Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 28-XVIII novembre 2020 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 28 |
Data: | 26/11/2020 |
Organi della Camera: | Assemblea |
Camera dei deputati |
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XVIII LEGISLATURA |
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SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE |
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L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO PARLAMENTARE |
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MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI |
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n. 28 – Novembre 2020 |
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A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare ( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it |
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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. |
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NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI
Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici
Cariche rinnovate nel mese di ottobre 2020 o tuttora in itinere
SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR
Automobile Club d'Italia - ACI
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale
Autorità di sistema portuale del Mar Ionio
Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale
Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno meridionale e Ionio
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - AGIA
Autorità per la regolazione dei trasporti
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare
Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP
Consiglio nazionale delle ricerche - CNR
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Ente nazionale per l'aviazione civile -ENAC
Ente parco nazionale della Val Grande
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM
Istituto nazionale di astrofisica - INAF
Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM
Istituto nazionale di statistica - ISTAT
Stazione zoologica “Anton Dohrn”
Unione Italiana tiro a segno - UITS
Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo
Note annunciate al 31 ottobre 2020 in attuazione di atti di indirizzo
Ministro per gli affari regionali e le autonomie
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI
Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-31 ottobre 2020
Presidenza del Consiglio dei ministri
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE
Ministro per gli affari europei
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Ministero dell'economia e delle finanze
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Autorità di regolazione dei trasporti (ART)
Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)
Nuove relazioni previste da fonti normative
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, al fine di offrire notizie, dati statistici e altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I, relativa alle attività di controllo parlamentare sulle nomine di vertice negli enti pubblici e nelle autorità amministrative indipendenti di competenza governativa.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti negli atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni), approvati in Assemblea o in Commissione, che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto sulle relazioni al Parlamento, distinte tra “governative” e “non governative”, la cui trasmissione sia prevista da norme di legge. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, introdotte da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nell’arco temporale di riferimento.
La presente Sezione illustra l’attività di monitoraggio sulle nomine di vertice in enti pubblici sottoposte a procedure di controllo parlamentare.
La Sezione I dà conto delle nomine governative soggette a controllo parlamentare ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”.
Tale legge, agli articoli da 1 a 8, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri e i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, debbano richiedere il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.
La richiesta di parere da parte del Governo deve indicare la procedura seguita per l’individuazione della candidatura, i motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e gli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.
La medesima procedura si applica qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, nonché per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte. Trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere senza che le Commissioni si siano pronunciate l’organo competente può provvedere alla nomina[1].
Alla luce delle norme richiamate, il monitoraggio effettuato, su cui si riferisce in questa sede, consiste, in primo luogo, nel verificare se il Governo abbia effettivamente richiesto il parere parlamentare previsto dalla legge n. 14 del 1978 per la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti degli istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l’esito.
Inoltre, l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 prende in considerazione le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) degli istituti ed enti pubblici di cui presidenti e vicepresidenti sono nominati previo parere parlamentare in ottemperanza dell’articolo 1. In tali casi, l’articolo 9 stabilisce che i relativi provvedimenti debbano essere comunicati alle Camere entro il termine di quindici giorni. Anche tali provvedimenti devono fornire i motivi che li giustificano, le procedure seguite e una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano. Nell’ambito del monitoraggio di cui si dà conto in questa pubblicazione rientra pertanto anche l’accertamento dell’avvenuta comunicazione nei termini di legge. Per completezza di informazione, si verifica altresì se le prescritte procedure siano state attivate anche in occasione dei precedenti rinnovi.
Infine, qualora la legge istitutiva di un singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978, si procede al controllo sull’effettiva osservanza di tali ulteriori disposizioni.
Affinché il monitoraggio effettuato non si esaurisca nella mera presa d’atto degli atti posti in essere dal Governo, si provvede altresì a segnalare tempestivamente al Parlamento le cariche scadute o di prossima scadenza e le procedure previste per il loro rinnovo[2]. A tal fine sono predisposte schede informative relative a ciascun ente i cui organi siano soggetti a rinnovo nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, che ha cadenza mensile, con una proiezione relativa ai mesi immediatamente successivi. Ogni scheda è corredata da tutti gli elementi normativi che si ritengano utili ai fini della più compiuta valutazione parlamentare delle scelte operate dal Governo. All’individuazione delle scadenze oggetto di monitoraggio si perviene attraverso la consultazione della banca dati predisposta e costantemente aggiornata dal Servizio per il controllo parlamentare.
Il 16 dicembre 2020 sarebbe scaduto il mandato di Carla Roncallo quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale. Poiché il 19 ottobre 2020 Roncallo è stata nominata componente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato Francesco Di Sarcina commissario straordinario dell’Ente, in attesa della ricostituzione degli organi ordinari, onde assicurare la necessaria continuità amministrativa[3].
Il 19 ottobre 2020 con decreto del Presidente della Repubblica Nicola Zaccheo è stato nominato presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti[4]. Con il medesimo decreto Carla Roncallo[5] e Francesco Parola sono stati nominati componenti della medesima Autorità[6]. Le suddette cariche hanno durata settennale.
Il 9 ottobre 2020 con decreto del Ministro dell'università e della ricerca Marco Tavani è stato nominato presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica - INAF, in sostituzione di Nicolò D'Amico, deceduto il 14 settembre 2020.
Il 1° luglio 2020, con decreto del presidente dell’Istat, Maria Rosaria Prisco è stata proclamata eletta componente del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica - ISTAT in rappresentanza di ricercatori e tecnologi. L’incarico deve essere ora formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[7].
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (vedasi infra), tale nomina deve intervenire entro il 31 dicembre 2020 per evitare la decadenza del consiglio dell’Ente recentemente nominato.
Per completare gli organi di vertice della Lega navale italiana - LNI, occorre nominare il vicepresidente[8] e i componenti del consiglio direttivo nazionale, in sostituzione rispettivamente di Piero Fabrizi e Roberto Recchia, Barbara De Lazzaro, Davide Strukelj, Umberto Verna, Raffaele Mancuso, Luigi Valerio, Luigi Tussellino e Antonio Tulino, scaduti il 24 maggio 2020[9].
Si ricorda che il 3 e l’11 giugno 2020 rispettivamente la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera avevano espresso pareri favorevoli sulla nomina di Luciano Magnanelli a vicepresidente dell’Ente[10].
Il 5 ottobre 2019 è scaduto l’incarico del componente del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi - ENR, Silvano Saviolo, a suo tempo designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura.
Il 14 ottobre 2019 è scaduto l’incarico del componente del consiglio di amministrazione di designazione ministeriale del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park, Michele Morgante. Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico di Sergio Paoletti, presidente del medesimo Ente.
Il 14 ottobre 2019 è scaduto l’incarico di Pierangelo Marcati, componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM.
Il 14 ottobre 2019 è scaduto il mandato del componente di designazione governativa del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, Mauro Magnani.
Il 13 novembre 2019 è scaduto l’incarico di Alberto Tesi, il 9 febbraio 2020 quello di Tommaso Edoardo Frosini e il 20 febbraio 2020 quello di Mario Giovanni Melazzini, quali consiglieri di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche - CNR. Il 20 febbraio 2020 è scaduto altresì il mandato del presidente del medesimo Ente, Massimo Inguscio.
Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato di Ezio Mesini, presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare.
Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico del presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV, Carlo Doglioni.
Il 28 aprile 2020 è scaduto il mandato della titolare dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA, Filomena Albano, [11] che era stata nominata, per un quadriennio, con determinazione adottata il 3 marzo 2016, d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Si segnala che - nei siti web della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dell’Autorità garante dell’infanzia e l’adolescenza - il 12 marzo 2020 è stato pubblicato un avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per la nomina a titolare dell’Autorità medesima[12]. Inoltre, come risulta dal sito dell’Autorità, Albano dal 12 ottobre 2020 ha lasciato “l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per rientrare nel ruolo organico della magistratura.”.
Il 18 maggio 2020 è scaduto il mandato di Diederik Sybolt Wiersma, presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM.
Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati di Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti, componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR.
Il 6 agosto 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto lo scioglimento del comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, nominando contestualmente Pino Musolino commissario straordinario dell’autorità medesima per un periodo massimo di sei mesi[13]. Pertanto risulta possibile procedere alla nomina del nuovo presidente del suddetto ente.
Il 17 ottobre 2020 è scaduto il mandato del componente del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN Piergiorgio Picozza, designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico.
Il 28 ottobre 2020 Nicola Zaccheo si è dimesso dall’incarico di presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC, a seguito della sua nomina a presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, intervenuta il 19 ottobre 2020 (si veda supra e infra nella relativa scheda). Si rende pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo presidente dell’Ente. Inoltre, a seguito delle dimissioni intervenute rispettivamente il 6 e il 20 maggio 2020, sono cessati i mandati dei consiglieri di amministrazione dell’Ente Manlio Mele e Angela Stefania Bergantino.
Il 4 novembre 2020 scadrà l’incarico di Igino Rugiero quale commissario straordinario dell’Unione italiana tiro a segno - UITS.
Il 10 novembre 2020 scadrà il mandato di Zeno D’Agostino quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale.
Il 10 novembre 2020 scadrà il mandato di Sergio Prete quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio.
Il 25 novembre 2020 scadrà il mandato di Francesco Maria Di Majo quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale.
Il 1° dicembre 2020 scadrà il mandato di Rodolfo Giampieri, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale.
Il 1° dicembre 2020 scadrà il mandato di Daniele Rossi, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale.
Il 1° dicembre 2020 scadrà il mandato di Paolo Emilio Signorini quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale.
Il 3 dicembre 2020 scadrà il mandato di Massimo Bocci quale presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande.
Il 5 dicembre 2020 scadrà il mandato di Pietro Spirito quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale.
Si ricorda inoltre che, come sopra evidenziato, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno meridionale e Ionio, attualmente non ancora materialmente istituita, rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico.
Il 6 dicembre 2020 scadrà il mandato del presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC Felice Laudadio. Il 26 gennaio 2021 scadranno anche i restanti componenti del consiglio di amministrazione Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, Roberto Andò e Olga Cuccurullo[14].
Il 7 dicembre 2020 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP Pietro Tagliatesta e Giovanni Bocchieri.
Il 31 dicembre 2020 scadrà il mandato di Angelo Sticchi Damiani quale presidente dell'Automobile Club d'Italia - ACI[15].
Il 31 dicembre 2020 scadrà l’incarico di Mauro Cipolletta quale direttore generale del Grande progetto Pompei.
L’11 febbraio 2021 scadranno i mandati di Antonella Valeriani e Francesco Massicci quali componenti dell’organo di vertice della Commissione di vigilanza sui fondi pensione -COVIP.
Il 16 febbraio 2021 scadrà l’incarico di Enrico Corali quale presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA[16].
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Si segnala, circa il rinnovo dei presidenti delle Autorità di sistema portuale, che nel sito del Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato, il 27 agosto 2020, un “Avviso di raccolta di manifestazione di interesse per il conferimento, in via esclusiva e a tempo pieno, di incarico di Presidente di Autorità di sistema portuale.”. Detto avviso riguarda le seguenti autorità portuali: - Mar Tirreno meridionale e Ionio; - Mare Adriatico orientale; - Mare lonio;- Mar Tirreno centro-settentrionale; Mare Adriatico centro-settentrionale; - Mare Adriatico centrale; - Mar Ligure occidentale; - Mar Tirreno centrale; - Mar Ligure orientale; - Mar Adriatico settentrionale; - Mar Tirreno settentrionale; - Mare di Sicilia orientale; - Mare Adriatico meridionale[17]. Il termine per trasmettere le manifestazioni d’interesse scade il 27 settembre 2020.
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Si segnala che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 2 dell’articolo 100, rubricato “Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, dispone che “I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo.”.
Si segnala inoltre che l’articolo 103 del medesimo decreto legge, rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, dispone una generale sospensione del decorso dei termini endoprocedimentali, nonché un’estensione dell’efficacia temporale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati[18], che esplica potenzialmente i suoi effetti sulla materia delle nomine esaminate in questa sezione della presente pubblicazione.
Si segnala, altresì, che l’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito, con modificazioni[19], dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede - con alcune eccezioni - che per gli organi amministrativi e di controllo degli enti pubblici, ordinari e straordinari, i termini della prorogatio di 45 giorni, prevista in via generale dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, “sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza” e, “comunque”, fino alla ricomposizione dei suddetti organi di amministrazione e controllo. L’ultimo periodo del comma 1 stabilisce inoltre che “Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.
Si segnala inoltre che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 95, rubricato “Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna e istituzione dell’Autorità per la laguna di Venezia”, istituisce l’Autorità per la Laguna di Venezia, quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti[20]. Il comma 4 del medesimo articolo 95 stabilisce che sono organi dell’Autorità il presidente, il comitato di gestione, il comitato consultivo e il collegio dei revisori dei conti.
Il comma 5 precisa che il presidente è il rappresentante legale dell’Autorità, responsabile del suo funzionamento, e ne dirige l’organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi. Il presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l’Autorità ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la regione Veneto e il comune di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L’incarico di presidente ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Il comma 6 stabilisce che il comitato di gestione sia composto dal Presidente dell’Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della regione Veneto, della città metropolitana di Venezia e del comune di Venezia, nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste dallo statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del presidente dell’Autorità. Il comitato di gestione delibera, su proposta del presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell’Autorità, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto.
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L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, innovando profondamente la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco, con rilevanti effetti sulle procedure di controllo parlamentare.
La novella prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga una terna di soggetti caratterizzati da particolare esperienza in campo ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni[21]. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. La disposizione prevede inoltre che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere.
Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina. Parimenti, il parere delle commissioni permanenti, obbligatorio ma non vincolante, che prima era richiesto in ogni caso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora sembra necessario solo ove non intervenga la prescritta intesa.
Inoltre, sul piano sistematico, la disposizione di cui al terzo periodo del comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991, rendendo inapplicabile alla procedura di nomina dei presidenti degli enti parco, in quanto norma speciale, l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, inibisce l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge.
Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione al Parlamento della nomina degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembra, alla luce di una prima interpretazione della norma, che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori” dei suddetti enti, tra cui i commissari straordinari, non siano più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge. Per tale ragione i suddetti incarichi non saranno in questa sede più oggetto di monitoraggio a partire da questo numero della presente pubblicazione.
Si segnala inoltre che l’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, la cui legge di conversione è attualmente all’esame de Parlamento, prevede che il mandato dei componenti in carica del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale sia prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale[22]. L’organismo è composto dal presidente Mauro Palma e da Emilia Rossi, i cui mandati sarebbero scaduti il 1° febbraio 2021 e da Daniela De Robert, il cui mandato sarebbe terminato il 3 marzo 2021. Per effetto dell’intervento legislativo ora illustrato i suddetti mandati scadranno nelle corrispondenti date dell’anno 2023.
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Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle relative schede di seguito riportate.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR |
Componenti del consiglio direttivo: Fabio Beltram
Maria Luisa Meneghetti |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 e dell'articolo 2, comma 140, del D.L. n. 262/2006 |
20/7/2020 |
D.P.R. su proposta del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo) |
Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti[23], nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2016 per la durata di un quadriennio, in sostituzione di Stefano Fantoni e Sergio Benedetto, il cui mandato era scaduto nel maggio del 2016.
Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia, per la durata di quattro anni a partire dalla data del relativo decreto[24].
Il 19 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati di Daniele Checchi, Paolo Miccoli[25], Raffaella Rumiati e Susanna Terracini quali componenti del consiglio direttivo della stessa Agenzia[26].
Si ricorda invece che il mandato del presidente Antonio Felice Uricchio scadrà il 3 maggio 2023[27] [28]. Il plenum dell’organo è costituito, infatti, da sette componenti nominati ciascuno per un quadriennio.
In precedenza il consiglio direttivo dell'ANVUR era costituito da Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro e Giuseppe Novelli a seguito della nomina quadriennale intervenuta con D.P.R. 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, Andrea Graziosi era stato nominato in sua sostituzione componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni[29].
Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito, come sopra ricordato, da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo “devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne”. I componenti sono nominati, per un mandato di quattro anni non rinnovabile, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca[30], sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[31].
L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR - istituita con il citato decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006 - sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare, l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca[32].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Automobile Club d'Italia - ACI
|
Presidente:
Angelo Sticchi Damiani
|
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
31/12/2020 |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa elezione da parte dell’assemblea dell’Ente |
Il 31 dicembre 2020 scadrà il mandato di Angelo Sticchi Damiani, quale presidente dell'Automobile Club d'Italia - ACI[33].
Sticchi Damiani è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 6 ottobre 2017, per il quadriennio olimpico 2017-2020.
La Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 30 agosto 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 12 settembre 2017. L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 19 e del 27 settembre 2017. La nomina di Sticchi Damiani è stata quindi deliberata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017. Si ricorda che Sticchi Damiani è stato rieletto dall'Assemblea dell'ACI il 10 novembre 2016.
Presidente uscente dell’ACI era infatti lo stesso Sticchi Damiani, che era stato nominato per un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2012.
Come previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, dello Statuto dell'ACI, il presidente è eletto dall’assemblea dell'Ente[34] ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.
Sono organi dell’ACI l’assemblea, il consiglio generale, il comitato esecutivo, il presidente, il consiglio sportivo nazionale, la giunta sportiva e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente dell'ACI presiede il comitato esecutivo e il consiglio generale.
Ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, l'Automobile Club d'Italia - ACI è la Federazione associativa degli Automobile Club regolarmente costituiti. Qualificato come ente pubblico non economico senza scopo di lucro, tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, rappresentandolo presso la Fédération Internationale de l’Automobile - F.I.A. e presso il CONI.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale |
Presidente
Rodolfo Giampieri |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
1°/12/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 1° dicembre 2020 scadrà il mandato di Rodolfo Giampieri, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale[35].
Giampieri è stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giampieri con lettera del 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 22 novembre 2016 esprimendo parere favorevole, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva a sua volta espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Ancona, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente. Presidente dell’Autorità portuale di Ancona era lo stesso Giampieri, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 gennaio 2015. In precedenza Giampieri era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto ministeriale del 7 novembre 2013 ed era stato prorogato con analoghi decreti ministeriali del 9 maggio 2014 e del 12 novembre 2014. Giampieri era succeduto a Luciano Canepa, nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 marzo 2009 e in seguito commissario straordinario con analogo provvedimento del 7 maggio 2013.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[36] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[37] [38].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale |
Presidente
Daniele Rossi |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
1°/12/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 1° dicembre 2020 scadrà il mandato di Daniele Rossi, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale[39] [40].
Rossi è stato nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 1° dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Rossi con lettera del 3 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 22 novembre 2016 esprimendo parere favorevole, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva espresso parimenti parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Ravenna, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[41].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[42] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[43] [44].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale |
Presidente
Zeno D’Agostino |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
10/11/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 10 novembre 2020 scadrà il mandato di Zeno D’Agostino quale presidente dell’ Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale[45] [46].
Si ricorda che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto dell’8 novembre 2016, ha nominato D’Agostino presidente della suddetta Autorità per la durata di un quadriennio, a decorrere dal 10 novembre 2016. Lo stesso Ministro, con lettera del 6 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato l'11 ottobre 2016, aveva trasmesso la relativa proposta di nomina sulla quale avevano espresso pareri favorevoli l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera nelle rispettive sedute del 26 ottobre e del 2 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Trieste, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente. Il commissario straordinario uscente dell'Autorità portuale giuliana era lo stesso D'Agostino che, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 febbraio 2015, era stato successivamente prorogato con analoghi decreti del 20 agosto 2015, del 25 febbraio 2016 e del 29 agosto 2016. D'Agostino era subentrato alla presidente Marina Monassi, nominata per quattro anni con decreto ministeriale del 20 gennaio 2011.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[47] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[48] [49].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale |
Presidente
Pino Musolino |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
6/8/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con la regione interessata |
Il 6 agosto 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto lo scioglimento del comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, nominando contestualmente Pino Musolino commissario straordinario dell’autorità medesima per un periodo massimo di sei mesi[50].
L’Autorità in precedenza era guidata dallo stesso Musolino in qualità di presidente. Il provvedimento di scioglimento è motivato dalla mancata approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019. Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020[51].
Musolino era stato nominato presidente del suddetto Ente il 7 marzo 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la durata di un quadriennio a decorrere dall’8 marzo 2017. Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 10 gennaio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 17 gennaio 2017. La richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 25 gennaio 2017, esprimendo parere favorevole. La richiesta era stata altresì assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 25 gennaio 2017, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2017.
Si ricorda che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Venezia, i cui organi erano restati in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Presidente uscente dell’Autorità portuale lagunare era Paolo Costa, nominato per quattro anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° ottobre 2012[52].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[53] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[54] [55].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mar Ionio |
Presidente:
Sergio Prete |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
10/11/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 10 novembre 2020 scadrà il mandato di Sergio Prete quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio[56].
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva nominato Prete presidente della suddetta Autorità con proprio decreto dell’8 novembre 2016.
Con lettera del 6 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato l'11 ottobre 2016, lo stesso Ministro aveva trasmesso la relativa proposta di nomina sulla quale avevano espresso pareri favorevoli l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera nelle rispettive sedute del 26 ottobre e del 2 novembre 2016.
Si ricorda che l'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Taranto, i cui organi erano rimasti in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Il commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto era lo stesso Prete, nominato con decreto ministeriale del 10 luglio 2015 e quindi prorogato con analoghi decreti dell'11 gennaio 2016 e del 14 luglio 2016. Prete inoltre era già stato nominato presidente dell'Autorità portuale tarantina per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali.
Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.
Il presidente, secondo la vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[57] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[58] [59].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale |
Presidente
Paolo Emilio Signorini |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
1°/12/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 1° dicembre 2020 scadrà il mandato di Paolo Emilio Signorini quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale[60].
Signorini è stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Signorini con lettera del 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 16 novembre 2016, esprimendo parere favorevole, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Genova e di Savona, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[61].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[62] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[63] [64].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale |
Presidente
Carla Roncallo
(Allo stato l’Ente è amministrato dal commissario straordinario Francesco Di Sarcina. Vedasi infra nel testo)
|
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
16/12/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate |
Il 16 dicembre 2020 sarebbe scaduto il mandato di Carla Roncallo quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale. Poiché il 19 ottobre 2020 Carla Roncallo è stata nominata componente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato Francesco Di Sarcina commissario straordinario dell’Ente, in attesa della ricostituzione degli organi ordinari, onde assicurare la necessaria continuità amministrativa[65]. Si ricorda che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020[66].
Roncallo era stata nominata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 9 dicembre 2016, per la durata di un quadriennio a decorrere dal 16 dicembre 2016.
Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla sopraindicata proposta di nomina con lettera del 10 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 23 novembre 2016.
Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 6 dicembre 2016 esprimendo parere favorevole, e alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averla esaminata nella seduta del 6 dicembre 2012, aveva espresso anch’essa parere favorevole nella seduta del 7 dicembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di La Spezia e di Marina di Carrara, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[67].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[68] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[69] [70].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale |
Presidente
Pietro Spirito |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
5/12/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 5 dicembre 2020 scadrà il mandato di Pietro Spirito quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale[71].
Spirito è stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 5 dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 16 novembre 2016 esprimendo parere contrario, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva viceversa espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Napoli e di Salerno, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[72].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[73] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[74] [75].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale |
Presidente:
Francesco Maria Di Majo |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
25/11/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 25 novembre 2020 scadrà l’incarico di Francesco Maria Di Majo quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale[76].
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato, con decreto del 24 novembre 2016, Di Majo al suddetto incarico per un quadriennio, a decorrere dal 25 novembre 2016. Lo stesso Ministro, con lettera del 27 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 3 novembre 2016, aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, sulla quale avevano espresso parere favorevole l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera nelle rispettive sedute dell’8 e del 15 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Civitavecchia, i cui organi di amministrazione[77] sono restati in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[78] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[79] [80].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Meridionale e Ionio |
Presidente: Autorità in fase di costituzione
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
Autorità in fase di costituzione |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il ruolo di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno meridionale e Ionio rientra tra quelli per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare, entro il 27 settembre 2020, una manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico[81].
Si ricorda che la suddetta Autorità di sistema portuale - comprendente i porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia - è stata istituita dall’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha modificato l’articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante “Riordino della legislazione in materia portuale”, scindendo l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto in due Autorità: L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno meridionale e Ionio e l’Autorità di sistema portuale dello Stretto[82].
L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno meridionale e Ionio è destinata a subentrare all’Autorità portuale di Gioia Tauro, i cui organi di amministrazione[83] resteranno in carica sino all'insediamento degli organi del suddetto Ente.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 169 del 2016 alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge n. 84 del 1994, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[84] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[85] [86].
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - AGIA
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA
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Titolare: Filomena Albano |
Nomina d’intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento ai sensi dell’art. 2 della L. n. 112/2011 |
28/4/2020 (Termine della prorogatio il 12/10/2020) |
Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato e della Camera |
Il 28 aprile 2020 è scaduto il mandato della titolare dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA, Filomena Albano[87], che è stata nominata, per un quadriennio, con determinazione adottata il 3 marzo 2016[88], d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Come risulta dal sito dell’Autorità, Albano dal 12 ottobre 2020 ha lasciato “l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per rientrare nel ruolo organico della magistratura.”.
Si ricorda che nei siti web della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dell’Autorità garante dell’infanzia e adolescenza il 12 marzo 2020 è stato pubblicato un avviso pubblico relativo alla “Manifestazione di interesse per la nomina a titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”. L’avviso specifica, tra l’altro, che “[…] Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità per la nomina alla carica di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza devono comunicare tale disponibilità, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di disponibilità, devono allegare i seguenti documenti: un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112; copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.
Si ricorda che l’Albano è subentrata a Vincenzo Spadafora, che per primo ha rivestito tale incarico, il cui mandato era scaduto il 29 novembre 2015, essendo stato nominato con analoga determinazione del 29 novembre 2011.
Come precisato dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112, l'Autorità garante è organo monocratico il cui mandato dura quattro anni[89]. Il titolare dell'Autorità garante è scelto “tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.”.
L’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA è stata istituita dall'articolo 1 della citata legge n. 112 del 2011 “al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali [...] dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti [...]". L'Autorità "[...] esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati [...] con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.".
Spettano all'Autorità funzioni consultive, di indirizzo e di segnalazione, anche nei confronti del Governo, nonché la promozione di attività conoscitive e di indagine segnatamente in sinergia con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, i Garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. L'Autorità garante riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta.
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità per la regolazione dei trasporti |
Presidente:
Nicola Zaccheo
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Parere parlamentare vincolante a maggiorana dei due terzi dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'art. 37, co. 1-bis, del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, e dell'art. 2, comma 7, della legge n. 481/1995 pareri favorevoli della IX Commissione della Camera e della 8ª Commissione del Senato del 23/9/2020 |
19/10/2020 |
D.P.R. a seguito deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere parlamentare vincolante a maggiorana dei due terzi dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti |
Componenti:
Carla Roncallo
Francesco Parola
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Il 19 ottobre 2020 con decreto del Presidente della Repubblica Nicola Zaccheo[90] è stato nominato presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Con il medesimo decreto Carla Roncallo[91] e Francesco Parola sono stati nominati componenti della medesima Autorità[92]. Le suddette cariche hanno durata settennale.
Il 23 settembre 2020 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati e l’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica avevano espresso pareri favorevoli sulle suddette proposte di nomina, con la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti sia alla Camera sia al Senato.
Con lettera dell’8 settembre 2020, annunciata in pari data sia alla Camera sia al Senato, il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso, ai sensi dell’articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le richieste di parere parlamentare sulle suddette proposte di nomina. Il 3 settembre 2020 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aveva deliberato l’avvio delle relative procedure di nomina.
Si ricorda che il 9 agosto 2020 era scaduto il mandato del precedente presidente dell’Autorità, Andrea Camanzi, e dei componenti della medesima Autorità Barbara Marinali e Mario Valducci, nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2013. Dette nomine erano state previamente deliberate dal Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, nelle rispettive sedute del 31 luglio 2013, avevano espresso parere favorevole sulle relative proposte di nomina con la maggioranza dei due terzi dei componenti, prevista dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995. Le relative richieste di parere parlamentare erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento ed il coordinamento delle attività di Governo, con lettere del 19 luglio 2013, annunciate alle Camere in pari data. Le suddette Commissioni avevano proceduto, nelle rispettive sedute del 30 luglio 2013, all'audizione dei soggetti designati, a norma del già citato articolo 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995[93].
L'Autorità - ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato dall'articolo 36, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 - è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati, come precisa il comma 1-bis del medesimo articolo 37, secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995, e cioè con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, nel caso di specie il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni - che possono procedere all’audizione delle persone nominate - a maggioranza dei due terzi dei componenti[94].
Il comma 1-ter del medesimo articolo 37 dispone che i componenti dell'Autorità siano scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
Il medesimo comma 1-ter stabilisce altresì che i componenti dell'Autorità siano nominati per un periodo di sette anni e non possano essere confermati nella carica. L’ultimo periodo del suddetto comma precisa inoltre che “In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell’Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.”.
L’Autorità di regolazione dei trasporti è stata istituita ai sensi del già citato articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, quale organo collegiale che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
All’Autorità compete, in particolare, la regolazione nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture - ferme le competenze dell’ANSFISA - e ai servizi accessori. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori[95].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare |
Presidente:
Ezio Mesini
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 8, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 145/2015 |
20/3/2020 |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti |
Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato del presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, Ezio Mesini, nominato con decreto del 20 marzo 2017.
La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 febbraio 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 23 febbraio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, sulla suddetta proposta di nomina, che era stata assegnata alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l’avevano esaminata nella seduta del 28 febbraio 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina era stata altresì assegnata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, che ne avevano avviato l’esame nella seduta del 7 marzo 2017, esprimendo poi parere favorevole nella seduta del 14 marzo 2017, dopo aver proceduto all’audizione informale di Mesini.
Istituito e disciplinato dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2015, recante “Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”, il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare è composto dal presidente, dal Direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse UNMIG del Ministero dello sviluppo economico, dal Direttore della Direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e dal Sottocapo di stato maggiore della Marina militare. Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un periodo di tre anni.
Il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.
Il Comitato, che relaziona ogni anno al Parlamento e alla Commissione europea sull’attività di regolamentazione e di vigilanza svolta, non sembra configurarsi come un autonomo ente pubblico poiché, sebbene disponga di un organismo centrale e di articolazioni sul territorio, ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP
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Componenti dell’organo di vertice:
Antonella Valeriani
Francesco Massicci
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Richieste di parere parlamentare trasmesse ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005 e dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
11/2/2021
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D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
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L’11 febbraio 2021 scadranno i mandati di Antonella Valeriani e Francesco Massicci quali componenti dell’organo di vertice della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP[96]. Si ricorda, per completezza informativa, che il 7 marzo 2023 scadrà il mandato del presidente, Mario Padula.
Valeriani e Massicci sono stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2014 per la durata di un quadriennio. Con analogo decreto, emanato in pari data, Rino Tarelli era stato nominato presidente della COVIP fino al 21 ottobre 2014[97] [98]. Successivamente, alla scadenza del mandato di Tarelli, il consigliere Massicci aveva operato anche in qualità di presidente facente funzione della Commissione[99]. In seguito, con decreto del Presidente della Repubblica del 7 marzo 2016, Mario Padula è stato nominato presidente della Commissione per un quadriennio[100], completando in tal modo la composizione dell’organo. Successivamente, la durata del mandato dei componenti è stata estesa a sette anni dall'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19[101].
L'organo di vertice della COVIP è composto, secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della Commissione e di indiscussa moralità e indipendenza, “nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14” [102], con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano ora in carica sette anni non rinnovabili. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP, originariamente istituita con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è regolata dall'articolo 18 del summenzionato decreto legislativo n. 252 del 2005, con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed esercita l'alta vigilanza sul settore della previdenza complementare adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[103].
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Presidente:
Massimo Inguscio |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
20/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Alberto Tesi |
13/11/2019
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Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su designazione della CRUI |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Tommaso Edoardo Frosini |
9/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Mario Giovanni Melazzini |
20/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca sulla base di una terna proposta dalla Confindustria e dall'Unione italiana delle CCIAA |
Il 9 febbraio 2020 è scaduto l’incarico del consigliere di amministrazione del Consiglio nazionale delle Ricerche - CNR Tommaso Edoardo Frosini[104], mentre il 20 febbraio 2020 sono cessati i mandati del presidente del medesimo Ente, Massimo Inguscio[105], e del consigliere di amministrazione Mario Giovanni Melazzini[106].
Si ricorda che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 14 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[107] ha trasmesso il decreto del Ministro del medesimo dicastero con cui Nicola Fantini è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione del CNR, in qualità di eletto dal personale dell’Ente tra i ricercatori e tecnologi di ruolo, per la durata di un quadriennio. Tale comunicazione è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato. Fantini è subentrato a Vito Mocella, il cui mandato era scaduto il 13 novembre 2019 unitamente a quello di Alberto Tesi[108], tuttora in attesa di rinnovo.
Si ricorda che il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR è guidato da un consiglio di amministrazione composto, oltreché dal presidente, da quattro componenti, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto dell’Ente.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[109] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della scelta dei presidenti dei suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[110] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, individuate tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[111].
Il nuovo statuto[112] del CNR[113], entrato in vigore dal 1° agosto 2018, prevede, all’articolo 7, comma 1, che per la nomina del presidente si applichino le procedure previste per la generalità degli enti di ricerca dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[114].
La medesima disposizione statutaria prevede invece una disciplina specifica per i componenti del consiglio di amministrazione. Essi sono nominati dal Ministro dell’università e della ricerca: uno designato sulla base di una terna proposta dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI); uno designato sulla base di una terna proposta dall'Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria; uno su designazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e uno eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi di ruolo, attraverso procedure di consultazione, anche telematica, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente[115]. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione dei suddetti enti di ricerca siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR, come specificato dall’articolo 2 del suo statuto, ha il compito - quale ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea - di svolgere, promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie, e di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al Governo e alle amministrazioni pubbliche.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park |
Presidente:
Sergio Paoletti |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009
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27/4/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Componente del consiglio di amministrazione: Michele Morgante |
14/10/2019
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Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico di Sergio Paoletti, presidente del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park, mentre il 14 ottobre 2019 era scaduto l’incarico del componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione dello stesso Ente di ricerca, Michele Morgante.
Paoletti è stato nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un quadriennio, con decreto del 27 aprile 2016. Il suddetto Ministro ha comunicato al Parlamento la summenzionata nomina con lettera del 2 maggio 2016, annunciata al Senato e alla Camera rispettivamente l’11 e il 13 maggio 2016[116].
Quanto alla nomina di Morgante, effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015 per la durata di un quadriennio, il medesimo Ministro l’aveva comunicata con lettera del 20 ottobre 2015, annunciata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015[117].
Si ricorda che il 17 aprile 2020, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su designazione dalla comunità scientifica ed economica di riferimento, Sabrina Strolego è stata nominata componente del consiglio di amministrazione del suddetto Ente[118], in sostituzione di Laura Chies, il cui incarico, di durata quadriennale, era scaduto il 9 febbraio 2020[119]. Laura Chies era stata nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, su designazione della comunità scientifica ed economica di riferimento, subentrando a Roberto Della Marina, il cui mandato quadriennale era scaduto l'11 novembre 2015.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[120] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[121] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[122].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[123]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[124] [125].
L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento.
Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 15 prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente, mentre è oggetto di una analitica regolamentazione l’iter per individuare il rappresentante della comunità scientifica ed economica di riferimento[126] [127].
Il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park ha il compito, ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, di favorire e promuovere l’innovazione e lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, trasferendone i risultati al mercato. Il Consorzio inoltre ha il compito di supportare la creazione di nuove imprese innovative, tenendo conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante.
Ente nazionale per l'aviazione civile -ENAC
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC
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Presidente: Nicola Zaccheo |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
28/10/2020 (Dimissioni) |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti |
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Consiglieri di amministrazione: Angela Stefania Bergantino Manlio Mele |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
20/5/2020 (Dimissioni)
6/5/2020 (Dimissioni) |
D.P.C.M. su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (vedasi infra nel testo) |
Il 28 ottobre 2020 Nicola Zaccheo si è dimesso dall’incarico di presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC, a seguito della sua nomina a presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, intervenuta il 19 ottobre 2020 (si veda supra la relativa scheda). Si rende pertanto necessario procedere all’elezione del nuovo presidente dell’Ente.
Zaccheo era stato nominato il 24 gennaio 2019 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri intervenuta in pari data, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Si ricorda che la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, rispettivamente il 9 e il 16 gennaio 2019, avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina, trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La proposta era stata annunciata il 19 dicembre 2018 sia alla Camera sia al Senato.
Nel mese di ottobre 2018 era scaduto il mandato del precedente presidente dell’Ente, Vito Riggio, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica il 21 ottobre 2013.
Prima di tale nomina presidenziale Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 novembre 2012, incarico prorogato con analogo provvedimento del 14 maggio 2013. In precedenza Riggio era già stato nominato presidente dell’ENAC con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2007[128] e prima ancora con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 2003[129].
Inoltre, sono cessati i mandati, a seguito delle dimissioni intervenute rispettivamente il 6 e il 20 maggio 2020, dei consiglieri di amministrazione dell’Ente Manlio Mele e Angela Stefania Bergantino. Si ricorda che i suddetti consiglieri erano stati nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[130] del 14 settembre 2016 unitamente ad Alfredo Pallone e Luisa Riccardi.
Si ricorda che l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, modificando l’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ENAC, ha portato da quattro a cinque anni la durata del mandato del presidente dell'Ente, prevedendo altresì la possibilità che detto mandato possa essere rinnovato per due volte consecutive dopo la prima (in precedenza era ammesso un solo rinnovo). Il presidente dell'ENAC, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 4, è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo e all’aviazione, ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Il successivo comma 3 stabilisce invece che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione rimane in carica cinque anni, esercitando le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente, e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Le nomine dei consiglieri di amministrazione devono essere comunicate alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della suddetta legge n. 14 del 1978.
L'ENAC costituisce l'Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. Tra i compiti dell'ENAC rientrano: il controllo della sicurezza; la garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero; il compimento di valutazioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico prodotto dagli aeromobili. L'ENAC rappresenta altresì l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione civile.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente nazionale risi - ENR
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Componente del consiglio di amministrazione:
Silvano Saviolo |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
5/10/2019 |
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base della designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di un rappresentante delle regioni interessate alla risicoltura |
A seguito della scadenza, intervenuta il 5 ottobre 2019, dell’incarico del componente del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi - ENR Silvano Saviolo, a suo tempo designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, deve essere nominato un ulteriore componente del suddetto consiglio di amministrazione.
Si ricorda infatti che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2019, è stato rinnovato il consiglio di amministrazione dell’Ente per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del decreto stesso. Il consiglio risulta allo stato composto, oltre che dal Presidente Paolo Carrà[131] - già confermato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019, con decorrenza 5 ottobre 2019 - da Stefano Greppi, Riccardo Preve e Maria Grazia Tagliabue[132]. Il 5 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del medesimo Ente, nominati il 5 ottobre 2015 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Oltre ai già citati Carrà, Saviolo, Preve e Tagliabue faceva parte dell’organismo anche Gianmaria Melotti.
Si ricorda che, in forza dell'articolo 5 dello statuto dell'Ente, modificato con decreto interministeriale del 25 febbraio 2015, il presidente è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988. La durata dell’incarico è di quattro anni e il medesimo soggetto non può essere confermato per più di due volte.
Ai sensi dell’articolo 6 dello statuto, il consiglio di amministrazione dell'Ente è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto, oltre che dal presidente, da un membro in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola, in modo da assicurare una calibrata rappresentanza delle componenti della filiera medesima. Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione diversi dal presidente, pure quadriennale, può invece essere rinnovato una sola volta, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6. Ove nel corso del quadriennio si verifichi nel consiglio di amministrazione una vacanza, il presidente, entro trenta giorni, deve richiedere al Ministero vigilante la nomina di altro componente appartenente alla stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quadriennio iniziato dal componente sostituito.
L'Ente nazionale risi - ENR è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si occupa della tutela del settore risicolo conducendo azioni volte al miglioramento della produzione. L'Ente controlla altresì la commercializzazione del riso italiano, stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento, e agevola la filiera a porre in essere azioni volte a orientare le scelte commerciali degli operatori[133].
L’articolo 15 dello statuto dell’Ente precisa peraltro che l’attività dell’ENR è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale della Val Grande |
Presidente:
Massimo Bocci |
Richiesta eventuale di parere parlamentare - ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991, come modificato dall’art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 - da richiedere solo in caso di mancata intesa con la regione o le regioni interessate
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3/12/2020
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Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna, dopo aver sentito le commissioni parlamentari competenti, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta del relativo parere |
Il 3 dicembre 2020 scadrà il mandato di Massimo Bocci quale presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 dicembre 2015, per la durata di un quinquennio. La richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina era stata trasmessa dal predetto Ministro, con lettera del 4 novembre 2015 annunciata alla Camera e al Senato il 10 e il 16 novembre 2015, ed era stata assegnata alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che l'aveva esaminata nella seduta del 17 novembre 2015 esprimendo parere favorevole, nonché alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, la quale, dopo averne iniziato l'esame nella seduta del 17 novembre 2015 e dopo aver proceduto all'audizione informale di Bocci nella seduta del 24 novembre 2015, aveva espresso anch'essa parere favorevole nella stessa seduta. Bocci era subentrato nella presidenza dell'Ente parco piemontese a Pierleonardo Zaccheo, che era stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 16 febbraio 2010. Dopo la scadenza del relativo mandato, la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo sotto la guida del vicepresidente, Giuseppe Monti.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto.
L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando profondamente la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.
La novella prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga una terna di soggetti caratterizzati da particolare esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. La disposizione prevede inoltre che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[134].
La precedente formulazione della norma prevedeva che il suddetto Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina. Parimenti, il parere delle commissioni permanenti, obbligatorio ma non vincolante, che prima era richiesto in ogni caso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora appare necessario solo ove non intervenga la suddetta intesa. Inoltre, sul piano sistematico, la disposizione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora illustrata, rendendo, in quanto norma speciale, inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, inibisce contestualmente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembra, alla luce di una prima interpretazione della norma, che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, tra cui i commissari straordinari degli Enti parco, non siano più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14.
Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi[135]. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[136]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[137].
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC |
Presidente:
Felice Laudadio
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 426 del 1997 |
6/12/2020 |
Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Il presidente e tre componenti sono nominati su designazione dello stesso Ministro |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Giancarlo Giannini Carlo Verdone Roberto Andò |
26/1/2021 |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Olga Cuccurullo |
26/1/2021 (Il sito della Fondazione riporta dimissioni intervenute il 22/1/2018) |
Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione dal Ministro dell'economia e delle finanze |
Il 6 dicembre 2020 scadrà il mandato del presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC Felice Laudadio, nominato per quattro anni con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 6 dicembre 2016. Sulla relativa proposta di nomina, trasmessa dal suddetto Ministro con lettera del 10 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 15 novembre 2016, avevano espresso pareri favorevoli la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera nelle rispettive sedute del 23 e del 28 novembre 2016.
Il 26 gennaio 2021 scadranno anche i restanti componenti del consiglio di amministrazione. Si ricorda che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto del 26 gennaio 2017, aveva confermato Olga Cuccurullo[138], Nicola Giuliano, Aldo Grasso e Carlo Verdone quali componenti del consiglio di amministrazione della suddetta Fondazione, per la durata di quattro anni. Per tutti i componenti si trattava del secondo mandato consiliare.
Le richieste di parere parlamentare sulle relative proposte di nomina erano state trasmesse dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con lettera del 7 dicembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 14 dicembre 2016. Tali richieste erano state assegnate alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che le aveva esaminate nella seduta del 20 dicembre 2016 esprimendo al riguardo pareri favorevoli, e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che dopo averne avviato l’esame nella seduta del 10 gennaio 2017 aveva espresso, anch’essa, pareri favorevoli nella seduta dell’11 gennaio 2017.
Nicola Giuliano si era poi dimesso dalla carica di componente del consiglio di amministrazione[139] ed è stato sostituito da Giancarlo Giannini con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 aprile 2017 fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione della Fondazione[140].
Successivamente, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 23 ottobre 2018 è stato nominato Roberto Andò[141], anch’egli fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione della Fondazione. La nomina di un nuovo componente del consiglio di amministrazione della Fondazione si era resa necessaria a seguito della decadenza di Aldo Grasso, dichiarata nella seduta del medesimo consiglio di amministrazione del 19 marzo 2018.
Si ricorda che il 14 novembre 2016 erano scaduti i mandati del precedente presidente della Fondazione, Stefano Rulli, e dei suddetti componenti del consiglio di amministrazione successivamente confermati, che erano stati nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 14 novembre 2012.
Sono organi della Fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti. I mandati sono tutti quadriennali e possono essere confermati per non più di due volte.
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato e integrato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32, il consiglio di amministrazione della Fondazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ed è composto, oltre che dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, da quattro componenti, tre designati dallo stesso Ministro e uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Centro sperimentale di cinematografia, nato nel 1935 e qualificato ente pubblico dalla legge 24 marzo 1942, n. 419, è stato trasformato dall'articolo 1 del citato decreto n. 426 del 1997 nella Fondazione Scuola nazionale di cinema con personalità giuridica di diritto privato, successivamente ridenominata Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32. La Fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle sue disposizioni di attuazione per quanto non espressamente previsto dal decreto legislativo n. 426 del 1997. L'articolo 6 di tale decreto legislativo è peraltro la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine in oggetto: in quanto ente di diritto privato, la Fondazione non sarebbe infatti ricompresa nel campo di applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.
Finalità della Fondazione, istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia che riunisce la Scuola nazionale di cinema e la Cineteca nazionale, sono lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza; la conservazione e la promozione del patrimonio cinematografico; la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie e linguaggi innovativi nei campi connessi.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Grande progetto Pompei
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Direttore generale di progetto:
Mauro Cipolletta
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2013
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31/12/2020
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D.P.C.M. su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (vedasi infra nel testo) |
Il 31 dicembre 2020 scadrà l’incarico di Mauro Cipolletta quale direttore generale del Grande progetto Pompei.
Si ricorda che il 4 agosto 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, è stato prorogato il suddetto incarico fino al 31 dicembre 2020.
Il 23 giugno 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 30 giugno 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
La relativa richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 9 giugno 2020, annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica il 10 giugno 2020.
L’incarico di Cipolletta era scaduto il 31 dicembre 2019. Cipolletta era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018.
La scadenza coincideva con quella originariamente prevista dal comma 5-ter[142] dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale comma aveva, da ultimo, prorogato dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale erano assicurate le funzioni del direttore generale di progetto.
L'articolo 7, comma 4, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha nuovamente prorogato, fino al 31 dicembre 2022, le funzioni dell'Unità "Grande Pompei", nonché quelle del direttore, del vicedirettore generale vicario e della struttura di supporto.
Si segnala che, in assenza di un intervento legislativo di ulteriore proroga, le suddette funzioni sarebbero confluite in quelle della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, a decorrere dal 31 dicembre 2019.
Si ricorda che sulla iniziale proposta di nomina di Cipolletta la Ministra pro tempore per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con lettera del 2 febbraio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018[143]. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che l’aveva esaminata nella seduta del 7 febbraio 2018 esprimendo parere favorevole, e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 febbraio 2018 esprimendo anch’essa parere favorevole.
In precedenza, il mandato di direttore generale del Grande progetto Pompei è stato rivestito da Luigi Curatoli[144], che era a sua volta succeduto a Giovanni Nistri, primo titolare del suddetto incarico per effetto del D.P.C.M. del 27 dicembre 2013.
La nomina del direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei è prevista dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica. Tra i compiti del direttore generale di progetto rientrano la definizione e l'approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito. L’organo svolge, altresì, la funzione di stazione appaltante e cura l’esecuzione di tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti, nonché la fase di attuazione e di esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.a.. Il direttore assume, inoltre, direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito archeologico e collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, riferendo con cadenza semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.
Il Grande Progetto Pompei è stato approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare -ISMEA
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Presidente:
Enrico Corali
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
16/2/2021
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D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali |
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Componenti del consiglio di amministrazione:
Gabriele Beni, Speranzina De Matteo, Francesco Laratta, Leonardo Di Gioia |
Comunicazione alle alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
29/5/2021 |
Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
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Il 16 febbraio 2021 scadrà l’incarico di Enrico Corali quale presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2017, per la durata di un quadriennio.
La nomina di Corali era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2017 a seguito dei pareri favorevoli espressi sulla relativa proposta di nomina dalla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e dalla 9a Commissione (Agricoltura) del Senato nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2017.
Per completezza informativa si segnala che il 29 maggio 2021 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto Gabriele Beni, Speranzina De Matteo, Francesco Laratta e Leonardo Di Gioia che erano stati nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 maggio 2017[145]. Il 7 gennaio 2017 erano scaduti il mandato dello stesso Corali quale commissario straordinario dell'Ente, nonché quelli dei sub-commissari Gabriele Beni e Francesco Laratta, che erano stati nominati per un anno dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreti rispettivamente del 7 e del 13 gennaio 2016[146].
Presidente uscente dell'Istituto era Ezio Castiglione, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2014. Il consiglio di amministrazione uscente era altresì composto da Adolfo Orsini e dai predetti Francesco Laratta e Gabriele Beni, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 settembre 2014, oltre che da Gianni Fava, nominato con analogo decreto del 13 novembre 2014, su designazione della conferenza delle regioni e delle province autonome.
Il vigente statuto dell’ISMEA è stato approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 661, della ricordata legge n. 208 del 2015.
L’articolo 4 dello statuto definisce struttura, modalità di nomina e funzioni degli organi dell’Ente, costituiti dal presidente, dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale[147].
Il comma 2 precisa che il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400[148]. La nomina deve pertanto essere effettuata con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro competente che, nel caso di specie, è il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Il comma 3 stabilisce che il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, esercita le funzioni delegategli dal consiglio e in caso di urgenza provvede alle deliberazioni di competenza di tale organo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso.
In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, designato tra i componenti del consiglio di amministrazione.
Il comma 4 definisce le competenze del consiglio di amministrazione, dotato di poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico, mentre il comma 5 stabilisce che esso è composto, oltre che dal presidente, da quattro membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'Istituto, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il comma 7 stabilisce che i componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili mentre il presidente può essere confermato per non più di due volte, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Il comma 8 prevede infine che per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali può essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a tre anni, con i poteri del consiglio e del presidente, eventualmente coadiuvato da un sub-commissario.
Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare per il presidente è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo1 della citata legge n. 14 del 1978, mentre le nomine dei componenti del consiglio di amministrazione devono essere trasmesse alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.
L’ Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, ente pubblico economico vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, svolge funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione di dati concernenti i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale SISTAN, di cui fa parte. L'Istituto, che partecipa anche del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, svolge altresì attività di ricerca, analisi e informazione per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” -INDAM |
Componente del consiglio di amministrazione:
Pierangelo Marcati |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009
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14/10/2019 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Per completare il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM occorre che sia nominato il componente del suddetto organismo designato dal Ministro dell’università e della ricerca, in sostituzione di Pierangelo Marcati. L’incarico di Marcati è scaduto il 14 ottobre 2019, unitamente a quello dei restanti componenti del consiglio, composto anche dal presidente dell’Ente, Giorgio Patrizio, e dal consigliere di amministrazione eletto dalla comunità scientifica, Gioconda Moscariello. Il consiglio di amministrazione in precedenza era stato rinnovato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015[149].
Si ricorda che il 17 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 27 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[150] dell’8 gennaio 2020, con cui è stato trasmesso il decreto del Ministro del medesimo dicastero del 30 dicembre 2019 con il quale Giorgio Patrizio è stato nominato, per un ulteriore mandato quadriennale, presidente dell’Istituto. La comunicazione del decreto di nomina è stata trasmessa alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.
Si ricorda, altresì, che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il medesimo Ministero ha trasmesso il decreto del 24 ottobre 2019 del proprio Ministro con il quale è stato disposto il rinnovo dell’incarico di Gioconda Moscariello per un ulteriore mandato quadriennale quale componente del consiglio di amministrazione del suddetto Ente, “in qualità di esperto scientifico eletto dalla comunità scientifica dell’Istituto”.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[151] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa di suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[152] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero.
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[153]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[154] [155]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca - ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Il comma 1 dell’articolo 4 del nuovo statuto dell’Ente[156] detta peraltro una disciplina speciale per la selezione del presidente. Dopo aver previsto che debba essere “un matematico di riconosciuto rilievo internazionale, con notevole esperienza sia di direzione e coordinamento di strutture e progetti di ricerca, sia amministrativa” e aver ribadito che il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009, la norma detta una disciplina di carattere tendenzialmente elettivo, prevedendo che: “In ragione della specificità dell'Ente, di cui all' art. 1 del presente statuto, il Comitato di selezione di cui al citato art. 11 del decreto legislativo n. 213/2009, valuta le indicazioni provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di Enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. Le indicazioni della comunità scientifica vengono acquisite mediante una consultazione nella quale ciascun componente esprime una preferenza. I nomi dei candidati che abbiano ricevuto almeno il 15 per cento delle preferenze espresse vengono trasmessi al Comitato di selezione. La consultazione si svolge secondo le modalità previste in un apposito regolamento che preveda anche l'elettorato attivo del personale dipendente, a tempo indeterminato, dell'Istituto.”. L’articolo 5, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio sia composto, oltre che dal presidente e da un esperto di alta amministrazione, individuato secondo la procedura prevista dal citato articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 213 del 2009, da un esperto scientifico scelto direttamente, mediante elezione, dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. L'elezione si svolge secondo le modalità previste da un apposito regolamento interno[157].
L’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM è stato riordinato, come ricorda il suo sito internet, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 153, che gli ha conferito ampia autonomia regolamentare, includendolo tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale.
L’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 153 del 1992, conferma tra le finalità dell'Istituto la promozione sul piano nazionale, internazionale e comunitario, della formazione e del perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative presenti nelle università italiane. Inoltre l’Istituto è chiamato a svolgere e a favorire le ricerche di matematica pura e applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche. Infine l’Istituto è chiamato a fare in modo che la ricerca matematica italiana si mantenga costantemente in stretto contatto con quella internazionale, specie promuovendo e partecipando a iniziative e a programmi di collaborazione in ambito europeo.
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di astrofisica - INAF
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Presidente
Marco Tavani |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 annunciata alla Camera il 26/2/2020 (nomina non ancora comunicata alle Camere) |
9/10/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca
(vedasi infra nel testo) |
Il 9 ottobre 2020 con decreto del Ministro dell'università e della ricerca Marco Tavani è stato nominato presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica - INAF, in sostituzione di Nicolò D'Amico, deceduto il 14 settembre 2020.
Si ricorda che il 17 gennaio 2020 al Senato e il 27 gennaio 2020 alla Camera era stata annunciata la lettera dell’8 gennaio 2020 con la quale il Ministero[158] dell’istruzione, dell’università e della ricerca aveva trasmesso il decreto 30 dicembre 2019 del Ministro del medesimo dicastero, con il quale Nicolò D'Amico era stato nominato presidente, mentre Maria Cristina De Sanctis e Stefano Borgani sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione di designazione governativa dell’Istituto.
La comunicazione del decreto di nomina da ultimo ricordato era stata trasmessa alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.
Successivamente, il 26 febbraio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera del Ministero dell’università e della ricerca [159] [160] del 17 febbraio 2020 con la quale è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 31 gennaio 2020 con il quale lo stesso Ministro ha nominato componenti del consiglio di amministrazione Grazia Maria Gloria Umana e Stefano Giovannini, già componente uscente, “in rappresentanza della comunità scientifica di riferimento”.
Si ricorda che le nomine hanno tutte durata quadriennale. Il 14 ottobre 2019 era scaduto il mandato dello stesso D’Amico quale presidente dell’Istituto, e quelli dei consiglieri di amministrazione dell’Ente Eugenio Coccia e Marco Tavani, di designazione ministeriale. Il 2 dicembre 2019 erano invece scaduti quelli dei consiglieri di amministrazione Enrico Cappellaro e dello stesso Stefano Giovannini, scelti direttamente dalla comunità scientifica di riferimento[161].
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165.
Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[162] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[163].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[164]. Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell’INAF, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti[165] [166]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca - ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Come ricorda il sito dell’Istituto, l’Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF è il principale Ente di ricerca italiano per lo studio dell’Universo. Esso promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell’astronomia e dell’astrofisica, sia in collaborazione con le Università sia con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri. Progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d’avanguardia per lo studio e l’esplorazione del cosmo. Favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di didattica e divulgazione dell’astronomia che si rivolgono alla scuola e alla società.
Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP
Già Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Pietro Tagliatesta, (designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali)
Giovanni Bocchieri (designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome) |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
7/12/2020 |
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (vedasi infra nel testo) |
Il 7 dicembre 2020 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP Pietro Tagliatesta, designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e Giovanni Bocchieri, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Bocchieri era stato nominato, unitamente ad Anita Pisarro, con decreto dello stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 dicembre 2016 per la durata di 4 anni. Pisarro si era quindi dimessa il 4 giugno 2020 ed era stata sostituita da Pietro Tagliatesta, nominato con decreto 2 luglio 2020 del medesimo Ministro su propria designazione, per la residua durata del mandato del consiglio, la cui scadenza è fissata al 7 dicembre 2020 dal sopra citato decreto ministeriale 7 dicembre 2016.
Si ricorda che l’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ha previsto, tra l’altro, la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto da cinque a tre, compreso il presidente[167]. La norma ha inoltre stabilito che il presidente e il consiglio di amministrazione siano nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e che due componenti, tra cui il presidente, siano designati dal medesimo Ministro, e il terzo dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. I soggetti designati debbono essere tutti individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto.
Diversamente quanto al consiglio di amministrazione dispone lo statuto dell’Ente[168], che - si ricorda - ai sensi dell’articolo 3 del successivo decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo. L’articolo 6, comma 3, del vigente statuto stabilisce, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo n. 218 del 2016[169], che il consiglio sia composto dal presidente dell’Istituto e da quattro componenti di comprovata esperienza scientifica e professionale nei settori di attività dell’ente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni tra soggetti provenienti dagli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto, uno nominato d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e uno eletto dai ricercatori e dai tecnologi dell’Istituto.
La norma statutaria non appare quindi coincidente con le disposizioni relative alla nomina degli organi dell’Ente, contenute nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, pur esplicitamente richiamato nello statuto medesimo. Lo statuto invece conferma la durata quadriennale del consiglio.
L’articolo 5, comma 1, dello statuto ribadisce invece che il presidente dell’Ente debba essere nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, duri in carica quattro anni e sia rinnovabile una sola volta.
Si ricorda che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2020 Sebastiano Fadda è stato nominato presidente dell’Istituto. Non risulta che la nomina sia stata preceduta dalla richiesta di parere parlamentare.
Il 1° gennaio 2020 era scaduto l’incarico del precedente presidente Stefano Sacchi.
Sacchi era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2016. La nomina era stata deliberata in pari data dal Consiglio dei ministri. Si ricorda che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera dell’11 agosto 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 13 settembre 2016, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina. Tale richiesta era stata assegnata alla 11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, che l'aveva esaminata nella seduta del 21 settembre 2016 esprimendo parere favorevole, e alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che, dopo averla esaminata nella seduta del 27 settembre 2016, aveva, a sua volta, espresso parere favorevole nella seduta del 28 settembre 2016.
In precedenza Sacchi aveva rivestito l’incarico di commissario straordinario dell'ISFOL, per effetto della nomina intervenuta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino alla data di conclusione delle procedure di nomina dei nuovi organi dell'Istituto[170].
Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare, sembra che alla nomina del presidente debba applicarsi tuttora l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. La relativa proposta dovrebbe quindi essere sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Per quanto riguarda i consiglieri di amministrazione appare conseguentemente necessaria, invece, la comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge.
L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - INAPP è un ente pubblico di ricerca, che svolge attività di ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e di valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale, al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. L’Istituto, in precedenza denominato Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL[171], ha assunto l’attuale denominazione il 1° dicembre 2016[172].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN |
Componente del consiglio direttivo:
Piergiorgio Picozza |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009
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17/10/2020 |
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Componente designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico (ma vedasi infra nel testo) |
Il 17 ottobre 2020 è scaduto il mandato del componente del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN Piergiorgio Picozza, designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico. La nomina era stata formalizzata con disposizione del presidente dell’Ente del 17 ottobre 2016[173].
Si ricorda invece che, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019, Paolo Valente e Pierluigi Campana sono stati nominati quali rappresentanti del suddetto Ministero nel consiglio direttivo dell’Istituto[174], in sostituzione di Caterina Petrillo e Fabio Zwirner, i cui mandati erano scaduti il 14 ottobre 2019[175] [176].
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[177] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[178].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[179].
L'articolo 9 detta poi speciali disposizioni con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche - CNR e dello stesso Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, Istituto per il quale sono fatte salve le specifiche norme statutarie in materia. Gli organi di vertice dell’Istituto sono pertanto nominati con una procedura che deroga da quella stabilita, in via generale, per gli enti di ricerca e sopra illustrata.
L’articolo 11 dello statuto dell’Ente prevede infatti che il presidente sia selezionato sulla base di una procedura interna al medesimo Istituto[180]. Quanto al consiglio direttivo, organo che esercita le funzioni di indirizzo sulla base delle indicazioni generali determinate nei piani pluriennali, esso opera le scelte di programmazione scientifica avvalendosi dei pareri delle commissioni scientifiche nazionali e del consiglio tecnico-scientifico. L’articolo 12 dello statuto ne stabilisce la composizione, caratterizzata dalla contemporanea presenza di soggetti individuati ratione muneris e rappresentanti ministeriali, nonché di un rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica[181] e di un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica[182]. Quanto alla modalità di definitiva formalizzazione delle nomine dei soggetti di designazione ministeriale, il nuovo statuto dell’Ente non detta una disciplina speciale. Può pertanto ritenersi che si applichino le disposizioni ordinariamente previste per gli enti di ricerca, ovvero che essa debba intervenire mediante apposito decreto ministeriale. In questo senso del resto, come evidenziato supra, depone la prassi più recente.
Si ricorda infine che il comma 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
L’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del proprio statuto[183], ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, di compiere ricerche e di favorire lo sviluppo tecnologico pertinente all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e con il mondo dell’impresa.
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV
|
Presidente:
Carlo Doglioni |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
27/4/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca[184] su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico del presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV, Carlo Doglioni, nominato per un mandato quadriennale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 aprile 2016[185].
Il 17 gennaio 2020 al Senato e il 27 gennaio 2020 alla Camera è stata invece annunciata la lettera dell’8 gennaio 2020, con cui il Ministero[186] dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto del Ministro dello stesso dicastero 30 dicembre 2019, con il quale Francesca Bozzano e Roberto Scarpa sono stati nominati componenti di nomina governativa del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto, entrambi per la durata di un quadriennio. La comunicazione del decreto di nomina è stata trasmessa alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.
Si ricorda che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica era stata annunciata, invece, la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[187] aveva trasmesso il decreto del Ministro del suddetto dicastero 24 ottobre 2019, con il quale Fabio Florindo e Gilberto Saccorotti sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dello stesso Istituto, su designazione della comunità scientifica di riferimento.
Si ricorda che il 14 ottobre 2019 erano scaduti i mandati, di durata quadriennale, dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del suddetto Istituto Alessandro Nicola Pino, Giulio Selvaggi, Claudio Faccenna e Giancarlo Neri.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[188] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[189].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[190]. Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell’INGV, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[191] [192]. L’articolo 8, comma 1, dello statuto[193], prevede che: “1. Il Consiglio di Amministrazione dell’INGV è nominato con decreto del Ministro ed è composto dal Presidente e da quattro membri in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, di cui due direttamente individuati dal Ministro tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell’INGV ed esperti di alta amministrazione. Gli altri due componenti vengono eletti dalla comunità scientifica e tecnologica dell’INGV. Le modalità e le procedure di elezione sono disciplinate dal ROF [Regolamento di organizzazione e funzionamento – N.d.R.].” [194].
Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Ai sensi del proprio statuto, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati. L’Ente, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante, opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica nei campi della geofisica e geochimica, della sismologia e della vulcanologia.
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM |
Presidente:
Diederik Sybolt Wiersma |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
18/5/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo) |
Il 18 maggio 2020 è scaduto l’incarico di Diederik Sybolt Wiersma quale presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM.
Wiersma è stato nominato il 18 maggio 2016, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la durata di un quadriennio. La nomina è stata comunicata con lettera dello stesso Ministro del 19 maggio 2016, annunciata sia alla Camera sia al Senato il 7 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
Wiersma è subentrato al precedente presidente Massimo Inguscio, dimessosi il 19 febbraio 2016 a seguito della sua nomina a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR.
Per completezza si ricorda che, oltre al presidente, fanno parte del consiglio di amministrazione dell'INRiM Vito Fernicola, designato dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento[195] ed Ettore Vittone, componente di designazione governativa[196], nominati per quattro anni con decreti ministeriali rispettivamente del 27 marzo e del 22 maggio 2018. Essi scadranno pertanto rispettivamente il 27 marzo e il 22 maggio 2022.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[197] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[198] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[199]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[200] [201]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 6, comma 2, prevede che il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di enti e istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca, sia nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, duri in carica quattro anni e possa essere confermato una sola volta.
L’articolo 7, a sua volta, disciplina ai commi 2 e 3 le modalità di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, richiamando al riguardo le procedure di cui al sopra ricordato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[202]. Il procedimento elettorale per la scelta del rappresentante dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento è preceduto da una selezione da parte di un comitato – nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente – che individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque nominativi, da sottoporre al voto del personale di ruolo dell’Ente[203].
L’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM è - come ricorda l’articolo 1 del proprio statuto - ente pubblico nazionale di ricerca, istituito con decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di ordinamento autonomo, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione, dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2004, e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. L’INRiM svolge e promuove la ricerca nell’ambito della metrologia, sviluppa i campioni e i metodi di misura più avanzati e le relative tecnologie, mediante i quali assolve alle funzioni di istituto metrologico primario ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.
Istituto nazionale di statistica - ISTAT
Ente |
Carica da rinnovare e soggetto candidato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di statistica -ISTAT |
Componente del consiglio
Maria Rosaria Prisco
in rappresentanza di ricercatori e tecnologi:
(Nel consiglio venuto a scadenza non era prevista una rappresentanza dei ricercatori e tecnologi |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della legge n. 14/1978
|
Procedura di nomina in corso |
D.P.C.M. all’esito di una procedura elettiva tra ricercatori e tecnologi |
Per completare la composizione del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica - ISTAT è necessaria la nomina mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del consigliere elettivamente individuato tra ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 8 dello statuto dell’Istituto (vedasi infra). Si segnala al riguardo che, con decreto del presidente dell’Istat del 1° luglio 2020, Maria Rosaria Prisco è stata proclamata eletta per il suddetto incarico.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (vedasi infra), tale nomina deve intervenire entro il 31 dicembre 2020 per evitare la decadenza del consiglio dell’Ente recentemente nominato[204].
Si ricorda che il 1° luglio 2020 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro per la pubblica amministrazione con cui sono state comunicate le nomine, effettuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2020[205] [206], di tre dei quattro componenti del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica - ISTAT e precisamente quelle di Mauro Gasperini e di Monica Pratesi, designati dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, e quella di Federico Visconti, designato dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente.
Il mandato dei precedenti componenti del consiglio dell'Istituto, Monica Pratesi, Maurizio Franzini, Daniela Cocchi e Pier Paolo Italia era scaduto il 14 dicembre 2019[207].
L’articolo 8, comma 2, dello statuto dell’Ente[208] stabilisce che il consiglio è composto dal presidente dell’Istat[209], che lo presiede, da un membro designato tra i propri componenti dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente, da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica, e da un ricercatore o da un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione. Il comma 3 del medesimo articolo precisa che i componenti del consiglio diversi dal presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei consiglieri rimasti in carica.
Si segnala che l’attuale formulazione dell’articolo 8 dello statuto, recentemente modificato dal consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019, interviene sulla materia regolata dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166[210].
Si ricorda che delle nomine dei membri del consiglio deve essere data comunicazione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Si ricorda altresì che il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, emanato nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva disposto il riordino dell'ISTAT prevedendo, tra l'altro, la riduzione della consistenza[211] e la modifica della composizione degli organi collegiali dell'Istituto.
Come specificato dall'articolo 2 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, l’Istituto nazionale di statistica - ISTAT è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.
Ente |
Carica da rinnovare e soggetto candidato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Lega navale italiana - LNI |
Vicepresidente:
Luciano Magnanelli |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 annunciata alle Camere il 26/5/2020 parere favorevole della 4ª Commissione del Senato del 3/6/2020 e della IV Commissione della Camera del 11/6/2020 |
Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro difesa, di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti, sentito il Ca. SM della M.M. |
|
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
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Altri componenti del consiglio direttivo nazionale:
Roberto Recchia Barbara De Lazzaro Davide Strukelj Umberto Verna Raffaele Mancuso Luigi Valerio Luigi Tussellino Antonio Tulino |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge n. 14/1978 |
24/5/2020 |
Decreto del Ministro difesa, di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti; 1 su designazione del Ministero della difesa; 1 su designazione Ministero infrastrutture e trasporti; 6 rappresentanti delle sezioni statutariamente eletti assicurando un’equa rappresentanza regionale |
Per completare gli organi di vertice della Lega navale italiana - LNI, occorre nominare il vicepresidente[212] e i componenti del consiglio direttivo, in sostituzione rispettivamente di Piero Fabrizi e di Roberto Recchia, Barbara De Lazzaro, Davide Strukelj, Umberto Verna, Raffaele Mancuso, Luigi Valerio, Luigi Tussellino e Antonio Tulino, scaduti il 24 maggio 2020[213].
Si ricorda che il 3 e l’11 giugno 2020 rispettivamente la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera avevano espresso pareri favorevoli sulla nomina di Luciano Magnanelli a vicepresidente dell’Ente.
Il 26 maggio 2020 era stata annunciata, in entrambi i rami del Parlamento, la lettera del 25 maggio 2020 con la quale il Ministro della difesa aveva richiesto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla suddetta proposta di nomina.
Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica dell’8 luglio 2020 Donato Marzano è stato nominato presidente dell’Ente per la durata di un triennio[214].
Il 3 e l’11 giugno 2020 rispettivamente la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera avevano entrambe espresso parere favorevole anche sulla suddetta proposta di nomina.
Il 26 maggio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del 25 maggio 2020 con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva chiesto il relativo parere parlamentare, sempre ai sensi dell'articolo l della legge n. 14 del 1978[215].
Si ricorda che il 25 maggio 2020 era scaduto il mandato di Maurizio Gemignani quale presidente del suddetto Ente. Gemignani era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 2017 per la durata di un triennio, facendo seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, intervenuta in via definitiva il 19 maggio 2017 su proposta del Ministro della difesa[216].
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2010, n. 90, il presidente nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400[217], previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare. La norma precisa che il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, compie gli atti a lui demandati dallo statuto ed è coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, secondo le procedure della legge n. 14 del 1978[218], e quindi, anche in tal caso, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti[219].
Il comma 3 del medesimo articolo 69 prevede che il consiglio direttivo nazionale[220] sia nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il consiglio è composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da sei rappresentanti delle sezioni, eletti secondo le modalità stabilite dallo statuto, in modo da assicurare nel tempo un’equa rappresentanza regionale[221]. In caso di parità di voti nelle deliberazioni, prevale quello del presidente. Trattandosi di nomine ministeriali relative a enti per i quali per le nomine del presidente e del vicepresidente è previsto il parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, ad esse è applicabile la disposizione di cui all’articolo 9 della stessa legge che prevede che le nomine degli “altri amministratori” debbano essere comunicate al Parlamento.
Si ricorda che altri organi della LNI sono l'assemblea generale dei soci, il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri. Tutti gli incarichi, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 69 del D.P.R. n. 90 del 2010, hanno durata triennale e possono essere confermati una sola volta, ad eccezione dei componenti del collegio dei probiviri per cui non sussiste limite nel numero dei mandati[222].
La Lega navale italiana - LNI è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. L’Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di rispettiva competenza.
Stazione zoologica “Anton Dohrn”
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Stazione zoologica “Anton Dohrn” |
Componente del consiglio di amministrazione:
Mauro Magnani |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
14/10/2019 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca[223] su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Per completare il consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn” deve essere nominato il consigliere di amministrazione di designazione ministeriale in sostituzione di Mauro Magnani, il cui mandato è scaduto il 14 ottobre 2019.
Magnani era stato nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015. La nomina era stata comunicata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015 e al Senato della Repubblica il 3 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Per Magnani, componente di designazione governativa, si trattava del secondo e ultimo mandato, essendo già stato nominato componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
Si ricorda che il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 30 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera dell’11 dicembre 2019 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[224] ha trasmesso, ai sensi del già citato articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto 11 dicembre 2019 del Ministro del medesimo dicastero con il quale Adrianna Ianora è stata nominata componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunità scientifica dell’Ente. Adrianna Ianora ha sostituito Serena Fonda, il cui mandato era scaduto il 22 ottobre 2019. Fonda era stata nominata, sempre su designazione della comunità scientifica di riferimento, a decorrere dal 22 ottobre 2015, alla scadenza del mandato di Silvano Focardi, nominato con decreto ministeriale del 21 ottobre 2011[225].
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – ora Ministero dell'università e della ricerca - sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del suddetto Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[226] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[227].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[228]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come quello della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[229] [230]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto, la procedura di nomina è disciplinata dall’articolo 8[231].
Come specificato dall’articolo 1 del proprio statuto, la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli è Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, che riconosce le sue origini nell’Istituto fondato da Anton Dohrn nel 1872 per studiare l’evoluzione attraverso ricerche sugli organismi marini. La stazione Zoologica è stata dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n. 886, che ha provveduto al suo riordino. La Stazione Zoologica è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991, e a essa è riconosciuta autonomia statutaria con la facoltà di adottare propri regolamenti. La Stazione Zoologica è vigilata dal Ministero dell’università e della ricerca ai sensi della normativa vigente e, in funzione delle proprie esigenze e finalità, può creare, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, sedi territoriali in Italia e all’estero.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Unione Italiana tiro a segno - UITS |
Commissario straordinario:
Igino Rugiero
|
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
4/11/2020 |
Decreto del Ministro della difesa |
Il 4 novembre 2020 scadrà l’incarico di Igino Rugiero quale commissario straordinario dell’Unione italiana tiro a segno - UITS. Rugiero è stato nominato il 4 novembre 2019 con decreto del Ministro della difesa fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per non più di un anno.
La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato del precedente commissario Francesco Soro, intervenuta il 22 ottobre 2019. Soro era stato nominato dal Ministro della difesa, con proprio decreto del 22 ottobre 2018, fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per un periodo massimo di un anno. Il 2 ottobre 2018 era scaduto il precedente mandato commissariale dello stesso Soro, nominato con analogo decreto del Ministro della difesa il 2 ottobre 2017 per un periodo massimo di un anno.
Si ricorda che il 31 dicembre 2016 era scaduto il mandato del presidente Ernfried Obrist, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 2013 per la durata del quadriennio olimpico 2013 - 2016[232].
Obrist era stato successivamente rieletto dall’assemblea nazionale dell’Ente, ma la nomina non è mai stata formalizzata. Si ricorda inoltre che il commissario Soro aveva da ultimo convocato l’assemblea nazionale per l’elezione delle cariche per il 22 e 23 novembre 2019, ma la riunione era stata sconvocata dall’attuale commissario straordinario, frattanto nominato.
L’articolo 17 del vigente statuto prevede che il presidente nazionale abbia la rappresentanza legale dell'UlTS e che sia responsabile del funzionamento dell'Unione nei confronti del Ministero della difesa, del CONI e dell'Assemblea nazionale, in base ai compiti affidatigli dalla legge e dallo statuto. Il comma 3 del suddetto articolo 17 prevede che il presidente sia dapprima eletto dall'assemblea nazionale[233] e quindi nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Il presidente nazionale è coadiuvato da un vice presidente nazionale, designato dal consiglio direttivo che lo sceglie tra i propri membri eletti dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale, e dai rappresentanti dei gruppi sportivi. La nomina è quindi formalizzata con decreto del Ministro della difesa. L’articolo 18, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio direttivo sia composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, dapprima eletti dall'assemblea nazionale tra i tesserati[234] e quindi nominati dal Ministro della difesa.
Altri organi centrali dell'UITS sono l'assemblea nazionale (composta dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale[235], dai rappresentanti dei gruppi sportivi e dai rappresentanti eletti dalle sezioni e dai gruppi sportivi, da un atleta e un tecnico sportivo in attività eletti in ciascuna delle sezioni che svolgono attività sportiva e in ciascuno dei gruppi sportivi[236]), il consiglio di presidenza (composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dal consiglio direttivo) e il collegio dei revisori dei conti (composto da tre membri). I componenti di tali organi restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta.
L'Unione italiana tiro a segno - UITS è un ente pubblico a base associativa[237] sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Finalità dell'Ente sono l'istruzione e l'esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa ed il rilascio della relativa certificazione. All'UITS sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano - CONI.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
La Sezione II concerne gli atti di indirizzo accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Per “atti di indirizzo” si intendono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno come previsti e disciplinati dal Regolamento della Camera dei deputati. Si tratta di strumenti contenenti uno o più impegni da attuare da parte del Governo, volti a condizionarne l’azione in un determinato settore (le mozioni e le risoluzioni), ovvero nell’applicazione di previsioni introdotte da un testo di legge (gli ordini del giorno). Tali atti vengono censiti dal Servizio per il controllo parlamentare in un’apposita banca dati e segnalati alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri di volta in volta individuati, previa analisi del contenuto dell’impegno assunto, come soggetti competenti per materia ad attuarli. Ciò al fine di promuovere l’acquisizione di ogni notizia che le amministrazioni ritengano di fornire in merito a quanto attuato per ottemperare agli impegni assunti nei confronti del Parlamento. Si consideri infatti che i regolamenti di Camera e Senato, pur avendo tradizionalmente previsto e disciplinato l’attività di indirizzo, non contemplano alcun obbligo per l’Esecutivo di comunicare se e in quale modo sia stato dato effettivamente seguito agli orientamenti formulati dal Parlamento.
Nella medesima Sezione viene pubblicato il testo integrale delle note governative con le quali i diversi Dicasteri illustrano quanto realizzato in merito agli impegni accolti, ovvero eventuali ragioni ostative. Nello specifico ciascuna nota di attuazione trasmessa è posta a confronto con il contenuto dell'impegno cui la stessa nota si riferisce, in modo da consentire un’immediata valutazione anche dell’effettiva coerenza tra quanto riferito e quanto il Governo si era impegnato a compiere. Le informazioni così ottenute costituiscono, in primo luogo per i firmatari dell’atto di indirizzo, nonché per ciascun altro deputato o parte politica, uno strumento di valutazione dell’attività dell’Esecutivo, sulla cui base decidere l’eventuale attivazione degli strumenti di controllo (in primo luogo interrogazioni o interpellanze) con cui esprimere, se del caso, una censura politica nei confronti di un operato del Governo ritenuto non corrispondente agli indirizzi formulati dal Parlamento.
La Sezione II fornisce anche i dati numerici degli atti di indirizzo segnalati all’Esecutivo nel periodo considerato dalla pubblicazione e delle note di attuazione pervenute nel medesimo arco temporale, che ovviamente riferiscono in merito ad impegni assunti con atti approvati in precedenza, dato che ben difficilmente è ipotizzabile l’immediata realizzabilità di interventi spesso molto complessi. Fermo restando che il Governo non ha alcun obbligo formale di riferire in merito a tali interventi e che, dunque, un ridotto tasso di trasmissione di note di attuazione non è di per sé necessariamente indicativo di inadempienza da parte del Governo medesimo, appare tuttavia evidente che un'elevata percentuale di comunicazioni in merito all'attuazione degli atti di indirizzo è indicativa della “sensibilità” dell’Esecutivo nei confronti degli orientamenti espressi dal Parlamento e può, pertanto, rappresentare un elemento significativo di valutazione ricavabile dai dati riportati nella presente pubblicazione. Va altresì rilevato che la trasmissione delle note di attuazione può costituire per lo stesso Esecutivo un utile strumento per illustrare l’attività posta in essere in determinati ambiti, in particolare per porre in luce esiti che si ritengano indice di particolare efficienza.
Il circuito informativo sopra descritto assume rilievo tanto più in considerazione del fatto che in tempi recenti l’attività legislativa ha visto una costante contrazione della funzione emendativa, specialmente evidente proprio nel caso dei provvedimenti sui quali più si accentua il confronto politico: è innegabile che in tali situazione il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia sul testo predisposto dal Governo di fatto impedisca il confronto sugli emendamenti, il cui contenuto viene di norma trasfuso dai presentatori in ordini del giorno.
In questa prospettiva, la concreta verifica del seguito dato al complesso degli atti in cui si sostanzia la funzione di indirizzo costituisce un aspetto della funzione di controllo delle Camere sull’attività dell’Esecutivo nella sua accezione più consolidata e può rappresentare uno strumento parziale di compensazione della contrazione della funzione propriamente legislativa.
Le attuazioni governative:
Di tali note 2 sono state trasmesse dal Ministero della giustizia e 1 dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 3 note di attuazione relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:
2 danno seguito a ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2547, divenuto legge n. 70 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero della giustizia.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2547, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 79, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 2 note di attuazione.
1 nota di attuazione dà seguito a un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2305, divenuto legge n. 160 del 2019, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 2305, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 405, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 12 note di attuazione.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° - 31 ottobre 2020 sono stati segnalati 279 ordini del giorno[238] dei quali:
163 riferiti alla legge n. 126 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (A.C. 2700).
51 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 28 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 19 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 16 al Ministero della salute, 15 al Ministero dello sviluppo economico, 11 al Ministero dell’istruzione, 9 al Ministero della difesa, 7 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 7 al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 7 al Ministero dell’università e della ricerca, 6 al Ministero dell’interno, 5 al Ministero della giustizia, 4 al Ministro per la pubblica amministrazione, 3 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 3 al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, 3 al Ministro per il Sud e la coesione territoriale;
108 riferiti alla legge n. 124 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” (A.C. 2617-A).
23 sono stati inviati al Ministero della salute, 22 al Ministero dell'istruzione, 11 al Ministero dell’economia e delle finanze, 11 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 11 al Ministero dello sviluppo economico, 8 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 8 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 8 al Ministero dell’interno, 6 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 4 al Ministero dell’università e della ricerca, 3 al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 3 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 3 al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, 1 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 1 al Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
7 sono stati inviati al Ministero dell’economia e delle finanze e 1 al Ministero dello sviluppo economico.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 4 mozioni[239]:
Nel periodo considerato sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 11 risoluzioni:
Note annunciate al 31 ottobre 2020
in attuazione di atti di indirizzo
Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2305/78 Ordine del giorno |
Cattoi Vanessa |
Assemblea |
21/10/2020 |
I |
Modifica del comma 548 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020), che prevede procedure di monitoraggio degli effetti sulla finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali. |
L’ordine del giorno Vanessa Cattoi ed altri n. 9/2305/78, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 dicembre 2019, premesso che l'articolo 1, comma 548 della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020), concernente la Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l'attivazione di procedure di verifica degli eventuali effetti negativi sulla finanza dei tre enti, a seguito di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, impegna l'esecutivo a valutare l’opportunità di modificare tale norma,
aggiungendo che le disposizioni in essa recate siano approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e s.m.i., recante lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
In merito a tale impegno il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso la seguente nota:
“Si fa presente che il comma 548 della legge n. 160/2019, dalla cui applicazione vengono ipotizzati effetti in ordine ai quali si chiede l’impegno del Governo ad intervenire, è stato abrogato dall’articolo 3-bis, comma 3, lettera d) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2547/1 Ordine del giorno |
Frassinetti |
Assemblea |
12/10/2020 |
II |
Reale portata applicativa dell’articolo 6-ter del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, concernente il preventivo esperimento del procedimento di mediazione nelle controversie per inadempimenti o ritardi dovuti al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza da COVID-19 |
L’ordine del giorno Frassinetti ed altri n. 9/2547/17, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 24 giugno 2020, impegna l'esecutivo a chiarire la reale portata applicativa dell’articolo 6-ter del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, concernente il preventivo esperimento del procedimento di mediazione nelle controversie per inadempimenti o ritardi dovuti al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza da COVID-19.
In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo si è impegnato a chiarire la reale portata applicativa dell'art. 6-ter del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. Si tratta, in particolare, di una norma introdotta dall'art. 3, comma 1-quater della legge 25 giugno 2020, n. 70, in sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 , che così dispone: ‘Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda’.
La norma, sulla base del chiaro dettato testuale, va letta in correlazione con il precedente art. 6-bis, ai sensi del quale ‘Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti’.
Premesso che questa Direzione generale si occupa esclusivamente dell'attività di vigilanza sul corretto funzionamento degli organismi di mediazione e non ha competenze in tema di modifiche della normativa sostanziale dell'istituto della mediazione, il significato del precetto appare scevro da dubbi interpretativi di sorta.
Il combinato disposto delle due disposizioni sopra riportate, invero, impone sul piano testuale di ritenere che l'obbligatorietà del procedimento di mediazione e l'inciso ‘può essere valutato’ operino su due piani distinti, seppure tra loro collegati in una direzione unitaria.
L'esperimento della procedura di definizione pregiudiziale, infatti, costituisce condizione di procedibilità nelle controversie di natura contrattuale in cui il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologia ha dato luogo a inadempimenti o ritardi da parte del debitore. La formula utilizzata dalla norma è volutamente di carattere generale, al fine di non tipizzare in modo eccessivamente restrittivo l'ambito di applicazione del precetto. Tuttavia, il richiamo agli art. 1218 e 1223 c.c. allude chiaramente a controversie relative ad obbligazioni negoziali nelle quali sia ravvisabile un rapporto di causa/effetto tra inadempimento (o ritardo) e rispetto delle misure restrittive di contenimento epidemiologico.
Ferma restando questa considerazione preliminare di carattere procedurale, la sintonia tra le norme non è affatto elusa dall'inciso ‘può essere valutato’, che ha sollevato i dubbi interpretativi tali da determinare l'impegno di tipo euristico del Governo.
Ed infatti, come per ogni controversia introdotta in sede giurisdizionale è affidato al giudice un compito fondamentale di tipo qualificatorio, dovendo questi valutare se, in concreto, la fattispecie sottoposta al suo scrutinio corrisponda a quella delineata in termini generali e astratti dal legislatore. Qualora l'organo giudicante ritenga che in effetti, a prescindere da quanto allegato sul piano formale dall'attore, una controversia rientrante nella vasta gamma di quelle contrattuali abbia per oggetto una obbligazione in cui il ritardo o l'inadempimento abbia avuto conseguenze lesive in capo all'attore e sia stato determinato dalla necessità di rispettare le misure di contenimento sanitario - operazione, questa, da svolgere caso per caso e dagli esiti non sempre scontati - allora troverà applicazione l'art. 6-ter e sarà obbligatorio il preventivo svolgimento del tentativo di mediazione e il giudicante avrà il compito di valutare se detta evenienza sia idonea ad affrancare il debitore da responsabilità contrattuale.
Così precisato il modo in cui funziona l'operazione esegetica svolta dall'organo giurisdizionale, è agevole rilevare che si tratta di un meccanismo che opera ogni volta che sorga questione sull'obbligatorietà del procedimento di mediazione in merito a una determinata controversia: in altri termini, è compito del giudice valutare se la domanda giudiziale, per l'oggetto e il contenuto, rientri nel novero di quelle, all'interno della vasta ed eterogena gamma della materia contrattuale, per le quali è prevista la procedura di mediazione come condizione di procedibilità.
Con la norma in commento, pertanto, il legislatore ha avuto cura di precisare che nella delicata ipotesi in cui obblighi contrattuali siano rimasti asseritamente inadempiuti per diretto effetto della necessità di rispettare le misure di contenimento epidemiologico non si alterano gli ordinari meccanismi processuali e resta compito precipuo dell'autorità giurisdizionale quello di valutare l'effettività della prospettazione attorea: e, qualora detta preliminare delibazione abbia avuto esito positivo, ne conseguirà l'obbligatorietà del preventivo esperimento della mediazione, con sospensione del processo nel caso di omissione.
Quanto, infine, all'ulteriore automatismo delineato dall'art. 6-bis (il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini ... ), si può aggiungere che operi soltanto al fine di imporre di valutare se la situazione stigmatizzata sia idonea in concreto a esimere il debitore da responsabilità contrattuale, ma non determina una ipotesi di esclusione automatica della responsabilità, non avendo il legislatore utilizzato locuzioni che vi facciano diretto e univoco riferimento.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2547/44 Ordine del giorno |
Annibali |
Assemblea |
12/10/2020 |
II |
Adozione di misure utili a compensare il pregiudizio economico subìto dalla magistratura onoraria a seguito dell’interruzione dell’attività giudiziaria dovuta all’epidemia da Covid-19 |
L’ordine del giorno Annibali n. 9/2547/44, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 24 giugno 2020, impegna l'esecutivo ad adottare ogni misura utile a compensare il pregiudizio economico subìto dalla magistratura onoraria a causa dell'interruzione dell'attività giudiziaria dovuta all'epidemia da Covid-19.
In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso la seguente nota:
“Deve essere premesso che l'adozione di eventuali e future iniziative legislative involge valutazioni di opportunità riservate all'organo politico e che dunque non appartengono a questa Direzione generale; si ritiene utile tuttavia, nei limiti della competenza di questo Ufficio, tratteggiare il quadro normativo di riferimento, limitatamente al trattamento indennitario della magistratura onoraria, anche durante la fase di emergenza epidemiologica.
L'articolo 119 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 ‘Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19’, c.d. Cura Italia, successivamente convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto, tra gli altri interventi di sostegno economico, talune misure destinate ai magistrati onorari in servizio.
La norma prevede: 1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all’articolo 83. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Il contributo non spetta ai magistrati. onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente decreto. 3. Il contributo economico di cui al comma 1 è concesso con decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, nel limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell'anno 2020, nel Programma 1.4 ‘Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria’ Azione magistratura onoraria’ dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della norma, la stessa fa riferimento ai magistrati onorari ‘di cui all'articolo 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto’. Il riferimento agli artt. 1 e 29 del d.lgs. n. 116 del 2017 consente di includere nella norma sia la nuova categoria di magistrati onorari disciplinata dallo stesso decreto legislativo, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari (art. 1 d.lgs. n. 116/2017), sia quei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che siano stati confermati ai sensi del d.lgs. n. 92/2016, già giudici di pace, giudici onorari di tribunale (GOT) e vice procuratori onorari (VPO).
Il tenore letterale della norma e la circostanza che siamo in presenza di una norma di spesa pubblica non consente una interpretazione estensiva, in via analogica, a tutte le restanti categorie di magistrati onorari o figure ausiliarie non espressamente contemplate dalla norma (per esempio, giudici ausiliari di corte d'appello, di cui alla legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69).
La norma si applica ai magistrati onorari sopra specificati con l'unico presupposto che gli stessi siano in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge del 17 marzo 2020: dunque, sono esclusi tutti coloro che siano cessati dal servizio in data anteriore al 17 marzo 2020, ma che erano ancora in servizio al momento dell'inizio della situazione emergenziale che ha dato luogo alla sospensione delle attività giudiziarie.
Per quanto riguarda in termini generali il trattamento indennitario della magistratura onoraria, si riporta di seguito il quadro normativo di riferimento.
L'art. 64 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), rubricato ‘Indennità dei magistrati onorari’, dispone: ‘l. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli articoli 11 e 15, commi 2-bis e 2-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 per i giudici onorari aggregati’.
Come noto, il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, ha disposto (con l'art. 33, comma 2) l'abrogazione del suddetto articolo a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (ovverosia dal 15 agosto 2021).
Inoltre, le disposizioni di cui al capo IX del testo normativo appena citato (Delle indennità e del regime previdenziale ed assistenziale) stabiliscono con l'art. 23 (Indennità spettante ai magistrati onorari) nuovi criteri di determinazione delle indennità e, con l'art. 26 (Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi), un diverso trattamento fiscale.
Occorre tuttavia operare delle distinzioni, in quanto la normativa si applica con differenti regimi temporali.
Quanto all'indennità spettante ai magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari) in servizio al 15 agosto 2017 (data di entrata in vigore del d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116), l'art. 31 del d.lgs. 116 del 2017 (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio), comma 1, collocato nel capo XI dello stesso decreto, dispone che ‘ ... continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, quindi fino al 15 agosto 2021, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari’.
La stessa norma, al comma 2, dispone per il primo quadriennio successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, prevedendo che ‘ai magistrati onorari ... che ne facciano richiesta ... le indennità spettano in conformità alla complessiva disciplina di cui all'articolo 23, sostituendo l'importo dell'indennità lorda annuale in misura fissa di euro 16.140, di cui al comma 2 del citato articolo 23, con l'importo annuo di euro 24.210; resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel predetto articolo. In tal caso quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applica in relazione a tre, invece che a due, giorni a settimana.’
L'art. 32 (Disposizioni transitorie e abrogazioni), comma 1, collocato nel capo XII, prevede che ‘le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui ai capi da I e IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del Capo XI’.
Pertanto, alla luce della disciplina appena richiamata, possono individuarsi 3 regimi temporali:
A. fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs 116 del 2017 (art. 31, comma 1), quindi fino al 15 agosto 2021, spettano le seguenti indennità:
ü per i Giudici di pace le indennità previste dall'art. 11 legge 21 novembre 1991 n. 374;
ü per i GOT ed i VPO le indennità di cui all'art. 4 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 273, da ultimo modificate dall'art. 3-bis, legge 28 novembre 2008 n. 186, di conversione del decreto legge 2 ottobre 2008 n. 151;
B. nel corso del primo quadriennio successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 (art. 31, comma 2), quindi dal 16 agosto 2021 al 15 agosto 2025:
ü ai magistrati onorari che ne fanno richiesta entro il 15.2.2021 (termine perentorio) spetta una indennità annuale lorda in misura fissa pari ad € 24.210, con la presenza per tre giorni alla settimana in luogo di due; restano ferme le altre indennità previste dall'art. 23;
ü ove non vi siano richieste dei magistrati onorari, spettano tutte le indennità previste dall'art. 23, che prevedono una parte fissa e di una parte variabile di risultato;
C. dal 16 agosto 2021 sono abrogate le indennità di cui agli artt. 11 legge 374 del 1991 per i Giudici di pace, 4 d.lgs. 273 del 1989 per i GOT e VPO e 64 d.P.R. 115 del 2002.
Con specifico riferimento alla categoria dei giudici di pace, spettano dunque fino al 15 agosto 2021 le indennità previste dall'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e in particolare:
- una indennità di udienza, di euro 36,15, per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, nei limiti di 110 udienze annue;
- una indennità per l'apposizione dei sigilli, di euro 36,15;
- una indennità per ogni processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo, di euro 56,81;
- una indennità forfettaria mensile, di euro 258,23, per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto;
- una indennità speciale per alcune categorie di provvedimenti, tassativamente elencati:
o in materia civile: (art. 11, comma 3-bis, legge n. 374 del 1991) di euro 10,33, per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva (artt. 641 e 186-ter c.p.c.);
o in materia penale: (art. 11, comma 3-ter, legge n. 374 del 91) di euro 10,33, per i seguenti provvedimenti:
a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;
b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;
h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
j) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.
In materia di immigrazione e cittadini stranieri per i giudici di pace è stabilita (art. 11, comma 3 ultima parte, legge n. 374 del 1991) una indennità di udienza, di euro 20, per la convalida dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera e di trattenimento nei centri di permanenza (art. 13, comma 5-bis e art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e di opposizione al decreto di espulsione dei cittadini stranieri extracomunitari (art. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Tale indennità non si computa nel limite delle 110 udienze annue di cui innanzi si è detto. Oltre alla suddetta indennità, i giudici di pace percepiscono una ulteriore indennità, di euro 10, per ogni provvedimento emesso in materia di immigrazione clandestina (art. 11, comma 3-quater, legge n. 374 del 1991).
È stato affermato (vedi prot. DAG n. 133106.U del 2.7.2019) che al giudice di pace non può essere corrisposta alcuna indennità né per le udienze in cui viene disposta la proroga del trattenimento (art. 14, comma 5), né per il provvedimento di proroga (art. 14, comma 5) - in questi termini, peraltro, si era espresso anche l'Ufficio legislativo con nota prot. LEG n. 3019.U del 10 giugno 2013 - né infine per i provvedimenti emessi a seguito della domanda di riesame del decreto di convalida del trattenimento presso il centro C.P.R. (rimedio riconosciuto proponibile dalla Corte di cassazione con sentenza della sez. I civile del 29.9.2017, n. 22932).
In ogni caso l'importo massimo annuo percepibile dai giudici di pace per tutte le attività previste dall'articolo 11 citato non può superare la somma di euro 72.000 lordi (art. 11, comma 4-ter, legge n. 374 del 1991).
Gli artt. 4-bis, comma 8 (indennità di tirocinio) e 15 (indennità di coordinamento) della legge n. 374 del 1991 sono stati abrogati dall'art. 33 d.lgs. 116 del 2017.
Con specifico riguardo alla categoria dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, e sempre limitatamente al trattamento indennitario, la chiara disposizione legislativa di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 116 del 2017, stabilisce dunque che a coloro che sono in servizio alla data del 15 agosto 2017 continuano ad applicarsi, fino al 15 agosto 2021 (4° anno successivo all'entrata in vigore del decreto), le disposizioni previgenti e non quelle di cui all'art. 23 del medesimo decreto legislativo.
Dunque, per tali categorie le indennità previste attualmente in vigore sono disciplinate dall'art. 4 d.lgs. del 28 luglio1989, n. 273, e successive modifiche:
• per i giudici onorari di tribunale (art. 4, commi 1 e 1-bis) è prevista:
ü un'indennità giornaliera di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno;
ü un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore;
• per i vice procuratori onorari (art. 4, commi 2 e 2-bis) è prevista:
ü un'indennità giornaliera di euro 98 sia per la partecipazione ad una o più udienze sia per ogni altra attività delegata diversa dall'udienza, prestate nello stesso giorno anche se svolte cumulativamente;
ü un'ulteriore indennità di euro 98, ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui sopra superi le cinque ore giornaliere.
La Direzione generale della giustizia civile ha già avuto modo di affermare, con indirizzo poi confermato nel tempo, che restano escluse dalla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 4 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273 le attività di mera redazione di sentenze e provvedimenti e di mero studio degli atti (cfr. circolare DAG n. 48171.U del 2.4.2009; prot. DAG n. 147376.U del 20.7.2018; sul punto è conforme la delibera 28.2.2018 del CSM).
Con particolare riguardo alla spettanza di indennità per le attività ex art. 16, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, prestate dai vice procuratori onorari all'interno dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, con nota prot. DAG n. 131718.U dell'1 luglio 2019 (pubblicata sul Foglio di informazione della giustizia civile n. 1 del 13 gennaio 2020), la Direzione generale della giustizia civile aveva rappresentato che ‘ai V.P.O. già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017, non possono essere liquidate indennità per attività diverse da quelle delegabili 'a norma delle vigenti disposizioni di legge ', ossia quelle di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 116/2017’, precisando che, ‘essendo la disposizione di cui all'art. 4 d.lgs. 273/1989 una norma di spesa, e quindi di stretta interpretazione, deve escludersi allo stato la possibilità di corrispondere indennità per le attività di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. 116/2017 (vedi in tal senso anche la circolare di questa Direzione generale prot. DAG n. 48171.U del 2.4.2009, nella quale si era già evidenziato che 'Restano escluse dalla corresponsione dell'indennità, pertanto, le attività di mera redazione di sentenze e provvedimenti di mero studio degli atti'.)’.
Al riguardo, è stato di recente altresì chiarito da questa Direzione generale che le attività di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) non possano qualificarsi come ‘attività delegabili’ ai sensi di legge.
È stato infatti osservato che a seguito della riforma, i V.P.O. inseriti nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica (art. 2 e 15 d.lgs. n. 116 del 2017) hanno il compito di coadiuvare ‘il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento’, di porre in essere ‘tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti’. Pertanto, mentre tali attività rientrano nel contenuto tipico della prestazione resa dal V.P.O. nell'ambito dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore, quelle di cui alla lettera b) del medesimo art. 16 (che rinvia al successivo art. 17) possono essere svolte soltanto su delega del Procuratore della Repubblica, con l'ulteriore conseguenza che, essendo dette attività tassativamente elencate, non è possibile ricomprendervene ulteriori se non con una espressa previsione normativa.
Di conseguenza, essendo l'art. 4 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273, norma di spesa, che autorizza la corresponsione dell'indennità solo per la partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega, oppure per altre attività delegabili, allo stato non possono essere liquidate ai V.P.O. indennità per attività diverse da quelle di cui all'art. 17, d.lgs. n. 116 del 2017.
Sulla base di questa stessa linea interpretativa, la Direzione generale della giustizia civile ha anche chiarito che ‘il tempo impiegato dai magistrati onorari per spostarsi dalla sede del Tribunale al luogo in cui l'interdicendo/amministrando, impossibilitato a comparire, deve essere sentito, al pari di quello necessario per rientrare in sede, siccome pacificamente esterno all'attività di udienza, non può essere considerato nel computo del ‘complessivo impegno lavorativo ' che giustifica la corresponsione della ulteriore indennità giornaliera’ (prot. DAG n. 26843.U del 7 febbraio 2018); analoga conclusione è stata rassegnata con riguardo ai tempi necessari per il deposito delle ordinanze rese in regime di rito sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. (prot. DAG n. 123990.U del 18 giugno 2018); ha chiarito ancora che ‘la corresponsione delle indennità di cui all'art. 4, comma 1 e 1-bis, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273 e successive modificazioni si ricollega necessariamente allo svolgimento di attività di udienza (pubblica o camerale), e quindi non spetta per l'attività svolta dal giudice onorario nell'ambito dell'Ufficio per il processo, né prima né dopo l'entrata in vigore della legge di riforma della magistratura onoraria’ (prot. DAG n. 147368 del 20 luglio 2018).
La nuova disciplina di cui all'art. 23 del d.lgs. 116 del 2017, applicabile a far data dal 16 agosto 2021, prevede invece un'indennità composta da una parte fissa e da una parte variabile di risultato (art. 23, comma 1).
Ai Giudici onorari di pace (GOP) che esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile spetta un'indennità annuale lorda in misura fissa pari ad € 16.140, comprensiva di oneri previdenziali e assistenziali, corrisposta con cadenza trimestrale (art. 23, comma 2).
Ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità annuale lorda in misura fissa, nella misura dell'80% rispetto a quella di cui al comma 2 (art. 23, comma 3).
In particolare, ai Vice procuratori onorari (VPO) assegnati all'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica che coadiuvano il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compiono tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti (art. 16, lett. a), spetta l'indennità annuale lorda in misura fissa nella misura dell'80% (art. 23, comma 3).
Per coloro che, ai sensi dell'art.16, lett. b), svolgono le attività e adottano i provvedimenti a loro delegati secondo quanto previsto dall'art. 17, spetta l'indennità annuale lorda in misura fissa pari ad € 16.140, comprensiva di oneri previdenziali e assistenziali, corrisposta con cadenza trimestrale (art. 23, comma 2), con riferimento a:
- funzioni di pubblico ministero nei procedimenti davanti al giudice di pace, per delega del procuratore della Repubblica, nell'udienza dibattimentale, per l'attività di cui agli artt. 15, 17 e 25 del d.lgs. 274 del 2000, nei procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. e nei procedimenti di esecuzione per intervento ex art. 655, comma 2 c.p.p. (art. 17, comma l);
- funzioni di pubblico ministero davanti al Tribunale in composizione monocratica, per delega, nell'udienza dibattimentale, nell'udienza di convalida dell'arresto ex art. 588 c.p.p., per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ex art. 459, comma 1, c.p.p., nei procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.
Le indennità fisse previste dai commi 2 e 3 dell'art. 23 non sono tra loro cumulabili (art. 23, comma4).
Il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, entro il 31 gennaio di ogni anno, assegnano rispettivamente ai GOP ed ai VPO gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare. Con cadenza annuale il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica certificano il grado di conseguimento dei risultati e propongono la liquidazione dell'indennità di risultato, indicandone la misura, che non può essere inferiore al 15% e non superiore al 30% dell'indennità fissa spettante ai sensi dei commi 2 o 3, sulla base del conseguimento degli obiettivi assegnati. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e viene comunicato alla Sezione autonoma del Consiglio giudiziario e, ai fini del pagamento della indennità, al presidente della Corte di appello o al procuratore generale presso la medesima Corte (art. 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11).”
La sezione riguarda la trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni, previste dalle norme vigenti, pervenute nel periodo in esame. La sezione dà altresì conto degli obblighi di relazione introdotti da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo periodo, nonché di quelli conclusi.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti ovvero, pur se formalmente vigenti, da ritenersi superati o, comunque, non più attuali o rilevanti alla luce della situazione di fatto successivamente determinatasi (si pensi, ad esempio, all’obbligo di riferire in merito all’attuazione di misure pensionistiche nel frattempo superate da riforme successive). Ciò nella logica di favorire la valorizzazione dei documenti di concreto valore informativo ai fini dell’espletamento dell’attività del Parlamento e la razionalizzazione del contesto normativo.
Per definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli obblighi di relazione a carico di ciascun Ministero[240]. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, sia per agevolare lo scambio di informazioni in merito all’attuazione dell’obbligo (o alle ragioni della mancata attuazione nei termini previsti), sia per sollecitare l’invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data stabilita o deducibile dalla norma introduttiva.
Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.
Nella Sezione III si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Con riferimento al medesimo arco temporale, si illustrano inoltre tutte le modifiche normative che determinano l’insorgere o il venir meno di obblighi a riferire alle Camere.
In merito alle nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel mese di ottobre 2020 che riguardano gli obblighi informativi nei confronti delle Camere, si segnalano le previsioni introdotte dall’articolo 41-bis e dall’articolo 82 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”[241].
L’articolo 41-bis, al comma 1, lettera a), modifica l'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di garanzia per la prima casa, individuando le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché i giovani di età inferiore ai trentacinque anni, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, quali destinatari esclusivi della garanzia concessa anziché, come in precedenza previsto, soggetti beneficiari “in via prioritaria”.
L’articolo 41-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, all’articolo 1, lettera b), ha inoltre aggiunto alla lettera c) del comma 48 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 un ulteriore periodo. La nuova disposizione stabilisce che, entro il 30 giugno di ogni anno, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) S.p.A.[242] presenti al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione scritta nella quale siano indicate, tra l'altro, le percentuali sul totale delle risorse del Fondo delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità. La relazione, inoltre, dovrà illustrare l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento.
Come sopra ricordato, il comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, ha previsto (alla lettera c) la sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa[243], con un nuovo Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.
Al nuovo fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo, che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.
Il Fondo di garanzia per la prima casa concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.
Con il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.
L’articolo 48 della legge n. 147 del 2013, a seguito della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 658, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), dispone che il Fondo di garanzia per la prima casa possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l’intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo.
Si prevede inoltre che le norme di attuazione del Fondo, comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo, siano stabilite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti[244].
Si ricorda che l'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha assegnato al Fondo di garanzia per la prima casa 10 milioni di euro per il 2020, e modificato il comma 2 dell'articolo 19[245] del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così riducendo dall'8 per cento al 6,5 per cento la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.
Infine, l'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha assegnato al Fondo di garanzia per la prima casa 100 milioni di euro nell'anno 2020.
Come anticipato, un ulteriore nuovo obbligo di relazione alle Camere è stato introdotto dall’articolo 82, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, come convertito.
L’articolo 82 reca una pluralità di disposizioni relative all’evento sportivo “Mondiali di sci Cortina 2021”. Al riguardo si ricorda che nel mese di marzo 2020 a Cortina d’Ampezzo si sarebbero dovute tenere le finali di Coppa del mondo di sci e che dall’8 al 21 febbraio 2021 è previsto lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino “Cortina 2021”.
Il consiglio di emergenza della Federazione internazionale sci (FSI), con decisione del 6 marzo 2020, ha stabilito di annullare le finali di Coppa del mondo a causa dell’emergenza sanitaria in atto, mentre restano ancora previsti i Campionati mondiali di sci alpino “Cortina 2021”. In questo contesto la Federazione italiana sport invernali (FISI) ha prestato garanzia in favore della Fondazione Cortina 2021[246], responsabile dell’organizzazione dei Campionati, in relazione al finanziamento erogato alla Fondazione medesima dall’Istituto per il credito sportivo.
L’articolo 82 del decreto-legge n. 104 del 2020, al comma 1, prevede che la FISI, in relazione alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione Cortina 2021, possa richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro[247], da escutersi in caso di annullamento dei Campionati mondiali di sci alpino a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Il comma 1 dispone che la garanzia sia elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196[248], e che modalità, condizioni e termini per la concessione della suddetta garanzia, siano definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.
Il comma 2 dell’articolo 82 stabilisce che la Federazione italiana sport invernali (FISI) predisponga ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti i Campionati mondiali di sci alpino “Cortina 2021”, una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Cortina 2021[249], accompagnata da una analitica rendicontazione dei costi per l'organizzazione dell'evento, e la invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Per quanto attiene agli obblighi informativi nei confronti delle Camere, si ricorda per completezza, che il comma 10 dell’articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede che anche il Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di Coppa del mondo e dei Campionati mondiali di sci alpino[250] invii alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, una relazione sulle attività svolte, unitamente alla rendicontazione contabile delle spese sostenute[251].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.P.R. 309/1990, art. 131, co. 1
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Stato delle tossicodipendenze in Italia (Predisposta dal Dipartimento per le politiche antidroga e trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento) (Dati relativi all’anno 2019, Doc. XXX, n. 3) |
II Giustizia XII Affari sociali |
21/10/2020 |
L'articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), prevede che il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenti entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.
L’articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri), al comma 2, prevede che alla preparazione e alla stesura della relazione al Parlamento in materia di dipendenze provveda il Dipartimento per le politiche antidroga.
Il Dipartimento[252] è la struttura di supporto per la promozione e il coordinamento dell'azione di Governo in materia di politiche antidroga che provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, nonché a promuovere e realizzare attività in collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunità terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e del reinserimento, provvedendo alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all'aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, all'archiviazione ed elaborazione, alla valutazione e al trasferimento all'esterno dei dati e delle informazioni sulle tossicodipendenze.
Il Dipartimento cura la definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e concertando al contempo le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Cura, inoltre, l'attività di informazione e comunicazione istituzionale del Governo in materia di politiche antidroga. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, come previsto dagli indirizzi europei in materia, all'evidenziazione dei rischi e alla attivazione delle attività di prevenzione delle possibili conseguenze rilevanti per la salute e la mortalità della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, attuando la sorveglianza e il controllo dell'andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore e dalle regioni e dalle Amministrazioni centrali, nonché dagli altri organismi internazionali.
Come premesso, il Dipartimento provvede alla preparazione e alla stesura della relazione al Parlamento in materia di dipendenze. Inoltre, promuove, finanzia e coordina attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell'incidentalità correlata all'uso di droga e alcol e assicura il supporto per garantire la presenza del Governo nelle istituzioni internazionali competenti in materia di politiche antidroga, promuovendo a tal fine il coordinamento interministeriale, le attività internazionali in materia di politiche antidroga e gli accordi di collaborazione con Stati esteri, anche incentivando progettualità europee ed internazionali comuni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Nell'ambito del Dipartimento opera l'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e successive modificazioni, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti, provvede all'archiviazione, all'elaborazione e all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psico-sociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto; provvede alle esigenze informative e di documentazione.
Il Dipartimento per le politiche antidroga ha centralizzato e istituzionalizzato in Italia il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe (SNAP)[253].
Il Sistema nazionale di allerta precoce, inserito in un circuito che coinvolge tutti gli Stati membri dell’Unione europea, nasce con l’obiettivo di individuare precocemente i fenomeni potenzialmente pericolosi per la salute pubblica correlati alla comparsa di nuove droghe circolanti sul territorio (nazionale, europeo e internazionale) e di nuove modalità di consumo di sostanze stupefacenti già tabellate, e di attivare segnalazioni di allerta che coinvolgano gli enti e le strutture deputate alla tutela e alla promozione della salute, responsabili dell’eventuale attivazione di adeguate misure in risposta alle allerte segnalate[254].
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990[255], le tabelle contenenti l’elenco di tutte le sostanze e dei preparati da porre sotto controllo devono essere tempestivamente aggiornate anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi internazionali ovvero a nuove acquisizioni scientifiche, funzione assegnata all’Ufficio centrale stupefacenti (UCS) del Ministero della salute. Quest’ultimo, dopo aver acquisito gli aggiornamenti degli elenchi internazionali o l’esistenza di evidenze scientifiche in materia di droghe, tenuto conto delle segnalazioni di nuove molecole identificate per la prima volta in Europa, o delle informative su sequestri effettuati in Italia pervenute da parte dell’Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento per le politiche antidroga, procede all’avvio dell’istruttoria per l’aggiornamento delle tabelle, che consiste nel raccogliere tutta la documentazione relativa alla nuova sostanza e richiedere formalmente il parere tecnico di competenza all’Istituto superiore di sanità. Se tale parere identifica la sostanza come psicoattiva e avente capacità di indurre dipendenza, l’UCS trasmette, con una relazione di accompagnamento, il parere dell’Istituto superiore di sanità al Consiglio superiore di sanità che ne valuta l’eventuale inserimento in una delle 4 tabelle degli stupefacenti. Per le sostanze aventi attività farmacologica e terapeutica deve essere anche valutato l’inserimento nella tabella dei medicinali stupefacenti.
Il decreto ministeriale di aggiornamento delle tabelle viene quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale[256].
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 113/2016, art. 22, co. 6
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Relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13) (Dati relativi al periodo da gennaio a giugno 2020, Doc. CCXXXV, n. 5) |
VIII Ambiente
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26/10/2020
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Il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, all’articolo 22, comma 1, dispone che tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077[257], siano revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234[258], su specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario straordinario stesso.
Il comma 6 dell'articolo 22 stabilisce che il commissario straordinario comunichi semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle Commissioni parlamentari competenti, l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive e che presenti un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1.
Il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 (cosiddetto “decreto clima”), all’articolo 5, è intervenuto in merito alla nomina e all'attività dei commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue, attuativi di determinate procedure d'infrazione europea.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 5 conferisce al commissario unico per le discariche abusive la possibilità di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti delle normative europee vigenti, dei seguenti enti: società in house delle amministrazioni centrali dello Stato; sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente; amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica, nell’ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 2 dell’articolo 5 stabilisce che il commissario unico sia scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resti in carica per un triennio e sia collocato in posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti. Si stabilisce altresì che al medesimo commissario sia corrisposto un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti. Il comma 3 assegna al commissario unico una struttura di supporto, composta da un massimo di dodici membri appartenenti alle amministrazioni pubbliche, la quale cessa alla scadenza dell’incarico del commissario.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
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D.L. 133/2014, art. 30, co. 3-bis
L. 190/2014, art. 1, co. 202, terzo periodo |
Stato di avanzamento degli interventi e delle azioni previsti dal Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia (Dati aggiornati al primo semestre dell’anno 2020, Doc. CXLIII, n. 3) |
X Attività produttive XIII Agricoltura |
12/10/2020
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L'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), al comma 1, prevede l’adozione di un Piano finalizzato ad ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 30 il Piano prevede in particolare le seguenti azioni:
a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;
b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;
c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;
f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding[259];
g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;
h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
i) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;
l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;
l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali[260].
Il comma 1 dell’articolo 30 ha stabilito che il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia sia adottato dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui alle lettere c), d), e), ed f) del comma 2, rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni.
Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132[261], all’articolo 2, comma 1, ha trasferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni già esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Conseguentemente, il comma 9 dell’articolo 2, alla lettera a), ha modificato il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, stabilendo che le modifiche al Piano sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di sua competenza.
L'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, al comma 3, affida all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane[262] l'attuazione del Piano. Il comma 3-bis del medesimo articolo stabilisce che l'ICE invii ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del Made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all’articolo 1, comma 202, terzo periodo, ha poi disposto che con apposito rapporto, redatto annualmente dall'ICE-Agenzia e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 settembre di ciascun anno, siano evidenziati nel dettaglio “i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi”[263].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
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L. 234/2012, art. 14, co. 1
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Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea (Dati relativi al terzo trimestre dell’anno 2020, Doc. LXXIII-bis, n. 11)
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Tutte le Commissioni permanenti Commissione parlamentare per le questioni regionali |
19/10/2020
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La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, all’articolo 14, comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:
a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;
c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;
d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 19/1998, art. 24, co. 3
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Attività svolta dalla Fondazione “La Biennale di Venezia” (Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2019, corredati dal bilancio d'esercizio per il medesimo anno, Doc. CLXX, n. 3) |
VII Cultura
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6/10/2020
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Il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, all’articolo 1, dispone la trasformazione dell'ente pubblico “La Biennale di Venezia” in persona giuridica privata denominata “Fondazione La Biennale di Venezia”[264]. L’articolo 24 del medesimo provvedimento, al comma 3, stabilisce che il Ministero per i beni culturali e ambientali (ora per i beni e le attività culturali e per il turismo) presenti alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle attività della Fondazione, che deve esporre in modo dettagliato l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi della Fondazione, nonché l'ultimo bilancio.
L’ente pubblico “La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'Arte” è stato istituito dal Comune di Venezia con delibera consiliare 19 aprile 1893, eretto in ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504, e disciplinato dalla legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni.
Ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 1998 e successive modificazioni, la Fondazione riveste carattere di “preminente interesse nazionale” e opera senza fini di lucro con lo scopo di promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante attività stabili di ricerca, nonché manifestazioni, sperimentazioni e progetti, e di agevolare la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale, favorendo anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio artistico-documentale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.
La Fondazione può svolgere attività commerciale ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può altresì partecipare, con capitale non inferiore al 51 per cento a società di capitali, o promuoverne la costituzione in conformità agli scopi istituzionali[265].
La Fondazione La Biennale di Venezia svolge attività nel settore della cultura. In particolare, l'articolo 13 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, stabilisce che la Fondazione prevede un settore permanente di ricerca e produzione culturale, rappresentato dall'Archivio storico delle arti contemporanee (ASAC), e sei settori finalizzati allo sviluppo dell'attività permanente di ricerca nel campo dell'architettura, delle arti visive, del cinema, della musica, della danza e del teatro, in coordinamento con l'ASAC, nonché alla definizione ed organizzazione, con cadenza almeno biennale, delle manifestazioni di rilievo internazionale nel settore artistico di propria competenza.
Per quanto concerne il profilo economico-contabile, la Fondazione, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 19 del 1998 e successive modificazioni, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile e redigere il bilancio di esercizio, che è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni[266], secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 66/2010, art. 536, co. 1
L. 147/2013, art. 1, co. 39 |
Documento programmatico pluriennale per la Difesa (Dati relativi al triennio 2020-2022, Doc. CCXXXIV, n. 3)
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IV Difesa V Bilancio
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22/10/2020
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L'articolo 536 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare” come sostituito dall’articolo 4, comma 2, lett. a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, al comma 1, prevede che, con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile[267], il Ministro della difesa provveda a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548[268], comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume: a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali[269].
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), all'articolo 1, comma 39, prevede che in sede di presentazione del documento di cui all'articolo 536, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Ministro della difesa riferisca riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 66/2010, art. 548, co. 1, lett. a) |
Spesa complessiva per il personale militare, (Dati relativi alla previsione per l’anno 2021, Doc. CCVIII, n. 3) |
IV Difesa V Bilancio
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26/10/2020
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Il comma 1 dell’articolo 548 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), come modificato dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90[270], alla lettera a), prevede che, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, il Ministro della difesa trasmetta al Parlamento la relazione illustrativa sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 66/2010, art. 548, co. 1 lett. b)
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Stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CCIX, n. 3)
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IV Difesa V Bilancio
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26/10/2020
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Il comma 1 dell’articolo 548 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), come modificato dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90[271], alla lettera b), prevede che, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, il Ministro della difesa trasmetta al Parlamento la relazione illustrativa sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; sono, altresì, fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 66/2010, art. 548, co. 1 lett. c)
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Attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CCX, n. 3) |
IV Difesa V Bilancio
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26/10/2020
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Il comma 1 dell’articolo 548 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), come modificato dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90[272], alla lettera c), prevede che, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, il Ministro della difesa trasmetta al Parlamento la relazione illustrativa sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 66/2010, art. 548, co. 1 lett. d)
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Stato di attuazione dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CCXI, n. 3) |
IV Difesa V Bilancio
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26/10/2020
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Il comma 1 dell’articolo 548 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), come modificato dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90[273], alla lettera d), prevede che, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, il Ministro della difesa trasmetta al Parlamento la relazione illustrativa sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 196/2009, art. 38-septies, co. 3-bis
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Sperimentazione dell’adozione di un bilancio di genere (Dati relativi all'esercizio finanziario 2019, Doc XXVII, n. 17) |
V Bilancio
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6/10/2020
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L'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), introdotto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, al comma 1[274], prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvii un’apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere. La sperimentazione è finalizzata alla valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, anche al fine di perseguire la parità di genere tramite le politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse, tenendo conto anche dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge n. 196 del 2009.
Il comma 3-bis[275] dell'articolo 38-septies prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sulla sperimentazione e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva del bilancio di genere.
Ai fini della definizione degli indirizzi metodologici finalizzati alla sperimentazione dell’adozione di un bilancio di genere, il comma 1-bis dell’articolo 38-septies, inserito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, prevede l’istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Comitato composto da un rappresentante, rispettivamente, del medesimo Ministero, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché da due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca[276].
Il comma 2 dell’articolo 38-septies dispone che la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, venga definita, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 16 giugno 2017, recante “Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche delle esperienze già maturate nei bilanci degli Enti territoriali”.
Il bilancio di genere dello Stato comporta un riesame delle spese del bilancio alla luce di una valutazione del loro diverso impatto su uomini e donne e una descrizione delle azioni intraprese dalle Amministrazioni per ridurre il divario di genere tramite gli interventi settoriali a loro affidati e quelli relativi alla gestione del proprio personale. Una valutazione delle politiche di bilancio con una prospettiva di genere non può inoltre prescindere dall’analisi del diverso impatto esercitato dai sistemi fiscali e dalle decisioni di politica fiscale su uomini e donne, anche in presenza di interventi universalistici e non mirati a un genere in particolare[277].
Una prima sperimentazione del bilancio di genere è stata condotta sul Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2016 e accompagnata da una rassegna delle esperienze di bilancio di genere condotte in altri Paesi e a livello locale in Italia. L’analisi è stata poi replicata con riferimento ai successivi Rendiconti generali dello Stato. La metodologia adottata segue le indicazioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 giugno 2017; criteri più dettagliati sono stati individuati con successive circolari della Ragioneria generale dello Stato[278].
Come evidenziato in premessa alla relazione presentata, alla predisposizione del bilancio di genere dello Stato contribuiscono: il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) del Ministero dell’economia e delle finanze, per ciò che riguarda le competenze in materia di Rendiconto generale dello Stato, la banca dati del personale delle pubbliche amministrazioni e l’analisi dei divari di genere nell’economia e nella società; il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’analisi dell’impatto delle politiche delle entrate; il Dipartimento degli affari generali del Ministero dell’economia e delle finanze per tutte le amministrazioni centrali, per i dati relativi ai pagamenti delle retribuzioni del personale dipendente delle amministrazioni centrali dello Stato; i singoli centri di responsabilità delle amministrazioni centrali dello Stato (incluse le eventuali articolazioni periferiche) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quali soggetti attivi degli interventi finanziati tramite il bilancio dello Stato.
Per evidenziare le diverse caratteristiche e i differenti comportamenti di uomini e donne rispetto a molteplici fenomeni di natura socio-economica nella relazione si ricorre a un’ampia gamma di indicatori, articolati secondo i seguenti ambiti di intervento: il mercato del lavoro; la conciliazione tra vita privata e vita professionale; la tutela del lavoro, previdenza e assistenza; l’istruzione e gli interventi contro gli stereotipi di genere; la partecipazione ai processi economici, decisionali, politici e amministrativi; il contrasto alla violenza di genere; la salute, lo stile di vita e la sicurezza.
Gli indicatori selezionati, aggiornati annualmente, sono stati individuati in collaborazione con l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e il Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri[279].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 196/2009, art. 10-bis, co. 3
D.Lgs. 116/2018, art. 3, co. 1, lett. a)
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Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente (Trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze quale Allegato I alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020) (Doc. LVII, n. 3-bis) |
V Bilancio e per il parere tutte le Commissioni permanenti e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
7/10/2020 |
La legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), all’articolo 10-bis, individua i contenuti della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF), da presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno.
La NADEF riporta l’eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di politica economica nonché delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l’anno in corso, gli obiettivi di saldo netto da finanziare e di saldo di cassa del settore statale, le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea e i principali ambiti di interventi della manovra per il triennio successivo.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 10-bis la NADEF è corredata dalla Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente.
Il contenuto di tale documento è stato profondamente revisionato a seguito della modifica normativa disposta con il decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), che ha novellato il citato comma 3 dell’articolo 10-bis, della legge n. 196 del 2009[280].
Il comma 3, nel testo previgente, disponeva che la Nota di aggiornamento del DEF fosse corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Il comma 4 prevedeva che alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze allegasse un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle ancora da erogare. Il comma 5 stabiliva che in apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 fosse esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, concorrenti al finanziamento dell'opera, nonché dell'ammontare utilizzato.
La riformulazione del comma 3 attuata dal decreto legislativo n. 116 del 2018 ha eliminato la parte dell’allegato relativa al commento dei dati organizzati per missioni di spesa da acquisire da parte dei Ministeri, in un’ottica di snellimento e di ottimizzazione, con l’intento altresì di migliorare l’iter di rilevazione dei dati. In particolare, il nuovo testo del comma 3 dell’articolo 10-bis prevede ora che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata da una “nota illustrativa” sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente, con indicazione, in apposita sezione, di quelle che rivestono carattere di contributi pluriennali, per i quali, a seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, la suddetta sezione dà conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica[281]. La nota deve riportare i quadri contabili di ciascuna legge, distintamente per missione e programma, con indicazione della relativa scadenza, dell'onere complessivo, degli eventuali rifinanziamenti o definanziamenti, le somme complessivamente stanziate, quelle effettivamente impegnate ed erogate e i relativi residui. In apposita sezione del quadro contabile deve essere esposta la programmazione finanziaria di ciascuna legge, tenendo conto degli impegni pluriennali ad esigibilità assunti ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, nonché del piano finanziario pluriennale dei pagamenti ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 34. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 10-bis, come riformulato, dispone infine che i Ministeri competenti comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione della nota illustrativa entro il 31 luglio, mentre il testo originario prevedeva che tale comunicazione avvenisse entro il 30 giugno.
Il decreto legislativo n. 116 del 2018 ha soppresso il comma 4 dell’articolo 10-bis previgente, mentre il comma 5, riformulato, prevede ora che la rilevazione compiuta ai sensi del comma 3 costituisca la base informativa per le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
La Nota illustrativa presentata evidenzia in premessa che “le novità normative sono state introdotte con l’intenzione di ridurre l’onere di rilevazione gravante sui Ministeri assicurando al tempo stesso la massima qualità dell’informazione. Infatti il posticipo al 31 luglio del termine per la comunicazione delle informazioni consente di fare riferimento a dati di consuntivo definitivi e già parificati dalla Corte dei conti, mentre in passato, inevitabilmente, occorreva fare ricorso a dati di pre-consuntivo. Ciò a sua volta consente di fare più ampio ricorso ai dati presenti nei sistemi informatici della Ragioneria generale dello Stato, limitando le informazioni richieste ai Ministeri a quelle di carattere qualitativo inerenti le attività realizzate grazie alle risorse pubbliche individuate per legge”[282].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 196/2009, art. 10-bis, co. 5-bis
D.Lgs. 160/2015, art. 1, co. 1
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Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali (Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze quale Allegato II alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020) (Doc. LVII, n. 3-bis) |
V Bilancio e per il parere tutte le Commissioni permanenti e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
7/10/2020 |
Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, recante “Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23”, all’articolo 1, comma 1, ha inserito all’articolo 10-bis[283], della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il comma 5-bis. Tale comma prevede che la Nota di aggiornamento del DEF (NADEF) sia corredata da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica.
Nell'indicazione degli interventi resta ferma la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma.
Nel rapporto programmatico allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2020 si ricorda che il rapporto medesimo costituisce uno dei due strumenti, aventi caratteristiche ben distinte, in cui si articola la procedura di monitoraggio delle spese fiscali delineata dal decreto legislativo n. 160 del 2015. Il secondo strumento è costituito dal rapporto annuale di ricognizione delle spese fiscali, previsto dal comma 11-bis dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, inserito dall’articolo 1, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 160 del 2015.
Il comma 11-bis dispone che allo stato di previsione dell'entrata sia allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso[284]. Ciascuna misura deve essere accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari stessi. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.
Il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2015 dispone che per la redazione del rapporto di cui al comma 3, lettera b), il Governo si avvale di una apposita Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[285].
Si può pertanto ritenere che il rapporto annuale di ricognizione delle spese fiscali, affidato alla Commissione come organo tecnico, costituisca la base informativa per la redazione del rapporto ,di natura programmatica, da allegare alla Nota di aggiornamento al DEF, che è di pertinenza del Governo avendo natura politica[286].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 196/2009, art. 10-bis.1, co. 1 e 3
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Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva e Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva (Trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze quali Allegati III e IV alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020) (Doc. LVII, n. 3-bis) |
V Bilancio e per il parere tutte le Commissioni permanenti e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
7/10/2020 |
Il comma 1 dell'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)[287], stabilisce che, contestualmente alla Nota di aggiornamento del DEF, sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva[288], distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, nonché, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo deve indicare, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi[289].
Il comma 3 dell'articolo 10-bis.1 prevede che per la redazione del Rapporto previsto dal comma 1, che deve essere corredato da una esaustiva nota illustrativa delle metodologie utilizzate, il Governo, anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, si avvalga della “Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva”, predisposta da una Commissione da istituirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[290].
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 10-bis.1, la Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva redatta dalla Commissione, contenente anche una nota illustrativa delle metodologie utilizzate per effettuare le stime, è finalizzata a:
a) recepire e commentare le valutazioni sull'economia non osservata effettuate dall'ISTAT sulla base della normativa che regola la redazione dei conti economici nazionali;
b) stimare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva e produrre una stima ufficiale dell'ammontare delle entrate sottratte al bilancio pubblico, con la massima disaggregazione possibile a livello settoriale, territoriale e dimensionale, utilizzando una metodologia di rilevazione, riferita a tutti i principali tributi, anche locali, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, con criteri trasparenti, stabili nel tempo, e adeguatamente pubblicizzati;
c) valutare l'evoluzione nel tempo dell'evasione fiscale e contributiva e delle entrate sottratte al bilancio pubblico;
d) illustrare le strategie e gli interventi attuati per contrastare e prevenire l'evasione fiscale e contributiva, nonché quelli volti a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
e) valutare i risultati dell'attività di contrasto e prevenzione, nonché di stimolo all'adempimento spontaneo[291];
f) indicare le linee di intervento e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi.
Il comma 5 dell’articolo 10-bis.1 stabilisce che per adempiere all'obiettivo di stimare l'ampiezza dell'evasione fiscale e contributiva, di cui alla lettera b) del comma 4, nella Relazione annuale sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva viene effettuata una misurazione del divario tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le imposte e i contributi che si sarebbero dovuti versare in un regime di perfetto adempimento, escludendo gli effetti delle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis[292], della legge 31 dicembre 2009, n. 196. A tal fine, in particolare, si misurano:
a) i mancati gettiti derivanti da errori dei contribuenti nel calcolo delle imposte e dei contributi in sede di dichiarazione;
b) gli omessi versamenti rispetto a quanto risulta dovuto in base alle dichiarazioni;
c) il divario tra le basi imponibili fiscali e contributive dichiarate e quelle teoriche desumibili dagli aggregati di contabilità nazionale, distinguendo tra la parte di tale divario ascrivibile alle spese fiscali, di cui al citato articolo 21, comma 11-bis, e la parte residua di tale divario, che viene attribuita all'occultamento di basi imponibili;
d) le mancate entrate fiscali e contributive attribuibili all'evasione, valutate sottraendo, dal divario tra le entrate effettive e quelle potenzialmente ottenibili in un regime di perfetto adempimento, le minori entrate ascrivibili alle spese fiscali[293].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 243/2012 art. 6, co. 3 e 5
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Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali (Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze quale annesso alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, Doc. LVII, n. 3-bis) (Dati relativi all'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo (OMT), già autorizzato con la Relazione al Parlamento 2019, allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019, e con le successive Relazioni al Parlamento approvate nel corso del 2020 in relazione alle misure per il contrasto degli effetti dell'epidemia da Covid-19) |
V Bilancio e per il parere tutte le Commissioni permanenti e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
7/10/2020
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Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, prevede che qualora il Governo, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna detti obiettivi programmatici. Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che ai fini della legge n. 243 del 2012, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, nell'ipotesi di scostamento, oltre alla relazione, il Governo deve presentare una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento medesimo, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro deve essere attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. L'ultimo periodo del comma 3 stabilisce che la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro venga adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
Il comma 5 dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede inoltre che il piano di rientro possa essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.
Ai sensi del comma 6 le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b)[294].
Sulla relazione annessa alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII, n. 3-bis) e sulla richiesta, sentita la Commissione europea, di autorizzazione all’aggiornamento del piano di rientro previsto verso l'Obiettivo di Medio Periodo (OMT) in essa contenuta, l’Assemblea della Camera si è espressa favorevolmente nella seduta del 14 ottobre 2020, approvando, a maggioranza assoluta, la risoluzione Davide Crippa, Delrio, Boschi, Fornaro, Schullian, Tabacci e Tasso n. 6-00145.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 18/2016, art. 4, co. 1-bis
D.L. 22/2019, art. 21, co. 1-bis
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Andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze e sugli obiettivi di performance collegati (Dati aggiornati al 30 giugno 2020, Doc. CCLIX, n. 1) (PRIMA RELAZIONE) |
VI Finanze
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15/10/2020
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Il comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, recante “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”, è stato inserito dal comma 1-bis dell’articolo 21 del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41.
Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto-legge n. 18 del 2016 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze rediga e trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione contenente i dati relativi all’andamento delle operazioni di cartolarizzazione assistite dalla garanzia dello Stato, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (GACS), e gli obiettivi di performance collegati, tra cui: a) cedente, cessionaria-società veicolo (SPV), prestatore di servizi (servicer); b) valore al lordo delle rettifiche di valore (gross book value) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei titoli emessi; c) valore nominale dei titoli senior emessi assistiti da garanzia pubblica; d) valore nominale dei titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre.
Si ricorda che per agevolare lo smobilizzo dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci delle banche e degli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia, a seguito di apposita approvazione della Commissione europea[295], il decreto-legge n. 18 del 2016 (cd. “decreto GACS”), al Capo II (articoli da 3 a 13-bis), ha introdotto nell’ordinamento italiano lo strumento della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS).
A tal fine, l’articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016, come convertito, al comma 1, ha autorizzato il Ministro dell'economia e delle finanze, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130[296], a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, denominati “società cedenti”, aventi sede legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze.
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 18 del 2016 e successive modificazioni, le operazioni di cartolarizzazione presentano le seguenti caratteristiche: i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile netto (valore lordo al netto delle rettifiche); l'operazione di cartolarizzazione prevede l'emissione di titoli di almeno due classi diverse, in ragione del grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite; la classe di titoli maggiormente subordinata, denominata “junior”, non ha diritto a ricevere il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale dei titoli delle altre classi; possono essere emesse una o più classi di titoli, denominate “mezzanine”, che, con riguardo alla corresponsione degli interessi, sono postergate alla corresponsione degli interessi dovuti alla classe di titoli denominata “senior” e possono essere antergate al rimborso del capitale dei titoli senior..
L’articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2016 stabilisce che la garanzia dello Stato è onerosa e può essere concessa[297] solo sui titoli senior. La garanzia diviene efficace solo quando la società cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50 per cento più 1 dei titoli junior e, in ogni caso, un ammontare dei titoli junior e, ove emessi, dei titoli mezzanine, che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilità della società cedente e, a livello consolidato, del gruppo bancario cedente, in base ai principi contabili di riferimento in vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione[298].
Le garanzie possono essere chieste dalle banche che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza a fronte del pagamento di una commissione periodica calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito determinata a condizioni di mercato, al fine di non dare vita ad aiuti di Stato, secondo la metodologia di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dal decreto-legge n. 22 del 2019[299]. La commissione è crescente nel tempo, allo scopo di tenere conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e di introdurre nel meccanismo un incentivo a recuperare velocemente tali crediti.
Ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, a seguito della modifica introdotta dall’articolo 21 del decreto-legge n. 22 del 2029, i titoli senior devono avere previamente ottenuto un livello di rating, assegnato da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla Banca centrale europea al 1° gennaio 2016, non inferiore a BBB o equivalente, laddove il testo previgente dell’articolo 5 del decreto-legge n. 18 del 2016 prevedeva che i titoli dovessero avere preventivamente conseguito un rating non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade.
Per l’attuazione dell’intervento della GACS l’articolo 12 del decreto-legge n. 18 del 2016 ha disposto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito Fondo, con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l’anno 2016, ulteriormente alimentato dai corrispettivi annui delle garanzie di volta in volta concesse. L’articolo 23 del decreto-legge n. 22 del 2019 ha incrementato la dotazione iniziale del Fondo di 100 milioni di euro per l’anno 2019.
L’articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, al comma 1, stabilisce che per la gestione dell'intervento il Ministero dell'economia e delle finanze possa avvalersi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di una società a capitale interamente pubblico[300].
Il medesimo articolo 13 ha inoltre previsto che le disposizioni di attuazione della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) possano essere dettate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In conformità di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2016[301].
Per quanto attiene al periodo di applicazione della GACS, l’articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016, al comma 1, ha fissato una durata di diciotto mesi, prorogabile dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previa approvazione da parte della Commissione europea, fino a un massimo di ulteriori diciotto mesi (comma 2). In attuazione di tale previsione, con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2017 e 10 ottobre 2018 lo schema di garanzia della GACS è stato prorogato fino al 6 marzo 2019[302].
Al termine di tale ultimo periodo di operatività della GACS, al fine di rafforzare ulteriormente la stabilità del sistema bancario nel suo complesso, sostenendo, senza soluzione di continuità, il processo di progressiva riduzione della consistenza dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, è intervenuto il Capo III (articoli da 20 a 24) del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, recante “Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea”.
Tale provvedimento, all’articolo 20, ha in primo luogo disposto il rinnovo del meccanismo della GACS per ulteriori 24 mesi a decorrere dalla data della positiva decisione della Commissione europea[303], prorogabile per altri 12 mesi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere positivo della Commissione europea.
L’articolo 21 del decreto-legge n. 22 del 2019 ha inoltre modificato in maniera significativa lo schema di funzionamento della garanzia pubblica delineato dal Capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, al fine, in particolare, di rafforzare le tutele dello Stato garante e di incrementare le misure di monitoraggio delle operazioni ammesse alla GACS[304]. In estrema sintesi: quanto alla determinazione del prezzo di trasferimento dei crediti in sofferenza cartolarizzati, viene espunto il riferimento alla data della cessione; si prevede, a specifiche condizioni, che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti cartolarizzati possa essere sostituito; si stabilisce che il rating minimo dei crediti eleggibili per la garanzia statale sia più elevato del precedente investment grade e, cioè, che tale rating non sia inferiore alla tripla B o equivalente. Sono altresì fissate condizioni più stringenti per la tempistica della remunerazione dei titoli cartolarizzati diversi da quelli senior, nonché delle società che prestano i servizi connessi alle operazioni di cartolarizzazione, che viene legata al raggruppamento di determinati livelli di incasso. Inoltre, la disciplina del corrispettivo della garanzia statale è modificata sia mediante l'aggiornamento della composizione dei panieri di titoli presi in considerazione per il calcolo del prezzo, sia mediante l'innalzamento delle percentuali di maggiorazione del prezzo legate al trascorrere del tempo. Viene inoltre chiarito che le suddette modifiche sono applicabili alle garanzie di nuova concessione, successive alla data del 6 marzo 2019[305].
L’articolo 22 del decreto-legge n. 22 del 2019 ha altresì previsto la possibilità di integrare la disciplina di attuazione dello schema di garanzia adottata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016. Ciò anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio, comprese quelle sull’evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti. L’aggiornamento è intervenuto con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2019.
Tale decreto, all’articolo 1, comma 1, lett. f), ha introdotto nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2016 l’articolo 7-bis, secondo il quale il soggetto incaricato della riscossione dei crediti (Servicer) fornisce i dati relativi al monitoraggio sull'andamento delle operazioni tramite la piattaforma informatica messa disposizione dal gestore[306] e con la frequenza, almeno trimestrale, da questi comunicata. I dati richiesti e la loro frequenza possono essere modificati o integrati, anche con riferimento ad una specifica operazione, previa comunicazione del gestore ai soggetti interessati con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla scadenza. In caso di omessa, incompleta o ritardata trasmissione dei dati senza giustificato motivo, ovvero laddove dagli stessi emergano situazioni di criticità, il Ministero, anche su segnalazione del gestore, provvede a darne informazione all'autorità di vigilanza competente[307].
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’articolo 32, ha introdotto la possibilità di una temporanea disapplicazione del meccanismo di subordinazione e differimento dei pagamenti dovuti ai servicer, condizionati ad obiettivi di performance, previsto dal comma 1-bis dell’articolo 7[308] del decreto-legge n. 18 del 2016.
Nello specifico l’articolo 32, al comma 1, in relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2016, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della società cessionaria, previa istruttoria della società di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016 (ossia della Consap), ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purché tali date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020 (19 maggio 2020) ed il 31 luglio 2021. Tali modifiche non devono però comportare un peggioramento del rating dei titoli senior e la temporanea sospensione deve essere motivata dal rallentamento dei recuperi causato dalle misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 269/2003, art. 5, co. 16
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Attività svolte e risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Dati relativi all’anno 2019, Doc. LIV, n. 3) |
V Bilancio VI Finanze
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29/10/2020
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L’articolo 5, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita relazione presentata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., riferisca annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dal medesimo ente.
La Cassa depositi e prestiti (CDP), dopo un lungo percorso avviato con la legge 13 maggio 1983[309], con cui ha acquistato autonomia dal Ministero del tesoro, ha visto accresciute le proprie competenze fino al decreto-legge n. 269 del 2003 che, all’articolo 5, ne ha disposto la trasformazione in società per azioni in ragione della tipologia di funzioni svolte e della maggiore agilità dello strumento privatistico rispetto alla forma pubblica, nonché dei mercati di riferimento[310].
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A.
Al 31 dicembre 2019, il capitale sociale di CDP ammonta a euro 4.051.143.264 ed è detenuto per l’82,77 per cento dal Ministero dell’economia e delle finanze, per il 15,93 per cento da un gruppo di Fondazioni di origine bancaria, mentre per l’1,30 per cento è costituito da azioni proprie.
La misura del capitale sociale è stata così innalzata (dal precedente ammontare di 3,5 miliardi) a seguito dell’aumento del capitale sociale riservato al Ministero dell’economia e delle finanze per un ammontare, comprensivo di sovrapprezzo, di 2.930.257.785 euro, approvato da CDP il 24 giugno 2016. L’aumento di capitale è stato sottoscritto il 20 ottobre 2016[311]. L’operazione è disciplinata e regolata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 maggio 2016, adottato ai sensi del comma 3, lettera b), dell’articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003 [312] [313].
Cassa depositi e prestiti, anche in considerazione delle funzioni svolte, non è ricompresa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini della definizione dei parametri di finanza pubblica rilevanti in sede europea.
Le risorse che CDP impiega per lo svolgimento della propria attività sono ripartite in due distinte aree. La prima è organizzata come gestione separata (disciplinata dal comma 8 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003) ed utilizza come provvista prevalente il risparmio postale garantito dallo Stato, ovvero la raccolta che avviene attraverso i libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali. Le forme di raccolta da parte di CDP in gestione separata, in primo luogo la raccolta postale, beneficiano della garanzia dello Stato in caso di inadempimento dell'emittente. La presenza di tale garanzia è motivata, in primo luogo, dalla valenza sociale ed economica della raccolta tramite il risparmio postale, definita con decreto del Ministro dell’economia e finanze 6 ottobre 2004 come servizio di interesse economico generale, al pari delle attività di finanziamento degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico della gestione separata[314].
La seconda area (gestione ordinaria) utilizza come provvista la liquidità proveniente da emissioni di titoli e operazioni di raccolta ad hoc, non assistite da garanzia dello Stato.
Posta la valenza economica generale delle risorse, il sistema di separazione organizzativa e contabile è motivato dalla necessità di rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato e concorrenza interna, distinguendo le predette risorse da quelle invece reperite sul mercato attraverso finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che sono in gestione ordinaria[315].
A CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari finanziari, tenuto conto delle caratteristiche del soggetto vigilato. L’articolo 5, comma 17, del decreto-legge n. 269 del 2003 prevede inoltre che CDP S.p.A. sia soggetta al controllo della Corte dei conti esercitato sugli enti ai quali lo Stato contribuisce con apporto al patrimonio in capitale ovvero mediante concessione di garanzie finanziaria, ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Ai sensi del comma 9 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003, per la gestione separata Cassa depositi e prestiti è soggetta alla Commissione di vigilanza prevista dall’articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453[316].
Dall’anno 2008, le potenzialità di utilizzo delle risorse in gestione separata sono state ampliate: dai soli investimenti pubblici, storica forma di impiego di CDP, a organici programmi di sostegno dell’economia[317].
Il 5 dicembre 2018 il consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha approvato all’unanimità il Piano industriale per il triennio 2019-2021. Il Piano definisce obiettivi e linee strategiche del Gruppo alla luce delle principali sfide economiche e sociali dell’Italia, dei grandi trend globali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU e si articola su quattro macro aree di intervento: sostegno alle imprese, con particolare riguardo a innovazione, crescita ed export; promozione, realizzazione e finanziamento delle infrastrutture, con specifica attenzione alla pubblica amministrazione sul territorio; cooperazione; grandi partecipazioni strategiche. Infine, il Piano pone forte attenzione alla promozione dello sviluppo sostenibile e inclusivo[318].
Con riferimento ai più recenti interventi normativi, si ricorda che l’articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), consente a CDP S.p.A. di costituire un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze, nonché liquidità. All’apporto del MEF corrisponde l’emissione, da parte di CDP S.p.A., a valere sul patrimonio destinato e in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, di strumenti finanziari di partecipazione[319]. Le risorse del patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano[320].
In via preferenziale il patrimonio destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.
Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP adotta modalità coerenti con la funzione sociale di tali società, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata.
Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti e? consentita l’emissione, a valere sul patrimonio destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del patrimonio destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, e? concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. La garanzia dello Stato può essere altresì concessa in favore dei portatori dei titoli emessi per finanziare il patrimonio destinato, a specifiche condizioni.
Il patrimonio opera in regime di totale esenzione fiscale: gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal patrimonio destinato e dai suoi comparti sono soggetti a imposta sostitutiva con aliquota del 12,5 per cento. Il patrimonio destinato cessa ex lege decorsi dodici anni dalla costituzione, la sua durata può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP, su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze.
Al conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, su cui confluiscono le disponibilità liquide del patrimonio destinato, possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell’economia reale. L’articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 modifica infine la disciplina delle cambiali finanziarie, consentendone l’emissione anche alle banche.
Per quanto attiene agli obblighi informativi nei confronti del Parlamento, oggetto della presente Sezione, si ricorda che il comma 18-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 27 e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.
Da ultimo, per quanto attiene all’assetto organizzativo di Cassa depositi e prestiti, si ricorda che, in base allo statuto sono organi di Cassa depositi e prestiti S.p.A.: l’assemblea degli azionisti, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale.
L'Assemblea degli azionisti rappresenta l'universalità dei soci ed in base alla legge si riunisce in forma ordinaria e in forma straordinaria[321].
Il Consiglio di amministrazione viene nominato dall'Assemblea[322] ed è l’organo responsabile della gestione della società e della definizione delle strategie del Gruppo col supporto dei Comitati interni e la supervisione degli organi di controllo. Gli amministratori durano in carica per il periodo indicato nell'atto di nomina e comunque non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. E’ composto da nove membri ed è integrato, per la gestione delle risorse provenienti dalla gestione separata, dal Direttore generale del Tesoro, dal Ragioniere generale dello Stato, da tre rappresentanti di regioni, province e comuni[323].
Il Collegio sindacale si compone di cinque sindaci effettivi e di due sindaci supplenti. I sindaci sono nominati dall'Assemblea e restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Tale Collegio esercita anche le funzioni di organismo di vigilanza[324].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto
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Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell’Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria – EAP (Dati relativi all'attività svolta nel 2019, corredati dal bilancio di previsione, dal conto consuntivo e dalla pianta organica riferiti alla medesima annualità) |
XI Lavoro |
12/10/2020 |
L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
L’articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”, al comma 1, dispone che gli interventi di protezione sociale nei confronti del personale dell'Amministrazione penitenziaria, di cui al numero 3) dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616[325], siano assicurati attraverso l’Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, la cui denominazione è modificata in “Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria”.
Il comma 2 del medesimo articolo 41 conferisce all’ente personalità giuridica di diritto pubblico, prevedendo che abbia lo scopo di provvedere:
a) all'assistenza degli orfani del personale dell'Amministrazione penitenziaria;
b) al conferimento di contributi scolastici e alla concessione di borse di studio ai figli del personale anzidetto;
c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;
d) alla gestione, anche indiretta, di sale convegno, spacci, stabilimenti balneari o montani, colonie estive, centri di riposo o sportivi e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanità morale e fisica, nonché il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;
e) alla concessione di premi al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza[326].
Il comma 3 dell’articolo 41 della legge n. 395 del 1990 stabilisce che all’EAP sono devoluti, con le modalità di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, gli aggi sulla vendita dei generi di monopolio e di valori bollati effettuata presso gli istituti penitenziari.
Lo Statuto dell'Ente per il personale dell'Amministrazione penitenziaria è stato emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2008 e modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 settembre 2013. Ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto[327], sono organi centrali dell'EAP: il presidente; il consiglio di amministrazione; il segretario; il collegio dei revisori dei conti; il comitato di indirizzo generale.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 99/2009, art. 50, co. 1
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Andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili (Dati relativi al I semestre dell’anno 2019, Doc. LXXI-bis n. 3)[328] |
IX Trasporti |
30/10/2020 |
La legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, all’articolo 50, comma 1, dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenti alle Camere, ogni sei mesi, una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:
a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori;
c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio; d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un’effettiva liberalizzazione nel settore;
e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un’effettiva concorrenzialità del mercato.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 92/2008, art. 7-bis, co. 2
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Modalità attuative del Piano d'impiego di un contingente del personale militare appartenente alle Forze armate di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008 (Dati relativi alle modalità attuative del Piano d’impiego di un contingente complessivo di 7.803 unità di personale delle Forze Armate per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al contenimento della diffusione del Covid-19, trasmessi in allegato al decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro della difesa, del 16 settembre 2020) |
I Affari costituzionali IV Difesa |
22/10/2020 |
L’articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, al comma 1, prevede che per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, possa essere autorizzato un Piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere[329]. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia[330].
Il comma 2 dell’articolo 7-bis stabilisce che il Piano di impiego del personale delle Forze armate sia adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
Il comma 2 dispone altresì che il Ministro dell’interno “riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari”[331]. Di prassi le modalità di attuazione del Piano di impiego disposto con il decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della difesa, sono illustrate nell’allegato che costituisce parte integrante del medesimo decreto. L’allegato al decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro della difesa, del 16 settembre 2020[332], dà conto delle modalità attuative del Piano di impiego di un contingente complessivo di 7.803 unità di personale militare di personale delle Forze Armate, per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al contenimento della diffusione del Covid-19.
Il primo Piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008 (c.d. “operazione strade sicure”), è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, del 29 luglio 2008. Il Piano (operativo dal 4 agosto 2008) riguardava un contingente di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta, in conformità di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008[333].
Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all’articolo 24, comma 74, ha disposto che al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009, il Piano di impiego di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008 potesse essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia, nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
Per garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto- legge n. 78 del 2009, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6[334], di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania, l’operatività del Piano di impiego è di volta in volta prorogata con appositi interventi normativi, che hanno riguardato anche l’entità numerica del contingente, ad esempio per far fronte a specifici eventi (EXPO 2015, “Giubileo straordinario della Misericordia”, Vertice G7 di Taormina di maggio 2017, sisma nel Centro Italia e sull’isola di Ischia e per la XXX Universiade di Napoli del 2019).
Per quanto attiene alle misure più recenti, si ricorda che l’articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ha prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate, cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, come convertito.
Ulteriori compiti sono stati attribuiti al dispositivo “Strade sicure” connessi alle esigenze di contenimento dell’epidemia da COVID-19.
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’articolo 74, comma 01, al fine di salvaguardare gli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, abrogato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del medesimo decreto-legge n. 18, ha disposto l’integrazione del contingente di 7.050 unità delle Forze armate operante, congiuntamente alle Forze di polizia, nell’ambito del dispositivo “Strade sicure”, di ulteriori 253 unità per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego (24 febbraio 2020)[335].
Il successivo articolo 74-ter del decreto-legge n. 18, per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, ha prorogato l’integrazione di 253 unità del contingente per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020. Il comma 2 dell’articolo 74-ter ha inoltre precisato che l'intero contingente, come integrato[336], può essere impegnato nei suddetti compiti di contenimento[337].
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’articolo 22, comma 1, lettera a), ha prorogato fino al 31 luglio 2020 l'incremento delle 253 unità di personale di cui all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge n. 18 del 2020, come convertito. La lettera b) del medesimo comma ha inoltre integrato il contingente di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino alla data indicata[338].
Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, all’articolo 35, comma 1, ha prorogato l'incremento delle 753 unità di personale fino al 15 ottobre 2020[339].
In conformità delle disposizioni richiamate, l’allegato al decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro della difesa, del 16 settembre 2020, dà conto delle modalità attuative del piano di impiego di un contingente complessivo di 7.803 unità di personale militare. In particolare, le suddette modalità operative riguardano il periodo fino al 31 dicembre 2020 quanto al contingente di 7.050 unità già previsto dall’articolo 1, comma 132, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) e, per quanto attiene al contingente integrativo di 753 unità, fino alla data del 15 ottobre 2020 come indicato dall’articolo 35 del decreto-legge n. 104 del 2020.
Si segnala che l’impiego del contingente integrativo di 753 unità è stato nuovamente prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, a seguito della modifica apportata a tale norma dall'articolo 1, comma 3, lett. a), n. 8), del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, non ancora convertito.
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L. 244/2007, art. 3, co. 68
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Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CLXIV, n. 26) |
I Affari costituzionali V Bilancio XIII Agricoltura
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30/10/2020
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L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.
Il comma 68 stabilisce altresì che le relazioni, predisposte sulla base di un’istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno[340], diano conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato[341], con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286[342], con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;
b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;
c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi[343].
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Commissione competente per materia |
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D.L. 201/2011, art. 37, co. 5
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Attività svolta (Dati aggiornati al mese di maggio dell’anno 2020, Doc. CCXVI, n. 2)[344] |
VIII Ambiente IX Trasporti |
19/10/2020 |
Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 37, comma 1[345], ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti quale organo collegiale chiamato ad operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori[346].
L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481[347].
I componenti dell'Autorità sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica[348].
L’articolo 37, al comma 5, prevede che l'Autorità renda pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e “riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire”.
Il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, all'articolo 4, comma 3, ha previsto che nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, l'Autorità riferisca al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007[349], del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.
Sempre con la medesima relazione l’Autorità è chiamata a riferire al Parlamento: ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, in merito all’applicazione del regolamento (UE) n. 181/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011[350], relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente; in attuazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in ordine all'applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010[351], relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente[352].
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Commissione competente per materia |
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L. 220/2016, art. 31, co. 4
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Stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CCLII, n. 2) |
VII Cultura
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29/10/2020 |
La legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), all’articolo 31, introduce misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche.
Il comma 1 di tale articolo stabilisce che lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell’esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e nazionali. Il comma 2 dispone l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, e prevede che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato operi nei modi e nei termini di cui all’articolo 16 di tale legge[353].
Il comma 3 stabilisce che l’Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d’ufficio, adotti i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, secondo le modalità previste dalla citata legge n. 287 del 1990, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, sul territorio nazionale ovvero su base regionale o anche in una sola delle città capoluogo di regione, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione e dell’esercizio cinematografico, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche nei settori della produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici.
Il comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 220 del 2016 prevede che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmetta annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.
Si ricorda che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è un’autorità amministrativa che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. L’Autorità garantisce il rispetto delle regole che vietano le intese anticoncorrenziali tra imprese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni in grado di creare o rafforzare posizioni dominanti dannose per la concorrenza; ha il compito di contrastare la pubblicità ingannevole delle aziende e tutela i consumatori e le microimprese dalle pratiche commerciali scorrette delle imprese; per garantire che il confronto sul mercato avvenga lealmente interviene anche contro la pubblicità comparativa che getta discredito sui prodotti dei concorrenti o confonde i consumatori.
A partire dal 13 giugno 2014 l'Autorità vigila sul rispetto delle norme sui diritti dei consumatori previste dalla Direttiva europea 83/2011/UE recepita con il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21. L’Autorità vigila altresì in materia di divieto di discriminazione dei consumatori e delle micro-imprese basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza come stabilito dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161.
Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, all’articolo 5-ter, ha attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, all’elaborazione ed all'attribuzione di un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità (rating di legalità) per le imprese operanti nel territorio nazionale che soddisfino determinati requisiti e ne abbiano fatto richiesta.
Inoltre l’Autorità, in conformità di quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi), valuta ed eventualmente sanziona i casi di conflitto d'interesse in cui incorrano i componenti del Governo[354].
Da ultimo si ricorda che l’Autorità è organo collegiale costituito da tre componenti incluso il presidente, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica[355]. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo[356]. Gli altri componenti sono individuati, con il medesimo criterio, tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.
I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
Fonte istitutiva |
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Commissione competente per materia |
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L. 102/1990, art. 10, co. 1
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Stato di attuazione della legge n. 102 del 1990, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987 (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CVIII, n. 3)[357] |
VIII Ambiente
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29/10/2020 |
La legge 2 maggio 1990, n. 102, recante “Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987”, prevede la realizzazione di interventi di riassetto idrogeologico, volti al recupero dei territori delle province coinvolte ed alla prevenzione del rischio in Valtellina e nelle adiacenti province di Como, Lecco, Bergamo e Brescia e a dare nuovo impulso al loro sviluppo socio-economico.
L’articolo 10 della legge n. 102 del 1990, dispone che l'autorità di bacino del Po e la regione Lombardia presentino al Parlamento una relazione annuale sulla attuazione della medesima legge, ossia sullo stato di attuazione degli stralci del Piano di difesa del suolo predisposti in attuazione dell’articolo 3 e del Piano di ricostruzione e sviluppo di cui all’articolo 5.
L’articolo 3, al comma 1, demanda all'autorità di bacino del Po, in attuazione dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, la predisposizione dello schema previsionale e programmatico degli interventi di difesa del suolo e delle acque, individuando gli stralci che riguardano i bacini idrografici dell'Adda-Mera-Lago di Como, dello Spöl, del Reno di Lei, del Brembo e dell'Oglio. Il comma 7 dell’articolo 3 dispone che l’autorità di bacino trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri gli stralci di cui al comma 1 al fine dell'esame e dell'adozione contestuali con la proposta di piano di cui all'articolo 5.
La legge n. 102 del 1990, all’articolo 5, demanda alla regione Lombardia l’elaborazione e l’adozione di una proposta di piano di ricostruzione e di sviluppo socio-economico avente, in particolare, come obiettivi: il ripristino e l’adeguamento, in coordinamento con l'autorità di bacino, delle infrastrutture dei centri urbani con particolare riferimento alle opere acquedottistiche, igieniche e di disinquinamento, di competenza degli enti locali; la ricostruzione e l’ammodernamento dei sistemi di accesso, viabilità e trasporto interessanti la provincia di Sondrio e le adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como con priorità al sistema ferroviario, ivi compresi studi finalizzati alla riattivazione di tratte dismesse; la riattivazione e il sostegno delle attività produttive, anche mediante la concessione da parte della regione Lombardia di contributi in conto capitale e in conto interessi, privilegiando gli interventi che favoriscono l'incremento dell'occupazione e la tutela ambientale; la distribuzione articolata dei servizi sociali e il recupero e la conservazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico.
La regione Lombardia ha ripartito le risorse disponibili[358] su due Piani, uno per la difesa del suolo[359] e l’altro per ricostruzione e sviluppo[360]. Il Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico individua gli interventi finanziabili, prevedendone la realizzazione principalmente da parte degli enti locali (province, comunità montane e comuni). Nei fatti, il Piano per la difesa del suolo è stato attivato in tre fasi, di cui una intermedia, predisposta per poter far fronte al ripetersi di fenomeni calamitosi di una certa gravità[361].
Nel corso degli anni, con la progressiva conclusione di diversi interventi, si sono realizzate economie. Tali risorse vengono regolarmente riprogrammate. Per quanto riguarda gli interventi di difesa del suolo il piano di utilizzo delle economie viene concordato con gli enti sul territorio e autorizzato dall’autorità di bacino del fiume Po[362].
Il Piano di ricostruzione e sviluppo socio-economico, elaborato dalla regione Lombardia, si suddivide in tre distinti sistemi (relazionale, produttivo e insediativo – ambientale) all’interno dei quali sono state articolate le azioni e programmati gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 5 della legge n. 102 del 1990. Particolare rilevanza assumono gli interventi sul sistema relazionale, soprattutto mediante, la realizzazione di un nuovo tracciato della strada statale di fondovalle che conduce a Sondrio (S.S. 38) e di un insieme di interventi di sistemazione e adeguamento di tracciati esistenti lungo altre strade statali e provinciali.
Per il sistema produttivo sono individuate forme di incentivo diretto di natura creditizia e fiscale e di accesso a mutui con la Cassa Depositi e Prestiti (di cui agli articoli 11, 12 e 13 della legge n. 102 del 1990) per il potenziamento delle attività agricole, industriali e turistiche, nel rispetto delle peculiarità economiche ed ambientali locali, nonché varie iniziative pubbliche per la qualificazione dei servizi, delle attrezzature e delle infrastrutture di base.
Per il sistema insediativo-ambientale, infine, sono state previste iniziative per: la realizzazione di parchi di interesse regionale e la tutela e valorizzazione delle risorse naturali presenti; il recupero di complessi edilizi di interesse storico-architettonico e la salvaguardia di centri e nuclei abitati di antica formazione e di interesse storico-ambientale; il potenziamento dei servizi sociali e formativi e delle infrastrutture tecnologiche in particolare acquedotti, fognature e depuratori[363].
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
L. 147/2013, art. 1, co. 48, lett. c)* |
Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap)**
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Utilizzo del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’articolo 1, comma 48, della legge n. 147 del 2013 |
*L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 48, lettera c), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, ha previsto la sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa con un nuovo Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari. La lettera c) del comma 48 è stata modificata dall’articolo 41-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, pubblicato, nel testo coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2020, n. 253, S.O. La lettera c) del comma 48, come novellata, individua le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché i giovani di età inferiore ai trentacinque anni, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, quali destinatari esclusivi della garanzia concessa dal Fondo di garanzia per la prima casa, anziché, come in precedenza previsto, soggetti beneficiari “in via prioritaria”. L’articolo 41-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 ha inoltre aggiunto alla lettera c) del comma 48 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 un ulteriore periodo. La nuova disposizione stabilisce che, entro il 30 giugno di ogni anno, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) S.p.A. presenti al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione scritta nella quale siano indicate, tra l'altro, le percentuali sul totale delle risorse del Fondo delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità. La relazione, inoltre, dovrà illustrare l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento. **La Consap S.p.A. è stata individuata quale soggetto gestore del Fondo con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2014, recante “Disciplina del Fondo di garanzia “prima casa” di cui all'articolo 1, comma 48, lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147”. |
D.L. 104/2020, art. 82, co. 2 |
Federazione italiana sport invernali (FISI) |
Attività svolte dalla Fondazione Cortina 2021 |
*Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2020, n. 253, S.O. L’articolo 82 reca una pluralità di disposizioni relative all’evento sportivo “Mondiali di sci Cortina 2021”. Al riguardo si ricorda che nel mese di marzo 2020 a Cortina d’Ampezzo si sarebbero dovute tenere le finali di Coppa del mondo di sci e che dall’8 al 21 febbraio 2021 è previsto lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino “Cortina 2021”. A causa dell’epidemia di COVID-19 in atto, il consiglio di emergenza della Federazione internazionale sci (FSI), con decisione del 6 marzo 2020, ha stabilito di annullare le finali di Coppa del mondo, mentre restano ancora in programma i Campionati mondiali di sci alpino “Cortina 2021”. Per la promozione e l’organizzazione dei Campionati mondiali di sci alpino è stata costituita la “Fondazione Cortina 2021”, alla quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato. Il comma 2 dell’articolo 82 stabilisce che la Federazione italiana sport invernali (FISI) predisponga ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti i Campionati mondiali di sci alpino “Cortina 2021”, una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Cortina 2021, accompagnata da una analitica rendicontazione dei costi per l'organizzazione dell'evento, e la invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 82 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che la FISI, in relazione alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione Cortina 2021 per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie da quest’ultima contratte nei confronti dell’Istituto per il credito sportivo, possa richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro , da escutersi in caso di annullamento dei Campionati mondiali di sci alpino a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19. |
[1] Le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-bis del Regolamento del Senato. Le Commissioni, devono esprimersi nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni.
[2] Riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, si ricorda per inciso, che il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: “(…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli”.
[3] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 15 e il relativo richiamo nel testo.
[4] Conseguentemente il 28 ottobre 2020 Nicola Zaccheo si è dimesso dall’incarico di presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC (si veda infra nel testo e nella relativa scheda).
[6] Il Consiglio dei Ministri aveva deliberato le suddette nomine il 18 ottobre 2020.
[8] Il 24 maggio 2020 era scaduto il mandato del precedente vicepresidente dell’Ente, Piero Fabrizi, nominato il 29 novembre 2017 con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Come stabilito dal decreto di nomina, il mandato di Fabrizi è scaduto il 24 maggio 2020, ossia nella stessa data in cui ha avuto termine il mandato del Consiglio direttivo nazionale.
[9] Il Consiglio direttivo nazionale nel suo complesso è stato nominato con decreto del Ministro della difesa del 20 dicembre 2017, sempre di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
[10] Deliberata dal Consiglio dei ministri il 7 luglio 2020.
[11] Si anticipa che la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno reso noto il 13 novembre 2020 che i Presidenti dei due rami del Parlamento, d’intesa tra loro, hanno nominato Carla Garlatti titolare dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA.
[12] L’avviso specifica, tra l’altro, che: “[…] Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità per la nomina alla carica di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza devono comunicare tale disponibilità, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di disponibilità, devono allegare i seguenti documenti: un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112; copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.
[13] L’Autorità in precedenza era guidata dallo stesso Musolino, in qualità di presidente. Il provvedimento è motivato dalla mancata approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019. Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 15 e il relativo richiamo nel testo.
[14] Il sito della Fondazione riporta che Olga Cuccurullo si è dimessa il 22 gennaio 2018.
[15] Si segnala che sul sito dell’ACI l’assemblea per l’elezione del presidente per il quadriennio 2021 - 2024 risulta fissata per il 18 novembre 2020 in prima e il 19 novembre 2020 in seconda convocazione. Il 23 settembre 2020 la commissione elettorale dell’Ente ha pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla suddetta elezione, che risulta composto soltanto dal nominativo dello stesso Angelo Sticchi Damiani.
[16] Per completezza informativa si segnala che il 29 maggio 2021 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto Gabriele Beni, Speranzina De Matteo, Francesco Laratta e Leonardo Di Gioia.
[17] Detto avviso recita: “Data di pubblicazione: 27-08-2020 Data di scadenza: 27-09-2020 Ufficio di riferimento: Ufficio di Gabinetto
Nei prossimi mesi occorrerà procedere al rinnovo degli organi di vertice delle seguenti Autorità di sistema portuale: - Mar Tirreno meridionale e Ionio; - Mare Adriatico orientale; - Mare lonio;- Mar Tirreno centro-settentrionale; Mare Adriatico centro-settentrionale; - Mare Adriatico centrale; - Mar Ligure occidentale; - Mar Tirreno centrale; Mar Ligure orientale; - Mar Adriatico settentrionale; - Mar Tirreno settentrionale; - Mare di Sicilia orientale;- Mare Adriatico meridionale.
L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, stabilisce che il Presidente di ciascuna delle Autorità di sistema portuale sia nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d 'intesa con il Presidente della regione o i Presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari.
La norma in parola, al comma 1, prevede che "Il Presidente è scelto fra cittadini dei paesi membri dell'Unione europea, aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale".
In relazione a ciò il Ministro intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di coloro che fossero interessati a ricoprire in via esclusiva e a tempo pieno il ruolo di Presidente delle predette Autorità di sistema portuale.
Gli interessati possono presentare la manifestazione d'interesse tramite l'invio del proprio curriculum vitae, specificando le esperienze e qualificazioni professionali conseguite nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Il curriculum vitae deve essere redatto, in ogni suo campo, in lingua italiana secondo il modello di cv europeo e deve essere inviato, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, entro il 27 settembre 2020, al seguente indirizzo ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it, specificando nell'oggetto l'Autorità o le Autorità di sistema portuale per le quali si intende presentare la candidatura.
Il presente avviso non ha natura concorsuale ed è pubblicato al solo fine di raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse. Al riguardo, si precisa che non è prevista alcuna procedura selettiva, non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico l'elenco di coloro che avranno presentato il proprio curriculum vitae. I curricula verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.”.
[18] In particolare l’articolo 103, comma 1, recita: “1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.”. Si segnala inoltre la prima parte del comma 2 del medesimo articolo, come modificato dalla legge di conversione, che recita: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati […], in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. […].”. Si ricorda che l’articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, ha prorogato fino al 15 maggio 2020 la sospensione prevista dal comma 1 dell’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020.
[19] L’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, nel testo risultante dalla legge di conversione, dispone: “In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.
[20] Il comma 2 specifica che: “All’Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonché quelle già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare l’Autorità: a) approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all’articolo 4, legge 29 novembre 1984, n. 798, il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell’opera già denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE; b) svolge attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all’esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) provvede al coordinamento e all’alta sorveglianza su tutti gli interventi di salvaguardia dell’ambito lagunare e svolge attività tecnica per l’edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell’ambito lagunare; d) svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una società da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l’Autorità sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE. La società opera sulla base di un piano che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione; e) svolge attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell’ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza; f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali; g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798; h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui all’articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798; i) provvede alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare; l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonché alla gestione dell’attività amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni dovuti per gli scarichi reflui in laguna; m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonché alla riscossione delle relative tasse; n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici; o) assicura attività di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attività affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la riqualificazione ambientale, il Servizio informativo; p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonché l’esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell’Autorità marittima e dell’Autorità di sistema portuale; q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonché per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altre materie per qualsiasi uso; r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge attività di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualità delle acque lagunari, nonché le relative attività di laboratorio di analisi chimiche; s) valuta ed esprime i pareri sulla validità dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all’interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimità della laguna; t) verifica la conformità al progetto degli impianti di depurazione realizzati.”-
Il comma 4 prevede inoltre che: “L’Autorità promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l’Autorità si può avvalere della collaborazione delle università e di enti di ricerca pubblici e privati.”.
[22] Il suddetto comma prescrive che: “In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il Garante nazionale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale.”.
[23] Si ricorda che le richieste di parere parlamentare relative alle proposte di nomina di Beltram e Meneghetti erano state trasmesse dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 6 giugno 2016, annunciate alla Camera e al Senato l'8 giugno 2016. Le richieste erano state assegnate alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che aveva espresso parere favorevole relativamente a ciascuna di esse nella seduta del 22 giugno 2016, nonché alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 27 giugno 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole per le suddette proposte nella seduta del 28 giugno 2016.
[24] L’8 aprile 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle suddette proposte di nomina. Le relative richieste di parere parlamentare erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento - ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. n. 76 del 2010 - con lettera del 9 marzo 2020, annunciata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica il 1° aprile 2020. L’avvio della procedura per la nomina era stata deliberata nella riunione del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca.
[25] Paolo Miccoli era altresì presidente uscente dell’ANVUR, essendo stato eletto nell’ambito del consiglio direttivo il 15 novembre 2017, con decorrenza 8 gennaio 2018. Miccoli era subentrato al precedente presidente Andrea Graziosi, il cui mandato di componente del consiglio era scaduto il 7 gennaio 2018. Si ricorda che l'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia, convochi e presieda le sedute del consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.
[26] Le nomine da ultimo ricordate erano intervenute con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2015, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dopo che la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nelle rispettive sedute del 16 e del 24 settembre 2015, avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina. Le richieste di parere parlamentare erano state inoltrate dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015.
[27] Antonio Felice Uricchio è stato infatti nominato componente del consiglio direttivo con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019. La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato consiliare di Andrea Graziosi. Uricchio è stato quindi eletto presidente il 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020.
[28] La nomina di Uricchio quale presidente è stata peraltro oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo da parte dei consiglieri di amministrazione Bertram e Meneghetti. In sede cautelare il T.A.R. del Lazio (Sezione Terza), con ordinanza n. 03901/2020, ha sospeso l’efficacia della suddetta nomina. A sua volta il Consiglio di Stato, con decreto del 14 aprile 2020, ha disposto la sospensione dell’efficacia della suddetta ordinanza sospensiva, fissando la discussione alla Camera di consiglio del 14 maggio 2020. L’impugnazione della elezione a presidente di Uricchio si fonda, in particolare, sulla circostanza che alla relativa elezione avrebbero preso parte consiglieri, che, ormai in regime di prorogatio, non avrebbero potuto, ad avviso dei ricorrenti, a essa validamente concorrere. Il 19 ottobre 2020 nel sito dell’ANVUR è stato pubblicato un comunicato nel quale si riferisce che a seguito della sentenza del 7 ottobre 2020 emanata dal suddetto organo giudicante, con la quale è stata confermata la legittimità dell’elezione del presidente Uricchio, quest’ultimo ha provveduto a nominare Alessandra Celletti vicepresidente dell’Ente, conferendo altresì deleghe ai consiglieri.
[29] Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 76 del 2010, in sede di prima applicazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei predetti mandati risultava sfalsata. Infatti, la suddetta norma prevede che: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta scadenza dei mandati di Luisa Ribolzi nel 2014, nonché di Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris e Massimo Castagnaro nel 2015, il consiglio direttivo dell'ANVUR risultava composto dai soli Stefano Fantoni, presidente, Andrea Graziosi, vicepresidente, e Sergio Benedetto. Per tale motivo si era reso dunque necessario procedere alla nomina dei quattro componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia, scaduti poi, come evidenziato supra nel testo, il 14 ottobre 2019.
[30] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in vigore dal 10 gennaio 2020, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[31] L'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 76 del 2010, con cui è stato emanato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia, prevede tra l'altro che: "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".
[32] Si veda supra la nota 28.
[33] Si segnala che sul sito dell’ACI l’assemblea per l’elezione del presidente per il quadriennio 2021 – 2024 risulta fissata per il 18 novembre 2020 in prima e per il 19 novembre 2020 in seconda convocazione. Il 23 settembre 2020 la commissione elettorale dell’Ente ha pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla suddetta elezione, che risulta composto soltanto dal nominativo dello stesso Angelo Sticchi Damiani.
[34] L’articolo 8, comma 1, lett. a), dello statuto dell’Ente precisa che l’elezione avviene a scrutinio segreto, mentre la lett. l) del medesimo comma affida all’assemblea il compito di adottare il regolamento per la elezione del Presidente.
[35] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 15 e il relativo richiamo nel testo.
[36] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[38] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto previsto nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[39] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 15 e il relativo richiamo nel testo.
[41] Commissario straordinario dell’Autorità portuale di Ravenna era Giuseppe Meli, il cui mandato era stato da ultimo prorogato per un periodo massimo di sei mesi con decreto ministeriale del 2 settembre 2016. Nominato con analogo decreto del 2 marzo 2016, Meli era succeduto al presidente Galliano Di Marco, a sua volta nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 27 febbraio 2012.
[42] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[44] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto previsto nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[45] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 15 e il relativo richiamo nel testo.
[47] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[49] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto previsto nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[50] La nomina non risulta ancora comunicata alle Camere.
[51] Si veda al riguardo supra la nota 15 e il relativo richiamo nel testo.
[52] In precedenza Costa era già stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Venezia con decreto ministeriale del 1° luglio 2008. Inoltre era stato nominato commissario straordinario del medesimo Ente, dapprima con decreto ministeriale del 23 maggio 2008 e quindi con decreto ministeriale del 10 agosto 2012, nelle more delle procedure amministrative volte, rispettivamente, alla sua prima e alla sua seconda nomina presidenziale.
[53] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[54] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[55] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto previsto nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[56] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 15 e il relativo richiamo nel testo.
[57] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[58] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[59] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto previsto nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[60] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 15 e il relativo richiamo nel testo.
[61] Commissario straordinario dell’Autorità portuale di Genova era Giovanni Pettorino, il cui mandato era stato da ultimo prorogato con decreto ministeriale del 23 maggio 2016. Presidente dell’Autorità portuale di Savona era invece Gian Luigi Miazza, che era stato nominato con analogo decreto del 31 ottobre 2012 per quattro anni, a decorrere dal 6 novembre 2012.
[62] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[63] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[64] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto previsto nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[65] Tale nomina non risulta ancora comunicata alle Camere.
[66] Si veda al riguardo supra la nota 15 e il relativo richiamo nel testo.
[67] Commissario straordinario dell’Autorità portuale carrarese era Francesco Messineo, che era stato nominato per un periodo massimo di sei mesi con decreto ministeriale del 3 agosto 2016. Per quanto concerne invece l’Autorità portuale ligure, il predetto Ministro, con proprio decreto 10 novembre 2016, aveva nominato la stessa Carla Roncallo commissario straordinario per un periodo non superiore a tre mesi. La nomina commissariale di Roncallo si era resa necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate l’8 novembre 2016 dal presidente uscente dell’Autorità portuale spezzina, Giovanni Lorenzo Forcieri, che era stato nominato per la durata di un quadriennio con decreto ministeriale del 7 novembre 2013. Per Forcieri si trattava del secondo mandato alla presidenza dell'Ente, essendo stato già nominato a tale incarico per un primo quadriennio con decreto ministeriale del 27 maggio 2009.
[68] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[69] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[70] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto previsto nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[71] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 15 e il relativo richiamo nel testo.
[72] Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Napoli era Antonio Basile, il cui mandato era stato da ultimo prorogato con decreto ministeriale del 2 maggio 2016. Presidente uscente dell’Autorità portuale di Salerno era invece Andrea Annunziata, che era stato nominato con decreto ministeriale del 12 novembre 2012 per quattro anni a decorrere dal 19 novembre 2012.
[73] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[75] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto previsto nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[76] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 15 e il relativo richiamo nel testo.
[77] All’atto della cessazione l’Autorità portuale di Civitavecchia era guidata dal commissario straordinario Ilarione Dell'Anna, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2016 per un periodo non superiore a sei mesi. Il medesimo giorno era scaduto il mandato del precedente commissario straordinario, Pasqualino Monti, che era stato nominato con decreto ministeriale del 22 luglio 2015 ed era stato prorogato con analogo decreto ministeriale del 5 febbraio 2016. In precedenza lo stesso Monti era stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011.
[78] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[80] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto previsto nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[81] Si veda al riguardo supra la nota 15 e il relativo richiamo nel testo.
[82] Si ricorda che con decreto ministeriale del 25 ottobre 2019 Paolo Mario Mega è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto
[83] L’ultimo commissario straordinario alla guida della suddetta autorità portuale è Andrea Agostinelli, nominato con decreto ministeriale del 5 maggio 2016, unitamente al commissario straordinario aggiunto Davide Barbagiovanni Minciullo.
[84] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[86] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto previsto nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[87] Si anticipa che la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno reso noto il 13 novembre 2020 che i Presidenti dei due rami del Parlamento, d’intesa tra loro, hanno nominato Carla Garlatti titolare dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA.
[88] La decorrenza dell’incarico di Filomena Albano è stata stabilita con decreto dell’Autorità garante (repertorio n. 116 prot. n. 885 del 28/04/2016), con cui il titolare uscente, di concerto con la medesima Albano, ha decretato la cessazione del proprio regime di prorogatio, con il contestuale subentro della stessa Albano.
[89] La norma stabilisce altresì che il titolare dell’Autorità garante possa essere rinnovato una sola volta, ma la rinnovabilità deve ritenersi esclusa, alla luce del divieto disposto in via generale dall'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “Salva Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
[90] Conseguentemente il 28 ottobre 2020 Nicola Zaccheo si è dimesso dall’incarico di presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC (si veda infra nella relativa scheda).
[92] Il Consiglio dei Ministri aveva deliberato le suddette nomine il 18 ottobre 2020.
[94] Il comma 1-bis dell’articolo 37 precisa, altresì, che ai componenti e ai funzionari dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a 11, della citata legge n. 481 del 1995. Il medesimo comma 1-bis dell’articolo 37 prevede anche che il collegio nomini un segretario generale, chiamato a sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, rispondendone al presidente.
[95] L’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - come modificato dall’articolo 36, comma 1, lett. d), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 - prevede che l'Autorità renda pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisca annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, ha previsto che nell'ambito della relazione ex articolo 37, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011 l'Autorità riferisca al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente. L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, ha stabilito che nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento in merito all’applicazione del regolamento (UE) n. 181/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente. L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, ha disposto infine che nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento anche in ordine all'applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.
[96] La nuova denominazione dell’organo è derivata dalla novella di cui all’articolo 1, comma 22, lett. b), del decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, che ha modificato l’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. La novella ha inoltre confermato la composizione dell’organismo collegiale già prevista dall'articolo 23, comma 1, lett. g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto "Salva Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ne aveva ridotto la consistenza dai cinque componenti, compreso il presidente, inizialmente previsti a tre componenti, compreso sempre il presidente. Il relativo mandato durava quattro anni e, per effetto del divieto generale di conferma previsto dall'articolo 23, comma 3, dello stesso decreto-decreto legge n. 201 del 2011, i componenti non potevano più essere riconfermati, contrariamente a quanto previsto dalla legge istitutiva. Per effetto di tale modificazione, scaduti nei mesi di febbraio ed agosto 2012 i mandati dei commissari Eligio Boni e Giancarlo Morcaldo, non erano stati nominati nuovi commissari in loro sostituzione, consentendo con ciò alla COVIP di raggiungere la consistenza numerica prevista nel ricordato decreto-legge n. 201 del 2011.
[97] Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo aveva trasmesso le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina di Tarelli, Valeriani e Massicci con lettere del 17 dicembre 2013, annunciate alla Camera e al Senato l'8 gennaio 2014. Al riguardo l'11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato aveva espresso pareri favorevoli nella seduta del 15 gennaio 2014, mentre l'XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, dopo aver avviato e proseguito l'esame nelle sedute del 14, 15, 22 e 28 gennaio 2014, aveva espresso pareri favorevoli nella seduta del 5 febbraio 2014. Tali nomine erano state definitivamente approvate dal Consiglio dei ministri il 6 febbraio 2014.
[98] Si ricorda che, in precedenza, nei mesi di dicembre 2012 e febbraio 2013, erano venuti a scadere i mandati del precedente presidente, Antonio Finocchiaro, e del commissario Giuseppe Stanghini. Per effetto di tali scadenze la COVIP risultava presieduta e composta dal predetto Rino Tarelli, che era stato nominato commissario con D.P.R. del 22 ottobre 2010. A tal proposito, si osserva che la scadenza del mandato presidenziale conferito a Tarelli con il citato D.P.R. dell'11 febbraio 2014 era fissata il 21 ottobre 2014, presumibilmente in osservanza del limite quadriennale allora previsto per la durata del mandato dei componenti della Commissione. Si ricorda inoltre che nel corso del 2013 il Governo aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fiorella Kostoris a presidente della Commissione, che tuttavia non aveva avuto alcun seguito. In un primo momento il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare con lettera del 24 dicembre 2012, annunciata al Senato il 16 gennaio 2013 e alla Camera il 22 gennaio 2013. Tale proposta, presentata alle Camere successivamente al loro scioglimento disposto con il D.P.R. 22 dicembre 2012, n. 225, era stata assegnata all’11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, che non l'aveva esaminata entro il termine previsto per l'espressione del parere. La proposta era stata altresì assegnata all’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che l'aveva esaminata nella seduta del 22 gennaio 2013 senza esprimere alcun parere e lasciando parimenti scadere infruttuosamente il termine regolamentare previsto. Successivamente il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva rinnovato la predetta richiesta di parere parlamentare con lettera del 29 marzo 2013, annunciata alla Camera l'8 maggio 2013 e al Senato il 14 maggio 2013. Anche in questo caso le competenti Commissioni parlamentari non avevano espresso alcun parere.
[99] In particolare l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dispone che sino alla nomina degli altri componenti della COVIP, il componente in carica continua ad assicurare lo svolgimento delle funzioni demandate alla Commissione da norme di legge e di regolamento.
[100] Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Padula con lettera del 3 febbraio 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 4 febbraio 2016. Su tale richiesta l’11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 16 febbraio 2016. L’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 17 febbraio 2016 ed aver proceduto in pari data all'audizione di Padula, aveva espresso anch'essa parere favorevole nella seduta del 18 febbraio 2016. La nomina di Padula era stata quindi approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
[101] L’articolo 1, comma 15-ter del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 244 del 2016 specifica che l’estensione della durata si applica ai componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto.
[102] La disposizione è stata interpretata nel senso che la richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari sia obbligatoria non solo per il presidente ma anche per i restanti componenti dell’organo collegiale.
[103] Per mera completezza informativa si ricorda che il testo originario dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, istitutiva l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale IVARP, cui sarebbero state attribuite le funzioni già affidate all'ISVAP ed alla COVIP, ad eccezione di quelle attribuite alla Commissione dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sarebbero state invece assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La COVIP avrebbe dovuto soggiacere alla decadenza dei propri organi in carica e a un commissariamento propedeutico alla sua successiva soppressione. Tali previsioni concernenti la COVIP sono state però cassate dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del predetto decreto-legge n. 95 del 2012.
[104] Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, aveva nominato Tommaso Edoardo Frosini e Gloria Saccani Jotti componenti del consiglio di amministrazione del CNR per un quadriennio. In particolare Frosini è stato nominato su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome, mentre Saccani Jotti era stata scelta all'interno della terna proposta al suddetto Ministro dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
[105] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 16 febbraio 2016, annunciata alla Camera il 26 febbraio 2016, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nominato, con proprio decreto 15 febbraio 2016, Massimo Inguscio presidente dell’Ente per la durata di un quadriennio a decorrere dal 20 febbraio 2016. Inguscio, già presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM, ha sostituito Luigi Nicolais che era stato nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 febbraio 2012.
[106] Il 22 gennaio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 10 gennaio 2019 con la quale il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto ministeriale n. 13 del 9 gennaio 2019 concernente la nomina di Mario Giovanni Melazzini a componente del consiglio di amministrazione, in sostituzione di Gloria Saccani Jotti, dimissionaria dal 19 aprile 2018, a seguito dell’assunzione del mandato parlamentare. Il mandato di Melazzini è scaduto il 20 febbraio 2020, contestualmente a quello degli altri componenti del consiglio.
[107] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[108] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 17 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 1° dicembre 2015, aveva comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 13 novembre 2015, Lagalla e Mocella componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata di quattro anni. Lagalla era stato nominato su designazione della Conferenza dei Rettori delle università CRUI, mentre Mocella, come ricordato nel testo, era stato nominato su designazione del personale dell’Ente stesso. A seguito dell’elezione di Roberto Lagalla all’Assemblea regionale siciliana, nel marzo 2018 il Ministro dell’istruzione dell'università e della ricerca ha provveduto a nominare, su designazione della Conferenza dei Rettori delle università italiane CRUI, Alberto Tesi quale consigliere di amministrazione, “per il restante periodo del quadriennio di nomina in corso”. I mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione dell’Ente Maria Cristina Messa, Gloria Saccani Jotti, Vito Valassi e Gennaro Ferrara erano scaduti nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015.
[109] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[110] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[111] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[112] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[113] Emanato con provvedimento del presidente del CNR n. 93/2018.
[114] Si segnala che mentre l’articolo 7 dello statuto del 2018 del CNR fissa in cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009, al comma 1, stabilisce che: “Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è composto da sette componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione della comunità scientifica di riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10 può essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.”.
[115] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[116] Il 23 febbraio 2016 era scaduto il mandato del precedente presidente del Consorzio, Adriano De Maio, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 febbraio 2012.
[117] Il 10 agosto 2015 era scaduto il mandato di Paola Secchiero, che era stata nominata componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
[118] Il decreto di nomina è stato trasmesso dal Ministero al Consorzio con lettera del 22 maggio 2020.
[119] Il sito dell’Ente specifica che Sabrina Strolego ricopre altresì il ruolo di vicepresidente, in precedenza rivestito da Laura Chies.
[120] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[121] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[122] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[123] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[124] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[125] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[126] L’articolo 15 dello statuto dispone: “1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente.
2. Il terzo consigliere è designato dalla comunità scientifica ed economica di riferimento dell'Ente, che si esprime nell'assemblea composta dai rappresentanti legali o dai delegati dei seguenti enti e dai rappresentanti di ricercatori e tecnologi come segue:
a) un delegato della Regione Friuli Venezia Giulia;
b) un delegato espresso congiuntamente da Università di Trieste, Università di Udine e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati;
c) un delegato espresso congiuntamente dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Friuli Venezia Giulia e da Confindustria del Friuli Venezia Giulia;
d) tre rappresentanti dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Ente, di cui due eletti nel Consiglio tecnico-scientifico.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vicepresidente. Qualora il Consiglio non sia operante nel suo plenum, assume la carica di Vicepresidente pro tempore il secondo componente designato dal Ministro ai sensi del comma uno.
4. L'assemblea è convocata dal Presidente di Area Science Park almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consigliere in carica, con l'invito, agli enti per cui è previsto dal comma secondo, a esprimere un delegato comune. Entro il medesimo termine, il Presidente indice le elezioni per l'individuazione del terzo rappresentante dei ricercatori e tecnologi in servizio presso l'Ente; l'elettorato attivo e passivo e il procedimento elettorale sono disciplinati dall'articolo 20, comma secondo.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.
[127] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[128] Tale mandato presidenziale, inizialmente di durata quadriennale, era stato prolungato di un anno per effetto del riordino dell'Ente operato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188.
[129] In precedenza Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’ENAC con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2003.
[130] Il decreto è stato firmato per il Presidente del Consiglio dei ministri dal Sottosegretario di Stato Claudio De Vincenti.
[131] Sulla proposta di nomina di Carrà, trasmessa con lettera del 2 agosto 2019 del Ministro pro tempore per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta - ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - e annunciata il 18 settembre 2019 alla Camera e il 24 settembre 2019 al Senato, la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute svoltesi il 2 ottobre 2019. L’avvio della procedura di nomina era stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 luglio 2019, a seguito della proposta avanzata il 5 luglio 2019 dal Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il 31 agosto 2019 era scaduto il mandato dello stesso Carrà quale presidente dell'Ente. Carrà era stato confermato con decreto del Presidente della Repubblica il 31 agosto 2015 per la durata di un quadriennio. Il 3 febbraio 2015 era scaduto il precedente mandato presidenziale dello stesso Carrà, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2011. Nelle more di tale riconferma, il medesimo Ministro, con proprio decreto del 19 marzo 2015, aveva nominato Carrà commissario straordinario dell’ENR sino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, nelle rispettive sedute del 7 e del 15 luglio 2015.
[132] Si segnala che nelle premesse del decreto di nomina del consiglio di amministrazione illustrato supra nel testo, si fa riferimento a una nota del 2 agosto 2019 “con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha designato il Dr. Marco Protopapa, quale rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell’Ente in parola;”. Peraltro, nel sito dell’Ente nazionale risi Marco Protopapa è stato riportato tra i componenti del consiglio di amministrazione.
[133] Si segnala che il decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 10 agosto 2018 ha revocato, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 908/2014, il riconoscimento dell’Ente nazionale risi quale organismo pagatore nazionale per il settore risicolo. Le relative funzioni sono state affidate, ai sensi dell’articolo 2 del medesimo decreto, all’AGEA, a decorrere dall’esercizio 2019.
[134] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.
[135] La norma prevede altresì che alla nomina di presidente di Ente parco si applichi la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
[136] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.
[137] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna".
[138] Secondo quanto riporta il sito della Fondazione anche Olga Cuccurullo, nominata su designazione del Ministro dell’economia e delle finanze, si è dimessa il 22 gennaio 2018, ma non risulta sia stata sostituita.
[139] Con nota del 22 febbraio 2017 prot. n. 1515/17.
[140] Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera del 3 marzo 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 14 marzo 2017, aveva richiesto, ai sensi del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 426 del 1997, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giancarlo Giannini. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che ne avevano iniziato l’esame nelle rispettive sedute del 28 marzo 2017 e l’avevano concluso nelle sedute del 29 marzo 2017, entrambe esprimendo parere favorevole.
[141] Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera del 28 agosto 2018, annunciata alla Camera e al Senato l’11 settembre 2018, aveva richiesto, ai sensi del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 426 del 1997, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Roberto Andò. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che ne aveva iniziato l’esame nella seduta del 19 settembre 2018, esprimendo parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2018. La richiesta era stata altresì assegnata alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che ne aveva iniziato l’esame nella seduta del 19 settembre 2018, esprimendo parere favorevole nella seduta del 25 settembre 2018.
[142] Il comma 5-ter, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 4, lett. a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recita: “Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.”.
[143] L’annuncio è quindi intervenuto successivamente all’espressione dei pareri, in concomitanza con la prima seduta della XVIII Legislatura.
[144] Curatoli era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2016 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il suo incarico era stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 con analogo decreto dell’8 giugno 2017.
[145] Tali nomine non risultano comunicate alla Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[146] Il commissariamento dell'ISMEA era stato previsto dall'articolo 1, commi 659 - 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in conseguenza dell'incorporazione di diritto nel predetto Istituto della società Istituto sviluppo agroalimentare - ISA S.p.a. e della Società gestione fondi per l'agroalimentare - SGFA S.r.l..
[147] L’articolo 4 recita: “1. Sono organi dell'Istituto: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio sindacale. 2. Il Presidente dell'Istituto è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. 3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, esercita le funzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, designato tra i componenti del Consiglio di amministrazione. 4. Il Consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da quattro membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'Istituto, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta al mese ed alle sue sedute assiste il Collegio dei revisori. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 5. Il Collegio sindacale esplica il controllo sull'attività dell'Istituto a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e sulla base del regolamento di amministrazione e contabilità. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui un membro effettivo un supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo l del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 6. I componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. La conferma del Presidente non può essere effettuata per più di due volte, ai sensi dell’art. 6, comma 2, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. L'indennità di carica spettante al Presidente e gli emolumenti spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sono determinati con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali può essere sciolto il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a tre anni, con i poteri del Consiglio e del Presidente eventualmente coadiuvato da un sub-commissario.”.
[148] Tale norma dispone che: “1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.”.
[149] Il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione precedente, ossia Vincenzo Ancona (presidente), Vincenzo Vespri ed Elisabetta Strickland, che erano stati nominati, per un quadriennio, con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
[150] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[151] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[152] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[153] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[154] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[155] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[156] Adottato con delibera del consiglio di amministrazione n. 222 del 12 settembre 2018.
[157] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[158] La comunicazione è stata inviata dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[159] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[160] La comunicazione è stata trasmessa dalla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati – Ufficio V – Segretariato Generale.
[161] I mandati dei precedenti membri del consiglio di amministrazione dell'Ente, ossia Giovanni Fabrizio Bignami, presidente, Andrea Ferrara, Monica Tosi, Sergio Molinari e Massimo Capaccioli, erano scaduti tra il 10 agosto e il 15 settembre 2015. In precedenza, con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'INAF Giovanni Fabrizio Bignami (in qualità di presidente), Nazzareno Mandolesi, Stefano Cristiani, Monica Tosi e Maria Renata Schirru. Dopo le dimissioni di Mandolesi, con decreto ministeriale del 15 settembre 2011 era stato nominato in sua sostituzione Massimo Capaccioli. Successivamente, con decreto ministeriale del 2 ottobre 2013, Sergio Molinari era subentrato alla dimissionaria Maria Rosaria Schirru, per il restante periodo del quadriennio di nomina. A seguito infine delle dimissioni rassegnate da Stefano Cristiani, con decreto ministeriale del 20 febbraio 2014 era stato nominato in sua sostituzione Andrea Ferrara per il restante periodo del quadriennio di nomina.
[162] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[163] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[164] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[165] Il comma 3 prevede invece che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.
[166] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 6 dello statuto dell’Ente prevedono che: “4). Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 4 membri. I componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati con decreto del Ministro, secondo le modalità dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta. 5) Tre dei membri del Consiglio di Amministrazione, tra i quali il Presidente, sono nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale. Due membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Ministro su indicazione del personale tramite apposito procedimento elettorale o regolamento di riferimento da parte della comunità scientifica. Hanno diritto di elettorato attivo: a) tutti i dipendenti dell'ente ivi inclusi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato; b) il personale di ricerca di altri Enti o Università in servizio attivo associato all'INAF, con incarico di ricerca. 6) Hanno diritto di elettorato passivo coloro che tra le seguenti categorie: a) tutto il personale di ricerca in servizio attivo presso l'INAF; b) il personale di ricerca di altri Enti o Università associato all'INAF; esprimono, con le modalità di cui al Regolamento elettorale, disponibilità a ricoprire l'incarico.”.
[167] Si ricorda che, in precedenza, lo statuto dell’Ente, allora denominato ISFOL, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 gennaio 2011, già aveva ridotto la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto da nove a cinque membri.
[168] Lo statuto dell’INAPP è stato approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 2 del 17 gennaio 2018, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ed è in vigore dal 2 maggio 2018.
[169] Tale lettera assicura la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti di ricerca. Sul punto si veda subito infra nel testo.
[170] Il commissariamento dell'ISFOL si era reso necessario a seguito delle dimissioni rassegnate il 21 dicembre 2015 da Pietro Antonio Varesi, nominato presidente dell'Istituto per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2012, nonché da Paola Antonia Profeta e da Renato Pirola, nominati componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto, sempre per quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 febbraio 2013.
[171] L'ISFOL, istituito nel 1973, aveva assorbito, ai sensi dell’articolo 7, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’Istituto affari sociali - IAS.
[172] Il comma 3-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, prevede che: “Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.”.
[173] La designazione di Picozza era stata comunicata dal Ministero dello Sviluppo economico con nota del 13 ottobre 2016.
[174] Il 17 gennaio 2020 al Senato e il 27 gennaio 2020 alla Camera è stata annunciata la lettera dell’8 gennaio 2020 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il suddetto decreto di nomina. La comunicazione è stata trasmessa alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera. Si ricorda che l’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[175] L’8 luglio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 2 luglio 2019 con cui il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto 27 giugno 2019 con il quale ha nominato Antonio Zoccoli presidente dell’Istituto, con decorrenza 1° luglio 2019. La nomina ha determinato la cessazione del mandato del precedente presidente, Fernando Ferroni. Come specificato nel decreto di nomina, l’anticipata cessazione del mandato del precedente presidente è avvenuta con l’accordo di quest’ultimo. Ferroni era stato nominato con decreto ministeriale del 30 settembre 2015. La nomina, di durata quadriennale, decorreva dal 22 ottobre 2015.
[176] Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 14 ottobre 2015 - a seguito della scadenza dei mandati di Angela Bracco e Paolo Bonifazi, a suo tempo nominati per quattro anni con decreto ministeriale del 10 agosto 2011 - aveva nominato a tali incarichi, su propria designazione, il suddetto Zwirner e Maurizio Biasini, per la durata di un quadriennio. Con decreto del suddetto Ministro del 2 marzo 2018, Biasini era stato sostituito per la residua durata del mandato da Caterina Petrillo. Inoltre con lettera del 4 giugno 2019 Zwirner aveva presentato le sue dimissioni a far data dal 1° luglio 2019. Si ricorda che Zwirner era stato altresì nominato componente della giunta esecutiva dell'INFN, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dello statuto dell'Ente.
[177] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[178] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[179] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[180] L’articolo 11 recita: “1. Non meno di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente annuncia al Consiglio Direttivo l’avvio della procedura per la designazione del nuovo Presidente, comunicando altresì la data dell’elezione. 2. Entro quarantacinque giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo nella quale è stato annunciato l’avvio della procedura, ciascun Direttore di Sezione o Laboratorio Nazionale, espletata una consultazione della comunità scientifica nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con strumenti telematici, non più di tre nomi di candidati alla carica di Presidente. 3 Il Presidente, o un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato, accertato per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l’incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio curriculum che viene reso disponibile al Consiglio Direttivo. 4 Il Consiglio Direttivo si riunisce alla data prevista per l’elezione e designa il Presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra i candidati di cui al comma 3, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne del o dei candidati con minor numero di preferenze. 5. Il Presidente provvede a comunicare l’esito della procedura di designazione al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca ai fini della nomina.”.
[181] In merito al diritto alla rappresentanza di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti di ricerca si veda l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
[182] Il comma 2 dell’articolo 12 dello statuto dell’Ente, approvato il 27 settembre 2017 e in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa che: “Fanno parte del Consiglio Direttivo dell’Istituto: a) il Presidente; b) i componenti della Giunta Esecutiva; c) i Direttori delle Sezioni; d) i Direttori dei Laboratori Nazionali; e) due Rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di cui uno componente della Giunta Esecutiva, ai sensi dell’articolo 14, comma 3; f) un Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico; g) un Rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica; h) un Rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.”. Il comma 3 a sua volta precisa che i rappresentanti eletti di cui al comma 2, punti e), f), g) e h) durano in carica quattro anni e possono ricoprire l’incarico per un massimo di due mandati. Quanto alla giunta esecutiva, l’articolo 14, comma 3, dello statuto prevede che “Quattro componenti, eletti dal Consiglio Direttivo, sono scelti fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche nei campi di ricerca dell’Ente, fra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi dell’Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. Un componente è designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed è scelto tra persone con competenze amministrative e gestionali. La carica di componente della Giunta Esecutiva non può essere ricoperta per più di due mandati.”.
[183] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto. Come evidenziato supra nel testo, l’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 già prevede che “Restano in vigore le particolari disposizioni del vigente ordinamento dell’ente relative alla nomina degli organi statutari.”.
[184] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[185] In precedenza Stefano Gresta era stato nominato presidente dell’Ente per quattro anni con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 27 marzo 2012.
[186] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[187] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[188] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[189] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[190] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[191] Il comma 3 prevede invece che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.
[192] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[193] Vedasi la delibera del consiglio di Amministrazione n. 424 del 15 settembre 2017.
[194] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[195] Fernicola è subentrato a Aldo Godone, che era stato nominato per quattro anni con analogo decreto ministeriale del 14 gennaio 2014.
[196] Vittone è subentrato a Livio Battezzati, nominato su designazione del predetto Ministro con decreto del 20 febbraio 2014.
[197] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[198] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[199] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[200] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[201] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[202] L’articolo 7, comma 2, dello statuto stabilisce che: “Il Consiglio di Amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge. I componenti dell’organo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.
L’articolo 7, comma 3, dello statuto dispone che: “Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'INRiM, designati:
a. due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica, in conformità al disposto di cui all’art. 11 del D.lgs. 213/2009;
b. uno dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’INRiM, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo dell’INRiM in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. Il provvedimento di avvio della procedura concernente la nomina del Comitato di Selezione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato sul sito web dell’INRiM.
c. Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. I componenti del Comitato di Selezione non possono essere selezionati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, che costituisce un collegio perfetto, informa i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. Per le sue sedute non sono previsti compensi o gettoni di presenza. Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.”.
[203] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[204] Si veda al riguardo quanto illustrato nelle due note successive.
[205] L’articolo 2 del suddetto decreto di nomina precisa che il quarto e ultimo componente del consiglio sarà nominato con un successivo decreto, all’esito della procedura elettiva tra ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 8 dello statuto dell’Istituto (vedasi infra nel testo).
[206] La lettera di comunicazione delle suddette nomine del 19 giugno 2020 (vedasi supra la nota precedente) precisa che “Ferma restando la presidenza del prof. Gian Carlo Blangiardo nominato con D.P.R. 4 febbraio 2019, il quinto componente del Consiglio non è stato ancora nominato in quanto la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 100, comma 2 dello stesso - nel prorogare i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri – ha escluso l'Istat e ha previsto che il relativo Consiglio è validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020.”.
[207] Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2019 è stato rinnovato il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto. Tale comitato risulta composto da: Roberto Zelli, Anna Maria Manzone, Serena Battilomo, Silvia Maria Lagonegro, Luciana Patrizi, Maria Teresa Monteduro, Gianluca Dominutti, Nicola Giampaolo, Paola D’Andrea, Domenico Mauriello, Andrea Brandolini, Gianfranco Santoro, Federico Visconti e Carmelo Intrisano. Si ricorda che l’organismo è presieduto ratione muneris dal presidente pro tempore dell’Ente.
[208] Si ricorda che l’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[209] Il presidente dell’Ente, Gian Carlo Blangiardo, è stato nominato il 4 febbraio 2019 con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti.
[210] Tale disposizione prevede che il consiglio sia presieduto dal presidente dell'Istituto, e sia composto da due membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e da due membri nominati (rectius: designati) dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica.
La norma prevede, altresì, che i componenti del consiglio, diversi dal presidente, siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durino in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica.
La differenza sostanziale consiste quindi nella sostituzione di un componente designato, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica con un ricercatore o un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione, analogamente a quanto previsto dalla vigente normativa per la generalità degli enti di ricerca. Al riguardo l’articolo 10 del suddetto regolamento, modificato dal consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019, dispone: “1. Il ricercatore o il tecnologo, componente del Consiglio ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. d) dello statuto, è eletto dai ricercatori e dai tecnologi, anche a tempo determinato, in servizio presso l’Istat alla data di svolgimento delle elezioni. Possono essere eletti i dipendenti appartenenti al profilo professionale di ricercatore e tecnologo di ruolo, in servizio presso l’Istituto alla data di indizione della consultazione elettorale; tale requisito deve essere mantenuto, a pena di decadenza per tutta la durata dell’incarico. […]”. Le modifiche sono intervenute successivamente alla sentenza n. 6097/2019 del Tar del Lazio, che ha parzialmente annullato lo statuto dell’Ente, ritenendo che nel consiglio di amministrazione debba essere garantita la rappresentanza di ricercatori e tecnologi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
Sul sito dell’ISTAT è stata pubblicata la delibera 4 maggio 2020 del presidente dell’Istituto con cui è stata indetta la procedura di elezione di un ricercatore o tecnologo da nominare quale componente del consiglio dell’ISTAT, secondo le nuove previsioni statutarie e regolamentari. Contestualmente è stata adottata un’apposita disciplina per lo svolgimento della suddetta procedura, nominando una specifica commissione elettorale.
[211] In particolare la composizione del consiglio dell'Istat è stata ridotta a 5 membri compreso il presidente, dai 10 membri compreso il presidente precedentemente previsti. La composizione del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica è stata parimenti ridotta a 15 membri compreso il presidente, dai 22, compreso il presidente, precedentemente previsti.
[212] Il 24 maggio 2020 era scaduto il mandato del precedente vicepresidente dell’Ente, Piero Fabrizi, nominato il 29 novembre 2017 con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Come stabilito dal decreto di nomina, il mandato di Fabrizi è scaduto il 24 maggio 2020, ossia nella stessa data in cui ha avuto termine il mandato del consiglio direttivo nazionale. Il Ministro della difesa aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fabrizi con lettera del 4 ottobre 2017, annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 6 e il 10 ottobre 2017. Al riguardo la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera avevano espresso entrambe parere favorevole nelle rispettive sedute dell’11 e del 18 ottobre 2017. Si ricorda che, in precedenza, il Ministro della difesa, con lettera del 20 aprile 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 3 maggio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina dell’allora commissario straordinario Romano Sauro a vicepresidente della LNI. Tuttavia tale proposta di nomina non aveva avuto seguito, malgrado il parere favorevole espresso dalla IV Commissione della Camera nella seduta del 17 maggio 2017; la 4ª Commissione del Senato, al riguardo, non aveva espresso alcun parere.
[213] Il Consiglio nazionale nel suo complesso è stato nominato con decreto del Ministro della difesa del 20 dicembre 2017, sempre di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
[214] Deliberata dal Consiglio dei ministri il 7 luglio 2020.
[215] L’avvio della procedura è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 21 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa.
[216] La Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva chiesto il parere parlamentare sulla proposta relativa alla suddetta nomina con lettera del 3 maggio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 4 maggio 2017 e assegnata alla IV Commissione (Difesa) della Camera e alla 4ª Commissione (Difesa) del Senato, che avevano espresso entrambe parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 17 e del 18 maggio 2017. Maurizio Gemignani era stato nominato in luogo del commissario straordinario Romano Sauro, il cui mandato era scaduto il 30 aprile 2017. Inizialmente nominato per un anno con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° luglio 2015, Sauro era stato confermato con analoghi decreti del 30 giugno 2016 e dell’8 novembre 2016. Il commissariamento dell’Ente era conseguito alla mancata nomina del presidente e del vicepresidente della LNI in seguito alle rinunce di Giuseppe Lertora e Pietro Vatteroni. Il 30 marzo 2014 erano infatti scaduti i mandati del presidente e del vicepresidente uscenti, rispettivamente Franco Paoli e lo stesso Pietro Vatteroni, che erano stati nominati per tre anni a decorrere dal 30 marzo 2011.
[217] L’articolo 3 della legge n. 400 del 1988 prevede che: “1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.”.
[218] La norma precisa inoltre che il presidente si avvale della presidenza nazionale, quale struttura di supporto alla propria attività di attuazione gestionale degli indirizzi deliberati dall'assemblea, nonché di un direttore generale nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta dello stesso presidente nazionale, cui sono attribuiti poteri coerenti con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione.
[219] Nello stesso senso si veda l’articolo 11 dello statuto dell’Ente.
[220] La norma precisa che il consiglio ha poteri di direzione, programmazione e controllo operativo delle attività svolte dall'ente e adotta le deliberazioni previste per gli enti pubblici, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare.
[221] L’articolo 13 dello statuto dell’Ente, approvato con decreto interministeriale del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 maggio 2012, recita: “1. Il Consiglio direttivo nazionale è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. È composto dal Presidente nazionale, che lo presiede, dal Vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, proposto dal Capo di stato maggiore della Marina militare, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto anche tra il personale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché da sei rappresentanti delle Sezioni, eletti in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale.
2. I membri del Consiglio direttivo nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
3. Dei sei rappresentanti delle Sezioni in seno al Consiglio direttivo nazionale: a) tre sono eletti dall'assemblea generale dei soci, che si svolge nell'anno in cui il Consiglio direttivo nazionale decade dalle sue funzioni per fine mandato triennale; b) tre sono eletti dalle Sezione individuate dal Presidente nazionale, su indicazioni del Consiglio direttivo nazionale, attraverso la scelta tra quelle che si sono particolarmente distinte nella realizzazione degli scopi istituzionali; tale individuazione è effettuata entro il 15 dicembre dell'anno in cui il Consiglio direttivo nazionale decade dalle funzioni per compiuto mandato triennale.
4. L'elezione dei membri di cui al comma 1, effettuata secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari, deve garantire un'equa rappresentanza regionale, con la previsione di due rappresentanti per l'Italia settentrionale, due rappresentanti per l'Italia centrale, compresa la Sardegna, e due rappresentanti per l'Italia meridionale, compresa la Sicilia, evitando che una stessa regione abbia più di un rappresentante in seno al Consiglio direttivo nazionale.; ai fini del presente articolo, è adottato un criterio di rappresentatività a rotazione con riferimento alle varie Regioni.”.
[222] Nello stesso senso depongono, per i vari organi, le norme statutarie dell’Ente.
[223] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[224] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[225] Quanto alla presidenza dell’Ente, si ricorda che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 24 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018, ha comunicato, sempre ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nuovamente nominato, con decreto del 19 gennaio 2018, Roberto Danovaro presidente del suddetto Ente per la durata di un quadriennio. Infatti il 4 dicembre 2017 era scaduto il precedente mandato quale presidente dell’Ente dello stesso Danovaro, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale in data 4 dicembre 2013 sempre per un quadriennio. Si ricorda che l’articolo 7, comma 2, dello statuto dell’Ente recita: “Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nell’ambito della missione dell’Ente, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca ed esperienza nella sua gestione, in Italia o all’estero. È nominato con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.”.
[226] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[227] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[228] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[229] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[230] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[231] L’articolo 8 dello statuto prevede che: “Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione nel campo della ricerca tecnico-scientifica, di comprovata esperienza gestionale, riconosciuta anche a livello internazionale, di Enti Istituzioni pubbliche o private di ricerca, e precisamente: a) dal Presidente della Stazione Zoologica; b) da un componente designato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; c) da un componente scelto dal personale dell’Ente, dal personale associato e dalla restante parte della Comunità scientifica nazionale di riferimento, secondo le modalità individuate di seguito. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Qualora un consigliere sia nominato in sostituzione di un altro consigliere, egli terminerà il proprio mandato insieme agli altri consiglieri già in carica e potrà essere rinominato solo una volta. 4. Alla carica di consigliere di amministrazione di cui al comma 1, lett. c), possono accedere ricercatori e tecnologi dell’Ente, prioritariamente di I livello, in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale, e in possesso di comprovate competenze ed esperienze gestionali e professionali di alto livello, riconosciute anche a livello internazionale, previa selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’Ente, di chiara fama e competenza nell’ambito della missione dell’Ente. 5. Il Comitato di Selezione, nominato dal Consiglio di Amministrazione, individua una rosa di massimo tre candidati idonei, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente. In assenza di candidati interni o di almeno due idonei, si riapre la selezione con le stesse modalità. Ove perdurasse l’assenza di candidati interni la selezione si apre alle candidature ricevute dall’intera comunità scientifica di riferimento. 6. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento disciplina le modalità di selezione, elezione e la differenziazione di peso del voto tra personale dell’Ente, membri associati all’Ente e comunità scientifica di riferimento. 7. La carica di Presidente o di Consigliere di Amministrazione designato dal MIUR è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o l’associatura presso la Stazione Zoologica. Per limitare gli eventuali conflitti di interesse, il terzo Consigliere di Amministrazione eletto ai sensi del comma 1, lett. c), se dipendente dell’Ente, non può ricoprire altri incarichi interni e non può usufruire dei finanziamenti da parte dell’Ente per attività di collaborazione, o per la propria ricerca, ove non a seguito di valutazione comparativa. Ai membri del CdA dell’Ente si applicano i criteri di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e, per quanto compatibile, l’art. 2391 del codice civile […].”. Al riguardo si veda anche la sentenza Tar Napoli, sez. IV, 20 dicembre 2018, n. 7262, che ha ritenuto illegittima la mancata previsione statutaria di una riserva di elettorato passivo negli organi di governance dell’ente a favore dei ricercatori e tecnologi facenti parte del personale interno, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
[232] Il 30 gennaio e il 6 febbraio 2013 la 4ª Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica e la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati avevano entrambe espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
[233] Il successivo comma 4 dell’articolo 17 precisa che: “Per l'elezione del Presidente nazionale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea. ln caso di parità di voti o di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum richiesto per l'elezione, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. ln caso di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum della maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea anche nel turno di ballottaggio, si può procedere a una ulteriore votazione.”.
[234] La norma specifica che otto consiglieri sono eletti dai presidenti delle sezioni di tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre, garantendo tra questi la presenza di esponenti di entrambi i sessi, dai rappresentanti degli atleti. Sono eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.
[235] Ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, “Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze Armate dello Stato.”.
[236] Le modalità di elezione degli atleti e dei tecnici sportivi sono stabilite nel regolamento di attuazione dello statuto adottato dal Consiglio direttivo.
[237] In particolare, sebbene ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come novellato dal comma 23 dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, per effetto dell'articolo 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'UITS ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.
[238] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.
[239] Le mozioni e le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
[240] Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma di legge che la prevede, l’oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con il termine entro il quale si attende il prossimo invio), nonché i dati inerenti l’ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono inoltre separatamente segnalati i nuovi obblighi rilevati e quelli conclusi.
[241] Il testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2020, n. 253, S.O.
[242] La Consap S.p.A. è stata individuata quale soggetto gestore del Fondo con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2014, recante “Disciplina del Fondo di garanzia “prima casa” di cui all'articolo 1, comma 48, lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.
[243] Il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, dall'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
[244] In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2014, recante “Disciplina del Fondo di garanzia “prima casa” di cui all'articolo 1, comma 48, lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.
[245] L’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ha assegnato al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 100 milioni di euro nell'anno 2019. Il medesimo articolo 19 aveva altresì ridotto dal 10 per cento all’8 per cento la percentuale minima del finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo da accantonare a copertura del rischio.
[246] Per la promozione ed organizzazione dei Campionati mondiali di sci alpino è stata costituita la Fondazione Cortina 2021, quale comitato organizzatore. I membri fondatori sono la FISI (Federazione Italiana degli Sport Invernali), il comune di Cortina, la provincia di Belluno e la regione Veneto; sono membri fondatori onorari - non partecipanti alla costituzione del patrimonio - il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI (che partecipa esclusivamente per apportare le proprie conoscenze e competenze in ambito tecnico-sportivo nell’organizzazione di manifestazioni sportive) e la Presidenza del Consiglio dei ministri (che partecipa esclusivamente per apportare le proprie competenze in ambito politico-amministrativo e istituzionale). Con decreto del direttore della Direzione enti locali e strumentali n. 26 del 5 settembre 2016 alla Fondazione è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato. In base all'articolo 5 dello Statuto, il patrimonio iniziale è costituito dal fondo di dotazione iniziale, costituito dal comune di Cortina d’Ampezzo, dalla provincia di Belluno e dalla FISI, pari a 50.000 euro, di cui 15.000 euro costituiscono il fondo patrimoniale di garanzia, e dall’apporto iniziale della regione Veneto, pari a 5.000 euro. Il fondo di gestione, da utilizzare per la realizzazione dello scopo della Fondazione, è costituito, in particolare, da un apporto iniziale della regione Veneto di 95.000 euro, dalle risorse derivanti dal contratto con FIS per l’organizzazione dei Campionati mondiali di sci 2021, da rendite e proventi del patrimonio e delle attività della Fondazione. Il fondo patrimoniale e il fondo di gestione possono essere incrementati, altresì, da contributi concessi dalla Federazione Internazionale di Sci, dalla Federazione Italiana Sport Invernali, dallo Stato, dal comune di Cortina d’Ampezzo o da altri soggetti pubblici e privati, nonché da eventuali contributi o elargizioni dell’Unione europea o di organismi ed enti internazionali. V. Dossier dei Servizi studi di Camera e Senato 7 ottobre 2020 sull’A.C. 2700, vol. II, pag. 181.
[247] A tale onere si provvede, in base al comma 5 dell’articolo 82, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in favore della società Sport e Salute S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
[248] L’articolo 31 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) stabilisce che le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti sono elencate in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
[249] Si ricorda che secondo gli articoli 3 e 4 dello statuto della Fondazione Cortina 2021, essa ha per scopo “la promozione e l’organizzazione, in ogni forma utile, dei Campionati Mondiali di sci alpino che si svolgeranno a Cortina d’Ampezzo nell’anno 2021, nonché delle manifestazioni delle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino che potranno essere eventualmente assegnate a partire dalla stagione 2016/2017, organizzate presso la stessa località di Cortina d’Ampezzo, ivi comprese le finali di Coppa del mondo di sci alpino della stagione 2019-2020, sino alla data di svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino 2021”. Inoltre nello statuto si precisa che la durata della Fondazione e? “fino al raggiungimento del suo scopo, che si intende conseguito anche attraverso il completamento delle attività successive allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci 2021, quali a titolo esemplificativo quelle di rendicontazione dell’evento e di illustrazione delle attività e dei risultati dello stesso”.
Tenuto conto che la durata della Fondazione si esaurirà successivamente allo svolgimento dei Mondiali di sci, con il completamento delle relative attività, come segnalato nel Dossier dei Servizi studi di Camera e Senato 7 ottobre 2020 sull’A.C. 2700 a commento della previsione di cui si tratta, non è chiaro in che termini vada inteso il riferimento temporale “annuale” della relazione che la FISI deve predisporre, tanto più che già si prevede che tale relazione debba essere comunque elaborata a conclusione delle attività organizzative.
[250] Al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di Coppa del mondo di sci e dei Campionati mondiali di sci alpino “Cortina 2021”, il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all’articolo 61, comma 1, ha disposto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, sia nominato un commissario con il compito di provvedere al piano di interventi volto:
a) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;
b) alla progettazione e realizzazione di collegamenti, anche viari diversi dalla viabilità statale, tra gli impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;
c) alla progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelle esistenti;
d) alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 ottobre 2017 è stato nominato Commissario Luigivalerio Sant'Andrea fino al 30 giugno 2018; la durata dell’incarico è stata prorogata al 31 dicembre 2019 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018.
Il comma 9 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017, a seguito delle modifiche a esso apportate dall'articolo 4, comma 12-quinquies, lett. b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dispone che il commissario, nominato ai sensi del comma 1, cessi dalle sue funzioni il 31 dicembre 2021.
[251] La relazione sull’attività svolta dal commissario nel 2019, corredata dalla rendicontazione contabile delle spese sostenute (Doc. CCXLIII n. 2) in attuazione del comma 10 dell’articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito, è stata trasmessa il 12 marzo 2020.
[252] Il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è stato istituito dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, introdotto dall'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004), n. 350, e dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2004. Al medesimo Dipartimento è stato affidato il coordinamento delle politiche antidroga di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in precedenza attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La struttura di missione denominata “Dipartimento per le politiche antidroga” posta alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri o del sottosegretario delegato, è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2008.
Il Dipartimento, incardinato nelle strutture generali permanenti della Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2009, è attualmente regolamentato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012. Tale articolo prevede che il Dipartimento, cui compete promuovere, indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, provveda alla preparazione e alla stesura della relazione al Parlamento in materia di dipendenze.
[253] In merito al Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe (SNAP) cfr. il Doc. XXX, n. 3, Parte I, pag. 46 e ss.
[254] Lo SNAP si avvale di tre unità operative che operano in ambiti specifici:
la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA), che ha funzioni di coordinamento delle Forze di Polizia, a sensi del DPR n. 309 del 1990, per le finalità connesse alla riduzione dell’offerta di droghe (supply reduction), in base alle direttive europee che hanno reso obbligatorie le comunicazioni sia verso l’Agenzia EUROPOL, sia nei confronti dell’International Narcotic Control Board (INCB) delle Nazioni Unite;
il Centro antiveleni e Centro nazionale di informazione tossicologica – Istituti Clinici Scientifici - Maugeri di Pavia, che ha il coordinamento e la gestione degli aspetti clinico-tossicologici;
l’Unità di ricerca di tossicologia forense del Dipartimento S.A.I.M.L.A.L. dell’Università La Sapienza di Roma, che cura gli aspetti bio-tossicologici e analitici. Cfr. Doc. XXX, n. 3, pag. 47.
[255] Il comma 1 dell’articolo 13 del decreto del presidente della Repubblica n. 309 del 1990 prevede che le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, nelle tabelle allegate al testo unico di cui al medesimo DPR n. 309 del 1990. Il comma 1 prevede altresì che il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle.
[256] Cfr. Cfr. Doc. XXX, n. 3, pag. 59.
[257] La questione della bonifica delle discariche abusive oggetto della seconda sentenza di condanna emessa nel 2014 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ha avuto origine negli anni settanta e ottanta. Con l’aumento della produzione dei rifiuti e in mancanza di idonei approntamenti tecnologici molti responsabili dei comuni o di ditte produttrici di rifiuti hanno erroneamente e illegalmente smaltito masse di rifiuti con grave danno per la salute pubblica e la salubrità dell’ambiente. Al fine di evidenziare le irregolarità commesse a danno del territorio, negli anni 1986, 1996, 2002, 2008 e 2016 sono stati effettuati successivi monitoraggi volti a individuare le discariche abusive o comunque incompatibili con l’ambiente. Cfr. Doc. CCXXXV, n. 5, pag. 18.
Nel 2003 la Corte di Giustizia dell’Unione europea, sulla base dei principi europei stabiliti in materia ambientale, ha avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia (2003/2077), che si è concretizzata in una prima sentenza di condanna del 26 aprile 2007 (causa C-135/05).
Nel 2008 Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha promosso una revisione di tutti i siti dichiarati discariche con il terzo censimento (anno 2002), attraverso il rilevamento dei “Siti di smaltimento illecito dei rifiuti - SSIR”. I risultati di tale indagine hanno indicato 200 discariche effettivamente attivate in contrasto con le vigenti normative europee e nazionali, non tenendo conto dei siti (sedimento abusivo) in cui si trattava di un mero “abbandono di rifiuti” o di un “deposito abusivo incontrollato” o di una “discarica regolarmente autorizzata”.
Nel 2013 la Commissione ha ritenuto che l'Italia non avesse ancora adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla prima sentenza di condanna del 26 aprile 2007. Pertanto, nell’ambito della causa C-196/13, promossa dalla Commissione per l’inerzia dell’Italia ad adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla richiamata sentenza del 26 aprile 2007, il 2 dicembre 2014 la Corte di Giustizia europea ha condannato l'Italia al pagamento di una sanzione forfettaria di 40 milioni di euro più una penalità semestrale dovuta dal giorno di pronuncia della sentenza fino a completo adempimento della prima sentenza. La penalità è calcolata, per il primo semestre successivo alla sentenza, a partire da un importo iniziale di 42,8 milioni di euro, da cui sono detratti 400.000 euro per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma e 200.000 euro per ogni altra discarica messa a norma. Per tutti i semestri successivi la penalità dovuta è calcolata a partire dall’importo stabilito per il semestre precedente detraendo gli importi ricordati per le discariche messe a norma nel corso del semestre.
La sentenza di condanna riguarda 200 discariche, di cui 198 dichiarate non conformi alla direttiva 75/442 e alla direttiva 91/689, per le quali la completa esecuzione della sentenza rende necessarie operazioni di bonifica per dare completa esecuzione alla sentenza, e 2 discariche dichiarate non conformi alla direttiva 1999/31, per le quali occorre dimostrare l'approvazione di piani di riassetto oppure l'adozione di decisioni definitive di chiusura.
Il Doc. CCXXXV, n. 5 (Vol. I, pagg. 22-23) fa presente che: “Dopo gli esiti della 11° semestralità del 2 giugno 2020, rimarranno quindi in procedura di infrazione n. 33 discariche abusive delle 81 complessive affidate al Commissario Governativo 34 ancora in carico al MATTM, pari a una sanzione semestrale attualizzata di € 7.200.000. Dal 2 dicembre 2014 al 2 giugno 2020, in 4 anni in cui sono state saldate le penalità all’UE, il Ministero dell’Ambiente prima, e dal 24 marzo insieme al Commissario di Governo, hanno messo a norma 167 siti. Nello stesso periodo l’Italia ha corrisposto all’U.E. una sanzione complessiva per i siti ancora da espungere di € 242.200.000 a cui deve essere aggiunta la somma, data una tantum, di € 40.000.000 per una somma complessiva sin qui corrisposta alla UE di € 282.600.000”.
[258] Il comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, aggiunto dall'articolo 1, comma 814, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che “Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo”.
Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 30 dicembre 2016, ha conferito i poteri straordinari di Commissario governativo per la gestione e la soluzione dell’emergenza legata alla mancata regolarizzazione di numerose discariche non conformi alle regole europee presenti nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto a Donato Monaco. In sostituzione di quest’ultimo, dimessosi per motivi personali a gennaio 2017, è stato nominato Commissario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2017 Giuseppe Vadalà.
[259] La lettera f) è stata sostituita dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
[260] La lettera l-bis) è stata aggiunta dall'articolo 2, comma 9, lett. a-bis), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.
[261] Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, reca “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”.
[262] L'Agenzia è stata istituita quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'Agenzia, oltre che al Ministero dello sviluppo economico, sono state trasferite le funzioni originariamente attribuite all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), soppresso dal comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011.
L’Agenzia opera al fine di sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali e di promuovere l’immagine del prodotto italiano nel mondo.
L’Agenzia è stata inizialmente sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa, per le materie di rispettiva competenza, con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.
Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, che ha attribuito al MAECI le funzioni già spettanti al MISE in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, inclusi i poteri di indirizzo e vigilanza sull’ICE Agenzia, all’articolo 2, comma 7, ha disposto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 18 novembre 2019, n. 132, lo statuto dell'ICE sia modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico.
Le modifiche allo statuto dell’ICE Agenzia sono state deliberate nella seduta del consiglio di amministrazione del 17 dicembre 2019. Le modifiche sono state approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 20 agosto 2020, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 7 settembre 2020.
[263] Per la realizzazione delle azioni relative al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, il comma 202 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha previsto uno stanziamento complessivo di 130 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 40 milioni per il 2017.
Le risorse inizialmente previste per il triennio 2015-2017 sono state incrementate da successive misure, introdotte principalmente dalle leggi di bilancio che si sono succedute nel tempo.
Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), articolo 1, comma 370, lo stanziamento straordinario per il 2016 è stato integrato con ulteriori 51 milioni di euro destinati, principalmente, al potenziamento del sistema fieristico italiano, al rafforzamento delle campagne contro la contraffazione del prodotto “Made in Italy”, nonché ad interventi di altri enti.
L’importo previsto per l'anno 2017 è stato incrementato di un milione di euro dall’articolo 1, comma 58, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha rifinanziato il Piano per un ulteriore triennio, prevedendo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico le seguenti dotazioni: 132 milioni di euro per il 2018; 52 milioni di euro per il 2019 e 53 milioni di euro per il 2020.
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all’articolo 1, comma 201, ha rifinanziato il Piano con uno stanziamento di 90 milioni di euro per il 2019 e di 20 milioni per il 2020.
Per il potenziamento del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, il comma 297 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha stanziato nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l) dell’articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014.
L’articolo 28 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 3, incrementa lo stanziamento per il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020.
[264] L'originaria denominazione “Società di cultura La Biennale di Venezia” è stata così sostituita ai sensi di dell’articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1.
[265] Ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, sono organi della Fondazione: il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti, i quali rimangono in carica per quattro anni.
Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per non più di due volte e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. Tale previsione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 19 del 1998.
Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività.
Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto, oltre che dal presidente della Fondazione, da:
a) il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione;
b) il Presidente della regione Veneto o un suo delegato;
c) il Presidente della provincia di Venezia o un suo delegato, (attualmente sostituito dal sindaco della Città metropolitana di Venezia pro tempore);
d) componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 19 del 1998, che conferiscano inizialmente, come singoli o cumulativamente, almeno il 20 per cento del patrimonio della Fondazione e che assicurino un apporto annuo ordinario per la gestione dell'attività della Fondazione non inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali.
Si ricorda che ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 19 del 1998: “Alla Fondazione partecipano altresì soggetti privati e gli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, secondo modalità disciplinate dallo statuto, con esclusione di persone fisiche o giuridiche che svolgono attività a fini di lucro nei medesimi settori culturali della Fondazione. Nei loro confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24 del codice civile”.
Tale partecipazione non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento del patrimonio della medesima Fondazione. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 5 per cento, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente è designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
I componenti del Consiglio di amministrazione ed il Presidente del Consiglio di amministrazione sono stati da ultimo nominati, per la durata di quattro anni a decorrere dal 2 marzo 2020, con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, rispettivamente, del 19 febbraio 2020 e del 28 febbraio 2020.
Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo, che ne assume la presidenza, ed un supplente designati in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora vi sia la partecipazione al patrimonio della Fondazione in misura non inferiore al 20 per cento di soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 19 del 1998 e successive modificazioni, un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti è da essi designato.
Tale collegio è stato da ultimo nominato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 marzo 2018.
[266] Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 ed i documenti previsti dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2013 sono stati approvati dal consiglio di amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2020. Cfr Doc. CLXX, n. 3, p. 21.
[267] La lettera di trasmissione del Doc. CCXXXIV, n. 3 evidenzia che il ritardo con cui è stato presentato il Documento programmatico pluriennale per la Difesa relativo al triennio 2020-2022, predisposto in attuazione dell’articolo 536 del decreto legislativo n. 66 del 2010, è dovuto da un lato alle inevitabili ripercussioni commesse all’emergenza COVID-19, dall’altro all’esigenza di attendere il consolidamento della ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui all’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), “al fine di assicurare il necessario bilanciamento al processo di adeguamento dello Strumento militare contribuendo, contestualmente, a dare impulso all’azione di rilancio economico del Sistema-Paese”.
[268] L’articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 2010 recita:
“1. Il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra al Parlamento:
a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze;
b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento;
c) la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa;
d) gli altri elementi di cui all'articolo 548.
2. Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresì, nella medesima relazione, le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate”.
L’articolo 548 del medesimo decreto legislativo stabilisce che:
“1. Il Ministro della difesa, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, trasmette al Parlamento relazioni illustrative:
a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa;
b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; sono, altresì, fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno;
c) sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;
d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo;
e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770”.
In merito alla trasmissione delle relazioni in attuazione delle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 548 del decreto legislativo n. 66 del 2010, si veda infra nella presente Sezione.
La relazione ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010, con dati relativi all'anno 2019 (Doc. XXXVI-bis n. 2), è stata trasmessa dal Ministro della difesa il 5 marzo 2020.
[269] Ai sensi del comma 2 dell’articolo 536, nell'ambito della stessa documentazione di cui al comma 1 sono riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
[270] L’articolo 548, nel testo originario, prevedeva che la relazione fosse trasmessa in allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa. Ai fini della semplificazione del disegno di legge di bilancio, l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, ha disposto che la relazione sia trasmessa come documento a sé stante entro il termine di presentazione del medesimo disegno di legge di bilancio. L'articolo 1, comma 3, lett. c), della legge 4 agosto 2016, n. 163, ha modificato l'articolo 7, comma 2, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, differendo il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio dal 15 al 20 ottobre di ogni anno.
[271] L’articolo 548, nel testo originario, prevedeva che la relazione fosse trasmessa in allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa. Ai fini della semplificazione del disegno di legge di bilancio, l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, ha disposto che la relazione sia trasmessa come documento a sé stante entro il termine di presentazione del medesimo disegno di legge di bilancio. L'articolo 1, comma 3, lett. c), della legge 4 agosto 2016, n. 163, ha modificato l'articolo 7, comma 2, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, differendo il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio dal 15 al 20 ottobre di ogni anno.
[272] L’articolo 548, nel testo originario, prevedeva che la relazione fosse trasmessa in allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa. Ai fini della semplificazione del disegno di legge di bilancio, l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, ha disposto che la relazione sia trasmessa come documento a sé stante entro il termine di presentazione del medesimo disegno di legge di bilancio. L'articolo 1, comma 3, lett. c), della legge 4 agosto 2016, n. 163, ha modificato l'articolo 7, comma 2, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, differendo il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio dal 15 al 20 ottobre di ogni anno.
[273] L’articolo 548, nel testo originario, prevedeva che la relazione fosse trasmessa in allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa. Ai fini della semplificazione del disegno di legge di bilancio, l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, ha disposto che la relazione sia trasmessa come documento a sé stante entro il termine di presentazione del medesimo disegno di legge di bilancio. L'articolo 1, comma 3, lett. c), della legge 4 agosto 2016, n. 163, ha modificato l'articolo 7, comma 2, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, differendo il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio dal 15 al 20 ottobre di ogni anno.
[274] Il comma 1 dell’articolo 38-septies è stato modificato dall’articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116.
[275] Il comma 3-bis è stato introdotto dall'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge 4 agosto 2016, n. 163.
[276] Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
Il Comitato, finalizzato a fornire nuovi indirizzi metodologici per il bilancio di genere, non è stato ancora costituito.
[277] Cfr. Doc. XXVII, n. 17, pagg. 340 e ss.
[278] Si tratta delle circolari della Ragioneria generale dello Stato 5 luglio 2017, n. 25, 6 aprile 2018, n.15, 29 marzo 2019, n. 9 e, da ultimo, della circolare 16 aprile 2020, n. 7 “Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2019”.
[279] Gli indicatori presi a riferimento derivano principalmente da indagini dell’ISTAT, ma anche da altre fonti nazionali, quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’interno, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, l’INPS e fonti internazionali quali l’Eurostat, l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Nel corso degli anni sono stati successivamente integrati per una più esaustiva rappresentazione dei fenomeni di interesse: dai 39 indicatori inseriti nella relazione al Parlamento riferita all’anno 2016 si è passati a 107 indicatori nel 2017, 125 nel 2018 e 128 nel 2019. Cfr. Doc XXVII, n. 17, pag. 10.
[280] Il comma 3 dell’articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato sostituito dall’articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116.
[281] L’ambito di indagine della Nota illustrativa, individuato con la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 12 del 14 maggio 2020, è circoscritto alle autorizzazioni di spesa pluriennali di carattere non permanente relative a spese di investimento. Per spese di investimento si intendono tutte le spese finalizzate ad incrementare lo stock di capitale fisico o tecnologico a disposizione dell’Amministrazione la cui utilità non si esaurisce nel corso di un solo esercizio finanziario; da questo punto di vista la spesa comprende anche eventuali oneri di parte corrente imprescindibilmente connessi alle spese di investimento (come ad esempio interessi su rate di ammortamento di eventuali mutui).
Le autorizzazioni di spesa pluriennali non permanenti sono riconducibili alle seguenti tipologie: leggi pluriennali di spesa (LPS); Contributi pluriennali (CONTR).
Rientrano fra le leggi pluriennali di spesa le autorizzazioni pluriennali per le quali la norma definisce l’onere complessivo e la sua ripartizione nei vari anni.
Sono definiti contributi pluriennali quelle autorizzazioni di spesa pluriennali per le quali la legge autorizzativa stabilisce un importo annuale, sempre identico, ed un periodo di durata pluriennale (di norma non inferiore a 10 anni), che può essere ricondotto ad un piano di ammortamento, attesa la possibilità di attualizzazione di detti contributi, previa apposita autorizzazione.
[282] La Nota illustrativa, come evidenziato in premessa al documento, è aggiornata agli effetti del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, emanati dal Governo in relazione allo stato di emergenza nazionale per l’epidemia di COVID-19. Rispetto a tali provvedimenti, nella Nota illustrativa sono considerate nello specifico solo le misure di spesa pluriennali in conto capitale a carattere non permanente, che non costituiscono la parte maggioritaria degli interventi disposti dai provvedimenti stessi, finalizzati principalmente a rendere disponibili tempestivamente risorse, soprattutto di parte corrente, per far fronte all’emergenza nazionale. Cfr. Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente, allegata alla NADEF 2020, p. 2.
[283] In merito al contenuto dell’articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, si veda la scheda informativa concernente l’obbligo informativo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10-bis.
[284] In merito alla definizione di “spesa fiscale” adottata dalla Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali, si v. il Rapporto annuale sulle spese fiscali (2019), pubblicato sul sito web del Ministero dell’economia e delle finanze, pp. 4-5.
[285] Il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2015 stabilisce che la Commissione è composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali o giuridico-finanziarie, di cui due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori universitari. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi di spese.
La Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali è stata istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2016, modificato con decreto ministeriale 22 giugno 2016.
Il rapporto sulle spese fiscali relativo all’anno 2019 è stato trasmesso in allegato al disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, stato di previsione dell’entrata, Tab. 1, parte II, A.S. 1586.
[286] In merito, cfr. il Rapporto programmatico trasmesso in allegato alla NADEF 2020, pag. 8.
[287] L'articolo 10-bis.1 è stato inserito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, recante “Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23”.
[288] Il Rapporto sostituisce il documento da presentarsi annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), secondo quanto disponeva il comma 36.1 dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, comma abrogato dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2015.
[289] Il comma 2 dell’articolo 10-bis.1 stabilisce che le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.
[290] Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2015 stabilisce che la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 10-bis.1 della legge n. 196 del 2009 (inserito dal comma 1) è composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico-finanziarie, di cui un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori universitari. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi di spese.
La Commissione è stata istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2016 ed è presieduta dal professor Enrico Giovannini.
[291] Ai sensi del comma 6 dell’articolo 10-bis.1, i risultati del contrasto all'evasione e del miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui alla lettera e) del comma 4, sono misurati sulla base di separata valutazione delle entrate risultanti dalle complessive attività di verifica e accertamento effettuate dalle amministrazioni, comprensive di quelle di cui al comma 5, lettere a) e b), e dell'andamento dell'adempimento spontaneo, correlato alla correttezza dei comportamenti dichiarativi dei contribuenti, che è approssimato dalla variazione, rispetto all'anno precedente, della parte del divario tra le basi imponibili dichiarate e quelle teoriche attribuita all'occultamento di basi imponibili, di cui al comma 5, lettera c), e dalla variazione, rispetto all'anno precedente, delle mancate entrate fiscali e contributive attribuibili all'evasione, di cui al comma 5, lettere a), b) e d). Nella valutazione dell'andamento dell'adempimento spontaneo rispetto all'anno precedente si tiene conto degli effetti dell'evoluzione del quadro macroeconomico di riferimento sugli aggregati di contabilità nazionale. Si dà conto delle mancate entrate di cui al comma 5, lettere a), b) e d), sia complessivamente che separatamente, sia in valore assoluto che in rapporto alle basi imponibili teoriche, applicando la massima disaggregazione possibile per: tipo di imposta, categoria, settore, dimensione dei contribuenti, ripartizione territoriale.
[292] Il comma 11-bis dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inserito dall'articolo 1, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, dispone che allo stato di previsione dell'entrata sia allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. In merito si v. anche quanto riportato nella scheda concernente l’obbligo informativo di cui all’articolo 10-bis, comma 5-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
[293] Il Rapporto presentato (pag. 8) evidenzia che, ai fini dell’elaborazione della Relazione 2020, redatta a cura del Dipartimento delle finanze e validata dalla Commissione nella riunione del 21 settembre, “la Commissione ha lavorato per consolidare l'ambito settoriale e territoriale di analisi e migliorare le metodologie di stima, con l’obiettivo di pervenire a risultati ancora più accurati e dettagliati. Di conseguenza, la Relazione 2020 contiene nuovi box relativi:
agli effetti sul tax gap della variazione del tasso di adempimento;
all’aggiornamento dei risultati relativi alla stima dell’evasione IRPEF per il lavoro autonomo e l’impresa mediante un approccio bottom up;
ai risultati del Rapporto della Commissione europea sull’evasione fiscale internazionale dei redditi individuali e alla stima di stock di attività finanziarie derivanti da passati tax gap;
alla collaborazione tra Comuni e Agenzia delle entrate in materia di processo di accertamento catastale”. Cfr. il “Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva” allegato alla NADEF 2020, pag. 8.
[294] I commi 5-bis dell'articolo 10 e 6 dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotti, rispettivamente, dai commi 6, lettera e) e 7, lettera d) dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2016, n. 163, hanno previsto che qualora gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 si verifichino nell'imminenza della presentazione del DEF o della Nota di aggiornamento, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso ai richiamati documenti.
[295] Adottata con decisione (C (2016)873 final del 10 febbraio 2016).
[296] Per “cartolarizzazione” si intende un’operazione mediante la quale una società (detta originator) trasforma una attività finanziaria o reale non negoziabile (ad esempio i finanziamenti concessi da una banca) in strumenti finanziari negoziabili. L’operazione viene effettuata di norma mediante la cessione delle attività ad una società veicolo (cessionaria dei contratti, ad esempio di credito). I fondi necessari da versare all’originator come corrispettivo per l’acquisto in blocco delle attività non negoziabili sono ottenuti mediante l’emissione di titoli sul mercato. Tali titoli sono denominati asset backed securities (titoli garantiti da attività), in quanto il rimborso del capitale e degli interessi è legato ai flussi finanziari che la società veicolo è in grado di incassare dalle attività dell’originator (ad esempio, crediti) acquistate. Le attività di proprietà della società veicolo sono dunque destinate esclusivamente alla realizzazione dei diritti e degli interessi dei portatori dei titoli. La materia è regolata dalla legge n. 130 del 1999, la quale prevede, tra l’altro, che le emissioni di titoli che vengono collocate in Italia presso il pubblico devono obbligatoriamente avere un rating, e dal regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione. Cfr. Dossier del Servizio studi del Senato n. 256/6 sull’A.S. 1874, vol. I, pag. 249.
[297] Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su istanza delle società cedenti.
[298] L’articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2016 e successive modificazioni prevede altresì (commi 2 e 3) che la garanzia dello Stato è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta a beneficio del detentore del titolo senior. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti, per interessi e capitale, a favore dei detentori dei titoli senior per la loro intera durata.
Lo Stato, le amministrazioni pubbliche e le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche non possono acquistare titoli junior o mezzanine emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per le quali è stata chiesta la garanzia dello Stato.
[299] La commissione, calcolata sul valore nominale residuo dei titoli senior ad ogni periodo di maturazione degli interessi, si basa su tre panieri costituiti da contratti swap sul default di singole società quotate (credit default swap - CDS), a cui è assegnata una valutazione del merito di credito (rating), da una agenzia esterna preposta a tal fine (ECAI), mai inferiore all’investment grade (BBB-); il rating assegnato ai titoli senior per i quali è richiesta la garanzia determina il paniere utilizzato ai fini del calcolo.
Per i primi tre anni, il calcolo è pari alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a tre anni, per il quarto ed il quinto anno alla media semplice dei prezzi a cinque anni e per gli anni successivi, alla media semplice dei prezzi a sette anni. A partire dal quarto anno il corrispettivo annuo della garanzia è maggiorato di una componente aggiuntiva parametrata al tasso di sconto definito nella normativa vigente.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2016 e successive modificazioni, la composizione dei panieri di titoli presi in considerazione per il calcolo del prezzo viene aggiornata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, previa approvazione della Commissione europea, in considerazione delle variazioni del rating delle società già presente nei panieri. La composizione è altresì aggiornata in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato.
La composizione dei panieri CDS è stata aggiornata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 maggio 2020 a causa del downgrade del rating, sotto il livello dell’investment grade, di Atlantia S.p.a. Cfr. Doc. CCLIX, n. 1, pag. 10.
[300] In ottemperanza all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016, la gestione del predetto Fondo è stata affidata a Consap S.p.A. con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 agosto 2016.
[301] Tale decreto è stato modificato, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2019. In merito, v. infra nel testo.
[302] La Commissione europea ha espresso parere positivo con le decisioni n. C(2017/N)6050 final del 6 settembre 2017 e C (2018)5749 final del 31 agosto 2018.
[303] Si veda la decisione della Commissione europea n. C(2019) 3925 final (case SA 53518) del 27 maggio 2019.
[304] Dell’obbligo di riferire sull’andamento delle operazioni di cartolarizzazione assistite dalla garanzia dello Stato, previsto dal comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, come convertito, inserito dal comma 1-bis dell’articolo 21 del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, è dato conto preliminarmente.
[305] Per l’approfondimento delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 22 del 2019, come convertito, si veda il Dossier del Servizio studi della Camera, Dipartimento finanze, sul disegno di legge: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea" (approvato dal Senato), A.C. 1789, pagg. 78-79.
[306] Per la trasmissione trimestrale dei dati, Consap, nella qualità di gestore, ha messo a disposizione dei servicer, la Virtual Data Room (VDR GACS), piattaforma informatica già utilizzata dalle banche in sede di presentazione dell’istanza per la concessione della garanzia, utile alla condivisione dei documenti tra tutti i soggetti coinvolti nelle cartolarizzazioni.
[307] L’articolo 7-bis prevede altresì che il contenuto minimo dei dati di monitoraggio è indicato in allegato al decreto medesimo. Nella relazione presentata (Doc. CCLIX, n. 1), pag. 9, si precisa che si tratta della tabella denominata “Monitoring Tool”, strutturata in tre sezioni che riepilogano rispettivamente i dati rappresentativi dell’operazione, l’andamento delle diverse classi dei titoli emessi e l’andamento dell’attività di recupero dei crediti da parte del servicer.
[308] Il comma 1-bis dell’articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2016 prevede che i pagamenti dovuti ai prestatori di servizi (di cui al comma 1, numero 2) “sono, in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall’agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento”.
[309] In merito alle informazioni riportate su Cassa depositi e prestiti S.p.A., si v. la relativa scheda nel Dossier dei Servizi studi di Camera e Senato sull’A.S. 1874, vol. I, pag. 209 e ss.
[310] La trasformazione ha avuto effetto dal 12 dicembre 2003, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, di cui al comma 3 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003 e successive modificazioni.
[311]Con l’operazione sono state emesse 45.980.912 azioni ordinarie di CDP in favore del MEF, sottoscritte a fronte del conferimento di 457.138.500 azioni ordinarie di Poste, rappresentative del 35 per cento del capitale sociale di quest’ultima società. Per effetto dell’operazione, la partecipazione del MEF in CDP è passata dall’80,1 per cento all’82,77 per cento del capitale sociale. Le fondazioni azioniste hanno diminuito la propria partecipazione complessiva dal’18,4 per cento al 15,93 per cento; le azioni proprie si sono ridotte dall’1,50 per cento all’1,30 per cento del capitale sociale.
[312] Il comma 3 dell’articolo 5 dispone che: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati:
a) le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.”
In attuazione del comma 3 è stato emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003.
[313] In merito all’assetto azionario e alle società soggette a direzione e coordinamento, si v. la relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa depositi e prestiti S.p.A. relativa al 2019, pag. 13 e ss.
[314] Cfr. la “Relazione sulla gestione separata e sull’evoluzione del risparmio postale della Commissione di vigilanza sulla cassa depositi e prestiti”, approvata nella seduta del 22 marzo 2016, Doc. X, n. 1, pag. 2.
[315] La gestione separata è soggetta ad una disciplina speciale, caratterizzata dai seguenti profili: specifici poteri di indirizzo attribuiti al Ministro dell’economia e delle finanze e vigilanza da parte della Commissione parlamentare di vigilanza sulla cassa depositi e prestiti (articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003); integrazione per l’amministrazione della gestione separata del consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti con rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze e con rappresentanti e degli enti locali (articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 269 del 2003); possibilità di avvalersi della rappresentanza in giudizio e della difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato (articolo 5, comma 15, del decreto-legge n. 269 del 2003).
[316] Si tratta di una Commissione mista, composta da quattro senatori e quattro deputati, tre consiglieri di Stato e un consigliere della Corte dei conti. Per il tramite di tale Commissione il Parlamento esercita il controllo sull’attività della Cassa depositi e prestiti di cui all’articolo 1 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Nell’esercizio della sua attività, la Commissione approva i rendiconti consuntivi della Cassa e presenta al Parlamento una relazione annuale, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e dell'articolo 1 del regio decreto legge 26 gennaio 1933, n. 241.
Il comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, ha previsto che la Commissione parlamentare di vigilanza su Cassa Depositi e Prestiti può avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Camere, delle necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite.
[317] Sull’ampliamento dell’operatività di CDP, si v. la relazione della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti approvata nella seduta del 9 novembre 2017, Doc. X, n. 2, pag. 14 e ss, e la relazione della medesima Commissione, trasmessa alla Presidenza il 22 marzo 2018, Doc. X, n. 3.
[318] Cfr. Doc. LIV, n. 3, pagg. 23-25.
[319] Il comma 17 dell’articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, come sostituito dall’articolo 27, comma 4-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, autorizza per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche (…). I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
[320] In merito alle previsioni recate dall’articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, si v. anche la pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” n. 26 (settembre 2020), pag. 141 e ss.
[321] L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
[322] L’Assemblea degli azionisti, in data 24 luglio 2018, ha nominato Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2018-2020. Il 27 dello stesso mese, il medesimo Consiglio ha nominato il nuovo Amministratore delegato. In data 8 novembre 2019 è stato designato il Presidente del Consiglio di amministrazione della Società
[323] Il Consiglio è inoltre supportato nelle sue decisioni da sei Comitati consiliari con funzioni consultive e propositive: il Comitato strategico, che svolge funzioni a sostegno dell’attività di organizzazione e coordinamento del Consiglio e a supporto della supervisione strategica dell’attività della Società; il Comitato rischi, che ha funzioni di controllo e di formulazione di proposte di indirizzo in materia di gestione dei rischi e valutazione dell’adozione di nuovi prodotti ed è composto da quattro consiglieri; il Comitato nomine, che svolge funzioni a supporto dell’Amministratore delegato e del Consiglio di amministrazione nell’ambito del processo di nomina dei membri degli organi sociali delle società partecipate; il Comitato compensi, che ha il compito di formulare proposte al Consiglio di amministrazione in materia di compensi del Presidente, dell’Amministratore delegato e del Direttore generale e, ove ricorrano le condizioni, degli altri organi previsti da leggi, dallo statuto o eventualmente costituiti dal Consiglio; il Comitato parti correlate che esprime pareri preventivi e motivati sull’interesse di CDP al compimento di operazioni con parti correlate, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni; il Comitato di supporto degli azionisti di minoranza, composto da nove membri, nominati dagli azionisti di minoranza.
[324] In data 23 maggio 2019 l’Assemblea ordinaria di CDP ha nominato i membri del nuovo Collegio per il triennio 2019-2021.
[325] L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al numero 3), prevede che siano di competenza dello Stato “gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti”.
[326] L’articolo 3 dello statuto dell’EAP prevede che l'assistenza a favore degli orfani viene effettuata mediante: erogazione di sussidi e contributi il cui ammontare è determinato in relazione alla situazione familiare anche economica, sino al raggiungimento della maggiore età; per i più capaci e meritevoli i contributi sono erogati anche negli anni successivi per la durata degli studi universitari; erogazione di contributi scolastici e borse di studio; ammissione a tutte le iniziative poste in essere dall'Ente, idonee a favorire l'istruzione e la formazione.
L'assistenza scolastica viene effettuata mediante: contributi scolastici a favore dei figli del personale e degli orfani, iscritti a corsi di studio di ogni ordine e grado, che si trovino in condizioni di particolare bisogno o per eccezionali motivi di salute o di famiglia. Tali contributi sono commisurati all'ordine ed al grado dei corsi di studio ed alla situazione di bisogno e non sono cumulabili con le borse di studio; borse di studio a favore dei figli del personale e degli orfani, a cui possono partecipare coloro che sono iscritti ad un corso di studio, di qualunque ordine e grado.
I sussidi sono concessi a domanda degli interessati per spese impreviste sostenute in occasione di gravi eventi straordinari di malattie comprese le patologie riconosciute ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per spese funerarie sostenute in occasione del decesso di congiunti.
I premi possono essere concessi, su proposta del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza, che abbiano determinato vantaggi per la collettività o da cui sia derivato un accresciuto prestigio per l'Amministrazione penitenziaria.
[327] L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro della giustizia ai sensi del decreto ministeriale 23 novembre 2016.
[328] Insieme alla relazione, predisposta dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), attuativa dell’articolo 50, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione del medesimo Ente, con dati riferiti al primo semestre 2019, di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante “Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità”, concernente gli aggiornamenti sull’attività dell’ENAC di vigilanza e controllo svolta nei confronti dei prestatori di servizi di handling ai quali è stata rilasciata la prevista certificazione.
[329] In merito alla possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico, si ricorda che il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, all’articolo 89, include tra i compiti delle Forze armate il concorso “alla salvaguardia delle libere istituzioni” e lo svolgimento “di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza”.
[330] Il comma 3 dell’articolo 7-bis stabilisce che “Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale”.
[331] La lettera di trasmissione al Presidente della Camera dei deputati del decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro della difesa, del 16 settembre 2020, concernente l'impiego di un contingente complessivo di 7.803 unità di personale delle Forze Armate, per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al contenimento della diffusione del Covid-19, specifica che, sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il provvedimento è stato trasmesso, con separate note, anche ai Presidenti delle Commissioni IV (Difesa) e I (Affari costituzionali).
Con riferimento ai profili informativi inerenti il piano di impiego, si ricorda che nella seduta del 17 aprile 2019 la IV Commissione (Difesa) della Camera ha deliberato di avviare un'indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione cosiddetta “Strade sicure”. Il documento conclusivo è stato approvato nella seduta del 30 luglio 2020.
[332] Il parere del Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica è stato espresso nella riunione del 15 agosto 2020.
[333] L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008 stabilisce che “Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità”.
[334] L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, recita: “Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121”.
[335] Il primo periodo del comma 01 dell’articolo 74 autorizza a tal fine la spesa complessiva di 4.111.000 euro.
Il terzo periodo del comma 01 prevede che al contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
[336] Per un totale di 7.303 unità. Cfr. in proposito la nota esplicativa depositata presso la IV Commissione (Difesa) della Camera dal sottosegretario Calvisi e pubblicata come allegato 2 al resoconto della seduta del 15 aprile 2020.
[337] Il comma 3 dell’articolo 74-ter, allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, autorizza per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui 8.032.564 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e 2.130.494 euro per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
[338] Il comma 2 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 34 del 2020 autorizza per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di 9.404.210 euro, di cui 5.154.191 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e 4.250.019 euro per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
[339] Il comma 2 dell’articolo 35 del decreto-legge n. 104 del 2020 autorizza per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.933.010 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
[340] L’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, ai commi 1 e 2, ha previsto che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il comma 2-bis dell’articolo 14 dispone che l'organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti e che il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'organismo in forma monocratica.
Il comma 4 dell’articolo 14 individua i compiti dell’organismo indipendente di valutazione della performance.
[341] Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato è stato istituito dall’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con l’obiettivo di assicurare la coerenza tra il programma di Governo e la pianificazione strategica dei Ministeri e riordinato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315. L'introduzione, da parte del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance e la contestuale individuazione di due nuovi soggetti, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e gli organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), hanno depotenziato in modo significativo il ruolo del Comitato tecnico scientifico, che è stato definitivamente soppresso dall'articolo 19, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 111. Il comma 14-bis del medesimo articolo 19 ha attribuito all’Ufficio per il programma di Governo (riorganizzato con decreto del Ministro per l’attuazione del programma 14 luglio 2014) le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico, già svolte dal soppresso Comitato tecnico scientifico.
Si ricorda per completezza che, contestualmente, il comma 9 dell’articolo 19 ha disposto il trasferimento delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
[342] L’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, dispone che ogni Ministro emani la direttiva annuale per l’azione amministrativa e per la gestione in coerenza a eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri. La direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie.
La direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2019 è stata emanata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 7 febbraio 2019, n. 1423, modificata dal decreto 8 agosto 2019, n. 8686.
Si ricorda che il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ha trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha nuovamente attribuito dette funzioni al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
[343] La riclassificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi è stata applicata a partire dal disegno di legge di bilancio per il 2008, presentato il 1° ottobre 2007. La riclassificazione è stata attuata in via amministrativa all’interno della struttura del bilancio dello Stato al tempo vigente.
Con la legge di bilancio 2017-2019 l’articolazione in missioni e programmi è stata profondamente rivisitata rispetto all'esercizio precedente per effetto del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. In particolare, sono state introdotte in via sperimentale le “azioni”, quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa che, pur non modificando il livello di aggregazione del bilancio cui corrisponde l'unità di voto parlamentare, hanno comportato un affinamento dell'elenco dei programmi e modifiche nei loro contenuti.
Per l’analisi dell’evoluzione della riforma della contabilità e finanza pubblica si rimanda al “Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica” predisposto annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 3, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Si segnala anche la relazione, predisposta sempre dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 8, della legge n. 196 del 2009, su “L’efficacia dell’introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato”.
[344] La relazione sull’attività svolta nel periodo 1° giugno 2019- 31 maggio 2020 è stata illustrata alla Camera dal presidente dell’Autorità Camanzi il 24 luglio 2020.
[345] Il comma 1 dell’articolo 37 è stato modificato dall'articolo 36, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter e, successivamente, dall'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
[346] Ai sensi del comma 2 dell’articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni l’Autorità è chiamata a svolgere i seguenti compiti:
garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), e alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano, anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi;
verificare la corretta applicazione, da parte dei soggetti interessati, dei criteri come sopra fissati;
stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;
definire, in relazione ai diversi tipi di servizi e infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto, fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni, da inserire nei capitolati delle medesime gare, e stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici;
verificare che nei bandi di gara per il trasporto ferroviario regionale, non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l’accesso a concorrenti potenziali, con particolare riferimento al requisito della disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara;
svolgere le funzioni di organismo di regolazione per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria, definendo i criteri per la determinazione dei pedaggi e per l’assegnazione delle tracce e della capacità e vigilando sulla loro corretta applicazione;
nel settore autostradale, stabilire per le nuove concessioni nonché per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2, sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
con particolare riferimento al settore aeroportuale, svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
nel settore del trasporto con taxi, monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio, delle tariffe e della qualità delle relative prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, previo parere dell’Autorità, provvedono ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei principi dettati dalla legge. In caso di inottemperanza, l’Autorità può esercitare poteri di legittimazione processuale attiva e ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
[347] La legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, all’articolo 2, comma 7, stabilisce che “Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta”.
[348] In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato (articolo 37, comma 1-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito).
I componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti sono stati da ultimo nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2020.
[349] Il regolamento (CE) n. 1371/2007 stabilisce, tra l’altro: le informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie prima e durante il viaggio, le modalità di emissione dei biglietti e delle prenotazioni, la responsabilità delle imprese ferroviarie anche con riferimento agli obblighi di assicurazione e in materia di sicurezza personale dei passeggeri, le garanzie a favore delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, i diritti dei passeggeri in caso di ritardi o cancellazioni e la definizione ed il monitoraggio di standard di qualità del servizio, le tempistiche per la risposta ai reclami.
[350] Il regolamento (UE) n. 181/2011 in materia di tutela dei passeggeri che viaggiano con autobus si applica ai servizi di trasporto regolari per la percorrenza di distanze pari o superiori a 250 Km; alcune disposizioni si applicano, altresì, a percorrenze inferiori e ai trasporti occasionali. In particolare, il regolamento mira a garantire un livello equivalente di protezione e assistenza ai passeggeri in relazione alla protezione dei passeggeri in caso di incidente; alle pari opportunità di viaggio per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta; al contenimento dei disagi causati da cancellazioni o ritardi significativi; all’adeguatezza dell’informazione sui diritti di cui godono i passeggeri e della possibilità del relativo esercizio; all’efficacia delle tutele garantite attraverso gli organismi nazionali preposti.
[351] Il regolamento (UE) n. 1177/2010 si pone l’obiettivo di assicurare un livello equivalente di protezione e assistenza ai passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne garantendo, in particolare che le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta abbiano opportunità di viaggiare al pari degli altri cittadini; che i disagi dei passeggeri dovuti a cancellazioni o ritardi significativi siano contenuti, prevedendo l’obbligo per il vettore di fornire informazioni, assistenza, trasporto alternativo e indennizzi in caso di ritardo all’arrivo; che i passeggeri siano adeguatamente informati dei loro diritti e siano in grado di esercitarli; che gli Stati membri e gli organismi nazionali preposti all'applicazione facciano rispettare le disposizioni del regolamento. Come nei casi relativi al trasporto ferroviario e con autobus, si tratta di misure di protezione minime e irrinunciabili (articolo 6) che non precludono il ricorso agli ulteriori strumenti di tutela, anche giudiziale, messi a disposizione dai singoli ordinamenti giuridici nazionali.
[352] La relazione presentata (Doc. CCXVI, n. 2) illustra anche le attività poste in essere in relazione a quanto previsto dall’articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sul tema dell’efficienza dei diversi gradi di separazione tra imprese ferroviarie e gestore.
L’articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, prevede che nel settore del trasporto ferroviario l’Autorità di regolazione dei trasporti definisce, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento. L'Autorità, dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale. L’ultimo periodo del comma 1 dispone che, in esito all’analisi, l’Autorità predisponga, entro e non oltre il 30 giugno 2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento avente quindi carattere una tantum. Di fatto, l’obbligo viene adempiuto riferendo nell’ambito della relazione sull’attività svolta dall’ART, in attuazione dell’articolo 37, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, avente cadenza annuale.
[353] Il comma 1 dell’articolo 16 della legge n. 287 del 1990 prevede che le soglie di fatturato al di sopra delle quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese sono rivalutate annualmente sulla base della variazione dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi di tale previsione, ha fissato le soglie di fatturato previste dal comma 1 dell’articolo 16 in cinquecentoquattro milioni di euro, quanto al fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, e in trentuno milioni di euro ,quanto al fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate, con proprio provvedimento 17 marzo 2020, n. 28177, pubblicato nel Bollettino 23 marzo 2020, n. 12 della medesima Autorità.
Deroghe alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono state disposte dall’articolo 171, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e, successivamente, dall'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.
[354] L’articolo 8, comma 1, dalla legge n. 215 del 2004 dispone che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenti al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla medesima legge n. 215. In attuazione di tale previsione è stata da ultimo presentata la relazione sullo “Stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interessi”, con dati aggiornati al mese di giugno 2020, Doc. CLIII, n. 5.
[355] La composizione dell'AGCM è stata modificata dall'articolo 23, comma 1, lett. d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ne ha ridotto la consistenza dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti sempre compreso il presidente.
[356] Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno nominato d’intesa tra loro, con determina del 20 dicembre 2018, il dottor Roberto Rustichelli quale presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
[357] Il documento è stato approvato con deliberazione della Giunta della regione Lombardia n. XI/3607 del 28 settembre 2020.
[358] L’articolo 1 della legge n. 102 del 1990 ha destinato per il riassetto idrogeologico, la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, nel sessennio 1989-1994, la complessiva somma di lire 2.400 miliardi di lire (circa 1.239.500.000 euro).
[359] A sua volta distinto in tre sottofasi, i cui interventi sono stati approvati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 1991, 24 maggio 2001 e 10 gennaio 2003.
[360] Approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 1992.
[361] L'applicazione del Piano è definita dalla legge regionale 1° agosto 1992, n. 23, che stabilisce le norme per gli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina, e dalla relativa Direttiva generale di applicazione (decreto n. 19829 del 2002). In particolare, è definito l’iter procedurale che gli enti attuatori (comuni, comunità montane e province) devono seguire per la realizzazione degli interventi, dalla progettazione all'esecuzione fino alla rendicontazione.
[362] Per il dettaglio sulle proposte dei Piani Integrativi finanziati con le economie accertate e dei Programmi di competenza delle Comunità montane il Doc. CVIII, n. 3 rimanda alle relazioni precedenti (dal 2005 al 2018).
[363] Cfr. Doc. CVIII, n. 3, pag. 17.
[364] Si tratta di relazioni alle Camere previste da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente documento.