre 2015 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Oltre ai già citati Carrà, Saviolo, Preve e Tagliabue faceva parte dell’organismo anche Gianmaria Melotti.
Si ricorda che, in forza dell'articolo 5 dello statuto dell'Ente, modificato con decreto interministeriale del 25 febbraio 2015, il presidente è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988. La durata dell’incarico è di quattro anni e il medesimo soggetto non può essere confermato per più di due volte.
Ai sensi dell’articolo 6 dello statuto, il consiglio di amministrazione dell'Ente è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto, oltre che dal presidente, da un membro in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola, in modo da assicurare una calibrata rappresentanza delle componenti della filiera medesima. Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione diversi dal presidente, pure quadriennale, può invece essere rinnovato una sola volta, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6. Ove nel corso del quadriennio si verifichi nel consiglio di amministrazione una vacanza, il presidente, entro trenta giorni, deve richiedere al Ministero vigilante la nomina di altro componente appartenente alla stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quadriennio iniziato dal componente sostituito.
L'Ente nazionale risi - ENR è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si occupa della tutela del settore risicolo conducendo azioni volte al miglioramento della produzione. L'Ente controlla altresì la commercializzazione del riso italiano, stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento, e agevola la filiera a porre in essere azioni volte a orientare le scelte commerciali degli operatori[186].
L’articolo 15 dello statuto dell’Ente precisa peraltro che l’attività dell’ENR è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale della Val Grande |
Presidente:
Massimo Bocci |
Richiesta eventuale di parere parlamentare - ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991, come modificato dall’art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 - da richiedere solo in caso di mancata intesa con la regione o le regioni interessate
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3/12/2020
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Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna, dopo aver sentito le commissioni parlamentari competenti, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta del relativo parere |
Il 3 dicembre 2020 scadrà il mandato di Massimo Bocci quale presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 dicembre 2015, per la durata di un quinquennio. La richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina era stata trasmessa dal predetto Ministro, con lettera del 4 novembre 2015 annunciata alla Camera e al Senato il 10 e il 16 novembre 2015, ed era stata assegnata alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che l'aveva esaminata nella seduta del 17 novembre 2015 esprimendo parere favorevole, nonché alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, la quale, dopo averne iniziato l'esame nella seduta del 17 novembre 2015 e dopo aver proceduto all'audizione informale di Bocci nella seduta del 24 novembre 2015, aveva espresso anch'essa parere favorevole nella stessa seduta. Bocci era subentrato nella presidenza dell'Ente parco piemontese a Pierleonardo Zaccheo, che era stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 16 febbraio 2010. Dopo la scadenza del relativo mandato, la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo sotto la guida del vicepresidente, Giuseppe Monti.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto.
L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando profondamente la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.
La novella prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga una terna di soggetti caratterizzati da particolare esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. La disposizione prevede inoltre che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[187].
La precedente formulazione della norma prevedeva che il suddetto Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina. Parimenti, il parere delle commissioni permanenti, obbligatorio ma non vincolante, che prima era richiesto in ogni caso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora appare necessario solo ove non intervenga la suddetta intesa. Inoltre, sul piano sistematico, la disposizione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora illustrata, rendendo, in quanto norma speciale, inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, inibisce contestualmente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembra, alla luce di una prima interpretazione della norma, che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, tra cui i commissari straordinari degli Enti parco, non siano più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14.
Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi[188]. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[189]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[190].
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC |
Presidente:
Felice Laudadio
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 426 del 1997 |
6/12/2020 |
Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Il presidente e tre componenti sono nominati su designazione dello stesso Ministro |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Giancarlo Giannini Carlo Verdone Roberto Andò |
26/1/2021 |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Olga Cuccurullo |
26/1/2021 (Il sito della Fondazione riporta dimissioni intervenute il 22/1/2018) |
Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione dal Ministro dell'economia e delle finanze |
Il 6 dicembre 2020 scadrà il mandato del presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC Felice Laudadio, nominato per quattro anni con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 6 dicembre 2016. Sulla relativa proposta di nomina, trasmessa dal suddetto Ministro con lettera del 10 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 15 novembre 2016, avevano espresso pareri favorevoli la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera nelle rispettive sedute del 23 e del 28 novembre 2016.
Il 26 gennaio 2021 scadranno anche i restanti componenti del consiglio di amministrazione. Si ricorda che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto del 26 gennaio 2017, aveva confermato Olga Cuccurullo[191], Nicola Giuliano, Aldo Grasso e Carlo Verdone quali componenti del consiglio di amministrazione della suddetta Fondazione, per la durata di quattro anni. Per tutti i componenti si trattava del secondo mandato consiliare.
Le richieste di parere parlamentare sulle relative proposte di nomina erano state trasmesse dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con lettera del 7 dicembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 14 dicembre 2016. Tali richieste erano state assegnate alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che le aveva esaminate nella seduta del 20 dicembre 2016 esprimendo al riguardo pareri favorevoli, e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che dopo averne avviato l’esame nella seduta del 10 gennaio 2017 aveva espresso, anch’essa, pareri favorevoli nella seduta dell’11 gennaio 2017.
Nicola Giuliano si era poi dimesso dalla carica di componente del consiglio di amministrazione[192] ed è stato sostituito da Giancarlo Giannini con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 aprile 2017 fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione della Fondazione[193].
Successivamente, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 23 ottobre 2018 è stato nominato Roberto Andò[194], anch’egli fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione della Fondazione. La nomina di un nuovo componente del consiglio di amministrazione della Fondazione si era resa necessaria a seguito della decadenza di Aldo Grasso, dichiarata nella seduta del medesimo consiglio di amministrazione del 19 marzo 2018.
Si ricorda che il 14 novembre 2016 erano scaduti i mandati del precedente presidente della Fondazione, Stefano Rulli, e dei suddetti componenti del consiglio di amministrazione successivamente confermati, che erano stati nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 14 novembre 2012.
Sono organi della Fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti. I mandati sono tutti quadriennali e possono essere confermati per non più di due volte.
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato e integrato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32, il consiglio di amministrazione della Fondazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ed è composto, oltre che dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, da quattro componenti, tre designati dallo stesso Ministro e uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Centro sperimentale di cinematografia, nato nel 1935 e qualificato ente pubblico dalla legge 24 marzo 1942, n. 419, è stato trasformato dall'articolo 1 del citato decreto n. 426 del 1997 nella Fondazione Scuola nazionale di cinema con personalità giuridica di diritto privato, successivamente ridenominata Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32. La Fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle sue disposizioni di attuazione per quanto non espressamente previsto dal decreto legislativo n. 426 del 1997. L'articolo 6 di tale decreto legislativo è peraltro la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine in oggetto: in quanto ente di diritto privato, la Fondazione non sarebbe infatti ricompresa nel campo di applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.
Finalità della Fondazione, istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia che riunisce la Scuola nazionale di cinema e la Cineteca nazionale, sono lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza; la conservazione e la promozione del patrimonio cinematografico; la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie e linguaggi innovativi nei campi connessi.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Grande progetto Pompei
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Direttore generale di progetto:
Mauro Cipolletta
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2013 |
31/12/2020
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D.P.C.M. su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (vedasi infra nel testo) |
Il 31 dicembre 2020 scadrà l’incarico di Mauro Cipolletta quale direttore generale del Grande progetto Pompei.
Si ricorda che il 4 agosto 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, è stato prorogato il suddetto incarico fino al 31 dicembre 2020.
Il 23 giugno 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 30 giugno 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
La relativa richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 9 giugno 2020, annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica il 10 giugno 2020.
L’incarico di Cipolletta era scaduto il 31 dicembre 2019. Cipolletta era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018.
La scadenza coincideva con quella originariamente prevista dal comma 5-ter[195] dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale comma aveva, da ultimo, prorogato dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale erano assicurate le funzioni del direttore generale di progetto.
L'articolo 7, comma 4, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha nuovamente prorogato, fino al 31 dicembre 2022, le funzioni dell'Unità "Grande Pompei", nonché quelle del direttore, del vicedirettore generale vicario e della struttura di supporto.
Si segnala che, in assenza di un intervento legislativo di ulteriore proroga, le suddette funzioni sarebbero confluite in quelle della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, a decorrere dal 31 dicembre 2019.
Si ricorda che sulla iniziale proposta di nomina di Cipolletta la Ministra pro tempore per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con lettera del 2 febbraio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018[196]. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che l’aveva esaminata nella seduta del 7 febbraio 2018 esprimendo parere favorevole, e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 febbraio 2018 esprimendo anch’essa parere favorevole.
In precedenza, il mandato di direttore generale del Grande progetto Pompei è stato rivestito da Luigi Curatoli[197], che era a sua volta succeduto a Giovanni Nistri, primo titolare del suddetto incarico per effetto del D.P.C.M. del 27 dicembre 2013.
La nomina del direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei è prevista dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica. Tra i compiti del direttore generale di progetto rientrano la definizione e l'approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito. L’organo svolge, altresì, la funzione di stazione appaltante e cura l’esecuzione di tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti, nonché la fase di attuazione e di esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.a.. Il direttore assume, inoltre, direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito archeologico e collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, riferendo con cadenza semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.
Il Grande Progetto Pompei è stato approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare -ISMEA
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Presidente:
Enrico Corali
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
16/2/2021
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D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali |
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Componenti del consiglio di amministrazione:
Gabriele Beni Speranzina De Matteo Francesco Laratta Leonardo Di Gioia |
Comunicazione alle alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
29/5/2021 |
Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
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Il 16 febbraio 2021 scadrà l’incarico di Enrico Corali quale presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2017, per la durata di un quadriennio.
La nomina di Corali era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2017 a seguito dei pareri favorevoli espressi sulla relativa proposta di nomina dalla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e dalla 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2017.
Per completezza informativa si segnala che il 29 maggio 2021 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto Gabriele Beni, Speranzina De Matteo, Francesco Laratta e Leonardo Di Gioia che erano stati nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 maggio 2017[198]. Il 7 gennaio 2017 erano scaduti il mandato dello stesso Corali quale commissario straordinario dell'Ente, nonché quelli dei sub-commissari Gabriele Beni e Francesco Laratta, che erano stati nominati per un anno dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreti rispettivamente del 7 e del 13 gennaio 2016[199].
Presidente uscente dell'Istituto era Ezio Castiglione, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2014. Il consiglio di amministrazione uscente era altresì composto da Adolfo Orsini e dai predetti Francesco Laratta e Gabriele Beni, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 settembre 2014, oltre che da Gianni Fava, nominato con analogo decreto del 13 novembre 2014, su designazione della conferenza delle regioni e delle province autonome.
Il vigente statuto dell’ISMEA è stato approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 661, della ricordata legge n. 208 del 2015.
L’articolo 4 dello statuto definisce struttura, modalità di nomina e funzioni degli organi dell’Ente, costituiti dal presidente, dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale[200].
Il comma 2 precisa che il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400[201]. La nomina deve pertanto essere effettuata con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro competente che, nel caso di specie, è il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Il comma 3 stabilisce che il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, esercita le funzioni delegategli dal consiglio e in caso di urgenza provvede alle deliberazioni di competenza di tale organo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso.
In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, designato tra i componenti del consiglio di amministrazione.
Il comma 4 definisce le competenze del consiglio di amministrazione, dotato di poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico, mentre il comma 5 stabilisce che esso è composto, oltre che dal presidente, da quattro membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'Istituto, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il comma 7 stabilisce che i componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili mentre il presidente può essere confermato per non più di due volte, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Il comma 8 prevede infine che per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali può essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a tre anni, con i poteri del consiglio e del presidente, eventualmente coadiuvato da un sub-commissario.
Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare per il presidente è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo1 della citata legge n. 14 del 1978, mentre le nomine dei componenti del consiglio di amministrazione devono essere trasmesse alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.
L’ Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, ente pubblico economico vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, svolge funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione di dati concernenti i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale SISTAN, di cui fa parte. L'Istituto, che partecipa anche del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, svolge altresì attività di ricerca, analisi e informazione per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” -INDAM |
Componente del consiglio di amministrazione:
Pierangelo Marcati |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009
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14/10/2019 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Per completare il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM occorre che sia nominato il componente del suddetto organismo designato dal Ministro dell’università e della ricerca, in sostituzione di Pierangelo Marcati. L’incarico di Marcati è scaduto il 14 ottobre 2019, unitamente a quello dei restanti componenti del consiglio, composto anche dal presidente dell’Ente, Giorgio Patrizio, e dal consigliere di amministrazione eletto dalla comunità scientifica, Gioconda Moscariello. Il consiglio di amministrazione in precedenza era stato rinnovato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015[202].
Si ricorda che il 17 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 27 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[203] dell’8 gennaio 2020, con cui è stato trasmesso il decreto del Ministro del medesimo dicastero del 30 dicembre 2019 con il quale Giorgio Patrizio è stato nominato, per un ulteriore mandato quadriennale, presidente dell’Istituto. La comunicazione del decreto di nomina è stata trasmessa alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.
Si ricorda, altresì, che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il medesimo Ministero ha trasmesso il decreto del 24 ottobre 2019 del proprio Ministro con il quale è stato disposto il rinnovo dell’incarico di Gioconda Moscariello per un ulteriore mandato quadriennale quale componente del consiglio di amministrazione del suddetto Ente, “in qualità di esperto scientifico eletto dalla comunità scientifica dell’Istituto”.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[204] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa di suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[205] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero.
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[206]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[207] [208]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca - ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Il comma 1 dell’articolo 4 del nuovo statuto dell’Ente[209] detta peraltro una disciplina speciale per la selezione del presidente. Dopo aver previsto che debba essere “un matematico di riconosciuto rilievo internazionale, con notevole esperienza sia di direzione e coordinamento di strutture e progetti di ricerca, sia amministrativa” e aver ribadito che il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009, la norma detta una disciplina di carattere tendenzialmente elettivo, prevedendo che: “In ragione della specificità dell'Ente, di cui all' art. 1 del presente statuto, il Comitato di selezione di cui al citato art. 11 del decreto legislativo n. 213/2009, valuta le indicazioni provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di Enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. Le indicazioni della comunità scientifica vengono acquisite mediante una consultazione nella quale ciascun componente esprime una preferenza. I nomi dei candidati che abbiano ricevuto almeno il 15 per cento delle preferenze espresse vengono trasmessi al Comitato di selezione. La consultazione si svolge secondo le modalità previste in un apposito regolamento che preveda anche l'elettorato attivo del personale dipendente, a tempo indeterminato, dell'Istituto.”. L’articolo 5, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio sia composto, oltre che dal presidente e da un esperto di alta amministrazione, individuato secondo la procedura prevista dal citato articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 213 del 2009, da un esperto scientifico scelto direttamente, mediante elezione, dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. L'elezione si svolge secondo le modalità previste da un apposito regolamento interno[210].
L’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM è stato riordinato, come ricorda il suo sito internet, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 153, che gli ha conferito ampia autonomia regolamentare, includendolo tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale.
L’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 153 del 1992, conferma tra le finalità dell'Istituto la promozione sul piano nazionale, internazionale e comunitario, della formazione e del perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative presenti nelle università italiane. Inoltre l’Istituto è chiamato a svolgere e a favorire le ricerche di matematica pura e applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche. Infine l’Istituto è chiamato a fare in modo che la ricerca matematica italiana si mantenga costantemente in stretto contatto con quella internazionale, specie promuovendo e partecipando a iniziative e a programmi di collaborazione in ambito europeo.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP
Già Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Pietro Tagliatesta (designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali)
Giovanni Bocchieri (designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome) |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
7/12/2020 |
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (vedasi infra nel testo) |
Il 7 dicembre 2020 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP Pietro Tagliatesta, designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e Giovanni Bocchieri, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Bocchieri era stato nominato, unitamente ad Anita Pisarro, con decreto dello stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 dicembre 2016 per la durata di 4 anni. Pisarro si era quindi dimessa il 4 giugno 2020 ed era stata sostituita da Pietro Tagliatesta, nominato con decreto 2 luglio 2020 del medesimo Ministro su propria designazione, per la residua durata del mandato del consiglio, la cui scadenza è fissata al 7 dicembre 2020 dal sopra citato decreto ministeriale 7 dicembre 2016.
Si ricorda che l’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ha previsto, tra l’altro, la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto da cinque a tre, compreso il presidente[211]. La norma ha inoltre stabilito che il presidente e il consiglio di amministrazione siano nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e che due componenti, tra cui il presidente, siano designati dal medesimo Ministro, e il terzo dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. I soggetti designati debbono essere tutti individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto.
Diversamente quanto al consiglio di amministrazione dispone lo statuto dell’Ente[212], che - si ricorda - ai sensi dell’articolo 3 del successivo decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo. L’articolo 6, comma 3, del vigente statuto stabilisce, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo n. 218 del 2016[213], che il consiglio sia composto dal presidente dell’Istituto e da quattro componenti di comprovata esperienza scientifica e professionale nei settori di attività dell’ente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni tra soggetti provenienti dagli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto, uno nominato d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e uno eletto dai ricercatori e dai tecnologi dell’Istituto.
La norma statutaria non appare quindi coincidente con le disposizioni relative alla nomina degli organi dell’Ente, contenute nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, pur esplicitamente richiamato nello statuto medesimo. Lo statuto invece conferma la durata quadriennale del consiglio.
L’articolo 5, comma 1, dello statuto ribadisce invece che il presidente dell’Ente debba essere nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, duri in carica quattro anni e sia rinnovabile una sola volta.
Si ricorda che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2020 Sebastiano Fadda è stato nominato presidente dell’Istituto. Non risulta che la nomina sia stata preceduta dalla richiesta di parere parlamentare.
Il 1° gennaio 2020 era scaduto l’incarico del precedente presidente Stefano Sacchi.
Sacchi era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2016. La nomina era stata deliberata in pari data dal Consiglio dei ministri. Si ricorda che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera dell’11 agosto 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 13 settembre 2016, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina. Tale richiesta era stata assegnata alla 11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, che l'aveva esaminata nella seduta del 21 settembre 2016 esprimendo parere favorevole, e alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che, dopo averla esaminata nella seduta del 27 settembre 2016, aveva, a sua volta, espresso parere favorevole nella seduta del 28 settembre 2016.
In precedenza Sacchi aveva rivestito l’incarico di commissario straordinario dell'ISFOL, per effetto della nomina intervenuta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino alla data di conclusione delle procedure di nomina dei nuovi organi dell'Istituto[214].
Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare, sembra che alla nomina del presidente debba applicarsi tuttora l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. La relativa proposta dovrebbe quindi essere sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Per quanto riguarda i consiglieri di amministrazione appare conseguentemente necessaria, invece, la comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge.
L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - INAPP è un ente pubblico di ricerca, che svolge attività di ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e di valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale, al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. L’Istituto, in precedenza denominato Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL[215], ha assunto l’attuale denominazione il 1° dicembre 2016[216].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN |
Componente del consiglio direttivo:
Piergiorgio Picozza |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009
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17/10/2020 |
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Componente designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico (ma vedasi infra nel testo) |
Il 17 ottobre 2020 è scaduto il mandato del componente del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN Piergiorgio Picozza, designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico. La nomina era stata formalizzata con disposizione del presidente dell’Ente del 17 ottobre 2016[217].
Si ricorda invece che, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019, Paolo Valente e Pierluigi Campana sono stati nominati quali rappresentanti del suddetto Ministero nel consiglio direttivo dell’Istituto[218], in sostituzione di Caterina Petrillo e Fabio Zwirner, i cui mandati erano scaduti il 14 ottobre 2019 [219].
Si ricorda che fanno parte del consiglio direttivo oltre al presidente Zoccoli[220], i componenti della giunta esecutiva, i direttori delle sezioni e dei laboratori dell’ente, due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca - ora università e ricerca - Valente e Campana[221], un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, Picozza, un rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo, Antonio Passeri, e un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo, Marino Nicoletto[222]. I mandati del presidente, dei rappresentanti ministeriali e dei rappresentanti del personale sono quadriennali e tale incarico può essere rivestito per un massimo di due volte.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[223] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[224].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[225].
L'articolo 9 detta poi speciali disposizioni con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche - CNR e dello stesso Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, Istituto per il quale sono fatte salve le specifiche norme statutarie in materia. Gli organi di vertice dell’Istituto sono pertanto nominati con una procedura che deroga da quella stabilita, in via generale, per gli enti di ricerca e sopra illustrata.
L’articolo 11 dello statuto dell’Ente prevede infatti che il presidente sia selezionato sulla base di una procedura interna al medesimo Istituto[226]. Quanto al consiglio direttivo, organo che esercita le funzioni di indirizzo sulla base delle indicazioni generali determinate nei piani pluriennali, esso opera le scelte di programmazione scientifica avvalendosi dei pareri delle commissioni scientifiche nazionali e del consiglio tecnico-scientifico. L’articolo 12 dello statuto ne stabilisce la composizione, caratterizzata dalla contemporanea presenza di soggetti individuati ratione muneris e rappresentanti ministeriali, nonché di un rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica[227] e di un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica[228]. Quanto alla modalità di definitiva formalizzazione delle nomine dei soggetti di designazione ministeriale, il nuovo statuto dell’Ente non detta una disciplina speciale. Può pertanto ritenersi che si applichino le disposizioni ordinariamente previste per gli enti di ricerca, ovvero che essa debba intervenire mediante apposito decreto ministeriale. In questo senso del resto, come evidenziato supra, depone la prassi più recente.
Si ricorda infine che il comma 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
L’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del proprio statuto[229], ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, di compiere ricerche e di favorire lo sviluppo tecnologico pertinente all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e con il mondo dell’impresa.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV
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Presidente:
Carlo Doglioni |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
27/4/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca[230] su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico del presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV, Carlo Doglioni[231], nominato per un mandato quadriennale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 aprile 2016[232].
Il 17 gennaio 2020 al Senato e il 27 gennaio 2020 alla Camera è stata invece annunciata la lettera dell’8 gennaio 2020, con cui il Ministero[233] dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto del Ministro dello stesso dicastero 30 dicembre 2019, con il quale Francesca Bozzano e Roberto Scarpa sono stati nominati componenti di nomina governativa del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto, entrambi per la durata di un quadriennio. La comunicazione del decreto di nomina è stata trasmessa alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.
Si ricorda che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica era stata annunciata, invece, la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[234] aveva trasmesso il decreto del Ministro del suddetto dicastero 24 ottobre 2019, con il quale Fabio Florindo e Gilberto Saccorotti sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dello stesso Istituto, su designazione della comunità scientifica di riferimento.
Si ricorda che il 14 ottobre 2019 erano scaduti i mandati, di durata quadriennale, dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del suddetto Istituto Alessandro Nicola Pino, Giulio Selvaggi, Claudio Faccenna e Giancarlo Neri.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[235] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[236].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[237]. Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell’INGV, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[238] [239]. L’articolo 8, comma 1, dello statuto[240], prevede che: “1. Il Consiglio di Amministrazione dell’INGV è nominato con decreto del Ministro ed è composto dal Presidente e da quattro membri in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, di cui due direttamente individuati dal Ministro tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell’INGV ed esperti di alta amministrazione. Gli altri due componenti vengono eletti dalla comunità scientifica e tecnologica dell’INGV. Le modalità e le procedure di elezione sono disciplinate dal ROF [Regolamento di organizzazione e funzionamento – N.d.R.].” [241].
Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Ai sensi del proprio statuto, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati. L’Ente, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante, opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica nei campi della geofisica e geochimica, della sismologia e della vulcanologia.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM |
Presidente:
Diederik Sybolt Wiersma |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
18/5/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo) |
Il 18 maggio 2020 è scaduto l’incarico di Diederik Sybolt Wiersma quale presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM[242].
Wiersma è stato nominato il 18 maggio 2016, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la durata di un quadriennio. La nomina è stata comunicata con lettera dello stesso Ministro del 19 maggio 2016, annunciata sia alla Camera sia al Senato il 7 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
Wiersma è subentrato al precedente presidente Massimo Inguscio, dimessosi il 19 febbraio 2016 a seguito della sua nomina a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR.
Per completezza si ricorda che, oltre al presidente, fanno parte del consiglio di amministrazione dell'INRiM Vito Fernicola, designato dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento[243] ed Ettore Vittone, componente di designazione governativa[244], nominati per quattro anni con decreti ministeriali rispettivamente del 27 marzo e del 22 maggio 2018. Essi scadranno pertanto rispettivamente il 27 marzo e il 22 maggio 2022.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[245] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[246] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[247]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[248] [249]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 6, comma 2, prevede che il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di enti e istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca, sia nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, duri in carica quattro anni e possa essere confermato una sola volta.
L’articolo 7, a sua volta, disciplina ai commi 2 e 3 le modalità di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, richiamando al riguardo le procedure di cui al sopra ricordato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[250]. Il procedimento elettorale per la scelta del rappresentante dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento è preceduto da una selezione da parte di un comitato – nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente – che individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque nominativi, da sottoporre al voto del personale di ruolo dell’Ente[251].
L’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM è - come ricorda l’articolo 1 del proprio statuto - ente pubblico nazionale di ricerca, istituito con decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di ordinamento autonomo, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione, dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2004, e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. L’INRiM svolge e promuove la ricerca nell’ambito della metrologia, sviluppa i campioni e i metodi di misura più avanzati e le relative tecnologie, mediante i quali assolve alle funzioni di istituto metrologico primario ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.
Ente |
Carica da rinnovare e soggetto candidato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di statistica -ISTAT |
Componente del consiglio
Maria Rosaria Prisco
in rappresentanza di ricercatori e tecnologi:
(Nel consiglio venuto a scadenza non era prevista una rappresentanza dei ricercatori e tecnologi |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della legge n. 14/1978
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Procedura di nomina in corso |
D.P.C.M. all’esito di una procedura elettiva tra ricercatori e tecnologi |
Per completare la composizione del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica - ISTAT è necessaria la nomina mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del consigliere elettivamente individuato tra ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 8 dello statuto dell’Istituto (vedasi infra). Si segnala al riguardo che, con decreto del presidente dell’Istat del 1° luglio 2020, Maria Rosaria Prisco è stata proclamata eletta per il suddetto incarico.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (vedasi infra), tale nomina deve intervenire entro il 31 dicembre 2020 per evitare la decadenza del consiglio dell’Ente recentemente nominato[252].
Si ricorda che il 1° luglio 2020 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro per la pubblica amministrazione con cui sono state comunicate le nomine, effettuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2020[253] [254], di tre dei quattro componenti del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica - ISTAT e precisamente quelle di Mauro Gasperini e di Monica Pratesi, designati dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, e quella di Federico Visconti, designato dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente.
Il mandato dei precedenti componenti del consiglio dell'Istituto, Monica Pratesi, Maurizio Franzini, Daniela Cocchi e Pier Paolo Italia era scaduto il 14 dicembre 2019[255].
L’articolo 8, comma 2, dello statuto dell’Ente[256] stabilisce che il consiglio è composto dal presidente dell’Istat[257], che lo presiede, da un membro designato tra i propri componenti dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente, da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica, e da un ricercatore o da un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione. Il comma 3 del medesimo articolo precisa che i componenti del consiglio diversi dal presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei consiglieri rimasti in carica.
Si segnala che l’attuale formulazione dell’articolo 8 dello statuto, recentemente modificato dal consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019, interviene sulla materia regolata dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166[258].
Si ricorda che delle nomine dei membri del consiglio deve essere data comunicazione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Si ricorda altresì che il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, emanato nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva disposto il riordino dell'ISTAT prevedendo, tra l'altro, la riduzione della consistenza[259] e la modifica della composizione degli organi collegiali dell'Istituto.
Come specificato dall'articolo 2 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, l’Istituto nazionale di statistica - ISTAT è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Lega navale italiana - LNI |
Vicepresidente:
Luciano Magnanelli |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 annunciata alle Camere il 26/5/2020 parere favorevole della 4ª Commissione del Senato del 3/6/2020 e della IV Commissione della Camera del 11/6/2020 |
4/9/2020 (decorrenza 8/7/2020) |
Decreto del Ministro difesa, di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti, sentito il Ca. SM della M.M. |
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Cariche rinnovate e soggetti nominati |
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Altri componenti del consiglio direttivo nazionale:
Roberto Recchia Domenico Romanò Davide Strukelj Umberto Verna Raffaele Mancuso Fabrizio Monacci Roberto Galasso Alfredo Vaglieco
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge n. 14/1978 (Non ancora comunicate alle Camere) |
14/10/2020 ((decorrenza 8/7/2020) |
Decreto del Ministro difesa, di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti; 1 su designazione del Ministero della difesa; 1 su designazione Ministero infrastrutture e trasporti; 6 rappresentanti delle sezioni statutariamente eletti assicurando un’equa rappresentanza regionale |
Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato il 4 settembre 2020 Luciano Magnanelli è stato nominato vicepresidente della Lega navale italiana – LNI, in sostituzione di Piero Fabrizi[260]. Con analogo decreto del 14 ottobre 2020 Roberto Recchia, Domenico Romanò, Davide Strukelj, Umberto Verna, Raffaele Mancuso, Fabrizio Monacci, Roberto Galasso e Alfredo Vaglieco sono stati nominati componenti del consiglio direttivo nazionale. Tutte le suddette nomine hanno durata triennale, a decorrere dall’8 luglio 2020.
Il precedente consiglio, scaduto il 24 maggio 2020[261], era composto oltre che dagli stessi Recchia, Strukelj, Verna e Mancuso, da Barbara De Lazzaro, Luigi Valerio, Luigi Tussellino e Antonio Tulino.
Si ricorda che il 3 e l’11 giugno 2020 rispettivamente la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera avevano espresso pareri favorevoli sulla nomina di Luciano Magnanelli a vicepresidente dell’Ente.
Il 26 maggio 2020 era stata annunciata, in entrambi i rami del Parlamento, la lettera del 25 maggio 2020 con la quale il Ministro della difesa aveva richiesto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla suddetta proposta di nomina.
Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica dell’8 luglio 2020 Donato Marzano è stato nominato presidente dell’Ente per la durata di un triennio[262].
Il 3 e l’11 giugno 2020 rispettivamente la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera avevano entrambe espresso parere favorevole anche sulla suddetta proposta di nomina. Il 26 maggio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del 25 maggio 2020 con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva chiesto il relativo parere parlamentare, sempre ai sensi dell'articolo l della legge n. 14 del 1978[263].
Il 25 maggio 2020 era scaduto il mandato di Maurizio Gemignani quale presidente del suddetto Ente. Gemignani era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 2017 per la durata di un triennio[264] [265].
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2010, n. 90, il presidente nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400[266], previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare. La norma precisa che il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, compie gli atti a lui demandati dallo statuto ed è coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, secondo le procedure della legge n. 14 del 1978[267], e quindi, anche in tal caso, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti[268].
Il comma 3 del medesimo articolo 69 prevede che il consiglio direttivo nazionale[269] sia nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il consiglio è composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da sei rappresentanti delle sezioni, eletti secondo le modalità stabilite dallo statuto, in modo da assicurare nel tempo un’equa rappresentanza regionale[270]. In caso di parità di voti nelle deliberazioni, prevale quello del presidente. Trattandosi di nomine ministeriali relative a enti per i quali per le nomine del presidente e del vicepresidente è previsto il parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, ad esse è applicabile la disposizione di cui all’articolo 9 della stessa legge che prevede che le nomine degli “altri amministratori” debbano essere comunicate al Parlamento.
Si ricorda che altri organi della LNI sono l'assemblea generale dei soci, il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri. Tutti gli incarichi, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 69 del D.P.R. n. 90 del 2010, hanno durata triennale e possono essere confermati una sola volta, ad eccezione dei componenti del collegio dei probiviri per cui non sussiste limite nel numero dei mandati[271].
La Lega navale italiana - LNI è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. L’Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di rispettiva competenza.
Stazione zoologica “Anton Dohrn”
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Stazione zoologica “Anton Dohrn” |
Componente del consiglio di amministrazione:
Mauro Magnani |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
14/10/2019 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca[272] su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Per completare il consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn” deve essere nominato il consigliere di amministrazione di designazione ministeriale in sostituzione di Mauro Magnani, il cui mandato è scaduto il 14 ottobre 2019.
Magnani era stato nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015. La nomina era stata comunicata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015 e al Senato della Repubblica il 3 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Per Magnani, componente di designazione governativa, si trattava del secondo e ultimo mandato, essendo già stato nominato componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
Si ricorda che il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 30 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera dell’11 dicembre 2019 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[273] ha trasmesso, ai sensi del già citato articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto 11 dicembre 2019 del Ministro del medesimo dicastero con il quale Adrianna Ianora è stata nominata componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunità scientifica dell’Ente. Adrianna Ianora ha sostituito Serena Fonda, il cui mandato era scaduto il 22 ottobre 2019. Fonda era stata nominata, sempre su designazione della comunità scientifica di riferimento, a decorrere dal 22 ottobre 2015, alla scadenza del mandato di Silvano Focardi, nominato con decreto ministeriale del 21 ottobre 2011[274].
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – ora Ministero dell'università e della ricerca - sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del suddetto Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[275] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[276].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[277]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come quello della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[278] [279]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto, la procedura di nomina è disciplinata dall’articolo 8[280].
Come specificato dall’articolo 1 del proprio statuto, la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli è Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, che riconosce le sue origini nell’Istituto fondato da Anton Dohrn nel 1872 per studiare l’evoluzione attraverso ricerche sugli organismi marini. La stazione Zoologica è stata dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n. 886, che ha provveduto al suo riordino. La Stazione Zoologica è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991, e a essa è riconosciuta autonomia statutaria con la facoltà di adottare propri regolamenti. La Stazione Zoologica è vigilata dal Ministero dell’università e della ricerca ai sensi della normativa vigente e, in funzione delle proprie esigenze e finalità, può creare, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, sedi territoriali in Italia e all’estero.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Unione Italiana tiro a segno - UITS |
Commissario straordinario:
Igino Rugiero |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
4/11/2020 |
Decreto del Ministro della difesa |
Il 4 novembre 2020 è scaduto l’incarico di Igino Rugiero quale commissario straordinario dell’Unione italiana tiro a segno - UITS. Rugiero è stato nominato il 4 novembre 2019 con decreto del Ministro della difesa fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per non più di un anno.
La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato del precedente commissario Francesco Soro, intervenuta il 22 ottobre 2019. Soro era stato nominato dal Ministro della difesa, con proprio decreto del 22 ottobre 2018, fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per un periodo massimo di un anno. Il 2 ottobre 2018 era scaduto il precedente mandato commissariale dello stesso Soro, nominato con analogo decreto del Ministro della difesa il 2 ottobre 2017 per un periodo massimo di un anno.
Si ricorda che il 31 dicembre 2016 era scaduto il mandato del presidente Ernfried Obrist, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 2013 per la durata del quadriennio olimpico 2013 - 2016[281].
Obrist era stato successivamente rieletto dall’assemblea nazionale dell’Ente, ma la nomina non è mai stata formalizzata. Si ricorda inoltre che il commissario Soro aveva da ultimo convocato l’assemblea nazionale per l’elezione delle cariche per il 22 e 23 novembre 2019, ma la riunione era stata sconvocata dall’attuale commissario straordinario, frattanto nominato.
L’articolo 17 del vigente statuto prevede che il presidente nazionale abbia la rappresentanza legale dell'UlTS e che sia responsabile del funzionamento dell'Unione nei confronti del Ministero della difesa, del CONI e dell'Assemblea nazionale, in base ai compiti affidatigli dalla legge e dallo statuto. Il comma 3 del suddetto articolo 17 prevede che il presidente sia dapprima eletto dall'assemblea nazionale[282] e quindi nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Il presidente nazionale è coadiuvato da un vice presidente nazionale, designato dal consiglio direttivo che lo sceglie tra i propri membri eletti dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale, e dai rappresentanti dei gruppi sportivi. La nomina è quindi formalizzata con decreto del Ministro della difesa. L’articolo 18, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio direttivo sia composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, dapprima eletti dall'assemblea nazionale tra i tesserati[283] e quindi nominati dal Ministro della difesa.
Altri organi centrali dell'UITS sono l'assemblea nazionale (composta dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale[284], dai rappresentanti dei gruppi sportivi e dai rappresentanti eletti dalle sezioni e dai gruppi sportivi, da un atleta e un tecnico sportivo in attività eletti in ciascuna delle sezioni che svolgono attività sportiva e in ciascuno dei gruppi sportivi[285]), il consiglio di presidenza (composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dal consiglio direttivo) e il collegio dei revisori dei conti (composto da tre membri). I componenti di tali organi restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta.
L'Unione italiana tiro a segno - UITS è un ente pubblico a base associativa[286] sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Finalità dell'Ente sono l'istruzione e l'esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa ed il rilascio della relativa certificazione. All'UITS sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano - CONI.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
La Sezione II concerne gli atti di indirizzo accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Per “atti di indirizzo” si intendono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno come previsti e disciplinati dal Regolamento della Camera dei deputati. Si tratta di strumenti contenenti uno o più impegni da attuare da parte del Governo, volti a condizionarne l’azione in un determinato settore (le mozioni e le risoluzioni), ovvero nell’applicazione di previsioni introdotte da un testo di legge (gli ordini del giorno). Tali atti vengono censiti dal Servizio per il controllo parlamentare in un’apposita banca dati e segnalati alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri di volta in volta individuati, previa analisi del contenuto dell’impegno assunto, come soggetti competenti per materia ad attuarli. Ciò al fine di promuovere l’acquisizione di ogni notizia che le amministrazioni ritengano di fornire in merito a quanto attuato per ottemperare agli impegni assunti nei confronti del Parlamento. Si consideri infatti che i regolamenti di Camera e Senato, pur avendo tradizionalmente previsto e disciplinato l’attività di indirizzo, non contemplano alcun obbligo per l’Esecutivo di comunicare se e in quale modo sia stato dato effettivamente seguito agli orientamenti formulati dal Parlamento.
Nella medesima Sezione viene pubblicato il testo integrale delle note governative con le quali i diversi Dicasteri illustrano quanto realizzato in merito agli impegni accolti, ovvero eventuali ragioni ostative. Nello specifico ciascuna nota di attuazione trasmessa è posta a confronto con il contenuto dell'impegno cui la stessa nota si riferisce, in modo da consentire un’immediata valutazione anche dell’effettiva coerenza tra quanto riferito e quanto il Governo si era impegnato a compiere. Le informazioni così ottenute costituiscono, in primo luogo per i firmatari dell’atto di indirizzo, nonché per ciascun altro deputato o parte politica, uno strumento di valutazione dell’attività dell’Esecutivo, sulla cui base decidere l’eventuale attivazione degli strumenti di controllo (in primo luogo interrogazioni o interpellanze) con cui esprimere, se del caso, una censura politica nei confronti di un operato del Governo ritenuto non corrispondente agli indirizzi formulati dal Parlamento.
La Sezione II fornisce anche i dati numerici degli atti di indirizzo segnalati all’Esecutivo nel periodo considerato dalla pubblicazione e delle note di attuazione pervenute nel medesimo arco temporale, che ovviamente riferiscono in merito ad impegni assunti con atti approvati in precedenza, dato che ben difficilmente è ipotizzabile l’immediata realizzabilità di interventi spesso molto complessi. Fermo restando che il Governo non ha alcun obbligo formale di riferire in merito a tali interventi e che, dunque, un ridotto tasso di trasmissione di note di attuazione non è di per sé necessariamente indicativo di inadempienza da parte del Governo medesimo, appare tuttavia evidente che un'elevata percentuale di comunicazioni in merito all'attuazione degli atti di indirizzo è indicativa della “sensibilità” dell’Esecutivo nei confronti degli orientamenti espressi dal Parlamento e può, pertanto, rappresentare un elemento significativo di valutazione ricavabile dai dati riportati nella presente pubblicazione. Va altresì rilevato che la trasmissione delle note di attuazione può costituire per lo stesso Esecutivo un utile strumento per illustrare l’attività posta in essere in determinati ambiti, in particolare per porre in luce esiti che si ritengano indice di particolare efficienza.
Il circuito informativo sopra descritto assume rilievo tanto più in considerazione del fatto che in tempi recenti l’attività legislativa ha visto una costante contrazione della funzione emendativa, specialmente evidente proprio nel caso dei provvedimenti sui quali più si accentua il confronto politico: è innegabile che in tali situazione il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia sul testo predisposto dal Governo di fatto impedisca il confronto sugli emendamenti, il cui contenuto viene di norma trasfuso dai presentatori in ordini del giorno.
In questa prospettiva, la concreta verifica del seguito dato al complesso degli atti in cui si sostanzia la funzione di indirizzo costituisce un aspetto della funzione di controllo delle Camere sull’attività dell’Esecutivo nella sua accezione più consolidata e può rappresentare uno strumento parziale di compensazione della contrazione della funzione propriamente legislativa.
Le attuazioni governative:
Di tali note 5 sono state trasmesse dal Ministero della giustizia, 4 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 2 dal Ministero dell’interno e 1 dal Ministero della difesa.
Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 11 note di attuazione relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:
4 danno seguito a ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2463 divenuto legge n. 27 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero della giustizia.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2463, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 291, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 4 note di attuazione.
3 note di attuazione danno seguito a ordini del giorno presentati nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2211-A, divenuto legge n. 156 del 2019, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero della giustizia.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2211-A, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 106, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 4 note di attuazione.
2 note di attuazione danno seguito a ordini del giorno presentati nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2648, divenuto legge n. 120 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell’interno.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2648, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 67, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 2 note di attuazione.
1 nota di attuazione dà seguito a un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2461-A/R, divenuto legge n. 40 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero della giustizia.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 2461-A/R, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 179, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 2 note di attuazione.
1 nota di attuazione dà seguito a un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2617-A, divenuto legge n. 124 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero dell’interno.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 2617-A, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 108, in ordine ai quali è stata finora trasmessa 1 nota di attuazione.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° - 30 novembre 2020 sono stati segnalati 2 ordini del giorno[287] dei quali:
1 riferito alla legge n. 133 del 2020, concernente “Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005” (A.C. 2165), inviato al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
1 riferito alla legge n. 145 del 2020, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall’altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017” (A.C. 2230), inviato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Nel periodo considerato è stata inoltre segnalata dal Servizio per il controllo parlamentare 1 mozione[288]:
Nel periodo considerato sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 17 risoluzioni:
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
8/00065 Risoluzione conclusiva |
Ehm |
Commissione |
13/11/2020 |
III |
Sui recenti sviluppi della situazione in Iraq |
La risoluzione conclusiva Ehm ed altri n. 8/00065, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 16 febbraio 2020, impegna l'esecutivo ad adottare le iniziative di competenza: affinché le autorità irachene rispettino gli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale in materia di diritti umani, con particolare riferimento alla libertà di riunione e di associazione; per sostenere le organizzazioni della società civile irachena contro la violazione dei diritti umani e a contribuire all’empowerment della società stessa con progetti di formazione e sostegno; per fornire assistenza, nel quadro dell'attività dei competenti organismi internazionali, alla commissione elettorale per il monitoraggio delle prossime elezioni in Iraq; per continuare a sostenere le attività dell'Unione europea in Iraq volta a consolidare, tramite la Missione Europea di Assistenza (EUAM), istituzioni statali rispettose dei diritti civili; per sostenere ogni azione utile al consolidamento e alla stabilizzazione dell'assetto federalistico dello Stato iracheno, nel quadro della Costituzione irachena, tutelando l'autonomia della regione del Kurdistan e assicurando piena agibilità alle diverse comunità.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“L’Iraq attraversa una fase complessa, contraddistinta dalla precarietà del quadro di sicurezza, dalla crisi economica e dalla perdurante emergenza sanitaria.
Dopo l’escalation di tensioni nei mesi scorsi, con il susseguirsi di lanci di razzi nella zona internazionale di Baghdad e attacchi a convogli della Coalizione globale anti- Daesh a guida USA, nelle ultime settimane la violenza è andata attenuandosi. Si tratta di uno sviluppo impresso verosimilmente anche dalla minacciata chiusura dell’Ambasciata USA in Iraq, che ha spinto il Governo iracheno ad adottare misure più stringenti in materia di sicurezza, creando al contempo le condizioni affinché le milizie più estreme optassero per una sospensione degli attacchi. Tutti gli attori coinvolti sono infatti consci che una chiusura dell’Ambasciata USA – con le inevitabili ricadute economiche sulla già fragile economia irachena – comporterebbe un’ulteriore destabilizzazione del Paese.
L’Iraq fronteggia il combinato disposto della pandemia da Covid-19 e del calo dei prezzi petroliferi. Dall’esportazione degli idrocarburi deriva infatti circa il 92% delle entrate del bilancio pubblico. Nel mese di settembre gli introiti sono stati pari a 2,6 miliardi di dollari, a fronte di circa 8 miliardi di spese correnti. Il Governo iracheno ha predisposto un “Libro Bianco”, enucleando proposte di riforma dell’apparato pubblico e di intervento nei principali settori dell'economia, nella consapevolezza che la diversificazione del sistema economico non può più essere rinviata. L’Italia partecipa al neonato Gruppo di Coordinamento Economico per l’Iraq (IECG), che intende porsi come foro di coordinamento degli sforzi dei donatori internazionali per l’attuazione da parte dell’Esecutivo iracheno delle riforme incluse nel “Libro Bianco”.
Il malcontento sociale a fine 2019 è sfociato in manifestazioni di piazza che hanno condotto alle dimissioni del governo di Adel Abdel-Mahdi, proteste la cui intensità si è ridotta solo a seguito dell’esplosione della pandemia. Le richieste dei dimostranti riguardavano legalità e lotta alla corruzione, prospettive occupazionali e un generale rinnovo della classe politica (nuovo governo, nuova legge elettorale, nuove elezioni sotto monitoraggio ONU nonché una ripartizione del potere su base non settaria). La richiesta di un apparato di sicurezza indipendente da forze straniere è stata rafforzata dalle numerose e ripetute azioni repressive messe in atto da frange delle Popular Mobilization Forces (PMF), secondo molti osservatori eterodirette dall’estero. Con un bilancio di 487 morti, 7.715 feriti e oltre 3.000 arresti (cifre discordanti con quelle ufficiali che parlano di 560 vittime, mentre altre fonti riferiscono di oltre 700 morti e un numero indefinito di rapiti), l’ufficio della Missione delle Nazioni Unite di assistenza in Iraq (UNAMI) conferma che sono stati compiuti estesi abusi e violazioni dei diritti umani durante le proteste da parte delle Autorità e di altri attori armati.
In occasione dell’anniversario delle proteste di piazza del 2019, il 25 ottobre scorso si sono svolte delle manifestazioni a Baghdad e nelle principali città sciite, a giudizio del locale ufficio UNAMI in maniera sostanzialmente pacifica. Le forze dell’ordine, avrebbero risposto ai limitati episodi di violenza in modo più contenuto rispetto a quanto avvenuto con il precedente Esecutivo.
Il governo del Primo Ministro Mustafa Al-Kadhimi, insediatosi nel maggio scorso, si è impegnato a identificare i responsabili delle violenze ai danni dei manifestanti e a riaffermare il monopolio statale dell'uso della forza, segnando in questo modo un cambio di passo sostanziale rispetto all’Esecutivo precedente.
L’Ambasciatore d’Italia ha preso parte a diverse démarche nei confronti delle autorità irachene assieme ai rappresentanti dei principali partner, a fine 2019 e nel corso del 2020, per ribadire le nostre aspettative circa la tutela dei manifestanti, il rafforzamento della sicurezza e dell’ordine pubblico e al fine di esortare le controparti locali a perseverare nella costruzione di uno Stato pienamente democratico, che garantisca i diritti fondamentali ai propri cittadini.
L’Italia è impegnata nel processo di ricostruzione, stabilizzazione e “institution building” iracheno. Proseguire nell’assistenza alle autorità e alla popolazione dell’Iraq è infatti fondamentale per preservare i risultati conseguiti negli ultimi anni nel contrasto al terrorismo e all’estremismo violento e per concretizzare una prospettiva di sviluppo e stabilità del Paese, che svolge un ruolo cruciale nelle dinamiche regionali. Malgrado le riduzioni in termini di personale e di attività di formazione imposte dalla pandemia, l’Italia è ancora tra i principali contributori in Iraq della Coalizione anti-Daesh. Abbiamo svolto attività di addestramento e siamo impegnati in operazioni di rifornimento in volo e di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR). Partecipiamo alla stabilizzazione delle aree liberate (13,8 milioni di euro destinati all’apposito fondo dell’UNDP) e siamo attivi nella salvaguardia del patrimonio storico e archeologico iracheno con diverse missioni di università italiane e con le attività dei Carabinieri della Task Force Unite4Heritage. Le iniziative umanitarie e di sviluppo della nostra Cooperazione mirano principalmente a promuovere il dialogo fra le diverse comunità etnico-religiose e ad alleviare le condizioni di vita degli sfollati interni. Partecipiamo anche alla Missione NATO in Iraq (NMI).
Nel 2020 la nostra Cooperazione allo Sviluppo continua ad essere impegnata in Iraq, a sostegno della società civile, in linea con quanto fatto nel 2019, quando sono stati destinati 4,9 milioni di euro a sostegno delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) italiane, che di norma operano nel Paese anche in partenariato con OSC locali: 3 milioni di Euro sono stati destinati sul canale di intervento dell’emergenza umanitaria al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione vulnerabile (sfollati iracheni, rifugiati siriani, popolazioni di ritorno e comunità ospitanti) nei governatorati di Dohuk, Erbil, Ninive, Salah Al-Din e Sulaymaniyya, attraverso interventi attuati dalle OSC nei settori sanitario e dell’istruzione; 1,9 milioni di euro sono stati stanziati sul canale di intervento delle iniziative di sviluppo, per attività delle OSC italiane in partenariato con organizzazioni locali, per rafforzare la coesione sociale nel Governatorato di Ninive, sia attraverso l’ampliamento dell’accesso a servizi quali l’educazione e l’acqua potabile, sia tramite il sostegno al dialogo fra le diverse componenti della società. Si è, inoltre, contribuito con 500.000 Euro all’“Iraq Humanitarian Fund” (IHF), fondo multi-donatori istituito nel 2015 e gestito dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA), che alloca fondi anche a beneficio delle OSC (nel 2019, il 17% delle allocazioni ha riguardato OSC locali). Le aree geografiche in cui sono attualmente in corso di realizzazione interventi finanziati grazie all'IHF sono Dohuk, Erbil, Sulaymaniyya, Ninive, Kirkuk, Salah al-Din, Anbar, Diyala, Kerbala, Wadissiya, Wassit, Bassora, Muthanna, Nissar, Najaf, Thi Kar e Missan. Nel 2020, sono allocati 4 milioni di euro per un’iniziativa bilaterale per progetti delle OSC italiane – anche in partenariato con OSC locali – nei settori della protezione, salute e sicurezza alimentare, oltre a un finanziamento all’“Iraq Humanitarian Fund” in continuità con l’anno precedente.
Il Primo Ministro Al-Kadhimi ha inserito lo svolgimento di elezioni politiche anticipate tra le priorità del programma di governo, al fine di rispondere ad una delle principali richieste emerse dai movimenti di piazza. Il nostro Paese ha avviato contatti preliminari per valutare un possibile contributo nazionale al progetto UNDP/UNAMI per l’assistenza alla “Independent High Electoral Commission” (IHEC) irachena. In particolare, il progetto mira a rafforzare il gruppo di consiglieri elettorali UNAMI, con l’obiettivo di sviluppare le capacità di IHEC e fornire sostegno in varie aree tecniche, sia a livello di sede centrale che di governatorato.
Il Governo italiano promuove un rafforzamento del ruolo dell’UE sul dossier iracheno, in linea con gli esiti del Consiglio Affari Esteri (CAE) straordinario del gennaio scorso. Il Ministro Di Maio, con lettera dello scorso settembre, ha proposto all’Alto Rappresentante Borrell di invitare il Ministro degli Esteri iracheno a partecipare a una delle prossime discussioni dedicate all’Iraq in CAE. In ambito UE, l’Italia partecipa alla missione civile “EUAM Iraq”, che svolge un’azione di consulenza strategica a favore delle istituzioni irachene e di coordinamento dei vari attori internazionali presenti nel Paese nell’ambito della Riforma del Settore della Sicurezza (SSR). Il nostro Paese vi contribuisce distaccando quattro unità di personale: il capo delle operazioni, un consulente politico, un valutatore e un consulente per il coordinamento nell’ambito della Riforma del Settore della Sicurezza. Nell’ottica di incrementare tali sforzi, l’Italia ha presentato nove candidature in risposta al bando 2-2020, pubblicato la scorsa estate.
Il Governo è inoltre sensibile al tema del rispetto del dettato costituzionale iracheno, in particolare per quanto concerne la natura federale dello Stato. Le missioni di esponenti di Governo in Iraq prevedono sempre tappe sia a Baghdad sia a Erbil, come, da ultimo, nel caso della visita del Ministro Guerini a fine settembre scorso. Nei contatti con le controparti irachene e curde, viene sempre veicolata l’aspettativa italiana che Baghdad ed Erbil, nel rispetto delle rispettive prerogative, risolvano le divergenze esistenti tramite un dialogo diretto e costruttivo. A tal proposito, va segnalato positivamente il recente accordo raggiunto tra Governo federale e Governo regionale del Kurdistan sullo status del distretto di Sinjar.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2463/14 Ordine del giorno |
La Marca |
Assemblea |
24/11/2020 |
III |
Opportunità di inserire le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) tra i soggetti attuatori dei programmi operativi degli interventi di cui all'articolo 72, primo comma, lettere a) e b) della legge n. 27 del 2020 |
L’ordine del giorno La Marca ed altri n. 9/2463/14, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 24 aprile 2020, impegna l'esecutivo a valutare l’opportunità di inserire le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) nel programma straordinario di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, e il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese, di cui all'articolo 72 della legge n. 27 del 2020.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“L’art. 72 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 prevede tra le misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese:
a) la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
b) il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da Agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
Per quanto concerne la realizzazione di una campagna straordinaria di cui al punto a), dal confronto con il mondo produttivo avvenuto nel corso dei tavoli settoriali presieduti dal Sottosegretario Di Stefano nell’aprile scorso, era emersa la necessità di una campagna straordinaria di comunicazione capace di rilanciare il “brand Italia” e le nostre esportazioni nel mondo.
Già nel corso di questo processo di dialogo era risultato evidente come tale campagna richiedesse una presentazione quanto più unitaria e coerente dell’immagine del nostro Paese e dovesse essere predisposta nel più breve lasso di tempo possibile al fine di mitigare quanto prima gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria sulla nostra economia e, in particolare, sul nostro export.
Considerati le necessità di unitarietà e urgenza, si è proceduto immediatamente a dare attuazione alla norma sulla base della formulazione in vigore, ossia avvalendosi di Agenzia ICE quale stazione appaltante di una gara del valore di 50 Milioni di euro IVA inclusa.
La gara ha visto l’organizzazione di un previo percorso di consultazione del mercato, iniziato il 3 giugno e terminato il 29 luglio. Si è trattato di un grande sforzo di coinvolgimento degli operatori che ha incluso oltre 600 partecipanti e si è realizzato anche attraverso 8 ore di incontri pubblici on line, 140 domande e risposte, 35 contributi scritti. Il 3 agosto 2020 è stato pubblicato l'avviso di gara, con l’invito a partecipare ad una procedura ristretta. A questa, hanno aderito 14 soggetti, per la maggior parte ATI (Associazioni Temporanee di Imprese), cui è stato trasmesso il disciplinare della gara con l’invito a trasmettere delle proposte vincolanti. Entro il termine del 12 ottobre, sono pervenute 10 risposte. La commissione incaricata di valutare tali proposte è stata nominata e sta operando a tal scopo, con l’obiettivo di individuare il vincitore della gara in tempi brevi e nel pieno rispetto di tutte le procedure previste.
Per quanto concerne invece il coinvolgimento delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) nelle attività di promozione del Sistema Paese di cui al punto b), si fa presente quanto segue.
Le Camere di Commercio italiane all’estero, grazie al loro radicamento locale nei Paesi ove operano, coniugano la capacità imprenditoriale di servizio e l’approccio di promozione con la conoscenza della cultura e delle economie locali e già da tempo sono coinvolte nell’organizzazione di numerosi eventi realizzati dalla rete diplomatico- consolare nell’ambito delle iniziative di promozione integrata. Anche a seguito della recente riforma che ha visto il trasferimento alla Farnesina delle competenze in materia di commercio internazionale - l’interazione tra le diverse reti all’estero delle CCIE, delle Ambasciate e Consolati e degli uffici dell’Agenzia ICE potrà pertanto diventare ancora più profonda, rafforzando l’approccio di Sistema e massimizzando l’impatto promozionale.
Il potenziamento delle attività di promozione integrata – anche in termini di risorse – apre ulteriori spazi di collaborazione con le CCIE anche in settori nuovi rispetto a quelli tradizionali (quali ad. es. turismo, meccanica, green economy, economia circolare, artigianato). Inoltre, le attività di promozione integrata sono a pieno titolo annoverate tra i Pilastri del Patto per l’Export - sottoscritto alla Farnesina l’8 giugno dal Ministro Di Maio, da tutti i membri della Cabina di regia per l’Italia internazionale e dalle principali rappresentanze di categoria - che prevede anche la collaborazione col sistema camerale italiano e con la rete delle Camere di Commercio italiane all’estero.
In particolare, nell’ambito delle risorse disponibili per l’attuazione dei pilastri strategici del Patto per l’Export, sono previsti circa 8 milioni di euro in favore della rete delle Camere di Commercio italiane all’estero, a valere sulle annualità del Progetto True Italian Taste, importante strumento di collaborazione con le CCIE nella promozione del settore agroalimentare, in particolare attraverso il contrasto al fenomeno dell’Italian sounding.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2463/284 Ordine del giorno |
Parolo |
Assemblea |
24/11/2020 |
III |
Adozione di iniziative nei rapporti con la Confederazione Elvetica, affinché sia garantita la tutela della salute pubblica, in particolare dei lavoratori italiani frontalieri. |
L’ordine del giorno Parolo ed altri n. 9/2463/284, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 24 aprile 2020, impegna l'esecutivo ad intraprendere urgentemente tutte le opportune iniziative nei rapporti con la Confederazione Elvetica, affinché sia tutelata la salute pubblica, in particolare dei cittadini italiani lavoratori frontalieri, nonché la situazione economica di questi ultimi, anche al fine di non arrecare alcun pregiudizio al prosieguo dei rapporti di lavoro.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:
“L’ordine del giorno presentato dall’On. Parolo (Lega) e accolto in fase di conversione in legge del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (D.L. “Cura Italia”, convertito in legge dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) impegna il Governo “ad intraprendere urgentemente tutte le opportune iniziative nei rapporti con la Confederazione Elvetica, affinché sia garantita la tutela della salute pubblica, in particolare dei nostri concittadini lavoratori frontalieri, e quella economica, anche al fine di non arrecare alcun pregiudizio per il prosieguo dei rapporti di lavoro”.
La diffusione del virus Covid19 è una sfida comune a tutti i Paesi che impone di intraprendere azioni coordinate a livello internazionale e una consultazione continua ed efficace, in particolare tra paesi confinanti. La risposta del Governo italiano per far fronte all'emergenza pandemica in corso è stata tempestiva e basata su due principi guida: massima trasparenza e piena cooperazione con tutti i nostri partner europei ed associati.
La tutela dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera (circa 65mila in Ticino) ha rappresentato, fin dall’inizio di questa emergenza, un obiettivo chiave dell’azione di governo. La protezione della salute e della salvaguardia del posto di lavoro dei nostri connazionali che devono recarsi quotidianamente oltre confine è stata garantita tramite una rete articolata di interventi che ha coinvolto il Governo, l’Amministrazione centrale e le nostre Rappresentanze diplomatiche e consolari.
Come noto, per limitare la diffusione del Covid19 durante la prima fase della pandemia, la Svizzera ha ripristinato i controlli di frontiera con l’Italia e gli altri paesi confinanti, favorendone il relativo espletamento tramite la canalizzazione del traffico di confine presso i grandi valichi, con conseguente chiusura dei valichi c.d. “secondari” e la limitazione di tutti i collegamenti aerei e ferroviari da e verso il nostro paese. Questi problemi hanno riguardato, soprattutto, coloro che risiedono nelle valli site a maggiore distanza dalle frontiere aperte, come i frontalieri della Val d’Ossola (VB) e della Val d’Intelvi (CO) che, toccati dalle chiusure dei valichi di Ponte Ribellasca e Valmara, sono stati costretti a raggiungere le sedi di impiego oltrefrontiera con lunghi percorsi. Dinanzi all’adozione di tali misure, gli interventi effettuati, a vari livelli, dal Governo, dal Ministero degli Affari Esteri e dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari sono risultati dirimenti al fine di garantire che le limitazioni all’ingresso in Svizzera per persone provenienti dall’Italia escludessero, in tutte le rilevanti ordinanze del Consiglio federale, i lavoratori frontalieri, le persone in stato di assoluta necessità e i movimenti di traffico merci, e che le differenze di standard di contenimento epidemico tra Regioni italiane di confine con i Cantoni svizzeri avessero il minor impatto possibile sui frontalieri.
In particolare, durante la fase più acuta della pandemia, il tema dei frontalieri è stato oggetto di specifica attenzione negli interventi effettuati da parte dell’Ambasciata a Berna presso il Dipartimento Federale Affari Esteri, dal Sottosegretario Scalfarotto con l’Ambasciatrice svizzera a Roma, Rita Adam, e con il Segretario di Stato svizzero Roberto Balzaretti (20 maggio), nonché, a livello apicale, dal Ministro Di Maio con il Consigliere Federale Cassis (16 giugno).
Durante la fase di allentamento delle misure di contenimento del contagio e progressivo ripristino della libertà totale di circolazione nello spazio Schengen, la situazione dei frontalieri non è certo passata in secondo piano ma è rimasta un punto essenziale dell’agenda discussa nelle consultazioni della Ministra Lamorgese con la Consigliera Keller Sutter e il Segretario di Stato Gattiker, del Ministro Gualtieri con il Consigliere Maurer e del Sottosegretario Scalfarotto con il Segretario di Stato Balzaretti e con la Segretaria di Stato Ineichen-Fleisch.
Un esempio concreto dell’efficacia dell’azione svolta è rappresentato dal significativo miglioramento delle condizioni di circolazione, testimoniato dalla riapertura da parte di Berna (11 maggio) di 15 valichi di frontiera secondari, di cui 4 al confine con il Ticino, compreso il valico di Ponte Ribellasca-Camedo, di significativa importanza logistica per i frontalieri della Val d’Ossola (VB). Per quanto riguarda il cantone dei Grigioni, una delle zone svizzere più colpite dal Covid19, non risultano esservi state particolari segnalazioni di disagio o pericolo nei luoghi di lavoro.
Sono stati proprio i nostri reiterati interventi presso le autorità svizzere a ottenere inoltre l’immediata riapertura della frontiera comune in data 15 giugno 2020, inizialmente esclusa dalle autorità elvetiche.
Italia e Svizzera hanno inoltre convenuto, dapprima fino al 31 ottobre 2020 e poi fino al 31 dicembre 2020, di consentire che una persona possa rimanere come lavoratrice in Svizzera, e quindi assoggettata al relativo regime di assicurazioni sociali, anche nel caso le sia impedito di esercitarvi fisicamente la propria attività.
Attualmente non vi sono restrizioni all’ingresso in Svizzera da Paesi dello spazio Schengen tra cui l’Italia. Tuttavia, per chi entra da determinati Stati e regioni vige l’obbligo di quarantena. Gli Stati e le regioni interessati sono definiti in un elenco che viene aggiornato costantemente in base alla situazione epidemiologica. Per decidere se in uno Stato o una regione vi sia un elevato rischio di contagio, si guarda al numero dei nuovi contagi per 100 000 persone negli ultimi 14 giorni. Se la sua incidenza è superiore ad almeno il 60% di quella in Svizzera, lo Stato o la regione in questione è inserito nell’elenco. Poiché la situazione epidemiologica è in continua evoluzione, l’elenco è regolarmente aggiornato agli attuali tassi di incidenza, sulla base dei dati dell’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). Le Regioni di confine con la Svizzera, ovvero quelle maggiormente interessate allo spostamento dei frontalieri, sono state finora escluse dall’elenco, come è avvenuto in passato, nonostante la loro incidenza epidemiologica corrisponda ai criteri di inclusione, poiché esiste uno stretto scambio economico, sociale e culturale, che la stessa Svizzera intende salvaguardare il più possibile.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2463/231 Ordine del giorno |
Colucci |
Assemblea |
24/11/2020 |
III |
Opportunità di estendere l'ambito di operatività del «Fondo per la Promozione Integrata» (FPI) |
L’ordine del giorno Colucci ed altri n. 9/2463/231, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 24 aprile 2020, impegna l'esecutivo a valutare l'opportunità di adottare le iniziative normative per ricomprendere nel Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, adeguate compensazioni finanziarie pari a quanto eventualmente corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:
“L'ordine del giorno presentato dall'On. Colucci (Gruppo Misto) e accolto in fase di conversione in legge del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (D.L. ‘Cura Italia’, convertito in legge dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere l'ambito di operatività del "Fondo per la Promozione Integrata" (FPI) istituito ai sensi dell'art. 72 del medesimo Decreto, con particolare riferimento all'opportunità di adottare iniziative normative volte a far ricomprendere, nell'ambito delle iniziative finanziabili attraverso il FPI, un sistema di compensazioni finanziarie destinate a ristorare le aziende italiane dal ‘pagamento di quanto corrisposto a committenti esteri in conseguenza di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'attuale emergenza pandemica’.
Come noto, il Fondo in questione è stato istituito all'interno dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l'obiettivo di contribuire all'attuazione delle seguenti linee d'intervento:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione a sostegno delle esportazioni italiane, con particolare attenzione ai settori produttivi maggiormente colpiti dall' emergenza Covid-19;
b) rafforzamento delle attività di promozione del Sistema Paese, da realizzarsi anche con l'attivo concorso della rete estera delle Ambasciate e Consolati italiani;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione internazionale realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni che copriranno anche settori della ricerca scientifica, tecnologica e dell'innovazione;
d) cofinanziamento a fondo perduto (nella misura massima del 50%) dei finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione a valere sul Fondo rotativo di cui alla L. n. 394/1981, che SIMEST gestisce per conto del MAECI.
Istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di Euro, il FPI è stato poi rifinanziato per ulteriori 250 milioni ai sensi dell'art. 48 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 (D.L. ‘Rilancio’, convertito in legge dalla L. 17 luglio, n. 77) che ha così innalzato la dotazione complessiva dello strumento promozionale a 400 milioni di Euro. Successivamente, l'art. 91 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (D.L. ‘Agosto’, convertito in legge dalla L. 13 ottobre 2020, n. 123) ha previsto un incremento dell'autorizzazione di spesa prevista nell'ambito della linea d'intervento sub d) del FPI per ulteriori 63 milioni. Da ultimo, l'art. 6 del D.L. 28 ottobre, n. 137 (D.L. ‘Ristori’) ha disposto un ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa prevista nell'ambito della medesima linea d' intervento per 200 milioni.
Gli interventi a fondo perduto abbinati ai finanziamenti agevolati ex legge 394/1981 hanno rappresentato di gran lunga la linea prioritaria di impiego delle risorse afferenti al Fondo per la Promozione Integrata. Le novità adottate su impulso del MAECI per semplificare e facilitare le condizioni di accesso al Fondo 394/81, rafforzarne la dotazione finanziaria complessiva ed estenderne sensibilmente l'operatività territoriale hanno consentito di rendere particolarmente duttile e appetibile per le PMI tale strumento. Il Fondo 394/81 si è dimostrato quindi un'efficace leva strategica per accompagnare il processo di rilancio delle esportazioni italiane in fase post-pandemica e ha incontrato il forte interesse del tessuto industriale nazionale. A riprova di ciò, si segnala che le relative domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 e pervenute a SIMEST dal 1° gennaio al 21 ottobre del corrente anno sono state 13.100, per un totale di 4,068 miliardi di euro. Tali cifre rappresentano un incremento del +1.216% in volume e del +1.014% in valore rispetto alle domande pervenute in tutto il 2019 (995 per un totale di 365 milioni di euro). Si tratta di un ammontare complessivo superiore alle disponibilità del Fondo stesso e, per tale ragione, il Comitato interministeriale deputato all'approvazione delle operazioni di finanziamento si è visto costretto a deliberare la temporanea sospensione delle procedure di presentazione delle domande di finanziamento a partire dal 21 ottobre scorso. L'esaurimento delle disponibilità finanziarie del Fondo 394 e della correlata componente a fondo perduto che insiste sul FPI ha dunque reso al momento concretamente impraticabile la possibilità di attingere alla dotazione del Fondo per la Promozione Integrata per realizzare ulteriori finalità, quali quelle prospettate nell'o.d.g. presentato dall'On. Colucci.
Inoltre, il perseguimento di tali finalità è ulteriormente complicato dalla difficoltà di pervenire ad un'esatta quantificazione del ristoro che dovrebbe essere assicurato ad un numero imprecisato di aziende italiane che si trovino nella condizione di aver corrisposto a committenti esteri penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'attuale emergenza pandemica. A ciò si aggiunge l'oggettiva complessità di definire un concreto perimetro delle penali corrisposte da imprese italiane a committenti esteri per ritardi esclusivamente ascrivibili alle misure di contenimento della pandemia in corso (non rientranti già nella fattispecie contrattuale del caso di forza maggiore), che dovrebbero fare oggetto di ristoro.
Ciò nondimeno, si sta considerando la possibilità di effettuare - in raccordo con gli ambienti imprenditoriali potenzialmente interessati - un esercizio di quantificazione indicativa del fabbisogno finanziario necessario ad assicurare l'attuazione di quanto prefigurato nell'o.d.g. presentato dall'On. Colucci.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2648/79 Ordine del giorno |
Rizzo |
Assemblea |
13/11/2020 |
IV |
Iniziative normative e di razionalizzazione in materia di appalti pubblici della Difesa |
L’ordine del giorno Rizzo ed altri n. 9/2648/79, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 10 settembre 2020, impegna l'esecutivo ad adottare iniziative di carattere normativo volte a: adeguare le disposizioni inerenti alla “fattività contrattuale” del Ministero della difesa, in materia di contratti pubblici, al fine di definire e distinguere l'oggetto, nonché le attività destinatarie del procurement militare, da quelle ricomprese nei contratti pubblici di diritto comune; riorganizzare le stazioni appaltanti del Ministero della difesa, migliorandone l'effettiva capacità tecnica e organizzativa con una più elevata competenza e professionalizzazione, anche al fine di incrementare l’efficacia della posizione nazionale nell'ambito dei meccanismi di procurement comunitari.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“Con riguardo alle iniziative di carattere normativo, è stato avviato, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge semplificazione, il lavoro di redazione dello schema di regolamento, previsto dall'articolo 8, comma 11, per la definizione della disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 208 del 2011.
Con riferimento, invece, alle misure di razionalizzazione, di riduzione e di professionalizzazione delle Stazioni appaltanti della Difesa, è in corso un approfondimento da parte di questo Dicastero. In particolare il tema della riduzione delle Stazioni appaltanti di tutte le Amministrazioni è l'effetto delle disposizioni in materia di qualificazione delle stesse contenute nel nuovo codice dei contratti. Il quadro normativo, peraltro sostanzialmente modificato da ultimo, per mezzo dello stesso decreto-legge semplificazione, è privo del discendente decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri. Solo con l'adozione di tale regolamento di attuazione sarà possibile verificare più concretamente la necessità di ridurre le Stazioni appaltanti della Difesa in relazione ai requisiti tecnico-organizzativi che in esso verranno stabiliti.
Peraltro, l'individuazione di misure di riorganizzazione della Difesa volte a rafforzare la competenza tecnica delle Stazioni appaltanti, non può non tener conto delle peculiarità del Dicastero. Gli appalti della Difesa sono gestiti, in applicazione della normativa sul procurement militare, da Stazioni appaltanti già altamente specializzate nei settori di competenza, distinte per tipologia di armamento (Direzioni generali e tecniche) o per connotazione operativa di supporto alle diverse Forze Armate, anche fuori dal territorio nazionale (Comandi logistici).
La scrivente Amministrazione svolgerà, in ogni caso, approfondimenti circa la necessità di adottare misure di riduzione delle proprie Stazioni appaltanti, anche all'esito del completamento del quadro normativo di carattere generale relativo alla qualificazione delle stesse e, di conseguenza, provvederà a fornire riscontro dei relativi esiti.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2211-A/85 Ordine del giorno
|
Raffaelli |
Assemblea |
13/11/2020 |
II |
Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016. |
9/2211-A/86 Ordine del giorno
|
Binelli |
||||
9/2211-A/87 Ordine del giorno |
Paolini |
Gli ordini del giorno Raffaelli e Patassini n. 9/2211-A/85, Binelli e Patassini n. 9/2211-A/86, Paolini e Patassini n. 9/2211-A/87, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 novembre 2019, impegnano l’esecutivo a prevedere l’impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016.
In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso la seguente nota:
“Si segnala che agli impegni assunti dal Governo con gli ordini del giorno indicati si è dato seguito mediante l'introduzione della disposizione di cui all'articolo 57 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, che al comma 15 prevede che ‘Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. convertito. con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo·2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, nonché i contributi di cui all'articolo l-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 74 del 2012.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2461-AR/160 |
Furgiuele |
Assemblea |
24/11/2020 |
II |
Sospensione del termine di scadenza dei titoli di credito aventi efficacia esecutiva |
L’ordine del giorno Furgiuele ed altri n. 9/2461-AR/160, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 27 maggio 2020, impegna l’esecutivo a valutare, anche a tutela delle piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di Covid-19, la temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno.
In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:
“Si segnala che all'impegno assunto dal Governo con l'ordine del giorno indicato si è dato seguito mediante l'introduzione in sede di conversione del D.L. 14 agosto 2020. n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, della disposizione di cui all'articolo 76 a tenore del quale ‘l. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma I è sostituito dal seguente: ‘1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente’. b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: ‘Gli assegni portati all'incasso non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all’articolo 3 della citata legge n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente’.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2463/177 Ordine del giorno |
Perantoni |
Assemblea |
24/11/2020 |
II |
Interventi di riqualificazione carceraria |
L’ordine del giorno Perantoni n. 9/2463/177, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 aprile 2020, impegna l’esecutivo a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei programmi di intervento di riqualificazione dell'edilizia carceraria, misure finalizzate alla migliore fruizione delle strutture nonché degli spazi specificamente dedicati alle attività trattamentali.
In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso la seguente nota:
“Si rappresenta che, nell'ambito dell'attività di gestione degli immobili destinati ai servizi minorili, questo Dipartimento persegue da sempre obiettivi di revisione e riadattamento delle strutture penitenziarie in uso, al fine di razionalizzare gli spazi ed elevare gli standard di igiene e sicurezza; aumentare la funzionalità dei servizi attraverso la ristrutturazione degli immobili e la riattivazione di locali in disuso, cercando al contempo di ricostituire l’identità storico-architettonica dei complessi di maggior interesse; introdurre sistemi tecnologici avanzati per l'ottimizzazione delle attività di controllo e gestione degli Istituti penali, anche al fine di consentire l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; introdurre sistemi di produzione di energia alternativa complementari alle attuali fonti tradizionali, per il risparmio energetico e conseguente contenimento dei costi. Tali investimenti, grazie alla razionalizzazione del patrimonio, garantiscono una migliore funzionalità delle strutture, con particolare riferimento al profilo trattamentale. Allo stato attuale, gli interventi più rilevanti in corso sono:
• prosecuzione degli interventi di ristrutturazione del padiglione "E" del complesso ‘Cesare Beccaria’ di Milano, investimento che consentirà di disporre di una capienza adeguata per il territorio di riferimento;
• prosecuzione degli interventi per la ristrutturazione dell'Istituto Penale ‘Meucci’ di Firenze;
• riqualificazione ed adeguamento impiantistico che interesserà l'Istituto Penale di Casal del Marmo di Roma, attraverso la riattivazione di una palazzina detentiva e la manutenzione di quelle attualmente in funzione e il recupero di spazi inutilizzati;
• riconversione del complesso demaniale sede dell'ex Casa circondariale di Rovigo, da destinare a sede del nuovo IPM del Triveneto, investimento che consentirà di disporre di una capienza adeguata per il territorio di riferimento.
Tali interventi consentiranno di migliorare le condizioni di vita detentive E di disporre di spazi maggiori specificatamente dedicati alle attività trattamentali. Inoltre, particolare attenzione viene riservata all'esecuzione di interventi volti all'efficientamento energetico delle strutture, quali in particolare:
• CGM Palermo - avvio interventi previsti dal progetto PREPAC per l'efficientamento energetico del complesso Malaspina;
• CGM Bologna - efficientamento energetico del complesso che ospita anche gli uffici giudiziari minorili;
• CGM Bari - avvio interventi previsti dal progetto PREPAC per l'efficientamento energetico dell'Istituto penale minorile Fornelli.
L'obiettivo è quello di coniugare tali interventi con percorsi di formazione per l'utenza nel campo dei nuovi mestieri nati con la cd green economy.
Occorre precisare, infine, che l'Amministrazione assicura un'attenta manutenzione delle strutture detentive, con particolare riferimento agli spazi dedicati alle attività trattamentali e lavorative. Grande attenzione è altresì riservata agli spazi all'aperto e ai luoghi dedicati ai colloqui con i familiari. Per quanto riguarda i primi, gli spazi all'aperto di pertinenza dei 17 Istituti penali minorili sono, quasi sempre, di ampie dimensioni: cortili, giardini, aree verdi, orti, campi da calcio, pallacanestro e vari, tutti ampiamente utilizzati durante questi lunghi mesi di emergenza. Per quanto riguarda i secondi, proseguono le attività di progettazione finalizzate a realizzare, in ogni Istituto, unità abitative per le visite prolungate, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 121/18.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2648/24 Ordine del giorno
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Prisco |
Assemblea |
5/11/2020 |
I |
Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con le Forze dell’ordine |
L’ordine giorno Prisco n. 9/2648/24, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 settembre 2020, impegna l’esecutivo a valutare l’opportunità di garantire l’allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con le Forze dell’ordine.
In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:
“Al riguardo, sentita la competente articolazione dipartimentale di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.
La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), ha istituito, all'articolo 1, comma 133, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia.
In attuazione di quanto previsto dal citato articolo 1, comma 133, l'articolo 20 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 ha disposto la ripartizione delle risorse previste dal fondo, sulla base dei seguenti criteri:
- incremento progressivo, nel triennio 2020-2022, della misura delle voci retributive fisse e continuative del personale del Corpo (stipendio tabellare, indennità di rischio e mensile, assegno di specificità) mediante parametrazione agli analoghi istituti retributivi delle corrispondenti qualifiche delle· Forze di polizia, tenendo conto dei rispettivi livelli di responsabilità e di esperienza professionale;
- incremento progressivo nel triennio in parola delle risorse destinate al trattamento economico accessorio;
- incremento progressivo delle risorse destinate al personale che espleta funzioni di soccorso professionalizzato, per ciascuno dei settori in cui si articolano le specialità del Corpo (aeronaviganti, sommozzatori, nautici);
- valorizzazione economica delle funzioni e delle responsabilità afferenti al personale dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo nazionale;
- riconoscimento dell'impegno profuso dal Corpo per fronteggiare le eccezionali esigenze del soccorso pubblico, mediante l'istituzione dell'assegno una tantum per il personale tecnico-operativo di base con elevata anzianità di servizio.
È inoltre imminente l'avvio delle trattative per il rinnovo negoziale relativo al triennio 2019-2021 per i diversi comparti del pubblico impiego, ivi compresi i Vigili del Fuoco, nell'ambito delle quali si intende salvaguardare il medesimo obiettivo di armonizzazione retributiva, recentemente conseguita.
Per quanto concerne, infine, le tematiche previdenziali, finora non interessate dal processo di armonizzazione in atto, la copertura degli oneri finanziari connessi all'attuazione di tale ulteriore aspetto del percorso di allineamento con le Forze dell'Ordine è necessariamente collegata all'introduzione di uno specifico intervento legislativo in materia.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2617-A/59 Ordine del giorno
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Capitanio |
Assemblea |
13/11/2020 |
I |
Iniziative volte ad autorizzare i comuni a depositare presso gli uffici territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale |
L’ordine giorno Capitanio n. 9/2617-A/59, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 settembre 2020, impegna l’esecutivo ad adottare iniziative volte ad autorizzare i comuni a depositare presso gli uffici territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale.
In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:
“La ratio sottesa al predetto atto di indirizzo parlamentare è quella di evitare che i Comuni si facciano carico dei costi di acquisto e di gestione delle stampanti ad aghi, in dotazione agli uffici comunali per l'emissione degli atti di stato civile che, a causa del formato dei fogli, non sono attualmente riproducibili su stampanti a laser.
Al riguardo, acquisiti gli elementi informativi dalla competente articolazione dipartimentale, si rappresenta che, a cura di questo Dicastero, sono in corso le seguenti iniziative, che potrebbero corrispondere a quanto auspicato con l'ordine del giorno in parola.
La prima iniziativa concerne la sperimentazione del registro digitale degli atti di nascita, nell'ambito dell'Archivio nazionale dello stato civile, come disciplinato dall'art. 10 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
La predetta disposizione, infatti, stabilisce che la Banca dati denominata ‘Anagrafe nazionale della popolazione residente’ (ANPR), gestita come noto dal Ministero dell'interno, includa ed implementi anche l'Archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai Comuni.
Tale progettualità, una volta resa operativa, renderà disponibile alle Amministrazioni comunali una piattaforma informatica attraverso la quale sarà possibile formare e conservare, in versione digitale, gli atti di stato civile.
Al momento, peraltro, risulta già realizzato un prototipo dell'applicazione informatica, che, peraltro, è già in fase di sperimentazione da parte di alcuni Comuni.
La seconda iniziativa, di più immediato impatto sotto il profilo della razionalizzazione dei processi organizzativi, attiene, invece, all'adozione di un decreto del Ministro dell'interno, dello scorso 9 novembre (all. 1), volto a modificare la disciplina in materia di formazione dei registri di stato civile, proprio al fine di coniugare l'esigenza di semplificazione con la necessità di riduzione dei costi connessi alla gestione e alla conservazione dei registri in parola.
In tale contesto, rileva, ad esempio, la previsione volta a stabilire la riduzione del formato dell'atto di stato civile (da A3 ad A4), con la conseguenza che lo stesso potrà ora essere materialmente riprodotto tramite comuni stampanti.
Tale innovazione rappresenta, tra l'altro, una fase importante, ancorché intermedia, del più ampio percorso, di cui si è fatto sopra cenno, di informatizzazione dei registri.
ALLEGATO
Decreto Ministro dell’interno del 9 novembre 2020
La sezione riguarda la trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni, previste dalle norme vigenti, pervenute nel periodo in esame. La sezione dà altresì conto degli obblighi di relazione introdotti da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo periodo, nonché di quelli conclusi.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti ovvero, pur se formalmente vigenti, da ritenersi superati o, comunque, non più attuali o rilevanti alla luce della situazione di fatto successivamente determinatasi (si pensi, ad esempio, all’obbligo di riferire in merito all’attuazione di misure pensionistiche nel frattempo superate da riforme successive). Ciò nella logica di favorire la valorizzazione dei documenti di concreto valore informativo ai fini dell’espletamento dell’attività del Parlamento e la razionalizzazione del contesto normativo.
Per definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli obblighi di relazione a carico di ciascun Ministero[289]. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, sia per agevolare lo scambio di informazioni in merito all’attuazione dell’obbligo (o alle ragioni della mancata attuazione nei termini previsti), sia per sollecitare l’invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data stabilita o deducibile dalla norma introduttiva.
Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.
Nella Sezione III si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Con riferimento al medesimo arco temporale, si illustrano inoltre tutte le modifiche normative che determinano l’insorgere o il venir meno di obblighi a riferire alle Camere.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 66/1999, art. 12, co. 1
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Relazioni di inchiesta concernenti:
l'incidente occorso a un aeromobile in località Bardineto (Savona) il 6 agosto 2019;
l'incidente occorso a un aeromobile in località Orio al Serio (Bergamo) il 21 settembre 2019;
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IX Trasporti |
18/11/2020
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l'incidente occorso a un aeromobile in località Alperolo di Albuzzano (Pavia), in data 17 luglio 2019;
l'incidente occorso a un aeromobile presso l'aeroporto di Marina di Campo (Livorno), in data 5 luglio 2020;
l'incidente occorso a un aeromobile in prossimità della testata nord dell'aeroporto di Thiene (Vicenza), in data 24 marzo 2019
(Trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento) |
25/11/2020 |
L’articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante “Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994”, al comma 1, prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente aereo l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAV), alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).
L’articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 1999[290] ha istituito l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) quale ente sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.
L’Agenzia si identifica con l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano, di cui all’articolo 4 del regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010[291]. Essa conduce, in modo indipendente, le inchieste di sicurezza. Ogni incidente e ogni inconveniente grave occorso ad un aeromobile dell’aviazione civile è sottoposto ad inchiesta di sicurezza, nei limiti previsti dal combinato disposto di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 dell’articolo 5 del regolamento UE n. 996/2010.
Per inchiesta di sicurezza si intende un insieme di operazioni comprendente la raccolta e l’analisi dei dati, l’elaborazione delle conclusioni, la determinazione della causa e/o di fattori concorrenti e, ove opportuno, la formulazione di raccomandazioni di sicurezza aventi l’unico obiettivo di prevenire futuri incidenti o inconvenienti[292]. Essa, conseguentemente, è condotta indipendentemente e separatamente da inchieste (come ad esempio quella dell’autorità giudiziaria) finalizzate all’accertamento di colpe o responsabilità[293].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 4/2007, art. 2, co. 2-bis
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Situazione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq (Dati relativi all’anno 2019, Doc. LIII, n. 3) |
III Affari esteri IV Difesa
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13/11/2020
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L’articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, recante “Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali”, al comma 2[294], indica le finalità delle attività operative della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, specificando che tali attività sono volte a fornire sostegno allo sviluppo socio-sanitario delle fasce più deboli della popolazione, alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, istituzionale e tecnico, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici, nonché alle attività didattico-formative per quanto attiene alla pubblica istruzione.
Il comma 2-bis prevede che il Ministro degli affari esteri (ora Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale) riferisca alle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal medesimo articolo 2 con riferimento all'Iraq.
Per completezza, si ricorda che elementi informativi sulla missione umanitaria in Iraq e sull’utilizzo dei relativi stanziamenti vengono forniti al Parlamento anche nell’ambito delle relazioni previste, rispettivamente, dall’articolo 12, comma 4, e dall’articolo 14, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”[295], che tuttavia, a differenza della relazione trasmessa ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2007 (Doc. LIII, n. 3), che riguarda esclusivamente l’andamento della missione umanitaria in Iraq, hanno a oggetto l’intero comparto della cooperazione italiana.
In particolare, il comma 4 dell'articolo 12 della legge n. 125 del 2014 prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predisponga una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente, svolte da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché sulla partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali. L'ultimo periodo del comma 4 dispone che la relazione, previa approvazione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), istituito dall'articolo 15 della stessa legge n. 125[296], venga trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12, che il Consiglio dei ministri deve approvare, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 marzo di ogni anno[297].
Sempre la legge n. 125 del 2014, all’articolo 14, comma 2, dispone che al Rendiconto generale dello Stato sia allegata una relazione, contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti, di cui al comma 1, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo. La relazione deve altresì illustrare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel sopra richiamato Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo[298].
Da ultimo, si fa presente che il Governo riferisce alle Camere sulla missione NATO in Iraq nell’ambito della relazione analitica sulle missioni internazionali predisposta ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali)[299], che ha definito in via permanente la procedura da seguire, rispettivamente, per l'avvio di nuove missioni internazionali e per la prosecuzione di quelle già in corso. In particolare, l’articolo 3 della legge n. 145, al comma 1, stabilisce che nella relazione il Governo riferisca anche sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione[300].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 482/1999, art. 19, co. 3
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Attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture, indicate all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane (Dati relativi all’anno 2019, Doc. LXXX-bis, n. 3) |
III Affari esteri VII Cultura
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13/11/2020
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La legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, all'articolo 2, dispone che in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, l'Italia tuteli la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
L'articolo 19 della legge n. 482 del 1999, ai commi 1 e 2, stabilisce che l'Italia promuove, sulla base di apposite convenzioni e secondo condizioni di reciprocità con gli altri Stati, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine, assicurando, attraverso opportune intese, condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana e la diffusione della cultura nazionale. Il comma 3 dell'articolo 19 dispone che il Governo presenti annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal medesimo articolo.
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), all’articolo 1, comma 549, ha incrementato il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 482 del 1999, di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022. Il limite massimo complessivo annuo delle spese sostenute dagli enti locali per l’assolvimento degli obblighi derivanti dalla legge n. 482 del 1999, di cui all’articolo 15, comma 1, è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 344/1991, art. 9, co. unico
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Stato di attuazione della legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante provvedimenti in favore dei profughi italiani (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CVI, n. 3) |
III Affari esteri
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13/11/2020
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L’articolo 9, comma unico, della legge 15 ottobre 1991, n. 344, recante “Provvedimenti in favore dei profughi italiani”, prevede che il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione (ora il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale) riferisca al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'attuazione e gli effetti delle disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), come modificata dalla medesima legge n. 344.
La legge n. 763 del 1981 e successive modificazioni disciplina la materia dei provvedimenti in favore dei profughi italiani, in particolare indicando i titolari dei benefici che possono essere prestati in Italia dalle diverse istituzioni a vario titolo competenti. La normativa di cui trattasi trova applicazione in presenza di uno stato di necessità al rimpatrio, nel quale vengano a trovarsi in qualsiasi Paese estero i connazionali ivi anagraficamente residenti dichiarato, in conformità di quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 763 del 1981, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, sulla base delle segnalazioni pervenute al riguardo dalle autorità diplomatiche accreditate nei predetti Paesi. Tale decreto cessa di avere efficacia dopo due anni dalla data di insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio, indicata dal decreto stesso, salvo provvedimento di proroga.
Gli stati di necessità al rimpatrio dal Libano, dall'Eritrea, dalla Costa d'Avorio e dalla Siria sono scaduti rispettivamente il 12 gennaio 2007, il 6 giugno 2007, il 31 ottobre 2006 e il 2 agosto 2014 e non sono stati prorogati. Pertanto, la Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del MAECI non ha rilasciato, nel 2019, attestati di rimpatrio dei profughi italiani.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 153/1999, art. 10, co. 3, lett. k-bis) |
Attività svolta dalle Fondazioni bancarie (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CLXXXI, n. 3) |
VI Finanze
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11/11/2020 |
Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante “Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461”, all’articolo 10, comma 3, lettera k-bis)[301], prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze presenti, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull'attività svolta dalle fondazioni bancarie nell'anno precedente, con riferimento, tra l'altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni.
Le fondazioni bancarie nascono nell’ambito di un processo di privatizzazione degli enti creditizi pubblici avviato dalla legge delega 30 luglio 1990, n. 218 (cd “legge Amato), attuata con il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nell’ottica di assicurare maggiore competitività alle banche italiane su mercati nazionali e internazionali sotto la spinta esercitata dalla I direttiva CEE 77/780 e dalla II direttiva CEE n. 89/646 in materia creditizia.
La “riforma Amato” del 1990 ha determinato una profonda e radicale trasformazione delle originarie Banche del Monte e Casse di Risparmio, istituti con una forte vocazione solidaristica, separando l’attività creditizia da quella filantropica. L’attività creditizia è stata scorporata e attribuita alle società bancarie privatizzate, mentre le attività finalizzate allo sviluppo culturale, civile ed economico sono rimaste proprie delle neonate fondazioni che, tuttavia, hanno inizialmente mantenuto il controllo delle banche scorporate[302].
La separazione tra i due soggetti è stata successivamente accentuata con la direttiva del Ministro del tesoro 18 novembre 1994, che prescriveva una diversificazione degli investimenti il cui risultato sarebbe stato, di fatto, la perdita della partecipazione di controllo entro cinque anni.
L’assetto delle fondazioni è stato poi profondamento modificato con l'approvazione della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461, e con il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che ha sancito la definitiva trasformazione delle fondazioni in enti di diritto privato senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale.
In particolare, il decreto legislativo n. 153 del 1999 stabiliva che le fondazioni fossero tenute a perseguire esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, operando nel rispetto del principio di economicità e gestendo il patrimonio in modo da ottenerne un’adeguata redditività. Venivano indicati alcuni settori rilevanti: ricerca scientifica, istruzione, arte, sanità, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, assistenza alle categorie sociali più deboli. Per quel che concerne gli organi di governo delle fondazioni, si prevedevano organi distinti con funzioni, rispettivamente, d’indirizzo, di amministrazione e di controllo. Nell’organo d’indirizzo doveva essere assicurata un’adeguata e qualificata rappresentanza del territorio.
Il decreto legislativo n. 153 del 1999 ha inoltre sostituito l'iniziale obbligo di detenere la maggioranza del capitale sociale delle banche conferitarie con uno di segno opposto prevedendo che, entro quattro anni dalla sua entrata in vigore (quindi entro il 15 giugno 2003), le fondazioni dovessero dismettere le partecipazioni di controllo nelle aziende bancarie[303] [304].
A tale disposizione si accompagnava la modifica del regime fiscale delle fondazioni[305].
L’articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) ha ampliato gli ambiti d'intervento delle fondazioni bancarie, con riferimento ai settori caratterizzati da rilevante valenza sociale. Inoltre, è stata rafforzata la rappresentanza degli enti territoriali nell'organo di indirizzo delle fondazioni, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di incompatibilità[306] ed è stato modificato il regime delle partecipazioni delle stesse fondazioni nel capitale delle banche, estendendo il divieto di detenere interessenze di controllo dalle ipotesi di controllo individuale ai casi in cui esso sia esercitato congiuntamente da più fondazioni. È stato infine differito (fino al giugno 2006) il termine per la dismissione della partecipazione nelle banche conferitarie.
Sulla materia è poi intervenuta la Corte costituzionale con le sentenze n. 300 e 301 del 29 settembre 2003, relative all’articolo 11 della legge n. 448 del 2001, nonché agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo n. 153 del 1999. Con tali pronunce è stata ribadita la natura di persona giuridica privata senza fine di lucro delle fondazioni bancarie[307]. E' stata inoltre dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legislativo n. 153 del 1999 che prevedevano la prevalenza negli organi di indirizzo delle fondazioni di rappresentanti di regioni, province, comuni e Città metropolitane, anziché “una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali” e quelle che prevedevano forme d’indirizzo del Ministero del tesoro[308].
Ulteriori modifiche alla disciplina delle fondazioni bancarie sono state introdotte dall’articolo 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”[309].
L'articolo 52 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), al comma 1, ha fornito l’interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 153 del 1999. In particolare, per effetto di tale disposizione, si è chiarito che fino a quando non verrà istituita l’autorità di controllo sulle persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile, viene riconosciuta in capo al Ministero dell’economia e delle finanze la vigilanza sulle fondazioni bancarie, indipendentemente dalla circostanza che esse controllino, direttamente o indirettamente, società bancarie.
Il citato articolo 52 ha altresì modificato l’articolo 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999, così ripristinando il divieto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione di ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate[310].
L’articolo 52, al comma 1-quinquies, ha poi introdotto all'articolo 10, comma 3, del decreto n. 153 del 1999, la lettera k-bis), così prevedendo l’obbligo per l’autorità di vigilanza, ossia il Ministero dell’economia e delle finanze, di trasmettere annualmente alle Camere la relazione sull’attività delle fondazioni di cui in premessa[311].
L’attività delle fondazioni di origine bancaria si sostanzia in due fasi principali: la fase di investimento e la fase di erogazione. Per le fondazioni di origine bancaria, il patrimonio rappresenta, insieme allo scopo, l'elemento costitutivo essenziale. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 153 del 1999[312], il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Le fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata, in coerenza con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo princìpi di trasparenza e moralità.
Il vincolo di destinazione del patrimonio al perseguimento degli scopi istituzionali è accompagnato dalla previsione dell'articolo 8, comma 3, del citato decreto n. 153 del 1999, che vieta la distribuzione sotto qualsiasi forma di quote di patrimonio agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti. L'impiego del patrimonio delle fondazioni ha così il solo scopo di fornire loro i mezzi per perseguire l'attività statutaria. Il periodico accrescimento del patrimonio, ottenuto tramite accantonamenti annuali previsti dalla legge, è quindi da intendersi come funzionale all'incremento dell'attività erogativa[313].
Il patrimonio è costituito dal Fondo di dotazione originariamente conferito in sede di costituzione, dalla riserva obbligatoria costituita anno per anno su indicazione dell'autorità di vigilanza[314], dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze realizzate sulla partecipazione nella società bancaria conferitaria, dagli eventuali avanzi residui o riportati a nuovo in attesa di destinazione. A queste voci si aggiungono riserve di natura facoltativa, come la riserva per l'integrità del patrimonio, la cui misura massima o la cui istituzione è stabilita anch’essa dall'autorità di vigilanza[315].
Con l'intento di perseguire più efficacemente le finalità istituzionali previste dalla normativa di settore, sotto il profilo degli investimenti patrimoniali, della governance e della trasparenza dell'attività, il 22 aprile 2015 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ACRI, Associazioni di Fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. Il citato protocollo prevede, per le fondazioni di ridotte dimensioni e con difficoltà di raggiungimento di una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, forme di collaborazione ovvero operazioni di fusione tra enti[316].
Per realizzare un’adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere il rischio e la dipendenza del risultato della gestione da singoli emittenti, gruppi e settori di attività, nel Protocollo di intesa (articolo 2, comma 4) sono stati fissati livelli di concentrazione degli investimenti massimi verso un singolo soggetto (che potrebbe coincidere o meno con la società bancaria conferitaria)[317] [318].
Per garantire la tutela del patrimonio delle fondazioni, che deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata, il Protocollo di intesa ha anche disciplinato il ricorso all'indebitamento (articolo 3, commi 1 e 2). Inoltre, per contenere i costi delle Fondazioni bancarie, sono stati stabiliti dei tetti massimi per i corrispettivi degli organi collegiali e relativi alla carica del presidente.
La gestione degli investimenti è attività strumentale delle fondazioni in quanto enti con finalità erogative, in quanto la missione delle fondazioni di origine bancaria si realizza attraverso la loro attività istituzionale e cioè il perseguimento esclusivo dei fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.
I settori di intervento (“settori ammessi”) sono individuati dall’articolo 1, comma 1, lett. c-bis), del decreto legislativo n. 153 del 1999[319], e le Fondazioni, ogni tre anni, nell'ambito di essi, scelgono i “settori rilevanti” nei quali operare, in numero non superiore a cinque. A tali ultimi settori, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 153 del 1999, esse devono destinare almeno il 50 per cento del reddito al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e della riserva obbligatoria. Eventuali altri fini statutari possono essere perseguiti nel rispetto della destinazione del reddito previsto dalla normativa[320].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 196/2009, art. 21, co. 11-bis
D.Lgs. 160/2015, art. 1, co. 3, lett. b) |
Rapporto sulle spese fiscali (Dati relativi all’anno 2020, Allegato al disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, stato di previsione dell’entrata, Tab. 1, A.C. 2790) |
V Bilancio
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20/11/2020[321] |
Il comma 11-bis dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), inserito dall’articolo 1, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, dispone che allo stato di previsione dell'entrata del disegno di legge del bilancio sia allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali che elenchi qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura deve essere accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari stessi. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.
Il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2015 dispone che per la redazione del rapporto sulle spese fiscali il Governo si avvalga di una apposita Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[322].
Si ricorda per completezza che l’articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2015, al comma 1, ha inserito all’articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009 il comma 5-bis. Quest’ultima disposizione prevede che la Nota di aggiornamento del DEF (NADEF) sia corredata da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli interventi resta ferma la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma.
La procedura di monitoraggio delle spese fiscali delineata dal decreto legislativo n. 160 del 2015 prevede quindi due diversi strumenti con caratteristiche distinte: il rapporto programmatico, allegato alla Nota di aggiornamento del DEF, da presentarsi entro il 27 settembre, che è di pertinenza del Governo avendo natura prettamente politica[323]; il rapporto annuale di ricognizione delle spese fiscali, affidato alla Commissione per le spese fiscali quale organo tecnico[324].
Il quadro normativo richiamato stabilisce che il rapporto annuale individui le spese fiscali e ne valuti gli effetti finanziari “prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione”, ma lascia alla discrezionalità della Commissione la scelta di tale standard di riferimento. La Commissione ha scelto come criterio il metodo del benchmark legale nel quale il sistema tributario di riferimento è identificato con quello vigente (current tax law) che consiste nel valutare, volta per volta, se una disposizione di natura agevolativa rappresenti una caratteristica strutturale del tributo, riferita cioè al suo assetto “normale”, oppure rappresenti una deviazione dalla norma. Solo in questo secondo caso la disposizione sarà ritenuta spesa fiscale[325].
Fonte istitutiva |
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Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 243/2012 art. 6, co. 3 e 5
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Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali (Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze) (Dati relativi all'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo (OMT) rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 in relazione alle ulteriori misure che il Governo si appresta ad approvare per il contrasto agli effetti del protrarsi della pandemia da Covid-19, Doc. LVII-bis, n. 3) |
V Bilancio
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24/11/2020 |
Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, prevede che qualora il Governo, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali previsti dal comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna detti obiettivi.
Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che ai fini della legge n. 243 del 2012, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, nell'ipotesi di scostamento, oltre alla relazione, il Governo deve presentare una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento medesimo, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro deve essere attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. L'ultimo periodo del comma 3 stabilisce che la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro venga adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede inoltre che il piano di rientro possa essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. Ai sensi del comma 6 le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b)[326].
Sulla relazione predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Doc. LVII-bis, n. 3) e sulla richiesta, sentita la Commissione europea, di autorizzazione all’aggiornamento del piano di rientro previsto verso l'Obiettivo di Medio Periodo (OMT) in essa contenuta, l’Assemblea della Camera si è espressa favorevolmente nella seduta del 26 novembre 2020 approvando, a maggioranza assoluta, la risoluzione Davide Crippa, Delrio, Boschi, Fornaro, Tabacci e Tasso n. 6-00154.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 244/2007, art. 1, co. 300
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Stato del trasporto pubblico locale (Predisposta dall'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale) (Dati relativi all’anno 2018, con approfondimento e analisi dei dati economico-finanziari e trasportistici dell'esercizio 2017, Doc. CCXXII, n. 2) |
IX Trasporti |
10/11/2020 |
L’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al comma 300, ha istituito presso il Ministero dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, prevedendo che ad esso partecipino rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma.
Il comma 300 demanda a un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, la definizione delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'ultimo periodo del medesimo comma dispone che l’Osservatorio presenti annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale.
La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono stati disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i rapporti con le regioni 25 novembre 2011, n. 325[327].
Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all'articolo 21, comma 3[328], ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, e attribuito all'Osservatorio rilevanti compiti istruttori ai fini del riparto del medesimo Fondo[329].
L'articolo 16-bis[330] del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha previsto, al comma 1, che il Fondo fosse alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina e che in esso confluissero anche le risorse stanziate ai sensi del comma 3 dell’articolo 21 del decreto-legge n. 98 del 2011.
L’articolo 16-bis ha inoltre disposto che l'aliquota di compartecipazione venisse determinata anno per anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia[331] e che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire fra le regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo fossero anch’essi definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2013, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni[332]. In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, recante “Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario”, che tra l’altro ha riaffermato il ruolo chiave dell’Osservatorio quale organismo tecnico di raccordo tra lo Stato centrale e gli enti territoriali ai fini del monitoraggio dei dati del settore. In base al predetto decreto la ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni è effettuata per il 90 per cento sulla base delle percentuali fissate nella Tabella 1 del decreto medesimo e per il residuo 10 per cento sempre in base alle medesime percentuali, ma subordinatamente alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficientamento[333] [334].
A partire dal 2018 il Fondo TPL è stato disciplinato dall’articolo 27 decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tale provvedimento ha modificato sia il criterio di finanziamento del Fondo, in attesa del riordino del sistema della fiscalità regionale, sia il criterio di riparto del risorse, anche al fine di incentivare l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con procedure a evidenza pubblica[335].
In particolare, l'articolo 27, al comma 1, ha introdotto all’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 534-quater che ha rideterminato la consistenza del Fondo fissata in 4.789,5 milioni di euro per l'anno 2017 ed in 4.932,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, disapplicando pertanto il precedente meccanismo di quantificazione del Fondo che era ancorato al gettito delle accise su benzina e gasolio. Ciò anche al fine di sterilizzare i conguagli di cui all’articolo unico, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013.
Quanto alle modalità di assegnazione delle risorse il comma 2 dell’articolo 27, come modificato dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dispone che, a decorrere dall'anno 2020, il riparto del Fondo sia effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri può provvedere (in via sostitutiva) con deliberazione motivata.
Il comma 2 del medesimo articolo 27, alle lettere da a) a e-bis), individua i criteri in base ai quali operare il riparto tra le regioni delle risorse del Fondo. In particolare, la lettera a) prevede che la suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo avvenga sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale. Negli anni successivi, la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo[336].
Il comma 4 dell’articolo 27 stabilisce che, in attesa dell’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di riparto del Fondo di cui al comma 2, una quota pari all’80 per cento delle risorse del Fondo è ripartita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia, da emanarsi entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, ed erogata con una cadenza mensile. La ripartizione dell’anticipazione è formulata sulla base delle quote attribuite a ciascuna regione l’anno precedente. Le anticipazioni, erogate alle regioni a statuto ordinario a cadenza mensile, possono essere oggetto di integrazione, saldo, compensazione[337].
Il comma 5 dell’articolo 27 dispone che, al fine di procedere sulla base di dati istruttori uniformi, le amministrazioni competenti si avvalgono dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attività di pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico[338].
L'articolo 48 del decreto-legge n. 50 del 2017, al comma 12-bis, ha disposto che nel rapporto annuale alle Camere sulla propria attività l'Osservatorio evidenzi i disservizi di maggiore rilevanza nel territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti[339].
Si segnala che il Doc. CCXXII, n. 2 riferisce anche in merito all’evoluzione dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS).
I Piani urbani di mobilità (PUM) sono stati introdotti dall’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come “progetti del sistema della mobilità” comprendenti un insieme organico di interventi da attuare nelle “aree urbane per il governo della mobilità”[340]. Il nuovo approccio alla pianificazione strategica della mobilità urbana assume come base di riferimento il documento “Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan” (Linee Guida ELTIS), approvato nel 2014 dalla Direzione generale per la mobilità e i trasporti della Commissione europea ed è in linea con quanto espresso dall’allegato “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture” al Documento di economia e finanza 2017.
Il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”, all’articolo 3, comma 7, lettera c), ha previsto che le linee guida per la redazione dei Piani urbani per la mobilità sostenibile fossero adottate, tenendo conto dei principi previsti nel medesimo decreto legislativo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata.
Le linee guida per la redazione dei PUMS su tutto il territorio nazionale sono state approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017, n. 397.
Con detto decreto viene disposta l’obbligatorietà della redazione dei PUMS in coerenza con quanto previsto dalle linee guida per le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti per poter accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa. L’articolo 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 agosto 2019, n. 396, recante “Modifiche delle linee guida per la redazione dei PUMS di cui al decreto ministeriale n. 397/2017” ha esteso l'obbligo di procedere alla definizione dei PUMS, intesa come adozione degli stessi, di cui all'articolo, 1 comma 2, del decreto ministeriale n. 397 del 2017, quale condizione essenziale per accedere ai finanziamenti statali destinati a nuovi interventi per il trasporto rapido di massa anche ai comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, non ricompresi nel territorio di città metropolitane[341].
L’articolo 4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017, n. 397, al comma 1, stabilisce che il PUMS è predisposto su un orizzonte temporale decennale ed è aggiornato con cadenza almeno quinquennale[342].
I soggetti destinatari delle linee guida, di cui all'articolo 3, comma 1 (le città metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti), predispongono un monitoraggio biennale volto ad individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi previsti e le relative misure correttive, al fine di sottoporre il piano a costante verifica, tenendo conto degli indicatori di cui all'allegato 2 al decreto medesimo[343].
Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017 dispone che i dati relativi al monitoraggio siano inviati all'Osservatorio nazionale per le politiche del trasporto pubblico locale che, biennalmente, nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, informa le Camere in merito allo stato di adozione dei PUMS ed agli effetti dagli stessi prodotti sull'intero territorio nazionale[344].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 269/1998, art. 17, co. 1
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Stato di attuazione della legge n. 269 del 1998, recante “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno ai minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CX, n. 3)[345] |
II Giustizia
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25/11/2020
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L’articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, prevede che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale[346], e che il Presidente del Consiglio dei ministri presenti ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.
Il comma 3 stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nello svolgimento delle funzioni di coordinamento:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione (ora dell’istruzione), della sanità (ora della salute), dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora dell’università e della ricerca), di grazia e giustizia (ora della giustizia) e degli affari esteri (ora degli affari esteri e della cooperazione internazionale), studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
Per completezza si ricorda che il comma 1-bis dell’articolo 17[347] ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. A consuntivo delle attività svolte l’Osservatorio redige una relazione tecnico-scientifica annuale, anche ai fini della predisposizione della relazione che il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente al Parlamento ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 269 del 1998[348].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 580/1993, art. 5-bis, co. 1
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Attività del sistema camerale (Dati relativi agli anni: 2016, Doc. CXX, n. 1, 2017, Doc. CXX, n. 2, 2018, Doc. CXX, n. 3) |
X Attività produttive |
17/11/2020 |
L’articolo 5-bis[349] della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, al comma 1, prevede che il Ministro dello sviluppo economico presenti al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno, anche sulla base dei dati forniti dall’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), una relazione generale sulle attività del sistema camerale, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati nell'esercizio precedente[350].
Il sistema camerale italiano è costituito dalle camere di commercio italiane, dalle unioni regionali delle camere di commercio, dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché dai loro organismi strumentali. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano[351].
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. Ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano.
La vigilanza sul sistema camerale spetta, rispettivamente, al Ministero dello sviluppo economico per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato, che si avvale di un comitato indipendente di esperti e, nelle materie di propria competenza, alle regioni.
Organi delle camere di commercio sono il consiglio, la giunta, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.
La disciplina del sistema camerale recata dalla legge n. 580 del 1993, già modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è stata profondamente innovata ad opera del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che ha dato attuazione ai princìpi e criteri direttivi fissati dall’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Il decreto legislativo n. 219 del 2016 ha introdotto una serie di importanti novità, con particolare riguardo alle funzioni delle camere di commercio, all'organizzazione dell'intero sistema camerale e alla sua governance complessiva.
In particolare, sono state ridefinite le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio presenti sul territorio, con l’accorpamento di quelle con meno di 75 mila imprese iscritte nei propri registri e la conseguente riduzione del loro numero complessivo, nonché di quello delle unioni camerali e delle aziende speciali[352] [353].
Il decreto legislativo n. 219 del 2016 ha inoltre previsto la gratuità delle cariche e la riforma delle funzioni, dei compiti e del finanziamento delle camere di commercio, con l’obiettivo di conseguire una maggiore efficienza, a fronte di minori oneri per i cittadini e per le imprese.
Il decreto legislativo n. 219 del 2016 è poi intervenuto in merito ai compiti delle Camere di commercio, con l'obiettivo di focalizzarne l'attività sui servizi alle imprese.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 580 del 1993, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 2), del decreto legislativo n. 219 del 2016, le Camere di commercio svolgono le seguenti attività: tenuta e gestione del Registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo e degli altri registri e albi attribuiti alle Camere di commercio dalla legge; formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa; tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione; sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali anche in collaborazione con l’Agenzia ICE, la SACE, la SIMEST e la Cassa depositi e prestiti, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero; valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero; valorizzazione del capitale umano e promozione di politiche attive del lavoro, anche agendo da anello di congiunzione tra mondo della formazione e mondo delle imprese e sostenendo altresì la transizione dalla scuola e dall’università al lavoro; tenuta e gestione del registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro; promozione dei processi di innovazione nelle piccole e medie imprese; sviluppo e realizzazione delle iniziative di semplificazione amministrativa; servizi volti alla tutela dell’ambiente e a favorire l’economia circolare nel Paese; supporto alle funzioni legate all’esercizio dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie; attività oggetto di convenzione con soggetti pubblici e privati; attività in regime di libero mercato[354].
Inoltre, il comma 4[355] dell’articolo 2 della legge n. 580 del 1993 prevede che per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”[356], a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
Quanto all’obiettivo della diminuzione dei costi del sistema camerale e conseguentemente del contributo obbligatorio delle imprese[357], il decreto legislativo n. 219 del 2016 ha confermato la riduzione del diritto annuale[358], rispetto agli importi vigenti nel 2014, nella misura del 35 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017.
Da ultimo di ricorda che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 61 (rubricato “Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio”), comma 1, ha stabilito che tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo n. 219 del 2016, pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 104, si concludono con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro il 30 novembre 2020[359]. Scaduto tale termine, gli organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo al termine indicato e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento[360].
L’articolo 61, al comma 4, ha inoltre sostituito il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993, così stabilendo che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono quelle individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018.
Ulteriori disposizioni introdotte dall’articolo 61 riguardano le eventuali procedure di rinnovo dei consigli delle camere di commercio accorpate, i criteri per la determinazione delle sedi delle stesse, le procedure per la partecipazione societaria e la costituzione, da parte delle camere di commercio, di aziende speciali, i criteri di composizione e le competenze delle Giunte delle camere di commercio accorpate[361].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.lgs. 50/2016, art. 162, co. 5
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Attività di controllo sui contratti secretati (Dati aggiornati al 31 dicembre 2019, Doc. LXX, n. 3) |
I Affari costituzionali V Bilancio VIII Ambiente |
17/11/2020 |
L’articolo 162 (rubricato “Contratti secretati”) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, al comma 1, prevede che le disposizioni del medesimo codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate: a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza; b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative[362] [363].
Il comma 5 dell’articolo 162 dispone che la Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, eserciti un controllo anche preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione e che di tale attività sia dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento[364] [365]. Il controllo preventivo non era previsto dal codice dei contratti pubblici previgente, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163[366]. L’articolo 17 di tale decreto stabiliva, infatti, che i contratti secretati o richiedenti particolari misure di sicurezza posti in essere da amministrazioni statali fossero sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, tenuta a pronunciarsi altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione[367].
L'Ufficio di controllo di cui al comma 5 dell'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è stato costituito con deliberazione delle Sezioni riunite dell'8 giugno 2016.
La legge 25 giugno 2020, n. 70, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”, ha inserito all’articolo 5 del citato decreto-legge il comma 1-bis. Tale disposizione prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 70 (ossia dal 30 giugno 2020), in relazione all'accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'Ufficio di controllo di cui al comma 5 dell'articolo 162, assuma la denominazione di “Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati”. Il medesimo comma 1-bis dispone altresì che la predetta Sezione centrale svolga, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5[368].
Il comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto-legge n. 28 del 2020, come convertito, dispone altresì che la relazione prevista dall’articolo 162, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sia trasmessa al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 196/2009, art. 17, co. 9
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Tipologia delle coperture finanziarie adottate e tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre considerato (Dati relativi alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2020, Doc. XLVIII, n. 8; Dati relativi alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2020, Doc. XLVIII, n. 9)[369] |
V Bilancio
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25/11/2020 |
L'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), al comma 9, dispone che ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmetta alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella relazione la Corte dei conti deve riferire sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel medesimo periodo e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.
Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 17, in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, dispone che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri.
Il medesimo comma 1[370] stabilisce che la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18 della legge n. 196 del 2009, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale[371].
Il comma 1-bis dell’articolo 17 dispone che le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Le relazioni presentate (Doc. XLVIII, n. 8 e n. 9) contengono considerazioni in merito alle caratteristiche delle relazioni tecniche concernenti la quantificazione degli oneri recati dalle disposizioni onerose e le relative modalità di copertura. A tale proposito si ricorda che l’articolo 17 della legge n. 196, al comma 3, stabilisce che i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Il citato comma 3 prevede che alla relazione tecnica sia allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni[372].
Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, il comma 4 dell’articolo 17 stabilisce che la relazione tecnica evidenzi anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.
[1] Le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-bis del Regolamento del Senato. Le Commissioni, devono esprimersi nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni.
[2] Riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, si ricorda per inciso, che il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: “(…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli”.
[3] La richiesta è corredata dall’intesa del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, cosi come previsto dalla legge.
[4] Si anticipa che il 9 dicembre 2020 al Senato della Repubblica e il 10 dicembre 2020 alla Camera dei deputati, rispettivamente l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) hanno espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
[5] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 36 e il relativo richiamo nel testo.
[6] Si ricorda che Musolino dal 6 agosto 2020 è commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale (si veda infra la relativa scheda).
[7] La richiesta è corredata dall’intesa del presidente della regione Lazio, cosi come previsto dalla legge.
[8] Si anticipa che il 9 dicembre 2020 al Senato della Repubblica e il 10 dicembre 2020 alla Camera dei deputati, rispettivamente l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) hanno espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
[9] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 36 e il relativo richiamo nel testo.
[12] Come specificato nel decreto di nomina del commissario straordinario Calvi (vedasi infra nella relativa scheda) del 18 aprile 2019, Alessandra Gentile e Michele Pisante si sono dimessi entrambi il 28 marzo 2019, mentre il giorno successivo, 29 marzo 2019, si sono dimessi Marco Remaschi e Domenico Perrone. Il presidente Parlato ha invece formalizzato le sue dimissioni il 1° aprile 2019.
[13] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 36 e il relativo richiamo nel testo.
[14] Si anticipa che il 9 dicembre 2020 sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica è stata annunciata la richiesta di parere parlamentare sulla nomina di Mario Sommariva quale presidente della suddetta Autorità di sistema portuale. La richiesta è corredata dalle intese dei presidenti della regione Liguria e della regione Toscana, cosi come previsto dalla legge.
[15] Il 24 maggio 2020 era scaduto il mandato del precedente vicepresidente dell’Ente, Piero Fabrizi, nominato il 29 novembre 2017 con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Come stabilito dal decreto di nomina, il mandato di Fabrizi è scaduto il 24 maggio 2020, ossia nella stessa data in cui ha avuto termine il mandato del consiglio direttivo nazionale. Il Ministro della difesa aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fabrizi con lettera del 4 ottobre 2017, annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 6 e il 10 ottobre 2017. Al riguardo la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera avevano espresso entrambe parere favorevole nelle rispettive sedute dell’11 e del 18 ottobre 2017. Si ricorda che, in precedenza, il Ministro della difesa, con lettera del 20 aprile 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 3 maggio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina dell’allora commissario straordinario Romano Sauro a vicepresidente della LNI. Tuttavia tale proposta di nomina non aveva avuto seguito, malgrado il parere favorevole espresso dalla IV Commissione della Camera nella seduta del 17 maggio 2017; la 4ª Commissione del Senato, al riguardo, non aveva espresso alcun parere.
[17] Si anticipa che il 9 dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.
[20] L’Autorità in precedenza era guidata dallo stesso Musolino, in qualità di presidente. Il provvedimento è motivato dalla mancata approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019. Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 36 e il relativo richiamo nel testo. Si segnala che come ricordato supra e infra nella relativa scheda è stata avviata la procedura concernente la nomina dello stesso Musolino quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale.
[21] Ciò a seguito della sua nomina a presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, intervenuta il 19 ottobre 2020 (si veda infra nella relativa scheda).
[22] Si anticipa che il 9 dicembre 2020 sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica è stata annunciata la richiesta di parere parlamentare sul rinnovo dell’incarico dello stesso Prete quale presidente della suddetta Autorità di sistema portuale. La richiesta è corredata dall’intesa del presidente della regione Puglia, cosi come previsto dalla legge.
[23] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ionio rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 36 e il relativo richiamo nel testo.
[24] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 36 e il relativo richiamo nel testo.
[26] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 36 e il relativo richiamo nel testo.
[27] Si anticipa che il 2 dicembre 2020 è stata annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica la richiesta di parere parlamentare sul rinnovo dell’incarico dello stesso Signorini quale presidente della suddetta Autorità di sistema portuale. La richiesta è corredata dall’intesa del presidente della regione Liguria, cosi come previsto dalla legge.
[28] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 36 e il relativo richiamo nel testo.
[29] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 36 e il relativo richiamo nel testo.
[30] Si veda al riguardo infra la nota 36 e il relativo richiamo nel testo.
[31] Il sito della Fondazione riporta che Olga Cuccurullo si è dimessa il 22 gennaio 2018.
[32] Si segnala che sul sito dell’ACI risulta che, il 19 novembre 2020 in seconda convocazione, l’assemblea dell’Ente ha eletto Angelo Sticchi Damiani quale presidente per il quadriennio 2021 - 2024. Il 23 settembre 2020 la commissione elettorale dell’Ente aveva pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla suddetta elezione, che risultava composto soltanto dal nominativo dello stesso Sticchi Damiani.
[33] Per completezza informativa si segnala che il 29 maggio 2021 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto Gabriele Beni, Speranzina De Matteo, Francesco Laratta e Leonardo Di Gioia.
[34] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 36 e il relativo richiamo nel testo.
[35] Le suddette nomine sono state trattate nella prima sezione del n. 27 - Ottobre 2020 – della presente pubblicazione.
[36] Detto avviso recita: “Data di pubblicazione: 27-08-2020 Data di scadenza: 27-09-2020 Ufficio di riferimento: Ufficio di Gabinetto
Nei prossimi mesi occorrerà procedere al rinnovo degli organi di vertice delle seguenti Autorità di sistema portuale: - Mar Tirreno meridionale e Ionio; - Mare Adriatico orientale; - Mare Ionio; - Mar Tirreno centro-settentrionale; Mare Adriatico centro-settentrionale; - Mare Adriatico centrale; - Mar Ligure occidentale; - Mar Tirreno centrale; Mar Ligure orientale; - Mar Adriatico settentrionale; - Mar Tirreno settentrionale; - Mare di Sicilia orientale; - Mare Adriatico meridionale.
L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, stabilisce che il Presidente di ciascuna delle Autorità di sistema portuale sia nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d 'intesa con il Presidente della regione o i Presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari.
La norma in parola, al comma 1, prevede che "Il Presidente è scelto fra cittadini dei paesi membri dell'Unione europea, aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale".
In relazione a ciò il Ministro intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di coloro che fossero interessati a ricoprire in via esclusiva e a tempo pieno il ruolo di Presidente delle predette Autorità di sistema portuale.
Gli interessati possono presentare la manifestazione d'interesse tramite l'invio del proprio curriculum vitae, specificando le esperienze e qualificazioni professionali conseguite nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Il curriculum vitae deve essere redatto, in ogni suo campo, in lingua italiana secondo il modello di cv europeo e deve essere inviato, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, entro il 27 settembre 2020, al seguente indirizzo ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it, specificando nell'oggetto l'Autorità o le Autorità di sistema portuale per le quali si intende presentare la candidatura.
Il presente avviso non ha natura concorsuale ed è pubblicato al solo fine di raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse. Al riguardo, si precisa che non è prevista alcuna procedura selettiva, non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico l'elenco di coloro che avranno presentato il proprio curriculum vitae. I curricula verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.”.
[37] Si segnala che l'articolo 33, comma 1, lett. a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha soppresso il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 100, norma che disponeva, sempre fino al termine del suddetto stato di emergenza, la sospensione delle procedure di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, relative alle nomine nei suddetti Enti di ricerca.
[38] La disposizione è entrata in vigore il 4 dicembre 2020, giorno successivo alla pubblicazione della suddetta legge di conversione n. 159 del 2020, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, della medesima legge.
[39] In particolare l’articolo 103, comma 1, recita: “1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.”. Si segnala inoltre la prima parte del comma 2 del medesimo articolo, come modificato dalla legge di conversione, che recita: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati […], in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. […].”. Si ricorda che l’articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, ha prorogato fino al 15 maggio 2020 la sospensione prevista dal comma 1 dell’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020.
[40] L’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, nel testo risultante dalla legge di conversione, dispone: “In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.
[42] Si ricorda che le richieste di parere parlamentare relative alle proposte di nomina di Beltram e Meneghetti erano state trasmesse dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 6 giugno 2016, annunciate alla Camera e al Senato l'8 giugno 2016. Le richieste erano state assegnate alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che aveva espresso parere favorevole relativamente a ciascuna di esse nella seduta del 22 giugno 2016, nonché alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 27 giugno 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole per le suddette proposte nella seduta del 28 giugno 2016.
[43] L’8 aprile 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle suddette proposte di nomina. Le relative richieste di parere parlamentare erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento - ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. n. 76 del 2010 - con lettera del 9 marzo 2020, annunciata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica il 1° aprile 2020. L’avvio della procedura per la nomina era stata deliberata nella riunione del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca.
[44] Paolo Miccoli era altresì presidente uscente dell’ANVUR, essendo stato eletto nell’ambito del consiglio direttivo il 15 novembre 2017, con decorrenza 8 gennaio 2018. Miccoli era subentrato al precedente presidente Andrea Graziosi, il cui mandato di componente del consiglio era scaduto il 7 gennaio 2018. Si ricorda che l'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia, convochi e presieda le sedute del consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.
[45] Le nomine da ultimo ricordate erano intervenute con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2015, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dopo che la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nelle rispettive sedute del 16 e del 24 settembre 2015, avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina. Le richieste di parere parlamentare erano state inoltrate dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015.
[46] Antonio Felice Uricchio è stato infatti nominato componente del consiglio direttivo con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019. La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato consiliare di Andrea Graziosi. Uricchio è stato quindi eletto presidente il 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020.
[47] La nomina di Uricchio quale presidente è stata peraltro oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo da parte dei consiglieri di amministrazione Beltram e Meneghetti. In sede cautelare il T.A.R. del Lazio (Sezione Terza), con ordinanza n. 03901/2020, ha sospeso l’efficacia della suddetta nomina. A sua volta il Consiglio di Stato, con decreto del 14 aprile 2020, ha disposto la sospensione dell’efficacia della suddetta ordinanza sospensiva, fissando la discussione alla Camera di consiglio del 14 maggio 2020. L’impugnazione della elezione a presidente di Uricchio si fonda, in particolare, sulla circostanza che alla relativa elezione avrebbero preso parte consiglieri, che, ormai in regime di prorogatio, non avrebbero potuto, ad avviso dei ricorrenti, a essa validamente concorrere. Il 19 ottobre 2020 nel sito dell’ANVUR è stato pubblicato un comunicato nel quale si riferisce che a seguito della sentenza del 7 ottobre 2020 emanata dal suddetto organo giudicante, con la quale è stata confermata la legittimità dell’elezione del presidente Uricchio, quest’ultimo ha provveduto a nominare Alessandra Celletti vicepresidente dell’Ente, conferendo altresì deleghe ai consiglieri.
[48] Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 76 del 2010, in sede di prima applicazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei predetti mandati risultava sfalsata. Infatti, la suddetta norma prevede che: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta scadenza dei mandati di Luisa Ribolzi nel 2014, nonché di Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris e Massimo Castagnaro nel 2015, il consiglio direttivo dell'ANVUR risultava composto dai soli Stefano Fantoni, presidente, Andrea Graziosi, vicepresidente, e Sergio Benedetto. Per tale motivo si era reso dunque necessario procedere alla nomina dei quattro componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia, scaduti poi, come evidenziato supra nel testo, il 14 ottobre 2019.
[49] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[50] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in vigore dal 10 gennaio 2020, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[51] L'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 76 del 2010, con cui è stato emanato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia, prevede tra l'altro che: "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".
[52] Si veda supra la nota 50.
[54] Il 21 aprile 2020 Alessandra Celletti è stata nominata componente del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR.
[55] L’articolo 1, comma 2, del decreto di nomina fissa la decorrenza del mandato dei componenti del consiglio di amministrazione dalla data di insediamento del consiglio medesimo.
[56] Il decreto di nomina specificava che Alessandra Celletti era stata designata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luisa Riccardi dal Ministero della difesa e Maurizio Cheli dal Ministero dello sviluppo economico.
[57] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[58] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in vigore dal 10 gennaio 2020, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[64] Si segnala che sul sito dell’ACI risulta che il 19 novembre 2020 in seconda convocazione l’assemblea dell’Ente ha eletto Angelo Sticchi Damiani quale presidente per il quadriennio 2021 - 2024. Il 23 settembre 2020 la commissione elettorale dell’Ente aveva pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla suddetta elezione, che risultava composto soltanto dal nominativo dello stesso Sticchi Damiani.
[66] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 36 e il relativo richiamo nel testo.
[67] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[69] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[70] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 36 e il relativo richiamo nel testo.
[73] Commissario straordinario dell’Autorità portuale di Ravenna era Giuseppe Meli, il cui mandato era stato da ultimo prorogato per un periodo massimo di sei mesi con decreto ministeriale del 2 settembre 2016. Nominato con analogo decreto del 2 marzo 2016, Meli era succeduto al presidente Galliano Di Marco, a sua volta nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 27 febbraio 2012.
[74] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[76] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[77] La richiesta è corredata dall’intesa del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, cosi come previsto dalla legge.
[78] Si anticipa che il 9 dicembre 2020 al Senato della Repubblica e il 10 dicembre 2020 alla Camera dei deputati, rispettivamente l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) hanno espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
[79] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 36 e il relativo richiamo nel testo.
[81] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[83] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[84] La nomina non risulta ancora comunicata alle Camere.
[85] Si segnala che come ricordato supra e infra nella relativa scheda è stata avviata la procedura concernente la nomina dello stesso Musolino quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale.
[86] Si veda al riguardo supra la nota 36 e il relativo richiamo nel testo.
[88] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[90] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[91] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ionio rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 36 e il relativo richiamo nel testo.
[93] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[95] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[96] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 36 e il relativo richiamo nel testo.
[97] Si anticipa che il 2 dicembre 2020 è stata annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica la richiesta di parere parlamentare sul rinnovo dell’incarico dello stesso Signorini quale presidente della suddetta Autorità di sistema portuale. La richiesta è corredata dall’intesa del presidente della regione Liguria, cosi come previsto dalla legge.
[98] Commissario straordinario dell’Autorità portuale di Genova era Giovanni Pettorino, il cui mandato era stato da ultimo prorogato con decreto ministeriale del 23 maggio 2016. Presidente dell’Autorità portuale di Savona era invece Gian Luigi Miazza, che era stato nominato con analogo decreto del 31 ottobre 2012 per quattro anni, a decorrere dal 6 novembre 2012.
[99] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[101] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[103] Tale nomina non risulta ancora comunicata alle Camere.
[104] Si veda al riguardo supra la nota 36 e il relativo richiamo nel testo.
[105] Commissario straordinario dell’Autorità portuale carrarese era Francesco Messineo, che era stato nominato per un periodo massimo di sei mesi con decreto ministeriale del 3 agosto 2016. Per quanto concerne invece l’Autorità portuale ligure, il predetto Ministro, con proprio decreto 10 novembre 2016, aveva nominato la stessa Carla Roncallo commissario straordinario per un periodo non superiore a tre mesi. La nomina commissariale di Roncallo si era resa necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate l’8 novembre 2016 dal presidente uscente dell’Autorità portuale spezzina, Giovanni Lorenzo Forcieri, che era stato nominato per la durata di un quadriennio con decreto ministeriale del 7 novembre 2013. Per Forcieri si trattava del secondo mandato alla presidenza dell'Ente, essendo stato già nominato a tale incarico per un primo quadriennio con decreto ministeriale del 27 maggio 2009.
[106] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[108] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[109] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 36 e il relativo richiamo nel testo.
[110] Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Napoli era Antonio Basile, il cui mandato era stato da ultimo prorogato con decreto ministeriale del 2 maggio 2016. Presidente uscente dell’Autorità portuale di Salerno era invece Andrea Annunziata, che era stato nominato con decreto ministeriale del 12 novembre 2012 per quattro anni a decorrere dal 19 novembre 2012.
[111] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[113] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[114] Si ricorda che Musolino dal 6 agosto 2020 è commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale (si veda supra la relativa scheda).
[115] La richiesta è corredata dall’intesa del presidente della regione Lazio, cosi come previsto dalla legge.
[116] Si anticipa che il 9 dicembre 2020 al Senato della Repubblica e il 10 dicembre 2020 alla Camera dei deputati, rispettivamente l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) hanno espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
[117] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 36 e il relativo richiamo nel testo.
[119] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[121] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[122] Si veda al riguardo supra la nota 34 e il relativo richiamo nel testo.
[123] Si ricorda che con decreto ministeriale del 25 ottobre 2019 Paolo Mario Mega è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto
[125] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[127] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[128] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 36 e il relativo richiamo nel testo.
[129] L’ultimo commissario straordinario dell’Autorità portuale livornese è stato Giuliano Gallanti, che era stato da ultimo prorogato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 maggio 2016 e che, già prorogato con decreto ministeriale del 13 novembre 2015, era stato nominato commissario straordinario con analogo provvedimento del 14 maggio 2015. In precedenza Gallanti era stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Livorno per quattro anni con decreto ministeriale dell’11 aprile 2011. Commissario straordinario in carica dell’Autorità portuale di Piombino era invece Luciano Guerrieri, che, prorogato con decreti ministeriali in data 6 maggio 2016, 6 novembre 2015, 5 maggio 2015, 30 ottobre 2014, 29 luglio 2014 e 27 gennaio 2014, era stato nominato il 23 luglio 2013 dopo la scadenza del suo secondo e ultimo mandato quadriennale alla presidenza dell'Autorità portuale toscana.
[130] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[132] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[134] Come risulta dal sito dell’Autorità, Albano dal 12 ottobre 2020 aveva lasciato l’incarico “[…] per rientrare nel ruolo organico della magistratura.”.
[135] La norma stabilisce altresì che il titolare dell’Autorità garante possa essere rinnovato una sola volta, ma la rinnovabilità deve ritenersi esclusa, alla luce del divieto disposto in via generale dall'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “Salva Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
[136] La nuova denominazione dell’organo è derivata dalla novella di cui all’articolo 1, comma 22, lett. b), del decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, che ha modificato l’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. La novella ha inoltre confermato la composizione dell’organismo collegiale già prevista dall'articolo 23, comma 1, lett. g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto "Salva Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ne aveva ridotto la consistenza dai cinque componenti, compreso il presidente, inizialmente previsti a tre componenti, compreso sempre il presidente. Il relativo mandato durava quattro anni e, per effetto del divieto generale di conferma previsto dall'articolo 23, comma 3, dello stesso decreto-decreto legge n. 201 del 2011, i componenti non potevano più essere riconfermati, contrariamente a quanto previsto dalla legge istitutiva. Per effetto di tale modificazione, scaduti nei mesi di febbraio ed agosto 2012 i mandati dei commissari Eligio Boni e Giancarlo Morcaldo, non erano stati nominati nuovi commissari in loro sostituzione, consentendo con ciò alla COVIP di raggiungere la consistenza numerica prevista nel ricordato decreto-legge n. 201 del 2011.
[138] Si ricorda che, in precedenza, nei mesi di dicembre 2012 e febbraio 2013, erano venuti a scadere i mandati del precedente presidente, Antonio Finocchiaro, e del commissario Giuseppe Stanghini. Per effetto di tali scadenze la COVIP risultava presieduta e composta dal predetto Rino Tarelli, che era stato nominato commissario con D.P.R. del 22 ottobre 2010. A tal proposito, si osserva che la scadenza del mandato presidenziale conferito a Tarelli con il citato D.P.R. dell'11 febbraio 2014 era fissata il 21 ottobre 2014, presumibilmente in osservanza del limite quadriennale allora previsto per la durata del mandato dei componenti della Commissione. Si ricorda inoltre che nel corso del 2013 il Governo aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fiorella Kostoris a presidente della Commissione, che tuttavia non aveva avuto alcun seguito. In un primo momento il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare con lettera del 24 dicembre 2012, annunciata al Senato il 16 gennaio 2013 e alla Camera il 22 gennaio 2013. Tale proposta, presentata alle Camere successivamente al loro scioglimento disposto con il D.P.R. 22 dicembre 2012, n. 225, era stata assegnata all’11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, che non l'aveva esaminata entro il termine previsto per l'espressione del parere. La proposta era stata altresì assegnata all’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che l'aveva esaminata nella seduta del 22 gennaio 2013 senza esprimere alcun parere e lasciando parimenti scadere infruttuosamente il termine regolamentare previsto. Successivamente il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva rinnovato la predetta richiesta di parere parlamentare con lettera del 29 marzo 2013, annunciata alla Camera l'8 maggio 2013 e al Senato il 14 maggio 2013. Anche in questo caso le competenti Commissioni parlamentari non avevano espresso alcun parere.
[141] L’articolo 1, comma 15-ter del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 244 del 2016 specifica che l’estensione della durata si applica ai componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto.
[142] La disposizione è stata interpretata nel senso che la richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari sia obbligatoria non solo per il presidente ma anche per i restanti componenti dell’organo collegiale.
[144] Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, aveva nominato Tommaso Edoardo Frosini e Gloria Saccani Jotti componenti del consiglio di amministrazione del CNR per un quadriennio. In particolare Frosini è stato nominato su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome, mentre Saccani Jotti era stata scelta all'interno della terna proposta al suddetto Ministro dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
[145] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 16 febbraio 2016, annunciata alla Camera il 26 febbraio 2016, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nominato, con proprio decreto 15 febbraio 2016, Massimo Inguscio presidente dell’Ente per la durata di un quadriennio a decorrere dal 20 febbraio 2016. Inguscio, già presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM, ha sostituito Luigi Nicolais che era stato nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 febbraio 2012.
[146] Il 22 gennaio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 10 gennaio 2019 con la quale il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto ministeriale n. 13 del 9 gennaio 2019 concernente la nomina di Mario Giovanni Melazzini a componente del consiglio di amministrazione, in sostituzione di Gloria Saccani Jotti, dimissionaria dal 19 aprile 2018, a seguito dell’assunzione del mandato parlamentare. Il mandato di Melazzini è scaduto il 20 febbraio 2020, contestualmente a quello degli altri componenti del consiglio.
[147] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[148] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 17 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 1° dicembre 2015, aveva comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 13 novembre 2015, Lagalla e Mocella componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata di quattro anni. Lagalla era stato nominato su designazione della Conferenza dei Rettori delle università CRUI, mentre Mocella, come ricordato nel testo, era stato nominato su designazione del personale dell’Ente stesso. A seguito dell’elezione di Roberto Lagalla all’Assemblea regionale siciliana, nel marzo 2018 il Ministro dell’istruzione dell'università e della ricerca ha provveduto a nominare, su designazione della Conferenza dei Rettori delle università italiane CRUI, Alberto Tesi quale consigliere di amministrazione, “per il restante periodo del quadriennio di nomina in corso”. I mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione dell’Ente Maria Cristina Messa, Gloria Saccani Jotti, Vito Valassi e Gennaro Ferrara erano scaduti nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015.
[149] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[150] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[151] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[152] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[153] Emanato con provvedimento del presidente del CNR n. 93/2018.
[154] Si segnala che mentre l’articolo 7 dello statuto del 2018 del CNR fissa in cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009, al comma 1, stabilisce che: “Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è composto da sette componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione della comunità scientifica di riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10 può essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.”.
[155] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[156] La XIII Commissione (Agricoltura) della Camera ha avviato la discussione il 24 novembre 2020. Si anticipa che il 3 dicembre 2020, dopo aver audito Gaudio, la Commissione ha espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina. Parimenti la 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, dopo aver avviato la discussione e audito Gaudio il 1° dicembre 2020, ha espresso anch’essa parere favorevole il 2 dicembre 2020. Il 10 dicembre 2020 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha deliberato la suddetta proposta di nomina, specificando che l’incarico decorrerà dall’insediamento degli organi di gestione ordinari dell’Ente.
[158] Tale decreto non risulta comunicato alle Camere.
[159] Per effetto di quanto specificato dei singoli decreti di nomina, la scadenza per tutti i consiglieri sarebbe dovuta intervenire il 29 maggio 2021. Tali decreti non risultano comunicati alle Camere.
[160] Tale decreto non risulta comunicato alle Camere.
[162] La lettera di richiesta precisa che “Il suddetto rinnovo, venuto a scadenza il 17 aprile u.s., è tuttavia da considerarsi prorogato ex lege in forza del sopravvenuto decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 100, comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale ‘I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.’ Considerato, poi, che per effetto dei successivi provvedimenti normativi, il perdurare dello stato di emergenza risulta da ultimo fissato alla data del 31 gennaio 2021, si ritiene opportuno avviare fin da subito l'iter per la nomina, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Presidente del CREA, al fine di ricostituire gli ordinari organi di amministrazione. A tal fine si rappresenta che nel mese di luglio è stato pubblicato un avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la nomina del Presidente in questione, e che all'esito delle candidature scrutinate, il dott. Carlo Gaudio è risultato in possesso di una elevata qualificazione scientifica e professionale.”.
[163] Tale decreto non risulta comunicato alle Camere.
[164] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[165] L’articolo 3 della legge n. 400 del 1988 prevede che: “1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.”.
[166] Il comma 2 del medesimo articolo prevede che “La carica di presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.”.
[167] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[169] Il 23 febbraio 2016 era scaduto il mandato del precedente presidente del Consorzio, Adriano De Maio, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 febbraio 2012.
[170] Il 10 agosto 2015 era scaduto il mandato di Paola Secchiero, che era stata nominata componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
[171] Il decreto di nomina è stato trasmesso dal Ministero al Consorzio con lettera del 22 maggio 2020.
[172] Il sito dell’Ente specifica che Sabrina Strolego ricopre altresì il ruolo di vicepresidente, in precedenza rivestito da Laura Chies.
[173] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[174] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[175] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[176] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[178] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[179] L’articolo 15 dello statuto dispone: “1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente.
2. Il terzo consigliere è designato dalla comunità scientifica ed economica di riferimento dell'Ente, che si esprime nell'assemblea composta dai rappresentanti legali o dai delegati dei seguenti enti e dai rappresentanti di ricercatori e tecnologi come segue:
a) un delegato della Regione Friuli Venezia Giulia;
b) un delegato espresso congiuntamente da Università di Trieste, Università di Udine e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati;
c) un delegato espresso congiuntamente dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Friuli Venezia Giulia e da Confindustria del Friuli Venezia Giulia;
d) tre rappresentanti dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Ente, di cui due eletti nel Consiglio tecnico-scientifico.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vicepresidente. Qualora il Consiglio non sia operante nel suo plenum, assume la carica di Vicepresidente pro tempore il secondo componente designato dal Ministro ai sensi del comma uno.
4. L'assemblea è convocata dal Presidente di Area Science Park almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consigliere in carica, con l'invito, agli enti per cui è previsto dal comma secondo, a esprimere un delegato comune. Entro il medesimo termine, il Presidente indice le elezioni per l'individuazione del terzo rappresentante dei ricercatori e tecnologi in servizio presso l'Ente; l'elettorato attivo e passivo e il procedimento elettorale sono disciplinati dall'articolo 20, comma secondo.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.
[180] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[181] Tale mandato presidenziale, inizialmente di durata quadriennale, era stato prolungato di un anno per effetto del riordino dell'Ente operato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188.
[182] In precedenza Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’ENAC con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2003.
[183] Il decreto è stato firmato per il Presidente del Consiglio dei ministri dal Sottosegretario di Stato Claudio De Vincenti.
[184] Sulla proposta di nomina di Carrà, trasmessa con lettera del 2 agosto 2019 del Ministro pro tempore per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta - ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - e annunciata il 18 settembre 2019 alla Camera e il 24 settembre 2019 al Senato, la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute svoltesi il 2 ottobre 2019. L’avvio della procedura di nomina era stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 luglio 2019, a seguito della proposta avanzata il 5 luglio 2019 dal Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il 31 agosto 2019 era scaduto il mandato dello stesso Carrà quale presidente dell'Ente. Carrà era stato confermato con decreto del Presidente della Repubblica il 31 agosto 2015 per la durata di un quadriennio. Il 3 febbraio 2015 era scaduto il precedente mandato presidenziale dello stesso Carrà, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2011. Nelle more di tale riconferma, il medesimo Ministro, con proprio decreto del 19 marzo 2015, aveva nominato Carrà commissario straordinario dell’ENR sino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, nelle rispettive sedute del 7 e del 15 luglio 2015.
[185] Si segnala che nelle premesse del decreto di nomina del consiglio di amministrazione illustrato supra nel testo, si fa riferimento a una nota del 2 agosto 2019 “con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha designato il Dr. Marco Protopapa, quale rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell’Ente in parola;”. Peraltro, nel sito dell’Ente nazionale risi Marco Protopapa è stato riportato tra i componenti del consiglio di amministrazione.
[186] Si segnala che il decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 10 agosto 2018 ha revocato, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 908/2014, il riconoscimento dell’Ente nazionale risi quale organismo pagatore nazionale per il settore risicolo. Le relative funzioni sono state affidate, ai sensi dell’articolo 2 del medesimo decreto, all’AGEA, a decorrere dall’esercizio 2019.
[187] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.
[192] Con nota del 22 febbraio 2017 prot. n. 1515/17.
[193] Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera del 3 marzo 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 14 marzo 2017, aveva richiesto, ai sensi del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 426 del 1997, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giancarlo Giannini. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che ne avevano iniziato l’esame nelle rispettive sedute del 28 marzo 2017 e l’avevano concluso nelle sedute del 29 marzo 2017, entrambe esprimendo parere favorevole.
[194] Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera del 28 agosto 2018, annunciata alla Camera e al Senato l’11 settembre 2018, aveva richiesto, ai sensi del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 426 del 1997, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Roberto Andò. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che ne aveva iniziato l’esame nella seduta del 19 settembre 2018, esprimendo parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2018. La richiesta era stata altresì assegnata alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che ne aveva iniziato l’esame nella seduta del 19 settembre 2018, esprimendo parere favorevole nella seduta del 25 settembre 2018.
[196] L’annuncio è quindi intervenuto successivamente all’espressione dei pareri, in concomitanza con la prima seduta della XVIII Legislatura.
[197] Curatoli era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2016 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il suo incarico era stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 con analogo decreto dell’8 giugno 2017.
[198] Tali nomine non risultano comunicate alla Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[199] Il commissariamento dell'ISMEA era stato previsto dall'articolo 1, commi 659 - 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in conseguenza dell'incorporazione di diritto nel predetto Istituto della società Istituto sviluppo agroalimentare - ISA S.p.a. e della Società gestione fondi per l'agroalimentare - SGFA S.r.l..
[200] L’articolo 4 recita: “1. Sono organi dell'Istituto: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio sindacale. 2. Il Presidente dell'Istituto è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. 3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, esercita le funzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, designato tra i componenti del Consiglio di amministrazione. 4. Il Consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da quattro membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'Istituto, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta al mese ed alle sue sedute assiste il Collegio dei revisori. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 5. Il Collegio sindacale esplica il controllo sull'attività dell'Istituto a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e sulla base del regolamento di amministrazione e contabilità. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui un membro effettivo un supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo l del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 6. I componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. La conferma del Presidente non può essere effettuata per più di due volte, ai sensi dell’art. 6, comma 2, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. L'indennità di carica spettante al Presidente e gli emolumenti spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sono determinati con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali può essere sciolto il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a tre anni, con i poteri del Consiglio e del Presidente eventualmente coadiuvato da un sub-commissario.”.
[201] Tale norma dispone che: “1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.”.
[203] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[204] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[205] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[206] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[208] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[209] Adottato con delibera del consiglio di amministrazione n. 222 del 12 settembre 2018.
[210] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[213] Tale lettera assicura la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti di ricerca. Sul punto si veda subito infra nel testo.
[216] Il comma 3-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, prevede che: “Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.”.
[217] La designazione di Picozza era stata comunicata dal Ministero dello sviluppo economico con nota del 13 ottobre 2016.
[218] Il 17 gennaio 2020 al Senato e il 27 gennaio 2020 alla Camera è stata annunciata la lettera dell’8 gennaio 2020 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il suddetto decreto di nomina. La comunicazione è stata trasmessa alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera. Si ricorda che l’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[219] Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 14 ottobre 2015 - a seguito della scadenza dei mandati di Angela Bracco e Paolo Bonifazi, a suo tempo nominati per quattro anni con decreto ministeriale del 10 agosto 2011 - aveva nominato a tali incarichi, su propria designazione, il suddetto Zwirner e Maurizio Biasini, per la durata di un quadriennio. Con decreto del suddetto Ministro del 2 marzo 2018, Biasini era stato sostituito per la residua durata del mandato da Caterina Petrillo. Inoltre con lettera del 4 giugno 2019 Zwirner aveva presentato le sue dimissioni a far data dal 1° luglio 2019. Si ricorda che Zwirner era stato altresì nominato componente della giunta esecutiva dell'INFN, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dello statuto dell'Ente.
[220] Si ricorda che l’8 luglio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 2 luglio 2019 con cui il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto 27 giugno 2019 con il quale ha nominato Antonio Zoccoli presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, con decorrenza 1° luglio 2019. La nomina ha determinato la cessazione del mandato del precedente presidente, Fernando Ferroni. Come specificato nel decreto di nomina, l’anticipata cessazione del mandato del precedente presidente è avvenuta con l’accordo di quest’ultimo. Il mandato di Ferroni sarebbe scaduto il 22 ottobre 2019. Per Ferroni si trattava del secondo e quindi ultimo mandato alla guida dell'Istituto, in quanto in precedenza aveva già presieduto l’Istituto per un quadriennio, a seguito della nomina intervenuta, con analogo decreto ministeriale, il 21 ottobre 2011. Ferroni era stato nominato con decreto ministeriale del 30 settembre 2015, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 13 e il 14 ottobre 2015. La nomina, di durata quadriennale, decorreva dal 22 ottobre 2015.
[221] Quanto alle modalità di formalizzazione di tali nomine ministeriali si veda infra nel testo.
[222] Passeri e Nicoletto sono stati nominati con deliberazione del consiglio direttivo dell’Ente n. 15196 del 28 giugno 2019, che ha ratificato la loro elezione rispettivamente da parte del personale ricercatore tecnologo e tecnico amministrativo, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettere g) e h) dello statuto dell’Ente.
[223] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[224] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[225] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[226] L’articolo 11 recita: “1. Non meno di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente annuncia al Consiglio Direttivo l’avvio della procedura per la designazione del nuovo Presidente, comunicando altresì la data dell’elezione. 2. Entro quarantacinque giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo nella quale è stato annunciato l’avvio della procedura, ciascun Direttore di Sezione o Laboratorio Nazionale, espletata una consultazione della comunità scientifica nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con strumenti telematici, non più di tre nomi di candidati alla carica di Presidente. 3 Il Presidente, o un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato, accertato per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l’incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio curriculum che viene reso disponibile al Consiglio Direttivo. 4 Il Consiglio Direttivo si riunisce alla data prevista per l’elezione e designa il Presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra i candidati di cui al comma 3, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne del o dei candidati con minor numero di preferenze. 5. Il Presidente provvede a comunicare l’esito della procedura di designazione al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca ai fini della nomina.”.
[227] In merito al diritto alla rappresentanza di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti di ricerca si veda l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
[228] Il comma 2 dell’articolo 12 dello statuto dell’Ente, approvato il 27 settembre 2017 e in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa che: “Fanno parte del Consiglio Direttivo dell’Istituto: a) il Presidente; b) i componenti della Giunta Esecutiva; c) i Direttori delle Sezioni; d) i Direttori dei Laboratori Nazionali; e) due Rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di cui uno componente della Giunta Esecutiva, ai sensi dell’articolo 14, comma 3; f) un Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico; g) un Rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica; h) un Rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.”. Il comma 3 a sua volta precisa che i rappresentanti eletti di cui al comma 2, punti e), f), g) e h) durano in carica quattro anni e possono ricoprire l’incarico per un massimo di due mandati. Quanto alla giunta esecutiva, l’articolo 14, comma 3, dello statuto prevede che “Quattro componenti, eletti dal Consiglio Direttivo, sono scelti fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche nei campi di ricerca dell’Ente, fra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi dell’Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. Un componente è designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed è scelto tra persone con competenze amministrative e gestionali. La carica di componente della Giunta Esecutiva non può essere ricoperta per più di due mandati.”.
[229] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto. Come evidenziato supra nel testo, l’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 già prevede che “Restano in vigore le particolari disposizioni del vigente ordinamento dell’ente relative alla nomina degli organi statutari.”.
[230] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[232] In precedenza Stefano Gresta era stato nominato presidente dell’Ente per quattro anni con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 27 marzo 2012.
[233] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[234] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[235] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[236] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[237] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[239] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[240] Vedasi la delibera del consiglio di Amministrazione n. 424 del 15 settembre 2017.
[241] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[243] Fernicola è subentrato a Aldo Godone, che era stato nominato per quattro anni con analogo decreto ministeriale del 14 gennaio 2014.
[244] Vittone è subentrato a Livio Battezzati, nominato su designazione del predetto Ministro con decreto del 20 febbraio 2014.
[245] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[246] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[247] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[249] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[250] L’articolo 7, comma 2, dello statuto stabilisce che: “Il Consiglio di Amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge. I componenti dell’organo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.
L’articolo 7, comma 3, dello statuto dispone che: “Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'INRiM, designati:
a. due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica, in conformità al disposto di cui all’art. 11 del D.lgs. 213/2009;
b. uno dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’INRiM, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo dell’INRiM in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. Il provvedimento di avvio della procedura concernente la nomina del Comitato di Selezione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato sul sito web dell’INRiM.
c. Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. I componenti del Comitato di Selezione non possono essere selezionati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, che costituisce un collegio perfetto, informa i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. Per le sue sedute non sono previsti compensi o gettoni di presenza. Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.”.
[251] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[252] Si veda al riguardo quanto illustrato nelle due note successive.
[253] L’articolo 2 del suddetto decreto di nomina precisa che il quarto e ultimo componente del consiglio sarà nominato con un successivo decreto, all’esito della procedura elettiva tra ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 8 dello statuto dell’Istituto (vedasi infra nel testo).
[254] La lettera di comunicazione delle suddette nomine del 19 giugno 2020 (vedasi supra la nota precedente) precisa che “Ferma restando la presidenza del prof. Gian Carlo Blangiardo nominato con D.P.R. 4 febbraio 2019, il quinto componente del Consiglio non è stato ancora nominato in quanto la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 100, comma 2 dello stesso - nel prorogare i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri – ha escluso l'Istat e ha previsto che il relativo Consiglio è validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020.”.
[256] Si ricorda che l’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[258] Tale disposizione prevede che il consiglio sia presieduto dal presidente dell'Istituto, e sia composto da due membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e da due membri nominati (rectius: designati) dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica.
La norma prevede, altresì, che i componenti del consiglio, diversi dal presidente, siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durino in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica.
La differenza sostanziale consiste quindi nella sostituzione di un componente designato, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica con un ricercatore o un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione, analogamente a quanto previsto dalla vigente normativa per la generalità degli enti di ricerca. Al riguardo l’articolo 10 del suddetto regolamento, modificato dal consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019, dispone: “1. Il ricercatore o il tecnologo, componente del Consiglio ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. d) dello statuto, è eletto dai ricercatori e dai tecnologi, anche a tempo determinato, in servizio presso l’Istat alla data di svolgimento delle elezioni. Possono essere eletti i dipendenti appartenenti al profilo professionale di ricercatore e tecnologo di ruolo, in servizio presso l’Istituto alla data di indizione della consultazione elettorale; tale requisito deve essere mantenuto, a pena di decadenza per tutta la durata dell’incarico. […]”. Le modifiche sono intervenute successivamente alla sentenza n. 6097/2019 del Tar del Lazio, che ha parzialmente annullato lo statuto dell’Ente, ritenendo che nel consiglio di amministrazione debba essere garantita la rappresentanza di ricercatori e tecnologi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Sul sito dell’ISTAT è stata pubblicata la delibera 4 maggio 2020 del presidente dell’Istituto con cui è stata indetta la procedura di elezione di un ricercatore o tecnologo da nominare quale componente del consiglio dell’ISTAT, secondo le nuove previsioni statutarie e regolamentari. Contestualmente è stata adottata un’apposita disciplina per lo svolgimento della suddetta procedura, nominando una specifica commissione elettorale.
[260] Il 24 maggio 2020 era scaduto il mandato del precedente vicepresidente dell’Ente, Piero Fabrizi, nominato il 29 novembre 2017 con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Come stabilito dal decreto di nomina, il mandato di Fabrizi è scaduto il 24 maggio 2020, ossia nella stessa data in cui ha avuto termine il mandato del consiglio direttivo nazionale. Il Ministro della difesa aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fabrizi con lettera del 4 ottobre 2017, annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 6 e il 10 ottobre 2017. Al riguardo la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera avevano espresso entrambe parere favorevole nelle rispettive sedute dell’11 e del 18 ottobre 2017. Si ricorda che, in precedenza, il Ministro della difesa, con lettera del 20 aprile 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 3 maggio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina dell’allora commissario straordinario Romano Sauro a vicepresidente della LNI. Tuttavia tale proposta di nomina non aveva avuto seguito, malgrado il parere favorevole espresso dalla IV Commissione della Camera nella seduta del 17 maggio 2017; la 4ª Commissione del Senato, al riguardo, non aveva espresso alcun parere.
[261] Il Consiglio nazionale nel suo complesso era stato nominato con decreto del Ministro della difesa del 20 dicembre 2017, sempre di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
[262] La nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri il 7 luglio 2020.
[263] L’avvio della procedura è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 21 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa.
[264] La nomina aveva fatto seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, intervenuta in via definitiva il 19 maggio 2017 su proposta del Ministro della difesa.
[266] L’articolo 3 della legge n. 400 del 1988 prevede che: “1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.”.
[267] La norma precisa inoltre che il presidente si avvale della presidenza nazionale, quale struttura di supporto alla propria attività di attuazione gestionale degli indirizzi deliberati dall'assemblea, nonché di un direttore generale nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta dello stesso presidente nazionale, cui sono attribuiti poteri coerenti con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione.
[268] Nello stesso senso si veda l’articolo 11 dello statuto dell’Ente.
[269] La norma precisa che il consiglio ha poteri di direzione, programmazione e controllo operativo delle attività svolte dall'ente e adotta le deliberazioni previste per gli enti pubblici, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare.
[270] L’articolo 13 dello statuto dell’Ente, approvato con decreto interministeriale del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 maggio 2012, recita: “1. Il Consiglio direttivo nazionale è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. È composto dal Presidente nazionale, che lo presiede, dal Vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, proposto dal Capo di stato maggiore della Marina militare, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto anche tra il personale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché da sei rappresentanti delle Sezioni, eletti in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale.
2. I membri del Consiglio direttivo nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
3. Dei sei rappresentanti delle Sezioni in seno al Consiglio direttivo nazionale: a) tre sono eletti dall'assemblea generale dei soci, che si svolge nell'anno in cui il Consiglio direttivo nazionale decade dalle sue funzioni per fine mandato triennale; b) tre sono eletti dalle Sezione individuate dal Presidente nazionale, su indicazioni del Consiglio direttivo nazionale, attraverso la scelta tra quelle che si sono particolarmente distinte nella realizzazione degli scopi istituzionali; tale individuazione è effettuata entro il 15 dicembre dell'anno in cui il Consiglio direttivo nazionale decade dalle funzioni per compiuto mandato triennale.
4. L'elezione dei membri di cui al comma 1, effettuata secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari, deve garantire un'equa rappresentanza regionale, con la previsione di due rappresentanti per l'Italia settentrionale, due rappresentanti per l'Italia centrale, compresa la Sardegna, e due rappresentanti per l'Italia meridionale, compresa la Sicilia, evitando che una stessa regione abbia più di un rappresentante in seno al Consiglio direttivo nazionale.; ai fini del presente articolo, è adottato un criterio di rappresentatività a rotazione con riferimento alle varie Regioni.”.
[271] Nello stesso senso depongono, per i vari organi, le norme statutarie dell’Ente.
[272] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[273] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[274] Quanto alla presidenza dell’Ente, si ricorda che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 24 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018, ha comunicato, sempre ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nuovamente nominato, con decreto del 19 gennaio 2018, Roberto Danovaro presidente del suddetto Ente per la durata di un quadriennio. Infatti il 4 dicembre 2017 era scaduto il precedente mandato quale presidente dell’Ente dello stesso Danovaro, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale in data 4 dicembre 2013 sempre per un quadriennio. Si ricorda che l’articolo 7, comma 2, dello statuto dell’Ente recita: “Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nell’ambito della missione dell’Ente, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca ed esperienza nella sua gestione, in Italia o all’estero. È nominato con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.”.
[275] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[276] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[277] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[279] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[280] L’articolo 8 dello statuto prevede che: “Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione nel campo della ricerca tecnico-scientifica, di comprovata esperienza gestionale, riconosciuta anche a livello internazionale, di Enti Istituzioni pubbliche o private di ricerca, e precisamente: a) dal Presidente della Stazione Zoologica; b) da un componente designato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; c) da un componente scelto dal personale dell’Ente, dal personale associato e dalla restante parte della Comunità scientifica nazionale di riferimento, secondo le modalità individuate di seguito. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Qualora un consigliere sia nominato in sostituzione di un altro consigliere, egli terminerà il proprio mandato insieme agli altri consiglieri già in carica e potrà essere rinominato solo una volta. 4. Alla carica di consigliere di amministrazione di cui al comma 1, lett. c), possono accedere ricercatori e tecnologi dell’Ente, prioritariamente di I livello, in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale, e in possesso di comprovate competenze ed esperienze gestionali e professionali di alto livello, riconosciute anche a livello internazionale, previa selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’Ente, di chiara fama e competenza nell’ambito della missione dell’Ente. 5. Il Comitato di Selezione, nominato dal Consiglio di Amministrazione, individua una rosa di massimo tre candidati idonei, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente. In assenza di candidati interni o di almeno due idonei, si riapre la selezione con le stesse modalità. Ove perdurasse l’assenza di candidati interni la selezione si apre alle candidature ricevute dall’intera comunità scientifica di riferimento. 6. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento disciplina le modalità di selezione, elezione e la differenziazione di peso del voto tra personale dell’Ente, membri associati all’Ente e comunità scientifica di riferimento. 7. La carica di Presidente o di Consigliere di Amministrazione designato dal MIUR è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o l’associatura presso la Stazione Zoologica. Per limitare gli eventuali conflitti di interesse, il terzo Consigliere di Amministrazione eletto ai sensi del comma 1, lett. c), se dipendente dell’Ente, non può ricoprire altri incarichi interni e non può usufruire dei finanziamenti da parte dell’Ente per attività di collaborazione, o per la propria ricerca, ove non a seguito di valutazione comparativa. Ai membri del CdA dell’Ente si applicano i criteri di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e, per quanto compatibile, l’art. 2391 del codice civile […].”. Al riguardo si veda anche la sentenza Tar Napoli, sez. IV, 20 dicembre 2018, n. 7262, che ha ritenuto illegittima la mancata previsione statutaria di una riserva di elettorato passivo negli organi di governance dell’ente a favore dei ricercatori e tecnologi facenti parte del personale interno, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
[281] Il 30 gennaio e il 6 febbraio 2013 la 4ª Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica e la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati avevano entrambe espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
[282] Il successivo comma 4 dell’articolo 17 precisa che: “Per l'elezione del Presidente nazionale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea. ln caso di parità di voti o di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum richiesto per l'elezione, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. ln caso di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum della maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea anche nel turno di ballottaggio, si può procedere a una ulteriore votazione.”.
[283] La norma specifica che otto consiglieri sono eletti dai presidenti delle sezioni di tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre, garantendo tra questi la presenza di esponenti di entrambi i sessi, dai rappresentanti degli atleti. Sono eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.
[284] Ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, “Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze Armate dello Stato.”.
[287] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.
[288] Le mozioni e le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
[289] Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma di legge che la prevede, l’oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con il termine entro il quale si attende il prossimo invio), nonché i dati inerenti l’ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono inoltre separatamente segnalati i nuovi obblighi rilevati e quelli conclusi.
[290] Il comma 2 dell’articolo 1 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmetta al Parlamento un rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente. In attuazione di tale previsione il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha da ultimo trasmesso nel mese di aprile 2020 la relazione riferita all’anno 2019, Doc. LXXV n. 4.
[291] L’articolo 4 del regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 stabilisce che ciascuno Stato membro provvede affinché le inchieste in materia di sicurezza siano condotte o vigilate, senza interferenze esterne, da un’autorità investigativa nazionale permanente per la sicurezza dell’aviazione civile o sotto il controllo di tale autorità in grado di condurre, in modo indipendente, un’inchiesta di sicurezza completa, o per conto proprio o mediante accordi con altre autorità investigative per la sicurezza. Tale autorità è indipendente sul piano funzionale, in particolare nei confronti delle autorità aeronautiche competenti in materia di aeronavigabilità, certificazione, operazioni di volo, manutenzione, rilascio delle licenze, controllo del traffico aereo o gestione degli aerodromi e in generale nei confronti di qualsiasi altra parte o ente i cui interessi o finalità possano entrare in conflitto con il compito ad essa assegnato o influenzarne l’obiettività.
[292] Il comma 4 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 1999 specifica che le relazioni e i rapporti d'inchiesta e le raccomandazioni di sicurezza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo non riguardano in alcun caso la determinazione di colpe e responsabilità.
[293] L’inchiesta di sicurezza è condotta in conformità con quanto previsto dall’Allegato 13 alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva in Italia con il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e dal regolamento UE n. 996/2010.
[294] L’articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38”, al comma 1, autorizzava, fino al 31 dicembre 2007, la spesa per la prosecuzione della missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq.
[295] La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), entrata in vigore il 29 agosto 2014, ha interamente ridelineato il sistema italiano di cooperazione, adeguando la normativa italiana ai principi e agli orientamenti emersi, nel corso degli ultimi venti anni, nella Comunità internazionale sulle problematiche dell'aiuto allo sviluppo. In particolare, la riforma ha stabilito il principio secondo cui la cooperazione per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace è “parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia”. In tale prospettiva la legge n. 125 del 2014 ha modificato il nome stesso del Ministero degli affari esteri in Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Cfr. “Il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo”, in Temi.camera.it.
[296] Le relazioni sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2017 e 2018 sono state approvate dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo con le deliberazioni dell’11 giugno 2020, nn. 2 e 3.
[297] Le relazioni sulle attività di cooperazione allo sviluppo predisposte ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge n. 125 del 2014, riferite agli anni 2017 e 2018, sono allegate allo schema di Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2019-2021 (atto del Governo n. 184), trasmesso alla Camera dei deputati ai fini dell’acquisizione del prescritto parere il 23 giugno 2020.
[298] La relazione sulle attività di cooperazione predisposta ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 125 del 2014, con dati relativi al 2019, è stata trasmessa in allegato al disegno di legge “Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019” (A.C. 2572), Parte I, Conto del bilancio, Volume VIII, presentato alla Camera dei deputati l’8 luglio 2020.
[299] La legge 21 luglio 2016, n. 145, ha colmato il vuoto normativo rappresentato dall'assenza di una disciplina di carattere generale riguardante le missioni internazionali. Fino all'entrata in vigore di tale legge, infatti, i molteplici profili di carattere giuridico e amministrativo connessi all'invio di personale militare all'estero sono stati di volta in volta regolati nell'ambito dei provvedimenti legislativi che hanno finanziato le missioni stesse. Ulteriore incertezza normativa ha riguardato le procedure interne in forza delle quali è stato possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltreconfine. Talune modifiche alla legge n. 145 del 2016 sono state apportate dall’articolo 6 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”.
[300] La relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, riferita al periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020, deliberata dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2020 (Doc. XXVI, n. 3), è stata trasmessa alle Camere dal Ministro per i rapporti con il Parlamento il 4 giugno 2020.
[301] La lettera k-bis del comma 3 dell’articolo 10 è stata aggiunta dal comma 1-quinquies dell’articolo 52 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
[302] Per la trasformazione delle aziende bancarie in Spa, la legge Amato aveva individuato una complessa procedura che comportava il conferimento dell’azienda bancaria, da parte degli istituti di credito, in apposita società per azioni, dando così vita a due distinti soggetti, l'ente conferente (la “fondazione bancaria”) e la società conferitaria, ovvero la banca vera e propria. Inizialmente, la proprietà delle azioni in cui era stato ripartito il patrimonio delle Casse fu conferita alle fondazioni, con l’obbligo di mantenerne la maggioranza, obbligo soppresso dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
Per incentivare la trasformazione in società per azioni delle banche pubbliche, la legge n. 218 del 1990 aveva inoltre previsto uno speciale regime tributario volto ad agevolare le operazioni di fusione, scissione, trasformazione e conferimento.
[303] Era consentito alle fondazioni di mantenere le partecipazioni per ulteriori due anni oltre il termine; decorso tale ulteriore periodo, il compito di provvedere alla dismissione veniva affidato all’autorità di vigilanza (individuata nel Ministero del tesoro e, quindi, nel Ministero dell’economia e delle finanze). Il termine per la dismissione è stato poi prorogato al 31 dicembre 2005 dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.
[304] Ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 153 del 1999, aggiunto dal comma 20 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, poi sostituito dall’articolo 4, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, da questo obbligo sono state esentate le fondazioni con patrimonio netto contabile inferiore a 200 milioni di euro e quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale.
[305] Si prevedeva l’assimilazione del regime fiscale delle fondazioni a quello degli “enti non commerciali”, con l’applicazione dell’imposta sui redditi (ora IRES) con aliquota dimezzata rispetto a quella ordinaria. Tale agevolazione sarebbe venuta meno qualora entro il termine di quattro anni le fondazioni non avessero provveduto alla dismissione delle partecipazioni di controllo nelle aziende bancarie. Pertanto, le fondazioni che si fossero avvalse della facoltà di detenere, per ulteriori due anni rispetto al termine del 15 giugno 2003, le partecipazioni di controllo avrebbero perso l’agevolazione.
[306] Tale rappresentanza doveva essere non già “adeguata e qualificata”, come originariamente previsto dal decreto legislativo n. 153 del 1999, ma “prevalente e qualificata”.
Quanto alle disposizioni in materia di incompatibilità, si è previsto che sia i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare i componenti dell’organo di indirizzo, sia i componenti stessi degli organi delle fondazioni non dovessero essere destinatari degli interventi delle fondazioni medesimi.
[307] Più di recente, l’oramai acquisita qualificazione privatistica da parte delle Fondazioni ha conseguito ulteriori conferme da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e nuovamente ad opera della Corte Costituzionale.
L’ANAC, nello specifico, con la determinazione n. 1134 del 2017, ha escluso le Fondazioni bancarie dal novero degli enti tenuti agli adempimenti in tema di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ne ha ribadito la natura giuridica privata, evidenziando come l’attività delle stesse rientri non già fra quelle di pubblico interesse bensì fra quelle di utilità sociale, da intendersi quali attività svolte in piena autonomia privata da soggetti privati.
La Corte costituzionale, infine, chiamata a dirimere una questione inerente ad un conflitto di attribuzione Stato/regioni in tema di disciplina del volontariato, introdotta dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il cd. “Codice del Terzo Settore”, con la sentenza n. 185 del 25 settembre 2018, riconoscendo la natura privatistica dell’Organismo nazionale di controllo (ONC) e dell’attività dei Centri di servizio per il volontariato (CSV) ha indirettamente ribadito la natura giuridica delle fondazioni di origine bancaria, dal momento che esse rappresentano la maggioranza dell’Organo di amministrazione e sostengono finanziariamente i CSV. Cfr. quanto riportato sul sito web dell’ACRI Associazione di Fondazioni e Casse di risparmio S.p.A, alla voce “Evoluzione normativa”.
[308] Gli indirizzi dettati dalle richiamate sentenze della Consulta sono stati recepiti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 maggio 2004, n. 150, recante “Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di fondazioni bancarie”.
[309] L’articolo 7 della legge n. 262 del 2005 (abrogato dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303) ha sostituito il comma 3 dell’articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Il comma 3, come riformulato, ha stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, il divieto per le fondazioni di esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società bancarie conferitarie e delle altre società non strumentali da esse partecipate per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Dall’applicazione di questa disposizione sono escluse le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale.
[310] L'articolo 27-quater del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha ulteriormente modificato l’articolo 4 del decreto-legislativo n. 153 del 1999, estendendo l’incompatibilità all’esercizio di cariche nelle società concorrenti della banca conferitaria o di società del suo gruppo. Inoltre, a seguito della modifica introdotta dall'articolo 27-quater, gli statuti delle fondazioni devono prevedere, tra l’altro, modalità di designazione e di nomina dell'organo di indirizzo “ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità”.
[311] Per la ricostruzione degli interventi normativi successivi che hanno interessato le fondazioni bancarie, si rimanda alla voce “Fondazioni bancarie” in Temi.camera.it, nonché ai Rapporti annuali sulle fondazioni di origine bancaria dell’ACRI, Associazioni di Fondazioni e di casse di risparmio Spa.
[312]Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 153 del 1999 è stato modificato dal comma 9 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
[313] Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 153 del 1999 recita: “1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento, nel rispetto di princìpi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla singola fondazione;
b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;
d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai settori rilevanti;
e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di vigilanza;
e-bis) acquisto, secondo parametri fissati dall'Autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'àmbito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole;
f) erogazioni previste da specifiche norme di legge”.
[314] La misura dell’accantonamento alla riserva obbligatoria, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 153 del 1999, è stata determinata per l’esercizio 2019 con decreto del Direttore generale del Tesoro 16 marzo 2020.
[315] Cfr. Doc. CLXXXI, n. 3, pag. 9.
[316] In applicazione della suddetta disposizione, nel corso dell'esercizio 2019 sono state attuate due operazioni di fusione per incorporazione: la Fondazione C.R. di Bra è stata incorporata nella Fondazione C.R. di Cuneo e la Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise è stata incorporata nella Fondazione Banco di Napoli.
[317] Cfr. Doc. CLXXXI, n. 3, pag. 18.
[318] Il Doc. CLXXXI, n. 3 fornisce approfondimenti in ordine all'adeguamento da parte delle Fondazioni ai parametri stabiliti dal Protocollo con riferimento, in particolare, alla diversificazione degli investimenti, all'indebitamento, e ai corrispettivi per i componenti degli organi alla data del 31 dicembre 2019.
[319] La lett. c-bis) del comma 1, aggiunta dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, indica come “Settori ammessi”: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali.
[320] L'articolo 8, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 153 del 1999 consente alle fondazioni di accantonare una parte dell'avanzo d'esercizio a fondi di natura istituzionale, al fine di garantire, negli anni in cui i proventi ordinari non siano sufficienti, livelli erogativi adeguati al perseguimento delle finalità statutarie su un orizzonte pluriennale.
[321] La data riportata è quella dell'annuncio alla Camera della presentazione del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (A.C. 2790).
[322] Il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2015 stabilisce che la Commissione è composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali o giuridico-finanziarie, di cui due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori universitari. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi di spese.
La Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali, attualmente composta da 14 membri, è stata istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2016, modificato con decreto ministeriale 22 giugno 2016.
[323] Il Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali previsto dal comma 5-bis (introdotto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2015) dell’articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, è stato trasmesso dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'economia e delle finanze quale Allegato II alla Nota di aggiornamento del DEF 2020, Doc. LVII, n. 3-bis.
[324] La Commissione nel documento trasmesso, allegato allo stato di previsione dell’entrata del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, fa presente che il rapporto annuale può costituire la base informativa per la redazione di quello di natura programmatica. Sulla base di questo presupposto, la Commissione osserva che poiché, in base alle prescrizioni di legge, la presentazione del rapporto programmatico del Governo precede di poco, temporalmente, il rapporto annuale della Commissione sulle spese fiscali, allegato allo stato di previsione dell’entrata, il rapporto programmatico può fare riferimento solo al rapporto annuale relativo all’anno precedente. Pertanto, segnala l’opportunità di un intervento normativo che coordini la relazione logico-temporale tra i due strumenti del procedimento di monitoraggio.
[325] Nel documento predisposto dalla Commissione (paragrafo 2) si fa presente che la definizione di spesa fiscale si basa sull’impiego di una serie di regole pratiche: quando un beneficio riguarda una platea molto ampia di contribuenti e ha implicazioni finanziarie rilevanti, si può ragionevolmente supporre che la norma attenga alla struttura del tributo e si possa escludere che sia una spesa fiscale.
[326] Si ricorda che i commi 5-bis dell'articolo 10 e 6 dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotti, rispettivamente, dai commi 6, lettera e) e 7, lettera d) dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2016, n. 163, hanno previsto che qualora, nell'imminenza della presentazione del DEF o della Nota di aggiornamento, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso ai richiamati documenti.
[327] Ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 del decreto ministeriale n. 325 del 2011 “Al fine di creare una banca dati ed un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e locali, l'Osservatorio, in particolare:
a) individua la metodologia unitaria di raccolta ed analisi dei dati provenienti dalle regioni e dagli enti locali ed adotta le specifiche per l'affidamento della realizzazione e gestione della banca dati;
b) assicura la raccolta dei dati già a disposizione delle regioni e degli enti locali e dei principali operatori del settore, proponendo, per la loro analisi, progetti di normalizzazione degli stessi anche con l'ausilio di indagini e ricerche statistiche;
c) svolge le analisi e le ricerche sulle politiche dei trasporti e sulla evoluzione della normativa comunitaria, valutando le implicazioni per l'Italia dei processi di cambiamento a livello di Unione europea, contribuendo a verificare il rispetto del principio di concorrenza;
d) effettua il monitoraggio sugli effetti delle politiche realizzate a livello locale, evidenziandone eventuali criticità e disfunzioni;
e) esprime pareri su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in merito all’attuazione dei processi di sviluppo del comparto, ivi compresa la normativa di settore;
f) presenta, acquisite le valutazioni di competenza della Conferenza unificata, annualmente alle Camere, entro il primo semestre di ogni anno, un rapporto circostanziato ed analitico sullo stato del trasporto locale relativo all'anno precedente”.
L’articolo 3 del decreto ha previsto che l’Osservatorio consti di un Comitato che ha natura paritetica tra il livello statale e il livello regionale, cui partecipano, in qualità di componenti permanenti, 11 rappresentanti delle amministrazioni statali interessati e 11 rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Conferenza unificata, di cui sei delle regioni, tre dell’ANCI e due dell’UPI. Per l’espletamento dei compiti a esso attribuiti, il Comitato si avvale di una segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del medesimo decreto.
L'Osservatorio si compone attualmente di un Comitato di 24 membri, 11 espressione delle amministrazioni centrali dello Stato, 2 (senza diritto di voto) in rappresentanza dell’Autorità di regolazione dei trasporti, 11 espressione delle amministrazioni locali e territoriali, e di una segreteria composta da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
[328] Il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato modificato dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
[329] Il comma 3 prevedeva che il Fondo, allocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avesse una dotazione iniziale pari a 400 milioni di euro, il cui utilizzo era escluso dai vincoli derivanti dal Patto di stabilità.
[330] Il comma 2 dell’articolo 16-bis, lett. c), come riformulato, ha abrogato il comma 3 dell’articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
[331] Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013 ha fissato l’aliquota nella misura: del 19,7 per cento per il 2013; del 19,6 per cento per l'anno 2014; del 19,4 per cento a decorrere dall'anno 2015. Il comma 4 dell'articolo 1 del medesimo D.P.C.M. 26 luglio 2013 ha stabilito che la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale fosse rideterminata sulla base dell'andamento del gettito effettivo dell'accisa, effettuando i necessari conguagli, in termini di competenza e cassa, negli anni successivi.
[332] Il comma 3 dell’articolo 16-bis ha previsto che i criteri siano definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.
[333] Alcuni dei criteri di riparto del Fondo, in particolare il meccanismo di decurtazione in caso di non raggiungimento dei criteri di efficientamento dei servizi, sono stati modificati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015. Una ulteriore rilevante modifica dei criteri è stata definita per l'anno 2017 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017.
[334] Il comma 5 dell’articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha previsto che la ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2020 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, come convertito, sia effettuata senza l'applicazione di penalità, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 27, del decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito, applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 e successive modificazioni.
[335] Si prevedono penalizzazioni per le regioni e gli enti locali che non procedano all’espletamento delle gare, nonché parametri volti a incentivare il perseguimento degli obiettivi di efficienza e di centralità dell’utenza nell’erogazione del servizio.
[336] Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 157 del 2018 “Determinazione dei costi standard e campo di applicazione” ha disciplinato il calcolo dei costi standard per le quattro tipologie di trasporto (Autolinea, Ferrovia, Tranvia e Metropolitana) basato sull’elaborazione di dati di natura trasportistica.
Nel Doc. CCXXII, n. 2 (pag. 38) si osserva che in ottemperanza a quanto previsto dal decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito, l’Osservatorio, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha avviato una fase di simulazione del calcolo dei costi standard sulla base dei dati inseriti dalle imprese di trasporto pubblico locale nella piattaforma dell’Osservatorio stesso. Al fine di perfezionare l’attività di simulazione è in corso un ulteriore adeguamento della piattaforma informatica.
[337] Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il comma 4 dell’articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che l'erogazione alle regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dal comma 4 dell’articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017 riferita all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, è effettuata in un’unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.
[338] Al fine di consentire un efficace monitoraggio dell’andamento del settore del trasporto pubblico locale e supportare l’Osservatorio nazionale nel completamento del processo di riforma del trasporto pubblico locale, a partire dal febbraio del 2015, è stata realizzata una piattaforma web per la rilevazione dei dati trasportistici ed economico-finanziari relativi ai servizi di trasporto pubblico erogati dalle imprese.
La piattaforma è collegata ad una banca dati che raccoglie tutte le informazioni (trasportistiche, economico-finanziarie, normative...) relative al trasporto pubblico locale dettagliate a livello nazionale e locale. A partire da marzo 2017 la piattaforma, già accessibile all’Osservatorio, alle imprese titolari di contratti di servizio per l’inserimento dei dati di consuntivo e ai referenti di regioni e province autonome per la verifica ed il consolidamento dei dati inseriti, è stata estesa anche ai referenti di tutti i soggetti committenti (regioni, province, comuni e altri enti), al fine di rendere più agevole ed efficace il governo ed il monitoraggio del settore tramite la diretta gestione dei contratti di competenza. V. Doc. CCXXII, n. 2, pag. 66.
[339] In merito cfr. Doc. CCXXII, n. 2, pag. 107.
[340] L’articolo 22, al comma 1, recita “1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani di mobilità (PUM) intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e mobilità, a decorrere dall'anno finanziario medesimo sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione”.
[341] Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ricompresi nel territorio di città metropolitane e per i comuni capoluogo di Città Metropolitana si ritiene assolta la condizione suddetta qualora sia stato adottato il PUMS della città metropolitana.
[342] L'eventuale aggiornamento del piano è comunque valutato nei dodici mesi antecedenti all'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale.
[343] L’allegato 1 al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017 individua le procedure per la redazione ed approvazione del piano urbano di mobilità sostenibile e contiene premesse, inquadramento programmatico, indicazioni per la redazione ed approvazione del PUMS, un esempio di cronoprogramma e un esempio di indice di un PUMS; l’allegato 2 individua obiettivi, strategie ed azioni di un PUMS, definisce gli obiettivi minimi obbligatori per le quattro aree di interesse e ne elenca i relativi indicatori e riporta tre differenti tabelle contenti i macro-obiettivi, gli obiettivi specifici e le strategie e azioni.
[344] Il Doc. CCXXII, n. 2, pag. 71, si osserva che “Per le attività di aggiornamento e monitoraggio di cui all’articolo 4, la piattaforma dell’Osservatorio del trasporto pubblico locale dovrà essere implementata al fine di raccogliere i dati relativi ai macro-obiettivi minimi obbligatori, con i relativi indicatori elencati dal decreto.
Sulla base di tali dati si dovrà predisporre una relazione con cadenza biennale alle Camere.
Nel corso dell’anno 2019 si è provveduto comunque ad una rilevazione tramite missiva spedita a tutte le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti”
[345] Il rapporto è stato realizzato dall’Istituto degli Innocenti di Firenze nell’ambito delle attività previste dall’Accordo integrato di collaborazione tra Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e Istituto degli Innocenti siglato in data 27 novembre 2019.
Oltre alle attività svolte nel 2019 a livello nazionale e internazionale dalle amministrazioni dello Stato, la relazione raccoglie i contributi delle associazioni del terzo settore maggiormente impegnate nella prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza ai danni delle persone di minore età e attive nel quadro del “Gruppo CRC”, un network composto da oltre 100 soggetti del terzo settore che si occupano di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
[346] Si ricorda che le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori, attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità dall’articolo 3, comma 1, lett. c), del decreto-legge 12 settembre 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, sono state delegate al Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019.
[347] Il comma 1-bis dell’articolo 17 è stato aggiunto dal comma 1 dell'articolo 20 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 e, successivamente modificato dall'articolo 3, comma 3, lett. b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
[348] Il comma 1-bis dell’articolo 17 prevede altresì che la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità. Il regolamento recante “Attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, della L. 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile” è stato emanato con decreto del Ministro per le politiche della famiglia 30 ottobre 2007, n. 240 ed è stato da ultimo modificato con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 15 aprile 2020, n. 62.
La predisposizione della relazione tecnico-scientifica annuale è prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto del Ministro per le politiche della famiglia 30 ottobre 2007, n. 240.
[349] L’articolo 5-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è stato inserito dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante “Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”.
[350] Il comma 2 dell’articolo 5-bis prevede che le unioni regionali presentino alle regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione annuale sulle attività svolte dalle camere di commercio con particolare riferimento a quelle in favore dell'economia locale.
[351] Il comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 580 del 1993, come da ultimo sostituito dall'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, stabilisce che “Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono quelle individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018. Per le camere di commercio di cui all'allegato B) del suddetto decreto sono sedi delle camere di commercio le sedi legali e tutte le altre sedi delle camere di commercio accorpate”.
[352] In conformità di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, rubricato “Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale”, l'Unioncamere ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico con nota n. 12872 dell'8 giugno 2017 una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, al fine di ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, nel rispetto di due criteri: accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75.000 imprese iscritte; salvaguardia della presenza di almeno una Camera di commercio per regione. Il medesimo articolo 3 rinvia a un successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, l'istituzione delle nuove camere di commercio, la soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione.
In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2017, la cui efficacia è cessata in conformità di quanto previsto con decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, recante “Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale”.
La Corte costituzionale, con la sentenza del 13 dicembre 2017, n. 261, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, del decreto n. 219 del 2016, nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”, anziché previa intesa con detta Conferenza.
[353] Si ricorda che l’articolo 1 della legge n. 580 del 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 219 del 2016, al comma 5, prevede che i consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti fermo restando il numero massimo di 60 e la necessità di mantenere l'equilibrio economico finanziario per ciascuna delle camere interessate.
Il comma 5-ter del medesimo articolo 1 stabilisce che con i decreti di cui al comma 5 è nominato per ciascuna nuova camera di commercio un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo consiglio ai sensi dell'articolo 10, di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Con i medesimi decreti sono disciplinate le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti. Al commissario ad acta non spetta alcun compenso per l'espletamento del proprio incarico.
Il Doc. CXX, n. 3 (pagg. 12 e 13) riferisce che, alla data del 31 dicembre 2019 le Camere di commercio risultano complessivamente diminuite da 105 a 82.
Per le altre Camere di commercio istituite con il decreto 16 febbraio 2018 il relativo processo di accorpamento è in itinere. In particolare, ci sono Camere di commercio nelle quali è stata conclusa la fase procedurale da parte dei commissari ad acta nominati e sono attualmente in corso gli ultimi controlli di competenza della regione o nelle quali i commissari ad acta stanno svolgendo le attività finalizzate alla costituzione del nuovo ente camerale, secondo le procedure previste dalla legge. Ci sono inoltre 16 procedure di accorpamento in corso, che hanno subito dei rallentamenti in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar del Lazio, in diversi procedimenti giurisdizionali, riguardo all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e all’articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016.
Al riguardo, nel Doc. CXX, n. 3 si fa presente che la Consulta si è recentemente espressa in merito, con la sentenza adottata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, ritenendo infondata la suddetta questione di legittimità costituzionale e, dunque, pienamente legittima la riforma del sistema camerale avviata dalle norme richiamate.
Per le innovazioni introdotte dall’articolo 61 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per quanto attiene alle procedure di accorpamento, si v. infra nel testo.
[354] I servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle funzioni amministrative ed economiche individuate dal comma 2 dell’articolo 2 della legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni sono stati stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 marzo 2019.
[355] Il comma 4 dell’articolo 2 della legge n. 580 del 1993 è stato modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 5), del decreto legislativo n. 219 del 2016 e, successivamente, dall'articolo 61, comma 5, lett. a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
[356] Il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, all’articolo 2, comma 1, lett. f), definisce la “partecipazione” come la “titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”. Nel Doc. CXX, n. 3 (pag. 9) si fa presente che “Dal combinato disposto delle sopramenzionate disposizioni normative, a decorrere dal 10 dicembre 2016, il Ministero dello sviluppo economico, autorizza a seguito di apposita analisi istruttoria, con decreto del Ministro, le operazioni di acquisto da parte delle camere di commercio, di partecipazioni in società, costituite o da costituire - anche a seguito di soppressione o di accorpamento o di conferimento di aziende speciali - nonché di sottoscrizione di aumenti di capitale – con conferimenti in natura e/o in capitale - delle proprie società partecipate”.
[357] Le fonti di finanziamento delle Camere di commercio, definite dall’articolo 18 della legge n. 580 del 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 219 del 2016, sono costituite da: il diritto annuale, dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese; i diritti di segreteria, definiti e aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi, dovuti in relazione all’attività certificativa e sull’iscrizione in ruoli, elenchi e registri tenuti dalle Camere di commercio; i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.
Il comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento, per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di commercio, condivisi con le regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese. Il comma 10 prevede, altresì, che il rapporto sui risultati di detti progetti sia inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all'articolo 4-bis, comma 2-ter, della legge n. 580 del 1993.
Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 marzo 2020 ha autorizzato per gli anni 2020, 2021 e 2022 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993, così come modificato dal decreto legislativo n. 219 del 2016, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato “A” che costituisce parte integrante del medesimo decreto.
[358] Nelle more del riordino del sistema, la determinazione degli importi dei diritti di segreteria sulla base dei costi standard e la riduzione degli importi del diritto annuale era stata stabilita dall’articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
Il comma 4 dell’articolo 18 della legge n. 580 del 1993 prevede che la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa, è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base ai criteri di cui alle lettere a), a-bis), b) e c) del medesimo comma 4, come modificate dal decreto legislativo n. 219 del 2016.
[359] In conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato fissato al 30 novembre 2020 dall'articolo 40, comma 12-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
[360] Il comma 2 dell’articolo 61 del decreto-legge n. 104, come convertito, stabilisce che “Ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario straordinario. Alla presente fattispecie non si applica l'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”.
[361] Per l’approfondimento delle modifiche introdotte dall’articolo 61 del decreto-legge n. 104 del 2020, come convertito, v. Dossier del Servizio studi della Camera sull’A.C. 2700, vol. II.
[362] L'articolo 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al comma 6, stabilisce che tutti i contratti di appalto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture siano sottoposti all'applicazione delle norme del Codice stesso ad eccezione dei contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
[363] Il comma 3 dell’articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che i contratti di cui al comma 1 siano eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal medesimo decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (“Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”).
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 162 l'affidamento dei contratti secretati avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.
[364] Il Doc. LXX, n. 3 (pag. 4) evidenzia che “Si tratta di una tipologia innovativa tra i controlli affidati alla Corte dei conti, l’unica fattispecie nella quale ad uno stesso Ufficio viene attribuito l’esame di una definita categoria di atti sia sotto il profilo della legittimità e della regolarità nella fase antecedente all’efficacia dell’atto, sia in quella successiva, andando a verificare – con i criteri e le metodologie del controllo sulla gestione – la regolarità, la correttezza e l’efficacia”.
Modalità e criteri di svolgimento dell’attività di controllo di gestione sono stati approvati con una specifica deliberazione dell’Ufficio di controllo sui contratti secretati 11 novembre 2019, n. 2.
[365] Il Doc. LXX, n. 3 costituisce l’esito dell’attività del controllo preventivo di legittimità e regolarità, quanto di quello successivo inerente alla regolarità, alla correttezza e all’efficacia della gestione. Quanto al primo aspetto, oggetto di esame sono stati gli atti trasmessi dal 1° giugno al 31 dicembre 2019; in merito alla seconda tipologia di controllo, sono stati considerati gli atti trasmessi dalle competenti Amministrazioni, stipulati ex novo ovvero oggetto di modifiche relativamente all’arco temporale 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019.
[366] Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, è stato abrogato dall'articolo 217, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
[367] Il medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 163 del 2006, al comma 5, stabiliva che di tale attività fosse dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
[368] Il comma 3-bis dell'articolo 42 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, aggiunto dall'articolo 1, comma 50, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2017, n. 3, prevede che ai fini degli adempimenti connessi al rilascio delle abilitazioni di sicurezza, le stazioni appaltanti, quando indicono una gara o una procedura di affidamento che comporti l'accesso ad informazioni con classifica RISERVATISSIMO o superiore, per il tramite dei rispettivi organi centrali di sicurezza ne diano tempestiva notizia all'ufficio di controllo per i contratti secretati (UCSe), allegando il provvedimento motivato di segretazione, registrato dalla Corte dei conti, di cui all'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le stazioni appaltanti comunicano altresì, al termine della fase di aggiudicazione, i nominativi degli operatori economici risultati aggiudicatari.
[369] Le relazioni sono state approvate dalle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo rispettivamente con deliberazione n. 9/2020 del 3-24 giugno 2020 e n. 16 del 12-30 ottobre 2020.
[370] Le lettere a-bis) e b) del comma 1 dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009 sono state, rispettivamente, inserita e sostituita dall’articolo 3, comma 1, lett. b), della legge 4 agosto 2016, n. 163, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”.
[371] Il comma 1.1 dell’articolo 17 stabilisce che, in ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.
[372] Nella relazione devono essere indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti.