Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 14 - XVIII luglio 2019
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 14
Data: 24/07/2019
Organi della Camera: Assemblea

 

 

INDICE

 

 

AVVERTENZA.. 1

Sezione I. 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI. 3

In evidenza a giugno 2019. 4

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978 nel mese di giugno 2019. 8

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di giugno 2019 o previste in scadenza entro il 30 settembre 2019. 24

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978, rinnovate o in scadenza entro il 30 settembre 2019. 32

Sezione II. 45

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO.. 45

In evidenza a giugno 2019. 46

Note annunciate al 30 giugno 2019 in attuazione di atti di indirizzo. 52

Presidenza del Consiglio dei ministri 52

Ministero dell’interno. 60

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate nel periodo 1°–30 giugno 2019. 64

Sezione III. 65

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE   65

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento......................................... 66

In evidenza a giugno 2019.......................................................................................... 68

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-30 giugno 2019....................... 81

Relazioni governative. 81

Relazioni non governative. 85

Nuove relazioni previste da fonti normative. 87

Relazioni governative. 87

 

 

 

 

 

 


 

 


 

AVVERTENZA

 

Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.

La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.

Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.

Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.

Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione I

 

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978 nel mese di giugno 2019, indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 30 settembre 2019 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 30 settembre 2019, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14 del 1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.


In evidenza a giugno 2019

 

La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando le cariche in corso di rinnovo nel mese di giugno 2019, con una proiezione previsionale delle cariche scadute e in scadenza fino alla fine del mese di settembre 2019. La sezione è composta da tre sottosezioni. Le prime due danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate o in corso di rinnovo nel mese di giugno 2019 e di quelle da rinnovare entro la fine del mese di settembre 2019 nell’ambito degli enti pubblici soggetti alle norme di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La terza sottosezione è invece riferita alle cariche rinnovate e da rinnovare, nel medesimo arco temporale, nell’ambito di enti e autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata disposizione normativa.

 

IN QUESTO NUMERO

 

Il 27 giugno 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 20 giugno 2019, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina di Ennio Vigne a commissario straordinario dell’Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.

 

Il 26 giugno è stata annunciata alla Camera dei deputati la richiesta di parere parlamentare relativa alla proposta di nomina di Franco Bettoni a presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

La richiesta di parere è stata tramessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta unitamente alla nota del 28 maggio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con cui è stata formalizzata al Presidente del Consiglio la relativa designazione. Su tale proposta “è stato acquisito il previsto assenso del Ministro dell’economia e delle finanze” con nota del 20 maggio 2019, ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, così come modificato dall’articolo 25 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, con legge 28 marzo 2019, n. 26. Per completare l’assetto degli organi di vertice dell’Ente è necessario, altresì, che siano nominati i quattro componenti del consiglio di amministrazione, tra cui il vice presidente, secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni[1].

 

Il 25 giugno 2019 è stata annunciata alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica la richiesta di parere parlamentare relativa alla proposta di nomina di Silvio Brusaferro a presidente dell'Istituto superiore di sanità ISS. La proposta è stata assegnata alla XII Commissione (Affari Sociali) della Camera e alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato.

La richiesta di parere è stata trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri, unitamente alla nota del 22 maggio 2019 del Ministro della salute, con cui è stata formalizzata al Presidente del Consiglio, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, la designazione al suddetto incarico dello stesso Brusaferro. Si ricorda che Brusaferro allo stato ricopre la carica di commissario straordinario del suddetto Istituto, carica in scadenza il 2 luglio 2019.

 

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 2019 è stato disposto il rinnovo per un ulteriore mandato di sei anni dell’incarico di consigliere dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS a Riccardo Cesari, il cui mandato era scaduto il 24 dicembre 2018. La nomina era stata deliberata il 19 giugno 2019 dal Consiglio dei Ministri, su iniziativa del Presidente del Consiglio, vista la proposta del Governatore della Banca d’Italia.

 

Si ricorda che a seguito della nomina di Pasquale Tridico quale presidente dell’INPS, avvenuta lo scorso mese di maggio[2], restano da nominare i quattro componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, tra cui il vice presidente, al fine di completare l’assetto degli organi di vertice, secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”[3].

 

Si ricorda, inoltre, che il 16 gennaio 2019 la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, riunita in sede consultiva, ha espresso parere contrario sulla proposta di nomina di Antonio Ricciardi a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo.

 

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Il 6 marzo 2019 è scaduto il mandato dei componenti del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

 

Il 18 marzo 2019 è scaduto il mandato del presidente dell’Ente parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Antonio Carrara.

 

Il 29 aprile 2019 è scaduto il mandato del presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a. (IEI), Franco Gallo.

 

Il 19 giugno 2019 sono scaduti gli incarichi del presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, e dei componenti Augusta Iannini (vicepresidente), Giovanna Bianchi Clerici e Licia Califano.

Si segnala che il 19 aprile 2019, sui siti internet della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle candidature relative a detti incarichi.

 

Il 22 giugno 2019 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) Giovanna Pentenero e Bruno Busacca.

 

Il 25 luglio 2019 scadrà il mandato dei componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) Angelo Marcello Cardani (presidente), Antonio Martusciello, Francesco Posteraro, Antonio Nicita e Mario Morcellini.

 

Il 7 agosto 2019 scadrà il mandato di Roberta Ascarelli, quale presidente dell’Istituto italiano di studi germanici. Si segnala che devono essere altresì nominati i due consiglieri di amministrazione dell’Ente.

 

Il 31 agosto 2019 scadrà il mandato di Paolo Carrà, quale presidente dell'Ente nazionale risi ENR.


 

Il 23 settembre 2019 scadrà il mandato del presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF), Niccolò D’Amico. Parimenti scadranno i mandati dei consiglieri di amministrazione dello stesso ente Marco Tavani e Eugenio Coccia. I mandati in scadenza hanno tutti durata quadriennale[4].

 

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Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative schede di approfondimento.

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della legge n. 14 del 1978 nel mese di giugno 2019

 

 

In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare, ai sensi della legge 24 gennaio 1978 n. 14, recante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”, effettuate dal Governo nel periodo considerato.

In particolare si tratta di verificare se sia stato effettivamente richiesto dal Governo il parere parlamentare previsto dall’articolo 1 della suddetta legge, per la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti degli istituti ed enti pubblici, anche economici e quale ne sia stato l’esito.

Inoltre, riguardo ai medesimi enti, si riferisce invece se sia avvenuta la comunicazione al Parlamento prescritta dall’articolo 9 della medesima legge, in occasione della nomina degli altri amministratori (quali ad esempio i componenti dei consigli di amministrazione o i commissari straordinari), specificando se, in occasione dei precedenti rinnovi, tali procedure siano state attivate.

 

La citata legge 14 del 1978 stabilisce, tra l’altro, dall’articolo 1 all’articolo 8, che: “il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.”.

 

Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: “nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.”.

 

Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che: “le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.”.

 

Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.

 

Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: “(…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.”.


 

Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi

Commissario straordinario:

 

Ennio Vigne

 

Nomina annunciata

alla Camera il 27/6/2019

ai sensi dell'art. 9 della legge 14/1978

7/6/2019

Decreto. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

Il 27 giugno 2019 è stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 20 giugno 2019 con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina di Ennio Vigne a commissario straordinario dell’Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, per effetto del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 170 del 7 giugno 2019. La durata massima dell’incarico è fissata in un semestre e comunque non oltre la nomina degli organi di gestione. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario Vigne, l’articolo 1 del summenzionato decreto revoca i decreti ministeriali n. 1 dell’8 gennaio 2015, n. 12 del 12 gennaio 2017 e n. 9 del 23 gennaio 2019, con i quali erano stati nominati i componenti del consiglio direttivo dell’Ente.

In precedenza l’Ente era amministrato da un consiglio direttivo[5] che a seguito della scadenza del mandato del presidente Fiori[6] intervenuta il 14 luglio 2015 e delle cessazioni successivamente  verificatesi[7], risultava composto, da ultimo, da Franco Zaetta (vicepresidente)[8], Massimo Collavo, Mario De Bon, Mattia Feltrin, Marcello Malacarne, Alessandro Maguolo e Lorenzo Serra. Il consiglio, a seguito anche delle dimissioni del vicepresidente e di altri consiglieri, rassegnate il 21 marzo 2019, aveva preso atto del venir meno della maggioranza dei componenti dell’organo medesimo con conseguente caducazione dell’organo nel suo complesso.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come sostituito dall’articolo 11 quaterdecies, comma 8, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

 


 

Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

 

INAIL

Presidente:

 

Franco Bettoni

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

annunciata il 26/6/2019 alla Camera e al Senato

Procedura di nomina in corso

D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Vice presidente

 

(carica di nuova istituzione)

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

Cariche di nuova istituzione

(vedasi infra nel testo)

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

3 altri componenti del consiglio di amministrazione:

(cariche nuovamente istituite)

(vedasi infra nel testo)

 

Comunicazione alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della legge 14/1978

 

(vedasi infra nel testo)

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

 

Il 26 giugno è stata annunciata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica la richiesta di parere parlamentare relativa alla proposta di nomina di Franco Bettoni a presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

La richiesta di parere è stata tramessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta unitamente alla nota del 28 maggio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cui è stata formalizzata al Presidente del Consiglio la designazione di Bettoni al suddetto incarico. Su tale proposta “è stato acquisito il previsto assenso del Ministro dell’economia e delle finanze” con nota del 20 maggio 2019, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, così come modificato dall’articolo 25 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

In precedenza l’incarico di vertice dell’ente era rivestito da Massimo De Felice, confermato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 per la durata di un quadriennio, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016[9].

Si ricorda che, nel quadro del riassetto degli enti pubblici di previdenza e assistenza operato dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che aveva modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, era stato soppresso il consiglio di amministrazione negli enti previdenziali. L'unico organo collegiale dell'INAIL risultava dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), la cui composizione peraltro era stata ridotta all'atto del rinnovo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, e dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201[10].

Con l’entrata in vigore dell’articolo 25 del sopra ricordato decreto-legge n. 4 del 2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni” è stato nuovamente modificato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ripristinando il consiglio di amministrazione dell’INPS e dell’INAIL e prevedendo che i componenti siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, non è più previsto un ruolo del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) nella procedura di nomina dei presidenti dell’INPS e dell’INAIL[11]. Continua invece ad applicarsi la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ossia la deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma ribadisce, come nelle precedenti formulazioni, che la nomina del presidente dei suddetti Enti è effettuata ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, quindi previo parere delle Commissioni parlamentari competenti[12].

Per completare il quadro relativo alle modifiche legislative intervenute nella disciplina della nomina degli organi di vertice dell’INAIL (così come dell’INPS), si segnala che la legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019, ha modificato il testo dell’articolo 25, in tal modo introducendo all’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il nuovo comma 3-bis[13]. Tale comma ha previsto, parzialmente innovando quanto stabilito dal citato decreto-legge n. 4, che tra i quattro componenti del consiglio, sia compreso il vice presidente, nominato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Stante il riferimento contenuto nel sopra ricordato comma 3-bis alla legge n. 14 del 1978, anche per tale nomina è necessario il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Si ricorda che il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del CIV durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dalla lettera g) del comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Per inciso, con riferimento ai profili del controllo parlamentare, si rileva che poiché l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 dispone che le nomine, le proposte o designazioni degli amministratori degli istituti ed enti pubblici di cui all’articolo 1 della medesima legge n. 14, effettuate dal Consiglio dei Ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere, si può presumere che tale previsione si applichi anche con riferimento ai consiglieri di amministrazione di INPS e INAIL. Ciò benché la legge n. 14 non sia stata espressamente richiamata dal nuovo comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479[14], che regola la nomina dei consiglieri di amministrazione, a differenza di quanto previsto per le nomine del presidente e del vice presidente.

L’INAIL persegue l'obiettivo di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Per contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, l'Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori. All'INAIL sono state attribuite, dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le funzioni dei soppressi Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL.


 

Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Istituto superiore

di sanità

ISS

Presidente:

 

Silvio Brusaferro

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

annunciata il 25/6/2019 alla Camera e al Senato

Procedura di nomina in corso

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute

 

Il 25 giugno 2019 è stata annunciata alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica la richiesta di parere parlamentare relativa alla proposta di nomina di Silvio Brusaferro a presidente dell'Istituto superiore di sanità ISS. La proposta è stata assegnata alle Commissioni parlamentari XII della Camera (Affari Sociali) e alla 12ª del Senato (Igiene e sanità).

La richiesta di parere è stata trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri, unitamente alla nota del 22 maggio 2019 del Ministro della salute, con cui è stata effettuata, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, la designazione dello stesso Brusaferro.

Si ricorda che il 2 luglio 2019 scadrà il mandato di Brusaferro quale commissario straordinario del medesimo Istituto. Brusaferro è stato nominato il 2 gennaio 2019, con decreto del Ministro della salute, a seguito delle dimissioni del presidente dell’Istituto Gualtiero Ricciardi, presentate il 19 dicembre 2018, con decorrenza 1° gennaio 2019. Come specificato dal suddetto decreto, la nomina è intervenuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” e dell’articolo 11 dello Statuto dell’ISS. Il combinato disposto delle suddette norme affida infatti al Ministro il potere di nominare il commissario straordinario dell’Istituto, in caso di mancata costituzione degli organi o di loro impossibilità di funzionamento.

Ricciardi era stato nominato presidente dell’ente[15] il 7 agosto 2015, per un quadriennio, con decreto in pari data del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute[16].

Il 26 novembre del 2015 sono stati quindi nominati, sempre per la durata di un quadriennio, i restanti componenti del consiglio di amministrazione Enrico Lubrano, designato dal Ministro della salute, Adriana Caterina Maggi, designata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Giuseppe Remuzzi e Alessandro Cosimi, designati entrambi dalla Conferenza unificata.

Il 2 febbraio 2019 Chiara Gibertoni ha sostituito, per la durata residua del mandato, Giuseppe Remuzzi, dimessosi il 19 dicembre 2018. Il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso scadrà quindi il 26 novembre 2019.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e il collegio dei revisori dei conti. Il comma 2 del suddetto articolo dispone che il presidente dell'Istituto – scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica e provvisto di alta e riconosciuta professionalità, documentata attraverso la presentazione di curricula, in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto medesimo - sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute[17]. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta[18].

Il comma 5 stabilisce invece che il consiglio d'amministrazione sia nominato dal Ministro della salute, duri in carica quattro anni, e sia composto da cinque membri. Oltre al presidente ne fanno parte quattro esperti di alta e riconosciuta professionalità, documentata attraverso la presentazione di curricula, nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrino nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto, di cui un esperto designato dal Ministro della salute, due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e da un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 70 del 2001, non abrogato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 106 del 2012 che ne ha previsto il riordino, l'Istituto superiore di sanità ISS è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute. Organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, l'ISS svolge in particolare funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.

 

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale della previdenza sociale INPS

Vice presidente

(carica di nuova istituzione)

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

Cariche di nuova istituzione

(vedasi infra nel testo)

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

3 altri componenti del consiglio di amministrazione

(cariche nuovamente istituite)

 

Comunicazione alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della legge 14/1978

(vedasi infra nel testo)

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

A seguito della nomina di Pasquale Tridico quale presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale INPS, intervenuta, per un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479[19], occorre completare l’assetto degli organi di vertice dell’Istituto, secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Tale decreto, all’articolo 25, ha nuovamente modificato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ripristinando il consiglio di amministrazione[20] dell’INPS e dell’INAIL e prevedendo che i componenti, nel numero di quattro, siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La legge n. 26 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019, ha modificato il testo originario dell’articolo 25, introducendo all’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il nuovo comma 3-bis[21]. Tale comma prevede ora che tra i quattro componenti del consiglio del consiglio di amministrazione dell’INPS (nonché dell’INAIL), sia compreso il vice presidente, nominato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Stante l’esplicito riferimento contenuto nel sopra ricordato comma 3-bis alla legge n. 14 del 1978, anche per tale nomina appare necessario il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Si ricorda che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 22 marzo 2019, aveva dato comunicazione[22], ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dello stesso Pasquale Tridico quale soggetto al quale, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, erano stati attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione dell’Istituto, nonché della nomina di Adriano Morrone quale suo vice. La nomina era stata disposta il 14 marzo 2019 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e faceva seguito alla scadenza, avvenuta il 16 febbraio 2019, del mandato di Tito Boeri quale presidente dell’INPS[23]

Per inciso, con riferimento ai profili del controllo parlamentare, si rileva che poiché l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 dispone che le nomine, le proposte o designazioni degli “altri amministratori” degli istituti ed enti pubblici di cui all’articolo 1 della medesima legge n. 14, effettuate dal Consiglio dei Ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere, si può presumere che tale previsione si applichi anche con riferimento ai consiglieri di amministrazione di INPS e INAIL. Ciò benché la legge n. 14 non sia stata espressamente richiamata dal nuovo comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479, che regola la nomina dei consiglieri di amministrazione, a differenza di quanto previsto per le nomine del presidente e del vice presidente. 

L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte, nell'ambito della normativa c.d. “taglia-enti”, dal decreto-legge n. 78 del 2010 e dal decreto-legge n. 201 del 2011, ha progressivamente incorporato l'Istituto postelegrafonici IPOST, l’ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e l’INPDAP (che pure aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).

 

 

Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale

del Circeo

Presidente:

 

Antonio Ricciardi

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

annunciata alle Camere il 9/1/2019

parere contrario della

13ª Commissione del Senato, espresso il 16/1/2019

Procedura di nomina in corso

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

d’intesa con il presidente

della regione interessata

 

La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, riunita in sede consultiva il 16 gennaio 2019, ha espresso parere contrario sulla proposta di nomina del generale di corpo d'Armata Antonio Ricciardi a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo. Si ricorda che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 19 dicembre 2018, aveva trasmesso la relativa richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La richiesta era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, il 9 gennaio 2019 e assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e alla suddetta Commissione permanente del Senato.

Il 13 dicembre 2018 è scaduto il mandato del presidente dell’Ente parco nazionale del Circeo, Gaetano Benedetto, che era stato nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 dicembre 2013 per la durata di cinque anni.

Benedetto, già nominato per cinque anni presidente dell'Ente parco pontino con decreto ministeriale del 2 luglio 2007, alla scadenza di tale mandato era divenuto commissario straordinario con decreto ministeriale del 7 agosto 2012. Tale incarico commissariale era stato in seguito confermato con successivi decreti ministeriali del 29 ottobre 2012, del 23 gennaio 2013, del 10 maggio 2013 e del 24 luglio 2013.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[24]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come sostituito dall’articolo 11 quaterdecies, comma 8, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.


 

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente nazionale risi

 

ENR

 

Presidente:

 

Paolo Carrà

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

 

31/8/2019

 

D.P.R.

su proposta

del Presidente

del Consiglio

dei ministri, previa

deliberazione

del Consiglio

dei ministri

adottata

su proposta

del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali e del turismo

 

Il 31 agosto 2019 scadrà il mandato di Paolo Carrà, quale presidente dell'Ente nazionale risi ENR. Carrà era stato confermato con decreto del Presidente della Repubblica il 31 agosto 2015 per la durata di un quadriennio.

Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9a Commissione (Agricoltura) del Senato nelle rispettive sedute del 7 e del 15 luglio 2015[25]. Il 5 ottobre 2015 con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione Silvano Saviolo, Gianmaria Melotti, Riccardo Preve e Maria Grazia Tagliabue, completando in tal modo la composizione dell’organo.

Il 3 febbraio 2015 era scaduto il mandato a presidente dell'ENR dello stesso Carrà, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 3 febbraio 2011. Il 7 febbraio 2015 erano altresì scaduti i mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del medesimo Ente, ossia Mario Preve, Mario Francese, Gianmaria Melotti e Massimo Camandona, che erano stati nominati per quattro anni con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 febbraio 2011. Successivamente lo stesso Ministro, con proprio decreto del 19 marzo 2015, aveva nominato Paolo Carrà commissario straordinario dell’ENR sino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Lo statuto dell'ENR, modificato con decreto interministeriale del 25 febbraio 2015, prevede che il mandato del presidente, della durata di quattro anni, possa essere rinnovato al massimo due volte, mentre il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione, pure quadriennale, possa essere rinnovato una sola volta. Il consiglio di amministrazione dell'Ente è composto dal presidente, da un membro in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola, in modo da assicurare una calibrata rappresentanza delle componenti della filiera medesima. Ove nel corso del quadriennio si verifichi nel consiglio di amministrazione una vacanza, il presidente, entro trenta giorni, deve richiedere al Ministero vigilante la nomina di altro componente della stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quadriennio iniziato dal componente sostituito.

L'Ente nazionale risi ENR, ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, si occupa della tutela del settore risicolo conducendo azioni volte al miglioramento della produzione. L'Ente controlla altresì la commercializzazione del riso italiano, stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento, e agevola la filiera a porre in essere azioni volte a orientare le scelte commerciali degli operatori. L’Ente è inoltre organismo pagatore degli aiuti e degli interventi per conto dell'Unione europea. L’attività dell’ENR è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private.

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di giugno 2019
o previste in scadenza entro il 30 settembre 2019

 



Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS

 

Consigliere:

 

Riccardo Cesari

 

Comunicazione alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della legge 14/1978[26]

20/6/2019

D.P.R. previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa

del Presidente

del Consiglio

dei Ministri,

su proposta

del Governatore della Banca d'Italia

e di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico

 

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 2019 è stato disposto il rinnovo per un ulteriore mandato di sei anni dell’incarico di Riccardo Cesari quale consigliere dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS, il cui mandato era scaduto il 24 dicembre 2018[27]. La nomina era stata deliberata il 19 giugno 2019 dal Consiglio dei Ministri, su iniziativa del Presidente del Consiglio, vista la proposta del Governatore della Banca d’Italia[28].

Sono organi dell'IVASS il presidente, il consiglio ed il direttorio della Banca d'Italia in composizione integrata. Presidente dell'IVASS è, ratione muneris, il direttore generale della Banca d'Italia. Il consiglio, cui spetta l'amministrazione generale dell'Istituto, è composto dal presidente dell'IVASS e da due consiglieri, che sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d’Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. I consiglieri restano in carica sei anni con possibilità di rinnovo per una sola volta. La scelta - come previsto dal comma 13 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - deve riguardare persone di indiscussa moralità e indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo. I due consiglieri integrano altresì il direttorio della Banca d'Italia per il solo esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa e previdenziale.

L’IVASS è stato istituito dal citato articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria. All’Istituto sono state attribuite le funzioni già affidate al soppresso Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo (ISVAP).


 


Ente

Carica da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale

di statistica

ISTAT

Componenti

del comitato

di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica:

 

Daniela Cocchi

Anna Maria Manzone

Pier Paolo Italia

Maria Cannata

Paolo Onelli

Antonio Lentini

Alberto Avetta

Gaetano Palombelli

Domenico Mauriello

Andrea Brandolini

Cinzia Ferrara

Patrizia Farina

Tiziana Laureti

Comunicazione alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della legge 14/1978

6/3/2019

D.P.C.M.

(vedasi infra nel testo)

 

Il 6 marzo 2019 è scaduto il mandato dei componenti del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

L’organismo era stato rinnovato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015.

Inoltre, con distinti D.P.C.M., assunti il 21 marzo 2016, il 17 maggio 2016 e il 21 novembre 2018, erano stati nominati taluni membri in sostituzione di componenti cessati.

Si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, emanato nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva disposto il riordino dell'ISTAT prevedendo, tra l'altro, la riduzione della consistenza[29] e la modifica della composizione degli organi collegiali dell'Istituto.

Il comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale ed esercita le funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica[30], costituiti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Il comitato è composto, oltre che dal presidente dell’Istituto, che lo presiede, da due membri in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze e da quattro membri in rappresentanza di altre amministrazioni statali individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell’ISTAT. Inoltre compongono il comitato tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata, un rappresentante designato dal presidente di Unioncamere, due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d’informazione, nonché due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche e affini. Il comitato rimane in carica quattro anni; i suoi membri possono essere confermati per non più di due volte[31].

Come specificato dall'articolo 1 del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, l'ISTAT è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.

 


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

 

Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Presidente:

 

Antonio Carrara

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

18/3/2019

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare,

d'intesa

con le regioni

competenti

 

Il 18 marzo 2019 è scaduto il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Antonio Carrara, che era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 18 marzo 2014 per la durata di cinque anni.

Con la nomina di Carrara alla presidenza del predetto Ente parco, era venuto automaticamente meno il mandato del commissario straordinario Giuseppe Rossi, che era stato nominato con decreto ministeriale del 12 luglio 2012, comunicato e annunciato alla Camera il 24 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978. In precedenza Rossi era stato nominato per cinque anni presidente dello stesso Ente parco con decreto ministeriale del 31 maggio 2007, e il suo mandato, scaduto il 31 maggio 2012, era proseguito in regime di prorogatio ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, fino appunto alla sua nomina a commissario straordinario.

Gli Enti parco nazionali, disciplinati dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[32]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come sostituito dall’articolo 11-quaterdecies, comma 8, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

 


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

 

Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a.

IEI

Presidente:

 

Franco Gallo

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978

29/4/2019

 

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri

 

Il 29 aprile 2019 è scaduto il mandato di Franco Gallo quale presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a. (IEI).

Gallo era stato nominato presidente con decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 2014, per la durata di un quinquennio. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 4 aprile 2014 dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la VII Commissione (Cultura) della Camera e la 7ª Commissione (Istruzione pubblica) del Senato nelle rispettive sedute del 18 e del 19 marzo 2014.

Gallo aveva sostituito Giuliano Amato che, nominato presidente dell'Istituto per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2009, aveva rivestito tale carica fino alla sua nomina a giudice della Corte costituzionale, avvenuta il 12 settembre 2013.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto risulta attualmente composto da Giovanni Puglisi, Mario Romano Negri, Giovanni Ajassa, Pierluigi Ciocca, Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli, Gianfranco Ragonesi, Domenico Arcuri, Daniele di Loreto, Marcello Clarich, Guido Giacomo Ponte, Mario Nuzzo, Francesco Venosta, Giovanni de Gennaro, Giampietro Brunello, Massimiliano Cesare, Massimo Lapucci, Domenico Tudini, Vittorio Meloni e Marcello Foà.

L’Istituto dell’Enciclopedia italiana (IEI) fu fondato a Roma il 18 febbraio 1925 e ne fu nominato primo direttore scientifico Giovanni Gentile. L’Istituto fu regolato dal R.D.L. 24 giugno 1933, n. 669, convertito dalla legge 11 gennaio 1934, n. 68, che ne disciplinò la vita fino alla trasformazione in società per azioni avvenuta nel 1983. Successivamente il modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Istituto è stato adottato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni, con delibera del 7 dicembre 2006. L’articolo 2 dello statuto, riguardante le finalità istituzionali dell'Ente, specifica che l’Istituto ha per oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possano comunque derivarne, o si richiamino alla sua esperienza, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale.


 

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ANPAL

 

Componente del consiglio di amministrazione:

 

Giovanna Pentenero

 

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9

della legge 14/1978

 

22/6/2019

D.P.C.M. su designazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome

Componente del consiglio di amministrazione:

 

Bruno Busacca

D.P.C.M. su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

 

Il 22 giugno 2019 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) Giovanna Pentenero e Bruno Busacca, che erano stati rinnovati per un triennio il 22 giugno 2016[33].

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il consiglio di amministrazione dell'ANPAL è composto da tre membri, il presidente della stessa ANPAL[34] e due membri nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome e uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali[35].

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, il consiglio di amministrazione approva i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani d'impiego dei fondi disponibili. Inoltre, su proposta del direttore generale, il consiglio di amministrazione adotta i regolamenti di contabilità e di organizzazione e svolge ogni ulteriore funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'Ente.

Si ricorda inoltre che il comma 718 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, aveva previsto il rinnovo del presidente e del direttore generale dell’ANPAL entro trenta giorni dall’entrata in vigore del medesimo comma (ossia entro il 1° febbraio 2019)[36]. Peraltro il mandato del precedente presidente dell’Ente, Maurizio Ferruccio Del Conte, nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 12 gennaio 2016, per la durata di un triennio, era comunque scaduto il 12 gennaio 2019.

L'ANPAL, istituita con decorrenza 1° gennaio 2016 dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è dotata di personalità giuridica nonché di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio. A essa si applica la disciplina delle agenzie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per quanto non specificamente previsto.

L’ANPAL, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coordina la rete dei servizi per le politiche del lavoro.

 


 

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978,

rinnovate o in scadenza entro il 30 settembre 2019

 



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità garante per la protezione dei dati personali

Componenti autorità:

 

Antonello Soro (presidente) e Giovanna Bianchi Clerici, eletti dalla Camera

 

Augusta Iannini (vicepresidente) e Licia Califano,

elette dal Senato L’elezione di tutti i suddetti componenti è avvenuta il 6 giugno 2012

 

19/6/2019

 

 

 

Dei 4 membri, 2 vengono eletti dalla Camera dei Deputati e 2 dal Senato della Repubblica con voto limitato, ai sensi art. 153, co. 1, del decreto legislativo 196/2003, nel testo novellato dall’art. 14,

co. 1, lett. b),

del decreto legislativo 101/2018

sulla base delle candidature pervenute

I componenti eleggono nel loro ambito il presidente e il vicepresidente

 

Il 19 aprile 2019, sui siti internet della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle candidature a componente del collegio del Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'elezione di quattro componenti, due per ciascuna Camera, così come disposto dall'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a seguito della modifica introdotta dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Il 19 giugno 2019 sono scaduti, infatti, gli incarichi, di durata settennale, del presidente dell’Autorità, Antonello Soro, e dei componenti della suddetta autorità Giovanna Bianchi Clerici, Augusta Iannini (vicepresidente) e Licia Califano.

Soro e Giovanna Bianchi Clerici sono stati eletti dalla Camera dei deputati, mentre Iannini e Califano sono state elette dal Senato. L’elezione è avvenuta per tutti i suddetti componenti il 6 giugno 2012.

Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità indipendente istituita dalla legge sulla privacy (dapprima legge 31 dicembre 1996, n. 675, ora decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.

L’articolo 153 del suddetto decreto legislativo n. 196 del 2003, nel testo novellato dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, prevede, al comma 1, che il Garante sia composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Il nuovo testo dell’articolo 153 prevede che i componenti debbano essere eletti tra coloro che presentino la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione. L’avviso relativo all’avvio della procedura deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. La norma prevede altresì che le candidature debbano pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e che i curricula dei candidati siano pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

Il comma 2 dispone che i componenti eleggano nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità, e un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il comma 3 ribadisce la durata settennale degli incarichi di presidente e di componente e la loro non rinnovabilità, già stabilita in precedenza[37]. Il comma precisa altresì che il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive per tutta la durata del mandato[38].

I compiti dell’autorità sono fissati in particolare dall’articolo 154 del più volte citato decreto legislativo n. 196 del 2003, nel testo novellato dall’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679[39].


 



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM

Presidente:

Angelo Marcello Cardani

 

Parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge 481/1995 a maggioranza dei due terzi dei componenti

25/7/2019

 

D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni

Consiglieri:

 

Antonio Martusciello (eletto dalla Camera il 6/6/2012), Francesco Posteraro

(eletto dal Senato

il 6/6/2012), Antonio Nicita (eletto dalla Camera il 14/11/2013) Mario Morcellini (eletto dal Senato

il 1°/2/2017)

 

25/7/2019

D.P.R. previa elezione di due componenti dalla Camera dei Deputati e di due dal Senato della Repubblica

 

 

Il 25 luglio 2019 scadrà il mandato del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) Angelo Marcello Cardani che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2012[40]. Parimenti scadranno i mandati dei consiglieri Antonio Martusciello, eletto dalla Camera il 6 giugno 2012, Francesco Posteraro, eletto dal Senato il 6 giugno 2012, Antonio Nicita, eletto dalla Camera il 14 novembre 2013, e Mario Morcellini eletto dal Senato il 1° febbraio 2017[41].

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, primo, secondo e terzo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'AGCOM, sono organi dell'Autorità: il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi ed i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari.

Il presidente e i commissari durano in carica sette anni e, anche alla luce del divieto generale di conferma alla cessazione della carica previsto dall'articolo 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, non possono essere riconfermati, a meno che non siano stati eletti per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di altri commissari che non abbiano portato a termine il mandato.

In conformità dell’ultimo periodo del comma 3, la designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995. Quest'ultima disposizione prevede - al comma 7, terzo e quarto periodo - che in nessun caso le nomine possano essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le stesse Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. Infine, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, penultimo periodo, della sopracitata legge n. 249 del 1997, il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni (attualmente Ministro dello sviluppo economico).

Per quanto riguarda la nomina dei commissari, essi sono eletti per metà dalla Camera e per metà dal Senato. Peraltro, per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “Salva Italia”), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, i componenti del consiglio dell'Autorità sono stati ridotti da otto a quattro, escluso il presidente. Ciò ha comportato altresì la riduzione da quattro a due, sempre escluso il presidente, dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti e della commissione per i servizi e i prodotti. Di conseguenza, l'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha modificato la disciplina relativa alle modalità di elezione da parte dei due rami del Parlamento dei commissari dell'AGCOM.

 



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto italiano di studi germanici

 

Presidente:

 

Roberta Ascarelli

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 213/2009

 

7/8/2019

 

Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca all’esito di una procedura complessa (v. infra nel testo)

Consiglieri di amministrazione:

 

Elda Morlicchio

 

Michele Cometa

30/1/2018 (vedasi infra nel testo)

 

Il 7 agosto 2019 scadrà il mandato di Roberta Ascarelli, quale presidente dell’Istituto italiano di studi germanici. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca aveva annunciato la suddetta nomina, intervenuta con proprio decreto del 7 agosto 2015, con lettera del 13 agosto 2015, annunciata al Senato e alla Camera l'8 e il 10 settembre 2015. Si ricorda che l’incarico ha durata quadriennale. L’Ascarelli è divenuta presidente del suddetto ente a seguito delle dimissioni di Fabrizio Cambi, intervenute il 2 ottobre 2013. Si ricorda inoltre che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 18 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 1° dicembre 2015, aveva comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, di aver nominato, con proprio decreto del 17 novembre 2015, Elda Morlicchio membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la durata di un quadriennio. La nomina della Morlicchio era avvenuta su designazione del Consiglio universitario nazionale CUN. Lo stesso Ministro aveva altresì comunicato, con lettera del 20 ottobre 2015, annunciata alla Camera il 30 ottobre 2015 e al Senato il 3 novembre 2015, la nomina, con proprio decreto del 14 ottobre 2015, del componente di designazione governativa del predetto organo di amministrazione, Michele Cometa, sempre per un quadriennio. Le suddette nomine sono venute meno entrambe il 30 gennaio 2018, una per dimissioni, l’altra per intervenuta decadenza, determinando una criticità evidenziata dalla Corte dei conti nella determinazione 28 maggio 2019, n. 58, relativa all’esercizio 2017[42].

In precedenza, il 10 agosto 2015, erano scaduti i mandati dei consiglieri di amministrazione Giorgio Manacorda e Sergio Belardinelli[43].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[44].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[45]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto italiano di studi germanici, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[46]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per le nomine dei presidenti degli enti di ricerca non è pertanto più prevista l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

 



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

AGEA

Direttore:

 

Gabriele Papa Pagliardini

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto legge 95/2012 convertito,

con modificazioni, dalla legge 135/2012 e dell’articolo 7 del decreto legislativo 74/2018

14/9/2019

 

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo

 

Il 14 settembre 2019 scadrà il mandato di Gabriele Papa Pagliardini, quale direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA. Pagliardini è stato nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto del 14 settembre 2016. Si ricorda che la 9ª Commissione (Agricoltura) del Senato e la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera avevano espresso, nelle rispettive sedute del 27 luglio 2016 e del 2 agosto 2016, pareri favorevoli sulla proposta di nomina di Papa Pagliardini, che era stata trasmessa alle Camere dal predetto Ministro ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Con la nomina a direttore era automaticamente cessato il mandato di commissario straordinario dell'Agenzia dello stesso Papa Pagliardini, che era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il 30 giugno 2016, fino appunto alla definizione della procedura di nomina del direttore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 4 luglio 2016. Il commissariamento dell'AGEA aveva fatto seguito alle dimissioni - rassegnate il 21 giugno 2016 e con decorrenza 4 luglio 2016 - del precedente direttore dell'Agenzia, Stefano Antonio Sernia.

Sernia, già nominato commissario straordinario dell'AGEA con analogo D.P.C.M. il 6 giugno 2014, ne era divenuto direttore per tre anni con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 luglio 2014. La struttura organizzativa dell'AGEA è stata profondamente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135[47]. In particolare, l'articolo 12, commi 13 e 14, del citato decreto-legge, come modificato, ha previsto quali soli organi dell'AGEA il direttore ed il collegio dei revisori dei conti, sopprimendo il consiglio di amministrazione. Quanto alla carica apicale, la suddetta disciplina ha previsto che il direttore sia nominato con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali per tre anni rinnovabili una sola volta. È stata altresì prevista la trasmissione della proposta di nomina del direttore alle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Sulla materia è intervenuto altresì l’articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sostanzialmente confermando l’impianto previsto per gli organi di vertice dell’Agenzia[48].

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, istituita con il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, agisce come organismo di coordinamento a livello nazionale nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai fondi FEAGA e FEASR. Quale organismo pagatore dello Stato ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi e interventi comunitari, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi[49].


 



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di astrofisica

INAF

 

Presidente:

 

Nicolò D'Amico

Comunicazione

alle Camere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 213/2009

23/9/2019

Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca all’esito di una procedura complessa

(v. infra nel testo)

Componenti del consiglio di amministrazione:

 

Eugenio Coccia

 

Marco Tavani

 

Il 23 settembre 2019 scadrà il mandato del presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF), Niccolò D’Amico. Parimenti scadranno i mandati dei consiglieri di amministrazione dello stesso ente Marco Tavani e Eugenio Coccia. I mandati in scadenza hanno durata quadriennale.

Si ricorda che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca aveva comunicato, il 30 ottobre 2015, la nomina dei suddetti soggetti, effettuata con proprio decreto il 23 settembre 2015. I mandati dei precedenti membri del consiglio di amministrazione dell'Ente, ossia Giovanni Fabrizio Bignami, presidente, Andrea Ferrara, Monica Tosi, Sergio Molinari e Massimo Capaccioli, erano scaduti tra il 10 agosto e il 15 settembre 2015[50].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[51].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[52]. Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell’INAF, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento[53] sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti, fatto salvo quanto specificamente disposto all'articolo 9, con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche CNR, all'Agenzia spaziale italiana ASI e all’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)[54].

Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per le nomine dei presidenti degli enti di ricerca non è pertanto più prevista l’espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.

 

 

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione II

 

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.


In evidenza a giugno 2019

 


Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibili sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.


 

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcun modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.


Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte delle Amministrazioni competenti le note relative all’attuazione di 7 mozioni e di 2 ordini del giorno.

Di tali note 7 sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e 2 dal Ministero dell’interno.

 

Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che le 2 note di attuazione relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame degli Atti Camera 1334-AR e 1334-B, divenuti legge n. 145 del 2018, concernente “Bilancio di previsione dello Stato pe l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero dell’interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera 1334-AR e 1334-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 403 in ordine ai quali sono state finora trasmesse 4 note di attuazione.

 


 

Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

 

In particolare, nel periodo 1° - 30 giugno 2019 sono stati segnalati 165 ordini del giorno[55] dei quali:

87 riferiti alla legge n. 55 del 2019, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (A.C. 1898).

53 sono stati inviati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 12 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 8 al Ministero dell’economia e delle finanze, 8 al Ministero dello sviluppo economico, 7 al Ministero dell’interno, 4 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 al Ministero della salute, 3 al Ministro per la pubblica amministrazione, 2 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 2 al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 1 al Ministero per i beni e le attività culturali;

 

49 riferiti alla legge n. 44 del 2019, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” (A.C. 1718-A).

43 sono stati inviati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 4 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 1 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 1 al Ministero dello sviluppo economico;

 

13 riferiti alla legge n. 56 del 2019, concernente “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo (A.C. 1433).

10 sono stati inviati al Ministro per la pubblica amministrazione, 4 al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 2 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 2 al Ministero dello sviluppo economico;

10 riferiti alla legge n. 41 del 2019, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea” (A.C. 1789).

4 sono stati inviati al Ministero dello sviluppo economico, 2 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 2 al Ministero dell’economia e delle finanze, 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 1 al Ministero della salute;

 

6 riferiti alla legge n. 51 del 2019, concernente “Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari” (A.C. 1616), inviati al Ministero dell’interno.

 

Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 2 mozioni[56]:

·         BALDELLI, FARO, Claudio BORGHI, FREGOLENT, RIZZETTO, FASSINA e LUPI n. 1/00013 (Ulteriore nuova formulazione), concernente iniziative volte a potenziare il sistema dei pagamenti dei debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni, al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

·         CABRAS, FORMENTINI ed altri n. 1/00204 (Nuova formulazione), concernente iniziative di competenza per l'effettiva interruzione della esportazione e del transito di armamenti verso l'Arabia Saudita ed altri paesi coinvolti nel conflitto in Yemen, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

Nel periodo considerato sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 8 risoluzioni:

·         MOLINARI e D’UVA n. 6/00076 (Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta), sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019, alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

·         PIASTRA ed altri n. 8/00029, sulla promozione della ricerca nel settore dell’aerospazio, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

·         FITZGERALD NISSOLI ed altri n. 8/00030 e BILLI ed altri n. 7/00134, sul rilascio della carta d’identità elettronica ai cittadini italiani residenti all’estero, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell’interno;

·         GRANDE ed altri n. 8/00031, sull’integrazione dei Balcani Occidentali nelle istituzioni euroatlantiche, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

·         FERRARI ed altri n. 8/00032, sulle iniziative per avvicinare le Forze armate alla popolazione civile, al Ministero della difesa;

·         DEIDDA ed altri n. 8/00033, sulla Brigata Sassari, al Ministero della difesa;

·         VINCI ed altri n. 8/00034, concernente iniziative per il completamento dell’Anagrafe della popolazione residente, al Ministero dell’interno.


 

Note annunciate al 30 giugno 2019
in attuazione di atti di indirizzo

 

Presidenza del Consiglio dei ministri

 

Tipo atto e Numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Comm. comp.

Oggetto

1/00033

Mozione

Lollobrigida

Assemblea

24/6/2019

I

Iniziative per la celebrazione del centesimo anniversario della vittoria della Prima guerra mondiale

1/00054

Mozione

Molinari

 

Le mozioni Lollobrigida ed altri n. 1/00033 e Molinari e D’Uva n. 1/00054, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 4 ottobre 2018, impegnavano l'esecutivo ad assumere tutte le iniziative necessarie per celebrare adeguatamente l'anniversario della conclusione della Prima guerra mondiale, anche attraverso lo svolgimento di iniziative di carattere culturale ed educativo, promuovendo e sostenendo altresì iniziative presso le istituzioni scolastiche, volte a recuperare la memoria storica della nazione e a sensibilizzare le giovani generazioni verso gli avvenimenti più rilevanti della storia politica italiana.

In merito a tale impegno la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso la seguente nota:

“La celebrazione del centenario della prima guerra mondiale ha interessato un arco temporale che si è articolato nel quinquennio 2014-2018.

In base agli elementi informativi forniti a questo ufficio dalla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, si illustra, in ragione anche degli impegni assunti, quanto è stato fatto in occasione delle suddette celebrazioni nel corso degli anni.

Il programma e gli interventi connessi alla commemorazione del centenario della Prima Guerra mondiale sono stati curati e coordinati dal Comitato Storico Scientifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzati con il supporto dalla Struttura di missione competente, in virtù degli stanziamenti definiti in base dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

In primo piano gli interventi infrastrutturali e dei riallestimenti museali, redatto sulla base di una profonda ricognizione delle iniziative programmate da enti pubblici e privati sia a livello locale che nazionale. Il programma di massima degli interventi di recupero è stato articolato nel quinquennio che va dal 2014 sino al 2018.


 

L'obiettivo era quello di realizzare un “Memoriale diffuso” della Grande Guerra attraverso:

• il recupero dei luoghi che conservano la memoria del primo conflitto mondiale: sacrari, forti, trincee, camminamenti, etc.;

• la valorizzazione di quelli già inseriti in circuiti museali e turistici attraverso il coinvolgimento delle comunità locali;

• la creazione di una rete nazionale, per favorire uno sviluppo culturale, didattico e turistico sostenibile, rivolto anche a visitatori stranieri.

In accordo con il Ministero della Difesa, è stato presentato un articolato progetto di restauro conservativo dei Sacrari militari più strettamente correlati alla Prima Guerra mondiale. Di questi sono stati selezionati i seguenti interventi di restauro conservativo: Redipuglia, Cima Grappa, Asiago, Caduti d'Oltremare, Oslavia e Tempio Ossario di Bassano del Grappa, oltre al Cimitero dei Caduti di Aquileia.

L'importanza architettonica, localizzativa e, non ultimo, il valore di memoria collettiva dei suddetti Sacrari, hanno comportato la necessità di intervenire sugli stessi con grande attenzione e rispetto per il loro significato.

Infatti, su tutti i “principali” Sacrari militari è stato necessario, preliminarmente alla programmazione dei lavori, acquisire la documentazione di progetto per la messa in opera dei lavori stessi. Tale documentazione è stata acquisita attraverso l'indizione di gare europee, che hanno visto la partecipazione di numerosi operatori del settore altamente qualificati. L'attività sta proseguendo con la predisposizione degli atti necessari all'avvio dei lavori.

Gli interventi di restauro, come concepiti, vedono affiancare al restauro puro anche una valorizzazione museale-multimediale degli accadimenti della Prima Guerra mondiale che hanno interessato quei luoghi, e risultano quindi articolati e complessi. Detti interventi comportano necessariamente la chiusura al pubblico, parziale e per aree, dei Sacrari nel periodo necessario all'esecuzione dei lavori.

Risultano ad oggi conclusi i lavori di restauro del Sacrario Caduti d'Oltremare di Bari e del Sacrario di Oslavia.

Sono in corso i lavori di restauro del Sacrario Militare di Redipuglia. Ad oggi i lavori risultano terminati sulla parte antistante relativi alla via eroica, al piazzale e alle trincee. Gli interventi in corso, a seguito della pulitura della pietra dei gradoni della scalea, riguardano l'attività di restauro delle lastre in bronzo e il ripristino dei loculi. Entro la metà del mese di giugno 2019 si provvederà alla consegna delle aree per i lavori della fase tre (piazzale superiore e osservatorio).

Per necessità e sicurezza, si è dovuto organizzare l'accesso al Sacrario per sezioni. Ad oggi sono visitabili la parte antistante la scalea fino al primo gradone e la parte del piazzale superiore che permette l'accesso all'osservatorio e ai locali espositivi esistenti.

L'accesso verrà gradualmente ripristinato anche sui restanti gradoni della scalea a seguito del rimontaggio delle lastre bronzee restaurate. Gli altri sacrari risultano ad oggi tutti visitabili.

In merito all'impegno di questo Governo di intraprendere “iniziative di carattere culturale ed educativo atte a sensibilizzare le giovani generazioni verso gli avvenimenti più rilevanti della storia politica del nostro Paese”, coinvolgendo le scuole, si illustra quanto è stato fatto a tal proposito.

Considerato il ruolo centrale della scuola quale propulsore fondamentale nei percorsi di crescita e di consapevolezza della società, capace di innescare processi virtuosi per la condivisione di un sistema dei valori e di cultura comune, la struttura ha proceduto alla stesura di un programma didattico attraverso numerose collaborazioni con altre Amministrazioni.

In primo luogo ha stipulato un accordo con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca promuovendo numerose iniziative per la Commemorazione della Prima Guerra Mondiale, predisponendo un piano articolato di attività volte a incentivare lo sviluppo di una coscienza storica e critica da parte degli studenti verso gli orrori del conflitto e favorendo momenti di comunicazione e riflessione sul percorso storiografico che hanno portato alla costruzione del senso e del significato di essere cittadino italiano oggi.

Sono, quindi, stati definiti sei obiettivi principali per la Commemorazione della Grande Guerra:

• formare e supportare la didattica;

• comunicare;

• creare interazione e gruppi di interesse;

• sperimentare;

• approfondire;

• attivare processi partecipativi

per ognuno dei quali sono state sviluppate iniziative specifiche attraverso dei progetti/laboratori che hanno coinvolto in prima persona i ragazzi:

• Memorie d'Italia;

• Grande Guerra 100;

• Mai più trincee;

• Il punto di vista degli eroi;

• Soldato su Facebook;

• La cultura della pace;

e attraverso dei grandi eventi nelle scuole dal titolo:

• Commemorare la Guerra per Celebrare la Pace;

• Rondine e il centenario della Grande Guerra

• Treccani - Alla scoperta del patrimonio culturale della Grande Guerra;

• Università Ca' Foscari Venezia -Teatri di Guerra.

Tra questi, per esempio, “il progetto scolastico, 100 Anni Grande Guerra - le scuole per la storia”, ha reso le scuole protagoniste dell'articolato insieme di iniziative e progetti previsti per l'anniversario, attivando per loro un sistema di attività volto a far conoscere agli studenti il passato attraverso un approccio sistemico e pluridisciplinare per aiutarli a riscoprire, rileggere e riscrivere il presente.

Ovvero il portale “100 anni grande Guerra”, ove si racconta il passato attraverso narrazioni innovative, trasversali e transmediali (video, infografiche, articoli interattivi) e coinvolgenti. Si è aperto a una pluralità di osservazioni, rimandi e riflessioni sull'oggi, con ulteriori spunti di approfondimento e confronto per gli studenti. Ha avvicinato così in modo costruttivo i giovani fruitori all'esperienza drammatica della guerra e ha fatto maturare una migliore comprensione del contesto operativo e sociale in cui oggi essi vivono. Il portale presenta nella sezione dedicata le iniziative locali e territoriali legate alla ricorrenza dell'anniversario della Prima Guerra Mondiale, così come i luoghi e le opportunità di visita nel segno della Grande Guerra (musei, percorsi, memoriali).

Il Masterplan dei progetti scolastici di durata pluriennale ha permesso di promuovere la conoscenza degli eventi della Prima Guerra mondiale al fine di preservarne la memoria in favore delle future generazioni ed ha coinvolto complessivamente 1.500.000 studenti delle scuole secondarie di primo grado su tutto il territorio nazionale (fonte Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione - MIUR).

E' stato inoltre firmato un Protocollo di Intesa tra la Struttura di missione e la Rai al fine di realizzare un programma condiviso dedicato alle Commemorazioni della Grande Guerra, incentrato sulla divulgazione e l'approfondimento della conoscenza storica.

Tra le diverse attività svolte, merita una particolare attenzione, il progetto multimediale “La Grande Guerra, 100 anni dopo” ideato e prodotto da Rai Cultura per raccontare la storia del primo conflitto mondiale alle giovani generazioni, ai ragazzi, ai cosiddetti nativi digitali. Un percorso suddiviso in 60 Web-doc, veri e propri strumenti di lavoro per le classi, arricchiti di pagine di quotidiani, fotografie e brani di libri che studenti e docenti possono consultare navigando nel portale.

Inoltre, in accordo con il Ministero della Difesa, l'Associazione Nazionale Alpini e il CNR, è stato realizzato un sistema integrato per la mappatura, l'identificazione, l'archiviazione, la gestione e la disseminazione delle informazioni geografiche sui luoghi teatro della Prima Guerra mondiale, del quale è stata data diffusione sul sito del Centenario.

La Struttura di missione ha poi pubblicato un avviso per la selezione di iniziative culturali commemorative della Prima Guerra mondiale; ad esso hanno partecipato più di 800 soggetti in ambito pubblico e privato e da ultimo sono stati promossi e finanziati 45 progetti su tutto il territorio nazionale, per un totale complessivo di € 1.957.660,00 assegnati.

Si precisa inoltre, che in aggiunta a quanto finora indicato, con specifici DPCM sono state finanziate oltre 40 iniziative di carattere culturale selezionate ed approvate dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, tra cui a titolo esemplificativo un convegno di carattere internazionale svoltosi presso il complesso del Vittoriano alla presenza del Presidente della Repubblica.

Si rappresenta che a conclusione delle commemorazioni della Prima Guerra Mondiale, sono state approvate ulteriori iniziative dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale. Tra queste, promosso dal Consiglio Nazionale delle Associazioni d'Arma, il 5° Raduno di Vittorio Veneto, iniziativa che ha rappresentato la conclusione del periodo dedicato alla memoria dei sacrifici compiuti dal popolo italiano tra il 24 maggio 1915 e il 4 novembre 1918.

La concessione del logo ufficiale delle “Commemorazioni del Centenario della Prima Guerra mondiale” per le iniziative di riconosciuto valore culturale, autonomamente promosse da enti e soggetti sia pubblici che privati ha riguardato più di 2400 progetti.

I progetti e le iniziative che hanno commemorato la Grande Guerra, realizzate a cura della stessa Struttura o proposte da altri soggetti, siano esse di natura infrastrutturale che culturale, hanno avuto ampia diffusione sul sito del Centenario www.centenario19l4-1918.it con la pubblicazione dei programmi corredati da manifesti e locandine.

Si specificano inoltre, ulteriori attività in corso di realizzazione che rinnovano l'impegno del Governo in relazione alla commemorazione della Prima Guerra mondiale, anche oltre il periodo deputato alla commemorazione:

In particolare sono state avviate le procedure per:

• la pubblicazione di un avviso finalizzato all'assegnazione di un contributo destinato al ripristino del decoro degli elementi commemorativi in onore dei Caduti della Prima Guerra Mondiale nei piccoli Comuni d'Italia;

• la sottoscrizione di un accordo finalizzato alla promozione di iniziative e progetti di valorizzazione dei luoghi della memoria nell'area boschiva dell'Altopiano di Asiago devastata dall'Evento Vaia abbattutosi sulla Regione Veneto tra il 27 ed il 30 ottobre u.s.”.


 

Tipo atto e Numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Comm. comp.

Oggetto

1/00045

Mozione

Carfagna

Assemblea

26/6/2019

I

 

 

 

 

 

Iniziative volte al contrasto dell’antisemitismo

1/00050

Mozione

Fiano

1/00051

Mozione

Lollobrigida

1/00052

Mozione

Carbonaro

1/00055

Mozione

Fornaro

 

 

Le mozioni Carfagna ed altri n. 1/00045, Fiano ed altri n. 1/00050, Lollobrigida ed altri n. 1/00051, Carbonaro ed altri n. 1/00052 e Fornaro ed altri n. 1/00055, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 4 ottobre 2018, impegnavano l'esecutivo ad assumere tutte le iniziative necessarie per contrastare ogni forma di antisemitismo e, più in generale, di odio razziale e religioso.

In merito a tali impegni la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso la seguente nota:

“L’articolo 1 del D.Lgs 215/2003 reca “le disposizioni relative all’attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, disponendo le misure necessarie affinché le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un’ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini, nonché dell’esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso”.

In conformità a quanto previsto dal citato articolo, l’UNAR, fin dalla sua istituzione con DPCM 11 dicembre 2003, ha posto particolare attenzione al fenomeno dell’antisemitismo nel corso della sua attività di monitoraggio delle discriminazioni, con relativa raccolta delle segnalazioni e trattamento dei casi tramite il proprio Contact Center.

Al fine di potenziare l’attività di prevenzione e contrasto alla discriminazione, l’Ufficio ha istituito fin dal 2016 un Osservatorio contro le discriminazioni nei media e internet che, ampliando l’azione di monitoraggio relativa ai media tradizionali (Giornali, TV e Radio), si pone l’obiettivo di ricercare, monitorare ed analizzare quotidianamente – grazie ad un software specifico ed un set di parole chiave – i contenuti potenzialmente discriminatori provenienti dai principali Social Network (Facebook, Twitter, GooglePlus, Youtube) e dai Social media (articoli, blog e commenti di Forum). L’Osservatorio adotta una strategia interdisciplinare che combina l’analisi, il monitoraggio e la tutela delle vittime con lo studio, la ricerca e l’ideazione di campagne ed iniziative tese alla sensibilizzazione degli utenti di internet in materia di lotta all’odio, all’intolleranza e alla violenza on line, tra cui un focus specifico sull’antisemitismo.

Nell’ambito delle sue funzioni istituzionali di prevenzione del fenomeno, l’UNAR è da anni impegnato nella promozione di campagne di sensibilizzazione e comunicazione sui mass media e nel sostegno di progetti educativi e di iniziative di carattere culturale, in particolare in occasione di ricorrenze simboliche, volti al contrasto dell’antisemitismo.

A tal proposito, il 10 dicembre 2018, l’UNAR ha organizzato l’evento La dignità dei diritti per celebrare il 70^ Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ricorrenza che rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sul significato della Dichiarazione nelle relazioni sociali e nella vita quotidiana delle persone e per riflettere sulle sfide e opportunità future. Alla presenza di studenti delle scuole superiori e di operatori del settore, è stato pertanto organizzato presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri un incontro pubblico con due prestigiosi testimoni nel campo della tutela e promozione dei diritti umani: la Senatrice a vita Liliana Segre e Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte Costituzionale. In particolare, la testimonianza della Sen. Segre ha contribuito ad un approfondimento sul tema dell’odio razziale e religioso e dell’antisemitismo.

In occasione del Giorno della Memoria, celebrato il 27 gennaio di ogni anno, l’UNAR promuove iniziative pubbliche finalizzate alla commemorazione delle vittime della Shoah e di riflessione sui temi del dialogo interreligioso.

Nell’ambito della ricorrenza, in collaborazione con la Fondazione Museo della Shoah, a gennaio 2019 l’UNAR ha ospitato presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri gli studenti di alcune scuole superiori per assistere alla proiezione del film documentario “Memoria. I sopravvissuti raccontano”, di Ruggero Gabbai, su soggetto di Marcello Pezzetti e Liliana Picciotto. Il filmato, introdotto da alcune letture dell’attore Giancarlo Giannini tratte da “Se questo è un uomo” di Primo Levi, raccoglie le testimonianze di diversi sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz, ricondotti presso gli stessi luoghi della loro prigionia.

A tale riguardo, si evidenzia che l’UNAR collabora da tempo con la Fondazione Museo della Shoah. Già nel 2018 in occasione della ricorrenza dell’80° anniversario dell’emanazione delle leggi razziali, l’Ufficio ha contribuito alla realizzazione della mostra “1938 – La storia” in sei città italiane.

Al fine di dare continuità al progetto, nel 2019 l’Ufficio ha consolidato la collaborazione con la Fondazione, supportando e promuovendo la versione itinerante di una nuova mostra, dal titolo “La razza nemica – La propaganda antisemita nazista e fascista”, curata da Sara Berger e Marcello Pezzetti.

La mostra, promossa presso le sedi di istituti scolastici e comuni di diverse regioni italiane (Bologna, Catanzaro, Chieti, Taranto, Torino, Treviso), è consistita in un percorso di recupero della memoria e di analisi sulle discriminazioni, attraverso l’approfondimento del tema della propaganda antisemita in Germania e in Italia e delle ragioni, dinamiche, contenuti e protagonisti di tale fenomeno. Il percorso espositivo ha avuto l’obiettivo di far comprendere l’inconsistenza scientifica e la pericolosità etico-politica della stereotipizzazione degli Ebrei considerati come un pericolo “biologico” all’interno della società europea, nonché gli stereotipi maggiormente diffusi nell’opinione pubblica, opponendo la presentazione di dati reali alla mitologia propagandistica.

Il progetto prevede anche la realizzazione di un evento internazionale di approfondimento sul tema della discriminazione etnico-razziale e religiosa il prossimo mese di settembre a Roma, presso la Sala Polifunzionale della PCM, con la partecipazione dello scrittore e avvocato Serge Klarsfeld, noto per le sue battaglie a favore delle vittime dell’Olocausto, con l’obiettivo di sensibilizzare e rafforzare la memoria della Shoah, soprattutto rispetto alle giovani generazioni. Saranno invitati rappresentanti delle istituzioni e studenti delle scuole superiori.

Nell’ambito della XV edizione della Settimana di azione contro il razzismo, campagna di sensibilizzazione e animazione territoriale promossa ogni anno dall’UNAR in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali che si celebra il 21 marzo, l’Ufficio ha organizzato presso la sede della Presidenza del Consiglio dei ministri la conferenza “Testimoni”, con la presenza di numerosi ospiti che hanno testimoniato esperienze di persecuzione e discriminazione legate ai temi della Shoah, del Porrajmos e del caporalato bracciantile.

Nel mese di agosto, l’Ufficio organizzerà, nell’ambito di un progetto per la promozione della cultura RSC, una visita al campo di concentramento Auschwitz-Birkenau, alla quale parteciperanno studenti di scuole superiori e membri delle associazioni del Forum Nazionale Rom, Sinti e Caminanti”.


 

Ministero dell’interno

 

Tipo atto e Numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Comm. comp.

Oggetto

9/1334-AR/46

Ordine del giorno

Frusone

Assemblea

27/6/2019

I

Opportunità di garantire, mediante attività di telesorveglianza, maggiore efficienza nel controllo del territorio nell’ambito dell’operazione “strade sicure”

 

L’ordine del giorno Frusone ed altri n. 9/1334-AR/46, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea dell’8 dicembre 2018, impegnava l'esecutivo a prevedere misure finanziarie idonee a garantire, mediante attività di telesorveglianza, maggiore efficienza nel controllo del territorio nell’ambito dell’operazione “strade sicure”.

In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:

“Al riguardo, si rappresenta che la ratio legis della normativa che autorizza il concorso straordinario delle Forze Armate dell'Operazione Strade Sicure ha come obiettivo quello di garantire, a fronte di “straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo”, un maggior controllo del territorio attraverso l'assegnazione al personale delle Forze Armate di servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili ed il conseguente recupero del personale delle Forze di Polizia da impiegare nel diretto contrasto della criminalità, come peraltro sottolineato al punto 6 della relazione conclusiva allegata alla deliberazione n. 4/2013/G della Corte dei Conti.

In particolare, la legge di bilancio 2017 ha prorogato per il biennio 2018-2019 il contingente complessivo di 7.050 militari delle Forze Armate (art. 1, comma 688 della legge n. 205/2015) limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, con esclusione del concorso in attività di perlustrazione e pattuglia. Tale limitazione è stata introdotta in occasione della proroga del contingente delle Forze Armate con decorrenza 1° gennaio 2015, in linea con le raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti all'esito di un'attività di controllo avviata nel 2012 sull’efficacia, efficienza ed economicità dell'intera Operazione Strade Sicure, che riconobbe la minore utilità dei servizi di pattugliamento, anche in termini di recupero di risorse delle Forze di Polizia.

Sul punto, si sottolinea che la normativa non prevede interventi delle Forze Armate in materia di reati contro il patrimonio ambientale e delle aree boschive a rischio incendi e che il personale militare agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria (comma 3 dell'art. 7 bis del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92).

In tema di servizi di vigilanza correlati all'emergenza ambientale, giova evidenziare che la citata legge di proroga ha autorizzato i soli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (cd. “Terra dei Fuochi”).

In tal senso, il Piano nazionale di Impiego delle Forze Armate adottato con Decreto Interministeriale del 23 gennaio 2018, prevede l'assegnazione alle Autorità Provinciali di P.S. di Napoli e di Caserta, fino al 31 dicembre 2019, di un’aliquota di 100 militari in ciascuna sede (nell'ambito dei complessivi contingenti già a disposizione in quelle province pari a, rispettivamente, 690 e 230 militari, per le specifiche esigenze connesse all'emergenza ambientale della c.d. “Terra dei Fuochi”), impiegati in servizi di vigilanza presso gli obiettivi sensibili dei territori, individuati nell'ambito dei Comitati Provinciali per l'ordine e della sicurezza pubblica.

Per quanto concerne, nello specifico, la questione relativa all'utilizzo di Sistemi di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), si evidenzia preliminarmente che il controllo del territorio e tutte le attività propedeutiche a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica sono di esclusiva competenza delle Forze di Polizia.

Con lo sviluppo tecnologico degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto, si è reso necessario regolamentarne l'uso ed individuare anche le modalità di utilizzo da parte delle Forze di Polizia.

In virtù della legge 17 aprile 2015 n. 43, di concerto con le amministrazioni interessate, si è proceduto all'elaborazione del Decreto interministeriale del 29 aprile del 2016 “Modalità di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto”, in base al quale sono state predisposte specifiche “linee guida” che hanno permesso la sperimentazione interforze volta all'individuazione delle caratteristiche tecniche richieste per l'uso di droni nelle attività di polizia”.

 

Tipo atto e Numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Comm. comp.

Oggetto

9/1334-AR/284

Ordine del giorno

Tripodi Maria

Assemblea

27/6/2019

I

Integrazione del Fondo di cui all’articolo 45, comma 11, del decreto legislativo n. 95 del 2017 a favore dei vice questori aggiunti, dei vice questori e delle qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia

 

L’ordine del giorno Maria Tripodi ed altri n. 9/1334-AR/284, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea dell’8 dicembre 2018, impegnava l'esecutivo a valutare le opportune iniziative al fine di prevedere un adeguato incremento del Fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per garantire una maggiore tutela dei vice questori aggiunti e vice questori e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia promuovendo, in questo modo, il raggiungimento di qualificati obiettivi.

In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:

“Giova innanzitutto sottolineare che l'art. 1, comma 442 della legge n. 145/2018, autorizza, a decorrere dal 2019, un incremento di risorse per il personale del comparto sicurezza e difesa per complessivi 19.066.908 euro.

Tale misura è disposta in deroga al vincolo (imposto dall'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017) secondo cui - nelle more della convergenza e armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (anche di livello dirigenziale) di ciascuna amministrazione pubblica non può eccedere il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Le suddette risorse sono ripartite nel modo che segue:

• circa 9,4 milioni di euro per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Viene qui in rilievo la ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 680, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e al D.P.C.M. del 21 marzo 2018, pari a complessivi 300 milioni per il triennio 2018-2020, destinate ai Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa, ai Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 95/2017. Tale nonna ha disposto, per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, l'istituzione di un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze annate.

In proposito, rispetto all'originaria ripartizione intervenuta con il suindicato decreto del 21 marzo 2018, la disposizione in commento alloca ulteriori 9,4 milioni di euro per l'attuazione del suddetto articolo 46, con particolare riguardo ai commi 3 e 6, relativi, rispettivamente, all'accordo sindacale per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e alla possibilità di estendere le disposizioni adottate in attuazione del terzo comma al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle Forze armate.

 • 7,5 milioni di euro per il Fondo finalizzato a fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo o valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti (per Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri; Corpo della Guardia di Finanza; Corpo della Polizia Penitenziaria), ai sensi dell'art. 45, comma 11, del d.lgs. n. 95/2017.

• 300.000 euro per i Fondi per la retribuzione di rischio e posizione dei dirigenti di livello non generale e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e circa 1,8 milioni per il Fondo per la retribuzione, di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia.

Con il comma 451, invece, si provvede a incrementare di 100 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, il fondo finalizzato all'adozione dei provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, previsto dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113/2018”.


 

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate nel periodo
1°–30 giugno 2019

 

 

Primo firmatario

Tipo di Atto

Numero

Pag.

on. Carbonaro

Mozione

1/00052

57

on. Carfagna

Mozione

1/00045

57

on. Fiano

Mozione

1/00050

57

on. Fornaro

Mozione

1/00055

57

on. Frusone

Ordine del giorno

9/1334-AR/46

60

on. Lollobrigida

Mozione

1/00033

52

on. Lollobrigida

Mozione

1/00051

57

on. Molinari

Mozione

1/00054

52

on. Tripodi Maria

Ordine del giorno

9/1334-AR/284

61

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione III

 

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.


 

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento

 

Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Al fine di definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli adempimenti a carico di ciascun Ministero[57]. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, per acquisire da questi ultimi ogni informazione utile in merito all’attuazione dell’obbligo, nonché per sollecitare l’invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data prevista o deducibile dalla norma introduttiva.

Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni sullo stato di adempimento degli obblighi a riferire alle Camere che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.


 

 

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio illustrata circoscritta all’indicazione delle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché delle eventuali modifiche o abrogazioni di obblighi già vigenti.

 


In evidenza a giugno 2019

 

 

In merito alle nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel mese di giugno che riguardano l’invio alle Camere di relazioni, si evidenziano, in primo luogo, le previsioni introdotte dall’articolo 19 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50[58], recante “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”, in conformità della delega al Governo di cui all’articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017). La direttiva 2016/798 sostituisce la precedente direttiva n. 2004/49/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, che viene conseguentemente abrogato dall'articolo 32, comma 1, lett. b), del decreto legislativo in esame, a decorrere dal 16 giugno 2019.

L’articolo 19 sopra richiamato, al comma 4, dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri e al Parlamento, entro il 30 novembre di ogni anno, la relazione sull’attività svolta dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) relativamente all’anno precedente..

Fermo restando che l’oggetto della presente Sezione è costituito specificatamente dalle relazioni che devono essere trasmesse alle Camere e il cui invio, quindi, costituisce un obbligo a riferire nei confronti del Parlamento, si segnala, per completezza, che l’articolo 19 stabilisce in capo all’ANSFISA ulteriori adempimenti informativi: nello specifico, il comma 1 dispone che l’Agenzia, entro il 30 settembre di ogni anno, pubblichi e trasmetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Agenzia europea per le ferrovie (ERA) una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente sulle reti interconnesse del sistema ferroviario italiano. Il comma 2 specifica i diversi aspetti dei quali tale relazione deve rendere conto - tra cui, in particolare, le modifiche sostanziali intervenute nella legislazione e nella regolamentazione nazionale in materia di sicurezza ferroviaria - rappresentando l'eventuale esigenza di apportare modifiche legislative e regolamentari nel settore di competenza. Il comma 3 dell’articolo 19 stabilisce inoltre che ANSFISA pubblichi annualmente e trasmetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sempre entro il 30 settembre, un’ulteriore relazione sulle attività svolte nell’anno precedente con riferimento alle reti isolate dal punto di vista funzionale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto n. 50 del 2019[59]. Il medesimo comma 3 indica le informazioni essenziali che devono essere contenute in tale ultima relazione.

Si fa presente che gli adempimenti testé richiamati riproducono, sia pure parzialmente, quelli già previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 – come premesso ora abrogato dal decreto legislativo n. 50 del 2019 - a carico dell’Agenzia nazionale per la sicurezza nelle ferrovie (ANSF), istituita dall’articolo 4 del medesimo decreto n. 162.

Nello specifico, l’articolo 7, al comma 1, prevedeva che l’ANSF pubblicasse annualmente e trasmettesse entro il 30 settembre di ogni anno al Ministero dei trasporti, al Ministero delle infrastrutture ed all’Agenzia ferroviaria europea la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente. Il comma 2 individuava il contenuto della relazione[60].

Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 162 stabiliva che il Ministero dei trasporti valutasse l'evoluzione dello stato del raggiungimento degli obiettivi comuni di sicurezza e definisse se necessario, di concerto con il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle indicazioni dell'Agenzia, gli investimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi.

Il comma 4 disponeva che il Ministro dei trasporti entro il 30 ottobre di ogni anno, trasmettesse al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Parlamento il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente[61].


 

Ai fini di un migliore inquadramento delle disposizioni testé illustrate nel contesto più generale delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 50 del 2019, attuativo della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie, si ricorda che tale direttiva costituisce, insieme alla direttiva (UE) 2016/797 adottata nella medesima data, e al regolamento (UE) 2016/796, il cosiddetto “pilastro tecnico” del IV Pacchetto ferroviario, il cui recepimento all’interno degli ordinamenti nazionali è previsto dalle direttive stesse entro il 16 giugno 2019[62]. Il decreto legislativo n. 50 del 2019, coerentemente con la direttiva cui dà attuazione, è finalizzato, come enunciato dall’articolo 1, allo sviluppo e all’accrescimento della sicurezza del sistema ferroviario, nonché al miglioramento dell’accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari.

Quanto all’ambito di applicazione, il decreto si estende all'intero sistema ferroviario, vale a dire a tutte le reti ferroviarie del territorio nazionale, e riguarda i requisiti di sicurezza del sistema nel suo complesso, compresa la gestione sicura dell'infrastruttura e del traffico, nonché l'interazione fra le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e gli altri soggetti operanti nel sistema ferroviario che, in base alla normativa previgente, non risultavano essere individuati quali soggetti coinvolti - o comunque incidenti - sul sistema complessivo della sicurezza ferroviaria. Il decreto n. 50 del 2019 non trova invece applicazione con riferimento alle metropolitane e ai tram (analogamente a quanto già previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 162 del 2007), nonché alle altre infrastrutture e veicoli indicati dal comma 3 dell’articolo 2[63]. Diversamente da quanto invece prevede la direttiva in via generale, ma utilizzando la facoltà concessa agli Stati membri dalla direttiva medesima, il comma 4 dell’articolo 2 stabilisce che le disposizioni del decreto n. 50 del 2019 si applicano anche alle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema, in precedenza escluse dall’applicazione del decreto legislativo n. 162 del 2007.

L’articolo 4 del decreto legislativo n. 50 (articolo rubricato “Ruolo dei soggetti del sistema ferroviario nello sviluppo e miglioramento della sicurezza ferroviaria”) individua nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) i soggetti del sistema ferroviario competenti nello sviluppo e nel miglioramento della sicurezza ferroviaria. All’Agenzia viene affidata in generale una funzione di controllo sui gestori dell’infrastruttura e sulle imprese ferroviarie, affinché mettano in atto le necessarie misure di controllo del rischio, applichino la normativa UE e nazionale e istituiscano i sistemi di gestione della sicurezza previsti dall'articolo 8.

L'ANSFISA, inoltre, dovrà elaborare e pubblicare sul proprio sito i piani annuali di sicurezza che stabiliscono le misure per conseguire gli obiettivi comuni di sicurezza (CST) e supportare l'Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA), nelle sue attività di monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza ferroviaria a livello dell'Unione.

Come evidenziato in occasione dell’esame in Commissione dello schema del decreto n. 50 del 2019 (Atto del Governo n. 74)[64], il profilo del sistema di gestione del rischio è comunque uno degli elementi di novità della direttiva e del decreto che ne recepisce i contenuti, in quanto è richiesto, come principio generale, a tutti i soggetti operanti nel settore ferroviario (e non solo ai principali, ossia imprese ferroviarie e gestori delle infrastrutture, come nel precedente regime), di adottare le misure per far fronte al rischio e di segnalare tali rischi alle parti, all'ANSFISA e all'Organismo investigativo nazionale (disciplinato dal Capo V, articoli da 20 a 27 del decreto n. 50 del 2019). Resta comunque centrale il ruolo di imprese ferroviarie e gestori delle infrastrutture, ai quali sono imposti penetranti obblighi di controllo dei rischi, rimettendo a questi ultimi ad esempio il compito di obbligare per contratto, ove necessario, gli altri soggetti che hanno un potenziale impatto sul funzionamento sicuro del sistema ferroviario a mettere in atto misure di controllo del rischio.

Sempre al fine di inquadrare l’obbligo per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di relazionare, con cadenza annuale, sull’attività dell’ANSFISA, previsto dall’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2019, nel contesto complessivo in cui si inscrive, si ricorda che l’Agenzia è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dall’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. L’ANSFISA è dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed è soggetta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Contestualmente all’istituzione dell’ANSFISA, l’articolo 12 del decreto-legge n. 109 ha disposto, al comma 2, la soppressione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), attribuendo l’esercizio delle relative funzioni all’ANSFISA, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie. Il comma 19 dell’articolo 12 ha peraltro stabilito che gli organi dell’ANSF rimangano in carica fino alla nomina degli organi della nuova Agenzia[65] e che, nelle more della piena operatività dell’ANSFISA, la cui data dovrà essere determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzione e le competenze alla stessa attribuite ai sensi del medesimo articolo 12, ove già esistenti, continuino a essere svolte dalla amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati”[66].

I compiti dell’ANSFISA con riferimento al settore ferroviario[67] sono stati inizialmente individuati dal comma 3 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018. Tale comma, nel testo convertito dalla legge n. 130 del 2018, ha stabilito che l’ANSFISA svolga i compiti e le funzioni previsti dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo, e fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 3, del medesimo decreto[68]. Il comma 3 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 è stato sostituito dal comma 8 dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2019: il nuovo testo dispone ora che con riferimento al settore ferroviario l’ANSFISA svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie – recepita dallo stesso decreto legislativo n. 50 del 2019 - e della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, anch’essa dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea[69] ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi decreti.

Il decreto legislativo n. 50 del 2019 dedica all’ANSFISA il Capo IV[70], costituito dagli articoli da 15 a 19. In estrema sintesi, l’articolo 15 integra le norme contenute nel decreto-legge n. 109 del 2018 per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e finanziari dell’ANSFISA[71]. I compiti dell’Agenzia in ambito ferroviario sono specificatamente definiti dall’articolo 16, in coerenza con quanto in precedenza disposto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2007 (cui rimandava il testo originario del comma 3 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018), ma con talune aggiunte relative al nuovo sistema di gestione della sicurezza delineato dal decreto legislativo n. 50 del 2019 e collegate alla nuova disciplina dell’interoperabilità ferroviaria, di cui alla direttiva 2016/797. Le funzioni principali, oltre a quelle di regolamentazione tecnica, di emanazione di raccomandazioni in materia di sicurezza e di autorizzazione all'immissione sul mercato dei veicoli ferroviari, concernono il rilascio, la sospensione e la revoca dei certificati di sicurezza (se emanati dall'Agenzia) e delle autorizzazioni di sicurezza, nonché la verifica nei confronti delle imprese ferroviarie e dei gestori delle infrastrutture dell'emanazione delle necessarie disposizioni e prescrizioni di esercizio.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 16 prevede che l’Agenzia ha poteri di regolamentazione tecnica di settore e opera con indipendenza di giudizio e di valutazione. Il comma 2, alle lettere da a) a ff) [72], elenca nel dettaglio i compiti che l’Agenzia è incaricata di svolgere. Il comma 3 precisa che tali compiti non possono essere trasferiti o appaltati ad alcun gestore dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o soggetto appaltante[73]. L'articolo 17 disciplina la supervisione dell'ANSFISA sul rispetto, da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura, dell'obbligo permanente di usare un sistema di gestione della sicurezza[74], mentre l’articolo 18 stabilisce i principi che regolano le decisioni dell'ANSFISA. In particolare, si conferma l'obbligo dell'Agenzia di svolgere i propri compiti in modo trasparente e non discriminatorio, acquisendo il parere delle parti interessate e motivando le proprie decisioni.

Ancora con riferimento alle nuove disposizioni che prevedono obblighi di relazione al Parlamento, si segnala quanto disposto dall’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55[75].

Il provvedimento di cui trattasi consta di 30 articoli, suddivisi in tre Capi, il primo dei quali (articoli da 1 a 5-septies) introduce norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana[76]. In particolare, l’articolo 1 del decreto-legge n. 32, integralmente sostituito nel corso dell’esame della legge di conversione da parte del Senato, è finalizzato a rilanciare gli investimenti pubblici e a facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche. Tale articolo, al comma 1, dispone che per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 32 del 2019 - nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte - nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei princìpi e delle norme sancite dall'Unione europea[77], fino al 31 dicembre 2020 non trovino applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate[78];

b) articolo 59, comma 1, quarto periodo[79], nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;

c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Ne consegue che, in virtù della prevista sospensione, i comuni non capoluogo di provincia avranno la possibilità, fino al 31 dicembre 2020, di appaltare le opere senza dover necessariamente avvalersi di stazioni appaltanti provinciali o regionali. Si liberalizza l'appalto integrato con la possibilità, quindi, per le amministrazioni, sulla base del progetto definitivo, di appaltare congiuntamente la progettazione e l'esecuzione dell'opera. Inoltre, non vi sarà l'obbligo per le stazioni appaltanti di selezionare i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC, che saranno pertanto individuati autonomamente, garantendo comunque criteri di selezione basati sui principi di competenza e trasparenza preventivamente individuati.

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 32 del 2019, come convertito, dispone che entro il 30 novembre 2020 il Governo presenti alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione delle norme sopra indicate per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

Sempre in merito ai nuovi obblighi di relazione si evidenzia quanto previsto dall’articolo 1 della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”[80]. La disposizione richiamata inserisce dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, gli articoli da 60-bis a 60-quinquies. In particolare, il nuovo articolo 60-bis, al comma 1, istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato “Nucleo della Concretezza”, volto ad assicurare l’effettiva realizzazione delle misure indicate dal Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 60-bis. Tale Piano, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica, deve essere approvato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali[81].

Al fine di dare attuazione alle misure del Piano, il comma 3 dell’articolo 60-bis prevede che il Nucleo della Concretezza, in collaborazione con l'Ispettorato per la funzione pubblica, istituito dal comma 6 dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001[82], effettui sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive. Il terzo periodo del comma 3 stabilisce che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali realizzano le misure correttive entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano.

Il comma 4 dell’articolo 60-bis stabilisce che di ogni sopralluogo e visita sia redatto un processo verbale, sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultino le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale deve contenere anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e, per le amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, sopra indicate, del termine entro il quale le stesse devono essere attuate. L'amministrazione, nei tre giorni successivi, può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti[83].

Le pubbliche amministrazioni provvedono alla comunicazione al Nucleo della Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive entro quindici giorni dall'attuazione medesima, fermo restando il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo. L'inosservanza di tale termine rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti. L’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 60-bis prevede che il Ministro per la pubblica amministrazione trasmetta tale relazione alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari.

 


Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo

1°-30 giugno 2019

 

Relazioni governative

 

Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 66/1999,

art. 12, co. 1*

 

Relazioni concernenti:

l'incidente occorso a un aeromobile nel comune di Cecina (Livorno), l’11 giugno 2016;

l'incidente occorso a un aeromobile in località Cima Nambino, nel comune di Madonna di Campiglio (Trento), il 5 marzo 2017

(Trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta)

IX Trasporti

18/06/2019

*Il comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente aereo l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAV), alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).

 


 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

 

 

D.L. 185/2008,

art. 9, co. 1-ter*

 

Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta

(Dati relativi all'anno 2018, corredati dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure

di spesa e dell'allocazione delle relative risorse

in bilancio,

Doc. CLXIV, n. 12)

I Affari costituzionali

III Affari esteri

V Bilancio

19/06/2019

*L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

Il comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

 

 

 

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 10/2013,

art. 3, co. 2,

lett. e)

 

Risultati del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni con finalità di incremento del verde pubblico e privato e prospettazione degli interventi necessari per l’attuazione della normativa di settore

(Predisposta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico)

(Dati aggiornati al mese di maggio 2019,

Doc. CCXV, n. 2)

VIII Ambiente

4/6/2019

 


 

Ministero della difesa

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

 

 

D.L. 185/2008,

art. 9, co. 1-ter*

Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta

(Dati relativi all'anno 2018, corredati dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure

di spesa e dell'allocazione delle relative risorse

in bilancio,

Doc. CLXIV, n. 11)

I Affari costituzionali

IV Difesa

V Bilancio

19/06/2019

*L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

Il comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

 

 

Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 28/2010

art. 5, co. 1-bis*

 

Effetti prodotti e risultati conseguiti dall'applicazione dell’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

(Dati riferiti all’anno 2018,

Doc. CCLI, n. 1)

(PRIMA RELAZIONE)

II Giustizia

19/6/2019

*Il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia civile o commerciale sia tenuto a esperire preliminarmente il procedimento di mediazione. A seguito della riformulazione disposta dall'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il medesimo comma 1-bis prevede che, a decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisca annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione dell'istituto della mediazione.

 

Ministero dell'interno

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 267/2000,

art. 146, co. 2

 

Attività svolta dalle commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti

per infiltrazione e condizionamenti

di tipo mafioso

(Dati relativi all’anno 2018,

Doc. LXXXVIII, n. 2)

I Affari costituzionali

 

13/6/2019

 

 

 


Relazioni non governative

 

 

Fonte istitutiva

Presentatore

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 262/2005,

art. 19, co. 4

 

Banca d’Italia

Attività svolta

(Dati relativi all’anno 2018,

Doc. CXCVIII, n. 2)

V Bilancio

VI Finanze

 

4/6/2019

D.Lgs. 196/2003,

art. 154,

co. 1, lett. e)

Garante per la protezione dei dati personali

Attività svolta e stato di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali

(Dati relativi all'anno 2018,

Doc. CXXXVI, n. 1)

II Giustizia

11/6/2019

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente per la regione Abruzzo

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all’anno 2018)

VI Finanze

11/6/2019

L. 190/2012,

art. 1, co. 2,

lett. g) 

 

D.L. 90/2014,

art. 19, co. 5-ter

 

D.Lgs. 50/2016,

art. 213, co. 3,

lett. e)

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

 

Attività svolta

(Dati relativi all’anno 2018,

Doc. XLIII, n. 1)

I Affari costituzionali

VIII Ambiente

12/6/2019

L. 196/2009,

art. 17, co. 9*

 

Corte dei conti

Tipologia delle coperture finanziarie adottate e tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre

gennaio-aprile 2019**

(Doc. XLVIII, n. 5)

V Bilancio

24/6/2019

*Il comma 9 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), dispone che ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmetta alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

**La relazione è stata approvata dalle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo con delibera n. 10/SSRRCO/RQ/19.

 

D.L. 95/2012,

art. 13, co. 5*

 

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

Attività svolta

(Dati relativi all’anno 2018

con aggiornamenti al mese di giugno 2019,

Doc. CXCVII, n. 2)

VI Finanze

24/6/2019

*La legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), all’articolo 1, comma 33, ha disposto che l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) eserciti poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 124, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale e che nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sia dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.

L. 220/2016,

art. 31, co. 4*

 

Autorità garante

della concorrenza e del mercato

Stato della concorrenza

nel settore della distribuzione cinematografica

(Dati riferiti all’anno 2018,

Doc. CCLII, n. 1)**

VII Cultura

27/6/2019

*La legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), introduce misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche: il comma 4 dell'articolo 31 stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmetta annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

**La relazione sulla distribuzione cinematografica riferita al 2017, primo anno di applicazione della disposizione che ne ha introdotto l’obbligo, è stata trasmessa alle Camere nell’ambito della relazione annuale sull’attività svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Cap. 5), predisposta ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

 

 

 


Nuove relazioni previste da fonti normative[84]

 

Relazioni governative

 

Fonte

Presentatore

Oggetto

D.Lgs. 50/2019,

art. 19, co. 4*

 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)

*Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2019, n. 134.

Il comma 4 dell’articolo 19 dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri e al Parlamento la relazione sull'attività svolta dall'ANSFISA relativamente all'anno precedente.

Si ricorda che l’ANSFISA è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dall’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. L’ANSFISA è dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed è soggetta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Contestualmente all’istituzione dell’ANSFISA, l’articolo 12 del decreto-legge n. 109 ha disposto, al comma 2, la soppressione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, attribuendo l’esercizio delle relative funzioni all’ANSFISA, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi all’ANSF e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie. Il comma 19 del medesimo articolo 12 ha peraltro stabilito che la data della piena operatività dell’ANSFISA sia determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, non ancora emanato, e che gli organi dell’ANSF rimangano in carica fino alla nomina degli organi dell’ANFISA.

L’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2019, al comma 6, ha quindi disposto che, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite, come integrate dal medesimo decreto n. 50 del 2019, siano svolte dall'ANSF.

Alfredo Principio Mortellaro è stato nominato direttore dell’ANSFISA con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 2019 per la durata massima di un anno.

 


 

D.L. 32/2019,

art. 1, co. 2*

 

 

Il Governo

 

Effetti della sospensione a titolo sperimentale per gli anni 2019 e 2020 delle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, indicate dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019

*Il testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2019, n. 140.

L’articolo 1 del decreto-legge n. 32 del 2019, come convertito, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, al comma 1, indica le disposizioni del Codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la cui applicazione è sospesa, a titolo sperimentale, fino al 31 dicembre 2020.

Il comma 2 dell’articolo 1 dispone che entro il 30 novembre 2020 il Governo presenti alle Camere una relazione sugli effetti della suddetta sospensione, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del suo mantenimento.

D.Lgs. 165/2001,

art. 60-bis, co. 7*

Ministro per la pubblica amministrazione

 

 

Esiti delle verifiche effettuate dal “Nucleo della concretezza”, in merito all’attuazione delle misure di cui al Piano triennale per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni

*L’articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, è stato inserito dall’articolo 1, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2019, n. 145.

Il comma 1 dell’articolo 60-bis istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato “Nucleo della Concretezza”, per assicurare l’effettiva realizzazione delle misure indicate dal Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 60-bis. A tal fine, il comma 3 prevede che il Nucleo della Concretezza, in collaborazione con l'Ispettorato per la funzione pubblica, effettui sopralluoghi e visite volti a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive. Il comma 7 dell’articolo 60-bis stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmetta una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti e che il Ministro per la pubblica amministrazione trasmetta tale relazione alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari.

 

 



[1] Tale decreto, all’articolo 25, ha nuovamente modificato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ripristinando il consiglio di amministrazione dell’INPS e dell’INAIL e prevedendo che i componenti siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[2] Cfr. il n. 12-XVIII – maggio 2019 della presente pubblicazione

[3] Vedasi supra nota 1.

[4] Si ricorda che il 2 dicembre 2019 scadranno, altresì, i mandati di Enrico Cappellaro e Stefano Giovannini.

[5] I componenti del consiglio direttivo dell’Ente sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 gennaio 2015.

[6] Benedetto Fiori era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 maggio 2010. Fiori era succeduto al precedente presidente Guido De Zordo venendo inizialmente nominato commissario straordinario dell'Ente parco veneto con decreto ministeriale del 25 gennaio 2010, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato rispettivamente il 3 febbraio 2010 ed il 2 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978. Detto mandato commissariale era stato quindi prorogato con analogo decreto ministeriale del 19 aprile 2010, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 27 aprile 2010, fino alla nomina presidenziale dello stesso Fiori.

[7] Con decreto 12 gennaio 2017 era stato nominato Marello Malacarne e si era preso atto delle dimissioni di Pietro Mornico e di Pietro Zandegiacomo Riziò, mentre con decreto 23 gennaio 2019 era stato nominato Alessandro Maguolo e si era preso atto delle dimissioni di Orlando Dal Farra.

[8] Franco Zaetta ha pertanto svolto, per effetto di tali dimissioni, le funzioni di presidente dell’Ente dal 15 luglio 2015 al 21 marzo 2019.

 

[9] Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 1° agosto 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 13 settembre 2016, aveva richiesto il parere parlamentare su tale proposta di nomina. Tale richiesta era stata assegnata alla 11a Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, che l'aveva esaminata nella seduta del 21 settembre 2016 esprimendo parere favorevole, nonché alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 20 settembre 2016, aveva espresso anch'essa parere favorevole nella seduta del 28 settembre 2016. Con la nomina presidenziale di De Felice era venuto automaticamente meno il mandato commissariale che era stato affidato allo stesso De Felice con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 25 agosto 2016, comunicato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con lettera del 9 settembre 2016 e annunciato al Senato e alla Camera il 13 e il 14 settembre 2016. Al commissario straordinario erano stati conferiti i poteri attribuiti al presidente dell'INAIL dal 28 luglio 2016 fino alla conclusione della procedura per la nomina del presidente stesso e comunque non oltre il 30 novembre 2016.

Il 12 maggio 2016 era scaduto il precedente mandato alla presidenza dell'INAIL dello stesso De Felice, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2012. Tale nomina aveva comportato la chiusura della gestione commissariale alla quale era stato sottoposto l'INAIL a seguito del decesso del presidente Marco Fabio Sartori, avvenuto l'8 novembre 2011. Infatti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 novembre 2011 era stato nominato commissario straordinario dell'Istituto Gian Paolo Sassi. In seguito, con analogo decreto in data 10 aprile 2012, lo stesso De Felice era stato nominato commissario straordinario a decorrere dal 1° aprile 2012.

[10] Il CIV dell'INAIL era stato rinnovato con D.P.C.M. dell'8 agosto 2013 per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2013. All'atto del rinnovo, la composizione dell'organo è stata ridotta da 25 a 17 componenti, in attuazione dell'articolo 7, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017 sono stati nominati i componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto: Giovanni Luciano (presidente), Marco Abatecola (vice presidente), Bruno Adinolfi, Ferdinando Di Lauro, Barbara Orlandi, Michele Buonerba, Silvana Roseto, Salvatore Muscarella, Alberto Forti, Pierangelo Albini, Fabiola Leuzzi, Beatrice Sassi, Gaetana Pagano, Leo Fiorito, Barbara Gatto, Gian Luigi De Gregorio, Gabriele Brachetta. La durata del mandato è di quattro anni a decorrere dal 20 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto di nomina. Con D.P.C.M. del 3 luglio 2018, Gabriele Brachetta (dimissionario) è stato sostituito da Vincenzo Marotta. Successivamente con il D.P.C.M. 25 ottobre 2018 Enrico Ponti è stato nominato in sostituzione di Silvana Roseto (dimissionaria).

[11] Il testo dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994, prima del recente intervento riformatore prevedeva al riguardo che contestualmente alla richiesta di parere parlamentare, si provvedesse ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ente (CIV), che doveva intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri poteva comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. L’intesa era stata prevista dalla novella di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

[12] Nel caso dell’INAIL, contrariamente a quanto avvenuto con riferimento all’INPS, non ha trovato attuazione la disciplina transitoria prevista dal comma 2 del medesimo articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019. Detta norma ha stabilito che, in fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del presidente dell'INPS e dell'INAIL, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del medesimo decreto n. 4 del 2019. Si ricorda inoltre che l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019, escludendo l’applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, inibisce, sempre in sede di prima applicazione, l’istituto della prorogatio, per quanto riguarda gli organi di vertice dei suddetti enti.

[13] Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, prevede che: “Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio d’amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate.”.

[14] Si ricorda che il comma 8 è stato modificato, da ultimo, dall'articolo 25, comma 1, lett. e), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

[15] Il 10 luglio 2015 era scaduto il mandato dello stesso Ricciardi a commissario dell'ISS. Inizialmente nominato per sei mesi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 luglio 2014, Ricciardi era stato prorogato per ulteriori sei mesi con analogo decreto interministeriale del 21 gennaio 2015. Il commissariamento dell'Istituto era stato disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, essendo stato riscontrato dall'Autorità di vigilanza un disavanzo di competenza dell'ISS per due esercizi consecutivi, relativi agli anni 2011 e 2012. Il commissariamento dell'Istituto aveva pertanto comportato la decadenza del presidente, Fabrizio Oleari, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 25 marzo 2013. Allo stesso modo erano decaduti i mandati di Francesca Basilico D'Amelio, Alessandro Cosimi, Paolo Di Loreto e Michele Pandolfelli a componenti del consiglio di amministrazione dell'ISS, che erano stati nominati per quattro anni con decreto del Ministro della salute del 28 marzo 2013.

[16] Il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina era stato richiesto dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettera del 21 luglio 2015, annunciata alla Camera e al Senato in pari data. Tale richiesta era stata assegnata alla 12a Commissione (Igiene e sanità) del Senato, che l'aveva esaminata nella seduta del 29 luglio 2015, esprimendo parere favorevole. La richiesta era stata altresì esaminata dalla XII Commissione (Affari sociali) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 28 luglio 2015, e dopo aver proceduto all'audizione informale di Ricciardi nella seduta del 30 luglio 2015, aveva espresso infine parere favorevole nella seduta del 5 agosto 2015.

[17] La norma precisa che il nominato, se professore universitario, sia collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Qualora sia invece dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

[18] Il comma 3 precisa che il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne sovrintende l'andamento, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno.

[19] Si ricorda che nella procedura di nomina dei presidenti dell’INPS e dell’INAIL non è più previsto un ruolo del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), chiamato in precedenza a esprimere il proprio parere al riguardo. Continua invece ad applicarsi al riguardo la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ossia la deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[20] Si ricorda che, nel quadro del riassetto degli enti pubblici di previdenza e assistenza operato dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che aveva modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, era stato soppresso il consiglio di amministrazione negli enti previdenziali. L'unico organo collegiale dell'INPS risultava dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), la cui composizione peraltro era stata ridotta del 30 per cento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, e dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Di contro, a seguito dell'attribuzione all'INPS delle funzioni dei soppressi INPDAP ed ENPALS, l'articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 aveva specificamente previsto l'integrazione nel CIV dell'INPS di sei ulteriori componenti, quattro dei quali da riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP, e altri due da riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS, come successivamente specificato dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2012. Per effetto delle riferite modifiche, la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è scesa dai 24 membri originariamente previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 479 del 1994, agli attuali 22.

[21] Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, prevede che: “Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio d’amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate.”.

[22] La comunicazione è stata annunciata sia alla Camera sia al Senato il 28 marzo 2019 e trasmessa per competenza alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e alla 11a Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato.

[23] Boeri era stato nominato il 16 febbraio 2015, per un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni parlamentari competenti. Con la nomina di Boeri alla presidenza dell'INPS era venuto automaticamente meno il mandato a commissario straordinario dell'Istituto di Tiziano Treu.

[24] Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 73 del 2013, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.

[25] La richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettera in data 16 giugno 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 17 giugno 2015.

[26] Sotto il profilo del controllo parlamentare, premesso che l'IVASS dispone di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si osserva che sebbene la nomina dei consiglieri avvenga su proposta del Governatore della Banca d'Italia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la nomina stessa è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, prima di essere formalizzata con decreto del Presidente della Repubblica. Di conseguenza, qualora si considerasse preminente il dato sostanziale della deliberazione governativa, potrebbe ritenersi, in via di ipotesi interpretativa, applicabile alla fattispecie il dettato dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, laddove esso prevede che “le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti [...] effettuate dal Consiglio dei Ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere”.

[27] Il 24 dicembre 2018 era scaduto anche il mandato di Alberto Corinti, la cui carica è stata rinnovata il 19 febbraio 2019, con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri, intervenuta il 14 febbraio 2019.

[28] Il 24 dicembre 2018 era scaduto anche il mandato di Alberto Corinti, la cui carica è stata rinnovata il 19 febbraio 2019, con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri, intervenuta il 14 febbraio 2019.

[29] In particolare la composizione del consiglio dell'Istat è stata ridotta a 5 membri compreso il presidente, dai 10 membri compreso il presidente precedentemente previsti; la composizione del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, oggetto della presente nota, è stata parimenti ridotta a 15 membri compreso il presidente, dai 22 compreso il presidente precedentemente previsti.

[30] Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

[31] Emilia Mazzuca, Fabio Bartolomeo, Maria Cannata, Gaetano Palombelli, Luigi Cannari e Patrizia Farina, già componenti del precedente comitato, sono stati confermati con il D.P.C.M. 6 marzo 2015 citato nel testo.

[32] Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 73 del 2013, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.

[33] La nomina di Giovanna Pentenero è avvenuta su designazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome, in quanto assessore all'istruzione, lavoro e formazione professionale della regione Piemonte, mentre Bruno Busacca è stato designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[34] Attualmente il presidente dell’Ente è Domenico Parisi, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2019, a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[35] Ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015 sono organi dell'ANPAL, oltre al presidente e al consiglio di amministrazione, il consiglio di vigilanza e il collegio dei revisori. I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta. Il consiglio di vigilanza è composto da 10 membri, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di vigilanza elegge al proprio interno il presidente. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in possesso di specifica professionalità in materia di controllo e contabilità pubblica.

[36] Il comma 718 prevede che: “All’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 15, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «Entro trenta giorni dalla data di entrata vigore della presente disposizione sono nominati il presidente e il direttore generale dell’ANPAL, con contestuale decadenza del presidente e del direttore generale in carica. Il presidente decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa. La competenza del direttore generale di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell’ANPAL di cui all’articolo 8, comma 2, è attribuita al presidente.»”.

[37] L'articolo 47-quater del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 31, aveva infatti stabilito in sette anni, con decorrenza dalla data del decreto di nomina, la durata in carica del presidente e dei componenti dell’Autorità garante, nonché la loro non rinnovabilità. La disposizione era stata introdotta per equiparare la durata in carica del presidente e dei componenti del Garante a quella prevista per le altre autorità indipendenti, eliminando la possibilità di essere confermati nell'incarico.

[38] Il comma 5 precisa che all'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Il comma 6 stabilisce che al presidente compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Ai componenti compete una indennità pari ai due terzi di quella spettante al presidente.

[39] Come riassuntivamente illustrato nel sito dell’Autorità, essa ha i seguenti compiti: controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui;

collaborare con le altre autorità di controllo e prestare assistenza al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del Regolamento;

esaminare reclami;

nel caso di trattamenti che violino le disposizioni del Regolamento rivolgere ammonimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, ingiungendo di conformare i trattamenti medesimi alle disposizioni del Regolamento; imporre una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento, incluso il divieto di trattamento; ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento;

adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento e altri organismi e istituzioni l’esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

formulare pareri su proposte di atti normativi e amministrativi;

partecipare alla discussione su iniziative normative con audizioni presso il Parlamento;

predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al Parlamento e al Governo;

partecipare alle attività dell'Unione europea e a quelle internazionali di settore, anche in funzione di controllo e assistenza relativamente ai sistemi di informazione Europol, Schengen, VIS, e altri; curare l'informazione e sviluppare la consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla tutela dei minori;

tenere registri interni delle violazioni più rilevanti e imporre sanzioni pecuniarie ove previsto dal Regolamento e dalla normativa nazionale; coinvolgere, ove previsto, i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche i cui risultati sono presi in considerazione per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale.

[40] Si ricorda che il 15 maggio 2012 erano scaduti i mandati settennali dei componenti dell'AGCOM nominati con D.P.R. del 9 maggio 2005: si trattava in particolare del presidente Corrado Calabrò e dei commissari Enzo Savarese, Michele Lauria, Stefano Mannoni, Roberto Napoli (eletti dalle Camere il 16 marzo 2005), Nicola D'Angelo, Sebastiano Sortino (eletti dalla Camera il 5 maggio 2005) ed Antonio Martusciello (eletto dal Senato il 28 luglio 2010 e nominato con D.P.R. del 30 agosto 2010, in sostituzione del dimissionario Giancarlo Innocenzi Botti). Il 29 novembre 2011 si era invece dimesso Gianluigi Magri, nominato sottosegretario di Stato presso il Ministero della difesa.

[41] Si precisa che l’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, stabilisce che in caso di dimissioni di un commissario la Camera competente proceda all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità. Pertanto, il mandato di Antonio Nicita, eletto in sostituzione di Maurizio Décina, eletto dalla Camera nella seduta del 6 giugno 2012, che aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico il 4 settembre 2013, e il mandato di Mario Morcellini, eletto in sostituzione di Antonio Preto, deceduto il 3 novembre 2016, scadranno contestualmente ai mandati degli altri componenti del consiglio di amministrazione.

[42] Scrive la Corte dei conti: “Detto organo è decaduto il 30 gennaio 2018 a seguito delle dimissioni di un componente e della decadenza di un altro sicché costituisce priorità assoluta, immediatamente segnalata già in sede istruttoria da questa Sezione al competente Ministero, che ne venga reintegrata la composizione, ovvero nominato un Commissario in quanto non può ritenersi coerente con il quadro normativo di riferimento né ulteriormente sostenibile la situazione attuale in cui il solo Presidente opera da organo monocratico senza possibilità di alcuna tempestiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, non potendo tale condizione essere sussunta nella previsione dei “poteri d’urgenza” di cui all’art. 4, comma 3 dello Statuto dell’IISG.”.

[43] Manacorda era stato nominato dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca con proprio decreto su designazione del presidente del Consiglio universitario nazionale, mentre Belardinelli era stato designato dallo stesso Ministro, al pari del presidente dell'Ente, Fabrizio Cambi.

[44] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[45] Il comma 2 bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[46] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti, fatto salvo quanto specificamente disposto all'articolo 9, con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche CNR, all'Agenzia spaziale italiana ASI e all’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).

 

[47] Prima dell'emanazione del suddetto decreto-legge, erano organi dell'AGEA il presidente e il consiglio di amministrazione, composto dal predetto presidente e da ulteriori quattro membri. In particolare, il presidente era nominato per tre anni (rinnovabili non più di due volte) con D.P.R. emanato su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sulla relativa proposta di nomina, anche per effetto del richiamo all'articolo 3 della legge n. 400 del 1988 operato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del 1999 istitutivo dell'AGEA, le Commissioni XIII della Camera e 9ª del Senato erano chiamate ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

[48] La suddetta norma, rubricata “Organi dell’Agenzia”, prevede che: “1. Sono organi dell'Agenzia: a) il Direttore, scelto in base all'alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'Agenzia, in seguito a chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscono l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali. Il Direttore è nominato con decreto del Ministro, previa trasmissione della proposta di nomina alle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. b) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. I componenti effettivi e supplenti devono essere in possesso del requisito di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il presidente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelto tra i dirigenti di ruolo, di livello non generale, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è collocato fuori ruolo. 2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati il compenso del Direttore e dei componenti del collegio dei revisori. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

[49] I compiti dell’agenzia sono adesso specificamente definiti, in primo luogo, dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74. Detta norma prevede che: “1. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, così come individuate all'articolo 4, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

2. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo di coordinamento, individuate all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3. L'Agenzia assicura altresì, nell'esercizio delle sue funzioni di organismo pagatore, il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi. A tal fine l'Agenzia garantisce che nessun funzionario ha contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che nessun funzionario svolge uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Il bilancio dell'Agenzia contiene due distinte rubriche, una per l'organismo di coordinamento ed una per l'organismo pagatore, che costituiscono distinti centri di responsabilità amministrativa e di costo.

4. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, l'Agenzia svolge altresì le funzioni già attribuite alla Agecontrol S.p.A. ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

5. L'Agenzia prosegue la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi già afferenti all'AIMA, soppressa con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.”.

[50] In precedenza, con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'INAF Giovanni Fabrizio Bignami (in qualità di presidente), Nazzareno Mandolesi, Stefano Cristiani, Monica Tosi e Maria Renata Schirru. Dopo le dimissioni di Mandolesi, con decreto ministeriale del 15 settembre 2011 era stato nominato in sua sostituzione Massimo Capaccioli. Successivamente, con decreto ministeriale del 2 ottobre 2013, Sergio Molinari era subentrato alla dimissionaria Maria Rosaria Schirru, per il restante periodo del quadriennio di nomina. A seguito infine delle dimissioni rassegnate da Stefano Cristiani, con decreto ministeriale del 20 febbraio 2014 era stato nominato in sua sostituzione Andrea Ferrara per il restante periodo del quadriennio di nomina.

[51] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[52] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[53] Si ricorda che il 2 dicembre 2019 scadranno i mandati di Enrico Cappellaro e Stefano Giovannini, scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento.

[54] Il comma 3 prevede invece che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

 

[55] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.

[56] Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

 

[57] Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma istitutiva dell’obbligo, l’oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché i dati inerenti l’ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono segnalati, separatamente, i nuovi obblighi rilevati, quelli conclusi a seguito dell’abrogazione della disposizione che li prevede ovvero superati in via di fatto, nonché le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista.

[58] Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2019, n. 134.

[59] L’articolo 2 del decreto legislativo n. 50 del 2019, al comma 4, stabilisce che le reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario sono quelle concesse dallo Stato e quelle per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, adibite a servizi ferroviari locali ordinariamente espletati con distanziamento regolato da segnali, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 50, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, sono da considerarsi isolate le reti che non figurano nell'Allegato A di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2016. A tali reti e ai soggetti che operano su di esse non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 50 del 2019. Le modalità applicative degli articoli 6, 8, 13 e 17 sono disciplinate dall'ANSFISA, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera bb) del medesimo decreto. Sulle reti in cui esiste un solo soggetto integrato che gestisce l'infrastruttura ed effettua il servizio di trasporto in esclusiva sulla propria rete, i compiti e le responsabilità che il decreto n. 50 del 2019 attribuisce ai gestori dell'infrastruttura e alle imprese ferroviarie sono da considerarsi attribuiti al soggetto integrato esercente. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 50 del 2019 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

[60] Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 162 del 2007 stabiliva: “2. La relazione di cui al comma 1 contiene informazioni circa:

a) l'evoluzione della sicurezza ferroviaria compresa una sintesi dei CSI definiti nell'allegato I;

b) le modifiche sostanziali apportate alle norme nazionali in materia di sicurezza ferroviaria;

c) l'evoluzione della certificazione di sicurezza e dell'autorizzazione di sicurezza;

d) i risultati e l'esperienza acquisita nella supervisione dell'attività dei Gestori dell'infrastruttura e delle Imprese ferroviarie;

d-bis) le deroghe concesse a norma dell'articolo 9-bis, comma 7”.

[61] Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 30 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, il rapporto sulla sicurezza delle ferrovie italiane, predisposto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, corredato dalla relazione sull'attività svolta dalla medesima Agenzia, riferiti all'anno 2017 (Doc. CLXXX, n. 1).

[62] Gli Stati membri dell’Unione europea hanno facoltà di prorogare di un anno tale scadenza, con comunicazione alla Commissione entro il 16 dicembre 2018. Lo Stato italiano ha scelto di recepire le direttive entro il 16 giugno 2019, posizione condivisa con altri sette stati membri dell’Unione europea (oltre all’Italia, Bulgaria, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Romania e Slovenia); l’articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2019, con cui viene recepita la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie, dispone pertanto l’entrata in vigore del decreto medesimo in tale data.

[63] Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 50 del 2019 recita: “Il presente decreto non si applica:

a) alle metropolitane;

b) ai tram e ai veicoli leggeri su rotaia, nonché alle infrastrutture utilizzate soltanto da tali veicoli;

c) alle infrastrutture ferroviarie private, ivi compresi i binari di raccordo privati, utilizzate per fini non commerciali dal proprietario o da un operatore per le loro rispettive attività di trasporto merci o per il trasporto di persone, nonché ai veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture;

d) alle infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia, utilizzate occasionalmente da veicoli ferroviari nelle condizioni operative del sistema di trasporto leggero su rotaia, ove è necessario il transito di quei veicoli soltanto a fini di connettività;

e) ai veicoli utilizzati principalmente sulle infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia, ma attrezzati con alcuni componenti ferroviari necessari per consentire il transito a tali veicoli su una sezione confinata e limitata di infrastruttura ferroviaria soltanto a fini di connettività”.

[64] Si vedano al riguardo le considerazioni formulate dal relatore Giovanni Battista Tombolato nella seduta della IX Commissione (Trasporti) della Camera del 6 marzo 2019 in occasione dell’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (Atto del Governo n. 74), ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento.

[65] L’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai commi 6 e 7, stabilisce che sono organi dell’ANSFISA: a) il direttore dell'Agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia; b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'Agenzia, che lo presiede; c) il collegio dei revisori dei conti.

Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l’Agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell’Agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

[66] L’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2019, al comma 6, ribadisce che “Ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162”.

Alfredo Principio Mortellaro è stato nominato direttore dell’ANSFISA con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 2019 per la durata massima di un anno.

[67] Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, di sicurezza delle gallerie situate nelle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea e funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianto fisso (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compiti ulteriori rispetto a quelli già conferiti all’ANSF sono stati attribuiti all’ANSFISA dai commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018, come convertito.

[68] Il comma 3 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018, nel testo originario, ha altresì previsto che “Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorità preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono affidati, a seguito di apposite convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale”.

A seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 50 del 2019, l’ultimo periodo del comma 12 dell’articolo 3 attualmente recita: “Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate, i compiti di autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE) 2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni, all'Agenzia, o all'Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo”.

[69] La direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione) è stata recepita nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57.

[70] Il Capo I del decreto legislativo n. 50 del 2019 contiene le norme generali (articoli da 1 a 3), relative alle finalità, all'ambito di applicazione del decreto ed alle definizioni, mentre il Capo II (articoli da 4 ad 8) reca le disposizioni volte ad individuare i ruoli dei soggetti operanti nel settore della sicurezza ferroviaria e le regole generali per la garanzia della sicurezza ferroviaria. Il Capo III (articoli da 9 a 14) è dedicato alle norme su certificato e autorizzazione di sicurezza. Del Capo IV (articoli da 15 a 19), avente a oggetto l’ANSFISA, si riferisce nel testo, mentre il Capo V (articoli da 20 a 27), relativo a indagini su incidenti e inconvenienti, reca in particolare la disciplina dell'Organismo investigativo nazionale. Il Capo VI (articoli 28 e 29) concerne la disciplina relativa alle reti isolate. In merito, si ricorda che accanto alla Rete ferroviaria nazionale, assegnata in concessione a Rete ferroviaria italiana, sono presenti in Italia reti ferroviarie, sia interconnesse con la rete ferroviaria nazionale, sia non interconnesse con la stessa (in tal caso denominate reti isolate), le quali sono gestite da soggetti diversi dal gestore della rete nazionale (ovvero Rete ferroviaria italiana) e che tali reti ferroviarie sono oggi oggetto di concessione regionale, in base al decreto legislativo n. 422 del 1997. L'articolo 28 prevede che per svolgere le attività sulle reti isolate sia necessario ottenere un certificato di idoneità all'esercizio da parte dell'ANSFISA, mentre l'articolo 29 stabilisce che per poter aprire al pubblico esercizio linee ferroviarie nuove, rinnovate o ristrutturate, o parti di esse, il soggetto che gestisce l'infrastruttura debba ottenere dall'ANSFISA un'autorizzazione di messa in servizio dei sottosistemi strutturali che lo compongono e che per poter circolare su tali reti ogni veicolo debba ottenere un’autorizzazione di messa in servizio da parte dell'ANSFISA. Il Capo VII (articoli da 30 a 34) reca le disposizioni transitorie e finali e le norme relative alle sanzioni.

[71] In particolare, il comma 1 dell’articolo 15 prevede che per le funzioni in ambito ferroviario il funzionamento dell’ANSFISA è assicurato anche con l'utilizzazione di un numero non superiore a dodici unità di personale proveniente dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in regime di comando, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari per l'espletamento delle funzioni assegnate. Il comma 2 dell’articolo 15 elenca poi le risorse finanziarie destinate all’ANSFISA.

[72] Il comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 50 del 2019 recita: “2. Con specifico riferimento al settore ferroviario, l'ANSFISA, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3, è incaricata di svolgere i seguenti compiti:

a) promuovere il riordino e sovrintendere all'emanazione di norme tecniche e standard anche con riguardo al trasporto di merci e passeggeri, anche su proposta motivata dei soggetti di cui all'articolo 4, nonché vigilare sulla relativa applicazione;

b) controllare, promuovere e, se necessario disporre, che i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie emanino disposizioni e prescrizioni di esercizio, in coerenza con il quadro normativo nazionale di cui alla lettera a);

c) stabilire i principi e la ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in ordine all'emanazione delle disposizioni di cui alla lettera b);

d) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi infrastruttura, energia e controllo-comando e segnalamento a terra, costitutivi del sistema ferroviario, a norma del decreto legislativo Interoperabilità ferroviaria;

e) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare le autorizzazioni d'immissione sul mercato del veicolo a norma del decreto legislativo Interoperabilità ferroviaria;

f) coadiuvare l'ERA nel rilascio, nel rinnovo, nella modifica e nella revoca delle autorizzazioni d'immissione sul mercato del veicolo a norma dell'articolo 21, comma 5, della direttiva (UE) 2016/797 e delle autorizzazioni del tipo di veicoli a norma dell'articolo 24 della medesima direttiva;

g) supervisionare che sul territorio nazionale i componenti di interoperabilità siano conformi ai requisiti essenziali fissati nel decreto legislativo Interoperabilità ferroviaria;

h) assicurare che la numerazione dei veicoli sia stata assegnata a norma del decreto legislativo Interoperabilità ferroviaria;

i) coadiuvare l'ERA nel rilascio, nel rinnovo, nella modifica e nella revoca dei certificati di sicurezza unici rilasciati a norma dell'articolo 10, comma 5, della direttiva (UE) 2016/798;

l) rinnovare, modificare e revocare i certificati di sicurezza unici da essa rilasciati a norma dell'articolo 9, comma 8;

m) rinnovare, modificare e revocare le autorizzazioni di sicurezza rilasciate a norma dell'articolo 11;

n) garantire la supervisione delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura a norma dell'articolo 17;

o) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare le licenze di conduzione treni a norma del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247;

p) adottare senza ritardo le necessarie decisioni, qualora abbia un valido motivo per ritenere che un soggetto responsabile della manutenzione non soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati;

q) verificare che l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni tecniche relative al funzionamento e alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali;

r) rilasciare, su richiesta dell'interessato, l'autorizzazione all'utilizzo di un'applicazione generica dopo aver verificato le attività effettuate dall'organismo indipendente ferroviario prescelto dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dall'ente appaltante, dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infra-struttura interessato;

s) verificare che i veicoli siano debitamente immatricolati e che le informazioni in materia di sicurezza contenute nei registri dei veicoli e dell'infrastruttura, istituiti a norma degli articoli 47 e 49 della direttiva (UE) 2016/797, siano complete e aggiornate;

t) tenere e aggiornare il registro nazionale dei veicoli di cui al decreto legislativo Interoperabilità ferroviaria;

u) compiere attività di studio, ricerca e approfondimento in materia di sicurezza del trasporto ferroviario, anche recependo indicazioni emergenti dalle indagini e dalle procedure svolte dall'organismo investigativo nazionale sugli incidenti e gli inconvenienti ferroviari per il miglioramento della sicurezza; svolgere attività di consultazione in materia di sicurezza ferroviaria a favore di pubbliche amministrazioni e attività propositiva anche nei confronti del Parlamento in vista della approvazione di norme di legge atte a promuovere livelli più elevati di sicurezza delle ferrovie;

v) formulare proposte e osservazioni relative a problemi della sicurezza ferroviaria ad ogni soggetto o autorità competente;

z) impartire, ai gestori delle infrastrutture, alle imprese ferroviarie, e se del caso agli altri soggetti di cui all'articolo 4, direttive e raccomandazioni in materia di sicurezza, nonché in ordine ad accorgimenti e procedure necessarie ovvero utili al perseguimento della sicurezza ferroviaria;

aa) svolgere i compiti di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128, per le ferrovie turistiche e vigilare sulla sicurezza nel rispetto di quanto da essa stessa stabilito ai sensi degli articoli 6 e 7 della medesima legge e del presente decreto;

bb) svolgere i compiti derivanti dall'articolo 15-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, per le reti funzionalmente isolate e rilasciare i certificati e le autorizzazioni di cui al Capo VI. A tal fine, l'ANSFISA valuta le misure mitigative o compensative proposte dai richiedenti sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei veicoli e del tipo di esercizio. Inoltre, con atti propri da emanare entro il 30 giugno 2019, l'ANSFISA disciplina per tali reti:

1) le modalità per ottenere da parte dei soggetti che operano sull'infrastruttura il necessario certificato di cui al Capo VI per lo svolgimento delle proprie funzioni;

2) le modalità applicative degli articoli 6, 8, 13 e 17, tenendo conto dei soggetti che vi operano, delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei veicoli e del tipo di esercizio;

3) le modalità applicative dei pertinenti CSM di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016;

4) tutti gli aspetti legati all'ottenimento dell'autorizzazione di messa in servizio dei sottosistemi strutturali e dei veicoli di cui al Capo VI;

5) le abilitazioni del personale con mansioni di sicurezza;

6) i principi di sicurezza e gli standard tecnici applicabili su tali reti;

7) le modalità di registrazione dei veicoli in un apposito registro informatico;

cc) riconoscere gli Organismi indipendenti ferroviari (OIF) definiti all'articolo 3, lettera rr);

dd) svolgere le attività di cui al decreto legislativo Interoperabilità ferroviaria con riguardo agli organismi di valutazione della conformità;

ee) partecipare alle attività che si svolgono nell'ambito dell'Unione europea e internazionale, nelle materie di competenza, e fornire qualificato supporto tecnico alle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con competenze nei medesimi ambiti;

ff) disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sull'infrastruttura ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto, compresi i veicoli storici”.

[73] Il comma 4 stabilisce che per l'assolvimento dei compiti ad essa assegnati, l’ANSFISA può condurre ispezioni, audit e indagini e accedere a tutta la documentazione, ai locali, agli impianti e alle attrezzature dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie. Tale attività può essere svolta congiuntamente al personale del MIT. Il comma 4 prevede inoltre, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disciplinato il rilascio al personale dell’ANSFISA e del Ministero di un apposito documento che garantisce l’accesso all’infrastruttura, agli impianti e ai veicoli. Il comma 5 prevede, infine, l’obbligo a carico dell’ANSFISA di collaborare con le istituzioni e le autorità pubbliche, con particolare riferimento a quelle preposte alla regolazione economica del settore.

[74] Sono inoltre regolati, in maniera sostanzialmente analoga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 162 del 2007: i casi di perdita delle condizioni per la certificazione unica (con riferimento alle imprese ferroviarie); l’ipotesi di rischi gravi per la sicurezza con riferimento alle attività di soggetti titolari di certificazioni uniche di sicurezza; le ipotesi di limitazione o revoca della certificazione di sicurezza per le imprese ferroviarie; gli scambi di informazioni con riferimento alle imprese ferroviarie esercenti la propria attività in più Stati dell'Unione; le iniziative che possono essere assunte dall'Agenzia. È invece di nuova introduzione la disciplina del coordinamento tra l'Agenzia e l'ERA nel caso di diverse valutazioni tra i due soggetti.

[75] Il testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2019, n. 140.

[76] Il Capo II del decreto-legge n. 32 del 2019 (articoli da 6 a 20-bis) contiene disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'Area Etnea, mentre il Capo III (articoli da 21 a 30) reca norme in merito agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Nord e del Centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017.

[77] In particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

[78] L’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), al comma 4 stabilisce che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, ferme restando le facilitazioni previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 37 per gli acquisti di importo contenuto, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

[79] Il quarto periodo del comma 1 dell’articolo 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016 vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis.

[80] La legge 19 giugno 2019, n. 56, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2019, n. 145.

[81] Ai sensi del comma 2 dell’articolo 60-bis il Piano contiene:

a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento;

b) le azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive;

c) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.

[82] Il comma 6 dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica l’Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L’Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5 del medesimo articolo 60. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l’Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'Ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

[83] Il comma 5 dell’articolo 60-bis prevede che i verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in comuni o in altri enti locali siano trasmessi anche al prefetto territorialmente competente.

Il nuovo articolo 60-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che il prefetto può segnalare al Nucleo della Concretezza eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso può partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.

[84] Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente Bollettino.