Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
---|---|
Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 8 - XVIII gennaio 2019 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 8 |
Data: | 29/01/2019 |
Organi della Camera: | Assemblea |
INDICE
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE
L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-31 dicembre 2018
Nuove relazioni previste da fonti normative
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.
Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.
La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.
La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.
Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.
La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di dicembre 2018 (e nella prima parte del mese di gennaio 2019), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 28 febbraio 2019 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 28 febbraio 2019, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.
La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di dicembre 2018 e nei primi 20 giorni del mese di gennaio 2019, con una proiezione previsionale delle cariche scadute e in scadenza fino alla fine di febbraio 2019. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate o in corso di rinnovo nel mese di dicembre 2018, di quelle da rinnovare entro la fine del mese di febbraio 2019 nell’ambito degli enti pubblici, nonché di quelle rinnovate e da rinnovare, entro la medesima data, nell’ambito delle autorità amministrative indipendenti.
IN QUESTO NUMERO:
- La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, riunita in sede consultiva il 16 gennaio 2019, ha espresso parere contrario sulla proposta di nomina del generale di corpo d'Armata Antonio Ricciardi a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo. Si ricorda che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 19 dicembre 2018, aveva trasmesso la relativa richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La richiesta era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, il 9 gennaio 2019 e assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e alla suddetta Commissione permanente del Senato.
- Il 15 gennaio 2019 è stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il 19 dicembre 2018, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Francesco Curcio a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila, per la durata di sei mesi, a decorrere dal 24 novembre 2018 e comunque non oltre la data di nomina del nuovo Presidente del suddetto ente.
- Il 15 gennaio 2019 è stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il 19 dicembre 2018, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Alfonso Di Palma a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano – Val d'Agri – Lagonegrese, intervenuta il 13 dicembre 2018 per la durata di sei mesi e comunque non oltre la data di nomina del Presidente del suddetto ente.
- La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, rispettivamente il 9 e il 16 gennaio 2019, hanno espresso parere favorevole relativamente alla proposta di nomina del dottor Nicola Zaccheo a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
La proposta era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n.?14. La proposta era stata annunciata il 19 dicembre 2018, sia alla Camera sia al Senato, ed era stata assegnata, rispettivamente, alle Commissioni permanenti sopra ricordate.
- Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 28 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Domenico Parisi a presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La richiesta è stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, il 9 gennaio 2019 ed è stata assegnata alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato.
- Il Presidente del Senato della Repubblica, senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il Presidente della Camera dei deputati, onorevole Roberto Fico, hanno nominato d’intesa tra loro, con determina del 20 dicembre 2018, il dottor Roberto Rustichelli quale nuovo presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
- La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, nella seduta del 19 dicembre 2018, e la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato, nella seduta del 20 dicembre 2018, hanno espresso parere favorevole alla nomina del dottor Giorgio Palmucci a presidente dell'Agenzia nazionale del turismo ENIT. Il parere era stato chiesto ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n.?14, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 30 novembre 2018, annunciata il 5 dicembre 2018 sia al Senato sia alla Camera.
- La 7a Commissione (Istruzione, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, nella seduta del 13 dicembre 2018 e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nella seduta del 19 dicembre 2018, hanno espresso parere favorevole alla nomina della dottoressa Mariarita Sgarlata a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico INDA.
Il parere era stato chiesto dal Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera del 27 novembre 2018, annunciata il 5 dicembre 2018 sia Senato sia alla Camera, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.?20.
- Il 5 dicembre 2018 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 29 novembre 2018, con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, la nomina, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 25 ottobre 2018, di Enrico Ponti a componente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL, su designazione e in rappresentanza dell’Unione Italiana del lavoro, in sostituzione di Silvana Roseto, dimissionaria.
- Il 5 dicembre 2018 si è svolta una seduta delle Commissioni congiunte I Camera (Affari costituzionali) e 1ª Senato (Affari costituzionali), nella quale si è proceduto all’audizione del professor Gian Carlo Blangiardo, in relazione alla proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). La proposta era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 novembre 2018, annunciata sia al Senato sia alla Camera nella medesima data, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. La richiesta era stata assegnata alle suddette Commissioni Parlamentari, che ne hanno avviato l’esame entrambe il 28 novembre 2018.
- La IV Commissione (Difesa) della Camera, nella seduta del 14 novembre 2018, e la 4ª Commissione (Difesa) del Senato, nella seduta del 7 novembre 2018, hanno espresso parere favorevole alla nomina di Agostino Biancafarina a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Il parere era stato richiesto dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 29 ottobre 2018, annunciata alla Camera il 31 ottobre 2018 e al Senato il 5 novembre 2018.
- Il Ministro della difesa, con decreto in data 22 ottobre 2018, ha confermato il commissario straordinario dell’Unione italiana tiro a segno UITS, Francesco Soro, fino alla nomina del presidente dell’ente e comunque per un periodo massimo di un anno.
- La 1ª Commissione (Affari Costituzionali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nelle rispettive sedute del 9 e dell’11 ottobre 2018, hanno espresso pareri favorevoli sulla proposta di nomina di Chiara Caucino a presidente della Fondazione Ordine Mauriziano FOM.
*******
- Nel mese di dicembre 2018 sono scaduti i mandati dei consiglieri dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS Alberto Corinti e Riccardo Cesari.
- Il 16 febbraio 2019 scadrà il mandato del Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS Tito Boeri. Si ricorda che Boeri è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il 16 febbraio 2015 per la durata di un quadriennio.
*******
Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.
In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.
In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.
La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.
Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.
Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.
Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC
|
Presidente: Nicola Zaccheo |
Pareri favorevoli espressi dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera il 9/1/2019 e dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato il 16/1/2019 |
Procedura di nomina in corso |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti |
La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, rispettivamente il 9 e il 16 gennaio 2019, hanno espresso parere favorevole relativamente alla proposta di nomina del dottor Nicola Zaccheo a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). La proposta era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n.?14, annunciata il 19 dicembre 2018 sia alla Camera sia al Senato.
Nel mese di ottobre 2018 era scaduto il mandato del precedente presidente dell’ente, Vito Riggio, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica il 21 ottobre 2013.
Prima di tale nomina presidenziale Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 novembre 2012, incarico prorogato con analogo provvedimento del 14 maggio 2013. In precedenza Riggio era già stato nominato presidente dell’ENAC con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2007[1] e prima ancora con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 2003[2].
Si ricorda che l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, modificando la disciplina prevista dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ENAC, ha portato da quattro a cinque anni la durata del mandato del presidente dell'Ente, prevedendo altresì la possibilità che detto mandato possa essere rinnovato per due volte consecutive dopo ls prima (in precedenza era ammesso un solo rinnovo). Il presidente dell'ENAC è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo e all’aviazione, ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione (costituito da quattro ulteriori componenti) ed esercita le competenze stabilite dallo statuto.
L'ENAC costituisce l'Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. Tra i compiti dell'ENAC rientrano: il controllo della sicurezza; la garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero; il compimento di valutazioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico prodotto dagli aeromobili. L'ENAC rappresenta altresì l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione civile.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Circeo |
Presidente:
Antonio Ricciardi |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 annunciata alle Camere il 9/1/2019 parere contrario della 13ª Commissione permanente del Senato, espresso il 16/1/2019 |
13/12/2018 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d’intesa con il presidente della regione interessata |
La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, riunita in sede consultiva il 16 gennaio 2019, ha espresso parere contrario sulla proposta di nomina del generale di corpo d'Armata Antonio Ricciardi a Presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo. Si ricorda che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 19 dicembre 2018, aveva trasmesso la relativa richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La richiesta era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, il 9 gennaio 2019 e assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e alla suddetta Commissione permanente del Senato.
Si ricorda che il 13 dicembre 2018 è scaduto il mandato del presidente dell’Ente parco nazionale del Circeo, Gaetano Benedetto, che era stato nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 dicembre 2013 per la durata di cinque anni.
Benedetto, già nominato per cinque anni presidente dell'Ente parco pontino con decreto ministeriale del 2 luglio 2007, alla scadenza di tale mandato ne era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 7 agosto 2012. Tale incarico commissariale era stato in seguito confermato con successivi decreti ministeriali del 29 ottobre 2012, del 23 gennaio 2013, del 10 maggio 2013 e del 24 luglio 2013.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale del turismo ENIT
|
Presidente:
Giorgio Palmucci
|
Pareri favorevoli espressi dalla X Commissione della Camera il 19/12/2018 e dalla 10ª Commissione del Senato il 20/12/2018
|
Procedura di nomina in corso |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo |
La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, nella seduta del 19 dicembre 2018, e la 10a Commissione (Industria. commercio, turismo) del Senato, nella seduta del 20 dicembre 2018, hanno espresso parere favorevole alla nomina del dottor Giorgio Palmucci a presidente dell'Agenzia nazionale del turismo ENIT. Il parere era stato chiesto ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n.?14, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 30 novembre 2018, annunciata il 5 dicembre 2018 sia al Senato sia alla Camera.
Si ricorda che il 24 luglio 2018 era scaduto il mandato del precedente presidente dell’Agenzia ENIT, Evelina Christillin, che era stata nominata per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica il 24 luglio 2015. Si ricorda inoltre che il 3 luglio 2018 erano già scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione, Fabio Maria Lazzerini e Antonio Preiti, i quali erano stati nominati per tre anni con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 3 luglio 2015.
Le suddette nomine avevano comportato la cessazione della gestione commissariale dell'Ente, che era stata prevista dall'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, nel quadro della trasformazione dell'ENIT in ente pubblico economico. Il commissario straordinario uscente dell'Agenzia, Cristiano Radaelli, era stato infatti nominato fino all'insediamento degli organi ordinari dell'Ente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 giugno 2014, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Il nuovo statuto dell'ENIT è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2015 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Sono organi dell'Ente: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo[3]. Esso presiede il consiglio di amministrazione che è altresì composto da due membri nominati dallo stesso Ministro: uno è designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (nel collegio uscente: Preiti), ed uno è designato sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative (nel collegio uscente: Lazzerini). I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta.
L'Agenzia ENIT, ai sensi del citato articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014, è ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Nel perseguimento della sua missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali nonché i prodotti enogastronomici tipici e artigianali in Italia e all’estero.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale della Sila |
Commissario straordinario:
Francesco Curcio |
Nomina annunciata alla Camera il 15/01/2019 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
23/11/2018 (decorrenza 24/11/2018) |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Il 15 gennaio 2019 è stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il 19 dicembre 2018, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Francesco Curcio a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila, per la durata di sei mesi, a decorrere dal 24 novembre 2018 e comunque non oltre la data di nomina del nuovo Presidente del suddetto ente.
Si ricorda che nel mese di novembre 2018 scadeva il mandato del commissario straordinario dell’Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, che era stato prorogato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 maggio 2018, per la durata di sei mesi a decorrere dal 24 maggio 2018 e comunque non oltre la nomina del presidente.
Ferrari era stata nominata commissario straordinario con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2014 e detto mandato era già stato prorogato con analoghi provvedimenti in data 2 aprile 2015, 8 ottobre 2015, 26 maggio 2016, 10 novembre 2016, 12 maggio 2017 e 9 novembre 2017. In precedenza Ferrari era stata nominata presidente dell'Ente parco calabrese per cinque anni con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 febbraio 2009.
Dopo la scadenza di tale mandato presidenziale, la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, fino al commissariamento dell’Ente parco con la ricordata nomina di Ferrari a commissario straordinario.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese
|
Commissario straordinario:
Alfonso Di Palma |
Nomina annunciata alla Camera il 15/01/2019 ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
13/12/2018 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Il 15 gennaio 2019 è stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), la lettera con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il 19 dicembre 2018, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Alfonso Di Palma a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano – Val d'Agri – Lagonegrese, intervenuta il 13 dicembre 2018 per la durata di sei mesi e comunque non oltre la data di nomina del Presidente del suddetto ente.
L’11 luglio 2017 era scaduto il mandato del presidente dell'Ente, Domenico Totaro, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 luglio 2012. A far data dal 25 agosto 2017, ossia a seguito della scadenza dei 45 giorni di prorogatio previsti dal decreto legge n. 293 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994, la gestione del predetto Ente parco è assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, Vittorio Triunfo, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
Si ricorda che la nomina presidenziale di Totaro – primo presidente dell’Ente parco lucano, istituito con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 dicembre 2007 - aveva comportato la cessazione del mandato commissariale già attribuito allo stesso Totaro con decreto ministeriale del 24 ottobre 2008 e varie volte prorogato, da ultimo con analogo provvedimento del 30 aprile 2012.
Si ricorda che gli Enti parco nazionali, sono disciplinati dall'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina i presidenti con propri decreti, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi degli Enti parco sono i consigli direttivi, le giunte esecutive, i collegi dei revisori dei conti e le comunità dei parchi. I mandati sono tutti quinquennali.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ANPAL
|
Presidente: Domenico Parisi |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 annunciata alle Camere il 9/1/2019
|
Procedura di nomina in corso |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali |
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 28 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Domenico Parisi a presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La richiesta è stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, il 9 gennaio 2019 ed è stata assegnata alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato.
Il 12 gennaio 2019 era scaduto il mandato del precedente presidente dell’ente, Maurizio Ferruccio Del Conte, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 12 gennaio 2016, per la durata di un triennio.
Si ricorda che l'ANPAL è stata istituita il 1° gennaio 2016, dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, in attuazione della legge. n. 183 del 2014.
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2015 sono organi dell'ANPAL il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di vigilanza e il collegio dei revisori. I mandati sono triennali e possono essere rinnovati una sola volta. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di vigilanza è composto da 10 membri, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di vigilanza elegge al proprio interno il presidente.
L'ANPAL è dotata di personalità giuridica nonché di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio. Ad essa si applica la disciplina delle agenzie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999 per quanto non specificamente previsto. Vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, essa coordina la rete dei servizi per le politiche del lavoro. Ai sensi dell'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo n. 150 del 2015, a far data dalla nomina del suo presidente, l'ANPAL è subentrata nella titolarità delle azioni di Italia Lavoro S.p.a. e il suo presidente ne è divenuto amministratore unico.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
|
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL |
Componente del consiglio di indirizzo e vigilanza:
Enrico Ponti |
Nomina annunciata alla Camera il 5/12/2018 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
25/10/2018 |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali |
Il 5 dicembre 2018 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 29 novembre 2018, con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, la nomina, avvenuta il 25 ottobre 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di Enrico Ponti a componente del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL, su designazione e in rappresentanza dell’Unione Italiana del lavoro (UIL), in sostituzione di Silvana Roseto, dimissionaria.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 5 settembre 2018, annunciata alla Camera l’11 settembre 2018, aveva comunicato, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, la nomina, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 3 luglio 2018, di Vincenzo Marotta a componente del suddetto consiglio di indirizzo e vigilanza, su designazione e in rappresentanza dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro ANMIL, in sostituzione di Gabriele Brachetta, dimissionario.
Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL era stato rinnovato, per la durata di quattro anni a decorrere dal 20 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 14 novembre 2017. Ponti e Marotta resteranno in carica per il restante periodo del quadriennio di durata del CIV, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 479 del 1994.
Si ricorda che, per effetto del riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza operato dall'articolo 7 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che ha modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, il consiglio di indirizzo e vigilanza è l'unico organo collegiale dell'INAIL e la sua composizione è stata ridotta a 17 membri ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del citato decreto legge n. 78 del 2010. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi, individua le linee di indirizzo e approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ente previdenziale. Spettano altresì al CIV prerogative specifiche nell'ambito della procedura per la nomina del presidente dell'Istituto[4].
L’INAIL persegue l'obiettivo di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Per contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, l'Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori. Si ricorda che all'INAIL sono state attribuite, dall'articolo 7 del citato decreto legge n. 78 del 2010, le funzioni dei soppressi Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA ed Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC
|
Presidente: Nicola Zaccheo
|
Pareri favorevoli espressi dalla IX Commissione della Camera il 9/1/2019 e dalla 8ª Commissione del Senato il 16/1/2019 |
Procedura di nomina in corso |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti |
La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, rispettivamente il 9 e il 16 gennaio 2019, hanno espresso parere favorevole relativamente alla proposta di nomina del dottor Nicola Zaccheo a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
La proposta era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n.?14. La proposta era stata annunciata il 19 dicembre 2018, sia alla Camera sia al Senato.
Il 21 ottobre 2018 era scaduto il mandato del presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC, Vito Riggio, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2013.
Prima di tale nomina presidenziale Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 novembre 2012, incarico prorogato con analogo provvedimento del 14 maggio 2013. In precedenza Riggio era già stato nominato presidente dell’ENAC con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2007 e prima ancora dell'11 agosto 2003[5].
Si ricorda che l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, modificando la disciplina prevista dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ENAC, ha portato da quattro a cinque anni la durata del mandato del presidente dell'Ente, prevedendo altresì la possibilità che detto mandato possa essere rinnovato per due mandati consecutivi dopo il primo (in precedenza era ammesso un solo rinnovo). Il presidente dell'ENAC è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo e all’aviazione, ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione (costituito da quattro ulteriori componenti) ed esercita le competenze stabilite dallo statuto.
L'ENAC costituisce l'Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. Tra i compiti dell'ENAC rientrano: il controllo della sicurezza; la garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero; il compimento di valutazioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico prodotto dagli aeromobili. L'ENAC rappresenta altresì l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione civile.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Cassa di previdenza delle Forze armate
|
Presidente:
Agostino Biancafarina
|
Pareri favorevoli espressi dalla 4ª Commissione del Senato il 7/11/2018 e dalla IV Commissione della Camera il 14/11/2018 |
Procedura di nomina in corso |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro della difesa |
La IV Commissione (Difesa) della Camera, nella seduta del 14 novembre 2018, e la 4ª Commissione (Difesa) del Senato, nella seduta del 7 novembre 2018, hanno espresso parere favorevole alla nomina di Agostino Biancafarina a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Il parere era stato richiesto dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 29 ottobre 2018, annunciata alla Camera il 31 ottobre 2018 e al Senato il 5 novembre 2018.
Il Ministro della difesa, con proprio decreto in data 2 ottobre 2018, aveva nominato Biancafarina componente effettivo del consiglio di amministrazione della Cassa. Presidente uscente della Cassa è Massimiliano Del Casale, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 2017 fino al 9 febbraio 2020, ossia fino alla scadenza del consiglio di amministrazione dell’Ente. Del Casale tuttavia è stato collocato nell’ausiliaria per raggiunti limiti d’età a decorrere dal 19 novembre 2018.
Il presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate è scelto infatti tra i membri effettivi del relativo consiglio di amministrazione designati tra il personale militare in servizio attivo o tra gli ulteriori componenti previsti dall'articolo 76, comma 2, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 ed è nominato su proposta del Ministro della difesa secondo le modalità dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988. Per tale nomina è designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.
La Cassa di previdenza delle Forze armate è stata istituita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 4 dicembre 2009, che ha disposto il riordino per accorpamento delle sei preesistenti Casse militari di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri ed è ora regolata dagli articoli 73 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 15 marzo 2010. Sono organi della Cassa il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori, che restano in carica per 3 anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile. La Cassa, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa. Essa gestisce i fondi previdenziali secondo principi di uniformità gestionale, fatti salvi il regime previdenziale e creditizio vigente per i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
|||
Unione italiana tiro a segno UITS
|
Commissario straordinario:
Francesco Soro
|
Nomina non ancora comunicata alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
22/10/2018
|
Decreto del Ministro della difesa |
|||
Il Ministro della difesa, con proprio decreto in data 22 ottobre 2018 non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14 del 1978, ha confermato il commissario straordinario dell’Unione italiana tiro a segno UITS, Francesco Soro, fino alla nomina del presidente dell’ente e comunque per un periodo massimo di un anno. Il 2 ottobre 2018 era scaduto infatti il mandato dello stesso Soro, che era stato nominato con analogo decreto del Ministro della difesa in data 2 ottobre 2017 per un periodo massimo di un anno.
Il 31 dicembre 2016 era scaduto il mandato del presidente uscente dell'UITS, Ernfried Obrist, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 febbraio 2013 per la durata del quadriennio olimpico 2013 – 2016.
Sono organi centrali dell'UITS l'assemblea nazionale (composta dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale[6], dai rappresentanti dei gruppi sportivi e dai rappresentanti eletti dalle sezioni e dai gruppi sportivi), il presidente nazionale (coadiuvato da un vicepresidente nazionale, nominato dal Ministro della difesa), il consiglio direttivo (composto dal presidente e da dodici consiglieri eletti dall'assemblea e nominati dal Ministro della difesa), il consiglio di presidenza (composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dal consiglio direttivo) e il collegio dei revisori dei conti (composto da tre membri). I componenti di tali organi restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.
L'Unione italiana tiro a segno UITS è un ente pubblico a base associativa sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Finalità dell'ente sono l'istruzione e l'esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa ed il rilascio della relativa certificazione. All'UITS sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI. In particolare, sebbene ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'UITS ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
|
Fondazione Ordine Mauriziano FOM |
Presidente:
Chiara Caucino
|
Pareri favorevoli espressi dalla 7ª Commissione del Senato il 9/10/2018 e dalla VII Commissione della Camera l’11/10/2018 |
Procedura di nomina in corso |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
|
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 19 settembre 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 25 settembre 2018, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Chiara Caucino a presidente della Fondazione Ordine Mauriziano FOM. Tale proposta è stata assegnata alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato, che l’ha esaminata nella seduta del 9 ottobre 2018 esprimendo parere favorevole. La proposta è stata altresì assegnata alla VII Commissione (Cultura, Scienza e istruzione) della Camera, che ne ha avviato l’esame nella seduta del 4 ottobre 2018 ed ha espresso parere favorevole l’11 ottobre 2018.
Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in data 16 aprile 2018, è stato approvato il nuovo statuto della Fondazione, la quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, agisce quale persona giuridica di diritto pubblico[7], con piena autonomia statutaria e gestionale. Ai sensi dell’articolo 6 sono organi della Fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo scientifico e il collegio dei revisori dei conti. I mandati sono tutti quadriennali e rinnovabili. Ai sensi dell’articolo 7 dello statuto, il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra soggetti che abbiano maturato conoscenze in organi amministrativi e gestionali e siano in possesso di comprovata competenza ed esperienza negli ambiti della conservazione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura.
La proposta di nomina in esame è dunque la prima a essere presentata in seguito all’adozione del nuovo statuto della Fondazione. Commissario straordinario uscente della FOM è Giovanni Zanetti che, insieme al vice-commissario straordinario Cristiana Maccagno, era stato nominato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 419 del 1999 (ossia nelle more della revisione statutaria dell’Ente), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° luglio 2013 ed era stato prorogato con analoghi decreti in data 26 giugno 2014, 3 luglio 2015, 8 aprile 2016, 11 gennaio 2017 e 31 gennaio 2018.
In precedenza Zanetti e Maccagno erano già stati nominati commissario e vice commissario della Fondazione con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 per due anni, a seguito dello scioglimento degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza della FOM disposto, a causa del dissesto finanziario in cui versava l'Ente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'articolo 30 del decreto legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007[8]. I mandati[9] sono stati prorogati con analoghi decreti in data 9 ottobre 2009, 10 ottobre 2011 e 8 ottobre 2012 fino al provvedimento di esdebitazione e alla chiusura della procedura concorsuale.
Si ricorda che l'Ordine Mauriziano è previsto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, la quale dispone che esso “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. Il relativo ordinamento era stato pertanto disposto dalla legge n. 1596 del 1962. L'articolo 2 del decreto legge. n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005, ha poi istituito la Fondazione Ordine Mauriziano, cui è stato trasferito il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente Ordine Mauriziano, ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino), trasferiti all'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. La Fondazione era subentrata all’Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ad eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti concernenti l’esercizio delle attività sanitarie, come specificato dall'articolo 1, commi 1349 e 1350, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, in data 13 ottobre 2006, era stato approvato lo statuto della Fondazione. In seguito, a causa del profondo dissesto finanziario, ne era stato disposto, come ricordato supra, il commissariamento ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007.
Secondo l’articolo 3 del nuovo statuto la FOM persegue, senza fini di lucro, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale mauriziano, sia nelle sue componenti immobiliari e mobiliari sia nella preservazione della conoscenza e della memoria e nel perseguimento degli interessi delle comunità e dei territori interessati, comprese le inerenti funzioni di beneficienza, istruzione e culto. Sulla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Fondazione vigila un comitato di cinque membri nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Presidente della regione Piemonte e dall'Ordinario diocesano di Torino.
Non risultano cariche rientranti in tale novero nel periodo di riferimento esaminato nella presente pubblicazione.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
|
Data nomina |
Procedura di nomina |
Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico INDA
|
Componente del consiglio di amministrazione:
Mariarita Sgarlata |
Pareri favorevoli espressi dalla 7ª Commissione del Senato il 13/12/2018 e dalla VII Commissione della Camera il 19/12/2018 ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 20/1998 |
Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali che designa un componente; l'altro è designato dal Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca |
La 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, nella seduta del 13 dicembre 2018 e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nella seduta del 19 dicembre 2018, hanno espresso parere favorevole alla nomina della dottoressa Mariarita Sgarlata a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico INDA, in sostituzione del dimissionario Pier Francesco Pinelli
Il parere era stato chiesto dal Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera del 27 novembre 2018, annunciata il 5 dicembre 2018 sia Senato sia alla Camera, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.?20.
Si ricorda che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto del 7 marzo 2018, aveva nominato il consiglio di amministrazione della Fondazione per la durata di quattro anni, che in origine era composto da: Giancarlo Garozzo (sindaco pro tempore di Siracusa); Pier Francesco Pinelli, in qualità di consigliere designato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con funzioni di consigliere delegato; Margherita Rubino, consigliere designato dal Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca; Emanuele Giliberti, consigliere designato dalla Regione Sicilia; Paolo Giansiracusa, consigliere designato dalla Conferenza unificata.
Ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 20 del 1998, il consigliere delegato e il consigliere designato dal Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca sono nominati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti[10]. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo aveva pertanto richiesto i pareri sulle proposte di nomina di Pinelli e Rubino con lettera del 23 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018.
Al riguardo la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 30 gennaio e del 7 febbraio 2018.
Si ricorda che per effetto della nomina del consiglio di amministrazione era terminata la gestione commissariale alla quale la Fondazione INDA risultava precedentemente assoggettata. Commissario straordinario uscente era il già citato Pier Francesco Pinelli, che era stato nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo il 5 febbraio 2016, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 20 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 33 del 2004[11]. Il mandato commissariale di Pinelli era stato poi prorogato con analoghi decreti ministeriali in data 2 febbraio 2017, 27 luglio 2017 e 7 febbraio 2018, fino all’approvazione del nuovo statuto della Fondazione e alla ricostituzione dell’organo ordinario di amministrazione. Tra i compiti del commissario straordinario rilevava infatti la revisione dello statuto anche con riguardo alla ridefinizione degli organi dell’Ente e delle relative competenze.
Il nuovo statuto della Fondazione, deliberato dal commissario straordinario in data 3 gennaio 2018, è stato quindi approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in data 1° marzo 2018.
L’Istituto, fondato nel 1914 e già disciplinato quale ente pubblico dalla legge n. 70 del 1975, è stato trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 20 del 1998. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 di tale decreto legislativo è la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine nell'Ente in oggetto: in quanto ente di diritto privato, la Fondazione non sarebbe infatti ricompresa nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.
L’INDA ha la finalità di coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con gli enti locali, l'organizzazione e lo svolgimento di rappresentazioni nei teatri greci e romani, oltreché nei parchi archeologici, promuovendo la divulgazione del repertorio teatrale classico e delle altre attività culturali ed artistiche ad esso relative. Promuove inoltre, anche in collaborazione con le università, lo studio dei testi teatrali della letteratura greca e latina.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di statistica ISTAT
|
Presidente:
Gian Carlo Blangiardo |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 322/1989 annunciata il 13/11/2018 |
Proposta di nomina in corso
|
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza dei 2/3 dei componenti |
Il 5 dicembre 2018 si è svolta una seduta delle Commissioni congiunte I Camera (Affari costituzionali) e 1ª Senato (Affari costituzionali), nella quale si è proceduto all’audizione del professor Gian Carlo Blangiardo, in relazione alla proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). La proposta era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 novembre 2018, annunciata sia al Senato sia alla Camera nella medesima data, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. La richiesta era stata assegnata alle suddette Commissioni Parlamentari, che ne hanno avviato l’esame entrambe il 28 novembre 2018.
Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2018 Maurizio Franzini, già componente del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica ISTAT, è stato incaricato di svolgere le funzioni del presidente dell’Istituto, nelle more del perfezionamento della nomina e fino alla data di insediamento del nuovo presidente dell’ISTAT.
Il 15 luglio 2018 era infatti scaduto il mandato del precedente presidente dell’Istituto, Giorgio Alleva, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica il 15 luglio 2014.
Il 27 luglio 2018 il Ministro per la pubblica amministrazione aveva diramato un avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la designazione del nuovo presidente dell’Istituto.
Si ricorda che Alleva era succeduto ad Antonio Golini, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2013 era stato incaricato di svolgere le funzioni attribuite al presidente dell'ISTAT in attesa della nomina dello stesso, a seguito delle dimissioni rassegnate il 28 aprile 2013 dal presidente uscente Enrico Giovannini, nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali[12].
Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989, modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 196 del 2009 e dall'articolo 8-bis, comma 1, lett. d) del decreto legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, il presidente dell'ISTAT è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini, con esperienza internazionale, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta[13].
Organi dell'Istituto, riordinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, sono: il presidente, il consiglio (composto da 5 membri compreso il presidente), il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (composto da 15 membri compreso il presidente) e il collegio dei revisori dei conti. I mandati hanno tutti durata quadriennale.
L'ISTAT, ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Data nomina |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM
|
Presidente:
Roberto Rustichelli |
20/12/2018 |
19/12/2025
|
Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati |
Il Presidente del Senato della Repubblica, senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il Presidente della Camera dei Deputati, onorevole Roberto Fico, hanno nominato d’intesa tra loro, con determina del 20 dicembre 2018, il dottor Roberto Rustichelli quale nuovo presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Il 1° ottobre 2018 era cessato anticipatamente l’incarico del precedente presidente dell'Autorità, Giovanni Pitruzzella, che ha assunto le funzioni di avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pitruzzella era stato nominato per sette anni con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati in data 18 novembre 2011.
Il 14 settembre 2018 i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati avevano diramato un avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la nomina a presidente dell’Autorità, il cui termine è scaduto il 14 ottobre 2018.
La composizione dell'AGCM è stata modificata dall'articolo 23, comma 1, lett. d) del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge. n. 214 del 2011 (cosiddetto "Salva Italia"), che ne ha ridotto la consistenza dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente. Con la conclusione dei mandati di Antonio Pilati nel dicembre 2011 e di Carla Rabitti Bedogni nel novembre 2013, l'AGCM si era già allineata alla ridotta consistenza numerica prevista.
L'Autorità è dunque attualmente composta da Gabriella Muscolo (subentrata il 2 aprile 2014 a Piero Barucci) e da Michele Ainis (subentrato il 3 marzo 2016 a Salvatore Rebecchini). Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità (delibera AGCM 24 maggio 2017, n. 26614), “in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente con maggiore anzianità nell’ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età”.
I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Il mandato dei componenti dell'AGCM dura sette anni e non può essere rinnovato.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM (c.d. antitrust), istituita dall’articolo 10 della legge n. 287 del 1990, vigila sugli abusi di posizione dominante, sulle operazioni di concentrazione e sulle intese o i cartelli che possano ledere la concorrenza. Come stabilito dalla legge n. 215 del 2004, valuta ed eventualmente sanziona i casi di conflitto d'interesse in cui incorrano i componenti del Governo. Spettano all’Autorità competenze in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Data nomina |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS
|
Consiglieri:
Riccardo Cesari Alberto Corinti |
24/12/2012 |
24/12/2018
|
D.P.R., previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
|
Il 24 dicembre 2018 sono scaduti i mandati a consiglieri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS di Riccardo Cesari e Alberto Corinti, che erano stati nominati per sei anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 2012.
L’IVASS è stato istituito dall'articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012. Ad esso sono state attribuite le funzioni già affidate al soppresso Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo ISVAP.
Sono organi dell'IVASS il presidente, il consiglio ed il direttorio della Banca d'Italia in composizione integrata. Presidente dell'IVASS è, ratione muneris, il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi. Il consiglio, cui spetta l'amministrazione generale dell'Istituto, è composto dal presidente dell'IVASS e da due consiglieri scelti - come previsto dal comma 13 del suddetto articolo 13 - tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo. I due consiglieri, che restano in carica per sei anni rinnovabili una sola volta, integrano altresì il direttorio della Banca d'Italia per il solo esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa e previdenziale.
L'IVASS è stato istituito al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria.
L'Istituto opera in base a principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Codice delle assicurazioni private. L'IVASS ed i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia ed indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Data nomina |
Data Scadenza |
Procedura di nomina |
Presidente: Tito Boeri |
16/2/2015 |
16/2/2019 |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze |
Il 16 febbraio 2019 scadrà il mandato del Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS Tito Boeri, che era stato nominato il 16 febbraio 2015, per un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina di Boeri era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni parlamentari competenti. La relativa richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettera del 12 gennaio 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 13 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 come richiamato dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994. Tale richiesta era stata assegnata alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che ne aveva iniziato l'esame nella seduta del 20 gennaio 2015, lo aveva proseguito nella seduta del 27 gennaio 2015 procedendo anche all'audizione informale di Boeri, ed aveva espresso parere favorevole nella seduta del 28 gennaio 2015. La richiesta era stata altresì assegnata alla 11a Commissione (Lavoro) del Senato, che aveva parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 2 febbraio 2015.
L'avvio della procedura per la nomina di Boeri era stato deliberato dal Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014 sempre su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Su tale proposta di nomina era stata altresì acquisita - ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 - l'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, formalizzata con la delibera n. 1 del 13 gennaio 2015 del predetto organo.
Con la nomina di Boeri alla presidenza dell'INPS era venuto automaticamente meno il mandato a commissario straordinario dell'Istituto di Tiziano Treu, che era stato nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 ottobre 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato rispettivamente il 10 e il 14 ottobre 2014 ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978. Treu era succeduto in tale incarico commissariale a Vittorio Conti, che era stato a sua volta nominato con analogo decreto del 12 febbraio 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato rispettivamente il 17 e il 20 febbraio 2014.
Il commissariamento dell'INPS era conseguito alle dimissioni rassegnate il 3 febbraio 2014 dal presidente in carica, Antonio Mastrapasqua, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2008. La durata in carica di Mastrapasqua era stata tra l'altro differita fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che aveva attribuito all'INPS le funzioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS contestualmente soppressi.
Si ricorda che il riassetto degli enti pubblici di previdenza ed assistenza operato dall'articolo 7 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che ha modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ha comportato la soppressione del consiglio di amministrazione di tali enti e l'attribuzione al presidente delle relative funzioni. L'unico organo collegiale dell'INPS risulta dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), la cui composizione è stata parimenti ridotta all'atto del rinnovo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 9, del decreto legge n. 78 del 2010, e dell'articolo 21, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011. Il CIV definisce i programmi, individua le linee di indirizzo e approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ente previdenziale[14].
La ricordata modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994 ha altresì attribuito al CIV prerogative specifiche nell'ambito della procedura per la nomina del presidente dell'Istituto. Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza, ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il CIV informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare. Il Ministro, contestualmente alla richiesta del parere parlamentare di cui alla legge n. 14 del 1978, provvede ad acquisire sulla proposta di nomina del presidente anche l'intesa con il CIV, che deve intervenire entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.
L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte, nell'ambito della normativa c.d. “taglia-enti”, dal decreto legge n. 78 del 2010 e dal decreto legge n. 201 del 2011, ha progressivamente incorporato l'Istituto postelegrafonici IPOST. l’ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e l’INPDAP (che pure aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).
Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibili sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.
La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcun modo.
Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° - 31 dicembre 2018 sono stati segnalati 170 ordini del giorno[15] dei quali:
132 riferiti alla legge n. 130 del 2018, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” (A.C. 1209-A).
60 sono stati inviati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 30 al Ministero dell'economia e delle finanze, 20 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 7 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 6 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 3 al Ministero della salute, 2 al Ministero per i beni e le attività culturali, 2 al Ministero dell’interno, 2 al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 2 al Ministero dello sviluppo economico;
38 riferiti alla legge n. 132 del 2018, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” (A.C. 1346).
27 sono stati inviati al Ministero dell’interno, 7 al Ministero della giustizia, 3 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 1 al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 5 mozioni[16]
· MOLINARI, D'UVA, GADDA, Paolo RUSSO, Luca DE CARLO, FORNARO ed altri n. 1/00094, concernente iniziative volte alla tutela dei prodotti agroalimentari italiani propri della dieta mediterranea, con particolare riferimento ad una proposta di risoluzione in discussione presso l'Assemblea generale dell'ONU in materia di nutrizione e salute, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
· FIANO ed altri n. 1/00072 (Testo modificato nel corso della seduta), D’UVA e MOLINARI n. 1/00084 e ORSINI ed altri n. 1/00093, recanti iniziative volte al contrasto della violenza neofascista e neonazista, al Ministero dell’interno;
· D’UVA e MOLINARI n. 1/00102, concernente la sottoscrizione del cosiddetto Global Compact in materia di migrazioni, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Nel periodo considerato sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 3 risoluzioni:
· D’UVA e MOLINARI n. 6/00035, sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018, alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
· FERRARI, CORDA ed altri n. 6/00039, sulla Relazione delle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali da avviare per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018, adottata il 28 novembre 2018 (Doc. XXV, n. 1) e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1o gennaio-30 settembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1o ottobre-31 dicembre 2018, deliberata il 28 novembre 2018 (Doc. XXVI, n. 1) (Doc. XVI, n. 1), al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero della difesa;
· CENNI ed altri n. 8/00008, concernente iniziative per ripristinare, incentivare e tutelare la tradizionale produzione agricola dei Monti Pisani, compromessa dai recenti incendi, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.
Al fine di definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli adempimenti a carico di ciascun Ministero[17]. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, per acquisire da questi ultimi ogni informazione utile in merito all’attuazione dell’obbligo, nonché per sollecitare l’invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data prevista o deducibile dalla norma introduttiva.
Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni sullo stato di adempimento degli obblighi a riferire alle Camere che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.
Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio illustrata circoscritta all’indicazione delle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché delle eventuali modifiche o abrogazioni di obblighi già vigenti.
Nell’ambito delle relazioni annunciate nel mese di dicembre 2018, si segnala, in quanto costituisce il primo adempimento della disposizione di legge che ne prescrive l’invio al Parlamento, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Doc. CCXL, n. 1), trasmessa dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale in attuazione dell’articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.
Si ricorda che il comma 1075 stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.
Si ricorda altresì che il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma. Al riparto del fondo si è provveduto con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017.
Per completezza si ricorda infine che il comma 105 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ha integrato il contenuto della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017, stabilendo che in una apposita sezione di tale relazione ciascun Ministero illustri lo stato degli interventi finanziati con le risorse del fondo istituito dal comma 95 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, indicando le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi. Il fondo di cui al comma 95, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta caratteristiche analoghe a quelle del fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, essendo anch’esso finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese[18].
Sempre in quanto si tratta della prima attuazione dell’obbligo di legge, si segnala la trasmissione, da parte del Ministro per la pubblica amministrazione, della relazione sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, da parte dell’Istituto nazionale di statistica, riferita all’anno 2017 (Doc. CCXXXIX n. 1), in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124). Tale articolo, al comma 3, dispone che, a decorrere dal 2018, entro il mese di aprile di ciascun anno, i Ministeri che esercitano la vigilanza sugli enti di ricerca individuati dall'articolo 1, comma 1, monitorino l'attuazione da parte degli enti vigilati delle prescrizioni di cui al medesimo decreto n. 218; il comma 5 stabilisce che per l'efficacia dell'azione di monitoraggio, sempre a decorrere dall'anno 2018, in apposita sezione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali, siano riportati ulteriori specifici indicatori e risultati attesi. Il comma 6 prevede quindi che gli esiti dell'attività di monitoraggio siano illustrati in una dettagliata relazione annuale, recante anche la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante, entro il mese di settembre di ciascun anno, pubblica sul proprio sito istituzionale e trasmette al Parlamento.
Si ricorda che nell’ambito dei 20 enti di ricerca individuati dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita la vigilanza sull’Istituto nazionale di statistica – ISTAT, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. L’attuazione del decreto n. 322 è stata delegata al Ministro per pubblica amministrazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, articolo 1, comma 2, lett. g).
Si segnala infine, in quanto conclusiva dell’obbligo, la relazione trasmessa dal Ministro dello sviluppo economico sull’attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell’organico della Cassa conguaglio GPL (Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatto), in ottemperanza dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70. La disposizione richiamata prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
Si ricorda che la Cassa conguaglio GPL, istituita con il provvedimento n. 44 del 28 ottobre 1977 del Comitato interministeriale prezzi CIP, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, è un ente pubblico non economico (pertanto rientrante nell’ambito di applicazione della disposizione sopra richiamata), sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’economia e delle finanze. La Cassa ha gestito dal 1989 il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, costituito con i contributi versati da titolari di concessione e da gestori di impianti di distribuzione dei carburanti. Alla Cassa sono state altresì attribuite le funzioni già del Fondo bombole metano e dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, soppressi dall'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
L'articolo 1, comma 106, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha da ultimo previsto la soppressione della Cassa conguaglio GPL a decorrere dal 1° gennaio 2018 ed il conferimento delle relative funzioni all'Acquirente unico S.p.A., per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT)[19].
La relazione sull’attività svolta dalla Cassa conguaglio GPL nel 2017, corredata dal conto consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità, dà quindi conto della fase conclusiva dell’operato dell’Ente.
--------------
Per quanto attiene ai nuovi obblighi di relazione al Parlamento stabiliti da disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel mese di dicembre 2018, si evidenziano le previsioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”[20].
Nello specifico, i commi da 35 a 49 dell’articolo 1 della legge n. 145 istituiscono e disciplinano un’imposta sui servizi digitali che si applica ai soggetti che prestano tali servizi e che ottengono un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali. L’imposta si applica con un'aliquota del 3 per cento sui ricavi e deve essere versata entro il mese successivo a ciascun trimestre[21]. Il comma 49, al primo periodo, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali. Il secondo periodo del comma 49 stabilisce che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) il medesimo Ministero (Dipartimento delle finanze) presenti una relazione sull'attuazione della disciplina relativa all'imposta sui servizi digitali, anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.
Il comma 50 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 abroga la disciplina dell’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019, di cui ai commi da 1011 a 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Vengono pertanto meno gli obblighi di relazione previsti dal comma 1019, primo e secondo periodo, di tenore sostanzialmente analogo a quanto ora previsto, con riferimento alla nuova imposta, dal comma 49 della legge n. 145 del 2018[22].
Il comma 287 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125[23]. Il comma 288 dispone che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenti ogni anno alle Camere una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al comma 287.
Il comma 493 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo eroga indennizzi a favore dei risparmiatori - come definiti dal comma 494[24] - che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. I successivi commi da 495 a 506 disciplinano la misura dell’indennizzo e le modalità di accesso allo stesso.
Il comma 507 dispone che entro il 30 settembre 2019 il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione in merito all'attuazione dei commi da 493 a 506 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, le risorse della dotazione del FIR a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l'eventuale incremento dell'indennizzo a norma del comma 496, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del Fondo. Con la medesima relazione il Ministro dell'economia e delle finanze comunica l'ammontare stimato delle risorse destinate all'indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell'anno 2020.
Il comma 504 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 stabilisce che il FIR sostituisce il Fondo di ristoro finanziario di cui all'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), avente analoghe finalità. Risulta pertanto superata per gli anni successivi al 2018 la previsione di cui all’ultimo periodo del comma 1106, che dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del medesimo comma 1106.
Presidenza del Consiglio dei ministri |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 186/1982, art. 31, co. primo
|
Stato della giustizia amministrativa e incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, terzo comma, della legge n. 186 del 1982 (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta) (Dati relativi al 2017, Doc. LXI, n. 1) |
II Giustizia |
29/12/2018 |
L. 230/1998, art. 20, co. 1
D.Lgs. 40/2017, art. 23, co. 1* |
Organizzazione, gestione e svolgimento del servizio civile (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta) (Dati relativi al 2017, Doc. CLVI, n. 1)** |
I Affari costituzionali |
29/12/2018 |
*L’articolo 20, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri presenti ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile nazionale. L’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, ha riprodotto tale obbligo con riferimento al servizio civile “universale”, come disciplinato dal medesimo decreto, in attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 40 del 2017, fino all'approvazione del primo Piano triennale per la programmazione del servizio civile universale, da adottarsi in conformità dell'articolo 41, detto servizio si attuerà, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale. **Per il 2017, anno di entrata in vigore della riforma, la relazione trasmessa fa riferimento sia a quanto attuato in ambito di servizio civile nazionale sia a quanto introdotto con il decreto legislativo n. 40 del 2017. |
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 145/2016, art. 3, co. 1*
|
Relazione analitica sulle missioni internazionali militari e di polizia in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta) (Riferita al periodo 1° gennaio-30 settembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, deliberata dal Consiglio dei ministri il 28 novembre 2018, Doc. XXVI, n. 1) |
III Affari esteri IV Difesa |
6/12/2018 |
*Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145, come modificato dall’articolo 6, comma 1, lett. b), n. 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenti alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso. La relazione deve precisare l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno in corso, nonché con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 (dal titolo “Donne, pace e sicurezza”) e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle missioni, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione deve essere inoltre integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. L'ultimo periodo del comma 1 stabilisce che con la medesima relazione il Governo riferisca sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Il comma 1-bis dell’articolo 3 (introdotto dall’ articolo 6, comma 1, lett. b), n. 2), del decreto-legge n. 148 del 2017) stabilisce che ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione analitica sia corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. |
L. 205/2017 art. 1, co. 1075*
|
Stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Doc. CCXL, n. 1) (PRIMA RELAZIONE) |
III Affari esteri |
29/12/2018 |
*Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere. Si ricorda che il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma. Al riparto del fondo si è provveduto con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017. |
Ministro per gli affari europei |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 13, co. 1 |
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Dati relativi all'anno 2019, Doc. LXXXVI, n. 2) |
XIV Politiche dell’Unione europea*
|
29/12/2018 |
*La relazione è stata assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) per l’esame generale e, per l’esame delle parti di rispettiva competenza, a tutte le altre Commissioni permanenti, nonché al Comitato per la legislazione. |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 15, co. 2*
|
Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2018/2249, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al monitoraggio della qualità delle acque, alla designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e al contenuto dei programmi d'azione |
VIII Ambiente XIV Politiche dell’Unione europea |
12/12/2018 |
*Il comma 2 dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. |
Ministero per i beni e le attività culturali |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 163/1985, art. 6, co. unico
|
Utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e andamento complessivo dello spettacolo (Dati relativi al 2017, Doc. LVI, n. 1) |
VII Cultura |
18/12/2018 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 162/2007, art. 7, co. 4*
|
Relazione sulle attività svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), ora Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)** (Dati relativi al 2017, corredati dal Rapporto sulla sicurezza delle ferrovie italiane, predisposto dall’ANSF, riferito alla medesima annualità Doc. CLXXX, n. 1) |
IX Trasporti |
5/12/2018
|
*Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 10 agosto 2017, n. 162, dispone che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie pubblichi annualmente e trasmetta entro il 30 settembre al Ministero dei trasporti, al Ministero delle infrastrutture (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ed alla Agenzia ferroviaria europea la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente. Il comma 4 prevede che il Ministro dei trasporti, entro il 30 ottobre di ogni anno, trasmetta al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Parlamento il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente. **Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, all’articolo 12, comma 2, ha soppresso l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, attribuendo l'esercizio delle relative funzioni all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), istituita dal comma 1 dell’articolo 12, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi all’ANSF e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie. |
Ministero dell'interno |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 159/2011, art. 109, co. 1
|
Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) (Dati relativi al I semestre 2018, Doc. LXXIV, n. 2) |
I Affari costituzionali II Giustizia |
29/12/2018 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 147/2014 art. 2, co. 5
L. 208/2015, art. 1, co. 269* |
Attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero dei lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate (Dati aggiornati al 3 settembre 2018, Doc. CLXXXIV, n. 1)** |
XI Lavoro
|
10/12/2018 |
*Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, recante “Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistici”, disponeva originariamente che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmettesse alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione in ordine agli esiti delle disposizioni di salvaguardia destinate alle categorie di lavoratori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate, sulla base dei dati del monitoraggio attuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi del comma 4. Il comma 269 dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha ora previsto che la relazione sia redatta di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, differendo altresì il termine di trasmissione dal 30 giugno al 30 settembre di ogni anno. Il comma 217 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), prevede che ai fini della predisposizione della relazione siano utilizzati i dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS, ai sensi del comma 216, sulle domande di pensione presentate in conformità dei commi da 214 a 218 (ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - c.d. Riforma Fornero). **Sulla relazione è stato acquisito il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze. |
|||
D.Lgs. 81/2008 art. 6, co. 8, lett. e)*
|
Stato di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e suo possibile sviluppo (Dati riferiti agli anni 2016 e 2017)** |
XI Lavoro XII Affari sociali |
18/12/2018 |
*L'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 1, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro stabilendo, al comma 8, lett. e), che tale Commissione rediga annualmente, sulla base dei dati forniti dal Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro (di cui all'articolo 8, del decreto legislativo n. 81) una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni. **La relazione, approvata dalla Commissione consultiva il 15 novembre 2018, è stata trasmessa anche ai presidenti delle regioni per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. |
Ministro per la pubblica amministrazione |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 218/2016 art. 2, co. 6*
|
Esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, da parte dell’Istituto nazionale di statistica** (Dati relativi al 2017, Doc. CCXXXIX, n. 1) (PRIMA RELAZIONE) |
I Affari costituzionali |
29/12/2018
|
*L'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, al comma 3, dispone che, a decorrere dal 2018, i Ministeri che esercitano la vigilanza sugli enti di ricerca individuati dall'articolo 1, comma 1, entro il mese di aprile di ciascun anno, monitorino l'attuazione da parte degli enti vigilati delle prescrizioni di cui al medesimo decreto n. 218; il comma 5 stabilisce che per l'efficacia dell'azione di monitoraggio di cui al comma 3, sempre a decorrere dall'anno 2018, in apposita sezione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali siano riportati ulteriori specifici indicatori e risultati attesi. Il comma 6 prevede quindi che gli esiti dell'attività di monitoraggio siano illustrati in una dettagliata relazione annuale, recante anche la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante, entro il mese di settembre di ciascun anno, pubblica sul proprio sito istituzionale e trasmette al Parlamento. **Nell’ambito dei 20 enti di ricerca individuati dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita la vigilanza sull’Istituto nazionale di statistica – ISTAT, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. L’attuazione del decreto n. 322 è stata delegata al Ministro per pubblica amministrazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, articolo 1, comma 2, lett. g). |
Ministero dello sviluppo economico |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto*
|
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE)** (Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2017, corredati dal bilancio di previsione, dal conto consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità) |
X Attività produttive |
11/12/2018 |
*Si ricorda che ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ciascun Ministero deve presentare al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta da ciascun ente pubblico non economico sul quale quel dicastero esercita la propria vigilanza, con allegati il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico. **L'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) è stata istituita quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'Agenzia, oltre che al Ministero dello sviluppo economico, sono state trasferite le funzioni originariamente attribuite all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), soppresso dal comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011. |
|||
L. 70/1975, art. 30, co. quinto
|
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA* (Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2017, corredati dal bilancio di previsione, dal conto consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità) |
X Attività produttive |
11/12/2018 |
*L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), ha istituito, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile quale ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. L'Agenzia, sotto altre denominazioni e con finalità di volta in volta ridefinite, opera di fatto nel settore dell'energia dal 1952. La nuova disciplina, che ha ridefinito l'assetto organizzativo dell'Agenzia, ponendo fine alla fase di gestione commissariale dell'ente iniziata nel 2010, è stata integrata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca), che ha disegnato la cornice normativa di riferimento per gli enti di ricerca, introducendo novità importanti sotto il profilo dell'organizzazione e del funzionamento. |
|||
L. 70/1975, art. 30, co. quinto
|
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell'Ente nazionale per il microcredito* (Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2017, corredati dal conto consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità) |
VI Finanze |
11/12/2018 |
*Il Comitato nazionale per il microcredito, nato nel 2005 per dare attuazione alle finalità di cui alle risoluzioni ONU 53/197 e 58/221, è divenuto Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito in virtù dell'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Successivamente, per effetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese, il Comitato permanente è stato trasformato in ente pubblico non economico, denominato Ente nazionale per il microcredito, con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea, nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea. |
|||
L. 70/1975, art. 30, co. quinto
|
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali* (Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2017, corredati dal bilancio di previsione, dal conto consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità) |
I Affari costituzionali |
11/12/2018 |
*Il Banco di prova, istituito con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, e riordinato con decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 29 ottobre 2010, è stato successivamente soppresso dall’articolo 2, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. L'Ente è stato poi ripristinato per effetto dell'articolo 62 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha abrogato le disposizioni che ne avevano previsto la soppressione. L'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha disposto un riordino dell'Ente, da adottare con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente. La medesima norma ha disposto altresì l'abrogazione del DPR n. 222/2010, prevedendo che nelle more dell'adozione del nuovo regolamento continui ad applicarsi il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio 2001, con il quale è stato approvato il regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco. |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto
|
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico della Cassa conguaglio GPL (Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatto)* (Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2017, corredati dal conto consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità) (CONCLUSA)** |
X Attività produttive |
11/12/2018 |
*La Cassa conguaglio GPL, istituita con il provvedimento n. 44 del 28 ottobre 1977 del Comitato interministeriale prezzi CIP, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, gestisce il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, costituito con i contributi versati da titolari di concessione e da gestori di impianti di distribuzione dei carburanti. Il Fondo viene utilizzato per il pagamento di indennizzi, a seguito della chiusura di impianti, a favore di gestori e titolari di autorizzazione o concessione. Alla Cassa sono state altresì attribuite le funzioni già del Fondo bombole per metano e dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, soppressi dall'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99. **L'articolo 1, comma 106, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha previsto la soppressione della Cassa conguaglio GPL a decorrere dal 1° gennaio 2018 ed il conferimento delle relative funzioni all'Acquirente unico S.p.A., per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT). La norma ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, il trasferimento all’OCSIT della titolarità del Fondo GPL e del Fondo scorte di riserva, mentre le funzioni relative al Fondo bombole metano verranno direttamente esercitate dal Comitato di gestione di tale fondo operante presso il Ministero dello sviluppo economico. |
Fonte istitutiva |
Presentatore |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 102/1990, art. 10, co. 1 |
Regione Lombardia |
Stato di attuazione della legge n. 102 del 1990, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987 (Dati relativi al 2017, Doc. CVIII, n.1) |
VIII Ambiente |
5/12/2018 |
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
L. 145/2018, art. 1, co. 49, primo periodo* |
Ministro dell'economia e delle finanze |
Stato di attuazione e risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali |
*La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. L’articolo 1, al comma 49, primo periodo, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali, istituita e disciplinata dai commi da 35 a 48 del medesimo articolo 1. |
||
L. 145/2018, art. 1, co. 49, secondo periodo* |
Ministro dell'economia e delle finanze |
Attuazione della disciplina relativa all'imposta sui servizi digitali |
*L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 49, secondo periodo, stabilisce che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) il Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento delle finanze) presenti una relazione sull'attuazione della disciplina relativa all'imposta sui servizi digitali, prevista dai commi da 35 a 48 del medesimo articolo 1, anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi. |
||
L. 145/2018, art. 1, co. 288*
|
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
Interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi |
*L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 287, istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125. Il comma 288 dispone che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenti ogni anno alle Camere una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al comma 287. |
L. 145/2018, art. 1, co. 507*
|
Ministro dell'economia e delle finanze |
Attuazione dei commi da 493 a 506 della legge n. 145 del 2018, che istituiscono e disciplinano il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) |
*L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 493, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo eroga indennizzi a favore dei risparmiatori - come definiti dal comma 494 - che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. I successivi commi da 494 a 506 disciplinano la misura dell’indennizzo e le modalità di accesso allo stesso. Il comma 507 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 dispone che entro il 30 settembre 2019 il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione in merito all'attuazione dei commi da 493 a 506, nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, le risorse della dotazione del FIR a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l'eventuale incremento dell'indennizzo a norma del comma 496, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del FIR. Con la medesima relazione il Ministro dell'economia e delle finanze comunica l'ammontare stimato delle risorse destinate all'indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell'anno 2020. Si ricorda che il comma 504 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 stabilisce che il FIR sostituisce il Fondo di ristoro finanziario di cui all'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), avente analoghe finalità. |
[1] Tale mandato presidenziale, inizialmente di durata quadriennale, era stato prolungato di un anno per effetto del riordino dell'Ente operato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188.
[2] In precedenza Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’ENAC con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 10 luglio 2003.
[3] Per effetto dell’articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha affidato al suddetto ministero le competenze in materia di turismo, prima spettanti al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
[4] In particolare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contestualmente alla richiesta del parere parlamentare di cui alla legge n. 14 del 1978, provvede ad acquisire sulla proposta di nomina del presidente dell’INAIL anche l'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.
[5] In precedenza Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’ENAC con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 10 luglio 2003.
[6] Ai sensi dell'art. 251 del decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell'ordinamento militare”, “Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze Armate dello Stato”.
[7] Al riguardo vedasi anche il parere reso dal Consiglio di Stato, Sez. I, adunanza del 7 ottobre 2015.
[8] Si precisa che mentre con il D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 Zanetti e Maccagno erano stati rispettivamente nominati “commissario” e “vice-commissario” proprio in funzione del commissariamento della FOM disposto ai sensi dell'art. 30 del decreto legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, invece con il D.P.C.M. 1° luglio 2013 citato supra nel testo Zanetti e Maccagno erano nominati “commissario straordinario” e “vice-commissario straordinario” ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 419 del 1999.
[9] Più precisamente, con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 erano stati nominati, oltre a Zanetti e Maccagno, anche Alessandro Braja in qualità di vice-commissario, nonché un comitato di vigilanza. Con nota del 18 febbraio 2011 Braja ha poi rinunciato all'incarico di vice-commissario.
[10] Per effetto della precedente modifica all'articolo 12 dello statuto della Fondazione INDA, approvata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in data 14 febbraio 2014, erano stati ridotti da quattro a due i componenti del consiglio di amministrazione dell'INDA di designazione governativa, sulle cui proposte di nomina è previsto il previo parere delle Commissioni parlamentari.
[11] Il decreto di commissariamento aveva previsto lo scioglimento del consiglio di amministrazione uscente dell’INDA, nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 8 agosto 2014.
[12] Si ricorda che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera del 17 gennaio 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 20 e il 21 gennaio 2014, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pietro Carlo Padoan a presidente dell'Istituto. Su tale proposta la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato e la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera avevano espresso pareri favorevoli con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti nelle rispettive sedute del 22 gennaio 2014 e del 14 febbraio 2014. Tale procedura non ha più avuto seguito in conseguenza della successiva nomina di Padoan a Ministro dell'economia e delle finanze.
Si ricorda altresì che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo aveva già richiesto il parere parlamentare sulla medesima proposta di nomina con lettera in data 30 dicembre 2013, annunciata alla Camera e al Senato l'8 gennaio 2014. Al riguardo la 1ª Commissione del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 15 gennaio 2014 senza però raggiungere la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti. La richiesta di parere parlamentare è stata quindi reiterata come riferito sopra nella presente nota.
[13] Si fa presente che l’articolo 5-bis, comma 4, del Regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotto dal Regolamento n. 2015/759, prevede tra l’altro che le procedure di selezione e nomina dell’organo di vertice degli Istituti nazionali di statistica siano trasparenti, basate solo su criteri professionali e garantiscano il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.
[14] La composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è stata ridotta del trenta per cento all'atto del rinnovo dell'organo, avvenuto il 1° ottobre 2013, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. D'altra parte, a seguito dell'attribuzione all'INPS delle funzioni dei soppressi INPDAP ed ENPALS, l'articolo 21, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011 aveva specificamente previsto l'integrazione nel CIV dell'INPS di sei ulteriori componenti, quattro dei quali da riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP, e altri due da riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS, secondo quanto successivamente specificato dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2012. Per effetto delle riferite modifiche, la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è scesa dai 24 membri originariamente previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo. n. 479 del 1994, ai 22 componenti attualmente previsti.
[15] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.
[16] Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
[17] Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma istitutiva dell’obbligo, l’oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché i dati inerenti l’ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono segnalati, separatamente, i nuovi obblighi rilevati, quelli conclusi a seguito dell’abrogazione della disposizione che li prevede ovvero superati in via di fatto, nonché le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista.
[18] Ai sensi del comma 96 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), una quota del fondo di cui al comma 95 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria; ulteriori risorse sono altresì destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 31 gennaio 2019.
[19] La norma ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, il trasferimento all’OCSIT della titolarità del Fondo GPL e del Fondo scorte di riserva, mentre le funzioni relative al Fondo bombole metano verranno direttamente esercitate dal Comitato di gestione di tale fondo operante presso il Ministero dello sviluppo economico.
[20] La legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.
[21] Il comma 45 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 prevede che le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali siano stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018. Il comma 46 stabilisce che le modalità applicative delle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali siano definite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.
[22] Il comma 1019 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - ora abrogato - recita: “Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1010 a 1018. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione dei commi da 1010 a 1018 anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi”.
[23] La legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “ Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” all’articolo 26, comma 2, recita: “Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati: a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario; b) enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale; c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo; d) le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti; e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali; f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC)”.
[24] Ai sensi del comma 494 hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.
In base al comma 495 sono esclusi dall’accesso alle prestazioni del FIR le controparti qualificate cui all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e i clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo articolo 6.
Il comma 505 stabilisce inoltre che non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del FIR i soggetti che abbiano avuto, nelle banche di cui al comma 493 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado.
[25] Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dalla presente pubblicazione.