Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 27 - XVIII Ottobre 2020 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 27 |
Data: | 27/10/2020 |
Organi della Camera: | Assemblea |
Camera dei deputati |
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XVIII LEGISLATURA |
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SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE |
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L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO PARLAMENTARE |
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MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI |
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n. 27 – Ottobre 2020 |
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A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare ( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it |
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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. |
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NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI
Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici
Cariche rinnovate nel mese di settembre 2020 o tuttora in itinere
SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR
Automobile Club d'Italia – ACI
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro - settentrionale.
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale.
Autorità di sistema portuale del Mar Ionio
Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale
Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – AGIA
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM
Autorità nazionale anticorruzione – ANAC
Autorità per la regolazione dei trasporti
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Ente parco nazionale dell'Asinara
Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese
Ente parco nazionale della Val Grande
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia – CSC
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM
Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche – INAPP
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV
Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM
Istituto nazionale di statistica – ISTAT
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova
Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA
Stazione zoologica “Anton Dohrn”
Unione Italiana tiro a segno - UITS
Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo
Note annunciate al 30 settembre 2020 in attuazione di atti di indirizzo
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI
Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-30 settembre 2020.
Presidenza del Consiglio dei ministri
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Ministero dell'economia e delle finanze
Ministro per le politiche giovanili e lo sport
Ministro per la pubblica amministrazione
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)
Presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)
Nuove relazioni previste da fonti normative
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, al fine di offrire notizie, dati statistici e altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I, relativa alle attività di controllo parlamentare sulle nomine di vertice negli enti pubblici e nelle autorità amministrative indipendenti di competenza governativa.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti negli atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni), approvati in Assemblea o in Commissione, che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto sulle relazioni al Parlamento, distinte tra “governative” e “non governative”, la cui trasmissione sia prevista da norme di legge. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, introdotte da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nell’arco temporale di riferimento.
La presente Sezione illustra l’attività di monitoraggio sulle nomine di vertice in enti pubblici sottoposte a procedure di controllo parlamentare.
La Sezione I dà conto delle nomine governative soggette a controllo parlamentare ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”.
Tale legge, agli articoli da 1 a 8, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri e i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, debbano richiedere il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.
La richiesta di parere da parte del Governo deve indicare la procedura seguita per l’individuazione della candidatura, i motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e gli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.
La medesima procedura si applica qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, nonché per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte. Trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere senza che le Commissioni si siano pronunciate l’organo competente può provvedere alla nomina[1].
Alla luce delle norme richiamate, il monitoraggio effettuato, su cui si riferisce in questa sede, consiste, in primo luogo, nel verificare se il Governo abbia effettivamente richiesto il parere parlamentare previsto dalla legge n. 14 del 1978 per la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti degli istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l’esito.
Inoltre, l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 prende in considerazione le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) degli istituti ed enti pubblici di cui presidenti e vicepresidenti sono nominati previo parere parlamentare in ottemperanza dell’articolo 1. In tali casi, l’articolo 9 stabilisce che i relativi provvedimenti debbano essere comunicati alle Camere entro il termine di quindici giorni. Anche tali provvedimenti devono fornire i motivi che li giustificano, le procedure seguite e una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano. Nell’ambito del monitoraggio di cui si dà conto in questa pubblicazione rientra pertanto anche l’accertamento dell’avvenuta comunicazione nei termini di legge. Per completezza di informazione, si verifica altresì se le prescritte procedure siano state attivate anche in occasione dei precedenti rinnovi.
Infine, qualora la legge istitutiva di un singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978, si procede al controllo sull’effettiva osservanza di tali ulteriori disposizioni.
Affinché il monitoraggio effettuato non si esaurisca nella mera presa d’atto degli atti posti in essere dal Governo, si provvede altresì a segnalare tempestivamente al Parlamento le cariche scadute o di prossima scadenza e le procedure previste per il loro rinnovo[2]. A tal fine sono predisposte schede informative relative a ciascun ente i cui organi siano soggetti a rinnovo nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, che ha cadenza mensile, con una proiezione relativa ai mesi immediatamente successivi. Ogni scheda è corredata da tutti gli elementi normativi che si ritengano utili ai fini della più compiuta valutazione parlamentare delle scelte operate dal Governo. All’individuazione delle scadenze oggetto di monitoraggio si perviene attraverso la consultazione della banca dati predisposta e costantemente aggiornata dal Servizio per il controllo parlamentare.
Cariche rinnovate nel mese di settembre 2020 o tuttora in itinere
Il 28 settembre 2020 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 agosto 2020 con la quale lo stesso Ministro ha trasmesso il proprio decreto di proroga di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell'Asinara, a decorrere dal 2 settembre 2020, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco.
Il 23 settembre 2020 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati e l’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica hanno espresso pareri favorevoli sulle proposte di nomina di Nicola Zaccheo a presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti nonché di Carla Roncallo[3] e Francesco Parola a componenti della medesima Autorità[4]. Ciascuna proposta di nomina è stata approvata, sia alla Camera sia al Senato, con la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti.
Il 23 settembre 2020, con decreto del Ministro della salute, sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova Domenico Francesco Crupi, Luciano Grasso, Alberto Maestrini, Maurizio Mauri, Paolo Comanducci, Luigi Carlo Bottaro, Pietro Pongiglione e Mario Maria Costantino. Il 14 agosto 2020 con decreto del Presidente della Repubblica Edoardo Garrone era stato nominato presidente dell’Ente. Il Consiglio di amministrazione, il cui mandato ha durata quinquennale, risulta pertanto completato.
Il 21 settembre 2020 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Federico Testa è stato nuovamente nominato quale presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, per la durata di quattro anni. Con il medesimo decreto il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha nominato altresì Tullio Berlenghi e Giovanni Giuliano componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sempre per la durata di quattro anni[5].
Il 15 settembre 2020 con decreto del Presidente della Repubblica Giacomo Lasorella è stato nominato Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Il mandato del precedente presidente Marcello Cardani era scaduto il 25 luglio 2019 unitamente a quello degli altri componenti uscenti dell’Autorità[6]. Con analogo decreto del Presidente della Repubblica, emanato sempre il 15 settembre 2020, Antonello Giacomelli, Enrico Mandelli, Laura Aria ed Elisa Giomi sono stati nominati componenti dell’Autorità. Si ricorda che il 14 luglio 2020 la Camera dei deputati aveva eletto Giacomelli e Mandelli e il Senato della Repubblica Aria e Giomi[7].
L’11 settembre 2020 con decreto del Presidente della Repubblica Giuseppe Busia è stato nominato presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC. Inoltre, con analogo decreto emanato in pari data Laura Valli, Luca Forteleoni, Paolo Giacomazzo e Consuelo del Balzo sono stati nominati componenti della medesima Autorità.
Il 1° settembre 2020 con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato prorogato l’incarico del commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese, Giuseppe Priore, unitamente a quello dei sub commissari Antonio Luca Conte e Ennio Di Lorenzo, per tre mesi a decorrere dall’11 settembre 2020 e “comunque non oltre la nomina del consiglio direttivo del medesimo Ente parco.” [8].
Il 25 agosto 2020 con decreto del Ministro della difesa Giovanni Balestri, Fabio Sardone, Sandro Lavorgna e Franca Di Rienzo sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA. Il 14 agosto 2020 con decreto del Presidente della Repubblica Paolo Magro è stato nominato presidente dell’Ente. Il Consiglio di amministrazione, il cui mandato ha durata triennale, risulta pertanto completato.
Il 1° luglio 2020, con decreto del presidente dell’Istat, Maria Rosaria Prisco è stata proclamata eletta componente del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica – ISTAT in rappresentanza di ricercatori e tecnologi. L’incarico deve essere ora formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[9].
Per completare gli organi di vertice della Lega navale italiana – LNI, occorre nominare il vicepresidente[10] e i componenti del consiglio direttivo, in sostituzione rispettivamente di Piero Fabrizi e Roberto Recchia, Barbara De Lazzaro, Davide Strukelj, Umberto Verna, Raffaele Mancuso, Luigi Valerio, Luigi Tussellino e Antonio Tulino, scaduti il 24 maggio 2020[11].
Si ricorda che il 3 e l’11 giugno 2020 rispettivamente la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera avevano espresso pareri favorevoli sulla nomina di Luciano Magnanelli a vice presidente dell’Ente[12].
Il 5 ottobre 2019 è scaduto l’incarico del componente del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi – ENR, Silvano Saviolo, a suo tempo designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura.
Il 14 ottobre 2019 è scaduto l’incarico del componente del consiglio di amministrazione di designazione ministeriale del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park, Michele Morgante. Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico di Sergio Paoletti, presidente del medesimo Ente.
Il 14 ottobre 2019 è scaduto l’incarico di Pierangelo Marcati, componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM.
Il 14 ottobre 2019 è scaduto il mandato del componente di designazione governativa del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, Mauro Magnani.
Il 13 novembre 2019 è scaduto l’incarico di Alberto Tesi, il 9 febbraio 2020 quello di Tommaso Edoardo Frosini e il 20 febbraio 2020 quello di Mario Giovanni Melazzini, quali consiglieri di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR. Il 20 febbraio 2020 è scaduto altresì il mandato del presidente del medesimo Ente, Massimo Inguscio.
Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato di Ezio Mesini, presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare.
Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico del presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV, Carlo Doglioni.
Il 28 aprile 2020 è scaduto il mandato della titolare dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA, Filomena Albano, che è stata nominata, per un quadriennio, con determinazione, adottata il 3 marzo 2016, d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Si segnala che - nei siti web della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dell’Autorità garante dell’infanzia e l’adolescenza - il 12 marzo 2020 è stato pubblicato un avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per la nomina a titolare dell’Autorità medesima[13]. Inoltre, come risulta dal sito dell’Autorità, Albano ha reso noto che dal 12 ottobre 2020 lascerà “l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per rientrare nel ruolo organico della magistratura.”.
Il 18 maggio 2020 è scaduto il mandato di Diederik Sybolt Wiersma, presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM.
Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati di Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti, componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR.
Il 6 agosto 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto lo scioglimento del comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, nominando contestualmente Pino Musolino commissario straordinario dell’autorità medesima per un periodo massimo di sei mesi[14]. Pertanto risulta possibile procedere alla nomina del nuovo presidente del suddetto ente.
Il 17 ottobre 2020 scadrà il mandato del componente del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN Piergiorgio Picozza, designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico.
Il 4 novembre 2020 scadrà l’incarico di Igino Rugiero quale commissario straordinario dell’Unione italiana tiro a segno (UITS).
Il 10 novembre 2020 scadrà il mandato di Zeno D’Agostino quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale.
Il 10 novembre 2020 scadrà il mandato di Sergio Prete quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio.
Il 25 novembre 2020 scadrà il mandato di Francesco Maria Di Majo quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale.
Il 1° dicembre 2020 scadrà il mandato di Rodolfo Giampieri, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale.
Il 1° dicembre 2020 scadrà il mandato di Daniele Rossi, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale.
Il 1° dicembre 2020 scadrà il mandato di Paolo Emilio Signorini quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale.
Il 3 dicembre 2020 scadrà il mandato di Massimo Bocci quale presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande.
Il 5 dicembre 2020 scadrà il mandato di Pietro Spirito quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale.
Il 6 dicembre 2020 scadrà il mandato del presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC Felice Laudadio. Il 26 gennaio 2021 scadranno anche i restanti componenti del consiglio di amministrazione Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, Roberto Andò e Olga Cuccurullo[15].
Il 7 dicembre 2020 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche – INAPP Pietro Tagliatesta e Giovanni Bocchieri.
Il 16 dicembre 2020 scadrà il mandato di Carla Roncallo quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale[16].
Il 31 dicembre 2020 scadrà il mandato di Angelo Sticchi Damiani quale presidente dell'Automobile Club d'Italia – ACI[17].
Il 31 dicembre 2020 scadrà l’incarico di Mauro Cipolletta quale direttore generale del Grande progetto Pompei.
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Si segnala, circa il rinnovo dei presidenti delle Autorità di sistema portuale, che nel sito del Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato, il 27 agosto 2020, un “Avviso di raccolta di manifestazione di interesse per il conferimento, in via esclusiva e a tempo pieno, di incarico di Presidente di Autorità di sistema portuale.”. Detto avviso riguarda le seguenti autorità portuali: - Mar Tirreno meridionale e Ionio; - Mare Adriatico orientale; - Mare lonio;- Mar Tirreno centro-settentrionale; Mare Adriatico centro-settentrionale; - Mare Adriatico centrale; - Mar Ligure occidentale; - Mar Tirreno centrale; - Mar Ligure orientale; - Mar Adriatico settentrionale; - Mar Tirreno settentrionale; - Mare di Sicilia orientale; - Mare Adriatico meridionale[18]. Il termine per trasmettere le manifestazioni d’interesse scade il 27 settembre 2020.
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Si segnala che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 2 dell’articolo 100, rubricato “Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, dispone che “I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo.”.
Si segnala inoltre che l’articolo 103 del medesimo decreto legge, rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, dispone una generale sospensione del decorso dei termini endoprocedimentali, nonché un’estensione dell’efficacia temporale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati[19], che esplica potenzialmente i suoi effetti sulla materia delle nomine esaminate in questa sezione della presente pubblicazione.
Si segnala, altresì, che l’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito, con modificazioni[20], dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede – con alcune eccezioni - che per gli organi amministrativi e di controllo degli enti pubblici, ordinari e straordinari, i termini della prorogatio di 45 giorni, prevista in via generale dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, “sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza” e, “comunque”, fino alla ricomposizione dei suddetti organi di amministrazione e controllo. L’ultimo periodo del comma 1 stabilisce inoltre che “Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.
Si segnala inoltre che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 95, rubricato “Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna e istituzione dell’Autorità per la laguna di Venezia”, istituisce l’Autorità per la Laguna di Venezia, quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti[21]. Il comma 4 del medesimo articolo 95 stabilisce che sono organi dell’Autorità il presidente, il comitato di gestione; il comitato consultivo e il collegio dei revisori dei conti.
Il comma 5 precisa che il presidente è il rappresentante legale dell’Autorità, responsabile del suo funzionamento, e ne dirige l’organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi. Il presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l’Autorità ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la regione Veneto e il comune di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L’incarico di presidente ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Il comma 6 stabilisce che il comitato di gestione sia composto dal Presidente dell’Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della regione Veneto, della città metropolitana di Venezia e del comune di Venezia, nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste dallo statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del presidente dell’Autorità. Il comitato di gestione delibera, su proposta del presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell’Autorità, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto.
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L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, innovando profondamente la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco, con rilevanti effetti sulle procedure di controllo parlamentare.
La novella prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga una terna di soggetti caratterizzati da particolare esperienza in campo ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni[22]. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. La disposizione prevede inoltre che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere.
Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina. Parimenti, il parere delle commissioni permanenti, obbligatorio ma non vincolante, che prima era richiesto in ogni caso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora sembra necessario solo ove non intervenga la prescritta intesa.
Inoltre, sul piano sistematico, la disposizione di cui al terzo periodo del comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991, rendendo inapplicabile alla procedura di nomina dei presidenti degli enti parco, in quanto norma speciale, l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, inibisce l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge.
Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione al Parlamento degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembra, alla luce di una prima interpretazione della norma, che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori” dei suddetti enti, tra cui i commissari straordinari, non siano più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge. Per tale ragione i suddetti incarichi non saranno in questa sede più oggetto di monitoraggio a partire dal prossimo numero della presente pubblicazione.
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Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle relative schede di seguito riportate.
SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA |
Presidente: Federico Testa |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 annuncio del 28/7/2020 sia alla Camera sia al Senato parere favorevole del 5/8/2020 della 10a Commissione del Senato e della X Commissione della Camera |
21/9/2020
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Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ma, per le nuove modalità di nomina, vedasi infra nel testo) |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Tullio Berlenghi
Giovanni Giuliano |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 (Nomine non ancora comunicate alle Camere) |
Il 21 settembre 2020 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Federico Testa è stato nuovamente nominato quale presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, per la durata di quattro anni. Con il medesimo decreto il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha nominato altresì Tullio Berlenghi e Giovanni Giuliano componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sempre per la durata di quattro anni. Il decreto di nomina precisa che il presidente Testa e il consigliere Berlenghi sono stati nominati rispettivamente in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico e di quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Giovanni Giuliano è stato invece designato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dello statuto dell’Ente, all’esito di una procedura elettorale svoltasi nel proprio ambito tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Agenzia.
Si ricorda che il 5 agosto 2020 la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica e la X Commissione (Attività produttive, commercio, turismo) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Federico Testa a presidente dell’Agenzia. Il 28 luglio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del Ministro dello sviluppo economico del 22 luglio 2020, con cui era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la relativa richiesta di parere parlamentare, che era stata quindi assegnata alle suddette Commissioni permanenti. Si ricorda che il 23 marzo 2020 erano scaduti il mandato presidenziale dello stesso Testa e gli incarichi di Alessandro Lanza e Mauro Libè, quali consiglieri di amministrazione del medesimo Ente di ricerca.
Si ricorda che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto del 23 marzo 2016, aveva nominato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Federico Testa presidente dell'Agenzia per la durata di quattro anni.
Il suddetto Ministro aveva chiesto il parere parlamentare relativo a tale proposta di nomina, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 7 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 marzo 2016. Su tale richiesta la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016. La X Commissione (Attività produttive, commercio, turismo) della Camera, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 22 marzo 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016 dopo aver proceduto in pari data all'audizione informale di Testa.
Con il medesimo decreto 23 marzo 2016 sopra citato, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aveva nominato altresì Alessandro Lanza e Mauro Libè componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sempre per la durata di quattro anni. Si segnala che il decreto di nomina precisava che il presidente Testa e il consigliere Lanza erano stati nominati in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, mentre Libè era stato nominato in rappresentanza di quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Per effetto delle nomine suddette era terminato il regime commissariale al quale era stata in precedenza sottoposta l'Agenzia ENEA a partire dal precedente riordino avvenuto nel 2009, all'esito del quale era succeduta al soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente - ENEA.
Il Commissario dell'Agenzia era lo stesso Federico Testa, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2014 e prorogato con analogo decreto del 21 luglio 2015 per dodici mesi a decorrere dal 6 agosto 2015[23]. Testa era succeduto al commissario Giovanni Lelli ed ai sub commissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi[24].
Si ricorda che l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” è stato novellato dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale il consiglio di amministrazione dell'Ente è formato da tre componenti, incluso il presidente, ed è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la durata di quattro anni, rinnovabili una sola volta[25].
Peraltro, il nuovo statuto[26] dell’Ente[27] prevede ora all’articolo 6, comma 2, che “Il consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, il Presidente e due consiglieri, di questi ultimi uno scelto tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Agenzia, dagli stessi ricercatori e tecnologi su base elettiva attraverso una procedura disciplinata, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, da una commissione nominata dal Presidente dell’Agenzia. Il Presidente avvia le azioni dirette alla individuazione del componente elettivo almeno sei mesi prima della scadenza naturale del suo mandato. L’esito della procedura elettiva viene comunicato al Ministero vigilante ai fini dell’adozione del decreto di nomina ai sensi dell’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99.”. Il comma 3 del medesimo articolo 6 dello statuto, richiamate le procedure sopra illustrate di cui al secondo periodo del comma 1 del già ricordato articolo 37 della legge n. 99 del 2009, specifica ulteriormente che “i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell’ENEA.”.
Pertanto lo statuto dell’Ente ha previsto, diversamente da quanto stabilito dal sopra richiamato articolo 37 della legge n. 99 del 2009, la presenza di un componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza del personale dell’Ente, similmente a quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, per la generalità degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ora Ministero dell’università e della ricerca[28].
Si ricorda che per la nomina del presidente dell’Ente opera la previsione generale di cui all’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, che per le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti di Enti pubblici di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare, mentre per i componenti del consiglio di amministrazione l’articolo 9 della medesima legge dispone l’obbligo di comunicazione al Parlamento.
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è un ente di diritto pubblico[29] sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. L’Ente assolve, secondo quanto dispone il comma 2, secondo periodo, dell’articolo 37 della legge n. 99 del 2009, altresì alle funzioni di agenzia per l’efficienza energetica di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Il comma 3 del medesimo articolo 37 dispone infine che l'ENEA agisca in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca – ANVUR
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR |
Componenti del consiglio direttivo: Fabio Beltram
Maria Luisa Meneghetti |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 e dell'articolo 2, comma 140, del D.L. n. 262/2006 |
20/7/2020 |
D.P.R. su proposta del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo) |
Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti[30], nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2016 per la durata di un quadriennio, in sostituzione di Stefano Fantoni e Sergio Benedetto, il cui mandato era scaduto nel maggio 2016.
Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia, per la durata di quattro anni a partire dalla data del relativo decreto[31].
Il 19 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati di Daniele Checchi, Paolo Miccoli[32], Raffaella Rumiati e Susanna Terracini quali componenti del consiglio direttivo della stessa Agenzia[33].
Si ricorda invece che il mandato del presidente Antonio Felice Uricchio scadrà il 3 maggio 2023[34] [35]. Il plenum dell’organo è costituito, infatti, da sette componenti nominati ciascuno per un quadriennio.
In precedenza il consiglio direttivo dell'ANVUR era costituito da Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro e Giuseppe Novelli a seguito della nomina quadriennale intervenuta con D.P.R. 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, Andrea Graziosi era stato nominato in sua sostituzione componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni[36].
Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito, come sopra ricordato, da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo “devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne”. I componenti sono nominati, per quattro anni non rinnovabili, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca[37], sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[38].
L'ANVUR – istituita con il citato decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006 - sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare, l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca[39].
Automobile Club d'Italia – ACI
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Automobile Club d'Italia - ACI
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Presidente:
Angelo Sticchi Damiani
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
31/12/2020
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D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa elezione da parte dell’assemblea dell’Ente |
Il 31 dicembre 2020 scadrà il mandato di Angelo Sticchi Damiani, quale presidente dell'Automobile Club d'Italia – ACI[40].
Sticchi Damiani è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 6 ottobre 2017, per il quadriennio olimpico 2017-2020.
La Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 30 agosto 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 12 settembre 2017. L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 19 e del 27 settembre 2017. La nomina di Sticchi Damiani è stata quindi deliberata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017. Si ricorda che Sticchi Damiani è stato rieletto dall'Assemblea dell'ACI il 10 novembre 2016.
Presidente uscente dell’ACI era infatti lo stesso Sticchi Damiani, che era stato nominato per un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2012.
Come previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, dello Statuto dell'ACI, il presidente è eletto dall’assemblea dell'Ente ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Dura in carica quattro anni e può essere confermato.
Sono organi dell’ACI l’assemblea, il consiglio generale, il comitato esecutivo, il presidente, il consiglio sportivo nazionale, la giunta sportiva e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente dell'ACI presiede il comitato esecutivo e il consiglio generale.
Ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, l'ACI è la Federazione associativa degli Automobile Club regolarmente costituiti. Qualificato come ente pubblico non economico senza scopo di lucro, tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, rappresentandolo presso la Fédération Internationale de l’Automobile - F.I.A. e presso il CONI.
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale |
Presidente
Rodolfo Giampieri |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
1°/12/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 1° dicembre 2020 scadrà il mandato di Rodolfo Giampieri, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale[41].
Giampieri è stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giampieri con lettera del 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 22 novembre 2016 esprimendo parere favorevole, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva a sua volta espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Ancona, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente. Presidente dell’Autorità portuale di Ancona era lo stesso Giampieri, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 gennaio 2015. In precedenza Giampieri era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto ministeriale del 7 novembre 2013 ed era stato prorogato con analoghi decreti ministeriali del 9 maggio 2014 e del 12 novembre 2014. Giampieri era succeduto a Luciano Canepa, nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 marzo 2009 e in seguito commissario straordinario con analogo provvedimento del 7 maggio 2013.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[42] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[43].
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro - settentrionale
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale |
Presidente
Daniele Rossi |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
1°/12/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 1° dicembre 2020 scadrà il mandato di Daniele Rossi, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale[44].
Rossi è stato nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 1° dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Rossi con lettera del 3 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 22 novembre 2016 esprimendo parere favorevole, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Ravenna, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[45].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[46] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[47].
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale |
Presidente
Zeno D’Agostino |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
10/11/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 10 novembre 2020 scadrà il mandato di Zeno D’Agostino quale presidente dell’ Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale[48] [49].
Si ricorda che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto dell’8 novembre 2016 ha nominato D’Agostino presidente della suddetta Autorità per la durata di un quadriennio, a decorrere dal 10 novembre 2016. Lo stesso Ministro, con lettera del 6 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato l'11 ottobre 2016, aveva trasmesso la relativa proposta di nomina sulla quale avevano espresso pareri favorevoli l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera nelle rispettive sedute del 26 ottobre e del 2 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Trieste, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente. Il commissario straordinario uscente dell'Autorità portuale giuliana era lo stesso D'Agostino che, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 febbraio 2015, era stato successivamente prorogato con analoghi decreti del 20 agosto 2015, del 25 febbraio 2016 e del 29 agosto 2016. D'Agostino era subentrato alla presidente Marina Monassi, nominata per quattro anni con decreto ministeriale del 20 gennaio 2011.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[50] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[51].
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale |
Presidente
Pino Musolino |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
6/8/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con la regione interessata |
Il 6 agosto 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto lo scioglimento del comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, nominando contestualmente Pino Musolino commissario straordinario dell’autorità medesima per un periodo massimo di sei mesi.
L’Autorità in precedenza era guidata dallo stesso Pino Musolino, in qualità di presidente. Il provvedimento di scioglimento è motivato dalla mancata approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019. Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020[52].
L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, stabilisce che il presidente di ciascuna delle Autorità di sistema portuale sia nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della regione o i Presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari.
Musolino era stato nominato presidente del suddetto ente il 7 marzo 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la durata di un quadriennio a decorrere dall’8 marzo 2017. Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 10 gennaio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 17 gennaio 2017. La richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 25 gennaio 2017, esprimendo parere favorevole. La richiesta era stata altresì assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 25 gennaio 2017, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2017.
Si ricorda che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Venezia, i cui organi erano restati in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Presidente uscente dell’Autorità portuale lagunare era Paolo Costa, nominato per quattro anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° ottobre 2012. Già nominato presidente dell'Autorità portuale di Venezia con decreto ministeriale del 1° luglio 2008, Costa ne era stato nominato anche commissario straordinario: dapprima con decreto ministeriale del 23 maggio 2008 durante l'espletamento della procedura per la sua prima nomina a presidente, e poi con analogo decreto del 10 agosto 2012 nelle more della sua seconda nomina presidenziale.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[53] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[54].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mar Ionio |
Presidente:
Sergio Prete |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
10/11/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 10 novembre 2020 scadrà il mandato di Sergio Prete quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio[55].
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva nominato Prete presidente della suddetta Autorità con proprio decreto dell’8 novembre 2016.
Con lettera del 6 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato l'11 ottobre 2016, lo stesso Ministro aveva trasmesso la relativa proposta di nomina sulla quale avevano espresso pareri favorevoli l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera nelle rispettive sedute del 26 ottobre e del 2 novembre 2016.
Si ricorda che l'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Taranto, i cui organi erano rimasti in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Il commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto era lo stesso Prete, nominato con decreto ministeriale del 10 luglio 2015 e quindi prorogato con analoghi decreti dell'11 gennaio 2016 e del 14 luglio 2016. Prete inoltre era già stato nominato presidente dell'Autorità portuale tarantina per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali.
Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.
Il presidente, secondo la vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[56] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[57].
Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale |
Presidente
Paolo Emilio Signorini |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
1°/12/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 1° dicembre 2020 scadrà il mandato di Paolo Emilio Signorini quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale[58].
Signorini è stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Signorini con lettera del 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 16 novembre 2016, esprimendo parere favorevole, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Genova e di Savona, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[59].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[60] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[61].
Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale |
Presidente
Carla Roncallo
|
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
16/12/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate |
Il 16 dicembre 2020 scadrà il mandato di Carla Roncallo quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale [62] [63].
Roncallo è stata nominata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 9 dicembre 2016, per la durata di un quadriennio a decorrere dal 16 dicembre 2016.
Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla sopraindicata proposta di nomina con lettera del 10 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 23 novembre 2016.
Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 6 dicembre 2016 esprimendo parere favorevole, e alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averla esaminata nella seduta del 6 dicembre 2012, aveva espresso anch’essa parere favorevole nella seduta del 7 dicembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di La Spezia e di Marina di Carrara, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[64].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[65] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[66].
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale |
Presidente
Pietro Spirito |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
5/12/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 5 dicembre 2020 scadrà il mandato di Pietro Spirito quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale[67].
Spirito è stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 5 dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 16 novembre 2016 esprimendo parere contrario, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva viceversa espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Napoli e di Salerno, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[68].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[69] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[70].
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale |
Presidente:
Francesco Maria Di Majo |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
25/11/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 25 novembre 2020 scadrà l’incarico di Francesco Maria Di Majo quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale[71].
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato, con decreto del 24 novembre 2016, Di Majo al suddetto incarico per un quadriennio, a decorrere dal 25 novembre 2016. Lo stesso Ministro, con lettera del 27 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 3 novembre 2016, aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, sulla quale avevano espresso parere favorevole l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera nelle rispettive sedute dell’8 e del 15 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Civitavecchia, i cui organi di amministrazione[72] sono restati in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[73] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[74].
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – AGIA
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA
|
Titolare: Filomena Albano |
Nomina d’intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 112/2011 |
28/4/2020 (Termine della prorogatio il 12/10/2020) |
Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato e della Camera |
Il 28 aprile 2020[75] è scaduto il mandato della titolare dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA, Filomena Albano, che è stata nominata, per un quadriennio, con determinazione, adottata il 3 marzo 2016, d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Come risulta dal sito dell’Autorità, Albano ha reso noto che dal 12 ottobre 2020 lascerà “l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per rientrare nel ruolo organico della magistratura.”.
Si ricorda che nei siti web della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dell’Autorità garante dell’infanzia e adolescenza il 12 marzo 2020 è stato pubblicato un avviso pubblico relativo alla “Manifestazione di interesse per la nomina a titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”. L’avviso specifica, tra l’altro, che “[…] Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità per la nomina alla carica di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza devono comunicare tale disponibilità, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di disponibilità, devono allegare i seguenti documenti: un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112; copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.
Si ricorda che l’Albano è subentrata a Vincenzo Spadafora, che per primo ha rivestito tale incarico, il cui mandato era scaduto il 29 novembre 2015, essendo stato nominato con analoga determinazione del 29 novembre 2011.
Come precisato dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112, l'Autorità garante è organo monocratico il cui mandato dura quattro anni[76]. Il titolare dell'Autorità garante è scelto “tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.”.
L’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è stata istituita dall'articolo 1 della citata legge n. 112 del 2011 “al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali [...] dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti [...]". L'Autorità "[...] esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati [...] con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.".
Spettano all'Autorità funzioni consultive, di indirizzo e di segnalazione, anche nei confronti del Governo, nonché la promozione di attività conoscitive e di indagine segnatamente in sinergia con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, i Garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. L'Autorità garante riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta.
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM
Ente |
Carica rinnovata e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM |
Presidente: Giacomo Lasorella |
Parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 481/1995, a maggioranza dei due terzi dei componenti parere favorevole della IX Commissione della Camera e della 8 a Commissione del Senato del 9/9/2020 |
15/9/2020 |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico |
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Commissari:
Antonello Giacomelli Enrico Mandelli (eletti dalla Camera il 14/7/2020),
Laura Aria Elisa Giomi (elette dal Senato il 14/7/2020) |
La nomina con D.P.R. dei commissari è preceduta dalla loro elezione da parte del Parlamento
|
15/9/2020 |
D.P.R. previa elezione di due componenti da parte della Camera dei deputati e di due componenti da parte del Senato della Repubblica
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Il 15 settembre 2020 con decreto del Presidente della Repubblica Giacomo Lasorella è stato nominato Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM. L’8 agosto 2020 il Consiglio dei ministri aveva deliberato su proposta del Presidente del Consiglio, d’intesa con il Ministro per lo sviluppo economico, l’avvio della procedura per la suddetta nomina. Il 9 settembre 2020 l’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati avevano espresso in merito parere favorevole[77], entrambe con la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti.
Con analogo decreto del Presidente della Repubblica emanato sempre il 15 settembre 2020 Antonello Giacomelli, Enrico Mandelli, Laura Aria ed Elisa Giomi sono stati nominati componenti dell’Autorità. Si ricorda che il 14 luglio 2020 la Camera dei deputati aveva eletto Giacomelli e Mandelli e il Senato della Repubblica Aria e Giomi.
Il mandato del precedente presidente Marcello Cardani era scaduto il 25 luglio 2019, unitamente a quello degli altri componenti uscenti dell’Autorità Antonio Martusciello[78], Francesco Posteraro, Antonio Nicita, e Mario Morcellini[79] .
Si ricorda che, relativamente a tale Autorità, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, prevedeva all’articolo 7 che il presidente e i componenti del consiglio in carica alla data del 19 settembre 2019 continuassero a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo organo collegiale e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019. L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificando il sopra ricordato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2019, aveva poi prorogato il suddetto termine al 31 marzo 2020.
Infine, l’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aveva ulteriormente prorogato tali funzioni “[…] fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.”.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, primo, secondo e terzo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'AGCOM, sono organi dell'Autorità: il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti e quattro i commissari.
In conformità dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 1, il nominativo del presidente designato dell'Autorità è previamente sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995. Quest'ultima disposizione prevede - al comma 7, terzo e quarto periodo - che in nessun caso la nomina possa essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le stesse Commissioni possono procedere all'audizione del designato. Infine, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, penultimo periodo, della sopracitata legge n. 249 del 1997, il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni (attualmente Ministro dello sviluppo economico).
Per quanto riguarda la nomina dei commissari, essi sono eletti per metà dalla Camera e per metà dal Senato, ai sensi del quarto periodo del medesimo comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 249 del 1997. Peraltro, per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “Salva Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i componenti del consiglio dell'Autorità sono stati ridotti da otto a quattro, escluso il presidente. Ciò ha comportato altresì la riduzione da quattro a due, sempre escluso il presidente, dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti e della commissione per i servizi e i prodotti. Di conseguenza, l'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha modificato la disciplina relativa alle modalità di elezione da parte dei due rami del Parlamento dei commissari dell'AGCOM.
Il presidente e i commissari rimangono in carica sette anni[80] e, anche alla luce, da ultimo, del divieto disposto in via generale dall'articolo 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, non possono essere rieletti, a meno che non abbiano esercitato il mandato per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di altri commissari che non abbiano portato a termine il mandato.
La legge istitutiva affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali degli utenti in materia. Come specificato nel suo sito internet, l'Autorità svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e, più recentemente, delle poste.
Autorità nazionale anticorruzione – ANAC
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità nazionale anticorruzione - ANAC
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Presidente:
Giuseppe Busia |
Parere parlamentare espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. Lgs. n. 150/2009 pareri favorevoli della I Commissione della Camera e della 1 a Commissione del Senato del 9/9/2020 |
11/9/2020 |
D.P.R. a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Per la nomina del presidente è richiesto altresì il concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno |
Componenti dell’Autorità:
Laura Valli, Luca Forteleoni, Paolo Giacomazzo Consuelo del Balzo |
11/9/2020 |
L’11 settembre 2020 con decreto del Presidente della Repubblica Giuseppe Busia è stato nominato presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC[81]. Inoltre, con analogo decreto emanato in pari data Laura Valli, Luca Forteleoni, Paolo Giacomazzo e Consuelo del Balzo sono stati nominati componenti della medesima Autorità[82].
Il 9 settembre 2020 la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati e la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica avevano espresso entrambe parere favorevole su ciascuna delle suddette proposte di nomina, con la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti.
Il 2 settembre 2020 era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 25 agosto 2020, con cui erano state trasmesse, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le relative richieste di parere parlamentare. Il 7 agosto 2020 il Consiglio dei ministri aveva deliberato l’avvio delle procedure di nomina, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione[83].
Si segnala che dal 24 ottobre 2019 l’Autorità era guidata dal consigliere Francesco Merloni, quale presidente facente funzioni, a seguito delle dimissioni di Raffaele Cantone, presentate il 23 luglio 2019 e divenute operative il 23 ottobre 2019.
Cantone era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2014 per la durata di sei anni. La richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Cantone era stata presentata il 19 marzo 2014 dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi del citato articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Su tale proposta avevano espresso parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato, nella seduta del 27 marzo 2014, e la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera, nella seduta del 2 aprile 2014. La nomina di Cantone era stata infine deliberata dal Consiglio dei ministri del 4 aprile 2014.
I restanti componenti dell’Autorità, Michele Corradino, Francesco Merloni, Ida Angela Nicotra e Nicoletta Parisi erano scaduti, invece, l’11 luglio 2020, essendo stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 luglio 2014. Tali nomine erano state deliberate dal Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014 su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 16 giugno 2014 annunciata alla Camera e al Senato il 17 giugno 2014, aveva richiesto, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, il parere parlamentare sulle suddette proposte di nomina. Tali richieste erano state assegnate alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato che, nella seduta del 19 giugno 2014, aveva espresso su ciascuna di esse parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti. Le richieste erano state altresì assegnate alla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera che, dopo averle esaminate nella seduta del 24 giugno 2014, in quella del 25 giugno 2014 aveva espresso parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti limitatamente alle proposte di nomina di Corradino e Nicotra; sulle proposte di nomina di Merloni e Parisi la proposta di parere favorevole era stata invece approvata senza raggiungere il quorum dei due terzi dei componenti prescritto dal citato articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Quindi il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 1° luglio 2014, annunciata alla Camera in pari data, aveva ulteriormente trasmesso le richieste di parere parlamentare sulla conferma delle proposte di nomina di Merloni e Parisi a componenti della predetta Autorità. Le proposte erano state assegnate alla I Commissione della Camera che le aveva esaminate nella seduta del 2 luglio 2014, esprimendo infine per entrambe parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche - CIVIT, che era già stata individuata come Autorità nazionale anticorruzione dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha assunto la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni - ANAC[84]. Il comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ne ha infine mutato la denominazione in Autorità nazionale anticorruzione – ANAC.
L'ANAC è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico sia in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione[85]. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione[86], di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno. I componenti sono invece nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica[87].
L'ANAC svolge in particolare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. L'ANAC adotta il Piano nazionale anticorruzione; analizza le cause della corruzione e individua gli interventi tesi a favorirne la prevenzione e il contrasto; esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali; esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa.
L'ANAC presenta inoltre al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
Autorità per la regolazione dei trasporti
Ente |
Cariche da rinnovare e soggetti candidati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità per la regolazione dei trasporti |
Presidente:
Nicola Zaccheo
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Parere parlamentare vincolante a maggiorana dei due terzi dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'art. 37, co. 1-bis, del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, e dell'art. 2, comma 7, della legge n. 481/1995 pareri favorevoli della IX Commissione della Camera e della 8ª Commissione del Senato del 23/9/2020 |
Procedura di nomina in corso
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D.P.R. a seguito deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere parlamentare vincolante a maggiorana dei due terzi dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti |
Componenti del Consiglio:
Carla Roncallo e Francesco Parola
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Il 23 settembre 2020 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati e l’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica hanno espresso pareri favorevoli sulle proposte di nomina di Nicola Zaccheo a presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti nonché di Carla Roncallo[88] e Francesco Parola a componenti della medesima Autorità[89]. Ciascuna proposta di nomina è stata approvata, sia alla Camera sia al Senato, con la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti.
Con lettera dell’8 settembre 2020, annunciata in pari data sia alla Camera sia al Senato, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina di Zaccheo a presidente nonché di Roncallo e Parola a componenti della medesima Autorità. Il 3 settembre 2020 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aveva deliberato l’avvio delle relative procedure di nomina.
Si ricorda che il 9 agosto 2020 era scaduto il mandato del precedente presidente dell’Autorità Andrea Camanzi, e dei componenti della medesima Autorità Barbara Marinali e Mario Valducci, nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2013. Dette nomine erano state previamente deliberate dal Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, nelle rispettive sedute del 31 luglio 2013, avevano espresso parere favorevole sulle relative proposte di nomina con la maggioranza dei due terzi dei componenti, prevista dall'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Le relative richieste di parere parlamentare erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento ed il coordinamento delle attività di Governo, con lettere del 19 luglio 2013, annunciate alle Camere in pari data. Le Commissioni avevano proceduto, nelle rispettive sedute del 30 luglio 2013, all'audizione dei soggetti designati, a norma del già citato articolo 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995[90].
L'Autorità - ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato dall'articolo 36, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 - è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati, come precisa il comma 1-bis del medesimo articolo 37, secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e cioè con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, nel caso di specie il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni – che possono procedere all’audizione delle persone nominate - a maggioranza dei due terzi dei componenti[91].
Il comma 1-ter del medesimo articolo 37 dispone che i componenti dell'Autorità siano scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
Il medesimo comma 1-ter stabilisce altresì che i componenti dell'Autorità siano nominati per un periodo di sette anni e non possano essere confermati nella carica. L’ultimo periodo del suddetto comma precisa inoltre che “In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell’Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.”.
L’Autorità di regolazione dei trasporti è stata istituita ai sensi del già citato articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, quale organo collegiale che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
All’Autorità compete, in particolare, la regolazione nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture - ferme le competenze dell’ANSFISA - e ai servizi accessori. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori[92].
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare |
Presidente:
Ezio Mesini
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 8, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 145/2015 |
20/3/2020 |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti |
Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato del presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, Ezio Mesini, nominato con decreto del 20 marzo 2017.
La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 febbraio 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 23 febbraio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, sulla suddetta proposta di nomina, che era stata assegnata alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l’avevano esaminata nella seduta del 28 febbraio 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina era stata altresì assegnata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, che ne avevano avviato l’esame nella seduta del 7 marzo 2017, esprimendo poi parere favorevole nella seduta del 14 marzo 2017, dopo aver proceduto all’audizione informale di Mesini.
Istituito e disciplinato dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2015, recante “Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”, il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare è composto dal presidente, dal Direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse UNMIG del Ministero dello sviluppo economico, dal Direttore della Direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e dal Sottocapo di stato maggiore della Marina militare. Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un periodo di tre anni.
Il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.
Il Comitato, che relaziona ogni anno al Parlamento e alla Commissione europea sull’attività di regolamentazione e di vigilanza svolta, non sembra configurarsi come un autonomo ente pubblico poiché, sebbene disponga di un organismo centrale e di articolazioni sul territorio, ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente.
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Presidente:
Massimo Inguscio |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
20/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Alberto Tesi |
13/11/2019
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Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su designazione della CRUI |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Tommaso Edoardo Frosini |
9/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Mario Giovanni Melazzini |
20/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca sulla base di una terna proposta dalla Confindustria e dall'Unione italiana delle CCIAA |
Il 9 febbraio 2020 è scaduto l’incarico del consigliere di amministrazione del Consiglio nazionale delle Ricerche – CNR Tommaso Edoardo Frosini[93], mentre il 20 febbraio 2020 sono cessati i mandati del presidente del medesimo Ente, Massimo Inguscio[94], e del consigliere di amministrazione Mario Giovanni Melazzini[95].
Si ricorda che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 14 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[96] ha trasmesso il decreto del Ministro del medesimo dicastero con cui Nicola Fantini è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione del CNR, in qualità di eletto dal personale dell’Ente tra i ricercatori e tecnologi di ruolo, per la durata di un quadriennio. Tale comunicazione è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato. Fantini è subentrato a Vito Mocella, il cui mandato era scaduto il 13 novembre 2019 unitamente a quello di Alberto Tesi[97], tuttora in attesa di rinnovo.
Si ricorda che il Consiglio nazionale delle ricerche – CNR è guidato da un consiglio di amministrazione composto, oltreché dal presidente, da quattro componenti, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto dell’Ente.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[98] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della scelta dei presidenti dei suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[99] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, individuate tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[100].
Il nuovo statuto[101] del CNR[102], entrato in vigore dal 1° agosto 2018, prevede, all’articolo 7, comma 1, che per la nomina del presidente si applichino le procedure previste per la generalità degli enti di ricerca dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[103].
La medesima disposizione statutaria prevede invece una disciplina specifica per i componenti del consiglio di amministrazione. Essi sono nominati dal Ministro dell’università e della ricerca: uno designato sulla base di una terna proposta dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI); uno designato sulla base di una terna proposta dall'Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria; uno su designazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e uno eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi di ruolo, attraverso procedure di consultazione, anche telematica, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente[104]. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione dei suddetti enti di ricerca siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR, come specificato dall’articolo 2 del suo statuto, ha il compito - quale ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea - di svolgere, promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie, e di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al Governo e alle amministrazioni pubbliche.
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park |
Presidente:
Sergio Paoletti |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009
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27/4/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Componente del consiglio di amministrazione: Michele Morgante |
14/10/2019
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Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico di Sergio Paoletti, presidente del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park, mentre il 14 ottobre 2019 era scaduto l’incarico del componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione dello stesso Ente di ricerca, Michele Morgante.
Paoletti è stato nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un quadriennio, con decreto del 27 aprile 2016. Il suddetto Ministro ha comunicato al Parlamento la summenzionata nomina con lettera del 2 maggio 2016, annunciata al Senato e alla Camera rispettivamente l’11 e il 13 maggio 2016[105].
Quanto alla nomina di Morgante, effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre per la durata di un quadriennio, il medesimo Ministro l’aveva comunicata con lettera del 20 ottobre 2015, annunciata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015[106].
Si ricorda che il 17 aprile 2020, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su designazione dalla comunità scientifica ed economica di riferimento, Sabrina Strolego è stata nominata componente del consiglio di amministrazione del suddetto Ente[107], in sostituzione di Laura Chies, il cui incarico, di durata quadriennale, era scaduto il 9 febbraio 2020[108]. Laura Chies era stata nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, su designazione della comunità scientifica ed economica di riferimento, subentrando a Roberto Della Marina, il cui mandato quadriennale era scaduto l'11 novembre 2015.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[109] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[110] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[111].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[112]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[113] [114].
L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento.
Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 15 prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente, mentre è oggetto di una analitica regolamentazione l’iter per individuare il rappresentante della comunità scientifica ed economica di riferimento[115] [116].
Il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste ha il compito, ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, di favorire e promuovere l’innovazione e lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, trasferendone i risultati al mercato. Il Consorzio inoltre ha il compito di supportare la creazione di nuove imprese innovative, tenendo conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente nazionale risi - ENR
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Componente del consiglio di amministrazione:
Silvano Saviolo |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
5/10/2019 |
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base della designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di un rappresentante delle regioni interessate alla risicoltura |
A seguito della scadenza, intervenuta il 5 ottobre 2019, dell’incarico del componente del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi – ENR Silvano Saviolo, a suo tempo designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, deve essere nominato un ulteriore componente del suddetto consiglio di amministrazione.
Si ricorda infatti che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2019, è stato rinnovato il consiglio di amministrazione dell’Ente per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del decreto stesso. Il consiglio risulta allo stato composto, oltre che dal Presidente Paolo Carrà[117] - già confermato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019, con decorrenza 5 ottobre 2019 - da Stefano Greppi, Riccardo Preve e Maria Grazia Tagliabue[118]. Il 5 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del medesimo Ente, nominati il 5 ottobre 2015 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Oltre ai già citati Carrà, Saviolo, Preve e Tagliabue faceva parte dell’organismo anche Gianmaria Melotti.
Si ricorda che, in forza dell'articolo 5 dello statuto dell'Ente, modificato con decreto interministeriale del 25 febbraio 2015, il presidente è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988. La durata dell’incarico è di quattro anni e il medesimo soggetto non può essere confermato per più di due volte.
Ai sensi dell’articolo 6 dello statuto, il consiglio di amministrazione dell'Ente è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto, oltre che dal presidente, da un membro in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola, in modo da assicurare una calibrata rappresentanza delle componenti della filiera medesima. Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione diversi dal presidente, pure quadriennale, può invece essere rinnovato una sola volta, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6. Ove nel corso del quadriennio si verifichi nel consiglio di amministrazione una vacanza, il presidente, entro trenta giorni, deve richiedere al Ministero vigilante la nomina di altro componente appartenente alla stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quadriennio iniziato dal componente sostituito.
L'Ente nazionale risi - ENR è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si occupa della tutela del settore risicolo conducendo azioni volte al miglioramento della produzione. L'Ente controlla altresì la commercializzazione del riso italiano, stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento, e agevola la filiera a porre in essere azioni volte a orientare le scelte commerciali degli operatori[119].
L’articolo 15 dello statuto dell’Ente precisa peraltro che l’attività dell’ENR è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private.
Ente parco nazionale dell'Asinara
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dell'Asinara
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Commissario Straordinario
Gabriela Scanu |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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18/8/2020 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Il 28 settembre 2020 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 agosto 2020 con la quale lo stesso Ministro ha trasmesso il proprio decreto 18 agosto 2020 con cui proroga per sei mesi Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell'Asinara, a decorrere dal 2 settembre 2020, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco[120].
Il 2 settembre 2020 infatti sarebbe scaduto il suddetto incarico, inizialmente conferito con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 febbraio 2020 per la durata di sei mesi, a decorrere dal 2 marzo 2020 “e comunque non oltre la nomina del Presidente del medesimo Ente Parco”[121]. Come evidenziato nel decreto di nomina da ultimo citato, il 15 gennaio 2020 era scaduto il mandato del consiglio direttivo dell’Ente. Conseguentemente, il 29 febbraio 2020 era terminato il regime di prorogatio del summenzionato organo, che negli ultimi anni aveva assicurato la gestione dell’Ente, pur in assenza del presidente.
Si ricorda infatti che il 21 febbraio 2016 era scaduto il mandato del presidente Pasquale Lorenzo Federici, che era stato nominato per la durata di un quinquennio con decreto ministeriale del 21 febbraio 2011. Federici era stato in precedenza nominato commissario straordinario dell'Ente parco sardo con decreto ministeriale del 13 ottobre 2010, succedendo al precedente commissario straordinario Giancarlo Cugiolu, e tale incarico commissariale era stato prorogato con decreto ministeriale del 27 dicembre 2010 fino alla sua nomina a presidente.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti[122].
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[123]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[124].
Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese |
Commissario straordinario
Giuseppe Priore |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
|
1/9/2020 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Il 1° settembre 2020 con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato prorogato l’incarico del commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese, Giuseppe Priore, unitamente a quello dei sub commissari Antonio Luca Conte e Ennio Di Lorenzo, per tre mesi a decorrere dall’11 settembre 2020 e “comunque non oltre la nomina del consiglio direttivo del medesimo Ente parco.” [125].
Si ricorda che lo stesso Priore il 25 giugno 2020, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato nominato presidente del suddetto Ente per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo dell’Ente. Poiché tale organo non è ancora stato insediato, si è resa necessaria la proroga del suddetto mandato commissariale[126].
Si ricorda che Priore è stato nominato commissario straordinario l’11 dicembre 2019 unitamente ai sub commissari Conte e Di Lorenzo, in forza del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 ottobre 2019[127]. La gestione commissariale, originariamente prevista fino all’11 giugno 2020, è stata una prima volta prorogata con decreto ministeriale del 4 giugno 2020 fino al 10 settembre 2020.
Prima della nomina di Priore in qualità di commissario, era operativo il precedente organo commissariale. Il 26 febbraio 2019, infatti, era stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 20 febbraio 2019 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina, intervenuta con decreto ministeriale 13 febbraio 2019, di Ilde Gaudiello a commissario straordinario del suddetto Ente parco, a seguito delle dimissioni del commissario straordinario Alfonso Di Palma, rassegnate il 30 gennaio 2019[128].
La scadenza dell’incarico di Ilde Gaudiello, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del suddetto decreto ministeriale di nomina, avrebbe dovuto restare quella stabilita in origine dal decreto del 12 dicembre 2018, con cui era stato nominato Di Palma. Pertanto l’incarico avrebbe dovuto cessare entro l’11 giugno 2019 o in una data antecedente ove fossero stati nominati gli organi ordinari di gestione dell’Ente. L’incarico della Gaudiello, unitamente a quello dei sub commissari, era stato invece successivamente prorogato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 maggio 2019, fino al 10 dicembre 2019[129].
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nominava il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Per completezza informativa si segnala che, successivamente alla nomina di Giuseppe Priore quale presidente dell’Ente, intervenuta come detto il 25 giugno 2020, l’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando profondamente la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco, con rilevanti effetti sulle procedure di controllo parlamentare. La novella prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga una terna di soggetti caratterizzati da particolare esperienza in campo ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni[130]. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. La disposizione prevede inoltre che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere.
Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina. Parimenti, il parere delle commissioni permanenti, obbligatorio ma non vincolante, che prima era richiesto in ogni caso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora sembra necessario solo ove non intervenga la suddetta intesa.
Inoltre, sul piano sistematico, la disposizione di cui al terzo periodo del comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991, rendendo inapplicabile alla procedura di nomina dei presidenti degli enti parco, in quanto norma speciale, l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, inibisce l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge.
Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione al Parlamento della nomina degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembra, alla luce di una prima interpretazione della norma, che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori” dei suddetti enti, tra cui i commissari straordinari, non siano più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge.
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[131]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[132].
Ente parco nazionale della Val Grande
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale della Val Grande |
Presidente:
Massimo Bocci |
Richiesta eventuale di parere parlamentare - ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991, come modificato dall’art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 - da richiedere solo in caso di mancata intesa con la regione o le regioni interessate
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3/12/2020
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Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna, dopo aver sentito le commissioni parlamentari competenti, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta del relativo parere |
Il 3 dicembre scadrà il mandato di Massimo Bocci quale presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande.
Bocci è stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 dicembre 2015, per la durata di un quinquennio. La richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina era stata trasmessa dal predetto Ministro, con lettera del 4 novembre 2015 annunciata alla Camera e al Senato il 10 e il 16 novembre 2015, ed era stata assegnata alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che l'aveva esaminata nella seduta del 17 novembre 2015 esprimendo parere favorevole, nonché alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, la quale, dopo averne iniziato l'esame nella seduta del 17 novembre 2015 e dopo aver proceduto all'audizione informale di Bocci nella seduta del 24 novembre 2015, aveva espresso anch'essa parere favorevole nella stessa seduta. Bocci era subentrato nella presidenza dell'Ente parco piemontese a Pierleonardo Zaccheo, che era stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 16 febbraio 2010. Dopo la scadenza del relativo mandato, la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo sotto la guida del vicepresidente, Giuseppe Monti.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto.
L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando profondamente la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.
La novella prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga una terna di soggetti caratterizzati da particolare esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. La disposizione prevede inoltre che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[133].
La precedente formulazione della norma prevedeva che il suddetto Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina. Parimenti, il parere delle commissioni permanenti, obbligatorio ma non vincolante, che prima era richiesto in ogni caso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora appare necessario solo ove non intervenga la suddetta intesa. Inoltre, sul piano sistematico, la disposizione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora illustrata, rendendo, in quanto norma speciale, inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, inibisce contestualmente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembra, alla luce di una prima interpretazione della norma, che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, tra cui i commissari straordinari degli Enti parco, non siano più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14.
Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi[134]. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[135]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[136].
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC |
Presidente:
Felice Laudadio
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 426 del 1997 |
6/12/2020 |
Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Il presidente e tre componenti sono nominati su designazione dello stesso Ministro |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Giancarlo Giannini Carlo Verdone Roberto Andò |
26/1/2021 |
|||
Componente del consiglio di amministrazione:
Olga Cuccurullo |
26/1/2021 (Il sito della Fondazione riporta dimissioni intervenute il 22/1/2018) |
Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione dal Ministro dell'economia e delle finanze |
Il 6 dicembre 2020 scadrà il mandato del presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC Felice Laudadio, nominato per quattro anni con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 6 dicembre 2016. Sulla relativa proposta di nomina, trasmessa dal suddetto Ministro con lettera del 10 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 15 novembre 2016, avevano espresso pareri favorevoli la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera nelle rispettive sedute del 23 e del 28 novembre 2016.
Il 26 gennaio 2021 scadranno anche i restanti componenti del consiglio di amministrazione. Si ricorda che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto del 26 gennaio 2017, aveva confermato Olga Cuccurullo, Nicola Giuliano, Aldo Grasso e Carlo Verdone quali componenti del consiglio di amministrazione della suddetta Fondazione, per la durata di quattro anni. Per tutti i componenti si trattava del secondo mandato consiliare.
Le richieste di parere parlamentare sulle relative proposte di nomina erano state trasmesse dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con lettera del 7 dicembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 14 dicembre 2016. Tali richieste erano state assegnate alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che le aveva esaminate nella seduta del 20 dicembre 2016 esprimendo al riguardo pareri favorevoli, e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che dopo averne avviato l’esame nella seduta del 10 gennaio 2017 aveva espresso, anch’essa, pareri favorevoli nella seduta dell’11 gennaio 2017.
Nicola Giuliano si era poi dimesso dalla carica di componente del consiglio di amministrazione[137] ed è stato sostituito da Giancarlo Giannini con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 aprile 2017 fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione della Fondazione[138].
Successivamente, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 23 ottobre 2018 è stato nominato Roberto Andò[139], anch’egli fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione della Fondazione. La nomina di un nuovo componente del consiglio di amministrazione della Fondazione si era resa necessaria a seguito della decadenza di Aldo Grasso, dichiarata nella seduta del medesimo consiglio di amministrazione del 19 marzo 2018.
Secondo quanto riporta il sito della fondazione anche Olga Cuccurullo, nominata su designazione del Ministro dell’economia e delle finanze, si è dimessa il 22 gennaio 2018, ma non risulta sia stata sostituita.
Si ricorda che il 14 novembre 2016 erano scaduti i mandati del precedente presidente della Fondazione, Stefano Rulli, e dei suddetti componenti del consiglio di amministrazione successivamente confermati, che erano stati nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 14 novembre 2012.
Sono organi della Fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti. I mandati sono tutti quadriennali e possono essere confermati per non più di due volte.
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato e integrato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32, il consiglio di amministrazione della Fondazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ed è composto, oltre che dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, da quattro componenti, tre designati dallo stesso Ministro e uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Centro sperimentale di cinematografia, nato nel 1935 e qualificato ente pubblico dalla legge 24 marzo 1942, n. 419, è stato trasformato dall'articolo 1 del citato decreto n. 426 del 1997 nella Fondazione Scuola nazionale di cinema con personalità giuridica di diritto privato, successivamente ridenominata Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32. La Fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle sue disposizioni di attuazione per quanto non espressamente previsto dal decreto legislativo n. 426 del 1997. L'articolo 6 di tale decreto legislativo è peraltro la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine in oggetto: in quanto ente di diritto privato, la Fondazione non sarebbe infatti ricompresa nel campo di applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.
Finalità della Fondazione, istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia che riunisce la Scuola nazionale di cinema e la Cineteca nazionale, sono lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza; la conservazione e la promozione del patrimonio cinematografico; la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie e linguaggi innovativi nei campi connessi.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Grande progetto Pompei
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Direttore generale di progetto:
Mauro Cipolletta
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2013
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31/12/2020
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D.P.C.M. su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (vedasi infra nel testo) |
Il 31 dicembre 2020 scadrà l’incarico di Mauro Cipolletta quale direttore generale del Grande progetto Pompei.
Si ricorda che il 4 agosto 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, è stato prorogato il suddetto incarico fino al 31 dicembre 2020.
Il 23 giugno 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 30 giugno 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
La relativa richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 9 giugno 2020, annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica il 10 giugno 2020.
L’incarico di Cipolletta era scaduto il 31 dicembre 2019. Cipolletta era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018.
La scadenza coincideva con quella originariamente prevista dal comma 5-ter[140] dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale comma aveva, da ultimo, prorogato dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale erano assicurate le funzioni del direttore generale di progetto.
L'articolo 7, comma 4, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha nuovamente prorogato, fino al 31 dicembre 2022, le funzioni dell'Unità "Grande Pompei", nonché quelle del direttore, del vicedirettore generale vicario e della struttura di supporto.
Si segnala che, in assenza di un intervento legislativo di ulteriore proroga, le suddette funzioni sarebbero confluite in quelle della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, a decorrere dal 31 dicembre 2019.
Si ricorda che sulla proposta di nomina di Cipolletta la Ministra pro tempore per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con lettera del 2 febbraio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018[141]. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che l’aveva esaminata nella seduta del 7 febbraio 2018 esprimendo parere favorevole, e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 febbraio 2018 esprimendo anch’essa parere favorevole.
In precedenza, il mandato di direttore generale del Grande progetto Pompei è stato rivestito da Luigi Curatoli[142], che era a sua volta succeduto a Giovanni Nistri, primo titolare del suddetto incarico per effetto del D.P.C.M. del 27 dicembre 2013.
La nomina del direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei è prevista dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica. Tra i compiti del direttore generale di progetto rientrano la definizione e l'approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito. L’organo svolge, altresì, la funzione di stazione appaltante e cura l’esecuzione di tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti, nonché la fase di attuazione e di esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.a.. Il direttore assume, inoltre, direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito archeologico e collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, riferendo con cadenza semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.
Il Grande Progetto Pompei è stato approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM |
Componente del consiglio di amministrazione:
Pierangelo Marcati |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009
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14/10/2019 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Per completare il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM occorre che sia nominato il componente del suddetto organismo designato dal Ministro dell’università e della ricerca, in sostituzione di Pierangelo Marcati. L’incarico di Marcati è scaduto il 14 ottobre 2019, unitamente a quello dei restanti componenti del consiglio, composto dal presidente dell’Ente, Giorgio Patrizio, e dal consigliere di amministrazione eletto dalla comunità scientifica, Gioconda Moscariello. Il consiglio di amministrazione in precedenza era stato rinnovato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 ottobre 2015[143].
Si ricorda che il 17 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 27 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[144] dell’8 gennaio 2020, con cui è stato trasmesso il decreto del Ministro del medesimo dicastero del 30 dicembre 2019 con il quale Giorgio Patrizio è stato nominato, per un ulteriore mandato quadriennale, presidente dell’Istituto. La comunicazione del decreto di nomina è stata trasmessa alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.
Si ricorda, altresì, che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il medesimo Ministero ha trasmesso il decreto 24 ottobre 2019 del proprio Ministro con il quale è stato disposto il rinnovo dell’incarico di Gioconda Moscariello per un ulteriore mandato quadriennale quale componente del consiglio di amministrazione del suddetto Ente, “in qualità di esperto scientifico eletto dalla comunità scientifica dell’Istituto”.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[145] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa di suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[146] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero.
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[147]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[148] [149]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Il comma 1 dell’articolo 4 del nuovo statuto dell’Ente[150] detta peraltro una disciplina speciale per la selezione del presidente. Dopo aver previsto che debba essere “un matematico di riconosciuto rilievo internazionale, con notevole esperienza sia di direzione e coordinamento di strutture e progetti di ricerca, sia amministrativa” e aver ribadito che il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009, la norma detta una disciplina di carattere tendenzialmente elettivo, prevedendo che: “In ragione della specificità dell'Ente, di cui all' art. 1 del presente statuto, il Comitato di selezione di cui al citato art. 11 del decreto legislativo n. 213/2009, valuta le indicazioni provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di Enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. Le indicazioni della comunità scientifica vengono acquisite mediante una consultazione nella quale ciascun componente esprime una preferenza. I nomi dei candidati che abbiano ricevuto almeno il 15 per cento delle preferenze espresse vengono trasmessi al Comitato di selezione. La consultazione si svolge secondo le modalità previste in un apposito regolamento che preveda anche l'elettorato attivo del personale dipendente, a tempo indeterminato, dell'Istituto.”. L’articolo 5, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio sia composto, oltre che dal presidente e da un esperto di alta amministrazione, individuato secondo la procedura prevista dal citato articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 213 del 2009, da un esperto scientifico scelto direttamente, mediante elezione, dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. L'elezione si svolge secondo le modalità previste da un apposito regolamento interno[151].
L’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM è stato riordinato, come ricorda il suo sito internet, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 153, che gli ha conferito ampia autonomia regolamentare, includendolo tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale.
L’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 153 del 1992, conferma tra le finalità dell'Istituto la promozione sul piano nazionale, internazionale e comunitario, della formazione e del perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative presenti nelle università italiane. Inoltre l’Istituto è chiamato a svolgere e a favorire le ricerche di matematica pura e applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche. Infine l’Istituto è chiamato a fare in modo che la ricerca matematica italiana si mantenga costantemente in stretto contatto con quella internazionale, specie promuovendo e partecipando a iniziative e a programmi di collaborazione in ambito europeo.
Ente |
Carica da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP
Già Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Pietro Tagliatesta, (designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali)
Giovanni Bocchieri (designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome) |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
7/12/2020 |
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (vedasi infra nel testo) |
Il 7 dicembre 2020 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche – INAPP Pietro Tagliatesta, designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e Giovanni Bocchieri, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Bocchieri era stato nominato, unitamente ad Anita Pisarro, con decreto dallo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 dicembre 2016 per la durata di 4 anni. Pisarro si era quindi dimessa il 4 giugno 2020 ed era stata sostituita da Pietro Tagliatesta, nominato con decreto 2 luglio 2020 del medesimo Ministro su propria designazione, per la residua durata del mandato del consiglio, la cui scadenza è fissata al 7 dicembre 2020 dal sopra citato decreto ministeriale 7 dicembre 2016.
Si ricorda che l’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ha previsto, tra l’altro, la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto da cinque a tre, compreso il presidente[152]. La norma ha inoltre stabilito che il presidente e il consiglio di amministrazione siano nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e che due componenti, tra cui il presidente, siano designati dal medesimo Ministro, e il terzo dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. I soggetti designati debbono essere tutti individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto.
Diversamente quanto al consiglio di amministrazione dispone lo statuto dell’Ente[153], che – si ricorda - ai sensi dell’articolo 3 del successivo decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto. L’articolo 6, comma 3, del vigente statuto stabilisce, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo n. 218 del 2016[154], che il consiglio sia composto dal presidente dell’Istituto e da quattro componenti di comprovata esperienza scientifica e professionale nei settori di attività dell’ente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni tra soggetti provenienti dagli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto, uno nominato d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e uno eletto dai ricercatori e dai tecnologi dell’Istituto.
La norma statutaria non appare quindi coincidente con le disposizioni relative alla nomina degli organi dell’Ente, contenute nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, pur esplicitamente richiamato nello statuto medesimo. Lo statuto invece conferma la durata quadriennale del consiglio.
L’articolo 5, comma 1, ribadisce che il presidente dell’Ente debba essere nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, duri in carica quattro anni e sia rinnovabile una sola volta.
Si ricorda che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2020 Sebastiano Fadda è stato nominato presidente dell’Istituto. Non risulta che la nomina sia stata preceduta dalla richiesta di parere parlamentare.
Il 1° gennaio 2020 era scaduto l’incarico del precedente presidente Stefano Sacchi.
Sacchi era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2016. La nomina era stata deliberata in pari data dal Consiglio dei ministri. Si ricorda che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera dell’11 agosto 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 13 settembre 2016, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina. Tale richiesta era stata assegnata alla 11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, che l'aveva esaminata nella seduta del 21 settembre 2016 esprimendo parere favorevole, e alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che, dopo averla esaminata nella seduta del 27 settembre 2016, aveva, a sua volta, espresso parere favorevole nella seduta del 28 settembre 2016.
In precedenza Sacchi aveva rivestito l’incarico di commissario straordinario dell'ISFOL, per effetto della nomina intervenuta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino alla data di conclusione delle procedure di nomina dei nuovi organi dell'Istituto[155].
Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare, sembra che alla nomina del presidente debba applicarsi tuttora l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. La relativa proposta dovrebbe quindi essere sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Per quanto riguarda i consiglieri di amministrazione appare conseguentemente necessaria, invece, la comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge.
L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - INAPP è un ente pubblico di ricerca[156], che svolge attività di ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e di valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale, al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. L’Istituto, in precedenza denominato Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL[157], ha assunto l’attuale denominazione il 1° dicembre 2016[158].
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN |
Componente del consiglio direttivo:
Piergiorgio Picozza |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009
|
17/10/2020 |
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Componente designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico (ma vedasi infra nel testo) |
Il 17 ottobre 2020 scadrà il mandato del componente del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN Piergiorgio Picozza, designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico. La nomina era stata formalizzata con disposizione del presidente dell’Ente del 17 ottobre 2016[159].
Si ricorda invece che, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019, Paolo Valente e Pierluigi Campana sono stati nominati quali rappresentanti del suddetto Ministero nel consiglio direttivo dell’Istituto[160], in sostituzione di Caterina Petrillo e Fabio Zwirner, i cui mandati erano scaduti il 14 ottobre 2019[161] [162].
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[163] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[164].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[165].
L'articolo 9 detta poi speciali disposizioni con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche - CNR e dello stesso Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, Istituto per il quale sono fatte salve le specifiche norme statutarie in materia. Gli organi di vertice dell’Istituto sono pertanto nominati con una procedura che deroga da quella stabilita, in via generale, per gli enti di ricerca e sopra illustrata.
L’articolo 11 dello statuto dell’Ente prevede infatti che il presidente sia selezionato sulla base di una procedura interna al medesimo Istituto[166]. Quanto al consiglio direttivo, organo che esercita le funzioni di indirizzo sulla base delle indicazioni generali determinate nei piani pluriennali, esso opera le scelte di programmazione scientifica avvalendosi dei pareri delle commissioni scientifiche nazionali e del consiglio tecnico-scientifico. L’articolo 12 dello statuto ne stabilisce la composizione, caratterizzata dalla contemporanea presenza di soggetti individuati ratione muneris e rappresentanti ministeriali, nonché di un rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica[167] e di un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica[168]. Quanto alla modalità di definitiva formalizzazione delle nomine dei soggetti di designazione ministeriale, il nuovo statuto dell’Ente non detta una disciplina speciale. Può pertanto ritenersi che si applichino le disposizioni ordinariamente previste per gli enti di ricerca, ovvero che essa debba intervenire mediante apposito decreto ministeriale. In questo senso del resto, come evidenziato supra, depone la prassi più recente.
Si ricorda infine che il comma 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
L’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del proprio statuto[169], ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, di compiere ricerche e di favorire lo sviluppo tecnologico pertinente all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e con il mondo dell’impresa.
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV
|
Presidente:
Carlo Doglioni |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
27/4/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca[170] su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico del presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV, Carlo Doglioni, nominato per un mandato quadriennale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 aprile 2016[171].
Il 17 gennaio 2020 al Senato e il 27 gennaio 2020 alla Camera è stata invece annunciata la lettera dell’8 gennaio 2020, con cui il Ministero[172] dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto del Ministro dello stesso dicastero 30 dicembre 2019, con il quale Francesca Bozzano e Roberto Scarpa sono stati nominati componenti di nomina governativa del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto, entrambi per la durata di un quadriennio. La comunicazione del decreto di nomina è stata trasmessa alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.
Si ricorda che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica era stata annunciata, invece, la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[173] aveva trasmesso il decreto del Ministro del suddetto dicastero 24 ottobre 2019, con il quale Fabio Florindo e Gilberto Saccorotti sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dello stesso Istituto, su designazione della comunità scientifica di riferimento.
Si ricorda che il 14 ottobre 2019 erano scaduti i mandati, di durata quadriennale, dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del suddetto Istituto Alessandro Nicola Pino, Giulio Selvaggi, Claudio Faccenna e Giancarlo Neri.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[174] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[175].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[176]. Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell’INGV, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[177] [178]. L’articolo 8, comma 1, dello statuto[179], prevede che: “1. Il Consiglio di Amministrazione dell’INGV è nominato con decreto del Ministro ed è composto dal Presidente e da quattro membri in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, di cui due direttamente individuati dal Ministro tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell’INGV ed esperti di alta amministrazione. Gli altri due componenti vengono eletti dalla comunità scientifica e tecnologica dell’INGV. Le modalità e le procedure di elezione sono disciplinate dal ROF [Regolamento di organizzazione e funzionamento – N.d.R.].” [180].
Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Ai sensi del proprio statuto, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati. L’Ente, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante, opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica nei campi della geofisica e geochimica, della sismologia e della vulcanologia.
Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM |
Presidente:
Diederik Sybolt Wiersma |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
18/5/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo) |
Il 18 maggio 2020 è scaduto l’incarico di Diederik Sybolt Wiersma quale presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM.
Wiersma è stato nominato il 18 maggio 2016, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la durata di un quadriennio. La nomina è stata comunicata con lettera dello stesso Ministro del 19 maggio 2016, annunciata sia alla Camera sia al Senato il 7 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
Wiersma è subentrato al precedente presidente Massimo Inguscio, dimessosi il 19 febbraio 2016 a seguito della sua nomina a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR.
Per completezza si ricorda che, oltre al presidente, fanno parte del consiglio di amministrazione dell'INRiM Vito Fernicola, designato dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento[181] ed Ettore Vittone, componente di designazione governativa[182], nominati per quattro anni con decreti ministeriali rispettivamente del 27 marzo e del 22 maggio 2018. Essi scadranno pertanto rispettivamente il 27 marzo e il 22 maggio 2022.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[183] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[184] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[185]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[186] [187]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 6, comma 2, prevede che il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di Enti e Istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca, sia nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, duri in carica quattro anni e possa essere confermato una sola volta.
L’articolo 7, a sua volta, disciplina ai commi 2 e 3 le modalità di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, richiamando al riguardo le procedure di cui al sopra ricordato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[188]. Il procedimento elettorale per la scelta del rappresentante dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento è preceduto da una selezione da parte di un comitato – nominato su proposta del presidente dell’ente dal consiglio di amministrazione – che individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque nominativi – da sottoporre al voto del personale di ruolo dell’Ente[189].
L’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM è – come ricorda l’articolo 1 del proprio statuto - ente pubblico nazionale di ricerca, istituito con decreto legislativo 21 gennaio 2004 n. 38, ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di ordinamento autonomo, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione, dell’articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. L’INRiM svolge e promuove la ricerca nell’ambito della metrologia, sviluppa i campioni e i metodi di misura più avanzati e le relative tecnologie, mediante i quali assolve alle funzioni di istituto metrologico primario ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.
Istituto nazionale di statistica – ISTAT
Ente |
Carica da rinnovare e soggetto candidato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di statistica – ISTAT |
Componente del consiglio
Maria Rosaria Prisco
in rappresentanza di ricercatori e tecnologi:
(Nel consiglio venuto a scadenza non era prevista una rappresentanza dei ricercatori e tecnologi |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della legge n. 14/1978
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Procedura di nomina in corso |
D.P.C.M. all’esito di una procedura elettiva tra ricercatori e tecnologi |
Per completare la composizione del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica – ISTAT è necessaria la nomina mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del consigliere elettivamente individuato tra ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 8 dello statuto dell’Istituto (vedasi infra). Si segnala al riguardo che con decreto del presidente dell’Istat del 1° luglio 2020 Maria Rosaria Prisco è stata proclamata eletta per il suddetto incarico.
Si ricorda che il 1° luglio 2020 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro per la pubblica amministrazione con cui sono state comunicate le nomine, effettuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2020[190] [191], di tre dei quattro componenti del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica – ISTAT e precisamente quelle di Mauro Gasperini e di Monica Pratesi, designati dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, e quella di Federico Visconti, designato dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente.
Il mandato dei precedenti componenti del consiglio dell'Istituto, Monica Pratesi, Maurizio Franzini, Daniela Cocchi e Pier Paolo Italia era scaduto il 14 dicembre 2019[192].
L’articolo 8, comma 2, dello statuto dell’Ente[193] stabilisce che il consiglio è composto dal presidente dell’Istat[194], che lo presiede, da un membro designato tra i propri componenti dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente, da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica, e da un ricercatore o da un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione. Il comma 3 del medesimo articolo precisa che i componenti del consiglio diversi dal presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei consiglieri rimasti in carica.
Si segnala che l’attuale formulazione dell’articolo 8 dello statuto, recentemente modificato dal consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019, interviene sulla materia regolata dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166[195].
Si ricorda che delle nomine dei membri del consiglio deve essere data comunicazione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Si ricorda altresì che il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, emanato nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva disposto il riordino dell'ISTAT prevedendo, tra l'altro, la riduzione della consistenza[196] e la modifica della composizione degli organi collegiali dell'Istituto.
Come specificato dall'articolo 2 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, l'ISTAT è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova |
Componenti del Consiglio:
Domenico Francesco Crupi Luciano Grasso Alberto Maestrini Maurizio Mauri Paolo Comanducci Luigi Carlo Bottaro Pietro Pongiglione Mario Maria Costantino |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 (Nomine non ancora comunicate alle Camere) |
23/9/2020 |
Decreto del Ministro della salute. Il consiglio è composto dal presidente dell’Ente e ratione muneris dal rettore dell’Università di Genova o da un suo delegato, da 4 membri designati dal presidente della fondazione “Gerolamo Gaslini” e da 3 membri designati rispettivamente dalla regione Liguria, dal comune di Genova e dalla Asl nella quale è situato il complesso ospedaliero |
Il 23 settembre 2020, con decreto del Ministro della salute, sono stati nominati Domenico Francesco Crupi, Luciano Grasso, Alberto Maestrini, Maurizio Mauri, designati con provvedimento del 24 luglio 2019 dal presidente della Fondazione “Gerolamo Gaslini”, Paolo Comanducci, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova, Luigi Carlo Bottaro, Direttore generale dell’Asl3 Genovese, Pietro Pongiglione, designato dal Comune di Genova e Mario Maria Costantino, designato dalla Giunta regionale ligure, quali componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova per la durata di cinque anni.
Si ricorda che il 6 agosto 2020 era scaduto il consiglio di amministrazione dell’Ente, nominato con decreto del Ministro della salute del 6 agosto 2015. Il consiglio uscente risultava costituito da Andrea Fusaro, Edoardo Garrone, Carlo Golda, Mario Orlando (designati dal presidente della Fondazione “Gerolamo Gaslini”), Paolo Comanducci (quale Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Genova), Piero Giuseppe Reinaudo (designato dalla ASL3 genovese), Paolo Repetto (designato dal Comune di Genova) e da Mario Maria Costantino[197] (designato dalla Giunta regionale ligure).
L’articolo 6 dello statuto dell’Ente prevede che la nomina del consiglio sia effettuata con decreto del Ministro della salute. Il consiglio è composto, oltre che dal presidente dell’Ente e ratione muneris dal magnifico rettore dell’Università di Genova o da un suo delegato, da 4 componenti designati dal presidente della Fondazione “Gerolamo Gaslini” e da 3 componenti designati rispettivamente dalla regione Liguria, dal comune di Genova e dalla Asl nella quale è situato il complesso ospedaliero.
Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica del 14 agosto 2020 Edoardo Garrone è stato nominato presidente dell'Istituto per un quinquennio. Il 5 agosto 2020 la 12a Commissione (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica e il 4 agosto 2020 la XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
Il 21 luglio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 17 giugno 2020, con cui era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la relativa richiesta di parere parlamentare, che era stata quindi assegnata alle suddette Commissioni permanenti. Si ricorda che il 24 luglio 2020 era scaduto il mandato di Pietro Pongiglione quale presidente dell'Istituto.
Pongiglione era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 2015 per la durata di un quinquennio[198].
Il 29 gennaio 2015 era scaduto il mandato del precedente presidente, Vincenzo Lorenzelli, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2010. In precedenza Lorenzelli era stato nominato commissario straordinario dell'Istituto il 28 ottobre 2005.
Ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, il presidente dell'Istituto “Giannina Gaslini” è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.
L’articolo 6 dello statuto dell’Ente, richiamato al riguardo il suddetto articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1980, precisa che la nomina è preceduta dalla designazione al suddetto incarico da parte del consiglio di amministrazione della Fondazione “Gerolamo Gaslini” [199].
Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS sono ospedali di eccellenza con finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari. La disciplina di tali istituti, originariamente dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, è stata riordinata dapprima dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successivamente dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. L'Istituto “Giannina Gaslini”, in tale contesto, è sempre stato destinatario di norme speciali previste dagli articoli 3[200] e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1980, sopra richiamato.
Gli IRCCS, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 288 del 2003, sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica, soggetti alla vigilanza del Ministero della salute; spettano invece alle regioni le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti. Gli IRCCS possono essere di diritto pubblico o di diritto privato. I primi possono essere trasformati, ferma restandone la natura pubblica, in Fondazioni di rilievo nazionale (c.d. “Fondazioni IRCCS”), aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e comunque vigilate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
L'Istituto “Giannina Gaslini” di Genova, IRCCS di diritto pubblico specializzato in pediatria, è stato fondato nel 1938 ed eretto in ente morale con Regio decreto n. 1468 del 1940. Il Ministro della salute, da ultimo con decreto del 27 febbraio 2018, ne ha confermato il carattere scientifico per la disciplina “materno – infantile”. Il riconoscimento del carattere scientifico conferisce agli IRCCS il diritto a fruire, in aggiunta al finanziamento regionale, di un ulteriore finanziamento statale finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell'attività di ricerca nelle materie riconosciute.
Ente |
Carica da rinnovare e soggetto candidato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Lega navale italiana – LNI |
Vicepresidente:
Luciano Magnanelli |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 annunciata alle Camere il 26/5/2020 parere favorevole della 4ª Commissione del Senato del 3/6/2020 e della IV Commissione della Camera del 11/6/2020 |
Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro difesa, di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti, sentito il Ca. SM della M.M. |
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Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
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Altri componenti del consiglio direttivo:
Roberto Recchia Barbara De Lazzaro Davide Strukelj Umberto Verna Raffaele Mancuso Luigi Valerio Luigi Tussellino Antonio Tulino |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge n. 14/1978 |
24/5/2020 |
Decreto Ministro difesa, di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti, 1 su designazione del Ministero della difesa; 1 su designazione Ministero infrastrutture e trasporti, 6 rappresentanti delle sezioni statutariamente eletti assicurando un’equa rappresentanza regionale |
Per completare gli organi di vertice della Lega navale italiana – LNI, occorre nominare il vicepresidente[201] e i componenti del consiglio direttivo, in sostituzione rispettivamente di Piero Fabrizi e di Roberto Recchia, Barbara De Lazzaro, Davide Strukelj, Umberto Verna, Raffaele Mancuso, Luigi Valerio, Luigi Tussellino e Antonio Tulino, scaduti il 24 maggio 2020[202].
Si ricorda che il 3 e l’11 giugno 2020 rispettivamente la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera avevano espresso pareri favorevoli sulla nomina di Luciano Magnanelli a vice presidente dell’Ente.
Il 26 maggio 2020 era stata annunciata, in entrambi i rami del Parlamento, la lettera del 25 maggio 2020 con la quale il Ministro della difesa aveva richiesto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla suddetta proposta di nomina.
Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica dell’8 luglio 2020 Donato Marzano è stato nominato presidente della Lega navale italiana – LNI per la durata di un triennio[203].
Il 3 e l’11 giugno 2020 rispettivamente la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera avevano entrambe espresso parere favorevole anche sulla suddetta proposta di nomina.
Il 26 maggio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del 25 maggio 2020 con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva chiesto il parere parlamentare sulla nomina di Donato Marzano a presidente dell’Ente, sempre ai sensi dell'articolo l della legge n. 14 del 1978[204].
Si ricorda che il 25 maggio 2020 era scaduto il mandato di Maurizio Gemignani quale presidente del suddetto Ente. Gemignani era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 2017 per la durata di un triennio, facendo seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, intervenuta in via definitiva il 19 maggio 2017 su proposta del Ministro della difesa[205].
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2010, n. 90, il presidente nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400[206], previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare. La norma precisa che il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, compie gli atti a lui demandati dallo statuto ed è coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, secondo le procedure della legge n. 14 del 1978[207], e quindi, anche in tal caso, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti[208].
Il comma 3 del medesimo articolo 69 prevede che il consiglio direttivo nazionale[209] sia nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il consiglio è composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da sei rappresentanti delle sezioni, eletti secondo le modalità stabilite dallo statuto, in modo da assicurare nel tempo un’equa rappresentanza regionale[210]. In caso di parità di voti nelle deliberazioni, prevale quello del presidente. Trattandosi di nomine ministeriali relative a enti per i quali per le nomine del presidente e del vicepresidente è previsto il parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, ad esse è applicabile la disposizione di cui all’articolo 9 della stessa legge che prevede che le nomine degli “altri amministratori” debbano essere comunicate al Parlamento.
Si ricorda che altri organi della LNI sono l'assemblea generale dei soci, il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri. Tutti gli incarichi, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 69 del D.P.R. n. 90 del 2010, hanno durata triennale e possono essere confermati una sola volta, ad eccezione dei componenti del collegio dei probiviri per cui non sussiste limite nel numero dei mandati[211].
La Lega navale italiana è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. L’Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di rispettiva competenza.
Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA |
Consiglio di amministrazione:
Giovanni Balestri Fabio Sardone Sandro Lavorgna Franca Di Rienzo |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 (Nomine non ancora comunicate alle Camere) |
25/8/2020 |
Decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare (vedasi infra nel testo) |
Il 25 agosto 2020, con decreto del Ministro della difesa, Giovanni Balestri, Fabio Sardone, Sandro Lavorgna e Franca Di Rienzo sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA. Il Consiglio di amministrazione, il cui mandato ha durata triennale, risulta pertanto completato.
Si ricorda infatti che con decreto del Presidente della Repubblica del 14 agosto 2020 Paolo Magro è stato nominato presidente dell’Ente. Il 5 agosto 2020 la IV Commissione (Difesa) della Camera e la 4a Commissione (Difesa) del Senato avevano espresso entrambe parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina[212].
Il 28 luglio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 27 luglio 2020, con cui era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la relativa richiesta di parere parlamentare[213], che era stata quindi assegnata alle suddette Commissioni permanenti. Si ricorda che il 20 luglio 2020 era scaduto il mandato dello stesso Magro quale presidente del medesimo Ente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2017 per la durata di un triennio[214].
Il 20 luglio 2020 era scaduto invece il precedente consiglio di amministrazione, composto, oltre che dai medesimi Sardone, Balestri e Di Rienzo, anche da Alfonso Corso.
Rinnovato con decreto del Ministro della difesa del 18 settembre 2017, il consiglio di amministrazione dell’Ente era originariamente composto, oltre che dal presidente Magro, da Carlo Moscini, Mauro Lunardi, Alfonso Corso e Franca Di Rienzo.
Successivamente era intervenuta la proposta della Direzione per l’impiego del personale militare dell’Aeronautica militare, volta alla designazione di Giandomenico Taricco, quale membro del consiglio in sostituzione di Mario Lunardi, a decorrere dal 27 aprile 2018. Quindi, con decreto del Ministro della difesa del 24 dicembre 2018, Romeo Paternò era stato nominato componente del consiglio di amministrazione in sostituzione di Carlo Moscini. Infine, con decreto dello stesso Ministro del 26 novembre 2019, Giovanni Balestri e Fabio Sardone erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione[215]. Si ricorda che l’8 maggio 2017 era scaduto il mandato del precedente presidente dell'ONFA, Tommaso Ferro, nominato per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica dell’8 maggio 2014, e quello degli altri componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente, Carlo Moscini, Mauro Lunardi, Cristiano Maria di Carlo e Rossana Colangelo. La composizione del consiglio - rinnovato per un triennio a decorrere dall’8 maggio 2014 con decreto del Ministro della difesa del 16 maggio 2014, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare - era stata poi più volte modificata con successivi analoghi decreti del 5 agosto 2015, del 1° agosto 2016 e del 5 dicembre 2016.
Sono organi dell'ONFA il presidente, il consiglio di amministrazione, composto dallo stesso presidente e da altri quattro membri, e il collegio dei revisori. Il presidente - scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo - è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare ed è composto da due generali dell'Aeronautica militare - che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprano incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario -, da un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo e da un genitore di assistito dell’Ente medesimo.
I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta. Tale configurazione degli organi dell'Ente è stata disposta dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90[216] [217], ora modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 191.
Istituita dal Regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585, l’Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della difesa, che provvede all’assistenza degli orfani del personale militare dell’Aeronautica militare.
Stazione zoologica “Anton Dohrn”
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Stazione zoologica “Anton Dohrn” |
Componente del consiglio di amministrazione:
Mauro Magnani |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
14/10/2019 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca[218] su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Per completare il consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn” deve essere nominato il consigliere di amministrazione di designazione ministeriale in sostituzione di Mauro Magnani, il cui mandato è scaduto il 14 ottobre 2019.
Magnani era stato nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015. La nomina era stata comunicata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015 e al Senato della Repubblica il 3 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Per Magnani, componente di designazione governativa, si trattava del secondo e ultimo mandato, essendo già stato nominato componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
Si ricorda che il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 30 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera dell’11 dicembre 2019 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[219] ha trasmesso, ai sensi del già citato articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto 11 dicembre 2019 del Ministro del medesimo dicastero con il quale Adrianna Ianora è stata nominata componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunità scientifica dell’Ente. Adrianna Ianora ha sostituito Serena Fonda, il cui mandato era scaduto il 22 ottobre 2019. Fonda era stata nominata, sempre su designazione della comunità scientifica di riferimento, a decorrere dal 22 ottobre 2015, alla scadenza del mandato di Silvano Focardi, nominato con decreto ministeriale del 21 ottobre 2011[220].
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – ora Ministero dell'università e della ricerca - sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del suddetto Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[221] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[222].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[223]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come quello della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[224] [225]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto, la procedura di nomina è disciplinata dall’articolo 8[226].
Come specificato dall’articolo 1 del proprio statuto, la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli è Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, che riconosce le sue origini nell’Istituto fondato da Anton Dohrn nel 1872 per studiare l’evoluzione attraverso ricerche sugli organismi marini. La stazione Zoologica è stata dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n. 886, che ha provveduto al suo riordino. La Stazione Zoologica è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991, e a essa è riconosciuta autonomia statutaria con la facoltà di adottare propri regolamenti. La Stazione Zoologica è vigilata dal Ministero dell’università e della ricerca ai sensi della normativa vigente e, in funzione delle proprie esigenze e finalità, può creare, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, sedi territoriali in Italia e all’estero.
Unione Italiana tiro a segno - UITS
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Unione Italiana tiro a segno - UITS |
Commissario straordinario:
Igino Rugiero |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
4/11/2020 |
Decreto del Ministro della difesa |
Il 4 novembre 2020 scadrà l’incarico di Igino Rugiero quale commissario straordinario dell’Unione italiana tiro a segno - UITS. Rugiero è stato nominato il 4 novembre 2019 con decreto del Ministro della difesa fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per non più di un anno.
La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato del precedente commissario Francesco Soro, intervenuta il 22 ottobre 2019. Soro era stato nominato dal Ministro della difesa, con proprio decreto del 22 ottobre 2018, fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per un periodo massimo di un anno. Il 2 ottobre 2018 era scaduto il precedente mandato commissariale dello stesso Soro, nominato con analogo decreto del Ministro della difesa il 2 ottobre 2017 per un periodo massimo di un anno.
Si ricorda che il 31 dicembre 2016 era scaduto il mandato del presidente Ernfried Obrist, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 2013 per la durata del quadriennio olimpico 2013 - 2016[227].
Obrist era stato successivamente rieletto dall’assemblea nazionale dell’Ente, ma la nomina non è mai stata formalizzata. Si ricorda inoltre che il commissario Soro aveva da ultimo convocato l’assemblea nazionale per l’elezione delle cariche per il 22 e 23 novembre 2019, ma la riunione era stata sconvocata dall’attuale commissario straordinario, frattanto nominato.
L’articolo 17 del vigente statuto prevede che il presidente nazionale abbia la rappresentanza legale dell'UlTS e che sia responsabile del funzionamento dell'Unione nei confronti del Ministero della difesa, del CONI e dell'Assemblea nazionale, in base ai compiti affidatigli dalla legge e dallo statuto. Il comma 3 del suddetto articolo 17 prevede che il presidente sia dapprima eletto dall'assemblea nazionale[228] e quindi nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Il presidente nazionale è coadiuvato da un vice presidente nazionale, designato dal consiglio direttivo, che lo sceglie tra i propri membri eletti dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi. La nomina è quindi formalizzata con decreto del Ministro della difesa. L’articolo 18, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio direttivo sia composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, dapprima eletti dall'assemblea nazionale tra i tesserati[229] e quindi nominati dal Ministro della difesa.
Altri organi centrali dell'UITS sono l'assemblea nazionale (composta dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale[230], dai rappresentanti dei gruppi sportivi e dai rappresentanti eletti dalle sezioni e dai gruppi sportivi, da un atleta e un tecnico sportivo in attività eletti in ciascuna delle sezioni che svolgono attività sportiva e in ciascuno dei gruppi sportivi[231]), il consiglio di presidenza (composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dal consiglio direttivo) e il collegio dei revisori dei conti (composto da tre membri). I componenti di tali organi restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta.
L'Unione italiana tiro a segno (UITS) è un ente pubblico a base associativa[232] sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Finalità dell'Ente sono l'istruzione e l'esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa ed il rilascio della relativa certificazione. All'UITS sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
La Sezione II concerne gli atti di indirizzo accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Per “atti di indirizzo” si intendono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno come previsti e disciplinati dal Regolamento della Camera dei deputati. Si tratta di strumenti contenenti uno o più impegni da attuare da parte del Governo, volti a condizionarne l’azione in un determinato settore (le mozioni e le risoluzioni), ovvero nell’applicazione di previsioni introdotte da un testo di legge (gli ordini del giorno). Tali atti vengono censiti dal Servizio per il controllo parlamentare in un’apposita banca dati e segnalati alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri di volta in volta individuati, previa analisi del contenuto dell’impegno assunto, come soggetti competenti per materia ad attuarli. Ciò al fine di promuovere l’acquisizione di ogni notizia che le amministrazioni ritengano di fornire in merito a quanto attuato per ottemperare agli impegni assunti nei confronti del Parlamento. Si consideri infatti che i regolamenti di Camera e Senato, pur avendo tradizionalmente previsto e disciplinato l’attività di indirizzo, non contemplano alcun obbligo per l’Esecutivo di comunicare se e in quale modo sia stato dato effettivamente seguito agli orientamenti formulati dal Parlamento.
Nella medesima Sezione viene pubblicato il testo integrale delle note governative con le quali i diversi Dicasteri illustrano quanto realizzato in merito agli impegni accolti, ovvero eventuali ragioni ostative. Nello specifico ciascuna nota di attuazione trasmessa è posta a confronto con il contenuto dell'impegno cui la stessa nota si riferisce, in modo da consentire un’immediata valutazione anche dell’effettiva coerenza tra quanto riferito e quanto il Governo si era impegnato a compiere. Le informazioni così ottenute costituiscono, in primo luogo per i firmatari dell’atto di indirizzo, nonché per ciascun altro deputato o parte politica, uno strumento di valutazione dell’attività dell’Esecutivo, sulla cui base decidere l’eventuale attivazione degli strumenti di controllo (in primo luogo interrogazioni o interpellanze) con cui esprimere, se del caso, una censura politica nei confronti di un operato del Governo ritenuto non corrispondente agli indirizzi formulati dal Parlamento.
La Sezione II fornisce anche i dati numerici degli atti di indirizzo segnalati all’Esecutivo nel periodo considerato dalla pubblicazione e delle note di attuazione pervenute nel medesimo arco temporale, che ovviamente riferiscono in merito ad impegni assunti con atti approvati in precedenza, dato che ben difficilmente è ipotizzabile l’immediata realizzabilità di interventi spesso molto complessi. Fermo restando che il Governo non ha alcun obbligo formale di riferire in merito a tali interventi e che, dunque, un ridotto tasso di trasmissione di note di attuazione non è di per sé necessariamente indicativo di inadempienza da parte del Governo medesimo, appare tuttavia evidente che un'elevata percentuale di comunicazioni in merito all'attuazione degli atti di indirizzo è indicativa della “sensibilità” dell’Esecutivo nei confronti degli orientamenti espressi dal Parlamento e può, pertanto, rappresentare un elemento significativo di valutazione ricavabile dai dati riportati nella presente pubblicazione. Va altresì rilevato che la trasmissione delle note di attuazione può costituire per lo stesso Esecutivo un utile strumento per illustrare l’attività posta in essere in determinati ambiti, in particolare per porre in luce esiti che si ritengano indice di particolare efficienza.
Il circuito informativo sopra descritto assume rilievo tanto più in considerazione del fatto che in tempi recenti l’attività legislativa ha visto una costante contrazione della funzione emendativa, specialmente evidente proprio nel caso dei provvedimenti sui quali più si accentua il confronto politico: è innegabile che in tali situazione il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia sul testo predisposto dal Governo di fatto impedisca il confronto sugli emendamenti, il cui contenuto viene di norma trasfuso dai presentatori in ordini del giorno.
In questa prospettiva, la concreta verifica del seguito dato al complesso degli atti in cui si sostanzia la funzione di indirizzo costituisce un aspetto della funzione di controllo delle Camere sull’attività dell’Esecutivo nella sua accezione più consolidata e può rappresentare uno strumento parziale di compensazione della contrazione della funzione propriamente legislativa.
Le attuazioni governative:
Di tali note 7 sono state trasmesse dal Ministero della giustizia e 2 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 9 note di attuazione relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:
6 danno seguito a ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2305, divenuto legge n. 160 del 2019, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero della giustizia.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2305, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 405, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 11 note di attuazione.
1 nota di attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2100-A, divenuto legge n. 133 del 2019, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero della giustizia.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2100-A, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 56, in ordine ai quali è stata finora trasmessa 1 nota di attuazione.
1 nota di attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2242, divenuto legge n. 132 del 2019, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2242, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 39, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 6 note di attuazione.
1 nota di attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2325-AR, divenuto legge n. 8 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2325-AR, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 126, in ordine ai quali è stata finora trasmessa 1 nota di attuazione.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° - 30 settembre 2020 sono stati segnalati 83 ordini del giorno[233] dei quali:
67 riferiti alla legge n. 120 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (A.C. 2648).
22 sono stati inviati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 9 Ministero dell'economia e delle finanze, 8 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 8 al Ministero dello sviluppo economico, 4 al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 4 al Ministero dell’interno, 4 al Ministero dell’istruzione, 3 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 3 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 3 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 3 al Ministero della salute, 2 al Ministero della giustizia, 2 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2 al Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, 1 al Ministero della difesa, 1 al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, 1 al Ministro per la pubblica amministrazione;
16 riferiti alla legge n. 113 del 2020, concernente “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni” (A.C. 2117-A).
14 sono stati inviati al Ministero della salute, 2 al Ministero dell’economia e delle finanze, 2 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 1 al Ministero dell’istruzione.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 2 mozioni[234]:
Nel periodo considerato sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 2 risoluzioni:
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2242/46 Ordine del giorno |
Ribolla |
Assemblea |
9/9/2020 |
III |
Attività di sostegno agli esportatori italiani di materiali a duplice uso civile e militare |
L’ordine del giorno Ribolla ed altri n. 9/2242/46, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 18 novembre 2019, impegna l'esecutivo a sostenere adeguatamente gli interessi degli esportatori nazionali attivi nel comparto dei materiali a duplice uso civile e militare.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“Il Decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazione nella Legge 18 novembre 2019, n. 132, ha trasferito le competenze in materia di commercio internazionale dal MiSE al MAECI.
Per quanto attiene il settore dell'esportazione dei materiali a duplice uso, oggetto dell'atto parlamentare in questione, le predette modifiche hanno riguardato gli aspetti organizzativi delle attività di autorizzazione e controllo.
In particolare, l'art. 2.15.a del Decreto Legge 21 settembre 2019, n.104 modifica l'art. 4.1 del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, disponendo che l'autorità competente dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato Decreto Legislativo sia il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Inoltre, l'art. 2.15.b modifica l'art. 5.3 del menzionato Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, disponendo che il Comitato Consultivo, di cui al medesimo articolo 5.3, venga nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e che il MAECI ne abbia la Presidenza. Più specificamente, vi si dispone che il direttore dell'unità di cui all'art. 7-bis della legge 9 luglio 1990, 185, ossia l'Autorità Nazionale - UAMA, svolga le funzioni di presidente e che quelle di segretario siano esercitate da un funzionario del MAECI.
Tali disposizioni sono state puntualmente messe in atto a gennaio 2020, garantendo la piena continuità delle attività di autorizzazione e controllo dell'esportazione dei materiali a duplice uso.
Si ritiene che tali modifiche realizzino importanti sinergie tra i due regimi esportativi del materiale d'armamento e dei beni a duplice uso - in linea con quanto avviene in diversi Paesi UE - con beneficio per gli esportatori nazionali attivi in entrambi i comparti, i quali possono così fare riferimento ad un unico ufficio autorizzativo.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2325-AR/48 Ordine del giorno |
De Carlo Sabrina |
Assemblea |
9/9/2020 |
III |
Misure volte a garantire la prosecuzione delle trasmissioni satellitari televisive in lingua italiana a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia |
L’ordine del giorno Sabrina De Carlo ed altri n. 9/2325-AR/48, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 19 febbraio 2020, impegna l'esecutivo ad adottare iniziative volte alla prosecuzione delle trasmissioni satellitari dei programmi televisivi in lingua italiana a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, nelle more dell’individuazione di una soluzione con il Governo sloveno, al fine di assicurare la continuità culturale.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“In relazione all'attuazione dell'ordine del giorno in oggetto - con cui il Governo si era impegnato a valutare l'opportunità di adottare misure, anche economiche, che consentissero la prosecuzione delle trasmissioni satellitari di RTV Capodistria - si segnala che le problematiche legate al mancato rinnovo del noleggio del canale satellitare, tramite il quale veniva diffuso il segnale dell'emittente RTV Capodistria, hanno nel frattempo trovato una soluzione alternativa.
La questione delle trasmissioni satellitari in lingua italiana di TV Capodistria - televisione pubblica di uno stato estero, la Slovenia - ha origini relativamente lontane. A partire dagli anni 2000, infatti, la Regione Friuli Venezia Giulia prima e il MAECI poi, avevano sostenuto finanziariamente il noleggio di un canale sul satellite Eutelsat Hotbird 13 gradi est, rispondendo - ai sensi della legge 73/2001 - ad una precisa indicazione dell'Unione Italiana tesa a permettere la visione dei programmi dell'emittente slovena anche in Croazia, dove risiede la maggior parte della Comunità Nazionale Italiana dell'ex Jugoslavia.
La scadenza del contratto di noleggio del canale satellitare di RTV Capodistria il 9 novembre 2019 aveva dunque determinato una temporanea cessazione delle trasmissioni via satellite da parte di RTV Capodistria, che aveva sino ad allora consentito la ricezione dei programmi in lingua italiana da parte della Comunità Nazionale Italiana non solo in Slovenia, ma anche in Croazia.
Il mancato rinnovo del contratto di noleggio nel novembre scorso è stato determinato da ragioni economiche: il costo del noleggio di tale canale satellitare si era rivelato infatti particolarmente oneroso nell'ambito dei finanziamenti a disposizione dell'Unione Italiana. A seguito della scadenza del contratto di noleggio, sono state avviate una serie di iniziative, anche con il supporto dei deputati rappresentativi della minoranza italiana in Slovenia e Croazia (Onorevoli Ziza e Radin), al fine di individuare mezzi alternativi al satellite - tra cui anche le trasmissioni via Internet - per la diffusione del segnale di RTV Capodistria in Croazia.
Per ovviare alle problematiche tecniche ed economiche sopra descritte, è stato deciso di sostenere anzitutto la trasmissione via Internet dei programmi in lingua italiana di TV Capodistria e - in assenza di un finanziamento sloveno per le trasmissioni satellitari di TV Capodistria, che era stato richiesto dall'Unione Italiana - si è convenuto di accogliere l'offerta presentata dall'emittente croata Tv Max (Telecom Croazia), molto meno onerosa rispetto al noleggio del canale satellitare Hotbird 13 gradi est. Tale offerta include infatti sia la televisione via Internet sia il noleggio di un canale satellitare su Eutelsat 16 gradi est, il cui segnale copre tutta la regione balcanica e parte dell'Italia stessa.
Dal 20 agosto scorso TV Capodistria in lingua italiana è tornata quindi visibile anche via satellite, a seguito della firma a Lubiana il 3 agosto del relativo contratto, con il sostegno finanziario del MAECI, da parte dell'Università Popolare di Trieste con la televisione pubblica slovena (RTV Slovenia, di cui RTV Capodistria fa parte) e la croata TV Max. Il finanziamento stanziato da parte del MAECI è di 37 mila euro, e consentirà di coprire la durata del contratto fino al 31 dicembre prossimo; per quanto riguarda il 2021, è prevista la prosecuzione dell'iniziativa con i fondi MAECI previsti dalla legge 73/2001.
Il raggiungimento dell'accordo ha coronato l'azione ad ampio raggio intrapresa al fine di individuare le migliori modalità per permettere agli appartenenti della Comunità Nazionale Italiana di seguire nuovamente i programmi dell'emittente slovena, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione dell'ordine del giorno in parola.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2305/131 Ordine del giorno |
Tiramani |
Assemblea |
30/9/2020 |
II |
Iniziative volte alla realizzazione di una gestione unitaria e informatizzata delle diverse fasi dei procedimenti giudiziari ai fini della liquidazione automatizzata dei crediti generati dall'attività giudiziaria |
L’ordine del giorno Tiramani ed altri n. 9/2305/131, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 dicembre 2019, impegna l'esecutivo a valutare la possibilità di un’iniziativa normativa per avviare una decisa svolta verso forme di gestione unitaria e informatizzata delle diverse fasi dei procedimenti giudiziari, nell'ambito della quale trovino collocazione naturale la liquidazione automatizzata dei crediti generati dall’attività giudiziaria.
In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso la seguente nota:
“Riguardando una iniziativa legislativa, questo ufficio non è a conoscenza dello stato di attuazione dell'impegno assunto dal Governo.
Essendo, tuttavia, la materia sottostante di competenza di questa Direzione generale, si rappresenta quanto segue.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 n. 99, Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 202 del 29 agosto 2019 ha individuato all'art. 3 lettera a) tra le competenze di questa Direzione generale “la vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; i rapporti con Equitalia giustizia s.p.a”.
Come noto in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e precisamente all'art. 1, comma 367, il Ministero della giustizia ha stipulato con Equitalia giustizia - costituita in data 29 aprile 2008, ed interamente posseduta da Equitalia riscossione (ora Agenzia delle Entrate Riscossione), come stabilito dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificaz ioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione - in data 23 settembre 2010 - una convenzione “per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi 367 ss, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, registrata dalla Corte dei Conti il 14 marzo 2011 reg n. 6 foglio 280 rinnovata in data 28 dicembre 2017.
Con D.P.C.M. del 28 giugno 2017, adottato in forza dell'art. 1, comma 11, lettera b), del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il .finanziamento di esigenze indifferibili, convertito con modificazioni, dalla legge l dicembre 2016 n. 225, le azioni di Equitalia giustizia S.p.a. sono state interamente trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, a decorrere dal 1° luglio 2017 in forza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del d.lgs del 19 agosto 2016 n.175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, esercita i diritti di azionista di concerto con il Ministero della giustizia.
Con decreto ministeriale del 2 febbraio 2018, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2018, è stato istituito presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria il Comitato per l'esercizio del controllo analogo che disciplina, all'art. 3, le modalità di esercizio del controllo detto e all'art. 4, comma 3, contempla l'adozione di un regolamento per il funzionamento del comitato.
Ricostruito sinteticamente il quadro normativo di riferimento, giova ricordare che in seguito alla deliberazione della Corte dei Conti del 7 marzo 2017 n. 3/2017/G, che aveva evidenziato criticità emerse dal confronto tra l’ingente ammontare dei crediti posti in riscossione e l'importo effettivamente riscosso, il Capo di Gabinetto aveva fissato una riunione, in data 31 marzo 2017, a cui aveva partecipato questa Direzione generale, avente tra i vari oggetti il ripensamento dell'intero processo di lavorazione della fase di liquidazione delle spese di giustizia.
All'esito della stessa si era stabilito di procedere alla costituzione di 2 distinti tavoli di lavoro di cui uno avente ad oggetto la governance di Equitalia giustizia, ed il secondo, riguardante il ripensamento dell'intero processo di lavorazione della fase di liquidazione delle spese di giustizia, interdipartimentale, il cui coordinamento era stato affidato al Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, con l'intervento della Direzione generale della Giustizia Civile, della Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, Ispettorato generale, di Equitalia Giustizia e Equitalia Servizi Riscossione.
Nel corso dei lavori del tavolo citato sono state emanate e diffuse dagli uffici del Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, in virtù della citata funzione di coordinamento, le seguenti circolari, che per comodità di lettura si allegano 4 agosto 2017 - Analisi della normativa sul recupero dei crediti per pene pecuniarie nonché di indicazioni operative agli Uffici giudiziari; 11 dicembre 2017 vademecum di indicazioni operative sul recupero crediti; 16 gennaio 2018 - Nota di aggiornamento alla Circolare prof. n. 147874.U del 4 agosto 2017, concernente l'analisi della normativa sul recupero dei crediti per pene pecuniarie, con indicazioni operative agli Uffici giudiziari; 31 maggio 2018 - Nota di aggiornamento alla circolare 4 agosto 2017 su analisi della normativa sul recupero dei crediti per pene pecuniarie - Indicazioni operative agli Uffici giudiziari; 28 giugno 2018 - Nota di aggiornamento.
La gestione dei crediti di giustizia dagli uffici giudiziari avviene attraverso la piattaforma SIAMM, che in ottemperanza alle disposizioni contenute nel d.P.R. n.115 del 2002, si articola in 3 distinti registri denominati MOD. lASG, spese pagate dall'Erario, MOD. 2ASG, spese prenotate a debito, MOD. 3ASG crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.
Nei registri sopracitati vengono annotate tutte le spese secondo i criteri dettati nel testo unico e al termine del processo, civile o penale, viene inviato, dagli uffici recupero crediti, ovvero dagli uffici giudiziari direttamente, ove non presente l'ufficio recupero crediti, ad Equitalia giustizia, in formato pdf, il foglio delle notizie e gli allegati secondo i criteri dettati dalle circolari del DOG sopramenzionate, per il tramite del MOD. 3ASG, affinché codesta Società possa procedere ad avviare le attività proprie come delineate dalle convenzioni tra Ministero della giustizia ed Equitalia giustizia del 23 settembre 2010 e 28 novembre 2017.
La programmazione e lo sviluppo della piattaforma SIAMM, nel quale vengono annotati tutti i crediti di giustizia e le spese, rientra tra le competenze della DGSIA alla quale tra l'altro appartiene anche la valutazione e la creazione di forme di gestione unitaria e informatizzata delle diverse fasi di liquidazione automatizzata delle somme dovute.
Da ultimo e per completezza si trasmette l'allegato file ricevuto da Equitalia giustizia in data 13 novembre 2019, aggiornato al 31 ottobre 2019, relativo all'andamento dei carichi affidati, riscossi, e numerosità delle pene pecuniarie iscritte a ruolo.
INSERIRE FILE IN PDF: ACQUISIZIONE SCANNER/PUBBLICAZIONE OTTOBRE/ALLEGATO PDF ODG TIRAMANI MINISTERO GIUSTIZIA
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2305/26 Ordine del giorno |
Conte |
Assemblea |
30/9/2020 |
II |
Rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura ordinaria e del personale amministrativo degli uffici giudiziari |
9/2305/133 Ordine del giorno |
Bisa |
L’ordine del giorno Conte n. 9/2305/26, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 dicembre 2019, impegna l’esecutivo a valutare l'opportunità di attivarsi per incrementare, attraverso lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie, la dotazione organica del Tribunale di Vallo della Lucania e della procura presso il Tribunale di Nocera Inferiore, mettendo i due uffici nelle condizioni di garantire almeno livelli minimi di funzionalità ed efficienza.
L’ordine del giorno Bisa ed altri n. 9/2305/133, accolto dal Governo nella medesima seduta dell’Assemblea, impegna l’esecutivo a valutare l'opportunità, in sede di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari a seguito delle nuove assunzioni, di destinare un maggior numero, proporzionalmente adeguato rispetto agli effettivi fabbisogni di organico, di nuovi magistrati per le funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, per quella di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado.
In merito a tali impegni il Ministero della giustizia ha trasmesso la seguente nota:
“1. Rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura ordinaria degli uffici giudiziari in attuazione dell'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
In coerenza con gli obbiettivi individuati nell'atto di indirizzo del Ministro per l'anno 2020, l'Ufficio II ha fornito il proprio supporto al vertice dipartimentale partecipando ai lavori del tavolo istituito presso l'Ufficio del Capo Dipartimento, finalizzati alla elaborazione della compiuta proposta di ridefinizione delle piante organiche del personale di magistratura, conseguente all'incremento di 600 unità (da 10.151 a 10.751) del relativo ruolo organico disposto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Delle predette 600 unità, 70 sono state attribuite agli uffici di legittimità con il decreto ministeriale 17 aprile 2019.
Nello specifico 52 posti (4 di presidente di sezione e 48 di consigliere) sono stati assegnati alla Corte di cassazione e 18 (1 di avvocato generale e 17 di sostituto procuratore generale) alla relativa Procura generale.
La proposta di rideterminazione delle piante organiche uffici giudiziari di merito, elaborate all'esito del lavoro di esame e analisi dei dati statistici, è stata trasmessa con nota dell'On. Ministro del 16 dicembre 2019 al Consiglio superiore della magistratura, per il prescritto parere, e prevede la ripartizione tra gli uffici giudiziari di complessive 402 unità di magistrato, riservando le rimanenti unità per l'attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, che hanno istituito le piante organiche flessibili distrettuali.
Specificamente ed in relazione all'ordine del giorno n. 9/2305/26, si evidenzia come la proposta ministeriale preveda un incremento di 2 posti di giudice per il Tribunale di Vallo della Lucania e di 1 posto ciascuno di sostituto procuratore nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Nocera Inferiore e di Vallo della Lucania, in tal modo rafforzando significativamente l'organico del personale di magistratura di tali realtà caratterizzate da alcune criticità espresse nell’ODG in oggetto.
Si rappresenta, altresì, come all'esito dell'acquisizione e all'esame del parere reso dal Consiglio superiore della magistratura, potranno essere formulate le definitive valutazioni in merito alle necessità operative degli uffici, adottando le modifiche e le integrazioni ritenute opportune alla proposta in considerazione per l'adozione del decreto ministeriale di rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura degli uffici giudiziari di merito.
2. Determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali del personale di magistratura ordinaria in attuazione dell'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ha previsto, mediante l'integrale sostituzione del Capo II della legge 13 febbraio 2001, n. 48, recante “Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura”, l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Con tale sostituzione risultano abrogate le disposizioni relative alla figura e alle attribuzioni del magistrato distrettuale, in luogo del quale è prevista la suddetta istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali.
I criteri di assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile non solo includono le ipotesi di sostituzione già previste per i magistrati distrettuali, ma prevedono la possibile destinazione delle unità attribuite a livello distrettuale, distinte tra giudicanti e requirenti, tra gli uffici giudiziari che versano in condizioni critiche di rendimento.
Fissando i princìpi e i criteri generali di utilizzo di tali organici, le disposizioni introdotte stabiliscono, tra l'altro, che con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sia individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati e che, con le medesime modalità, si provveda a declinare tale contingente a livello distrettuale, distinguendo magistrati addetti cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli ai quali sono attribuite funzioni requirenti.
Risulta inoltre previsto che, con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura, siano individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati di tali organici agli uffici giudiziari nonché le priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in situazioni critiche.
L'Ufficio II fornisce supporto al vertice dipartimentale partecipando ai lavori del tavolo tecnico istituito presso l'Ufficio del Capo Dipartimento, finalizzati all'elaborazione dello schema di decreto ministeriale in oggetto.
3. Ridefinizione delle dotazioni e delle piante organiche del personale amministrativo
Per quanto attiene al personale amministrativo, per l'anno 2020 l'Ufficio II del capo Dipartimento collabora con il vertice dipartimentale nella ridefinizione delle dotazioni e delle piante organiche del personale amministrativo al fine di razionalizzarle e renderle più funzionali alle esigenze degli uffici giudiziari, sia in sede centrale che sul territorio, in coerenza con i piani assunzionali ed i fabbisogni già delineati dall'Amministrazione.
Lo scopo è quello di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili e di perseguire obbiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.
In tale contesto l'Ufficio II è impegnato nella costante attività di monitoraggio delle esigenze operative degli uffici giudiziari in vista dei programmati interventi di riordino generale, in continuità con gli interventi mirati già realizzati anche in funzione delle esigenze assunzionali e di immediata copertura delle carenze di organico; in particolare si segnalano i decreti ministeriali del 14 febbraio 2018 (rideterminazione del ruolo organico dell'assistente giudiziario e relativa distribuzione) e del 18 aprile 2019 (istituzione dei profili delle figure professionali di funzionario tecnico e di assistente tecnico presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione giudiziaria}.
In tale ambito deve tenersi conto delle più recenti disposizioni.
L'articolo 2, comma 3, del d.p.c.m. 19 giugno 2019, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2019, ha introdotto una nuova dotazione organica del personale amministrativo dell'Amministrazione giudiziaria che sostituisce la precedente determinazione fissata dalla Tabella D allegata al d.p.c.m. n. 84/2015.
Da ultimo, si evidenzia che il comma 435 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disponendo l'integrale sostituzione del Capo II del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 prevede, tra l'altro, un nuovo modello di decentramento del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria.
Per la realizzazione del nuovo assetto organizzativo decentrato e per lo svolgimento delle relative specifiche attribuzioni, le medesime disposizioni hanno previsto un incremento di 10 unità della dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell'Amministrazione giudiziaria e di 150 posti di personale amministrativo della III e II area funzionale (articolo 7 del d.lgs. n. 240/2006 nella nuova formulazione).
Considerato quanto sopra, l'Ufficio II fornirà, pertanto, supporto al vertice dipartimentale per le conclusive valutazioni finalizzate alla determinazione dei nuovi contingenti delle dotazioni delle aree, alla loro declinazione tra i diversi profili professionali, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2305/241 Ordine del giorno |
Caso |
Assemblea |
30/9/2020 |
II |
Procedura di assunzione di 350 allievi agenti di Polizia penitenziaria mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011 |
L’ordine del giorno Caso ed altri n. 9/2305/241, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 dicembre 2019, al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, impegna l'esecutivo a valutare l'opportunità di autorizzare l'assunzione degli allievi agenti della Polizia penitenziaria, nel limite massimo di 350 unità, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico bandito con decreto 29 novembre 2011, tuttora valida ai sensi dell'articolo 1, comma 362-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145, a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020 e previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali.
In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso le seguenti note del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale del personale e delle risorse:
“INSERIRE FILE IN PDF:
ACQUISIZIONE SCANNER/PUBBLICAZIONE OTTOBRE/ALLEGATO PDF ODG CASO MINISTERO GIUSTIZIA
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2305/134 Ordine del giorno |
Turri |
Assemblea |
30/9/2020 |
II |
Opportunità di potenziare la presenza di professionalità psicologiche e di assistenti sociali all’interno degli istituti penitenziari |
9/2305/338 Ordine del giorno |
Annibali |
L’ordine del giorno Turri n. 9/2305/134, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 dicembre 2019, impegna l’esecutivo a valutare l'opportunità di potenziare ulteriormente il personale degli uffici di servizio sociale preposti all’esecuzione penale esterna dei minori e degli adulti.
L’ordine del giorno Annibali ed altri n. 9/2305/338, accolto dal Governo nella medesima seduta dell’Assemblea, impegna l’esecutivo a valutare l'opportunità di garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all’interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva.
In merito a tali impegni il Ministero della giustizia ha trasmesso la seguente nota del Dipartimento giustizia minorile e di comunità:
“Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 9/2305/134, si precisa che da dicembre del 2019 ad oggi sono stati assunti 307 assistenti sociali, altri 3 hanno chiesto il differimento e saranno assunti nei prossimi mesi, mentre 13 vincitori del concorso hanno rinunciato ed è in cotso lo scorrimento della graduatoria per l'ìmmissione in ruolo di altrettanti funzionari. Il Dipartimento, inoltre, è già stato autorizzato ad assumere entro l'anno 2020 altri 60 assistenti sociali attingendo alla medesima graduatoria. Per quanto concerne l'ordine del giorno n. 9/2305/338, si evidenzia che la competenza di questo Dipartimento è limitata eslusivamente agli istituti penali per minorenni. Si rappresenta che ai sensi del DPCM 1 aprile 2008, che dispone il passaggio della sanità penitenziaria al servizio sanitario nazionale, le aziende sanitarie del territorio di riferimento di ciascun istituto assicurano la presenza di personale sanitario tra cui psicologi.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2100-A/12 Ordine del giorno |
Aresta |
Assemblea |
30/9/2020 |
II |
Opportunità di prevedere che il legale rappresentante dell’operatore di servizi essenziali assicuri un sistema di gestione della sicurezza cibernetica (security) |
L’ordine del giorno Aresta n. 9/2100-A/12, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 24 ottobre 2019, impegna l'esecutivo a valutare l'opportunità di prevedere che il legale rappresentante dell’operatore di servizi essenziali assicuri un sistema di gestione della sicurezza cibernetica (security).
In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:
“Con l'ordine del giorno in oggetto la Camera dei Deputati ha impegnato il Governo a “valutare l'opportunità di prevedere che il legale rappresentante dell'Operatore dei Servizi essenziali stabilisca un Sistema di gestione della sicurezza che preservi l'organizzazione da eventi pregiudizievoli- inclusi quelli che attengono alla sicurezza delle informazioni - assicurando il sostegno agli obiettivi delle politiche di sicurezza e la relativa conformità agli obblighi di legge, promuovendo la cultura della security e garantendo il presidio di adeguate e proporzionate misure disciplinari nell'ipotesi di inosservanza delle previsioni del sistema di gestione della security e designando un dirigente incaricato di stabilire, mantenere, aggiornare un effettivo sistema di gestione della security assicurandogli i necessari poteri, le risorse umane e materiali per la gestione effettiva della sicurezza. Conseguentemente, che il Security Manager designato dipenda direttamente dal legale rappresentante dell'Operatore di Servizi Essenziali e che sia in possesso di competenze, conoscenze ed esperienza documentate nei processi di gestione, con compiti di responsabilità specifici, nella gestione della security e un certificato di qualificazione professionale per l'esercizio delle funzioni di Security Manager”.
Con specifico riferimento ai profili che attengono alla responsabilità dell’operatore dei servizi essenziali, fermo il regime sanzionatorio già previsto dal d.l. 105/2019, e le diverse disposizioni contenute nei DPCM di cui all’art. 1 co. 2 e co. 3 del medesimo d.l., si evidenzia che saranno avviate con il Ministero dell’economia le opportune interlocuzioni per l'attuazione degli impegni di cui all’ordine del giorno in oggetto.”
La sezione riguarda la trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni, previste dalle norme vigenti, pervenute nel periodo in esame. La sezione dà altresì conto degli obblighi di relazione introdotti da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo periodo, nonché di quelli conclusi.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti ovvero, pur se formalmente vigenti, da ritenersi superati o, comunque, non più attuali o rilevanti alla luce della situazione di fatto successivamente determinatasi (si pensi, ad esempio, all’obbligo di riferire in merito all’attuazione di misure pensionistiche nel frattempo superate da riforme successive). Ciò nella logica di favorire la valorizzazione dei documenti di concreto valore informativo ai fini dell’espletamento dell’attività del Parlamento e la razionalizzazione del contesto normativo.
Per definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli obblighi di relazione a carico di ciascun Ministero[235]. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, sia per agevolare lo scambio di informazioni in merito all’attuazione dell’obbligo (o alle ragioni della mancata attuazione nei termini previsti), sia per sollecitare l’invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data stabilita o deducibile dalla norma introduttiva.
Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.
Nella Sezione III si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Con riferimento al medesimo arco temporale, si illustrano inoltre tutte le modifiche normative che determinano l’insorgere o il venir meno di obblighi a riferire alle Camere.
In merito alle nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel mese di settembre 2020 che riguardano gli obblighi informativi nei confronti delle Camere, si segnalano in primo luogo, le previsioni introdotte dall’articolo 2 della legge 14 agosto 2020, n. 113, recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni”[236].
Il provvedimento richiamato trae origine dalla necessità di individuare misure di prevenzione e contrasto rispetto ad atti violenti compiuti a danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie che, con frequenza costante, ne mettono a rischio l’incolumità. In particolare si è posta l’esigenza di istituire da un lato uno specifico ambito di analisi del fenomeno, dall’altro di prevedere misure capaci di rappresentare un deterrente alla commissione di reati in danno degli operatori sanitari.
L’articolo 2 della legge n. 113 del 2020, al comma 4, prevede che il Ministro della salute trasmetta annualmente alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie[237], istituito dal medesimo articolo 2.
L’articolo 2, al comma 1, demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’istituzione presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 113[238] e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Il decreto provvede a definire la durata e la composizione dell'Osservatorio[239], nonché le modalità con le quali l'organismo riferisce, di regola annualmente, sugli esiti della propria attività ai Ministeri interessati.
All’Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni[240];
b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe;
f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.
Il comma 3 dell’articolo 2 prevede inoltre che l'Osservatorio trasmetta tramite l'AGENAS i dati ottenuti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24[241].
Sempre con riferimento ai nuovi obblighi informativi nei confronti del Parlamento, si segnala quanto previsto dall’articolo 42 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”[242].
In particolare, l’articolo 42 (che introduce norme in materia di semplificazioni dell’attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE), al comma 4, sostituisce integralmente il comma 4 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)[243]. Il comma oggetto della modifica, nel testo previgente, stabiliva che il CIPE trasmettesse in via telematica alle Camere le proprie delibere “entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei Conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione”.
Il comma 4, nel testo riformulato, dispone invece che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente[244].
Il comma novellato prevede altresì che a decorrere dall'anno 2022 la relazione abbia a oggetto anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile. A tale riguardo si ricorda che l’articolo 1-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141[245], al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I, adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015[246], ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assuma la denominazione di “Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)”[247].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 246/2005, art. 14, co. 10 |
Stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento) (Dati relativi all’anno 2019, Doc. LXXXIII, n. 3) |
I Affari costituzionali |
3/9/2020 |
L’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, recante “Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005”, al comma 10, dispone che entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni comunichino al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL) i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Il comma 1 dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005 chiarisce che l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali[248]. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 14, l'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.
Sempre l’articolo 14, al comma 4[249], definisce inoltre la verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), consistente nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 5 dell’articolo 14 demanda a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione dei criteri generali e delle procedure dell'AIR e della VIR, le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR.
Ai sensi della lettera d) del comma 5, sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si procede all’individuazione dei criteri e dei contenuti generali della relazione al Parlamento prevista dal comma 10.
In attuazione del comma 5 dell’articolo 14 è stato da ultimo emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, recante il regolamento che disciplina sia l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), sia la verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR)[250]. L’articolo 19 di tale provvedimento, al comma 1[251], stabilisce dettagliatamente i contenuti della relazione al Parlamento prevista dal comma 10 dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005[252].
Il comma 6 dell’articolo 14 prevede che i metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio[253].
In conformità dei commi 7 e 8 i risultati dell'AIR sono comunicati dall'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 66/1999, art. 12, co. 1 |
Relazioni concernenti:
l'incidente occorso a un aeromobile in località Monte Rua, Preturo (L'Aquila) il 9 agosto 2019;
l'incidente occorso a un aeromobile in località Cuvio (Varese) il 12 agosto 2017; gli incidenti occorsi ad aeromobili in località varie il 6 ottobre 2019, il 24 maggio 2020, il 20 luglio 2019 e il 7 giugno 2012;
l'incidente occorso a un aeromobile in località Arbizzano di Negrar (Verona), in data 31 gennaio 2018; |
IX Trasporti |
4/9/2020
|
l'incidente occorso a un aeromobile in località Mensanello (Siena) il 28 settembre 2014;
l'incidente occorso a un aeromobile in località Fundres (Bolzano) il 10 maggio 2017;
l'incidente occorso a un aeromobile in località Malga Casarine (Trento) il 2 giugno 2018
(Trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento) |
22/9/2020 |
Il comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante “Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994”, prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente aereo l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAV), alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).
Il comma 4 dell’articolo 12 specifica che le relazioni e i rapporti d'inchiesta e le raccomandazioni di sicurezza non riguardano in alcun caso la determinazione di colpe e responsabilità.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 128/2003 art. 21, co. 6, lett. q)
L. 7/2018 art. 2, co. 1 |
Attività e risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale (Predisposta dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CCLV, n. 2) |
X Attività produttive |
9/9/2020 |
L'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante “Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)”, interamente sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 7, al comma 1, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT)[254], al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale, anche con riferimento ai servizi operativi correlati.
Il comma 6 dell’articolo 21 elenca i compiti del Comitato, stabilendo, tra l’altro, che: definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo; indirizza e supporta l’Agenzia spaziale italiana nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali; individua le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali; approva il Documento strategico di politica spaziale nazionale[255] che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese.
Il medesimo comma 6, alla lettera q), prevede che il Comitato predisponga, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 205/2017 art. 1, co. 1075
L. 145/2018, art. 1, co. 105 |
Stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CCXL, n. 4) |
III Affari esteri |
3/9/2020 |
Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.
Si ricorda che il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma[256].
Il comma 105 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, stabilisce che ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 95 del medesimo articolo 1, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.
Il fondo di cui al comma 95 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese; il comma 98 del medesimo articolo 1 prevede che al riparto del fondo si provveda con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 31 gennaio 2019[257].
Per completezza si ricorda che il contenuto della relazione da trasmettersi in attuazione del comma 1075 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 è stato ulteriormente integrato dal comma 25 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. Tale comma ha infatti previsto che in una apposita sezione della relazione ciascun Ministero illustri lo stato degli interventi finanziati dal fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 14 dell’articolo 1[258], finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti di carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali, indicando le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi (comma 15).
Il comma 24 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che il fondo di cui al comma 14 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza[259].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 15, co. 2
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Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2020/2111, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per non corretto recepimento dell'articolo 12, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. |
VIII Ambiente XIV Politiche dell’Unione europea |
4/9/2020
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L’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, al comma 2, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto
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Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Accademia nazionale dei Lincei (Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2019, corredati dal bilancio di previsione, dal conto consuntivo e dalla consistenza dell’organico per la medesima annualità) |
VII Cultura |
9/9/2020 |
L’articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
L'Accademia Nazionale dei Lincei, fondata nel 1603 da Federico Cesi, Francesco Stelluti, Anastasio De Filiis e Johannes van Heeck con lo scopo di costruire un luogo di incontri scientifici tra studiosi al fine di approfondire la conoscenza della scienza e diffonderla, è una istituzione di alta cultura in conformità dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e rientra nel novero degli enti pubblici culturali e di promozione artistica disciplinati dalla legge n. 70 del 1975.
L'Accademia ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni, nel quadro dell'unità e universalità della cultura, attraverso l'organizzazione di convegni, la stampa di pubblicazioni, il conferimento di premi e borse di studio e i rapporti internazionali; fornisce, altresì, pareri agli organi istituzionali e di Governo.
Dal luglio 1992 l’Accademia è consulente scientifico e culturale del Presidente della Repubblica che, con lettera del 19 aprile 2006, ha accordato motu proprio l'Alto patronato permanente.
L'Accademia, oltre a curare la gestione del Museo di Villa Farnesina e della Biblioteca Corsiniana, amministra un portafoglio titoli derivante dall'impiego della liquidità giacente sui conti correnti dei Fondi e delle Fondazioni amministrate[260].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 163/1985, art. 6, co. unico
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Utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e andamento complessivo dello spettacolo (Dati relativi all’anno 2019, Doc. LVI, n. 3)[261] |
VII Cultura |
22/9/2020 |
La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”, all’articolo 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, (ora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) il Fondo unico per lo spettacolo, finalizzato al sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche[262], musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante – incluse le manifestazione carnevalesche[263] - nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni e iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero[264].
L’articolo 6, comma unico, della legge n. 163 del 1985 prevede che il Ministro del turismo e dello spettacolo (ora il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo) presenti ogni anno al Parlamento una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull’utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo, nonché sull'andamento complessivo dello spettacolo.
La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo è stata più volte rideterminata. Con riferimento all’annualità 2019, si ricorda che l’articolo 4 della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), al comma 1, ha incrementato la dotazione del FUS di 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Inoltre, per l’anno 2019, al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il comma 605 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ha incrementato il Fondo unico per lo spettacolo di 8 milioni di euro[265].
Per l’anno 2019 le aliquote di riparto dello stanziamento del FUS tra i diverso settori, per un importo complessivo di 345.966.856 euro[266], sono state determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 gennaio 2019.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
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L. 234/2012, art. 14, co. 2
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Impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea (Trasmessa di concerto con il Ministro per gli affari europei) (Dati relativi al primo semestre 2019, Doc. LXXIII, n. 4) |
Tutte le Commissioni permanenti |
2/9/2020 |
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La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), all’articolo 14, comma 2, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmetta ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 14.
Si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso: sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano; procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l’ordinamento italiano; procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli “aiuti di Stato” concessi da quest’ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 231/2007, art. 4, co. 2
D.Lgs. 231/2007, art. 5, co. 7
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Attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Predisposta dal Comitato di sicurezza finanziaria) (Dati relativi all’anno 2018, corredati dal rapporto dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) sull'attività svolta, dalla relazione elaborata dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF, nonché dal parere espresso dal Comitato di esperti sull’azione svolta dalla UIF, riferiti alla medesima annualità, Doc. CLX, n. 2) |
II Giustizia VI Finanze |
4/9/2020 |
L’articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (interamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90)[267], al comma 1, stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento la relazione che il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF)[268] deve elaborare ai sensi del comma 7 dell’articolo 5. Nello specifico, il comma 7 prevede che il Comitato, entro il 30 maggio di ogni anno, presenti al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. Il medesimo comma 7 prevede inoltre che, a tal fine, l’Unità d’informazione finanziaria per l’Italia (UIF)[269], le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e gli organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscano, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo.
Per completezza, si segnala che il comma 7 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2007 è stato modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, specificando i dati che devono essere oggetto di trasmissione da parte della UIF al Comitato di sicurezza finanziaria. In particolare, è compito della UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni “nonché, i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte”[270].
L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modificazioni stabilisce che alla relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sia allegato un rapporto, predisposto dalla UIF sull'attività da essa svolta, nonché la relazione elaborata dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF medesima.
Sempre per quanto attiene ai contenuti dell’obbligo informativo di cui trattasi, si ricorda che l’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2007 prevede che, per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF sia costituito un comitato di esperti, del quale fanno parte il direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità, con funzioni di consulenza e ausilio a supporto dell'azione della UIF. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 il Comitato cura la redazione di un parere sull'azione della UIF che, in conformità del comma 8, forma parte integrante della documentazione trasmessa al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 237/2016, art. 24-bis, co. 5
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Stato di attuazione della “Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale” (Dati relativi all’anno 2019 e al primo semestre dell’anno 2020, Doc. CCXXXIII, n. 3) |
VI Finanze |
22/9/2020 |
Il comma 3 dell'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 (Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio), prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[271], adotti, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge stesso, il programma per una “Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale”. Il comma 3 detta altresì i principi ispiratori a cui la suddetta strategia deve conformarsi[272].
Il comma 5 dell'articolo 24-bis dispone che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia, che può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del programma[273].
Per l'attuazione della Strategia, in conformità di quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 24-bis, con decreto del 3 agosto 2017 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, è stato istituito il Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale[274].
Ai sensi del comma 10 dell’articolo 24-bis il Comitato ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 159/2011, art. 49, co. 1
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Consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e stato dei procedimenti di sequestro o confisca (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento) (Dati aggiornati al mese di giugno 2020, Doc. CLIV, n. 3) |
II Giustizia
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3/9/2020
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L’articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, al comma 1, dispone che il Governo trasmetta ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, allo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonché i dati sulla consistenza, sulla destinazione e sull’utilizzazione dei medesimi beni.
L’obbligo di relazione previsto dal comma 1 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 159 del 2011 riproduce sostanzialmente una disposizione già recata dal comma 4 dell’articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)[275], introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109.
Il comma 4 dell’articolo 2-duodecies è stato poi modificato dall’articolo 5, comma 1, lett. g), del decreto–legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. Con la modifica introdotta si è previsto che i dati raccolti siano trasmessi all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), istituita dal medesimo decreto-legge n. 4 del 2010, come convertito, alla quale il legislatore ha attribuito competenze prima facenti capo a varie autorità (Agenzie del demanio, prefetti e Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali)[276]..
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 98/2011, art. 37, co. 16
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Stato delle spese di giustizia (Dati aggiornati al 30 aprile 2020, Doc. XCV, n. 3) |
II Giustizia V Bilancio
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3/9/2020
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Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), all’articolo 37, reca disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie. Il comma 16 di tale articolo dispone che, a decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenti alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia che comprenda anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente[277].
Per completezza, si ricorda che il comma 17 dell’articolo 37 stabilisce che se dalla relazione emerge che sono in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 85/2009, art. 19, co. 1
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Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (Dati relativi al primo e al secondo semestre 2019, Doc. CLXI, n. 1) |
I Affari costituzionali II Giustizia
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3/9/2020 |
La legge 30 giugno 2009, n. 85, reca l’adesione dell’Italia al Trattato di Prum, concluso il 27 maggio 2005 tra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria, finalizzato a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di contrasto al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e alla migrazione illegale. Uno degli aspetti principali del Trattato riguarda lo scambio dei dati relativi al DNA dei condannati per reati sul territorio dei Paesi aderenti, così ampliando la quantità e la tipologia di informazioni che possono essere scambiate tra le forze di polizia.
Al fine di realizzare quanto stabilito negli articoli 2 (che impegna le parti contraenti a creare e a gestire gli schedari nazionali di analisi del DNA) e seguenti del Trattato, l’articolo 5 della legge n. 85 del 2009 istituisce presso il Ministero dell'interno la Banca dati nazionale del DNA (finalizzata alla raccolta dei profili del DNA) e presso il Ministero della giustizia (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, che provvede alla tipizzazione del profilo del DNA e alla conservazione dei campioni biologici.
Il regolamento che disciplina le modalità di funzionamento ed organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, in attuazione dell’articolo 16 della legge n. 85 del 2009, è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87[278].
L’articolo 19 della legge n. 85 del 2009, al comma 1, dispone che i Ministri dell'interno e della giustizia informino il Parlamento, con cadenza annuale, in ordine alle attività svolte, nel periodo di riferimento, rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati[279].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto
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Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico della Cassa delle ammende (Dati relativi all’attività svolta nel 2019, corredati dal conto consuntivo e dalla dotazione organica riferiti alla medesima annualità, nonché dal bilancio di previsione 2019 e per il triennio 2019-2021) |
II Giustizia |
9/9/2020 |
L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
La Cassa delle ammende è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, istituita dall’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547[280], per finanziare programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi e dalle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.
Lo statuto della Cassa delle ammende è stato emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102[281]. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 2 dello statuto, la Cassa, che opera sotto la vigilanza del Ministro della giustizia, eroga i propri fondi per il finanziamento di:
a) programmi di reinserimento di detenuti, di internati, di persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità, consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e di formazione, anche comprensivi di eventuali compensi a favore dei soggetti che li intraprendono, e finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di attività lavorative che possano essere utilizzate nel mercato del lavoro, nonché nella sperimentazione di protocolli di valutazione del rischio, presa in carico ed intervento delle persone condannate;
b) programmi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative, nonché di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria;
c) progetti di edilizia penitenziaria di riqualificazione e ampliamento degli spazi destinati alla vita comune e alle attività lavorative dei ristretti ovvero di miglioramento delle condizioni igieniche degli ambienti detentivi;
d) programmi di giustizia riparativa in favore delle vittime del reato o della comunità locale, anche comprensivi di eventuali contributi a sostegno dell'attività volontaria gratuita o del lavoro di pubblica utilità del reo.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 244/2007, art. 3, co. 68
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Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CLXIV, n. 25) |
I Affari costituzionali II Giustizia V Bilancio |
22/9/2020
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L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.
Il comma 68 stabilisce altresì che le relazioni, predisposte sulla base di un’istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno[282], diano conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato[283], con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286[284], con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;
b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;
c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi[285].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto
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Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell'Automobile Club d'Italia – ACI (Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2019, corredati dal conto consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità, nonché dal bilancio di previsione per l’anno 2020) |
IX Trasporti
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22/9/2020
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L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
L'Automobile Club d'Italia, ente pubblico non economico ai sensi dell’articolo 1 del proprio statuto[286], è la federazione che associa 103 Automobile Club provinciali e locali (anch’essi enti pubblici non economici con propria autonomia) ed istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo.
L’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante “Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, ha disposto tra l'altro, che la vigilanza sull'ACI, a decorrere dal 24 luglio 2017, viene esercitata, nell'ambito delle risorse finanziare, umane e strumentali disponibili, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[287].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto
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Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico del Comitato italiano paralimpico (CIP) (Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2019, corredati dal conto consuntivo per la medesima annualità e dal bilancio di previsione per l'anno 2020) |
VII Cultura
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28/9/2020
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Il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, all'articolo 1, comma 1, ha disposto, in attuazione della delega recata dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, lo scorporo del Comitato italiano paralimpico (CIP) dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Al CIP è conferita personalità giuridica di diritto pubblico e lo stesso è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Tale disposizione ha trasferito le funzioni ed i compiti attribuiti al Ministero per i beni e le attività culturali in materia di sport, di cui agli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri[288]. A seguito dell'assunzione della personalità di diritto pubblico e stante la sua natura di ente non economico trova quindi applicazione anche con riferimento al Comitato nazionale paralimpico (come già al CONI) quanto previsto, in via generale, dall'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”.
L'articolo 30 della legge n. 70 del 1975, al quinto comma, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici[289] degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
Il Comitato è la confederazione delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche da esso riconosciute. Il CIP promuove, disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 376/2000, art. 8, co. 1
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Stato di attuazione della legge n. 376 del 2000 recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” e attività svolta dalla Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CXXXV, n. 3) |
XII Affari sociali
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3/9/2020
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L’articolo 8 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”, dispone che il Ministro della sanità (ora della salute) presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 376, nonché sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.
La legge n. 376 del 2000, all’articolo 1, stabilisce che l’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei princìpi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti.
Il comma 2 dell’articolo 1 dispone che costituiscono doping “la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”[290].
Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 376 del 2000, i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1 sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità (ora della salute), d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali (ora per i beni e le attività culturali e per il turismo), su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita dall'articolo 3 della legge n. 376 del 2000.
Si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 (Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183), all’articolo 2, comma 1, lett. h), ha disposto che le funzioni esercitate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive fossero trasferite al Comitato tecnico sanitario, istituito dal medesimo articolo 2[291], ed articolato in tredici sezioni, tra le quali la sezione h), denominata Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (SVD).
Nell’ambito del Comitato tecnico sanitario, la sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive[292] svolge le seguenti attività: predispone la lista di farmaci contenenti sostanze dopanti[293]; programma ed effettua l’attività di controllo antidoping sulle manifestazioni sportive amatoriali; promuove progetti di ricerca e campagne di informazione/formazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping; predispone la proposta di relazione annuale al Parlamento sull’attuazione della legge 14 dicembre 2000 n. 376 e sull’attività della Sezione medesima.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 26/2014, art. 42, co. 2-bis
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Stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale (Doc. XXVII, n. 16) |
XII Affari sociali |
4/9/2020 |
Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva europea 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, all’articolo 5, comma 2, lett. e), vieta l’utilizzo di animali per ricerche sulle sostanze d’abuso.
Il provvedimento di cui trattasi ha inteso mediare tra le esigenze della ricerca scientifica e la tutela del benessere degli animali. Pertanto, in assenza di metodi alternativi all’impiego di animali, l’articolo 42 del decreto n. 26 del 2014, al comma 1, aveva inizialmente rinviato l’entrata in vigore del divieto di cui alla lett. e) al 1° gennaio 2017. Tale termine è stato ulteriormente prorogato dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, dapprima al 1° gennaio 2018 e quindi, in sede di conversione, al 1° gennaio 2020, anche in considerazione di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea (n. 2016/2013) per violazione del diritto dell'Unione a causa di condizioni delle sperimentazioni eccessivamente restrittive rispetto a quelle previste in altri Stati membri.
Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), all’articolo 5, comma 3, ha nuovamente differito l’entrata in vigore del divieto concernente l’impiego di animali per ricerche su sostanze d’abuso, fissandola al 1° gennaio 2021. Il medesimo provvedimento, all’articolo 25, comma 2-bis, ha inoltre modificato l’articolo 42 del decreto legislativo n. 26 del 2014, introducendovi il comma 2-bis. Tale nuovo comma stabilisce che, entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invii alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale.
Si ricorda che l’obbligo informativo cui si è data attuazione è stato previsto dal comma 2-bis dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 26 del 2014, e successive modificazioni, come adempimento una tantum: tale obbligo si è pertanto concluso con l’effettiva trasmissione alle Camere della prevista relazione.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 322/1989, art. 24, co. 1
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Attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché stato di attuazione del programma statistico nazionale (Dati relativi all’anno 2019, con allegato il rapporto redatto dalla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989, riferito al medesimo anno, Doc. LXIX, n. 3) |
I Affari costituzionali |
22/9/2020 |
Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), all’articolo 24, comma 1, prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri[294] trasmetta al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del Programma statistico nazionale in vigore (Psn)[295].
Il comma 2 dell'articolo 24 dispone che alla relazione prevista dal comma 1 sia allegato il rapporto annuale di cui all'articolo 12[296], comma 1, lett. d), del medesimo decreto n. 322, da redigersi da parte della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (Cogis)[297].
Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72, recante “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”, all'articolo 1, comma 3-bis, ha previsto che nell'ambito della relazione annuale da trasmettersi al Parlamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, siano ricomprese le attività svolte dall'ISTAT ai sensi del medesimo decreto-legge n. 30. Tale provvedimento, in considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria da SARS-COV-2, all'articolo 1, comma 1, autorizza[298] il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nell'ambito di un’indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della salute e dall’ISTAT, in qualità di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza[299].
L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio 1926 n. 1162, ha assunto la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 322 del 1989.
L’ISTAT, riordinato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale. A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124) è ufficialmente annoverato fra gli enti pubblici di ricerca (EPR).
L’ISTAT fa parte del Sistema statistico europeo (Ess) e svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, assistenza tecnica e formazione all’interno del Sistema statistico nazionale (Sistan)[300]. In qualità di ente di produzione dell’informazione statistica ufficiale e di indirizzo e coordinamento del Sistema statistico nazionale, lo scopo istituzionale principale dell’ISTAT consiste nella produzione, lo sviluppo e la diffusione di informazioni statistiche, analisi e previsioni di elevata qualità, realizzate in piena autonomia e sulla base di rigorosi principi etico-professionali e dei più avanzati standard scientifici, allo scopo di promuovere la cultura statistica e di sviluppare un’approfondita conoscenza della realtà ambientale, economica e sociale, favorire i processi decisionali di tutti i soggetti della società. Le attività di produzione e di diffusione delle statistiche ufficiali svolte dall’ISTAT sono sottoposte alla vigilanza e al controllo esercitati, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, dalla Commissione Europea – Eurostat e dalla Commissione per la garanzia della qualità dell’informazione statistica – Cogis. Inoltre, l’ISTAT promuove e valorizza l’attività di ricerca finalizzata al miglioramento della qualità delle statistiche ufficiali.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 137/2019, art. 1, co. 2-bis
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Dati relativi alla situazione economico-finanziaria delle società Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria (Dati aggiornati al 30 giugno 2020, Doc. XXVII, n. 15) |
IX Trasporti
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2/9/2020 |
Per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria, il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, recante “Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria”, all'articolo 1, comma 1, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia concesso, nell'anno 2019, in favore delle stesse società, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per l'esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di riorganizzazione e di efficientamento della struttura e delle attività aziendali, previsto dal comma 3, un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi[301].
Il comma 2-bis dell'articolo 1 stabilisce che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore (1° febbraio 2020) della legge di conversione del decreto-legge n. 137 del 2019 e, successivamente, con cadenza semestrale per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria, l'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria invii alle competenti Commissioni parlamentari tutti i dati aggiornati relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società[302].
Si ricorda che la Società Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 maggio 2017. Con lo stesso decreto ministeriale sono stati nominati i commissari straordinari Gubitosi, Laghi e Paleari.
Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 maggio 2017, Alitalia Cityliner S.p.A. è stata anch'essa ammessa, su istanza di Alitalia, alla procedura di amministrazione straordinaria e sono stati nominati i medesimi Commissari[303]. In sostituzione di Luigi Gubitosi, dimissionario, è stato nominato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2018, Daniele Discepolo. A seguito delle dimissioni di quest’ultimo e dei commissari straordinari Laghi e Paleari, rassegnate in data 10 dicembre 2019, con decreto del 12 dicembre 2019 del Ministro dello sviluppo economico è stato nominato Commissario straordinario unico Giuseppe Leogrande.
Il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato l’esecuzione del programma della procedura di amministrazione straordinaria delle Società in amministrazione straordinaria con decreto del 23 marzo 2018[304]. Il termine di esecuzione del programma è stato prorogato al 23 marzo 2020 e
successivamente di un ulteriore anno[305]. Il termine è stato prorogato di ulteriori sei mesi (quindi fino al 23 settembre 2021) ai sensi dell’articolo 51 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il 5 marzo 2020 è stato pubblicato sul sito web della Procedura l’invito a manifestare interesse per l'acquisizione delle attività aziendali facenti capo ad Alitalia-S.A.I. S.p.A. e Alitalia CityLiner S.p.A. entro il 18 marzo 2020. In concomitanza con lo svolgimento della procedura richiamata, il diffondersi dell’epidemia da COVID-19 ha comportato l’adozione di misure fortemente restrittive degli spostamenti interni e internazionali di viaggiatori che hanno prodotto effetti estremamente significativi su tutte le compagnie aeree.
Per fronteggiare tale improvvisa ed eccezionale situazione, riconducibile alle previsioni dell’articolo 107, comma 2, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Cura Italia”), all’articolo 79, rubricato “Misure urgenti per il trasporto aereo”, ha introdotto particolari misure per le società in amministrazione straordinaria, autorizzando il commissario straordinario ad assumere, nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la cessione dei complessi aziendali, gli atti necessari e conseguenti fino all’effettivo trasferimento dei medesimi[306]. Il citato articolo 79 ha inoltre previsto la costituzione di una nuova società di trasporto aereo, controllata direttamente dallo Stato o da società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta[307].
La disciplina così introdotta è stata significativamente modificata dall’articolo 202 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77[308]. Ulteriori modifiche all’articolo 79 sono state apportate dall’articolo 87, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126[309].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 481/1995, art. 2, co. 12, lett. i)
L. 239/2004, art. 1, co. 12, primo e secondo periodo |
Stato dei servizi e attività svolta (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CXLI, n. 3)
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VIII Ambiente X Attività produttive |
2/9/2020 |
La legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) ha istituito l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, prevedendo, all’articolo 2, comma 12, lett. i), che presenti annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta. La legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, all’articolo 1, comma 12, primo periodo, precisa che l'Autorità presenta la relazione, entro il 30 giugno di ciascun anno. Il secondo periodo del comma 12 stabilisce inoltre che nella relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in conformità agli indirizzi di politica generale del settore, di cui al comma 11 dell’articolo 1[310] [311].
La legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”, all’articolo 22, è intervenuta in materia di attribuzioni dell'Autorità nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso[312]. Il comma 10 dell’articolo 22 ha previsto che l’Autorità, nell'ambito della relazione annuale al Parlamento, dia sinteticamente conto delle attività svolte nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso, come integrate ai sensi dello stesso articolo 22, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia[313].
Si ricorda che l’Autorità è un organismo indipendente con il compito di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei settori energetici. L'azione dell'Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. L'Autorità svolge inoltre una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte.
L'azione dell'Autorità, inizialmente limitata ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso successivi interventi normativi.
L’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha trasferito all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, già esercitate dall’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, soppressa dal comma 13 dell’articolo 21. L’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, con cui sono state individuate le funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici, ha disposto che la relazione al Governo e al Parlamento di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge n. 481 del 1995 sia integrata con un’apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e alle condizioni del servizio idrico integrato[314].
L'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha quindi disposto che l'Agenzia per l'energia elettrica ed il gas assumesse la denominazione di “Agenzia per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”.
Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva europea 2012/27/UE di promozione dell'efficienza energetica, all’articolo 10, commi 17 e 18, ha attribuito all'Autorità le funzioni di regolazione nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento, da esercitarsi con i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, all’articolo 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ulteriori funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, anche in questo caso con i medesimi poteri e nel quadro dei princìpi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge n. 481 del 1995. Il comma 527, alla lettera n), ribadisce l’obbligo di riferire annualmente sull’attività svolta.
Il comma 528 della citata legge n. 205 del 2017 ha ridenominato l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico “Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” (ARERA).
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
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L. 239/2004 art. 1, co. 89
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Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita (Dati relativi all’anno 2018, Doc. XCVIII, n. 2) |
X Attività produttive
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8/9/2020 |
La legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, all’articolo 1, comma 89, dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA)[315] effettui annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione e invii una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’interno, nonché alla Conferenza unificata e al Parlamento.
La relazione precisa preliminarmente che, fino al 2012, ai fini del monitoraggio, l’Autorità aveva definito e analizzato la generazione distribuita come l’insieme degli impianti di generazione con potenza nominale inferiore a 10 MVA, indipendentemente dalla rete cui sono connessi, facendo riferimento alla legge n. 239 del 2004 e considerando che, storicamente, gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA sono sempre stati trattati come impianti “non rilevanti” ai fini della gestione del sistema elettrico complessivo.
A partire dall’anno 2012, per rendere i dati confrontabili con quelli degli altri Paesi europei, si è utilizzata la definizione di “generazione distribuita” introdotta dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che la identifica come l’insieme degli “impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione”, indipendentemente quindi dal valore di potenza dei medesimi impianti.
Con riferimento alle definizioni di “piccola generazione” e di “microgenerazione” si continua a fare riferimento alle definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE), in quanto definizioni nazionali. Pertanto, ai fini del monitoraggio sono considerati gli impianti: di piccola generazione (PG), l’insieme degli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW; microgenerazione (MG): l’insieme degli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione inferiore a 50 kWe.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 132/2016, art. 10, co. 3
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Attività svolta dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CCXXXVII, n. 3) |
VIII Ambiente
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3/9/2020 |
La legge 28 giugno 2016, n. 132, istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, composto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)[316] e dalle agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente[317].
Come enunciato all'articolo 1, il Sistema è finalizzato ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, e concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio “chi inquina paga”, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla stessa legge n. 132 del 2016.
Ai sensi dell'articolo 2, il Sistema, i cui compiti sono elencati all'articolo 3[318], opera quale rete demandata ad attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA)[319], nel rispetto della legge n. 132 e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia.
Il comma 3 dell'articolo 10 prevede che, entro il secondo trimestre di ciascun anno, il Presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale[320], trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta dal Sistema nazionale nell'anno precedente.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 45/2014, art. 6, co. 4, lett. h)
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Attività svolte e stato della sicurezza nucleare sul territorio nazionale (Dati aggiornati al 31 dicembre 2019, Doc. CCLVIII, n.1) (PRIMA RELAZIONE) |
VIII Ambiente X Attività produttive |
4/9/2020 |
L’articolo 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”, al comma 4, lettera h), prevede che il direttore dell'ISIN trasmetta al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dal medesimo Ispettorato e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale.
Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante “Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”, all’articolo 1, comma 3, ha inserito all'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il comma 5-bis. Tale comma ha previsto che “Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le amministrazioni territoriali titolari del potere autorizzativo trasmettono all'ISIN con cadenza annuale un rapporto sulle violazioni di cui al comma 1 comunicate dagli organi di vigilanza e sui provvedimenti adottati”.
Il decreto legislativo n. 230 del 1995 è stato abrogato dall'articolo 243, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che tuttavia ha riprodotto la previsione di cui al comma 5-bis all'articolo 61, comma 6[321].
Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva 2013/59/Euratom, che fissa le norme fondamentali di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione. La citata direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia, contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate), introducendo inoltre ulteriori temi, in precedenza trattati solo nell'ambito di raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni), o non considerati (come le esposizioni volontarie per motivi non medici).
L’articolo 73 del decreto legislativo n. 101 del 2020, al comma 1, stabilisce che l’ISIN, avvalendosi delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e della collaborazione delle altre amministrazioni interessate, raccoglie i dati sul rinvenimento di sorgenti orfane a livello nazionale[322] da inserire nella relazione annuale al Parlamento e al Governo di cui all'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 45 del 2014.
Si ricorda che l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) è stato individuato dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione. L'ISIN ha personalità giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 6, l’ISIN espleta le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive, emanando altresì le certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasporto delle stesse materie radioattive. L’ISIN emana inoltre guide tecniche e fornisce supporto ai Ministeri nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza. Fornisce altresì supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN assicura altresì la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri Paesi[323].
Sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta che durano in carica sette anni, non rinnovabili, e il collegio dei revisori[324].
Fonte istitutiva |
Presentatore |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 212/2000 art. 13, co. 13-bis
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Garante del contribuente per la regione Toscana |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all’anno 2019) |
VI Finanze |
4/9/2020 |
La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, e successive modificazioni, all’articolo 13, comma 1, prevede l’istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 13-bis dell’articolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.
Si ricorda che il Garante è scelto tra gli appartenenti alle seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L’incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta.
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 13, il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, può rivolgere richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti e attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente[325].
Secondo quanto previsto dall’articolo 13 (commi da 7 a 11) il Garante può altresì: rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi; accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza al contribuente; richiamare gli uffici al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta; segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni vigenti o i comportamenti dell'Amministrazione sono suscettibili di determinare un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 157/1992 art. 19-bis, co. 6
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Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE (Dati relativi all’anno 2019)[326] |
XIII Agricoltura |
22/9/2020 |
L’articolo 19-bis[327] della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), al comma 1, stabilisce che le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009[328], ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della medesima legge n. 157.
La direttiva 2009/147/CE, all’articolo 1, si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri e prevede all’articolo 2 che tali Stati adottino le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione delle medesime specie a un livello corrispondente alle necessità ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.
L’articolo 9 delle direttiva indica le ragioni in base alle quali gli Stati membri possono derogare ai divieti di cui agli articoli da 5 a 8 del direttiva medesima, ossia: a) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna; b) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni; c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità[329].
Il comma 6 dell’articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992 e successive modificazioni, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al medesimo articolo 19-bis e che detta relazione sia altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari[330]. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 19-bis, le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un’analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2[331].
Le deroghe sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
L. 113/2020, art. 2, co. 4* |
Ministro della salute |
Attività svolta dall’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie |
*La legge 14 agosto 2020, n. 113, recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2020, n. 224. L’articolo 2, al comma 4, dispone che il Ministro della salute trasmetta annualmente alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, istituito dal medesimo articolo 2. L’articolo 2, al comma 1, demanda l’istituzione dell'Osservatorio presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 113 (ossia entro il 24 dicembre 2020) e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al medesimo decreto è altresì demandata la definizione della durata e della composizione dell'Osservatorio, nonché delle modalità con le quali l'organismo riferisce, di regola annualmente, sugli esiti della propria attività ai Ministeri interessati. |
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L. 196/2009, art. 6, co. 4*
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Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri |
Attività e deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)**
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*Il comma 4 dell’articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) è stato interamente sostituito dal comma 4 dell’articolo 42 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il testo del decreto-legge n. 76 del 2020, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre 2020, n. 228, S.O. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge n. 196 del 2009, nel testo riformulato, stabilisce che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. Il comma novellato prevede altresì che a decorrere dall'anno 2022 la relazione contenga anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile. **Si ricorda che l’articolo 1-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I, adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assuma la denominazione di “Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)”. |
[1] Le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-bis del Regolamento del Senato. Le Commissioni, devono esprimersi nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni.
[2] Riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, si ricorda per inciso, che il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: “(…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli”.
[8] Tale proroga risulta precedente all’entrata in vigore dell’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come novellato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120. Sul punto si veda infra il testo al richiamo della nota 22 e la nota stessa.
[13] L’avviso specifica, tra l’altro, che: “[…] Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità per la nomina alla carica di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza devono comunicare tale disponibilità, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di disponibilità, devono allegare i seguenti documenti: un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112; copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.
[14] L’Autorità in precedenza era guidata dallo stesso Musolino, in qualità di presidente. Il provvedimento è motivato dalla mancata approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019. Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 18 e il relativo richiamo nel testo.
[15] Il sito della Fondazione riporta che Olga Cuccurullo si è dimessa il 22 gennaio 2018.
[16] Vedasi supra la nota 3.
[17] Si segnala che sul sito dell’ACI l’assemblea per l’elezione del presidente per il quadriennio 2021 – 2024 risulta fissata per il 18 novembre 2020 in prima e il 19 novembre 2020 in seconda convocazione. Il 23 settembre 2020 la commissione elettorale dell’Ente ha pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla suddetta elezione, che risulta composto soltanto dal nominativo dello stesso Angelo Sticchi Damiani.
[18] Detto avviso recita: “Data di pubblicazione: 27-08-2020 Data di scadenza: 27-09-2020 Ufficio di riferimento: Ufficio di Gabinetto
Nei prossimi mesi occorrerà procedere al rinnovo degli organi di vertice delle seguenti Autorità di sistema portuale: - Mar Tirreno meridionale e Ionio; - Mare Adriatico orientale; - Mare lonio;- Mar Tirreno centro-settentrionale; Mare Adriatico centro-settentrionale; - Mare Adriatico centrale; - Mar Ligure occidentale; - Mar Tirreno centrale; Mar Ligure orientale; - Mar Adriatico settentrionale; - Mar Tirreno settentrionale; - Mare di Sicilia orientale;- Mare Adriatico meridionale.
L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, stabilisce che il Presidente di ciascuna delle Autorità di sistema portuale sia nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d 'intesa con il Presidente della regione o i Presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari.
La norma in parola, al comma 1, prevede che "Il Presidente è scelto fra cittadini dei paesi membri dell'Unione europea, aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale".
In relazione a ciò il Ministro intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di coloro che fossero interessati a ricoprire in via esclusiva e a tempo pieno il ruolo di Presidente delle predette Autorità di sistema portuale.
Gli interessati possono presentare la manifestazione d'interesse tramite l'invio del proprio curriculum vitae, specificando le esperienze e qualificazioni professionali conseguite nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Il curriculum vitae deve essere redatto, in ogni suo campo, in lingua italiana secondo il modello di cv europeo e deve essere inviato, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, entro il 27 settembre 2020, al seguente indirizzo ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it, specificando nell'oggetto l'Autorità o le Autorità di sistema portuale per le quali si intende presentare la candidatura.
Il presente avviso non ha natura concorsuale ed è pubblicato al solo fine di raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse. Al riguardo, si precisa che non è prevista alcuna procedura selettiva, non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico l'elenco di coloro che avranno presentato il proprio curriculum vitae. I curricula verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.”.
[19] In particolare l’articolo 103, comma 1, recita: “1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.”. Si segnala inoltre la prima parte del comma 2 del medesimo articolo, come modificato dalla legge di conversione, che recita: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati […], in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. […].”. Si ricorda che l’articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, ha prorogato la sospensione prevista dal comma 1 dell’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 fino al 15 maggio 2020.
[20] L’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, nel testo risultante dalla legge di conversione, dispone: “In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.
[21] Il comma 2 specifica che: “All’Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonché quelle già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare l’Autorità: a) approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all’articolo 4, legge 29 novembre 1984, n. 798, il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell’opera già denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE; b) svolge attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all’esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) provvede al coordinamento e all’alta sorveglianza su tutti gli interventi di salvaguardia dell’ambito lagunare e svolge attività tecnica per l’edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell’ambito lagunare; d) svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una società da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l’Autorità sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE. La società opera sulla base di un piano che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione; e) svolge attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell’ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza; f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali; g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798; h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui all’articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798; i) provvede alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare; l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonché alla gestione dell’attività amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni dovuti per gli scarichi reflui in laguna; m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonché alla riscossione delle relative tasse; n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici; o) assicura attività di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attività affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la riqualificazione ambientale, il Servizio informativo; p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonché l’esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell’Autorità marittima e dell’Autorità di sistema portuale; q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonché per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altre materie per qualsiasi uso; r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge attività di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualità delle acque lagunari, nonché le relative attività di laboratorio di analisi chimiche; s) valuta ed esprime i pareri sulla validità dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all’interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimità della laguna; t) verifica la conformità al progetto degli impianti di depurazione realizzati.”-
Il comma 4 prevede inoltre che: “L’Autorità promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l’Autorità si può avvalere della collaborazione delle università e di enti di ricerca pubblici e privati.”.
[22] Il suddetto comma 3 dell’articolo 9 dispone inoltre che l’'avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato presidente di Ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.
[23] Il 29 aprile 2015 si erano invece dimessi i sub commissari dell'Agenzia, Cristina Corazza e Tullio Fanelli, che erano stati nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 ottobre 2014.
[24] I mandati di Lelli, Putti e Maranesi erano stati prorogati con decreti ministeriali del 27 dicembre 2013, del 27 settembre 2013 e del 5 ottobre 2012. In precedenza, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto dell'11 settembre 2009, aveva nominato commissario Lelli, nonché Putti ed Enrico Elli come sub commissari. Detti incarichi erano stati poi prorogati con analoghi decreti ministeriali a decorrere dapprima dal 9 settembre 2010 e poi dal 23 settembre 2011. A seguito delle dimissioni di Enrico Elli, il Ministro aveva nominato in sua vece Piergiuseppe Maranesi, con decreto del 27 settembre 2011.
[25] La norma è richiamata dall’articolo 6, comma 3, del vigente statuto dell’Ente.
[26] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[27] Approvato nella 14° riunione del consiglio di amministrazione del 23 febbraio 2017, con delibera n. 5/2017/CA, e aggiornato con le modifiche approvate in via definitiva nella 38° riunione del consiglio di amministrazione del 30 aprile 2019, con delibera n. 30/2019/CA.
[28] Le modifiche sono intervenute successivamente alla sentenza n. 6134/2018 del Tar del Lazio, che ha parzialmente annullato lo statuto dell’Ente, ritenendo che nel consiglio di amministrazione debba essere garantita la rappresentanza di ricercatori e tecnologi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
[29] Come già evidenziato supra nella nota n. 26, l’Enea rientra tra gli Enti di ricerca ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 218 del 2016.
[30] Si ricorda che le richieste di parere parlamentare relative alle proposte di nomina di Beltram e Meneghetti erano state trasmesse dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 6 giugno 2016, annunciate alla Camera e al Senato l'8 giugno 2016. Le richieste erano state assegnate alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che aveva espresso parere favorevole relativamente a ciascuna di esse nella seduta del 22 giugno 2016, nonché alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 27 giugno 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole per le suddette proposte nella seduta del 28 giugno 2016.
[31] L’8 aprile 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle suddette proposte di nomina. Le relative richieste di parere parlamentare erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento - ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. n. 76 del 2010 - con lettera del 9 marzo 2020, annunciata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica il 1° aprile 2020. L’avvio della procedura per la nomina era stata deliberata nella riunione del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca.
[32] Paolo Miccoli era altresì presidente uscente dell’ANVUR, essendo stato eletto nell’ambito del consiglio direttivo il 15 novembre 2017, con decorrenza 8 gennaio 2018. Miccoli era subentrato al precedente presidente Andrea Graziosi, il cui mandato di componente del consiglio era scaduto il 7 gennaio 2018. Si ricorda che l'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia, convochi e presieda le sedute del consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.
[33] Le nomine da ultimo ricordate erano intervenute con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2015, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dopo che la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nelle rispettive sedute del 16 e del 24 settembre 2015, avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina. Le richieste di parere parlamentare erano state inoltrate dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015.
[34] Antonio Felice Uricchio è stato infatti nominato componente del consiglio direttivo con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019. La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato consiliare di Andrea Graziosi. Uricchio è stato quindi eletto presidente il 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020.
[35] La nomina di Uricchio quale presidente è stata peraltro oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo da parte dei consiglieri di amministrazione Bertram e Meneghetti. In sede cautelare il T.A.R del Lazio (Sezione Terza), con ordinanza n. 03901/2020, ha sospeso l’efficacia della suddetta nomina. A sua volta il Consiglio di Stato, con decreto del 14 aprile 2020, ha disposto la sospensione dell’efficacia della suddetta ordinanza sospensiva, fissando la discussione alla Camera di consiglio del 14 maggio 2020. L’impugnazione della elezione a presidente di Uricchio si fonda, in particolare, sulla circostanza che alla relativa elezione avrebbero preso parte consiglieri, che, ormai in regime di prorogatio, non avrebbero potuto, ad avviso dei ricorrenti, a essa validamente concorrere.
[36] Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 76 del 2010, in sede di prima applicazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei predetti mandati risultava sfalsata. Infatti, la suddetta norma prevede che: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta scadenza dei mandati di Luisa Ribolzi nel 2014, nonché di Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris e Massimo Castagnaro nel 2015, il consiglio direttivo dell'ANVUR risultava composto dai soli Stefano Fantoni, presidente, Andrea Graziosi, vicepresidente, e Sergio Benedetto. Per tale motivo si era reso dunque necessario procedere alla nomina dei quattro componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia, scaduti poi, come evidenziato supra nel testo, il 14 ottobre 2019.
[37] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in vigore dal 10 gennaio 2020, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[38] L'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 76 del 2010, con cui è stato emanato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia, prevede tra l'altro che: "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".
[39] Si veda supra la nota 37.
[40] Si segnala che sul sito dell’ACI l’assemblea per l’elezione del presidente per il quadriennio 2021 – 2024 risulta fissata per il 18 novembre 2020 in prima e il 19 novembre 2020 in seconda convocazione. Il 23 settembre 2020 la commissione elettorale dell’Ente ha pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla suddetta elezione, che risulta composto soltanto dal nominativo dello stesso Angelo Sticchi Damiani.
[41] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 18 e il relativo richiamo nel testo.
[42] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
[44] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 18 e il relativo richiamo nel testo.
[45] Commissario straordinario dell’Autorità portuale di Ravenna era Giuseppe Meli, il cui mandato era stato da ultimo prorogato per un periodo massimo di sei mesi con decreto ministeriale del 2 settembre 2016. Nominato con analogo decreto del 2 marzo 2016, Meli era succeduto al presidente Galliano Di Marco, a sua volta nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 27 febbraio 2012, notificato il 2 marzo 2012.
[46] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
[48] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 18 e il relativo richiamo nel testo.
[50] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
[52] Si veda al riguardo supra la nota 18 e il relativo richiamo nel testo.
[53] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
[54] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[55] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 18 e il relativo richiamo nel testo.
[56] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
[57] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[58] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 18 e il relativo richiamo nel testo.
[59] Commissario straordinario dell’Autorità portuale di Genova era Giovanni Pettorino, il cui mandato era stato da ultimo prorogato con decreto ministeriale del 23 maggio 2016. Presidente dell’Autorità portuale di Savona era invece Gian Luigi Miazza, che era stato nominato con analogo decreto del 31 ottobre 2012 per quattro anni a decorrere dal 6 novembre 2012.
[60] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
[61] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[62] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 18 e il relativo richiamo nel testo.
[63] Si segnala che il 23 settembre 2020 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati e l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina della Roncallo quale componente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (vedasi infra nella presente sezione).
[64] Commissario straordinario dell’Autorità portuale carrarese era Francesco Messineo, che era stato nominato per un periodo massimo di sei mesi con decreto ministeriale del 3 agosto 2016. Per quanto concerne invece l’Autorità portuale ligure, il predetto Ministro, con proprio decreto 10 novembre 2016, aveva nominato la stessa Carla Roncallo commissario straordinario per un periodo non superiore a tre mesi. La nomina commissariale di Roncallo si era resa necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate l’8 novembre 2016 dal presidente uscente dell’Autorità portuale spezzina, Giovanni Lorenzo Forcieri, che era stato nominato per la durata di un quadriennio con decreto ministeriale del 7 novembre 2013. Per Forcieri si trattava del secondo mandato alla presidenza dell'Ente, essendovi stato già nominato per un primo quadriennio con decreto ministeriale del 27 maggio 2009.
[65] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
[66] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[67] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 18 e il relativo richiamo nel testo.
[68] Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Napoli era Antonio Basile, il cui mandato era stato da ultimo prorogato con decreto ministeriale del 2 maggio 2016. Presidente uscente dell’Autorità portuale di Salerno era invece Andrea Annunziata, che era stato nominato con decreto ministeriale del 12 novembre 2012 per quattro anni a decorrere dal 19 novembre 2012.
[71] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 18 e il relativo richiamo nel testo.
[72] All’atto della cessazione l’Autorità portuale di Civitavecchia era guidata dal commissario straordinario Ilarione Dell'Anna, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2016 per un periodo non superiore a sei mesi. Il medesimo giorno era scaduto il mandato del precedente commissario straordinario, Pasqualino Monti, che era stato nominato con decreto ministeriale del 22 luglio 2015 ed era stato prorogato con analogo decreto ministeriale del 5 febbraio 2016. In precedenza lo stesso Monti era stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011.
[73] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
[75] La decorrenza dell’incarico di Filomena Albano è stata stabilita con decreto dell’Autorità garante (repertorio n. 116 prot. n. 885 del 28/04/2016), con cui il titolare uscente, di concerto con la medesima Albano, ha decretato la cessazione del proprio regime di prorogatio, con il contestuale subentro della stessa Albano.
[76] La norma stabilisce altresì che il Garante possa essere rinnovato una sola volta, ma la rinnovabilità deve ritenersi esclusa, alla luce del divieto disposto in via generale dall'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “Salva Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
[77] Il 2 settembre 2020 sia alla Camera sia al Senato era stata annunciata la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 25 agosto 2020, con la quale era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la relativa richiesta di parere parlamentare.
[78] Il sito dell’Autorità riferisce che il commissario Martusciello è cessato dall’incarico il 29 febbraio 2020.
[80] In forza del disposto dell’articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
[81] Il decreto di nomina del presidente specifica che la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri è intervenuta il 10 settembre 2020, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno.
[82] Il decreto di nomina dei componenti dell’autorità specifica che la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri è intervenuta il 10 settembre 2020, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
[83] Anche per la delibera preliminare riguardante la procedura di nomina del presidente dell’Autorità, la proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stata avanzata di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno.
[84] L’articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013, aveva quindi previsto la permanenza in carica, fino alla nomina del presidente e dei componenti dell'ANAC, dei componenti della CIVIT già insediati, ossia la presidente Romilda Rizzo e i componenti Antonio Martone e Alessandro Natalini, successivamente dimessisi il 23 aprile 2014, a seguito della nomina di Cantone, il quale si era poi effettivamente insediato alla guida dell'ANAC il 28 aprile 2014.
[85] Si veda al riguardo l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, nel testo novellato dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 125 del 2013 e successivamente ancora modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74.
[86] Si segnala che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, recante “Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, on. dott.ssa Fabiana DADONE”, le funzioni di semplificazione amministrativa e normativa, nell’ambito degli specifici indirizzi impartiti dal presidente del Consiglio dei ministri, sono affidate al Ministro per la pubblica amministrazione.
[87] Per l'ANAC è stata dunque normativamente prevista una composizione più ampia di quella a suo tempo stabilita per la CIVIT, date anche le competenze ad essa attribuite in materia di lotta alla corruzione.
[89] Si anticipa che il Consiglio dei Ministri ha deliberato le suddette nomine il 18 ottobre 2020.
[91] Il comma 1-bis dell’articolo 37 precisa, altresì, che ai componenti e ai funzionari dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a 11, della citata legge n. 481 del 1995. Il medesimo comma 1-bis dell’articolo 37 prevede anche che il collegio nomini un segretario generale, chiamato a sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, rispondendone al presidente.
[92] L’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – come modificato dall’articolo 36, comma 1, lett. d), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 - prevede che l'Autorità renda pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisca annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, ha previsto che nell'ambito della relazione ex articolo 37, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011 l'Autorità riferisca al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente. L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, ha stabilito che nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento in merito all’applicazione del regolamento (UE) n. 181/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente. L'articolo 3, comma 4 , del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, ha disposto infine che nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento anche in ordine all'applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.
[93] Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, aveva nominato Tommaso Edoardo Frosini e Gloria Saccani Jotti componenti del consiglio di amministrazione del CNR per un quadriennio. In particolare Frosini è stato nominato su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome, mentre Saccani Jotti era stata scelta all'interno della terna proposta al suddetto Ministro dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura.
[94] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 16 febbraio 2016, annunciata alla Camera il 26 febbraio 2016, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nominato, con proprio decreto 15 febbraio 2016, Massimo Inguscio presidente dell’Ente per la durata di un quadriennio a decorrere dal 20 febbraio 2016. Inguscio, già presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM, ha sostituito Luigi Nicolais che era stato nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 febbraio 2012.
[95] Il 22 gennaio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 10 gennaio 2019 con la quale il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto ministeriale n. 13 del 9 gennaio 2019 concernente la nomina di Mario Giovanni Melazzini a componente del consiglio di amministrazione, in sostituzione di Gloria Saccani Jotti, dimissionaria dal 19 aprile 2018, a seguito dell’assunzione del mandato parlamentare. Il mandato di Melazzini è scaduto, il 20 febbraio 2020, contestualmente a quello degli altri componenti del consiglio.
[96] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[97] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 17 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 1° dicembre 2015, aveva comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 13 novembre 2015, Lagalla e Mocella componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata di quattro anni. Lagalla era stato nominato su designazione della Conferenza dei Rettori delle università CRUI, mentre Mocella, come ricordato nel testo, era stato nominato su designazione del personale dell’Ente stesso. A seguito dell’elezione di Roberto Lagalla all’Assemblea regionale siciliana, nel marzo 2018 il Ministro dell’istruzione dell'università e della ricerca ha provveduto a nominare, su designazione della Conferenza dei Rettori delle università italiane CRUI, Alberto Tesi quale consigliere di amministrazione, “per il restante periodo del quadriennio di nomina in corso”. I mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione dell’Ente Maria Cristina Messa, Gloria Saccani Jotti, Vito Valassi e Gennaro Ferrara erano scaduti nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015.
[98] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[99] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[100] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[101] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[102] Emanato con provvedimento del presidente del CNR n. 93/2018.
[103] Si segnala che mentre l’articolo 7 dello statuto del 2018 del CNR fissa in cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009, al comma 1, stabilisce che: “Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è composto da sette componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione della comunità scientifica di riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10 può essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.”.
[104] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[105] Il 23 febbraio 2016 era scaduto il mandato del precedente presidente del Consorzio, Adriano De Maio, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 febbraio 2012.
[106] Il 10 agosto 2015 era scaduto il mandato di Paola Secchiero, che era stata nominata componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
[107] Il decreto di nomina è stato trasmesso dal Ministero al Consorzio con lettera del 22 maggio 2020.
[108] Il sito dell’Ente specifica che Sabrina Strolego ricopre altresì il ruolo di vicepresidente, in precedenza rivestito da Laura Chies.
[109] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[110] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[111] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[112] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[114] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[115] L’articolo 15 dello statuto dispone: “1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente.
2. Il terzo consigliere è designato dalla comunità scientifica ed economica di riferimento dell'Ente, che si esprime nell'assemblea composta dai rappresentanti legali o dai delegati dei seguenti enti e dai rappresentanti di ricercatori e tecnologi come segue:
a) un delegato della Regione Friuli Venezia Giulia;
b) un delegato espresso congiuntamente da Università di Trieste, Università di Udine e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati;
c) un delegato espresso congiuntamente dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Friuli Venezia Giulia e da Confindustria del Friuli Venezia Giulia;
d) tre rappresentanti dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Ente, di cui due eletti nel Consiglio tecnico-scientifico.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vicepresidente. Qualora il Consiglio non sia operante nel suo plenum, assume la carica di Vicepresidente pro tempore il secondo componente designato dal Ministro ai sensi del comma uno.
4. L'assemblea è convocata dal Presidente di Area Science Park almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consigliere in carica, con l'invito, agli enti per cui è previsto dal comma secondo, a esprimere un delegato comune. Entro il medesimo termine, il Presidente indice le elezioni per l'individuazione del terzo rappresentante dei ricercatori e tecnologi in servizio presso l'Ente; l'elettorato attivo e passivo e il procedimento elettorale sono disciplinati dall'articolo 20, comma secondo.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.
[116] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[117] Sulla proposta di nomina di Carrà, trasmessa con lettera del 2 agosto 2019 del Ministro pro tempore per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta - ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - e annunciata il 18 settembre 2019 alla Camera e il 24 settembre 2019 al Senato, la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute svoltesi il 2 ottobre 2019. L’avvio della procedura di nomina era stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 luglio 2019, a seguito della proposta avanzata il 5 luglio 2019 dal Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il 31 agosto 2019 era scaduto il mandato dello stesso Carrà quale presidente dell'Ente. Carrà era stato confermato con decreto del Presidente della Repubblica il 31 agosto 2015 per la durata di un quadriennio. Il 3 febbraio 2015 era scaduto il precedente mandato presidenziale dello stesso Carrà, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2011. Nelle more di tale riconferma, il medesimo Ministro, con proprio decreto del 19 marzo 2015, aveva nominato lo stesso Carrà commissario straordinario dell’ENR sino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, nelle rispettive sedute del 7 e del 15 luglio 2015.
[118] Si segnala che nelle premesse del decreto di nomina del consiglio di amministrazione illustrato infra nel testo, si fa riferimento a una nota del 2 agosto 2019 “con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha designato il Dr. Marco Protopapa, quale rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell’Ente in parola;”. Peraltro, nel sito dell’Ente nazionale risi Marco Protopapa è stato riportato tra i componenti del consiglio di amministrazione.
[119] Si segnala che il decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 10 agosto 2018 ha revocato, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 908/2014, il riconoscimento dell’Ente nazionale risi quale organismo pagatore nazionale per il settore risicolo. Le relative funzioni sono state affidate, ai sensi dell’articolo 2 del medesimo decreto, all’AGEA, a decorrere dall’esercizio 2019.
[120] Tale nomina risulta precedente all’entrata in vigore dell’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come novellato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120. Detta disposizione ha modificato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando profondamente la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco e, per quanto qui interessa, ha fatto venire meno l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con riferimento alla nomina dei commissari straordinari degli Enti parco. Sul punto si veda supra il testo al richiamo della nota 22 e la nota stessa.
[121] L’11 giugno 2020 è stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 29 maggio 2020 con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, della suddetta nomina.
[124] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del sopra citato articolo 55 del decreto legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".
[125] Tale proroga risulta precedente all’entrata in vigore dell’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come novellato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120. Sul punto si veda infra nella presente scheda e supra il testo al richiamo della nota 22 e la nota stessa.
[126] Il 9 e il 10 giugno 2020, rispettivamente, la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica e la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina. Il 26 maggio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, la lettera del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 maggio 2020 con cui era stato chiesto il parere sulla relativa proposta di nomina.
[127] Il relativo decreto non risulta ancora comunicato alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[128] Il 15 gennaio 2019 era stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 19 dicembre 2018 con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, della nomina di Di Palma a commissario straordinario dell'Ente, intervenuta il 13 dicembre 2018 per la durata di sei mesi. La nomina era stata disposta stante il mancato raggiungimento dell’intesa con la regione Basilicata necessaria ai sensi della normativa allora vigente per il rinnovo del presidente dell’Ente parco. Il decreto precisava che la nomina comunque non avrebbe avuto efficacia successivamente all’insediamento degli organi ordinari di gestione. Con lo stesso decreto si provvedeva a nominare Vincenzo Cante e Rosanna Antonella Laraia quali sub commissari. Quindi, con decreto dello stesso Ministro del 7 marzo 2019, Giuseppe Priore era stato nominato sub commissario in sostituzione di Vincenzo Cante. Successivamente, con decreto del 22 marzo 2019, Giuseppe Nucci veniva nominato sub commissario in sostituzione di Rosanna Antonella Laraia.
Si ricorda che l’11 luglio 2017 era scaduto il mandato del presidente dell'Ente, Domenico Totaro, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 luglio 2012. Dal 25 agosto 2017, ossia a seguito della scadenza dei 45 giorni di prorogatio previsti dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, la gestione del predetto Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso, sotto la guida del vicepresidente pro tempore, Vittorio Triunfo. Si ricorda, altresì, che la nomina presidenziale di Totaro – primo presidente dell’Ente parco lucano, istituito con decreto del Presidente della Repubblica l’8 dicembre 2007 - aveva comportato la cessazione del mandato commissariale già attribuito allo stesso Totaro con decreto ministeriale del 24 ottobre 2008 e varie volte prorogato, da ultimo con analogo provvedimento del 30 aprile 2012.
[129] Il 4 giugno 2019 era stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 29 maggio 2019, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della suddetta proroga, valevole per un ulteriore semestre a decorrere dall’11 giugno 2019, originaria data di scadenza dell’incarico.
[133] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.
[140] Il comma 5-ter, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 4, lett. a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recita: “Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.”.
[141] L’annuncio è quindi intervenuto successivamente all’espressione dei pareri, in concomitanza con la prima seduta della XVIII Legislatura.
[142] Curatoli era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2016 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il suo incarico era stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 con analogo decreto dell’8 giugno 2017.
[144] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[145] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[146] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[147] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[149] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[150] Adottato con delibera del consiglio di amministrazione n. 222 del 12 settembre 2018.
[151] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[154] Tale lettera assicura la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti di ricerca. Sul punto si veda subito infra nel testo.
[158] Il comma 3-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, prevede che: “Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.”.
[159] La designazione di Picozza era stata comunicata dal Ministero dello Sviluppo economico con nota del 13 ottobre 2016.
[160] Il 17 gennaio 2020 al Senato e il 27 gennaio 2020 alla Camera è stata annunciata la lettera dell’8 gennaio 2020 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il suddetto decreto di nomina. La comunicazione è stata trasmessa alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera. Si ricorda che l’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[162] Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 14 ottobre 2015 - a seguito della scadenza dei mandati di Angela Bracco e Paolo Bonifazi, a suo tempo nominati per quattro anni con decreto ministeriale del 10 agosto 2011 - aveva nominato a tali incarichi, su propria designazione, il suddetto Zwirner e Maurizio Biasini, per la durata di un quadriennio. Con decreto del suddetto Ministro del 2 marzo 2018, Biasini era stato sostituito per la residua durata del mandato da Caterina Petrillo. Inoltre con lettera del 4 giugno 2019 Zwirner aveva presentato le sue dimissioni a far data dal 1° luglio 2019. Si ricorda che Zwirner era stato altresì nominato componente della giunta esecutiva dell'INFN, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dello statuto dell'Ente.
[163] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[164] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[165] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[166] L’articolo 11 recita: “1. Non meno di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente annuncia al Consiglio Direttivo l’avvio della procedura per la designazione del nuovo Presidente, comunicando altresì la data dell’elezione. 2. Entro quarantacinque giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo nella quale è stato annunciato l’avvio della procedura, ciascun Direttore di Sezione o Laboratorio Nazionale, espletata una consultazione della comunità scientifica nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con strumenti telematici, non più di tre nomi di candidati alla carica di Presidente. 3 Il Presidente, o un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato, accertato per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l’incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio curriculum che viene reso disponibile al Consiglio Direttivo. 4 Il Consiglio Direttivo si riunisce alla data prevista per l’elezione e designa il Presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra i candidati di cui al comma 3, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne del o dei candidati con minor numero di preferenze. 5. Il Presidente provvede a comunicare l’esito della procedura di designazione al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca ai fini della nomina.”.
[167] In merito al diritto alla rappresentanza di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti di ricerca si veda l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
[168] Il comma 2 dell’articolo 12 dello statuto dell’Ente, approvato il 27 settembre 2017 e in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa che: “Fanno parte del Consiglio Direttivo dell’Istituto: a) il Presidente; b) i componenti della Giunta Esecutiva; c) i Direttori delle Sezioni; d) i Direttori dei Laboratori Nazionali; e) due Rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di cui uno componente della Giunta Esecutiva, ai sensi dell’articolo 14, comma 3; f) un Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico; g) un Rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica; h) un Rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.”. Il comma 3 a sua volta precisa che i rappresentanti eletti di cui al comma 2, punti e), f), g) e h) durano in carica quattro anni e possono ricoprire l’incarico per un massimo di due mandati. Quanto alla giunta esecutiva, l’articolo 14, comma 2, dello statuto prevede che “Quattro componenti, eletti dal Consiglio Direttivo, sono scelti fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche nei campi di ricerca dell’Ente, fra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi dell’Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. Un componente è designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed è scelto tra persone con competenze amministrative e gestionali. La carica di componente della Giunta Esecutiva non può essere ricoperta per più di due mandati.”.
[169] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto. Come evidenziato supra nel testo, l’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 già prevede che “Restano in vigore le particolari disposizioni del vigente ordinamento dell’ente relative alla nomina degli organi statutari.”.
[170] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[171] In precedenza Stefano Gresta era stato nominato presidente dell’Ente per quattro anni con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 27 marzo 2012.
[172] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[173] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[174] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[175] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[176] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[178] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[179] Vedasi la delibera del consiglio di Amministrazione n. 424 del 15 settembre 2017.
[180] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[181] Fernicola è subentrato a Aldo Godone, che era stato nominato per quattro anni con analogo decreto ministeriale del 14 gennaio 2014.
[182] Vittone è subentrato a Livio Battezzati, nominato su designazione del predetto Ministro con decreto del 20 febbraio 2014.
[183] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[184] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[185] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[186] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[187] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[188] L’articolo 7, comma 2, dello statuto stabilisce che: “Il Consiglio di Amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge. I componenti dell’organo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.
L’articolo 7, comma 3, dello statuto dispone che: “Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'INRiM, designati:
a. due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica, in conformità al disposto di cui all’art. 11 del D.lgs. 213/2009;
b. uno dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’INRiM, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo dell’INRiM in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. Il provvedimento di avvio della procedura concernente la nomina del Comitato di Selezione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato sul sito web dell’INRiM.
c. Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. I componenti del Comitato di Selezione non possono essere selezionati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, che costituisce un collegio perfetto, informa i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. Per le sue sedute non sono previsti compensi o gettoni di presenza. Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.”.
[189] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[190] L’articolo 2 del suddetto decreto di nomina precisa che il quarto e ultimo componente del consiglio sarà nominato con un successivo decreto, all’esito della procedura elettiva tra ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 8 dello statuto dell’Istituto (vedasi infra nel testo).
[191]La lettera di comunicazione delle suddette nomine del 19 giugno 2020 (vedasi supra la nota precedente) precisa che “Ferma restando la presidenza del prof. Gian Carlo Blangiardo nominato con D.P.R. 4 febbraio 2019, il quinto componente del Consiglio non è stato ancora nominato in quanto la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 100, comma 2 dello stesso - nel prorogare i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri – ha escluso l'Istat e ha previsto che il relativo Consiglio è validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020.”.
[192] Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2019 è stato rinnovato il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto. Tale comitato risulta composto da: Roberto Zelli, Anna Maria Manzone, Serena Battilomo, Silvia Maria Lagonegro, Luciana Patrizi, Maria Teresa Monteduro, Gianluca Dominutti, Nicola Giampaolo, Paola D’Andrea, Domenico Mauriello, Andrea Brandolini, Gianfranco Santoro, Federico Visconti e Carmelo Intrisano. Si ricorda che l’organismo è presieduto ratione muneris dal presidente pro tempore dell’Ente.
[193] Si ricorda che l’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[194] Il presidente dell’Ente, Gian Carlo Blangiardo, è stato nominato il 4 febbraio 2019 con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti.
[195] Tale disposizione prevede che il consiglio sia presieduto dal presidente dell'Istituto, e sia composto da due membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e da due membri nominati (rectius: designati) dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica.
La norma prevede, altresì, che i componenti del consiglio, diversi dal presidente, siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durino in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica.
La differenza sostanziale consiste quindi nella sostituzione di un componente designato, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica con un ricercatore o un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione, analogamente a quanto previsto dalla vigente normativa per la generalità degli enti di ricerca. Al riguardo l’articolo 10 del suddetto regolamento, modificato dal consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019, dispone: “1. Il ricercatore o il tecnologo, componente del Consiglio ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. d) dello statuto, è eletto dai ricercatori e dai tecnologi, anche a tempo determinato, in servizio presso l’Istat alla data di svolgimento delle elezioni. Possono essere eletti i dipendenti appartenenti al profilo professionale di ricercatore e tecnologo di ruolo, in servizio presso l’Istituto alla data di indizione della consultazione elettorale; tale requisito deve essere mantenuto, a pena di decadenza per tutta la durata dell’incarico. […]”. Le modifiche sono intervenute successivamente alla sentenza n. 6097/2019 del Tar del Lazio, che ha parzialmente annullato lo statuto dell’Ente, ritenendo che nel consiglio di amministrazione debba essere garantita la rappresentanza di ricercatori e tecnologi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
Sul sito dell’ISTAT è stata pubblicata la delibera 4 maggio 2020 del presidente dell’Istituto con cui è stata indetta la procedura di elezione di un ricercatore o tecnologo da nominare quale componente del consiglio dell’ISTAT, secondo le nuove previsioni statutarie e regolamentari. Contestualmente è stata adottata un’apposita disciplina per lo svolgimento della suddetta procedura, nominando una specifica commissione elettorale.
[197] Con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019, Costantino è subentrato a Marcello Montefiori, a seguito delle dimissioni di quest’ultimo, presentate il 21 maggio 2018.
[199] Soggetto distinto dal predetto Istituto è la Fondazione “Gerolamo Gaslini”, eretta in ente pubblico dalla legge 21 novembre 1950, n. 897, e trasformata in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall'articolo 6 del decreto-legge 20 giugno 2012 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 131. Tra gli scopi della Fondazione rileva il potenziamento dell'Istituto “Giannina Gaslini”, il cui presidente viene designato dal consiglio di amministrazione della Fondazione e, una volta nominato, entra a far parte del consiglio di amministrazione della Fondazione stessa. A tal proposito si ricorda che il testo originario dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, aveva previsto, con norma speciale, l'accorpamento della Fondazione Gerolamo Gaslini e dell'Istituto “Giannina Gaslini”, nell'ambito delle procedure previste per la trasformazione degli IRCCS di diritto pubblico in Fondazioni di rilievo nazionale. Tale trasformazione non è invece avvenuta, essendo stata la predetta norma speciale abrogata dal decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In senso contrario alla trasformazione dispone anche l'articolo 9 della legge della regione Liguria 31 marzo 2006, n. 7, come modificato dall'articolo 25 della successiva legge regionale 25 novembre 2009, n. 57.
[200] Il contenuto normativo di tale disposizione è stato richiamato dapprima dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 269 del 1993 sopra citato, e poi dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 288 del 2003, come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
[201] Il 24 maggio 2020 era scaduto il mandato del precedente vicepresidente dell’Ente, Piero Fabrizi, nominato il 29 novembre 2017 con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Come stabilito dal decreto di nomina, il mandato di Fabrizi è scaduto il 24 maggio 2020, ossia nella stessa data in cui ha avuto termine il mandato del Consiglio direttivo nazionale. Il Ministro della difesa aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fabrizi con lettera del 4 ottobre 2017, annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 6 e il 10 ottobre 2017. Al riguardo la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera avevano espresso entrambe parere favorevole nelle rispettive sedute dell’11 e del 18 ottobre 2017. Si ricorda che, in precedenza, il Ministro della difesa, con lettera del 20 aprile 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 3 maggio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina dell’allora commissario straordinario Romano Sauro a vicepresidente della LNI. Tuttavia tale proposta di nomina non aveva avuto seguito, malgrado il parere favorevole espresso dalla IV Commissione della Camera nella seduta del 17 maggio 2017; la 4ª Commissione del Senato, al riguardo, non aveva espresso alcun parere.
[202] Il Consiglio nazionale nel suo complesso è stato nominato con decreto del Ministro della difesa del 20 dicembre 2017, sempre di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
[203] Deliberata dal Consiglio dei ministri il 7 luglio 2020.
[204] L’avvio della procedura è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 21 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa.
[205] La Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva chiesto il parere parlamentare sulla proposta relativa alla suddetta nomina con lettera del 3 maggio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 4 maggio 2017 e assegnata alla IV Commissione (Difesa) della Camera e alla 4ª Commissione (Difesa) del Senato, che avevano espresso entrambe parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 17 e del 18 maggio 2017. Maurizio Gemignani era stato nominato in luogo del commissario straordinario Romano Sauro, il cui mandato era scaduto il 30 aprile 2017. Inizialmente nominato per un anno con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° luglio 2015, Sauro era stato confermato con analoghi decreti del 30 giugno 2016 e dell’8 novembre 2016. Il commissariamento dell’Ente era conseguito alla mancata nomina del presidente e del vicepresidente della LNI in seguito alle rinunce di Giuseppe Lertora e Pietro Vatteroni. Il 30 marzo 2014 erano infatti scaduti i mandati del presidente e del vicepresidente uscenti, rispettivamente Franco Paoli e lo stesso Pietro Vatteroni, che erano stati nominati per tre anni a decorrere dal 30 marzo 2011.
[206] L’articolo 3 della legge n. 400 del 1988 prevede che: “1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.”.
[207] La norma precisa inoltre che il presidente si avvale della presidenza nazionale, quale struttura di supporto alla propria attività di attuazione gestionale degli indirizzi deliberati dall'assemblea, nonché di un direttore generale nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta dello stesso presidente nazionale, ai quali sono attribuiti poteri coerenti con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione.
[208] Nello stesso senso si veda l’articolo 11 dello statuto dell’Ente.
[209] La norma precisa che il consiglio ha poteri di direzione, programmazione e controllo operativo delle attività svolte dall'ente e adotta le deliberazioni previste per gli enti pubblici, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare.
[210] L’articolo 13 dello statuto dell’Ente, approvato con decreto interministeriale del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 maggio 2012, recita: “1. Il Consiglio direttivo nazionale è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. È composto dal Presidente nazionale, che lo presiede, dal Vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, proposto dal Capo di stato maggiore della Marina militare, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto anche tra il personale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché da sei rappresentanti delle Sezioni, eletti in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale.
2. I membri del Consiglio direttivo nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
3. Dei sei rappresentanti delle Sezioni in seno al Consiglio direttivo nazionale: a) tre sono eletti dall'assemblea generale dei soci, che si svolge nell'anno in cui il Consiglio direttivo nazionale decade dalle sue funzioni per fine mandato triennale; b) tre sono eletti dalle Sezione individuate dal Presidente nazionale, su indicazioni del Consiglio direttivo nazionale, attraverso la scelta tra quelle che si sono particolarmente distinte nella realizzazione degli scopi istituzionali; tale individuazione è effettuata entro il 15 dicembre dell'anno in cui il Consiglio direttivo nazionale decade dalle funzioni per compiuto mandato triennale.
4. L'elezione dei membri di cui al comma 1, effettuata secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari, deve garantire un'equa rappresentanza regionale, con la previsione di due rappresentanti per l'Italia settentrionale, due rappresentanti per l'Italia centrale, compresa la Sardegna, e due rappresentanti per l'Italia meridionale, compresa la Sicilia, evitando che una stessa regione abbia più di un rappresentante in seno al Consiglio direttivo nazionale.; ai fini del presente articolo, è adottato un criterio di rappresentatività a rotazione con riferimento alle varie Regioni.”.
[211] Nello stesso senso depongono, per i vari organi, le norme statutarie dell’Ente.
[212] La nomina era stata deliberata in via definitiva dal Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2020, su proposta del Ministro della difesa.
[214] La nomina era stata deliberata in via definitiva, su proposta della Ministra della difesa, dal Consiglio dei ministri del 10 luglio 2017. Si ricorda che la Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Magro con lettera del 13 giugno 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 14 giugno 2017. Tale richiesta di parere era stata assegnata alla 4ª Commissione (Difesa) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 giugno 2017 esprimendo parere favorevole. La richiesta di parere era stata altresì assegnata alla IV Commissione (Difesa) della Camera, che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 27 giugno 2017, aveva anch’essa espresso parere favorevole nella seduta del 5 luglio 2017.
[215] Il decreto specifica che Balestri e Sardone hanno sostituito, rispettivamente, Giandomenico Taricco e Romeo Paternò.
[218] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[219] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[220] Quanto alla presidenza dell’Ente, si ricorda che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 24 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018, ha comunicato, sempre ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nuovamente nominato, con decreto del 19 gennaio 2018, Roberto Danovaro presidente del suddetto Ente per la durata di un quadriennio. Infatti il 4 dicembre 2017 era scaduto il mandato quale presidente dell’Ente dello stesso Danovaro, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale in data 4 dicembre 2013 sempre per un quadriennio. Si ricorda che l’articolo 7, comma 2, dello statuto dell’Ente recita: “Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nell’ambito della missione dell’Ente, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca ed esperienza nella sua gestione, in Italia o all’estero. È nominato con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.”.
[221] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[222] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[223] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[225] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[226] L’articolo 8 dello statuto prevede che: “Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione nel campo della ricerca tecnico-scientifica, di comprovata esperienza gestionale, riconosciuta anche a livello internazionale, di Enti Istituzioni pubbliche o private di ricerca, e precisamente: a) dal Presidente della Stazione Zoologica; b) da un componente designato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; c) da un componente scelto dal personale dell’Ente, dal personale associato e dalla restante parte della Comunità scientifica nazionale di riferimento, secondo le modalità individuate di seguito. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Qualora un consigliere sia nominato in sostituzione di un altro consigliere, egli terminerà il proprio mandato insieme agli altri consiglieri già in carica e potrà essere rinominato solo una volta. 4. Alla carica di consigliere di amministrazione di cui al comma 1, lett. c), possono accedere ricercatori e tecnologi dell’Ente, prioritariamente di I livello, in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale, e in possesso di comprovate competenze ed esperienze gestionali e professionali di alto livello, riconosciute anche a livello internazionale, previa selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’Ente, di chiara fama e competenza nell’ambito della missione dell’Ente. 5. Il Comitato di Selezione, nominato dal Consiglio di Amministrazione, individua una rosa di massimo tre candidati idonei, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente. In assenza di candidati interni o di almeno due idonei, si riapre la selezione con le stesse modalità. Ove perdurasse l’assenza di candidati interni la selezione si apre alle candidature ricevute dall’intera comunità scientifica di riferimento. 6. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento disciplina le modalità di selezione, elezione e la differenziazione di peso del voto tra personale dell’Ente, membri associati all’Ente e comunità scientifica di riferimento. 7. La carica di Presidente o di Consigliere di Amministrazione designato dal MIUR è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o l’associatura presso la Stazione Zoologica. Per limitare gli eventuali conflitti di interesse, il terzo Consigliere di Amministrazione eletto ai sensi del comma 1, lett. c), se dipendente dell’Ente, non può ricoprire altri incarichi interni e non può usufruire dei finanziamenti da parte dell’Ente per attività di collaborazione, o per la propria ricerca, ove non a seguito di valutazione comparativa. Ai membri del CdA dell’Ente si applicano i criteri di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e, per quanto compatibile, l’art. 2391 del codice civile […].”. Al riguardo si veda anche la sentenza Tar Napoli, sez. IV, 20 dicembre 2018, n. 7262, che ha ritenuto illegittima la mancata previsione statutaria di una riserva di elettorato passivo negli organi di governance dell’ente a favore dei ricercatori e tecnologi facenti parte del personale interno, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
[227] Il 30 gennaio e il 6 febbraio 2013 la 4ª Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica e la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati avevano entrambe espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
[228] Il successivo comma 4 dell’articolo 17 precisa che: “Per l'elezione del Presidente nazionale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea. ln caso di parità di voti o di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum richiesto per l'elezione, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. ln caso di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum della maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea anche nel turno di ballottaggio, si può procedere a una ulteriore votazione.”.
[229] La norma specifica che otto consiglieri sono eletti dai presidenti delle sezioni di tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre, garantendo tra questi la presenza di esponenti di entrambi i sessi, dai rappresentanti degli atleti. Sono eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.
[230] Ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, “Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze Armate dello Stato.”.
[233] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.
[234] Le mozioni e le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
[235] Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma di legge che la prevede, l’oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con il termine entro il quale si attende il prossimo invio), nonché i dati inerenti l’ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono inoltre separatamente segnalati i nuovi obblighi rilevati e quelli conclusi.
[236] La legge 14 agosto 2020, n. 113, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2020, n. 224.
[237] L’articolo 1 stabilisce che ai fini della legge n. 113 del 2020 si intendono quali professioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate dall'articolo 5 della medesima legge n. 3 del 2018.
[238] La legge n. 113 del 2020 è entrata in vigore il 24 settembre 2020.
[239] Il comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 113 del 2020 stabilisce che l’Osservatorio è costituito, per la sua metà, da rappresentanti donne, prevedendo la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
[240] Ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge n. 113 del 2020, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie acquisisce i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza degli episodi di violenza, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro, con il supporto dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità e degli ordini professionali.
Si ricorda che l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità è stato istituito presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, e del decreto del Ministro della salute 29 settembre 2017.
[241] La legge 8 marzo 2017, n. 24, all’articolo 2, comma 4, prevede che in ogni regione sia istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 24 del 2017 (Cfr. nota precedente).
[242] Il testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre 2020, n. 228, S.O.
[243] L’articolo 6 della legge n. 196 del 2009 riguarda l’accesso alle banche dati e la pubblicità di elementi informativi ed è già stato modificato in precedenza dall’articolo 1 della legge 4 agosto 2016, n. 163, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”.
[244] La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020 evidenzia che la riformulazione del comma 4 della legge n. 196 del 2009 “trasforma un adempimento burocratico (mera trasmissione delle deliberazioni) in una ‘relazione informativa’ più compiuta tra Governo e Parlamento in materia di programmazione economica (…)”, inserendosi nel quadro del processo di semplificazione delle procedure connesse al rilancio degli investimenti pubblici e permettendo di migliorare la qualità delle informazioni trasmesse al Parlamento tramite relazioni, eliminando la semplice trasmissione di delibere CIPE che sono comunque disponibili essendo pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del CIPE.
[245] Il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, reca “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.
[246] Con la risoluzione A/70/L.I, adottata il 25 settembre 2015, i Paesi membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite hanno adottato all’unanimità l’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) impegnandosi a raggiungerli entro il 2030.
L’Agenda, in vigore dal 1° gennaio 2016, è un programma d’azione che ingloba 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile articolati in 169 target o traguardi che hanno sostituito i Millennium Development Goals fissati nel 2000. Gli obiettivi, interconnessi e indivisibili, bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: crescita economica, inclusione sociale, tutela dell'ambiente, estendendo l'Agenda 2030 dal solo pilastro sociale previsto dagli Obiettivi del Millennio agli altri due pilastri, economico ed ambientale. Per approfondimenti, si veda il Dossier del Servizio studi della Camera “La Comunità internazionale e l'attuazione dell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile”, aggiornato al mese di giugno 2020.
[247] L’articolo 1-bis ha altresì previsto che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2021, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48 (“Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica”), e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica debba intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
[250] In precedenza oggetto, rispettivamente, del DPCM 11 settembre 2008, n. 170 (Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246), e del DPCM 19 novembre 2009, n. 212 (Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246), entrambi abrogati dall’articolo 20 del DPCM n. 169 del 2017.
[251] Il comma 1 dell’articolo 19 del DPCM n. 169 del 2017 stabilisce che:
“La relazione annuale sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, riporta i seguenti elementi informativi:
a) numero di AIR e di VIR concluse nell'anno;
b) numero e casi di esclusione e di esenzione dall'AIR;
c) numero di relazioni AIR integrate su richiesta del DAGL, del Parlamento, o su sollecitazione del Consiglio di Stato in sede consultiva;
d) metodologie applicate, scelte organizzative adottate dalle amministrazioni;
e) numero di consultazioni realizzate nel corso dell'AIR e della VIR e relative metodologie;
f) piani biennali per la valutazione e la revisione della regolazione redatti ai sensi dell'articolo 12 e loro aggiornamenti;
g) riferimenti alle esperienze di AIR e di VIR presso le istituzioni dell'Unione europea, le autorità indipendenti, le regioni, gli enti locali, evidenziando le migliori pratiche anche a livello internazionale;
h) eventuali criticità riscontrate a livello di Amministrazioni nello svolgimento delle AIR e delle VIR;
i) iniziative per la formazione e il miglioramento delle capacità istituzionali nello svolgimento dell'AIR, della VIR e delle consultazioni”.
Il comma 2 dell’articolo 19 inoltre anticipa, rispetto a quanto stabilito dal comma 10 dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005, al mese di febbraio il termine entro il quale ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente al DAGL gli elementi informativi per la predisposizione della relazione. Il comma 2 stabilisce altresì che il Dipartimento degli affari regionali, sentita, ove occorra, la Conferenza unificata, fornisca le informazioni riguardanti le attività delle regioni e degli enti locali.
[252] Si fa presente che il comma 1 dell’articolo 19 del DPCM n. 169 del 2017 prevede che la relazione riguardi lo stato di applicazione dell’AIR e della VIR, mentre il comma 10 dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005 fa riferimento alla sola AIR.
[253] In attuazione di quanto disposto dal comma 6 è stata emanata la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2018, n. 83. La direttiva approva la “Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione” in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, e stabilisce che l’AIR e la VIR siano redatte in conformità, rispettivamente, al modello di cui all’allegato 2 e all’allegato 3, che costituiscono parte integrante della direttiva medesima. Per l’illustrazione delle principali novità introdotte dal Regolamento e delle indicazioni fornite nella Guida si rimanda alla “Relazione sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione” riferita all’anno 2017 (Doc. LXXXIII, n. 1).
[254] Ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 21, come modificati dall’articolo 4-quater, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ed è composto dai Ministri della difesa, dell'interno, per i beni e le attività culturali (ora per i beni e le attività culturali e per il turismo), delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (ora delle politiche agricole alimentari e forestali) dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro dell’istruzione e Ministro dell’università e della ricerca), dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente, sentiti i componenti, può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. Laddove convocato, il presidente dell'A.S.I. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato con funzione di alta consulenza tecnico-scientifica.
[255] Il Documento strategico di politica spaziale nazionale – DSPSN è stato approvato dal COMINT il 18 dicembre 2019.
[256] Il comma 140 individua i settori di spesa relativi a:
a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;
b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
c) ricerca;
d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;
f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;
h) prevenzione del rischio sismico;
i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
l) eliminazione delle barriere architettoniche.
Il comma 140 prevede inoltre che “L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica (…)”.
[257] Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 e del 28 novembre 2018 sono state assegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, somme pari ad euro 71.764.397 nel periodo 2017– 2027, di cui 8.077.297 nel 2019. Con successivo DPCM dell’11 giugno 2019, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono state assegnate al MAECI somme pari ad euro 120.000.000 nel periodo 2019-2024, di cui euro 29.000.000 nel 2019. In merito, v. Doc. CCXL, n. 4, pag. 3.
[258] Il comma 14 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.
[259] Il comma 24 dispone altresì che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (per la cui adozione il medesimo comma 24 indica il termine del 15 febbraio 2020) di riparto del fondo di cui al comma 14 individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 14 a 26. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
[260] L'Accademia gestisce 15 Fondazioni e 32 Fondi autonomi. Le Fondazioni sono annesse all'Accademia secondo la previsione statutaria, sono dotate di personalità giuridica e regolate da un proprio statuto e dai rispettivi decreti istitutivi; esse sono di regola e, salva diversa disposizione statutaria, gestite dal Consiglio di presidenza dell'Accademia. I Fondi sono invece privi di personalità giuridica, ma retti da appositi regolamenti, costituiti da eredità, legati e donazioni, vincolati alla volontà degli istitutori, con i cui proventi vengono annualmente assegnati premi, borse di studio e di ricerca, e promossi convegni cui partecipano scienziati italiani e stranieri. Cfr. in merito quanto riportato dalla “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2019”.
[261] La relazione è stata predisposta dall’Osservatorio dello spettacolo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 163 del 1985.
[262] Fino al 2016 il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo erogava, attraverso la Direzione generale cinema, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, anche contributi a soggetti svolgenti attività cinematografiche. La legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo), in vigore dal 1º gennaio 2017, all’articolo 13, ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, scorporando dal Fondo unico per lo spettacolo le risorse destinate alle attività cinematografiche (articolo 38).
[263] Il comma 329 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), autorizza per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la spesa di 2 milioni di euro per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo.
[264] I criteri e le modalità di concessione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, gli ambiti di attività finanziabili, i requisiti minimi dei soggetti richiedenti, la tempistica e la modalità di invio delle domande, nonché il sistema di valutazione delle domande medesime sono stati definiti, a decorrere dall’anno di contribuzione 2018, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2017, n. 242, S.O.), come modificato e integrato dai decreti ministeriali 17 maggio 2018, n. 245, e 3 maggio 2019, n. 317. Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, i criteri di assegnazione tengono conto dell’importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico, nonché della regolarità gestionale degli organismi. Cfr. Doc. LVI, n. 3, pag. 24.
[265] Si ricorda altresì che il comma 367 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) ha incrementato gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo nella misura di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 Il comma 369 dell’articolo 1 ha inoltre autorizzato la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale, stabilendo la procedura per l’accesso alle risorse.
L'articolo 89, comma 3, lett. c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha ridotto la disponibilità del Fondo unico dello spettacolo per un importo di 10 milioni di euro. Tale ammontare è confluito nella dotazione complessivamente prevista per i due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, istituiti dal comma 1 del medesimo articolo 89 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.
[266] La premessa del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 gennaio 2019 evidenzia che alcuni stanziamenti confluiti nei capitoli afferenti il FUS prevedono beneficiari specifici e, come tali, non possono costituire oggetto di riparto del FUS per il 2019.
Il citato decreto ha stabilito l'assegnazione delle seguenti quote:
a) Fondazioni lirico-sinfoniche: 52,685394 %
b) Attività musicali: 18,039747 %
c) Attività teatrali: 21,148779 %
d) Attività di danza: 3,522416 %
e) Under 35: 0,260141 %
f) Progetti multidisciplinari, Progetti Speciali, Azioni di sistema: 2,589598 %
g) Attività circensi e spettacolo viaggiante: 1,589748 %
h) Osservatorio dello spettacolo: 0,149725 %
i) Comitati e Commissioni: 0,014452 %.
[267] Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché alla direttiva 2006/70/CE recante misure di esecuzione. Le direttive richiamate sono state modificate dalla direttiva (UE) 2015/849 (cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio), recepita nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha pertanto sostanzialmente riscritto il decreto legislativo n. 231 del 2007.
Le novità introdotte hanno riguardato i soggetti destinatari degli obblighi, l'attività di registrazione, le comunicazioni alle competenti Autorità, la nozione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni.
La direttiva (UE) 2015/849 è stata a sua volta modificata dalla direttiva 2018/843/UE (V direttiva antiriciclaggio), recepita dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, che introduce modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90, e 25 maggio 2017, n. 92 (che ha introdotto una disciplina ad hoc che consente di monitorare il settore dei cosiddetti “compro oro”). Con la direttiva 2018/843/UE si è inteso potenziare l’apparato degli strumenti di prevenzione del riciclaggio e segnatamente di finanziamento del terrorismo, a seguito dell’ondata di attentati che ha investito l’Europa nel 2015 e 2016, rafforzando l’ambito applicativo della direttiva (UE) 2015/849, anche con riferimento ai pagamenti in forma anonima e alle nuove forme di pagamento (quali le carte prepagate e le valute virtuali).
Per la descrizione delle novità introdotte dalla direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018, v. Dossier del Servizio studi della Camera dei deputati sull’Atto del Governo n. 95/XVIII, pp. 6 e 7.
[268] Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) è stato istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, nell’ambito dell’azione per il contrasto del terrorismo internazionale. La competenza del Comitato è stata estesa alla materia del contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e all’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza nazionale dai decreti legislativi 22 giugno 2007, n. 109, e 21 novembre 2007, n. 231.
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 2007, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, il Comitato è composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti ed è presieduto dal Direttore generale del tesoro.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dall'Unità di informazione finanziaria. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un appartenente al ruolo dirigenziale o ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dal decreto legislativo n. 90 del 2017, il Comitato di sicurezza finanziaria elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo prevista dall'articolo 14; propone al Ministro dell'economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo; propone altresì al medesimo Ministro l'esenzione di taluni soggetti - operatori economici che esercitano in modo occasionale o su scala limitata un’attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in presenza dei requisiti indicati dalle lettere da a) a f) del comma 3 dell’articolo 4 – dall'osservanza degli obblighi di cui al decreto n. 231; formula i pareri e le proposte previsti dal medesimo decreto n. 231 e fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), nel quadro delle proprie competenze, ha elaborato nel corso del 2018 l’Analisi nazionale dei rischi nazionali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che aggiorna quella già condotta nel 2014. L’Analisi è stata approvata dal CSF il 21 marzo 2019.
[269] L'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, stabilisce, al comma 1, che l’Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, è autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Tale regolamento è stato approvato con la deliberazione della Banca d’Italia n. 66 del 29 gennaio 2019.
Alla UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2007 stabilisce che il direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore del medesimo istituto, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
Il comma 4 dell’articolo 6 stabilisce che la UIF esercita le seguenti funzioni:
a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria;
b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;
c) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un’altra Financial Intelligence Unit (FIU), ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all'autorità che ne ha fatto richiesta;
d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
e) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale;
f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonché con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;
g) in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
h) assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle analisi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a). Assicura, altresì, l'effettuazione delle analisi richieste dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Il comma 5 dell’articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modificazioni stabilisce che per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF:
a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al decreto n. 231 del 2007 e successive modificazioni;
b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10.
In conformità del comma 6 dell’articolo 6, per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5 la UIF:
a) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Il comma 7 stabilisce che, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF:
a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria;
b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il comma 8 dell’articolo 6, come ricordato supra nel testo, stabilisce che ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati alla medesima relazione, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007.
[270] Il medesimo comma 7 stabilisce che “(…) è compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell'ambito dei relativi procedimenti; è compito del Ministero dell'economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109”.
[271] Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, all'articolo 1, comma 1, ha soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e contestualmente istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca.
[272] Il comma 3 dell’articolo 24-bis stabilisce che la Strategia nazionale si conforma ai seguenti principi:
“a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria, dei soggetti privati già attivi nella materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalità con cui le iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia e collegarsi con le attività proprie del sistema nazionale dell'istruzione;
b) definire le politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
c) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, associazioni dei consumatori, organizzazioni senza fini di lucro e università, anche con la partecipazione degli enti territoriali”.
[273] Il comma 4 dell’articolo 24-bis prevede che lo schema del programma per una Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di cui al comma 3, sia trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendersi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema del programma alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma può comunque essere adottato.
Sullo schema di programma per una “Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale” (Atto del Governo n. 497, XVII Leg.) le Commissioni VI (Finanze) e V (Bilancio) della Camera hanno espresso parere favorevole, rispettivamente, nelle sedute del 17 gennaio e del 7 febbraio 2018; la 6a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato ha formulato parere favorevole nella seduta del 31 gennaio 2018. La bozza della Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale è stata sottoposta a consultazione pubblica dal 16 aprile 2018 al 31 maggio 2018. Acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti il Programma è stato adottato dal Governo.
[274] Il comma 8 dell’articolo 24-bis stabilisce che il Comitato è composto da undici membri ed è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministro dell’istruzione, università e ricerca (a seguito di quanto previsto dal decreto-legge n. 1 del 2020, come convertito, ora Ministro dell’istruzione e Ministro dell’università e della ricerca) tra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore. I membri diversi dal direttore, scelti con i medesimi criteri, sono designati: dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo dei consulenti finanziari (OCF). I membri del Comitato, nonché il direttore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici ed esperti nella materia.
[275]La legge 31 maggio 1965, n. 575, è stata abrogata dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il regolamento previsto dal comma 4 dell’articolo 2-duodecies, che disciplina la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonché dei dati inerenti alla consistenza, alla destinazione e all'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati, è stato approvato con decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 73.
[276] Il decreto–legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50 è stato abrogato dall'articolo 120, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Le disposizioni inerenti l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) sono state recepite nel Titolo II (articoli da 110 a 114) del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni. Gli articoli 110, 111, 112, 113 e 113-bis sono stati poi sostituiti dall’articolo 29 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha altresì introdotto l’articolo 113-ter. Sono stati così ridefiniti i compiti, gli organi di vertice e la dotazione organica dell’Agenzia.
Sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è altresì intervenuto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”. (Capo II)
[277] Nella relazione si precisa che tra le “spese di giustizia” rientrano quelle relative allo svolgimento del processo penale e per le intercettazioni (che sono sempre anticipate dall’erario, salvo l’eventuale recupero a carico del condannato), quelle relative al processo civile quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quelle per la magistratura onoraria.
Ai fini del monitoraggio delle spese di giustizia e per una specifica allocazione delle stesse nel bilancio del Ministero della giustizia sono stati previsti tre distinti capitoli (1360, 1362 e 1363).
Sul capitolo 1360 “spese di giustizia” viene imputata la generalità delle spese processuali quali, ad esempio, quelle per consulenti, periti, traduttori, custodi, difensori, giudici popolari, testimoni, trasferte per il compimento di atti processuali; sul capitolo 1363 “spese di giustizia per l’intercettazione di conversazioni e comunicazioni” sono iscritte le spese per intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali; il capitolo 1362 accoglie, invece, la spesa relativa alle indennità spettanti alla magistratura onoraria.
[278] La Banca dati nazionale del DNA è attiva da fine gennaio 2017 a seguito della pubblicazione del decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2016 con cui sono state definite le procedure per il trattamento dei dati, da parte della banca dati del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e per la trasmissione del profilo del DNA da parte dei laboratori di istituzioni di elevata specializzazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016.
La relazione presentata ricorda che l’attività dell'Ufficio VI Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA, relativa alla ricezione, ispezione, processamento dei campioni biologici - prelevati nelle c.d. stanze bianche appositamente allestite presso gli Istituti di pena - ai fini dell'estrazione del profilo del DNA e successivo inserimento nella Banca dati nazionale del DNA ha preso regolare avvio nel mese di dicembre 2017 dopo aver ottenuto il certificato di accreditamento (n. 1671 del 19 dicembre 2017) da parte dell'Ente nazionale di accreditamento ACCREDIA.
[279] Il Ministro dell'interno, con lettera in data 3 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la relazione sull'attività della banca dati nazionale del DNA, riferita agli anni 2012-2014 (Doc. CLXI-bis, n. 1).
[280] L’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, è stato sostituito dal comma 7 dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
[281] Ai sensi dell’articolo 3 dello statuto sono organi della Cassa il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario generale, il collegio dei revisori dei conti.
[282] L’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, ai commi 1 e 2, ha previsto che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il comma 2-bis dell’articolo 14 dispone che l'organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti e che il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'organismo in forma monocratica.
Il comma 4 dell’articolo 14 individua i compiti dell’organismo indipendente di valutazione della performance.
[283] Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato è stato istituito dall’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con l’obiettivo di assicurare la coerenza tra il programma di Governo e la pianificazione strategica dei Ministeri e riordinato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315. L'introduzione, da parte del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance e la contestuale individuazione di due nuovi soggetti, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e gli organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), hanno depotenziato in modo significativo il ruolo del Comitato tecnico scientifico, che è stato definitivamente soppresso dall'articolo 19, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 111. Il comma 14-bis del medesimo articolo 19 ha attribuito all’Ufficio per il programma di Governo (riorganizzato con decreto del Ministro per l’attuazione del programma 14 luglio 2014) le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico, già svolte dal soppresso Comitato tecnico scientifico.
Si ricorda per completezza che, contestualmente, il comma 9 dell’articolo 19 ha disposto il trasferimento delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
[284] L’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, dispone che ogni Ministro emani la direttiva annuale per l’azione amministrativa e per la gestione in coerenza a eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri. La direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie.
La direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2019 è stata emanata con decreto del Ministro della giustizia 30 gennaio 2019.
[285] La riclassificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi è stata applicata a partire dal disegno di legge di bilancio per il 2008, presentato il 1° ottobre 2007. La riclassificazione è stata attuata in via amministrativa all’interno della struttura del bilancio dello Stato al tempo vigente.
A partire dalla legge di bilancio 2017-2019, l’articolazione in missioni e programmi è stata profondamente rivisitata rispetto all'esercizio precedente per effetto del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. In particolare, sono state introdotte in via sperimentale le “azioni”, quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa che, pur non modificando il livello di aggregazione del bilancio cui corrisponde l'unità di voto parlamentare, hanno comportato un affinamento dell'elenco dei programmi e modifiche nei loro contenuti.
Per l’analisi dell’evoluzione della riforma della contabilità e finanza pubblica si rimanda al “Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica” predisposto annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 3, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Si segnala anche la relazione, predisposta sempre dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 8, della legge n. 196 del 2009, su “L’efficacia dell’introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato”.
[286] Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 7 agosto 2020 sono state approvate le deliberazioni dell’assemblea dell’ACI del 29 ottobre 2014, 16 dicembre 2015, 25 luglio 2017, 19 dicembre 2018 e 25 giugno 2020 inerenti le modifiche al testo dello statuto dell’Automobile club d’Italia.
[287] Le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di sport e, in particolare, quelle di indirizzo e vigilanza sull'Automobile Club d'Italia (ACI), sono state delegate al Ministro per le politiche giovanili e lo sport con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019 (articolo 3, comma 1, lett. e).
[288] Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019 (articolo 3, comma 1, lett. e) le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di sport e, in particolare, quelle di indirizzo e vigilanza sul Comitato italiano paralimpico (CIP) sono state delegate al Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
Lo Statuto del Comitato italiano paralimpico è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2017 e modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2019.
Sono organi del CIP: il consiglio nazionale, la giunta nazionale, il presidente, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato e presiede sia il consiglio nazionale che la giunta nazionale. I mandati sono tutti quadriennali; il presidente e i componenti della giunta nazionale non possono restare in carica oltre tre mandati.
[289] In base al disposto di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, il CIP si avvale delle risorse umane della Sport e Salute S.p.A.
[290] Il comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 376 del 2000 equipara al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
Il comma 4 stabilisce che in presenza di condizioni patologiche documentate e certificate dal medico, all’atleta può essere prescritto specifico trattamento purché attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale e con i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.
[291] Il Comitato tecnico sanitario, le cui sezioni sono attualmente 11, costituito con decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015 e scaduto il 25 luglio 2018 in virtù della proroga di cui all’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, è stato ricostituito con i decreti del Ministro della salute 26 settembre 2018 e 16 ottobre 2018. I componenti durano in carica per tre anni a decorrere dalla data di insediamento.
[292] La Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive è composta da 11 membri, così suddivisi: 3 designati dal Ministero della salute; 3 designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 2 designati dalla Conferenza Stato-Regioni; 1 designato dal CONI; 1 ufficiale del Comando Carabinieri per la tutela della salute, designato dal Comandante; 1 designato dall’Istituto superiore di sanità, assegnato contestualmente alla Sezione f) denominata “Sezione per i dispositivi medici”. Cfr. Doc. CXXXV, n. 3.
[293] In attuazione dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 376 del 2000, la SVD ha provveduto ad aggiornare la lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping, adeguandola anche alla lista internazionale di riferimento, formulando la relativa proposta recepita con decreto del Ministro della salute 11 giugno 2019, di concerto con il Ministro per lo sport.
[294] La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita la vigilanza sull’Istituto nazionale di statistica – ISTAT, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Nell’ambito del Governo Conte II l’attuazione del decreto n. 322 è stata delegata al Ministro per pubblica amministrazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, articolo 1, comma 2, lett. g).
[295] In base all’articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, il Programma statistico nazionale (Psn) stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale e i relativi obiettivi informativi.
Il programma statistico nazionale ha durata triennale. Le linee di indirizzo del Psn sono definite dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), organo di governo del Sistema statistico nazionale, all'inizio di ogni triennio. Il Psn è sottoposto al parere della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica (di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989) e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE.
Il comma 4-bis dell’articolo 13, aggiunto dal comma 72 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che il Psn comprenda un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti indicati, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione.
Il Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 è stato approvato con delibera CIPE 10 luglio 2017, n. 62, e con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2018, n. 66, S.O.). Il Psn è stato aggiornato, per il biennio 2018-2019, con delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 58, e con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2019, n. 165, S.O.) e, per il 2019, con delibera CIPE 17 marzo 2020, n. 10 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2020, n. 144).
Il Programma statistico nazionale 2020-22 è stato deliberato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (Comstat), nella riunione del 21 novembre 2019.
[296] L’articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.
[297] Ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la Commissione per la garanzia dell’informazione statistica (Cogis) ha il compito di:
“a) vigilare sull'imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell'informazione statistica, nonché sulla sua conformità con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;
b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la più ampia collaborazione, ove richiesta;
c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13 (del decreto legislativo n. 322 del 1989);
d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989”.
Inoltre, nell’esercizio delle funzioni suddette, la Cogis può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell’ISTAT, che provvede a fornire i necessari chiarimenti entro 30 giorni. La Commissione è sentita inoltre ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
La Commissione è composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati. Il Presidente è eletto dagli stessi membri.
La precedente Commissione costituita con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2013, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha terminato il mandato il 7 novembre 2018. La nuova Commissione è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2019, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.
La composizione della Commissione è stata aggiornata con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2020.
[298] Il trattamento dei dati è autorizzato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e j), e dell’articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
[299] Il comma 1 dell’articolo 1 prevede che il trattamento dei dati avvenga secondo le modalità individuate dal medesimo articolo 1 e dal protocollo approvato dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché nel rispetto delle pertinenti regole deontologiche allegate al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 30 del 2020, come convertito, prevede che per l'esclusivo svolgimento dell'indagine di cui al comma 1, basata sull'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 (ossia i competenti uffici del Ministero della salute e dell’ISTAT) si avvalgono di un'apposita piattaforma tecnologica istituita presso il Ministero della salute. Il comma 3 stabilisce che “Per le finalità di cui al comma 1, l'ISTAT, in accordo con il Comitato tecnico scientifico di cui al comma 1, individua, tramite i propri registri statistici individui, unità economiche, luoghi e tematico del lavoro, uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, che saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche di cui al comma 2”.
[300] Il Sistan è stato istituito dal decreto legislativo n. 322 del 1989 e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, al fine di realizzare l’unità di indirizzo, l’omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale. Il Sistan è la rete di soggetti pubblici e privati che forniscono al Paese e agli organismi internazionali l’informazione statistica ufficiale.
Fanno parte del Sistema statistico nazionale: l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); l'Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP); gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, degli uffici territoriali del Governo, delle regioni e province autonome, delle province, delle Camere di commercio (Cciaa), dei comuni, singoli o associati, e gli uffici di statistica di altre istituzioni pubbliche e private che svolgono funzioni di interesse pubblico. Il Programma statistico nazionale (Psn) stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale e ne definisce gli obiettivi (articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 e successive integrazioni). La programmazione, triennale, viene aggiornata annualmente.
[301] Il comma 2 dell’articolo 1, come modificato dall'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, stabilisce che il finanziamento di cui al comma 1 è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura entro il 31 dicembre 2020. Detto finanziamento può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
[302] Si ricorda altresì che il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019 stabilisce che entro il termine del 31 maggio 2020 l'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria espleti, eventualmente anche con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società in amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3 dell’articolo 1, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario.
[303] Il 25 ottobre 2017 le Società in amministrazione straordinaria hanno presentato al Ministero dello sviluppo economico istanza per la proroga di 90 giorni del termine per la presentazione del programma delle procedure di amministrazione straordinaria di Alitalia e Cityliner a far data dal 29 ottobre 2017. Con decreto del 27 ottobre 2017 il MISE ha disposto la proroga fino al 27 gennaio 2018 del termine di presentazione del Programma relativo alle società del Gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria.
[304] Il programma di cessione, previsto dall’articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, redatto in conformità degli articoli 54 e seguenti dello stesso decreto e delle applicabili disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è stato sottoposto alla valutazione del Ministero dello sviluppo economico dai commissari straordinari il 27 gennaio 2018.
[305] La proroga al 23 marzo 2020 è stata disposta, su istanza motivata del collegio commissariale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 maggio 2019. Il termine di esecuzione del programma è stato poi differito al 23 marzo 2021 con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 febbraio 2020.
[306] Posto che tali atti avrebbero potuto avere impatti sul perimetro e sulle connotazioni dei complessi aziendali oggetto di cessione, il 26 marzo 2020 il Commissario straordinario ha comunicato ai soggetti interessati, previo nulla osta da parte del Ministro dello sviluppo economico, la sospensione della procedura di cessione ai sensi dell’articolo 9.2 dell’invito. Cfr. Doc. XXVII, n. 15, pag. 11.
Si segnala che, a seguito delle modifiche introdotte all’articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, come convertito, dall’articolo 202 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il testo del comma 4 del citato articolo 79, come riformulato, non contiene più alcun riferimento ad attività che il commissario straordinario possa essere autorizzato a porre in essere nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la cessione dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria, fino all’effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali all’aggiudicatario della procedura di cessione.
[307] Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 79 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e (a seguito delle modifiche apportate alla disposizione citata dall’articolo 202 del decreto–legge n. 34 del 2020) con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità per attuare le misure di compensazione dei danni subiti dall’intero settore dell’aviazione a causa dell’insorgenza dell’epidemia da COVID-19. In attuazione di tale previsione è stato adottato il decreto 11 settembre 2020, recante “Modalità di applicazione delle misure a compensazione dei danni subiti, a seguito dell'epidemia da COVID-19, dalle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che adempiono ad oneri di servizio pubblico”.
[308] A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 202 del decreto–legge n. 34 del 2020, come convertito, si prevede che la nuova società sia costituita per “l’esercizio dell’attività d’impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci” precisando che, per tale operazione, è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea. Il nuovo testo del comma 3 dell’articolo 79 non stabilisce un collegamento tra la costituzione della nuova società e la situazione determinatasi per l’emergenza da COVID-19 e non vengono più menzionate le società del gruppo Alitalia. Sono inoltre modificate le modalità di istituzione e funzionamento della costituenda società e viene altresì quantificato in 3 miliardi di euro il limite di partecipazione del Ministero dell’economia e delle finanze al capitale della società. Con l’introduzione del comma 4-bis si esplicita che spetta alla nuova società predisporre un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell’offerta, da sottoporre all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (le quali esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione) e si riconosce la possibilità che la società possa costituire, a sua volta, società controllate o partecipate. La società può inoltre acquistare o prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d’azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), anche in amministrazione straordinaria.
L’articolo 79, come novellato dall’articolo 202 del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, prevede poi la stipula di un apposito contratto di servizio tra lo Stato e la nuova società per la prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale e nell’ottica della continuità territoriale, con la possibilità di subentrare in quelli già in essere con società in amministrazione straordinaria. Si esclude che alla nuova società si applichino i limiti ai compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni previsti dall’articolo 23-bis della legge n. 201 del 2011 e si stabilisce che la nuova società possa avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e che tutti gli atti connessi all’operazione di cui all’articolo 79 siano esenti da imposizione fiscale. Sono inoltre soppresse le disposizioni del comma 6 del medesimo articolo 79 (nel testo previgente) in materia di trasferimento del personale. E’ infine istituito un nuovo fondo di 3 miliardi di euro per finanziare gli interventi di capitalizzazione e di acquisizione di cespiti da parte della nuova società.
[309] Il citato articolo 87, al comma 1, lett. a) e b), interviene sui commi 3 e 4-bis dell’articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020. Con le modifiche introdotte si stabilisce che l’esercizio dell’attività della nuova società è subordinato alle valutazioni – e non più all’autorizzazione - della Commissione europea.
Inoltre si prevede che la società sia costituita “anche ai fini dell’elaborazione del piano industriale” mentre nel testo precedentemente vigente la predisposizione del piano industriale non era indicata tra le finalità della costituzione della società, ma ne costituiva la prima attività operativa successiva alla costituzione. Viene inoltre determinato l’ammontare del capitale sociale iniziale, pari a 20 milioni di euro, cui si provvede a valere sul fondo di 3 miliardi di euro previsto dal comma 7. Si prevede altresì che il piano industriale sia trasmesso, oltre che alle Commissioni parlamentari competenti ai fini dell’espressione del parere, alla Commissione europea per le valutazioni di competenza e che la società proceda all’integrazione o alla modifica del piano industriale tenendo conto della decisione della medesima Commissione europea. Viene infine precisato che qualora il parere parlamentare sul piano industriale non sia espresso entro il termine di trenta giorni si possa prescindere da esso.
[310] Il comma 11 dell’articolo 1 della legge n. 239 del 2004 recita: “Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas che corrispondono agli interessi generali del Paese. Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può definire, sentite le Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del settore per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente”.
[311] Per completezza, si segnala che l’ultimo periodo del comma 12 dell’articolo 1 della legge n. 239 del 2004 (aggiunto dal comma 2 dell’articolo 28 della legge 23 luglio 2009, n. 99), stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA) riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed i) del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
La relazione sullo “Stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” riferita al 2019 è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
[312] Il comma 1 dell’articolo 22 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, prevede che “Al fine di assicurare l'applicazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico” - ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – “nell'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione, può:
a) accedere a tutti i documenti rilevanti e richiedere informazioni ai soggetti coinvolti o informati sui fatti, anche mediante apposite audizioni personali;
b) effettuare sopralluoghi e ispezioni;
c) chiedere i tabulati telefonici esistenti e i registri esistenti del traffico di dati di cui al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fissando il termine per le relative comunicazioni;
d) intimare la cessazione delle condotte poste in essere in violazione del regolamento (UE) n. 1227/2011;
e) presentare presso il competente tribunale istanza di sequestro o di confisca del prodotto o del profitto dell'illecito, comprese somme di denaro;
f) presentare presso il tribunale o altra autorità competente istanze di divieto dell'esercizio di un'attività professionale”.
[313] In merito, v. Doc. CXLI, n. 3, II vol. pag. 107 e capitolo 10, “attuazione del REMIT”, pag. 354 e 355.
[314] Si ricorda che l'obbligo di presentare una relazione sullo stato dei servizi idrici era stato attribuito alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161, comma 4, lett. l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La Commissione è stata soppressa dall'articolo 10, comma 26, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e le relative funzioni, ivi compresa la predisposizione di una relazione alle Camere sullo stato dei servizi idrici, sono state trasferite all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dal comma 11 del medesimo articolo 10. Per la soppressione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua e il trasferimento delle relative funzioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ad opera del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, v. supra nel testo.
Per completezza, si ricorda che sulla gestione del servizio idrico integrato l’Agenzia è tenuta a riferire anche ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), inserito dall'articolo 7, comma 1, lett. i), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. In attuazione di tale disposizione il presidente dell’ARERA ha da ultimo trasmesso il 30 giugno 2020 la relazione su “L’adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell’ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato”, con dati relativi al primo semestre dell’anno 2020 (Doc. CXLVI, n. 5).
[315] Per l’evoluzione normativa inerente l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA si v. la scheda relativa all’obbligo di relazione sulla “Stato dei servizi e attività svolta”, previsto dall’articolo 2, comma 12, lett. i), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
[316] L'ISPRA è stato istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha contestualmente soppresso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), trasferendone le funzioni al nuovo ente.
L'articolo 4 della legge n. 132 del 2016 qualifica l'ISPRA persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, riproducendo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123 (Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Il comma 2 dell'articolo 4 ha previsto che l'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adegui la propria struttura organizzativa e tecnica, nonché il proprio statuto, al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge n. 132 del 2016, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al citato decreto n. 123 del 2010.
L’emanazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di semplificazione delle attività degli enti di ricerca, nel cui elenco è stato ricompreso l’ISPRA, ha poi introdotto degli elementi di novità, rilevanti anche in termini di autonomia statutaria, rendendo necessari ulteriori adeguamenti. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell’ISPRA n. 51 del 30 settembre 2019 è stato adeguato lo statuto dell’ISPRA, poi trasmesso al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale, facendo proprio il parere giunto dal Ministero dell’economia e delle finanze, ne ha richiesto alcune integrazioni formali. Lo statuto è stato quindi definitivamente approvato dal consiglio di amministrazione il 27 gennaio 2020 e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
[317] Le agenzie per la protezione dell'ambiente regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono state istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
[318] Ai sensi dell’articolo 3, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;
b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;
c) attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all’articolo, 3 sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni;
d) attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;
e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale;
h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;
i) attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;
l) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;
m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;
n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale.
Per gli ulteriori compiti assegnati al Sistema nazionale dalla legislazione vigente, v. Doc. CCXXXVII, n. 3, pag. 5.
[319] I LEPTA costituiscono il livello qualitativo e quantitativo essenziale di prestazioni in materia di ambiente che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Nella relazione si evidenzia che nel 2018 il Consiglio del SNPA aveva avviato di propria iniziativa, con delibera n. 23, il lavoro propedeutico alla complessa definizione dei LEPTA, giungendo all’approvazione del primo documento istruttorio per la predisposizione dello schema di D.P.C.M., finalizzato a disciplinare altresì i relativi criteri di finanziamento e il Catalogo nazionale dei servizi.
Con delibera n. 51/2019 del 12 febbraio, il Consiglio del SNPA è pervenuto all’approvazione, del documento “Elementi per la definizione dei LEPTA – Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali. Studio ed applicazione ad attività prioritarie previste dal Piano Triennale 2018 - 2020 del SNPA” che ha individuato le prime sedici prestazioni prioritarie che riguardano aspetti centrali della tutela ambientale, aventi ampi riflessi anche per la tutela della salute, quali i monitoraggi delle principali matrici ambientali (atmosfera, acque superficiali e sotterranee), i pareri e le autorizzazioni sugli impianti industriali e sulle antenne radiotelevisive, i controlli sulle aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) o a rischio di incidente rilevante. Al riguardo, cfr. Doc. CCXXXVII, n. 3, pag. 15 e 16.
[320] Il Consiglio del Sistema nazionale, istituito dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 132 del 2016 al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, anche in una logica di sinergica collaborazione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, i quali eleggono fra loro un vice presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale delle attività del Sistema medesimo, di cui all'articolo 10, comma 1, e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema medesimo, nonché sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale; il Consiglio segnala inoltre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla stessa legge n. 132 del 2016.
[321] L’articolo 61 del decreto legislativo n. 101 del 2020, al comma 1, prevede che, fatti salvi i provvedimenti cautelari e urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori o dell'ambiente, le amministrazioni titolari del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo VII (che dispone sul regime autorizzatorio e sulle attività di controllo in materia di radioprotezione), in caso di violazioni gravi o reiterate delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 101 del 2020 o delle prescrizioni dell'autorizzazione, possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo non superiore a sei mesi ovvero, nei casi di particolare gravità, la revoca del provvedimento autorizzativo.
[322] La direttiva 2013/59/Euratom, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 101 del 2020, dedica specifica attenzione alle sorgenti orfane, ossia alle sorgenti radioattive che non sono esenti né sottoposte a controllo regolamentare, o perché non lo sono mai state o perché sono state abbandonate, smarrite, collocate in luogo errato, rubate o comunque trasferite senza apposita autorizzazione. In particolare, ha previsto che la direzione degli impianti in cui è più probabile che siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane (compresi i grandi depositi e i più importanti impianti di riciclaggio dei rottami metallici) e la direzione di importanti nodi di transito, sia informata della possibilità di trovarsi dinanzi a sorgenti (articolo 16). Inoltre, alle sorgenti orfane è dedicata l’intera sezione 3 (articoli da 92 a 95) del Capo IX della direttiva. Sono pertanto disciplinate l’identificazione (articolo 92), l’introduzione di sistemi per individuare la presenza di contaminazione radioattiva in prodotti in metallo importati (articolo 93), la predisposizione di piani, misure adeguate e di campagne di recupero, gestione, controllo e smaltimento delle sorgenti orfane (articolo 94) nonché l’istituzione di un sistema di garanzia finanziaria o strumento equivalente per coprire i costi di intervento relativi al recupero delle sorgenti orfane (articolo 95).
Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che già disciplinava la materia delle sorgenti orfane, è stato abrogato dall'articolo 243, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
[323] L'Ispettorato ha sostanzialmente assunto le funzioni e i compiti già propri dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita dall’articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (e costituita con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011), soppressa, prima ancora di divenire operativa, dall'articolo 21, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali funzioni e compiti erano stati attribuiti all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in via transitoria e fino all’adozione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall’Unione europea.
[324] Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, come modificato dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, il direttore dell'ISIN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potrà essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. Il direttore è scelto tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali.
La Consulta è costituita da 3 esperti, di cui uno con funzioni di coordinamento organizzativo, scelti con i medesimi criteri del direttore e nominati con la stessa procedura.
Non può essere nominato direttore, né componente della Consulta né può far parte dell'ISIN colui che esercita, direttamente o indirettamente, attività professionale o di consulenza, è amministratore o dipendente di soggetti privati operanti nel settore, ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ha interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, o ricadenti nei casi di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni.
Il direttore dell’ISIN è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016. Con decreti in pari data sono stati altresì nominati i componenti della Consulta. Il collegio dei revisori è stato nominato, per la durata di tre anni, con provvedimento del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2017. In data 27 maggio 2019 è avvenuta la nomina di un nuovo componente del collegio a seguito delle dimissioni di uno dei componenti effettivi.
[325] Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.
[326] La relazione consta della sola comunicazione che la regione Piemonte non ha adottato provvedimenti di deroga ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE.
[327] L’articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è stato inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 ottobre 2002, n. 221, modificato dalle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 42 della legge 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009 – e sostituito dall’articolo 26, comma 2, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Legge europea 2013).
[328] La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 ha abrogato e sostituito la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
[329] Le deroghe devono menzionare le specie che ne formano oggetto; i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati; le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui possono essere applicate, l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; i controlli che saranno effettuati.
[330] Il comma 6 dell’articolo 19-bis prevede inoltre che nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo.
[331] Il comma 2 dell’articolo 19-bis prevede che i soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.
[332] Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dalla presente pubblicazione.
In merito ai nuovi obblighi di relazione si veda anche, più estesamente, il paragrafo introduttivo “In evidenza”.