Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 26 - XVIII Settembre 2020 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 26 |
Data: | 25/09/2020 |
Organi della Camera: | Assemblea |
Camera dei deputati |
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XVIII LEGISLATURA |
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SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE |
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L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO PARLAMENTARE |
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MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI |
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n. 26 – Settembre 2020 |
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A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare ( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it |
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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. |
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NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI
Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici
Cariche rinnovate nei mesi di luglio e agosto 2020 o tuttora in itinere
SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale.
Autorità di sistema portuale del Mar Ionio
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – AGIA
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM
Autorità nazionale anticorruzione – ANAC
Autorità per la regolazione dei trasporti
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Ente parco nazionale dell'Asinara
Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese
Garante per la protezione dei dati personali
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV
Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM
Istituto nazionale di statistica – ISTAT
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova
Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA
Stazione zoologica “Anton Dohrn”
Unione Italiana tiro a segno - UITS
Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo
Note annunciate nel periodo 1° luglio - 31 agosto 2020 in attuazione di atti di indirizzo
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI
Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento
In evidenza a luglio-agosto 2020
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° luglio-31 agosto 2020
Ministro per gli affari europei
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Ministero dell’economia e delle finanze
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministro per le pari opportunità e la famiglia
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministro per la pubblica amministrazione
Ministro per il Sud e la coesione territoriale
Ministero dello sviluppo economico
Commissari del gruppo Ilva S.p.A.
Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
Garante per la protezione dei dati personali
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
Garante del contribuente della Valle d’Aosta
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
Autorità garante della concorrenza e del mercato
Nuove relazioni previste da fonti normative
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, al fine di offrire notizie, dati statistici e altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I, relativa alle attività di controllo parlamentare sulle nomine di vertice negli enti pubblici e nelle autorità amministrative indipendenti di competenza governativa.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti negli atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni), approvati in Assemblea o in Commissione, che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto sulle relazioni al Parlamento, distinte tra “governative” e “non governative”, la cui trasmissione sia prevista da norme di legge. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, introdotte da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nell’arco temporale di riferimento.
La presente Sezione illustra l’attività di monitoraggio sulle nomine di vertice in enti pubblici sottoposte a procedure di controllo parlamentare.
La Sezione I dà conto delle nomine governative soggette a controllo parlamentare ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”.
Tale legge, agli articoli da 1 a 8, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri e i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, debbano richiedere il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.
La richiesta di parere da parte del Governo deve indicare la procedura seguita per l’individuazione della candidatura, i motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e gli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.
La medesima procedura si applica qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, nonché per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte. Trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere senza che le Commissioni si siano pronunciate l’organo competente può provvedere alla nomina[1].
Alla luce delle norme richiamate, il monitoraggio effettuato, su cui si riferisce in questa sede, consiste, in primo luogo, nel verificare se il Governo abbia effettivamente richiesto il parere parlamentare previsto dalla legge n. 14 del 1978 per la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti degli istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l’esito.
Inoltre, l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 prende in considerazione le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) degli istituti ed enti pubblici di cui presidenti e vicepresidenti sono nominati previo parere parlamentare in ottemperanza dell’articolo 1. In tali casi, l’articolo 9 stabilisce che i relativi provvedimenti debbano essere comunicati alle Camere entro il termine di quindici giorni. Anche tali provvedimenti devono fornire i motivi che li giustificano, le procedure seguite e una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano. Nell’ambito del monitoraggio di cui si dà conto in questa pubblicazione rientra pertanto anche l’accertamento dell’avvenuta comunicazione nei termini di legge. Per completezza di informazione, si verifica altresì se le prescritte procedure siano state attivate anche in occasione dei precedenti rinnovi.
Infine, qualora la legge istitutiva di un singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978, si procede al controllo sull’effettiva osservanza di tali ulteriori disposizioni.
Affinché il monitoraggio effettuato non si esaurisca nella mera presa d’atto degli atti posti in essere dal Governo, si provvede altresì a segnalare tempestivamente al Parlamento le cariche scadute o di prossima scadenza e le procedure previste per il loro rinnovo[2]. A tal fine sono predisposte schede informative relative a ciascun ente i cui organi siano soggetti a rinnovo nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, che ha cadenza mensile, con una proiezione relativa ai mesi immediatamente successivi. Ogni scheda è corredata da tutti gli elementi normativi che si ritengano utili ai fini della più compiuta valutazione parlamentare delle scelte operate dal Governo. All’individuazione delle scadenze oggetto di monitoraggio si perviene attraverso la consultazione della banca dati predisposta e costantemente aggiornata dal Servizio per il controllo parlamentare.
Il 14 agosto 2020 con decreto del Presidente della Repubblica Edoardo Garrone è stato nominato presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova.
Il 5 agosto 2020 la 12a Commissione (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica e il 4 agosto 2020 la XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
Si ricorda che devono essere ancora nominati i restanti componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente[3], organo il cui mandato è scaduto il 6 agosto 2020.
Il 14 agosto 2020 con decreto del Presidente della Repubblica Paolo Magro è stato nominato presidente dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA.
Il 5 agosto 2020 la IV Commissione (Difesa) della Camera e la 4a Commissione (Difesa) del Senato avevano espresso entrambe parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
Si ricorda che il 20 luglio 2020 era scaduto il mandato dello stesso Magro quale presidente del medesimo Ente[4]. Nella stessa data è scaduto anche il consiglio di amministrazione dell’Ente composto da Fabio Sardone, Giovanni Balestri, Alfonso Corso e Franca Di Rienzo.
Il 7 agosto 2020 il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, l’avvio della procedura per la nomina di Giuseppe Busia a presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché di Laura Valli, di Luca Forteleoni, di Paolo Giacomazzo e di Consuelo del Balzo a componenti della medesima Autorità[5].
Si segnala che dal 24 ottobre 2019 l’Autorità era guidata dal consigliere Francesco Merloni, quale presidente facente funzioni, a seguito delle dimissioni di Raffaele Cantone, presentate il 23 luglio 2019 e divenute operative il 23 ottobre 2019.
I restanti componenti dell’Autorità, Michele Corradino, Francesco Merloni, Ida Angela Nicotra e Nicoletta Parisi sono scaduti, invece, l’11 luglio 2020.
Il 7 agosto 2020 il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del Presidente del Consiglio, d’intesa con il Ministro per lo sviluppo economico, l’avvio della procedura per la nomina di Giacomo Lasorella[6] a presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Il mandato del precedente presidente Marcello Cardani è scaduto il 25 luglio 2019 unitamente a quello degli altri componenti uscenti dell’Autorità[7]. Il 14 luglio 2020 la Camera dei deputati ha eletto Antonello Giacomelli e Enrico Mandelli componenti della suddetta Autorità. Nella stessa data il Senato della Repubblica ha eletto componenti della medesima autorità Laura Arìa ed Elisa Giomi[8].
Il 6 agosto 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato, con proprio decreto, Pino Musolino commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale per un periodo massimo di sei mesi, disponendo contestualmente lo scioglimento del comitato di gestione del medesimo Ente[9]. L’Autorità in precedenza era guidata dallo stesso Musolino, in qualità di presidente. Il provvedimento è motivato dalla mancata approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019.
Il 5 agosto 2020 la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica e la X Commissione (Attività produttive, commercio, turismo) della Camera dei deputati, hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Federico Testa a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. Il 28 luglio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del Ministro dello sviluppo economico del 22 luglio 2020, con cui era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la relativa richiesta di parere parlamentare, che era stata quindi assegnata alle suddette Commissioni permanenti. Si ricorda che il 23 marzo 2020 sono scaduti il mandato presidenziale dello stesso Testa e gli incarichi di Alessandro Lanza e Mauro Libè, quali consiglieri di amministrazione del medesimo Ente di ricerca.
Per completezza informativa si segnala che il 20 luglio 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, dell’Interno e dell’economia e delle finanze, Giuseppe Leoni è stato nominato presidente dell’Aero Club d’Italia. La nomina non è stata preceduta dalla richiesta di parere parlamentare, in linea con la prassi seguita negli scorsi anni. Si ricorda che la nomina del presidente dell’Aero Club d’Italia è preceduta dalla designazione dell’assemblea dell’Ente medesimo.
Il 14 luglio 2020, a seguito di votazioni a scrutinio segreto mediante schede, l’Assemblea della Camera dei deputati ha eletto Guido Scorza e Ginevra Cerrina Feroni componenti del Garante per la protezione dei dati personali. Parimenti l’Aula del Senato della Repubblica ha eletto, nella medesima data, Agostino Ghiglia e Pasquale Stanzione, quali componenti del medesimo Garante[10].
L’8 luglio 2020, con decreto del Presidente della Repubblica, Donato Marzano è stato nominato presidente della Lega navale italiana – LNI per la durata di un triennio.
Il 3 e l’11 giugno 2020 rispettivamente la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera avevano espresso pareri favorevoli sulla nomina di Donato Marzano a presidente della Lega[11] e su quella di Luciano Magnanelli a vice presidente del medesimo Ente[12].
Il 24 maggio 2020 sono scaduti altresì i mandati del vice presidente dell’Ente, Piero Fabrizi e degli altri componenti del consiglio direttivo nazionale della Lega medesima, Roberto Recchia, Barbara De Lazzaro, Davide Strukelj, Umberto Verna, Raffaele Mancuso, Luigi Valerio, Luigi Tussellino e Antonio Tulino.
Il 1° luglio 2020 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro per la pubblica amministrazione con cui sono state comunicate le nomine, effettuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2020, di tre dei quattro componenti del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica – ISTAT e precisamente quelle di Mauro Gasperini e di Monica Pratesi, designati dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, e quella di Federico Visconti, designato dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente. Per completare l’organo è ancora necessaria la nomina del consigliere elettivamente individuato tra ricercatori e tecnologi[13] [14]. Si segnala al riguardo che con decreto del presidente dell’Istat, sempre del 1° luglio 2020, Maria Rosaria Prisco è stata proclamata eletta per il suddetto incarico, che deve essere ora formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[15].
Il 4 agosto 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, è stato prorogato l’incarico di Mauro Cipolletta quale direttore generale del Grande progetto Pompei fino al 31 dicembre 2020.
Il 5 ottobre 2019 è scaduto l’incarico del componente del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi – ENR, Silvano Saviolo, a suo tempo designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura.
Il 14 ottobre 2019 è scaduto l’incarico del componente del consiglio di amministrazione di designazione ministeriale del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park, Michele Morgante. Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico di Sergio Paoletti, presidente del medesimo Ente.
Il 14 ottobre 2019 è scaduto l’incarico di Pierangelo Marcati, componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM.
Il 14 ottobre 2019 è scaduto il mandato del componente di designazione governativa del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, Mauro Magnani.
Il 13 novembre 2019 è scaduto l’incarico di Alberto Tesi, il 9 febbraio 2020 quello di Tommaso Edoardo Frosini e il 20 febbraio 2020 quello di Mario Giovanni Melazzini, quali consiglieri di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR. Il 20 febbraio 2020 è cessato altresì il mandato del presidente del medesimo Ente, Massimo Inguscio.
Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato di Ezio Mesini, presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare.
Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico del presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV, Carlo Doglioni.
Il 28 aprile 2020 è scaduto il mandato della titolare dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA, Filomena Albano, che è stata nominata, per un quadriennio, con determinazione, adottata il 3 marzo 2016, d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Si segnala che - nei siti web della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dell’Autorità garante dell’infanzia e l’adolescenza - il 12 marzo 2020 è stato pubblicato un avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per la nomina a titolare dell’Autorità medesima[16].
Il 18 maggio 2020 è scaduto il mandato di Diederik Sybolt Wiersma, presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM.
Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati di Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti, componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR.
Il 9 agosto 2020 è scaduto il mandato del presidente dell’Autorità per la regolazione dei trasporti, Andrea Camanzi, e dei componenti della medesima Autorità Barbara Marinali e
Mario Valducci[17].
Il 2 settembre 2020 scadrà l’incarico del commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell'Asinara, Gabriela Scanu.
Il 6 settembre 2020 scadrà l’incarico del commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese, Giuseppe Priore. Si ricorda che lo stesso Priore il 25 giugno 2020, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato nominato presidente del suddetto Ente per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo dell’Ente, che allo stato però non risulta insediato, prospettando pertanto l’esigenza, nelle more, del rinnovo del suddetto incarico commissariale.
Il 17 ottobre 2020 scadrà il mandato del componente del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN Piergiorgio Picozza, designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico.
Il 4 novembre 2020 scadrà l’incarico di Igino Rugiero quale commissario straordinario dell’Unione italiana tiro a segno (UITS). Rugiero è stato nominato il 4 novembre 2019 con decreto del Ministro della difesa fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per non oltre un anno. La nomina ha fatto seguito alla scadenza, il 22 ottobre 2019, del precedente commissario Francesco Soro, nominato dal Ministro della difesa, con proprio decreto del 22 ottobre 2018.
Il 10 novembre 2020 scadrà il mandato di Zeno D’Agostino quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale.
Il 10 novembre 2020 scadrà inoltre il mandato di Sergio Prete quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio.
Il 25 novembre 2020 scadrà infine l’incarico di Francesco Maria Di Majo quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale.
Si segnala, al riguardo, che nel sito del Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato, il 27 agosto 2020, un “Avviso di raccolta di manifestazione di interesse per il conferimento, in via esclusiva e a tempo pieno, di incarico di Presidente di Autorità di sistema portuale.”. Detto avviso riguarda le seguenti autorità portuali: - Mar Tirreno meridionale e Ionio; - Mare Adriatico orientale; - Mare lonio;- Mar Tirreno centro-settentrionale; Mare Adriatico centro-settentrionale; - Mare Adriatico centrale; - Mar Ligure occidentale; - Mar Tirreno centrale; - Mar Ligure orientale; - Mar Adriatico settentrionale; - Mar Tirreno settentrionale; - Mare di Sicilia orientale; - Mare Adriatico meridionale[18]. Il termine per trasmettere le manifestazioni d’interesse scade il 27 settembre 2020.
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Si segnala che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 2 dell’articolo 100, rubricato “Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, dispone che “I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo[19].”.
Si segnala inoltre che l’articolo 103 del medesimo decreto legge, rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, dispone una generale sospensione del decorso dei termini endoprocedimentali, nonché un’estensione dell’efficacia temporale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati[20], che esplica potenzialmente i suoi effetti sulla materia delle nomine esaminate in questa sezione della presente pubblicazione.
Si segnala, altresì, che l’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito, con modificazioni[21], dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede – con alcune eccezioni - che per gli organi amministrativi e di controllo degli enti pubblici, ordinari e straordinari, i termini della prorogatio di 45 giorni, prevista in via generale dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, “sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza” e, “comunque”, fino alla ricomposizione dei suddetti organi di amministrazione e controllo. L’ultimo periodo del comma 1 stabilisce inoltre che “Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.
Si segnala inoltre che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, attualmente all’esame del Parlamento, all’articolo 95, rubricato “Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell’Autorità per la laguna di Venezia”, istituisce l’Autorità per la laguna di Venezia, quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti[22]. Il comma 4 del medesimo articolo 95 stabilisce che sono organi dell’Autorità il Presidente, il Comitato di gestione; il Comitato consultivo e il Collegio dei revisori dei conti.
Il comma 5 precisa che il presidente è il rappresentante legale dell’Autorità, responsabile del suo funzionamento, e ne dirige l’organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi. Il presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l’Autorità ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti la regione Veneto e il comune di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L’incarico di presidente ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Il comma 6 stabilisce che il comitato di gestione sia composto dal Presidente dell’Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della regione Veneto, della città metropolitana di Venezia e del comune di Venezia, nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste dallo statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del presidente dell’Autorità. Il comitato di gestione delibera, su proposta del presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell’Autorità, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto.
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Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle relative schede di seguito riportate.
Ente |
Carica da rinnovare e soggetto candidato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA |
Presidente: Federico Testa |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 annuncio del 28/7/2020 sia alla Camera sia al Senato parere favorevole del 5/8/2020 della 10a Commissione del Senato e della X Commissione della Camera |
Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ma, per le nuove modalità di nomina, vedasi infra nel testo) |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Data scadenza |
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Componenti del consiglio di amministrazione:
Alessandro Lanza
Mauro Libè |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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23/3/2020 |
Il 5 agosto 2020 la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica e la X Commissione (Attività produttive, commercio, turismo) della Camera dei deputati hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Federico Testa a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. Il 28 luglio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del Ministro dello sviluppo economico del 22 luglio 2020, con cui era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la relativa richiesta di parere parlamentare, che era stata quindi assegnata alle suddette Commissioni permanenti. Si ricorda che il 23 marzo 2020 sono scaduti il mandato presidenziale dello stesso Testa e gli incarichi di Alessandro Lanza e Mauro Libè, quali consiglieri di amministrazione del medesimo Ente di ricerca, incarichi tuttora in attesa di rinnovo.
Si ricorda che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto del 23 marzo 2016, aveva nominato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Federico Testa presidente dell'Agenzia per la durata di quattro anni.
Il suddetto Ministro aveva chiesto il parere parlamentare relativo a tale proposta di nomina, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 7 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 marzo 2016. Su tale richiesta la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016. La X Commissione (Attività produttive, commercio, turismo) della Camera, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 22 marzo 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016 dopo aver proceduto in pari data all'audizione informale di Testa.
Con il medesimo decreto 23 marzo 2016 sopra citato, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha nominato altresì Alessandro Lanza e Mauro Libè componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sempre per la durata di quattro anni. Si segnala che il decreto di nomina precisa che il presidente Testa e il consigliere Lanza sono stati nominati in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, mentre Libè è stato nominato in rappresentanza di quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Per effetto delle nomine suddette era terminato il regime commissariale al quale era stata in precedenza sottoposta l'Agenzia ENEA a partire dal precedente riordino avvenuto nel 2009, all'esito del quale era succeduta al soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente - ENEA.
Il Commissario dell'Agenzia era lo stesso Federico Testa, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2014 e prorogato con analogo decreto del 21 luglio 2015 per dodici mesi a decorrere dal 6 agosto 2015[23]. Testa era succeduto al commissario Giovanni Lelli ed ai sub commissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi[24].
Si ricorda che l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” è stato novellato dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale il consiglio di amministrazione dell'Ente è formato da tre componenti, incluso il presidente, ed è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la durata di quattro anni, rinnovabili una sola volta[25].
Peraltro, il nuovo statuto[26] dell’Ente[27] prevede ora all’articolo 6, comma 2, che “Il consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, il Presidente e due consiglieri, di questi ultimi uno scelto tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Agenzia, dagli stessi ricercatori e tecnologi su base elettiva attraverso una procedura disciplinata, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, da una commissione nominata dal Presidente dell’Agenzia. Il Presidente avvia le azioni dirette alla individuazione del componente elettivo almeno sei mesi prima della scadenza naturale del suo mandato. L’esito della procedura elettiva viene comunicato al Ministero vigilante ai fini dell’adozione del decreto di nomina ai sensi dell’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99.”. Il comma 3 del medesimo articolo 6 dello statuto, richiamate le procedure sopra illustrate di cui al secondo periodo del comma 1 del già ricordato articolo 37 della legge n. 99 del 2009, specifica ulteriormente che “i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell’ENEA.”.
Pertanto lo statuto dell’Ente ha previsto, diversamente da quanto stabilito dal sopra richiamato articolo 37 della legge n. 99 del 2009, la presenza di un componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza del personale dell’Ente, similmente a quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, per la generalità degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ora Ministero dell’università e della ricerca[28].
Si ricorda che per la nomina del presidente dell’Ente opera la previsione generale di cui all’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, che per le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti di Enti pubblici di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare, mentre per i componenti del consiglio di amministrazione l’articolo 9 della medesima legge dispone l’obbligo di comunicazione al Parlamento.
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è un ente di diritto pubblico[29] sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. L’Ente assolve, secondo quanto dispone il comma 2, secondo periodo, dell’articolo 37 della legge n. 99 del 2009, altresì alle funzioni di agenzia per l’efficienza energetica di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Il comma 3 del medesimo articolo 37 dispone infine che l'ENEA agisca in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR |
Componenti del consiglio direttivo: Fabio Beltram
Maria Luisa Meneghetti |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 e dell'articolo 2, comma 140, del D.L. n. 262/2006 |
20/7/2020 |
D.P.R. su proposta del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo) |
Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti[30], nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2016 per la durata di un quadriennio, in sostituzione di Stefano Fantoni e Sergio Benedetto, il cui mandato era scaduto nel maggio 2016.
Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia, per la durata di quattro anni a partire dalla data del relativo decreto[31].
Il 19 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati di Daniele Checchi, Paolo Miccoli[32], Raffaella Rumiati e Susanna Terracini quali componenti del consiglio direttivo della stessa Agenzia[33].
Si ricorda invece che il mandato del presidente Antonio Felice Uricchio scadrà il 3 maggio 2023[34] [35]. Il plenum dell’organo è costituito, infatti, da sette componenti nominati ciascuno per un quadriennio.
In precedenza il consiglio direttivo dell'ANVUR era costituito da Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro e Giuseppe Novelli a seguito della nomina quadriennale intervenuta con D.P.R. 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, Andrea Graziosi era stato nominato in sua sostituzione componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni[36].
Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito, come sopra ricordato, da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo “devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne”. I componenti sono nominati, per quattro anni non rinnovabili, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca[37], sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[38].
L'ANVUR – istituita con il citato decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006 - sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare, l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca[39].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale |
Presidente
Zeno D’Agostino |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
10/11/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 10 novembre 2020 scadrà il mandato di Zeno D’Agostino quale presidente dell’ Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale[40] [41].
Si ricorda che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto dell’8 novembre 2016 ha nominato D’Agostino presidente della suddetta Autorità per la durata di un quadriennio, a decorrere dal 10 novembre 2016[42].
L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Trieste, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente. Il commissario straordinario uscente dell'Autorità portuale giuliana era lo stesso D'Agostino che, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 febbraio 2015, era stato successivamente prorogato con analoghi decreti del 20 agosto 2015, del 25 febbraio 2016 e del 29 agosto 2016. D'Agostino era subentrato alla presidente Marina Monassi, nominata per quattro anni con decreto ministeriale del 20 gennaio 2011.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[43] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[44].
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale |
Commissario Straordinario
Pino Musolino |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
6/8/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti |
Il 6 agosto 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato, con proprio decreto, Pino Musolino quale commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale per un periodo massimo di sei mesi, disponendo contestualmente lo scioglimento del comitato di gestione del medesimo Ente[45] . L’Autorità in precedenza era guidata dallo stesso Musolino, in qualità di presidente. Il provvedimento è motivato dalla mancata approvazione nei termini del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019.
Musolino era stato nominato il 7 marzo 2017 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, presidente del suddetto ente per la durata di un quadriennio a decorrere dall’8 marzo 2017[46].
Si ricorda che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Venezia, i cui organi erano restati in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Presidente uscente dell’Autorità portuale lagunare era Paolo Costa, nominato per quattro anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° ottobre 2012. Già nominato presidente dell'Autorità portuale di Venezia con decreto ministeriale del 1° luglio 2008, Costa ne era stato nominato anche commissario straordinario: dapprima con decreto ministeriale del 23 maggio 2008 durante l'espletamento della procedura per la sua prima nomina a presidente, e poi con analogo decreto del 10 agosto 2012 nelle more della sua seconda nomina presidenziale.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[47] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[48].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mar Ionio |
Presidente:
Sergio Prete |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
10/11/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 10 novembre 2020 scadrà il mandato di Sergio Prete quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio[49].
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva nominato Prete presidente della suddetta Autorità con proprio decreto dell’8 novembre 2016, notificato all’interessato il 10 novembre 2016[50].
Si ricorda che l'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Taranto, i cui organi erano rimasti in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente[51]. Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che prevedeva invece le Autorità portuali.
Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.
Il presidente, secondo la vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[52] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[53].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale |
Presidente:
Francesco Maria Di Majo |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
25/11/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Il 25 novembre 2020 scadrà l’incarico di Francesco Maria Di Majo quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale[54].
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto in data 24 novembre 2016, notificato all’interessato il 25 novembre 2016, ha nominato Di Majo al suddetto incarico per un quadriennio, a decorrere dal 25 novembre 2016. Lo stesso Ministro, con lettera del 27 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 3 novembre 2016, aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, sulla quale avevano espresso parere favorevole l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) nelle rispettive sedute dell’8 e del 15 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Civitavecchia, i cui organi di amministrazione[55] sono restati in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[56] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[57].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA
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Titolare: Filomena Albano |
Nomina d’intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 112/2011 |
28/4/2020
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Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato e della Camera |
Il 28 aprile 2020[58] è scaduto il mandato della titolare dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA, Filomena Albano, che è stata nominata, per un quadriennio, con determinazione, adottata il 3 marzo 2016, d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Si segnala che nei siti web della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dell’Autorità garante dell’infanzia e adolescenza il 12 marzo 2020 è stato pubblicato un avviso pubblico relativo alla “Manifestazione di interesse per la nomina a titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”. L’avviso specifica, tra l’altro, che “[…] Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità per la nomina alla carica di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza devono comunicare tale disponibilità, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di disponibilità, devono allegare i seguenti documenti: un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112; copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.
Si ricorda che l’Albano è subentrata a Vincenzo Spadafora, che per primo ha rivestito tale incarico, il cui mandato era scaduto il 29 novembre 2015, essendo stato nominato con analoga determinazione del 29 novembre 2011.
Come precisato dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112, l'Autorità garante è organo monocratico. Il mandato, della durata di quattro anni, è rinnovabile una sola volta. Il titolare dell'Autorità garante è scelto “tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.”.
L’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è stata istituita dall'articolo 1 della citata legge n. 112 del 2011 “al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali [...] dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti [...]". L'Autorità "[...] esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati [...] con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.".
Spettano all'Autorità funzioni consultive, di indirizzo e di segnalazione, anche nei confronti del Governo, nonché la promozione di attività conoscitive e di indagine segnatamente in sinergia con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, i Garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. L'Autorità garante riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta.
Ente |
Cariche da rinnovare e soggetti candidati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM |
Presidente: Giacomo Lasorella |
Parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 481/1995 a maggioranza dei due terzi dei componenti |
Procedura di nomina in corso |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico |
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Commissari:
Antonello Giacomelli Enrico Mandelli (eletti dalla Camera il 14/7/2020),
Laura Arìa Elisa Giomi (elette dal Senato il 14/7/2020) |
La nomina con D.P.R. dei commissari è preceduta dalla loro elezione da parte del Parlamento (v. infra) |
Procedura di nomina in corso
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D.P.R. previa elezione di due componenti da parte della Camera dei deputati e di due componenti da parte del Senato della Repubblica
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L’8 agosto 2020 il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del Presidente del Consiglio, d’intesa con il Ministro per lo sviluppo economico, l’avvio della procedura per la nomina di Giacomo Lasorella[59] a Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Il mandato del precedente presidente Marcello Cardani è scaduto il 25 luglio 2019 unitamente a quello degli altri componenti uscenti dell’Autorità[60].
Il 14 luglio 2020 la Camera dei deputati ha eletto Antonello Giacomelli e Enrico Mandelli componenti della suddetta Autorità. Nella stessa data il Senato della Repubblica ha eletto componenti della medesima autorità Laura Arìa ed Elisa Giomi. Dette nomine devono ora essere formalizzate mediante un apposito decreto del Presidente della Repubblica.
Il 25 luglio 2019 è scaduto il mandato del precedente presidente dell’Autorità, Angelo Marcello Cardani, il quale era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2012. Parimenti erano scaduti i mandati dei commissari Antonio Martusciello[61], eletto dalla Camera il 6 giugno 2012, Francesco Posteraro, eletto dal Senato il 6 giugno 2012, Antonio Nicita, eletto dalla Camera il 14 novembre 2013, e Mario Morcellini, eletto dal Senato il 1° febbraio 2017[62].
Si ricorda che, relativamente a tale Autorità, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, prevedeva all’articolo 7 che il presidente e i componenti del consiglio in carica alla data del 19 settembre 2019 continuassero a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo organo collegiale e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019. L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificando il sopra ricordato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2019, aveva poi prorogato il suddetto termine al 31 marzo 2020.
Si segnala, infine, che l’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha ulteriormente prorogato tali funzioni “[…] fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.”.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, primo, secondo e terzo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'AGCOM, sono organi dell'Autorità: il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti e quattro i commissari.
In conformità dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 1, la designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995. Quest'ultima disposizione prevede - al comma 7, terzo e quarto periodo - che in nessun caso la nomina possa essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le stesse Commissioni possono procedere all'audizione del designato. Infine, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, penultimo periodo, della sopracitata legge n. 249 del 1997, il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni (attualmente Ministro dello sviluppo economico).
Per quanto riguarda la nomina dei commissari, essi sono eletti per metà dalla Camera e per metà dal Senato, ai sensi del quarto periodo del medesimo comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 249 del 1997. Peraltro, per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “Salva Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i componenti del consiglio dell'Autorità sono stati ridotti da otto a quattro, escluso il presidente. Ciò ha comportato altresì la riduzione da quattro a due, sempre escluso il presidente, dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti e della commissione per i servizi e i prodotti. Di conseguenza, l'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha modificato la disciplina relativa alle modalità di elezione da parte dei due rami del Parlamento dei commissari dell'AGCOM.
Il presidente e i commissari rimangono in carica sette anni[63] e, anche alla luce, da ultimo, del divieto disposto in via generale dall'articolo 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, non possono essere rieletti, a meno che non abbiano esercitato il mandato per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di altri commissari che non abbiano portato a termine il mandato.
La legge istitutiva affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali degli utenti in materia. Come specificato nel suo sito internet, l'Autorità svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e, più recentemente, delle poste.
Ente |
Cariche da rinnovare e soggetti candidati |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità nazionale anticorruzione - ANAC
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Presidente:
Giuseppe Busia |
Parere parlamentare espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. Lgs. n. 150/2009
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Procedura di nomina in corso |
D.P.R. a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti |
Componenti dell’Autorità:
Laura Valli, Luca Forteleoni, Paolo Giacomazzo Consuelo del Balzo |
Procedura di nomina in corso |
Il 7 agosto 2020 il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, l’avvio della procedura per la nomina di Giuseppe Busia a presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché di Laura Valli, di Luca Forteleoni, di Paolo Giacomazzo e di Consuelo del Balzo a componenti della medesima Autorità[64].
Si segnala che dal 24 ottobre 2019 l’Autorità è guidata dal consigliere Francesco Merloni, quale presidente facente funzioni, a seguito delle dimissioni di Raffaele Cantone, presentate il 23 luglio 2019 e divenute operative il 23 ottobre 2019.
Cantone era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2014 per la durata di sei anni. La richiesta del parere parlamentare sulla proposta di nomina di Cantone era stata presentata il 19 marzo 2014 dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Su tale proposta avevano espresso parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato, nella seduta del 27 marzo 2014, e la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera, nella seduta del 2 aprile 2014. La nomina di Cantone era stata infine deliberata dal Consiglio dei ministri del 4 aprile 2014.
I restanti componenti dell’Autorità, Michele Corradino, Francesco Merloni, Ida Angela Nicotra e Nicoletta Parisi sono scaduti, invece, l’11 luglio 2020, essendo stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 luglio 2014. Tali nomine erano state deliberate dal Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014 su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 16 giugno 2014 annunciata alla Camera e al Senato il 17 giugno 2014, aveva richiesto, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il parere parlamentare sulle suddette proposte di nomina. Tali richieste erano state assegnate alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato che, nella seduta del 19 giugno 2014, aveva espresso su ciascuna di esse parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti. Le richieste erano state altresì assegnate alla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera che, dopo averle esaminate nella seduta del 24 giugno 2014, in quella del 25 giugno 2014 ha espresso parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti limitatamente alle proposte di nomina di Corradino e Nicotra; sulle proposte di nomina di Merloni e Parisi la proposta di parere favorevole è stata invece approvata senza raggiungere il quorum dei due terzi dei componenti prescritto dal citato articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Quindi il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 1° luglio 2014, annunciata alla Camera in pari data, aveva ulteriormente trasmesso le richieste di parere parlamentare sulla conferma delle proposte di nomina di Merloni e Parisi a componenti della predetta Autorità. Le proposte erano state assegnate alla I Commissione della Camera che le aveva esaminate nella seduta del 2 luglio 2014, esprimendo infine per entrambe parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche - CIVIT, che era già stata individuata come Autorità nazionale anticorruzione dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha assunto la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni - ANAC[65]. Il comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ne ha infine mutato la denominazione in Autorità nazionale anticorruzione – ANAC.
L'ANAC[66] è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico sia in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione[67], di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno. I componenti sono invece nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica[68].
L'ANAC svolge in particolare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. L'ANAC approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica; esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali; esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa.
L'ANAC presenta inoltre al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità per la regolazione dei trasporti |
Presidente:
Andrea Camanzi
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Parere parlamentare vincolante a maggiorana dei due terzi dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'art. 37, co. 1-bis, del decreto-legge n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011) e dell'art. 2, comma 7, della legge n. 481/1995 |
9/8/2020
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D.P.R. a seguito deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere parlamentare vincolante a maggiorana dei due terzi dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti |
Componenti dell’Autorità:
Barbara Marinali Mario Valducci
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Il 9 agosto 2020 è scaduto il mandato del presidente dell’Autorità per la regolazione dei trasporti, Andrea Camanzi, e dei componenti della medesima Autorità Barbara Marinali e
Mario Valducci, nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2013[69].
Dette nomine erano state previamente deliberate dal Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
L'8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, nelle rispettive sedute del 31 luglio 2013, avevano espresso parere favorevole sulle relative proposte di nomina con la maggioranza dei due terzi dei componenti, prevista dall'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Le relative richieste di parere parlamentare erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento ed il coordinamento delle attività di Governo, con lettere del 19 luglio 2013, annunciate alle Camere in pari data. Le Commissioni avevano proceduto, nelle rispettive sedute del 30 luglio 2013, all'audizione dei soggetti designati, a norma del già citato articolo 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995[70].
L'Autorità - ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato dall'articolo 36, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 - è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati, come precisa il comma 1-bis del medesimo articolo 37, secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e cioè con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, nel caso di specie il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni – che possono procedere all’audizione delle persone nominate - a maggioranza dei due terzi dei componenti[71].
Il comma 1-ter del medesimo articolo 37 dispone che componenti dell'Autorità siano scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
Il medesimo comma 1-ter stabilisce altresì che i componenti dell'Autorità siano nominati per un periodo di sette anni e non possano essere confermati nella carica. L’ultimo periodo del suddetto comma precisa inoltre che “In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell’Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.”.
L’Autorità di regolazione dei trasporti è stata istituita ai sensi del già citato articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, quale organo collegiale che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
All’Autorità compete, in particolare, la regolazione nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture - ferme le competenze dell’ANSFISA - e ai servizi accessori. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori[72].
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare |
Presidente:
Ezio Mesini
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 8, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 145/2015 |
20/3/2020 |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti |
Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato di Ezio Mesini, quale presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare. Mesini è stato nominato con decreto del 20 marzo 2017.
La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 febbraio 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 23 febbraio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, sulla suddetta proposta di nomina, che era stata assegnata alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l’avevano esaminata nella seduta del 28 febbraio 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina era stata altresì assegnata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, che ne avevano avviato l’esame nella seduta del 7 marzo 2017, esprimendo poi parere favorevole nella seduta del 14 marzo 2017, dopo aver proceduto all’audizione informale di Mesini.
Istituito e disciplinato dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2015, recante “Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”, il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare è composto dal presidente, dal Direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse UNMIG del Ministero dello sviluppo economico, dal Direttore della Direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e dal Sottocapo di stato maggiore della Marina militare. Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un periodo di tre anni.
Il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.
Il Comitato, che relaziona ogni anno al Parlamento e alla Commissione europea sull’attività di regolamentazione e di vigilanza svolta, non sembra configurarsi come un autonomo ente pubblico poiché, sebbene disponga di un organismo centrale e di articolazioni sul territorio, ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Presidente:
Massimo Inguscio |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
20/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Alberto Tesi |
13/11/2019
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Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su designazione della CRUI |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Tommaso Edoardo Frosini |
9/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Mario Giovanni Melazzini |
20/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca sulla base di una terna proposta dalla Confindustria e dall'Unione italiana delle CCIAA |
Il 9 febbraio 2020 è scaduto l’incarico del consigliere di amministrazione del Consiglio nazionale delle Ricerche – CNR Tommaso Edoardo Frosini[73], mentre il 20 febbraio 2020 sono cessati i mandati del presidente del medesimo Ente, Massimo Inguscio[74], e del consigliere di amministrazione Mario Giovanni Melazzini[75].
Si ricorda che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 14 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[76] ha trasmesso il decreto del Ministro del medesimo dicastero con cui Nicola Fantini è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione del CNR, in qualità di eletto dal personale dell’Ente tra i ricercatori e tecnologi di ruolo, per la durata di un quadriennio. Tale comunicazione è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato. Fantini è subentrato a Vito Mocella, il cui mandato era scaduto il 13 novembre 2019 unitamente a quello di Alberto Tesi[77], tuttora in attesa di rinnovo.
Si ricorda che il Consiglio nazionale delle ricerche – CNR è guidato da un consiglio di amministrazione composto, oltreché dal presidente, da quattro componenti, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto dell’Ente.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[78] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della scelta dei presidenti degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[79] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, individuate tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[80].
Il nuovo statuto[81] del CNR[82], entrato in vigore dal 1° agosto 2018, prevede, all’articolo 7, comma 1, che per la nomina del presidente si applichino le procedure previste per la generalità degli enti di ricerca dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[83].
La medesima disposizione statutaria prevede invece una disciplina specifica per i componenti del consiglio di amministrazione. Essi sono nominati dal Ministro dell’università e della ricerca: uno designato sulla base di una terna proposta dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI); uno designato sulla base di una terna proposta dall'Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria; uno su designazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e uno eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi di ruolo, attraverso procedure di consultazione, anche telematica, definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente[84]. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR, come specificato dall’articolo 2 del suo statuto, ha il compito - quale ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea - di svolgere, promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie, e di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al Governo e alle amministrazioni pubbliche.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park |
Presidente:
Sergio Paoletti |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009
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27/4/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Componente del consiglio di amministrazione: Michele Morgante |
14/10/2019
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Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico di Sergio Paoletti, presidente del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park, mentre il 14 ottobre 2019 era scaduto l’incarico del componente del consiglio di amministrazione dello stesso Ente di designazione ministeriale, Michele Morgante.
Paoletti è stato nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un quadriennio, con decreto del 27 aprile 2016. Il suddetto Ministro ha comunicato al Parlamento la summenzionata nomina con lettera del 2 maggio 2016, annunciata al Senato e alla Camera rispettivamente l’11 e il 13 maggio 2016[85].
Quanto alla nomina di Morgante, effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre per la durata di un quadriennio, il medesimo Ministro l’aveva comunicata con lettera del 20 ottobre 2015, annunciata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015[86].
Si ricorda che il 17 aprile 2020, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su designazione dalla comunità scientifica ed economica di riferimento, Sabrina Strolego è stata nominata componente del consiglio di amministrazione del suddetto Ente[87], in sostituzione di Laura Chies, il cui incarico, di durata quadriennale, era scaduto il 9 febbraio 2020[88]. Laura Chies era stata nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, su designazione della comunità scientifica ed economica di riferimento, subentrando a Roberto Della Marina, il cui mandato quadriennale era scaduto l'11 novembre 2015.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[89] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[90] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[91].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[92]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[93] [94].
L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento.
Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 15 prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente, mentre è oggetto di una analitica regolamentazione l’iter per individuare il rappresentante della comunità scientifica ed economica di riferimento[95] [96].
Il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste ha il compito, ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, di favorire e promuovere l’innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, trasferendone i risultati al mercato. Il Consorzio inoltre ha il compito di supportare la creazione di nuove imprese innovative, tenendo conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente nazionale risi - ENR
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Componente del consiglio di amministrazione:
Silvano Saviolo |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
5/10/2019 |
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base della designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di un rappresentante delle regioni interessate alla risicoltura |
A seguito della scadenza, intervenuta il 5 ottobre 2019, dell’incarico del componente del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi – ENR, Silvano Saviolo, a suo tempo designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, deve essere nominato un ulteriore componente del suddetto consiglio di amministrazione.
Si ricorda infatti che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2019, è stato rinnovato il consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del decreto stesso. Il consiglio risulta, allo stato, composto, oltre che dal Presidente Paolo Carrà[97], già confermato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019, con decorrenza 5 ottobre 2019, da Stefano Greppi, Riccardo Preve e Maria Grazia Tagliabue[98]. Il 5 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del medesimo Ente, nominati il 5 ottobre 2015 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Oltre ai già citati Carrà, Saviolo, Preve e Tagliabue faceva parte dell’organismo anche Gianmaria Melotti.
Si ricorda che, in forza dell'articolo 5 dello statuto dell'Ente, modificato con decreto interministeriale del 25 febbraio 2015, il presidente è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988. La durata dell’incarico è di quattro anni e il medesimo soggetto non può essere confermato per più di due volte.
Ai sensi dell’articolo 6 dello statuto, il consiglio di amministrazione dell'Ente è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto, oltre che dal Presidente, da un membro in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola, in modo da assicurare una calibrata rappresentanza delle componenti della filiera medesima. Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione diversi dal presidente, pure quadriennale, può invece essere rinnovato una sola volta, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6. Ove nel corso del quadriennio si verifichi nel consiglio di amministrazione una vacanza, il presidente, entro trenta giorni, deve richiedere al Ministero vigilante la nomina di altro componente della stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quadriennio iniziato dal componente sostituito.
L'Ente nazionale risi - ENR è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si occupa della tutela del settore risicolo conducendo azioni volte al miglioramento della produzione. L'Ente controlla altresì la commercializzazione del riso italiano, stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento, e agevola la filiera a porre in essere azioni volte a orientare le scelte commerciali degli operatori[99].
L’articolo 15 dello statuto dell’Ente precisa peraltro che l’attività dell’ENR è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dell'Asinara
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Commissario Straordinario
Gabriela Scanu |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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2/9/2020 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Il 2 settembre 2020 scadrà l’incarico del commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell'Asinara, Gabriela Scanu, nominata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 febbraio 2020 per la durata di sei mesi, a decorrere dal 2 marzo 2020 “e comunque non oltre la nomina del Presidente del medesimo Ente Parco”[100].
Come evidenziato nel decreto di nomina, il 15 gennaio 2020 è scaduto il mandato del consiglio direttivo del suddetto Ente. Conseguentemente, il 29 febbraio 2020 è terminato il regime di prorogatio del suddetto organo, che negli ultimi anni ha assicurato la gestione dell’Ente, pur in assenza del presidente.
Si ricorda infatti che il 21 febbraio 2016 era scaduto il mandato del precedente presidente, Pasquale Lorenzo Federici, che era stato nominato per la durata di un quinquennio con decreto ministeriale del 21 febbraio 2011. Federici era stato in precedenza nominato commissario straordinario dell'Ente parco sardo con decreto ministeriale del 13 ottobre 2010, succedendo al precedente commissario straordinario Giancarlo Cugiolu, e tale incarico commissariale era stato prorogato con decreto ministeriale del 27 dicembre 2010 fino alla sua nomina a presidente.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76[101], ha disposto, al comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, l’inserimento di ulteriori periodi successivi al primo. Le nuove disposizioni cosi introdotte prevedono che "L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché' dell'ente parco interessato. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.".
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[102]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del sopra citato articolo 55 del decreto legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese |
Commissario straordinario
Giuseppe Priore |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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6/9/2020
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Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Il 6 settembre 2020 scadrà l’incarico del commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese, Giuseppe Priore. Si ricorda che lo stesso Priore il 25 giugno 2020, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato nominato presidente del suddetto Ente per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo dell’Ente, che allo stato però non risulta insediato, prospettando pertanto l’esigenza, nelle more, del rinnovo del suddetto incarico commissariale.
Il 9 e il 10 giugno 2020, rispettivamente, la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica e la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
Si ricorda che il 26 maggio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, la lettera del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 maggio 2020 con cui era stato chiesto il parere sulla relativa proposta di nomina.
L’Ente allo stato è amministrato, a decorrere dall’11 dicembre 2019, dallo stesso Priore in qualità di commissario straordinario e dai sub commissari Antonio Luca Conte ed Ennio Di Lorenzo, in forza del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 ottobre 2019[103]. La gestione commissariale, originariamente prevista fino all’11 giugno 2020, è stata prorogata con decreto ministeriale del 4 giugno 2020 fino al 10 settembre 2020, e comunque non oltre la nomina degli ordinari organi di gestione del parco.
Prima della nomina di Priore in qualità di commissario, era operativo il precedente organo commissariale. Il 26 febbraio 2019, infatti, era stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 20 febbraio 2019 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina, intervenuta con decreto ministeriale 13 febbraio 2019, di Ilde Gaudiello a commissario straordinario del suddetto Ente parco, a seguito delle dimissioni del commissario straordinario Alfonso Di Palma, rassegnate il 30 gennaio 2019[104].
La scadenza dell’incarico di Ilde Gaudiello, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del suddetto decreto ministeriale di nomina, avrebbe dovuto restare quella stabilita in origine dal decreto del 12 dicembre 2018, con cui era stato nominato Di Palma. Pertanto l’incarico avrebbe dovuto cessare entro l’11 giugno 2019 o in una data antecedente ove fossero stati nominati gli organi ordinari di gestione dell’Ente. L’incarico della Gaudiello, unitamente a quello dei sub commissari, era stato invece successivamente prorogato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 maggio 2019, fino al 10 dicembre 2019[105].
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Per completezza informativa si segnala che, successivamente alla nomina di Giuseppe Priore quale presidente dell’Ente, intervenuta come detto il 25 giugno 2020, l’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76[106], ha disposto, al comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, l’inserimento di ulteriori periodi successivi al primo. Le nuove disposizioni cosi introdotte prevedono che "L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché' dell'ente parco interessato. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.".
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[107]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Garante per la protezione dei dati personali |
Componenti Autorità:
Pasquale Stanzione (presidente) e Agostino Ghiglia eletti dal Senato
Ginevra Cerrina Feroni (vice presidente) e Guido Scorza, eletti dalla Camera |
I componenti l’Autorità sono eletti dal Parlamento (v. infra) |
14/7/2020 (decorrenza 29/7/2020)
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Dei 4 membri, 2 vengono eletti dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato della Repubblica con voto limitato, ai sensi dell’art. 153, co. 1, del decreto legislativo 196/2003, nel testo novellato dall’art. 14, co. 1, lett. b), del decreto legislativo 101/2018, sulla base delle candidature pervenute. I componenti eleggono nel loro ambito il presidente e il vicepresidente |
Il 14 luglio 2020, a seguito di votazioni a scrutinio segreto mediante schede, l’Assemblea della Camera dei deputati ha eletto Guido Scorza e Ginevra Cerrina Feroni componenti del Garante per la protezione dei dati personali. Parimenti l’Aula del Senato della Repubblica ha eletto, nella medesima data, Agostino Ghiglia e Pasquale Stanzione, quali componenti del medesimo Garante. Il collegio insediatosi il 29 luglio 2020 ha in quella data eletto presidente Pasquale Stanzione e vice presidente Ginevra Cerrina Feroni.
Il 19 giugno 2019 erano scaduti gli incarichi, di durata settennale, del presidente del Garante, Antonello Soro, e dei componenti della suddetta autorità Giovanna Bianchi Clerici, Augusta Iannini (vicepresidente)[108] e Licia Califano.
Antonello Soro e Giovanna Bianchi Clerici erano stati eletti dalla Camera dei deputati, mentre Augusta Iannini e Licia Califano erano state elette dal Senato. L’elezione era avvenuta per tutti i suddetti componenti il 6 giugno 2012.
Si ricorda inoltre che il decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante “Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali”, aveva disposto all’articolo 1, comma 1, che il presidente e il collegio in carica continuassero ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Collegio e, comunque, per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, avvenuta l’8 agosto 2019. La legge di conversione 4 ottobre 2019, n. 107, aveva prorogato tale termine al 31 dicembre 2019. Successivamente l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificando il suddetto articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2019, aveva nuovamente prorogato l’esercizio delle suddette funzioni sino al 31 marzo 2020.
Si segnala, infine, che l’articolo 118 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aveva ulteriormente prorogato tali funzioni “entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.”.
Si ricorda che l’articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel testo novellato dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, prevede, al comma 1, che il Garante sia composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.
Il nuovo testo dell’articolo 153 prevede, al comma 1, che i componenti debbano essere eletti tra coloro che presentino la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione. L’avviso relativo all’avvio della procedura deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. La norma prevede altresì che le candidature debbano pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e che i curricula dei candidati siano pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.
Il comma 2 dispone che i componenti dell’Autorità eleggano nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità, e un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il comma 3, primo periodo, ribadisce la durata settennale degli incarichi di presidente e di componente e la loro non rinnovabilità, già stabilita in precedenza[109]. Il secondo periodo del medesimo comma 3 precisa altresì che il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive per tutta la durata del mandato[110].
Il 19 aprile 2019 nei siti internet della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Garante per la protezione dei dati personali è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle candidature a componente del collegio del Garante, ai fini dell'elezione di quattro componenti, due per ciascuna Camera, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003, come novellato. Il termine per l’invio delle domande era stato fissato, in quella occasione, al 19 maggio 2019, “a pena di irricevibilità[111]”.
Il 7 ottobre 2019 sui suddetti siti internet è stato pubblicato un ulteriore avviso nel quale sono stati invitati gli interessati, che non avessero già provveduto entro il termine del 19 maggio 2019, ad inviare la propria candidatura dal 14 al 26 ottobre 2019, anche in tal caso “a pena di irricevibilità”[112].
Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità indipendente istituita dalla legge sulla privacy (dapprima legge 31 dicembre 1996, n. 675, ora decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.
I compiti dell’autorità sono fissati in particolare dall’articolo 154 del più volte citato decreto legislativo n. 196 del 2003, nel testo novellato dall’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679[113].
Ente |
Carica rinnovata e titolare candidato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Grande progetto Pompei
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Direttore generale di progetto:
Mauro Cipolletta
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2013 Parere favorevole della 7 a Commissione del Senato del 23/6/2020 e della VII Commissione della Camera del 30/6/2020 |
4/8/2020
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D.P.C.M. su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
(vedasi infra nel testo) |
Il 4 agosto 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, è stato prorogato l’incarico di Mauro Cipolletta quale direttore generale del Grande progetto Pompei fino al 31 dicembre 2020.
Il 23 giugno 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 30 giugno 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
La relativa richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 9 giugno 2020, annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica il 10 giugno 2020[114].
L’incarico di Cipolletta era scaduto il 31 dicembre 2019. Cipolletta era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018.
La scadenza coincideva con quella originariamente prevista dal comma 5-ter[115] dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale comma aveva, da ultimo, prorogato dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale erano assicurate le funzioni del direttore generale di progetto.
L'articolo 7, comma 4, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha nuovamente prorogato, fino al 31 dicembre 2022, le funzioni dell'Unità "Grande Pompei", nonché quelle del direttore, del vicedirettore generale vicario e della struttura di supporto.
Si segnala che, in assenza di un intervento legislativo di ulteriore proroga, le suddette funzioni sarebbero confluite in quelle della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, a decorrere dal 31 dicembre 2019.
Si ricorda che sulla proposta di nomina di Cipolletta la Ministra pro tempore per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con lettera del 2 febbraio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018[116]. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che l’aveva esaminata nella seduta del 7 febbraio 2018 esprimendo parere favorevole, e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 febbraio 2018 esprimendo anch’essa parere favorevole.
In precedenza, il mandato di direttore generale del Grande progetto Pompei è stato rivestito da Luigi Curatoli[117], che era a sua volta succeduto a Giovanni Nistri, primo titolare del suddetto incarico per effetto del D.P.C.M. del 27 dicembre 2013.
La nomina del direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei è prevista dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica. Tra i compiti del direttore generale di progetto rientrano la definizione e l'approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito. L’organo svolge, altresì, la funzione di stazione appaltante e cura l’esecuzione di tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti, nonché la fase di attuazione e di esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.a.. Il direttore assume, inoltre, direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito archeologico e collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, riferendo con cadenza semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.
Il Grande Progetto Pompei è stato approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM |
Componente del consiglio di amministrazione:
Pierangelo Marcati |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009
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14/10/2019 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Per completare il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM, occorre che sia nominato il componente del suddetto organismo designato dal Ministro dell’università e della ricerca, in sostituzione di Pierangelo Marcati. L’incarico di Marcati è scaduto il 14 ottobre 2019, unitamente a quello dei restanti componenti del consiglio, composto dal presidente dell’Ente, Giorgio Patrizio, e dal consigliere di amministrazione eletto dalla comunità scientifica, Gioconda Moscariello. Il consiglio di amministrazione in precedenza era stato rinnovato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 ottobre 2015[118].
Si ricorda che il 17 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 27 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[119] dell’8 gennaio 2020, con cui è stato trasmesso il decreto del Ministro del medesimo dicastero del 30 dicembre 2019 con il quale Giorgio Patrizio è stato nominato, per un ulteriore mandato quadriennale, presidente dell’Istituto. La comunicazione del decreto di nomina è stata trasmessa alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.
Si ricorda, altresì, che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il medesimo Ministero ha trasmesso il decreto 24 ottobre 2019 del proprio Ministro con il quale è stato disposto il rinnovo dell’incarico di Gioconda Moscariello per un ulteriore mandato quadriennale quale componente del consiglio di amministrazione del suddetto Ente, “in qualità di esperto scientifico eletto dalla comunità scientifica dell’Istituto”.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[120] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[121] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero.
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[122]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[123] [124]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Il comma 1 dell’articolo 4 del nuovo statuto dell’Ente[125] detta peraltro una disciplina speciale per la selezione del presidente. Dopo aver previsto che debba essere “un matematico di riconosciuto rilievo internazionale, con notevole esperienza sia di direzione e coordinamento di strutture e progetti di ricerca, sia amministrativa” e aver ribadito che il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009, la norma detta una disciplina di carattere tendenzialmente elettivo, prevedendo che: “In ragione della specificità dell'Ente, di cui all' art. 1 del presente statuto, il Comitato di selezione di cui al citato art. 11 del decreto legislativo n. 213/2009, valuta le indicazioni provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di Enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. Le indicazioni della comunità scientifica vengono acquisite mediante una consultazione nella quale ciascun componente esprime una preferenza. I nomi dei candidati che abbiano ricevuto almeno il 15 per cento delle preferenze espresse vengono trasmessi al Comitato di selezione. La consultazione si svolge secondo le modalità previste in un apposito regolamento che preveda anche l'elettorato attivo del personale dipendente, a tempo indeterminato, dell'Istituto.”. L’articolo 5, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio sia composto, oltre che dal presidente e da un esperto di alta amministrazione, individuato secondo la procedura prevista dal citato articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 213 del 2009, da un esperto scientifico scelto direttamente, mediante elezione, dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. L'elezione si svolge secondo le modalità previste da un apposito regolamento interno[126].
L’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM è stato riordinato, come ricorda il suo sito internet, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 153, che gli ha conferito ampia autonomia regolamentare, includendolo tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale.
L’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 153 del 1992, conferma tra le finalità dell'Istituto la promozione sul piano nazionale, internazionale e comunitario, della formazione e del perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative presenti nelle università italiane. Inoltre l’Istituto è chiamato a svolgere e a favorire le ricerche di matematica pura e applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche. Infine l’Istituto è chiamato a fare in modo che la ricerca matematica italiana si mantenga costantemente in stretto contatto con quella internazionale, specie promuovendo e partecipando a iniziative e a programmi di collaborazione in ambito europeo.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN |
Componente del consiglio direttivo:
Piergiorgio Picozza |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009
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17/10/2020 |
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Componente designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico (ma vedasi infra nel testo) |
Il 17 ottobre 2020 scadrà il mandato del componente del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN Piergiorgio Picozza, designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico. La nomina era stata formalizzata con disposizione del presidente dell’Ente del 17 ottobre 2016[127].
Si ricorda invece che, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019, Paolo Valente e Pierluigi Campana sono stati nominati quali rappresentanti del suddetto Ministero nel consiglio direttivo dell’Istituto[128], in sostituzione di Caterina Petrillo e Fabio Zwirner, i cui mandati erano scaduti il 14 ottobre 2019[129] [130].
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[131] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[132].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[133].
L'articolo 9 detta poi speciali disposizioni con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche - CNR e dello stesso Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, Istituto per il quale sono fatte salve le specifiche norme statutarie in materia. Gli organi di vertice dell’Istituto sono pertanto nominati con una procedura che deroga da quella stabilita, in via generale, per gli enti di ricerca e sopra illustrata.
L’articolo 11 dello statuto dell’Ente prevede infatti che il presidente sia selezionato sulla base di una procedura interna al medesimo Istituto[134]. Quanto al consiglio direttivo, organo che esercita le funzioni di indirizzo sulla base delle indicazioni generali determinate nei piani pluriennali, esso opera le scelte di programmazione scientifica avvalendosi dei pareri delle commissioni scientifiche nazionali e del consiglio tecnico-scientifico. L’articolo 12 dello statuto ne stabilisce la composizione, caratterizzata dalla contemporanea presenza di soggetti individuati ratione muneris e rappresentanti ministeriali, nonché di un rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica[135] e di un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica[136]. Quanto alla modalità di definitiva formalizzazione delle nomine dei soggetti di designazione ministeriale, il nuovo statuto dell’Ente non detta una disciplina speciale. Può pertanto ritenersi che si applichino le disposizioni ordinariamente previste per gli enti di ricerca, ovvero che essa debba intervenire mediante apposito decreto ministeriale. In questo senso del resto, come evidenziato supra, depone la prassi più recente.
Si ricorda infine che il comma 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
L’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del proprio statuto[137], ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, di compiere ricerche e di favorire lo sviluppo tecnologico pertinente all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e con il mondo dell’impresa.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV
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Presidente:
Carlo Doglioni |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
27/4/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca[138] su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico del presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV, Carlo Doglioni, nominato per un mandato quadriennale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 aprile 2016[139].
Il 17 gennaio 2020 al Senato e il 27 gennaio 2020 alla Camera è stata invece annunciata la lettera dell’8 gennaio 2020, con cui il Ministero[140] dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto del Ministro dello stesso dicastero 30 dicembre 2019, con il quale Francesca Bozzano e Roberto Scarpa sono stati nominati componenti di nomina governativa del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto, entrambi per la durata di un quadriennio. La comunicazione del decreto di nomina è stata trasmessa alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.
Si ricorda che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica era stata annunciata, invece, la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[141] aveva trasmesso il decreto del Ministro del suddetto dicastero 24 ottobre 2019, con il quale Fabio Florindo e Gilberto Saccorotti sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dello stesso Istituto, su designazione della comunità scientifica di riferimento.
Si ricorda che il 14 ottobre 2019 erano scaduti i mandati, di durata quadriennale, dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del suddetto Istituto Alessandro Nicola Pino, Giulio Selvaggi, Claudio Faccenna e Giancarlo Neri.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[142] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[143].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[144]. Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell’INGV, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[145] [146]. L’articolo 8, comma 1, dello statuto[147], prevede che: “1. Il Consiglio di Amministrazione dell’INGV è nominato con decreto del Ministro ed è composto dal Presidente e da quattro membri in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, di cui due direttamente individuati dal Ministro tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell’INGV ed esperti di alta amministrazione. Gli altri due componenti vengono eletti dalla comunità scientifica e tecnologica dell’INGV. Le modalità e le procedure di elezione sono disciplinate dal ROF [Regolamento di organizzazione e funzionamento – N.d.R.].” [148].
Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Ai sensi del proprio statuto, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati. L’Ente, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante, opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica nei campi della geofisica e geochimica, della sismologia e della vulcanologia.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM |
Presidente:
Diederik Sybolt Wiersma |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
18/5/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo) |
Il 18 maggio 2020 è scaduto l’incarico di Diederik Sybolt Wiersma quale presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM.
Wiersma è stato nominato il 18 maggio 2016, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la durata di un quadriennio. La nomina è stata comunicata con lettera dello stesso Ministro del 19 maggio 2016, annunciata sia alla Camera sia al Senato il 7 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
Wiersma è subentrato al precedente presidente Massimo Inguscio, dimessosi il 19 febbraio 2016 a seguito della sua nomina a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR.
Per completezza si ricorda che, oltre al presidente, fanno parte del consiglio di amministrazione dell'INRiM Vito Fernicola, designato dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento[149] ed Ettore Vittone, componente di designazione governativa[150], nominati per quattro anni con rispettivi decreti ministeriali del 27 marzo 2018 e del 22 maggio 2018. Essi scadranno pertanto rispettivamente il 27 marzo e il 22 maggio 2022.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[151] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[152] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[153]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[154] [155]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 6, comma 2, prevede che il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di Enti e Istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca, sia nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, duri in carica quattro anni e possa essere confermato una sola volta.
L’articolo 7, a sua volta, disciplina ai commi 2 e 3 le modalità di nomina dei componenti, del consiglio di amministrazione, richiamando al riguardo le procedure di cui al sopra ricordato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[156]. Il procedimento elettorale per la scelta del rappresentante dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento è preceduto da una selezione da parte di un comitato – nominato su proposta del presidente dell’ente dal consiglio di amministrazione – che individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque nominativi – da sottoporre al voto del personale di ruolo dell’Ente[157].
L’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM, è – come ricorda l’articolo 1 del proprio statuto - ente pubblico nazionale di ricerca, istituito con decreto legislativo 21 gennaio 2004 n. 38, ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di ordinamento autonomo, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione, dell’articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. L’INRiM svolge e promuove la ricerca nell’ambito della metrologia, sviluppa i campioni e i metodi di misura più avanzati e le relative tecnologie, mediante i quali assolve alle funzioni di istituto metrologico primario ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di statistica – ISTAT |
Componenti del Consiglio:
Mauro Gasperini Monica Pratesi
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della legge n. 14/1978 nomine comunicate alla Camera il 1° luglio 2020
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30/4/2020 |
D.P.C.M. su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri (vedasi infra nel testo) |
Federico Visconti
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D.P.C.M. su designazione del comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente
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Carica da rinnovare e soggetto candidato |
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Maria Rosaria Prisco, in rappresentanza di ricercatori e tecnologi (nel consiglio venuto a scadenza non era prevista una rappresentanza dei ricercatori e tecnologi) |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della legge n. 14/1978
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Procedura di nomina in corso
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D.P.C.M. all’esito di una procedura elettiva tra ricercatori e tecnologi |
Il 1° luglio 2020 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro per la pubblica amministrazione con cui sono state comunicate le nomine, effettuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2020, di tre dei quattro componenti del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica – ISTAT e precisamente quelle di Mauro Gasperini e di Monica Pratesi, designati dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, e quella di Federico Visconti, designato dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente. Per completare l’organo è ancora necessaria la nomina del consigliere elettivamente individuato tra ricercatori e tecnologi[158] [159], secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 8 dello statuto dell’Istituto (vedasi infra). Si segnala al riguardo che con decreto del presidente dell’Istat del 1° luglio 2020 Maria Rosaria Prisco è stata proclamata eletta per il suddetto incarico, che deve essere ora formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il mandato dei precedenti componenti del consiglio dell'Istituto, Monica Pratesi, Maurizio Franzini, Daniela Cocchi e Pier Paolo Italia era scaduto il 14 dicembre 2019[160].
L’articolo 8, comma 2, dello statuto dell’Ente[161] stabilisce che il consiglio è composto dal presidente dell’Istat[162], che lo presiede, da un membro designato tra i propri componenti dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente, da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica, e da un ricercatore o da un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione. Il comma 3 del medesimo articolo precisa che i componenti del consiglio diversi dal presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei consiglieri rimasti in carica.
Si segnala che l’attuale formulazione dell’articolo 8 dello statuto, recentemente modificato dal consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019, interviene sulla materia regolata dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166[163].
Si ricorda che delle nomine dei membri del consiglio deve essere data comunicazione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Si ricorda altresì che il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, emanato nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva disposto il riordino dell'ISTAT prevedendo, tra l'altro, la riduzione della consistenza[164] e la modifica della composizione degli organi collegiali dell'Istituto.
Come specificato dall'articolo 2 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, l'ISTAT è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova |
Presidente
Edoardo Garrone |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 annunciata sia alla Camera sia al Senato il 21/7/2020 parere favorevole del 4/8/2020 della XII Commissione Camera e del 5/8/2020 della 12a Commissione del Senato
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14/8/2020 |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute,, a seguito di designazione al da parte del consiglio di amministrazione della Fondazione “Gerolamo Gaslini” |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Data scadenza |
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Componenti del Consiglio:
Andrea Fusaro Edoardo Garrone Carlo Golda Mario Orlando Paolo Comanducci Piero Giuseppe Reinaudo Paolo Repetto Mario Maria Costantino |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
6/8/2020 |
Decreto del Ministro della salute. Il consiglio è composto dal presidente dell’Ente e ratione muneris dal rettore dell’Università di Genova o da un suo delegato, da 4 membri designati dal presidente della fondazione “Gerolamo Gaslini” e da 3 membri designati rispettivamente dalla regione Liguria, dal comune di Genova e dalla Asl nella quale è situato il complesso ospedaliero |
Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 agosto 2020 Edoardo Garrone è stato nominato presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova.
Il 5 agosto 2020 la 12a Commissione (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica e il 4 agosto 2020, la XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
Il 21 luglio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 17 giugno 2020, con cui era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la relativa richiesta di parere parlamentare, che era stata quindi assegnata alle suddette Commissioni permanenti. Si ricorda che il 24 luglio 2020 era scaduto il mandato di Pietro Pongiglione quale presidente dell'Istituto.
Pongiglione era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 2015 per la durata di un quinquennio[165].
Il 29 gennaio 2015 era scaduto il mandato del precedente presidente, Vincenzo Lorenzelli, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2010. In precedenza Lorenzelli era stato nominato commissario straordinario dell'Istituto il 28 ottobre 2005.
Ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, il presidente dell'Istituto “Giannina Gaslini” è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.
L’articolo 6 dello statuto dell’Ente, richiamato al riguardo il suddetto articolo 7 del D.P.R. n. 617 del 1980, precisa che la nomina è preceduta dalla designazione al suddetto incarico da parte del consiglio di amministrazione della Fondazione “Gerolamo Gaslini” [166].
Il 6 agosto 2020 è scaduto anche il consiglio di amministrazione dell’Ente, nominato con decreto del Ministro della salute del 6 agosto 2015. Il consiglio uscente risulta costituito da Andrea Fusaro, Edoardo Garrone, Carlo Golda, Mario Orlando (designati dal presidente della Fondazione “Gerolamo Gaslini”), Paolo Comanducci (quale Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Genova), Piero Giuseppe Reinaudo (designato dalla ASL3 genovese), Paolo Repetto (designato dal Comune di Genova) e da Mario Maria Costantino[167] (designato dalla Giunta regionale ligure).
L’articolo 6 dello statuto dell’Ente prevede che la nomina del consiglio sia effettuata con decreto del Ministro della salute. Il consiglio è composto, oltre che dal presidente dell’Ente e ratione muneris dal magnifico rettore dell’Università di Genova o da un suo delegato, da 4 componenti designati dal presidente della Fondazione “Gerolamo Gaslini” e da 3 componenti designati rispettivamente dalla regione Liguria, dal comune di Genova e dalla Asl nella quale è situato il complesso ospedaliero.
Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS sono ospedali di eccellenza con finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari. La disciplina di tali istituti, originariamente dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, è stata riordinata dapprima dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successivamente dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. L'Istituto “G. Gaslini”, in tale contesto, è sempre stato destinatario di norme speciali previste dagli articoli 3[168] e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1980, sopra richiamato.
Gli IRCCS, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 288 del 2003, sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica, soggetti alla vigilanza del Ministero della salute; spettano invece alle regioni le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti. Gli IRCCS possono essere di diritto pubblico o di diritto privato. I primi possono essere trasformati, ferma restandone la natura pubblica, in Fondazioni di rilievo nazionale (c.d. “Fondazioni IRCCS”), aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e comunque vigilate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
L'Istituto “Giannina Gaslini” di Genova, IRCCS di diritto pubblico specializzato in pediatria, è stato fondato nel 1938 ed eretto in ente morale con Regio decreto n. 1468 del 1940. Il Ministro della salute, da ultimo con decreto del 27 febbraio 2018, ne ha confermato il carattere scientifico per la disciplina “materno – infantile”. Il riconoscimento del carattere scientifico conferisce agli IRCCS il diritto a fruire, in aggiunta al finanziamento regionale, di un ulteriore finanziamento statale finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell'attività di ricerca nelle materie riconosciute.
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Lega navale italiana – LNI |
Presidente: Donato Marzano |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 annunciata alle Camere il 26/5/2020 parere favorevole della 4ª Commissione del Senato del 3/6/2020 e della IV Commissione della Camera del 11/6/2020 |
8/7/2020 |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro della difesa, di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti, sentito il Ca. SM della M.M. |
Carica da rinnovare e soggetto candidato Vicepresidente:
Luciano Magnanelli |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 annunciata alle Camere il 26/5/2020 parere favorevole della 4ª Commissione del Senato del 3/6/2020 e della IV Commissione della Camera del 11/6/2020 |
Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro difesa, di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti, sentito il Ca. SM della M.M. |
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Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
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Altri componenti del consiglio direttivo:
Roberto Recchia Barbara De Lazzaro Davide Strukelj Umberto Verna Raffaele Mancuso Luigi Valerio Luigi Tussellino Antonio Tulino |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge n. 14/1978 |
24/5/2020 |
Decreto Ministro difesa, di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti, 1 su designazione del Ministero della difesa; 1 su designazione Ministero infrastrutture e trasporti, 6 rappresentanti delle sezioni statutariamente eletti assicurando un’equa rappresentanza regionale |
Con decreto del Presidente della Repubblica dell’8 luglio 2020 Donato Marzano è stato nominato presidente della Lega navale italiana – LNI per la durata di un triennio.
Il 3 e l’11 giugno 2020 rispettivamente la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera avevano espresso pareri favorevoli sulla suddetta nomina[169] e per quella di Luciano Magnanelli a vice presidente del medesimo Ente.
Il 26 maggio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del 25 maggio 2020 con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva chiesto il parere parlamentare sulla nomina di Donato Marzano a presidente del suddetto Ente, ai sensi dell'articolo l della legge 24 gennaio 1978, n. 14[170]. Sempre il 26 maggio 2020 era stata annunciata, in entrambi i rami del Parlamento, la lettera del 25 maggio 2020 con la quale il Ministro della difesa aveva richiesto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il parere parlamentare, sempre ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sulla nomina di Luciano Magnanelli a vicepresidente del medesimo Ente.
Entrambe le proposte erano state assegnate alle suddette Commissioni permanenti.
Si ricorda che il 25 maggio 2020 è scaduto il mandato di Maurizio Gemignani quale presidente del suddetto Ente. Gemignani era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 2017 per la durata di un triennio, facendo seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, intervenuta in via definitiva il 19 maggio 2017 su proposta del Ministro della difesa[171].
Il 24 maggio 2020 è scaduto altresì il mandato del vicepresidente dell’Ente, Piero Fabrizi[172], nominato il 29 novembre 2017 con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti[173].
Il 24 maggio 2020 è scaduto altresì il mandato dei restanti componenti del consiglio direttivo nazionale della Lega medesima, Roberto Recchia, Barbara De Lazzaro, Davide Strukelj, Umberto Verna, Raffaele Mancuso, Luigi Valerio, Luigi Tussellino e Antonio Tulino. Il Consiglio nazionale nel suo complesso è stato nominato con decreto del Ministro della difesa del 20 dicembre 2017, sempre di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2010, n. 90, il presidente nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400[174], previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare. La norma precisa che il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto ed è coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, secondo le procedure della legge n. 14 del 1978[175], e quindi, anche in tal caso, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti[176].
Il comma 3 del medesimo articolo 69 prevede che il consiglio direttivo nazionale[177] sia nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il consiglio è composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da sei rappresentanti delle sezioni, eletti secondo le modalità stabilite dallo statuto, in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale[178]. In caso di parità di voti nelle deliberazioni, prevale quello del presidente. Trattandosi di nomine ministeriali relative a enti per i quali per le nomine del presidente e del vicepresidente è previsto il parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, ad esse è applicabile la disposizione di cui all’articolo 9 della stessa legge che prevede che le nomine degli “altri amministratori” debbano essere comunicate al Parlamento.
Si ricorda che altri organi della LNI sono l'assemblea generale dei soci, il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri. Tutti gli incarichi, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 69 del D.P.R. n. 90 del 2010, hanno durata triennale e possono essere confermati una sola volta, ad eccezione dei componenti del collegio dei probiviri per cui non sussiste limite nel numero dei mandati[179].
La Lega navale italiana è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. L’Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di rispettiva competenza.
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA |
Presidente
Paolo Magro
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 annuncio del 28/7/2020 sia alla Camera sia al Senato parere del 5/8/2020 della IV Commissione Camera e della 4a Commissione Senato |
14/8/2020 |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare (vedasi infra nel testo) |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Data scadenza |
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Consiglio di amministrazione:
Fabio Sardone Giovanni Balestri Alfonso Corso Franca Di Rienzo |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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20/7/2020 |
Decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare (vedasi infra nel testo) |
Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 agosto 2020 Paolo Magro è stato nominato presidente dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA.
Il 5 agosto 2020 la IV Commissione (Difesa) della Camera e la 4a Commissione (Difesa) del Senato hanno espresso entrambe parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
Il 28 luglio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 27 luglio 2020, con cui era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la relativa richiesta di parere parlamentare[180], che era stata quindi assegnata alle suddette Commissioni permanenti. Si ricorda che il 20 luglio 2020 era scaduto il mandato dello stesso Magro quale presidente del medesimo Ente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2017 per la durata di un triennio[181].
Il 20 luglio 2020 è scaduto anche il consiglio di amministrazione dell’Ente attualmente composto da Fabio Sardone, Giovanni Balestri, Alfonso Corso e Franca Di Rienzo.
Rinnovato con decreto del Ministro della difesa del 18 settembre 2017, il consiglio di amministrazione dell’Ente era originariamente composto, oltre che dal presidente Magro, da Carlo Moscini, Mauro Lunardi, Alfonso Corso e Franca Di Rienzo.
Successivamente era intervenuta la proposta della Direzione per l’impiego del personale militare dell’Aeronautica militare, volta alla designazione di Giandomenico Taricco, quale membro del consiglio in sostituzione di Mario Lunardi, a decorrere dal 27 aprile 2018. Quindi, con decreto del Ministro della difesa del 24 dicembre 2018, Romeo Paternò era stato nominato componente del consiglio di amministrazione in sostituzione di Carlo Moscini. Infine, con decreto dello stesso Ministro del 26 novembre 2019, Giovanni Balestri e Fabio Sardone sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione[182]. Si ricorda che l’8 maggio 2017 era scaduto il mandato del precedente presidente dell'ONFA, Tommaso Ferro, nominato per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica dell’8 maggio 2014, e quello degli altri componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente, Carlo Moscini, Mauro Lunardi, Cristiano Maria di Carlo e Rossana Colangelo. La composizione del consiglio - rinnovato per un triennio a decorrere dall’8 maggio 2014 con decreto del Ministro della difesa del 16 maggio 2014, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare - era stata poi più volte modificata con successivi analoghi decreti del 5 agosto 2015, del 1° agosto 2016 e del 5 dicembre 2016.
Sono organi dell'ONFA il presidente, il consiglio di amministrazione, composto dallo stesso presidente e da altri quattro membri, e il collegio dei revisori. Il presidente - scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo - è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare ed è composto da due generali dell'Aeronautica militare - che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprano incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario -, da un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo e da un genitore di assistito dell’Ente medesimo.
I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta. Tale configurazione degli organi dell'Ente è stata disposta dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90[183] [184], ora modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 191.
Istituita dal R.D. 21 agosto 1937, n. 1585, l’Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della difesa, che provvede all’assistenza degli orfani del personale militare dell’Aeronautica militare.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Stazione zoologica “Anton Dohrn” |
Componente del consiglio di amministrazione:
Mauro Magnani |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
14/10/2019 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca[185] su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Per completare il consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn” deve essere nominato il consigliere di amministrazione di designazione ministeriale in sostituzione di Mauro Magnani, il cui mandato è scaduto il 14 ottobre 2019.
Magnani era stato nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015. La nomina era stata comunicata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015 e al Senato della Repubblica il 3 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Per Magnani, componente di designazione governativa, si trattava del secondo e ultimo mandato, essendo già stato nominato componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
Si ricorda che il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 30 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera dell’11 dicembre 2019 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[186] ha trasmesso, ai sensi del già citato articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto 11 dicembre 2019 del Ministro del medesimo dicastero con il quale Adrianna Ianora è stata nominata componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunità scientifica dell’Ente. Adriana Ianora ha sostituito Serena Fonda, il cui mandato era scaduto il 22 ottobre 2019. Fonda era stata nominata, sempre su designazione della comunità scientifica di riferimento, a decorrere dal 22 ottobre 2015, alla scadenza del mandato di Silvano Focardi, nominato con decreto ministeriale del 21 ottobre 2011[187].
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – ora Ministero dell'università e della ricerca - sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del suddetto Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[188] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[189].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[190]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come quello della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[191] [192]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto, la procedura di nomina è disciplinata dall’articolo 8[193].
Come specificato dall’articolo 1 del proprio statuto, la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli è Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, che riconosce le sue origini nell’Istituto fondato da Anton Dohrn nel 1872 per studiare l’evoluzione attraverso ricerche sugli organismi marini. La stazione Zoologica è stata dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n. 886, che ha provveduto al suo riordino. La Stazione Zoologica è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991 e a essa è riconosciuta autonomia statutaria con la facoltà di adottare propri regolamenti. La Stazione Zoologica è vigilata dal Ministero dell’università e della ricerca ai sensi della normativa vigente e, in funzione delle proprie esigenze e finalità, può creare, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, sedi territoriali in Italia e all’estero.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Unione Italiana tiro a segno - UITS |
Commissario straordinario:
Igino Rugiero |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
4/11/2020 |
Decreto del Ministro della difesa |
Il 4 novembre 2020 scadrà l’incarico di Igino Rugiero quale commissario straordinario dell’Unione italiana tiro a segno - UITS. Rugiero è stato nominato il 4 novembre 2019 con decreto del Ministro della difesa fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per non più di un anno.
La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato del precedente commissario Francesco Soro, intervenuta il 22 ottobre 2019. Soro era stato nominato dal Ministro della difesa, con proprio decreto il 22 ottobre 2018 fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per un periodo massimo di un anno. Il 2 ottobre 2018 era scaduto il precedente mandato commissariale dello stesso Soro, nominato con analogo decreto del Ministro della difesa il 2 ottobre 2017 per un periodo massimo di un anno.
Si ricorda che il 31 dicembre 2016 era scaduto il mandato del presidente Ernfried Obrist, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 2013 per la durata del quadriennio olimpico 2013 - 2016.
Il 30 gennaio 2013 e il 6 febbraio 2013 la 4a Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica e la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati avevano entrambe espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
Obrist era stato successivamente rieletto dall’assemblea nazionale dell’Ente, ma la nomina non è mai stata formalizzata. Si ricorda inoltre che il commissario Soro aveva da ultimo convocato l’assemblea nazionale per l’elezione delle cariche per il 22 e 23 novembre 2019, ma la riunione era stata sconvocata dall’attuale commissario straordinario, frattanto nominato.
Sono organi centrali dell'UITS l'assemblea nazionale (composta dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale[194], dai rappresentanti dei gruppi sportivi e dai rappresentanti eletti dalle sezioni e dai gruppi sportivi, da un atleta e un tecnico sportivo in attività eletti in ciascuna delle sezioni che svolgono attività sportiva e in ciascuno dei gruppi sportivi[195]), il presidente, il consiglio direttivo (composto dl presidente e da 12 componenti), il consiglio di presidenza (composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dal consiglio direttivo) e il collegio dei revisori dei conti (composto da tre membri). I componenti di tali organi restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.
L’articolo 17 dell’attuale statuto prevede che il presidente nazionale abbia la rappresentanza legale dell'UlTS e che sia responsabile del funzionamento dell'Unione nei confronti del Ministero della difesa, del CONI e dell'Assemblea nazionale, in base ai compiti affidatigli dalla legge e dallo statuto. Il comma 3 del suddetto articolo 17 prevede che il presidente sia dapprima eletto dall'assemblea nazionale[196] e quindi nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Il presidente nazionale è coadiuvato da un vice presidente nazionale, designato dal consiglio direttivo dell'UlTS, che lo sceglie tra i propri membri eletti dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi. La nomina è quindi formalizzata con decreto del Ministro della difesa.
L’articolo 18, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio direttivo sia composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, dapprima eletti dall'assemblea nazionale tra i tesserati[197] e quindi nominati dal Ministro della difesa.
L'Unione italiana tiro a segno (UITS) è un ente pubblico a base associativa sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Finalità dell'Ente sono l'istruzione e l'esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa ed il rilascio della relativa certificazione. All'UITS sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI.
In particolare, sebbene ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come novellato dal comma 23 dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, per effetto dell'articolo 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'UITS ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
La Sezione II concerne gli atti di indirizzo accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Per “atti di indirizzo” si intendono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno come previsti e disciplinati dal Regolamento della Camera dei deputati. Si tratta di strumenti contenenti uno o più impegni da attuare da parte del Governo, volti a condizionarne l’azione in un determinato settore (le mozioni e le risoluzioni), ovvero nell’applicazione di previsioni introdotte da un testo di legge (gli ordini del giorno). Tali atti vengono censiti dal Servizio per il controllo parlamentare in un’apposita banca dati e segnalati alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri di volta in volta individuati, previa analisi del contenuto dell’impegno assunto, come soggetti competenti per materia ad attuarli. Ciò al fine di promuovere l’acquisizione di ogni notizia che le amministrazioni ritengano di fornire in merito a quanto attuato per ottemperare agli impegni assunti nei confronti del Parlamento. Si consideri infatti che i regolamenti di Camera e Senato, pur avendo tradizionalmente previsto e disciplinato l’attività di indirizzo, non contemplano alcun obbligo per l’Esecutivo di comunicare se e in quale modo sia stato dato effettivamente seguito agli orientamenti formulati dal Parlamento.
Nella medesima Sezione viene pubblicato il testo integrale delle note governative con le quali i diversi Dicasteri illustrano quanto realizzato in merito agli impegni accolti, ovvero eventuali ragioni ostative. Nello specifico ciascuna nota di attuazione trasmessa è posta a confronto con il contenuto dell'impegno cui la stessa nota si riferisce, in modo da consentire un’immediata valutazione anche dell’effettiva coerenza tra quanto riferito e quanto il Governo si era impegnato a compiere. Le informazioni così ottenute costituiscono, in primo luogo per i firmatari dell’atto di indirizzo, nonché per ciascun altro deputato o parte politica, uno strumento di valutazione dell’attività dell’Esecutivo, sulla cui base decidere l’eventuale attivazione degli strumenti di controllo (in primo luogo interrogazioni o interpellanze) con cui esprimere, se del caso, una censura politica nei confronti di un operato del Governo ritenuto non corrispondente agli indirizzi formulati dal Parlamento.
La Sezione II fornisce anche i dati numerici degli atti di indirizzo segnalati all’Esecutivo nel periodo considerato dalla pubblicazione e delle note di attuazione pervenute nel medesimo arco temporale, che ovviamente riferiscono in merito ad impegni assunti con atti approvati in precedenza, dato che ben difficilmente è ipotizzabile l’immediata realizzabilità di interventi spesso molto complessi. Fermo restando che il Governo non ha alcun obbligo formale di riferire in merito a tali interventi e che, dunque, un ridotto tasso di trasmissione di note di attuazione non è di per sé necessariamente indicativo di inadempienza da parte del Governo medesimo, appare tuttavia evidente che un'elevata percentuale di comunicazioni in merito all'attuazione degli atti di indirizzo è indicativa della “sensibilità” dell’Esecutivo nei confronti degli orientamenti espressi dal Parlamento e può, pertanto, rappresentare un elemento significativo di valutazione ricavabile dai dati riportati nella presente pubblicazione. Va altresì rilevato che la trasmissione delle note di attuazione può costituire per lo stesso Esecutivo un utile strumento per illustrare l’attività posta in essere in determinati ambiti, in particolare per porre in luce esiti che si ritengano indice di particolare efficienza.
Il circuito informativo sopra descritto assume rilievo tanto più in considerazione del fatto che in tempi recenti l’attività legislativa ha visto una costante contrazione della funzione emendativa, specialmente evidente proprio nel caso dei provvedimenti sui quali più si accentua il confronto politico: è innegabile che in tali situazione il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia sul testo predisposto dal Governo di fatto impedisca il confronto sugli emendamenti, il cui contenuto viene di norma trasfuso dai presentatori in ordini del giorno.
In questa prospettiva, la concreta verifica del seguito dato al complesso degli atti in cui si sostanzia la funzione di indirizzo costituisce un aspetto della funzione di controllo delle Camere sull’attività dell’Esecutivo nella sua accezione più consolidata e può rappresentare uno strumento parziale di compensazione della contrazione della funzione propriamente legislativa.
Le attuazioni governative:
Di tali note 6 sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e 5 dal Ministero dell’interno.
Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 8 note di attuazione relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:
4 danno seguito a ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2305, divenuto legge n. 160 del 2019, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero dell’interno.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2305, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 405, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 5 note di attuazione.
2 note di attuazione danno seguito a ordini del giorno presentati nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2242, divenuto legge n. 132 del 2019, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2242, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 39, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 5 note di attuazione.
1 nota di attuazione dà seguito all’unico ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell’Atto Camera 1988, divenuto legge n. 146 del 2019, concernente “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l’8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l’8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l’8 novembre 2016”.
Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1 nota di attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2461-A/R, divenuto legge n. 40 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2461-A/R, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 179, in ordine ai quali è stata finora trasmessa 1 nota di attuazione.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1°luglio - 31 agosto 2020 sono stati segnalati 635 ordini del giorno[198] dei quali:
354 riferiti alla legge n. 77 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (A.C. 2500-AR).
133 sono stati inviati al Ministero dell’economia e delle finanze, 59 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 40 al Ministero dello sviluppo economico, 39 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 25 al Ministero della salute, 19 al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. 17 al Ministero dell’istruzione, 17 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 11 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 10 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 10 al Ministero dell’interno, 10 al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, 9 al Ministero della difesa, 9 al Ministero dell’università e della ricerca, 8 al Ministero della giustizia, 6 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 6 al Ministro per la pubblica amministrazione, 5 al Ministro per il Sud e la coesione territoriale;
152 riferiti alla legge n. 41 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” (A.C. 2525).
130 sono stati inviati al Ministero dell’istruzione, 16 al Ministero dell’economia e delle finanze, 9 al Ministero dell’università e della ricerca, 5 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 4 al Ministero della salute, 4 al Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, 2 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 2 al Ministero dell’interno, 1 al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 1 al Ministro per le politiche giovanili e lo sport;
79 riferiti alla legge n. 70 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19” (A.C. 2547).
70 sono stati inviati al Ministero della giustizia, 6 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 6 al Ministero della salute, 4 al Ministero dello sviluppo economico, 1 al Ministero dell’istruzione;
21 riferiti alla legge n. 59 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020” (A.C. 2471-A).
20 sono stati inviati al Ministero dell’interno, 4 al Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, 2 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
12 riferiti alla legge n. 72 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2” (A.C. 2537).
11 sono stati inviati al Ministero della salute, 1 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 1 al Ministero della difesa;
9 riferiti alla legge n. 74 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (A.C. 2554).
5 sono stati inviati al Ministero dell'istruzione, 3 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 1 al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
4 riferiti alla legge n. 98 del 2020, di “Conversione in legge del decreto-legge 3l luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario” (A.C. 2619), inviati al Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
3 riferiti alla legge n. 107 del 2020, concernente “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia” (A.C. 2070), inviati al Ministero della giustizia;
1 riferito alla legge n. 90 del 2020, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019” (A.C. 1999), inviato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero della difesa.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 9 mozioni[199]:
Nel periodo considerato sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 12 risoluzioni:
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2242/68 Ordine del giorno
|
Maschio |
Assemblea |
22/7/2020 |
III |
Trasferimento di personale dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a seguito del passaggio di competenze in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l’estero e di sviluppo dell’internazionalizzazione del sistema Paese |
9/2242/69 Ordine del giorno |
Varchi |
Gli ordini del giorno Maschio ed altri n. 9/2242/68 e Varchi ed altri n. 9/2242/69, accolti dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 18 novembre 2019, impegnano l'esecutivo, a seguito del trasferimento delle competenze dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 132 del 2019, a valutare la possibilità di garantire al personale trasferito un inquadramento equivalente o migliorativo rispetto a quello detenuto presso l’Amministrazione di provenienza.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“L'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha comportato il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Al passaggio delle competenze si è associato quello delle risorse strumentali, finanziarie e di personale.
All'esito di tale operazione la Farnesina ha potuto beneficiare di un sensibile incremento della dotazione organica delle aree funzionali e della dirigenza non generale e il conseguente arrivo di personale qualificato attraverso un meccanismo di mobilità disciplinato dal sopracitato articolo.
Per quanto riguarda il processo di selezione del personale MiSE, transitato nei ruolo del MAECI a partire dall'1 gennaio 2020, occorre precisare che, in applicazione dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, il MiSE ha “redatto una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica”.
Il predetto Dicastero ha quindi provveduto, con decreto direttoriale 9 dicembre 2019, n. 686, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il MiSE in data 19 dicembre 2019, n. 1163, a parziale modifica del decreto direttoriale 21 ottobre 2019, n. 562, ad approvare le graduatorie che hanno individuato le unità del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale da trasferire nei ruoli del MAECI. Al termine di tale procedura, al netto di 4 unità ricomprese nelle graduatorie che sono state collocate in quiescenza entro il 31 dicembre 2019, i dipendenti MiSE transitati nei ruoli di questa Amministrazione sono stati 103, di cui 6 dirigenti di seconda fascia (2 a seguito di espressa manifestazione di interesse), 43 unità appartenenti alla III Area (34 a seguito di espressa manifestazione di interesse) e 54 unità appartenenti alla II Area (25 a seguito di espressa manifestazione di interesse). Secondo quanto stabilito dal sopracitato articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019 è stato formalizzato l'esito della procedura, eseguita dal MiSE, di individuazione e definizione della disciplina del trasferimento delle risorse umane tra i due Dicasteri.
In aggiunta ai suddetti adempimenti previsti dal quadro normativo a carico del MiSE e volti ad assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle procedure per la selezione del personale, il MAECI si è adoperato per garantire un impiego ottimale dei dipendenti in trasferimento, che sono stati intervistati singolarmente: la valutazione complessiva del colloquio e del loro curriculum professionale è stata la base per stabilire le assegnazioni all'interno dei nuovi Uffici ministeriali.
Per quanto riguarda, più specificamente, l'inquadramento giuridico ed economico, l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019 recante individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dal MiSE al MAECI ha previsto, tra l'altro, il mantenimento dell'inquadramento giuridico ed economico attribuito al momento del trasferimento alle unità di personale trasferite.
L'Amministrazione, pertanto, preso atto del decreto direttoriale 9 dicembre 2019, n. 686 con il quale il MiSE ha approvato le graduatorie che individuano le unità del personale da trasferire nei ruoli del MAECI, ha provveduto ad inquadrare il predetto personale nel rispetto della sopracitata disposizione:
- con decreto ministeriale 11 febbraio 2020, n. 5111/382, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il MAECI in data 12 febbraio 2020, n. 378, sono stati immessi, ai fini giuridici ed economici, 6 dirigenti di seconda fascia e 97 aree funzionali (quest'ultime nella medesima area, fascia retributiva, e profilo professionale di provenienza);
- è stata fatta inoltre riserva di provvedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ove il trattamento economico fondamentale e accessorio percepito presso il MiSE fosse più favorevole, al riconoscimento di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Il decreto ministeriale 20 dicembre 2019, n. 1202/2722 ha aggiornato la disciplina delle articolazioni interne delle strutture di livello dirigenziale generale del MAECI istituendo, tra l'altro, 5 nuovi Uffici con competenze precedentemente attribuite al MiSE. A seguito della firma di questo decreto, il 23 dicembre 2019 sono stati pubblicati 5 interpelli per la copertura degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale di Capo Ufficio (DGUE X e XI, DGSP XIII e XIV) e di Capo Divisione presso l'Autorità Nazionale UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento). Si segnala che tre di queste strutture sono considerate di particolare rilevanza (DGUE X, DGSP XIII e UAMA).
Con decreto ministeriale 24 dicembre 2019, n. 5100 /2732, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il MAECI in data 13 gennaio 2020, n. 56, si è provveduto alla rideterminazione, a valere dal 1° gennaio 2020, delle fasce della retribuzione di posizione - parte variabile per i dirigenti di seconda fascia o con incarico dirigenziale di livello non generale. Sono state previste 3 fasce retributive: Prima fascia per i Capi di Uffici di particolare rilevanza (32.900 euro), Seconda fascia per i Capi Ufficio (28.200 euro) e Terza fascia per i Consiglieri ministeriali e gli Esperti dell'Area della Promozione Culturale (15.000 euro).
I predetti incarichi di funzione dirigenziale di Capo Ufficio e di Capo Divisione, oggetto di procedura di interpello, sono stati assegnati ai dirigenti di seconda fascia provenienti dal MiSE. Tutti i dirigenti hanno mantenuto inalterato il valore della retribuzione di posizione - parte variabile in godimento al MiSE, ad eccezione di un dirigente al quale è stato conferito un incarico dirigenziale di Capo Ufficio di particolare rilevanza al quale corrisponde una retribuzione di posizione - parte variabile maggiore rispetto a quella precedentemente percepita. Si segnala infine che ad un dirigente di seconda fascia proveniente dal MiSE è stato conferito l'unico incarico di funzione dirigenziale di livello generale disponibile considerata la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
8/00043 Risoluzione conclusiva |
Quartapelle Procopio |
Commissione |
29/7/2020 |
III |
Offensiva della Turchia in atto nel Nord della Siria |
La risoluzione conclusiva Quartapelle Procopio ed altri n. 8/00043, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 15 ottobre 2019, impegna l’esecutivo: a chiedere alle Autorità turche un’immediata cessazione delle ostilità nel nord della Siria, formulando unitamente un monito affinché non siano perpetrati crimini di pulizia etnica, deportazioni di massa o violazioni dei diritti umani; a condannare in sede internazionale l’azione militare della Turchia; a favorire la messa in campo di strumenti di aiuto umanitario e di supporto alla popolazione civile.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo italiano si è immediatamente attivato per condannare con forza l’operazione militare “Peace Spring” lanciata dalla Turchia nel Nord-Est siriano nell’ottobre scorso e per esortare Ankara a ritirare le sue truppe. Abbiamo operato in stretta sinergia con i nostri alleati e partner, nella convinzione che conflitti sanguinosi come quello a cui assistiamo da oltre nove anni in Siria non possano essere risolti attraverso il ricorso alle armi. Su questa convinzione si basa l'impegno italiano non solo in Siria ma in tutta la regione, la cui stabilizzazione ha un valore strategico per la nostra sicurezza nazionale.
Abbiamo innanzitutto espresso con fermezza la nostra contrarietà al ricorso all’opzione militare all’Ambasciatore turco a Roma - appositamente convocato alla Farnesina il 10 ottobre; la posizione critica dell’Italia è stata successivamente ribadita dallo stesso Presidente del Consiglio Conte nel corso di un colloquio telefonico con il Presidente Erdogan.
Abbiamo altresì chiaramente rappresentato alla Turchia che non siamo disposti ad avallare qualsivoglia progetto di “ingegneria demografica” volto a modificare gli equilibri etnici nel Nord-Est. È un principio cardine che seguiamo in tutta la Siria e su cui anche l’Unione europea si è sempre espressa in modo chiaro e netto. Con altrettanta fermezza abbiamo ribadito che l’eventuale rientro dei rifugiati in Siria potrà avvenire, in linea con gli standard stabiliti dall’UNHCR, esclusivamente “su base volontaria, in piena sicurezza e in modo dignitoso”.
In ambito Unione Europea, come noto, abbiamo sollecitato una presa di posizione coesa al Consiglio Affari Esteri UE del 14 ottobre, che ha invitato i Paesi membri ad “adottare ferme posizioni nazionali in merito alle loro esportazioni di armi verso la Turchia”. Tale invito si è tradotto, come attestato dalle conclusioni del Consiglio europeo tenutosi il 17 e 18 ottobre scorsi, nel blocco temporaneo, da parte di alcuni Stati membri (inclusa l’Italia), delle esportazioni di materiale di armamento.
Abbiamo espresso la nostra condanna all’azione turca anche in ambito NATO. Al contempo, si è proceduto a mettere fine, in linea con gli impegni della Risoluzione, alla nostra partecipazione alla missione “Active Fence”, dispiegata nel sud della Turchia in prossimità del confine con la Siria, con il ritiro della nostra batteria antimissile Samp-T, completato entro il 31 dicembre 2019.
Con riguardo al rinnovo della Facility per i rifugiati in Turchia e ai trasferimenti destinati ad Ankara, abbiamo costantemente ribadito in seno al Consiglio UE la necessità imprescindibile di una riflessione complessiva sulle relazioni UE-Turchia e richiesto la garanzia di un approccio migratorio onnicomprensivo che finanzi adeguatamente le esigenze di tutte le rotte, in particolare quella del Mediterraneo Centrale di prioritario interesse dell’Italia. La Facility non è stata tuttora prorogata e una riflessione a livello europeo sul rapporto tra Bruxelles e Ankara è attualmente inserita con carattere di priorità nell’agenda dei Ministri degli Affari Esteri dell’Unione Europea.
La pressione della comunità internazionale e dell’Italia ha contribuito al raggiungimento a fine ottobre di un complesso di intese (rispettivamente tra USA e Turchia e tra Russia e Turchia) per un cessate il fuoco in tutta l’area del Nord-Est. L’accordo, che fino ad oggi continua a reggere, si è rivelato efficace e ha permesso di ridurre considerevolmente il livello di scontri sul terreno, scongiurando il rischio di un'escalation incontrollata nel settore.
L'attenzione con cui il Governo italiano guarda non solo al Nord-Est ma all'insieme della Siria è stata confermata anche in occasione dell’escalation militare nella provincia nord-occidentale di Idlib del febbraio scorso a seguito dell'intensificarsi dell'offensiva del regime. L’Italia, insieme agli altri partner europei, ha rivolto fermi appelli alle parti in conflitto, ivi compresa la Turchia, per una cessazione immediata delle ostilità, poi assicurata dal raggiungimento di un'intesa tra Mosca e Ankara il 5 marzo.
Con riferimento agli strumenti di aiuto umanitario, a seguito della Conferenza di Bruxelles dello scorso 30 giugno, la Cooperazione italiana ha programmato un pacchetto di 13 milioni di euro per interventi di emergenza umanitaria a favore delle categorie più vulnerabili della popolazione civile nelle diverse aree del Paese, incluso il Nord Ovest. In tale contesto, il 16 giugno il Ministro di Maio ha deliberato 2 milioni di Euro in favore del “Syria Cross-border Humanitarian Fund” (SCHF), fondo multi-donatori gestito dall’Ufficio per gli Affari Umanitari (OCHA) delle Nazioni Unite che consente ai partner umanitari di potenziare l’assistenza umanitaria attraverso le frontiere e le linee di conflitto. In particolare, l’obiettivo principale del SCHF è quello di finanziare attività che rispondono alle esigenze umanitarie più urgenti nel Nord Ovest della Siria, colmando eventuali lacune critiche nei diversi settori dell’aiuto umanitario, ad iniziare dalla protezione e dall’accesso ai servizi essenziali.
In conclusione, si assicura che il Governo italiano, insieme agli altri paesi europei, continuerà a vigilare attentamente sul rispetto del cessate il fuoco nel Nord- Est e nel Nord-Ovest, nonché a sostenere attivamente il processo politico guidato dalle Nazioni Unite, che rimane l'unica possibile soluzione al conflitto, supportando al contempo la popolazione civile con gli strumenti di aiuto umanitario.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
8/00059 Risoluzione conclusiva |
Acunzo |
Commissione |
29/7/2020 |
III |
Promozione del cinema italiano all’estero |
La risoluzione conclusiva Acunzo ed altri n. 8/00043, accolta dal Governo ed approvata dalle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura) nella seduta dell’11 dicembre 2019, impegna l’esecutivo: a rafforzare e a finanziare le iniziative per la promozione della cinematografia italiana all'estero, celebrando ogni anno la “Giornata mondiale del cinema italiano”, nell'ambito della rassegna “Fare Cinema – La Settimana del cinema italiano nel mondo”, già promossa annualmente attraverso la rete delle ambasciate, consolati ed istituti italiani di cultura; a dedicare l'edizione del 2020 al centenario della nascita del maestro Federico Fellini; a rafforzare presso le sedi diplomatico-consolari e gli istituti italiani di cultura un'azione promozionale integrata, anche attraverso proiezioni di prodotti audiovisivi italiani (cortometraggi, mediometraggi, film e docufilm), anche al fine di contribuire con efficacia alla promozione dell'immagine dell'Italia all'estero, facendo conoscere storie, luoghi tradizioni della nostra identità artistica e sociale contemporanea.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:
“In linea con i principi e le proposte contenute nella risoluzione dell'On. Acunzo la Farnesina ha curato l'organizzazione della prima edizione della Giornata mondiale del cinema italiano, celebrata lo scorso 20 giugno nell'ambito di “Fare Cinema - La Settimana del cinema italiano nel mondo”. Si è trattato di un'ampia operazione di sistema, che ha visto il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e in particolare la Direzione Generale per il Sistema Paese, collaborare con numerosi enti e istituzioni, pubbliche e private, per promuovere all'estero il cinema italiano e i suoi mestieri, dando particolare attenzione al tema della valorizzazione dei giovani autori. Cruciale, in questa cornice, anche la stretta interlocuzione mantenuta con l'Intergruppo parlamentare “Cinema e arti dello spettacolo” e, in particolare, con il suo presidente, On. Acunzo, primo firmatario della risoluzione.
Sin dal 2018 la Farnesina promuove, in collaborazione con MiBACT, ANICA, ICE-Agenzia e Istituto Luce-Cinecittà, la rassegna tematica “Fare Cinema”, per valorizzare all'estero il cinema italiano di qualità e i suoi mestieri. Nel permanere dell'emergenza sanitaria internazionale, non potendosi organizzare eventi con presenza di pubblico, nel 2020 tanto la Giornata quanto la rassegna “Fare Cinema” sono state celebrate esclusivamente online. Per la prima volta, infatti, la rassegna è stata distribuita interamente in formato digitale in tutto il mondo sulla piattaforma RaiPlay, grazie ad uno specifico accordo di collaborazione MAECI-RAI. Il cartellone della rassegna ha previsto un'offerta senza precedenti di contenuti dedicati al cinema e all'industria cinematografica italiana, sottotitolati in inglese, francese e spagnolo: masterclass di esperti di cinema italiano, videolezioni di professionisti del cinema, film e cortometraggi. Specifici contenuti sono stati dedicati alla celebrazione del centenario della nascita di Fellini, che ha costituito il focus dell'edizione 2020. La possibilità di fruire in streaming di questi contenuti è stata ampiamente pubblicizzata attraverso i canali social della Farnesina, della rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura.
Nell'ambito di “Fare Cinema”, la Giornata mondiale del cinema italiano è stata associata alla visione su RaiPlay dei cinque cortometraggi che hanno ricevuto la nomination a “Miglior cortometraggio” ai Premi David di Donatello 2020: “Inverno”, “Baradar”, “Il nostro tempo”, “Mia sorella” e “Unfolded”. Questi sono stati resi disponibili per la fruizione in streaming in tutto il mondo, senza limitazioni dovute al cosiddetto geoblocking. L'operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione fra il MAECI e l'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, che ha facilitato il contatto con produttori e distributori dei cortometraggi consentendo l'invio dei materiali e la concessione dei diritti per la trasmissione in streaming. Per facilitarne la fruizione da parte del pubblico straniero, i cortometraggi sono stati resi disponibili con sottotitoli in inglese, francese e spagnolo: dove non già disponibili, i sottotitoli sono stati realizzati dal MAECI e poi donati ai diversi autori dei cortometraggi, quale segno di attenzione nei confronti dei giovani autori e strumento concreto di sostegno all'internazionalizzazione delle loro produzioni. La sottotitolazione è stata realizzata in collaborazione con IULM, autorevole realtà dell'alta formazione nell'ambito della comunicazione e dell'audiovisivo. La Giornata mondiale è stata promossa, inoltre, grazie alla pubblicazione online di video promozionali realizzati dall'Intergruppo parlamentare “Cinema e arti dello spettacolo”, diffusi grazie ai canali social della Farnesina e della rete all'estero e che hanno visto protagonisti proprio i giovani registi e autori dei cinque citati cortometraggi.
L'edizione 2020 della rassegna “Fare Cinema” ha riscosso un grande successo, facendo registrare oltre 56.000 visualizzazioni sulla piattaforma RaiPlay, di cui oltre 6.400 sono state riservate ai finalisti ai Premi David di Donatello. La rassegna ha raccolto eccellenti risultati anche sui social media, con oltre 5.000 menzioni e circa 417.000 interazioni (commenti, reazioni, condivisioni) per i post realizzati dalla Farnesina. In termini di esposizione e circolazione dei contenuti, si calcola che la campagna social dedicata a “Fare Cinema” abbia raggiunto - attraverso gli account della Farnesina e della rete all'estero - un bacino potenziale di 28.4 milioni di utenti in tutto il mondo. Il 20 giugno, data in cui si è celebrata la Giornata mondiale, ha fatto registrare dati particolarmente positivi sui social media, con una portata organica di 1.7 milioni di utenti e oltre 1.500 interazioni per i post della campagna.
In generale, la Farnesina continua la propria attività per rafforzare la promozione del cinema italiano nel mondo attraverso la rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura. Questa azione ha acquisito ulteriore significato alla luce della crisi causata dall'emergenza COVID-19, sia in termini di sostegno al settore audiovisivo, che sta affrontando una grave crisi, sia in termini di costruzione attraverso il cinema di una nuova e più forte narrazione dell'Italia nel mondo. Grazie anche alle risorse stanziate con il DL 18/2020 (cd. “Cura Italia”) la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese ha lanciato diversi progetti mirati al rafforzamento della promozione del cinema italiano e al sostegno all'internazionalizzazione del nostro audiovisivo. Fra questi, si segnalano un progetto di collaborazione strutturata con Rai Cinema per l'organizzazione di una serie anteprime all'estero dei prodotti di punta dell'audiovisivo italiano in mercati ritenuti strategici o prioritari e il lancio di un avviso pubblico, in collaborazione con ANICA, per la realizzazione di cinque cortometraggi “d'autore” mirati alla promozione delle eccellenze italiane.
Sinergico, in questo senso, anche lo sforzo per il sostegno ai festival di cinema italiani all'estero attraverso le risorse messe a disposizione con la Legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 378), che permetteranno l'erogazione di forme di supporto diretto e indiretto a queste realtà della promozione cinematografica italiana. Fra queste, vale la pena citare la collaborazione fra MAECI, Istituto Luce-Cinecittà, Cineteca di Bologna e Cineteca Nazionale per la messa a disposizione della rete diplomaticoconsolare e degli Istituti Italiani di Cultura (e, per il loro tramite, dei festival di cinema italiano all'estero) di una rassegna di diciotto film di Federico Fellini, in edizione restaurata, su supporti di ultima generazione in formato “DCP”.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/1988/1 Ordine del giorno |
Boldrini |
Assemblea |
29/7/2020 |
III |
Misure di contrasto alla tratta di esseri umani provenienti dalla Nigeria |
L’ordine del giorno Boldrini e Quartapelle Procopio n. 9/1988/1, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 6 novembre 2019, impegna l’esecutivo: a continuare ad assicurare e, ove necessario, a migliorare l'assistenza e i servizi per le vittime identificate della tratta di esseri umani, garantendo un sistema di tutela che assicuri la tempestiva attivazione, già al momento dello sbarco, dei meccanismi di protezione delle stesse nonché del loro inserimento sociale; a implementare le azioni per il contrasto alla tratta di esseri umani e in particolare delle giovani donne nigeriane per una ancora più efficace emersione del reato e repressione del fenomeno; a promuovere una fattiva collaborazione tra le istituzioni italiane e nigeriane e con le associazioni preposte al recupero delle vittime, anche al fine di assicurare nell'ipotesi del rimpatrio particolari percorsi di assistenza e protezione.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:
“Per quanto di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), si forniscono i seguenti elementi riguardo al processo di contrasto alla tratta di esseri umani provenienti dalla Nigeria.
1. Il 19 novembre 2019 è stato ufficialmente lanciato a Benin City un progetto del valore di un milione di euro, a valere sul “Fondo Africa” 2019 della Farnesina, affidato all'agenzia UNWOMEN, mirante a sostenere le Autorità nigeriane nella prevenzione del traffico di donne. L'iniziativa, molto apprezzata dal Governo di Abuja e consistente in una serie di interventi di reintegro e di prevenzione dei fenomeni migratori, con particolare riferimento a donne in condizione di vulnerabilità, è la conferma dell'attenzione che l'Italia annette allo Stato di Edo, dal quale proviene oltre la metà dei nigeriani che entrano irregolarmente in Italia. Flussi che, anche grazie alla costruttiva collaborazione del Ministero dell'Interno italiano con quello nigeriano, hanno subito un drastico calo negli ultimi anni (dai 18.158 sbarchi in Italia del 2017 si è passati ai 123 al 30 giugno 2020).
2. Nel più ampio contesto della strategia migratoria italiana nei confronti dei Paesi del Sahel e dell'assistenza a donne migranti in condizioni vulnerabili, il MAECI anche nel 2019 ha continuato a contribuire al finanziamento dell'Emergency Transit Mechanism realizzato dall'UNHCR per il trasferimento umanitario di rifugiati particolarmente vulnerabili dalla Libia verso Niger e Ruanda, in vista del loro successivo reinsediamento in Paesi terzi. Tra i beneficiari di questo meccanismo d'emergenza rientrano stabilmente anche donne nigeriane vittime di tratta.
Nell'ambito dei rimpatri volontari assistiti dalla Libia eseguiti dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), che l'Italia ha continuato a sovvenzionare anche nel 2019 come mezzo per assicurare migliori condizioni di vita dei migranti bloccati in quel Paese, quasi 4.000 nigeriani ne sono risultati beneficiari dal 2019, di cui circa il 44% costituito da donne (dati OIM).
3. La Farnesina, inoltre, è in stretto raccordo con il Ministero della Giustizia nigeriano per dare seguito al processo di ratifica degli Accordi in materia di estradizione, di mutua assistenza in materia penale e sul trasferimento delle persone condannate. L'emergenza da COVID-19 ha rallentato in maniera determinante tale processo ad Abuja, ma le Autorità nigeriane hanno di recente fatto sapere che sarà loro cura procedere alla ratifica degli accordi non appena verranno ripristinate le attività parlamentari, attualmente rallentate e diradate a causa della pandemia.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2461-AR/75 Ordine del giorno |
Cillis |
Assemblea |
29/7/2020 |
III |
Iniziative volte a contenere l’impatto dei dazi sull’agroalimentare italiano |
L’ordine del giorno Cillis ed altri n. 9/2461-AR/75, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 26 maggio 2020, impegna l’esecutivo, alla luce dell'impatto dell'epidemia di COVID-19 sul tessuto delle attività produttive e in particolare sul settore agroalimentare italiano, a valutare l'opportunità di promuovere, nell'interesse del Made in Italy, ogni azione diretta a difendere dagli effetti dei dazi le produzioni agroalimentari italiane, anche attraverso la prosecuzione del dialogo e del confronto, al tavolo dei negoziati con i partner europei, al fine di favorire una distensione delle tensioni commerciali internazionali che hanno un impatto negativo sui cittadini europei e sull'economia mondiale.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:
“La nostra azione di dialogo e negoziato a Bruxelles con Commissione e Stati Membri per attutire l'impatto dei dazi sull'agroalimentare italiano si sostanzia in un'attività continua e sistemica di vigilanza, analisi e intervento (in diversi contesti, a diversi livelli e con diverse modalità) nei confronti di iniziative unilaterali o protezioniste, anche se, in alcuni casi, giuridicamente legittimate da norme o sentenze OMC.
Il caso più rilevante riguarda il rischio di adozione di dazi da parte USA in ragione della controversia che contrappone, da diversi anni, l'UE agli USA per i sussidi europei a favore del consorzio Airbus. Proprio in tale contesto i dazi statunitensi introdotti il 18 ottobre u.s. - che ammontavano a poco meno di 2 miliardi di USD - avevano colpito ingiustamente anche Paesi come l'Italia che non fanno parte del consorzio Airbus.
Gli USA avrebbero potuto legittimamente innalzare il livello dei dazi di ulteriori 5,5 miliardi USO, modificando ogni 6 mesi le liste dei prodotti, le aliquote dei dazi ed i Paesi UE di provenienza, fino al raggiungimento di tale somma.
I nuovi dazi adottati da Washington a partire dal 18 marzo u.s. hanno, invece, determinato un aumento dal 10 al 15 percento sul valore solo sui componenti per la produzione e l'assemblaggio di aeromobili Airbus fabbricati da Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna, Paesi che fanno parte del consorzio Airbus.
In tal modo è stato quindi scongiurato - almeno per i prossimi sei mesi - il rischio che la revisione dei dazi possa estendersi ad altri importanti settori del nostro export sul mercato americano, in particolare nel settore agroalimentare. Si tratta di un indubbio successo, a coronamento di un'intensissima attività, corale e di sistema, condotta da parte italiana a tutti i livelli dalla Farnesina e dalla nostra Ambasciata a Washington con l'Amministrazione e con il Congresso USA. Vanno altresì rimarcate, a tal riguardo, le visite e i contatti istituzionali, in particolare nella missione del Sottosegretario Scalfarotto a Washington dello scorso gennaio nonché nei vari contatti con la Commissione europea e gli altri Stati membri, tra cui quelli che partecipano al consorzio Airbus che continuano ad essere sviluppati nelle competenti sedi consiliari a Bruxelles, in tutte le occasioni possibili.
Analoghe forme di sensibilizzazione diplomatica a livello UE appaiono, per contro, molto più difficili per quanto riguarda i rapporti con la Federazione Russa. Ciò in ragione della mancanza di contesti convenzionali in materia commerciale tra UE e Federazione Russa. Mosca partecipa all'Unione Economica Euroasiatica, entità non aderente all'Organizzazione Mondiale del Commercio e non formalmente riconosciuta dall'UE. Occorre inoltre considerare le motivazioni di carattere politico all'origine delle misure restrittive imposte da Mosca sui prodotti agroalimentari UE e quindi anche italiani, come “contromisura” per le sanzioni adottate dall'UE in connessione con l'annessione illegittima russa della Crimea e delle azioni destabilizzanti in Ucraina.
Tutto ciò induce, pertanto, il Governo italiano a cercare di tutelare i nostri interessi commerciali nella Federazione Russa da azioni di natura tariffaria e non tariffaria, nel settore agroalimentare ma non solo, prevalentemente attraverso azioni a livello bilaterale. Tali azioni possono svilupparsi avvalendosi di tutti i canali bilaterali e intergovernativi esistenti, tra cui il Consiglio Italo Russo di Cooperazione Economica e Finanziaria (CIRCEF) con i suoi Gruppi di lavoro settoriali mirati tra l'altro a esplorare tutte le possibili strade per risolvere i problemi di accesso al mercato dei nostri prodotti, tra cui le eccellenze dell'agrifood Made in ltaly.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
8/00060 Risoluzione conclusiva |
De Girolamo |
Commissione |
15/7/2020 |
I e IX |
Iniziative sulla sicurezza stradale |
La risoluzione conclusiva De Girolamo ed altri n. 8/00060, accolta dal Governo ed approvata dalla IX Commissione (Trasporti) nella seduta del 18 dicembre 2019, impegna l'esecutivo: ad assumere iniziative per istituire, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo da ripartire tra gli enti locali per incentivare una offerta di trasporto convenzionato con aziende del trasporto pubblico locale, taxi e servizi di noleggio con conducente, per le fasce notturne in particolare dei week end, valutando l'opportunità di alimentarlo tramite destinazione di quota parte delle risorse del Fondo contro l'incidentalità notturna, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica; ad assumere iniziative per destinare quota parte delle risorse del citato Fondo contro l'incidentalità notturna al potenziamento delle attività di educazione alla sicurezza stradale; ad assumere iniziative, di comune accordo con gli enti proprietari delle strade, per censire lo stato di visibilità notturna della segnaletica stradale; ad assumere iniziative per l'aumento dei controlli per la sicurezza stradale presso i luoghi notturni di ritrovo giovanile e per incrementare le risorse per l'acquisto di nuovi etilometri.
“Con riferimento alla tematica dei controlli per la sicurezza stradale presso i luoghi notturni di ritrovo giovanile, si rappresenta che l'attività è svolta, già da anni, anche dalla Specialità Polizia Stradale con servizi “mirati” nelle zone più sensibili. Questa attività ha comportato anche la specifica pianificazione di campagne straordinarie mirate alla verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti, allo scopo di contrastare l'uso di stupefacenti alla guida di veicoli, soprattutto nelle notti dei fine settimana.
Al fine di accrescere la sicurezza sulle strade, la Polizia Stradale, attraverso il “Fondo contro l'incidentalità notturna”, ha acquistato dispositivi di controllo ed attrezzature che hanno consentito un più veloce e sicuro accertamento delle predette condizioni psico-fisiche dei conducenti.
Nello scorso anno, l'attività di controllo è stata svolta prevalentemente nella rete autostradale anche con l'utilizzo di un laboratorio mobile, che ha consentito di effettuare analisi di secondo livello della saliva direttamente in loco. È stato possibile espletare la predetta attività grazie al finanziamento di Autostrade per l'Italia e all'impiego di personale sanitario e tecnico addetto alle operazioni di analisi e controllo sulle condizioni di guida dei conducenti. Tuttavia, il sopraggiungere della diffusione del virus Covid 19 ha comportato l'inevitabile sospensione dei controlli.
Infine, riveste particolare interesse la proposta di incrementare la dotazione economica del “Fondo contro l'incidentalità notturna” per l'esecuzione dei controlli sopra indicati, provvedimento che consentirebbe di proseguire nella realizzazione del progetto sopra descritto e di implementare la dotazione di apparecchiature necessarie per il contrasto del grave fenomeno dell'assunzione di sostanze alcooliche e psicotrope da parte dei guidatori.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2305/9 Ordine del giorno |
Tasso |
Assemblea |
22/7/2020 |
I |
Opportunità di integrare i criteri di ripartizione del contributo a favore degli enti locali, di cui all’art. 1, comma 889, della legge n. 145 del 2018 |
L’ordine del giorno Tasso n. 9/2305/9, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 dicembre 2019, impegna l'esecutivo a valutare l’opportunità di integrare i criteri di ripartizione del contributo a favore degli enti locali da destinare al finanziamento dei piani di sicurezza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole delle province, di cui al comma 889 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, garantendo così una più equa distribuzione.
In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:
“Con l'ordine del giorno n. 9/2305/9 dell'On.le Tasso, che trae spunto dalla ripartizione dei fondi per la manutenzione di strade e scuole provinciali di cui al comma 889, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con particolare riferimento alla Provincia di Foggia, il Governo è stato impegnato a valutare l'opportunità di iniziative normative al fine di integrare i criteri di ripartizione del contributo di cui alla cennata diposizione, “... garantendo una più equa distribuzione agli enti locali delle risorse disponibili, al fine di porre rimedio alla sperequazione in atto... ».
Nel rappresentare che della questione sono stati notiziati, a cura di quest'Ufficio, il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali e l'Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari di questo Dicastero, giova preliminarmente, rammentare che il richiamato comma 889 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede in favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario un contributo di 250 milioni di euro annui dal 2019 al 2033, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole.
Il cennato contributo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
La predetta ripartizione avviene per il 50% tra le Province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e di scuole nell'anno 2017 rispetto alla spesa media con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012, e in proporzione a tale diminuzione, nonché, per il restante 50%, in proporzione all'incidenza determinata al 31 dicembre 2018 dalla manovra di finanza pubblica ex art. 1, comma 418, legge 190/2014 e art. 47 del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 838 e 839, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto al gettito dell'anno 2017 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio.
Ciò premesso, si informa che:
- a seguito di intesa sui criteri del riparto, sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 24 gennaio 2019, con decreto del 4 marzo 2019 si è provveduto a ripartire il contributo in questione per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2019 e, ad oggi, sono stati liquidati gli importi dovuti per le annualità 2019 e 2020;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) è intervenuta in materia con l'art. 1, commi 63[200] e 64[201] , finanziando ulteriori interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di Province e Città metropolitane, autorizzando la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato- citta ed autonomie locali.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2305/172 Ordine del giorno |
Parolo |
Assemblea |
22/7/2020 |
I |
Ripartizione, con criteri di premialità nei confronti dei comuni montani, dei fondi previsti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio e per la rigenerazione urbana |
L’ordine del giorno Parolo ed altri n. 9/2305/172, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 dicembre 2019, impegna l'esecutivo: a valutare l’opportunità di includere nella ripartizione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali, di cui all'articolo 1, commi 14 e 15 della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020), anche progetti di sviluppo in aree montane, finalizzati al raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale; a riservare una premialità agli enti e territori montani ai fini del riparto dei fondi di cui al comma 38 della medesima legge, recante contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; ad adottare le opportune iniziative per estendere le previsioni e i criteri del riparto dei fondi di cui ai commi 42 e 43, recanti contributi ai comuni per investimenti di rigenerazione urbana, alla riduzione dei fenomeni di spopolamento, soprattutto attraverso il recupero dei centri storici rurali nelle aree montane o interne del Paese.
In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:
“Circa l'ordine del giorno n. 9/2305/172 dell’On.le Parolo ed altri, si conferma preliminarmente quanto rappresentato con la missiva del 1° luglio in relazione al fatto che il fondo per gli investimenti delle Amministrazioni centrali, disciplinato dall'art. 1, comma 14, della legge 160/2019, rientra nell'ambito di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (lett. a dell'ordine del giorno).
Le lettere b) e c) dell'o.d.g. in commento, inoltre, impegnano il Governo a riservare parte dei fondi previsti dalla legge di Bilancio 2020 in tema di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai Comuni montani e ad estendere i criteri per il riparto dei fondi per la rigenerazione urbana a vantaggio delle aree rurali e interne del Paese per il contrasto del fenomeno dello spopolamento.
Al riguardo, il competente Dipartimento per gli Affari interni e territoriali di questo Dicastero rappresenta che:
- il fondo di cui al comma 38 dell'art. 1 della citata legge 160/2019 - che, a sua volta, ha modificato i commi 139 e segg. dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 - non contempla, in effetti, premialità a favore dei comuni montani, per le quali sarebbe, quindi, necessaria una specifica modifica legislativa;
- i criteri e le modalità di riparto del fondo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, previsto dall'art. 1, commi 42 e 43, della legge 160/2019, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta ed autonomie locali.
Allo stato risultano, tuttavia, conclusi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i lavori del tavolo tecnico tra le Amministrazioni centrali coinvolte e l'ANCI, propedeutici alla prescritta intesa e al successivo perfezionamento della bozza del d.P.C.M. di definizione dei criteri di riparto.
Giova, tuttavia, precisare che l'individuazione dei menzionati criteri non dipende prioritariamente da scelte e da valutazioni di questo Dicastero, ma da altri soggetti istituzionali quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze.
Della questione è, tuttavia, informata la Direzione centrale della Finanza locale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali di questo Dicastero i cui rappresentanti partecipano ai lavori del tavolo limitatamente ai profili concernenti i futuri trasferimenti di risorse ai Comuni una volta che il d.P.C.M. sarà stato approvato.
Per completezza d’informazione, si soggiunge che per il recupero dei centri storici rurali delle aree montane ed interne del paese sembrerebbero più funzionali altre linee di finanziamento, quali, ad esempio, le agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante l'ampliamento e la riapertura di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all'art. 30-ter del decreto-legge n. 34 del 2020[202], nonché il fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni previsto dall'art. 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158[203], le cui dotazioni finanziarie, iscritte al bilancio di questo Ministero potrebbero essere, con il favorevole avviso del Ministero dell'economia e delle finanze, adeguatamente incrementate.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2305/406 Ordine del giorno |
Ruffino |
Assemblea |
22/7/2020 |
I |
Iniziative volte a sopperire alla carenza di segretari comunali |
L’ordine del giorno Ruffino ed altri n. 9/2305/406, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 dicembre 2019, impegna l'esecutivo a valutare l'opportunità di adottare iniziative al fine di sopperire alla grave carenza dei segretari comunali anche attraverso iniziative volte ad individuare personale qualificato della pubblica amministrazione che possa garantire il buon funzionamento degli uffici pubblici.
In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:
“L'ordine del giorno n. 9/2305/406 dell’On.le Ruffino ed altri ha impegnato il Governo ad adottare le opportune iniziative al fine di “..sopperire alla grave carenza dei segretari comunali anche attraverso iniziative volte ad individuare personale qualificato della pubblica amministrazione che possano garantire il buon funzionamento degli uffici pubblici...”.
Giova, al riguardo, preliminarmente osservare che la tematica della carenza dei segretari comunali è da tempo all'attenzione di questo Dicastero, tutt'ora impegnato a rinvenire soluzioni alla problematica de qua, e che ogni intervento, anche di natura normativa, deve necessariamente contemperare l'esigenza di garantire il buon funzionamento e la continuità dell'attività degli uffici degli Enti locali con la salvaguardia delle elevate professionalità del corpo dei segretari comunali.
Ciò premesso, si rappresenta che il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito in Legge 28 febbraio 2020, n. 8), all'art. 16-ter ha introdotto “Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali” volte a far fronte alla cennata carenza.
In particolare, il comma 2 del richiamato articolo, prevede: “Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2305/120 Ordine del giorno |
Billi |
Assemblea |
31/8/2020 |
I |
Iniziative per consentire in tempi brevi l’apertura del casinò di Campione d’Italia |
L’ordine del giorno Billi n. 9/2305/120, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 dicembre 2019, impegna l'esecutivo a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di consentire la riapertura in tempi brevi del casinò di Campione d'Italia e la salvaguardia dei correlati posti di lavoro.
In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:
“Acquisiti gli elementi informativi dalla competente articolazione dipartimentale, si rappresenta quanto segue.
Il 9 gennaio 2018 la Procura della Repubblica di Como, accertata la crisi di liquidità della società di gestione della Casa da gioco, denominata “Casinò di Campione S.p.A.”, nonché le esigue prospettive di riduzione dei costi gestionali e di incremento a breve termine degli utili; ha richiesto alla sezione fallimentare del locale Tribunale di dichiararne il fallimento.
Il giudice fallimentare, con pronuncia del 26 marzo 2018, ha respinto l'istanza della Procura, invitando l'azienda a presentare un piano di riequilibrio finanziario e dando avvio alla procedura di “concordato preventivo” sollecitata dalla società in parola.
Con decisione del 28 maggio 2018, il Tribunale di Como, accolta l'istanza in tal senso formulata dal Casinò, assegnava un nuovo termine per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo ovvero di una domanda omologa di ristrutturazione dei debiti.
Con sentenza del 26 luglio dello stesso anno, il Tribunale stabiliva l'inammissibilità dell'istanza presentata dalla società finalizzata ad ottenere la concessione di un ulteriore termine per l'integrazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, dichiarandone inoltre, con coeva e separata sentenza, il fallimento e nominando, conseguentemente, i relativi curatori.
Avverso la predetta pronuncia è stato, quindi, proposto reclamo presso la Corte d'Appello di Milano, la quale, con sentenza del 17 gennaio 2019, rimetteva in discussione gli esiti decisori del primo grado e rinviava nuovamente le parti avanti il Tribunale di Como.
Con atto del 13 marzo 2019,·la locale Procura della Repubblica avanzava istanza di “riassunzione” del procedimento inerente la richiesta di fallimento o, in alternativa, una nuova richiesta di fallimento.
Parallelamente, la Banca Popolare di Sondrio, importante creditrice del Casinò, presentava ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, al fine di ottenere la dichiarazione di non assoggettabilità della società alla procedura fallimentare. La curatela proponeva nella stessa sede ricorso incidentale.
Tale complessa vicenda giudiziaria si inserisce nell'ambito di un assetto ordinamentale che riserva alla società di gestione del Casinò una specifica disciplina normativa.
L'art. 10-bis del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dispone, infatti, che la società per azioni per la gestione della Casa da gioco - autorizzata all'esercizio dell'attività d'impresa dal Ministero dell'interno di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposta alla vigilanza degli stessi Dicasteri - sia partecipata al 100% dal Comune di Campione d'Italia.
Per quanto concerne più nel dettaglio la questione della riapertura del Casinò, giova preliminarmente osservare come ogni valutazione in merito non possa prescindere dagli esiti della pendenza giudiziaria, ove risultano in discussione delicatissimi profili legali attinenti alla tutela dei soggetti creditori.
Una prima soluzione ipotizzata riguarda, ad esempio, la possibilità di ricorrere all'articolo 6 della Legge fallimentare, che prevede l'istituto della c.d. dichiarazione del fallimento in proprio da parte del debitore, al fine di porre anzi tempo fine al contenzioso.
Ferme restando in proposito le valutazioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, si osserva che un esame letterale della normativa di riferimento sembrerebbe lasciare limitati margini interpretativi per sostenere la tesi secondo cui il debitore, in costanza di un giudizio in corso, possa attivare l'istituto del fallimento in proprio.
Ad·ogni buon conto, un'ipotetica dichiarazione in tal senso formulata dovrebbe essere deliberata dall'assemblea straordinaria della società, convocata su richiesta del socio unico ovvero dal Comune di Campione d'Italia[204],·che potrebbe, così, essere esposto a ricadute in termini di responsabilità, anche di natura penale.
Una seconda soluzione potrebbe essere quella di consentire al Comune di promuovere una gara aperta ai privati per la gestione della Casa da gioco.
Per rendere percorribile una simile ipotesi sarebbe necessaria l'adozione di una norma primaria che, modificando le previsioni dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 174 del 2012, stabilisca espressamente che il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, possa autorizzare il Comune ad indire una gara pubblica per l'affidamento a soggetti terzi privati dell'esercizio dell'attività del gioco azzardo, previa definizione del fallimento dell'attuale società di gestione che, quindi, si estinguerebbe come soggetto giuridico.
Nel caso, peraltro, si valutasse l'adozione di una simile norma, sarebbe, altresì, opportuno prevedere in via precauzionale, a tutela della stessa amministrazione comunale e dei Dicasteri vigilanti, che gli schemi degli atti di gara predisposti dal Comune e la relativa convenzione siano sottoposti al preventivo vaglio dell’Avvocatura generale dello Stato.
Tale soluzione sarebbe, del resto, confortata dal precedente del 2014 relativo alla società di gestione del Casinò dl Venezia, per il quale il Comune ha avviato una gara pubblica[205] per !'affidamento a terzi dell'esercizio dell'attività del gioco d'azzardo.
In quel caso, tuttavia, l'intero procedimento era dotato di copertura normativa in quanto l'autorizzazione era stata concessa con decreto ministeriale in base ad una norma[206] che, in deroga ad un preciso divieto di natura penale, demandava al Ministero dell'interno il potere di autorizzare l'Amministrazione comunale a gestire l'attività di gioco, senza indicare le relative modalità di esercizio.
Nel caso di Campione d'Italia, viceversa, come già precisato, le modalità di gestione sono state più dettagliatamente disciplinate, da ultimo, con il citato decreto legge n. 174 del 2012 che, al momento, non consente di seguire il medesimo percorso amministrativo.
Entrambe le proposte sopra sintetizzare prevedono, tuttavia, come pre-requisito la conclusione del contenzioso fallimentare, attualmente pendente in Cassazione.”
La sezione riguarda la trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni, previste dalle norme vigenti, pervenute nel periodo in esame. La sezione dà altresì conto degli obblighi di relazione introdotti da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo periodo, nonché di quelli conclusi.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti ovvero, pur se formalmente vigenti, da ritenersi superati o, comunque, non più attuali o rilevanti alla luce della situazione di fatto successivamente determinatasi (si pensi, ad esempio, all’obbligo di riferire in merito all’attuazione di misure pensionistiche nel frattempo superate da riforme successive). Ciò nella logica di favorire la valorizzazione dei documenti di concreto valore informativo ai fini dell’espletamento dell’attività del Parlamento e la razionalizzazione del contesto normativo.
Per definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli obblighi di relazione a carico di ciascun Ministero[207]. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, sia per agevolare lo scambio di informazioni in merito all’attuazione dell’obbligo (o alle ragioni della mancata attuazione nei termini previsti), sia per sollecitare l’invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data stabilita o deducibile dalla norma introduttiva.
Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.
Nella Sezione III si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Con riferimento al medesimo arco temporale, si illustrano inoltre tutte le modifiche normative che determinano l’insorgere o il venir meno di obblighi a riferire alle Camere.
In merito alle nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nei mesi di luglio e agosto 2020 che riguardano gli obblighi informativi nei confronti delle Camere, si segnalano in primo luogo, le previsioni contenute nel decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72, recante “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”[208].
In considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria da SARS-COV-2, il decreto-legge n. 30 del 2020, all’articolo 1, comma 1, autorizza[209] il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nell’ambito di un’indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della salute e dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualità di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza. Il comma 1 dell’articolo 1 prevede che il trattamento dei dati avvenga secondo le modalità individuate dal medesimo articolo 1 e dal protocollo approvato dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché nel rispetto delle pertinenti regole deontologiche allegate al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196[210].
Il comma 3-bis dell’articolo 1 dispone che le attività svolte dall'ISTAT ai sensi del decreto-legge n. 30 del 2020, come convertito, siano ricomprese nell'ambito della relazione annuale da trasmettersi al Parlamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Si ricorda che tale articolo, al comma 1, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore[211]. Si ricorda per completezza che il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989 prevede altresì che alla relazione sia allegato il rapporto annuale di cui all'articolo 12, comma 1, lett. d), del medesimo decreto, da redigersi da parte della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica[212].
Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73[213], recepisce nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2018/2002[214] con la quale è stata modificata la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Energy Efficiency Directive – EED II). Quest’ultima è stata attuata dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che viene pertanto a sua volta novellato al fine di adeguarlo alle innovazioni introdotte dal legislatore europeo. In particolare, le modifiche al decreto legislativo n. 102 sono contenute nel Capo I (articoli da 1 a 15) del decreto legislativo n. 73 del 2020[215]. Limitatamente agli obblighi informativi nei confronti del Parlamento, si segnala quanto disposto dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 73 del 2020.
L'articolo 4 modifica il comma 4 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014[216]. Tale disposizione disciplina la Cabina di regia istituita per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione, estendendone la composizione oltre al Ministro dello sviluppo economico, che la presiede, e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze[217].
Il comma 4, come riformulato, dispone quindi che il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - cui già il testo previgente demandava la disciplina del funzionamento della Cabina di regia - sia adottato “di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze”, concerto in precedenza non previsto, e che tale disciplina includa la previsione di una relazione informativa annuale al Parlamento in merito alle attività svolte, nonché alla verifica del rispetto degli obiettivi previsti per gli strumenti di promozione gestiti dalla stessa Cabina di regia.
Sempre per quanto attiene agli obblighi informativi nei confronti del Parlamento, si evidenzia quanto previsto dal comma 1-ter dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, introdotto dal comma 1, lettera d), dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 73 del 2020.
La nuova disposizione prevede che l’obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale[218], di cui al comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, è conseguito tramite misure di promozione dell’efficienza energetica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, nonché degli articoli 7-bis e 7-ter della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. A tal fine, il comma 1-ter stabilisce che al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), disciplinato dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999[219], sia allegata una relazione, da elaborarsi da parte del Ministero dello sviluppo economico in conformità all'allegato III del medesimo regolamento (UE) 2018/1999[220]. Nella relazione devono essere illustrati il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonché l'elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo di cui al comma 1, corredato da tutte le informazioni previste dal citato allegato III, nonché dall'allegato V, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni.
L’ultimo periodo del comma 1-ter dispone che gli aggiornamenti di tale relazione, comunicati alla Commissione europea secondo le periodicità previste dal regolamento (UE) 2018/1999, siano altresì trasmessi al Parlamento[221].
Un nuovo obbligo di relazione alle Camere è stato introdotto dal comma 18-bis dell’articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”[222]. Tale comma prevede che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo 27 e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.
L’articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto “decreto-rilancio”), al comma 1, autorizza Cassa depositi e prestiti-CDP S.p.A. a costituire un patrimonio destinato - denominato “Patrimonio Rilancio” – a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze[223].
Il patrimonio destinato, che può essere articolato in comparti, è finalizzato ad attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il patrimonio destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonché dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento[224].
A fronte degli apporti del MEF sono emessi da CDP, in favore dello stesso MEF, a valere sul patrimonio destinato, strumenti finanziari di partecipazione, prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all’andamento economico del patrimonio destinato (comma 2)[225].
Il comma 3 dell’articolo 27 stabilisce che la costituzione del patrimonio destinato è effettuata con deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio[226]. Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del patrimonio destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici, nonché l'apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A. adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata.
Ai sensi del comma 4, le risorse del patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica.
Il patrimonio destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, ovvero a condizioni di mercato.
Gli interventi del patrimonio destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; c) presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro.
Il comma 5 dell’articolo 27 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, la definizione dei requisiti di accesso, delle condizioni, dei criteri e delle modalità degli interventi del patrimonio destinato[227].
In via preferenziale il patrimonio destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nell’individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità ambientali (di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160), alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.
Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.
Il comma 6 dell’articolo 27 disciplina le modalità di adozione del regolamento del patrimonio destinato[228], la cui efficacia è sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure e attività istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista[229].
Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti, il comma 7 dell’articolo 27 consente, anche in deroga all'articolo 2412 del codice civile, l'emissione, a valere sul patrimonio destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il patrimonio destinato[230]..
Ai sensi del comma 8, sulle obbligazioni del patrimonio destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità di operatività stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5[231].
Il comma 9 chiarisce che le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul patrimonio destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare.
Il comma 10 stabilisce che il decreto di cui al comma 5 può prevedere, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso, la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[232].
Al fine di assicurare l’efficacia e la rapidità d’intervento e di rafforzare i presidi di legalità, il comma 11 dell’articolo 27 prevede che CDP S.p.A. possa stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l’autorità giudiziaria. Il comma 12 stabilisce che in relazione alla gestione del patrimonio destinato, CDP S.p.A. e i suoi esponenti aziendali operino con la dovuta diligenza professionale[233].
Il comma 13 disciplina il trattamento fiscale del patrimonio destinato. In particolare, ai sensi di tale comma i redditi e il valore della produzione del patrimonio destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Inoltre, il patrimonio destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute né a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal patrimonio destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse dall’imposta sul valore aggiunto, dall’imposta sulle transazioni finanziarie, dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
Inoltre, gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal patrimonio destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (12, 5 per cento).
Il comma 14 stabilisce che il patrimonio destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del patrimonio destinato può però essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L’eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base dell’ultimo rendiconto approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di cessazione[234].
Il comma 15 prevede che termini e condizioni contenuti nelle norme di cui all’articolo 27 possono essere integrati e modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.
Ai fini dell’espletamento delle attività connesse all’articolo in esame, il comma 16 consente al Ministero dell’economia e delle finanze di affidare, con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza nel limite massimo complessivo di 100.000 euro per l’anno 2020.
Il comma 17, ai fini degli apporti del Ministero dell’economia e delle finanze al patrimonio destinato di cui al comma 2, autorizza per l’anno 2020 l’assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l’anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche[235].
Il comma 18 autorizza l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del patrimonio destinato, rinviando la disciplina in dettaglio della remunerazione del conto, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e delle caratteristiche del suo funzionamento al decreto attuativo di cui al comma 5 dell’articolo 27.
In merito alle previsioni introdotte dal comma 18-bis si è detto preliminarmente in quanto riguardano un nuovo obbligo di relazione alle Camere.
Il comma 18-ter stabilisce che al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell’economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilità liquide del patrimonio destinato così costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle società di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del private capital[236].
In ragione di quanto previsto al comma 18-ter, il comma 18-quater modifica il comma 2-bis dell’articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43[237]. A seguito di tale modifica, si consente anche alle banche l’emissione delle cambiali finanziarie.
Per quanto attiene alle nuove disposizioni di legge che riguardano gli obblighi informativi nei confronti del Parlamento, si segnala, da ultimo, il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101[238], che recepisce nell’ordinamento nazionale la direttiva 2013/59/Euratom[239], che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica e professionale sia alla popolazione. Il provvedimento di cui trattasi, che consta di 245 articoli, viene qui considerato con riferimento solo alle previsioni che attengono al contenuto della relazione annuale che il direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)[240] è tenuto a trasmettere al Governo e al Parlamento sulle attività svolte e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale, in conformità di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, lett. h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45[241].
Nello specifico, gli articoli da 70 a 75 del decreto legislativo n. 101 del 2020 recepiscono le previsioni della direttiva 2013/59/Euratom sul controllo delle sorgenti orfane[242]. L’articolo 73, al comma 1, stabilisce che l’ISIN, avvalendosi delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e della collaborazione delle altre amministrazioni interessate, raccoglie i dati sul rinvenimento di sorgenti orfane a livello nazionale da inserire nella sopra citata relazione annuale al Parlamento e al Governo prevista dal decreto legislativo n. 45 del 2014.
Per completezza, si segnala inoltre che l’articolo 61 del decreto legislativo n. 101 del 2020, al comma 1, dispone che le amministrazioni titolari del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo VII del medesimo decreto (articoli da 46 a 61), fatti salvi i provvedimenti cautelari e urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori o dell'ambiente, in caso di violazioni gravi o reiterate, possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo non superiore a sei mesi ovvero, nei casi di particolare gravità, possono disporre la revoca del provvedimento autorizzativo. Il comma 6 dell’articolo 61 stabilisce che, ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 45 del 2014, le amministrazioni territoriali titolari del potere autorizzativo trasmettono all'ISIN con cadenza annuale un rapporto sulle violazioni di cui al comma 1, comunicate dagli organi di vigilanza, e sui provvedimenti adottati[243].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 14, co. 1
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Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea (Dati relativi al secondo trimestre dell’anno 2020, Doc. LXXIII-bis, n. 10)
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Tutte le Commissioni permanenti Commissione parlamentare per le questioni regionali |
30/7/2020
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La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, all’articolo 14, comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri (o il Ministro per gli affari europei), sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:
a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;
c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;
d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 196/2009, art. 10, co. 9
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Stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (Allegato IV al Documento di economia e finanza 2020, Doc. LVII, n. 3) (Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) |
VIII Ambiente |
9/7/2020 |
L'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39, al comma 9, prevede che in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sia presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi[244].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 83/2014 art. 7, co. 1
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Interventi realizzati e avviati nell'ambito del Piano strategico “Grandi progetti beni culturali” (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CXI, n. 3) |
VII Cultura
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20/7/2020
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L’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, al comma 1, ha previsto l'adozione, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”, ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese[245]. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici[246].
Il medesimo comma 1 dispone che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenti alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione concernente gli interventi già realizzati nell’ambito del Piano e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 196/2009, art. 3, co. 1
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Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica (Dati relativi all’anno 2019 e ai primi mesi dell’anno 2020, Allegato I al Documento di economia e finanza 2020, Doc. LVII n. 3) (Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze) |
V Bilancio
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9/7/2020
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L'articolo 3, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), della legge 7 aprile 2011, n. 39, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta, in allegato al Documento di economia e finanza, un rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi.
Il rapporto deve dare conto altresì dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli altri enti territoriali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituito dall'articolo 2, comma 6, lettera b), della legge n. 196 del 2009[247].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 244/2007, art. 2, co. 576
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Fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip (Dati aggiornati al 2019, Allegato VII al Documento di economia e finanza 2020, Doc. LVII, n. 3) (Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze) |
V Bilancio |
9/7/2019 |
L’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al comma 576, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) una relazione sull’applicazione delle misure di cui ai commi da 569 a 575, aventi ad oggetto la determinazione dei fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione, e sull’entità dei risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip.
In particolare, il comma 569 prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviino annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice dei contratti[248].
Il comma 570 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., individui indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni delle amministrazioni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.
Il comma 571 prevede che gli indicatori e i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 570 siano messi a disposizione delle amministrazioni quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo di gestione delle amministrazioni.
Il comma 572 dispone che, in relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip S.p.A., predisponga e metta a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità dei beni e servizi da acquistare, nonché per l'utilizzo di detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi[249].
Il comma 573, come modificato dal comma 496 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), definisce l’ambito dei soggetti legittimati a effettuare acquisti attraverso convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, attribuendo la facoltà di adesione a tutte le stazioni appaltanti.
Il comma 574, come modificato dall’articolo 1, comma 584, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della rilevazione dei fabbisogni, individui con apposito decreto, entro il mese di marzo di ogni anno, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi e il livello di aggregazione della relativa domanda, le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla stessa Consip in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici.
Il comma 575 stabilisce che le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010[250].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.P.R. 398/2003, art. 44, co. 3
L. 432/1993, art. 2, co. 3
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Amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (Dati relativi all’anno 2019, allegata al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2019, A.C. 2572, conto consuntivo della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, parte I, volume IV, tomo I, allegato 2) |
V Bilancio
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15/7/2020
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L’articolo 44 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, al comma 3, dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze presenti annualmente al Parlamento, in allegato al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato - conto consuntivo del Ministero[251], una relazione sull'amministrazione del “Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”.
Il Fondo, che ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione, è stato istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, recante “Istituzione del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato”.
A seguito della riformulazione del comma 1 dell’articolo 44, attuata dall’articolo 1, comma 387, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, il Fondo è stato trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., previa stipulazione di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalità di gestione e di movimentazione delle giacenze[252].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 243/2012 art. 6, co. 3 e 5
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Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali (Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze) (Dati relativi all’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di Medio Periodo (OMT) rispetto a quanto indicato nel Documento di economia e finanza 2020 in relazione alle ulteriori misure che il Governo si appresta ad approvare per il contrasto agli effetti della pandemia da Covid-19, Doc. LVII-bis n. 2) |
V Bilancio
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23/7/2020
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Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, prevede che qualora il Governo, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna detti obiettivi programmatici. Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che ai fini della legge n. 243 del 2012, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, nell'ipotesi di scostamento, oltre alla relazione, il Governo deve presentare una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento medesimo, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro deve essere attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. L'ultimo periodo del comma 3 stabilisce che la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro venga adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede inoltre che il piano di rientro possa essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. Ai sensi del comma 6 le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b)[253].
Sul Doc. LVII-bis, n. 2, e sulla richiesta, sentita la Commissione europea, di autorizzazione all’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di Medio periodo in essa contenuta, la Camera si è espressa favorevolmente nella seduta del 29 luglio 2020, approvando, a maggioranza assoluta, la risoluzione Davide Crippa, Fornaro, Boschi e Fiano n. 6-00123.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
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D.Lgs. 141/2010, art. 30-ter, co. 9
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Attività di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto d'identità (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CCXXVII, n. 3) |
VI Finanze
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23/7/2020
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Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”, all’articolo 30-ter (introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64), comma 1, istituisce nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione della direttiva 2008/48/CE (relativa ai contratti di credito ai consumatori), un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità[254]. Il comma 1 dell’articolo 30-ter, come modificato dall'articolo 61, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, prevede che il sistema può essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti[255].
Le categorie di soggetti, denominati “aderenti” che partecipano al sistema di prevenzione sono indicate ai commi 5 e 5-bis dell’articolo 30-ter. Il comma 6 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui è consentita la partecipazione al sistema di prevenzione[256].
Il sistema è basato su un archivio centrale informatizzato e sul gruppo di lavoro previsto dal comma 9 dell’articolo 30-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio, per la cui gestione si avvale di Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.A., sulla base di un’apposita convenzione, sottoscritta il 22 luglio 2013, della durata di 9 anni[257].
Il gruppo di lavoro svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, nonché compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi. Il gruppo è composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati da ciascuna delle seguente autorità: Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia, dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia e dalla Guardia di finanza[258].
Il comma 9 dell’articolo 30-ter dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisca al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal Gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
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D.L. 78/2015, art. 9, co. 11
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Erogazioni effettuate in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (Dati aggiornati al mese di giugno 2020, Doc. CLXVII, n. 3) |
V Bilancio XII Affari sociali
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23/7/2020
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L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), al comma 377, stabilisce che in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024. L’erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
Il comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, ha integrato il citato comma 377. A seguito della modifica apportata il comma 377 continua ad applicarsi anche nel caso in cui le strutture da esso indicate modifichino la propria forma giuridica nei termini stabiliti dal comma 1-bis (introdotto dal comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015, come convertito) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 517 del 1999[259].
L’ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015 prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.
Il comma 378 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 ha disposto il rifinanziamento per l’anno 2014, per l’importo di 30 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa di analogo ammontare di cui all’articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il comma 33 ha a sua volta disposto l’incremento per l’anno 2012[260] del fondo, istituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze[261], per l’erogazione di un contributo fisso annuo di 50 milioni di euro a favore dell’ospedale pediatrico “Bambino Gesù”, stante la specificità ed innovatività dell'assistenza di tale struttura nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, 20 febbraio 2014 ha identificato i policlinici gestiti direttamente da università non statali nel Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma e nel Policlinico “Campus Bio-medico” di Roma, rispettivamente gestiti dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Università Campus Bio-medico[262]
Fonte istitutiva |
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Commissione competente per materia |
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L. 196/2009, art. 25-bis, co. 8
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Efficacia dell'introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato (Dati relativi all’esercizio 2019 Doc. XXVII, n. 14) |
V Bilancio |
5/8/2020 |
L'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), inserito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, prevede che i capitoli di spesa del bilancio dello Stato siano sostituiti dalle “azioni” come unità di riferimento per la gestione e la rendicontazione[263]. La concreta attuazione di tale previsione avverrà al termine di una fase di sperimentazione iniziata con l'esercizio 2017 e che si protrarrà fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello che sarà individuato, ai sensi del comma 8 dell’articolo 25-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla valutazione positiva della sperimentazione. Ai fini di tale valutazione, il comma 8 stabilisce che, con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predisponga una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato (30 giugno di ogni anno), di cui all'articolo 35 della legge n. 196 del 2009.
L'ultimo periodo del comma 8, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, stabilisce che sulla base della relazione di cui al primo periodo del medesimo comma, le azioni individuate ai sensi del comma 6 possono essere modificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, laddove il testo previgente prevedeva che la modifica avvenisse con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è demandata l’individuazione dell’esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione.
Il comma 8-bis dell’articolo 25-bis, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto legislativo n. 116 del 2018, dispone che, conclusa la sperimentazione di cui al comma 7, l'elenco delle azioni può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso, i decreti di variazioni di bilancio conseguenti all'approvazione di nuovi leggi, ricorrendone i presupposti, possono istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti, anche nelle more della sperimentazione di cui al comma 7[264].
Le azioni sono state individuate tramite il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2016[265], su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che fornisce tra l’altro una serie di indicazioni sul trattamento di voci di spesa comuni ai Ministeri. La Nota metodologica allegata alla circolare della Ragioneria generale dello Stato del 23 giugno 2016, n. 20, specifica ulteriormente le indicazioni del citato DPCM con istruzioni pratiche per assicurare l’uniformità di trattamento di voci di spese “trasversali” o comuni, ossia che caratterizzano allo stesso modo l’attività di più amministrazioni.
Fonte istitutiva |
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Commissione competente per materia |
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L. 354/1975, art. 20, co. 15
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Stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CXVIII, n. 3) |
II Giustizia |
8/7/2020 |
L’articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che dispone in tema di lavoro penitenziario, è stato sostituito dall’articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, recante “Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103”. Il comma 15 dell’articolo 20, nel testo riformulato, riproducendo quanto già previsto dall’ultimo comma del testo previgente, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmetta al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.
Si ricorda che il decreto legislativo n. 124 del 2018 ha sensibilmente modificato la normativa precedente: il nuovo testo dell’articolo 20, tra l’altro, ha esteso anche ai soggetti ospitati nelle residenze per le misure di sicurezza (REMS), quali strutture nelle quali sono eseguite misure privative della libertà, la possibilità di fruire dell’elemento trattamentale del lavoro. Viene inoltre specificato che l’amministrazione penitenziaria può organizzare e gestire attività di produzione di beni o servizi, sia all’interno che all’esterno dell’istituto ed eliminata la previsione del lavoro come “obbligo”. Il nuovo testo ha inoltre ridisegnato la composizione della commissione istituita presso ogni istituto penitenziario per l’avviamento al lavoro[266], elencandone i compiti.
A seguito della riformulazione attuata dal decreto legislativo n. 124 del 2018, si prevede che i proventi delle manifatture carcerarie e il corrispettivo dei servizi, prodotti o forniti dall'amministrazione penitenziaria impiegando l'attività lavorativa dei detenuti e degli internati, siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere annualmente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo del Ministero della giustizia, allo scopo di promozione e sviluppo della formazione professionale e del lavoro dei detenuti e degli internati e si consente che detti soggetti siano ammessi a esercitare attività di produzione di beni da destinare all’autoconsumo, anche in alternativa alla normale attività lavorativa.
Si ricorda inoltre che il decreto legislativo n. 124 del 2018, all’articolo 2, comma 1, lett. c), ha introdotto nella legge sull’ordinamento penitenziario l’articolo 20-ter, in materia di lavoro di pubblica utilità[267].
Fonte istitutiva |
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Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto
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Attività svolta dalla Cassa nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari[268] (Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2019, corredati dal conto consuntivo per la medesima annualità e dal bilancio di previsione 2020) |
XI Lavoro |
9/7/2020 |
L’articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici[269] degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 67/2014, art. 7, co. 2
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Stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato (Dati aggiornati al 31 dicembre 2019, Doc. CCVII, n. 3) |
II Giustizia |
15/7/2020 |
La legge 28 aprile 2014, n. 67, recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”, all’articolo 7, comma 2, dispone che entro il 31 maggio di ciascun anno il Ministro della giustizia riferisca alle Commissioni parlamentari in merito all’attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell’imputato.
Le disposizioni di cui trattasi sono contenute nel Capo II (articoli da 3 a 8) della legge n. 67 del 2014. In particolare, l’articolo 3 ha previsto e disciplinato la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato inserendo nel codice penale gli articoli 168-bis, 168-ter e 168-quater.
Il nuovo articolo 168-bis prevede che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva fino a quattro anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria), nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale[270], l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, oltre a possibili limitazioni della libertà di dimora, di movimento, di frequentazione di determinati locali.
La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità[271]. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta ed è interdetta ai delinquenti e contravventori abituali, professionali o per tendenza, di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
L’articolo 168-ter del codice penale sospende il corso della prescrizione del reato durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, stabilendo altresì che non si applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo 161. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede, ma non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
L’articolo 168-quater prevede la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, ovvero in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
L’articolo 4 della legge n. 67 del 2014 reca le modifiche al codice di procedura penale conseguenti all’introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova, mentre l’articolo 5 introduce il Capo X-bis “Disposizioni in materia di messa alla prova” del Titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, composto dagli articoli 141-bis e 141-ter, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
L'articolo 6 inserisce all'articolo 3 del Testo Unico sul casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera i-bis) con l'obiettivo di aggiungere, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto, l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova.
L’articolo 7, prevede l’obbligo di relazione di cui si è già dato conto[272].
L'articolo 8 dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 il Ministro della giustizia adotti un regolamento volto a disciplinare le convenzioni in merito al lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova che il Ministero della giustizia (o, su delega di quest’ultimo, il presidente del tribunale) può stipulare con enti e organizzazioni non lucrative di utilità sociale[273].
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Commissione competente per materia |
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L. 234/2012, art. 15, co. 2
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Relazioni concernenti seguenti le procedure d'infrazione: - procedura d'infrazione n. 2020/2028, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per non corretto recepimento del regolamento (UE) n. 376/2014 concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 e che abroga la direttiva 2003/42/CE e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007;
- procedura d'infrazione n. 2020/2154, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per non corretto recepimento del regolamento delegato (UE) n. 886/2013 che integra la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale; - procedura d'infrazione n. 2020/2144, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per non corretto recepimento del regolamento delegato (UE) n. 885/2013 che integra la direttiva 2010/40/UE sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali; - procedura d'infrazione n. 2020/2175, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per non corretto recepimento del regolamento delegato (UE) 2017/1926 che integra la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale; |
IX Trasporti XIV Politiche dell’Unione europea |
1°/7/2020 |
- procedura d'infrazione n. 2020/2065, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per non corretto recepimento della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. |
IX Trasporti X Attività produttive XIV Politiche dell’Unione europea |
L’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, al comma 2, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 238/1993, art. 1, co. 3
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Stato di attuazione dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (Dati aggiornati al 31 dicembre 2018, relativi al contratto di programma 2016-2021 - parte servizi e al contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti, Doc. CXCIX, n. 2)[274] |
IX Trasporti
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28/7/2020
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L’articolo unico della legge 14 luglio 1993, n. 238, recante “Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.”, al comma 3, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisca annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma tra il medesimo Ministero e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI).
Si ricorda che l'assetto del sistema ferroviario italiano è caratterizzato, in linea con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, dalla separazione tra gestione dell'infrastruttura ferroviaria e svolgimento del servizio, alla quale si è accompagnata la separazione societaria, all'interno dell'Holding Ferrovie dello Stato S.p.A., tra RFI S.p.A., società titolare della concessione sessantennale della rete e che gestisce l'infrastruttura, e Trenitalia S.p.A., società che effettua il trasporto e che è affidataria dei contratti di servizio pubblico nazionale ferroviario passeggeri e merci.
Le direttive comunitarie sulla liberalizzazione del trasporto ferroviario sono state, a suo tempo, recepite dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria”, che ha imposto la separazione contabile e societaria fra il gestore dell’infrastruttura e l’esercente dei servizi di trasporto ferroviario.
Il decreto legislativo n. 188 del 2003 è stato sostituito e abrogato[275] dal decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, di attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 (cosiddetta direttiva Recast), che ha istituito lo spazio ferroviario europeo unico provvedendo alla rifusione delle precedenti direttive comunitarie in materia erroviaria, che ha rafforzato l’autonomia e l’indipendenza sul piano giuridico, organizzativo, decisionale e contabile del gestore[276].
Il decreto legislativo n. 112 del 2015, all'articolo 15, comma 1, stabilisce che i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione[277] e da uno o più contratti di programma.
Già a partire dal 2013, in esecuzione della delibera n. 4 del 20 gennaio 2012 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), i rapporti dello Stato con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sono regolati non da un solo contratto, ma attraverso due distinti atti: il Contratto di programma-parte investimenti (CdP-I), finalizzato a regolare la programmazione degli investimenti di sviluppo infrastrutturale, relativi alla sicurezza e agli obblighi di legge, tecnologie, interventi di potenziamento e sviluppo, in coerenza con gli indirizzi strategici della programmazione economico-finanziaria nazionale e comunitaria; il Contratto di programma-parte servizi (CdP-S) per la disciplina delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria e delle attività di Safety, Security e Navigazione.
I contratti di programma con il gestore sono stipulati per un periodo minimo di cinque anni, nel rispetto dei principi e parametri fondamentali di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 112 del 2015. Le condizioni dei contratti di programma e la struttura dei pagamenti ai fini dell'erogazione di fondi al gestore dell'infrastruttura sono concordate in anticipo e coprono l'intera durata del contratto.
Il comma 2 dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informi sul contenuto del contratto, prima che sia sottoscritto, l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti, anche quelli potenziali, affinché possano esprimersi, soprattutto in materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi urbani, nelle stazioni e nei collegamenti con i porti. Il contratto di programma è pubblicato entro un mese dalla sua approvazione.
In conformità del comma 3 dell’articolo 15, nei contratti di programma è disciplinata separatamente, nel rispetto degli articoli 93, 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti ai fini del miglioramento della qualità dei servizi, dello sviluppo dell'infrastruttura stessa e del rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica, e la concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria finalizzata al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento può essere assicurato con mezzi diversi dai contributi statali diretti, incluso il finanziamento privato.
Il comma 4 dell’articolo 15 prevede che nei contratti di programma, tenendo in debito conto la necessità di garantire il conseguimento di elevati livelli di sicurezza, l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, nonché il miglioramento della qualità dell'infrastruttura e dei servizi ad essa connessi, siano previsti incentivi al gestore per ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e l’entità dei diritti di accesso, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015.
Il successivo comma 5 stabilisce che, nell'ambito della politica generale del trasporto ferroviario e tenendo conto della strategia di sviluppo, di cui all'articolo 1, comma 7, e dei finanziamenti dello Stato (di cui al comma 1 dell’articolo 15), il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è tenuto all'elaborazione ed all’aggiornamento di un piano commerciale comprendente i programmi di finanziamento e di investimento, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'organismo di regolazione. Il piano ha lo scopo di garantire l'uso, la fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso l'equilibrio economico e finanziario e prevedendo i mezzi per conseguire tali obiettivi[278].
Per quanto attiene alla procedura d’esame degli schemi di dei contratti di programma, la legge n. 238 del 1993, all’articolo 1, comma 1, prevede che gli schemi prima della loro sottoscrizione, siano trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, le quali esprimono un parere motivato da rendersi (comma 2) entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di assegnazione[279].
I pareri parlamentari erano originariamente previsti sia sul testo dei contratti di programma che sui relativi aggiornamenti. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, all’articolo 15, comma 1-bis[280], ha limitato il parere parlamentare ai contratti di programma e ai soli aggiornamenti che contengano modifiche sostanziali, intendendosi per sostanziali le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento.
Sullo schema di contratto di programma 2016-2021- parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sicurezza e collegamenti via mare, il CIPE ha espresso parere favorevole nella seduta del 10 agosto 2016, formalizzato con delibera n. 13 del 2017. Sullo schema di contratto, annunciato alle Camere l’11 gennaio 2017, la 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera hanno espresso parere favorevole con osservazioni, rispettivamente, nelle sedute del 31 gennaio e dell'8 febbraio 2017. Il contratto è in vigore dal 2 ottobre 2017, a seguito della registrazione presso la Corte dei conti del decreto ministeriale di approvazione n. 359 del 2017.
Il primo atto integrativo al Contratto di programma–parte servizi 2016-2021 è stato approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2020, n. 206, e ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 16 giugno 2020.
Sullo schema di contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A., su cui il CIPE si è espresso favorevolmente il 7 agosto 2017 (delibera n. 66 del 2017), è stato annunciato alle Camere l’11 settembre 2018. Sullo schema di contratto la 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera hanno espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni nelle sedute, rispettivamente, del 24 e del 25 ottobre 2018.
Il Contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. è stato sottoscritto da RFI S.p.A il 20 dicembre 2018 e dal Ministero delle infrastrutture e trasporti il 28 gennaio 2019 ed è divenuto operativo dal 9 maggio 2019 con la registrazione alla Corte dei conti del decreto dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze 7 marzo 2019, n. 87 di approvazione del Contratto.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 5 febbraio 2020, ha richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 238 del 1993, sull’aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti.
L’aggiornamento è stato predisposto ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti che prevede che, a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione, su richiesta di ciascuna parte e a seguito di interventi legislativi che abbiano un impatto modificativo o integrativo sui contenuti sostanziali del contratto, le parti provvederanno alla stipula di uno specifico atto di aggiornamento al contratto stesso[281].
L'aggiornamento 2018/2019 del Contratto di Programma – parte investimenti, contiene modifiche sostanziali e pertanto con riferimento a tale atto ha trovato applicazione l'iter approvativo previsto dal comma 2-bis dell’articolo unico della legge n. 238 del 1993, introdotto dall’articolo 15 del decreto-legge m. 148 del 2017[282].
Sullo schema dell’aggiornamento la IX Commissione (Trasporti) della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 7 maggio 2020 e la 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato parere favorevole con osservazioni nella seduta del 6 maggio 2020.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 15, co. 2
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Relazioni concernenti le procedure d'infrazione: n. 2020/0211, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; n. 2020/0212, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi |
I Affari costituzionali XIV Politiche dell’Unione europea |
1°/7/2020 |
L’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, al comma 2, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 159/2011, art. 109, co. 1
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Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) (Dati relativi al II semestre 2019, Doc. LXXIV, n. 5) |
I Affari costituzionali II Giustizia |
8/7/2020 |
Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, all’articolo 109, prevede che il Ministro dell’interno riferisca al Parlamento, ogni sei mesi, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia[283] [284].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 244/2007, art. 3, co. 68
D.L. 185/2008, art. 9, co. 1-ter
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Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (Dati relativi all’anno 2019, corredati dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, Doc. CLXIV, n. 24) |
I Affari costituzionali V Bilancio |
5/8/2020 |
L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.
Il comma 68 stabilisce altresì che le relazioni, predisposte sulla base di un’istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno[285], diano conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato[286], con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286[287], con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;
b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;
c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi[288].
Il comma 1-ter[289] dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge n. 244 del 2007, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 15, co. 2
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Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2020/0204, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro |
XI Lavoro XII Affari sociali XIV Politiche dell’Unione europea |
1°/7/2020 |
L’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, al comma 2, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.P.R. 108/2007 art. 3, co. 3
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Stato delle adozioni internazionali Predisposta dalla Commissione per le adozioni internazionali (Dati relativi agli anni 2018 e 2019, Doc. CCLVII, n. 1)[290] (PRIMA RELAZIONE) |
II Giustizia XII Affari sociali
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28/7/2020
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Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 (Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali), all’articolo 3, comma 3, prevede che il presidente della Commissione per le adozioni internazionali[291] trasmetta al Parlamento una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali e dell’attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, nonché sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.
Si ricorda che la disciplina delle adozioni internazionali è contenuta nel Capo I del Titolo III (articoli da 29 a 39-quater[292]) della legge 5 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e successive modificazioni. In particolare, il Capo I è stato interamente sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha ratificato la Convenzione dell’Aja. L’articolo 38 della legge n. 184 stabilisce che, ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione[293], è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali[294].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 194/2015, art. 8, co. 6
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Attività del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CCXXVI, n. 2) |
XIII Agricoltura
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28/7/2020
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L'articolo 8 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, al comma 1, dispone l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il comma 6 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmetta alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8[295].
Si ricorda che il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare è parte del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica, delineato dalla legge n. 194 del 2015[296].
Il comma 3 dell’articolo 8 assegna al Comitato, in particolare, i seguenti compiti:
a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel;
b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti;
c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;
d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, coordinando le azioni da realizzare;
e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali;
f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 165/2001, art. 53, co. 16
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Dati raccolti attraverso l'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni (Dati relativi all’anno 2016, Doc. CLI, n. 1 e all’anno 2017, Doc. CLI, n. 2) |
I Affari costituzionali XI Lavoro |
2/7/2020 |
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni, all’articolo 53, dispone in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti pubblici.
I commi da 1 a 10 dell’articolo 53 disciplinano le condizioni e il regime autorizzatorio cui è sottoposto il conferimento ai dipendenti pubblici di incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, operato direttamente dall’amministrazione di appartenenza, da amministrazione diversa, o da soggetti pubblici o privati.
Ferma restando per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sancita dal comma 1[297], il comma 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. Il comma 3-bis demanda ad appositi regolamenti, emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, l’individuazione, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il comma 5 completa il quadro disciplinare stabilendo che, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente[298].
L’articolo 53 affianca al sistema autorizzatorio un’articolata disciplina volta al monitoraggio centralizzato del flusso di incarichi conferiti o autorizzati dalle pubbliche amministrazioni, stabilendo una serie di obblighi a carico delle amministrazioni pubbliche.
In particolare, il comma 12[299] stabilisce che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti siano tenute a comunicare in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica, nel termine di quindici giorni, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.
Il comma 13[300] dispone che le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti pubblici o privati di cui al comma 11[301].
Il comma 14 stabilisce che, al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, che si riferiscono agli “incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo”, rispettivamente ai consulenti e ai dipendenti pubblici. Ai sensi del comma 14, le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico, nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi[302] [303].
Il comma 16 dell’articolo 53 prevede che, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Dipartimento della funzione pubblica riferisca al Parlamento sui dati raccolti in materia di incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni da parte delle amministrazioni pubbliche, adotti le relative misure di pubblicità e trasparenza e formuli proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi[304].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 196/2009, art. 10, co. 7
D.Lgs. 88/2011, art. 7, co. 1
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Interventi nelle aree sottoutilizzate (Dati relativi all’anno 2019, Allegato II al Documento di economia e finanza 2020, Doc. LVII, n. 3) (Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministro per il Sud con delega alle politiche per la coesione territoriale) |
X Attività produttive |
9/7/2020 |
L'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), al comma 7, prevede che il Ministro dello sviluppo economico[305] presenti alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al Documento di economia e finanza, un’unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.
L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha previsto che la relazione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge n. 196 del 2009, fornisca elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni - di cui al medesimo decreto legislativo n. 88 del 2011 - in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Il comma 703 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), alla lettera c), stabilisce che nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge n. 196 del 2009, e successive modificazioni, siano illustrate le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti con riferimento ai piani operativi predisposti per ciascuna delle aree tematiche nazionali – da individuarsi da parte del Ministro (o del Sottosegretario di Stato) delegato alla coesione territoriale, denominato “Autorità politica per la coesione”, con le modalità disciplinate dalla lettera b) del medesimo comma 703 - e finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, da ripartire con delibere del CIPE[306].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 15, co. 2
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Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2020/2131, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per non corretto recepimento del regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 |
X Attività produttive XIV Politiche dell’Unione europea |
1°/7/2020 |
L’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, al comma 2, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 244/2007, art. 3, co. 68
D.L. 185/2008, art. 9, co. 1-ter
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Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (Dati relativi all’anno 2019, corredati dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, Doc. CLXIV, n. 23) |
I Affari costituzionali V Bilancio IX Trasporti X Attività produttive
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15/7/2020 |
L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato[307].
Il comma 1-ter[308] dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge n. 244 del 2007, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 1/2015, art. 3, co. 3
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Utilizzo delle risorse del conto di contabilità speciale n. 6055 ai fini dell'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 (Dati riferiti al periodo 15 febbraio-30 giugno 2020, Doc. XXVII, n. 13) |
V Bilancio X Attività produttive |
20/7/2020 |
L'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante “Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto”, al comma 2, stabilisce che, ai fini dell’attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l’organo commissariale per l’amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. è titolare di contabilità speciali, aperte presso la Tesoreria statale, in cui confluiscono: a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica; b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.
Il comma 3 dell'articolo 3 dispone che l’organo commissariale[309] rendiconti, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisca periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate nonché, con una relazione semestrale, alle Camere.
Si ricorda che il decreto-legge n. 1 del 2015 ha previsto l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, così determinando la cessazione della precedente gestione commissariale (ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89), e il subentro del nuovo organo commissariale nei poteri necessari per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, in attuazione di quanto previsto dal citato decreto-legge n. 61 del 2013.
Il Piano è stato modificato a norma dell'articolo 1, comma 8.1[310], del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017. Si ricorda che, a seguito delle previsioni introdotte dall’articolo 6, comma 10-bis, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, il termine ultimo per la realizzazione degli interventi è stato fissato alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dello stabilimento ILVA di Taranto, ossia al 23 agosto 2023.
Si segnala che il Doc. XXVII n. 13 fa riferimento al disposto di cui al comma 8.5 dell’articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13.
Il comma 8.5, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, prevede che il programma della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA sia integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, deve essere approvato dal Ministro dello sviluppo economico.
Il citato decreto-legge n. 243 del 2016, all’articolo 1, comma 2, lettera a), dispone che al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del Piano di sostegno siano destinate le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019. A tal fine le risorse in oggetto sono mantenute sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2015 e i commissari della procedura di amministrazione straordinaria, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti per le attività di sostegno assistenziale, provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale. L'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016 stabilisce che la relazione sia inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Ai sensi di tale previsione, il Doc. XXVII n. 13 riferisce che è iniziato l’iter per la realizzazione della parte del programma dell’amministrazione straordinaria per le attività di cui all’articolo 1, comma 8.5, del decreto-legge n. 191 del 2015, mentre non risultano utilizzi di fondi.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 50/2016, art. 213, co. 3, lett. e) |
Attività svolta (Dati relativi all’anno 2019, Doc. XLIII, n. 2)[311] |
I Affari costituzionali VIII Ambiente |
2/7/2020 |
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, all’articolo 213, comma 1, attribuisce la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, specificando che l’azione dell’ente è finalizzata a prevenire e contrastare illegalità e corruzione.
Il comma 3 del medesimo articolo 213 elenca dettagliatamente i compiti dell’ANAC, in materia di contratti pubblici prevedendo, alla lettera e), che l’Autorità predispone e invia al Governo e al Parlamento la relazione annuale sull'attività svolta prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni[312].
Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, aveva previsto che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), istituita, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, operasse anche quale Autorità nazionale anticorruzione e che, in tale veste, riferisse alle Camere presentando entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. L’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha stabilito che la Commissione assumesse la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.) e ne ha contestualmente modificato la composizione e le modalità di nomina dei componenti.
Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all’articolo 19, comma 1, ha poi disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP)[313] e previsto (comma 2) che i compiti e le funzioni da essa svolti fossero trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, conseguentemente ridenominata “Autorità nazionale anticorruzione” (ANAC).
Il comma 5-ter dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, come convertito, ha disposto che nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorità nazionale anticorruzione dia altresì conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 19, inerenti l'assunzione dei compiti già spettanti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed alla conseguente riorganizzazione, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.
Ai sensi del comma 9 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, come convertito, al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni originarie della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono state trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri[314].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 152/2006, art. 172, co. 3-bis
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Adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell’ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato (Dati relativi al primo semestre dell’anno 2020, Doc. CXLVI, n. 5) |
VIII Ambiente |
2/7/2020 |
Il comma 3-bis dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), introdotto dall'articolo 7, comma 1, lett. i), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto che entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico - ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) - presenti alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal citato decreto legislativo n. 152, in particolare: a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell’ambito[315]; b) a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell’ambito e in merito all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.
Si ricorda che l’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha trasferito all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481[316], le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, in precedenza esercitate dall’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. L'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha quindi disposto che l'Agenzia per l'energia elettrica ed il gas assumesse la denominazione di “Agenzia per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”.
Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, all’articolo 10, commi 17 e 18, ha attribuito all'Autorità le funzioni di regolazione nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento, da esercitarsi con i poteri di controllo, ispezione e sanzione già previsti dalla legge istitutiva 14 novembre 1995, n. 481.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, all’articolo 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ulteriori funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di gestione dei rifiuti. Il comma 528 della citata legge n. 205 del 2017 ha ridenominato l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico “Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” (ARERA).
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 196/2003, art. 154, co. 1, lett. e)
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Attività svolta e stato di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali (Dati relativi all'anno 2019, Doc. CXXXVI, n. 2)[317] |
II Giustizia |
2/7/2020 |
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è stato modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento RGPD)[318], relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. L’articolo 154 del decreto legislativo n. 196 del 2003, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lett. c), del citato decreto legislativo n. 101 del 2018, disciplina i compiti del Garante per la protezione dei dati personali, prevedendo, al comma 1, lett. e), che trasmetta al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, la relazione sull’attività svolta, predisposta annualmente, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2016/679[319] [320].
L'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituisce presso il Ministero dell'interno l’Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR quale base di dati di interesse nazionale. Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005. Il medesimo comma 1 dell’articolo 62 prevede che i risultati dell'audit siano inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.
Il comma 1024 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ha disposto che nella relazione annuale prevista dall'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Garante per la protezione dei dati personali dia conto dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1023[321] ove ravvisi il rischio che dal trattamento di dati personali derivi una lesione dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati e dei provvedimenti conseguentemente adottati in relazione al recepimento nell’ordinamento interno del regolamento (UE) 2016/679.
Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, che attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, all’articolo 37, comma 1, individua nel Garante per la protezione dei dati personali l’autorità di controllo incaricata di vigilare sull'applicazione delle norme di cui al medesimo decreto legislativo n. 51, a tal fine conferendo al Garante le ulteriori funzioni elencate al comma 2. Il comma 3 dell’articolo 37, alla lettera h), dispone che nella relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 1 dell’articolo 154 del decreto legislativo n. 196 del 2003, può figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di sanzioni imposte.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 146/2013, art. 7, co. 5, lett. g) |
Attività svolta (Dati aggiornati al mese di maggio 2020, Doc. CXV, n. 3) |
II Giustizia |
2/7/2020 |
L’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, recante “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”, istituisce presso il Ministero della giustizia il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale[322].
Il comma 5 dell’articolo 7 elenca i compiti del Garante[323], prevedendo, alla lettera g), che trametta annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell’interno e al Ministro della giustizia.
Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale svolge ulteriori compiti rispetto a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013. Il primo riguarda un obbligo derivante dalla ratifica della Convenzione Onu contro la tortura (Cat) e del suo Protocollo opzionale[324]. Tale protocollo prevede che lo Stato aderente debba predisporre un meccanismo nazionale indipendente (NPM) per monitorare, con visite e accesso a documenti, i luoghi di privazione della libertà al fine di prevenire qualsiasi situazione di possibile trattamento contrario alla dignità delle persone[325].
Il Garante esercita inoltre il monitoraggio dei rimpatri degli stranieri extra-comunitari irregolarmente presenti sul territorio italiano e che devono essere accompagnati nei paesi di provenienza, in conformità di quanto previsto dalla direttiva europea 115/2008/CE sui rimpatri. Tale direttiva, all’articolo 8, comma 6, stabilisce che gli Stati membri prevedano un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati[326]
Infine, al Garante nazionale, in quanto NPM, è stato attribuito il compito di monitorare le strutture per persone anziane o con disabilità, in base alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità[327].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 249/1997, art. 1, co. 6, lett. c), n. 12)
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Attività svolta e programmi di lavoro (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento) (Dati aggiornati al 30 aprile 2020, Doc. CLVII, n. 3) |
VII Cultura IX Trasporti |
6/7/2020 |
La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), all’articolo 1, istituisce l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, chiamata a operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, con il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare il pluralismo e le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle telecomunicazioni, dell'editoria, dei mezzi di comunicazione di massa e delle poste.
Il comma 6 dell’articolo 1 individua le competenze dell’Autorità, prevedendo alla lettera c), n. 12, che entro il 30 giugno di ogni anno l'Autorità medesima presenti al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro. La relazione deve contenere, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario[328].
Fonte istitutiva |
Presentatore |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 127/1997 art. 16, co. 2
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Difensore civico della regione Lazio |
Attività svolta (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CXXVIII, n. 19) |
I Affari costituzionali |
15/7/2020 |
L. 127/1997 art. 16, co. 2
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Difensore civico della provincia autonoma di Trento |
Attività svolta (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CXXVIII, n. 20) [329] |
I Affari costituzionali |
23/7/2020 |
La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, all’articolo 16, comma 1, stabilisce che a tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.
Il comma 2 dell’articolo 16 dispone che, entro il 31 marzo, i difensori civici inviino ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.
La figura del difensore civico per gli enti locali[330], già prevista da numerose leggi regionali, è stata generalizzata dall’articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 “Nuovo ordinamento delle autonomie locali (poi articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”)[331], in base alla quale il difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando anche di propria iniziativa abusi, disfunzioni, carenze e ritardi delle amministrazioni nei confronti dei cittadini, ed esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 212/2000 art. 13, co. 13-bis |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi agli anni 2018 e 2019) |
VI Finanze |
20/7/2020 |
La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, all’articolo 13, comma 1, prevede l’istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate[332].
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 13, il Garante, “anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione”.
Il comma 13-bis dell’articolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 165/2001, art. 46, co. 3 |
Rapporto sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti (Dati aggiornati al 31 dicembre 2019) |
V Bilancio XI Lavoro |
4/8/2020 |
L’articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, al comma 1, stabilisce che agli effetti della contrattazione collettiva nazionale le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN[333]. L’Agenzia esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi.
Il comma 3 dell’articolo 46, come sostituito dall’articolo 58, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che ARAN predisponga a cadenza semestrale, ed invii al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle Commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze, che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 215/2004, art. 8, co. 1
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Stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interessi (Dati aggiornati al mese di giugno 2020, Doc. CLIII, n. 5) |
I Affari costituzionali |
5/8/2020 |
La legge 20 luglio 2004, n. 215 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi), all’articolo 8, comma 1, dispone che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenti al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla medesima legge n. 215[334].
Le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi sono indicate dall’articolo 6 della legge n. 215 del 2004. Ai sensi del comma 1 di tale articolo l'Autorità accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità che l'articolo 2, comma 1, stabilisce per il titolare di cariche di Governo nello svolgimento del proprio incarico[335], vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e nei casi di inosservanza promuove: a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa; b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato; c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.
L’Autorità è altresì competente ad accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi quali definite dall'articolo 3 della legge n. 215 del 2004. Tale articolo stabilisce che la situazione di conflitto di interessi si verifica “quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quando previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico” [336].L'Autorità, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza[337].
Il comma 9 stabilisce che a seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8[338], l'Autorità riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonché le eventuali sanzioni inflitte alle imprese[339].
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
D.Lgs. 102/2014, art. 4, co. 4*
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L’obbligo di relazione sarà disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, cui è demandata la disciplina del funzionamento della Cabina di regia volta garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l’efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione |
Attività svolta dalla Cabina di regia finalizzata ad assicurare il coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione |
*Il comma 4 dell’articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è stato sostituito dal comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 175. Il comma 4 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014 prevede l’istituzione di una Cabina di regia finalizzata ad assicurare il coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione. Il comma 4 prevede altresì che il funzionamento della Cabina di regia sia disciplinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ivi inclusa la previsione di una relazione informativa annuale al Parlamento in merito alle attività svolte, nonché alla verifica del rispetto degli obiettivi previsti per gli strumenti di promozione gestiti dalla stessa Cabina di regia. |
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
D.Lgs. 102/2014, art. 7, co. 1-ter* |
Ministero dello sviluppo economico |
Aggiornamento della relazione allegata al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) |
*Il comma 1-ter dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014 è stato introdotto dal comma 1, lettera d), dell’articolo 7 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 175. Il comma 1-ter stabilisce che l’obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale, di cui al comma 1 dell’articolo 7, è conseguito tramite misure di promozione dell’efficienza energetica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, nonché degli articoli 7-bis e 7-ter della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. A tal fine, al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), disciplinato dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999, è allegata una relazione, da elaborarsi da parte del Ministero dello sviluppo economico in conformità all'allegato III del medesimo regolamento (UE) 2018/1999. Nella relazione devono essere illustrati il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonché l'elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo di cui al comma 1, corredato da tutte le informazioni previste dal citato allegato III, nonché dall'allegato V, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. L’ultimo periodo del comma 1-ter dispone che gli aggiornamenti di tale relazione, comunicati alla Commissione europea secondo le periodicità previste dal regolamento (UE) 2018/1999, siano altresì trasmessi al Parlamento. Si ricorda che l’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 (Aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima), paragrafo 1, prevede che entro il 30 giugno 2023 e quindi entro il 1° gennaio 2033 e successivamente ogni 10 anni, ciascuno Stato membro presenti alla Commissione una proposta di aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato oppure fornisca alla Commissione le ragioni per le quali il piano non necessita aggiornamento. Il paragrafo 2 del medesimo articolo 14 dispone che entro il 30 giugno 2024 e quindi entro il 1° gennaio 2034 e successivamente ogni 10 anni ciascuno Stato membro presenti alla Commissione l'aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato, salvo che abbia motivato alla Commissione che il piano non necessita aggiornamento conformemente al paragrafo 1. Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il testo definitivo (di dicembre 2019) del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, predisposto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che recepisce le novità contenute nel decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 (cosiddetto decreto “clima”) nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Al PNIEC è allegata la relazione redatta in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e secondo i requisiti e la struttura di cui all’allegato III del medesimo regolamento. |
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
D.L. 34/2020, art. 27, co. 18-bis*
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Ministro dell’economia e delle finanze |
Effetti prodotti e risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 e programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare |
*Il testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2020, n. 180, S.O. L’articolo 27, al comma 18-bis, prevede che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 27 e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare. Si ricorda che l’articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, al comma 1, autorizza Cassa depositi e prestiti - CDP S.p.A. a costituire un patrimonio destinato - denominato “Patrimonio Rilancio” – a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze , finalizzato ad attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. |
[1] Le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-bis del Regolamento del Senato. Le Commissioni, devono esprimersi nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni.
[2] Riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, si ricorda per inciso, che il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: “(…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli”.
[3] L’organo è ora costituito da Andrea Fusaro, Edoardo Garrone, Carlo Golda, Mario Orlando (designati dal presidente della Fondazione “Gerolamo Gaslini”), Paolo Comanducci (quale Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Genova), Piero Giuseppe Reinaudo (designato dalla ASL3 genovese), Paolo Repetto (designato dal Comune di Genova) e da Mario Maria Costantino (designato dalla Giunta regionale ligure).
[4] Magro era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2017 per la durata di un triennio.
[5] Si anticipa che con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2020 i suddetti soggetti sono stati nominati rispettivamente presidente e componenti della suddetta autorità. Il 9 settembre 2020 la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati e la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica avevano espresso entrambe parere favorevole sulle suddette proposte di nomina. Il 2 settembre 2020 era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 25 agosto 2020, con cui erano state trasmesse, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le relative richieste di parere parlamentare.
[6] Si anticipa che con decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 2020 Giacomo Lasorella è stato nominato presidente dell’Autorità. Il 9 settembre 2020 l’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina. Il 2 settembre 2020 sia alla Camera sia al Senato era stata annunciata la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 25 agosto 2020, con la quale era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la relativa richiesta di parere parlamentare.
[7] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, aveva ulteriormente prorogato, fino al 31 marzo 2020, le funzioni di ordinaria amministrazione e quelle urgenti e indifferibili dei componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM Angelo Marcello Cardani (presidente), Antonio Martusciello, Francesco Posteraro, Antonio Nicita e Mario Morcellini (commissari), il cui mandato era scaduto il 25 luglio 2019. L’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha ulteriormente prorogato tali funzioni “fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.”. Si segnala che il sito dell’Autorità riferisce che il commissario Antonio Martusciello è cessato dall’incarico il 29 febbraio 2020.
[8] Si anticipa che con decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 2020 Antonello Giacomelli, Enrico Mandelli, Laura Arìa ed Elisa Giomi sono stati nominati componenti dell’Autorità.
[9] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota18 e il relativo richiamo nel testo.
[10] Il collegio insediatosi il 29 luglio 2020 ha in quella data eletto presidente Pasquale Stanzione e vice presidente Ginevra Cerrina Feroni.
[11] Il 7 luglio 2020 il Consiglio dei ministri aveva deliberato la suddetta nomina.
[12] Si ricorda che il 25 maggio 2020 era scaduto il mandato del presidente uscente, Maurizio Gemignani.
[13] L’articolo 2 del decreto di nomina precisa che il quarto e ultimo componente del consiglio sarà nominato con un successivo decreto, all’esito della procedura elettiva in corso tra ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 8 dello statuto dell’Istituto (vedasi infra nella relativa scheda).
[14] La lettera di comunicazione delle suddette nomine del 19 giugno 2020 precisa che “Ferma restando la presidenza del prof. Gian Carlo Blangiardo nominato con D.P.R. 4 febbraio 2019, il quinto componente del Consiglio non è stato ancora nominato in quanto la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 100, comma 2 dello stesso - nel prorogare i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri – ha escluso l'Istat e ha previsto che il relativo Consiglio è validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020.”. (vedasi supra la nota precedente).
[15] Il mandato dei precedenti componenti del consiglio dell'Istituto, Monica Pratesi, Maurizio Franzini, Daniela Cocchi e Pier Paolo Italia era scaduto il 14 dicembre 2019.
[16] L’avviso specifica, tra l’altro, che: “[…] Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità per la nomina alla carica di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza devono comunicare tale disponibilità, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di disponibilità, devono allegare i seguenti documenti: un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112; copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.
[17] Si anticipa che, con lettera dell’8 settembre 2020, annunciata sia alla Camera sia al Senato nella seduta dell’8 settembre 2020, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina di Nicola Zaccheo a presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti nonché di Carla Roncallo e Francesco Parola a componenti della medesima Autorità. Il 3 settembre 2020 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aveva deliberato l’avvio delle relative procedure di nomina.
[18] Detto avviso recita: “Data di pubblicazione: 27-08-2020 Data di scadenza: 27-09-2020 Ufficio di riferimento: Ufficio di Gabinetto
Nei prossimi mesi occorrerà procedere al rinnovo degli organi di vertice delle seguenti Autorità di sistema portuale: - Mar Tirreno meridionale e Ionio; - Mare Adriatico orientale; - Mare lonio;- Mar Tirreno centro-settentrionale; Mare Adriatico centro-settentrionale; - Mare Adriatico centrale; - Mar Ligure occidentale; - Mar Tirreno centrale; Mar Ligure orientale; - Mar Adriatico settentrionale; - Mar Tirreno settentrionale; - Mare di Sicilia orientale;- Mare Adriatico meridionale.
L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, stabilisce che il Presidente di ciascuna delle Autorità di sistema portuale sia nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d 'intesa con il Presidente della regione o i Presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari.
La norma in parola, al comma 1, prevede che "Il Presidente è scelto fra cittadini dei paesi membri dell'Unione europea, aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale".
In relazione a ciò il Ministro intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di coloro che fossero interessati a ricoprire in via esclusiva e a tempo pieno il ruolo di Presidente delle predette Autorità di sistema portuale.
Gli interessati possono presentare la manifestazione d'interesse tramite l'invio del proprio curriculum vitae, specificando le esperienze e qualificazioni professionali conseguite nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Il curriculum vitae deve essere redatto, in ogni suo campo, in lingua italiana secondo il modello di cv europeo e deve essere inviato, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, entro il 27 settembre 2020, al seguente indirizzo ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it, specificando nell'oggetto l'Autorità o le Autorità di sistema portuale per le quali si intende presentare la candidatura.
Il presente avviso non ha natura concorsuale ed è pubblicato al solo fine di raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse. Al riguardo, si precisa che non è prevista alcuna procedura selettiva, non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico l'elenco di coloro che avranno presentato il proprio curriculum vitae. I curricula verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.”.
[19] L’articolo 33 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente all’esame del Parlamento, ha soppresso il secondo periodo del suddetto comma 2, che disponeva: “Nel medesimo periodo sono altresì sospese le procedure di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.”.
[20] In particolare l’articolo 103, comma 1, recita: “1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.”. Si segnala inoltre la prima parte del comma 2 del medesimo articolo, come modificato dalla legge di conversione, che recita: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati […], in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. […].”. Si ricorda che l’articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, ha prorogato la sospensione prevista dal comma 1 dell’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 fino al 15 maggio 2020.
[21] L’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, nel testo risultante dalla legge di conversione, dispone: “ 1 In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.
[22] Il comma 2 specifica che: “All’Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonché quelle già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare l’Autorità: a) approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all’articolo 4, legge 29 novembre 1984, n. 798, il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell’opera già denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE; b) svolge attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all’esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) provvede al coordinamento e all’alta sorveglianza su tutti gli interventi di salvaguardia dell’ambito lagunare e svolge attività tecnica per l’edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell’ambito lagunare; d) svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una società da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l’Autorità sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE. La società opera sulla base di un piano che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione; e) svolge attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell’ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza; f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali; g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798; h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui all’articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798; i) provvede alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare; l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonché alla gestione dell’attività amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni dovuti per gli scarichi reflui in laguna; m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonché alla riscossione delle relative tasse; n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici; o) assicura attività di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attività affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la riqualificazione ambientale, il Servizio informativo; p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonché l’esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell’Autorità marittima e dell’Autorità di sistema portuale; q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonché per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altre materie per qualsiasi uso; r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge attività di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualità delle acque lagunari, nonché le relative attività di laboratorio di analisi chimiche; s) valuta ed esprime i pareri sulla validità dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all’interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimità della laguna; t) verifica la conformità al progetto degli impianti di depurazione realizzati.”-
Il comma 4 prevede inoltre che: “L’Autorità promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l’Autorità si può avvalere della collaborazione delle università e di enti di ricerca pubblici e privati.”.
[23] Il 29 aprile 2015 si erano invece dimessi i sub commissari dell'Agenzia, Cristina Corazza e Tullio Fanelli, che erano stati nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 ottobre 2014.
[24] I mandati di Lelli, Putti e Maranesi erano stati prorogati con decreti ministeriali del 27 dicembre 2013, del 27 settembre 2013 e del 5 ottobre 2012. In precedenza, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto dell'11 settembre 2009, aveva nominato commissario Lelli, nonché Putti ed Enrico Elli come sub commissari. Detti incarichi erano stati poi prorogati con analoghi decreti ministeriali a decorrere dapprima dal 9 settembre 2010 e poi dal 23 settembre 2011. A seguito delle dimissioni di Enrico Elli, il Ministro aveva nominato in sua vece Piergiuseppe Maranesi, con decreto del 27 settembre 2011.
[25] La norma è richiamata dall’articolo 6, comma 3, del vigente statuto dell’Ente.
[26] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[27] Approvato nella 14° riunione del consiglio di amministrazione del 23 febbraio 2017, con delibera n. 5/2017/CA, e aggiornato con le modifiche approvate in via definitiva nella 38° riunione del consiglio di amministrazione del 30 aprile 2019, con delibera n. 30/2019/CA.
[28] Le modifiche sono intervenute successivamente alla sentenza n. 6134/2018 del Tar del Lazio, che ha parzialmente annullato lo statuto dell’Ente, ritenendo che nel consiglio di amministrazione debba essere garantita la rappresentanza di ricercatori e tecnologi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
[29] Come già evidenziato supra nella nota n. 26, l’Enea rientra tra gli Enti di ricerca ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 218 del 2016.
[30] Si ricorda che le richieste di parere parlamentare relative alle proposte di nomina di Beltram e Meneghetti erano state trasmesse dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 6 giugno 2016, annunciate alla Camera e al Senato l'8 giugno 2016. Le richieste erano state assegnate alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che aveva espresso parere favorevole relativamente a ciascuna di esse nella seduta del 22 giugno 2016, nonché alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 27 giugno 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole per le suddette proposte nella seduta del 28 giugno 2016.
[31] L’8 aprile 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle suddette proposte di nomina. Le relative richieste di parere parlamentare erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento - ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. n. 76 del 2010 - con lettera del 9 marzo 2020, annunciata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica il 1° aprile 2020. L’avvio della procedura per la nomina era stata deliberata nella riunione del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca.
[32] Paolo Miccoli era altresì presidente uscente dell’ANVUR, essendo stato eletto nell’ambito del consiglio direttivo il 15 novembre 2017, con decorrenza 8 gennaio 2018. Miccoli era subentrato al precedente presidente Andrea Graziosi, il cui mandato di componente del consiglio era scaduto il 7 gennaio 2018. Si ricorda che l'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia, convochi e presieda le sedute del consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.
[33] Le nomine da ultimo ricordate erano intervenute con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2015, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dopo che la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nelle rispettive sedute del 16 e del 24 settembre 2015, avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina. Le richieste di parere parlamentare erano state inoltrate dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015.
[34] Antonio Felice Uricchio è stato infatti nominato componente del consiglio direttivo con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019. La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato consiliare di Andrea Graziosi. Uricchio è stato quindi eletto presidente il 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020.
[35] La nomina di Uricchio quale presidente è stata peraltro oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo da parte dei consiglieri di Amministrazione Bertram e Meneghetti. In sede cautelare il T.A.R del Lazio (Sezione Terza), con ordinanza n. 03901/2020, ha sospeso l’efficacia della suddetta nomina. A sua volta il Consiglio di Stato, con decreto del 14 aprile 2020, ha disposto la sospensione dell’efficacia della suddetta ordinanza sospensiva, fissando la discussione alla Camera di consiglio del 14 maggio 2020. L’impugnazione della elezione a presidente di Uricchio si fonda, in particolare, sulla circostanza che alla relativa elezione avrebbero preso parte consiglieri, che, ormai in regime di prorogatio, non avrebbero potuto, ad avviso dei ricorrenti, a essa validamente concorrere.
[36] Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 76 del 2010, in sede di prima applicazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei predetti mandati risultava sfalsata. Infatti, la suddetta norma prevede che: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta scadenza dei mandati di Luisa Ribolzi nel 2014, nonché di Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris e Massimo Castagnaro nel 2015, il consiglio direttivo dell'ANVUR risultava composto dai soli Stefano Fantoni, presidente, Andrea Graziosi, vicepresidente, e Sergio Benedetto. Per tale motivo si era reso dunque necessario procedere alla nomina dei quattro componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia, scaduti poi, come evidenziato supra nel testo, il 14 ottobre 2019.
[37] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in vigore dal 10 gennaio 2020, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[38] L'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 76 del 2010, con cui è stato emanato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia, prevede tra l'altro che: "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".
[39] Si veda supra la nota 37.
[40] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 18 e il relativo richiamo nel testo.
[41] Si ricorda che, poiché D’Agostino era stato dichiarato decaduto dal suddetto incarico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva nominato, con proprio decreto del 5 giugno 2020, Mario Sommariva commissario straordinario della suddetta Autorità, “vista la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale viene accertata l’inconferibilità, ai sensi dell’art. 4, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, dall’incarico di presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale e la conseguente nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 39/2013”, e considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell’attività dell’Ente. La nomina era destinata ad operare fino al ripristino degli ordinari organi di vertice. Peraltro il 30 giugno 2020 è stata depositata la sentenza numero 07292/2020 con cui la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, accogliendo il ricorso della sopraindicata Autorità di sistema portuale, ha annullato il suddetto provvedimento dell’Autorità nazionale anticorruzione. Conseguentemente, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sempre del 30 giugno 2020, D’Agostino è stato reintegrato nella carica di presidente dell’Autorità a decorrere dal 1° luglio 2020, con contestuale cessazione del suddetto incarico commissariale.
[42] Lo stesso Ministro, con lettera del 6 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato l'11 ottobre 2016, aveva trasmesso la relativa proposta di nomina sulla quale avevano espresso pareri favorevoli l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera nelle rispettive sedute del 26 ottobre e del 2 novembre 2016.
[43] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241.
[44] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[45] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 18 e il relativo richiamo nel testo.
[46] Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 10 gennaio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 17 gennaio 2017. La richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 25 gennaio 2017 esprimendo parere favorevole. La richiesta era stata altresì assegnata alla IX Commissione della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 25 gennaio 2017, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2017.
[47] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241.
[48] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[49] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 18 e il relativo richiamo nel testo.
[50] Con lettera del 6 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato l'11 ottobre 2016, lo stesso Ministro aveva trasmesso la relativa proposta di nomina sulla quale avevano espresso pareri favorevoli l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera nelle rispettive sedute del 26 ottobre e del 2 novembre 2016.
[51] Il commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto era lo stesso Prete, nominato con decreto ministeriale del 10 luglio 2015 e quindi prorogato con analoghi decreti dell'11 gennaio 2016 e del 14 luglio 2016. Prete inoltre era già stato nominato presidente dell'Autorità portuale tarantina per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011.
[52] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241.
[53] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[54] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 18 e il relativo richiamo nel testo.
[55] All’atto della cessazione l’Autorità portuale di Civitavecchia era guidata dal commissario straordinario Ilarione Dell'Anna, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2016 per un periodo non superiore a sei mesi. Il medesimo giorno era scaduto il mandato del precedente commissario straordinario, Pasqualino Monti, che era stato nominato con decreto ministeriale del 22 luglio 2015 ed era stato prorogato con analogo decreto ministeriale del 5 febbraio 2016. In precedenza lo stesso Monti era stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011.
[56] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241.
[57] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[58] La decorrenza dell’incarico di Filomena Albano è stata stabilita con decreto dell’Autorità garante (repertorio n. 116 prot. n. 885 del 28/04/2016), con cui il titolare uscente, di concerto con la medesima Filomena Albano, ha decretato la cessazione del proprio regime di prorogatio, con il contestuale subentro della stessa Albano.
[59] Si anticipa che con decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 2020 Giacomo Lasorella è stato nominato presidente dell’Autorità. Il 9 settembre 2020 l’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina. Il 2 settembre 2020 sia alla Camera sia al Senato era stata annunciata la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 25 agosto 2020, con la quale era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la relativa richiesta di parere parlamentare. Con analogo decreto del Presidente della Repubblica emanato sempre il 15 settembre 2020 Antonello Giacomelli, Enrico Mandelli, Laura Arìa ed Elisa Giomi sono stati nominati componenti dell’Autorità.
[60] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, aveva ulteriormente prorogato, fino al 31 marzo 2020, le funzioni di ordinaria amministrazione e quelle urgenti e indifferibili dei componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM Angelo Marcello Cardani (presidente), Antonio Martusciello, Francesco Posteraro, Antonio Nicita e Mario Morcellini (commissari), il cui mandato è scaduto il 25 luglio 2019.
Si ricorda che l’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha ulteriormente prorogato tali funzioni “fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.”.
[61] Il sito dell’Autorità riferisce che il commissario Martusciello è cessato dall’incarico il 29 febbraio 2020.
[62] Si precisa che l’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, stabilisce che, in caso di dimissioni di un commissario, la Camera competente proceda all'elezione di un nuovo commissario il quale resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità. Pertanto, il mandato di Antonio Nicita, eletto il 14 novembre 2013 dalla Camera in sostituzione di Maurizio Décina, che aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico il 4 settembre 2013, e il mandato di Mario Morcellini, eletto dal Senato il 1° febbraio 2017 in sostituzione di Antonio Preto, deceduto il 3 novembre 2016, sono scaduti contestualmente ai mandati degli altri commissari.
[63] In forza del disposto dell’articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
[64] Si anticipa che con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2020 i suddetti soggetti sono stati nominati rispettivamente presidente e componenti della suddetta Autorità. Il 9 settembre 2020 la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati e la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica hanno espresso entrambe pare favorevole su ciascuna delle suddette proposte di nomina, con la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti. Il 2 settembre 2020 era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 25 agosto 2020, con cui erano state trasmesse, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le relative richieste di parere parlamentare.
[65] L’articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013, aveva quindi previsto la permanenza in carica, fino alla nomina del presidente e dei componenti dell'ANAC, dei componenti della CIVIT già insediati, ossia la presidente Romilda Rizzo e i componenti Antonio Martone e Alessandro Natalini, successivamente dimessisi il 23 aprile 2014, a seguito della nomina di Cantone, il quale si era poi effettivamente insediato alla guida dell'ANAC il 28 aprile 2014.
[66] Si veda al riguardo l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, nel testo novellato dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 125 del 2013 e successivamente ancora modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74.
[67] Si segnala che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, recante “Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, on. dott.ssa Fabiana DADONE”, le funzioni di semplificazione amministrativa e normativa, nell’ambito degli specifici indirizzi impartiti dal presidente del Consiglio dei ministri, sono affidate al Ministro per la pubblica amministrazione.
[68] Per l'ANAC è stata dunque normativamente prevista una composizione più ampia di quella a suo tempo stabilita per la CIVIT, date anche le competenze ad essa attribuite in materia di lotta alla corruzione.
[69] Si anticipa che, con lettera dell’8 settembre 2020, annunciata sia alla Camera sia al Senato nella seduta dell’8 settembre 2020, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina di Nicola Zaccheo a presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti nonché di Carla Roncallo e Francesco Parola a componenti della medesima Autorità. Il 3 settembre 2020 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aveva deliberato l’avvio delle relative procedure di nomina.
[70] Si ricorda che con lettere del 13 giugno 2012, annunciate alla Camera ed al Senato il 14 giugno 2012, era stato richiesto il parere parlamentare sulle proposte di nomina di Mario Sebastiani a presidente della predetta Autorità, nonché di Pasquale De Lise e di Barbara Marinali a componenti della medesima. La IX Commissione della Camera e l'8ª Commissione del Senato procedettero, rispettivamente il 26 e il 21 giugno 2012, all’audizione dei soggetti designati ma non espressero alcun parere. L'esame fu da ultimo rinviato nella seduta del 19 settembre 2012 della IX Commissione della Camera, nel corso della quale il rappresentante del Governo aveva ravvisato la necessità di ripensare la composizione della terna dei soggetti designati. In precedenza era altresì sorta una questione sull'interpretazione dell'articolo 2, comma 7, della legge. n. 481 del 1995, in merito alla quale il presidente della IX Commissione aveva chiesto e ottenuto un pronunciamento da parte del Presidente della Camera dei deputati. Dell'esito di tale questione era stata data notizia nella seduta della IX Commissione dell'11 luglio 2012.
[71] Il comma 1-bis dell’articolo 37 precisa, altresì, che ai componenti e ai funzionari dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a 11, della citata legge n. 481 del 1995. Il medesimo comma 1-bis dell’articolo 37 prevede anche che il collegio nomini un segretario generale, chiamato a sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, rispondendone al presidente.
[72] L’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – come modificato dall’articolo 36, comma 1, lett. d), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 - prevede che l'Autorità renda pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisca annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, ha previsto che nell'ambito della relazione ex articolo 37, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011 l'Autorità riferisca al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente. L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, ha stabilito che nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento in merito all’applicazione del regolamento (UE) n. 181/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente. L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, ha disposto infine che nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento anche in ordine all'applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.
[73] Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, aveva nominato Tommaso Edoardo Frosini e Gloria Saccani Jotti componenti del consiglio di amministrazione del CNR per un quadriennio. In particolare Frosini è stato nominato su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome, mentre Saccani Jotti era stata scelta all'interno della terna proposta al suddetto Ministro dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura.
[74] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 16 febbraio 2016, annunciata alla Camera il 26 febbraio 2016, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nominato, con proprio decreto 15 febbraio 2016, Massimo Inguscio presidente dell’Ente per la durata di un quadriennio a decorrere dal 20 febbraio 2016. Inguscio, già presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM, ha sostituito Luigi Nicolais che era stato nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 febbraio 2012.
[75] Il 22 gennaio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 10 gennaio 2019 con la quale il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto ministeriale n. 13 del 9 gennaio 2019 concernente la nomina di Mario Giovanni Melazzini a componente del consiglio di amministrazione, in sostituzione di Gloria Saccani Jotti, dimissionaria dal 19 aprile 2018, a seguito dell’assunzione del mandato parlamentare. Il mandato di Melazzini è scaduto, il 20 febbraio 2020, contestualmente a quello degli altri componenti del consiglio.
[76] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[77] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 17 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 1° dicembre 2015, aveva comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 13 novembre 2015, Lagalla e Mocella componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata di quattro anni. Lagalla era stato nominato su designazione della Conferenza dei Rettori delle università CRUI, mentre Mocella, come ricordato nel testo, era stato nominato su designazione del personale dell’Ente stesso. A seguito dell’elezione di Roberto Lagalla all’Assemblea regionale siciliana, nel marzo 2018 il Ministro dell’istruzione dell'università e della ricerca ha provveduto a nominare, su designazione della Conferenza dei Rettori delle università italiane CRUI, Alberto Tesi quale consigliere di amministrazione, “per il restante periodo del quadriennio di nomina in corso”. I mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione dell’Ente Maria Cristina Messa, Gloria Saccani Jotti, Vito Valassi e Gennaro Ferrara erano scaduti nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015.
[78] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[79] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[80] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[81] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[82] Emanato con provvedimento del presidente del CNR n. 93/2018.
[83] Si segnala che mentre l’articolo 7 dello statuto del 2018 del CNR fissa in cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009, al comma 1, stabilisce che: “Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è composto da sette componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione della comunità scientifica di riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10 può essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.”.
[84] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[85] Il 23 febbraio 2016 era scaduto il mandato del precedente presidente del Consorzio, Adriano De Maio, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 febbraio 2012.
[86] Il 10 agosto 2015 era scaduto il mandato di Paola Secchiero, che era stata nominata componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
[87] Il decreto di nomina è stato trasmesso dal Ministero al Consorzio con lettera del 22 maggio 2020.
[88] Il sito dell’Ente specifica che Sabrina Strolego ricopre altresì il ruolo di vicepresidente, in precedenza rivestito da Laura Chies.
[89] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[90] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[91] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[92] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[93] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[94] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[95] L’articolo 15 dello statuto dispone: “1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente.
2. Il terzo consigliere è designato dalla comunità scientifica ed economica di riferimento dell'Ente, che si esprime nell'assemblea composta dai rappresentanti legali o dai delegati dei seguenti enti e dai rappresentanti di ricercatori e tecnologi come segue:
a) un delegato della Regione Friuli Venezia Giulia;
b) un delegato espresso congiuntamente da Università di Trieste, Università di Udine e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati;
c) un delegato espresso congiuntamente dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Friuli Venezia Giulia e da Confindustria del Friuli Venezia Giulia;
d) tre rappresentanti dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Ente, di cui due eletti nel Consiglio tecnico-scientifico.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vicepresidente. Qualora il Consiglio non sia operante nel suo plenum, assume la carica di Vicepresidente pro tempore il secondo componente designato dal Ministro ai sensi del comma uno.
4. L'assemblea è convocata dal Presidente di Area Science Park almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consigliere in carica, con l'invito, agli enti per cui è previsto dal comma secondo, a esprimere un delegato comune. Entro il medesimo termine, il Presidente indice le elezioni per l'individuazione del terzo rappresentante dei ricercatori e tecnologi in servizio presso l'Ente; l'elettorato attivo e passivo e il procedimento elettorale sono disciplinati dall'articolo 20, comma secondo.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.
[96] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[97] Sulla proposta di nomina di Carrà, trasmessa con lettera del Ministro pro tempore per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta il 2 agosto 2019 - ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - e annunciata il 18 settembre 2019 alla Camera e il 24 settembre 2019 al Senato, la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute svoltesi il 2 ottobre 2019. L’avvio della procedura di nomina era stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 luglio 2019, a seguito della proposta avanzata il 5 luglio 2019 dal Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il 31 agosto 2019 era scaduto il mandato dello stesso Carrà quale presidente dell'Ente. Carrà era stato confermato con decreto del Presidente della Repubblica il 31 agosto 2015 per la durata di un quadriennio. Il 3 febbraio 2015 era scaduto il precedente mandato dello stesso Carrà quale presidente dell’Ente, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2011. Nelle more di tale riconferma, il medesimo Ministro, con proprio decreto del 19 marzo 2015, aveva nominato lo stesso Paolo Carrà commissario straordinario dell’ENR sino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, nelle rispettive sedute del 7 e del 15 luglio 2015.
[98] Si segnala che nelle premesse del decreto di nomina del consiglio di amministrazione illustrato infra nel testo, si fa riferimento a una nota del 2 agosto 2019 “con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha designato il Dr. Marco Protopapa, quale rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell’Ente in parola;”. Peraltro, nel sito dell’Ente nazionale risi Marco Protopapa è stato riportato tra i componenti del consiglio di amministrazione.
[99] Si segnala che il decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 10 agosto 2018, ha revocato, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 908/2014, il riconoscimento dell’Ente nazionale risi quale organismo pagatore nazionale per il settore risicolo. Le relative funzioni sono state affidate, ai sensi dell’articolo 2 del medesimo decreto, all’AGEA, a decorrere dell’esercizio 2019.
[100] L’11 giugno 2020 è stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 29 maggio 2020 con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, della suddetta nomina.
[101] Si anticipa che la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del suddetto decreto legge n. 76, ha profondamente innovato la procedura di nomina dei presidenti degli enti parco. Oltre alle modifiche illustrate nel testo la novella prevede che il Ministro predisponga una terna di soggetti caratterizzati da particolare esperienza in campo ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le commissioni parlamentari competenti. La disposizione prevede inoltre che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere. Nel prossimo numero della presente pubblicazione si darà conto più diffusamente del suddetto intervento di riforma.
[102] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.
[103] Il relativo decreto non risulta ancora comunicato alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[104] Il 15 gennaio 2019 era stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 19 dicembre 2018 con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, della nomina di Di Palma a commissario straordinario dell'Ente, intervenuta il 13 dicembre 2018 per la durata di sei mesi. La nomina era stata disposta stante il mancato raggiungimento dell’intesa con la regione Basilicata necessaria ai sensi della normativa vigente per il rinnovo del presidente dell’Ente parco. Il decreto precisava che la nomina comunque non avrebbe avuto efficacia successivamente all’insediamento degli organi ordinari di gestione. Con lo stesso decreto si provvedeva a nominare Vincenzo Cante e Rosanna Antonella Laraia quali sub commissari. Quindi, con decreto dello stesso Ministro del 7 marzo 2019, Giuseppe Priore era stato nominato sub commissario in sostituzione di Vincenzo Cante. Successivamente, con decreto del 22 marzo 2019, Giuseppe Nucci veniva nominato sub commissario in sostituzione di Rosanna Antonella Laraia.
Si ricorda che l’11 luglio 2017 era scaduto il mandato del presidente dell'Ente, Domenico Totaro, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 luglio 2012. Dal 25 agosto 2017, ossia a seguito della scadenza dei 45 giorni di prorogatio previsti dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, la gestione del predetto Ente parco era assicurata dal consiglio direttivo dello stesso, sotto la guida del vicepresidente pro tempore, Vittorio Triunfo. Si ricorda, altresì, che la nomina presidenziale di Totaro – primo presidente dell’Ente parco lucano, istituito con decreto del Presidente della Repubblica l’8 dicembre 2007 - aveva comportato la cessazione del mandato commissariale già attribuito allo stesso Totaro con decreto ministeriale del 24 ottobre 2008 e varie volte prorogato, da ultimo con analogo provvedimento del 30 aprile 2012.
[105] Il 4 giugno 2019 era stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 29 maggio 2019, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della suddetta proroga, valevole per un ulteriore semestre a decorrere dall’11 giugno 2019, originaria data di scadenza dell’incarico.
[106] Si anticipa che la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del suddetto decreto legge n. 76, ha profondamente innovato la procedura di nomina dei presidenti degli enti parco. Oltre alle modifiche illustrate nel testo la novella prevede che il Ministro predisponga una terna di soggetti caratterizzati da particolare esperienza in campo ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le commissioni parlamentari competenti. La disposizione prevede inoltre che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere. Nel prossimo numero della presente pubblicazione si darà conto più diffusamente del suddetto intervento di riforma.
[107] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.
[108] Il sito dell’Autorità riporta che Augusta Iannini si è dimessa il 25 giugno 2020.
[109] L'articolo 47-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 31, aveva infatti stabilito in sette anni, con decorrenza dalla data del decreto di nomina, la durata in carica del presidente e dei componenti del Garante, nonché la loro non rinnovabilità. La disposizione era stata introdotta per equiparare la durata in carica del presidente e dei componenti del Garante a quella prevista per le altre Autorità indipendenti, eliminando la possibilità di essere confermati nell'incarico.
[110] Il comma 5 del citato articolo 153 precisa che all'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Il comma 6 stabilisce che al presidente compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Ai componenti compete una indennità pari ai due terzi di quella spettante al presidente.
Ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali è costituito da quattro componenti, eletti due dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati con voto limitato.
I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Garante per la protezione dei dati personali almeno sessanta giorni prima della nomina.
Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica. L'incarico ha durata settennale, non è rinnovabile e, per tutta la sua durata, non è possibile esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. Coloro che intendono candidarsi a componente del Collegio, devono inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, entro il 19 maggio 2019 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: garanteprivacy@certcamera.it.
I candidati, nell'inviare la propria candidatura, devono allegare i seguenti documenti:
a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;
b) copia di un documento di identità in corso di validità. I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Garante per la protezione dei dati personali.”.
[112] Il testo integrale dell’avviso del 7 ottobre, come pubblicato sul sito della Camera dei deputati è il seguente: “AVVISO per la riapertura dei termini per la presentazione di candidatura a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ai fini della elezione da parte della Camera dei deputati
A seguito della conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, sono riaperti i termini per la presentazione di candidature a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ai fini dell'elezione da parte della Camera dei deputati, previsti dall'Avviso pubblicato il 19 aprile 2019. Gli interessati che non abbiano già provveduto entro il termine del 19 maggio 2019, potranno inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, a partire dal 14 ottobre 2019 e fino alle ore 24 del 26 ottobre 2019 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: garanteprivacy@certcamera.it. Le modalità di presentazione delle candidature e i documenti da allegare alle stesse sono quelli indicati nell'Avviso del 19 aprile 2019. I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Garante per la protezione dei dati personali.”.
[113] Come riassuntivamente illustrato nel sito dell’Autorità, essa ha i seguenti compiti: controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui;
collaborare con le altre autorità di controllo e prestare assistenza al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del Regolamento;
esaminare reclami;
nel caso di trattamenti che violino le disposizioni del Regolamento rivolgere ammonimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, ingiungendo di conformare i trattamenti medesimi alle disposizioni del Regolamento; imporre una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento, incluso il divieto di trattamento; ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento;
adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento e altri organismi e istituzioni l’esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
formulare pareri su proposte di atti normativi e amministrativi;
partecipare alla discussione su iniziative normative con audizioni presso il Parlamento;
predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al Parlamento e al Governo;
partecipare alle attività dell'Unione europea e a quelle internazionali di settore, anche in funzione di controllo e assistenza relativamente ai sistemi di informazione Europol, Schengen, VIS, e altri; curare l'informazione e sviluppare la consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla tutela dei minori;
tenere registri interni delle violazioni più rilevanti e imporre sanzioni pecuniarie ove previsto dal Regolamento e dalla normativa nazionale; coinvolgere, ove previsto, i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche i cui risultati sono presi in considerazione per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale.
[114] La lettera specificava, in merito alla riconferma di Cipolletta nell’incarico, che essa era auspicata con nota del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 4 maggio 2020.
[115] Il comma 5-ter, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 4, lett. a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recita: “Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.”.
[116] L’annuncio è quindi intervenuto successivamente all’espressione dei pareri, in concomitanza con la prima seduta della XVIII Legislatura.
[117] Curatoli era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2016 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il suo incarico era stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 con analogo decreto dell’8 giugno 2017.
[118] Il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione precedente, ossia Vincenzo Ancona (presidente), Vincenzo Vespri ed Elisabetta Strickland, che erano stati nominati, per un quadriennio, con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
[119] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[120] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[121] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[122] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[123] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[124] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[125] Adottato con delibera del consiglio di amministrazione n. 222 del 12 settembre 2018.
[126] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[127] La designazione di Picozza era stata comunicata dal Ministero dello Sviluppo economico con nota del 13 ottobre 2016.
[128] Il 17 gennaio 2020 al Senato e il 27 gennaio 2020 alla Camera è stata annunciata la lettera dell’8 gennaio 2020 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il suddetto decreto di nomina. La comunicazione è stata trasmessa alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera. Si ricorda che l’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[129] L’8 luglio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 2 luglio 2019 con cui il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto 27 giugno 2019 con il quale ha nominato Antonio Zoccoli presidente dell’Istituto, con decorrenza 1° luglio 2019. La nomina ha determinato la cessazione del mandato del precedente presidente, Fernando Ferroni. Come specificato nel decreto di nomina, l’anticipata cessazione del mandato del precedente presidente è avvenuta con l’accordo di quest’ultimo. Ferroni era stato nominato con decreto ministeriale del 30 settembre 2015. La nomina, di durata quadriennale, decorreva dal 22 ottobre 2015.
[130] Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 14 ottobre 2015 - a seguito della scadenza dei mandati di Angela Bracco e Paolo Bonifazi, a suo tempo nominati per quattro anni con decreto ministeriale del 10 agosto 2011 - aveva nominato a tali incarichi, su propria designazione, il suddetto Zwirner e Maurizio Biasini, per la durata di un quadriennio. Con decreto del suddetto Ministro del 2 marzo 2018, Biasini era stato sostituito per la residua durata del mandato da Caterina Petrillo. Inoltre con lettera del 4 giugno 2019 Zwirner aveva presentato le sue dimissioni a far data dal 1° luglio 2019. Si ricorda che Zwirner era stato altresì nominato componente della giunta esecutiva dell'INFN, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dello statuto dell'Ente.
[131] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[132] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[133] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[134] L’articolo 11 recita: “1. Non meno di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente annuncia al Consiglio Direttivo l’avvio della procedura per la designazione del nuovo Presidente, comunicando altresì la data dell’elezione. 2. Entro quarantacinque giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo nella quale è stato annunciato l’avvio della procedura, ciascun Direttore di Sezione o Laboratorio Nazionale, espletata una consultazione della comunità scientifica nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con strumenti telematici, non più di tre nomi di candidati alla carica di Presidente. 3 Il Presidente, o un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato, accertato per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l’incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio curriculum che viene reso disponibile al Consiglio Direttivo. 4 Il Consiglio Direttivo si riunisce alla data prevista per l’elezione e designa il Presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra i candidati di cui al comma 3, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne del o dei candidati con minor numero di preferenze. 5. Il Presidente provvede a comunicare l’esito della procedura di designazione al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca ai fini della nomina.”.
[135] In merito al diritto alla rappresentanza di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti di ricerca si veda l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
[136] Il comma 2 dell’articolo 12 dello statuto dell’Ente, approvato il 27 settembre 2017 e in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa che: “Fanno parte del Consiglio Direttivo dell’Istituto: a) il Presidente; b) i componenti della Giunta Esecutiva; c) i Direttori delle Sezioni; d) i Direttori dei Laboratori Nazionali; e) due Rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di cui uno componente della Giunta Esecutiva, ai sensi dell’articolo 14, comma 3; f) un Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico; g) un Rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica; h) un Rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.”. Il comma 3 a sua volta precisa che i rappresentanti eletti di cui al comma 2, punto e), f), g) e h) durano in carica quattro anni e possono ricoprire l’incarico per un massimo di due mandati. Quanto alla giunta esecutiva, l’articolo 14, comma 2, dello statuto prevede che “Quattro componenti, eletti dal Consiglio Direttivo, sono scelti fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche nei campi di ricerca dell’Ente, fra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi dell’Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. Un componente è designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed è scelto tra persone con competenze amministrative e gestionali. La carica di componente della Giunta Esecutiva non può essere ricoperta per più di due mandati.”.
[137] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto. Come evidenziato supra nel testo, l’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 già prevede che “Restano in vigore le particolari disposizioni del vigente ordinamento dell’ente relative alla nomina degli organi statutari.”.
[138] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[139] In precedenza Stefano Gresta era stato nominato presidente dell’Ente per quattro anni con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 27 marzo 2012.
[140] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[141] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[142] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[143] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[144] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[145] Il comma 3 prevede invece che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.
[146] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[147] Vedasi delibera del consiglio di Amministrazione n. 424 del 15 settembre 2017.
[148] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[149] Fernicola è subentrato a Aldo Godone, che era stato nominato per quattro anni con analogo decreto ministeriale del 14 gennaio 2014.
[150] Vittone è subentrato a Livio Battezzati, nominato su designazione del predetto Ministro con decreto del 20 febbraio 2014.
[151] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[152] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[153] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[154] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[155] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[156] L’articolo 7, comma 2, dello statuto stabilisce che: “Il Consiglio di Amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge. I componenti dell’organo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.
L’articolo 7, comma 3, dello statuto dispone che: “Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'INRiM, designati:
a. due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica, in conformità al disposto di cui all’art. 11 del D.lgs. 213/2009;
b. uno dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’INRiM, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo dell’INRiM in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. Il provvedimento di avvio della procedura concernente la nomina del Comitato di Selezione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato sul sito web dell’INRiM.
c. Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. I componenti del Comitato di Selezione non possono essere selezionati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, che costituisce un collegio perfetto, informa i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. Per le sue sedute non sono previsti compensi o gettoni di presenza. Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.”.
[157] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[158] L’articolo 2 del decreto di nomina precisa che il quarto e ultimo componente del consiglio sarà nominato con un successivo decreto, all’esito della procedura elettiva tra ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 8 dello statuto dell’Istituto (vedasi infra nel testo).
[159]La lettera di comunicazione delle suddette nomine del 19 giugno 2020 (vedasi supra la nota precedente) precisa che “Ferma restando la presidenza del prof. Gian Carlo Blangiardo nominato con D.P.R. 4 febbraio 2019, il quinto componente del Consiglio non è stato ancora nominato in quanto la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 100, comma 2 dello stesso - nel prorogare i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri – ha escluso l'Istat e ha previsto che il relativo Consiglio è validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020.”.
[160] Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2019 è stato rinnovato il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto. Tale comitato risulta composto da: Roberto Zelli, Anna Maria Manzone, Serena Battilomo, Silvia Maria Lagonegro, Luciana Patrizi, Maria Teresa Monteduro, Gianluca Dominutti, Nicola Giampaolo, Paola D’Andrea, Domenico Mauriello, Andrea Brandolini, Gianfranco Santoro, Federico Visconti e Carmelo Intrisano. Si ricorda che l’organismo è presieduto ratione muneris dal presidente pro tempore dell’Ente.
[161] Si ricorda che l’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[162] Il presidente dell’Ente, Gian Carlo Blangiardo, è stato nominato il 4 febbraio 2019 con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti.
[163] Tale disposizione prevede che il consiglio sia presieduto dal presidente dell'Istituto, e sia composto da due membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e da due membri nominati (rectius: designati) dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica.
La norma prevede, altresì, che i componenti del consiglio, diversi dal presidente, siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durino in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica.
La differenza sostanziale consiste quindi nella sostituzione di un componente designato, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica con un ricercatore o un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione, analogamente a quanto previsto dalla vigente normativa per la generalità degli enti di ricerca. Al riguardo l’articolo 10 del suddetto regolamento, modificato dal consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019, dispone: “1. Il ricercatore o il tecnologo, componente del Consiglio ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. d) dello statuto, è eletto dai ricercatori e dai tecnologi, anche a tempo determinato, in servizio presso l’Istat alla data di svolgimento delle elezioni. Possono essere eletti i dipendenti appartenenti al profilo professionale di ricercatore e tecnologo di ruolo, in servizio presso l’Istituto alla data di indizione della consultazione elettorale; tale requisito deve essere mantenuto, a pena di decadenza per tutta la durata dell’incarico. […]”. Le modifiche sono intervenute successivamente alla sentenza n. 6097/2019 del Tar del Lazio, che ha parzialmente annullato lo statuto dell’Ente, ritenendo che nel consiglio di amministrazione debba essere garantita la rappresentanza di ricercatori e tecnologi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
Sul sito dell’ISTAT è stata pubblicata la delibera 4 maggio 2020 del presidente dell’Istituto con cui è stata indetta la procedura di elezione di un ricercatore o tecnologo da nominare quale componente del consiglio dell’ISTAT, secondo le nuove previsioni statutarie e regolamentari. Contestualmente è stata adottata un’apposita disciplina per lo svolgimento della suddetta procedura, nominando una specifica commissione elettorale.
[164] In particolare la composizione del consiglio dell'Istat è stata ridotta a 5 membri compreso il presidente, dai 10 membri compreso il presidente precedentemente previsti. La composizione del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica è stata parimenti ridotta a 15 membri compreso il presidente, dai 22, compreso il presidente, precedentemente previsti.
[165] La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, il 17 luglio 2015, a seguito dei pareri favorevoli della XII Commissione (Affari sociali) della Camera e della 12ª Commissione (Igiene e sanità) del Senato, espressi nelle rispettive sedute dell'8 luglio 2015.
[166] Soggetto distinto dal predetto Istituto è la Fondazione Gerolamo Gaslini, eretta in ente pubblico dalla legge 21 novembre 1950, n. 897, e trasformata in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall'articolo 6 del decreto-legge 20 giugno 2012 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 131. Tra gli scopi della Fondazione rileva il potenziamento dell'Istituto “Giannina Gaslini”, il cui presidente viene designato dal consiglio di amministrazione della Fondazione e, una volta nominato, entra a far parte del consiglio di amministrazione della Fondazione stessa. A tal proposito si ricorda che il testo originario dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, aveva previsto, con norma speciale, l'accorpamento della Fondazione Gerolamo Gaslini e dell'Istituto “Giannina Gaslini”, nell'ambito delle procedure previste per la trasformazione degli IRCCS di diritto pubblico in Fondazioni di rilievo nazionale. Tale trasformazione non è invece avvenuta, essendo stata la predetta norma speciale abrogata dal decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In senso contrario alla trasformazione dispone anche l'articolo 9 della legge della regione Liguria 31 marzo 2006, n. 7, come modificato dall'articolo 25 della successiva legge regionale 25 novembre 2009, n. 57.
[167] Con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019, Costantino è subentrato a Marcello Montefiori, a seguito delle dimissioni di quest’ultimo, presentate il 21 maggio 2018.
[168] Il contenuto normativo di tale disposizione è stato richiamato dapprima dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 269 del 1993 sopra citato, e poi dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 288 del 2003, come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
[169] Deliberata dal Consiglio dei ministri il 7 luglio 2020.
[170] L’avvio della procedura è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 21 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa.
[171] La Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva chiesto il parere parlamentare sulla proposta relativa alla suddetta nomina con lettera del 3 maggio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 4 maggio 2017 e assegnata alla IV Commissione (Difesa) della Camera e alla 4ª Commissione (Difesa) del Senato, che avevano espresso entrambe parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 17 e del 18 maggio 2017. Maurizio Gemignani era stato nominato in luogo del commissario straordinario Romano Sauro, il cui mandato era scaduto il 30 aprile 2017. Inizialmente nominato per un anno con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° luglio 2015, Sauro era stato confermato con analoghi decreti del 30 giugno 2016 e dell’8 novembre 2016. Il commissariamento dell’Ente era conseguito alla mancata nomina del presidente e del vicepresidente della LNI in seguito alle rinunce di Giuseppe Lertora e Pietro Vatteroni. Il 30 marzo 2014 erano infatti scaduti i mandati del presidente e del vicepresidente uscenti, rispettivamente Franco Paoli e lo stesso Pietro Vatteroni, che erano stati nominati per tre anni a decorrere dal 30 marzo 2011.
[172] Come stabilito dal decreto di nomina, il mandato di Fabrizi è scaduto il 24 maggio 2020, ossia nella stessa data in cui ha avuto termine il mandato del Consiglio direttivo nazionale.
[173] Il Ministro della difesa aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fabrizi con lettera del 4 ottobre 2017, annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 6 e il 10 ottobre 2017. Al riguardo la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera avevano espresso entrambe parere favorevole nelle rispettive sedute dell’11 e del 18 ottobre 2017. Si ricorda che, in precedenza il Ministro della difesa, con lettera del 20 aprile 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 3 maggio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina dell’allora Commissario straordinario Romano Sauro a vicepresidente della LNI. Tuttavia tale proposta di nomina non ha avuto seguito, malgrado il parere favorevole espresso dalla IV Commissione della Camera nella seduta del 17 maggio 2017; la 4ª Commissione del Senato, al riguardo, non aveva espresso alcun parere.
[174] L’articolo 3 della legge n. 400 del 1988 prevede che: “1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.”.
[175] La norma precisa inoltre che il presidente si avvale della presidenza nazionale, quale struttura di supporto alla propria attività di attuazione gestionale degli indirizzi deliberati dall'assemblea, nonché di un direttore generale nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta dello stesso presidente nazionale, ai quali sono attribuiti poteri coerenti con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione.
[176] Nello stesso senso si veda l’articolo 11 dello statuto dell’Ente.
[177] La norma precisa che il consiglio ha poteri di direzione, programmazione e controllo operativo delle attività svolte dall'ente e adotta le deliberazioni previste per gli enti pubblici, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare.
[178] L’articolo 13 dello statuto dell’Ente, approvato con decreto interministeriale del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 maggio 2012, recita: “1. Il Consiglio direttivo nazionale è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. È composto dal Presidente nazionale, che lo presiede, dal Vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, proposto dal Capo di stato maggiore della Marina militare, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto anche tra il personale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché da sei rappresentanti delle Sezioni, eletti in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale.
2. I membri del Consiglio direttivo nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
3. Dei sei rappresentanti delle Sezioni in seno al Consiglio direttivo nazionale: a) tre sono eletti dall'assemblea generale dei soci, che si svolge nell'anno in cui il Consiglio direttivo nazionale decade dalle sue funzioni per fine mandato triennale; b) tre sono eletti dalle Sezione individuate dal Presidente nazionale, su indicazioni del Consiglio direttivo nazionale, attraverso la scelta tra quelle che si sono particolarmente distinte nella realizzazione degli scopi istituzionali; tale individuazione è effettuata entro il 15 dicembre dell'anno in cui il Consiglio direttivo nazionale decade dalle funzioni per compiuto mandato triennale.
4. L'elezione dei membri di cui al comma 1, effettuata secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari, deve garantire un'equa rappresentanza regionale, con la previsione di due rappresentanti per l'Italia settentrionale, due rappresentanti per l'Italia centrale, compresa la Sardegna, e due rappresentanti per l'Italia meridionale, compresa la Sicilia, evitando che una stessa regione abbia più di un rappresentante in seno al Consiglio direttivo nazionale.; ai fini del presente articolo, è adottato un criterio di rappresentatività a rotazione con riferimento alle varie Regioni.”.
[179] Nello stesso senso depongono, per i vari organi, le norme statutarie dell’Ente.
[180] L’avvio della procedura è stato deliberato dal Consiglio dei ministri del 22 luglio 2020, su proposta del Ministro della difesa. La nomina è stata quindi deliberata dal Consiglio dei ministri il 7 agosto 2020, sempre su proposta del Ministro della difesa.
[181] La nomina era stata deliberata in via definitiva, su proposta della Ministra della difesa, dal Consiglio dei ministri del 10 luglio 2017. Si ricorda che la Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Magro con lettera del 13 giugno 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 14 giugno 2017. Tale richiesta di parere era stata assegnata alla 4ª Commissione (Difesa) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 giugno 2017 esprimendo parere favorevole. La richiesta di parere era stata altresì assegnata alla IV Commissione (Difesa) della Camera, che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 27 giugno 2017, aveva anch’essa espresso parere favorevole nella seduta del 5 luglio 2017.
[182] Il decreto specifica che Balestri e Sardone hanno sostituito, rispettivamente, Giandomenico Taricco e Romeo Paternò.
[183] L’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, rubricato “Organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori” prevede che: “1. Sono organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori. 2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. è formato da: a) il presidente nazionale, che lo presiede; b) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario; c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo; d) un genitore di assistito dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori. 3. Il presidente nazionale è scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all'articolo 56. È coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianità di grado fra quelli di cui al comma 2, lettera c), che assume le funzioni di vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario generale di cui all'articolo 58 comma 3. 4. Il collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo. 5. Fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 4, i componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare. 6. I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso è dovuto agli stessi.”. Nello stesso senso, relativamente al consiglio, si veda l’articolo 10 dello statuto dell’Ente, approvato con decreto ministeriale del 13 gennaio 2011. Quanto alla nomina del presidente, l’articolo 14, comma 1, dello statuto recita: “Il Presidente nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare.”. La disposizione statutaria non fa espresso riferimento – contrariamente all’articolo 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (vedasi supra nella presente nota) - alle procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norma che prevede la deliberazione del Consiglio dei ministri.
[184] L'organizzazione dell'ONFA era stata modificata in un primo momento dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2009, n. 215, che aveva disposto il riordino dell'Ente in attuazione delle procedure recate dalla normativa "taglia-enti" di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La governance dell'ONFA è stata poi ulteriormente modificata con l'adozione del nuovo statuto, approvato con decreto del Ministro della difesa del 13 gennaio 2011, che ha recepito anche il disposto dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La consistenza del consiglio di amministrazione è stata pertanto ridotta agli attuali cinque componenti, incluso il presidente.
[185] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[186] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[187] Quanto alla presidenza dell’Ente, si ricorda che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 24 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018, ha comunicato, sempre ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nuovamente nominato, con decreto del 19 gennaio 2018, Roberto Danovaro presidente del suddetto Ente per la durata di un quadriennio. Infatti il 4 dicembre 2017 era scaduto il mandato quale presidente dell’Ente dello stesso Danovaro, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale in data 4 dicembre 2013 sempre per un quadriennio. Si ricorda che l’articolo 7, comma 2, dello statuto dell’Ente recita: “Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nell’ambito della missione dell’Ente, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca ed esperienza nella sua gestione, in Italia o all’estero. È nominato con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.”.
[188] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[189] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[190] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[191] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[192] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[193] L’articolo 8 dello statuto prevede che: “Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione nel campo della ricerca tecnico-scientifica, di comprovata esperienza gestionale, riconosciuta anche a livello internazionale, di Enti Istituzioni pubbliche o private di ricerca, e precisamente: a) dal Presidente della Stazione Zoologica; b) da un componente designato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; c) da un componente scelto dal personale dell’Ente, dal personale associato e dalla restante parte della Comunità scientifica nazionale di riferimento, secondo le modalità individuate di seguito. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Qualora un consigliere sia nominato in sostituzione di un altro consigliere, egli terminerà il proprio mandato insieme agli altri consiglieri già in carica e potrà essere rinominato solo una volta. 4. Alla carica di consigliere di amministrazione di cui al comma 1, lett. c), possono accedere ricercatori e tecnologi dell’Ente, prioritariamente di I livello, in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale, e in possesso di comprovate competenze ed esperienze gestionali e professionali di alto livello, riconosciute anche a livello internazionale, previa selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’Ente, di chiara fama e competenza nell’ambito della missione dell’Ente. 5. Il Comitato di Selezione, nominato dal Consiglio di Amministrazione, individua una rosa di massimo tre candidati idonei, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente. In assenza di candidati interni o di almeno due idonei, si riapre la selezione con le stesse modalità. Ove perdurasse l’assenza di candidati interni la selezione si apre alle candidature ricevute dall’intera comunità scientifica di riferimento. 6. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento disciplina le modalità di selezione, elezione e la differenziazione di peso del voto tra personale dell’Ente, membri associati all’Ente e comunità scientifica di riferimento. 7. La carica di Presidente o di Consigliere di Amministrazione designato dal MIUR è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o l’associatura presso la Stazione Zoologica. Per limitare gli eventuali conflitti di interesse, il terzo Consigliere di Amministrazione eletto ai sensi del comma 1, lett. c), se dipendente dell’Ente, non può ricoprire altri incarichi interni e non può usufruire dei finanziamenti da parte dell’Ente per attività di collaborazione, o per la propria ricerca, ove non a seguito di valutazione comparativa. Ai membri del CdA dell’Ente si applicano i criteri di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e, per quanto compatibile, l’art. 2391 del codice civile […].”. Al riguardo si veda anche la sentenza Tar Napoli, sez. IV, 20 dicembre 2018, n. 7262, che ha ritenuto illegittima la mancata previsione statutaria di una riserva di elettorato passivo negli organi di governance dell’ente a favore dei ricercatori e tecnologi facenti parte del personale interno, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
[194] Ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, “Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze Armate dello Stato.”.
[195] Le modalità di elezione degli atleti e dei tecnici sportivi sono stabilite nel regolamento di attuazione dello statuto adottato dal Consiglio direttivo.
[196] Il successivo comma 4 dell’articolo 17 precisa che: “Per l'elezione del Presidente nazionale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea. ln caso di parità di voti o di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum richiesto per l'elezione, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. ln caso di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum della maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea anche nel turno di ballottaggio, si può procedere a una ulteriore votazione.”.
[197] La norma specifica che otto consiglieri sono eletti dai presidenti delle sezioni di tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre, garantendo tra questi la presenza di esponenti di entrambi i sessi, dai rappresentanti degli atleti. Sono eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.
[198] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.
[199] Le mozioni e le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
[200] Comma così sostituito dall’art. 38-bis, comma 3, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
[201] Idem
[202] c.d. decreto “Crescita”, convertito in legge con la legge 28 giugni 2019, n. 58.
[203] c.d. legge “Salva Borghi”.
[204] Attualmente, peraltro, in stato di dissesto finanziario e retto da un commissario prefettizio.
[205] Che tuttavia non ha avuto esiti perché andata deserta.
[206] Prevista dal regio decreto legge n. 1404 del 1936 su cui non sono intervenute successive disposizioni legislative.
[207] Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma di legge che la prevede, l’oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con il termine entro il quale si attende il prossimo invio), nonché i dati inerenti l’ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono inoltre separatamente segnalati i nuovi obblighi rilevati e quelli conclusi.
[208] Il testo del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2020, n. 72, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2020, n. 171.
[209] Il trattamento dei dati è autorizzato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e j), e dell’articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
[210] Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 30 del 2020, come convertito, prevede che per l'esclusivo svolgimento dell'indagine di cui al comma 1, basata sull'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 (ossia i competenti uffici del Ministero della salute e dell’ISTAT) si avvalgono di un'apposita piattaforma tecnologica istituita presso il Ministero della salute. Il comma 3 stabilisce che “Per le finalità di cui al comma 1, l'ISTAT, in accordo con il Comitato tecnico scientifico di cui al comma 1, individua, tramite i propri registri statistici individui, unità economiche, luoghi e tematico del lavoro, uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, che saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche di cui al comma 2”.
[211] La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita la vigilanza sull’Istituto nazionale di statistica – ISTAT, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Nell’ambito del Governo Conte II l’attuazione del decreto legislativo n. 322 è stata delegata al Ministro per pubblica amministrazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, articolo 1, comma 2, lett. g).
Il Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale, riferita all'anno 2018, cui è allegato il rapporto redatto dalla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica a norma dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, riferito al medesimo anno (Doc. LXIX, n. 2) con lettera del 27 giugno 2019.
[212] L’articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 1, ha previsto la reistituzione della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, contestualmente ridenominata Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica. Tale Commissione, infatti, avrebbe dovuto essere soppressa alla scadenza, in base alle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 sulla cd. spending review.
[213] Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 175.
[214] La direttiva (UE) 2018/2002 fa parte del pacchetto di misure legislative adottato a livello europeo – noto come Clean Energy Package – che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima. Sul punto si rinvia all'apposito tema dell'attività parlamentare.
[215] Il Capo II (articoli da 16 a 19) modifica gli allegati al decreto legislativo n. 102 del 2014, mentre il Capo III consta degli articoli 20, che modifica il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e 21, rubricato “Disposizioni finali e abrogazioni”.
[216] L’articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014, relativo alla promozione dell'efficienza energetica negli edifici, è stato modificato anche dall’articolo 17 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica” che, al comma 2, ha disposto la soppressione dei commi da 1 a 3 del citato articolo 4, ossia delle disposizioni relative alla strategia di lungo termine per la riqualificazione del parco immobiliare, ora trasferite nella direttiva 844/2018 (EPBD III) sulla prestazione energetica degli edifici.
[217] La Cabina di regia, che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, assicura il coordinamento delle politiche e degli interventi attivati attraverso il Fondo nazionale per l’efficienza energetica di cui all'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 102 del 2014 (anch’esso modificato dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 73 del 2020) e attraverso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
[218] Ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, modificato dall’articolo 7, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 73 del 2020, l’obiettivo è determinato ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni, sia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, che per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 e i periodi successivi. Il comma 1-bis, modificato dall’articolo 7, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 73 del 2020, stabilisce che nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e d), della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020.
[219] L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 prevede che entro il 31 dicembre 2019, quindi entro il 1° gennaio 2029 e successivamente ogni dieci anni, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione un piano nazionale integrato per l'energia e il clima. I piani contengono gli elementi di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 3 e all'allegato I. Il primo piano copre il periodo 2021-2030, tenuto conto della prospettiva a più lungo termine. I piani successivi coprono ciascuno il decennio immediatamente successivo al periodo cconsiderato dal piano precedente.
[220] Si tratta dell'allegato al PNIEC previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), del succitato regolamento (UE) 2018/1999, da redigersi secondo i requisiti e la struttura di cui all'allegato III del regolamento medesimo, volto a definire le metodologie e le misure da applicare da parte dello Stato membro per conformarsi all'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE e all'allegato V di tale direttiva.
Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il testo definitivo (di dicembre 2019) del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, predisposto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che recepisce le novità contenute nel decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 (cosiddetto decreto “clima”) nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020). Al PNIEC è allegata la relazione redatta in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e secondo i requisiti e la struttura di cui all’allegato III del medesimo regolamento. Il PNIEC è stato inviato alla Commissione europea.
[221] L’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 (Aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima), paragrafo 1, prevede che entro il 30 giugno 2023 e quindi entro il 1° gennaio 2033 e successivamente ogni 10 anni, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una proposta di aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato oppure fornisce alla Commissione le ragioni che giustificano perché il piano non necessita aggiornamento.
Il paragrafo 2 del medesimo articolo dispone che entro il 30 giugno 2024 e quindi entro il 1° gennaio 2034 e successivamente ogni 10 anni ciascuno Stato membro presenta alla Commissione l'aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato, salvo che abbia motivato alla Commissione che il piano non necessita aggiornamento conformemente al paragrafo 1.
[222] Il testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2020, n. 180, S.O.
[223] Gli apporti del MEF sono effettuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del patrimonio destinato sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale.
[224] Il comma 1 dell’articolo 27 stabilisce che il patrimonio destinato, o ciascuno dei suoi comparti, è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa e rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul patrimonio destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del patrimonio destinato o nell'interesse degli stessi. Le disposizioni dell’articolo 27 non attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto all'intervento del patrimonio destinato in loro favore.
[225] Su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., può essere restituita al medesimo Ministero la quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della congruità del patrimonio previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, di cui al comma 5, attuativo delle norme dell’articolo 27, rispetto alle finalità di realizzazione dell'affare per cui è costituito il patrimonio destinato come risultante dal piano economico-finanziario del patrimonio stesso, tempo per tempo aggiornato. Le modalità della restituzione sono stabilite nel citato decreto previsto dal comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto del patrimonio destinato e sono gestiti da CDP a valere su di esso in conformità di quanto previsto dall’articolo 27, dal decreto di cui al comma 5 di tale articolo e dal regolamento del patrimonio destinato, adottato da CDP S.p.A. in conformità del comma 6.
[226] Il comma 3 dell’articolo 27 stabilisce che con la medesima deliberazione dell’assemblea di CDP S.p.A. il revisore legale di CDP S.p.A. è incaricato della revisione dei conti del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Non si applica l'articolo 2447-quater, comma 2, del codice civile, che consente ai creditori anteriori all’iscrizione, nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, di fare opposizione alla delibera di costituzione del patrimonio destinato.
Ai fini della gestione del patrimonio destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. è integrato dai membri indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio 1983, n. 197, ovvero dal Ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale del Tesoro e da tre esperti in materie finanziarie, scelti da terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall’UPI, dall’ANCI e nominati con decreto del Ministro del tesoro (ora del Ministro dell’economia e delle finanze) in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni, delle provincie e dei comuni.
Il valore del patrimonio destinato, o di ciascuno dei comparti, può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A.
[227] Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora necessario, gli interventi del patrimonio destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
[228] Il regolamento del patrimonio destinato deve essere adottato da CDP S.p.A. nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 27 in esame e di quanto stabilito dal decreto attuativo previsto dal comma 5 di tale articolo.
[229] Il comma 6 dell’articolo 27 prevede altresì che la remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul patrimonio destinato è pari ai costi sostenuti dalla stessa CDP S.p.A. per la gestione di tale patrimonio. Per il patrimonio destinato, che non contribuisce al risultato di CDP S.p.A., è redatto annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del patrimonio destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto del patrimonio destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in conformità all’articolo 27 in esame e al regolamento del patrimonio destinato.
[230] Ai sensi del comma 7 non si applicano al patrimonio destinato il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto, per i soggetti diversi dalle banche, dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la relativa regolamentazione di attuazione, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente.
[231] La garanzia dello Stato è allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il comma 8 dell’articolo 27 prevede inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina criteri, condizioni e modalità, può essere altresì concessa la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di 20 miliardi di euro.
[232] L’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, stabilisce che l’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l’osservanza delle modalità disciplinate dall'articolo 38.
Ai sensi del comma 10 dell’articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP può procedere all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 27 in esame anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di cui al comma 5 dell’articolo 27.
[233] In conformità del comma 12, le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul patrimonio destinato, purché realizzati in conformità al relativo regolamento, non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare, di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”, e di cui all’articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).
[234]Alla cessazione del patrimonio destinato ovvero di singoli comparti, è approvato dal consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, è depositato presso l’Ufficio del registro delle imprese. La liquidazione del patrimonio destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al Ministero dell’economia e delle finanze degli eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalità individuate nel regolamento del patrimonio destinato. I trasferimenti di cui al comma 14 sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
[235] Ai fini della registrazione contabile dell’operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell’entrata relativo all’accensione di prestiti. Ai maggiori oneri derivanti dall’articolo 27 si provvede ai sensi dell’articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020.
[236] Il comma 18-ter demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, l’individuazione di termini e modalità di attuazione del medesimo comma 18-ter.
[237] Nello specifico, il comma 18-quater prevede che all’articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, vengano soppresse le parole “diverse dalle banche”.
[238] Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2020, n. 201, S.O.
[239] La citata direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia, contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate), introducendo inoltre ulteriori temi, in precedenza trattati solo nell'ambito di raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerati (come le esposizioni volontarie per motivi non medici).
[240] L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) è stato individuato dall'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 6, l’ISIN espleta le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive, emanando altresì le certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasporto di materie radioattive stesse. L’ISIN emana inoltre guide tecniche e fornisce supporto ai Ministeri competenti nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza. Fornisce altresì supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri paesi.
L'Ispettorato ha sostanzialmente assunto le funzioni e i compiti già propri dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita dall’articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (e costituita con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011), soppressa, prima ancora di divenire operativa, dall'articolo 21, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali funzioni e compiti erano stati attribuiti all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in via transitoria e fino all’adozione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall’Unione europea.
[241] L’articolo 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, al comma 4, lett. h), dispone che il direttore dell’ISIN trasmette al Parlamento e al Governo una relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale. Il direttore dell’ISIN ha trasmesso alle Camere la prima relazione sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale, aggiornata al 31 dicembre 2019 (Doc. CCLVIII, n. 1), con lettera del 7 agosto 2020.
[242] La direttiva 2013/59/Euratom dedica specifica attenzione alle sorgenti orfane, ossia alle sorgenti radioattive che non sono esenti né sottoposte a controllo regolamentare, o perché non lo sono mai state o perché sono state abbandonate, smarrite, collocate in luogo errato, rubate o comunque trasferite senza apposita autorizzazione. In particolare, ha previsto che la direzione degli impianti in cui è più probabile che siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane (compresi i grandi depositi e i più importanti impianti di riciclaggio dei rottami metallici) e la direzione di importanti nodi di transito, sia informata della possibilità di trovarsi dinanzi a sorgenti (articolo 16). Inoltre, alle sorgenti orfane è dedicata l’intera sezione 3 del Capo IX della direttiva. Sono pertanto disciplinate l’identificazione (articolo 92), l’introduzione di sistemi per individuare la presenza di contaminazione radioattiva in prodotti in metallo importati (articolo 93), la predisposizione di piani, misure adeguate e di campagne di recupero, gestione, controllo e smaltimento delle sorgenti orfane (articolo 94) nonché l’istituzione di un sistema di garanzia finanziaria o strumento equivalente per coprire i costi di intervento relativi al recupero delle sorgenti orfane (articolo 95). Cfr. Dossier del Servizio studi della Camera sull’A.G. n. 157.
Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che già disciplinava la materia delle sorgenti orfane, è stato abrogato dall'articolo 243, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
[243] Un’analoga previsione era già recata dal comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, comma introdotto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante “Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”. Il decreto legislativo n. 230 del 1995 è stato abrogato dall'articolo 243, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
[244] La relazione specifica in premessa che le informazioni riportate sono state aggiornate sulla base dei più recenti dati emissivi e degli scenari elaborati nell’ambito del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima. Tali informazioni sono, altresì, coerenti con quanto comunicato alle Nazioni Unite nella Settima comunicazione nazionale inviata dall’Italia in quanto parte dell’Annesso 1 della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici.
[245] Il Piano ha preso operativamente avvio con il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 maggio 2015, con il quale sono state programmate le risorse dell'annualità 2014, e con i decreti 1° settembre 2015 e 2 dicembre 2016, attraverso i quali sono stati definiti, rispettivamente, i Piani per le successive annualità 2015-2016 e 2017-2018. Per l’anno 2019 il Piano strategico è stato approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 29 settembre 2017, n. 428. Il Piano relativo al 2020 è stato approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 maggio 2019, n. 240.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 agosto 2020, n. 396, è stato approvato il Piano relativo al 2020 (risorse residue) al 2021 e al 2022.
[246] Il comma 4 dell’articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in corso di conversione, ha ampliato il contenuto del Piano, ricomprendendovi anche beni o siti di eccezionale interesse paesaggistico, ha incrementato di 25 milioni di euro per il 2020 l’autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Piano medesimo e ha consentito la possibilità di effettuare acquisizioni nell'ambito degli interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici, ivi previsti.
[247] Il rapporto precisa in premessa che vengono trattati gli adempimenti attuativi connessi alla riforma del bilancio dello Stato, di cui alle deleghe recate dall’articolo 40 (rubricato “Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato”) e dall’articolo 42 (rubricato “Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa”) della legge n. 196 del 2009 che sono ancora in itinere. Ciò in considerazione del fatto che gli altri aspetti della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare quelli previsti con le altre deleghe contenute nella legge n. 196 del 2009, sono stati realizzati e già rendicontati nelle precedenti versioni del rapporto. Con riferimento all’anno 2019 e ai primi mesi del 2020, sono illustrate le attività svolte ai fini dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale e di un piano dei conti integrato delle Amministrazioni centrali dello Stato e di quelle finalizzate all’introduzione del nuovo concetto di accertamento contabile delle entrate del bilancio dello Stato. Sono, inoltre, descritti gli adempimenti intrapresi in materia di armonizzazione contabile degli enti non territoriali.
[248] Il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture è stato attuato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che all’articolo 217, comma 1, lett. e), ha abrogato il codice previgente, di cui al decreto legislativo 16 aprile 2006, n. 163.
[249] Nella relazione si ricorda (p. 11) che il comma 507 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, definisca con proprio decreto le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il medesimo comma prevede altresì che, conseguentemente all'attivazione delle convenzioni, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Con l’emanazione dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 giugno 2016, del 28 novembre 2017, del 6 febbraio 2019 e del 21 ottobre 2019, è stata data attuazione al richiamato comma 507, individuando le prestazioni principali e le relative caratteristiche essenziali oggetto delle convenzioni quadro stipulate da Consip.
[250] Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
[251] Il disegno di legge “Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019”, presentato l’8 luglio 2020 (A.C. 2572), è stato annunciato nella seduta dell’Assemblea della Camera del 15 luglio 2020.
[252] La convenzione che disciplina le modalità gestionali del Fondo, stipulata tra il Dipartimento del Tesoro e la CDP il 30 dicembre 2014 e resa esecutiva con decreto del direttore generale del Tesoro n. 3513 del 19 gennaio 2015, è giunta a scadenza il 31 dicembre 2019. La convenzione è stata pertanto stata rinnovata a dicembre 2019 per altri 5 anni, con decorrenza 1° gennaio 2020, sottoscritta con protocollo del Dipartimento del Tesoro n. 111887 del 20 dicembre 2019 e resa successivamente esecutiva con decreto del direttore generale del Tesoro n. 3897 del 20 gennaio 2020.
[253] I commi 5-bis dell'articolo 10 e 6 dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotti, rispettivamente, dai commi 6, lettera e) e 7, lettera d) dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2016, n. 163, hanno previsto che qualora gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 si verifichino nell'imminenza della presentazione del DEF o della Nota di aggiornamento, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso ai richiamati documenti.
[254] Per “furto di identità” si intende l'impersonificazione totale o parziale che consiste nell’occultamento della propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e al reddito di un altro soggetto, vivente o deceduto.
[255] La relazione richiama, in particolare, le modifiche normative recate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, relative all’inclusione dei soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, ai gestori dell'identità digitale (Spid) e all'ingresso dei soggetti tenuti all'adeguata verifica della clientela per la prevenzione del reato di riciclaggio.
Il “Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità”, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2014, n. 95, distingue inoltre i soggetti aderenti al sistema in “diretti” e “indiretti”. Sono aderenti diretti: banche, intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi interattivi o di servizi di accesso condizionato, imprese di assicurazione, soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, gestori dell'identità digitale. Sono aderenti “indiretti”: gestori di informazioni creditizie ed imprese che offrono agli aderenti diretti servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi. Gli aderenti “indiretti” partecipano al Sistema di prevenzione previo conferimento di apposito incarico o delega da parte degli aderenti diretti.
La differenziazione tra le tipologie di aderenti non è meramente nominalistica ma ha rilevanza anche ai fini del pagamento del contributo di adesione al sistema di prevenzione.
[256] Ai sensi del comma 5 dell’articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dall’articolo 25, comma 3, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, “Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti:
a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259;
b-bis) i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del medesimo decreto;
b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
c-bis) le imprese di assicurazione;
d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Il comma 5-bis stabilisce che al sistema di prevenzione accedono altresì i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, non ricompresi tra i soggetti aderenti di cui al comma 5.
[257] La Convenzione, della durata di 9 anni, è stata modificata con un primo atto integrativo approvato con decreto direttoriale del 2 dicembre 2016 che ha previsto l’innalzamento dell’importo degli oneri e costi di gestione dell’Archivio informatico furto di identità. La relazione segnala che, di recente, è stata predisposta una bozza di atto aggiuntivo alla Convenzione MEF – Consap relativa al furto d’identità, trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze per il nulla osta di competenza.
[258] Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro, i quali durano in carica un triennio. Per la partecipazione all'attività del gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro è presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei temi trattati, integra la composizione del gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali, nonché con gli esperti delle Forze di polizia, designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
I componenti del “Gruppo di lavoro per la prevenzione amministrativa delle frodi attraverso il furto d’identità” sono stati nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2017.
[259] Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”, all’articolo 8, comma 1, prevede che alle università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari si applica per analogia, la disciplina di cui al medesimo decreto legislativo n. 517, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti. I protocolli d'intesa disciplinano gli ambiti operativi-organizzativi. Non possono in ogni caso essere derogate le disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 5.
Il comma 1-bis stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle università non statali che gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.
[260] Il rifinanziamento, per l’anno 2013, per l’importo di 12,5 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 33 dell’articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è stato disposto dall’articolo 1, comma 275 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
[261] Il contributo fisso in favore dell’ospedale “Bambino Gesù” è stanziato sul capitolo 2705 dello stato di previsione della spesa dal Ministero dell’economia e delle finanze.
[262] Nella relazione si segnala che il citato decreto ha individuato i parametri in base ai quali è stata assegnata a ciascuna struttura una percentuale dell’importo complessivo di 50.000.000 di euro, pari all’88,423 per cento del finanziamento all’Università Cattolica del Sacro Cuore e al restante 11,577 per cento al Campus Bio-medico per i relativi policlinici. Pertanto per l’anno 2014, a fronte di un finanziamento complessivo di 50 milioni di euro 44.211.000,00 euro sono stati assegnati in favore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e 5.789.000,00 euro in favore dell’Università Campus Bio-medico; per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 (finanziamento complessivo annuo di 35 milioni di euro) 30.948.000 euro sono assegnati in favore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e 4.052.000,00 euro in favore dell’Università Campus Bio-medico.
[263] La relazione osserva in premessa che “Il bilancio dello Stato è la principale fonte d'informazione e di sintesi delle politiche adottate a livello nazionale e delle risorse a esse dedicate. La leggibilità, la significatività e la qualità dei dati esposti sono, pertanto, requisiti fondamentali del documento contabile. Sul lato della spesa, il bilancio è articolato in stati di previsione, missioni, programmi e, a partire dalla legge di bilancio 2017-2019, in azioni. Queste ultime si propongono come ulteriore livello di dettaglio dell’unità di voto parlamentare (il programma) per chiarire cosa si realizza con le risorse finanziarie e per quali scopi. Allo stato attuale, le azioni del bilancio dello Stato hanno carattere conoscitivo e integrano le classificazioni esistenti”.
[264] L’articolo 4 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 ottobre 2016, all’articolo 4, comma 1, recita: “L’elenco delle azioni può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero con disegno di legge di bilancio, tenendo conto della legislazione in essere. In relazione all'approvazione di nuove leggi, con i conseguenti decreti di variazione di bilancio da comunicare al Parlamento, ricorrendone i presupposti, possono essere istituite nuove azioni o modificate quelle esistenti”.
Tale ultima circostanza si è effettivamente prodotta nel corso dell’esercizio 2019 che ha visto l’istituzione di 5 nuove azioni. In merito v. Doc. XXVII, n. 14, pag. 7.
[265] Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016, di individuazione delle azioni, elenca complessivamente 34 missioni, 175 programmi e 720 azioni. Con la prima applicazione delle azioni al disegno di legge di bilancio 2017-2019 il numero delle azioni è sceso a 716 per effetto del ricollocamento dei capitoli sottostanti ad altri programmi. Ulteriori modifiche ai programmi e azioni sono avvenute nel 2018 e nel 2019, in conseguenza di soppressioni, nuove istituzioni dovute a norme di legge che hanno introdotto politiche non rappresentabili con le azioni esistenti e variazioni nella collocazione degli interventi tra i programmi, allo scopo di affinare la rappresentazione delle politiche sottostanti. In alcuni casi sono state modificate le denominazioni delle azioni per migliorare la descrizione delle finalità. Con la legge di bilancio 2018-2020 le azioni sono aumentate da 716 a 718, mentre con la legge di bilancio 2019-2021 sono passate a 713; il numero diminuisce ancora con la legge di bilancio 2020-2022 che ne presenta 705.
[266] Il comma 4 dell’articolo 20 del testo vigente prevede che a tale organo partecipino: il direttore o altro dirigente penitenziario delegato, i responsabili dell’area sicurezza e di quella giuridico-pedagogica; il dirigente sanitario della struttura penitenziaria; un funzionario dell’ufficio per l’esecuzione penale esterna; il direttore (o un suo delegato) del centro per l’impiego, i rappresentanti sindacali unitariamente designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e territoriale.
[267]Il lavoro di pubblica utilità è stato originariamente previsto come sanzione penale - consistente nella prestazione di un’attività non retribuita - nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. L'ambito di applicazione della sanzione è stato successivamente esteso a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato tale istituto come una modalità di riparazione del danno collegata all’esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità.
Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 20-ter della legge n. 354 del 1975, introdotto dall’articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 124 del 2018, i detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative. La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le attività relative ai progetti possono svolgersi anche all'interno degli istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere ad oggetto la gestione o l'esecuzione dei servizi d'istituto
Il Doc. CXVIII, n. 3 riferisce in merito al lavoro di pubblica utilità da parte dei detenuti al paragrafo 2.
[268] La Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari, già Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, istituito con la legge 17 marzo 1927, n. 361, modificata con le leggi 20 giugno 1929, n. 1045, e 23 novembre 1939, n. 1814, e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha assunto l’attuale denominazione ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 maggio 1951, n. 384. L’articolo 2 della medesima legge pone la Cassa cancellieri sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia (ora della giustizia), il quale ne assicura il regolare funzionamento.
Alla Cassa appartengono, in qualità di soci, i direttori amministrativi (già direttori di cancelleria e cancellieri C2). Sono altresì soci i dirigenti di seconda fascia per i quali non vi sia stato, su richiesta dell’interessato, un provvedimento ministeriale di cancellazione dalla Cassa cancellieri.
[269] La relazione segnala che la Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari è priva di dotazione organica in quanto non prevista dalla legge 11 maggio 1951, n. 384, né dal regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1987, n. 519. Per i servizi di segreteria amministrativa la Cassa cancellieri si avvale di due unità lavorative, estranee all’ente, con contratto di collaborazione continuativa e coordinata a totale carico dell’Ente stesso.
[270] Si tratta dei seguenti reati: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale; b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale; f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
[271] La prestazione di lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
[272] L’articolo 7 prevede inoltre che qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del Capo II, si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisca tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità con cui si provvede al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.
[273] In attuazione di tale previsione con decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, è stato adottato il “Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67”.
[274] La relazione precisa in premessa che nel testo si riferisce anche in merito alle contabilizzazioni relative ai finanziamenti recati dal Contratto di Programma 2012-2014 – parte Servizi, in quanto, per la manutenzione straordinaria, i programmi di investimento finanziati con le relative risorse sono ancora in corso e prossimi alla conclusione.
[275] Il decreto legislativo n. 188 del 2003 è stato abrogato dall'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, a decorrere dal 25 luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 45, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 112 del 2015.
[276] L’indipendenza del gestore dell’infrastruttura ferroviaria è stata ulteriormente rafforzata a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 112 del 2015 dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, facente parte del cosiddetto quarto pacchetto ferroviario, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l’apertura al mercato dei servizi ferroviari e la governance dell’infrastruttura ferroviaria.
[277] Con l'atto di concessione sessantennale di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000 n. 138-T, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria è stata affidata a Ferrovie dello Stato S.p.A. In adempimento delle direttive comunitarie che hanno decretato la separazione fra il gestore della rete e il fornitore dei servizi di trasporto, il 1° luglio 2001 è stata costituita Rete ferroviaria italiana, società per azioni interamente partecipata dal gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., a sua volta controllato al 100 per cento dal Ministero dell’economia e delle finanze. A decorrere dalla data della costituzione RFI ha acquisito gli effetti della concessione rilasciata con il citato decreto ministeriale n. 138-T del 31 ottobre 2000 a Ferrovie dello Stato S.p.A. per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale.
[278] Nella relazione presentata (pag. 5) si ricorda che la direttiva europea 2012/34/UE, recepita nel decreto legislativo n. 112 del 2015, prevede che gli Stati membri pubblichino la propria strategia per lo sviluppo della rete ferroviaria, in cui vengono delineati, su un orizzonte almeno quinquennale, le strategie e gli obiettivi da perseguire a livello nazionale. Su tali basi il gestore elabora il piano commerciale della rete, indicando le azioni previste da porre in essere in coerenza con il quadro strategico definito dallo Stato membro e tenendo conto del livello di risorse da quest’ultimo attribuite.
Il comma 1-ter dell’articolo 15 del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha individuato, in sede di prima applicazione, quale documento strategico di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria, a cui fa rifermento l’articolo 1, comma 7 del decreto legislativo n. 112 del 2015, l’Allegato al Documento di economia e finanza 2017 denominato “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture”.
RFI ha redatto la prima edizione del Piano commerciale nel mese di dicembre 2017, trasmettendolo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della successiva pubblicazione del documento sul sito internet del gestore, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015, per avviare la fase di consultazione con le imprese ferroviarie.
Il documento è stato quindi pubblicato nel mese di febbraio 2018, per le osservazioni da parte di tutti gli stakeholders e, successivamente, recepite le osservazioni pervenute, pubblicato definitivamente a luglio 2018. Il Piano commerciale è stato aggiornato a febbraio 2020, previa trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e completamento della procedura di consultazione con gli stakeholders, avviata a luglio 2019 con la pubblicazione del documento per osservazioni sul sito internet del gestore.
[279] Successivamente al parere parlamentare il contratto viene sottoscritto dalle parti, approvato e, dopo la registrazione da parte della Corte dei conti, entra in vigore.
[280] Nello specifico, il comma 1-bis dell’articolo 15 del decreto-legge n. 148, come convertito, alla lettera b), inserisce all’articolo 1 della legge n. 238 del 1993 il comma 2-bis. Tale comma recita. “Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento”.
[281] Il CIPE, nella seduta del 24 luglio 2019, con delibera n. 37 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2020, ha espresso parere favorevole sull’Aggiornamento 2018/2019 del Contratto di Programma – parte investimenti.
[282] L’aggiornamento 2018/2019 del Contratto di Programma – parte investimenti contiene le modifiche in termini di finanziamento e definanziamento degli investimenti con riferimento agli anni 2018 e 2019 dando altresì conto di quelli afferenti al piano di investimenti decennale (con l'indicazione dei relativi fabbisogni) nonché dell'indicazione delle opere in programma la cui progettazione avrà inizio “oltre piano” (ossia oltre il 2026).
Per l’approfondimento del contenuto dello schema dell’aggiornamento del contratto di programma 2018/2019 – parte investimenti, v. il Dossier dei Servizi studi di Camera e Senato sull’Atto del Governo n. 160.
[283] Un obbligo di identico contenuto era già previsto dall’articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 410. L’articolo 5 è stato abrogato dall'articolo 120, comma 1, lett. i), del decreto legislativo n. 359 del 2011.
[284] La relazione sottolinea in premessa l’incidenza positiva sul sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo del recepimento della direttiva (UE) 2018/843 attuato, nel semestre su cui si riferisce, con il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.
La relazione contiene il capitolo “2. SPECIALE COVID”. Al riguardo, si precisa in premessa che si tratta di “Un inserto inedito, ma necessario, che per quanto attenga a un evento sviluppatosi all’inizio del 2020 - e quindi fuori dal semestre in esame – si è certamente attivato nel secondo semestre del 2019. Un evento dalla portata così dirompente sul piano sociale ed economico, che si è ritenuto di dover segnalare i settori maggiormente esposti agli interessi delle mafie, a seguito della compressione del sistema produttivo nazionale e internazionale. Un capitolo che non ha pretesa di esaustività, ma che comunque offre alcuni spunti di riflessione e possibili linee di indirizzo operativo”.
[285] L’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, ai commi 1 e 2, ha previsto che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il comma 2-bis dell’articolo 14 dispone che l'organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti e che il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'organismo in forma monocratica.
Il comma 4 dell’articolo 14 individua i compiti dell’organismo indipendente di valutazione della performance.
[286] Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato è stato istituito dall’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con l’obiettivo di assicurare la coerenza tra il programma di Governo e la pianificazione strategica dei Ministeri e riordinato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315. L'introduzione, da parte del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, e la contestuale individuazione di due nuovi soggetti, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e gli organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), hanno depotenziato in modo significativo il ruolo del Comitato tecnico scientifico, che è stato definitivamente soppresso dall'articolo 19, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 111. Il comma 14-bis del medesimo articolo 19 ha attribuito all’Ufficio per il programma di Governo (riorganizzato con decreto del Ministro per l’attuazione del programma 14 luglio 2014) le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico, già svolte dal soppresso Comitato tecnico scientifico.
Si ricorda per completezza che, contestualmente, il comma 9 dell’articolo 19 ha disposto il trasferimento delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
[287] L’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, dispone che ogni Ministro emani la direttiva annuale per l’azione amministrativa e per la gestione in coerenza a eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri.
[288] La riclassificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi è stata applicata a partire dal disegno di legge di bilancio per il 2008, presentato il 1° ottobre 2007. La riclassificazione è stata attuata in via amministrativa all’interno della struttura del bilancio dello Stato al tempo vigente.
A partire dalla legge di bilancio 2017-2019, la struttura in missioni e programmi è stata profondamente rivisitata rispetto all'esercizio precedente per effetto del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato tramite il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. In particolare, sono state introdotte in via sperimentale le “azioni”, quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa che, pur non modificando il livello di aggregazione del bilancio cui corrisponde l'unità di voto parlamentare, hanno comportato un affinamento dell'elenco dei programmi e modifiche nei loro contenuti.
Per l’analisi dell’evoluzione della riforma della contabilità e finanza pubblica si rimanda al “Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica” predisposto annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 3, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Si segnala anche la relazione, predisposta sempre dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 8, della legge n. 196 del 2009, su “L’efficacia dell’introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato”.
[289] Il comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008 è stato inserito dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
[290] Il Doc. CCLVII, n. 1 illustra l’andamento dell’adozione internazionale in Italia nel periodo 2001-2017 e dedica una specifica sezione agli anni 2018-2019.
[291] Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, all’articolo 1, comma 19-quinquies, ha demandato a un regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la ridefinizione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, della composizione e dei compiti della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007.
Il comma 19-quinquies ha altresì previsto l’abrogazione, decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38, e dell'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983.
Il comma 1 dell'articolo 3 del DPR n. 108 del 2007 stabilisce che la Commissione sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia. Tale previsione è stata ribadita dall’articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”.
[292] L’articolo 39-quater è stato abrogato dall’articolo 86 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
[293] L’articolo 6 della Convenzione prevede che ogni Stato contraente designi un’autorità centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione medesima.
[294] I compiti della Commissione sono individuati dall’articolo 6 del DPR n. 108 del 2007. Ai sensi del comma 1 di tale articolo la Commissione:
a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
b) propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
c) redige i criteri per l'autorizzazione all'attività degli enti previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione; autorizza, sulla base dei criteri di cui sopra, l'attività degli enti medesimi; cura la tenuta del relativo albo e lo verifica almeno ogni tre anni; vigila sul loro operato; verifica che gli enti siano accreditati nel paese straniero per il quale è stata concessa l'autorizzazione; può limitare l'attività degli enti in relazione a particolari situazioni di carattere internazionale; revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme vigenti; in particolare revoca l'autorizzazione nei casi in cui i risultati conseguiti attestino la scarsa efficacia dell'azione dell'ente. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis della legge sull'adozione, secondo modalità concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri, favorendone il coordinamento, nonché la fusione al fine di ridurne complessivamente il numero e migliorarne l'efficacia e la qualità;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;
h) prende atto dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, disposta dal vicepresidente;
i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;
l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione;
m) esamina segnalazioni, istanze ed esposti relativi ai procedimenti adottivi in corso;
n) provvede ad informare la collettività in merito all'istituto dell'adozione internazionale, alle relative procedure, agli enti che curano la procedura di adozione, ai Paesi presso i quali gli stessi possono operare, con indicazione dei costi e dei tempi medi di completamento delle procedure, aggiornati periodicamente e distinti in base ai Paesi di provenienza del minore; predispone strumenti idonei a consentire l'accesso dei soggetti privati e pubblici alle informazioni.
o) promuove ogni sei mesi una consultazione con le associazioni familiari a carattere nazionale, individuate sulla base dei criteri adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera m);
p) dispone, ove necessario, che gli enti svolgano le attività e predispongano i documenti indispensabili per le verifiche post-adozione; a tale fine è prevista anche la collaborazione dei servizi, secondo modalità definite in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
q) stabilisce, anche sulla base dell'attività istruttoria svolta da un tavolo tecnico di confronto con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali costituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per coordinare le attività di cooperazione nei Paesi stranieri per la protezione e la promozione dei diritti dei minori, nonché le attività di formazione degli operatori e di informazione.
In conformità dei commi 3 e 4 dell’articolo 6 la Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione. Per l'espletamento dei compiti d'istituto la Commissione svolge missioni all'estero e partecipa ad incontri internazionali con le autorità centrali degli altri Stati, anche in vista della proposizione di accordi bilaterali.
[295] Ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.
Il comma 2 dell’articolo 8 stabilisce che il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora distinti in Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca), da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero della salute e da tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
La composizione del Comitato è stata definita con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 ottobre 2016, n. 24532. Successivamente, con decreto ministeriale n. 15202 del 14 maggio 2018, sono stati sostituiti il rappresentante del Ministero della salute e il rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
[296] La legge n. 194 del 2015 ha stabilito i principi per l’istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare costituito, oltre che dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare: dall’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare; dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ e dagli agricoltori e dagli allevatori custodi; dal Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale e per permettere la diffusione delle relative informazioni, consentendo il monitoraggio dello stato di conservazione.
[297] Il comma 1 fa salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
[298] Il comma 6 dell’articolo 53 specifica che i commi da 7 a 13 si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il medesimo comma 6.
Il comma 6 specifica altresì che gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
[299] Il comma 12 è stato modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. f), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
[300] Il comma 13 è stato modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. g), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
[301] Il comma 11 dell’articolo 53, come sostituito dall’articolo 1, comma 42, lett. e), della legge n. 190 del 2012, prevede che entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
[302] Il comma 14 prevede altresì che le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, siano trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del comma 14 in formato digitale standard aperto. Entro la medesima data il Dipartimento della funzione pubblica trasmette annualmente alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
[303] Sul piano sanzionatorio il comma 15 prevede che l’inosservanza da parte delle amministrazioni che omettono degli obblighi di comunicazione comporta l’impossibilità di conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono.
[304] La relazione fornisce le risultanze informative ricavabili dalla banca dati predisposta in materia di anagrafe delle prestazioni, sulla base dei dati immessi dalle singole amministrazioni. L’anagrafe delle prestazioni è il sistema di rilevazione dei dati relativi agli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai dipendenti e ai consulenti e collaboratori esterni, istituita dall’articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presso il Dipartimento della funzione pubblica, con la finalità di misurare qualitativamente e quantitativamente tali incarichi e di monitorare e controllare la spesa pubblica ad essi destinata.
[305] Si ricorda che il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, originariamente conferiti dal citato articolo 24 al Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati attribuiti al Ministero dello sviluppo economico con il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, (articolo 1, comma 2), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e, successivamente, in conformità dell'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro delegato. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le funzioni relative alla politica di coesione sono state ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, l’esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno, è stato delegato al Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
[306] La lettera c) del comma 703 prevede che la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione tra le diverse aree tematiche nazionali sia disposta dal CIPE con propria delibera, a tal fine indicando la data del 30 aprile 2015. La medesima disposizione demanda ad una Cabina di regia, da istituirsi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l’incarico di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale.
La Cabina di regia è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016.
La lettera c) del comma 703 stabilisce inoltre che il lavoro di predisposizione dei piani operativi sia coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione e per area di specializzazione intelligente tempi di spesa e un numero limitato di obiettivi associabili a quello generale di crescita per anno da fissare l'anno precedente e un responsabile per regione e per area di specializzazione. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di regia, sono proposti anche singolarmente dall'Autorità politica per la coesione al CIPE per la relativa approvazione.
Rispetto al cronoprogramma inizialmente fissato dal comma 703 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) - che prevedeva si potesse arrivare alla ripartizione delle risorse del Fondo già entro aprile 2015 - l'individuazione delle “aree tematiche nazionali” e la ripartizione tra di esse delle risorse del FSC è avvenuta il 10 agosto 2016 con le delibere del CIPE n. 25 (Individuazione aree tematiche nazionali e obiettivi strategici) e n. 26 (Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse). Fino a tale data si è proceduto, ai sensi della lettera e) del comma 703, mediante il piano stralcio, ovvero con assegnazione diretta da parte del CIPE dei fondi destinati agli interventi già approvati con propria delibera in via programmatica.
Con la successiva delibera del 28 febbraio 2018, n. 26, il CIPE ha fornito il quadro finanziario e programmatorio complessivo del Fondo aggiornato con i rifinanziamenti e gli atti di programmazione intervenuti fino a tale data, provvedendo altresì all'aggiornamento del riparto per aree tematiche della dotazione complessiva a tale data. In merito cfr. Dossier del Servizio studi della Camera dei deputati del 30 marzo 2020 su “Il Fondo per lo sviluppo e la coesione: la programmazione delle risorse del ciclo 2014-2020”.
[307] Per l’approfondimento della normativa di riferimento, si veda supra quanto riportato in merito all’attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da parte del Ministero dell’interno.
[308] Il comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008 è stato inserito dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
[309] I commissari dell’ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria Gnudi, Carruba e Laghi, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2015, si sono dimessi, a decorrere dal 1° giugno 2019 con lettera del 23 aprile 2019. Nella medesima data, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stati nominati nuovi commissari straordinari dell’ex-Ilva di Taranto Francesco Ardito, Antonio Cattaneo e Antonio Lupo. Alessandro Danovi è stato nominato commissario straordinario in sostituzione di Antonio Cattaneo con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2019.
[310] Il comma 8.1 è stato inserito dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, che ha sostituito l'originario comma 8 con gli attuali commi da 8 a 8.3.
[311] A causa dell'emergenza sanitaria la relazione sull’attività svolta dall’ANAC nell’anno 2019 è stata presentata in una cerimonia ristretta il 2 luglio 2020 presso la Camera dei Deputati. Nel corso della presentazione sono state anche illustrate le più recenti attività connesse all'emergenza Covid. L'evento è stato trasmesso in diretta streaming dalla WebTv della Camera dei Deputati - webtv.camera.it.
[312] La lettera e) del comma 3 dell’articolo 213 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è stata modificata dall’articolo 125, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”). Si è così chiarito un possibile dubbio interpretativo generato dalla formulazione originaria della lettera e), che prevedeva la predisposizione e l’invio da parte dell’Autorità di una relazione annuale sull’attività svolta senza specificare se tale obbligo si aggiungesse a quello già previsto dalla legge n. 190 del 2012 o se esso fosse adempiuto con l’invio della relazione già prevista da tale legge.
[313] L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), istituita quale Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con funzioni di vigilanza sugli appalti di lavori, delle forniture e dei servizi, compresi i settori speciali e quelli d'interesse regionale, aveva assunto la denominazione di “Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” per effetto dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
[314] In attuazione dell’articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, come convertito, tali funzioni sono state riordinate con il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”.
[315] L’articolo 147, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 206, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. b), n. 1), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che “i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni (...). Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”, ossia, “il Presidente del Consiglio dei ministri, (…), assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, (…), adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario”.
[316] La legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) ha istituito l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo e con funzioni consultive nei confronti di Parlamento e Governo.
[317] Il presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha presentato la relazione sull’attività svolta nell’anno 2019 in una cerimonia ristretta il 23 giugno 2020 presso la Camera dei Deputati. L'evento è stato trasmesso in diretta streaming dalla WebTv della Camera dei Deputati - webtv.camera.it.
[318] Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) ha trovato applicazione dal 25 maggio 2018.
[319] L’articolo 59 del regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che “Ogni autorità di controllo elabora una relazione annuale sulla propria attività, in cui può figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di misure adottate a norma dell'articolo 58, paragrafo 2. Tali relazioni sono trasmesse al parlamento nazionale, al governo e alle altre autorità designate dal diritto dello Stato membro. Esse sono messe a disposizione del pubblico, della Commissione e del comitato”.
Si ricorda che l’articolo 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, inserito dall'articolo 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, individua nel Garante per la protezione dei dati personali l'Autorità di controllo che l'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 prevede sia disposta da ogni Stato membro per sorvegliare l'applicazione del regolamento medesimo al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e per agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.
[320] Si ricorda che già il testo dell’articolo 154 anteriore alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 101 del 2018 prevedeva, al comma 1, lett. m), la predisposizione da parte del Garante per la protezione dei dati personali di una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del codice al tempo vigente, da trasmettersi al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
[321] L’articolo 22 del decreto legislativo n. 101 del 2018, al comma 5, ha disposto che “A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai commi 1022 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali all'autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei minorenni. Con riferimento a tali trattamenti, il Garante per la protezione dei dati personali può, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679, adottare provvedimenti di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies”.
[322] Ai sensi del comma 2 dell’articolo 7, il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
[323] Il comma 5 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013 recita: “Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:
a) vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;
c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;
d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;
f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
g) tramette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia”.
[324] La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984, è stata ratificata con legge 3 novembre 1988, n. 498.
Il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT), adottato il 18 dicembre 2002, nel corso della cinquantasettesima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 57/199 è stato ratificato dall’Italia con legge 9 novembre 2012, n. 195, ed è entrato in vigore il 3 maggio 2013 (trenta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica).
[325] L’Italia ha designato il Garante per i diritti delle persone detenute o private della libertà quale meccanismo nazionale di prevenzione (Npm) con lettera diplomatica del 25 aprile 2014. Al Garante nazionale è affidato il coordinamento della rete dei Garanti locali, formata da organismi già istituiti o da costituire a livello regionale o locale. I Garanti locali possono formulare raccomandazioni alle autorità della regione (regional Authorities), mentre il Garante nazionale sottoporrà raccomandazioni al Governo centrale. In merito si v. il Doc. CXV, n. 3, pag. 285.
[326] La mancata previsione di un tale meccanismo aveva provocato l’avvio di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, la cui chiusura nell’estate del 2017 è stata determinata dalla positiva valutazione da parte degli organi europei del lavoro del Garante nazionale, individuato come organismo indipendente che assicura un sistema di monitoraggio effettivo. In merito, cfr. il Doc. CXV, n. 3, pag. 283.
[327] La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.
In merito al procedimento che ha portato all’investitura ufficiale del Garante nazionale del mandato di monitorare le istituzioni psichiatriche e le altre strutture residenziali per persone con disabilità, specialmente coloro che abbiano disabilità intellettuali o psicosociali, si v. il Doc. CXV, n. 3, pag. 311.
[328] Si ricorda che l’articolo 21, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha soppresso l’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, istituita dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, cui erano state trasferite le funzioni di regolamentazione del settore postale, in precedenza affidate al Ministero dello sviluppo economico dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, e le ha attribuite all’AGCOM, che pertanto riferisce anche sul settore postale.
[329] La relazione presentata (Doc. CXXVIII, n. 20) contiene una parte dedicata alla garanzia dei minori con riferimento al periodo 1° gennaio - 14 ottobre 2019, periodo in cui la difesa civica ricomprendeva in sé tale funzione. La legge provinciale 20 giugno 2017, n. 5, ha introdotto, a far data dal 22 ottobre 2018, le figure dei Garanti dei diritti dei detenuti e dei diritti dei minori, distinte da quella del Difensore civico. A decorrere dal 14 ottobre 2019, le funzioni di Garante dei diritti dei minori vengono pertanto svolte da soggetto diverso dal Difensore civico. Per ragioni di organicità la relazione riferisce in merito ai principali temi trattati dal nuovo Difensore civico nel periodo successivo al 14 ottobre 2019, data di insediamento nell'ufficio; il documento contiene altresì una breve illustrazione del Garante dei diritti dei minori afferente a casi trattati nel periodo successivo all'insediamento, avvenuto in pari data.
[330] Si ricorda che la legislazione nazionale non prevede la figura del difensore civico nazionale.
[331] L’articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, al comma 1, stabilisce che lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Il comma 2 del medesimo articolo 11 demanda altresì allo statuto la disciplina dell'elezione, delle prerogative e dei mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
La legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, all’articolo 2, comma 186, lettera a), come modificata dall'articolo 1, comma 1-quater, lett. b), nn. 1) e 2), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto la soppressione della figura del difensore civico comunale, stabilendo che le funzioni svolte da tale figura possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune.
Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, all’articolo 6, comma 1, ha sostituito l’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Il nuovo articolo 5, al comma 8, prevede la competenza del difensore civico a riesaminare i ricorsi presentati dai cittadini richiedenti l’accesso ad atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali nei casi di diniego o differimento opposti in maniera illegittima dagli uffici pubblici, nel quadro del sistema di tutela non giurisdizionale del diritto di accesso civico generalizzato.
La legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, all’articolo 2, commi 1 e 2, ha disposto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico. Il difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria. Il comma 3 dell’articolo 2 stabilisce che il difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.
[332] Il Garante è scelto tra gli appartenenti alle seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.
L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta.
[333] L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), istituita dall’articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (“Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”) ed accresciuta e riconfermata nelle sue funzioni dai decreti legislativi 30 marzo 2001, n. 165, e 27 ottobre 2009, n. 150, è l’Agenzia tecnica - dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile - che rappresenta le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro. L’Agenzia svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico impiego, ivi compresa l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali e la disciplina delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
Nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l’Aran si attiene agli atti di indirizzo dei Comitati di settore, ai sensi degli articoli 41 e 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
[334] Per completezza, si ricorda che il comma 1 dell’articolo 8 prevede che anche l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenti al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza ad essa attribuite dalla legge 20 luglio 2004, n. 215. In attuazione di tale previsione il presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha da ultimo trasmesso la relazione riferita all’anno 2011 (Doc. CLIII-bis, n. 1).
[335] Il comma 1 dell’articolo 2 dispone che “Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può:
a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;
b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;
d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;
e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;
f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato”.
[336] Il comma 3 dell’articolo 6 stabilisce che, al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 3, l'Autorità esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare medesimo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3 della stessa legge n. 215 del 2004.
Il comma 4 dell’articolo 6 prevede che sia fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.
[337] A tale fine, l’Autorità corrisponde e collabora con gli organi delle amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti ad essa affidati, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.
[338] Il comma 8 dell’articolo 6 stabilisce che quando l'impresa facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le imprese o società da essi controllate, , secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto, l'Autorità diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità infligge all'impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.
[339] Il comma 10 dell’articolo 6 attribuisce all’Autorità un potere regolatorio in riferimento alle procedure istruttorie, ai criteri di accertamento per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dalla legge n. 215 del 2004, nonché in relazione alle modifiche organizzative interne. Tale potere è stato esercitato con l’adozione della Deliberazione del 16 novembre 2004, su “Criteri di accertamento e procedure istruttorie relativi all’applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”.
[340] Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dalla presente pubblicazione.
In merito ai nuovi obblighi di relazione, si veda anche, più estesamente, il paragrafo “In evidenza”.