Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 23 - XVIII Maggio 2020
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 23
Data: 18/05/2020
Organi della Camera: Assemblea

Camera dei deputati

 

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE

 

 

 

 

 

 

 

L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO PARLAMENTARE

 

 

 MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO

E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO

E ALTRI ADEMPIMENTI

 

 

 

 

 

n. 23 – Maggio 2020

 

A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare

( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 

 

INDICE

PREFAZIONE.. 1

Sezione I. 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI. 3

Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici 4

Cariche rinnovate nel mese di aprile 2020 o tuttora in itinere. 6

Cariche scadute alla data del 30 aprile 2020 o in scadenza entro il 31 luglio 2020 per le quali non risulta avviata la procedura di rinnovo. 8

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI. 13

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA   13

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR.. 16

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – AGIA.. 20

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM.. 22

Autorità nazionale anticorruzione – ANAC.. 25

Cassa di previdenza delle Forze armate. 28

Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare. 32

Consiglio nazionale delle ricerche – CNR.. 34

Consorzio dell’Adda. 38

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. 40

Ente nazionale risi - ENR.. 44

Ente parco nazionale della Sila. 47

Garante per la protezione dei dati personali 49

Grande progetto Pompei 53

Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” INDAM.. 55

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV.. 59

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS. 62

Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM.. 65

Istituto nazionale di statistica - ISTAT.. 68

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova. 71

Lega navale italiana - LNI. 74

Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”. 77

Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA.. 81

Stazione zoologica “Anton Dohrn”. 84

Sezione II. 89

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO.. 89

Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo. 90

Sezione III. 95

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI

DA OBBLIGO DI LEGGE.. 95

Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento. 96

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-30 aprile 2020. 98

Relazioni governative. 98

Relazioni non governative. 110

 

 

 

 

 

 


 


 

PREFAZIONE

 

Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, al fine di offrire notizie, dati statistici e altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

La pubblicazione si apre con la Sezione I, relativa alle attività di controllo parlamentare sulle nomine di vertice negli enti pubblici e nelle autorità amministrative indipendenti di competenza governativa.

Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti negli atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni), approvati in Assemblea o in Commissione, che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito.

Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto sulle relazioni al Parlamento, distinte tra “governative” e “non governative”, la cui trasmissione sia prevista da norme di legge. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, introdotte da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nell’arco temporale di riferimento.


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione I

 

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Sezione illustra l’attività di monitoraggio sulle nomine di vertice in enti pubblici sottoposte a procedure di controllo parlamentare.


Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici

 

La Sezione I dà conto delle nomine governative soggette a controllo parlamentare ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”.

Tale legge, agli articoli da 1 a 8, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri e i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, debbano richiedere il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.

La richiesta di parere da parte del Governo deve indicare la procedura seguita per l’individuazione della candidatura, i motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e gli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

La medesima procedura si applica qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, nonché per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte. Trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere senza che le Commissioni si siano pronunciate l’organo competente può provvedere alla nomina[1].

Alla luce delle norme richiamate, il monitoraggio effettuato, su cui si riferisce in questa sede, consiste, in primo luogo, nel verificare se il Governo abbia effettivamente richiesto il parere parlamentare previsto dalla legge n. 14 del 1978 per la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti degli istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l’esito.

Inoltre, l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 prende in considerazione le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) degli istituti ed enti pubblici di cui presidenti e vicepresidenti sono nominati previo parere parlamentare in ottemperanza dell’articolo 1. In tali casi, l’articolo 9 stabilisce che i relativi provvedimenti debbano essere comunicati alle Camere entro il termine di quindici giorni. Anche tali provvedimenti devono fornire i motivi che li giustificano, le procedure seguite e una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano. Nell’ambito del monitoraggio di cui si dà conto in questa pubblicazione rientra pertanto anche l’accertamento dell’avvenuta comunicazione nei termini di legge. Per completezza di informazione, si verifica altresì se le prescritte procedure siano state attivate anche in occasione dei precedenti rinnovi.

Infine, qualora la legge istitutiva di un singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978, si procede al controllo sull’effettiva osservanza di tali ulteriori disposizioni.

Affinché il monitoraggio effettuato non si esaurisca nella mera presa d’atto degli atti posti in essere dal Governo, si provvede altresì a segnalare tempestivamente al Parlamento le cariche scadute o di prossima scadenza e le procedure previste per il loro rinnovo[2]. A tal fine sono predisposte schede informative relative a ciascun ente i cui organi siano soggetti a rinnovo nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, che ha cadenza mensile, con una proiezione relativa ai mesi immediatamente successivi. Ogni scheda è corredata da tutti gli elementi normativi che si ritengano utili ai fini della più compiuta valutazione parlamentare delle scelte operate dal Governo. All’individuazione delle scadenze oggetto di monitoraggio si perviene attraverso la consultazione della banca dati predisposta e costantemente aggiornata dal Servizio per il controllo parlamentare.

 

 

 


 

Cariche rinnovate nel mese di aprile 2020 o tuttora in itinere

 

Il 29 aprile 2020 la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati e la 4a Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Giandomenico Taricco quale presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Il 1° aprile 2020 sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica era stata annunciata la lettera del 9 marzo 2020 del Ministro per i rapporti con il Parlamento, con la quale era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare relativa alla suddetta nomina.

Si ricorda che il 9 febbraio 2020 è infatti scaduto il mandato di Agostino Biancafarina, presidente della Cassa, mentre il 10 febbraio 2020 sono scaduti quelli dei consiglieri di amministrazione titolari Stefano Barbieri, Roberto Comelli, Mario Cinque, Nicola Luisi, Marcovalerio Pozzato, Daniela Rota, Patrizio Longo, Flavio Vito Valentino De Pace, Paolo Bianchi, Lucio Gervasi, Paolo Virgili, Roberto Tulletti, nonché dei componenti supplenti Antonio Zambuco, Emanuele Martina, Giuseppe Tosto, Stefano Spagnol, Edoardo Lacrimini e Leandro Fiusco.

 

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR, per la durata di quattro anni a partire dalla data del suddetto decreto.

L’8 aprile 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, Beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle relative proposte di nomina.

Il 20 luglio 2020 scadranno invece i mandati dei componenti del consiglio direttivo dell’Ente Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti.

 

Il 17 aprile 2020, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, Maria Cristina Pedicchio è stata nominata componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS, in qualità di rappresentante indicato dalla comunità scientifica di riferimento dell’Ente medesimo, per la durata di un quadriennio. In tal modo è stato integralmente ricostituito il consiglio di amministrazione del suddetto Ente.

 

Il 17 aprile 2020, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, Roberto Benzi è stato nominato componente del consiglio di amministrazione del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi”, su designazione del presidente dell’Ente, sentiti i referenti delle attività scientifiche interdisciplinari, previa consultazione della comunità scientifica di riferimento, per la durata di un quadriennio. In tal modo è stato integralmente ricostituito il consiglio di amministrazione del suddetto Ente.

 

L’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, aveva ancora prorogato, fino al 31 marzo 2020, le funzioni di ordinaria amministrazione e quelle urgenti e indifferibili dei componenti del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro (presidente), Augusta Iannini (vicepresidente), Giovanna Bianchi Clerici e Licia Califano (componenti), scaduti il 19 giugno 2019.

Si segnala che l’articolo 118 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha ulteriormente prorogato tali funzioni “entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020..

Si segnala, inoltre, che nella seduta della Camera dei deputati del 18 marzo 2020 è stato reso noto che le votazioni per l’elezione dei due componenti del Garante di competenza di questo ramo del Parlamento, che erano state previste – da ultimo – per il 25 marzo 2020, sono rinviate a data da stabilirsi.

 

Il 31 luglio 2019 la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Emanuele Mauri a presidente del Consorzio dell’Adda. La richiesta di parere parlamentare, trasmessa dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con lettera dell’8 luglio 2019, era stata annunciata il 16 luglio 2019 sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica e assegnata alle suddette Commissioni permanenti.

Cariche scadute alla data del 30 aprile 2020 o in scadenza entro
il 31 luglio 2020 per le quali non risulta avviata la procedura di rinnovo

 

L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, aveva ulteriormente prorogato, fino al 31 marzo 2020, le funzioni di ordinaria amministrazione e quelle urgenti e indifferibili dei componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM Angelo Marcello Cardani (presidente), Antonio Martusciello, Francesco Posteraro, Antonio Nicita e Mario Morcellini (commissari), il cui mandato è scaduto il 25 luglio 2019.

Si segnala che l’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha ulteriormente prorogato tali funzioni “fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.”.

Si segnala, inoltre, che nella seduta della Camera dei deputati del 18 marzo 2020 è stato reso noto che le votazioni per l’elezione dei due componenti dell’Autorità di competenza di questo ramo del Parlamento, che erano state previste – da ultimo – per il 25 marzo 2020, sono rinviate a data da stabilirsi.

 

Il 5 ottobre 2019 è scaduto l’incarico del componente del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi – ENR, Silvano Saviolo, a suo tempo designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura.

 

Il 14 ottobre 2019 è scaduto l’incarico di Michele Morgante e il 9 febbraio 2020 quello di Laura Chies, componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. Il 27 aprile 2020 è scaduto infine il mandato del presidente dell’Ente, Sergio Paoletti.

 

Il 14 ottobre 2019 è scaduto l’incarico di Pierangelo Marcati, componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM.

 

Il 14 ottobre 2019 è scaduto il mandato del componente di designazione governativa del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, Mauro Magnani.

 

Il 23 ottobre 2019 sono diventate operative le dimissioni di Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC. Occorre pertanto nominare il nuovo presidente dell’Autorità[3].

I restanti componenti dell’Autorità, Michele Corradino, Francesco Merloni, Ida Angela Nicotra e Nicoletta Parisi scadranno, invece, l’11 luglio 2020, essendo stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 luglio 2014.

 

Il 13 novembre 2019 è scaduto l’incarico di Alberto Tesi, il 9 febbraio 2020 quello di Tommaso Edoardo Frosini e il 20 febbraio 2020 quello di Mario Giovanni Melazzini, quali consiglieri di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR. Il 20 febbraio 2020 è cessato altresì il mandato del presidente del medesimo Ente, Massimo Inguscio.

 

Il 14 dicembre 2019 è scaduto il mandato dei componenti del consiglio dell'Istituto nazionale di statistica – ISTAT, Monica Pratesi, Maurizio Franzini, Daniela Cocchi e Pier Paolo Italia[4].

 

Il 31 dicembre 2019 è scaduto l’incarico di Mauro Cipolletta, Direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei.

 

Il 24 febbraio 2020 è scaduto l’incarico di Francesco Curcio quale commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila.

 

Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato di Ezio Mesini, presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare.

 

Il 23 marzo 2020 sono scaduti i mandati di Federico Testa, presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, e quelli di Alessandro Lanza e Mauro Libè, consiglieri di amministrazione del medesimo Ente di ricerca.

 

Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico del presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV, Carlo Doglioni.

Il 28 aprile 2020 è scaduto il mandato della titolare dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA, Filomena Albano, che è stata nominata, per un quadriennio, con determinazione, adottata il 3 marzo 2016, d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Si segnala che - nei siti web della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dell’Autorità garante dell’infanzia e adolescenza - il 12 marzo 2020 è stato pubblicato un avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per la nomina a titolare dell’Autorità medesima[5].

 

Il 18 maggio 2020 scadrà il mandato di Diederik Sybolt Wiersma, presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM.

 

Il 25 maggio 2020 scadrà il mandato di Maurizio Gemignani, presidente della Lega navale italiana – LNI. Il 24 maggio 2020 scadranno altresì il vicepresidente dell’Ente, Piero Fabrizi e gli altri componenti del Consiglio direttivo nazionale della Lega medesima, Roberto Recchia, Barbara De Lazzaro, Davide Strukelj, Umberto Verna, Raffaele Mancuso, Luigi Valerio, Luigi Tussellino e Antonio Tulino.

 

Si ricorda, per completezza informativa, che il 9 giugno 2020 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia per la promozione all’estero e per l’internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE, Niccolò Ricci, Luigi Pio Scordamaglia e Giuseppe Mazzarella. I suddetti incarichi, ai sensi dell’articolo 14, comma 21[6], del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non sono più soggetti a controllo parlamentare. Peraltro, in occasione della nomina dei summenzionati soggetti, lo stesso Ministro pro tempore dello sviluppo economico aveva tuttavia provveduto a comunicare al Parlamento le suddette nomine. In quell’occasione il Ministro aveva infatti segnalato di ritenere comunque opportuno attivare analoghe forme di controllo parlamentare “Sebbene la legge istitutiva dell'ICE-Agenzia, nel prevedere una speciale procedura di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, ha di fatto reso inapplicabile le tipiche procedure di controllo parlamentare di cui alla legge n. 14/1978 [].[7]”.

 

Il 20 luglio 2020 scadrà il mandato di Paolo Magro quale presidente dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2017 per la durata di un triennio. Nella stessa data scadrà anche il consiglio di amministrazione dell’Ente di cui fanno parte Fabio Sardone, Giovanni Balestri, Alfonso Corso e Franca Di Rienzo.

Il 24 luglio 2020 scadrà il mandato di Pietro Pongiglione quale presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova.

 

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Si segnala che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 2 dell’articolo 100, rubricato “Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, dispone che “I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le procedure di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.”.

Si segnala inoltre che l’articolo 103 del medesimo decreto legge, rubricatoSospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, dispone una generale sospensione del decorso dei termini endoprocedimentali, nonché un’estensione dell’efficacia temporale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati[8], che esplica potenzialmente i suoi effetti sulla materia delle nomine esaminate in questa sezione della presente pubblicazione.

 

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Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle relative schede di seguito riportate.

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA

 



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA

Presidente:

Federico Testa

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

23/3/2020

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ma, per le nuove modalità di nomina, vedasi infra nel testo)

Componenti del consiglio di amministrazione:

 

Alessandro Lanza

 

Mauro Libè

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

 

 

Il 23 marzo 2020 sono scaduti i mandati di Federico Testa, presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA, e quelli di Alessandro Lanza e Mauro Libè, consiglieri di amministrazione del medesimo Ente.

Si ricorda che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto del 23 marzo 2016, ha nominato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Federico Testa presidente dell'Agenzia per la durata di quattro anni.

Il suddetto Ministro aveva chiesto il parere parlamentare relativo a tale proposta di nomina, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 7 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 marzo 2016. Su tale richiesta la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016. La X Commissione (Attività produttive, commercio, turismo) della Camera, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 22 marzo 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016 dopo aver proceduto in pari data all'audizione informale di Testa.

Con il medesimo decreto 23 marzo 2016 sopra citato, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha nominato altresì Alessandro Lanza e Mauro Libè componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sempre per la durata di quattro anni. Si segnala che il decreto di nomina precisa che il presidente Testa e il consigliere Lanza sono stati nominati in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, mentre Libè è stato nominato in rappresentanza di quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per effetto delle nomine suddette era terminato il regime commissariale al quale era stata in precedenza sottoposta l'Agenzia ENEA a partire dal precedente riordino avvenuto nel 2009, all'esito del quale era succeduta al soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente ENEA.

Il Commissario dell'Agenzia era lo stesso Federico Testa, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2014 e prorogato con analogo decreto del 21 luglio 2015 per dodici mesi a decorrere dal 6 agosto 2015[9]. Testa era succeduto al commissario Giovanni Lelli ed ai sub commissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi[10].

Si ricorda che l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” è stato novellato dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale il consiglio di amministrazione dell'Ente è formato da tre componenti, incluso il presidente, ed è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la durata di quattro anni, rinnovabili una sola volta[11].

Peraltro, il nuovo statuto[12] dell’Ente[13] prevede ora all’articolo 6, comma 2, che “Il consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, il Presidente e due consiglieri, di questi ultimi uno scelto tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Agenzia, dagli stessi ricercatori e tecnologi su base elettiva attraverso una procedura disciplinata, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, da una commissione nominata dal Presidente dell’Agenzia. Il Presidente avvia le azioni dirette alla individuazione del componente elettivo almeno sei mesi prima della scadenza naturale del suo mandato. L’esito della procedura elettiva viene comunicato al Ministero vigilante ai fini dell’adozione del decreto di nomina ai sensi dell’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99.”.  Il comma 3 del medesimo articolo 6 dello statuto, richiamate le procedure sopra illustrate di cui al secondo periodo del comma 1 del già ricordato articolo 37 della legge n. 99 del 2009, specifica ulteriormente che “i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell’ENEA.”.

Pertanto lo statuto dell’Ente ha previsto, diversamente da quanto stabilito dal sopra richiamato articolo 37 della legge n. 99 del 2009, la presenza di un componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza del personale dell’Ente, similmente a quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, per la generalità degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ora Ministero dell’università e della ricerca[14].

Si ricorda che in questo ambito opera la previsione generale di cui all’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è un ente di diritto pubblico[15] sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. L’Ente assolve, secondo quanto dispone il comma 2, secondo periodo, dell’articolo 37 della legge n. 99 del 2009, altresì alle funzioni di agenzia per l’efficienza energetica di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Il comma 3 del medesimo articolo 37 dispone infine che l'ENEA agisca in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca – ANVUR

 

Ente

Cariche rinnovate e soggetti nominati

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca -

ANVUR

Quattro componenti del consiglio direttivo:

Alessandra Celletti

Marilena Maniaci Menico Rizzi Massimo Tronci

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 76/2010 pareri favorevoli della 7a Commissione del Senato dell’8 aprile 2020 e della VII Commissione della Camera del 15 aprile 2020

21/4/2020

D.P.R. su proposta del Ministro dell'università e della ricerca

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Data scadenza

Componenti del consiglio direttivo:

Fabio Beltram

Maria Luisa Meneghetti

Richieste di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010

20/7/2020

 

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR, per la durata di quattro anni a partire dalla data del relativo decreto.

L’8 aprile 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, Beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle suddette proposte di nomina.

Le relative richieste di parere parlamentare erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento - ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 - con lettera del 9 marzo 2020, annunciata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica il 1° aprile 2020.

L’avvio della procedura per la nomina era stata deliberata nella riunione del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca. Il 19 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati di Daniele Checchi, Paolo Miccoli[16], Raffaella Rumiati e Susanna Terracini quali componenti del consiglio direttivo della stessa Agenzia.

Le nomine da ultimo scadute erano intervenute con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2015, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dopo che la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nelle rispettive sedute del 16 e del 24 settembre 2015, avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina. Le richieste di parere parlamentare erano state inoltrate dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76.

Il 20 luglio 2020 scadranno i mandati dei componenti del consiglio direttivo Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti[17]. Si ricorda invece che il mandato del presidente Antonio Felice Uricchio scadrà il 3 maggio 2023[18]. Il plenum dell’organo è costituito, infatti, da sette componenti nominati ciascuno per un quadriennio. Si ricorda che le richieste di parere parlamentare relative alla proposta di nomina dei componenti del consiglio direttivo Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del citato D.P.R. n. 76 del 2010, erano state trasmesse dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 6 giugno 2016, annunciate alla Camera e al Senato l'8 giugno 2016. Le richieste erano state assegnate alla 7a Commissione (Istruzione) del Senato, che aveva espresso pareri favorevoli nella seduta del 22 giugno 2016, nonché alla VII Commissione (Cultura) della Camera, che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 27 giugno 2016, aveva parimenti espresso pareri favorevoli nella seduta del 28 giugno 2016.

In precedenza il consiglio direttivo dell'ANVUR era costituito da Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro e Giuseppe Novelli a seguito della nomina quadriennale intervenuta con D.P.R. 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, Andrea Graziosi era stato nominato in sua sostituzione componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni[19].

Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito, come sopra ricordato, da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo “devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne”. I componenti sono nominati, per quattro anni non rinnovabili, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca[20], sentite le competenti Commissioni parlamentari., secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del citato D.P.R n. 76 del 2010. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[21].

            L'ANVUR – istituita con decreto-legge 31 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286[22] - sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare, l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca[23].


 

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – AGIA

 

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità garante

per l'infanzia

e l'adolescenza - AGIA

 

Titolare:

Filomena Albano

Nomina d’intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento

28/4/2020

 

Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato e della Camera

 

Il 28 aprile 2020[24] è scaduto il mandato della titolare dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA, Filomena Albano, che è stata nominata, per un quadriennio, con determinazione, adottata il 3 marzo 2016, d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Si segnala che nei siti web della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dell’Autorità garante dell’infanzia e adolescenza il 12 marzo 2020 è stato pubblicato un avviso pubblico relativo alla “Manifestazione di interesse per la nomina a titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”. L’avviso specifica, tra l’altro, che “[…] Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità per la nomina alla carica di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza devono comunicare tale disponibilità, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di disponibilità, devono allegare i seguenti documenti: un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112; copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.

Si ricorda che l’Albano è subentrata a Vincenzo Spadafora, che per primo ha rivestito tale incarico, il cui mandato era scaduto il 29 novembre 2015, essendo stato nominato con analoga determinazione del 29 novembre 2011.

Come precisato dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112, l'Autorità garante è organo monocratico. Il mandato, della durata di quattro anni, è rinnovabile una sola volta. Il titolare dell'Autorità garante è scelto “tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.”.

L’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è stata istituita dall'articolo 1 della citata legge n. 112 del 2011 “al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali [...] dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti [...]". L'Autorità "[...] esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati [...] con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.".

Spettano all'Autorità funzioni consultive, di indirizzo e di segnalazione, anche nei confronti del Governo, nonché la promozione di attività conoscitive e di indagine segnatamente in sinergia con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, i Garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. L'Autorità garante riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM

 



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM

Presidente:

Angelo Marcello Cardani

 

Parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 2 della L. n. 481/1995 a maggioranza dei due terzi dei componenti

25/7/2019

 

D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico

Commissari:

 

Antonio Martusciello (eletto dalla Camera il 6/6/2012), Francesco Posteraro

(eletto dal Senato

il 6/6/2012), Antonio Nicita (eletto dalla Camera il 14/11/2013) Mario Morcellini (eletto dal Senato

il 1°/2/2017)

La nomina con D.P.R. dei Commissari è preceduta dalla loro elezione da parte del Parlamento

(v. infra)

D.P.R. previa elezione di due componenti da parte della Camera dei deputati e di due componenti da parte del Senato della Repubblica

 

 

Il 25 luglio 2019 è scaduto il mandato del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM, Angelo Marcello Cardani, il quale era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2012. Parimenti sono scaduti i mandati dei commissari Antonio Martusciello, eletto dalla Camera il 6 giugno 2012, Francesco Posteraro, eletto dal Senato il 6 giugno 2012, Antonio Nicita, eletto dalla Camera il 14 novembre 2013, e Mario Morcellini, eletto dal Senato il 1° febbraio 2017[25].

Si segnala che nella seduta della Camera dei deputati del 18 marzo 2020 è stato reso noto che le votazioni per l’elezione dei due componenti di competenza di questo ramo del Parlamento, che erano state previste – da ultimo – per il 25 marzo 2020, sono rinviate a data da stabilirsi.

Si ricorda che, relativamente a tale Autorità, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, prevedeva all’articolo 7 che il presidente e i componenti del consiglio in carica alla data del 19 settembre 2019 continuassero a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo organo collegiale e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019. L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificando il sopra ricordato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2019, aveva poi prorogato il suddetto termine al 31 marzo 2020.

Si segnala, infine, che l’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha ulteriormente prorogato tali funzioni “[…] fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.”.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, primo, secondo e terzo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'AGCOM, sono organi dell'Autorità: il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti e quattro i commissari.

In conformità dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 1, la designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995. Quest'ultima disposizione prevede - al comma 7, terzo e quarto periodo - che in nessun caso la nomina possa essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le stesse Commissioni possono procedere all'audizione del designato. Infine, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, penultimo periodo, della sopracitata legge n. 249 del 1997, il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni (attualmente Ministro dello sviluppo economico).

Per quanto riguarda la nomina dei commissari, essi sono eletti per metà dalla Camera e per metà dal Senato, ai sensi del quarto periodo del medesimo comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 249 del 1997. Peraltro, per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “Salva Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i componenti del consiglio dell'Autorità sono stati ridotti da otto a quattro, escluso il presidente. Ciò ha comportato altresì la riduzione da quattro a due, sempre escluso il presidente, dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti e della commissione per i servizi e i prodotti. Di conseguenza, l'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha modificato la disciplina relativa alle modalità di elezione da parte dei due rami del Parlamento dei commissari dell'AGCOM.

Il presidente e i commissari rimangono in carica sette anni e, anche alla luce, da ultimo, del divieto disposto in via generale dall'articolo 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, non possono essere rieletti, a meno che non abbiano esercitato il mandato per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di altri commissari che non abbiano portato a termine il mandato.

La legge istitutiva affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali degli utenti in materia. Come specificato nel suo sito internet, l'Autorità svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e, più recentemente, delle poste.

 


 

Autorità nazionale anticorruzione – ANAC

 

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità nazionale anticorruzione - ANAC

 

Presidente:

Raffaele Cantone

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 13, comma 3, del

D. Lgs. n. 150/2009

 

(dimissioni operative dal 23/10/2019)

 

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri,

su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti

Componenti consiglio di amministrazione:

 

Michele Corradino

Francesco Merloni

Nicoletta Parisi

Ida Angela Nicotra

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 13, comma 3, del

D. Lgs. n. 150 del 2009

11/7/2020

A seguito delle dimissioni di Raffaele Cantone - presentate il 23 luglio 2019 e divenute operative il 23 ottobre 2019 – deve essere nominato il nuovo presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC.

Si segnala che dal 24 ottobre 2019 l’Autorità è guidata dal consigliere Francesco Merloni, quale presidente facente funzioni.

Cantone era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2014 per la durata di sei anni. La richiesta del parere parlamentare sulla proposta di nomina di Cantone era stata presentata il 19 marzo 2014 dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Su tale proposta avevano espresso parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato, nella seduta del 27 marzo 2014, e la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera, nella seduta del 2 aprile 2014. La nomina di Cantone era stata infine deliberata dal Consiglio dei ministri del 4 aprile 2014.

I restanti componenti dell’Autorità, Michele Corradino, Francesco Merloni, Ida Angela Nicotra e Nicoletta Parisi scadranno, invece, l’11 luglio 2020, essendo stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 luglio 2014. Tali nomine erano state deliberate dal Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014 su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 16 giugno 2014 annunciata alla Camera e al Senato il 17 giugno 2014, aveva richiesto, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il parere parlamentare sulle suddette proposte di nomina. Tali richieste erano state assegnate alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato che, nella seduta del 19 giugno 2014, aveva espresso su ciascuna di esse parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti. Le richieste erano state altresì assegnate alla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera che, dopo averle esaminate nella seduta del 24 giugno 2014, in quella del 25 giugno 2014 ha espresso parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti limitatamente alle proposte di nomina di Corradino e Nicotra; sulle proposte di nomina di Merloni e Parisi la proposta di parere favorevole è stata invece approvata senza raggiungere il quorum dei due terzi dei componenti prescritto dal citato articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Quindi il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 1° luglio 2014, annunciata alla Camera in pari data, aveva ulteriormente tramesso le richieste di parere parlamentare sulla conferma delle proposte di nomina di Merloni e Parisi a componenti della predetta Autorità. Le proposte erano state assegnate alla I Commissione della Camera che le aveva esaminate nella seduta del 2 luglio 2014, esprimendo infine per entrambe parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche - CIVIT, che era già stata individuata come Autorità nazionale anticorruzione dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha assunto la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni - ANAC[26]. Il comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha infine mutato la denominazione in Autorità nazionale anticorruzione – ANAC.

L'ANAC[27] è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico sia in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione[28], di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno. I componenti sono invece nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica[29].

L'ANAC svolge in particolare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. L'ANAC approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica; esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali; esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa.

L'ANAC presenta inoltre al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Cassa di previdenza delle Forze armate



Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Cassa di previdenza delle Forze armate



 

Presidente:

 

Giandomenico Taricco

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978  parere favorevole della IV Commissione della Camera e della 4a Commissione del Senato del 29 aprile 2020

Procedura di nomina in corso

D.P.R.

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri, previa

deliberazione

del C.d.M. su proposta del Ministro della difesa

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Consiglio di amministrazione:

 

Titolari:

 

Stefano Barbieri Roberto Comelli

Mario Cinque Nicola Luisi Marcovalerio Pozzato

Daniela Rota Patrizio Longo Flavio Vito Valentino

De Pace

Paolo Bianchi Lucio Gervasi Paolo Virgili Roberto Tulletti

 

Supplenti:

 

Antonio Zambuco Emanuele Martina Giuseppe Tosto

Stefano Spagnol Edoardo Lacrimini Leandro Fiusco

Comunicazione alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

 

 

10/2/2020

Decreto del Ministro della difesa. Il consiglio è composto da 2 nominativi per ciascuna Forza armata (3 per l’Arma dei carabinieri) prescelti nell’ambito di terne predisposte, per ogni incarico, dai Capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata.

Inoltre compongono l’organo:

1 magistrato contabile;

1 dirigente

del Ministero dell'economia e delle finanze;

1 esperto attuariale;

1 ufficiale

in congedo

 

 

Il 29 aprile 2020 la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati e la 4a Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Giandomenico Taricco quale presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Il 1° aprile 2020 sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica era stata annunciata la lettera del 9 marzo 2020 del Ministro per i rapporti con il Parlamento, con la quale era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina. L’avvio della relativa procedura era stato deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, nella riunione del 5 marzo 2020.

Il 9 febbraio 2020 è infatti scaduto il mandato di Agostino Biancafarina, presidente della Cassa, mentre il 10 febbraio 2020 sono scaduti quelli dei consiglieri di amministrazione titolari Stefano Barbieri, Roberto Comelli, Mario Cinque, Nicola Luisi, Marcovalerio Pozzato, Daniela Rota, Patrizio Longo, Flavio Vito Valentino De Pace, Paolo Bianchi, Lucio Gervasi, Paolo Virgili, Roberto Tulletti, nonché dei componenti supplenti Antonio Zambuco, Emanuele Martina, Giuseppe Tosto, Stefano Spagnol, Edoardo Lacrimini e Leandro Fiusco.

Si ricorda che il 18 dicembre 2018, con decreto del Presidente della Repubblica, Agostino Biancafarina era stato nominato presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, con decorrenza 19 novembre 2018 e fino, come detto, al 9 febbraio 2020. La nomina era stata deliberata il 12 dicembre 2018 dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.

La IV Commissione (Difesa) della Camera, nella seduta del 14 novembre 2018, e la 4ª Commissione (Difesa) del Senato, nella seduta del 7 novembre 2018, avevano espresso parere favorevole alla suddetta nomina. La richiesta di parere era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 29 ottobre 2018, annunciata alla Camera il 31 ottobre 2018 e al Senato il 5 novembre 2018.

Il Ministro della difesa, con proprio decreto del 2 ottobre 2018, aveva nominato Biancafarina componente effettivo del consiglio di amministrazione della Cassa[30]. Si ricorda che il presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate è scelto tra i membri effettivi del relativo consiglio di amministrazione designati tra il personale militare in servizio attivo o tra gli ulteriori componenti previsti dall'articolo 76, comma 2, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 15 marzo 2010 (vedasi infra) ed è nominato su proposta del Ministro della difesa secondo le modalità dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400[31]. Ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del citato D.P.R. n. 90 del 2010, qualora tale incarico riguardi un componente del consiglio scelto tra i militari di carriera, deve essere designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.

Oltre al presidente, sono organi della Cassa il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, che restano in carica per 3 anni e i cui componenti possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile. Quanto al consiglio di amministrazione della Cassa, esso è stato rinnovato con decreto del Ministro della difesa il 10 febbraio 2017[32]. L’organo, composto - ai sensi del citato articolo 76, comma 2, del D.P.R. n. 90 del 2010 - da tredici membri titolari nominati con decreto del Ministro della difesa, ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale. L'organo è composto da due componenti per l'Esercito, due per la Marina militare, due per l'Aeronautica militare e tre per l'Arma dei carabinieri, individuati tra il personale militare in servizio attivo. I Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri propongono ciascuno, per ogni singolo incarico, una terna al Ministro della difesa in modo da garantire anche la piena libertà di scelta nella nomina del presidente e del vice presidente, a norma dell'articolo 77, commi 2 e 4, del sopracitato D.P.R. n. 90 del 2010 (vedasi supra). Con le stesse modalità, sulla base delle medesime nove terne di candidati sono altresì nominati nove supplenti, i quali possono partecipare con diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in sostituzione dei corrispondenti titolari nei casi di assenza o impedimento. Compongono inoltre il consiglio di amministrazione: un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa, nonché un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria.

La Cassa di previdenza delle Forze armate, istituita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 4 dicembre 2009[33], che ha accorpato le sei preesistenti Casse militari di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri è ora regolata dagli articoli 73 e seguenti del D.P.R. n. 90 del 2010. La Cassa, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa. Essa gestisce i fondi previdenziali secondo principi di uniformità gestionale, fatti salvi il regime previdenziale e creditizio vigente per i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo.

Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare

 

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare

Presidente:

 

Ezio Mesini

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 8, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 145/2015

20/3/2020

Decreto

del Presidente

del Consiglio

dei ministri, previo parere

delle Commissioni parlamentari competenti

 

Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato di Ezio Mesini, quale presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare. Mesini è stato nominato con decreto del 20 marzo 2017.

La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 febbraio 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 23 febbraio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, sulla proposta di nomina di Ezio Mesini al suddetto incarico. Tale proposta di nomina era stata assegnata alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l’avevano esaminata nella seduta del 28 febbraio 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina era stata altresì assegnata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, che ne avevano avviato l’esame nella seduta del 7 marzo 2017, esprimendo poi parere favorevole nella seduta del 14 marzo 2017, dopo aver proceduto all’audizione informale di Mesini.

Istituito e disciplinato dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2015, recante “Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”, il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare è composto dal presidente, dal Direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse UNMIG del Ministero dello sviluppo economico, dal Direttore della Direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera e dal Sottocapo di stato maggiore della Marina militare. Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un periodo di tre anni.

Il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti. Il Comitato, che relaziona ogni anno al Parlamento e alla Commissione europea sull’attività di regolamentazione e di vigilanza svolta, non sembra configurarsi come un autonomo ente pubblico poiché, sebbene disponga di un organismo centrale e di articolazioni sul territorio, ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente.


 

Consiglio nazionale delle ricerche – CNR



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Consiglio nazionale delle ricerche – CNR

Presidente:

 

Massimo Inguscio

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del

D. Lgs. n. 213/2009

20/2/2020

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Alberto Tesi

13/11/2019

 

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su designazione della CRUI

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Tommaso Edoardo Frosini

9/2/2020

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Mario Giovanni Melazzini

20/2/2020

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca sulla base di una terna proposta dalla Confindustria e dall'Unione italiana delle CCIAA

 

Il 9 febbraio 2020 è scaduto l’incarico del consigliere di amministrazione del Consiglio nazionale delle Ricerche – CNR Tommaso Edoardo Frosini[34], mentre il 20 febbraio 2020 sono cessati i mandati del presidente del medesimo Ente, Massimo Inguscio[35], e del consigliere di amministrazione Mario Giovanni Melazzini[36].

Si ricorda che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 14 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[37] ha trasmesso il decreto del Ministro del medesimo dicastero con cui Nicola Fantini è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione del CNR, in qualità di eletto dal personale dell’Ente tra i ricercatori e tecnologi di ruolo, per la durata di un quadriennio. Tale comunicazione è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato. Fantini è subentrato a Vito Mocella, il cui mandato era scaduto il 13 novembre 2019 unitamente a quello di Alberto Tesi[38], tuttora in attesa di rinnovo.

Si ricorda che il Consiglio nazionale delle ricerche – CNR è guidato da un consiglio di amministrazione composto, oltreché dal presidente, da quattro componenti, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto dell’Ente.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[39] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della scelta dei presidenti degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[40] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, individuate tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[41].

Il nuovo statuto[42] del CNR[43], entrato in vigore dal 1° agosto 2018, prevede, all’articolo 7, comma 1, che per la nomina del presidente si applichino le procedure previste per la generalità degli enti di ricerca dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[44].

La medesima disposizione statutaria prevede invece una disciplina specifica per i componenti del consiglio di amministrazione. Essi sono nominati dal Ministro dell’università e della ricerca: uno designato sulla base di una terna proposta dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI); uno designato sulla base di una terna proposta dall'Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria; uno su designazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e uno eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi di ruolo, attraverso procedure di consultazione, anche telematica, definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente[45]. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR, come specificato dall’articolo 2 del suo statuto, ha il compito - quale ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea - di svolgere, promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie, e di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al Governo e alle amministrazioni pubbliche.


Consorzio dell’Adda

Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Consorzio dell'Adda

Presidente:

 

Emanuele Mauri

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

annunciata alle Camere il 16/7/2019

pareri favorevoli della VIII Commissione della Camera e della 13ª Commissione del Senato del 31/7/2019

Procedura di nomina in corso

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

 

Il 31 luglio 2019 la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Emanuele Mauri a presidente del Consorzio dell’Adda. La richiesta di parere parlamentare, trasmessa dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con lettera dell’8 luglio 2019, era stata annunciata il 16 luglio 2019 sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica e assegnata alle suddette Commissioni permanenti.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 9 dello statuto del Consorzio, approvato con decreto ministeriale 8 novembre 2011, il presidente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’articolo 14 dello statuto prevede che il presidente rimanga in carica quattro anni e che possa essere riconfermato.

L’Ente, allo stato, è guidato da Ettore Grecchi, in qualità di presidente facente funzione[46]. Si ricorda che l’ultimo presidente nominato, Massimiliano Atelli, in carica a decorrere dal 1° gennaio 2011, si è dimesso il 21 febbraio 2014. L’attuale consiglio di amministrazione è stato nominato dall'assemblea degli utenti del 18 dicembre 2018. Oltre a Ettore Grecchi e Luciano Moretti, nominati in rappresentanza degli enti irrigui, fanno parte dell’organo Roberto Barbieri e Ivan Gabatel, nominati in rappresentanza degli utenti industriali.

Il Consorzio dell'Adda, sulla base del regio decreto 21 novembre 1938, n. 2010, provvede alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como (diga di Olginate - Lecco), nonché alla ripartizione dei deflussi fra le utenze irrigue ed idroelettriche consorziate. Il Consorzio è stato confermato ente pubblico non economico, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.P.R. 1° aprile 1978, n. 532, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.


 

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

 

Presidente:

 

Sergio Paoletti

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11,

comma 5,

del D. Lgs.

n. 213/2009

 

27/4/2020

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

Componente del consiglio di amministrazione:

Michele Morgante

 

14/10/2019

 

 

Componente del consiglio di amministrazione:

Laura Chies

 

9/2/2020

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento

(vedasi infra nel testo)

 

L’incarico del presidente del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Sergio Paoletti, è scaduto il 27 aprile 2020. Paoletti è stato nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un quadriennio, con decreto del 27 aprile 2016. Il suddetto Ministro ha comunicato al Parlamento la summenzionata nomina con lettera del 2 maggio 2016, annunciata al Senato e alla Camera rispettivamente l’11 e il 13 maggio 2016[47].

Si ricorda che il 14 ottobre 2019 è scaduto inoltre il mandato del componente del consiglio di amministrazione dell’Ente, Michele Morgante. Si ricorda che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva comunicato, con lettera del 20 ottobre 2015, annunciata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015, la nomina di Morgante, effettuata con proprio decreto del 14 ottobre 2015 sempre per la durata di un quadriennio[48].

Il 9 febbraio 2020 è scaduto invece l’incarico, sempre quadriennale, del consigliere di amministrazione Laura Chies, che ricopre altresì l’incarico di vicepresidente. Laura Chies è stata nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, su designazione della comunità scientifica e disciplinare di riferimento, subentrando a Roberto Della Marina, il cui mandato quadriennale era scaduto l'11 novembre 2015.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[49] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.

L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[50] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[51].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[52]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[53] [54].

L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento.

Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 15 prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente, mentre è oggetto di una analitica regolamentazione l’iter per individuare il rappresentante della comunità scientifica ed economica di riferimento[55] [56].

Il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste ha il compito, ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, di favorire e promuovere l’innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, trasferendone i risultati al mercato. Il Consorzio inoltre ha il compito di supportare la creazione di nuove imprese innovative, tenendo conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante.


Ente nazionale risi - ENR

 

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente nazionale risi - ENR

 

Componente del consiglio di amministrazione:

 

Silvano Saviolo

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

5/10/2019

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base della designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di un rappresentante delle regioni interessate alla risicoltura

 

A seguito della scadenza, intervenuta il 5 ottobre 2019, dell’incarico del componente del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi – ENR, Silvano Saviolo, a suo tempo designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, deve essere nominato un ulteriore componente del suddetto consiglio di amministrazione.

Si ricorda infatti che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2019, è stato rinnovato il consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del decreto stesso. Il consiglio risulta, allo stato, composto, oltre che dal Presidente Paolo Carrà[57], già confermato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019, con decorrenza 5 ottobre 2019, da Stefano Greppi, Riccardo Preve e Maria Grazia Tagliabue[58]. Il 5 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del medesimo Ente, nominati il 5 ottobre 2015 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Oltre ai già citati Carrà, Saviolo, Preve e Tagliabue faceva parte dell’organismo anche Gianmaria Melotti.

Si ricorda che, in forza dell'articolo 5 dello statuto dell'Ente, modificato con decreto interministeriale del 25 febbraio 2015, il presidente è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988. La durata dell’incarico è di quattro anni e il medesimo soggetto non può essere confermato per più di due volte.

Ai sensi dell’articolo 6 dello statuto, il consiglio di amministrazione dell'Ente è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto, oltre che dal Presidente, da un membro in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola, in modo da assicurare una calibrata rappresentanza delle componenti della filiera medesima. Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione diversi dal presidente, pure quadriennale, può invece essere rinnovato una sola volta, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6. Ove nel corso del quadriennio si verifichi nel consiglio di amministrazione una vacanza, il presidente, entro trenta giorni, deve richiedere al Ministero vigilante la nomina di altro componente della stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quadriennio iniziato dal componente sostituito.

L'Ente nazionale risi - ENR è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si occupa della tutela del settore risicolo conducendo azioni volte al miglioramento della produzione. L'Ente controlla altresì la commercializzazione del riso italiano, stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento, e agevola la filiera a porre in essere azioni volte a orientare le scelte commerciali degli operatori[59].

L’articolo 15 dello statuto dell’Ente precisa peraltro che l’attività dell’ENR è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private.


 

Ente parco nazionale della Sila

 

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale della Sila

Commissario straordinario:

 

Francesco Curcio

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

 

24/2/2020

 

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

 

Il 24 febbraio 2020 è scaduto l’incarico di Francesco Curcio quale commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila. L’11 dicembre 2019 era stata annunciata alla Camera e al Senato la lettera del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con cui veniva comunicata la proroga, intervenuta con decreto 11 novembre 2019 del medesimo Ministro, del suddetto incarico commissariale a decorrere dal 24 novembre 2019 per una durata di tre mesi e “comunque non oltre la nomina del consiglio direttivo dell’Ente parco.”.

Si ricorda, preliminarmente, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha nominato, il 7 agosto 2019, lo stesso Francesco Curcio quale presidente dell'Ente[60]. Tale nomina tuttavia non risulta allo stato ancora operativa in mancanza del rinnovo del Consiglio direttivo. La proroga è motivata quindi in considerazione dei tempi tecnici necessari al fine di pervenire alla nomina del suddetto consiglio, in attesa che le amministrazioni a ciò competenti designino i propri rappresentanti nel suddetto organo e della necessità di garantire, nelle more, la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività dell’Ente.

Quanto all’incarico commissariale, Curcio è stato nominato il 23 novembre 2018, con mandato di durata semestrale, con decorrenza dal giorno successivo. La nomina è stata comunicata con lettera del suddetto Ministro il 19 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, annunciata alla Camera il 15 gennaio 2019 e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)[61]. Il 4 giugno 2019 è stata poi annunciata alla Camera e trasmessa sempre alla VIII Commissione la lettera del 29 maggio 2019, con cui lo stesso Ministro ha dato comunicazione di una prima proroga per un ulteriore semestre, disposta con decreto n. 126 del 10 maggio 2019, del mandato commissariale, poi ulteriormente prorogato.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[62]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.


 

Garante per la protezione dei dati personali



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Garante per la protezione dei dati personali

Componenti Autorità:

 

Antonello Soro (presidente) e Giovanna Bianchi Clerici, eletti dalla Camera

 

Augusta Iannini (vicepresidente) e Licia Califano,

elette dal Senato

I componenti l’Autorità sono eletti dal Parlamento

(v. infra)

19/6/2019

 

 

 

Dei 4 membri, 2 vengono eletti dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato della Repubblica con voto limitato, ai sensi dell’art. 153, co. 1, del decreto legislativo 196/2003, nel testo novellato dall’art. 14,

co. 1, lett. b),

del decreto legislativo 101/2018,

sulla base delle candidature pervenute.

I componenti eleggono nel loro ambito il presidente e il vicepresidente

 

Il 19 giugno 2019 sono scaduti gli incarichi, di durata settennale, del presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, e dei componenti della suddetta autorità Giovanna Bianchi Clerici, Augusta Iannini (vicepresidente) e Licia Califano.

Antonello Soro e Giovanna Bianchi Clerici erano stati eletti dalla Camera dei deputati, mentre Augusta Iannini e Licia Califano erano state elette dal Senato. L’elezione era avvenuta per tutti i suddetti componenti il 6 giugno 2012.

Si segnala che nella seduta della Camera dei deputati del 18 marzo 2020 è stato reso noto che le votazioni per l’elezione dei due componenti di competenza di questo ramo del Parlamento, che erano state previste – da ultimo – per il 25 marzo 2020, sono rinviate a data da stabilirsi.

Si segnala inoltre che il decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali”, aveva disposto all’articolo 1, comma 1, che il presidente e il collegio in carica continuassero ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Collegio e, comunque, per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, avvenuta l’8 agosto 2019. La legge di conversione 4 ottobre 2019, n. 107, aveva prorogato tale termine al 31 dicembre 2019. Successivamente l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificando il suddetto articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2019, aveva nuovamente prorogato l’esercizio delle suddette funzioni sino al 31 marzo 2020.

Si segnala, infine, che l’articolo 118 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha ulteriormente prorogato tali funzioni “entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020..

Si ricorda che l’articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel testo novellato dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, prevede, al comma 1, che il Garante sia composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.

Il nuovo testo dell’articolo 153 prevede, al comma 1, che i componenti debbano essere eletti tra coloro che presentino la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione. L’avviso relativo all’avvio della procedura deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. La norma prevede altresì che le candidature debbano pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e che i curricula dei candidati siano pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

Il comma 2 dispone che i componenti dell’Autorità eleggano nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità, e un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il comma 3, primo periodo, ribadisce la durata settennale degli incarichi di presidente e di componente e la loro non rinnovabilità, già stabilita in precedenza[63]. Il secondo periodo del medesimo comma 3 precisa altresì che il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive per tutta la durata del mandato[64].

Il 19 aprile 2019 nei siti internet della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Garante per la protezione dei dati personali è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle candidature a componente del collegio del Garante, ai fini dell'elezione di quattro componenti, due per ciascuna Camera, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003, come novellato. Il termine per l’invio delle domande era stato fissato, in quella occasione, al 19 maggio 2019, “a pena di irricevibilità[65].

Il 7 ottobre 2019 sui suddetti siti internet è stato pubblicato un ulteriore avviso nel quale sono stati invitati gli interessati, che non avessero già provveduto entro il termine del 19 maggio 2019, ad inviare la propria candidatura dal 14 al 26 ottobre 2019, anche in tal caso “a pena di irricevibilità”[66].

Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità indipendente istituita dalla legge sulla privacy (dapprima legge 31 dicembre 1996, n. 675, ora decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.

I compiti dell’autorità sono fissati in particolare dall’articolo 154 del più volte citato decreto legislativo n. 196 del 2003, nel testo novellato dall’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679[67].

Grande progetto Pompei

 

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare

 

Data scadenza

Procedura

di nomina

Grande progetto Pompei

 

Direttore generale

di progetto:

 

Mauro Cipolletta

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L

n. 91/2013, convertito,

con modificazioni, dalla L.

n. 112/2013

 

(vedasi infra nel testo)

31/12/2019

 

 

D.P.C.M.

su proposta

del Ministro

per i beni e le attività culturali e per il turismo, previo

parere delle Commissioni parlamentari competenti

 

(vedasi infra nel testo)

 

Il 31 dicembre 2019 è scaduto l’incarico di Mauro Cipolletta, quale direttore generale del Grande progetto Pompei. Cipolletta è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018.

La scadenza coincideva con quella originariamente prevista dal comma 5-ter[68] dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale comma aveva, da ultimo, prorogato dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale erano assicurate le funzioni del direttore generale di progetto.

L'articolo 7, comma 4, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha nuovamente prorogato al 31 dicembre 2022 le funzioni dell'Unità "Grande Pompei", nonché quelle del direttore, del vicedirettore generale vicario e della struttura di supporto.

Si segnala che, in assenza di un intervento legislativo di ulteriore proroga, le suddette funzioni sarebbero confluite in quelle della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, a decorrere dal 31 dicembre 2019.

Si ricorda che sulla proposta di nomina di Cipolletta la Ministra pro tempore per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con lettera del 2 febbraio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018[69]. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che l’aveva esaminata nella seduta del 7 febbraio 2018 esprimendo parere favorevole, e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 febbraio 2018 esprimendo anch’essa parere favorevole.

            In precedenza, il mandato di direttore generale del Grande progetto Pompei è stato rivestito da Luigi Curatoli[70], che era a sua volta succeduto a Giovanni Nistri, primo titolare del suddetto incarico per effetto del D.P.C.M. del 27 dicembre 2013.

            La nomina del direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei è prevista dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica. Tra i compiti del direttore generale di progetto rientrano la definizione e l'approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito. L’organo svolge, altresì, la funzione di stazione appaltante e cura l’esecuzione di tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti, nonché la fase di attuazione e di esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.a.. Il direttore assume, inoltre, direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito archeologico e collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, riferendo con cadenza semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.

            Il Grande Progetto Pompei è stato approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” INDAM

 



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM

Componente del consiglio di amministrazione:

 

Pierangelo Marcati

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del

D. Lgs. n. 213/2009

 

14/10/2019

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

 

Per completare il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM, occorre che sia nominato il componente del suddetto organismo designato dal Ministro dell’università e della ricerca, in sostituzione di Pierangelo Marcati. L’incarico di Marcati è scaduto il 14 ottobre 2019, unitamente a quello dei restanti componenti del consiglio, composto dal presidente dell’Ente, Giorgio Patrizio, e dal consigliere di amministrazione eletto dalla comunità scientifica, Gioconda Moscariello. Il consiglio di amministrazione in precedenza era stato rinnovato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 ottobre 2015[71].

Si ricorda che il 17 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 27 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[72] dell’8 gennaio 2020, con cui è stato trasmesso il decreto del Ministro del medesimo dicastero del 30 dicembre 2019 con il quale Giorgio Patrizio è stato nominato, per un ulteriore mandato quadriennale, presidente dell’Istituto. La comunicazione del decreto di nomina è stata trasmessa alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.

Si ricorda, altresì, che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il medesimo Ministero ha trasmesso il decreto 24 ottobre 2019 del proprio Ministro con il quale è stato disposto il rinnovo dell’incarico di Gioconda Moscariello per un ulteriore mandato quadriennale quale componente del consiglio di amministrazione del suddetto Ente, “in qualità di esperto scientifico eletto dalla comunità scientifica dell’Istituto”.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[73] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[74] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero.

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[75]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[76] [77]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Il comma 1 dell’articolo 4 del nuovo statuto dell’Ente detta peraltro una disciplina speciale per la selezione del presidente. Dopo aver previsto che debba essereun matematico di riconosciuto rilievo internazionale, con notevole esperienza sia di direzione e coordinamento di strutture e progetti di ricerca, sia amministrativa” e aver ribadito che il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009, la norma detta una disciplina di carattere tendenzialmente elettivo, prevedendo che: “In ragione della specificità dell'Ente, di cui all' art. 1 del presente statuto, il Comitato di selezione di cui al citato art. 11 del decreto legislativo n. 213/2009, valuta le indicazioni provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di Enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. Le indicazioni della comunità scientifica vengono acquisite mediante una consultazione nella quale ciascun componente esprime una preferenza. I nomi dei candidati che abbiano ricevuto almeno il 15 per cento delle preferenze espresse vengono trasmessi al Comitato di selezione. La consultazione si svolge secondo le modalità previste in un apposito regolamento che preveda anche l'elettorato attivo del personale dipendente, a tempo indeterminato, dell'Istituto.”. L’articolo 5, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio sia composto, oltre che dal presidente e da un esperto di alta amministrazione, individuato secondo la procedura prevista dal citato articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 213 del 2009, da un esperto scientifico scelto direttamente, mediante elezione, dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. L'elezione si svolge secondo le modalità previste da un apposito regolamento interno[78].

L’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM è stato riordinato, come ricorda il suo sito internet, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 153, che gli ha conferito ampia autonomia regolamentare, includendolo tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale.

L’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 153 del 1992, conferma tra le finalità dell'Istituto la promozione sul piano nazionale, internazionale e comunitario, della formazione e del perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative presenti nelle università italiane. Inoltre l’Istituto è chiamato a svolgere e a favorire le ricerche di matematica pura e applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche. Infine l’Istituto è chiamato a fare in modo che la ricerca matematica italiana si mantenga costantemente in stretto contatto con quella internazionale, specie promuovendo e partecipando a iniziative e a programmi di collaborazione in ambito europeo.

 


 

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV

 


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV

 

Presidente:

 

Carlo Doglioni

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009

27/4/2020

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca[79] su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo)

 

Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico del presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV, Carlo Doglioni, nominato per un mandato quadriennale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 aprile 2016[80].

Il 17 gennaio 2020 al Senato e il 27 gennaio 2020 alla Camera è stata invece annunciata la lettera dell’8 gennaio 2020, con cui il Ministero[81] dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto del Ministro dello stesso dicastero 30 dicembre 2019, con il quale Francesca Bozzano e Roberto Scarpa sono stati nominati componenti di nomina governativa del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto, entrambi per la durata di un quadriennio. La comunicazione del decreto di nomina è stata trasmessa alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.

Si ricorda che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica era stata annunciata, invece, la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[82] aveva trasmesso il decreto del Ministro del suddetto dicastero 24 ottobre 2019, con il quale Fabio Florindo e Gilberto Saccorotti erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dello stesso Istituto, su designazione della comunità scientifica di riferimento.

Si ricorda che il 14 ottobre 2019 erano scaduti i mandati, di durata quadriennale, dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del suddetto Istituto Alessandro Nicola Pino, Giulio Selvaggi, Claudio Faccenna e Giancarlo Neri.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.

L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[83] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[84].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[85]. Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell’INGV, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[86] [87]. L’articolo 8, comma 1, dello statuto[88], prevede che: “1. Il Consiglio di Amministrazione dell’INGV è nominato con decreto del Ministro ed è composto dal Presidente e da quattro membri in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, di cui due direttamente individuati dal Ministro tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell’INGV ed esperti di alta amministrazione. Gli altri due componenti vengono eletti dalla comunità scientifica e tecnologica dell’INGV. Le modalità e le procedure di elezione sono disciplinate dal ROF [Regolamento di organizzazione e funzionamento – N.d.R.].[89].

Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Ai sensi del proprio statuto, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati. L’Ente, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante, opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica nei campi della geofisica e geochimica, della sismologia e della vulcanologia.


 

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS

 


Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Istituto nazionale di oceanografia

e di geofisica sperimentale - OGS

 

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Maria Cristina Pedicchio

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs.

213/2009 (non ancora comunicato alle Camere)

 

17/4/2020

 

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione della comunità scientifica

(vedasi infra nel testo)

 

Il 17 aprile 2020, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, Maria Cristina Pedicchio[90] è stata nominata componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS, in qualità di rappresentante indicato dalla comunità scientifica di riferimento dell’Ente medesimo, per la durata di un quadriennio. In tal modo è stato integralmente ricostituito il consiglio di amministrazione del suddetto Ente.

Il 30 dicembre 2019, infatti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stati nominati Nicola Casagli, quale presidente dell'Istituto, e Michele Pipan, quale componente di designazione governativa del relativo consiglio di amministrazione.

Si ricorda inoltre che il 14 ottobre 2019 erano scaduti, oltre al mandato di Greco, quello della stessa Maria Cristina Pedicchio quale presidente dell’Ente[91], nonché quello del componente del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto di designazione governativa, Giorgio Cassiani[92]. Gli incarichi del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione hanno durata quadriennale.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[93] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[94] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[95]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[96] [97]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Quanto allo statuto dell’Ente si segnala in particolare l’articolo 8 che regola le procedure di selezione del rappresentante della comunità scientifica di riferimento[98] [99].

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, come ricorda l’articolo 1 dello statuto dell’Ente, è un'istituzione scientifica a vocazione internazionale che trae le sue origini dalla Scuola d’astronomia e navigazione istituita a Trieste dall'Imperatrice Maria Teresa d'Austria nel 1753. Il successivo articolo 2 del suddetto statuto specifica che OGS è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria e regolamentare. L’OGS è un ente di ricerca a carattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra che, in coerenza con la propria storica tradizione di eccellenza scientifica e con lo scopo di diffondere le conoscenze e la cultura, opera e sviluppa la propria missione nell'ERA (Area Europea della Ricerca) e in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca in: oceanografia (fisica, chimica, biologica e geologica); geofisica sperimentale e di esplorazione; sismologia e sismologia applicata all'ingegneria.


 

Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM

 

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM

Presidente:

 

Diederik Sybolt Wiersma

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11,

comma 5,

del D. Lgs.

213/2009

18/5/2020

Decreto del Ministro dell'università

e della ricerca

(vedasi infra nel testo)

 

Il 18 maggio 2020 scadrà l’incarico di Diederik Sybolt Wiersma quale presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM.

Wiersma è stato nominato il 18 maggio 2016, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la durata di un quadriennio. La nomina è stata comunicata con lettera dello stesso Ministro del 19 maggio 2016, annunciata sia alla Camera sia al Senato il 7 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Wiersma è subentrato al precedente presidente Massimo Inguscio, dimessosi il 19 febbraio 2016 a seguito della sua nomina a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR.

Per completezza si ricorda che, oltre al presidente, fanno parte del consiglio di amministrazione dell'INRiM Vito Fernicola, designato dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento[100] ed Ettore Vittone, componente di designazione governativa[101], nominati per quattro anni con rispettivi decreti ministeriali del 27 marzo 2018 e del 22 maggio 2018. Essi scadranno pertanto rispettivamente il 27 marzo e il 22 maggio 2022.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[102] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[103] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[104]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRiM, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[105] [106]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 5, comma 2, prevede che il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di Enti e Istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca, sia nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, duri in carica quattro anni e possa essere confermato una sola volta.

L’articolo 6 dello statuto a sua volta disciplina, ai commi 2 e 3, le modalità di nomina del presidente e dei componenti del consiglio, richiamando le procedure di cui al comma 5 del sopra ricordato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[107]. Il procedimento elettorale per la scelta del rappresentante dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento è preceduto da una selezione da parte di un comitato – nominato su proposta del presidente dell’ente dal consiglio di amministrazione – che individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque nominativi – da sottoporre al voto del personale di ruolo dell’Ente[108].

L’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM, è – come ricorda l’articolo 1 del proprio statuto - ente pubblico nazionale di ricerca, istituito con decreto legislativo 21 gennaio 2004 n. 38, ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di ordinamento autonomo, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione, dell’articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. L’INRiM svolge e promuove la ricerca nell’ambito della metrologia, sviluppa i campioni e i metodi di misura più avanzati e le relative tecnologie, mediante i quali assolve alle funzioni di istituto metrologico primario ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.

Istituto nazionale di statistica - ISTAT

 


Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale

di statistica – ISTAT

Componenti

del Consiglio:

 

Monica Pratesi

Maurizio Franzini

Daniela Cocchi

Pier Paolo Italia

Comunicazione alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

14/12/2019

D.P.C.M.

(vedasi infra nel testo)

 

Il 14 dicembre 2019 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica – ISTAT, Monica Pratesi, Maurizio Franzini, Daniela Cocchi e Pier Paolo Italia[109].

L’articolo 8, comma 2, dello statuto dell’Ente[110] stabilisce che il consiglio è composto dal presidente dell’Istat[111], che lo presiede, da un membro designato tra i propri componenti dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente, da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica, e da un ricercatore o da un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione. Il comma 3 del medesimo articolo precisa che i componenti del consiglio diversi dal presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei consiglieri rimasti in carica.

Si segnala che l’attuale formulazione dell’articolo 8 dello statuto, recentemente modificato dal consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019, interviene sulla materia regolata dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166[112].

Si ricorda che delle nomine dei membri del consiglio deve essere data comunicazione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Si ricorda altresì che il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, emanato nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva disposto il riordino dell'ISTAT prevedendo, tra l'altro, la riduzione della consistenza[113] e la modifica della composizione degli organi collegiali dell'Istituto.

Come specificato dall'articolo 2 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, l'ISTAT è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.


 

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova

Presidente

 

Pietro Pongiglione

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

 

24/7/2020

D.P.R. su proposta del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri

Il 24 luglio 2020 scadrà il mandato di Pietro Pongiglione quale presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 2015 per la durata di un quinquennio.

La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, il 17 luglio 2015, a seguito dei pareri favorevoli della XII Commissione (Affari sociali) della Camera e della 12a Commissione (Igiene e sanità) del Senato, espressi nelle rispettive sedute dell'8 luglio 2015.

Il 29 gennaio 2015 era scaduto il mandato del precedente presidente, Vincenzo Lorenzelli, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2010. In precedenza Lorenzelli era stato nominato commissario straordinario dell'Istituto il 28 ottobre 2005.

Ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, il presidente dell'Istituto “Giannina Gaslini” è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute[114].

L’articolo 6 dello statuto dell’Ente precisa che la nomina è preceduta dalla designazione al suddetto incarico da parte del consiglio di amministrazione della Fondazione “Gerolamo Gaslini”.

Si anticipa che il 6 agosto 2020 scadrà anche il consiglio di amministrazione dell’Ente, nominato con decreto del Ministro della salute del 6 agosto 2015. L’organo è ora costituito da Andrea Fusaro, Edoardo Garrone, Carlo Golda, Mario Orlando (designati dal presidente della Fondazione “Gerolamo Gaslini”), Paolo Comanducci (quale Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Genova), Piero Giuseppe Reinaudo (designato dalla ASL3 genovese),  Paolo Repetto (designato dal Comune di Genova) e da Mario Maria Costantino[115] (designato dalla Giunta regionale ligure).

L’articolo 6 prevede, infatti, che la nomina del consiglio sia effettuata con decreto del Ministro della salute. Il consiglio è composto, oltre che dal presidente dell’Ente e ratione muneris dal magnifico rettore dell’Università di Genova o da un suo delegato, da 4 componenti designati dal Presidente della Fondazione “Gerolamo Gaslini” e da 3 componenti designati rispettivamente dalla regione Liguria, dal comune di Genova e dalla Asl nella quale è situato il complesso ospedaliero.

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS sono ospedali di eccellenza con finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari. La disciplina di tali istituti, originariamente dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, è stata riordinata dapprima dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successivamente dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. L'Istituto “G. Gaslini”, in tale contesto, è sempre stato destinatario di norme speciali previste dagli articoli 3[116] e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1980, sopra richiamato.

Gli IRCCS, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 288 del 2003, sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica, soggetti alla vigilanza del Ministero della salute; spettano invece alle regioni le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti. Gli IRCCS possono essere di diritto pubblico o di diritto privato. I primi possono essere trasformati, ferma restandone la natura pubblica, in Fondazioni di rilievo nazionale (c.d. “Fondazioni IRCCS”), aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e comunque vigilate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova, IRCCS di diritto pubblico specializzato in pediatria, è stato fondato nel 1938 ed eretto in ente morale con Regio decreto n. 1468 del 1940. Il Ministro della salute, da ultimo con decreto del 27 febbraio 2018, ne ha confermato il carattere scientifico per la disciplina “materno – infantile”. Il riconoscimento del carattere scientifico conferisce agli IRCCS il diritto a fruire, in aggiunta al finanziamento regionale, di un ulteriore finanziamento statale finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell'attività di ricerca nelle materie riconosciute.


 

Lega navale italiana - LNI



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Lega navale italiana – LNI

Presidente:

Maurizio Gemignani

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

25/5/2020

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro della difesa, di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti, sentito il Ca

SM della M.M.

Vicepresidente:

 

Piero Fabrizi

24/5/2020

Decreto del Ministro difesa di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti, sentito il Ca

SM della M.M.

 

Altri componenti del consiglio direttivo:

 

Roberto Recchia Barbara De Lazzaro Davide Strukelj Umberto Verna

Raffaele Mancuso

Luigi Valerio Luigi Tussellino Antonio Tulino

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

24/5/2020

Decreto Ministro difesa, di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti, uno su designazione del Ministero della difesa e uno su designazione Ministero infrastrutture e trasporti e da sei rappresentanti delle sezioni eletti secondo le modalità statutarie, assicurando un’equa rappresentanza regionale

Il 25 maggio 2020 scadrà il mandato di Maurizio Gemignani quale presidente della Lega navale italiana – LNI, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 2017 per la durata di un triennio, facendo seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, intervenuta in via definitiva il 19 maggio 2017 su proposta del Ministro della difesa.

La Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta relativa alla suddetta nomina con lettera del 3 maggio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 4 maggio 2017 e assegnata alla IV Commissione (Difesa) della Camera e alla Commissione (Difesa) del Senato, che avevano espresso entrambe parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 17 e del 18 maggio 2017. Maurizio Gemignani era stato nominato in luogo del commissario straordinario Romano Sauro, il cui mandato era scaduto il 30 aprile 2017[117].

Il 24 maggio 2020 scadranno altresì il vicepresidente dell’Ente, Piero Fabrizi e gli altri componenti del Consiglio direttivo nazionale della Lega medesima, Roberto Recchia, Barbara De Lazzaro, Davide Strukelj, Umberto Verna, Raffaele Mancuso, Luigi Valerio, Luigi Tussellino e Antonio Tulino. Il vicepresidente Fabrizi è stato nominato il 29 novembre 2017 con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, mentre il Consiglio nazionale nel suo complesso è stato nominato con decreto del Ministro della difesa del 20 dicembre 2017, sempre di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministro della difesa aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fabrizi con lettera del 4 ottobre 2017, annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 6 e il 10 ottobre 2017. Al riguardo la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute dell’11 e del 18 ottobre 2017[118].

Come precisato dal decreto di nomina, il mandato di Fabrizi scadrà il 24 maggio 2020, ossia nella stessa data in cui scadrà il mandato del Consiglio direttivo nazionale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2010, n. 90, il presidente nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400[119], previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare. La norma precisa che il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto ed è coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, secondo le procedure della legge n. 14 del 1978[120], e quindi, anche in tal caso, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il comma 3 del medesimo articolo 69 prevede che il consiglio direttivo nazionale sia nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti[121]. Il consiglio è composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da sei rappresentanti delle sezioni, eletti secondo le modalità stabilite nello statuto, in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale. In caso di parità di voti nelle deliberazioni, prevale quello del presidente. Trattandosi di nomine ministeriali relative a enti per i quali per le nomine del presidente e del vicepresidente è previsto il parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 del 1978, ad esse è applicabile la disposizione di cui all’articolo 9 della stessa legge che prevede che le nomine degli “altri amministratori” debbano essere comunicate al Parlamento. Si ricorda che gli altri organi della LNI sono l'assemblea generale dei soci, il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri. Tutti gli incarichi, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3 hanno durata triennale e possono essere confermati una sola volta, ad eccezione dei componenti del collegio dei probiviri per cui non sussiste limite nel numero dei mandati.

La Lega navale italiana è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. L’Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di rispettiva competenza.

Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”


Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi”

Componente del consiglio di amministrazione:

 

Roberto Benzi

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5,

del D. Lgs.

213/2009 (non ancora comunicata alle Camere)

17/4/2020

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca[122] su designazione del presidente dell’Ente, sentiti i referenti delle attività scientifiche interdisciplinari, previa consultazione della comunità scientifica di riferimento

(vedasi infra nel testo)

 

Il 17 aprile 2020, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, Roberto Benzi è stato nominato componente del consiglio di amministrazione del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi”, su designazione del presidente dell’Ente, sentiti i referenti delle attività scientifiche interdisciplinari, previa consultazione della comunità scientifica di riferimento, per la durata di un quadriennio. In tal modo è stato integralmente ricostituito il consiglio di amministrazione del suddetto Ente.

Il 9 febbraio 2020 era scaduto il mandato del consigliere di amministrazione dell’Ente Carla Andreani, nominata su indicazione del presidente dell’Ente medesimo con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 febbraio 2016, sentiti i “Referenti delle attività scientifiche interdisciplinari nelle quali è impegnato il Centro”, secondo le procedure previste dallo statuto[123].

Si ricorda che il 17 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 27 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[124] dell’8 gennaio 2020, con la quale è stato trasmesso il decreto del Ministro del stesso dicastero del 30 dicembre 2019 con il quale Luciano Pietronero è stato nominato presidente e Tiziana Di Matteo componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione del medesimo Ente, entrambi per la durata di un quadriennio. La comunicazione del decreto di nomina è stata trasmessa alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.

Il 14 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati della presidente uscente Luisa Cifarelli, nonché quello di Giovanni Batignani, componente del consiglio di amministrazione di designazione governativa. La nomina dei suddetti soggetti era avvenuta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015. Per Cifarelli si trattava del secondo e ultimo mandato alla guida dell'Ente, avendo già svolto l’incarico di presidente a seguito della nomina intervenuta con analogo decreto ministeriale del 10 agosto 2011. Batignani era stato invece nominato a seguito della scadenza del mandato del componente del consiglio di amministrazione di designazione governativa Francesco Triscari Binoni, che era cessato il 10 agosto 2015.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[125] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - ora dal Ministro dell'università e della ricerca - sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[126].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[127]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[128] [129].

Al riguardo l’articolo 7, comma 3, dello statuto dell’Ente specifica che: “Il Consiglio di Amministrazione, costituito con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è composto dal Presidente e da altri due componenti scelti tra esperti di alta qualificazione scientifica nazionale e internazionale e/o di alta amministrazione. Due componenti, incluso il Presidente, sono designati dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Un componente è designato dal Presidente, sentiti i Referenti delle attività scientifiche interdisciplinari nelle quali è impegnato il Centro Fermi, previa consultazione della comunità scientifica di riferimento da svolgere mediante modalità definite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 e successive modifiche e integrazioni.” [130].

Il comma 5 del medesimo articolo 11 della sopra citata legge n. 213 del 2009 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Come stabilisce lo statuto dell’Ente, il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”, con sede in Roma, è l’ente pubblico nazionale di ricerca che persegue la missione di centro studi e ricerche nel campo della fisica, promuovendo e sviluppando la ricerca scientifica, con obiettivi di eccellenza finalizzati all’ampliamento delle conoscenze e a originali applicazioni interdisciplinari. L’Ente ha il compito, inoltre, di favorire un'ampia e mirata diffusione della cultura scientifica. Allo stesso tempo il Centro Fermi svolge l’attività di Museo Storico della Fisica, con l’obiettivo di diffondere e conservare la memoria di Enrico Fermi che con il suo gruppo di ricercatori ottenne risultati scientifici di straordinario impatto per la cultura e per la società moderna.


 

Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA

Presidente

 

Paolo Magro

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

20/7/2020

D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare

Consiglio di amministrazione:

 

Fabio Sardone

Giovanni Balestri

Alfonso Corso

Franca Di Rienzo

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

 

20/7/2020

D.M.

del Ministro

della difesa,

su proposta

del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare

 

Il 20 luglio 2020 scadrà il mandato del presidente dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA, Paolo Magro, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2017 per la durata di un triennio.

La nomina era stata deliberata in via definitiva, su proposta della Ministra della difesa, dal Consiglio dei ministri del 10 luglio 2017. Si ricorda che la Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Magro con lettera del 13 giugno 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 14 giugno 2017. Tale richiesta di parere era stata assegnata alla 4ª Commissione (Difesa) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 giugno 2017 esprimendo parere favorevole. La richiesta di parere era stata altresì assegnata alla IV Commissione (Difesa) della Camera, che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 27 giugno 2017, aveva anch’essa espresso parere favorevole nella seduta del 5 luglio 2017.

Il 20 luglio 2020 scadrà anche il consiglio di amministrazione dell’Ente attualmente composto da Fabio Sardone, Giovanni Balestri, Alfonso Corso e Franca Di Rienzo.

Rinnovato con decreto del Ministro della difesa del 18 settembre 2017, il consiglio di amministrazione dell’Ente era originariamente composto, oltre che dal presidente Magro, da Carlo Moscini, Mauro Lunardi, Alfonso Corso e Franca Di Rienzo.

Successivamente era intervenuta la proposta della Direzione per l’impiego del personale militare dell’Aeronautica militare, volta alla designazione di Giandomenico Taricco, quale membro del consiglio in sostituzione di Mario Lunardi, a decorrere dal 27 aprile 2018.  Quindi, con decreto del Ministro della difesa del 24 dicembre 2018, Romeo Paternò era stato nominato componente del consiglio di amministrazione in sostituzione di Carlo Moscini. Infine, con decreto dello stesso Ministro del 26 novembre 2019, Giovanni Balestri e Fabio Sardone sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione. Il decreto specifica che Balestri e Sardone hanno sostituito, rispettivamente, Giandomenico Taricco e Romeo Paternò.

Si ricorda che l’8 maggio 2017 era scaduto il mandato del precedente presidente dell'ONFA, Tommaso Ferro, nominato per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica dell’8 maggio 2014, e quello degli altri componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente, Carlo Moscini, Mauro Lunardi, Cristiano Maria di Carlo e Rossana Colangelo. La composizione del consiglio - rinnovato per un triennio a decorrere dall’8 maggio 2014 con decreto del Ministro della difesa del 16 maggio 2014, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare - era stata poi più volte modificata con successivi analoghi decreti del 5 agosto 2015, del 1° agosto 2016 e del 5 dicembre 2016.

Sono organi dell'ONFA il presidente, il consiglio di amministrazione, composto dallo stesso presidente e da altri quattro membri e il collegio dei revisori. I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta. Tale configurazione degli organi dell'Ente è stata disposta dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90[131] [132], ora modificato dall’articolo 1, comma 2, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 191.

Istituito dal R.D. 21 agosto 1937, n. 1585, l’Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della difesa, che provvede all’assistenza degli orfani del personale militare dell’Aeronautica militare.

 


 

Stazione zoologica “Anton Dohrn”


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Stazione zoologica

“Anton Dohrn

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Mauro Magnani

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5,

del D. Lgs. 213/2009

14/10/2019

Decreto

del Ministro dell'università

e della ricerca[133]

su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

 

Per completare il consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn” deve essere nominato il consigliere di amministrazione di designazione ministeriale in sostituzione di Mauro Magnani, il cui mandato è scaduto il 14 ottobre 2019.

Magnani era stato nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 ottobre 2015. La nomina era stata comunicata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015 e al Senato della Repubblica il 3 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Per Magnani, componente di designazione governativa, si trattava del secondo e ultimo mandato, essendo già stato nominato componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

Si ricorda che il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 30 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera dell’11 dicembre 2019 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[134] ha trasmesso, ai sensi del già citato articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto 11 dicembre 2019 del Ministro del medesimo dicastero con il quale Adrianna Ianora è stata nominata componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunità scientifica dell’Ente. Adriana Ianora ha sostituito Serena Fonda, il cui mandato era scaduto il 22 ottobre 2019. Fonda era stata nominata, sempre su designazione della comunità scientifica di riferimento, a decorrere dal 22 ottobre 2015, alla scadenza del mandato di Silvano Focardi, nominato con decreto ministeriale del 21 ottobre 2011[135].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – ora Ministero dell'università e della ricerca - sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del suddetto Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[136] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[137].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[138]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come quello della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[139] [140]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Quanto allo statuto, la procedura di nomina è disciplinata dall’articolo 8[141].

Come specificato dall’articolo 1 del proprio statuto, la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli è Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, che riconosce le sue origini nell’Istituto fondato da Anton Dohrn nel 1872 per studiare l’evoluzione attraverso ricerche sugli organismi marini. La stazione Zoologica è stata dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n. 886, che ha provveduto al suo riordino. La Stazione Zoologica è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991 e a essa è riconosciuta autonomia statutaria con la facoltà di adottare propri regolamenti. La Stazione Zoologica è vigilata dal Ministero dell’università e della ricerca ai sensi della normativa vigente e, in funzione delle proprie esigenze e finalità, può creare, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, sedi territoriali in Italia e all’estero.

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione II

 

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

 


Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo

 

La Sezione II concerne gli atti di indirizzo accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Per “atti di indirizzo” si intendono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno come previsti e disciplinati dal Regolamento della Camera dei deputati. Si tratta di strumenti contenenti uno o più impegni da attuare da parte del Governo, volti a condizionarne l’azione in un determinato settore (le mozioni e le risoluzioni), ovvero nell’applicazione di previsioni introdotte da un testo di legge (gli ordini del giorno). Tali atti vengono censiti dal Servizio per il controllo parlamentare in un’apposita banca dati e segnalati alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri di volta in volta individuati, previa analisi del contenuto dell’impegno assunto, come soggetti competenti per materia ad attuarli. Ciò al fine di promuovere l’acquisizione di ogni notizia che le amministrazioni ritengano di fornire in merito a quanto attuato per ottemperare agli impegni assunti nei confronti del Parlamento. Si consideri infatti che i regolamenti di Camera e Senato, pur avendo tradizionalmente previsto e disciplinato l’attività di indirizzo, non contemplano alcun obbligo per l’Esecutivo di comunicare se e in quale modo sia stato dato effettivamente seguito agli orientamenti formulati dal Parlamento.

Nella medesima Sezione viene pubblicato il testo integrale delle note governative con le quali i diversi Dicasteri illustrano quanto realizzato in merito agli impegni accolti, ovvero eventuali ragioni ostative. Nello specifico ciascuna nota di attuazione trasmessa è posta a confronto con il contenuto dell'impegno cui la stessa nota si riferisce, in modo da consentire un’immediata valutazione anche dell’effettiva coerenza tra quanto riferito e quanto il Governo si era impegnato a compiere. Le informazioni così ottenute costituiscono, in primo luogo per i firmatari dell’atto di indirizzo, nonché per ciascun altro deputato o parte politica, uno strumento di valutazione dell’attività dell’Esecutivo, sulla cui base decidere l’eventuale attivazione degli strumenti di controllo (in primo luogo interrogazioni o interpellanze) con cui esprimere, se del caso, una censura politica nei confronti di un operato del Governo ritenuto non corrispondente agli indirizzi formulati dal Parlamento.

La Sezione II fornisce anche i dati numerici degli atti di indirizzo segnalati all’Esecutivo nel periodo considerato dalla pubblicazione e delle note di attuazione pervenute nel medesimo arco temporale, che ovviamente riferiscono in merito ad impegni assunti con atti approvati in precedenza, dato che ben difficilmente è ipotizzabile l’immediata realizzabilità di interventi spesso molto complessi. Fermo restando che il Governo non ha alcun obbligo formale di riferire in merito a tali interventi e che, dunque, un ridotto tasso di trasmissione di note di attuazione non è di per sé necessariamente indicativo di inadempienza da parte del Governo medesimo, appare tuttavia evidente che un'elevata percentuale di comunicazioni in merito all'attuazione degli atti di indirizzo è indicativa della “sensibilità” dell’Esecutivo nei confronti degli orientamenti espressi dal Parlamento e può, pertanto, rappresentare un elemento significativo di valutazione ricavabile dai dati riportati nella presente pubblicazione. Va altresì rilevato che la trasmissione delle note di attuazione può costituire per lo stesso Esecutivo un utile strumento per illustrare l’attività posta in essere in determinati ambiti, in particolare per porre in luce esiti che si ritengano indice di particolare efficienza.

Il circuito informativo sopra descritto assume rilievo tanto più in considerazione del fatto che in tempi recenti l’attività legislativa ha visto una costante contrazione della funzione emendativa, specialmente evidente proprio nel caso dei provvedimenti sui quali più si accentua il confronto politico: è innegabile che in tali situazione il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia sul testo predisposto dal Governo di fatto impedisca il confronto sugli emendamenti, il cui contenuto viene di norma trasfuso dai presentatori in ordini del giorno.

In questa prospettiva, la concreta verifica del seguito dato al complesso degli atti in cui si sostanzia la funzione di indirizzo costituisce un aspetto della funzione di controllo delle Camere sull’attività dell’Esecutivo nella sua accezione più consolidata e può rappresentare uno strumento parziale di compensazione della contrazione della funzione propriamente legislativa.


Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

 

In particolare, nel periodo 1° - 30 aprile 2020 sono stati segnalati 279 ordini del giorno[142] dei quali:

 

126 riferiti alla legge n. 8 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” (A.C. 2325-AR).

38 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 19 al Ministero della salute, 14 al Ministero dello sviluppo economico, 13 al Ministero dell’interno, 9 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 7 al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 7 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 6 al Ministero della giustizia, 6 al Ministero dell’istruzione, 4 al Ministero dell’università e della ricerca, 4 al Ministro per la pubblica amministrazione, 3 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 3 al Ministero della difesa, 3 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 3 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2 al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 1 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 1 al Ministro per l’innovazione tecnologica  e la digitalizzazione, 1 al Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

 

125 riferiti alla legge n. 7 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni” (A.C. 2394).

124 sono stati inviati al Ministero della giustizia, 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 1 al Ministero dell’interno, 1 al Ministero dello sviluppo economico;

 

21 riferiti alla legge n. 5 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento” (A.C. 2302-A).

21 sono stati inviati al Ministero dell’economia e delle finanze, 3 al Ministero della giustizia, 3 al Ministero dello sviluppo economico, 1 al Ministero dell’istruzione, 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

 

7 riferiti alla legge n. 21 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” (A.C. 2423).

6 sono stati inviati al Ministero dell’economia e delle finanze e 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 3 risoluzioni[143]:

 

 

 

 

 

 


 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione III

 

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI

DA OBBLIGO DI LEGGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione riguarda la trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni, previste dalle norme vigenti, pervenute nel periodo in esame. La sezione dà altresì conto degli obblighi di relazione introdotti da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo periodo, nonché di quelli conclusi.

Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento

 

Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti ovvero, pur se formalmente vigenti, da ritenersi superati o, comunque, non più attuali o rilevanti alla luce della situazione di fatto successivamente determinatasi (si pensi, ad esempio, all’obbligo di riferire in merito all’attuazione di misure pensionistiche nel frattempo superate da riforme successive). Ciò nella logica di favorire la valorizzazione dei documenti di concreto valore informativo ai fini dell’espletamento dell’attività del Parlamento e la razionalizzazione del contesto normativo.

Per definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli obblighi di relazione a carico di ciascun Ministero[144]. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, sia per agevolare lo scambio di informazioni in merito all’attuazione dell’obbligo (o alle ragioni della mancata attuazione nei termini previsti), sia per sollecitare l’invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data stabilita o deducibile dalla norma introduttiva.

Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.


 

Nella Sezione III si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Con riferimento al medesimo arco temporale, si illustrano inoltre tutte le modifiche normative che determinano l’insorgere o il venir meno di obblighi a riferire alle Camere.

 


Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1°-30 aprile 2020

 

Relazioni governative

 

Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 66/1999,

art. 1, co. 2*

 

Rapporto informativo sull’attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV

(Trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. LXXV, n. 4)

IX Trasporti

 

9/4/2020

 

*Il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, all’articolo 1, comma 1, istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994, poi sostituita dal regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010. Il comma 2 dell’articolo 1 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta al Parlamento il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolge compiti in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, è dotata di personalità giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, e opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa internazionale in materia.

Con il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, all’ANSV è stato attribuito anche il compito di istituire e gestire il “Sistema di segnalazione spontanea” (voluntary report), di cui alla direttiva comunitaria 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile, oggi sostituita dal regolamento UE n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014.

 


 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 411/1985,

art. 3, co. 2*

 

Attività svolta dalla Società Dante Alighieri

(Dati riferiti all’anno 2019,

con allegato il bilancio consuntivo riferito alla medesima annualità)

III Affari esteri

VII Cultura

16/4/2020

*L’articolo 3 della legge 3 agosto 1985, n. 411, recante “Concessione di un contributo statale ordinario alla società Dante Alighieri”, al comma 1 prevede che la società Dante Alighieri presenti al Ministero degli affari esteri (ora degli affari esteri e della cooperazione internazionale), entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni nei quali riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'attività svolta nell'anno finanziario immediatamente precedente. Il comma 2 del medesimo articolo 3 dispone che il Ministero degli affari esteri provveda a trasmettere, entro trenta giorni, tale documento al Parlamento.

La Società Dante Alighieri, fondata nel 1889 ed eretta ente morale con regio decreto 18 luglio 1893, n. 347, è un’associazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modifiche ed integrazioni. La Società è ente del Terzo settore ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e ha per scopo: l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Ai sensi del proprio statuto, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci del 20 luglio 2019, “per il conseguimento delle sue finalità, la Società Dante Alighieri istituisce scuole, offre corsi di lingua e di cultura italiana e la certificazione delle competenze linguistiche di italiano quale lingua seconda, sostiene l'aggiornamento professionale dei docenti, diffonde pubblica e promuove l'editoria italiana, conferenze, eventi ed itinerari culturali e manifestazioni artistiche e musicali, assegna premi e borse di studio e si avvale di qualunque altra idonea iniziativa volta a reperire i fondi necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse connesse. Partecipa alle attività intese a promuovere ogni manifestazione rivolta ad illustrare l’importanza della diffusione della lingua, della cultura e delle creazioni del genio e del lavoro italiani”.

Per il conseguimento delle proprie finalità la Società Dante Alighieri opera attraverso comitati presenti in quasi tutte le province italiane e all’estero. Nella relazione trasmessa si segnala con riferimento al 2019 che la Società Dante Alighieri conta nel mondo un totale di 400 comitati e sezioni, così distribuiti: 201 Europa, 153 Americhe, 10 Mediterraneo e Medio Oriente, 8 Africa sub-sahariana, 28 Asia e Oceania.

 


 

Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 243/2012

art. 6, co. 3 e 5*

 

Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali

(Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze quale annesso al Documento di economia e finanza 2020,

Doc. LVII, n. 3)**

(Dati relativi all’aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo – OMT rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019, tenuto conto delle misure per il contrasto agli effetti dell’epidemia da Covid-19 che il Governo ha adottato e di quelle che si appresta ad approvare)

V Bilancio

e, per il parere, tutte le altre Commissioni permanenti e

Commissione parlamentare per le questioni regionali

24/4/2020

*Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, prevede che qualora il Governo, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali indicati dal comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna detti obiettivi programmatici. Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che ai fini della legge n. 243 del 2012, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, nell'ipotesi di scostamento, oltre alla relazione, il Governo deve presentare una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento medesimo, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro deve essere attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. L'ultimo periodo del comma 3 stabilisce che la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro venga adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede inoltre che il piano di rientro possa essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. Ai sensi del comma 6 le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b).

**I commi 5-bis dell'articolo 10 e 6 dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotti, rispettivamente, dai commi 6, lettera e) e 7, lettera d) dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2016, n. 163, hanno previsto che qualora, nell'imminenza della presentazione del DEF o della Nota di aggiornamento, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso ai richiamati documenti. In merito si segnalano le considerazioni formulate dalla Corte dei conti nella relazione sulla “Tipologia delle coperture finanziarie adottate e tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2019” (Doc. XLVIII, n. 7), presentata il 26 marzo 2020, in attuazione dell’articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).

Sulla relazione annessa al DEF 2020 (Doc. LVII, n. 3) e sulla richiesta, sentita la Commissione europea, di autorizzazione all’aggiornamento del piano di rientro previsto verso l'Obiettivo di Medio Periodo (OMT) in essa contenuta, l’Assemblea della Camera si è espressa favorevolmente nella seduta del 29 aprile 2020, approvando, a maggioranza assoluta, la risoluzione Davide Crippa, Delrio, Boschi e Fornaro n. 6-00107.

Si ricorda che sulla relazione illustrativa dell'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo (OMT), con riferimento agli interventi volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Doc. LVII-bis, n. 1), presentata dal Governo in conformità dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il 5 marzo 2020 e integrata alla luce delle misure adottate con il decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020, e sulla richiesta, sentita la Commissione europea, di autorizzazione all’aggiornamento del piano in essa contenuta, l’Assemblea della Camera si era espressa favorevolmente nella seduta dell’11 marzo 2020, approvando, a maggioranza assoluta, la risoluzione Davide Crippa, Delrio, Boschi e Muroni n. 6-00103.

 

 

 

 

 

Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 121/2018,

art. 25, co. 1*

 

 

Disciplina dell'esecuzione delle pene

nei confronti dei condannati minorenni

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. XXVII, n. 12)**

(PRIMA RELAZIONE)

II Giustizia

1°/4/2020

*Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, all’articolo 25, comma 1, prevede che il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere, con cadenza annuale, per il triennio 2019-2021, una relazione sullo stato di attuazione del medesimo decreto legislativo n. 121 a valere sulle risorse stanziate da tale decreto o comunque disponibili a legislazione vigente. La relazione deve evidenziare eventuali criticità e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle di carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base del monitoraggio delle previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6 del decreto, cui provvede il predetto Ministero ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L’articolo 26 del decreto legislativo n. 121 del 2018, al comma 1, prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 4 (affidamento in prova) e 6 (detenzione domiciliare), valutati in 2.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché dagli articoli 16 (camere di pernottamento) e 17 (permanenza all’aperto), pari a 180.000 euro per l'anno 2018 e a 80.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

**La relazione trasmessa (Doc. XXVII, n. 12), che costituisce il primo adempimento dell’obbligo disciplinato dall’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018, fornisce un quadro complessivo dell’attuazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento (10 novembre 2018) sino al 31 dicembre 2019.

Come specificato nella premessa, nella prima parte della relazione viene tratteggiato il contesto operativo, con una breve introduzione sull'assetto organizzativo, a livello centrale e periferico, dei servizi minorili della giustizia. Sono altresì riportati i passaggi salienti dell'attuazione della nuova normativa, con particolare riferimento all'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione centrale. Nei paragrafi successivi si esamina l’attuazione delle diverse disposizioni concernenti l'esecuzione penale esterna e le misure penali di comunità, la disciplina dell’esecuzione, l’intervento educativo e l'organizzazione degli istituti penali per i minorenni. Per quanto riguarda le misure penali di comunità e gli ingressi negli istituti penali per i minorenni, il testo riporta una breve analisi dei dati statistici relativi ai flussi di utenza del triennio 2017/2019 e si conclude con un quadro delle iniziative intraprese per favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato.

Come previsto dall’articolo 25, la relazione dà conto, nei paragrafi destinati all’analisi degli specifici istituti, delle risorse stanziate dal decreto legislativo n. 121 del 2018 per l’attuazione degli articoli 4 (affidamento in prova al servizio sociale), 6 (detenzione domiciliare), 16 (camere di pernottamento) e 17 (permanenza all’aperto), nonché delle realizzazioni ottenute con le risorse comunque disponibili a legislazione vigente.

 


 

L. 47/2015,

art. 15, co. 1*

 

Applicazione delle misure cautelari personali e provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati riferiti all’anno 2019,

Doc. XCIV, n. 4)**

II Giustizia

21/4/2020

*La legge 16 aprile 2015, n. 47, recante “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità”, all'articolo 15, comma 1, dispone che il Governo presenti alle Camere, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.

L’articolo 1, comma 37, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), ha integrato il disposto del comma 1 dell’articolo 15 della legge n. 47 del 2015. Conseguentemente, tale comma prevede ora che la relazione contenga altresì i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.

**In attuazione degli obblighi richiamati il Doc. XCIV n. 4, oltre alla trattazione relativa all’analisi delle misure cautelari (parte I), contiene un’apposita sezione dedicata ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, all’entità delle riparazioni e ai procedimenti disciplinari iniziati nei confronti dei magistrati (parte II).

D.L. 553/1996,

art. 6-ter, co. 1*

 

Stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti

con il Parlamento)

(Dati relativi al II semestre 2019)

II Giustizia

21/4/2020

*Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, recante “Disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara”, all’articolo 6-ter, comma 1, prevede che il Governo, a partire dal 1° gennaio 1997, riferisca con cadenza semestrale alle Camere sullo stato di attuazione del programma di costruzione e di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all’utilizzazione di tali stabilimenti.

 


 

L. 194/1978,

art. 16, co. terzo*

 

Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”

(Trasmessa dal Ministro della giustizia per la parte di propria competenza)

(Relazione riferita all’anno 2019,

comprensiva dei dati relativi

al periodo 1995-2019,

Doc. XXXVII-bis, n. 3)**

II Giustizia

XII Affari sociali

21/4/2020

*L'articolo 16, primo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”, prevede che, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro della sanità (ora Ministro della salute) presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Il terzo comma del medesimo articolo prescrive che analoga relazione sia presentata dal Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del proprio Dicastero.

Per completezza, si segnala che l’ultima relazione del Ministro della salute sullo stato di attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, per i profili di competenza di quel Dicastero, contenente i dati definitivi dell'anno 2017 (Doc. XXXVII, n. 1), è stata trasmessa alle Camere il 18 gennaio 2019.

**Nella relazione trasmessa (Doc. XXXVII-bis, n. 3) si precisa che il monitoraggio fa parte delle rilevazioni del Piano statistico nazionale e si articola in due sezioni distinte ed indipendenti: l’una relativa alla giurisdizione penale, riguardante i procedimenti instauratisi a seguito delle violazioni delle disposizioni in materia penale previste dalla legge; l’altra relativa alla giurisdizione volontaria, riguardante le richieste rivolte al giudice tutelare da parte di donne minorenni o di donne maggiorenni interdette per ottenere l’autorizzazione all’interruzione volontaria della gravidanza.

L. 404/1977,

art. 10, co. unico*

Stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. CXVI, n. 1)

II Giustizia

30/4/2020

*La legge 1° luglio 1977, n. 404, recante “Aumento dello stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena”, all’articolo 10 dispone che il Ministro della giustizia è tenuto a riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma dei lavori da eseguire in applicazione della legge n. 1133 e della stessa legge n. 404, nonché sui criteri seguiti in ordine alla priorità di attuazione dei lavori stessi.

D.L. 132/2014,

art. 11, co. 2-bis*

 

Stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. CCXXVIII, n. 2)

II Giustizia

30/4/2020

*Il decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, all’articolo 11, comma 2-bis, dispone che il Ministro della giustizia invii alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita, contenente, in particolare, i dati trasmessi dal Consiglio nazionale forense a seguito del monitoraggio attuato ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.

Il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio attraverso l’Osservatorio nazionale permanente sull’esercizio della giurisdizione, istituito ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. r), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

 

 

 

Ministero dell'interno

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 92/2008,

art. 7-bis,

co. 2*

 

Piano d'impiego del personale delle Forze armate nel controllo del territorio

(Dati relativi alle modalità di impiego di un contingente di 7.050 unità di personale delle Forze armate per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili)**

I Affari costituzionali

IV Difesa

 

8/4/2020

 

*Il comma 1 dell’articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, prevede che per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, possa essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.

Il comma 2 dell’articolo 7-bis stabilisce che il piano di impiego del personale delle Forze armate sia adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comma 2 prevede altresì che il Ministro dell’interno “riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari”.

**Si segnala che i dati relativi alle modalità di attuazione del piano di impiego di un contingente di 7.050 unità di personale delle Forze armate per servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, sono contenuti nell’allegato che costituisce parte integrante del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, 5 febbraio 2020, che ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2020 del medesimo piano. La proroga è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.

Si ricorda che il primo Piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008 (c.d. “operazione strade sicure”), è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, 29 luglio 2008. Il Piano (operativo dal 4 agosto 2008) riguardava inizialmente un contingente di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all’articolo 24, comma 74, ha disposto che al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009, il piano di impiego di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008 potesse essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

L’operatività del piano di impiego è stata poi prorogata più volte con appositi interventi normativi; da ultimo, come ricordato, fino al 31 dicembre 2020 dall’articolo 1, comma 132, della legge n. 160 del 2019.

Per completezza si ricorda che il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), all’articolo 74-ter, ha integrato di 253 unità il contingente di personale delle Forze armate che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del dispositivo “Strade sicure”. L'integrazione è stata disposta per novanta giorni, a partire dal 17 marzo 2020, in considerazione dei maggiori compiti assegnati al personale militare nel fronteggiare la diffusione del virus Covid-19.

Con riferimento ai profili informativi inerenti il piano di impiego, si ricorda che nella seduta del 17 aprile 2019 la IV Commissione (Difesa) della Camera ha deliberato di avviare un'indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione “Strade sicure”; attualmente è in corso l'esame del documento conclusivo.

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 144/1999,

art. 66, co. 3*

 

Formazione continua in Italia

(Dati riferiti alle annualità 2017-2018,

Doc. XLII, n. 1)

XI Lavoro

9/4/2020

*La legge 17 maggio 1999, n. 144, recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, all’articolo 66, comma 3, stabilisce che, entro il 30 novembre di ciascun anno, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali) e della pubblica istruzione (ora Ministro dell’istruzione) verifichino, secondo le rispettive competenze, le attività di formazione e istruzione professionale svolte dalle regioni e dagli altri soggetti pubblici e trasmettano al Parlamento una relazione dettagliata “contenente l'elenco delle attività svolte, dei soggetti che le svolgono, del personale impiegato nello svolgimento, dei costi, con la specificazione delle parti a carico di soggetti pubblici, del numero delle persone a cui è stata impartita la formazione e degli effetti occupazionali della formazione con riferimento ai medesimi soggetti”.

 

 


 

Ministro per la pubblica amministrazione

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 15/2009,

art. 12, co. 1*

 

Andamento della spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

(Dati relativi all’anno 2018,

Doc. CCXLVI, n. 2)**

I Affari costituzionali

XI Lavoro

9/4/2020

*La legge 4 marzo 2009, n. 15, all'articolo 12, comma 1, dispone che il Governo trasmetta annualmente al Parlamento e alla Corte dei conti una relazione sull'andamento della spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Si ricorda che le modalità di definizione del numero e della distribuzione delle prerogative sindacali trovano principalmente la propria regolamentazione nell’articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Tale articolo, al comma 1, prevede che al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le confederazioni sindacali rappresentative. Ai sensi del comma 2, la gestione dell'accordo, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è a sua volta demandata alla contrattazione collettiva.

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 50 del decreto legislativo n. 165 del 2001 le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali, nonché gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. Il comma 4 prevede altresì che i dati riepilogativi dei predetti elenchi siano pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

**Il Doc. CCXLVI, n. 2 evidenzia che attualmente per gli impiegati pubblici interessati dalla contrattazione collettiva presso l’ARAN la disciplina delle prerogative sindacali è contenuta in un contratto collettivo nazionale quadro che ha assunto la forma di testo unico coordinato (CCNQ del 4 dicembre 2017). Tale contratto ha previsto la ripartizione delle prerogative sindacali nei nuovi comparti e aree di contrattazione collettiva (definiti a loro volta dal CCNQ del 13 luglio 2016). Il nuovo CCNQ del 19 novembre 2019 non ha modificato l’impianto del citato CCNQ del 2017, ma si è limitato a ripartire i contingenti complessivi, lasciati inalterati, tra le associazioni sindacali aventi titolo e a prevedere forme di utilizzo compensativo ed equivalente dei distacchi/permessi assegnati al singolo soggetto sindacale, senza incidere sul totale complessivo di agibilità riconosciute al sindacato stesso ed è pertanto privo di oneri finanziari aggiuntivi.

La relazione segnala altresì che in via sperimentale è stata attivata la rilevazione relativa ai dipendenti pubblici che usufruiscono di cariche pubbliche elettive, pur non essendo tale rilevazione richiesta espressamente dalla legge, precisando che l’analisi è al momento limitata al solo impatto finanziario del fenomeno.

 


 

L. 180/2011,

art. 7, co. 3*

 

 

Stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. CCXIV, n. 3)

I Affari costituzionali

X Attività produttive

 

9/4/2020

*La legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”, all’articolo 7, comma 3, stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica predisponga, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 7, valuti il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmetta al Parlamento.

Il comma 1 dell’articolo 7, allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, dispone che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici, ovvero la concessione di benefici, devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi, specificando che per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Il comma 2 del medesimo articolo 7 stabilisce che gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, devono essere pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (attualmente Ministro per la pubblica amministrazione), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 180. In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252.

Tale decreto, all’articolo 1, comma 3, precisa che “Non rientrano tra gli oneri informativi gli obblighi di natura fiscale, né quelli che discendono dall’adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti”. Il medesimo decreto, all’articolo 2, comma 2, prevede che gli elenchi degli oneri siano pubblicati in una specifica sezione dei siti web delle amministrazioni (“Oneri informativi introdotti ed eliminati”), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tale riguardo, nella relazione trasmessa (Doc. CCXIV, n. 3) si segnala che a seguito dell’abrogazione dell’articolo 34, disposta dall’articolo 43 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, le amministrazioni hanno sensibilmente ridotto le attività di pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti o eliminati, pur rilevando che anche nel 2019, come negli anni precedenti, la pubblicazione sul sito web delle amministrazioni costituisce la modalità principale per assicurare visibilità e trasparenza agli elenchi degli oneri introdotti o eliminati.

 


 

D.Lgs. 218/2016

art. 2, co. 6*

 

Esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni di cui al decreto legislativo

n. 218 del 2016, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, da parte dell’Istituto nazionale di statistica - ISTAT**

(Dati relativi all’anno 2018,

Doc. CCXXXIX, n. 2)

I Affari costituzionali

15/4/2020

 

*L'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, al comma 3, dispone che, a decorrere dal 2018, i Ministeri che esercitano la vigilanza sugli enti di ricerca individuati dal comma 1 dell'articolo 1, entro il mese di aprile di ciascun anno, monitorino l'attuazione da parte degli enti vigilati delle prescrizioni di cui al medesimo decreto n. 218, della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (2005/251/CE), nonché del  documento European Framework for Research Careers.

Il comma 4 dell’articolo 2 specifica che, ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 3, i Ministeri vigilanti verificano in particolare: a) l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti degli enti di ricerca alle prescrizioni del decreto n. 218 e ai documenti internazionali di cui al comma 1; b) l'elaborazione di prassi applicative virtuose; c) l'adozione di adeguate iniziative di formazione, comunicazione istituzionale, informazione e disseminazione dei risultati delle ricerche; d) la programmazione di iniziative di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato; e) l'adozione di specifiche misure volte a facilitare la libertà di ricerca e la portabilità dei progetti; f) l'individuazione di misure adeguate per la valorizzazione professionale e la tutela della proprietà intellettuale connesse anche a strumenti di valutazione interna; g) l'efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca; h) il rientro in Italia di ricercatori e tecnologi di elevata professionalità e competenza e il livello di competitività e attrattività delle strutture di ricerca italiane per i ricercatori stranieri; i) l'equilibrio tra sostegno alle attività di ricerca e programmazione finanziaria.

Il comma 5 dell’articolo 2 stabilisce che per l'efficacia dell'azione di monitoraggio di cui al comma 3, sempre a decorrere dall'anno 2018, in apposita sezione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali siano riportati ulteriori specifici indicatori e risultati attesi.

Il comma 6 prevede quindi che gli esiti dell'attività di monitoraggio siano illustrati in una dettagliata relazione annuale, recante anche la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante, entro il mese di settembre di ciascun anno, pubblica sul proprio sito istituzionale e trasmette al Parlamento.

**Nell’ambito dei 20 enti di ricerca individuati dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita la vigilanza sull’Istituto nazionale di statistica – ISTAT, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. L’attuazione del decreto n. 322 è stata delegata al Ministro per pubblica amministrazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, articolo 1, comma 2, lett. g).

Nella relazione trasmessa (Doc. CCXXXIX, n. 2) si ricorda che in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 218 del 2016 è stato approvato dal Consiglio dell’ISTAT, con deliberazione n. CDXLIV del 7 dicembre 2017, il primo statuto dell’ente, fonte normativa in precedenza non prevista. Il decreto legislativo n. 218 ha infatti riconosciuto a tutti gli enti pubblici di ricerca potestà statutaria e regolamentare, imponendo agli stessi l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti interni alle disposizioni contenute nello stesso decreto entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Lo statuto dell’ISTAT è stato oggetto di revisione a seguito della sentenza n. 6097/2019 del TAR Lazio, con la quale è stato sancito il diritto dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca di eleggere un proprio rappresentante all'interno degli organi di governo e, nello specifico, all'interno del Consiglio dell’Istituto. L'articolo 8 dello statuto è stato quindi modificato in tal senso con deliberazione del medesimo Consiglio n. CDXCV del 13 dicembre 2019.

 

 

 

 


Relazioni non governative

 

 

Fonte istitutiva

Presentatore

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 127/1997

art. 16, co. 2*

 

Difensore civico della regione Piemonte

Attività svolta

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. CXXVIII, n. 15)**

I Affari costituzionali

1°/4/2020

*La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, all’articolo 16, comma 1, prevede che “a tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del Difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali”.

Il comma 2 dell’articolo 16 stabilisce che, entro il 31 marzo, i difensori civici inviino ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

La figura del Difensore civico, già prevista da numerose leggi regionali, è stata generalizzata dall’articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali (poi articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), in base al quale il Difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando anche di propria iniziativa abusi, disfunzioni, carenze e ritardi delle amministrazioni nei confronti dei cittadini, ed esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza.

La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), all’articolo 2, comma 186, lett. a), ha soppresso la figura del difensore civico comunale.

**La legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, all’articolo 2, commi 1 e 2, ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

In merito, si ricorda che la legge della regione Piemonte 17 dicembre 2018, n. 19, agli articoli 153 e 154, ha modificato la legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione del Difensore civico), affidando al Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute con “facoltà di visita nelle strutture sanitarie afferenti al Sistema sanitario nazionale e in quelle private in regime di convenzione inserite nel territorio regionale, con lo scopo di vigilare su eventuali violazioni della dignità della persona con riferimento a soggetti ivi ricoverati”.

La sezione seconda del Doc. CXXVIII, n. 15 illustra l’attività svolta dal Difensore civico della regione Piemonte nel settore sanitario e sociosanitario, con particolare riferimento alle tematiche della presa in carico degli anziani in condizione di non autosufficienza.

 

 

 

 

L. 112/2011,

art. 3, co. 1,

lett. p)

 

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – AGIA*

Attività svolta

(Dati riferiti all’anno 2019, corredati dalla relazione consuntiva concernente il periodo 2016 - 2020

Doc. CCI, n. 3)

I Affari costituzionali

XII Affari sociali

15/4/2020

*L'Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - AGIA è stata istituita dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, per assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e alla Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, nonché dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti. L’Autorità esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. Il Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 112, è stato emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168.

L’articolo 3 della legge n. 112 del 2011, al comma 1, elenca le competenze attribuite all’Autorità, tra le quali (ai sensi della lettera p) vi è la presentazione alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.

Ai compiti individuati dalla legge istitutiva dell’Autorità si sono aggiunte le funzioni previste dall’articolo 11 (come modificato dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220) della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”. Tale articolo dispone l’istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di un elenco di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, attribuendo all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza la competenza alla selezione e formazione dei tutori volontari nelle regioni prive di garante territoriale, nonché il monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 11.

Inoltre, la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, all’articolo 3, individua l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza quale componente del Tavolo tecnico interministeriale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per elaborare un piano di azione sulla prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.




 

L. 287/1990,

art. 23, co. 1*

 

Autorità garante

della concorrenza e del mercato

Attività svolta

(Trasmessa dal Sottosegretario di Stato

alla Presidenza del Consiglio

dei ministri)

(Dati riferiti all’anno 2019

Doc. XLV, n. 3)

X Attività produttive

21/4/2020

*L’articolo 23, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, come modificato dall’articolo 47, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenti, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Presidente del Consiglio dei ministri che la trasmette al Parlamento entro trenta giorni.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall’articolo 10 della legge n. 287 del 1990, è un’autorità amministrativa che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. L’Autorità garantisce il rispetto delle regole che vietano le intese anticoncorrenziali tra imprese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni in grado di creare o rafforzare posizioni dominanti dannose per la concorrenza; ha il compito di contrastare la pubblicità ingannevole delle aziende e tutela i consumatori e le microimprese dalle pratiche commerciali scorrette delle imprese; per garantire che il confronto sul mercato avvenga lealmente interviene anche contro la pubblicità comparativa che getta discredito sui prodotti dei concorrenti o confonde i consumatori.

A partire dal 13 giugno 2014 l'Autorità vigila sul rispetto delle norme sui diritti dei consumatori previste dalla Direttiva europea 83/2011/UE recepita con il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21. L’Autorità vigila altresì in materia di divieto di discriminazione dei consumatori e delle micro-imprese basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza, come stabilito dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, all’articolo 5-ter, ha attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, all’elaborazione ed all'attribuzione di un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità (rating di legalità) per le imprese operanti nel territorio nazionale che soddisfino determinati requisiti e ne abbiano fatto richiesta.

Per completezza, si ricorda che la legge 20 luglio 2004, n. 215, attribuisce all’Autorità competenze di controllo e vigilanza nell’ambito della disciplina dei conflitti di interesse. In merito a tale attività, l’Autorità riferisce al Parlamento, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 215, con apposita relazione semestrale.

Si ricorda altresì che la legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), che introduce misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche, prevede, all'articolo 31, comma 3, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotti i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, secondo le modalità previste dalla legge n. 287 del 1990. Sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica l’Autorità è chiamata a riferire alle Camere con una relazione annuale in attuazione del comma 4 del citato articolo 31.

 


 

L. 196/2009,

art. 17, co. 9*

 

Corte dei conti

Tipologia delle coperture finanziarie adottate e tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre

settembre-dicembre 2019**

(Doc. XLVIII, n. 7)

V Bilancio

21/4/2020

*Il comma 9 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), dispone che ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmetta alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

**La relazione è stata approvata dalle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo con deliberazione n. 3/2020 del 25 marzo 2020.

L. 212/2000

art. 13,

co. 13-bis*

 

Garante del contribuente per la Lombardia

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all’anno 2019)

VI Finanze

23/4/2020

*La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, all’articolo 13, comma 1, prevede l’istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 13-bis dell’articolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

Si ricorda che il Garante è scelto tra gli appartenenti alle seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.

L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 13, il Garante, “anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione”.

 


 

L. 127/1997

art. 16, co. 2*

 

Difensore civico della regione Valle d’Aosta

Attività svolta

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. CXXVIII, n. 16)

I Affari costituzionali

29/4/2020

*La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, all’articolo 16, comma 1, prevede che “a tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del Difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali”.

Il comma 2 dell’articolo 16 stabilisce che, entro il 31 marzo, i difensori civici inviino ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

La figura del Difensore civico, già prevista da numerose leggi regionali, è stata generalizzata dall’articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 “Nuovo ordinamento delle autonomie locali (poi articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), in base al quale il Difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando anche di propria iniziativa abusi, disfunzioni, carenze e ritardi delle amministrazioni nei confronti dei cittadini, ed esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza.

La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), all’articolo 2, comma 186, lett. a), ha soppresso la figura del Difensore civico comunale.

 

 

 

 



[1] Le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-bis del Regolamento del Senato. Le Commissioni, devono esprimersi nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni.

[2] Riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, si ricorda per inciso, che il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: “(…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli”.

[3] L’Autorità allo stato è guidata da Francesco Merloni, consigliere anziano.

[4] Si anticipa che è stata pubblicata sul sito dell’ISTAT la delibera 4 maggio 2020 del presidente dell’Istituto con cui è stata indetta la procedura di elezione di un ricercatore o tecnologo da nominare quale componente del consiglio dell’ISTAT, secondo le nuove previsioni statutarie e regolamentari.

[5] L’avviso specifica, tra l’altro, che: “[…] Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità per la nomina alla carica di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza devono comunicare tale disponibilità, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di disponibilità, devono allegare i seguenti documenti: un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112; copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.

[6] Si ricorda che il suddetto comma è stato così sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, successivamente, così modificato dall'articolo 2, comma 6, lett. a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.

[7] Si segnala, peraltro, che in occasione delle successive nomine di Stefano Corti e Carlo Maria Ferro quali componenti del consiglio di amministrazione, intervenute con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2018, non è stata seguita un’analoga procedura di comunicazione al Parlamento.

[8] L’articolo 103 recita: “1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.”. Si segnala inoltre la prima parte del comma 2 del medesimo articolo, come modificato dalla legge di conversione, che recita: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati […], in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. […].”.

[9] Il 29 aprile 2015 si erano invece dimessi i sub commissari dell'Agenzia, Cristina Corazza e Tullio Fanelli, che erano stati nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 ottobre 2014.

[10] I mandati di Lelli, Putti e Maranesi erano stati prorogati con decreti ministeriali del 27 dicembre 2013, del 27 settembre 2013 e del 5 ottobre 2012. In precedenza, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto dell'11 settembre 2009, aveva nominato commissario Lelli, nonché Putti ed Enrico Elli come sub commissari. Detti incarichi erano stati poi prorogati con analoghi decreti ministeriali a decorrere dapprima dal 9 settembre 2010 e poi dal 23 settembre 2011. A seguito delle dimissioni di Enrico Elli, il Ministro aveva nominato in sua vece Piergiuseppe Maranesi, con decreto del 27 settembre 2011.

[11] La norma è richiamata dall’articolo 6, comma 3, del vigente statuto dell’Ente.

[12] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[13] Approvato nella 14° riunione del consiglio di amministrazione del 23 febbraio 2017, con delibera n. 5/2017/CA, e aggiornato con le modifiche approvate in via definitiva nella 38° riunione del consiglio di amministrazione del 30 aprile 2019, con delibera n. 30/2019/CA.

[14] Le modifiche sono intervenute successivamente alla sentenza n. 6134/2018 del Tar del Lazio, che ha parzialmente annullato lo statuto dell’Ente, ritenendo che nel consiglio di amministrazione debba essere garantita la rappresentanza di ricercatori e tecnologi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

[15] Come già evidenziato supra nella nota n. 12, l’Enea rientra tra gli Enti di ricerca ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 218 del 2016.

[16] Paolo Miccoli era altresì presidente uscente dell’ANVUR, essendo stato eletto nell’ambito del consiglio direttivo il 15 novembre 2017, con decorrenza 8 gennaio 2018. Miccoli era subentrato al precedente presidente Andrea Graziosi, il cui mandato di componente del consiglio era scaduto il 7 gennaio 2018. Si ricorda che l'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia, convochi e presieda le sedute del consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

[17] Beltram e Meneghetti sono stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2016 per la durata di un quadriennio, in sostituzione di Stefano Fantoni e Sergio Benedetto il cui mandato era scaduto nel maggio 2016.

[18] Antonio Felice Uricchio è stato infatti nominato componente del consiglio direttivo con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019. La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato consiliare di Andrea Graziosi. Uricchio è stato quindi eletto presidente il 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020.

[19] Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 76 del 2010, in sede di prima applicazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei predetti mandati risultava sfalsata. Infatti, la suddetta norma prevede che: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta scadenza dei mandati di Luisa Ribolzi nel 2014, nonché di Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris e Massimo Castagnaro nel 2015, il consiglio direttivo dell'ANVUR risultava composto dai soli Stefano Fantoni, presidente, Andrea Graziosi, vicepresidente, e Sergio Benedetto. Per tale motivo si era reso dunque necessario procedere alla nomina dei quattro componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia, scaduti poi, come evidenziato supra nel testo, il 14 ottobre 2019.

[20] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in vigore dal 10 gennaio 2020, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[21] L'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che: "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".

[22] Con il D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, è stato emanato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Ente.

[23] Per l’istituzione dei due distinti Ministeri, si veda supra la nota 20.

[24] La decorrenza dell’incarico di Filomena Albano è stata stabilita con decreto dell’Autorità garante (repertorio n. 116 prot. n. 885 del 28/04/2016), con cui il titolare uscente, di concerto con la medesima Filomena Albano, ha decretato la cessazione del proprio regime di prorogatio, con il contestuale subentro della stessa Albano.

[25] Si precisa che l’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, stabilisce che, in caso di dimissioni di un commissario, la Camera competente proceda all'elezione di un nuovo commissario il quale resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità. Pertanto, il mandato di Antonio Nicita, eletto il 14 novembre 2013 dalla Camera in sostituzione di Maurizio Décina, che aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico il 4 settembre 2013, e il mandato di Mario Morcellini, eletto dal Senato il 1° febbraio 2017 in sostituzione di Antonio Preto, deceduto il 3 novembre 2016, sono scaduti contestualmente ai mandati degli altri commissari.

[26] L’articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013, aveva quindi previsto la permanenza in carica, fino alla nomina del presidente e dei componenti dell'ANAC, dei componenti della CIVIT già insediati, ossia la presidente Romilda Rizzo e i componenti Antonio Martone e Alessandro Natalini, successivamente dimessisi il 23 aprile 2014, a seguito della nomina di Cantone, il quale si era poi effettivamente insediato alla guida dell'ANAC il 28 aprile 2014.

[27] Si veda al riguardo l'articolo 13, comma 3, del sopra citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nel testo novellato dall’articolo 5, comma 5, del sopra ricordato decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dalla già menzionata legge di conversione n. 125 del 2013.

[28] Si segnala che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, recante “Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, on. dott.ssa Fabiana DADONE”, le funzioni di semplificazione amministrativa e normativa, nell’ambito degli specifici indirizzi impartiti dal presidente del Consiglio dei ministri, sono affidate al Ministro per la funzione pubblica.

[29] Per l'ANAC è stata dunque normativamente prevista una composizione più ampia di quella a suo tempo stabilita per la CIVIT, date anche le competenze ad essa attribuite in materia di lotta alla corruzione.

[30] In precedenza la Cassa era guidata da Massimiliano Del Casale, che era stato nominato presidente con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2017 fino al 9 febbraio 2020, ossia fino alla scadenza del consiglio di amministrazione dell’Ente. Del Casale tuttavia era stato successivamente collocato nell’ausiliaria per raggiunti limiti d’età a decorrere dal 19 novembre 2018.

[31] L’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, rubricato “Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale” dispone: “1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.”.

[32] In quella data sono stati nominati componenti titolari Massimiliano Del Casale, Stefano Barbieri, Roberto Comelli, Enzo Bernardini, Nicola Luisi, Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Daniela Rota, Flavio Vito Valentino De Pace, Paolo Bianchi, Lucio Gervasi, Paolo Virgili, Roberto Tulletti. Con decreto del 15 novembre 2017, a seguito delle dimissioni di Manfredi Selvaggi è stato nominato Marcovalerio Pozzato. Con decreto del 22 gennaio 2019 Mario Cinque è stato nominato in sostituzione di Bernardini. Contestualmente è stato nominato Patrizio Longo quale esperto del settore attuariale, incarico in precedenza non ricoperto. Per quanto riguarda i membri supplenti, con il citato decreto del 10 febbraio 2017, sono stati nominati Antonio Zambuco, Emanuele Martina, Luigi Filippone, Angelo Agovino, Edoardo Lacrimini e Leandro Fiusco. Con decreto del 26 aprile 2018 Giuseppe Tosto ha sostituito Filippone, mentre con decreto del 22 gennaio 2019 Stefano Spagnol è subentrato ad Agovino. Sull’avvicendamento di Biancafarina a Del Casale vedasi supra nota 30.

[33] Il D.P.R. n. 211 del 2009 è stato abrogato dall'articolo 2269, comma 1, n. 393), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

[34] Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, aveva nominato Tommaso Edoardo Frosini e Gloria Saccani Jotti componenti del consiglio di amministrazione del CNR per un quadriennio. In particolare Frosini è stato nominato su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome, mentre Saccani Jotti era stata scelta all'interno della terna proposta al suddetto Ministro dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura.

[35] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 16 febbraio 2016, annunciata alla Camera il 26 febbraio 2016, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di aver nominato, con proprio decreto 15 febbraio 2016, Massimo Inguscio presidente dell’Ente per la durata di un quadriennio a decorrere dal 20 febbraio 2016. Inguscio, già presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM, ha sostituito Luigi Nicolais che era stato nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 febbraio 2012.

[36] Il 22 gennaio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 10 gennaio 2019 con la quale il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto ministeriale n. 13 del 9 gennaio 2019 concernente la nomina di Mario Giovanni Melazzini a componente del consiglio di amministrazione, in sostituzione di Gloria Saccani Jotti, dimissionaria dal 19 aprile 2018, a seguito dell’assunzione del mandato parlamentare. Il nominato è restato n carica fino alla scadenza del mandato del consiglio, il 20 febbraio 2020.

[37] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

[38] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 17 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 1° dicembre 2015, aveva comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 13 novembre 2015, Lagalla e Mocella componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata di quattro anni. Lagalla era stato nominato su designazione della Conferenza dei Rettori delle università CRUI, mentre Mocella, come ricordato nel testo, era stato nominato su designazione del personale dell’Ente stesso. A seguito dell’elezione di Roberto Lagalla all’Assemblea regionale siciliana, nel marzo 2018 il Ministro dell’istruzione dell'università e della ricerca ha provveduto a nominare, su designazione della Conferenza dei Rettori delle università italiane CRUI, Alberto Tesi quale consigliere di amministrazione, “per il restante periodo del quadriennio di nomina in corso”. I mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione dell’Ente Maria Cristina Messa, Gloria Saccani Jotti, Vito Valassi e Gennaro Ferrara erano scaduti nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015.

[39] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[40] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[41] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[42] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[43] Emanato con provvedimento del presidente del CNR n. 93/2018.

[44] Si segnala che mentre l’articolo 7 dello statuto del 2018 del CNR fissa in cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009, al comma 1, stabilisce che: “Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è composto da sette componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione della comunità scientifica di riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10 può essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.”.

[45] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.

[46] Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, dello statuto dell’Ente, infatti, in difetto di nomina ministeriale il presidente è sostituito dal consigliere più anziano di età che ne svolge le funzioni di rappresentanza, indirizzo e vigilanza.

[47] Il 23 febbraio 2016 era scaduto infatti il mandato del precedente presidente del Consorzio, Adriano De Maio, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 febbraio 2012.

[48] Il 10 agosto 2015 era infatti scaduto il mandato di Paola Secchiero, che era stata nominata componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

[49] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[50] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[51] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[52] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[53] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[54] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[55] L’articolo 15 dello statuto dispone: “1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente.

2. Il terzo consigliere è designato dalla comunità scientifica ed economica di riferimento dell'Ente, che si esprime nell'assemblea composta dai rappresentanti legali o dai delegati dei seguenti enti e dai rappresentanti di ricercatori e tecnologi come segue:

a) un delegato della Regione Friuli Venezia Giulia;

b) un delegato espresso congiuntamente da Università di Trieste, Università di Udine e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati;

c) un delegato espresso congiuntamente dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Friuli Venezia Giulia e da Confindustria del Friuli Venezia Giulia;

d) tre rappresentanti dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Ente, di cui due eletti nel Consiglio tecnico-scientifico.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vicepresidente. Qualora il Consiglio non sia operante nel suo plenum, assume la carica di Vicepresidente pro tempore il secondo componente designato dal Ministro ai sensi del comma uno.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente di Area Science Park almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consigliere in carica, con l'invito, agli enti per cui è previsto dal comma secondo, a esprimere un delegato comune. Entro il medesimo termine, il Presidente indice le elezioni per l'individuazione del terzo rappresentante dei ricercatori e tecnologi in servizio presso l'Ente; l'elettorato attivo e passivo e il procedimento elettorale sono disciplinati dall'articolo 20, comma secondo.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.

[56] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.

[57] Sulla relativa proposta di nomina, trasmessa con lettera del Ministro pro tempore per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta il 2 agosto 2019 - ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - e annunciata il 18 settembre 2019 alla Camera e il 24 settembre 2019 al Senato, la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute svoltesi il 2 ottobre 2019. L’avvio della procedura di nomina era stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 luglio 2019, a seguito della proposta avanzata il 5 luglio 2019 dal Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il 31 agosto 2019 era scaduto il mandato dello stesso Carrà quale presidente dell'Ente. Carrà era stato confermato con decreto del Presidente della Repubblica il 31 agosto 2015 per la durata di un quadriennio. Il 3 febbraio 2015 era scaduto il precedente mandato dello stesso Carrà quale presidente dell’Ente, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2011. Nelle more di tale riconferma, il medesimo Ministro, con proprio decreto del 19 marzo 2015, aveva nominato lo stesso Paolo Carrà commissario straordinario dell’ENR sino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, nelle rispettive sedute del 7 e del 15 luglio 2015.

[58] Si segnala che nelle premesse del decreto di nomina del consiglio di amministrazione illustrato infra nel testo, si fa riferimento a una nota del 2 agosto 2019 “con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha designato il Dr. Marco Protopapa, quale rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell’Ente in parola;”. Peraltro, nel sito dell’Ente nazionale risi Marco Protopapa è stato riportato tra i componenti del consiglio di amministrazione.

[59] Si segnala che il decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 10 agosto 2018, ha revocato, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 908/2014, il riconoscimento dell’Ente nazionale risi quale organismo pagatore nazionale per il settore risicolo. Le relative funzioni sono state affidate, ai sensi dell’articolo 2 del medesimo decreto, all’AGEA, a decorrere dell’esercizio 2019.

[60] Si ricorda che l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato hanno espresso, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio e del 1° agosto 2019, parere favorevole alla suddetta proposta di nomina ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa dal medesimo Ministro il 25 luglio 2019, annunciata alle Camere il 30 luglio 2019 e assegnata alle summenzionate Commissioni permanenti.

[61] Si ricorda inoltre che nel mese di novembre 2018 era scaduto il mandato del precedente commissario straordinario dell’Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, che era stato prorogato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 maggio 2018, per la durata di sei mesi a decorrere dal 24 maggio 2018 e comunque non oltre la nomina del presidente. Ferrari era stata nominata commissario straordinario con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2014 e detto mandato era già stato prorogato con analoghi provvedimenti in data 2 aprile 2015, 8 ottobre 2015, 26 maggio 2016, 10 novembre 2016, 12 maggio 2017 e 9 novembre 2017. In precedenza Ferrari era stata nominata presidente dell'Ente parco calabrese per cinque anni con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2009. Dopo la scadenza di tale mandato presidenziale, la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo, sotto la guida del vicepresidente, fino al commissariamento dell’Ente con la ricordata nomina di Ferrari a commissario straordinario.

[62] Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 73 del 2013, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.

[63] L'articolo 47-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 31, aveva infatti stabilito in sette anni, con decorrenza dalla data del decreto di nomina, la durata in carica del presidente e dei componenti del Garante, nonché la loro non rinnovabilità. La disposizione era stata introdotta per equiparare la durata in carica del presidente e dei componenti del Garante a quella prevista per le altre Autorità indipendenti, eliminando la possibilità di essere confermati nell'incarico.

[64] Il comma 5 del citato articolo 153 precisa che all'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Il comma 6 stabilisce che al presidente compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Ai componenti compete una indennità pari ai due terzi di quella spettante al presidente.

[65] L’avviso del 19 aprile 2019, come pubblicato sul sito della Camera dei deputati, recita: Avviso per la presentazione di candidatura a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ai fini della elezione da parte della Camera dei deputati

Ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali è costituito da quattro componenti, eletti due dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati con voto limitato.

I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Garante per la protezione dei dati personali almeno sessanta giorni prima della nomina.

Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica. L'incarico ha durata settennale, non è rinnovabile e, per tutta la sua durata, non è possibile esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. Coloro che intendono candidarsi a componente del Collegio, devono inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, entro il 19 maggio 2019 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: garanteprivacy@certcamera.it.

I candidati, nell'inviare la propria candidatura, devono allegare i seguenti documenti:

a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;

b) copia di un documento di identità in corso di validità. I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Garante per la protezione dei dati personali.”.

[66] Il testo integrale dell’avviso del 7 ottobre, come pubblicato sul sito della Camera dei deputati è il seguente: “AVVISO per la riapertura dei termini per la presentazione di candidatura a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ai fini della elezione da parte della Camera dei deputati

A seguito della conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, sono riaperti i termini per la presentazione di candidature a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ai fini dell'elezione da parte del Senato della Repubblica, previsti dall'Avviso pubblicato il 19 aprile 2019. Gli interessati che non abbiano già provveduto entro il termine del 19 maggio 2019, potranno inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, a partire dal 14 ottobre 2019 e fino alle ore 24 del 26 ottobre 2019 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: garanteprivacy@certcamera.it. Le modalità di presentazione delle candidature e i documenti da allegare alle stesse sono quelli indicati nell'Avviso del 19 aprile 2019. I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Garante per la protezione dei dati personali.”.

[67] Come riassuntivamente illustrato nel sito dell’Autorità, essa ha i seguenti compiti: controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui;

collaborare con le altre autorità di controllo e prestare assistenza al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del Regolamento;

esaminare reclami;

nel caso di trattamenti che violino le disposizioni del Regolamento rivolgere ammonimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, ingiungendo di conformare i trattamenti medesimi alle disposizioni del Regolamento; imporre una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento, incluso il divieto di trattamento; ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento;

adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento e altri organismi e istituzioni l’esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

formulare pareri su proposte di atti normativi e amministrativi;

partecipare alla discussione su iniziative normative con audizioni presso il Parlamento;

predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al Parlamento e al Governo;

partecipare alle attività dell'Unione europea e a quelle internazionali di settore, anche in funzione di controllo e assistenza relativamente ai sistemi di informazione Europol, Schengen, VIS, e altri; curare l'informazione e sviluppare la consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla tutela dei minori;

tenere registri interni delle violazioni più rilevanti e imporre sanzioni pecuniarie ove previsto dal Regolamento e dalla normativa nazionale; coinvolgere, ove previsto, i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche i cui risultati sono presi in considerazione per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale.

[68] Il comma 5-ter, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 4, lett. a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recita: “Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.”.

[69] L’annuncio è quindi intervenuto successivamente all’espressione dei pareri, in concomitanza con la prima seduta della XVIII Legislatura.

[70] Curatoli era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2016 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il suo incarico era stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 con analogo decreto dell’8 giugno 2017.

[71] Il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione precedente, ossia Vincenzo Ancona (presidente), Vincenzo Vespri ed Elisabetta Strickland, che erano stati nominati, per un quadriennio, con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

[72] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

[73] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[74] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[75] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[76] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[77] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[78] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.

 

[79] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[80] In precedenza Stefano Gresta era stato nominato presidente dell’Ente per quattro anni con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 27 marzo 2012.

[81] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

[82] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

[83] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[84] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[85] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[86] Il comma 3 prevede invece che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

[87] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[88] Vedasi delibera del consiglio di Amministrazione n. 424 del 15 settembre 2017.

[89] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.

[90] La Pedicchio è stata nominata in sostituzione di Silvestro Greco, il cui mandato era scaduto, come precisato nel testo, il 14 ottobre 2019.

[91] Per Pedicchio si trattava del secondo ed ultimo mandato alla presidenza dell'Ente, avendo già rivestito tale ruolo in precedenza, a seguito della nomina intervenuta, con analogo decreto ministeriale, il 10 agosto 2011.

[92] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca aveva effettuato tutte le suddette nomine con proprio decreto del 14 ottobre 2015. Il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati dei membri del precedente consiglio di amministrazione dell'Istituto, Gianluca Valensise e Sergio Persoglia.

[93] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[94] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[95] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[96] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[97] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[98] L’articolo 8 dello statuto, rubricato “Procedura di scelta del terzo Consigliere di Amministrazione”, prevede: “1. Il terzo Consigliere di Amministrazione dell'OGS è scelto tra esponenti scientifici economici di comprovata competenza ed esperienza a livello internazionale nelle Scienze della Terra, nell'ambito di un rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, indicata da un Comitato di Selezione composto da personalità scientifiche di chiara fama e competenza nei settori di attività dell'OGS, nominato dal Consiglio di Amministrazione di OGS. 2. La rosa dei candidati verrà individuata a seguito di procedura di selezione il cui provvedimento di avvio, adottato dal Presidente dell'OGS, verrà pubblicato nel sito WEB dell'Ente indicandone termini e modalità di espletamento. 3. Nell'ambito della rosa di candidati individuata dal Comitato di Selezione e ad esito della procedura di cui al precedente comma, la scelta del Consigliere verrà effettuata sulla base di consultazione del personale ricercatore e tecnologo a tempo indeterminato e tempo determinato in servizio presso l'Ente alla data fissata per la consultazione stessa.”.

[99] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.

[100] Fernicola è subentrato a Aldo Godone, che era stato nominato per quattro anni con analogo decreto ministeriale del 14 gennaio 2014.

[101] Vittone è subentrato a Livio Battezzati, nominato su designazione del predetto Ministro con decreto del 20 febbraio 2014.

[102] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[103] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[104] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[105] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[106] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[107] L’articolo 6, comma 2, dello statuto stabilisce che: “Il Consiglio di Amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge. I componenti dell’organo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.

L’articolo 6, comma 3, dello statuto dispone che: “Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'INRiM, designati:

a. due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica, in conformità al disposto di cui all’art. 11 del D.lgs. 213/2009;

b. uno dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’INRiM, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo dell’INRiM in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. Il provvedimento di avvio della procedura concernente la nomina del Comitato di Selezione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato sul sito web dell’INRiM.

c. Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. I componenti del Comitato di Selezione non possono essere selezionati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, che costituisce un collegio perfetto, informa i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. Per le sue sedute non sono previsti compensi o gettoni di presenza. Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.”.

[108] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.

[109] Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2019 è stato rinnovato il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto nazionale di statistica - ISTAT. Tale comitato risulta composto da: Roberto Zelli, Anna Maria Manzone, Serena Battilomo, Silvia Maria Lagonegro, Luciana Patrizi, Maria Teresa Monteduro, Gianluca Dominutti, Nicola Giampaolo, Paola D’Andrea, Domenico Mauriello, Andrea Brandolini, Gianfranco Santoro, Federico Visconti e Carmelo Intrisano. Si ricorda che l’organismo è presieduto ratione muneris dal presidente pro tempore dell’Ente.

[110] Si ricorda che l’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[111] Il presidente dell’Ente, Gian Carlo Blangiardo, è stato nominato il 4 febbraio 2019 con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti.

[112] Tale disposizione prevede che il consiglio sia presieduto dal presidente dell'Istituto, e sia composto da due membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e da due membri nominati (rectius: designati) dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica.

La norma prevede, altresì, che i componenti del consiglio, diversi dal presidente, siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durino in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica.

La differenza sostanziale consiste quindi nella sostituzione di un componente designato, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica con un ricercatore o un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione, analogamente a quanto previsto dalla vigente normativa per la generalità degli enti di ricerca. Al riguardo l’articolo 10 del suddetto regolamento, modificato dal consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019, dispone: “1. Il ricercatore o il tecnologo, componente del Consiglio ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. d) dello statuto, è eletto dai ricercatori e dai tecnologi, anche a tempo determinato, in servizio presso l’Istat alla data di svolgimento delle elezioni. Possono essere eletti i dipendenti appartenenti al profilo professionale di ricercatore e tecnologo di ruolo, in servizio presso l’Istituto alla data di indizione della consultazione elettorale; tale requisito deve essere mantenuto, a pena di decadenza per tutta la durata dell’incarico. […]”. Le modifiche sono intervenute successivamente alla sentenza n. 6097/2019 del Tar del Lazio, che ha parzialmente annullato lo statuto dell’Ente, ritenendo che nel consiglio di amministrazione debba essere garantita la rappresentanza di ricercatori e tecnologi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

Si segnala che è stata pubblicata sul sito dell’ISTAT la delibera 4 maggio 2020 del presidente dell’Istituto con cui è stata indetta la procedura di elezione di un ricercatore o tecnologo da nominare quale componente del consiglio dell’ISTAT, secondo le nuove previsioni statutarie e regolamentari. Contestualmente è stata adottata un’apposita disciplina per lo svolgimento della suddetta procedura, nominando una specifica commissione elettorale. La procedura elettorale dovrà completarsi nel termine di 60 giorni dalla data del decreto medesimo e quindi entro il prossimo 4 luglio 2020.

Si ricorda che l’articolo 100, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dispone che “I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. […]”.

[113] In particolare la composizione del consiglio dell'Istat è stata ridotta a 5 membri compreso il presidente, dai 10 membri compreso il presidente precedentemente previsti. La composizione del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica è stata parimenti ridotta a 15 membri compreso il presidente, dai 22, compreso il presidente, precedentemente previsti.

[114] Soggetto distinto dal predetto Istituto è la Fondazione Gerolamo Gaslini, eretta in ente pubblico dalla legge 21 novembre 1950, n. 897, e trasformata in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall'articolo 6 del decreto-legge 20 giugno 2012 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 131. Tra gli scopi della Fondazione rileva il potenziamento dell'Istituto “Giannina Gaslini”, il cui presidente viene designato dal consiglio di amministrazione della Fondazione e, una volta nominato, entra a far parte del consiglio di amministrazione della Fondazione stessa. A tal proposito si ricorda che il testo originario dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, aveva previsto, con norma speciale, l'accorpamento della Fondazione Gerolamo Gaslini e dell'Istituto “Giannina Gaslini”, nell'ambito delle procedure previste per la trasformazione degli IRCCS di diritto pubblico in Fondazioni di rilievo nazionale. Tale trasformazione non è invece avvenuta, essendo stata la predetta norma speciale abrogata dal decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In senso contrario alla trasformazione dispone anche l'articolo 9 della legge della regione Liguria 31 marzo 2006, n. 7, come modificato dall'articolo 25 della successiva legge regionale 25 novembre 2009, n. 57.

[115] Con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019, Costantino è subentrato a Marcello Montefiori, a seguito delle dimissioni di quest’ultimo, presentate il 21 maggio 2018.

[116] Il contenuto normativo di tale disposizione è stato richiamato dapprima dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 269 del 1993 sopra citato, e poi dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 288 del 2003, come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

[117] Inizialmente nominato per un anno con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° luglio 2015, Sauro era stato confermato con analoghi decreti del 30 giugno 2016 e dell’8 novembre 2016. Il commissariamento dell’Ente era conseguito alla mancata nomina del presidente e del vicepresidente della LNI in seguito alle rinunce di Giuseppe Lertora e Pietro Vatteroni. Il 30 marzo 2014 erano infatti scaduti i mandati del presidente e del vicepresidente uscenti, rispettivamente Franco Paoli e lo stesso Pietro Vatteroni, che erano stati nominati per tre anni a decorrere dal 30 marzo 2011.

[118] Si ricorda che, in precedenza il Ministro della difesa, con lettera del 20 aprile 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 3 maggio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina dell’allora Commissario straordinario Romano Sauro a vicepresidente della LNI. Tuttavia tale proposta di nomina non ha avuto seguito, malgrado il parere favorevole espresso dalla IV Commissione della Camera nella seduta del 17 maggio 2017; la 4ª Commissione del Senato, al riguardo, non aveva espresso alcun parere.

[119] L’articolo 3 della legge n. 400 del 1988 prevede che: “1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.”.

[120] La norma precisa inoltre che il presidente si avvale della presidenza nazionale, quale struttura di supporto alla propria attività di attuazione gestionale degli indirizzi deliberati dall'Assemblea, nonché di un direttore generale nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta dello stesso presidente nazionale, ai quali sono attribuiti poteri coerenti con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione.

[121] La norma precisa che il consiglio ha poteri di direzione, programmazione e controllo operativo delle attività svolte dall'ente e adotta le deliberazioni previste per gli enti pubblici, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare.

[122] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[123] Nel precedente consiglio l’incarico di componente del consiglio di amministrazione espressione della comunità scientifica di riferimento era rivestito da Enzo Iarocci.

[124] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

[125] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[126] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[127] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[128] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[129] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[130] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.

[131] L’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, rubricato “Organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori” prevede che: “1. Sono organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori. 2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. è formato da: a) il presidente nazionale, che lo presiede; b) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario; c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo; d) un genitore di assistito dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori. 3. Il presidente nazionale è scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all'articolo 56. È coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianità di grado fra quelli di cui al comma 2, lettera c), che assume le funzioni di vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario generale di cui all'articolo 58 comma 3. 4. Il collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo. 5. Fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 4, i componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare. 6. I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso è dovuto agli stessi.”.

[132] L'organizzazione dell'ONFA era stata modificata in un primo momento dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2009, n. 215, che aveva disposto il riordino dell'Ente in attuazione delle procedure recate dalla normativa "taglia-enti" di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La governance dell'ONFA è stata poi ulteriormente modificata con l'adozione del nuovo statuto, approvato con decreto del Ministro della difesa del 13 gennaio 2011, che ha recepito anche il disposto dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La consistenza del consiglio di amministrazione è stata pertanto ridotta agli attuali cinque componenti, incluso il presidente.

[133] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[134] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

[135] Quanto alla presidenza dell’Ente, si ricorda che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 24 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018, ha comunicato, sempre ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nuovamente nominato, con decreto del 19 gennaio 2018, Roberto Danovaro presidente del suddetto Ente per la durata di un quadriennio. Infatti il 4 dicembre 2017 era scaduto il mandato quale presidente dell’Ente dello stesso Danovaro, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale in data 4 dicembre 2013 sempre per un quadriennio.

[136] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[137] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[138] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[139] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[140] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[141] L’articolo 8 dello statuto prevede che: “il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione nel campo della ricerca tecnico-scientifica, di comprovata esperienza gestionale, riconosciuta anche a livello internazionale, di Enti Istituzioni pubbliche o private di ricerca, e precisamente: a) dal Presidente della Stazione Zoologica; b) da un componente designato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; c) da un componente scelto dal personale dell’Ente, dal personale associato e dalla restante parte della Comunità scientifica nazionale di riferimento, secondo le modalità individuate di seguito. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Qualora un consigliere sia nominato in sostituzione di un altro consigliere, egli terminerà il proprio mandato insieme agli altri consiglieri già in carica e potrà essere rinominato solo una volta.4. Alla carica di consigliere di amministrazione di cui al comma 1, lett. c), possono accedere ricercatori e tecnologi dell’Ente, prioritariamente di I livello, in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale, e in possesso di comprovate competenze ed esperienze gestionali e professionali di alto livello, riconosciute anche a livello internazionale, previa selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’Ente, di chiara fama e competenza nell’ambito della missione dell’Ente. 5. Il Comitato di Selezione, nominato dal Consiglio di Amministrazione, individua una rosa di massimo tre candidati idonei, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente. In assenza di candidati interni o di almeno due idonei, si riapre la selezione con le stesse modalità. Ove perdurasse l’assenza di candidati interni la selezione si apre alle candidature ricevute dall’intera comunità scientifica di riferimento. 6. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento disciplina le modalità di selezione, elezione e la differenziazione di peso del voto tra personale dell’Ente, membri associati all’Ente e comunità scientifica di riferimento. 7. La carica di Presidente o di Consigliere di Amministrazione designato dal MIUR è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o l’associatura presso la Stazione Zoologica. Per limitare gli eventuali conflitti di interesse, il terzo Consigliere di Amministrazione eletto ai sensi del comma 1, lett. c), se dipendente dell’Ente, non può ricoprire altri incarichi interni e non può usufruire dei finanziamenti da parte dell’Ente per attività di collaborazione, o per la propria ricerca, ove non a seguito di valutazione comparativa. Ai membri del CdA dell’Ente si applicano i criteri di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e, per quanto compatibile, l’art. 2391 del codice civile […].”. Al riguardo si veda anche la sentenza Tar Napoli, sez. IV, 20 dicembre 2018, n. 7262, che ha ritenuto illegittima la mancata previsione statutaria di una riserva di elettorato passivo negli organi di governance dell’ente a favore dei ricercatori e tecnologi facenti parte del personale interno, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

[142] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.

[143] Le mozioni e le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

[144] Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma di legge che la prevede, l’oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con il termine entro il quale si attende il prossimo invio), nonché i dati inerenti l’ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono inoltre separatamente segnalati i nuovi obblighi rilevati e quelli conclusi.