Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Compensazione interventi fiscali
Riferimenti: SCH.DEC N.198/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 198
Data: 19/10/2020
Organi della Camera: V Bilancio


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Compensazione interventi fiscali

19 ottobre 2020
Atti del Governo


Indice

Presupposti normativi|Il contenuto del provvedimento|


Presupposti normativi

Lo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in esame (A.G. 198) è adottato in attuazione dell'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n.34 del 2020, il quale reca disposizioni per il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020, definendo una procedura, in deroga alla legge di contabilità, che consente la compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure.

La disposizione prevede, in particolare, che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020 siano soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base degli esiti del monitoraggio, si definisce una procedura (in deroga a quella prevista dal comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) per la compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure, ivi incluse quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, che consente al Ministro dell'economia e delle finanze di provvedere, con proprio decreto, sentiti i Ministri competenti, alla riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, allo scopo utilizzando le risorse delle predette misure che, all'esito del monitoraggio, risultino non utilizzate.

Nel caso di risorse non utilizzate che risultino trasferite su conti di tesoreria se ne prevede, per l'utilizzo ai fini della compensazione, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.

Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro sette giorni dalla data di trasmissione, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette misure.


Il contenuto del provvedimento

Il provvedimento riporta i dati di monitoraggio relativi a due misure previste dal decreto-legge n.34 del 2020, disciplinate all'articolo 25 e all'articolo 176.

 

L'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La misura del contributo è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato. Il contributo spetta in ogni caso per un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

L'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto il cd. tax credit vacanze. Tale disposizione prevede, in particolare, un credito, relativo al periodo d'imposta 2020 ed utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale. Il beneficio è destinato a nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro. Sono inoltre dettate le condizioni per la fruizione del beneficio. L'ammontare massimo del credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a 500 euro per nucleo familiare (300 euro per i nuclei di due persone, 150 euro per i nuclei di una sola persona). Il beneficio è fruibile esclusivamente, nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, mentre per il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione di imposta. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. Infine, si demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative delle disposizioni in esame.

 

   Per approfondimenti sul funzionamento delle due misure si rinvia al dossier del Servizio studi sul D.L. 34/2020 ( Volume I, Volume II e Volume III).

 

Il provvedimento, in particolare, evidenzia che:

  • la spesa correlata al contributo a fondo perduto (di cui all'articolo 25 del DL 34/2020), stimata in 6192 milioni per il 2020, si è rilevata più elevata di quanto preventivato dalla relazione tecnica;
  • la spesa correlata al cd. tax credit vacanze, stimata in 1677,2 milioni di euro, ha fatto registrare, al contrario, margini di economia.

Pertanto, in attuazione della facoltà riconosciuta dall'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n.34 del 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone, all'esito al monitoraggio e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, la assegnazione di 500 milioni di euro al finanziamento della misura di cui all'articolo 25 del DL 34/2020 (Contributo a fondo perduto).

Allo schema di decreto è allegata una Relazione che espone nel dettaglio i criteri utilizzati per la stima degli oneri relativi alle due misure, illustrando le cause che hanno determinato lo scostamento rispetto alle previsioni.

 Dalla Relazione allegata e dalle Premesse al provvedimento si evince, in particolare, che:
  • per quanto riguarda il Contributo per i titolari di partita IVA (art. 25 del DL 34/2020) a fronte di uno stanziamento pari a 6.192 milioni di euro per il 2020, sono state accertate istanze erogabili per un valore complessivo di 6.568 milioni di euro (con una sottostima dell'8%, pari a circa 380 milioni di euro, conseguente alla sensibile contrazione dell'attività economica e dei fatturati);
  • per quanto riguarda il Tax credit vacanze (art.176 DL 34/2020), a fronte di uno stanziamento pari a 1677,2 milioni di euro, sono stati generati bonus per un valore complessivo di 689,76 milioni di euro (per effetto di una stima iniziale eccessivamente prudenziale).

Sono altresì riportate le relazioni tecniche, relative alle due misure, allegate al decreto-legge n.34 del 2020, che illustrano i criteri sulla base dei quali sono stati determinati inizialmente gli stanziamenti di bilancio.

Il parere della Commissione Bilancio dovrà essere espresso entro 7 giorni dall'assegnazione del provvedimento, ossia entro il 28 ottobre 2020.