Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 9 - XVIII febbraio 2019 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 9 |
Data: | 11/02/2019 |
INDICE
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI...............................................
Sezione II ………………………………………………………………………………...
ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO …………………………………..
In evidenza a gennaio 2019 …………………………………………………...
Note annunciate al 31 gennaio 2019 in attuazione di atti di indirizzo ……..
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ……………
Sezione III ………………………………………………………………………………..
L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento ……………………
In evidenza a gennaio 2019 …………………………………………………...
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-31 gennaio 2019 ………
Relazioni governative ………………………………………………………
Relazioni non governative …………………………………………………
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.
Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.
La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.
La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.
Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.
La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978 nel mese di gennaio 2019, indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 marzo 2019 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31 marzo 2019, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14 del 1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.
La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di gennaio 2019, con una proiezione previsionale delle cariche scadute e in scadenza fino alla fine di marzo 2019. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate o in corso di rinnovo nel mese di gennaio 2019, di quelle da rinnovare entro la fine del mese di marzo 2019, nell’ambito degli enti pubblici soggetti alle norme di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché di quelle rinnovate e da rinnovare, entro la medesima data, nell’ambito di enti e autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata disposizione normativa.
IN QUESTO NUMERO:
Il 31 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha deliberato, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la nomina del professor Domenico Parisi a presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
Il 29 e il 23 gennaio 2019, rispettivamente, la 11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina. La richiesta di parere era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 28 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ed era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, il 9 gennaio 2019.
Il 31 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ha deliberato la nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Il 30 gennaio 2019 la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera e la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato avevano espresso parere favorevole, con la prescritta maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Commissione, alla suddetta nomina.
La proposta era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 novembre 2018, annunciata sia al Senato sia alla Camera nella medesima data, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Il 30 gennaio 2019 è stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Angelo Miglietta a presidente della Fondazione Ordine Mauriziano (FOM). La proposta è stata formulata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 29 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La richiesta è stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) del Senato. Si ricorda che le suddette Commissioni, nelle rispettive sedute dell’11 e del 9 ottobre 2018, avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Chiara Caucino a titolare della suddetta carica.
Il 24 gennaio 2019 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha deliberato la nomina del dott. Nicola Zaccheo a presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).
Si ricorda che la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, rispettivamente il 9 e il 16 gennaio 2019, avevano espresso parere favorevole alla suddetta proposta di nomina, trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La proposta era stata annunciata il 19 dicembre 2018 sia alla Camera sia al Senato.
Il 22 gennaio 2019 alla Camera è stata annunciata la lettera, datata 10 gennaio 2019, con la quale il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - il decreto ministeriale concernente la nomina del dott. Mario Giovanni Melazzini a componente del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche CNR, in sostituzione di Gloria Maria Rita Saccani Jotti, dimissionaria dal 19 aprile 2018, a seguito dell’assunzione del mandato parlamentare. Il decreto è stato trasmesso alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.
Il 16 gennaio 2019 la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, riunita in sede consultiva, ha espresso parere contrario sulla proposta di nomina del generale di corpo d'Armata Antonio Ricciardi a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo. Si ricorda che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 19 dicembre 2018, aveva trasmesso la relativa richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La richiesta era stata annunciata il 9 gennaio 2019, sia alla Camera sia al Senato, e assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e alla suddetta Commissione del Senato.
Il 15 gennaio 2019 è stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 19 dicembre 2018 con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Francesco Curcio a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila per la durata di sei mesi, a decorrere dal 24 novembre 2018.
Il 15 gennaio 2019 è stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 19 dicembre 2018 con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Alfonso Di Palma a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano – Val d'Agri – Lagonegrese, intervenuta per la durata di sei mesi, a decorrere dal 13 dicembre 2018.
Il 10 gennaio 2019 il Consiglio dei ministri - su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - ha deliberato la nomina di Giorgio Palmucci a presidente dell’Agenzia nazionale del turismo (ENIT).
Si ricorda che la X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, nella seduta del 19 dicembre 2018, e la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato, nella seduta del 20 dicembre 2018, avevano espresso parere favorevole circa tale nomina. Il parere era stato chiesto ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 30 novembre 2018, annunciata il 5 dicembre 2018 sia al Senato sia alla Camera.
La 7a Commissione (Istruzione, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, nella seduta del 13 dicembre 2018, e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nella seduta del 19 dicembre 2018, hanno espresso parere favorevole alla nomina della dottoressa Mariarita Sgarlata a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico INDA.
Il parere era stato chiesto dal Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera del 27 novembre 2018, annunciata il 5 dicembre 2018 sia Senato sia alla Camera, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20.
Il 12 dicembre 2018 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, ha deliberato la nomina di Agostino Biancafarina a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. La IV Commissione (Difesa) della Camera, nella seduta del 14 novembre 2018, e la 4ª Commissione (Difesa) del Senato, nella seduta del 7 novembre 2018, avevano espresso parere favorevole alla suddetta nomina. Il parere era stato richiesto dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 29 ottobre 2018, annunciata alla Camera il 31 ottobre 2018 e al Senato il 5 novembre 2018.
Il Ministro della difesa, con decreto del 22 ottobre 2018, ha confermato il commissario straordinario dell’Unione italiana tiro a segno UITS, Francesco Soro, fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per un periodo massimo di un anno.
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Nel mese di dicembre 2018 sono scaduti i mandati dei consiglieri dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS Alberto Corinti e Riccardo Cesari.
Il 16 febbraio 2019 scadrà il mandato del presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS Tito Boeri. Si ricorda che Boeri è stato nominato con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, il 16 febbraio 2015 per la durata di un quadriennio.
Il 6 marzo 2019 scadrà il mandato dei componenti del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto nazionale di statistica ISTAT.
Il 18 marzo 2019 scadrà il mandato del presidente dell’Ente parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Antonio Carrara.
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Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.
In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.
In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge. n. 14 del 24 gennaio 1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta legge n. 14 del 1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.
La citata legge 14 del 1978 stabilisce, tra l’altro, dall’articolo 1 all’articolo 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.
Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.
Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.
Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ANPAL
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Presidente: Domenico Parisi |
Deliberazione del Consiglio dei Ministri intervenuta il 31/1/2019 Pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978, dalla XI Commissione della Camera il 23/1/2019 e dalla 11ª Commissione del Senato il 29/1/2019 |
Procedura di nomina in corso |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali |
Il 31 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha deliberato, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la nomina del professor Domenico Parisi a presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e la 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, rispettivamente nelle sedute del 23 e del 29 gennaio 2019, hanno espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
La richiesta di parere era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 28 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ed era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, il 9 gennaio 2019.
Si segnala che sulla materia della procedura di nomina degli organi dell’Ente è intervenuto il comma 718 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, che ha previsto il rinnovo del presidente e del direttore generale dell’ANPAL entro trenta giorni dall’entrata in vigore della norma[1].
Si ricorda che il 12 gennaio 2019 è comunque scaduto il mandato del precedente presidente dell’Ente, Maurizio Ferruccio Del Conte, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 12 gennaio 2016, per la durata di un triennio.
Si ricorda che l'ANPAL è stata istituita il 1° gennaio 2016, dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, in attuazione della legge n. 183 del 2014.
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2015 sono organi dell'ANPAL il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di vigilanza e il collegio dei revisori. I mandati sono triennali e possono essere rinnovati una sola volta. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome e uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di vigilanza è composto da 10 membri, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di vigilanza elegge al proprio interno il presidente.
L'ANPAL è dotata di personalità giuridica nonché di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio. Ad essa si applica la disciplina delle agenzie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999 per quanto non specificamente previsto. Vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, essa coordina la rete dei servizi per le politiche del lavoro.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
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Fondazione Ordine Mauriziano FOM |
Presidente
Angelo Miglietta |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
Procedura di nomina in corso |
D.P.C.M.
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Il 30 gennaio 2019 è stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, la richiesta di parere parlamentare - formulata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta con lettera del 29 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - sulla proposta di nomina del professor Angelo Miglietta a presidente della Fondazione Ordine Mauriziano (FOM). La richiesta è stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) del Senato.
Al riguardo si segnala che, in relazione a tale ente, la 1ª Commissione del Senato e la VII Commissione della Camera, nelle rispettive sedute del 9 e dell’11 ottobre 2018, avevano espresso pareri favorevole sulla proposta di nomina di Chiara Caucino, in origine proposta per l’assunzione della suddetta carica[2].
Si ricorda che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in data 16 aprile 2018, è stato approvato il nuovo statuto della Fondazione, la quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, agisce quale persona giuridica di diritto pubblico[3], con piena autonomia statutaria e gestionale. Ai sensi dell’articolo 6 sono organi della Fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo scientifico e il collegio dei revisori dei conti. I mandati sono tutti quadriennali e rinnovabili. Ai sensi dell’articolo 7 dello statuto, il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra soggetti che abbiano maturato conoscenze in organi amministrativi e gestionali e siano in possesso di comprovata competenza ed esperienza negli ambiti della conservazione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura.
Commissario straordinario uscente della FOM è Giovanni Zanetti che, insieme al vice-commissario straordinario Cristiana Maccagno, era stato nominato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 419 del 1999 (ossia nelle more della revisione statutaria dell’Ente), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° luglio 2013 ed era stato prorogato con analoghi decreti in data 26 giugno 2014, 3 luglio 2015, 8 aprile 2016, 11 gennaio 2017 e 31 gennaio 2018.
In precedenza Zanetti e Maccagno erano già stati nominati commissario e vice commissario della Fondazione con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 per due anni, a seguito dello scioglimento degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza della FOM disposto, a causa del dissesto finanziario in cui versava l'Ente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'articolo 30 del decreto legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007[4]. I mandati[5] erano stati prorogati con analoghi decreti in data 9 ottobre 2009, 10 ottobre 2011 e 8 ottobre 2012 fino al provvedimento di esdebitazione e alla chiusura della procedura concorsuale.
Si ricorda che l'Ordine Mauriziano è previsto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, la quale dispone che esso “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. Il relativo ordinamento era stato pertanto disposto dalla legge n. 1596 del 1962. L'articolo 2 del decreto legge. n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005, ha poi istituito la Fondazione Ordine Mauriziano, cui è stato trasferito il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente Ordine Mauriziano, ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino), trasferiti all'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. La Fondazione era subentrata all’Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, a eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti concernenti l’esercizio delle attività sanitarie, come specificato dall'articolo 1, commi 1349 e 1350, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, in data 13 ottobre 2006, era stato approvato lo statuto della Fondazione. In seguito, a causa del profondo dissesto finanziario, ne era stato disposto, come ricordato supra, il commissariamento ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007.
Secondo l’articolo 3 del nuovo statuto la FOM persegue, senza fini di lucro, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale mauriziano, sia nelle sue componenti immobiliari e mobiliari sia nella preservazione della conoscenza e della memoria e nel perseguimento degli interessi delle comunità e dei territori interessati, comprese le inerenti funzioni di beneficienza, istruzione e culto. Sulla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Fondazione vigila un comitato di cinque membri nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Presidente della regione Piemonte e dall'Ordinario diocesano di Torino.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC
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Presidente: Nicola Zaccheo |
Deliberazione del Consiglio dei Ministri intervenuta il 24/1/2019 Pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978, dalla IX Commissione della Camera il 9/1/2019 e dalla 8ª Commissione del Senato il 16/1/2019 |
Procedura di nomina in corso |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti |
Il 24 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha deliberato la nomina del dott. Nicola Zaccheo a presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).
Si ricorda che la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, rispettivamente il 9 e il 16 gennaio 2019, avevano espresso parere favorevole alla proposta di nomina, trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La proposta era stata annunciata il 19 dicembre 2018 sia alla Camera sia al Senato.
Nel mese di ottobre 2018 era scaduto il mandato del precedente presidente dell’Ente, Vito Riggio, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica il 21 ottobre 2013.
Prima di tale nomina presidenziale Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 novembre 2012, incarico prorogato con analogo provvedimento del 14 maggio 2013. In precedenza Riggio era già stato nominato presidente dell’ENAC con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2007[6] e prima ancora con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 2003[7].
Si ricorda che l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, modificando la disciplina prevista dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ENAC, ha portato da quattro a cinque anni la durata del mandato del presidente dell'Ente, prevedendo altresì la possibilità che detto mandato possa essere rinnovato per due volte consecutive dopo la prima (in precedenza era ammesso un solo rinnovo). Il presidente dell'ENAC, scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo e all’aviazione, ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione (costituito da quattro ulteriori componenti) ed esercita le competenze stabilite dallo statuto.
L'ENAC costituisce l'Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. Tra i compiti dell'ENAC rientrano: il controllo della sicurezza; la garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero; il compimento di valutazioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico prodotto dagli aeromobili. L'ENAC rappresenta altresì l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione civile.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Circeo |
Presidente:
Antonio Ricciardi |
Richiesta di parere parlamentare annunciata alle Camere il 9/1/2019 Parere contrario della 13ª Commissione del Senato, espresso il 16/1/2019, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d’intesa con il presidente della regione interessata |
La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, riunita in sede consultiva il 16 gennaio 2019, ha espresso parere contrario sulla proposta di nomina del generale di corpo d'Armata Antonio Ricciardi a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo. Si ricorda che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 19 dicembre 2018, aveva trasmesso la relativa richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La richiesta era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, il 9 gennaio 2019 e assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e alla suddetta Commissione permanente del Senato.
Si ricorda che il 13 dicembre 2018 è scaduto il mandato del presidente dell’Ente parco nazionale del Circeo, Gaetano Benedetto, che era stato nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 dicembre 2013 per la durata di cinque anni.
Benedetto, già nominato per cinque anni presidente dell'Ente parco pontino con decreto ministeriale del 2 luglio 2007, alla scadenza di tale mandato era divenuto commissario straordinario con decreto ministeriale del 7 agosto 2012. Tale incarico commissariale era stato in seguito confermato con successivi decreti ministeriali del 29 ottobre 2012, del 23 gennaio 2013, del 10 maggio 2013 e del 24 luglio 2013.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale della Sila |
Commissario straordinario:
Francesco Curcio |
Nomina annunciata alla Camera il 15/01/2019 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
23/11/2018 (decorrenza 24/11/2018) |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Il 15 gennaio 2019 è stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 19 dicembre 2018 con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Francesco Curcio a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila, per la durata di sei mesi, a decorrere dal 24 novembre 2018, e “comunque non oltre la nomina del presidente”, del suddetto ente.
Si ricorda che nel mese di novembre 2018 è scaduto il mandato del commissario straordinario dell’Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, che era stato prorogato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 maggio 2018, per la durata di sei mesi a decorrere dal 24 maggio 2018 e comunque non oltre la nomina del presidente.
Ferrari era stata nominata commissario straordinario con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2014 e detto mandato era già stato prorogato con analoghi provvedimenti in data 2 aprile 2015, 8 ottobre 2015, 26 maggio 2016, 10 novembre 2016, 12 maggio 2017 e 9 novembre 2017. In precedenza Ferrari era stata nominata presidente dell'Ente parco calabrese per cinque anni con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 febbraio 2009.
Dopo la scadenza di tale mandato presidenziale, la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, fino al commissariamento dell’Ente parco con la ricordata nomina di Ferrari a commissario straordinario.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese
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Commissario straordinario:
Alfonso Di Palma |
Nomina annunciata alla Camera il 15/01/2019 ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
13/12/2018 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Il 15 gennaio 2019 è stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 19 dicembre 2018, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Alfonso Di Palma a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano – Val d'Agri – Lagonegrese, intervenuta il 13 dicembre 2018 per la durata di sei mesi. Il decreto precisa che la nomina comunque non avrà efficacia successivamente all’insediamento degli organi ordinari di gestione.
L’11 luglio 2017 era scaduto il mandato del presidente dell'Ente, Domenico Totaro, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 luglio 2012. A far data dal 25 agosto 2017, ossia a seguito della scadenza dei 45 giorni di prorogatio previsti dal decreto legge n. 293 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994, la gestione del predetto Ente parco è assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, Vittorio Triunfo, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
Si ricorda che la nomina presidenziale di Totaro – primo presidente dell’Ente parco lucano, istituito con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 dicembre 2007 - aveva comportato la cessazione del mandato commissariale già attribuito allo stesso Totaro con decreto ministeriale del 24 ottobre 2008 e varie volte prorogato, da ultimo con analogo provvedimento del 30 aprile 2012.
Si ricorda che gli Enti parco nazionali, sono disciplinati dall'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina i presidenti con propri decreti, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi degli Enti parco sono i consigli direttivi, le giunte esecutive, i collegi dei revisori dei conti e le comunità dei parchi. I mandati sono tutti quinquennali.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale del turismo ENIT
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Presidente:
Giorgio Palmucci
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Deliberazione del Consiglio dei Ministri intervenuta il 10/1/2019 Pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978, dalla X Commissione della Camera il 19/12/2018 e dalla 10ª Commissione del Senato il 20/12/2018 |
Procedura di nomina in corso |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo |
Il 10 gennaio 2019 il Consiglio dei ministri - su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - ha deliberato la nomina, per un periodo di tre anni, di Giorgio Palmucci a presidente dell’Agenzia nazionale del turismo (ENIT).
Si ricorda che la X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, nella seduta del 19 dicembre 2018, e la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato, nella seduta del 20 dicembre 2018, avevano espresso parere favorevole alla suddetta nomina. Il parere era stato chiesto ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 30 novembre 2018, annunciata il 5 dicembre 2018 sia al Senato sia alla Camera.
Si ricorda, altresì, che il 24 luglio 2018 era scaduto il mandato del precedente presidente dell’Agenzia ENIT, Evelina Christillin, che era stata nominata per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica il 24 luglio 2015. Si ricorda inoltre che il 3 luglio 2018 erano già scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione, Fabio Maria Lazzerini e Antonio Preiti, i quali erano stati nominati per tre anni con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 3 luglio 2015.
Le suddette nomine avevano comportato la cessazione della gestione commissariale dell'Ente, che era stata prevista dall'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, nel quadro della trasformazione dell'ENIT in ente pubblico economico. Il commissario straordinario uscente dell'Agenzia, Cristiano Radaelli, era stato infatti nominato fino all'insediamento degli organi ordinari dell'Ente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 giugno 2014, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Il nuovo statuto dell'ENIT è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2015 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Sono organi dell'Ente: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo[8]. Egli presiede il consiglio di amministrazione che è altresì composto da due membri nominati dallo stesso Ministro: uno è designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (nel collegio uscente: Preiti), ed uno è designato sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative (nel collegio uscente: Lazzerini). I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta.
L'Agenzia ENIT, ai sensi del citato articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014, è ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Nel perseguimento della sua missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali nonché i prodotti enogastronomici tipici e artigianali in Italia e all’estero.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Cassa di previdenza delle Forze armate
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Presidente:
Agostino Biancafarina
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Deliberazione del Consiglio dei Ministri intervenuta il 12/12/2018 Pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978, dalla 4ª Commissione del Senato il 7/11/2018 e dalla IV Commissione della Camera il 14/11/2018 |
Procedura di nomina in corso |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro della difesa |
Il 12 dicembre 2018 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, ha deliberato la nomina di Agostino Biancafarina a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.
La IV Commissione (Difesa) della Camera, nella seduta del 14 novembre 2018, e la 4ª Commissione (Difesa) del Senato, nella seduta del 7 novembre 2018, avevano espresso parere favorevole alla suddetta nomina. Il parere era stato richiesto dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 29 ottobre 2018, annunciata alla Camera il 31 ottobre 2018 e al Senato il 5 novembre 2018.
Il Ministro della difesa, con proprio decreto in data 2 ottobre 2018, aveva nominato Biancafarina componente effettivo del consiglio di amministrazione della Cassa. Presidente uscente della Cassa è Massimiliano Del Casale, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 2017 fino al 9 febbraio 2020, ossia fino alla scadenza del consiglio di amministrazione dell’Ente. Del Casale tuttavia è stato collocato nell’ausiliaria per raggiunti limiti d’età a decorrere dal 19 novembre 2018.
Il presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate è scelto infatti tra i membri effettivi del relativo consiglio di amministrazione designati tra il personale militare in servizio attivo o tra gli ulteriori componenti previsti dall'articolo 76, comma 2, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 ed è nominato su proposta del Ministro della difesa secondo le modalità dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988. Per tale nomina è designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.
La Cassa di previdenza delle Forze armate è stata istituita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 4 dicembre 2009, che ha disposto il riordino per accorpamento delle sei preesistenti Casse militari di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri ed è ora regolata dagli articoli 73 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 15 marzo 2010. Sono organi della Cassa il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori, che restano in carica per 3 anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile. La Cassa, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa. Essa gestisce i fondi previdenziali secondo principi di uniformità gestionale, fatti salvi il regime previdenziale e creditizio vigente per i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
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Unione italiana tiro a segno UITS
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Commissario straordinario:
Francesco Soro
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Nomina non ancora comunicata alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
22/10/2018
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Decreto del Ministro della difesa |
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Il Ministro della difesa, con proprio decreto in data 22 ottobre 2018 non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978, ha confermato il commissario straordinario dell’Unione italiana tiro a segno UITS, Francesco Soro, fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per un periodo massimo di un anno. Il 2 ottobre 2018 era scaduto infatti il mandato dello stesso Soro, che era stato nominato con analogo decreto del Ministro della difesa in data 2 ottobre 2017 per un periodo massimo di un anno.
Il 31 dicembre 2016 era scaduto il mandato del presidente uscente dell'UITS, Ernfried Obrist, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 febbraio 2013 per la durata del quadriennio olimpico 2013 - 2016.
Sono organi centrali dell'UITS l'assemblea nazionale (composta dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale[9], dai rappresentanti dei gruppi sportivi e dai rappresentanti eletti dalle sezioni e dai gruppi sportivi), il presidente nazionale (coadiuvato da un vicepresidente nazionale, nominato dal Ministro della difesa), il consiglio direttivo (composto dal presidente e da dodici consiglieri eletti dall'assemblea e nominati dal Ministro della difesa), il consiglio di presidenza (composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dal consiglio direttivo) e il collegio dei revisori dei conti (composto da tre membri). I componenti di tali organi restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.
L'Unione italiana tiro a segno UITS è un ente pubblico a base associativa sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Finalità dell'Ente sono l'istruzione e l'esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa ed il rilascio della relativa certificazione. All'UITS sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI. In particolare, sebbene ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'UITS ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di statistica ISTAT |
Componenti del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica:
Daniela Cocchi, Emilia Mazzuca, Fabio Bartolomeo, Pier Paolo Italia, Maria Cannata, Paolo Pennesi, Antonio Lentini, Alberto Avetta, Gaetano Palombelli, Domenico Mauriello, Luigi Cannari, Cinzia Ferrara, Patrizia Farina e Tiziana Laureti
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
6/3/2019 |
D.P.C.M. |
Il 6 marzo 2019 scadrà il mandato dei componenti del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto nazionale di statistica ISTAT.
L’organismo era stato rinnovato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015.
Il 22 dicembre 2014 era scaduto infatti il mandato, sempre quadriennale, del precedente comitato, che era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 dicembre 2010.
Si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, emanato nell'ambito della seconda procedura “taglia-enti” prevista dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, aveva disposto il riordino dell'ISTAT prevedendo tra l'altro la riduzione della consistenza[10] e la modifica della composizione degli organi collegiali dell'Istituto.
Il comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale ed esercita le funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica[11] costituiti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989. Il comitato è composto, oltre che dal presidente dell’Istituto, che lo presiede: da due membri in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze e da quattro membri in rappresentanza di altre amministrazioni statali, individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell’ISTAT da tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata; da un rappresentante designato dal presidente di Unioncamere; da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d’informazione, da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche e affini. Il comitato dura in carica quattro anni; i suoi membri possono essere confermati per non più di due volte[12].
Come specificato dall'articolo 1 del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, l'ISTAT è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo ed internazionale.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
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Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise |
Presidente:
Antonio Carrara
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
18/3/2019 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni competenti |
Il 18 marzo 2019 scadrà il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Antonio Carrara, che era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 18 marzo 2014, per la durata di cinque anni.
La proposta di nomina era stata trasmessa dal predetto Ministro con lettera del 16 gennaio 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 23 gennaio 2014. La richiesta era stata assegnata alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, la quale aveva espresso parere favorevole nella seduta del 5 febbraio 2014. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)) della Camera che, dopo averne avviato l'esame e aver proceduto all'audizione informale[13] dello stesso Carrara nella seduta dell'11 febbraio 2014, aveva parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 19 febbraio 2014.
Con la nomina di Carrara alla presidenza del predetto Ente parco, era venuto automaticamente meno il mandato del commissario straordinario Giuseppe Rossi, che era stato nominato con decreto ministeriale del 12 luglio 2012, comunicato e annunciato alla Camera il 24 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978. In precedenza Rossi era stato nominato per cinque anni presidente dello stesso Ente parco con decreto ministeriale del 31 maggio 2007, e il suo mandato, scaduto il 31 maggio 2012, era proseguito in regime di prorogatio ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 293 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge n. 444 del 1994, fino appunto alla sua nomina a commissario straordinario.
Gli Enti parco nazionali, disciplinati dall'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[14]. I mandati sono, come sopra ricordato, quinquennali.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di statistica ISTAT
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Presidente:
Gian Carlo Blangiardo |
Deliberazione del Consiglio dei Ministri intervenuta il 31/1/2019 Pareri favorevoli espressi dalla I Commissione della Camera e dalla 1ª Commissione del Senato il 30/1/2019 ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 322/1989
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Proposta di nomina in corso
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D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza dei 2/3 dei componenti |
Il 31 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha deliberato, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, la nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Il 30 gennaio 2019 la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera e la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato avevano espresso parere favorevole, con la prescritta maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Commissione, alla suddetta nomina.
La proposta era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 novembre 2018, annunciata sia al Senato sia alla Camera nella medesima data.
La richiesta era stata assegnata alle suddette Commissioni parlamentari, che ne avevano avviato l’esame entrambe il 28 novembre 2018. Il 5 dicembre 2018 si era svolta l’audizione del nominando, nell’ambito di una seduta delle due Commissioni riunite.
Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2018 Maurizio Franzini, già componente del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica ISTAT, è stato incaricato di svolgere le funzioni del presidente dell’Istituto, nelle more del perfezionamento della nomina e fino alla data di insediamento del nuovo presidente dell’ISTAT.
Il 15 luglio 2018 era infatti scaduto il mandato del precedente presidente dell’Istituto, Giorgio Alleva, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica il 15 luglio 2014.
Il 27 luglio 2018 il Ministro per la pubblica amministrazione aveva diramato un avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la designazione del nuovo presidente dell’Istituto.
Si ricorda che Alleva era succeduto ad Antonio Golini, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2013 era stato incaricato di svolgere le funzioni attribuite al presidente dell'ISTAT in attesa della nomina dello stesso, a seguito delle dimissioni rassegnate il 28 aprile 2013 dal presidente uscente Enrico Giovannini, nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali[15].
Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989, modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 196 del 2009 e dall'articolo 8-bis, comma 1, lett. d) del decreto legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, il presidente dell'ISTAT è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini, con esperienza internazionale, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta[16].
Organi dell'Istituto, riordinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, sono: il presidente, il consiglio (composto da 5 membri compreso il presidente), il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (composto da 15 membri compreso il presidente) e il collegio dei revisori dei conti. I mandati hanno tutti durata quadriennale.
L'ISTAT, ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Consiglio nazionale delle ricerche CNR
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Componente del consiglio di amministrazione:
Mario Giovanni Melazzini
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Nomina comunicata al Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
9/1/2019 |
Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca su designazione di Unioncamere e Confindustria
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Il 22 gennaio 2019 è stata annunciata la lettera, datata 10 gennaio 2019, con la quale il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale n. 13, del 9 gennaio 2019, concernente la nomina di Mario Giovanni Melazzini a componente del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche CNR, in sostituzione di Gloria Maria Rita Saccani Jotti, dimissionaria dal 19 aprile 2018, a seguito dell’assunzione del mandato parlamentare. La nomina di Melazzini è intervenuta, come previsto dalla legge, all'interno della terna proposta al suddetto Ministro dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura. Il nominato resterà in carica fino alla scadenza dell’intero consiglio di amministrazione, prevista per il 20 febbraio 2020.
Si ricorda che il suddetto Ministro, con decreto del 9 febbraio 2016, aveva nominato Tommaso Edoardo Frosini e Gloria Maria Rita Saccani componenti del consiglio di amministrazione del CNR per un quadriennio. In particolare Frosini è stato nominato su designazione della Conferenza Stato-regioni-Province autonome, mentre la Saccani era stata scelta all'interno della suddetta terna.
Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca aveva in precedenza comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 13 novembre 2015, Roberto Lagalla e Vito Mocella componenti del consiglio di amministrazione del CNR, su rispettiva designazione della Conferenza dei rettori delle università italiane CRUI e del personale dell'Ente.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo n. 213 del 2009, in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 165 del 2007. Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine in tali enti, il decreto legislativo n. 213 del 2009 ha apportato, tra le altre, importanti innovazioni come la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Sono state altresì novellate le procedure di designazione e di nomina dei presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più le Commissioni parlamentari competenti, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento dei decreti di nomina emanati dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico INDA
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Componente del consiglio di amministrazione:
Mariarita Sgarlata |
Pareri favorevoli espressi dalla 7ª Commissione del Senato il 13/12/2018 e dalla VII Commissione della Camera il 19/12/2018 ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 20/1998 |
Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali che designa un componente; l'altro è designato dal Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca |
La 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, nella seduta del 13 dicembre 2018 e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nella seduta del 19 dicembre 2018, hanno espresso parere favorevole alla nomina della dottoressa Mariarita Sgarlata a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico INDA, in sostituzione del dimissionario Pier Francesco Pinelli.
Il parere era stato chiesto dal Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera del 27 novembre 2018, annunciata il 5 dicembre 2018 sia Senato sia alla Camera, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20.
Si ricorda che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto del 7 marzo 2018, aveva nominato il consiglio di amministrazione della Fondazione per la durata di quattro anni, che in origine era composto da: Giancarlo Garozzo (sindaco pro tempore di Siracusa); Pier Francesco Pinelli, in qualità di consigliere designato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con funzioni di consigliere delegato; Margherita Rubino, consigliere designato dal Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca; Emanuele Giliberti, consigliere designato dalla Regione Sicilia; Paolo Giansiracusa, consigliere designato dalla Conferenza unificata.
Ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 20 del 1998, il consigliere delegato e il consigliere designato dal Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca sono nominati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti[17]. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo aveva pertanto richiesto i pareri sulle proposte di nomina di Pinelli e Rubino con lettera del 23 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018.
Al riguardo la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 30 gennaio e del 7 febbraio 2018.
Si ricorda che per effetto della nomina del consiglio di amministrazione era terminata la gestione commissariale alla quale la Fondazione INDA risultava precedentemente assoggettata. Commissario straordinario uscente era il già citato Pier Francesco Pinelli, che era stato nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo il 5 febbraio 2016, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 20 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 33 del 2004[18]. Il mandato commissariale di Pinelli era stato poi prorogato con analoghi decreti ministeriali in data 2 febbraio 2017, 27 luglio 2017 e 7 febbraio 2018, fino all’approvazione del nuovo statuto della Fondazione e alla ricostituzione dell’organo ordinario di amministrazione. Tra i compiti del commissario straordinario rilevava infatti la revisione dello statuto anche con riguardo alla ridefinizione degli organi dell’Ente e delle relative competenze.
Il nuovo statuto della Fondazione, deliberato dal commissario straordinario in data 3 gennaio 2018, è stato quindi approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in data 1° marzo 2018.
L’Istituto, fondato nel 1914 e già disciplinato quale ente pubblico dalla legge n. 70 del 1975, è stato trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 20 del 1998. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 di tale decreto legislativo è la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine nell'Ente in oggetto: in quanto ente di diritto privato, la Fondazione non sarebbe infatti ricompresa nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.
L’INDA ha la finalità di coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con gli enti locali, l'organizzazione e lo svolgimento di rappresentazioni nei teatri greci e romani, oltreché nei parchi archeologici, promuovendo la divulgazione del repertorio teatrale classico e delle altre attività culturali ed artistiche ad esso relative. Promuove inoltre, anche in collaborazione con le università, lo studio dei testi teatrali della letteratura greca e latina.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Data nomina |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS
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Consiglieri:
Riccardo Cesari Alberto Corinti |
24/12/2012 |
24/12/2018
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D.P.R., previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico |
Il 24 dicembre 2018 sono scaduti i mandati a consiglieri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS di Riccardo Cesari e Alberto Corinti, che erano stati nominati per sei anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 2012.
L’IVASS è stato istituito dall'articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012. A esso sono state attribuite le funzioni già affidate al soppresso Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo ISVAP.
Sono organi dell'IVASS il presidente, il consiglio ed il direttorio della Banca d'Italia in composizione integrata. Presidente dell'IVASS è, ratione muneris, il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi. Il consiglio, cui spetta l'amministrazione generale dell'Istituto, è composto dal presidente dell'IVASS e da due consiglieri scelti - come previsto dal comma 13 del suddetto articolo 13 - tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo. I due consiglieri, che restano in carica per sei anni rinnovabili una sola volta, integrano altresì il direttorio della Banca d'Italia per il solo esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa e previdenziale.
L'IVASS è stato istituito al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria.
L'Istituto opera in base a principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Codice delle assicurazioni private. L'IVASS ed i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia ed indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Data nomina |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale della previdenza sociale INPS
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Presidente: Tito Boeri |
16/2/2015 |
16/2/2019 |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze |
Il 16 febbraio 2019 scadrà il mandato del Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS Tito Boeri, che era stato nominato il 16 febbraio 2015, per un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina di Boeri era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni parlamentari competenti. La relativa richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettera del 12 gennaio 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 13 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 come richiamato dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994. Tale richiesta era stata assegnata alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che ne aveva iniziato l'esame nella seduta del 20 gennaio 2015, lo aveva proseguito nella seduta del 27 gennaio 2015 procedendo anche all'audizione informale di Boeri, ed aveva espresso parere favorevole nella seduta del 28 gennaio 2015. La richiesta era stata altresì assegnata alla 11a Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, che aveva parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 2 febbraio 2015.
L'avvio della procedura per la nomina di Boeri era stato deliberato dal Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014 sempre su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Su tale proposta di nomina era stata altresì acquisita - ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 - l'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, formalizzata con la delibera n. 1 del 13 gennaio 2015 del predetto organo.
Con la nomina di Boeri alla presidenza dell'INPS era venuto automaticamente meno il mandato a commissario straordinario dell'Istituto di Tiziano Treu, che era stato nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 ottobre 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato rispettivamente il 10 e il 14 ottobre 2014 ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978. Treu era succeduto in tale incarico commissariale a Vittorio Conti, che era stato a sua volta nominato con analogo decreto del 12 febbraio 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato rispettivamente il 17 e il 20 febbraio 2014.
Il commissariamento dell'INPS era conseguito alle dimissioni rassegnate il 3 febbraio 2014 dal presidente in carica, Antonio Mastrapasqua, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2008. La durata in carica di Mastrapasqua era stata tra l'altro differita fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che aveva attribuito all'INPS le funzioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS contestualmente soppressi.
Si ricorda che il riassetto degli enti pubblici di previdenza ed assistenza operato dall'articolo 7 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che ha modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ha comportato la soppressione del consiglio di amministrazione di tali enti e l'attribuzione al presidente delle relative funzioni. L'unico organo collegiale dell'INPS risulta dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), la cui composizione è stata parimenti ridotta all'atto del rinnovo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 9, del decreto legge n. 78 del 2010, e dell'articolo 21, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011. Il CIV definisce i programmi, individua le linee di indirizzo e approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ente previdenziale[19].
La ricordata modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994 ha altresì attribuito al CIV prerogative specifiche nell'ambito della procedura per la nomina del presidente dell'Istituto. Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza, ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il CIV informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare. Il Ministro, contestualmente alla richiesta del parere parlamentare di cui alla legge n. 14 del 1978, provvede ad acquisire sulla proposta di nomina del presidente anche l'intesa con il CIV, che deve intervenire entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.
L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte, nell'ambito della normativa c.d. “taglia-enti”, dal decreto legge n. 78 del 2010 e dal decreto legge n. 201 del 2011, ha progressivamente incorporato l'Istituto postelegrafonici IPOST. l’ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e l’INPDAP (che pure aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).
Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibili sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.
La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcun modo.
Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.
Le attuazioni governative:
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° - 31 gennaio 2019 sono stati segnalati 507 ordini del giorno[20] dei quali:
103 sono stati inviati al Ministero dell’economia e delle finanze, 60 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 50 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 33 al Ministero della salute, 26 al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 24 al Ministero dello sviluppo economico, 20 al Ministero dell’interno, 17 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 16 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 16 al Ministero della giustizia, 16 al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 13 al Ministero per i beni e le attività culturali, 11 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 8 al Ministero della difesa, 5 al Ministro per la famiglia e le disabilità, 5 al Ministro per la pubblica amministrazione, 1 al Ministro per il sud;
95 riferiti alla legge n. 136 del 2018, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” (A.C. 1408).
58 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 16 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 11 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 7 al Ministero dello sviluppo economico, 3 al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 1 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 1 al Ministero dell’interno, 1 al Ministero della salute;
9 riferiti alla legge n. 3 del 2019, concernente “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (Atti Camera 1189-A e 1189-B)
3 sono stati inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 3 al Ministero della giustizia, 1 al Ministero dell’interno, 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 1 al Ministro per la pubblica amministrazione.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 10 risoluzioni:
· TURRI ed altri n. 6/00042, LOLLOBRIGIDA ed altri n. 6/00043 (Testo modificato nel corso della seduta) e CONTE ed altri n. 6/00045 (Testo modificato nel corso della seduta), sulle Comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150, al Ministero della giustizia;
· GRANDE ed altri n. 8/00009, sulla sicurezza dei giornalisti e degli operatori dei media a livello internazionale, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
· BENAMATI ed altri n. 8/00010, concernente iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico, al Ministero dello sviluppo economico;
· DEIDDA ed altri n. 8/00011, sull’impiego dei “carabinieri ausiliari”, al Ministero della difesa;
· VIZZINI ed altri n. 8/00012, concernente iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
· FRASSINETTI ed altri n. 8/00013, concernente iniziative per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
· CASSESE ed altri n. 8/00014, concernente iniziative in materia di marchiatura delle uova, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
· EMILIOZZI ed altri n. 8/00015, sulla situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Eritrea, nonché sullo sviluppo economico-culturale eritreo, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell’interno.
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. comp. |
Oggetto |
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1/00044 Mozione |
Molinari |
Assemblea |
23/1/2019 |
III |
Applicazione nei confronti dell’Ungheria dell’articolo 7, paragrafo 1, del Trattato UE, in relazione alla risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 12 settembre 2018 |
La mozione Molinari e D’Uva n. 1/00044, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 27 settembre 2018, impegnava l'esecutivo ad attivarsi: per la protezione e la promozione dei diritti e dei valori sanciti all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, che rappresentano il fondamento comune e il presupposto irrinunciabile per tutti gli Stati membri; affinché il Consiglio dell'Unione europea accerti che i motivi che si ritiene siano all'origine della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea attivata nei confronti dell'Ungheria non siano venuti meno ovvero, nel caso non fossero più validi, affinché tale procedura sia chiusa celermente, in quanto infondata.
“In linea con gli impegni derivanti dalla mozione in questione, approvata dall'Assemblea della Camera dei Deputati lo scorso 27 settembre, il Governo italiano ha continuato a sostenere in tutte le opportune sedi l’importanza per tutti i Paesi europei, del rispetto e della promozione dei diritti e dei valori fondamentali che concretano l'identità europea, in primis lo Stato di diritto. In tal senso sono state favorite occasioni di incontro bilaterale con altri Stati membri UE, a livello sia politico sia di alti funzionari, volte ad approfondire la discussione sul tema, tra cui l'incontro del Ministro Moavero Milanesi con l'omologa danese, in data 6 novembre u.s., e le consultazioni a livello direttori generali con il Belgio del 5 ottobre u.s., che hanno fatto seguito all'incontro che lo stesso Ministro aveva avuto con il suo omologo in agosto.
L'Italia partecipa inoltre attivamente al Gruppo “Amici dello Stato di diritto”, esercizio avviato nel 2016 su impulso belga e a cui hanno aderito altri 9 Stati membri con l'obiettivo di rafforzare e migliorare la tutela dello Stato di diritto nell’UE.
L'incontro più recente del Gruppo si è tenuto lo scorso 7 novembre a Berlino. La riunione, organizzata da Belgio e Germania, ha costituito l'occasione per esaminare una proposta belga di Dichiarazione intergovernativa per l’istituzione di una “EU Periodic Peer Review” sul rispetto dallo stato di diritto negli Stati membri (sul modello della Universal Periodic Review in materia di diritti umani avviata nel 2006 in ambito Nazioni Unite).
In merito al caso ungherese, dopo l'approvazione della Risoluzione dello scorso 12 settembre con cui, sulla base dell'art. 7.1 del Trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio di accertare l'esistenza di un evidente rischio di una grave violazione da parte dell'Ungheria dei valori fondamentali UE, un primo esame del dossier si è svolto nel corso delle sedute del Consiglio Affari Generali del 12 novembre 2018 e del Consiglio Affari Generali dell'11 dicembre 2018. In tale occasione, la Commissione ha evocato i recenti sviluppi in Ungheria, con particolare riferimento alla libertà accademica (spostamento a Vienna della sede amministrativa della Central European University) e al pluralismo dei media (accentramento di numerose entità in una holding sotto l'influenza del partito di maggioranza e sottratta al controllo dell'autorità per le comunicazioni). Sul piano procedurale, la Commissione ha suggerito di procedere a una sequenza di audizioni, ciascuna dedicata all'approfondimento di un tema specifico fra i 12 sollevati nella Risoluzione del Parlamento europeo, consentendo altresì la partecipazione delle organizzazioni internazionali ivi richiamate (Commissione di Venezia, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa-OSCE, Group of States against Corruption--GRECO).
Da parte sua, l'Ungheria, dopo aver prodotto una Nota difensiva in risposta alle obiezioni sollevate dal Parlamento europeo, sì è dichiarata pronta a un confronto sugli elementi fattuali e di diritto. Sugli aspetti procedurali, tuttavia, Budapest si è detta contraria alla partecipazione delle organizzazioni internazionali menzionate, così come ad ammettere la partecipazione del Parlamento europeo - su sua richiesta - alle riunioni del Consiglio Affari Generali, dopo l'incontro informale del 12 novembre.
Spetterà ora alla Presidenza di turno rumena, che ha assunto mandato dal 1° gennaio 2019, indicare quando e con quali modalità trattare l'argomento in Consiglio.
Nel quadro dei seguiti che il Consiglio sarà chiamato ad assicurare nei prossimi mesi, il Governo italiano ha sin dall'inizio sostenuto l'importanza di un dialogo aperto e non discriminatorio tra pari in Consiglio Affari Generali, in piena collaborazione con le Autorità ungheresi e nel rispetto della sovranità degli Stati membri dell'Unione.
Il Governo italiano ha altresì sottolineato la necessità di valutare i 12 punti sollevati dal Parlamento europeo attraverso l'acquisizione di accurati elementi di approfondimento istruttorio, anche con il supporto tecnico dei competenti servizi della Commissione, prima di passare alla fase di audizione ex art. 7 del Trattato sull'Unione europea”.
La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.
Al fine di definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli adempimenti a carico di ciascun Ministero[21]. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, per acquisire da questi ultimi ogni informazione utile in merito all’attuazione dell’obbligo, nonché per sollecitare l’invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data prevista o deducibile dalla norma introduttiva.
Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni sullo stato di adempimento degli obblighi a riferire alle Camere che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.
Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio illustrata circoscritta all’indicazione delle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché delle eventuali modifiche o abrogazioni di obblighi già vigenti.
Nell’ambito delle relazioni annunciate nel mese di gennaio 2019, si segnala, in quanto costituisce il primo adempimento della disposizione di legge che ne prescrive l’invio al Parlamento, la relazione concernente le Attività svolte, i risultati conseguiti e l’utilizzo della dotazione finanziaria conferita (Doc. CCXLI, n. 1), trasmessa dalla Fondazione Italia sociale in attuazione del comma 8 dell’articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.
Si ricorda che la Fondazione Italia Sociale è stata istituita dal comma 1 dell’articolo 10 con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione è chiamata a svolgere, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico ed è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto[22], senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.
Per lo svolgimento delle attività istituzionali il comma 7 dell’articolo 10 assegna alla Fondazione una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro.
Il comma 8 stabilisce che entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore della legge n. 106 (ossia a decorrere dal 2017), la Fondazione trasmetta alle Camere una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione iniziale alla stessa conferita, di cui al comma 7.
Nella relazione trasmessa (Doc. CCXLI, n. 1) si fornisce preliminarmente la cronologia dell’iter di costituzione della Fondazione, che si è completato nel corso del 2018[23], rilevando che per tale ragione si riferisce per la prima volta con riferimento a tale annualità.
Vengono quindi brevemente descritti la natura giuridica e il modello di governo dell’ente e illustrati i cinque principali ambiti operativi della Fondazione, così individuati: promozione del Terzo settore; analisi di politiche, strumenti normativi e finanziari a sostegno del Terzo settore e dello sviluppo sociale; sostegno alle iniziative di studio e ricerca; progetti istituzionali da realizzare in partenariato con autorità pubbliche (nazionali e internazionali) per promuovere lo sviluppo degli enti del Terzo settore e per contribuire al benessere sociale; costituzione di fondi filantropici per sostenere progetti di largo impatto sociale e occupazionale. Nella relazione si dà quindi conto dei risultati conseguiti nelle aree di intervento individuate.
Per quanto attiene all’utilizzo della dotazione, si osserva che tutte le attività riferite sono state realizzate nel 2018 grazie al contributo pro bono del personale di organizzazioni e imprese che hanno condiviso il progetto della Fondazione e ne hanno sostenuto il primo avviamento. La Fondazione non ha ritenuto di utilizzare il fondo di dotazione conferito dallo Stato al momento della costituzione in quanto impegnata a operare, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 10 della legge n. 106 del 2016 “nel rispetto del principio di prevalenza dell’impiego di risorse provenienti da soggetti privati”[24]. Da ultimo si forniscono entità e articolazione del patrimonio e lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018[25].
Presidenza del Consiglio dei ministri |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 400/1988, art. 5, co. 3, lett. a-bis) |
Stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta) (Dati relativi all’anno 2017, Doc. LXXXIV, n. 1) |
I Affari costituzionali II Giustizia III Affari esteri VII Cultura VIII Ambiente XI Lavoro |
9/1/2019 |
D.Lgs. 66/1999, art. 12, co. 1* |
Relazioni concernenti: l'incidente occorso a un aeromobile presso l'aeroporto di Roma Ciampino il 10 novembre 2008;
diciassette incidenti o inconvenienti gravi occorsi ad aeromobili tra il 21 maggio 2016 e il 18 maggio 2018 (Trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta) |
IX Trasporti |
17/1/2019 |
*Il comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente aereo l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAV), alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). |
L. 225/1992, art. 5, co. 4-quinquies*
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Attività di protezione civile (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta) (Dati riferiti all’anno 2017, Doc. CXII, n. 2) |
VIII Ambiente |
22/1/2019 |
*Il comma 4-quinquies dell’articolo 5 della legge 24 febbraio1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, prevede che il Governo “riferisca annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell’emergenza, nonché sull’utilizzo del Fondo per la protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali”. La legge n. 225 del 1992 è stata abrogata dall’articolo 48, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto medesimo (ossia dal 6 febbraio 2018). L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018 stabilisce che il Governo riferisca annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali regolati dal Capo VI del suddetto codice, così riproducendo nella sostanza quanto disposto dall'articolo 5, comma 4-quinquies, della legge n. 225 del 1992. Il Doc. CXII, n. 2, riferito all’anno 2017, è stato predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 4-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vigente nel periodo di riferimento. |
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D.Lgs. 215/2003, art. 7, co. 2, lett. f)* |
Effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica ed efficacia dei meccanismi di tutela (Relazioni redatte dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta) (Dati relativi all’anno 2015 e all’anno 2016, Doc. CXXX, n. 1 Dati relativi all’anno 2017, Doc. CXXX, n. 2) |
I Affari costituzionali |
30/1/2019 |
*L’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), al comma 1, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità un ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso. Ai sensi del comma 2, lett. f), l’Ufficio deve redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela. |
L. 279/2002, art. 5, co. 1 |
Stato di attuazione della legge n. 279 del 2002, recante modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario (Predisposta dal Ministero della giustizia e trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta) (Dati relativi al triennio 2015-2017*, Doc. CXVII, n. 1) |
II Giustizia |
31/1/2019 |
*L'articolo 5, comma 1, della legge 23 dicembre 2002, n. 279, recante “Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario”, prevede che ogni tre anni il Presidente del Consiglio dei ministri presenti al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 279. |
Commissario delegato per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli” |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 43/2013, art. 4, co. 1-bis* |
Attività svolte, entità dei lavori ancora da eseguire e rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della “Galleria Pavoncelli” (Dati riferiti al II semestre 2018, corredati dalla rendicontazione contabile delle spese sostenute nel medesimo semestre, Doc. XXVII, n. 5) |
VIII Ambiente |
22/1/2019
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*Il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all’articolo 4, comma 1-bis, primo periodo, prevede che il Commissario delegato per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli”, nominato con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (poi soppressa dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014), e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della “Galleria Pavoncelli”. Il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, ha ulteriormente previsto che il rapporto riferisca anche sull'entità dei lavori ancora da eseguire. L’articolo 1, comma 1135, lett. a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha disposto il differimento del termine di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, come convertito, così prevedendo che in considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, già più volte prorogata, continui ad operare fino al 31 maggio 2019. |
Commissario “ad acta” di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 73/2014 art. 2, co. 2* |
Attività svolta dal Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entità dei lavori ancora da eseguire e rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto (Dati aggiornati al 31 dicembre 2018, Doc. CCXIX, n. 3) |
VIII Ambiente
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17/1/2019
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*L’articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, al comma 2, prevede che il Commissario “ad acta” di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nei comuni di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (le cui funzioni, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sono state trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto. L’articolo 1, comma 1139, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ha modificato l'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prorogando al 31 dicembre 2018 l'incarico del Commissario “ad acta”. |
Ministro per gli affari europei |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 14, co. 1* |
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea (Dati riferiti al quarto trimestre 2018, Doc. LXXIII-bis, n. 4) |
Tutte le Commissioni permanenti Commissione parlamentare per le questioni regionali |
31/1/2019 |
*La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), all’articolo 14, comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia: a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano; b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani; c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia; d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
Ministero dell'economia e delle finanze |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 212/2000, art. 13, co. 13 |
Attività svolta dai Garanti del contribuente (Dati relativi all’anno 2017, Doc. LII, n. 1) |
VI Finanze |
15/1/2019 |
Ministero della giustizia |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 193/2000, art. 5, co. 3* |
Svolgimento da parte di detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali (Dati relativi al 2018, Doc. CXCIV, n. 1) |
II Giustizia XI Lavoro |
23/1/2019 |
*La legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti), all’articolo 5, comma 3, prevede che il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presenti ogni anno al Parlamento una relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali. Il medesimo comma prevede altresì che la relazione contenga una specifica valutazione sull'idoneità degli spazi destinati a tali finalità. |
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L. 70/1975, art. 30, co. quinto* |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico della Cassa delle ammende (Dati relativi all’attività svolta nel 2017, corredati dal bilancio di previsione, dal conto consuntivo e dalla dotazione di personale riferiti alla medesima annualità) |
II Giustizia |
24/1/2019 |
*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. |
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L. 70/1975, art. 30, co. quinto |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell’Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria – EAP (Dati relativi all'attività svolta nel 2017, corredati dal bilancio di previsione, dal conto consuntivo e dalla pianta organica riferiti alla medesima annualità) |
XI Lavoro |
24/1/2019 |
D.L. 553/1996, art. 6-ter, co. 1 |
Stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta) (Dati relativi al I semestre 2018) |
II Giustizia |
28/1/2019 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 99/2009, art. 50, co. 1 |
Andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili (Dati relativi al II semestre 2017, Doc. LXXI-bis, n. 1) |
IX Trasporti |
22/1/2019 |
Ministero dell'interno |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 121/1981, art. 113, co. unico
L. 128/2001, art. 17, co. 5
D.L. 93/2013, art. 3, co. 3
D.L. 7/2015, art. 2, co. 2
D.M. 35/2018, art. 4, co. 1* |
Attività delle Forze di polizia e stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale** (Dati riferiti al 2017, Doc. XXXVIII, n. 1) |
I Affari costituizionali II Giustizia |
9/1/2019 |
*Il comma unico dell’articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, prevede che il Ministro dell'interno presenti annualmente al Parlamento una relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale. L'articolo 17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 128, dispone che la relazione di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981 comprenda anche tutti i dati, suddivisi su base provinciale, relativi alle iniziative di cui allo stesso articolo 17, concernente la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio. L'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al comma 3, prevede che il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, predisponga annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere e che tale analisi costituisca un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, stabilisce che in un'apposita sezione della relazione di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981 il Ministro dell'interno riferisca in merito ai provvedimenti di cui allo stesso comma 2, nonché ai commi 3 e 4, concernenti il costante aggiornamento dell'elenco dei siti utilizzati per attività e condotte aventi finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, l'inibizione dell'accesso ai suddetti siti o la loro rimozione. L'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 17 gennaio 2018, n. 35, dispone che la “Relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale", di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981 riservi uno specifico paragrafo all'andamento del fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali. **L'obbligo è stato adempiuto con la trasmissione del documento dal titolo "Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata", che ha assolto anche l’obbligo di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Tale articolo, al comma 1, seconda parte, stabilisce che il Ministro dell'interno presenti, unitamente alla relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata. |
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Il Doc. XXXVIII, n. 1 contiene un’autonoma sezione dedicata ad un'analisi criminologica della violenza di genere ai sensi dall'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 93 del 2013 e un focus sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, come previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 17 gennaio 2018, n. 35. |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 152/2001, art. 19, co. 1 |
Costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e assistenza sociale, nonché strutture, attività e andamento economico degli istituti stessi (Dati relativi all’anno 2017, Doc. CXCIII, n. 1) |
XI Lavoro |
15/1/2019 |
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto* |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)** (Dati relativi all'attività svolta nel 2017, con allegati il bilancio consuntivo riferito alla medesima annualità e il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 con allegata la dotazione organica) |
XIII Agricoltura |
15/1/2019 |
*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. **Il comma 381 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha disposto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che conserva la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione ed assume la denominazione di “Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria” (CREA). Si ricorda che per effetto della soppressione dell'INRAN, disposta dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, erano già stati attribuiti al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) (ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, come modificato dall'articolo 1, comma 269, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013) le funzioni ed i compiti prima affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 454 del 1999 e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette, mentre le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA (Istituto nazionale conserve alimentari) sono state soppresse. |
Ministero della salute |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 282/1986, art. 8, co. 5 |
Attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia (Dati relativi all’anno 2017, Doc. LXXVI, n. 1) |
XII Affari sociali |
22/1/2019 |
L. 194/1978, art. 16, co. primo |
Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza” (Dati definitivi dell’anno 2017 Doc. XXXVII, n. 1) |
XII Affari sociali |
22/1/2019 |
L. 123/2005, art. 6, co. 1 |
Stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze (Dati relativi all’anno 2017, Doc. LXII, n. 1) |
XII Affari sociali |
22/1/2019 |
L. 284/1997, art. 2, co. 7 |
Stato di attuazione delle politiche concernenti la prevenzione della cecità e l’educazione e la riabilitazione visiva (Dati relativi al 2017, Doc. CXXXIII, n. 1) |
XII Affari sociali |
23/1/2019 |
D.Lgs. 502/1992, art. 15-quaterdecies*, co. 1
L. 120/2007, art. 1, co. 4, lett. g) |
Esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria (Dati aggiornati all’anno 2016, Doc. CLXVIII, n. 1) |
XII Affari sociali |
23/1/2019 |
*Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, prevede che il Ministro della salute presenti annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici. |
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L. 38/2010, art. 11, co. 1 |
Stato di attuazione della legge n. 38 del 2010 recante “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” (Dati relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 Doc. CLXVI, n. 1) |
XII Affari sociali |
23/1/2019 |
[1] Il comma 718 prevede che: “All’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro trenta giorni dalla data di entrata vigore della presente disposizione sono nominati il presidente e il direttore generale dell’ANPAL, con contestuale decadenza del presidente e del direttore generale in carica. Il presidente decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa. La competenza del direttore generale di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell’ANPAL di cui all’articolo 8, comma 2, è attribuita al presidente »”.
[2] Detta proposta era stata avanzata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 19 settembre 2018, annunciata sia alla Camera sia al Senato il 25 settembre 2018.
[3] Al riguardo vedasi anche il parere reso dal Consiglio di Stato, Sez. I, adunanza del 7 ottobre 2015.
[4] Si precisa che mentre con il D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 Zanetti e Maccagno erano stati rispettivamente nominati “commissario” e “vice-commissario” proprio in funzione del commissariamento della FOM disposto ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, invece con il D.P.C.M. 1° luglio 2013 citato supra nel testo Zanetti e Maccagno erano nominati “commissario straordinario” e “vice-commissario straordinario” ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 419 del 1999.
[5] Più precisamente, con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 erano stati nominati, oltre a Zanetti e Maccagno, anche Alessandro Braja in qualità di vice-commissario, nonché un comitato di vigilanza. Con nota del 18 febbraio 2011 Braja aveva poi rinunciato all'incarico di vice-commissario.
[6] Tale mandato presidenziale, inizialmente di durata quadriennale, era stato prolungato di un anno per effetto del riordino dell'Ente operato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188.
[7] In precedenza Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’ENAC con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 10 luglio 2003.
[8] Per effetto dell’articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha affidato al suddetto ministero le competenze in materia di turismo, prima spettanti al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
[9] Ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell'ordinamento militare”, “Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze Armate dello Stato”.
[10] In particolare la composizione del consiglio dell'Istat è stata ridotta a 5 membri compreso il presidente, dai 10 membri compreso il presidente precedentemente previsti; la composizione del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, oggetto della presente nota, è stata parimenti ridotta a 15 membri compreso il presidente, dai 22 compreso il presidente precedentemente previsti.
[11] Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.
[12] Emilia Mazzuca, Fabio Bartolomeo, Maria Cannata, Gaetano Palombelli, Luigi Cannari e Patrizia Farina, già componenti del precedente comitato, sono stati confermati con il D.P.C.M. 6 marzo 2015 citato nel testo.
[13] Si ricorda che il 26 giugno 2013 la Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati ha deliberato, in via sperimentale ed in attesa di eventuali modifiche regolamentari in materia, di consentire alle Commissioni, nell'ambito della procedura prevista per l'espressione del parere parlamentare su nomine governative, di dar corso all'audizione informale dei soggetti designati, finalizzata esclusivamente all'accertamento dei requisiti posseduti e senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti e degli organismi interessati.
[14] Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 73/2013, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.
[15] Si ricorda che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera del 17 gennaio 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 20 e il 21 gennaio 2014, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pietro Carlo Padoan a presidente dell'Istituto. Su tale proposta la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato e la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera avevano espresso pareri favorevoli con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti nelle rispettive sedute del 22 gennaio 2014 e del 14 febbraio 2014. Tale procedura non ha più avuto seguito in conseguenza della successiva nomina di Padoan a Ministro dell'economia e delle finanze.
Si ricorda altresì che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo aveva già richiesto il parere parlamentare sulla medesima proposta di nomina con lettera in data 30 dicembre 2013, annunciata alla Camera e al Senato l'8 gennaio 2014. Al riguardo la 1ª Commissione del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 15 gennaio 2014 senza però raggiungere la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti. La richiesta di parere parlamentare è stata quindi reiterata come riferito sopra nella presente nota.
[16] Si fa presente che l’articolo 5-bis, comma 4, del Regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotto dal Regolamento n. 2015/759, prevede tra l’altro che le procedure di selezione e nomina dell’organo di vertice degli Istituti nazionali di statistica siano trasparenti, basate solo su criteri professionali e garantiscano il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.
[17] Per effetto della precedente modifica all'articolo 12 dello statuto della Fondazione INDA, approvata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in data 14 febbraio 2014, erano stati ridotti da quattro a due i componenti del consiglio di amministrazione dell'INDA di designazione governativa, sulle cui proposte di nomina è previsto il previo parere delle Commissioni parlamentari.
[18] Il decreto di commissariamento aveva previsto lo scioglimento del consiglio di amministrazione uscente dell’INDA, nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 8 agosto 2014.
[19] La composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è stata ridotta del trenta per cento all'atto del rinnovo dell'organo, avvenuto il 1° ottobre 2013, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. D'altra parte, a seguito dell'attribuzione all'INPS delle funzioni dei soppressi INPDAP ed ENPALS, l'articolo 21, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011 aveva specificamente previsto l'integrazione nel CIV dell'INPS di sei ulteriori componenti, quattro dei quali da riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP, e altri due da riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS, secondo quanto successivamente specificato dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2012. Per effetto delle riferite modifiche, la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è scesa dai 24 membri originariamente previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo. n. 479 del 1994, ai 22 componenti attualmente previsti.
[20] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.
[21] Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma istitutiva dell’obbligo, l’oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché i dati inerenti l’ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono segnalati, separatamente, i nuovi obblighi rilevati, quelli conclusi a seguito dell’abrogazione della disposizione che li prevede ovvero superati in via di fatto, nonché le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista.
[22] Lo statuto della Fondazione Italia sociale è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2017. I componenti del Comitato di gestione sono stati designati con decreto del Ministro del lavoro 21 dicembre 2017.
[23] Si ricorda, tra l’altro, che il Comitato di gestione ha formalizzato l’adesione alla Fondazione dei primi sette partecipanti a seguito dell’approvazione, con decreto direttoriale n. 300 del 29 ottobre 2018, del regolamento di ammissione.
[24] In merito si precisa che poiché le adesioni dei partecipanti sono state formalizzate nell’ultima parte dell’anno, il Comitato di gestione della Fondazione ne ha stabilito la decorrenza dal 1° gennaio 2019. Pertanto, l’apporto di risorse private, oltre a quelle messe a disposizione informalmente nella fase iniziale verrà contabilizzato a partire dal prossimo anno.
[25] Al 31 dicembre 2018 il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione costituito da 100 mila euro e dal fondo di gestione costituito dalla dotazione iniziale pari a 900 mila euro, conferiti dallo Stato ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106.