Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 32 - XVIII Marzo 2021 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 32 |
Data: | 29/03/2021 |
Organi della Camera: | Assemblea |
Camera dei deputati |
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XVIII LEGISLATURA |
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SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE |
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L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO PARLAMENTARE |
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RELAZIONI AL PARLAMENTO DA OBBLIGO DI LEGGE ATTI DI INDIRIZZO |
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n. 32 – Marzo 2021 |
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A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare ( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it |
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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. |
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RELAZIONI AL PARLAMENTO DA OBBLIGO DI LEGGE
Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-28 febbraio 2021
Presidenza del Consiglio dei ministri
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministro per la pubblica amministrazione.
Ministero dello sviluppo economico
Ministero dell’università e della ricerca.
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo
Note annunciate al 28 febbraio 2021 in attuazione di atti di indirizzo
Presidenza del Consiglio dei ministri
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Ministro per le pari opportunità e la famiglia
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, al fine di offrire notizie, dati statistici e altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
Nella Sezione I si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto sulle relazioni al Parlamento, distinte tra “governative” e “non governative”, la cui trasmissione sia prevista da norme di legge. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, introdotte da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nell’arco temporale di riferimento.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti negli atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni), approvati in Assemblea o in Commissione, che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A questo fine, il Servizio cura una banca dati che viene alimentata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale[1]. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti ovvero, pur se formalmente vigenti, da ritenersi superati alla luce della situazione di fatto successivamente determinatasi (si pensi, ad esempio, all’obbligo di riferire in merito all’attuazione di misure pensionistiche nel frattempo modificate).
Nella Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato. Per ciascun documento esaminato vengono forniti oltre all’inquadramento normativo, gli elementi informativi atti a renderne più agevole la fruizione. Con riferimento al medesimo arco temporale, si segnalano inoltre le modifiche normative che determinano l’insorgere o il venir meno di obblighi di relazione.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
DPCM 28/3/1990, art. 6, co. 1
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Attività svolte dal Comitato nazionale per la bioetica (Dati relativi all’anno 2020, Doc. CCXLIV, n. 3) |
XII Affari sociali |
18/2/2021 |
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1990, recependo le indicazioni fornite dalle Raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e, in particolare, dalla raccomandazione n. 1100 del 2 febbraio 1989 e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 1989, all’articolo 1, ha istituito il Comitato nazionale per la bioetica. L’articolo 6 del medesimo decreto stabilisce che le attività del Comitato costituiscano oggetto di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne cura la successiva trasmissione al Parlamento[2].
Il Comitato nazionale per la bioetica svolge sia funzioni di consulenza presso il Governo, il Parlamento e le altre istituzioni, sia funzioni di informazione nei confronti dell’opinione pubblica sui problemi etici che insorgono dal progresso della ricerca e delle applicazioni tecnologiche nell’ambito delle scienze della vita e della cura della salute. Tra i compiti istituzionali del Comitato rientra la formulazione di pareri e l’indicazione di soluzioni anche ai fini della predisposizione di atti normativi[3].
In base all'articolo 2, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, il Presidente del Comitato nazionale per la bioetica è componente di diritto del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici.
Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento interno[4], per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si articola in gruppi di lavoro, eventualmente con la partecipazione a titolo consultivo di esperti, e formula pareri, mozioni e risposte con le modalità stabilite nelle proprie Linee guida[5].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 36/2001, art. 6, co. 5
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Stato di attuazione della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Predisposta dal Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico) (Dati relativi all’anno 2018, Doc. CXLVIII, n. 2) |
VIII Ambiente
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17/2/2021
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La legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) introduce misure finalizzate ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione.
La legge n. 36 del 2001 si propone altresì la promozione della ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine dell'esposizione e l’attivazione di misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione richiamato nell’articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nonché la protezione dell’ambiente e del paesaggio anche attraverso un’innovazione tecnologica e azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità dei campi e gli effetti dell’esposizione.
L’articolo 4 della legge n. 36 del 2001 attribuisce allo Stato le funzioni concernenti, tra l'altro: la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione[7] e degli obiettivi di qualità; la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché il coordinamento delle attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento; l’istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici e elettromagnetici e delle zone territoriali interessate[8]; la determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti.
L’articolo 6 della legge n. 36 del 2001, al comma 1, istituisce il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico[9], definendone le funzioni ai successivi commi 3 e 4.
Il comma 3 dell’articolo 6 stabilisce che Comitato svolga le attività di competenza dello Stato indicate dall’articolo 4, comma 1, relative: alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché il coordinamento delle attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività (lettera b); alla realizzazione di accordi di programma con i gestori ovvero con i proprietari di elettrodotti o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio (lettera f).
Il comma 3 dell’articolo 6 della legge n. 36 del 2001 affida inoltre al Comitato le funzioni di cui all’articolo 12, comma 2, e 13, aventi a oggetto, rispettivamente, la promozione di intese e accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, e con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni[10].
Il comma 4 dell’articolo 6 della legge n. 36 del 2001 stabilisce che il Comitato esprima i pareri di cui all’articolo 4, commi 2, lettere a) e b) e 4, all’articolo 5, comma 1, e all’articolo 12, comma 1. In conformità di tale previsione, il Comitato è chiamato a esprimersi:
sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri cui è rimessa la definizione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, delle tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, rispettivamente, per la popolazione e per i lavoratori e le lavoratrici (articolo 4, comma 2, lettere a) e b);
sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti (articolo 4, comma 4);
sul regolamento, previsto dall’articolo 5, comma 1, per l’adozione di misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica degli elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione[11];
sul decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previsto dal comma 1 dell’articolo 12, con cui, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative.
L’articolo 6 della legge n. 36 del 2001, al comma 5, dispone che il Comitato svolga funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla medesima legge quadro e predisponga una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 66/2010, art. 12, co. 2
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Stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate (Dati relativi all'anno 2020, Doc. XXXVI-bis, n. 3) |
IV Difesa
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17/2/2021
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Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, all’articolo 12, comma 2, prevede che il Ministro della difesa presenti annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione delle Forze armate, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il medesimo comma dispone altresì che nella relazione il Ministro della difesa evidenzi le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.
Il processo di riordino ordinamentale e strutturale delle Forze armate è stato sostanzialmente tracciato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante “Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia”, con la quale il Governo è stato delegato a revisionare in senso riduttivo l'assetto strutturale e organizzativo e le dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa. Ciò con l’obiettivo di realizzare uno strumento militare di dimensioni più contenute, ma capace di assicurare i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali e nella prospettiva di una politica di difesa comune europea.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2012, la delega conferita al Governo ha riguardato la revisione in senso riduttivo:
a) dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, compresa l'Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari;
b) delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità;
c) delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità.
In termini concreti tali interventi sono stati strutturati in maniera tale da conseguire, secondo una tempistica delineata nella stessa legge delega, i seguenti effetti:
una contrazione complessiva del 30 per cento delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa;
una riduzione a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare), da attuare entro l'anno 2024;
una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024;
il riequilibrio generale del bilancio della “Funzione difesa”, ripartendolo orientativamente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento.
La legge n. 244 del 2012 ha inoltre previsto una serie di misure di diretta applicazione intese a garantire la flessibilità di bilancio e il miglior utilizzo delle risorse finanziarie.
L'esercizio della delega è avvenuto con l'adozione dei due decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, riguardanti, rispettivamente, la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e quella del personale militare e civile[12].
L'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012 ha previsto la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive alle norme delegate nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. In conformità di tale previsione, è stato promulgato il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, recante appunto “Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”, finalizzato a perseguire ancor più efficacemente il conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge delega[13].
Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, ha introdotto nel Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 gli articoli da 2188-bis a 2188-quinquies. Quest'ultimo, al comma 4, dispone che, nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 244 del 2012 sullo stato di avanzamento del programma di soppressioni e riorganizzazioni delle strutture militari di vertice, operative, logistiche, territoriali, formative e infrastrutturali, di cui agli articoli 2188-bis, 2188-ter e 2188-quater, il Ministro della difesa dia evidenza, a consuntivo, tenuti presenti anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012.
In merito, la relazione presentata (Doc. XXXVI-bis, n. 3) riferisce che il programma di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate è stato completato lo scorso 31 dicembre 2019 con l'adozione di tutti i provvedimenti previsti dagli articoli dal 2188-bis al 2188-quinquies del decreto legislativo n. 66 del 2010[14].
La relazione segnala altresì che l'assetto dello strumento militare delineato con le rimodulazioni fin qui effettuate non può considerarsi definitivo, richiedendo costanti verifiche di sostenibilità rispetto alle risorse disponibili a legislazione vigente e alla sua contestuale rispondenza agli impegni da assolvere. Si evidenzia pertanto l’esigenza di un aggiornamento dell'intero inquadramento normativa che regola il settore, a partire dalla legge n. 244 del 2012, sulla cui opportunità si è espresso anche il Consiglio Supremo di Difesa[15], tenendo conto delle proposte già avanzate in sede parlamentare[16].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 264/2006, art. 15, co. 4
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Stato di attuazione degli interventi relativi all'adeguamento delle gallerie stradali della rete transeuropea (Predisposta dalla Commissione permanente per le gallerie) (Dati aggiornati al 31 dicembre 2020, Doc. XCIII, n. 1) |
VIII Ambiente |
17/2/2021
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Il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, recante disposizioni volte a garantire un livello minimo di sicurezza agli utenti delle gallerie della rete stradale transeuropea, attraverso l’adozione di misure di prevenzione delle situazioni di rischio e di protezione in caso di incidente. Tali disposizioni si applicano a tutte le gallerie di lunghezza superiore a 500 metri (siano esse in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto), che fanno parte della rete stradale transeuropea (TERN)[18].
L’articolo 15 del decreto legislativo n. 264 del 2006, al comma 4, prevede che il Ministro delle infrastrutture presenti annualmente una relazione al Parlamento sugli interventi di adeguamento posti in essere nel corso dell'anno e su quelli che si intendono realizzare nell'anno successivo, sulla base di priorità connesse al volume del traffico ed alla potenziale pericolosità delle gallerie[19].
Il decreto legislativo n. 264 del 2006 stabilisce, all’articolo 3, che siano i gestori[20] a provvedere affinché le gallerie di loro competenza soddisfino i requisiti minimi di sicurezza fissati dall'allegato 2 al medesimo decreto e affida le funzioni di autorità amministrativa previste nella direttiva 2004/54/CE per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale alla Commissione permanente per le gallerie istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici[21]. L’articolo 4 prevede che sia la Commissione ad assicurare il rispetto da parte dei gestori di tutti gli aspetti di sicurezza di una galleria[22], emanando, ove necessario, disposizioni volte a garantirne l'osservanza[23].
L’articolo 3 stabilisce altresì che qualora determinati requisiti strutturali possono essere soddisfatti unicamente tramite soluzioni tecniche che non sono realizzabili o che lo sono soltanto a un costo non proporzionato, i gestori propongono alla Commissione permanente per le galleria la realizzazione di misure di riduzione dei rischi come soluzione alternativa a tali requisiti, purché le misure alternative si traducano in una protezione equivalente o accresciuta[24].
Ai sensi del comma 10 dell’articolo 4, la Commissione può sospendere o limitare l'esercizio di una galleria se i requisiti di sicurezza non sono rispettati e specifica le condizioni per ristabilire le situazioni di traffico normali. Tale provvedimento, qualora comporti gravi e lunghe perturbazioni del traffico, è adottato d'intesa con gli uffici territoriali di Governo competenti e deve anche indicare i percorsi alternativi.
L’articolo 5 prescrive che per tutti gli incidenti o eventi di rilievo che si verificano in una galleria e che possono incidere sulla sicurezza, il gestore rediga un rapporto che è trasmesso alla Commissione permanente per le gallerie, oltre che al responsabile della sicurezza di cui all'articolo 6[25], ai servizi di pronto intervento interessati, al Comando provinciale ed alla Direzione regionale dei Vigili del fuoco competenti per territorio, entro il termine massimo di un mese dalla data in cui si è prodotto l'incidente o l'evento di rilievo[26].
L’articolo 10 del decreto legislativo n. 264 del 2006, al comma 7, ha previsto che i lavori di adeguamento delle gallerie in esercizio appartenenti alla rete TERN fossero realizzati secondo un programma operativo e completati entro il 30 aprile 2019. Le previsioni per il completo adeguamento delle gallerie in esercizio, secondo i programmi presentati dai gestori, stimano come termine ultimo per il completamento dei lavori il 2025?2027[27]. La Commissione permanente per le gallerie, preso atto del diffuso stato di “non conformità” delle gallerie e in assenza di una specifica “disciplina dell’inadempienza”, ha diffidato tutti i gestori con la delibera del 6 febbraio 2020 e imposto “misure temporanee di limitazione dell’esercizio” da applicare in funzione dello stato di “non conformità”. La relazione evidenzia tuttavia che “la situazione italiana non ha confronto con quella dei principali Stati dell’UE, poiché è il paese comunitario con il più alto numero di gallerie appartenenti alla rete TERN, avendo circa la metà del numero totale di tratte e di sviluppo in lunghezza in galleria[28].
Il decreto legislativo n. 264 del 2006, agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 affidava alla Commissione permanente per le gallerie la responsabilità delle ispezioni, delle valutazioni e delle verifiche funzionali per tutte le gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete transeuropea ricadenti nel territorio nazionale, e la verifica sulle ispezioni periodiche al fine di garantire la conformità delle gallerie alle disposizioni del medesimo decreto[29]. Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, all’articolo 12, comma 4-bis, ha trasferito all'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) le funzioni ispettive richiamate[30].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.M. 16/9/2020, art. 12, co. 2
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Stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Dati relativi all’anno 2020) (PRIMA RELAZIONE) |
VIII Ambiente |
17/2/2021
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La legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, all’articolo 1, comma 437, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, promuove il “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”. Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).
Ai sensi del successivo comma 438 i soggetti deputati a presentare proposte al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 437 sono: le regioni, le città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti. Il medesimo comma prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo[31], previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definiti:
a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale;
b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 443 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera del CIPE n. 127/2017 del 22 dicembre 2017;
c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta commissione di cui al comma 439[32] dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2109[33].
Il comma 441 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che, all’esito dell'esame delle proposte presentate, l'Alta commissione predispone un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono, altresì, definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte[34].
Per l'attuazione del Programma il comma 443 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”[35].
In conformità di quanto previsto dal soprarichiamato comma 438 è stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 16 settembre 2020, n. 395, recante “Procedure per la presentazione delle proposte, criteri per la valutazione e modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare»”. Tale decreto, all’articolo 12, comma 2, dispone che la Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente per l'attuazione del Programma, entro il 31 gennaio di ogni anno, predisponga una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento[36].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 159/2011, art. 109, co. 1 |
Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) (Dati relativi al primo semestre 2020, Doc. LXXIV, n. 6) |
I Affari costituzionali II Giustizia |
17/2/2021
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Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, all’articolo 109, prevede che il Ministro dell’interno riferisca al Parlamento, ogni sei mesi, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia[37] [38].
La Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza dall’articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1992, n. 410, (ora articolo 108 del decreto legislativo n. 159 del 2011), è un organismo investigativo con competenza monofunzionale, composta da personale specializzato a provenienza interforze, con il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione mafiosa o comunque ricollegabili all’associazione medesima.
In particolare, formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della DIA le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali, gli obiettivi e le modalità operative delle organizzazioni criminali, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile, ivi compreso il fenomeno delle estorsioni.
Alla DIA è preposto un Direttore scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato[39], con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il Direttore della DIA, al quale è attribuita la responsabilità generale delle attività svolte, si avvale della collaborazione di due Vicedirettori, (uno dei quali con funzione vicaria), i quali hanno il compito di sovrintendere, rispettivamente, alle attività operative e a quelle amministrative.
La struttura centrale di supporto si compone di una divisione di Gabinetto, tre reparti, rispettivamente deputati alle “Investigazioni preventive”, “Investigazioni giudiziarie” e “Relazioni internazionali ai fini investigativi” (in conformità di quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 159 del 2011), e sette uffici.
La DIA, che per l’assolvimento dei propri compiti opera in stretto collegamento con le Forze di polizia[40], si avvale anche di un’articolazione periferica, attualmente strutturata su dodici centri operativi e dieci sezioni distaccate[41] che, attraverso una ripartizione definita, hanno competenza sull’intero territorio nazionale.
In particolare, le investigazioni preventive sono esercitate attraverso l’analisi sistematica e costante del fenomeno criminale e delle attività dei soggetti sospettati di appartenere ad organizzazioni mafiose. In particolare formano oggetto di investigazione preventiva: le connotazioni strutturali delle organizzazioni criminali; le articolazioni ed i collegamenti interni ed internazionali delle stesse; i loro obiettivi e le modalità operative; ogni altra forma di manifestazione delittuosa ad esse riconducibile, ivi comprese le estorsioni. Tali attività interessano, in particolare, quattro aree: informativa, economico-patrimoniale, controllo antiriciclaggio e controllo sugli appalti.
Con riferimento alle investigazioni giudiziarie, la DIA concentra la propria attenzione investigativa sui soggetti criminali piuttosto che sui singoli delitti, puntando ad individuare responsabilità, ruoli, attitudini criminali e comportamenti delittuosi posti in essere dai singoli componenti dei gruppi mafiosi.
Sul versante della cooperazione internazionale, il reparto “Relazioni internazionali ai fini investigativi” promuove e sviluppa i collegamenti – informativi ed operativi – con gli organismi esteri specializzati nella lotta al crimine organizzato. Le attività di scambio riguardano le principali agenzie investigative dei Paesi dell’Unione Europea, nonché le polizie di Paesi appartenenti ad altre aree continentali (Paesi non UE, America, Asia, Africa e Oceania).
Tra gli obiettivi strategici perseguiti, assume particolare rilievo quello del contrasto alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata e alla penetrazione nel tessuto economico ed imprenditoriale con effetti distorsivi della libera concorrenza: in quest’ultimo settore particolare attenzione è rivolta, d’intesa con le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, ad evitare l’infiltrazione negli investimenti pubblici[42].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 15/2009, art. 12, co. 1
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Andamento della spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CCXLVI, n. 3) |
I Affari costituzionali XI Lavoro |
17/2/2021 |
La legge 4 marzo 2009, n. 15, recante “Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”, all'articolo 12, comma 1, dispone che il Governo trasmetta annualmente al Parlamento e alla Corte dei conti una relazione sull'andamento della spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Le modalità di definizione del numero e della distribuzione delle prerogative sindacali trovano principalmente la propria regolamentazione nell’articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Tale articolo, al comma 1, prevede che al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)[43] e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001[44].
In conformità del comma 2 dell’articolo 50, la gestione dell'accordo, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è a sua volta demandata alla contrattazione collettiva[45].
Ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 50 le amministrazioni pubbliche[46] sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali, nonché gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali[47].
La relazione presentata ricorda che l’obbligo previsto dall’articolo 12, comma 1, della legge n. 15 del 2009 viene assolto dalle amministrazioni attraverso il sistema applicativo di tipo informatico GEDAP (gestione distacchi aspettative e permessi), ora integrato nell'ambito della piattaforma PerlaPA, tramite il quale le amministrazioni possono comunicare l'esatta fruizione delle prerogative sindacali. La banca-dati GEDAP permette l'immissione, il controllo e la modifica on-line delle informazioni relative ai distacchi, aspettative e permessi sindacali nonché delle aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive fruite dai dipendenti pubblici. Inoltre le amministrazioni possono monitorare il contingente assegnato, fruito e disponibile, associato a ciascuna sigla sindacale rappresentativa nel comparto di appartenenza[48].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 145/2015, art. 8, co. 10
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Stato e sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi (Trasmessa dal Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare) (Dati relativi all'anno 2018, Doc. CCXLVIII, n. 2, Dati relativi all'anno 2019, Doc. CCXLVIII, n. 3) |
VIII Ambiente X Attività produttive |
17/2/2021 |
Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE, con la quale la Commissione europea ha fissato gli standard minimi di sicurezza per la prospezione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in mare, con l’obiettivo di ridurre per quanto possibile il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di circoscriverne le conseguenze, aumentando così la protezione dell’ambiente marino e delle economie costiere dall’inquinamento. Nel contempo vengono fissate le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento in mare nel settore degli idrocarburi, limitando possibili interruzioni della produzione energetica interna dell’Unione europea e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente.
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 145 del 2015 fissa i principi generali di gestione del rischio nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, disponendo che gli operatori mettano in atto tutte le misure adeguate a prevenire incidenti gravi[49], ovvero per limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente nel caso di effettiva verifica. Si dispone inoltre che tutte le operazioni in mare siano effettuate sulla base di una gestione del rischio sistematica, “tale che i rischi residui di incidenti gravi per le persone, l'ambiente e gli impianti in mare siano accettabili” (comma 4)[50].
Il comma 2 dell’articolo 3 specifica che gli operatori non sono sollevati dai loro obblighi, come disciplinati dal decreto legislativo n. 145 del 2015, neanche nel caso in cui le azioni o le omissioni che hanno causato incidenti gravi o che vi hanno contribuito siano state effettuate da contraenti incaricati[51].
L’articolo 4, al comma 2, recepisce quanto previsto al paragrafo 2 dell’articolo 4 della direttiva 2013/30/UE in merito alle considerazioni da effettuare ai fini della valutazione della capacità tecnica e finanziaria ed economica di un soggetto che richiede un titolo minerario in mare[52], fra cui il costo dell’eventuale degrado dell'ambiente marino e le capacità finanziarie del richiedente per coprire le responsabilità potenzialmente derivanti dalle operazioni in mare, che devono essere fornite e verificate al momento dell’istanza di autorizzazione all’esecuzione dell’opera, unitamente al progetto di esecuzione[53].
In conformità di quanto previsto dalla direttiva 2013/30/UE, gli Stati membri sono tenuti a designare un'autorità competente responsabile per le funzioni di regolamentazione, provvedendo affinché agisca indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre ragioni non correlate ai compiti assegnati, proceda allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con altre autorità competenti, tra l'altro attraverso il gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolga consultazioni sull'applicazione del pertinente diritto nazionale e dell'Unione con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione.
In attuazione di tale previsione il decreto legislativo n. 145 del 2015, all’articolo 8, ha istituito il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, individuato quale autorità competente responsabile per le funzioni di regolamentazione, vigilanza e controllo esplicitate dal comma 3[54].
In particolare, compete al Comitato:
a) valutare e accettare le relazioni sui grandi rischi, valutare le comunicazioni di nuovo progetto e le operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo tipo ad esso sottoposti, attraverso la verifica dell'attività svolta dall’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico[55];
b) vigilare sul rispetto da parte degli operatori dei dettami del decreto n. 145 del 2015, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione;
c) fornire consulenza ad altre autorità o organismi, compresa l'autorità preposta al rilascio delle licenze[56];
d) elaborare piani annuali a norma dell'articolo 21, comma 3[57];
e) elaborare relazioni;
f) cooperare con le autorità competenti degli altri Stati membri, o con i punti di contatto, conformemente all’articolo 27, attraverso lo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze sul funzionamento delle misure per la gestione del rischio, la prevenzione degli incidenti gravi, la verifica di conformità e la risposta alle emergenze in relazione alle attività in mare[58].
In ambito europeo, il Comitato partecipa alla definizione di priorità per l'elaborazione e l'aggiornamento delle norme e delle linee guida al fine di identificare e agevolare l'attuazione e la coerente applicazione delle migliori pratiche nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (articolo 27, comma 3).
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2015, il Comitato opera, nello svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione, con obiettività ed indipendenza dalle funzioni di regolamentazione in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, di rilascio di licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni[59].
Il comma 10 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2015 dispone che il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare relazioni annualmente al Parlamento ed alla Commissione europea in merito all’attività di regolamentazione e di vigilanza svolta al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitarne le conseguenze[60].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 218/2016, art. 2, co. 6
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Esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 218 del 2016 da parte degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (Dati relativi agli anni 2018, 2019 e 2020, Doc. CCXXXIX, n. 3) |
VII Cultura X Attività produttive
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17/2/2021
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Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, ha inteso superare talune criticità emerse dalla normativa previgente in materia di enti di ricerca, rendendo le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche in considerazione dell'autonomia e della terzietà di cui essi godono. In particolare, il decreto si è proposto il recepimento della Carta Europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, la semplificazione della normativa riguardante gli enti pubblici di ricerca (EPR) e il suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali, la piena autonomia statutaria, regolamentare, programmatoria e contabile degli EPR, l’introduzione di una disciplina relativa alla figura dei tecnologi, la valorizzazione della premialità dei ricercatori e dei tecnologi e la loro piena mobilità, la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità. Con il decreto legislativo n. 218 del 2016 si è inoltre posto l’obiettivo di razionalizzare e semplificare il sistema contabile degli enti di ricerca.
Il decreto legislativo n. 218 del 2016, all’articolo 1, comma 1, definisce l’ambito di applicazione del decreto individuando gli enti pubblici di ricerca interessati[61] e, agli articolo 3 e 4, riconosce agli enti pubblici di ricerca autonomia statutaria e regolamentare, disponendo, altresì, che gli statuti e i regolamenti (di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione) siano sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministero vigilante[62].
In precedenza, l'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, aveva attribuito autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e la possibilità di dotarsi di ordinamenti autonomi, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, con propri regolamenti al CNR, all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), agli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano (oggi INAF), nonché agli enti e alle istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale. Successivamente, il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, aveva esplicitamente riconosciuto l'autonomia statutaria, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, ed in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005 agli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[63] [64].
L’articolo 2 del decreto legislativo n. 218 del 2016, al comma 1, prevede che gli enti oggetto del decreto recepiscano nei propri statuti e regolamenti la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (2005/251/CE), tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers[65], e assicurino ai ricercatori e ai tecnologi, tra l'altro, libertà di ricerca, portabilità dei progetti, valorizzazione professionale, tutela della proprietà intellettuale, adeguati sistemi di valutazione e la più ampia partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca[66].
Il comma 3 dell'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 2018, entro il mese di aprile di ciascun anno, i Ministeri vigilanti monitorino l'attuazione da parte degli Enti vigilati di quanto disposto dal decreto legislativo n. 218 del 2016, nonché dai documenti comunitari.
Ai sensi del comma 4 i Ministeri vigilanti, ai fini dell'attività di monitoraggio, verificano in particolare:
a) l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle prescrizioni del decreto legislativo n. 218 del 2016 e ai documenti internazionali richiamati dal comma 1 dell’articolo 2[67];
b) l'elaborazione di prassi applicative virtuose;
c) l'adozione di adeguate iniziative di formazione, comunicazione istituzionale, informazione e disseminazione dei risultati delle ricerche;
d) la programmazione di iniziative di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato;
e) l'adozione di specifiche misure volte a facilitare la libertà di ricerca e la portabilità dei progetti;
f) l'individuazione di misure adeguate per la valorizzazione professionale e la tutela della proprietà intellettuale connesse anche a strumenti di valutazione interna;
g) l'efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca;
h) il rientro in Italia di ricercatori e tecnologi di elevata professionalità e competenza e il livello di competitività e attrattività delle strutture di ricerca italiane per i ricercatori stranieri;
i) l'equilibrio tra sostegno alle attività di ricerca e programmazione finanziaria[68].
Il comma 5 dell'articolo 2 stabilisce che per l'efficacia dell'azione di monitoraggio, a decorrere dall'anno 2018, in apposita sezione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali siano riportati ulteriori specifici indicatori e risultati attesi.
Il comma 6 prevede quindi che gli esiti dell'attività di monitoraggio siano illustrati in una apposita e dettagliata relazione annuale, recante anche la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante, entro il mese di settembre di ciascun anno, pubblica sul proprio sito istituzionale e trasmette al Parlamento.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 165/2001, art. 46, co. 3
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Rapporto sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti (Dati aggiornati al 30 giugno 2020)[69] |
V Bilancio XI Lavoro |
17/2/2021
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L’articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, al comma 1, stabilisce che agli effetti della contrattazione collettiva nazionale le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN[70]. L’Agenzia esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi[71].
Il comma 3 dell’articolo 46, come sostituito dall’articolo 58, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che l’ARAN predisponga a cadenza semestrale, ed invii al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle Commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze, che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 50/2017, art. 61, co. 22
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Stato di attuazione del piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l’evento sportivo “Cortina 2021” (Dati relativi all’anno 2020, Doc. CCXLIII-bis, n. 3) |
VII Cultura VIII Ambiente |
17/2/2021 |
Al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di Coppa del mondo e dei Campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo, il comma 13 dell’articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, stabilisce che il presidente pro tempore della società ANAS S.p.a. sia nominato Commissario per l’individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società[72].
Si ricorda che le finali di Coppa del mondo di sci si sarebbero dovute tenere a Cortina d’Ampezzo nel mese di marzo 2020. Il consiglio di emergenza della Federazione internazionale sci (FSI), con decisione del 6 marzo 2020, ha stabilito di annullare le finali di Coppa del mondo a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in atto, mentre sono rimasti previsti dall’8 al 21 febbraio 2021 i Campionati mondiali di sci alpino “Cortina 2021”.
Ai sensi del comma 15 dell’articolo 61, il Commissario predispone, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23[73], entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2017, un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo[74], nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, contenente la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilità di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse disponibili.
Il comma 22 dell’articolo 61 dispone che, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il Commissario invii alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
Si ricorda che il comma 21 dispone che il Commissario cessi dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano. La consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 gennaio 2021, ad esclusione di quelle che, pur connesse alla realizzazione del progetto sportivo, sono individuate, con decreto adottato dal Commissario, come non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi. La consegna delle opere, individuate con il decreto del Commissario e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022[75].
Il Commissario ha trasmesso alla Camera il piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, predisposto ai sensi dell'articolo 61, comma 15, il 24 giugno 2017. Il piano, rimodulato e integrato, è stato nuovamente inviato il 5 dicembre 2019[76]. Il soggetto attuatore degli interventi contenuti nel piano è ANAS S.p.a., che svolge funzioni di stazione appaltante.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 35/2005, art. 7, co. 2
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Attività svolte (Dati relativi all’anno 2019, Doc. CVII, n. 3) |
IX Trasporti |
17/2/2021
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Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, all’articolo 7, comma 2, prevede che la Fondazione Ugo Bordoni invii, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari nella quale dia conto delle attività svolte nell'anno precedente.
La Fondazione Ugo Bordoni, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 2462, è stata riconosciuta dall’articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dal comma 1 dell'articolo 31 della legge 18 giugno 2009, n. 69, quale istituzione di alta cultura e ricerca sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Ai sensi della disposizione richiamata, la Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, sostenibili nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche.
La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio.
In conformità dell’articolo 41, le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati[77].
Il comma 1042 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ha individuato nella Fondazione il soggetto che supporta il Ministero dello sviluppo economico nelle attività (di cui ai commi 1039 e 1041) di transizione della banda 700 Mhz e assegnazione delle frequenze per il 5G, nonché delle attività di ricerca e sperimentazione sulla tecnologia 5G2[78].
Nel 2019 è stato approvato il nuovo Statuto della Fondazione[79], che istituisce il Comitato delle pubbliche amministrazioni[80], composto da rappresentanti di tutte le pubbliche amministrazioni che intendano avvalersi delle competenze della Fondazione, mediante affidamenti in house providing compatibili con gli scopi statutari della FUB e che permette loro nei confronti della Fondazione stessa l’esercizio del controllo analogo, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) [81].
Fonte istitutiva |
Presentatore |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis
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Garante del contribuente per la regione Basilicata |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all’anno 2020) |
VI Finanze |
17/2/2021
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L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis
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Garante del contribuente per la regione Emilia-Romagna |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all’anno 2020) |
VI Finanze |
17/2/2021
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L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis
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Garante del contribuente per la regione Molise |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all’anno 2020) |
VI Finanze |
17/2/2021
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L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis
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Garante del contribuente per la regione Piemonte |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all’anno 2020) |
VI Finanze |
17/2/2021
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L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis
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Garante del contribuente per la regione Veneto |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all’anno 2020) |
VI Finanze |
17/2/2021
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L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis
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Garante del contribuente per la regione Lombardia |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all’anno 2020) |
VI Finanze |
24/2/2021
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La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, e successive modificazioni, all’articolo 13, commi 1 e 2, prevede l’istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico[82], operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 13-bis dell’articolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.
Si ricorda che il Garante è scelto tra gli appartenenti alle seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L’incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta.
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 13, il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, può rivolgere richieste di documenti[83] o chiarimenti agli uffici competenti e attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente[84].
Secondo quanto previsto dall’articolo 13 (commi da 7 a 11) il Garante può altresì: rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi; accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza al contribuente; richiamare gli uffici al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta; segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni vigenti o i comportamenti dell'Amministrazione sono suscettibili di determinare un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 196/2009, art. 17, co. 9
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Tipologia delle coperture finanziarie adottate e tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre considerato (Dati relativi alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2020, Doc. XLVIII, n. 10)[85] |
V Bilancio |
22/2/2021
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L'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), al comma 9, dispone che ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmetta alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella relazione la Corte dei conti deve altresì riferire sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel medesimo periodo e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega[86].
Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 17, in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243[87], e dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009[88], dispone che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri.
Il comma 1[89] stabilisce altresì che la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18 della legge n. 196 del 2009, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, da cui derivino risparmi di spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa[90];
c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale[91].
Il comma 1-bis dell’articolo 17 dispone che le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Con riferimento allo specifico oggetto della relazione, come delineato dal comma 9 dell’articolo 17, si ricorda che il comma 3 dell’articolo 17 stabilisce che i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica[92], predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti[93].
Il citato comma 3 prevede altresì che alla relazione tecnica sia allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione devono essere indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti[94].
Si ricorda inoltre che il comma 2 dell’articolo 17 dispone che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri siano emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie e che a ciascuno schema di decreto legislativo sia allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura[95].
Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, il comma 4 dell’articolo 17 stabilisce che la relazione tecnica evidenzi anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.
Il comma 6-bis[96] dell’articolo 17, inserito dall'articolo 3, comma 1, lett. d), della legge 4 agosto 2016, n. 163, prevede che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporti la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria[97] [98].
Il comma 8 dell’articolo 17 prevede che la relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 siano aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
La Sezione II concerne gli atti di indirizzo accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Per “atti di indirizzo” si intendono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno come previsti e disciplinati dal Regolamento della Camera dei deputati. Si tratta di strumenti contenenti uno o più impegni da attuare da parte del Governo, volti a condizionarne l’azione in un determinato settore (le mozioni e le risoluzioni), ovvero nell’applicazione di previsioni introdotte da un testo di legge (gli ordini del giorno). Tali atti vengono censiti dal Servizio per il controllo parlamentare in un’apposita banca dati e segnalati alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri di volta in volta individuati, previa analisi del contenuto dell’impegno assunto, come soggetti competenti per materia ad attuarli. Ciò al fine di promuovere l’acquisizione di ogni notizia che le amministrazioni ritengano di fornire in merito a quanto attuato per ottemperare agli impegni assunti nei confronti del Parlamento. Si consideri infatti che i regolamenti di Camera e Senato, pur avendo tradizionalmente previsto e disciplinato l’attività di indirizzo, non contemplano alcun obbligo per l’Esecutivo di comunicare se e in quale modo sia stato dato effettivamente seguito agli orientamenti formulati dal Parlamento.
Nella medesima Sezione viene pubblicato il testo integrale delle note governative con le quali i diversi Dicasteri illustrano quanto realizzato in merito agli impegni accolti, ovvero eventuali ragioni ostative. Nello specifico ciascuna nota di attuazione trasmessa è posta a confronto con il contenuto dell'impegno cui la stessa nota si riferisce, in modo da consentire un’immediata valutazione anche dell’effettiva coerenza tra quanto riferito e quanto il Governo si era impegnato a compiere. Le informazioni così ottenute costituiscono, in primo luogo per i firmatari dell’atto di indirizzo, nonché per ciascun altro deputato o parte politica, uno strumento di valutazione dell’attività dell’Esecutivo, sulla cui base decidere l’eventuale attivazione degli strumenti di controllo (in primo luogo interrogazioni o interpellanze) con cui esprimere, se del caso, una censura politica nei confronti di un operato del Governo ritenuto non corrispondente agli indirizzi formulati dal Parlamento.
La Sezione II fornisce anche i dati numerici degli atti di indirizzo segnalati all’Esecutivo nel periodo considerato dalla pubblicazione e delle note di attuazione pervenute nel medesimo arco temporale, che ovviamente riferiscono in merito ad impegni assunti con atti approvati in precedenza, dato che ben difficilmente è ipotizzabile l’immediata realizzabilità di interventi spesso molto complessi. Fermo restando che il Governo non ha alcun obbligo formale di riferire in merito a tali interventi e che, dunque, un ridotto tasso di trasmissione di note di attuazione non è di per sé necessariamente indicativo di inadempienza da parte del Governo medesimo, appare tuttavia evidente che un'elevata percentuale di comunicazioni in merito all'attuazione degli atti di indirizzo è indicativa della “sensibilità” dell’Esecutivo nei confronti degli orientamenti espressi dal Parlamento e può, pertanto, rappresentare un elemento significativo di valutazione ricavabile dai dati riportati nella presente pubblicazione. Va altresì rilevato che la trasmissione delle note di attuazione può costituire per lo stesso Esecutivo un utile strumento per illustrare l’attività posta in essere in determinati ambiti, in particolare per porre in luce esiti che si ritengano indice di particolare efficienza.
Il circuito informativo sopra descritto assume rilievo tanto più in considerazione del fatto che in tempi recenti l’attività legislativa ha visto una costante contrazione della funzione emendativa, specialmente evidente proprio nel caso dei provvedimenti sui quali più si accentua il confronto politico: è innegabile che in tali situazione il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia sul testo predisposto dal Governo di fatto impedisca il confronto sugli emendamenti, il cui contenuto viene di norma trasfuso dai presentatori in ordini del giorno.
In questa prospettiva, la concreta verifica del seguito dato al complesso degli atti in cui si sostanzia la funzione di indirizzo costituisce un aspetto della funzione di controllo delle Camere sull’attività dell’Esecutivo nella sua accezione più consolidata e può rappresentare uno strumento parziale di compensazione della contrazione della funzione propriamente legislativa.
Le attuazioni governative:
Di tali note 5 sono state trasmesse dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 2 dal Ministero della difesa, 1 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, 1 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 9 note di attuazione relative a ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:
5 danno seguito a ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2790-bis-AR, divenuto legge n. 178 del 2020, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2790-bis-AR, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 324, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 5 note di attuazione.
2 note di attuazione danno seguito a ordini del giorno presentati nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2779, divenuto legge n. 159 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero della difesa.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2779, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 32, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 2 note di attuazione.
1 nota di attuazione dà seguito a un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame degli Atti Camera 1334-AR e 1334-B, divenuti legge n. 145 del 2018, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera 1334-AR e 1334-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 403, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 12 note di attuazione.
1 nota di attuazione dà seguito all’unico ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2207, divenuto legge n. 4 del 2021, concernente “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° - 28 febbraio 2021 sono stati segnalati 380 ordini del giorno[99] dei quali:
324 riferiti alla legge n. 178 del 2020, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (A.C. 2790-bis-AR).
94 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 43 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 34 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 34 al Ministero della salute, 30 al Ministero dello sviluppo economico, 19 al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 13 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 12 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 12 al Ministero della giustizia, 10 al Ministero della difesa, 10 al Ministero della istruzione, 9 al Ministero dell’interno, 8 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 8 al Ministero dell’università e della ricerca, 6 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 5 al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 4 al Ministro per la pubblica amministrazione, 3 al Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, 3 al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, 2 al Ministro per gli affari europei, 2 al Ministro per il Sud e la coesione territoriale;
38 riferiti alla legge n. 6 del 2021, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” (A.C. 2835-A).
19 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 12 al Ministero della salute, 3 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 3 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2 al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, 1 al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 1 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 1 al Ministero dell’istruzione, 1 al Ministero dello sviluppo economico;
17 riferiti alla legge n. 181 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario” (A.C. 2772-A).
17 sono stati inviati al Ministero della salute, 1 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 1 al Ministero della difesa;
1 riferito alla legge n. 4 del 2021, concernente “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione” (A.C. 2207), inviato al Ministro per le pari opportunità e la famiglia.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 2 risoluzioni[100]:
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2790-bis-AR/113 Ordine del giorno |
Bellucci |
Assemblea |
24/2/2021 |
XII |
Iniziative di prevenzione e contrasto alle droghe e alle dipendenze patologiche |
L’ordine del giorno Bellucci n. 9/2790-bis-AR/113, accolto dal Governo ed approvato dall’Assemblea nella seduta del 27 dicembre 2020, impegna l'esecutivo a riconoscere la necessaria centralità al tema della lotta alle droghe, con particolare riguardo alla prevenzione, stanziando adeguate risorse al fondo nazionale di lotta alla droga al fine di garantire: un adeguato supporto alle comunità,
al servizio pubblico e alle associazioni impegnate nell'attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo delle persone con problemi di dipendenza patologica; la realizzazione della Conferenza Nazionale sulle droghe, affinché si possa inquadrare l'evoluzione del fenomeno nazionale con tutti gli operatori del settore pubblico e del mondo associativo; a valutare l'opportunità della costituzione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, l'incremento delle attività di informazione e formazione circa i rischi correlati al web e ai social network nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di educare e sensibilizzare al tema i ragazzi in età scolare, con il coinvolgimento delle famiglie, a tutela della loro salute mentale e incolumità fisica.
In merito a tale impegno la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso la seguente nota:
“Con riferimento all'ordine del giorno, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 27 dicembre 2020, con cui si impegna il Governo “a riconoscere la necessaria centralità al tema della lotta alle droghe, con particolare riguardo alla prevenzione, garantendo la riorganizzazione del sistema dei servizi e stanziando adeguati fondi per servizi pubblici e il privato sociale, anche sul piano delle risorse, umane, in particolare, rifinanziando il fondo nazionale di lotta alla droga al fine di garantire:
1) un adeguato supporto alle comunità, al servizio pubblico e alle associazioni impegnate nell'attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo delle persone con problemi di dipendenza patologica;
2) la realizzazione quanto prima la Conferenza Nazionale sulle droghe, attesa da oltre dieci anni, affinché si possa inquadrare l'evoluzione del fenomeno nazionale con tutti gli operatori del settore pubblico e del mondo associativo;
3) a valutare l'opportunità della costituzione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, l'organo che per legge, ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello nazionale ed internazionale;
4) l'incremento delle attività di informazione e formazione circa i rischi correlati al web e ai social network nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di educare e sensibilizzare al tema i ragazzi in età scolare, con il coinvolgimento delle famiglie, a tutela della loro salute mentale e incolumità fisica;
lo scrivente Dipartimento, verificato il tenore degli impegni richiesti al Governo, trasmette i seguenti elementi informativi di propria competenza:
Con riferimento al punto 1, nell'ambito delle proprie competenze il DPA promuove e finanzia progetti specifici che hanno come obiettivo, oltre a quello di promuovere azioni di prevenzione sul territorio nazionale, anche quello di dare un supporto alle comunità terapeutiche, al servizio pubblico e alle associazioni impegnate nell'attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento socio lavorativo delle persone con problemi di dipendenza sulla base di bisogni emergenti evidenziati negli incontri organizzati con le comunità terapeutiche e le Regioni/province autonome. Pertanto, sulla base del budget assegnato al DPA, sono stati finanziati, attraverso bandi pubblici, i seguenti progetti di prevenzione rivolti alle Comunità terapeutiche, ai servizi pubblici e alle associazioni:
a. Avviso pubblico per la selezione di progetti per la promozione di interventi volti a favorire il recupero, il reinserimento sociale e lavorativo delle persone tossicodipendenti, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento politiche antidroga in data 24 luglio 2019.
La finalità dell'Avviso è consistita nella promozione di progetti per l'attivazione di interventi che favoriscano il recupero integrale e il reinserimento sociale e lavorativo delle persone tossicodipendenti che hanno seguito un percorso riabilitativo nelle Comunità terapeutiche. Le risorse finanziarie programmate per il finanziamento dei progetti ammontano a Euro 2.400.000,00 e attualmente il Dipartimento sta procedendo alla sottoscrizione delle Convenzioni che regolano i rapporti tra il Dipartimento e i soggetti ammessi al finanziamento a seguito della valutazione di merito delle proposte progettuali da parte della commissione esaminatrice.
b. Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze di cui al Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti (Legge n. 145/2018, art. 1, commi 460, 461, 462, 463 e 464), pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento politiche antidroga in data 20 maggio 2020.
L' Avviso, emanato in attuazione a quanto disposto dal D.P.C.M. del 13 febbraio 2020, recante criteri e modalità per l'utilizzazione del citato Fondo, ha previsto tre settori di intervento: l’attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; l'identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale di sostanze con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure; il supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico. I destinatari dell'Avviso, che ha previsto lo stanziamento di Euro 4.000.000,00, sono stati i Servizi pubblici per le dipendenze (SERD), gli enti del privato sociale e le associazioni senza scopo di lucro di cui agli art. 114, 115 e 116 del D.RP.R. 309/1990. La Commissione esaminatrice dei progetti presentati ha recentemente concluso i lavori e sono in corso le procedure necessarie per l'erogazione dei finanziamenti agli aventi diritto.
c. Avviso pubblico per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all'incidentalità stradale alcol e droga correlata, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento politiche antidroga in data 14 settembre 2020.
L’Avviso ha previsto lo stanziamento delle risorse finanziarie a valere sul capitolo denominato “Fondo per l'incidentalità notturna” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ammontati a Euro 10.559.407,00, per il finanziamento di progetti presentati da Comuni capoluogo di Regione, Provincia o Provincia autonoma, facoltativamente anche in collaborazione con le rispettive Prefetture/Commissariati di governo o in partenariato con ospedali, enti di ricerca, Asl, Università o altri enti pubblici. Sono attualmente in corso i lavori della Commissione esaminatrice per valutare le 60 proposte progettuali presentate.
Con riferimento al punto 2, si rappresenta preliminarmente che l'art. 1 del DPR 309/90 (legge quadro sulle droghe) stabilisce che “ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa”.
Pertanto, come previsto dall'articolo sopra esposto, è rimessa alla determinazione del Presidente del Consiglio la convocazione della conferenza nazionale.
Si precisa, comunque, che questo Dipartimento ha avviato un percorso preliminare di consultazione delle associazioni più rappresentative in materia di tossicodipendenze, anche con la periodica convocazione di “tavoli tecnici” con i referenti in materia delle Regioni ed altri enti del settore, attività prodromiche ad una possibile convocazione della conferenza.
Con riferimento al punto 3 si rappresenta che il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, previsto anch'esso dall' art. 1 del DPR 309/90, si è riunito periodicamente fino ai primi anni 2000. Successivamente, essendo state demandate le attività tecniche in materia di stupefacenti prima ad una struttura di missione, poi al Dipartimento Politiche Antidroga, l'Autorità Politica non ha più ritenuto di procedere alla convocazione del Comitato.
Con riferimento al punto 4, si evidenzia che, con particolare riferimento ai giovani, nell'ultimo triennio sono state promosse iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte agli studenti, agli insegnanti e agli educatori con attività calibrate sull'età degli interlocutori e sulle problematiche a loro più prossime relative all'uso di sostanze stupefacenti in esito a mirati studi statistici. Infatti, le attività di prevenzione per essere più efficienti e più incisive si rivolgono direttamente verso i target più vulnerabili (soprattutto i giovani) e mirano, nel contempo, a portare avanti un'azione di sensibilizzazione/informazione di genitori, educatori, insegnanti sui danni delle droghe. A tal proposito questo Dipartimento continua a promuovere e finanziare progetti che vanno ad agire principalmente sui giovani e sulle loro famiglie, finalizzanti in particolar modo alla prevenzione della diffusione delle sostanze stupefacenti e delle nuove e pericolose sostanze psicoattive nella società, alla prevenzione e contrasto dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché dell'abuso di alcol da parte dei conducenti dei veicoli, alla prevenzione e contrasto della diffusione delle droghe “on line”, a cui specialmente i giovani sono soliti riferirsi, per l'acquisto delle sostanze stupefacenti e delle nuove sostanze psicoattive (NPS) ed alla ricerca e la analisi delle informazioni provenienti dal territorio e dalle forze di polizia per orientare meglio le azioni di prevenzione.
In tale contesto rientra l'Accordo di collaborazione interistituzionale dipartimento politiche antidroga- Ministero dell'Istruzione - dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione per la realizzazione del progetto ‘Cuora il Futuro’, per realizzare, attraverso un'azione congiunta, piani, programmi educativi e iniziative ad hoc, tra cui campagne di informazione e comunicazione mirate, nonché interventi per prevenire e contrastare la diffusione dei comportamenti a rischio perseguendo i seguenti obiettivi:
a. informare gli studenti, le famiglie e i docenti sui rischi legati all'uso/abuso di droghe, alcol, fumo, assunzione di farmaci senza prescrizione;
b. fornire alle famiglie strumenti e supporti su come ‘leggere’ i segnali che si manifestano in caso di assunzione di droghe e alcol da parte dei loro figli, quali comportamenti adottare e come promuovere in famiglia il tema della prevenzione e dei corretti stili di vita;
c. fornire ai docenti una formazione adeguata al fine di inserire nella scuola una figura di sistema che possa essere punto di riferimento e collante tra la scuola, la famiglia e il territorio e che promuova iniziative sulla salute e sui corretti stili di vita;
d. rafforzare negli studenti, sin dalla scuola dell'infanzia, l'assertività ossia la capacità di affermare le proprie opinioni e le proprie scelte nel rispetto di quelle degli altri nonché la resilienza, come attitudine ad affrontare in maniera positiva eventi traumatici ed essere in grado di riorganizzare in modo costruttivo la propria vita;
e. valorizzare la rete tra famiglie-scuola-territorio e, a livello nazionale, creare un tavolo di lavoro dove siano coordinate tutte le azioni da intraprendere di concerto tra le Pubbliche amministrazioni.
Sono, inoltre, attualmente in atto ulteriori accordi di collaborazione interistituzionali siglati con le forze dell'ordine, due con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno - Progetto Hermes e Progetto Icarus - , uno con l'Arma dei Carabinieri - Progetto NPS on Line -finalizzati a monitorare la rete internet web, dark web e social networks, per individuare e contrastare le attività di spaccio ‘on line’ delle nuove sostanze psicoattive ‘NPS’ e uno con la Guardia di Finanza, Progetto Kriptoval, sul monitoraggio delle droghe con criptovalute. Tali accordi di collaborazione prevedono anche specifici incontri degli operatori di polizia con gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per informare e sensibilizzare i ragazzi sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti, ed in particolare delle nuove sostanze psicoattive, nonché sui rischi e sulle ripercussioni future connessi all'acquisto ed all'utilizzo delle droghe.
Va, infine, menzionata l'attività di prevenzione/contrasto che il DPA fa attraverso il funzionamento del sistema di allerta nazionale. Tale sistema consente di segnalare alla rete dei centri collaborativi la comparsa sul territorio italiano di nuove sostanze psicoattive per intervenire velocemente sia attraverso l'attività di contrasto ad opera delle forze dell'ordine volta ad evitare che le sostanze raggiungano i consumatori, sia attraverso l'attività delle strutture di primo soccorso per allertarle nel caso in cui queste sostanze vengano consumate.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/1334-B/49 Ordine del giorno |
Quartapelle Procopio |
Assemblea |
22/2/2020 |
III |
Relazione sulle attività svolte dal Comitato Atlantico Italiano nel corso del 2020 |
L’ordine del giorno Quartapelle Procopio e De Luca n. 9/1334-B/49, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 30 dicembre 2018, impegna l'esecutivo a monitorare con report annuali alle Camere la governance e le attività del Comitato Atlantico Italiano.
In merito a tale impegno, e con riferimento all’anno 2020[101], il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“Nel 2020, il Comitato Atlantico italiano (CAI), ente che conduce attività di analisi, formazione e informazione, sui temi di politica estera, sicurezza e difesa, relativi alla NATO, ha assicurato la presenza dell'Italia in seno all'Atlantic Treaty Association (ATA), organismo internazionale di raccordo tra la NATO e le pubbliche opinioni dei Paesi membri dell'Alleanza Atlantica. L' ATA ha sede a Bruxelles e ad essa aderiscono i Comitati Atlantici nazionali di tutti i paesi NATO e di quelli aderenti ai programmi di partenariato.
Negli anni 2015-2020, l'Italia ha detenuto la presidenza dell'ATA, incarico ricoperto fino al primo semestre del 2020 dal Prof. Fabrizio W. Luciolli. Nel secondo semestre 2020, la presidenza dell'ATA è stata assunta da James J. Townsend (USA), già Deputy Assistant Secretary of Defense for European Affairs and NATO. L'azione del CAI, rivolta a sostenere la presidenza italiana dell'ATA, si è qualificata per aver promosso oltre 500 iniziative e programmi di cooperazione in 37 paesi NATO e partner. A causa della pandemia, nel 2020 le attività dell'ATA sono state drasticamente rimodulate e la prevista Assemblea Generale, programmata a Genova a chiusura del doppio mandato di presidenza italiana, si è dovuta svolgere online. In tale occasione, la presidenza italiana dell'ATA ha ottenuto l'approvazione di una Strategie Review sul ruolo e l'adeguamento della struttura dell'ATA al fine di rispondere ancor più efficacemente alle nuove e più ampie sfide che la NATO e i Comitati Atlantici nazionali sono chiamati ad affrontare.
Il CAI ha inoltre condotto una profonda revisione della propria struttura nazionale e rete locale, con particolare riferimento agli strumenti di formazione e comunicazione. Tradizionali iniziative di formazione civile e militare o seminariali sono state rimodulate online e l'azione del Comitato Atlantico Italiano e della sua componente giovanile, YATA Italy, sui social media è stata considerevolmente potenziata con un rilevante e costante incremento di followers e visualizzazioni grazie all'utilizzo di messaggi mirati in termini di veicolazione dei contenuti.
Per il 2021, il CAI persegue l'obiettivo di potenziare ulteriormente le attività di formazione online e di comunicazione sui social media, con l'introduzione di nuove campagne volte a favorire la fidelizzazione dei followers e a diffondere ancor più efficacemente i valori dell'atlantismo e una cultura di sicurezza e difesa nella società civile.
Si riporta di seguito un elenco delle principali attività realizzate suddivise per settori (programmi e ricerca; conferenze, convegni e seminari; formazione; pubblicazioni e articoli; altre iniziative; servizi utenti).
PROGRAMMI E RICERCA
· Programma sulla Cooperazione NATO-UE, in collaborazione con Eurodefence (Responsabile Amm. Cesare Ciocca).
· Programma Transatlantico, in collaborazione con ATA e Università Cattolica del Sacro Cuore (Responsabile Dott. Simone Zuccarelli).
· Programma su Comunicazione Strategica (Responsabile Dott.ssa Antoinette Nikolova).
· Programma su Contrasto al Terrorismo (Responsabile Prof. Col. Vittorfranco Pisano).
· Programma su Women, Peace and Security, in collaborazione con ATA (Responsabile Dott.ssa Antonietta Dal Borgo).
· Programma NATO-Russia, in collaborazione con l'Università Roma Tre (Responsabile Prof. Luca Ratti) e l'Università di San Pietroburgo (Responsabile Prof. Antongiulio de' Robertis).
· Programma sulla Sicurezza cibernetica, nel quadro della convenzione stipulata con l'Università del Sannio (Responsabile Avv. Stefano Mele).
· Programma su Disinformation and Misinformation, in collaborazione con European Foundation for Democracy, ATA e YATA (Dott. Andrea Strippali Lanternini).
· Programma NATO 2030 (Responsabile Amb. Gabriele Checchia).
CONFERENZE, CONVEGNI E SEMINARI
· Conferenza, Italia e NATO: cooperazione e nuove sfide, Università Cattolica, 7 febbraio, con la partecipazione dell'Ambasciatore Talò.
· Webinar, La NATO nel nuovo scenario geopolitico, Centro Alti Studi per la Difesa, 23 aprile. Webinar, New Geopolitics After Covid-19, 28 aprile.
· Webinar, La difesa dell'Italia e la NATO nell'era Covid, Programma Linea diretta, 28 aprile.
· Webinar, L'intelligence in un'ottica civile, 28 aprile.
· Webinar, L'intelligence nell'ottica della difesa, 8 maggio.
· Webinar, L'intelligence e la cybersicurezza, 14 maggio.
· Webinar, Il Terrorismo: panoramica di un fenomeno complesso, 23 maggio.
· Webinar, NATO and the Cyber Domain, Università degli Studi di Firenze, 25 maggio. Webinar, Covid-19: nuove sfide alla governance ed alla sicurezza, 28 maggio.
· Webinar, International Security Forum 2020: Assetto geopolitico del Mediterraneo allargato, 29 maggio.
· Webinar, Covid-19 and Disinformation, 11 giugno.
· Webinar, Disinformazione e infodemia: l'Italia tra Cina e Russia e il ruolo dell'UE, 16 giugno. Webinar, NATO-Russia: tra evoluzione politico-strategica ed epidemie, 18 giugno.
· Webinar, Comunicazione strategica e Fake News, in collaborazione con NRDC-IT, 8 settembre.
· Conferenza, NATO-EU Interaction, Comando Divisione Acqui, Capua (CE), 18 settembre. Conferenza, Il ruolo strategico di Taiwan, Bologna, 25 settembre.
· Intervento, Mediterraneo: quale ruolo per la NATO, Naples Shipping Week, 2 ottobre.
· Webinar, La politica estera italiana tra NATO e influenza cinese nel Mediterraneo, 21 ottobre.
· Webinar, Mediterraneo: il fronte Sud della NATO, 9 novembre.
· Webinar, Il Medio Oriente: quali rapporti per il presente e il futuro, 23 novembre.
· Webinar, I processi decisionali della NATO, CASD 26 novembre.
· Webinar, Lo stato dell'arte (bellica): i conflitti nel XXI secolo, 7 dicembre.
· Webinar, Si può mettere ordine al disordine? L'Alleanza Atlantica in un mondo che cambia, 14 dicembre.
· Webinar, Presidenza Biden: verso un nuovo orizzonte tra USA e NATO, 18 dicembre.
FORMAZIONE
· Collaborazione con Centri di formazione civile e militare nazionali e non (CASD, NATO SFA CoE, NSD-South Hub, Comando Divisione Acqui, Multinational CIMIC Group).
· Programma NATO In Action (NIA) rivolto alle nuove generazioni e caratterizzato da attività formative e da simulazioni NATO di gestione di uno scenario di crisi svolte presso diverse sedi universitarie.
· NATO DAYS, formazione per studenti di scuole superiori, Velletri, 20-22 gennaio.
· Visita di studio della YATA, componente giovanile del Comitato Atlantico Italiano, al NATO JFC e NSD-South Hub, Napoli, 5 febbraio.
· Programma YATA Italy, attività di formazione e informazione rivolta alla rete giovanile di associazioni locali aderenti alla sezione italiana della Youth Atlantic Treaty Association.
· Il Comitato Atlantico promuove presso gli atenei nazionali l'elaborazione di tesi di laurea e studi sui temi di politica estera, sicurezza ed economia internazionale relativi all'Alleanza Atlantica ed al ruolo dell'Italia nella NATO. Fra queste si segnala:
· SABOVIC D., L'evoluzione dei Concetti strategici NATO, Università di Parma, a.a. 2019- 2020.
PUBBLICAZIONI E ARTICOLI
· BORSANI D., Le Grandi Potenze alla Conferenza di Washington, in Vagnini, A. (ed.), Politica estera e questioni navali. L'Italia e la Conferenza di Washington, Ufficio Storico della Marina Militare, Roma 2020: 19- 101.
· BORSANI, D., VAGNINI, A., La Regia Marina e le questioni navali alla Conferenza di Parigi, Ufficio Storico della Marina Militare, Roma 2020: 187.
· DE LEONARDIS M., Giovanni Messe: l'ultimo Maresciallo d'Italia, EduCatt, Quaderni di Scienze Politiche, vol. 16, 2019 (pubblicato nel 2020).
· MELE S., Deterrenza cyber. Cosa insegna (anche all'Italia) la nuova strategia Usa, Formiche.net, 14 marzo 2020.
· MELE S., Cloud e 5G, perché accelerare sul perimetro di sicurezza cyber. Formiche.net, 19 marzo 2020.
· MELE S., Prima la Costituzione, poi l'intelligence, Formiche.net, 20 maggio 2020. LUCIOLLI F.W., La NATO nell'era COVID, Airpress, n. 111, maggio, 2020.
· ZUCCARELLI S., La caduta di vent'anni di illusioni: il ritorno (necessario) del nazionalismo economico e la cooperazione infra-occidentale, Atlantico Quotidiano, 27 marzo 2020.
· LUCIOLLI F.W., FARINELLI F., L'Italia e il virus della disinformazione tra Mosca e Pechino, Formiche.net, 13 marzo 2020.
· PISANO V., Intervista di STRIPPOLI LANTERNINI A., Le sfide di Trump, La Discussione, 21 giugno.
· COLAROSSI E., Emergenza sanitaria: rapporto tra pandemia e democrazia, in collaborazione con European Foundation far Democracy, Audizione parlamentare, 30 giugno 2020.
· BATTISTI G., Riflessioni su una visione strategica per l'Italia, Analisi Difesa, 29 agosto 2020. LUCIOLLI F.W., Ma la NATO a Sud manca di strategia, Airpress n.114, settembre 2020.
· COLAROSSI E., Covid-19 e la strategia della propaganda jihadista", 28 ottobre 2020.
· CHECCHIA G., Stati Uniti: la presidenza Biden e le sfide che la attendono anche sul terreno della politica estera, Lettera diplomatica, n. 1284, 12 novembre 2020.
· CIOCCA C., Pandemia e infodemia: analisi e linee d'azione per il futuro, dicembre 2020.
· COLAROSSI E., Al Qa'ida e George Floyd, dicembre 2020.
· BORSANI D., L'Italia e la scelta atlantica al tempo del COVID-19, CASD dicembre 2020.
· CHECCHIA G., Il ruolo della NATO nella crisi pandemia e le sfide del prossimo decennio, CASD dicembre 2020.
· COLAROSSI E., La pandemia e la minaccia del bioterrorismo, CADS dicembre 2020.
· FALCIAI L., L'impatto dell'emergenza Covid-19 sulla sicurezza cibernetica: iniziative nazionali e collettive, CASD dicembre 2020.
· PASTORI G., Il possibile ruolo di raccordo dell'Italia fra i fronti Sud ed Est della NATO, CASD dicembre 2020.
· ZUCCARELLI S., La "dottrina Blinken": Comprehensive Engagement, dicembre 2020.
· Cura della Rubrica "Casa di vetro" per la rivista mensile Airpress, con notizie su NATO, Unione Europea e sicurezza cibernetica.
ALTRE INIZIATIVE
· FilmFestival Guerre Pace, patrocinio, Forte Sangallo Nettuno (RM), 20-26 luglio.
· YATA Italy componente giovanile del Comitato Atlantico Italiano, ha assunto la vice presidenza di YATA International con l'elezione della dott.ssa Chiara Pasini.
· YATA Italy, è risultata vincitrice del Video contest NATO 2030 realizzato da Chiara Pasini e Francesco Generoso in occasione del NATO Youth Summit organizzato dal Segretariato Generale della NATO, 9 novembre.
· Attività di YATA Italy nella condivisione costante di informazioni relative all'Alleanza Atlantica e alla sicurezza cooperativa sui social network attraverso la produzione di video e infografiche.
SERVIZI UTENTI
· Assistenza per ricerche bibliografiche e tesi di laurea su temi di politica estera e sicurezza relativi all'Alleanza Atlantica ed al ruolo dell'Italia nella NATO.
· Attività d'informazione e consulenza su temi di politica estera, sicurezza e difesa offerta dal Comitato Atlantico Italiano a rappresentanti delle Istituzioni (Governo, Parlamento, Dicasteri interessati), delle Forze Armate ed a rappresentanti della Stampa Nazionale ed Estera in Italia. Tale attività è svolta attraverso la redazione di relazioni, appunti e la realizzazione di incontri e briefing.
· Attività di consulenza e analisi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese nazionali.
· Sito web www.comitatoatlantico.it, aggiornato con analisi e contributi scientifici e con informazioni sulle attività nazionali ed internazionali del Comitato Atlantico Italiano.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2779/7 Ordine del giorno |
Boniardi |
Assemblea |
18/2/2020 |
IV |
Iniziative volte a elevare il numero di ore di lavoro straordinario a favore del personale delle Forze armate impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 |
9/2779/15 Ordine del giorno |
Aresta |
Gli ordini del giorno Boniardi ed altri n. 9/2779/7 e Aresta n. 9/2779/15, accolti dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 25 novembre 2020, impegnano l’esecutivo a valutare l’opportunità di elevare il numero di ore di lavoro straordinario a favore del personale delle Forze armate impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“In relazione all'impegno assunto con l'atto di indirizzo in argomento, si rileva preliminarmente che, con riguardo al personale delle Forze armate impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dallo scoppio della pandemia e ai fini del contenimento della diffusione del contagio, tra l'altro, è stato assicurato - in ragione dei maggiori compiti assegnati - un accresciuto numero di ore di lavoro straordinario remunerabili per il personale militare del dispositivo di ‘Strade Sicure’ (peraltro incrementato di 753 unità, in aggiunta alle 7.050 unità ordinarie), per il personale medico e paramedico militare, assegnato alle strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio) e sia del Servizio sanitario nazionale, nonché per il personale militare costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche, con funzioni di direzione e coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate in termini di contrasto al COVID-19 su tutto il territorio nazionale (anche in deroga ai previsti limiti individuali).
Più in generale, si segnala che è stato altresì recentemente approvato il Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, datato 21 dicembre 2020, che ha rimodulato (in senso incrementale) i ‘tetti massimi’ annuali individuali di ore di straordinario remunerabili e le relative (possibili) ‘maggiorazioni’ per il personale delle Forze armate, nel rispetto della clausola di invarianza della spesa.
Ciò al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella gestione delle disponibilità economiche e delle risorse umane, nonché remunerare le prestazioni eccedenti l'ordinario orario di servizio in occasione di attività aventi carattere prioritario.
In particolare, tale provvedimento ha armonizzato in 450 ore annue il tetto massimo di ore remunerabili per prestazioni lavorative rese oltre il normale orario di servizio, per tutto il personale militare in servizio permanente, prevedendo la possibilità di superare tale monte ore fino a un massimo del 70% in presenza di impreviste e indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche. Inoltre, in caso di straordinarie esigenze anche di carattere emergenziale (quali ad esempio l'emergenza COVID-19), è stata introdotta la possibilità di autorizzare il superamento del monte ore fino a un massimo del 100%.
Peraltro, si tratta di un intervento normativo fortemente auspicato dalla 4a Commissione Difesa del Senato, che nell'ambito del Parere relativo allo schema di decreto legislativo recante ‘disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate’ (decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173), tra le osservazioni effettuate, ha invitato il Governo a ‘prevedere apposite modifiche normative affinché al personale delle Forze armate in determinate condizioni, anche in relazione alla riorganizzazione in atto e nell'ambito degli stanziamenti disponibili, possa essere corrisposto il compenso per lavoro straordinario in deroga ai tetti massimi individuali vigenti’.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2207/1 Ordine del giorno |
Spadoni |
Assemblea |
18/2/2020 |
XII |
Opportunità di mettere in atto campagne di sensibilizzazione e attività istituzionali rivolte alla prevenzione delle molestie e delle violenze sul luogo di lavoro |
L’ordine del giorno Spadoni n. 9/2207/1, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 settembre 2020, impegna l'esecutivo a valutare l’opportunità di mettere in atto campagne di sensibilizzazione e attività istituzionali rivolte espressamente alla prevenzione delle molestie e delle violenze sul luogo di lavoro.
In merito a tale impegno il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha trasmesso la seguente nota:
“Nell’evidenziare che la ratifica della Convenzione in esame è avvenuta con la legge 15 gennaio 2021, n. 4, si informa che il Dipartimento per le pari opportunità, per quanto di competenza, si sta attivando per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione rivolte espressamente alla prevenzione delle molestie e violenza sul luogo di lavoro.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2790-bis-AR/127 Ordine del giorno |
Lattanzio |
Assemblea |
18/2/2020 |
XII |
Interventi a sostegno della genitorialità e a tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza |
L’ordine del giorno Lattanzio ed altri n. 9/2790-bis-AR/127, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 27 dicembre 2020, impegna l'esecutivo a valutare l’opportunità di prevedere interventi a sostegno della genitorialità e a tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
In merito a tale impegno il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha trasmesso la seguente nota:
“Si forniscono i seguenti elementi relativi alle iniziative in corso.
a) Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, in data 18 febbraio 2020, è stato ricostituito l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, istituito dalla legge 23 dicembre 1997, n.451 e disciplinato, da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.103.
L’Osservatorio è organismo collegiale, presieduto dal Ministro delegato in materia di famiglia e composto da un’ampia rappresentatività di tutte le istituzioni pubbliche e delle istanze sociali coinvolte nelle politiche dell’infanzia e dell’adolescenza (54 membri fra amministrazioni di tutti i livelli di governo, enti pubblici, ordini professionali, organizzazioni della società civile ed esperti della comunità scientifica) ed ha tra i suoi compiti principali l’elaborazione del “Piano biennale nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva”.
L’Organismo si è insediato in data 8 aprile 2020 e si è organizzato in gruppi di lavoro, al fine della stesura di uno schema di Piano secondo le seguenti cinque aree tematiche:
1) Elementi e processi di rischio di impoverimento dell’infanzia e dell’adolescenza e ruolo dei livelli essenziali delle prestazioni;
2) Valorizzazione e ruolo delle comunità educanti e delle reti di solidarietà territoriali;
3) Promozione e tutela della salute intesa come benessere integrale della persona di minore età;
4) Tutela, sostegno e accompagnamento dei soggetti più vulnerabili;
5) Responsabilità e partecipazione delle persone di minore età: creatività e recupero di senso.
L’attività di elaborazione dello schema del Piano è attualmente in corso di ultimazione e, una volta approvato da parte dell’Assemblea dell’Organismo su proposta del Ministro (si era ipotizzata, prima della crisi di Governo, una possibile data entro il mese di febbraio 2021), lo stesso schema sarà sottoposto al seguente iter formale: - parere preventivo dell’Autorità garante dell’infanzia e dell’adolescenza; - sentito della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza; - parere della Conferenza unificata; - delibera del Consiglio dei ministri; - adozione con decreto del Presidente della Repubblica.
D’altra parte, con decreto ministeriale della Ministra per le pari opportunità e la famiglia del 9 giugno 2020 è stato istituito il ‘Gruppo di esperti con il compito di elaborare azioni, strategie e politiche a favore della tutela e della promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel quadro dell’emergenza epidemiologica del Covid-19’. Il gruppo è coordinato dalla prof.ssa Chiara Saraceno ed è composto da 20 membri, dei quali alcuni facenti parte dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, nonché da rappresentanti dell’Istituto superiore di sanità e dell’Istituto degli Innocenti di Firenze. Il mandato del gruppo prevede, ai sensi del decreto, la realizzazione di due report nel 2020 e nel 2021 circa i principali risultati ottenuti. Il gruppo di lavoro, nel corso della propria attività, ha attivamente contribuito, nella fase del lockdown, alla stesura delle linee guida per la riapertura dei centri estivi (di cui all’allegato 8 del Dpcm 17 maggio 2020) e ha in seguito predisposto due documenti, adottati il 1 ottobre 2020 (uno più ampio e dettagliato e l’altro più sintetico e composto da schede di sunto), nei quali sono individuate le principali criticità generate dalla pandemia nei confronti di bambini e ragazzi, unitamente alle correlate azioni che sarebbe opportuno intraprendere nel breve periodo per superare e per favorire la piena tutela e la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In particolare, gli esiti del lavoro individuano le seguenti quattro direzioni di intervento come prioritarie: - investire nella scuola e nelle infrastrutture – materiali e umane – educative; - garantire continuità educativa anche in condizioni di emergenza; - contrastare la povertà minorile – materiale ed educativa; - sostenere i diritti di chi è in condizione di vulnerabilità. Con nota a firma della Ministra per le pari opportunità e la famiglia del 19 ottobre 2020, i suddetti documenti sono stati inviati al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, al Ministro della giustizia, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministro dell’Interno, al Ministro dell’istruzione e al Ministro per gli Affari regionali e delle autonomie, auspicando, in relazione alle specifiche competenze di ciascun attore istituzionale coinvolto, l’avvio di azioni, anche sinergiche, volte a dare attuazione alle proposte formulate.
Il gruppo di lavoro prosegue i suoi lavori, come da previsione del decreto, per approfondire alcuni temi legati al contesto pandemico. In particolare, sono attualmente all’attenzione del gruppo a) il tema del disagio adolescenziale e pre-adolescenziale con specifico riguardo alla valutazione degli impatti e delle conseguenze circa gli apprendimenti, le diseguaglianze e il benessere complessivo nel quadro pandemico, nonché rispetto all’abbandono scolastico e alle difficoltà, in particolare per le fasce svantaggiate, del contrasto alla dispersione scolastica; b) le 3 modalità per come tornare a consentire a ragazze/i esperienze che coinvolgano anche la fisicità, contrastando esperienze di crescita personale basate esclusivamente sullo strumento tecnologico e digitale; c) la necessità di un rinnovato coinvolgimento delle ragazze e dei ragazzi, dando loro maggiori possibilità di esprimersi, coinvolgendoli e amplificando la loro voce all’interno di un percorso educativo di valore.
Tanto premesso, è rimessa alla volontà dell’Autorità politica che sarà chiamata a presiedere l’Osservatorio ogni decisione sull’eventuale adozione di un Piano ulteriore rispetto a quello già in fase di redazione, come integrato dai lavori del gruppo cd. Covid infanzia.
b) Con riguardo alla dispersione scolastica e alla misura della dote educativa, ferme restando le competenze di altri ministeri, si rappresenta che nel corso del 2021 è previsto l’avvio del nuovo Assegno universale per ogni figlio a carico, quale intervento di riforma dei contributi economici dello Stato alle famiglie. In particolare, si segnala che con l’articolo 1, commi 2-7, della legge di bilancio per il 2021 è stato incrementato il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di € 3.012,1 milioni per l'anno 2021, già istituito dal comma 339 della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2020), nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a € 1.044 milioni per il 2021 e a € 1.244 milioni annui a decorrere dal 2022. Le risorse del fondo sono state indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Pertanto, la consistenza del fondo nel 2021 è pari a € 4.056,1 milioni, a decorrere dal 2022 la consistenza a regime del fondo è invece pari a € 6.744 milioni. Inoltre, la stessa legge di bilancio per il 2021 prevede che una quota del Fondo delega riforma fiscale, fedeltà fiscale, non inferiore a € 5 miliardi e non superiore a € 6 miliardi a decorrere dall'anno 2022, sia destinata all'Assegno universale e ai servizi alla famiglia.
Saranno altresì da adottare i decreti attuativi del ddl cd. Family act (AC 2561), attualmente all’esame del Parlamento, e in particolare quello previsto dall’articolo 3 del ddl, che prevede misure volte proprio al sostegno dell’educazione dei figli.
c) Per quanto concerne ‘l’opportunità di adottare misure specifiche volte al contrasto della povertà educativa’ si evidenzia che il Sistema di garanzia per i bambini vulnerabili ( European Child Guarantee) rappresenta l’impegno europeo finalizzato a garantire che ogni bambino che vive in condizioni di povertà all’interno dell’Unione europea possa avere accesso all’assistenza sanitaria gratuita, a servizi educativi gratuiti, a servizi gratuiti per la prima infanzia, a condizioni abitative di qualità e a una nutrizione adeguata, come parte di un piano integrato europeo per combattere la povertà infantile.
Nel territorio dell'Unione europea sono più di un quarto i bambini a rischio di povertà o esclusione sociale. Per questo motivo, nel 2015, il Parlamento europeo ha sollecitato l'adozione di un'iniziativa europea che assicuri a ogni bambino a rischio di povertà o esclusione sociale in Europa di poter usufruire di: assistenza sanitaria gratuita; servizi educativi gratuiti; servizi per la prima infanzia gratuiti; condizioni abitative di qualità; nutrizione adeguata.
Nell’ambito della terza fase relativa alla creazione di un sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili, l’Italia è stata scelta (insieme a Germania, Croazia, Bulgaria, Grecia, Lituania e Spagna) dalla Commissione europea per la realizzazione di un progetto pilota finalizzato a testare la Child Guarantee in previsione della Raccomandazione del Consiglio europeo che sarà prevedibilmente adottata nel 2021 e per la diffusione dei modelli proposti tra tutti gli Stati Membri.
Il progetto pilota italiano sulla Child Guarantee avrà una durata di 24 mesi e sarà realizzato da UNICEF in collaborazione con le pubbliche amministrazioni centrali competenti per le politiche dell’infanzia e dell’adolescenza (Ministro del lavoro e delle politiche sociali e autorità politica competente in materia di famiglia, infanzia e adolescenza).
A seguito del lancio della terza fase, l’Italia ha istituito un apposito Gruppo di lavoro interministeriale per l’implementazione dell’esperienza pilota della Child Guarantee in Italia, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Dipartimento per le politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e di UNICEF. Il Gruppo si è riunito formalmente per la prima volta il 21 dicembre 2020 per discutere delle possibili modifiche di adattamento del progetto pilota alle indicazioni fornite dalle Autorità politiche con delega al lavoro e alle politiche sociali, e alle pari opportunità e famiglia.
In linea con i risultati attesi dalla Commissione europea, il progetto italiano sulla Child Guarantee ha l’obiettivo di assicurare che bambini e ragazzi a rischio – ivi compresi bambini migranti e rifugiati – abbiano un migliore accesso alle cure familiari e di comunità, ai servizi di supporto, e all’istruzione ed educazione inclusive. Il progetto riguarderà gruppi specifici di bambini e ragazzi, ovvero i bambini inseriti in contesti di cura istituzionale, bambini con disabilità, bambini con un background migratorio, e bambini appartenenti a gruppi minoritari.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2790-bis-AR/268 Ordine del giorno |
Ruggiero |
Assemblea |
18/2/2020 |
XII |
Avviso pubblico per l’anno 2021 finalizzato al completamento del progetto “EduCare” |
L’ordine del giorno Ruggiero n. 9/2790-bis-AR/268, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 27 dicembre 2020, impegna l'esecutivo a valutare l’opportunità di emanare un nuovo Avviso pubblico per il progetto “EduCare” per l’anno 2021, finalizzato prioritariamente a finanziare i progetti presentati e valutati favorevolmente ma non finanziati per esaurimento delle risorse dell’Avviso firmato in data 10 giugno 2020, predeterminando i criteri di selezione e valutazione delle iniziative progettuali relative all’impiego delle somme residue.
In merito a tale impegno il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha trasmesso la seguente nota:
“Si evidenzia che rientra nella competenza dell’Autorità politica pro tempore con delega alla famiglia, assegnare, con proprio decreto – che sarà adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, d'intesa con la Conferenza unificata – le risorse finanziarie del Fondo politiche della famiglia a valere sull’esercizio finanziario 2021.
Occorre dunque attendere l’indirizzo politico al riguardo dell’Autorità politica che sarà competente.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2790-bis-AR/290 Ordine del giorno |
Adelizzi |
Assemblea |
18/2/2020 |
XII |
Potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa |
L’ordine del giorno Adelizzi e Ascari n. 9/2790-bis-AR/290, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 27 dicembre 2020, impegna l'esecutivo a valutare l’opportunità di consentire l’utilizzazione del finanziamento al 31 marzo 2021, a valere sul Fondo per le politiche per la famiglia, nell’ambito della quota destinata ai comuni finalizzata al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri di funzione educativa e ricreativa.
In merito a tale impegno il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo, tramite il ‘Decreto Rilancio’ (articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), ha destinato una quota di risorse aggiuntive - pari, complessivamente, a € 150 milioni – a favore dei Comuni, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In particolare, l’articolo 105, al comma 1, lettera a), prevede un finanziamento per la realizzazione di iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre: ‘interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020’ (€ 135 milioni); al comma 1, lettera b), un finanziamento (pari al 10 per cento del complessivo importo del finanziamento) per interventi da parte dei Comuni per il contrasto alla povertà educativa (€ 15 milioni).
Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, previa intesa in Conferenza unificata il 18 giugno 2020 (repertorio atti n. 69/CU), è stato definito il riparto delle somme a favore delle regioni e dei Comuni. In attuazione di tale provvedimento, in data 15 luglio 2020, il Dipartimento per le politiche della famiglia ha concluso la procedura di erogazione del finanziamento pubblico in favore dei comuni e, a decorrere dal 17 luglio 2020, le somme sono state accreditate nelle casse comunali tramite pagamento effettuato dalla Banca d’Italia.
È in avvio l’attività di monitoraggio ex post degli interventi realizzati tramite il finanziamento in questione, mediante l’analisi delle schede di monitoraggio secondo il modello predisposto dal Dipartimento per le politiche della famiglia trasmesse dalle amministrazioni comunali beneficiarie e che sarà curata da un gruppo di lavoro da istituirsi presso il Dipartimento medesimo.
Al fine di consentire di completare l’utilizzo delle risorse assegnate ai Comuni, proprio nel senso indicato dall’impegno del Governo, lo scrivente Dipartimento per le politiche della famiglia ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole in merito agli emendamenti parlamentari presentati all’Atto Camera n. 2845 (DL proroga termini) volti a prorogare il termine di utilizzo delle risorse di cui al menzionato articolo 105, comma 1, lett. b) del decreto-legge 19 maggio 2020.
In ordine agli ulteriori impegni contenuti negli ordini del giorno di cui trattasi, ci si rimette a quanto verrà comunicato dalle competenti Amministrazioni.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/2790-bis-AR/289 Ordine del giorno |
Ascari |
Assemblea |
22/2/2020 |
XII |
Fondo per contrastare la violenza economica o la dipendenza economica dal soggetto maltrattante, in favore delle vittime di violenza di genere |
L’ordine del giorno Ascari ed altri n. 9/2790-bis-AR/289, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 27 dicembre 2020, impegna l'esecutivo a valutare l’opportunità di istituire un Fondo per contrastare la violenza economica o la dipendenza economica dal soggetto maltrattante, in favore delle vittime di violenza di genere, in collaborazione con associazioni, enti e comitati impegnati nella tutela di queste vittime, avente lo scopo di fornire supporto economico e finanziario, nonché formazione professionale e sostegno all'autoimprenditorialità.
In merito a tale impegno il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha trasmesso la seguente nota:
“Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il Dipartimento non dispone di elementi relativi a iniziative adottate dal Governo in data successiva a quella dell’Ordine del Giorno.
Cionondimeno, giova evidenziare che il Dipartimento per le pari opportunità ha avviato le attività volte a dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 1134 e seguenti della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che dispone l’istituzione di un fondo denominato ‘Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere’ con una dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. In relazione, poi, a quanto specificamente richiesto in ordine al contrasto della violenza economica o dipendenza economica, si informa che con l’adozione del DPCM 18 dicembre 2020 a firma del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, sentita la Conferenza Unificata, sono stati definiti i criteri di riparto e di utilizzo del ‘Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza’ istituito dall’art. 105 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha previsto per tale finalità uno stanziamento di 3 milioni di euro per il 2020.
Ai sensi del DPCM, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti, alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e Province autonome nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, è riconosciuto un contributo denominato ‘Reddito di Libertà’, stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità, da destinare al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia, di sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori.”
[1] Si fa presente che gli adempimenti previsti da decreti-legge sono censiti al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo coordinato con la relativa legge di conversione.
[2] La relazione presentata fornisce una sintesi dei pareri e delle mozioni formulati nel 2020; dà altresì conto delle audizioni di membri del CNB presso organi parlamentari e sedi istituzionali, nonché della partecipazione di membri del CNB all’attività a livello internazionale, nell’ambito del Comitato di bioetica del Consiglio d'Europa (DH-BIO), con la Commissione Europea, con il Parlamento Europeo, con l’UNESCO, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
[3] L'attuale Comitato nazionale per la bioetica è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2018 per la durata di quattro anni.
Sono, altresì, membri del Comitato con carattere consultivo e senza diritto di voto: il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, il Presidente del Consiglio superiore di sanità, il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, dei chirurghi e degli odontoiatri, il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani, il Presidente dell'Istituto superiore di sanità, che hanno delegato propri rappresentanti.
[4] Il regolamento interno è stato approvato dall’Assemblea plenaria del 28 novembre 2008 e modificato dall’Assemblea plenaria del 26 febbraio 2015.
Il Comitato nazionale per la bioetica è costituito dai seguenti organi: Presidente, Vicepresidenti, Consiglio di Presidenza, Assemblea.
[5] Le linee guida del Comitato nazionale per la bioetica, approvate dall’Assemblea plenaria del 24 aprile 2009, sono state modificate dall’Assemblea plenaria del 26 febbraio 2015.
[6] Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, in corso di conversione, all’articolo 2, ha ridenominato il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare “Ministero della transizione ecologica”.
[7] In attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, recante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”.
Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, all'articolo 14, comma 8, ha introdotto alcune rilevanti disposizioni integrative sulla normativa relativa ai limiti di emissione elettromagnetica stabilita dal DPCM 8 luglio 2003. In particolare, viene modificato l'intervallo temporale per la misurazione del limite di 6 V/m, relativo sia al valore di attenzione sia all'obiettivo di qualità, che passa da 6 minuti a 24 ore.
In merito a tale profilo, la relazione presentata osserva che “Il programma di Governo sullo sviluppo della banda ultralarga e sulla diffusione delle tecnologie multimediali, con il passaggio dalla diffusione della tecnologia dal 4G al 5G, che prevede un massiccio ricorso alle tecnologie digitali e ad una loro crescita, ha messo in evidenza la necessità di svolgere un approfondimento sull'attuazione del DPCM 8 luglio 2003.
L'obiettivo è quello di coniugare in maniera equilibrata le esigenze di crescita e di sviluppo e quelle di tutela della salute e dell'ambiente, proprio seguendo le indicazioni dettate dal principio di precauzione nei suoi aspetti politici ed economici.
A tal proposito è stato avviato un procedimento di analisi e di approfondimento sull'attuazione del DPCM 08/07/2003 per le alte frequenze tenendo in considerazione la Raccomandazione che il Consiglio europeo ha emanato nel 1999.
Su impulso del Comitato, la Direzione tecnica del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha predisposto una bozza del testo di modifica del più volte citato DPCM”.
In merito agli aspetti problematici inerenti la revisione dei parametri, si v. (Doc. CXLVIII, n. 2), nel paragrafo 1, lett. c), “Approfondimento sull’attuazione del DPCM 8 luglio 2003 relativo alle radiofrequenze”.
[8] In merito, si veda quanto riferito nella relazione presentata (Doc. CXLVIII, n. 2), paragrafo 1, “Attività in campo normativo”, lett. a).
Il Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente è stato istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014.
[9] Il comma 2 dell’articolo 6 della legge n. 36 del 2001 prevede che il Comitato sia presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, e sia composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.
Il Comitato si è insediato il 4 agosto 2015.
[10] In merito, si veda quanto riferito nella relazione presentata (Doc. CXLVIII, n. 2), nel paragrafo 1, “Attività in campo normativo”, lett. b).
[11] Il comma 1 dell’articolo 5 della legge n. 36 del 2001 stabilisce che sul regolamento vengano sentite le competenti Commissioni parlamentari e che “Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione”.
I successivi commi dell’articolo 5 prevedono che:
“2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione e di collisione dell'avifauna.
3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo,
e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi;
f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.
4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo”.
[12] Il comma 6 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2012 ha stabilito che “Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare»”.
[13] Il comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2012 è stato novellato dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, al fine di introdurre, oltre alla possibilità per il Governo di adottare decreti correttivi o integrativi dei decreti legislativi attuativi della delega, anche la previsione in base alla quale una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 244 del 2012, dovesse essere utilizzata per adottare, entro il 1° luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”.
[14] La relazione presentata fa presente che “Nel corso del 2020 sono stati adottati provvedimenti di soppressione o riconfigurazione/costituzione derivanti da studi e approfondimenti di razionalizzazione ordinativa condotti dagli Stati maggiori dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che principalmente comportano una razionalizzazione degli assetti adeguandoli al “decalage” del personale. Ai provvedimenti di cui sopra, che sono intervenuti sulle strutture organizzative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica si aggiungono i provvedimenti adottati in ambito Interforze da ritenersi, a tutti gli effetti, discendenti dalla “Revisione in senso riduttivo delle Forze armate” in quanto volti ad adeguare gli assetti organizzatori alla riduzione dei volumi organici prevista prima dalla spending review e, successivamente, dalla legge n. 244 del 2012 (da 190.000 a 150.000 unità entro il 31 dicembre 2024). In dettaglio, nell’annessa Scheda sono riportati i provvedimenti adottati durante l'anno 2020. Sotto il profilo meramente quantitativo, sono stati adottati 99 provvedimenti di soppressione/riconfigurazione di cui 92 afferenti a strutture ordinative delle Forze armate e 7, come anticipato, relativi all'ambito tecnico-operativo Interforze”. Cfr. Doc. XXXVI-bis, n. 3, pag. 2.
[15] Il Consiglio Supremo di Difesa nella riunione del 27 ottobre 2020 ha convenuto sulla necessità di effettuare una verifica della legge n. 244 del 2012, al fine di individuare eventuali correttivi in relazione al mutato contesto di riferimento.
[16] Le abbinate proposte di legge A.C. 1934 e A.C. 2802, in corso di esame presso la IV Commissione (Difesa) della Camera, sono volte entrambe a differire dal 2024 al 2034 il termine previsto dalla legge n. 244 del 2012 entro il quale concludere la revisione in senso riduttivo del personale militare e civile della Difesa.
Il Dossier del Servizio studi della Camera illustrativo delle citate proposte, nel paragrafo dedicato allo “Stato di attuazione della riforma” (pagg. 8-13), alla luce della relazione della Corte dei conti sul rendiconto 2019 e dei dati del Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2020-2022, segnala il forte incremento, nell’ultimo quinquennio, delle spese di personale e la continua flessione di quelle di esercizio ed investimento, con una dinamica che va in senso opposto all’obiettivo che si era prefissata la legge n. 244 del 2012 (cosiddetta riforma Di Paola), che stabiliva il rapporto tendenziale nella combinazione percentuale 50-25-25, rispettivamente tra spese di personale, di esercizio e investimento.
Il Dossier rileva che “Nel contempo, continua a diminuire la consistenza del personale in forza effettiva presso le Forze armate, interessato dal processo di razionalizzazione che, in base all’articolo 798-bis del codice dell’ordinamento militare (di cu al decreto legislativo n. 66 del 2010) dovrebbe entro il 31 dicembre 2024 pervenire a 150.000 unità (di cui 89.400 Esercito, 26.800 Marina, 33.800 Aeronautica).
A tal riguardo si osserva che nel 2019 il totale del personale in servizio presso le Forze armate ammontava a 165.556 unità così suddivisa tra le Forze armate: Esercito italiano 97.267 (97.952 nel 2018), Marina militare 28.512 (28.865 nel 2018), Aeronautica militare 39.777 (39. 961 nel 2018), come risulta dalla tabella seguente (si fa riferimento alla tabella pubblicata a pag. 9 del Dossier), che evidenzia lo scostamento percentuale tra gli obiettivi della riforma Di Paola e la consistenza del personale nell’anno 2019”.
In merito all’attuazione degli obiettivi indicati dalla legge n. 244 del 2012, si rimanda anche alle considerazioni espresse dal relatore, onorevole Giovanni Luca Aresta nell’illustrazione delle proposte di legge A.C. 1934 e A.C. 2802 nella seduta della IV Commissione (Difesa) della Camera del 16 dicembre 2020.
[17] Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, in corso di conversione, all’articolo 5, ha ridenominato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.
[18] La definizione di rete stradale transeuropea (TERN) di cui alla decisione n. 1692/96/CE del 23 luglio 1996, è stata aggiornata con regolamento UE 1315/2013 dell’11 dicembre 2013. La rete TERN è stata ulteriormente aggiornata con regolamento delegato (UE) 2017/849 della Commissione, del 7 dicembre 2016: gli aggiornamenti non comprendono tuttavia tratte in galleria, pertanto non hanno modificato l’ambito di applicazione della direttiva 2004/54/CE.
Al 31 dicembre 2020, lungo la rete stradale transeuropea (TERN) italiana sono aperte al traffico 406 gallerie, cui si aggiungono 52 in progettazione.
[19] I dati riportati nella relazione, aggiornati al 31 dicembre 2020, sono stati forniti dai gestori delle gallerie, a seguito delle richieste “Stato di conformità delle gallerie aperte al traffico al 30 aprile 2019” della Commissione permanente per le gallerie, prot. 3548, dell’11 aprile 2019 e prot. 3787, del 19 aprile 2019, nonché delle successive interlocuzioni che la medesima Commissione ha avuto con i gestori dopo la scadenza del 30 aprile 2019. Cfr. Doc. XCIII, n. 1, pag. 1.
[20] Per ciascuna delle gallerie cui si applica il decreto legislativo n. 264 del 2006 e che si trovano nella fase di progettazione, di costruzione o di funzionamento, il gestore è individuato rispettivamente nell'ANAS, per le strade in gestione diretta, e nelle società concessionarie, per quelle affidate in concessione.
Le gallerie sono in gestione da parte dei seguenti Concessionari:
ANAS S.p.A.;
Autostrade per l’Italia S.p.A.;
Asti?Cuneo S.p.A.;
Autostrada Torino Ivrea Valle d’Aosta S.p.A.;
Autostrada del Brennero S.p.A.;
Autostrada dei Fiori S.p.A.;
Autostrada Brescia?Padova S.p.A.;
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A.;
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.;
Consorzio Autostrade Siciliane;
Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A.;
Società Autostrade Meridionali S.p.A.;
Società Autostrada Tirrenica S.p.A.;
Società Autostrade Valdostane S.p.A.;
Strada dei Parchi S.p.A.;
Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A.;
Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.;
Stretto di Messina;
Tangenziale di Napoli S.p.A.
[21] Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 264 del 2006 stabilisce che la Commissione è composta dal presidente della sezione competente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture designato dal Ministro, da un rappresentante del Ministero dei trasporti designato dal Ministro, da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da tre componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La Commissione è nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dura in carica quattro anni.
[22] Il comma 7 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 264 del 2006 prevede che la Commissione garantisca lo svolgimento da parte del Gestore dei seguenti compiti:
a) effettuazione su base periodica delle prove, delle verifiche e dei controlli delle gallerie ed individuazione dei provvedimenti di sicurezza conseguenti;
b) messa in atto di schemi organizzativi e operativi, inclusi i piani di intervento in caso di emergenza, per fornire formazione ed equipaggiamento ai servizi di pronto intervento;
c) definizione delle procedure per la chiusura immediata di una galleria in caso di emergenza;
d) attuazione delle misure previste per la riduzione dei rischi.
[23] La Commissione approva i progetti per l'attuazione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 3 predisposti dal Gestore della galleria. Ai sensi del comma 9 dell’articolo 4, la Commissione provvede a valutare gli aggiornamenti e le eventuali proposte di nuove metodologie di analisi di rischio, nonché gli ulteriori requisiti di sicurezza, in coerenza con le prescrizioni dettate dall'allegato 2 al decreto legislativo n. 264 del 2006.
[24] Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 264 del 2006 specifica che l'efficacia delle misure alternative deve essere dimostrata mediante un progetto di sicurezza contenente un'analisi di rischio effettuata in conformità alle disposizioni del successivo articolo 13 e stabilisce che il Ministero delle infrastrutture (ora delle infrastrutture e dei trasporti) informi la Commissione europea delle misure di riduzione dei rischi approvate dalla Commissione permanente per le gallerie, come soluzione alternativa, motivando la sua decisione.
[25] L’articolo 6 del decreto legislativo n. 264 del 2006 prevede che per ciascuna galleria il gestore designi un responsabile della sicurezza, che deve essere preventivamente accettato dalla Commissione permanente per le gallerie, che coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio.
[26] Se in esito ad una specifica indagine tecnica viene stilata una relazione che analizza le circostanze in cui si è prodotto l'incidente o l'evento di rilievo di cui al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 264 del 2006 o le conclusioni che se ne possono trarre, il gestore della galleria la trasmette al responsabile della sicurezza, alla Commissione permanente per le gallerie e ai servizi di pronto intervento, entro un mese dalla data in cui l'ha ricevuta.
[27] La relazione presentata (Doc. XCIII, n. 1) riferisce che, secondo i dati in possesso della Commissione permanente per le gallerie, al 31 dicembre 2020 risultano conformi circa il 18 per cento delle gallerie in esercizio. A fronte di questa situazione di inadempienza è stata attivata, a livello comunitario, la procedura d’infrazione 2019/2279 per mancato adeguamento dei livelli minimi di sicurezza delle gallerie italiane secondo la Direttiva comunitaria 2004/54/CE sulla sicurezza delle gallerie della rete stradale transeuropea.
[28] In merito “Si veda la “Sintesi della relazione”, Doc. XCIII, n. 1.
[29] La relazione presentata elenca alle tabelle 3 e 4 le gallerie oggetto di ispezione/sopralluogo svolte dalla Commissione permanente per le gallerie, rispettivamente, nell’anno 2019 e nell’anno 2020.
[30] Si ricorda che l’ANSFISA, dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e soggetta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), è stata istituita dal comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, nelle forme e modalità previste dai commi da 3 a 5 del citato articolo 12. Contestualmente all’istituzione dell’ANSFISA, l’articolo 12 del decreto-legge n. 109 ha disposto, al comma 2, la soppressione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), il precedente organismo nazionale istituito come autorità nazionale preposta alla sicurezza ferroviaria dall’articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, attribuendo l’esercizio delle relative funzioni all’ANSFISA, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi all’ANSF e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie. Il comma 19 del medesimo articolo 12 ha peraltro stabilito che la data della piena operatività dell’ANSFISA fosse determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e che gli organi dell’ANSF rimanessero in carica fino alla nomina degli organi dell’ANFISA. L’articolo 31 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, al comma 6, ha quindi disposto che, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite, come previste dal medesimo decreto n. 50 del 2019, fossero svolte dall'ANSF. Con nota del 3 dicembre 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato l’intervenuta registrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si è proceduto alla nomina del comitato direttivo dell’ANSFISA, atto con cui è stata completata la costituzione degli organi dell’Agenzia. Tale condizione, in conformità del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2020, n. 520, emanato in attuazione dell’articolo 12, comma 19 del decreto-legge n. 109 del 2018, ha determinato la piena operatività dell’ANSFISA e la soppressione dell’ANSF (prevista, come ricordato, dal comma 2 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018) a decorrere dal 4 dicembre 2020, data di acquisizione della predetta comunicazione.
[31] Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, in corso di conversione, all’articolo 5, ha ridenominato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. Il medesimo decreto-legge, all’articolo 6 ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo “Ministero della cultura” e ha introdotto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l’articolo 54-bis, così istituendo il “Ministero del turismo”, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo.
[32] Il comma 439 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) prevede che ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 438, sia istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'Alta commissione composta da:
a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;
e) un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L’Alta Commissione è stata istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) con decreto 27 ottobre 2020, n. 474.
Ai sensi del comma 440 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 i componenti dell'Alta commissione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
Per lo svolgimento della propria attività, l'Alta commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti dell'Alta commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
[33] La lettera c) del comma 438 precisa che i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell’Alta commissione di cui al comma 439 siano individuati in coerenza con le finalità del Programma, privilegiando in particolare: l'entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, l'azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.
[34] Il comma 442 dispone che in relazione agli interventi inseriti nel programma e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 441, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
[35] Al Fondo è assegnata una dotazione complessiva in termini di competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033.
[36] La relazione presentata fa presente che i termini per la presentazione delle domande da parte degli enti interessati (120 giorni per le proposte standard-fase 1 e 150 giorni per le proposte pilota, fase unica) decorrono dalla data di pubblicazione (16 novembre 2020) sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) e contestualmente nella Gazzetta Ufficiale del decreto 16 settembre 2020, n. 395. Non essendosi ancora conclusa al 31 dicembre 2020 la fase di trasmissione delle domande da parte degli enti interessati, non è stato possibile procedere all'istruttoria e alla valutazione delle proposte.
[37] Un obbligo di identico contenuto era già previsto dall’articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 410. L’articolo 5 è stato abrogato dall'articolo 120, comma 1, lett. i), del decreto legislativo n. 159 del 2011.
[38] La relazione presentata è articolata in capitoli volti ad analizzare singolarmente le principali organizzazioni criminali attive sul territorio nazionale (calabrese, siciliana, campana, pugliese e lucana) e a descriverne i profili evolutivi, nonché le attività criminali poste in essere da tali organizzazioni al di fuori delle regioni d’origine. Ulteriori capitoli sono dedicati, rispettivamente, alle caratteristiche delle organizzazioni criminali straniere presenti sul territorio nazionale (tra le quali si segnalano per capacità organizzativa e per spregiudicatezza criminale quelle nigeriana, albanese, romena e cinese) e all’illustrazione del fenomeno della criminalità organizzata italiana all’estero. In proposito e con specifico riferimento alla collaborazione tra le Forze di polizia, nello stesso capitolo vengono riportate le attività svolte nell’ambito del Progetto Onnet – Rete Operativa Antimafia @ON promosso dalla DIA quale Project Leader nel corso del semestre italiano di presidenza del Consiglio Europeo ed approvato con Risoluzione del Consiglio GAI del 4 dicembre 2014. Sono inoltre descritte la collaborazione con l’Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia e le attività svolte nel settore degli appalti pubblici e quelle di prevenzione sull’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. In merito, fin dalle pagine introduttive, la relazione semestrale segnala il pericolo che le organizzazioni mafiose, nel contesto di grave crisi economica determinata dalla pandemia in atto, utilizzino la disponibilità di liquidità per rafforzare il controllo sul territorio e si sostituiscano alle istituzioni offrendo sostegno alle attività imprenditoriali e presentandosi quale forma di welfare sociale alternativo. “Si prospetta di conseguenza il rischio che le attività imprenditoriali medio-piccole (ossia quel reticolo sociale e commerciale su cui si regge principalmente l’economia del sistema nazionale) vengano fagocitate nel medio tempo dalla criminalità, diventando strumento per riciclare e reimpiegare capitali illeciti”. Cfr. Doc. LXXIV, n. 6, pag. 7.
Inoltre “La capacità di infiltrazione delle mafie e di imprenditori senza scrupoli nella pubblica amministrazione, anche in questo momento di crisi, emerge chiaramente con l’andamento dei reati di induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite e frodi nelle pubbliche forniture, tutti in aumento rispetto allo stesso periodo del 2019”: si fa riferimento alla tabella che raffronta i reati commessi nel secondo e terzo trimestre, rispettivamente del 2019 e del 2020. Cfr. Doc. LXXIV, n. 6, pag. 8.
I capitoli 9 e 10 della relazione riguardano le attività svolte dalla DIA nel settore degli appalti pubblici, anche attraverso l’Osservatorio centrale appalti pubblici (O.C.A.P) e le attività di prevenzione sull’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Il capitolo 11 illustra sinteticamente l’attività svolta dalla DIA per le istruttorie dei rinnovi e delle prime applicazioni del regime carcerario speciale di cui all’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354).
Il capitolo 12, riservato alle “Conclusioni”, partendo dalle risultanze emerse dall’analisi, approfondisce le attitudini economico-criminali delle diverse organizzazioni nell’emergenza COVID, al fine di individuare le migliori strategie di tutela dell’economia nazionale e delle cospicue risorse di supporto alle imprese durante la difficile fase di rilancio del Paese.
Il capitolo 13 contiene un approfondimento sull’istituto delle interdittive antimafia, volto a tutelare le procedure di assegnazione degli appalti pubblici a vantaggio delle imprese “sane”.
Gli Allegati alla relazione schematizzano le principali attività di prevenzione e contrasto concluse dalla DIA.
[39] Il 1° ottobre 2020 è stato nominato Direttore della Direzione investigativa antimafia Maurizio Vallone.
[40] Ai sensi del comma 4 dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 159 del 2011, tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della DIA Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale investigativo della DIA, incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti.
[41] Le articolazioni periferiche sono istituite nelle aree di maggiore presenza della criminalità mafiosa. I dodici centri operativi sono dislocati nelle sedi di Torino, Milano, Genova, Padova, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Caltanissetta; le dieci sezioni operative hanno sede a Trieste, Salerno, Lecce, Foggia, Agrigento, Messina, Catanzaro, Trapani, Bologna e Brescia. I centri operativi sono organizzati, di norma, su tre settori riconducibili alle seguenti aree omogenee di intervento: investigazioni preventive; investigazioni giudiziarie; affari generali e gestione delle risorse umane e strumentali. Gli stessi possono essere, altresì, articolati - con provvedimento del Direttore della DIA in una o più Sezioni, ubicate in località diversa da quella in cui ha sede il Centro Operativo dal quale dipendono. Cfr. sito istituzionale della Direzione investigativa antimafia.
[42] In merito alla descrizione sintetica delle attività di competenza, cfr. quanto riportato nel sito istituzionale della Direzione investigativa antimafia.
[43] In merito all’ARAN si rimanda a quanto riportato infra nel testo a commento del Rapporto sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti trasmesso dalla medesima ARAN in attuazione dell’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
[44] L'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al comma 1, stabilisce che l’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate (comma 2).
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 43, l'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
Il comma 6 dell’articolo 43 stabilisce che agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall’articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
[45] La relazione presentata ricorda che attualmente per il personale del pubblico impiego regolato dalla contrattazione collettiva presso l'ARAN la disciplina delle prerogative sindacali è contenuta in un contratto collettivo nazionale quadro che ha assunto la forma di testo unico coordinato (CCNQ del 4 dicembre 2017). Tale contratto ha previsto la ripartizione delle prerogative sindacali nei nuovi compatti e aree di contrattazione collettiva (definiti a loro volta dal CCNQ del 13 luglio 2016). Il nuovo CCNQ del 19 novembre 2019 non ha modificato l'impianto del citato CCNQ del 2017, ma si è limitato a ripartire i contingenti complessivi, lasciati inalterati, tra le associazioni sindacali aventi titolo e a prevedere forme di utilizzo compensativo ed equivalente dei distacchi/permessi assegnati al singolo soggetto sindacale, senza incidere sul totale complessivo di agibilità riconosciute al sindacato stesso ed è pertanto privo di oneri finanziari aggiuntivi. Cfr. Doc. CCXLVI, n. 3, pag. 4.
[46] L’adempimento è rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e interessa anche il personale ad ordinamento pubblicistico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
[47] Il comma 4 dell’articolo 50 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede altresì che i dati riepilogativi dei predetti elenchi siano pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. L’articolo 16 stabilisce che nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisca anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzino eventuali proposte.
L’articolo 30, comma unico, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249”, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio di ogni anno, presenti al Parlamento una relazione sullo stato della pubblica amministrazione, nonché l'organigramma complessivo ed analitico di ogni singola amministrazione. In attuazione di tale previsione è stata da ultimo trasmessa nel mese di ottobre 2011 la relazione riferita agli anni 2010 e 2011, Doc. XIII n. 4-ter. Alla relazione sono allegati: la rilevazione sui distacchi e permessi sindacali retribuiti e sulle aspettative e permessi sindacali non retribuiti, prevista dall'articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, comprensiva del monitoraggio della spesa per le prerogative sindacali nel settore pubblico, previsto dall'articolo 12 della legge n. 15 del 2009, riferita all'anno 2010; la rilevazione sulle aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive, prevista dall'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, riferita all'anno 2010, e un documento concernente valutazione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni - primo monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nella amministrazioni centrali e regionali, aggiornato al 31 marzo 2011.
[48] Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 il consolidamento dei dati inseriti in GEDAP deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno; per il personale ad ordinamento pubblicistico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo la scadenza, prevista dalla normativa di settore, è al 31 maggio di ogni anno.
La relazione trasmessa precisa che la rilevazione per il 2019 è stata chiusa ad agosto 2020, anziché al 31 marzo (ed al 31 maggio per i non contrattualizzati), in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso e allo scopo di consentire a tutte le amministrazioni di inserire i dati in procedura GEDAP.
Il monitoraggio 2019 ha registrato una sostanziale conferma del grado di copertura delle amministrazioni che hanno inviato i predetti dati, che registra una variazione di circa - 0,30 per cento. Nel corso dell'anno 2019 la spesa sostenuta per la fruizione dei distacchi e dei permessi sindacali è stata pari a 77.617.711 euro, con un decremento di circa 8 milioni di euro rispetto al dato del 2018, pari a 85.395.101 euro.
Tra i dati forniti, la relazione trasmessa segnala che “L'analisi dei dati ha rilevato, inoltre, che la fruizione delle prerogative sindacali resta ancora di prevalente appannaggio dei dipendenti di sesso maschile. In dettaglio, la percentuale di donne che fruiscono del distacco sindacale si attesta per i comparti al 32,79% (salendo tuttavia a circa il 41,96% per le aspettative non retribuite) e per i settori all' 11,70%. Più equilibrati si mostrano i dati relativi alla fruizione dei permessi sindacali, con picchi del 45,37% dei permessi sindacali per espletamento mandato nei comparti e di circa il 37,38% per i permessi per organismi statutari nei settori”. Cfr. la relazione presentata (Doc. CCXLVI, n. 3), pag. 14.
La relazione riferita al 2019 fornisce, rispetto a quelle degli anni precedenti, anche una prima analisi in tema di dipendenti che usufruiscono di cariche pubbliche elettive. Nel corso dell'anno 2019 è stato rilevato che il costo annuo relativo ai dipendenti che hanno fruito di aspettative e permessi orari per cariche pubbliche elettive è stato pari a 23.378.285 euro. V. Doc. CCXLVI, n. 3, pag. 4.
[49] La disciplina delle attività di prevenzione è contenuta nel Capo IV (articoli da 19 a 22) del decreto legislativo n. 145 del 2015.
[50] L'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 145 del 2015 definisce “incidente grave” in relazione a un impianto o a infrastrutture connesse:
1) un incidente che comporta un’esplosione, un incendio, la perdita di controllo di un pozzo o la fuoriuscita di idrocarburi o di sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte potenziale per provocare, decessi o lesioni personali gravi;
2) un incidente che reca all’impianto o alle infrastrutture connesse un danno grave che comporta, o ha un forte potenziale per provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi;
3) qualsiasi altro incidente che provoca un decesso o lesioni gravi a cinque o più persone che si trovano sull'impianto in mare in cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un’operazione sull'impianto in mare nel settore degli idrocarburi o sulle infrastrutture connesse o in collegamento con tale impianto e tali infrastrutture;
4) qualsiasi incidente ambientale grave risultante dagli incidenti di cui ai numeri 1), 2) e 3).
L'accettabilità del rischio è invece definita dalla lettera a) dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 145 del 2015. Nello specifico, si qualifica accettabile “un livello di rischio la cui ulteriore riduzione richiederebbe tempi, costi o sforzi assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di tale riduzione. Nel valutare se i tempi, i costi o gli sforzi sono assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di un’ulteriore riduzione del rischio, si tiene conto dei livelli di rischio delle migliori pratiche compatibili con l'attività”.
[51] Ai sensi dell'articolo 2, per “operatore” si intende il licenziatario autorizzato dall'autorità preposta al rilascio delle licenze a condurre operazioni in mare e di pozzo nel settore degli idrocarburi, in qualità di rappresentante unico, mentre con il termine di “contraente incaricato” viene indicata qualsiasi entità alla quale l'operatore affida l'incarico di svolgere compiti specifici per proprio conto.
[52] L’articolo 7 del decreto legislativo n. 145 del 2015 stabilisce che il licenziatario è finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale causato da operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte dallo stesso o per suo conto.
[53] Ai sensi del comma 3 dell’articolo 4, l'autorità preposta al rilascio delle licenze, prima di rilasciare o trasferire una licenza, può consultare il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, istituito dall'articolo 8. In merito, v. infra nel testo.
Le modalità di conferimento dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonché le modalità di esercizio delle attività nell'ambito degli stessi titoli minerari sono state stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016 (Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale). La disciplina delle procedure di rilascio e di gestione dei titoli minerari, ivi compreso il titolo unico ex articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016 è stata modificata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, che ne ha adeguato il contenuto alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017. Diverse regioni italiane (Abruzzo, Marche, Puglia, Lombardia, Veneto, Campania e Calabria) avevano infatti promosso ricorso di legittimità costituzionale avverso l’articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014 dinanzi la Corte Costituzionale la quale, con la citata sentenza n. 170 del 2017, ne ha dichiarato l’incostituzionalità nella parte in cui non ha previsto l’intesa regionale nel procedimento finalizzato all’adozione del disciplinare tipo sul titolo concessorio unico.
[54] Il comma 1 dell’articolo 8 stabilisce che il Comitato è composto da: un esperto il quale ne assume la presidenza, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per una durata di 3 anni, scelto nell'ambito di professionalità provenienti dal settore privato o pubblico, compresi università, istituti scientifici e di ricerca, con comprovata esperienza in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, attestata in base a specifici titoli ed esperienze professionali, e in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare; dal direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) del Ministero dello sviluppo economico, dal direttore della Direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia costiera, dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina militare.
Ezio Mesini è stato nominato presidente del Comitato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2017. Il mandato del presidente è scaduto il 20 marzo 2020.
Il Comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico. Le articolazioni sul territorio del Comitato sono costituite da:
a) il direttore della Sezione UNMIG competente per territorio che assicura il supporto ai lavori;
b) il direttore regionale dei Vigili del Fuoco o un suo rappresentante;
c) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nominato dal Ministero, che si avvale del Direttore del Servizio emergenze ambientali in mare (SEAM) dell'ISPRA;
d) il Comandante della Capitaneria di Porto competente per territorio o un Ufficiale superiore suo rappresentante;
e) un Ufficiale Ammiraglio/Superiore designato dallo Stato Maggiore della Marina Militare.
Il comma 2 dell’articolo 8 prevede che alle riunioni delle articolazioni sul territorio del Comitato partecipi un tecnico competente in materia ambientale o mineraria, in rappresentanza della regione interessata e dalla stessa designato.
[55] Si ricorda che il decreto legislativo n. 145 del 2015 reca al Capo III (articoli da 11 a 18) le disposizioni inerenti la preparazione e effettuazione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. L’articolo 11, al comma 1, elenca i documenti che l’operatore è tenuto a presentare prima di svolgere operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, tra cui la relazione sui grandi rischi conformemente agli articoli 12 e 13, a seconda che si tratti, rispettivamente, di impianti di produzione e non destinati alla produzione. La relazione grandi rischi include i documenti di cui al comma 1, lettere a), b), d) e g) dell’articolo 11, ossia: a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi o una sua descrizione adeguata a norma dell'articolo 19, commi 1 e 6; b) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente applicabile agli impianti o una sua descrizione adeguata conformemente all'articolo 19, commi 3 e 6; d) una descrizione del sistema di verifica indipendente conformemente all'articolo 17; g) il piano interno di risposta alle emergenze o una sua descrizione adeguata, a norma degli articoli 14 e 28; la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di un operatore è altresì inclusa nella comunicazione di operazioni di pozzo, laddove non già presentata, a norma del comma 1, lettera h).
[56] Attualmente la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico.
[57] Il comma 3 dell’articolo 21 dispone che il Comitato elabora piani annuali mirati a un controllo efficace, anche per mezzo di ispezioni, dei grandi rischi basandosi sulla gestione del rischio ed esaminando con particolare attenzione la conformità alle relazioni sui grandi rischi e ad altri documenti che l’operatore, prima di svolgere operazioni in mare nel settore degli idrocarburi deve presentare a norma dell'articolo 11. L'efficacia dei piani è rivista ogni 3 anni e il Comitato adotta tutte le eventuali misure necessarie a migliorarli.
[58] Le modalità di funzionamento del Comitato e delle sue articolazioni territoriali sono state disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2016. Il decreto stabilisce inoltre il sistema sanzionatorio applicabile in caso di infrazioni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 145 del 2015 ed i criteri di ripartizione delle attività dello stesso Comitato.
[59] L’articolo 8 prevede che il Comitato si avvalga delle strutture e delle risorse umane delle amministrazioni che lo compongono, a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun tipo di compenso, gettone di presenza o rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite (comma 7).
Il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può concludere accordi formali con pertinenti agenzie dell'Unione o altri organismi, al fine di acquisire le competenze specialistiche necessarie allo svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione. Un organismo non si ritiene adeguato se la sua obiettività può essere compromessa da conflitti di interesse (comma 8).
Le spese sostenute dal Comitato nello svolgimento dei propri compiti, a norma del decreto legislativo n. 145 del 2015, sono poste a carico degli operatori, che sono tenuti al versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare. I proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle spese relative alle attività del Comitato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 9).
[60] Entrambe le relazioni trasmesse riportano, con riferimento, rispettivamente all’anno 2018 (Doc. CCXLVIII, n. 2) e all’anno 2019 (Doc. CCXLVIII, n. 3) l’attività svolta dal Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, descrivendo: gli impianti esistenti, con specifica del tipo (ossia fisso con personale, fisso di norma senza personale, galleggiante destinato alla produzione, fisso non destinato alla produzione), le ispezioni effettuate anche congiuntamente dalle amministrazioni componenti il Comitato (nel 2019 sono state effettuate 191 ispezioni e gli impianti ispezionati sono stati 71); i dati relativi agli incidenti occorsi; l’attività in collaborazione con la Commissione europea.
Vengono inoltre riportati i vari documenti prodotti dal Comitato in riferimento: alle proprie priorità di azione; alle linee guida per la redazione della relazione sui grandi rischi; alle comunicazioni alla Commissione europea sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi, ai documenti di consultazione tripartita tra gli operatori, le rappresentanze sindacali e l’autorità competente.
Infine, si evidenziano i problemi che risultano aperti in seno al Comitato e alcune ipotesi di sviluppo in termini di prospettive d’attività future.
La relazione concernente l’anno 2019 riferisce che nel periodo considerato si sono verificati due eventi, dei quali uno classificato come incidente grave, che sono stati comunicati ai sensi dell’allegato IX del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione europea.
Nelle relazioni presentate vengono riportati i dati riguardanti gli infortuni. Con il termine “infortunio” s’intende un infortunio rilevato a fini statistici ovvero un accadimento che ha determinato un’assenza dal posto di lavoro superiore a 3 giorni oppure che ha avuto un esito fatale. Sono considerati lievi gli infortuni con assenza fino a 30 giorni; gravi gli infortuni con assenza superiore a 30 giorni.
Nel 2019 sono stati registrati 16 infortuni, 11 dei quali sono si sono verificati nel corso di attività tipiche del settore Oil&Gas (1 fatale, 6 gravi e 3 lievi): in particolare un unico incidente ha causato un infortunio con esito fatale e due infortuni gravi; tra gli accadimenti Oil&Gas del 2019 si registra anche 1 infortunio lieve avvenuto nel corso di attività subacquee. I rimanenti 5 infortuni (3 gravi e 2 lievi) non sono riconducibili ad attività prettamente Oil&Gas ma hanno comunque coinvolto personale presente sulle piattaforme, anche al di fuori del turno di lavoro. Cfr. Doc. CCXLVIII, n. 3, pag. 41.
[61] Gli enti pubblici di ricerca ai quali si applica il decreto legislativo n. 218 del 2016, individuati dall’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, sui quali esercita la vigilanza il Ministero dell’università e della ricerca sono i seguenti: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”; Stazione Zoologica “Anton Dohrn”.
[62] In particolare, il comma 2 dell’articolo 3 dispone che gli statuti degli enti:
a) stabiliscono la missione e gli obiettivi di ricerca, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministro vigilante;
b) fissano il modello strutturale di organizzazione e le regole fondamentali di funzionamento previste per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività;
c) prevedono forme di collaborazione con le università e le imprese, nonché modelli organizzativi preordinati alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento;
d) incentivano la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
[63] Si ricorda che il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è stato soppresso dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha contestualmente istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca.
[64] Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il decreto n. 218 del 2016 si applica ai seguenti Enti:
a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park;
b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI;
c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;
d) Istituto Italiano di Studi Germanici;
e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF;
f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM;
g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN;
h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV;
i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS;
l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM;
m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi";
n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn";
o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI;
p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE;
q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA;
r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA;
s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP);
t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT;
u) Istituto Superiore di Sanità - ISS;
v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132.
[65] La Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/UE della Commissione, dell'11 marzo 2005, contiene un insieme di principi generali e requisiti che specificano il ruolo, le responsabilità e i diritti dei ricercatori e delle persone che assumono e/o finanziano i ricercatori. Il suo scopo è garantire che la natura dei rapporti tra ricercatori e datori di lavoro o finanziatori favorisca esiti positivi per quanto riguarda la produzione, il trasferimento, la condivisione e la diffusione delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico, e sia propizia allo sviluppo professionale dei ricercatori. La Carta riconosce, inoltre, il valore di tutte le forme di mobilità come strumento per migliorare lo sviluppo professionale dei ricercatori. Essa è destinata a tutti i ricercatori dell’Unione europea in tutte le fasi della loro carriera e disciplina tutti i campi di ricerca nel settore pubblico e privato, indipendentemente dal tipo di nomina o di occupazione, dalla natura giuridica del datore di lavoro o dal tipo di organizzazione o istituto nei quali viene svolto il lavoro. Il documento European Framework for Research Careers è volto, invece, a stabilire un quadro comune di classificazione delle carriere nell’ambito degli enti pubblici di ricerca per renderle comparabili e favorire in tal modo la mobilità dei ricercatori.
Lo European Framework for Research Careers individua per i ricercatori quattro profili: First Stage Researcher (fino al conseguimento del PhD), Recognised Researcher (dottori di ricerca non ancora pienamente indipendenti), Established Researcher (ricercatori che hanno raggiunto un livello di indipendenza) e Leading Researcher (ricercatori leader nel loro campo di ricerca).
[66] Il comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 218 del 2016 prevede che gli Enti nei propri statuti e regolamenti assicurino tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi:
a) la libertà di ricerca;
b) la portabilità dei progetti;
c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche;
d) le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento;
e) la valorizzazione professionale;
f) l'idoneità degli ambienti di ricerca;
g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca;
h) la mobilità geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro;
i) la tutela della proprietà intellettuale;
l) la possibilità di svolgere specifiche attività di insegnamento in quanto compatibili con le attività di ricerca;
m) adeguati sistemi di valutazione;
n) rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.
[67] La relazione presentata riferisce che l’attività di monitoraggio è stata svolta dal Ministero dell’università e della ricerca attribuendo un ruolo di fondamentale importanza al controllo della prescrizione di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 218 del 2016, Cfr. Doc. CCXXXIX, n. 3, pag. 1.
[68] Nella relazione presentata si legge: “In riferimento alla rappresentanza elettiva di ricercatori c tecnologi, si è evidenziato un sostanziale (ma non ancora completo) grado di adeguamento da parte degli enti.
Per quanto attiene agli altri indicatori, previsti nelle varie lettere di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto, si è potuto evidenziare che, per alcune aree di intervento, vi è ancora la necessità di implementare l'attività di monitoraggio. Tuttavia, si ritiene che tale implementazione richieda un lavoro in sinergia con gli enti per trovare degli indicatori che siano rispondenti, il più possibile, alle buone prassi attuative tenute dagli enti stessi (…).
Per gli altri residui indicatori di cui al richiamato articolo 2 comma 4, invece, lo scrivente Ministero ha attribuito un ruolo di fondamentale importanza ai piani triennali di attività (PTA) predisposti dagli enti per la realizzazione del monitoraggio. Tramite tali documenti, infatti, si è potuta svolgere una verifica sotto il profilo delle implicazioni programmatiche ed organizzative sui seguenti indicatori:
-sulle iniziative di formazione organizzate dell'ente (lettera c);
-sulla disseminazione dei risultati di ricerca (lettera c);
-sulle iniziative di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato (lettera d);
- sul sostegno delle attività di ricerca e di programmazione finanziaria (lettera i).
Da tale analisi sono state rinvenute numerose iniziative volte al raggiungimento dei predetti obiettivi. A titolo meramente esemplificativo si possono evidenziare i master specialistici organizzati su base annuale dall'Istituto nazionale di Fisica nucleare (INFN), le borse di dottorato finanziate dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) presso gli atenei italiani oppure la generalizzata disseminazione dei risultati delle ricerche tramite la semplice pubblicazione dei dati oppure con l'utilizzo dei c.d. portali di disseminazione”.
La relazione evidenzia inoltre come l’obiettivo del rientro in Italia di ricercatori e tecnologi di elevata professionalità e competenza sia una finalità che resta connotata da numerose problematiche socio-economiche e abbia ancora, allo stato attuale, un grado di realizzazione piuttosto basso. Cfr. Doc. CCXXXIX, n. 3, pagg. 3-5.
[69] Il Rapporto trasmesso ai sensi dall’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, riferisce, alla luce dei dati ISTAT di contabilità nazionale aggiornati al 2019, in merito agli esiti complessivi di fatto dei rinnovi dei CCNL della tornata 2016-2018 relativi al personale dei livelli e alle aree dirigenziali dei comparti: funzioni centrali, istruzione e ricerca, funzioni locali, sanità. La tornata dei rinnovi si è completata anche per le aree dirigenziali, ma oltre la scadenza del CCNL che si stava rinnovando, con il ritardo più significativo registrato per i dirigenti delle funzioni locali, considerato che la sottoscrizione definitiva è giunta alla fine del 2020. Il Rapporto ricorda (pag. 6) che “si tratta di dinamiche retributive pro-capite di fatto, che quindi recepiscono tutto quanto avviene alla retribuzione media. La dinamica retributiva calcolata sui macro numeri della Contabilità nazionale risente quindi sicuramente dei miglioramenti salariali definiti in sede di CCNL o comunque decisi dalla contrattazione integrativa, ma anche degli sviluppi di carriera, dagli effetti indotti dal turnover e da ogni ricomposizione di comparto o professionale. Questo complesso di fenomeni non esclude tuttavia di rinvenire nei dati di Contabilità nazionale il forte segnale proveniente dagli effetti dei rinnovi dei CCNL della tornata 2016-2018”.
Il Rapporto dà altresì conto delle risorse stanziate dalle leggi di bilancio per gli anni 2019, 2020 e 2021, per i rinnovi 2019-2021, rilevando che con il più recente stanziamento, pari a 400 milioni, si consentono incrementi retributivi a regime per il personale statale di poco superiori al 4 per cento, corrispondenti ad un aumento salariale medio pro-capite mensile di circa 107 euro. “Depurando dall’elemento perequativo, le stesse quantificazioni si riducono corrispondentemente al 3,8% e a circa 100 euro. Se si considera che l’attuale fase economica è caratterizzata da tassi di inflazione che non raggiungono l’1% all’anno risulta evidente che una parte di questi miglioramenti configurano crescite reali di potere d’acquisto”. Cfr. Il Rapporto concernente il primo semestre 2020, pag. 12.
La seconda parte del Rapporto approfondisce la dinamica registrata per le retribuzioni contrattuali. Si tratta di un focus specifico che prende in considerazione gli andamenti delle sole voci retributive con importi “tabellati” definiti nel contratto nazionale. I dati delle retribuzioni contrattuali del settore privato e della pubblica amministrazione di questa sezione sono aggiornati al comunicato stampa ISTAT del 29 ottobre 2020, che riporta le informazioni del trimestre luglio/settembre 2020.
Cfr. Il Rapporto concernente il primo semestre 2020, pag. 19.
[70] L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), istituita dall’articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (“Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”) ed accresciuta e riconfermata nelle sue funzioni dai decreti legislativi 30 marzo 2001, n. 165, e 27 ottobre 2009, n. 150, è l’Agenzia tecnica - dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile - che rappresenta le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro. L’Agenzia svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico impiego, ivi compresa l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali e la disciplina delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
Nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l’ARAN si attiene agli atti di indirizzo dei Comitati di settore, ai sensi degli articoli 41 e 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
[71] L’articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al comma 1, stabilisce che l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
Ai sensi del comma 3, l'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
Il comma 8 dell’articolo 43 prevede che per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie sia istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
[72] Claudio Andrea Gemme è stato nominato presidente di ANAS S.p.a. dall’assemblea degli azionisti del 21 dicembre 2018.
[73] Il comma 23 dell’articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017, prevede che “La realizzazione del piano di cui al comma 17 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a. e sulle risorse disponibili autorizzate dall'articolo 1, comma 604, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Commissario nominato ai sensi del comma 13, per eventuali temporanee esigenze finanziarie, può provvedere in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
In merito alla copertura degli interventi previsti nel piano, come rimodulato a dicembre 2019, v. Doc. CCXLIII-bis, n. 3, pag. 3.
[74] Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, in corso di conversione, all’articolo 5, ha ridenominato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. Il medesimo decreto-legge, all’articolo 6 ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo “Ministero della cultura” e ha introdotto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l’articolo 54-bis, così istituendo il “Ministero del turismo”, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo.
[75] Il comma 21 dell’articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017 è stato modificato dall'articolo 30, comma 14-ter, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'articolo 82, comma 3, lett. c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, dall'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
[76] Il Piano trasmesso contiene la descrizione tecnica di ciascun intervento con la previsione della relativa durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, per un importo complessivo pari a 269.591.253,07 euro, di cui 235.640.783,00 euro per la SS 51 e 33.950.470,07 euro per la SS 51 bis e la SS 52.
Il Piano, relativamente alla Strada Statale 51 di Alemagna, prevede la realizzazione di complessivi 54 interventi di cui: 49 di potenziamento, riqualificazione e messa in sicurezza, sostanzialmente insistenti sul sedime attuale della strada statale (originariamente erano n. 38 poi suddivisi in più interventi stralcio ai fini di una più rapida ed efficiente cantierabilità); 4 di varianti in nuova sede stradale per l'attraversamento dei centri abitati di Tai di Cadore, Valle di Cadore e San Vito di Cadore nonché per il miglioramento della viabilità di accesso all'abitato di Cortina.
Riguardo alla strada statale 51 bis e alla 52, il Piano comprende la realizzazione di complessivi 25 interventi di potenziamento, riqualificazione e messa in sicurezza, sostanzialmente insistenti sul sedime attuale delle suddette strade statali, di cui: 7 sulla SS 51 bis; 18 sulla SS 52. Cfr. Doc. CCXLIII-bis, n. 3, pag. 2.
[77] L’articolo 41 della legge n. 3 del 2003 ha previsto un contributo statale per spese di investimento relative alle attività di ricerca della Fondazione di 5.165.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Tale contributo è stato rinnovato, per un pari importo, per il triennio 2005-2007 dall’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2005, che ha contestualmente previsto, come riferito supra nel testo, che la Fondazione presenti una relazione annuale al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari sulle attività svolte nell'anno precedente.
La relazione presentata ricorda che dal 2008 la Fondazione non riceve più alcun contributo per spese di investimento per la ricerca. La relazione ricorda altresì che “nello stesso anno, a seguito di una convenzione con il Ministero delle comunicazioni, la Fondazione è stata coinvolta direttamente nel processo di transizione alla TV digitale, conclusosi nel 2012. Dal 2013 al 2017, esauriti i fondi per la transizione alla TV digitale e in assenza di ulteriori contributi per la ricerca ricevuti, come detto, fino al 2007, la Fondazione è entrata in un periodo di ridefinizione del proprio modello economico in aderenza alle mutate esigenze strumentali del Ministero, il quale ha dato anche indicazioni in direzione di un allargamento della platea dei possibili committenti. Questo allargamento ha condotto anche ad un incremento dei committenti privati. Tuttavia, questo riorientamento del modello economico è apparso inadeguato a seguito dell’approvazione, nel 2016, del nuovo codice degli appalti che limitava le modalità di affidamento di commesse alla Fondazione sostanzialmente alle previsioni dell’art. 5 comma 6. Ciò ha condotto a considerare l’opportunità di rafforzare la natura in house della Fondazione”. Cfr. Doc. CVII, n. 3, pagg. 9 e 10.
[78] La relazione descrive dettagliatamente i progetti condotti dalla Fondazione attivi nel 2019 nei principali ambiti di interesse, articolati nelle seguenti aree: analisi dati; cyber security, reti; servizi digitali; spettro.
Nella relazione si chiarisce che, di norma: l’area analisi dati comprende i progetti relativi ad information retrieval, data mining e big data, ma anche ad analisi di scenario che si avvalgono dell’uso di dati, quali ad esempio quelle economiche, di mercato o relative agli utenti e al loro uso delle tecnologie dell’informazione della comunicazione; l’area cyber security comprende i progetti riguardanti la sicurezza informatica e delle reti; l’area reti comprende i progetti relativi all’ideazione, l’implementazione e la gestione delle reti di telecomunicazione fisse. Sono inclusi anche i progetti relativi all’ibridazione di queste reti con altre tipologie di rete, come nel caso delle Smart Grid; l’area servizi digitali comprende i progetti relativi al supporto alla pubblica amministrazione, e in generale a soggetti terzi, nell’ideazione, nella realizzazione e nella gestione di servizi digitali; l’area spettro comprende i progetti relativi all’uso dello spettro radio, alla sua ottimizzazione, all’ideazione, implementazione ed esercizio delle relative reti in radiofrequenza, anche di tipo broadcast.
In merito alla descrizione delle competenze esercitate dalla Fondazione Ugo Bordoni, si veda anche quanto riportato sul sito web della medesima Fondazione.
[79] Il nuovo Statuto è stato approvato dal consiglio di amministrazione il 25 giugno 2019.
L’articolo 6 dello Statuto stabilisce che sono organi della Fondazione:
a) il Comitato delle pubbliche amministrazioni;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori;
e) il Comitato scientifico.
[80] L’articolo 7 del nuovo statuto della Fondazione Ugo Bordoni, al comma 1, stabilisce che il Comitato delle pubbliche amministrazioni è organo di indirizzo e controllo sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Fondazione, istituito allo scopo di consentire l’esercizio del controllo analogo ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da parte del Ministero e delle altre amministrazioni pubbliche e delle Autorità indipendenti di cui all’articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 31 della legge 16 giugno 2009, n. 69. Esso è composto, in prima applicazione, da tre membri di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di coordinatore, ed uno nominato dal medesimo Ministero sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
[81] Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), all’articolo 5, comma 1 recita:
“Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata”.
Il comma 2 dell’articolo 5 stabilisce che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.
[82] Il Garante del contribuente, originariamente previsto quale organo collegiale costituito da tre componenti è divenuto organo monocratico a seguito della modifica disposta dall'articolo 4, comma 36, lett. a), n. 1), della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”.
[83] Non rientra nella competenza del Garante la richiesta di accesso agli atti degli uffici tributari, perché, se anche essa coinvolge un ufficio dell’amministrazione finanziaria, tuttavia trattasi di un intervento di natura amministrativa e non fiscale, disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che, all'articolo 25, regola la procedura da osservare in caso di diniego, espresso o tacito, all'accesso. Si v. in merito la relazione presentata dal Garante del contribuente della regione Molise, pag. 4.
[84] Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.
[85] La relazione è stata approvata dalle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo con deliberazione n. 3/2021 del 17 febbraio 2021.
[86] La relazione presentata segnala che nel periodo settembre-dicembre 2020 sono state pubblicate 26 leggi, di cui 14 aventi ad oggetto la ratifica di trattati internazionali e 7 recanti la conversione di decreti-legge. Tra le leggi sono da annoverare anche quelle concernenti l’approvazione del rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2019 e le disposizioni per l’assestamento di bilancio per il 2020, non oggetto di esame da parte della relazione che, in base alla legge n. 196 del 2009, esamina le leggi ordinarie recanti oneri e coperture. Risultano entrati in vigore anche 11 decreti legislativi (ad esclusione della tipologia riferita alla modifica degli Statuti speciali). Come per le precedenti relazioni, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione: in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell’indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza. Cfr. Doc. XLVIII, n. 10, pag. 3.
[87] La legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, al comma 1, stabilisce che scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.
[88] L’articolo 21 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni disciplina il disegno di legge del bilancio di previsione.
[89] Le lettere a-bis) e b) del comma 1 dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009 sono state, rispettivamente, inserita e sostituita dall’articolo 3, comma 1, lett. b), della legge 4 agosto 2016, n. 163, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”.
[90] Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri.
[91] Il comma 1.1 dell’articolo 17 stabilisce che, in ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.
[92] Ai sensi del comma 5 dell’articolo 17, le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.
[93] In merito alla mancata indicazione della precipua forma di copertura, si veda il paragrafo a.3 della relazione, Doc. XLVIII, n. 10, pag. 8.
[94] Per quanto attiene all’accuratezza delle relazioni tecniche, nella relazione presentata si legge: “Al riguardo, pur nell’ambito di un graduale miglioramento medio della qualità e della tempestività di tali relazioni, si continua a verificare - anche nel quadrimestre oggetto di esame - il fenomeno di relazioni che non sempre consentono una ricostruzione delle quantificazioni degli oneri riportati, limitandosi, esse, il più delle volte a fornire elementi di sintesi ovvero insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato alla quantificazione dell’onere stimato.
Il fenomeno della scarsa chiarezza ed esaustività della documentazione governativa presentata in Parlamento continua a presentarsi anche per le coperture finanziarie, in quanto, in tali casi, le relazioni tecniche si limitano a riprodurre la clausola finale di copertura senza esplicitare né i risvolti e le evidenze contabili sottostanti alle medesime coperture né il significato e le implicazioni delle innovazioni di natura ordinamentale. Il caso del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. “Ristori”, di seguito esaminato in dettaglio)” - si fa riferimento alle schede di approfondimento dedicate nella relazione alle disposizioni di legge pubblicate nel quadrimestre settembre –dicembre 2020, oggetto della valutazione della Corte dei conti – “è particolarmente emblematico a questo secondo riguardo, alla luce delle innovazioni ed integrazioni alla legge di contabilità ivi previste per l’oggetto del decreto, modifiche il cui significato è stato parzialmente chiarito solo con circolari successive.
A proposito dell’insufficienza delle relazioni tecniche, le cause sono molteplici, come è stato osservato nel passato, e vanno dalla scarsa collaborazione da parte delle amministrazioni interessate ai tempi estremamente brevi in cui sovente matura la decisione legislativa, in riferimento all’approvazione di emendamenti, in ordine ai quali le amministrazioni competenti spesso si trovano in condizioni non idonee per una ponderata valutazione dei corrispondenti effetti”. Cfr. Doc. XLVIII, n. 10, pag. 6.
[95] Si ricorda che ai sensi del comma 2 dell’articolo 17, le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, tali effetti sono quantificati al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.
[96] Il comma 6 dell’articolo 17 prescrive che i disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) siano corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo 17.
[97] In merito al disposto del comma 6-bis dell’articolo 17, nella relazione presentata si osserva che “Nonostante tali stringenti vincoli, continua a registrarsi la persistenza, anche nel periodo considerato, di una legislazione corredata di clausole di invarianza prive delle citate indicazioni nelle relative Relazioni tecniche e riferite anche a spese obbligatorie”. Cfr. Doc. XLVIII, n. 10, pag. 4.
[98] Il comma 7 dell’articolo 17 riguarda specificamente le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, prevedendo con riferimento a tali disposizioni che la relazione tecnica contenga un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione deve fornire i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola devono essere indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunti per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
[99] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.
[100] Le mozioni e le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
[101] Si segnala che il 29 gennaio 2020, con riferimento al medesimo ordine del giorno, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso una nota contenente la suddetta relazione riferita all’anno 2019.