Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 33 - XVIII Aprile 2021
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 33
Data: 22/04/2021
Organi della Camera: Assemblea

 

Camera dei deputati

 

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE

 

 

 

 

 

 

 

L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO PARLAMENTARE

 

 

RELAZIONI AL PARLAMENTO

DA OBBLIGO DI LEGGE

ATTI DI INDIRIZZO

 

 

 

 

 

 

 

n. 33 – Aprile 2021

 

A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare

( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 

 

INDICE

 

 

PREFAZIONE.. 1

Sezione I. 3

RELAZIONI AL PARLAMENTO DA OBBLIGO DI LEGGE.. 3

Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento. 5

In evidenza a marzo 2021. 6

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-31 marzo 2021. 10

Relazioni governative. 10

Presidenza del Consiglio dei ministri 10

Commissario per la realizzazione del progetto sportivo  dei campionati mondiali di sci alpino - Cortina 2021. 17

Ministero della cultura. 21

Ministero dell'economia e delle finanze. 30

Ministero dell'interno. 47

Ministro per le pari opportunità e la famiglia. 54

Ministero della salute. 56

Relazioni non governative. 72

Garanti del contribuente. 72

Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM.. 74

Difensori civici 76

Nuove relazioni previste da fonti normative. 80

Relazioni governative. 80

Sezione II. 81

ATTI DI INDIRIZZO.. 81

Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo. 83

Note annunciate al 31 marzo 2021 in attuazione di atti di indirizzo. 89

Ministero della salute. 89

 

 

 

 

 


 

 


 


 

PREFAZIONE

 

 

Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, al fine di offrire notizie, dati statistici e altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

Nella Sezione I si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto sulle relazioni al Parlamento, distinte tra “governative” e “non governative”, la cui trasmissione sia prevista da norme di legge. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, introdotte da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nell’arco temporale di riferimento.

Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti negli atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni), approvati in Assemblea o in Commissione, che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito.

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione I

 

RELAZIONI AL PARLAMENTO DA OBBLIGO DI LEGGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento

 

Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A questo fine, il Servizio cura una banca dati che viene alimentata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale[1]. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti ovvero, pur se formalmente vigenti, da ritenersi superati alla luce della situazione di fatto successivamente determinatasi (si pensi, ad esempio, all’obbligo di riferire in merito all’attuazione di misure pensionistiche nel frattempo modificate).

Nella Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato. Per ciascun documento esaminato vengono forniti oltre all’inquadramento normativo, gli elementi informativi atti a renderne più agevole la fruizione. Con riferimento al medesimo arco temporale, si segnalano inoltre le modifiche normative che determinano l’insorgere o il venir meno di obblighi di relazione.

 

 


In evidenza a marzo 2021

In merito alle nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dalla presente pubblicazione che riguardano gli obblighi di relazione al Parlamento, si segnala quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021[2].

Nello specifico, l’articolo richiamato, al comma 3, stabilisce che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, trasmetta ogni sessanta giorni alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e ne informi periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Si ricorda che la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, è stata prevista dall’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27[3].

Si ricorda inoltre che, per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), al comma 457, ha disposto che il Ministro della salute adotti, con proprio decreto avente natura non regolamentare, il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.

Al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico nazionale dei vaccini[4], l’articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021, al comma 1, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica[5], una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. A tali fini, la piattaforma tratta i dati relativi alle vaccinazioni esclusivamente in forma aggregata.

Il comma 2 dell’articolo 3, in coerenza con l'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, come convertito, affida le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma al Commissario straordinario[6].

Il comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021 conferma che le diverse fasi della vaccinazione, ivi inclusa l'offerta attiva alle categorie di assistiti individuate in base ai criteri indicati dal piano strategico, sono affidate alle regioni e alle province autonome, le quali gestiscono, in qualità di titolari del trattamento, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse attraverso i propri sistemi informativi vaccinali.

Ferma restando la titolarità del trattamento in capo alla regione o alla provincia autonoma, il comma 1 dell’articolo 3 prevede che nell’eventualità in cui il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi alle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, su richiesta della medesima regione o provincia autonoma, la piattaforma informativa nazionale – istituita, come detto, dal medesimo comma 1 - esegua altresì, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 3[7].

Al fine di consentire il monitoraggio dell'attuazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, il comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021, dispone che le regioni e le province autonome, fermo restando l'obbligo informativo ad esse spettante ai sensi del decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018 istitutivo dell'Anagrafe nazionale vaccini, trasmettano al Ministero della salute attraverso i propri sistemi informativi o, nell'eventualità della loro inadeguatezza, attraverso la piattaforma nazionale, tutte le informazioni, relative alle somministrazioni dei vaccini su base individuale, in conformità al predetto decreto 17 settembre 2018, con frequenza almeno quotidiana e comunque nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche pubblicate nel sito internet istituzionale dello stesso Ministero. Si prevede altresì che tale trasmissione sia effettuata in modalità incrementale e includa anche l'informazione sull'eventuale stato di gravidanza della persona vaccinata e sulla eventuale pregressa infezione da SARS-CoV2[8] [9].

Le regioni e le province autonome, mediante i propri sistemi informativi, o mediante la piattaforma nazionale nei casi in cui quest'ultima operi in sussidiarietà, trasmettono altresì i dati relativi alle prenotazioni delle vaccinazioni, su base individuale, al Ministero della salute, il quale, tramite interoperabilità, per le finalità di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 3[10], rende disponibili alla piattaforma nazionale di cui al medesimo comma strumenti di monitoraggio sia delle prenotazioni sia delle somministrazioni dei vaccini.

Ulteriori previsioni sono state introdotte dai commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021, inseriti dall'articolo 20, comma 12, lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, al momento non ancora convertito, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”.

Nello specifico, il comma 5-bis stabilisce che, al fine di estendere le attività di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, previste dal Piano strategico vaccinale, le farmacie territoriali, i medici convenzionati con il SSN, e altri operatori sanitari che effettuano le attività di prenotazione e somministrazione provvedono alla trasmissione telematica alla regione e provincia autonoma di competenza dei dati delle prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi messi a disposizione dalla medesima ovvero attraverso la piattaforma nazionale, anche utilizzando le credenziali di accesso del Sistema tessera sanitaria[11].

In conformità del comma 5-ter dell’articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021, per consentire la vaccinazione degli assistiti del SSN nell'intero territorio nazionale il Sistema tessera sanitaria assicura la circolarità delle informazioni relative alla regione di assistenza e residenza e acquisisce dall'Anagrafe nazionale vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso di pluralità di prenotazioni per la stessa persona, al fine di assicurarne l'univocità, informa le regioni diverse da quella di assistenza. Il Sistema tessera sanitaria acquisisce, altresì, dall'Anagrafe nazionale vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni e rende disponibile alle regioni e province autonome, nonché alla piattaforma informativa nazionale istituita dal comma 1, un servizio di verifica dell'avvenuta somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare loro l'appropriatezza di una successiva somministrazione.


 

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1°-31 marzo 2021

 

Relazioni governative

Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 124/2007,

art. 38, co. 1

Politica dell'informazione per la sicurezza

(Dati relativi all’anno 2020, con allegato il Documento di sicurezza nazionale,

Doc. XXXIII, n. 3)

I Affari costituzionali

3/3/2021

 

L'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”, al comma 1, dispone che entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmetta al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

Il comma 1-bis del medesimo articolo 38, introdotto dall'articolo 9, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 133, prevede che alla relazione di cui al comma 1 sia allegato il Documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.

La relazione presentata (Doc. XXXIII, n. 3)[12] è stata elaborata dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), sulla scorta della produzione informativa dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)[13]. Alla relazione è allegato, in attuazione di quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 38 della legge n. 124 del 2007, il Documento di sicurezza nazionale, in tema di protezione cibernetica e sicurezza informatica.

Si ricorda che la legge 3 agosto 2007, n. 124, ha istituito il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e riordinato i servizi di informazione e sicurezza, sostituendo interamente la disciplina previgente, recata dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, con l’intento di inquadrare l’attività dei servizi in un sistema coeso e organico, espressione di una linea politica unitaria. La medesima legge n. 124 ha inoltre riformato la disciplina del segreto di Stato.

Secondo l’impianto delineato con la riforma del 2007, oggetto di ulteriori modifiche introdotte con la legge 7 agosto 2012, n. 133, il Presidente del Consiglio dirige la politica dell’informazione e della sicurezza e ne ha la generale responsabilità[14]; può delegare tutti i compiti, a lui attribuiti in via non esclusiva, all’Autorità delegata, individuata nella figura di un Sottosegretario di Stato o di un Ministro senza portafoglio[15]. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri[16].

Il Presidente del Consiglio e l’Autorità delegata si avvalgono, per l’esercizio delle loro competenze, del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)[17], che ha come compito principale[18] il coordinamento del complesso delle attività informative e l’unitarietà dell’azione dei due servizi di informazione per la sicurezza, le cui competenze sono ripartite secondo l’ambito territoriale della minaccia: l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) operante all’estero; l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) che agisce sul territorio nazionale.  Il DIS verifica i risultati delle attività svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri.

La legge n. 124 del 2007 ha altresì previsto il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) e il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).

Il CISR è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza[19]. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir)[20] è l’organo di controllo parlamentare della legittimità e della correttezza costituzionale dell’attività degli organismi informativi. L’articolo 30 della legge n. 124 del 2007 affida al Copasir il compito di verificare in modo sistematico e continuativo che l’attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. L’articolo 30 è stato modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 133 del 2012, che ha introdotto il comma 2-bis. In base a tale disposizione, è altresì compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2007, ossia verificare che le funzioni attribuite al DIS, all'AISE e all'AISI non siano svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio e che le attività di informazione svolte da organismi pubblici non appartenenti al l Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai principi della medesima legge n. 124[21].

La legge n. 124 del 2007 e successive modificazioni ha conferito al Comitato incisivi poteri di controllo e funzioni consultive, disciplinati dagli articoli 31 e 32, prevedendo inoltre specifici obblighi di comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Comitato[22].


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 66/1999,

art. 12, co. 1

Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile in località Cimadolmo (Treviso) il 15 agosto 2018

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

IX Trasporti

12/3/2021

 

L’articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante “Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994”, al comma 1, prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente aereo l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAV), alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).

L’articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 1999, al comma 1[23], ha istituito l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) quale ente sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.

L’Agenzia si identifica con l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano, di cui all’articolo 4 del regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010[24]. Essa conduce, in modo indipendente, le inchieste di sicurezza. Ogni incidente e ogni inconveniente grave occorso ad un aeromobile dell’aviazione civile è sottoposto ad inchiesta di sicurezza, nei limiti previsti dal combinato disposto di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 dell’articolo 5 del regolamento UE n. 996/2010.

Per inchiesta di sicurezza si intende un insieme di operazioni comprendente la raccolta e l’analisi dei dati, l’elaborazione delle conclusioni, la determinazione della causa e/o di fattori concorrenti e, ove opportuno, la formulazione di raccomandazioni di sicurezza aventi l’unico obiettivo di prevenire futuri incidenti o inconvenienti. Essa, conseguentemente, è condotta indipendentemente e separatamente da inchieste (come ad esempio quella dell’autorità giudiziaria) finalizzate all’accertamento di colpe o responsabilità[25].


 

Commissario per la realizzazione del progetto sportivo
dei Campionati mondiali di sci alpino - Cortina 2021

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 50/2017,

art. 61, co. 10

Attività svolte

(Dati relativi all’anno 2020, corredati dalla rendicontazione contabile delle spese sostenute,

Doc. CCXLIII, n. 3)

VII Cultura

VIII Ambiente

16/3/2021

 

Al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di Coppa del mondo e dei Campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo, previsti nel mese di marzo 2020 e di febbraio 2021, l’articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, al comma 1, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo), sia nominato un Commissario[26] con il compito di provvedere al piano di interventi volto:

a) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;

b) alla progettazione e realizzazione di collegamenti, anche viari diversi dalla viabilità statale, tra gli impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;

c) alla progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelle esistenti;

d) alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva.

Il comma 2 dell’articolo 61 ha previsto che il piano degli interventi fosse predisposto dal Commissario entro sessanta giorni dalla data della sua nomina, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 12 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato organizzatore locale[27], sentito il comitato organizzatore locale, tenendo conto dei progetti già approvati dagli enti territoriali interessati, e che fosse trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti. Il comma 2 ha altresì previsto che, salva la possibilità di rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il piano contenesse la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone la durata e le stime di costo[28].

L’articolo 61, al comma 3, ha individuato una procedura amministrativa semplificata per l’approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto in conformità del comma 2, attraverso la convocazione, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, di una o più conferenze di servizi, con la partecipazione di tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il comma 4 ha stabilito che all'esito della conferenza di servizi, il Commissario approvasse il piano degli interventi con proprio decreto.

Per la consegna delle opere previste dal piano degli interventi, una volta sottoposte a collaudo tecnico, il comma 6[29] dell’articolo 61 ha fissato il termine del 31 gennaio 2021 e previsto che il piano indichi altresì quelle opere che possano essere ultimate oltre detto termine in quanto, pur connesse sotto il profilo materiale o economico alla realizzazione degli interventi del progetto sportivo, non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi[30].

Il comma 8 dell’articolo 61 ha previsto la possibilità per il Commissario, nel rispetto degli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti[31].

Il comma 9 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017, a seguito delle modifiche a esso apportate dall'articolo 4, comma 12-quinquies, lett. b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto che il Commissario cessi dalle sue funzioni il 31 dicembre 2021.

Il comma 10 dell’articolo 61 prevede che, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il Commissario invii alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo[32], una relazione sulle attività svolte, unitamente alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.

Si ricorda che le finali di Coppa del mondo di sci si sarebbero dovute tenere a Cortina d’Ampezzo nel mese di marzo 2020. Il consiglio di emergenza della Federazione internazionale sci (FSI), con decisione del 6 marzo 2020, ha stabilito di annullare le finali di Coppa del mondo a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in atto, mentre sono rimasti previsti dall’8 al 21 febbraio 2021 i Campionati mondiali di sci alpino “Cortina 2021”.

 


 

Ministero della cultura

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 220/2016,

art. 12, co. 6

Stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 220 del 2016, recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. CCXXXVIII, n. 3)

VII Cultura

16/3/2021

L'articolo 12 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”, al comma 6, prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, (ora Ministero della cultura)[33], predisponga e trasmetta alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge medesima. La relazione deve considerare l’impatto economico, industriale e occupazionale e l’efficacia delle agevolazioni tributarie previste e contenere una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.

La legge n. 220 del 2016 ha ridefinito la disciplina relativa al cinema e all’audiovisivo con l’obiettivo di ottimizzare le forme di sostegno e di valorizzazione dell’industria cinematografica e audiovisiva quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale, introducendo misure finalizzate a riformare, riorganizzare e razionalizzare il comparto audiovisivo e cinematografico sotto il profilo economico, industriale e occupazionale, artistico, culturale e sociale.

In particolare, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 220 del 2016, l’intervento pubblico è volto: a garantire il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva; a favorire il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario; a promuovere le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero; ad assicurare la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale; a garantire il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva, il consolidamento dell'industria cinematografica nazionale, la cura della formazione professionale, il sostegno dell'educazione all'immagine nelle scuole, la valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici.

L’articolo 12 della legge n. 220 del 2106 individua le diverse tipologie di interventi finanziari attraverso i quali lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali, prevedendo: il riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta; l’erogazione di contributi automatici, di contributi selettivi, di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.

L’articolo 14 della legge n. 220 del 2016 stabilisce, al comma 1, che l'ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla medesima legge - fatta eccezione per gli incentivi fiscali finalizzati ad attrarre in Italia investimenti nel settore, di cui all'articolo 19 - è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana. Il comma 2 demanda a un decreto ministeriale, previo parere del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo[34], l’individuazione dei casi di esclusione[35].

Ai fini dell’accesso ai benefici di legge, l’articolo 7 della legge n. 220 del 2016, al comma 1, prevede altresì che l'impresa di produzione, ultimata l'opera, ne depositi una copia, anche digitale, presso la Cineteca nazionale[36].

Per il finanziamento degli interventi individuati dall’articolo 12, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29 della legge n. 220 del 2016, l’articolo 13 ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (“Fondo per il cinema e l'audiovisivo”). Il Fondo è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore: in particolare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 13, il livello complessivo di finanziamento degli interventi previsti è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 640 milioni di euro annui[37], derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

L’articolo 13 della legge n. 220 del 2016 prevede che le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[38], su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministro della cultura), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 4) e che il riparto del medesimo Fondo fra le tipologie di contributi previsti avvenga con decreto del suddetto Ministro, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo[39], fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi e per i contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo (comma 5)[40].

La prima tipologia di interventi previsti dall’articolo 12, finanziati con le risorse del Fondo, è costituita dagli incentivi fiscali.

La legge n. 220 del 2016 (agli articoli da 15 a 22) ha ridisegnato la disciplina del credito di imposta di cui possono beneficiare le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, di distribuzione, di esercizio cinematografico, le industrie tecniche e di post-produzione, le imprese italiane che lavorano per produzioni straniere, le imprese esterne al settore che investono nel cinema italiano. In linea generale, le aliquote sono state rese modulabili e, in alcuni casi, ne è stato elevato l'ammontare rispetto al quadro previgente[41].

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 183, comma 7, al fine di tenere conto delle difficoltà conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, ha introdotto, per il 2020, la possibilità di prevedere una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta per il cinema e l'audiovisivo, anche in deroga alle percentuali previste a regime[42]. Tale possibilità è stata stabilmente disposta dall’articolo 1, comma 583, lett. e), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), con l’introduzione all’articolo 21 della legge n. 220 del 2016 del nuovo comma 5-bis. Il comma 583 ha inoltre innalzato le aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione.

Una seconda tipologia di intervento finanziata a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo è costituita dagli incentivi automatici, di cui agli articoli da 23 a 25 della legge n. 220 del 2016. In particolare, l'importo complessivo dei contributi automatici riconosciuto a ogni impresa cinematografica e audiovisiva è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche o audiovisive precedentemente prodotte o distribuite dalla stessa impresa. Possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere – fra le quali opere prime e seconde, documentari, opere di animazione – ovvero in determinati canali distributivi e in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su mercati particolari. L’articolo 25, al comma 1, demanda a un decreto del Ministro (ora Ministro della cultura) le modalità applicative dei contributi automatici[43].

La terza tipologia di intervento, prevista dall’articolo 26 della legge n. 220 del 2016, è costituita da contributi selettivi, attribuiti sulla base della valutazione di 15 esperti[44], destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, opere di particolare qualità artistica, nonché opere sostenute da contributi provenienti da più aziende.

Ulteriori contributi selettivi sono attribuiti alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, a quelle di nuova costituzione, alle start-up, e a quelle che abbiano i requisiti delle microimprese, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti[45].

Ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 220 del 2016, la quarta tipologia di intervento finanziata a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l’audiovisivo è costituita da contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. Il comma 1 dell’articolo citato, alla lettera i), prevede che un importo pari ad almeno il 3 per cento del Fondo sia destinato al potenziamento nelle scuole dell'offerta formativa relativa a cinema, tecniche e media di produzione, diffusione delle immagini e dei suoni, alfabetizzazione all'arte.

Il comma 2-bis dell’articolo 27, inserito dall'articolo 3, comma 4, lett. b), del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81[46], stabilisce che i contributi per il finanziamento di attività e di iniziative di promozione cinematografica sono attribuiti dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, cui è affidata la valutazione delle opere ai fini del conferimento dei contributi selettivi, in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto.

Sempre nell'ambito della promozione, l’articolo 27, al comma 3, prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura) eroghi anche risorse all’Istituto Luce-Cinecittà srl[47] per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC), alla Fondazione “La Biennale di Venezia” e al Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento delle attività istituzionali nel campo del cinema, al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine, della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli[48].

Nell’ambito del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, la legge n. 220 del 2016 ha previsto due sezioni destinate a finanziare due piani straordinari.

In particolare, al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale, l’articolo 28 della legge n. 220 del 2016 ha disposto la costituzione di un’apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:

a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;

d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale[49].

L’articolo 28, al comma 5, nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali.

L’articolo 29 della legge n. 220 del 2016 ha previsto un'altra sezione del Fondo specificatamente destinata a finanziare il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, con una dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto o di finanziamenti agevolati alle imprese di post-produzione italiane, comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati e tenendo conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione[50] [51].

Per completezza, si ricorda che la legge n. 220 del 2016 ha introdotto ulteriori misure volte, tra l’altro, a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche, impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza (articolo 31) e a prevedere l’istituzione presso il Mibact (ora Ministero della cultura) del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive (articolo 32), contestualmente disponendo l’abrogazione delle disposizioni dell’articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti la tenuta da parte della SIAE del Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive[52].

Gli articoli 33, 34 e 35 hanno inoltre previsto deleghe al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo[53], di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo.

 


 

Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 488/1999,

art. 26, co. 5

 

Risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. CLXV, n. 2)

V Bilancio

11/3/2021

 

L’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), al comma 5, dispone che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenti annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del medesimo articolo 26 nonché i risultati conseguiti.

L’articolo richiamato ha dato avvio al programma e al complessivo sistema di ottimizzazione e razionalizzazione degli acquisti pubblici, con l’obiettivo di rendere più efficiente e trasparente l'utilizzo delle risorse pubbliche, fornendo alle amministrazioni strumenti e competenze per gestire i propri acquisti. L’articolo 26, oggetto di successive modifiche, assegna al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell’economia e delle finanze) il compito di stipulare convenzioni quadro sulla base delle quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni[54]. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, per la realizzazione del sistema delle convenzioni delineato dalla medesima norma, il Ministero può avvalersi di società di consulenza specializzate: a tal fine, il decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000, ha individuato la Consip Spa[55].

Il comma 3 dell’articolo 26 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni-quadro, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi per gli acquisti autonomi (benchmark).

Alle convenzioni-quadro si sono poi aggiunti ulteriori strumenti che Consip, per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, mette a disposizione delle diverse stazioni appaltanti. Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, poi sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ha introdotto il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), oggi previsto dall’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)[56].

Inoltre ai sensi dell’articolo 55, comma 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il Ministero, avvalendosi di Consip, realizza e gestisce il Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA)[57].

Il contesto normativo del programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici è stato interessato nel corso del tempo da molteplici modifiche e implementazioni.

Un passaggio fondamentale nello sviluppo della normativa di riferimento del Programma è rappresentato dalle previsioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

L’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al comma 449[58], ha imposto a tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate da Consip Spa o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi del comma 455 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip Spa.

Il comma 450 della legge n. 296 del 2006[59] ha stabilito che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro[60] e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa). Il comma 450 dispone altresì che tutte le altre amministrazioni pubbliche, nonché le autorità indipendenti, sono tenute a fare ricorso o al menzionato mercato elettronico, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento.

In merito alle previsioni richiamate, si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 3, ha previsto che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip Spa o dalle centrali di committenza regionali, possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 510, ha poi stabilito che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip Spa, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

L’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008)[61], al comma 574, modificato dall'articolo 1, comma 584, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto che le tipologie di beni e di servizi per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere agli accordi quadro o alle gare su delega di Consip Spa, siano individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze[62].

La medesima legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni, oltre ad ampliare l'ambito dei soggetti che possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip, attribuendo tale facoltà a tutte le amministrazioni aggiudicatici, ha previsto che, al fine di garantire un’effettiva applicazione delle disposizioni relative all’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni, il Ministero dell’economia e delle finanze attraverso Consip, predisponga e metta a disposizione delle amministrazioni pubbliche, in caso di acquisti autonomi, strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e servizio e per l’utilizzo dei parametri qualità-prezzo. La legge n. 244 del 2007 ha inoltre stabilito che l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni fosse effettuata esclusivamente in forma elettronica[63].

Tornando alle previsioni recate dalla legge n. 296 del 2006, si ricorda che l’articolo 1, comma 457, ha disposto che le centrali di committenza regionali e Consip Spa costituiscano un sistema a rete finalizzato all'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e alla realizzazione di sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi.

Si segnala, altresì, che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2012 è stata data attuazione a quanto stabilito dal comma 453 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006[64], prevedendo il versamento di una commissione percentuale sul fatturato da parte dell’aggiudicatario delle convenzioni-quadro, delle gare su delega, nonché degli appalti specifici basati su accordi quadro[65].

Si ricorda inoltre che il comma 1126 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, recependo le indicazioni della Commissione Europea (comunicazione 302/2003 sulla “Politica integrata di prodotti”) in tema di integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici, ha previsto l'attuazione di un Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Con l’attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2008, di adozione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), si è quindi inteso conferire un maggiore impulso agli acquisti sostenibili con l’obiettivo di orientare le scelte di acquisto della pubblica amministrazione verso beni, servizi e lavori che presentino minori impatti ambientali[66].

La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria per il 2010), all’articolo 2, comma 225 e seguenti, ha introdotto importanti novità per il programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici, prevedendo che Consip concluda accordi-quadro a cui le amministrazioni pubbliche, nonché le amministrazioni aggiudicatrici, possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi, salvo, in caso di acquisto autonomo di beni e servizi comparabili, l’adozione di parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi-quadro stipulati[67] [68].

Il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina del programma con l’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto l'avvio, nell'ambito del programma medesimo, di un Piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione, con pubblicazione sul sito www.acquistiretepa.it delle merceologie per le quali detto piano viene attuato[69].

Sostanziali modifiche al programma di razionalizzazione sono state introdotte nel corso dell'anno 2012 a opera degli interventi legislativi in tema di spending review, in particolare con il già richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135[70].

Nello specifico, l’articolo 1 del citato decreto-legge, al comma 1, ha stabilito che i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 488 del 1999 e in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Il medesimo comma 1 specifica però che le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa non sono soggette all'applicazione del comma 3 dell'articolo 26, della legge n. 488 del 1999. Inoltre, a seguito della modifica introdotta dall’articolo 1, comma 154, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto una deroga alla nullità del contratto quando lo stesso sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa e a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

Il comma 13 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 1, comma 153, della legge n. 228 del 2014 ha altresì disciplinato il diritto per le amministrazioni pubbliche di recedere dai contratti di fornitura o di servizi stipulati autonomamente nel caso in cui sopravvengano successivamente convenzioni Consip ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge n. 488 del 1999, i cui parametri siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche.

Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto una specifica disciplina per gli approvvigionamenti di talune categorie merceologiche[71]. In particolare, la disposizione richiamata stabilisce che, fermo restando gli obblighi già esistenti, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle categorie merceologiche energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati[72], sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi-quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi-quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali[73].

Il decreto-legge n. 95 del 2012, all’articolo 15, comma 13, lett. d)[74], ha introdotto anche una specifica disciplina per gli acquisti degli enti del servizio sanitario nazionale, prevedendo che tali enti utilizzino per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento.

L’articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012, al comma 3-ter ha inoltre stabilito che gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip Spa possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione. La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), all’articolo 1, commi 582 e 587, ha integrato tale previsione, stabilendo che gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione delle stazioni appaltanti da Consip Spa possano avere a oggetto, oltre alle manutenzioni, anche i lavori pubblici e che la stessa Consip Spa possa, altresì, svolgere, nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.

Si ricorda anche che il decreto-legge n. 95 del 2012, all’articolo 1, comma 17, ha affidato al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip Spa la cura dello sviluppo e la gestione del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, stabilendo, al successivo comma 18, che la Consip Spa possa disporne, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'effettuazione delle procedure che la medesima Consip svolge in qualità di centrale di committenza e per le ulteriori attività a favore delle pubbliche amministrazioni. Il comma 18 prevede anche che il Ministero dell'economia e delle finanze stipuli apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip Spa in qualità di centrale di committenza.

Sulla disciplina del programma di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche hanno inciso le previsioni recate dall’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Tale articolo, al comma 1, istituisce nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti[75], operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip Spa e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge n. 296 del 2006. Il comma 2 dell’articolo 9 stabilisce che l’iscrizione può essere richiesta da altri soggetti, diversi da quelli indicati dal comma 1, che svolgono attività di centrale di committenza[76].

Il comma 2 dell’articolo 9 ha inoltre previsto l’istituzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con compiti in tema, tra l’altro, di pianificazione e armonizzazione delle iniziative di acquisto[77].

Il comma 3 dell'articolo 9, demanda a un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’individuazione delle categorie di beni e di servizi nonché delle soglie al superamento delle quali le pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo comma 3[78] devono ricorrere a Consip Spa o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle procedure di acquisto. La violazione di tale obbligo comporta l’impossibilità per l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di rilasciare alle stazioni appaltanti il codice identificativo di gara (CIG) [79].

Il comma 3-bis dell’articolo 9, introdotto dall'articolo 1, comma 421, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), ha poi previsto che le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possano procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria[80].

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), oltre alle modifiche già richiamate, ha introdotto ulteriori importanti disposizioni relative agli obblighi di ricorso agli strumenti del programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici.

In particolare, il comma 507 dell’articolo 1 è intervenuto in materia di determinazione dei parametri di prezzo–qualità (benchmark), stabilendo che il Ministro dell'economia e delle finanze definisca, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip Spa. Il medesimo comma prevede inoltre che, conseguentemente all'attivazione delle convenzioni Consip siano pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge n. 488 del 1999[81].

Inoltre, il comma 498 dell’articolo 1, ha esteso l’obbligo del rispetto dei parametri di prezzo-qualità alle società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico.

Sempre la legge n. 208 del 2015, all’articolo 1, comma 512 e seguenti, ha previsto una specifica disciplina per l’acquisizione centralizzata di beni e servizi informatici e di connettività (ICT), stabilendo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Ai sensi del comma 516 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 la possibilità di procedere autonomamente è ammessa solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero nei casi di necessità e urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

Il comma 514-bis dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, introdotto dall'articolo 1, comma 419, lett. b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)[82], ha stabilito che per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica in base a quanto indicato nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, predisposto dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) in conformità del comma 513[83], le amministrazioni statali (ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie), gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali sono obbligati a ricorrere a Consip Spa, nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti per le pubbliche amministrazioni.

Sempre la legge n. 208 del 2015, al fine di garantire l’effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, all’articolo 1, commi 548 e seguenti, ha dettato specifiche disposizioni in tema di acquisti di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, i quali sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero di Consip. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizi sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori; in tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, a fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza[84]. Ai sensi del comma 549, la violazione di tali adempimenti costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.

Per completezza, si ricorda che il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, all’articolo 4, ha escluso l’applicazione alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli obblighi di ricorso alle convenzioni quadro e al mercato elettronico della pubblica amministrazione nonché agli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione[85].

Ulteriori modifiche al quadro normativo di riferimento del programma di razionalizzazione, finalizzate a estendere l’utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni degli strumenti centralizzati di acquisto e negoziazione, sono state apportate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), in parte già richiamate. In particolare, l’articolo 1, al comma 583, dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche - ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali – sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione (SDAPA) dalla stessa realizzato e gestito.

Il comma 581, ha inserito alcune tipologie di autoveicoli tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, oppure esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti[86].

I commi 582 e 587 hanno modificato l’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale pone in capo alla Consip Spa le attività di realizzazione del programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement. La modifica prevede che Consip Spa., nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti, possa svolgere attività di lavori pubblici e procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi[87].


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 196/2009,

art. 10,

co. 10-ter

 

L. 163/2016

art. 1, co. 6,

lett. g)

Evoluzione dell’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)

(Dati aggiornati al 2019 e proiezione per il periodo 2020-2023,

Doc. LIX, n. 3)

 

V Bilancio

 

16/3/2021

 

 

L’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), al comma 10-bis[88], prevede che in apposito allegato al Documento di economia e finanza (DEF), predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, siano riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT[89], nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica del quadro programmatico e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5 dell’articolo 10[90].

Il successivo comma 10-ter stabilisce che, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, il Ministro dell’economia e delle finanze predisponga una relazione, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, in cui sia evidenziata l’evoluzione dell’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

Con le previsioni richiamate si è pertanto stabilito un collegamento tra gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) e la programmazione economica e di bilancio, conferendo un ruolo ai suddetti indicatori nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche pubbliche. Si è in tal modo dato seguito alla consapevolezza, maturata nel tempo attraverso il dibattito svoltosi in ambito internazionale, del superamento del PIL quale indicatore unico del benessere e della necessità di integrare l'uso degli indicatori macroeconomici, ritenuti non più sufficienti a misurare il grado di benessere di una comunità e pertanto a orientare le politiche pubbliche, con parametri capaci di misurare anche gli aspetti sociali e ambientali del benessere.

L’articolo 14 della legge 4 agosto 2016, n. 163, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”, ha affidato il compito di selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge n. 196 del 2009, al Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, da istituirsi presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del medesimo articolo 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze[91].

Per la selezione degli indicatori da includere nel ciclo di programmazione economico-finanziaria, il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, 11 novembre 2016, ha scelto di partire dai 130 indicatori del progetto CNEL-ISTAT, pubblicati dal 2013 nel Rapporto BES dell'ISTAT, suddivisi in dodici domini. Su tale base, al fine di giungere a un insieme ristretto ed esaustivo d’indicatori, il Comitato ha seguito quattro criteri generali (non ordinati gerarchicamente tra loro) costituiti da: I) sensibilità alle politiche; II) parsimonia; III) fattibilità; IV) tempestività, estensione e frequenza delle serie temporali[92].

All’esito di tali valutazioni, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 ottobre 2017 ha individuato, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, gli indicatori BES da inserire nel ciclo di programmazione economico-finanziaria.

I dodici indicatori sui quali il Governo deve basare la relazione e l’allegato BES sono i seguenti:

1)         Reddito disponibile lordo corretto pro capite[93], ossia il rapporto tra il reddito lordo disponibile delle famiglie e delle istituzioni sociali private senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (ISP) corretto (ovvero inclusivo del valore dei servizi in natura forniti dalle amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni pubbliche e senza fini di lucro) a prezzi correnti e il numero totale di persone residenti;

2)      Disuguaglianza del reddito netto (s80/s20), ossia il rapporto fra il reddito equivalente totale ricevuto dal 20 per cento della popolazione con il più alto reddito e quello ricevuto dal 20 per cento della popolazione con il più basso reddito. L'indicatore è riferito all'anno di conseguimento del reddito e non all'anno d'indagine[94];

3)      Indice di povertà assoluta, ossia la percentuale di persone appartenenti a famiglie con una spesa complessiva per consumi inferiore al valore soglia di povertà assoluta, sul totale delle persone residenti;

4)      Speranza di vita in buona salute alla nascita, ossia numero medio di anni che un bambino nato nell'anno di riferimento può aspettarsi di vivere in buona salute, nell'ipotesi che i rischi di malattia e morte alle diverse età osservati in quello stesso anno rimangano costanti nel tempo;

5)      Eccesso di peso, ossia proporzione standardizzata di persone di 18 anni e più in sovrappeso o obese sul totale delle persone di 18 anni e più;

6)      Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione, intesa quale percentuale della popolazione in età 18-24 anni con al più il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media), che non è in possesso di qualifiche professionali regionali ottenute in corsi con durata di almeno due anni e non frequenta né corsi di istruzione né altre attività formative;

7)      Tasso di mancata partecipazione al lavoro, con relativa scomposizione per genere, ossia il rapporto tra la somma di disoccupati e inattivi ‘disponibili’ (persone che non hanno cercato lavoro nelle ultime 4 settimane ma sono disponibili a lavorare) e la somma di forze lavoro (insieme di occupati e disoccupati) e inattivi ‘disponibili’, riferito alla popolazione tra 15 e 74 anni.

8)      Rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli, ossia il rapporto tra il tasso di occupazione delle donne della fascia di età indicata con almeno un figlio in età prescolare (0-5 anni) e il tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni senza figli, per 100;

9)      Indice di criminalità predatoria, ossia il numero di vittime di furti in abitazione, borseggi e rapine per 1.000 abitanti;

10)   Indice di efficienza della giustizia civile, ossia la durata media effettiva in giorni dei procedimenti di cognizione civile ordinaria definiti dei tribunali;

11)  Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti, ossia tonnellate di CO2 equivalente emesse su base annua da attività agricole, urbane e industriali, per abitante;

12)  Indice di abusivismo edilizio, ossia numero di costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate dai comuni[95].


 

Ministero dell'interno

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 92/2008,

art. 7-bis, co. 2

Modalità attuative del Piano d'impiego di un contingente del personale militare appartenente alle Forze armate di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008

(Dati relativi alle modalità attuative del Piano d’impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unità di personale delle Forze armate per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché fino al 31 gennaio 2021 di un contingente di 753 unità di personale delle Forze armate per le attività di vigilanza e sicurezza relative al contenimento della diffusione del COVID-19)

I Affari costituzionali

IV Difesa

3/3/2021

 

L’articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, al comma 1, prevede che per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, possa essere autorizzato un Piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere[96]. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia[97].

Il comma 2 dell’articolo 7-bis dispone che il Piano di impiego del personale delle Forze armate sia adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 stabilisce altresì che il Ministro dell’interno “riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari”. Di prassi le modalità di attuazione del Piano di impiego disposto con il decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della difesa, sono illustrate nell’allegato che costituisce parte integrante del medesimo decreto[98].

Il primo Piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008 (c.d. “operazione strade sicure”), è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, del 29 luglio 2008. Il Piano (operativo dal 4 agosto 2008) riguardava un contingente di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta, in conformità di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008[99].

Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all’articolo 24, comma 74, ha disposto che al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009, il Piano di impiego di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008 potesse essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia, nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Per garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto- legge n. 78 del 2009, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania[100], l’operatività del Piano di impiego è di volta in volta prorogata con appositi interventi normativi, che hanno riguardato anche l’entità numerica del contingente, ad esempio per far fronte a specifici eventi (EXPO 2015, “Giubileo straordinario della Misericordia”, Vertice G7 di Taormina di maggio 2017, sisma nel Centro Italia e sull’isola di Ischia, XXX Universiade di Napoli del 2019).

Per quanto attiene alle misure più recenti, si ricorda che l’articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ha prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate, cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, come convertito.

Ulteriori compiti sono stati attribuiti al dispositivo “Strade sicure” connessi alle esigenze di contenimento dell’epidemia da COVID-19.

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’articolo 74, comma 01, al fine di salvaguardare gli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, abrogato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del medesimo decreto-legge n. 18, ha disposto l’integrazione del contingente di 7.050 unità delle Forze armate operante, congiuntamente alle Forze di polizia, nell’ambito del dispositivo “Strade sicure”, di ulteriori 253 unità per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego (24 febbraio 2020)[101].

Il successivo articolo 74-ter del decreto-legge n. 18 del 2020, per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, ha prorogato l’integrazione di 253 unità del contingente per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020. Il comma 2 dell’articolo 74-ter ha inoltre precisato che l'intero contingente, come integrato[102], può essere impegnato nei suddetti compiti di contenimento[103].

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’articolo 22, comma 1, lettera a), ha prorogato fino al 31 luglio 2020 l'incremento delle 253 unità di personale di cui all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge n. 18 del 2020, come convertito. La lettera b) del medesimo comma ha inoltre integrato il contingente di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino alla data indicata[104].

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, all’articolo 35, comma 1, ha prorogato l'incremento delle 753 unità di personale fino al 15 ottobre 2020[105].

L’impiego del contingente integrativo di 753 unità è stato nuovamente prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, a seguito della modifica apportata a tale norma dall'articolo 1, comma 3, lett. a), del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, all’articolo 1, comma 1023, nell’ambito del dispositivo “strade sicure”, ha prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unità, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 di un contingente di 5.000 unità di personale delle Forze armate.

Inoltre, il comma 1025, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77[106].

Ai sensi dei citati commi 1023 e 1025 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, del 27 gennaio 2021[107], ha prorogato il piano di impiego di un contingente complessivo di 7.803 militari delle Forze armate, con le seguenti modalità: un’aliquota di 7.050 unità dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, per le esigenze di vigilanza di siti e obiettivi sensibili; un’aliquota di 753 unità dal 1° al 31 gennaio 2021, per le attività di vigilanza e sicurezza concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19. Le modalità attuative di tale contingente sono illustrate dall’allegato al decreto che ne costituisce parte integrante.


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 67/1997,

art. 3, co. 1

 

Relazioni sui programmi di lavoro e sulle opere pubbliche finanziati con i contributi erariali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 67 del 1997, relativi a lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana

(Dati relativi all’anno 2019)

I Affari costituzionali

V Bilancio

VII Cultura

VIII Ambiente

XI Lavoro

23/3/2021

 

L’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione”, al comma 1, stabilisce che il Ministro dell'interno provveda con proprio decreto all'erogazione del contributo a favore del comune e della provincia di Napoli e a favore del comune di Palermo per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, concernenti il finanziamento dei lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana, previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che saranno intrapresi; il medesimo comma 1 dispone altresì che il Ministero dell'interno trasmetta copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti[108].

Il finanziamento degli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili è attualmente demandato al Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). Il comma 199, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che la dotazione del Fondo sia ripartita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le finalità di cui all’elenco n. 1 allegato alla medesima legge n. 190, tra le quali sono compresi gli interventi suddetti.

Per l'anno 2019, per l’erogazione del contributo straordinario alla Città metropolitana di Napoli e al comune di Napoli e al comune di Palermo per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, è stata destinata al Ministero dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 luglio 2019, una quota delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, pari a 72.500.000 euro[109].


 

Ministro per le pari opportunità e la famiglia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 93/2013,

art. 5-bis, co. 7

Stato di utilizzo delle risorse stanziate per potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2020,

Doc. CCLIII, n. 2)

XII Affari sociali

30/3/2021

 

L’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e commissariamento delle province”, al comma 1, ha incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248[110]. Tale previsione risponde alla finalità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del medesimo decreto-legge n. 93 del 2013, ovvero “potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza”.

Il comma 2 dell’articolo 5-bis dispone che il Ministro delegato per le pari opportunità (ora Ministro per le pari opportunità e la famiglia), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1, tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

c) del numero delle case rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;

d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione[111].

Il comma 6 dell’articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013 dispone che le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentino al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle medesime risorse. Il successivo comma 7 prevede che, sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità (ora Ministro per le pari opportunità e la famiglia) presenti alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate[112].

Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 123/2005,

art. 6, co. 1

 

Stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. LXII, n. 3)

XII Affari sociali

8/3/2021

La malattia celiaca o celiachia è una intolleranza permanente al glutine[113]. La legge 4 luglio 2005, n. 123, recante “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”, ha riconosciuto la celiachia come malattia sociale e previsto specifiche misure dirette, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire il normale inserimento dei soggetti che ne sono affetti nella vita sociale, nelle attività scolastiche, sportive e lavorative anche attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva.

In particolare, la legge n. 123 del 2005, all’articolo 2, individua gli obiettivi degli interventi nazionali e regionali nell’effettuazione della diagnosi precoce della malattia celiaca, anche per prevenire le complicanze, e nel miglioramento delle modalità di cura dei cittadini celiaci, anche attraverso la preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario, l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca e la predisposizione di opportuni strumenti di ricerca.

Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze della malattia celiaca, l’articolo 3 della legge n. 123 del 2005, ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto superiore di sanità, indichino alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei a:

a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca, al fine di facilitare l'individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;

b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla malattia celiaca;

c) definire i test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dal morbo celiaco[114].

L’articolo 4 della legge n. 123 del 2005 riconosce ai soggetti affetti da celiachia il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine e prevede che nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche debbano essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine[115]. Viene inoltre stabilito, all’articolo 5, che il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici debba indicare con chiarezza se il medesimo prodotto possa essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da celiachia.

L’articolo 6, comma 1, prevede che il Ministro della salute presenti al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze[116].

 


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 120/2007,

art. 1, co. 4,

lett. g)

Esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. CLXVIII, n. 3)

XII Affari sociali

 

11/3/2021

 

 

La disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria è stata oggetto nel tempo di ripetuti interventi del legislatore, finalizzati alla maggior efficienza, liceità e trasparenza dell’esercizio di tale attività. L’assetto normativo più recente è stato definito dalla legge 3 agosto 2007, n. 120, recante “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”, e dalle modifiche ad essa recate dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Ai fini dell’attuazione del quadro normativo assumono inoltre rilievo le indicazioni formulate da Stato, regioni e province autonome con l’Accordo del 18 novembre 2010, concernente l’attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio sanitario nazionale, e con l’Accordo del 19 febbraio 2015, riguardante i criteri per la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete[117].

La legge n. 120 del 2007, all’articolo 1, comma 2, ha demandato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione e l'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382[118].

Il comma 4 dell’articolo 1 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, adottino provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), provvedano, entro il 31 dicembre 2012, ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l'esercizio dell'attività libero professionale, comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell'ultimo biennio in tale tipo di attività presso le strutture interne, le strutture esterne e gli studi professionali. Sulla base della ricognizione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria, che corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime[119], previo parere da parte del collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni[120]. Qualora quest'ultimo non sia costituito, il parere è reso da una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale.

Il medesimo comma 4 stabilisce altresì che le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del comma 4[121], previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L’articolo 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al comma 1, lettera g), ha introdotto all’articolo 1 della legge n. 120 del 2007 il comma 4-bis. Tale comma ha previsto che la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete di cui al comma 4, fosse effettuata, entro il 28 febbraio 2015, dalla regione interessata, in base a criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano[122]. La disposizione richiamata ha previsto che in caso di verifica positiva, la regione medesima, ponendo contestualmente termine al programma sperimentale, potesse consentire in via permanente ed ordinaria, limitatamente allo specifico ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove si è svolto il programma sperimentale, lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete e che, nell’ipotesi di inadempienza da parte dell'ente o azienda del Servizio sanitario regionale, provvedesse la regione o provincia autonoma interessata. In caso di verifica negativa, tale attività doveva cessare entro il 28 febbraio 2015. Il comma 4-bis stabilisce infine che degli esiti delle verifiche regionali sia data informazione al Parlamento attraverso la relazione annuale di cui all'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni[123].

Oltre alle previsioni già ricordate, il comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 120 del 2007, come modificato dal decreto-legge n. 158 del 2012, ha disposto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscano, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle modalità indicate alle lettere da a) a g) del medesimo comma 4[124].

La lettera a) del comma 4 dispone l’adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro.

La lettera a-bis) del comma 4 dispone la predisposizione e l’attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. La disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze dell'azienda sanitaria e del professionista, deve prevedere, con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Ferme restando le disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti, la suddetta disposizione regionale deve prevedere le misure da adottare in caso di emergenze assistenziali o di malfunzionamento del sistema.

La lettera a-bis) del comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 120 del 2007 ha inoltre stabilito che le modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura fossero determinate, entro il 30 novembre 2012, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministro della salute 21 febbraio 2013, recante “Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni” [125] [126].

            Ai fini del corretto esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, il comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 120 del 2007, alla lettera b), ha previsto che il pagamento di prestazioni di qualsiasi importo avvenga direttamente al competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che ne assicurino la tracciabilità. Il medesimo comma, alla lettera c), ha inoltre previsto che gli importi da corrispondere dall'assistito per ogni prestazione (definiti, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale), siano idonei a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Si prevede altresì che una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista venga trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa[127].

Le modalità di corretto esercizio dell’attività libero–professionale intramuraria previste dal comma 4 includono altresì: il monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti, l’attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi e la garanzia che, nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta (lettera d).

Le lettere e) ed f) del comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 120 del 2007 indicano tra le modalità da garantire ai fini del corretto esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria la prevenzione delle situazioni che possano determinare l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale, nonché la fissazione di sanzioni disciplinari e di rimedi da applicare in caso di inosservanza[128], anche con riferimento all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza, e l’esclusione della possibilità di svolgimento dell'attività libero professionale presso studi professionali collegati in rete nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività[129].

Sempre nell’ambito delle modalità finalizzate al corretto esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, il comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 120 del 2007, alla lettera g), indica il “progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale”. A tale scopo, si prevede che il Ministro della salute presenti annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici[130].

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 120 del 2007, ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto pubblico predispone un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria[131] [132]. Il comma 6 stabilisce che i piani sono presentati alla regione o provincia autonoma competente, in fase di prima applicazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 120 e, successivamente, entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente. La regione o provincia autonoma approva il piano, o richiede variazioni o chiarimenti, entro sessanta giorni dalla presentazione[133]. Subito dopo l'approvazione, la regione o provincia autonoma trasmette il piano al Ministero della salute. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione, in assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute, i piani si intendono operativi.

Il comma 7 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurino il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 1 della legge n. 120 del 2007 anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi, la decurtazione della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5[134].

Il comma 8 dell’articolo 1 della legge n. 120 del 2007 dispone che ciascuna regione o provincia autonoma trasmetta al Ministro della salute una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, con cadenza trimestrale fino al conseguimento effettivo, da parte della stessa, del definitivo passaggio al regime ordinario di cui al comma 2, e successivamente con cadenza annuale.

 


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto

 

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT)

(Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2019, corredati dal conto consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità)[135]

XII Affari sociali

26/3/2021

 

La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, all'articolo 30, quinto comma, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

La Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) è un ente pubblico a base associativa espressamente ricompreso tra gli enti pubblici disciplinati dalla legge n. 70 del 1975[136], riconfermata quale ente pubblico non economico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2008, in attuazione dell'articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Con decreto del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze 23 agosto 2019, è stato approvato il nuovo statuto della LILT, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 28 giungo 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”. Tale statuto è stato elaborato anche tenendo conto delle novità introdotte dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (cosiddetto “Codice del Terzo settore”)[137].

Per il perseguimento delle finalità istituzionali la LILT si avvale delle associazioni provinciali, organismi associativi autonomi privati che operano nel quadro degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio direttivo nazionale mediante apposite direttive[138].

La LILT ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica, con l’obiettivo di fornire al malato oncologico una rete di solidarietà, di sicurezza e di informazione, e a tal fine collabora con lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e organismi, nazionali e internazionali.

La LILT opera senza fini di lucro ed attraverso un triplice livello di prevenzione.

Con la prevenzione primaria, che riguarda stili e abitudini di vita, viene perseguito lo scopo di ridurre i fattori di rischio e le cause di insorgenza della malattia in campo oncologico, attraverso campagne informative, pubblicazioni di opuscoli informativi, educazione sanitaria, interventi nelle scuole, eventi vari.

La prevenzione secondaria è volta a promuovere una cultura della diagnosi precoce, con l’obiettivo di identificare lesioni tumorali allo stadio iniziale, aumentando così notevolmente la possibilità di completa guarigione. Tale attività si realizza attraverso esami e controlli periodici effettuabili presso gli ambulatori delle associazioni provinciali.

Si fa, invece, riferimento alla prevenzione terziaria quando la malattia è comparsa ed il malato è in cura o in via di guarigione. Questa forma di prevenzione rivolge particolare attenzione al malato e alla sua famiglia, considera le problematiche che insorgono durante il percorso di vita di chi ha sviluppato un cancro, attraverso pratiche quali l'assistenza domiciliare, la riabilitazione fisica e psichica e il reinserimento sociale e occupazionale del malato oncologico[139].

La LILT conduce inoltre la “lotta al tabacco” attraverso la linea verde SOS LILT e le iniziative antifumo, le campagne informative e i corsi per smettere di fumare.


 

Relazioni non governative

Garanti del contribuente

Fonte istitutiva

Presentatore

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 212/2000

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente per la regione Valle d’Aosta

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all’anno 2020)

VI Finanze

3/3/2021

 

L. 212/2000

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente per la regione Liguria

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all’anno 2020)

VI Finanze

8/3/2021

 

L. 212/2000

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente per la regione Sardegna

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all’anno 2020)

VI Finanze

11/3/2021

 

L. 212/2000

art. 13,

co. 13-bis

 

Garante del contribuente per la regione Umbria

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all’anno 2020)

VI Finanze

16/3/2021

 

 

La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, e successive modificazioni, all’articolo 13, comma 1, prevede l’istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 13-bis dell’articolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

Si ricorda che il Garante è scelto tra gli appartenenti alle seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L’incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 13, il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, può rivolgere richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti e attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente[140].

Secondo quanto previsto dall’articolo 13 (commi da 7 a 11) il Garante può altresì: rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi; accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza al contribuente; richiamare gli uffici al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta; segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni vigenti o i comportamenti dell'Amministrazione sono suscettibili di determinare un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione.


 

Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 215/2004,

art. 8, co. 1

 

Stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interessi

(Dati aggiornati al mese di dicembre 2020,

Doc. CLIII, n. 6)

I Affari costituzionali

17/3/2021

 

La legge 20 luglio 2004, n. 215 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi), all’articolo 8, comma 1, dispone che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenti al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla medesima legge n. 215.

Le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi sono indicate dall’articolo 6 della legge n. 215 del 2004. Ai sensi del comma 1 di tale articolo l'Autorità accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità che l'articolo 2, comma 1, stabilisce per il titolare di cariche di Governo nello svolgimento del proprio incarico[141], vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e nei casi di inosservanza promuove: a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa; b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato; c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6, l’Autorità è altresì competente ad accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi quali definite dall'articolo 3 della legge n. 215 del 2004. Tale articolo stabilisce che la situazione di conflitto di interessi si verifica “quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quando previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico” [142].

Il comma 5 dell’articolo 6 stabilisce che l'Autorità, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza[143].

A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8[144], l'Autorità in conformità del comma 9 dell’articolo 6, riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonché le eventuali sanzioni inflitte alle imprese[145].

Difensori civici

Fonte istitutiva

Presentatore

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 127/1997

art. 16, co. 2

Difensore civico della regione Piemonte

Attività svolta

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. CXXVIII, n. 21)[146]

I Affari costituzionali

23/3/2021

L. 127/1997

art. 16, co. 2

Difensore civico della regione Lazio

Attività svolta

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. CXXVIII, n. 22)

I Affari costituzionali

26/3/2021

L. 127/1997

art. 16, co. 2

Difensore civico della regione Valle d’Aosta[147]

Attività svolta

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. CXXVIII, n. 23)

I Affari costituzionali

26/3/2021

L. 127/1997

art. 16, co. 2

Difensore civico della regione Liguria[148]

Attività svolta

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. CXXVIII, n. 24)

I Affari costituzionali

30/3/2021

La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, all’articolo 16, comma 1, prevede che “a tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del Difensore civico nazionale[149], anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali”.

Il comma 2 dell’articolo 16 stabilisce che, entro il 31 marzo, i Difensori civici inviino ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

La figura del difensore civico, già prevista da numerose leggi regionali, è stata generalizzata dall’articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali” (poi articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), in base al quale il difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando anche di propria iniziativa abusi, disfunzioni, carenze e ritardi delle amministrazioni nei confronti dei cittadini, ed esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza[150].

La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, all’articolo 25, che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e i relativi ricorsi, al comma 4, prevede la possibilità per il richiedente, in caso di diniego o di differimento dell'accesso, di presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito[151].

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), all’articolo 5, ha introdotto la nozione di accesso civico, quale diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui questa sia stata omessa[152]. Il comma 8 dell’articolo 5 ha previsto che nel caso di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente possa presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito[153], il quale si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso[154].

La legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, all’articolo 2, commi 1 e 2, ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano affidare all'ufficio del difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico. Il difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria[155].

Si segnala che la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) nella sessione del 15-16 marzo 2019 ha adottato un insieme di principi per la protezione e la promozione dell’istituto del difensore civico, ribadendone il ruolo a tutela dei diritti dei cittadini.


 

Nuove relazioni previste da fonti normative[156]

Relazioni governative

Fonte

Presentatore

Oggetto

D.L. 2/2021,

art. 3, co. 3*

 

Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale

Stato di attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2

*Il testo del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, coordinato con la legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2021, n. 61.

L’articolo 3, al comma 3, stabilisce che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, trasmetta ogni sessanta giorni alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e ne informi periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Si ricorda che, per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), al comma 457, ha disposto che il Ministro della salute adotti con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.

Con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, è stata adottata l’ultima versione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, costituito dal documento “Elementi di preparazione della strategia vaccinale”, di cui al decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, nonché dal documento “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” del 10 marzo 2021.

Le linee operative della campagna vaccinale sono state fissate, in armonia con il Piano strategico nazionale del Ministero della salute, dal Piano vaccinale del Commissario straordinario del 13 marzo 2021.

Si ricorda che la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, è stata prevista dall’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2021, è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione II

 

ATTI DI INDIRIZZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo

 

La Sezione II concerne gli atti di indirizzo accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Per “atti di indirizzo” si intendono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno come previsti e disciplinati dal Regolamento della Camera dei deputati. Si tratta di strumenti contenenti uno o più impegni da attuare da parte del Governo, volti a condizionarne l’azione in un determinato settore (le mozioni e le risoluzioni), ovvero nell’applicazione di previsioni introdotte da un testo di legge (gli ordini del giorno). Tali atti vengono censiti dal Servizio per il controllo parlamentare in un’apposita banca dati e segnalati alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri di volta in volta individuati, previa analisi del contenuto dell’impegno assunto, come soggetti competenti per materia ad attuarli. Ciò al fine di promuovere l’acquisizione di ogni notizia che le amministrazioni ritengano di fornire in merito a quanto attuato per ottemperare agli impegni assunti nei confronti del Parlamento. Si consideri infatti che i regolamenti di Camera e Senato, pur avendo tradizionalmente previsto e disciplinato l’attività di indirizzo, non contemplano alcun obbligo per l’Esecutivo di comunicare se e in quale modo sia stato dato effettivamente seguito agli orientamenti formulati dal Parlamento.

Nella medesima Sezione viene pubblicato il testo integrale delle note governative con le quali i diversi Dicasteri illustrano quanto realizzato in merito agli impegni accolti, ovvero eventuali ragioni ostative. Nello specifico ciascuna nota di attuazione trasmessa è posta a confronto con il contenuto dell'impegno cui la stessa nota si riferisce, in modo da consentire un’immediata valutazione anche dell’effettiva coerenza tra quanto riferito e quanto il Governo si era impegnato a compiere. Le informazioni così ottenute costituiscono, in primo luogo per i firmatari dell’atto di indirizzo, nonché per ciascun altro deputato o parte politica, uno strumento di valutazione dell’attività dell’Esecutivo, sulla cui base decidere l’eventuale attivazione degli strumenti di controllo (in primo luogo interrogazioni o interpellanze) con cui esprimere, se del caso, una censura politica nei confronti di un operato del Governo ritenuto non corrispondente agli indirizzi formulati dal Parlamento.

La Sezione II fornisce anche i dati numerici degli atti di indirizzo segnalati all’Esecutivo nel periodo considerato dalla pubblicazione e delle note di attuazione pervenute nel medesimo arco temporale, che ovviamente riferiscono in merito ad impegni assunti con atti approvati in precedenza, dato che ben difficilmente è ipotizzabile l’immediata realizzabilità di interventi spesso molto complessi. Fermo restando che il Governo non ha alcun obbligo formale di riferire in merito a tali interventi e che, dunque, un ridotto tasso di trasmissione di note di attuazione non è di per sé necessariamente indicativo di inadempienza da parte del Governo medesimo, appare tuttavia evidente che un'elevata percentuale di comunicazioni in merito all'attuazione degli atti di indirizzo è indicativa della “sensibilità” dell’Esecutivo nei confronti degli orientamenti espressi dal Parlamento e può, pertanto, rappresentare un elemento significativo di valutazione ricavabile dai dati riportati nella presente pubblicazione. Va altresì rilevato che la trasmissione delle note di attuazione può costituire per lo stesso Esecutivo un utile strumento per illustrare l’attività posta in essere in determinati ambiti, in particolare per porre in luce esiti che si ritengano indice di particolare efficienza.

Il circuito informativo sopra descritto assume rilievo tanto più in considerazione del fatto che in tempi recenti l’attività legislativa ha visto una costante contrazione della funzione emendativa, specialmente evidente proprio nel caso dei provvedimenti sui quali più si accentua il confronto politico: è innegabile che in tali situazione il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia sul testo predisposto dal Governo di fatto impedisca il confronto sugli emendamenti, il cui contenuto viene di norma trasfuso dai presentatori in ordini del giorno.

In questa prospettiva, la concreta verifica del seguito dato al complesso degli atti in cui si sostanzia la funzione di indirizzo costituisce un aspetto della funzione di controllo delle Camere sull’attività dell’Esecutivo nella sua accezione più consolidata e può rappresentare uno strumento parziale di compensazione della contrazione della funzione propriamente legislativa.



 

Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte del Ministero della salute le note relative all’attuazione di 4 ordini del giorno.

Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dal Dicastero in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 4 note di attuazione relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:

 

2 danno seguito a ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2648, divenuto legge n. 120 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2648, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 67, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 6 note di attuazione.

 

1 nota di attuazione dà seguito a un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell'Atto Camera 2325-AR, divenuto legge n. 8 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2325-AR, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 126, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 2 note di attuazione.

 

1 nota di attuazione dà seguito a un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell'Atto Camera 2500-AR, divenuto legge n. 77 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2500-AR, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 354, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 3 note di attuazione.

 


Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

 

In particolare, nel periodo 1° - 31 marzo 2021 sono stati segnalati 224 ordini del giorno[157] dei quali:

 

136 riferiti alla legge n. 21 del 2021, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità ‘Il Forteto’”. (A.C. 2845-A).

46 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 18 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 17 al Ministero della salute, 12 al Ministero dello sviluppo economico, 11 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 9 al Ministero dell’istruzione, 7 al Ministero della transizione ecologica, 7 al Ministro per la pubblica amministrazione, 5 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 5 al Ministero della giustizia, 4 al Ministero dell’interno, 4 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 2 al Ministero del turismo, 1 al Ministero della difesa, 1 al Ministero dell’università e della ricerca, 1 al Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

 

76 riferiti alla legge n. 29 del 2021, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021” (A.C. 2921).

50 sono stati inviati al Ministero della salute, 10 al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 7 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 6 al Ministero dell’economia e delle finanze, 5 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 3 al Ministero dell’interno, 3 al Ministero dell’università e della ricerca, 2 al Ministero dell’istruzione, 2 al Ministero del turismo, 1 al Ministero della cultura, 1 al Ministero della giustizia, 1 al Ministro per la pubblica amministrazione.

 

12 riferiti alla legge n. 43 del 2021, di “Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)” (A.C. 2934).

11 sono stati inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 2 al Ministro per la pubblica amministrazione, 1 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 1 al Ministero dell’istruzione, 1 al Ministero della salute.

 

Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 4 mozioni[158]:

 

Nel periodo considerato sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 8 risoluzioni:


 

Note annunciate al 31 marzo 2021
in attuazione di atti di indirizzo


Ministero della salute

 

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2500-AR/385

Ordine del giorno

Bond

Assemblea

19/3/2021

XII

Riconoscimento della figura professionale dell’autista soccorritore

 

L’ordine del giorno Bond e Furgiuele n. 9/2500-AR/385, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea dell’8 luglio 2020, impegna l'esecutivo a valutare l’opportunità di procedere al riconoscimento della figura professionale dell’autista soccorritore.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

“La tematica concernente il riconoscimento della figura professionale dell'Autista Soccorritore è da tempo all'attenzione di questo Ministero, infatti, già in data marzo 2011 lo scrivente aveva inviato al Coordinamento Interregionale Sanità una proposta di Accordo per l'istituzione del profilo professionale dell'Autista Soccorritore.

Tuttavia, a seguito di numerosi incontri con il Coordinamento tecnico della Commissione salute e con le rappresentanze sindacali, il Coordinamento stesso, in data 25 novembre 2013, aveva comunicato la mancata condivisione da parte delle Regioni e Province Autonome della anzidetta proposta ministeriale di istituzione della figura dell’ ‘Autista Soccorritore’.

Lo scrivente Dicastero, nel prendere atto della posizione assunta dalle Regioni aveva evidenziato che la mancata istituzione del profilo professionale dell'Autista Soccorritore provocava una grave lacuna nel sistema dell'emergenza-urgenza e si rendeva disponibile ad un approfondimento in merito all'istituzione della figura del ‘Soccorritore’ auspicata da talune Regioni.

In considerazione di due disegni di legge relativi al riconoscimento della figura professionale dell'Autista soccorritore (DDL 2332) e del ‘Soccorritore’ (DDL 3407) all'attenzione del Parlamento con nota del 27 luglio 2016 è stato nuovamente interessato il Coordinamento Tecnico Commissione Salute, al fine di conoscere se fosse confermato quanto a suo tempo comunicato circa la non condivisione della proposta ministeriale sull'Autista Soccorritore o se vi fosse oggi un diverso orientamento delle Regioni in merito. Nonostante i solleciti, il Coordinamento tuttavia non ha fornito riscontro alla scrivente.

Per completezza di informazione si fa presente che nell'ambito dei lavori di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, divenuto legge 13 ottobre 2020, n. 126, è stato proposto all'AS 1925 l'emendamento 31.0.4 concernente la istituzione del profilo dell'autista soccorritore quale figura tecnica, che si riporta di seguito:

(Art. 31 bis)

(Istituzione della figura dell'Autista Soccorritore)

1.         L'Autista Soccorritore è l'operatore che, a seguito di specifica formazione professionale regionale, svolge le attività di conduzione dei mezzi di soccorso, garantendo l'efficienza e la sicurezza del veicolo assegnatogli, con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell'evento.

2.         Nell'ambito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto sanità pubblica è istituito il profilo tecnico, non sanitario, dell'Autista soccorritore nell'ambito del sistema di classificazione professionale.

 

In ordine all'emendamento sopra riportato lo scrivente Ministero ha espresso parere favorevole, tuttavia lo stesso è stato accolto.

Tanto premesso, con riferimento all'impegno del Governo in questione, si esprime parere favorevole e lo scrivente Dicastero, al fine di dare attuazione allo stesso, potrà nuovamente sollecitare il Coordinamento per conoscere le relative valutazioni.”

 

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2325-AR/156

Ordine del giorno

Furgiuele

Assemblea

19/3/2021

XII

Centro regionale di neurogenetica di Lamezia Terme

 

L’ordine del giorno Furgiuele e Barbuto n. 9/2325-AR/156, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 19 febbraio 2020, impegna l'esecutivo a valutare l’opportunità di intervenire al fine di garantire la sopravvivenza, le prerogative e l'autonomia del Centro regionale di neurogenetica di Lamezia Terme, assicurando la continuità delle relative attività di studio e ricerca, nella consapevolezza del carattere fondamentale che esse rivestono per la collettività e per il Servizio sanitario nazionale.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

“Lo scrivente Dicastero segue da tempo la questione relativa al Centro di neurogenetica di Lamezia Terme - sviluppatosi anche grazie all'autorevolezza della prof.ssa Amalia Cecilia Bruni - che nel corso degli oltre vent'anni di attività ha dato un contributo essenziale, in particolare, alla ricerca sul morbo di Alzheimer, contribuendo in modo significativo alla ricerca mondiale su tale malattia.

Il Centro in questione non risulta ad oggi integrato in maniera organica con le altre strutture che svolgono attività di ricerca nell'ambito del SSN e, pertanto, tale stato di fatto può pregiudicare la funzionalità dello stesso.

Al fine di trovare una soluzione volta a tutelare il valore scientifico e il know how; maturati presso il Centro di neurogenetica, la Direzione Generale della prevenzione sanitaria di questo Ministero, si è attivata coinvolgendo in un primo momento la Fondazione IRCCS Istituto neurologico Carlo Besta di Milano e, successivamente, l'IRCCS INRCA Istituto nazionale di riposo e cura per anziani, al fine di individuare una possibile soluzione alla predetta questione.

Considerato, in particolare, che quest'ultimo ha già una sede in Calabria e opera in ambito geriatrico, svolgendo attività di ricerca scientifica di alto livello anche sul morbo di Alzheimer, si è ipotizzato di far confluire il predetto Centro nell'IRCCS INRCA. A tale riguardo, vi sono stati contatti sia tra i rappresentanti dei due soggetti, sia un'interlocuzione con i referenti delle due Regioni coinvolte.

Alla luce dell'attività intercorsa, attualmente lo scrivente Ministero è in attesa di conoscere se la Regione Calabria ritenga percorribile l'ipotesi sopra prospettata, avendo assicurato la propria disponibilità a fornire ogni ritenuto sostegno per finalizzare le interlocuzioni, anche con l'istituzione di apposito tavolo volto ad individuare una soluzione condivisa da tutti gli attori coinvolti.”

 

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2648/63

Ordine del giorno

Saccani Jotti

Assemblea

24/3/2021

XII

Riconoscimento al farmacista di una specifica competenza nel consigliare diete con finalità non terapeutiche

 

L’ordine del giorno Saccani Jotti e Mandelli n. 9/2648/63, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 9 settembre 2020, impegna l'esecutivo a valutare l'introduzione di norme chiare, affidando al Ministero della salute il compito di fissare criteri e modalità per l'individuazione degli integratori nutraceutici, garantendo che la vendita di tali prodotti sia riservata a professionisti in possesso delle opportune conoscenze e competenze in materia farmaceutica e alimentare; a riconoscere al farmacista una specifica competenza nel consigliare diete con finalità non terapeutiche, viste le particolari conoscenze acquisite dal farmacista nel percorso postuniversitario nel campo dell'alimentazione e della nutrizione, al fine di favorire, anche in ragione della capillare presenza dei farmacisti sul territorio, un virtuoso percorso di diffusione di corretti stili di vita e di presa in carico dei pazienti per validi ed adeguati regimi alimentari.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

“In relazione al solo impegno relativo al riconoscimento in capo al farmacista di una ‘specifica competenza nel consigliare diete(...)’, il Consiglio Superiore di Sanità, con parere del 12 aprile 2011, ha rilevato in merito alle diete alimentari quanto segue:

•          ‘mentre il medico-chirurgo può, ovviamente, prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, è corretto ritenere che il biologo possa elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisio­patologiche effettuate dal medico chirurgo;

•          il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio ‘benessere’, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione;

•          il dietista, profilo professionale dell'area tecnico-sanitaria, individuato dal D.M. 14 settembre 1994, n. 744, ex art. 6, comma 3 del D.Lgs n. 502/1992, ‘svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale’ e, in particolare, in collaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica’.

Il Consiglio medesimo ha altresì ritenuto che sia preferibile che il biologo, per esercitare l'attività di nutrizionista in ambito privato, abbia conseguito il diploma di specializzazione universitaria in Scienza dell'Alimentazione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra si ritiene che il suddetto parere individui in maniera specifica le professioni sanitarie che possono rispettivamente prescrivere, elaborare, suggerire e formulare diete alimentari e che ad oggi non sono intervenuti nuovi pareri o comunque nuove disposizioni che prevedano l'estensione delle suddette competenze ad altra professione sanitaria.”

 

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2648/64

Ordine del giorno

Mandelli

Assemblea

24/3/2021

XII

Esercizio in farmacia di altre professioni sanitarie

 

L’ordine del giorno Mandelli e Saccani Jotti n. 9/2648/64, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 9 settembre 2020, impegna l'esecutivo a valutare la possibilità di modificare l’articolo 102 del Testo unico delle leggi sanitarie (TULS,) permettendo così l’esercizio in farmacia di altre professioni sanitarie, anche al fine di alleggerire la pressione sugli ospedali e sui pronto soccorso nell’attuale fase di emergenza pandemica.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

“Alla luce delle recenti modifiche normative, si fa presente che in parte la finalità dell'ordine del giorno presentato dall'On. Mandelli, è stata interpretata con la norma di seguito riportata, di iniziativa dello scrivente Ministero, che affida al farmacista, esclusivamente ai fini del contrasto dell'emergenza sanitaria in corso, la possibilità di somministrare i vaccini anti covid-19 presso le farmacie aperte al pubblico.

Nel merito, l'articolo 20, comma 2 lettera h) del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante ‘Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19’, prevede che all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche: il comma 471 è sostituito dal seguente: «471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo  3,  comma  5,  del decreto­ legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.». Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6.”

 



[1] Si fa presente che gli adempimenti previsti da decreti-legge sono censiti al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo coordinato con la relativa legge di conversione.

[2] Il testo del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, coordinato con la legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2021, n. 61.

[3] L’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale.

   Ai sensi del comma 2 dell’articolo 122, il Commissario, nello svolgimento delle proprie funzioni, può adottare provvedimenti, di natura non normativa, anche in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite. I provvedimenti, sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui incidono, che possono chiederne il riesame.

Il Commissario è scelto tra esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica ed opera fino alla scadenza dello stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe in raccordo con il Capo del dipartimento della protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Il Commissario può avvalersi, altresì, di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui definito.

Sull'attività del Commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato.

Ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020 è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 Domenico Arcuri; in conformità della medesima disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2021, il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale.

[4] Con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, è stata adottata l’ultima versione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, costituito dal documento “Elementi di preparazione della strategia vaccinale”, di cui al decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, nonché dal documento “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” del 10 marzo 2021.

Le linee operative della campagna vaccinale sono state fissate, in armonia con il Piano strategico nazionale del Ministero della salute, dal Piano vaccinale del Commissario straordinario del 13 marzo 2021.

[5] Il comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021, come convertito, autorizza la spesa di 966.000 euro per l'anno 2021 per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe nazionale vaccini.

[6] Ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021, come convertito, il Commissario straordinario, in via d'urgenza, al fine di assicurare l'immediata operatività della piattaforma, in conformità all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica si avvale prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica che siano in grado di assicurare una presenza capillare sul territorio e che prestino tale servizio a titolo gratuito.

[7] Il comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021 stabilisce che il Sistema tessera sanitaria rende disponibili alla piattaforma nazionale i dati individuali necessari alla corretta gestione delle operazioni da svolgere in regime di sussidiarietà.

[8] Il comma 5 dell’articolo 3 è stato modificato dall'articolo 20, comma 12, lett. a) e b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, al momento non ancora convertito.

[9] Il comma 6 dell’articolo 3 stabilisce che i dati personali trattati attraverso la piattaforma informativa nazionale in regime di sussidiarietà, alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria anche a carattere transfrontaliero legate alla diffusione del COVID-19, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021, devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679.

Il comma 7 dell’articolo 3 prevede che, al fine di consentire lo svolgimento di attività di sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologica, il Ministero della salute trasmetta, in interoperabilità con la piattaforma di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, all'Istituto superiore di sanità i dati individuali relativi ai soggetti cui è somministrata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini.

[10] Ossia “Al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (…)”.

[11] Le funzionalità del Sistema tessera sanitaria sono state definite dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni.

   Si ricorda che ai fini dell’attuazione dell’articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021, come convertito, è stata emanata l’ordinanza del Commissario straordinario 9 febbraio 2021, n. 2, concernente, in particolare il concorso del Sistema tessera sanitaria sia ai fini dell’implementazione della piattaforma nazionale e dello svolgimento delle eventuali funzioni in regime di sussidiarietà, sia per il raccordo tra la medesima piattaforma e l’Anagrafe nazionale vaccini.

[12] La relazione trasmessa (Doc. XXXIII, n. 3), come le precedenti, tratteggia lo scenario internazionale, focalizzato su quadranti e attori di prioritario interesse informativo, per poi soffermarsi sulle principali minacce al Sistema Paese, nella dimensione economico-finanziaria, cyber ed ibrida, sul terrorismo jihadista, su immigrazione clandestina e criminalità organizzata, nonché sull'estremismo endogeno.

Sul versante estero prioritaria attenzione informativa è stata riservata alla regione mediterranea, che a dieci anni dalle cosiddette primavere arabe è ancora affetta da instabilità diffusa, e alle dinamiche della fascia subsahariana

Per quanto attiene all’attività informativa a presidio dell’economia nazionale, si evidenzia l’intensificata attività di ricerca ed analisi a supporto del decisore politico, anche ai fini dell'esercizio dei poteri speciali (cd. Golden Power) e dell'implementazione della normativa di riferimento, considerato che le difficoltà della congiuntura imposta dalla crisi sanitaria hanno contribuito a rendere più concreto il rischio di azioni di tipo predatorio/speculativo nei confronti di asset pregiati in Italia. Anche sul fronte della minaccia cybernetica si evidenzia il condizionamento nel periodo considerato dell'emergenza pandemica, che ha chiamato il Comparto a orientare una parte rilevante degli sforzi verso il contenimento di progettualità ostili (di matrice statuale, hacktivista o criminale) miranti a sfruttare il massiccio ricorso al lavoro agile in danno di operatori pubblici e privati, ovvero tese ad esfiltrare dati sensibili da strutture ospedaliere, centri di ricerca e realtà impegnate nello sviluppo di vaccini e terapie contro il Covid-19.

Per quanto attiene alla minaccia ibrida, per definizione veicolata su diversi domini (quello diplomatico, militare, economico/finanziario, intelligence, etc.) si evidenzia che, in concomitanza con il dispiegarsi della crisi sanitaria, essa è stata caratterizzata da costanti tentativi di intossicazione del dibattito pubblico attraverso campagne di disinformazione e/o di influenza, volti a sfruttare l'onda emotiva provocata dalla crisi sanitaria, nel tentativo di trasformare la pandemia in un vantaggio strategico di lungo termine.

Uno specifico capitolo del documento presentato descrive, come premesso, l’azione proseguita in Italia e all'estero nei confronti del terrorismo jihadista, nel contesto di un dispositivo di prevenzione integrato che ha continuato a trovare punto di forza nelle consolidate sinergie tra Intelligence e Forze di polizia, specie nell'ambito del Comitato analisi strategica antiterrorismo, e nell'assidua cooperazione con i Servizi esteri collegati.

Con riferimento all'andamento del fenomeno migratorio irregolare in direzione dell'Europa e dell’Italia, che potrebbe essere incentivato dal peggioramento delle condizioni socio-economiche dei Paesi di origine e transito dei clandestini per effetto della crisi sanitaria, la relazione riferisce che obiettivo prioritario dell'Intelligence continua a essere rappresentato dalla gestione criminale dei flussi migratori irregolari e del lucroso giro di affari connesso al trasferimento dei migranti dalle aree d’origine a quelle di destinazione.

Anche i capitoli della relazione dedicati all’attenzione informativa alla criminalità organizzata e all’eversione interna analizzano l’impatto dell’emergenza pandemica, stante l’interesse delle mafie nostrane a trarne profitto per condizionare gli operatori economici in difficoltà e tentare di  intercettare i finanziamenti, nazionali ed europei, connessi ai piani di rilancio, nonché un crescente attivismo propagandistico orientato a strumentalizzare la crisi sanitaria per rilanciare progettualità e istanze antisistema.

[13] Cfr. la lettera di trasmissione alla Camera dei deputati del Doc. XXXIII, n. 3.

[14] Ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 124 del 2007, al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:

a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;

b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;

c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;

d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;

e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;

f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).

Il comma 3-bis dell’articolo 1, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 133, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisca al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive volte a rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali.

[15] Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2021 il Sottosegretario di Stato Franco Gabrielli è stato nominato Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 124 del 2007.

[16] Tale previsione era già recata dal comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 124 del 2007, abrogato dall'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, al fine di consentire all'Autorità delegata pro tempore di svolgere le funzioni ad essa delegate dal Presidente del Consiglio in materia di intelligence assieme con altre funzioni di governo.

La medesima previsione è stata reintrodotta dal comma 1-bis dell’articolo 3 della legge n. 124 del 2007, inserito dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 133.

[17] Il “Regolamento che definisce l'ordinamento e l'organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)” è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2020, n. 2. L'articolo 24 del regolamento ha previsto che le disposizioni ivi contenute entrino in vigore il 15 aprile 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 22, entrate in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2020, n. 96.

A decorrere dalla stessa data è stato abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, n. 2, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 novembre 2012, n. 273.

Presso il DIS sono stati istituiti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017 (Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali) il Nucleo per la sicurezza cibernetica (NSC); con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2019, in attuazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di recepimento della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, il Computer Security Incident Response Team (CSIRT) italiano. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2018, il DIS è designato quale punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica” ha assegnato al DIS funzioni di raccordo con le Autorità competenti e con i soggetti inclusi nel “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, nonché di supporto al Presidente del Consiglio nell'implementazione di tale disciplina

[18] I compiti del DIS, elencati dall’articolo 4 della legge n. 124 del 2007, sono stati ampliati dall’articolo 3 della legge 7 agosto 2012, n. 133, che ha modificato il citato articolo 4. Gli ulteriori compiti così individuati concernono: il coordinamento delle attività di ricerca informativa volte a rafforzare la sicurezza informatica e la protezione cibernetica nazionale (di cui alla lettera d-bis del comma 3 dell’articolo 4 della legge n. 124 del 2007); la predisposizione di un piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo (organo istituito presso il DIS con il compito di esercitare il controllo su AISE e AISI), da approvare previo parere del Copasir ai sensi lettera i) del comma 3 dell’articolo 4 della legge n. 124 del 2007; la gestione unitaria degli approvvigionamenti e dei servizi logistici comuni alle due Agenzie, analogamente a quanto avviene per la gestione del personale, di cui alla lettera n-bis) del comma 3 dell’articolo 4 della legge n. 124 del 2007.

[19] Il comma 3 dell’articolo 5 della legge n. 124 del 2007 stabilisce che il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 5, il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato; il comma 5 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori dell'AISE e dell'AISI, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

[20] Il comma 1 dell’articolo 30 della legge n. 124 del 2007 stabilisce che il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.

Il comma 3 dell’articolo 30 prevede che il presidente del Copasir sia eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e che per la sua elezione sia necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

[21] La legge n. 124 del 2007 disciplina all’articolo 31 le funzioni di controllo attribuite al Copasir, cui è conferito, tra l’altro, il potere di svolgere periodicamente audizioni del Presidente del Consiglio, dell’Autorità delegata, del Direttore generale del DIS, dei Direttori di AISE e AISI, dei Ministri componenti il CISR e, in casi eccezionali, anche di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. In tal caso, il Presidente del Consiglio può opporsi per giustificati motivi. Il Comitato può anche ascoltare ogni persona non appartenente al Sistema in grado di fornire elementi utili ai fini del controllo parlamentare.

Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché relativi a indagini e inchieste parlamentari; può altresì ottenere informazioni, copie di atti e documenti da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza.

I poteri di controllo del Copasir si traducono in una serie di obblighi di comunicazione da parte del Governo e si esplicano anche nei confronti dell’Autorità giudiziaria, attraverso la richiesta di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso.

Il Copasir può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne, qualora deliberi di procedere all’accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o ex appartenenti agli organismi informativi.

Ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 124 del 2007, il Comitato svolge anche funzioni consultive: in particolare, esprime il parere, obbligatorio ma non vincolante, sugli schemi di regolamento previsti dalla medesima legge n. 124, sui relativi provvedimenti di integrazione o modifica, e sugli schemi di decreto concernente l’organizzazione e lo stato del contingente speciale di DIS, AISE e AISI.

Il Comitato esprime, altresì, il proprio parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonché sul piano annuale delle attività dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i), della legge n. 124 del 2007.

[22] L’articolo 33 della legge n. 124 del 2007, che dispone in materia di obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, al comma 1, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta, ogni sei mesi, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, contenente un'analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza. Ai sensi del comma 7 dell’articolo 33, nella relazione concernente ciascun semestre, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato sull'andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza relativa allo stesso semestre. Il comma 8 dell’articolo 33 stabilisce che nell'informativa di cui al comma 7 siano riepilogati, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del DIS, dell'AISE e dell'AISI e i relativi stati di utilizzo.

Nella relazione semestrale il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di informazione per la sicurezza per il perseguimento dei loro fini.

Entro il 30 settembre di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione riguardante il primo semestre dell'anno in corso; entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione riguardante il secondo semestre dell'anno precedente (articolo 33, comma 10).

Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato, nella seconda relazione semestrale, un'informativa sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 24, comma 1 (ossia l'uso, da parte degli addetti ai servizi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali) svolte nell'anno precedente. La relazione semestrale informa anche sulla consistenza dell'organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento, nonché sui casi di chiamata diretta nominativa, con indicazione dei criteri adottati e delle prove selettive sostenute (articolo 33, commi 11 e 12).

[23] Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 1999 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmetta al Parlamento un rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente. In attuazione di tale previsione il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, da ultimo, nel mese di aprile 2020 la relazione riferita all’anno 2019, Doc. LXXV n. 4.

[24] L’articolo 4 del regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 stabilisce che ciascuno Stato membro provvede affinché le inchieste in materia di sicurezza siano condotte o vigilate, senza interferenze esterne, da un’autorità investigativa nazionale permanente per la sicurezza dell’aviazione civile o sotto il controllo di tale autorità in grado di condurre, in modo indipendente, un’inchiesta di sicurezza completa, o per conto proprio o mediante accordi con altre autorità investigative per la sicurezza. Tale autorità è indipendente sul piano funzionale, in particolare nei confronti delle autorità aeronautiche competenti in materia di aeronavigabilità, certificazione, operazioni di volo, manutenzione, rilascio delle licenze, controllo del traffico aereo o gestione degli aerodromi e in generale nei confronti di qualsiasi altra parte o ente i cui interessi o finalità possano entrare in conflitto con il compito ad essa assegnato o influenzarne l’obiettività.

[25] L’inchiesta di sicurezza è condotta in conformità con quanto previsto dall’Allegato 13 alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva in Italia con il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e dal regolamento UE n. 996/2010.

[26] Luigivalerio Sant'Andrea è stato nominato Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino fino al 30 giugno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017. La durata dell’incarico è stata prorogata al 31 dicembre 2019 e nuovamente fino al 31 dicembre 2021 con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2018 e 10 gennaio 2020. A seguito delle dimissioni rassegnate da Sant'Andrea a far data dal 31 luglio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 agosto 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 settembre 2020, n. 2095, è stato nominato Commissario Valerio Toniolo.

[27] Per l’attuazione del Piano degli interventi il comma 12 dell’articolo 61 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021. A tale stanziamento si aggiungono le risorse economiche pari a 28.700.000 euro messe a disposizione dal Fondo dei Comuni di confine e a 1.200.000 euro da parte del Comune di Cortina d’Ampezzo. Lo stanziamento del Comune di Cortina d’Ampezzo è stato, da ultimo, integrato a seguito di sottoscrizione di un accordo stipulato col Commissario in data 29 dicembre 2020 per ulteriori 2.050.000 euro a valere sull’annualità 2021, in considerazione dei maggiori costi resisi necessari in fase di realizzazione della “Pista Ciclabile” e del “Ponte Crignes”, nonché durante la fase di progettazione della “Strada di accesso alla Piscina Comunale”. Cfr. Doc. CCXLIII, n. 3, pagg. 13-14.

[28] Il piano degli interventi è stato inviato in data 14 dicembre 2017, ai sensi del citato articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per il successivo invio alle competenti Commissioni parlamentari.

Il piano è stato approvato, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017, con decreto del Commissario 16 gennaio 2019.

La relazione presentata ricorda che “In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 61 del decreto legge n. 50/2017 e ss. mm. e ii., si è provveduto a predisporre il Piano degli interventi, indicato al comma 1 del citato articolo, contenente la descrizione, la durata e le stime di costo di ogni singolo intervento e articolato nei seguenti livelli:

Livello 1: infrastrutture di gara e opere connesse indispensabili per la riuscita ottimale del progetto sportivo;

Livello 2: infrastrutture di gara e opere complementari;

Livello 3: infrastrutture complementari ai campionati del mondo che avranno una stretta ricaduta sul territorio e sulla comunità locale, in termini di ottimizzazione dei servizi per la cittadinanza e per lo sviluppo sostenibile del turismo;

Livello 4: attività ricognitiva di studio finalizzata all'approvazione di progetti di fattibilità”.

La relazione riferisce che “Per gli interventi di Livello 4, non appena possibile, si procederà ad una integrazione del Piano che verrà trasmesso e pubblicato secondo quanto disposto ai sensi del comma 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e successive modificazioni”. Cfr. Doc. CCXLIII, n. 3, pag. 5.

La relazione fa presente che sono stati ultimati e consegnati anticipatamente all’amministrazione comunale di Cortina d’Ampezzo gli interventi di primo e secondo livello considerati strategici per l’organizzazione delle finali di coppa del mondo di sci previste nel mese di marzo 2020.

Nel documento si riporta sinteticamente una descrizione delle attività svolte per ogni intervento programmato per la realizzazione dei mondiali di sci alpino “Cortina 2021”.

La relazione fornisce inoltre tre tabelle riepilogative che descrivono l’entità del piano degli interventi aggiornato al 31 dicembre 2020. Nella tabella A sono riportati gli interventi codificati per livello di priorità, con particolare riferimento al costo totale dei lavori comprese le somme a disposizione dell’amministrazione; nella tabella B, sono indicate le risorse economiche attribuite agli interventi per ogni annualità, in relazione agli stanziamenti pluriennali previsti dall’articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017; nella tabella C, da ultimo, viene indicato lo stato di avanzamento in percentuale per ogni intervento in relazione alle tre fase principali del procedimento: autorizzativa, progettuale ed esecutiva. Cfr. Doc. CCXLIII, n. 3, pagg. 12-13.

[29] Il termine per la consegna delle opere previsto dal comma 6 dell’articolo 61 al 31 dicembre 2019, è stato differito al 31 gennaio 2021 a seguito della modifica introdotta dall’articolo 4, comma 12-quinquies, lett. a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

[30] Il comma 7 dell’articolo 61 stabilisce che gli interventi previsti nel piano sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi. Il comma 7, come modificato dall’articolo 82, comma 3, lett, b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha altresì previsto che per la realizzazione degli interventi si applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

[31] Ai sensi del comma 8 dell’articolo 61, il Commissario può altresì fare ricorso: alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti del medesimo decreto legislativo; individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti. Inoltre, il Commissario può, nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

[32] Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, in corso di conversione, all’articolo 5, ha ridenominato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. Il medesimo decreto-legge, all’articolo 6 ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo “Ministero della cultura” e ha introdotto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l’articolo 54-bis, così istituendo il “Ministero del turismo”, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo.

[33] Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, in corso di conversione, all’articolo 6, ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo “Ministero della cultura” e ha introdotto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l’articolo 54-bis, così istituendo il “Ministero del turismo”, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo.

[34] L’articolo 11 della legge n. 220 del 2016 ha istituito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, con compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

Il Consiglio superiore è composto da: otto personalità del settore cinematografico e audiovisivo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro del Mibact (ora Ministro della cultura), due delle quali su designazione della Conferenza unificata; tre membri scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.

Il comma 8 dell’articolo 11 ha fissato in tre anni la durata in carica del Consiglio superiore, prevedendo che a decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore fosse soppressa la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, le cui attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore.

Il Consiglio, nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 marzo 2017, n. 109, è stato rinnovato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 17 giugno 2020, n. 284.

[35] Il comma 2 dell’articolo 14 stabilisce che i casi di esclusione sono individuati con riferimento alle seguenti tipologie di opere:

a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;

b) pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;

d) programmi di informazione e attualità;

e) giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show;

f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;

g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;

h) programmi televisivi.

I requisiti e le modalità di riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive sono stati dettagliati, sulla base dei parametri definiti dalla legge n. 220 del 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, poi modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2020.

Parametri e requisiti per la destinazione di un’opera audiovisiva prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche e per l'individuazione delle opere escluse dai benefici sono stati individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017, n. 303, modificato dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 22 gennaio 2020, n. 16 che ha incluso i video musicali tra le opere oggetto dei benefici di legge.

[36] Le caratteristiche previste per l'opera audiovisiva ai fini del deposito presso la Cineteca nazionale, nonché le modalità di costituzione della rete nazionale delle Cineteche pubbliche sono state individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, n. 344.

[37] Il comma 583, lett. a), dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha modificato il comma 2, secondo periodo, dell’articolo 13 della legge n. 220 del 2016, elevando da 400 a 640 milioni di euro annui l’importo minimo degli introiti erariali derivanti dalle attività del settore destinato ad alimentare annualmente la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

[38] In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 20 maggio 2017, recante “Modalità di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e dell'audiovisivo, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220”.

[39] Per l’anno 2020 il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo è stato ripartito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 22 aprile 2020. Il Fondo per il cinema e l’audiovisivo per l’anno 2020 è stato ulteriormente ripartito con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 12 agosto 2020 e 9 dicembre 2020.

Per l’anno 2021 il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo è stato ripartito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 3 febbraio 2021, n. 65.

[40] La relazione presentata riporta in una apposita tabella l’ammontare delle risorse stanziate a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo stanziate per gli anni 2017, 2018 e 2019 e le risorse approvate e erogate nello stesso triennio. A queste sono state aggiunte le risorse stanziate, approvate ed erogate sino alla data del 30 giugno 2020, a valere sul Fondo 2020.

Si segnala che, con riferimento al 2019, sono stati: stanziati 524.159.450 euro; approvati 396.804.926 euro (di competenza del 2019); erogati 347.264.296,20 euro.

Nello specifico, sono state approvate il 75,7 per cento delle risorse stanziate a valere sul fondo 2019 (nel 2018 erano il 62,6 per cento), e, di queste, ne sono state erogate l’87,5 per cento. Nella relazione si precisa che il dato sull’erogato comprende sia il valore propriamente erogato a valere sui contributi assegnati, sia il valore equivalente all’approvato del tax credit.

In riferimento al primo semestre del 2020, invece, risultano: stanziati 481.034.750,5 euro; approvati 305.022.398 euro (di competenza del 2020); erogati 216.968.329,00 euro. Al 30 giugno 2020 risultano approvate il 63,4 per cento delle risorse stanziate a valere sul Fondo 2020, di cui il 71,1 per cento sono già state erogate. Cfr. Doc. CCXXXVIII, n. 3, pag. 12 e pagg. 22 e ss.

Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 5 giugno 2020, n. 273, ha destinato al Fondo di cui all’articolo 13 della legge n. 220 del 2016 una quota pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020 del Fondo emergenze di conto capitale di cui all’articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al fine di attuare le misure di sostegno previste dall’articolo 183, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

[41] Le “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva, di cui all'articolo 15, della legge 14 novembre 2016, n. 220” sono state emanate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 15 marzo 2018, poi abrogato dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 4 febbraio 2021, n. 70, che ha dettato una nuova disciplina.

Le “Disposizioni applicative dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20, della legge 14 novembre 2016, n. 220” sono state emanate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 15 marzo 2018.

[42] In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 8 luglio 2020, n. 312, successivamente modificato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 novembre 2020, n. 545, che ha anche introdotto disposizioni relative alle imprese di distribuzione e di esercizio cinematografico.

Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, all’articolo 7, comma 4, ha prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 l'efficacia delle misure recate dal citato decreto n. 312 del 2020.

[43] L’articolo 25 della legge n. 220 del 2016, al comma 1, prevede che con decreto ministeriale, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, siano definiti:

a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici;

b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonché le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c);

c) il termine massimo entro cui l'importo può essere utilizzato;

d) i casi di decadenza ovvero di revoca.

In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, più volte modificato, da ultimo con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 aprile 2019, n. 179.

[44] L'articolo 3, comma 4, lett. a), del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, ha modificato il comma 2 dell’articolo 26, portando da 5 a 15 il numero degli esperti cui è affidata la valutazione delle opere.

[45] Le disposizioni applicative dell’articolo 26 della legge n. 220 del 2016 sono state emanate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, n. 343, e successive modificazioni.

[46] L'articolo 3, comma 4, lett. 0a), del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, ha inoltre ridotto la quota del Fondo da destinare ai contributi selettivi e a quelli per la promozione, fissandola fra il 10 e il 15 per cento, mentre in precedenza era prevista tra il 15 e il 18 per cento.

[47] La legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021), all’articolo 1, commi 585-588, ha previsto la trasformazione dell'Istituto Luce Cinecittà srl in società per azioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Le azioni dell'Istituto Luce Cinecittà Spa sono detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e i diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, (ora Ministero della cultura), d'intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Alla Spa è assegnato un capitale pari al netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura dell’Istituto Luce srl al 31 dicembre 2020. In base allo statuto dell'Istituto Luce Cinecittà srl, il capitale sociale è di 20 milioni di euro. Al contempo, il Ministero dell’economia e delle finanze è stato autorizzato ad incrementare tale capitale di 10 milioni di euro nel 2021.

Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, all’articolo 7, comma 4, secondo periodo, per favorire l'attrazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché al fine di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà, ha previsto che le società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze possano acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecittà, anche mediante aumenti di capitale, stabilendo che lo statuto della società sia adeguato al fine di assicurare la rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e che alla società si applichino le disposizioni del codice civile e le norme generali di diritto privato. Il comma 4 ha altresì stabilito che l'Istituto Luce Cinecittà possa assumere la forma giuridica di società per azioni e acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.

[48] La lettera d) del comma 3 dell’articolo 27 della legge n. 220 del 2016 è stata modificata dall'articolo 1, comma 818, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Le disposizioni applicative dell’articolo 27 sono state adottate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, n. 341, più volte modificato, da ultimo dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 10 agosto 2020, n. 399.

La relazione presentata indica in un’apposita tabella le risorse stanziate per gli enti di cui all’articolo 27, comma 3, a valere sul fondo per il 2017, 2018, 2019 e al 30 giugno 2020.

Nel corso del 2019, tali risorse ammontano, in totale a 33.170.000,00 euro, con un incremento dell’1,84 per cento rispetto al 2018. Cfr. Doc. CCXXXVIII, n. 3, pag. 25 e pag. 240.

[49] Il comma 2 dell’articolo 28 stabilisce che le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai sensi del comma 3 con tale decreto si riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento. Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

   Le “Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali” sono state emanate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, poi modificato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2018 e 21 ottobre 2020.

[50] Le “Disposizioni applicative del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui all'articolo 29 della legge 14 novembre 2016, n. 220” sono state emanate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2017.

[51] L’articolo 30 della legge n. 220 del 2016 concerne l’istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici, stabilendo che tale sezione sia alimentata per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, risorse incrementabili anche tramite apposite convenzioni stipulate tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e soggetti investitori, pubblici e privati.

La sezione speciale è stata istituita con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell’economia e delle finanze 23 marzo 2018. Nella relazione presentata si fa presente che “tuttavia il fondo non è attualmente operativo in quanto non sono state ancora trasferite le risorse necessarie al suo funzionamento”. V. Doc. CCXXXVIII, n. 3, pag. 20.

[52] Le disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive sono state emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 gennaio 2018. La relazione presentata segnala che “Tuttavia, l’operatività ed il concreto avvio del Registro necessitano di un ulteriore passaggio normativo, in accordo con la SIAE che dal 1938 ha curato la tenuta del Pubblico Registro Cinematografico-P.R.C., soppresso dalla Legge Cinema e Audiovisivo. Pertanto, si prevede l’emanazione di ulteriori provvedimenti nei mesi a seguire”. Cfr. Doc. CCXXXVIII, n. 3, pag. 20.

[53] In attuazione delle richiamate disposizioni sono stati emanati il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, recante “Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, e il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante “Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.

Il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, ha modificato la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 203 del 2017, e la disciplina degli obblighi di programmazione e investimento che devono essere rispettati da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari delle opere europee e italiane, recata dal decreto legislativo n. 204 del 2017.

[54] Nella relazione presentata si osserva che “Il Sistema delle Convenzioni permette di conseguire benefici in termini di economie di scala, di trasparenza delle procedure ad evidenza pubblica, di par condicio favorendo un elevato livello di competitività tra i fornitori partecipanti; consente inoltre di semplificare le procedure di gara e di ridurre i prezzi unitari dei beni/servizi, nonché dei costi di definizione dei contratti e della gestione del contenzioso. Altri vantaggi riguardano la riduzione dei tempi di approvvigionamento, la disponibilità di un rilevante patrimonio informativo relativo ai consumi, con conseguente possibilità per le Amministrazioni di attuare adeguate azioni di programmazione degli acquisti. Infine, il Sistema delle Convenzioni fornisce un notevole impulso all’innovazione grazie alla realizzazione delle relative procedure di gara in modalità telematica. A conclusione dell’intero iter di pubblicazione del bando di gara, di selezione del fornitore e di aggiudicazione, le iniziative sono monitorate, in particolare per ciò che concerne gli importi relativi alle transazioni, il rispetto dei livelli di servizio contrattualmente definiti e il numero di ordini per iniziativa”. Cfr. Doc. CLXV, n. 2, pag. 14.

La relazione presentata riferisce che “Nel 2019 il Sistema delle Convenzioni ha ricompreso 132 iniziative (pubblicate, aggiudicate, attive, non attive con contratti in corso di validità) afferenti a diverse merceologie, di cui 13 (17 nel 2018) pubblicate e 21 (18 nel 2018) attivate nell’anno. (…) Il valore di Spesa Presidiata si è attestato a circa 17.247 (16.003 nel 2018) milioni di euro”.

Nel documento si riferisce altresì che “Il Risparmio Potenziale 2019, pari a circa 2.548 milioni di euro, presenta una crescita rispetto al consuntivo 2018 di circa 12%, in ragione all’ampliamento del valore della Spesa Presidiata”.

Si fa inoltre presente che “L’Erogato 2019 attraverso lo strumento delle Convenzioni ha raggiunto un valore pari a 4.483 milioni di euro, facendo registrare una crescita del 12% circa rispetto all’anno precedente. Le categorie merceologiche che hanno maggiormente contribuito risultano essere: Energia elettrica, Buoni pasto, Licenze Microsoft Enterprise Agreement, Licenze software multibrand, Autobus (acquisto), Multiservizio tecnologico integrato energia Sanità (considerate assieme, circa 628 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno)”.

“Il valore degli Ordini effettuati dalle Amministrazioni nel 2019 è stato pari a 4.487 milioni di euro (rispetto a 4.333 milioni di euro nel 2018), registrando un incremento del 4% circa rispetto all’anno precedente. Tale incremento è dovuto principalmente al maggior contributo – rispetto al 2018 – delle merceologie Energia

elettrica e Licenze Microsoft Enterprise Agreement”. Cfr. Doc. CLXV, n. 2, pagg. 25-29. Si veda anche quanto riportato nelle “Conclusioni”, pagg. 63 e ss.

[55] La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), all’articolo 58, comma 1, ha previsto che le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fossero stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma 1, e dovessero indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità, nonché il loro periodo di efficacia.

[56] Il MePA è un mercato virtuale, disponibile unicamente attraverso la rete telematica, in cui l’amministrazione, scegliendo tra prodotti simili, offerti da una pluralità di venditori, acquista i beni e i servizi che meglio rispondono alle proprie esigenze. Il MePA si pone come uno strumento complementare sia al sistema delle convenzioni, sia al sistema dinamico di acquisizione; utilizzabile per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, è un mercato digitale all’interno del quale i fornitori abilitati offrono i propri beni e servizi alle pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti mediante ordini diretti a catalogo, tramite richieste di offerta, nonché mediante trattative dirette. Questa ultima modalità di selezione del fornitore permette, qualora ricorrano i presupposti normativi per effettuare un affidamento diretto, di procedere con una richiesta di offerta invitando il solo fornitore, specificando le condizioni richieste della fornitura. Cfr. Doc. CLXV, n. 2, pagg. 15-16.

[57] La relazione presentata rileva che “Il Sistema Dinamico di Acquisizione rappresenta, dal punto di vista teorico, un’evoluzione del Mercato Elettronico, in quanto presuppone un sistema aperto e flessibile. Il Sistema Dinamico di Acquisizione è definibile come un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell’Amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico, che soddisfi i criteri di selezione; tutti gli operatori ammessi sono invitati a presentare un’offerta per ogni specifico appalto nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione. Cfr. Doc. CLXV, n. 2, pagg.18.

[58] Il comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 è stato modificato prima dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, poi dal comma 150 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dalla lettera a) del comma 8 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 114, e, dall'articolo 1, comma 495, lett. a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

[59] Il comma 450 della legge n. 296 del 2006 è stato modificato dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, dal comma 149 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal comma 8 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10, e dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

[60] L’importo è stato elevato da 1.000 a 5.000 euro dall’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

[61] Il comma 574 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 è stato modificato dall'articolo 1, comma 584, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

[62] In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2009.

[63] Il “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” è stato adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

[64] Il comma 453 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 è stato sostituito dall’articolo 11, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

[65] La previsione della commissione nonché l'entità della stessa, sono definite annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi, a seguito di proposta motivata da parte di Consip Spa.

[66] Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2008, all’articolo 2, ha previsto l’adozione con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri concertanti, di criteri ambientali minimi per le diverse categorie merceologiche (CAM). Il piano è stato aggiornato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013 ed è in corso di ulteriore revisione.

La relazione presentata rileva che “Coerentemente a quanto delineato nel quadro normativo vigente, e soprattutto seguito dell’obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili, introdotta dalla L. n. 221/2015 e dall’art. 34 del D.lgs n. 50/2016 il Programma di razionalizzazione degli acquisito nella P.A., ha favorito la diffusione di modelli di consumo e acquisto sostenibili, che puntano a razionalizzare e qualificare la spesa pubblica attraverso l’integrazione degli aspetti di sostenibilità ambientale e sociale su tutti gli strumenti del Programma stimolando gli investimenti delle imprese sul fronte dell’innovazione e della crescita orientata allo sviluppo di soluzioni eco-compatibili”. Nel documento si legge inoltre che “Nel corso del 2019 sono proseguite le attività inerenti il progetto trasversale Procure2Innovate, focalizzato sull’utilizzo di strumenti innovativi previsti dal Codice dei contratti pubblici e sulla formalizzazione di Consip quale Centro di Competenza sull’Innovation Procurement”. Cfr. il Doc. CLXV n. 2, pagg. 59-60.

[67] La disciplina del programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici si è intrecciata nel tempo con le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai sensi dell’articolo 54 di tale decreto, l’accordo quadro è un contratto concluso tra una stazione appaltante e uno o più operatori economici - individuati con procedura di gara - in cui si definiscono le clausole relative agli appalti da aggiudicare in un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

[68] Nella relazione presentata si osserva che “L’opportunità di ricorrere all’Accordo Quadro per alcune categorie merceologiche è stata valutata per consentire alle Amministrazioni l’utilizzo di uno strumento che, a differenza delle Convenzioni, impiegate per merceologie con caratteristiche standardizzabili, permette un maggiore spazio di negoziazione e flessibilità, ideale soprattutto per gli acquisti ripetitivi ed omogenei da gestire nel medio-lungo periodo. In particolare, specifici approfondimenti condotti in ambito Sanità, sia dal lato della domanda sia dal lato dell’offerta, hanno portato ad individuare nell’Accordo Quadro con più fornitori a condizioni tutte fissate e senza riapertura del confronto competitivo, lo strumento più idoneo anche nell’ottica del raggiungimento di un più elevato livello di continuità dell’offerta. Nel corso del 2019 sono state gestite e avviate 48 iniziative afferenti a diverse merceologie, di cui 14 pubblicate e 5 attivate nell’anno, per un valore complessivo di Spesa Presidiata di circa 4.037 milioni di euro, in continuità rispetto al 2018 (4.057 milioni di euro)”. Cfr. il Doc. CLXV n. 2, pagg. 36-37.

[69] La relazione presentata riferisce che “Il Portale www.acquistinretepa.it è il principale strumento di diffusione del Programma di Razionalizzazione degli acquisti per le Pubbliche Amministrazioni, oltre che punto di accesso alla piattaforma per l’utilizzo degli strumenti transazionali nonché informativi.

Il Portale promuove l’evoluzione tecnologica, consentendo alle Amministrazioni e alle Imprese di conoscere il Programma di razionalizzazione e di essere sempre al corrente delle sue evoluzioni. Come strumento di accesso alla piattaforma di negoziazione ha quindi un ruolo chiave nella diffusione dell’innovazione in termini tecnologici e nel supporto alle decisioni sulle modalità di acquisto. In risposta allo sviluppo delle attività del Programma di razionalizzazione, negli anni è stato realizzato un Sistema di e-Procurement integrato e flessibile che ha recepito nelle sue modifiche, le evoluzioni normative ed i requisiti derivanti dal crescente numero di utenti e di negoziazioni”. Cfr. Doc. CLXV, n. 2, pag. 19.

[70] Il primo decreto-legge sulla spending review, ossia il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, ha previsto l’ampliamento degli obblighi di ricorso alle convenzioni e al mercato elettronico, ha esteso la possibilità anche alle ONLUS ed alle organizzazioni di volontariato di ricorrere a tali strumenti (articolo 7), ed ha previsto, inoltre, la possibilità per le amministrazioni che ricorrono alle convenzioni Consip e al MePA, di utilizzare, per pagare il relativo corrispettivo, erogazioni liberali rese in loro favore in forma diretta o indiretta (articolo 13-ter). Anche ai fini delle attività strumentali al programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, è disposto inoltre che l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture trasmetta, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze e a Consip Spa nonché, per l'ambito territoriale di riferimento, alle regioni e, per esse, alle centrali regionali di acquisto, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti relativamente ai contratti stipulati (articolo 8).

[71] Il comma 9 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono essere individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato, ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano le previsioni di cui ai commi 7 e 8. In attuazione di tale previsione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2015, gli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati sono stati estesi alla categoria merceologica dei buoni pasto.

[72] La categoria degli autoveicoli, come prevista dal comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012, è stata inserita dall’articolo 1, comma 581, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020). In merito, si veda anche infra nel testo.

[73] Ai sensi del comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012, come convertito, i contratti stipulati in violazione del comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al comma 7 e quello indicato nel contratto.

[74] La lett. d) del comma 13 è stata modificata, da ultimo, dall'articolo 1, comma 503, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

[75] L'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti è stata istituita dall'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

[76] I soggetti aggregatori, il cui elenco è pubblicato dall’ANAC (delibera n. 58 del 23 luglio 2015, delibera n. 125 del 10 febbraio 2016, delibera n. 784 del 20 luglio 2016, delibera n. 31 del 17 gennaio 2018 e da ultimo delibera del 4 settembre 2019 n. 781) sono 32 e, in particolare:

- Consip;

- 21 Centrali di committenza regionali;

- 8 Città Metropolitane;

- 2 Province. Cfr. Doc. CLXV, n. 2, pagg. 54-55.

[77] In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, recante “Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi”, integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2016.

[78] Ossia le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale.

[79] Ai fini dell’individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018.

[80] Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al comma 3, il comma 9 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In conformità di tale previsione è stato da ultimo emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 settembre 2020.

[81] Il comma 508 stabilisce che, nei casi di indisponibilità della convenzione Consip e in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip Spa. I prezzi forniti dall'Autorità costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima.

[82] Il comma 514-bis ha altresì previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti per le pubbliche amministrazioni del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 3.000.000 di euro per l’anno 2017 e a 7.000.000 di euro a decorrere dal 2018. La portata dell’incremento è stata ridotta dall'articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. L’articolo 1, comma 589, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha fissato un incremento di 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2020.

[83] Il comma 513 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, stabilisce che l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

Il piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022 è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020.

[84] L’articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, al comma 2-bis, specifica che le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente.

[85] L'articolo 236, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha esteso le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, come convertito, anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

[86] In merito, cfr. la nota n. 71.

[87] Per completezza, si segnala che è all'esame della Camera dei deputati il progetto di legge A.C. 1812, che all’articolo 3, comma 3, lettera o), reca i principi e i criteri direttivi per l'emanazione delle disposizioni di semplificazione e codificazione relative all’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.

[88] Il comma 10-bis è stato introdotto, unitamente al comma 10-ter, dall'articolo 1, comma 6, lettera g), della legge 4 agosto 2016, n. 163, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”.

[89] L’Allegato BES al DEF 2020, inviato al Parlamento nel mese di luglio del 2020, in attuazione del comma 10-bis dell’articolo 10 della legge n. 196 del 2009, descrive l’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile fino al 2019 e, sulla base delle misure adottate dal Governo nei mesi successivi all’insorgere della pandemia da COVID-19, traccia la possibile evoluzione degli stessi nel biennio 2020-2021.

[90] L’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 5, prevede che la terza sezione del DEF rechi lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica:

a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;

b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

[91] Ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 della legge n. 163 del 2016 Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato; ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.

[92] Si veda in merito quanto riportato dalla relazione finale del Comitato del 20 giugno 2017.

[93] Nella relazione si segnala che da quest’anno l’ISTAT ha modificato la definizione di reddito medio disponibile aggiustato pro capite in precedenza indicato come il rapporto tra il reddito lordo disponibile delle famiglie (consumatrici + produttrici) aggiustato (ovvero inclusivo del valore dei servizi in natura forniti dalle istituzioni pubbliche e senza fini di lucro), e il numero totale di persone residenti in Italia (valori nominali in euro). Cfr. Doc. LIX, n. 3, pag. 2, nota 3.

[94] Nella relazione si segnala in precedenza il nome dell’indicatore era “Indice di disuguaglianza del reddito” mentre la definizione era la seguente: “Rapporto fra il reddito equivalente totale ricevuto dal 20% della popolazione con il più alto reddito e quello ricevuto dal 20% della popolazione con il più basso reddito”.

Cfr. Doc. LIX, n. 3, pag. 2, nota 4.

[95] Il Doc. LIX, n. 3, sulla base dei più recenti dati dell’Istat disponibili al 5 febbraio 2021 offre una disamina dell’andamento degli indicatori fino al 2019 e, sulla base del più recente quadro macroeconomico, fornisce la previsione per alcuni di essi nel periodo 2020-2023.Il documento è strutturato in tre capitoli. Nel capitolo I, oltre alle considerazioni preliminari di carattere introduttivo, si espone una sintesi del contenuto della relazione. Nella sintesi dei principali risultati si evidenzia come l’adozione delle necessarie misure per ridurre il rischio pandemico, attuate da metà marzo 2020 e proseguite con diversa gradazione e intensità nel corso dell’anno, hanno causato una contrazione dell’attività economica nazionale senza precedenti. Ad oggi non sono disponibili dati definiti sul 2020 ma si può tracciare un quadro di generale peggioramento nell’andamento degli indicatori BES con alcune significative eccezioni quali le emissioni di CO2 pro capite e, con ogni probabilità, degli indicatori di criminalità predatoria e, in misura minore, di efficienza della giustizia civile. Nel capitolo II vengono descritte le misure introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), con particolare riferimento agli otto domini del benessere entro cui rientrano i dodici indicatori BES. Nel capitolo II sono riportati inoltre due approfondimenti dedicati alle misure della richiamata legge n. 178 del 2020 volte a ridurre le disparità territoriali e la disuguaglianza di genere nonché un focus di raccordo tra il contenuto della medesima legge di bilancio e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel capitolo III a ciascun indicatore BES è dedicato un paragrafo che include un’analisi statistica descrittiva e, per gli indicatori per cui è attualmente possibile effettuare delle previsioni, l’andamento nel periodo 2020-2023.

[96] In merito alla possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico, si ricorda che il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, all’articolo 89, include tra i compiti delle Forze armate il concorso “alla salvaguardia delle libere istituzioni” e lo svolgimento “di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza”.

Con riferimento ai profili informativi inerenti il piano di impiego, si ricorda che nella seduta del 17 aprile 2019 la IV Commissione (Difesa) della Camera ha deliberato di avviare un'indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione cosiddetta “Strade sicure”. Il documento conclusivo è stato approvato nella seduta del 30 luglio 2020.

[97] Il comma 3 dell’articolo 7-bis stabilisce che “Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale”.

[98] La lettera di trasmissione al Presidente della Camera dei deputati del decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro della difesa, del 27 gennaio 2021, concernente l'impiego di un contingente complessivo di 7.803 unità di personale delle Forze Armate, per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al contenimento della diffusione del Covid-19, specifica che, sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il provvedimento è stato trasmesso, con separate note, anche ai Presidenti delle Commissioni IV (Difesa) e I (Affari costituzionali).

[99] L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008 stabilisce che “Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità”.

[100] L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, recita: “Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121”.

[101] Il primo periodo del comma 01 dell’articolo 74 autorizza a tal fine la spesa complessiva di 4.111.000 euro.

Il terzo periodo del comma 01 prevede che al contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

[102] Per un totale di 7.303 unità. Cfr. in proposito la nota esplicativa depositata presso la IV Commissione (Difesa) della Camera dal sottosegretario di Stato per la Difesa Calvisi e pubblicata come allegato 2 al resoconto della seduta del 15 aprile 2020.

[103] Il comma 3 dell’articolo 74-ter, allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, autorizza per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui 8.032.564 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e 2.130.494 euro per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

[104] Il comma 2 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 34 del 2020 autorizza per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di 9.404.210 euro, di cui 5.154.191 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e 4.250.019 euro per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

[105] Il comma 2 dell’articolo 35 del decreto-legge n. 104 del 2020 autorizza per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.933.010 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

[106] Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, non ancora convertito, all’articolo 35, comma 8, lett. a), ha ulteriormente prorogato l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, fino al 30 aprile 2021.

[107] Il parere del Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica previsto ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2008, è stato espresso nella riunione del 17 dicembre 2020.

[108] Le relazioni trasmesse illustrano il programma per l’anno 2019 delle attività svolte dalla cooperativa “25 Giugno” a favore del comune di Napoli, articolato, come negli anni passati, in progetti, ambiti e sub-ambiti, con l’indicazione dei servizi comunali di riferimento e dei costi, stimati complessivamente in 25.798.000,00 euro; il programma per l’anno 2019 delle attività svolte per la città metropolitana di Napoli dalla cooperativa “La primavera III” individuata e disciplinata dalla legge 23 maggio 1997 n. 457, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 maggio 2013, per un importo stimato di 22.681.608,75; i lavori programmati nell’anno 2019 dal comune di Palermo svolti dai lavoratori già assunti a tempo determinato ai sensi del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96 (abrogata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) per un importo stimato in 24.000.000 di euro.

[109] Per l'erogazione del contributo straordinario alla Città metropolitana di Napoli e al comune di Napoli e al comune di Palermo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, per l'anno 2020, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2020 è stata assegnata al Ministero dell'interno una quota delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni, pari a 67.546.510 euro, di cui 20.546.510 euro da destinare alla Città metropolitana di Napoli, 25.000.000 al Comune di Napoli per una quota pari a euro e 22.000.000 al Comune di Palermo.

[110] La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stata oggetto di successive rideterminazioni. Più di recente, l'articolo 1, comma 353, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2021) ha incrementato il Fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 105-bis, comma 1, ha implementato il Fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Per tale finalità, l’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha assegnato al Fondo ulteriori 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Per completezza si ricorda che l’articolo 105-quater del citato decreto-legge n. 34 del 2020, al comma 1, ha incrementato il Fondo di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.

L’articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 1, in considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato il Fondo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, destinando tali risorse esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.

[111] La lettera d) del comma 2 dell’articolo 5-bis è stata modificata dall'articolo 18, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha soppresso la previsione di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999.

[112] La relazione presentata descrive in capitoli distinti in base all’annualità di riferimento l’utilizzo delle risorse stanziate a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ex articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013, sulla base della ripartizione alle regioni e province autonome e del loro impiego sui territori disposta per il 2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017 (per un ammontare complessivo di 12.714.553 euro), per il 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2018 (per complessivi 20 milioni di euro), per il 2019 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2019 (per un ammontare complessivo di 30 milioni di euro), e per il 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2020, utilizzando come base informativa le relazioni pervenute al Dipartimento per le pari opportunità per il tramite del Coordinamento tecnico della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e disponibili alla data del 31 dicembre 2020.

La relazione specifica che le risorse stanziate per l’annualità 2019, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2019, sono state trasferite alle regioni nella loro interezza e in un’unica soluzione nel mese di aprile 2020, con procedura riformata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2020, al fine di consentire loro di far fronte alle misure impreviste e urgenti adottate dal Governo per contenere il diffondersi dell’epidemia da COVID-19.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2020 con cui si è provveduto a ripartire ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013 le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l’annualità 2020, dispone il riparto di ulteriori risorse previste dall’articolo 18-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” per il finanziamento delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale “in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, al fine di sostenere l’emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un’adeguata protezione alle vittime”.

Pertanto, le risorse complessivamente ripartite tra le regioni ai sensi del DPCM 13 novembre 2020 ammontano in totale ad euro 28 milioni, dei quali 25 a valere sul “Fondo per le politiche e i diritti delle pari opportunità” e 3 milioni di euro attribuiti dal richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Per completezza si ricorda che per il biennio 2013-2014 le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ex articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013 sono state ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014 e per gli anni 2015 e 2016 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2016.

[113] La celiachia è una patologia cronica che colpisce circa l’1 per cento della popolazione e si sviluppa in soggetti geneticamente predisposti. Si tratta di una condizione permanente in cui il soggetto affetto deve escludere il glutine dalla sua dieta per tutta la vita. Dai dati raccolti risulta che in Italia, al 31 dicembre 2019, risiedono 225.418 celiaci di cui 158.107 sono femmine e 67.311 sono maschi. La Tabella 6 (Doc. LXII, n. 3, pag. 40) fornisce il numero dei soggetti celiaci presenti in Italia nel 2019 ripartiti per sesso e per regioni.  Il maggior numero di celiaci si registra nella provincia autonoma di Trento (0,47 per cento), seguita, a pari merito, da Valle D’Aosta e Toscana (0,46 per cento). V. Doc. LXII, n. 3, pag. 44.

Nella relazione presentata si legge che “Al momento attuale, l’unico trattamento possibile per la celiachia è l’esclusione totale e permanente del glutine dalla dieta. Nonostante le risorse investite, non è disponibile e non lo sarà a breve-medio termine una strategia terapeutica alternativa alla dieta senza glutine, che permetta alle persone celiache di assumere glutine in sicurezza”. V. Doc. LXII, n. 3, pag. 9.

Dal 2017, con la revisione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), la celiachia e la dermatite erpetiforme rientrano tra le malattie croniche invalidanti. Per i soggetti affetti da tali patologie è previsto il regime di esenzione per le prestazioni sanitarie successive alla diagnosi ed un supporto economico all’acquisto degli alimenti senza glutine di base (es. pane, pasta, biscotti, pizza, cereali per la prima colazione e alimenti similari).

La relazione presentata fornisce una tabella (Tabella 1) che indica, in base al sesso e alla fascia d’età, i limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, stabiliti dal decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018 in attuazione dell’articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 123 del 2005. I suddetti limiti di spesa sono stati aggiornati nel 2018 sulla base dei seguenti fattori: Livelli di assunzione raccomandati di energia e nutrienti per la popolazione italiana (LARN 2014) per la popolazione italiana, diversi per fascia di età e per sesso; prezzi rilevati al consumo (compresi di IVA) nel canale farmaceutico; maggiorazione del 30 per cento per tener conto di esigenze nutrizionali particolari (es. sportivi, gravidanza, allattamento etc.); distribuzione delle risorse più appropriata perché tiene conto di sei fasce di età invece che di quattro, come previsto dal decreto del Ministro della salute 4 maggio 2006.

Dai dati pervenuti dal territorio, si stima che nel 2019 siano stati spesi 221.335.652,06, euro con un contributo medio pro-capite di circa 1.000,00.

La Tabella 2 riporta la spesa per ogni regione nel 2019, il numero dei soggetti celiaci e la media della quota pro capite distribuita.

I dati complessivi sulla spesa sostenuta dal servizio sanitario per i prodotti senza glutine nel triennio 2017-2019 sono riportati nella Tabella 3. V. Doc. LXII, n. 3, pagg. 31-33.

[114] Il comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 123 del 2005 stabilisce che per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali si avvalgano di presidi accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, e di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presidi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici protocolli concordati a livello nazionale.

[115] Per consentire l’attuazione di tali disposizioni, il Ministero della salute annualmente provvede alla ripartizione tra le regioni dei fondi previsti sulla base dei criteri formalizzati nell’Accordo Stato – regioni del 30 luglio 2015, n. 145/CSR.

Nel 2016, in ottemperanza a quanto riportato dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 19 del 7 maggio 2015, in coerenza con quanto previsto agli articoli 4 e 5 della legge n. 123 del 2005 e in accordo con le regioni e le province autonome, il Ministero della salute ha ottenuto dall’Ufficio centrale del bilancio la rimodulazione dei capitoli di spesa, spostando una quota dei fondi per la somministrazione sul capitolo dedicato alla formazione degli operatori. La rimodulazione nasce per garantire, attraverso la formazione, una maggiore sicurezza nella filiera della produzione e della somministrazione dei pasti senza glutine.

Nell’esercizio finanziario 2020, sulla base dei dati del 2019, sono stati impegnati e pagati in favore delle regioni 325.696,74 euro per garantire la somministrazione dei pasti senza glutine e 535.464,45 euro per le attività formative destinate agli operatori alimentari, per un totale di 861.161,19 euro. V. Doc. LXII, n. 3, pag. 36.

[116] Si segnala che distinti paragrafi della relazione presentata riguardano la valutazione del rischio COVID-19 nei pazienti celiaci e l’assistenza ai soggetti celiaci durante la pandemia V. Doc. LXII, n. 3, pagg. 17-21.

[117] In linea con l’impianto strutturale e metodologico delle ultime edizioni, la relazione trasmessa è articolata in tre parti, riguardanti rispettivamente: il monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni normative; i dati statistici sulla libera professione intramuraria (Allegato 1); i tempi di attesa e i volumi di attività delle prestazioni erogate in regime libero-professionale (Allegato 2).

Il monitoraggio è stato ampliato con ulteriori prospettive di analisi e più piani di studio, quali: gli aspetti economico-finanziari connessi all’esercizio della libera professione intramuraria, con un approfondimento sul numero di dirigenti medici che hanno optato per il rapporto di esclusività, sulla quantificazione della corrispondente indennità, sui dati relativi alla spesa per i cittadini e ai costi e ricavi delle aziende; i volumi di attività e i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali traccianti, previste dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA 2019-2021) erogate in regime libero-professionale.

Il monitoraggio è stato implementato attraverso la somministrazione di una scheda di rilevazione, in uso sin dalla prima edizione, adattata ai vari mutamenti normativi intercorsi. La scheda di rilevazione standardizzata, sintetizza i principali adempimenti normativi e le più importanti indicazioni nazionali, allo scopo di favorire l’acquisizione di dati maggiormente misurabili e confrontabili.

La rilevazione è stata promossa dall’Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale che, in conformità al proprio mandato, ha richiesto alle regioni e province autonome la compilazione della scheda insieme alla predisposizione della relazione illustrativa del percorso attuativo ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 120. La scheda di rilevazione distingue gli adempimenti di diretta competenza regionale da quelli riconducibili al livello di governo aziendale.

La raccolta delle informazioni è stata realizzata tramite la piattaforma informatica predisposta dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) allo scopo di rendere più fluida la trasmissione dei dati e ottimizzarne l’acquisizione. La piattaforma informatica (https://servizi.agenas.it) è stata modificata in base alle nuove linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID). Cfr. Doc. CLXVIII, n. 3, pagg. 9-10.

Per quanto attiene al monitoraggio su “I tempi di attesa e i volumi di attività delle prestazioni erogate in regime libero-professionale”, di cui all’Allegato 2, si ricorda preliminarmente che in data 21 febbraio 2019 è stato approvato il nuovo Piano nazionale per il governo delle liste di attesa 2019-2021, che al punto 6.6, e in coerenza con le disposizioni del precedente Piano (2010-2012), dà mandato ad AGENAS di coordinare e gestire il monitoraggio in modalità ex ante dei tempi di attesa delle prestazioni prenotate in attività libero professionale (ALPI). AGENAS ha pertanto predisposto, in collaborazione con il Ministero della salute, Cittadinanzattiva, Istituto superiore di sanità ed esperti delle regioni e provincie autonome in materia di liste di attesa e ALPI, le nuove “Linee Guida per il monitoraggio ex ante delle prestazioni prenotate in ALPI” che hanno previsto alcuni aggiornamenti e alcune modifiche sostanziali e che sono state utilizzate per la prima volta nel monitoraggio di ottobre 2019. Per la sintesi dei risultati, si v. Doc. CLXVIII, n. 3, Allegato 2, pagg. 165-166.

[118] La relazione presentata segnala che la rilevazione 2019 conferma i risultati già raggiunti nelle tre precedenti edizioni (2015 e 2016 e 2018) con 20 regioni/province autonome adempienti. Si osserva altresì che “Sin dalla sua introduzione l’adempimento ha registrato un trend positivo crescente e continuo fino al 2015, anno dal quale non si sono più registrati miglioramenti in considerazione dell’immutata situazione osservata in Regione Sicilia”. Cfr. Doc. CLXVIII, n. 3, pag. 15.

[119] La relazione presentata segnala che “La presente rilevazione ha innanzitutto verificato la disponibilità di spazi interni alle Aziende rilevando che: tutte le Aziende di 8 Regioni/Province autonome (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto) garantiscono a tutti i dirigenti medici spazi idonei e sufficienti per l’esercizio della libera professione intramuraria (parimenti alla rilevazione del 2018); in 3 Regioni (Calabria, Puglia e Sicilia) gli spazi interni sono garantiti da una percentuale di Aziende che oscilla tra il 51% e l’89% (+1 Regione rispetto allo scorso anno); in 9 Regioni (Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna) la percentuale di Aziende che garantisce spazi interni idonei e sufficienti a tutti i dirigenti medici si attesta su valori compresi tra il 7% e il 50%; solo in Umbria ( -1 Regione rispetto allo scorso anno), nessuna Azienda garantisce a tutti i dirigenti medici spazi idonei e sufficienti per l’esercizio della libera professione intramuraria (…). La maggior parte delle Aziende, in mancanza di locali interni, ha fatto principalmente ricorso all’attivazione del programma sperimentale (91,5%), mentre una percentuale più contenuta di Aziende ha proceduto alla stipula di convenzioni con altre strutture pubbliche (17%) o alla locazione presso strutture sanitarie autorizzate e non accreditate (13,2%). Solo una modesta percentuale di Aziende ha provveduto ad acquistare gli spazi ambulatoriali esterni necessari (1,9%)”. Cfr. Doc. CLVIII, n. 3, pag. 30-31.

[120] L’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dispone che “Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria. Nelle aziende ospedaliero universitarie il collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'università; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. Ai componenti del predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese”.

[121] Per quanto previsto dalla lettera a-bis) si veda infra nel testo.

[122] Si ricorda che in merito ai criteri per la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete è intervenuto l’Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 19 febbraio 2015.

[123] La relazione presentata riferisce che “Poiché nel corso degli anni le Regioni hanno dichiarato di aver superato la fase di sperimentazione del programma, a partire dalla rilevazione del 2018 le modalità di risposta allo specifico item sono state riformulate, in modo tale da ottenere sia l’informazione sull’eventuale attivazione del programma sperimentale, che quella sul completamento dello stesso. In tal modo è stato possibile cogliere in maniera più puntuale i cambiamenti evidenziatisi nel corso degli anni. È possibile osservare (…) che 7 Regioni hanno autorizzato le aziende all’attivazione del programma (Lombardia, Lazio, Sardegna, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) mentre 5 Regioni lo hanno portato a termine (Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Basilicata)”. Cfr. Doc. CLVIII, n. 3, pag. 19.

Nella relazione di osserva inoltre “Con riferimento alle sole Aziende autorizzate, il monitoraggio ha indagato anche l’effettuazione delle verifiche del programma sperimentale per lo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria presso gli studi collegati in rete.

Delle 7 Regioni che lo hanno autorizzato (Lombardia, Lazio, Sardegna, Campania, Puglia, Calabria,

Sicilia) è stato possibile osservare quanto segue (Figura 8):

La Campania ha valutato il 76,5% delle Aziende autorizzate;

Il Lazio ha valutato il 94,4% delle Aziende;

In Puglia l’83,3% delle Aziende autorizzate è stato verificato;

In Sardegna 2 su 3 Aziende autorizzate sono state valutate;

In Sicilia, 1 Azienda autorizzata (su 2) è stata verificata;

La Lombardia e la Calabria non hanno effettuato alcuna verifica.

Relativamente agli esiti delle verifiche, il monitoraggio mostra che in nessuna Regione si è riscontrato un risultato positivo per tutti gli studi. Infine si segnala che le verifiche, ove effettuate, sono state implementate utilizzando tutti i criteri stabiliti dall’Accordo dinanzi citato”. Cfr. Doc. CLVIII, n. 3, pagg. 22-23.

[124] Per quanto attiene all’adozione di apposite linee guida da parte delle regioni e province autonome, per orientare e coordinare, attraverso un processo sistematico, l’operato delle aziende verso strategie e modalità di intervento appropriate e efficaci, la relazione presentata riferisce che “Relativamente agli esiti del monitoraggio 2019, si osserva un miglioramento rispetto al dato rilevato nelle ultime due rilevazioni: 18 Regioni (+1, Lombardia) hanno dichiarato di aver emanato o aggiornato le linee guida sulle modalità di gestione dell’attività libero-professionale intramuraria, successivamente all’entrata in vigore dell’ultima riforma del 2012. Tutte le 18 Regioni adempienti hanno riportato anche gli estremi dell’atto di adozione delle predette linee guida”. Cfr. Doc. CLVIII, n. 3, pag. 16.

[125] La relazione presentata segnala che “in 13 Regioni/Province autonome tutte le Aziende hanno attivato l’infrastruttura di rete prevista dal decreto legge n. 158/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n.189/2012 e più dettagliatamente definita dal decreto ministeriale 21 febbraio 2013. Confrontando il dato complessivo a livello nazionale è stato possibile osservare che l’adempimento, nel 2019, risulta soddisfatto dal 92,6% delle Aziende. Si nota un leggero calo rispetto agli esiti della rilevazione precedente (-1 Regione; -0,5% di Aziende adempienti), ma l’adempimento risulta essere prossimo al pieno adempimento (…)”.

Si evidenzia inoltre che nel quadro di analisi si inserisce anche l’approfondimento riguardante la funzionalità e le caratteristiche possedute dall’infrastruttura di rete. I risultati hanno evidenziato che, laddove attivata, l’infrastruttura garantisce: l’espletamento del servizio di prenotazione in tutte le Aziende adempienti di 17 regioni/province autonome; la rilevazione dell’impegno orario del dirigente medico in tutte le aziende adempienti di 14 regioni/province autonome, con un incremento di 3 regioni/province autonome rispetto allo scorso anno; la rilevazione del numero di pazienti visitati in tutte le aziende adempienti di 19 regioni/province autonome con un incremento di 2 regioni/province autonome; la rilevazione degli estremi dei pagamenti delle prestazioni erogate in tutte le aziende adempienti di 17 regioni/province autonome. Cfr. Doc. CLXVIII, n. 3, pag. 45 e pagg. 94-95.

[126] La lettera a-ter) del comma 4 ha previsto la facoltà di concedere, su domanda degli interessati e con l'applicazione del principio del silenzio-assenso, la temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero professionali presso studi professionali, già autorizzati ai sensi del comma 3 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, oltre la data del 30 novembre 2012, fino all'attivazione del loro collegamento operativo alla infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis), e comunque non oltre il 30 aprile 2013, ponendo gli oneri per l'acquisizione della necessaria strumentazione per il predetto collegamento a carico del titolare dello studio.

[127] La relazione presentata riferisce che “Secondo le nuove disposizioni il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, deve essere corrisposto direttamente al competente Ente o Azienda del Servizio sanitario nazionale, attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento che ne assicurino la tracciabilità. In 19 Regioni/Province autonome (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto) il 100% delle Aziende ottemperano alla norma, evidenziando un incremento nel numero delle Regioni pienamente adempienti (+2) rispetto ai risultati registrati nel 2018. Nei contesti regionali rimanenti, la percentuale di Aziende adempienti si attesa rispettivamente sul 88,9% nel Lazio (in costante aumento rispetto alle passate edizioni) e sul 94,1% in Campania (percentuale identica al 2018).

Si è anche esaminata l’effettiva definizione degli importi - da corrispondere a cura dell'assistito - idonei a garantire per ogni prestazione, la remunerazione dei compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle Aziende, ivi compresi quelli connessi all’attività di prenotazione delle prestazioni e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell’infrastruttura di rete. Nella presente rilevazione l’adempimento risulta soddisfatto da tutte le Aziende di 18 Regioni/Province autonome (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto) con un miglioramento rispetto al 2018 (+1 Regione).

Nelle restanti Regioni la percentuale di Aziende adempienti si è assestata al 94,1% in Campania, e al 97,4% in Lombardia. La Valle d’Aosta conferma l’inadempienza dell’unica Azienda insistente sul territorio.

Il monitoraggio ha quindi analizzato anche l’ulteriore adempimento riguardante la trattenuta, operata dall’Azienda o Ente di appartenenza, di una somma pari al 5% del compenso del libero professionista, quale ulteriore quota rispetto a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, al fine di vincolarla ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa. Tutte le Aziende di 16 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto) soddisfano tale adempimento, con un incremento del numero di Regioni adempienti rispetto alla precedente rilevazione (+2). Nei restanti contesti territoriali, la percentuale di Aziende adempienti raggiunge il 94,9% in Lombardia, il 94,4% nel Lazio (in aumento) e il 94,1% in Campania. Le Province autonome di Bolzano e di Trento, confermando i risultati delle precedenti rilevazioni, non effettuano la trattenuta richiesta”. Cfr. Doc. CLXVIII, n. 3, pag. 46-47.

[128] In proposito, nella relazione presentata si osserva che “Relativamente alla definizione delle misure dirette a prevenire l’insorgenza di conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale, si rileva, differentemente dalle ultime rilevazioni, un incremento del livello di adempienza; in particolare sono 14 le Regioni nelle quali il 100% delle Aziende ha provveduto a determinare tali misure (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto), con un aumento di 2 Regioni rispetto al 2018. In Calabria, Lombardia e Piemonte più del 90% delle Aziende sono adempienti. Nei restanti contesti regionali i valori percentuali risultano compresi tra il 66% e l’88,9% (…).

Delle 191 Aziende che hanno dichiarato di aver definito le misure dirette a prevenire l’insorgenza di conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale (+10 rispetto alla scorsa rilevazione), 183 hanno dichiarato di aver anche individuato le sanzioni disciplinari e i rimedi da applicare in caso di inosservanza delle disposizioni dirette a prevenire l'insorgenza di conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale) (…)”.

Nella relazione si osserva inoltre “L’adempimento più critico si conferma essere quello relativo all’attivazione di un sistema di contabilità separata, anche se rispetto allo scorso anno si è registrato un aumento nel numero di Regioni adempienti (8 Regioni, +1 rispetto al 2018)”. V. Doc. CLXVIII, n. 3, pag. 49-51.

[129] La lettera f) del comma 4 prevede la possibilità di deroga concedibile dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a carico dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale.

[130] L’articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, demanda all’Osservatorio per l'attività libero-professionale il compito di acquisire per il tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed elaborare, in collaborazione con esse, proposte per la predisposizione della relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su:

a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione dell'attività libero professionale;

b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli istituti normativi concernenti l'attività libero professionale intramuraria;

c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi destinati all'attività libero professionale intramuraria;

d) il rapporto fra attività istituzionale e attività libero professionale;

e) l'ammontare dei proventi per attività libero professionale, della partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda;

f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni ed assicurare il corretto equilibrio fra attività istituzionale e libero professionale.

L’articolo 1 della legge n. 120 del 2007, al comma 13, ha previsto l’attivazione dell’Osservatorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

A seguito di quanto disposto dal “Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le funzioni svolte dall’Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale sono ora svolte dalla sezione “Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale” del Comitato tecnico-sanitario, istituito dall’articolo 2 del suddetto decreto.

Si ricorda i dati statistici sulla libera professione e su tempi di attesa e volumi di attività delle prestazioni erogate in libera professione sono riportati dagli Allegati 1 e 2 alla relazione presentata.

Il documento presentato segnala che “Molte Regioni hanno mostrato segni di un progressivo adeguamento agli adempimenti normativi, in quanto l’utilizzo di studi privati non ancora collegati in rete, pare totalmente superata. Il 90% delle prestazioni viene erogato esclusivamente all’interno degli spazi aziendali, il 9% esternamente all’azienda ma secondo le tipologie previste (studi privati collegati in rete o presso altre strutture pubbliche previa convenzione). Solo un residuale 1% di attività viene svolta ancora presso studi non ancora collegati in rete. Tale criticità è circoscritta in poche Regioni (Campania 17%, Lazio 3%, Liguria 1%, Molise 8%, Piemonte 1% e Sicilia 1%).

Relativamente ai volumi delle prestazioni erogate è possibile notare che il rapporto tra volumi di visite specialistiche erogate in Alpi e volumi di prestazioni erogate in regime istituzionale registra, a livello nazionale, valori compresi tra l’4% (visita fisiatrica, visita oncologica) e il 29% (visita ginecologica), mentre quello tra volumi di prestazioni strumentali – diagnostica per immagini – altri esami specialistici ha valori compresi tra l’1% (TAC, fotografia del fundus, elettrocardiogramma dinamico-holter) e il 44% (ecografia ginecologica).

Si conferma per il secondo anno di seguito che la prestazione più erogata in Alpi è la visita cardiologica, seguita poi dalla visita ginecologica e da quella ortopedica. La visita oculistica (4.567.742) è la prestazione più erogata in attività istituzionale, seguita dall’elettrocardiogramma (4.386.680), dalla visita ortopedica (3.764.000), dalla visita cardiologica (3.469.245) e dalla visita dermatologica (3.255.789”) (…).

A livello nazionale, si riscontra il permanere della presenza di tempi di attesa molto bassi per le prestazioni in attività libero professionale (il 62% delle prenotazioni ricade nella categoria di attesa compresa tra 0 ed i 10 giorni”. Doc. CLXVIII, n. 3, Allegato 2, pag. 165-166.

[131] Il comma 5 prevede altresì che le medesime aziende, policlinici ed istituti assicurino adeguata pubblicità ed informazione relativamente ai piani, con riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.

[132] La relazione presentata riferisce che “Rispetto alla definizione annuale dei volumi di attività istituzionale è possibile notare che in 10 Regioni/Province autonome (Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Marche, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto) tutte le Aziende vi hanno provveduto, e non si evidenziano cambiamenti rispetto alla precedente rilevazione. Meno soddisfacenti sono i risultati registrati in Sardegna, con una percentuale di Aziende adempienti pari al 50%, e si conferma anche per la presente rilevazione l’inadempienza del Molise. Nei rimanenti contesti i valori oscillano tra il 67% e l’84%.

Per quanto concerne invece la determinazione dei volumi di attività libero-professionale, si osserva un lieve miglioramento del risultato (+ 1 Regione) in quanto le Regioni/Province autonome pienamente adempienti sono 7 (Basilicata, Emilia Romagna, Marche, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Sardegna, Valle d’Aosta). In Sicilia il livello di adempimento è superiore al 90% mentre valori al di sotto del 50% si riscontrano in Friuli Venezia Giulia, Lazio e Umbria. Il Molise conferma l’inadempienza rispetto alla determinazione dei volumi dell’attività libero professionale e nei restanti contesti regionali le percentuali di Aziende ottemperanti sono compresi tra il 55% e l’89%.

Quest’ultimo adempimento, si è mostrato negli anni come uno dei più critici, registrando nel tempo un andamento piuttosto altalenante, e con molti margini potenziali di miglioramento”. Cfr. Doc. CLXVIII, n. 3, pag. 57-58.

Si ricorda che l’Allegato 2 alla relazione concerne specificamente i dati sui tempi di attesa e volumi di attività delle prestazioni erogate in libera professione.

[133] In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, essi sono presentati entro sessanta giorni dalla richiesta medesima ed esaminati dalla regione o provincia autonoma entro i successivi sessanta giorni.

[134] Qualora la nomina dei direttori generali competa ad organi statali, questi ultimi provvedono alla destituzione su richiesta della regione o della provincia autonoma. In caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle regioni e delle province autonome, è precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle regioni o delle province autonome, ai sensi e secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con riferimento alla destituzione dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5.

[135] Il personale dipendente della LILT è disciplinato dalla legge n. 70 del 1975, nonché dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2016-2018. La dotazione organica della LILT è costituita da 12 unità di personale con qualifica non dirigenziale, di cui 1 di area A, 7 di area B e 4 di area C. Per la dotazione organica, v. relazione presentata, pag. 7.

   La LILT, per l’espletamento dei fini istituzionali, ha ricevuto dallo Stato, per l’anno 2019, sul cap. 3412 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute un contributo di 1.905.919,00 euro, importo determinato a seguito della ripartizione della somma prevista nel capitolo in parola, avvenuta con D.M. 6 agosto 2019. Inoltre, nel corso dell’esercizio 2019 si sono verificate le seguenti sopravvenienze attive nelle entrate: contributo da parte del Ministero della salute a titolo del 5 per mille, relativo all’anno finanziario 2017 per la ricerca sanitaria, pari a complessivi 707.033,94 euro; contributo da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a titolo del 5 per mille per l’anno finanziario 2017, relativo alla ricerca scientifica pari a complessivi 215.473,57 euro. Al contributo statale vanno aggiunte le ulteriori disponibilità finanziarie derivanti dalle rendite del proprio patrimonio, dalle quote versate dalle associazioni provinciali, dai proventi derivanti dalle proprie attività, dai contributi di regioni e di enti locali, dalle oblazioni di enti e privati, da donazioni e da lasciti testamentari, da rimborsi derivanti da convenzioni, nonché da contributi e finanziamenti di organismi nazionali ed internazionali, indispensabili per il perseguimento dei fini istituzionali. Cfr. relazione presentata, pag. 8.

   Il rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2019 si compone dei seguenti documenti:

il conto di bilancio; il rendiconto finanziario decisionale e gestionale 2019; il conto economico; lo stato patrimoniale, la nota integrativa.

Sono inoltre allegati al predetto rendiconto: la situazione amministrativa, il quadro di riclassificazione dei risultati economici; il prospetto missioni e programmi.

[136] Si veda la legge 20 marzo 1975, n. 70, Tabella II.

[137] Ai sensi dell’articolo 5 dello statuto, sono organi centrali della LILT:

a) il consiglio direttivo nazionale;

b) il presidente nazionale;

c) il collegio dei revisori.

Il consiglio direttivo nazionale, che riamane in carica per cinque anni, è composto dal presidente nazionale e da altri quattro membri, di cui uno designato dal Ministro della salute e tre presidenti delle associazioni provinciali, che abbiano ricoperto tale carica per almeno un mandato, eletti dall’assemblea dei presidenti delle associazioni provinciali, tenendo conto della rappresentatività geografica del territorio nazionale. Il consiglio direttivo nazionale adotta le direttive generali per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Il presidente nazionale è un socio della LILT, di riconosciuta competenza e professionalità, documentata attraverso la presentazione di curriculum vitae, eletto dall’assemblea dei presidenti delle associazioni provinciali. Il presidente nazionale, come i componenti del CDN, resta in carica cinque anni dal suo insediamento e può essere riconfermato solo per un altro mandato.

Il collegio dei revisori, anch’esso di durata quinquennale, è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministero dell’economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno designato dal Ministero della salute e l’altro nominato dal consiglio direttivo nazionale.

Il collegio dei revisori vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e dell’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

[138] Ai sensi dell’art 17 del nuovo statuto, le associazioni provinciali sono organismi costituiti su base associativa autonoma, disciplinati dalla normativa di diritto privato, in armonia con quanto disposto in materia dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni. Perseguono, nell’ambito della propria circoscrizione territoriale, gli scopi istituzionali della LILT, conformandosi agli atti di indirizzo adottati dal consiglio direttivo nazionale mediante apposite direttive.

Le associazioni provinciali hanno patrimonio proprio, godono di autonomia contabile, amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e rispondono con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da esse instaurati.

Le associazioni provinciali inviano alla sede centrale, al fine della predisposizione del bilancio aggregato della LILT, il bilancio d’esercizio entro il 28 febbraio dell’anno successivo cui si riferisce il bilancio con il programma di attività entro il 30 settembre di ciascun anno.

[139] La LILT fornisce assistenza al paziente oncologico attraverso: una corretta informazione sulle cure, l’accompagnamento gratuito alle terapie, l’assistenza medico-infermieristica, l’assistenza psicofisica, la collaborazione con gli hospice; la ricerca, assegnando borse di studio per la ricerca di base e clinica, rivolte a giovani laureati.

[140] Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

[141] Il comma 1 dell’articolo 2 dispone che “Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;

b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;

d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;

e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;

f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato”.

Il comma 4 dell’articolo 2 stabilisce che “L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta”.

[142] Il comma 3 dell’articolo 6 della legge n. 215 del 2004 stabilisce che, al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 3, l'Autorità esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare medesimo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3 della stessa legge n. 215 del 2004.

Il comma 4 dell’articolo 6 prevede che sia fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.

[143] Il medesimo comma 5 stabilisce che, a tale fine, l’Autorità corrisponde e collabora con gli organi delle amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti ad essa affidati, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.

[144] Il comma 8 dell’articolo 6 stabilisce che quando l'impresa facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto, l'Autorità diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità infligge all'impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

[145] Il comma 10 dell’articolo 6 attribuisce all’Autorità un potere regolatorio in riferimento alle procedure istruttorie, ai criteri di accertamento per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dalla legge n. 215 del 2004, nonché in relazione alle modifiche organizzative interne. Tale potere è stato esercitato con l’adozione della deliberazione del 16 novembre 2004, su “Criteri di accertamento e procedure istruttorie relativi all’applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”.

[146] La legge della regione Piemonte 17 dicembre 2018, n. 19, agli articoli 153 e 154, ha modificato la legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione del Difensore civico), affidando al Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute con “facoltà di visita nelle strutture sanitarie afferenti al Sistema sanitario nazionale e in quelle private in regime di convenzione inserite nel territorio regionale, con lo scopo di vigilare su eventuali violazioni della dignità della persona con riferimento a soggetti ivi ricoverati”.

   La relazione presentata illustra pertanto d’attività del Difensore civico quale Garante del diritto alla salute nel periodo della pandemia. Cfr. Doc. CXXVIII, n. 21, pagg. 93 e ss.

[147] Al Difensore civico della regione Valle d’Aosta sono state attribuite le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale con la legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, e di Garante per l'infanzia e l'adolescenza con la legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

[148] Al Difensore civico della regione Liguria è stata attribuita la funzione di Garante per il diritto alla salute prevista dall'articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24, con la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29.

L’articolo 30 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29, al comma 2, stabilisce che “Il combinato disposto di cui all'articolo 10, comma 1-bis, della legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza) e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che, in via transitoria e fino all'effettiva istituzione del Garante, il Difensore Civico esercita, tra le altre, le funzioni di garanzia di cui al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettera b) dell'articolo 2, e all'articolo 9 della medesima legge, si interpreta nel senso che il Difensore Civico, incardinato presso il Consiglio regionale e a valere sui fondi del medesimo, opera, in collaborazione con altri operatori ed enti preposti, per la piena applicazione della Convenzione di New York, di cui alla L. 176/1991 e, in particolare, degli articoli 2, 3 comma 2, 4, 5, 18 comma 2, 19, 20 e 22 della medesima”.

[149] In merito alla mancata istituzione del difensore civico nazionale, si rimanda alle osservazioni contenute nella relazione del difensore civico della Valle d’Aosta, Doc. CXXVIII, n. 23, pagg. 10 e ss.

[150] L’articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, al comma 1, ha previsto che lo statuto comunale e quello provinciale potessero prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modificazioni, all’articolo 2, comma 186, lett. a), al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, ha soppresso la figura del difensore civico comunale.

[151] Il comma 4 dell’articolo 25 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che qualora il difensore civico competente per ambito territoriale non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 27, nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

[152] Diversamente dall’accesso agli atti previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi direttamente o indirettamente si rivolgono e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, la richiesta di accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

L’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, al comma 1, stabilisce tuttavia che l'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5-bis, l'accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

[153] Il comma 8 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata.

[154] Ai sensi del comma 8 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 33 del 2013, il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

[155] Si ricorda inoltre che l’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), riconosce ai Difensori civici la facoltà di costituirsi parte civile nei giudizi riguardanti reati commessi ai danni di persone portatrici di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

[156] Si tratta di relazioni alle Camere previste da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dal presente documento. In merito ai nuovi obblighi di relazione si veda anche, più estesamente, il paragrafo introduttivo “In evidenza”.

[157] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.

[158] Le mozioni e le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.