Metodologia dei fabbisogni standard per il servizio di smaltimento rifiuti 4 novembre 2020 |
Indice |
Premessa|Il contenuto del provvedimento|La revisione della metodologia| |
PremessaLo schema di D.P.C.M. in esame prevede l'adozione della nota metodologica aggiornata relativa ai fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio di smaltimento rifiuti. La Nota metodologica di revisione dei fabbisogni standard per il servizio di smaltimento rifiuti - trasmessa da Sose S.p.A. al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 13 luglio 2020 - è allegata allo schema di decreto e ne costituisce parte integrante. In appendice allo schema sono riportati, per ciascuno dei 6.647 comuni delle regioni a statuo ordinario, i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard, le tonnellate di rifiuti urbani, il costo standard totale, il costo standard per tonnellata e le sue componenti calcolate con riferimento ai dati del 2016. Sullo schema di decreto in esame, la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole il 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 216 del 2020.
La normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. n. 216/2010, prevede, nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard, che decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema venga trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.
L'atto in esame è assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alla Commissione Bilancio, che devono esprimere il proprio parere
entro l'11 novembre 2020.
Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.
Si rammenta, in rapida sintesi, che i
fabbisogni standard sono stati introdotti nell'ordinamento con il
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, emanato in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale disposta con la
legge n. 42 del 2009. Essi costituiscono
i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. I fabbisogni standard, inoltre, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale.
In particolare, a partire dal 2018, le risultanze dei
fabbisogni standard per il servizio smaltimento
rifiuti sono utilizzate dai comuni per la
determinazione dei costi del servizio (
art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013).
Il
D.Lgs. n. 216 del 2010 (determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province) prevede che i fabbisogni standard siano calcolati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali dei
comuni delle regioni a statuto ordinario: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (tra cui il servizio smaltimento rifiuti); funzioni nel settore sociale. Si ricorda, infatti, che la legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale ha previsto che l'assegnazione delle risorse agli enti territoriale debba essere tale da coprire integralmente i costi derivanti dall'esercizio delle loro funzioni fondamentali. Per queste funzioni, tuttavia, l'entità dei costi deve essere determinata sulla base di criteri standardizzati, in modo da superare le distorsioni insite nella distribuzione delle risorse sulla base della spesa storica.
Il compito di predisporre la
metodologia per la determinazione dei fabbisogni è assegnato alla
SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., con la
collaborazione dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-
IFEL.
Spetta a SOSE anche il compito di procedere al
monitoraggio dei parametri di riferimento con cadenza annuale garantendo, allo stesso tempo, una revisione almeno triennale dell'intera metodologia, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali (
art. 7 del D.Lgs. n. 216/2010).
La
legge n. 208 del 2015 (articolo 1, commi da 29 a 34) ha
semplificato la procedura per
l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard, prevedendo a tal fine l'istituzione di una nuova commissione, la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), in luogo della soppressa Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). La Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), istituita con
D.P.C.M. 23 febbraio 2016, agisce come organo tecnico collegiale con l'obiettivo principale di
validare la metodologia da utilizzare per l'individuazione dei fabbisogni standard e di validare l'aggiornamento della base dati utilizzata.
La
nota
metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni e il
fabbisogno
standard per ciascun comune e provincia sono adottati, anche distintamente, con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il
parere parlamentare è richiesto solo per l'adozione della
nota metodologica, mentre non è previsto per l'aggiornamento dei fabbisogni standard a metodologia invariata.
La prima nota metodologica afferente, tra gli altri, il servizio smaltimento rifiuti, è stata approvata con il D.P.C.M.27 marzo 2015. Tale metodologia è stata poi aggiornata nel 2016, ai sensi del D.Lgs. n. 216/2010, con il D.P.C.M. 29 dicembre 2016, attualmente vigente, che ha previsto la revisione della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard, nonché il conseguente aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard di tutte le funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario. Per gli anni successivi, i fabbisogni standard dei comuni sono stati aggiornati, a metodologie invariate, con i D.P.C.M. 22 dicembre 2018, D.P.C.M. 18 aprile 2019 e, da ultimo, con il D.P.C.M. 5 marzo 2020. |
Il contenuto del provvedimentoLo schema di decreto provvede ad aggiornare la metodologia di calcolo dei fabbisogni standard relativi al Servizio smaltimenti rifiuti dei comuni delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 216 del 2010. Conseguentemente sono aggiornati i coefficienti di riparto e i componenti del costo standard per ogni comune considerato. Il servizio smaltimento rifiuti – come si espone nella Nota metodologia predisposta da SOSE S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 216/2010, adottata dallo schema in esame - comprende il complesso delle attività che, direttamente o indirettamente, sono connesse alla raccolta, al trasporto, alla trasformazione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché alla gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e, unitamente a questi, avviati allo smaltimento. La nota metodologica ricomprende tra le attività del servizio rifiuti anche gli oneri legati al servizio di riscossione. Nella nota si sottolinea che la raccolta e lo smaltimento di rifiuti è il servizio per il quale i comuni sostengono la spesa maggiore rispetto a tutte le altre funzioni (circa 9,1 miliardi nel 2016). A tale funzione dunque corrisponde anche il più ampio peso nel calcolo dei fabbisogni standard: 25,73% nei coefficienti di riparto fabbisogni standard approvati dal citato D.P.C.M. 5 marzo 2020.
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Si ricorda che il servizio smaltimento rifiuti è considerato attività autonoma del comune ed è escluso da interventi perequativi, dato che il suo finanziamento è interamente coperto da tariffe. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge n. 232/2016, modificato dall'art. 57, co. 1, del D.L. n. 124/2019, i fabbisogni standard del servizio rifiuti, di fatto, non producono effetti perequativi ai fini del riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (FSC), in quanto - fermo restando il criterio perequativo di ripartizione del Fondo individuato nella differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard - la capacità fiscale TARI di ogni comune è posta pari al valore del fabbisogno in virtù del principio di copertura integrale del costo del servizio da parte dei cittadini residenti.
Si rammenta che le componenti della capacità fiscale dei comuni si riferiscono a due principali tipologie di entrata. Nella prima categoria (Imposte e tasse) rientrano l'IMU, la Tasi, l'addizionale comunale Irpef e le imposte e tasse minori (imposta di scopo, imposta sulla pubblicità, Tosap). Nella seconda categoria rientra la Tari.
Relativamente all'inserimento della Tari nel calcolo della capacità fiscale dei comuni, la
Nota metodologica attualmente vigente relativa alla procedura di calcolo e la stima della
capacità fiscale
2018 dei comuni delle regioni a statuto ordinario (adottata con il
D.P.C.M. 16 novembre 2017) sottolinea che il gettito della tariffa per raccolta e smaltimento rifiuti non andrebbe incluso nel calcolo della capacità fiscale in quanto risulta a totale copertura del costo; tuttavia, poiché tale voce è inclusa nel calcolo dei fabbisogni standard, la sua esclusione dalla capacità fiscale avrebbe condotto ad una errata stima delle risorse perequabili. Al fine di sterilizzare la componente dei rifiuti nell'ambito della perequazione delle risorse assegnate attraverso il Fondo di solidarietà comunale, nel calcolo della capacità fiscale tale costo è considerato in misura pari al fabbisogno standard.
Con riferimento specifico alla ripartizione del
Fondo di solidarietà comunale (si veda in proposito il box alla fine del dossier), si ricorda che l'articolo 57, comma 1, del D.L. n. 124/2019 ha richiesto alla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di introdurre una
metodologia
per la
determinazione della differenza tra le capacità fiscali e il fabbisogno standard - che costituisce il criterio di riparto della quota perequativa del Fondo - ai fini della
neutralizzazione
della componente rifiuti, anche attraverso
l'esclusione della predetta componente sia dai fabbisogni che dalle capacità fiscali standard.
Tale
metodologia è stata recepita nel D.P.C.M. di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020, secondo le
decisioni della Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del
15 ottobre 2019. In sostanza, per il calcolo della componente perequativa del FSC 2020, si è proceduto, in continuità con quanto applicato negli anni dal 2016 al 2019, a neutralizzare l'effetto in perequazione della componente "raccolta e smaltimento rifiuti", includendo tale voce sia nei fabbisogni standard sia nella capacità fiscale con il medesimo peso (
cfr. l'
accordo dell'11 dicembre 2019, raggiunto in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sui criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020).
A tal fine, così come deciso dalla CTFS del 15 ottobre 2019, nella capacità fiscale complessiva, questa componente partecipa per una misura pari a 6.567,4 milioni di euro, ovvero pari al 25,73% del totale, percentuale che rappresenta anche il peso che il servizio smaltimento rifiuti ha sul fabbisogno standard totale delle funzioni/servizi fondamentali, approvati dalla CTFS il 24 luglio 2019.
Pur essendo neutrali ai fini perequativi, i fabbisogni standard per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti assumono inoltre importanza per l'individuazione delle tariffe TARI nell'ambito della predisposizione dei piani economico finanziari comunali. La legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 653, dispone infatti che nella determinazione dei costi del servizio rifiuti "il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard".
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La revisione della metodologiaLa revisione della metodologia dei fabbisogni standard per il servizio smaltimento rifiuti è stata realizzata dalla SOSE S.p.A. nel novembre 2019 in continuità con la metodologia precedente, che prevedeva la definizione dei rispettivi fabbisogni attraverso la stima statistica della funzione di costo.
Il modello basato sulla funzione di costo consente di misurare il fabbisogno standard come prodotto tra la quantità dei servizi offerti (determinata sulla base della domanda potenziale o effettiva) e i costi standard dei singoli servizi offerti. Tale modello è utilizzato quando la quantità del servizio offerto è misurabile in modo soddisfacente e le variabili di output che permettono di cogliere tutti gli aspetti fondamentali dell'attività svolta presentano un basso livello di endogeneità rispetto all'autonomia decisionale di spesa di ciascun ente; in assenza di valide variabili strumentali, la stima dei fabbisogni standard è effettuata, in modo robusto e consistente, utilizzando la funzione di spesa.
Il modello di funzione di costo ha come principale indicatore di output le tonnellate di Rifiuti urbani totali prodotti e come determinanti del costo standard per tonnellata un insieme di variabili relative alle seguenti caratteristiche del servizio offerto: la percentuale di raccolta differenziata; la tipologia e la distanza dagli impianti; le modalità di gestione (associata o diretta); il contesto comunale (demografia, morfologia e reddito), le modalità di raccolta; l'appartenenza del comune ad uno specifico cluster. Gli elementi innovativi rispetto alla metodologa approvata nel 2016 riguardano essenzialmente la struttura delle determinanti del costo. Di seguito, sono evidenziate le innovazioni introdotte rispetto alla metodologia precedente:
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