Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 10 - XVIII marzo 2019
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 10
Data: 15/03/2019
Organi della Camera: I Affari costituzionali, Assemblea

 

INDICE

 

AVVERTENZA.. 1

Sezione I. 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI. 3

In evidenza a febbraio 2019. 4

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978 nel mese di febbraio 2019……………………………... 9

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di febbraio 2019 o previste in scadenza entro il 30 aprile 2019. 25

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978, rinnovate o in scadenza entro il 30 aprile 2019. 30

Sezione II. 43

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO.. 43

In evidenza a febbraio 2019. 44

Note annunciate al 28 febbraio 2019 in attuazione di atti di indirizzo. 49

Presidenza del Consiglio dei ministri 49

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 53

Sezione III. 55

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE   55

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento. 56

In evidenza a febbraio 2019. 58

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-28 febbraio 2019. 64

Relazioni governative. 64

Relazioni non governative. 68

Nuove relazioni previste da fonti normative. 69

Relazioni governative. 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

AVVERTENZA

 

Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.

La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.

Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.

Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.

Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione I

 

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978 nel mese di febbraio 2019, indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 30 aprile 2019 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 30 aprile 2019, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14 del 1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.


In evidenza a febbraio 2019

 

La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando le cariche in corso di rinnovo nel mese di febbraio 2019, con una proiezione previsionale delle cariche scadute e in scadenza fino alla fine di aprile 2019. La sezione è composta da tre sottosezioni. Le prime due danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate o in corso di rinnovo nel mese di febbraio 2019 e di quelle da rinnovare entro la fine del mese di aprile 2019, nell’ambito degli enti pubblici soggetti alle norme di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La terza è invece riferita alle cariche rinnovate e da rinnovare, entro la medesima data, nell’ambito di enti e autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata disposizione normativa.

 

IN QUESTO NUMERO:

 

Il 26 febbraio 2019 è stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 20 febbraio 2019, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina, intervenuta il 13 febbraio 2019, della dottoressa Ilde Gaudiello a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese, a seguito delle dimissioni del commissario straordinario Alfonso Di Palma, rassegnate il 30 gennaio 2019.

 

Il 19 febbraio 2019 Alberto Corinti è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, consigliere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri, intervenuta il 14 febbraio. Si ricorda che il 24 dicembre 2018 erano scaduti i mandati, quali consiglieri dell’Istituto, di Riccardo Cesari e dello stesso Corinti, che erano stati nominati per sei anni con decreto del Presidente della Repubblica il 24 dicembre 2012.

 

Nelle sedute rispettivamente del 19 e del 12 febbraio 2019, la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e la 1ª Commissione (Affari Costituzionali) del Senato hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Angelo Miglietta a presidente della Fondazione Ordine Mauriziano (FOM). La proposta era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 29 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e annunciata il 30 gennaio 2019 sia alla Camera sia al Senato[1].

 

Il 13 febbraio 2019 alla Camera e il 19 febbraio al Senato è stata annunciata la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Antonio Felice Uricchio a componente del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), trasmessa con lettera del 12 febbraio 2019 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. La richiesta è stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che ne ha iniziato l’esame il 27 febbraio 2019, e alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato che l’ha esaminata il 26 febbraio 2019, esprimendo parere favorevole.

 

Il 6 febbraio 2019 è stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Paolo Savona a presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), trasmessa, in pari data dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La richiesta di parere parlamentare è stata assegnata alla VI Commissione (Finanze) della Camera e alla 6a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato. La suddetta Commissione permanente del Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 febbraio 2019.

 

Il 4 febbraio 2019 Gian Carlo Blangiardo è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per la durata di un quadriennio.

La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2019, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Il 30 gennaio 2019 la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera e la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato avevano espresso parere favorevole, con la prescritta maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Commissione, alla suddetta nomina.

La proposta era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 novembre 2018, e annunciata sia al Senato sia alla Camera nella medesima data, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

 

Il 4 febbraio 2019 Domenico Parisi è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2019, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il 29 e il 23 gennaio 2019, rispettivamente, la 11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina. La richiesta di parere era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 28 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ed era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, il 9 gennaio 2019.

 

Il 4 febbraio 2019 Giorgio Palmucci è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, presidente dell’Agenzia nazionale del turismo (ENIT). La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei Ministri il 10 gennaio 2019, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Si ricorda che la X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, nella seduta del 19 dicembre 2018, e la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato, nella seduta del 20 dicembre 2018, avevano espresso parere favorevole circa tale nomina. Il parere era stato chiesto ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 30 novembre 2018, annunciata il 5 dicembre 2018 sia al Senato sia alla Camera.

 

Il 24 gennaio 2019 Nicola Zaccheo è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC). La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei Ministri in pari data, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda che la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, rispettivamente il 9 e il 16 gennaio 2019, avevano espresso parere favorevole alla suddetta proposta di nomina, trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La proposta era stata annunciata il 19 dicembre 2018 sia alla Camera sia al Senato.

 

Il 16 gennaio 2019 la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, riunita in sede consultiva, ha espresso parere contrario sulla proposta di nomina del generale di corpo d'Armata Antonio Ricciardi a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo. Si ricorda che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 19 dicembre 2018, aveva trasmesso la relativa richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La richiesta era stata annunciata il 9 gennaio 2019, sia alla Camera sia al Senato, e assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e alla suddetta Commissione del Senato.

 

Il 28 dicembre 2018 è stato adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali e inviato agli organi di controllo il decreto di nomina della dottoressa Mariarita Sgarlata a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA), in sostituzione del dimissionario Pier Francesco Pinelli. La nomina sarà efficace fino alla scadenza naturale del consiglio di amministrazione, prevista per il 6 marzo 2022.

Si ricorda che la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, nella seduta del 13 dicembre 2018, e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nella seduta del 19 dicembre 2018, avevano espresso parere favorevole alla suddetta nomina.

Il parere era stato chiesto dal suddetto Ministro, con lettera del 27 novembre 2018, annunciata il 5 dicembre 2018 sia Senato sia alla Camera, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20.

 

Il 18 dicembre 2018, con decreto del Presidente della Repubblica, Agostino Biancafarina è stato nominato presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. La nomina era stata deliberata il 12 dicembre 2018 dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.

La IV Commissione (Difesa) della Camera, nella seduta del 14 novembre 2018, e la 4ª Commissione (Difesa) del Senato, nella seduta del 7 novembre 2018, avevano espresso parere favorevole alla suddetta nomina. Il parere era stato richiesto dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 29 ottobre 2018, annunciata alla Camera il 31 ottobre 2018 e al Senato il 5 novembre 2018.

 

Il Ministro della difesa, con decreto del 22 ottobre 2018, ha confermato il commissario straordinario dell’Unione italiana tiro a segno (UITS), Francesco Soro, fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per un periodo massimo di un anno.

 

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Il 16 febbraio 2019 è scaduto il mandato del presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) Tito Boeri. Diviene pertanto operativa la disposizione prevista dal comma 2 dell’articolo 25 – rubricato “Ordinamento degli enti previdenziali” – del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” che avvia la fase di trasformazione della struttura di governance dell’ente in esame. La proposta di legge di conversione, già approvata dal Senato, è ora all’esame della Camera (A.C. 1637).

Si ricorda che Boeri era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il 16 febbraio 2015 per la durata di un quadriennio.

 

Il 6 marzo 2019 scadrà il mandato dei componenti del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

 

Il 18 marzo 2019 scadrà il mandato del presidente dell’Ente parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Antonio Carrara.

 

Il 29 aprile 2019 scadrà il mandato del presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a. (IEI), Franco Gallo.

 

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Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della legge n. 14 del 1978 nel mese di febbraio 2019

 

 

In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge. n. 14 del 24 gennaio 1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta legge n. 14 del 1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.

 

La citata legge 14 del 1978 stabilisce, tra l’altro, dall’articolo 1 all’articolo 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.

 

Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

 

Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

 

Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.

 

Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ente

Carica di riferimento e titolari

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale

dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese

 

Commissario straordinario:

 

Ilde Gaudiello

Nomina annunciata

alla Camera il 26/2/2019

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

13/2/2019

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

 

Il 26 febbraio 2019 è stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 20 febbraio 2019, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina, intervenuta il 13 febbraio 2019, della dottoressa Ilde Gaudiello a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese, a seguito delle dimissioni del Commissario straordinario Alfonso Di Palma, rassegnate il 30 gennaio 2019, e stante il mancato raggiungimento dell’intesa con la regione Basilicata richiesta dalla normativa vigente per il rinnovo del presidente dell’ente parco. Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 32 del 13 febbraio 2019, la durata del Commissario rimane quella stabilita in origine dal decreto n. 344 del 12 dicembre 2018, con cui era stato nominato il dottor Di Palma[2].

Il 15 gennaio 2019 era stata, infatti, annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 19 dicembre 2018, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del sopra menzionato dottor Alfonso Di Palma a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano – Val d'Agri – Lagonegrese, intervenuta il 13 dicembre 2018 per la durata di sei mesi. Il decreto precisava che la nomina comunque non avrebbe avuto efficacia successivamente all’insediamento degli organi ordinari di gestione.

L’11 luglio 2017 era scaduto il mandato del presidente dell'Ente, Domenico Totaro, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l’11 luglio 2012[3]. Si ricorda che la nomina presidenziale di Totaro – primo presidente dell’Ente parco lucano, istituito con decreto del Presidente della Repubblica l’8 dicembre 2007 - aveva comportato la cessazione del mandato commissariale già attribuito allo stesso Totaro con decreto ministeriale del 24 ottobre 2008 e varie volte prorogato, da ultimo con analogo provvedimento del 30 aprile 2012.

Si ricorda che gli Enti parco nazionali sono disciplinati dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina i presidenti con propri decreti, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi degli Enti parco sono i consigli direttivi, le giunte esecutive, i collegi dei revisori dei conti e le comunità dei parchi. I mandati sono tutti quinquennali.

 



Ente

Carica di riferimento e titolari

Controllo parlamentare previsto

Data di nomina

Procedura di nomina

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS

 

Consigliere:

 

Alberto Corinti

Nomina non ancora comunicata

alle Camere[4]

19/2/2019

 

 

 

D.P.R., previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa

del Presidente

del Consiglio

dei Ministri,

su proposta

del Governatore della Banca d'Italia

e di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico

 

Il 19 febbraio 2019 Alberto Corinti è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, consigliere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri, intervenuta il 14 febbraio, il cui mandato era scaduto il 24 dicembre 2018[5].

L’IVASS è stato istituito dall'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A esso sono state attribuite le funzioni già affidate al soppresso Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo (ISVAP).

Sono organi dell'IVASS il presidente, il consiglio ed il direttorio della Banca d'Italia in composizione integrata. Presidente dell'IVASS è, ratione muneris, il direttore generale della Banca d'Italia. Il consiglio, cui spetta l'amministrazione generale dell'Istituto, è composto dal presidente dell'IVASS e da due consiglieri, che sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d’Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. I consiglieri restano in carica sei anni con possibilità di rinnovo per una sola volta. La scelta - come previsto dal comma 13 del suddetto articolo 13 - deve riguardare persone di indiscussa moralità e indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo. I due consiglieri integrano altresì il direttorio della Banca d'Italia per il solo esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa e previdenziale.

L'IVASS è stato istituito al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria.


 


Ente

Carica di riferimento e titolari

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

 

Fondazione

Ordine

Mauriziano

FOM

Presidente

 

Angelo Miglietta

Pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 1 della

L. n. 14/1978,

dalla VII Commissione

della Camera

il 19/2/2019

e dalla 1ª Commissione

del Senato

il 12/2/2019

Procedura

di nomina

in corso

D.P.C.M.

 

 

Nelle sedute rispettivamente del 19 e del 12 febbraio 2019, la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e la 1ª Commissione (Affari Costituzionali) del Senato hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Angelo Miglietta a presidente della Fondazione Ordine Mauriziano (FOM). La proposta era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 29 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e annunciata il 30 gennaio 2019 sia alla Camera sia al Senato.

Al riguardo si segnala che, in relazione alla suddetta fondazione, la 1ª Commissione del Senato e la VII Commissione della Camera, nelle rispettive sedute del 9 e dell’11 ottobre 2018, avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Chiara Caucino, in origine proposta per l’assunzione della suddetta carica[6].

Si ricorda che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in data 16 aprile 2018, è stato approvato il nuovo statuto della Fondazione, la quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, agisce quale persona giuridica di diritto pubblico[7], con piena autonomia statutaria e gestionale. Ai sensi dell’articolo 6 sono organi della Fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo scientifico e il collegio dei revisori dei conti. I mandati sono tutti quadriennali e rinnovabili. Ai sensi dell’articolo 7 dello statuto, il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra soggetti che abbiano maturato conoscenze in organi amministrativi e gestionali e siano in possesso di comprovata competenza ed esperienza negli ambiti della conservazione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura.

Commissario straordinario uscente della FOM è Giovanni Zanetti che, insieme al vice-commissario straordinario Cristiana Maccagno, era stato nominato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (ossia nelle more della revisione statutaria dell’Ente), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° luglio 2013 ed era stato prorogato con analoghi decreti in data 26 giugno 2014, 3 luglio 2015, 8 aprile 2016, 11 gennaio 2017 e 31 gennaio 2018.

In precedenza Zanetti e Maccagno erano già stati nominati commissario e vice commissario della Fondazione con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 per due anni, a seguito dello scioglimento degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza della FOM disposto, a causa del dissesto finanziario in cui versava l'Ente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'articolo 30 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007[8]. I mandati[9] erano stati prorogati con analoghi decreti in data 9 ottobre 2009, 10 ottobre 2011 e 8 ottobre 2012 fino al provvedimento di esdebitazione e alla chiusura della procedura concorsuale.

Si ricorda che l'Ordine Mauriziano è previsto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, la quale dispone che esso “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. Il relativo ordinamento era stato pertanto disposto dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596. L'articolo 2 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, ha poi istituito la Fondazione Ordine Mauriziano, cui è stato trasferito il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente Ordine Mauriziano, ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino), trasferiti all'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. La Fondazione era subentrata all’Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, a eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti concernenti l’esercizio delle attività sanitarie, come specificato dall'articolo 1, commi 1349 e 1350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, in data 13 ottobre 2006, era stato approvato lo statuto della Fondazione. In seguito, a causa del profondo dissesto finanziario, ne era stato disposto, come ricordato supra, il commissariamento ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Secondo l’articolo 3 del nuovo statuto la FOM persegue, senza fini di lucro, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale mauriziano, sia nelle sue componenti immobiliari e mobiliari sia nella preservazione della conoscenza e della memoria e nel perseguimento degli interessi delle comunità e dei territori interessati, comprese le inerenti funzioni di beneficienza, istruzione e culto. Sulla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Fondazione vigila un comitato di cinque membri nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Presidente della regione Piemonte e dall'Ordinario diocesano di Torino.

 

Ente

Carica di riferimento e titolari

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ANPAL

 

Presidente:

Domenico Parisi

Pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 1 della

L. n. 14/1978,

dalla XI Commissione

della Camera

il 23/1/2019

e dalla 11ª Commissione

del Senato

il 29/1/2019

4/2/2019

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri,

su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

 

Il 4 febbraio 2019 Domenico Parisi è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2019, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e la 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, rispettivamente nelle sedute del 23 e del 29 gennaio 2019, avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.

La richiesta di parere era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 28 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ed era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, il 9 gennaio 2019.

Si segnala che sulla materia della procedura di nomina degli organi dell’Ente è intervenuto il comma 718 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che ha previsto il rinnovo del presidente e del direttore generale dell’ANPAL entro trenta giorni dall’entrata in vigore della norma[10].

Si ricorda che il 12 gennaio 2019 è comunque scaduto il mandato del precedente presidente dell’Ente, Maurizio Ferruccio Del Conte, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 12 gennaio 2016, per la durata di un triennio.

L'ANPAL è stata istituita il 1° gennaio 2016, dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015 sono organi dell'ANPAL il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di vigilanza e il collegio dei revisori. I mandati sono triennali e possono essere rinnovati una sola volta. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome e uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di vigilanza è composto da 10 membri, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di vigilanza elegge al proprio interno il presidente.

L'ANPAL è dotata di personalità giuridica nonché di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio. A essa si applica la disciplina delle agenzie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per quanto non specificamente previsto. Vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, essa coordina la rete dei servizi per le politiche del lavoro.


 

Ente

Carica di riferimento e titolari

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Agenzia nazionale

del turismo

ENIT

 

Presidente:

 

Giorgio Palmucci

 

Pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978, dalla

X Commissione

della Camera

il 19/12/2018 e dalla 10ª Commissione

del Senato

il 20/12/2018

4/2/2019

D.P.R. previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri,

su proposta

del Ministro

politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo

 

Il 4 febbraio 2019 Giorgio Palmucci è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, presidente dell’Agenzia nazionale del turismo (ENIT). La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei Ministri il 10 gennaio 2019, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Si ricorda che la X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, nella seduta del 19 dicembre 2018, e la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato, nella seduta del 20 dicembre 2018, avevano espresso parere favorevole alla suddetta nomina. La richiesta di parere era stata trasmessa ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 30 novembre 2018, annunciata il 5 dicembre 2018 sia al Senato sia alla Camera.

Si ricorda, altresì, che il 24 luglio 2018 era scaduto il mandato del precedente presidente dell’Agenzia ENIT, Evelina Christillin, che era stata nominata per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica il 24 luglio 2015. Si ricorda inoltre che il 3 luglio 2018 erano già scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione, Fabio Maria Lazzerini e Antonio Preiti, i quali erano stati nominati per tre anni con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 3 luglio 2015.

Le suddette nomine avevano comportato la cessazione della gestione commissariale dell'Ente, che era stata prevista dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nel quadro della trasformazione dell'ENIT in ente pubblico economico. Il commissario straordinario uscente dell'Agenzia, Cristiano Radaelli, era stato infatti nominato fino all'insediamento degli organi ordinari dell'Ente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 giugno 2014, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il nuovo statuto dell'ENIT è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2015 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Sono organi dell'Ente: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo[11]. Egli presiede il consiglio di amministrazione che è altresì composto da due membri nominati dallo stesso Ministro: uno è designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (nel collegio uscente: Preiti), ed uno è designato sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative (nel collegio uscente: Lazzerini). I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta.

L'Agenzia ENIT, ai sensi del citato articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014, è ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Nel perseguimento della sua missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali nonché i prodotti enogastronomici tipici e artigianali in Italia e all’estero.

 

Ente

Carica di riferimento e titolare

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC

 

Presidente:

Nicola Zaccheo

Pareri favorevoli espressi,

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978,

dalla IX Commissione della Camera il 9/1/2019

e dalla 8ª Commissione del Senato il 16/1/2019

24/1/2019

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri,

su proposta del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

 

Il 24 gennaio 2019 Nicola Zaccheo è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC). La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei Ministri in pari data, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda che la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, rispettivamente il 9 e il 16 gennaio 2019, avevano espresso parere favorevole alla proposta di nomina, trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La proposta era stata annunciata il 19 dicembre 2018 sia alla Camera sia al Senato.

Nel mese di ottobre 2018 era scaduto il mandato del precedente presidente dell’Ente, Vito Riggio, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica il 21 ottobre 2013.

Prima di tale nomina presidenziale Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 novembre 2012, incarico prorogato con analogo provvedimento del 14 maggio 2013. In precedenza Riggio era già stato nominato presidente dell’ENAC con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2007[12] e prima ancora con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 2003[13].

Si ricorda che l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, modificando la disciplina prevista dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ENAC, ha portato da quattro a cinque anni la durata del mandato del presidente dell'Ente, prevedendo altresì la possibilità che detto mandato possa essere rinnovato per due volte consecutive dopo la prima (in precedenza era ammesso un solo rinnovo). Il presidente dell'ENAC, scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo e all’aviazione, ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione (costituito da quattro ulteriori componenti) ed esercita le competenze stabilite dallo statuto.

L'ENAC costituisce l'Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. Tra i compiti dell'ENAC rientrano: il controllo della sicurezza; la garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero; il compimento di valutazioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico prodotto dagli aeromobili. L'ENAC rappresenta altresì l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione civile.

 

Ente

Carica di riferimento e titolari

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale

del Circeo

Presidente:

 

Antonio Ricciardi

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

annunciata alle Camere il 9/1/2019

Parere contrario della

13ª Commissione del Senato, espresso il 16/1/2019

Procedura di nomina in corso

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

d’intesa con il presidente

della regione interessata

 

La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, riunita in sede consultiva il 16 gennaio 2019, ha espresso parere contrario sulla proposta di nomina del generale di corpo d'Armata Antonio Ricciardi a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo. Si ricorda che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 19 dicembre 2018, aveva trasmesso la relativa richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La richiesta era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, il 9 gennaio 2019 e assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e alla suddetta Commissione permanente del Senato.

Si ricorda che il 13 dicembre 2018 è scaduto il mandato del presidente dell’Ente parco nazionale del Circeo, Gaetano Benedetto, che era stato nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 dicembre 2013 per la durata di cinque anni.

Benedetto, già nominato per cinque anni presidente dell'Ente parco pontino con decreto ministeriale del 2 luglio 2007, alla scadenza di tale mandato era divenuto commissario straordinario con decreto ministeriale del 7 agosto 2012. Tale incarico commissariale era stato in seguito confermato con successivi decreti ministeriali del 29 ottobre 2012, del 23 gennaio 2013, del 10 maggio 2013 e del 24 luglio 2013.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.


 



Ente

Carica di riferimento e titolari

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Cassa

di previdenza delle Forze armate

 

Presidente:

 

Agostino Biancafarina

 

 

 

Pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978, dalla

4ª Commissione

del Senato

il 7/11/2018

e dalla IV Commissione

della Camera

il 14/11/2018

18/12/2018

 

D.P.R.

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri, previa

deliberazione

del Consiglio

dei ministri adottata

su proposta

del Ministro della difesa

 

Il 18 dicembre 2018, con decreto del Presidente della Repubblica, Agostino Biancafarina è stato nominato presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, con decorrenza 19 novembre 2018 e fino al 9 febbraio 2020. La nomina era stata deliberata il 12 dicembre 2018 dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.

La IV Commissione (Difesa) della Camera, nella seduta del 14 novembre 2018, e la 4ª Commissione (Difesa) del Senato, nella seduta del 7 novembre 2018, avevano espresso parere favorevole alla suddetta nomina. La richiesta di parere era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 29 ottobre 2018, annunciata alla Camera il 31 ottobre 2018 e al Senato il 5 novembre 2018.

Il Ministro della difesa, con proprio decreto in data 2 ottobre 2018, aveva nominato Biancafarina componente effettivo del consiglio di amministrazione della Cassa. Presidente uscente della Cassa è Massimiliano Del Casale, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 2017 fino al 9 febbraio 2020, ossia fino alla scadenza del consiglio di amministrazione dell’Ente. Del Casale tuttavia è stato collocato nell’ausiliaria per raggiunti limiti d’età a decorrere dal 19 novembre 2018.

Il presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate è scelto infatti tra i membri effettivi del relativo consiglio di amministrazione designati tra il personale militare in servizio attivo o tra gli ulteriori componenti previsti dall'articolo 76, comma 2, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 ed è nominato su proposta del Ministro della difesa secondo le modalità dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per tale nomina è designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.

La Cassa di previdenza delle Forze armate è stata istituita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 4 dicembre 2009, che ha disposto il riordino per accorpamento delle sei preesistenti Casse militari di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri ed è ora regolata dagli articoli 73 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 15 marzo 2010. Sono organi della Cassa il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori, che restano in carica per 3 anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile. La Cassa, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa. Essa gestisce i fondi previdenziali secondo principi di uniformità gestionale, fatti salvi il regime previdenziale e creditizio vigente per i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo.

 



Ente

Carica di riferimento e titolari

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Unione italiana

tiro a segno

UITS

 

Commissario straordinario:

 

Francesco Soro

 

Nomina non ancora comunicata

alle Camere

ai sensi dell’art. 9

della L. n. 14/1978

22/10/2018

 

 

Decreto

del Ministro della difesa

 

Il Ministro della difesa, con proprio decreto in data 22 ottobre 2018 non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978, ha confermato il commissario straordinario dell’Unione italiana tiro a segno (UITS), Francesco Soro, fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per un periodo massimo di un anno. Il 2 ottobre 2018 era scaduto infatti il mandato dello stesso Soro, che era stato nominato con analogo decreto del Ministro della difesa in data 2 ottobre 2017 per un periodo massimo di un anno.

Il 31 dicembre 2016 era scaduto il mandato del presidente Ernfried Obrist, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 febbraio 2013 per la durata del quadriennio olimpico 2013 - 2016.

Sono organi centrali dell'UITS l'assemblea nazionale (composta dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale[14], dai rappresentanti dei gruppi sportivi e dai rappresentanti eletti dalle sezioni e dai gruppi sportivi), il presidente nazionale (coadiuvato da un vicepresidente nazionale, nominato dal Ministro della difesa), il consiglio direttivo (composto dal presidente e da dodici consiglieri eletti dall'assemblea e nominati dal Ministro della difesa), il consiglio di presidenza (composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dal consiglio direttivo) e il collegio dei revisori dei conti (composto da tre membri). I componenti di tali organi restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.

L'Unione italiana tiro a segno (UITS) è un ente pubblico a base associativa sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Finalità dell'Ente sono l'istruzione e l'esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa ed il rilascio della relativa certificazione. All'UITS sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI. In particolare, sebbene ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'UITS ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.


 

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di febbraio 2019
o previste in scadenza entro il 30 aprile 2019

 



Ente

Carica di riferimento e titolari

Data nomina

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS

 

Consiglieri:

 

Riccardo Cesari

 

24/12/2012

24/12/2018

 

 

 

D.P.R., previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa

del Presidente

del Consiglio

dei Ministri,

su proposta

del Governatore della Banca d'Italia

e di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico

 

Il 24 dicembre 2018 è scaduto il mandato di Riccardo Cesari quale consigliere dell’IVASS[15]. L’IVASS è stato istituito dall'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A esso sono state attribuite le funzioni già affidate al soppresso Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo (ISVAP).

Sono organi dell'IVASS il presidente, il consiglio ed il direttorio della Banca d'Italia in composizione integrata. Presidente dell'IVASS è, ratione muneris, il direttore generale della Banca d'Italia. Il consiglio, cui spetta l'amministrazione generale dell'Istituto, è composto dal presidente dell'IVASS e da due consiglieri, che sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d’Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. I consiglieri restano in carica sei anni con possibilità di rinnovo per una sola volta. La scelta - come previsto dal comma 13 del suddetto articolo 13 - deve riguardare persone di indiscussa moralità e indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo. I due consiglieri integrano altresì il direttorio della Banca d'Italia per il solo esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa e previdenziale.

L'IVASS è stato istituito al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria.

 


Ente

Carica di riferimento e titolari

Controllo parlamentare

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale

di statistica

ISTAT

Componenti

del comitato

di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica:

 

Daniela Cocchi

Anna Maria Manzone

Pier Paolo Italia

Maria Cannata

Paolo Onelli

Antonio Lentini

Alberto Avetta

Gaetano Palombelli

Domenico Mauriello

Andrea Brandolini

Cinzia Ferrara

Patrizia Farina

Tiziana Laureti

 

Comunicazione alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

6/3/2019

D.P.C.M.

 

Il 6 marzo 2019 scadrà il mandato dei componenti del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

L’organismo era stato rinnovato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015.

Inoltre, con distinti D.P.C.M., assunti il 21 marzo 2016, il 17 maggio 2016 e il 21 novembre 2018, erano stati nominati taluni membri in sostituzione di componenti cessati.

Si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, emanato nell'ambito della seconda procedura “taglia-enti” prevista dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva disposto il riordino dell'ISTAT prevedendo tra l'altro la riduzione della consistenza[16] e la modifica della composizione degli organi collegiali dell'Istituto.

Il comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale ed esercita le funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica[17] costituiti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Il comitato è composto, oltre che dal presidente dell’Istituto, che lo presiede, da due membri in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze e da quattro membri in rappresentanza di altre amministrazioni statali, individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell’ISTAT. Inoltre compongono il Comitato tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata, un rappresentante designato dal presidente di Unioncamere, due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d’informazione nonché due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche e affini. Il comitato dura in carica quattro anni; i suoi membri possono essere confermati per non più di due volte[18].

Come specificato dall'articolo 1 del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, l'ISTAT è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo ed internazionale.


 


Ente

Carica di riferimento e titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

 

Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Presidente:

 

Antonio Carrara

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

18/3/2019

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare,

d'intesa

con le regioni

competenti

 

Il 18 marzo 2019 scadrà il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Antonio Carrara, che era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 18 marzo 2014, per la durata di cinque anni.

Con la nomina di Carrara alla presidenza del predetto Ente parco, era venuto automaticamente meno il mandato del commissario straordinario Giuseppe Rossi, che era stato nominato con decreto ministeriale del 12 luglio 2012, comunicato e annunciato alla Camera il 24 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978. In precedenza Rossi era stato nominato per cinque anni presidente dello stesso Ente parco con decreto ministeriale del 31 maggio 2007, e il suo mandato, scaduto il 31 maggio 2012, era proseguito in regime di prorogatio ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, fino appunto alla sua nomina a commissario straordinario.

Gli Enti parco nazionali, disciplinati dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[19]. I mandati sono, come sopra ricordato, quinquennali.

 

 


Ente

Carica di riferimento e titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data Scadenza

Procedura di nomina

 

Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa

IEI

Presidente:

 

Franco Gallo

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

29/4/2019

 

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri

 

Il 29 aprile 2019 scadrà il mandato di Franco Gallo quale presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a. (IEI).

Gallo era stato nominato presidente con decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 2014, per la durata di un quinquennio. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 4 aprile 2014 dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la VII Commissione (Cultura) della Camera e la 7ª Commissione (Istruzione pubblica) del Senato nelle rispettive sedute del 18 e del 19 marzo 2014.

Gallo aveva sostituito Giuliano Amato che, nominato presidente dell'Istituto per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2009, aveva rivestito tale carica fino alla sua nomina a giudice della Corte costituzionale, avvenuta il 12 settembre 2013.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto risulta attualmente composto da Giovanni Puglisi, Mario Romano Negri, Pierluigi Ciocca, Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli, Gianfranco Ragonesi, Domenico Arcuri, Daniele di Loreto, Marcello Clarich, Guido Giacomo Ponte, Mario Nuzzo, Francesco Venosta, Giovanni de Gennaro, Giampietro Brunello, Massimiliano Cesare, Massimo Lapucci, Domenico Tudini, Vittorio Meloni e Marcello Foà.

L’Istituto dell’Enciclopedia italiana (IEI) fu fondato a Roma il 18 febbraio 1925 e ne fu nominato primo direttore scientifico Giovanni Gentile. L’Istituto fu regolato dal R.D.L. 24 giugno 1933, n. 669, convertito dalla legge 11 gennaio 1934, n. 68, che ne disciplinò la vita fino alla trasformazione in società per azioni avvenuta nel 1983. Successivamente il modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Istituto è stato adottato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni, con delibera del 7 dicembre 2006. L’articolo 2 dello statuto, riguardante le finalità istituzionali dell'Ente, specifica che l’Istituto ha per oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possano comunque derivarne, o si richiamino alla sua esperienza, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale.

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978, rinnovate o in scadenza entro il 30 aprile 2019

 

Ente

Carica di riferimento e titolari

Data nomina

Data Scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale della previdenza sociale INPS

Presidente:

Tito Boeri

16/2/2015

16/2/2019

D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

 

Il 16 febbraio 2019 è scaduto il mandato del Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) Tito Boeri. Diviene pertanto operativa la disposizione transitoria prevista dal comma 2 dell’articolo 25[20] – rubricato “Ordinamento degli enti previdenziali” del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” che avvia la fase di trasformazione della struttura di governance dell’ente in esame, nonché dell’INAIL. La proposta di legge di conversione, già approvata dal Senato, e ora all’esame della Camera (A.C. 1637), prevede quale principale differenza rispetto al recente passato è rappresentata dal ripristino del consiglio di amministrazione e dal conseguente ridisegno delle attribuzioni degli organi dei suddetti enti.

Nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, il comma 2 dell’articolo 25 stabilisce che, in fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del presidente dell'INPS e dell'INAIL, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del medesimo decreto n. 4 del 2019. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019 escludendo l’applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, inibisce, sempre in sede di prima applicazione, l’istituto della prorogatio, per quanto riguarda gli organi di vertice dei suddetti enti.

Il comma 1 del citato articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019, alla lettera b), ha novellato l’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479: il comma 3, come modificato, non prevede più un ruolo del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) nella procedura di nomina dei presidenti dell’INPS e dell’INAIL[21]. Continua invece ad applicarsi la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ossia la deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma ribadisce, come nelle precedenti formulazioni, che la nomina del presidente dell’ente è effettuata ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, quindi previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Nulla pertanto risulta innovato al riguardo.

La lettera e) del comma 1 dell’articolo 25 ha integrato il comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ripristinando il consiglio di amministrazione dell’INPS e dell’INAIL. Il nuovo testo del comma 8 prevede che tali organi siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Poiché l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 dispone che le nomine, le proposte o designazioni degli amministratori degli istituti ed enti pubblici (di cui all’articolo 1 della medesima legge n. 14) effettuate dal Consiglio dei Ministri o dai Ministri devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere, si può presumere che tale previsione si applichi anche con riferimento ai consiglieri di amministrazione di INPS e INAIL. Ciò benché la legge n. 14 non sia stata espressamente richiamata dal comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479, a differenza di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo con riferimento alla procedura di nomina del presidente.

Si ricorda che Boeri era stato nominato il 16 febbraio 2015, per un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni parlamentari competenti[22].

Con la nomina di Boeri alla presidenza dell'INPS era venuto automaticamente meno il mandato a commissario straordinario dell'Istituto di Tiziano Treu[23]. Si ricorda che il riassetto degli enti pubblici di previdenza ed assistenza operato dall'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che aveva modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, aveva soppresso il consiglio di amministrazione negli enti previdenziali. L'unico organo collegiale dell'INPS risultava dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), la cui composizione peraltro è stata ridotta all'atto del rinnovo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, e dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011[24].

L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte, nell'ambito della normativa c.d. “taglia-enti”, dal decreto-legge n. 78 del 2010 e dal decreto-legge n. 201 del 2011, ha progressivamente incorporato l'Istituto postelegrafonici IPOST, l’ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e l’INPDAP (che pure aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).


 



Ente

Carica di riferimento e titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Agenzia nazionale di valutazione

del sistema universitario

e della ricerca ANVUR

Componente del consiglio direttivo:

 

Antonio Felice Uricchio

Richiesta di parere parlamentare trasmessa ai sensi dell'art. 2, co. 140, del D. L. n. 262/2006 e dell'art. 8, co. 3, del D.P.R. n. 76/2010, annunciata alla Camera il 13/2/2019 e al Senato il 19/2/2019

Parere favorevole espresso dalla

7ª Commissione del Senato il 26/2/2019

Procedura

di nomina

in corso

D.P.R.

su proposta

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca, sentite

le competenti Commissioni parlamentari

 

Il 13 febbraio 2019 alla Camera e il 19 febbraio al Senato è stata annunciata la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Antonio Felice Uricchio a componente del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), trasmessa con lettera del 12 febbraio 2019 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. La richiesta è stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che ne ha iniziato l’esame il 27 febbraio 2019, e alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato che l’ha esaminata il 26 febbraio 2019, esprimendo parere favorevole.

La richiesta di nomina fa seguito alla scadenza del mandato di Andrea Graziosi che, con decreto del Presidente della Repubblica del 4 novembre 2013, era stato nominato componente del suddetto consiglio direttivo per un quadriennio.

Si ricorda che il consiglio direttivo dell'ANVUR risulta ora composto da Paolo Miccoli, presidente[25] dell'Agenzia, Raffaella Rumiati, Daniele Checchi, Fabio Beltram, Maria Luisa Meneghetti, e Susanna Terracini.

Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. I componenti sono nominati, per quattro anni non rinnovabili[26], con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[27]. Come specificato dall'articolo 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, qualora un componente del consiglio direttivo cessi dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente con le medesime modalità fino all'esaurimento del predetto elenco. In tal senso, l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, convertito con modificazioni dalla legge n. 128 del 2013, prevede che fino alla nomina del nuovo comitato di selezione è utilizzato l'elenco di persone esistente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

L'ANVUR sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'ANVUR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.


 

Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto

 

Data nomina

Procedura

di nomina

Commissione nazionale

per le società

e la borsa

CONSOB

 

Presidente:

 

Paolo Savona

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1, terzo co.,

del D.L. n. 95/1974, convertito,

con modificazioni, dalla L. n. 216/1974

e dell'art. 1

della L. n. 14/1978

Parere favorevole espresso dalla

6ª Commissione del Senato il 26/2/2019

Procedura

di nomina

in corso

D.P.R.

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri,

previo parere delle Commissioni

parlamentari

competenti

 

Il 6 febbraio 2019 è stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Paolo Savona a presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), trasmessa, in pari data dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La richiesta di parere parlamentare è stata assegnata alla VI Commissione (Finanze) della Camera e alla 6a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato. La suddetta Commissione permanente del Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 febbraio 2019.

Il 13 settembre 2018 la CONSOB aveva reso noto con un comunicato che in pari data il presidente pro tempore, Mario Nava, aveva rassegnato le proprie dimissioni alla Commissione, la quale, preso atto del loro carattere irrevocabile, le aveva contestualmente accettate, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda che Mario Nava era stato nominato presidente della Commissione con decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 2018, per un periodo di sette anni. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri a seguito della scadenza del mandato di Giuseppe Vegas, intervenuta il 14 dicembre 2017.

La composizione della CONSOB era stata modificata dall'articolo 23, comma 1, lett. e), del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (c.d. “Salva Italia”), che ne aveva ridotto la consistenza dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente[28].

            Successivamente tuttavia l'articolo 22, comma 13, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abrogato il citato articolo 23, comma 1, lett. e) del decreto-legge n. 201 del 2011, determinando il ripristino della antevigente composizione della CONSOB. Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2016 sono stati quindi nominati componenti della Commissione Giuseppe Maria Berruti e Carmine Di Noia. Pertanto risultano, allo stato, in carica quali consiglieri della CONSOB, Anna Genovese, Giuseppe Maria Berruti, Carmine Di Noia e Paolo Ciocca.

            Istituita dal summenzionato articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e poi modificato dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, la CONSOB è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori nonché all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.


 


Ente

Carica di riferimento e titolari

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Istituto nazionale

di statistica

ISTAT

 

Presidente:

 

Gian Carlo Blangiardo

Pareri favorevoli espressi dalla I Commissione della Camera e dalla 1ª Commissione

del Senato

il 30/1/2019

ai sensi

dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 322/1989

 

4/2/2019

 

D.P.R. su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri, previa deliberazione

del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza

dei 2/3 dei componenti

 

Il 4 febbraio 2019 Gian Carlo Blangiardo è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per la durata di un quadriennio.

La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2019, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.

Il 30 gennaio 2019 la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera e la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato avevano espresso parere favorevole, con la prescritta maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Commissione, alla suddetta nomina.

La proposta era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 novembre 2018, annunciata sia al Senato sia alla Camera nella medesima data.

La richiesta era stata assegnata alle suddette Commissioni parlamentari, che ne avevano avviato l’esame entrambe il 28 novembre 2018. Il 5 dicembre 2018 si era svolta l’audizione del nominando, nell’ambito di una seduta delle due Commissioni riunite.

Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2018 Maurizio Franzini, già componente del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica ISTAT, è stato incaricato di svolgere le funzioni del presidente dell’Istituto, nelle more del perfezionamento della nomina e fino alla data di insediamento del nuovo presidente dell’ISTAT.

Il 15 luglio 2018 era infatti scaduto il mandato del precedente presidente dell’Istituto, Giorgio Alleva, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica il 15 luglio 2014.

Il 27 luglio 2018 il Ministro per la pubblica amministrazione aveva diramato un avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la designazione del nuovo presidente dell’Istituto.

Si ricorda che Alleva era succeduto ad Antonio Golini, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2013 era stato incaricato di svolgere le funzioni attribuite al presidente dell'ISTAT in attesa della nomina dello stesso, a seguito delle dimissioni rassegnate il 28 aprile 2013 dal presidente uscente Enrico Giovannini, nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali[29].

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dall'articolo 8-bis, comma 1, lett. d), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 3o ottobre 2013, n. 125, il presidente dell'ISTAT è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini, con esperienza internazionale, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta[30].

Organi dell'Istituto, riordinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, sono: il presidente, il consiglio (composto da 5 membri compreso il presidente), il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (composto da 15 membri compreso il presidente) e il collegio dei revisori dei conti. I mandati hanno tutti durata quadriennale.

L'ISTAT, ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.

 

 


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto

 

Data nomina

Procedura

di nomina

 

Fondazione

Istituto nazionale per il dramma antico

INDA

 

Componente

del consiglio

di amministrazione:

 

Mariarita Sgarlata

Pareri favorevoli espressi dalla

7ª Commissione

del Senato

il 13/12/2018

e dalla

VII Commissione della Camera

il 19/12/2018

ai sensi

dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 20/1998

28/12/2018

Decreto

del Ministro

dei beni e delle attività culturali

che designa

un componente;

l'altro è designato

dal Ministro dell’istruzione dell’università

e della ricerca

 

Il 28 dicembre 2018 è stato adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali e inviato agli organi di controllo il decreto di nomina della dottoressa Mariarita Sgarlata a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA), in sostituzione del dimissionario Pier Francesco Pinelli. La nomina sarà efficace fino alla scadenza naturale del consiglio di amministrazione, prevista per il 6 marzo 2022 (vedasi infra).

Si ricorda che la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, nella seduta del 13 dicembre 2018, e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nella seduta del 19 dicembre 2018, avevano espresso parere favorevole alla suddetta nomina.

Il parere era stato chiesto dal suddetto Ministro, con lettera del 27 novembre 2018, annunciata il 5 dicembre 2018 sia al Senato sia alla Camera, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20.

Si ricorda che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto del 7 marzo 2018, aveva nominato il consiglio di amministrazione della Fondazione per la durata di quattro anni, che in origine era composto da: Giancarlo Garozzo (sindaco pro tempore di Siracusa); Pier Francesco Pinelli, in qualità di consigliere designato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con funzioni di consigliere delegato; Margherita Rubino, consigliere designato dal Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca; Emanuele Giliberti, consigliere designato dalla Regione Sicilia; Paolo Giansiracusa, consigliere designato dalla Conferenza unificata.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 20 del 1998, il consigliere delegato e il consigliere designato dal Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca sono nominati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti[31]. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo aveva pertanto richiesto i pareri sulle proposte di nomina di Pinelli e Rubino con lettera del 23 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018.

Al riguardo la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 30 gennaio e del 7 febbraio 2018.

Si ricorda che per effetto della nomina del consiglio di amministrazione era terminata la gestione commissariale alla quale la Fondazione INDA risultava precedentemente assoggettata. Commissario straordinario uscente era il già citato Pier Francesco Pinelli, che era stato nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo il 5 febbraio 2016, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 20 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 33 del 2004[32]. Il mandato commissariale di Pinelli era stato poi prorogato con analoghi decreti ministeriali in data 2 febbraio 2017, 27 luglio 2017 e 7 febbraio 2018, fino all’approvazione del nuovo statuto della Fondazione e alla ricostituzione dell’organo ordinario di amministrazione. Tra i compiti del commissario straordinario rilevava infatti la revisione dello statuto anche con riguardo alla ridefinizione degli organi dell’Ente e delle relative competenze.

Il nuovo statuto della Fondazione, deliberato dal commissario straordinario in data 3 gennaio 2018, è stato quindi approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in data 1° marzo 2018.

L’Istituto, fondato nel 1914 e già disciplinato quale ente pubblico dalla legge n. 70 del 1975, è stato trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 20 del 1998. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 di tale decreto legislativo è la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine nell'Ente in oggetto: in quanto ente di diritto privato, la Fondazione non sarebbe infatti ricompresa nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.

L’INDA ha la finalità di coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con gli enti locali, l'organizzazione e lo svolgimento di rappresentazioni nei teatri greci e romani, oltreché nei parchi archeologici, promuovendo la divulgazione del repertorio teatrale classico e delle altre attività culturali ed artistiche ad esso relative. Promuove inoltre, anche in collaborazione con le università, lo studio dei testi teatrali della letteratura greca e latina.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione II

 

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.


In evidenza a febbraio 2019

 


Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibili sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcun modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.


Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 1 mozione e di 3 risoluzioni.

Di tali note 3 sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e 1 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


 

Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

 

In particolare, nel periodo 1° - 28 febbraio 2019 sono stati segnalati 49 ordini del giorno[33]

riferiti alla legge n. 12 del 2019, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” (A.C. 1550).

13 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 8 al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 8 al Ministero dello sviluppo economico, 7 al Ministero dell’interno, 5 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2 al Ministero della giustizia, 2 al Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca, 2 al Ministro per la pubblica amministrazione, 1 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 1 al Ministero della salute, 1 al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 1 al Ministro per il Sud.

 

Nel periodo considerato è stata altresì segnalata dal Servizio per il controllo parlamentare 1 mozione[34]

·         D’UVA e MOLINARI n. 1/00123, concernente la realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 4 risoluzioni:

·         Sabrina DE CARLO ed altri n. 6/00047, sulle comunicazioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sui recenti sviluppi della situazione in Venezuela, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

·         FORMENTINI ed altri n. 7/00173, sulla situazione politica in Cambogia, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;


·          

·         VIANELLO ed altri n. 8/00016, concernente iniziative per il recupero ambientale e lo sviluppo produttivo dell'area di Taranto, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

·         DEIANA ed altri n. 8/00017, concernente la salvaguardia della specie marina Pinna Nobilis, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero della salute.


 

Note annunciate al 28 febbraio 2019
in attuazione di atti di indirizzo

 

Presidenza del Consiglio dei ministri

 

Tipo atto e Numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Comm. comp.

Oggetto

6/00006

Risoluzione

D’Uva

Assemblea

12/2/2019

I

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018

6/00025

Risoluzione

Molinari

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018

6/00035

Risoluzione

D’Uva

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018

 

Le risoluzioni D’UVA e MOLINARI n. 6/00006, accolta dal Governo ed approvata dall’Assemblea nella seduta del 27 giugno 2018, a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018; MOLINARI e D’UVA n. 6/00025, accolta dal Governo ed approvata dall’Assemblea nella seduta del 16 ottobre 2018, a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018; D’UVA e MOLINARI n. 6/00035, accolta dal Governo ed approvata dall’Assemblea nella seduta dell’11 dicembre 2018, a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018, impegnano l’esecutivo ad adottare una pluralità di iniziative in tema di: politiche migratorie; sicurezza e difesa; lavoro, sviluppo e competitività; relazioni internazionali; del quadro finanziario pluriennale.

In merito a tali impegni, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso la seguente nota del Ministero dell’interno relativa all’attuazione data, per i profili di propria competenza:

“Con riferimento alla negoziazione della riforma del sistema comune di asilo, presentata dalla Commissione nel 2016, il Consiglio europeo del giugno 2018 ha ribadito la necessità di trovare un consenso sul Regolamento di Dublino. In tale contesto, la posizione rappresentata dall'Italia si è incentrata sul legame tra tutte le proposte legislative del pacchetto di riforma, una posizione che si intende confermare fin quando non saranno chiariti, a livello politico, il quadro complessivo della riforma di Dublino e del bilanciamento tra i principi di responsabilità e di solidarietà, come richiamati nelle conclusioni del citato Consiglio europeo, nonché la questione della distribuzione dell'onere degli sbarchi e della ricollocazione delle persone sbarcate.

In particolare, nel corso dell'incontro bilaterale con la Presidenza austriaca per dirimere la questione, la delegazione italiana ha rappresentato che il testo di revisione del Regolamento di Dublino III (Regolamento (UE) n.604/2013) debba distinguere nettamente le fasi relative alla gestione dello sbarco, alla redistribuzione e all'esame delle domande di asilo, come momenti separati e oggetto di distinte procedure. In tale contesto, è stata rappresentata l'esigenza di anticipare al momento dello sbarco presso il Paese individuato come luogo sicuro di attracco per le esclusive finalità di sicurezza, l'identificazione del migrante tramite foto segnalamento e l'interrogazione nelle banche dati, ponendo successivamente a disposizione l'esito di tali accertamenti al paese di destinazione (individuato con il meccanismo della redistribuzione). Tale soluzione permetterebbe di conciliare l'esigenza di superare il criterio di assegnazione della competenza del c.d. “primo approdo” con il bisogno di attribuire, fin dal primo momento dell'effettivo ingresso nel territorio dell'UE, un'identità al migrante per poter rispondere alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche nel caso in cui il migrante si sottragga volontariamente alle successive procedure amministrative, dandosi alla fuga.

In relazione ai progetti di cooperazione e partenariato con i paesi di origine e di transito dei migranti, l’Italia in molteplici consessi europei e, in particolare, nelle riunioni del Consiglio dei Ministri della Giustizia e degli Affari Interni dell'UE ha sempre sostenuto la necessità di rafforzare, a livello unionale, la cooperazione in tema di rimpatri. In particolare, questo Ministero ha concluso, nel 2018 intese con la Costa d'Avorio e con il Senegal, che prevedono l'impiego, in Italia, di esperti in grado di agevolare le attività di identificazione dei migranti. Analoghe intese sono in corso di negoziazione con la Guinea, mentre è in via di definizione un accordo bilaterale di riammissione tra UE e Tunisia.

Inoltre, questa Amministrazione assicura, sia dal punto di vista finanziario che organizzativo e gestionale, la realizzazione del Programma regionale di sviluppo e protezione per il Nord Africa, nel cui ambito l'Italia è capofila di un consorzio di quindici Stati membri e associati. Il programma in argomento intende offrire alternative valide alla migrazione irregolare, rafforzando la protezione di migranti e rifugiati e promuovendo il welfare nelle società ospitanti. Nella prima fase, avviata nel 2016, il programma ha finanziato progetti per un ammontare di 11 milioni di euro per la componente “protezione”, (€10.000.000 con fondi FAMI -Fondo Asilo Migrazione e Integrazione - e € 1.000 Italia, Repubblica Ceca e Norvegia) e di 13 milioni di euro per la componente “sviluppo” (con fondi DG NEAR - Politiche di Vicinato) in Marocco, Tunisia, Libia, Egitto, Niger e Mauritania, avvalendosi a tal fine della collaborazione dell'Organizzazione mondiale per le migrazioni (OIM) dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati (UNHCR).

La seconda fase del programma, avviata il lo dicembre 2017 per progetti da realizzare nel biennio 2018-2019, riguarda Libia, Egitto, Algeria e Marocco ed è stata finanziata con 7,5 milioni di euro del FAMI e con circa € 830.000 di cofinanziamento italiano.

Gli stessi finanziamenti sono stati stanziati per la terza fase del programma, avviata a gennaio 2019, che riguarderà interventi volti a promuovere lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi di gestione dei flussi migratori misti in Egitto, Libia, Marocco, Mauritania, Niger e Tunisia, in collaborazione con OIM, UNHCR, UNICEF e Save the Children.

Questo Ministero, inoltre, finanzia con fondi propri, per un ammontare di circa 14 milioni di euro, 18 progetti realizzati in sei paesi di origine dei flussi migratori provenienti dall’Africa (Costa d’Avorio, Etiopia, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan) che perseguono le seguenti finalità:

- promuovere lo sviluppo socio-economico, attraverso la creazione di opportunità di lavoro;

- promuovere il trasferimento di competenze, conoscenze e capacità professionali

- sostenere la creazione e/o migliorare i sistemi di protezione dell'infanzia nei Paesi di origine e di transito, con particolare riferimento ai minori non accompagnati.

Dal 2016, è sovvenzionata anche una campagna di informazione, denominata “Aware migrants” sui rischi dell’immigrazione irregolare, realizzata dall'OIM in Africa Occidentale.

Infine. sono in fase di programmazione, sempre con stanziamenti propri di questa Amministrazione, ulteriori iniziative in Nigeria e Costa d'Avorio per prevenire e contrastare la violenza sui minori, sostenere progetti di miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni sfollate, dei rifugiati e delle comunità ospitanti, nonché per promuovere le condizioni per il ritorno volontario e la reintegrazione delle popolazioni sfollate, mediante interventi di ammodernamento delle infrastrutture critiche, contributi al sostentamento economico e alla formazione professionale dei soggetti vulnerabili e dei giovani e l'accesso ad idonee soluzioni alloggiative.

In tema di sicurezza e difesa, per gli aspetti di diretta competenza, si rappresenta che nell'agosto 2018, su iniziativa di questo Dicastero, e stata avviata, in seno al Comitato Politico e di Sicurezza (COPS), una discussione finalizzata a procedere alla revisione del piano operativo dell’operazione EUNAVFORMED “Sophia”. In particolare, sin dall'inizio di luglio 2018, il nostro Paese ha segnalato di non essere più disposto a continuare ad attuare le procedure di sbarco previste dal piano operativo di EUNAVFORMED, agganciato a quelle che erano in vigore per l'Operazione “Triton”, cessate lo scorso 31 gennaio.

Nella riunione COPS, tenutasi il 20 luglio 2018, si è svolto un acceso dibattito, nel corso del quale si sono registrate ferme opposizioni alla richiesta italiana di eliminare l'automatismo dell'accoglienza in Italia delle persone salvate in mare dagli assetti EUNAVFORMED. Le ulteriori riunioni COPS non hanno fatto registrare ad oggi significativi progressi sul tema, nonostante le richieste italiane di elaborare regole d'ingaggio precise sulle quali basare la distribuzione dei migranti tra gli Stati membri partecipanti all'operazione, fondandola su un'applicazione obbligatoria del principio di solidarietà e concretamente sulla rotazione a turno per lo sbarco.

Peraltro, l'ipotesi della previsione di una regola di rotazione per lo sbarco di migranti e la successiva equa distribuzione è stata proposta dallo stesso Servizio Esterno dell'Unione Europea, ma nessuna decisione è stata adottata sino ad oggi, visto il rifiuto degli Stati membri di aderirvi.

L'esigenza di pervenire in tempi brevi ad una soluzione della problematica in esame sarà, comunque, sollecitata dall'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza nell'ambito della prossima riunione informale dei Ministri della Difesa.

Relativamente alla necessità di rafforzare le frontiere esterne unionali e di promuovere le misure di contrasto ai fenomeni criminali in materia di immigrazione clandestina, si rappresenta che questa Amministrazione, attraverso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, collabora con gli esperti Frontex impegnati anche nell'ambito di operazioni internazionali, predisponendo e diffondendo metodologie investigative ed assicurando un'omogeneità operativa e di attuazione, in grado di contrastare con efficacia i fenomeni di illegalità.

Sono in corso, inoltre, proficui rapporti di collaborazione con omologhi organismi investigativi di Paesi europei, interessati dalle medesime fenomenologie criminose, anche i circuiti di cooperazione internazionale di polizia Interpol, Si.Re.N.E. ed Europol. Inoltre, al fine di fornire un rapido ed efficace strumento per lo svolgimento delle indagini sui reati connessi con l'immigrazione clandestina, è stata valutata l'opportunità di istituire un unico pool di investigatori che potrebbe costituire il primo hotspot investigativo, finalizzato a fornire in maniera continuativa supporto logistico-operativo, anche in termini di risorse, agli Uffici territoriali impegnati nelle attività di contrasto, consentendo un celere scambio informativo sul traffico di migranti e sulla tratta di esseri umani, tra Autorità italiane e Agenzie europee. Il menzionato gruppo investigativo sarà ospitato presso l'attuale sede EURTFT di Europol, piattaforma di cooperazione tra diversi gruppi di esperti delle Agenzie dell’Unione europea coinvolte nel sistema presente nei punti di crisi (hotspot), tra cui Frontex l'Agenzia europea di sostegno per l'asilo (EASO) ed Europol; tale task force fu costituita nel 2016, a Catania e su sollecitazione italiana, al fine di assistere le Autorità italiane, particolarmente impegnate nelle attività di gestione del fenomeno migratorio”.


 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

Tipo atto e Numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Comm. comp.

Oggetto

7/00047

Mozione

D’Uva

Assemblea

21/2/2019

III

Riconoscimento della cittadinanza austriaca ai cittadini italiani di lingua tedesca e ladina residenti

in Alto Adige

 

La mozione D’UVA e MOLINARI n. 1/00047, accolta dal Governo ed approvata dall’Assemblea nella seduta del 27 settembre 2018, impegnava l’esecutivo a ribadire, anche nelle sedi dell'Unione europea, i rischi potenziali che potrebbe comportare, per la popolazione di lingua italiana, un'eventuale approvazione della legge austriaca sulla concessione della cittadinanza e del passaporto ai cittadini dell'Alto Adige e a difendere il modello di autonomia e convivenza pacifica instaurato in Alto Adige.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“Sin dal momento in cui l'iniziativa austriaca della “doppia cittadinanza” per le minoranze linguistiche dell'Alto Adige è stata inserita nel programma di governo dalla coalizione dei Popolari (ÖVP) del Cancelliere Kurz e dei Liberalnazionali di Strache (FPÖ), si è provveduto da parte italiana a sollevare la questione con le Autorità austriache manifestando la ferma contrarietà dell'Italia.

La posizione del Governo italiano contraria all'iniziativa austriaca della “doppia cittadinanza” per le minoranze linguistiche dell'Alto Adige è stata espressa in varie occasioni e con dichiarazioni pubbliche riprese anche nei comunicati stampa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. A causa delle persistenti frizioni in argomento, lo scorso 17 settembre, il Ministro Moavero Milanesi ha inoltre declinato l'invito a un incontro bilaterale del Ministro degli Esteri austriaco Kneissl. In parallelo, si è provveduto a dare istruzioni al nostro Ambasciatore a Vienna di ribadire in tutte le sedi opportune la nostra ferma posizione anche al fine di evitare di prestare acquiescenza di fronte ad eventuali sviluppi del progetto politico - peraltro non ancora concretizzato in una proposta normativa - e di sensibilizzare le forze politiche e parlamentari a Vienna circa il rischio concreto di compromettere, in caso di sua attuazione, le relazioni bilaterali con l'Italia.

In tutti gli interventi è stato altresì sottolineato come la misura prospettata da parte austriaca sia suscettibile di introdurre elementi divisivi e di andare a minare la coesione sociale e la pacifica convivenza delle comunità residenti nella Provincia, con il rischio di compromettere il successo dell'autonomia dell’Alto Adige, un modello di tutela delle minoranze e di serena coabitazione tra gruppi linguistici diversi che i due Paesi additano ad esempio alla comunità internazionale.

A fronte delle dichiarazioni da parte austriaca di voler procedere con l'iniziativa soltanto “d'intesa” con Roma, è stata puntualmente ricordata l'indisponibilità dell'Italia verso ogni forma ed ogni livello di discussione sul tema, di cui non si condividono i presupposti giuridici né politici.

Parallelamente alle iniziative intraprese sul piano bilaterale, e anche se il tema è di natura prevalentemente bilaterale, questo Ministero ha informato della questione i competenti servizi della Commissione europea, considerando il potenziale impatto anche in una prospettiva europea della misura perseguita dal Governo di Vienna”.

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione III

 

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.


 

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento

 

Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Al fine di definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli adempimenti a carico di ciascun Ministero[35]. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, per acquisire da questi ultimi ogni informazione utile in merito all’attuazione dell’obbligo, nonché per sollecitare l’invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data prevista o deducibile dalla norma introduttiva.

Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni sullo stato di adempimento degli obblighi a riferire alle Camere che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.


 

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio illustrata circoscritta all’indicazione delle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché delle eventuali modifiche o abrogazioni di obblighi già vigenti.

 


In evidenza a febbraio 2019

 

Nell’ambito delle relazioni annunciate nel mese di febbraio 2019, si segnala, in quanto costituisce il primo adempimento della disposizione di legge che ne prescrive l’invio al Parlamento, la relazione concernente l’attività svolta dall'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, con dati riferiti al 2018 (Doc. CCXLII, n. 1), trasmessa dal Ministro della salute in attuazione del comma 3 dell’articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. La norma richiamata stabilisce che il Ministro della salute trasmetta annualmente alle Camere una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, previsto dal comma 1 del medesimo articolo 3 ed istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) con decreto del Ministro della salute 29 settembre 2017[36]. L’articolo 2, comma 1, lett. g), del citato decreto precisa che l’Osservatorio trasmette al Ministro della salute una relazione sull'attività svolta entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

Si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 24 del 2017 stabilisce che l'Osservatorio acquisisca i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all’entità, alla frequenza e all’onere finanziario del contenzioso dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, istituiti ai sensi dell’articolo 2[37]. Il comma 2 dell’articolo 3 prevede anche che l'Osservatorio individui idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie, anche mediante la predisposizione di linee di indirizzo, con l’ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui al successivo articolo 5.. Il comma 4 dell'articolo 3 prevede che l’Osservatorio, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvalga anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009.

L’ampia relazione trasmessa (Doc. CCXLII, n. 1) illustra l’attività svolta dal Comitato, che si è insediato presso l’AGENAS il 22 marzo 2018, nel corso del medesimo anno. In particolare, dà conto dettagliatamente dell’operato dei sei gruppi tematici di lavoro in cui l’Osservatorio ha ritenuto di articolarsi in corrispondenza con le priorità evidenziate dai suoi membri nel corso della prima riunione.

Nello specifico, la relazione riferisce che il gruppo di lavoro 1 “Glossario, Fonti informative, Indicatori”, è sorto dall’esigenza, definita dall’articolo 3 della legge n. 24 del 2017 e dall’articolo 2 del decreto del Ministro della salute 29 settembre 2017, di raccogliere e analizzare a livello nazionale “i dati relativi ai rischi, agli eventi avversi ed eventi sentinella, nonché agli eventi senza danno” e “i dati regionali relativi alle tipologie di sinistri, alle cause, all’entità alla frequenza e all’onere finanziario del contenzioso”. Tale gruppo ha stabilito di lavorare alla realizzazione delle attività richiamate dividendosi in tre sottogruppi tematici[38].

Gli obiettivi principali delle attività del gruppo di lavoro 2, “Linee di indirizzo e misure per la prevenzione e gestione del rischio e per il monitoraggio delle buone pratiche”, nel periodo di riferimento, sono costituiti “dall’individuazione delle misure per la prevenzione e la gestione del rischio, dal monitoraggio dell’applicazione delle pratiche per la sicurezza nonché dalla definizione delle linee di indirizzo per il miglioramento”.

Il gruppo di lavoro 3, “Fabbisogno formativo, indicatori di monitoraggio della formazione, linee di indirizzo per la formazione”, si è insediato il 7 maggio 2018 con il fine di individuare i fabbisogni formativi nell’ambito della sicurezza, lo stato delle attività della formazione sul rischio clinico in ambito regionale ed universitario e determinare le relative linee di indirizzo per il superamento di eventuali criticità rilevate.

L’obiettivo generale del gruppo di lavoro 4, “Strategie e programmi per gli scambi in ambito europeo e internazionale dell’osservatorio”, è stato quello di proporre strategie e programmi per gli scambi culturali e di esperienze pratiche di risk management in ambito europeo e internazionale.

Il gruppo di lavoro 5 “Modelli di gestione del contenzioso e aspetti medico-legali” ha avviato una ricognizione dei dati nazionali inerenti i sinistri e il contenzioso, atteso che, come stabilito dall’articolo 2 della legge n. 24 del 2017, l’Osservatorio ha il compito di acquisire dai centri regionali, oltre ai dati relativi ai rischi e agli eventi avversi, anche dati inerenti le cause, l’entità, la frequenza e l’onere finanziario del contenzioso.

Il gruppo di lavoro 6, “Comunicazione delle buone pratiche”, ha avviato un’attività propedeutica diretta all’implementazione di un portale web dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, che potrà concretamente realizzarsi successivamente alla conclusione e approvazione da parte dell’Osservatorio medesimo di tutte le attività e i prodotti elaborati.

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Con riferimento alle nuove disposizioni di legge concernenti obblighi di relazione al Parlamento pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel mese di febbraio, si segnala la previsione introdotta dall’articolo 355 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”[39]. Come evidenziato nella relazione illustrativa, il decreto legislativo è espressione dell'esigenza, ritenuta oramai indifferibile, di operare in modo sistematico ed organico la riforma della materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali. Il provvedimento consta di 391 articoli ed è suddiviso in quattro parti, la prima delle quali contiene le disposizioni più significative. In particolare, sono definite la materia propria della crisi di impresa e le materie dell’insolvenza, esdebitazione e sovraindebitamento e sono indicate le possibili soluzioni volte alla loro risoluzione, anche in via preventiva e stragiudiziale, in relazione ai soggetti delle varie procedure e ai terzi che vi possono partecipare.

Limitatamente ai profili inerenti le relazioni alle Camere, l’articolo 355 dispone che entro due anni in sede di prima applicazione e, successivamente, ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenti al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, tenuto conto dei dati elaborati dall'Osservatorio di cui all'articolo 353. Quest’ultima disposizione prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto n. 14[40] il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico, istituisca, anche ai fini di cui all'articolo 355, un Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di allerta e delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al Titolo II[41].

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Con riferimento alla conclusione di obblighi di relazione vigenti, si evidenziano le norme introdotte dall’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12[42].

L’articolo 6 sopra richiamato, al comma 1, dispone la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152[43] e prevede (commi da 3 a 3-sexies) l’istituzione e la disciplina del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il medesimo articolo 6 (comma 3-ter) dispone che fino alla piena operatività del Registro[44] siano applicati i meccanismi di tracciabilità tradizionali: registri di carico e scarico, formulari di identificazione dei rifiuti per il trasporto degli stessi (FIR) e trasmissione annuale del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)[45].

Si ricorda che il SISTRI è stato istituito con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, in attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L’articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, ha poi introdotto nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell’ambiente) gli articoli 188-bis e 188-ter che disciplinano, rispettivamente, il controllo della tracciabilità dei rifiuti ed i soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI, nonché ulteriori profili inerenti l’applicazione del sistema. La normativa in questione è stata successivamente oggetto di una serie di interventi, volti prevalentemente a prorogare il termine iniziale per l’applicazione delle sanzioni, nonché a estendere il cosiddetto “doppio binario”, cioè il periodo durante il quale i soggetti obbligati al controllo telematico devono continuare a effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti. Da ultimo, il comma 1134 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha fissato il termine di chiusura del doppio binario alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario[46] e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018.

Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 abroga, dal 1° gennaio 2019, una serie di disposizioni che disciplinano il SISTRI[47], tra cui, in particolare, il comma 13 dell’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125. Tale comma disponeva la soppressione del Comitato di vigilanza e controllo di cui l'articolo 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, prevedendo contestualmente la costituzione, con decreto del medesimo Ministro, di un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI[48], comprendente, oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso Comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comma 13 disponeva che il Tavolo tecnico assolvesse alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e che provvedesse ad inviare al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione sul proprio operato. Tale obbligo, ora abrogato, non è mai stato attuato.

Sempre in tema di obblighi di relazione alla Camere, si segnala inoltre che l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invii alle Camere, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. Anche tale obbligo può ritenersi concluso, pur in assenza della formale abrogazione della disposizione di legge che lo ha introdotto, ferma restando la possibilità che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ritenga di riferire in merito al periodo intercorrente tra l’ultimo adempimento[49] e la data di soppressione del SISTRI (1° gennaio 2019).


 

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1°-28 febbraio 2019

 

Relazioni governative

 

Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 66/1999,

art. 12, co. 1*

Relazione concernente l'incidente occorso a un aeromobile in prossimità di Salussola (Biella) il 9 settembre 2017

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta)

IX Trasporti

12/2/2019

*Il comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente aereo l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAV), alla Commissione europea e all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 401/1990,

art. 3, co. 1,

lett. g)

 

Attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero

(Dati relativi al 2017,

Doc. LXXX, n. 1)

III Affari esteri

VII Cultura

13/2/2019

 


 

Ministero della difesa

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 66/2010,

art. 12, co. 2*

 

 

Stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate

(Dati relativi all'anno 2018,

Doc. XXXVI-bis, n. 1)

IV Difesa

26/2/2019

*Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, all'articolo 11, comma 1, lett. a), ha introdotto nel decreto legislativo n. 66 l'articolo 2188-quinquies. Quest'ultimo, al comma 4, dispone che, nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto, il Ministro della difesa dia evidenza, a consuntivo, tenuti presenti anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 153/1999,

art. 10, co. 3,

lett. k-bis)

Attività svolta dalle Fondazioni bancarie

(Dati relativi al 2017,

Doc. CLXXXI, n. 1)

VI Finanze

1°/2/2019

L. 234/2012,

art. 14, co. 2*

 

Impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea

(Trasmessa di concerto con il Ministro per gli affari europei)

(Dati riferiti al primo semestre 2018,

Doc. LXXIII, n. 2)

Tutte le Commissioni permanenti

27/2/2019

*La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), all’articolo 14, comma 2, prevede che la relazione sia trasmessa ogni sei mesi alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei.

 


 

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 194/2015,

art. 8, co. 6*

 

Attività svolta dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare

(Predisposta dal medesimo Comitato)

(Dati riferiti all’anno 2018,

Doc. CCXXVI, n. 1)

XIII Agricoltura

26/2/2019

*Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare), dispone l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il comma 6 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmetta alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8.

 

 

 

 

Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto*

 

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT)

(Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2017, corredati dal conto consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità)

XII Affari sociali

1°/2/2019

*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

 


 

L. 24/2017,

art. 3, co. 3*

 

Attività svolta dall'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità

(Dati riferiti all’anno 2018,

Doc. CCXLII, n. 1)

(PRIMA RELAZIONE)

XII Affari sociali

27/2/2019

*Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), stabilisce che il Ministro della salute trasmetta annualmente alle Camere una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, istituito dal comma 1 del suddetto articolo 3.

Il comma 2 del medesimo articolo 3 stabilisce che l'Osservatorio acquisisca dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, istituiti ai sensi dell’articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all’entità, alla frequenza e all’onere finanziario del contenzioso. Il comma 2 prevede, inoltre, che l'Osservatorio individui idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie, anche mediante la predisposizione di linee di indirizzo, con l’ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui al successivo articolo 5. Il comma 4 dell'articolo 3 prevede che l’Osservatorio, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvalga anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009.

L’Osservatorio è stato istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) con decreto del Ministro della salute 29 settembre 2017. L’articolo 2, comma 1, lett. g), del citato decreto prevede che l’Osservatorio trasmetta al Ministro della salute una relazione sull'attività svolta entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

 

 

 


Relazioni non governative

 

 

Fonte istitutiva

Presentatore

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 212/2000

art. 13,

co. 13-bis

 

Garante del contribuente della regione Piemonte

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati riferiti al 2018)

VI Finanze

5/2/2019

L. 212/2000

art. 13,

co. 13-bis

 

Garante del contribuente della regione Calabria

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati riferiti al 2018)

VI Finanze

6/2/2019

L. 212/2000

art. 13,

co. 13-bis

 

Garante del contribuente della regione Sicilia

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati riferiti al 2018)

VI Finanze

6/2/2019

L. 212/2000

art. 13,

co. 13-bis

 

Garante del contribuente della regione Molise

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi al 2018)

VI Finanze

 

12/2/2019

L. 212/2000

art. 13,

co. 13-bis

 

Garante del contribuente della regione Veneto

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi al 2018)

VI Finanze

12/2/2019

L. 215/2004,

art. 8, co. 1

 

Autorità garante della concorrenza e del mercato

(ANTITRUST)

 

Stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interessi

(Dati aggiornati al mese

di dicembre 2018,

Doc. CLIII, n. 2)

I Affari costituzionali

13/2/2019

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

 

Garante del contribuente della regione Campania

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all'anno 2017 e all’anno 2018)

VI Finanze

21/2/2019

 

 

 


Nuove relazioni previste da fonti normative[50]

 

Relazioni governative

 

Fonte

Presentatore

Oggetto

D.Lgs. 14/2019

art. 355, co. 1

 

Ministro della giustizia

Applicazione del “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”,

di cui al decreto legislativo

n. 14 del 2019

*Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2019, n. 38, S.O.

L’articolo 355 dispone che entro due anni in sede di prima applicazione e, successivamente, ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenti al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del Codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'Osservatorio permanente da istituirsi, ai sensi dell’articolo 353, con decreto del Ministro della giustizia adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto n. 14.

Si ricorda che l’articolo 389 del decreto legislativo n. 14 del 2019, al comma 1, stabilisce che il decreto medesimo entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ossia il 15 agosto 2020), ad eccezione degli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 389, entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto legislativo n. 14 del 2019 nella Gazzetta Ufficiale (quindi il 16 marzo 2019).

 

 



[1] Si ricorda che le Commissioni summenzionate, nelle rispettive sedute dell’11 e del 9 ottobre 2018, avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Chiara Caucino a titolare della medesima carica.

 

[2] Pertanto, secondo quanto specificato infra nel testo, l’incarico cesserà entro l’11 giugno 2019 o in una data antecedente ove siano nominati gli organi ordinari di gestione.

[3] A far data dal 25 agosto 2017, ossia a seguito della scadenza dei 45 giorni di prorogatio previsti dal decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, la gestione del predetto Ente parco era assicurata dal consiglio direttivo dello stesso, sotto la guida del vicepresidente pro tempore, Vittorio Triunfo.

[4] Sotto il profilo del controllo parlamentare, premesso che l'IVASS dispone di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi del comma 2 del predetto articolo 13, si osserva che sebbene la nomina dei consiglieri avvenga su proposta del Governatore della Banca d'Italia, la delibera della nomina stessa è assunta dal Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, prima di essere formalizzata con decreto del Presidente della Repubblica. Di conseguenza, qualora si considerasse preminente il dato sostanziale della deliberazione governativa, potrebbe ritenersi, in via di ipotesi interpretativa, applicabile alla fattispecie il dettato dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, laddove esso prevede che “le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti... effettuate dal Consiglio dei Ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere”.

[5] Il 24 dicembre 2018 è altresì scaduto il mandato di Riccardo Cesari quale consigliere dell’IVASS. Tale incarico è tutt’ora vacante. In merito, vedi infra, lett. b).

[6] Detta proposta era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 19 settembre 2018, annunciata sia alla Camera sia al Senato il 25 settembre 2018.

[7] Al riguardo vedasi anche il parere reso dal Consiglio di Stato, Sez. I, adunanza del 7 ottobre 2015.

[8] Si precisa che mentre con il D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 Zanetti e Maccagno erano stati rispettivamente nominati “commissario” e “vice-commissario” proprio in funzione del commissariamento della FOM disposto ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, invece con il D.P.C.M. 1° luglio 2013 citato supra nel testo Zanetti e Maccagno erano nominati “commissario straordinario” e “vice-commissario straordinario” ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 419 del 1999.

[9] Più precisamente, con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 erano stati nominati, oltre a Zanetti e Maccagno, anche Alessandro Braja in qualità di vice-commissario, nonché un comitato di vigilanza. Con nota del 18 febbraio 2011 Braja aveva poi rinunciato all'incarico di vice-commissario.

[10] Il comma 718 prevede che: “All’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro trenta giorni dalla data di entrata vigore della presente disposizione sono nominati il presidente e il direttore generale dell’ANPAL, con contestuale decadenza del presidente e del direttore generale in carica. Il presidente decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa. La competenza del direttore generale di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell’ANPAL di cui all’articolo 8, comma 2, è attribuita al presidente.»”.

[11] Per effetto dell’articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha affidato al suddetto ministero le competenze in materia di turismo, prima spettanti al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

[12] Tale mandato presidenziale, inizialmente di durata quadriennale, era stato prolungato di un anno per effetto del riordino dell'Ente operato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188.

[13] In precedenza Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’ENAC con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 10 luglio 2003.

[14] Ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, “Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze Armate dello Stato”.

[15] Il 24 dicembre 2018 era scaduto anche il mandato di Alberto Corinti, la cui carica è stata rinnovata il 19 febbraio 2019, con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri, intervenuta il 14 febbraio 2019. Al riguardo vedi supra sezione a).

[16] In particolare la composizione del consiglio dell'Istat è stata ridotta a 5 membri compreso il presidente, dai 10 membri compreso il presidente precedentemente previsti; la composizione del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, oggetto della presente nota, è stata parimenti ridotta a 15 membri compreso il presidente, dai 22 compreso il presidente precedentemente previsti.

[17] Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

[18] Emilia Mazzuca, Fabio Bartolomeo, Maria Cannata, Gaetano Palombelli, Luigi Cannari e Patrizia Farina, già componenti del precedente comitato, sono stati confermati con il D.P.C.M. 6 marzo 2015 citato nel testo.

 

[19] Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 73 del 2013, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.

[20] L’articolo 25 recita: “1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) il consiglio di amministrazione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

c) al comma 4:

1) al secondo periodo dopo la parola «cessazione» sono inserite le seguenti: «o decadenza»;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui al comma 3.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.»;

e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

f) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le misure di contenimento della medesima spesa già previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi enti previdenziali e comunicate ai Ministeri vigilanti.».

2. In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del presidente dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto. Al riguardo, sempre in fase di prima attuazione, non trova applicazione l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

3. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato.”.

[21] Il testo dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994 prima del recente intervento riformatore prevedeva al riguardo che contestualmente alla richiesta di parere parlamentare, si provvedesse ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ente (CIV), che doveva intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri poteva comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. L’intesa era stata prevista dalla novella di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

[22] La relativa richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettera del 12 gennaio 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 13 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 come richiamato dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994. Tale richiesta era stata assegnata alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che ne aveva iniziato l'esame nella seduta del 20 gennaio 2015, lo aveva proseguito nella seduta del 27 gennaio 2015 procedendo anche all'audizione informale di Boeri, ed aveva espresso parere favorevole nella seduta del 28 gennaio 2015. La richiesta era stata altresì assegnata alla 11a Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, che aveva parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 2 febbraio 2015. L'avvio della procedura per la nomina di Boeri era stato deliberato dal Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014 sempre su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Su tale proposta di nomina era stata altresì acquisita - ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 - l'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, formalizzata con la delibera n. 1 del 13 gennaio 2015 del predetto organo.

[23] Treu era stato nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 ottobre 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato rispettivamente il 10 e il 14 ottobre 2014, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978. Treu era succeduto in tale incarico commissariale a Vittorio Conti, che era stato a sua volta nominato con analogo decreto del 12 febbraio 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato rispettivamente il 17 e il 20 febbraio 2014. Il commissariamento dell'INPS era conseguito alle dimissioni rassegnate il 3 febbraio 2014 dal presidente in carica, Antonio Mastrapasqua, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2008. La durata in carica di Mastrapasqua era stata tra l'altro differita fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che aveva attribuito all'INPS le funzioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS contestualmente soppressi.

[24] La composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è stata ridotta del trenta per cento all'atto del precedente rinnovo dell'organo, avvenuto il 1° ottobre 2013, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. D'altra parte, a seguito dell'attribuzione all'INPS delle funzioni dei soppressi INPDAP ed ENPALS, l'articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 aveva specificamente previsto l'integrazione nel CIV dell'INPS di sei ulteriori componenti, quattro dei quali da riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP, e altri due da riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS, secondo quanto successivamente specificato dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2012. Per effetto delle riferite modifiche, la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è scesa dai 24 membri originariamente previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 479 del 1994, ai 22 componenti attualmente previsti.

 

[25] L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia, convochi e presieda le sedute del consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

[26] L'articolo 22 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, precisa che la durata del mandato dei componenti del consiglio direttivo dell'ANVUR, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni.

[27] L'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che “Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)”.

[28] Sulla base di siffatto quadro normativo, a seguito delle dimissioni rassegnate da Luca Enriques il 16 giugno 2012 e della scadenza del mandato di Vittorio Conti avvenuta il 21 luglio 2013, non era seguita la nomina di un nuovo componente della CONSOB, che si era così allineata alla ridotta consistenza numerica prevista. A seguito poi della scadenza del mandato di Michele Pezzinga, avvenuta il 15 dicembre 2013, con decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 2014 era stata nominata componente della Commissione Anna Genovese.

[29] Si ricorda che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera del 17 gennaio 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 20 e il 21 gennaio 2014, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pietro Carlo Padoan a presidente dell'Istituto. Su tale proposta la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato e la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera avevano espresso pareri favorevoli con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti nelle rispettive sedute del 22 gennaio 2014 e del 14 febbraio 2014. Tale procedura non ha più avuto seguito in conseguenza della successiva nomina di Padoan a Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda altresì che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo aveva già richiesto il parere parlamentare sulla medesima proposta di nomina con lettera in data 30 dicembre 2013, annunciata alla Camera e al Senato l'8 gennaio 2014. Al riguardo la 1ª Commissione del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 15 gennaio 2014 senza però raggiungere la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti. La richiesta di parere parlamentare è stata quindi reiterata come riferito sopra nella presente nota.

[30] Si fa presente che l’articolo 5-bis, comma 4, del Regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotto dal Regolamento n. 2015/759, prevede tra l’altro che le procedure di selezione e nomina dell’organo di vertice degli Istituti nazionali di statistica siano trasparenti, basate solo su criteri professionali e garantiscano il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.

[31] Per effetto della precedente modifica all'articolo 12 dello statuto della Fondazione INDA, approvata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in data 14 febbraio 2014, erano stati ridotti da quattro a due i componenti del consiglio di amministrazione dell'INDA di designazione governativa, sulle cui proposte di nomina è previsto il previo parere delle Commissioni parlamentari.

[32] Il decreto di commissariamento aveva previsto lo scioglimento del consiglio di amministrazione uscente dell’INDA, nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 8 agosto 2014.

[33] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.

[34] Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

 

[35] Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma istitutiva dell’obbligo, l’oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché i dati inerenti l’ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono segnalati, separatamente, i nuovi obblighi rilevati, quelli conclusi a seguito dell’abrogazione della disposizione che li prevede ovvero superati in via di fatto, nonché le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista.

[36] Il comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 24 del 2017 dispone che l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità sia istituito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

Il decreto del Ministro della salute 29 settembre 2017, all’articolo 1, comma 2, stabilisce che l'Osservatorio è composto da:

a) il direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, con funzioni di coordinatore;

b) il direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute;

c) il direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute;

d) il direttore generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute;

e) il direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;

f) il direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute;

g) il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

h) il presidente dell'Istituto superiore di sanità;

i) il presidente del Consiglio superiore di sanità;

j) cinque esperti designati dal Ministro della salute;

k) otto rappresentanti delle regioni e delle province autonome, designati dalla commissione salute del coordinamento delle regioni.

[37] Il comma 4 dell’articolo 2 della legge n. 24 del 2017 recita: “In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3”.

[38] I sottogruppi sono i seguenti: “Glossario” che si è proposto di aggiornare ed, eventualmente, integrare i contenuti del Glossario per la sicurezza delle cure elaborato dal Ministero della Salute (2006); “Fonti informative”, avente l’obiettivo di individuare le fonti che potessero essere funzionali alle attività dell’Osservatorio; “Indicatori”, che ha inteso massimizzare l’utilizzo delle fonti dati già disponibili a livello nazionale.

[39] Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2019, n. 38, S.O.

[40] L’articolo 389 del decreto legislativo n. 14 del 2019, al comma 1, stabilisce che il decreto medesimo entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ossia il 15 agosto 2020), ad eccezione degli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 389, entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto legislativo n. 14 del 2019 nella Gazzetta Ufficiale (quindi il 16 marzo 2019).

  Si ricorda inoltre che il comma 3 dell’articolo 389 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 14 e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

[41] Il Titolo II del decreto legislativo n. 14 del 2019 disciplina: gli strumenti di allerta finalizzati a far emergere tempestivamente la crisi dell'impresa e a ricercare, con l'ausilio degli organi di controllo o dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa, una soluzione stragiudiziale alla crisi mediante l'adozione di misure riorganizzative dell'attività imprenditoriale; l'istituzione presso ciascuna camera di commercio di un organismo di composizione della crisi d'impresa (c.d. OCRI) chiamato ad assistere il debitore nella procedura di composizione della crisi; la previsione di un apposito procedimento di composizione assistita della crisi, finalizzato a ricercare una soluzione alla crisi mediante una trattativa con i creditori svolta con la mediazione dell'OCRI; la disciplina di misure premiali (patrimoniali e legali) per i debitori/imprenditori che procedono all'auto-segnalazione delle circostanze di crisi che caratterizzano la loro impresa in maniera tempestiva ovvero entro sei mesi dal verificarsi di determinati indicatori di crisi.

[42] Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, nel testo coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2019, n. 36.

[43] Conseguentemente, il comma 1 dell’articolo 6 stabilisce che non sono dovuti i contributi a carico degli operatori iscritti, previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, e di altri soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per il funzionamento del sistema.

[44] Il comma 3 dell’articolo 6 stabilisce che il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 135 del 2018 (13 febbraio 2019) e che ad esso sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ai sensi del comma 3-bis il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa.

[45] Il comma 3-ter dell’articolo 6 stabilisce che dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, ossia in formato digitale; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

[46] La relazione tecnica sul testo originario del decreto-legge n. 135 del 2018 ricorda che il contratto relativo alla realizzazione e gestione del SISTRI è stato stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Selex Service Management S.p.A. in data 14 dicembre 2009 per la durata di cinque anni fino alla scadenza del 30 novembre 2014 e che alla scadenza naturale del contratto sono intervenute apposite proroghe contenute in norme di legge. La relazione ricorda poi che con decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel prorogare la gestione del SISTRI da parte del concessionario Selex Se.Ma è stato disposto che Consip, quale stazione appaltante, indicesse procedura di gara per la scelta del nuovo concessionario. L'aggiudicazione, disposta inizialmente il 1° agosto 2016 a favore del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) formato dalle società Almaviva s.p.a., Agriconsulting s.p.a. e Telecom Italia s.p.a., è stata prima annullata in via di autotutela, poi adottata in via definitiva con atto prot. 2334/2017 del 1° febbraio 2017. Avverso tale aggiudicazione risulta proposto ricorso al TAR Lazio.

[47] Il comma 2 dell’articolo 6 abroga, dal 1° gennaio 2019, le seguenti disposizioni: a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125; c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[48] Il Tavolo tecnico è stato istituito con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 settembre 2013 e la sua composizione integrata con decreti 13 dicembre 2013 e 1° luglio 2016.

[49] In attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è stata trasmessa, da ultimo, la relazione sul funzionamento del SISTRI con dati aggiornati al 30 giugno 2017 (Doc. CCXXI, n. 7).

[50] Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dalla presente pubblicazione.