Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 13 - XVIII giugno 2019 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 13 |
Data: | 13/06/2019 |
Organi della Camera: | Assemblea |
INDICE
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI
Note annunciate al 31 maggio 2019 in attuazione di atti di indirizzo
Ministro per gli affari regionali e le autonomie
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE
L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°- 31 maggio 2019
Nuove relazioni previste da fonti normative
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.
Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.
La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.
La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.
Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.
La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978 nel mese di maggio 2019, indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 luglio 2019 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31 luglio 2019, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14 del 1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.
La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando le cariche in corso di rinnovo nel mese di maggio 2019, con una proiezione previsionale delle cariche scadute e in scadenza fino alla fine del mese di luglio 2019. La sezione è composta da tre sottosezioni. Le prime due danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate o in corso di rinnovo nel mese di maggio 2019 e di quelle da rinnovare entro la fine del mese di luglio 2019 nell’ambito degli enti pubblici soggetti alle norme di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La terza sottosezione è invece riferita alle cariche rinnovate e da rinnovare, nel medesimo arco temporale, nell’ambito di enti e autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata disposizione normativa.
IN QUESTO NUMERO
Il 4 giugno 2019 è stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 29 maggio 2019, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della proroga per un ulteriore semestre, disposta con decreto 22 maggio 2019, di Ilde Gaudiello quale commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese.
Il 4 giugno 2019 è stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 29 maggio 2019, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della proroga per un ulteriore semestre, disposta con decreto 10 maggio 2019, del mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila, Francesco Curcio.
Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 Pasquale Tridico è stato nominato, per un quadriennio, presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale INPS. Si ricorda che la 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 9 e del 15 maggio 2019, sulla relativa proposta di nomina. La richiesta di parere era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479[1].
Come riportato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’assemblea della società Sport e Salute S.p.a. (già CONI Servizi S.p.a.)[2], riunitasi il 9 maggio 2019, ha proceduto alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, a seguito della scadenza del consiglio in carica con la approvazione del bilancio consuntivo 2018. I componenti sono stati designati ai sensi dell’articolo 1, comma 633, lettera d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I nuovi amministratori, che resteranno in carica per il triennio 2019-2021, sono Rocco Sabelli, presidente con funzioni di amministratore delegato, Simona Cassarà e Francesco Landi[3].
Il 3 maggio 2019 si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana ASI composto da Giorgio Saccoccia, in qualità di presidente, e dai consiglieri Alessandra Celletti, Luisa Riccardi e Maurizio Cheli. La nomina dei suddetti soggetti era stata annunciata alla Camera dei deputati il 2 maggio 2019.
Con l’insediamento dei nuovi componenti del consiglio è cessato l’incarico di Piero Benvenuti quale commissario straordinario dell'Agenzia spaziale italiana ASI.
Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019 Antonio Felice Uricchio è stato nominato, per un quadriennio, componente del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei Ministri il 23 aprile 2019.
Il 16 gennaio 2019 la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, riunita in sede consultiva, ha espresso parere contrario sulla proposta di nomina di Antonio Ricciardi a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo.
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Il 6 marzo 2019 è scaduto il mandato dei componenti del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Il 18 marzo 2019 è scaduto il mandato del presidente dell’Ente parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Antonio Carrara.
Il 29 aprile 2019 è scaduto il mandato del presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a. (IEI), Franco Gallo.
Il 19 giugno 2019 scadranno gli incarichi del presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, e dei componenti Augusta Iannini (vicepresidente), Giovanna Bianchi Clerici e Licia Califano.
Si segnala che il 19 aprile 2019, sui siti internet della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle candidature relative a detti incarichi.
Il 22 giugno 2019 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) Giovanna Pentenero e Bruno Busacca.
Il 25 luglio 2019 scadrà il mandato dei componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) Angelo Marcello Cardani (presidente), Antonio Martuscello, Francesco Posteraro, Antonio Nicita e Mario Morcellini.
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Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative schede di approfondimento.
In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.
In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge. n. 14 del 24 gennaio 1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta legge n. 14 del 1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.
La citata legge 14 del 1978 stabilisce, tra l’altro, dall’articolo 1 all’articolo 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.
Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.
Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.
Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese
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Commissario straordinario:
Ilde Gaudiello |
Comunicazione alla Camera del 4/6/2019, ai sensi dell’art. 9 della legge 14/1978
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22/5/2019 decorrenza mandato 11/6/2019
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Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Il 4 giugno 2019 è stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 29 maggio 2019, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della proroga per un ulteriore semestre, disposta con decreto n. 154 del 22 maggio 2019, di Ilde Gaudiello quale commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese. La proroga decorrerà dall’11 giugno 2019, originaria data di scadenza dell’incarico[4].
Si ricorda che il 26 febbraio 2019 era stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 20 febbraio 2019, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina, intervenuta il 13 febbraio 2019, della Gaudiello a commissario straordinario del suddetto Ente parco, a seguito delle dimissioni del Commissario straordinario Alfonso Di Palma, rassegnate il 30 gennaio 2019, e stante il mancato raggiungimento dell’intesa con la regione Basilicata richiesta dalla normativa vigente per il rinnovo del presidente dell’ente parco.
Il 15 gennaio 2019 era stata, infatti, annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 19 dicembre 2018, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del sopra menzionato Alfonso Di Palma a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano – Val d'Agri – Lagonegrese, intervenuta il 13 dicembre 2018 per la durata di sei mesi. Il decreto precisava che la nomina comunque non avrebbe avuto efficacia successivamente all’insediamento degli organi ordinari di gestione.
L’11 luglio 2017 era scaduto il mandato del presidente dell'Ente, Domenico Totaro, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l’11 luglio 2012[5]. Si ricorda che la nomina presidenziale di Totaro – primo presidente dell’Ente parco lucano, istituito con decreto del Presidente della Repubblica l’8 dicembre 2007 - aveva comportato la cessazione del mandato commissariale già attribuito allo stesso Totaro con decreto ministeriale del 24 ottobre 2008 e varie volte prorogato, da ultimo con analogo provvedimento del 30 aprile 2012.
Si ricorda che gli Enti parco nazionali sono disciplinati dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina i presidenti con propri decreti, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi degli Enti parco sono i consigli direttivi, le giunte esecutive, i collegi dei revisori dei conti e le comunità dei parchi. I mandati sono tutti quinquennali.
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale della Sila |
Commissario straordinario:
Francesco Curcio |
Comunicazione alla Camera del 4/6/2019, ai sensi dell’art. 9 della legge 14/1978
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24/5/2019 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Il 4 giugno 2019 è stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 29 maggio 2019, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della proroga per un ulteriore semestre, disposta con decreto n. 126 del 10 maggio 2019, del mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila, Francesco Curcio. Curcio era stato nominato il 23 novembre 2018, con mandato di durata semestrale, con decorrenza 24 novembre 2019[6].
La nomina era stata comunicata con lettera del suddetto Ministro il 19 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, annunciata alla Camera il 15 gennaio 2019 e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).
Si ricorda che nel mese di novembre 2018 era scaduto il mandato del commissario straordinario dell’Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, che era stato prorogato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 maggio 2018, per la durata di sei mesi a decorrere dal 24 maggio 2018 e comunque non oltre la nomina del presidente.
Ferrari era stata nominata commissario straordinario con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2014 e detto mandato era già stato prorogato con analoghi provvedimenti in data 2 aprile 2015, 8 ottobre 2015, 26 maggio 2016, 10 novembre 2016, 12 maggio 2017 e 9 novembre 2017. In precedenza Ferrari era stata nominata presidente dell'Ente parco calabrese per cinque anni con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 febbraio 2009.
Dopo la scadenza di tale mandato presidenziale, la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, fino al commissariamento dell’Ente parco con la ricordata nomina di Ferrari a commissario straordinario.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale della previdenza sociale INPS |
Presidente: Pasquale Tridico |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978 e dell’art. 3, co. 3 del decreto legislativo 474/1994 annunciata alla Camera il 2/5/2019 e al Senato il 14/5/2019 pareri favorevoli della 11ª Commissione del Senato del 9/5/2019 e della XI Commissione Camera del 15/5/2019 |
22/5/2019 |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze |
Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 Pasquale Tridico è stato nominato, per un quadriennio, presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale INPS. Si ricorda che la 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 9 e del 15 maggio 2019, sulla relativa proposta di nomina. La richiesta di parere era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479[7].
Si ricorda che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 22 marzo 2019, aveva dato comunicazione[8], ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dello stesso Pasquale Tridico quale soggetto a cui, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4[9], erano stati attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché della nomina di Adriano Morrone quale suo vice. La nomina era stata disposta il 14 marzo 2019 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e faceva seguito alla scadenza, avvenuta il 16 febbraio 2019, del mandato di Tito Boeri quale presidente dell’INPS[10].
Si ricorda che, nel quadro del riassetto degli enti pubblici di previdenza e assistenza operato dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che aveva modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, era stato soppresso il consiglio di amministrazione negli enti previdenziali. L'unico organo collegiale dell'INPS risultava dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), la cui composizione peraltro era stata ridotta all'atto del rinnovo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, e dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201[11].
Il 29 gennaio 2019 è entrato in vigore il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”. Tale decreto, all’articolo 25, ha nuovamente modificato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ripristinando il consiglio di amministrazione dell’INPS e dell’INAIL e prevedendo che i componenti siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, non è più previsto un ruolo del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) nella procedura di nomina dei presidenti dell’INPS e dell’INAIL[12]. Continua invece ad applicarsi la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ossia la deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma ribadisce, come nelle precedenti formulazioni, che la nomina del presidente dell’ente è effettuata ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, quindi previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Il medesimo articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019, al comma 2, ha stabilito che, in fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del presidente dell'INPS e dell'INAIL, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del medesimo decreto n. 4 del 2019. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019, escludendo l’applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, inibisce, sempre in sede di prima applicazione, l’istituto della prorogatio, per quanto riguarda gli organi di vertice dei suddetti enti.
Per completare il quadro relativo alle modifiche legislative intervenute nella disciplina della nomina degli organi di vertice dell’INPS, si segnala che la legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019, ha modificato il testo dell’articolo 25, così introducendo all’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il nuovo comma 3-bis[13]. Tale comma ha previsto la figura del vicepresidente dell’INPS, da nominarsi su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali[14]; il vicepresidente è altresì componente del consiglio di amministrazione.
Per inciso, con riferimento ai profili del controllo parlamentare, si rileva che poiché l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 dispone che le nomine, le proposte o designazioni degli amministratori degli istituti ed enti pubblici (di cui all’articolo 1 della medesima legge n. 14) effettuate dal Consiglio dei Ministri o dai Ministri devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere, si può presumere che tale previsione si applichi anche con riferimento ai consiglieri di amministrazione di INPS e INAIL. Ciò benché la legge n. 14 non sia stata espressamente richiamata dal comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479, che regola la nomina dei consiglieri di amministrazione, a differenza di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo con riferimento alla procedura di nomina del presidente.
L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte, nell'ambito della normativa c.d. “taglia-enti”, dal decreto-legge n. 78 del 2010 e dal decreto-legge n. 201 del 2011, ha progressivamente incorporato l'Istituto postelegrafonici IPOST, l’ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e l’INPDAP (che pure aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).
Ente |
Carica da rinnovare e soggetto candidato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Circeo |
Presidente:
Antonio Ricciardi |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978 annunciata alle Camere il 9/1/2019 parere contrario della 13ª Commissione del Senato, espresso il 16/1/2019 |
Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d’intesa con il presidente della regione interessata |
La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, riunita in sede consultiva il 16 gennaio 2019, ha espresso parere contrario sulla proposta di nomina del generale di corpo d'Armata Antonio Ricciardi a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo. Si ricorda che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 19 dicembre 2018, aveva trasmesso la relativa richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La richiesta era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, il 9 gennaio 2019 e assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e alla suddetta Commissione permanente del Senato.
Il 13 dicembre 2018 è scaduto il mandato del presidente dell’Ente parco nazionale del Circeo, Gaetano Benedetto, che era stato nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 dicembre 2013 per la durata di cinque anni.
Benedetto, già nominato per cinque anni presidente dell'Ente parco pontino con decreto ministeriale del 2 luglio 2007, alla scadenza di tale mandato era divenuto commissario straordinario con decreto ministeriale del 7 agosto 2012. Tale incarico commissariale era stato in seguito confermato con successivi decreti ministeriali del 29 ottobre 2012, del 23 gennaio 2013, del 10 maggio 2013 e del 24 luglio 2013.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS
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Consigliere:
Riccardo Cesari
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978
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24/12/2018
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D.P.R., previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico |
Il 24 dicembre 2018 è scaduto il mandato di Riccardo Cesari quale consigliere dell’IVASS[15].
Sono organi dell'IVASS il presidente, il consiglio ed il direttorio della Banca d'Italia in composizione integrata. Presidente dell'IVASS è, ratione muneris, il direttore generale della Banca d'Italia. Il consiglio, cui spetta l'amministrazione generale dell'Istituto, è composto dal presidente dell'IVASS e da due consiglieri, che sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d’Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. I consiglieri restano in carica sei anni con possibilità di rinnovo per una sola volta. La scelta - come previsto dal comma 13 del suddetto articolo 13 - deve riguardare persone di indiscussa moralità e indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo. I due consiglieri integrano altresì il direttorio della Banca d'Italia per il solo esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa e previdenziale.
L’IVASS è stato istituito dall'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria. All’Istituto sono state attribuite le funzioni già affidate al soppresso Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo (ISVAP).
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di statistica ISTAT |
Componenti del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica:
Daniela Cocchi Anna Maria Manzone Pier Paolo Italia Maria Cannata Paolo Onelli Antonio Lentini Alberto Avetta Gaetano Palombelli Domenico Mauriello Andrea Brandolini Cinzia Ferrara Patrizia Farina Tiziana Laureti |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della legge 14/1978 |
6/3/2019 |
D.P.C.M. |
Il 6 marzo 2019 è scaduto il mandato dei componenti del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
L’organismo era stato rinnovato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015.
Inoltre, con distinti D.P.C.M., assunti il 21 marzo 2016, il 17 maggio 2016 e il 21 novembre 2018, erano stati nominati taluni membri in sostituzione di componenti cessati.
Si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, emanato nell'ambito della seconda procedura “taglia-enti” prevista dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva disposto il riordino dell'ISTAT prevedendo tra l'altro la riduzione della consistenza[16] e la modifica della composizione degli organi collegiali dell'Istituto.
Il comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale ed esercita le funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica[17] costituiti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Il comitato è composto, oltre che dal presidente dell’Istituto, che lo presiede, da due membri in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze e da quattro membri in rappresentanza di altre amministrazioni statali, individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell’ISTAT. Inoltre compongono il comitato tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata, un rappresentante designato dal presidente di Unioncamere, due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d’informazione nonché due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche e affini. Il comitato dura in carica quattro anni; i suoi membri possono essere confermati per non più di due volte[18].
Come specificato dall'articolo 1 del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, l'ISTAT è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo ed internazionale.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
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Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise |
Presidente:
Antonio Carrara
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978 |
18/3/2019 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni competenti |
Il 18 marzo 2019 è scaduto il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Antonio Carrara, che era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 18 marzo 2014, per la durata di cinque anni.
Con la nomina di Carrara alla presidenza del predetto Ente parco, era venuto automaticamente meno il mandato del commissario straordinario Giuseppe Rossi, che era stato nominato con decreto ministeriale del 12 luglio 2012, comunicato e annunciato alla Camera il 24 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978. In precedenza Rossi era stato nominato per cinque anni presidente dello stesso Ente parco con decreto ministeriale del 31 maggio 2007, e il suo mandato, scaduto il 31 maggio 2012, era proseguito in regime di prorogatio ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, fino appunto alla sua nomina a commissario straordinario.
Gli Enti parco nazionali, disciplinati dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[19]. I mandati sono, come sopra ricordato, quinquennali.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
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Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a. IEI |
Presidente:
Franco Gallo |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978 |
29/4/2019
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D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri |
Il 29 aprile 2019 è scaduto il mandato di Franco Gallo quale presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a. (IEI).
Gallo era stato nominato presidente con decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 2014, per la durata di un quinquennio. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 4 aprile 2014 dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la VII Commissione (Cultura) della Camera e la 7ª Commissione (Istruzione pubblica) del Senato nelle rispettive sedute del 18 e del 19 marzo 2014.
Gallo aveva sostituito Giuliano Amato che, nominato presidente dell'Istituto per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2009, aveva rivestito tale carica fino alla sua nomina a giudice della Corte costituzionale, avvenuta il 12 settembre 2013.
Il consiglio di amministrazione dell'Istituto risulta attualmente composto da Giovanni Puglisi, Giovanni Ajassa, Mario Romano Negri, Pierluigi Ciocca, Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli, Gianfranco Ragonesi, Domenico Arcuri, Daniele di Loreto, Marcello Clarich, Guido Giacomo Ponte, Mario Nuzzo, Francesco Venosta, Giovanni de Gennaro, Giampietro Brunello, Massimiliano Cesare, Massimo Lapucci, Domenico Tudini, Vittorio Meloni e Marcello Foà.
L’Istituto dell’Enciclopedia italiana (IEI) fu fondato a Roma il 18 febbraio 1925 e ne fu nominato primo direttore scientifico Giovanni Gentile. L’Istituto fu regolato dal R.D.L. 24 giugno 1933, n. 669, convertito dalla legge 11 gennaio 1934, n. 68, che ne disciplinò la vita fino alla trasformazione in società per azioni avvenuta nel 1983. Successivamente il modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Istituto è stato adottato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni, con delibera del 7 dicembre 2006. L’articolo 2 dello statuto, riguardante le finalità istituzionali dell'Ente, specifica che l’Istituto ha per oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possano comunque derivarne, o si richiamino alla sua esperienza, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ANPAL
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Componente del consiglio di amministrazione:
Giovanna Pentenero
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della legge 14/1978
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22/6/2019 |
D.P.C.M. su designazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome |
Componente del consiglio di amministrazione:
Bruno Busacca |
D.P.C.M. su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali |
Il 22 giugno 2019 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) Giovanna Pentenero e Bruno Busacca, che erano stati rinnovati per un triennio il 22 giugno 2016[20].
Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il Consiglio di amministrazione dell'ANPAL, è composto da tre membri, il presidente della stessa ANPAL[21] e due membri nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome e uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali[22].
Si ricorda che il consiglio di amministrazione approva i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani d'impiego dei fondi disponibili. Inoltre, su proposta del direttore generale, il consiglio di amministrazione adotta i regolamenti di contabilità e di organizzazione, e svolge ogni ulteriore funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'Ente.
Si ricorda inoltre che il comma 718 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, aveva previsto il rinnovo del presidente e del direttore generale dell’ANPAL entro trenta giorni dall’entrata in vigore del medesimo comma (ossia entro il 1° febbraio 2019)[23]. Peraltro il mandato del precedente presidente dell’Ente, Maurizio Ferruccio Del Conte, nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 12 gennaio 2016, per la durata di un triennio, era comunque scaduto il 12 gennaio 2019.
L'ANPAL, istituita con decorrenza 1° gennaio 2016 dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 del 2015, è dotata di personalità giuridica nonché di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio. A essa si applica la disciplina delle agenzie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per quanto non specificamente previsto.
L’ANPAL, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coordina la rete dei servizi per le politiche del lavoro.
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Sport e salute S.p.a. |
Presidente del consiglio di amministrazione:
Rocco Sabelli
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, co. 4, del decreto-legge 138/2002, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 178/2002, come sostituito dall’art. 1, co. 633, lett. d), della legge 145/2018, annunciata alla Camera il 12/4/2019 e al Senato il 16/4/2019 pareri favorevoli della 7ª Commissione permanente del Senato, del 17/4/2019 e della VII Commissione della Camera del 2/5/2019 |
9/05/2019 |
Nominato dall’Autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari |
Componente del consiglio di amministrazione:
Francesco Landi
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, co. 4, del decreto-legge 138/2002, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 178/2002, come sostituito dall’art. 1, co. 633, lett. d), della legge 145/2018, annunciata alla Camera il 12/4/2019 e al Senato il 16/4/2019 pareri favorevoli della 7ª Commissione permanente del Senato del 17/4/2019 e della VII Commissione della Camera del 2/5/2019 |
9/05/2019 |
Nominato dal Ministro della salute, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Simona Vittoriana Cassarà |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, co. 4, del decreto-legge 138/2002, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 178/2002, come sostituito dall’art. 1, co. 633, lett. d), della legge 145/2018, annunciata alla Camera il 12/4/2019 e al Senato il 16/4/2019 pareri favorevoli della 7ª Commissione permanente del Senato del 17/4/2019 e della VII Commissione della Camera del 2/5/2019 |
9/05/2019 |
Nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari |
Come riportato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’assemblea della società Sport e Salute S.p.a. (già CONI Servizi S.p.a.)[24], riunitasi il 9 maggio 2019, ha proceduto alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, a seguito della scadenza del consiglio in carica con l’approvazione del bilancio consuntivo 2018. I componenti sono stati designati ai sensi dell’articolo 1, comma 633, lettera d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I nuovi amministratori, che resteranno in carica per il triennio 2019-2021, sono Rocco Sabelli, presidente con funzioni di amministratore delegato, Simona Cassarà e Francesco Landi[25].
Si ricorda che la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera il 2 maggio 2019 e la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, nella seduta del 17 aprile 2019, avevano espresso, ciascuna con 3 separate votazioni, parere favorevole sulle suddette proposte di nomina.
La richiesta di parere relativa alla carica di presidente era stata trasmessa con lettera del 5 aprile 2019 dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con distinte lettere dell’8 aprile 2019, avevano inviato la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina, rispettivamente, di Francesco Landi e di Simona Vittoriana Cassarà.
Le suddette richieste di parere sono state formulate ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dal comma 633, lett. d)[26], dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021[27].
Si ricorda che la nuova formulazione del citato articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 138 del 2002, dispone, in particolare, che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente[28]. La norma prevede inoltre che il presidente sia nominato dall’autorità di Governo competente in materia di sport e i due restanti componenti del consiglio di amministrazione rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per tutte e tre le nomine il comma 4 prevede il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Si ricorda che in precedenza gli amministratori di CONI Servizi S.p.a. (ora divenuta Sport e salute S.p.a.) erano nominati dal Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI).
L’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2019, ha quindi stabilito i requisiti soggettivi degli amministratori[29]. Si ricorda che la riforma non incide sulla titolarità delle azioni della società rinominata, che resta attribuita al MEF, già titolare dell’intero capitale sociale di CONI Servizi S.p.a..
Sport e salute S.p.a. ha come oggetto sociale la produzione e la fornitura di servizi di interesse generale in favore dello sport secondo le direttive e gli indirizzi dell’autorità di Governo competente in materia di Sport[30].
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità garante per la protezione dei dati personali |
Componenti autorità:
Antonello Soro (presidente) e Giovanna Bianchi Clerici, eletti dalla Camera
Augusta Iannini (vicepresidente) e Licia Califano, elette dal Senato L’elezione di tutti i suddetti componenti è avvenuta il 6 giugno 2012 |
Elezione di due componenti da parte di ciascun ramo del Parlamento ai sensi art. 153, co. 1, del decreto legislativo 196/2003, nel testo novellato dall’art. 14, co. 1, lett. b), del decreto legislativo 101/2018 |
19/6/2019
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Dei 4 membri, 2 vengono eletti dalla Camera dei Deputati e 2 dal Senato della Repubblica con voto limitato, sulla base delle candidature pervenute. I componenti eleggono nel loro ambito il presidente e il vicepresidente |
Il 19 aprile 2019, sui siti internet della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle candidature a componente del collegio del Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'elezione di quattro componenti, due per ciascuna Camera, così come disposto dall'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a seguito della modifica introdotta dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Il 19 giugno 2019 scadranno, infatti, gli incarichi, di durata settennale, del presidente dell’Autorità, Antonello Soro, e dei componenti della suddetta autorità Giovanna Bianchi Clerici, Augusta Iannini (vicepresidente) e Licia Califano.
Soro e Giovanna Bianchi Clerici sono stati eletti dalla Camera dei deputati, mentre Iannini e Califano sono state elette dal Senato. L’elezione è avvenuta per tutti i suddetti componenti il 6 giugno 2012.
Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità indipendente istituita dalla legge sulla privacy (dapprima legge 31 dicembre 1996, n. 675, ora decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.
L’articolo 153 del suddetto decreto legislativo n. 196 del 2003, nel testo novellato dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, prevede, al comma 1, che il Garante sia composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Il testo come da ultimo modificato prevede ora che i componenti debbano essere eletti tra coloro che presentino la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione. L’avviso relativo all’avvio della procedura deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. La norma prevede altresì che le candidature debbano pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e che i curricula dei candidati siano pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.
Il comma 2 dispone che i componenti eleggano nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità e un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il comma 3 ribadisce la durata settennale degli incarichi di presidente e di componente e la loro non rinnovabilità, già stabilita in precedenza[31]. Il comma precisa altresì che il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive per tutta la durata del mandato[32].
I compiti dell’autorità sono fissati in particolare dall’articolo 154 del più volte citato decreto legislativo n. 196 del 2003, nel testo novellato dall’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 nonché dal Regolamento (UE) 2016/679[33].
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR |
Componente del consiglio direttivo:
Antonio Felice Uricchio |
Richiesta di parere parlamentare trasmessa ai sensi dell'art. 2, co. 140, del decreto-legge 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 286/2006, e dell'art. 8, co. 3, del regolamento di cui al D.P.R. n. 76 del 1°/2/2010, annunciata alla Camera il 13/2/2019 e al Senato il 19/2/2019. Pareri favorevoli espressi dalla 7ª Commissione del Senato il 26/2/2019 e dalla VII Commissione della Camera il 6/3/2019 |
3/5/2019 |
D.P.R. su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari |
Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019 Antonio Felice Uricchio è stato nominato, per un quadriennio, componente del Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei Ministri il 23 aprile 2019.
Si ricorda che la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, rispettivamente il 6 marzo e il 26 febbraio 2019, avevano espresso parere favorevole su tale proposta di nomina. La richiesta di parere era stata trasmessa con lettera del 12 febbraio 2019 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. La richiesta era stata annunciata il 13 febbraio 2019 alla Camera e il 19 febbraio 2019 al Senato e trasmessa alle suddette Commissioni permanenti.
L’avvio della procedura di rinnovo aveva fatto seguito alla scadenza del mandato di Andrea Graziosi che, con decreto del Presidente della Repubblica del 4 novembre 2013, era stato nominato componente del suddetto consiglio direttivo per un quadriennio.
Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. I componenti sono nominati, per quattro anni non rinnovabili[34], con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[35]. Come specificato dall'articolo 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, qualora un componente del consiglio direttivo cessi dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente con le medesime modalità fino all'esaurimento del predetto elenco. In tal senso, l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, convertito con modificazioni dalla legge n. 128 del 2013, prevede che fino alla nomina del nuovo comitato di selezione è utilizzato l'elenco di persone esistente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
Si ricorda che il consiglio direttivo dell'ANVUR risulta ora composto da Paolo Miccoli, presidente[36] dell'Agenzia, Raffaella Rumiati, Daniele Checchi, Fabio Beltram, Maria Luisa Meneghetti, e Susanna Terracini.
L'ANVUR sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'ANVUR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Agenzia spaziale italiana ASI |
Presidente: Giorgio Saccoccia Componenti del consiglio di amministrazione:
Alessandra Celletti Luisa Riccardi Maurizio Cheli |
Nomine annunciate alla Camera dei deputati il 2/5/2019 e al Senato della Repubblica il 14 maggio 2019, ai sensi dell’articolo 11, co. 5, del decreto legislativo 213/2009 |
10/4/2019 la nomina decorre dal 3/5/2019
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Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca all’esito di una procedura complessa (v. infra nel testo). |
Il 3 maggio 2019 si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana ASI composto da Giorgio Saccoccia, in qualità di presidente, e dai consiglieri Alessandra Celletti, Luisa Riccardi e Maurizio Cheli. La nomina dei suddetti soggetti, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 aprile 2019, era stata comunicata alle Camere, ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e annunciata il 2 maggio 2019 alla Camera dei Deputati e il 14 maggio 2019 al Senato della Repubblica.
Si ricorda che l'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 11 gennaio 2018, n. 7, prevede che “il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal presidente, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e da altri quattro componenti, scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze”. Si segnala che il nominativo di Giorgio Saccoccia era compreso nella rosa di cinque candidati individuati dal Comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, comitato previsto dal comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213[37].
In merito al quinto componente del consiglio di amministrazione, la cui designazione compete al Ministro dell’economia e delle finanze, nel decreto annunciato alle Camere si rappresenta che il comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aereospaziale, nella seduta del 9 aprile 2019, si è riservato di esprimersi in una successiva riunione.
Con l’insediamento dei nuovi componenti del consiglio è cessato l’incarico di Piero Benvenuti quale commissario straordinario dell'Agenzia. Benvenuti era stato nominato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 14 novembre 2018, per la durata di un semestre e comunque non oltre la data di insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. Nell’espletamento dell’incarico il commissario straordinario Benvenuti era coadiuvato da Giovanni Cinque, con funzioni di sub-commissario.
Si ricorda che, in precedenza, con decreto sempre del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 31 ottobre 2018, era stato revocato, con effetto immediato, il presidente Roberto Battiston: quest’ultimo era stato nominato una prima volta presidente dell'ASI, per la durata di un quadriennio, con decreto 16 maggio 2014, alla scadenza del mandato del commissario straordinario dell'Ente, Aldo Sandulli[38]. Battiston era stato poi confermato nell’incarico, per un ulteriore quadriennio, il 7 maggio 2018.
Per quanto riguarda la precedente composizione del consiglio di amministrazione, si evidenzia che Alessandro Aresu e Sergio Marchisio, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 8 ottobre 2014. Il Ministro aveva inoltre nominato membri del consiglio, il 21 luglio 2014, Enrico Costa e Alberto Rosso, designati rispettivamente dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e dal Ministro della difesa.
L’ASI, istituita nel 1988, ha la responsabilità, nell’ambito delle competenze del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e in coordinamento con i Ministeri della difesa, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, di promuovere, coordinare e condurre le attività spaziali nazionali e di predisporre ed attuare il Piano spaziale nazionale. Strumento operativo principale della politica di intervento pubblico nel settore spaziale, l’ASI opera sul fronte della scienza e della tecnologia nella sperimentazione e promozione dei servizi avanzati nelle telecomunicazioni, nella protezione civile, nella difesa, nel monitoraggio ambientale e nella gestione delle risorse naturali.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM |
Presidente: Angelo Marcello Cardani
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Parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge 481/1995 a maggioranza dei due terzi dei componenti |
25/7/2019
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D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei componenti |
Consiglieri:
Antonio Martuscello (eletto dalla Camera il 6/6/2012), Francesco Posteraro (eletto dal Senato il 6/6/2012), Antonio Nicita (eletto dalla Camera il 14/11/2013) Mario Morcellini (eletto dal Senato il 1°/2/2017) |
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25/7/2019 |
D.P.R. previa elezione di due componenti dalla Camera dei Deputati e di due dal Senato della Repubblica
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Il 25 luglio 2019 scadrà il mandato del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) Angelo Marcello Cardani che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2012[39] [40]. Parimenti scadranno i mandati dei consiglieri Antonio Martuscello, eletto dalla Camera il 6 giugno 2012, Francesco Posteraro, eletto dal Senato il 6 giugno 2012, Antonio Nicita, eletto dalla Camera il 14 novembre 2013, e Mario Morcellini eletto dal Senato il 1° febbraio 2017[41].
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, primo, secondo e terzo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'AGCOM, sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi ed i prodotti, ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari.
Il presidente e i commissari durano in carica sette anni e, anche alla luce del divieto generale di conferma alla cessazione della carica previsto dall'articolo 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, non possono essere riconfermati, a meno che non siano stati eletti per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di altri commissari che non abbiano portato a termine il mandato.
In conformità dell’ultimo periodo del comma 3, la designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995. Quest'ultima disposizione prevede - al comma 7, terzo e quarto periodo - che in nessun caso le nomine possano essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le stesse Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. Infine, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, penultimo periodo, della sopracitata legge n. 249 del 1997, il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni (attualmente Ministro dello sviluppo economico).
Per quanto riguarda la nomina dei commissari, essi sono eletti per metà dalla Camera e per metà dal Senato. Peraltro, per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (cosiddetto “Salva Italia”), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, i componenti del consiglio dell'Autorità sono stati ridotti da otto a quattro, escluso il presidente, ciò comportando altresì la riduzione da quattro a due, sempre escluso il presidente, dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti e della commissione per i servizi e i prodotti. Di conseguenza, l'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha modificato la disciplina relativa alle modalità di elezione da parte dei due rami del Parlamento dei commissari dell'AGCOM.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).
Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibili sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.
La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcun modo.
Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.
Le attuazioni governative:
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 1550, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 49, in ordine ai quali è stata finora trasmessa 1 nota di attuazione.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° - 31 maggio 2019 sono stati segnalati 12 ordini del giorno[42] dei quali:
7 riferiti alla legge n. 37 del 2019, concernente “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2018” (A.C. 1432-A).
3 sono stati inviati al Ministero dello sviluppo economico, 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 1 al Ministero dell’economia e delle finanze, 1 al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
4 riferiti alla legge n. 36 del 2019, concernente “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa” (A.C. 1309-A), inviati al Ministero della giustizia;
1 riferito al Doc. XXII n. 36-A, sulla “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni”, inviato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Nel periodo considerato è stata inoltre segnalata dal Servizio per il controllo parlamentare 1 mozione[43]:
· D’UVA e MOLINARI n. 1/00184, concernente iniziative in materia di riforma del credito e del sistema di vigilanza bancaria, a tutela dei risparmiatori e per la salvaguardia della sovranità economica nazionale nell'ambito dell'unione europea, al Ministero dell’economia e delle finanze.
Nel periodo considerato sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 2 risoluzioni:
· FRUSONE e FORMENTINI n. 7/00242, sulla Risoluzione n. 451 “Rafforzare il contributo della NATO per affrontare le sfide provenienti da Sud” approvata dall’Assemblea parlamentare della NATO nell’Assemblea Plenaria svoltasi a Halifax (Canada) il 19 novembre 2018, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero della difesa;
· BALDELLI ed altri n. 8/00028, concernente l’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di utilizzo delle sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada e collocazione e uso degli autovelox, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. comp. |
Oggetto |
9/1550/107 Ordine del giorno |
Menga |
Assemblea |
30/5/2019 |
VII XII |
Iniziative volte a garantire il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali |
L’ordine del giorno Menga n. 9/1550/107, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 febbraio 2019, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali attraverso la definizione di tempi congrui nel trasferimento alle regioni delle risorse a tal fine stanziate e la stabilizzazione degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni medesimi.
In merito a tale impegno il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso la seguente nota:
“Si rappresenta che con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante “Riparto del contributo di 100 milioni di euro, per l’anno 2019, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche sensoriali”, che si allega alla presente, si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Al riguardo si comunica che, all’esito positivo della procedura istruttoria di rito, il predetto schema di decreto è stato esaminato in sede di Conferenza Unificata la quale, nella seduta del 17 aprile 2019, ha sancito l’intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, di cui, parimenti, ad ogni buon fine, si allega copia”.
La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.
Al fine di definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli adempimenti a carico di ciascun Ministero[44]. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, per acquisire da questi ultimi ogni informazione utile in merito all’attuazione dell’obbligo, nonché per sollecitare l’invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data prevista o deducibile dalla norma introduttiva.
Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni sullo stato di adempimento degli obblighi a riferire alle Camere che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.
Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio illustrata circoscritta all’indicazione delle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché delle eventuali modifiche o abrogazioni di obblighi già vigenti.
In merito alle nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel mese di maggio 2019 che prevedono l’invio alle Camere di relazioni, si segnala l’articolo 21 del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41[45]. Il provvedimento di cui trattasi introduce misure volte a garantire sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno unito nel caso di uscita di quest’ultimo dall'Unione Europea senza un accordo (cd. Hard Brexit).
Il decreto-legge n. 22, come convertito, consta di 24 articoli, suddivisi in tre Capi. Il Capo I, costituito dal solo articolo 1, concerne disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Le disposizioni di cui al Capo II attengono a molteplici profili applicativi dei principi comunitari della libera circolazione delle persone, dei capitali e dei servizi, di cui all'articolo 26 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il Capo III del provvedimento, agli articoli da 20 a 23[46], consente la prosecuzione[47] della concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti classificati come sofferenze presenti nei bilanci delle banche e degli intermediari finanziari (GACS), utilizzando i meccanismi già disciplinati dal Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, cui sono tuttavia apportate diverse modifiche.
Per quanto invece attiene specificatamente agli obblighi informativi nei confronti delle Camere, si evidenzia la previsione recata dal comma 1-bis dell’articolo 21 del decreto-legge n. 22 del 2019, che inserisce all’articolo 4 del decreto-legge n. 18 del 2016 il comma 1-bis. Tale nuova disposizione prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze rediga entro il 30 giugno di ogni anno e trasmetta alle Camere una relazione contenente i dati relativi all’andamento delle operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (GACS) assistite dalla garanzia dello Stato e gli obiettivi di performance collegati, tra cui: a) cedente, cessionaria-società veicolo (SPV), prestatore di servizi (servicer); b) valore al lordo delle rettifiche di valore (gross book value) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei titoli emessi; c) valore nominale dei titoli senior emessi assistiti da garanzia pubblica; d) valore nominale dei titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre[48]. Si ricorda infatti che, come già previsto dal Capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, possono usufruire della garanzia dello Stato solo cartolarizzazioni cosiddette senior, ossia quelle considerate più sicure in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti dal recupero sui crediti inferiori alle attese. Non si procede al rimborso dei titoli più rischiosi se prima non sono integralmente rimborsate le tranche di titoli coperti dalla garanzia di Stato.
Si ricorda inoltre che le garanzie possono essere chieste dalle banche che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza a fronte del pagamento di una commissione periodica calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Il prezzo della garanzia è di mercato, al fine di non dare vita ad aiuti di Stato. Si prevede che il prezzo della garanzia sia crescente nel tempo, allo scopo di tenere conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e di introdurre nel meccanismo un incentivo a recuperare velocemente tali crediti.
In base alle modifiche apportate dall’articolo 21 del decreto-legge n. 22 del 2019 al decreto-legge n. 18 del 2016, quanto alla determinazione del prezzo di trasferimento dei crediti in sofferenza cartolarizzati, viene espunto il riferimento alla data della cessione. Inoltre si prevede che il rating minimo dei crediti eleggibili per la garanzia statale sia più elevato del precedente investment grade e, cioè, che tale rating non sia inferiore alla tripla B o equivalente. Sono altresì previste condizioni più stringenti per la tempistica della remunerazione dei titoli cartolarizzati diversi da quelli senior, nonché delle società che prestano i servizi connessi alle operazioni di cartolarizzazione. Tale tempistica viene legata al raggruppamento di determinati livelli di incasso e la disciplina del corrispettivo della garanzia statale è modificata sia mediante l'aggiornamento della composizione dei panieri di titoli presi in considerazione per il calcolo del prezzo, sia mediante l'innalzamento delle percentuali di maggiorazione del prezzo legate al trascorrere del tempo[49].
Presidenza del Consiglio dei ministri |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 185/1990, art. 5, co. 1*
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Operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) (Dati relativi all’anno 2018, Doc. LXVII, n. 2)** |
III Affari esteri IV Difesa X Attività produttive |
8/5/2019 |
*L'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, al comma 1, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri invii al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, con riguardo anche alle operazioni realizzate nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione. Il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce altresì che i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscano annualmente sulle attività di cui alla stessa legge n. 185 del 1990 al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1. L'articolo 27, comma 4, della legge n. 185 del 1990, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del citato D.Lgs. n. 105/2012, prevede inoltre che la relazione al Parlamento contenga anche un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla stessa legge n. 185 del 1990. L’articolo 4, comma 3, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, ha disposto che con la relazione prevista dal comma 1 dell’articolo 5 della legge n. 185 del 1990 il Presidente del Consiglio riferisca anche sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD). Il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104, recante “Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66” (Codice dell'ordinamento militare), all'articolo 7, comma 1, stabilisce che nell'ambito della relazione ex articolo 5 della legge n. 185 del 1990, ovvero con altro atto, previa richiesta formulata dalle competenti Commissioni parlamentari, si dia conto delle attività di supporto tecnico-amministrativo svolte dal Ministero della difesa in favore di Stati esteri in attuazione del citato regolamento. **Il Doc. LXVII n. 2 contiene le relazioni, previste dal comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 185 del 1990, dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno, della difesa e dell’economia e delle finanze, nonché la relazione concernente le attività dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La relazione del Ministero dell’economia e delle finanze dà conto delle transazioni bancarie effettuate dagli istituti di credito operanti in Italia nel 2018 ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 185 del 1990. |
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D.Lgs. 66/1999, art. 12, co. 1*
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Relazione concernente l'incidente occorso a un aeromobile in prossimità di Chies d'Alpago (Belluno) il 18 giugno 2013 (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta) |
IX Trasporti |
8/5/2019 |
*Il comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente aereo l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAV), alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). |
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L. 234/2012, art. 14, co. 1* |
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea (Dati riferiti al primo trimestre 2019, Doc. LXXIII-bis, n. 5) |
Tutte le Commissioni permanenti Commissione parlamentare per le questioni regionali |
30/5/2019 |
*La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), all’articolo 14, comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia: a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano; b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani; c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia; d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 344/1991, art. 9, co. unico
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Stato di attuazione della legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante provvedimenti in favore dei profughi italiani (Dati relativi all’anno 2018, Doc. CVI, n. 2) |
III Affari esteri |
7/5/2019 |
L. 145/2016, art. 3, co. 1*
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Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta) (Dati riferiti al periodo 1° ottobre- 31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2019, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019, Doc. XXVI, n. 2**) |
III Affari esteri IV Difesa |
8/5/2019 |
*Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali), come modificato dall’articolo 6, comma 1, lett. b), n. 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenti alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo. La relazione deve precisare l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno in corso, nonché con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 (dal titolo “Donne, pace e sicurezza”) e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle missioni, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione deve essere inoltre integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. L'ultimo periodo del comma 1 stabilisce che con la medesima relazione il Governo riferisca sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Il comma 1-bis dell’articolo 3 della legge n. 145 del 2016 stabilisce che ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione analitica sia corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il comma 3 dell’articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dall'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), stabilisce che nell'ambito della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e con le modalità ivi previste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisca annualmente alle Camere sulle iniziative avviate in attuazione del medesimo articolo 23-ter, che dispone in materia di partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale. |
L. 374/1997, art. 9, co. 2
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Stato di attuazione della legge recante “Norme per la messa al bando delle mine antipersona” (Trasmessa dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la parte di propria competenza)* (Dati riferiti al secondo semestre 2018, Doc. CLXXXII, n. 3) |
III Affari esteri IV Difesa X Attività produttive |
15/5/2019 |
*Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante “Norme per la messa al bando delle mine antipersona”, prevede che la relazione sia presentata congiuntamente dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'industria (ora dello sviluppo economico). Il 30 novembre 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato di non avere più alcun contributo da fornire per la predisposizione della relazione avendo cessato le attività di studio, sviluppo, nonché di produzione delle mine antipersona. Il Ministero della difesa, con lettera del 28 marzo 2012, ha a sua volta segnalato di avere già da tempo completato ogni attività di distruzione dell'arsenale delle mine antipersona, disposta dalla legge 29 ottobre 1997, n. 374. Pertanto, l'obbligo a riferire risulta superato per entrambe le richiamate amministrazioni, mentre continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto attiene ai profili di competenza di quest'ultimo. L'ultima relazione predisposta da tutti e tre i Dicasteri interessati, relativa al 2008 (Doc. CLXXXII, n. 2), è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2010. |
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L. 58/2001, art. 6, co. 1
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Stato di attuazione della legge n. 58 del 2001 concernente l’istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (Dati relativi all’anno 2018, Doc. CLXXIII, n. 2) |
III Affari esteri |
30/5/2019 |
Ministero per i beni e le attività culturali |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 91/2013, art. 1, co. 1, lett. f-bis)*
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Stato di avanzamento dei lavori e eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei (Predisposta dal direttore generale del medesimo Grande Progetto)** (Dati riferiti al II semestre 2018, Doc. CCXX, n. 3) |
VII Cultura |
7/5/2019 |
*L’articolo 1, comma 1, lett. f-bis), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, prevede che il direttore generale del Grande Progetto Pompei informi il Parlamento, con cadenza semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma. **Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 308, lett. da a) ad e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ha previsto che lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto sia assicurato fino al 31 dicembre 2019. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2018 il generale Mauro Cipolletta è stato nominato direttore generale del Grande progetto Pompei sino al 31 dicembre 2019, in sostituzione del generale Luigi Curatoli, il cui incarico è scaduto il 31 dicembre 2017. |
Ministero della difesa |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 393/2000, art. 4-bis, co. 3*
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Stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia (Trasmessa congiuntamente dai Ministri della difesa e della salute) (Dati riferiti al periodo settembre 2007- dicembre 2017, Doc. CCXLIX, n. 1)** |
IV Difesa XII Affari sociali |
28/5/2019 |
*L’articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, al comma 1, dispone la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo abbiano operato od operino nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria. Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’individuazione delle modalità, le condizioni e i criteri per l'attuazione del monitoraggio. Il comma 3 dell’articolo 4-bis stabilisce che il Governo trasmetta quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanità sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia. **La relazione concernente il periodo settembre 2007-dicembre 2017 (Doc. CCXLIX n. 1), illustrate le risultanze degli studi compiuti, tra le considerazioni conclusive (capitolo 5) evidenzia che “trascorsi oltre quindici anni dall'inizio del monitoraggio, sarebbe opportuno valutare la necessità di un nuovo studio di approfondimento per evidenziare l'occorrenza di eventuali patologie nella popolazione civile […] da affiancare a quello già programmato per il personale militare (cfr. capitolo 4, paragrafo B, punto 3.2), nonché una riflessione sull'opportunità del proseguimento e sulle modalità di svolgimento dell'attività di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27”. |
Ministero della giustizia |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 194/1978, art. 16, co. terzo
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Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza” (Trasmessa dal Ministro della giustizia per la parte di sua competenza)* (Relazione riferita all’anno 2018, comprensiva dei dati relativi al periodo 1995-2018, Doc. XXXVII-bis, n. 1) |
II Giustizia XII Affari sociali |
7/5/2019 |
*L'articolo 16, primo comma, della legge n. 194 del 1978 prevede che, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro della salute presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Il terzo comma del medesimo articolo prescrive che analoga relazione sia presentata dal Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero. |
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L. 47/2015, art. 15, co. 1*
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Applicazione delle misure cautelari personali e provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta) (Dati riferiti all’anno 2018, Doc. XCIV, n. 3) |
II Giustizia |
13/5/2019 |
*La legge 16 aprile 2015, n. 47, recante “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità”, all'articolo 15, comma 1, dispone che il Governo presenti alle Camere, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi. L’articolo 1, comma 37, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), ha integrato il disposto del comma 1 dell’articolo 15 della legge n. 47 del 2015. Conseguentemente, tale comma prevede ora che la relazione contenga altresì i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi. Con il Doc. XCIV, n. 3 il Ministero della giustizia ha adempiuto per la prima volta il nuovo obbligo di comunicazione previsto a seguito della modifica richiamata. Oltre alla consueta trattazione relativa all’analisi delle misure cautelari (parte I), la relazione contiene pertanto un’apposita sezione dedicata ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, all’entità delle riparazioni e ai procedimenti disciplinari iniziati nei confronti dei magistrati (parte II). |
Ministro per la pubblica amministrazione |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 180/2011, art. 7, co. 3
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Stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese (Dati relativi all’anno 2018, Doc. CCXIV, n. 2) |
I Affari costituzionali X Attività produttive
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7/5/2019 |
Ministero della salute |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 125/2001, art. 8, co. 1
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Interventi realizzati ai sensi della legge n. 125 del 2001, in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati (Dati relativi all'anno 2017 quanto agli interventi realizzati dalle regioni ed all'anno 2018 quanto agli interventi realizzati dal Ministero della salute, Doc. CXXV, n. 1) |
XII Affari sociali |
14/5/2019 |
L. 219/2005, art. 25, co. 1
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Stato dell’organizzazione del sistema trasfusionale nazionale (Dati aggiornati al 31 dicembre 2018, Doc. CXXII, n. 1) |
XII Affari sociali |
14/5/2019 |
L. 219/2017 art. 8, co. 1*
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Applicazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (Dati aggiornati al 30 aprile 2019, Doc. CCL, n. 1) (PRIMA RELAZIONE) |
XII Affari sociali |
28/5/2019 |
*L'articolo 8, comma 1, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”, prevede che il Ministro della salute trasmetta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, una relazione sulla sua applicazione. Il medesimo comma prevede altresì che le regioni siano tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute. |
L. 244/2007, art. 3, co. 68*
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Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta (Dati relativi all’anno 2018, Doc. CLXIV, n. 10) |
I Affari costituzionali V Bilancio XII Affari sociali |
31/5/2019
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*L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. |
Ministero dello sviluppo economico |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 145/2015 art. 8, co. 10*
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Stato e sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi (Trasmessa dal Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare Dati riferiti agli anni 2016 e 2017** Doc. CCXLVIII, n. 1) (PRIMA RELAZIONE) |
VIII Ambiente X Attività produttive |
14/5/2019 |
*L'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 (Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE), al comma 10, dispone che il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, istituito dal comma 1, relazioni annualmente al Parlamento ed alla Commissione europea in merito all’attività di regolamentazione e di vigilanza svolta al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitarne le conseguenze. Le modalità di funzionamento del Comitato e delle sue articolazioni territoriali sono state disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2016. Il Comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico. **Il Doc. CCXLVIII, n. 1 illustra l’attività svolta dal Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare dal suo insediamento (9 maggio 2017) al 31 dicembre 2017. La relazione riferisce, altresì, sullo stato e sulla sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi comprendendovi anche il 2016 al fine di offrire un quadro della situazione in essere all’indomani dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 145 del 2015, seppur antecedente all’effettiva messa in esercizio del Comitato. |
Fonte istitutiva |
Presentatore |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 112/2011, art. 3, co. 1, lett. p)
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Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza |
Attività svolta (Dati riferiti all’anno 2018, Doc. CCI, n. 2) |
I Affari costituzionali XII Affari sociali |
9/5/2019 |
L. 287/1990, art. 23, co. 1
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Autorità garante della concorrenza e del mercato |
Attività svolta (Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) (Dati riferiti all’anno 2018 Doc. XLV, n. 2) |
X Attività produttive |
15/5/2019 |
L. 127/1997, art. 16, co. 2
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Difensore civico della regione Abruzzo |
Attività svolta (Dati riferiti all’anno 2018, Doc. CXXVIII, n. 14) |
I Affari costituzionali
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29/5/2019 |
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
D.L. 18/2016, art. 4, co. 1-bis
D.L. 22/2019, art. 21, co. 1-bis* |
Ministero dell’economia e delle finanze |
Andamento delle operazioni di cartolarizzazione di crediti classificati come sofferenze (GACS), assistite dalla garanzia dello Stato, e obiettivi di performance collegati |
*Il comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, è stato introdotto dal comma 1-bis dell’articolo 21 del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante “Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41. Il testo del decreto-legge n. 22 del 2019, coordinato con la legge di conversione n. 41 del 2019, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2019, n. 120. Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto-legge n. 18 del 2016 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze rediga e trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione contenente i dati relativi all’andamento delle operazioni di cartolarizzazione di crediti classificati come sofferenze (GACS), assistite dalla garanzia dello Stato, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (GACS), e gli obiettivi di performance collegati, tra cui: a) cedente, cessionaria-società veicolo (SPV), prestatore di servizi (servicer); b) valore al lordo delle rettifiche di valore (gross book value) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei Titoli emessi; c) valore nominale dei Titoli senior emessi assistiti da garanzia pubblica; d) valore nominale dei Titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre. Il comma 8 dell’articolo 21 del decreto-legge n. 22 del 2019 stabilisce che le disposizioni contenute nell’articolo medesimo non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016. |
[1] La richiesta di parere è stata annunciata alla Camera il 2 maggio 2019 e al Senato il14 maggio 2019.
[2] Il cambio di denominazione è stato stabilito dal comma 629 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
[3] Un comunicato del CONI, diffuso nella medesima data, riferisce anche della nomina – quale consigliere aggiunto - di Carlo Leonardo Mornati. Tale comunicato rende noto inoltre che l’assemblea ha anche deliberato – in seduta straordinaria – le modifiche da apportare allo Statuto sociale.
[4] Pertanto, l’incarico cesserà entro l’11 dicembre 2019 o in una data antecedente ove siano nominati gli organi ordinari di gestione.
[5] A far data dal 25 agosto 2017, ossia a seguito della scadenza dei 45 giorni di prorogatio previsti dal decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, la gestione del predetto Ente parco era assicurata dal consiglio direttivo dello stesso, sotto la guida del vicepresidente pro tempore, Vittorio Triunfo.
[6] Il decreto di nomina specificava che il commissario opera “comunque non oltre la nomina del presidente” dell’Ente.
[7] La richiesta di parere è stata annunciata alla Camera il 2 maggio 2019 e al Senato il 14 maggio 2019.
[8] La comunicazione è stata annunciata sia alla Camera sia al Senato il 28 marzo 2019 e trasmessa per competenza alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e alla 11a Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato.
[9] Convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019.
[10] Boeri era stato nominato il 16 febbraio 2015, per un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni parlamentari competenti. Con la nomina di Boeri alla presidenza dell'INPS era venuto automaticamente meno il mandato a commissario straordinario dell'Istituto di Tiziano Treu.
[11] La composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è stata ridotta del trenta per cento all'atto del precedente rinnovo dell'organo, avvenuto il 1° ottobre 2013, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. D'altra parte, a seguito dell'attribuzione all'INPS delle funzioni dei soppressi INPDAP ed ENPALS, l'articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 aveva specificamente previsto l'integrazione nel CIV dell'INPS di sei ulteriori componenti, quattro dei quali da riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP, e altri due da riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS, come successivamente specificato dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2012. Per effetto delle riferite modifiche, la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è scesa dai 24 membri originariamente previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo. n. 479 del 1994, ai 22 componenti attualmente previsti.
[12] Il testo dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994 prima del recente intervento riformatore prevedeva al riguardo che contestualmente alla richiesta di parere parlamentare, si provvedesse ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ente (CIV), che doveva intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri poteva comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. L’intesa era stata prevista dalla novella di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
[13] Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, prevede che: “Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio d’amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate”.
[15] Il 24 dicembre 2018 era scaduto anche il mandato di Alberto Corinti, la cui carica è stata rinnovata il 19 febbraio 2019, con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri, intervenuta il 14 febbraio 2019.
[16] In particolare la composizione del consiglio dell'Istat è stata ridotta a 5 membri compreso il presidente, dai 10 membri compreso il presidente precedentemente previsti; la composizione del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, oggetto della presente nota, è stata parimenti ridotta a 15 membri compreso il presidente, dai 22 compreso il presidente precedentemente previsti.
[17] Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.
[18] Emilia Mazzuca, Fabio Bartolomeo, Maria Cannata, Gaetano Palombelli, Luigi Cannari e Patrizia Farina, già componenti del precedente comitato, sono stati confermati con il D.P.C.M. 6 marzo 2015 citato nel testo.
[19] Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 73 del 2013, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.
[20] La nomina di Giovanna Pentenero è avvenuta su designazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome, in quanto assessore all'istruzione, lavoro e formazione professionale della regione Piemonte, mentre Bruno Busacca è stato designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
[21] Attualmente il presidente dell’Ente è Domenico Parisi, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2019, a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
[22] Ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015 sono organi dell'ANPAL, oltre al presidente e al consiglio di amministrazione, il consiglio di vigilanza e il collegio dei revisori. I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta. Il consiglio di vigilanza è composto da 10 membri, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di vigilanza elegge al proprio interno il presidente. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in possesso di specifica professionalità in materia di controllo e contabilità pubblica.
[23] Il comma 718 prevede che: “All’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 15, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «Entro trenta giorni dalla data di entrata vigore della presente disposizione sono nominati il presidente e il direttore generale dell’ANPAL, con contestuale decadenza del presidente e del direttore generale in carica. Il presidente decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa. La competenza del direttore generale di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell’ANPAL di cui all’articolo 8, comma 2, è attribuita al presidente.»”.
[24] Il cambio di denominazione è stato stabilito dal comma 629 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
[25] Un comunicato del CONI, diffuso nella medesima data, riferisce anche della nomina – quale consigliere aggiunto - di Carlo Leonardo Mornati. Tale comunicati precisa che l’assemblea ha anche deliberato – in seduta straordinaria – le modifiche da apportare allo Statuto sociale.
[26] Il comma 633 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede, tra l’altro, la sostituzione del comma 4 dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. La nuova formulazione del comma 4 è la seguente: “4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall’autorità di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Fermo quanto previsto dall’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società. Gli organi di vertice della società sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, nonché con gli organi di vertice elettivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; l’incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall’autorità di Governo competente in materia di sport.” La precedente formulazione del comma 4, riferita a CONI Servizi, era invece la seguente: “4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della società con quelle dell’ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attività culturali”.
[27] Le richieste di parere erano state annunciate il 12 aprile 2019 alla Camera, dove sono state assegnate alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), e il 16 aprile 2019 al Senato, con assegnazione, come premesso, alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato.
[28] Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato.
[29] L’articolo 1 prevede che il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione debbano possedere un’elevata qualificazione professionale e un alto profilo manageriale e avere acquisito sia una significativa conoscenza delle politiche e dei sistemi imprenditoriali, economico-finanziari e di sviluppo, sia una pluriennale esperienza nella direzione di enti o strutture di elevata complessità pubblici o privati. Sono richiesti altresì i requisiti generali di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge, il godimento dei diritti civili e politici ed è necessario non essere incorsi nella destituzione o nella dispensa dal servizio. È richiesto inoltre il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa;
c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività della società, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. La norma precisa che potranno essere oggetto di valutazione nel conferimento dell'incarico:
a) la conoscenza del sistema sportivo e, per la candidatura a consigliere di amministrazione, la conoscenza della medicina sportiva e della formazione sportiva, nelle loro varie articolazioni;
b) l’esperienza nell'esercizio di attività di amministratore o di dirigente presso imprese aventi attinenza con il settore sportivo;
c) l’esperienza nella organizzazione e direzione di strutture di servizio o, per la candidatura a consigliere di amministrazione, conoscenza diretta delle problematiche connesse al loro esercizio;
d) l’esperienza di funzioni di vigilanza e controllo;
e) la consolidata esperienza nella gestione di risorse umane, anche in rapporto alla consistenza organica della società;
f) l’esperienza maturata in progetti e programmi di sviluppo di rilevanza nazionale o internazionale, nonché in attività in ambito sportivo;
g) l’esperienza nel campo delle nuove tecnologie e dei sistemi e delle applicazioni rispondenti ai fabbisogni generali;
h) la conoscenza della lingua inglese e, per candidati di lingua madre straniera, della lingua italiana;
i) le altre esperienze attinenti alle specificità statutarie dell'ente e al ruolo per il quale si presenta la candidatura.
[30] Lo statuto sociale, in particolare, prevede che: “[…] la Società: a) in base al contratto di servizio di cui all’art. 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178, fornisce servizi e prestazioni al Comitato Olimpico Nazionale Italiano al fine dell’espletamento da parte dell’ente dei compiti istituzionali che gli sono espressamente attributi dalla legge;
b) in base a specifici accordi, fornisce servizi e prestazioni a supporto delle attività delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi Militari, dei Corpi civili dello Stato e delle Associazioni benemerite;
c) fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa a titolo esemplificativo la promozione e l’organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;
d) è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all’erogazione dei contributi per l’attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive Nazionali e agli altri soggetti indicati dal comma 630, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145; a tal riguardo, la Società istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i princìpi dell’ordinamento sportivo internazionale;
e) fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a particolari categorie di operatori, potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo: compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all’oggetto sociale, rilasciare garanzie anche nell’interesse di terzi, gestire nell’ambito del patrimonio immobiliare amministrato attività di ristoro, foresterie e di vendita di spazi pubblicitari, svolgere le attività di marketing, di formazione e di consulenza in materia sportiva;
f) potrà operare quale società di ingegneria ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa vigente e pertanto potrà, tra l'altro, eseguire studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico - economica o studi di impatto ambientale comunque collegate all’oggetto sociale anche svolgendo, ove consentito, il ruolo di soggetto aggregatore del mondo sportivo ex art. 9 del D.L. 66/2014;
g) potrà altresì partecipare ad altre società, consorzi, associazioni ed altri organismi dei quali potrà promuovere la costituzione, nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa. La Società può inoltre curare il coordinamento organizzativo, tecnico e finanziario delle società partecipate e svolgere ogni altra attività che sia collegata con un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività previste ai commi precedenti e non incompatibile con le stesse.
La Società agirà quale struttura operativa dell’Autorità di Governo competente in materia di sport e, in tale qualità, potrà svolgere ogni altra iniziativa connessa alla realizzazione delle attività di cui sopra. Almeno l'ottanta per cento delle attività deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall’Autorità di Governo competente in materia di sport. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita al solo fine di assicurare economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.”
[31] L'articolo 47-quater del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 31, aveva infatti stabilito in sette anni, con decorrenza dalla data del decreto di nomina, la durata in carica del presidente e dei componenti dell’Autorità garante, nonché la loro non rinnovabilità. La disposizione era stata introdotta per equiparare la durata in carica del presidente e dei componenti del Garante a quella prevista per le altre autorità indipendenti, eliminando la possibilità di essere confermati nell'incarico.
[32] Il comma 5 precisa che all'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Il comma 6 stabilisce che al presidente compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Ai componenti compete una indennità pari ai due terzi di quella spettante al Presidente.
[33] Come riassuntivamente illustrato nel sito dell’Autorità, essa ha i seguenti compiti: controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui;
collaborare con le altre autorità di controllo e prestare assistenza al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del Regolamento;
esaminare reclami;
- nel caso di trattamenti che violino le disposizioni del Regolamento rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento, ingiungendo di conformare i trattamenti alle disposizioni del Regolamento; imporre una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento, incluso il divieto di trattamento; ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento;
- adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento e altri organismi e istituzioni l’esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- formulare pareri su proposte di atti normativi e amministrativi;
- partecipare alla discussione su iniziative normative con audizioni presso il Parlamento;
predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al Parlamento e al Governo;
partecipare alle attività dell'Unione europea e a quelle internazionali di settore, anche in funzione di controllo e assistenza relativamente ai sistemi di informazione Europol, Schengen, VIS, e altri; curare l'informazione e sviluppare la consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla tutela dei minori;
tenere registri interni delle violazioni più rilevanti e imporre sanzioni pecuniarie ove previsto dal Regolamento e dalla normativa nazionale; coinvolgere, ove previsto, i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche i cui risultati sono presi in considerazione per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale.
[34] L'articolo 22 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, precisa che la durata del mandato dei componenti del consiglio direttivo dell'ANVUR, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni.
[35] L'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".
[36] L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto dal consiglio direttivo nel proprio ambito a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia, convochi e presieda le sedute del consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.
[37] L’articolo 11 recita “1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non può, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione. 2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione ed ove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al Ministro:
a) cinque nominativi per la carica di presidente;
b) tre nominativi per la carica di consigliere. 2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta. 3. Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro. Il terzo consigliere è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. 4. Nei consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, tre componenti e tra questi il presidente, sono individuati dal Ministro. Gli altri due componenti sono scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti, fatto salvo quanto specificamente disposto all'articolo 9. 5. I decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione sono comunicati al Parlamento”.
[38] Il 12 maggio 2014 era scaduto il mandato del commissario straordinario dell'Ente, Aldo Sandulli, che era stato nominato per un periodo massimo di tre mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2014, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. Il commissariamento dell'Agenzia si era reso necessario a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente dell'ASI, Enrico Saggese, e da due componenti del consiglio di amministrazione, Vito Pertosa e Marco Airaghi. Gli organi in carica dell’ASI erano stati dunque sciolti, a eccezione del collegio dei revisori dei conti. Il consiglio di amministrazione uscente dell’ASI risultava composto, oltre che dal presidente Enrico Saggese e dai predetti Vito Pertosa (designato, al pari di Saggese, dal Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca) e Marco Airaghi (designato dal Ministro della difesa), anche da Ezio Bussoletti (designato dal Ministro degli affari esteri) e Nazzareno Mandolesi (designato dal Ministro dell’economia e delle finanze).
[39] Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2012 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012.
[40] Si ricorda che il 15 maggio 2012 erano scaduti i mandati settennali dei componenti dell'AGCOM nominati con D.P.R. del 9 maggio 2005: si trattava in particolare del presidente Corrado Calabrò e dei commissari Enzo Savarese, Michele Lauria, Stefano Mannoni, Roberto Napoli (eletti dalle Camere il 16 marzo 2005), Nicola D'Angelo, Sebastiano Sortino (eletti dalla Camera il 5 maggio 2005) ed Antonio Martusciello (eletto dal Senato il 28 luglio 2010 e nominato con D.P.R. del 30 agosto 2010, in sostituzione del dimissionario Giancarlo Innocenzi Botti). Il 29 novembre 2011 si era invece dimesso Gianluigi Magri, nominato sottosegretario di Stato presso il Ministero della difesa.
[41] Si precisa che l’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, stabilisce che in caso di dimissioni di un commissario la Camera competente proceda all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità. Pertanto, il mandato di Antonio Nicita, eletto in sostituzione di Maurizio Décina, eletto dalla Camera nella seduta del 6 giugno 2012, che aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico il 4 settembre 2013, e il mandato di Mario Morcellini, eletto in sostituzione di Antonio Preto, deceduto il 3 novembre 2016, scadranno contestualmente ai mandati degli altri componenti del consiglio di amministrazione.
[42] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.
[43] Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
[44] Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma istitutiva dell’obbligo, l’oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché i dati inerenti l’ultima relazione pervenuta. In ogni scheda sono segnalati, separatamente, i nuovi obblighi rilevati, quelli conclusi a seguito dell’abrogazione della disposizione che li prevede ovvero superati in via di fatto, nonché le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista.
[45] Il testo del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante “Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea”, coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2019, n. 41, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2019, n. 120.
[46] L’articolo 24 dispone in merito all’entrata in vigore del provvedimento.
[47] L’articolo 20 del decreto-legge n. 22 del 2019 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130) per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al Capo III del medesimo decreto-legge n 22, prorogabili per ulteriori dodici mesi.
[48] Il comma 8 dell’articolo 21 del decreto-legge n. 22 del 2019 stabilisce che le disposizioni contenute nell’articolo medesimo non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016.
[49] Cfr. il Dossier del Servizio studi della Camera, Dipartimento finanze, sul disegno di legge: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea" (approvato dal Senato), A.C. 1789, pagg. 78-79.
[50] Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente Bollettino.