Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe
Riferimenti: SCH.DEC N.247/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 247
Data: 01/03/2021
Organi della Camera: V Bilancio

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe

 

Atto del Governo n 247

 

Ai sensi Articolo 1, commi 89 e 90,
della legge 23 giugno 2017, n. 103

 

 

 

 

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Dossier n. 360

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 247

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Quadro normativo. 5

Contenuto. 9

I costi delle intercettazioni 19

 


Quadro normativo

 

 

I commi 88 e ss. dell'articolo 1 della  legge n. 103 del 2017 (c.d. riforma Orlando) hanno previsto una serie di misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni.

 

 In particolare, la legge n. 103 ha modificato l'art. 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Questo articolo, nella sua formulazione vigente, ricomprende fra le prestazioni obbligatorie per gli operatori telefonici, le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie. La medesima disposizione, ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie suddette, ha demandato poi a un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) la revisione delle voci di listino di cui al decreto 26 aprile 2001.

A tale decreto interministeriale è stata demandata anche:

- la disciplina delle tipologie di prestazioni obbligatorie e la determinazione delle relative tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa pari almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

- l'individuazione dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

- la definizione degli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.

 

Il decreto interministeriale di revisione delle voci di listino di cui al decreto 26 aprile 2001 è stato adottato il 28 dicembre 2017 ed è entrato in vigore il 23 gennaio 2018. Tale decreto definisce (art. 1) le prestazioni obbligatorie nell'ambito delle intercettazioni (ovvero il complesso delle attività di captazione e trasmissione ai luoghi di registrazione, conservazione e archiviazione, realizzate dagli operatori di telecomunicazioni, di ogni comunicazione o scambio di dati comunque generati o veicolati dai sistemi di telecomunicazione, compresi i dati inerenti alle operazioni di intercettazione, in esecuzione dei decreti di intercettazione, di informazione, di consegna dati e di supporto emessi dalle competenti Autorità giudiziarie), stabilisce (art. 3) i soggetti tenuti alle suddette prestazioni obbligatorie (cioè gli operatori e i fornitori di servizi di telecomunicazioni le cui infrastrutture, temporaneamente o stabilmente presenti sul territorio nazionale, consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi all'identità di rete oggetto della richiesta, nonché  tutti i soggetti che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie) e le modalità esecutive delle prestazioni stesse (art. 4), oltre a recare in allegato il nuovo listino delle prestazioni obbligatorie.

 

In relazione alle prestazioni funzionali alle operazioni captative la legge 23 giugno 2017, n. 103 demanda (comma 89 dell'articolo unico) ad un ulteriore decreto del Ministro della giustizia (da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) la definizione delle suddette prestazioni e la determinazione delle corrispondenti tariffe.

A tale decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi, sono rimesse in particolare:

Il comma 90 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 ha previsto la trasmissione del suddetto schema di decreto (corredato di relazione tecnica) alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

É opportuno ricordare infine che il comma 91 dell'articolo 1 della legge del 2017, ai fini della razionalizzazione delle spese relative per intercettazione e quelle funzionali al loro utilizzo, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni sulla razionalizzazione della spesa per intercettazioni (di cui ai commi 88 e 89) con quelle di cui al testo unico spese di giustizia (DPR n. 115 del 2002).

In attuazione della delega di cui al comma 91 è stato emanato il decreto legislativo n. 120 del 2018, che, attraverso l'inserimento dell'art.168- bis nel DPR n. 115 del 2002, prevede che la liquidazione delle spese relative alle prestazioni obbligatorie dovute a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle autorità giudiziaria e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime è effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione. Il decreto costituisce titolo provvisoriamente esecutivo quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato; avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo DPR, il quale a sua volta rinvia all'art. 15 del d.lgs. 150 del 2011: il ricorso pertanto deve essere proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, la cui efficacia esecutiva può essere sospesa. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

 

 


Contenuto

 

 

Lo schema di decreto in esame, adottato in attuazione di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2017, n.103 riprende - vista l'omogeneità della materia -  la struttura del su ricordato (vedi quadro normativo) Decreto 28 dicembre 2017.

 

Come si sottolinea nella relazione illustrativa dal decreto del 2017 "sono state veicolate anche alcune disposizioni certamente opportune e necessarie anche nell'ambito qui oggetto di regolamentazione, meramente adeguate allo specifico settore di intervento. In particolare, le disposizioni di cui all'art. 5 (sulla trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa relative alle prestazioni effettuate), all'art. 6 (sulla razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti di fatturazione), all'art. 8 (sul monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali), ma anche all'art. l, che detta le definizioni rilevanti".

 

Sullo schema in esame le Commissioni bilancio di Camera e Senato sono chiamate a rendere parere entro il 9 marzo 2021.  Con riguardo al Senato lo schema risulta assegnato, in sede consultiva, alla 2ª Commissione permanente, la quale potrà formulare le proprie osservazioni alla 5ª Commissione entro il 4 marzo 2021.

 

Il provvedimento si compone di dieci articoli.

 

L'articolo 1 reca una serie di definizioni.

 

Come si precisa nella relazione illustrativa lo schema riprende le definizioni già formulate nel decreto 28 dicembre 2017 "anche se non tutte necessarie per l'attuale ambito di intervento allo scopo di confermare l'assoluta omogeneità del contesto applicativo seppure visto in relazione a due aspetti (le prestazioni obbligatorie e quelle funzionali)". 

 

In particolare lo schema definisce le prestazioni obbligatorie come il complesso degli impianti, sistemi, operazioni e servizi tecnici inservienti alla fruizione dei contenuti e dei dati associati, captati e veicolati dagli operatori di comunicazioni elettroniche e/o dagli Internet Service Provider (Tel.co) in esecuzione delle prestazioni obbligatorie di cui al Decreto Ministeriale 28 dicembre 2017, per la ricezione, registrazione, conservazione e trascrizione delle operazioni di intercettazione di conversazioni, di comunicazioni o di flussi informatici ed elaborazione della documentazione storica del traffico e dei dati associati, per la ricezione, visualizzazione, registrazione, conservazione e fruizione dei contenuti, dei dati, dei servizi e applicazioni web veicolati dagli Internet Service Provider e infine per la vigilanza e manutenzione finalizzate al corretto funzionamento degli impianti e sistemi installati (lett. a).

 

Con prestazioni funzionali alle intercettazioni di comunicazioni o collegamenti tra presenti o, comunque, diversi da quelli forniti dagli operatori Tel.co si intendono, invece, i sistemi elettronico/informatici e i servizi ad essi connessi, finalizzati all'acquisizione, veicolazione, geolocalizzazione, registrazione e fruizione dei segnali audio video e dei flussi di comunicazione comunque oggetto di captazione. In particolare si tratta dei servizi di installazione, manutenzione, vigilanza sul corretto funzionamento degli impianti e sistemi inservienti alle intercettazioni e degli interventi tecnici per l'accesso ai luoghi di installazione e captazione e per la dissimulazione delle attività di intercettazione (lett. b).

 

La disposizione fornisce, poi la definizione di "archivi informatizzati", intesi quali sistemi di memorizzazione e storicizzazione dei dati allocati presso la sala CIT su apparati messi a disposizione dai fornitori della prestazione e sottoposti alla vigilanza dell'Autorità giudiziaria, funzionali alla conservazione del patrimonio informativo acquisito e alla fruizione di essi da parte dei soggetti legittimati (lett. c) e di "archivio digitale delle intercettazioni", inteso quale ambiente e sistema, nel dominio giustizia, realizzato attraverso risorse hardware e software, messe a disposizione dal Ministero della Giustizia per la trattazione informatica e telematica in regime di particolare riservatezza fisica ed elettronica dei contenuti, gestito, quanto all'accesso, secondo le direttive del Procuratore della Repubblica, per la raccolta, conservazione, consultazione, selezione per le finalità previste dalle disposizioni vigenti dei documenti cartacei e digitali, dei contenuti multimediali, per il rilascio di copie, nonché per la custodia di quanto dichiarato inutilizzabile o irrilevante oggetto di raccolta nel corso delle operazioni di intercettazioni (lett. d).

 

Con punto di registrazione è indicato il punto di rete allocato presso la sala CIT della Procura della Repubblica, dove perviene il patrimonio informativo e probatorio acquisito (fonie, immagini, dati) per essere registrato, archiviato e fruito dai soggetti legittimati, anche con modalità di riascolto (lett.e).

 

È definita, poi, "risorse di connettività", l'infrastruttura di rete fissa e mobile, di natura fisica e logica finalizzata al collegamento, con modalità protetta, degli impianti della Procura della Repubblica con i sistemi degli operatori di comunicazioni elettroniche e del web per l'acquisizione dei flussi di comunicazioni, delle relazioni audio/video tra presenti e per lo scambio di contenuti comunque instradati o inoltrati dagli apparati oggetto di intercettazione, nonché con i sistemi e gli apparati in uso alla polizia giudiziaria delegata alle indagini (lett.f).

 

Il centro Intercettazione delle Telecomunicazioni (C.I.T.) è la struttura della Procura della Repubblica presso la quale sono situate le postazioni di ascolto e gli apparati elettronici e informatici utilizzati per lo svolgimento dei servizi di intercettazione ed in particolare gli apparati su cui vengono indirizzate le telefonate e le altre forme di comunicazione per la loro registrazione e il loro successivo trattamento, sino al loro conferimento con le modalità previste dall'art. 269 c.p.p. (lett.g).

 

Lo schema (lett. h)-r) fornisce, poi, le definizioni di: applicazioni (programmi installati od eseguiti sui dispositivi connessi alla rete, in grado, attraverso le funzionalità di interazione con gli utenti, di rispondere, ai fini dell'indagine, alle necessità documentali, di messaggistica, di condivisione di file o di contenuti testuali o multimediali); bersaglio o identità di rete (utenza elettronico informatica connessa al sistema di telecomunicazione o al Web, ogni altro apparato di trasmissione e ricezione di comunicazioni, luogo o veicolo oggetto del provvedimento di intercettazione dell'Autorità giudiziaria); ETSI (standard di effettuazione del servizio di telecomunicazioni in ambito europeo, per la parte riguardante i parametri vincolanti per l'esecuzione delle prestazioni obbligatorie di intercettazione); captatore elettronico (sistema dissimulato, inoculato da remoto, che, eliminando gli effetti che impediscono la conoscenza della comunicazione o dei dati, permette la intercettazione in chiaro dei contenuti audio video e dei dati scambiati o consente l'intercettazione tra presenti, e raccoglie da remote le posizioni assunte dall'apparato sul territorio); periferica (apparato elettronico informatico, dotato anche di sistema antibonifica, per la captazione e/o localizzazione, per la temporanea registrazione e per la trasmissione in tempo reale o in differita dei segnali audio video); fornitore della prestazione (persona fisica o giuridica impiegata dall'Autorità giudiziaria nelle attività funzionali alle intercettazioni); tariffa per le intercettazioni funzionali (importo o erogazione comunque rientrante nella spesa di giustizia per le intercettazioni, liquidato con decreto dell'Autorità giudiziaria per le attività di intercettazione funzionali secondo il listino allegato al presente decreto) e identificativo della procedura di intercettazione e liquidazione (numero del registro intercettazioni (R.I.T) annotato al mod. 37 ex art. 267 comma 5 del codice di procedura penale).

 

L'articolo 2- in attuazione di quanto previsto dalla lett. a) e dalla lett. b) del comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 20017 -  rinvia al listino allegato allo schema di decreto per l'individuazione e la descrizione delle prestazioni funzionali alle operazioni captative e delle relative tariffe (comma 1). Tale listino - del quale gli operatori interessati devono munirsi- è disponibile presso il Ministero della giustizia -Direzione generale degli affari interni (comma 5).

 

In base alla lett. a) del comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103, come già ricordato (vedi amplius supra) nell'adottando decreto devono essere individuate le tipologie di prestazioni funzionali erogate.

 

Come si sottolinea nella relazione illustrativa si tratta di una previsione che ricalca quanto già previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2017 con riguardo alle prestazioni obbligatorie.

 

In base al listino le attività funzionali alle intercettazioni obbligatorie sono state classificate in diverse categorie:

·       intercettazioni delle comunicazioni di tipo telefonico;

·       intercettazioni delle comunicazioni di tipo informatico o telematico (passiva);

·       intercettazioni delle comunicazioni di tipo informatico o telematica (attiva attraverso captatore elettronico);

·       intercettazioni ambientali audio;

·       intercettazioni ambientali video;

·       intercettazioni ambientali audio/video;

·       intercettazioni ambientali veicolare;

·       intercettazioni ambientali veicolare AudioNideo + GPS;

·       sistema di localizzazione, comprensivo di client per la visualizzazione;

·       analisi dati.

 

Per ogni categoria sempre nel listino è descritta la relativa prestazione funzionale alle intercettazioni e indicate le tariffe applicabili. Per la maggior parte delle voci tariffate, è stato stabilito, non già un importo fisso, ma un range tra minimo e massimo.

 

Si tratta di una scelta che, secondo quanto precisato nella relazione, si pone in linea con la legge, nella parte in cui - alla lett. b) del comma 89 della legge n. 103, limitandosi a prevedere che "la tariffa per ogni tipo di prestazione" non sia "superiore al costo medio" per come rilevato presso i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, non sembra escludere la possibilità che siano anche previsti importi minimi e senza certamente imporre la previsione di tariffe fisse. Sempre nella relazione si sottolinea come l'importo minimo sia stato fissato prendendo in considerazione il costo effettivo minimo accertato analizzando le concrete spese sostenute presso i diversi uffici: sono incluse tutte le attività necessarie per il corretto adempimento della prestazione, come le attività di installazione, di connettività, di messa in esercizio continuativa, di documentazione, di gestione assistenza e manutenzione, di imballaggio, di trasporto, di ripristino, nonché tutti i costi per il versamento di canoni per le licenze software e eventuali spese assicurative. L'importo massimo è stato invece individuato prendendo in considerazione il costo medio applicato alle tipologie di prestazioni funzionali rilevato presso i cinque centri distrettuali con il maggior indice di spesa per intercettazioni: si tratta delle Procure della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Roma, Napoli, Milano e Reggio Calabria.

Sulle ragioni della scelta di un range tariffario la relazione precisa che si tratta di una scelta diretta ad offrire criteri di orientamento coerenti con la discrezionalità dell'Autorità giudiziaria nell'attività di liquidazione, affinché venga tenuto conto, nella concreta attività di determinazione dell'importo da liquidare, del complesso delle attività svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l'espletamento della prestazione, del costo effettivo documentato, dell' eventuale perdita o danneggiamento incolpevole delle periferiche utilizzate, nonché dell'urgenza e complessità dell'intervento e della qualità del servizio reso.

 

Ai fini della quantificazione dell'importo da liquidare, nel caso in cui il listino preveda un minimo e un massimo, l'Autorità giudiziaria deve tenere conto del complesso delle attività svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l'espletamento della prestazione, ma anche il costo effettivo documentato, ma includendo anche la perdita o il danneggiamento eventualmente verificatesi in modo incolpevole delle periferiche utilizzate, nonché dell'urgenza e complessità dell'intervento e della qualità del servizio reso (comma 2).

In altri termini come rileva la relazione illustrativa nella scelta dei criteri da valutare si è deciso di affiancare a criteri oggettivi, criteri qualitativi.

 

Nell'importo previsto si considerano incluse anche tutte le attività necessarie per il corretto adempimento della prestazione, quali le attività di installazione, di connettività, di messa in esercizio continuativa, di documentazione, di gestione assistenza e manutenzione, di imballaggio, di trasporto, di ripristino, nonché tutti i costi per il versamento di canoni per le licenze software e per eventuali spese assicurative (comma 3).

 

Il comma 4 dell'articolo 2, considerata l'evoluzione tecnologica che investe anche le prestazioni funzionali, prevede che per eventuali prestazioni non indicate nel listino, l'Autorità giudiziaria procede alla liquidazione sulla base dell'importo fissato per prestazioni analoghe, ma, in ogni caso, tenendo conto del costo effettivo da documentare espressamente. In questo caso, è previsto l'obbligo di trasmissione del provvedimento al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia (vedi infra).

 

Come osserva la relazione tale obbligo di trasmissione rappresenta il presupposto per un tempestivo e specifico intervento del Tavolo tecnico, finalizzato a colmare la mancata inclusione di una prestazione nel tariffario.

Con riguardo al Tavolo tecnico la relazione osserva come sia "sembrato opportuno non prevedere la costituzione di un ulteriore apposito tavolo tecnico permanente per il costante monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali alle prestazioni obbligatorie e delle relative tariffe, ma... assegnare anche questa competenza al tavolo tecnico già istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 7 del decreto 28 dicembre 2017.

 

L'articolo 3 - in attuazione della lett. c) del comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 - disciplina gli obblighi dei fornitori delle prestazioni.

 

In particolare si tratta della parte della lett. c) del comma 89 nella quale si prevede che nel decreto debbano essere specificati gli "obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti".

 

Nel dettaglio i fornitori devono assicurare, in relazione a ciascuna prestazione, la tempestiva messa a disposizione di strumentazione adeguata al bersaglio, connotata da requisiti di eccezionale qualità dal punto di vista operativo, avuto riguardo ai modi ed ai tempi di fruizione nonché alla disponibilità delle migliori innovazioni tecnologiche. Inoltre, devono adottare modelli organizzativi aziendali orientati alla competenza ed alla valorizzazione dell'esperienza e dell'abilità del personale incaricato della realizzazione della prestazione.

La disposizione fa salvi gli obblighi già previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo e dall'articolo 2, commi da 3 a 6 del decreto-legge n. 161 del 2017 (comma 1).

 

L’articolo 7 del decreto legislativo n. 216 del 2017 contiene disposizioni applicative per le intercettazioni attraverso captatore informatico e per l’accesso all’archivio informatico. In particolare, al comma 1, demanda a un decreto del Ministro della giustizia – da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della riforma - la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici necessari all’esecuzione delle intercettazioni mediante trojan. Il comma 2 prevede che i requisiti tecnici debbano essere stabiliti secondo misure idonee di affidabilità, sicurezza ed efficacia, con la finalità di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitino all’esecuzione delle operazioni autorizzate. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro della Giustizia, da emanare entro 3 mesi, sentito il Garante della privacy, la fissazione dei criteri a cui il PM si attiene per regolare le modalità di accesso all’archivio riservato.

 

L'articolo 2 del decreto legge n. 161 del 2019 (conv. legge n. 7 del 2020) reca modifiche alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni attuative in materia di intercettazioni anche mediante captatore informatico. Nel dettaglio il comma 3 dell'articolo 2 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante trojan, programmi informatici che, ai sensi del comma 4, devono avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia. Il comma 5 rimette ad un decreto ministeriale, di natura non regolamentare (adottato dal Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali) la fissazione dei criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l’accesso all’archivio dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso, nonché per disciplinare le modalità di consultazione e richiesta di copie. Il comma 6 da ultimo demanda ad un decreto ministeriale (da adottarsi previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione) la definizione delle modalità e dei termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

 

Il comma 2 detta, poi, le modalità esecutive delle prestazioni a cui i fornitori devono attenersi.

In particolare i fornitori sono a tenuti a garantire:

·       l'immediata effettuazione delle prestazioni e comunicazione del loro esito e, in ogni caso, l'installazione e configurazione del sistema di intercettazione e entro 48 ore dalla richiesta dell'autorità giudiziaria (lett. a);

·       la tempestiva trasmissione e consegna ai punti di registrazione di ogni dato o evento riferibile all'identità di rete monitorata, in particolare delle informazioni anagrafiche e di localizzazione relative alle identità di rete dei soggetti coinvolti nella comunicazione (lett.b);

·       la tempestiva trasmissione e consegna, mediante canali cifrati, dei contenuti eventualmente acquisiti anche diversi da quelli conseguenti all'esecuzione delle prestazioni obbligatorie, secondo procedure informatiche approvate dal Ministero della Giustizia, in grado di assicurare all'Autorità giudiziaria l'originalità, l 'integrità e la fruibilità dei dati trasmessi e/o ricevuti dall'identità di rete, senza impiego di sistemi informatici interposti di trattazione degli stessi, in conformità ai modelli ed ai protocolli definiti dall'ETSI (lett.c);

·       l'adozione di funzionalità tecniche di ultima generazione o, quanto meno, l'impiego di materiali e applicazioni che risultino posti in commercio non oltre trentasei mesi precedenti all'inizio delle operazioni (lett.d);

·       l'adozione di modelli organizzativi idonei a consentire assistenza ventiquattro ore su ventiquattro per trecentosessantacinque giorni l'anno e, in ogni caso, l'ininterrotta reperibilità e assistenza su ogni sistema installato, nonché l'immediata esecuzione di interventi di manutenzione necessari alla piena resa del servizio, con risoluzione dei guasti per malfunzionamento entro ventiquattro ore dalla segnalazione, ad eccezione di quelli che necessitano di sostituzione di materiali, reinstallazione di software o recupero/trasferimento di dati (lett. e);

·       la manutenzione, ordinaria o adeguatrice ed evolutiva, comprensiva dell'aggiornamento hardware e software (di base e applicativo), per consentire la migliore funzionalità e fruibilità, senza modifiche dell'operatività del sistema e senza il danneggiamento o la modifica dei dati precedentemente memorizzati (lett. f).

 

La manutenzione, sia essa ordinaria o adeguatrice ed evolutiva, deve essere operata secondo le modalità individuate in modo analitico in un'apposita comunicazione da inoltrare alla Procura della Repubblica procedente. In tal comunicazione il fornitore deve attestare che le innovazioni o gli adeguamenti operati sui sistemi non impediscono od ostacolano le modalità di comunicazione e monitoraggio operate attraverso i sistemi di rilevamento messi a disposizione dell'ufficio dal Ministero della giustizia-Direzione generale servizi per i sistemi informativi automatizzati (comma 3).

Nel caso provengano contemporaneamente richieste da distinte Autorità giudiziarie, sulle medesime identità di rete, gli operatori sono tenuti ad assicurare che le informazioni e i contenuti relativi alla medesima identità di rete siano consegnati, separatamente e contestualmente, ai distinti punti di registrazione indicati dall'Autorità giudiziaria e che comunque il numero complessivo delle operazioni attivabili sia sempre garantito (comma 4).

 

L'articolo 4 - in linea con quanto previsto dalla lett. c) del comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 - al comma 1, ribadisce l'obbligo dei fornitori delle prestazioni di assicurare la conservazione e la gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

E' opportuno ricordare che la lett. c) del comma 89 prevede, fra le altre, che nel decreto debbano essere specificate " le modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità".

 

Il comma 2 specifica che devono essere assicurati, in particolare:

·       l'esclusiva allocazione dei dati raccolti nel corso delle operazioni di intercettazione all' interno degli apparati installati presso le sale C.I.T. della Procura della Repubblica che ha disposto le operazioni, attraverso sistemi che attestino l'epoca della memorizzazione integrale e la conservazione del formato originale all'interno degli apparati, fino al conferimento all'archivio digitale;

·       la custodia dei dati attraverso sistemi di cifratura in grado di inibire la loro consultazione a personale diverso da quello autorizzato dal Procuratore della Repubblica;

·       l'adozione di procedure idonee ad impedire la cancellazione dei dati o il loro danneggiamento anche accidentale, attraverso la realizzazione di copie di sicurezza, sempre allocate all'interno dei sistemi e gli apparati allocati presso le sale C.I.T., in conformità alle specifiche tecniche adottate dal Ministero della giustizia-Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

·       la cancellazione sicura, definitiva ed integrale, anche delle copie di sicurezza, in conformità alla modalità individuate dal Procuratore della Repubblica, dei contenuti registrati negli apparati messi a disposizione dell'ufficio per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione e per la loro conservazione.

 

Inoltre, al fine di garantire la sicurezza dei dati e assicurare la conservazione dei contenuti oggetto dell'attività di intercettazione, il comma 3 prevede che il fornitore debba comunicare al Procuratore della Repubblica, che ne curerà l'inoltro al Ministero della giustizia-Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, il documento tecnico descrittivo del proprio sistema, comprensivo delle modalità di collegamento da remoto realizzate, in conformità alle modalità indicate dalla medesima Direzione generale.

Il comma 4 precisa, infine, che l'Autorità giudiziaria è tenuta a servirsi, comunque, nel corso delle operazioni di intercettazione, di sistemi di sicurezza messi a disposizione dal Ministero della giustizia, in grado di assicurare un controllo sulle modalità di accesso ai contenuti acquisiti e registrati, cui sono soggetti anche i sistemi utilizzati dal fornitore.

 

L'articolo 5 disciplina i parametri tecnici che devono essere utilizzati per l'identificazione della prestazione richiesta ai fini della trasmissione e della gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, nonché la tipologia dei dati da utilizzare per lo scambio delle informazioni.

In particolare nella trasmissione e nella gestione delle comunicazioni di natura amministrativa il comma 1 dell'articolo 5 prevede che debba essere assicurato il rispetto delle procedure informatiche approvate dal Ministero della giustizia.

L'identificazione della prestazione richiesta avviene utilizzando i parametri tecnici con i quali il bersaglio è identificato univocamente dalla rete, ovvero mediante le informazioni adeguatamente corrispondenti alle esigenze dell'operatore per l'esatta individuazione del servizio richiesto (comma 2).

Il comma 3 indica analiticamente i dati che devono essere scambiati con riferimento alle prestazioni richieste, attraverso i sistemi ministeriali coerenti con quanto previsto dagli organismi internazionali di standardizzazione nelle telecomunicazioni.

 

L'articolo 6 reca disposizioni volte a razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti di fatturazione. Nel dettaglio il comma 1, al fine di semplificare le procedure di richiesta di attività funzionale alle prestazioni obbligatorie, prevede che ciascuna richiesta debba essere identificata dall'Autorità giudiziaria mediante un codice univoco di riferimento costituito dall'indicazione dell'Autorità giudiziaria e dal numero R.I. T (numero/anno).

Tale codice, che identifica anche la documentazione di liquidazione della relativa spesa (snellendo così la procedura di liquidazione delle fatture dei fornitori), deve essere indicato per ciascuna prestazione dall'attivazione fino alla cessazione delle operazioni tecniche e deve essere annotato nel registro anche telematico per le intercettazioni di cui all'art. 267, comma 5, del c.p.p. (comma 2).

Per quanto riguarda la procedura di liquidazione, essa è attivata con l'inoltro a mezzo dei sistemi ministeriali: una volta ricevuta la comunicazione del decreto di liquidazione da parte dell'Autorità giudiziaria, il fornitore trasmette la relativa fattura senza allegare ulteriore documentazione (comma 4) in formato elettronico a mezzo del sistema S.D.I. e il competente ufficio del funzionario delegato emette l'ordinativo di pagamento entro trenta giorni dalla ricezione (comma 3).

 

L'articolo 7 - in linea con quanto previsto alla lett. c) del comma 89 della legge n. 103 (vedi supra) - disciplina l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria impieghi, per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, impianti, sistemi e personale non fomiti dall'amministrazione. In questi casi l'Autorità giudiziaria può procedere a verifiche in merito alla funzionalità e alla sicurezza delle attrezzature impiegate e dell'organizzazione complessiva, anche presso la sede o i locali del fornitore se le prestazioni sono effettuate da remoto.

 

L'articolo 8 reca norme in materia di monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali. La disposizione assegna al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 7 del decreto 28 dicembre 2017 il compito di garantire il monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali (comma 1).

Il tavolo tecnico è nel dettaglio chiamato a:

·       monitorare il sistema delle prestazioni funzionali in relazione alla qualità, all'efficienza e alla sicurezza dei servizi forniti, affinché sia garantita un'esecuzione ottimale, uniforme e razionale;

·       monitorare le modalità di trasmissione e gestione delle comunicazioni amministrative relative alle prestazioni obbligatorie, promuovendo, ove necessario, la diffusione di prassi operative omogenee da parte di tutti gli operatori coinvolti nel circuito amministrativo;

·       monitorare le liquidazioni effettuate;

·       valutare l'opportunità di un aggiornamento del listino (comma 2).

 

 

L'articolo 9 reca una disciplina transitoria, prevedendo che gli adeguamenti tecnici ed esecutivi contemplati dal decreto in esame si debbano effettuare anche rispetto alle operazioni di intercettazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto (comma 1). E' previsto tuttavia che tali adeguamenti possano essere differiti alla cessazione delle singole attività di intercettazione, nel caso in cui la loro attuazione comporti la sospensione delle operazioni in atto o la possibilità di perdita l'inutilizzabilità dei contenuti e dei dati acquisiti (comma 2). Per quanto riguarda la parte tariffaria il comma 3 stabilisce che gli importi previsti dal listino allegato si applichino alle prestazioni eseguite in forza di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, purché l'istanza di liquidazione sia depositata dopo tale termine e l'incarico sia ancora in corso a quella data.

 

L'articolo 10 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria.

 


I costi delle intercettazioni

 

 

L'analisi dei dati - aggiornati all'ultima Relazione sullo Stato delle spese di giustizia (Doc. XCV, n. 3) - evidenzia una significativa riduzione della spesa per intercettazioni nel corso degli ultimi anni: si è infatti passati da 300 e 280 milioni di euro rilevati rispettivamente negli anni 2009 e 2010 ad una spesa di circa 245 milioni di euro nell'anno 2015 e di circa 205 milioni di euro nell'anno 2016, aumentata a circa 230 milioni di euro nel solo anno 2017, ma diminuita a circa 205 milioni nell'anno 2018 e a  circa 200 milioni nel 2019. Tuttavia se si considera che il dato di spesa rilevato nell'anno 2018 era comprensivo dell'importo pagato una tantum a Vodafone s.p.a. di circa 5 milioni e mezzo di euro a seguito della definizione dell'accordo transattivo, la spesa per intercettazioni risulta invariata nel biennio 2018-2019.

 

Fonte: Relazione sullo stato delle spese di giustizia (anno 2019)

 

Nel 2021 risultano stanziati sul Capitolo 1363 dello Stato di previsione del Ministero della giustizia, 213.718.734 euro per le spese obbligatorie per intercettazioni.

 

Come ricordato (vedi quadro normativo) con il decreto interministeriale 28 dicembre 2017 sono state revisionate le voci di listino per le c.d. prestazioni obbligatorie relative alle operazioni captative. I primi effetti di risparmio sulla spesa del nuovo listino si sono potuti registrare a partire dall'anno 2018.

In particolare, a fronte di una spesa per prestazioni obbligatorie pari a circa 34 milioni di euro nel 2015 (18% della spesa complessiva), a circa 32 milioni di euro nel 2016 e nel 2017 (rispettivamente 17% e 14% della spesa complessiva), si è registrata, nell'anno 2018, una spesa pari a circa 23 milioni di euro (13% della spesa complessiva) mentre nell'anno 2019 si è registrata una spesa pari a circa 17 milioni di euro.

La relazione tecnica dello schema di decreto in esame sottolinea come dall'analisi dei dati a consuntivo del capitolo di bilancio 1363 "Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni" gestito dal Dipartimento per gli affari di giustizia, si riscontri un andamento in percentuale della spesa per prestazioni funzionali alle prestazioni obbligatorie in media tra il 72% e il 75% rispetto alle risorse stanziate in bilancio:

·       nell'anno 2018, a fronte di uno stanziamento di bilancio di euro 230.718.734 sono state registrate spese per complessivi euro 180.491.425, di cui euro 139.727.708 per noleggio di apparati;

·       nell'anno 2019, a fronte di uno stanziamento definitivo di bilancio di euro 215.352.235 sono state registrate spese per complessivi euro 191.012.271, di cui euro 144.234.608 per noleggio di apparati.

 

Nella stessa relazione si ipotizza quindi che l'applicazione del nuovo listino, che prevede un range tariffario tra il minimo e il massimo, potrà determinare risparmi di spesa (per 9.936.395 euro, circa -7% della spesa complessiva) pur mantenendo sia il livello qualitativo dei servizi resi in favore dell'autorità giudiziaria, sia il ragionevole margine di profitto per gli operatori medesimi. La valutazione degli effettivi risparmi potrà quindi essere valutata solo a consuntivo.

 

Per quanto concerne il numero dei "bersagli" intercettati, nella relazione tecnica si osserva che i bersagli intercettati negli ultimi 5 anni risultano essere in media pari a circa 130.000 all'anno, di cui l'85% facenti riferimento alla categoria delle prestazioni funzionali alle intercettazioni di tipo telefonico, il 12% a quelle di tipo ambientale e il 3% a quelle di tipo telematico. La durata media giornaliera delle suddette prestazioni risulta essere di 57,74 per le prestazioni funzionali alle intercettazioni di tipo telefonico, di 72,04 per quelle di tipo ambientale e di 73,87 quelle di tipo telematico. Moltiplicando la durata complessiva per la tariffa massima giornaliera per categoria di prestazione funzionale, sulla base del listino, si ottiene il totale della spesa complessiva annua per categoria di prestazione funzionale alle intercettazioni. Mettendo a confronto il risultato ultimo con la spesa sostenuta per le prestazioni funzionali nell'anno 2019 - precisa la relazione tecnica - si evidenziano possibili risparmi di spesa nei termini su richiamati.