Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 25 - XVIII Luglio 2020 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 25 |
Data: | 17/07/2020 |
Organi della Camera: | Assemblea |
Camera dei deputati |
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XVIII LEGISLATURA |
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SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE |
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L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO PARLAMENTARE |
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MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI |
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n. 25 – Luglio 2020 |
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A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare ( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it |
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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. |
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NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI
Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici
Cariche rinnovate nel mese di giugno 2020 o tuttora in itinere
SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – AGIA
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM
Autorità nazionale anticorruzione – ANAC
Autorità per la regolazione dei trasporti
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese
Garante per la protezione dei dati personali
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV
Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM
Istituto nazionale di statistica – ISTAT
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova
Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA
Stazione zoologica “Anton Dohrn”
Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo
Note annunciate al 30 giugno 2020 in attuazione di atti di indirizzo
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI
Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-30 giugno 2020
Presidenza del Consiglio dei ministri
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Ministero dello sviluppo economico
Difensore civico della regione Basilicata
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)
Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
Nuove relazioni previste da fonti normative
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, al fine di offrire notizie, dati statistici e altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I, relativa alle attività di controllo parlamentare sulle nomine di vertice negli enti pubblici e nelle autorità amministrative indipendenti di competenza governativa.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti negli atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni), approvati in Assemblea o in Commissione, che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto sulle relazioni al Parlamento, distinte tra “governative” e “non governative”, la cui trasmissione sia prevista da norme di legge. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, introdotte da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nell’arco temporale di riferimento.
La presente Sezione illustra l’attività di monitoraggio sulle nomine di vertice in enti pubblici sottoposte a procedure di controllo parlamentare.
La Sezione I dà conto delle nomine governative soggette a controllo parlamentare ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”.
Tale legge, agli articoli da 1 a 8, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri e i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, debbano richiedere il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.
La richiesta di parere da parte del Governo deve indicare la procedura seguita per l’individuazione della candidatura, i motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e gli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.
La medesima procedura si applica qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, nonché per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte. Trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere senza che le Commissioni si siano pronunciate l’organo competente può provvedere alla nomina[1].
Alla luce delle norme richiamate, il monitoraggio effettuato, su cui si riferisce in questa sede, consiste, in primo luogo, nel verificare se il Governo abbia effettivamente richiesto il parere parlamentare previsto dalla legge n. 14 del 1978 per la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti degli istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l’esito.
Inoltre, l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 prende in considerazione le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) degli istituti ed enti pubblici di cui presidenti e vicepresidenti sono nominati previo parere parlamentare in ottemperanza dell’articolo 1. In tali casi, l’articolo 9 stabilisce che i relativi provvedimenti debbano essere comunicati alle Camere entro il termine di quindici giorni. Anche tali provvedimenti devono fornire i motivi che li giustificano, le procedure seguite e una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano. Nell’ambito del monitoraggio di cui si dà conto in questa pubblicazione rientra pertanto anche l’accertamento dell’avvenuta comunicazione nei termini di legge. Per completezza di informazione, si verifica altresì se le prescritte procedure siano state attivate anche in occasione dei precedenti rinnovi.
Infine, qualora la legge istitutiva di un singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978, si procede al controllo sull’effettiva osservanza di tali ulteriori disposizioni.
Affinché il monitoraggio effettuato non si esaurisca nella mera presa d’atto degli atti posti in essere dal Governo, si provvede altresì a segnalare tempestivamente al Parlamento le cariche scadute o di prossima scadenza e le procedure previste per il loro rinnovo[2]. A tal fine sono predisposte schede informative relative a ciascun ente i cui organi siano soggetti a rinnovo nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, che ha cadenza mensile, con una proiezione relativa ai mesi immediatamente successivi. Ogni scheda è corredata da tutti gli elementi normativi che si ritengano utili ai fini della più compiuta valutazione parlamentare delle scelte operate dal Governo. All’individuazione delle scadenze oggetto di monitoraggio si perviene attraverso la consultazione della banca dati predisposta e costantemente aggiornata dal Servizio per il controllo parlamentare.
Cariche rinnovate nel mese di giugno 2020 o tuttora in itinere
Il 25 giugno 2020, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Giuseppe Priore è stato nominato presidente dell’Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo dell’Ente. Il 9 e il 10 giugno 2020, rispettivamente, la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica e la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla proposta della suddetta nomina.
Il 23 giugno 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 30 giugno 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Mauro Cipolletta quale direttore generale del Grande progetto Pompei fino al 31 dicembre 2020.
La relativa richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 9 giugno 2020, annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica il 10 giugno 2020.
Il 5 giugno 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato Mario Sommariva commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale, a seguito alla delibera del 16 marzo 2020 con cui l’Autorità nazionale anticorruzione aveva dichiarato decaduto il presidente della suddetta Autorità di sistema portuale, Zeno D’Agostino. Si segnala peraltro che il 30 giugno 2020 è stata depositata la sentenza con cui la prima sezione del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio[3], accogliendo il ricorso della sopraindicata Autorità di sistema portuale, ha annullato il suddetto provvedimento dell’Autorità nazionale anticorruzione. Conseguentemente, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sempre del 30 giugno 2020, D’Agostino è stato reintegrato nella carica di presidente dell’Autorità a decorrere dal 1° luglio 2020, con contestuale cessazione dell’incarico commissariale in esame.
Il 3 e l’11 giugno 2020 rispettivamente la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera hanno espresso entrambe pareri favorevoli per la nomina di Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana– LNI[4] e per quella di Luciano Magnanelli a vice presidente del medesimo Ente.
Si ricorda che il 25 maggio 2020 è scaduto il mandato del presidente uscente, Maurizio Gemignani. Il 24 maggio 2020 sono scaduti altresì i mandati del vice presidente dell’Ente, Piero Fabrizi e degli altri componenti del consiglio direttivo nazionale della Lega medesima, Roberto Recchia, Barbara De Lazzaro, Davide Strukelj, Umberto Verna, Raffaele Mancuso, Luigi Valerio, Luigi Tussellino e Antonio Tulino.
Il 30 aprile 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stati nominati tre dei quattro componenti del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica – ISTAT e precisamente Mauro Gasperini e Monica Pratesi, designati dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, e Federico Visconti, designato dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente[5]. Per completare l’organo è ancora necessaria la nomina del consigliere elettivamente individuato tra ricercatori e tecnologi[6] [7]. Il mandato dei precedenti componenti del consiglio dell'Istituto, Monica Pratesi, Maurizio Franzini, Daniela Cocchi e Pier Paolo Italia era scaduto il 14 dicembre 2019.
Il 17 aprile 2020, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca[8] su designazione della comunità scientifica ed economica di riferimento, Sabrina Strolego è stata nominata componente del consiglio di amministrazione del consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park[9], in sostituzione di Laura Chies, il cui incarico, di durata quadriennale, era scaduto il 9 febbraio 2020[10]. Si ricorda che il 14 ottobre 2019 era scaduto l’incarico del consigliere di amministrazione di designazione ministeriale Michele Morgante e il 27 aprile 2020 è scaduto infine il mandato del presidente dell’Ente, Sergio Paoletti.
L’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, aveva ancora prorogato, fino al 31 marzo 2020, le funzioni di ordinaria amministrazione e quelle urgenti e indifferibili dei componenti del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro (presidente), Augusta Iannini (vice presidente) [11], Giovanna Bianchi Clerici e Licia Califano (componenti), scaduti il 19 giugno 2019.
Si ricorda che l’articolo 118 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha ulteriormente prorogato tali funzioni “entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.”.
Si anticipa infine che il calendario dei lavori della Camera dei deputati per il mese di luglio, comunicato all’Assemblea il 2 luglio 2020, ha fissato per il 14 luglio 2020, alle ore 16, le votazioni per schede per l’elezione di due componenti il Garante per la protezione dei dati personali[12] di spettanza di questo ramo del Parlamento[13].
Cariche scadute alla data del 30 giugno 2020 o in scadenza entro
il 31 ottobre 2020 per le quali non risulta avviata la procedura di rinnovo
L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, aveva ulteriormente prorogato, fino al 31 marzo 2020, le funzioni di ordinaria amministrazione e quelle urgenti e indifferibili dei componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM Angelo Marcello Cardani (presidente), Antonio Martusciello[14], Francesco Posteraro, Antonio Nicita e Mario Morcellini (commissari), il cui mandato è scaduto il 25 luglio 2019.
Si ricorda che l’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha ulteriormente prorogato tali funzioni “fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.”.
Si anticipa infine che il calendario dei lavori della Camera dei deputati per il mese di luglio, comunicato all’Assemblea il 2 luglio 2020, ha fissato per il 14 luglio 2020, alle ore 16, le votazioni per schede per l’elezione di due componenti[15] dell’Autorità di spettanza di questo ramo del Parlamento[16].
Il 5 ottobre 2019 è scaduto l’incarico del componente del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi – ENR, Silvano Saviolo, a suo tempo designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura.
Il 14 ottobre 2019 è scaduto l’incarico di Pierangelo Marcati, componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM.
Il 14 ottobre 2019 è scaduto il mandato del componente di designazione governativa del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, Mauro Magnani.
Il 23 ottobre 2019 sono diventate operative le dimissioni di Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC. Occorre pertanto nominare il nuovo presidente dell’Autorità[17].
I restanti componenti dell’Autorità, Michele Corradino, Francesco Merloni, Ida Angela Nicotra e Nicoletta Parisi scadranno, invece, l’11 luglio 2020, essendo stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 luglio 2014.
Il 13 novembre 2019 è scaduto l’incarico di Alberto Tesi, il 9 febbraio 2020 quello di Tommaso Edoardo Frosini e il 20 febbraio 2020 quello di Mario Giovanni Melazzini, quali consiglieri di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR. Il 20 febbraio 2020 è cessato altresì il mandato del presidente del medesimo Ente, Massimo Inguscio.
Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato di Ezio Mesini, presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare.
Il 23 marzo 2020 sono scaduti i mandati di Federico Testa, presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, e quelli di Alessandro Lanza e Mauro Libè, consiglieri di amministrazione del medesimo Ente di ricerca.
Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico del presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV, Carlo Doglioni.
Il 28 aprile 2020 è scaduto il mandato della titolare dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA, Filomena Albano, che è stata nominata, per un quadriennio, con determinazione, adottata il 3 marzo 2016, d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Si segnala che - nei siti web della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dell’Autorità garante dell’infanzia e l’adolescenza - il 12 marzo 2020 è stato pubblicato un avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per la nomina a titolare dell’Autorità medesima[18].
Il 18 maggio 2020 è scaduto il mandato di Diederik Sybolt Wiersma, presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM.
Si ricorda, per completezza informativa, che il 9 giugno 2020 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia per la promozione all’estero e per l’internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE, Niccolò Ricci, Luigi Pio Scordamaglia e Giuseppe Mazzarella. I suddetti incarichi, ai sensi dell’articolo 14, comma 21[19], del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non sono più soggetti a controllo parlamentare. Peraltro, in occasione della nomina dei summenzionati soggetti, lo stesso Ministro pro tempore dello sviluppo economico aveva tuttavia provveduto a comunicare al Parlamento le suddette nomine. In quell’occasione il Ministro aveva infatti segnalato di ritenere comunque opportuno attivare analoghe forme di controllo parlamentare “Sebbene la legge istitutiva dell'ICE-Agenzia, nel prevedere una speciale procedura di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, ha di fatto reso inapplicabile le tipiche procedure di controllo parlamentare di cui alla legge n. 14/1978 […].”[20].
Il 20 luglio 2020 scadranno i mandati dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti.
Il 20 luglio 2020 scadrà il mandato di Paolo Magro quale presidente dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2017 per la durata di un triennio. Nella stessa data scadrà anche il consiglio di amministrazione dell’Ente di cui fanno parte Fabio Sardone, Giovanni Balestri, Alfonso Corso e Franca Di Rienzo.
Il 24 luglio 2020 scadrà il mandato di Pietro Pongiglione quale presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova.
Il 6 agosto 2020 scadrà anche il consiglio di amministrazione dell’Ente, nominato con decreto del Ministro della salute del 6 agosto 2015[21].
Il 9 agosto 2020 scadrà il mandato del presidente dell’Autorità per la regolazione dei trasporti, Andrea Camanzi, e dei componenti della medesima Autorità Barbara Marinali e
Mario Valducci.
Il 17 ottobre 2020 scadrà il mandato del componente del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN Piergiorgio Picozza, designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico.
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Si segnala che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 2 dell’articolo 100, rubricato “Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, dispone che “I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le procedure di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.”.
Si segnala inoltre che l’articolo 103 del medesimo decreto legge, rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, dispone una generale sospensione del decorso dei termini endoprocedimentali, nonché un’estensione dell’efficacia temporale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati[22], che esplica potenzialmente i suoi effetti sulla materia delle nomine esaminate in questa sezione della presente pubblicazione.
Si segnala, altresì, che l’articolo 33, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito, con modificazioni[23] dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede – con alcune eccezioni - che per gli organi amministrativi e di controllo degli enti pubblici, ordinari e straordinari, i termini della prorogatio di 45 giorni, prevista in via generale dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, “sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza” e, “comunque”, fino alla ricomposizione dei suddetti organi di amministrazione e controllo. L’ultimo periodo del comma 1 stabilisce inoltre che “Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.
Si segnala infine che l’articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, attualmente all’esame del Parlamento, autorizza Cassa depositi e prestiti S.p.a. a costituire – nell’ambito delle iniziative volte a fronteggiare l’emergenza economica determinata dal Covid 19 - un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il patrimonio destinato può essere articolato in comparti ed essere finanziato mediante l'emissione, a valere sul patrimonio destinato medesimo o su suoi singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito, muniti di garanzia statale.
La disposizione prevede che, ai fini della gestione del suddetto patrimonio destinato, il consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti S.p.a. sia integrato dai membri indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio 1983, n. 197, ovvero dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale del tesoro e da tre esperti in materie finanziarie, scelti da terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'Upi, dall'Anci e nominati con decreto del Ministro del tesoro – ora dell’economia e delle finanze - in rappresentanza rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.
Per quanto rileva ai fini della presente sezione, si segnala che per la nomina di questi ultimi componenti la norma richiama espressamente le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14.
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Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle relative schede di seguito riportate.
SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA |
Presidente: Federico Testa |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
23/3/2020 |
Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ma, per le nuove modalità di nomina, vedasi infra nel testo) |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Alessandro Lanza
Mauro Libè |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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Il 23 marzo 2020 sono scaduti i mandati di Federico Testa, presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA, e quelli di Alessandro Lanza e Mauro Libè, consiglieri di amministrazione del medesimo Ente.
Si ricorda che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto del 23 marzo 2016, ha nominato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Federico Testa presidente dell'Agenzia per la durata di quattro anni.
Il suddetto Ministro aveva chiesto il parere parlamentare relativo a tale proposta di nomina, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 7 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 marzo 2016. Su tale richiesta la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016. La X Commissione (Attività produttive, commercio, turismo) della Camera, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 22 marzo 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016 dopo aver proceduto in pari data all'audizione informale di Testa.
Con il medesimo decreto 23 marzo 2016 sopra citato, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha nominato altresì Alessandro Lanza e Mauro Libè componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sempre per la durata di quattro anni. Si segnala che il decreto di nomina precisa che il presidente Testa e il consigliere Lanza sono stati nominati in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, mentre Libè è stato nominato in rappresentanza di quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Per effetto delle nomine suddette era terminato il regime commissariale al quale era stata in precedenza sottoposta l'Agenzia ENEA a partire dal precedente riordino avvenuto nel 2009, all'esito del quale era succeduta al soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente ENEA.
Il Commissario dell'Agenzia era lo stesso Federico Testa, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2014 e prorogato con analogo decreto del 21 luglio 2015 per dodici mesi a decorrere dal 6 agosto 2015[24]. Testa era succeduto al commissario Giovanni Lelli ed ai sub commissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi[25].
Si ricorda che l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” è stato novellato dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale il consiglio di amministrazione dell'Ente è formato da tre componenti, incluso il presidente, ed è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la durata di quattro anni, rinnovabili una sola volta[26].
Peraltro, il nuovo statuto[27] dell’Ente[28] prevede ora all’articolo 6, comma 2, che “Il consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, il Presidente e due consiglieri, di questi ultimi uno scelto tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Agenzia, dagli stessi ricercatori e tecnologi su base elettiva attraverso una procedura disciplinata, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, da una commissione nominata dal Presidente dell’Agenzia. Il Presidente avvia le azioni dirette alla individuazione del componente elettivo almeno sei mesi prima della scadenza naturale del suo mandato. L’esito della procedura elettiva viene comunicato al Ministero vigilante ai fini dell’adozione del decreto di nomina ai sensi dell’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99.”. Il comma 3 del medesimo articolo 6 dello statuto, richiamate le procedure sopra illustrate di cui al secondo periodo del comma 1 del già ricordato articolo 37 della legge n. 99 del 2009, specifica ulteriormente che “i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell’ENEA.”.
Pertanto lo statuto dell’Ente ha previsto, diversamente da quanto stabilito dal sopra richiamato articolo 37 della legge n. 99 del 2009, la presenza di un componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza del personale dell’Ente, similmente a quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, per la generalità degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ora Ministero dell’università e della ricerca[29].
Si ricorda che per la nomina del presidente dell’Ente opera la previsione generale di cui all’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, che per le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti di Enti pubblici di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare, mentre per i componenti del consiglio di amministrazione l’articolo 9 della medesima legge dispone l’obbligo di comunicazione al Parlamento.
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è un ente di diritto pubblico[30] sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. L’Ente assolve, secondo quanto dispone il comma 2, secondo periodo, dell’articolo 37 della legge n. 99 del 2009, altresì alle funzioni di agenzia per l’efficienza energetica di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Il comma 3 del medesimo articolo 37 dispone infine che l'ENEA agisca in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR |
Componenti del consiglio direttivo: Fabio Beltram
Maria Luisa Meneghetti |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 e dell'articolo 2, comma 140, del D.L. n. 262/2006
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20/7/2020 |
D.P.R. su proposta del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo) |
Il 20 luglio 2020 scadranno i mandati dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti[31], nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2016 per la durata di un quadriennio, in sostituzione di Stefano Fantoni e Sergio Benedetto, il cui mandato era scaduto nel maggio 2016.
Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia, per la durata di quattro anni a partire dalla data del relativo decreto[32].
Il 19 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati di Daniele Checchi, Paolo Miccoli[33], Raffaella Rumiati e Susanna Terracini quali componenti del consiglio direttivo della stessa Agenzia[34].
Si ricorda invece che il mandato del presidente Antonio Felice Uricchio scadrà il 3 maggio 2023[35] [36]. Il plenum dell’organo è costituito, infatti, da sette componenti nominati ciascuno per un quadriennio.
In precedenza il consiglio direttivo dell'ANVUR era costituito da Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro e Giuseppe Novelli a seguito della nomina quadriennale intervenuta con D.P.R. 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, Andrea Graziosi era stato nominato in sua sostituzione componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni[37].
Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito, come sopra ricordato, da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo “devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne”. I componenti sono nominati, per quattro anni non rinnovabili, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca[38], sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[39].
L'ANVUR – istituita con il citato decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006 - sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare, l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca[40].
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale |
Commissario straordinario;
Mario Sommariva |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 (Non ancora comunicata alle Camere) |
4/6/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti |
A seguito della decadenza dall’incarico di presidente di Zeno D’Agostino, dichiarata dall’autorità nazionale Anticorruzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato, con proprio decreto del 5 giugno 2020, Mario Sommariva commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, “vista la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale viene accertata l’inconferibilità, ai sensi dell’art. 4, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 39/213, dall’incarico di presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale e la conseguente nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 39/2013”, e considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell’attività dell’Ente. La nomina era destinata ad operare fino al ripristino degli ordinari organi di vertice. Si segnala peraltro che il 30 giugno 2020 è stata depositata la sentenza con cui la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio[41], accogliendo il ricorso della sopraindicata Autorità di sistema portuale, ha annullato il suddetto provvedimento dell’Autorità nazionale anticorruzione. Conseguentemente, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sempre del 30 giugno 2020, D’Agostino è stato reintegrato nella carica di presidente dell’Autorità a decorrere dal 1° luglio 2020, con contestuale cessazione dell’incarico commissariale in esame.
Si ricorda che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto dell’8 novembre 2016, notificato all’interessato il 10 novembre 2016, aveva nominato Zeno D’Agostino presidente della suddetta Autorità di sistema portuale per la durata di un quadriennio a decorrere dal 10 novembre 2016[42].
L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Trieste, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Il Commissario straordinario uscente dell'Autorità portuale giuliana era lo stesso D'Agostino che, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 febbraio 2015, era stato successivamente prorogato con analoghi decreti del 20 agosto 2015, del 25 febbraio 2016 e del 29 agosto 2016. D'Agostino era subentrato alla presidente Marina Monassi, nominata per quattro anni con decreto ministeriale del 20 gennaio 2011.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[43] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[44].
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – AGIA
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA
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Titolare: Filomena Albano |
Nomina d’intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 112/2011 |
28/4/2020
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Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato e della Camera |
Il 28 aprile 2020[45] è scaduto il mandato della titolare dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA, Filomena Albano, che è stata nominata, per un quadriennio, con determinazione, adottata il 3 marzo 2016, d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Si segnala che nei siti web della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dell’Autorità garante dell’infanzia e adolescenza il 12 marzo 2020 è stato pubblicato un avviso pubblico relativo alla “Manifestazione di interesse per la nomina a titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”. L’avviso specifica, tra l’altro, che “[…] Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità per la nomina alla carica di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza devono comunicare tale disponibilità, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di disponibilità, devono allegare i seguenti documenti: un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112; copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.
Si ricorda che l’Albano è subentrata a Vincenzo Spadafora, che per primo ha rivestito tale incarico, il cui mandato era scaduto il 29 novembre 2015, essendo stato nominato con analoga determinazione del 29 novembre 2011.
Come precisato dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112, l'Autorità garante è organo monocratico. Il mandato, della durata di quattro anni, è rinnovabile una sola volta. Il titolare dell'Autorità garante è scelto “tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.”.
L’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è stata istituita dall'articolo 1 della citata legge n. 112 del 2011 “al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali [...] dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti [...]". L'Autorità "[...] esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati [...] con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.".
Spettano all'Autorità funzioni consultive, di indirizzo e di segnalazione, anche nei confronti del Governo, nonché la promozione di attività conoscitive e di indagine segnatamente in sinergia con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, i Garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. L'Autorità garante riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta.
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM |
Presidente: Angelo Marcello Cardani
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Parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 481/1995 a maggioranza dei due terzi dei componenti |
25/7/2019
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D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico |
Commissari:
Antonio Martusciello (eletto dalla Camera il 6/6/2012), Francesco Posteraro (eletto dal Senato il 6/6/2012), Antonio Nicita (eletto dalla Camera il 14/11/2013) Mario Morcellini (eletto dal Senato il 1°/2/2017) |
La nomina con D.P.R. dei Commissari è preceduta dalla loro elezione da parte del Parlamento (v. infra) |
D.P.R. previa elezione di due componenti da parte della Camera dei deputati e di due componenti da parte del Senato della Repubblica
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Il 25 luglio 2019 è scaduto il mandato del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM, Angelo Marcello Cardani, il quale era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2012. Parimenti sono scaduti i mandati dei commissari Antonio Martusciello[46], eletto dalla Camera il 6 giugno 2012, Francesco Posteraro, eletto dal Senato il 6 giugno 2012, Antonio Nicita, eletto dalla Camera il 14 novembre 2013, e Mario Morcellini, eletto dal Senato il 1° febbraio 2017[47].
Si anticipa che il calendario dei lavori della Camera dei deputati per il mese di luglio, comunicato all’Assemblea il 2 luglio 2020, ha fissato per il 14 luglio 2020, alle ore 16, le votazioni per schede per l’elezione di due componenti[48] dell’Autorità di spettanza di questo ramo del Parlamento[49].
Si ricorda che, relativamente a tale Autorità, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, prevedeva all’articolo 7 che il presidente e i componenti del consiglio in carica alla data del 19 settembre 2019 continuassero a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo organo collegiale e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019. L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificando il sopra ricordato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2019, aveva poi prorogato il suddetto termine al 31 marzo 2020.
Si segnala, infine, che l’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha ulteriormente prorogato tali funzioni “[…] fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.”.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, primo, secondo e terzo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'AGCOM, sono organi dell'Autorità: il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti e quattro i commissari.
In conformità dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 1, la designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995. Quest'ultima disposizione prevede - al comma 7, terzo e quarto periodo - che in nessun caso la nomina possa essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le stesse Commissioni possono procedere all'audizione del designato. Infine, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, penultimo periodo, della sopracitata legge n. 249 del 1997, il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni (attualmente Ministro dello sviluppo economico).
Per quanto riguarda la nomina dei commissari, essi sono eletti per metà dalla Camera e per metà dal Senato, ai sensi del quarto periodo del medesimo comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 249 del 1997. Peraltro, per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “Salva Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i componenti del consiglio dell'Autorità sono stati ridotti da otto a quattro, escluso il presidente. Ciò ha comportato altresì la riduzione da quattro a due, sempre escluso il presidente, dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti e della commissione per i servizi e i prodotti. Di conseguenza, l'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha modificato la disciplina relativa alle modalità di elezione da parte dei due rami del Parlamento dei commissari dell'AGCOM.
Il presidente e i commissari rimangono in carica sette anni[50] e, anche alla luce, da ultimo, del divieto disposto in via generale dall'articolo 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, non possono essere rieletti, a meno che non abbiano esercitato il mandato per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di altri commissari che non abbiano portato a termine il mandato.
La legge istitutiva affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali degli utenti in materia. Come specificato nel suo sito internet, l'Autorità svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e, più recentemente, delle poste.
Autorità nazionale anticorruzione – ANAC
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità nazionale anticorruzione - ANAC
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Presidente: Raffaele Cantone |
Parere parlamentare espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. Lgs. n. 150/2009
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(dimissioni operative dal 23/10/2019)
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D.P.R. a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti |
Componenti consiglio di amministrazione:
Michele Corradino Francesco Merloni Nicoletta Parisi Ida Angela Nicotra |
11/7/2020 |
A seguito delle dimissioni di Raffaele Cantone - presentate il 23 luglio 2019 e divenute operative il 23 ottobre 2019 – deve essere nominato il nuovo presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC.
Si segnala che dal 24 ottobre 2019 l’Autorità è guidata dal consigliere Francesco Merloni, quale presidente facente funzioni.
Cantone era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2014 per la durata di sei anni. La richiesta del parere parlamentare sulla proposta di nomina di Cantone era stata presentata il 19 marzo 2014 dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Su tale proposta avevano espresso parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato, nella seduta del 27 marzo 2014, e la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera, nella seduta del 2 aprile 2014. La nomina di Cantone era stata infine deliberata dal Consiglio dei ministri del 4 aprile 2014.
I restanti componenti dell’Autorità, Michele Corradino, Francesco Merloni, Ida Angela Nicotra e Nicoletta Parisi scadranno, invece, l’11 luglio 2020, essendo stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 luglio 2014. Tali nomine erano state deliberate dal Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014 su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 16 giugno 2014 annunciata alla Camera e al Senato il 17 giugno 2014, aveva richiesto, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il parere parlamentare sulle suddette proposte di nomina. Tali richieste erano state assegnate alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato che, nella seduta del 19 giugno 2014, aveva espresso su ciascuna di esse parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti. Le richieste erano state altresì assegnate alla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera che, dopo averle esaminate nella seduta del 24 giugno 2014, in quella del 25 giugno 2014 ha espresso parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti limitatamente alle proposte di nomina di Corradino e Nicotra; sulle proposte di nomina di Merloni e Parisi la proposta di parere favorevole è stata invece approvata senza raggiungere il quorum dei due terzi dei componenti prescritto dal citato articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Quindi il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 1° luglio 2014, annunciata alla Camera in pari data, aveva ulteriormente tramesso le richieste di parere parlamentare sulla conferma delle proposte di nomina di Merloni e Parisi a componenti della predetta Autorità. Le proposte erano state assegnate alla I Commissione della Camera che le aveva esaminate nella seduta del 2 luglio 2014, esprimendo infine per entrambe parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche - CIVIT, che era già stata individuata come Autorità nazionale anticorruzione dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha assunto la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni - ANAC[51]. Il comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha infine mutato la denominazione in Autorità nazionale anticorruzione – ANAC.
L'ANAC[52] è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico sia in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione[53], di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno. I componenti sono invece nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica[54].
L'ANAC svolge in particolare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. L'ANAC approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica; esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali; esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa.
L'ANAC presenta inoltre al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
Autorità per la regolazione dei trasporti
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità per la regolazione dei trasporti |
Presidente:
Andrea Camanzi
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Parere parlamentare vincolante a maggiorana dei due terzi dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'art. 37, co. 1-bis, del decreto-legge n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011) e dell'art. 2, comma 7, della legge n. 481/1995 |
9/8/2020
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D.P.R. a seguito deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere parlamentare vincolante a maggiorana dei due terzi dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti |
Componenti del Consiglio:
Barbara Marinali Mario Valducci
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Il 9 agosto 2020 scadrà il mandato del presidente dell’Autorità per la regolazione dei trasporti, Andrea Camanzi, e dei componenti della medesima Autorità Barbara Marinali e
Mario Valducci, nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2013.
Dette nomine erano state previamente deliberate dal Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
L'8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, nelle rispettive sedute del 31 luglio 2013, avevano espresso parere favorevole sulle relative proposte di nomina con la maggioranza dei due terzi dei componenti, prevista dall'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Le relative richieste di parere parlamentare erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento ed il coordinamento delle attività di Governo, con lettere del 19 luglio 2013, annunciate alle Camere in pari data. Le Commissioni avevano proceduto, nelle rispettive sedute del 30 luglio 2013, all'audizione dei soggetti designati, a norma del già citato articolo 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995[55].
L'Autorità - ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato dall'articolo 36, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 - è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati, come precisa il comma 1-bis del medesimo articolo 37, secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e cioè con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, nel caso di specie il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni – che possono procedere all’audizione delle persone nominate - a maggioranza dei due terzi dei componenti[56].
Il comma 1-ter del medesimo articolo 37 dispone che componenti dell'Autorità siano scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
Il medesimo comma 1-ter stabilisce altresì che i componenti dell'Autorità siano nominati per un periodo di sette anni e non possano essere confermati nella carica. L’ultimo periodo del suddetto comma precisa inoltre che “In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell’Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.”.
L’Autorità di regolazione dei trasporti è stata istituita ai sensi del già citato articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, quale organo collegiale che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
All’Autorità compete, in particolare la regolazione nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture - ferme le competenze dell’ANFISA - e ai servizi accessori. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori[57].
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare |
Presidente:
Ezio Mesini
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 8, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 145/2015 |
20/3/2020 |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti |
Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato di Ezio Mesini, quale presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare. Mesini è stato nominato con decreto del 20 marzo 2017.
La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 febbraio 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 23 febbraio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, sulla proposta di nomina di Ezio Mesini al suddetto incarico. Tale proposta di nomina era stata assegnata alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l’avevano esaminata nella seduta del 28 febbraio 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina era stata altresì assegnata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, che ne avevano avviato l’esame nella seduta del 7 marzo 2017, esprimendo poi parere favorevole nella seduta del 14 marzo 2017, dopo aver proceduto all’audizione informale di Mesini.
Istituito e disciplinato dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2015, recante “Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”, il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare è composto dal presidente, dal Direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse UNMIG del Ministero dello sviluppo economico, dal Direttore della Direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera e dal Sottocapo di stato maggiore della Marina militare. Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un periodo di tre anni.
Il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti. Il Comitato, che relaziona ogni anno al Parlamento e alla Commissione europea sull’attività di regolamentazione e di vigilanza svolta, non sembra configurarsi come un autonomo ente pubblico poiché, sebbene disponga di un organismo centrale e di articolazioni sul territorio, ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente.
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Presidente:
Massimo Inguscio |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
20/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Alberto Tesi |
13/11/2019
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Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su designazione della CRUI |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Tommaso Edoardo Frosini |
9/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Mario Giovanni Melazzini |
20/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca sulla base di una terna proposta dalla Confindustria e dall'Unione italiana delle CCIAA |
Il 9 febbraio 2020 è scaduto l’incarico del consigliere di amministrazione del Consiglio nazionale delle Ricerche – CNR Tommaso Edoardo Frosini[58], mentre il 20 febbraio 2020 sono cessati i mandati del presidente del medesimo Ente, Massimo Inguscio[59], e del consigliere di amministrazione Mario Giovanni Melazzini[60].
Si ricorda che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 14 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[61] ha trasmesso il decreto del Ministro del medesimo dicastero con cui Nicola Fantini è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione del CNR, in qualità di eletto dal personale dell’Ente tra i ricercatori e tecnologi di ruolo, per la durata di un quadriennio. Tale comunicazione è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato. Fantini è subentrato a Vito Mocella, il cui mandato era scaduto il 13 novembre 2019 unitamente a quello di Alberto Tesi[62], tuttora in attesa di rinnovo.
Si ricorda che il Consiglio nazionale delle ricerche – CNR è guidato da un consiglio di amministrazione composto, oltreché dal presidente, da quattro componenti, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto dell’Ente.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[63] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della scelta dei presidenti degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[64] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, individuate tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[65].
Il nuovo statuto[66] del CNR[67], entrato in vigore dal 1° agosto 2018, prevede, all’articolo 7, comma 1, che per la nomina del presidente si applichino le procedure previste per la generalità degli enti di ricerca dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[68].
La medesima disposizione statutaria prevede invece una disciplina specifica per i componenti del consiglio di amministrazione. Essi sono nominati dal Ministro dell’università e della ricerca: uno designato sulla base di una terna proposta dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI); uno designato sulla base di una terna proposta dall'Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria; uno su designazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e uno eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi di ruolo, attraverso procedure di consultazione, anche telematica, definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente[69]. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR, come specificato dall’articolo 2 del suo statuto, ha il compito - quale ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea - di svolgere, promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie, e di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al Governo e alle amministrazioni pubbliche.
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park
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Presidente:
Sergio Paoletti |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009
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27/4/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Componente del consiglio di amministrazione: Michele Morgante
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14/10/2019
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Carica rinnovata e soggetto nominato |
Data nomina |
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Componente del consiglio di amministrazione: Sabrina Strolego |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 (Non ancora comunicata alle Camere) |
17/4/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dalla comunità scientifica ed economica di riferimento (vedasi infra nel testo) |
Il 17 aprile 2020, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dalla comunità scientifica ed economica di riferimento, Sabrina Strolego è stata nominata componente del consiglio di amministrazione del consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park[70], in sostituzione di Laura Chies, il cui incarico, di durata quadriennale, era scaduto il 9 febbraio 2020[71]. Laura Chies era stata nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, su designazione della comunità scientifica ed economica di riferimento, subentrando a Roberto Della Marina, il cui mandato quadriennale era scaduto l'11 novembre 2015.
Per completare il consiglio di amministrazione dell’Ente occorre che siano nominati il presidente e il consigliere di amministrazione di designazione ministeriale. L’incarico del presidente dell’Ente, Sergio Paoletti, è scaduto infatti il 27 aprile 2020. Paoletti è stato nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un quadriennio, con decreto del 27 aprile 2016. Il suddetto Ministro ha comunicato al Parlamento la summenzionata nomina con lettera del 2 maggio 2016, annunciata al Senato e alla Camera rispettivamente l’11 e il 13 maggio 2016[72]. Il 14 ottobre 2019 è scaduto inoltre il mandato del componente del consiglio di amministrazione dell’Ente, Michele Morgante. Si ricorda che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva comunicato, con lettera del 20 ottobre 2015, annunciata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015, la nomina di Morgante, effettuata con proprio decreto del 14 ottobre 2015 sempre per la durata di un quadriennio[73].
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[74] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[75] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[76].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[77]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[78] [79].
L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento.
Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 15 prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente, mentre è oggetto di una analitica regolamentazione l’iter per individuare il rappresentante della comunità scientifica ed economica di riferimento[80] [81].
Il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste ha il compito, ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, di favorire e promuovere l’innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, trasferendone i risultati al mercato. Il Consorzio inoltre ha il compito di supportare la creazione di nuove imprese innovative, tenendo conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente nazionale risi - ENR
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Componente del consiglio di amministrazione:
Silvano Saviolo |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
5/10/2019 |
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base della designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di un rappresentante delle regioni interessate alla risicoltura |
A seguito della scadenza, intervenuta il 5 ottobre 2019, dell’incarico del componente del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi – ENR, Silvano Saviolo, a suo tempo designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, deve essere nominato un ulteriore componente del suddetto consiglio di amministrazione.
Si ricorda infatti che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2019, è stato rinnovato il consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del decreto stesso. Il consiglio risulta, allo stato, composto, oltre che dal Presidente Paolo Carrà[82], già confermato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019, con decorrenza 5 ottobre 2019, da Stefano Greppi, Riccardo Preve e Maria Grazia Tagliabue[83]. Il 5 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del medesimo Ente, nominati il 5 ottobre 2015 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Oltre ai già citati Carrà, Saviolo, Preve e Tagliabue faceva parte dell’organismo anche Gianmaria Melotti.
Si ricorda che, in forza dell'articolo 5 dello statuto dell'Ente, modificato con decreto interministeriale del 25 febbraio 2015, il presidente è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988. La durata dell’incarico è di quattro anni e il medesimo soggetto non può essere confermato per più di due volte.
Ai sensi dell’articolo 6 dello statuto, il consiglio di amministrazione dell'Ente è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto, oltre che dal Presidente, da un membro in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola, in modo da assicurare una calibrata rappresentanza delle componenti della filiera medesima. Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione diversi dal presidente, pure quadriennale, può invece essere rinnovato una sola volta, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6. Ove nel corso del quadriennio si verifichi nel consiglio di amministrazione una vacanza, il presidente, entro trenta giorni, deve richiedere al Ministero vigilante la nomina di altro componente della stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quadriennio iniziato dal componente sostituito.
L'Ente nazionale risi - ENR è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si occupa della tutela del settore risicolo conducendo azioni volte al miglioramento della produzione. L'Ente controlla altresì la commercializzazione del riso italiano, stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento, e agevola la filiera a porre in essere azioni volte a orientare le scelte commerciali degli operatori[84].
L’articolo 15 dello statuto dell’Ente precisa peraltro che l’attività dell’ENR è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private.
Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese
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Presidente
Giuseppe Priore |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge n. 14/1978 annunciata alle Camere il 26/5/2020 Parere favorevole della VIII Commissione della Camera del 10/6/2020 e della 13ª Commissione del Senato del 9/6/2020 |
25/6/2020 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata |
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 giugno 2020 Giuseppe Priore è stato nominato presidente dell’Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo dell’Ente. Il 9 e il 10 giugno 2020, rispettivamente, la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica e la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
Si ricorda che il 26 maggio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, la lettera del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 maggio 2020 con cui era stato chiesto il parere sulla relativa proposta di nomina.
L’Ente allo stato è amministrato, a decorrere dall’11 dicembre 2019, dallo stesso Priore in qualità di commissario straordinario e dai sub commissari Antonio Luca Conte ed Ennio Di Lorenzo, in forza del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 ottobre 2019[85]. La gestione commissariale, originariamente prevista fino all’11 giugno 2020, è stata prorogata con decreto ministeriale del 4 giugno 2020 fino al 10 settembre 2020, e comunque non oltre la nomina degli ordinari organi di gestione del parco.
Prima della nomina di Priore in qualità di commissario, era operativo il precedente organo commissariale. Il 26 febbraio 2019, infatti, era stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 20 febbraio 2019 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina, intervenuta con decreto ministeriale 13 febbraio 2019, di Ilde Gaudiello a commissario straordinario del suddetto Ente parco, a seguito delle dimissioni del commissario straordinario Alfonso Di Palma, rassegnate il 30 gennaio 2019[86].
La scadenza dell’incarico di Ilde Gaudiello, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del suddetto decreto ministeriale di nomina, avrebbe dovuto restare quella stabilita in origine dal decreto del 12 dicembre 2018, con cui era stato nominato Di Palma. Pertanto l’incarico avrebbe dovuto cessare entro l’11 giugno 2019 o in una data antecedente ove fossero stati nominati gli organi ordinari di gestione dell’Ente. L’incarico della Gaudiello, unitamente a quello dei sub commissari, era stato invece successivamente prorogato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 maggio 2019, fino al 10 dicembre 2019[87].
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[88]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Garante per la protezione dei dati personali
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Garante per la protezione dei dati personali |
Componenti Autorità:
Antonello Soro (presidente) e Giovanna Bianchi Clerici, eletti dalla Camera
Augusta Iannini (vicepresidente) e Licia Califano, elette dal Senato |
I componenti l’Autorità sono eletti dal Parlamento (v. infra) |
19/6/2019
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Dei 4 membri, 2 vengono eletti dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato della Repubblica con voto limitato, ai sensi dell’art. 153, co. 1, del decreto legislativo 196/2003, nel testo novellato dall’art. 14, co. 1, lett. b), del decreto legislativo 101/2018, sulla base delle candidature pervenute. I componenti eleggono nel loro ambito il presidente e il vicepresidente |
Il 19 giugno 2019 sono scaduti gli incarichi, di durata settennale, del presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, e dei componenti della suddetta autorità Giovanna Bianchi Clerici, Augusta Iannini (vicepresidente)[89] e Licia Califano.
Antonello Soro e Giovanna Bianchi Clerici erano stati eletti dalla Camera dei deputati, mentre Augusta Iannini e Licia Califano erano state elette dal Senato. L’elezione era avvenuta per tutti i suddetti componenti il 6 giugno 2012.
Si anticipa che il calendario dei lavori della Camera dei deputati per il mese di luglio, comunicato all’Assemblea il 2 luglio 2020, ha fissato per il 14 luglio 2020, alle ore 16, le votazioni per schede per l’elezione di due componenti il Garante per la protezione dei dati personali[90] di spettanza di questo ramo del Parlamento[91].
Si ricorda inoltre che il decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante “Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali”, aveva disposto all’articolo 1, comma 1, che il presidente e il collegio in carica continuassero ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Collegio e, comunque, per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, avvenuta l’8 agosto 2019. La legge di conversione 4 ottobre 2019, n. 107, aveva prorogato tale termine al 31 dicembre 2019. Successivamente l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificando il suddetto articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2019, aveva nuovamente prorogato l’esercizio delle suddette funzioni sino al 31 marzo 2020.
Si segnala, infine, che l’articolo 118 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha ulteriormente prorogato tali funzioni “entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.”.
Si ricorda che l’articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel testo novellato dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, prevede, al comma 1, che il Garante sia composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.
Il nuovo testo dell’articolo 153 prevede, al comma 1, che i componenti debbano essere eletti tra coloro che presentino la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione. L’avviso relativo all’avvio della procedura deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. La norma prevede altresì che le candidature debbano pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e che i curricula dei candidati siano pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.
Il comma 2 dispone che i componenti dell’Autorità eleggano nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità, e un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il comma 3, primo periodo, ribadisce la durata settennale degli incarichi di presidente e di componente e la loro non rinnovabilità, già stabilita in precedenza[92]. Il secondo periodo del medesimo comma 3 precisa altresì che il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive per tutta la durata del mandato[93].
Il 19 aprile 2019 nei siti internet della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Garante per la protezione dei dati personali è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle candidature a componente del collegio del Garante, ai fini dell'elezione di quattro componenti, due per ciascuna Camera, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003, come novellato. Il termine per l’invio delle domande era stato fissato, in quella occasione, al 19 maggio 2019, “a pena di irricevibilità[94]”.
Il 7 ottobre 2019 sui suddetti siti internet è stato pubblicato un ulteriore avviso nel quale sono stati invitati gli interessati, che non avessero già provveduto entro il termine del 19 maggio 2019, ad inviare la propria candidatura dal 14 al 26 ottobre 2019, anche in tal caso “a pena di irricevibilità”[95].
Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità indipendente istituita dalla legge sulla privacy (dapprima legge 31 dicembre 1996, n. 675, ora decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.
I compiti dell’autorità sono fissati in particolare dall’articolo 154 del più volte citato decreto legislativo n. 196 del 2003, nel testo novellato dall’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679[96].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Grande progetto Pompei
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Direttore generale di progetto:
Mauro Cipolletta
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2013 Parere favorevole della 7 a Commissione del Senato del 23/6/2020 e della VII Commissione della Camera del 30/6/2020 |
31/12/2019
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D.P.C.M. su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
(vedasi infra nel testo) |
Il 23 giugno 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 30 giugno 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Mauro Cipolletta quale direttore generale del Grande progetto Pompei fino al 31 dicembre 2020.
La relativa richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 9 giugno 2020, annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica il 10 giugno 2020[97].
L’incarico di Cipolletta era scaduto il 31 dicembre 2019. Cipolletta era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018.
La scadenza coincideva con quella originariamente prevista dal comma 5-ter[98] dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale comma aveva, da ultimo, prorogato dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale erano assicurate le funzioni del direttore generale di progetto.
L'articolo 7, comma 4, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha nuovamente prorogato, fino al 31 dicembre 2022, le funzioni dell'Unità "Grande Pompei", nonché quelle del direttore, del vicedirettore generale vicario e della struttura di supporto.
Si segnala che, in assenza di un intervento legislativo di ulteriore proroga, le suddette funzioni sarebbero confluite in quelle della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, a decorrere dal 31 dicembre 2019.
Si ricorda che sulla proposta di nomina di Cipolletta la Ministra pro tempore per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con lettera del 2 febbraio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018[99]. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che l’aveva esaminata nella seduta del 7 febbraio 2018 esprimendo parere favorevole, e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 febbraio 2018 esprimendo anch’essa parere favorevole.
In precedenza, il mandato di direttore generale del Grande progetto Pompei è stato rivestito da Luigi Curatoli[100], che era a sua volta succeduto a Giovanni Nistri, primo titolare del suddetto incarico per effetto del D.P.C.M. del 27 dicembre 2013.
La nomina del direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei è prevista dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica. Tra i compiti del direttore generale di progetto rientrano la definizione e l'approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito. L’organo svolge, altresì, la funzione di stazione appaltante e cura l’esecuzione di tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti, nonché la fase di attuazione e di esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.a.. Il direttore assume, inoltre, direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito archeologico e collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, riferendo con cadenza semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.
Il Grande Progetto Pompei è stato approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM |
Componente del consiglio di amministrazione:
Pierangelo Marcati |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009
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14/10/2019 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Per completare il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM, occorre che sia nominato il componente del suddetto organismo designato dal Ministro dell’università e della ricerca, in sostituzione di Pierangelo Marcati. L’incarico di Marcati è scaduto il 14 ottobre 2019, unitamente a quello dei restanti componenti del consiglio, composto dal presidente dell’Ente, Giorgio Patrizio, e dal consigliere di amministrazione eletto dalla comunità scientifica, Gioconda Moscariello. Il consiglio di amministrazione in precedenza era stato rinnovato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 ottobre 2015[101].
Si ricorda che il 17 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 27 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[102] dell’8 gennaio 2020, con cui è stato trasmesso il decreto del Ministro del medesimo dicastero del 30 dicembre 2019 con il quale Giorgio Patrizio è stato nominato, per un ulteriore mandato quadriennale, presidente dell’Istituto. La comunicazione del decreto di nomina è stata trasmessa alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.
Si ricorda, altresì, che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il medesimo Ministero ha trasmesso il decreto 24 ottobre 2019 del proprio Ministro con il quale è stato disposto il rinnovo dell’incarico di Gioconda Moscariello per un ulteriore mandato quadriennale quale componente del consiglio di amministrazione del suddetto Ente, “in qualità di esperto scientifico eletto dalla comunità scientifica dell’Istituto”.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[103] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[104] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero.
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[105]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[106] [107]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Il comma 1 dell’articolo 4 del nuovo statuto dell’Ente[108] detta peraltro una disciplina speciale per la selezione del presidente. Dopo aver previsto che debba essere “un matematico di riconosciuto rilievo internazionale, con notevole esperienza sia di direzione e coordinamento di strutture e progetti di ricerca, sia amministrativa” e aver ribadito che il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009, la norma detta una disciplina di carattere tendenzialmente elettivo, prevedendo che: “In ragione della specificità dell'Ente, di cui all'art. 1 del presente statuto, il Comitato di selezione di cui al citato art. 11 del decreto legislativo n. 213/2009, valuta le indicazioni provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di Enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. Le indicazioni della comunità scientifica vengono acquisite mediante una consultazione nella quale ciascun componente esprime una preferenza. I nomi dei candidati che abbiano ricevuto almeno il 15 per cento delle preferenze espresse vengono trasmessi al Comitato di selezione. La consultazione si svolge secondo le modalità previste in un apposito regolamento che preveda anche l'elettorato attivo del personale dipendente, a tempo indeterminato, dell'Istituto.”. L’articolo 5, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio sia composto, oltre che dal presidente e da un esperto di alta amministrazione, individuato secondo la procedura prevista dal citato articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 213 del 2009, da un esperto scientifico scelto direttamente, mediante elezione, dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. L'elezione si svolge secondo le modalità previste da un apposito regolamento interno[109].
L’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM è stato riordinato, come ricorda il suo sito internet, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 153, che gli ha conferito ampia autonomia regolamentare, includendolo tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale.
L’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 153 del 1992, conferma tra le finalità dell'Istituto la promozione sul piano nazionale, internazionale e comunitario, della formazione e del perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative presenti nelle università italiane. Inoltre l’Istituto è chiamato a svolgere e a favorire le ricerche di matematica pura e applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche. Infine l’Istituto è chiamato a fare in modo che la ricerca matematica italiana si mantenga costantemente in stretto contatto con quella internazionale, specie promuovendo e partecipando a iniziative e a programmi di collaborazione in ambito europeo.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN |
Componente del consiglio direttivo:
Piergiorgio Picozza |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009
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17/10/2020 |
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico (ma vedasi infra nel testo) |
Il 17 ottobre 2020 scadrà il mandato del componente del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN Piergiorgio Picozza, designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico. La nomina era stata formalizzata con disposizione del presidente dell’Ente del 17 ottobre 2016[110].
Si ricorda invece che, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019, Paolo Valente e Pierluigi Campana sono stati nominati quali rappresentanti del suddetto Ministero nel consiglio direttivo dell’Istituto[111], in sostituzione di Caterina Petrillo e Fabio Zwirner, i cui mandati erano scaduti il 14 ottobre 2019[112] [113].
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[114] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[115].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[116].
L'articolo 9 detta poi speciali disposizioni con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche - CNR e dello stesso Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, Istituto per il quale sono fatte salve le specifiche norme statutarie in materia. Gli organi di vertice dell’Istituto sono pertanto nominati con una procedura che deroga da quella stabilita, in via generale, per gli enti di ricerca e sopra illustrata.
L’articolo 11 dello statuto dell’Ente prevede infatti che il presidente sia selezionato sulla base di una procedura interna al medesimo Istituto[117]. Quanto al consiglio direttivo, organo che esercita le funzioni di indirizzo sulla base delle indicazioni generali determinate nei piani pluriennali, esso opera le scelte di programmazione scientifica avvalendosi dei pareri delle commissioni scientifiche nazionali e del consiglio tecnico-scientifico. L’articolo 12 dello statuto ne stabilisce la composizione, caratterizzata dalla contemporanea presenza di soggetti individuati ratione muneris e rappresentanti ministeriali, nonché di un rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica[118] e di un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica[119]. Quanto alla modalità di definitiva formalizzazione delle nomine dei soggetti di designazione ministeriale, il nuovo statuto dell’Ente non detta una disciplina speciale. Può pertanto ritenersi che si applichino le disposizioni ordinariamente previste per gli enti di ricerca, ovvero che essa debba intervenire mediante apposito decreto ministeriale. In questo senso del resto, come evidenziato supra, depone la prassi più recente.
Si ricorda infine che il comma 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
L’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del proprio statuto[120], ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, di compiere ricerche e di favorire lo sviluppo tecnologico pertinente all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e con il mondo dell’impresa.
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV
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Presidente:
Carlo Doglioni |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
27/4/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca[121] su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico del presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV, Carlo Doglioni, nominato per un mandato quadriennale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 aprile 2016[122].
Il 17 gennaio 2020 al Senato e il 27 gennaio 2020 alla Camera è stata invece annunciata la lettera dell’8 gennaio 2020, con cui il Ministero[123] dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto del Ministro dello stesso dicastero 30 dicembre 2019, con il quale Francesca Bozzano e Roberto Scarpa sono stati nominati componenti di nomina governativa del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto, entrambi per la durata di un quadriennio. La comunicazione del decreto di nomina è stata trasmessa alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.
Si ricorda che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica era stata annunciata, invece, la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[124] aveva trasmesso il decreto del Ministro del suddetto dicastero 24 ottobre 2019, con il quale Fabio Florindo e Gilberto Saccorotti sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dello stesso Istituto, su designazione della comunità scientifica di riferimento.
Si ricorda che il 14 ottobre 2019 erano scaduti i mandati, di durata quadriennale, dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del suddetto Istituto Alessandro Nicola Pino, Giulio Selvaggi, Claudio Faccenna e Giancarlo Neri.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[125] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[126].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[127]. Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell’INGV, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[128] [129]. L’articolo 8, comma 1, dello statuto[130], prevede che: “1. Il Consiglio di Amministrazione dell’INGV è nominato con decreto del Ministro ed è composto dal Presidente e da quattro membri in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, di cui due direttamente individuati dal Ministro tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell’INGV ed esperti di alta amministrazione. Gli altri due componenti vengono eletti dalla comunità scientifica e tecnologica dell’INGV. Le modalità e le procedure di elezione sono disciplinate dal ROF [Regolamento di organizzazione e funzionamento – N.d.R.].” [131].
Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Ai sensi del proprio statuto, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati. L’Ente, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante, opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica nei campi della geofisica e geochimica, della sismologia e della vulcanologia.
Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM |
Presidente:
Diederik Sybolt Wiersma |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
18/5/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo) |
Il 18 maggio 2020 è scaduto l’incarico di Diederik Sybolt Wiersma quale presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM.
Wiersma è stato nominato il 18 maggio 2016, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la durata di un quadriennio. La nomina è stata comunicata con lettera dello stesso Ministro del 19 maggio 2016, annunciata sia alla Camera sia al Senato il 7 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
Wiersma è subentrato al precedente presidente Massimo Inguscio, dimessosi il 19 febbraio 2016 a seguito della sua nomina a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR.
Per completezza si ricorda che, oltre al presidente, fanno parte del consiglio di amministrazione dell'INRiM Vito Fernicola, designato dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento[132] ed Ettore Vittone, componente di designazione governativa[133], nominati per quattro anni con rispettivi decreti ministeriali del 27 marzo 2018 e del 22 maggio 2018. Essi scadranno pertanto rispettivamente il 27 marzo e il 22 maggio 2022.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[134] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[135] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[136]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[137] [138]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 6, comma 2, prevede che il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di Enti e Istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca, sia nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, duri in carica quattro anni e possa essere confermato una sola volta.
L’articolo 7, a sua volta, disciplina ai commi 2 e 3 le modalità di nomina dei componenti, del consiglio di amministrazione, richiamando al riguardo le procedure di cui al sopra ricordato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[139]. Il procedimento elettorale per la scelta del rappresentante dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento è preceduto da una selezione da parte di un comitato – nominato su proposta del presidente dell’ente dal consiglio di amministrazione – che individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque nominativi – da sottoporre al voto del personale di ruolo dell’Ente[140].
L’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM, è – come ricorda l’articolo 1 del proprio statuto - ente pubblico nazionale di ricerca, istituito con decreto legislativo 21 gennaio 2004 n. 38, ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di ordinamento autonomo, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione, dell’articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. L’INRiM svolge e promuove la ricerca nell’ambito della metrologia, sviluppa i campioni e i metodi di misura più avanzati e le relative tecnologie, mediante i quali assolve alle funzioni di istituto metrologico primario ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.
Istituto nazionale di statistica – ISTAT
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di statistica – ISTAT |
Componenti del Consiglio:
Mauro Gasperini Monica Pratesi
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della legge n. 14/1978
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30/4/2020 |
D.P.C.M. su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri (vedasi infra nel testo) |
Federico Visconti
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D.P.C.M. su designazione del comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente
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Carica da rinnovare e titolare uscente |
Data scadenza |
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1 altro componente del consiglio: (nel consiglio venuto a scadenza non era prevista una rappresentanza dei ricercatori e tecnologi) |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della legge n. 14/1978
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14/12/2019
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D.P.C.M. all’esito della procedura elettiva in corso tra ricercatori e tecnologi |
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2020 sono stati nominati tre dei quattro componenti del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica – ISTAT e precisamente Mauro Gasperini e Monica Pratesi, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e Federico Visconti, designato dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente[141]. Per completare l’organo occorre la nomina del rappresentante elettivamente designato dai ricercatori e dai tecnologi. Al riguardo, l’articolo 2 del decreto di nomina precisa che il quarto e ultimo componente del consiglio sarà nominato con un successivo decreto, all’esito della procedura elettiva in corso tra ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 8 dello statuto dell’Istituto[142] (vedasi infra).
Il 14 dicembre 2019 erano scaduti, infatti, i mandati dei componenti del precedente consiglio, che comprendeva, oltre alla stessa Monica Pratesi, anche Maurizio Franzini, Daniela Cocchi e Pier Paolo Italia[143].
L’articolo 8, comma 2, dello statuto dell’Ente[144] stabilisce che il consiglio è composto dal presidente dell’Istat[145], che lo presiede, da un membro designato tra i propri componenti dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente, da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica, e da un ricercatore o da un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione. Il comma 3 del medesimo articolo precisa che i componenti del consiglio diversi dal presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei consiglieri rimasti in carica.
Si segnala che l’attuale formulazione dell’articolo 8 dello statuto, recentemente modificato dal consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019, interviene sulla materia regolata dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166[146].
Si ricorda che delle nomine dei membri del consiglio deve essere data comunicazione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Si ricorda altresì che il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, emanato nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva disposto il riordino dell'ISTAT prevedendo, tra l'altro, la riduzione della consistenza[147] e la modifica della composizione degli organi collegiali dell'Istituto.
Come specificato dall'articolo 2 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, l'ISTAT è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova |
Presidente
Pietro Pongiglione |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978
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24/7/2020 |
D.P.R. su proposta del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a seguito di designazione al da parte del consiglio di amministrazione della Fondazione “Gerolamo Gaslini” |
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Andrea Fusaro Edoardo Garrone Carlo Golda Mario Orlando Paolo Comanducci Piero Giuseppe Reinaudo Paolo Repetto Mario Maria Costantino |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
6/8/2020 |
Decreto del Ministro della salute. Il consiglio è composto dal presidente dell’Ente e ratione muneris dal rettore dell’Università di Genova o da un suo delegato, da 4 membri designati dal presidente della fondazione “Gerolamo Gaslini” e da 3 membri designati rispettivamente dalla regione Liguria, dal comune di Genova e dalla Asl nella quale è situato il complesso ospedaliero |
Il 24 luglio 2020 scadrà il mandato di Pietro Pongiglione quale presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 2015 per la durata di un quinquennio.
La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, il 17 luglio 2015, a seguito dei pareri favorevoli della XII Commissione (Affari sociali) della Camera e della 12a Commissione (Igiene e sanità) del Senato, espressi nelle rispettive sedute dell'8 luglio 2015.
Il 29 gennaio 2015 era scaduto il mandato del precedente presidente, Vincenzo Lorenzelli, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2010. In precedenza Lorenzelli era stato nominato commissario straordinario dell'Istituto il 28 ottobre 2005.
Ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, il presidente dell'Istituto “Giannina Gaslini” è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.
L’articolo 6 dello statuto dell’Ente, richiamato al riguardo il suddetto articolo 7 del D.P.R. n. 617 del 1980, precisa che la nomina è preceduta dalla designazione al suddetto incarico da parte del consiglio di amministrazione della Fondazione “Gerolamo Gaslini” [148].
Il 6 agosto 2020 scadrà anche il consiglio di amministrazione dell’Ente, nominato con decreto del Ministro della salute del 6 agosto 2015. L’organo è ora costituito da Andrea Fusaro, Edoardo Garrone, Carlo Golda, Mario Orlando (designati dal presidente della Fondazione “Gerolamo Gaslini”), Paolo Comanducci (quale Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Genova), Piero Giuseppe Reinaudo (designato dalla ASL3 genovese), Paolo Repetto (designato dal Comune di Genova) e da Mario Maria Costantino[149] (designato dalla Giunta regionale ligure).
L’articolo 6 dello statuto prevede che la nomina del consiglio sia effettuata con decreto del Ministro della salute. Il consiglio è composto, oltre che dal presidente dell’Ente e ratione muneris dal magnifico rettore dell’Università di Genova o da un suo delegato, da 4 componenti designati dal presidente della Fondazione “Gerolamo Gaslini” e da 3 componenti designati rispettivamente dalla regione Liguria, dal comune di Genova e dalla Asl nella quale è situato il complesso ospedaliero.
Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS sono ospedali di eccellenza con finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari. La disciplina di tali istituti, originariamente dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, è stata riordinata dapprima dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successivamente dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. L'Istituto “G. Gaslini”, in tale contesto, è sempre stato destinatario di norme speciali previste dagli articoli 3[150] e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1980, sopra richiamato.
Gli IRCCS, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 288 del 2003, sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica, soggetti alla vigilanza del Ministero della salute; spettano invece alle regioni le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti. Gli IRCCS possono essere di diritto pubblico o di diritto privato. I primi possono essere trasformati, ferma restandone la natura pubblica, in Fondazioni di rilievo nazionale (c.d. “Fondazioni IRCCS”), aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e comunque vigilate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
L'Istituto “Giannina Gaslini” di Genova, IRCCS di diritto pubblico specializzato in pediatria, è stato fondato nel 1938 ed eretto in ente morale con Regio decreto n. 1468 del 1940. Il Ministro della salute, da ultimo con decreto del 27 febbraio 2018, ne ha confermato il carattere scientifico per la disciplina “materno – infantile”. Il riconoscimento del carattere scientifico conferisce agli IRCCS il diritto a fruire, in aggiunta al finanziamento regionale, di un ulteriore finanziamento statale finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell'attività di ricerca nelle materie riconosciute.
Ente |
Cariche da rinnovare e soggetti candidati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Lega navale italiana – LNI |
Presidente: Donato Marzano |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 annunciata alle Camere il 26/5/2020 parere favorevole della 4ª Commissione del Senato del 3/6/2020 e della IV Commissione della Camera del 11/6/2020 |
Procedura di nomina in corso |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro della difesa, di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti, sentito il Ca. SM della M.M. |
Vicepresidente:
Luciano Magnanelli |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 annunciata alle Camere il 26/5/2020 parere favorevole della 4ª Commissione del Senato del 3/6/2020 e della IV Commissione della Camera del 11/6/2020 |
Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro difesa di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti, sentito il Ca. SM della M.M. |
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Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
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Altri componenti del consiglio direttivo:
Roberto Recchia Barbara De Lazzaro Davide Strukelj Umberto Verna Raffaele Mancuso Luigi Valerio Luigi Tussellino Antonio Tulino |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge n. 14/1978 |
24/5/2020 |
Decreto Ministro difesa, di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti, 1 su designazione del Ministero della difesa; 1 su designazione Ministero infrastrutture e trasporti, 6 rappresentanti delle sezioni statutariamente eletti assicurando un’equa rappresentanza regionale |
Il 3 e l’11 giugno 2020 rispettivamente la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera hanno espresso pareri favorevoli per la nomina di Donato Marzano a presidente della Lega navale italiana– LNI[151] e per quella di Luciano Magnanelli a vice presidente del medesimo Ente.
Il 26 maggio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del 25 maggio 2020 con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva chiesto il parere parlamentare sulla nomina di Donato Marzano a presidente del suddetto Ente, ai sensi dell'articolo l della legge 24 gennaio 1978, n. 14[152]. Sempre il 26 maggio 2020 era stata annunciata, in entrambi i rami del Parlamento, la lettera del 25 maggio 2020 con la quale il Ministro della difesa aveva richiesto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il parere parlamentare, sempre ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sulla nomina di Luciano Magnanelli a vicepresidente del medesimo Ente.
Entrambe le proposte erano state assegnate alle suddette Commissioni permanenti.
Si ricorda che il 25 maggio 2020 è scaduto il mandato di Maurizio Gemignani quale presidente del suddetto Ente. Gemignani è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 2017 per la durata di un triennio, facendo seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, intervenuta in via definitiva il 19 maggio 2017 su proposta del Ministro della difesa[153].
Il 24 maggio 2020 è scaduto altresì il mandato del vicepresidente dell’Ente, Piero Fabrizi[154], nominato il 29 novembre 2017 con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti[155].
Il 24 maggio 2020 è scaduto altresì il mandato dei restanti componenti del consiglio direttivo nazionale della Lega medesima, Roberto Recchia, Barbara De Lazzaro, Davide Strukelj, Umberto Verna, Raffaele Mancuso, Luigi Valerio, Luigi Tussellino e Antonio Tulino. Il Consiglio nazionale nel suo complesso è stato nominato con decreto del Ministro della difesa del 20 dicembre 2017, sempre di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2010, n. 90, il presidente nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400[156], previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare. La norma precisa che il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto ed è coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, secondo le procedure della legge n. 14 del 1978[157], e quindi, anche in tal caso, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti[158].
Il comma 3 del medesimo articolo 69 prevede che il consiglio direttivo nazionale[159] sia nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il consiglio è composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da sei rappresentanti delle sezioni, eletti secondo le modalità stabilite dallo statuto, in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale[160]. In caso di parità di voti nelle deliberazioni, prevale quello del presidente. Trattandosi di nomine ministeriali relative a enti per i quali per le nomine del presidente e del vicepresidente è previsto il parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, ad esse è applicabile la disposizione di cui all’articolo 9 della stessa legge che prevede che le nomine degli “altri amministratori” debbano essere comunicate al Parlamento.
Si ricorda che altri organi della LNI sono l'assemblea generale dei soci, il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri. Tutti gli incarichi, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 69 del D.P.R. n. 90 del 2010, hanno durata triennale e possono essere confermati una sola volta, ad eccezione dei componenti del collegio dei probiviri per cui non sussiste limite nel numero dei mandati[161].
La Lega navale italiana è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. L’Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di rispettiva competenza.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA |
Presidente
Paolo Magro
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
20/7/2020 |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare (vedasi infra nel testo) |
Consiglio di amministrazione:
Fabio Sardone Giovanni Balestri Alfonso Corso Franca Di Rienzo |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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20/7/2020 |
Decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare (vedasi infra nel testo) |
Il 20 luglio 2020 scadrà il mandato del presidente dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA, Paolo Magro, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2017 per la durata di un triennio.
La nomina era stata deliberata in via definitiva, su proposta della Ministra della difesa, dal Consiglio dei ministri del 10 luglio 2017. Si ricorda che la Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Magro con lettera del 13 giugno 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 14 giugno 2017. Tale richiesta di parere era stata assegnata alla 4ª Commissione (Difesa) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 giugno 2017 esprimendo parere favorevole. La richiesta di parere era stata altresì assegnata alla IV Commissione (Difesa) della Camera, che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 27 giugno 2017, aveva anch’essa espresso parere favorevole nella seduta del 5 luglio 2017.
Il 20 luglio 2020 scadrà anche il consiglio di amministrazione dell’Ente attualmente composto da Fabio Sardone, Giovanni Balestri, Alfonso Corso e Franca Di Rienzo.
Rinnovato con decreto del Ministro della difesa del 18 settembre 2017, il consiglio di amministrazione dell’Ente era originariamente composto, oltre che dal presidente Magro, da Carlo Moscini, Mauro Lunardi, Alfonso Corso e Franca Di Rienzo.
Successivamente era intervenuta la proposta della Direzione per l’impiego del personale militare dell’Aeronautica militare, volta alla designazione di Giandomenico Taricco, quale membro del consiglio in sostituzione di Mario Lunardi, a decorrere dal 27 aprile 2018. Quindi, con decreto del Ministro della difesa del 24 dicembre 2018, Romeo Paternò era stato nominato componente del consiglio di amministrazione in sostituzione di Carlo Moscini. Infine, con decreto dello stesso Ministro del 26 novembre 2019, Giovanni Balestri e Fabio Sardone sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione. Il decreto specifica che Balestri e Sardone hanno sostituito, rispettivamente, Giandomenico Taricco e Romeo Paternò.
Si ricorda che l’8 maggio 2017 era scaduto il mandato del precedente presidente dell'ONFA, Tommaso Ferro, nominato per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica dell’8 maggio 2014, e quello degli altri componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente, Carlo Moscini, Mauro Lunardi, Cristiano Maria di Carlo e Rossana Colangelo. La composizione del consiglio - rinnovato per un triennio a decorrere dall’8 maggio 2014 con decreto del Ministro della difesa del 16 maggio 2014, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare - era stata poi più volte modificata con successivi analoghi decreti del 5 agosto 2015, del 1° agosto 2016 e del 5 dicembre 2016.
Sono organi dell'ONFA il presidente, il consiglio di amministrazione, composto dallo stesso presidente e da altri quattro membri, e il collegio dei revisori. Il presidente - scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo - è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare ed è composto da due generali dell'Aeronautica militare - che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprano incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario -, da un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo e da un genitore di assistito dell’Ente medesimo.
I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta. Tale configurazione degli organi dell'Ente è stata disposta dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90[162] [163], ora modificato dall’articolo 1, comma 2, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 191.
Istituita dal R.D. 21 agosto 1937, n. 1585, l’Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della difesa, che provvede all’assistenza degli orfani del personale militare dell’Aeronautica militare.
Stazione zoologica “Anton Dohrn”
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Stazione zoologica “Anton Dohrn” |
Componente del consiglio di amministrazione:
Mauro Magnani |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
14/10/2019 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca[164] su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Per completare il consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn” deve essere nominato il consigliere di amministrazione di designazione ministeriale in sostituzione di Mauro Magnani, il cui mandato è scaduto il 14 ottobre 2019.
Magnani era stato nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015. La nomina era stata comunicata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015 e al Senato della Repubblica il 3 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Per Magnani, componente di designazione governativa, si trattava del secondo e ultimo mandato, essendo già stato nominato componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
Si ricorda che il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 30 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera dell’11 dicembre 2019 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[165] ha trasmesso, ai sensi del già citato articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto 11 dicembre 2019 del Ministro del medesimo dicastero con il quale Adrianna Ianora è stata nominata componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunità scientifica dell’Ente. Adriana Ianora ha sostituito Serena Fonda, il cui mandato era scaduto il 22 ottobre 2019. Fonda era stata nominata, sempre su designazione della comunità scientifica di riferimento, a decorrere dal 22 ottobre 2015, alla scadenza del mandato di Silvano Focardi, nominato con decreto ministeriale del 21 ottobre 2011[166].
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – ora Ministero dell'università e della ricerca - sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del suddetto Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[167] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[168].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[169]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come quello della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[170] [171]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto, la procedura di nomina è disciplinata dall’articolo 8[172].
Come specificato dall’articolo 1 del proprio statuto, la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli è Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, che riconosce le sue origini nell’Istituto fondato da Anton Dohrn nel 1872 per studiare l’evoluzione attraverso ricerche sugli organismi marini. La stazione Zoologica è stata dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n. 886, che ha provveduto al suo riordino. La Stazione Zoologica è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991 e a essa è riconosciuta autonomia statutaria con la facoltà di adottare propri regolamenti. La Stazione Zoologica è vigilata dal Ministero dell’università e della ricerca ai sensi della normativa vigente e, in funzione delle proprie esigenze e finalità, può creare, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, sedi territoriali in Italia e all’estero.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
La Sezione II concerne gli atti di indirizzo accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Per “atti di indirizzo” si intendono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno come previsti e disciplinati dal Regolamento della Camera dei deputati. Si tratta di strumenti contenenti uno o più impegni da attuare da parte del Governo, volti a condizionarne l’azione in un determinato settore (le mozioni e le risoluzioni), ovvero nell’applicazione di previsioni introdotte da un testo di legge (gli ordini del giorno). Tali atti vengono censiti dal Servizio per il controllo parlamentare in un’apposita banca dati e segnalati alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri di volta in volta individuati, previa analisi del contenuto dell’impegno assunto, come soggetti competenti per materia ad attuarli. Ciò al fine di promuovere l’acquisizione di ogni notizia che le amministrazioni ritengano di fornire in merito a quanto attuato per ottemperare agli impegni assunti nei confronti del Parlamento. Si consideri infatti che i regolamenti di Camera e Senato, pur avendo tradizionalmente previsto e disciplinato l’attività di indirizzo, non contemplano alcun obbligo per l’Esecutivo di comunicare se e in quale modo sia stato dato effettivamente seguito agli orientamenti formulati dal Parlamento.
Nella medesima Sezione viene pubblicato il testo integrale delle note governative con le quali i diversi Dicasteri illustrano quanto realizzato in merito agli impegni accolti, ovvero eventuali ragioni ostative. Nello specifico ciascuna nota di attuazione trasmessa è posta a confronto con il contenuto dell'impegno cui la stessa nota si riferisce, in modo da consentire un’immediata valutazione anche dell’effettiva coerenza tra quanto riferito e quanto il Governo si era impegnato a compiere. Le informazioni così ottenute costituiscono, in primo luogo per i firmatari dell’atto di indirizzo, nonché per ciascun altro deputato o parte politica, uno strumento di valutazione dell’attività dell’Esecutivo, sulla cui base decidere l’eventuale attivazione degli strumenti di controllo (in primo luogo interrogazioni o interpellanze) con cui esprimere, se del caso, una censura politica nei confronti di un operato del Governo ritenuto non corrispondente agli indirizzi formulati dal Parlamento.
La Sezione II fornisce anche i dati numerici degli atti di indirizzo segnalati all’Esecutivo nel periodo considerato dalla pubblicazione e delle note di attuazione pervenute nel medesimo arco temporale, che ovviamente riferiscono in merito ad impegni assunti con atti approvati in precedenza, dato che ben difficilmente è ipotizzabile l’immediata realizzabilità di interventi spesso molto complessi. Fermo restando che il Governo non ha alcun obbligo formale di riferire in merito a tali interventi e che, dunque, un ridotto tasso di trasmissione di note di attuazione non è di per sé necessariamente indicativo di inadempienza da parte del Governo medesimo, appare tuttavia evidente che un'elevata percentuale di comunicazioni in merito all'attuazione degli atti di indirizzo è indicativa della “sensibilità” dell’Esecutivo nei confronti degli orientamenti espressi dal Parlamento e può, pertanto, rappresentare un elemento significativo di valutazione ricavabile dai dati riportati nella presente pubblicazione. Va altresì rilevato che la trasmissione delle note di attuazione può costituire per lo stesso Esecutivo un utile strumento per illustrare l’attività posta in essere in determinati ambiti, in particolare per porre in luce esiti che si ritengano indice di particolare efficienza.
Il circuito informativo sopra descritto assume rilievo tanto più in considerazione del fatto che in tempi recenti l’attività legislativa ha visto una costante contrazione della funzione emendativa, specialmente evidente proprio nel caso dei provvedimenti sui quali più si accentua il confronto politico: è innegabile che in tali situazione il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia sul testo predisposto dal Governo di fatto impedisca il confronto sugli emendamenti, il cui contenuto viene di norma trasfuso dai presentatori in ordini del giorno.
In questa prospettiva, la concreta verifica del seguito dato al complesso degli atti in cui si sostanzia la funzione di indirizzo costituisce un aspetto della funzione di controllo delle Camere sull’attività dell’Esecutivo nella sua accezione più consolidata e può rappresentare uno strumento parziale di compensazione della contrazione della funzione propriamente legislativa.
Le attuazioni governative:
Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione è stata trasmessa al Servizio per il controllo parlamentare, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la nota relativa all’attuazione di 1 ordine del giorno, presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2402-A, divenuto legge n. 13 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Di quanto riferito dal Ministero si dà conto testualmente nel prosieguo della presente Sezione.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2402-A, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 75, in ordine ai quali è stata finora trasmessa 1 nota di attuazione.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° - 30 giugno 2020 sono stati segnalati 257 ordini del giorno[173] dei quali:
179 riferiti alla legge n. 40 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (A.C. 2461-AR).
86 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 35 al Ministero dello sviluppo economico, 19 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 16 al Ministero della salute, 10 al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 8 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 7 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 6 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 5 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 5 al Ministero dell’interno, 3 al Ministero della giustizia, 3 al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, 3 al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, 2 al Ministero dell’istruzione, 2 al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 1 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 1 al Ministero della difesa, 1 al Ministero dell’università e della ricerca, 1 al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 1 al Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione;
78 riferiti alla legge n. 35 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (A.C. 2447-A).
24 sono stati inviati al Ministero della salute, 8 al Ministero dello sviluppo economico, 7 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 7 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 6 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 6 al Ministero dell’interno, 6 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 3 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 3 al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 3 al Ministero dell’economia e delle finanze, 3 al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 2 al Ministero della difesa, 2 al Ministero dell’istruzione, 2 al Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, 1 al Ministero della giustizia, 1 al Ministero dell’università e della ricerca, 1 al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 1 al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, 1 al Ministro per la pubblica amministrazione.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 2 risoluzioni[174]:
· DELRIO ed altri n. 6/00109, sulle Comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 2020, alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
· EHM ed altri n. 8/00076, sull’evoluzione della crisi in Yemen, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Note annunciate al 30 giugno 2020
in attuazione di atti di indirizzo
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2402-A/75 Ordine del giorno |
Tasso |
Assemblea |
17/6/2020 |
III |
Promozione di una campagna informativa rivolta ai cittadini italiani e ai paesi stranieri sulla situazione epidemiologica e sanitaria con riferimento al virus Covid-19 |
L’ordine del giorno Tasso ed altri n. 9/2402-A/75, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 26 febbraio 2020, impegna l'esecutivo a promuovere una campagna di informazione rivolta ai cittadini italiani e ai Paesi stranieri, eventualmente anche attraverso la rete delle ambasciate e degli uffici consolari italiani, sulla effettiva situazione epidemiologica e sanitaria presente in Italia.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:
“Nelle prime fasi dell’epidemia, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha attivato, con il pieno coinvolgimento della Rete diplomatica e consolare, un piano di iniziative di comunicazione volto a promuovere una corretta, tempestiva e capillare informazione dedicata alla risposta del Governo italiano all’emergenza epidemiologica da COVID19.
Dopo questa prima fase, la campagna di informazione è proseguita anche nell’ambito di un contesto nazionale profondamente cambiato, con il fine di assicurare una costante e corretta informazione dei partner internazionali circa le azioni e le iniziative intraprese in Italia per contenere il contagio, nonché diffondere nel modo più capillare possibile le informazioni dirette alla comunità italiana all’estero, anche nell’ambito delle iniziative di facilitazione dei rientri.
Il piano si è sostanziato in numerose azioni di comunicazione, di cui si riportano le principali.
SITO WEB www.esteri.it
Sul sito web della Farnesina, in versione bilingue italianoinglese, sono state create 9 sezioni dedicate alla risposta della Farnesina all’emergenza COVID19, che hanno finora totalizzato circa 1 milione di visualizzazioni. Un particolare lavoro è stato dedicato alla traduzione in versione multilingue (EN, FR, DE, RO) delle FAQs, ovvero le domande frequenti e la modulistica in applicazione della normativa emanata dal Governo, così da facilitare la loro consultazione da parte di coloro che non parlano italiano.
SOCIAL NETWORK DELLA FARNESINA (Facebook, Twitter, Instagram)
Tramite i canali social della Farnesina si è garantita la diffusione puntuale e costante di notizie sull’epidemia in Italia, che sono state ricondivise nei profili social della rete (Ambasciate e Consolati), spesso in lingua locale. Solo nel mese di marzo, si sono registrate oltre 2,5 milioni di visualizzazioni. Inoltre, quando il contagio si è diffuso all’intero territorio nazionale, attraverso tali canali si è dedicato ampio spazio alla condivisione della normativa vigente e alla segnalazione dei relativi aggiornamenti, nonché alle informazioni sulla attivazione di voli speciali e rotte attive per il rimpatrio dei cittadini italiani, in stretto coordinamento con l’Unità di Crisi del MAECI e con la Rete estera.
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE NELLA RETE DIPLOMATICO CONSOLARE
Nella fase iniziale del contagio, la Farnesina ha inviato alla Rete diplomaticoconsolare report costanti, supportati da infografiche aggiornate, chiedendo ai rappresentanti italiani all’estero di valorizzare presso le Autorità di accreditamento e la stampa locale la tempestiva risposta data dal Governo italiano all’emergenza epidemiologica da COVID19, nonché assicurare una corretta informazione sulla dimensione del contagio. In tale contesto, è stato altresì distribuito un “toolkit stampa” contenente una collezione di possibili messaggi positivi da utilizzare nei rapporti con la stampa locale per valorizzare la serietà e l’impegno dell’Italia nel contrasto alla diffusione del coronavirus sin dalle prime fasi.
L’adesione della Rete a tali iniziative è stata molto vasta e capillare: si contano attività di comunicazione esterna in pressoché tutte le zone geografiche (Asia, Africa, America Latina, Nord America, Australia). Le Sedi diplomatiche italiane all’estero continuano ad essere costantemente impegnate a garantire una corretta informazione circa la situazione italiana.
Talvolta, ciò ha comportato anche prese di posizione nette, volte a correggere rappresentazioni non fedeli alla realtà del contagio e delle azioni intraprese a contrasto dell’epidemia in Italia. A titolo meramente esemplificativo, si riportano di seguito alcuni interventi delle Sedi di Stoccolma, Abu Dhabi, Oslo, Santiago del Cile e Tel Aviv.
• Ambasciata d’Italia in Svezia: lo scorso 11 marzo l’Ambasciatore ha emesso un comunicato stampa per contestare affermazioni denigratorie sull’Italia da parte dell’Epidemiologo di Stato. https://ambstoccolma.esteri.it/ambasciata_stoccolma/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/03/comunicatostampadellambasciatore.html?fbclid=IwAR1FdC6NYkfCFTmkc78OU_m09TVyT0gy1Dai KLLiYPTRXUeGTiq4iU6fQ8
• Ambasciata d’Italia negli Emirati Arabi Uniti: lo scorso 25 marzo l’Ambasciatore ha indirizzato alla redazione di Gulf News una lettera di rammarico e protesta per un’immagine utilizzata dal giornale in modo denigratorio, quella di un piatto di spaghetti che aveva la forma del coronavirus, corredato dalle stelle dell’UE, a voler indicare che l’Italia avrebbe contagiato l’intera Unione Europea.
https://www.facebook.com/ItalyinUAE/photos/a.188562211322661/1408823642629839/?type=3&theater
• Ambasciata d’Italia in Norvegia: lo scorso 25 marzo l’Ambasciatore d’Italia a Oslo è intervenuto nella TV norvegese per rispondere al Ministro della Salute che aveva asserito che in Italia si stessero lasciando morire pazienti “sessantenni” affetti da coronavirus, riprendendo una fake news che circola da tempo su internet. Tale dichiarazione è stata ritrattata.
https://amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/03/dichiarazionidelministrodella.html
• Ambasciata d’Italia in Israele: lo scorso 27 marzo l’Ambasciatore d’Italia a Tel Aviv ha indirizzato una lettera al Direttore del quotidiano Haaretz (edizione in inglese) in replica all’articolo di Jonathan S. Tobin “In Italy’ s Coronavirus Crisis, the Elderly are left to die. Will Trump let America follow?”, per chiarire la rappresentazione mistificata delle cure offerte dal sistema sanitario nazionale.
• Ambasciata d’Italia in Cile: lo scorso 31 marzo l’Ambasciatore d’Italia in Cile è intervenuto nel Tercera per lamentare la cattiva rappresentazione dell’Italia in un precedente commento, dove si suggeriva – ricorrendo allo stereotipo che la situazione sanitaria nel nostro Paese fosse direttamente legata a un’attitudine alla disorganizzazione.
Degna di nota è, inoltre, l’azione di comunicazione svolta dall’Unità di Crisi, d’intesa con il Servizio Stampa, nei confronti di gruppi di Ambasciatori stranieri accreditati in Italia, suddivisi per aree geografiche (Paesi dell’America Latina, dell’Asia e dell’Europa extraUE), mentre i rappresentanti diplomatici dei Paesi dell’UE hanno avuto un incontro con il Ministro per gli Affari Europei, Amendola. Tale attività ha avuto lo scopo di rappresentare accuratamente la situazione del contagio all’inizio dell’epidemia.
AZIONI A TUTELA DELLE IMPRESE
Nell’ambito della comunicazione settoriale alle imprese italiane esportatrici, la Rete diplomaticoconsolare interviene presso le Autorità di accreditamento, in coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per risolvere situazioni di discriminazione dei prodotti italiani che continuano a verificarsi in numerosi Paesi, spesso con la richiesta ingiustificata di certificati di idoneità merceologica “virus free” o di altre analoghe barriere non tariffarie e informali al commercio. Tale ampia e costante azione di sensibilizzazione delle autorità locali ha permesso di risolvere numerosi casi di ingiusto trattamento, a garanzia delle imprese italiane. A tale riguardo, si veda a titolo di esempio l’articolo del Sole 24 Ore del 4 aprile scorso intitolato “Attestati Covid Free: il Qatar fa retromarcia sull’agroalimentare”.
Ampia e capillare è, infine, l’azione di sensibilizzazione nei confronti dei Paesi limitrofi all’Italia al fine di ridurre l’impatto di eventuali restrizioni al confine sul transito di merci e persone. Tali azioni hanno ricevuto ampia copertura mediatica, specie nei casi in cui l’intervento abbia favorito lo sblocco di carichi di materiale sanitario (ventilatori, mascherine etc.) diretti al nostro Paese. A titolo di esempio:
https://www.repubblica.it/esteri/2020/03/21/news/coronavirus_cosi_la_repubblica_ceca_ha_sequestrato_680_mila_mascherine_inviate_dalla_cina_all_italia251883320/
https://www.corriere.it/dataroommilenagabanelli/20_marzo_19/coronavirus200milamascherinegliospedaliitalianibloccateadankara15giorni2b0ea5be695d11ea913c55c2df06d574.shtml
Da ultimo si segnala che, con le risorse mobilitate dal Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020) e dal D.L. “Rilancio” (D.L. 34/2020), il MAECI e l’Agenzia ICE cureranno la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione destinata al rilancio del Made in Italy in chiave postCovid 19. La campagna consentirà di promuovere in maniera innovativa e capillare l’eccellenza del territorio e dell’offerta produttiva nazionale presso i consumatori stranieri, con l’obiettivo di sostenere l’export dei settori più colpiti dall’emergenza coronavirus e incrementare l’attrattività dell’Italia come destinazione turistica. Nei giorni scorsi ha preso avvio la consultazione di mercato finalizzata alla raccolta degli elementi che formeranno la base del capitolato di gara per la campagna, per la quale saranno messi in campo 50 milioni di Euro: l’avviso di consultazione è stato pubblicato lo scorso 4 giugno nella Gazzetta Ufficiale dell’UE e sul sito appaltinnovativi.gov.it”.
La sezione riguarda la trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni, previste dalle norme vigenti, pervenute nel periodo in esame. La sezione dà altresì conto degli obblighi di relazione introdotti da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo periodo, nonché di quelli conclusi.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti ovvero, pur se formalmente vigenti, da ritenersi superati o, comunque, non più attuali o rilevanti alla luce della situazione di fatto successivamente determinatasi (si pensi, ad esempio, all’obbligo di riferire in merito all’attuazione di misure pensionistiche nel frattempo superate da riforme successive). Ciò nella logica di favorire la valorizzazione dei documenti di concreto valore informativo ai fini dell’espletamento dell’attività del Parlamento e la razionalizzazione del contesto normativo.
Per definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli obblighi di relazione a carico di ciascun Ministero[175]. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, sia per agevolare lo scambio di informazioni in merito all’attuazione dell’obbligo (o alle ragioni della mancata attuazione nei termini previsti), sia per sollecitare l’invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data stabilita o deducibile dalla norma introduttiva.
Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.
Nella Sezione III si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Con riferimento al medesimo arco temporale, si illustrano inoltre tutte le modifiche normative che determinano l’insorgere o il venir meno di obblighi a riferire alle Camere.
In merito alle nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel mese di giugno 2020 che riguardano gli obblighi informativi nei confronti delle Camere, si segnalano le previsioni contenute nell’articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”[176].
Il provvedimento di cui trattasi recepisce nell’ordinamento nazionale la direttiva 2018/410/UE che modifica la direttiva 2003/87/CE che ha disciplinato, a partire dal 2005, il sistema europeo di scambio di quote di emissione (European Union Emissions Trading Scheme EU ETS) per gli impianti industriali, per il settore della produzione di energia elettrica e termica e per gli operatori aerei[177].
La direttiva 2018/410/UE è volta a regolare il funzionamento dell’EU-ETS nel periodo 2021-2030 al fine di dare seguito ai nuovi e più stringenti impegni in termini di riduzione delle emissioni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi[178], destinato a regolare lo scenario emissivo internazionale nel periodo post-2020, coerentemente con i nuovi obiettivi fissati nel “Quadro Clima-Energia 2030”.
In considerazione dell’ampiezza delle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2018/410 alla direttiva 2003/87/CE, già in precedenza modificata dalla direttiva 2009/29/UE, attuata nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il decreto legislativo n. 47 del 2020 opera una riscrittura completa della previgente disciplina dello scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e abroga conseguentemente il citato decreto legislativo n. 30 del 2013.
Limitatamente alle previsioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020, che concernono un obbligo di relazione al Parlamento, si evidenzia che tale articolo, al comma 1, conferma il Comitato ETS, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale Autorità nazionale competente per l’attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, da ultimo modificata dalla direttiva 2018/410/UE, e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto[179]. Il comma 13 dell’articolo 4 dispone che, entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato ETS presenti al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
Si evidenzia che tali disposizioni riproducono sostanzialmente le previsioni recate, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 30 del 2013[180]. L’articolo 47 del decreto legislativo n. 47 del 2020 (che, come detto, abroga il decreto legislativo n. 30 del 2013[181]), al comma 3, specifica che il Comitato preesistente continua ad operare fino alla costituzione del nuovo, anche ai fini dell'applicazione dello stesso decreto n. 47 del 2020.
Per completezza si segnala che le disposizioni previgenti sono state invece modificate con riferimento all’assetto organizzativo e ai compiti del Comitato. Il nuovo articolo 4 prevede infatti (comma 2) che il Comitato sia un organo collegiale composto da quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare[182], e affida l’attività istruttoria ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi e agli operatori aerei a una segreteria tecnica istituita nell’ambito della Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare competente per materia, composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione[183]. Viene inoltre previsto che il Ministero si avvalga delle proprie società in house e di ISPRA, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni[184]. Ai sensi del comma 7 del nuovo testo dell’articolo 4, sono altresì svolti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i procedimenti istruttori per le attività inerenti al trasporto aereo e ai piccoli emettitori, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall’ENAC mediante la stipula di appositi Accordi di cooperazione e dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE S.p.A.), attraverso la stipula di apposite convenzioni[185].
La disciplina previgente stabiliva, invece, che il Comitato fosse composto da un consiglio direttivo quale organo deliberante e da una segreteria tecnica per l’attività istruttoria[186].
Inoltre il nuovo testo dell’articolo 4 ha sostanzialmente confermato, al comma 10[187], i poteri propositivi attribuiti al Comitato, in precedenza elencati dal comma 5 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 30 del 2013; il nuovo articolo 4 non ha invece riprodotto quanto in precedenza disposto in merito ai compiti del Comitato, previsti dal comma 4 dell’articolo 4 previgente.
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L. 241/1990, art. 27, co. 5
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Trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione (Predisposta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) (Dati relativi all’anno 2018, Doc. LXXVIII, n. 2)[188] |
I Affari costituzionali |
23/6/2020 |
L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, al comma 5, prevede che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rediga una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri.
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è stata istituita dal comma 1 dell’articolo 27 della legge n. 241 del 1990 quale organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione. La legge 11 febbraio 2005, n. 15, che ha, al riguardo, modificato e integrato la legge n. 241, ha conferito maggiore incisività al ruolo della Commissione stessa, accrescendone le funzioni ed attribuendole nuovi poteri. Particolare rilievo assume lo strumento di tutela in sede amministrativa, innanzi alla Commissione per l’accesso, avverso le determinazioni concernenti il diritto d’accesso adottate dalle amministrazioni statali centrali e periferiche o dai soggetti ad esse equiparati, introdotto, a seguito della riformulazione del comma 4 dell’articolo 25 della legge n. 241 del 1990, attuata dall'articolo 17, comma 1, lett. a), della legge n. 15 del 2005[189].
La Commissione, oltre all’attività giustiziale, continua a svolgere, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 241 del 1990, anche la propria attività consultiva e di vigilanza in materia di accesso ai documenti amministrativi.
La relazione presentata (Doc. LXXVIII, n. 2) descrive nella parte introduttiva l’evoluzione della tutela del principio della piena conoscibilità dell’azione amministrativa, attraverso le successive modifiche legislative a partire dalla legge n. 241 del 1990 fino all’affermazione, con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, dell’accesso civico cosiddetto generalizzato[190], quale strumento di controllo democratico sull’apparato pubblico che ha ampliato i confini della trasparenza fino a comprendere tutti i documenti, tutti i dati e tutte le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, indipendentemente dagli obblighi di pubblicazione e a prescindere dall’esistenza di un interesse differenziato in capo al richiedente[191].
La relazione, illustrato il ruolo e la composizione della Commissione dalla prima istituzione al 2018, analizza dettagliatamente, con riguardo ai profili procedurali e quantitativi, anche in raffronto con le annualità precedenti, l’attività giustiziale svolta ai sensi del comma 4 dell’articolo 25 della legge n. 241 del 1990[192]. In merito si evidenzia il crescente incremento negli anni di tale attività rispetto alle funzioni consultive espletate, ai sensi del comma 5 dell’articolo 27 della stessa legge n. 241 del 1990[193], e i notevoli effetti deflattivi dell’attività giustiziale della Commissione sul contenzioso innanzi al giudice amministrativo in materia d’accesso[194]. Nella relazione si osserva peraltro che la Commissione per l’accesso opera in totale assenza di poteri coercitivi, sostitutivi e sanzionatori ritenuti invece necessari e auspicabili al fine di rendere più efficace la funzione di vigilanza svolta. Ulteriori approfondimenti forniti nel documento riguardano l’andamento dei ricorsi nel periodo considerato, (con un incremento dei ricorsi dichiarati inammissibili e improcedibili per cessazione della materia del contendere, nonché il costante aumento percentuale degli esiti favorevoli al ricorrente) e le amministrazioni resistenti: in particolare vengono forniti i dati percentuali relativi ai ricorsi dei cittadini avverso le singole amministrazioni e gli organi professionali.
La restante parte della relazione si focalizza sull’attività svolta dalla Commissione per l’accesso ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 241 del 1990 ai fini dell’attuazione del principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione (attraverso l’invio di richieste all’amministrazione ritenuta, su segnalazione del cittadino-utente, poco trasparente, volte ad acquisire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari), nonché sull’attività consultiva in materia di accesso. Tale funzione è espletata attraverso l’espressione di pareri non obbligatori né vincolanti sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per l’individuazione dei casi di esclusione del diritto di accesso, nonché in merito all’esercizio e all’organizzazione di tale diritto. Si illustrano infine le tematiche maggiormente rilevanti trattate nelle decisioni e nei pareri resi dalla Commissione per l’accesso nel 2018 e si fornisce una selezione dei principali pareri espressi nel medesimo arco temporale.
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D.L. 21/2012, art. 3-bis, co. 1
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Attività svolta sulla base dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) (Dati relativi all’anno 2019, Doc. LXV, n. 2)[195] |
I Affari costituzionali IV Difesa V Bilancio VI Finanze IX Trasporti X Attività produttive |
24/6/2020 |
L’articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante “Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni”, al comma 1, prevede che entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal medesimo decreto-legge n. 21, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri.
Si ricorda che il decreto-legge n. 21 del 2012, successivamente modificato e integrato, disciplina i poteri speciali (c.d. golden power) che il Governo può esercitare nei confronti delle imprese che operano nei comparti della difesa e della sicurezza, nonché dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 1-bis, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G[196].
Il decreto-legge n. 21 del 2012 e successive modificazioni individua altresì le delibere, gli atti e le operazioni delle imprese che agiscono nei settori strategici che devono essere oggetto di notifica al Governo ai fini della valutazione dell’esercizio dei poteri speciali (potere di veto, opposizione all’acquisto, imposizione di prescrizioni)[197].
La relazione presentata (Doc. LXV, n. 2) consta di sei parti, la prima delle quali delinea i mutamenti intervenuti, nel corso del 2019, nella normativa in materia di poteri speciali[198]. In particolare, si analizzano le novità introdotte: dal regolamento 2019/452/UE del 19 marzo 2019, dal decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, con il quale è stato previsto l’esercizio dei poteri speciali relativamente alle reti di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G; dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, che ha istituito il c.d. “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, al fine di garantire la sicurezza di reti, sistemi informativi e servizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi, dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale[199].
La seconda parte del documento riguarda le notifiche pervenute nel 2019, con riferimento alle specifiche tipologie di interventi, alla descrizione dei contenuti delle operazioni oggetto di notifica, nonché alla distinzione delle stesse per tipologia e per esito. Nella relazione si segnala che nel periodo considerato sono pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri 83 notifiche, 13 delle quali sono state oggetto di provvedimenti di esercizio di poteri speciali nella forma di imposizione di specifiche condizioni e imposizioni[200], e che il numero dei procedimenti svolti evidenzia il trend crescente che si è avuto nel 2019 rispetto agli anni precedenti, anche a seguito dell’entrata in vigore della disciplina contenuta nell’articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2019, come convertito, in base alla quale costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali, i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G[201].
La parte terza del documento in esame è dedicata ai Comitati di monitoraggio, ossia gruppi interministeriali istituiti con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di analizzare le relazioni con le quali le società destinatarie di provvedimenti di esercizio dei poteri speciali comunicano, in ottemperanza a quanto prescritto dai citati provvedimenti, le misure adottate ai fini del rispetto delle prescrizioni medesime.
Le parti quarta e quinta offrono, attraverso apposite tabelle, una sintesi delle notifiche pervenute nell’anno 2019 con riferimento, rispettivamente, all’oggetto e all’esito, nonché al settore di intervento (Difesa e sicurezza nazionale; Reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G; Energia, trasporti, comunicazioni ed alta intensità tecnologica).
La sesta e ultima parte della relazione, infine, illustra graficamente la suddivisione delle notifiche trattate nella relazione, la loro incidenza percentuale nonché il confronto con i dati delle annualità precedenti.
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D.P.R. 76/1998, art. 8, co. 7
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Erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale e verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati (Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) (Dati aggiornati al 31 dicembre 2019 e verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti, Doc. LXIV, n. 2)[202] |
V Bilancio |
25/6/2020 |
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 (Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale), all’articolo 8, disciplina la procedura di erogazione ai soggetti destinatari della quota dell’otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, prevedendo, al comma 7, che il Presidente del Consiglio dei ministri riferisca annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.
La relazione presentata (Doc. LXIV, n. 2) ricostruisce preliminarmente il quadro normativo di riferimento, ricordando che la disciplina della quota dell’otto per mille dell’IRPEF trae origine dal Concordato stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede nel 1984, i cui contenuti sono stati recepiti dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, e attuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. In particolare, si descrive l’ambito degli interventi straordinari ammessi alla ripartizione, come stabiliti dall’articolo 48 della citata legge n. 222 e precisati dall’articolo 2 del DPR n. 76 e successive modificazioni[203], costituito dalla seguenti categorie: contrasto alla fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222. I predetti interventi sono stabiliti in coerenza con le priorità ed i programmi definiti dalle amministrazioni statali interessate.
Vengono quindi indicati i criteri per l’individuazione dei soggetti destinatari dei fondi[204], per il calcolo delle somme da ripartire, annualmente a disposizione della Presidenza del Consiglio, e le procedure previste per accedere al riparto. Sono altresì illustrate le modifiche normative intervenute nel tempo per quanto attiene alle categorie di interventi ammessi al riparto, in particolare con riferimento alla categoria “edilizia scolastica”.
Un paragrafo della relazione è dedicato alle procedure di accesso alla ripartizione[205] e al successivo monitoraggio[206].
La relazione fornisce quindi i dati inerenti il numero delle istanze, ripartite per categoria di intervento complessivamente pervenute al 30 settembre 2018[207] e al 30 settembre 2019[208]. Si dà inoltre conto, anche attraverso una tabella riepilogativa dei dati, dei pagamenti predisposti nell'anno 2019 riguardanti annualità riferite al 2014, 2016, 2017 e 2018[209]. Vengono infine indicate le risorse previste per l’anno 2019. Alla relazione sono allegate le schede degli interventi estrapolate dal data-base otto per mille.
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L. 145/2016, art. 3, co. 1
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Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento) (Dati relativi al periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2020, deliberata dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2020, Doc. XXVI, n. 3)[210] |
III Affari esteri IV Difesa |
4/6/2020 |
La legge 21 luglio 2016, n. 145 (Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali), all’articolo 3, al fine di garantire la massima informazione in merito alle missioni internazionali in corso, prevede lo svolgimento di un’apposita sessione parlamentare sull’andamento delle missioni autorizzate.
In particolare, il comma 1 di tale articolo[211] prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenti alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni internazionali in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo.
La relazione deve precisare l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche per le missioni concluse nell'anno in corso, nonché con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 (dal titolo “Donne, pace e sicurezza”) e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse.
La relazione analitica sulle missioni, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione deve essere inoltre integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. L'ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 3 dispone che con la medesima relazione il Governo riferisca sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
Il comma 1-bis dell’articolo 3 della legge n. 145 del 2016 (inserito dall’articolo 6, comma 1, lett. b), n. 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) stabilisce che ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione analitica sia corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all’articolo 23-ter, comma 3 (introdotto dall'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”), stabilisce che nell'ambito della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e con le modalità ivi previste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisca annualmente alle Camere sulle iniziative avviate in attuazione del medesimo articolo 23-ter, che dispone in materia di partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.
La relazione presentata (Doc. XXVI, n. 3)[212], illustrato il contesto politico internazionale, riferisce in merito alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019. A ciascuna missione è dedicata una scheda che ne descrive l’andamento nel periodo considerato e fornisce la sintesi operativa, che riporta i seguenti dati: l’area geografica di intervento, il mandato internazionale, gli obiettivi e il termine di scadenza, la base giuridica di riferimento, la data di avvio e il termine di scadenza della partecipazione italiana, il personale nazionale e internazionale impiegato, nonché i dettagli attualizzati della missione.
Il Doc. XXVI, n. 3 indica inoltre le missioni internazionali che il Governo intende proseguire nel 2020 nonché gli interventi di cooperazione da porre in essere nel medesimo periodo. Le schede relative alle missioni da prorogare riportano, tra l’altro, il fabbisogno finanziario per la durata programmata.
La relazione analitica è accompagnata dalla relazione tecnica che fornisce la quantificazione della spesa relativa a ciascuna missione e intervento di cooperazione.
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L. 244/2007, art. 3, co. 68
D.L. 185/2008, art. 9, co. 1-ter
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Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (Dati relativi all’anno 2019, corredati dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, Doc. CLXIV, n. 20)[213] |
I Affari costituzionali III Affari esteri V Bilancio |
17/6/2020 |
L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.
Il comma 68 stabilisce altresì che le relazioni, predisposte sulla base di un’istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno[214], diano conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato[215], con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286[216], con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;
b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;
c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.
Il comma 1-ter [217]dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge n. 244 del 2007, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
La relazione trasmessa (CLXIV, n. 20) si articola in due Sezioni, la prima delle quali fornisce il quadro generale di riferimento e le priorità politiche individuate dal Ministro per il 2019, descrive la struttura organizzativa del Dicastero e include il “Rapporto sull’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
La sintesi della relazione, predisposta dall’Organismo indipendente di valutazione, che introduce la relazione e ne riassume le risultanze, sottolinea il mantenimento da parte del Dicastero di elevati standard di efficacia pur in un contesto esterno caratterizzato dal persistere degli effetti della crisi economica e dei piani di contenimento della spesa pubblica, dall’instabilità nell’aerea mediorientale e mediterranea, dall’urgenza di individuare modalità condivise di gestione dei flussi migratori e dai laboriosi negoziati per l’uscita del regno Unito dall’Unione europea. Viene inoltre evidenziato il contributo del Ministero nell’incrementare il valore delle esportazioni italiane e il numero delle aziende esportatrici e nel rafforzare l’attività della rete estera a sostegno delle imprese, anche sul versante delle informazioni sui mercati internazionali richieste dagli operatori economici nazionali.
La sintesi evidenzia altresì, l’impegno multilaterale del MAECI caratterizzato dalla Presidenza di turno dell’Iniziativa centro europea (INCE) e dall’elezione dell’Italia al Consiglio per i diritti umani dell’ONU per il triennio 2019-2021, oltre che il lavoro svolto in vista dell’assunzione della Presidenza del G20 nel 2021. Si segnala inoltre che la crescita dei connazionali all’estero ha comportato un sensibile incremento sia dei servizi amministrativi erogati, sia del numero di interventi di tutela e assistenza consolare.
Quanto all’analisi del conteso interno, la sintesi dell’OIV ricorda che il MAECI ha contribuito alle generali politiche di revisione della spesa pubblica, come previste dal legislatore, nonostante la struttura tendenzialmente rigida del bilancio del Ministero, atteso che circa il 70 per cento del suo stanziamento complessivo è considerato “onere inderogabile”. Ciò ha, però, determinato una sensibile diminuzione delle risorse principalmente sui capitoli destinati al funzionamento delle rappresentanze diplomatico-consolari e degli istituti italiani di cultura all’estero, nonché inerenti al fondo per le attività di promozione dell’Italia da parte degli uffici all’estero. Ha, inoltre, inciso sugli stanziamenti destinati all’aiuto pubblico allo sviluppo e sui fondi volti alla promozione della lingua e della cultura italiana all’estero, nonché su quelli indirizzati all’internazionalizzazione della ricerca.
Altra criticità evidenziata è costituita da una riduzione del personale delle aree funzionali pari, nell’ultimo decennio, al 30 per cento, e un conseguente innalzamento dell’età media (56 anni) delle unità in servizio, con evidente difficoltà nella copertura delle sedi geografiche più lontane o più disagiate.
A fronte della contrazione delle risorse[218], la sintesi segnala che gli introiti consolari conseguiti nel 2019 attraverso i servizi resi alle collettività degli italiani all'estero, sommati a passate stabilizzazioni finanziarie per incrementi strutturali nel bilancio del Ministero, hanno consentito il superamento per oltre 54 milioni di euro dell’obiettivo di risparmio, fissato nel 2019 con riferimento alle entrate consolari dall'articolo 1, comma 428, della legge 11 dicembre 2016, n. 232[219].
La Sezione II della relazione contiene i seguenti allegati: a) la scheda indicatori per obiettivo da Note integrative a Rendiconto generale 2019; b) Piano degli obiettivi per programma da Note Integrative a Rendiconto Generale 2019; c) Schede obiettivo da Controllo strategico 2019.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
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L. 374/1997, art. 9, co. 2
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Stato di attuazione della legge n. 374 del 1997, recante “Norme per la messa al bando delle mine antipersona” (Trasmessa dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la parte di propria competenza) (Dati relativi al secondo semestre dell’anno 2019, Doc. CLXXXII, n. 5)[220] |
III Affari esteri IV Difesa X Attività produttive |
24/6/2020 |
Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante “Norme per la messa al bando delle mine antipersona”, prevede che i Ministri degli affari esteri (ora degli affari esteri e della cooperazione internazionale), della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora dello sviluppo economico) presentino semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima[221].
La relazione trasmessa (Doc. CLXXXII, n. 5) illustra con riferimento al secondo semestre 2019 l’attività del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini dell’universalizzazione della Convenzione di Ottawa sulla messa al bando delle mine antipersona[222] e per il rafforzamento della sua attuazione, garantendo il massimo sostegno alle attività di sminamento umanitario e di assistenza alle vittime. In particolare si riferisce dell’incontro, svoltosi a New York, il 15 ottobre 2019, l’ultimo sotto la presidenza americana, succeduta all'Italia nella guida dell'organismo per il biennio 2018-2019, del “Mine Action Support Group” (MASG) e in merito alla IV Conferenza di revisione della Convenzione sul bando delle mine antipersona, a vent’anni dall’entrata in vigore della stessa nel 1999, tenutasi a Oslo, dal 25 al 29 novembre 2019[223].
Il paragrafo 2 illustra singolarmente, con riferimento al II semestre dell’anno, i progetti per i quali sono stati identificati e successivamente deliberati contributi finanziari a valere sul “Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi”, istituito con la legge 7 marzo 2001, n. 58[224]. La relazione ricorda che l’individuazione dei progetti da finanziare ha tenuto conto, come di consueto, di tre esigenze: finanziare progetti in Paesi parte della Convenzione di Ottawa; sostenere progetti in Paesi e aree geografiche di interesse strategico per l’Italia; identificare iniziative in linea con l’evoluzione del regime di Ottawa, mirate a privilegiare interventi di assistenza alle vittime e di educazione al rischio rispetto alle attività tradizionali di sminamento e bonifica[225].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 244/2007, art. 3, co. 68
D.L. 185/2008, art. 9, co. 1-ter
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Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (Dati relativi all’anno 2019, corredati dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, Doc. CLXIV, n. 19)[226] |
I Affari costituzionali IV Difesa V Bilancio |
17/6/2020 |
L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato[227].
La relazione trasmessa (Doc. CLXIV, n. 19), predisposta dall'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della difesa[228], consta di una premessa in cui si illustra il contesto nazionale e internazionale in cui si svolge l’operato dell’amministrazione, mentre i successivi paragrafi riguardano, rispettivamente, l’“Albero della performance” e sua misurazione, le risorse finanziarie, le risorse di personale, i risultati conseguiti, l’impatto sociale ed economico dell’attività del Dicastero, le conclusioni.
Il primo paragrafo illustra il processo di individuazione degli obiettivi e programmi operativi, a partire dalle priorità politiche, attraverso l’emanazione da parte del Ministro della difesa del piano della performance. L’allegato A alla relazione elenca le priorità politiche e gli obiettivi a esse associate.
Il paragrafo dedicato alle risorse finanziarie elenca, tra l’altro, gli interventi normativi che hanno ridotto nell’esercizio finanziario 2019 le disponibilità finanziarie rispetto alle previsioni di cui alla legge di bilancio 2019-2021 (legge 30 dicembre 2018, n.145). Sono inoltre evidenziati gravi ritardi, già registrati nel precedente esercizio finanziario, nelle tempistiche di afflusso delle risorse riferite alle missioni internazionali, circostanza cui viene riconnessa la necessità di interventi volti a migliorare le modalità di finanziamento disciplinate dalla legge 21 luglio 2016, n. 145 (Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali). Con riferimento ai residui di stanziamento prodottisi a chiusura dell’esercizio finanziario 2019 a valere sui capitoli del MISE che supportano i programmi della Difesa, si evidenzia che gli stessi sono da ricondurre alle tempistiche di conclusione della procedura di stesura della convenzione interministeriale per l'impiego delle suddette risorse la quale, conclusasi solo nel mese di dicembre 2019, ha precluso la possibilità di procedere al discendente impegno contabile.
Nel paragrafo in esame si riferisce che “In sintesi, i ritardi con cui affluisce una considerevole parte delle risorse finanziarie hanno determinato, in fase programmatica e gestionale, la necessità di adottare importanti attività di riprogrammazione e creato significative difficoltà alle attività di spesa e di impegno dei fondi volte ad assicurare il prioritario soddisfacimento degli impegni istituzionali e, in particolare, di quelli assunti in ambito internazionale, riducendo, di fatto, la possibilità di mantenere ad adeguati livelli di prontezza operativa gli assetti di non previsto impiego in operazioni”.
Il quarto capitolo illustra le consistenze numeriche del personale militare delle Forze armate/Arma dei carabinieri, cappellani militari e personale civile del Dicastero.
Il quinto capitolo si sofferma sui risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi previsti nell’ambito delle priorità politiche e del Piano della performance in relazione alle risorse disponibili. Vengono tra l’altro evidenziati gli aspetti problematici, legati in particolare al già ricordato ritardo nell’afflusso delle risorse, e le difficoltà, anche ai fini di un confronto comparativo con gli anni precedenti, conseguenti alla riforma del bilancio dello Stato, in particolare all’eliminazione della contabilità speciale e al potenziamento del ruolo del bilancio di cassa. La relazione riferisce peraltro che “Complessivamente, al termine dell’EF 2019, sono stati completati/conseguiti tutti gli Obiettivi previsti nell’ambito delle priorità politiche e del Piano della performance grazie al ricorso di: preponderanti finanziamenti aggiuntivi intercorsi anno durante, i quali hanno consentito di calmierare alcune criticità non altrimenti superabili con le sole risorse programmate a Legge di Bilancio; oculate valutazioni di rischio gestionale a tutti i livelli di comando per assicurare l’output operativo richiesto”.
A livello metodologico, si segnala che alcuni indicatori dovranno essere oggetto di riflessione e di rimodulazione non rendendo l’idea della performance effettivamente realizzata dalle Forze armate e che al riguardo l’organismo indipendente di valutazione (OIV) sta effettuando un’azione di stimolo nei confronti dell’amministrazione della Difesa.
Il sesto capitolo della relazione concerne le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di difesa militare svolte nel corso del 2019, in concomitanza con lo svolgimento dei compiti istituzionali, incluse le missioni svolte fuori dai confini nazionali, riepilogate nell’Allegato F. Si richiamano dettagliatamente le operazioni “Strade sicure” e “Mare sicuro”, nonché le attività di concorso emergenziale, in primo luogo in occasione di pubbliche calamità (ad esempio nelle regioni colpite dal sisma in centro Italia), e quelle di pubblica utilità. Si analizza inoltre l’impatto sociale dell’attività di procurement della Difesa, che ha come fine lo sviluppo delle nuove capacità necessarie a mantenere aggiornato lo strumento militare.
Il paragrafo dedicato alle conclusioni segnala che anche il 2019 è stato caratterizzato da una pesante carenza di risorse in tutti i settori, a cui si è dovuto fare fronte sostenendo le attività e i progetti indispensabili per rispettare gli impegni assunti a livello internazionale o preminenti per il Paese, a discapito di altre esigenze, anche se urgenti e/o ineludibili. Si rileva altresì che “I risultati conseguiti, coerenti con le disponibilità finanziarie, permangono in linea con il trend storico ma, in ogni caso, non possono ritenersi soddisfacenti in termini di pieno rispetto degli standard internazionali da assicurare e della piena prontezza operativa e dei correlati livelli di addestramento e sicurezza di tutto il personale impiegato in operazioni Fuori Area nonché per i compiti istituzionali su territorio nazionale”.
La relazione è accompagnata dai seguenti allegati: Allegato A- Priorità politiche e obiettivi ad esse associati; Allegato B - Missioni-Programmi di bilancio di interesse della Difesa; Allegato C- Spesa per Missioni - Programmi e Priorità Politiche; Allegato D- Riepilogo generale del personale militare per ruolo e Forza armata di appartenenza; Allegato E- Indicatori dei risultati e delle risorse per Priorità Politiche; Allegato F- Dettaglio delle missioni internazionali delle Forze Armate.
La relazione è inoltre corredata dal rapporto previsto dall’articolo 9, commi 1-ter e 1-quater, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (Annesso I “Andamento nel corso dell’esercizio finanziario 2019 della esposizione debitoria dell’amministrazione Difesa verso terzi, a fronte di obbligazioni in essere o di prestazioni comunque ricevute, indicando le ragioni della formazione e i provvedimenti adottati per contenere il fenomeno”).
La relazione contiene infine un Annesso II intitolato “Adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, intervenuti nel corso del 2019, con particolare riguardo alla soppressione o all’accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete”.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 244/2007, art. 3, co. 68
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Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CLXIV, n. 22)[229] |
I Affari costituzionali V Bilancio XI Lavoro XII Affari sociali |
30/6/2020
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L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato[230].
La relazione presentata (Doc. CLXIV, n. 22)[231] si articola in tre sezioni, aventi a oggetto: lo stato di attuazione della direttiva annuale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286[232], che individua le priorità politiche per l’annualità di riferimento; gli adeguamenti normativi e amministrativi riguardanti l'organizzazione del Dicastero; le misure di razionalizzazione delle strutture e funzioni ministeriali.
La prima sezione, che costituisce la parte largamente più consistente del documento, dà conto dell’attuazione degli obiettivi programmatici per il 2019, segnalando preliminarmente che dalle risultanze del relativo monitoraggio, come riscontrabile dalle Tabelle dell’allegato 1, emerge un andamento complessivamente regolare. Tali priorità hanno riguardato: l’introduzione del reddito di cittadinanza; la promozione delle politiche del lavoro e delle politiche di integrazione sociale e di contrasto alla povertà; le politiche previdenziali; la prevenzione della corruzione, la pubblicità e la trasparenza.
Quanto all’introduzione del reddito di cittadinanza (RdC)[233], si sottolinea l’obiettivo fondamentale del Ministero di costruzione di un nuovo modello di welfare, anche attraverso il rafforzamento della programmazione sociale con l’implementazione del sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS). Si richiama quindi l’attività di informazione e promozione avviata sul territorio e il riscontro dato alle istanze dei beneficiari/richiedenti e degli operatori del RdC anche attraverso il servizio dell’URP (ufficio relazioni con il pubblico) on line. La relazione riferisce che per favorire l’omogenea attuazione sul territorio nazionale della misura di contrasto alla povertà si è portata avanti la collaborazione con la Banca mondiale e dà conto dello sviluppo della Piattaforma per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale (Piattaforma GePi).
Si fornisce inoltre un raffronto con la precedente misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, il reddito d’inclusione (REI), anche attraverso un prospetto inerente i dati mensili sui nuclei percettori REI e RdC/PdC (pensioni di cittadinanza) e importi erogati.
Per quanto attiene alla promozione delle politiche per il lavoro, la prima sezione illustra la gestione: delle risorse stanziate sui capitoli di competenza, con riferimento in primo luogo, al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione[234]; degli interventi di cassa integrazione straordinaria, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; delle risorse destinate ai lavoratori socialmente utili.
Nella medesima sezione si riferisce in merito all’attività di analisi della disciplina giuslavoristica e vertenziale.
Uno specifico paragrafo è dedicato alle iniziative per l’inserimento lavorativo dei giovani 15-29enni disoccupati o inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET - Not in education employment or training)[235].
La descrizione delle attività inerenti la promozione delle politiche per il lavoro si completa con il paragrafo dedicato alle attività di vigilanza, distinte per materia (lavoristica, previdenziale e assicurativa), con particolare riferimento all’operato dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL)[236].
Per quanto attiene alla promozione delle politiche di integrazione sociale e contrasto alla povertà, la relazione riferisce distintamente sui profili dell’immigrazione, dell’inclusione e del Terzo settore. In merito al primo aspetto si segnala che il Ministero ha dato priorità, con mirati interventi normativi, alla realizzazione di interventi sulle tematiche relative al contrasto del fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, nonché a quelle attinenti alle misure per la gestione dei flussi migratori e l'inclusione socio-lavorativa dei cittadini migranti più vulnerabili, con particolare riguardo alla tutela dei minori stranieri non accompagnati.
Sul versante dell’inclusione, la relazione segnala la prosecuzione dell’attuazione dei Piani regionali e locali di contrasto alla povertà, sostenuta con la quota servizi del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Con riferimento ai fondi comunitari, si segnala la gestione relativa al programma operativo nazionale (PON) 2014-2020 che rappresenta lo strumento principale di accompagnamento al processo di riforma nazionale finalizzato all'introduzione di una misura di contrasto alla povertà e di inclusione attiva[237], la cui strategia è stata adeguata al nuovo contesto normativo successivo all’introduzione del reddito di cittadinanza. Nell'anno di riferimento sono stati gestiti anche i trasferimenti relativi alla totalità delle prestazioni di natura assistenziale (oltre a pensioni e assegni sociali, le prestazioni per l'invalidità civile, gli incentivi per il diritto all'occupazione disabili ed una serie di prestazioni tra cui quelle aventi riguardo alla famiglia e all'handicap), per un ammontare complessivo di oltre 34 miliardi di euro. Si dà inoltre conto della ripartizione del Fondo nazionale politiche sociali.
Per quanto attiene al Terzo settore, si descrive l’azione dell’amministrazione per l’attuazione della riforma di tale settore e per il consolidamento delle misure di sostegno finanziario rivolte agli enti del comparto[238]. Si riferisce altresì in merito all’attività di controllo sugli enti del Terzo come prevista dalla normativa vigente.
Con riferimento alle politiche previdenziali, la relazione descrive l'attività istituzionale tesa all'eliminazione delle criticità presenti nel sistema pensionistico e alla predisposizione dei provvedimenti per l'implementazione e l'attuazione delle politiche di riforma concernenti, in particolar modo, le misure che innovano le modalità di accesso al trattamento pensionistico[239]. Si evidenzia inoltre la particolare attenzione riservata alla programmazione delle attività concernenti la vigilanza giuridico-amministrativa e tecnico-finanziaria di carattere generale, di indirizzo e controllo sull'INPS e sull’INAIL.
L’ultima priorità politica in merito alla quale si riferisce nella sezione prima della relazione riguarda la prevenzione della corruzione, la pubblicità e la trasparenza. Per quanto attiene al primo aspetto, si segnalano gli adempimenti connessi all'attuazione del Programma triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT) 2018-2020 e l’attenzione all’implementazione dei livelli di trasparenza intesa anche come strumento di monitoraggio del livello di soddisfacimento delle aspettative della collettività nei confronti dell’azione pubblica.
La seconda Sezione della relazione dà conto della struttura organizzativa del Dicastero.
La terza Sezione riguarda prevalentemente la pianificazione triennale 2019-2021 del fabbisogno di personale e le misure di razionalizzazione a essa connesse e fornisce i dati inerenti la distribuzione del personale delle aree funzionali del Ministero dal 2017 al 2019, con un’analisi dei costi.
Si riferisce infine l’evoluzione nel 2019 dell’attività informatica nei diversi ambiti di intervento: agenda digitale, informatizzazione dei processi, comunicazione interna ed esterna, acquisti di beni e servizi.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 157/1992, art. 33, co. 2
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Rapporti informativi delle regioni in merito a vigilanza e repressione degli illeciti in materia venatoria (Trasmessi, con riferimento agli anni 2016 e 2017, dalle regioni Basilicata, Campania, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta; agli anni 2015, 2016 e 2017 dalle regioni Molise e Sardegna e dalla provincia autonoma di Bolzano; all’anno 2016 dalle regioni Emilia Romagna e Veneto; all’anno 2017 dalle regioni Abruzzo e Lombardia Doc. CLXXVII, n. 2)[240] |
XIII Agricoltura |
8/6/2020 |
L’articolo 33 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, al comma 1, prevede che, nell'esercizio delle funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10[241], le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettano al Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente. Il comma 2 dell’articolo 33 stabilisce che rapporti di cui al comma 1 siano trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.
La relazione presentata (Doc. CLXXVII, n. 2) riporta i dati concernenti la pianificazione faunistico venatoria, l’attività venatoria, gli addetti alla vigilanza venatoria, il numero e la fattispecie degli illeciti amministrativi e penali forniti dalle regioni Basilicata, Campania, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta con riferimento agli anni 2016 e 2017; dalle regioni Molise e Sardegna e dalla provincia autonoma di Bolzano con riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017; dalle regioni Emilia Romagna e Veneto con riferimento all’anno 2016; dalle regioni Abruzzo e Lombardia con riferimento all’anno 2017.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 115/1987, art. 2, co. 3
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Stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione (Dati aggiornati al 31 dicembre 2019, Doc. LXIII, n. 1)[242] |
XII Affari sociali |
10/6/2020 |
La legge 16 marzo 1987, n. 115, recante “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito”, all’articolo 2, comma 3, prevede che il Ministro della sanità (ora della salute), sentito l'Istituto superiore di sanità, presenti annualmente al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito e di diabete insipido, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione.
La relazione presentata (Doc. LXIII, n. 1) evidenzia la larghissima diffusione in tutto il mondo del diabete mellito, in particolare del tipo 2 (90 per cento dei casi), sottolineandone la stretta correlazione agli stili di vita e alle diseguaglianze socioeconomiche e culturali, nonché al progressivo invecchiamento della popolazione.
Il documento, forniti dati sull’andamento della patologia in ambito internazionale, descrive il fenomeno in ambito nazionale sulla base dei dati ISTAT relativi la periodo 2001-2018 e di quelli emergenti dal sistema di sorveglianza PASSI (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia).
La relazione illustra inoltre le risultanze del monitoraggio su obesità e sovrappeso quale fattore di rischio tra bambini e adolescenti, l’uso dei farmaci per il diabete e si sofferma sulle azioni poste in campo per la prevenzione della patologia e delle sue complicanze.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 194/1978, art. 16, co. primo
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Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza” (Dati definitivi dell’anno 2018, Doc. XXXVII, n. 2)[243] |
XII Affari sociali |
11/6/2020 |
L’articolo 16, primo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”, prevede che entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della medesima legge n. 194, il Ministro della sanità (ora della salute) presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione[244]. L’articolo 16 dispone altresì che le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro.
La relazione presentata (Doc. XXXVII, n. 2), illustrato il sistema di raccolta dei dati[245] , riferisce come le informazioni raccolte indichino la continua e progressiva diminuzione dal 1983 del tasso di abortività (con un decremento del 4,0 per cento nel 2018 rispetto al 2017)[246], che risulta fra i più bassi tra quelli dei Paesi occidentali, come confermato anche dall’evoluzione della percentuale di aborti ripetuti, andamento che si riscontra anche tra le donne straniere, che pure rimangono a maggior rischio di ricorso all’IGV. Si segnala inoltre come l’aumento dell’uso della contraccezione d’emergenza - Levonorgestrel (Norlevo) -pillola del giorno dopo e Ulipistral acetato (ellaOne) - pillola dei 5 giorni dopo - abbia inciso positivamente sulla riduzione delle interruzioni volontarie di gravidanza (IVG). Vengono quindi analizzate le caratteristiche (classi di età, stato civile, titolo di studio, occupazione ed altro) delle donne che fanno ricorso all’IVG e delle tipologie di intervento effettuato.
Il documento, segnalata una generale diminuzione dei tempi di attesa, pur persistendo una non trascurabile variabilità fra le regioni, analizza i dati inerenti l’obiezione di coscienza tra medici, anestesisti e operatori sanitari non medici e l’impatto delle percentuali di obiezione sulla diponibilità del servizio e sul carico di lavoro degli operatori non obiettori, anche in questo caso nelle diverse regioni.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 244/2007, art. 3, co. 68
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Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CLXIV, n. 21)[247] |
I Affari costituzionali V Bilancio XII Affari sociali |
30/6/2020
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L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato[248].
La relazione presentata (Doc. CLXIV, n. 21), predisposta sulla base dell’istruttoria dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) del Ministero della salute, illustra lo stato di attuazione della direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione, approvata il 27 febbraio 2019, che articola in obiettivi strategici, a loro volta suddivisi in obiettivi operativi, le priorità politiche individuate con l’atto di indirizzo adottato dal Ministro della salute il 27 settembre 2018, elaborato in coerenza con gli indirizzi di politica economica formalizzati nel Documento di economia e finanza, nonché degli indirizzi contenuti nelle linee programmatiche del Governo.
Per l’anno 2019 le priorità politiche individuate sono le seguenti: prevenzione; comunicazione; politiche in materia di ricerca sanitaria; politiche sanitarie internazionali; promozione della qualità e dell’appropriatezza dell’assistenza sanitaria; sistema informativo e statistico sanitario; dispositivi medici, stupefacenti e altri prodotti di interesse sanitario; promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti; politiche per l’efficienza gestionale.
La relazione fornisce preliminarmente una descrizione sintetica, di seguito riportata, degli interventi attraverso cui sono state perseguite le priorità politiche sopra elencate[249]. Nel prosieguo del documento è approfondita la descrizione dei risultati conseguiti e delle attività svolte in relazione agli obiettivi affidati a ciascuna delle direzioni generali in cui si articola il Ministero[250].
Relativamente alla prevenzione, nella relazione si riferisce che si è ritenuto prioritario promuovere le azioni funzionali concernenti: l'attuazione della strategia nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza (AMR) definita nel Piano nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-2020; la gestione del Piano nazionale della prevenzione (PNP); il raggiungimento dell'obiettivo di eliminazione del morbillo e della rosolia.
In tema di comunicazione si è mirato a rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse sanitario.
In ordine alle politiche in materia di ricerca sanitaria, si è deciso di promuovere la costituzione di una banca dati informatizzata per rendere fruibili i dati di base delle pubblicazioni correlate all'attività di ricerca corrente e finalizzata degli enti del Servizio sanitario nazionale, in linea con le indicazioni della campagna Lancet Reward.
In relazione alle politiche sanitarie internazionali, l’azione dell’amministrazione è stata finalizzata a valorizzare il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale anche attraverso l’implementazione della continuità dei rapporti con gli organi dell’Unione europea e gli organismi internazionali.
La priorità politica di promozione della qualità e dell’appropriatezza dell’assistenza sanitaria è stata tradotta negli obiettivi operativi concernenti lo sviluppo di metodologie e strumenti a supporto della programmazione del Servizio sanitario nazionale per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di qualità, efficacia, efficienza e appropriatezza. Tali obiettivi operativi hanno riguardato: la revisione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA); gli interventi funzionali alla operatività del nuovo sistema di garanzia; la mappatura nazionale delle attività chirurgiche per tumore alla mammella - Breast Unit - per migliorare la distribuzione delle stesse sul territorio in base ai volumi ed esiti, con conseguente incremento della sicurezza e della qualità; la ricognizione del fabbisogno di edilizia sanitaria e di relative tecnologie per individuare le priorità e ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie disponibili; lo sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero; la mappatura nazionale degli interventi messi in atto dalle regioni e province autonome per i monitoraggi delle liste di attesa; la revisione e aggiornamento del Piano nazionale per le malattie rare (PNMR); l’istituzione di un Tavolo interistituzionale per la predisposizione di un regolamento di definizione dei servizi di assistenza territoriale sociosanitaria; la definizione di un procedimento per l’individuazione di un tetto di spesa dei dispositivi medici e di ripiano dello sfondamento.
Nell’ambito del sistema informativo e statistico sanitario, l’intervento è stato rivolto alla valorizzazione del patrimonio informativo mediante lo sviluppo di interconnessioni funzionali alla definizione di nuove tecnologie di analisi e all'elaborazione di indicatori finalizzati a un più efficace monitoraggio dei LEA erogati agli assistiti. Nello stesso ambito sono state promosse le azioni prioritarie, previste dal Patto per la sanità digitale e identificate dalla Cabina di regia NSIS integrata, per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, attraverso l’impiego sistematico dell’innovazione digitale in sanità.
In ordine ai dispositivi medici, stupefacenti e altri prodotti di interesse sanitario, l’obiettivo perseguito ha riguardato il rafforzamento e l’integrazione di tutti gli strumenti utili ad un miglior impiego delle tecnologie disponibili ai fini della sostenibilità del Sistema sanitario nazionale, in particolare del comparto dei dispositivi medici (DM), nell'ambito di un programma nazionale di Health Technology Assessment (HTA). Rispetto alla priorità dei dispositivi medici è stato individuato anche l’obiettivo relativo al potenziamento degli interventi per il monitoraggio dei dati relativi agli impianti protesici mammari.
Il settore della promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti è stato interessato da un potenziamento in ordine alla prevenzione e sorveglianza epidemiologica. Inoltre, si è posta l’attenzione sugli interventi in materia di corretta alimentazione attraverso il coordinamento delle azioni per superare le criticità dello stato nutrizionale della popolazione. Nel suddetto settore si è anche promossa l’adozione di interventi per la sicurezza alimentare nell'ambito della valutazione e comunicazione del rischio nella catena alimentare, attraverso l'implementazione del Focal point nazionale dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
In tema di politiche per l’efficienza gestionale si è dato impulso all'efficiente utilizzo delle risorse finanziarie tramite il coordinamento delle attività per l'impiego ottimale degli strumenti di flessibilità di bilancio, nonché dei fondi stanziati nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) in applicazione dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).
Altro obiettivo è stato quello di migliorare la conoscenza scientifica di base in tema di complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati e di danni causati dall’assunzione di Talidomide, attraverso il potenziamento degli strumenti di riferimento della medicina legale[251].
In ultimo, sono stati promossi gli interventi funzionali finalizzati al rafforzamento dell'attività di vigilanza sugli Enti vigilati dal Ministero della salute.
La relazione segnala che rispetto alle previsioni di realizzazione degli obiettivi strategici non emergono scostamenti.
Il documento analizza in specifici paragrafi le risorse finanziarie e umane impiegate, dando conto delle riduzioni di spesa e di personale conseguite dal Ministero[252].
Quanto alle considerazioni conclusive si pone in risalto l’esigenza, già sottolineata nei precedenti rapporti, di migliorare la qualità degli indicatori scelti per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi e degli associati target (valori attesi), definiti “limitatamente sfidanti pressoché nella totalità dei casi”, qualità cui è strettamente collegata l’efficacia dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 15, co. 2
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Relazioni concernenti:
la procedura d'infrazione n. 2020/0205, avviata per mancato recepimento della direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
la procedura d'infrazione n. 2020/0206, avviata per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/692 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale |
X Attività produttive XIV Politiche dell’Unione europea |
24/6/2020 |
L’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), al comma 2, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.
Le relazioni trasmesse segnalano che le direttive (UE) 2018/844 e (UE) 2019/692 sono state recepite, rispettivamente, con il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48[253], e con il decreto legislativo 1° giugno 2020, n. 46[254], e che il ritardo nell’adozione dei citati provvedimenti rispetto ai termini di recepimento (10 marzo e 24 febbraio 2020) è dovuto allo stato di emergenza causato dalla pandemia da Covid 19.
Fonte istitutiva |
Presentatore |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 212/2000 art. 13, co. 13-bis
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Garante del contribuente per la regione Liguria |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all’anno 2019)[255] |
VI Finanze |
8/6/2020 |
L. 212/2000 art. 13, co. 13-bis
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Garante del contribuente per la regione Abruzzo |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all’anno 2019)[256] |
VI Finanze |
17/6/2020 |
L. 212/2000 art. 13, co. 13-bis
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Garante del contribuente per la regione Marche |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all’anno 2019)[257] |
VI Finanze |
23/6/2020 |
La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, e successive modificazioni, all’articolo 13, comma 1, prevede l’istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 13-bis dell’articolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.
Si ricorda che il Garante è scelto tra gli appartenenti alle seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L’incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta.
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 13, il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, può rivolgere richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti e attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente[258].
Secondo quanto previsto dall’articolo 13 (commi da 7 a 11) il Garante può altresì: rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi; accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza al contribuente; richiamare gli uffici al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta; segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni vigenti o i comportamenti dell'Amministrazione sono suscettibili di determinare un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 127/1997 art. 16, co. 2
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Attività svolta (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CXXVIII, n. 18)[259] |
I Affari costituzionali |
23/6/2020 |
La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, all’articolo 16, comma 1, stabilisce che a tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.
Il comma 2 dell’articolo 16 dispone che, entro il 31 marzo, i difensori civici inviino ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.
La figura del difensore civico per gli enti locali[260], già prevista da numerose leggi regionali, è stata generalizzata dall’articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 “Nuovo ordinamento delle autonomie locali (poi articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”)[261], in base alla quale il difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando anche di propria iniziativa abusi, disfunzioni, carenze e ritardi delle amministrazioni nei confronti dei cittadini, ed esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 262/2005, art. 19, co. 4
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Attività svolta (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CXCVIII, n. 3)[262] |
V Bilancio VI Finanze
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30/6/2020 |
La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, all’articolo 19, qualifica la Banca d’Italia istituto di diritto pubblico che costituisce parte integrante del Sistema europeo di banche centrali, sancendo, al comma 3, che le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia e ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri ad essa spettanti. Il comma 4 dell’articolo 19[263] prevede che la Banca d'Italia trasmetta al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
L’articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, (rubricato “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”), che dispone in merito all’istituto della cessione di quote di stipendio, salario o pensione, introdotto dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, al comma 4, ha previsto che la Banca d'Italia, nell'ambito della relazione annuale di cui all’articolo 19, comma 4, della legge n. 262 del 2005, fornisca al Parlamento informazioni in merito alle risultanze dei controlli di propria competenza e alla dinamica dei costi a carico dei consumatori[264].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 95/2012, art. 13, co. 5
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Attività svolta (Dati relativi all’anno 2019 con aggiornamenti al mese di giugno 2020, Doc. CXCVII, n. 3)[265] |
VI Finanze |
30/6/2020 |
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all’articolo 13, comma 1, istituisce l’IVASS quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico chiamato a svolgere le funzioni in precedenza affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). Il comma 5 del medesimo articolo 13 stabilisce che l'IVASS trasmetta annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività[266].
La legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), all’articolo 1, comma 33, ha disposto che l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) eserciti poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 124, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale, prevedendo che dell'esito dell'attività svolta sia dato specificamente conto nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 35/2017, art. 28, co. 5
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Attività svolta (Dati relativi all’anno 2019) Doc. CCXXX, n. 3)[267] |
VII Cultura |
30/6/2020 |
Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno”, all’articolo 28, comma 5, dispone che la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) trasmetta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno[268], una relazione sui risultati dell'attività svolta, relativa ai profili di trasparenza ed efficienza[269].
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
D.Lgs. 47/2020, art. 4, co. 13 |
Comitato ETS quale Autorità nazionale competente per l’attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/410/UE, e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto |
Attività svolta |
Il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”[271], all’articolo 4, comma 1, conferma il Comitato ETS, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale Autorità nazionale competente per l’attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/410/UE, e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto. Il comma 13 dell’articolo 4 dispone che, entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato ETS presenti al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
Le disposizioni richiamate riproducono sostanzialmente le previsioni recate, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, abrogato dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 47 del 2020. Il comma 3 dell’articolo 47 precisa che il Comitato preesistente continua ad operare fino alla costituzione del nuovo, anche ai fini dell'applicazione dello stesso decreto n. 47 del 2020.
[1] Le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-bis del Regolamento del Senato. Le Commissioni, devono esprimersi nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni.
[2] Riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, si ricorda per inciso, che il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: “(…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli”.
[3] Con sentenza numero 07292/2020.
[4] Si anticipa che con D.P.R 8 luglio 2020 Donato Marzano è stato nominato presidente dell’Ente per la durata di un triennio. Il 7 luglio 2020 il Consiglio dei ministri aveva deliberato la suddetta nomina.
[5] Si anticipa che il 1° luglio 2020 è stata annunciata alla Camera la lettera con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione ha dato comunicazione delle suddette nomine.
[6] L’articolo 2 del decreto di nomina precisa che il quarto e ultimo componente del consiglio sarà nominato con un successivo decreto, all’esito della procedura elettiva in corso tra ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 8 dello statuto dell’Istituto (vedasi infra nella relativa scheda).
[7] La lettera di comunicazione delle suddette nomine del 19 giugno 2020 (vedasi supra la nota precedente) precisa che “Ferma restando la presidenza del prof. Gian Carlo Blangiardo nominato con D.P.R. 4 febbraio 2019, il quinto componente del Consiglio non è stato ancora nominato in quanto la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 100, comma 2 dello stesso - nel prorogare i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri – ha escluso l'Istat e ha previsto che il relativo Consiglio è validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020.”.
[8] Il decreto di nomina non risulta ancora trasmesso alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[9] Il decreto di nomina è stato trasmesso dal Ministero al Consorzio con lettera del 22 maggio 2020.
[10] Il sito dell’Ente specifica che Sabrina Strolego ricopre il ruolo di vicepresidente, in precedenza rivestito da Laura Chies.
[11] Il sito dell’’Autorità riporta che Augusta Iannini si è dimessa il 25 giugno 2020.
[12] Nella seduta della Camera dei deputati del 18 marzo 2020 era stato reso noto che le votazioni per l’elezione dei due componenti del Garante di competenza di questo ramo del Parlamento, prima fissate per il 25 marzo 2020, erano state rinviate a data da stabilirsi.
[13] Si anticipa che, a seguito di votazioni a scrutinio segreto mediante schede, il 14 luglio 2020 sono stati eletti dall’Assemblea della Camera Guido Scorza e Ginevra Cerrina Feroni. Parimenti l’Aula del Senato della Repubblica ha eletto Agostino Ghiglia e Pasquale Stanzione.
[14] Il sito dell’Autorità riferisce che il commissario Antonio Martusciello è cessato dall’incarico il 29 febbraio 2020.
[15] Nella seduta della Camera dei deputati del 18 marzo 2020 era stato reso noto che le votazioni per l’elezione dei due componenti dell’Autorità di competenza di questo ramo del Parlamento, prima fissate per il 25 marzo 2020, erano state rinviate a data da stabilirsi.
[16] Si anticipa che, a seguito di votazioni a scrutinio segreto mediante schede, il 14 luglio 2020 la Camera dei deputati ha eletto Antonello Giacomelli e Enrico Mandelli. Parimenti l’Aula del Senato della Repubblica ha eletto Laura Arìa ed Elisa Giomi.
[17] L’Autorità allo stato è guidata da Francesco Merloni, consigliere anziano.
[18] L’avviso specifica, tra l’altro, che: “[…] Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità per la nomina alla carica di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza devono comunicare tale disponibilità, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di disponibilità, devono allegare i seguenti documenti: un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112; copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.
[19] Si ricorda che il suddetto comma è stato così sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, successivamente, così modificato dall'articolo 2, comma 6, lett. a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.
[20] Si segnala, peraltro, che in occasione delle successive nomine di Stefano Corti e Carlo Maria Ferro quali componenti del consiglio di amministrazione, intervenute con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2018, non è stata seguita un’analoga procedura di comunicazione al Parlamento.
[21] L’organo è ora costituito da Andrea Fusaro, Edoardo Garrone, Carlo Golda, Mario Orlando (designati dal presidente della Fondazione “Gerolamo Gaslini”), Paolo Comanducci (quale Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Genova), Piero Giuseppe Reinaudo (designato dalla ASL3 genovese), Paolo Repetto (designato dal Comune di Genova) e da Mario Maria Costantino (designato dalla Giunta regionale ligure).
[22] In particolare l’articolo 103, comma 1, recita: “1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.”. Si segnala inoltre la prima parte del comma 2 del medesimo articolo, come modificato dalla legge di conversione, che recita: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati […], in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. […].”. Si ricorda che l’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, ha prorogato la sospensione prevista dal comma 1 dell’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 fino al 15 maggio 2020.
[23] L’artico 33, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, nel testo risultante dalla legge di conversione, dispone: “ 1 In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.
[24] Il 29 aprile 2015 si erano invece dimessi i sub commissari dell'Agenzia, Cristina Corazza e Tullio Fanelli, che erano stati nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 ottobre 2014.
[25] I mandati di Lelli, Putti e Maranesi erano stati prorogati con decreti ministeriali del 27 dicembre 2013, del 27 settembre 2013 e del 5 ottobre 2012. In precedenza, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto dell'11 settembre 2009, aveva nominato commissario Lelli, nonché Putti ed Enrico Elli come sub commissari. Detti incarichi erano stati poi prorogati con analoghi decreti ministeriali a decorrere dapprima dal 9 settembre 2010 e poi dal 23 settembre 2011. A seguito delle dimissioni di Enrico Elli, il Ministro aveva nominato in sua vece Piergiuseppe Maranesi, con decreto del 27 settembre 2011.
[26] La norma è richiamata dall’articolo 6, comma 3, del vigente statuto dell’Ente.
[27] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[28] Approvato nella 14° riunione del consiglio di amministrazione del 23 febbraio 2017, con delibera n. 5/2017/CA, e aggiornato con le modifiche approvate in via definitiva nella 38° riunione del consiglio di amministrazione del 30 aprile 2019, con delibera n. 30/2019/CA.
[29] Le modifiche sono intervenute successivamente alla sentenza n. 6134/2018 del Tar del Lazio, che ha parzialmente annullato lo statuto dell’Ente, ritenendo che nel consiglio di amministrazione debba essere garantita la rappresentanza di ricercatori e tecnologi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
[30] Come già evidenziato supra nella nota n. 27, l’Enea rientra tra gli Enti di ricerca ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 218 del 2016.
[31] Si ricorda che le richieste di parere parlamentare relative alle proposte di nomina di Beltram e Meneghetti erano state trasmesse dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 6 giugno 2016, annunciate alla Camera e al Senato l'8 giugno 2016. Le richieste erano state assegnate alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che aveva espresso parere favorevole relativamente a ciascuna di esse nella seduta del 22 giugno 2016, nonché alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 27 giugno 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole per le suddette proposte nella seduta del 28 giugno 2016.
[32] L’8 aprile 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle suddette proposte di nomina. Le relative richieste di parere parlamentare erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento - ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. n. 76 del 2010 - con lettera del 9 marzo 2020, annunciata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica il 1° aprile 2020. L’avvio della procedura per la nomina era stata deliberata nella riunione del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca.
[33] Paolo Miccoli era altresì presidente uscente dell’ANVUR, essendo stato eletto nell’ambito del consiglio direttivo il 15 novembre 2017, con decorrenza 8 gennaio 2018. Miccoli era subentrato al precedente presidente Andrea Graziosi, il cui mandato di componente del consiglio era scaduto il 7 gennaio 2018. Si ricorda che l'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia, convochi e presieda le sedute del consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.
[34] Le nomine da ultimo ricordate erano intervenute con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2015, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dopo che la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nelle rispettive sedute del 16 e del 24 settembre 2015, avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina. Le richieste di parere parlamentare erano state inoltrate dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015.
[35] Antonio Felice Uricchio è stato infatti nominato componente del consiglio direttivo con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019. La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato consiliare di Andrea Graziosi. Uricchio è stato quindi eletto presidente il 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020.
[36] La nomina di Uricchio quale presidente è stata peraltro oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo da parte dei consiglieri di Amministrazione Bertram e Meneghetti. In sede cautelare il T.A.R del Lazio (Sezione Terza), con ordinanza n. 03901/2020, ha sospeso l’efficacia della suddetta nomina. A sua volta il Consiglio di Stato, con decreto del 14 aprile 2020, ha disposto la sospensione dell’efficacia della suddetta ordinanza sospensiva, fissando la discussione alla Camera di consiglio del 14 maggio 2020. L’impugnazione della elezione a presidente di Uricchio si fonda, in particolare, sulla circostanza che alla relativa elezione avrebbero preso parte consiglieri, che, ormai in regime di prorogatio, non avrebbero potuto, ad avviso dei ricorrenti, a essa validamente concorrere.
[37] Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 76 del 2010, in sede di prima applicazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei predetti mandati risultava sfalsata. Infatti, la suddetta norma prevede che: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta scadenza dei mandati di Luisa Ribolzi nel 2014, nonché di Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris e Massimo Castagnaro nel 2015, il consiglio direttivo dell'ANVUR risultava composto dai soli Stefano Fantoni, presidente, Andrea Graziosi, vicepresidente, e Sergio Benedetto. Per tale motivo si era reso dunque necessario procedere alla nomina dei quattro componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia, scaduti poi, come evidenziato supra nel testo, il 14 ottobre 2019.
[38] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in vigore dal 10 gennaio 2020, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[39] L'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 76 del 2010, con cui è stato emanato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia, prevede tra l'altro che: "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".
[40] Si veda supra la nota 38.
[41] Con sentenza numero 07292/2020.
[42] Lo stesso Ministro, con lettera del 6 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato l'11 ottobre 2016, aveva trasmesso la relativa proposta di nomina sulla quale avevano espresso pareri favorevoli l’8ª Commissione del Senato e la IX Commissione della Camera nelle rispettive sedute del 26 ottobre e del 2 novembre 2016.
[43] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241.
[44] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[45] La decorrenza dell’incarico di Filomena Albano è stata stabilita con decreto dell’Autorità garante (repertorio n. 116 prot. n. 885 del 28/04/2016), con cui il titolare uscente, di concerto con la medesima Filomena Albano, ha decretato la cessazione del proprio regime di prorogatio, con il contestuale subentro della stessa Albano.
[46] Il sito dell’Autorità riferisce che il commissario Antonio Martusciello è cessato dall’incarico il 29 febbraio 2020.
[47] Si precisa che l’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, stabilisce che, in caso di dimissioni di un commissario, la Camera competente proceda all'elezione di un nuovo commissario il quale resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità. Pertanto, il mandato di Antonio Nicita, eletto il 14 novembre 2013 dalla Camera in sostituzione di Maurizio Décina, che aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico il 4 settembre 2013, e il mandato di Mario Morcellini, eletto dal Senato il 1° febbraio 2017 in sostituzione di Antonio Preto, deceduto il 3 novembre 2016, sono scaduti contestualmente ai mandati degli altri commissari.
[48] Nella seduta della Camera dei deputati del 18 marzo 2020 era stato reso noto che le votazioni per l’elezione dei due componenti dell’Autorità di competenza di questo ramo del Parlamento, prima fissate per il 25 marzo 2020, erano state rinviate a data da stabilirsi.
[49] Si anticipa che, a seguito di votazioni a scrutinio segreto mediante schede, il 14 luglio 2020 la Camera dei deputati ha eletto Antonello Giacomelli e Enrico Mandelli. Parimenti l’Aula del Senato della Repubblica, ha eletto Laura Arìa ed Elisa Giomi.
[50] In forza del disposto dell’articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
[51] L’articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013, aveva quindi previsto la permanenza in carica, fino alla nomina del presidente e dei componenti dell'ANAC, dei componenti della CIVIT già insediati, ossia la presidente Romilda Rizzo e i componenti Antonio Martone e Alessandro Natalini, successivamente dimessisi il 23 aprile 2014, a seguito della nomina di Cantone, il quale si era poi effettivamente insediato alla guida dell'ANAC il 28 aprile 2014.
[52] Si veda al riguardo l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, nel testo novellato dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 125 del 2013 e successivamente ancora modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74.
[53] Si segnala che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, recante “Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, on. dott.ssa Fabiana DADONE”, le funzioni di semplificazione amministrativa e normativa, nell’ambito degli specifici indirizzi impartiti dal presidente del Consiglio dei ministri, sono affidate al Ministro per la pubblica amministrazione.
[54] Per l'ANAC è stata dunque normativamente prevista una composizione più ampia di quella a suo tempo stabilita per la CIVIT, date anche le competenze ad essa attribuite in materia di lotta alla corruzione.
[55] Si ricorda che con lettere del 13 giugno 2012 annunciate alla Camera ed al Senato il 14 giugno 2012, era stato richiesto il parere parlamentare sulle proposte di nomina di Mario Sebastiani a presidente della predetta Autorità, nonché di Pasquale De Lise e di Barbara Marinali a componenti della medesima. La IX Commissione della Camera e l'8ª Commissione del Senato procedettero, rispettivamente il 26 e il 21 giugno 2012, all’audizione dei soggetti designati ma non espressero alcun parere. L'esame fu da ultimo rinviato nella seduta del 19 settembre 2012 della IX Commissione della Camera, nel corso della quale il rappresentante del Governo aveva ravvisato la necessità di ripensare la composizione della terna dei soggetti designati. In precedenza era altresì sorta una questione sull'interpretazione dell'articolo 2, comma 7, della legge. n. 481 del 1995, in merito alla quale il presidente della IX Commissione aveva chiesto e ottenuto un pronunciamento da parte del Presidente della Camera dei deputati. Dell'esito di tale questione era stata data notizia nella seduta della IX Commissione dell'11 luglio 2012.
[56] Il comma 1-bis dell’articolo 37 precisa, altresì, che ai componenti e ai funzionari dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a 11, della citata legge n. 481 del 1995. Il medesimo comma 1-bis dell’articolo 37 prevede anche che il collegio nomini un segretario generale, chiamato a sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, rispondendone al presidente.
[57] L’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – come modificato dall’articolo 36, comma 1, lett. d), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 - prevede che l'Autorità renda pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisca annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, ha previsto che nell'ambito della relazione ex articolo 37, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011 l'Autorità riferisca al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente. L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, ha stabilito che nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento in merito all’applicazione del regolamento (UE) n. 181/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente. L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, ha disposto infine che nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento anche in ordine all'applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.
[58] Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, aveva nominato Tommaso Edoardo Frosini e Gloria Saccani Jotti componenti del consiglio di amministrazione del CNR per un quadriennio. In particolare Frosini è stato nominato su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome, mentre Saccani Jotti era stata scelta all'interno della terna proposta al suddetto Ministro dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura.
[59] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 16 febbraio 2016, annunciata alla Camera il 26 febbraio 2016, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nominato, con proprio decreto 15 febbraio 2016, Massimo Inguscio presidente dell’Ente per la durata di un quadriennio a decorrere dal 20 febbraio 2016. Inguscio, già presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM, ha sostituito Luigi Nicolais che era stato nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 febbraio 2012.
[60] Il 22 gennaio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 10 gennaio 2019 con la quale il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto ministeriale n. 13 del 9 gennaio 2019 concernente la nomina di Mario Giovanni Melazzini a componente del consiglio di amministrazione, in sostituzione di Gloria Saccani Jotti, dimissionaria dal 19 aprile 2018, a seguito dell’assunzione del mandato parlamentare. Il nominato è restato in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio, il 20 febbraio 2020.
[61] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[62] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 17 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 1° dicembre 2015, aveva comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 13 novembre 2015, Lagalla e Mocella componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata di quattro anni. Lagalla era stato nominato su designazione della Conferenza dei Rettori delle università CRUI, mentre Mocella, come ricordato nel testo, era stato nominato su designazione del personale dell’Ente stesso. A seguito dell’elezione di Roberto Lagalla all’Assemblea regionale siciliana, nel marzo 2018 il Ministro dell’istruzione dell'università e della ricerca ha provveduto a nominare, su designazione della Conferenza dei Rettori delle università italiane CRUI, Alberto Tesi quale consigliere di amministrazione, “per il restante periodo del quadriennio di nomina in corso”. I mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione dell’Ente Maria Cristina Messa, Gloria Saccani Jotti, Vito Valassi e Gennaro Ferrara erano scaduti nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015.
[63] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[64] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[65] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[66] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[67] Emanato con provvedimento del presidente del CNR n. 93/2018.
[68] Si segnala che mentre l’articolo 7 dello statuto del 2018 del CNR fissa in cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009, al comma 1, stabilisce che: “Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è composto da sette componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione della comunità scientifica di riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10 può essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.”.
[69] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[70] Il decreto di nomina è stato trasmesso dal Ministero al Consorzio con lettera del 22 maggio 2020.
[71] Il sito dell’Ente specifica che Sabrina Strolego ricopre il ruolo di vicepresidente, in precedenza rivestito da Laura Chies.
[72] Il 23 febbraio 2016 era scaduto il mandato del precedente presidente del Consorzio, Adriano De Maio, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 febbraio 2012.
[73] Il 10 agosto 2015 era scaduto il mandato di Paola Secchiero, che era stata nominata componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
[74] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[75] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[76] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[77] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[78] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[79] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[80] L’articolo 15 dello statuto dispone: “1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente.
2. Il terzo consigliere è designato dalla comunità scientifica ed economica di riferimento dell'Ente, che si esprime nell'assemblea composta dai rappresentanti legali o dai delegati dei seguenti enti e dai rappresentanti di ricercatori e tecnologi come segue:
a) un delegato della Regione Friuli Venezia Giulia;
b) un delegato espresso congiuntamente da Università di Trieste, Università di Udine e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati;
c) un delegato espresso congiuntamente dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Friuli Venezia Giulia e da Confindustria del Friuli Venezia Giulia;
d) tre rappresentanti dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Ente, di cui due eletti nel Consiglio tecnico-scientifico.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vicepresidente. Qualora il Consiglio non sia operante nel suo plenum, assume la carica di Vicepresidente pro tempore il secondo componente designato dal Ministro ai sensi del comma uno.
4. L'assemblea è convocata dal Presidente di Area Science Park almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consigliere in carica, con l'invito, agli enti per cui è previsto dal comma secondo, a esprimere un delegato comune. Entro il medesimo termine, il Presidente indice le elezioni per l'individuazione del terzo rappresentante dei ricercatori e tecnologi in servizio presso l'Ente; l'elettorato attivo e passivo e il procedimento elettorale sono disciplinati dall'articolo 20, comma secondo.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.
[81] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[82] Sulla proposta di nomina di Carrà, trasmessa con lettera del Ministro pro tempore per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta il 2 agosto 2019 - ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - e annunciata il 18 settembre 2019 alla Camera e il 24 settembre 2019 al Senato, la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute svoltesi il 2 ottobre 2019. L’avvio della procedura di nomina era stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 luglio 2019, a seguito della proposta avanzata il 5 luglio 2019 dal Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il 31 agosto 2019 era scaduto il mandato dello stesso Carrà quale presidente dell'Ente. Carrà era stato confermato con decreto del Presidente della Repubblica il 31 agosto 2015 per la durata di un quadriennio. Il 3 febbraio 2015 era scaduto il precedente mandato dello stesso Carrà quale presidente dell’Ente, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2011. Nelle more di tale riconferma, il medesimo Ministro, con proprio decreto del 19 marzo 2015, aveva nominato lo stesso Paolo Carrà commissario straordinario dell’ENR sino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, nelle rispettive sedute del 7 e del 15 luglio 2015.
[83] Si segnala che nelle premesse del decreto di nomina del consiglio di amministrazione illustrato infra nel testo, si fa riferimento a una nota del 2 agosto 2019 “con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha designato il Dr. Marco Protopapa, quale rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell’Ente in parola;”. Peraltro, nel sito dell’Ente nazionale risi Marco Protopapa è stato riportato tra i componenti del consiglio di amministrazione.
[84] Si segnala che il decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 10 agosto 2018, ha revocato, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 908/2014, il riconoscimento dell’Ente nazionale risi quale organismo pagatore nazionale per il settore risicolo. Le relative funzioni sono state affidate, ai sensi dell’articolo 2 del medesimo decreto, all’AGEA, a decorrere dell’esercizio 2019.
[85] Il relativo decreto non risulta ancora comunicato alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[86] Il 15 gennaio 2019 era stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 19 dicembre 2018 con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, della nomina di Di Palma a commissario straordinario dell'Ente, intervenuta il 13 dicembre 2018 per la durata di sei mesi. La nomina era stata disposta stante il mancato raggiungimento dell’intesa con la regione Basilicata necessaria ai sensi della normativa vigente per il rinnovo del presidente dell’Ente parco. Il decreto precisava che la nomina comunque non avrebbe avuto efficacia successivamente all’insediamento degli organi ordinari di gestione. Con lo stesso decreto si provvedeva a nominare Vincenzo Cante e Rosanna Antonella Laraia quali sub commissari. Quindi, con decreto dello stesso Ministro del 7 marzo 2019, Giuseppe Priore era stato nominato sub commissario in sostituzione di Vincenzo Cante. Successivamente, con decreto del 22 marzo 2019, Giuseppe Nucci veniva nominato sub commissario in sostituzione di Rosanna Antonella Laraia.
Si ricorda che l’11 luglio 2017 era scaduto il mandato del presidente dell'Ente, Domenico Totaro, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 luglio 2012. Dal 25 agosto 2017, ossia a seguito della scadenza dei 45 giorni di prorogatio previsti dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, la gestione del predetto Ente parco era assicurata dal consiglio direttivo dello stesso, sotto la guida del vicepresidente pro tempore, Vittorio Triunfo. Si ricorda, altresì, che la nomina presidenziale di Totaro – primo presidente dell’Ente parco lucano, istituito con decreto del Presidente della Repubblica l’8 dicembre 2007 - aveva comportato la cessazione del mandato commissariale già attribuito allo stesso Totaro con decreto ministeriale del 24 ottobre 2008 e varie volte prorogato, da ultimo con analogo provvedimento del 30 aprile 2012.
[87] Il 4 giugno 2019 era stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 29 maggio 2019, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della suddetta proroga, valevole per un ulteriore semestre a decorrere dall’11 giugno 2019, originaria data di scadenza dell’incarico.
[88] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.
[89] Il sito dell’’Autorità riporta che Augusta Iannini si è dimessa il 25 giugno 2020.
[90] Nella seduta della Camera dei deputati del 18 marzo 2020 era stato reso noto che le votazioni per l’elezione dei due componenti del Garante di competenza di questo ramo del Parlamento, prima fissate per il 25 marzo 2020, erano state rinviate a data da stabilirsi.
[91] Si anticipa che, a seguito di votazioni a scrutinio segreto mediante schede, il 14 luglio 2020 l’Assemblea della Camera dei deputati ha eletto Guido Scorza e Ginevra Cerrina Feroni. Parimenti l’Aula del Senato della Repubblica ha eletto Agostino Ghiglia e Pasquale Stanzione.
[92] L'articolo 47-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 31, aveva infatti stabilito in sette anni, con decorrenza dalla data del decreto di nomina, la durata in carica del presidente e dei componenti del Garante, nonché la loro non rinnovabilità. La disposizione era stata introdotta per equiparare la durata in carica del presidente e dei componenti del Garante a quella prevista per le altre Autorità indipendenti, eliminando la possibilità di essere confermati nell'incarico.
[93] Il comma 5 del citato articolo 153 precisa che all'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Il comma 6 stabilisce che al presidente compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Ai componenti compete una indennità pari ai due terzi di quella spettante al presidente.
Ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali è costituito da quattro componenti, eletti due dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati con voto limitato.
I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Garante per la protezione dei dati personali almeno sessanta giorni prima della nomina.
Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica. L'incarico ha durata settennale, non è rinnovabile e, per tutta la sua durata, non è possibile esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. Coloro che intendono candidarsi a componente del Collegio, devono inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, entro il 19 maggio 2019 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: garanteprivacy@certcamera.it.
I candidati, nell'inviare la propria candidatura, devono allegare i seguenti documenti:
a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;
b) copia di un documento di identità in corso di validità. I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Garante per la protezione dei dati personali.”.
[95] Il testo integrale dell’avviso del 7 ottobre, come pubblicato sul sito della Camera dei deputati è il seguente: “AVVISO per la riapertura dei termini per la presentazione di candidatura a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ai fini della elezione da parte della Camera dei deputati
A seguito della conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, sono riaperti i termini per la presentazione di candidature a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ai fini dell'elezione da parte della Camera dei deputati, previsti dall'Avviso pubblicato il 19 aprile 2019. Gli interessati che non abbiano già provveduto entro il termine del 19 maggio 2019, potranno inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, a partire dal 14 ottobre 2019 e fino alle ore 24 del 26 ottobre 2019 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: garanteprivacy@certcamera.it. Le modalità di presentazione delle candidature e i documenti da allegare alle stesse sono quelli indicati nell'Avviso del 19 aprile 2019. I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Garante per la protezione dei dati personali.”.
[96] Come riassuntivamente illustrato nel sito dell’Autorità, essa ha i seguenti compiti: controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui;
collaborare con le altre autorità di controllo e prestare assistenza al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del Regolamento;
esaminare reclami;
nel caso di trattamenti che violino le disposizioni del Regolamento rivolgere ammonimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, ingiungendo di conformare i trattamenti medesimi alle disposizioni del Regolamento; imporre una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento, incluso il divieto di trattamento; ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento;
adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento e altri organismi e istituzioni l’esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
formulare pareri su proposte di atti normativi e amministrativi;
partecipare alla discussione su iniziative normative con audizioni presso il Parlamento;
predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al Parlamento e al Governo;
partecipare alle attività dell'Unione europea e a quelle internazionali di settore, anche in funzione di controllo e assistenza relativamente ai sistemi di informazione Europol, Schengen, VIS, e altri; curare l'informazione e sviluppare la consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla tutela dei minori;
tenere registri interni delle violazioni più rilevanti e imporre sanzioni pecuniarie ove previsto dal Regolamento e dalla normativa nazionale; coinvolgere, ove previsto, i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche i cui risultati sono presi in considerazione per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale.
[97] La lettera specificava, in merito alla riconferma di Cipolletta nell’incarico, che essa era auspicata con nota del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 4 maggio 2020.
[98] Il comma 5-ter, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 4, lett. a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recita: “Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.”.
[99] L’annuncio è quindi intervenuto successivamente all’espressione dei pareri, in concomitanza con la prima seduta della XVIII Legislatura.
[100] Curatoli era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2016 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il suo incarico era stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 con analogo decreto dell’8 giugno 2017.
[101] Il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione precedente, ossia Vincenzo Ancona (presidente), Vincenzo Vespri ed Elisabetta Strickland, che erano stati nominati, per un quadriennio, con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
[102] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[103] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[104] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[105] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[106] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[107] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[108] Adottato con delibera del consiglio di amministrazione n. 222 del 12 settembre 2018.
[109] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[110] La designazione di Picozza era stata comunicata dal Ministero dello Sviluppo economico con nota del 13 ottobre 2016.
[111] Il 17 gennaio 2020 al Senato e il 27 gennaio 2020 alla Camera è stata annunciata la lettera dell’8 gennaio 2020 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il suddetto decreto di nomina. La comunicazione è stata trasmessa alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera. Si ricorda che l’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[112] L’8 luglio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 2 luglio 2019 con cui il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto 27 giugno 2019 con il quale ha nominato Antonio Zoccoli presidente dell’Istituto, con decorrenza 1° luglio 2019. La nomina ha determinato la cessazione del mandato del precedente presidente, Fernando Ferroni. Come specificato nel decreto di nomina, l’anticipata cessazione del mandato del precedente presidente è avvenuta con l’accordo di quest’ultimo. Ferroni era stato nominato con decreto ministeriale del 30 settembre 2015. La nomina, di durata quadriennale, decorreva dal 22 ottobre 2015.
[113] Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 14 ottobre 2015 - a seguito della scadenza dei mandati di Angela Bracco e Paolo Bonifazi, a suo tempo nominati per quattro anni con decreto ministeriale del 10 agosto 2011 - aveva nominato a tali incarichi, su propria designazione, il suddetto Zwirner e Maurizio Biasini, per la durata di un quadriennio. Con decreto del suddetto Ministro del 2 marzo 2018, Biasini era stato sostituito per la residua durata del mandato da Caterina Petrillo. Inoltre con lettera del 4 giugno 2019 Zwirner aveva presentato le sue dimissioni a far data dal 1° luglio 2019. Si ricorda che Zwirner era stato altresì nominato componente della giunta esecutiva dell'INFN, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dello statuto dell'Ente.
[114] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[115] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[116] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[117] L’articolo 11 recita: “1. Non meno di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente annuncia al Consiglio Direttivo l’avvio della procedura per la designazione del nuovo Presidente, comunicando altresì la data dell’elezione. 2. Entro quarantacinque giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo nella quale è stato annunciato l’avvio della procedura, ciascun Direttore di Sezione o Laboratorio Nazionale, espletata una consultazione della comunità scientifica nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con strumenti telematici, non più di tre nomi di candidati alla carica di Presidente. 3 Il Presidente, o un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato, accertato per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l’incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio curriculum che viene reso disponibile al Consiglio Direttivo. 4 Il Consiglio Direttivo si riunisce alla data prevista per l’elezione e designa il Presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra i candidati di cui al comma 3, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne del o dei candidati con minor numero di preferenze. 5. Il Presidente provvede a comunicare l’esito della procedura di designazione al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca ai fini della nomina.”.
[118] In merito al diritto alla rappresentanza di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti di ricerca si veda l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
[119] Il comma 2 dell’articolo 12 dello statuto dell’Ente, approvato il 27 settembre 2017 e in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa che: “Fanno parte del Consiglio Direttivo dell’Istituto: a) il Presidente; b) i componenti della Giunta Esecutiva; c) i Direttori delle Sezioni; d) i Direttori dei Laboratori Nazionali; e) due Rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di cui uno componente della Giunta Esecutiva, ai sensi dell’articolo 14, comma 3; f) un Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico; g) un Rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica; h) un Rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.”. Il comma 3 a sua volta precisa che i rappresentanti eletti di cui al comma 2, punto e), f), g) e h) durano in carica quattro anni e possono ricoprire l’incarico per un massimo di due mandati. Quanto alla giunta esecutiva, l’articolo 14, comma 2, dello statuto prevede che “Quattro componenti, eletti dal Consiglio Direttivo, sono scelti fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche nei campi di ricerca dell’Ente, fra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi dell’Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. Un componente è designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed è scelto tra persone con competenze amministrative e gestionali. La carica di componente della Giunta Esecutiva non può essere ricoperta per più di due mandati.”.
[120] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto. Come evidenziato supra nel testo, l’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 già prevede che “Restano in vigore le particolari disposizioni del vigente ordinamento dell’ente relative alla nomina degli organi statutari.”.
[121] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[122] In precedenza Stefano Gresta era stato nominato presidente dell’Ente per quattro anni con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 27 marzo 2012.
[123] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[124] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[125] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[126] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[127] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[128] Il comma 3 prevede invece che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.
[129] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[130] Vedasi delibera del consiglio di Amministrazione n. 424 del 15 settembre 2017.
[131] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[132] Fernicola è subentrato a Aldo Godone, che era stato nominato per quattro anni con analogo decreto ministeriale del 14 gennaio 2014.
[133] Vittone è subentrato a Livio Battezzati, nominato su designazione del predetto Ministro con decreto del 20 febbraio 2014.
[134] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[135] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[136] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[137] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[138] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[139] L’articolo 7, comma 2, dello statuto stabilisce che: “Il Consiglio di Amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge. I componenti dell’organo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.
L’articolo 7, comma 3, dello statuto dispone che: “Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'INRiM, designati:
a. due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica, in conformità al disposto di cui all’art. 11 del D.lgs. 213/2009;
b. uno dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’INRiM, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo dell’INRiM in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. Il provvedimento di avvio della procedura concernente la nomina del Comitato di Selezione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato sul sito web dell’INRiM.
c. Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. I componenti del Comitato di Selezione non possono essere selezionati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, che costituisce un collegio perfetto, informa i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. Per le sue sedute non sono previsti compensi o gettoni di presenza. Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.”.
[140] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[141] Si anticipa che il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 19 giugno 2020, annunciata alla Camera dei deputati il 1° luglio 2020, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, di tali nomine.
[142]La lettera di comunicazione delle suddette nomine del 19 giugno 2020 (vedasi supra la nota precedente) precisa che “Ferma restando la presidenza del prof. Gian Carlo Blangiardo nominato con D.P.R. 4 febbraio 2019, il quinto componente del Consiglio non è stato ancora nominato in quanto la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 100, comma 2 dello stesso - nel prorogare i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri – ha escluso l'Istat e ha previsto che il relativo Consiglio è validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020.”.
[143] Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2019 è stato rinnovato il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto nazionale di statistica - ISTAT. Tale comitato risulta composto da: Roberto Zelli, Anna Maria Manzone, Serena Battilomo, Silvia Maria Lagonegro, Luciana Patrizi, Maria Teresa Monteduro, Gianluca Dominutti, Nicola Giampaolo, Paola D’Andrea, Domenico Mauriello, Andrea Brandolini, Gianfranco Santoro, Federico Visconti e Carmelo Intrisano. Si ricorda che l’organismo è presieduto ratione muneris dal presidente pro tempore dell’Ente.
[144] Si ricorda che l’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[145] Il presidente dell’Ente, Gian Carlo Blangiardo, è stato nominato il 4 febbraio 2019 con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti.
[146] Tale disposizione prevede che il consiglio sia presieduto dal presidente dell'Istituto, e sia composto da due membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e da due membri nominati (rectius: designati) dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica.
La norma prevede, altresì, che i componenti del consiglio, diversi dal presidente, siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durino in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica.
La differenza sostanziale consiste quindi nella sostituzione di un componente designato, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica con un ricercatore o un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione, analogamente a quanto previsto dalla vigente normativa per la generalità degli enti di ricerca. Al riguardo l’articolo 10 del suddetto regolamento, modificato dal consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019, dispone: “1. Il ricercatore o il tecnologo, componente del Consiglio ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. d) dello statuto, è eletto dai ricercatori e dai tecnologi, anche a tempo determinato, in servizio presso l’Istat alla data di svolgimento delle elezioni. Possono essere eletti i dipendenti appartenenti al profilo professionale di ricercatore e tecnologo di ruolo, in servizio presso l’Istituto alla data di indizione della consultazione elettorale; tale requisito deve essere mantenuto, a pena di decadenza per tutta la durata dell’incarico. […]”. Le modifiche sono intervenute successivamente alla sentenza n. 6097/2019 del Tar del Lazio, che ha parzialmente annullato lo statuto dell’Ente, ritenendo che nel consiglio di amministrazione debba essere garantita la rappresentanza di ricercatori e tecnologi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
Si segnala che è stata pubblicata sul sito dell’ISTAT la delibera 4 maggio 2020 del presidente dell’Istituto con cui è stata indetta la procedura di elezione di un ricercatore o tecnologo da nominare quale componente del consiglio dell’ISTAT, secondo le nuove previsioni statutarie e regolamentari. Contestualmente è stata adottata un’apposita disciplina per lo svolgimento della suddetta procedura, nominando una specifica commissione elettorale. La procedura elettorale dovrà completarsi nel termine di 60 giorni dalla data del decreto medesimo e quindi entro il 4 luglio 2020.
[147] In particolare la composizione del consiglio dell'Istat è stata ridotta a 5 membri compreso il presidente, dai 10 membri compreso il presidente precedentemente previsti. La composizione del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica è stata parimenti ridotta a 15 membri compreso il presidente, dai 22, compreso il presidente, precedentemente previsti.
[148] Soggetto distinto dal predetto Istituto è la Fondazione Gerolamo Gaslini, eretta in ente pubblico dalla legge 21 novembre 1950, n. 897, e trasformata in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall'articolo 6 del decreto-legge 20 giugno 2012 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 131. Tra gli scopi della Fondazione rileva il potenziamento dell'Istituto “Giannina Gaslini”, il cui presidente viene designato dal consiglio di amministrazione della Fondazione e, una volta nominato, entra a far parte del consiglio di amministrazione della Fondazione stessa. A tal proposito si ricorda che il testo originario dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, aveva previsto, con norma speciale, l'accorpamento della Fondazione Gerolamo Gaslini e dell'Istituto “Giannina Gaslini”, nell'ambito delle procedure previste per la trasformazione degli IRCCS di diritto pubblico in Fondazioni di rilievo nazionale. Tale trasformazione non è invece avvenuta, essendo stata la predetta norma speciale abrogata dal decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In senso contrario alla trasformazione dispone anche l'articolo 9 della legge della regione Liguria 31 marzo 2006, n. 7, come modificato dall'articolo 25 della successiva legge regionale 25 novembre 2009, n. 57.
[149] Con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019, Costantino è subentrato a Marcello Montefiori, a seguito delle dimissioni di quest’ultimo, presentate il 21 maggio 2018.
[150] Il contenuto normativo di tale disposizione è stato richiamato dapprima dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 269 del 1993 sopra citato, e poi dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 288 del 2003, come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
[151] Si anticipa che con D.P.R 8 luglio 2020 Donato Marzano è stato nominato presidente dell’Ente per la durata di un triennio. Il 7 luglio 2020 il Consiglio dei ministri aveva deliberato la suddetta nomina.
[152] L’avvio della procedura è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 21 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa.
[153] La Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva chiesto il parere parlamentare sulla proposta relativa alla suddetta nomina con lettera del 3 maggio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 4 maggio 2017 e assegnata alla IV Commissione (Difesa) della Camera e alla 4ª Commissione (Difesa) del Senato, che avevano espresso entrambe parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 17 e del 18 maggio 2017. Maurizio Gemignani era stato nominato in luogo del commissario straordinario Romano Sauro, il cui mandato era scaduto il 30 aprile 2017. Inizialmente nominato per un anno con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° luglio 2015, Sauro era stato confermato con analoghi decreti del 30 giugno 2016 e dell’8 novembre 2016. Il commissariamento dell’Ente era conseguito alla mancata nomina del presidente e del vicepresidente della LNI in seguito alle rinunce di Giuseppe Lertora e Pietro Vatteroni. Il 30 marzo 2014 erano infatti scaduti i mandati del presidente e del vicepresidente uscenti, rispettivamente Franco Paoli e lo stesso Pietro Vatteroni, che erano stati nominati per tre anni a decorrere dal 30 marzo 2011.
[154] Come stabilito dal decreto di nomina, il mandato di Fabrizi è scaduto il 24 maggio 2020, ossia nella stessa data in cui ha avuto termine il mandato del Consiglio direttivo nazionale.
[155] Il Ministro della difesa aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fabrizi con lettera del 4 ottobre 2017, annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 6 e il 10 ottobre 2017. Al riguardo la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera avevano espresso entrambe parere favorevole nelle rispettive sedute dell’11 e del 18 ottobre 2017. Si ricorda che, in precedenza il Ministro della difesa, con lettera del 20 aprile 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 3 maggio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina dell’allora Commissario straordinario Romano Sauro a vicepresidente della LNI. Tuttavia tale proposta di nomina non ha avuto seguito, malgrado il parere favorevole espresso dalla IV Commissione della Camera nella seduta del 17 maggio 2017; la 4ª Commissione del Senato, al riguardo, non aveva espresso alcun parere.
[156] L’articolo 3 della legge n. 400 del 1988 prevede che: “1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.”.
[157] La norma precisa inoltre che il presidente si avvale della presidenza nazionale, quale struttura di supporto alla propria attività di attuazione gestionale degli indirizzi deliberati dall'assemblea, nonché di un direttore generale nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta dello stesso presidente nazionale, ai quali sono attribuiti poteri coerenti con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione.
[158] Nello stesso senso si veda l’articolo 11 dello statuto dell’Ente.
[159] La norma precisa che il consiglio ha poteri di direzione, programmazione e controllo operativo delle attività svolte dall'ente e adotta le deliberazioni previste per gli enti pubblici, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare.
[160] L’articolo 13 dello statuto dell’Ente, approvato con decreto interministeriale del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 maggio 2012, recita: “1. Il Consiglio direttivo nazionale è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. È composto dal Presidente nazionale, che lo presiede, dal Vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, proposto dal Capo di stato maggiore della Marina militare, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto anche tra il personale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché da sei rappresentanti delle Sezioni, eletti in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale.
2. I membri del Consiglio direttivo nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
3. Dei sei rappresentanti delle Sezioni in seno al Consiglio direttivo nazionale: a) tre sono eletti dall'assemblea generale dei soci, che si svolge nell'anno in cui il Consiglio direttivo nazionale decade dalle sue funzioni per fine mandato triennale; b) tre sono eletti dalle Sezione individuate dal Presidente nazionale, su indicazioni del Consiglio direttivo nazionale, attraverso la scelta tra quelle che si sono particolarmente distinte nella realizzazione degli scopi istituzionali; tale individuazione è effettuata entro il 15 dicembre dell'anno in cui il Consiglio direttivo nazionale decade dalle funzioni per compiuto mandato triennale.
4. L'elezione dei membri di cui al comma 1, effettuata secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari, deve garantire un'equa rappresentanza regionale, con la previsione di due rappresentanti per l'Italia settentrionale, due rappresentanti per l'Italia centrale, compresa la Sardegna, e due rappresentanti per l'Italia meridionale, compresa la Sicilia, evitando che una stessa regione abbia più di un rappresentante in seno al Consiglio direttivo nazionale.; ai fini del presente articolo, è adottato un criterio di rappresentatività a rotazione con riferimento alle varie Regioni.”.
[161] Nello stesso senso depongono, per i vari organi, le norme statutarie dell’Ente.
[162] L’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, rubricato “Organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori” prevede che: “1. Sono organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori. 2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. è formato da: a) il presidente nazionale, che lo presiede; b) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario; c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo; d) un genitore di assistito dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori. 3. Il presidente nazionale è scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all'articolo 56. È coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianità di grado fra quelli di cui al comma 2, lettera c), che assume le funzioni di vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario generale di cui all'articolo 58 comma 3. 4. Il collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo. 5. Fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 4, i componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare. 6. I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso è dovuto agli stessi.”. Nello stesso senso, relativamente al consiglio, si veda l’articolo 10 dello statuto dell’Ente, approvato con decreto ministeriale del 13 gennaio 2011. Quanto alla nomina del presidente, l’articolo 14, comma 1, dello statuto recita: “Il Presidente nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare.”. La disposizione statutaria non fa espresso riferimento – contrariamente all’articolo 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (vedasi supra nella presente nota) - alle procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norma che prevede la deliberazione del Consiglio dei ministri.
[163] L'organizzazione dell'ONFA era stata modificata in un primo momento dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2009, n. 215, che aveva disposto il riordino dell'Ente in attuazione delle procedure recate dalla normativa "taglia-enti" di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La governance dell'ONFA è stata poi ulteriormente modificata con l'adozione del nuovo statuto, approvato con decreto del Ministro della difesa del 13 gennaio 2011, che ha recepito anche il disposto dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La consistenza del consiglio di amministrazione è stata pertanto ridotta agli attuali cinque componenti, incluso il presidente.
[164] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[165] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[166] Quanto alla presidenza dell’Ente, si ricorda che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 24 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018, ha comunicato, sempre ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nuovamente nominato, con decreto del 19 gennaio 2018, Roberto Danovaro presidente del suddetto Ente per la durata di un quadriennio. Infatti il 4 dicembre 2017 era scaduto il mandato quale presidente dell’Ente dello stesso Danovaro, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale in data 4 dicembre 2013 sempre per un quadriennio. Si ricorda che l’articolo 7, comma 2, dello statuto dell’Ente recita: “Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nell’ambito della missione dell’Ente, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca ed esperienza nella sua gestione, in Italia o all’estero. È nominato con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.”.
[167] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[168] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[169] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[170] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[171] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[172] L’articolo 8 dello statuto prevede che: “Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione nel campo della ricerca tecnico-scientifica, di comprovata esperienza gestionale, riconosciuta anche a livello internazionale, di Enti Istituzioni pubbliche o private di ricerca, e precisamente: a) dal Presidente della Stazione Zoologica; b) da un componente designato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; c) da un componente scelto dal personale dell’Ente, dal personale associato e dalla restante parte della Comunità scientifica nazionale di riferimento, secondo le modalità individuate di seguito. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Qualora un consigliere sia nominato in sostituzione di un altro consigliere, egli terminerà il proprio mandato insieme agli altri consiglieri già in carica e potrà essere rinominato solo una volta. 4. Alla carica di consigliere di amministrazione di cui al comma 1, lett. c), possono accedere ricercatori e tecnologi dell’Ente, prioritariamente di I livello, in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale, e in possesso di comprovate competenze ed esperienze gestionali e professionali di alto livello, riconosciute anche a livello internazionale, previa selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’Ente, di chiara fama e competenza nell’ambito della missione dell’Ente. 5. Il Comitato di Selezione, nominato dal Consiglio di Amministrazione, individua una rosa di massimo tre candidati idonei, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente. In assenza di candidati interni o di almeno due idonei, si riapre la selezione con le stesse modalità. Ove perdurasse l’assenza di candidati interni la selezione si apre alle candidature ricevute dall’intera comunità scientifica di riferimento. 6. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento disciplina le modalità di selezione, elezione e la differenziazione di peso del voto tra personale dell’Ente, membri associati all’Ente e comunità scientifica di riferimento. 7. La carica di Presidente o di Consigliere di Amministrazione designato dal MIUR è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o l’associatura presso la Stazione Zoologica. Per limitare gli eventuali conflitti di interesse, il terzo Consigliere di Amministrazione eletto ai sensi del comma 1, lett. c), se dipendente dell’Ente, non può ricoprire altri incarichi interni e non può usufruire dei finanziamenti da parte dell’Ente per attività di collaborazione, o per la propria ricerca, ove non a seguito di valutazione comparativa. Ai membri del CdA dell’Ente si applicano i criteri di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e, per quanto compatibile, l’art. 2391 del codice civile […].”. Al riguardo si veda anche la sentenza Tar Napoli, sez. IV, 20 dicembre 2018, n. 7262, che ha ritenuto illegittima la mancata previsione statutaria di una riserva di elettorato passivo negli organi di governance dell’ente a favore dei ricercatori e tecnologi facenti parte del personale interno, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
[173] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.
[174] Le mozioni e le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
[175] Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma di legge che la prevede, l’oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con il termine entro il quale si attende il prossimo invio), nonché i dati inerenti l’ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono inoltre separatamente segnalati i nuovi obblighi rilevati e quelli conclusi.
[176] Il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2020, n. 146.
[177] Il sistema di scambio di quote di emissione è lo strumento previsto dal protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) per la riduzione delle emissioni di gas effetto serra relativamente al periodo 2008-2012. L’European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS) è il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas serra, in primo luogo CO2, finalizzato alla riduzione nell'Unione europea delle emissioni nei settori energivori o produttori di energia. L’EU ETS fissa un tetto massimo alla quantità totale di emissioni consentite da parte di tutti i soggetti vincolati dal sistema, ma consente ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato diritti di emissione di CO2 in corrispondenza delle emissioni prodotte da ciascuno al fine di rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa. Il quantitativo totale delle quote in circolazione nel sistema è definito a livello europeo in funzione degli obiettivi di riduzione dei gas ad effetto serra.
Il sistema di scambio è stato realizzato a livello comunitario con l’emanazione della direttiva 2003/87/CE, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. L’impegno per una riduzione delle emissioni successivamente al 2012 è stato sottoscritto solo da un gruppo ristretto di Paesi, oltre all’Unione europea, con l’approvazione del cosiddetto emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. Nelle more dell'entrata in vigore dell'emendamento, l'UE si è impegnata sin dal 1° gennaio 2013 a dare attuazione agli impegni in esso previsti mediante una serie di strumenti normativi tra cui, in particolare, la direttiva 2009/29/UE - recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 - che ha aggiornato la precedente direttiva 2003/87/UE (si veda anche supra nel testo).
[178] L’Accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016 (ovvero 30 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica da parte di almeno 55 Parti della Convenzione che rappresentano almeno il 55 per cento delle emissioni mondiali di gas-serra) e si applicherà dal 2021. L’Italia ha ratificato l’accordo con la legge 4 novembre 2016, n. 204. In base a quanto chiarito con il Comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2016, l'Accordo è entrato in vigore per l'Italia l’11 dicembre 2016. Cfr. il Dossier del Servizio studi della Camera su “I cambiamenti climatici” del 10 giugno 2020.
[179] La direttiva europea 2003/87/CE stabilisce che per la gestione del meccanismo ETS, in ogni Stato membro, venga individuata una “autorità competente”, la cui composizione e funzionamento sono demandati a livello nazionale.
[180] L’articolo 4 del decreto legislativo n. 30 del 2013, al comma 1, prevedeva l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo, del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, indicato dal comma 2 quale Autorità nazionale competente. Il comma 3 del medesimo articolo 4 disponeva che il Comitato, entro il 30 aprile di ciascun anno, presentasse al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. In merito a tale previsione, si ricorda che un obbligo analogo era già previsto dall’articolo 8, comma 1-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 (attuativo della direttiva 2003/87/CE), con riferimento all'attività del Comitato istituito dal comma 1 del medesimo articolo 8.
Il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2013, costituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 ottobre 2016, n. 256,
ha presentato la prima relazione sull’attività svolta negli anni 2017 e 2018 (Doc. CCLVI n. 1) il 22 agosto 2019.
[181] Il decreto legislativo n. 30 del 2013 è stato abrogato - a eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo - dal comma 1 dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 47 del 2020. Il comma 2 dell’articolo 47 precisa che “Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, l'articolo 3, comma 1, lett. a) e cc), l'articolo 19, l'articolo 20, comma 1, lett. c), l'articolo 21, commi 3 e 4, l'articolo 22, comma 4, l'articolo 27, comma 1, l'articolo 29, commi 3 e 4, l'articolo 31 e l'articolo 32 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato nell'allegato della decisione della Commissione 2014/746/UE continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020”.
[182] Dei dieci membri con diritto di voto tre, compreso il presidente, sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tre, compreso il vicepresidente, dal Ministro dello sviluppo economico; uno dal Ministro della giustizia che ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l’attività sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC). I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività propositive, di cui al comma 10.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 4, i membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal decreto legislativo n. 47 del 2020 e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I componenti il Comitato dichiarano la insussistenza di tale conflitto all’atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il Ministero che lo ha designato provvede alla sua sostituzione. Resta ferma la disciplina di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
I membri del Comitato rimangono in carica cinque anni e il mandato può essere rinnovato per una sola volta.
[183] In merito alle ragioni di tale modifica si veda la relazione illustrativa dello schema del decreto legislativo n. 47 del 2020 (Atto del Governo n. 156).
[184] Il comma 11 dell’articolo 4 prevede che le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica siano definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione.
[185] Il comma 8 dell’articolo 4 indica nel Portale ETS lo strumento utilizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al decreto legislativo n. 47 del 2020. Il medesimo comma stabilisce che le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle camere di commercio sono definite con apposita convenzione. I servizi telematici alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi delle convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 47 del 2020.
[186] L’articolo 4 del decreto legislativo n. 30 del 2013, ai commi 8 e 10, come modificati dal decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111, dispone che il Consiglio direttivo sia composto da nove membri di comprovata esperienza nei settori interessati dal decreto, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, compreso il presidente, tre dal Ministro dello sviluppo economico, compreso il vicepresidente, e tre, con funzioni consultive, rispettivamente, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 5 il Consiglio direttivo è integrato da due membri con funzioni consultive nominati dal Ministro degli affari esteri. Per l'espletamento dei compiti inerenti alle attività di trasporto aereo, di cui al capo III e V, il Consiglio direttivo è integrato da tre membri nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). I membri con funzioni consultive non hanno diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio direttivo. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni.
Il comma 10 dell’articolo 4 prevede che la Segreteria tecnica sia composta da ventidue membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal decreto, di cui il coordinatore della Segreteria tecnica e cinque membri nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei membri nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, due membri dall’ISPRA, due dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due dall’Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE.
I membri del consiglio direttivo e della segreteria tecnica del Comitato ex articolo 4 del decreto legislativo n. 30 del 2013 sono stati nominati, previa designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 ottobre 2016, n. 256.
[187] Il comma 9 del nuovo articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020 prevede che, con riferimento al settore aereo, il Comitato svolge sia le attività relative al sistema EU ETS sia quelle derivanti dal sistema CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation: misura mondiale basata sul mercato per la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalle attività di trasporto aereo internazionale).
Il comma 10 stabilisce che il Comitato può proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le azioni volte a:
a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto;
b) favorire la conoscenza e promuovere le attività svolte ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera;
c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la rete diplomatica italiana, i canali divulgativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento e reti di scambio di informazioni al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto;
e) supportare le aziende italiane con suggerimenti e linee di indirizzo nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
f) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.
[188] Si ricorda che la precedente relazione ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con dati relativi all'anno 2017 (Doc. LXXVIII, n. 1), predisposta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è stata trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con lettera del 19 marzo 2019.
[189] Si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 27 della legge n. 241 del 1990 (come modificato dall'articolo 47-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), la Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche. Il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione è membro di diritto della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
I componenti la Commissione sono stati da ultimo nominati per un triennio a decorrere dal 21 novembre 2019 con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2020 e 6 aprile 2020.
[190] Nella relazione si precisa che alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi non è riconosciuta alcuna competenza, né in materia di accesso civico, né in materia di accesso civico generalizzato, dalla normativa sopracitata che ha, peraltro, espressamente mantenuto inalterate le competenze in materia di accesso ai documenti, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 in capo alla Commissione stessa e sembra, invece, individuare l’Autorità nazionale anticorruzione quale garante della trasparenza nella sua nuova accezione, intesa come accessibilità totale. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi continua dunque a svolgere la propria attività di vigilanza ed impulso nell’ambito dell’applicazione del diritto d’accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990, sia in sede consultiva - attraverso l’adozione di pareri in materia d’accesso, in risposta alle richieste dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni - sia, soprattutto, in sede giustiziale, attraverso le decisioni dei ricorsi amministrativi presentati dai cittadini, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, avverso i dinieghi d’accesso delle pubbliche amministrazioni.
[191] Per le esclusioni e i limiti all'accesso civico si veda l’articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, inserito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
[192] Si ricorda che il comma 4 dell’articolo 25 della legge n. 241 del 1990, introduce il rimedio amministrativo del ricorso alla Commissione per l’accesso, nei confronti degli atti di diniego dell’accesso, espresso o tacito delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Nei casi di diniego, limitazione o differimento dell’accesso, i cittadini possono, entro trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta di accesso, presentare istanza di riesame alla Commissione o ricorso al tribunale amministrativo regionale. In caso di presentazione del ricorso alla Commissione per l’accesso, il termine per ricorrere al TAR contro il diniego di accesso decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza di riesame alla Commissione stessa.
[193] In particolare, nel corso del 2018, la Commissione, si è riunita in seduta plenaria 12 volte e ha deciso complessivamente 1.299 ricorsi. Nella medesima annualità la Commissione ha svolto anche l’attività consultiva prevista dall’articolo 27 della legge n. 241 del 1990 ed ha esaminato 53 pareri rispondendo sia ai privati cittadini sia alle pubbliche amministrazioni, che hanno posto quesiti in materia di accesso ai documenti amministrativi e di trasparenza.
[194] Sul punto si veda in particolare il paragrafo 4 della relazione.
[195] Si ricorda che la precedente relazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, aggiornata al 31 dicembre 2018 (Doc. LXV, n. 1), è stata trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera del 1° aprile 2019.
[196] L’articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 è stato inserito dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e successivamente modificato e integrato dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Da ultimo, l’articolo 1-bis è stato ulteriormente modificato dall'articolo 16 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
[197] Il decreto-legge n. 21 del 2012 e successive modificazioni individua i poteri speciali attribuiti al Governo, con riferimento al comparto difesa e sicurezza nazionale, alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 1. In particolare, la lettera a) prevede l’imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.
La lettera b) concerne il potere di veto all'adozione di delibere, atti od operazioni dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera a), aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dall'articolo 3 del decreto n. 21 del 2012. Il potere di veto riguarda altresì le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.
La lettera c) prevede l’opposizione all’acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A tale fine si considera altresì ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero uno di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile.
[198] Si ricorda che in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica è da ultimo intervenuto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali). Per l’esame approfondito delle misure da esso recate, si veda il Dossier del Servizio studi del Senato n. 239/5 sull’A.S. 1829, che dà conto anche delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell’esame in prima lettura da parte della Camera dei deputati.
[199] La relazione ricorda altresì che sostanziali modifiche alla normativa in materia di poteri speciali erano state introdotte con il decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, decaduto a seguito della mancata conversione in legge.
Gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 64 del 2019 sono stati fatti salvi in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, della legge 4 ottobre 2019, n. 107 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64).
[200] Nella relazione si riferisce altresì che sono 24 le notifiche per le quali è stata predisposta apposita delibera di non esercizio dei poteri speciali, 9 delle quali contengono alcune raccomandazioni rivolte all’impresa notificante. 15 notifiche sono state concluse con la procedura semplificata prevista dall’articolo 1, comma 1-bis, e dall’articolo 2, comma 1 e 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, in quanto operazioni aventi ad oggetto atti od operazioni poste all'interno di un medesimo gruppo (c.d. infragruppo), per le quali non è stata rilevata minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per la sicurezza ed il funzionamento delle reti e degli impianti e la continuità degli approvvigionamenti.
19 notifiche sono state ritenute non rientranti nella disciplina golden power, 8 notifiche sono state dichiarate incomplete o irregolari e 4 non hanno trovato una precisa collocazione; per queste ultime è stata effettuata una mera presa d’atto.
[201] Nella relazione si osserva peraltro che l’incremento registrato, “verosimilmente, non deriva unicamente dall’aumento delle operazioni soggette alla disciplina di legge, ma piuttosto dalla maggiore consapevolezza e conoscenza, da parte delle imprese, degli obblighi normativamente previsti”.
[202] Si ricorda che la precedente relazione sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale nell'anno 2017 e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti (Doc. LXIV, n. 1), ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è stata trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con lettera del 24 ottobre 2018.
[203] Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è stato modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013 n. 82, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172, e dall'articolo 46-bis, comma l, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
[204] L'articolo 2 del Regolamento disciplina i requisiti oggettivi. Possono accedere alla ripartizione delle risorse dell'otto per mille a diretta gestione statale, per gli interventi di fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro. Per la categoria di intervento edilizia scolastica possono fare domanda solo le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica.
[205] Le domande per accedere alla ripartizione delle risorse dell'otto per mille a diretta gestione statale sono presentate entro il 30 settembre di ciascun anno (articolo 6, commi 1 e 2 del Regolamento); successivamente sono esaminate da apposite Commissioni di valutazione, una per ciascuna tipologia di intervento. La relazione descrive le attività svolte nell'anno 2019, che ricomprendono la gestione delle istanze pervenute al 30 settembre 2018, che sono state processate nel 2019; dà altresì conto, con riferimento alle istanze pervenute al 30 settembre 2019, della parte procedurale eseguita fino al 31dicembre 2019.
[206] Ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del DPR n. 76 del 1998, i soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, relazioni sull'andamento dell'attività, che sono esaminate da apposite commissioni tecniche di monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento.
[207] In proposito si riferisce che le istanze complessivamente pervenute al 30 settembre 2018 sono state 277, così ripartite tra le categorie previste dalla normativa vigente: 60 Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati; 41 Calamità naturali; 69 Conservazione dei beni culturali; 107 Fame nel mondo. Alla valutazione tecnica sono stati ammesse 170 domande, mentre 107 sono state escluse d’ufficio, in via preliminare, in quanto sprovviste dei requisiti soggettivi ed oggettivi, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al DPR n. 76 del 1998.
[208] Le domande pervenute per l'annualità 2019 sono in totale di 233 così suddivise: 41 Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati; 46 Calamità naturali; 27 Conservazione dei beni culturali, 119 Fame nel mondo, di cui 21 escluse preliminarmente in quanto prive dei requisiti previsti dagli articoli 3e 4 del Regolamento.
[209] La relazione precisa che le risorse a disposizione per l'anno 2015 ai fini dell'assegnazione del contributo alle categorie individuate dal DPR n. 76 del 1998, sono risultate insufficienti per il finanziamento dei progetti presentati. Pertanto, non è stato possibile operare l'assegnazione di contributi, in quanto la somma di 7.300.000 euro assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la gestione del 8 per mille è stata destinata alla copertura finanziaria della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.
[210] La precedente relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019 (Doc. XXVI, n. 2), è stata esaminata dalle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) congiuntamente alla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2019, adottata il 23 aprile 2019 (Doc. XXV, n. 2), nelle sedute del 14 maggio e del 4 e 6 giugno 2019. L’esame della deliberazione e della relazione analitica si è concluso con l’approvazione della relazione per l’Assemblea (Doc. XVI, n. 2). Tale relazione è stata discussa dall’Assemblea nelle sedute del 25 giugno e del 3 luglio 2019. La discussione si è conclusa con l’approvazione della risoluzione Iovino, Formentini ed altri n. 6/00080.
[211] Il comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 145 del 2016 è stato modificato dall’articolo 6, comma 1, lett. b), n. 1), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
[212] Le Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) hanno iniziato l’esame congiunto della deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2020, adottata il 21 maggio 2020 (Doc XXV, n. 3), e della relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020, deliberata dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2020 (Doc XXVI, n. 3), ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145, nella seduta del 17 giugno 2020. L’esame da parte delle Commissioni III e IV (proseguito nelle sedute del 25, 29 e 30 giugno e del 1° luglio) si è concluso nella seduta del 7 luglio 2020 con l’approvazione della relazione all’Assemblea sui citati documenti, quale risultante dagli emendamenti approvati (Doc. XVI, n. 3). Tale relazione è stata discussa dall’Assemblea nelle sedute del 15 e 16 luglio 2020. La discussione si è conclusa con l’approvazione della risoluzione Iovino, Pagani e altri n. 6/00116 (versione corretta).
[213] Si ricorda che la precedente relazione ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2018 (Doc. CLXIV, n. 12), è stata trasmessa dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con lettera del 13 giugno 2019.
[214] L’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, ai commi 1 e 2, ha previsto che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il comma 2-bis dell’articolo 14, dispone che l'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti e che il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
Il comma 4 dell’articolo 14 individua i compiti dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.
[215] Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato è stato istituito dall’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con l’obiettivo di assicurare la coerenza tra il programma di Governo e la pianificazione strategica dei Ministeri e riordinato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315. L'introduzione, da parte del decreto legislativo n. 27 ottobre 2009, n. 150, di un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, e la contestuale individuazione di due nuovi soggetti, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e gli organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), hanno depotenziato in modo significativo il ruolo del Comitato tecnico scientifico, che è stato definitivamente soppresso dall'articolo 19, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 111. Il comma 14-bis del medesimo articolo 19 ha attribuito all’Ufficio per il programma di Governo (riorganizzato con decreto del Ministro per l’attuazione del programma 14 luglio 2014) le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico, già svolte dal soppresso Comitato tecnico scientifico.
Si ricorda per completezza che, contestualmente, il comma 9 dell’articolo 19 ha disposto il trasferimento delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
[216] L’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, dispone che ogni Ministro emani la direttiva annuale per l’azione amministrativa e per la gestione in coerenza a eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri.
[217] Il comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008 è stato inserito dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
[218] Nella sintesi dell’OIV si fa presente che l'articolo 1, comma 426, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), ha neutralizzato la possibilità di riacquisire in bilancio le maggiori entrate riscosse dagli uffici consolari e di ottenere la riassegnazione degli introiti derivanti dalla vendita degli immobili non più in uso. Sul punto si veda anche quanto riportato nel “Rapporto sull’attività di analisi e revisione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”, contenuto nella Sezione I della relazione.
[219] Cfr. Doc. CLXIV, n. 20, pag. 5.
[220] Si ricorda che la precedente relazione sullo stato di attuazione della legge n. 374 del 1997, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, riferita al primo semestre del 2019 (Doc. CLXXXII, n. 4), ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, è stata trasmessa dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con lettera del 3 dicembre 2019.
[221] Con lettera del 30 novembre 2010 al Servizio per il controllo parlamentare il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato di non avere più alcun contributo da fornire per la predisposizione della relazione avendo cessato le attività di studio, sviluppo, nonché di produzione delle mine antipersona. Il Ministero della difesa, con lettera del 28 marzo 2012, ha a sua volta segnalato di avere già da tempo completato ogni attività di distruzione dell'arsenale delle mine antipersona, disposta dalla legge 29 ottobre 1997, n. 374. Pertanto, l'obbligo a riferire continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto attiene ai profili di propria competenza. L'ultima relazione predisposta da tutti e tre i Dicasteri interessati, relativa al 2008 (Doc. CLXXXII, n. 2), è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2010.
[222] Al 31 dicembre 2019, la Convenzione contava 164 Stati Parte.
[223] I lavori della IV Conferenza di Riesame si sono conclusi con l’adozione di tre documenti: un Documento di riesame sullo stato di attuazione della Convenzione, un nuovo Piano d’azione (Piano di Oslo) ed una Dichiarazione politica.
[224] La relazione riferisce che il Fondo è stato finanziato per un importo pari a 4.081.335 euro, a cui si sommano 900 euro di residuo della precedente annualità, per una dotazione complessiva per il 2019 pari a 4.082.235 euro.
[225] La relazione precisa che è stata infine tenuta in considerazione l’evoluzione della stessa natura del Fondo, che oggi consente di finanziare interventi in attuazione delle clausole di assistenza e di cooperazione internazionale previste non solo dalla Convenzione di Ottawa, ma anche dal V Protocollo sui residuati bellici esplosivi della Convenzione su Certe Armi Convenzionali (CCW) e dalla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo.
[226] Si ricorda che la precedente relazione ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2018 (Doc. CLXIV, n. 11), è stata trasmessa dal Ministro della difesa con lettera dell’11 giugno 2019.
[227] Per l’approfondimento della normativa di riferimento, si veda supra quanto riportato in merito all’attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
[228] Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni, all’articolo 14, prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance che sostituisce i servizi di controllo interni, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
[229] Si ricorda che la precedente relazione ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riferita all'anno 2018 (Doc. CLXIV, n. 14), è stata trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con lettera del 23 giugno 2019.
[230] Per l’approfondimento della normativa di riferimento, si veda supra quanto riportato in merito all’attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
[231] Il Doc. CLXIV, n. 22 è stato redatto sulla base sulla base dell'istruttoria svolta dall'Organismo indipendente di valutazione della performance, del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, delle istruttorie svolte dai singoli Centri di responsabilità amministrativa in occasione dell'attività di referto al Parlamento da parte della Corte dei Conti, dell'attività di monitoraggio per la relazione sulla performance, di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, e delle informazioni contenute nella Nota integrativa al rendiconto per l'anno 2019.
[232]L’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, dispone che ogni Ministro emani la direttiva annuale per l’azione amministrativa e per la gestione in coerenza a eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Ministro pro tempore ha individuato le priorità politiche del Dicastero per il triennio 2019-2021 con l’atto di indirizzo del 28 settembre 2018.
[233] Il reddito di cittadinanza è stato istituito con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
[234] La relazione elenca (pag. 10) gli interventi finanziati nel 2019 con le risorse del Fondo e richiama (pag. 11) gli interventi normativi che hanno comportato una decurtazione di tale Fondo.
[235] In particolare, la relazione riferisce in merito al programma “Garanzia giovani”, precisando che nel periodo maggio-dicembre 2019 si sono registrati 1.564.278 giovani, di cui 1.221.683 presi in carico dai servizi competenti.
[236] L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), istituito con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ha integrato in un’unica agenzia i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL, al fine di uniformare, razionalizzare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. L’INL è posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne definisce gli obiettivi sulla base di una convenzione. Per il periodo dal primo gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 la convenzione è stata stipulata il 25 novembre 2019.
[237] Il Programma è stato approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) n. 10130 del 18 dicembre 2014, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.238.866.667,00 euro, ed è stato oggetto di riprogrammazione in 4 occasioni. In merito si veda il Doc. CLXIV, n. 22, pag. 26, nota n. 54.
[238] La relazione fornisce una tabella di riparto delle risorse disponibili per il 2019 tra le regioni in proporzione alla popolazione residente e al numero di enti del Terzo settore presenti in ciascuna di esse e una tabella relativa alla programmazione delle risorse finanziarie, sempre su base regionale, per il triennio 2019-2021.
[239] Tra le forme di sostegno all'uscita flessibile del mercato del lavoro si evidenziano: la cosiddetta “quota 100” che consente il pensionamento al momento della maturazione di almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contribuzione; la proroga di alcune misure sperimentali quali l'APE sociale e la cosiddetta “opzione donna”; la riduzione dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata indipendente dall'età anagrafica.
[240] Si ricorda che i precedenti rapporti informativi sull'attività di vigilanza e repressione degli illeciti in materia venatoria delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna, riferiti all'anno 2015, (Doc. CLXXVII, n. 1) sono stati trasmessi dal Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con lettera del 9 agosto 2018.
[241] La legge 11 febbraio 1992, n. 157, all’articolo 10, comma 1, stabilisce che “Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio”. Il comma 2 dispone che le regioni e le province realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio, secondo le modalità previste ai commi 7 e 10 dell’articolo 10.
[242] Si ricorda che la precedente relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione, aggiornata al 31 dicembre 2016 (Doc. LXIII, n. 3), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 16 marzo 1987, n. 115, è stata trasmessa dal Ministro della salute con lettera del 21 novembre 2017.
[243] Si ricorda che la precedente relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati definitivi dell'anno 2017 (Doc. XXXVII, n. 1), ai sensi dell'articolo 16 della citata legge 22 maggio 1978, n. 194, è stata trasmessa dal Ministro della salute con lettera del 18 gennaio 2019.
[244] L’articolo 16 prevede che sull’attuazione della legge n. 194 del 1978 presenti una relazione anche il Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero. In conformità di tale previsione, il Ministro della giustizia ha trasmesso - per la parte di sua competenza - la relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, riferita all'anno 2019, comprensiva dei dati relativi al periodo dal 1995 al 2019 (Doc. XXXVII-bis, n. 3) con lettera del 15 aprile 2020.
[245] La relazione precisa in premessa che i dati presentati vengono raccolti grazie al Sistema di sorveglianza epidemiologica delle interruzioni volontarie di gravidanza (IVG), attivo in Italia dal 1980, che vede impegnati l’Istituto superiore di sanità (ISS), il Ministero della salute, l’Istat, le regioni e le province autonome. Il monitoraggio avviene a partire dai modelli D12 dell’Istat che devono essere compilati per ciascuna IVG nella struttura in cui è stato effettuato l’intervento, poi raccolti e trasmessi dalle regioni.
La relazione precisa inoltre che, il monitoraggio e le modalità di acquisizione da parte dell’Istat dei dati delle indagini sulla salute riproduttiva, inclusa anche l’indagine sulle IVG, sono variate a partire dall’anno 2018 a seguito della predisposizione da parte dell’Istat di un’unica piattaforma web tramite la quale vengono raccolte le informazioni e svolte le varie attività. La relazione segnala che il passaggio della modalità di rilevazione dei dati su questa piattaforma sta avvenendo in maniera graduale e anche il 2019 è stato un anno di transizione. Per questo motivo, per ottenere il dato definitivo relativo al 2018 è stato necessario prorogare ulteriormente la raccolta dati e il loro controllo fino al mese di dicembre 2019.
[246] La relazione riferisce che in totale nel 2018 sono state notificate 76.328 IVG, confermando il continuo andamento in diminuzione del fenomeno a partire dal 1983, anno in cui si è riscontrato il valore più alto in Italia con 234.801 casi.
Tutti gli indicatori confermano il trend in diminuzione: il tasso di abortività (numero di IVG rispetto a 1.000 donne di età 15-49 anni residenti in Italia), che è l’indicatore più accurato per una corretta tendenza al ricorso all’IVG, è risultato pari a 6,0 per 1.000 nel 2018, con una riduzione del 4,0 per cento rispetto al 2017 e del 65,1 per cento rispetto al 1982. Il dato italiano rimane tra i valori più bassi a livello internazionale (si veda in merito il paragrafo 1.2).
L’IVG è diminuita in tutte le aree geografiche; diminuzioni percentuali particolarmente elevate si osservano in Umbria, Molise, Sardegna, Puglia, provincia autonoma di Trento e Valle D’Aosta, mentre Marche, Friuli Venezia Giulia e provincia autonoma di Bolzano mostrano un lieve aumento di interventi e di tassi di abortività.
[247] Si ricorda che la precedente relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riferita all'anno 2018 (Doc. CLXIV, n. 10), è stata trasmessa dal Ministro della salute con lettera del 28 maggio 2019.
[248] Per l’approfondimento della normativa di riferimento, si veda supra quanto riportato in merito all’attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
[249] Si riporta estesamente il paragrafo 3 del Doc. CLXIV, n. 21, che contiene la sintesi degli interventi attraverso cui sono state attuate le priorità politiche che hanno indirizzato l’attività del Dicastero.
[250] La relazione fornisce il quadro riassuntivo degli obiettivi suddivisi per centro di responsabilità amministrativa, missione, programma e priorità politica (v. pagg. 8-12).
[251] Il percorso per l’efficientamento gestionale ha riguardato anche la razionalizzazione dei processi di liquidazione delle pratiche concernenti l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
[252] La relazione riferisce che “Nel corso dell’esercizio finanziario 2019, è proseguita l’applicazione dell’accordo per il conseguimento dei cd. “obiettivi di spesa” previsto dall’articolo 22-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (inserito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90) tra Ministro dell’economia e delle finanze e Ministro della salute, in armonia con quanto stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 giugno 2017 che ha fissato per il Ministero della salute obiettivi di riduzioni di spesa pari a 27 milioni di euro per il 2018, 29 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro dal 2020 (…)”.
[253] Il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri in data 9 giugno 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 10 giugno 2020, n. 146, ed è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Il decreto era stato approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri in data 29 gennaio 2020.
[254] Il decreto legislativo 1° giugno 2020, n. 46, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 giugno 2020 n. 145, ed è entrato in vigore il 24 giugno. Il decreto legislativo era stato approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri in data 23 gennaio 2020.
[255] Si ricorda che il Garante del contribuente per la regione Liguria ha trasmesso la precedente relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con dati relativi all’anno 2018, con lettera del 15 maggio 2019.
[256] Si ricorda che il Garante del contribuente per la regione Abruzzo ha trasmesso la precedente relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con dati relativi all’anno 2018, con lettera del 29 maggio 2019.
[257] Si ricorda che il Garante del contribuente per la regione Marche ha trasmesso la precedente relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con dati relativi all’anno 2018, con lettera del 25 marzo 2019.
[258] Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.
[259] Si ricorda che la precedente relazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, riferita all’attività svolta nel 2018 (Doc. CXXVIII, n. 13), è stata trasmessa dal difensore civico della regione Basilicata con lettera del 26 marzo 2019.
[260] Si ricorda che la legislazione nazionale non prevede la figura del difensore civico nazionale.
[261] L’articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, al comma 1, stabilisce che lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
Il comma 2 del medesimo articolo 11 demanda altresì allo statuto la disciplina dell'elezione, delle prerogative e dei mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
La legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, all’articolo 2, comma 186, lettera a), come modificata dall'articolo 1, comma 1-quater, lett. b), nn. 1) e 2), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto la soppressione della figura del difensore civico comunale, stabilendo che le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. A tale ultimo riguardo, si segnala che la trasformazione delle province in enti a rappresentanza indiretta operata dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha determinato la scomparsa di molti difensori civici dal panorama provinciale.
Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, all’articolo 6, comma 1, ha sostituito l’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Il nuovo articolo 5, al comma 8, prevede la competenza del difensore civico a riesaminare i ricorsi presentati dai cittadini richiedenti l’accesso ad atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali nei casi di diniego o differimento opposti in maniera illegittima dagli uffici pubblici, nel quadro del sistema di tutela non giurisdizionale del diritto di accesso civico generalizzato.
La legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, all’articolo 2, commi 1 e 2, ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano affidare all'ufficio del difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico. Il difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
[262] Si ricorda che la precedente relazione ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, riferita all’anno 2018 (Doc. CXCVIII, n. 2), è stata trasmessa dal Governatore della Banca d'Italia con lettera del 31 maggio 2019.
[263] Il comma 4 dell’articolo 19 è stato modificato dall'articolo 4, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, recante “Coordinamento con la L. 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)”. In particolare, a seguito della modifica introdotta, l’obbligo di relazione, già previsto con cadenza semestrale, è divenuto annuale.
[264] La cessione del quinto dello stipendio o della pensione, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 e successive modificazioni, è disciplinata per i profili di competenza della Banca d’Italia dal Titolo VI, Capo II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e dalle relative disposizioni di attuazione (Sezione VII e VII-bis del Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”). In merito agli orientamenti di vigilanza sulle operazioni di finanziamento contro la cessione del quinto dello stipendio della pensione, si veda la delibera della Banca d’Italia n. 145 del 2018.
La relazione presentata (Doc. CXCVIII, n. 3), nel paragrafo intitolato “I controlli in materia di trasparenza e correttezza” riferisce che tra le principali criticità riscontrate è compresa la gestione delle estinzioni anticipate dei finanziamenti contro cessione del quinto (v. pag. 72).
Nel paragrafo riguardante “I ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario”, si segnala che “Nel decimo anno di attività l’Arbitro ha ricevuto oltre 22.000 ricorsi. La flessione del 18 per cento rispetto al 2018 riflette quella delle controversie relative ai finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (39 per cento in meno), che continuano ad assorbire una quota rilevante del contenzioso (48 per cento)”.
[265] Si ricorda che la precedente relazione ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sull'attività svolta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni nell'anno 2018, con aggiornamenti al mese di giugno del 2019 (Doc. CXCVII, n. 2), è stata trasmessa presidente dell’IVASS con lettera del 20 giugno 2019.
[266] Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, recante “Approvazione dello Statuto dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS”, all’articolo 1, comma 4, ribadisce l'obbligo per l'IVASS di trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, però specificando che detta trasmissione deve avvenire entro il mese di giugno di ogni anno.
[267] Si ricorda che la precedente relazione sui risultati dell'attività svolta dalla Società italiana degli autori ed editori, aggiornata al mese di giugno 2019 (Doc. CCXXX, n. 2), ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è stata trasmessa dal Presidente della SIAE con lettera del 26 giugno 2019.
[268] Il comma 5 prevede che la relazione sia trasmessa anche agli enti vigilanti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2. Tale comma dispone: “3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza”.
[269] Per completezza si fa presenta che i primi quattro commi dell'articolo 28 (Rubricato “Relazione di trasparenza annuale”) del decreto n. 35 del 2017 dispongono che gli organismi di gestione collettiva (individuati dall’articolo 2, comma 1), fermi gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, elaborano per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi dalla fine dello stesso, una relazione di trasparenza annuale, che deve essere pubblicata sul proprio sito internet per almeno 5 anni (non si tratta quindi di un obbligo di riferire alle Camere, diversamente da quello disciplinato dal comma 5 dell’articolo 28). La relazione di trasparenza deve contenere almeno le informazioni individuate nell'Allegato al decreto n. 35 del 2017 e include la relazione speciale (prevista dal comma 3 dell’articolo 28) riguardante l'eventuale utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi. I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza annuale sono controllati da soggetti abilitati alla revisione dei conti. La relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di trasparenza annuale.
[270] Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dalla presente Sezione.
In merito ai nuovi obblighi di relazione, si veda anche supra, il paragrafo “In evidenza”.
[271] Il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2020, n. 146.