Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 17 - XVIII novembre 2019
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 17
Data: 21/11/2019
Organi della Camera: Assemblea

 

Camera dei deputati

 

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE

 

 

 

 

 

 

 

L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO PARLAMENTARE

 

 

MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO

E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO

E ALTRI ADEMPIMENTI

 

 

 

 

 

n. 17 – Novembre 2019

 

A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare

( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 

INDICE

 

PREFAZIONE.. 1

Sezione I. 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI. 3

Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici 4

Cariche rinnovate nel mese di ottobre 2019 o tuttora in itinere. 6

Cariche scadute alla data del 31 ottobre 2019 o in scadenza entro

il 31 gennaio 2020 per le quali non risulta avviata la procedura di rinnovo. 8

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI. 11

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA.. 11

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca-ANVUR.. 14

Autorità garante per la protezione dei dati personali 17

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM.. 21

Autorità di sistema portuale dello Stretto. 24

Consiglio nazionale delle ricerche - CNR.. 27

Consorzio dell’Adda. 30

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. 32

Ente nazionale risi - ENR.. 34

Ente parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 37

Ente parco nazionale del Circeo. 39

Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna. 41

Ente parco nazionale della Majella. 43

Ente parco nazionale dei Monti Sibillini 45

Fondazione La Biennale di Venezia. 47

Grande progetto Pompei 49

Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a. - IEI. 51

Istituto italiano di studi germanici 53

Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM.. 56

Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP. 59

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL. 61

Istituto nazionale di astrofisica - INAF. 65

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN.. 68

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV.. 71

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS. 74

Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS. 77

Istituto nazionale di statistica - ISTAT.. 80

Istituto Superiore di Sanità - ISS. 82

Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”. 84

Stazione zoologica “Anton Dohrn”. 87

Sezione II. 91

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO.. 91

Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo. 92

Note annunciate al 31 ottobre 2019 in attuazione di atti di indirizzo. 97

Ministero della difesa. 97

Sezione III. 99

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA

OBBLIGO DI LEGGE.. 99

Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento. 100

In evidenza a ottobre 2019. 102

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-31 ottobre 2019. 108

Relazioni governative. 108

Relazioni non governative. 117

 


 


 

PREFAZIONE

 

Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, al fine di offrire notizie, dati statistici e altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

La pubblicazione si apre con la Sezione I, relativa alle attività di controllo parlamentare sulle nomine di vertice negli enti pubblici e nelle autorità amministrative indipendenti di competenza governativa.

Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti negli atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni), approvati in Assemblea o in Commissione, che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito.

Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto sulle relazioni al Parlamento, distinte tra “governative” e “non governative”, la cui trasmissione sia prevista da norme di legge. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, introdotte da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nell’arco temporale di riferimento.


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione I

 

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Sezione illustra l’attività di monitoraggio sulle nomine di vertice in enti pubblici sottoposte a procedure di controllo parlamentare.


Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici

 

La Sezione I dà conto delle nomine governative soggette a controllo parlamentare ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”.

Tale legge, agli articoli da 1 a 8, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri e i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, debbano richiedere il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.

La richiesta di parere da parte del Governo deve indicare la procedura seguita per l’individuazione della candidatura, i motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e gli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

La medesima procedura si applica qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, nonché per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte. Trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere senza che le Commissioni si siano pronunciate l’organo competente può provvedere alla nomina[1].

Alla luce delle norme richiamate, il monitoraggio effettuato, su cui si riferisce in questa sede, consiste, in primo luogo, nel verificare se il Governo abbia effettivamente richiesto il parere parlamentare previsto dalla legge n. 14 del 1978 per la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti degli istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l’esito.

Inoltre, l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 prende in considerazione le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) degli istituti ed enti pubblici di cui presidenti e vicepresidenti sono nominati previo parere parlamentare in ottemperanza dell’articolo 1. In tali casi, l’articolo 9 stabilisce che i relativi provvedimenti debbano essere comunicati alle Camere entro il termine di quindici giorni. Anche tali provvedimenti devono fornire i motivi che li giustificano, le procedure seguite e una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano. Nell’ambito del monitoraggio di cui si dà conto in questa pubblicazione rientra pertanto anche l’accertamento dell’avvenuta comunicazione nei termini di legge. Per completezza di informazione, si verifica altresì se le prescritte procedure siano state attivate anche in occasione dei precedenti rinnovi.

Infine, qualora la legge istitutiva di un singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978, si procede al controllo sull’effettiva osservanza di tali ulteriori disposizioni.

Affinché il monitoraggio effettuato non si esaurisca nella mera presa d’atto degli atti posti in essere dal Governo, si provvede altresì a segnalare tempestivamente al Parlamento le cariche scadute o di prossima scadenza e le procedure previste per il loro rinnovo[2]. A tal fine sono predisposte schede informative relative a ciascun ente i cui organi siano soggetti a rinnovo nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, che ha cadenza mensile, con una proiezione relativa ai mesi immediatamente successivi. Ogni scheda è corredata da tutti gli elementi normativi che si ritengano utili ai fini della più compiuta valutazione parlamentare delle scelte operate dal Governo. All’individuazione delle scadenze oggetto di monitoraggio si perviene attraverso la consultazione della banca dati predisposta e costantemente aggiornata dal Servizio per il controllo parlamentare.

 

 

 


 

Cariche rinnovate nel mese di ottobre 2019 o tuttora in itinere

 

Il 28 ottobre 2019 il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha rinnovato l’incarico di Gabriele Papa Pagliardini, quale direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA. Il 23 ottobre 2019 la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato avevano espresso parere favorevole in merito alla relativa proposta di nomina.

 

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 28 ottobre 2019, non ancora comunicato alle Camere, sono stati attribuiti, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, a Franco Bettoni - già nominato presidente dell’INAIL con D.P.R. del 30 luglio 2019 - i poteri degli ordinari organi dell’Istituto in attesa del perfezionamento delle nomine del vice presidente e dei quattro membri del consiglio di amministrazione. Nel medesimo decreto Paolo Lazzara è stato nominato vice del summenzionato Bettoni.

 

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 25 ottobre 2019 Paolo Mario Mega è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto. Sulla relativa proposta di nomina la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 17 e del 2 ottobre 2019.

 

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019 è stato rinnovato, per un quinquennio, l’incarico di Franco Gallo quale presidente dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a. – IEI.

 

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019 Paolo Carrà è stato confermato, con decorrenza 5 ottobre 2019 e per un quadriennio, presidente dell'Ente nazionale risi - ENR.

 

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 ottobre 2019 Antonio Ricciardi è stato nominato presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo per la durata di 5 anni. Sulla relativa proposta di nomina l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera aveva espresso parere favorevole il 2 ottobre 2019. Si ricorda che il 16 gennaio 2019 la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato aveva espresso, invece, parere contrario.

 

Con distinti decreti dell’8 ottobre 2019, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha nominato Andrea Spaterna presidente dell’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini, Lucio Zazzara presidente dell’Ente parco nazionale della Majella, Luca Santini presidente dell’Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e Giovanni Cannata presidente dell’Ente parco nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. La 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato e la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera avevano espresso pareri favorevoli per tutte le suddette proposte di nomine rispettivamente nelle sedute del 1° e del 2 ottobre 2019.

 

Il 31 luglio 2019 la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Emanuele Mauri a presidente del Consorzio dell’Adda. La richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con lettera dell’8 luglio 2019, annunciata il 16 luglio 2019 sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica e assegnata alle suddette Commissioni permanenti.

 

Si ricorda infine che a seguito della nomina di Pasquale Tridico quale presidente dell’INPS, avvenuta il 22 maggio 2019, restano da nominare i quattro componenti del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, tra cui il vice presidente, al fine di completare l’assetto degli organi di vertice.

 


 

Cariche scadute alla data del 31 ottobre 2019 o in scadenza entro

il 31 gennaio 2020 per le quali non risulta avviata la procedura di rinnovo

 

Il 19 giugno 2019 sono scaduti gli incarichi del presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, e dei componenti Augusta Iannini (vicepresidente), Giovanna Bianchi Clerici e Licia Califano. Si segnala che il 7 ottobre 2019 sui siti internet della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della suddetta Autorità Garante è stato pubblicato un avviso nel quale sono stati informati gli interessati che non avessero già provveduto entro il termine del 19 maggio 2019 ad inviare la propria candidatura “a pena di irricevibilità”, dal 14 al 26 ottobre 2019.

 

Il 25 luglio 2019 è scaduto il mandato dei componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM Angelo Marcello Cardani (presidente), Antonio Martusciello, Francesco Posteraro, Antonio Nicita e Mario Morcellini (commissari).

 

Il 7 agosto 2019 è scaduto il mandato di Roberta Ascarelli, quale presidente dell’Istituto italiano di studi germanici. Si segnala che devono essere altresì nominati i due consiglieri di amministrazione dell’Ente.

 

Il 14 ottobre 2019 è scaduto il mandato del componente del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Michele Morgante.

 

Il 14 ottobre 2019 sono scaduti i mandati del presidente, Giorgio Patrizio, e dei componenti del consiglio di amministrazione dell’istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM, Pierangelo Marcati e Gioconda Moscariello.

 

Il 14 ottobre 2019 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN Caterina Petrillo e Fabio Zwirner[3].

 

Il 14 ottobre 2019 sono scaduti inoltre i mandati dei consiglieri di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV, Claudio Faccenna, Giancarlo Neri, Alessandro Nicola Pino e Giulio Selvaggi.

 

Il 14 ottobre 2019 sono scaduti i mandati di Luisa Cifarelli, presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”, nonché del componente di designazione governativa del consiglio di amministrazione del medesimo Ente, Giovanni Batignani.

 

Il 14 ottobre 2019 sono scaduti altresì i mandati del presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS, Maria Cristina Pedicchio, nonché dei componenti del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto, Giorgio Cassiani e Silvestro Greco.

 

Il 14 e il 22 ottobre 2019 sono scaduti rispettivamente i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn” Mauro Magnani e Serena Fonda.

 

Il 14 ottobre 2019 sono scaduti il mandato del presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica - INAF, Niccolò D’Amico, e quelli dei componenti del consiglio di amministrazione Marco Tavani e Eugenio Coccia. Il 2 dicembre 2019 scadranno, altresì, i mandati dei consiglieri di amministrazione Enrico Cappellaro, (che riveste anche la carica di vicepresidente dell’Ente) e Stefano Giovannini.

 

Il 19 ottobre 2019 sono scaduti i mandati di Daniele Checchi, Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e Susanna Terracini quali componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR.

 

Il 13 novembre 2019 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche - CNR, Vito Mocella e Alberto Tesi.

 

Il 26 novembre 2019 scadrà inoltre il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di sanità - ISS, Enrico Lubrano, Adriana Caterina Maggi, Chiara Gibertoni e Alessandro Cosimi.

 

Il 14 dicembre 2019 scadrà il mandato dei componenti del consiglio dell'Istituto nazionale di statistica – ISTAT, Monica Pratesi, Maurizio Franzini, Daniela Cocchi e Pier Paolo Italia.

 

Il 31 dicembre 2019 scadrà l’incarico di Mauro Cipolletta, Direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei.

 

Il 1° gennaio 2020 scadrà l’incarico di Stefano Sacchi, presidente dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche INAPP.

 

Il 13 gennaio 2020 scadrà l’incarico di Paolo Baratta, presidente della Fondazione La Biennale di Venezia.

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Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle relative schede di seguito riportate.

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA



Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Agenzia per le erogazioni in agricoltura -

AGEA

Direttore:

 

Gabriele Papa Pagliardini

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012 e articolo 7 del decreto legislativo 74/2018

pareri favorevoli della XIII Commissione della Camera e della 8ª Commissione del Senato del 23/10/2019

28/10/2019

 

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

 

Il 28 ottobre 2019 il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha rinnovato l’incarico di Gabriele Papa Pagliardini quale direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA. Il 23 ottobre 2019 la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato avevano espresso parere favorevole in merito alla relativa proposta di nomina.

La richiesta di parere era stata trasmessa con lettera del 1° ottobre 2019 dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, annunciata il 10 ottobre 2019 sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, e assegnata alle suddette Commissioni permanenti. Il precedente mandato di Papa Pagliardini alla guida dell’Agenzia era scaduto il 14 settembre 2019[4].

Si ricorda che, in precedenza, Papa Pagliardini era stato nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto del 14 settembre 2016, previo parere favorevole espresso dalla 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato e dalla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera nelle rispettive sedute del 27 luglio 2016 e del 2 agosto 2016.

Con la nomina a direttore era automaticamente cessato il mandato di commissario straordinario dell'Agenzia conferito allo stesso Papa Pagliardini con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2016, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, fino appunto alla definizione della procedura di nomina del direttore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 4 luglio 2016. Il commissariamento dell'AGEA aveva fatto seguito alle dimissioni - rassegnate il 21 giugno 2016 e con decorrenza 4 luglio 2016 - del precedente direttore dell'Agenzia, Stefano Antonio Sernia[5].

Si ricorda che l’AGEA è stata negli ultimi anni oggetto di successivi interventi legislativi. Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all’articolo 12, comma 13, ha previsto quali organi dell’AGEA il direttore - da scegliersi in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare - e il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, da nominarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 14 ha stabilito che il direttore sia nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, da esprimersi entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere.

Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”, all’articolo 7 ribadisce che sono organi dell'Agenzia il direttore e il collegio dei revisori dei conti, specificando alla lettera a) che il direttore è nominato con decreto del Ministro, “previa trasmissione della proposta di nomina alle competenti Commissioni parlamentari”. Contestualmente, l’articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 74 del 2018, al comma 1, lettera f), ha abrogato il comma 13 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, ma non il comma 14 che, come già ricordato, prevede che la trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari sia preliminare alla formulazione del parere di competenza.

Da ultimo il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n 116, all’articolo 2, comma 1, lett. l), ha modificato il comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 2018, precisando che il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, da esprimere entro i termini stabiliti dai regolamenti parlamentari delle due Camere[6].

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, istituita con il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, agisce come organismo di coordinamento a livello nazionale nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai fondi FEAGA e FEASR. Quale organismo pagatore dello Stato ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi e interventi comunitari, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi[7].


 

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR

 

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca -

ANVUR

Quattro componenti del consiglio direttivo:

Daniele Checchi, Paolo Miccoli Raffaella Rumiati SusannaTerracini

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 76/2010

19/10/2019

D.P.R. su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

 

Il 19 ottobre 2019 sono scaduti i mandati di Daniele Checchi, Paolo Miccoli[8], Raffaella Rumiati e Susanna Terracini[9] quali componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR[10].

Tali nomine, di durata quadriennale, erano intervenute con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2015. Si ricorda che il plenum dell’organo è costituito da sette componenti. Le suddette nomine erano state deliberate dal Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, dopo che la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nelle rispettive sedute del 16 e del 24 settembre 2015, avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina[11]. Le richieste di parere parlamentare erano state inoltrate dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76.

            I componenti del precedente consiglio direttivo dell'ANVUR - ossia Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro e Giuseppe Novelli - erano stati nominati per quattro anni con D.P.R. 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia[12]. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, Andrea Graziosi era stato nominato in sua sostituzione componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni, con decorrenza 31 maggio 2013[13].

            Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito, come sopra ricordato, da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo “devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne”. I componenti sono nominati, per quattro anni non rinnovabili, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[14].

            L'ANVUR sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.


 

Autorità garante per la protezione dei dati personali



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità garante per la protezione dei dati personali

Componenti Autorità:

 

Antonello Soro (presidente) e Giovanna Bianchi Clerici, eletti dalla Camera

 

Augusta Iannini (vicepresidente) e Licia Califano,

elette dal Senato

I componenti l’Autorità sono eletti dal Parlamento

(v. infra)

19/6/2019

 

 

 

Dei 4 membri, 2 vengono eletti dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato della Repubblica con voto limitato, ai sensi art. 153, co. 1, del decreto legislativo 196/2003, nel testo novellato dall’art. 14,

co. 1, lett. b),

del decreto legislativo 101/2018,

sulla base delle candidature pervenute.

I componenti eleggono nel loro ambito il presidente e il vicepresidente

 

Il 19 giugno 2019 sono scaduti gli incarichi, di durata settennale, del presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, e dei componenti della suddetta autorità Giovanna Bianchi Clerici, Augusta Iannini (vicepresidente) e Licia Califano.

Antonello Soro e Giovanna Bianchi Clerici sono stati eletti dalla Camera dei deputati, mentre Augusta Iannini e Licia Califano sono state elette dal Senato. L’elezione è avvenuta per tutti i suddetti componenti il 6 giugno 2012.

Si segnala che il decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali”, ha disposto che il presidente e il collegio in carica continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Collegio e, comunque, per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, avvenuta l’8 agosto 2019. La legge di conversione 4 ottobre 2019, n. 107, ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2019.

Si ricorda che l’articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel testo novellato dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, prevede, al comma 1, che il Garante sia composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.

Il nuovo testo dell’articolo 153 prevede che i componenti debbano essere eletti tra coloro che presentino la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione. L’avviso relativo all’avvio della procedura deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. La norma prevede altresì che le candidature debbano pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e che i curricula dei candidati siano pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

Il comma 2 dispone che i componenti dell’Autorità eleggano nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità, e un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il comma 3 ribadisce la durata settennale degli incarichi di presidente e di componente e la loro non rinnovabilità, già stabilita in precedenza[15]. Il comma 2 precisa altresì che il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive per tutta la durata del mandato[16].

Il 19 aprile 2019, nei siti internet della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Autorità Garante per la protezione dei dati personali è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle candidature a componente del collegio del Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'elezione di quattro componenti, due per ciascuna Camera, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003, come novellato. Il termine per l’invio delle domande era stato fissato, in quella occasione, al 19 maggio 2019, “a pena di irricevibilità[17]. Il 7 ottobre 2019 sui suddetti siti internet è stato pubblicato un ulteriore avviso nel quale sono stati invitati gli interessati, che non avessero già provveduto entro il termine del 19 maggio 2019, ad inviare la propria candidatura dal 14 al 26 ottobre 2019, anche in tal caso “a pena di irricevibilità”[18].

Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità indipendente istituita dalla legge sulla privacy (dapprima legge 31 dicembre 1996, n. 675, ora decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.


 

I compiti dell’autorità sono fissati in particolare dall’articolo 154 del più volte citato decreto legislativo n. 196 del 2003, nel testo novellato dall’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679[19].


 

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM

 



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM

Presidente:

Angelo Marcello Cardani

 

Parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge 481/1995 a maggioranza dei due terzi dei componenti

25/7/2019

 

D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni

Commissari:

 

Antonio Martusciello (eletto dalla Camera il 6/6/2012), Francesco Posteraro

(eletto dal Senato

il 6/6/2012), Antonio Nicita (eletto dalla Camera il 14/11/2013) Mario Morcellini (eletto dal Senato

il 1°/2/2017)

La nomina con D.P.R. dei Commissari è preceduta dalla loro elezione da parte del Parlamento

(v. infra)

D.P.R. previa elezione di due componenti da parte della Camera dei deputati e di due componenti da parte del Senato della Repubblica

 

 

Il 25 luglio 2019 è scaduto il mandato del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM, Angelo Marcello Cardani, il quale era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2012. Parimenti sono scaduti i mandati dei commissari Antonio Martusciello, eletto dalla Camera il 6 giugno 2012, Francesco Posteraro, eletto dal Senato il 6 giugno 2012, Antonio Nicita, eletto dalla Camera il 14 novembre 2013, e Mario Morcellini, eletto dal Senato il 1° febbraio 2017[20].

Si segnala che, relativamente a tale Autorità, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, prevede all’articolo 7 che il presidente e i componenti del consiglio in carica alla data del 19 settembre 2019 continuino a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento dell’organo collegiale e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, primo, secondo e terzo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'AGCOM, sono organi dell'Autorità: il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi ed i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari.

In conformità dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 1, la designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995. Quest'ultima disposizione prevede - al comma 7, terzo e quarto periodo - che in nessun caso la nomina possa essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le stesse Commissioni possono procedere all'audizione del designato. Infine, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, penultimo periodo, della sopracitata legge n. 249 del 1997, il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni (attualmente Ministro dello sviluppo economico).

Per quanto riguarda la nomina dei commissari, essi sono eletti per metà dalla Camera e per metà dal Senato. Peraltro, per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “Salva Italia”), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i componenti del consiglio dell'Autorità sono stati ridotti da otto a quattro, escluso il presidente. Ciò ha comportato altresì la riduzione da quattro a due, sempre escluso il presidente, dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti e della commissione per i servizi e i prodotti. Di conseguenza, l'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha modificato la disciplina relativa alle modalità di elezione da parte dei due rami del Parlamento dei commissari dell'AGCOM.

Il presidente e i commissari rimangono in carica sette anni e, anche alla luce del divieto generale di conferma alla cessazione della carica previsto dall'articolo 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, non possono essere riconfermati, a meno che non siano stati eletti per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di altri commissari che non abbiano portato a termine il mandato.

La legge istitutiva affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali degli utenti in materia. Come specificato nel suo sito internet, l'Autorità svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e, più recentemente, delle poste.

 


 

Autorità di sistema portuale dello Stretto

 

Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale dello Stretto

 

 

Presidente:

 

Paolo Mario Mega

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

annunciata alla Camera il 18/9/2019 e al Senato il 24/9/2019

pareri favorevoli della IX Commissione della Camera del 17/10/2019 e della 8ª Commissione del Senato del 2/10/2019

25/10/2019

 

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(Vedasi infra nel testo)

 

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 25 ottobre 2019 Paolo Mario Mega è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto. Sulla relativa proposta di nomina la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e la 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 17 e del 2 ottobre 2019. La richiesta di parere, trasmessa con lettera del 7 agosto 2019 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, era stata annunciata il 18 settembre 2019 alla Camera dei deputati e il 24 settembre 2019 al Senato della Repubblica, e assegnata alle suddette Commissioni permanenti.

L’Autorità di sistema portuale dello Stretto, comprendente i Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, è stata istituita dall’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha modificato l’articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante “Riordino della legislazione in materia portuale”. L’articolo 8 di tale legge, al comma 1, dispone che il presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ferma restando l'applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies[21] della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Il comma 2 precisa che il presidente ha la rappresentanza legale dell'Autorità di sistema portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Con riferimento alla proposta di nomina in esame si segnala che il presidente della regione Calabria e il presidente della regione Siciliana, rispettivamente con nota del 15 e del 22 maggio 2019, avevano negato l’intesa prescritta dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, su tale proposta di nomina. Nella suddetta nota del 15 maggio 2019 il presidente della regione Calabria ha altresì comunicato di aver impugnato dinnanzi alla Corte costituzionale il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Il presidente della regione Siciliana ha proposto inoltre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente al suddetto procedimento di nomina con nota del 21 giugno 2019. L’intesa non è stata neppure raggiunta nella riunione di coordinamento tenutasi il 25 luglio 2019. Il Governo ha applicato quindi le disposizioni di cui all’articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale norma prevede che, qualora la situazione di mancata intesa perduri, la questione sia rimessa al Consiglio dei ministri. Alla riunione possono partecipare i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Il Governo pertanto, dopo aver proceduto ad invitare i presidenti delle suddette regioni a partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019, ha deliberato di non accogliere l’opposizione formulata ai sensi della predetta disposizione di legge dalla regione Siciliana.


 

L’Autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge n. 84 del 1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L'Autorità di sistema portuale ha tra l'altro compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali.


 

Consiglio nazionale delle ricerche - CNR

 



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Consiglio nazionale

delle ricerche -

CNR

 

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Alberto Tesi

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs.

n. 213/2009

 

13/11/2019

Decreto

del Ministro dell'istruzione dell'università

e della ricerca,

su designazione della CRUI

(vedasi infra nel testo)

Componente

del consiglio di amministrazione:

Vito Mocella

Decreto

del Ministro dell'istruzione dell'università

e della ricerca su designazione

del personale dell'Ente

(vedasi infra nel testo)

 

Il 13 novembre 2019 scadranno i mandati di Vito Mocella e Alberto Tesi, ossia due dei quattro componenti che, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto dell’Ente, costituiscono, oltre al presidente, il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche - CNR.

Si ricorda che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 17 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 1° dicembre 2015, aveva comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 13 novembre 2015[22], Lagalla e Mocella componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente per la durata di quattro anni[23]. A seguito dell’elezione di Roberto Lagalla all’Assemblea regionale siciliana nel marzo 2018 il Ministro dell’istruzione dell'università e della ricerca ha provveduto a nominare, su designazione della Conferenza dei rettori delle università italiane CRUI, Alberto Tesi quale consigliere di amministrazione, “per il restante periodo del quadriennio di nomina in corso[24].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della scelta dei presidenti degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, individuate tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[25].

Il nuovo statuto del CNR[26], entrato in vigore dal 1° agosto 2018, prevede che per la nomina del presidente il suddetto comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e proponga al Ministro cinque nominativi tra cui selezionare il nuovo titolare[27].

Tali procedure pertanto ricalcano quelle previste per la generalità degli enti di ricerca dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009.

I componenti del consiglio di amministrazione, invece, in forza di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, dello statuto dell’Ente, sono nominati dal Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca: uno designato sulla base di una terna proposta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI); uno designato sulla base di una terna proposta dall'Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria; uno su designazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e uno eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi di ruolo, attraverso procedure di consultazione, anche telematica, definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR, come specificato dall’articolo 2 del suo statuto, ha il compito - quale ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea - di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie, di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al Governo e alle amministrazioni pubbliche.


Consorzio dell’Adda

Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Consorzio dell'Adda

Presidente:

 

Emanuele Mauri

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

annunciata alle Camere il 16/7/2019

pareri favorevoli della VIII Commissione della Camera e della 13ª Commissione del Senato del 31/7/2019

Procedura di nomina in corso

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

 

Il 31 luglio 2019 la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Emanuele Mauri a presidente del Consorzio dell’Adda. La richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con lettera dell’8 luglio 2019, annunciata il 16 luglio 2019 sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica e assegnata alle suddette Commissioni permanenti.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 9 dello statuto del Consorzio, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 novembre 2011, il presidente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’articolo 14 dello statuto prevede che il presidente rimanga in carica quattro anni e che possa essere riconfermato.

L’Ente, allo stato, è guidato da Ettore Grecchi, in qualità di presidente facente funzione[28]. Si ricorda che l’ultimo presidente nominato, Massimiliano Atelli, in carica a decorrere dal 1° gennaio 2011, si è dimesso il 21 febbraio 2014.

Il Consorzio dell'Adda, sulla base del Regio Decreto 21 novembre 1938, n. 2010, provvede alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como (diga di Olginate - Lecco), nonché alla ripartizione dei deflussi fra le utenze irrigue ed idroelettriche consorziate. Il Consorzio è stato confermato ente pubblico non economico, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.P.R. 1° aprile 1978, n. 532, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.


 

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

 

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

 

Componente del consiglio di amministrazione:

Michele Morgante

 

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11,

comma 5,

del D. Lgs.

n. 213/2009

 

14/10/2019

Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

 

Il 14 ottobre 2019 è scaduto il mandato del componente del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Michele Morgante. Si ricorda che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca aveva comunicato, con lettera del 20 ottobre 2015, annunciata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015, la nomina di Morgante, effettuata con proprio decreto il 14 ottobre 2015 per la durata di un quadriennio.

Il 10 agosto 2015 era infatti scaduto il mandato di Paola Secchiero, che era stata nominata componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011. Per completezza si ricorda che il presidente dell’Ente Sergio Paoletti e la componente del consiglio di amministrazione Laura Chies, che ricopre altresì l’incarico di vicepresidente, scadranno invece rispettivamente il 27 aprile 2020 e il 9 febbraio 2020.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[29].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[30]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[31]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per le nomine dei presidenti degli enti di ricerca non è pertanto più prevista l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste ha il compito, ai sensi dell’articolo 2 del proprio Statuto, di favorire e promuovere l’innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, trasferendone i risultati al mercato. Il consorzio inoltre ha il compito di supportare la creazione di nuove imprese innovative, tenendo conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante.


 

Ente nazionale risi - ENR

 

Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Ente nazionale risi - ENR

 

Presidente:

 

Paolo Carrà

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

annunciata alla Camera il 18/9/2019 e al Senato il 24/9/2019

pareri favorevoli della XIII Commissione della Camera e della 9ª Commissione del Senato del 2/10/2019

14/10/2019

(Decorrenza 5/10/2019)

D.P.R.

su proposta

del Presidente

del Consiglio

dei ministri, previa

deliberazione

del Consiglio

dei ministri

adottata

su proposta

del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali

Carica da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Componenti del consiglio di amministrazione:

 

Silvano Saviolo Gianmaria Melotti Riccardo Preve Maria Grazia Tagliabue

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. 14/1978

 

5/10/2019

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

 

 

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019, Paolo Carrà è stato confermato, con decorrenza 5 ottobre 2019 e per un quadriennio, presidente dell'Ente nazionale risi- ENR.

Sulla relativa proposta di nomina, trasmessa con lettera del Ministro pro tempore per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta il 2 agosto 2019 - ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - e annunciata il 18 settembre 2019 alla Camera e il 24 settembre 2019 al Senato, la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute svoltesi il 2 ottobre 2019. L’avvio della procedura di nomina era stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 luglio 2019, a seguito della proposta avanzata il 5 luglio 2019 dal Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. La lettera di proposta precisava, peraltro, che la durata dell’incarico avrebbe dovuto essere limitata a 3 anni e cinque mesi[32], in luogo dei quattro previsti dallo statuto. Il 31 agosto 2019 era scaduto il mandato dello stesso Carrà, quale presidente dell'Ente. Carrà era stato confermato con decreto del Presidente della Repubblica il 31 agosto 2015 per la durata di un quadriennio[33].

Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, nelle rispettive sedute del 7 e del 15 luglio 2015.

Il 5 ottobre 2019 sono scaduti invece i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Ente, Silvano Saviolo, Gianmaria Melotti, Riccardo Preve e Maria Grazia Tagliabue, che sono stati nominati il 5 ottobre 2015 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si ricorda che, in forza dell'articolo 5 dello statuto dell'Ente, modificato con decreto interministeriale del 25 febbraio 2015, il presidente è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988. La durata dell’incarico è di quattro anni e il medesimo soggetto non può essere confermato per più di due volte.

Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione, pure quadriennale, può invece essere rinnovato una sola volta. Il consiglio di amministrazione dell'Ente è composto dal presidente, da un membro in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola, in modo da assicurare una calibrata rappresentanza delle componenti della filiera medesima. Ove nel corso del quadriennio si verifichi nel consiglio di amministrazione una vacanza, il presidente, entro trenta giorni, deve richiedere al Ministero vigilante la nomina di altro componente della stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quadriennio iniziato dal componente sostituito.

L'Ente nazionale risi - ENR, è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si occupa della tutela del settore risicolo conducendo azioni volte al miglioramento della produzione. L'Ente controlla altresì la commercializzazione del riso italiano, stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento, e agevola la filiera a porre in essere azioni volte a orientare le scelte commerciali degli operatori. L’Ente è inoltre organismo pagatore degli aiuti e degli interventi per conto dell'Unione europea. L’articolo 15 dello Statuto dell’Ente precisa peraltro che l’attività dell’ENR è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private.


 

Ente parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

 


Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare

previsto

Data nomina

Procedura di nomina

 

Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Presidente:

 

Giovanni Cannata

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

annunciata alla Camera il 18/9/2019 e al Senato il 24/9/2019 pareri favorevoli della VIII Commissione della Camera del 2/10/2019 e della 13ª Commissione del Senato del 1°/10/2019

8/10/2019

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare,

d'intesa

con le regioni

interessate

 

L’8 ottobre 2019, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Giovanni Cannata è stato nominato presidente dell’Ente parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

La 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato e la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 1° e del 2 ottobre 2019, alla suddetta proposta di nomina.

La richiesta di parere, trasmessa dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con lettera del 28 agosto 2019, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, era stata annunciata il 18 settembre 2019 alla Camera dei deputati e il 24 settembre 2019 al Senato della Repubblica e assegnata alle suddette Commissioni permanenti. Si ricorda che l’incarico di presidente dell’Ente parco ha durata quinquennale.

Il 18 marzo 2019 era scaduto il mandato del presidente del suddetto Ente, Antonio Carrara, che era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 18 marzo 2014.

Con la nomina di Carrara alla presidenza dell’Ente era venuto automaticamente meno il mandato del commissario straordinario Giuseppe Rossi, nominato con decreto ministeriale del 12 luglio 2012, dopo avere già svolto per cinque anni il mandato di presidente[34]. Il mandato di Rossi, scaduto il 31 maggio 2012, era proseguito in regime di prorogatio ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, fino appunto alla sua nomina a commissario straordinario.

Gli Enti parco nazionali, disciplinati dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[35]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall’articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.


 

Ente parco nazionale del Circeo

 

Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale

del Circeo

Presidente:

 

Antonio Ricciardi

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

annunciata alle Camere il 9/1/2019

parere contrario della

13ª Commissione del Senato del 16/1/2019; parere favorevole della VIII Commissione della Camera del 2/10/2019

8/10/2019

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare,

d’intesa con il presidente

della regione interessata

           

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 ottobre 2019 Antonio Ricciardi è stato nominato presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo. Sulla relativa proposta di nomina l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera aveva espresso parere favorevole il 2 ottobre 2019. Si ricorda che il 16 gennaio 2019 la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato aveva espresso, invece, parere contrario.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva trasmesso la relativa richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 19 dicembre 2018. La richiesta era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, il 9 gennaio 2019 e assegnata alle suddette Commissioni permanenti.

Si ricorda che l’incarico di presidente dell’Ente parco ha durata quinquennale.

Il mandato del precedente presidente, Gaetano Benedetto, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il 13 dicembre 2013, era scaduto il 13 dicembre 2018. Benedetto, già nominato presidente dell'Ente parco con decreto ministeriale 2 luglio 2007, alla scadenza di tale mandato era divenuto commissario straordinario con decreto ministeriale del 7 agosto 2012. Tale incarico commissariale era stato in seguito confermato con successivi decreti ministeriali del 29 ottobre 2012, del 23 gennaio 2013, del 10 maggio 2013 e del 24 luglio 2013.

Gli Enti parco nazionali, disciplinati dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[36]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall’articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.


 

Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna

 

Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna

 

Presidente:

 

Luca Santini

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

annunciata alla Camera il 18/9/2019 e al Senato il 24/9/2019 pareri favorevoli della VIII Commissione della Camera del 2 ottobre 2019 e della 13ª Commissione del Senato del 1°/10/2019

8/10/2019

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare,

d’intesa con il presidente

della regione interessata

 

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 ottobre 2019, Luca Santini è stato nominato presidente dell’Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

La 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato e la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera avevano espresso parere favorevole sulla relativa proposta di nomina, rispettivamente nelle sedute del 1° e del 2 ottobre 2019.

La richiesta di parere parlamentare, trasmessa con lettera 28 agosto 2019 dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, era stata annunciata il 18 settembre 2019 alla Camera dei deputati e il 24 settembre 2019 al Senato della Repubblica e assegnata alle suddette Commissioni permanenti. Si ricorda che tale incarico ha durata quinquennale[37].

Il 21 giugno 2018 era scaduto il mandato dello stesso Santini, quale presidente dell’Ente, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 giugno 2013.

Gli Enti parco nazionali, disciplinati dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[38]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall’articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

 


 

Ente parco nazionale della Majella

 

Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale della Majella

Presidente:

 

Lucio Zazzara

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

annunciata alla Camera il 18/9/2019 e al Senato il 24/9/2019 pareri favorevoli della VIII Commissione della Camera del 2 ottobre 2019 e della 13ª Commissione del Senato del 1°/10/2019

8/10/2019

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare,

d’intesa con il presidente

della regione interessata

 

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 ottobre 2019, Lucio Zazzara è stato nominato presidente dell’Ente parco nazionale della Majella.

La 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato e la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera hanno espresso parere favorevole sulla relativa proposta di nomina, rispettivamente nelle sedute del 1° e del 2 ottobre 2019. La proposta di nomina, trasmessa con lettera del 9 agosto 2019 dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, era stata annunciata il 18 settembre 2019 alla Camera dei deputati e il 24 settembre 2019 al Senato della Repubblica e assegnata alle suddette Commissioni permanenti.

Si ricorda che tale incarico ha durata quinquennale.

Il 12 ottobre 2017 era scaduto il mandato di Franco Iezzi, nominato presidente dell'Ente parco con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 ottobre 2012. In precedenza, con decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, Iezzi aveva assunto l’incarico di commissario straordinario dell’Ente parco. Il suo mandato era stato prorogato varie volte fino alla sua nomina a presidente.

Gli Enti parco nazionali, disciplinati dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[39]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall’articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.


 

Ente parco nazionale dei Monti Sibillini

 

Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale dei Monti Sibillini

 

Presidente:

 

Andrea Spaterna

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

annunciata alla Camera il 18/9/2019 e al Senato il 24/9/2019 pareri favorevoli della VIII Commissione della Camera del 2 ottobre 2019 e della 13ª Commissione del Senato del 1°/10/2019

8/10/2019

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare,

d’intesa con il presidente

della regione interessata

 

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 ottobre 2019, Andrea Spaterna è stato nominato presidente dell’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini.

La 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato e la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera avevano espresso parere favorevole riguardo alla relativa proposta di nomina rispettivamente nelle sedute del 1° e del 2 ottobre 2019.

La proposta, trasmessa dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con lettera del 9 agosto 2019, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è stata annunciata il 18 settembre 2019 alla Camera dei deputati e il 24 settembre 2019 al Senato della Repubblica e assegnata alle suddette Commissioni permanenti.

Si ricorda che tale incarico ha durata quinquennale.

Il mandato del presidente dell’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini, Oliviero Olivieri, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2013, era scaduto l’11 luglio 2018. Da quel momento in poi, sino alla nomina del nuovo presidente Spaterna, le funzioni di presidente sono state svolte dal vicepresidente del parco Alessandro Gentilucci.

Olivieri, già nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto ministeriale 7 febbraio 2013, incarico prorogato con ulteriore decreto ministeriale 13 maggio 2013, era succeduto a Massimo Marcaccio, che era stato nominato presidente per cinque anni con decreto ministeriale del 4 maggio 2007. Alla scadenza di tale mandato presidenziale la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente pro tempore.

Gli Enti parco nazionali, disciplinati dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[40]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall’articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

 


 

Fondazione La Biennale di Venezia

 

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Fondazione La Biennale di Venezia

 

Presidente:

 

Paolo Baratta

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs.

n. 19/1998

 

13/1/2020

Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

 

Il 13 gennaio 2020 scadrà l’incarico di Paolo Baratta quale presidente della Fondazione La Biennale di Venezia.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto del 13 gennaio 2016, aveva confermato Paolo Baratta quale presidente dell’Ente per la durata di quattro anni. Il suddetto Ministro, con lettera del 7 dicembre 2015 annunciata alla Camera e al Senato il 16 dicembre 2015, aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19. Tale proposta era stata assegnata alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che rispettivamente nelle sedute del 21 e del 22 dicembre 2015 avevano espresso entrambe parere favorevole[41].

Si ricorda che l’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 19 del 1998[42], al comma 3, come da ultimo modificato dall'articolo 13-ter, comma 2, lett. a) del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha disposto che il presidente della Fondazione La Biennale di Venezia possa essere confermato nel suo incarico per non più di due volte. In precedenza tale mandato poteva essere confermato una sola volta. Pertanto Paolo Baratta, avendo già svolto tre mandati, non può essere ulteriormente rinnovato.

La Fondazione La Biennale di Venezia è subentrata all'ex Ente autonomo La Biennale di Venezia, che era stato trasformato dal citato decreto legislativo n. 19 del 1998 in Società di cultura, figura giuridica di diritto privato atipica, in seguito ulteriormente trasformata dal decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 1 - novellando il citato decreto legislativo n. 19 del 1998 - in Fondazione di preminente interesse nazionale con personalità giuridica di diritto privato.

Sono organi della Fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Tra gli organi di amministrazione della Fondazione, solo la nomina del presidente è soggetta a controllo parlamentare, essendo previsto per essa il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 19 del 1998. Tale disposizione è dunque la fonte normativa speciale del controllo parlamentare su tale nomina, poiché la Fondazione, in quanto ente di diritto privato, non è ricompresa nel campo di applicazione della legge 24 gennaio 1978 n. 14, che riguarda solo gli “istituti ed enti pubblici, anche economici”.

La Biennale di Venezia, le cui origini datano al 1895, organizza manifestazioni internazionali nelle arti contemporanee, come la Mostra internazionale d'arte cinematografica, l'Esposizione internazionale d'arte, la Mostra internazionale di architettura e il Festival della danza. Negli stessi ambiti, la Biennale promuove iniziative editoriali e, per mezzo dell'Archivio storico delle arti contemporanee, cura la conservazione della documentazione sulla sua storia.


 

Grande progetto Pompei

 

Ente

Carica in scadenza e titolare uscente

Controllo parlamentare

 

Data scadenza

Procedura

di nomina

Grande progetto Pompei

 

Direttore generale

di progetto:

 

Mauro Cipolletta

 

(vedasi infra nel testo)

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2013, convertito,

con modificazioni, dalla legge

n. 112/2013

 

(vedasi infra nel testo)

31/12/2019

 

 

D.P.C.M.

su proposta

del Ministro

dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo

parere delle Commissioni parlamentari competenti

 

(vedasi infra nel testo)

 

Il 31 dicembre 2019 scadrà l’incarico di Mauro Cipolletta, nominato direttore generale del Grande progetto Pompei. Cipolletta è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018.

Tale scadenza coincide con quella prevista, a legislazione vigente, dal comma 5-ter[43], dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale comma ha, da ultimo, prorogato dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale sono assicurate le funzioni del direttore generale di progetto. Pertanto in assenza di un intervento legislativo di ulteriore proroga, tali funzioni confluiranno in quelle della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

Sulla proposta di nomina di Cipolletta la Ministra pro tempore per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con lettera del 2 febbraio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che l’aveva esaminata nella seduta del 7 febbraio 2018 esprimendo parere favorevole, e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 febbraio 2018 esprimendo anch’essa parere favorevole.

            In precedenza, il mandato di direttore generale del Grande progetto Pompei è stato rivestito da Luigi Curatoli, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 4 febbraio 2016 e il cui incarico era stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 con analogo decreto dell’8 giugno 2017. Curatoli era a sua volta succeduto a Giovanni Nistri, che per primo era stato nominato nel predetto incarico con D.P.C.M. del 27 dicembre 2013.

            La nomina del direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei è prevista dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica. Tra i compiti del direttore generale di progetto rientrano: la definizione e l'approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione. L’organo svolge, altresì, la funzione di stazione appaltante e cura l’esecuzione di tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti, nonché la fase di attuazione e di esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.a.. Il direttore assume, inoltre, direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito archeologico. Si segnala infine che il direttore generale di progetto collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e riferisce con cadenza semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.

            Il Grande Progetto Pompei è stato approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C (2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011.


 

Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a. - IEI

 


Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare

previsto

Data nomina

Procedura di nomina

 

Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a. -

IEI

Presidente:

 

Franco Gallo

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. 14/1978

annunciata alla Camera il 18/9/2019 e al Senato il 24/9/2019 pareri favorevoli della 7ª Commissione del Senato del 1°/10/2019 e della VII Commissione della Camera del 2/10/2019

14/10/2019

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri

 

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019 è stato rinnovato, per un quinquennio, Franco Gallo quale presidente dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a. – IEI. 

La 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso pareri favorevoli, rispettivamente nelle sedute del 1° e del 2 ottobre 2019, sulla relativa proposta di nomina, trasmessa con lettera del 2 agosto 2019 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta - ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – e annunciata il 18 settembre 2019 alla Camera e il 24 settembre 2019 al Senato. Il mandato di Gallo era scaduto il 29 aprile 2019[44].

Gallo era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 2014, per la durata di un quinquennio. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 4 aprile 2014 dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato nelle rispettive sedute del 18 e del 19 marzo 2014. Gallo aveva sostituito Giuliano Amato che, nominato presidente dell'Istituto per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2009, aveva rivestito tale carica fino alla sua nomina a giudice della Corte costituzionale, avvenuta il 12 settembre 2013.

L’Istituto dell’Enciclopedia italiana - IEI è stato fondato a Roma il 18 febbraio 1925 ed ha avuto come primo direttore scientifico Giovanni Gentile[45]. L’articolo 2 dello statuto, riguardante le finalità istituzionali dell'Ente, specifica che l’Istituto ha per oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possano comunque derivarne o si richiamino alla sua esperienza, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale.


 

Istituto italiano di studi germanici



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto italiano di studi germanici

 

Presidente:

 

Roberta Ascarelli

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 213/2009

 

7/8/2019

 

Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

(v. infra nel testo)

Consiglieri di amministrazione:

 

Elda Morlicchio

Michele Cometa

30/1/2018 (vedasi infra nel testo)

 

Il 7 agosto 2019 è scaduto il mandato di Roberta Ascarelli, quale presidente dell’Istituto italiano di studi germanici. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ne aveva comunicato la nomina, intervenuta con proprio decreto del 7 agosto 2015, con lettera del 13 agosto 2015, annunciata al Senato e alla Camera rispettivamente l'8 e il 10 settembre 2015. L’incarico ha durata quadriennale. L’Ascarelli era divenuta presidente dell’ente a seguito delle dimissioni di Fabrizio Cambi, intervenute il 2 ottobre 2013.

Devono essere inoltre sostituiti i due consiglieri di amministrazione Elda Morlicchio e Michele Cometa. L’incarico dei consiglieri, come quello di presidente, ha durata quadriennale. In proposito si segnala che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 18 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 1° dicembre 2015, aveva comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di aver nominato, con proprio decreto del 17 novembre 2015, Elda Morlicchio membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto. La nomina della Morlicchio era avvenuta su designazione del Consiglio universitario nazionale CUN. Lo stesso Ministro aveva altresì comunicato, con lettera del 20 ottobre 2015, annunciata alla Camera il 30 ottobre 2015 e al Senato il 3 novembre 2015, la nomina, con proprio decreto del 14 ottobre 2015, del componente di designazione governativa del predetto organo di amministrazione, Michele Cometa. Entrambe queste nomine sono venute meno il 30 gennaio 2018, una per dimissioni, l’altra per intervenuta decadenza, determinando una criticità evidenziata dalla Corte dei conti nella determinazione 28 maggio 2019, n. 58, relativa all’esercizio 2017[46] dell’Istituto.

Il mandato dei precedenti consiglieri di amministrazione Giorgio Manacorda e Sergio Belardinelli era scaduto il 10 agosto 2015[47].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti, o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede, al comma 1, che ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[48].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[49]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri - come l’Istituto italiano di studi germanici - due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[50]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

L’Istituto italiano di studi germanici ha, secondo il proprio statuto, in particolare la missione di ampliare, documentare e approfondire le conoscenze sulla cultura germanica nelle sue strutture umanistiche e scientifiche, nelle dinamiche evolutive e nei vicendevoli apporti, promuovendo con metodi interculturali e interdisciplinari il confronto nonché l'interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di conoscenza, e in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del sapere, anche mediante iniziative di studio sulla vita spirituale, artistica, scientifica e sociopolitica dei popoli germanici, e sui loro reciproci rapporti con la cultura italiana ed europea. Cura inoltre il proprio patrimonio archivistico e librario, costituito dalla biblioteca storica.

 

 


 

Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” -

INDAM

Presidente:

Giorgio Patrizio

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs.

213/2009

 

14/10/2019

Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

Componente del consiglio di amministrazione:

 

Pierangelo Marcati

Componente del consiglio di amministrazione:

Gioconda Moscariello

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, eletta dalla comunità scientifica

(vedasi infra nel testo)

 

Il 14 ottobre 2019 sono scaduti i mandati quadriennali del presidente dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM, Giorgio Patrizio, e dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Ente, Pierangelo Marcati e Gioconda Moscariello. I suddetti organi erano stati rinnovati con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 14 ottobre 2015. In particolare il presidente Patrizio e il consigliere Marcati erano stati nominati su designazione dello stesso Ministro, mentre Moscariello era stata nominata in qualità di esperto eletto dalla comunità scientifica[51].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero.

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Il comma 1 dell’articolo 4 del nuovo statuto dell’Ente detta peraltro una disciplina speciale per la selezione del Presidente. Dopo aver previsto che debba essereun matematico di riconosciuto rilievo internazionale, con notevole esperienza sia di direzione e coordinamento di strutture e progetti di ricerca, sia amministrativa” e aver ribadito che il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009, la norma detta una disciplina di carattere tendenzialmente elettivo, prevedendo che: “In ragione della specificità dell'Ente, di cui all' art. 1 del presente statuto, il Comitato di selezione di cui al citato art. 11 del decreto legislativo n. 213/2009, valuta le indicazioni provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di Enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. Le indicazioni della comunità scientifica vengono acquisite mediante una consultazione nella quale ciascun componente esprime una preferenza. I nomi dei candidati che abbiano ricevuto almeno il 15 per cento delle preferenze espresse vengono trasmessi al Comitato di selezione. La consultazione si svolge secondo le modalità previste in un apposito regolamento che preveda anche l'elettorato attivo del personale dipendente, a tempo indeterminato, dell'Istituto.”. L’articolo 5, comma 1, dello statuto prevede che il consiglio sia composto, oltre che dal Presidente e da un esperto di alta amministrazione, individuato secondo la procedura prevista dal citato articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 213 del 2009, da un esperto scientifico scelto direttamente, mediante elezione, dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di Enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. L'elezione si svolge secondo le modalità previste da un apposito regolamento interno.

L’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM è stato riordinato, come ricorda il sito internet dell’Istituto, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 153, che gli ha conferito ampia autonomia regolamentare includendolo tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale.

L’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 153 del 1992, conferma tra le finalità dell'Istituto la promozione sul piano nazionale, internazionale e comunitario, la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica anche allo scopo di integrare le potenzialità formative presenti nelle università italiane. Inoltre l’Istituto è chiamato a svolgere e a favorire le ricerche di matematica pura e applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche. Infine l’Istituto è chiamato a fare in modo che la ricerca matematica italiana si mantenga costantemente in stretto contatto con quella internazionale, specie promuovendo e partecipando a iniziative e a programmi di collaborazione in ambito europeo.

 


 

Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP

 

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche INAPP

 

Già

Istituto

per lo sviluppo della formazione professionale

dei lavoratori

ISFOL

Presidente:

 

Stefano Sacchi

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. 14/1978

1/1/2020

D.P.C.M. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

 

Il 1° gennaio 2020 scadrà l’incarico di Stefano Sacchi, presidente dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche – INAPP. Si ricorda che l’Istituto, in precedenza denominato Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL[52], ha assunto l’attuale denominazione il 1° dicembre 2016[53].

Sacchi è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° gennaio 2016. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016. Si ricorda che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera dell’11 agosto 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 13 settembre 2016, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina. Tale richiesta era stata assegnata alla 11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, che l'aveva esaminata nella seduta del 21 settembre 2016 esprimendo parere favorevole, e alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che, dopo averla esaminata nella seduta del 27 settembre 2016, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 28 settembre 2016.

In precedenza Sacchi aveva rivestito l’incarico di commissario straordinario dell'ISFOL, per effetto della nomina intervenuta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino alla data di conclusione delle procedure di nomina dei nuovi organi dell'Istituto. Il commissariamento dell'ISFOL si era reso necessario a seguito delle dimissioni rassegnate il 21 dicembre 2015 da Pietro Antonio Varesi, che era stato nominato presidente dell'Istituto per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2012, nonché da Paola Antonia Profeta e da Renato Pirola, che erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto, sempre per quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 febbraio 2013.

Per completezza informativa si segnala che il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da Anita Pisarro, designata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e da Giovanni Bocchieri, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nominati con decreto dallo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 dicembre 2016 per la durata di 4 anni[54].

Si ricorda che l’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ha previsto, tra l’altro, la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto da cinque a tre membri, compreso il presidente[55]. La norma dispone che due componenti, tra cui il presidente, siano designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e il terzo dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. I soggetti designati debbono essere tutti individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto.

L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - INAPP è un ente pubblico di ricerca, che svolge attività di ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e di valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche.


 

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL

Ente

Cariche rinnovate e soggetti nominati

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro -

INAIL

Soggetto al quale sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nel novellato articolo 3, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479:

 

Franco Bettoni

 

Vice:

 

Paolo Lazzara

Comunicazione alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della legge 14/1978

 

28/10/2019

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Vice presidente

 

(carica di nuova istituzione)

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

Cariche di nuova istituzione

(vedasi infra nel testo)

D.P.C.M. su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

3 altri componenti del consiglio di amministrazione:

(cariche nuovamente istituite) (vedasi infra nel testo)

Comunicazione alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della legge 14/1978

 

(vedasi infra nel testo)

D.P.C.M. su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 28 ottobre 2019[56], sono stati attribuiti a Franco Bettoni, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, i poteri degli ordinari organi dell’INAIL (vedasi infra) in attesa del perfezionamento delle nomine del vice presidente e del consiglio di amministrazione. Nel medesimo decreto Paolo Lazzara è stato nominato vice del summenzionato Bettoni. Al riguardo, il decreto evidenzia in premessa che la nomina di Bettoni e Lazzara ai sensi del richiamato dell’articolo 25, è finalizzata a consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INAIL che non potrebbe essere garantita “nelle more della definizione della procedura di nomina dei nuovi organi (vice presidente e consiglio di amministrazione) dell’INAIL [57].

Infatti, dopo la nomina di Franco Bettoni a presidente dell’Istituto, intervenuta per un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2019[58], occorre completare l’assetto degli organi di vertice del suddetto Ente, secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nominando quattro componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, tra cui il vice presidente.

Al riguardo si ricorda che, nel quadro del riassetto degli enti pubblici di previdenza e assistenza operato dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che aveva modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, era stato soppresso il consiglio di amministrazione negli enti previdenziali. L'unico organo collegiale dell'INAIL risultava dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), la cui composizione peraltro era stata ridotta all'atto del rinnovo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito, e dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201[59], convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con l’entrata in vigore dell’articolo 25 del sopra ricordato decreto-legge n. 4 del 2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni” è stato nuovamente modificato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ripristinando il consiglio di amministrazione dell’INPS e dell’INAIL e prevedendo che i componenti siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, non è più previsto un ruolo del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) nella procedura di nomina dei presidenti dell’INPS e dell’INAIL[60]. Continua invece ad applicarsi la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ossia la deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma ribadisce, come nelle precedenti formulazioni, che la nomina del presidente dei suddetti Enti è effettuata ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, quindi previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per completare il quadro relativo alle modifiche legislative intervenute nella disciplina della nomina degli organi di vertice dell’INAIL (così come dell’INPS), si segnala che la legge n. 26 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019, ha modificato il testo dell’articolo 25, in tal modo introducendo all’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il nuovo comma 3-bis. Tale comma ha previsto, parzialmente innovando quanto originariamente stabilito dal decreto-legge n. 4 del 2019, che tra i quattro componenti del consiglio sia compreso il vice presidente, nominato, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Poiché tale legge, all’articolo 1, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari, l’esplicito richiamo contenuto nel nuovo comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994 alla legge n. 14 comporta che il parere parlamentare è necessario anche per la nomina del vice presidente (oltre che, naturalmente, del presidente) dell’INAIL e – si ricorda – dell’INPS (v. infra).

Per inciso, poiché l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 dispone che le nomine, le proposte o designazioni degli “altri amministratori” (diversi quindi dai presidenti e dai vicepresidenti) degli istituti ed enti pubblici di cui all’articolo 1 della legge n. 14, effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere, si può presumere che tale previsione si applichi anche con riferimento ai consiglieri di amministrazione di INPS e INAIL. Ciò benché la legge n. 14 del 1978 non sia stata espressamente richiamata dal nuovo comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994[61], che regola la nomina dei consiglieri di amministrazione, a differenza di quanto previsto per le nomine del presidente e del vice presidente del suddetto ente.

Si ricorda che il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del CIV durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dalla lettera g) del comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010.

L’INAIL persegue l'obiettivo di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Per contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, l'Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori[62].


 

Istituto nazionale di astrofisica - INAF



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di astrofisica - INAF

 

Presidente:

 

Nicolò D'Amico

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs.

213/2009

 

14/10/2019

Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

(v. infra nel testo)

Componenti del consiglio di amministrazione:

 

Eugenio Coccia

 

Marco Tavani

 

Stefano Giovannini

 

Enrico Cappellaro

2/12/2019

Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca su designazione dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento

 

Il 14 ottobre 2019 è scaduto il mandato del presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica - INAF, Niccolò D’Amico e quelli dei consiglieri di amministrazione dello stesso Ente Eugenio Coccia e Marco Tavani. Il 2 dicembre 2019 scadranno invece i mandati dei consiglieri Enrico Cappellaro e Stefano Giovannini, scelti direttamente dalla comunità scientifica di riferimento[63].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[64].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[65]. Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell’INAF, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti[66]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Come ricorda il sito dell’Istituto, l’Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF è il principale Ente di ricerca italiano per lo studio dell’Universo. Esso promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell’astronomia e dell’astrofisica, sia in collaborazione con le Università sia con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri. Progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d’avanguardia per lo studio e l’esplorazione del cosmo. Favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di didattica e divulgazione dell’astronomia che si rivolgono alla scuola e alla società.


 

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN

 



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di fisica nucleare INFN

Componenti del consiglio direttivo:

 

Caterina Petrillo

 

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009

 

14/10/2019

Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

(v. infra nel testo)

Fabio Zwirner

14/10/2019

Dimissionario a decorrere dal 1°/7/2019

 

Il 14 ottobre 2019 sono scaduti i mandati di Caterina Petrillo e Fabio Zwirner[67], componenti del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN.

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca il 14 ottobre 2015 aveva nominato a tale incarico il suddetto Zwirner e Maurizio Biasini[68], per la durata di un quadriennio, su propria designazione. Con decreto del suddetto Ministro del 2 marzo 2018, Biasini è stato sostituito per la residua durata del mandato da Caterina Petrillo. Inoltre con lettera del 4 giugno 2019 Fabio Zwirner ha presentato le sue dimissioni a far data dal 1° luglio 2019. Si ricorda che Fabio Zwirner era stato altresì nominato componente della giunta esecutiva dell'INFN, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dello statuto dell'Ente. Per completezza, si ricorda che il componente del consiglio direttivo designato dal Ministero dello sviluppo economico, Piergiorgio Picozza, scadrà invece il 17 ottobre 2020.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[69].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[70].

L'articolo 9 detta poi speciali disposizioni con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche - CNR e dello stesso Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, Istituto per il quale sono fatte salve le specifiche norme statutarie in materia. Gli organi di vertice dell’Istituto sono pertanto nominati con una procedura che parzialmente deroga da quella stabilita, in via generale, per gli enti di ricerca e sopra illustrata.

L’articolo 11 dello statuto dell’Ente prevede infatti che il presidente sia selezionato sulla base di una procedura interna al medesimo Istituto[71]. Quanto al consiglio direttivo, organo che esercita le funzioni di indirizzo sulla base delle indicazioni generali determinate nei piani pluriennali, esso opera le scelte di programmazione scientifica avvalendosi dei pareri delle commissioni scientifiche nazionali e del consiglio tecnico-scientifico. L’articolo 12 dello statuto ne stabilisce la composizione, caratterizzata dalla contemporanea presenza di soggetti individuati ratione muneris e rappresentanti ministeriali, designati questi ultimi mediante le procedure generalmente previste per gli enti di ricerca[72].

L’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del proprio statuto, ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, di compiere ricerche e di favorire lo sviluppo tecnologico pertinente all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e con il mondo dell’impresa.

 

 


 

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV

 


Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia -

INGV

 

Componenti

del consiglio di amministrazione:

 

Alessandro Nicola Pino

Giulio Selvaggi

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009

 

14/10/2019

Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università  e della ricerca su designazione della comunità scientifica (vedasi infra nel testo)

Componenti

del consiglio di amministrazione:

 

Claudio Faccenna

Giancarlo Neri

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009

 

Decreto

del Ministro dell'istruzione dell'università

e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo)

 

Il 14 ottobre 2019 sono scaduti i mandati, di durata quadriennale, dei consiglieri di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV, Claudio Faccenna, Giancarlo Neri[73], Alessandro Nicola Pino e Giulio Selvaggi. Il precedente consiglio di amministrazione era scaduto il 10 agosto 2015[74]. Si ricorda che l’Ente è presieduto da Carlo Doglioni, nominato per un mandato quadriennale con decreto ministeriale del 27 aprile 2016[75].


 

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[76].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[77]. Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell’INGV, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[78].

Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.


 

Ai sensi del proprio statuto, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati. L’Ente, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica nei campi della geofisica e geochimica, della sismologia e della vulcanologia.


 

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS

 


Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di oceanografia

e di geofisica sperimentale -

OGS

Presidente:

 

Maria Cristina Pedicchio

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs.

213/2009

 

14/10/2019

Decreto

del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Giorgio Cassiani

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Silvestro Greco

Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca su designazione della comunità scientifica

(vedasi infra nel testo)

 

Il 14 ottobre 2019 sono scaduti i mandati, di durata quadriennale, del presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS, Maria Cristina Pedicchio[79], nonché dei componenti del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto, Giorgio Cassiani e Silvestro Greco[80].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, come ricorda l’articolo 1 dello statuto dell’Ente, è un'istituzione scientifica a vocazione internazionale che trae le sue origini dalla Scuola d’astronomia e navigazione istituita a Trieste dall'Imperatrice Maria Teresa d'Austria nel 1753. Il successivo articolo 2 del suddetto statuto specifica che OGS è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria e regolamentare. L’OGS è un Ente di ricerca a carattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra che, in coerenza con la propria storica tradizione di eccellenza scientifica e con lo scopo di diffondere le conoscenze e la cultura, opera e sviluppa la propria missione nell'ERA (Area Europea della Ricerca) e in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca in: oceanografia (fisica, chimica, biologica e geologica); geofisica sperimentale e di esplorazione; sismologia e sismologia applicata all'ingegneria.


 

Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS

 

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS

Vice presidente

(carica di nuova istituzione)

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

Cariche di nuova istituzione

(vedasi infra nel testo)

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

3 altri componenti del consiglio di amministrazione

(cariche nuovamente istituite)

 

Comunicazione alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della legge 14/1978

(vedasi infra nel testo)

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

 

A seguito della nomina di Pasquale Tridico quale presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, intervenuta, per un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479[81], occorre completare l’assetto degli organi di vertice dell’Istituto, secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Tale decreto, all’articolo 25, ha nuovamente modificato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ripristinando il consiglio di amministrazione[82] dell’INPS e dell’INAIL e prevedendo che i componenti, nel numero di quattro, siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, introdotto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019 a seguito della modifica dello stesso articolo 25 operata dalla legge di conversione n. 26 del 2019, prevede ora che tra i quattro componenti del consiglio di amministrazione dell’INPS (nonché dell’INAIL) sia compreso il vice presidente, nominato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Stante l’esplicito riferimento contenuto nel sopra ricordato comma 3-bis alla legge n. 14 del 1978, anche per tale nomina appare necessario il parere delle competenti Commissioni parlamentari[83].

Si ricorda che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 22 marzo 2019, aveva dato comunicazione[84], ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dello stesso Pasquale Tridico quale soggetto al quale, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, erano stati attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione dell’Istituto, nonché della nomina di Adriano Morrone quale suo vice. La nomina era stata disposta il 14 marzo 2019 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e faceva seguito alla scadenza, avvenuta il 16 febbraio 2019, del mandato di Tito Boeri quale presidente dell’INPS[85].

Per inciso, con riferimento ai profili del controllo parlamentare, si rileva che, poiché l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 dispone che le nomine, le proposte o designazioni degli “altri amministratori” (diversi quindi dai presidenti e dai vicepresidenti) degli istituti ed enti pubblici di cui all’articolo 1 della medesima legge n. 14, effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere, si può presumere che tale previsione si applichi anche con riferimento ai consiglieri di amministrazione di INPS e INAIL. Ciò benché la legge n. 14 non sia stata espressamente richiamata dal nuovo comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479, che regola la nomina dei consiglieri di amministrazione, a differenza di quanto previsto per le nomine del presidente e del vice presidente.

L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte, nell'ambito della normativa c.d. “taglia-enti”, dal decreto-legge n. 78 del 2010 e dal decreto-legge n. 201 del 2011, ha progressivamente incorporato l'Istituto postelegrafonici IPOST, l’ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e l’INPDAP (che pure aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).


 

Istituto nazionale di statistica - ISTAT

 


Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale

di statistica -

ISTAT

Componenti

del Consiglio dell’Ente:

 

Monica Pratesi

Maurizio Franzini

Daniela Cocchi

Pier Paolo Italia

Comunicazione alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della legge 14/1978

14/12/2019

D.P.C.M.

(vedasi infra nel testo)

 

Il 14 dicembre 2019 scadranno i mandati dei componenti del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica - ISTAT Monica Pratesi, Maurizio Franzini, Daniela Cocchi e Pier Paolo Italia[86].

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166, il consiglio è presieduto dal presidente dell'Istituto[87], ed è composto da due membri, designati tra i propri componenti dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica.

I componenti del consiglio, diversi dal Presidente, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica.

Delle nomine deve essere data comunicazione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, emanato nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva disposto il riordino dell'ISTAT prevedendo, tra l'altro, la riduzione della consistenza[88] e la modifica della composizione degli organi collegiali dell'Istituto.

Come specificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, l'ISTAT è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.


 

Istituto Superiore di Sanità - ISS

 

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto superiore

di sanità - ISS

Componenti

del consiglio

di amministrazione:

 

Enrico Lubrano

Adriana Caterina Maggi

Chiara Gibertoni

Alessandro Cosimi

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 14/1978

26/11/2019

Decreto del Ministro della salute

(vedasi infra nel testo)

 

Il 26 novembre 2019 scadrà il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di sanità - ISS Enrico Lubrano, Adriana Caterina Maggi, Chiara Gibertoni e Alessandro Cosimi.

Il consiglio di amministrazione era stato rinnovato il 26 novembre 2015, con la nomina di Enrico Lubrano, designato dal Ministro della salute, di Adriana Caterina Maggi, designata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di Giuseppe Remuzzi e di Alessandro Cosimi, designati entrambi dalla Conferenza unificata. Con decreto del Ministro della salute del 27 febbraio 2019 Chiara Gibertoni ha sostituito, per la durata residua del mandato, Giuseppe Remuzzi, dimessosi il 19 dicembre 2018.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e il collegio dei revisori dei conti. Il comma 2 del suddetto articolo 4 dispone che il presidente dell'Istituto[89] – scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica e provvisto di alta e riconosciuta professionalità, documentata attraverso la presentazione di curricula, in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto medesimo - sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute[90]. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta[91].

Il comma 5 stabilisce invece che il consiglio d'amministrazione sia nominato dal Ministro della salute, duri in carica quattro anni, e sia composto da cinque membri. Oltre al presidente ne fanno parte quattro esperti di alta e riconosciuta professionalità, documentata attraverso la presentazione di curricula, nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrino nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto, di cui un esperto designato dal Ministro della salute, due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e da un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 70 del 2001, non abrogato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 106 del 2012 che ne ha previsto il riordino, l'Istituto superiore di sanità - ISS è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute. Organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, l'ISS svolge in particolare funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.

 


 

Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”

 


Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi”

Presidente:

 

Luisa Cifarelli

 

Componente del consiglio di amministrazione:

 

Giovanni Batignani

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5,

del D. Lgs.

213/2009

 

14/10/2019

Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

 

Il 14 ottobre 2019 sono scaduti i mandati di Luisa Cifarelli, presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”, nonché del componente di designazione governativa del consiglio di amministrazione del medesimo Ente, Giovanni Batignani.

La nomina dei suddetti soggetti è avvenuta con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015. Il mandato ha durata quadriennale.

Per Cifarelli si tratta del secondo e ultimo mandato alla guida dell'Ente, avendo già svolto l’incarico di presidente a seguito della nomina intervenuta con analogo decreto ministeriale del 10 agosto 2011. Il 10 agosto 2015 era scaduto altresì il mandato del componente del consiglio di amministrazione di designazione governativa, Francesco Triscari Binoni[92].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[93].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[94]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[95] [96]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Come stabilisce lo statuto dell’Ente, il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”, con sede in Roma, è l’Ente pubblico nazionale di ricerca che persegue la missione di centro studi e ricerche nel campo della fisica, promuovendo e sviluppando la ricerca scientifica, con obiettivi di eccellenza finalizzati all’ampliamento delle conoscenze e a originali applicazioni interdisciplinari. L’Ente ha il compito, inoltre, di favorire un'ampia e mirata diffusione della cultura scientifica. Allo stesso tempo il Centro Fermi svolge l’attività di Museo Storico della Fisica, con l’obiettivo di diffondere e conservare la memoria di Enrico Fermi che con il suo gruppo di ricercatori ottenne risultati scientifici di straordinario impatto per la cultura e per la società moderna.


 

Stazione zoologica “Anton Dohrn”

 


Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Stazione zoologica

“Anton Dohrn

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Mauro Magnani

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5,

del D. Lgs. 213/2009

14/10/2019

Decreto

del Ministro dell'istruzione dell'università

e della ricerca

su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Serena Fonda

22/10/2019

 

 

Decreto

del Ministro dell'istruzione dell'università

e della ricerca

su designazione della comunità scientifica

(vedasi infra nel testo)

 

Il 14 e il 22 ottobre 2019 sono scaduti rispettivamente i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn” Mauro Magnani e Serena Fonda, la cui nomina, effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca il 14 ottobre 2015, era stata comunicata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015 e al Senato della Repubblica il 3 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Per Magnani, componente di designazione governativa, si tratta del secondo e ultimo mandato, essendo già stato nominato membro dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011. Fonda è stata invece nominata su designazione della comunità scientifica di riferimento a decorrere dal 22 ottobre 2015, alla scadenza del mandato di Silvano Focardi, che era stato nominato con decreto ministeriale del 21 ottobre 2011[97].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[98].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[99]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come quello della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[100]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Come specificato dall’articolo 1 dello statuto la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli è Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, e riconosce le sue origini nell’Istituto fondato da Anton Dohrn nel 1872 per studiare l’evoluzione attraverso ricerche sugli organismi marini, ed è disciplinata e dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n. 886. La Stazione Zoologica è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991 e a essa è riconosciuta autonomia statutaria con la facoltà di adottare propri regolamenti. La Stazione Zoologica è vigilata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi della normativa vigente e, in funzione delle proprie esigenze e finalità, può creare, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, sedi territoriali in Italia e all’estero.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione II

 

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

 


Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo

 

La Sezione II concerne gli atti di indirizzo accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Per “atti di indirizzo” si intendono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno come previsti e disciplinati dal Regolamento della Camera dei deputati. Si tratta di strumenti contenenti uno o più impegni da attuare da parte del Governo, volti a condizionarne l’azione in un determinato settore (le mozioni e le risoluzioni), ovvero nell’applicazione di previsioni introdotte da un testo di legge (gli ordini del giorno). Tali atti vengono censiti dal Servizio per il controllo parlamentare in un’apposita banca dati e segnalati alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri di volta in volta individuati, previa analisi del contenuto dell’impegno assunto, come soggetti competenti per materia ad attuarli. Ciò al fine di promuovere l’acquisizione di ogni notizia che le amministrazioni ritengano di fornire in merito a quanto attuato per ottemperare agli impegni assunti nei confronti del Parlamento. Si consideri infatti che i regolamenti di Camera e Senato, pur avendo tradizionalmente previsto e disciplinato l’attività di indirizzo, non contemplano alcun obbligo per l’Esecutivo di comunicare se e in quale modo sia stato dato effettivamente seguito agli orientamenti formulati dal Parlamento.

Nella medesima Sezione viene pubblicato il testo integrale delle note governative con le quali i diversi Dicasteri illustrano quanto realizzato in merito agli impegni accolti, ovvero eventuali ragioni ostative. Nello specifico ciascuna nota di attuazione trasmessa è posta a confronto con il contenuto dell'impegno cui la stessa nota si riferisce, in modo da consentire un’immediata valutazione anche dell’effettiva coerenza tra quanto riferito e quanto il Governo si era impegnato a compiere. Le informazioni così ottenute costituiscono, in primo luogo per i firmatari dell’atto di indirizzo, nonché per ciascun altro deputato o parte politica, uno strumento di valutazione dell’attività dell’Esecutivo, sulla cui base decidere l’eventuale attivazione degli strumenti di controllo (in primo luogo interrogazioni o interpellanze) con cui esprimere, se del caso, una censura politica nei confronti di un operato del Governo ritenuto non corrispondente agli indirizzi formulati dal Parlamento.

La Sezione II fornisce anche i dati numerici degli atti di indirizzo segnalati all’Esecutivo nel periodo considerato dalla pubblicazione e delle note di attuazione pervenute nel medesimo arco temporale, che ovviamente riferiscono in merito ad impegni assunti con atti approvati in precedenza, dato che ben difficilmente è ipotizzabile l’immediata realizzabilità di interventi spesso molto complessi. Fermo restando che il Governo non ha alcun obbligo formale di riferire in merito a tali interventi e che, dunque, un ridotto tasso di trasmissione di note di attuazione non è di per sé necessariamente indicativo di inadempienza da parte del Governo medesimo, appare tuttavia evidente che un'elevata percentuale di comunicazioni in merito all'attuazione degli atti di indirizzo è indicativa della “sensibilità” dell’Esecutivo nei confronti degli orientamenti espressi dal Parlamento e può, pertanto, rappresentare un elemento significativo di valutazione ricavabile dai dati riportati nella presente pubblicazione. Va altresì rilevato che la trasmissione delle note di attuazione può costituire per lo stesso Esecutivo un utile strumento per illustrare l’attività posta in essere in determinati ambiti, in particolare per porre in luce esiti che si ritengano indice di particolare efficienza.

Il circuito informativo sopra descritto assume rilievo tanto più in considerazione del fatto che in tempi recenti l’attività legislativa ha visto una costante contrazione della funzione emendativa, specialmente evidente proprio nel caso dei provvedimenti sui quali più si accentua il confronto politico: è innegabile che in tali situazione il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia sul testo predisposto dal Governo di fatto impedisca il confronto sugli emendamenti, il cui contenuto viene di norma trasfuso dai presentatori in ordini del giorno.

In questa prospettiva, la concreta verifica del seguito dato al complesso degli atti in cui si sostanzia la funzione di indirizzo costituisce un aspetto della funzione di controllo delle Camere sull’attività dell’Esecutivo nella sua accezione più consolidata e può rappresentare uno strumento parziale di compensazione della contrazione della funzione propriamente legislativa.


Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione è stata trasmessa al Servizio per il controllo parlamentare una nota relativa all’attuazione data da parte del Ministero della difesa alla risoluzione conclusiva Corda ed altri n. 8/00023, di cui si dà conto nel prosieguo della Sezione.

 

Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

 

In particolare, nel periodo 1° - 31 ottobre 2019 sono stati segnalati 21 ordini del giorno[101] dei quali:

 

17 riferiti alla legge n. 117 del 2019, concernente “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018” (Atti Camera 1201-A e 1201-B).

5 sono stati inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2 al Ministero dello sviluppo economico, 1 al Ministro per gli affari europei, 1 al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 1 al Ministero dell’economia e delle finanze, 1 al Ministero della giustizia, 1 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 1 al Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

 

3 riferiti alla legge n. 110 del 2019, concernente “Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019” (A.C. 2018).

2 sono stati inviati al Ministero dell’interno e 1 al Ministero dell’economia e delle finanze;

 

1 riferito alla legge n. 119 del 2019, concernente “Modifica all’articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario” (A.C. 712-A), inviato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 7 mozioni[102]:

·         LATTANZIO, CASCIELLO, SASSO, PICCOLI NARDELLI, FUSACCHIA, FRASSINETTI, TOCCAFONDI, FRATOIANNI ed altri n. 1/00146 (Nuova formulazione), concernente iniziative di competenza volte a onorare la memoria di Antonio Megalizzi, tragicamente scomparso a seguito dell'attentato terroristico dell'11 dicembre 2018 a Strasburgo, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

·         Ilaria FONTANA, BRAGA, FREGOLENT, STUMPO ed altri n. 1/00252, concernente iniziative volte alla realizzazione dell'opera “Gronda di Genova”, nel quadro dello sviluppo infrastrutturale del Paese, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

·         NOJA, PENNA, CARNEVALI, MURONI ed altri n. 1/00243 (Nuova formulazione), LOLLOBRIGIDA ed altri n. 1/00262 (Testo modificato nel corso della seduta), VERSACE ed altri n. 1/00263 (Testo modificato nel corso della seduta), e LOCATELLI ed altri n. 1/00264 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti iniziative per la lotta alle discriminazioni nei confronti delle donne con disabilità, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

·         SCAGLIUSI, BRUNO BOSSIO, PAITA, STUMPO ed altri n. 1/00251, concernente iniziative volte alla tutela della salute in relazione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza, con particolare riferimento alla tecnologia di quinta generazione, nota come 5G, al Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

 

Nel periodo considerato sono state altresì segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 7 risoluzioni:

·         Francesco SILVESTRI, DELRIO, BOSCHI e FORNARO n. 6/00084, sulla Relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, e Francesco SILVESTRI, DELRIO, BOSCHI e FORNARO n. 6/00085, relativa alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, al Ministero dell’economia e delle finanze;

·         DELRIO, Francesco SILVESTRI, BOSCHI e FORNARO n. 6/00088, sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019, alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

·         Sandra SAVINO ed altri n. 8/00042, concernente iniziative per il contrasto alla diffusione della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha Halys), al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

·         QUARTAPELLE PROCOPIO ed altri n. 8/00043, sull’offensiva della Turchia in atto nel Nord della Siria, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

·         SPENA ed altri n. 8/00044, concernente misure per il lavoro e l’imprenditoria femminile in agricoltura, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

·         NITTI ed altri n. 8/00045, sul potenziamento delle biblioteche dei conservatori e degli archivi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

 

 


·                     

Note annunciate al 31 ottobre 2019
in attuazione di atti di indirizzo

Ministero della difesa

 

Tipo atto e Numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Comm. comp.

Oggetto

8/00023

Risoluzione conclusiva

Corda

Commissione

29/10/2019

IV

Iniziative da assumere per l’assolvimento degli obblighi derivanti dalle attività addestrative svolte nei poligoni di tiro sardi

 

La risoluzione conclusiva Corda ed altri n. 8/00023, accolta dal Governo ed approvata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 3 aprile 2019, premesso che il 18 dicembre 2017 è stato stipulato tra la regione Sardegna e il Ministero della difesa un protocollo d'intesa per il coordinamento delle attività militari presenti nel territorio della regione, considerato che nell’isola si registra la più alta percentuale di servitù militari rispetto all'intero territorio nazionale e atteso che l'accordo Stato-regione ha previsto, tra i principali obiettivi, l'istituzione di osservatori ambientali indipendenti, situati presso poligoni, basi militari e aree addestrative, impegnava l'esecutivo: ad adottare iniziative affinché gli osservatori ambientali siano identificati quali organi di tipo consultivo per la definizione delle misure tese a garantire la compatibilità delle attività addestrative con gli obiettivi di conservazione floro-faunistica; ad adottare iniziative a garanzia del tempestivo e sistematico adempimento dell'obbligo di recupero dei residuati del munizionamento impiegato nel corso delle esercitazioni, grazie anche all'impiego di risorse messe a disposizione dalla difesa.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per i profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“L'articolo 241-bis, comma 4-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, assegna in modo esclusivo alla Regione l'istituzione degli Osservatori ambientali sui poligoni militari, sulla cui natura non si esprime. Vale però precisare che la collaborazione con la Difesa è attuata attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli, attualmente in fase di definizione da parte dello Stato maggiore della difesa.

Le Forze armate hanno già avviato il controllo ambientale delle aree impiegate per attività addestrative, procedendo, ove necessario, alla caratterizzazione dei siti utilizzati, al monitoraggio, alla messa in sicurezza ed alle relative bonifiche, con assoluto rispetto del territorio e della normativa vigente, secondo le prescrizioni e le decisioni prese nel corso delle Conferenze dei servizi.

Le attività di recupero dei materiali sono già previste dai disciplinari ambientali dei poligoni e sono regolarmente attuate in ottemperanza a tali documenti e alle innovazioni legislative nel tempo introdotte. In tale quadro, le Forze armate attuano, al termine di ogni ciclo addestrativo, operazioni di recupero immediato dei residuati delle attività addestrative, facendo ricorso anche a cicli di pulizia straordinaria e, quando possibile, utilizzando in maniera sinergica e joint mezzi e personale militare.

Per il finanziamento di tali attività, a partire dal 2018, sono impiegate le risorse disponibili sul bilancio ordinario della Difesa a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, nella misura di circa 10 milioni di euro annui. Inoltre, il DPP 2019-2021 ha previsto l’avvio di un programma - attualmente all'esame del Parlamento - per il monitoraggio permanente sulle matrici ambientali dei poligoni, con un finanziamento pluriennale superiore a 40 milioni di euro”.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione III

 

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI

DA OBBLIGO DI LEGGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione riguarda la trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni, previste dalle norme vigenti, pervenute nel periodo in esame. La sezione dà altresì conto degli obblighi di relazione introdotti da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo periodo, nonché di quelli conclusi.

Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento

 

Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti ovvero, pur se formalmente vigenti, da ritenersi superati o, comunque, non più attuali o rilevanti alla luce della situazione di fatto successivamente determinatasi (si pensi, ad esempio, all’obbligo di riferire in merito all’attuazione di misure pensionistiche nel frattempo superate da riforme successive). Ciò nella logica di favorire la valorizzazione dei documenti di concreto valore informativo ai fini dell’espletamento dell’attività del Parlamento e la razionalizzazione del contesto normativo.

Per definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli obblighi di relazione a carico di ciascun Ministero[103]. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, sia per agevolare lo scambio di informazioni in merito all’attuazione dell’obbligo (o alle ragioni della mancata attuazione nei termini previsti), sia per sollecitare l’invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data stabilita o deducibile dalla norma introduttiva.

Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.


 

Nella Sezione III si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Con riferimento al medesimo arco temporale, si illustrano inoltre tutte le modifiche normative che determinano l’insorgere o il venir meno di obblighi a riferire alle Camere.

 


In evidenza a ottobre 2019

 

Per quanto attiene alle nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dalla presente pubblicazione che incidono sugli obblighi di relazione al Parlamento, si segnala quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125[104]. Tale provvedimento apporta integrazioni e modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a sua volta in precedenza ampiamente novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, con cui, esercitando la delega conferita al Governo dall’articolo 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015)[105], si è inteso recepire nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario dell’Unione a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

Il decreto legislativo n. 125 del 2019 è finalizzato al recepimento della direttiva (UE) 843/2018, con cui si è inteso potenziare l’apparato degli strumenti di prevenzione del riciclaggio e segnatamente di finanziamento del terrorismo, a seguito dell’ondata di attentati che ha investito l’Europa nel 2015 e 2016[106], rafforzando l’ambito applicativo della direttiva (UE) 2015/849, anche con riferimento ai pagamenti in forma anonima e alle nuove forme di pagamento (quali le carte prepagate e le valute virtuali)[107].

Limitatamente ai profili normativi che riguardano gli obblighi di relazione, si evidenzia, come anticipato in premessa, la previsione recata dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 125 del 2019. La norma di cui trattasi interviene sul Capo II del Titolo I del decreto legislativo n. 231 del 2007 (come novellato dal decreto legislativo n. 90 del 2017), che dispone in materia di compiti, attribuzioni e azioni delle autorità, delle amministrazioni, degli organismi interessati e dei soggetti coinvolti nelle attività di vigilanza, controllo e sorveglianza degli adempimenti previsti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In particolare, la lettera b) del citato comma 2 modifica il comma 7, terzo periodo, dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 231, individuando specificatamente i dati che l’Unità di informazione finanziaria (UIF) deve trasmettere al Comitato di sicurezza finanziaria[108] in occasione dell’elaborazione della relazione annuale al Parlamento prevista dal medesimo comma 7, così integrandone i contenuti rispetto alla precedente formulazione. La modifica introdotta è volta a recepire la previsione contenuta nella direttiva (UE) 843/2018 che, al fine di garantire un’efficace valutazione dei sistemi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo predisposti dai singoli Stati membri, individua dettagliatamente i dati e le informazioni che devono essere inclusi nelle statistiche utili per l’elaborazione dell’analisi nazionale del rischio da parte dei singoli Stati[109]..

Il comma 7 dell’articolo 5 stabilisce che il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. Il medesimo comma stabilisce che, a tal fine, l’Unità di informazione finanziaria (UIF), le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. In particolare, è compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni “nonché – in tale ulteriore previsione consiste la modifica apportata dal comma 2, lettera b), dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 125 del 2019 – “i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte”. La parte restante del comma 7, rimasta invariata, stabilisce che: “è compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell'ambito dei relativi procedimenti; è compito del Ministero dell'economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109[110]”.

Si ricorda che ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (come modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2017), il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, sia presentata dal Ministro al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 4 dispone che alla relazione sia allegato un rapporto predisposto dalla UIF sull'attività svolta dalla medesima Unità, nonché la relazione predisposta dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse ad essa attribuite[111] [112].

Si ricorda altresì che l’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2007, che istituisce presso la Banca d’Italia l’Unità d’informazione finanziaria (UIF) e ne regolamenta l’attività[113], al comma 3 stabilisce che per l’efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti che cura la redazione di un parere sull'azione della UIF medesima. Tale parere forma parte integrante degli allegati che il direttore della UIF deve trasmettere al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno - secondo quanto disposto dal comma 8 dell’articolo 6 - ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell’azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui all'articolo 5, comma 7.

Sempre al fine dell’elaborazione della relazione, l’articolo 8 del decreto legislativo n. 231, al comma 1, lettera f), prevede che la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo fornisca al Comitato di sicurezza finanziaria le proprie valutazioni sui risultati dell'attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo[114].


 

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1°-31 ottobre 2019

Relazioni governative

 

Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 39/2009,

art. 2-bis, co. 1*

 

Stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica nella regione Abruzzo

(Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2018,

Doc. XXXI, n. 1)**

VIII Ambiente

16/10/2019

*Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, all’articolo 2-bis stabilisce che il Governo è tenuto a trasmettere un’informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate.

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all’articolo 67-bis ha fissato al 31 agosto 2012 la cessazione dello stato di emergenza causato dagli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo, all’articolo 67-ter ha disposto il passaggio del processo di ricostruzione alle amministrazioni periferiche e agli enti locali secondo l’ordinario riparto di competenze. L’articolo 67-ter ha altresì istituito due Uffici speciali per la ricostruzione (USR): l’Ufficio speciale per la città dell’Aquila –USRA e l’Ufficio speciale per i comuni del cratere e del fuori cratere – USRC, demandando il coordinamento delle amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il medesimo articolo ha altresì previsto tra i compiti degli Uffici speciali l’esecuzione del monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi di ricostruzione.

Le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009 sono state disciplinate, ai sensi del comma 5 dell’articolo 67-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, disponendo l'invio, da parte degli USR, dei dati di monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi.

**Il Doc. XXXI, n. 1 è stato predisposto dalla “Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti del sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell’area di Taranto e Autorità di gestione del POin Attrattori culturali, naturali e turismo”, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019 ha confermato, con modifiche, la Struttura fino alla scadenza del mandato del Governo in carica, contestualmente ridenominandola “Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti del sisma del 6 aprile 2009”.

 


 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 19/1998,

art. 24, co. 3*

 

Attività svolta dalla Fondazione “La Biennale di Venezia”**

(Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2018, corredati dal bilancio d'esercizio per il medesimo anno,

Doc. CLXX, n. 2)

VII Cultura

15/10/2019

*L’articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 3, dispone che il Ministero per i beni culturali e ambientali (ora per i beni e le attività culturali e per il turismo) presenti alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle attività della Fondazione, che deve contenere in modo dettagliato l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi della Fondazione, nonché l'ultimo bilancio.

**La “Fondazione la Biennale di Venezia” deriva dalla trasformazione in persona giuridica di diritto privato operata con il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, dell'ente pubblico “La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'Arte”, istituito dal Comune di Venezia nel 1893 con delibera consiliare 19 aprile 1893, eretta in ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504, e disciplinato dalla legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni.

La Fondazione, che opera senza fini di lucro, riveste carattere di “preminente interesse nazionale” ed ha assunto l'attuale denominazione “Fondazione La Biennale di Venezia” ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1.

D.Lgs. 42/2004,

art. 84, co. 2*

 

Attuazione delle norme sulla circolazione internazionale dei beni culturali e attuazione in Italia e all'estero degli atti europei riguardanti l’esportazione di beni culturali e la restituzione dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea

(Dati relativi all'anno 2018**,

Doc. XXIX, n. 1)

VII Cultura

15/10/2019

*L’articolo 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), come modificato dal decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 2, al comma 2, prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali (ora per i beni e le attività culturali e per il turismo) trasmetta annualmente al Parlamento, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio (20 ottobre), una relazione sull'attuazione delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo n. 42 in materia di circolazione in ambito internazionale dei beni culturali, nonché sull'attuazione della direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, e del regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio, relativo all'esportazione di beni culturali in Italia e negli altri Stati membri.

 


 

L. 163/1985,

art. 6, co. unico

 

Utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e andamento complessivo

dello spettacolo

(Dati relativi all’anno 2018,

Doc. LVI, n. 2)

VII Cultura

15/10/2019

*La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”, all’articolo 1, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo (ora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) il Fondo unico per lo spettacolo, finalizzato al sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero. La legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, in vigore dal 1º gennaio 2017, ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, scorporando dal Fondo unico per lo spettacolo le risorse destinate alle attività cinematografiche.

L’articolo 6 della legge n. 163 del 1985 dispone che il Ministro per i bene e le attività culturali e per il turismo presenti ogni anno al Parlamento una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull’utilizzazione del Fondo, nonché sull'andamento complessivo dello spettacolo.

 

 

 

 

Ministero della difesa

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 66/2010,

art. 548, co. 1,

lett. a)*

 

Spesa complessiva per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente

(Dati relativi alla previsione per il 2020,

Doc. CCVIII, n. 2)

IV Difesa

V Bilancio

29/10/2019

*Il comma 1 dell’articolo 548 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), come modificato dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, alla lettera a), prevede che, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio (20 ottobre), il Ministro della difesa trasmetta al Parlamento la relazione illustrativa sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa.

 


 

D.Lgs. 66/2010,

art. 548, co. 1,

lett. b)*

 

Stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi

(Dati riferiti all’anno 2018,

Doc. CCIX, n. 2)

IV Difesa

V Bilancio

29/10/2019

*Il comma 1 dell’articolo 548 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), come modificato dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, alla lettera b) prevede che, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio (20 ottobre), il Ministro della difesa trasmetta al Parlamento la relazione illustrativa sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun programma sono indicati l’esigenza operativa, l’oggetto, la quantità, l’onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; sono, altresì, fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all’estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno.

D.Lgs. 66/2010,

art. 548, co. 1,

lett. c)*

Attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, opere, mezzi e beni direttamente destinati alla difesa nazionale

(Dati riferiti all’anno 2018,

Doc. CCX, n. 2)

IV Difesa

V Bilancio

29/10/2019

*Il comma 1 dell’articolo 548 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), come modificato dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, alla lettera c), prevede che, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio (20 ottobre), il Ministro della difesa trasmetta al Parlamento la relazione illustrativa sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

D.Lgs. 66/2010,

art. 548, co. 1,

lett. d)*

Stato di attuazione dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture

(Dati riferiti all’anno 2018,

Doc. CCXI, n. 2)

IV Difesa

V Bilancio

29/10/2019

*Il comma 1 dell’articolo 548 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), come modificato dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, alla lettera d), prevede che, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio (20 ottobre), il Ministro della difesa trasmetta al Parlamento la relazione illustrativa sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo.

 


 

Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 243/2012,

art. 6, co. 3 e 5*

 

Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali

(Trasmessa dal Presidente del Consiglio

dei ministri quale Annesso alla Nota

di aggiornamento del Documento

di economia e finanza 2019)

(Dati relativi all’aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo - OMT

Doc. LVII, n. 2-bis)**

V Bilancio

e per il parere tutte le Commissioni permanenti e

Commissione parlamentare per le questioni regionali

2/10/2019

*Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, prevede che qualora il Governo, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali individuati dal comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna detti obiettivi programmatici. Il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che ai fini della legge n. 243 del 2012, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, nell'ipotesi di scostamento, oltre alla relazione, il Governo deve presentare una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento medesimo, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello scostamento medesimo e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi per cui si è determinato. Il piano di rientro deve essere attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. L'ultimo periodo del comma 3 stabilisce che la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro venga adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede inoltre che il piano di rientro possa essere aggiornato con le modalità indicate al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.

**I commi 5-bis dell'articolo 10 e 6 dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotti, rispettivamente, dai commi 6, lettera e) e 7, lettera d) dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2016, n. 163, hanno previsto che la relazione possa essere presentata come annesso al DEF o alla Nota di aggiornamento.

Sulla relazione annessa alla Nota di aggiornamento del DEF 2019 e sulla richiesta, sentita la Commissione europea, di aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio periodo in essa contenuta, l'Assemblea della Camera si è espressa favorevolmente nella seduta del 10 ottobre 2019, approvando, a maggioranza assoluta, la risoluzione Francesco Silvestri, Delrio, Boschi e Fornaro n. 6-00084.

 


 

L. 196/2009,

art. 10-bis,

co. 3

 

D.Lgs. 116/2018,

art. 3, co. 1,

lett. a)*

Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente

(Trasmessa dal Presidente del Consiglio

dei ministri quale Allegato I alla Nota

di aggiornamento del Documento

di economia e finanza 2019)

(Doc. LVII, n. 2-bis)

V Bilancio

e per il parere tutte le Commissioni permanenti e

Commissione parlamentare per le questioni regionali

2/10/2019

*Il comma 3 dell’articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è stato sostituito dall’articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116. Il comma 3, nel testo previgente, disponeva che la Nota di aggiornamento del DEF fosse corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Il comma 4 disponeva che alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze allegasse un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle ancora da erogare. Il comma 5 stabiliva che in apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 fosse esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, concorrenti al finanziamento dell'opera nonché dell'ammontare utilizzato.

La riformulazione del comma 3 attuata dal decreto legislativo n. 116 elimina la parte dell’allegato relativa al commento dei dati organizzati per missioni di spesa da acquisire da parte dei Ministeri, in un’ottica, come evidenziato nella relazione del Governo illustrativa dello schema del decreto medesimo, di snellimento e di ottimizzazione, con l’intento altresì di migliorare l’iter di rilevazione dei dati. In particolare, il nuovo testo del comma 3 dell’articolo 10-bis prevede ora che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata da una “nota illustrativa” sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente, con indicazione, in apposita sezione, di quelle che rivestono carattere di contributi pluriennali, per i quali, a seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, la suddetta sezione dà conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La nota deve riportare i quadri contabili di ciascuna legge, distintamente per missione e programma, con indicazione della relativa scadenza, dell'onere complessivo, degli eventuali rifinanziamenti o definanziamenti, le somme complessivamente stanziate, quelle effettivamente impegnate ed erogate e i relativi residui. In apposita sezione del quadro contabile deve essere esposta la programmazione finanziaria di ciascuna legge, tenendo conto degli impegni pluriennali ad esigibilità assunti ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, nonché del piano finanziario pluriennale dei pagamenti ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 34. Il testo del comma 3, come riformulato, dispone che i Ministeri competenti comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione della nota illustrativa entro il 31 luglio, mentre il testo previgente prevedeva che tale comunicazione avvenisse entro il 30 giugno.

Il decreto legislativo n. 116 del 2018 ha soppresso il comma 4 dell’articolo 10-bis, mentre il comma 5, riformulato, prevede ora che la rilevazione compiuta ai sensi del comma 3 costituisca la base informativa per le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

 


 

L. 196/2009,

art. 10-bis,

co. 5-bis*

 

Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali

(Trasmesso dal Presidente del Consiglio

dei ministri quale Allegato II alla Nota

di aggiornamento del Documento

di economia e finanza 2019)

(Doc. LVII, n. 2-bis)

V Bilancio

e per il parere tutte le Commissioni permanenti e

Commissione parlamentare per le questioni regionali

2/10/2019

*L'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), al comma 5-bis, inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, recante “Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23”, prevede che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che si sovrappongano a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica.

L. 196/2009,

art. 10-bis.1,

co. 1 e 3*

 

Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva e Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva**

(Trasmessi dal Presidente del Consiglio

dei ministri quali Allegati III e IV alla Nota di aggiornamento del Documento

di economia e finanza 2019)

(Doc. LVII, n. 2-bis)

V Bilancio

e per il parere tutte le Commissioni permanenti e

Commissione parlamentare per le questioni regionali

2/10/2019

*L'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è stato inserito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, recante “Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23”.

Il comma 1 dell'articolo 10-bis.1 stabilisce che, contestualmente alla Nota di aggiornamento del DEF, sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, nonché, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo deve indicare, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi.

**Il comma 3 dell'articolo 10-bis.1 prevede che per la redazione del Rapporto il Governo “si avvale della ‘Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva’, predisposta da un'apposita Commissione da istituirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”. La Commissione è stata istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2016. In conformità del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, la Commissione consta di quindici componenti, rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, nonché soggetti provenienti dal mondo accademico ed istituzionale.

 


 

Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68*

 

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi all’anno 2018,

Doc. CLXIV, n. 18)

I Affari costituzionali

II Giustizia

V Bilancio

15/10/2019

*L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 99/2009,

art. 50, co. 1*

 

Andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili

(Dati relativi al II semestre 2018,

Doc. LXXI-bis, n. 2)

IX Trasporti

24/10/2019

*La legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, all’articolo 50, comma 1, dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenti alle Camere, ogni sei mesi, una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento: a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra; b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori; c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio; d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore; e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.

 


 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 81/2008,

art. 6, co. 8,

lett. e)*

 

Stato di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e

suo possibile sviluppo

(Dati riferiti all’anno 2018)**

XI Lavoro

XII Affari sociali

24/10/2019

*L'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 1, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro stabilendo, al comma 8, lett. e), che tale Commissione rediga annualmente, sulla base dei dati forniti dal Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81), una relazione sullo stato di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni.

**La relazione riferita all’anno 2018, approvata dalla Commissione consultiva in data 22 luglio 2019, è stata trasmessa anche ai presidenti delle regioni per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

 

 

 

 

Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 59/1992,

art. 16, co. 1*

 

Attività svolta in favore della cooperazione

(Dati relativi agli anni 2014-2017,

Doc. CXXVII, n. 1)

X Attività produttive

XI Lavoro

15/10/2019

*L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, prevede che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (attualmente il Ministero dello sviluppo economico che ne ha rilevato le competenze in materia) presenti al Parlamento, ogni tre anni, una dettagliata relazione sull'attività svolta in favore della cooperazione. Tale relazione deve riportare le notizie e i dati sullo stato della cooperazione in Italia. Il Doc. CXXVII, n. 1 (anche al fine di evitare equivoci con l’omonima attività di cooperazione, seppure internazionale, di competenza del Ministero degli affari esteri e, appunto, della cooperazione internazionale) precisa preliminarmente che si riferisce in merito al peculiare comparto produttivo composto dai cosiddetti “enti cooperativi”, ossia le società cooperative e i loro consorzi, ma anche le società di mutuo soccorso e le banche di credito cooperativo.

Il Doc. CXXVII, n. 1, riguarda un periodo di quattro anni 2014-2017, analogamente alla precedente relazione che riferiva in merito alle annualità 2010-2013.

 

 


Relazioni non governative

 

Fonte istitutiva

Presentatore

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 196/2009,

art. 17, co. 9*

 

 

Corte dei conti

Tipologia delle coperture finanziarie adottate e tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre

maggio-agosto 2019**

(Doc. XLVIII, n. 6)

V Bilancio

24/10/2019

*Il comma 9 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), dispone che ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmetta alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

**La relazione è stata approvata dalle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo con delibera n. 16/SSRRCO/RQ/19.

 

 

 



[1] Le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-bis del Regolamento del Senato. Le Commissioni, devono esprimersi nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni.

[2] Riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, si ricorda per inciso, che il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: “(…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli”.

[3] Zwirner peraltro ha rassegnato le sue dimissioni a decorrere dal 1° luglio 2019.

[4] Nelle more della scadenza di Papa Pagliardini, è pervenuta il 14 agosto 2019 alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera la proposta di nomina di Andrea Comacchio quale nuovo direttore dell’AGEA, formulata dal Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Due giorni dopo, il 16 agosto 2019, il medesimo Ministro, con proprio decreto, ha nominato a tale incarico il suddetto Comacchio a decorrere dal 14 settembre 2019.

Il 27 settembre 2019 è stata quindi annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 20 settembre con la quale il nuovo Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel frattempo insediatosi, ha trasmesso il decreto di annullamento della proposta e della nomina di Andrea Comacchio. Nel decreto di annullamento si eccepisce, tra l’altro, il ristretto lasso temporale intercorso tra la comunicazione della proposta e la nomina, tale da non consentire l’effettivo esercizio delle prerogative delle Commissioni parlamentari, nonché la carenza di motivazione in ordine alle ragioni della scelta operata con la designazione di Comacchio nell’ambito della terna di candidati individuati dalla commissione chiamata a valutarne i curricula.

[5] Sernia, già nominato commissario straordinario dell'AGEA con analogo D.P.C.M. il 6 giugno 2014, ne era divenuto direttore per tre anni con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 luglio 2014.

[6] Gli articoli 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati e 139-bis del regolamento del Senato della Repubblica prevedono che, nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere il parere parlamentare, i rispettivi Presidenti assegnino alle Commissioni competenti per materia la richiesta e che le Commissioni, in ordine a tali atti, deliberino il parere nel termine di giorni venti, prorogabile una sola volta per non più di dieci giorni.

[7] I compiti dell’agenzia sono adesso specificamente definiti, in primo luogo, dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74. Detta norma prevede che: “1. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, così come individuate all'articolo 4, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

2. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo di coordinamento, individuate all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3. L'Agenzia assicura altresì, nell'esercizio delle sue funzioni di organismo pagatore, il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi. A tal fine l'Agenzia garantisce che nessun funzionario ha contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che nessun funzionario svolge uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Il bilancio dell'Agenzia contiene due distinte rubriche, una per l'organismo di coordinamento ed una per l'organismo pagatore, che costituiscono distinti centri di responsabilità amministrativa e di costo.

4. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, l'Agenzia svolge altresì le funzioni già attribuite alla Agecontrol S.p.A. ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

5. L'Agenzia prosegue la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi già afferenti all'AIMA, soppressa con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.”.

[8] Paolo Miccoli è altresì presidente dell’ANVUR, essendo stato eletto nell’ambito del consiglio direttivo il 15 novembre 2017, con decorrenza 8 gennaio 2018. Miccoli è subentrato al precedente presidente Andrea Graziosi, il cui mandato di componente del consiglio è scaduto il 7 gennaio 2018 (per la sostituzione di Graziosi quale componente del consiglio si veda la nota successiva).

[9] Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019 Antonio Felice Uricchio è stato nominato, per un quadriennio, componente del consiglio direttivo dell’Agenzia. La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato di Andrea Graziosi che era stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 4 novembre 2013, componente del suddetto consiglio direttivo per un quadriennio. La nomina di Graziosi era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2013, dopo che la 7ª Commissione del Senato e la VII Commissione della Camera avevano espresso, nelle rispettive sedute dell'8 e del 14 ottobre 2013, parere favorevole sulla relativa proposta di nomina, che era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo con lettera del 24 settembre 2013 ed era stata annunciata, nella medesima data, sia alla Camera sia al Senato.

[10] Il consiglio è altresì composto da Fabio Beltram e da Maria Luisa Meneghetti, i cui mandati scadranno il 20 luglio 2020.

[11] In particolare, la VII Commissione della Camera aveva avviato l'esame delle proposte di nomina nella seduta del 15 settembre 2015 e aveva proceduto all'audizione informale dei candidati nella seduta del 22 settembre 2015.

[12] L'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia, convochi e presieda le sedute del consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

[13] Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 76 del 2010, in sede di prima applicazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei predetti mandati risultava sfalsata. Infatti la suddetta norma prevede che: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta scadenza dei mandati di Luisa Ribolzi nel 2014, nonché di Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris e Massimo Castagnaro nel 2015, il consiglio direttivo dell'ANVUR risultava composto dai soli Stefano Fantoni, presidente, Andrea Graziosi, vicepresidente, e Sergio Benedetto. Per tale motivo si era reso dunque necessario procedere alla nomina di quattro nuovi componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia.

[14] L'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che: "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".

[15] L'articolo 47-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 31, aveva infatti stabilito in sette anni, con decorrenza dalla data del decreto di nomina, la durata in carica del presidente e dei componenti dell’Autorità garante, nonché la loro non rinnovabilità. La disposizione era stata introdotta per equiparare la durata in carica del presidente e dei componenti del Garante a quella prevista per le altre autorità indipendenti, eliminando la possibilità di essere confermati nell'incarico.

[16] Il comma 5 precisa che all'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Il comma 6 stabilisce che al presidente compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Ai componenti compete una indennità pari ai due terzi di quella spettante al presidente.

[17] L’avviso del 19 aprile 2019, come pubblicato sul sito della Camera dei deputati, recita: Avviso per la presentazione di candidatura a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ai fini della elezione da parte della Camera dei deputati

Ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali è costituito da quattro componenti, eletti due dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati con voto limitato.

I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Garante per la protezione dei dati personali almeno sessanta giorni prima della nomina.

Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica. L'incarico ha durata settennale, non è rinnovabile e, per tutta la sua durata, non è possibile esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. Coloro che intendono candidarsi a componente del Collegio, devono inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, entro il 19 maggio 2019 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: garanteprivacy@certcamera.it.

I candidati, nell'inviare la propria candidatura, devono allegare i seguenti documenti:

a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;

b) copia di un documento di identità in corso di validità. I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Garante per la protezione dei dati personali.”.

[18] Il testo integrale dell’avviso del 7 ottobre, come pubblicato sul sito della Camera dei deputati è il seguente: “AVVISO per la riapertura dei termini per la presentazione di candidatura a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ai fini della elezione da parte della Camera dei deputati

A seguito della conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, sono riaperti i termini per la presentazione di candidature a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ai fini dell'elezione da parte del Senato della Repubblica, previsti dall'Avviso pubblicato il 19 aprile 2019. Gli interessati che non abbiano già provveduto entro il termine del 19 maggio 2019, potranno inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, a partire dal 14 ottobre 2019 e fino alle ore 24 del 26 ottobre 2019 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: garanteprivacy@certcamera.it. Le modalità di presentazione delle candidature e i documenti da allegare alle stesse sono quelli indicati nell'Avviso del 19 aprile 2019. I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Garante per la protezione dei dati personali.”.

[19] Come riassuntivamente illustrato nel sito dell’Autorità, essa ha i seguenti compiti: controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui;

collaborare con le altre autorità di controllo e prestare assistenza al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del Regolamento;

esaminare reclami;

nel caso di trattamenti che violino le disposizioni del Regolamento rivolgere ammonimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, ingiungendo di conformare i trattamenti medesimi alle disposizioni del Regolamento; imporre una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento, incluso il divieto di trattamento; ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento;

adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento e altri organismi e istituzioni l’esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

formulare pareri su proposte di atti normativi e amministrativi;

partecipare alla discussione su iniziative normative con audizioni presso il Parlamento;

predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al Parlamento e al Governo;

partecipare alle attività dell'Unione europea e a quelle internazionali di settore, anche in funzione di controllo e assistenza relativamente ai sistemi di informazione Europol, Schengen, VIS, e altri; curare l'informazione e sviluppare la consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla tutela dei minori;

tenere registri interni delle violazioni più rilevanti e imporre sanzioni pecuniarie ove previsto dal Regolamento e dalla normativa nazionale; coinvolgere, ove previsto, i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche i cui risultati sono presi in considerazione per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale.

[20] Si precisa che l’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, stabilisce che in caso di dimissioni di un commissario la Camera competente proceda all'elezione di un nuovo commissario il quale resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità. Pertanto, il mandato di Antonio Nicita, eletto il 14 novembre 2013 dalla Camera in sostituzione di Maurizio Décina, che aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico il 4 settembre 2013, e il mandato di Mario Morcellini, eletto dal Senato il 1° febbraio 2017 in sostituzione di Antonio Preto, deceduto il 3 novembre 2016, sono scaduti contestualmente ai mandati degli altri componenti del consiglio di amministrazione.

[21]L’articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, rubricato “Rimedi per le amministrazioni dissenzienti” recita: “1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente. 2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. 5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine. 6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione”.

[22] Nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2015 erano scaduti i mandati dei membri del precedente consiglio di amministrazione del CNR: Maria Cristina Messa, Gloria Saccani Jotti, Vico Valassi e Gennaro Ferrara.

[23] Lagalla e Mocella sono stati nominati rispettivamente su designazione della Conferenza dei rettori delle università italiane CRUI e su designazione del personale dell'Ente stesso.

[24] Per completare la descrizione dell’assetto del consiglio di amministrazione, si ricorda che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, aveva nominato Tommaso Edoardo Frosini e Gloria Saccani Jotti componenti del consiglio di amministrazione del CNR per un quadriennio. In particolare Frosini è stato nominato su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome, mentre Saccani Jotti era stata scelta all'interno della terna proposta al suddetto Ministro dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura.

Si ricorda inoltre che il 22 gennaio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 10 gennaio 2019 con la quale il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale n. 13 del 9 gennaio 2019 concernente la nomina di Mario Giovanni Melazzini a componente del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR, in sostituzione di Gloria Saccani Jotti, dimissionaria dal 19 aprile 2018, a seguito dell’assunzione del mandato parlamentare. La nomina di Melazzini è intervenuta, come previsto dalle disposizioni vigenti, all'interno della suddetta terna. Il nominato resterà in carica fino alla scadenza dell’incarico, prevista per il 20 febbraio 2020.

Si ricorda infine che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 16 febbraio 2016, annunciata alla Camera il 26 febbraio 2016, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di aver nominato, con proprio decreto 15 febbraio 2016, Massimo Inguscio presidente del Consiglio nazionale delle ricerche CNR per la durata di un quadriennio a decorrere dal 20 febbraio 2016. Inguscio, già presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM, ha sostituito Luigi Nicolais, che era stato nominato presidente del CNR per quattro anni con decreto ministeriale del 20 febbraio 2012.

[25] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[26] Emanato con provvedimento del presidente del CNR n. 93/2018.

[27] Si segnala che mentre l’articolo 7 dello statuto del 2018 del CNR fissa in cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009, al comma 1, stabilisce che: “Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è composto da sette componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione della comunità scientifica di riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10 può essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti”.

[28] Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, dello statuto dell’Ente, infatti, in difetto di nomina ministeriale il presidente è sostituito dal consigliere più anziano di età che ne svolge le funzioni di rappresentanza, indirizzo e vigilanza.

[29] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[30] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[31] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

 

[32] La lettera contenente la proposta evidenzia che Carrà, presidente uscente, ha ricevuto un primo mandato presidenziale con D.P.R. 20 febbraio 2011 e che successivamente è stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale dell'11 marzo 2015, ottenendo infine un ulteriore mandato presidenziale con D.P.R. 31 agosto 2015, con effettiva assunzione delle funzioni il 5 ottobre 2015, data di nomina del nuovo consiglio d’amministrazione. Pertanto, considerato che il secondo mandato di commissario ha avuto la durata di circa 7 mesi (dall’ 11 marzo al 5 ottobre 2015) quindi inferiore ai quattro anni, fissati per il presidente dall’ articolo 5 dello statuto (vedasi infra nel testo), la proposta ministeriale intendeva limitare la durata del nuovo incarico a 3 anni e 5 mesi, durata reputata complementare al suddetto periodo svolto come commissario straordinario.

[33] Il 3 febbraio 2015 era scaduto il precedente mandato dello stesso Carrà quale presidente dell’Ente, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2011. Nelle more di tale riconferma, il medesimo Ministro, con proprio decreto del 19 marzo 2015, aveva nominato lo stesso Paolo Carrà commissario straordinario dell’ENR sino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

[34] Rossi era stato nominato presidente con decreto ministeriale del 31 maggio 2007.

[35] L'articolo 1 del D.P.R. n. 73 del 2013 “Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” ha modificato l’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. A seguito di tale modifica, i componenti del consiglio direttivo degli Enti parco sono stati ridotti da 12 a 8, oltre il presidente, e quelli della giunta esecutiva da 5 a 3, compreso il presidente.

[36] L'articolo 1 del D.P.R. n. 73 del 2013 “Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” ha modificato l’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. A seguito di tale modifica, i componenti del consiglio direttivo degli Enti parco sono stati ridotti da 12 a 8, oltre il presidente, e quelli della giunta esecutiva da 5 a 3, compreso il presidente.

[37] Già nominato commissario straordinario dell’Ente parco tosco-romagnolo con decreto ministeriale del 20 marzo 2013, Santini era succeduto a Luigi Sacchini, che era stato nominato presidente per cinque anni con decreto ministeriale il 4 maggio 2007. Alla scadenza di tale mandato presidenziale la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, fino alla ricordata nomina del commissario straordinario.

[38] L'articolo 1 del D.P.R. n. 73 del 2013 “Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ha modificato l’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. A seguito di tale modifica, i componenti del consiglio direttivo degli Enti parco sono stati ridotti da 12 a 8 oltre il presidente, e quelli della giunta esecutiva da 5 a 3, compreso il presidente.

[39] L'articolo 1 del D.P.R. n. 73 del 2013 “Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ha modificato l’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. A seguito di tale modifica, i componenti del consiglio direttivo degli Enti parco sono stati ridotti da 12 a 8 oltre il presidente, e quelli della giunta esecutiva da 5 a 3, compreso il presidente.

[40] L'articolo 1 del D.P.R. n. 73 del 2013 “Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ha modificato l’articolo 9 della legge n. 394 del 1991. A seguito di tale modifica, i componenti del consiglio direttivo degli Enti parco sono stati ridotti da 12 a 8 oltre il presidente, e quelli della giunta esecutiva da 5 a 3, compreso il presidente.

[41] Il 21 dicembre 2015 era scaduto il precedente mandato presidenziale dello stesso Baratta, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali il 21 dicembre 2011. In precedenza Baratta era già stato nominato presidente della Fondazione per quattro anni con analogo decreto ministeriale del 19 dicembre 2007 a seguito delle dimissioni di Davide Croff.

[42] Il testo dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 19 del 1998 era già stato sostituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1.

[43] Il comma 5-ter recita: “Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2019, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Successivamente, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, le funzioni attribuite al Direttore generale di progetto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, rientrano nelle competenze della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di 'Soprintendenza Pompei'. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”.

[44] Il consiglio di amministrazione dell'Istituto risulta attualmente composto da Giovanni Puglisi, Mario Romano Negri, Giovanni Ajassa, Pierluigi Ciocca, Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli, Gianfranco Ragonesi, Domenico Arcuri, Daniele di Loreto, Marcello Clarich, Guido Giacomo Ponte, Mario Nuzzo, Francesco Venosta, Giovanni de Gennaro, Giampietro Brunello, Massimiliano Cesare, Massimo Lapucci, Domenico Tudini, Vittorio Meloni e Marcello Foà.

[45] L’Istituto fu regolato dal R.D.L. 24 giugno 1933, n. 669, convertito dalla legge 11 gennaio 1934, n. 68, che ne disciplinò la vita fino alla trasformazione in società per azioni avvenuta nel 1983. Successivamente il modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Istituto è stato adottato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni, con delibera del 7 dicembre 2006.

[46] Scrive la Corte dei conti: “Detto organo è decaduto il 30 gennaio 2018 a seguito delle dimissioni di un componente e della decadenza di un altro sicché costituisce priorità assoluta, immediatamente segnalata già in sede istruttoria da questa Sezione al competente Ministero, che ne venga reintegrata la composizione, ovvero nominato un Commissario in quanto non può ritenersi coerente con il quadro normativo di riferimento né ulteriormente sostenibile la situazione attuale in cui il solo Presidente opera da organo monocratico senza possibilità di alcuna tempestiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, non potendo tale condizione essere sussunta nella previsione dei “poteri d’urgenza” di cui all’art. 4, comma 3 dello Statuto dell’IISG.”.

[47] Manacorda era stato nominato dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca con proprio decreto su designazione del presidente del Consiglio universitario nazionale, mentre Belardinelli era stato designato dallo stesso Ministro, al pari del presidente dell'Ente, Fabrizio Cambi.

[48] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[49] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[50] Il comma 4, con riferimento invece ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[51] Il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione uscente, ossia Vincenzo Ancona (presidente), Vincenzo Vespri ed Elisabetta Strickland, che erano stati nominati per un quadriennio con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

 

[52] L'ISFOL, istituito dal 1973, aveva assorbito, ai sensi dell’articolo 7, comma 15, del decreto -legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’Istituto affari sociali - IAS.

[53] Il comma 3-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, prevede che: “Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.”

[54] Il mandato dei suddetti consiglieri scadrà quindi il 7 dicembre 2020.

[55] Si ricorda che, in precedenza, lo statuto dell’ISFOL adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 gennaio 2011 già aveva ridotto la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto da nove a cinque membri.

 

[56] La nomina, comunicata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con lettera del 29 ottobre 2019, è stata annunciata nella seduta dell’Assemblea della Camera dell’11 novembre 2019.

[57] Il decreto del 28 ottobre 2019 premette inoltre che il D.P.R. 30 luglio 2019, di nomina dello stesso Bettoni quale presidente dell’INAIL, non è stato oggetto di notifica agli interessati proprio “in quanto ancora in corso la procedura di nomina del vice presidente e del consiglio di amministrazione dell’Istituto e che quindi il sig. Franco Bettoni non è ancora nell'esercizio delle funzioni di presidente” e che “il citato DPR 30 luglio 2019, che prevede anche la decadenza dell’attuale presidente Massimo De Felice sarà notificato agli interessati contestualmente all'adozione del presente decreto”, ossia del decreto 28 ottobre 2019.

[58] La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri l’11 luglio 2019, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La 11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, rispettivamente nelle sedute del 9 e del 10 luglio 2019, avevano espresso entrambe parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.

[59] Il CIV dell'INAIL era stato rinnovato con D.P.C.M. dell'8 agosto 2013 per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2013. All'atto del rinnovo, la composizione dell'organo era stata ridotta da 25 a 17 componenti, in attuazione dell'articolo 7, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017 sono stati nominati i componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto: Giovanni Luciano (presidente), Marco Abatecola (vice presidente), Bruno Adinolfi, Ferdinando Di Lauro, Barbara Orlandi, Michele Buonerba, Silvana Roseto, Salvatore Muscarella, Alberto Forti, Pierangelo Albini, Fabiola Leuzzi, Beatrice Sassi, Gaetana Pagano, Leo Fiorito, Barbara Gatto, Gian Luigi De Gregorio, Gabriele Brachetta. La durata del mandato è di quattro anni a decorrere dal 20 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto di nomina. Con D.P.C.M. del 3 luglio 2018, Gabriele Brachetta (dimissionario) è stato sostituito da Vincenzo Marotta. Successivamente con il D.P.C.M. 25 ottobre 2018 Enrico Ponti è stato nominato in sostituzione di Silvana Roseto (dimissionaria).

[60] Il testo del comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, prima del recente intervento riformatore prevedeva al riguardo che contestualmente alla richiesta di parere parlamentare, si provvedesse ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ente (CIV), che doveva intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri poteva comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. L’intesa era stata prevista dalla novella di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

[61] Si ricorda che il comma 8 è stato modificato, da ultimo, dall'articolo 25, comma 1, lett. e), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

[62] All'INAIL sono state attribuite, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le funzioni dei soppressi Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL.

 

[63] I mandati dei precedenti membri del consiglio di amministrazione dell'Ente, ossia Giovanni Fabrizio Bignami, presidente, Andrea Ferrara, Monica Tosi, Sergio Molinari e Massimo Capaccioli, erano scaduti tra il 10 agosto e il 15 settembre 2015. In precedenza, con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'INAF Giovanni Fabrizio Bignami (in qualità di presidente), Nazzareno Mandolesi, Stefano Cristiani, Monica Tosi e Maria Renata Schirru. Dopo le dimissioni di Mandolesi, con decreto ministeriale del 15 settembre 2011 era stato nominato in sua sostituzione Massimo Capaccioli. Successivamente, con decreto ministeriale del 2 ottobre 2013, Sergio Molinari era subentrato alla dimissionaria Maria Rosaria Schirru, per il restante periodo del quadriennio di nomina. A seguito infine delle dimissioni rassegnate da Stefano Cristiani, con decreto ministeriale del 20 febbraio 2014 era stato nominato in sua sostituzione Andrea Ferrara per il restante periodo del quadriennio di nomina.

[64] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[65] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[66] Il comma 3 prevede invece che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

[67] L’8 luglio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 2 luglio 2019 con cui il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto 27 giugno 2019 con il quale ha nominato Antonio Zoccoli presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare INFN, con decorrenza 1° luglio 2019. La nomina ha determinato la cessazione del mandato del precedente presidente, Fernando Ferroni. Come specificato nel decreto di nomina, l’anticipata cessazione del mandato del precedente presidente è avvenuta con l’accordo di quest’ultimo. Ferroni era stato nominato con decreto ministeriale del 30 settembre 2015. La nomina, di durata quadriennale, decorreva dal 22 ottobre 2015.

[68] Il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati di Angela Bracco e Paolo Bonifazi, che erano stati nominati per quattro anni con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

 

[69] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[70] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[71] L’articolo 11 recita: “1. Non meno di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente annuncia al Consiglio Direttivo l’avvio della procedura per la designazione del nuovo Presidente, comunicando altresì la data dell’elezione. 2. Entro quarantacinque giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo nella quale è stato annunciato l’avvio della procedura, ciascun Direttore di Sezione o Laboratorio Nazionale, espletata una consultazione della comunità scientifica nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con strumenti telematici, non più di tre nomi di candidati alla carica di Presidente. 3 Il Presidente, o un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato, accertato per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l’incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio curriculum che viene reso disponibile al Consiglio Direttivo. 4 Il Consiglio Direttivo si riunisce alla data prevista per l’elezione e designa il Presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra i candidati di cui al comma 3, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne del o dei candidati con minor numero di preferenze. 5. Il Presidente provvede a comunicare l’esito della procedura di designazione al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca ai fini della nomina”.

[72] Il comma 2 dell’articolo 12 dello statuto dell’Ente precisa che: “Fanno parte del Consiglio Direttivo dell’Istituto: a) il Presidente; b) i componenti della Giunta Esecutiva; c) i Direttori delle Sezioni; d) i Direttori dei Laboratori Nazionali; e) due Rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di cui uno componente della Giunta Esecutiva, ai sensi dell’articolo 14, comma 3; f) un Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico; g) un Rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica; h) un Rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.”. Il comma 3 a sua volta precisa che i rappresentanti eletti di cui al comma 2, punto e), f), g) e h) durano in carica quattro anni e possono ricoprire l’incarico per un massimo di due mandati.

[73] Le nomine di Faccenna e Neri sono state comunicate il 20 ottobre 2015 con lettera del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, annunciata alla Camera il 30 ottobre 2015 e al Senato il 3 novembre 2015. Tali nomine, intervenute mediante decreto ministeriale del 14 ottobre 2015, sono avvenute sulla base della designazione del medesimo ministro. Le nomine di Pino e Selvaggi sono state comunicate con lettera del 16 novembre 2015, annunciata alle Camere il 24 novembre 2015, dal Ministro, che ha provveduto in merito con proprio decreto del 13 novembre 2015. Pino e Selvaggi sono stati nominati su designazione della comunità scientifica di riferimento dell'Ente.

[74] I componenti del precedente consiglio di amministrazione, ossia Antonio Meloni, Bernardino Chiaia e il già citato Alessandro Nicola Pino erano stati nominati con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, mentre Domenico Giardini, era stato nominato con decreto ministeriale del 10 maggio 2012.

[75] In precedenza Stefano Gresta era stato nominato presidente dell’Ente per quattro anni con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 27 marzo 2012.

[76] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[77] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[78] Il comma 3 prevede invece che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

[79] Per Pedicchio si tratta del secondo ed ultimo mandato alla presidenza dell'Ente, avendo già rivestito tale ruolo in precedenza, a seguito della nomina intervenuta, con analogo decreto ministeriale, il 10 agosto 2011.

[80] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca aveva effettuato la suddetta nomina con proprio decreto del 14 ottobre 2015. Si ricorda che la nomina di Cassiani è avvenuta su designazione del predetto Ministro, mentre Greco è stato nominato su designazione della comunità scientifica di riferimento. Il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati dei membri del precedente consiglio di amministrazione dell'Istituto, Gianluca Valensise e Sergio Persoglia.

[81] Si ricorda che nella procedura di nomina dei presidenti dell’INPS e dell’INAIL non è più previsto un ruolo del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), chiamato in precedenza a esprimere il proprio parere al riguardo. Continua invece ad applicarsi al riguardo la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ossia la deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[82] Si ricorda che, nel quadro del riassetto degli enti pubblici di previdenza e assistenza operato dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che aveva modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, era stato soppresso il consiglio di amministrazione negli enti previdenziali. L'unico organo collegiale dell'INPS risultava dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), la cui composizione peraltro era stata ridotta del 30 per cento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, e dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Di contro, a seguito dell'attribuzione all'INPS delle funzioni dei soppressi INPDAP ed ENPALS, l'articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 aveva specificamente previsto l'integrazione nel CIV dell'INPS di sei ulteriori componenti, quattro dei quali da riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP, e altri due da riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS, come successivamente specificato dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2012. Per effetto delle riferite modifiche, la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è scesa dai 24 membri originariamente previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 479 del 1994, agli attuali 22.

[83] Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, prevede che: “Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio d’amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate.”.

[84] La comunicazione è stata annunciata sia alla Camera sia al Senato il 28 marzo 2019 e trasmessa per competenza alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e alla 11a Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato.

[85] Boeri era stato nominato il 16 febbraio 2015, per un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni parlamentari competenti. Con la nomina di Boeri alla presidenza dell'INPS era venuto automaticamente meno il mandato a commissario straordinario dell'Istituto di Tiziano Treu.

[86] Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2019 è stato rinnovato il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto nazionale di statistica - ISTAT. Tale comitato risulta composto da: Roberto Zelli, Anna Maria Manzone, Serena Battilomo, Silvia Maria Lagonegro, Luciana Patrizi, Maria Teresa Monteduro, Gianluca Dominutti, Nicola Giampaolo, Paola D’Andrea, Domenico Mauriello, Andrea Brandolini, Gianfranco Santoro, Federico Visconti e Carmelo Intrisano. Si ricorda che l’organismo è presieduto ratione muneris dal presidente pro tempore dell’Ente.

[87] Il presidente dell’Ente, Gian Carlo Blangiardo, è stato nominato il 4 febbraio 2019 con D.P.R., emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti.

[88] In particolare la composizione del consiglio dell'Istat è stata ridotta a 5 membri compreso il presidente, dai 10 membri compreso il presidente precedentemente previsti. La composizione del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica è stata parimenti ridotta a 15 membri compreso il presidente, dai 22 compreso il presidente precedentemente previsti.

[89] Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2019 Silvio Brusaferro è stato nominato presidente dell'Istituto superiore di sanità - ISS. Il 2 luglio 2019 era scaduto il mandato di Brusaferro quale commissario straordinario del medesimo Istituto. Brusaferro era stato nominato al suddetto incarico il 2 gennaio 2019, con decreto del Ministro della salute, a seguito delle dimissioni del precedente presidente dell’Istituto Gualtiero Ricciardi, presentate il 19 dicembre 2018, con decorrenza 1° gennaio 2019. Ricciardi era stato nominato presidente dell’ente il 7 agosto 2015, per un quadriennio, con decreto in pari data del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.

 

[90] La norma precisa che il nominato, se professore universitario, sia collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Qualora sia invece dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

[91] Il comma 3 precisa che il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne sovrintende l'andamento, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno.

[92] Si ricorda infine che il 9 febbraio 2020 scadrà il mandato di Carla Andreani, nominata su indicazione dell’Ente medesimo, sentiti i “Referenti delle attività scientifiche interdisciplinari nelle quali è impegnato il Centro”, secondo le procedure previste dallo statuto.

[93] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[94] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[95] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[96] L’articolo 7, comma 3 dello statuto dell’Ente prevede che: “Il Consiglio di Amministrazione, costituito con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è composto dal Presidente e da altri due componenti scelti tra esperti di alta qualificazione scientifica nazionale e internazionale e/o di alta amministrazione. Due componenti, incluso il Presidente, sono designati dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Un componente è designato dal Presidente, sentiti i Referenti delle attività scientifiche interdisciplinari nelle quali è impegnato il Centro Fermi, previa consultazione della comunità scientifica di riferimento da svolgere mediante modalità definite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 e successive modifiche e integrazioni.”.

[97] Quanto alla presidenza dell’ente, si ricorda che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 24 gennaio 2018, annunciata alla Camera ed al Senato il 23 marzo 2018, ha comunicato, sempre ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nominato, con decreto del 19 gennaio 2018, Roberto Danovaro presidente del suddetto ente per la durata di un quadriennio. Il 4 dicembre 2017 era scaduto il mandato alla presidenza dell’Ente dello stesso Danovaro, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale in data 4 dicembre 2013 sempre per un quadriennio.

[98] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[99] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[100] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[101] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.

[102] Le mozioni e le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

 

[103] Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma di legge che la prevede, l’oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con il termine entro il quale si attende il prossimo invio), nonché i dati inerenti l’ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono inoltre separatamente segnalati i nuovi obblighi rilevati e quelli conclusi.

[104] Il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2019, n. 252.

[105] Lo schema del decreto legislativo n. 125 del 2019 (Atto del Governo n. 95/XVIII) è stato predisposto conformemente alle previsioni dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi del quale, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati per il recepimento di direttive europee, il Governo può adottare, nell’esercizio della medesima delega legislativa, disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti legislativi. L'articolo 31, al comma 3, dispone che, ove il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, i medesimi termini di delega sono prorogati di tre mesi. Pertanto, il termine per l’adozione dell’Atto del Governo n. 95/XVIII (divenuto il decreto legislativo n. 125 del 2019) è stato posticipato al 4 ottobre 2019.

[106] Per la descrizione delle novità introdotte dalla direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018, v. Dossier del Servizio studi della Camera dei deputati sull’Atto del Governo n. 95/XVIII, pp. 6 e 7.

[107] Nella relazione illustrativa dell’Atto del Governo n. 95/XVIII, divenuto il decreto legislativo n. 125 del 2019, si segnala che il decreto medesimo contiene anche gli aggiustamenti, “di carattere prevalentemente editoriale”, introdotti in accoglimento delle osservazioni formulate nei confronti dell’Italia dalla Commissione europea nella nota di messa in mora del 7 marzo 2019, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’UE, con la quale è stato formalmente contestato il non completo recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV direttiva antiriciclaggio).

[108] Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) è stato istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze con il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2001, n. 431. Successivamente, a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la competenza del CSF è stata estesa alla materia del contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed all’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dal decreto legislativo n. 90 del 2017, prevede che: “Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e coordina le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a). Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni”.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 5 “Il Comitato di sicurezza finanziaria:

a) elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14;

b) propone al Ministro dell'economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 4;

c) propone al Ministro dell'economia e delle finanze l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 3;

d) formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”.

[109] Cfr. la relazione illustrativa dell’Atto del Governo n. 95/XVIII (divenuto il decreto legislativo n. 125 del 2019), p. 5.

[110] Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, reca “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”.

[111] La relazione sull’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e il rapporto annuale sull’attività svolta dall’Unità di informazione finanziaria (UIF), riferiti all’anno 2016 (Doc. CLX, n. 5), sono stati trasmessi dal Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con lettera del 25 settembre 2017 ed annunciati nella seduta dell’Assemblea del 10 ottobre 2017. I rapporti annuali sull’attività dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia sono pubblicati sul sito web dell’Unità medesima. Il rapporto sull’attività 2018 è stato illustrato dal direttore dell’UIF l’11 luglio 2019.

[112] Per completezza si fa presente che il decreto legislativo n. 231 del 2007, già anteriormente alla riformulazione attuata dal decreto legislativo n. 90 del 2017, prevedeva all’articolo 5, comma 1, la presentazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, di una relazione al Parlamento sullo stato dell’azione di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario, alla quale si stabiliva fosse allegato il rapporto sull’attività svolta dalla UIF che il suo Direttore doveva trasmettere al Ministro, per il successivo inoltro al Parlamento, ai sensi dall’articolo 6, comma 5, entro il 30 maggio di ogni anno, unitamente ad una relazione della Banca d’Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF stessa. In ottemperanza degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 5, del decreto legislativo n. 231, nel testo previgente alle modifiche ad esso apportate del decreto legislativo n. 90 del 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze, ha da ultimo trasmesso la relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché il rapporto annuale sull'attività svolta dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, riferiti all'anno 2015 (Doc. CLX, n. 4), nel mese di ottobre 2016.

[113] L'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dal decreto legislativo n. 90 del 2017, stabilisce, al comma 1, che l’Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, è autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Tale regolamento è stato approvato con la deliberazione n. 66 del 29 gennaio 2019.

Alla UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Il comma 2 dell’articolo 6 stabilisce che il direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

Il Direttorio della Banca d’Italia, su proposta del Governatore, ha rinnovato per ulteriori cinque anni l'incarico di direttore della UIF a Claudio Clemente, a decorrere dal 2 gennaio 2018.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte il direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I componenti del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi. Il Comitato è convocato dal direttore della UIF con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio a supporto dell'azione della UIF.

Il Comitato cura, altresì, la redazione di un parere sull'azione dell'UIF che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 6, forma parte integrante della documentazione allegata alla relazione sullo stato dell’azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (v. infra nel testo).

Il comma 4 dell’articolo 6 stabilisce che la UIF esercita le seguenti funzioni:

a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria;

b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;

c) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un’altra Financial Intelligence Unit (FIU), ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all'autorità che ne ha fatto richiesta;

d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;

e) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale;

f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonché con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;

g) in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

h) assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle analisi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a). Assicura, altresì, l'effettuazione delle analisi richieste dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d).

Il comma 5 stabilisce che per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF:

a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente decreto;

b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10.

In conformità del comma 6, per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5 la UIF:

a) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Il comma 7 stabilisce che, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF:

a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria;

b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il comma 8 dell’articolo 6, come ricordato supra nel testo, stabilisce che ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati alla medesima relazione, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto n. 231 del 2007.

[114] La citata lettera f) prevede altresì che la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo fornisca al Comitato di sicurezza finanziaria, nel rispetto del segreto di indagine, i dati in suo possesso, utili all'elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di cui all'articolo 14. Quest’ultimo, al comma 1, prevede che il Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2007, identifichi, analizzi e valuti il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, il Comitato individua le minacce più rilevanti e le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i metodi e i mezzi di svolgimento di tali attività e i settori maggiormente esposti al rischio. L'analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

L’articolo 14, al comma 2, prevede altresì che l'analisi sia condotta nel rispetto dei criteri internazionali approvati in materia, dei risultati della relazione periodica con cui la Commissione europea identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato europeo e degli elementi forniti dalle autorità partecipanti al Comitato. L’analisi tiene altresì conto dei dati quantitativi e statistici, forniti dalle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), dalle amministrazioni e organismi interessati e dagli organismi di autoregolamentazione, sulla dimensione e l'importanza dei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2007, tra cui il numero dei soggetti vigilati ovvero controllati e l'importanza economica di ciascun settore.

Si ricorda, per completezza, che le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), sono: il Ministero dell'economia e delle finanze, le Autorità di vigilanza di settore, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la Direzione investigativa antimafia e la Guardia di finanza, la quale nei casi previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2007 opera attraverso il Nucleo speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione.

La seconda analisi del Comitato di sicurezza finanziaria, con i dati riferiti al periodo 2014-2018, è disponibile sul sito web del Dipartimento del Tesoro.

Il comma 3 dell’articolo 14, alla lettera d), stabilisce che, in occasione della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui all'articolo 5, comma 7, le autorità indicate all'articolo 21, comma 2, lettera a), riferiscano al Comitato di sicurezza finanziaria delle misure e dei presidi adottati al fine di mitigare i rischi riscontrati in sede di analisi.