Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 19 - XVIII Gennaio 2020 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 19 |
Data: | 29/01/2020 |
Organi della Camera: | Assemblea |
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Camera dei deputati |
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XVIII LEGISLATURA |
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SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE |
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L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO PARLAMENTARE |
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MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI |
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n. 19 – Gennaio 2020 |
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A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare ( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it |
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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. |
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NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI
Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici
Cariche rinnovate nel mese di dicembre 2019 o tuttora in itinere
SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico…………. sostenibile - ENEA
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR………..…
Autorità garante per la protezione dei dati personali
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM
Cassa di previdenza delle Forze armate
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Ente parco nazionale della Sila
Fondazione La Biennale di Venezia
Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico – INDA
Istituto italiano di studi germanici
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM
Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL
Istituto nazionale di astrofisica - INAF
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS
Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS.
Istituto nazionale di statistica - ISTAT
Istituto Superiore di Sanità - ISS
Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”
Stazione zoologica “Anton Dohrn”
Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI
Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-31 dicembre 2019
Nuove relazioni previste da fonti normative
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, al fine di offrire notizie, dati statistici e altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I, relativa alle attività di controllo parlamentare sulle nomine di vertice negli enti pubblici e nelle autorità amministrative indipendenti di competenza governativa.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti negli atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni), approvati in Assemblea o in Commissione, che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto sulle relazioni al Parlamento, distinte tra “governative” e “non governative”, la cui trasmissione sia prevista da norme di legge. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, introdotte da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nell’arco temporale di riferimento.
La presente Sezione illustra l’attività di monitoraggio sulle nomine di vertice in enti pubblici sottoposte a procedure di controllo parlamentare.
La Sezione I dà conto delle nomine governative soggette a controllo parlamentare ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”.
Tale legge, agli articoli da 1 a 8, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri e i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, debbano richiedere il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.
La richiesta di parere da parte del Governo deve indicare la procedura seguita per l’individuazione della candidatura, i motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e gli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.
La medesima procedura si applica qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, nonché per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte. Trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere senza che le Commissioni si siano pronunciate l’organo competente può provvedere alla nomina[1].
Alla luce delle norme richiamate, il monitoraggio effettuato, su cui si riferisce in questa sede, consiste, in primo luogo, nel verificare se il Governo abbia effettivamente richiesto il parere parlamentare previsto dalla legge n. 14 del 1978 per la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti degli istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l’esito.
Inoltre, l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 prende in considerazione le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) degli istituti ed enti pubblici di cui presidenti e vicepresidenti sono nominati previo parere parlamentare in ottemperanza dell’articolo 1. In tali casi, l’articolo 9 stabilisce che i relativi provvedimenti debbano essere comunicati alle Camere entro il termine di quindici giorni. Anche tali provvedimenti devono fornire i motivi che li giustificano, le procedure seguite e una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano. Nell’ambito del monitoraggio di cui si dà conto in questa pubblicazione rientra pertanto anche l’accertamento dell’avvenuta comunicazione nei termini di legge. Per completezza di informazione, si verifica altresì se le prescritte procedure siano state attivate anche in occasione dei precedenti rinnovi.
Infine, qualora la legge istitutiva di un singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978, si procede al controllo sull’effettiva osservanza di tali ulteriori disposizioni.
Affinché il monitoraggio effettuato non si esaurisca nella mera presa d’atto degli atti posti in essere dal Governo, si provvede altresì a segnalare tempestivamente al Parlamento le cariche scadute o di prossima scadenza e le procedure previste per il loro rinnovo[2]. A tal fine sono predisposte schede informative relative a ciascun ente i cui organi siano soggetti a rinnovo nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, che ha cadenza mensile, con una proiezione relativa ai mesi immediatamente successivi. Ogni scheda è corredata da tutti gli elementi normativi che si ritengano utili ai fini della più compiuta valutazione parlamentare delle scelte operate dal Governo. All’individuazione delle scadenze oggetto di monitoraggio si perviene attraverso la consultazione della banca dati predisposta e costantemente aggiornata dal Servizio per il controllo parlamentare.
L’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, attualmente all’esame del Parlamento, ha ulteriormente prorogato le funzioni di ordinaria amministrazione e quelle urgenti e indifferibili dei componenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro (presidente), Augusta Iannini (vicepresidente), Giovanna Bianchi Clerici e Licia Califano (componenti)[3], scaduti il 19 giugno 2019.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019 Giorgio Patrizio è stato nominato, per un ulteriore mandato, presidente dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM. Il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso il decreto del Ministro del 24 ottobre 2019, che ha disposto il rinnovo dell’incarico di Gioconda Moscariello, quale componente del consiglio di amministrazione eletto dalla comunità scientifica di riferimento del suddetto Istituto, per un ulteriore mandato quadriennale.
Resta da rinnovare il componente del consiglio di amministrazione designato dal Ministro, in sostituzione di Pierangelo Marcati, il cui incarico è scaduto il 14 ottobre 2019, unitamente a quelli degli stessi Giorgio Patrizio e Gioconda Moscariello.
Il 30 dicembre 2019, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Nicolò D'Amico è stato nominato, per un ulteriore mandato, presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica – INAF mentre Cristina De Sanctis e Stefano Borgani sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione su designazione dello stesso Ministro. Il 14 ottobre 2019 era scaduto il mandato dello stesso D’Amico quale presidente dell’Istituto, e quelli dei consiglieri di amministrazione dell’Ente Eugenio Coccia e Marco Tavani, di designazione ministeriale. Il 2 dicembre 2019 sono scaduti invece quelli dei consiglieri di amministrazione Enrico Cappellaro e Stefano Giovannini, scelti direttamente dalla comunità scientifica di riferimento.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019 Paolo Valente e Pierluigi Campana sono stati nominati quali rappresentanti del suddetto Ministero nel Consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN.
Il 30 dicembre 2019, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stati nominati Nicola Casagli, quale presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Oceanografia Sperimentale (OGS), e Michele Pipan, quale componente del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019 Luciano Pietronero è stato nominato presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” e Tiziana Di Matteo componente del consiglio di amministrazione del medesimo Ente.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019 sono stati nominati i consiglieri di amministrazione di designazione governativa dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV Francesca Bozzano e Roberto Scarpa. Il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica è stata annunciata, invece, la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso il decreto 24 ottobre 2019 del Ministro del suddetto dicastero, con il quale Fabio Florindo e Gilberto Saccorotti sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto.
Il 19 dicembre 2019 la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati e la 11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Marialuisa Gnecchi a vicepresidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS.
Si ricorda che a seguito della nomina di Pasquale Tridico quale presidente dell’INPS, avvenuta il 22 maggio 2019, restano da nominare i quattro componenti (tra cui il vicepresidente) del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto, al fine di completare l’assetto degli organi di vertice.
L’11 dicembre 2019 è stata annunciata alle Camere la lettera del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con cui si comunica la proroga, con proprio decreto 11 novembre 2019, di Francesco Curcio quale commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila, a decorrere dal 24 novembre 2019, per una durata di tre mesi e “comunque non oltre la nomina del consiglio direttivo dell’Ente parco”.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 dicembre 2019 Adrianna Ianora è stata nominata componente del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn” in rappresentanza della comunità scientifica dell’Ente, in sostituzione di Serena Fonda il cui incarico era scaduto il 22 ottobre 2019. Resta da rinnovare il mandato del componente del consiglio di amministrazione di nomina governativa Mauro Magnani, il cui incarico è scaduto il 14 ottobre 2019.
La 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 3 e del 4 dicembre 2019, sulla proposta di nomina di Marina Valensise quale consigliere delegato della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico – INDA[4].
Il 2 dicembre 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati[5] la lettera del 14 novembre 2019 con cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha inviato la comunicazione concernente il decreto di nomina di Nicola Fantini a componente del consiglio di amministrazione eletto dal personale del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR, tra i ricercatori e tecnologi di ruolo, per la durata di un quadriennio. Fantini subentra a Vito Mocella, il cui mandato era scaduto il 13 novembre 2019, unitamente a quello di Alberto Tesi, incarico quest’ultimo ancora in attesa di rinnovo.
Si ricorda che il 9 febbraio 2020 scadrà invece l’incarico del consigliere Tommaso Edoardo Frosini, mentre il 20 febbraio 2020 cesseranno i mandati del presidente dell’Ente Massimo Inguscio e del consigliere di amministrazione Mario Giovanni Melazzini.
Il 28 novembre 2019 Luca Crescenzi è stato nominato presidente dell’Istituto italiano di studi germanici con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Inoltre, con decreto dello stesso Ministro del 24 ottobre 2019, Luigi Reitani è stato nominato consigliere di amministrazione del medesimo Ente. Resta da nominare un componente in rappresentanza della comunità scientifica di riferimento, in sostituzione di Elda Morlicchio.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2019, è stato rinnovato il consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi – ENR per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del decreto stesso. Il consiglio è ora composto, oltre che dal Presidente Paolo Carrà, già confermato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019 con decorrenza 5 ottobre 2019, da Stefano Greppi, Riccardo Preve e Maria Grazia Tagliabue.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 13 novembre 2019, ha designato Paolo Lazzara quale vicepresidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL[6].
Il 31 luglio 2019 la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Emanuele Mauri a presidente del Consorzio dell’Adda. La richiesta di parere parlamentare, trasmessa dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con lettera dell’8 luglio 2019, era stata annunciata il 16 luglio 2019 sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica e assegnata alle suddette Commissioni permanenti.
Si segnala conclusivamente che l’8 gennaio 2020 è pervenuta la richiesta di parere parlamentare relativa alla nomina del presidente dell’Ente parco dell’Aspromonte, Leo Autelitano. Se ne riferirà nel prossimo numero del presente bollettino riguardante le nomine in itinere nel mese di gennaio 2020.
Il 25 luglio 2019 è scaduto il mandato[7] dei componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM Angelo Marcello Cardani (presidente), Antonio Martusciello, Francesco Posteraro, Antonio Nicita e Mario Morcellini (commissari)[8].
Il 14 ottobre 2019 è scaduto il mandato del componente del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Michele Morgante. Il 9 febbraio 2020 scadrà invece il mandato di Laura Chies, anch’essa componente del consiglio.
Il 19 ottobre 2019 sono scaduti i mandati di Daniele Checchi, Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e Susanna Terracini quali componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR.
Il 26 novembre 2019 è scaduto il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di sanità - ISS, Enrico Lubrano, Adriana Caterina Maggi, Chiara Gibertoni e Alessandro Cosimi.
Il 14 dicembre 2019 è scaduto il mandato dei componenti del consiglio dell'Istituto nazionale di statistica – ISTAT, Monica Pratesi, Maurizio Franzini, Daniela Cocchi e Pier Paolo Italia.
Il 31 dicembre 2019 è scaduto l’incarico di Mauro Cipolletta, Direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei.
Il 1° gennaio 2020 è scaduto l’incarico di Stefano Sacchi, presidente dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP.
Il 13 gennaio 2020 è scaduto l’incarico di Paolo Baratta, presidente della Fondazione La Biennale di Venezia.
Il 9 febbraio 2020 scadrà il mandato di Agostino Biancafarina, presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, mentre il 10 febbraio 2020 scadranno quelli dei consiglieri di amministrazione titolari Stefano Barbieri, Roberto Comelli, Mario Cinque, Nicola Luisi, Marcovalerio Pozzato, Daniela Rota, Patrizio Longo, Flavio Vito Valentino De Pace, Paolo Bianchi, Lucio Gervasi, Paolo Virgili, Roberto Tulletti, nonché dei componenti supplenti Antonio Zambuco, Emanuele Martina, Giuseppe Tosto, Stefano Spagnol, Edoardo Lacrimini e Leandro Fiusco.
Il 20 marzo 2020 scadrà il mandato di Ezio Mesini, presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare.
Il 23 marzo 2020 scadrà il mandato di Federico Testa, presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, nonché quelli di Alessandro Lanza e Mauro Libè, componenti del consiglio di amministrazione.
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Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle relative schede di seguito riportate.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA |
Presidente: Federico Testa |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
23/3/2020 |
Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (vedasi infra nel testo) |
Componente del consiglio di amministrazione:
Alessandro Lanza |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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Componente del consiglio di amministrazione: Mauro Libè |
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Il 23 marzo 2020 scadrà il mandato di Federico Testa, presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA, e quelli di Alessandro Lanza e Mauro Libè, consiglieri di amministrazione del medesimo Ente.
Si ricorda che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto del 23 marzo 2016, ha nominato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Federico Testa presidente dell'Agenzia per la durata di quattro anni.
Il suddetto Ministro aveva chiesto il parere parlamentare relativo a tale proposta di nomina, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 7 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 marzo 2016. Su tale richiesta la 10 a Commissione (Industria. commercio, turismo) del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016. La X Commissione (Attività produttive, commercio, turismo) della Camera, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 22 marzo 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016 dopo aver proceduto in pari data all'audizione informale di Testa.
Con il medesimo decreto 23 marzo 2016 sopra citato, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha nominato altresì Alessandro Lanza e Mauro Libè componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sempre per la durata di quattro anni. Si segnala che il decreto di nomina precisa che il presidente Testa e il consigliere Lanza sono stati nominati in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, mentre Libè è stato nominato in rappresentanza di quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Per effetto delle nomine suddette era terminato il regime commissariale al quale era stata in precedenza sottoposta l'Agenzia ENEA a partire dal precedente riordino avvenuto nel 2009, all'esito del quale era succeduta al soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente ENEA.
Il Commissario dell'Agenzia era lo stesso Federico Testa, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2014 e prorogato con analogo decreto del 21 luglio 2015 per dodici mesi a decorrere dal 6 agosto 2015.[9] Testa era succeduto al commissario Giovanni Lelli ed ai sub commissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi[10].
Si ricorda che l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché' in materia di energia” è stato novellato dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale il consiglio di amministrazione dell'Ente è formato da tre componenti, incluso il presidente, ed è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la durata di quattro anni, rinnovabili una sola volta.
Si ricorda che in materia opera la previsione generale di cui all’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Il nuovo statuto[11] dell’Ente[12] prevede ora all’articolo 6, comma 2, che “Il consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, il Presidente e due consiglieri, di questi ultimi uno scelto tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Agenzia, dagli stessi ricercatori e tecnologi su base elettiva attraverso una procedura disciplinata, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, da una commissione nominata dal Presidente dell’Agenzia. Il Presidente avvia le azioni dirette alla individuazione del componente elettivo almeno sei mesi prima della scadenza naturale del suo mandato. L’esito della procedura elettiva viene comunicato al Ministero vigilante ai fini dell’adozione del decreto di nomina ai sensi dell’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99.” Il comma 3, richiamate le procedure sopra illustrate di cui al secondo periodo del comma 1 del già ricordato articolo 37 della legge n. 99 del 2009, specifica ulteriormente che “i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell’ENEA.”
Pertanto lo statuto dell’Ente ha previsto la presenza di un componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza del personale dell’Ente, similmente a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, per la generalità degli Enti di ricerca.
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. L’ente assolve, secondo quanto dispone il comma 2, secondo periodo, dell’articolo 37 della legge n. 99 del 2009, altresì alle funzioni di agenzia per l’efficienza energetica di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Il comma 3 del medesimo articolo 37 dispone infine che l'ENEA agisca in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR |
Quattro componenti del consiglio direttivo: Daniele Checchi, Paolo Miccoli Raffaella Rumiati SusannaTerracini |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 76/2010 |
19/10/2019 |
D.P.R. su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
Il 19 ottobre 2019 sono scaduti i mandati di Daniele Checchi, Paolo Miccoli[13], Raffaella Rumiati e Susanna Terracini quali componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR. Il consiglio allo stato risulta composto da Fabio Beltram e da Maria Luisa Meneghetti[14], i cui mandati scadranno il 20 luglio 2020, nonché da Antonio Felice Uricchio che scadrà invece il 3 maggio 2023[15]. Uricchio è stato eletto presidente il 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020. Il plenum dell’organo è costituito, infatti, da sette componenti nominati ciascuno per un quadriennio.
Le nomine scadute erano intervenute con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2015, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dopo che la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nelle rispettive sedute del 16 e del 24 settembre 2015, avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina. Le richieste di parere parlamentare erano state inoltrate dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76.
In precedenza il consiglio direttivo dell'ANVUR era costituito da Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro e Giuseppe Novelli a seguito della nomina quadriennale intervenuta con D.P.R. 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, Andrea Graziosi era stato nominato in sua sostituzione componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni[16].
Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito, come sopra ricordato, da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo “devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne”. I componenti sono nominati, per quattro anni non rinnovabili, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[17], sentite le competenti Commissioni parlamentari. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[18].
L'ANVUR – istituita con decreto-legge 31 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286[19] - sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità garante per la protezione dei dati personali |
Componenti Autorità:
Antonello Soro (presidente) e Giovanna Bianchi Clerici, eletti dalla Camera
Augusta Iannini (vicepresidente) e Licia Califano, elette dal Senato |
I componenti l’Autorità sono eletti dal Parlamento (v. infra) |
19/6/2019
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Dei 4 membri, 2 vengono eletti dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato della Repubblica con voto limitato, ai sensi dell’art. 153, co. 1, del decreto legislativo 196/2003, nel testo novellato dall’art. 14, co. 1, lett. b), del decreto legislativo 101/2018, sulla base delle candidature pervenute. I componenti eleggono nel loro ambito il presidente e il vicepresidente |
Il 19 giugno 2019 sono scaduti gli incarichi, di durata settennale, del presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, e dei componenti della suddetta autorità Giovanna Bianchi Clerici, Augusta Iannini (vicepresidente) e Licia Califano[20].
Antonello Soro e Giovanna Bianchi Clerici sono stati eletti dalla Camera dei deputati, mentre Augusta Iannini e Licia Califano sono state elette dal Senato. L’elezione è avvenuta per tutti i suddetti componenti il 6 giugno 2012.
Si segnala che il decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante “Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali”, aveva disposto all’articolo 1, comma 1, che il presidente e il collegio in carica continuassero ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Collegio e, comunque, per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, avvenuta l’8 agosto 2019. La legge di conversione 4 ottobre 2019, n. 107, aveva prorogato tale termine al 31 dicembre 2019. Infine l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, attualmente all’esame del Parlamento, modificando il suddetto articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 107 del 2019, ha prorogato l’esercizio delle suddette funzioni sino al 31 marzo 2020.
Si ricorda che l’articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel testo novellato dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, prevede, al comma 1, che il Garante sia composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.
Il nuovo testo dell’articolo 153 prevede che i componenti debbano essere eletti tra coloro che presentino la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione. L’avviso relativo all’avvio della procedura deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. La norma prevede altresì che le candidature debbano pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e che i curricula dei candidati siano pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.
Il comma 2 dispone che i componenti dell’Autorità eleggano nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità, e un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il comma 3 ribadisce la durata settennale degli incarichi di presidente e di componente e la loro non rinnovabilità, già stabilita in precedenza[21]. Il comma 2 precisa altresì che il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive per tutta la durata del mandato[22].
Il 19 aprile 2019 nei siti internet della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Autorità Garante per la protezione dei dati personali è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle candidature a componente del collegio del Garante, ai fini dell'elezione di quattro componenti, due per ciascuna Camera, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003, come novellato. Il termine per l’invio delle domande era stato fissato, in quella occasione, al 19 maggio 2019, “a pena di irricevibilità[23]”.
Il 7 ottobre 2019 sui suddetti siti internet è stato pubblicato un ulteriore avviso nel quale sono stati informati gli interessati, che non avessero già provveduto entro il termine del 19 maggio 2019, ad inviare la propria candidatura dal 14 al 26 ottobre 2019, anche in tal caso “a pena di irricevibilità”[24].
Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità indipendente istituita dalla legge sulla privacy (dapprima legge 31 dicembre 1996, n. 675, ora decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.
I compiti dell’autorità sono fissati in particolare dall’articolo 154 del più volte citato decreto legislativo n. 196 del 2003, nel testo novellato dall’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679[25].
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM |
Presidente: Angelo Marcello Cardani
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Parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge 481/1995 a maggioranza dei due terzi dei componenti |
25/7/2019
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D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico |
Commissari:
Antonio Martusciello (eletto dalla Camera il 6/6/2012), Francesco Posteraro (eletto dal Senato il 6/6/2012), Antonio Nicita (eletto dalla Camera il 14/11/2013) Mario Morcellini (eletto dal Senato il 1°/2/2017) |
La nomina con D.P.R. dei Commissari è preceduta dalla loro elezione da parte del Parlamento (v. infra) |
D.P.R. previa elezione di due componenti da parte della Camera dei deputati e di due componenti da parte del Senato della Repubblica
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Il 25 luglio 2019 è scaduto il mandato del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM, Angelo Marcello Cardani, il quale era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2012. Parimenti sono scaduti i mandati dei commissari Antonio Martusciello, eletto dalla Camera il 6 giugno 2012, Francesco Posteraro, eletto dal Senato il 6 giugno 2012, Antonio Nicita, eletto dalla Camera il 14 novembre 2013, e Mario Morcellini, eletto dal Senato il 1° febbraio 2017 [26] [27].
Si ricorda che, relativamente a tale Autorità, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, prevedeva all’articolo 7 che il presidente e i componenti del consiglio in carica alla data del 19 settembre 2019 continuassero a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo organo collegiale e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019. Si segnala che l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, attualmente all’esame del Parlamento, modificando il sopra ricordato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019, ha prorogato il suddetto termine al 31 marzo 2020.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, primo, secondo e terzo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'AGCOM, sono organi dell'Autorità: il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti e quattro i commissari.
In conformità dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 1, la designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995. Quest'ultima disposizione prevede - al comma 7, terzo e quarto periodo - che in nessun caso la nomina possa essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le stesse Commissioni possono procedere all'audizione del designato. Infine, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, penultimo periodo, della sopracitata legge n. 249 del 1997, il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni (attualmente Ministro dello sviluppo economico).
Per quanto riguarda la nomina dei commissari, essi sono eletti per metà dalla Camera e per metà dal Senato. Peraltro, per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “Salva Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i componenti del consiglio dell'Autorità sono stati ridotti da otto a quattro, escluso il presidente. Ciò ha comportato altresì la riduzione da quattro a due, sempre escluso il presidente, dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti e della commissione per i servizi e i prodotti. Di conseguenza, l'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha modificato la disciplina relativa alle modalità di elezione da parte dei due rami del Parlamento dei commissari dell'AGCOM.
Il presidente e i commissari rimangono in carica sette anni e, anche alla luce del divieto disposto in via generale dall'articolo 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, non possono essere rieletti, a meno che non abbiano esercitato il mandato per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di altri commissari che non abbiano portato a termine il mandato.
La legge istitutiva affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali degli utenti in materia. Come specificato nel suo sito internet, l'Autorità svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e, più recentemente, delle poste.
Il 9 febbraio 2020 scadrà il mandato di Agostino Biancafarina, presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, mentre il 10 febbraio 2020 scadranno quelli dei consiglieri di amministrazione titolari Stefano Barbieri, Roberto Comelli, Mario Cinque, Nicola Luisi, Marcovalerio Pozzato, Daniela Rota, Patrizio Longo, Flavio Vito Valentino De Pace, Paolo Bianchi, Lucio Gervasi, Paolo Virgili, Roberto Tulletti, nonché dei componenti supplenti Antonio Zambuco, Emanuele Martina, Giuseppe Tosto, Stefano Spagnol, Edoardo Lacrimini e Leandro Fiusco.
Si ricorda che il 18 dicembre 2018, con decreto del Presidente della Repubblica, Agostino Biancafarina è stato nominato presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, con decorrenza 19 novembre 2018 e fino, come detto, al 9 febbraio 2020. La nomina era stata deliberata il 12 dicembre 2018 dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.
La IV Commissione (Difesa) della Camera, nella seduta del 14 novembre 2018, e la 4ª Commissione (Difesa) del Senato, nella seduta del 7 novembre 2018, avevano espresso parere favorevole alla suddetta nomina. La richiesta di parere era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 29 ottobre 2018, annunciata alla Camera il 31 ottobre 2018 e al Senato il 5 novembre 2018.
Il Ministro della difesa, con proprio decreto del 2 ottobre 2018, aveva nominato Biancafarina componente effettivo del consiglio di amministrazione della Cassa[28]. Si ricorda che il presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate è scelto tra i membri effettivi del relativo consiglio di amministrazione designati tra il personale militare in servizio attivo o tra gli ulteriori componenti previsti dall'articolo 76, comma 2, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (vedasi infra) ed è nominato su proposta del Ministro della difesa secondo le modalità dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400[29]. Ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del citato D.P.R. 90 del 2010, qualora tale incarico riguardi un componente del consiglio scelto tra i militari di carriera, deve essere designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.
Oltre al presidente, sono organi della Cassa il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, che restano in carica per 3 anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile. Quanto al consiglio di amministrazione della Cassa, esso è stato rinnovato con decreto del Ministro della difesa il 10 febbraio 2017[30]. L’organo, composto da tredici membri titolari nominati con decreto del Ministro della difesa, ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale. L'organo è composto da due componenti per l'Esercito, due per la Marina militare, due per l'Aeronautica militare e tre per l'Arma dei carabinieri, individuati tra il personale militare in servizio attivo. I Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri propongono ciascuno, per ogni singolo incarico, una terna al Ministro della difesa in modo da garantire anche la piena libertà di scelta nella nomina del presidente e del vice presidente, a norma dell'articolo 77, commi 2 e 4, del sopracitato D.P.R. n. 90 del 2010. Con le stesse modalità, dalle medesime nove terne di candidati sono altresì nominati nove supplenti, i quali possono partecipare con diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in sostituzione dei corrispondenti titolari nei casi di assenza o impedimento.
Compongono inoltre il consiglio di amministrazione: un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa, nonché un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria.
La Cassa di previdenza delle Forze armate, istituita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 4 dicembre 2009[31], che ha disposto il riordino per accorpamento delle sei preesistenti Casse militari di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri è ora regolata dagli articoli 73 e seguenti del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010. La Cassa, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa. Essa gestisce i fondi previdenziali secondo principi di uniformità gestionale, fatti salvi il regime previdenziale e creditizio vigente per i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare |
Presidente:
Ezio Mesini
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 8, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 145/2015 |
20/3/2020 |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti |
Il 20 marzo 2020 scadrà il mandato di Ezio Mesini, quale Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare. Mesini era stato nominato con decreto del 20 marzo 2017.
La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 febbraio 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 23 febbraio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, sulla proposta di nomina di Ezio Mesini al suddetto incarico. Tale proposta di nomina era stata assegnata alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l’avevano esaminata nella seduta del 28 febbraio 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina era stata altresì assegnata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, che ne avevano avviato l’esame nella seduta del 7 marzo 2017 e, dopo aver proceduto all’audizione informale di Mesini nella seduta del 14 marzo 2017, avevano espresso parere favorevole nella medesima seduta.
Istituito e disciplinato dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2015, recante “Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”, il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare è composto dal presidente, dal Direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse UNMIG del Ministero dello sviluppo economico, dal Direttore della Direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, dal Sottocapo di Stato maggiore della Marina militare. Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un periodo di tre anni.
Il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti. Il Comitato, che relaziona ogni anno al Parlamento e alla Commissione europea sull’attività di regolamentazione e di vigilanza svolta, non sembra configurarsi come un autonomo ente pubblico poiché, sebbene disponga di un organismo centrale e di articolazioni sul territorio, ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente.
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Consiglio nazionale delle ricerche - CNR
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Componente del consiglio di amministrazione:
Nicola Fantini
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 annunciata alla Camera e al Senato il 2/12/2019 |
14/11/2019 |
DM dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione del personale dell'Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Data scadenza |
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Presidente:
Massimo Inguscio |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
20/2/2020 |
DM dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Alberto Tesi |
13/11/2019
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DM dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su designazione della CRUI |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Tommaso Edoardo Frosini |
9/2/2020 |
DM dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Mario Giovanni Melazzini |
20/2/2020 |
DM dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base di una terna proposta dalla Confindusrria e dall'Unione italiana delle CCIAA |
Il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati[32] è stata annunciata la lettera del 14 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[33] ha trasmesso il decreto del Ministro del medesimo dicastero con cui Nicola Fantini è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione del consiglio nazionale delle Ricerche – CNR, in qualità di eletto dal personale dell’Ente tra i ricercatori e tecnologi di ruolo, per la durata di un quadriennio. Tale comunicazione è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato. Fantini subentra a Vito Mocella, il cui mandato era scaduto il 13 novembre 2019 unitamente a quello di Alberto Tesi[34], tuttora in attesa di rinnovo.
Il 9 febbraio 2020 scadrà invece l’incarico del consigliere di amministrazione Tommaso Edoardo Frosini[35], mentre il 20 febbraio 2020 cesseranno i mandati del presidente dell’Ente Massimo Inguscio[36] e del consigliere di amministrazione Mario Giovanni Melazzini[37].
Si ricorda preliminarmente che il Consiglio nazionale delle ricerche – CNR è guidato da un consiglio di amministrazione composto, oltreché dal presidente, da quattro componenti, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto dell’Ente.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della scelta dei presidenti degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[38] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, individuate tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[39].
Il nuovo statuto[40] del CNR[41], entrato in vigore dal 1° agosto 2018, prevede che per la nomina del presidente il suddetto comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e proponga al Ministro cinque nominativi tra cui selezionare il nuovo titolare[42].
Tali procedure pertanto ricalcano quelle previste per la generalità degli enti di ricerca dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009.
I componenti del consiglio di amministrazione, invece, in forza di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, dello statuto dell’Ente, sono nominati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca[43]: uno designato sulla base di una terna proposta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI); uno designato sulla base di una terna proposta dall'Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria; uno su designazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e uno eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi di ruolo, attraverso procedure di consultazione, anche telematica, definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR, come specificato dall’articolo 2 del suo statuto, ha il compito - quale ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea - di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie, di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al Governo e alle amministrazioni pubbliche.
Ente |
Carica da rinnovare e soggetto candidato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Consorzio dell'Adda |
Presidente:
Emanuele Mauri
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978 annunciata alle Camere il 16/7/2019 pareri favorevoli della VIII Commissione della Camera e della 13ª Commissione del Senato del 31/7/2019 |
Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Il 31 luglio 2019 la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Emanuele Mauri a presidente del Consorzio dell’Adda. La richiesta di parere parlamentare, trasmessa dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con lettera dell’8 luglio 2019, era stata annunciata il 16 luglio 2019 sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica e assegnata alle suddette Commissioni permanenti.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 9 dello statuto del Consorzio, approvato con decreto ministeriale 8 novembre 2011, il presidente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’articolo 14 dello statuto prevede che il presidente rimanga in carica quattro anni e che possa essere riconfermato.
L’Ente, allo stato, è guidato da Ettore Grecchi, in qualità di presidente facente funzione[44]. Si ricorda che l’ultimo presidente nominato, Massimiliano Atelli, in carica a decorrere dal 1° gennaio 2011, si è dimesso il 21 febbraio 2014. L’attuale consiglio di amministrazione è stato nominato dall'assemblea degli utenti del 18 dicembre 2018. Oltre a Ettore Grecchi e Luciano Moretti, nominati in rappresentanza degli enti irrigui, fanno parte dell’organo Roberto Barbieri e Ivan Gabatel, nominati in rappresentanza degli utenti industriali.
Il Consorzio dell'Adda, sulla base del regio decreto 21 novembre 1938, n. 2010, provvede alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como (diga di Olginate - Lecco), nonché alla ripartizione dei deflussi fra le utenze irrigue ed idroelettriche consorziate. Il Consorzio è stato confermato ente pubblico non economico, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.P.R. 1° aprile 1978, n. 532, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
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Componente del consiglio di amministrazione: Michele Morgante
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009
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14/10/2019
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Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
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Componente del consiglio di amministrazione: Laura Chies |
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9/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento (vedasi infra nel testo) |
Il 14 ottobre 2019 è scaduto il mandato del componente del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Michele Morgante. Si ricorda che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva comunicato, con lettera del 20 ottobre 2015, annunciata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015, la nomina di Morgante, effettuata con proprio decreto del 14 ottobre 2015 per la durata di un quadriennio.
Il 10 agosto 2015 era infatti scaduto il mandato di Paola Secchiero, che era stata nominata componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
Il 9 febbraio 2020 scadrà invece l’incarico, sempre quadriennale, del consigliere di amministrazione Laura Chies, che ricopre altresì l’incarico di vicepresidente. Laura Chies è stata nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, su designazione della comunità scientifica e disciplinare di riferimento, subentrando a Roberto Della Marina, il cui mandato quadriennale era scaduto l'11 novembre 2015.
Per completezza si ricorda che il presidente dell’Ente, Sergio Paoletti, scadrà invece il 27 aprile 2020[45].
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[46] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[47].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[48]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[49] [50].. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per le nomine dei presidenti degli enti di ricerca non è pertanto più prevista l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste ha il compito, ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, di favorire e promuovere l’innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, trasferendone i risultati al mercato. Il Consorzio inoltre ha il compito di supportare la creazione di nuove imprese innovative, tenendo conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante.
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente nazionale risi - ENR
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Componenti del consiglio di amministrazione:
Stefano Greppi Riccardo Preve Maria Grazia Tagliabue |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. 14/1978 (non ancora comunicato alle Camere)
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19/11/2019 |
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola |
Cariche da rinnovare e titolare uscente |
Data scadenza |
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Silvano Saviolo |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. 14/1978 |
5/10/2019 |
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base della designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di un rappresentante delle regioni interessate alla risicoltura |
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2019, è stato rinnovato il consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del decreto stesso. Il consiglio risulta composto, oltre che dal Presidente Paolo Carrà[51], già confermato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019, con decorrenza 5 ottobre 2019, da Stefano Greppi, Riccardo Preve e Maria Grazia Tagliabue. Resta da nominare il rappresentante designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle regioni interessate alla risicoltura, in sostituzione di Silvano Saviolo[52].
Il 5 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Ente, Silvano Saviolo, Gianmaria Melotti, Riccardo Preve e Maria Grazia Tagliabue, nominati il 5 ottobre 2015 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Si ricorda che, in forza dell'articolo 5 dello statuto dell'Ente, modificato con decreto interministeriale del 25 febbraio 2015, il presidente è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988. La durata dell’incarico è di quattro anni e il medesimo soggetto non può essere confermato per più di due volte.
Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione, pure quadriennale, può invece essere rinnovato una sola volta. Il consiglio di amministrazione dell'Ente è composto dal presidente, da un membro in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola, in modo da assicurare una calibrata rappresentanza delle componenti della filiera medesima. Ove nel corso del quadriennio si verifichi nel consiglio di amministrazione una vacanza, il presidente, entro trenta giorni, deve richiedere al Ministero vigilante la nomina di altro componente della stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quadriennio iniziato dal componente sostituito.
L'Ente nazionale risi - ENR, è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si occupa della tutela del settore risicolo conducendo azioni volte al miglioramento della produzione. L'Ente controlla altresì la commercializzazione del riso italiano, stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento, e agevola la filiera a porre in essere azioni volte a orientare le scelte commerciali degli operatori. L’Ente è inoltre organismo pagatore degli aiuti e degli interventi per conto dell'Unione europea. L’articolo 15 dello statuto dell’Ente precisa peraltro che l’attività dell’ENR è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private.
Ente |
Carica e soggetto prorogato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale della Sila |
Commissario straordinario:
Francesco Curcio |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 14/1978
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11/11/2019 (a decorrere dal 24/11/2019) |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
L’11 dicembre 2019 è stata annunciata alla Camera e al Senato la lettera del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con cui comunica la proroga, con proprio decreto 11 novembre 2019, di Francesco Curcio quale commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila, a decorrere dal 24 novembre 2019 per una durata di tre mesi e “comunque non oltre la nomina del consiglio direttivo dell’Ente parco”.
Si ricorda, preliminarmente, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha nominato, il 7 agosto 2019, lo stesso Francesco Curcio quale presidente dell'Ente[53]. Tale nomina tuttavia non risulta allo stato ancora operativa in mancanza del rinnovo del Consiglio direttivo. La proroga è motivata quindi in considerazione dei tempi tecnici necessari al fine di pervenire alla nomina del suddetto consiglio, in attesa che le amministrazioni a ciò competenti designino i propri rappresentanti nel suddetto organo e della necessità di garantire, nelle more, la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività dell’Ente.
Quanto all’incarico commissariale, Curcio è stato nominato il 23 novembre 2018, con mandato di durata semestrale, con decorrenza dal giorno successivo. La nomina è stata comunicata con lettera del suddetto Ministro il 19 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, annunciata alla Camera il 15 gennaio 2019 e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)[54]. Il 4 giugno 2019 è stata poi annunciata alla Camera e trasmessa sempre alla VIII Commissione la lettera del 29 maggio 2019, con cui lo stesso Ministro ha dato comunicazione di una prima proroga per un ulteriore semestre, disposta con decreto n. 126 del 10 maggio 2019, del mandato commissariale, ora ulteriormente prorogato.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[55]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come sostituito dall’articolo 11-quaterdecies, comma 8, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Fondazione La Biennale di Venezia
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Presidente:
Paolo Baratta
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 19/1998
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13/1/2020 |
Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo |
Il 13 gennaio 2020 è scaduto l’incarico di Paolo Baratta quale presidente della Fondazione La Biennale di Venezia.
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto del 13 gennaio 2016, aveva confermato Paolo Baratta quale presidente dell’Ente per la durata di quattro anni. Il suddetto Ministro, con lettera del 7 dicembre 2015 annunciata alla Camera e al Senato il 16 dicembre 2015, aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19. Tale proposta era stata assegnata alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che rispettivamente nelle sedute del 21 e del 22 dicembre 2015 avevano espresso entrambe parere favorevole[56].
Si ricorda che l’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 19 del 1998[57], al comma 3, come da ultimo modificato dall'articolo 13-ter, comma 2, lett. a), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha disposto che il presidente della Fondazione La Biennale di Venezia possa essere confermato nel suo incarico per non più di due volte. In precedenza tale mandato poteva essere confermato una sola volta. Pertanto Paolo Baratta, avendo già svolto tre mandati, non può essere ulteriormente rinnovato.
La Fondazione La Biennale di Venezia è subentrata all'ex Ente autonomo La Biennale di Venezia, che era stato trasformato dal citato decreto legislativo n. 19 del 1998 in Società di cultura, figura giuridica di diritto privato atipica, in seguito ulteriormente trasformata dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1 - novellando il citato decreto legislativo n. 19 del 1998 - in Fondazione di preminente interesse nazionale con personalità giuridica di diritto privato.
Sono organi della Fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Tra gli organi di amministrazione della Fondazione, solo la nomina del presidente è soggetta a controllo parlamentare, essendo previsto per essa il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 19 del 1998. Tale disposizione è dunque la fonte normativa speciale del controllo parlamentare su tale nomina, poiché la Fondazione, in quanto ente di diritto privato, non è ricompresa nel campo di applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che riguarda solo gli “istituti ed enti pubblici, anche economici”.
La Biennale di Venezia, le cui origini datano al 1895, organizza manifestazioni internazionali nell’ambito delle arti contemporanee, come la Mostra internazionale d'arte cinematografica, l'Esposizione internazionale d'arte, la Mostra internazionale di architettura e il Festival della danza. Negli stessi ambiti, la Biennale promuove iniziative editoriali e, per mezzo dell'Archivio storico delle arti contemporanee, cura la conservazione della documentazione sulla sua storia.
Ente |
Carica da rinnovare e soggetto candidato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico - INDA
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Componente del consiglio di amministrazione:
Marina Valensise |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 20/1998 annuncio alla Camera del 25/11/2019 e al Senato il 2/12/2019 pareri favorevoli della Camera del 4/12/2019 e del Senato del 3/12/2019 |
Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione dello stesso Ministro |
La 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno espresso parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 3 e del 4 dicembre 2019 sulla proposta di nomina di Marina Valensise quale consigliere delegato della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico – INDA[58]. La lettera con cui il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ha chiesto, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, il prescritto parere parlamentare sulla proposta di nomina di Marina Valensise quale consigliere delegato della Fondazione è stata annunciata alla Camera dei deputati il 25 novembre 2019 e assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), mentre al Senato della Repubblica è stata assegnata il 26 novembre 2019 alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) e l’annuncio è avvenuto il 2 dicembre 2019. La nomina si è resa necessaria - ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), dello statuto della Fondazione - a seguito del decesso di Maria Rita Sgarlata.
Si ricorda che il decreto di nomina di Mariarita Sgarlata[59] a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto, in sostituzione del dimissionario Pier Francesco Pinelli era stato adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali 28 dicembre 2018. La nomina avrebbe dovuto operare fino alla scadenza naturale del consiglio di amministrazione, prevista per il 6 marzo 2022 (vedasi infra).
Si segnala che ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del vigente statuto della Fondazione[60] il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ed è composto dal sindaco di Siracusa con funzioni di presidente[61], da un consigliere designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di consigliere delegato, nonché da tre consiglieri designati rispettivamente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalla Regione Siciliana e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 28 agosto 1997, n. 281[62].
Si ricorda che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto del 7 marzo 2018, aveva nominato il consiglio di amministrazione della Fondazione per la durata di quattro anni, che in origine era composto da: Giancarlo Garozzo (quale sindaco pro tempore di Siracusa)[63], da Pier Francesco Pinelli, in qualità di consigliere designato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con funzioni di consigliere delegato; da Margherita Rubino, consigliere designato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da Emanuele Giliberti, consigliere designato dalla Regione Sicilia e da Paolo Giansiracusa, consigliere designato dalla Conferenza unificata[64].
Ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 20 del 1998[65], il consigliere delegato e il consigliere designato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono nominati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo aveva pertanto richiesto i pareri sulle proposte di nomina di Pinelli e Rubino con lettera del 23 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018[66].
Per effetto della nomina del consiglio di amministrazione era terminata la gestione commissariale, alla quale la Fondazione INDA risultava precedentemente assoggettata. Commissario straordinario uscente era il già citato Pier Francesco Pinelli[67].
L’Istituto, fondato nel 1914 e già disciplinato quale ente pubblico dalla legge n. 70 del 1975, è stato trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 20 del 1998. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 di tale decreto legislativo è la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine nell'Ente in oggetto, atteso che la Fondazione, in quanto ente di diritto privato, non sarebbe ricompresa nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.
L’INDA ha la finalità di coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con gli enti locali, l'organizzazione e lo svolgimento di rappresentazioni nei teatri greci e romani, oltreché nei parchi archeologici, promuovendo la divulgazione del repertorio teatrale classico e delle altre attività culturali ed artistiche ad esso relative. Promuove inoltre, anche in collaborazione con le università, lo studio dei testi teatrali della letteratura greca e latina.
Ente |
Carica in scadenza e titolare uscente |
Controllo parlamentare
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Grande progetto Pompei
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Direttore generale di progetto:
Mauro Cipolletta
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2013
(vedasi infra nel testo) |
31/12/2019
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D.P.C.M. su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
(vedasi infra nel testo) |
Il 31 dicembre 2019 è scaduto l’incarico di Mauro Cipolletta, quale direttore generale del Grande progetto Pompei. Cipolletta è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018.
La scadenza coincideva con quella originariamente prevista, dal comma 5-ter[68] dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale comma aveva, da ultimo, prorogato dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale erano assicurate le funzioni del direttore generale di progetto.
L'articolo 7, comma 4, lett. a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, attualmente all’esame del Parlamento, ha prorogato al 31 dicembre 2022 le funzioni dell'Unità "Grande Pompei", nonché quelle del direttore, del vicedirettore generale vicario e della struttura di supporto.
Si ricorda che, in assenza di un intervento legislativo di ulteriore proroga, le suddette funzioni sarebbero confluite in quelle della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, a decorrere dal 31 dicembre 2019.
Si ricorda che sulla proposta di nomina di Cipolletta la Ministra pro tempore per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con lettera del 2 febbraio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018[69]. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che l’aveva esaminata nella seduta del 7 febbraio 2018 esprimendo parere favorevole, e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 febbraio 2018 esprimendo anch’essa parere favorevole.
In precedenza, il mandato di direttore generale del Grande progetto Pompei è stato rivestito da Luigi Curatoli, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 4 febbraio 2016 e il cui incarico era stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 con analogo decreto dell’8 giugno 2017. Curatoli era a sua volta succeduto a Giovanni Nistri, che per primo era stato nominato nel predetto incarico con D.P.C.M. del 27 dicembre 2013.
La nomina del direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei è prevista dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica. Tra i compiti del direttore generale di progetto rientrano la definizione e l'approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito. L’organo svolge, altresì, la funzione di stazione appaltante e cura l’esecuzione di tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti, nonché la fase di attuazione e di esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.a.. Il direttore assume, inoltre, direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito archeologico. Si segnala infine che il direttore generale di progetto collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e riferisce con cadenza semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.
Il Grande Progetto Pompei è stato approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011.
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto italiano di studi germanici
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Presidente:
Luca Crescenzi |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 213/2009 |
28/11/2019 |
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Consigliere di amministrazione:
Luigi Reitani
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24/10/2019
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Carica da rinnovare e titolare uscente |
Data scadenza |
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Consigliere di amministrazione:
Elda Morlicchio
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 213/2009 |
30/1/2018 (dimissioni -vedasi infra nel testo) |
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento (vedasi infra nel testo) |
Il 28 novembre 2019 Luca Crescenzi è stato nominato presidente dell’Istituto italiano di studi germanici con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la durata di un quadriennio. La nomina fa seguito alla scadenza del mandato del precedente presidente, Roberta Ascarelli, avvenuta il 7 agosto 2019. Si ricorda che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva comunicato la nomina dell’Ascarelli, intervenuta con proprio decreto del 7 agosto 2015, con lettera del 13 agosto 2015, annunciata al Senato e alla Camera rispettivamente l'8 e il 10 settembre 2015. L’Ascarelli era divenuta presidente dell’ente a seguito delle dimissioni di Fabrizio Cambi, intervenute il 2 ottobre 2013.
Inoltre con decreto dello stesso Ministro del 24 ottobre 2019[70] Luigi Reitani è stato nominato consigliere di amministrazione del medesimo Ente.
Si ricorda che il consiglio è composto da tre membri, compreso il presidente. I mandati dei precedenti componenti del consiglio di amministrazione Elda Morlicchio e Michele Cometa[71] sono venuti meno il 30 gennaio 2018, uno per dimissioni, l’altro per intervenuta decadenza, determinando una criticità evidenziata dalla Corte dei conti nella determinazione 28 maggio 2019, n. 58, relativa all’esercizio 2017[72] dell’Istituto.
L’incarico dei consiglieri, come quello di presidente, ha durata quadriennale e può essere riconfermato una sola volta.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti, o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede, al comma 1, che ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[73] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[74].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[75]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri - come l’Istituto italiano di studi germanici - due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[76] [77]. L’articolo 5, comma 2, dello statuto dell’Istituto stabilisce che il terzo componente “sia designato dal Presidente del Consiglio Universitario Nazionale, previa consultazione della comunità scientifica ed è scelto tra personalità di alto rilievo scientifico o filosofico.”.
Il comma 5 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
L’Istituto italiano di studi germanici ha, secondo il proprio statuto, in particolare la missione di ampliare, documentare e approfondire le conoscenze sulla cultura germanica nelle sue strutture umanistiche e scientifiche, nelle dinamiche evolutive e nei vicendevoli apporti, promuovendo con metodi interculturali e interdisciplinari il confronto nonché l'interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di conoscenza, e in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del sapere, anche mediante iniziative di studio sulla vita spirituale, artistica, scientifica e sociopolitica dei popoli germanici, e sui loro reciproci rapporti con la cultura italiana ed europea. L’Istituto cura inoltre il proprio patrimonio archivistico e librario, costituito dalla biblioteca storica.
Ente |
Cariche rinnovate e titolari nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM |
Presidente: Giorgio Patrizio |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009
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30/12/2019 |
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Gioconda Moscariello
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 annunciata al Senato il 12/11/2019 e alla Camera il 2/12/2019 |
24/10/2019 |
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa consultazione della comunità scientifica di riferimento (vedasi infra nel testo) |
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Carica da rinnovare e titolare uscente |
Data scadenza |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Pierangelo Marcati |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009
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14/10/2019 |
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019 Giorgio Patrizio è stato nominato, per un ulteriore mandato, presidente dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM.
Il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[78] ha trasmesso il decreto del Ministro del suddetto dicastero del 24 ottobre 2019, che ha disposto il rinnovo dell’incarico di Gioconda Moscariello per un ulteriore mandato quadriennale quale componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM, “in qualità di esperto scientifico eletto dalla comunità scientifica dell’Istituto”.
Il 14 ottobre 2019 erano scaduti i mandati quadriennali degli stessi Giorgio Patrizio e di Gioconda Moscariello, sempre in qualità di presidente e di componente del consiglio di amministrazione eletto dalla comunità scientifica[79], e del componente del consiglio di amministrazione del medesimo Ente di nomina governativa, Pierangelo Marcati. Il consiglio di amministrazione, in precedenza era stato rinnovato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 ottobre 2015.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[80] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero.
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[81].. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[82].[83] Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Il comma 1 dell’articolo 4 del nuovo statuto dell’Ente detta peraltro una disciplina speciale per la selezione del Presidente. Dopo aver previsto che debba essere “un matematico di riconosciuto rilievo internazionale, con notevole esperienza sia di direzione e coordinamento di strutture e progetti di ricerca, sia amministrativa” e aver ribadito che il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009, la norma detta una disciplina di carattere tendenzialmente elettivo, prevedendo che: “In ragione della specificità dell'Ente, di cui all' art. 1 del presente statuto, il Comitato di selezione di cui al citato art. 11 del decreto legislativo n. 213/2009, valuta le indicazioni provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di Enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. Le indicazioni della comunità scientifica vengono acquisite mediante una consultazione nella quale ciascun componente esprime una preferenza. I nomi dei candidati che abbiano ricevuto almeno il 15 per cento delle preferenze espresse vengono trasmessi al Comitato di selezione. La consultazione si svolge secondo le modalità previste in un apposito regolamento che preveda anche l'elettorato attivo del personale dipendente, a tempo indeterminato, dell'Istituto.”. L’articolo 5, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio sia composto, oltre che dal presidente e da un esperto di alta amministrazione, individuato secondo la procedura prevista dal citato articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 213 del 2009, da un esperto scientifico scelto direttamente, mediante elezione, dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di Enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. L'elezione si svolge secondo le modalità previste da un apposito regolamento interno.
L’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM è stato riordinato, come ricorda il suo sito internet, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 153, che gli ha conferito ampia autonomia regolamentare includendolo tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale.
L’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 153 del 1992, conferma tra le finalità dell'Istituto la promozione sul piano nazionale, internazionale e comunitario, della formazione e del perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative presenti nelle università italiane. Inoltre l’Istituto è chiamato a svolgere e a favorire le ricerche di matematica pura e applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche. Infine l’Istituto è chiamato a fare in modo che la ricerca matematica italiana si mantenga costantemente in stretto contatto con quella internazionale, specie promuovendo e partecipando a iniziative e a programmi di collaborazione in ambito europeo.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP
Già Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL |
Presidente:
Stefano Sacchi
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978 |
1°/1/2020 |
D.P.C.M. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali |
Il 1° gennaio 2020 è scaduto l’incarico di Stefano Sacchi, presidente dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche – INAPP. Si ricorda che l’Istituto, in precedenza denominato Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL[84], ha assunto l’attuale denominazione il 1° dicembre 2016[85].
Sacchi è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2016[86]. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016. Si ricorda che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera dell’11 agosto 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 13 settembre 2016, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina. Tale richiesta era stata assegnata alla 11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, che l'aveva esaminata nella seduta del 21 settembre 2016 esprimendo parere favorevole, e alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che, dopo averla esaminata nella seduta del 27 settembre 2016, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 28 settembre 2016.
In precedenza Sacchi aveva rivestito l’incarico di commissario straordinario dell'ISFOL, per effetto della nomina intervenuta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino alla data di conclusione delle procedure di nomina dei nuovi organi dell'Istituto. Il commissariamento dell'ISFOL si era reso necessario a seguito delle dimissioni rassegnate il 21 dicembre 2015 da Pietro Antonio Varesi, che era stato nominato presidente dell'Istituto per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2012, nonché da Paola Antonia Profeta e da Renato Pirola, che erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto, sempre per quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 febbraio 2013.
Per completezza informativa si segnala che il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da Anita Pisarro, designata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e da Giovanni Bocchieri, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nominati con decreto dallo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 dicembre 2016 per la durata di 4 anni[87].
Si ricorda che l’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ha previsto, tra l’altro, la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto da cinque a tre membri, compreso il presidente[88]. La norma dispone che due componenti, tra cui il presidente, siano designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e il terzo dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. I soggetti designati debbono essere tutti individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto.
L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - INAPP è un ente pubblico di ricerca[89], che svolge attività di ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e di valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche.
Ente |
Carica di nuova istituzione e soggetto candidato |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL |
Vice presidente:
Paolo Lazzara
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978 annunciata alla Camera e al Senato l’8/1/2020 |
Cariche di nuova istituzione
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D.P.C.M. su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali |
Cariche di nuova istituzione |
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3 altri componenti del consiglio di amministrazione:
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della legge 14/1978
(vedasi infra nel testo) |
D.P.C.M. su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze |
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 13 novembre 2019, ha designato Paolo Lazzara quale vicepresidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL[90].
Si ricorda che il 6 novembre 2019 al Senato della Repubblica e l’11 novembre 2019 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera del 29 ottobre 2019 con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che, con decreto 28 ottobre 2019 emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati attribuiti, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, a Franco Bettoni - già nominato presidente dell’INAIL con D.P.R. del 30 luglio 2019 - i poteri degli ordinari organi dell’Istituto in attesa del perfezionamento delle nomine del vice presidente e dei quattro membri del consiglio di amministrazione. Con il medesimo decreto Paolo Lazzara è stato nominato vice di Bettoni nel summenzionato incarico temporaneo.
Al riguardo, il decreto evidenzia in premessa che la nomina di Bettoni e Lazzara, ai sensi del richiamato articolo 25, è finalizzata a consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INAIL che non potrebbe essere garantita “nelle more della definizione della procedura di nomina dei nuovi organi (vice presidente e consiglio di amministrazione) dell’INAIL” [91].
Infatti, dopo la nomina di Franco Bettoni a presidente dell’Istituto, intervenuta per un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2019[92], occorre completare l’assetto degli organi di vertice del suddetto Ente, secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nominando quattro componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, tra cui il vice presidente.
Al riguardo si ricorda che - nel quadro del riassetto degli enti pubblici di previdenza e assistenza operato dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che aveva modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994 - era stato soppresso il consiglio di amministrazione negli enti previdenziali. L'unico organo collegiale dell'INAIL risultava dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), la cui composizione peraltro era stata ridotta all'atto del rinnovo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito, e dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201[93], convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Con l’entrata in vigore dell’articolo 25 del sopra ricordato decreto-legge n. 4 del 2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni” , è stato nuovamente modificato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ripristinando il consiglio di amministrazione dell’INPS e dell’INAIL e prevedendo che i componenti siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, non è più previsto un ruolo del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) nella procedura di nomina dei presidenti dell’INPS e dell’INAIL[94]. Continua invece ad applicarsi la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ossia la deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma ribadisce, come nelle precedenti formulazioni, che la nomina del presidente dei suddetti Enti è effettuata ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, quindi previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Per completare il quadro relativo alle modifiche legislative intervenute nella disciplina della nomina degli organi di vertice dell’INAIL (così come dell’INPS), si segnala che la legge n. 26 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019, ha modificato il testo dell’articolo 25, in tal modo introducendo all’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il nuovo comma 3-bis. Tale comma ha previsto, parzialmente innovando quanto originariamente stabilito dal decreto-legge n. 4 del 2019, che tra i quattro componenti del consiglio sia compreso il vice presidente, nominato, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Poiché tale legge, all’articolo 1, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari, l’esplicito richiamo contenuto nel nuovo comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994 alla legge n. 14 del 1978 comporta che il parere parlamentare è necessario anche per la nomina del vice presidente (oltre che, naturalmente, del presidente) dell’INAIL e – si ricorda – dell’INPS (v. infra).
Per inciso, poiché l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 dispone che le nomine, le proposte o designazioni degli “altri amministratori” (diversi quindi dai presidenti e dai vicepresidenti) degli istituti ed enti pubblici di cui all’articolo 1 della legge n. 14, effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere, si può presumere che tale previsione si applichi anche con riferimento ai consiglieri di amministrazione di INPS e INAIL. Ciò benché la legge n. 14 del 1978 non sia stata espressamente richiamata dal nuovo comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994[95], che regola la nomina dei consiglieri di amministrazione, a differenza di quanto previsto per le nomine del presidente e del vice presidente del suddetto ente.
Si ricorda che il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del CIV durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dalla lettera g) del comma 7 dell'articolo 7 del già citato decreto-legge n. 78 del 2010.
L’INAIL persegue l'obiettivo di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Per contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, l'Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori[96].
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di astrofisica - INAF
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Presidente:
Nicolò D'Amico |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009
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30/12/2019 |
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Cristina De Sanctis Stefano Borgani
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Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Data scadenza |
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Componenti del consiglio di amministrazione:
Stefano Giovannini Enrico Cappellaro |
2/12/2019 |
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento (vedasi infra nel testo) |
Il 30 dicembre 2019, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Nicolò D'Amico è stato nominato per un ulteriore mandato presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica – INAF, mentre Cristina De Sanctis e Stefano Borgani sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione su designazione dello stesso Ministro.
Il 14 ottobre 2019 era scaduto il mandato dello stesso D’Amico quale presidente dell’Istituto, e quelli dei consiglieri di amministrazione dell’Ente Eugenio Coccia e Marco Tavani, di designazione ministeriale. Il 2 dicembre 2019 sono scaduti invece quelli dei consiglieri di amministrazione Enrico Cappellaro e Stefano Giovannini, scelti direttamente dalla comunità scientifica di riferimento[97].
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165.
Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[98] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[99].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[100]. Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell’INAF, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti[101] [102]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Come ricorda il sito dell’Istituto, l’Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF è il principale Ente di ricerca italiano per lo studio dell’Universo. Esso promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell’astronomia e dell’astrofisica, sia in collaborazione con le Università sia con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri. Progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d’avanguardia per lo studio e l’esplorazione del cosmo. Favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di didattica e divulgazione dell’astronomia che si rivolgono alla scuola e alla società.
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN |
Componenti del consiglio direttivo:
Paolo Valente Pierluigi Campana |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009
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30/12/2019 |
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019, Paolo Valente e Pierluigi Campana sono stati nominati quali rappresentanti del suddetto Ministero nel Consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN.
Il 14 ottobre 2019 erano scaduti i mandati di Caterina Petrillo e Fabio Zwirner, componenti del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN[103].
Si ricorda che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 14 ottobre 2015 aveva nominato a tali incarichi il suddetto Zwirner e Maurizio Biasini[104], per la durata di un quadriennio, su propria designazione. Con decreto del suddetto Ministro del 2 marzo 2018, Biasini è stato sostituito per la residua durata del mandato da Caterina Petrillo. Inoltre con lettera del 4 giugno 2019 Fabio Zwirner ha presentato le sue dimissioni a far data dal 1° luglio 2019. Si ricorda che Fabio Zwirner era stato altresì nominato componente della giunta esecutiva dell'INFN, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dello statuto dell'Ente. Per completezza, si ricorda che il componente del consiglio direttivo designato dal Ministero dello sviluppo economico, Piergiorgio Picozza, scadrà invece il 17 ottobre 2020.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[105] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[106].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[107].
L'articolo 9 detta poi speciali disposizioni con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche - CNR e dello stesso Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, Istituto per il quale sono fatte salve le specifiche norme statutarie in materia. Gli organi di vertice dell’Istituto sono pertanto nominati con una procedura che parzialmente deroga da quella stabilita, in via generale, per gli enti di ricerca e sopra illustrata.
L’articolo 11 dello statuto dell’Ente prevede infatti che il presidente sia selezionato sulla base di una procedura interna al medesimo Istituto[108]. Quanto al consiglio direttivo, organo che esercita le funzioni di indirizzo sulla base delle indicazioni generali determinate nei piani pluriennali, esso opera le scelte di programmazione scientifica avvalendosi dei pareri delle commissioni scientifiche nazionali e del consiglio tecnico-scientifico. L’articolo 12 dello statuto ne stabilisce la composizione, caratterizzata dalla contemporanea presenza di soggetti individuati ratione muneris e rappresentanti ministeriali, designati questi ultimi mediante le procedure generalmente previste per gli enti di ricerca[109].
Si ricorda infine che il comma 5, dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
L’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del proprio statuto[110], ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, di compiere ricerche e di favorire lo sviluppo tecnologico pertinente all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e con il mondo dell’impresa.
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV
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Componenti del consiglio di amministrazione:
Fabio Florindo Gilberto Saccorotti
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009 annunciata al Senato il 12/11/2019 e alla Camera il 2/12/2019 |
24/10/2019
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Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione della comunità scientifica di riferimento (vedasi infra nel testo) |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Francesca Bozzano Roberto Scarpa |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009
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30/12/2019 |
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019 sono stati nominati i consiglieri di amministrazione di designazione governativa dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV Francesca Bozzano e Roberto Scarpa.
Il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica è stata annunciata, invece, la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[111] ha trasmesso il decreto 24 ottobre 2019 del Ministro del suddetto dicastero, con il quale Fabio Florindo e Gilberto Saccorotti sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV, su designazione della comunità scientifica di riferimento.
Il 14 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati, di durata quadriennale, dei consiglieri di amministrazione dell'Istituto Alessandro Nicola Pino, Giulio Selvaggi, Claudio Faccenna e Giancarlo Neri.
Il precedente consiglio di amministrazione era scaduto il 10 agosto 2015[112].
Si ricorda che l’Ente è presieduto da Carlo Doglioni, nominato per un mandato quadriennale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 aprile 2016, il cui incarico scadrà, quindi, il 27 aprile 2020[113].
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.
L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[114] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[115].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[116]. Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell’INGV, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[117].[118]
Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Ai sensi del proprio statuto, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati. L’Ente, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica nei campi della geofisica e geochimica, della sismologia e della vulcanologia.
Ente |
Cariche rinnovata e soggetto nomina |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS |
Presidente:
Nicola Casagli |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009 (non ancora comunicato alle Camere)
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30/12/2019
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Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Componente del consiglio di amministrazione:
Michele Pipan |
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Cariche da rinnovare e titolari uscenti
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Data scadenza
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Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione della comunità scientifica (vedasi infra nel testo) |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Silvestro Greco |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009
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14/10/2019
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Il 30 dicembre 2019, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stati nominati Nicola Casagli, quale presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Oceanografia Sperimentale (OGS), e Michele Pipan, quale componente del consiglio di Amministrazione del medesimo Istituto di designazione governativa. Entrambi gli incarichi hanno durata quadriennale.
Si ricorda che il 14 ottobre 2019 erano scaduti i mandati, di durata quadriennale, del presidente Maria Cristina Pedicchio[119], nonché dei componenti del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto, Giorgio Cassiani e Silvestro Greco[120], incarico quest’ultimo ancora in attesa di rinnovo, da parte della comunità scientifica e disciplinare di riferimento[121].
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[122] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[123].. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[124] [125]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, come ricorda l’articolo 1 dello statuto dell’Ente, è un'istituzione scientifica a vocazione internazionale che trae le sue origini dalla Scuola d’astronomia e navigazione istituita a Trieste dall'Imperatrice Maria Teresa d'Austria nel 1753. Il successivo articolo 2 del suddetto statuto specifica che OGS è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria e regolamentare. L’OGS è un ente di ricerca a carattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra che, in coerenza con la propria storica tradizione di eccellenza scientifica e con lo scopo di diffondere le conoscenze e la cultura, opera e sviluppa la propria missione nell'ERA (Area Europea della Ricerca) e in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca in: oceanografia (fisica, chimica, biologica e geologica); geofisica sperimentale e di esplorazione; sismologia e sismologia applicata all'ingegneria.
Ente |
Carica di nuova istituzione e soggetto candidato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS |
Vice presidente: Marialuisa Gnecchi |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978 annunciata alle Camere il 12/12/2019 pareri favorevoli della XI Commissione della Camera e della 11ª Commissione del Senato del 19/12/2019 |
Procedura di nomina in corso |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali |
Cariche di nuova istituzione |
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Data scadenza |
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3 altri componenti del consiglio di amministrazione:
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della legge 14/1978 (vedasi infra nel testo)
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Cariche di nuova istituzione
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Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze |
Il 19 dicembre 2019 la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati e la 11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Marialuisa Gnecchi a vicepresidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS. La richiesta è pervenuta alle Camere con lettera del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2019 e annunciata sia alla Camera che al Senato nelle rispettive sedute del 12 dicembre 2019.
A seguito della nomina di Pasquale Tridico quale presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, intervenuta, per un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479[126], occorre completare l’assetto degli organi di vertice, nominando, oltre il vicepresidente, i tre componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto, secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Tale decreto, all’articolo 25, ha nuovamente modificato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ripristinando il consiglio di amministrazione[127] dell’INPS e dell’INAIL e prevedendo che i componenti, nel numero di quattro, siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, introdotto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019 a seguito della modifica dello stesso articolo 25 operata dalla legge di conversione n. 26 del 2019, prevede ora che tra i quattro componenti del consiglio di amministrazione dell’INPS (nonché dell’INAIL) sia compreso il vice presidente, nominato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Stante l’esplicito riferimento contenuto nel sopra ricordato comma 3-bis alla legge n. 14 del 1978, anche per tale nomina appare necessario il parere delle competenti Commissioni parlamentari[128].
Si ricorda che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 22 marzo 2019, aveva dato comunicazione[129], ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dello stesso Pasquale Tridico quale soggetto al quale, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, erano stati attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione dell’Istituto, nonché della nomina di Adriano Morrone quale suo vice. La nomina era stata disposta il 14 marzo 2019 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e faceva seguito alla scadenza, avvenuta il 16 febbraio 2019, del mandato di Tito Boeri quale presidente dell’INPS[130].
Per inciso, con riferimento ai profili del controllo parlamentare, si rileva che, poiché l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 dispone che le nomine, le proposte o designazioni degli “altri amministratori” (diversi quindi dai presidenti e dai vicepresidenti) degli istituti ed enti pubblici di cui all’articolo 1 della medesima legge n. 14, effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere, si può presumere che tale previsione si applichi anche con riferimento ai consiglieri di amministrazione di INPS e INAIL. Ciò benché la legge n. 14 del 1978 non sia stata espressamente richiamata dal nuovo comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, che regola la nomina dei consiglieri di amministrazione, a differenza di quanto previsto per le nomine del presidente e del vice presidente. Si ricorda che il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del CIV durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dalla lettera g) del comma 7 dell'articolo 7 del già citato decreto-legge n. 78 del 2010.
L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte, nell'ambito della normativa c.d. “taglia-enti”, dal decreto-legge n. 78 del 2010 e dal decreto-legge n. 201 del 2011, ha progressivamente incorporato l'Istituto postelegrafonici IPOST, l’ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e l’INPDAP (che pure aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di statistica - ISTAT |
Componenti del Consiglio dell’Ente:
Monica Pratesi Maurizio Franzini Daniela Cocchi Pier Paolo Italia |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della legge 14/1978 |
14/12/2019 |
D.P.C.M. (vedasi infra nel testo) |
Il 14 dicembre 2019 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica – ISTAT, Monica Pratesi, Maurizio Franzini, Daniela Cocchi e Pier Paolo Italia[131].
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166, il consiglio è presieduto dal presidente dell'Istituto[132], ed è composto da due membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica.
I componenti del consiglio, diversi dal presidente, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica.
Delle nomine deve essere data comunicazione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, emanato nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva disposto il riordino dell'ISTAT prevedendo, tra l'altro, la riduzione della consistenza[133] e la modifica della composizione degli organi collegiali dell'Istituto.
Come specificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, l'ISTAT è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile[134], e svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto superiore di sanità - ISS |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Enrico Lubrano Adriana Caterina Maggi Chiara Gibertoni Alessandro Cosimi |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 14/1978 |
26/11/2019 |
Decreto del Ministro della salute (vedasi infra nel testo) |
Il 26 novembre 2019 è scaduto il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di sanità – ISS Enrico Lubrano, Adriana Caterina Maggi, Chiara Gibertoni e Alessandro Cosimi.
Il consiglio di amministrazione era stato rinnovato il 26 novembre 2015, con la nomina di Enrico Lubrano, designato dal Ministro della salute, di Adriana Caterina Maggi, designata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di Giuseppe Remuzzi e di Alessandro Cosimi, designati entrambi dalla Conferenza unificata. Con decreto del Ministro della salute del 27 febbraio 2019 Chiara Gibertoni ha sostituito, per la durata residua del mandato, Giuseppe Remuzzi, dimessosi il 19 dicembre 2018.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e il collegio dei revisori dei conti. Il comma 2 del suddetto articolo 4 dispone che il presidente dell'Istituto[135] – scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica e provvisto di alta e riconosciuta professionalità, documentata attraverso la presentazione di curricula in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto medesimo - sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute[136]. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta[137].
Il comma 5 stabilisce invece che il consiglio d'amministrazione sia nominato dal Ministro della salute, duri in carica quattro anni, e sia composto da cinque membri. Oltre al presidente ne fanno parte quattro esperti di alta e riconosciuta professionalità, documentata attraverso la presentazione di curricula nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrino nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto, di cui un esperto designato dal Ministro della salute, due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e da un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 70 del 2001, non abrogato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 106 del 2012 che ha previsto il riordino dell’Ente, l'Istituto superiore di sanità - ISS è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile[138], vigilato dal Ministero della salute. Organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, l'ISS svolge in particolare funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.
Ente |
Cariche rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” |
Presidente:
Luciano Pietronero
Componente del consiglio di amministrazione:
Tiziana Di Matteo |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009
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30/12/2019 |
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Data scadenza |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Carla Andreani |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009 |
9/2/2020 |
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione del presidente dell’Ente, sentiti i referenti delle attività scientifiche interdisciplinari, previa consultazione della comunità scientifica di riferimento (vedasi infra nel testo) |
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019 Luciano Pietronero è stato nominato presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” e Tiziana Di Matteo componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione del medesimo ente.
Il 14 ottobre 2019 erano scaduti i mandati della presidente uscente Luisa Cifarelli, nonché quello di Giovanni Batignani componente del consiglio di amministrazione di designazione governativa del medesimo Ente. La nomina dei suddetti soggetti era avvenuta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015. l mandati hanno durata quadriennale.
Per Cifarelli si trattava del secondo e ultimo mandato alla guida dell'Ente, avendo già svolto l’incarico di presidente a seguito della nomina intervenuta con analogo decreto ministeriale del 10 agosto 2011. Batignani è stato invece nominato a seguito della scadenza del mandato del componente del consiglio di amministrazione di designazione governativa, Francesco Triscari Binoni, che era cessato il 10 agosto 2015.
Il 9 febbraio 2020 scadrà invece il mandato di Carla Andreani, nominata componente del consiglio su indicazione del presidente dell’Ente medesimo con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 febbraio 2016, sentiti i “Referenti delle attività scientifiche interdisciplinari nelle quali è impegnato il Centro”, secondo le procedure previste dallo statuto. Nel precedente consiglio l’incarico di componente del consiglio di amministrazione espressione della comunità scientifica di riferimento era rivestito da Enzo Iarocci.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[139] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[140].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[141]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[142] [143].
Al riguardo l’articolo 7, comma 3, dello statuto dell’Ente specifica che: “Il Consiglio di Amministrazione, costituito con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è composto dal Presidente e da altri due componenti scelti tra esperti di alta qualificazione scientifica nazionale e internazionale e/o di alta amministrazione. Due componenti, incluso il Presidente, sono designati dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Un componente è designato dal Presidente, sentiti i Referenti delle attività scientifiche interdisciplinari nelle quali è impegnato il Centro Fermi, previa consultazione della comunità scientifica di riferimento da svolgere mediante modalità definite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 e successive modifiche e integrazioni.”.
Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Come stabilisce lo statuto dell’Ente, il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”, con sede in Roma, è l’Ente pubblico nazionale di ricerca che persegue la missione di centro studi e ricerche nel campo della fisica, promuovendo e sviluppando la ricerca scientifica, con obiettivi di eccellenza finalizzati all’ampliamento delle conoscenze e a originali applicazioni interdisciplinari. L’Ente ha il compito, inoltre, di favorire un'ampia e mirata diffusione della cultura scientifica. Allo stesso tempo il Centro Fermi svolge l’attività di Museo Storico della Fisica, con l’obiettivo di diffondere e conservare la memoria di Enrico Fermi che con il suo gruppo di ricercatori ottenne risultati scientifici di straordinario impatto per la cultura e per la società moderna.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
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Stazione zoologica “Anton Dohrn” |
Componente del consiglio di amministrazione:
Mauro Magnani |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009 |
14/10/2019 |
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo) |
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Carica rinnovata e soggetto nominato |
Data nomina |
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su designazione della comunità scientifica (vedasi infra nel testo) |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Adrianna Ianora |
11/12/2019
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Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 dicembre 2019 Adrianna Ianora è stata nominata componente del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn” in rappresentanza della comunità scientifica dell’ente.
Il 14 e il 22 ottobre 2019 erano scaduti rispettivamente i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione Mauro Magnani e Serena Fonda, la cui nomina, effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 14 ottobre 2015, era stata comunicata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015 e al Senato della Repubblica il 3 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Per Magnani, componente di designazione governativa, si trattava del secondo e ultimo mandato, essendo già stato nominato componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011. Fonda era stata invece nominata su designazione della comunità scientifica di riferimento a decorrere dal 22 ottobre 2015, alla scadenza del mandato di Silvano Focardi, che era stato nominato con decreto ministeriale del 21 ottobre 2011[144].
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[145] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[146].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[147]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come quello della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[148] [149]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Come specificato dall’articolo 1 del proprio statuto, la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli è Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, e riconosce le sue origini nell’Istituto fondato da Anton Dohrn nel 1872 per studiare l’evoluzione attraverso ricerche sugli organismi marini. La stazione Zoologica è stata dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n. 886, che ha provveduto al suo riordino. La Stazione Zoologica è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991 e a essa è riconosciuta autonomia statutaria con la facoltà di adottare propri regolamenti. La Stazione Zoologica è vigilata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi della normativa vigente e, in funzione delle proprie esigenze e finalità, può creare, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, sedi territoriali in Italia e all’estero.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
La Sezione II concerne gli atti di indirizzo accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Per “atti di indirizzo” si intendono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno come previsti e disciplinati dal Regolamento della Camera dei deputati. Si tratta di strumenti contenenti uno o più impegni da attuare da parte del Governo, volti a condizionarne l’azione in un determinato settore (le mozioni e le risoluzioni), ovvero nell’applicazione di previsioni introdotte da un testo di legge (gli ordini del giorno). Tali atti vengono censiti dal Servizio per il controllo parlamentare in un’apposita banca dati e segnalati alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri di volta in volta individuati, previa analisi del contenuto dell’impegno assunto, come soggetti competenti per materia ad attuarli. Ciò al fine di promuovere l’acquisizione di ogni notizia che le amministrazioni ritengano di fornire in merito a quanto attuato per ottemperare agli impegni assunti nei confronti del Parlamento. Si consideri infatti che i regolamenti di Camera e Senato, pur avendo tradizionalmente previsto e disciplinato l’attività di indirizzo, non contemplano alcun obbligo per l’Esecutivo di comunicare se e in quale modo sia stato dato effettivamente seguito agli orientamenti formulati dal Parlamento.
Nella medesima Sezione viene pubblicato il testo integrale delle note governative con le quali i diversi Dicasteri illustrano quanto realizzato in merito agli impegni accolti, ovvero eventuali ragioni ostative. Nello specifico ciascuna nota di attuazione trasmessa è posta a confronto con il contenuto dell'impegno cui la stessa nota si riferisce, in modo da consentire un’immediata valutazione anche dell’effettiva coerenza tra quanto riferito e quanto il Governo si era impegnato a compiere. Le informazioni così ottenute costituiscono, in primo luogo per i firmatari dell’atto di indirizzo, nonché per ciascun altro deputato o parte politica, uno strumento di valutazione dell’attività dell’Esecutivo, sulla cui base decidere l’eventuale attivazione degli strumenti di controllo (in primo luogo interrogazioni o interpellanze) con cui esprimere, se del caso, una censura politica nei confronti di un operato del Governo ritenuto non corrispondente agli indirizzi formulati dal Parlamento.
La Sezione II fornisce anche i dati numerici degli atti di indirizzo segnalati all’Esecutivo nel periodo considerato dalla pubblicazione e delle note di attuazione pervenute nel medesimo arco temporale, che ovviamente riferiscono in merito ad impegni assunti con atti approvati in precedenza, dato che ben difficilmente è ipotizzabile l’immediata realizzabilità di interventi spesso molto complessi. Fermo restando che il Governo non ha alcun obbligo formale di riferire in merito a tali interventi e che, dunque, un ridotto tasso di trasmissione di note di attuazione non è di per sé necessariamente indicativo di inadempienza da parte del Governo medesimo, appare tuttavia evidente che un'elevata percentuale di comunicazioni in merito all'attuazione degli atti di indirizzo è indicativa della “sensibilità” dell’Esecutivo nei confronti degli orientamenti espressi dal Parlamento e può, pertanto, rappresentare un elemento significativo di valutazione ricavabile dai dati riportati nella presente pubblicazione. Va altresì rilevato che la trasmissione delle note di attuazione può costituire per lo stesso Esecutivo un utile strumento per illustrare l’attività posta in essere in determinati ambiti, in particolare per porre in luce esiti che si ritengano indice di particolare efficienza.
Il circuito informativo sopra descritto assume rilievo tanto più in considerazione del fatto che in tempi recenti l’attività legislativa ha visto una costante contrazione della funzione emendativa, specialmente evidente proprio nel caso dei provvedimenti sui quali più si accentua il confronto politico: è innegabile che in tali situazione il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia sul testo predisposto dal Governo di fatto impedisca il confronto sugli emendamenti, il cui contenuto viene di norma trasfuso dai presentatori in ordini del giorno.
In questa prospettiva, la concreta verifica del seguito dato al complesso degli atti in cui si sostanzia la funzione di indirizzo costituisce un aspetto della funzione di controllo delle Camere sull’attività dell’Esecutivo nella sua accezione più consolidata e può rappresentare uno strumento parziale di compensazione della contrazione della funzione propriamente legislativa.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° - 31 dicembre 2019 sono stati segnalati 196 ordini del giorno[150] dei quali:
141 riferiti alla legge n. 141 del 2019, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229” (A.C. 2267).
91 sono stati inviati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 20 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 18 al Ministero dello sviluppo economico, 15 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 10 al Ministero dell’economia e delle finanze, 6 al Ministero della salute, 4 al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 3 al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 2 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 2 al Ministero dell’interno, 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
55 riferiti alla legge n. 133 del 2019 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” (Atti Camera 2100-A e 2100-B).
37 sono stati inviati al Ministero dello sviluppo economico, 11 al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 7 al Ministro per la pubblica amministrazione, 4 al Ministero dell’interno, 3 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 3 al Ministero della difesa, 2 al Ministero dell’economia e delle finanze, 1 al Ministero della giustizia, 1 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 1 al Ministero della salute.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 4 mozioni[151]:
· MURONI, ORLANDO, Ilaria FONTANA, FREGOLENT ed altri n. 1/00181 (Ulteriore nuova formulazione), MOLINARI ed altri n. 1/00298 (Testo modificato nel corso della seduta), MELONI ed altri n. 1/00299 (Testo modificato nel corso della seduta) e LABRIOLA ed altri n. 1/00300 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti iniziative in relazione all'emergenza climatica e ambientale, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Nel periodo considerato sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 10 risoluzioni:
· CUNIAL ed altri n. 6/00094 (Testo modificato nel corso della seduta), concernente iniziative in relazione all'emergenza climatica e ambientale, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
· DELRIO ed altri n. 6/00091, in relazione alle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2019, alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
· LUPI ed altri n. 8/00054, sulla situazione in atto ad Hong Kong, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
· DE TOMA ed altri n. 8/00055, concernente iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti, al Ministero dello sviluppo economico;
· Roberto ROSSINI ed altri n. 8/00056, su iniziative volte ad assicurare supporto psicologico al personale militare, al Ministero della difesa;
· CAPITANIO ed altri n. 8/00057, ZANELLA ed altri n. 8/00058 e SCAGLIUSI ed altri n. 7/00385, sull’attuazione della strategia italiana per la banda ultralarga, al Ministero dello sviluppo economico;
· ACUNZO ed altri n. 8/00059, sulla promozione del cinema italiano all’estero, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
· DE GIROLAMO ed altri n. 8/00060, concernente iniziative sulla sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell’interno e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
La sezione riguarda la trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni, previste dalle norme vigenti, pervenute nel periodo in esame. La sezione dà altresì conto degli obblighi di relazione introdotti da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo periodo, nonché di quelli conclusi.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti ovvero, pur se formalmente vigenti, da ritenersi superati o, comunque, non più attuali o rilevanti alla luce della situazione di fatto successivamente determinatasi (si pensi, ad esempio, all’obbligo di riferire in merito all’attuazione di misure pensionistiche nel frattempo superate da riforme successive). Ciò nella logica di favorire la valorizzazione dei documenti di concreto valore informativo ai fini dell’espletamento dell’attività del Parlamento e la razionalizzazione del contesto normativo.
Per definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli obblighi di relazione a carico di ciascun Ministero[152]. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, sia per agevolare lo scambio di informazioni in merito all’attuazione dell’obbligo (o alle ragioni della mancata attuazione nei termini previsti), sia per sollecitare l’invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data stabilita o deducibile dalla norma introduttiva.
Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.
Nella Sezione III si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Con riferimento al medesimo arco temporale, si illustrano inoltre tutte le modifiche normative che determinano l’insorgere o il venir meno di obblighi a riferire alle Camere.
In merito alle nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dalla presente pubblicazione che riguardano gli obblighi di relazione al Parlamento, si segnalano le previsioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”[153].
In primo luogo, il comma 25 dell’articolo 1 della legge n. 160 dispone che, ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 14[154], anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri in una apposita sezione della relazione prevista dall'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)[155], lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, sulla base dei dati rilevati attraverso il sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato.
Il comma 275 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, avente a oggetto la Fondazione Human Technopole, di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)[156], stabilisce che la Fondazione, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca scientifica nazionale, agisce con approccio multidisciplinare ed integrato nel rispetto dei princìpi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. A tal fine, il medesimo comma 275, alla lettera a), dispone che la Fondazione presenti una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul tempo e le modalità di utilizzo delle facility infrastrutturali da parte di progetti scientifici partecipati o promossi da soggetti non affiliati alla Fondazione, nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale[157].
Ai sensi del comma 276 le modalità di attuazione delle attività che la Fondazione Human Technopole è tenuta a svolgere sono individuate con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, tra la Fondazione medesima, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto dell’ente[158], approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2018, nel rispetto dei princìpi enunciati dal comma 275 e nel limite di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232[159].
In caso di mancata sottoscrizione della convenzione entro la data indicata dal comma 276, la Fondazione Human Technopole dovrà attivare la procedura di modifica del proprio statuto per adeguarlo ai princìpi, ai criteri e alle modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi 275 e 276. In tal caso, e fino all'approvazione delle modifiche, la Fondazione assolverà soltanto agli obblighi di presentazione della relazione e di organizzazione di una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica - di cui alle lettere a) e b) del comma 275 - con cadenza semestrale, anziché biennale.
I commi 474 e 475 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 prevedono la ricostituzione di due Commissioni tecniche, demandata a due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[160], entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 160.
La prima di tali Commissioni è incaricata, ai sensi del comma 474, di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, al fine di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale.
Il comma 475 prevede l’istituzione di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali.
Entrambe le Commissioni sono presiedute dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, e sono composte da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL[161], nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con i medesimi decreti istitutivi sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento delle Commissioni, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio.
I commi 474 e 475 stabiliscono che le Commissioni concludano i propri lavori entro il 31 dicembre 2020 e che entro i dieci giorni successivi il Governo presenti alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori delle Commissioni stesse[162].
Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo “Cortina 2021” |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 50/2017, art. 61, co. 22*
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Stato di attuazione del piano degli interventi di adeguamento della viabilità stradale in provincia di Belluno per l’evento sportivo “Cortina 2021” (Dati relativi alla rimodulazione e integrazione del Piano di cui al dispositivo del Commissario n.1 del 23 giugno 2017, Doc. CCXLIII-bis, n. 2) |
VII Cultura VIII Ambiente |
22/12/2019
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*Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il comma 13 dell’articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, stabilisce che il presidente pro tempore della società ANAS S.p.a. sia nominato commissario per l’individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società. Claudio Andrea Gemme è stato nominato presidente di Anas dall’assemblea degli azionisti del 21 dicembre 2018. Ai sensi del comma 15 dell’articolo 61 il commissario predispone, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 50 del 2017, un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, contenente la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilità di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse disponibili. Il Commissario ha trasmesso alla Camera il piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, predisposto ai sensi dell'articolo 61, comma 15, con lettera in data 23 giugno 2017. Il comma 22 dell’articolo 61 dispone che, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario invii alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute. Si ricorda che il comma 21 dispone che il commissario cessi dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano. Il medesimo comma 21, come modificato dall'articolo 30, comma 14-ter, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce che la consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 gennaio 2021. |
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 80/1999, art. 1, co. 2* |
Attività svolta dal Comitato interministeriale per i diritti umani (Dati relativi all’anno 2018, Doc. CXXI, n. 2) |
III Affari esteri |
5/12/2019 |
*La legge 19 marzo 1999, n. 80, recante “Finanziamento delle attività del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo”, all’articolo 1, comma 2, prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenti ogni anno una relazione al Parlamento in merito all'attività svolta dal Comitato, nonché alla tutela e al rispetto dei diritti umani in Italia. |
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L. 482/1999, art. 19, co. 3
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Attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture, indicate all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane (Dati relativi all’anno 2018, Doc. LXXX-bis, n. 2) |
III Affari esteri VII Cultura |
5/12/2019
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*La legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, all’articolo 2, prevede che, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, l’Italia tuteli la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. L’articolo 19, ai commi 1 e 2, stabilisce che l’Italia promuove, sulla base di apposite convenzioni e secondo condizioni di reciprocità con gli altri Stati, “lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine”, assicurando, attraverso opportune intese, condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana e la diffusione all’estero della cultura nazionale. Il comma 3 dell’articolo 19 dispone che il Governo presenti annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal medesimo articolo. |
L. 374/1997, art. 9, co. 2
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Stato di attuazione della legge n. 374 del 1997, recante “Norme per la messa al bando delle mine antipersona” (Trasmessa dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la parte di propria competenza)* (Dati relativi al primo semestre 2019, Doc. CLXXXII, n. 4) |
III Affari esteri IV Difesa X Attività produttive |
5/12/2019 |
*Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante “Norme per la messa al bando delle mine antipersona”, prevede che i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora dello sviluppo economico) presentino semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima. Il 30 novembre 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato di non avere più alcun contributo da fornire per la predisposizione della relazione avendo cessato le attività di studio, sviluppo, nonché di produzione delle mine antipersona. Il Ministero della difesa, con lettera del 28 marzo 2012, ha a sua volta segnalato di avere già da tempo completato ogni attività di distruzione dell'arsenale delle mine antipersona, disposta dalla legge 29 ottobre 1997, n. 374. Pertanto, l'obbligo a riferire continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto attiene ai profili di propria competenza. L'ultima relazione predisposta da tutti e tre i Dicasteri interessati, relativa al 2008 (Doc. CLXXXII, n. 2), è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2010. |
Ministro per gli affari europei |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 54, co. 1*
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Attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea (Dati relativi all’anno 2018, Doc. CCXVIII, n. 2) |
V Bilancio VI Finanze XIII Agricoltura XIV Politiche dell’Unione europea |
22/12/2019 |
*L’articolo 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), al comma 1, stabilisce che il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e presieduto dal Ministro per gli affari europei o da un suo delegato, sia ridenominato “Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea” (COLAF) e presenti annualmente una relazione al Parlamento. |
Ministero dell'economia e delle finanze |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 231/2007, art. 4, co. 2
D.Lgs. 231/2007, art. 5, co. 7 |
Attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Predisposta dal Comitato di sicurezza finanziaria) (Dati relativi all’anno 2017, corredati dal rapporto dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) sull'attività svolta, nonché dalla relazione elaborata dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF, nonché dal parere espresso dal Comitato di esperti sull’azione svolta dalla UIF, riferiti alla medesima annualità, Doc. CLX, n. 1) |
II Giustizia VI Finanze |
5/12/2019 |
*L’articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come sostituito dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, stabilisce, al comma 1, che il Ministro dell’economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto n. 231. Il comma 7 dell’articolo 5 dispone che il Comitato, entro il 30 maggio di ogni anno, presenti al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, l’Unità d’informazione finanziaria per l’Italia (UIF), le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e gli organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. Il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, all'articolo 1, comma 2, lett. b), ha esplicitato i dati oggetto di trasmissione da parte della UIF al Comitato di sicurezza finanziaria. In particolare, è compito della UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni “nonché, i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte”. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 4 del decreto n. 231 stabilisce che alla relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sia allegato un rapporto, predisposto dalla UIF sull'attività da essa svolta, nonché la relazione elaborata dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF medesima. L’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2007 prevede che, per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF sia costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte il direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità, con funzioni di consulenza e ausilio a supporto dell'azione della UIF. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 il Comitato cura la redazione di un parere sull'azione della UIF che, in conformità del comma 8, forma parte integrante della documentazione trasmessa al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. |
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D.Lgs. 153/1999, art. 10, co. 3, lett. k-bis) |
Attività svolta dalle Fondazioni bancarie (Dati relativi all’anno 2018, Doc. CLXXXI, n. 2) |
VI Finanze |
17/12/2019 |
*Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, all’articolo 10, come modificato dall’articolo 52 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 3, lettera k-bis), prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze presenti entro il 30 giugno una relazione al Parlamento sull'attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno precedente, con riferimento, tra l'altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime Fondazioni. |
Ministero della giustizia |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.P.R. 115/2002, art. 294, co. 1*
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Applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali (Dati aggiornati al 31 dicembre 2018, Doc. XCVI, n. 2) |
II Giustizia |
22/12/2019 |
*L’articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dispone che il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003 e successivamente ogni due anni, trasmetta al Parlamento una relazione sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa. Il Doc. XCVI, n. 2 dà conto del patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato. Si ricorda che il Ministro della giustizia, come di prassi, ha riferito sull’applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili con una distinta relazione (Doc. XCVI n. 1, riferito agli anni 2017 e 2018), annunciata nella seduta dell’Assemblea dell’11 novembre 2019. |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 208/2015, art. 1, co. 871*
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Stato di attuazione del contratto di programma 2016-2020 tra l'ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Relazione ricognitiva, predisposta da ANAS Spa, aggiornata al mese di settembre 2019, corredata dal report predisposto dalla competente direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali) |
V Bilancio IX Trasporti |
10/12/2019 |
*Il comma 871 dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevede che, entro il 30 settembre di ciascun anno, l’ANAS Spa trasmetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma di cui al comma 870, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere, sulla relativa situazione finanziaria complessiva, nonché sulla qualità dei servizi resi e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, validata la suddetta relazione, la trasmetta tempestivamente al CIPE, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle competenti Commissioni parlamentari. Ai sensi del comma 870 il contratto di programma tra l’ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata quinquennale e riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell’ANAS Spa, nonché di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che l’ANAS Spa garantisce in tutto il territorio nazionale. Il contratto di programma definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale. Il contratto di programma stabilisce, altresì, gli standard qualitativi e le priorità, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto di programma è approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari. Il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS Spa 2016-2020, approvato con la delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017, è divenuto pienamente efficace a seguito della registrazione avvenuta in data 28 dicembre 2017 da parte della Corte dei conti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze 27 dicembre 2017, n. 588, di approvazione del contratto medesimo. Nella seduta del 24 luglio 2019 il CIPE ha approvato l’aggiornamento del contratto di programma 2016-2020 fra MIT e ANAS Spa relativo al 2018-2019. |
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Ministro per le politiche giovanili e lo sport |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
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L. 70/1975, art. 30, co. quinto*
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Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) (Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2018, corredati dal conto consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità, nonché dal bilancio di previsione 2019) |
VII Cultura |
17/12/2019 |
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*L’articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. |
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L. 70/1975, art. 30, co. quinto*
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Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico del Comitato italiano paralimpico (CIP) (Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2018, corredati dal bilancio di previsione e dal conto consuntivo per la medesima annualità) |
VII Cultura |
17/12/2019 |
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*Il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, all'articolo 1, comma 1, ha disposto, in attuazione della delega recata dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, lo scorporo del Comitato italiano paralimpico (CIP) dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Al CIP è conferita personalità giuridica di diritto pubblico e lo stesso è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha trasferito le funzioni ed i compiti attribuiti al Ministero per i beni e le attività culturali in materia di sport, di cui agli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A seguito dell'assunzione della personalità di diritto pubblico e stante la sua natura di ente non economico trova quindi applicazione anche con riferimento al Comitato nazionale paralimpico (come già al CONI) quanto previsto, dall'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70. |
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L. 70/1975, art. 30, co. quinto
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Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell'Automobile Club d'Italia – ACI (Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2018, corredati dal bilancio di previsione, dal conto consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità) |
VII Cultura |
17/12/2019 |
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Ministero della salute |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto*
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Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) (Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2018, corredati dal conto consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità) |
XII Affari sociali |
10/12/2019 |
*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. |
Ministero dello sviluppo economico |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 266/1997, art. 1, co. 1*
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Interventi di sostegno alle attività economiche e produttive (Dati aggiornati al 30 settembre 2019, Doc. LVIII, n. 2) |
X Attività produttive |
17/12/2019
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*La legge 7 agosto 1997, n. 266, recante “Interventi urgenti per l'economia”, all’articolo 1, comma 1, dispone che al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenti alle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione dovrà, inoltre fornire sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonché l'illustrazione dei risultati dell'attività di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti. La legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), all'articolo 14, comma 2, ha stabilito che, a decorrere dal 2015, la relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sia predisposta dal Ministro delle sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, anche utilizzando le informazioni contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. |
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
L. 160/2019, art. 1, co. 474* |
Il Governo |
Esiti dell’attività svolta dalla Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici |
*La legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n. 45. Il comma 474 dell’articolo 1 della legge n. 160 prevede l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 160, di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, al fine di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il comma 474 stabilisce altresì che la Commissione concluda i propri lavori entro il 31 dicembre 2020 e che entro i dieci giorni successivi il Governo presenti alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione medesima. |
L. 160/2019, art. 1, co. 475* |
Il Governo |
Esiti dell’attività svolta dalla Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali |
*La legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n.45. Il comma 475 dell’articolo 1 della legge n. 160 prevede l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 160, di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il comma 475 stabilisce altresì che la Commissione concluda i propri lavori entro il 31 dicembre 2020 e che entro i dieci giorni successivi il Governo presenti alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione medesima. |
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
L. 160/2019, art. 1, co. 275, lett. a)* |
Fondazione Human Technopole |
Attività svolte e programmate |
*La legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n. 45. Il comma 275 dell’articolo 1 della legge n. 160, alla lettera a), stabilisce che la Fondazione Human Technopole, istituita e disciplinata dai commi da 116 a 123 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), presenti una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul tempo e le modalità di utilizzo delle facility infrastrutturali da parte di progetti scientifici partecipati o promossi da soggetti non affiliati alla Fondazione, nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale. Ai sensi del comma 276 dell’articolo 1 le modalità di attuazione delle attività che la Fondazione Human Technopole è tenuta a svolgere sono individuate con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, tra la Fondazione medesima, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto dell’ente, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2018, nel rispetto dei princìpi enunciati dal comma 275 e nel limite di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione entro la data indicata dal comma 276, la Fondazione Human Technopole dovrà attivare la procedura di modifica del proprio statuto per adeguarlo ai princìpi, ai criteri e alle modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi 275 e 276. In tal caso, e fino all'approvazione delle modifiche, la Fondazione dovrà assolvere all’obbligo di presentazione della relazione con cadenza semestrale, anziché biennale. |
[1] Le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-bis del Regolamento del Senato. Le Commissioni, devono esprimersi nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni.
[2] Riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, si ricorda per inciso, che il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: “(…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli”.
[3] Si segnala che le Conferenze dei Presidenti di Gruppo di Senato e Camera, rispettivamente il 3 e il 4 dicembre 2019, avevano stabilito che le votazioni a scrutinio segreto mediante schede per l’elezione dei due componenti di propria competenza si tenessero il giorno 19 dicembre 2019. Il 16 dicembre 2019 al Senato e il 17 dicembre 2019 alla Camera le suddette votazioni sono state, tuttavia, differite ad altra data, successivamente fissata, sia alla Camera sia al Senato della Repubblica, il prossimo 18 febbraio 2020.
[4] Si anticipa che, come riferito dal sito della Fondazione, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ha nominato, il 17 gennaio 2020, Marina Valensise quale consigliere delegato della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico – INDA.
[5] Si anticipa che al Senato la nomina è stata annunciata il 14 gennaio 2020.
[6] Si anticipa che, a seguito di tale designazione, con lettera 17 dicembre 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Paolo Lazzara a vice presidente dell’INAIL. La richiesta è stata annunciata l’8 gennaio 2020 alle Camere e assegnata alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato.
[7] Si segnala che l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, attualmente all’esame del Parlamento, modificando l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 107 del 2019 - che aveva prorogato al 31 dicembre 2019 le funzioni dell’organo aventi carattere di ordinaria amministrazione o urgenti e indifferibili - ha prorogato ulteriormente l’esercizio delle suddette funzioni sino al 31 marzo 2020.
[8] Si segnala che le Conferenze dei Presidenti di Gruppo di Senato e Camera, rispettivamente il 3 e il 4 dicembre 2019, avevano stabilito che le votazioni a scrutinio segreto mediante schede per l’elezione dei due componenti di propria competenza si tenessero il giorno 19 dicembre 2019. Il 16 dicembre 2019 al Senato e il 17 dicembre 2019 alla Camera le suddette votazioni sono state, tuttavia, differite ad altra data, successivamente fissata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, il prossimo 18 febbraio 2020.
[9] Il 29 aprile 2015 si erano invece dimessi i sub commissari dell'Agenzia, Cristina Corazza e Tullio Fanelli, che erano stati nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 ottobre 2014.
[10] I mandati di Lelli, Putti e Maranesi erano stati prorogati con decreti ministeriali del 27 dicembre 2013, del 27 settembre 2013 e del 5 ottobre 2012. In precedenza il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto dell'11 settembre 2009, aveva nominato commissario Lelli, nonché Putti ed Enrico Elli come sub commissari. Detti incarichi erano stati poi prorogati con analoghi decreti ministeriali a decorrere dapprima dal 9 settembre 2010 e poi dal 23 settembre 2011. A seguito delle dimissioni di Enrico Elli, il Ministro aveva nominato in sua vece Piergiuseppe Maranesi, con decreto del 27 settembre 2011.
[11] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[12] Approvato nella 14° riunione del Consiglio di Amministrazione ENEA del 23 febbraio 2017 con delibera n. 5/2017/CA aggiornato con le modifiche approvate in via definitiva nella 38a riunione del consiglio di amministrazione ENEA del 30 aprile 2019 con delibera n. 30/2019/CA.
[13] Paolo Miccoli era altresì presidente uscente dell’ANVUR, essendo stato eletto nell’ambito del consiglio direttivo il 15 novembre 2017, con decorrenza 8 gennaio 2018. Miccoli era subentrato al precedente presidente Andrea Graziosi, il cui mandato di componente del consiglio era scaduto il 7 gennaio 2018. Si ricorda che l'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia, convochi e presieda le sedute del consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.
[14] Beltram e Meneghetti sono stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2016 per la durata di un quadriennio in sostituzione di Stefano Fantoni e Sergio Benedetto il cui mandato era scaduto nel maggio 2016.
[15] Antonio Felice Uricchio è stato infatti nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019. La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato consiliare di Andrea Graziosi.
[16] Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 76 del 2010, in sede di prima applicazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei predetti mandati risultava sfalsata. Infatti la suddetta norma prevede che: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta scadenza dei mandati di Luisa Ribolzi nel 2014, nonché di Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris e Massimo Castagnaro nel 2015, il consiglio direttivo dell'ANVUR risultava composto dai soli Stefano Fantoni, presidente, Andrea Graziosi, vicepresidente, e Sergio Benedetto. Per tale motivo si era reso dunque necessario procedere alla nomina dei quattro componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia, scaduti, come evidenziato supra nel testo, il 14 ottobre 2019.
[17] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri di proposta relativi alle nomine degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[18] L'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che: "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".
[19] Si ricorda che con D.P.R. del 1° febbraio 2010, n. 76, è stato emanato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’ente.
[20] Si segnala che le Conferenze dei Presidenti di Gruppo di Senato e Camera, rispettivamente il 3 e il 4 dicembre 2019, avevano stabilito che le votazioni a scrutinio segreto mediante schede per l’elezione dei due componenti di propria competenza si tenessero il giorno 19 dicembre 2019. Il 16 dicembre 2019 al Senato e il 17 dicembre 2019 alla Camera le suddette votazioni sono state tuttavia differite ad altra data, successivamente fissata, sia alla Camera sia al Senato della Repubblica, il prossimo 18 febbraio 2020.
[21] L'articolo 47-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 31, aveva infatti stabilito in sette anni, con decorrenza dalla data del decreto di nomina, la durata in carica del presidente e dei componenti dell’Autorità garante, nonché la loro non rinnovabilità. La disposizione era stata introdotta per equiparare la durata in carica del presidente e dei componenti del Garante a quella prevista per le altre autorità indipendenti, eliminando la possibilità di essere confermati nell'incarico.
[22] Il comma 5 precisa che all'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Il comma 6 stabilisce che al presidente compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Ai componenti compete una indennità pari ai due terzi di quella spettante al presidente.
Ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali è costituito da quattro componenti, eletti due dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati con voto limitato.
I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Garante per la protezione dei dati personali almeno sessanta giorni prima della nomina.
Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica. L'incarico ha durata settennale, non è rinnovabile e, per tutta la sua durata, non è possibile esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. Coloro che intendono candidarsi a componente del Collegio, devono inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, entro il 19 maggio 2019 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: garanteprivacy@certcamera.it.
I candidati, nell'inviare la propria candidatura, devono allegare i seguenti documenti:
a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;
b) copia di un documento di identità in corso di validità. I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Garante per la protezione dei dati personali.”.
[24] Il testo integrale dell’avviso del 7 ottobre, come pubblicato sul sito della Camera dei deputati è il seguente: “AVVISO per la riapertura dei termini per la presentazione di candidatura a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ai fini della elezione da parte della Camera dei deputati
A seguito della conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, sono riaperti i termini per la presentazione di candidature a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ai fini dell'elezione da parte del Senato della Repubblica, previsti dall'Avviso pubblicato il 19 aprile 2019. Gli interessati che non abbiano già provveduto entro il termine del 19 maggio 2019, potranno inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, a partire dal 14 ottobre 2019 e fino alle ore 24 del 26 ottobre 2019 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: garanteprivacy@certcamera.it. Le modalità di presentazione delle candidature e i documenti da allegare alle stesse sono quelli indicati nell'Avviso del 19 aprile 2019. I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Garante per la protezione dei dati personali.”.
[25] Come riassuntivamente illustrato nel sito dell’Autorità, essa ha i seguenti compiti: controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui;
collaborare con le altre autorità di controllo e prestare assistenza al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del Regolamento;
esaminare reclami;
nel caso di trattamenti che violino le disposizioni del Regolamento rivolgere ammonimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, ingiungendo di conformare i trattamenti medesimi alle disposizioni del Regolamento; imporre una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento, incluso il divieto di trattamento; ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento;
adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento e altri organismi e istituzioni l’esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
formulare pareri su proposte di atti normativi e amministrativi;
partecipare alla discussione su iniziative normative con audizioni presso il Parlamento;
predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al Parlamento e al Governo;
partecipare alle attività dell'Unione europea e a quelle internazionali di settore, anche in funzione di controllo e assistenza relativamente ai sistemi di informazione Europol, Schengen, VIS, e altri; curare l'informazione e sviluppare la consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla tutela dei minori;
tenere registri interni delle violazioni più rilevanti e imporre sanzioni pecuniarie ove previsto dal Regolamento e dalla normativa nazionale; coinvolgere, ove previsto, i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche i cui risultati sono presi in considerazione per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale.
[26] Si segnala che le Conferenze dei Presidenti di Gruppo di Senato e Camera, rispettivamente il 3 e il 4 dicembre 2019, avevano stabilito che le votazioni a scrutinio segreto mediante schede per l’elezione dei due componenti di propria competenza si tenessero il giorno 19 dicembre 2019. Il 16 dicembre 2019 al Senato e il 17 dicembre 2019 alla Camera le suddette votazioni sono state tuttavia differite ad altra data, successivamente fissata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, il prossimo 18 febbraio 2020.
[27] Si precisa che l’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, stabilisce che, in caso di dimissioni di un commissario, la Camera competente proceda all'elezione di un nuovo commissario il quale resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità. Pertanto, il mandato di Antonio Nicita, eletto il 14 novembre 2013 dalla Camera in sostituzione di Maurizio Décina, che aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico il 4 settembre 2013, e il mandato di Mario Morcellini, eletto dal Senato il 1° febbraio 2017 in sostituzione di Antonio Preto, deceduto il 3 novembre 2016, sono scaduti contestualmente ai mandati degli altri componenti del consiglio di amministrazione.
[28] In precedenza la Cassa era guidata da Massimiliano Del Casale, che era stato nominato presidente con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2017 fino al 9 febbraio 2020, ossia fino alla scadenza del consiglio di amministrazione dell’ente. Del Casale tuttavia era stato successivamente collocato nell’ausiliaria per raggiunti limiti d’età a decorrere dal 19 novembre 2018.
[29] L’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, rubricato “Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale” dispone: “1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.”.
[30] In quella data sono stati nominati componenti titolari Massimiliano Del Casale, Stefano Barbieri, Roberto Comelli, Enzo Bernardini, Nicola Luisi, Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Daniela Rota, Flavio Vito Valentino De Pace, Paolo Bianchi, Lucio Gervasi, Paolo Virgili, Roberto Tulletti. Con decreto del 15 novembre 2017, a seguito delle dimissioni di Manfredi Selvaggi è stato nominato Marcovalerio Pozzato. Con decreto del 22 gennaio 2019 Mario Cinque è stato nominato in sostituzione di Bernardini. Contestualmente è stato nominato Patrizio Longo quale esperto del settore attuariale, incarico in precedenza non ricoperto. Per quanto riguarda i membri supplenti, con il citato decreto del 10 febbraio 2017, sono stati nominati Antonio Zambuco, Emanuele Martina, Luigi Filippone, Angelo Agovino, Edoardo Lacrimini e Leandro Fiusco. Con decreto del 26 aprile 2018 Giuseppe Tosto ha sostituito Filippone, mentre con decreto del 22 gennaio 2019 Stefano Spagnol è subentrato ad Agovino. Sull’avvicendamento di Biancafarina a Del Casale vedasi supra nota 24.
[31] Il D.P.R. n. 211 del 2009 è stato abrogato dall'articolo 2269, comma 1, n. 393) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
[32] Si anticipa che al Senato la nomina è stata annunciata il 14 gennaio 2020.
[33] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[34] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 17 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 1° dicembre 2015, aveva comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 13 novembre 2015, Lagalla e Mocella componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata di quattro anni. Lagalla era stato nominato su designazione della Conferenza dei rettori delle università CRUI, mentre Mocella, come ricordato nel testo, era stato nominato su designazione del personale dell’Ente stesso. A seguito dell’elezione di Roberto Lagalla all’Assemblea regionale siciliana, nel marzo 2018 il Ministro dell’istruzione dell'università e della ricerca ha provveduto a nominare, su designazione della Conferenza dei rettori delle università italiane CRUI, Alberto Tesi quale consigliere di amministrazione, “per il restante periodo del quadriennio di nomina in corso”. I mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione dell’Ente Maria Cristina Messa, Gloria Saccani Jotti, Vito Valassi e Gennaro Ferrara erano scaduti nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015.
[35] Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, aveva nominato Tommaso Edoardo Frosini e, nuovamente, Gloria Saccani Jotti componenti del consiglio di amministrazione del CNR per un quadriennio. In particolare Frosini è stato nominato su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome, mentre Saccani Jotti era stata scelta all'interno della terna proposta al suddetto Ministro dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura.
[36] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 16 febbraio 2016, annunciata alla Camera il 26 febbraio 2016, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di aver nominato, con proprio decreto 15 febbraio 2016, Massimo Inguscio presidente dell’Ente per la durata di un quadriennio a decorrere dal 20 febbraio 2016. Inguscio, già presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM, ha sostituito Luigi Nicolais che era stato nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 febbraio 2012.
[37] Il 22 gennaio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 10 gennaio 2019 con la quale il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto ministeriale n. 13 del 9 gennaio 2019 concernente la nomina di Mario Giovanni Melazzini a componente del consiglio di amministrazione, in sostituzione di Gloria Saccani Jotti, dimissionaria dal 19 aprile 2018, a seguito dell’assunzione del mandato parlamentare. Il nominato resterà in carica fino alla scadenza dell’incarico, prevista per il 20 febbraio 2020.
[38] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[39] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[40] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[41] Emanato con provvedimento del presidente del CNR n. 93/2018.
[42] Si segnala che mentre l’articolo 7 dello statuto del 2018 del CNR fissa in cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009, al comma 1, stabilisce che: “Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è composto da sette componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione della comunità scientifica di riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10 può essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.”.
[43] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[44] Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, dello statuto dell’Ente, infatti, in difetto di nomina ministeriale il presidente è sostituito dal consigliere più anziano di età che ne svolge le funzioni di rappresentanza, indirizzo e vigilanza.
[45] Paoletti è stato nominato, sempre per un quadriennio, con decreto del 27 aprile 2016 dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, che ha quindi comunicato al Parlamento la suddetta nomina con lettera del 2 maggio 2016, annunciata al Senato e alla Camera rispettivamente l’11 e il 13 maggio 2016.
[46] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[47] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[48] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[49] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[50] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[51] Sulla relativa proposta di nomina, trasmessa con lettera del Ministro pro tempore per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta il 2 agosto 2019 - ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - e annunciata il 18 settembre 2019 alla Camera e il 24 settembre 2019 al Senato, la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute svoltesi il 2 ottobre 2019. L’avvio della procedura di nomina era stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 luglio 2019, a seguito della proposta avanzata il 5 luglio 2019 dal Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. La lettera di proposta precisava, peraltro, che la durata dell’incarico avrebbe dovuto essere limitata a 3 anni e cinque mesi, in luogo dei quattro previsti dallo statuto. La lettera contenente la proposta evidenzia che Carrà, presidente uscente, ha ricevuto un primo mandato presidenziale con D.P.R. 20 febbraio 2011 e che successivamente è stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale dell'11 marzo 2015, ottenendo infine un ulteriore mandato presidenziale con D.P.R. 31 agosto 2015, con effettiva assunzione delle funzioni il 5 ottobre 2015, data di nomina del nuovo consiglio d’amministrazione. Pertanto, considerato che il secondo mandato di commissario ha avuto la durata di circa 7 mesi (dall’ 11 marzo al 5 ottobre 2015) quindi inferiore ai quattro anni, fissati per il presidente dall’ articolo 5 dello statuto (vedasi infra nel testo), la proposta ministeriale intendeva limitare la durata del nuovo incarico a 3 anni e 5 mesi, durata reputata complementare al suddetto periodo svolto come commissario straordinario.
Il 31 agosto 2019 era scaduto il mandato dello stesso Carrà, quale presidente dell'Ente. Carrà era stato confermato con decreto del Presidente della Repubblica il 31 agosto 2015 per la durata di un quadriennio. Il 3 febbraio 2015 era scaduto il precedente mandato dello stesso Carrà quale presidente dell’Ente, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2011. Nelle more di tale riconferma, il medesimo Ministro, con proprio decreto del 19 marzo 2015, aveva nominato lo stesso Paolo Carrà commissario straordinario dell’ENR sino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, nelle rispettive sedute del 7 e del 15 luglio 2015.
[52] Si segnala che nelle premesse del sopra ricordato decreto di nomina del consiglio si fa riferimento a una nota del 2 agosto 2019 “con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha designato il Dr. Marco Protopapa, quale rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell’Ente in parola;”. Peraltro nel sito dell’Ente nazionale risi Marco Protopapa è riportato tra i componenti del consiglio di amministrazione.
[53] Si ricorda che l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13° Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato hanno espresso, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio e del 1° agosto 2019, parere favorevole alla suddetta proposta di nomina ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa dal medesimo Ministro il 25 luglio 2019, annunciata alle Camere il 30 luglio 2019 e assegnata alle summenzionate Commissioni permanenti.
[54] Si ricorda inoltre che nel mese di novembre 2018 era scaduto il mandato del precedente commissario straordinario dell’Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, che era stato prorogato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 maggio 2018, per la durata di sei mesi a decorrere dal 24 maggio 2018 e comunque non oltre la nomina del presidente. Ferrari era stata nominata commissario straordinario con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2014 e detto mandato era già stato prorogato con analoghi provvedimenti in data 2 aprile 2015, 8 ottobre 2015, 26 maggio 2016, 10 novembre 2016, 12 maggio 2017 e 9 novembre 2017. In precedenza Ferrari era stata nominata presidente dell'Ente parco calabrese per cinque anni con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 febbraio 2009. Dopo la scadenza di tale mandato presidenziale, la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo, sotto la guida del vicepresidente, fino al commissariamento dell’Ente con la ricordata nomina di Ferrari a commissario straordinario.
[55] Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 73 del 2013, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.
[56] Il 21 dicembre 2015 era scaduto il precedente mandato presidenziale dello stesso Baratta, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali il 21 dicembre 2011. In precedenza Baratta era già stato nominato presidente della Fondazione per quattro anni con analogo decreto ministeriale del 19 dicembre 2007 a seguito delle dimissioni di Davide Croff.
[57] Il testo dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 19 del 1998 era già stato sostituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1.
[58] Si anticipa che, come riportato dal sito della Fondazione, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ha nominato, il 17 gennaio 2020, Marina Valensise quale consigliere delegato della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico – INDA.
[59] Sulla nomina di Mariarita Sgarlata la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente, nelle sedute del 13 e del 19 dicembre 2018. Il parere era stato chiesto dal Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera del 27 novembre 2018, annunciata il 5 dicembre 2018 sia al Senato sia alla Camera, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20.
[60] Il nuovo statuto è stato deliberato il 3 gennaio 2018 dal commissario straordinario e approvato il 1° marzo 2018, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
[61] Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33.
[62] La lettera e del comma 1 dell’articolo 8 del vigente statuto dell’INDA prevede che il rappresentante indicato dalla Conferenza unificata sarà nominato fin quando non opereranno le condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del vigente statuto per la nomina di un rappresentante dei soggetti privati aventi lo status di Fondatori e Sostenitori.
[63] Attualmente presiede il consiglio di amministrazione il nuovo sindaco Francesco Italia.
[64] Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 20 del 1998 prevede che i componenti del consiglio di amministrazione dell’INDA designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo soggetti (ai sensi del comma 3) al parere parlamentare, siano due, mentre il nuovo statuto dell’INDA ne prevede soltanto uno.
[65] Il nuovo statuto dell’INDA, all’articolo 17, comma 1, dispone che per quanto non espressamente previsto dallo statuto medesimo, si applicano le corrispondenti disposizioni del Codice civile e le relative norme di attuazione, nonché il decreto legislativo n. 20 del 1998 e le successive modificazioni e integrazioni.
[66] Al riguardo la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 30 gennaio e del 7 febbraio 2018.
[67] Pinelli era stato nominato il 5 febbraio 2016 con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 20 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33. Il mandato commissariale di Pinelli era stato poi prorogato con analoghi decreti ministeriali 2 febbraio 2017, 27 luglio 2017 e 7 febbraio 2018, fino all’approvazione del nuovo statuto della Fondazione e alla ricostituzione dell’organo ordinario di amministrazione. Tra i compiti del commissario straordinario rilevava infatti la revisione dello statuto anche con riguardo alla ridefinizione degli organi dell’Ente e delle relative competenze.
[68] Il comma 5-ter, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 4, lett. a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recita: “Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
[69] L’annuncio è quindi intervenuto successivamente all’espressione dei pareri, in concomitanza con la prima seduta della XVIII Legislatura.
[70] Nel medesimo decreto Elda Morlicchio era stata nominata presidente dell’Istituto. Il 13 novembre 2019, la stessa Morlicchio ha rinunciato all’incarico.
[71] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 18 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 1° dicembre 2015, aveva comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di aver nominato, con proprio decreto del 17 novembre 2015, Elda Morlicchio membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto. La nomina della Morlicchio era avvenuta su designazione del Consiglio universitario nazionale CUN. Lo stesso Ministro aveva altresì comunicato, con lettera del 20 ottobre 2015, annunciata alla Camera il 30 ottobre 2015 e al Senato il 3 novembre 2015, la nomina, con proprio decreto del 14 ottobre 2015, del componente di designazione governativa del predetto organo di amministrazione, Michele Cometa. Il mandato dei precedenti consiglieri di amministrazione Giorgio Manacorda e Sergio Belardinelli era scaduto infatti il 10 agosto 2015. Manacorda era stato nominato dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca con proprio decreto su designazione del presidente del Consiglio universitario nazionale, mentre Belardinelli era stato designato dallo stesso Ministro, al pari del presidente dell'Ente, Fabrizio Cambi.
[72] Scrive la Corte dei conti: “Detto organo è decaduto il 30 gennaio 2018 a seguito delle dimissioni di un componente e della decadenza di un altro sicché costituisce priorità assoluta, immediatamente segnalata già in sede istruttoria da questa Sezione al competente Ministero, che ne venga reintegrata la composizione, ovvero nominato un Commissario in quanto non può ritenersi coerente con il quadro normativo di riferimento né ulteriormente sostenibile la situazione attuale in cui il solo Presidente opera da organo monocratico senza possibilità di alcuna tempestiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, non potendo tale condizione essere sussunta nella previsione dei “poteri d’urgenza” di cui all’art. 4, comma 3 dello statuto dell’IISG.”.
[73] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[74] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[75] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[76] Il comma 4, con riferimento invece ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[77] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[78] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[79] Il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione precedente, ossia Vincenzo Ancona (presidente), Vincenzo Vespri ed Elisabetta Strickland, che erano stati nominati per un quadriennio con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
[80] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[81] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[82] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[83] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[84] L'ISFOL, istituito nel 1973, aveva assorbito, ai sensi dell’articolo 7, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’Istituto affari sociali - IAS.
[85] Il comma 3-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, prevede che: “Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.”.
[86] La nomina risulta retroattiva in quanto il periodo svolto come commissario straordinario è computato nel quadriennio del mandato presidenziale (vedasi infra nel testo), come dispone l’articolo 1, comma 2, del decreto di nomina, che richiama a tal fine l’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il secondo comma di tale norma prevede peraltro che: “Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale.”.
[87] Il mandato dei suddetti consiglieri scadrà quindi il 7 dicembre 2020.
[88] Si ricorda che, in precedenza, lo statuto dell’ISFOL adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 gennaio 2011 già aveva ridotto la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto da nove a cinque membri.
[89] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[90] Si anticipa che, a seguito di tale designazione, con lettera 17 dicembre 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Paolo Lazzara a vice presidente dell’INAIL. La richiesta è stata annunciata l’8 gennaio 2020 alle Camere e assegnata alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato.
[91] Il decreto del 28 ottobre 2019 premette inoltre che il D.P.R. 30 luglio 2019, di nomina dello stesso Bettoni quale presidente dell’INAIL, non è stato oggetto di notifica agli interessati proprio “in quanto ancora in corso la procedura di nomina del vice presidente e del consiglio di amministrazione dell’Istituto e che quindi il sig. Franco Bettoni non è ancora nell'esercizio delle funzioni di presidente” e che “il citato D.P.R. 30 luglio 2019, che prevede anche la decadenza dell’attuale presidente Massimo De Felice sarà notificato agli interessati contestualmente all'adozione del presente decreto”, ossia del decreto 28 ottobre 2019.
[92] La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri l’11 luglio 2019, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La 11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, rispettivamente nelle sedute del 9 e del 10 luglio 2019, avevano espresso entrambe parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
[93] Il CIV dell'INAIL era stato rinnovato con D.P.C.M. dell'8 agosto 2013 per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2013. All'atto del rinnovo, la composizione dell'organo era stata ridotta da 25 a 17 componenti, in attuazione dell'articolo 7, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017 sono stati nominati i componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto: Giovanni Luciano (presidente), Marco Abatecola (vice presidente), Bruno Adinolfi, Ferdinando Di Lauro, Barbara Orlandi, Michele Buonerba, Silvana Roseto, Salvatore Muscarella, Alberto Forti, Pierangelo Albini, Fabiola Leuzzi, Beatrice Sassi, Gaetana Pagano, Leo Fiorito, Barbara Gatto, Gian Luigi De Gregorio, Gabriele Brachetta. La durata del mandato è di quattro anni a decorrere dal 20 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto di nomina. Con D.P.C.M. del 3 luglio 2018, Gabriele Brachetta (dimissionario) è stato sostituito da Vincenzo Marotta. Successivamente con il D.P.C.M. 25 ottobre 2018 Enrico Ponti è stato nominato in sostituzione di Silvana Roseto (dimissionaria).
[94] Il testo del comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994 prima del recente intervento riformatore prevedeva al riguardo che, contestualmente alla richiesta di parere parlamentare, si provvedesse ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ente (CIV), che doveva intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri poteva comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. L’intesa era stata prevista dalla novella di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
[95] Si ricorda che il comma 8 è stato anch’esso modificato, da ultimo, dall'articolo 25, comma 1, lett. e), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
[96] All’INAIL sono state attribuite, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le funzioni dei soppressi Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL.
[97] I mandati dei precedenti membri del consiglio di amministrazione dell'Ente, ossia Giovanni Fabrizio Bignami, presidente, Andrea Ferrara, Monica Tosi, Sergio Molinari e Massimo Capaccioli, erano scaduti tra il 10 agosto e il 15 settembre 2015. In precedenza, con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'INAF Giovanni Fabrizio Bignami (in qualità di presidente), Nazzareno Mandolesi, Stefano Cristiani, Monica Tosi e Maria Renata Schirru. Dopo le dimissioni di Mandolesi, con decreto ministeriale del 15 settembre 2011 era stato nominato in sua sostituzione Massimo Capaccioli. Successivamente, con decreto ministeriale del 2 ottobre 2013, Sergio Molinari era subentrato alla dimissionaria Maria Rosaria Schirru, per il restante periodo del quadriennio di nomina. A seguito infine delle dimissioni rassegnate da Stefano Cristiani, con decreto ministeriale del 20 febbraio 2014 era stato nominato in sua sostituzione Andrea Ferrara per il restante periodo del quadriennio di nomina.
[98] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[99] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[100] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[101] Il comma 3 prevede invece che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.
[102] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[103] L’8 luglio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 2 luglio 2019 con cui il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto 27 giugno 2019 con il quale ha nominato Antonio Zoccoli presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare INFN, con decorrenza 1° luglio 2019. La nomina ha determinato la cessazione del mandato del precedente presidente, Fernando Ferroni. Come specificato nel decreto di nomina, l’anticipata cessazione del mandato del precedente presidente è avvenuta con l’accordo di quest’ultimo. Ferroni era stato nominato con decreto ministeriale del 30 settembre 2015. La nomina, di durata quadriennale, decorreva dal 22 ottobre 2015.
[104] Il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati di Angela Bracco e Paolo Bonifazi, che erano stati nominati per quattro anni con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
[105] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[106] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[107] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[108] L’articolo 11 recita: “1. Non meno di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente annuncia al Consiglio Direttivo l’avvio della procedura per la designazione del nuovo Presidente, comunicando altresì la data dell’elezione. 2. Entro quarantacinque giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo nella quale è stato annunciato l’avvio della procedura, ciascun Direttore di Sezione o Laboratorio Nazionale, espletata una consultazione della comunità scientifica nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con strumenti telematici, non più di tre nomi di candidati alla carica di Presidente. 3 Il Presidente, o un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato, accertato per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l’incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio curriculum che viene reso disponibile al Consiglio Direttivo. 4 Il Consiglio Direttivo si riunisce alla data prevista per l’elezione e designa il Presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra i candidati di cui al comma 3, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne del o dei candidati con minor numero di preferenze. 5. Il Presidente provvede a comunicare l’esito della procedura di designazione al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca ai fini della nomina.”.
[109] Il comma 2 dell’articolo 12 dello statuto dell’Ente precisa che: “Fanno parte del Consiglio Direttivo dell’Istituto: a) il Presidente; b) i componenti della Giunta Esecutiva; c) i Direttori delle Sezioni; d) i Direttori dei Laboratori Nazionali; e) due Rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di cui uno componente della Giunta Esecutiva, ai sensi dell’articolo 14, comma 3; f) un Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico; g) un Rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica; h) un Rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.”. Il comma 3 a sua volta precisa che i rappresentanti eletti di cui al comma 2, punto e), f), g) e h) durano in carica quattro anni e possono ricoprire l’incarico per un massimo di due mandati. Quanto alla giunta esecutiva, l’articolo 14, comma 2, dello statuto prevede che “Quattro componenti, eletti dal Consiglio Direttivo, sono scelti fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche nei campi di ricerca dell’Ente, fra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi dell’Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. Un componente è designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed è scelto tra persone con competenze amministrative e gestionali.”
[110] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[111] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[112] I componenti del precedente consiglio di amministrazione, ossia Antonio Meloni, Bernardino Chiaia e il già citato Alessandro Nicola Pino erano stati nominati con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, mentre Domenico Giardini era stato nominato con decreto ministeriale del 10 maggio 2012.
[113] In precedenza Stefano Gresta era stato nominato presidente dell’Ente per quattro anni con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 27 marzo 2012.
[114] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[115] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[116] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[117] Il comma 3 prevede invece che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.
[118] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[119] Per Pedicchio si trattava del secondo ed ultimo mandato alla presidenza dell'Ente, avendo già rivestito tale ruolo in precedenza, a seguito della nomina intervenuta, con analogo decreto ministeriale, il 10 agosto 2011.
[120] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca aveva effettuato tutte le suddette nomine con proprio decreto del 14 ottobre 2015. Si ricorda che la nomina di Cassiani era avvenuta su designazione del predetto Ministro, mentre Greco è stato nominato su designazione della comunità scientifica di riferimento. Il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati dei membri del precedente consiglio di amministrazione dell'Istituto, Gianluca Valensise e Sergio Persoglia.
[121] Il sito dell’OGS riporta che, Maria Cristina Pedicchio, presidente uscente dell’Ente, è in attesa del decreto di nomina quale consigliere di amministrazione in qualità di rappresentante indicato dalla comunità scientifica di riferimento dell’Ente medesimo.
[122] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[123] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[124] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[125] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[126] Si ricorda che nella procedura di nomina dei presidenti dell’INPS e dell’INAIL non è più previsto un ruolo del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), chiamato in precedenza a esprimere il proprio parere al riguardo. Continua invece ad applicarsi, con riferimento a tale nomina, la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ossia la deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
[128] Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, prevede che: “Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio d’amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate.”.
[129] La comunicazione è stata annunciata sia alla Camera sia al Senato il 28 marzo 2019 e trasmessa per competenza alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e alla 11a Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato.
[130] Boeri era stato nominato il 16 febbraio 2015, per un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni parlamentari competenti. Con la nomina di Boeri alla presidenza dell'INPS era venuto automaticamente meno il mandato a commissario straordinario dell'Istituto di Tiziano Treu.
[131] Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2019 è stato rinnovato il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto nazionale di statistica - ISTAT. Tale comitato risulta composto da: Roberto Zelli, Anna Maria Manzone, Serena Battilomo, Silvia Maria Lagonegro, Luciana Patrizi, Maria Teresa Monteduro, Gianluca Dominutti, Nicola Giampaolo, Paola D’Andrea, Domenico Mauriello, Andrea Brandolini, Gianfranco Santoro, Federico Visconti e Carmelo Intrisano. Si ricorda che l’organismo è presieduto ratione muneris dal presidente pro tempore dell’Ente.
[132] Il presidente dell’Ente, Gian Carlo Blangiardo, è stato nominato il 4 febbraio 2019 con D.P.R., emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti.
[133] In particolare la composizione del consiglio dell'Istat è stata ridotta a 5 membri compreso il presidente, dai 10 membri compreso il presidente precedentemente previsti. La composizione del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica è stata parimenti ridotta a 15 membri compreso il presidente, dai 22 compreso il presidente precedentemente previsti.
[134] Si ricorda che l’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[135] Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2019 Silvio Brusaferro è stato nominato presidente dell'Istituto superiore di sanità - ISS. Il 2 luglio 2019 era scaduto il mandato di Brusaferro quale commissario straordinario del medesimo Istituto. Brusaferro era stato nominato al suddetto incarico il 2 gennaio 2019, con decreto del Ministro della salute, a seguito delle dimissioni del precedente presidente dell’Istituto Gualtiero Ricciardi, presentate il 19 dicembre 2018, con decorrenza 1° gennaio 2019. Ricciardi era stato nominato presidente dell’Ente il 7 agosto 2015, per un quadriennio, con decreto in pari data del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.
[136] La norma precisa che il nominato, se professore universitario, sia collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Qualora sia invece dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
[137] Il comma 3 precisa che il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne sovrintende l'andamento, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno.
[138] Si ricorda che l’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[139] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[140] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[141] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[142] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[143] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[144] Quanto alla presidenza dell’Ente, si ricorda che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 24 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018, ha comunicato, sempre ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nuovamente nominato, con decreto del 19 gennaio 2018, Roberto Danovaro presidente del suddetto Ente per la durata di un quadriennio. Infatti il 4 dicembre 2017 era scaduto il mandato quale presidente dell’Ente dello stesso Danovaro, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale in data 4 dicembre 2013 sempre per un quadriennio.
[145] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[146] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[147] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[148] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[149] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[150] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.
[151] Le mozioni e le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
[152] Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma di legge che la prevede, l’oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con il termine entro il quale si attende il prossimo invio), nonché i dati inerenti l’ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono inoltre separatamente segnalati i nuovi obblighi rilevati e quelli conclusi.
[153] La legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n. 45.
[154] Il comma 14 della legge n. 160 del 2019 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Ai sensi del comma 15 il fondo di cui al comma 14 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con particolare riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.
Il fondo di cui al comma 14 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 15 febbraio 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Il fondo ex comma 14 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 presenta le medesime caratteristiche dell’omonimo fondo istituito dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato. Ad essi si affianca l’ulteriore fondo per il finanziamento e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
[155] Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), prevede che, ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invii entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione. La relazione deve contenere un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.
Il fondo di cui al comma 140 dell’articolo della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma. Il fondo, ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017, è stato rifinanziato dal comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). La ripartizione delle ulteriori risorse è stata disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018.
In attuazione del comma 1075 dell’articolo 1 della legge n. il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso nel mese di dicembre 2018 il Doc. CCXL, n. 1 e nel mese di luglio 2019 il Doc. CCXL, n. 2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ottemperato per la prima volta all’obbligo con il Doc. CCXL, n. 3, trasmesso a novembre 2019.
[156] La Fondazione istituita e disciplinata dai commi da 116 a 123 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, è ente di diritto privato, finalizzata ad imprimere il maggior impulso allo sviluppo delle tecnologie umane e della long life, incrementando gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca diretta alla prevenzione e alla salute, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) e sviluppando un approccio multidisciplinare ed integrato nelle discipline della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, con particolare riguardo al progetto scientifico e di ricerca Human Technopole, anche in raccordo con il sistema universitario e degli enti di ricerca. L'attività della Fondazione segue criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità. Le attività, l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione sono disciplinati nello Statuto, adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2018.
Il comma 123 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 prevede che i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 116 a 122, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in ordine al progetto Human Technopole e il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute. In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2018, n. 28, recante “Regolamento disciplinante la Fondazione per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca «Human Technopole»”.
[157] La lettera b) del comma 275 stabilisce che la Fondazione, in corrispondenza della trasmissione alle Camere della relazione di cui alla lettera a), organizza una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica.
[158] Ai sensi dell’articolo 4 dello statuto della Fondazione possono ottenere la qualifica di sostenitori gli enti pubblici e privati, le società, i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima mediante contributi economici. Con apposito regolamento del Consiglio di sorveglianza sono stabilite le modalità e la soglia minima di contribuzione necessaria per l’assunzione dello status di sostenitore e le relative cause di esclusione.
[159] In conformità del comma 276 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), la Fondazione è tenuta, tra l’altro, a:
a) individuare periodicamente attraverso i propri organi, eventualmente avvalendosi delle roadmap del Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), le facility infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori individuati dall'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da realizzare, una volta individuate a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale, coordinate da parte del direttore della Fondazione, con l'uso maggioritario delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito dell'area identificata nella convenzione;
b) realizzare e accrescere, presso la sede della Fondazione, le facility infrastrutturali, individuate ai sensi della lettera a), assicurando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro funzionamento e rendendo disponibile, contestualmente alla realizzazione di ciascuna facility, una quota congrua di risorse da destinare ai bandi per le rispettive procedure competitive di accesso di cui alla lettera d);
c) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale, ivi compresa l'Agenzia nazionale per la ricerca di cui ai commi da 240 a 252, per massimizzare la compatibilità e l'integrazione delle facility della Fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;
d) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility infrastrutturali della Fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione conservano l'affiliazione dell'ente scientifico di provenienza;
e) istituire presso la Fondazione un'apposita Commissione indipendente di valutazione dei progetti di ricerca di cui alla lettera d), composta da valutatori esterni alla Fondazione individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con le università, IRCCS ed enti pubblici di ricerca italiani, nonché dal presidente del Comitato scientifico della Fondazione, che ne è componente di diritto. La composizione, anche numerica, e il funzionamento della Commissione nonché i princìpi e i criteri di valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali sono definiti dalla convenzione. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonché i costi relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilità dei ricercatori che se ne avvalgono, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
[160] Il comma 474 dell’articolo 1 prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni sia adottato “sentito il Ministro della salute”.
[161] Il comma 474 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 prevede che la Commissione sulle attività gravose sia composta anche da rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Consiglio superiore degli attuari.
[162] Si ricorda che due Commissioni, con le medesime finalità (ma presiedute dal Presidente dell’ISTAT), sono state istituite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2018 e 10 aprile 2018, in base a quanto disposto dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ai commi 155 e 158. I commi richiamati hanno previsto che le Commissioni tecniche di studio sulla gravosità delle occupazioni e sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali concludessero i propri lavori, rispettivamente, entro il 15 novembre 2018 ed entro il 30 settembre 2018, e che entro i dieci giorni successivi a tali date il Governo presentasse una relazione sull’esito dei lavori di ciascuna Commissione.
[‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡] Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dalla presente pubblicazione.