Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 24 - XVIII Giugno 2020 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 24 |
Data: | 22/06/2020 |
Organi della Camera: | Assemblea |
Camera dei deputati |
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XVIII LEGISLATURA |
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SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE |
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L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO PARLAMENTARE |
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MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI |
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n. 24 – Giugno 2020 |
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A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare ( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it |
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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. |
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NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI
Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici
Cariche rinnovate nel mese di maggio 2020 o tuttora in itinere
SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – AGIA
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM
Autorità nazionale anticorruzione – ANAC
Autorità per la regolazione dei trasporti
Cassa di previdenza delle Forze armate
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese
Garante per la protezione dei dati personali
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV
Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM
Istituto nazionale di statistica – ISTAT
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova
Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA
Stazione zoologica “Anton Dohrn”
Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI
Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-31 maggio 2020
Nuove relazioni previste da fonti normative
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, al fine di offrire notizie, dati statistici e altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I, relativa alle attività di controllo parlamentare sulle nomine di vertice negli enti pubblici e nelle autorità amministrative indipendenti di competenza governativa.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti negli atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni), approvati in Assemblea o in Commissione, che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto sulle relazioni al Parlamento, distinte tra “governative” e “non governative”, la cui trasmissione sia prevista da norme di legge. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, introdotte da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nell’arco temporale di riferimento.
La presente Sezione illustra l’attività di monitoraggio sulle nomine di vertice in enti pubblici sottoposte a procedure di controllo parlamentare.
La Sezione I dà conto delle nomine governative soggette a controllo parlamentare ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”.
Tale legge, agli articoli da 1 a 8, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri e i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, debbano richiedere il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.
La richiesta di parere da parte del Governo deve indicare la procedura seguita per l’individuazione della candidatura, i motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e gli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.
La medesima procedura si applica qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, nonché per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte. Trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere senza che le Commissioni si siano pronunciate l’organo competente può provvedere alla nomina[1].
Alla luce delle norme richiamate, il monitoraggio effettuato, su cui si riferisce in questa sede, consiste, in primo luogo, nel verificare se il Governo abbia effettivamente richiesto il parere parlamentare previsto dalla legge n. 14 del 1978 per la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti degli istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l’esito.
Inoltre, l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 prende in considerazione le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) degli istituti ed enti pubblici di cui presidenti e vicepresidenti sono nominati previo parere parlamentare in ottemperanza dell’articolo 1. In tali casi, l’articolo 9 stabilisce che i relativi provvedimenti debbano essere comunicati alle Camere entro il termine di quindici giorni. Anche tali provvedimenti devono fornire i motivi che li giustificano, le procedure seguite e una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano. Nell’ambito del monitoraggio di cui si dà conto in questa pubblicazione rientra pertanto anche l’accertamento dell’avvenuta comunicazione nei termini di legge. Per completezza di informazione, si verifica altresì se le prescritte procedure siano state attivate anche in occasione dei precedenti rinnovi.
Infine, qualora la legge istitutiva di un singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978, si procede al controllo sull’effettiva osservanza di tali ulteriori disposizioni.
Affinché il monitoraggio effettuato non si esaurisca nella mera presa d’atto degli atti posti in essere dal Governo, si provvede altresì a segnalare tempestivamente al Parlamento le cariche scadute o di prossima scadenza e le procedure previste per il loro rinnovo[2]. A tal fine sono predisposte schede informative relative a ciascun ente i cui organi siano soggetti a rinnovo nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, che ha cadenza mensile, con una proiezione relativa ai mesi immediatamente successivi. Ogni scheda è corredata da tutti gli elementi normativi che si ritengano utili ai fini della più compiuta valutazione parlamentare delle scelte operate dal Governo. All’individuazione delle scadenze oggetto di monitoraggio si perviene attraverso la consultazione della banca dati predisposta e costantemente aggiornata dal Servizio per il controllo parlamentare.
Cariche rinnovate nel mese di maggio 2020 o tuttora in itinere
Il 26 maggio 2020 è stata annunciata sia alla Camera sia al Senato la lettera del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 maggio 2020, con cui è stato chiesto il parere relativo alla nomina di Giuseppe Priore a presidente dell’Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese [3]. L’Ente allo stato è amministrato dallo stesso Priore in qualità di commissario straordinario e dai sub commissari Antonio Luca Conte ed Ennio Di Lorenzo, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 ottobre 2019, con decorrenza 11 dicembre 2019[4].
Il 26 maggio 2020 è stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del 25 maggio 2020 con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha chiesto il parere parlamentare sulla nomina di Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana– LNI, ai sensi dell'articolo l della legge 24 gennaio 1978, n. 14[5].
Sempre il 26 maggio 2020 è stata annunciata, in entrambi i rami del Parlamento, la lettera del 25 maggio 2020 con la quale il Ministro della difesa ha richiesto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il parere parlamentare, sempre ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sulla nomina di Luciano Magnanelli a vice presidente del medesimo Ente[6].
Si ricorda che il 25 maggio 2020 è scaduto il mandato del presidente uscente, Maurizio Gemignani. Il 24 maggio 2020 sono scaduti altresì i mandati del vice presidente dell’Ente, Piero Fabrizi e degli altri componenti del consiglio direttivo nazionale della Lega medesima, Roberto Recchia, Barbara De Lazzaro, Davide Strukelj, Umberto Verna, Raffaele Mancuso, Luigi Valerio, Luigi Tussellino e Antonio Tulino.
Il 15 maggio 2020 Giandomenico Taricco è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, fino al 19 febbraio 2023. In precedenza, con decreto del Ministro della difesa del 20 febbraio 2020, è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Ente. I componenti titolari sono Francesco Paolo Figliuolo, Massimo Martucci, Giandomenico Taricco, Mario Cinque, Lorenzo Cherubini, Patrizio Longo, Flavio Vito Valentino De Pace, Antonio Rossi, Giulio Lucchetti, Paolo Virgili e Roberto Tulletti. I componenti supplenti sono invece Giovanni Maria Clemente Carlo Fungo, Pietro Covino, Alfredo Tritapepe, Stefano Spagnol, Edoardo Lacrimini e Leandro Fiusco. Infine, con decreto del medesimo Ministro del 18 maggio 2020, sono stati nominati Marco Valerio Pozzato e Iside Cesarini, designati rispettivamente dal Presidente della Corte dei conti e dal Ministro dell’economia e delle finanze.
Il 7 maggio 2020, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Emanuele Mauri è stato nominato presidente del Consorzio dell’Adda per un periodo di quattro anni.
Il 31 luglio 2019 la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso parere favorevole sulla relativa proposta di nomina.
Il 30 aprile 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stati nominati tre dei quattro componenti del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica – ISTAT e precisamente Mauro Gasperini e Monica Pratesi, designati dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, e Federico Visconti, designato dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente. Per completare l’organo è ancora necessaria la nomina del consigliere elettivamente individuato tra ricercatori e tecnologi[7]. Il mandato dei precedenti componenti del consiglio dell'Istituto, Monica Pratesi, Maurizio Franzini, Daniela Cocchi e Pier Paolo Italia era scaduto il 14 dicembre 2019.
Si segnala che con delibera del 16 marzo 2020 l’Autorità nazionale anticorruzione ha dichiarato decaduto il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale Zeno D’Agostino[8].
Si segnala inoltre che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 febbraio 2020 è stato nominato il consiglio direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila. In tal modo sono entrati in funzione gli organi ordinari del suddetto Ente. Si ricorda che il medesimo Ministro aveva infatti nominato, il 7 agosto 2019, quale presidente dell'Ente medesimo, Francesco Curcio, il quale però non aveva potuto esercitare le sue funzioni, stante la mancata nomina del consiglio. Si era pertanto resa necessaria, per garantire la gestione dell’Ente, la nomina dello stesso Curcio quale commissario straordinario. Con la nomina del consiglio direttivo Curcio può ora svolgere le ordinarie funzioni presidenziali, determinando la cessazione della gestione commissariale[9].
L’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, aveva ancora prorogato, fino al 31 marzo 2020, le funzioni di ordinaria amministrazione e quelle urgenti e indifferibili dei componenti del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro (presidente), Augusta Iannini (vice presidente), Giovanna Bianchi Clerici e Licia Califano (componenti), scaduti il 19 giugno 2019.
Si segnala che l’articolo 118 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha ulteriormente prorogato tali funzioni “entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.”.
Si segnala, inoltre, che nella seduta della Camera dei deputati del 18 marzo 2020 è stato reso noto che le votazioni per l’elezione dei due componenti del Garante di competenza di questo ramo del Parlamento, che erano state previste – da ultimo – per il 25 marzo 2020, sono rinviate a data da stabilirsi.
Cariche scadute alla data del 31 maggio 2020 o in scadenza entro
il 31 agosto 2020 per le quali non risulta avviata la procedura di rinnovo
L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, aveva ulteriormente prorogato, fino al 31 marzo 2020, le funzioni di ordinaria amministrazione e quelle urgenti e indifferibili dei componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM Angelo Marcello Cardani (presidente), Antonio Martusciello, Francesco Posteraro, Antonio Nicita e Mario Morcellini (commissari), il cui mandato è scaduto il 25 luglio 2019.
Si segnala che l’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha ulteriormente prorogato tali funzioni “fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.”.
Si segnala, inoltre, che nella seduta della Camera dei deputati del 18 marzo 2020 è stato reso noto che le votazioni per l’elezione dei due componenti dell’Autorità di competenza di questo ramo del Parlamento, che erano state previste – da ultimo – per il 25 marzo 2020, sono rinviate a data da stabilirsi.
Il 5 ottobre 2019 è scaduto l’incarico del componente del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi – ENR, Silvano Saviolo, a suo tempo designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura.
Il 14 ottobre 2019 è scaduto l’incarico di Michele Morgante e il 9 febbraio 2020 quello di Laura Chies, componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. Il 27 aprile 2020 è scaduto infine il mandato del presidente dell’Ente, Sergio Paoletti.
Il 14 ottobre 2019 è scaduto l’incarico di Pierangelo Marcati, componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM.
Il 14 ottobre 2019 è scaduto il mandato del componente di designazione governativa del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, Mauro Magnani.
Il 23 ottobre 2019 sono diventate operative le dimissioni di Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC. Occorre pertanto nominare il nuovo presidente dell’Autorità[10].
I restanti componenti dell’Autorità, Michele Corradino, Francesco Merloni, Ida Angela Nicotra e Nicoletta Parisi scadranno, invece, l’11 luglio 2020, essendo stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 luglio 2014.
Il 13 novembre 2019 è scaduto l’incarico di Alberto Tesi, il 9 febbraio 2020 quello di Tommaso Edoardo Frosini e il 20 febbraio 2020 quello di Mario Giovanni Melazzini, quali consiglieri di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR. Il 20 febbraio 2020 è cessato altresì il mandato del presidente del medesimo Ente, Massimo Inguscio.
Il 31 dicembre 2019 è scaduto l’incarico di Mauro Cipolletta, Direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei[11]
Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato di Ezio Mesini, presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare.
Il 23 marzo 2020 sono scaduti i mandati di Federico Testa, presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, e quelli di Alessandro Lanza e Mauro Libè, consiglieri di amministrazione del medesimo Ente di ricerca.
Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico del presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV, Carlo Doglioni.
Il 28 aprile 2020 è scaduto il mandato della titolare dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA, Filomena Albano, che è stata nominata, per un quadriennio, con determinazione, adottata il 3 marzo 2016, d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Si segnala che - nei siti web della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dell’Autorità garante dell’infanzia e l’adolescenza - il 12 marzo 2020 è stato pubblicato un avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per la nomina a titolare dell’Autorità medesima[12].
Il 18 maggio 2020 è scaduto il mandato di Diederik Sybolt Wiersma, presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM.
Si ricorda, per completezza informativa, che il 9 giugno 2020 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia per la promozione all’estero e per l’internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE, Niccolò Ricci, Luigi Pio Scordamaglia e Giuseppe Mazzarella. I suddetti incarichi, ai sensi dell’articolo 14, comma 21[13], del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non sono più soggetti a controllo parlamentare. Peraltro, in occasione della nomina dei summenzionati soggetti, lo stesso Ministro pro tempore dello sviluppo economico aveva tuttavia provveduto a comunicare al Parlamento le suddette nomine. In quell’occasione il Ministro aveva infatti segnalato di ritenere comunque opportuno attivare analoghe forme di controllo parlamentare “Sebbene la legge istitutiva dell'ICE-Agenzia, nel prevedere una speciale procedura di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, ha di fatto reso inapplicabile le tipiche procedure di controllo parlamentare di cui alla legge n. 14/1978 […].”[14].
Il 20 luglio 2020 scadranno i mandati dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti.
Il 20 luglio 2020 scadrà il mandato di Paolo Magro quale presidente dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2017 per la durata di un triennio. Nella stessa data scadrà anche il consiglio di amministrazione dell’Ente di cui fanno parte Fabio Sardone, Giovanni Balestri, Alfonso Corso e Franca Di Rienzo.
Il 24 luglio 2020 scadrà il mandato di Pietro Pongiglione quale presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova.
Il 6 agosto 2020 scadrà anche il consiglio di amministrazione dell’Ente, nominato con decreto del Ministro della salute del 6 agosto 2015[15].
Il 9 agosto 2020 scadrà il mandato del presidente dell’Autorità per la regolazione dei trasporti, Andrea Camanzi, e dei componenti della medesima Autorità Barbara Marinali e
Mario Valducci.
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Si segnala che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 2 dell’articolo 100, rubricato “Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, dispone che “I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le procedure di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.”.
Si segnala inoltre che l’articolo 103 del medesimo decreto legge, rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, dispone una generale sospensione del decorso dei termini endoprocedimentali, nonché un’estensione dell’efficacia temporale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati[16], che esplica potenzialmente i suoi effetti sulla materia delle nomine esaminate in questa sezione della presente pubblicazione.
Si segnala, altresì, che l’articolo 33, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito, con modificazioni[17] dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede – con alcune eccezioni - che per gli organi amministrativi e di controllo degli enti pubblici, ordinari e straordinari, i termini della prorogatio di 45 giorni, prevista in via generale dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, “sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza” e, “comunque”, fino alla ricomposizione dei suddetti organi di amministrazione e controllo. L’ultimo periodo del comma 1 stabilisce inoltre che “Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.
Si segnala infine che l’articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, attualmente all’esame del Parlamento, autorizza Cassa depositi e prestiti S.p.a. a costituire – nell’ambito delle iniziative volte a fronteggiare l’emergenza economica determinata dal Covid 19 - un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il patrimonio destinato può essere articolato in comparti ed essere finanziato mediante l'emissione, a valere sul patrimonio destinato medesimo o su suoi singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito, muniti di garanzia statale.
La disposizione prevede che, ai fini della gestione del suddetto patrimonio destinato, il consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti S.p.a. sia integrato dai membri indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio 1983, n. 197, ovvero dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale del tesoro e da tre esperti in materie finanziarie, scelti da terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'Upi, dall'Anci e nominati con decreto del Ministro del tesoro – ora dell’economia e delle finanze - in rappresentanza rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.
Per quanto rileva ai fini della presente sezione, si segnala che per la nomina di questi ultimi componenti la noma richiama espressamente le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14.
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Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle relative schede di seguito riportate.
SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA |
Presidente: Federico Testa |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
23/3/2020 |
Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ma, per le nuove modalità di nomina, vedasi infra nel testo) |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Alessandro Lanza
Mauro Libè |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
|
Il 23 marzo 2020 sono scaduti i mandati di Federico Testa, presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA, e quelli di Alessandro Lanza e Mauro Libè, consiglieri di amministrazione del medesimo Ente.
Si ricorda che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto del 23 marzo 2016, ha nominato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Federico Testa presidente dell'Agenzia per la durata di quattro anni.
Il suddetto Ministro aveva chiesto il parere parlamentare relativo a tale proposta di nomina, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 7 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 marzo 2016. Su tale richiesta la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016. La X Commissione (Attività produttive, commercio, turismo) della Camera, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 22 marzo 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016 dopo aver proceduto in pari data all'audizione informale di Testa.
Con il medesimo decreto 23 marzo 2016 sopra citato, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha nominato altresì Alessandro Lanza e Mauro Libè componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sempre per la durata di quattro anni. Si segnala che il decreto di nomina precisa che il presidente Testa e il consigliere Lanza sono stati nominati in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, mentre Libè è stato nominato in rappresentanza di quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Per effetto delle nomine suddette era terminato il regime commissariale al quale era stata in precedenza sottoposta l'Agenzia ENEA a partire dal precedente riordino avvenuto nel 2009, all'esito del quale era succeduta al soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente ENEA.
Il Commissario dell'Agenzia era lo stesso Federico Testa, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2014 e prorogato con analogo decreto del 21 luglio 2015 per dodici mesi a decorrere dal 6 agosto 2015[18]. Testa era succeduto al commissario Giovanni Lelli ed ai sub commissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi[19].
Si ricorda che l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” è stato novellato dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale il consiglio di amministrazione dell'Ente è formato da tre componenti, incluso il presidente, ed è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la durata di quattro anni, rinnovabili una sola volta[20].
Peraltro, il nuovo statuto[21] dell’Ente[22] prevede ora all’articolo 6, comma 2, che “Il consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, il Presidente e due consiglieri, di questi ultimi uno scelto tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Agenzia, dagli stessi ricercatori e tecnologi su base elettiva attraverso una procedura disciplinata, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, da una commissione nominata dal Presidente dell’Agenzia. Il Presidente avvia le azioni dirette alla individuazione del componente elettivo almeno sei mesi prima della scadenza naturale del suo mandato. L’esito della procedura elettiva viene comunicato al Ministero vigilante ai fini dell’adozione del decreto di nomina ai sensi dell’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99.”. Il comma 3 del medesimo articolo 6 dello statuto, richiamate le procedure sopra illustrate di cui al secondo periodo del comma 1 del già ricordato articolo 37 della legge n. 99 del 2009, specifica ulteriormente che “i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell’ENEA.”.
Pertanto lo statuto dell’Ente ha previsto, diversamente da quanto stabilito dal sopra richiamato articolo 37 della legge n. 99 del 2009, la presenza di un componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza del personale dell’Ente, similmente a quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, per la generalità degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ora Ministero dell’università e della ricerca[23].
Si ricorda che per la nomina del presidente dell’Ente opera la previsione generale di cui all’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, che per le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti di Enti pubblici di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare, mentre per i componenti del consiglio di amministrazione l’articolo 9 della medesima legge dispone l’obbligo di comunicazione al Parlamento.
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è un ente di diritto pubblico[24] sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. L’Ente assolve, secondo quanto dispone il comma 2, secondo periodo, dell’articolo 37 della legge n. 99 del 2009, altresì alle funzioni di agenzia per l’efficienza energetica di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Il comma 3 del medesimo articolo 37 dispone infine che l'ENEA agisca in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR |
Componenti del consiglio direttivo: Fabio Beltram
Maria Luisa Meneghetti |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 e dell'articolo 2, comma 140, del D.L. n. 262/2006
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20/7/2020 |
D.P.R. su proposta del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo) |
Il 20 luglio 2020 scadranno i mandati dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2016 per la durata di un quadriennio, in sostituzione di Stefano Fantoni e Sergio Benedetto, il cui mandato era scaduto nel maggio 2016. Si ricorda che le richieste di parere parlamentare relative alle proposte di nomina di Beltram e Meneghetti erano state trasmesse dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 6 giugno 2016, annunciate alla Camera e al Senato l'8 giugno 2016. Le richieste erano state assegnate alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che aveva espresso parere favorevole relativamente a ciascuna di esse nella seduta del 22 giugno 2016, nonché alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 27 giugno 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole per le suddette proposte nella seduta del 28 giugno 2016.
Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia, per la durata di quattro anni a partire dalla data del relativo decreto[25].
Il 19 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati di Daniele Checchi, Paolo Miccoli[26], Raffaella Rumiati e Susanna Terracini quali componenti del consiglio direttivo della stessa Agenzia[27].
Si ricorda invece che il mandato del presidente Antonio Felice Uricchio scadrà il 3 maggio 2023[28] [29]. Il plenum dell’organo è costituito, infatti, da sette componenti nominati ciascuno per un quadriennio.
In precedenza il consiglio direttivo dell'ANVUR era costituito da Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro e Giuseppe Novelli a seguito della nomina quadriennale intervenuta con D.P.R. 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, Andrea Graziosi era stato nominato in sua sostituzione componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni[30].
Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito, come sopra ricordato, da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo “devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne”. I componenti sono nominati, per quattro anni non rinnovabili, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca[31], sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[32].
L'ANVUR – istituita con il citato decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006 - sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare, l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca[33].
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – AGIA
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA
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Titolare: Filomena Albano |
Nomina d’intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 112/2011 |
28/4/2020
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Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato e della Camera |
Il 28 aprile 2020[34] è scaduto il mandato della titolare dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA, Filomena Albano, che è stata nominata, per un quadriennio, con determinazione, adottata il 3 marzo 2016, d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Si segnala che nei siti web della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dell’Autorità garante dell’infanzia e adolescenza il 12 marzo 2020 è stato pubblicato un avviso pubblico relativo alla “Manifestazione di interesse per la nomina a titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”. L’avviso specifica, tra l’altro, che “[…] Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità per la nomina alla carica di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza devono comunicare tale disponibilità, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di disponibilità, devono allegare i seguenti documenti: un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112; copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.
Si ricorda che l’Albano è subentrata a Vincenzo Spadafora, che per primo ha rivestito tale incarico, il cui mandato era scaduto il 29 novembre 2015, essendo stato nominato con analoga determinazione del 29 novembre 2011.
Come precisato dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112, l'Autorità garante è organo monocratico. Il mandato, della durata di quattro anni, è rinnovabile una sola volta. Il titolare dell'Autorità garante è scelto “tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.”.
L’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è stata istituita dall'articolo 1 della citata legge n. 112 del 2011 “al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali [...] dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti [...]". L'Autorità "[...] esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati [...] con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.".
Spettano all'Autorità funzioni consultive, di indirizzo e di segnalazione, anche nei confronti del Governo, nonché la promozione di attività conoscitive e di indagine segnatamente in sinergia con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, i Garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. L'Autorità garante riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta.
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM |
Presidente: Angelo Marcello Cardani
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Parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 481/1995 a maggioranza dei due terzi dei componenti |
25/7/2019
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D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico |
Commissari:
Antonio Martusciello (eletto dalla Camera il 6/6/2012), Francesco Posteraro (eletto dal Senato il 6/6/2012), Antonio Nicita (eletto dalla Camera il 14/11/2013) Mario Morcellini (eletto dal Senato il 1°/2/2017) |
La nomina con D.P.R. dei Commissari è preceduta dalla loro elezione da parte del Parlamento (v. infra) |
D.P.R. previa elezione di due componenti da parte della Camera dei deputati e di due componenti da parte del Senato della Repubblica
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Il 25 luglio 2019 è scaduto il mandato del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM, Angelo Marcello Cardani, il quale era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2012. Parimenti sono scaduti i mandati dei commissari Antonio Martusciello[35], eletto dalla Camera il 6 giugno 2012, Francesco Posteraro, eletto dal Senato il 6 giugno 2012, Antonio Nicita, eletto dalla Camera il 14 novembre 2013, e Mario Morcellini, eletto dal Senato il 1° febbraio 2017[36].
Si segnala che nella seduta della Camera dei deputati del 18 marzo 2020 è stato reso noto che le votazioni per l’elezione dei due componenti di competenza di questo ramo del Parlamento, che erano state previste – da ultimo – per il 25 marzo 2020, sono rinviate a data da stabilirsi.
Si ricorda che, relativamente a tale Autorità, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, prevedeva all’articolo 7 che il presidente e i componenti del consiglio in carica alla data del 19 settembre 2019 continuassero a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo organo collegiale e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019. L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificando il sopra ricordato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2019, aveva poi prorogato il suddetto termine al 31 marzo 2020.
Si segnala, infine, che l’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha ulteriormente prorogato tali funzioni “[…] fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.”.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, primo, secondo e terzo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'AGCOM, sono organi dell'Autorità: il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti e quattro i commissari.
In conformità dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 1, la designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995. Quest'ultima disposizione prevede - al comma 7, terzo e quarto periodo - che in nessun caso la nomina possa essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le stesse Commissioni possono procedere all'audizione del designato. Infine, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, penultimo periodo, della sopracitata legge n. 249 del 1997, il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni (attualmente Ministro dello sviluppo economico).
Per quanto riguarda la nomina dei commissari, essi sono eletti per metà dalla Camera e per metà dal Senato, ai sensi del quarto periodo del medesimo comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 249 del 1997. Peraltro, per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “Salva Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i componenti del consiglio dell'Autorità sono stati ridotti da otto a quattro, escluso il presidente. Ciò ha comportato altresì la riduzione da quattro a due, sempre escluso il presidente, dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti e della commissione per i servizi e i prodotti. Di conseguenza, l'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha modificato la disciplina relativa alle modalità di elezione da parte dei due rami del Parlamento dei commissari dell'AGCOM.
Il presidente e i commissari rimangono in carica sette anni[37] e, anche alla luce, da ultimo, del divieto disposto in via generale dall'articolo 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, non possono essere rieletti, a meno che non abbiano esercitato il mandato per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di altri commissari che non abbiano portato a termine il mandato.
La legge istitutiva affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali degli utenti in materia. Come specificato nel suo sito internet, l'Autorità svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e, più recentemente, delle poste.
Autorità nazionale anticorruzione – ANAC
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità nazionale anticorruzione - ANAC
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Presidente: Raffaele Cantone |
Parere parlamentare espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. Lgs. n. 150/2009
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(dimissioni operative dal 23/10/2019)
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D.P.R. a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti |
Componenti consiglio di amministrazione:
Michele Corradino Francesco Merloni Nicoletta Parisi Ida Angela Nicotra |
11/7/2020 |
A seguito delle dimissioni di Raffaele Cantone - presentate il 23 luglio 2019 e divenute operative il 23 ottobre 2019 – deve essere nominato il nuovo presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC.
Si segnala che dal 24 ottobre 2019 l’Autorità è guidata dal consigliere Francesco Merloni, quale presidente facente funzioni.
Cantone era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2014 per la durata di sei anni. La richiesta del parere parlamentare sulla proposta di nomina di Cantone era stata presentata il 19 marzo 2014 dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Su tale proposta avevano espresso parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato, nella seduta del 27 marzo 2014, e la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera, nella seduta del 2 aprile 2014. La nomina di Cantone era stata infine deliberata dal Consiglio dei ministri del 4 aprile 2014.
I restanti componenti dell’Autorità, Michele Corradino, Francesco Merloni, Ida Angela Nicotra e Nicoletta Parisi scadranno, invece, l’11 luglio 2020, essendo stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 luglio 2014. Tali nomine erano state deliberate dal Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014 su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 16 giugno 2014 annunciata alla Camera e al Senato il 17 giugno 2014, aveva richiesto, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il parere parlamentare sulle suddette proposte di nomina. Tali richieste erano state assegnate alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato che, nella seduta del 19 giugno 2014, aveva espresso su ciascuna di esse parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti. Le richieste erano state altresì assegnate alla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera che, dopo averle esaminate nella seduta del 24 giugno 2014, in quella del 25 giugno 2014 ha espresso parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti limitatamente alle proposte di nomina di Corradino e Nicotra; sulle proposte di nomina di Merloni e Parisi la proposta di parere favorevole è stata invece approvata senza raggiungere il quorum dei due terzi dei componenti prescritto dal citato articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Quindi il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 1° luglio 2014, annunciata alla Camera in pari data, aveva ulteriormente tramesso le richieste di parere parlamentare sulla conferma delle proposte di nomina di Merloni e Parisi a componenti della predetta Autorità. Le proposte erano state assegnate alla I Commissione della Camera che le aveva esaminate nella seduta del 2 luglio 2014, esprimendo infine per entrambe parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche - CIVIT, che era già stata individuata come Autorità nazionale anticorruzione dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha assunto la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni - ANAC[38]. Il comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha infine mutato la denominazione in Autorità nazionale anticorruzione – ANAC.
L'ANAC[39] è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico sia in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione[40], di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno. I componenti sono invece nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica[41].
L'ANAC svolge in particolare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. L'ANAC approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica; esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali; esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa.
L'ANAC presenta inoltre al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
Autorità per la regolazione dei trasporti
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità per la regolazione dei trasporti |
Presidente:
Andrea Camanzi
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Parere parlamentare vincolante a maggiorana dei due terzi dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'art. 37, co. 1-bis, del decreto-legge n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011) e dell'art. 2, comma 7, della legge n. 481/1995 |
9/8/2020
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D.P.R. a seguito deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere parlamentare vincolante a maggiorana dei due terzi dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti |
Componenti del Consiglio:
Barbara Marinali Mario Valducci
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Il 9 agosto 2020 scadrà il mandato del presidente dell’Autorità per la regolazione dei trasporti, Andrea Camanzi, e dei componenti della medesima Autorità Barbara Marinali e
Mario Valducci, nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2013.
Dette nomine erano state previamente deliberate dal Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
L'8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, nelle rispettive sedute del 31 luglio 2013, avevano espresso parere favorevole sulle relative proposte di nomina con la maggioranza dei due terzi dei componenti, prevista dall'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Le relative richieste di parere parlamentare erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento ed il coordinamento delle attività di Governo, con lettere del 19 luglio 2013, annunciate alle Camere in pari data. Le Commissioni avevano proceduto, nelle rispettive sedute del 30 luglio 2013, all'audizione dei soggetti designati, a norma del già citato articolo 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995[42].
L'Autorità - ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato dall'articolo 36, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 - è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati, come precisa il comma 1-bis del medesimo articolo 37, secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e cioè con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, nel caso di specie il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni – che possono procedere all’audizione delle persone nominate - a maggioranza dei due terzi dei componenti[43].
Il comma 1-ter del medesimo articolo 37 dispone che componenti dell'Autorità siano scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
Il medesimo comma 1-ter stabilisce altresì che i componenti dell'Autorità siano nominati per un periodo di sette anni e non possano essere confermati nella carica. L’ultimo periodo del suddetto comma precisa inoltre che “In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell’Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.”.
L’Autorità di regolazione dei trasporti è stata istituita ai sensi del già citato articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, quale organo collegiale che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
All’Autorità compete, in particolare la regolazione nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture - ferme le competenze dell’ANFISA - e ai servizi accessori. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori[44].
Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Giandomenico Taricco è stato nominato presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, fino al 19 febbraio 2023[45]. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 13 maggio 2020 su proposta del Ministro della difesa.
Il 29 aprile 2020 la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati e la 4a Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica avevano espresso parere favorevole sulla relativa proposta di nomina.
Si ricorda che il 1° aprile 2020 sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica era stata annunciata la lettera del 9 marzo 2020 del Ministro per i rapporti con il Parlamento con la quale era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina. L’avvio della relativa procedura era stato deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, nella riunione del 5 marzo 2020.
In precedenza, con decreto del Ministro della difesa del 20 febbraio 2020, è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Ente, con la sola eccezione dei due componenti designati rispettivamente dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Presidente della Corte dei conti [46]. I componenti titolari sono Francesco Paolo Figliuolo, Massimo Martucci, Giandomenico Taricco, Mario Cinque, Lorenzo Cherubini, Patrizio Longo, Flavio Vito Valentino De Pace, Antonio Rossi, Giulio Lucchetti, Paolo Virgili e Roberto Tulletti. I componenti supplenti sono invece Giovanni Maria Clemente Carlo Fungo, Pietro Covino, Alfredo Tritapepe, Stefano Spagnol, Edoardo Lacrimini e Leandro Fiusco.
Infine, con decreto del medesimo Ministro del 18 maggio 2020, sono stati nominati componenti titolari Marco Valerio Pozzato e Iside Cesarini, designati rispettivamente dal Presidente della Corte dei conti e dal Ministro dell’economia e delle finanze, completando in tal modo la compagine dell’organo.
Il 9 febbraio 2020 era infatti scaduto il mandato del precedente presidente della Cassa, Agostino Biancafarina, mentre il 10 febbraio 2020 era scaduto il precedente consiglio di amministrazione[47]. Ne facevano parte, in qualità di titolari, oltre ai riconfermati Cinque, De Pace, Pozzato, Virgili e Tulletti, anche Agostino Biancafarina, Stefano Barbieri, Roberto Comelli, Nicola Luisi, Daniela Rota, Patrizio Longo, Paolo Bianchi e Lucio Gervasi. I componenti supplenti erano - oltre ai riconfermati Spagnol, Lacrimini e Fiusco -Antonio Zambuco, Emanuele Martina e Giuseppe Tosto.
Si ricorda che il 18 dicembre 2018, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Agostino Biancafarina era stato nominato presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, con decorrenza 19 novembre 2018 e fino, come detto, al 9 febbraio 2020. La nomina era stata deliberata il 12 dicembre 2018 dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa[48].
Precedentemente il Ministro della difesa, con proprio decreto del 2 ottobre 2018, aveva nominato Biancafarina componente effettivo del consiglio di amministrazione della Cassa[49]. Si ricorda che il presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate è scelto tra i membri effettivi del relativo consiglio di amministrazione designati tra il personale militare in servizio attivo o tra gli ulteriori componenti previsti dall'articolo 76, comma 2, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (vedasi infra), ed è nominato secondo le modalità dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400[50]. Ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del citato D.P.R. n. 90 del 2010, qualora tale incarico riguardi un componente del consiglio scelto tra i militari di carriera, deve essere designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.
Oltre al presidente, sono organi della Cassa il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, che restano in carica per 3 anni e i cui componenti possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.
Il consiglio di amministrazione è composto - ai sensi del citato articolo 76, comma 2, del D.P.R. n. 90 del 2010 - da tredici membri titolari nominati con decreto del Ministro della difesa, ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale. L'organo è composto da due componenti per l'Esercito, due per la Marina militare, due per l'Aeronautica militare e tre per l'Arma dei carabinieri, individuati tra il personale militare in servizio attivo. I Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri propongono ciascuno, per ogni singolo incarico, una terna al Ministro della difesa in modo da garantire anche la piena libertà di scelta nella nomina del presidente e del vice presidente, a norma dell'articolo 77, commi 2 e 4, del sopracitato D.P.R. n. 90 del 2010. Con le stesse modalità, sulla base delle medesime nove terne di candidati sono altresì nominati nove supplenti, i quali possono partecipare con diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in sostituzione dei corrispondenti titolari nei casi di assenza o impedimento. Compongono inoltre il consiglio di amministrazione: un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa, nonché un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria.
La Cassa di previdenza delle Forze armate, istituita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 4 dicembre 2009[51], che ha accorpato le sei preesistenti Casse militari di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri è ora regolata dagli articoli 73 e seguenti del D.P.R. n. 90 del 2010. La Cassa, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa. Essa gestisce i fondi previdenziali secondo principi di uniformità gestionale, fatti salvi il regime previdenziale e creditizio vigente per i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo.
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare |
Presidente:
Ezio Mesini
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 8, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 145/2015 |
20/3/2020 |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti |
Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato di Ezio Mesini, quale presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare. Mesini è stato nominato con decreto del 20 marzo 2017.
La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 febbraio 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 23 febbraio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, sulla proposta di nomina di Ezio Mesini al suddetto incarico. Tale proposta di nomina era stata assegnata alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l’avevano esaminata nella seduta del 28 febbraio 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina era stata altresì assegnata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, che ne avevano avviato l’esame nella seduta del 7 marzo 2017, esprimendo poi parere favorevole nella seduta del 14 marzo 2017, dopo aver proceduto all’audizione informale di Mesini.
Istituito e disciplinato dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2015, recante “Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”, il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare è composto dal presidente, dal Direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse UNMIG del Ministero dello sviluppo economico, dal Direttore della Direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera e dal Sottocapo di stato maggiore della Marina militare. Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un periodo di tre anni.
Il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti. Il Comitato, che relaziona ogni anno al Parlamento e alla Commissione europea sull’attività di regolamentazione e di vigilanza svolta, non sembra configurarsi come un autonomo ente pubblico poiché, sebbene disponga di un organismo centrale e di articolazioni sul territorio, ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente.
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Presidente:
Massimo Inguscio |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
20/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Alberto Tesi |
13/11/2019
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Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su designazione della CRUI |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Tommaso Edoardo Frosini |
9/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Mario Giovanni Melazzini |
20/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca sulla base di una terna proposta dalla Confindustria e dall'Unione italiana delle CCIAA |
Il 9 febbraio 2020 è scaduto l’incarico del consigliere di amministrazione del Consiglio nazionale delle Ricerche – CNR Tommaso Edoardo Frosini[52], mentre il 20 febbraio 2020 sono cessati i mandati del presidente del medesimo Ente, Massimo Inguscio[53], e del consigliere di amministrazione Mario Giovanni Melazzini[54].
Si ricorda che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 14 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[55] ha trasmesso il decreto del Ministro del medesimo dicastero con cui Nicola Fantini è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione del CNR, in qualità di eletto dal personale dell’Ente tra i ricercatori e tecnologi di ruolo, per la durata di un quadriennio. Tale comunicazione è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato. Fantini è subentrato a Vito Mocella, il cui mandato era scaduto il 13 novembre 2019 unitamente a quello di Alberto Tesi[56], tuttora in attesa di rinnovo.
Si ricorda che il Consiglio nazionale delle ricerche – CNR è guidato da un consiglio di amministrazione composto, oltreché dal presidente, da quattro componenti, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto dell’Ente.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[57] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della scelta dei presidenti degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[58] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, individuate tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[59].
Il nuovo statuto[60] del CNR[61], entrato in vigore dal 1° agosto 2018, prevede, all’articolo 7, comma 1, che per la nomina del presidente si applichino le procedure previste per la generalità degli enti di ricerca dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[62].
La medesima disposizione statutaria prevede invece una disciplina specifica per i componenti del consiglio di amministrazione. Essi sono nominati dal Ministro dell’università e della ricerca: uno designato sulla base di una terna proposta dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI); uno designato sulla base di una terna proposta dall'Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria; uno su designazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e uno eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi di ruolo, attraverso procedure di consultazione, anche telematica, definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente[63]. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR, come specificato dall’articolo 2 del suo statuto, ha il compito - quale ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea - di svolgere, promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie, e di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al Governo e alle amministrazioni pubbliche.
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Consorzio dell'Adda |
Presidente:
Emanuele Mauri
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge n. 14/1978 annunciata alle Camere il 16/7/2019 pareri favorevoli della VIII Commissione della Camera e della 13ª Commissione del Senato del 31/7/2019 |
7/5/2020 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 maggio 2020, Emanuele Mauri è stato nominato presidente del Consorzio dell’Adda per un periodo di quattro anni.
Il 31 luglio 2019 la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso parere favorevole sulla relativa proposta di nomina.
La richiesta di parere parlamentare, trasmessa dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con lettera dell’8 luglio 2019, era stata annunciata il 16 luglio 2019 sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica e assegnata alle suddette Commissioni permanenti.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 9 dello statuto del Consorzio, approvato con decreto ministeriale 8 novembre 2011, il presidente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’articolo 14 dello statuto prevede che il presidente rimanga in carica quattro anni e che possa essere riconfermato.
Prima della nomina di Mauri a presidente, l’Ente era guidato da Ettore Grecchi, in qualità di presidente facente funzione[64]. Si ricorda che l’ultimo presidente nominato prima di Mauri, Massimiliano Atelli, in carica a decorrere dal 1° gennaio 2011, si era dimesso il 21 febbraio 2014. L’attuale consiglio di amministrazione è stato nominato dall'assemblea degli utenti del 18 dicembre 2018. Oltre a Ettore Grecchi e Luciano Moretti, nominati in rappresentanza degli enti irrigui, fanno parte dell’organo Roberto Barbieri e Ivan Gabatel, nominati in rappresentanza degli utenti industriali.
Il Consorzio dell'Adda, sulla base del regio decreto 21 novembre 1938, n. 2010, provvede alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como (diga di Olginate - Lecco), nonché alla ripartizione dei deflussi fra le utenze irrigue ed idroelettriche consorziate. Il Consorzio è stato confermato ente pubblico non economico, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.P.R. 1° aprile 1978, n. 532, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
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Presidente:
Sergio Paoletti |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009
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27/4/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Componente del consiglio di amministrazione: Michele Morgante
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14/10/2019
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Componente del consiglio di amministrazione: Laura Chies |
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9/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento (vedasi infra nel testo) |
L’incarico del presidente del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Sergio Paoletti, è scaduto il 27 aprile 2020. Paoletti è stato nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un quadriennio, con decreto del 27 aprile 2016. Il suddetto Ministro ha comunicato al Parlamento la summenzionata nomina con lettera del 2 maggio 2016, annunciata al Senato e alla Camera rispettivamente l’11 e il 13 maggio 2016[65].
Si ricorda che il 14 ottobre 2019 è scaduto inoltre il mandato del componente del consiglio di amministrazione dell’Ente, Michele Morgante. Si ricorda che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva comunicato, con lettera del 20 ottobre 2015, annunciata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015, la nomina di Morgante, effettuata con proprio decreto del 14 ottobre 2015 sempre per la durata di un quadriennio[66].
Il 9 febbraio 2020 è scaduto invece l’incarico, sempre quadriennale, del consigliere di amministrazione Laura Chies, che ricopre altresì l’incarico di vicepresidente. Laura Chies è stata nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, su designazione della comunità scientifica e disciplinare di riferimento, subentrando a Roberto Della Marina, il cui mandato quadriennale era scaduto l'11 novembre 2015.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[67] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[68] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[69].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[70]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[71] [72].
L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento.
Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 15 prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente, mentre è oggetto di una analitica regolamentazione l’iter per individuare il rappresentante della comunità scientifica ed economica di riferimento[73] [74].
Il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste ha il compito, ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, di favorire e promuovere l’innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, trasferendone i risultati al mercato. Il Consorzio inoltre ha il compito di supportare la creazione di nuove imprese innovative, tenendo conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente nazionale risi - ENR
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Componente del consiglio di amministrazione:
Silvano Saviolo |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
5/10/2019 |
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base della designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di un rappresentante delle regioni interessate alla risicoltura |
A seguito della scadenza, intervenuta il 5 ottobre 2019, dell’incarico del componente del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi – ENR, Silvano Saviolo, a suo tempo designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, deve essere nominato un ulteriore componente del suddetto consiglio di amministrazione.
Si ricorda infatti che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2019, è stato rinnovato il consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del decreto stesso. Il consiglio risulta, allo stato, composto, oltre che dal Presidente Paolo Carrà[75], già confermato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019, con decorrenza 5 ottobre 2019, da Stefano Greppi, Riccardo Preve e Maria Grazia Tagliabue[76]. Il 5 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del medesimo Ente, nominati il 5 ottobre 2015 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Oltre ai già citati Carrà, Saviolo, Preve e Tagliabue faceva parte dell’organismo anche Gianmaria Melotti.
Si ricorda che, in forza dell'articolo 5 dello statuto dell'Ente, modificato con decreto interministeriale del 25 febbraio 2015, il presidente è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988. La durata dell’incarico è di quattro anni e il medesimo soggetto non può essere confermato per più di due volte.
Ai sensi dell’articolo 6 dello statuto, il consiglio di amministrazione dell'Ente è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto, oltre che dal Presidente, da un membro in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola, in modo da assicurare una calibrata rappresentanza delle componenti della filiera medesima. Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione diversi dal presidente, pure quadriennale, può invece essere rinnovato una sola volta, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6. Ove nel corso del quadriennio si verifichi nel consiglio di amministrazione una vacanza, il presidente, entro trenta giorni, deve richiedere al Ministero vigilante la nomina di altro componente della stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quadriennio iniziato dal componente sostituito.
L'Ente nazionale risi - ENR è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si occupa della tutela del settore risicolo conducendo azioni volte al miglioramento della produzione. L'Ente controlla altresì la commercializzazione del riso italiano, stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento, e agevola la filiera a porre in essere azioni volte a orientare le scelte commerciali degli operatori[77].
L’articolo 15 dello statuto dell’Ente precisa peraltro che l’attività dell’ENR è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private.
Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese
Ente |
Carica da rinnovare e soggetto candidato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese
|
Presidente
Giuseppe Priore |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge n. 14/1978 annunciata alle Camere il 26/5/2020 |
Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata |
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 21 maggio 2020, annunciata sia alla Camera sia al Senato il 26 maggio 2020, ha chiesto il parere relativo alla nomina di Giuseppe Priore a presidente dell’Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese[78].
L’Ente allo stato è amministrato dallo stesso Priore in qualità di commissario straordinario e dai sub commissari Antonio Luca Conte ed Ennio Di Lorenzo, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 ottobre 2019, con decorrenza 11 dicembre 2019[79]. Prima di tale data era ancora operativo il mandato del precedente organo commissariale. Il 26 febbraio 2019, infatti, era stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 20 febbraio 2019 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, della nomina, intervenuta con il decreto ministeriale n. 32 del 13 febbraio 2019, di Ilde Gaudiello a commissario straordinario del suddetto Ente parco, a seguito delle dimissioni del commissario straordinario Alfonso Di Palma, rassegnate il 30 gennaio 2019[80].
La scadenza dell’incarico di Ilde Gaudiello, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del suddetto decreto ministeriale di nomina, avrebbe dovuto restare quella stabilita in origine dal decreto n. 344 del 12 dicembre 2018, con cui era stato nominato Di Palma. Pertanto l’incarico avrebbe dovuto cessare entro l’11 giugno 2019 o in una data antecedente ove fossero stati nominati gli organi ordinari di gestione dell’Ente. L’incarico della Gaudiello era stato invece successivamente prorogato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 154 del 25 maggio 2019, fino al 10 dicembre 2019[81].
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[82]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Garante per la protezione dei dati personali
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Garante per la protezione dei dati personali |
Componenti Autorità:
Antonello Soro (presidente) e Giovanna Bianchi Clerici, eletti dalla Camera
Augusta Iannini (vicepresidente) e Licia Califano, elette dal Senato |
I componenti l’Autorità sono eletti dal Parlamento (v. infra) |
19/6/2019
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Dei 4 membri, 2 vengono eletti dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato della Repubblica con voto limitato, ai sensi dell’art. 153, co. 1, del decreto legislativo 196/2003, nel testo novellato dall’art. 14, co. 1, lett. b), del decreto legislativo 101/2018, sulla base delle candidature pervenute. I componenti eleggono nel loro ambito il presidente e il vicepresidente |
Il 19 giugno 2019 sono scaduti gli incarichi, di durata settennale, del presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, e dei componenti della suddetta autorità Giovanna Bianchi Clerici, Augusta Iannini (vicepresidente) e Licia Califano.
Antonello Soro e Giovanna Bianchi Clerici erano stati eletti dalla Camera dei deputati, mentre Augusta Iannini e Licia Califano erano state elette dal Senato. L’elezione era avvenuta per tutti i suddetti componenti il 6 giugno 2012.
Si segnala che nella seduta della Camera dei deputati del 18 marzo 2020 è stato reso noto che le votazioni per l’elezione dei due componenti di competenza di questo ramo del Parlamento, che erano state previste – da ultimo – per il 25 marzo 2020, sono rinviate a data da stabilirsi.
Si segnala inoltre che il decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante “Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali”, aveva disposto all’articolo 1, comma 1, che il presidente e il collegio in carica continuassero ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Collegio e, comunque, per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, avvenuta l’8 agosto 2019. La legge di conversione 4 ottobre 2019, n. 107, aveva prorogato tale termine al 31 dicembre 2019. Successivamente l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificando il suddetto articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2019, aveva nuovamente prorogato l’esercizio delle suddette funzioni sino al 31 marzo 2020.
Si segnala, infine, che l’articolo 118 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha ulteriormente prorogato tali funzioni “entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.”.
Si ricorda che l’articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel testo novellato dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, prevede, al comma 1, che il Garante sia composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.
Il nuovo testo dell’articolo 153 prevede, al comma 1, che i componenti debbano essere eletti tra coloro che presentino la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione. L’avviso relativo all’avvio della procedura deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. La norma prevede altresì che le candidature debbano pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e che i curricula dei candidati siano pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.
Il comma 2 dispone che i componenti dell’Autorità eleggano nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità, e un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il comma 3, primo periodo, ribadisce la durata settennale degli incarichi di presidente e di componente e la loro non rinnovabilità, già stabilita in precedenza[83]. Il secondo periodo del medesimo comma 3 precisa altresì che il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive per tutta la durata del mandato[84].
Il 19 aprile 2019 nei siti internet della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Garante per la protezione dei dati personali è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle candidature a componente del collegio del Garante, ai fini dell'elezione di quattro componenti, due per ciascuna Camera, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003, come novellato. Il termine per l’invio delle domande era stato fissato, in quella occasione, al 19 maggio 2019, “a pena di irricevibilità[85]”.
Il 7 ottobre 2019 sui suddetti siti internet è stato pubblicato un ulteriore avviso nel quale sono stati invitati gli interessati, che non avessero già provveduto entro il termine del 19 maggio 2019, ad inviare la propria candidatura dal 14 al 26 ottobre 2019, anche in tal caso “a pena di irricevibilità”[86].
Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità indipendente istituita dalla legge sulla privacy (dapprima legge 31 dicembre 1996, n. 675, ora decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.
I compiti dell’autorità sono fissati in particolare dall’articolo 154 del più volte citato decreto legislativo n. 196 del 2003, nel testo novellato dall’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679[87].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Grande progetto Pompei
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Direttore generale di progetto:
Mauro Cipolletta
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2013
(vedasi infra nel testo) |
31/12/2019
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D.P.C.M. su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
(vedasi infra nel testo) |
Il 31 dicembre 2019 è scaduto l’incarico di Mauro Cipolletta, quale direttore generale del Grande progetto Pompei. Cipolletta è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018[88].
La scadenza coincideva con quella originariamente prevista dal comma 5-ter[89] dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale comma aveva, da ultimo, prorogato dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale erano assicurate le funzioni del direttore generale di progetto.
L'articolo 7, comma 4, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha nuovamente prorogato, fino al 31 dicembre 2022, le funzioni dell'Unità "Grande Pompei", nonché quelle del direttore, del vicedirettore generale vicario e della struttura di supporto.
Si segnala che, in assenza di un intervento legislativo di ulteriore proroga, le suddette funzioni sarebbero confluite in quelle della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, a decorrere dal 31 dicembre 2019.
Si ricorda che sulla proposta di nomina di Cipolletta la Ministra pro tempore per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con lettera del 2 febbraio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018[90]. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che l’aveva esaminata nella seduta del 7 febbraio 2018 esprimendo parere favorevole, e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 febbraio 2018 esprimendo anch’essa parere favorevole.
In precedenza, il mandato di direttore generale del Grande progetto Pompei è stato rivestito da Luigi Curatoli[91], che era a sua volta succeduto a Giovanni Nistri, primo titolare del suddetto incarico per effetto del D.P.C.M. del 27 dicembre 2013.
La nomina del direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei è prevista dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica. Tra i compiti del direttore generale di progetto rientrano la definizione e l'approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito. L’organo svolge, altresì, la funzione di stazione appaltante e cura l’esecuzione di tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti, nonché la fase di attuazione e di esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.a.. Il direttore assume, inoltre, direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito archeologico e collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, riferendo con cadenza semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.
Il Grande Progetto Pompei è stato approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM |
Componente del consiglio di amministrazione:
Pierangelo Marcati |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009
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14/10/2019 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Per completare il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM, occorre che sia nominato il componente del suddetto organismo designato dal Ministro dell’università e della ricerca, in sostituzione di Pierangelo Marcati. L’incarico di Marcati è scaduto il 14 ottobre 2019, unitamente a quello dei restanti componenti del consiglio, composto dal presidente dell’Ente, Giorgio Patrizio, e dal consigliere di amministrazione eletto dalla comunità scientifica, Gioconda Moscariello. Il consiglio di amministrazione in precedenza era stato rinnovato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 ottobre 2015[92].
Si ricorda che il 17 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 27 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[93] dell’8 gennaio 2020, con cui è stato trasmesso il decreto del Ministro del medesimo dicastero del 30 dicembre 2019 con il quale Giorgio Patrizio è stato nominato, per un ulteriore mandato quadriennale, presidente dell’Istituto. La comunicazione del decreto di nomina è stata trasmessa alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.
Si ricorda, altresì, che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il medesimo Ministero ha trasmesso il decreto 24 ottobre 2019 del proprio Ministro con il quale è stato disposto il rinnovo dell’incarico di Gioconda Moscariello per un ulteriore mandato quadriennale quale componente del consiglio di amministrazione del suddetto Ente, “in qualità di esperto scientifico eletto dalla comunità scientifica dell’Istituto”.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[94] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[95] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero.
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[96]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[97] [98]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Il comma 1 dell’articolo 4 del nuovo statuto dell’Ente[99] detta peraltro una disciplina speciale per la selezione del presidente. Dopo aver previsto che debba essere “un matematico di riconosciuto rilievo internazionale, con notevole esperienza sia di direzione e coordinamento di strutture e progetti di ricerca, sia amministrativa” e aver ribadito che il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009, la norma detta una disciplina di carattere tendenzialmente elettivo, prevedendo che: “In ragione della specificità dell'Ente, di cui all' art. 1 del presente statuto, il Comitato di selezione di cui al citato art. 11 del decreto legislativo n. 213/2009, valuta le indicazioni provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di Enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. Le indicazioni della comunità scientifica vengono acquisite mediante una consultazione nella quale ciascun componente esprime una preferenza. I nomi dei candidati che abbiano ricevuto almeno il 15 per cento delle preferenze espresse vengono trasmessi al Comitato di selezione. La consultazione si svolge secondo le modalità previste in un apposito regolamento che preveda anche l'elettorato attivo del personale dipendente, a tempo indeterminato, dell'Istituto.”. L’articolo 5, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio sia composto, oltre che dal presidente e da un esperto di alta amministrazione, individuato secondo la procedura prevista dal citato articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 213 del 2009, da un esperto scientifico scelto direttamente, mediante elezione, dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. L'elezione si svolge secondo le modalità previste da un apposito regolamento interno[100].
L’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM è stato riordinato, come ricorda il suo sito internet, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 153, che gli ha conferito ampia autonomia regolamentare, includendolo tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale.
L’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 153 del 1992, conferma tra le finalità dell'Istituto la promozione sul piano nazionale, internazionale e comunitario, della formazione e del perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative presenti nelle università italiane. Inoltre l’Istituto è chiamato a svolgere e a favorire le ricerche di matematica pura e applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche. Infine l’Istituto è chiamato a fare in modo che la ricerca matematica italiana si mantenga costantemente in stretto contatto con quella internazionale, specie promuovendo e partecipando a iniziative e a programmi di collaborazione in ambito europeo.
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV
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Presidente:
Carlo Doglioni |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
27/4/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca[101] su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico del presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV, Carlo Doglioni, nominato per un mandato quadriennale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 aprile 2016[102].
Il 17 gennaio 2020 al Senato e il 27 gennaio 2020 alla Camera è stata invece annunciata la lettera dell’8 gennaio 2020, con cui il Ministero[103] dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto del Ministro dello stesso dicastero 30 dicembre 2019, con il quale Francesca Bozzano e Roberto Scarpa sono stati nominati componenti di nomina governativa del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto, entrambi per la durata di un quadriennio. La comunicazione del decreto di nomina è stata trasmessa alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.
Si ricorda che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica era stata annunciata, invece, la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[104] aveva trasmesso il decreto del Ministro del suddetto dicastero 24 ottobre 2019, con il quale Fabio Florindo e Gilberto Saccorotti sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dello stesso Istituto, su designazione della comunità scientifica di riferimento.
Si ricorda che il 14 ottobre 2019 erano scaduti i mandati, di durata quadriennale, dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del suddetto Istituto Alessandro Nicola Pino, Giulio Selvaggi, Claudio Faccenna e Giancarlo Neri.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[105] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[106].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[107]. Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell’INGV, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[108] [109]. L’articolo 8, comma 1, dello statuto[110], prevede che: “1. Il Consiglio di Amministrazione dell’INGV è nominato con decreto del Ministro ed è composto dal Presidente e da quattro membri in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, di cui due direttamente individuati dal Ministro tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell’INGV ed esperti di alta amministrazione. Gli altri due componenti vengono eletti dalla comunità scientifica e tecnologica dell’INGV. Le modalità e le procedure di elezione sono disciplinate dal ROF [Regolamento di organizzazione e funzionamento – N.d.R.].” [111].
Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Ai sensi del proprio statuto, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati. L’Ente, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante, opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica nei campi della geofisica e geochimica, della sismologia e della vulcanologia.
Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM |
Presidente:
Diederik Sybolt Wiersma |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
18/5/2020 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo) |
Il 18 maggio 2020 è scaduto l’incarico di Diederik Sybolt Wiersma quale presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM.
Wiersma è stato nominato il 18 maggio 2016, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la durata di un quadriennio. La nomina è stata comunicata con lettera dello stesso Ministro del 19 maggio 2016, annunciata sia alla Camera sia al Senato il 7 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
Wiersma è subentrato al precedente presidente Massimo Inguscio, dimessosi il 19 febbraio 2016 a seguito della sua nomina a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR.
Per completezza si ricorda che, oltre al presidente, fanno parte del consiglio di amministrazione dell'INRiM Vito Fernicola, designato dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento[112] ed Ettore Vittone, componente di designazione governativa[113], nominati per quattro anni con rispettivi decreti ministeriali del 27 marzo 2018 e del 22 maggio 2018. Essi scadranno pertanto rispettivamente il 27 marzo e il 22 maggio 2022.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[114] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[115] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[116]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[117] [118]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 6, comma 2, prevede che il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di Enti e Istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca, sia nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, duri in carica quattro anni e possa essere confermato una sola volta.
L’articolo 7, a sua volta, disciplina a commi 2 e 3 le modalità di nomina dei componenti, del consiglio di amministrazione, richiamando al riguardo le procedure di cui al sopra ricordato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[119]. Il procedimento elettorale per la scelta del rappresentante dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento è preceduto da una selezione da parte di un comitato – nominato su proposta del presidente dell’ente dal consiglio di amministrazione – che individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque nominativi – da sottoporre al voto del personale di ruolo dell’Ente[120].
L’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM, è – come ricorda l’articolo 1 del proprio statuto - ente pubblico nazionale di ricerca, istituito con decreto legislativo 21 gennaio 2004 n. 38, ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di ordinamento autonomo, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione, dell’articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. L’INRiM svolge e promuove la ricerca nell’ambito della metrologia, sviluppa i campioni e i metodi di misura più avanzati e le relative tecnologie, mediante i quali assolve alle funzioni di istituto metrologico primario ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.
Istituto nazionale di statistica – ISTAT
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di statistica – ISTAT |
Componenti del Consiglio:
Mauro Gasperini Monica Pratesi
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della legge n. 14/1978 (nomine non ancora comunicate alle Camere) |
30/4/2020 |
D.P.C.M. su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri (vedasi infra nel testo) |
Federico Visconti
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D.P.C.M. su designazione del comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente
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Carica da rinnovare e titolare uscente |
Data scadenza |
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1 altro componente del consiglio: (nel consiglio venuto a scadenza non era prevista una rappresentanza dei ricercatori e tecnologi) |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della legge n. 14/1978
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14/12/2019
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D.P.C.M. all’esito della procedura elettiva in corso tra ricercatori e tecnologi |
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2020 sono stati nominati tre dei quattro componenti del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica – ISTAT e precisamente Mauro Gasperini e Monica Pratesi, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e Federico Visconti, designato dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente. L’articolo 2 del decreto di nomina precisa che il quarto e ultimo componente del consiglio sarà nominato con un successivo decreto, all’esito della procedura elettiva in corso tra ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 8 dello statuto dell’Istituto (vedasi infra).
Il 14 dicembre 2019 erano scaduti, infatti, i mandati dei componenti del precedente consiglio, che comprendeva, oltre alla stessa Monica Pratesi, anche Maurizio Franzini, Daniela Cocchi e Pier Paolo Italia[121].
L’articolo 8, comma 2, dello statuto dell’Ente[122] stabilisce che il consiglio è composto dal presidente dell’Istat[123], che lo presiede, da un membro designato tra i propri componenti dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente, da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica, e da un ricercatore o da un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione. Il comma 3 del medesimo articolo precisa che i componenti del consiglio diversi dal presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei consiglieri rimasti in carica.
Si segnala che l’attuale formulazione dell’articolo 8 dello statuto, recentemente modificato dal consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019, interviene sulla materia regolata dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166[124].
Si ricorda che delle nomine dei membri del consiglio deve essere data comunicazione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Si ricorda altresì che il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, emanato nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva disposto il riordino dell'ISTAT prevedendo, tra l'altro, la riduzione della consistenza[125] e la modifica della composizione degli organi collegiali dell'Istituto.
Come specificato dall'articolo 2 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, l'ISTAT è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova |
Presidente
Pietro Pongiglione |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978
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24/7/2020 |
D.P.R. su proposta del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a seguito di designazione al da parte del consiglio di amministrazione della Fondazione “Gerolamo Gaslini” |
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Andrea Fusaro Edoardo Garrone Carlo Golda Mario Orlando Paolo Comanducci Piero Giuseppe Reinaudo Paolo Repetto Mario Maria Costantino |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
6/8/2020 |
Decreto del Ministro della salute. Il consiglio è composto dal presidente dell’Ente e ratione muneris dal rettore dell’Università di Genova o da un suo delegato, da 4 membri designati dal presidente della fondazione “Gerolamo Gaslini” e da 3 membri designati rispettivamente dalla regione Liguria, dal comune di Genova e dalla Asl nella quale è situato il complesso ospedaliero |
Il 24 luglio 2020 scadrà il mandato di Pietro Pongiglione quale presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 2015 per la durata di un quinquennio.
La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, il 17 luglio 2015, a seguito dei pareri favorevoli della XII Commissione (Affari sociali) della Camera e della 12a Commissione (Igiene e sanità) del Senato, espressi nelle rispettive sedute dell'8 luglio 2015.
Il 29 gennaio 2015 era scaduto il mandato del precedente presidente, Vincenzo Lorenzelli, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2010. In precedenza Lorenzelli era stato nominato commissario straordinario dell'Istituto il 28 ottobre 2005.
Ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, il presidente dell'Istituto “Giannina Gaslini” è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.
L’articolo 6 dello statuto dell’Ente, richiamato al riguardo il suddetto articolo 7 del D.P.R. n. 617 del 1980, precisa che la nomina è preceduta dalla designazione al suddetto incarico da parte del consiglio di amministrazione della Fondazione “Gerolamo Gaslini” [126].
Il 6 agosto 2020 scadrà anche il consiglio di amministrazione dell’Ente, nominato con decreto del Ministro della salute del 6 agosto 2015. L’organo è ora costituito da Andrea Fusaro, Edoardo Garrone, Carlo Golda, Mario Orlando (designati dal presidente della Fondazione “Gerolamo Gaslini”), Paolo Comanducci (quale Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Genova), Piero Giuseppe Reinaudo (designato dalla ASL3 genovese), Paolo Repetto (designato dal Comune di Genova) e da Mario Maria Costantino[127] (designato dalla Giunta regionale ligure).
L’articolo 6 dello statuto prevede che la nomina del consiglio sia effettuata con decreto del Ministro della salute. Il consiglio è composto, oltre che dal presidente dell’Ente e ratione muneris dal magnifico rettore dell’Università di Genova o da un suo delegato, da 4 componenti designati dal presidente della Fondazione “Gerolamo Gaslini” e da 3 componenti designati rispettivamente dalla regione Liguria, dal comune di Genova e dalla Asl nella quale è situato il complesso ospedaliero.
Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS sono ospedali di eccellenza con finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari. La disciplina di tali istituti, originariamente dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, è stata riordinata dapprima dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successivamente dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. L'Istituto “G. Gaslini”, in tale contesto, è sempre stato destinatario di norme speciali previste dagli articoli 3[128] e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1980, sopra richiamato.
Gli IRCCS, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 288 del 2003, sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica, soggetti alla vigilanza del Ministero della salute; spettano invece alle regioni le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti. Gli IRCCS possono essere di diritto pubblico o di diritto privato. I primi possono essere trasformati, ferma restandone la natura pubblica, in Fondazioni di rilievo nazionale (c.d. “Fondazioni IRCCS”), aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e comunque vigilate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
L'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova, IRCCS di diritto pubblico specializzato in pediatria, è stato fondato nel 1938 ed eretto in ente morale con Regio decreto n. 1468 del 1940. Il Ministro della salute, da ultimo con decreto del 27 febbraio 2018, ne ha confermato il carattere scientifico per la disciplina “materno – infantile”. Il riconoscimento del carattere scientifico conferisce agli IRCCS il diritto a fruire, in aggiunta al finanziamento regionale, di un ulteriore finanziamento statale finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell'attività di ricerca nelle materie riconosciute.
Ente |
Cariche da rinnovare e soggetti candidati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Lega navale italiana – LNI |
Presidente: Donato Marzano |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 annunciata alle Camere il 26/5/2020
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Procedura di nomina in corso |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro della difesa, di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti, sentito il Ca. SM della M.M. |
Vicepresidente:
Luciano Magnanelli |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 annunciata alle Camere il 26/5/2020 |
Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro difesa di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti, sentito il Ca. SM della M.M. |
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Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
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Altri componenti del consiglio direttivo:
Roberto Recchia Barbara De Lazzaro Davide Strukelj Umberto Verna Raffaele Mancuso Luigi Valerio Luigi Tussellino Antonio Tulino |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge n. 14/1978 |
24/5/2020 |
Decreto Ministro difesa, di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti, 1 su designazione del Ministero della difesa e 1 su designazione Ministero infrastrutture e trasporti e da 6 rappresentanti delle sezioni eletti secondo le modalità statutarie, assicurando un’equa rappresentanza regionale |
Il 26 maggio 2020 è stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del 25 maggio 2020 con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha chiesto il parere parlamentare sulla nomina di Donato Marzano a presidente della Lega navale italiana– LNI, ai sensi dell'articolo l della legge 24 gennaio 1978, n. 14[129]. Sempre il 26 maggio 2020 è stata annunciata, in entrambi i rami del Parlamento, la lettera del 25 maggio 2020 con la quale il Ministro della difesa ha richiesto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il parere parlamentare, sempre ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sulla nomina di Luciano Magnanelli a vicepresidente del medesimo Ente.
Entrambe le proposte sono state assegnate alla IV Commissione (Difesa) della Camera e alla 4ª Commissione (Difesa) del Senato[130].
Si ricorda che il 25 maggio 2020 è scaduto il mandato di Maurizio Gemignani quale presidente del suddetto Ente. Gemignani è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 2017 per la durata di un triennio, facendo seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, intervenuta in via definitiva il 19 maggio 2017 su proposta del Ministro della difesa.
La Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva chiesto il parere parlamentare sulla proposta relativa alla suddetta nomina con lettera del 3 maggio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 4 maggio 2017 e assegnata alla IV Commissione (Difesa) della Camera e alla 4ª Commissione (Difesa) del Senato, che avevano espresso entrambe parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 17 e del 18 maggio 2017. Maurizio Gemignani era stato nominato in luogo del commissario straordinario Romano Sauro, il cui mandato era scaduto il 30 aprile 2017[131].
Il 24 maggio 2020 è scaduto altresì il mandato del vicepresidente dell’Ente, Piero Fabrizi[132], nominato il 29 novembre 2017 con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro della difesa aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fabrizi con lettera del 4 ottobre 2017, annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 6 e il 10 ottobre 2017. Al riguardo la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera avevano espresso entrambe parere favorevole nelle rispettive sedute dell’11 e del 18 ottobre 2017[133].
Il 24 maggio 2020 è scaduto altresì il mandato dei restanti componenti del consiglio direttivo nazionale della Lega medesima, Roberto Recchia, Barbara De Lazzaro, Davide Strukelj, Umberto Verna, Raffaele Mancuso, Luigi Valerio, Luigi Tussellino e Antonio Tulino. Il Consiglio nazionale nel suo complesso è stato nominato con decreto del Ministro della difesa del 20 dicembre 2017, sempre di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2010, n. 90, il presidente nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400[134], previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare. La norma precisa che il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto ed è coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, secondo le procedure della legge n. 14 del 1978[135], e quindi, anche in tal caso, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti[136].
Il comma 3 del medesimo articolo 69 prevede che il consiglio direttivo nazionale[137] sia nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il consiglio è composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da sei rappresentanti delle sezioni, eletti secondo le modalità stabilite dallo statuto, in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale[138]. In caso di parità di voti nelle deliberazioni, prevale quello del presidente. Trattandosi di nomine ministeriali relative a enti per i quali per le nomine del presidente e del vicepresidente è previsto il parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, ad esse è applicabile la disposizione di cui all’articolo 9 della stessa legge che prevede che le nomine degli “altri amministratori” debbano essere comunicate al Parlamento.
Si ricorda che altri organi della LNI sono l'assemblea generale dei soci, il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri. Tutti gli incarichi, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 69 del D.P.R. n. 90 del 2010, hanno durata triennale e possono essere confermati una sola volta, ad eccezione dei componenti del collegio dei probiviri per cui non sussiste limite nel numero dei mandati[139].
La Lega navale italiana è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. L’Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di rispettiva competenza.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA |
Presidente
Paolo Magro
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
20/7/2020 |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare (vedasi infra nel testo) |
Consiglio di amministrazione:
Fabio Sardone Giovanni Balestri Alfonso Corso Franca Di Rienzo |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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20/7/2020 |
Decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare (vedasi infra nel testo) |
Il 20 luglio 2020 scadrà il mandato del presidente dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA, Paolo Magro, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2017 per la durata di un triennio.
La nomina era stata deliberata in via definitiva, su proposta della Ministra della difesa, dal Consiglio dei ministri del 10 luglio 2017. Si ricorda che la Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Magro con lettera del 13 giugno 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 14 giugno 2017. Tale richiesta di parere era stata assegnata alla 4ª Commissione (Difesa) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 giugno 2017 esprimendo parere favorevole. La richiesta di parere era stata altresì assegnata alla IV Commissione (Difesa) della Camera, che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 27 giugno 2017, aveva anch’essa espresso parere favorevole nella seduta del 5 luglio 2017.
Il 20 luglio 2020 scadrà anche il consiglio di amministrazione dell’Ente attualmente composto da Fabio Sardone, Giovanni Balestri, Alfonso Corso e Franca Di Rienzo.
Rinnovato con decreto del Ministro della difesa del 18 settembre 2017, il consiglio di amministrazione dell’Ente era originariamente composto, oltre che dal presidente Magro, da Carlo Moscini, Mauro Lunardi, Alfonso Corso e Franca Di Rienzo.
Successivamente era intervenuta la proposta della Direzione per l’impiego del personale militare dell’Aeronautica militare, volta alla designazione di Giandomenico Taricco, quale membro del consiglio in sostituzione di Mario Lunardi, a decorrere dal 27 aprile 2018. Quindi, con decreto del Ministro della difesa del 24 dicembre 2018, Romeo Paternò era stato nominato componente del consiglio di amministrazione in sostituzione di Carlo Moscini. Infine, con decreto dello stesso Ministro del 26 novembre 2019, Giovanni Balestri e Fabio Sardone sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione. Il decreto specifica che Balestri e Sardone hanno sostituito, rispettivamente, Giandomenico Taricco e Romeo Paternò.
Si ricorda che l’8 maggio 2017 era scaduto il mandato del precedente presidente dell'ONFA, Tommaso Ferro, nominato per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica dell’8 maggio 2014, e quello degli altri componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente, Carlo Moscini, Mauro Lunardi, Cristiano Maria di Carlo e Rossana Colangelo. La composizione del consiglio - rinnovato per un triennio a decorrere dall’8 maggio 2014 con decreto del Ministro della difesa del 16 maggio 2014, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare - era stata poi più volte modificata con successivi analoghi decreti del 5 agosto 2015, del 1° agosto 2016 e del 5 dicembre 2016.
Sono organi dell'ONFA il presidente, il consiglio di amministrazione, composto dallo stesso presidente e da altri quattro membri, e il collegio dei revisori. Il presidente - scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo - è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare ed è composto da due generali dell'Aeronautica militare - che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprano incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario -, da un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo e da un genitore di assistito dell’Ente medesimo.
I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta. Tale configurazione degli organi dell'Ente è stata disposta dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90[140] [141], ora modificato dall’articolo 1, comma 2, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 191.
Istituita dal R.D. 21 agosto 1937, n. 1585, l’Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della difesa, che provvede all’assistenza degli orfani del personale militare dell’Aeronautica militare.
Stazione zoologica “Anton Dohrn”
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Stazione zoologica “Anton Dohrn” |
Componente del consiglio di amministrazione:
Mauro Magnani |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
14/10/2019 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca[142] su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Per completare il consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn” deve essere nominato il consigliere di amministrazione di designazione ministeriale in sostituzione di Mauro Magnani, il cui mandato è scaduto il 14 ottobre 2019.
Magnani era stato nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015. La nomina era stata comunicata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015 e al Senato della Repubblica il 3 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Per Magnani, componente di designazione governativa, si trattava del secondo e ultimo mandato, essendo già stato nominato componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
Si ricorda che il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 30 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera dell’11 dicembre 2019 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[143] ha trasmesso, ai sensi del già citato articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto 11 dicembre 2019 del Ministro del medesimo dicastero con il quale Adrianna Ianora è stata nominata componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunità scientifica dell’Ente. Adriana Ianora ha sostituito Serena Fonda, il cui mandato era scaduto il 22 ottobre 2019. Fonda era stata nominata, sempre su designazione della comunità scientifica di riferimento, a decorrere dal 22 ottobre 2015, alla scadenza del mandato di Silvano Focardi, nominato con decreto ministeriale del 21 ottobre 2011[144].
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – ora Ministero dell'università e della ricerca - sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del suddetto Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[145] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[146].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[147]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come quello della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[148] [149]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto, la procedura di nomina è disciplinata dall’articolo 8[150].
Come specificato dall’articolo 1 del proprio statuto, la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli è Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, che riconosce le sue origini nell’Istituto fondato da Anton Dohrn nel 1872 per studiare l’evoluzione attraverso ricerche sugli organismi marini. La stazione Zoologica è stata dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n. 886, che ha provveduto al suo riordino. La Stazione Zoologica è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991 e a essa è riconosciuta autonomia statutaria con la facoltà di adottare propri regolamenti. La Stazione Zoologica è vigilata dal Ministero dell’università e della ricerca ai sensi della normativa vigente e, in funzione delle proprie esigenze e finalità, può creare, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, sedi territoriali in Italia e all’estero.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
La Sezione II concerne gli atti di indirizzo accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Per “atti di indirizzo” si intendono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno come previsti e disciplinati dal Regolamento della Camera dei deputati. Si tratta di strumenti contenenti uno o più impegni da attuare da parte del Governo, volti a condizionarne l’azione in un determinato settore (le mozioni e le risoluzioni), ovvero nell’applicazione di previsioni introdotte da un testo di legge (gli ordini del giorno). Tali atti vengono censiti dal Servizio per il controllo parlamentare in un’apposita banca dati e segnalati alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri di volta in volta individuati, previa analisi del contenuto dell’impegno assunto, come soggetti competenti per materia ad attuarli. Ciò al fine di promuovere l’acquisizione di ogni notizia che le amministrazioni ritengano di fornire in merito a quanto attuato per ottemperare agli impegni assunti nei confronti del Parlamento. Si consideri infatti che i regolamenti di Camera e Senato, pur avendo tradizionalmente previsto e disciplinato l’attività di indirizzo, non contemplano alcun obbligo per l’Esecutivo di comunicare se e in quale modo sia stato dato effettivamente seguito agli orientamenti formulati dal Parlamento.
Nella medesima Sezione viene pubblicato il testo integrale delle note governative con le quali i diversi Dicasteri illustrano quanto realizzato in merito agli impegni accolti, ovvero eventuali ragioni ostative. Nello specifico ciascuna nota di attuazione trasmessa è posta a confronto con il contenuto dell'impegno cui la stessa nota si riferisce, in modo da consentire un’immediata valutazione anche dell’effettiva coerenza tra quanto riferito e quanto il Governo si era impegnato a compiere. Le informazioni così ottenute costituiscono, in primo luogo per i firmatari dell’atto di indirizzo, nonché per ciascun altro deputato o parte politica, uno strumento di valutazione dell’attività dell’Esecutivo, sulla cui base decidere l’eventuale attivazione degli strumenti di controllo (in primo luogo interrogazioni o interpellanze) con cui esprimere, se del caso, una censura politica nei confronti di un operato del Governo ritenuto non corrispondente agli indirizzi formulati dal Parlamento.
La Sezione II fornisce anche i dati numerici degli atti di indirizzo segnalati all’Esecutivo nel periodo considerato dalla pubblicazione e delle note di attuazione pervenute nel medesimo arco temporale, che ovviamente riferiscono in merito ad impegni assunti con atti approvati in precedenza, dato che ben difficilmente è ipotizzabile l’immediata realizzabilità di interventi spesso molto complessi. Fermo restando che il Governo non ha alcun obbligo formale di riferire in merito a tali interventi e che, dunque, un ridotto tasso di trasmissione di note di attuazione non è di per sé necessariamente indicativo di inadempienza da parte del Governo medesimo, appare tuttavia evidente che un'elevata percentuale di comunicazioni in merito all'attuazione degli atti di indirizzo è indicativa della “sensibilità” dell’Esecutivo nei confronti degli orientamenti espressi dal Parlamento e può, pertanto, rappresentare un elemento significativo di valutazione ricavabile dai dati riportati nella presente pubblicazione. Va altresì rilevato che la trasmissione delle note di attuazione può costituire per lo stesso Esecutivo un utile strumento per illustrare l’attività posta in essere in determinati ambiti, in particolare per porre in luce esiti che si ritengano indice di particolare efficienza.
Il circuito informativo sopra descritto assume rilievo tanto più in considerazione del fatto che in tempi recenti l’attività legislativa ha visto una costante contrazione della funzione emendativa, specialmente evidente proprio nel caso dei provvedimenti sui quali più si accentua il confronto politico: è innegabile che in tali situazione il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia sul testo predisposto dal Governo di fatto impedisca il confronto sugli emendamenti, il cui contenuto viene di norma trasfuso dai presentatori in ordini del giorno.
In questa prospettiva, la concreta verifica del seguito dato al complesso degli atti in cui si sostanzia la funzione di indirizzo costituisce un aspetto della funzione di controllo delle Camere sull’attività dell’Esecutivo nella sua accezione più consolidata e può rappresentare uno strumento parziale di compensazione della contrazione della funzione propriamente legislativa.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° - 31 maggio 2020 sono stati segnalati 307 ordini del giorno[151] dei quali:
291 riferiti alla legge n. 27 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi” (A.C. 2463).
98 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 62 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 35 al Ministero dello sviluppo economico, 34 al Ministero della salute, 23 al Ministero della giustizia, 17 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 16 al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 16 al Ministero dell’interno, 15 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 14 al Ministero dell’istruzione, 8 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 8 al Ministero della difesa, 7 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 7 al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, 6 al Ministro per la pubblica amministrazione, 5 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 5 al Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, 3 al Ministero dell’università e della ricerca, 3 al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, 1 al Ministro per le pari opportunità e la famiglia;
15 riferiti alla legge n. 31 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria” (A.C. 2434-A).
6 sono stati inviati al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, 5 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 4 al Ministero dell’economia e delle finanze, 1 al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
1 riferito alla legge n. 10 del 2020, concernente “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica” (A.C. 1806), inviato al Ministero della salute.
Nel periodo considerato è stata inoltre segnalata dal Servizio per il controllo parlamentare 1 mozione[152]:
Nel periodo considerato sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 3 risoluzioni:
La sezione riguarda la trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni, previste dalle norme vigenti, pervenute nel periodo in esame. La sezione dà altresì conto degli obblighi di relazione introdotti da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo periodo, nonché di quelli conclusi.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti ovvero, pur se formalmente vigenti, da ritenersi superati o, comunque, non più attuali o rilevanti alla luce della situazione di fatto successivamente determinatasi (si pensi, ad esempio, all’obbligo di riferire in merito all’attuazione di misure pensionistiche nel frattempo superate da riforme successive). Ciò nella logica di favorire la valorizzazione dei documenti di concreto valore informativo ai fini dell’espletamento dell’attività del Parlamento e la razionalizzazione del contesto normativo.
Per definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli obblighi di relazione a carico di ciascun Ministero[153]. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, sia per agevolare lo scambio di informazioni in merito all’attuazione dell’obbligo (o alle ragioni della mancata attuazione nei termini previsti), sia per sollecitare l’invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data stabilita o deducibile dalla norma introduttiva.
Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.
Nella Sezione III si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Con riferimento al medesimo arco temporale, si illustrano inoltre tutte le modifiche normative che determinano l’insorgere o il venir meno di obblighi a riferire alle Camere.
In merito ai nuovi obblighi di relazione alle Camere, introdotti da disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel mese di maggio 2020, si segnalano le previsioni contenute nel decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”[154].
I Capi I e II del provvedimento in esame hanno per oggetto, rispettivamente, l'organizzazione e lo svolgimento degli eventi sportivi di straordinario rilievo internazionale, quali i giochi invernali olimpici e paralimpici in Lombardia e in Veneto e le finali ATP di Torino 2021-2025, che comportano una serie articolata di attività complesse, legate alle esigenze impiantistiche e all’afflusso di delegazioni istituzionali e sportive.
Il Capo III disciplina il divieto di pubblicizzazione parassitaria e la tutela dei segni notori usati in ambito sportivo, definendone caratteristiche, modalità e ambito di applicazione, mentre il Capo IV contiene disposizioni finali di coordinamento con le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Per quanto attiene specificamente agli obblighi informativi nei confronti del Parlamento, si segnala che l’articolo 1 del decreto-legge n. 16 del 2020, come convertito, al comma 1, istituisce presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il “Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026”[155].
Ai sensi del comma 2, il Consiglio svolge funzioni di indirizzo generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte in ordine alle principali questioni organizzative. Il comma 2 dell’articolo 1 prevede altresì che il Consiglio olimpico congiunto predisponga annualmente una relazione sulle attività svolte, da trasmettersi al Parlamento per il tramite dell’Autorità di Governo competente in materia di sport[156].
Un ulteriore nuovo obbligo di relazione è stato introdotto dall’articolo 9 del decreto-legge n. 16 del 2020, come convertito. In particolare, il comma 1 dell’articolo 9 stabilisce che le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis per l'organizzazione delle Finali ATP di tennis[157] nella città di Torino siano trasferite annualmente, entro la data del 15 gennaio, e siano destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte[158].
Per supportare le attività organizzative delle Finali ATP Torino 2021-2025, il comma 2 dell’articolo 9 assegna alla Federazione italiana tennis, per l'anno 2020, 3 milioni di euro, a valere sulle risorse destinate alla società “Sport e salute S.p.A.”, ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che a tal fine sono finalizzate[159].
Il comma 2-bis prevede che la Federazione italiana tennis predisponga ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP Torino 2021-2025, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Presidenza del Consiglio dei ministri |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 185/1990, art. 5, co. 1
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Operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) (Dati relativi all’anno 2019, Doc. LXVII, n. 3) |
III Affari esteri IV Difesa X Attività produttive |
12/5/2020 |
L'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante “Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, al comma 1 (come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105), prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri invii al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, con riguardo anche alle operazioni realizzate nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.
Il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce che i Ministri degli affari esteri (ora degli affari esteri e della cooperazione internazionale), dell'interno, della difesa, delle finanze (ora dell’economia e delle finanze), dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero (ora dello sviluppo economico), per quanto di rispettiva competenza, riferiscano annualmente sulle attività di cui alla stessa legge n. 185 del 1990 al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 della legge n. 185 del 1990 (come modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge 17 giugno 2003, n. 148) la relazione di cui al comma 1 deve altresì contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite, indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla medesima legge n. 185. La relazione deve contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15, nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3.
La relazione deve contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.
Il comma 3-bis dell’articolo 5 (introdotto dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 148 del 2003 e modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 105 del 2012) stabilisce che i titolari di licenza globale di progetto e di autorizzazione globale e generale di trasferimento forniscano annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate, documentazione che costituisce parte integrante della relazione di cui al comma 1.
Inoltre la legge n. 185 del 1990, all’articolo 27, comma 4 (come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 105 del 2012), prevede che la relazione al Parlamento contenga anche un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla stessa legge n. 185.
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104, recante “Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66” (Codice dell'ordinamento militare), all'articolo 7, comma 1, dispone che nell'ambito della relazione annuale di cui all’articolo 5 della legge n. 185 del 1990, ovvero con altro atto, previa richiesta formulata dalle competenti Commissioni parlamentari, sia data informazione al Parlamento delle attività di supporto tecnico-amministrativo svolte dal Ministero della difesa in favore di Stati esteri in attuazione del citato regolamento n. 104 del 2015.
Si ricorda per completezza che il comma 1 dell’articolo 537-ter del decreto legislativo n. 66 del 2010 è stato sostituito dall'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Tale comma, come novellato, prevede che “Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, può svolgere, tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi”.
Il Doc. LXVII n. 3 contiene le relazioni, previste dal comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 185 del 1990, dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno, della difesa e dell’economia e delle finanze, nonché la relazione concernente le attività dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La relazione del Ministero dell’economia e delle finanze riferisce anche ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 185 del 1990.
D.Lgs. 66/1999, art. 12, co. 1
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Relazioni concernenti: |
IX Trasporti |
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l’incidente occorso all'aeromobile ultraleggero Tecnam P-2002 Sierra presso Padenghe sul Garda (BS), in data 7 ottobre 2017;
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12/5/2020 |
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l'incidente occorso all'aeromobile ultraleggero Tecnam P-92 Echo S, in località Calatabiano (CT), in data 11 settembre 2018
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l'incidente occorso a un aeromobile in località Pontinia (Latina) il 3 settembre 2017 |
28/5/2020 |
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(Trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento) |
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Il comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante “Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994”, prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente aereo l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAV), alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).
Il comma 4 dell’articolo 12 specifica che le relazioni e i rapporti d'inchiesta e le raccomandazioni di sicurezza non riguardano in alcun caso la determinazione di colpe e responsabilità.
Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale[160] |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 113/2016, art. 22, co. 6
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Relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13) (Dati relativi al periodo da luglio a dicembre 2019, Doc. CCXXXV, n. 4) |
VIII Ambiente |
13/5/2020 |
Il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, all’articolo 22, comma 1, dispone che tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, siano revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario straordinario stesso. Il comma 6 dell'articolo 22 stabilisce che il commissario straordinario comunichi semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle Commissioni parlamentari competenti, l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive e che presenti un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1.
Il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 (cosiddetto “decreto clima”), all’articolo 5, è intervenuto in merito alla nomina e all'attività dei commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue, attuativi di determinate procedure d'infrazione europea.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 5 conferisce al commissario unico per le discariche abusive la possibilità di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti delle normative europee vigenti, dei seguenti enti: società in house delle amministrazioni centrali dello Stato; sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente; amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica, nell’ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 2 dell’articolo 5 stabilisce che il commissario unico sia scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resti in carica per un triennio e sia collocato in posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti. Si stabilisce altresì che al medesimo commissario sia corrisposto un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti. Il comma 3 assegna al commissario unico una struttura di supporto, composta da un massimo di dodici membri appartenenti alle amministrazioni pubbliche, la quale cessa alla scadenza dell’incarico del commissario.
Ministro per gli affari europei |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 14, co. 1
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Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea (Dati relativi al primo trimestre dell’anno 2020, Doc. LXXIII-bis, n. 9) |
Tutte le Commissioni permanenti Commissione parlamentare per le questioni regionali |
7/5/2020 |
La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, all’articolo 14, comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:
a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;
c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;
d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
L. 234/2012, art. 13, co. 2
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Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Dati relativi all'anno 2019, Doc. LXXXVII, n. 3) |
Tutte le Commissioni permanenti Commissione parlamentare per le questioni regionali |
20/5/2020 |
La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, all’articolo 13, comma 2, prevede che, al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenti alle Camere una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione deve altresì recare l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. Nella relazione devono essere riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione deve altresì contenere l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;
c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione deve altresì recare una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente;
d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
Si ricorda che l’articolo 126-ter del Regolamento della Camera ha delineato, con riferimento alle previsioni recate dalla legge n. 11 del 2005, una procedura speciale per l’esame parlamentare del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea stabilendo, tra l’altro, che tale esame avvenga congiuntamente. La legge n. 234 del 2012 ha riorganizzato il processo di recepimento della normativa europea prevedendo, in particolare, lo sdoppiamento della legge comunitaria annuale in due diversi provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie, e la legge europea che reca più in generale disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo.
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 234, la disciplina regolamentare di cui all’articolo 126-ter trova applicazione con riferimento all’esame congiunto del disegno di legge di delegazione europea e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea[161].
Si segnala che, da ultimo, l’esame della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1) si è svolto congiuntamente all’esame in prima lettura del disegno di legge di delegazione europea 2018 (A.C. 1201-A). L’esame della relazione si è concluso con l’approvazione nella seduta dell’Assemblea della Camera del 13 novembre 2018 della risoluzione Scerra, Giglio Vigna e Andrea Crippa n. 6-00033, nel testo riformulato dal Governo[162].
Si ricorda che la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all’anno 2018 (Doc. LXXXVII, n. 2) è stata trasmessa dal Ministro per gli affari europei il 28 febbraio 2019. Il disegno di legge di delegazione europea 2019 è attualmente in discussione in prima lettura presso il Senato (A.S. 1721).
Quanto alla relazione in oggetto, annunciata nella seduta dell’Assemblea del 20 maggio 2020 (Doc. LXXXVII, n. 3), essa si compone di quattro parti. La prima descrive le attività del Governo nel quadro generale del processo di integrazione dell’Unione europea, con riferimento ai principali temi istituzionali e al coordinamento delle politiche economiche.
La seconda parte illustra l'azione svolta dall’esecutivo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali.
La terza parte è riguarda le politiche di coesione economica, sociale e territoriale.
La quarta parte è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee. Sono illustrate le attività del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), nonché quelle in materia di informazione qualificata al Parlamento. Sono, altresì, evidenziate le attività riguardanti il contenzioso davanti alla Corte di Giustizia, la prevenzione e soluzione delle infrazioni, la tutela degli interessi finanziari e la lotta contro la frode, l’attuazione della normativa UE.
La relazione è corredata da cinque allegati, che presentano - oltre all’elenco degli acronimi (all. V) - dettagliate informazioni su: i Consigli dell’Unione europea e i Consigli europei svolti (all. I); i flussi finanziari dall’Unione europea all’Italia nel 2019 (all. II); lo stato di recepimento da parte dell’Italia delle direttive (all. III); i seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato (all. IV).
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 221/2015 art. 68, co. 2 |
Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi (Dati riferiti all’anno 2018, con aggiornamenti relativi all’anno 2019, Doc. CXXXVII, n. 2) |
VIII Ambiente |
25/5/2020 |
L'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, al comma 1, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a sostegno dell'attuazione degli impegni comunitari e internazionali, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. Ai sensi del comma 1 “I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente”.
Il comma 2 dell’articolo 68 prevede che il Catalogo sia aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno e che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invii alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento.
Il Doc. CXXXVII, n. 2, chiarisce in premessa che, in conformità al disposto dell’articolo 68 della legge n. 221 del 2015, nel Catalogo si considera una definizione molto ampia di sussidio, comprendente “gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente”. Ciò, in accordo con la definizione OCSE per cui “un sussidio è una misura che mantiene i prezzi per i consumatori al di sotto dei livelli di mercato, o mantiene i prezzi per i produttori al di sopra dei livelli di mercato, o che riduce i costi per i produttori e i consumatori tramite sostegno diretto o indiretto”. Si precisa che in alcuni casi è stata inclusa anche una tipologia di sussidio “implicito”, ovvero quella forma di agevolazione che emerge implicitamente da una determinata differenziazione del livello di tassazione che può favorire l’adozione di tecnologie o combustibili più o meno inquinanti.
I sussidi sono divisi in diretti (on-budget) e indiretti (off-budget). I sussidi potenzialmente rilevanti sotto il profilo ambientale individuati sono distinti in ambientalmente favorevoli (SAF), ambientalmente dannosi (SAD) o incerti quando a causa di effetti ambientali di tendenza contrapposta vi è una difficoltà a stabilire in maniera univoca l’esito netto complessivo (positivo o negativo) dell’impatto ambientale del sussidio.
Il Catalogo dedica a ciascun sussidio una scheda (“carta d’identità”) con l’obiettivo di fornire le informazioni essenziali sulle singole misure e le motivazioni della valutazione ambientale. Nello specifico, ogni sussidio è descritto mediante: un titolo, in modo da rendere più fruibile la comunicazione del riferimento alle singole misure; i riferimenti normativi riguardanti la sua introduzione e le eventuali modifiche; una sintesi delle modalità di funzionamento, prevedendo per le spese fiscali l’esplicitazione dell’informazione sul livello ordinario della tassazione (es. aliquota ordinaria) e sul livello di agevolazione (aliquota agevolata), per permettere un confronto immediato con riferimento agli effetti finanziari; il livello di riformabilità, ovvero se possa essere modificato autonomamente dal Governo nazionale, esclusivamente in sede comunitaria o a livello internazionale, (trattati bilaterali o accordi multilaterali); la classificazione dell’impatto ambientale (sussidio ambientalmente favorevole-SAF, dannoso-SAD o incerto) e la motivazione della valutazione ambientale facente riferimento, ove possibile, a studi di letteratura, manuali, dati e indicatori tratti dalle statistiche ufficiali. A corredo del giudizio valutativo nel documento trasmesso sono state inserite le principali osservazioni raccolte negli incontri con esperti, istituzioni e associazioni, in maniera da rendere il più possibile evidenti gli ambiti di complessità e di eventuale incertezza della valutazione.
Ministero della giustizia |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 28/2010 art. 5, co. 1-bis
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Effetti prodotti e risultati conseguiti dall'applicazione dell’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CCLI n. 2) |
II Giustizia |
19/5/2020 |
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, all’articolo 5, comma 1-bis, stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, “è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (…). L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
A seguito della modifica disposta dal comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1-bis dell’articolo 5 prevede altresì che, a decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisca annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1-bis.
Il Doc. CCLI n. 2 riferisce che nell’anno 2019 risultano iscritti presso gli organismi di mediazione n. 147.691 procedimenti nelle materie obbligatorie, di cui n. 140.137 definiti. La maggioranza delle 147.691 istanze di mediazione depositate verte in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, locazioni, comodati e affitto aziende (54,37 per cento, per un totale di 80.304), le controversie in tema di contratti bancari, finanziari e assicurativi rappresentano il 24,34 per cento delle mediazioni (35.951), mentre il risarcimento del danno riguarda il 4,87 per cento dei procedimenti (7.193). Quanto all’obiettivo perseguito dal decreto legislativo n. 28 del 2010 di diffondere la cultura della conciliazione per garantire a tutti un accesso paritario alla giustizia e deflazionare i ruoli dei giudici, la relazione fa presente che i dati elaborati dalla Direzione generale di statistica e di analisi organizzativa segnalano una riduzione del numero delle cause iscritte nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria e quindi un effetto deflattivo del contenzioso civile riconducibile all’istituto della mediazione civile e commerciale. Dal raffronto con gli anni precedenti al 2019 tale effetto mostrerebbe inoltre un trend in termini percentuali gradualmente crescente.
Ministero dell’interno |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 267/2000, art. 146, co. 2
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Attività svolta dalle commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso (Dati relativi all’anno 2019, Doc. LXXXVIII, n. 3) |
I Affari costituzionali |
21/5/2020 |
L’articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, al comma 2, dispone che il Ministro dell'interno presenti al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.
La relazione presentata (Doc. LXXXVIII, n. 3) riferisce sull’attività svolta da 65 commissioni straordinarie che hanno amministrato 63 comuni (29 in Calabria, 14 in Sicilia, 9 in Campania , 9 in Puglia, 1 in Basilicata e 1 in Liguria) e 2 aziende sanitarie provinciali (Reggio Calabria e di Catanzaro), nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti di scioglimento per fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 143 stabilisce che, fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 2000[163], emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori quali definiti all'articolo 77, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
Per completezza, si ricorda che, in considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 107, comma 10, ha disposto la sospensione dei termini, previsti dai commi 3, 4 e 12 dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (inerenti alla procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare), dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 18 fino al 31 agosto 2020 e ne ha prolungato la durata per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020[164].
Ministro per le pari opportunità e la famiglia |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 269/1998, art. 17, co. 1
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Stato di attuazione della legge n. 269 del 1998, recante “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno ai minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” (Dati relativi all’anno 2017, Doc. CX, n. 1, Dati relativi all’anno 2018, Doc. CX, n. 2) |
II Giustizia |
13/5/2020 |
L’articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, dispone che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale, e che il Presidente del Consiglio dei ministri presenti ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3. Tale comma stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità (ora della salute), dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora dell’università e della ricerca), di grazia e giustizia (ora della giustizia) e degli affari esteri (ora degli affari esteri e della cooperazione internazionale), studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
Si ricorda che le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori, attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità dall’articolo 3, comma 1, lett. c), del decreto-legge 12 settembre 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, sono state delegate al Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019.
Entrambe le relazioni trasmesse illustrano, per quanto attiene all’annualità di riferimento, le azioni degli organismi nazionali (Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Osservatorio nazionale per la famiglia) e delle amministrazioni centrali a tutela dei minori, nonché l’attività specifica degli enti del Terzo settore con la medesima finalità. Si riferisce inoltre sull’operato del comitato ad hoc per i diritti dei minori (CAHENF) del Consiglio d’Europa e del comitato degli Stati parte della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale e si dà conto delle novità rilevanti nel quadro della legislazione italiana, europea e internazionale. Sono infine forniti dati e statistiche sulle violenze e i maltrattamenti in danno di minori. La relazione 2018 contiene dati anche in merito ai fenomeni dell’abuso e dello sfruttamento sessuale connessi all’uso delle tecnologie digitali.
Ministero della salute |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 120/2007, art. 1, co. 4, lett. g)
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Stato di attuazione dell’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria (Dati relativi agli anni 2017-2018, Doc. CLXVIII, n. 2) |
XII Affari sociali |
7/5/2020
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La legge 3 agosto 2007, n. 120, recante “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”, all’articolo 1, comma 4, dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscano, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle modalità elencate dal medesimo comma 4. Nell’ambito di tali modalità, il comma 4, alla lettera g), indica il “progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale”. A tale scopo, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria ai sensi dell'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, “con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell’accesso ai servizi sanitari pubblici”.
L’articolo 15-quaterdecies (inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254), demanda all’Osservatorio per l'attività libero-professionale il compito di acquisire per il tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed elaborare, in collaborazione con esse, proposte per la predisposizione della relazione, da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento, su:
a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione dell'attività libero professionale;
b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli istituti normativi concernenti l'attività libero professionale intramuraria;
c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi destinati all'attività libero professionale intramuraria;
d) il rapporto fra attività istituzionale e attività libero professionale;
e) l'ammontare dei proventi per attività libero professionale, della partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda;
f) le iniziative e i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni e assicurare il corretto equilibrio fra attività istituzionale e libero professionale.
A seguito di quanto previsto dal “Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le funzioni svolte dall’Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, previsto dall'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo n. 502 del 1992, sono ora svolte dalla sezione “Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale” del Comitato tecnico-sanitario, istituito dall’articolo 2 del suddetto decreto.
La relazione presentata (Doc. CLXVIII, n. 2) si compone di tre capitoli concernenti: il monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni normative; i dati statistici sulla libera professione intramuraria; i tempi di attesa e i volumi di attività delle prestazioni erogate in regime libero-professionale.
Quanto al primo aspetto, il documento si focalizza sull’attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 120, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, nonché delle indicazioni contenute nell’Accordo tra Stato, regioni e province autonome del 18 novembre 2010, concernente l’attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio sanitario nazionale, e nell’Accordo del 19 febbraio 2015, riguardante i criteri per la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete che hanno concorso a coadiuvarne e coordinarne l’attuazione.
La relazione riferisce inoltre in merito agli aspetti economico-finanziari connessi all’esercizio della libera professione intramuraria, con un approfondimento sul numero di dirigenti medici che hanno optato per il rapporto di esclusività, sulla quantificazione della corrispondente indennità, sui dati relativi alla spesa per i cittadini e ai costi e ricavi delle Aziende. Sono inoltre illustrati i volumi di attività e i tempi di attesa di 43 prestazioni ambulatoriali (14 visite specialistiche e 29 prestazioni strumentali) erogate in regime libero-professionale.
Fonte istitutiva |
Presentatore |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 212/2000 art. 13, co. 13-bis
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Garante del contribuente per la provincia autonoma di Trento |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all’anno 2019) |
VI Finanze |
12/5/2020 |
L. 212/2000 art. 13, co. 13-bis
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Garante del contribuente della regione Lazio |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all’anno 2019) |
VI Finanze |
13/5/2020 |
L. 212/2000 art. 13, co. 13-bis
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Garante del contribuente per la provincia autonoma di Bolzano |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all’anno 2019) |
VI Finanze |
13/5/2020 |
La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, all’articolo 13, comma 1, prevede l’istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 13-bis dell’articolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.
Si ricorda che il Garante è scelto tra gli appartenenti alle seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta.
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 13, il Garante, “anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione”.
d.P.C.M. 168/2012, art. 18, co. 3
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Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza |
Conto finanziario dell'Autorità, approvato il 28 aprile 2020, e relazione sui risultati complessivi della gestione (Dati relativi all’esercizio 2019) |
I Affari costituzionali V Bilancio XII Affari sociali |
15/5/2020 |
L’articolo 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 (Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112), stabilisce che l’Autorità trasmetta ai Presidenti delle Camere il conto finanziario e la relazione sui risultati complessivi della gestione entro dieci giorni dall'approvazione, prevista entro il 30 aprile di ogni anno.
Si ricorda che l'Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - AGIA è stata istituita dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, per assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e alla Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, nonché dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti. L’Autorità è organo monocratico che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. L’articolo 3 della legge n. 112 del 2011, al comma 1, elenca le competenze attribuite all’Autorità, alle quali si sono aggiunte le funzioni previste dall’articolo 11 (come modificato dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220) della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”. Tale articolo dispone l’istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di un elenco di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, attribuendo all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza la competenza alla selezione e formazione dei tutori volontari nelle regioni prive di garante territoriale, nonché il monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 11. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze connesse all’adempimento anche in sede locale dei compiti in materia di minori stranieri non accompagnati previsti dall’articolo 11 della legge n. 47 del 2017, l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), al comma 216, come modificato dall'articolo 1, comma 7-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha ampliato la struttura organizzativa dell’Autorità garante, autorizzata ad avvalersi per gli anni 2019-2023 di ulteriori 10 unità di personale.
La legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, all’articolo 3, individua l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza quale componente del Tavolo tecnico interministeriale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per elaborare un piano di azione sulla prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.
L. 127/1997 art. 16, co. 2
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Garante dei diritti della persona della regione Marche[165] |
Attività svolta in qualità di Difensore civico (Dati relativi all’anno 2019 Doc. CXXVIII, n. 17) |
I Affari costituzionali |
19/5/2020 |
La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, all’articolo 16, comma 1, prevede che “a tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali”.
Il comma 2 dell’articolo 16 stabilisce che, entro il 31 marzo, i difensori civici inviino ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
D.L. 16/2020, art. 1, co. 2 |
Autorità di Governo competente in materia di sport[167] |
Attività svolte dal Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026 |
Il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie” [168], all’articolo 1, comma 1, istituisce presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il “Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026”. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, il Consiglio svolge funzioni di indirizzo generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Il comma 2 prevede altresì che il Consiglio olimpico congiunto predisponga annualmente una relazione sulle attività svolte, da trasmettersi al Parlamento per il tramite dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.
D.L. 16/2020, art. 9, co. 2-bis |
Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport[169] |
Rendiconto sull’impiego delle risorse assegnate alla Federazione italiana tennis per l’organizzazione delle Finali ATP Torino 2021-2025 |
Il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie” [170], all’articolo 9, comma 1, stabilisce che le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis per l'organizzazione delle Finali ATP di tennis nella città di Torino siano trasferite annualmente, entro la data del 15 gennaio, e siano destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte. Per supportare le attività organizzative delle Finali ATP Torino 2021-2025, il medesimo articolo 9, al comma 2, assegna per l'anno 2020 alla Federazione italiana tennis 3 milioni di euro, a valere sulle risorse destinate alla società “Sport e salute S.p.A.”, ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che a tale scopo sono finalizzate.
Il comma 2-bis dell’articolo 9 prevede che la Federazione italiana tennis predisponga ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP Torino 2021-2025, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
[1] Le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-bis del Regolamento del Senato. Le Commissioni, devono esprimersi nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni.
[2] Riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, si ricorda per inciso, che il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: “(…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli”.
[3] Si anticipa che la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati e la 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, rispettivamente nelle sedute del 10 e del 9 giugno 2020, hanno espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
[4] Le suddette nomine non risultano essere state comunicate alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge 22 gennaio 1978, n. 14.
[5] L’avvio della procedura è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 21 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa.
[6] Si anticipa che il 3 giugno 2020 la 4ª Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica e l’11 giugno 2020 la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati hanno espresso parere favorevole su entrambe le proposte di nomina.
[7] L’articolo 2 del decreto di nomina precisa che il quarto e ultimo componente del consiglio sarà nominato con un successivo decreto, all’esito della procedura elettiva in corso tra ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 8 dello statuto dell’Istituto (vedasi infra nella relativa scheda).
[8] Si anticipa che il 5 giugno 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato Mario Sommariva commissario straordinario della suddetta Autorità di sistema portuale.
[9] La gestione commissariale, più volte prorogata, sarebbe scaduta il 24 febbraio 2020. L’avvio delle modalità ordinarie di gestione dell’Ente ha reso superflua una ulteriore proroga del regime commissariale, la cui esigenza era stata invece segnalata nei precedenti numeri della presente pubblicazione.
[10] L’Autorità allo stato è guidata da Francesco Merloni, consigliere anziano.
[11] Si anticipa che il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 9 giugno 2020 annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica il 10 giugno 2020, ha chiesto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in merito alla riconferma di Mauro Cipolletta nell’incarico di direttore generale del Grande progetto Pompei fino al 31 dicembre 2020, cosi come auspicato con nota del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 4 maggio 2020.
[12] L’avviso specifica, tra l’altro, che: “[…] Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità per la nomina alla carica di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza devono comunicare tale disponibilità, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di disponibilità, devono allegare i seguenti documenti: un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112; copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.
[13] Si ricorda che il suddetto comma è stato così sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, successivamente, così modificato dall'articolo 2, comma 6, lett. a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.
[14] Si segnala, peraltro, che in occasione delle successive nomine di Stefano Corti e Carlo Maria Ferro quali componenti del consiglio di amministrazione, intervenute con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2018, non è stata seguita un’analoga procedura di comunicazione al Parlamento.
[15] L’organo è ora costituito da Andrea Fusaro, Edoardo Garrone, Carlo Golda, Mario Orlando (designati dal presidente della Fondazione “Gerolamo Gaslini”), Paolo Comanducci (quale Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Genova), Piero Giuseppe Reinaudo (designato dalla ASL3 genovese), Paolo Repetto (designato dal Comune di Genova) e da Mario Maria Costantino (designato dalla Giunta regionale ligure).
[16] L’articolo 103 recita: “1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.”. Si segnala inoltre la prima parte del comma 2 del medesimo articolo, come modificato dalla legge di conversione, che recita: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati […], in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. […].”.
[17] L’artico 33, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020 dispone: “ In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.
[18] Il 29 aprile 2015 si erano invece dimessi i sub commissari dell'Agenzia, Cristina Corazza e Tullio Fanelli, che erano stati nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 ottobre 2014.
[19] I mandati di Lelli, Putti e Maranesi erano stati prorogati con decreti ministeriali del 27 dicembre 2013, del 27 settembre 2013 e del 5 ottobre 2012. In precedenza, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto dell'11 settembre 2009, aveva nominato commissario Lelli, nonché Putti ed Enrico Elli come sub commissari. Detti incarichi erano stati poi prorogati con analoghi decreti ministeriali a decorrere dapprima dal 9 settembre 2010 e poi dal 23 settembre 2011. A seguito delle dimissioni di Enrico Elli, il Ministro aveva nominato in sua vece Piergiuseppe Maranesi, con decreto del 27 settembre 2011.
[20] La norma è richiamata dall’articolo 6, comma 3, del vigente statuto dell’Ente.
[21] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[22] Approvato nella 14° riunione del consiglio di amministrazione del 23 febbraio 2017, con delibera n. 5/2017/CA, e aggiornato con le modifiche approvate in via definitiva nella 38° riunione del consiglio di amministrazione del 30 aprile 2019, con delibera n. 30/2019/CA.
[23] Le modifiche sono intervenute successivamente alla sentenza n. 6134/2018 del Tar del Lazio, che ha parzialmente annullato lo statuto dell’Ente, ritenendo che nel consiglio di amministrazione debba essere garantita la rappresentanza di ricercatori e tecnologi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
[24] Come già evidenziato supra nella nota n. 21, l’Enea rientra tra gli Enti di ricerca ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 218 del 2016.
[25] L’8 aprile 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle suddette proposte di nomina. Le relative richieste di parere parlamentare erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento - ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. n. 76 del 2010 - con lettera del 9 marzo 2020, annunciata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica il 1° aprile 2020. L’avvio della procedura per la nomina era stata deliberata nella riunione del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca.
[26] Paolo Miccoli era altresì presidente uscente dell’ANVUR, essendo stato eletto nell’ambito del consiglio direttivo il 15 novembre 2017, con decorrenza 8 gennaio 2018. Miccoli era subentrato al precedente presidente Andrea Graziosi, il cui mandato di componente del consiglio era scaduto il 7 gennaio 2018. Si ricorda che l'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia, convochi e presieda le sedute del consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.
[27] Le nomine da ultimo ricordate erano intervenute con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2015, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dopo che la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nelle rispettive sedute del 16 e del 24 settembre 2015, avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina. Le richieste di parere parlamentare erano state inoltrate dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015.
[28] Antonio Felice Uricchio è stato infatti nominato componente del consiglio direttivo con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019. La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato consiliare di Andrea Graziosi. Uricchio è stato quindi eletto presidente il 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020.
[29] La nomina di Uricchio quale presidente è stata peraltro oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo da parte dei consiglieri di Amministrazione Bertram e Meneghetti. In sede cautelare il T.A.R del Lazio (Sezione Terza), con ordinanza n. 03901/2020, ha sospeso l’efficacia della suddetta nomina. A sua volta il Consiglio di Stato, con decreto del 14 aprile 2020, ha disposto la sospensione dell’efficacia della suddetta ordinanza sospensiva, fissando la discussione alla Camera di consiglio del 14 maggio 2020. L’impugnazione della elezione a presidente di Uricchio si fonda, in particolare, sulla circostanza che alla relativa elezione avrebbero preso parte consiglieri, che, ormai in regime di prorogatio, non avrebbero potuto, ad avviso dei ricorrenti, a essa validamente concorrere.
[30] Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 76 del 2010, in sede di prima applicazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei predetti mandati risultava sfalsata. Infatti, la suddetta norma prevede che: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta scadenza dei mandati di Luisa Ribolzi nel 2014, nonché di Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris e Massimo Castagnaro nel 2015, il consiglio direttivo dell'ANVUR risultava composto dai soli Stefano Fantoni, presidente, Andrea Graziosi, vicepresidente, e Sergio Benedetto. Per tale motivo si era reso dunque necessario procedere alla nomina dei quattro componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia, scaduti poi, come evidenziato supra nel testo, il 14 ottobre 2019.
[31] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in vigore dal 10 gennaio 2020, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[32] L'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 76 del 2010, con cui è stato emanato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia, prevede tra l'altro che: "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".
[33] Si veda supra la nota 31.
[34] La decorrenza dell’incarico di Filomena Albano è stata stabilita con decreto dell’Autorità garante (repertorio n. 116 prot. n. 885 del 28/04/2016), con cui il titolare uscente, di concerto con la medesima Filomena Albano, ha decretato la cessazione del proprio regime di prorogatio, con il contestuale subentro della stessa Albano.
[35] Il sito dell’Autorità riferisce che il commissario Antonio Martusciello è cessato dall’incarico il 29 febbraio 2020.
[36] Si precisa che l’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, stabilisce che, in caso di dimissioni di un commissario, la Camera competente proceda all'elezione di un nuovo commissario il quale resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità. Pertanto, il mandato di Antonio Nicita, eletto il 14 novembre 2013 dalla Camera in sostituzione di Maurizio Décina, che aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico il 4 settembre 2013, e il mandato di Mario Morcellini, eletto dal Senato il 1° febbraio 2017 in sostituzione di Antonio Preto, deceduto il 3 novembre 2016, sono scaduti contestualmente ai mandati degli altri commissari.
[37] In forza del disposto dell’articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
[38] L’articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013, aveva quindi previsto la permanenza in carica, fino alla nomina del presidente e dei componenti dell'ANAC, dei componenti della CIVIT già insediati, ossia la presidente Romilda Rizzo e i componenti Antonio Martone e Alessandro Natalini, successivamente dimessisi il 23 aprile 2014, a seguito della nomina di Cantone, il quale si era poi effettivamente insediato alla guida dell'ANAC il 28 aprile 2014.
[39] Si veda al riguardo l'articolo 13, comma 3, del sopra citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nel testo novellato dall’articolo 5, comma 5, del sopra ricordato decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dalla già menzionata legge di conversione n. 125 del 2013 e successivamente ancora modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74.
[40] Si segnala che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, recante “Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, on. dott.ssa Fabiana DADONE”, le funzioni di semplificazione amministrativa e normativa, nell’ambito degli specifici indirizzi impartiti dal presidente del Consiglio dei ministri, sono affidate al Ministro per la pubblica amministrazione.
[41] Per l'ANAC è stata dunque normativamente prevista una composizione più ampia di quella a suo tempo stabilita per la CIVIT, date anche le competenze ad essa attribuite in materia di lotta alla corruzione.
[42] Si ricorda che con lettere del 13 giugno 2012 annunciate alla Camera ed al Senato il 14 giugno 2012, era stato richiesto il parere parlamentare sulle proposte di nomina di Mario Sebastiani a presidente della predetta Autorità, nonché di Pasquale De Lise e di Barbara Marinali a componenti della medesima. La IX Commissione della Camera e l'8ª Commissione del Senato procedettero, rispettivamente il 26 e il 21 giugno 2012, all’audizione dei soggetti designati ma non espressero alcun parere. L'esame fu da ultimo rinviato nella seduta del 19 settembre 2012 della IX Commissione della Camera, nel corso della quale il rappresentante del Governo aveva ravvisato la necessità di ripensare la composizione della terna dei soggetti designati. In precedenza era altresì sorta una questione sull'interpretazione dell'articolo 2, comma 7, della legge. n. 481 del 1995, in merito alla quale il presidente della IX Commissione aveva chiesto e ottenuto un pronunciamento da parte del Presidente della Camera dei deputati. Dell'esito di tale questione era stata data notizia nella seduta della IX Commissione dell'11 luglio 2012.
[43] Il comma 1-bis dell’articolo 37 precisa, altresì, che ai componenti e ai funzionari dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a 11, della citata legge n. 481 del 1995. Il medesimo comma 1-bis dell’articolo 37 prevede anche che il collegio nomini un segretario generale, chiamato a sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, rispondendone al presidente.
[44] L’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – come modificato dall’articolo 36, comma 1, lett. d), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 - prevede che l'Autorità renda pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisca annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, ha previsto che nell'ambito della relazione ex articolo 37, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011 l'Autorità riferisca al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente. L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, ha stabilito che nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento in merito all’applicazione del regolamento (UE) n. 181/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente. L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, ha disposto infine che nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento anche in ordine all'applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.
[45] La scadenza del mandato presidenziale coincide infatti con il termine della consiliatura. Sul punto vedasi infra nel testo.
[46] Il decreto di nomina del 20 febbraio 2020 specificava peraltro, all’articolo 2, che “alla nomina del Magistrato contabile della Corte dei conti e del dirigente del Ministero dell’economia e delle finanze” si sarebbe provveduto con un successivo decreto.
[47] Il rinnovo era staro disposto con decreto del Ministro della difesa del 10 febbraio 2017. In quella data erano stati nominati componenti titolari Massimiliano Del Casale, Stefano Barbieri, Roberto Comelli, Enzo Bernardini, Nicola Luisi, Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Daniela Rota, Flavio Vito Valentino De Pace, Paolo Bianchi, Lucio Gervasi, Paolo Virgili, Roberto Tulletti. Con decreto del 15 novembre 2017, a seguito delle dimissioni di Manfredi Selvaggi era stato nominato Marcovalerio Pozzato. Con decreto del 22 gennaio 2019 Mario Cinque era stato nominato in sostituzione di Bernardini. Contestualmente era stato nominato Patrizio Longo quale esperto del settore attuariale, incarico in precedenza non ricoperto. Per quanto riguarda i membri supplenti, con il citato decreto del 10 febbraio 2017, erano stati nominati Antonio Zambuco, Emanuele Martina, Luigi Filippone, Angelo Agovino, Edoardo Lacrimini e Leandro Fiusco. Con decreto del 26 aprile 2018 Giuseppe Tosto aveva sostituito Filippone, mentre con decreto del 22 gennaio 2019 Stefano Spagnol era subentrato ad Agovino. Sull’avvicendamento di Biancafarina a Del Casale vedasi infra nota 49.
[48] La IV Commissione (Difesa) della Camera, nella seduta del 14 novembre 2018, e la 4ª Commissione (Difesa) del Senato, nella seduta del 7 novembre 2018, avevano espresso parere favorevole alla suddetta proposta di nomina. La richiesta di parere era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 29 ottobre 2018, annunciata alla Camera il 31 ottobre 2018 e al Senato il 5 novembre 2018.
[49] In precedenza la Cassa era guidata da Massimiliano Del Casale, che era stato nominato presidente con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2017 fino al 9 febbraio 2020, ossia fino alla scadenza del consiglio di amministrazione dell’Ente. Del Casale tuttavia era stato successivamente collocato nell’ausiliaria per raggiunti limiti d’età a decorrere dal 19 novembre 2018.
[50] L’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, rubricato “Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale” dispone: “1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.”.
[51] Il D.P.R. n. 211 del 2009 è stato abrogato dall'articolo 2269, comma 1, n. 393), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
[52] Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, aveva nominato Tommaso Edoardo Frosini e Gloria Saccani Jotti componenti del consiglio di amministrazione del CNR per un quadriennio. In particolare Frosini è stato nominato su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome, mentre Saccani Jotti era stata scelta all'interno della terna proposta al suddetto Ministro dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura.
[53] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 16 febbraio 2016, annunciata alla Camera il 26 febbraio 2016, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nominato, con proprio decreto 15 febbraio 2016, Massimo Inguscio presidente dell’Ente per la durata di un quadriennio a decorrere dal 20 febbraio 2016. Inguscio, già presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM, ha sostituito Luigi Nicolais che era stato nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 febbraio 2012.
[54] Il 22 gennaio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 10 gennaio 2019 con la quale il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto ministeriale n. 13 del 9 gennaio 2019 concernente la nomina di Mario Giovanni Melazzini a componente del consiglio di amministrazione, in sostituzione di Gloria Saccani Jotti, dimissionaria dal 19 aprile 2018, a seguito dell’assunzione del mandato parlamentare. Il nominato è restato in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio, il 20 febbraio 2020.
[55] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[56] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 17 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 1° dicembre 2015, aveva comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 13 novembre 2015, Lagalla e Mocella componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata di quattro anni. Lagalla era stato nominato su designazione della Conferenza dei Rettori delle università CRUI, mentre Mocella, come ricordato nel testo, era stato nominato su designazione del personale dell’Ente stesso. A seguito dell’elezione di Roberto Lagalla all’Assemblea regionale siciliana, nel marzo 2018 il Ministro dell’istruzione dell'università e della ricerca ha provveduto a nominare, su designazione della Conferenza dei Rettori delle università italiane CRUI, Alberto Tesi quale consigliere di amministrazione, “per il restante periodo del quadriennio di nomina in corso”. I mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione dell’Ente Maria Cristina Messa, Gloria Saccani Jotti, Vito Valassi e Gennaro Ferrara erano scaduti nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015.
[57] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[58] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[59] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[60] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[61] Emanato con provvedimento del presidente del CNR n. 93/2018.
[62] Si segnala che mentre l’articolo 7 dello statuto del 2018 del CNR fissa in cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009, al comma 1, stabilisce che: “Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è composto da sette componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione della comunità scientifica di riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10 può essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.”.
[63] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[64] Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, dello statuto dell’Ente, infatti, in difetto di nomina ministeriale il presidente è sostituito dal consigliere più anziano di età che ne svolge le funzioni di rappresentanza, indirizzo e vigilanza.
[65] Il 23 febbraio 2016 era scaduto infatti il mandato del precedente presidente del Consorzio, Adriano De Maio, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 febbraio 2012.
[66] Il 10 agosto 2015 era infatti scaduto il mandato di Paola Secchiero, che era stata nominata componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
[67] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[68] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[69] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[70] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[71] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[72] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[73] L’articolo 15 dello statuto dispone: “1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente.
2. Il terzo consigliere è designato dalla comunità scientifica ed economica di riferimento dell'Ente, che si esprime nell'assemblea composta dai rappresentanti legali o dai delegati dei seguenti enti e dai rappresentanti di ricercatori e tecnologi come segue:
a) un delegato della Regione Friuli Venezia Giulia;
b) un delegato espresso congiuntamente da Università di Trieste, Università di Udine e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati;
c) un delegato espresso congiuntamente dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Friuli Venezia Giulia e da Confindustria del Friuli Venezia Giulia;
d) tre rappresentanti dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Ente, di cui due eletti nel Consiglio tecnico-scientifico.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vicepresidente. Qualora il Consiglio non sia operante nel suo plenum, assume la carica di Vicepresidente pro tempore il secondo componente designato dal Ministro ai sensi del comma uno.
4. L'assemblea è convocata dal Presidente di Area Science Park almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consigliere in carica, con l'invito, agli enti per cui è previsto dal comma secondo, a esprimere un delegato comune. Entro il medesimo termine, il Presidente indice le elezioni per l'individuazione del terzo rappresentante dei ricercatori e tecnologi in servizio presso l'Ente; l'elettorato attivo e passivo e il procedimento elettorale sono disciplinati dall'articolo 20, comma secondo.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.
[74] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[75] Sulla relativa proposta di nomina, trasmessa con lettera del Ministro pro tempore per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta il 2 agosto 2019 - ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - e annunciata il 18 settembre 2019 alla Camera e il 24 settembre 2019 al Senato, la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute svoltesi il 2 ottobre 2019. L’avvio della procedura di nomina era stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 luglio 2019, a seguito della proposta avanzata il 5 luglio 2019 dal Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il 31 agosto 2019 era scaduto il mandato dello stesso Carrà quale presidente dell'Ente. Carrà era stato confermato con decreto del Presidente della Repubblica il 31 agosto 2015 per la durata di un quadriennio. Il 3 febbraio 2015 era scaduto il precedente mandato dello stesso Carrà quale presidente dell’Ente, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2011. Nelle more di tale riconferma, il medesimo Ministro, con proprio decreto del 19 marzo 2015, aveva nominato lo stesso Paolo Carrà commissario straordinario dell’ENR sino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, nelle rispettive sedute del 7 e del 15 luglio 2015.
[76] Si segnala che nelle premesse del decreto di nomina del consiglio di amministrazione illustrato infra nel testo, si fa riferimento a una nota del 2 agosto 2019 “con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha designato il Dr. Marco Protopapa, quale rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell’Ente in parola;”. Peraltro, nel sito dell’Ente nazionale risi Marco Protopapa è stato riportato tra i componenti del consiglio di amministrazione.
[77] Si segnala che il decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 10 agosto 2018, ha revocato, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 908/2014, il riconoscimento dell’Ente nazionale risi quale organismo pagatore nazionale per il settore risicolo. Le relative funzioni sono state affidate, ai sensi dell’articolo 2 del medesimo decreto, all’AGEA, a decorrere dell’esercizio 2019.
[78] Si anticipa che la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati e la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, rispettivamente nelle sedute del 10 e del 9 giugno 2020, hanno espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
[79] Le suddette nomine non risultano essere state ancora comunicate alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[80] Il 15 gennaio 2019 era stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 19 dicembre 2018 con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, della nomina di Di Palma a commissario straordinario dell'Ente, intervenuta il 13 dicembre 2018 per la durata di sei mesi. La nomina era stata disposta stante il mancato raggiungimento dell’intesa con la regione Basilicata necessaria ai sensi della normativa vigente per il rinnovo del presidente dell’Ente parco. Il decreto precisava che la nomina comunque non avrebbe avuto efficacia successivamente all’insediamento degli organi ordinari di gestione. Si ricorda che l’11 luglio 2017 era scaduto il mandato del presidente dell'Ente, Domenico Totaro, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 luglio 2012. Dal 25 agosto 2017, ossia a seguito della scadenza dei 45 giorni di prorogatio previsti dal decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, la gestione del predetto Ente parco era assicurata dal consiglio direttivo dello stesso, sotto la guida del vicepresidente pro tempore, Vittorio Triunfo. Si ricorda, altresì, che la nomina presidenziale di Totaro – primo presidente dell’Ente parco lucano, istituito con decreto del Presidente della Repubblica l’8 dicembre 2007 - aveva comportato la cessazione del mandato commissariale già attribuito allo stesso Totaro con decreto ministeriale del 24 ottobre 2008 e varie volte prorogato, da ultimo con analogo provvedimento del 30 aprile 2012.
[81] Il 4 giugno 2019 era stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 29 maggio 2019, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della suddetta proroga, valevole per un ulteriore semestre a decorrere dall’11 giugno 2019, originaria data di scadenza dell’incarico.
[82] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.
[83] L'articolo 47-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 31, aveva infatti stabilito in sette anni, con decorrenza dalla data del decreto di nomina, la durata in carica del presidente e dei componenti del Garante, nonché la loro non rinnovabilità. La disposizione era stata introdotta per equiparare la durata in carica del presidente e dei componenti del Garante a quella prevista per le altre Autorità indipendenti, eliminando la possibilità di essere confermati nell'incarico.
[84] Il comma 5 del citato articolo 153 precisa che all'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Il comma 6 stabilisce che al presidente compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Ai componenti compete una indennità pari ai due terzi di quella spettante al presidente.
Ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali è costituito da quattro componenti, eletti due dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati con voto limitato.
I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Garante per la protezione dei dati personali almeno sessanta giorni prima della nomina.
Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica. L'incarico ha durata settennale, non è rinnovabile e, per tutta la sua durata, non è possibile esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. Coloro che intendono candidarsi a componente del Collegio, devono inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, entro il 19 maggio 2019 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: garanteprivacy@certcamera.it.
I candidati, nell'inviare la propria candidatura, devono allegare i seguenti documenti:
a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;
b) copia di un documento di identità in corso di validità. I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Garante per la protezione dei dati personali.”.
[86] Il testo integrale dell’avviso del 7 ottobre, come pubblicato sul sito della Camera dei deputati è il seguente: “AVVISO per la riapertura dei termini per la presentazione di candidatura a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ai fini della elezione da parte della Camera dei deputati
A seguito della conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, sono riaperti i termini per la presentazione di candidature a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ai fini dell'elezione da parte della Camera dei deputati, previsti dall'Avviso pubblicato il 19 aprile 2019. Gli interessati che non abbiano già provveduto entro il termine del 19 maggio 2019, potranno inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, a partire dal 14 ottobre 2019 e fino alle ore 24 del 26 ottobre 2019 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: garanteprivacy@certcamera.it. Le modalità di presentazione delle candidature e i documenti da allegare alle stesse sono quelli indicati nell'Avviso del 19 aprile 2019. I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Garante per la protezione dei dati personali.”.
[87] Come riassuntivamente illustrato nel sito dell’Autorità, essa ha i seguenti compiti: controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui;
collaborare con le altre autorità di controllo e prestare assistenza al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del Regolamento;
esaminare reclami;
nel caso di trattamenti che violino le disposizioni del Regolamento rivolgere ammonimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, ingiungendo di conformare i trattamenti medesimi alle disposizioni del Regolamento; imporre una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento, incluso il divieto di trattamento; ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento;
adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento e altri organismi e istituzioni l’esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
formulare pareri su proposte di atti normativi e amministrativi;
partecipare alla discussione su iniziative normative con audizioni presso il Parlamento;
predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al Parlamento e al Governo;
partecipare alle attività dell'Unione europea e a quelle internazionali di settore, anche in funzione di controllo e assistenza relativamente ai sistemi di informazione Europol, Schengen, VIS, e altri; curare l'informazione e sviluppare la consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla tutela dei minori;
tenere registri interni delle violazioni più rilevanti e imporre sanzioni pecuniarie ove previsto dal Regolamento e dalla normativa nazionale; coinvolgere, ove previsto, i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche i cui risultati sono presi in considerazione per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale.
[88] Si anticipa che Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 9 giugno 2020 annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica il 10 giugno 2020, ha chiesto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo l, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in merito alla riconferma di Mauro Cipolletta nell’incarico di direttore generale del Grande progetto Pompei fino al 31 dicembre 2020, cosi come auspicato con nota del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 4 maggio 2020.
[89] Il comma 5-ter, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 4, lett. a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recita: “Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.”.
[90] L’annuncio è quindi intervenuto successivamente all’espressione dei pareri, in concomitanza con la prima seduta della XVIII Legislatura.
[91] Curatoli era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2016 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il suo incarico era stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 con analogo decreto dell’8 giugno 2017.
[92] Il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione precedente, ossia Vincenzo Ancona (presidente), Vincenzo Vespri ed Elisabetta Strickland, che erano stati nominati, per un quadriennio, con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
[93] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[94] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[95] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[96] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[97] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[98] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[99] Adottato con delibera del consiglio di amministrazione n. 222 del 12 settembre 2018.
[100] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[101] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[102] In precedenza Stefano Gresta era stato nominato presidente dell’Ente per quattro anni con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 27 marzo 2012.
[103] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[104] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[105] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[106] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[107] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[108] Il comma 3 prevede invece che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.
[109] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[110] Vedasi delibera del consiglio di Amministrazione n. 424 del 15 settembre 2017.
[111] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[112] Fernicola è subentrato a Aldo Godone, che era stato nominato per quattro anni con analogo decreto ministeriale del 14 gennaio 2014.
[113] Vittone è subentrato a Livio Battezzati, nominato su designazione del predetto Ministro con decreto del 20 febbraio 2014.
[114] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[115] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[116] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[117] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[118] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[119] L’articolo 7, comma 2, dello statuto stabilisce che: “Il Consiglio di Amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge. I componenti dell’organo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.
L’articolo 7, comma 3, dello statuto dispone che: “Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'INRiM, designati:
a. due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica, in conformità al disposto di cui all’art. 11 del D.lgs. 213/2009;
b. uno dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’INRiM, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo dell’INRiM in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. Il provvedimento di avvio della procedura concernente la nomina del Comitato di Selezione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato sul sito web dell’INRiM.
c. Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. I componenti del Comitato di Selezione non possono essere selezionati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, che costituisce un collegio perfetto, informa i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. Per le sue sedute non sono previsti compensi o gettoni di presenza. Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.”.
[120] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[121] Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2019 è stato rinnovato il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto nazionale di statistica - ISTAT. Tale comitato risulta composto da: Roberto Zelli, Anna Maria Manzone, Serena Battilomo, Silvia Maria Lagonegro, Luciana Patrizi, Maria Teresa Monteduro, Gianluca Dominutti, Nicola Giampaolo, Paola D’Andrea, Domenico Mauriello, Andrea Brandolini, Gianfranco Santoro, Federico Visconti e Carmelo Intrisano. Si ricorda che l’organismo è presieduto ratione muneris dal presidente pro tempore dell’Ente.
[122] Si ricorda che l’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[123] Il presidente dell’Ente, Gian Carlo Blangiardo, è stato nominato il 4 febbraio 2019 con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti.
[124] Tale disposizione prevede che il consiglio sia presieduto dal presidente dell'Istituto, e sia composto da due membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e da due membri nominati (rectius: designati) dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica.
La norma prevede, altresì, che i componenti del consiglio, diversi dal presidente, siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durino in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica.
La differenza sostanziale consiste quindi nella sostituzione di un componente designato, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica con un ricercatore o un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione, analogamente a quanto previsto dalla vigente normativa per la generalità degli enti di ricerca. Al riguardo l’articolo 10 del suddetto regolamento, modificato dal consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019, dispone: “1. Il ricercatore o il tecnologo, componente del Consiglio ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. d) dello statuto, è eletto dai ricercatori e dai tecnologi, anche a tempo determinato, in servizio presso l’Istat alla data di svolgimento delle elezioni. Possono essere eletti i dipendenti appartenenti al profilo professionale di ricercatore e tecnologo di ruolo, in servizio presso l’Istituto alla data di indizione della consultazione elettorale; tale requisito deve essere mantenuto, a pena di decadenza per tutta la durata dell’incarico. […]”. Le modifiche sono intervenute successivamente alla sentenza n. 6097/2019 del Tar del Lazio, che ha parzialmente annullato lo statuto dell’Ente, ritenendo che nel consiglio di amministrazione debba essere garantita la rappresentanza di ricercatori e tecnologi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
Si segnala che è stata pubblicata sul sito dell’ISTAT la delibera 4 maggio 2020 del presidente dell’Istituto con cui è stata indetta la procedura di elezione di un ricercatore o tecnologo da nominare quale componente del consiglio dell’ISTAT, secondo le nuove previsioni statutarie e regolamentari. Contestualmente è stata adottata un’apposita disciplina per lo svolgimento della suddetta procedura, nominando una specifica commissione elettorale. La procedura elettorale dovrà completarsi nel termine di 60 giorni dalla data del decreto medesimo e quindi entro il prossimo 4 luglio 2020.
Si ricorda che l’articolo 100, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dispone, in relazione all’emergenza epidemiologica Covid-19, che “I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. […]”.
[125] In particolare la composizione del consiglio dell'Istat è stata ridotta a 5 membri compreso il presidente, dai 10 membri compreso il presidente precedentemente previsti. La composizione del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica è stata parimenti ridotta a 15 membri compreso il presidente, dai 22, compreso il presidente, precedentemente previsti.
[126] Soggetto distinto dal predetto Istituto è la Fondazione Gerolamo Gaslini, eretta in ente pubblico dalla legge 21 novembre 1950, n. 897, e trasformata in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall'articolo 6 del decreto-legge 20 giugno 2012 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 131. Tra gli scopi della Fondazione rileva il potenziamento dell'Istituto “Giannina Gaslini”, il cui presidente viene designato dal consiglio di amministrazione della Fondazione e, una volta nominato, entra a far parte del consiglio di amministrazione della Fondazione stessa. A tal proposito si ricorda che il testo originario dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, aveva previsto, con norma speciale, l'accorpamento della Fondazione Gerolamo Gaslini e dell'Istituto “Giannina Gaslini”, nell'ambito delle procedure previste per la trasformazione degli IRCCS di diritto pubblico in Fondazioni di rilievo nazionale. Tale trasformazione non è invece avvenuta, essendo stata la predetta norma speciale abrogata dal decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In senso contrario alla trasformazione dispone anche l'articolo 9 della legge della regione Liguria 31 marzo 2006, n. 7, come modificato dall'articolo 25 della successiva legge regionale 25 novembre 2009, n. 57.
[127] Con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019, Costantino è subentrato a Marcello Montefiori, a seguito delle dimissioni di quest’ultimo, presentate il 21 maggio 2018.
[128] Il contenuto normativo di tale disposizione è stato richiamato dapprima dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 269 del 1993 sopra citato, e poi dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 288 del 2003, come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
[129] L’avvio della procedura è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 21 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa.
[130] Si anticipa che il 3 giugno 2020 la 4ª Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica e l’11 giugno 2020 la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati hanno espresso parere favorevole su entrambe le proposte di nomina.
[131] Inizialmente nominato per un anno con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° luglio 2015, Sauro era stato confermato con analoghi decreti del 30 giugno 2016 e dell’8 novembre 2016. Il commissariamento dell’Ente era conseguito alla mancata nomina del presidente e del vicepresidente della LNI in seguito alle rinunce di Giuseppe Lertora e Pietro Vatteroni. Il 30 marzo 2014 erano infatti scaduti i mandati del presidente e del vicepresidente uscenti, rispettivamente Franco Paoli e lo stesso Pietro Vatteroni, che erano stati nominati per tre anni a decorrere dal 30 marzo 2011.
[132] Come stabilito dal decreto di nomina, il mandato di Fabrizi è scaduto il 24 maggio 2020, ossia nella stessa data in cui ha avuto termine il mandato del Consiglio direttivo nazionale.
[133] Si ricorda che, in precedenza il Ministro della difesa, con lettera del 20 aprile 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 3 maggio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina dell’allora Commissario straordinario Romano Sauro a vicepresidente della LNI. Tuttavia tale proposta di nomina non ha avuto seguito, malgrado il parere favorevole espresso dalla IV Commissione della Camera nella seduta del 17 maggio 2017; la 4ª Commissione del Senato, al riguardo, non aveva espresso alcun parere.
[134] L’articolo 3 della legge n. 400 del 1988 prevede che: “1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.”.
[135] La norma precisa inoltre che il presidente si avvale della presidenza nazionale, quale struttura di supporto alla propria attività di attuazione gestionale degli indirizzi deliberati dall'assemblea, nonché di un direttore generale nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta dello stesso presidente nazionale, ai quali sono attribuiti poteri coerenti con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione.
[136] Nello stesso senso si veda l’articolo 11 dello statuto dell’Ente.
[137] La norma precisa che il consiglio ha poteri di direzione, programmazione e controllo operativo delle attività svolte dall'ente e adotta le deliberazioni previste per gli enti pubblici, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare.
[138] L’articolo 13 dello statuto dell’Ente, approvato con decreto interministeriale del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 maggio 2012, recita: “l. Il Consiglio direttivo nazionale è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. È composto dal Presidente nazionale, che lo presiede, dal Vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, proposto dal Capo di stato maggiore della Marina militare, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto anche tra il personale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché da sei rappresentanti delle Sezioni, eletti in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale.
2. I membri del Consiglio direttivo nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
3. Dei sei rappresentanti delle Sezioni in seno al Consiglio direttivo nazionale: a) tre sono eletti dall'assemblea generale dei soci, che si svolge nell'anno in cui il Consiglio direttivo nazionale decade dalle sue funzioni per fine mandato triennale; b) tre sono eletti dalle Sezione individuate dal Presidente nazionale, su indicazioni del Consiglio direttivo nazionale, attraverso la scelta tra quelle che si sono particolarmente distinte nella realizzazione degli scopi istituzionali; tale individuazione è effettuata entro il 15 dicembre dell'anno in cui il Consiglio direttivo nazionale decade dalle funzioni per compiuto mandato triennale.
4. L'elezione dei membri di cui al comma 1, effettuata secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari, deve garantire un'equa rappresentanza regionale, con la previsione di due rappresentanti per l'Italia settentrionale, due rappresentanti per l'Italia centrale, compresa la Sardegna, e due rappresentanti per l'Italia meridionale, compresa la Sicilia, evitando che una stessa regione abbia più di un rappresentante in seno al Consiglio direttivo nazionale.; ai fini del presente articolo, è adottato un criterio di rappresentatività a rotazione con riferimento alle varie Regioni.”.
[139] Nello stesso senso depongono, per i vari organi, le norme statutarie dell’Ente.
[140] L’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, rubricato “Organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori” prevede che: “1. Sono organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori. 2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. è formato da: a) il presidente nazionale, che lo presiede; b) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario; c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo; d) un genitore di assistito dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori. 3. Il presidente nazionale è scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all'articolo 56. È coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianità di grado fra quelli di cui al comma 2, lettera c), che assume le funzioni di vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario generale di cui all'articolo 58 comma 3. 4. Il collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo. 5. Fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 4, i componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare. 6. I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso è dovuto agli stessi.”. Nello stesso senso, relativamente al consiglio, si veda l’articolo 10 dello statuto dell’Ente, approvato con decreto ministeriale del 13 gennaio 2011. Quanto alla nomina del presidente, l’articolo 14, comma 1, dello statuto recita: “Il Presidente nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare.”. La disposizione statutaria non fa espresso riferimento – contrariamente all’articolo 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (vedasi supra nella presente nota) - alle procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norma che prevede la deliberazione del Consiglio dei ministri.
[141] L'organizzazione dell'ONFA era stata modificata in un primo momento dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2009, n. 215, che aveva disposto il riordino dell'Ente in attuazione delle procedure recate dalla normativa "taglia-enti" di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La governance dell'ONFA è stata poi ulteriormente modificata con l'adozione del nuovo statuto, approvato con decreto del Ministro della difesa del 13 gennaio 2011, che ha recepito anche il disposto dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La consistenza del consiglio di amministrazione è stata pertanto ridotta agli attuali cinque componenti, incluso il presidente.
[142] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[143] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[144] Quanto alla presidenza dell’Ente, si ricorda che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 24 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018, ha comunicato, sempre ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nuovamente nominato, con decreto del 19 gennaio 2018, Roberto Danovaro presidente del suddetto Ente per la durata di un quadriennio. Infatti il 4 dicembre 2017 era scaduto il mandato quale presidente dell’Ente dello stesso Danovaro, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale in data 4 dicembre 2013 sempre per un quadriennio. Si ricorda che l’articolo 7, comma 2, dello statuto dell’Ente recita: “Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nell’ambito della missione dell’Ente, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca ed esperienza nella sua gestione, in Italia o all’estero. È nominato con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.”.
[145] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[146] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[147] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[148] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[149] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[150] L’articolo 8 dello statuto prevede che: “Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione nel campo della ricerca tecnico-scientifica, di comprovata esperienza gestionale, riconosciuta anche a livello internazionale, di Enti Istituzioni pubbliche o private di ricerca, e precisamente: a) dal Presidente della Stazione Zoologica; b) da un componente designato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; c) da un componente scelto dal personale dell’Ente, dal personale associato e dalla restante parte della Comunità scientifica nazionale di riferimento, secondo le modalità individuate di seguito. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Qualora un consigliere sia nominato in sostituzione di un altro consigliere, egli terminerà il proprio mandato insieme agli altri consiglieri già in carica e potrà essere rinominato solo una volta.4. Alla carica di consigliere di amministrazione di cui al comma 1, lett. c), possono accedere ricercatori e tecnologi dell’Ente, prioritariamente di I livello, in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale, e in possesso di comprovate competenze ed esperienze gestionali e professionali di alto livello, riconosciute anche a livello internazionale, previa selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’Ente, di chiara fama e competenza nell’ambito della missione dell’Ente. 5. Il Comitato di Selezione, nominato dal Consiglio di Amministrazione, individua una rosa di massimo tre candidati idonei, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente. In assenza di candidati interni o di almeno due idonei, si riapre la selezione con le stesse modalità. Ove perdurasse l’assenza di candidati interni la selezione si apre alle candidature ricevute dall’intera comunità scientifica di riferimento. 6. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento disciplina le modalità di selezione, elezione e la differenziazione di peso del voto tra personale dell’Ente, membri associati all’Ente e comunità scientifica di riferimento. 7. La carica di Presidente o di Consigliere di Amministrazione designato dal MIUR è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o l’associatura presso la Stazione Zoologica. Per limitare gli eventuali conflitti di interesse, il terzo Consigliere di Amministrazione eletto ai sensi del comma 1, lett. c), se dipendente dell’Ente, non può ricoprire altri incarichi interni e non può usufruire dei finanziamenti da parte dell’Ente per attività di collaborazione, o per la propria ricerca, ove non a seguito di valutazione comparativa. Ai membri del CdA dell’Ente si applicano i criteri di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e, per quanto compatibile, l’art. 2391 del codice civile […].”. Al riguardo si veda anche la sentenza Tar Napoli, sez. IV, 20 dicembre 2018, n. 7262, che ha ritenuto illegittima la mancata previsione statutaria di una riserva di elettorato passivo negli organi di governance dell’ente a favore dei ricercatori e tecnologi facenti parte del personale interno, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
[151] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.
[152] Le mozioni e le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
[153] Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma di legge che la prevede, l’oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con il termine entro il quale si attende il prossimo invio), nonché i dati inerenti l’ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono inoltre separatamente segnalati i nuovi obblighi rilevati e quelli conclusi.
[154] Il testo del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, coordinato con la legge di conversione 8 maggio 2020, n. 31, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2020, n. 121.
[155] Il Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026 è composto da quindici membri, dei quali un rappresentante del Comitato olimpico internazionale (CIO), uno del Comitato paralimpico internazionale, uno del Comitato olimpico nazionale italiano, uno del Comitato italiano paralimpico, uno del Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020, uno della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” di cui all'articolo 3, uno del Forum per la sostenibilità dell’eredità olimpica e paralimpica istituito dall'articolo 3-bis, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno della regione Lombardia, uno della regione Veneto, uno della provincia autonoma di Trento, uno della provincia autonoma di Bolzano, uno del comune di Milano e uno del comune di Cortina d’Ampezzo. Il Consiglio elegge al proprio interno un portavoce, incaricato del coordinamento dei lavori.
Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 16 stabilisce che le regole di funzionamento del Consiglio olimpico congiunto siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – ovvero del Ministro delegato in materia di sport –, d’intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 4 stabilisce che dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio olimpico congiunto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico congiunto non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati. I rimborsi di eventuali spese sostenute dai predetti componenti rimangono invece a carico degli enti a cui essi fanno capo.
Per completezza si ricorda che l’articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020 attribuisce le funzioni di Comitato organizzatore dei Giochi alla Fondazione “Milano-Cortina 2026”, costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico, dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto, dal comune di Milano e dal comune di Cortina d’Ampezzo. La Fondazione, che non ha scopo di lucro e opera in regime di diritto privato, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio olimpico congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta olimpica.
L’articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 autorizza la costituzione della Società pubblica “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026, e ne disciplina la governance. Ai medesimi fini e ove ne ricorrano le condizioni possono essere nominati uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
La Società, che ha durata fino al 31 dicembre 2026, è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d’intesa con la regione Lombardia, la regione Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto sulla stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). La Società è iscritta di diritto nell’elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del medesimo Codice.
L’articolo 3-bis del decreto-legge n. 16 del 2020 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, un comitato denominato “Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica”, quale organismo volto a tutelare l’eredità olimpica e a promuovere iniziative utili a valutare l’utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori, anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei soggetti disabili e all’eliminazione delle barriere architettoniche, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e in coerenza con i principi fissati dalla Carta olimpica e con le raccomandazioni dell'Agenda olimpica 2020.
Il Forum promuove altresì la diffusione di buone pratiche in materia di protezione dei bambini e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva, secondo i princìpi della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
La composizione e le regole di funzionamento del Forum sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di sport, d'intesa con gli enti territoriali interessati.
[156] Nell’ambito del Governo Conte II le funzioni in materia di sport attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, state delegate al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019.
[157] L’ATP (Association of Tennis Professionals) è l’associazione che riunisce i giocatori professionisti del tennis maschile di tutto il mondo, tutelando i loro interessi relativamente ai vari aspetti dell’attività, nonché occupandosi di gestire e organizzare vari servizi, tra i quali quello di redigere la classifica mondiale detta, appunto, classifica ATP. Quest’ultima è il presupposto in base al quale l’ATP stila i tabelloni per la partecipazione, su richiesta dei singoli tennisti, ai tornei del circuito internazionale. Le Finali ATP (ATP Finals), istituite nel 1970, rappresentano il più importante torneo annuale di tennis professionistico, a cui partecipano, dopo aver sostenuto le quattro prove del Grande Slam, i migliori otto tennisti delle classifiche ATP di singolare e di doppio.
[158] Si tratta di 78 milioni di euro destinati al soggetto organizzatore delle Finali ATP con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2019, come modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 aprile 2019, a valere sul Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
[159] La legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, all’articolo 1, commi 629 e seguenti, ha ridenominato “Sport e salute Spa” la società (già “CONI Servizi spa”) di cui il CONI si avvale per l'espletamento dei suoi compiti, contestualmente modificando il meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato. In particolare il comma 630 dell’articolo 1, a decorrere dall’anno 2019, stabilisce il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della società Sport e salute S.p.a. nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti del versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività relativi alla gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive (l’importo può essere rimodulato annualmente in relazione alle entrate effettive). Alla società Sport e salute S.p.a dovrà essere destinata una quota di tale importo non inferiore a 368 milioni di euro annui, dalla quale dovrà essere tratta una ulteriore quota, inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro, da assegnare alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.
[160] Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 30 dicembre 2016, ha conferito i poteri straordinari di commissario governativo per la gestione e la soluzione dell’emergenza legata alla mancata regolarizzazione di numerose discariche non conformi alle regole europee presenti nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto a Donato Monaco. In sostituzione di quest’ultimo, dimessosi per motivi personali a gennaio 2017, è stato nominato commissario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2017 Giuseppe Vadalà.
[161] La Giunta per il Regolamento della Camera, con due pareri adottati il 6 ottobre 2009 e il 14 luglio 2010, ha ritenuto, in via interpretativa, che la relazione programmatica fosse oggetto di esame congiunto con il programma legislativo delle Istituzioni europee.
[162] L’articolo 126-ter del regolamento della Camera, al comma 6, prevede che entro il termine della discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria (ora del disegno di legge di delegazione europea) possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale (attualmente sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea), ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento. Il comma 7 dell’articolo 126-ter stabilisce che l’Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6 dopo la votazione finale sul disegno di legge, a cominciare dalla risoluzione accettata dal Governo.
[163] L’articolo 59 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 17, i richiami all’articolo 59, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all'articolo 11 del decreto legislativo n. 235 del 2012.
[164] Per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020 i termini di quarantacinque giorni, di tre mesi e di sessanta giorni, previsti, dai commi 3, 4 e 12 dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sono elevati rispettivamente, a novanta giorni, centoventi giorni e novanta giorni.
[165] La legge della regione Marche 28 luglio 2008, n. 23, e successive modificazioni, all’articolo 1, istituisce il Garante regionale dei diritti della persona prevedendo che lo stesso svolga i compiti inerenti gli uffici del Difensore civico, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Garante dei diritti dei detenuti nonché del Garante delle vittime di reato.
[166] Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dalla presente Sezione.
In merito ai nuovi obblighi di relazione, si veda anche supra, il paragrafo “In evidenza”.
[167] Si ricorda che nell’ambito del Governo Conte II le funzioni in materia di sport attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, state delegate al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019.
[168] Il testo del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, coordinato con la legge di conversione 8 maggio 2020, n. 31, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2020, n. 121.
[169] Si ricorda che nell’ambito del Governo Conte II le funzioni in materia di sport attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, state delegate al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019.
[170] Il testo del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, coordinato con la legge di conversione 8 maggio 2020, n. 31, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2020, n. 121.