Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 18 - XVIII dicembre 2019
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 18
Data: 20/12/2019
Organi della Camera: Assemblea

 

Camera dei deputati

 

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE

 

 

 

 

 

 

 

L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO PARLAMENTARE

 

 

 MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO

E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO

E ALTRI ADEMPIMENTI

 

 

 

 

 

n. 18 – Dicembre 2019

 

A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare

( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 

 

INDICE

 

PREFAZIONE.................................................................................................................... .................................................................................................................... 1

Sezione I............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI........................................................... ........................................................... 3

Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici....................................... ....................................... 4

Cariche rinnovate nel mese di novembre 2019 o tuttora in itinere………………… 6

Cariche scadute alla data del 30 novembre 2019 o in scadenza entro    

il 29 febbraio 2020 per le quali non risulta avviata la procedura di rinnovo………. 8

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI................................ ................................ 11

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR...... ...... 11

Autorità garante per la protezione dei dati personali................................................... ................................................... 14

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM............................................ ............................................ 18

Cassa di previdenza delle Forze armate....................................................................... ....................................................................... 21

Consiglio nazionale delle ricerche – CNR................................................................... ................................................................... 24

Consorzio dell’Adda................................................................................................... ................................................................................................... 28

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste................................ ................................ 30

Fondazione La Biennale di Venezia............................................................................ ............................................................................ 33

Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico – INDA...................................... ...................................... 35

Grande progetto Pompei............................................................................................ ............................................................................................ 38

Istituto italiano di studi germanici............................................................................... ............................................................................... 40

Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM........................... ........................... 44

Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche – INAPP............................... ............................... 47

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL............. ............. 49

Istituto nazionale di astrofisica – INAF...................................................................... ...................................................................... 53

Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN................................................................ ................................................................ 56

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV................................................. ................................................. 59

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS.......................... .......................... 62

Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS...................................................... ...................................................... 65

Istituto nazionale di statistica – ISTAT....................................................................... ....................................................................... 68

Istituto Superiore di Sanità – ISS................................................................................. ................................................................................. 70

Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”........................ ........................ 72

Stazione zoologica “Anton Dohrn”............................................................................ ............................................................................ 75

Sezione II.............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 79

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO.................................................................. .................................................................. 79

Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo........................................................ ........................................................ 80

Note annunciate al 30 novembre 2019 in attuazione di atti di indirizzo.................. ......... 86

Ministero dell’interno.................................................................................................. .................................................................................................. 86

Sezione III............................................................................................................................ ............................................................................................................................ 89

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI

DA OBBLIGO DI LEGGE.......................................................................................... .......................................................................................... 89

Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento............................................. ............................................. 90

In evidenza a novembre 2019....................................................................................... ....................................................................................... 92

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-30 novembre 2019.................... .................... 100

Relazioni governative.................................................................................................. .................................................................................................. 100

Nuove relazioni previste da fonti normative............................................................... ............................................................... 114

Relazioni governative.................................................................................................. .................................................................................................. 114

 

 

 

 

 

 


 


 

PREFAZIONE

 

Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, al fine di offrire notizie, dati statistici e altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

La pubblicazione si apre con la Sezione I, relativa alle attività di controllo parlamentare sulle nomine di vertice negli enti pubblici e nelle autorità amministrative indipendenti di competenza governativa.

Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti negli atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni), approvati in Assemblea o in Commissione, che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito.

Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto sulle relazioni al Parlamento, distinte tra “governative” e “non governative”, la cui trasmissione sia prevista da norme di legge. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, introdotte da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nell’arco temporale di riferimento.


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione I

 

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Sezione illustra l’attività di monitoraggio sulle nomine di vertice in enti pubblici sottoposte a procedure di controllo parlamentare.


Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici

 

La Sezione I dà conto delle nomine governative soggette a controllo parlamentare ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”.

Tale legge, agli articoli da 1 a 8, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri e i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, debbano richiedere il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.

La richiesta di parere da parte del Governo deve indicare la procedura seguita per l’individuazione della candidatura, i motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e gli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

La medesima procedura si applica qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, nonché per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte. Trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere senza che le Commissioni si siano pronunciate l’organo competente può provvedere alla nomina[1].

Alla luce delle norme richiamate, il monitoraggio effettuato, su cui si riferisce in questa sede, consiste, in primo luogo, nel verificare se il Governo abbia effettivamente richiesto il parere parlamentare previsto dalla legge n. 14 del 1978 per la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti degli istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l’esito.

Inoltre, l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 prende in considerazione le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) degli istituti ed enti pubblici di cui presidenti e vicepresidenti sono nominati previo parere parlamentare in ottemperanza dell’articolo 1. In tali casi, l’articolo 9 stabilisce che i relativi provvedimenti debbano essere comunicati alle Camere entro il termine di quindici giorni. Anche tali provvedimenti devono fornire i motivi che li giustificano, le procedure seguite e una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano. Nell’ambito del monitoraggio di cui si dà conto in questa pubblicazione rientra pertanto anche l’accertamento dell’avvenuta comunicazione nei termini di legge. Per completezza di informazione, si verifica altresì se le prescritte procedure siano state attivate anche in occasione dei precedenti rinnovi.

Infine, qualora la legge istitutiva di un singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978, si procede al controllo sull’effettiva osservanza di tali ulteriori disposizioni.

Affinché il monitoraggio effettuato non si esaurisca nella mera presa d’atto degli atti posti in essere dal Governo, si provvede altresì a segnalare tempestivamente al Parlamento le cariche scadute o di prossima scadenza e le procedure previste per il loro rinnovo[2]. A tal fine sono predisposte schede informative relative a ciascun ente i cui organi siano soggetti a rinnovo nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, che ha cadenza mensile, con una proiezione relativa ai mesi immediatamente successivi. Ogni scheda è corredata da tutti gli elementi normativi che si ritengano utili ai fini della più compiuta valutazione parlamentare delle scelte operate dal Governo. All’individuazione delle scadenze oggetto di monitoraggio si perviene attraverso la consultazione della banca dati predisposta e costantemente aggiornata dal Servizio per il controllo parlamentare.

 

 

 


 

Cariche rinnovate nel mese di novembre 2019 o tuttora in itinere

 

Il 28 novembre 2019 Luca Crescenzi è stato nominato presidente dell’Istituto italiano di studi germanici con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Inoltre con decreto dello stesso Ministro del 24 ottobre 2019 Luigi Reitani è stato nominato consigliere di amministrazione del medesimo Ente. Deve essere ancora nominato un componente in rappresentanza della comunità scientifica di riferimento.

 

Il 25 novembre 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati[3] la lettera con cui il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ha chiesto, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, il prescritto parere parlamentare sulla proposta di nomina di Marina Valensise quale consigliere delegato della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico – INDA[4].

 

Il 14 novembre 2019 il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha nominato, con proprio decreto, Nicola Fantini[5] componente del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche - CNR, in qualità di membro eletto dal personale dell’Ente tra i ricercatori e tecnologi di ruolo. Fantini subentra a Vito Mocella, il cui incarico era scaduto il 13 novembre 2019, unitamente a quello di Alberto Tesi, incarico quest’ultimo ancora in attesa di rinnovo.

Il 9 febbraio 2020 scadrà invece quello di Tommaso Edoardo Frosini, mentre il 20 febbraio 2020 cesseranno i mandati del presidente dell’Ente Massimo Inguscio e del consigliere di amministrazione Mario Giovanni Melazzini.

 

Il 6 novembre 2019 al Senato della Repubblica e l’11 novembre 2019 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera del 29 ottobre 2019 con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che, con decreto 28 ottobre 2019 emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati attribuiti, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, a Franco Bettoni - già nominato presidente dell’INAIL con D.P.R. del 30 luglio 2019 - i poteri degli ordinari organi dell’Istituto in attesa del perfezionamento delle nomine del vice presidente e dei quattro membri del consiglio di amministrazione. Con il medesimo decreto Paolo Lazzara è stato nominato vice di Bettoni nel summenzionato incarico temporaneo.

Il 24 ottobre 2019, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV, su designazione della comunità scientifica di riferimento, Fabio Florindo e Gilberto Saccorotti[6], in sostituzione di Alessandro Nicola Pino e Giulio Selvaggi. Restano da nominare gli altri due componenti del consiglio, in sostituzione di Claudio Faccenna e Giancarlo Neri[7]. Il mandato quadriennale dell’organismo è terminato il 14 ottobre 2019.

 

Il 7 ottobre 2019 sui siti internet della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali è stato pubblicato un ulteriore avviso relativo al rinnovo dei componenti della suddetta Autorità, nel quale sono stati invitati gli interessati - che non avessero già provveduto entro il termine del 19 maggio 2019[8] - ad inviare la propria candidatura “a pena di irricevibilità”, dal 14 al 26 ottobre 2019. Si ricorda che il 19 giugno 2019 sono scaduti, infatti, gli incarichi del presidente dell’Autorità, Antonello Soro, e dei componenti Augusta Iannini (vicepresidente), Giovanna Bianchi Clerici e Licia Califano[9].

 

Il 31 luglio 2019 la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Emanuele Mauri a presidente del Consorzio dell’Adda. La richiesta di parere parlamentare, trasmessa dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con lettera dell’8 luglio 2019, era stata annunciata il 16 luglio 2019 sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica e assegnata alle suddette Commissioni permanenti.

 

Si ricorda infine che a seguito della nomina di Pasquale Tridico quale presidente dell’INPS, avvenuta il 22 maggio 2019, restano da nominare i quattro componenti del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, tra cui il vice presidente[10], al fine di completare l’assetto degli organi di vertice.

Cariche scadute alla data del 30 novembre 2019 o in scadenza entro

il 29 febbraio 2020 per le quali non risulta avviata la procedura di rinnovo

 

Il 25 luglio 2019 è scaduto il mandato dei componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM Angelo Marcello Cardani (presidente), Antonio Martusciello, Francesco Posteraro, Antonio Nicita e Mario Morcellini (commissari)[11].

 

Il 14 ottobre 2019 è scaduto il mandato del componente del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Michele Morgante. Il 9 febbraio 2020 scadrà invece il mandato di Laura Chies.

 

Il 14 ottobre 2019 sono scaduti i mandati del presidente, Giorgio Patrizio, e dei componenti del consiglio di amministrazione dell’istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM, Pierangelo Marcati e Gioconda Moscariello[12].

 

Il 14 ottobre 2019 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN, Caterina Petrillo e Fabio Zwirner[13].

 

Il 14 ottobre 2019 sono scaduti i mandati di Luisa Cifarelli, presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”, nonché del componente di designazione governativa del consiglio di amministrazione del medesimo Ente, Giovanni Batignani. Il 9 febbraio 2020 scadrà invece il mandato consiliare di Carla Andreani.

 

Il 14 ottobre 2019 sono scaduti altresì i mandati del presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS, Maria Cristina Pedicchio, nonché dei componenti del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto, Giorgio Cassiani e Silvestro Greco.

 

Il 14 e il 22 ottobre 2019 sono scaduti rispettivamente i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, Mauro Magnani e Serena Fonda.

 

Il 14 ottobre 2019 sono scaduti il mandato del presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica - INAF, Niccolò D’Amico, e quelli dei componenti del consiglio di amministrazione Marco Tavani e Eugenio Coccia. Il 2 dicembre 2019 scadranno, altresì, i mandati dei consiglieri di amministrazione Enrico Cappellaro, (che riveste anche la carica di vicepresidente dell’Ente) e Stefano Giovannini.

 

Il 19 ottobre 2019 sono scaduti i mandati di Daniele Checchi, Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e Susanna Terracini quali componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR.

 

Il 26 novembre 2019 è scaduto il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di sanità - ISS, Enrico Lubrano, Adriana Caterina Maggi, Chiara Gibertoni e Alessandro Cosimi.

 

Il 14 dicembre 2019 scadrà il mandato dei componenti del consiglio dell'Istituto nazionale di statistica – ISTAT, Monica Pratesi, Maurizio Franzini, Daniela Cocchi e Pier Paolo Italia.

 

Il 31 dicembre 2019 scadrà l’incarico di Mauro Cipolletta, Direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei.

 

Il 1° gennaio 2020 scadrà l’incarico di Stefano Sacchi, presidente dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche INAPP.

 

Il 13 gennaio 2020 scadrà l’incarico di Paolo Baratta, presidente della Fondazione La Biennale di Venezia.

 

Il 9 febbraio 2020 scadrà il mandato di Agostino Biancafarina, presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, mentre il 10 febbraio 2020 scadranno quelli dei consiglieri di amministrazione titolari Stefano Barbieri, Roberto Comelli, Mario Cinque, Nicola Luisi, Marcovalerio Pozzato, Daniela Rota, Patrizio Longo, Flavio Vito Valentino De Pace, Paolo Bianchi, Lucio Gervasi, Paolo Virgili, Roberto Tulletti, nonché dei componenti supplenti Antonio Zambuco, Emanuele Martina, Giuseppe Tosto, Stefano Spagnol, Edoardo Lacrimini e Leandro Fiusco.

 

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Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle relative schede di seguito riportate.

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR

 

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca -

ANVUR

Quattro componenti del consiglio direttivo:

Daniele Checchi, Paolo Miccoli Raffaella Rumiati SusannaTerracini

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 76/2010

19/10/2019

D.P.R. su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

Il 19 ottobre 2019 sono scaduti i mandati di Daniele Checchi, Paolo Miccoli[14], Raffaella Rumiati e Susanna Terracini quali componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR. Il consiglio è altresì composto da Fabio Beltram e da Maria Luisa Meneghetti[15], i cui mandati scadranno il 20 luglio 2020, nonché da Antonio Felice Uricchio che scadrà invece il 3 maggio 2023[16]. Il plenum dell’organo è costituito infatti da sette componenti nominati ciascuno per un quadriennio.

Le nomine ora scadute erano intervenute con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2015, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dopo che la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nelle rispettive sedute del 16 e del 24 settembre 2015, avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina. Le richieste di parere parlamentare erano state inoltrate dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76.

            In precedenza il consiglio direttivo dell'ANVUR era costituito da Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro e Giuseppe Novelli a seguito della nomina quadriennale intervenuta con D.P.R. 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, Andrea Graziosi era stato nominato in sua sostituzione componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni[17].

            Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito, come sopra ricordato, da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo “devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne”. I componenti sono nominati, per quattro anni non rinnovabili, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[18].

            L'ANVUR – istituita con decreto-legge 31 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286[19] - sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


 

Autorità garante per la protezione dei dati personali



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità garante per la protezione dei dati personali

Componenti Autorità:

 

Antonello Soro (presidente) e Giovanna Bianchi Clerici, eletti dalla Camera

 

Augusta Iannini (vicepresidente) e Licia Califano,

elette dal Senato

I componenti l’Autorità sono eletti dal Parlamento

(v. infra)

19/6/2019

 

 

 

Dei 4 membri, 2 vengono eletti dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato della Repubblica con voto limitato, ai sensi dell’art. 153, co. 1, del decreto legislativo 196/2003, nel testo novellato dall’art. 14,

co. 1, lett. b),

del decreto legislativo 101/2018,

sulla base delle candidature pervenute.

I componenti eleggono nel loro ambito il presidente e il vicepresidente

 

Il 19 giugno 2019 sono scaduti gli incarichi, di durata settennale, del presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, e dei componenti della suddetta autorità Giovanna Bianchi Clerici, Augusta Iannini (vicepresidente) e Licia Califano[20].

Antonello Soro e Giovanna Bianchi Clerici sono stati eletti dalla Camera dei deputati, mentre Augusta Iannini e Licia Califano sono state elette dal Senato. L’elezione è avvenuta per tutti i suddetti componenti il 6 giugno 2012.

Si segnala che il decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali”, ha disposto che il presidente e il collegio in carica continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Collegio e, comunque, per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, avvenuta l’8 agosto 2019. La legge di conversione 4 ottobre 2019, n. 107, ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2019.

Si ricorda che l’articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel testo novellato dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, prevede, al comma 1, che il Garante sia composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.

Il nuovo testo dell’articolo 153 prevede che i componenti debbano essere eletti tra coloro che presentino la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione. L’avviso relativo all’avvio della procedura deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. La norma prevede altresì che le candidature debbano pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e che i curricula dei candidati siano pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

Il comma 2 dispone che i componenti dell’Autorità eleggano nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità, e un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il comma 3 ribadisce la durata settennale degli incarichi di presidente e di componente e la loro non rinnovabilità, già stabilita in precedenza[21]. Il comma 2 precisa altresì che il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive per tutta la durata del mandato[22].

Il 19 aprile 2019 nei siti internet della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Autorità Garante per la protezione dei dati personali è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle candidature a componente del collegio del Garante, ai fini dell'elezione di quattro componenti, due per ciascuna Camera, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003, come novellato. Il termine per l’invio delle domande era stato fissato, in quella occasione, al 19 maggio 2019, “a pena di irricevibilità[23].

Il 7 ottobre 2019 sui suddetti siti internet è stato pubblicato un ulteriore avviso nel quale sono stati informati gli interessati, che non avessero già provveduto entro il termine del 19 maggio 2019, ad inviare la propria candidatura dal 14 al 26 ottobre 2019, anche in tal caso “a pena di irricevibilità”[24].

Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità indipendente istituita dalla legge sulla privacy (dapprima legge 31 dicembre 1996, n. 675, ora decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.

I compiti dell’autorità sono fissati in particolare dall’articolo 154 del più volte citato decreto legislativo n. 196 del 2003, nel testo novellato dall’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679[25].


 

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM

 



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM

Presidente:

Angelo Marcello Cardani

 

Parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge 481/1995 a maggioranza dei due terzi dei componenti

25/7/2019

 

D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico

Commissari:

 

Antonio Martusciello (eletto dalla Camera il 6/6/2012), Francesco Posteraro

(eletto dal Senato

il 6/6/2012), Antonio Nicita (eletto dalla Camera il 14/11/2013) Mario Morcellini (eletto dal Senato

il 1°/2/2017)

La nomina con D.P.R. dei Commissari è preceduta dalla loro elezione da parte del Parlamento

(v. infra)

D.P.R. previa elezione di due componenti da parte della Camera dei deputati e di due componenti da parte del Senato della Repubblica

 

 

Il 25 luglio 2019 è scaduto il mandato del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM, Angelo Marcello Cardani, il quale era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2012. Parimenti sono scaduti i mandati dei commissari Antonio Martusciello, eletto dalla Camera il 6 giugno 2012, Francesco Posteraro, eletto dal Senato il 6 giugno 2012, Antonio Nicita, eletto dalla Camera il 14 novembre 2013, e Mario Morcellini, eletto dal Senato il 1° febbraio 2017[26] [27].

Si segnala che, relativamente a tale Autorità, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, prevede all’articolo 7 che il presidente e i componenti del consiglio in carica alla data del 19 settembre 2019 continuino a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo organo collegiale e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, primo, secondo e terzo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'AGCOM, sono organi dell'Autorità: il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti e quattro i commissari.

In conformità dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 1, la designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995. Quest'ultima disposizione prevede - al comma 7, terzo e quarto periodo - che in nessun caso la nomina possa essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le stesse Commissioni possono procedere all'audizione del designato. Infine, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, penultimo periodo, della sopracitata legge n. 249 del 1997, il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni (attualmente Ministro dello sviluppo economico).

Per quanto riguarda la nomina dei commissari, essi sono eletti per metà dalla Camera e per metà dal Senato. Peraltro, per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “Salva Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i componenti del consiglio dell'Autorità sono stati ridotti da otto a quattro, escluso il presidente. Ciò ha comportato altresì la riduzione da quattro a due, sempre escluso il presidente, dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti e della commissione per i servizi e i prodotti. Di conseguenza, l'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha modificato la disciplina relativa alle modalità di elezione da parte dei due rami del Parlamento dei commissari dell'AGCOM.

Il presidente e i commissari rimangono in carica sette anni e, anche alla luce del divieto disposto in via generale dall'articolo 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, non possono essere rieletti, a meno che non abbiano esercitato il mandato per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di altri commissari che non abbiano portato a termine il mandato.

La legge istitutiva affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali degli utenti in materia. Come specificato nel suo sito internet, l'Autorità svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e, più recentemente, delle poste.

 


 

Cassa di previdenza delle Forze armate



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Cassa di previdenza delle Forze armate



 

Presidente:

 

Agostino Biancafarina

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della legge 14/1978

9/2/2020

 

 

 

D.P.R.

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri, previa

deliberazione

del C.d.M. su proposta del Ministro della difesa

Consiglio di amministrazione:

 

Titolari:

Stefano Barbieri Roberto Comelli

Mario Cinque Nicola Luisi Marcovalerio Pozzato Daniela Rota Patrizio Longo Flavio Vito Valentino De Pace

Paolo Bianchi Lucio Gervasi Paolo Virgili Roberto Tulletti

 

Supplenti:

Antonio Zambuco Emanuele Martina Giuseppe Tosto

Stefano Spagnol Edoardo Lacrimini Leandro Fiusco

Comunicazione alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della legge 14/1978

 

 

10/2/2020

Decreto del Ministro della difesa. Il consiglio è composto da 2 nominativi per ciascuna Forza armata (3 per l’Arma dei carabinieri) prescelti nell’ambito di terne predisposte, per ogni incarico, dai Capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata.

Inoltre compongono l’organo:

1 magistrato contabile;

1 dirigente

del Ministero dell'economia e delle finanze;

1 esperto attuariale;

1 ufficiale

in congedo

Il 9 febbraio 2020 scadrà il mandato di Agostino Biancafarina, presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, mentre il 10 febbraio 2020 scadranno quelli dei consiglieri di amministrazione titolari Stefano Barbieri, Roberto Comelli, Mario Cinque, Nicola Luisi, Marcovalerio Pozzato, Daniela Rota, Patrizio Longo, Flavio Vito Valentino De Pace, Paolo Bianchi, Lucio Gervasi, Paolo Virgili, Roberto Tulletti, nonché dei componenti supplenti Antonio Zambuco, Emanuele Martina, Giuseppe Tosto, Stefano Spagnol, Edoardo Lacrimini e Leandro Fiusco.

Si ricorda che il 18 dicembre 2018, con decreto del Presidente della Repubblica, Agostino Biancafarina è stato nominato presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, con decorrenza 19 novembre 2018 e fino, come detto, al 9 febbraio 2020. La nomina era stata deliberata il 12 dicembre 2018 dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.

La IV Commissione (Difesa) della Camera, nella seduta del 14 novembre 2018, e la 4ª Commissione (Difesa) del Senato, nella seduta del 7 novembre 2018, avevano espresso parere favorevole alla suddetta nomina. La richiesta di parere era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 29 ottobre 2018, annunciata alla Camera il 31 ottobre 2018 e al Senato il 5 novembre 2018.

Il Ministro della difesa, con proprio decreto del 2 ottobre 2018, aveva nominato Biancafarina componente effettivo del consiglio di amministrazione della Cassa[28]. Si ricorda che il presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate è scelto tra i membri effettivi del relativo consiglio di amministrazione designati tra il personale militare in servizio attivo o tra gli ulteriori componenti previsti dall'articolo 76, comma 2, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (vedasi infra) ed è nominato su proposta del Ministro della difesa secondo le modalità dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400[29]. Ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del citato D.P.R. 90 del 2010, qualora tale incarico riguardi un componente del consiglio scelto tra i militari di carriera, deve essere designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.

Oltre al presidente, sono organi della Cassa il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, che restano in carica per 3 anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile. Quanto al consiglio di amministrazione della Cassa, esso è stato rinnovato con decreto del Ministro della difesa il 10 febbraio 2017[30]. L’organo, composto da tredici membri titolari nominati con decreto del Ministro della difesa, ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale. L'organo è composto da due componenti per l'Esercito, due per la Marina militare, due per l'Aeronautica militare e tre per l'Arma dei carabinieri, individuati tra il personale militare in servizio attivo. I Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri propongono ciascuno, per ogni singolo incarico, una terna al Ministro della difesa in modo da garantire anche la piena libertà di scelta nella nomina del presidente e del vice presidente, a norma dell'articolo 77, commi 2 e 4, del sopracitato D.P.R. n. 90 del 2010. Con le stesse modalità, dalle medesime nove terne di candidati sono altresì nominati nove supplenti, i quali possono partecipare con diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in sostituzione dei corrispondenti titolari nei casi di assenza o impedimento.

Compongono inoltre il consiglio di amministrazione: un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa, nonché un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria.

La Cassa di previdenza delle Forze armate, istituita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 4 dicembre 2009[31], che ha disposto il riordino per accorpamento delle sei preesistenti Casse militari di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri è ora regolata dagli articoli 73 e seguenti del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010. La Cassa, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa. Essa gestisce i fondi previdenziali secondo principi di uniformità gestionale, fatti salvi il regime previdenziale e creditizio vigente per i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo.

Consiglio nazionale delle ricerche - CNR



Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Consiglio nazionale delle ricerche -

CNR

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Nicola Fantini

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009

14/11/2019

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione del personale dell'Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Data scadenza

Presidente:

 

Massimo Inguscio

20/2/2020

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Alberto Tesi

13/11/2019

 

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su designazione della CRUI

 

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Tommaso Edoardo Frosini

9/2/2020

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Mario Giovanni Melazzini

20/2/2020

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base di una terna proposta dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria e artigianato

Si ricorda preliminarmente che il Consiglio nazionale delle ricerche – CNR è guidato da un consiglio di amministrazione composto, oltreché dal presidente, da quattro componenti, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto dell’Ente.

Il 14 novembre 2019 il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha nominato, con proprio decreto, Nicola Fantini[32] componente del consiglio di amministrazione, in qualità di membro eletto dal personale dell’Ente tra i ricercatori e tecnologi di ruolo. Fantini subentra a Vito Mocella, il cui incarico era scaduto il 13 novembre 2019 unitamente a quello di Alberto Tesi[33], incarico quest’ultimo ancora in attesa di rinnovo.

Il 9 febbraio 2020 scadrà invece l’incarico del consigliere di amministrazione Tommaso Edoardo Frosini[34], mentre il 20 febbraio 2020 cesseranno i mandati del presidente dell’Ente Massimo Inguscio[35] e del consigliere di amministrazione Mario Giovanni Melazzini[36].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della scelta dei presidenti degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, individuate tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[37].

Il nuovo statuto del CNR[38], entrato in vigore dal 1° agosto 2018, prevede che per la nomina del presidente il suddetto comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e proponga al Ministro cinque nominativi tra cui selezionare il nuovo titolare[39].

Tali procedure pertanto ricalcano quelle previste per la generalità degli enti di ricerca dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009.

I componenti del consiglio di amministrazione, invece, in forza di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, dello statuto dell’Ente, sono nominati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca: uno designato sulla base di una terna proposta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI); uno designato sulla base di una terna proposta dall'Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria; uno su designazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e uno eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi di ruolo, attraverso procedure di consultazione, anche telematica, definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR, come specificato dall’articolo 2 del suo statuto, ha il compito - quale ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea - di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie, di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al Governo e alle amministrazioni pubbliche.


Consorzio dell’Adda

Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Consorzio dell'Adda

Presidente:

 

Emanuele Mauri

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

annunciata alle Camere il 16/7/2019

pareri favorevoli della VIII Commissione della Camera e della 13ª Commissione del Senato del 31/7/2019

Procedura di nomina in corso

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

 

Il 31 luglio 2019 la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Emanuele Mauri a presidente del Consorzio dell’Adda. La richiesta di parere parlamentare, trasmessa dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con lettera dell’8 luglio 2019, era stata annunciata il 16 luglio 2019 sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica e assegnata alle suddette Commissioni permanenti.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 9 dello statuto del Consorzio, approvato con decreto ministeriale 8 novembre 2011, il presidente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’articolo 14 dello statuto prevede che il presidente rimanga in carica quattro anni e che possa essere riconfermato.

L’Ente, allo stato, è guidato da Ettore Grecchi, in qualità di presidente facente funzione[40]. Si ricorda che l’ultimo presidente nominato, Massimiliano Atelli, in carica a decorrere dal 1° gennaio 2011, si è dimesso il 21 febbraio 2014. L’attuale consiglio di amministrazione è stato nominato dall'assemblea degli utenti del 18 dicembre 2018. Oltre a Ettore Grecchi e Luciano Moretti, nominati in rappresentanza degli enti irrigui, fanno parte dell’organo Roberto Barbieri e Ivan Gabatel, nominati in rappresentanza degli utenti industriali.

Il Consorzio dell'Adda, sulla base del regio decreto 21 novembre 1938, n. 2010, provvede alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como (diga di Olginate - Lecco), nonché alla ripartizione dei deflussi fra le utenze irrigue ed idroelettriche consorziate. Il Consorzio è stato confermato ente pubblico non economico, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.P.R. 1° aprile 1978, n. 532, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.


 

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

 

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

 

Componente del consiglio di amministrazione:

Michele Morgante

 

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11,

comma 5,

del D. Lgs.

n. 213/2009

 

14/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

 

Componente del consiglio di amministrazione:

Laura Chies

 

9/2/2020

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento

(vedasi infra nel testo)

 

Il 14 ottobre 2019 è scaduto il mandato del componente del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Michele Morgante. Si ricorda che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva comunicato, con lettera del 20 ottobre 2015, annunciata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015, la nomina di Morgante, effettuata con proprio decreto del 14 ottobre 2015 per la durata di un quadriennio.

Il 10 agosto 2015 era infatti scaduto il mandato di Paola Secchiero, che era stata nominata componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

Il 9 febbraio 2020 scadrà invece l’incarico, sempre quadriennale, del consigliere di amministrazione Laura Chies, che ricopre altresì l’incarico di vicepresidente. Laura Chies è stata nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, su designazione della comunità scientifica e disciplinare di riferimento, subentrando a Roberto Della Marina, il cui mandato quadriennale era scaduto l'11 novembre 2015.

Per completezza si ricorda che il presidente dell’Ente, Sergio Paoletti, scadrà invece il 27 aprile 2020[41].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.

L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[42].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[43]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[44]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per le nomine dei presidenti degli enti di ricerca non è pertanto più prevista l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste ha il compito, ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, di favorire e promuovere l’innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, trasferendone i risultati al mercato. Il Consorzio inoltre ha il compito di supportare la creazione di nuove imprese innovative, tenendo conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante.


 

Fondazione La Biennale di Venezia

 

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Fondazione La Biennale di Venezia

 

Presidente:

 

Paolo Baratta

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs.

n. 19/1998

 

13/1/2020

Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

 

Il 13 gennaio 2020 scadrà l’incarico di Paolo Baratta quale presidente della Fondazione La Biennale di Venezia.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto del 13 gennaio 2016, aveva confermato Paolo Baratta quale presidente dell’Ente per la durata di quattro anni. Il suddetto Ministro, con lettera del 7 dicembre 2015 annunciata alla Camera e al Senato il 16 dicembre 2015, aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19. Tale proposta era stata assegnata alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che rispettivamente nelle sedute del 21 e del 22 dicembre 2015 avevano espresso entrambe parere favorevole[45].

Si ricorda che l’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 19 del 1998[46], al comma 3, come da ultimo modificato dall'articolo 13-ter, comma 2, lett. a), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha disposto che il presidente della Fondazione La Biennale di Venezia possa essere confermato nel suo incarico per non più di due volte. In precedenza tale mandato poteva essere confermato una sola volta. Pertanto Paolo Baratta, avendo già svolto tre mandati, non può essere ulteriormente rinnovato.

La Fondazione La Biennale di Venezia è subentrata all'ex Ente autonomo La Biennale di Venezia, che era stato trasformato dal citato decreto legislativo n. 19 del 1998 in Società di cultura, figura giuridica di diritto privato atipica, in seguito ulteriormente trasformata dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1 - novellando il citato decreto legislativo n. 19 del 1998 - in Fondazione di preminente interesse nazionale con personalità giuridica di diritto privato.

Sono organi della Fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Tra gli organi di amministrazione della Fondazione, solo la nomina del presidente è soggetta a controllo parlamentare, essendo previsto per essa il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 19 del 1998. Tale disposizione è dunque la fonte normativa speciale del controllo parlamentare su tale nomina, poiché la Fondazione, in quanto ente di diritto privato, non è ricompresa nel campo di applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che riguarda solo gli “istituti ed enti pubblici, anche economici”.

La Biennale di Venezia, le cui origini datano al 1895, organizza manifestazioni internazionali nell’ambito delle arti contemporanee, come la Mostra internazionale d'arte cinematografica, l'Esposizione internazionale d'arte, la Mostra internazionale di architettura e il Festival della danza. Negli stessi ambiti, la Biennale promuove iniziative editoriali e, per mezzo dell'Archivio storico delle arti contemporanee, cura la conservazione della documentazione sulla sua storia.


 

Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico – INDA

 


Ente

Carica

da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare

previsto

Data nomina

Procedura

di nomina

Fondazione

Istituto nazionale per il dramma antico -

INDA

 

Componente

del consiglio

di amministrazione:

 

Marina Valensise

Richiesta di parere parlamentare ai sensi

dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs.

n. 20/1998

Procedura di nomina in corso

Decreto

del Ministro

per i beni e le attività culturali e per il turismo

su designazione dello stesso Ministro

 

Il 25 novembre 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera con cui il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ha chiesto, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, il prescritto parere parlamentare sulla proposta di nomina di Marina Valensise quale consigliere delegato della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico – Inda. La nomina si rende necessaria - ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), dello statuto della Fondazione - a seguito del decesso di Maria Rita Sgarlata.

La proposta è stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera[47]. Al Senato, invece, la proposta di nomina è stata deferita, il 26 novembre 2019, alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)[48].

Si ricorda che il decreto di nomina di Mariarita Sgarlata[49] a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto, in sostituzione del dimissionario Pier Francesco Pinelli era stato adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali 28 dicembre 2018. La nomina avrebbe dovuto operare fino alla scadenza naturale del consiglio di amministrazione, prevista per il 6 marzo 2022 (vedasi infra).

Si segnala che ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del vigente statuto della Fondazione[50] il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ed è composto dal sindaco di Siracusa con funzioni di presidente[51], da un consigliere designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di consigliere delegato, nonché da tre consiglieri designati rispettivamente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalla Regione Siciliana e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 28 agosto 1997, n. 281[52].

Si ricorda che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto del 7 marzo 2018, aveva nominato il consiglio di amministrazione della Fondazione per la durata di quattro anni, che in origine era composto da: Giancarlo Garozzo (quale sindaco pro tempore di Siracusa)[53], da Pier Francesco Pinelli, in qualità di consigliere designato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con funzioni di consigliere delegato; da Margherita Rubino, consigliere designato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da Emanuele Giliberti, consigliere designato dalla Regione Sicilia e da Paolo Giansiracusa, consigliere designato dalla Conferenza unificata[54].

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 20 del 1998[55], il consigliere delegato e il consigliere designato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono nominati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo aveva pertanto richiesto i pareri sulle proposte di nomina di Pinelli e Rubino con lettera del 23 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018[56].

Per effetto della nomina del consiglio di amministrazione era terminata la gestione commissariale, alla quale la Fondazione INDA risultava precedentemente assoggettata. Commissario straordinario uscente era il già citato Pier Francesco Pinelli[57].

L’Istituto, fondato nel 1914 e già disciplinato quale ente pubblico dalla legge n. 70 del 1975, è stato trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 20 del 1998. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 di tale decreto legislativo è la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine nell'Ente in oggetto, atteso che la Fondazione, in quanto ente di diritto privato, non sarebbe ricompresa nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”. Il comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 20 del 1998

L’INDA ha la finalità di coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con gli enti locali, l'organizzazione e lo svolgimento di rappresentazioni nei teatri greci e romani, oltreché nei parchi archeologici, promuovendo la divulgazione del repertorio teatrale classico e delle altre attività culturali ed artistiche ad esso relative. Promuove inoltre, anche in collaborazione con le università, lo studio dei testi teatrali della letteratura greca e latina.


 

Grande progetto Pompei

 

Ente

Carica in scadenza e titolare uscente

Controllo parlamentare

 

Data scadenza

Procedura

di nomina

Grande progetto Pompei

 

Direttore generale

di progetto:

 

Mauro Cipolletta

 

(vedasi infra nel testo)

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge

n. 91/2013, convertito,

con modificazioni, dalla legge

n. 112/2013

 

(vedasi infra nel testo)

31/12/2019

 

 

D.P.C.M.

su proposta

del Ministro

per i beni e le attività culturali e per il turismo, previo

parere delle Commissioni parlamentari competenti

 

(vedasi infra nel testo)

 

Il 31 dicembre 2019 scadrà l’incarico di Mauro Cipolletta, quale direttore generale del Grande progetto Pompei. Cipolletta è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018.

La scadenza coincide con quella prevista, a legislazione vigente, dal comma 5-ter[58] dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale comma ha, da ultimo, prorogato dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale sono assicurate le funzioni del direttore generale di progetto. Pertanto in assenza di un intervento legislativo di ulteriore proroga, le suddette funzioni confluiranno in quelle della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

Sulla proposta di nomina di Cipolletta la Ministra pro tempore per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con lettera del 2 febbraio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018[59]. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che l’aveva esaminata nella seduta del 7 febbraio 2018 esprimendo parere favorevole, e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 febbraio 2018 esprimendo anch’essa parere favorevole.

            In precedenza, il mandato di direttore generale del Grande progetto Pompei è stato rivestito da Luigi Curatoli, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 4 febbraio 2016 e il cui incarico era stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 con analogo decreto dell’8 giugno 2017. Curatoli era a sua volta succeduto a Giovanni Nistri, che per primo era stato nominato nel predetto incarico con D.P.C.M. del 27 dicembre 2013.

            La nomina del direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei è prevista dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica. Tra i compiti del direttore generale di progetto rientrano la definizione e l'approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito. L’organo svolge, altresì, la funzione di stazione appaltante e cura l’esecuzione di tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti, nonché la fase di attuazione e di esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.a.. Il direttore assume, inoltre, direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito archeologico. Si segnala infine che il direttore generale di progetto collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e riferisce con cadenza semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.

            Il Grande Progetto Pompei è stato approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011.


 

Istituto italiano di studi germanici



Ente

Cariche rinnovate e soggetti nominati

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Istituto italiano di studi germanici

 

Presidente:

 

Luca Crescenzi

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 213/2009 (nomine non ancora comunicate alle Camere)

28/11/2019

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

Consigliere di amministrazione:

 

Luigi Reitani

24/10/2019

 

Carica da rinnovare e titolare uscente

Data scadenza

Consigliere di amministrazione:

 

Elda Morlicchio

 

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 213/2009

30/1/2018 (vedasi infra nel testo)

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento

(vedasi infra nel testo)

 

Il 28 novembre 2019 Luca Crescenzi è stato nominato presidente dell’Istituto italiano di studi germanici con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La nomina fa seguito alla scadenza del mandato del precedente presidente, Roberta Ascarelli, avvenuta il 7 agosto 2019. Si ricorda che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva comunicato la nomina dell’Ascarelli, intervenuta con proprio decreto del 7 agosto 2015, con lettera del 13 agosto 2015, annunciata al Senato e alla Camera rispettivamente l'8 e il 10 settembre 2015. L’Ascarelli era divenuta presidente dell’ente a seguito delle dimissioni di Fabrizio Cambi, intervenute il 2 ottobre 2013.

Inoltre con decreto dello stesso Ministro del 24 ottobre 2019[60] Luigi Reitani è stato nominato consigliere di amministrazione del medesimo Ente. Le suddette nomine non risultano ancora comunicate alle Camere. Si ricorda che il consiglio è composto da tre membri, compreso il presidente. I mandati dei precedenti componenti del consiglio di amministrazione Elda Morlicchio e Michele Cometa[61] sono venute meno il 30 gennaio 2018, uno per dimissioni, l’altro per intervenuta decadenza, determinando una criticità evidenziata dalla Corte dei conti nella determinazione 28 maggio 2019, n. 58, relativa all’esercizio 2017[62] dell’Istituto.

L’incarico dei consiglieri, come quello di presidente, ha durata quadriennale e può essere riconfermato una sola volta.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti, o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede, al comma 1, che ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[63].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[64]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri - come l’Istituto italiano di studi germanici - due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[65]. L’articolo 5, comma 2, dello statuto dell’Istituto stabilisce che il terzo componente “sia designato dal Presidente del Consiglio Universitario Nazionale, previa consultazione della comunità scientifica ed è scelto tra personalità di alto rilievo scientifico o filosofico.”.

Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

L’Istituto italiano di studi germanici ha, secondo il proprio statuto, in particolare la missione di ampliare, documentare e approfondire le conoscenze sulla cultura germanica nelle sue strutture umanistiche e scientifiche, nelle dinamiche evolutive e nei vicendevoli apporti, promuovendo con metodi interculturali e interdisciplinari il confronto nonché l'interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di conoscenza, e in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del sapere, anche mediante iniziative di studio sulla vita spirituale, artistica, scientifica e sociopolitica dei popoli germanici, e sui loro reciproci rapporti con la cultura italiana ed europea. Cura inoltre il proprio patrimonio archivistico e librario, costituito dalla biblioteca storica.


 

Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” -

INDAM

Presidente:

Giorgio Patrizio

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs.

213/2009

 

14/10/2019

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

Componente del consiglio di amministrazione:

 

Pierangelo Marcati

Componente del consiglio di amministrazione:

Gioconda Moscariello66

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa consultazione della comunità scientifica di riferimento

(vedasi infra nel testo)

 

Il 14 ottobre 2019 sono scaduti i mandati quadriennali del presidente dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM, Giorgio Patrizio, e dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Ente, Pierangelo Marcati e Gioconda Moscariello[66]. I suddetti organi erano stati rinnovati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 ottobre 2015. In particolare il presidente Patrizio e il consigliere Marcati erano stati nominati su designazione dello stesso Ministro, mentre Moscariello era stata nominata in qualità di esperto eletto dalla comunità scientifica[67].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero.

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Il comma 1 dell’articolo 4 del nuovo statuto dell’Ente detta peraltro una disciplina speciale per la selezione del Presidente. Dopo aver previsto che debba essereun matematico di riconosciuto rilievo internazionale, con notevole esperienza sia di direzione e coordinamento di strutture e progetti di ricerca, sia amministrativa” e aver ribadito che il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009, la norma detta una disciplina di carattere tendenzialmente elettivo, prevedendo che: “In ragione della specificità dell'Ente, di cui all' art. 1 del presente statuto, il Comitato di selezione di cui al citato art. 11 del decreto legislativo n. 213/2009, valuta le indicazioni provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di Enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. Le indicazioni della comunità scientifica vengono acquisite mediante una consultazione nella quale ciascun componente esprime una preferenza. I nomi dei candidati che abbiano ricevuto almeno il 15 per cento delle preferenze espresse vengono trasmessi al Comitato di selezione. La consultazione si svolge secondo le modalità previste in un apposito regolamento che preveda anche l'elettorato attivo del personale dipendente, a tempo indeterminato, dell'Istituto.”. L’articolo 5, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio sia composto, oltre che dal presidente e da un esperto di alta amministrazione, individuato secondo la procedura prevista dal citato articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 213 del 2009, da un esperto scientifico scelto direttamente, mediante elezione, dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di Enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. L'elezione si svolge secondo le modalità previste da un apposito regolamento interno.

L’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM è stato riordinato, come ricorda il suo sito internet, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 153, che gli ha conferito ampia autonomia regolamentare includendolo tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale.

L’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 153 del 1992, conferma tra le finalità dell'Istituto la promozione sul piano nazionale, internazionale e comunitario, della formazione e del perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative presenti nelle università italiane. Inoltre l’Istituto è chiamato a svolgere e a favorire le ricerche di matematica pura e applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche. Infine l’Istituto è chiamato a fare in modo che la ricerca matematica italiana si mantenga costantemente in stretto contatto con quella internazionale, specie promuovendo e partecipando a iniziative e a programmi di collaborazione in ambito europeo.

 


 

Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP

 

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP

 

Già

Istituto

per lo sviluppo della formazione professionale

dei lavoratori -

ISFOL

Presidente:

 

Stefano Sacchi

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

1°/1/2020

D.P.C.M. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

 

Il 1° gennaio 2020 scadrà l’incarico di Stefano Sacchi, presidente dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche – INAPP. Si ricorda che l’Istituto, in precedenza denominato Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL[68], ha assunto l’attuale denominazione il 1° dicembre 2016[69].

Sacchi è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2016[70]. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016. Si ricorda che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera dell’11 agosto 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 13 settembre 2016, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina. Tale richiesta era stata assegnata alla 11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, che l'aveva esaminata nella seduta del 21 settembre 2016 esprimendo parere favorevole, e alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che, dopo averla esaminata nella seduta del 27 settembre 2016, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 28 settembre 2016.

In precedenza Sacchi aveva rivestito l’incarico di commissario straordinario dell'ISFOL, per effetto della nomina intervenuta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino alla data di conclusione delle procedure di nomina dei nuovi organi dell'Istituto. Il commissariamento dell'ISFOL si era reso necessario a seguito delle dimissioni rassegnate il 21 dicembre 2015 da Pietro Antonio Varesi, che era stato nominato presidente dell'Istituto per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2012, nonché da Paola Antonia Profeta e da Renato Pirola, che erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto, sempre per quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 febbraio 2013.

Per completezza informativa si segnala che il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da Anita Pisarro, designata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e da Giovanni Bocchieri, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nominati con decreto dallo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 dicembre 2016 per la durata di 4 anni[71].

Si ricorda che l’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ha previsto, tra l’altro, la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto da cinque a tre membri, compreso il presidente[72]. La norma dispone che due componenti, tra cui il presidente, siano designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e il terzo dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. I soggetti designati debbono essere tutti individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto.

L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - INAPP è un ente pubblico di ricerca, che svolge attività di ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e di valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche.


 

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL

Ente

Cariche rinnovate e soggetti nominati

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro -

INAIL

Soggetto al quale sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nel novellato articolo 3, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479:

 

Franco Bettoni

 

Vice:

 

Paolo Lazzara

Nomina annunciata al Senato il 6/11/2019 e alla Camera l’11/11/2019

ai sensi dell’art. 9 della legge 14/1978

 

28/10/2019

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Cariche di nuova istituzione

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Vice presidente:

 

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

Cariche di nuova istituzione

 

D.P.C.M. su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

3 altri componenti del consiglio di amministrazione:

 

Comunicazione alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della legge 14/1978

 

(vedasi infra nel testo)

D.P.C.M. su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

 

 

Il 6 novembre 2019 al Senato della Repubblica e l’11 novembre 2019 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera del 29 ottobre 2019 con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che, con decreto 28 ottobre 2019 emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati attribuiti, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, a Franco Bettoni - già nominato presidente dell’INAIL con D.P.R. del 30 luglio 2019 - i poteri degli ordinari organi dell’Istituto in attesa del perfezionamento delle nomine del vice presidente e dei quattro membri del consiglio di amministrazione. Con il medesimo decreto Paolo Lazzara è stato nominato vice di Bettoni nel summenzionato incarico temporaneo.

Al riguardo, il decreto evidenzia in premessa che la nomina di Bettoni e Lazzara, ai sensi del richiamato articolo 25, è finalizzata a consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INAIL che non potrebbe essere garantita “nelle more della definizione della procedura di nomina dei nuovi organi (vice presidente e consiglio di amministrazione) dell’INAIL [73].

Infatti, dopo la nomina di Franco Bettoni a presidente dell’Istituto, intervenuta per un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2019[74], occorre completare l’assetto degli organi di vertice del suddetto Ente, secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nominando quattro componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, tra cui il vice presidente.

Al riguardo si ricorda che - nel quadro del riassetto degli enti pubblici di previdenza e assistenza operato dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che aveva modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994 - era stato soppresso il consiglio di amministrazione negli enti previdenziali. L'unico organo collegiale dell'INAIL risultava dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), la cui composizione peraltro era stata ridotta all'atto del rinnovo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito, e dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201[75], convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con l’entrata in vigore dell’articolo 25 del sopra ricordato decreto-legge n. 4 del 2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni” , è stato nuovamente modificato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ripristinando il consiglio di amministrazione dell’INPS e dell’INAIL e prevedendo che i componenti siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, non è più previsto un ruolo del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) nella procedura di nomina dei presidenti dell’INPS e dell’INAIL[76]. Continua invece ad applicarsi la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ossia la deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma ribadisce, come nelle precedenti formulazioni, che la nomina del presidente dei suddetti Enti è effettuata ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, quindi previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per completare il quadro relativo alle modifiche legislative intervenute nella disciplina della nomina degli organi di vertice dell’INAIL (così come dell’INPS), si segnala che la legge n. 26 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019, ha modificato il testo dell’articolo 25, in tal modo introducendo all’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il nuovo comma 3-bis. Tale comma ha previsto, parzialmente innovando quanto originariamente stabilito dal decreto-legge n. 4 del 2019, che tra i quattro componenti del consiglio sia compreso il vice presidente, nominato, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Poiché tale legge, all’articolo 1, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari, l’esplicito richiamo contenuto nel nuovo comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994 alla legge n. 14 del 1978 comporta che il parere parlamentare è necessario anche per la nomina del vice presidente (oltre che, naturalmente, del presidente) dell’INAIL e – si ricorda – dell’INPS (v. infra).

Per inciso, poiché l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 dispone che le nomine, le proposte o designazioni degli “altri amministratori” (diversi quindi dai presidenti e dai vicepresidenti) degli istituti ed enti pubblici di cui all’articolo 1 della legge n. 14, effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere, si può presumere che tale previsione si applichi anche con riferimento ai consiglieri di amministrazione di INPS e INAIL. Ciò benché la legge n. 14 del 1978 non sia stata espressamente richiamata dal nuovo comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994[77], che regola la nomina dei consiglieri di amministrazione, a differenza di quanto previsto per le nomine del presidente e del vice presidente del suddetto ente.

Si ricorda che il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del CIV durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dalla lettera g) del comma 7 dell'articolo 7 del già citato decreto-legge n. 78 del 2010.

L’INAIL persegue l'obiettivo di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Per contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, l'Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori[78].


 

Istituto nazionale di astrofisica - INAF



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di astrofisica - INAF

 

Presidente:

 

Nicolò D'Amico

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs.

213/2009

 

14/10/2019

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

Componenti del consiglio di amministrazione:

 

Eugenio Coccia

 

Marco Tavani

 

Componenti del consiglio di amministrazione:

 

Stefano Giovannini

 

Enrico Cappellaro

2/12/2019

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento

(vedasi infra nel testo)

 

Il 14 ottobre 2019 è scaduto il mandato del presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica - INAF, Niccolò D’Amico, e quelli dei consiglieri di amministrazione dell’Ente Eugenio Coccia e Marco Tavani, di designazione ministeriale. Il 2 dicembre 2019 scadranno invece i mandati dei consiglieri di amministrazione Enrico Cappellaro e Stefano Giovannini, scelti direttamente dalla comunità scientifica di riferimento[79].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165.

Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.

L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[80].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[81]. Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell’INAF, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti[82]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Come ricorda il sito dell’Istituto, l’Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF è il principale Ente di ricerca italiano per lo studio dell’Universo. Esso promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell’astronomia e dell’astrofisica, sia in collaborazione con le Università sia con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri. Progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d’avanguardia per lo studio e l’esplorazione del cosmo. Favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di didattica e divulgazione dell’astronomia che si rivolgono alla scuola e alla società.


 

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN

 



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN

Componente del consiglio direttivo:

 

Caterina Petrillo

 

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009

 

14/10/2019

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

Componente del consiglio direttivo:

 

Fabio Zwirner

14/10/2019

Dimissionario a decorrere dal 1°/7/2019

 

Il 14 ottobre 2019 sono scaduti i mandati di Caterina Petrillo e Fabio Zwirner, componenti del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN[83].

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 14 ottobre 2015 aveva nominato a tali incarichi il suddetto Zwirner e Maurizio Biasini[84], per la durata di un quadriennio, su propria designazione. Con decreto del suddetto Ministro del 2 marzo 2018, Biasini è stato sostituito per la residua durata del mandato da Caterina Petrillo. Inoltre con lettera del 4 giugno 2019 Fabio Zwirner ha presentato le sue dimissioni a far data dal 1° luglio 2019. Si ricorda che Fabio Zwirner era stato altresì nominato componente della giunta esecutiva dell'INFN, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dello statuto dell'Ente. Per completezza, si ricorda che il componente del consiglio direttivo designato dal Ministero dello sviluppo economico, Piergiorgio Picozza, scadrà invece il 17 ottobre 2020.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.

 L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[85].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[86].

L'articolo 9 detta poi speciali disposizioni con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche - CNR e dello stesso Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, Istituto per il quale sono fatte salve le specifiche norme statutarie in materia. Gli organi di vertice dell’Istituto sono pertanto nominati con una procedura che parzialmente deroga da quella stabilita, in via generale, per gli enti di ricerca e sopra illustrata.

L’articolo 11 dello statuto dell’Ente prevede infatti che il presidente sia selezionato sulla base di una procedura interna al medesimo Istituto[87]. Quanto al consiglio direttivo, organo che esercita le funzioni di indirizzo sulla base delle indicazioni generali determinate nei piani pluriennali, esso opera le scelte di programmazione scientifica avvalendosi dei pareri delle commissioni scientifiche nazionali e del consiglio tecnico-scientifico. L’articolo 12 dello statuto ne stabilisce la composizione, caratterizzata dalla contemporanea presenza di soggetti individuati ratione muneris e rappresentanti ministeriali, designati questi ultimi mediante le procedure generalmente previste per gli enti di ricerca[88].

Si ricorda infine che il comma 5, dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

L’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del proprio statuto, ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, di compiere ricerche e di favorire lo sviluppo tecnologico pertinente all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e con il mondo dell’impresa.

 

 


 

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV

 


Ente

Cariche rinnovate e soggetti nominati

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia -

INGV

 

Componenti

del consiglio di amministrazione:

 

Fabio Florindo

Gilberto Saccorotti

 

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 213/2009

24/10/2019

 

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione della comunità scientifica  di riferimento (vedasi infra nel testo)

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Data scadenza

Componenti

del consiglio di amministrazione:

 

Claudio Faccenna

Giancarlo Neri

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009

 

14/10/2019

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo)

 

Il 24 ottobre 2019, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Fabio Florindo e Gilberto Saccorotti[89] sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV, su designazione della comunità scientifica di riferimento, in sostituzione di Alessandro Nicola Pino e Giulio Selvaggi.

Il 14 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati, di durata quadriennale, dei consiglieri di amministrazione dell'Istituto. Oltre ai già citati consiglieri Pino e Selvaggi, fanno parte del consiglio appena scaduto anche Claudio Faccenna e Giancarlo Neri. Le procedure relative al rinnovo degli incarichi scaduti da ultimo citati non risultano, peraltro, ancora perfezionate.

Il precedente consiglio di amministrazione era scaduto il 10 agosto 2015[90].

Si ricorda che l’Ente è presieduto da Carlo Doglioni, nominato per un mandato quadriennale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 aprile 2016, il cui incarico scadrà, quindi, il 27 aprile 2020[91].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.

L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[92].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[93]. Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell’INGV, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[94].

Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Ai sensi del proprio statuto, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati. L’Ente, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica nei campi della geofisica e geochimica, della sismologia e della vulcanologia.


 

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS

 


Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di oceanografia

e di geofisica sperimentale - OGS

Presidente:

 

Maria Cristina Pedicchio

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs.

213/2009

 

14/10/2019

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Giorgio Cassiani

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Silvestro Greco

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione della comunità scientifica

(vedasi infra nel testo)

 

Il 14 ottobre 2019 sono scaduti i mandati, di durata quadriennale, del presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS, Maria Cristina Pedicchio[95], nonché dei componenti del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto, Giorgio Cassiani e Silvestro Greco[96].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, come ricorda l’articolo 1 dello statuto dell’Ente, è un'istituzione scientifica a vocazione internazionale che trae le sue origini dalla Scuola d’astronomia e navigazione istituita a Trieste dall'Imperatrice Maria Teresa d'Austria nel 1753. Il successivo articolo 2 del suddetto statuto specifica che OGS è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria e regolamentare. L’OGS è un ente di ricerca a carattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra che, in coerenza con la propria storica tradizione di eccellenza scientifica e con lo scopo di diffondere le conoscenze e la cultura, opera e sviluppa la propria missione nell'ERA (Area Europea della Ricerca) e in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca in: oceanografia (fisica, chimica, biologica e geologica); geofisica sperimentale e di esplorazione; sismologia e sismologia applicata all'ingegneria.


 

Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS

 

Ente

Cariche di nuova istituzione

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS

Vice presidente:

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

Cariche di nuova istituzione

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

3 altri componenti del consiglio di amministrazione:

 

Comunicazione alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della legge 14/1978

(vedasi infra nel testo)

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

 

A seguito della nomina di Pasquale Tridico quale presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, intervenuta, per un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479[97], occorre completare l’assetto degli organi di vertice dell’Istituto, secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Tale decreto, all’articolo 25, ha nuovamente modificato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ripristinando il consiglio di amministrazione[98] dell’INPS e dell’INAIL e prevedendo che i componenti, nel numero di quattro, siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, introdotto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019 a seguito della modifica dello stesso articolo 25 operata dalla legge di conversione n. 26 del 2019, prevede ora che tra i quattro componenti del consiglio di amministrazione dell’INPS (nonché dell’INAIL) sia compreso il vice presidente, nominato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali[99]. Stante l’esplicito riferimento contenuto nel sopra ricordato comma 3-bis alla legge n. 14 del 1978, anche per tale nomina appare necessario il parere delle competenti Commissioni parlamentari[100].

Si ricorda che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 22 marzo 2019, aveva dato comunicazione[101], ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dello stesso Pasquale Tridico quale soggetto al quale, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, erano stati attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione dell’Istituto, nonché della nomina di Adriano Morrone quale suo vice. La nomina era stata disposta il 14 marzo 2019 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e faceva seguito alla scadenza, avvenuta il 16 febbraio 2019, del mandato di Tito Boeri quale presidente dell’INPS[102].

Per inciso, con riferimento ai profili del controllo parlamentare, si rileva che, poiché l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 dispone che le nomine, le proposte o designazioni degli “altri amministratori” (diversi quindi dai presidenti e dai vicepresidenti) degli istituti ed enti pubblici di cui all’articolo 1 della medesima legge n. 14, effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere, si può presumere che tale previsione si applichi anche con riferimento ai consiglieri di amministrazione di INPS e INAIL. Ciò benché la legge n. 14 del 1978 non sia stata espressamente richiamata dal nuovo comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, che regola la nomina dei consiglieri di amministrazione, a differenza di quanto previsto per le nomine del presidente e del vice presidente. Si ricorda che il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del CIV durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dalla lettera g) del comma 7 dell'articolo 7 del già citato decreto-legge n. 78 del 2010.

L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte, nell'ambito della normativa c.d. “taglia-enti”, dal decreto-legge n. 78 del 2010 e dal decreto-legge n. 201 del 2011, ha progressivamente incorporato l'Istituto postelegrafonici IPOST, l’ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e l’INPDAP (che pure aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).


 

Istituto nazionale di statistica - ISTAT

 


Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale

di statistica -

ISTAT

Componenti

del Consiglio dell’Ente:

 

Monica Pratesi

Maurizio Franzini

Daniela Cocchi

Pier Paolo Italia

Comunicazione alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della legge 14/1978

14/12/2019

D.P.C.M.

(vedasi infra nel testo)

 

Il 14 dicembre 2019 scadranno i mandati dei componenti del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica – ISTAT, Monica Pratesi, Maurizio Franzini, Daniela Cocchi e Pier Paolo Italia[103].

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166, il consiglio è presieduto dal presidente dell'Istituto[104], ed è composto da due membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica.

I componenti del consiglio, diversi dal presidente, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica.

Delle nomine deve essere data comunicazione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, emanato nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva disposto il riordino dell'ISTAT prevedendo, tra l'altro, la riduzione della consistenza[105] e la modifica della composizione degli organi collegiali dell'Istituto.

Come specificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, l'ISTAT è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.


 

Istituto Superiore di Sanità - ISS

 

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto superiore

di sanità - ISS

Componenti

del consiglio

di amministrazione:

 

Enrico Lubrano

Adriana Caterina Maggi

Chiara Gibertoni

Alessandro Cosimi

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 14/1978

26/11/2019

Decreto del Ministro della salute

(vedasi infra nel testo)

 

Il 26 novembre 2019 è scaduto il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di sanità – ISS, Enrico Lubrano, Adriana Caterina Maggi, Chiara Gibertoni e Alessandro Cosimi.

Il consiglio di amministrazione era stato rinnovato il 26 novembre 2015, con la nomina di Enrico Lubrano, designato dal Ministro della salute, di Adriana Caterina Maggi, designata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di Giuseppe Remuzzi e di Alessandro Cosimi, designati entrambi dalla Conferenza unificata. Con decreto del Ministro della salute del 27 febbraio 2019 Chiara Gibertoni ha sostituito, per la durata residua del mandato, Giuseppe Remuzzi, dimessosi il 19 dicembre 2018.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e il collegio dei revisori dei conti. Il comma 2 del suddetto articolo 4 dispone che il presidente dell'Istituto[106] – scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica e provvisto di alta e riconosciuta professionalità, documentata attraverso la presentazione di curricula, in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto medesimo - sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute[107]. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta[108].

Il comma 5 stabilisce invece che il consiglio d'amministrazione sia nominato dal Ministro della salute, duri in carica quattro anni, e sia composto da cinque membri. Oltre al presidente ne fanno parte quattro esperti di alta e riconosciuta professionalità, documentata attraverso la presentazione di curricula, nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrino nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto, di cui un esperto designato dal Ministro della salute, due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e da un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 70 del 2001, non abrogato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 106 del 2012 che ha previsto il riordino dell’Ente, l'Istituto superiore di sanità - ISS è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute. Organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, l'ISS svolge in particolare funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.

 


 

Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”

 


Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi”

Presidente:

 

Luisa Cifarelli

 

Componente del consiglio di amministrazione:

 

Giovanni Batignani

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5,

del D. Lgs.

213/2009

 

14/10/2019

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

 

Componente del consiglio di amministrazione:

 

Carla Andreani

 

9/2/2020

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione del presidente dell’Ente, sentiti i referenti delle attività scientifiche interdisciplinari, previa consultazione della comunità scientifica di riferimento

(vedasi infra nel testo)

 

Il 14 ottobre 2019 sono scaduti i mandati di Luisa Cifarelli, presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”, nonché del componente di designazione governativa del consiglio di amministrazione del medesimo Ente, Giovanni Batignani. La nomina dei suddetti soggetti è avvenuta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015. l mandati hanno durata quadriennale.

Per Cifarelli si tratta del secondo e ultimo mandato alla guida dell'Ente, avendo già svolto l’incarico di presidente a seguito della nomina intervenuta con analogo decreto ministeriale del 10 agosto 2011. Batignani è stato invece nominato a seguito della scadenza del mandato del componente del consiglio di amministrazione di designazione governativa, Francesco Triscari Binoni che era cessato il 10 agosto 2015.

Il 9 febbraio 2020 scadrà invece il mandato di Carla Andreani, nominata componente del consiglio su indicazione del presidente dell’Ente medesimo con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 febbraio 2016, sentiti i “Referenti delle attività scientifiche interdisciplinari nelle quali è impegnato il Centro”, secondo le procedure previste dallo statuto. Nel precedente consiglio l’incarico di componente del consiglio di amministrazione espressione della comunità scientifica di riferimento era rivestito da Enzo Iarocci.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[109].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[110]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[111].

Al riguardo l’articolo 7, comma 3, dello statuto dell’Ente specifica che: “Il Consiglio di Amministrazione, costituito con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è composto dal Presidente e da altri due componenti scelti tra esperti di alta qualificazione scientifica nazionale e internazionale e/o di alta amministrazione. Due componenti, incluso il Presidente, sono designati dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Un componente è designato dal Presidente, sentiti i Referenti delle attività scientifiche interdisciplinari nelle quali è impegnato il Centro Fermi, previa consultazione della comunità scientifica di riferimento da svolgere mediante modalità definite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 e successive modifiche e integrazioni.”.

Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Come stabilisce lo statuto dell’Ente, il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”, con sede in Roma, è l’Ente pubblico nazionale di ricerca che persegue la missione di centro studi e ricerche nel campo della fisica, promuovendo e sviluppando la ricerca scientifica, con obiettivi di eccellenza finalizzati all’ampliamento delle conoscenze e a originali applicazioni interdisciplinari. L’Ente ha il compito, inoltre, di favorire un'ampia e mirata diffusione della cultura scientifica. Allo stesso tempo il Centro Fermi svolge l’attività di Museo Storico della Fisica, con l’obiettivo di diffondere e conservare la memoria di Enrico Fermi che con il suo gruppo di ricercatori ottenne risultati scientifici di straordinario impatto per la cultura e per la società moderna.


 

Stazione zoologica “Anton Dohrn”

 


Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Stazione zoologica

“Anton Dohrn

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Mauro Magnani

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5,

del D.Lgs. 213/2009

14/10/2019

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca

su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Serena Fonda

22/10/2019

 

 

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca

su designazione della comunità scientifica

(vedasi infra nel testo)

 

Il 14 e il 22 ottobre 2019 sono scaduti rispettivamente i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn” Mauro Magnani e Serena Fonda, la cui nomina, effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 14 ottobre 2015, era stata comunicata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015 e al Senato della Repubblica il 3 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Per Magnani, componente di designazione governativa, si tratta del secondo e ultimo mandato, essendo già stato nominato membro dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011. Fonda è stata invece nominata su designazione della comunità scientifica di riferimento a decorrere dal 22 ottobre 2015, alla scadenza del mandato di Silvano Focardi, che era stato nominato con decreto ministeriale del 21 ottobre 2011[112].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[113].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[114]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come quello della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[115]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Come specificato dall’articolo 1 del proprio statuto, la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli è Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, e riconosce le sue origini nell’Istituto fondato da Anton Dohrn nel 1872 per studiare l’evoluzione attraverso ricerche sugli organismi marini. La stazione Zoologica è stata dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n. 886, che ha provveduto al suo riordino. La Stazione Zoologica è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991 e a essa è riconosciuta autonomia statutaria con la facoltà di adottare propri regolamenti. La Stazione Zoologica è vigilata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi della normativa vigente e, in funzione delle proprie esigenze e finalità, può creare, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, sedi territoriali in Italia e all’estero.

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione II

 

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

 


Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo

 

La Sezione II concerne gli atti di indirizzo accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Per “atti di indirizzo” si intendono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno come previsti e disciplinati dal Regolamento della Camera dei deputati. Si tratta di strumenti contenenti uno o più impegni da attuare da parte del Governo, volti a condizionarne l’azione in un determinato settore (le mozioni e le risoluzioni), ovvero nell’applicazione di previsioni introdotte da un testo di legge (gli ordini del giorno). Tali atti vengono censiti dal Servizio per il controllo parlamentare in un’apposita banca dati e segnalati alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri di volta in volta individuati, previa analisi del contenuto dell’impegno assunto, come soggetti competenti per materia ad attuarli. Ciò al fine di promuovere l’acquisizione di ogni notizia che le amministrazioni ritengano di fornire in merito a quanto attuato per ottemperare agli impegni assunti nei confronti del Parlamento. Si consideri infatti che i regolamenti di Camera e Senato, pur avendo tradizionalmente previsto e disciplinato l’attività di indirizzo, non contemplano alcun obbligo per l’Esecutivo di comunicare se e in quale modo sia stato dato effettivamente seguito agli orientamenti formulati dal Parlamento.

Nella medesima Sezione viene pubblicato il testo integrale delle note governative con le quali i diversi Dicasteri illustrano quanto realizzato in merito agli impegni accolti, ovvero eventuali ragioni ostative. Nello specifico ciascuna nota di attuazione trasmessa è posta a confronto con il contenuto dell'impegno cui la stessa nota si riferisce, in modo da consentire un’immediata valutazione anche dell’effettiva coerenza tra quanto riferito e quanto il Governo si era impegnato a compiere. Le informazioni così ottenute costituiscono, in primo luogo per i firmatari dell’atto di indirizzo, nonché per ciascun altro deputato o parte politica, uno strumento di valutazione dell’attività dell’Esecutivo, sulla cui base decidere l’eventuale attivazione degli strumenti di controllo (in primo luogo interrogazioni o interpellanze) con cui esprimere, se del caso, una censura politica nei confronti di un operato del Governo ritenuto non corrispondente agli indirizzi formulati dal Parlamento.

La Sezione II fornisce anche i dati numerici degli atti di indirizzo segnalati all’Esecutivo nel periodo considerato dalla pubblicazione e delle note di attuazione pervenute nel medesimo arco temporale, che ovviamente riferiscono in merito ad impegni assunti con atti approvati in precedenza, dato che ben difficilmente è ipotizzabile l’immediata realizzabilità di interventi spesso molto complessi. Fermo restando che il Governo non ha alcun obbligo formale di riferire in merito a tali interventi e che, dunque, un ridotto tasso di trasmissione di note di attuazione non è di per sé necessariamente indicativo di inadempienza da parte del Governo medesimo, appare tuttavia evidente che un'elevata percentuale di comunicazioni in merito all'attuazione degli atti di indirizzo è indicativa della “sensibilità” dell’Esecutivo nei confronti degli orientamenti espressi dal Parlamento e può, pertanto, rappresentare un elemento significativo di valutazione ricavabile dai dati riportati nella presente pubblicazione. Va altresì rilevato che la trasmissione delle note di attuazione può costituire per lo stesso Esecutivo un utile strumento per illustrare l’attività posta in essere in determinati ambiti, in particolare per porre in luce esiti che si ritengano indice di particolare efficienza.

Il circuito informativo sopra descritto assume rilievo tanto più in considerazione del fatto che in tempi recenti l’attività legislativa ha visto una costante contrazione della funzione emendativa, specialmente evidente proprio nel caso dei provvedimenti sui quali più si accentua il confronto politico: è innegabile che in tali situazione il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia sul testo predisposto dal Governo di fatto impedisca il confronto sugli emendamenti, il cui contenuto viene di norma trasfuso dai presentatori in ordini del giorno.

In questa prospettiva, la concreta verifica del seguito dato al complesso degli atti in cui si sostanzia la funzione di indirizzo costituisce un aspetto della funzione di controllo delle Camere sull’attività dell’Esecutivo nella sua accezione più consolidata e può rappresentare uno strumento parziale di compensazione della contrazione della funzione propriamente legislativa.


Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione è stata trasmessa al Servizio per il controllo parlamentare una nota relativa all’attuazione data da parte del Ministero dell’interno agli ordini del giorno MANDELLI ed altri n. 9/2018/1 e MELILLI ed altri n. 9/2018/3, presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2018, divenuto legge n. 110 del 2019, concernente “Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019”. Di quanto riferito dal Ministero in merito ai suddetti atti di indirizzo si dà conto testualmente nel prosieguo della presente Sezione.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2018, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 3, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 2 note di attuazione.

 


 

Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

 

In particolare, nel periodo 1° - 30 novembre 2019 sono stati segnalati 214 ordini del giorno[116] dei quali:

 

175 riferiti alla legge n. 128 del 2019, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” (A.C. 2203).

140 sono stati inviati al Ministero dello sviluppo economico, 133 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 9 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 6 al Ministero dell’economia e delle finanze, 5 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 al Ministro per la pubblica amministrazione, 3 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 2 al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 2 al Ministero della difesa, 1 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 1 al Ministero della salute;

 

39 riferiti alla legge n. 132 del 2019, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (A.C. 2242).

18 sono stati inviati al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 8 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 4 al Ministero dell’economia e delle finanze, 3 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 2 al Ministero della difesa, 1 al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 1 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 21 mozioni[117]:

·         MELONI ed altri n. 1/00266 (Ulteriore nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta), MOLINARI ed altri n. 1/00268 (Testo modificato nel corso della seduta), MANDELLI ed altri n. 1/00269 (Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta), GAGLIARDI ed altri n. 1/00271 (Testo modificato nel corso della seduta) e GRIBAUDO, DORI, FREGOLENT, PASTORINO ed altri n. 1/00273 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti iniziative a sostegno delle libere professioni e delle imprese, alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

·         NITTI, PICCOLI NARDELLI, TOCCAFONDI, FRATOIANNI ed altri n. 1/00231 (Nuova formulazione), APREA ed altri n. 1/00277, MELONI ed altri n. 1/00278 (Testo modificato nel corso della seduta) e BELOTTI ed altri n. 1/00279 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti iniziative per l'istituzione di una giornata celebrativa in occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

·         GELMINI, MURELLI ed altri n. 1/00261 (Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta), GRIMALDI, FRAGOMELI, UNGARO, PASTORINO ed altri n. 1/00272 e LOLLOBRIGIDA ed altri n. 1/00275 (Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta), concernenti iniziative per la riduzione del costo del lavoro e la revisione della spesa pubblica, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

·         PELLA, BOLOGNA, BOLDI, CARNEVALI, GEMMATO, DE FILIPPO, ROSTAN, PEDRAZZINI, CECCONI ed altri n. 1/00082 (Nuova formulazione - Testo modificato nel corso della seduta), concernente iniziative per la prevenzione e la cura dell'obesità, al Ministero della salute;

·         ANNIBALI, SCUTELLÀ, ROTTA, ROSTAN ed altri n. 1/00249 (Nuova formulazione - Testo modificato nel corso della seduta), BELLUCCI ed altri n. 1/00090 (Nuova formulazione - Testo modificato nel corso della seduta) e CARFAGNA ed altri n. 1/00285 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti iniziative volte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne., al Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

·         FIORINI ed altri n. 1/00281 (Testo modificato nel corso della seduta), GIANNONE ed altri n. 1/00283 (Testo modificato nel corso della seduta) e RIZZO NERVO, BOLOGNA, DE FILIPPO, ROSTAN ed altri n. 1/00284, concernenti iniziative di competenza in materia di affidamento di minori, anche alla luce delle vicende che hanno coinvolto la rete dei servizi sociali della Val d'Enza, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della giustizia;

·        PELLICANI ed altri n. 1/00295 (Nuova formulazione - Testo modificato nel corso della seduta), concernente iniziative a favore di Venezia alla luce dei recenti eventi alluvionali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

·         PAGANI, Giovanni RUSSO, CARÈ, FORNARO ed altri n. 1/00296, concernente l'acquisto di velivoli F35 nell'ambito della cooperazione nel campo aerospaziale e della difesa tra Italia e Stati Uniti d'America, al Ministero della difesa.

 

Nel periodo considerato sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 9 risoluzioni:

·         PINI ed altri n. 8/00046, concernente iniziative volte a garantire l’effettiva tutela della salute mentale, al Ministero della salute;

·         FRASSINETTI ed altri n. 8/00047, per la promozione di iniziative nelle scuole e nelle università per il trentennale dell’abbattimento del Muro di Berlino (9 novembre), al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

·         FERRARI ed altri n. 8/00048, sul ritiro della batteria missilistica SAMP-T e del relativo personale militare dalla Turchia, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero della difesa;

·         MARZANA ed altri n. 8/00049, concernente iniziative a sostegno del settore agrumicolo nazionale, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

·         BENEDETTI ed altri n. 8/00050 e CARETTA ed altri n. 7/00328, sulle iniziative concernenti l’uso agricolo dei prodotti derivati dalla cannabis sativa, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Ministero della salute;

·         INCERTI ed altri n. 8/00051, concernente iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell’aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

·         PRISCO ed altri n. 8/00052, concernente l’allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine ed ulteriori misure in favore degli appartenenti al Corpo medesimo, al Ministero dell’interno e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

·         NOVELLI ed altri n. 8/00053, concernente iniziative per contrastare il fenomeno dell’antibiotico-resistenza, al Ministero della salute.

Note annunciate al 30 novembre 2019
in attuazione di atti di indirizzo

Ministero dell’interno

 

Tipo atto e Numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Comm. comp.

Oggetto

9/2018/1

Ordine del giorno

Mandelli

Assemblea

28/11/2019

I

Contributi straordinari statali destinati ai comuni risultanti da fusioni

9/2018/3

Ordine del giorno

Melilli

 

Gli ordini del giorno Mandelli ed altri n. 9/2018/1 e Melilli ed altri n. 9/2018/3, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 settembre 2019, impegnavano l'esecutivo a valutare la necessità di garantire per l’anno in corso le risorse previste per i comuni risultanti da fusioni al fine di assicurare a ciascuno di essi il contributo spettante.

In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:

“Si ritiene di dover preliminarmente richiamare quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale: “Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono”.

In proposito, è noto agli onorevoli firmatari dei menzionati ordini del giorno che l’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95[118] – come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - ha quantificato i citati contributi nella misura del 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti previsti e, comunque, per un importo non superiore a 2 milioni di euro per ciascun ente beneficiario.

Sul punto, la Direzione centrale della Finanza locale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali di questo Dicastero ha comunicato a quest'Ufficio che, per l'anno 2019, i fondi stanziati per finanziare gli enti istituiti a seguito di fusione e/o incorporazione sono risultati, nel loro complesso, pari a euro 46.549.370,00, a fronte di un effettivo fabbisogno di euro 78.181.321,22.

Nel delineato quadro occorre, inoltre, segnalare che le risorse disponibili per l'anno in corso sono state ulteriormente incrementate, per un ammontare di euro 2.178.146,93, in forza dell’articolo 1, comma 885, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Da ultimo, l’articolo 42 del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, in fase di conversione, ha previsto, sempre per l'anno 2019, l'incremento di altri 30 milioni di euro proprio per assicurare la corresponsione dei contributi straordinari di cui al menzionato articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 267 del 2000.

In considerazione di ciò, ad avviso della sopra citata Direzione Centrale, le risorse complessivamente disponibili consentono, al momento, una piena copertura del fabbisogno finanziario per l’erogazione dei contributi in parola.

Si soggiunge, infine, che quest’Amministrazione è in attesa delle necessarie variazioni di bilancio, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di poter procedere ai trasferimenti delle relative risorse”.


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione III

 

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI

DA OBBLIGO DI LEGGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione riguarda la trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni, previste dalle norme vigenti, pervenute nel periodo in esame. La sezione dà altresì conto degli obblighi di relazione introdotti da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo periodo, nonché di quelli conclusi.

Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento

 

Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti ovvero, pur se formalmente vigenti, da ritenersi superati o, comunque, non più attuali o rilevanti alla luce della situazione di fatto successivamente determinatasi (si pensi, ad esempio, all’obbligo di riferire in merito all’attuazione di misure pensionistiche nel frattempo superate da riforme successive). Ciò nella logica di favorire la valorizzazione dei documenti di concreto valore informativo ai fini dell’espletamento dell’attività del Parlamento e la razionalizzazione del contesto normativo.

Per definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli obblighi di relazione a carico di ciascun Ministero[119]. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, sia per agevolare lo scambio di informazioni in merito all’attuazione dell’obbligo (o alle ragioni della mancata attuazione nei termini previsti), sia per sollecitare l’invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data stabilita o deducibile dalla norma introduttiva.

Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.


 

Nella Sezione III si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Con riferimento al medesimo arco temporale, si illustrano inoltre tutte le modifiche normative che determinano l’insorgere o il venir meno di obblighi a riferire alle Camere.

 


In evidenza a novembre 2019

 

Per quanto attiene alle nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dalla presente pubblicazione che incidono sugli obblighi di relazione al Parlamento, si segnala, in primo luogo, quanto previsto dall’articolo 1, comma 19-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”[120]. Il comma richiamato stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri coordina la coerente attuazione delle disposizioni che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza[121], che assicura gli opportuni raccordi con le autorità titolari delle attribuzioni di cui al medesimo decreto e con i soggetti individuati dal comma 1 dell’articolo 1. Il comma 19-bis dispone altresì che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere una relazione sulle attività svolte.

Per meglio delineare l’oggetto dell’obbligo a riferire di cui si segnala l’introduzione, si richiamano in estrema sintesi i contenuti dell’articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019. Tale articolo, al comma 1, istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica “Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati, aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale”.

Il comma 2 dell’articolo 1 demanda l’individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dall’articolo 1 ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)[122] entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 105[123], ed indica i criteri da seguire a tal fine. In particolare, si specifica che l'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica dovrà avvenire sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che può derivare dal malfunzionamento, dall’interruzione, anche parziali, ovvero dall’esercizio improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici esercitati dai predetti soggetti. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà inoltre stabilire i criteri che i soggetti inclusi nel perimetro dovranno seguire nel compilare l'elenco delle reti, dei sistemi e dei servizi rilevanti ai fini della disciplina in esame. Tale elenco dovrà essere aggiornato con cadenza almeno annuale[124].

Il comma 3 dell’articolo 1 affida ad un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 105 (ossia entro il 21 settembre 2020), su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), la definizione sia delle procedure secondo cui i soggetti del perimetro notificano gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici, sia le misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza, tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell’Unione europea[125].

Il comma 4 stabilisce che all'elaborazione delle misure di sicurezza provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati dal decreto-legge n. 105, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Il comma 4-bis dell’articolo 1 prevede che gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Il comma 5 dispone che all'aggiornamento di quanto previsto dai medesimi decreti si proceda con cadenza almeno biennale.

Il comma 6 dell’articolo 1 rimette ad un regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 105, la disciplina delle procedure, delle modalità e i dei termini con cui i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di tecnologie dell'informazione (ICT) destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici, di cui alla lettera b) del comma 2, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN)[126], istituito presso il Ministero dello sviluppo economico[127]. Il medesimo comma chiarisce che si fa riferimento non a tutti i beni, sistemi e servizi ICT potenzialmente oggetto di acquisto, ma solo a quelli appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 105.

Il comma 7 dell’articolo 1 individua i compiti che il Centro di valutazione e certificazione nazionale assume nell’ambito dell’approvvigionamento di prodotti, processi, servizi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e infrastrutture associate, destinati a reti e sistemi appartenenti al perimetro di sicurezza. In particolare, il CVCN contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza per ciò che concerne l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT (lettera a) e svolge attività di valutazione del rischio e di verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità note (lettera b); elabora e adotta schemi di certificazione cibernetica laddove quelli esistenti non siano ritenuti, per ragioni di sicurezza nazionale, adeguati alle esigenze di tutela del perimetro (lettera c).

Il comma 8 dispone in merito alle misure di sicurezza e agli obblighi di notifica degli incidenti (di cui alla lettera a) del comma 3) che gli operatori dei servizi essenziali, i fornitori di servizi digitali e le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione (di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e all'articolo 16-ter, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica hanno l’obbligo di osservare.

I commi da 9 a 11 recano un articolato sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 1. Il comma 12 individua nella Presidenza del Consiglio dei ministri e nel Ministero dello sviluppo economico le autorità competenti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative, rispettivamente, per le amministrazioni pubbliche e per gli altri operatori privati.

Il comma 13 stabilisce che ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9, si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, mentre il comma 14 specifica che per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali pubblici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale in base alla lettera a) del comma 2 la violazione delle disposizioni dell'articolo 1 può costituire causa di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.

Il comma 15 prevede che le autorità titolari delle attribuzioni quali configurate dal decreto-legge n. 105 assicurano gli opportuni raccordi con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e con l'organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.

Il comma 16 prevede che per lo svolgimento delle funzioni di cui al decreto-legge n. 105 la Presidenza del Consiglio dei ministri possa avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

Il comma 17 introduce due novelle al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, che attua la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

Il comma 18 dispone che eventuali adeguamenti delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici di cui al comma 2, lettera a), alle prescrizioni di sicurezza definite ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, siano effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 19 reca l’autorizzazione di spesa per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e del Centro di valutazione del Ministero dell'interno, di cui ai commi 6 e 7.

In merito al comma 19-bis, che attiene specificamente al novero degli obblighi di relazione al Parlamento, si è detto in premessa.

            Sempre con riferimento alle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 105 del 2019 che producono effetti in merito agli obblighi di relazione alle Camere, si segnalano le previsioni recate dall’articolo 4-bis. Tale articolo interviene in tema di poteri speciali del Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni modificando il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56[128].

            In particolare, il comma 1 dell’articolo 4-bis, alla lettera c), punti 1) e 3) modifica, rispettivamente, il comma 1 e il comma 1-ter dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. La modifica così introdotta consente di adottare i regolamenti che individuano gli attivi di rilevanza strategica tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, anziché, come in precedenza previsto, ai sensi di tale disposizione, mediante decreti del Presidente della Repubblica. Inoltre, il punto 2 della lettera c) abroga il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. Tale comma prevedeva che ove il Governo non avesse inteso conformarsi ai pareri di identico contenuto espressi dalle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di regolamenti, con cui sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, dovesse trasmettere nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione[129]. A seguito dell’abrogazione del comma 1-bis l’obbligo di relazione – peraltro destinato ad insorgere solo subordinatamente all’intento dell’esecutivo di non uniformarsi al parere parlamentare - è ovviamente venuto meno.

            Per completezza si segnala anche quanto disposto dall’articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2019, che pur non prevedendo la trasmissione di una relazione alle Camere, tuttavia introduce un obbligo a riferire nei confronti di un organo parlamentare. Il comma 1 di tale articolo, rubricato “Determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica”, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici, su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, può comunque disporre, ove indispensabile e per il tempo strettamente necessario all’eliminazione dello specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione, secondo un criterio di proporzionalità, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati. Il comma 1-bis dell’articolo 5 dispone che, entro trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri informi il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle misure disposte ai sensi del comma 1.

            Sempre con riferimento alle nuove disposizioni che incidono sugli obblighi di relazione al Parlamento, si evidenzia la previsione introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132[130]. Tale articolo, al comma 1, trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni già esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Il comma 9 dell’articolo 2, alla lettera c), modifica il comma 8 dell’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che interviene in materia di promozione straordinaria del Made in Italy e per l'attrazione degli investimenti. Il comma 8, come novellato, stabilisce che sia il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, a presentare annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano per la promozione del Made in Italy[131] e sui risultati raggiunti. La formulazione previgente attribuiva tale obbligo al Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali[132].

            Da ultimo, si fa presente che l’articolo 2 del decreto-legge n. 104 del 2019, al comma 10, ha stabilito che l'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, recante “Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero”[133], spettanti al Ministero dello sviluppo economico è trasferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il

comma 10-bis, alla lettera b), ha inoltre previsto che agli articoli 2 e 3 della legge n. 100 le parole “del commercio con l'estero”, ovunque ricorrenti, siano sostituite dalle parole “degli affari esteri e della cooperazione internazionale”. Da tale modifica consegue che sia ora il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anziché, come in precedenza, il Ministro dello sviluppo economico, a dover attuare l’obbligo, previsto dal comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 100, ossia di riferire al Comitato interministeriale per la politica economica estera nonché, annualmente, al Parlamento, sull’attuazione della legge medesima[134].


Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1°-30 novembre 2019

Relazioni governative

Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.P.R. 309/1990,

art. 131, co. 1*

 

Stato delle tossicodipendenze in Italia

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti

con il Parlamento)

(Dati relativi all’anno 2018,

Doc. XXX, n. 2)

II Giustizia

XII Affari sociali

4/11/2019

*L’articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, recante “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, dispone che il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenti entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.

Il Doc. XXX, n. 2 è stato predisposto dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura di missione denominata “Dipartimento per le politiche antidroga”, posta alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri o del sottosegretario delegato, è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal DPCM 20 giugno 2008. Il Dipartimento, incardinato nelle strutture generali permanenti della Presidenza del Consiglio dei ministri con DPCM 29 ottobre 2009, è attualmente regolamentato ai sensi dell’articolo 17 del DPCM 1° ottobre 2012. Tale articolo prevede che il Dipartimento, cui compete promuovere, indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, provveda alla preparazione e alla stesura della relazione al Parlamento in materia di dipendenze.

 


 

L. 30/2017,

art. 1, co. 7*

 

Relazione motivata del Presidente del Consiglio dei ministri sull'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante norme in materia di sistema nazionale della protezione civile

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

V Bilancio

VIII Ambiente

22/11/2019

*La legge 16 marzo 2017, n. 30, all'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima (ossia entro il 4 gennaio 2018), uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei princìpi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea. In attuazione della delega prevista dall’articolo 1 è stato adottato il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”.

Il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 30 del 2017 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

D.Lgs. 66/2010,

art. 10, co. 2*

 

Stato della disciplina militare e dell'organizzazione delle Forze armate

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi all’anno 2018,

Doc. XXXVI, n. 3)

IV Difesa

25/11/2019

*Il comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 248, prevede che il Ministro della difesa proponga al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione annuale da presentare al Parlamento in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione riferendo, in particolare: a) sul livello di operatività delle singole Forze armate; b) sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile; c) sull'attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, svolta dall'esistente struttura ministeriale; d) sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate; e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa.

 

 

 

D.Lgs. 66/1999,

art. 12, co. 1*

 

Relazioni concernenti:

 

l'incidente occorso a un aeromobile in località Ornaro (Rieti),

in data 28 settembre 2016;

 

l'inconveniente grave occorso a un aeromobile in località aeroporto di Verona Villafranca, in data 1° luglio 2018

(Trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

IX Trasporti

26/11/2019

*Il comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente aereo l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAV), alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).

 

 


 

Commissario straordinario per la realizzazione dell’Universiade Napoli 2019

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 205/2017

art. 1, co. 382

 

D.L. 50/2017,

art. 61, co. 10*

Attività svolta

(Dati relativi al periodo dal 26 gennaio

al 25 luglio 2019, corredati dalla rendicontazione contabile delle spese sostenute,

Doc. CCXLVII, n. 2)

VII Cultura

VIII Ambiente

12/11/2019

*Al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 (3-14 luglio 2019) il comma 375 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato dal comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, dispone che il direttore dell'Agenzia regionale universiade 2019 (ARU) sia nominato commissario straordinario in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.

Il comma 382 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 stabilisce che al commissario si applichino i commi 9, 10 e 11 dell’articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In particolare, il comma 10 dell’articolo 61 prevede che il commissario invii alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute “con cadenza annuale e al termine dell'incarico”. Il comma 382 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 modifica inoltre in semestrale la cadenza della relazione che il commissario per le Universiadi è tenuto a presentare in virtù dell’applicazione del comma 10 e specifica che tale relazione deve essere trasmessa anche alla regione Campania.

Giuseppe Basile è stato nominato direttore generale dell’Agenzia regionale per le Universiadi (ARU) con decreto del presidente della Giunta regionale n. 185 del 12 agosto 2016. L’incarico, di durata triennale, è rinnovabile fino al termine di durata dell’Agenzia. Si ricorda che l’articolo 18 dello statuto dell’Agenzia ne prevede la cessazione con la conclusione delle Universiadi e dei relativi adempimenti di rendicontazione finale. La Giunta regionale della Campania ha deliberato la proroga dell’incarico del Commissario al 31 dicembre 2019.

 

 


 

Ministro per gli affari europei

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 14, co. 1*

 

Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea

(Dati relativi al terzo trimestre 2019,

Doc. LXXIII-bis, n. 7)

Tutte le Commissioni permanenti e

Commissione parlamentare per le questioni regionali

6/11/2019

 

*La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), all’articolo 14, comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia: a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano; b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani; c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia; d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 


 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 205/2017

art. 1, co. 1075

 

 

L. 145/2018,

art. 1, co. 105*

 

Stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

(Dati aggiornati al 15 settembre 2019,

Doc. CCXL, n. 3)**

VIII Ambiente

 

22/11/2019

 

*Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, all’articolo 1, comma 105, stabilisce che in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017, ciascun Ministero illustri lo stato degli interventi finanziati dal fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 95 del medesimo articolo 1, finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, indicando le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

**Il Doc. CCXL, n. 3 costituisce il primo adempimento da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’obbligo di cui all’articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017. La relazione trasmessa contiene uno specifico paragrafo in cui si dà conto dello stato degli interventi finanziati dal fondo di cui all’articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

 


 

L. 234/2012,

art. 15, co. 2*

Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2019/2261, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per violazione del diritto dell'Unione europea con riferimento alla mancata ottemperanza degli obblighi di comunicazione previsti dalla legislazione sui rifiuti

VIII Ambiente

XIV Politiche dell’Unione europea

22/11/2019

 

*Il comma 2 dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

 

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 220/2016,

art. 12, co. 6*

Stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 220 del 2016, recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2018,

Doc. CCXXXVIII, n. 2)

VII Cultura

25/11/2019

*L'articolo 12 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”, al comma 6, prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo predisponga e trasmetta alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge medesima. La relazione deve considerare l’impatto economico, industriale e occupazionale e l’efficacia delle agevolazioni tributarie previste e contenere una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.

 

 

 


 

Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 143/1998,

art. 18, co. 1

 

Attività svolta dalla SIMEST S.p.A. quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano*

(Dati relativi all’anno 2018,

Doc. XXXV-bis, n. 1)

X Attività produttive

5/11/2019

*Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nell’ambito delle misure di riordino e razionalizzazione degli strumenti di supporto pubblico alle imprese per le loro attività all’estero, ha affidato la gestione degli interventi di sostegno alle esportazioni e all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano alla Società italiana per le imprese all'estero - SIMEST S.p.A. Il medesimo decreto, all’articolo 18, comma 1, prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora dell’economia e delle finanze), entro il 30 settembre di ogni anno, presenti una relazione al Parlamento sugli interventi effettuati nell’anno precedente dal soggetto gestore, fornendo elementi di valutazione sull’attività svolta nell’anno in corso, nonché su quella da svolgere nell’anno successivo.

La costituzione della Società italiana per le imprese all'estero - SIMEST S.p.A. finanziaria di sviluppo e promozione degli investimenti italiani all'estero è stata autorizzata dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, recante “Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero”. Il Ministero dello sviluppo economico ha detenuto la partecipazione di maggioranza della SIMEST fino al 9 novembre 2012, data in cui, in attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la partecipazione è stata dismessa a favore di Cassa depositi e prestiti (CDP) che, nell'ambito del Piano industriale 2016-2020 del gruppo, l’ha conferito a SACE S.p.A. con effetto dal 30 settembre 2016. La SIMEST è, pertanto, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della stessa SACE S.p.A.

 


 

L. 209/2000,

art. 6, co. 1*

 

Stato di attuazione della legge n. 209 del 2000, recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati

(Dati aggiornati al 30 giugno 2019,

Doc. CLXXXIII, n. 2)

III Affari esteri

5/11/2019

*La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati), all’articolo 6, comma 1, prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora dell’economia e delle finanze) trasmetta al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima. La relazione deve necessariamente contenere informazioni relative ai singoli Paesi in via di sviluppo beneficiari, l'ammontare, la data di erogazione e la durata del prestito, il tasso d'interesse e la forma di restituzione in origine concordata, nonché la data e l'ammontare del credito annullato. La relazione deve essere corredata dall'elenco completo dei progetti e dei soggetti esecutori corrispondenti ai crediti di aiuto oggetto di annullamento, dall'elenco completo delle operazioni assicurate, dalla documentazione relativa alle controgaranzie fornite dai Paesi debitori e dall'elenco dei beneficiari degli indennizzi corrispondenti ai crediti commerciali di spettanza della SACE oggetto dell'annullamento. Nella relazione devono essere riportati i dati e le informazioni relativi agli enti e alle organizzazioni attraverso i quali sono realizzati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge n. 209 del 2000, nonché i dati analitici, Paese per Paese, con cui sono individuate le misure per la sospensione degli interventi nei confronti dei Paesi che fuoriescano dalle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge.

D.L. 269/2003,

art. 5, co. 16*

Attività svolta e risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

(Dati relativi all’anno 2018,

Doc. LIV, n. 2)

V Bilancio

VI Finanze

5/11/2019

*Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, all'articolo 5, comma 1, dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, stabilendo, al comma 16, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.A., riferisce annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla medesima società.

 


 

Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.P.R. 115/2002,

art. 294, co. 1*

 

Applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili

(Dati relativi agli anni 2017 e 2018,

Doc. XCVI, n. 1)

II Giustizia

11/11/2019

*L’articolo 294 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) dispone che il Ministro della giustizia trasmetta al Parlamento, con cadenza biennale, una relazione sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto*

 

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico della Cassa delle ammende

(Dati relativi all’attività svolta nel 2018, corredati dal conto consuntivo e dalla dotazione organica riferiti alla medesima annualità, nonché dal bilancio di previsione per il triennio 2018-2020)

II Giustizia

26/11/2019

*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

 


 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 15, co. 2*

Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2019/2279, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea con riferimento al mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane a quelli previsti dalla direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea

VIII Ambiente XIV Politiche dell’Unione europea

22/11/2019

*L’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al comma 2, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

 


 

Ministero dell'interno

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 119/2014,

art. 6, co. 2-bis*

 

D.Lgs. 142/2015, art. 20, co. 4**

 

Funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri nel territorio nazionale

(Dati relativi all’anno 2018,

Doc. LI, n. 2)

I Affari costituzionali

 

12/11/2019

*Il comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, stabilisce che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenti alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale, di cui al comma 2. La relazione deve contenere “dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi”.

**Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), all'articolo 20, comma 4, ha stabilito che nell'ambito della relazione prevista dall’articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 119 del 2014 si dia atto degli esiti delle attività di controllo e monitoraggio di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20. Tali attività hanno a oggetto la verifica della qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e di cui agli articoli 12 e 14 dello stesso decreto legislativo n. 142, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonché le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.


 

D.L. 67/1997,

art. 3, co. 1*

 

Relazioni sui programmi di lavoro e sulle opere pubbliche finanziati con i contributi erariali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 67 del 1997, relativi a lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana

(Dati riferiti all’anno 2018)

I Affari costituzionali

V Bilancio

VII Cultura

VIII Ambiente

XI Lavoro

22/11/2019

*Il comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante “Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, stabilisce che il Ministro dell'interno provveda con proprio decreto all'erogazione del contributo a favore del comune e della provincia di Napoli e a favore del comune di Palermo per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, concernenti il finanziamento dei lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana, “previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che saranno intrapresi; il medesimo comma 1 dispone altresì che il Ministero dell'interno trasmetta copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti”.

Il finanziamento degli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili è demandato al fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le finalità di cui all’elenco n. 1 allegato alla medesima legge n. 205, tra le quali sono compresi gli interventi suddetti.

Per l’anno 2018 le risorse del fondo di cui al comma 199 destinate al Ministero dell'interno per l'erogazione del contributo straordinario alla città metropolitana di Napoli e al comune di Napoli, nonché al comune di Palermo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili sono state assegnate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 15 maggio 2018 e 20 novembre 2018.

 

 


 

Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 376/2000,

art. 8, co. 1

Stato di attuazione della legge n. 376 del 2000 recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” e attività svolta dalla Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive*

(Dati relativi all’anno 2018,

Doc. CXXXV, n. 2)

XII Affari sociali

13/11/2019

*L’articolo 8 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” dispone che il Ministro della sanità (ora della salute) presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 376, nonché sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, prevista dall’articolo 3.

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 (Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183), all’articolo 2, comma 1, lett. h), ha previsto che le funzioni già esercitate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive siano trasferite al Comitato tecnico sanitario, istituito dal medesimo articolo 2, costituito tredici sezioni, tra le quali la sezione h), denominata Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

Il Comitato tecnico sanitario, costituito con decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015 e scaduto il 25 luglio 2018 in virtù della proroga di cui all’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, è stato ricostituito con i decreti del Ministro della salute 26 settembre 2018 e 16 ottobre 2018, che hanno determinato, sulla base delle designazioni pervenute, la composizione di undici delle tredici Sezioni previste. I componenti durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento.

Nell’ambito del Comitato tecnico sanitario, la Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive svolge le seguenti attività: predispone la lista di farmaci contenenti sostanze dopanti; programma ed effettua l’attività di controllo antidoping sulle manifestazioni sportive amatoriali; promuove progetti di ricerca e campagne di informazione/formazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping; predispone la proposta di relazione annuale al Parlamento sull’attuazione della legge 14 dicembre 2000 n. 376 e sull’attività della Sezione medesima.

 

 

 

 

 

 


Nuove relazioni previste da fonti normative[135]

Relazioni governative

 

Fonte

Presentatore

Oggetto

D.L. 105/2019,

art. 1, co. 19-bis*

Presidente del Consiglio dei ministri

Attività svolte per l’attuazione delle disposizioni che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto-legge n. 105 del 2019

*Il testo del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”, coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2019, n. 133, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2019, n. 272.

Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati, aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, l’articolo 1 del decreto-legge n. 105, al comma 1, istituisce “il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”. Il comma 19-bis del medesimo articolo stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri coordina la coerente attuazione delle disposizioni che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Il comma 19-bis dispone altresì che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere una relazione sulle attività svolte.

Il suddetto comma 6 dell’articolo 1 rimette ad un regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 133 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 105 (ossia entro il 21 settembre 2020), la disciplina delle procedure, delle modalità e dei termini con cui i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi information and communication technology (ICT), destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici, di cui alla lettera b) del comma 2, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019.

 

 

 



[1] Le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-bis del Regolamento del Senato. Le Commissioni, devono esprimersi nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni.

[2] Riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, si ricorda per inciso, che il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: “(…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli”.

[3] L’annuncio al Senato della Repubblica è avvenuto invece il 2 dicembre 2019.

[4] Si anticipa che la 7ª Commissione permanente del Senato e la VII Commissione della Camera hanno espresso entrambe parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 3 e del 4 dicembre 2019.

[5] Si anticipa che la lettera di comunicazione di tale nomina, inviata il 14 novembre 2019, è stata annunciata sia alla Camera sia al Senato nelle rispettive sedute del 2 dicembre 2019.

[6] Si anticipa che la lettera di comunicazione di tali nomine, inviata il 7 novembre 2019, è stata annunciata nella seduta della Camera dei deputati del 2 dicembre 2019.

[7] L’Ente è presieduto da Carlo Doglioni, il cui mandato scade invece il 27 aprile 2020.

[8] Tale termine era stato fissato nell’avviso, pubblicato il 19 aprile 2019 nei siti internet indicati supra nel testo, con cui è stata avviata, dai Presidenti dei due rami del Parlamento, la procedura di rinnovo.

[9] Si segnala che le Conferenze dei presidenti di gruppo di Senato e Camera, rispettivamente il 3 e il 4 dicembre 2019, hanno stabilito che le votazioni a scrutinio segreto mediante schede per l’elezione dei due componenti di propria competenza si terranno il giorno 19 dicembre 2019.

[10] Si anticipa che, con lettera del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2019, annunciata alla Camera e al Senato nelle sedute del 12 dicembre, è stato richiesto il parere sulla proposta di nomina di Marialuisa Gnecchi a vicepresidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. La richiesta è stata assegnata alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e alla 11a Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato.

[11] Si segnala che le Conferenze dei presidenti di gruppo di Senato e Camera, rispettivamente il 3 e il 4 dicembre 2019, hanno stabilito che le votazioni a scrutinio segreto mediante schede per l’elezione dei due componenti di propria competenza si terranno il giorno 19 dicembre 2019.

[12] Si anticipa che nella seduta della Camera dei deputati del 2 dicembre 2019 è stata annunziata la lettera del 7 novembre 2019 con cui è stato trasmesso il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 24 ottobre 2019, che ha disposto il rinnovo dell’incarico di Gioconda Moscariello per un ulteriore mandato quadriennale.

[13] Zwirner peraltro ha rassegnato le sue dimissioni a decorrere dal 1° luglio 2019.

[14] Paolo Miccoli è altresì presidente uscente dell’ANVUR, essendo stato eletto nell’ambito del consiglio direttivo il 15 novembre 2017, con decorrenza 8 gennaio 2018. Miccoli è subentrato al precedente presidente Andrea Graziosi, il cui mandato di componente del consiglio è scaduto il 7 gennaio 2018. Si ricorda che l'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia, convochi e presieda le sedute del consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

[15] Beltram e Meneghetti sono stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2016 per la durata di un quadriennio in sostituzione di Stefano Fantoni e Sergio Benedetto il cui mandato era scaduto nel maggio 2016.

[16] Antonio Felice Uricchio è stato infatti nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019. La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato consiliare di Andrea Graziosi.

[17] Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 76 del 2010, in sede di prima applicazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei predetti mandati risultava sfalsata. Infatti la suddetta norma prevede che: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta scadenza dei mandati di Luisa Ribolzi nel 2014, nonché di Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris e Massimo Castagnaro nel 2015, il consiglio direttivo dell'ANVUR risultava composto dai soli Stefano Fantoni, presidente, Andrea Graziosi, vicepresidente, e Sergio Benedetto. Per tale motivo si era reso dunque necessario procedere alla nomina dei quattro componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia, scaduti, come evidenziato supra nel testo, il 14 ottobre 2019.

[18] L'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che: "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".

[19] Si ricorda che con D.P.R. del 1° febbraio 2010, n. 76, è stato emanato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’ente.

[20] Si segnala che le Conferenze dei presidenti di gruppo di Senato e Camera, rispettivamente il 3 e il 4 dicembre 2019, hanno stabilito che le votazioni a scrutinio segreto mediante schede per l’elezione dei due componenti di propria competenza si terranno il giorno 19 dicembre 2019.

[21] L'articolo 47-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 31, aveva infatti stabilito in sette anni, con decorrenza dalla data del decreto di nomina, la durata in carica del presidente e dei componenti dell’Autorità garante, nonché la loro non rinnovabilità. La disposizione era stata introdotta per equiparare la durata in carica del presidente e dei componenti del Garante a quella prevista per le altre autorità indipendenti, eliminando la possibilità di essere confermati nell'incarico.

[22] Il comma 5 precisa che all'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Il comma 6 stabilisce che al presidente compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Ai componenti compete una indennità pari ai due terzi di quella spettante al presidente.

[23] L’avviso del 19 aprile 2019, come pubblicato sul sito della Camera dei deputati, recita: Avviso per la presentazione di candidatura a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ai fini della elezione da parte della Camera dei deputati

Ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali è costituito da quattro componenti, eletti due dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati con voto limitato.

I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Garante per la protezione dei dati personali almeno sessanta giorni prima della nomina.

Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica. L'incarico ha durata settennale, non è rinnovabile e, per tutta la sua durata, non è possibile esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. Coloro che intendono candidarsi a componente del Collegio, devono inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, entro il 19 maggio 2019 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: garanteprivacy@certcamera.it.

I candidati, nell'inviare la propria candidatura, devono allegare i seguenti documenti:

a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;

b) copia di un documento di identità in corso di validità. I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Garante per la protezione dei dati personali.”.

[24] Il testo integrale dell’avviso del 7 ottobre, come pubblicato sul sito della Camera dei deputati è il seguente: “AVVISO per la riapertura dei termini per la presentazione di candidatura a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ai fini della elezione da parte della Camera dei deputati

A seguito della conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, sono riaperti i termini per la presentazione di candidature a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ai fini dell'elezione da parte del Senato della Repubblica, previsti dall'Avviso pubblicato il 19 aprile 2019. Gli interessati che non abbiano già provveduto entro il termine del 19 maggio 2019, potranno inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, a partire dal 14 ottobre 2019 e fino alle ore 24 del 26 ottobre 2019 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: garanteprivacy@certcamera.it. Le modalità di presentazione delle candidature e i documenti da allegare alle stesse sono quelli indicati nell'Avviso del 19 aprile 2019. I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Garante per la protezione dei dati personali.”.

[25] Come riassuntivamente illustrato nel sito dell’Autorità, essa ha i seguenti compiti: controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui;

collaborare con le altre autorità di controllo e prestare assistenza al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del Regolamento;

esaminare reclami;

nel caso di trattamenti che violino le disposizioni del Regolamento rivolgere ammonimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, ingiungendo di conformare i trattamenti medesimi alle disposizioni del Regolamento; imporre una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento, incluso il divieto di trattamento; ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento;

adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento e altri organismi e istituzioni l’esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

formulare pareri su proposte di atti normativi e amministrativi;

partecipare alla discussione su iniziative normative con audizioni presso il Parlamento;

predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al Parlamento e al Governo;

partecipare alle attività dell'Unione europea e a quelle internazionali di settore, anche in funzione di controllo e assistenza relativamente ai sistemi di informazione Europol, Schengen, VIS, e altri; curare l'informazione e sviluppare la consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla tutela dei minori;

tenere registri interni delle violazioni più rilevanti e imporre sanzioni pecuniarie ove previsto dal Regolamento e dalla normativa nazionale; coinvolgere, ove previsto, i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche i cui risultati sono presi in considerazione per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale.

[26] Si precisa che l’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, stabilisce che, in caso di dimissioni di un commissario, la Camera competente proceda all'elezione di un nuovo commissario il quale resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità. Pertanto, il mandato di Antonio Nicita, eletto il 14 novembre 2013 dalla Camera in sostituzione di Maurizio Décina, che aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico il 4 settembre 2013, e il mandato di Mario Morcellini, eletto dal Senato il 1° febbraio 2017 in sostituzione di Antonio Preto, deceduto il 3 novembre 2016, sono scaduti contestualmente ai mandati degli altri componenti del consiglio di amministrazione.

[27] Si segnala che le Conferenze dei presidenti di gruppo di Senato e Camera, rispettivamente il 3 e il 4 dicembre 2019, hanno stabilito che le votazioni a scrutinio segreto mediante schede per l’elezione dei due componenti di propria competenza si terranno il giorno 19 dicembre 2019.

[28] In precedenza la Cassa era guidata da Massimiliano Del Casale, che era stato nominato presidente con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2017 fino al 9 febbraio 2020, ossia fino alla scadenza del consiglio di amministrazione dell’ente. Del Casale tuttavia era stato successivamente collocato nell’ausiliaria per raggiunti limiti d’età a decorrere dal 19 novembre 2018.

[29] L’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, rubricato “Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale” dispone: “1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.”.

[30] In quella data sono stati nominati componenti titolari Massimiliano Del Casale, Stefano Barbieri, Roberto Comelli, Enzo Bernardini, Nicola Luisi, Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Daniela Rota, Flavio Vito Valentino De Pace, Paolo Bianchi, Lucio Gervasi, Paolo Virgili, Roberto Tulletti. Con decreto del 15 novembre 2017, a seguito delle dimissioni di Manfredi Selvaggi è stato nominato Marcovalerio Pozzato. Con decreto del 22 gennaio 2019 Mario Cinque è stato nominato in sostituzione di Bernardini. Contestualmente è stato nominato Patrizio Longo quale esperto del settore attuariale, incarico in precedenza non ricoperto. Per quanto riguarda i membri supplenti, con il citato decreto del 10 febbraio 2017, sono stati nominati Antonio Zambuco, Emanuele Martina, Luigi Filippone, Angelo Agovino, Edoardo Lacrimini e Leandro Fiusco. Con decreto del 26 aprile 2018 Giuseppe Tosto ha sostituito Filippone, mentre con decreto del 22 gennaio 2019 Stefano Spagnol è subentrato ad Agovino. Sull’avvicendamento di Biancafarina a Del Casale vedasi supra nota 24.

[31] Il D.P.R. n. 211 del 2009 è stato abrogato dall'articolo 2269, comma 1, n. 393) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

[32] Si anticipa che la lettera di comunicazione di tale nomina, inviata il 14 novembre 2019, è stata annunciata sia alla Camera sia al Senato nelle rispettive sedute del 2 dicembre 2019.

[33] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 17 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 1° dicembre 2015, aveva comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 13 novembre 2015, Lagalla e Mocella componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata di quattro anni. Lagalla era stato nominato su designazione della Conferenza dei rettori delle università CRUI, mentre Mocella, come ricordato nel testo, era stato nominato su designazione del personale dell’Ente stesso. A seguito dell’elezione di Roberto Lagalla all’Assemblea regionale siciliana, nel marzo 2018 il Ministro dell’istruzione dell'università e della ricerca ha provveduto a nominare, su designazione della Conferenza dei rettori delle università italiane CRUI, Alberto Tesi quale consigliere di amministrazione, “per il restante periodo del quadriennio di nomina in corso”. I mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione dell’Ente Maria Cristina Messa, Gloria Saccani Jotti, Vito Valassi e Gennaro Ferrara erano scaduti nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015.

[34] Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, aveva nominato Tommaso Edoardo Frosini e, nuovamente, Gloria Saccani Jotti componenti del consiglio di amministrazione del CNR per un quadriennio. In particolare Frosini è stato nominato su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome, mentre Saccani Jotti era stata scelta all'interno della terna proposta al suddetto Ministro dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura.

[35] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 16 febbraio 2016, annunciata alla Camera il 26 febbraio 2016, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di aver nominato, con proprio decreto 15 febbraio 2016, Massimo Inguscio presidente dell’Ente per la durata di un quadriennio a decorrere dal 20 febbraio 2016. Inguscio, già presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM, ha sostituito Luigi Nicolais che era stato nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 febbraio 2012.

[36] Il 22 gennaio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 10 gennaio 2019 con la quale il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto ministeriale n. 13 del 9 gennaio 2019 concernente la nomina di Mario Giovanni Melazzini a componente del consiglio di amministrazione, in sostituzione di Gloria Saccani Jotti, dimissionaria dal 19 aprile 2018, a seguito dell’assunzione del mandato parlamentare. Il nominato resterà in carica fino alla scadenza dell’incarico, prevista per il 20 febbraio 2020.

[37] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[38] Emanato con provvedimento del presidente del CNR n. 93/2018.

[39] Si segnala che mentre l’articolo 7 dello statuto del 2018 del CNR fissa in cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009, al comma 1, stabilisce che: “Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è composto da sette componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione della comunità scientifica di riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10 può essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.”.

[40] Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, dello statuto dell’Ente, infatti, in difetto di nomina ministeriale il presidente è sostituito dal consigliere più anziano di età che ne svolge le funzioni di rappresentanza, indirizzo e vigilanza.

[41] Paoletti è stato nominato, sempre per un quadriennio, con decreto del 27 aprile 2016 dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, che ha quindi comunicato al Parlamento la suddetta nomina con lettera del 2 maggio 2016, annunciata al Senato e alla Camera rispettivamente l’11 e il 13 maggio 2016.

[42] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[43] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[44] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[45] Il 21 dicembre 2015 era scaduto il precedente mandato presidenziale dello stesso Baratta, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali il 21 dicembre 2011. In precedenza Baratta era già stato nominato presidente della Fondazione per quattro anni con analogo decreto ministeriale del 19 dicembre 2007 a seguito delle dimissioni di Davide Croff.

[46] Il testo dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 19 del 1998 era già stato sostituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1.

[47] Si anticipa che la 7ª Commissione permanente del Senato e la VII Commissione della Camera hanno espresso entrambe parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 3 e del 4 dicembre 2019.

[48] Al Senato della Repubblica l’annuncio è avvenuto il 2 dicembre 2019.

[49] Sulla nomina di Mariarita Sgarlata la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente, nelle sedute del 13 e del 19 dicembre 2018. Il parere era stato chiesto dal Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera del 27 novembre 2018, annunciata il 5 dicembre 2018 sia al Senato sia alla Camera, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20.

[50] Il nuovo statuto è stato deliberato il 3 gennaio 2018 dal commissario straordinario e approvato il 1° marzo 2018, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

[51] Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33.

[52] La lettera e del comma 1 dell’articolo 8 del vigente statuto dell’INDA prevede che il rappresentante indicato dalla Conferenza unificata sarà nominato fin quando non opereranno le condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del vigente statuto per la nomina di un rappresentante dei soggetti privati aventi lo status di Fondatori e Sostenitori.

[53] Attualmente presiede il consiglio di amministrazione il nuovo sindaco Francesco Italia.

[54] Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 20 del 1998 prevede che i componenti del consiglio di amministrazione dell’INDA designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo soggetti (ai sensi del comma 3) al parere parlamentare, siano due, mentre il nuovo statuto dell’INDA ne prevede soltanto uno.

[55] Il nuovo statuto dell’INDA, all’articolo 17, comma 1, dispone che per quanto non espressamente previsto dallo statuto medesimo, si applicano le corrispondenti disposizioni del Codice civile e le relative norme di attuazione, nonché il decreto legislativo n. 20 del 1998 e le successive modificazioni e integrazioni.

[56] Al riguardo la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 30 gennaio e del 7 febbraio 2018.

[57] Pinelli era stato nominato il 5 febbraio 2016 con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 20 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33. Il mandato commissariale di Pinelli era stato poi prorogato con analoghi decreti ministeriali 2 febbraio 2017, 27 luglio 2017 e 7 febbraio 2018, fino all’approvazione del nuovo statuto della Fondazione e alla ricostituzione dell’organo ordinario di amministrazione. Tra i compiti del commissario straordinario rilevava infatti la revisione dello statuto anche con riguardo alla ridefinizione degli organi dell’Ente e delle relative competenze.

[58] Il comma 5-ter recita: “Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2019, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Successivamente, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, le funzioni attribuite al Direttore generale di progetto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, rientrano nelle competenze della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di 'Soprintendenza Pompei'. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.”.

[59] L’annuncio è quindi intervenuto successivamente all’espressione dei pareri, in concomitanza con la prima seduta della XVIII Legislatura.

[60] Nel medesimo decreto Elda Morlicchio era stata nominata presidente dell’Istituto. Il 13 novembre 2019, la stessa Morlicchio ha rinunciato all’incarico.

[61] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 18 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 1° dicembre 2015, aveva comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di aver nominato, con proprio decreto del 17 novembre 2015, Elda Morlicchio membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto. La nomina della Morlicchio era avvenuta su designazione del Consiglio universitario nazionale CUN. Lo stesso Ministro aveva altresì comunicato, con lettera del 20 ottobre 2015, annunciata alla Camera il 30 ottobre 2015 e al Senato il 3 novembre 2015, la nomina, con proprio decreto del 14 ottobre 2015, del componente di designazione governativa del predetto organo di amministrazione, Michele Cometa. Il mandato dei precedenti consiglieri di amministrazione Giorgio Manacorda e Sergio Belardinelli era scaduto infatti il 10 agosto 2015. Manacorda era stato nominato dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca con proprio decreto su designazione del presidente del Consiglio universitario nazionale, mentre Belardinelli era stato designato dallo stesso Ministro, al pari del presidente dell'Ente, Fabrizio Cambi.

[62] Scrive la Corte dei conti: “Detto organo è decaduto il 30 gennaio 2018 a seguito delle dimissioni di un componente e della decadenza di un altro sicché costituisce priorità assoluta, immediatamente segnalata già in sede istruttoria da questa Sezione al competente Ministero, che ne venga reintegrata la composizione, ovvero nominato un Commissario in quanto non può ritenersi coerente con il quadro normativo di riferimento né ulteriormente sostenibile la situazione attuale in cui il solo Presidente opera da organo monocratico senza possibilità di alcuna tempestiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, non potendo tale condizione essere sussunta nella previsione dei “poteri d’urgenza” di cui all’art. 4, comma 3 dello statuto dell’IISG.”.

[63] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[64] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[65] Il comma 4, con riferimento invece ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[66] Si anticipa che nella seduta della Camera dei deputati del 2 dicembre 2019 è stata annunziata la lettera del 7 novembre 2019 con cui è stato trasmesso il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 24 ottobre 2019, che ha disposto il rinnovo dell’incarico di Gioconda Moscariello per un ulteriore mandato quadriennale.

[67] Il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione precedente, ossia Vincenzo Ancona (presidente), Vincenzo Vespri ed Elisabetta Strickland, che erano stati nominati per un quadriennio con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

[68] L'ISFOL, istituito nel 1973, aveva assorbito, ai sensi dell’articolo 7, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’Istituto affari sociali - IAS.

[69] Il comma 3-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, prevede che: “Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.”.

[70] La nomina risulta retroattiva in quanto il periodo svolto come commissario straordinario è computato nel quadriennio del mandato presidenziale (vedasi infra nel testo), come dispone l’articolo 1, comma 2, del decreto di nomina, che richiama a tal fine l’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il secondo comma di tale norma prevede peraltro che: “Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale.”.

[71] Il mandato dei suddetti consiglieri scadrà quindi il 7 dicembre 2020.

[72] Si ricorda che, in precedenza, lo statuto dell’ISFOL adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 gennaio 2011 già aveva ridotto la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto da nove a cinque membri.

[73] Il decreto del 28 ottobre 2019 premette inoltre che il D.P.R. 30 luglio 2019, di nomina dello stesso Bettoni quale presidente dell’INAIL, non è stato oggetto di notifica agli interessati proprio “in quanto ancora in corso la procedura di nomina del vice presidente e del consiglio di amministrazione dell’Istituto e che quindi il sig. Franco Bettoni non è ancora nell'esercizio delle funzioni di presidente” e che “il citato D.P.R. 30 luglio 2019, che prevede anche la decadenza dell’attuale presidente Massimo De Felice sarà notificato agli interessati contestualmente all'adozione del presente decreto”, ossia del decreto 28 ottobre 2019.

[74] La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri l’11 luglio 2019, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La 11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, rispettivamente nelle sedute del 9 e del 10 luglio 2019, avevano espresso entrambe parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.

[75] Il CIV dell'INAIL era stato rinnovato con D.P.C.M. dell'8 agosto 2013 per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2013. All'atto del rinnovo, la composizione dell'organo era stata ridotta da 25 a 17 componenti, in attuazione dell'articolo 7, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017 sono stati nominati i componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto: Giovanni Luciano (presidente), Marco Abatecola (vice presidente), Bruno Adinolfi, Ferdinando Di Lauro, Barbara Orlandi, Michele Buonerba, Silvana Roseto, Salvatore Muscarella, Alberto Forti, Pierangelo Albini, Fabiola Leuzzi, Beatrice Sassi, Gaetana Pagano, Leo Fiorito, Barbara Gatto, Gian Luigi De Gregorio, Gabriele Brachetta. La durata del mandato è di quattro anni a decorrere dal 20 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto di nomina. Con D.P.C.M. del 3 luglio 2018, Gabriele Brachetta (dimissionario) è stato sostituito da Vincenzo Marotta. Successivamente con il D.P.C.M. 25 ottobre 2018 Enrico Ponti è stato nominato in sostituzione di Silvana Roseto (dimissionaria).

[76] Il testo del comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994 prima del recente intervento riformatore prevedeva al riguardo che, contestualmente alla richiesta di parere parlamentare, si provvedesse ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ente (CIV), che doveva intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri poteva comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. L’intesa era stata prevista dalla novella di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

[77] Si ricorda che il comma 8 è stato anch’esso modificato, da ultimo, dall'articolo 25, comma 1, lett. e), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

[78] All’INAIL sono state attribuite, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le funzioni dei soppressi Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL.

 

[79] I mandati dei precedenti membri del consiglio di amministrazione dell'Ente, ossia Giovanni Fabrizio Bignami, presidente, Andrea Ferrara, Monica Tosi, Sergio Molinari e Massimo Capaccioli, erano scaduti tra il 10 agosto e il 15 settembre 2015. In precedenza, con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'INAF Giovanni Fabrizio Bignami (in qualità di presidente), Nazzareno Mandolesi, Stefano Cristiani, Monica Tosi e Maria Renata Schirru. Dopo le dimissioni di Mandolesi, con decreto ministeriale del 15 settembre 2011 era stato nominato in sua sostituzione Massimo Capaccioli. Successivamente, con decreto ministeriale del 2 ottobre 2013, Sergio Molinari era subentrato alla dimissionaria Maria Rosaria Schirru, per il restante periodo del quadriennio di nomina. A seguito infine delle dimissioni rassegnate da Stefano Cristiani, con decreto ministeriale del 20 febbraio 2014 era stato nominato in sua sostituzione Andrea Ferrara per il restante periodo del quadriennio di nomina.

[80] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[81] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[82] Il comma 3 prevede invece che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

[83] L’8 luglio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 2 luglio 2019 con cui il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto 27 giugno 2019 con il quale ha nominato Antonio Zoccoli presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare INFN, con decorrenza 1° luglio 2019. La nomina ha determinato la cessazione del mandato del precedente presidente, Fernando Ferroni. Come specificato nel decreto di nomina, l’anticipata cessazione del mandato del precedente presidente è avvenuta con l’accordo di quest’ultimo. Ferroni era stato nominato con decreto ministeriale del 30 settembre 2015. La nomina, di durata quadriennale, decorreva dal 22 ottobre 2015.

[84] Il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati di Angela Bracco e Paolo Bonifazi, che erano stati nominati per quattro anni con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

[85] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[86] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[87] L’articolo 11 recita: “1. Non meno di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente annuncia al Consiglio Direttivo l’avvio della procedura per la designazione del nuovo Presidente, comunicando altresì la data dell’elezione. 2. Entro quarantacinque giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo nella quale è stato annunciato l’avvio della procedura, ciascun Direttore di Sezione o Laboratorio Nazionale, espletata una consultazione della comunità scientifica nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con strumenti telematici, non più di tre nomi di candidati alla carica di Presidente. 3 Il Presidente, o un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato, accertato per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l’incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio curriculum che viene reso disponibile al Consiglio Direttivo. 4 Il Consiglio Direttivo si riunisce alla data prevista per l’elezione e designa il Presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra i candidati di cui al comma 3, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne del o dei candidati con minor numero di preferenze. 5. Il Presidente provvede a comunicare l’esito della procedura di designazione al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca ai fini della nomina.”.

[88] Il comma 2 dell’articolo 12 dello statuto dell’Ente precisa che: “Fanno parte del Consiglio Direttivo dell’Istituto: a) il Presidente; b) i componenti della Giunta Esecutiva; c) i Direttori delle Sezioni; d) i Direttori dei Laboratori Nazionali; e) due Rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di cui uno componente della Giunta Esecutiva, ai sensi dell’articolo 14, comma 3; f) un Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico; g) un Rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica; h) un Rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.”. Il comma 3 a sua volta precisa che i rappresentanti eletti di cui al comma 2, punto e), f), g) e h) durano in carica quattro anni e possono ricoprire l’incarico per un massimo di due mandati. Quanto alla giunta esecutiva, l’articolo 14, comma 2, dello statuto prevede che “Quattro componenti, eletti dal Consiglio Direttivo, sono scelti fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche nei campi di ricerca dell’Ente, fra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi dell’Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. Un componente è designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed è scelto tra persone con competenze amministrative e gestionali.

[89] Si anticipa che la lettera di comunicazione di tali nomine, inviata il 7 novembre 2019, è stata annunciata nella seduta della Camera dei deputati del 2 dicembre 2019.

[90] I componenti del precedente consiglio di amministrazione, ossia Antonio Meloni, Bernardino Chiaia e il già citato Alessandro Nicola Pino erano stati nominati con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, mentre Domenico Giardini era stato nominato con decreto ministeriale del 10 maggio 2012.

[91] In precedenza Stefano Gresta era stato nominato presidente dell’Ente per quattro anni con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 27 marzo 2012.

[92] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[93] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[94] Il comma 3 prevede invece che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

[95] Per Pedicchio si tratta del secondo ed ultimo mandato alla presidenza dell'Ente, avendo già rivestito tale ruolo in precedenza, a seguito della nomina intervenuta, con analogo decreto ministeriale, il 10 agosto 2011.

[96] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca aveva effettuato tutte le suddette nomine con proprio decreto del 14 ottobre 2015. Si ricorda che la nomina di Cassiani è avvenuta su designazione del predetto Ministro, mentre Greco è stato nominato su designazione della comunità scientifica di riferimento. Il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati dei membri del precedente consiglio di amministrazione dell'Istituto, Gianluca Valensise e Sergio Persoglia.

[97] Si ricorda che nella procedura di nomina dei presidenti dell’INPS e dell’INAIL non è più previsto un ruolo del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), chiamato in precedenza a esprimere il proprio parere al riguardo. Continua invece ad applicarsi, con riferimento a tale nomina, la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ossia la deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[98] Si evidenzia che, nel quadro del riassetto degli enti pubblici di previdenza e assistenza operato dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che aveva modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, era stato soppresso il consiglio di amministrazione negli enti previdenziali. L'unico organo collegiale dell'INPS risultava dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), la cui composizione peraltro era stata ridotta del 30 per cento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 - convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - e dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 – convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Di contro, a seguito dell'attribuzione all'INPS delle funzioni dei soppressi INPDAP ed ENPALS, l'articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 aveva specificamente previsto l'integrazione nel CIV dell'INPS di sei ulteriori componenti, quattro dei quali da riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP, e altri due da riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS, come successivamente specificato dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2012. Per effetto delle riferite modifiche, la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è scesa dai 24 membri originariamente previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 479 del 1994, agli attuali 22.

[99] Si anticipa che, con lettera del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2019, annunciata alla Camera e al Senato nelle sedute del 12 dicembre, è stato richiesto il parere sulla proposta di nomina di Marialuisa Gnecchi a vicepresidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. La richiesta è stata assegnata alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e alla 11a Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato.

[100] Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, prevede che: “Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio d’amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate.”.

[101] La comunicazione è stata annunciata sia alla Camera sia al Senato il 28 marzo 2019 e trasmessa per competenza alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e alla 11a Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato.

[102] Boeri era stato nominato il 16 febbraio 2015, per un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni parlamentari competenti. Con la nomina di Boeri alla presidenza dell'INPS era venuto automaticamente meno il mandato a commissario straordinario dell'Istituto di Tiziano Treu.

[103] Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2019 è stato rinnovato il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto nazionale di statistica - ISTAT. Tale comitato risulta composto da: Roberto Zelli, Anna Maria Manzone, Serena Battilomo, Silvia Maria Lagonegro, Luciana Patrizi, Maria Teresa Monteduro, Gianluca Dominutti, Nicola Giampaolo, Paola D’Andrea, Domenico Mauriello, Andrea Brandolini, Gianfranco Santoro, Federico Visconti e Carmelo Intrisano. Si ricorda che l’organismo è presieduto ratione muneris dal presidente pro tempore dell’Ente.

[104] Il presidente dell’Ente, Gian Carlo Blangiardo, è stato nominato il 4 febbraio 2019 con D.P.R., emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti.

[105] In particolare la composizione del consiglio dell'Istat è stata ridotta a 5 membri compreso il presidente, dai 10 membri compreso il presidente precedentemente previsti. La composizione del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica è stata parimenti ridotta a 15 membri compreso il presidente, dai 22 compreso il presidente precedentemente previsti.

[106] Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2019 Silvio Brusaferro è stato nominato presidente dell'Istituto superiore di sanità - ISS. Il 2 luglio 2019 era scaduto il mandato di Brusaferro quale commissario straordinario del medesimo Istituto. Brusaferro era stato nominato al suddetto incarico il 2 gennaio 2019, con decreto del Ministro della salute, a seguito delle dimissioni del precedente presidente dell’Istituto Gualtiero Ricciardi, presentate il 19 dicembre 2018, con decorrenza 1° gennaio 2019. Ricciardi era stato nominato presidente dell’Ente il 7 agosto 2015, per un quadriennio, con decreto in pari data del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.

[107] La norma precisa che il nominato, se professore universitario, sia collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Qualora sia invece dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

[108] Il comma 3 precisa che il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne sovrintende l'andamento, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno.

[109] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[110] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[111] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[112] Quanto alla presidenza dell’Ente, si ricorda che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 24 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018, ha comunicato, sempre ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nuovamente nominato, con decreto del 19 gennaio 2018, Roberto Danovaro presidente del suddetto Ente per la durata di un quadriennio. Infatti il 4 dicembre 2017 era scaduto il mandato alla presidenza dell’Ente dello stesso Danovaro, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale in data 4 dicembre 2013 sempre per un quadriennio.

[113] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[114] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[115] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[116] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.

[117] Le mozioni e le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

 

[118] Convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

[119] Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma di legge che la prevede, l’oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con il termine entro il quale si attende il prossimo invio), nonché i dati inerenti l’ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono inoltre separatamente segnalati i nuovi obblighi rilevati e quelli conclusi.

[120] Il testo del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”, coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2019, n. 133, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2019, n. 272.

[121] Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall’articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”. Il comma 2 del medesimo articolo 4 ne elenca i compiti.

[122] Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza dall’articolo 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”.

[123] La legge 18 novembre 2019, n. 133, di conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, è entrata in vigore il 21 novembre 2019.

[124] Il comma 2 stabilisce altresì che all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 2, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, individuati ai sensi della lettera a), trasmettono gli elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all’organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

[125] Ai sensi della lettera b) del comma 3 dell’articolo 1 le misure di sicurezza di cui trattasi sono relative:

   1) alla struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;

1-bis) alle politiche di sicurezza e alla gestione del rischio;

2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro prevenzione, anche attraverso interventi su apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza;

3) alla protezione fisica e logica e dei dati;

4) all’integrità delle reti e dei sistemi informativi;

5) alla gestione operativa, ivi compresa la continuità del servizio;

6) al monitoraggio, test e controllo;

7) alla formazione e consapevolezza;

8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di information and communication technology (ICT), anche mediante definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale, di standard e di eventuali limiti.

[126] La comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software. Decorso il termine ricordato senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento, mentre in caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software i bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni decorso il quale, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. Per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati.

[127] Il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) è stato istituito presso l’ISCTI (Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione) del Ministero dello sviluppo economico con decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019.

[128] L’articolo 4-bis sostanzialmente riproduce e integra il contenuto del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, decaduto a seguito della mancata conversione.

[129] I commi 1 e 1-ter dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, come novellati dal comma 1, lettera c), punti 1) e 3) del decreto-legge n. 105 del 2019, prevedono che sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione dei regolamenti le competenti Commissioni parlamentari esprimano un parere entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati.

[130] Il testo del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2019, n. 132, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2019, n. 272.

[131] L'articolo 30 (“Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti”) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 1, prevede che al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per il profili di competenza, un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano è stato adottato con decreto emanato il 14 marzo 2015 dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale e con Ministro delle politiche agricole e forestali. Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, all’articolo 2, comma 9, lettera a), ha modificato il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, stabilendo che le modifiche al Piano siano adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni.

[132] Nessuna relazione risulta trasmessa ai sensi del comma 8 dell’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Si segnala peraltro che il comma 3-bis del medesimo articolo 30 prevede che l'ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane invii ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del Made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all’articolo 1, comma 202, terzo periodo, con riferimento alla realizzazione delle azioni relative al Piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, ha disposto che con apposito rapporto, redatto annualmente dall'ICE-Agenzia e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 settembre di ciascun anno, siano evidenziati nel dettaglio “i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi”.

La relazione sullo “stato di avanzamento degli interventi e delle azioni previsti dal Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia”, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014 e dell'articolo 1, comma 202, della legge n. 190 del 2014, con dati aggiornati al 1° settembre 2018 (Doc. CXLIII, n. 1), è stata trasmessa alla Camera dall’ICE l’8 novembre 2018.  

[133] Si ricorda che la legge 24 aprile 1990, n. 100, recante “Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero”, all’articolo 1, autorizza la costituzione della Società italiana per le imprese all'estero - SIMEST S.p.A. finanziaria di sviluppo e promozione degli investimenti italiani all'estero. Il Ministero dello sviluppo economico ha detenuto la partecipazione di maggioranza della SIMEST fino al 9 novembre 2012, data in cui, in attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la partecipazione è stata dismessa a favore di Cassa depositi e prestiti (CDP) che, nell'ambito del Piano industriale 2016-2020 del gruppo, l’ha conferita a SACE S.p.A., con effetto dal 30 settembre 2016. La SIMEST è, pertanto, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della stessa SACE S.p.A.

[134] La relazione sullo stato di attuazione della legge 24 aprile 1990, n. 100, recante “Norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese miste all’estero”, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 100, con dati relativi all’anno 2018 (Doc. LXXXV, n. 1), è stata da ultimo presentata alla Camera dal Ministro dello sviluppo economico il 2 agosto 2019.

[135] Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dalla presente pubblicazione.