Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 4/XVIII settembre 2018
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 4
Data: 26/09/2018
Organi della Camera: I Affari costituzionali

 

 

 

INDICE

 

 

AVVERTENZA.. 1

Sezione I. 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI. 3

In evidenza a luglio e agosto 2018. 4

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nei mesi di luglio e agosto 2018  ……………………………………………………………..6

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nei mesi di luglio e agosto 2018 o previste in scadenza entro il 31 ottobre 2018                                                               ..……...…11

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 31 ottobre 2018  ……...…………………………………………………………………….16

Sezione II. 27

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO.. 27

In evidenza a luglio e agosto 2018. 28

Sezione III. 33

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE   33

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento. 34

In evidenza a luglio e agosto 2018. 35

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° luglio-31 agosto 2018. 47

Relazioni governative ….………………………………………………………47

Relazioni non governative ……………………………………………………..54

Nuove relazioni previste da fonti normative. 58

Relazioni governative……………………………………………………... …..58

 

 


 

 


 

AVVERTENZA

 

Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.

La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.

Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.

Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.

Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione I

 

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nei mesi di luglio e agosto 2018 (e nella prima parte del mese di settembre 2018), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 ottobre 2018 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31 ottobre 2018, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.


In evidenza a luglio e agosto 2018

 

La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando i mesi di luglio e agosto 2018 e l’inizio di quello di settembre 2018, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di ottobre 2018. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nei mesi di luglio e agosto 2018, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di ottobre 2018 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.

 

 

IN QUESTO NUMERO:

 

 

- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 agosto 2018 sono stati nominati per sette anni componenti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ARERA, Stefano Besseghini, in qualità di presidente, Gianni Castelli, Andrea Guerrini, Clara Poletti e Stefano Saglia.

 

- Il 27 luglio 2018 l’assemblea degli azionisti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., ha nominato i componenti del nuovo consiglio di amministrazione dell’Azienda: Igor De Blasio, Giampaolo Rossi, Rita Borioni, Beatrice Coletti, Riccardo Laganà, Fabrizio Salini e Marcello Foa. Insediatosi il 31 luglio 2018, il nuovo consiglio di amministrazione ha eletto Marcello Foa presidente e Fabrizio Salini amministratore delegato. Tuttavia la nomina presidenziale di Foa non è divenuta efficace perché la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha espresso a riguardo parere contrario nella seduta del 1° agosto 2018.

 

- Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ha comunicato le nomine, avvenute con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 3 luglio 2018, di Paolo Mattei a membro del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS e di Vincenzo Marotta a membro del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL.

 

- Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera del 28 agosto 2018, annunciata alla Camera e al Senato l’11 settembre 2018, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Roberto Andò a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia CSC. Tale richiesta è stata assegnata alla VII Commissione (Cultura) della Camera e alla 7ª Commissione (Istruzione) del Senato.

 

- Nel mese di luglio 2018 sono scaduti i mandati del presidente dell’Agenzia nazionale del turismo ENIT, Evelina Christillin, e dei componenti del relativo consiglio di amministrazione, nonché i mandati del presidente dell’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini, Oliviero Olivieri, e del presidente dell’Istituto nazionale di statistica ISTAT, Giorgio Alleva. Sono altresì scaduti i mandati dei membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia spaziale italiana ASI.

- Nei mesi di agosto e settembre 2018 non risultano cariche scadute o in scadenza.

- Nel mese di ottobre 2018 scadranno infine i mandati del commissario straordinario dell’Unione italiana tiro a segno UITS, Francesco Soro e del presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile ENAC, Vito Riggio.

 

Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della L. n. 14/1978 nei mesi di luglio e agosto 2018

 

In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.

 

La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.

 

Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

 

Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

 

Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.

 

Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

 

 


 



Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

 

Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto nazionale della previdenza sociale

INPS

Componente

del consiglio

di indirizzo

e vigilanza:

 

Paolo Mattei

 

Nomina comunicata

e annunciata

al Senato

il 31/7/2018

e alla Camera

il 7/8/2018

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

3/7/2018

Decreto

del Presidente

del Consiglio

dei ministri

su proposta

del Ministro

del lavoro

e delle

politiche sociali

 

 

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 30 luglio 2018 annunciata al Senato il 31 luglio 2018 e alla Camera il 7 agosto 2018, ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, la nomina, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 3 luglio 2018, di Paolo Mattei a componente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS, su designazione dell'Unione generale del lavoro (UGL) in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in sostituzione di Claudio Durigon dimissionario.

Il consiglio di indirizzo e vigilanza (cosiddetto CIV) dell'INPS era stato rinnovato, per la durata di quattro anni a decorrere dal 21 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 14 novembre 2017. Mattei rimarrà in carica per il restante periodo del quadriennio di durata del CIV, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9, del D.Lgs. n. 479/1994.

Si ricorda che, per effetto del riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza operato dall'art. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 3 del D.Lgs. n. 479/1994, il consiglio di indirizzo e vigilanza è l'unico organo collegiale dell'INPS e la sua composizione è stata ridotta a 22 membri ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 9, del citato D.L. n. 78/2010, e dell'art. 21, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi, individua le linee di indirizzo e approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ente previdenziale. Spettano altresì al CIV prerogative specifiche nell'ambito della procedura per la nomina del presidente dell'Istituto[1].

L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte nell'ambito della normativa c.d. “taglia-enti” dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. n. 201/2011, ha progressivamente incorporato l'Istituto postelegrafonici IPOST, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP (che aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).

 



Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

 

Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto nazionale per l’assicurazione contro

gli infortuni

sul lavoro

INAIL

Componente

del consiglio

di indirizzo

e vigilanza:

 

Vincenzo Marotta

 

Nomina comunicata

e annunciata

alla Camera

l’11/9/2018

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

3/7/2018

Decreto

del Presidente

del Consiglio

dei ministri

su proposta

del Ministro

del lavoro

e delle

politiche sociali

 

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 5 settembre 2018 annunciata alla Camera l’11 settembre 2018, ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, la nomina, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 3 luglio 2018, di Vincenzo Marotta a componente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL, su designazione e in rappresentanza dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro ANMIL, in sostituzione di Gabriele Brachetta dimissionario.

Il consiglio di indirizzo e vigilanza (cosiddetto CIV) dell'INAIL era stato rinnovato, per la durata di quattro anni a decorrere dal 20 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 14 novembre 2017. Marotta rimarrà in carica per il restante periodo del quadriennio di durata del CIV, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9, del D.Lgs. n. 479/1994.

Si ricorda che, per effetto del riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza operato dall'art. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 3 del D.Lgs. n. 479/1994, il consiglio di indirizzo e vigilanza è l'unico organo collegiale dell'INAIL e la sua composizione è stata ridotta a 17 membri ai sensi dell'art. 7, comma 9, del citato D.L. n. 78/2010. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi, individua le linee di indirizzo e approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ente previdenziale. Spettano altresì al CIV prerogative specifiche nell'ambito della procedura per la nomina del presidente dell'Istituto[2].

L’INAIL persegue l'obiettivo di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Per contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, l'Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori. Si ricorda che all'INAIL sono state attribuite, dall'art. 7 del citato D.L. n. 78/2010, le funzioni dei soppressi Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA ed Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL.

 

 


 

 

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nei mesi di luglio e agosto 2018
o previste in scadenza entro il 31 ottobre 2018

 

 

Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto

 

Data scadenza

Procedura

di nomina

Agenzia nazionale

del turismo

ENIT

 

Componenti

del consiglio

di amministrazione:

 

Fabio M. Lazzerini

Antonio Preiti

 

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9

della L. n. 14/1978

 

3/7/2018

Decreto

del Ministro

delle politiche agricole alimentari, forestali

e del turismo;

un componente è designato

dalla Conferenza Stato-Regioni, e l’altro dalle organizzazioni

di categoria maggiormente

rappresentative

Presidente:

 

Evelina Christillin

 

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1

della L. n. 14/1978

 

24/7/2018

D.P.R. previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri,

su proposta

del Ministro

delle politiche agricole alimentari, forestali

e del turismo

 

Il 3 luglio 2018 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia nazionale del turismo ENIT, Fabio Maria Lazzerini e Antonio Preiti, i quali erano stati nominati per tre anni con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 3 luglio 2015. Il 24 luglio 2018 è scaduto altresì il mandato del presidente dell’Agenzia ENIT, Evelina Christillin, che era stata nominata per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 2015.

Tali nomine avevano comportato la cessazione della gestione commissariale dell'Ente, che era stata prevista dall'art. 16, comma 4, del D.L. n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2014, essendo stata disposta la trasformazione dell'ENIT in ente pubblico economico. Il commissario straordinario dell'Agenzia, Cristiano Radaelli, era stato infatti nominato fino all'insediamento degli organi ordinari dell'Ente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 giugno 2014, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si fa tuttavia presente che l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 86/2018, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 97/2018, ha trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni in materia di turismo precedentemente esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L’art. 1, comma 11, del D.L. n. 86/2018 ha attribuito dunque al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la vigilanza sull’Agenzia ENIT, modificando in tal senso anche le disposizioni di legge inerenti le nomine dei relativi organi. Ai sensi dell’art. 1, comma 14, dello stesso decreto-legge, lo statuto dell’Agenzia ENIT, che era stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2015 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dovrà essere modificato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il 13 ottobre 2018.

L'Agenzia ENIT, ai sensi del citato art. 16 del D.L. n. 83/2014, è ente pubblico economico con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. L’Agenzia in particolare individua, organizza, promuove e commercializza i servizi turistici e culturali nonché i prodotti enogastronomici tipici e artigianali in Italia e all’estero.

Sono organi dell'Ente: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Esso presiede il consiglio di amministrazione che è altresì composto da due membri nominati dallo stesso Ministro: uno è designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (nel collegio uscente: Preiti), e uno è designato sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative (nel collegio uscente: Lazzerini). I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta.

           


 

Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto

 

Data scadenza

Procedura

di nomina

Ente parco nazionale

dei Monti Sibillini

 

Presidente:

 

Oliviero Olivieri

 

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

11/7/2018

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

d'intesa

con le Regioni competenti

 

L’11 luglio 2018 è scaduto il mandato del presidente dell’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini, Oliviero Olivieri, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 luglio 2013. Nelle more della nomina del nuovo presidente la gestione dell’Ente parco è attualmente assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vice-presidente, Alessandro Gentilucci, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Olivieri, già nominato commissario straordinario del predetto Ente parco con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 7 febbraio 2013, incarico prorogato con analogo provvedimento del 13 maggio 2013, era succeduto a Massimo Marcaccio, che era stato nominato presidente per cinque anni con decreto ministeriale del 4 maggio 2007. Alla scadenza di tale mandato presidenziale la gestione dell'Ente parco era stata assicurata sempre dal consiglio direttivo sotto la guida del vicepresidente, fino alla ricordata nomina del commissario straordinario.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.


 

Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto

 

Data scadenza

Procedura

di nomina

Unione italiana

tiro a segno

UITS

 

Commissario straordinario:

 

Francesco Soro

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9

della L. n. 14/1978

2/10/2018

Decreto

del Ministro della difesa

 

Il 2 ottobre 2018 scadrà il mandato del commissario straordinario dell’Unione italiana tiro a segno UITS, Francesco Soro, che era stato nominato con decreto del Ministro della difesa in data 2 ottobre 2017 fino alla nomina del presidente e comunque non oltre la durata di un anno.

Il 31 dicembre 2016 era scaduto il mandato del presidente uscente dell'UITS, Ernfried Obrist, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 febbraio 2013 per la durata del quadriennio olimpico 2013 – 2016.

Sono organi centrali dell'UITS l'assemblea nazionale (composta dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale[3], dai rappresentanti dei gruppi sportivi e dai rappresentanti eletti dalle sezioni e dai gruppi sportivi), il presidente nazionale (coadiuvato da un vicepresidente nazionale, nominato dal Ministro della difesa), il consiglio direttivo (composto dal presidente e da dodici consiglieri eletti dall'assemblea e nominati dal Ministro della difesa), il consiglio di presidenza (composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dal consiglio direttivo) ed il collegio dei revisori dei conti (composto da tre membri). I componenti di tali organi restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.

L'Unione italiana tiro a segno UITS è un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Finalità dell'ente sono l'istruzione e l'esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa ed il rilascio della relativa certificazione. All'UITS sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI. In particolare, sebbene ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 242/1999 le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'UITS ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.

Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto

 

Data scadenza

Procedura

di nomina

Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC

 

Presidente:

Vito Riggio

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

 

21/10/2018

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri,

su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

 

Il 21 ottobre 2018 scadrà il mandato del presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC, Vito Riggio, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2013.

Prima di tale nomina presidenziale Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 novembre 2012, incarico prorogato con analogo provvedimento del 14 maggio 2013. In precedenza Riggio era già stato nominato presidente dell’ENAC con D.P.R. del 27 settembre 2007[4] e prima ancora con D.P.R. dell'11 agosto 2003[5].

Si ricorda che l’art. 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188, modificando la disciplina prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'ENAC, ha portato da quattro a cinque anni la durata del mandato del presidente dell'Ente, prevedendo altresì la possibilità che detto mandato possa essere rinnovato per due mandati consecutivi dopo il primo (in precedenza era ammesso un solo rinnovo). Il presidente dell'ENAC è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo e all’aviazione, ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione (costituito da quattro ulteriori componenti) ed esercita le competenze stabilite dallo statuto.

L'ENAC costituisce l'Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. Tra i compiti dell'ENAC rientrano: il controllo della sicurezza; la garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero; il compimento di valutazioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico prodotto dagli aeromobili. L'ENAC rappresenta altresì l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione civile.

 


 

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza entro il 31 ottobre 2018

 

 

 

Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

 

Data nomina

Procedura

di nomina

Autorità

di regolazione

per energia,

reti e ambiente

ARERA

 

 

 

Presidente:

 

Stefano Besseghini

 

 

Componenti:

 

Gianni Castelli, Andrea Guerrini, Clara Poletti

e Stefano Saglia

Pareri favorevoli

espressi a maggioranza

dei due terzi

dei componenti

dalle

Commissioni riunite

10ª e 13ª del Senato

il 2/8/2018

e dalle

Commissioni riunite

VIII e X della Camera

il 6/8/2018

ai sensi

dell’art. 2, comma 7,

della L. n. 481/1995 e dell’art. 1, comma 528, della L. n. 205/2017

9/8/2018

 

(Nomine deliberate

dal Consiglio dei ministri dell’8/8/2018)

D.P.R.

previa deliberazione del Consiglio dei ministri

su proposta

del Ministro

dello sviluppo economico, d’intesa

con il Ministro dell’ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare,

previo

parere vincolante espresso

a maggioranza dei 2/3 dei membri delle Commissioni

parlamentari

competenti

 

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 agosto 2018 sono stati nominati per sette anni componenti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ARERA Stefano Besseghini, in qualità di presidente, Gianni Castelli, Andrea Guerrini, Clara Poletti e Stefano Saglia.

Tali nomine erano state deliberate in via definitiva dal Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2018, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 30 luglio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 30 luglio 2018, aveva trasmesso le richieste di parere parlamentare sulle relative proposte di nomina ai sensi dell’art. 2, comma 7, della L. n. 481/1995 e dell’art. 1, comma 528, della L. n. 205/2017. Tali proposte di nomina erano state assegnate alle Commissioni riunite 10ª (Industria) e 13ª (Territorio) del Senato, che le hanno esaminate nella seduta del 2 agosto 2018 esprimendo pareri favorevoli a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le stesse proposte di nomina erano state altresì assegnate alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera che, dopo averne avviato l’esame e aver proceduto all’audizione dei candidati nella seduta del 2 agosto 2018, hanno espresso pareri favorevoli a maggioranza dei due terzi dei componenti nella seduta del 6 agosto 2018.

Si ricorda che l’11 febbraio 2018 erano scaduti i mandati di Guido Pierpaolo Bortoni, presidente, Rocco Colicchio, Valeria Termini e Alberto Biancardi, che erano stati nominati per sette anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 febbraio 2011 componenti dell’Autorità[6] all’epoca denominata Autorità per l’energia elettrica e il gas AEEG e attualmente ridenominata ARERA dall’art. 1, comma 528, della L. n. 205/2017. In considerazione della contestuale scadenza dei mandati di tutti i componenti, nonché della mancata previsione nell’ordinamento dell’Autorità di alcun meccanismo di supplenza o di sostituzione automatica, stante altresì la rilevanza delle funzioni della stessa Autorità e la loro non surrogabilità da parte di altri soggetti pubblici, in data 8 febbraio 2018 l’ARERA aveva deliberato di operare in regime di specifica prorogatio dal 12 febbraio 2018 per una durata massima di sessanta giorni, conformandosi così al parere espresso in analoghe circostanze dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato nell’adunanza del 7 dicembre 2010[7]. In seguito l'art. 1 del D.L. 10 aprile 2018, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2018, n. 64, aveva disposto che i predetti componenti dell’Autorità continuassero a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti.

Si ricorda inoltre che la composizione dell’Autorità, già ridotta a tre componenti compreso il presidente dall'art. 23, comma 1, lett. c) del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, è stata nuovamente modificata dall’art. 1, comma 528, della L. n. 205/2017, ai sensi del quale i componenti di tale Autorità sono cinque compreso il presidente e sono nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8, della L. n. 481/1995, le designazioni effettuate dal Governo dei componenti dell’Autorità sono sottoposte al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le nomine non possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell’Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati.

L’art. 1, comma 527, della citata L. n. 205/2017, ha attribuito all’ARERA nuovi compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti. Il già citato D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, aveva attribuito all’Autorità[8] anche le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, individuate con il D.P.C.M. 20 luglio 2012, in precedenza attribuite alla soppressa Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

L'Autorità ha il compito di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, e di assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sul territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo e trasparente, nonché tutelando gli interessi di utenti e consumatori. Il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari degli esercenti con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.


 


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

 

Data nomina

Procedura

di nomina

RAI

Radiotelevisione italiana S.p.a.

 

Componenti

del consiglio

di amministrazione:

 

 

Marcello Foa

(nominato

presidente

dal consiglio

di amministrazione

il 31/7/2018)

 

Fabrizio Salini

(nominato amministratore

delegato

dal consiglio

di amministrazione

il 31/7/2018)

Nominati dall'assemblea

degli azionisti

il 27/7/2018

su designazione

del Ministro

dell'economia

e delle finanze.

 

Sulla nomina

di Foa a presidente

la Commissione

di vigilanza sulla Rai

ha espresso

parere contrario

il 1°/8/2018

ai sensi dall'art. 49, comma 5, del

D.Lgs. n. 177/2005

27/7/2018

 

 

 

 

 

2 componenti

sono eletti   dalla Camera

dei deputati;

2 componenti

sono eletti      dal Senato della Repubblica;

1 componente

è eletto

dall’assemblea dei dipendenti della società;

2 componenti

sono designati dal Consiglio dei ministri

su proposta

del Ministro dell’economia

e delle finanze.

I componenti così individuati sono nominati dall’assemblea degli azionisti.

Componenti

del consiglio

di amministrazione:

 

Igor De Biasio

Giampaolo Rossi

Nominati dall'assemblea

degli azionisti

previa elezione

della Camera

dei deputati

Componenti

del consiglio

di amministrazione:

 

Beatrice Coletti

Rita Borioni

Nominati dall'assemblea

degli azionisti

previa elezione

del Senato

della Repubblica

Componenti

del consiglio

di amministrazione:

 

Riccardo Laganà

Nominato dall'assemblea

degli azionisti

previa elezione

dell’assemblea dei dipendenti della Rai

           

L’assemblea degli azionisti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., riunitasi il 27 luglio 2018, ha nominato i componenti del nuovo consiglio di amministrazione dell’Azienda. Si tratta di Igor De Blasio e Giampaolo Rossi (eletti dalla Camera dei deputati il 18 luglio 2018), Rita Borioni e Beatrice Coletti (elette dal Senato della Repubblica il 18 luglio 2018)[9], Riccardo Laganà (eletto dall’assemblea dei dipendenti della società il 19 luglio 2018), nonché Marcello Foa e Fabrizio Salini designati dal Consiglio dei ministri del 27 luglio 2018 su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.

            Il nuovo consiglio di amministrazione si è insediato il 31 luglio 2018 ed ha eletto Fabrizio Salini amministratore delegato, conformemente all’indicazione del Consiglio dei ministri, nonché Marcello Foa

presidente. Tuttavia la nomina presidenziale di Foa non è divenuta efficace perché la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nella seduta del 1° agosto 2018, ha espresso a riguardo parere contrario non essendo stata conseguita la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione prevista dall'art. 49, comma 5, del D.Lgs. n. 177/2005.

            Si ricorda che il consiglio di amministrazione uscente della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. era composto da Carlo Freccero, Guelfo Guelfi, Arturo Diaconale, Franco Siddi, Rita Borioni e Giancarlo Mazzuca, che erano stati designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 4 agosto 2015 (insieme a Paolo Messa, dimessosi poi il 1° giugno 2017), nonché da Marco Fortis, indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze quale proprio rappresentante, e da Monica Maggioni, indicata dal medesimo Ministero come presidente della RAI. Il 5 agosto 2015 il consiglio di amministrazione dell'Azienda aveva effettivamente nominato Monica Maggioni presidente della RAI e in pari data era stato espresso il prescritto parere favorevole, a maggioranza dei  due terzi dei suoi componenti, della predetta Commissione parlamentare.

Il rinnovo del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, è avvenuto secondo la nuova procedura introdotta dall’art. 2 della L. n. 220/2015, che ha modificato la governance dell’Azienda prevedendo anzitutto la riduzione da 9 a 7 del numero dei componenti del predetto collegio. Il relativo mandato dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio di amministrazione nomina inoltre, su proposta dell'assemblea, l’amministratore delegato dell’Azienda, che resta in carica per tre anni dalla nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione.


 


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto

 

Data scadenza

Procedura

di nomina

Istituto nazionale

di statistica

ISTAT

 

Presidente:

 

Giorgio Alleva

Richiesta di parere parlamentare ai sensi

dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 322/1989

15/7/2018

D.P.R.

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri, previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari

a maggioranza

dei 2/3

dei componenti

 

Il 15 luglio 2018 è scaduto il mandato del presidente dell’Istituto nazionale di statistica ISTAT, Giorgio Alleva, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 2014.

Il 27 luglio 2018 il Ministro per la pubblica amministrazione ha diramato un avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la designazione del nuovo presidente dell’Istituto.

Si ricorda che Alleva era succeduto ad Antonio Golini, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2013 era stato incaricato di svolgere le funzioni attribuite al presidente dell'ISTAT in attesa della nomina dello stesso, a seguito delle dimissioni rassegnate il 28 aprile 2013 dal presidente uscente Enrico Giovannini nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali[10].

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 322/1989, modificato dall'art. 5, comma 1, della L. n. 196/2009 e dall'art. 8-bis, comma 1, lett. d) del D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2013, il presidente dell'ISTAT è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini, con esperienza internazionale, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta[11].

Organi dell'Istituto, riordinato dal D.P.R. n. 166/2010, sono: il presidente, il consiglio (composto da 5 membri compreso il presidente), il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (composto da 15 membri compreso il presidente) e il collegio dei revisori dei conti. I mandati hanno tutti durata quadriennale.

L'ISTAT, ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.

 

 


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Agenzia

spaziale

italiana

ASI

 

Componenti            del consiglio             di amministrazione:

 

Enrico Costa,

Alberto Rosso,

Alessandro Aresu

e Sergio Marchisio

 

Comunicazione

al Parlamento

ai sensi dell'art. 11, comma 5,

del D.lgs. n. 213/2009

 

21/7/2018

Decreto

del Ministro dell'istruzione dell'università

e della ricerca, sentito

il Comitato interministeriale per le politiche relative

allo spazio

e alla ricerca aerospaziale

           

Il 21 luglio 2018 sono scaduti i mandati di Enrico Costa, Alberto Rosso, Alessandro Aresu e Sergio Marchisio a componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia spaziale italiana ASI.

Costa e Rosso erano stati nominati per un quadriennio con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca in data 21 luglio 2014, su designazione rispettivamente del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca e del Ministro della difesa. Aresu e Marchisio invece erano stati nominati con analogo decreto ministeriale in data 8 ottobre 2014 per il rimanente periodo di durata in carica del consiglio di amministrazione, su designazione rispettivamente del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La governance dell’ASI è stata recentemente modificata dalla L. n. 7/2018. Il testo novellato dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 128/2003, recante il riordino dell’Agenzia, prevede infatti che il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L’organo di amministrazione dell’ASI è dunque composto dal presidente, designato dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, e da altri quattro componenti, scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi.

Presidente in carica dell’ASI è Roberto Battiston, che è stato confermato per un quadriennio con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca in data 8 maggio 2018.

L’ASI rientra fra gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca riordinati con il D.Lgs. n. 213/2009, che ha previsto tra l’altro la riduzione del numero dei membri dei rispettivi consigli di amministrazione. Per quanto specificamente concerne il controllo parlamentare tale decreto legislativo ha novellato le procedure di designazione e di nomina dei presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più previamente le Commissioni parlamentari, restando prevista, al pari delle nomine degli altri componenti del consiglio di amministrazione, solo la comunicazione al Parlamento dei decreti all’uopo emanati dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.


 


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

 

Data nomina

Procedura

di nomina

Fondazione

Centro sperimentale

di cinematografia

CSC

Componente            del consiglio             di amministrazione:

 

Roberto Andò

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 6

del D. Lgs. n. 426/1997 annunciata

alla Camera e al Senato

l’11/9/2018

Procedura

di nomina

in corso

Decreto

del Ministro

per i beni

e le attività culturali,

su designazione dello stesso Ministro

 

            Si anticipa che il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera del 28 agosto 2018, annunciata alla Camera e al Senato l’11 settembre 2018, ha richiesto, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 426/1997, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Roberto Andò a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia CSC. Tale richiesta è stata assegnata alla VII Commissione (Cultura) della Camera e alla 7ª Commissione (Istruzione) del Senato.

            Con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 6 dicembre 2016 e 26 gennaio 2017 erano stati nominati per un periodo di quattro anni rispettivamente il presidente della Fondazione, Felice Laudadio, e gli ulteriori componenti del consiglio di amministrazione, ossia Aldo Grasso, Carlo Verdone e Giancarlo Giannini[12] (nominati su designazione del Ministro medesimo) nonché Olga Cuccurullo (nominata su designazione del Ministro dell’economia e delle finanze). Nella seduta del consiglio di amministrazione in data 19 marzo 2018 è stata tuttavia dichiarata la decadenza di Aldo Grasso, per cui occorre procedere all’integrazione dell’organo di amministrazione della Fondazione.

Il Centro sperimentale di cinematografia, nato nel 1935 e qualificato ente pubblico dalla legge n. 419/1942, è stato trasformato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 426/1997 nella Fondazione Scuola nazionale di cinema, con personalità giuridica di diritto privato, poi ridenominata Fondazione Centro sperimentale di cinematografia dall'art. 1 del D.Lgs. n. 32/2004. La Fondazione è disciplinata dal codice civile per quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. n. 426/1997. L'articolo 6 di quest’ultimo decreto legislativo è tuttavia la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulla nomina in oggetto[13]: in quanto ente di diritto privato, la Fondazione non sarebbe infatti ricompresa nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.

            Finalità della Fondazione CSC, istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia che riunisce la Scuola nazionale di cinema e la Cineteca nazionale, sono lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica e audiovisiva a livello d'eccellenza; la conservazione e la promozione del patrimonio cinematografico; la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie e linguaggi nei campi connessi. Organi della Fondazione sono il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti. I mandati sono tutti quadriennali e possono essere confermati per non più di due volte.


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione II

 

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.


In evidenza a luglio e agosto 2018

 

 

 


Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibili sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcun modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.


Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

 

In particolare, nel periodo 1° luglio - 31 agosto 2018 sono stati segnalati 76 ordini del giorno[14] dei quali:

 

62 riferiti alla legge n. 89 del 2018, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” (A.C. 804).

22 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 21 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 8 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 4 al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 2 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2 al Ministero della salute, 2 al Ministro per la pubblica amministrazione, 1 al Ministero della giustizia, 1 al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 1 al Ministero dello sviluppo economico;

 

5 riferiti alla legge n. 83 del 2018, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per l’ulteriore finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali” (A.C. 583).

4 sono stati inviati al Ministero dello sviluppo economico, 2 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, 1 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 

9 riferiti alla legge n. 77 del 2018, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, recante misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.” (A.C. 675).

8 sono stati inviati al Ministero dello sviluppo economico, 2 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 


 

 

            Nel periodo considerato è stata inoltre segnalata dal Servizio per il controllo parlamentare 1 risoluzione[15]

- D’UVA e MOLINARI n. 6/00006, sulle Comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018.

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione III

 

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento

 

Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Al fine di definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli adempimenti a carico di ciascun Ministero[16]. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, per acquisire da questi ultimi ogni informazione utile in merito all’attuazione dell’obbligo, nonché per sollecitare l’invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data prevista o deducibile dalla norma introduttiva.

Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni sullo stato di adempimento degli obblighi a riferire alle Camere che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio illustrata circoscritta all’indicazione delle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché delle eventuali modifiche o abrogazioni di obblighi già vigenti.

 


In evidenza a luglio e agosto 2018

 

Nell’ambito delle relazioni annunciate nel periodo considerato dalla presente pubblicazione si segnala la relazione trasmessa dal presidente della Società italiana degli autori ed editori sui risultati dell’attività svolta dalla S.I.A.E, con dati aggiornati a giugno 2018 (Doc. CCXXX, n. 1), in quanto tale trasmissione costituisce il primo adempimento dell’obbligo previsto dal comma 5 dell’articolo 28 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Il comma richiamato dispone che entro il 30 giugno di ogni anno la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) trasmetta al Parlamento e agli enti vigilanti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2[17], una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta, relativa ai profili di trasparenza ed efficienza.

Il Doc. CCXXX, n. 1 consta di due sezioni, la prima delle quali dedicata alla presentazione della SIAE. In particolare, vengono illustrate le origini storiche e la natura giuridica di ente pubblico economico a base associativa della SIAE e delineati la governance e la struttura di controllo della Società. Sono altresì descritte le novità per l’assetto organizzativo, regolatorio e operativo introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sulla base dell’articolo 20 della legge di delegazione europea 12 agosto 2016, n. 170, contenente i criteri per la trasposizione nel diritto nazionale della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line del mercato interno. Sono inoltre richiamate le ulteriori modifiche conseguite all’articolo 19 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172[18].

            Nella prima sezione della relazione vengono quindi descritte le attività poste in essere dalla SIAE a tutela dei propri associati e mandanti direttamente o attraverso contratti di reciproca rappresentanza. Tra l’altro si ricorda che il 2017 conclude il primo quadriennio dopo il commissariamento che ha restituito agli associati il governo autonomo della società, riportando i conti stabilmente in attivo, e che in tale periodo la SIAE ha posto in essere una serie di riforme organizzative e contrattuali ma anche investito sul futuro in termini di sostegno agli autori, di semplificazione delle regole e di informatizzazione in ottica digitale. Si ricorda altresì che la SIAE, pur essendo un ente pubblico economico, non riceve denaro dallo Stato, anzi versa oltre 120 milioni di euro tra imposte e tasse e sostiene una serie di attività sul territorio che sono sempre più a rischio per la riduzione dei fondi pubblici e comunali. Uno specifico paragrafo è dedicato all’operato della SIAE a favore degli utilizzatori, in particolare per garantire loro un accesso sicuro e semplice ai servizi della Società, la massima libertà di creare (TV radio) e di eseguire (Live), un basso livello di conflittualità negoziale, tariffe secondo benchmark europeo.

            Vengono poi descritti l’attività di intermediazione dei diritti d’autore per tutti i settori artistici[19], nonché i servizi complementari alla gestione autorale, fornendo i relativi dati territoriali, economici (riferiti al 2017) e quantitativi relativi alla gestione del diritto d’autore. Sono poi indicate le prospettive future della difesa del diritto d’autore, che mostrano una tendenza all’aggregazione testimoniata anche dall’evoluzione in corso negli Stati Uniti, unico Paese in cui vigeva la completa liberalizzazione.

            La relazione contiene un ulteriore paragrafo avente ad oggetto il processo di digitalizzazione, che costituisce uno degli strumenti per gestire efficacemente i servizi per gli associati e gli utilizzatori e consentire l’aggregazione tra organismi, nonché gli interventi realizzati in quest’ambito nell’anno di riferimento. Il focus sulle attività svolte nel 2017 evidenzia come la SIAE si confermi al 7° posto per volume di incassi nella classifica mondiale delle prime 20 società di gestione collettiva del diritto d'autore[20]. Inoltre, negli ultimi anni, il costo dei servizi agli associati è diminuito di oltre un punto percentuale, posizionando la SIAE tra le più competitive società di collecting in Europa. Si evidenzia inoltre il trend positivo anche per le nuove iscrizioni, con 11.215 nuove adesioni nel 2017 (+51 per cento di iscrizioni on line rispetto al 2016).

A partire dal 1° gennaio dello scorso anno inoltre gli autori ed editori iscritti per la prima volta a SIAE non sono più tenuti a corrispondere la quota istruttoria della domanda di associazione, ovvero le spese di inizio pratica.

Il documento si sofferma inoltre sull’impegno profuso dalla SIAE per la promozione della cultura e a sostegno dei giovani, anche attraverso il progetto SILLUMINA avviato dal 2016 con il MIBACT. La prima sezione fornisce conclusivamente i dati che illustrano significativamente l’evoluzione subita dalla SIAE nel quinquennio 2013 - 2017[21].

La seconda sezione della relazione riguarda il rendiconto sulla gestione 2017 e la situazione economica e patrimoniale complessiva, di cui si forniscono i risultati e i dati contabili. Si dà inoltre conto degli interventi organizzativi che hanno riguardato il personale, il cui costo rispetto al 2016 è diminuito di 4,7 milioni di euro[22].

Sempre in quanto si tratta della prima attuazione della disposizione che ne prevede l’invio alle Camere, si segnala la trasmissione, da parte del presidente dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)[23], della relazione, aggiornata al 19 luglio 2018 (Doc. CCXXXI, n. 1), concernente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli indifferibili e urgenti adottati dai componenti l'Autorità nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011. Il documento pervenuto ottempera quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2018, n. 64.

L’articolo 1 del decreto-legge n. 30, al comma 1, stabilisce che i componenti l'Autorità nominati con sopracitato DPR 11 febbraio 2011 continuino a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti la predetta Autorità non oltre il novantesimo giorno dal giuramento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 30 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018[24]. Il comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 30 del 2018, introdotto dalla legge di conversione n. 64, dispone che durante il periodo di prorogatio cui al comma 1, l'Autorità trasmetta alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo comma 1-bis (ossia dal 9 giugno 2018), una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Il comma 1-bis dispone altresì che nella prima relazione l'Autorità dia conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 30 (10 aprile 2018) e quella di entrata in vigore del comma 1-bis, nonché delle linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli atti emanati dalla predetta Autorità da considerare di ordinaria amministrazione ovvero indifferibili e urgenti. Si fa presente che i nuovi componenti dell’ARERA sono stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018: si tratta di Stefano Besseghini, presidente, Gianni Castelli, Andrea Guerrini, Clara Poletti e Stefano Saglia. Il periodo di prorogatio di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 30 del 2018 si è pertanto concluso.

La relazione inviata, dopo aver ricostruito il quadro normativo da cui deriva l’obbligo di riferire alle Camere, illustra i criteri e le procedure seguiti per delineare l’ambito della propria operatività in regime di prorogatio. A tal fine, l’Autorità ha preventivamente definito linee guida interne, sulla scorta dei consolidati criteri dottrinali e giurisprudenziali in materia, individuando, ex ante, macro-tipologie di atti rientranti nella sfera dell’ordinaria amministrazione e/o in quella dell’indifferibilità e urgenza, quindi adottabili sebbene in regime di prorogatio.

L’Autorità ha altresì definito una procedura interna ad hoc, prevedendo un’analisi puntuale e preventiva, sotto il profilo dell’ordinaria amministrazione e dell’indifferibilità ed urgenza, degli atti posti all’ordine del giorno delle riunioni settimanali del Collegio, con il coinvolgimento dei propri consiglieri giuridici e, comunque, con una pregiudiziale valutazione di ammissibilità degli schemi di provvedimento sotto questi specifici profili. Inoltre, di tale verifica è dato puntualmente conto nelle premesse (e, ove ritenuto opportuno, anche nel corpo della deliberazione) di ogni provvedimento adottato in regime di prorogatio, in modo tale che il provvedimento stesso, a garanzia della massima trasparenza, anche sotto questo aspetto, fosse suscettibile di sindacato giurisdizionale. L’ammissibilità è quindi valutata dai componenti del collegio caso per caso, assumendo quale utile supporto per la decisione le suddette linee guida, e preliminarmente alla valutazione di merito del singolo provvedimento[25].

La relazione elenca quindi le otto macro categorie di atti e di provvedimenti adottabili dall’Autorità in regime di prorogatio e fa presente che si è invece ritenuto di non poter assumere durante il periodo di prorogatio atti di pianificazione (in primis il Piano strategico pluriennale), dal momento che atti di tale natura sono considerati dalla giurisprudenza amministrativa eccedenti l’ordinaria amministrazione. Parimenti, in detto regime di prorogatio l’Autorità ha ritenuto di non poter adottare provvedimenti regolatori di riforma di ampio respiro o con carattere fortemente innovativo. Motivi di opportunità hanno inoltre indotto l’Autorità a soprassedere, nel corso del regime di prorogatio, dalla formulazione di osservazioni e proposte a Governo e Parlamento, ove non espressamente richiesto, dirette a produrre modifiche normative o regolamentari, ovvero sostanziali mutamenti nei termini dei rapporti concessori e autorizzatori. Per analoghe ragioni l’Autorità ha ritenuto, altresì, di dover soprassedere anche dall’utilizzo dei poteri di segnalazione nei confronti di Governo e Parlamento.

Da ultimo la relazione segnala che gli atti e provvedimenti complessivamente adottati dall’Autorità sono pubblicati sul sito www.arera.it, ricordando altresì che, come di consueto, le azioni poste in essere sono più ampiamente illustrate nella Relazione annuale sullo stato dei servizi e l’attività svolta[26], pubblicata, nel 2018, in sostanziale sincronia con la predisposizione della relazione di cui si è testé dato conto.

Nell’ambito delle relazioni pervenute alle Camere nel periodo luglio-agosto 2018 si segnala inoltre la relazione trasmessa dai Commissari straordinari dell'Alitalia – Società aerea italiana Spa, con lettera in data 1° agosto 2018, concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa nell'ambito della procedura di cessione. Tale relazione, cui sono allegate le relazioni sulla gestione del Gruppo Alitalia relative, rispettivamente, al periodo 2 maggio - 31 dicembre 2017 e al primo trimestre del 2018 (Doc. XXVII, n. 1), attua le previsioni di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, recante “Misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2018, n. 77. Trattandosi di un obbligo una tantum, l’avvenuta trasmissione della relazione ne determina la conclusione.

Si ricorda che il decreto-legge n. 38 del 2018 ha modificato le norme del decreto-legge n. 148 del 2017[27] relative alla durata della procedura di cessione della società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e del prestito a essa erogato ai sensi del decreto-legge n. 50 del 2017[28] e del citato decreto-legge n. 148 del 2017.

Il comma 1-bis dell’articolo 1 dispone che i commissari della società Alitalia - Società Aerea Italiana - S.p.A. in amministrazione straordinaria trasmettano alle Camere una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa nell'ambito della procedura di cessione, evidenziando, in particolare, i dati riferiti: a) ai contratti aziendali in corso di fornitura carburante, di leasing e di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ai contratti di servizi esternalizzati maggiormente rilevanti; b) all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, sia antecedenti che successivi all'amministrazione straordinaria, dando altresì conto degli eventuali contenziosi in essere e delle operazioni di recupero dei crediti e delle altre attività patrimoniali, finalizzate alla salvaguardia del capitale d'impresa; c) alla consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e al numero di unità di personale dipendente in cassa integrazione guadagni; d) al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del programma di cessione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con particolare riferimento alle modalità di rimborso del finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successivamente incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Il comma 1-ter dell’articolo 1 stabilisce che la relazione di cui al comma 1-bis sia trasmessa entro il 1° agosto 2018 e che nella medesima relazione i commissari diano conto anche delle attività compiute nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 38 del 2018 (27 aprile 2018) e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione (27 giugno 2018). Per completezza, si ricorda altresì che il medesimo comma 1-ter dispone inoltre che i commissari inviino alle Camere una relazione conclusiva entro il 31 ottobre 2018.

La relazione trasmessa (Doc. XXVII, n. 1) si apre con una premessa nella quale si ricostruisce il quadro normativo in cui si iscrive la procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, procedura alla quale l’Alitalia è stata ammessa con decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 maggio 2017, con cui sono stati contestualmente nominati commissari straordinari di Alitalia Luigi Gubitosi[29], Enrico Laghi e Stefano Paleari. Si fa inoltre presente che con sentenza n. 17 dell’11 maggio 2017 la sezione fallimentare del Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato l’insolvenza di Alitalia ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 maggio 2017 Alitalia Cityliner S.p.A. è stata anch’essa ammessa, su istanza di Alitalia, alla procedura di amministrazione straordinaria e sono stati nominati i medesimi Commissari. Sempre in premessa la relazione ricorda che con decreto del 23 marzo 2018, il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato l’esecuzione del programma della procedura di amministrazione straordinaria delle Società in amministrazione straordinaria, redatto secondo l’indirizzo della cessione dei complessi aziendali di cui all’articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Descritte la struttura del Gruppo Alitalia e le fasi della procedura di amministrazione straordinaria, la relazione fornisce prospetti illustrativi dell’andamento economico e finanziario della gestione commissariale per il secondo trimestre 2018 (1° aprile - 30 giugno 2018), precisando che le risultanze contabili sono sottoposte a talune procedure di verifica da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.pA. e che, a fine illustrativo, la società ha ritenuto di effettuare la comparazione con le risultanze contabili del 2017[30]. Il documento espone quindi le ragioni che hanno determinato l’incremento dei ricavi complessivi di 33 milioni di euro, pari al 4,4 per cento, e la riduzione di 57 milioni di euro di costi operativi, dovuta principalmente all’ottimizzazione e all’efficientamento delle principali voci di spesa che hanno più che compensato l’incremento dei prezzi del carburante. Vengono quindi analizzate le singole voci di costo del conto economico: consumi di materie prime e materiali di consumo (che include il costo del carburante flotta al netto delle coperture), i costi per servizi, il costo per il personale, altri costi operativi[31], i costi capitalizzati per lavori interni. Sono quindi riportati i dati relativi al cash flow.

Il documento trasmesso fornisce la descrizione della flotta di cui dispone Alitalia al 30 giugno 2018, che consta di 118 aerei, di cui 41 di proprietà e 77 in leasing e la relativa situazione contabile, sempre alla medesima data. Il paragrafo concernente i contratti di leasing riporta la sintesi dei principali dati economici dei contratti di leasing operativo e finanziario, riferendo sulla rinegoziazione conseguente all’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il successivo paragrafo tratta del fuel management, la cui nuova direzione è operativa da febbraio 2018. Si evidenzia tra l’altro che nel trimestre aprile-giugno 2018 sono state avviate nuove iniziative di Fuel Efficiency, tra cui la “Free Route Italia”, che consente riduzioni dei tempi di volo, risparmi di carburante e quindi minori emissioni CO2 grazie alla possibilità di pianificare ed effettuare “rotte libere” già al di sopra dei 9.000 metri (FL 305) delle quote di volo. Nel secondo trimestre del 2018, il risparmio di carburante, grazie alle varie progettualità in corso, si è attestato a 7 mila tonnellate, per circa 3,5 milioni di euro. Il Fuel Saving, quindi, da inizio anno, si consolida intorno alle 13 mila tonnellate, equivalenti a 6,5 milioni di euro.

La relazione trasmessa descrive quindi le attività di manutenzione della flotta, distinte in: manutenzione in linea (che non prevede il ricovero nell’hangar dell’aeromobile), manutenzione leggera, manutenzione pesante, componentistica e di cabin appearance. Vengono poi elencati e descritti i principali contratti di servizi esternalizzati.

Ulteriori paragrafi riguardano i crediti commerciali e le altre attività finanziarie: tra l’altro, si riporta che al 30 giugno 2018, la voce crediti commerciali ammonta a 385 milioni di euro al lordo del fondo svalutazione crediti, che alla medesima data ammonta a 15 milioni di euro; si illustrano poi i crediti finanziari (sempre al 30 giugno 2018) nella componente corrente e non corrente. Quanto alle principali operazioni di recupero dei crediti e delle altre attività patrimoniali finalizzate alla salvaguardia del capitale di impresa intraprese dai commissari straordinari, si riferisce che questi ultimi hanno definito accordi transattivi che hanno portato nelle casse di Alitalia SAI in amministrazione straordinaria un ammontare di 36 milioni di euro nel corso del 2017 e di 77,4 milioni di euro nel 2018.

La relazione si sofferma poi sulla situazione del personale, fornendo in primo luogo i dati inerenti la forza lavoro occupata, pari, al 30 giugno 2018, a 12.013 dipendenti[32], e l’articolazione delle funzioni aziendali delle risorse del gruppo, con l’indicazione dei contratti a tempo determinato e indeterminato. Si dà quindi conto dei contenuti della determinazione del 5 febbraio 2018 del collegio commissariale di Alitalia in merito alla variazione delle unità produttive per effetto della riorganizzazione aziendale.

Per quanto attiene alla gestione del personale, nella relazione si sottolinea l’impegno volto alla ricostruzione delle relazioni industriali, evidenziando come il migliorato rapporto con le sigle sindacali abbia contribuito al miglioramento degli standard operativi. Si sottolinea inoltre positivamente l’effetto dell’inserimento di nuovi manager dall’esterno in termini di rinnovamento dei processi interni in un’ottica di efficienza e di riconquista di fiducia e credibilità nei confronti delle persone che lavorano nella Compagnia. È stato inoltre portato avanti il progetto di razionalizzazione della struttura organizzativa di Alitalia con gli obiettivi di semplificare la catena di comando e accorpare le responsabilità su processi contigui, con conseguente efficientamento del costo del lavoro. Si rappresentano quindi le principali azioni intraprese nei periodi 2 maggio – 31 dicembre 2017 e nei primi due trimestri del 2018.

Il documento descrive quindi la procedura di cassa integrazione straordinaria (CIGS) attivata ai sensi dell’articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge n. 148 del 1993 per le società in amministrazione straordinaria aperta su tutto il personale di Alitalia, riferendo in merito ai percorsi attivati di riqualificazione dei lavoratori interessati.

Quanto agli obiettivi previsti nell’ambito del programma di cessione di cui all’articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nella relazione si riporta l’iter procedurale svolto dai commissari straordinari. In particolare, si descrive la procedura per la definizione del programma dell’amministrazione straordinaria esperita ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, recante “Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.”[33], nell’ambito della quale sono pervenute 33 manifestazione di interesse. All’esito delle valutazioni effettuate, sono state ammesse alla fase successiva 15 controparti, invitate a formulare, entro il termine del 21 luglio 2017, proposte non vincolanti per la definizione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia e CityLiner. Alla scadenza fissata risultavano pervenute 13 proposte, di cui solo 2 basate su un programma di ristrutturazione. Nella relazione si riferisce che, in considerazione di quanto esposto, si è ritenuto che, nel caso di specie, le finalità della procedura di amministrazione straordinaria, con particolare riferimento alla conservazione del patrimonio produttivo delle Società in amministrazione straordinaria e al recupero dell’equilibrio economico delle relative attività imprenditoriali, potessero essere utilmente perseguite unicamente sulla base di un programma di cessione. La relazione espone pertanto la procedura di cessione dei complessi aziendali, autorizzata dal MISE in data 28 luglio 2017, su istanza dell’organo commissariale. In particolare, si dà conto della fase di raccolta delle manifestazioni di interesse e di presentazione delle offerte. A tale ultimo proposito, la relazione riferisce che nessuna delle offerte vincolate presentate è risultata ammissibile alla procedura, che pertanto non ha più potuto avere ulteriore corso[34]. Alla luce dell’esaurimento della procedura espletata e della normativa sopravvenuta con l’articolo 12 del decreto-legge n. 148 del 2017, che ha esteso al 30 aprile 2018 il termine ultimo assegnato alla gestione commissariale per procedere alla dismissione dei complessi aziendali facenti capo alle Società in AS, altresì espressamente ribadendo l’applicazione per le amministrazioni straordinarie in oggetto delle disposizioni dettate dall’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 347 del 2003, la gestione commissariale ha ritenuto che la modalità più conforme ai principi richiamati dall’articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017 per perseguire l’obiettivo della dismissione dei complessi aziendali delle Società in amministrazione straordinaria nel nuovo termine indicato dal legislatore fosse costituita dall’espletamento di una procedura negoziata (anche espressamente ammessa dall’articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347 del 2003). La relazione fornisce quindi la descrizione di tale ulteriore fase, nonché gli sviluppi procedurali successivi al nuovo termine assegnato il 10 aprile 2018 ai partecipanti alla procedura per la presentazione di un’offerta vincolante per l’acquisto dei complessi aziendali di Alitalia e di CityLiner, atteso che alla scadenza sopra indicata sono state ricevute tre proposte nessuna delle quali rispondente ai requisiti previsti nel disciplinare di gara.

La relazione, segnalata la valutazione positiva dei commissari in merito a un’ulteriore fase di confronto e di approfondimento con i soggetti offerenti, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 1 del decreto-legge n. 38 del 2018 all’articolo 12 del decreto-legge n. 148 del 2017, si conclude con considerazioni inerenti le modalità di rimborso del finanziamento a titolo oneroso disposto, per 600 milioni di euro, con il decreto-legge n. 55 del 2017 ed incrementato di ulteriori 300 milioni euro con decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Si ricorda che, come inizialmente premesso, allo scopo di fornire alle Camere una più completa informativa sulla situazione della Compagnia, alla relazione dei commissari straordinari sono allegate le relazioni sulla gestione del Gruppo Alitalia relative, rispettivamente, al periodo 2 maggio - 31 dicembre 2017 (Allegato 2) e al primo trimestre del 2018 (Allegato 3).

Per quanto attiene ai nuovi obblighi di relazione al Parlamento introdotti da disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, si segnalano, in primo luogo, le previsioni di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81[35], recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE”.

Al fine di raggiungere livelli di qualità dell'aria che non danneggino la salute umana e l'ambiente, la direttiva (UE) 2016/2284 stabilisce impegni nazionali di riduzione degli inquinanti atmosferici di cui alla direttiva 2001/81/CE, includendovi anche il particolato fine, e impone l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni atmosferiche. In conformità alla direttiva (UE) 2016/2284 il decreto legislativo n. 81, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), mira a ridurre le emissioni nazionali annue di origine antropica di una serie di sostanze (il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, i composti organici volatili non metanici, l'ammoniaca e il particolato fine) per rispettare i livelli di emissioni stabiliti entro il 2020 e il 2030. Il decreto prevede, inoltre, l'attivazione del monitoraggio delle emissioni di una serie di ulteriori sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione e la raccolta di dati sugli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.

In particolare, l’articolo 4 del decreto legislativo n. 81 disciplina le modalità di predisposizione e di adozione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento, stabilendo, al comma 2, che tale programma sia elaborato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), previa consultazione dei soggetti responsabili per l'attuazione delle politiche e delle misure del programma e degli altri soggetti aventi competenze nei settori interessati da tali politiche e misure. Ai sensi del comma 3, il primo programma nazionale di controllo sull'inquinamento atmosferico dovrà essere predisposto entro il 30 settembre 2018 e approvato, entro il 31 dicembre dello stesso anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Conferenza unificata. I commi da 4 a 9 dell’articolo 4 dispongono in merito ai contenuti del programma, nonché alle procedure per il suo aggiornamento[36].

Al fine di favorire il monitoraggio e il controllo pubblico del percorso di attuazione del programma nazionale, il comma 6 dell’articolo 5 prevede la trasmissione al Parlamento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2019, di una relazione, elaborata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sullo stato di attuazione del programma nazionale, tenuto conto dei dati forniti dalle amministrazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5 e sulla base della relazione di inventario, elaborata dall’ISPRA, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) [37]. La relazione può contenere proposte, anche di natura legislativa, per l'attuazione delle politiche e delle misure del programma[38].

Ulteriori due nuovi obblighi di relazione alle Camere sono stati introdotti, rispettivamente, dall’articolo 3-ter e dall’articolo 9-ter del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”[39].

L’articolo 3-ter prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti una relazione annuale al Parlamento in merito agli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge n. 87. Si ricorda che il Capo I, che consta degli articoli da 1 a 3-ter, prevede misure per il contrasto al precariato. In estrema sintesi, l'articolo 1 modifica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento alla durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l'impugnazione del contratto medesimo[40]. L'articolo 1-bis introduce incentivi all'occupazione giovanile al fine di favorire la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato e per agevolare le assunzioni stabili.

L’articolo 2 interviene in materia di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, stabilendo che agli stessi si applichino talune disposizioni relative alla disciplina del contratto a termine precedentemente escluse; il medesimo articolo disciplina altresì i limiti quantitativi applicabili ai suddetti contratti e la fattispecie della somministrazione fraudolenta.

L’articolo 2-bis modifica la disciplina delle prestazioni occasionali, mentre l’articolo 3 interviene sui limiti minimi e massimi della misura dell'indennità in caso di licenziamento illegittimo ed incrementa, in alcune ipotesi, il contributo previdenziale addizionale concernente i rapporti di lavoro subordinato a termine.

L'articolo 3-bis dispone l’obbligo per le regioni - per il triennio 2019-2021 - di destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei Centri per l’impiego, al fine di garantirne la piena operatività.

Un secondo obbligo di relazione è previsto, come premesso, dall’articolo 9-ter del decreto-legge n. 87 del 2018. Tale articolo è compreso nel Capo III del provvedimento che reca misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo[41]. Nello specifico, l'articolo 9-ter prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolga il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale che consideri, in particolare, le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. L’ultimo periodo del medesimo articolo dispone altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenti annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.


 

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1° luglio-31 agosto 2018

 

Relazioni governative

 

Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 66/1999,

art. 12, co. 1*

Relazione concernente l'incidente occorso a un aeromobile in località Lago del Salto (Rieti) il 27 luglio 2014

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta)

 

 

Relazione concernente l'incidente occorso a un aeromobile in prossimità aeroporto di Roma Urbe il 28 ottobre 2017

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta)

IX Trasporti

4/7/2018

 

 

 

 

 

 

11/7/2018

*Il comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente aereo l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV, rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC, alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ICAO.

 


 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 125/2014,

art. 14, co. 2*

Risultati conseguiti nelle attività di cooperazione allo sviluppo e utilizzo dei relativi stanziamenti

(Dati relativi al 2017,

allegata al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2017,

conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, parte I, volume VIII, A.C. 850)

III Affari esteri

V Bilancio

 

9/7/2018**

 

*Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” prevede che a decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore (29 agosto 2014) della legge medesima, tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, siano indicati in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 dell’articolo 14 dispone che al rendiconto generale dello Stato sia allegata una relazione, curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al comma 1, riferiti all’anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 125.

**Il disegno di legge “Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017” (A.C. 850), presentato il 2 luglio 2018, è stato annunciato nella seduta dell’Assemblea del 9 luglio.

L. 58/2001,

art. 6, co. 1

Stato di attuazione della legge n. 58 del 2001 concernente l’istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario

(Dati relativi al 2017,

Doc. CLXXIII n. 1)

III Affari esteri

30/7/2018

 

L. 482/1999,

art. 19, co. 3

Attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture, indicate all'articolo 2 della legge

n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane

(Dati relativi al 2017,

Doc. LXXX-bis n. 1)

III Affari esteri

VII Cultura

30/7/2018

 

 


 

Ministro per gli affari europei

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 14, co. 1*

Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea

(Dati riferiti al secondo trimestre 2018,

Doc. LXXIII-bis n. 2)

Tutte le Commissioni permanenti

 

30/7/2018

*La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), all’articolo 14, comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:

a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;

c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

 

 

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 15, co. 2*

Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2009/2034, avviata, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione della direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane

VIII Ambiente

XIV Politiche dell’Unione europea

7/8/2018

*Il comma 2 dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 83/2014

art. 7, co. 1*

 

Interventi realizzati e avviati nell'ambito del Piano strategico “Grandi progetti beni culturali”

(Dati riferiti all’anno 2017,

Doc. CXI n. 1)

VII Cultura

30/7/2018

*Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenti alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi nell'ambito del piano strategico “Grandi progetti beni culturali”, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con cui si individuano beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario ed urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 432/1993,

art. 2, co. 3

 

 

D.P.R. 398/2003,

art. 44, co. 3*

Amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

(Dati relativi al 2017,

allegata al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2017,

conto consuntivo della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze,

parte I, volume IV, tomo I, A.C. 850)

V Bilancio

9/7/2018**

*L’articolo 44 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, al comma 3, dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze presenti annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del “Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”, istituito presso la Banca d'Italia.

**Il disegno di legge “Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017” (A.C. 850), presentato il 2 luglio 2018, è stato annunciato nella seduta dell’Assemblea del 9 luglio.

D.L. 78/2015,

art. 9, co. 11*

Erogazioni effettuate in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù

(Dati aggiornati al primo quadrimestre 2018, Doc. CLXVII, n. 1)

V Bilancio

XII Affari sociali

11/7/2018

*Il comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, modifica il comma 377 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014): in virtù della modifica introdotta i finanziamenti previsti dallo stesso comma 377 a titolo di concorso statale agli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali dirette a fini istituzionali continuano ad applicarsi in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, anche nel caso in cui le strutture indicate modifichino la propria forma giuridica nei termini stabiliti dal comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 517, a sua volta introdotto dal comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015. Il comma 11 dell'articolo 9, ultimo periodo, dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.

Il decreto del 20 febbraio 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, ha identificato i policlinici gestiti direttamente da università non statali nel Policlinico Agostino Gemelli di Roma e nel Policlinico "Campus Bio-medico di Roma, rispettivamente gestiti dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dall'Università Campus Bio-medico.

 

 

Ministero dell'interno

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 159/2011,

art. 109, co. 1

 

Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA)

(Dati riferiti al II semestre 2017,

Doc. LXXIV n. 1)

I Affari costituzionali

II Giustizia

4/7/2018

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

 

D.L. 185/2008,

art. 9, co. 1-ter*

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati riferiti al 2017, corredati dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione

delle relative risorse in bilancio,

Doc. CLXIV, n. 6)

I Affari costituzionali

V Bilancio

7/8/2018

*Il comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.


 

Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 40/2004,

art. 15, co. 2

Stato di attuazione della legge n. 40 del 2004 recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”

(Dati riferiti all'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita nel 2016 e all'utilizzo dei finanziamenti nel 2017,

Doc. CXLII, n. 1)

XII Affari sociali

17/7/2018

 

 

 

 

Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

 

D.L. 185/2008,

art. 9, co. 1-ter*

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati riferiti al 2017, corredati dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio,

Doc. CLXIV, n. 5)

I Affari costituzionali

V Bilancio

IX Trasporti

X Attività produttive

19/7/2018

*Il comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

 

 


 

Commissari dell’Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 38/2018

art. 1, co. 1-bis *

Situazione economica e finanziaria dell’Alitalia - Società Aerea Italiana - S.p.A. nell'ambito della procedura di cessione

(Con allegate le relazioni sulla gestione del Gruppo Alitalia relative, rispettivamente, al periodo 2 maggio 2017 - 31 dicembre 2017

e al primo trimestre 2018,

Doc. XXVII, n. 1)

IX Trasporti

 

2/8/2018

*Il decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2018, n. 77, all’articolo 1, comma 1-bis, dispone che i commissari della società Alitalia - Società Aerea Italiana - S.p.A. in amministrazione straordinaria trasmettano alle Camere una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa nell'ambito della procedura di cessione.

Il comma 1-ter dell’articolo 1 stabilisce che la relazione di cui al comma 1-bis sia trasmessa entro il 1° agosto 2018 e che nella medesima relazione i commissari diano conto anche delle attività compiute nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 38 del 2018 (27 aprile 2018) e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione (27 giugno 2018).

La Società Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 maggio 2017. Con lo stesso decreto ministeriale sono stati nominati i commissari straordinari Gubitosi, Laghi e Paleari.

 

 

 

 

 

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati riferiti al 2017,

Doc. CLXIV, n. 4)

I Affari costituzionali

V Bilancio

XIII Agricoltura

4/7/2018


Relazioni non governative

 

 

Fonte istitutiva

Presentatore

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 127/1997,

art. 16, co. 2

Difensora civica della provincia autonoma di Bolzano

Attività svolta

(Dati riferiti al 2017,

Doc. CXXVIII, n. 5)

I Affari costituzionali

4/7/2018

D.Lgs. 50/2016,

art. 162, co. 5*

Corte dei Conti

Attività di controllo sui contratti secretati

(Dati riferiti al periodo

dal 1° giugno 2017

al 31 maggio 2018,

Doc. LXX, n. 1)

I Affari costituzionali

V Bilancio

VIII Ambiente

9/7/2018

*L'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Contratti secretati), al comma 5, dispone che la Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, eserciti un controllo anche preventivo (in precedenza non previsto) sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione e che di tale attività sia dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

L. 249/1997,

art. 1, co. 6,

lett. c), n. 12

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

Attività svolta e programmi di lavoro

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta)

(Dati aggiornati

al 30 aprile 2018,

Doc. CLVII, n. 1)

VII Cultura

IX Trasporti

9/7/2018

D.L. 95/2012,

art. 13, co. 5

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

Attività svolta

(Dati relativi al 2017 con aggiornamenti al mese di giugno 2018,

Doc. CXCVII, n. 1)

VI Finanze

9/7/2018

L. 127/1997,

art. 16, co. 2

Difensore regionale della Lombardia

Attività svolta in qualità di Difensore civico

(Dati riferiti al 2017,

Doc. CXXVIII, n. 6)

I Affari costituzionali

9/7/2018


 

D.Lgs.152/2006,

art. 172, co. 3-bis

 

 

D.L. 133/2014,

art. 7, co. 1,

lett. i)

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

Adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell’ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato

(Dati riferiti al primo semestre del 2018,

Doc. CXLVI, n. 1)

VIII Ambiente

10/7/2018

*Il comma 3-bis dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), inserito dall'articolo 7, comma 1, lett. i), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto che entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico - ora Autorità di regolazione per energia, rete e ambiente (ARERA) - presenti alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal citato decreto legislativo n. 152, in particolare: a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell’ambito; b) a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell’ambito e in merito all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

D.Lgs. 35/2017,

art. 28, co. 5*

Società italiana degli autori ed editori (SIAE)

Attività svolta

(Dati aggiornati a giugno 2018,

Doc. CCXXX, n. 1)

(PRIMA RELAZIONE)

VII Cultura

10/7/2018

*L'articolo 28, al comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dispone che la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetta al Parlamento ed agli enti vigilanti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta, relativa ai profili di trasparenza ed efficienza.

L. 127/1997,

art. 16, co. 2

 

Difensore civico della provincia autonoma di Trento

Attività svolta

(Dati riferiti al 2017,

Doc. CXXVIII, n. 7)

I Affari costituzionali

11/7/2018

L. 157/1992,

art. 19-bis, co. 6

Regione Piemonte

Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE

(Dati riferiti al 2017)

XIII Agricoltura

16/7/2018

L. 481/1995,

art. 2,

co. 12, lett. i)

 

L. 239/2004,

art. 1, co. 12,

primo e secondo periodo

 

L. 205/2017,

art. 1, co. 527,

lett. n)

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

Stato dei servizi e attività svolta

(Dati aggiornati al 31 marzo 2018,

Doc. CXLI, n. 1)

VIII Ambiente

X Attività produttive

18/7/2018

D.L. 35/2005,

art. 7, co. 2

 

Fondazione Ugo Bordoni

Attività svolta

(Dati relativi al 2017,

Doc. CVII, n.1)

IX Trasporti

25/7/2018

D.L. 30/2018,

art. 1, co. 1-bis*

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

Relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli indifferibili e urgenti adottati dai componenti l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 nel periodo di prorogatio**

(Aggiornata al 19 luglio 2018,

Doc. CCXXXI, n. 1)

(PRIMA RELAZIONE)

VIII Ambiente

X Attività produttive

30/7/2018

*L’articolo 1 del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2018, n. 64, al comma 1, stabilisce che i componenti l'Autorità nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 continuino a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti la predetta Autorità non oltre il novantesimo giorno dal giuramento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 30 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018.

Il comma 1-bis dell’articolo 1, introdotto dalla legge di conversione n. 64, dispone che durante il periodo di prorogatio cui al comma 1, l'Autorità trasmetta alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo comma 1-bis (ossia dal 9 giugno 2018), una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Nella prima relazione l'Autorità deve altresì dare conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 30 (10 aprile 2018) e quella di entrata in vigore del comma 1-bis, nonché delle linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli atti emanati dalla predetta Autorità da considerare di ordinaria amministrazione ovvero indifferibili e urgenti.

**I nuovi componenti dell’ARERA sono stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018: si tratta di Stefano Besseghini, presidente, Gianni Castelli, Andrea Guerrini, Clara Poletti e Stefano Saglia. Il periodo di prorogatio di cui al decreto-legge n. 30 del 2018 si è pertanto concluso.

L. 215/2004,

art. 8 co. 1

Autorità garante della concorrenza e del mercato

(ANTITRUST)

 

Stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interessi

(Dati aggiornati al mese

di giugno 2018,

Doc. CLIII, n. 1)

I Affari costituzionali

7/8/2018

 

 

 

 

 

 


Nuove relazioni previste da fonti normative[42]

 

Relazioni governative

 

Fonte

Presentatore

Oggetto

D.Lgs. 81/2018,

art. 5, co. 6*

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Stato di attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico

*Il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2018, n. 151.

Il comma 6 dell’articolo 5 prevede la trasmissione al Parlamento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2019, di una relazione, elaborata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sullo stato di attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico. Si ricorda che l’articolo 4 del decreto legislativo n. 81 prevede che il programma nazionale sia predisposto dal medesimo Ministero sulla base del supporto tecnico dell'Istituito superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), previa consultazione dei soggetti responsabili per l'attuazione delle politiche e delle misure del programma e degli altri soggetti aventi competenze nei settori interessati da tali politiche e misure. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 4, il primo programma nazionale di controllo sull'inquinamento atmosferico dovrà essere predisposto entro il 30 settembre 2018 e approvato, entro il 31 dicembre dello stesso anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Conferenza unificata.

D.L. 87/2018,

art. 3-ter, co. 1*

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Effetti occupazionali e finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni per il contrasto al precariato, di cui al Capo I del decreto-legge n. 87 del 2018

*Il testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2018, n. 186.

L’articolo 3-ter prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti al Parlamento una relazione annuale in merito agli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni per il contrasto al precariato, di cui al Capo I del decreto-legge n. 87.

D.L. 87/2018,

art. 9-ter, co. 1*

Ministro dell’economia e delle finanze

Ministro della salute

Risultati del monitoraggio dell’offerta dei giochi d’azzardo

*L'articolo 9-ter del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolga il monitoraggio dell'offerta dei giochi d’azzardo, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale che consideri, in particolare, le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. L’ultimo periodo del medesimo articolo dispone altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenti annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.

 

 

 



[1] In particolare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contestualmente alla richiesta del parere parlamentare di cui alla L. n. 14/1978, provvede ad acquisire sulla proposta di nomina del presidente dell’INPS anche l'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.

[2] In particolare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contestualmente alla richiesta del parere parlamentare di cui alla L. n. 14/1978, provvede ad acquisire sulla proposta di nomina del presidente dell’INAIL anche l'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.

[3] Ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n. 66/2010 “Codice dell'ordinamento militare”, “Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze Armate dello Stato”.

[4] Tale mandato presidenziale, inizialmente di durata quadriennale, era stato prolungato di un anno per effetto del riordino dell'Ente operato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188.

[5] In precedenza Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’ENAC con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 10 luglio 2003.

[6] Con il D.P.R. 11 febbraio 2011 era stato nominato altresì il componente Luigi Carbone, il quale tuttavia aveva rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dall’11 gennaio 2016. In luogo del dimissionario Carbone non era stato nominato un nuovo componente dell’Autorità in virtù della ridotta composizione prevista in quel momento dall'art. 23, comma 1, lett. c) del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.

[7] Si ricorda che il Consiglio di Stato, con parere espresso dalla Sezione Terza nell’adunanza del 7 dicembre 2010, aveva ammesso la possibilità di una proroga del collegio dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas AEEG della durata massima e non prorogabile di sessanta giorni dalla scadenza del mandato, con limitazione dei poteri agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti. La proroga (la cui durata era stata ricavata in via di interpretazione dal disposto dell’art. 1, comma 15, della L. n. 239/2004) era stata ammessa in considerazione della contestuale scadenza, in data 15 dicembre 2010, dei mandati di tutti i componenti dell’AEEG nonché della mancata previsione, nell’ordinamento dell’Autorità, di alcun meccanismo di supplenza o di sostituzione automatica, stante altresì la rilevanza delle funzioni e delle competenze della stessa Autorità, non surrogabili neppure indirettamente da altri soggetti pubblici.

[8] L’Autorità era allora denominata Autorità per l’energia elettrica e il gas AEEG. La denominazione Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico AEEGSI è stata introdotta in seguito dall’art. 13, comma 13, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 9/2014, ed è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2017. Dal 1° gennaio 2018 è in vigore la nuova denominazione indicata con l’acronimo ARERA.

[9] I componenti del consiglio di amministrazione di designazione parlamentare sono stati eletti fra coloro che hanno presentato la loro candidatura nell’ambito di una procedura di selezione il cui avviso, alla stregua del comma 6-bis dell’art. 49 del D.Lgs. n. 177/2005, era stato pubblicato nei siti internet della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica il 30 aprile 2018.

[10] Si ricorda che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera del 17 gennaio 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 20 e il 21 gennaio 2014, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pietro Carlo Padoan a presidente dell'Istituto. Su tale proposta la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato e la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera avevano espresso pareri favorevoli con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti nelle rispettive sedute del 22 gennaio 2014 e del 14 febbraio 2014. Tale procedura non ha più avuto seguito in conseguenza della successiva nomina di Padoan a Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda altresì che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo aveva già richiesto il parere parlamentare sulla medesima proposta di nomina con lettera in data 30 dicembre 2013, annunciata alla Camera e al Senato l'8 gennaio 2014. Al riguardo la 1ª Commissione del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 15 gennaio 2014 senza però raggiungere la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti. La richiesta di parere parlamentare è stata quindi reiterata come riferito sopra nella presente nota.

[11] Si fa presente che l’art. 5-bis, comma 4, del Regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotto dal Regolamento n. 2015/759, prevede tra l’altro che le procedure di selezione e nomina dell’organo di vertice degli Istituti nazionali di statistica siano trasparenti, basate solo su criteri professionali e garantiscano il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.

[12] Nominato con analogo provvedimento del 14 aprile 2017 in sostituzione del dimissionario Nicola Giuliano, che era stato a sua volta nominato con il decreto ministeriale del 26 gennaio 2017 citato nel testo.

[13] L’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 426/1997 prevede che il consiglio di amministrazione della Fondazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, “sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari”.

[14] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.

[15] Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

 

[16] Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma istitutiva dell’obbligo, l’oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché i dati inerenti l’ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono segnalati, separatamente, i nuovi obblighi rilevati, quelli conclusi a seguito dell’abrogazione della disposizione che li prevede ovvero superati in via di fatto, nonché le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista.

[17] Ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori), il Ministro dei beni e delle attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza. Nella relazione presentata si ricorda che a seguito dell’attuazione della direttiva 2014/26/UE la SIAE è soggetta al controllo anche dell’AGCOM.

[18] Nella relazione si ricorda che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 35 del 2017 la Società ha proceduto alla necessaria attività di revisione dello statuto sociale e del regolamento generale, redigendo un nuovo statuto approvato dagli organi vigilanti e adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 marzo 2018.

[19] Attualmente suddivisi in specifici repertori: Musica, Dor –Lirica, Olaf e Cinema.

[20] Ranking a cura della società indipendente internazionale Ovum.

[21] Nella relazione si fa presente che gli incassi per diritto d’autore e copia privata sono cresciuti di 157 milioni di euro (+ 26,6 per cento); i diritti d’autore liquidati sono aumentati di 91,9 milioni di euro (+ 20 per cento); le quote di spettanza SIAE sugli incassi sono diminuite dal 16 al 15,3 per cento; i costi di gestione sono diminuiti di 10 milioni di euro (- 5,3 per cento); il costo del personale è sceso da 90 a 77 milioni di euro (pari a - 14 per cento); gli investimenti informatici ripartiti nel quadriennio sono pari a 28,3 milioni.

[22] Nel 2017 sono stati conclusi 116 accordi di esodo volontario del personale dipendente e dirigente e sono state assunte oltre 50 risorse per lo più giovani. Dal 2013 i dipendenti sono diminuiti da 1.268 unità a 1.121 (comprese 16 uscite decorrenti dal 1° gennaio 2018). Le assunzioni hanno previlegiato giovani con potenziale di crescita professionale mentre nel ruolo dirigenziale sono state inserite figure con particolari esperienze manageriali in materia tecnologica, negoziale e gestionale.

[23] Si ricorda che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA, già Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - AEEGSI, originariamente Autorità per l'energia elettrica e il gas – AEEG) è stata istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), con compiti di regolamentazione nei settori dell’energia elettrica e del gas. L’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha trasferito all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, in precedenza esercitate dall’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. L'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha conseguentemente disposto che l'Agenzia per l'energia elettrica ed il gas assumesse la denominazione di “Agenzia per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”.

Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, all’articolo 10, commi 17 e 18, ha attribuito all'Autorità le funzioni di regolazione nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento, da esercitarsi con i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Da ultimo la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, all’articolo 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ulteriori funzioni di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti. Il comma 528 della citata legge n. 205 del 2017 ha quindi ridenominato l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico “Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” (ARERA).

[24] La scadenza del mandato dei membri dell'ARERA, nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 per una durata di sette anni, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, era prevista per l'11 febbraio 2018. In prossimità della scadenza del mandato settennale, con deliberazione 64/2018/A dell'8 febbraio 2018 l'ARERA ha ritenuto di conformarsi al parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388 e, pertanto, di operare, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica prorogatio, per una durata massima di sessanta giorni dalla scadenza naturale del mandato del Collegio, stabilendo altresì che, in detto regime di prorogatio, il Collegio medesimo esercitasse le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili ed urgenti. Il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 5388 del 2010, ha precisato come la durata del periodo di prorogatio fosse desumibile in via interpretativa dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e che il termine di sessanta giorni ivi previsto non fosse ulteriormente prorogabile. Stante l'improrogabilità del termine desumibile dalla predetta fonte normativa ed in vista della sua scadenza, si è ritenuto necessario introdurre nell'ordinamento un'apposita disposizione di legge, allo scopo di garantire la funzionalità dell'ARERA per un ulteriore periodo di tempo, in attesa del rinnovo del Collegio. È quindi intervenuto il decreto-legge n. 30 del 2018 al fine – come si legge nella relazione illustrativa –“di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni dell'ARERA e, al tempo stesso, di consentire, eventualmente anche al nuovo Governo, di procedere alla ricostituzione del collegio dell'Autorità”. Cfr. Dossier n. 17/XVIII Legislatura del Servizio Studi del Senato della Repubblica. Si veda anche la Sezione I del presente Bollettino.

[25] Nella relazione si precisa che nell’elaborazione delle suddette linee guida interne si è necessariamente tenuto conto del fatto che la stessa legge n. 481 del 1995, istitutiva dell’Autorità, all’articolo 2, commi 10-12, attribuisce all’Organo Collegiale, in via esclusiva, numerose funzioni di regolazione e di controllo non surrogabili da interventi di altre pubbliche autorità, come chiaramente evidenziato anche nel parere 5388/10 del Consiglio di Stato.

[26] Il presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha trasmesso la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità, aggiornata al 31 marzo 2018 (Doc. CXLI, n. 1), ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 12, primo e secondo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239, in data 13 luglio 2018.

[27] Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

[28] Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

[29] A Luigi Gubitosi sono attribuite le funzioni di coordinatore del collegio commissariale.

[30] Si precisa, inoltre, che la situazione contabile riportata è stata predisposta ipotizzando un principio di continuità aziendale, fermi restando gli effetti, anche rilevanti, singolarmente e/o cumulativamente, che potrebbero scaturire dalla recuperabilità degli attivi immobilizzati e dal definitivo accertamento delle passività.

[31] Tale voce di costo – che include accantonamenti rischi e oneri, minusvalenze, differenze emergenti, altre imposte e tasse d’esercizio, oneri da partnership Millemiglia, contributi associativi, perdite su crediti e altri oneri – si attesta a 17 milioni di euro.

[32] 11.637 persone in forza con contratti di diritto italiano e 376 con contratti di diritto estero. A livello di struttura societaria, 11.614 dipendenti (97 per cento del totale) sono allocati in Alitalia e 399 (3 per cento) in Cityliner.

[33] Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, è decaduto per mancata conversione ed i suoi effetti sono stati atti salvi dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

[34] La gestione commissariale ha disposto la proroga sino alle ore 18 del 16 ottobre 2017 del termine per la presentazione delle offerte vincolanti in relazione ai lotti oggetto della procedura, inizialmente fissato al 2 ottobre 2017.

[35] Il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2018, n. 151.

[36] L'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 stabilisce le modalità di attuazione del programma nazionale, prevedendo a tal fine al comma 2 l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un tavolo di coordinamento tra i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute e i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ossia di tutti i soggetti responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale.

[37] L’articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2018 prevede l’elaborazione e l'aggiornamento di inventari e di proiezioni nazionali delle emissioni a cura dell'ISPRA e dell'ENEA.

[38] Al fine di assicurare una corretta conoscenza del pubblico in merito alla procedura di attuazione del programma nazionale l’articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2018, al comma 7, prevede inoltre che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il supporto dell'ISPRA, elabori, sulla base degli elementi previsti dall'articolo 4, comma 5, lettere g) e h), e sulla base dei lavori del tavolo di coordinamento di cui al comma 2, una ricognizione periodicamente aggiornata delle misure e delle politiche previste dal programma, in cui si indicano le autorità competenti per la relativa attuazione, i tempi previsti per l'adozione degli atti attuativi e lo stato di avanzamento e di concertazione degli atti. Il medesimo comma prevede altresì che tale ricognizione sia pubblicata sul sito internet del Ministero e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[39] Il testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2018, n. 186.

[40] Il comma 3 dell’articolo 1 esclude dall'ambito delle novelle di cui al medesimo articolo 1, nonché dall'ambito delle norme di cui ai successivi articoli 2 e 3 i contratti di lavoro stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

[41] Il comma 1-bis dell’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018 dispone che nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro siano definiti “disturbi da gioco d'azzardo (DGA)”.

[42] Si tratta di relazioni previste da nuove norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente Bollettino.