Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: Relazioni al Parlamento da obbligo di legge - Maggio 2022
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 5
Data: 31/05/2022
Organi della Camera: Assemblea

 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI AL PARLAMENTO
DA OBBLIGO DI LEGGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 2022

 


 

A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare

( 06.6760-3381/9886– * sgcp_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 

 

 

INDICE

 

 

 

PREFAZIONE.. 1

RELAZIONI AL PARLAMENTO DA OBBLIGO DI LEGGE TRASMESSE NEL MESE DI APRILE 2022. 3

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-30 aprile 2022. 5

Relazioni governative. 5

Presidenza del Consiglio dei ministri 5

Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri 16

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei 18

Ministero dell'economia e delle finanze. 20

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 36

Ministro per la pubblica amministrazione. 38

Ministero della salute. 41

Relazioni non governative. 44

Garanti del contribuente. 44

Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM.. 46

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – AGIA.. 50

Nuove relazioni previste da fonti normative. 53

Relazioni governative. 53

Relazioni non governative. 56

 

 

 

 

 


 

 


 


 

PREFAZIONE

 

Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A questo fine, il Servizio cura una banca dati che viene alimentata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione, attraverso lo spoglio sistematico della Gazzetta Ufficiale, degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti, ovvero da ritenersi superati, pur se formalmente vigenti, alla luce di valutazioni scaturenti dall’analisi del contesto di fatto in cui si iscrivono e, ove possibile, del riscontro con i soggetti su cui ricade l’obbligo informativo (in primo luogo i diversi Ministeri).

Nella presente pubblicazione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato. Per ciascun documento esaminato vengono forniti oltre all’inquadramento normativo, ulteriori elementi informativi finalizzati a renderne più agevole la fruizione. Si segnalano inoltre le relazioni di nuova istituzione, distinte tra “governative” e “non governative”, previste da disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale[1] nell’arco temporale di riferimento.


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI AL PARLAMENTO DA OBBLIGO DI LEGGE TRASMESSE NEL MESE DI APRILE 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1°-30 aprile 2022

Relazioni governative

Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 185/1990,

art. 5, co. 1

 

Operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Dati relativi all’anno 2021,

Doc. LXVII, n. 5)[2]

III Affari esteri

IV Difesa

X Attività produttive

11/4/2022

 

La legge 9 luglio 1990, n. 185, recante “Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, modificata e integrata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, in attuazione della direttiva 2009/43/CE[3], stabilisce che l'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i princìpi della Costituzione repubblicana, che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e sono soggette a autorizzazioni e controlli dello Stato[4].

L'articolo 5 della legge n. 185 del 1990, al comma 1, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri invii al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione in ordine alle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento entro il 31 dicembre dell'anno precedente, con riguardo anche alle operazioni realizzate nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

Il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce che i Ministri degli affari esteri (ora degli affari esteri e della cooperazione internazionale), dell'interno, della difesa, delle finanze (ora dell’economia e delle finanze), dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero (ora dello sviluppo economico), per quanto di rispettiva competenza, riferiscano annualmente sulle attività di cui alla stessa legge n. 185 del 1990 al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1[5].

Il comma 3 dell’articolo 5 della legge n. 185 del 1990 (come modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge 17 giugno 2003, n. 148) prescrive i contenuti della relazione di cui al comma 1. Tale documento deve contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite, indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla medesima legge n. 185. La relazione deve contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15, nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3[6]. La relazione deve contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.

Il comma 3-bis dell’articolo 5[7] stabilisce che i titolari di licenza globale di progetto e di autorizzazione globale e generale di trasferimento forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate, documentazione che costituisce parte integrante della relazione di cui al comma 1.

Inoltre la legge n. 185 del 1990, all’articolo 27, comma 1, dispone che tutte le transazioni bancarie concernenti le operazioni disciplinate dalla legge stessa debbano essere comunicate entro trenta giorni dalla loro effettuazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 4 (come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 105 del 2012) prevede che la relazione al Parlamento contenga anche un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla legge n. 185[8].

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104, recante “Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) [9], all'articolo 7, comma 1, dispone che nell'ambito della relazione annuale di cui all’articolo 5 della legge n. 185 del 1990, ovvero con altro atto, previa richiesta formulata dalle competenti Commissioni parlamentari, sia data informazione al Parlamento delle attività di supporto tecnico-amministrativo svolte dal Ministero della difesa in favore di Stati esteri in attuazione del medesimo regolamento n. 104 del 2015.

            Si ricorda che il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”, all’articolo 2-bis, comma 1, previo atto di indirizzo delle Camere, autorizza fino al 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina[10] [11].


 


Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 66/1999,

art. 12, co. 1

 

Relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernenti:

IX Trasporti

 

- l'incidente occorso a un aeromobile a Buonconvento, frazione di Bibbiano (Siena), il 16 agosto 2021;

11/4/2022

- l’incidente occorso a un aeromobile a Nettuno (Roma) il 31 maggio 2020

27/4/2022

 

L’articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante “Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994”, al comma 1, prevede che per ciascuna inchiesta concernente un incidente aereo l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero dei trasporti e della navigazione (ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAV), alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). La relazione è altresì trasmessa, entro dodici mesi dalla data dell'incidente - salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine - ai soggetti che dalle conclusioni in essa contenute possano trarre un vantaggio ai fini della sicurezza e nel medesimo termine è messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nelle forme stabilite dall'Agenzia.

Il comma 4 dell’articolo 12 specifica che le relazioni e i rapporti d'inchiesta e le raccomandazioni di sicurezza non riguardano in alcun caso la determinazione di colpe e responsabilità.

Si ricorda che l’ANSV, prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 1999, quale ente sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, si identifica con l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano, di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, e conduce, in modo indipendente, le inchieste di sicurezza, il cui unico obiettivo – ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del citato regolamento – è prevenire futuri incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile.

 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 39/2009,

art. 2-bis, co. 1

 

Stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica nella regione Abruzzo

(Dati relativi agli anni 2019 e 2020,

Doc. XXXI, n. 2)[12]

VIII Ambiente

19/4/2022

 

Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, all’articolo 2-bis stabilisce che il Governo è tenuto a trasmettere un’informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate[13] [14].

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all’articolo 67-bis ha fissato al 31 agosto 2012 la cessazione dello stato di emergenza causato dagli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo, all’articolo 67-ter ha disposto il passaggio del processo di ricostruzione alle amministrazioni periferiche e agli enti locali secondo l’ordinario riparto di competenze. L’articolo 67-ter ha altresì istituito due Uffici speciali per la ricostruzione (USR): l’Ufficio speciale per la città dell’Aquila – USRA e l’Ufficio speciale per i comuni del cratere e del fuori cratere – USRC, demandando il coordinamento delle amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il medesimo articolo ha altresì previsto tra i compiti degli Uffici speciali l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati[15], nonché l’esecuzione del monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi di ricostruzione. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 67-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009 sono state disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, disponendo l'invio, da parte degli USR, dei dati di monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi.

Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, all’articolo 11, comma 9, al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha previsto che ciascuna delle amministrazioni competenti per settore di intervento predisponesse un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE (ora CIPESS). In attuazione di tale previsione, la delibera CIPE n. 48 del 10 agosto 2016 ha successivamente individuato i settori di intervento della ricostruzione pubblica e le rispettive amministrazioni competenti; ha definito le modalità di predisposizione, approvazione e comunicazione dei Programmi pluriennali e dei Piani annuali; ha determinato i criteri di selezione e priorità degli interventi; ha infine finanziato un piano stralcio di opere di particolare rilievo.

A seguito della modifica introdotta dall'articolo 54, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 9 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 prevede attualmente che le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possano delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, in tale caso, esercita il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 66/1999,

art. 1, co. 2

 

Rapporto informativo sull’attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV

(Trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi all’anno 2021,

Doc. LXXV, n. 6)

IX Trasporti

 

27/4/2022 

 

Il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, all’articolo 1, comma 1, istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994, poi sostituita dal regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010[16]. Il comma 2 dell’articolo 1 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta al Parlamento il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente[17].

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, è dotata di personalità giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, e opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa internazionale in materia.

L’ANSV svolge, a fini esclusivamente di prevenzione, inchieste di sicurezza su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, nonché attività di studio e di indagine per contribuire al miglioramento della sicurezza del volo[18]. Con il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, all’ANSV è stato attribuito anche il compito di istituire e gestire il “Sistema di segnalazione spontanea” (voluntary report), di cui alla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile, poi sostituita dal regolamento UE n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014.

L’articolo 23 del regolamento UE n. 996/2010[19] ha prescritto che gli Stati membri dell’Unione europea prevedano norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del medesimo regolamento che siano “effettive, proporzionate e dissuasive”. Il decreto legislativo 14 gennaio 2013, n. 18, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, nonché abrogazione della direttiva 94/56/CE”, all’articolo 3, individua l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo quale organismo responsabile dell'applicazione del decreto e dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 4 ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689[20].


 

Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri

 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 16/2020

art. 9, co. 2-bis

 

Attività organizzative concernenti le Finali ATP Torino 2021-2025

(Predisposta dalla Federazione italiana tennis)

(Dati relativi all'anno 2021, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti)

(Doc. XXVII, n. 29)

(PRIMA RELAZIONE)

V Bilancio

VII Cultura

11/4/2022

 

Il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, al Capo II (articoli da 6 a 9), reca disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle Finali ATP Torino 2021 – 2025[21].

L’articolo 6 dispone l’istituzione di un “Comitato per le Finali A.T.P.” (presieduto dal sindaco della città di Torino, o da un suo delegato, e composto da un rappresentante del presidente della giunta regionale del Piemonte, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e da un rappresentante della Federazione italiana tennis) con funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione della città e del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali.

Il medesimo articolo 6 affida alla Federazione italiana tennis (FIT) la cura di ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva, anche attraverso la stipula di un'apposita convenzione con la società Sport e salute S.p.A. A tale fine, può essere costituita presso la Federazione italiana tennis una “Commissione Tecnica di Gestione” composta da cinque membri, designati uno dal Comune di Torino, uno dalla Regione Piemonte e tre dalla Federazione medesima.

L’articolo 9  stabilisce che le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis per l'organizzazione delle Finali ATP di tennis nella città di Torino siano trasferite annualmente, entro la data del 15 gennaio, e siano destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte[22].

Per supportare le attività organizzative delle Finali ATP Torino 2021-2025, il comma 2 dell’articolo 9 assegna alla Federazione italiana tennis, per l'anno 2020, 3 milioni di euro, a valere sulle risorse destinate - ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - alla società Sport e salute S.p.A.

Il comma 2-bis dell'articolo 9 prevede che la Federazione italiana tennis predisponga ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP Torino 2021-2025, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia[23].

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012

art. 14, co. 1

 

 

Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea

(Dati relativi al primo trimestre del 2022,

Doc. LXXIII-bis, n. 17)

 

Tutte le Commissioni permanenti

Commissione parlamentare per le questioni regionali

19/4/2022

La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, all’articolo 14, comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:

a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano[24];

b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) da organi giurisdizionali italiani[25];

c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del TFUE con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia[26];

d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia in materia di aiuti di Stato alle imprese, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE[27] [28].


 

Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 15, co. 2

 

Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2022/0109, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19

VI Finanze

XIV Politiche dell’Unione europea

 

5/4/2022

 

L’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, al comma 2, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa[29].

La relazione è trasmessa contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti.

Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 15 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - informi senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione basate sull'articolo 260 del TFUE.


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 243/2012

art. 6, co. 3

 

 

 

Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali

(Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze quale annesso al Documento di economia e finanza 2022,

Doc. LVII, n. 5)

(Dati relativi all'aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica e del relativo piano di rientro del saldo strutturale verso l'Obiettivo di Medio Termine (OMT) alla luce del mutato quadro macroeconomico e di finanza pubblica illustrato nella Relazione e in misura più dettagliata nel Documento di economia e finanza 2022)

V Bilancio

 

8/4/2022

 

L'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, al comma 3, prevede che qualora il Governo, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali previsti dal comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna detti obiettivi[30].

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che ai fini della legge n. 243 del 2012, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, nell'ipotesi di scostamento, oltre alla relazione, il Governo deve presentare una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento medesimo, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro deve essere attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. L'ultimo periodo del comma 3 stabilisce che la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro venga adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede inoltre che il piano di rientro possa essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. Ai sensi del comma 6 le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b).

Sulla relazione predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, annessa al DEF 2022 (Doc. LVII, n. 5) [31]  e sulla richiesta, sentita la Commissione europea, di autorizzazione all’aggiornamento del piano di rientro previsto verso l'Obiettivo di Medio Periodo (OMT) in essa contenuta, l'Assemblea della Camera si è espressa favorevolmente nella seduta del 20 aprile 2022, approvando, a maggioranza assoluta, la risoluzione Davide Crippa, Molinari, Serracchiani, Barelli, Boschi, Marin, Fornaro, Schullian, Lupi, Magi, Ermellino, n. 6-00221.


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 196/2009,

art. 3, co. 1

 

Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica

(Dati relativi all’anno 2020 e ai primi mesi dell’anno 2021,

Allegato I al Documento di economia e finanza 2022, Doc. LVII n. 5)

(Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze)

V Bilancio

 

8/4/2022

 

 

L'articolo 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), al comma 1, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), della legge 7 aprile 2011, n. 39, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta, in allegato al Documento di economia e finanza, un rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e l’organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi.

Il rapporto deve dare conto altresì dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli altri enti territoriali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituito dall'articolo 2, comma 6, lettera b), della legge n. 196 del 2009[32].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 2, co. 576

 

 

Fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip

(Dati aggiornati all’anno 2021,

Allegato III al Documento di economia e finanza 2021, Doc. LVII, n. 5)

(Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze)

V Bilancio

8/4/2022

L’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al comma 576, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) una relazione sull’applicazione delle misure di cui ai commi da 569 a 575, aventi ad oggetto la determinazione dei fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione, e sull’entità dei risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip.

Il comma 569 prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviino annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice dei contratti[33] [34].

Il comma 570 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip Spa, individui indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni delle amministrazioni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.

Il comma 571 dispone che gli indicatori e i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 570 siano messi a disposizione delle amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip Spa, quali strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo di gestione delle amministrazioni.

Il comma 572 stabilisce che, in relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip Spa, predisponga e metta a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità dei beni e servizi da acquistare, nonché per l'utilizzo di detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

Si ricorda che l’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), ha dato avvio al programma e al complessivo sistema di ottimizzazione e razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di rendere più efficiente e trasparente l'utilizzo delle risorse pubbliche. In particolare, l’articolo 26, oggetto di successive modifiche, assegna al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell’economia e delle finanze) il compito di stipulare convenzioni quadro sulla base delle quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni[35].

Il comma 3 dell’articolo 26 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni-quadro, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi per gli acquisti autonomi (c.d. benchmark). Il comma 507 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, definisca con proprio decreto le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999. Il medesimo comma 507 prevede altresì che, conseguentemente all'attivazione delle convenzioni, siano pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell’articolo 26 della legge n. 488 del 1999[36]. Le caratteristiche essenziali così definite rappresentano i parametri che le amministrazioni devono tenere in considerazione anche per valutare la possibilità di procedere ad un acquisto autonomo in deroga all’obbligo di ricorso alle convenzioni Consip: ai sensi del comma 510 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, le amministrazioni pubbliche possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali[37].

Il comma 573 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 definisce l’ambito dei soggetti legittimati a effettuare acquisti attraverso convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, attribuendo la facoltà di adesione a tutte le stazioni appaltanti[38].

Il comma 574 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della rilevazione dei fabbisogni, individui con apposito decreto, entro il mese di marzo di ogni anno, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi e il livello di aggregazione della relativa domanda, le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla stessa Consip in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici[39] [40].


 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 112/2015,

art. 15, co. 2-ter

 

Stato di attuazione dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2020, relativi al contratto di programma 2016-2021 - parte servizi e al contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti,

Doc. CXCIX, n. 4)

IX Trasporti

5/4/2022

 

L’articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, regola i rapporti tra il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato, stabilendo, al comma 1, che siano disciplinati da un atto di concessione e da uno o più contratti di programma stipulati per un periodo minimo di cinque anni. Il comma 2-ter dell’articolo 15 dispone che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisca annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma[41].

Si ricorda che l'assetto del sistema ferroviario italiano è caratterizzato, in linea con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, dalla separazione tra gestione dell'infrastruttura ferroviaria e svolgimento del servizio, alla quale si è accompagnata la separazione societaria, all’interno della attuale Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. (FSI), di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI), società titolare della concessione sessantennale della rete e che gestisce l’infrastruttura ferroviaria nazionale (IFN), e di Trenitalia S.p.a., società che effettua il trasporto e che è affidataria dei contratti di servizio pubblico nazionale ferroviario passeggeri e merci[42].

Le direttive comunitarie sulla liberalizzazione del trasporto ferroviario sono state, a suo tempo, recepite dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria”, che ha imposto la separazione contabile e societaria fra il gestore dell’infrastruttura e l’esercente dei servizi di trasporto ferroviario.

Il decreto legislativo n. 188 del 2003 è stato sostituito e abrogato[43] dal decreto legislativo n. 112 del 2015, di attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 (cosiddetta direttiva Recast), che ha istituito lo spazio ferroviario europeo unico provvedendo alla rifusione delle precedenti direttive comunitarie in materia ferroviaria e rafforzato l’autonomia e l’indipendenza sul piano giuridico, organizzativo, decisionale e contabile del gestore[44].

In esecuzione della delibera n. 4 del 20 gennaio 2012 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), già a partire dal 2013, i rapporti dello Stato con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sono regolati non da un solo contratto, ma attraverso due distinti atti: il Contratto di programma-parte investimenti (CdP-I), finalizzato a regolare la programmazione degli investimenti di sviluppo infrastrutturale, relativi alla sicurezza e agli obblighi di legge, tecnologie, interventi di potenziamento e sviluppo, in coerenza con gli indirizzi strategici della programmazione economico-finanziaria nazionale e comunitaria; il Contratto di programma-parte servizi (CdP-S) per la disciplina delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria e delle attività di Safety, Security e Navigazione[45].

Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, all’articolo 5, al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, apporta modifiche alle procedure delineate dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015.

In particolare, l’articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2021, al comma 1, interviene sull’articolo 1 del decreto legislativo n. 112 del 2015 sostituendo il comma 7 e introducendo il comma 7-bis. Il comma 7, come riformulato, prevede attualmente che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo dell’anno di scadenza del contratto di programma tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato (di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015, anch’esso oggetto di modiche, v. infra) , uno specifico documento strategico, con validità di norma quinquennale. Il documento deve illustrare le esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia e le attività per la gestione e il rafforzamento del presidio manutentivo della rete, i criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici, la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria[46] [47]. Ai sensi del nuovo comma 7-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 112 del 2015, sul documento strategico le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata si esprimono nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede all’approvazione di detto documento con proprio decreto; il documento è sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale.

L’articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2021, al comma 1, lett. b), ha inoltre ampiamente modificato l’articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015. In particolare, con la modifica apportata al comma 1 si specifica che la stipula del contratto di programma è finalizzata all’attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell’infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento strategico di cui all’articolo 1, comma 7, e alla definizione del programma di investimenti relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria.

Il decreto-legge n. 152 del 2021, inoltre, ha sostituito il comma 2 dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015, riscrivendo l’iter di approvazione dei contratti di programma, al fine di ridurre sensibilmente i tempi necessari per la sua conclusione[48] ed introdotto i nuovi commi 2-bis e 2-ter. Il comma 2-bis disciplina gli aggiornamenti annuali del contratto di programma stabilendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria vi provvedano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in coerenza con quanto previsto dal documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui al comma 2 dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015.

Gli aggiornamenti sono trasmessi alle Camere entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi di aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, dalla loro sottoscrizione, corredati della relazione di cui al successivo comma 2-ter, che dispone, come ricordato preliminarmente che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisca annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma[49] [50].


 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 194/2015,

art. 8, co. 6

 

Attività del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare

(Dati relativi all’anno 2021,

Doc. CCXXVI, n. 4)

XIII Agricoltura

 

29/4/2022

 

L'articolo 8 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, al comma 1, prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare[51], al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il comma 6 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmetta alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8.

Si ricorda che il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare è parte del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla salvaguardia delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica, delineato dalla legge n. 194 del 2015[52].

Il comma 3 dell’articolo 8 assegna al Comitato, in particolare, i seguenti compiti:

a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo[53];

b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti;

c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;

d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, coordinando le azioni da realizzare;

e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali;

f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali[54].


 

Ministro per la pubblica amministrazione

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 180/2011,

art. 7, co. 3

 

Stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese

(Dati relativi all’anno 2021,

Doc. CCXIV, n. 5)

I Affari costituzionali

X Attività produttive

5/4/2022

La legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”, all’articolo 7, comma 3, dispone che il Dipartimento della funzione pubblica predisponga, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 7, valuti il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmetta al Parlamento[55].

Il comma 1 dell’articolo 7, allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, stabilisce che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici, ovvero la concessione di benefici, debbano recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Il medesimo comma specifica che per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione[56].

Il comma 2 dell’articolo 7 prevede che gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, devono essere altresì pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (attualmente Ministro per la pubblica amministrazione), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 180. In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252.

Tale decreto, all’articolo 1, comma 3, precisa che “Non rientrano tra gli oneri informativi gli obblighi di natura fiscale, né quelli che discendono dall’adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti” [57]. Il medesimo decreto, all’articolo 2, comma 3, prevede che gli elenchi degli oneri siano pubblicati in una specifica sezione dei siti web delle amministrazioni (“Oneri informativi introdotti ed eliminati”), in base alle modalità definite nell'allegato A al medesimo decreto[58].


 

Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 115/1987,

art. 2, co. 3

 

Stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2020,

Doc. LXIII, n. 2)

XII Affari sociali

22/4/2022

 

La legge 16 marzo 1987, n. 115, recante “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito”, all’articolo 2, comma 3, prevede che il Ministro della sanità (ora della salute), sentito l'Istituto superiore di sanità, presenti annualmente al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito e di diabete insipido, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione[59].


 


Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 73/2017,

art. 1, co. 3-bis

 

 

Risultati del sistema di farmacovigilanza e dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un’associazione con la vaccinazione

(Predisposta dall’Agenzia italiana del farmaco AIFA)

(Dati relativi all'anno 2019,

Doc. CCXXXII, n. 2)

XII Affari sociali

29/4/2022

 

Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, all’articolo 1, stabilisce l'obbligatorietà per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, e per tutti i minori stranieri non accompagnati, di dieci vaccinazioni, a carattere gratuito, indicate in base al Calendario vaccinale nazionale riferito a ciascuna coorte di nascita ed elencate ai commi 1 e 1-bis[60]. La finalità di tale previsione, enunciata dal medesimo articolo 1, è quella di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, garantendo il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale della prevenzione vaccinale (PNPV) 2017/2019, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale[61] [62].

Il comma 3-bis dell’articolo 1 stabilisce che l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica all'uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, provveda a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione[63]. L’ultimo periodo del comma 3-bis prevede che il Ministro della salute trasmetta la predetta relazione alle Camere[64].

Relazioni non governative

Garanti del contribuente

Fonte istitutiva

Presentatore

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 212/2000

art. 13,

co. 13-bis

 

Garante del contribuente per la regione Campania

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all’anno 2021)[65]

VI Finanze

11/4/2022

L. 212/2000

art. 13,

co. 13-bis

 

Garante del contribuente per la provincia autonoma di Bolzano

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all’anno 2021)[66]

VI Finanze

11/4/2022

La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, e successive modificazioni, all’articolo 13, commi 1 e 2, prevede l’istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico[67], operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 13-bis dell’articolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

Si ricorda che il Garante è scelto tra gli appartenenti alle seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L’incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 13, il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, può rivolgere richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti e attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente[68].

Secondo quanto previsto dall’articolo 13 (commi da 7 a 11) il Garante può altresì: rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi; accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza al contribuente; richiamare gli uffici al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta; segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni vigenti o i comportamenti dell'Amministrazione sono suscettibili di determinare un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione[69].


 

Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 287/1990,

art. 23, co. 1

 

Attività svolta

(Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Dati relativi all’anno 2021,

Doc. XLV, n. 5)

X Attività produttive

20/4/2022

 

L’articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), al comma 1, prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenti, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Presidente del Consiglio dei ministri che la trasmette al Parlamento entro trenta giorni[70].

Si segnala che il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno”, all'articolo 1, comma 9, ha introdotto all’articolo 23 della legge n. 287 del 1990 il comma 1-bis. Quest’ultima disposizione stabilisce che la relazione annuale includa informazioni circa la nomina e la rimozione dei membri dell'Autorità, l'importo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge n. 287 del 1990 per l'anno in questione e la variazione di tale importo rispetto agli anni precedenti, profili questi oggetto di modifiche disposte con il citato decreto legislativo n. 185 del 2021. Il comma 1-bis prevede altresì che la relazione annuale sia resa disponibile al pubblico sul sito internet dell'Autorità.

Si ricorda che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dal comma 1 dell’articolo 10 della legge n. 287 del 1990, ai sensi del comma 2 opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica[71].

Il decreto legislativo n. 185 del 2021, all'articolo 1, comma 1, lett. a), ha sostituito l'originario comma 3 dell’articolo 10 della legge n. 287 del 1990 con gli attuali commi 3, 3-bis e 3-ter, al fine di consolidare le garanzie di indipendenza dell’AGCM e di rafforzare l’efficace applicazione della normativa antitrust.

Il comma 3 dell’articolo 10 stabilisce che membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

A seguito della modifica introdotta dal decreto legislativo n. 185 del 2021, il comma 3 prevede altresì che i membri dell'Autorità non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi al corretto svolgimento dei loro compiti o al corretto esercizio dei poteri nell'applicazione della legge n. 287 del 1990, ovvero degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I membri dell'Autorità possono essere sollevati dall'incarico solamente quando è applicata la pena accessoria di cui all'articolo 28 del Codice penale con sentenza passata in giudicato; in tali casi, il Collegio dell'Autorità informa i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i provvedimenti di competenza.

Il nuovo comma 3-bis dispone che i membri e il personale dell'Autorità svolgano i loro compiti ed esercitino i loro poteri ai fini dell'applicazione della legge n. 287 del 1990 e degli articoli 101 e 102 del TFUE in modo indipendente da ingerenze politiche e da altre influenze esterne, non sollecitando né accettando istruzioni dal Governo o da altri soggetti pubblici o privati e astenendosi dall'intraprendere qualsiasi azione incompatibile con lo svolgimento dei propri compiti o con l'esercizio dei propri poteri.

Il comma 3-ter, anch’esso introdotto dal decreto legislativo n. 185 del 2021, prevede che l'Autorità adotti e pubblichi un codice di condotta per i propri membri e il proprio personale, che include disposizioni in materia di conflitto di interessi e le relative sanzioni[72].

In conformità al comma 7 dell’articolo 10 della legge n. 287 del 1990, l'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 7-ter[73]. La medesimo disposizione, a seguito della modifica apportata dall’articolo 1 (comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 185 del 2021, stabilisce altresì che l'Autorità è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria.

Quanto all’ambito di attività, ci si limita a ricordare che l’Autorità opera al fine di garantire il rispetto delle regole che vietano le intese anticoncorrenziali tra imprese, gli abusi da parte delle aziende del potere di mercato e le concentrazioni in grado di creare o rafforzare posizioni dominanti dannose per la concorrenza; ha il compito di contrastare la pubblicità ingannevole delle aziende e tutela i consumatori e le microimprese dalle pratiche commerciali scorrette delle imprese; per garantire che un confronto leale sul mercato, interviene anche contro la pubblicità comparativa che getta discredito sui prodotti dei concorrenti o confonde i consumatori.

Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, all’articolo 5-ter, ha attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, all’elaborazione ed all'attribuzione di un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità (rating di legalità) per le imprese operanti nel territorio nazionale che soddisfino determinati requisiti e ne abbiano fatto richiesta.

A partire dal 13 giugno 2014 l'Autorità vigila sul rispetto delle norme sui diritti dei consumatori previste dalla direttiva europea 2011/83/UE, recepita con il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21[74]. L’Autorità vigila altresì in materia di divieto di discriminazione dei consumatori e delle micro-imprese basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza a seguito di quanto previsto dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161[75].

Da ultimo si ricorda che il più volte citato decreto legislativo n. 185 del 2021 ha sostanzialmente innovato la legge n. 287 del 1990, segnando la più ampia e incisiva riforma del quadro normativo in materia di concorrenza dall’istituzione dell’Autorità, i cui poteri di indagine e sanzionatori in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante sono stati significativamente implementati[76] [77].


 

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – AGIA

 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 112/2011,

art. 3, co. 1,

lett. p)

Attività svolta

(Dati relativi all’anno 2021,

Doc. CCI, n. 5)

I Affari costituzionali

XII Affari sociali

29/4/2022

 

L'Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - AGIA è stata istituita dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, recante “Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza”, per assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle Convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e alla Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, nonché dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti. L’Autorità è organo monocratico che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica[78].

L’articolo 3 della legge n. 112 del 2011, al comma 1, elenca le competenze attribuite all’Autorità, tra le quali (ai sensi della lettera p) vi è la presentazione alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza[79], di una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.

Ai compiti individuati dalla legge istitutiva dell’Autorità si sono aggiunte le funzioni previste dall’articolo 11 (come modificato dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220) della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”. Tale articolo dispone l’istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di un elenco di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, attribuendo all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza la competenza alla selezione e formazione dei tutori volontari nelle regioni prive di garante territoriale, nonché il monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 11[80] [81].

La legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, all’articolo 3, individua l’Autorità garante quale componente del Tavolo tecnico interministeriale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per elaborare un piano di azione sulla prevenzione e il contrasto al fenomeno[82] [83].


 

Nuove relazioni previste da fonti normative[84]

Relazioni governative

Fonte

Presentatore

Oggetto

D.L. 14/2022

art. 2-bis, co. 3

Ministro della difesa

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Evoluzione della situazione concernente la crisi in Ucraina, anche alla luce delle disposizioni recate dei commi 1 e 2 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 14 del 2022

 

Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina [85], all’articolo 2-bis, comma 1, autorizza fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l'esportazione, l’importazione e il transito dei materiali di armamento, agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative. Il comma 2 del medesimo articolo 2-bis demanda a uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell’elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto di cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.

Il comma 3 dispone che il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscano alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’articolo 2-bis.

Si ricorda che ai sensi del comma 2 dell’articolo 2-bis sono stati emanati i decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze 22 aprile 2022 e 10 maggio 2022.


 

Fonte

Presentatore

Oggetto

D.L. 9/2022,

art. 2, co. 9

Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato

Attività svolta dal Commissario straordinario alla peste suina africana

 

Il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”[86], all’articolo 1, disciplina le attività volte a prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, ivi incluse le aree protette, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottino il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa).

L’articolo 2, al comma 1, al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e di valutare l'efficacia delle misure introdotte attraverso i Piani regionali, dispone la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana.

Il comma 9 dell’articolo 2 stabilisce che sull'attività del Commissario straordinario il Presidente del Consiglio dei ministri - ovvero un Ministro da lui delegato - riferisca periodicamente alle Camere.

Ai sensi del comma 7 dell’articolo 2, il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, per una sola volta, per un ulteriore periodo di dodici mesi.

Si ricorda che Angelo Ferrari è stato nominato Commissario straordinario alla peste suina africana con decreto del Presidente del Consiglio di ministri 25 febbraio 2022.


 

Fonte

Presentatore

Oggetto

L. 33/2022,

art. 5, co. 1

 

Ministro dell'università e della ricerca

Stato di attuazione della legge n. 33 del 2022, recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”

 

La legge 12 aprile 2022, n. 33, recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”[87], all’articolo 5, dispone che entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 33 del 2022, il Ministro dell'università e della ricerca presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge e una valutazione del suo impatto. La relazione è redatta anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) trasmettono annualmente al Ministero dell'università e della ricerca.

Si ricorda che i Nuclei di valutazione presenti nelle università e nelle istituzioni AFAM trasmettono, con cadenza annuale, rapporti al Ministero dell'università e della ricerca.

La legge 19 ottobre 1999, n. 370, all’articolo 1, prevede che ciascuna università adotti un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, affidato a un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle università denominato Nucleo di valutazione. L’articolo 1 prevede altresì che i Nuclei di valutazione trasmettano un'apposita relazione al Ministero dell'università e della ricerca e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. I contenuti della relazione sono specificati dall’articolo 7 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 7 gennaio 2019, n. 6. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, la relazione annuale dei nuclei di valutazione interna è predisposta sulla base di specifiche indicazioni dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce che i nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) inoltrino le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento di ciascuna istituzione, oltre che al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora dell’università e della ricerca), all'ANVUR.

Il Consiglio direttivo dell'ANVUR ha approvato le Linee Guida 2021 per la redazione della relazione dei Nuclei di valutazione e dei Nuclei di valutazione delle istituzioni AFAM con proprie delibere del 28 giugno 2021, n. 142, e del 6 dicembre 2021, n. 274.

 

Relazioni non governative

Fonte

Presentatore

Oggetto

D.L. 17/2022,

art. 2-bis, co. 2

 

 

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

Rendicontazione
dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale

L. 17/2022,

art. 2-bis, co. 4

 

 

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

Utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale

 

Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”[88], al Capo I, introduce misure urgenti per fronteggiare l’aumento dei prezzi delle materie prime energetiche che hanno determinato l’innalzamento dei costi delle bollette elettriche e del gas.

L’articolo 2-bis, al comma 1, prevede l'effettuazione, da parte dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), della rendicontazione dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali[89], distinguendo nel dettaglio tra comparto elettrico e comparto del gas ai sensi delle disposizioni elencate, rispettivamente, alle lettere a) e b) del medesimo comma 1[90].

Il comma 2 dell’articolo 2-bis stabilisce che entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmetta la rendicontazione di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 2-bis, a decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, l'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate a tali misure, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas, e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 4 dispone infine che, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas.

 

 

 

 

 


 

 

 

 



[1] Si fa presente che i nuovi obblighi di relazione previsti da decreti-legge sono censiti al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo coordinato con la relativa legge di conversione.

[2] Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 maggio 2022, ha trasmesso una nota concernente alcune correzioni al testo della relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2021 (Doc. LXVII, n. 5), di cui è stato dato annunzio all'Assemblea nella seduta dell'11 maggio 2022.

[3] L'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, ha previsto l'adozione, con decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa, di un apposito regolamento di attuazione, da emanare procedendo al necessario coordinamento con le norme di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185. In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto dei Ministri degli affari esteri e della difesa 7 gennaio 2013, n. 19.

[4] L’articolo 7-bis della legge n. 185 del 1990 individua l’Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e delle certificazioni per le imprese, nonché per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla medesima legge n. 185.

   In attuazione di quanto disposto dagli articoli 20-bis e 20-ter della legge n. 185 del 1990, l’UAMA ha il compito di effettuare delle visite ispettive periodiche presso le società iscritte al Registro nazionale delle imprese.

La relazione presentata riferisce che “Nel 2021, a causa del protrarsi degli effetti pandemici ed in analogia a quanto già accaduto nel 2020, l’UAMA ha svolto circa il 70 per cento dell’attività ispettiva in modalità “da remoto”, con l’invio telematico della documentazione, mentre il restante 30 per cento è stata invece eseguita con l’accesso fisico dei funzionari nelle aziende. In particolare, nel 2021, sono state sottoposte a ispezione 11 società attive nel settore e sono state irrogate sanzioni pecuniarie per il valore di € 33.335,00. Sono state inoltre comminate sanzioni pecuniarie per la mancata o tardiva produzione della documentazione di arrivo a destinazione per un valore complessivo di € 138.900,00”. V. Doc. LXVII, n. 5, vol. I, pag. 7.

[5] Il Doc. LXVII n. 5 contiene le relazioni, previste dal comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 185 del 1990, dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno, della difesa e dell’economia e delle finanze, nonché la relazione concernente le attività dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

[6] L’articolo 3 della legge n. 185 del 1990 stabilisce che il registro nazionale delle imprese è disciplinato dall'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese (Se.R.N.I.) operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni, comunque connesse, di materiali di armamento è istituito presso il Segretariato generale della Difesa. La relazione presentata segnala che alla data del 31 dicembre 2021 risultavano iscritte al Registro 380 società, a fronte delle 355 del 2020, con un aumento del 7 per cento. Nel 2021, le società esportatrici hanno depositato le loro liste dei materiali comprendenti un totale di n. 185.557 voci (erano state 170.389 nel 2020, con un aumento del 9 per cento). V. Doc. LXVII, n. 5, vol. I, pag. 6.

[7] Il comma 3-bis dell’articolo 5, introdotto dall’articolo 4, comma 1, della legge 17 giugno 2003, n. 148, è stato modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. f), n. 2) del decreto legislativo n. 105 del 2012.

[8] La relazione del Ministero dell’economia e delle finanze dà conto delle transazioni bancarie effettuate nel 2021, riguardanti le operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 185 del 1990, dagli istituti di credito ed altri intermediari finanziari operanti in Italia.

[9] Il comma 1 dell’articolo 537-ter del decreto legislativo n. 66 del 2010, sostituito dall'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevede che “Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, può svolgere, tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi”.

[10] Il comma 2 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 14 del 2022, come convertito, demanda a uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell’elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.

In attuazione di tale previsione sono stati emanati i decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze 22 aprile 2022 e 10 maggio 2022.

Il comma 3 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 14 del 2022 stabilisce che il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferiscano alle Camere, con cadenza almeno trimestrale, sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 2-bis.

[11] La relazione trasmessa (Doc. LXVII, n. 5) consta di due volumi. Nel primo si delinea il quadro normativo in materia di controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. In particolare, si illustrano i principi, i divieti e i vincoli stabiliti dalle disposizioni vigenti, l’ambito delle competenze spettanti, rispettivamente, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento operante presso di esso, nonché ai Ministeri dell’interno, della difesa e dell’economia e delle finanze. Si dà inoltre conto dell’andamento delle iscrizioni nel Registro nazionale delle imprese, delle procedure autorizzative cui sono assoggettate le imprese preliminarmente all’avvio delle trattative contrattuali relative ai materiali d'armamento, nonché dei meccanismi di vigilanza e controllo. Un paragrafo riguarda gli impegni e le iniziative internazionali di cooperazione multilaterali per il controllo degli armamenti.

Il primo volume riporta quindi i contributi forniti, per quanto di rispettiva competenza, dai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno e della difesa.

Il secondo volume è dedicato alla relazione del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle dogane.

Per quanto attiene ai dati rappresentati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si segnala che nel 2021, il valore complessivo delle autorizzazioni per movimentazioni di materiali d’armamento è stato di 5,340 miliardi di euro, dei quali 4,661 miliardi in uscita dall’Italia e 679 milioni di euro in entrata.

Il valore delle autorizzazioni individuali di esportazione registra un calo rispetto al 2020 del 7,1 per cento, nonostante l’incremento (da 2.054 a 2.189) dei provvedimenti rilasciati. Tale diminuzione è compensata dal numero delle licenze globali e generali, le quali confermano la tendenza di crescita dei valori dei materiali esportati già osservata anche negli anni precedenti e riconducibile al fatto che tali autorizzazioni rappresentano uno strumento di semplificazione. Nel 2021, il loro valore cumulativo è stato di 922 milioni di euro.

Il valore delle licenze globali di progetto (LGP), pari a poco più di 509 milioni di euro, è risultato in crescita rispetto ai valori del 2020 (419 milioni di euro).

Risulta in ripresa rispetto al 2020, ma sempre significativamente inferiore ai dati del 2019, il valore delle autorizzazioni di intermediazione, passato da poco meno di 55 a quasi 91 milioni di euro.

Complessivamente, si riscontra un minimo incremento del valore delle autorizzazioni in uscita, che passano a 4.661 milioni di euro dai 4.647 del 2020.

Il numero di Paesi destinatari delle autorizzazioni all’esportazione è stato di 92 e il numero delle autorizzazioni è stato di 2.189.

Il valore dei trasferimenti intracomunitari e delle esportazioni verso i Paesi NATO è stato pari al 52,07 per cento del totale (1.624 autorizzazioni), mentre il restante 47,93 per cento delle esportazioni ha interessato Paesi extra UE/NATO (565 autorizzazioni). Si tratta della prima volta, dal 2015, in cui il valore delle esportazioni UE/NATO supera la soglia del 50 per cento del totale.

Il valore esportato verso le nazioni UE/NATO è costituito per il 49,34 per cento da Paesi esclusivamente membri NATO (Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Norvegia, Turchia, Albania, Macedonia del Nord) e per il 50,66 per cento da Paesi UE indipendentemente dalla loro adesione al Trattato Atlantico. Cfr. Doc. LXVII, n. 5, Vol. I, pagg. 8-9.

La relazione del Ministero dell’interno riferisce che nel 2021 sono state rilasciate 9 autorizzazioni all’importazione temporanea da parte di imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre e attività dimostrative. Nella medesima annualità sono stati rilasciati 87 nulla osta per la prestazione di servizi per l’addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all’estero. Cfr. Doc. LXVII, n. 5, Vol. I, pag. 788.

Tra i dati comunicati dal Ministero della difesa si riporta che nel 2021 sono state autorizzate dal medesimo Ministero 95 istanze (n. 84 nel 2020) per un valore complessivo autorizzato pari a circa 381 milioni di euro. L'incasso è subordinato all'eventuale positiva conclusione delle contrattazioni stesse, per la definizione delle quali le società hanno fino a tre anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Gli incassi effettivi conseguiti nel 2021 dalle società per prestazioni di servizi autorizzate nel 2021 o in anni precedenti ammontano a circa 4,29 milioni di euro.

Nel 2021 le imprese italiane hanno partecipato a 25 programmi intergovernativi. Cfr. Doc. LXVII, n. 5, Vol. I.

In merito ai dati forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze, la relazione riferisce che nel corso del 2021 sono state effettuate dagli operatori bancari 17.931 comunicazioni inerenti transazioni bancarie per operazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento soggette alla disciplina della legge, per un importo complessivamente movimentato pari a oltre 14 miliardi di euro. Nel medesimo anno si segnala una movimentazione complessiva (introiti/esborsi) di oltre 1 miliardo di euro per operazioni svolte in attuazione di programmi intergovernativi di armamenti, a fronte di oltre 8 miliardi di euro evidenziati l’anno precedente, con una flessione del -85,87 per cento dovuta al fatto che le transazioni oggetto di comunicazione per questa particolare categoria di armamenti hanno fatto riferimento ad un numero minore di operazioni autorizzate in epoca precedente al 2021 e ancora in corso di validità temporale.

Dal confronto con i dati del 2020 emerge il sensibile aumento nell’anno in esame sia del numero delle segnalazioni (passate da 16.437 a 17.931 + 9,09 per cento), sia del volume complessivo delle transazioni oggetto di segnalazione (14 miliardi di euro nel 2021 contro 7,8 miliardi di euro nel 2020).

La relazione riporta inoltre i dati inerenti i profili doganali, comunicati dall’Agenzia delle dogane.

Con riferimento alle operazioni a licenza, risultano utilizzate 3.093 autorizzazioni all'esportazione definitiva, 304 autorizzazioni all'esportazione temporanea, 338 autorizzazioni all'importazione definitiva, 297 autorizzazioni all'importazione temporanea, 271 autorizzazioni alla riesportazione e 234 autorizzazioni alla reimportazione.

Si forniscono altresì i dati inerenti le operazioni riferite ai programmi di coproduzione intergovernativa, a licenze globali di progetto e ad autorizzazione globale di trasferimento. Cfr. Doc. LXVII, n. 5, Vol. I, pag. 12.

[12] Il Doc. XXXI, n. 2 è stato predisposto dalla Struttura di Missione per il coordinamento della ricostruzione in Abruzzo (SMAPT) istituita presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica con DPCM del 1° giugno 2014 e confermata, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da ultimo, con DPCM del 3 maggio 2021 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica. Con DPCM 4 ottobre del 2019 la denominazione della Struttura di Missione è stata modificata da “Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell’area di Taranto e Autorità di gestione del POin Attrattori culturali, naturali e turismo” in “Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009”.

[13] La relazione presentata, suddivisa in due parti relative rispettivamente all’annualità 2019 e all’annualità 2020, illustra lo stato di attuazione del processo di ricostruzione post sisma in Abruzzo, con riferimento ai dati di monitoraggio rilevati al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

Il documento richiama sinteticamente, in primo luogo, le principali disposizioni normative e i provvedimenti di programmazione intervenuti nel corso delle annualità considerate. La relazione presenta, quindi, il quadro generale dell’attuazione finanziaria e fisica della ricostruzione e descrive l’andamento delle grandi componenti del processo: ricostruzione privata, ricostruzione pubblica, sviluppo del territorio e delle attività produttive, spese per l’assistenza alla popolazione e per lo svolgimento di funzioni essenziali successive alla fase di emergenza, spese per il personale e assistenza tecnica. La relazione dà conto della situazione e degli avanzamenti registrati in questi diversi ambiti per gli anni 2019 e 2020.

[14] La relazione presentata riferisce che “dati e le informazioni esposte nella presente relazione confermano l’impegno istituzionale e finanziario per la ricostruzione e il rilancio dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Le risorse complessive assegnate al 31 dicembre 2019 ammontano a euro 6.859.707.244,91 di cui euro 3.029.517,17 per la ricostruzione degli edifici pubblici e euro 6.856.677.727,74 per gli immobili privati. Tali risorse, come noto, sono destinate agli interventi relativi allo sviluppo e alle attività produttive, all’assistenza alla popolazione e per il supporto alle funzioni essenziali ed infine alle attività di assistenza tecnica.

Nel corso del 2019, l’andamento della ricostruzione privata può essere così sintetizzato: le erogazioni totali sono pari all’82,2% delle risorse impegnabili, mentre gli interventi conclusi sono 38.082”. V. Doc. XXXI, n. 2, pag. 4.

La relazione riferisce inoltre “Le risorse complessive assegnate al 31 dicembre 2020 ammontano complessivamente a euro 6.859.577.972,18 di cui euro 3.059.785,75 per gli edifici pubblici e euro 6.856.518.186,43 per la ricostruzione degli edifici privati. Tali risorse, come noto, sono destinate agli interventi relativi allo sviluppo e alle attività produttive, all’assistenza alla popolazione e per il supporto alle funzioni essenziali ed infine alle attività di assistenza tecnica”. Nel corso del 2020 le erogazioni totali sono pari all’82,4% delle risorse impegnabili e gli interventi conclusi sono 38.430. V. Doc. XXXI, n. 2, pag. 40.

[15] L’articolo 67-ter, al comma 2-bis (inserito dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), prevede che gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi dall'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a).

[16] L’articolo 5 del regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 (Obbligo di svolgere un’inchiesta) è stato modificato dall’articolo 135 del regolamento UE 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018. La novità più interessante introdotta in sede di modifica dell’articolo 5 del regolamento UE n. 996/2010 è rappresentata dalla previsione di cui al paragrafo 5, finalizzata a ridurre il numero di inchieste di sicurezza su eventi che, in un’ottica di prevenzione, siano meno significativi, consentendo, per contro, alle autorità investigative per la sicurezza dell’aviazione civile, di concentrare il loro impegno e le loro risorse soprattutto sugli incidenti/inconvenienti gravi la cui comprensione consenta di migliorare sensibilmente, in ambito UE, i livelli di sicurezza del volo. Cfr. Doc. LXXV, n. 6, pag. 11.

[17] Il Rapporto informativo si articola su tre parti, più gli allegati: la parte preliminare, che contiene informazioni di carattere generale relative all’attività dell’ANSV; la parte prima, dedicata all’analisi degli aspetti organizzativi dell’ANSV; la parte seconda, riservata all’approfondimento dell’attività istituzionale.

   In particolare, nel documento presentato si riferisce che “Nell’anno 2021 gli eventi aeronautici che sono stati considerati di interesse per la sicurezza del volo e registrati dall’ANSV sono stati 987 (di cui oltre 100 relativi ad eventi che hanno visto coinvolti apparecchi per il volo da diporto o sportivo) (…).

   Delle 987 segnalazioni registrate e processate, 88 riguardano eventi, occorsi in territorio italiano, che l’ANSV ha classificato come incidenti (76 eventi) o come inconvenienti gravi (12); 4 dei 76 incidenti hanno visto coinvolti aeromobili a pilotaggio remoto.

A fronte dei citati 88 eventi, le inchieste di sicurezza aperte dall’ANSV sono state 2535, di cui 22 per eventi classificati come incidenti (7, in particolare, relativi ad apparecchi per il volo da diporto o sportivo) e 3 per eventi classificati come inconvenienti gravi”. V. Doc. LXXV, n. 6, pag. 43.

[18] Trattandosi di un’autorità investigativa all’ANSV non sono demandati compiti di segnalazione, controllo e gestione del sistema aviazione civile, che rientrano tra le competenze di altri soggetti aeronautici, principalmente identificabili nei seguenti: ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile), ENAV S.p.A., Aero Club d’Italia, gestori aeroportuali.

[19] I regolamenti (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 376/2014 sono stati modificati dal regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.

[20] L’articolo 6 del decreto legislativo n. 18 del 2013 stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno l'Agenzia trasmetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sull'applicazione del decreto e sulle sanzioni irrogate nell'anno precedente. Tale relazione è allegata (Allegato C) al Rapporto informativo sull’attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV relativo all’anno 2021.

[21] L’ATP (Association of Tennis Professionals) è l’associazione che riunisce i giocatori professionisti del tennis maschile di tutto il mondo, tutelando i loro interessi relativamente ai vari aspetti dell’attività, nonché occupandosi di gestire e organizzare vari servizi, tra i quali quello di redigere la classifica mondiale detta, appunto, classifica ATP. Quest’ultima è il presupposto in base al quale l’ATP stila i tabelloni per la partecipazione, su richiesta dei singoli tennisti, ai tornei del circuito internazionale. Le Finali ATP (ATP Finals), istituite nel 1970, rappresentano il più importante torneo annuale di tennis professionistico, a cui partecipano, dopo aver sostenuto le quattro prove del Grande Slam, i migliori otto tennisti delle classifiche ATP di singolare e di doppio.

L’8 agosto 2018 l’ATP Tour Inc., l’ente internazionale che gestisce l’ATP Tour, ha comunicato l’apertura di una gara per l’assegnazione del Torneo per cinque anni a partire dal 2021 fino al 2025.

A seguito della procedura di gara, la Federazione Italiana Tennis (FIT) ha ricevuto dall’ATP Tour Inc. l’incarico di ospitare, organizzare e promuovere, nella città di Torino, le edizioni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 della manifestazione sportiva internazionale oggi nota come Nitto ATP Finals.

[22]  Si tratta di 78 milioni di euro destinati al soggetto organizzatore delle Finali ATP con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2019, come modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, a valere sul Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

[23] La relazione presentata (Doc. XXVII, n. 29) illustra in premessa il processo di definizione dei principali termini e condizioni per l’organizzazione delle Finali ATP per mezzo della sottoscrizione, in data 11 aprile 2019, da parte di FIT e ATP di uno “Short Form Agreement” cui ha fatto seguito, in data 22 ottobre 2021, il “Long Form Agreement” contenente in maniera estesa le pattuizioni che erano state oggetto del precedente atto.

Gli obblighi principali in capo alla FIT, derivanti dalla sottoscrizione del “Long Form Agreement”, sono rappresentati: dal riconoscimento alla ATP del montepremi/prize money (per un valore complessivo di 75 milioni di dollari nei 5 anni) e della Licence fee (per un valore complessivo di 87,5 milioni di dollari nei 5 anni); dal rilascio di una fideiussione (Lettera di Credito) per euro 44.000.000 a favore della ATP, avente durata compresa tra la data di firma del contratto e la fine del torneo del 2025, a copertura di eventuali inadempimenti contrattuali; dall’ospitare la Manifestazione in conformità all’ATP Official Rulebook e agli impegni assunti nel dossier di candidatura; dall’essere l’unico soggetto responsabile di tutti i costi e le spese per l’organizzazione e gestione della manifestazione (Cfr. Doc. XXVII, n. 29, pag. 5).

Per quanto attiene alla governance, la Federazione Italiana Tennis ha curato, anche grazie ad apposita convenzione sottoscritta con Sport e Salute S.p.A., ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. A tale fine, è stata costituita presso la Federazione Italiana Tennis una Commissione Tecnica di Gestione composta da cinque membri, come previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 2020.

La FIT e l’ATP, attraverso la costituzione di un Joint Committee, previsto dal Long Form Agreement, hanno assicurato il coordinamento delle attività inerenti alla direzione della manifestazione. E’ stato inoltre istituito, così come previsto al comma 1 del citato dell’articolo 6, un Comitato per le ATP Finals che svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione della città e del territorio, favorendo lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali.

Si dà quindi conto del format dell’edizione 2021 dell’evento, che si è disputato da domenica 14 novembre fino a domenica 21 novembre: In particolare si sono svolte 2 sessioni di gioco al giorno (con due match ciascuna, 1 singolo e 1 doppio), fino al sabato successivo. La seconda domenica (ottavo giorno) è stata dedicata alle finali, con la sessione di chiusura che ha visto impegnate le coppie di doppio e l’incontro di singolare. In totale, quindi, sono state disputate 15 sessioni di gioco. A designare gli otto partecipanti al prestigioso torneo è la classifica che si ottiene considerando i migliori 19 risultati ottenuti nel corso dell’anno solare.

Vengono poi illustrati gli esiti sportivi conseguiti, nonché gli ulteriori risultati conseguiti emersi dalla survey svolta su un cluster di più di 11.000 partecipanti alla prima edizione delle Nitto ATP Finals di Torino, suddivisi in 4 target (General Access, Sponsors Access, Corporate Hospitality e Incoming & Experience).

Le principali aree indagate dall’analisi sono state: Soddisfazione totale, valutata positivamente per l’87% del General Target e per il 98% sia dello Sponsor Target sia del Corporate Target; la venue, che ha registrato un livello di soddisfazione più che positivo, più del 90% dei partecipanti ha dichiarato almeno un «Buon» livello di soddisfazione; L’evento ha ricevuto un alto livello di raccomandabilità: 85% General Target, 97% Sponsor Target e 96% Corporate Target. Inoltre, l’intenzione di ritornare all’evento è 78% tra il General Target e circa il 90% tra i due “Premium Targets”.

Il paragrafo 9 (Doc. XXVII, n. 29, pag. 19) riguarda specificamente l’utilizzo dei contributi pubblici.

Nella relazione è contenuto uno specifico report che analizza l’impatto economico diretto, indiretto, indotto e fiscale delle Finali ATP, nonché i benefici (non sempre misurabili in termini direttamente economici) da esse derivanti.

[24] L’elenco delle sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell’Unione europea relative a giudizi di cui l’Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l’ordinamento italiano (ai sensi dell’articolo 14, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 234) è riportato nell’Allegato II del Doc. LXXIII-bis, n. 17.

[25] L’elenco dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell’articolo 267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani (di cui all’articolo 14, lett. b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234) forma oggetto dell’Allegato III del Doc. LXXIII-bis, n. 17.

[26] L’elenco delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del TFUE (di cui all’articolo 14, lett. c), della legge n. 234 del 2021) è riportato nell’Allegato IV del Doc. LXXIII-bis, n. 17.

L’Allegato V segnala le procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del TFUE classificate per amministrazione.

[27] L’elenco dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell'Italia ai sensi dell’articolo 108 del TFUE (di cui all’articolo 14, lett. d), della legge n. 234 del 2012) è contenuto nell’allegato VI del Doc. LXXIII-bis, n. 17.

[28] Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 14 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmetta ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1. In attuazione di tale previsione, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, ha trasmesso, in data 21 febbraio 2022, la relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferita al primo semestre 2021 (Doc. LXXIII, n. 8).

[29] La relazione presentata evidenzia che la direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 20 14/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, entrata in vigore il 27 febbraio 2021, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 26 febbraio 2021.

Tale tempistica ha reso impossibile l'inserimento della stessa nella legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020).

La direttiva è stata pertanto, successivamente e prontamente inclusa nel disegno di legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021”.

La relazione, segnalato l’intento, non giunto a buon fine, di realizzare il recepimento con modalità più celeri attraverso un emendamento governativo in fase di conversione di decreto-legge, evidenzia che necessita di essere recepito nell'ordinamento nazionale solo l’articolo l della direttiva (UE) 2021/338, in quanto con riferimento agli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 3, della medesima direttiva il recepimento può ritenersi superato a seguito dell'adozione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 182, e del decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201.

[30] Con la relazione presenta, sentita la Commissione europea, il Governo richiede l’autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all’OMT considerato l’aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, illustrato nella medesima relazione e in misura più dettagliata nel Documento di economia e finanza 2022. In particolare, nella relazione si legge: “Gli obiettivi programmatici nominali di indebitamento netto indicati nella NADEF sono confermati per gli anni dal 2022 al 2024 ed è fissato al -2,8 per cento il saldo nel 2025. In termini strutturali l’indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche si attesterebbe al -5,9 per cento del PIL nel 2022, al -4,5 per cento nel 2023, al -4 per cento nel 2024 e al -3,6 per cento nel 2025.

Il rapporto debito/PIL – che nella NADEF era fissato, al lordo dei sostegni, al 149,4 per cento per il 2022, al 147,6 per cento nel 2023 e al 146,1 per cento nel 2024 - è fissato per il 2022 al 147 per cento e si riduce progressivamente negli anni successivi al 145,2 per cento nel 2023, al 143,4 per cento nel 2024 e al 141,4 nel 2025 (…).

Con un provvedimento di prossima adozione, saranno adottate misure per ristorare le amministrazioni centrali dello Stato delle risorse utilizzate a copertura dei precedenti interventi d’urgenza, disporre ulteriori interventi per contenere l’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, anche in favore degli Enti territoriali, assicurare la necessaria liquidità alle imprese e rafforzare le politiche di accoglienza nei confronti dei profughi ucraini, adeguare i fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici alla dinamica imprevista dei costi dell’energia e delle materie prime, per continuare a sostenere la risposta del sistema sanitario e i settori maggiormente colpiti dalle attuali emergenze.

All’attuazione di questi interventi, sono destinati gli spazi finanziari per i quali si chiede l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento, comprensivi della spesa per interessi passivi conseguente il maggior disavanzo autorizzato; dal 2026 l’autorizzazione all’indebitamento è destinata interamente alla spesa per interessi passivi”. V. Doc. LVII, n. 5, Annesso, pagg. 3-4.

[31] Si ricorda che i commi 5-bis dell'articolo 10 e 6 dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotti, rispettivamente, dai commi 6, lettera e) e 7, lettera d) dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2016, n. 163, hanno previsto che qualora, nell'imminenza della presentazione del DEF o della Nota di aggiornamento, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso ai richiamati documenti.

[32] Il Rapporto precisa in premessa che vengono trattati gli adempimenti attuativi connessi alla riforma del bilancio dello Stato, di cui alle deleghe recate dall’articolo 40 (rubricato “Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato”) e dall’articolo 42 (rubricato “Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa”) della legge n. 196 del 2009 che sono ancora in itinere. Ciò in considerazione del fatto che gli altri aspetti della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare quelli previsti con le altre deleghe contenute nella legge n. 196 del 2009, sono stati realizzati e già rendicontati nelle precedenti versioni del Rapporto. Con riferimento all’anno 2020 e ai primi mesi del 2021, sono illustrate le attività svolte ai fini dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale e di un piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato e quelle finalizzate all’introduzione del nuovo concetto di accertamento contabile delle entrate del bilancio dello Stato.

Si dà pertanto conto, in primo luogo, degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), che ha introdotto il concetto di accertamento qualificato, spostando l’accento, per quanto concerne la costruzione del bilancio di previsione dello Stato e la successiva rendicontazione, sull’effettività stimata della riscossione attesa.

Il rapporto illustra quindi gli sviluppi dell’adozione, previa sperimentazione, da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato della contabilità economico-patrimoniale e del piano dei conti integrato che costituisce l’elemento qualificante degli articoli 38-bis, 38-ter, 38-quater, 38-quinquies e 38-sexies della legge n. 196 del 2009, da attuarsi con l’introduzione di un sistema di contabilità integrata mediante l’affiancamento, a fini conoscitivi, della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria.

La sperimentazione delle registrazioni degli eventi contabili relativi alle uscite e alle entrate finanziarie e alle componenti economiche negative dei costi e degli oneri, come avvenuto nel corso del 2019 e del 2020, è proseguita anche per l’esercizio finanziario 2021. Le evidenze risultanti dalla sperimentazione hanno portato alla necessità di procedere ad un aggiornamento dei moduli economico e patrimoniale del piano dei conti integrato, così come previsto dal comma 4 dell’articolo 38-ter della legge n. 196 del 2009. Tale aggiornamento si è realizzato con l’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2020.

Il rapporto sottolinea (pag. 3) che l’aggiornamento del piano dei conti va interpretato come un primo passo di una più profonda revisione complessiva, ricordando al riguardo che l’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha prolungato  di un anno la sperimentazione della contabilità integrata e del nuovo piano dei conti, fissandone il termine al 31 dicembre 2022, in considerazione dell’aggiornamento del piano in sperimentazione introdotto a partire dall’esercizio 2021 con l’avvio del nuovo sistema informativo del bilancio dello Stato INIT, operante dal 15 aprile 2021. Si evidenzia inoltre che il prolungamento della sperimentazione trova ragione del processo in atto di definizione e di progressiva adozione di un sistema unico di contabilità economico –patrimoniale per tutte le pubbliche amministrazioni, che rientra tra le riforme da adottare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il Rapporto descrive quindi le attività riguardanti il processo di armonizzazioni dei sistemi contabili degli enti territoriali, realizzato a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, principalmente dirette al costante miglioramento della qualità dei dati trasmessi dagli enti alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Con riferimento agli sviluppi in materia di armonizzazione dei bilanci delle Amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, con esclusione delle Regioni, degli Enti locali, dei loro enti e organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il quale ha previsto, tra l’altro, all’articolo 4, comma 3, lettera b), l’adozione di un apposito regolamento per la revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si segnala che lo schema di regolamento, sottoposto nel corso del 2020 ad importanti revisioni, è stato inviato per un’ulteriore valutazione alla Corte dei Conti. Nel corso del 2021 la Corte ha adottato parere favorevole e lo schema è stato poi trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il completamento dell’iter di approvazione e la sua successiva emanazione.

Infine, il Rapporto riferisce in merito al rafforzamento del processo di revisione e valutazione della spesa dei Ministeri già disciplinato dall’articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009 mediante un potenziamento del ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze, previsto dal PNRR, di cui una prima attuazione è rappresentata dalle disposizioni introdotte dall’articolo 9, commi 8-11, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

[33] Il riordino complessivo della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture è stato attuato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che all’articolo 217, comma 1, lett. e), ha abrogato il codice previgente, di cui al decreto legislativo 16 aprile 2006, n. 163.

[34] Per quanto attiene alle previsioni di cui al comma 569, la relazione riferisce che: “Complessivamente, la spesa per beni e servizi potenzialmente affrontabile con gli Strumenti di razionalizzazione del Programma prevista dai Centri di Responsabilità dei Ministeri per il 2021 si attesta sui 5,1 miliardi di euro, in aumento rispetto al dato dell’anno precedente (circa 5 miliardi di euro).

Nell’anno è stata svolta l’attività di elaborazione dei dati di previsione di spesa dei Ministeri raccolti, finalizzata all’individuazione di nuove categorie merceologiche da affrontare con iniziative del Programma e alla quantificazione dei reali fabbisogni in termini di beni e servizi per il corretto dimensionamento delle iniziative.

I Ministeri a più alta spesa affrontabile con gli Strumenti di razionalizzazione del Programma prevista si confermano il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa e il Ministero della Giustizia, che da soli dichiarano un fabbisogno pari al 75% del totale della spesa per beni e servizi dei Ministeri”. Cfr. Allegato III al DEF 2022, pag. 6.

[35] Ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, per la realizzazione del sistema delle convenzioni delineato dalla medesima norma, il Ministero può avvalersi di società di consulenza specializzate: con decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000, l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato è stato attribuito a Consip Spa.

[36] Si ricorda per completezza che il comma 5 dell’articolo 26 della legge n. 488 del 1999 dispone che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell’economia e delle finanze) presenti annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del medesimo articolo 26, nonché i risultati conseguiti. In attuazione di tale previsione, il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso nel mese di settembre 2021 la relazione concernente i risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni, riferita all'anno 2020 (Doc. CLXV, n. 3).

[37] In attuazione di quanto previsto dal comma 507 è stato da ultimo emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 aprile 2021, recante “Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.”.

[38] Ciò per effetto della modifica apportata al comma 573 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 dall’articolo, 1, comma 496, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che ha sostituito il riferimento alla “amministrazione aggiudicatrice” con quello più ampio di “stazione appaltante”.

   In merito a quanto previsto dal comma 573 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007, la relazione riferisce che “Il valore di erogato preconsuntivo 2021 delle stazioni appaltanti risulta significativamente superiore a quello registrato nel 2020 (da circa 3.965 milioni di euro nel 2020 a circa 4.640 milioni di euro nel 2021); analogo andamento incrementale si registra con riferimento al risparmio diretto (da circa 513 milioni di euro nel 2020 a circa 670 milioni di euro nel 2021, con un incremento del 31%).”. Cfr. Allegato III al DEF 2022, pag. 11.

[39] Il comma 574 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 è stato modificato dall’articolo 1, comma 584, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020). Il comma 574, nel testo previgente alle modifiche apportate, prevedeva l’individuazione non solo di gare su delega, ma anche di accordi-quadro obbligatori.

In attuazione di quanto previsto da tale comma nel testo originario, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 febbraio 2009, sono state individuate le sotto elencate merceologie, per il cui acquisto le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere a Consip Spa ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro:

1. Carburanti avio - Gara su Delega;

2. Trasferte di lavoro - Accordo Quadro;

3. Ristorazione collettiva - Accordo Quadro.

A seguito delle modifiche apportate al comma 574 dalla legge di bilancio per il 2020, l’indicazione degli accordi quadro nell’ambito del decreto non risulta più rilevante, atteso che è stato reso obbligatorio per le amministrazioni statali il ricorso a tutti gli accordi quadro stipulati da Consip. Cfr. Allegato III al DEF 2022, pag. 7.

[40] Per completezza, si ricorda che il comma 575 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 stabilisce che le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[41] Il comma 2-ter è stato introdotto dall’articolo 5, comma 1, lett. b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

[42] Con l'atto di concessione sessantennale di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000 n. 138-T, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è stata affidata a Ferrovie dello Stato S.p.A., oggi Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. (FSI). In adempimento delle direttive comunitarie che hanno decretato la separazione fra il gestore della rete e il fornitore dei servizi di trasporto, il 1° luglio 2001 è stata costituita Rete ferroviaria italiana (RFI), società per azioni interamente partecipata dal gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., a sua volta controllato al 100 per cento dal Ministero dell’economia e delle finanze. A decorrere dalla data della costituzione RFI ha acquisito gli effetti della concessione rilasciata con il citato decreto ministeriale n. 138-T del 31 ottobre 2000 a Ferrovie dello Stato S.p.A. per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale.

[43] Il decreto legislativo n. 188 del 2003 è stato abrogato dall'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, a decorrere dal 25 luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 45, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 112 del 2015.

[44] L’indipendenza del gestore dell’infrastruttura ferroviaria è stata ulteriormente rafforzata a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 112 del 2015 dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, facente parte del cosiddetto quarto pacchetto ferroviario, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l’apertura al mercato dei servizi ferroviari e la governance dell’infrastruttura ferroviaria.

[45] La relazione presentata ricorda che “La Manutenzione Ordinaria si compone dell’insieme delle azioni di mantenimento dell’infrastruttura in uno stato in cui possa garantire la circolazione e la sicurezza ferroviaria, senza incremento del valore patrimoniale del bene.

La Manutenzione Straordinaria comprende gli interventi volti al rinnovo o alla sostituzione dei componenti che determinano l’incremento del valore patrimoniale dei beni e ne migliorano la sicurezza e l’efficienza.

La “Safety” comprende le attività di pertinenza del gestore in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria definite dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) nell’articolo 2 e nell’allegato A al Decreto ANSF n. 4 del 2012.

La “Security” riguarda soprattutto le azioni finalizzate al controllo e alla salvaguardia del patrimonio ferroviario, del trasporto e delle persone presenti negli ambiti di competenza del Gestore e comprende le attività per fronteggiare eventi ed emergenze che possano danneggiare le risorse materiali, organizzative e umane di cui il Gestore dispone.

La “Navigazione” comprende le attività connesse al collegamento ferroviario fra la penisola italiana e rispettivamente la Sicilia e la Sardegna”. V. Doc. CXCIX, n. 4, pag. 11.

[46] Il decreto-legge n. 152 del 2021, come convertito, all’articolo 5, comma 2, specifica che “In relazione al periodo programmatorio 2022-2026, il documento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro il 31 dicembre 2021 e lo schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile entro il 31 marzo 2022”.

[47] Il comma 5 dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015 prevede che nell'ambito della politica generale di Governo e tenendo conto del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7, e del finanziamento erogato di cui al comma 1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è tenuto all'elaborazione ed all'aggiornamento di un piano commerciale comprendente i programmi di finanziamento e di investimento, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'organismo di regolazione. Il piano ha lo scopo di garantire l'uso, la fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso l'equilibrio economico e finanziario e prevedendo i mezzi per conseguire tali obiettivi.

[48] Il comma 2 dell’articolo 15, come modificato, prevede che entro il mese di giugno dell’anno precedente all’inizio di ciascun quinquennio programmatorio il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sottoponga lo schema di contratto all’approvazione del CIPESS, che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili informa altresì l’organismo di regolazione che si esprime entro quindici giorni relativamente ai profili di competenza, e, mediante il gestore dell’infrastruttura (RFI), i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di contratto di programma, al fine di consentire loro di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoposto all’approvazione del CIPESS. La delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti con la riduzione ad un terzo dei termini ordinari ed è ammessa la sua registrazione anche parziale, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione; in tal caso il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate.

Lo schema di contratto è quindi sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell’infrastruttura (RFI) entro quindici giorni dalla registrazione della delibera CIPESS da parte della Corte dei conti ed il contratto di programma è trasmesso, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa.

Gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante e gli aggiornamenti del contratto devono dare evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati.

In merito alla procedura previgente, v. Doc. CXCIX, n. 4, pag. 6.

[49] Si ricorda che un obbligo analogo a quello recato dal comma 2-ter dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015 era già fissato dall’articolo 1, comma 3, della legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente una parte della procedura relativa ai contratti di programma. Tale legge è stata a sua volta modificata, per esigenze di coordinamento, dal comma 3 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2021. 

A seguito delle modifiche introdotte, l’articolo 1 della legge n. 238, al comma 3, prevede ora che il Ministro

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisca annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 luglio 1993, n.?238, la relazione sullo stato di attuazione dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa, riferita al contratto di programma 2016-2021 – parte servizi e al contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti, aggiornata al 31 dicembre 2019 (Doc. CXCIX, n. 3), con lettera in data 27 aprile 2021.

[50] La relazione presentata è articolata in quattro capitoli, il primo dei quali illustra l’evoluzione del quadro normativo di riferimento e la sua evoluzione.

Il secondo capitolo riguarda il contratto di programma – Parte servizi (CdP-S): si descrivono l’iter di predisposizione e le principali novità del Cdp-S 2016-2021 rispetto all’impianto del contratto precedente, nonché le ragioni che hanno determinato l’adozione di due atti integrativi; distinti paragrafi riguardano, rispettivamente, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura ferroviaria, il monitoraggio delle risorse per il programma di manutenzione ordinaria e per le attività di Safety, Secutity e Navigazione, nonché per la manutenzione straordinaria.

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 5.15, lettera g), del CdP-S, nel quale è previsto che il Gestore provveda ad: “effettuare il controllo delle opere d’arte esistenti e dei relativi elementi strutturali nonché, se necessario, le successive valutazioni ed analisi, ai sensi delle norme tecniche vigenti, finalizzate ai conseguenti interventi di manutenzione”, si forniscono i dati inerenti il monitoraggio delle opere d’arte concernente i ponti e la sicurezza delle gallerie nell’anno 2020.

Ulteriori paragrafi riguardano il monitoraggio della qualità della Rete (misurato attraverso i seguenti indicatori: livello di guasti; tempi di primo intervento; indicatori di puntualità). Con la sottoscrizione del Contratto di Programma – parte Servizi 2016-2021, sono stati introdotti ulteriori indicatori della qualità delle prestazioni del Gestore rivolte alla clientela, di cui si forniscono le risultanze. Ulteriori paragrafi hanno a oggetto le linee sospese dall’esercizio e le linee dismesse e le attività condotte in merito all’applicazione della normativa appalti e connessi adempimenti antimafia.

Il terzo capitolo della relazione verte sul Contratto di Programma – Parte Investimenti 2017-2021 (CdP-I); in particolare, si riferisce in merito agli indirizzi strategici della programmazione economico finanziaria nazionale e comunitaria e si descrivono l’iter di approvazione, la struttura del CdP-I e l’aggiornamento congiunto per le annualità 2018-2019. Viene quindi rappresentato il quadro finanziario degli interventi e fornita l’evoluzione del valore del portafoglio investimenti dal CdP-I all’Aggiornamento 2018-2019.

Distinti paragrafi forniscono il rendiconto dei finanziamenti al 31 dicembre 2020, lo stato di attuazione, aggiornato alla medesima data, degli investimenti realizzati dal Gestore dell’infrastruttura nell’ambito del CdP-I 2017-2021, con indicate separatamente le principali opere attivate all’esercizio ferroviario; si riferisce inoltre in merito al monitoraggio condotto in ordine alle ragioni degli slittamenti temporali sui tempi di esecuzione degli interventi ferroviari di competenza del Gestore e alle modifiche alla metodologia di valutazione della performance del Gestore di cui all’art. 8 “Indicatori di performance” del medesimo CdP-I 2017-2021.

La relazione dà quindi conto delle risorse apportate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per investimenti ricompresi principalmente nell’ambito della Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, e dell’aggiornamento 2020-2021 del CdP-I 2017-2021, il cui iter approvativo è stato disciplinato dall’articolo 73-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevedendo il solo parere favorevole del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), al fine di consentire una più veloce operatività delle risorse finanziarie connessa anche agli stringenti impegni assunti con l’UE.

Il quarto capitolo è dedicato alle conclusioni. Nella relazione (pag. 183) si legge: “Gli investimenti previsti nei Contratti di Programma parte Servizi e parte Investimenti hanno fatto registrare nel corso del 2020 un volume di spesa pari a 4.368,08 milioni di euro, con la seguente suddivisione: 3.542,04 milioni di euro nell’ambito del CdP-I, esclusa linea AV/AC Torino-Milano-Napoli; 110,28 milioni di euro relativi ai lavori di completamento della Rete AV/AC Torino-Milano Napoli, sempre nell’ambito del CdP-.; 715,76 milioni di euro nell’ambito del CdP-S, per le attività di manutenzione straordinaria”.

Nelle conclusioni si riporta inoltre che “La spesa si è concentrata per il 50% su investimenti per la sicurezza, le tecnologie e il mantenimento in efficienza della rete e il restante 50% per la realizzazione di opere relative al superamento dei colli di bottiglia ed ai progetti di sviluppo infrastrutturale della rete convenzionale, alle grandi opere da realizzarsi per lotti costruttivi e al completamento della linea Alta Velocità Torino-Milano-Napoli”.

Con riferimento all’analisi effettuata sulle ipotesi delle future attivazioni dei progetti, si evidenziano, anche per il 2020, alcuni notevoli ritardi rispetto alle precedenti previsioni, le cui cause riguardano, principalmente, criticità nella fase autorizzativa e di progettazione e, in alcuni casi, la necessità di adeguare i progetti a normative intervenute successivamente (v. pag. 184).

Da ultimo si forniscono elementi in ordine alla predisposizione dei nuovi schemi contrattuali per il periodo regolatorio 2022-2026, sia per la parte servizi, che per la parte investimenti, in conformità alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 112 del 2015 dall’articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2021 al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR.

[51] Ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.

Il comma 2 dell’articolo 8 stabilisce che il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora distinti in Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca), da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica), da un rappresentante del Ministero della salute e da tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi designati dalla Conferenza Stato-regioni.

   Il Comitato nominato con il decreto n. 19940 del 28 luglio 2016 è decaduto nel mese di luglio 2021. A seguito delle designazioni pervenute, il Comitato è stato rinnovato con decreto n. 570674 del 2 novembre 2021.

[52] La legge n. 194 del 2015 ha stabilito i principi per l’istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare costituito, oltre che dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare: dall’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare; dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ e dagli agricoltori e dagli allevatori custodi; dal Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale e per permettere la diffusione delle relative informazioni, consentendo il monitoraggio dello stato di conservazione.

[53] Il “Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo” ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2008.

[54] La relazione presentata riferisce in merito agli esiti delle riunioni svolte dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare nel corso del 2021, aventi a oggetto le seguenti tematiche: individuazione delle azioni da sostenere con le risorse di cui all’articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194; indicazioni per la realizzazione dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e del relativo Portale; composizione del Comitato tecnico-scientifico incaricato di aggiornare il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, insediatosi nella riunione del 20 dicembre 2021; la proposta di sviluppo del logo/marchio identificativo delle attività svolte dagli agricoltori e allevatori custodi.

[55] La relazione presentata (Doc. CCXIV, n. 5) è articolata in tre parti: il paragrafo 1 descrive sinteticamente i criteri e le modalità per la predisposizione e la pubblicazione degli elenchi degli oneri; il paragrafo 2 illustra le attività di verifica e i risultati del monitoraggio dell’attuazione degli adempimenti da parte delle amministrazioni coinvolte; il paragrafo 3, infine, è dedicato ad una valutazione dell’impatto delle disposizioni oggetto della relazione in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese. Alla relazione è allegato l’elenco dei provvedimenti che menzionano oneri, monitorati per l’anno 2021.

  In particolare, si segnala che “All’esito del monitoraggio, si evidenzia il seguente quadro (Tavola 3):

- i provvedimenti che, nel 2021, hanno introdotto o eliminato adempimenti e che rientrano, pertanto, nel campo di applicazione dell’articolo 7 dello Statuto delle imprese sono 74 (pari al 64,91% del totale di quelli pubblicati nel 2021 che menzionano oneri, al netto dei 13 provvedimenti per i quali non è stato ricevuto un riscontro);

- i restanti 40 provvedimenti (pari al 35,09% del totale di quelli pubblicati nel 2021 che menzionano oneri, al netto di quelli non riscontrati) menzionano oneri già disciplinati dalla normativa previgente e non rientrano pertanto nel campo di applicazione del citato articolo 7”. V. Doc. CCXIV, n. 5, pag. 9.

La relazione riferisce inoltre che: “Nel 2021, circa un provvedimento su cinque di quelli che introducono o eliminano oneri informativi è stato pubblicato corredato dagli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati; lo scorso anno, invece, i provvedimenti pubblicati dalle amministrazioni corredati dell’elenco degli oneri introdotti o eliminati erano circa uno su quattro.

Sempre nel 2021, come si è detto, sul totale dei provvedimenti adottati che introducono o eliminano oneri, il 18,9% è stato pubblicato con i prescritti elenchi sul sito web dell’amministrazione competente, l’1,4% in Gazzetta Ufficiale. Rispetto al 2020 resta stabile il tasso di pubblicazione dei medesimi elenchi sui siti (19%); si registra, invece, un decremento della pubblicazione degli elenchi degli oneri in Gazzetta Ufficiale (dal 6% all’1% circa)”. Doc. CCXIV, n. 5, pag. 13.

[56] Si ricorda che l’articolo 8 della legge n. 180 del 2011, al comma 2, prevede che “Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione”.

[57] Un onere informativo si configura quindi ogni qualvolta una norma imponga a determinate categorie di cittadini o di imprese (o alla generalità degli stessi) di raccogliere, produrre, elaborare, trasmettere o conservare informazioni e documenti. Rappresentano, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti da fornire su richiesta o verificate in caso di ispezione ecc.

  Non rientrano nella definizione di onere informativo né gli obblighi di natura fiscale, ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura, né gli obblighi che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali ad esempio l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Cfr. Doc. CCXIV, n. 5, pag. 4.

[58] L’Allegato A (“Linee guida sui criteri e le modalità per la pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati”), che forma parte integrante del regolamento di cui al DPCM 14 novembre 2012, n. 252, contiene indicazioni di carattere metodologico e procedurale per la corretta individuazione degli oneri informativi e per la compilazione dello schema da allegare all'atto. L’Allegato chiarisce in premessa che: “L'obbligo di redigere l'elenco degli oneri informativi, di allegarlo al provvedimento, nonché di pubblicarlo sul sito web dell'amministrazione che lo emana, ha una duplice finalità:

a) responsabilizzare le amministrazioni nell'individuazione, per ciascun atto, degli adempimenti introdotti o eliminati per cittadini e imprese, in modo da prevenire l'introduzione o il mantenimento di oneri sproporzionati o non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b) rendere immediatamente conoscibili ai cittadini e alle imprese tali adempimenti, in modo da assicurare certezza sull'interpretazione delle disposizioni adottate e da rendere verificabile l'operato dell'amministrazione pubblica nell'ambito della sua azione di semplificazione e di riduzione degli oneri.

  Per assicurare effettiva trasparenza agli adempimenti introdotti o eliminati, è necessario garantire che gli atti predisposti dalle amministrazioni rispondano a criteri di chiarezza e omogeneità. Per chiarezza si intende anche immediata comprensibilità da parte di un pubblico non specializzato. L'omogeneità tra gli elenchi redatti dalle diverse amministrazioni è necessaria per assicurare quella trasparenza che consente «forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità» (art. 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”.

  A tal fine è stato predisposto uno schema standard da utilizzare per la redazione dell'elenco contenente la descrizione degli oneri informativi introdotti o eliminati.

  L’obbligo di pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati era previsto anche dalla normativa in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che, all’articolo 34, disponeva la pubblicazione degli elenchi degli oneri sui siti web delle amministrazioni. Tale disposizione è stata abrogata dall’articolo 43 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

[59] La relazione presentata (Doc. LXIII, n. 2) evidenzia la larghissima diffusione in tutto il mondo del diabete mellito, in particolare del tipo 2 (90 per cento dei casi), destinata ad aumentare nel prossimo futuro con il progressivo invecchiamento della popolazione e la sempre maggiore occorrenza delle condizioni di rischio che ne precedono l’insorgenza., sottolineandone la stretta correlazione agli stili di vita e alle diseguaglianze socioeconomiche e culturali, nonché al progressivo invecchiamento della popolazione.

Il documento, forniti dati sull’andamento della patologia in ambito internazionale aggiornati al 2021, descrive il fenomeno su scala nazionale sulla base dei dati ISTAT relativi la periodo 2001-2020 e di quelli emergenti dal sistema di sorveglianza PASSI (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia).

La relazione illustra inoltre le risultanze del monitoraggio su obesità e sovrappeso quale fattore di rischio tra bambini e adolescenti, mentre specifici paragrafi riguardano l’andamento dell’uso dei farmaci per il diabete con riferimento al periodo 2014-2020 e l’impatto dell’emergenza pandemica da SARS-COV2 sui Servizi di diabetologia, fornendo le risultanze della misurazione dell’effetto della pandemia sul volume di assistenza erogata nelle diabetologie italiane e analizzando le soluzioni messe in campo durante il lockdown.

La relazione si sofferma quindi sulle attività poste in campo per ridurre il carico di malattia secondario al diabete, sia come patologia a sé stante sia nell’ambito più generale del contrasto alle patologie croniche, con particolare riguardo a quelle derivanti da scorretti stili di vita.

[60] Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2017, come convertito, indica le seguenti vaccinazioni:

a) anti-poliomielitica;

b) anti-difterica;

c) anti-tetanica;

d) anti-epatite B;

e) anti-pertosse;

f) anti-Haemophilus influenzae tipo b.

Agli stessi effetti di cui al comma 1, con riferimento ai medesimi soggetti, il comma 1-bis individua le seguenti vaccinazioni:

a) anti-morbillo;

b) anti-rosolia;

c) anti-parotite;

d) anti-varicella.

[61] Il Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2017.

In considerazione delle condizioni eccezionali provocate dalla pandemia di COVID-19, con deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2021, la validità del PNPV è stata prorogata a tutto il 2021.

[62] Il comma 1-ter dell’articolo 1 prevede la possibilità, per il Ministro della salute, di disporre con proprio decreto da adottare decorsi 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2017, e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), e la Conferenza Stato-regioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la cessazione dell'obbligatorietà per uno o più delle vaccinazioni previste al comma 1-bis, sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle disposizioni di legge vigenti, delle coperture vaccinali raggiunte, nonché degli eventuali eventi avversi segnalati.

[63] La Nota metodologica allegata alla relazione precisa che “Un evento avverso dopo immunizzazione (adverse events following immunization, AEFI) è un qualsiasi evento di natura medica che occorre dopo una vaccinazione e che non necessariamente presenta una relazione causale con la somministrazione del vaccino. Le segnalazioni di sospetta reazione avversa rappresentano, pertanto, dei sospetti e non la certezza di una relazione causale con il prodotto medicinale (vaccino)”.

Il Doc. CCXXXII, n. 2 espone i risultati dell’analisi delle segnalazioni di sospette reazioni avverse ai vaccini (AEFI) correntemente autorizzati in Italia, utilizzati per adempiere agli obblighi previsti del decreto-legge n. 73 del 2017, come convertito, e inserite nella Rete nazionale di farmacovigilanza (RNF) (vaccinovigilanza) fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019.

Nella prima parte della relazione sono riportati i dati relativi all'andamento temporale delle segnalazioni di sospetti AEFI ai vaccini utilizzati per adempiere agli obblighi. Viene inoltre analizzata la loro distribuzione per regione, fonte, gravità, età, sesso ed esito, così come riportati nelle schede di segnalazione. I tassi sono stati calcolati come descritto nel paragrafo ‘Metodologia di calcolo dei tassi di segnalazione’.

In particolare, il documento segnala che sul totale di 6.757 segnalazioni inserite per tutti i vaccini nel 2019, 3.087 sono relative ai vaccini utilizzati per l’adempimento dell’obbligo (senza limite di età). Di queste, 2.654 segnalazioni (86,0%) riguardano soggetti di età ? 16 anni (2.004 insorte nel 2019). Di queste segnalazioni circa il 72% i riferisce a soggetti di età inferiore a 2 anni. V. Doc. CCXXXII, n. 2, pag. 5.

Nella relazione si legge inoltre “Il 75,1% (n. 1.994) delle segnalazioni di sospetti AEFI inserite nel 2019 sono “non gravi”, il 24,6% (n. 652) “gravi” e lo 0,3% (n. 8) di gravità non definita. Le segnalazioni inserite e insorte nel 2019 sono “non gravi” nel 76,5% (n. 1.533) dei casi, “gravi” nel 23,3% (n. 467) dei casi e di gravità non definita nello 0,2% (n. 4) dei casi (dato non mostrato)”. V. Doc. CCXXXII, n. 2, pag. 8.

Nella seconda parte della relazione sono analizzate le segnalazioni per tipologia di vaccini utilizzati per adempiere all’obbligo vaccinale, inserite nella RNF dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 e insorte nel medesimo intervallo temporale e la loro distribuzione per tipo di reazione, gravità ed esito. Vengono inoltre approfondite le segnalazioni di sospetta reazione avversa grave in base alla valutazione del nesso di causalità. Vengono inoltre forniti i relativi tassi di segnalazione per dosi somministrate sul territorio nazionale, resi disponibili per l’anno 2019 dal Ministero della salute.

In particolare, nella relazione si riferisce che “Le segnalazioni relative a eventi insorti nel 2019 per i vaccini esavalenti sono 777 su un totale di 1.083 segnalazioni inserite, di cui 642 (82,6%) definite come non gravi e 133 (17,1%) come gravi (in 2 casi non è riportata la gravità), con un tasso di segnalazione di 32,0 per 100.000 dosi somministrate (indipendentemente dal ruolo causale del vaccino). 280 casi (25,8%) si sono verificati negli anni precedenti e 26 (2,4%) non riportano la data della reazione avversa. Come atteso in base al calendario vaccinale, la maggior parte delle segnalazioni si riferisce a bambini sotto i due anni (90,9%)”. V. Doc. CCXXXII, n. 2, pag. 14.

Nel paragrafo dedicato alle conclusioni si legge “Da una valutazione globale del triennio 2017-2019, è possibile concludere che, a fronte di un aumento del numero di dosi somministrate, la frequenza delle segnalazioni di sospetta reazione avversa, raccolte attraverso il sistema nazionale di farmacovigilanza, è rimasto pressoché costante, con oscillazioni non particolarmente significative e attribuibili a programmi di stimolazione alla segnalazione o raccolta attiva di segnalazioni condotti per specifici vaccini in alcune regioni italiane. L’analisi quantitativa e qualitativa non ha evidenziato problematiche di sicurezza diverse da quanto già noto per i vaccini utilizzati per adempiere all’obbligo vaccinale nella classe di età interessata dalla norma”. V. Doc. CCXXXII, n. 2, pag. 27.

[65] Con riferimento all’anno 2021, la relazione presentata dal Garante del contribuente per la regione Campania (pagg. 4-5) riferisce che “Nell’anno sono state definite 140 pratiche e sono state 107 le istanze dei contribuenti che hanno trovato accoglimento. Sono stati, infine, 8 i pareri emessi in vista dell’adozione dei provvedimenti per il mancato funzionamento degli Uffici.

Dal raffronto con i dati relativi all’anno precedente emerge una sia pur lieve tendenza alla ripresa dell’attività, riscontrabile soprattutto con riguardo alle prime istanze, passate da 216 a 235 (+ 8%), alle comunicazioni degli Uffici e dei contribuenti (rispettivamente, 19 e 22 nel 2020 e 27 e 31 nel 2021) ed alle autotutele, aumentate da 72 a 141 (+ 95 %), mentre le risposte degli Uffici sono state 113 rispetto alle 121 dell’anno precedente (-7 %).

Tale andamento è risultato ancora più netto con riguardo alle definizioni, aumentate da 121 a 140, con un incremento pari al 13%”.

[66] Nella relazione presentata dal Garante del contribuente per la provincia autonoma di Bolzano si fa presente (pag. 2) che: “Nel corso dell’anno 2021 sono pervenute 45 istanze di richiesta d’intervento ai sensi dell’art. 13 legge n. 212/2000.

Tutte le istanze pervenute al Garante nell’anno 2021 sono state pertrattate dallo stesso ed avviate le procedure previste dall’art. 13 della legge n. 212/2000.

Nel corso dell’anno si è constatato che l’Agenzia delle Entrate spesso non tiene conto dell’obbligo di fornire le risposte ovvero di pertrattare le questioni sollevate dal Garante nel termine di 30 giorni, cosicché, frequentemente, è necessario ricorrere a diversi solleciti; e, che neanche questi, in casi rari, vengono considerati”.

Nella relazione si legge altresì. “Tuttavia, si è potuto constatare che, nel secondo semestre 2021, l’Agenzia delle Entrate si è impegnata maggiormente a risolvere in via stragiudiziale le questioni sollevate ed appoggiate dal Garante del Contribuente”.

[67] Il Garante del contribuente, originariamente previsto quale organo collegiale costituito da tre componenti è divenuto organo monocratico a seguito della modifica disposta dall'articolo 4, comma 36, lett. a), n. 1), della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”.

[68] Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

[69] Nella relazione presentata dal Garante del contribuente per la regione Campania (pag. 10) si osserva che: “La figura del Garante delineata dall’attuale quadro normativo, pur costituendo il perno centrale del nuovo sistema teso ad assicurare maggior tutela ai diritti del contribuente, è rimasta pressocché indefinita, non risultando investita di alcun potere di diretto intervento nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Si renderebbe, pertanto, quanto mai pressante l’esigenza di una adeguata rivisitazione di tale figura volta a rendere effettivamente compiuto il quadro sistemico avuto di mira dal legislatore del 2000 con l’adozione di una nuova e penetrante regolamentazione volta a consentire al Garante del Contribuente di assolvere in modo pieno ai propri compiti istituzionali di vigilare e assicurare l’attuazione sostanziale delle regole e dei principi enunciati nello “Statuto dei diritti del contribuente”.

[70] Per completezza si ricorda che la legge 20 luglio 2004, n. 215 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi), all’articolo 6, individua le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi, disponendo, all’articolo 8, comma 1, che la medesima Autorità presenti al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla stessa legge n. 215. In attuazione di tale previsione, il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 24 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 215 del 2004, la relazione della medesima Autorità sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, aggiornata al mese di dicembre 2021 (Doc. CLIII n. 8).

[71] Il comma 2 dell’articolo 10 stabilisce altresì che il presidente dell’AGCM è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

[72] Il comma 3-ter prevede inoltre che i membri e il personale dell'Autorità, per i tre anni successivi dalla cessazione delle loro funzioni, non possono essere coinvolti in procedimenti istruttori riguardanti l'applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della legge n. 287 del 1990 di cui si sono occupati durante il loro rapporto di lavoro o incarico presso l'Autorità. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente periodo sono nulli.

[73] Il comma 7-ter dell’articolo 10 della legge n. 287 del 1990 dispone che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della medesima legge n. 287, secondo cui “Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati”. L’ultimo periodo del comma 7-ter stabilisce che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

Il comma 7-quater dispone che il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate con deliberazione dell’Autorità, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter.

[74] Il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, ha dato attuazione alla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE), a tal fine modificando, all’articolo 1, il Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 21 del 2014 ha disposto che le modifiche apportate al decreto legislativo n. 206 del 2005 entrassero in vigore dal 13 giugno 2014 e si applicassero ai contratti conclusi dopo tale data.

[75] L'articolo 6, comma 1, lett. a), della legge 30 ottobre 2014, n. 161, ha introdotto all’articolo 30 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) il comma 1-bis. Tale comma prevede l’intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di assicurare il rispetto del divieto di discriminazioni di cui all'articolo 29.

[76] In merito alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 185 del 2021 si rinvia al Focus “Il recepimento della direttiva ECN+”, contenuto nella relazione presentata. V. Doc. XLV, n. 5, pagg. 58-59.

Al riguardo, si rimanda anche alle considerazioni contenute nel capitolo secondo della relazione presentata, paragrafo “I principali sviluppi normativi”, Doc. XLV, n. 5, pagg. 11 e ss.

[77] La relazione presentata consta di cinque capitoli, il primo dei quali concerne la politica della concorrenza e la tutela del consumatore nell’ordinamento nazionale. In tale capitolo, oltre alla descrizione del contesto macroeconomico, vengono illustrati gli sforzi messi in campo per la ripresa e il contributo offerto dall’AGCM alla predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza 2021; si dà inoltre conto degli sviluppi normativi intervenuti nel periodo di riferimento con il recepimento nel diritto nazionale della direttiva (UE) 2019/1, operato con il decreto legislativo n. 185 del 2021.

Due distinti paragrafi hanno a oggetto, specificamente, le linee generali di intervento a tutela della concorrenza - alla luce dei processi di digitalizzazione e di innovazione promossi dal PNRR e del relativo impatto sull’economia, di cui l’Autorità tiene conto adeguando l’analisi dei mercati ai mutamenti in atto - e a tutela del consumatore.

Il capitolo secondo riguarda l’attività di tutela e di promozione della concorrenza: in proposito si forniscono preliminarmente i dati di sintesi in merito ai procedimenti istruttori condotti dall’Autorità, ciascuno dei quali oggetto di analisi nei successivi paragrafi. I procedimenti descritti riguardano l’accertamento di intese, gli abusi di posizione dominante e le operazioni di concentrazione.

Quanto alla promozione della concorrenza, si riferisce in merito all’attività di advocacy svolta nel corso del 2021 e ai profili anticoncorrenziali segnalati, sia di interesse generale che di particolare interesse settoriale. Il secondo capitolo contiene inoltre una stima dei vantaggi per la collettività determinati dall’attività di contrasto alle condotte restrittive della concorrenza e di advocacy svolta dall’AGCM. Il capitolo secondo affronta anche gli sviluppi giurisprudenziali in materia di tutela della concorrenza e l’attività dell’Autorità nelle diverse sedi e organismi internazionali cui partecipa, quali la Rete europea della concorrenza (ECN), l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la Rete internazionale della concorrenza (ICN) e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD).

Il capitolo terzo affronta la tematica della tutela dei consumatori, rappresentando in primo luogo, in analogia con il capitolo precedente, i dati di sintesi inerenti i procedimenti istruttori condotti nel corso del 2021 per pratiche commerciali scorrette, violazione della disciplina consumer rights (a seguito delle misure introdotte dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21), clausole vessatorie e inottemperanze a precedenti delibere dell’Autorità. Vengono quindi descritti i principali interventi nei settori: dell’industria primaria, energia, trasporti e commercio; delle comunicazioni, finanza e assicurazioni, posta e immobiliare; dell’industria, agroalimentare, farmaceutico, turismo e servizi.

Sempre in materia di tutela del consumatore sono descritti gli sviluppi giurisprudenziali e l’attività svolta in ambito internazionale.

Il quarto capitolo riguarda l’attività svolta e i principi giurisprudenziali ai fini del riconoscimento del rating di legalità, mentre il capitolo quinto riferisce sui profili organizzativi e di gestione dell’Autorità, e specificatamente sulle misure per l’anticorruzione e la trasparenza, per il contenimento della spesa e il miglioramento dell’efficienza. Un ultimo paragrafo riguarda l’assetto organizzativo e la gestione del personale dell’Autorità.

[78] Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 112 del 2011, il titolare dell'Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il titolare dell'Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

Carla Garlatti è stata nominata titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con determinazione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati del 13 novembre 2020.

Il Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 112 del 2011, è stato emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168.

[79] La Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, è istituita dal comma 7 dell’articolo 3 della legge n. 112 del 2011.

La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.

La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:

a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;

b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.

La figura del garante dei diritti delle persone di minore età è attualmente prevista con legge regionale e/o provinciale in 19 regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Non ha disposto in tal senso la regione Trentino Alto Adige, dove sono però attivi i garanti delle province autonome. Al dicembre 2021 nella regione Calabria e nella regione Sardegna le sedi risultano vacanti, in attesa di nuova nomina.

[80] Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze connesse all’adempimento anche in sede locale dei compiti in materia di minori stranieri non accompagnati previsti dall’articolo 11 della legge n. 47 del 2017, l’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 216, come modificato dall'articolo 1, comma 7-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha ampliato la struttura organizzativa dell’Autorità garante, autorizzata ad avvalersi per gli anni 2018-2023 di ulteriori 10 unità di personale.

[81] In merito al monitoraggio della tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 47 del 2017, v. Doc. CCI, n. 5, pag. 175 e ss.

[82] L’Autorità garante partecipa a differenti tavoli interistituzionali in qualità di invitato permanente. In questa veste, l’Autorità contribuisce ai lavori dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza; è inoltre presente all’interno dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura e dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

[83] La relazione presentata (Doc. CCI, n. 5) è strutturata in tre parti, la prima delle quali illustra l’operato dell’Autorità nel quadro dei rapporti istituzionali e in ambito internazionale. Sul primo versante, si dà conto dei pareri che l’AGIA ha espresso nell’annualità di riferimento, in particolare, sul Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dalla legge n. 451 del 1972, e sugli interventi di interesse dell’Autorità da valorizzare nel quadro del PNRR; si riferisce quindi sulla partecipazione ad audizioni in ambito parlamentare oltre che a Osservatori e Tavoli istituzionali. Si illustrano inoltre l’attività svolta nell’ambito della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, nonché – sempre nel quadro dell’attività istituzionale - le proposte di legge di riforma dell’Autorità.

La parte prima della relazione consta di un secondo capitolo che descrive l’attività internazionale dell’AGIA, riferendo gli esiti della partecipazione ai lavori della Rete europea dei garanti per l’infanzia e l’adolescenza, dello Steering Committee for the Rights of the Child (Comité directeur pour les droits de l’enfant - Cdenf) del Consiglio d’Europa, della Rete europea sulla tutela (European guardianship network - Egn). Distinti paragrafi riguardano la diffusione di iniziative internazionali in Italia e di attività e documenti dell’AGIA all’estero, nonché la partecipazione a eventi, convegni e workshop.

La seconda parte analizza l’attività dell’AGIA con riferimento alle distinte tematiche che ne formano oggetto, trattate in separati capitoli riguardanti: la partecipazione, l’educazione, la protezione, il digitale, il benessere, la famiglia, l’inclusione.

Il capitolo “Partecipazione” concerne l’attività della Consulta delle ragazze e dei ragazzi, organo consultivo permanente che supporta l’Agia nell’attività di elaborazione di pareri, osservazioni e proposte alle istituzioni, e l’iniziativa intitolata “La scuola che vorrei”, avviata dall’Autorità garante. Si illustra inoltre il contenuto del “Manifesto sulla partecipazione dei minorenni”, presentato dall’Autorità garante contenente cinque richieste rivolte a Parlamento, Governo, regioni ed enti locali per promuovere concretamente il diritto dei minorenni a partecipare ai processi decisionali.

Il capitolo “Educazione” descrive la posizione dell’AGIA rispetto agli effetti della pandemia. Si illustra quindi lo studio condotto sulla dispersione scolastica e il progetto “Riparare: conflitti e mediazione a scuola”, finalizzato a diffondere un modello di peer mediation dei conflitti che nascono in ambito scolastico.

Il capitolo “Protezione” riferisce in merito alla partecipazione dell’Autorità garante ai lavori dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e ai risultati della seconda “Indagine sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti”. Ulteriori paragrafi riguardano le iniziative dell’AGIA per l’introduzione nei programmi scolastici dei temi relativi all’educazione all’affettività e alla parità di genere, in merito alla violenza ai danni di disabili e l’avvio di un progetto di ricerca sul tema della giustizia riparativa in ambito penale minorile. Altri profili trattati riguardano i diritti dei minorenni, come oggetto e anche come fruitori di informazione e prodotti di intrattenimento e l’aggiornamento del codice deontologico approvato nel 1990 dall’Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) – d’intesa con Telefono Azzurro Onlus e con enti e istituzioni della Città di Treviso, denominato “Carta di Treviso”.

Il capitolo “Digitale” affronta la realizzazione dei diritti dei minorenni nell’ambiente digitale, anche in riferimento al recepimento della direttiva UE 2018/1808 in materia di audiovisivo e piattaforme di condivisione di contenuti e del Commento generale n. 25 del Comitato Onu sui diritti dell’infanzia. Altri aspetti trattati riguardano i diritti dei minorenni nel contesto dei social network, dei servizi e dei prodotti digitali, la prevenzione e contrasto del cyberbullismo, l’educazione digitale.

   Il capitolo “Benessere” approfondisce le iniziative dell’AGIA rispetto alle tematiche della salute mentale dei minorenni - con particolare riferimento agli effetti prodotti dalla pandemia -, della Carta dei diritti del bambino in ospedale, del diritto allo sport delle persone di minore età.

Il capitolo “Famiglia” riguardale priorità e le iniziative promosse dall’AGIA per tutelare adeguatamente i diritti dei bambini e degli adolescenti in seno alle loro famiglie, promuovendo l’educazione e l’accesso ai servizi e la parità di genere. Si illustra quindi la posizione dell’Autorità sulla proposta di riforma della giustizia civile per la parte che riguarda l’istituzione del Tribunale per la famiglia, in tema di servizi sociali e sulle proposte di modifica al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori. Altri aspetti trattati riguardano la Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti e l’attuazione del fondo per le case famiglia protette e le case alloggio per madri detenute.

Il capitolo “Inclusione” riguarda le azioni a tutela dei minori con disabilità, dei minori stranieri non accompagnati e il sistema di tutela volontaria, di cui alla legge n. 47 del 2017.

La Parte terza della relazione concerne le attività di informazione e comunicazione connesse e funzionali all’esercizio dei compiti che la legge istitutiva attribuisce all’Autorità garante. In particolare, si illustrano il nuovo sito internet dell’AGIA e le campagne di comunicazione condotte dall’Autorità.

[84] Si tratta di relazioni alle Camere previste da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo 1°-30 aprile 2022.

[85] Il testo del decreto-legge 22 febbraio 2022, n. 14, coordinato con la legge di conversione 5 aprile 2022, n. 28, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2022, n. 87.

[86] Il testo del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, coordinato con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2022, n. 90.

[87] La legge 12 aprile 2022, n. 33 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2022, n. 98.

[88] Il testo del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2022, n. 98.

[89] Si ricorda che la preesistente Cassa conguaglio per il settore elettrico è stata trasformata in ente pubblico economico denominato Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) dall’articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

[90] Per il comparto elettrico, il comma 1, alla lettera a) indica le seguenti disposizioni:

1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

7) articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Per il comparto del gas, la lettera b), indica le seguenti disposizioni:

1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

3) articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.